REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MARZO 2001 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 6 dicembre 2000, n. 37.
Regolamento regionale concernente le modalità di approvazione degli statuti e l'erogazione dei contributi ai consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e/o artigiane, nonché consorzi costituiti tra liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi, biodiagnostica, radiologia e di fisiokinesiterapia  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 14 dicembre 2000, n. 38.
Modifiche e integrazioni al regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale. Art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sostituito con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17  pag.

ORDINANZE COMMISSARIALI

ORDINANZA COMMISSARIALE 28 febbraio 2001.
Disciplina per l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 28 dicembre 2000.
Approvazione dell'elenco di progetti di sviluppo produttivo  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 29 gennaio 2001.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 11 


DECRETO 31 gennaio 2001.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000  pag. 12 

DECRETO 7 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 13 


DECRETO 12 febbraio 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 14 


DECRETO 2 marzo 2001.
Esecuzione dell'ordinanza n. 41 del 5 febbraio 2001 della Corte costituzionale, concernente sospensione del decreto ministeriale 23 dicembre 1997, recante: "Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992"  pag. 16 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 25 gennaio 2001
Cancellazione della società cooperativa Atlantic 2000, con sede in Paternò, dalla graduatoria delle cooperative edilizie per l'utilizzazione di fondi diversi  pag. 17 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 1 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 2000  pag. 17 


DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 2000  pag. 18 

Assessorato della sanità

DECRETO 13 febbraio 2001.
Rideterminazione delle tariffe di rimborso per prestazioni specialistiche di emodialisi  pag. 18 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 19 dicembre 2000.
Modifica del decreto 23 giugno 2000, concernente istituzione della riserva naturale Torre Salsa, ricadente nel territorio del comune di Siculiana  pag. 19 


DECRETO 28 dicembre 2000.
Approvazione del nuovo regolamento recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo ricadente nei comuni di Fiumefreddo e Calatabiano  pag. 20 


DECRETO 2 febbraio 2001.
Approvazione del programma costruttivo della cooperativa edilizia Garofano rosso relativo alla realizzazione di n. 20 alloggi sociali nel comune diCamastra.
  pag. 22 


DECRETO 7 febbraio 2001.
Approvazione di modifiche al regolamento edilizio del comune di Randazzo  pag. 23 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio di Enna  pag. 24 
Sostituzione di un componente della commissione provinciale espropriazioni di Palermo  pag. 24 
Ricostituzione del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Gela, Niscemi e Butera  pag. 24 
Elenco delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali (legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e legge regionale 20 giugno 1997, n. 19)  pag. 25 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per i lavori di costruzione della rete idrica di distribuzione del comprensorio zona costiera e collinare in destra Imera nel comune di Campofelice di Roccella  pag. 39 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 41 
Sostituzione di un componente del Consiglio regionale della pesca  pag. 41 
Individuazione delle organizzazioni legittimate a designare i quattro componenti del settore commercio nel consiglio della Camera di commercio di Caltanissetta  pag. 41 

Assessorato dei lavori pubblici:
Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile diCatania, relativa a lavori urgenti nel comune di Motta S.Anastasia  pag. 42 

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Messina relativa a lavori urgenti nel comune di Taormina.
  pag. 42 
Finanziamento al comune di Tortorici per la realizzazione di opere stradali  pag. 42 
Finanziamento al comune di Tortorici per la realizzazione di opere stradali  pag. 42 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione al sindaco del comune di Collesano per l'attivazione del pubblico macello  pag. 42 
Voltura dell'autorizzazione sanitaria per il pubblico macello di Castellana Sicula  pag. 42 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Autorizzazione alla ditta Forestiere Andrea, con sede in Gangi, per l'attività di stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi  pag. 42 
Autorizzazione alla ditta Cubeda Sebastiano, con sede in Aci S. Antonio, per l'attività di stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi  pag. 42 
Provvedimenti concernenti cave  pag. 42 
Approvazione di variante al P.U.C. n. 1  pag. 43 
Giudizio di compatibilità ambientale alla ditta Granulati basaltici di Ferrara Giuseppe, con sede in Lentini, per il rinnovo di una cava di basalto  pag. 43 
Nulla osta in materia di impatto ambientale all'ufficio del Genio civile di Trapani per la realizzazione di opere idrauliche nel comune di Salemi  pag. 43 
Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.   pag. 43 
Costituzione del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente  pag. 43 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Grammichele  pag. 44 
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Grammichele  pag. 44 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autolinee in concessione.   pag. 44 
Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Enna.  pag. 44 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE COMMISSARIALE 21 febbraio 2001, prot. n. 1855.
Articoli 7 e 8 dell'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Tariffe per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani.  pag. 44 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 28 febbraio 2001 n. 292.
Integrazioni al prezziario regionale - Opere e/o lavori per investimenti nelle aziende agricole  pag. 46 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 1 febbraio 2001, n. 3.
Disposizioni inerenti l'art. 2 del decreto assessoriale 25 ottobre 2000  pag. 46 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1
DECRETO 23 febbraio 2001.
Approvazione del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie.
Supplemento ordinario n. 2
Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 6 dicembre 2000, n. 37.
Regolamento regionale concernente le modalità di approvazione degli statuti e l'erogazione dei contributi ai consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e/o artigiane, nonché consorzi costituiti tra liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi, biodiagnostica, radiologia e di fisiokinesiterapia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", ed, in particolare, l'art. 32;
Vista la legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, recante "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10", ed, in particolare, l'art. 4;
Udito il parere n. 503 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 25 luglio 2000;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 25 ottobre 2000;
Ritenuto di dovere disciplinare la materia del credito per il tramite dei consorzi fidi;
Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti beneficiari

1.  Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai consorzi di garanzia fidi, di seguito semplicemente denominati consorzi, costituiti tra le piccole e medie imprese commerciali elencate nell'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 e successive modificazioni e sostituzioni e classificate nel decreto assessoriale 11 febbraio 1997, n. 186, tra le piccole e medie imprese artigiane regolarmente iscritte all'albo, nonché ai consorzi costituiti esclusivamente tra liberi professionisti, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia, tutti operanti nel territorio della Regione. Per piccole e medie imprese si intendono quelle così definite dalla normativa comunitaria.
2.  I benefici da erogare da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di seguito semplicemente denominato Assessorato, in favore delle piccole e medie imprese aderenti ai consorzi sotto forma di sovvenzioni dirette, di prestiti agevolati e di garanzie sui prestiti sono ammessi a condizione che l'impresa non benefici di agevolazioni che complessivamente considerate, determinino in capo alla stessa un beneficio economico, valutato in termini di "equivalente sovvenzione lorda attualizzata", superiore nell'arco di un triennio a 100.000 Euro. Il periodo di tre anni va calcolato a decorrere dalla data in cui l'impresa interessata riceve per la prima volta un aiuto qualificabile de minimis, così come disciplinato dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Il raggiungimento del limite dei 100 mila Euro non pregiudica, tuttavia, la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione europea.
Art. 2.
Statuti dei consorzi

1.  Gli statuti dei consorzi e le successive eventuali modificazioni, che usufruiscono dell'integrazione regionale del fondo rischi, devono essere approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e devono espressamente prevedere:
a)  l'importo del concorso al fondo rischi e delle fidejussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate;
b)  l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio per ciascuna impresa, che non può, in ogni caso, superare la misura di lire 100 milioni per le operazioni di credito di esercizio, di cessione crediti commerciali e per le altre operazioni creditizie a breve termine e la misura di lire 500 milioni per le operazioni a medio e lungo termine dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso;
c)  il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
d)  la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio e istituto di credito finanziatore;
e)  le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia;
f)  la partecipazione in seno al collegio dei sindaci di un sindaco effettivo designato dall'Assessorato;
g)  la trasmissione all'Assessorato, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;
h)  l'approvazione da parte dell'Assessorato di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
i)  il versamento, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi relativamente alla quota di partecipazio-ne della Regione, in entrata del bilancio della Regione siciliana.
Art. 3.
Richiesta di approvazione dello statuto e di integrazione del fondo rischi

1. L'istanza, a firma del legale rappresentante, volta ad ottenere l'approvazione dello statuto e l'integrazione del fondo rischi, deve essere presentata all'Assessorato.
2.  L'istanza deve contenere:
- dati anagrafici, residenza, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
-  denominazione, sede, data di costituzione, partita IVA ed estremi di iscrizione del consorzio nel registro delle imprese;
-  numero delle imprese aderenti al consorzio alla data della domanda;
-  elencazione degli istituti di credito convenzionati;
-  oggetto della richiesta, normativa ai sensi della quale la medesima viene formulata e importo del contributo richiesto calcolato tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 4, comma 2;
-  descrizione della finalità del fondo rischi;
-  dichiarazione relativa al permanere dell'iscrizione del consorzio nel registro prefettizio (nel caso che il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa) ed estremi di iscrizione nel registro medesimo;
-  elenco della documentazione a corredo.
3.  L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:
a)  certificato di iscrizione del consorzio all'ufficio italiano cambi;
b)  copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
c)  elenco delle imprese associate che partecipano alla formazione del fondo rischi del consorzio, firmato in ogni foglio dal legale rappresentante, con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal titolare dell'impresa, nella quale si attesti che il titolare stesso non ha riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici e che l'impresa non è sottoposta a procedure fallimentari, nonché che l'impresa è classificabile come piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria vigente al momento di presentazione dell'istanza; in tale elenco per ciascuna impresa deve essere indicato:
1)  la denominazione dell'impresa e la sua sede;
2)  l'importo della quota sociale sottoscritta;
3)  l'importo di contribuzione al fondo rischi;
4)  l'importo di contribuzione al monte fidejussioni;
d)  certificati di iscrizione nel registro delle imprese presentati al consorzio da ciascuna impresa associata che concorra all'impinguamento del fondo rischi;
e)  certificato di iscrizione nel registro delle imprese con l'indicazione del legale rappresentante del consorzio, contenente il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
f)  attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo rischi, rilasciato dall'istituto di credito convenzionato, dal quale deve risultare l'importo depositato e le coordinate bancarie del conto intrattenuto presso il medesimo istituto;
g)  copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito o con le società di locazione finanziarie;
h)  dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale del consorzio, attestante il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte e l'ammontare complessivo di tali quote;
i)  copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del consorzio, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza.
4. Nel caso in cui il consorzio abbia già beneficiato dell'integrazione del fondo rischi e richieda, a causa di modifiche intervenute, l'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale, la documentazione da allegare all'istanza deve essere solamente quella descritta alle lett. b), e), h), i) del precedente comma 3 del presente articolo.
5.  Nel caso in cui il consorzio richieda una nuova integrazione del fondo rischi, la documentazione da allegare all'istanza deve essere solamente quella descritta alle lett. c), d), e), f), h), i) del precedente comma 3 del presente articolo.
6.  Nel caso in cui il consorzio richiede contestualmente una nuova integrazione del fondo rischi e l'approvazione del nuovo testo dello statuto, la documentazione da allegare all'istanza deve essere quella descritta alle lett. b), c), d), e), f), h), i) del precedente comma 3 del presente articolo.
Art. 4.
Costituzione fondi rischi

1.  I consorzi costituiscono fondi rischi separati a garanzia delle seguenti operazioni:
-  cessione crediti commerciali;
-  locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica;
-  credito di esercizio;
-  operazioni creditizie a medio e a lungo termine, dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso.
2.  L'ammontare del contributo della Regione per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi viene determinato in misura paritaria a quanto globalmente ed effettivamente versato per tale fine dai soci e, comunque, entro il limite massimo eventualmente vigente all'atto di presentazione dell'istanza (in atto stabilito in lire 2.000 milioni dall'art. 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34). Non sono computabili, per la determinazione dell'integrazione regionale, gli interessi bancari maturati su ciascun fondo e gli eventuali contributi erogati per la medesima finalità da altri enti.
3.  Gli interessi che maturano sulle giacenze dei fondi, relativamente alla quota derivante dall'intervento regionale, devono essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per nessun motivo essere distratti per diversa destinazione. Per gli interessi maturati sui fondi rischi, relativamente alla quota derivante dai versamenti ai fondi effettuati dai privati, è riconosciuta ai consorzi la facoltà di disporne la destinazione ad incremento degli stessi fondi rischi.
Art. 5.
Operazioni creditizie a medio e a lungo termine, dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso

1.  I finanziamenti previsti dal presente articolo sono concessi dagli istituti di credito convenzionati con i consorzi fino ad un importo massimo di lire 500 milioni per ciascuna impresa associata e sono finalizzati per programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:
a)  l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione dell'area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività;
b)  l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività.
2.  I finanziamenti degli istituti di credito devono essere concessi sotto forma di mutuo per un importo non superiore al 75 per cento delle spese documentate per investimenti fissi e avranno durata massima di dodici anni, ivi compreso un periodo di preammortamento non superiore a due anni.
3.  I finanziamenti sono concessi a condizione che l'impresa beneficiaria si impegni a non modificare la destinazione dei locali per il periodo di tempo corrispondente alla durata del finanziamento e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a dieci anni, dimostrando di averne la disponibilità per l'intero periodo. E' fatto obbligo, inoltre, alle ditte beneficiarie di non alienare, non distogliere dal loro uso, non cedere a terzi le attrezzature finanziarie per un periodo minimo di cinque anni dall'acquisto. Tuttavia, l'Assessorato può autorizzare prima della scadenza dei cinque anni la sostituzione delle attrezzature motivata dalla loro obsolescenza.
Art. 6.
Erogazione contributi per concorso sugli interessi

1.  L'istanza, a firma del legale rappresentante, volta ad ottenere l'erogazione da parte della Regione dei contributi per concorso sugli interessi, deve essere presentata all'Assessorato.
2.  L'istanza deve contenere:
-  dati anagrafici, residenza, domicilio e codice fiscale del legale rappresentante;
-  denominazione, sede, data di costituzione, partita IVA ed estremi di iscrizione del consorzio nel registro delle imprese;
-  numero delle imprese aderenti al consorzio alla data della domanda;
-  oggetto della richiesta, normativa ai sensi della quale la medesima viene formulata, periodo di riferimento e importo complessivo del contributo richiesto, l'importo del contributo per singolo istituto di credito convenzionato;
-  dichiarazione relativa al permanere dell'iscrizione del consorzio nel registro prefettizio (nel caso che il consorzio sia costituito sotto forma di società cooperativa) ed estremi di iscrizione nel registro medesimo;
-  elenco della documentazione a corredo.
3.  L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione del consorzio all'ufficio italiano cambi;
b)  certificati di iscrizione nel registro delle imprese presentati al consorzio da ciascuna impresa beneficiaria inserita nei tabulati;
c)  certificato di iscrizione nel registro delle imprese con l'indicazione del legale rappresentante del consorzio, contenente il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
d)  dichiarazione, resa nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui ciascuna impresa interessata attesti di non avere beneficiato di agevolazioni che sommate a quella richiesta eccedono, nell'arco dell'ultimo triennio, la somma di 100.000 Euro; che il titolare dell'impresa non ha riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che l'impresa non si trova sottoposta a procedure per fallimento o concordato preventivo e che l'impresa è classificabile come piccola e media impresa secondo i criteri indicati al precedente art. 1, comma 1;
e)  copia delle deliberazioni effettuate in sede consortile relative ai finanziamenti concessi alle imprese elencate nei tabulati riepilogativi. Da tale verbale dovranno evincersi in maniera chiara ed inequivocabile: l'istituto di credito erogatore del finanziamento, le modalità e le condizioni di erogazione del finanziamento, la denominazione e la sede dell'impresa beneficiaria, l'ammontare del finanziamento concesso, le finalità del finanziamento, atteso che queste ultime servono a qualificare il regime di aiuto con riferimento alla normativa comunitaria relativa alla disciplina degli aiuti alle piccole e medie imprese;
f)  bilancio dell'esercizio relativo all'anno precedente quello per il quale viene richiesto il contributo, redatto in conformità alle norme del codice civile, con allegate le relazioni e gli atti di rito riportanti gli estremi di avvenuto deposito presso il registro delle imprese;
g)  copia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza.
I documenti prodotti in copia di cui alle precedenti lettere e) ed f) devono contenere la firma del legale rappresentante corredata della dichiarazione di conformità all'originale.
4.  Nel caso di richiesta di contributo per operazioni di cessione di crediti commerciali, occorre allegare, oltre alla documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, un'attestazione rilasciata dall'istituto di credito convenzionato dalla quale si evinca l'avvenuta operazione di cessione e gli interesse maturati.
5.  Nel caso di richiesta di contributo per operazioni di locazione finanziaria finalizzata agli investimenti e all'innovazione tecnologica, occorre allegare, oltre alla documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, l'attestazione della società di locazione finanziaria nella quale viene descritta l'operazione e nella quale viene evidenziato il costo finanziario annuo maturato.
6.  Nel caso di richiesta di contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di credito di esercizio, occorre allegare, oltre alla documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, i tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio; tali tabulati devono obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
- denominazione e sede dell'istituto di credito;
-  denominazione del consorzio convenzionato;
-  estremi della normativa regionale ai sensi della quale viene determinato il contributo regionale a favore dell'impresa;
- periodo (trimestre, semestre o anno) cui si riferiscono le operazioni di credito di esercizio per le quali viene richiesta l'erogazione del contributo regionale;
-  bollo dell'istituto di credito e firma, per ciascun foglio, del responsabile dell'istituto medesimo.
7.  Nei tabulati, qualora la forma tecnica di concessione del credito di esercizio sia quella del prestito a tempo determinato nella misura massima di lire 100 milioni, per ciascuna impresa beneficiaria, oltre i dati descritti nel precedente comma 6 del presente articolo, devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti:
- denominazione e sede dell'impresa;
-  ammontare del finanziamento concesso;
-  data di concessione del finanziamento;
-  tasso medio di interesse praticato nel periodo considerato;
-  numero di rate previsto per l'ammortamento del finanziamento;
-  numero della rata attuale;
-  importo della rata;
-  quota capitale rimborsata;
- totale capitale rimborsato;
-  quota interessi a carico dell'impresa nel periodo considerato;
- contributo regionale.
8.  Nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi senza scadenza determinata, validi sino a revoca e soggetti a revisione annuale, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione da parte dell'istituto di credito convenzionato attestante l'avvenuta revisione; in questo caso, nei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, oltre ai dati descritti nel precedente comma 6 del presente articolo, devono essere riportati i seguenti:
-  denominazione e sede dell'impresa;
-  ammontare del finanziamento concesso;
-  data di concessione del finanziamento;
-  tasso medio di interesse praticato nel periodo considerato;
- quota di fido utilizzata dall'impresa nel periodo considerato;
-  quota interessi a carico dell'impresa nel periodo considerato;
-  contributo regionale.
9.  Nel caso di richiesta di contributo per concorso sugli interessi sulle operazioni di finanziamento per investimenti in capitale fisso di cui al precedente art. 5, occorre allegare, oltre alla documentazione descritta al precedente comma 3 del presente articolo, i tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, che devono contenere gli stessi dati elencati ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo; tali tabulati devono essere redatti separatamente da quelli relativi alle altre tipologie di finanziamento.
10.  Il tasso da applicare alle operazioni creditizie, di cui al presente articolo, non può superare, in relazione a particolari situazioni locali, per più di due punti il tasso di riferimento determinato per il settore interessato dal Ministero del tesoro. Il contributo regionale in conto interessi in favore di ciascuna impresa deve essere calcolato dagli istituti di credito nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento ministeriale, o nella misura del 70 per cento del tasso di riferimento ministeriale, nel caso che l'impresa beneficiaria sia costituita sotto forma di società cooperativa.
11.  Per oneri accessori si intendono quelli non direttamente riconducibili a spese documentabili e direttamente connessi con l'operazione creditizia. Solo a titolo esemplificativo sono da considerare oneri accessori: il compenso per l'attività di istruttoria, le spese di tenuta del conto corrente, la commissione di massimo scoperto.
12.  I contributi erogati a titolo di concorso sugli interessi corrisposti agli istituti di credito per le singole operazioni creditizie vanno riversati ai singoli soci ed, in quanto proventi, devono essere esposti nel conto economico. Nelle operazioni di restituzione ai soci della quota interessi loro pertinente deve essere operata una traslazione di imposta tra il consorzio che in sede di percezione del contributo complessivo è stato assoggettato al pagamento della ritenuta d'acconto ed i singoli soci che sono i soggetti passivi dell'onere fiscale ed ai quali il consorzio ha l'obbligo di rilasciare la relativa dichiarazione.
13.  Gli elenchi e i tabulati di cui al presente regolamento possono essere trasmessi all'Assessorato oltre che sotto forma di documentazione cartacea, anche con l'ausilio di idonei supporti informatici.
Art. 7.
Modalità e criteri per l'erogazione dei contributi

1.  Le istanze di richiesta di contributo per concorso sugli interessi e le istanze di integrazione del fondo rischi devono pervenire all'Assessorato, con plico raccomandato, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni stesse. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2.  L'Assessorato, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al consorzio l'avvio del procedimento, il nominativo del funzionario responsabile e l'ufficio competente, e richiede, ove necessario, la documentazione integrativa, che il consorzio è tenuto ad inviare entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Contestualmente alla comunicazione di cui sopra, ovvero entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, l'Assessorato comunica al consorzio l'eventuale irricevibilità o inammissibilità dell'istanza.
3.  Nel rispetto del principio della trasparenza ed ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato, le istanze saranno trattate secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse.
4.  La concessione del contributo per concorso sugli interessi e l'integrazione del fondo rischi sono effettuati con decreto dell'Assessore nel termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
5.  Nel caso che lo stanziamento previsto nell'apposito capitolo del bilancio della Regione non sia sufficiente a soddisfare le istanze pervenute, si procederà alla ripartizione dei fondi in maniera proporzionale agli importi ritenuti ammissibili a finanziamento per ciascun consorzio.
Art. 8.
Consorzi di garanzia fidi costituiti tra i soggetti di cui alle lett. b) e c), art. 1, della legge regionale n. 34/91

1.  Dei consorzi di garanzia fidi che intendano usufruire delle agevolazioni a favore dei propri associati previste dall'art. 10 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, devono esclusivamente fare parte, in qualità di soci beneficiari di agevolazioni creditizie, i soggetti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 1 della citata legge regionale n. 34/91.
Art. 9.
Norma transitoria

1.  In sede di prima applicazione sono prese in esame, altresì, le istanze di contributo per concorso sugli interessi relative ad operazioni creditizie poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché risultino compatibili con le disposizioni recate dal regolamento stesso.
Art. 10.
Abrogazione di norme

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il regolamento emanato con decreto presidenziale 16 marzo 1998, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 21 aprile 1998.

Art. 11

1.  Il presente regolamento sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 6 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore per la cooperazione, il commercio,  SPERANZA l'artigianato e la pesca 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 febbraio 2001.
Reg. n. 1, Presidenza regionale, fg. n.22.
(2001.9.389)
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DECRETO PRESIDENZIALE 14 dicembre 2000, n. 38.
Modifiche e integrazioni al regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale. Art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sostituito con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art.25, sostituito con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che prevede la concessione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici;
Visto il D.P.Reg. 16 gennaio 1997, n. 15, con il quale è stato emanato il regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale;
Udito il parere n. 778/99 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 20 aprile 1999;
Vista la nota n. 18951 del 5 ottobre 1999, con la quale l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione ha trasmesso una nuova richiesta di parere al Consiglio di giustizia amministrativa da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed ha predisposto il testo delle modifiche e integrazioni al regolamento n. 15 del 1997;
Udito il parere n. 778/99 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 26 ottobre 1999;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 5 luglio 2000, di approvazione delle presenti norme regolamentari;
Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;
Emana il seguente regolamento;

Art. 1.

1.  Al comma 4 dell'art. 1 del D.P..R.S. 16 gennaio 1997, n. 15 l'ultimo alienea è così sostituito: "-  esistenza di un conflitto d'interessi dei componenti dell'ufficio tecnico".

Art. 2.

Il comma 1 dell'art. 3 del D.P.R.S. 16 gennaio 1997, n. 15 è sostituito dal seguente:
"1.  I rapporti tra le Amministrazioni e i professionisti incaricati della redazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, delle prescrizioni esecutive e del piano regolatore particolareggiato, ivi compresi i laureati in urbanistica, pianificazione territoriale ed urbanistica, pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale, sono regolati dal disciplinare d'incarico previsto dall'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 ed approvato con decreto assessoriale 17 maggio 1979, n. 91, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 giugno 1979, n. 24, così come integrato con decreto assessoriale 1 febbraio 1992, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 14 marzo 1992, n. 14 e modificato con decreto assessoriale 22 marzo 2000, n. 31 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 aprile 2000, n. 19".

Art. 3.

1.  Al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R.S. 16 gennaio 1997, n. 15, dopo le parole "proprio regolamento" vanno aggiunte le seguenti: "con le modalità previste dalla normativa vigente".

Art. 4.

1.  La lettera D) del comma 2 dell'art. 6 del D.P.R.S. 16 gennaio 1997, n. 15 è così sostituita:
"D) Compenso per la redazione del regolamento edilizio:
-  comuni fino a 50 mila abitanti L. 3.825.000;
-  comuni fino a 100 mila abitanti L. 5.737.000;
-  comuni oltre 100 mila abitanti L. 7.650.000.
Verranno individuati nella categoria con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 quei comuni capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore".

Art. 5.

1.  Dopo il comma 2 dell'art. 13 del D.P.R.S. 16 gennaio 1997, n. 15 è inserito il seguente:
"3.  L'acconto di cui all'art. 9 del presente regolamento, già percepito dal comune, resta finalizzato alla redazione dello strumento urbanistico respinto".

Art. 6.

1.  Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Palermo, 14 dicembre 2000.
  LEANZA 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  LO MONTE 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 febbraio 2001.
Reg. n. 1, Presidenza regionale, fg. n. 23.
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1:
Il comma 4 dell'art. 1 del D.P.R.S. 16 gennaio 1997, n. 15, per effetto della sostituzione apportata dall'articolo che si annota, risulta il seguente:
"4. In particolare costituisce inadeguatezza dell'ufficio tecnico:
-  insufficienza di organico rispetto ai compiti di istituto;
-  mancanza, nel personale dell'ufficio tecnico, delle professionalità e competenze necessarie per legge alla redazione degli strumenti urbanistici, studi geologici e studi agricolo-forestali;
-  esistenza di un conflitto d'interessi dei componenti dell'ufficio tecnico".
Nota all'art. 2:
L'art. 3 del D.P.R.S. 16 gennaio 1997, n. 15, per effetto della sostituzione apportata dell'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
Disciplinare d'incarico

"1. I rapporti tra le Amministrazioni e i professionisti incaricati della redazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, delle prescrizioni esecutive e del piano regolatore particolareggiato, ivi compresi i laureati in urbanistica, pianificazione territoriale ed urbanistica, pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale, sono regolati dal disciplinare d'incarico previsto dall'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed approvato con decreto assessoriale 17 maggio 1979, n. 91, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 giugno 1979, n. 24, così come integrato con decreto assessoriale 1 febbraio 1992, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 14 marzo 1992, n. 14 e modificato con decreto assessoriale 22 marzo 2000, n. 31 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 21 aprile 2000, n. 19".
2. I rapporti tra le Amministrazioni e i professionisti incaricati di redigere gli studi geologici o agricolo-forestali sono regolati con appositi disciplinari d'incarico tipo che fanno parte integrante del presente regolamento (allegati 1 e 2).
3.  Le clausole contenute nei disciplinari tipo, ivi comprese quelle relative alle modalità di pagamento, valgono esclusivamente tra le parti e non coinvolgono l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che eroga il contributo.
4.  L'intervento contributivo, a favore delle Amministrazioni interessate, rimane del tutto svincolato dai rapporti tra L'Amministrazione committente e il professionista incaricato.
5.  Il disciplinare deve essere stipulato nelle forme previste dalla legislazione vigente.
6.  I rapporti tra Amministrazioni e imprese fornitrici di rilievi aerofotogrammetrici nonché tra Amministrazioni e imprese esecutrici delle indagini per gli studi geologici sono regolati dalla normativa vigente sui lavori pubblici".
Nota all'art. 3:
Il comma 2 dell'art. 4 del D.P.R.S. 16 gennaio 1997, n. 15, per effetto della modifica apportata dell'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
"2. Tali somme vanno ripartite tra i componenti dell'ufficio tecnico che hanno redatto il progetto, in base a criteri fissati da ciascuna ente con proprio regolamento con le modalità previste dalla normativa vi gente".
Nota all'art. 4:
Il comma 2 dell'art. 6 del D.P.R.S. 16 gennaio 1997, n. 15, per effetto della sostituzione apportata dall'articolo che qui si annota, risulta il seguente:
"2. Le voci che concorrono alla determinazione del contributo per il piano regolare generale sono le seguenti:
A)  Onorario per la progettazione:
(Omissis)
B)  Maggiorazione per caratteri particolari:
(Omissis)
C)  Maggiorazioni per spese tecniche:
(Omissis)
D) Compenso per la redazione del regolamento edilizio:
-  comuni fino a 50 mila abitanti L. 3.825.000;
-  comuni fino a 100 mila abitanti L. 5.737.000;
-  comuni oltre 100 mila abitanti L. 7.650.000.
Verranno individuati nella categoria con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 quei comuni capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore".
Nota all'art. 5:
L'art. 13 del D.P.R.S. 16 gennaio 1997, n. 15, per effetto della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, risulta il se guente:

Art. 13.
Contributo per rielaborazione strumenti urbanistici respinti

"1. Per la rielaborazione degli strumenti urbanistici respinti, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente eroga, a piano approvato, un contributo pari alla spesa ritenuta ammissibile, defalcando le somme precedentemente concesse per la redazione del piano non approvato.
2. Nessun ulteriore contributo verrà erogato allorquando la mancata approvazione dello strumento urbanistico sia imputabile a carenza progettuale e/o a sovradimensionamento del piano medesimo.
3. L'acconto di cui all'art. 9 del presente regolamento, già percepito dal comune, resta finalizzato alla redazione dello strumento urbanistico respinto".
(2001.9.388)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 28 febbraio 2001.
Disciplina per l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati.

IL VICE COMMISSARIO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Considerato che, con ordinanza commissariale del 23 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 2000, è stato fatto divieto a qualsiasi soggetto di introdurre nel territorio della Regione siciliana rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero, fatte salve motivate apposite deroghe inerenti ad iniziative poste in essere a livello nazionale, da autorizzarsi con specifico provvedimento del Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata ordinanza n. 2983/1999;
Visto l'art. 2, lettera o), dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000, che ha soppresso il predetto 6° comma, sostituendolo con i seguenti "6. E' vietato l'ingresso nel territorio della Regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni e dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti" e "7. Il Commissario delegato, in coerenza con la progressiva attuazione degli obiettivi del piano, ed, in particolare, con riferimento al progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata, ed al fine di assicurare il riciclaggio di tali frazioni nonché il recupero del CDR prodotto dai rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, disciplina - d'intesa con il Ministro dell'ambiente - l'importazione nel territorio della Regione siciliana di rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati nel territorio regionale medesimo";
Vista la disposizione del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - n. 190 del 17 ottobre 2000, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on. Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Considerato che occorre disciplinare l'ingresso in Sicilia di rifiuti destinati ad essere riciclati e recuperati nel territorio regionale medesimo;
Considerato che ai fini della presente ordinanza valgono le definizioni stabilite dall'art. 6 del decreto legislativo n. 22/97;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 22/97, che prevede, al comma 5, che le informazioni contenute nel registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere rese in ogni momento all'autorità di controllo che fa richiesta;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 22/97, che prevede, al comma 4, che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000 nei casi di mancato invio alle autorità competenti dei registri di cui al precedente art. 12;
Visto che il Ministro dell'ambiente, con nota n. 15792 del 30 novembre 2000, ha reso l'intesa richiesta "cosicché nell'ordinanza commissariale venga previsto:
-  l'applicazione della disciplina anche all'importazione di rifiuti destinati al recupero, compresi i rifiuti destinati al recupero in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97;
-  l'obbligo del richiedente di indicare la percentuale di beni e prodotti recuperati dai rifiuti importati e la percentuale di rifiuti che deriveranno dalle operazioni di recupero;
-  l'obbligo del richiedente di indicare la specifica destinazione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero";

Ordina:


Art. 1

E' vietato l'ingresso nel territorio della Regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni o dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti.

Art.  2

E' consentito l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati al riciclaggio ed al recupero, nel rispetto delle previsioni della presente ordinanza.

Art. 3

Chiunque intenda fare entrare in Sicilia rifiuti da destinare al recupero deve chiedere preventiva autorizzazione al Vice Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, via Ugo La Malfa, n. 169, 90146 Palermo, allegando copia delle prescritte autorizzazioni all'attività di recupero dei rifiuti. Gli interessati dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga in merito alle predette autorizzazioni.
Gli interessati dovranno indicare la percentuale di beni e prodotti recuperati dai rifiuti importati e la percentuale di rifiuti che deriveranno dalle operazioni di recupero, nonché dovranno indicare la specifica destinazione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero.
Ottenuta l'autorizzazione, gli interessati potranno fare entrare in Sicilia i rifiuti da riciclare e da recuperare, ferma restando la facoltà del Commissario delegato di disporre divieti e di dettare specifiche disposizioni, con particolare riferimento ad esigenze sopravvenute ed alla quantità e qualità del sovvallo.
I soggetti autorizzati dovranno fare pervenire, entro la prima settimana di ogni mese, fotocopia del registro di carico e scarico per le operazioni effettuate nel mese precedente.
Le predette comunicazioni dovranno essere inoltrate mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 4

La presente disciplina si applica anche all'importazione di rifiuti destinati al recupero, compresi i rifiuti destinati al recupero in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/97.

Art.  5

E' revocata l'ordinanza commissariale 23 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 2000.

Art.  6

Chiunque ometta o ritardi le comunicazioni previste dalla presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art. 52, comma 4, del decreto legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.  7

La presente ordinanza sarà pubblicata nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana e della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2001.
  LO MONTE  

(2001.10.471)
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DECRETI ASSESSORIALI




PRESIDENZA


DECRETO 28 dicembre 2000.
Approvazione dell'elenco di progetti di sviluppo produttivo.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto presidenziale del 28 febbraio 1999;
Viste le norme di contabilità pubblica;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Vista l'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 maggio 1994, n. 11;
Visto il decreto presidenziale n. 50 dell'8 marzo 1995 - Regolamento attuativo dell'art. 22 della legge regionale n. 25/93 -, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 10 giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto il Programma operativo plurifondo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996 ed, in particolare, il sottoprogramma 1. Misura 1.1. FESR;
Vista la circolare 7 luglio 1997, n. 2972, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 20 luglio 1997, con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione dei progetti per partecipare alle agevolazioni previste dalla Misura 1.1. del P.O.P. Sicilia 1994-1999 e sono state comunicate le modalità di attuazione della Misura;
Visto il decreto presidenziale n. 32 del 4 agosto 1998, modificativo del regolamento di cui al decreto presidenziale n. 50 dell'8 marzo 1995;
Visto l'art. 3 della legge regionale n. 27/98;
Considerato che la segreteria tecnica ha provveduto ad archiviare i progetti pervenuti ai sensi della Misura 1.1. - P.O.P. Sicilia 1994-1999 - esitati favorevolmente dal nucleo di valutazione e che non hanno ottenuto la disponibilità di massima da parte dell'istituto di credito alla concessione del credito;
Visti i progetti di sviluppo produttivo presentati dalle società di seguito elencate, secondo l'ordine cronologico di assunzione al protocollo, esitati favorevolmente dal nucleo di valutazione e dall'istituto di credito:
1)  Trovato s.r.l. di Catania, pervenuto il 21 ottobre 1997, prot. n. 4655. Progetto per la realizzazione di un'industria di produzione di trasformazione e commercializzazione di prodotti agrumari e ortofrutticoli per un importo progettuale di L. 3.062.935.000.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 66 del 18 novembre 1999; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota del 17 marzo 2000, pervenuta il 24 marzo 2000, prot. n. 1024;
2)  Il Picchio Golf Resort s.n.c. diCastiglione diSicilia (CT), pervenuto il 14 gennaio 1998, prot. n. 140. Progetto per la costruzione di una struttura turistico-recettiva a tre stelle per un importo progettuale di L. 3.174.610.006.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 48 del 19 maggio 1999; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota del 29 agosto 2000, pervenuta il 6 settembre 2000, prot. n. 2775;
3)  S. Elia s.r.l. di Palermo, pervenuto il 27 gennaio 1998, prot. n. 371. Progetto per la costituzione di un'azienda per il turismo rurale per un importo progettuale di L. 3.575.214.000.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 45 del 21 aprile 1999; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota dell'11 dicembre 2000, pervenuta il 14 dicembre 2000, prot. n. 3770;
4)  Carni Doc s.r.l. di Monreale (PA), pervenuto il 13 ottobre 1998, prot. n. 4468. Progetto per la realizzazione di un'azienda per la macellazione e lavorazione di carni fresche e derivati della carne in territorio di Gibellina (TP) per un importo progettuale di L. 5.875.000.000.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 52 del 10 giugno 1999; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota del 29 novembre 2000, pervenuta l'1 dicembre 2000, prot. n. 3653;
5)  Maritur di Giacomo Navarra e C. s.n.c. di Castellammare del Golfo (TP), pervenuto il 14 gennaio 1998, prot. n. 141. Progetto per la realizzazione di una struttura turistico ricettiva in Castellammare del Golfo per un importo progettuale di L. 6.361.781.155.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 66 del 18 novembre 1999; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota del 4 maggio 2000, pervenuta l'11 maggio 2000, prot. n. 1519;
6)  SAFF di Sara Ferrara e C. s.a.s. di Alimena (PA), pervenuto il 18 novembre 1998, prot. n. 5137. Progetto per la realizzazione di uno stabilimento di trasformazione e produzione di olio di oliva per un importo progettuale di L. 5.497.000.000.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 43 del 25 marzo 1999; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito, da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota del 10 novembre 2000, pervenuta il 4 dicembre 2000, prot. n. 3672;
7)  Mediterranea Cruise s.r.l. di Spadafora (ME), pervenuto il 22 gennaio 1999, prot. n. 270. Progetto per la realizzazione di un'impresa di servizi al turismo nautico per un importo progettuale di L. 2.067.000.000.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 100 del 20 settembre 2000; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota del 16 maggio 2000, pervenuta il 24 maggio 2000, prot. n. 1664;
Ritenuto, per quanto in premessa, di dover procedere alla formazione dell'elenco relativo ai progetti esaminati favorevolmente dal nucleo di valutazione e dall'istituto di credito in ordine di assunzione cronologico di protocollo ed al relativo impegno della somma di cui al cap. 50491, esercizio finanziario 2000, del bilancio della Regione siciliana, rubrica Presidenza, necessario al finanziamento degli interventi di cui al sopradetto elenco, in base all'ordine cronologico e presentazione delle istanze, così come previsto dall'art. 12 del decreto presidenziale n. 50/95 e sino alla concorrenza della disponibilità del capitolo citato;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'elenco predisposto dalla segreteria tecnica dei seguenti progetti di sviluppo produttivo esaminati favorevolmente dal nucleo di valutazione e dall'istituto di credito disposto in ordine cronologico di presentazione:
1)  Trovato s.r.l. di Catania, pervenuto il 21 ottobre 1997, prot. n. 4655. Progetto per la realizzazione di un'industria di produzione di trasformazione e commercializzazione di prodotti agrumari e ortofrutticoli per un importo progettuale di L. 3.062.935.000.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 66 del 18 novembre 1999; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota del 17 marzo 2000, pervenuta il 24 marzo 2000, prot. n. 1024;
2)  Il Picchio Golf Resort s.n.c. diCastiglione diSicilia (CT), pervenuto il 14 gennaio 1998, prot. n. 140. Progetto per la costruzione di una struttura turistico recettiva a tre stelle per un importo progettuale di L. 3.174.610.006.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 48 del 19 maggio 1999; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota del 29 agosto 2000, pervenuta il 6 settembre 2000, prot. n. 2775;
3)  S. Elia s.r.l. di Palermo, pervenuto il 27 gennaio 1998, prot. n. 371. Progetto per la costituzione di un'azienda per il turismo rurale per un importo progettuale di L. 3.575.214.000.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 45 del 21 aprile 1999; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota dell'11 dicembre 2000, pervenuta il 14 dicembre 2000, prot. n. 3770;
4)  Carni Doc s.r.l. di Monreale (PA), pervenuto il 13 ottobre 1998, prot. n. 4468. Progetto per la realizzazione di un'azienda per la macellazione e lavorazione di carni fresche e derivati della carne in territorio di Gibellina (TP) per un importo progettuale di L. 5.875.000.000.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 52 del 10 giugno 1999; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota del 29 novembre 2000, pervenuta l'1 dicembre 2000, prot. n. 3653;
5)  Maritur di Giacomo Navarra e C. s.n.c. di Castellammare del Golfo (TP), pervenuto il 14 gennaio 1998, prot. n. 141. Progetto per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva in Castellammare del Golfo per un importo progettuale di L. 6.361.781.155.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 66 del 18 novembre 1999; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota del 4 maggio 2000, pervenuta l'11 maggio 2000, prot. n. 1519;
6)  SAFF di Sara Ferrara e C. s.a.s. di Alimena (PA), pervenuto il 18 novembre 1998, prot. n. 5137. Progetto per la realizzazione di uno stabilimento di trasformazione e produzione di olio di oliva per un importo progettuale di L. 5.497.000.000.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 43 del 25 marzo 1999; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota del 20 novembre 2000, pervenuta il 4 dicembre 2000, prot. n. 3672;
7)  Mediterranea Cruise s.r.l. di Spadafora (ME), pervenuto il 22 gennaio 1999, prot. n. 270. Progetto per la realizzazione di un'impresa di servizi al turismo nautico per un importo progettuale di L. 2.067.000.000.
Parere del nucleo di valutazione espresso con verbale n. 100 del 20 settembre 2000; relazione attestante la disponibilità di massima a concedere il credito da parte dell'istituto di credito, comunicata con nota del 16 maggio 2000, pervenuta il 24 maggio 2000, prot. n. 1664.

Art. 2

Per le finalità di cui in premessa, è disposto l'impegno della somma di L. 14.186.000.000 sul cap. 50491, esercizio finanziario 2000, del bilancio della Regione siciliana, rubrica Presidenza, necessaria al finanziamento del suddetto elenco e sino alla concorrenza dell'impegno assunto.
Il presente decreto ai sensi della legge n. 20/94 è soggetto al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2000.
  DRAGO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 30 gennaio 2001.
Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg.n. 21.
(2001.10.452)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 29 gennaio 2001.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in lottisti e non lottisti, consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria Asso Tabaccai, con nota di accompagnamento, n. 563.11/99 CN/a del 28 gennaio 1999;
Vista la nota della Asso Tabaccai prot. n. 804.11/00 EM/ac dell'11 aprile 2000, con la quale la stessa federazione ha trasmesso l'istanza di adesione del tabaccaio Ginex Carmela;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai lottisti, in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'articolo 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui gli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati all'Asso Tabaccai, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Asso Service, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Unipol Assicurazioni, n. 1886-96-23697350, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono stati depositati presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con nota n. 52905 del 24 marzo 1999 acquisita da questa Amministrazione in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota prot. n. 2000/234143 del 28 novembre 2000, pervenuta in data 13 dicembre 2000, del Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, con la quale lo stesso Ministero ha trasmesso copia conformizzata della polizza n. 1886/96/23697350 rinnovata, per l'anno 2000 dalla Unipol Assicurazioni;
Vista la nota della Asso Tabaccai n. 804.11/00 EM/ac dell'11 aprile 2000 con la quale la stessa associazione ha accertato che il ricevitore Ginex Carmela ha provveduto:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Unipol S.p.A. n. 1886/96/23697350;
Vista la nota prot. n. 39/p del 15 gennaio 2001, con la quale l'Assoservice, contraente della polizza n. 1886/96/ 23697350 della Unipol Assicurazioni, comunica che il tabaccaio Ginex Carmela associata all'Asso Tabaccai, ha prestato, per l'anno 2001, la prevista garanzia fidejussoria;
Vista la delega RID del tabaccaio Ginex Carmela, pervenuta a questa Regione per il tramite della Asso Tabaccai;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione del tabaccaio di cui sopra che, successivamente alla presentazione della istanza, è entrato in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;
Considerato che, con nota n. 310716 del 29 ottobre 1999, questa amministrazione ha dato incarico alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, all'esercizio della vigilanza sui tabaccai autorizzati, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, il tabaccaio seguente:
-  Ginex Carmela, codice lottomatica PA1165, numero ricevitoria 1170, corso Sicilia n. 32, comune Porto Empedocle (AG).

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40 Codice ABI 01020, Codice Cab 04793, Codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del tabaccaio autorizzato ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della delega sottoscritta dal predetto tabaccaio per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dal tabaccai devono essere riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca della autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sull'autorizzato tabaccaio, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito - i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

Il tabaccaio, autorizzato con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto al tabaccaio per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze del tabaccaio.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 gennaio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.6.263)
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DECRETO 31 gennaio 2001.
Variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4;
Visto l'art. 34 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto l'art. 36, comma 1, lett. i), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che autorizza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ad effettuare, anche nell'anno successivo con propri decreti, le variazioni di bilancio per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l'art. 49 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, con cui è stato disposto in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13, quarto e quinto comma, della legge regionale 8luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000, non potevano essere trasportati all'esercizio successivo;
Visto il decreto n. 902 del 28 novembre 2000 di questo Assessorato, con cui sono state apportate variazioni di cassa alle varie amministrazioni per consentire alle stesse di effettuare il pagamento di spese inderogabili ed indifferibili utilizzando il fondo di riserva di cassa e il plafond di cassa del titolo I della rubrica bilancio e finanze nonché la gestione di tesoreria, riservandosi di ripristinare queste ultime due voci;
Considerato che, a seguito dell'applicazione del citato art. 49 della legge regionale 26/2000, si sono realizzate disponibilità di cassa, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000, nelle varie amministrazioni;
Ritenuto, come previsto dal citato decreto n. 902/2000 di dover provvedere, entro i limiti delle disponibilità realizzate, al parziale ripristino del plafond di cassa del titolo I, rubrica bilancio e finanze, per consentire il pagamento, a valere sull'esercizio finanziario 2000, dei titoli relativi alle regolazioni contabili di cui al citato art. 36 della legge regionale n. 8/2000 nonché al parziale ripristino della gestione di tesoreria;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000, le necessarie variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

          Titolo I     Titolo II Amministrazione | Spese | Spese     | correnti | in c/ capitale 
  Variazioni in diminuzione 
Presidenza della Regione      - 13.550 - 81.600 
Agricoltura e foreste      - 78.050 - 244.150 
Enti locali      - 1.500 - 11.150 
Industria      - 350 - 21.800 
Lavori pubblici      - 14.650 - 187.550 
Lavoro, prev. soc., form., emigr.      - 37.850 - 1.500 
Cooperaz., comm., art., pesca      - 1.100 - 23.600 
Beni culturali ed amb.li e P.I.      - 60.500 - 130.100 
Sanità      - 24.000 - 43.350 
Territorio e ambiente      - 4.400 - 141.700 
Turismo, comun. e trasporti      - 11.400 - 98.600 
Totale variazioni      - 247.350 - 985.100 
  Variazioni in aumento 
Bilancio e finanze      + 910.000 -  

Gestione di tesoreria + 322.450

Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 gennaio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.7.293)
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DECRETO 7 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2001;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente legge-quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto, in particolare, l'art. 27 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede l'erogazione di contributi per il finanziamento delle modifiche agli strumenti di guida a favore dei titolari di patente A, B, C affetti da incapacità motorie permanenti;
Visto l'art. 8 della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Considerato che, in data 19 dicembre 2000, sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato è stato accreditato l'importo di L. 55.552.170 come contributo art. 27 legge n. 104/92 e che tale importo è stato accertato al capitolo 3246 nell'esercizio finanziario 2000, contribuendo a determinare il risultato dell'esercizio medesimo;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui all'art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 12 -  Altre uscite correnti

  215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, ecc. (ex csp. 21254) 
Codici: 12.02.02 - 12.32 - V      - 55.552.170  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti

RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA, IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 5 -  Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali

  413710 Contributi per il finanziamento delle modifiche degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente A, B e C speciali affetti da incapacità motorie permanenti (ex cap. 42477) 
Codici: 05.01.01- 08.07 - V      + 55.552.170 L. n. 104/92, art. 27 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.7.196)
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DECRETO 12 febbraio 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio" ed, in particolare, l'articolo 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'articolo 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti propri decreti n. 34 del 29 aprile 1999, n. 197 del 28 dicembre 1999 e n. 24 del 13 marzo 2000 e gli elenchi anagrafici agli stessi allegati che ne costituiscono parte integrante, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, n. 8 del 25 febbraio 2000 e n. 21 del 5 maggio 2000;
Vista l'istanza, pervenuta per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Iacono Giombattista, D'Aguanno Giuseppe, Rizzo Fabiana, Sardo Luciano, Trapani Cecilia, Basile Mario, Lo Mascolo Marisa Maria, Schepici Carmela, Bartolotta Salvatore, Toscano Alfio, Avallone Gaetano Ernesto, Lo Monaco Rosario, Tasca Giuseppe, Frosina Carmela, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredata dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note datate 9 maggio 2000, luglio 2000, 19 luglio 2000, 21 settembre 2000, 6 ottobre 2000, 10 ottobre 2000, 12 ottobre 2000, 2 novembre 2000, 6 novembre 2000, 8 novembre 2000, 9 novembre 2000 e 28 novembre 2000, della società Lottomatica e le note n. 34855 del 27 novembre 2000, n. 32182 del 3 novembre 2000 e n. 36576 del 13 dicembre 2000 della Federazione italiana tabaccai, con le quali i predetti enti hanno comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:

Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 34855 del 27 novembre 2000, n. 32182 del 3 novembre 2000 e n. 36576 del 13 dicembre 2000, con le quali la stessa federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note n. 23988 del 6 novembre 2000, n. 26399 del 4 dicembre 2000 e n. 401 del 4 gennaio 2000, con la quale l'ECOMAP comunica che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno, seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica e, conseguentemente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite e nel contempo all'aggiornamento degli elenchi anagrafici allegati al decreto n. 34 del 29 aprile 1999, al decreto n. 197 del 28 dicembre 1999 e al decreto n. 24 del 13 marzo 2000, con la contestuale cancellazione dei gestori comunque cessati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1


Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:




Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, Codice ABI 01020, Codice Cab 04793, Codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito - i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.7.308)
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DECRETO 2 marzo 2001.
Esecuzione dell'ordinanza n. 41 del 5 febbraio 2001 della Corte costituzionale, concernente sospensione del decreto ministeriale 23 dicembre 1997, recante: "Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992".

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto l'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria;
Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1997 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, recante "Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992", con cui si disponeva agli incaricati della riscossione, per le operazioni eseguite in Sicilia e, comunque, per i tributi di competenza della Regione anche se riscossi fuori del territorio regionale, di riversare alla Tesoreria della Regione le somme come innanzi riscosse, detratte le percentuali nello stesso provvedimento indicate da versarsi, invece, alla Tesoreria dello Stato;
Considerato che con ricorso della Regione siciliana, notificato il 15 maggio 1998, è stato sollevato conflitto di attribuzione in ordine al decreto ministeriale 23 dicembre 1997, in quanto lesivo delle attribuzioni regionali;
Rilevato che, in occasione della trattazione del suddetto ricorso, la Corte costituzionale con separate ordinanze ha provveduto a:
a)  rimettere innanzi a sé questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative cui si è data attuazione con il decreto impugnato, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della Regione siciliana al procedimento per la loro attuazione (ordinanza n. 42 del 5 febbraio 2001);
b)  sospendere, su richiesta di parte regionale, per riconosciuti gravi motivi - individuati espressamente nell'entità del pregiudizio finanziario della Regione e nelle ulteriori more del giudizio instaurato dalla stessa Corte come innanzi precisato sub a) - l'esecuzione del menzionato decreto interministeriale del 23 dicembre 1997 (ordinanza n. 41 del 5 febbraio 2001). Il che con efficacia immediatamente esecutiva;
Ritenuto che occorre dare esecuzione alla citata ordinanza n. 41 del 5 febbraio 2001, a tal fine esercitando i poteri che alla Regione siciliana derivano in materia di riscossione tributaria dall'art. 36 dello Statuto regionale e dall'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;

Decreta:


Art. 1

E' fatto obbligo, con effetti immediati, agli incaricati della riscossione dei tributi riguardati dal decreto ministeriale 23 dicembre 1997, riscossi nel territorio regionale e nel restante territorio nazionale che siano di spettanza della Regione siciliana, di versare detti tributi per intero, senza operare le ripartizioni previste dal menzionato decreto ministeriale 23 dicembre 1997, in favore della Regione medesima, a tal fine utilizzando i capitoli di bilancio di volta in volta considerati per le spettanze regionali.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dellaRegione siciliana.
Palermo, 2 marzo 2001.
  NICOLOSI 

(2001.9.436)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 25 gennaio 2001
Cancellazione della società cooperativa Atlantic 2000, con sede in Paternò, dalla graduatoria delle cooperative edilizie per l'utilizzazione di fondi diversi.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il proprio decreto n.691 del 15 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.32 del 3 luglio 1993;
Vista la nota assessoriale n.5729 del 19 luglio 1993, con la quale la società cooperativa "Atlantic 2000", con sede in Paternò, è stata inclusa nel piano di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n.79 e successive aggiunte e modificazioni per la costruzione di n.12 alloggi sociali in Paternò;
Rilevato da successivi accertamenti che la suddetta società cooperativa non aveva titolo a partecipare al bando di concorso in quanto non iscritta nella sezione IV - cooperativa di abitazione del registro prefettizio, bensì nella sezione produzione e lavoro;
Visto il decreto del prefetto di Catania n.1020 dell'8 giugno 1992, con il quale la società cooperativa Atlantic 2000, con sede in Paternò, è stata cancellata dal registro prefettizio;
Visto il decreto n.2573 del 13 novembre 1998, trasmesso dal gruppo V, di questo Assessorato con lettera del 24 novembre 2000, con il quale la società cooperativa Atlantic 2000 di Paternò è stata sciolta;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Atlantic 2000, con sede in Paternò, è cancellata dalla graduatoria di cui al decreto n. 691/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.32 del 3 luglio 1993.

Art. 2

La nota assessoriale n.5729 del 19 luglio 1993 è revocata.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 gennaio 2001.
  SPERANZA 

(2001.6.266)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAIZONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 1 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati";
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del "Fondo siciliano";
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il D.I. n. 1/2000/XII/FS del 25 febbraio 2000, che approva il bilancio di previsione del "Fondo siciliano" per l'anno finanziario 2000;
Visto che la legge regionale n. 9/2000 destina al capitolo 73752 - somma da versare alFondo siciliano per le finalità di cui alla legge regionale n. 3/98 - la somma di L. 20.000.000.000;
Considerato che per detta finalità è stata iscritta nel bilancio di previsione del Fondo siciliano la somma di L. 13.000.000.000, e che pertanto occorre integrare lo stesso per L. 7.000.000.000;
Visto che con il D.I. n.1/2000 di bilancio di previsione del Fondo siciliano è stata destinata agli artt. 106 e 114 complessivamente la somma di L. 12.743.473.000;
Considerato che occorre integrare la previsione di spesa degli articoli 106 e 114 di L. 7.256.527.000 così come destinato dalla Giunta regionale alla ripartizione territoriale del finanziamento di cui alla legge regionale n. 3/98;
Considerato che nel periodo gennaio-aprile 2000 sull'art. 106 - "Entrate diverse e recuperi eventuali di fondi riferibili ad articoli di spesa" dell'entrata, risultano accertamenti per L. 2.314.922.163 a fronte di nessuna previsione di entrata;
Considerato che dal predetto accertamento possono essere utilizzate L.256.527.000 per far fronte alla necessità di spesa degli artt. 106 e 114;
Visto il parere positivo del collegio dei revisori espresso nel verbale n. 680 del 3 novembre 2000;
Ritenuto di dovere apportare al bilancio del "Fondo siciliano" le necessarie variazioni;

Decreta:


Art. 1

Nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:
TITOLO I -Entrate della gestione ordinaria

Art.101  -Contributi della Regione di cui al D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25 (art. 8, lett. A), al D.L.P.R.S. 31 ottobre 1951, n. 31 ed alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modificazioni L. 7.000.000.000 
Art.106  Entrate diverse e recuperi eventuali di fondi riferibili ad articoli di spesa " 256.527.000 
  Totale variazioni delle entrate L. 7.256.527.000 

TITOLO I -Spese della gestione ordinaria

Art.106  Spese per l'istituzione di cantieri di lavoro per opere di pubblica utilità o utilità sociale affidati in gestione ai comuni ed alle provincie regionali dell'isola (legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche; art. 5, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 ed art. 12, legge regionale n. 25/93 e decreto assessoriale n. 1214/98/IL) L. 2.176.958.000 
Art.114  -Spese per il Fondo per l'occupazione enti locali " 5.079.569.000 
  Totale variazioni delle spese L. 7.256.527.000 


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 dicembre 2000.
  ADRAGNA NICOLOSI 

(2001.7.302)
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DECRETO 29 dicembre 2000.
Variazioni al bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 2000.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati";
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, che detta norme per la gestione del "Fondo siciliano";
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000;
Visto il D.I. n. 1/2000/XII/FS del 25 febbraio 2000, che approva il bilancio di previsione del Fondo siciliano per l'anno finanziario 2000;
Vista la nota prot. n. 531 del 15 novembre 2000 del gruppo XI/L, con la quale è stato comunicato che, oltre al fabbisogno già iscritto nel bilancio di previsione del Fondo siciliano 2000, previsto per il pagamento delle parcelle dei collaudi, risulta necessaria un'ulteriore somma di L. 100.000.000;
Visto l'attuale disponibilità residua del relativo art. 108 - Spese per collaudi cantieri di lavoro - di spesa del bilancio di previsione 2000 del fondo, per la liquidazione di dette parcelle, assomma a L. 19.334.445;
Considerato che dall'art. 120 - Fondi di riserva per la reiscrizione di somme perenti - possono essere utilizzati L. 100.000.000 per far fronte alle necessità di spesa dell'art. 108 (Spese per collaudi di cantieri di lavoro) fino alla fine dell'esercizio;
Visto il parere positivo del collegio dei revisori espresso nel verbale n. 681 del 15 novembre 2000;
Ritenuto di dovere apportare al bilancio del Fondo siciliano le necessarie variazioni;

Decreta:


Art. 1

Nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per l'esercizio finanziario 2000, sono introdotte le seguenti variazioni:
TITOLO I -Entrate della gestione ordinaria

Art.120  -Fondo di riserva per la reiscrizione di somme perenti     L. -100.000.000 
Art.108  Spese per collaudi di cantieri di lavoro     " -100.000.000 
          Totale variazioni delle spese L.


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2000.
  ADRAGNA NICOLOSI 

(2001.7.302)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 13 febbraio 2001.
Rideterminazione delle tariffe di rimborso per prestazioni specialistiche di emodialisi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale n. 87 del 12 agosto 1980;
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999;
Visto il parere del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione - del 13 dicembre 2000, con il quale è ribadita la proroga riguardante le prestazioni erogate in assistenza indiretta;
Vista la legge regionale n. 88 del 12 agosto 1980, art. 5, commi terzo e quinto, che hanno fissato, rispettivamente, in L. 85.000 il rimborso per prestazioni specialistiche domiciliari di emodialisi praticate in regime di assistenza indiretta, e in L. 95.000 il rimborso per prestazioni ambulatoriali di emodialisi erogate sia in forma diretta che indiretta;
Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge regionale n. 88 del 12 agosto 1980, che autorizza l'Assessore regionale per la sanità a modificare gli importi di cui al 3° e 5° comma del citato articolo a seguito di verificata variazione dei costi superiori al 10 per cento;
Visti i decreti n. 35993 del 6 agosto 1982, n. 45385 del 17 agosto 1984, n. 50406 del 4 settembre 1985, n. 62402 del 20 maggio 1987, n. 76258 dell'11 agosto 1989, n. 92104 del 2 maggio 1991, 6 maggio 1993, 24 maggio 1993 e n. 20305 del 7 ottobre 1996, con i quali le tariffe succitate sono state modificate;
Vista la richiesta di aggiornamento di tali tariffe avanzata dall'Associazione centri emodialisi in indiretta di Palermo, pervenuta in uno con la nota Gab. n. 1358 del 19 dicembre 2000;
Vista la nota dell'Assessorato del bilancio e delle finanze - Ufficio di statistica e coordinamento statistico regionale - prot. n. 1514 del 19 gennaio 2001, con la quale si comunica che la variazione percentuale dei prezzi al consumo verificatasi per il periodo dicembre 1996 - dicembre 2000 è stata dell'11,6 per cento;
Ritenuta verificata la condizione prevista dall'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;

Decreta:


Art. 1

A decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana le tariffe di rimborso per prestazioni specialistiche di emodialisi, di cui al terzo e quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, sono stabilite, per i motivi in precedenza esposti, rispettivamente in L. 316.854 e in L. 344.408.

Art. 2

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali daranno, nel rispetto dei tempi di rimborso previsti dalla legge regionale n. 40/84, esecuzione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
Il presente decreto verrà trasmesso agli organi di controllo, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 13 febbraio 2001.
  PROVENZANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 20 febbraio 2001 al n. 101.
(2001.10.459)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 19 dicembre 2000.
Modifica del decreto 23 giugno 2000, concernente istituzione della riserva naturale Torre Salsa, ricadente nel territorio del comune di Siculiana.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 maggio 1988, recanti norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto che con il decreto n. 273/44 del 23 giugno 2000 questo Assessorato ha provveduto, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva naturale Torre Salsa, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 26 luglio 2000, prevista dal Piano regionale dei parchi e delle riserve approvato con il decreto n. 970/44;
Visto che con il decreto n. 273/44 del 23 giugno 2000 è stato approvato il quadro finanziario, art. 13, della convenzione di affidamento in gestione della R.N. Torre Salsa al W.W.F. - Italia - Fondo mondiale per la natura (allegato n. 3);
Considerato che alla voce "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" della convenzione in lettera, per un mero errore materiale è stata inserita al rigo 3 "Attrezzature e materiali necessari per la delimitazione dell'area marina" invece di "acquisto di un automezzo";
Ritenuto di dovere sostituire la voce di cui al superiore visto, "Attrezzature e materiali necessari per la delimitazione dell'area marina", con la voce "acquisto di un automezzo", e che pertanto l'impegno assunto con il decreto n. 273/44 del 23 giugno 2000, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato in data 26 luglio 2000, per la voce "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" rimane invariato;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa descritti, la convenzione di affidamento in gestione della R.N. Torre Salsa sottoscritta dal W.W.F. - Italia, Fondo mondiale per la natura è modificata come segue:
-  alla voce "Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche" il rigo 3 "Attrezzature e materiali necessari per la delimitazione dell'area marina" viene sostituito con la voce "acquisto di un automezzo".

Art. 2

La somma occorrente per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 rimane invariata.

Art. 3

Il presente decreto non appena repertoriato verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e alla Ragioneria centrale territorio ed ambiente per il visto di competenza.
Palermo, 19 dicembre 2000.
  LO MONTE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 29 dicembre 2000 al n. 95.
(2001.7.317)
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DECRETO 28 dicembre 2000.
Approvazione del nuovo regolamento recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo ricadente nei comuni di Fiumefreddo e Calatabiano.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 maggio 1988, recanti norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 205 del 29 giugno 1984, di istituzione della riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo, ricadente nel territorio dei comuni di Fiumefreddo e Calatabiano, province diCatania;
Visto il decreto n. 830 del 30 maggio 1987, con il quale è stato approvato il regolamento recante "Modalità d'uso e divieti" vigente nell'area della riserva naturale in lettera;
Vista la nota prot. n. 76 del 4 marzo 1994, con la quale il gruppo XLIV - delle riserve - ha predisposto ed inviato al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale lo schema del regolamento della riserva naturale Fiume Fiumefreddo modificato dallo stesso a seguito di proposta del W.W.F. - sezione di Fiumefreddo di Sicilia, assunta al prot. n. 7258 del 20 gennaio 1994;
Visto il parere del C.R.P.P.N. reso nella seduta del 21 luglio 1999, il quale ha condiviso e fatta propria la proposta di parere favorevole formulata dalla commissione II del Consiglio nella seduta del 19 luglio 1999 alle modifiche al regolamento proposte dal gruppo XLIV istruttore;
Visto il rapporto F.V. n. 109 del 31 ottobre 2000, con il quale, alla luce della normativa vigente, legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999, ed al fine di uniformare il regolamento ai regolamenti delle RR.NN. già istituite, sono state aggiunte al regolamento, approvato dal C.R. nella seduta del 21 luglio 1999, l'art. 14 "Attività di controllo e sanzioni" e l'art. 15 "Norma finale";
Considerato che si dovrà procedere all'approvazione del regolamento che modifica il regolamento approvato con decreto n. 205 del 29 giugno 1984 già citato;
Ritenuto di condividere il parere espresso dal C.R.P.P.N.;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il regolamento, allegato n. 1, che reca le "Modalità d'uso e divieti" della riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il regolamento, approvato con il decreto n. 205 del 29 giugno 1984 vigente nella riserva naturale orientata Fiume Fiumefreddo, viene sostituito interamente dal regolamento allegato n. 1 del presente decreto.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano.
Il presente decreto una volta repertoriato sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 28 dicembre 2000.
  LO MONTE 

Allegato n. 1
REGOLAMENTO MODIFICATO DELLA R.N. FIUME FIUMEFREDDO
ZONA "A"


Art. 1

Nella zona "A" della riserva è consentito:
a)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva, nonché mutamenti di destinazione d'uso purché funzionali alle finalità della riserva stessa;
b)  realizzare interventi di ristrutturazione edilizia.
Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che lo rilascia previo parere del C.R.P.P.N.
Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla osta.

Art. 2

Nella zona "A" della riserva è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti ed il passaggio di elettrodotti;
b)  prelevare sabbia, terra o altri materiali;
c)  esercitare la caccia, l'uccellagione e la pesca;
d)  danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
e)  asportare o danneggiare piante o parte di esse;
f)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie estranee alla flora autoctona.
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere delConsiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
g)  introdurre veicoli di qualsiasi genere ed imbarcazioni a motore;
h)  abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta degli stessi;
i)  accendere fuochi all'aperto;
l)  praticare il campeggio al di fuori di strutture esistenti appositamente attrezzate;
m)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
n)  introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;
o)  esercitare il pascolo;
p)  allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;
q)  recintare proprietà;
r)  svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti o cartelli non autorizzati dall'ente gestore;
s)  portare armi di qualsiasi tipo se non scariche e chiuse in apposita custodia.
E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
t)  prelevare, derivare e immettere acqua nel fiume, modificare il regime idrogeologico, la composizione delle acque, captare, deviare ed occultare sorgive, realizzare interventi di bonifica;
u)  esercitare attività estrattive;
v)  raccogliere o manomettere rocce, fossili o minerali;
z)  impiantare nuove serre;
aa)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
bb)  usare apparecchi fono-riproduttori se non in cuffia, salvo che nei casi di servizio vigilanza e soccorso;
cc)  eseguire movimenti di terreno salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento.
Eventuali limiti o prescrizioni possono essere posti dall'ente gestore per specifiche esigenze di tutela.
Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche nominative e a termine.
ZONA "B"


Art. 3

La zona "B" della riserva è destinata ad usi agricoli, alla conservazione del territorio ed al recupero del patrimonio edilizio rurale. In essa sarà previsto un centro di visita, situato all'interno di edificio rurale già esistente, e un parcheggio ad esso contiguo di adeguata ampiezza.

Art. 4

Per le aree della zona "B" i comuni interessati di intesa fra loro presenteranno all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un piano di utilizzazione che, nel rispetto delle indicazioni contenute del decreto di costituzione della riserva del presente regolamento, prevederà iniziative di valorizzazione da individuarsi fra quelle previste nell'ultimo comma dell'art. 7, legge regionale n. 98/81.
Il piano dovrà garantire un'armonica integrazione della zona B nel sistema di tutela ambientale della riserva.
Il piano dovrà essere proposto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con le procedure di cui all'art. 28 della legge regionale n. 98/81 entro 180 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di approvazione del regolamento contenente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti da osservarsi nella riserva.
Le iniziative di valorizzazione di cui al 1° comma sono da localizzarsi nei soli edifici esistenti localizzati all'esterno di una fascia di rispetto di metri 100 dai confini della riserva.
Il piano dovrà contenere, altresì, prescrizioni in rapporto alla tipologia costruttiva, nonché una disciplina specifica relativa ai limiti ed alle caratteristiche di manufatti necessari alle attività agricole.
Il piano è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
I provvedimenti di concessioni o di autorizzazioni relativi a progetti conformi al piano approvato sono comunicati dal comune competente all'ente gestore ed al Corpo forestale della Regione siciliana ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21, legge regionale 52 del 21 agosto 1984.

Art. 5

Nella zona "B" è consentito:
-  nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente art. 4 è consentito effettuare gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Quando gli interventi suddetti comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno essere sottoposti al nulla osta dell'ente gestore.

Art. 6

Nella zona "B" è vietato:
a) esercitare attività estrattive;
b)  apportare modifiche alle formazioni vegetali e naturali;
c)  tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'ente gestore;
d)  bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della riserva;
e) abbandonare i rifiuti;
f)  impiantare nuove serre;
g)  realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa la realizzazione di nuove strade rotabili, elettrodotti ed acquedotti;
h)  modificare il regime delle acque;
i)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura e portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
l)  esercitare la caccia e l'uccellagione;
m)  danneggiare, disturbare o catturare animali compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi o uova, tane e giacigli salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  praticare il campeggio al di fuori delle strutture appositamente attrezzate;
o)  introdurre specie estranee alla flora autoctona.Eventuali reintroduzioni di specie scomparse dovranno essere eseguite secondo le procedure di cui all'art. 2 del presente regolamento, lettera f).
Le deroghe concesse dall'ente gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, normative e a termine.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLA ZONA "A" ED ALLA ZONA "B"


Art. 7
Attività agricole e zootecniche

Nel territorio dell'area protetta è consentito esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti, non condotte su scala industriale o intensiva.
Il recupero di terrazzamenti dovrà essere finalizzato alla conduzione tradizionale dell'azienda agricola e dovrà essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tradizionali del manufatto e dell'architettura del paesaggio locale.
Eventuali mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tipiche e tradizionali della zona dovranno essere realizzati previo parere dell'ente gestore.
Nuove strade interpoderali potranno essere realizzate esclusivamente per le finalità del presente articolo, previo parere dell'ente gestore.
Il pascolo nella zona "B" è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento ed il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale della copertura vegetale e l'autorizzazione dell'ente gestore il quale determinerà i limiti temporali, le zone e il numero di capi di bestiame ammissibile, eventualmente distinti anche per tipi.

Art. 8
Colture agricole e biologiche

E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche nonché la conversione di tecniche biologiche delle tecniche agricole e colturali praticate, ai sensi dei Regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24 giugno 1991, 2328/91 del 15 luglio 1991, 2078/92 del 30 giugno 1992 e relative successive modifiche.
Iproprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'ente gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione. Il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 9
Patrimonio faunistico domestico

Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta che abbiano rilevanza storica e culturale o che corrano il rischio di estinzione.
L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta.
L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa.
L'ente gestore trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione annuale ex art. 20, legge regionale n. 14/88, previo accertamento dei requisiti necessari.
Per le razze riconosciute, delle quali esiste il libro genealogico, è richiesta la certificazione d'origine, rilasciata dall'organizzazione di settore competente in materia.
Il patrimonio faunistico per cui non esiste il libro genealogico dovrà comunque rispondere ai requisiti di razza o popolazione, che sarà cura dell'ente gestore accertare.

Art. 10
Gestione della fauna selvatica

Nella zona della riserva è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi comma.
Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda, comunque, la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali, l'ente gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento.
Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente gestore. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore ed essere attuati da personale dell'ente o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente gestore stesso.
L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori. La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
L'ente gestore elaborerà un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio ed oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo.

Art. 11
Indennizzi

Dalla data di pubblicazione del presente regolamento la sospensione o limitazione di attività economiche e agro-silvo-pastorali discendenti dall'attuazione delle disposizioni regolamentari nell'area di riserva e pre-riserva, comporta adeguate misure di indennizzo annualmente predisposte dall'ente gestore al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste.
L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture esistenti nell'area protetta, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 12

I progetti di opere pubbliche, fatta eccezione per quelle di interesse nazionale, da effettuarsi nel territorio della riserva e dell'area di protezione (pre-riserva) devono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale accertato che le opere non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento ne valuta la compatibilità con le finalità istitutive e con le indicazioni del piano di cui all'art. 4.

Art. 13

La realizzazione da parte di soggetti privati di teleferiche, funivie, elettrodotti, acquedotti e di qualsiasi altra opera non prevista negli articoli precedenti è consentita soltanto per lo svolgimento di attività previste dal presente regolamento e indicate dal piano di cui all'art. 4 o dal provvedimento di affidamento della riserva, con le procedure di cui al precedente art. 12.

Art. 14
Attività di controllo e sanzioni

14.1  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
14.2  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall'art. 28, comma 9, della legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 30 aprile 1999).
14.3  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi a carico del trasgressore nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato.
14.4  L'ente gestore ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regolamenta la conseguente attuazione.

Art. 15
Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
(2001.7.318)
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DECRETO 2 febbraio 2001.
Approvazione del programma costruttivo della cooperativa edilizia Garofano rosso relativo alla realizzazione di n. 20 alloggi sociali nel comune diCamastra.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi urbanistiche nazionali vigenti;
Vista la legge regionale n. 71/78 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81 del 6 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 1/86 del 28 gennaio 1986 ed, in particolare, l'art. 5;
Vista la legge regionale n. 22/96 del 6 maggio 1996 ed, in particolare, l'art. 25;
Vista la legge regionale n. 25/97 del 24 luglio 1997 ed, in particolare, l'art. 3;
Visto il P.R.G. del comune di Camastra approvato con decreto n. 1471 del 22 novembre 1988;
Vista l'istanza prot. n. 7001 del 30 ottobre 2000, con la quale il comune di Camastra ha richiesto l'approvazione a questo Assessorato del programma costruttivo della cooperativa edilizia s.r.l. "Garofano rosso" per la realizzazione di n. 20 alloggi sociali in contrada Fontana Grande, giusta delibera di C.C. n. 30 dell'11 ottobre 2000;
Visti i fogli prot. n. 69 del 4 gennaio 2001 e prot. n. 8267 del 29 gennaio 2001, con i quali il comune di Camastra ha inoltrato alcuni atti integrativi richiesti da questo Assessorato con nota prot. n. 61641 dell'11 dicembre 2000;
Visti gli atti ed elaborati sottoelencati:
 1)  delibera C.C. n. 30 dell'11 ottobre 2000;
 2)  attestazione sindacale relativa alla sussistenza di vincoli nella zona;
 3)  attestazione all'U.T.C. in ordine all'insufficiente disponibilità di aree in zona C;
 4)  n.o. dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento;
 5)  relazione tecnica illustrativa;
 6)  titolo di proprietà;
 7)  estratto e certificato catastale dei terreni interessati al programma costruttivo;
 8)  corografia, stralcio del P.R.G. e planimetria su base catastale riportante i limiti di proprietà nonché le destinazioni d'uso;
 9)  planimetria del rilievo plano-altimetrico con indicazione dei capisaldi;
10)  planimetrie di progetto;
11)  planimetria e profilo regolatore;
12)  planimetria e profili della viabilità;
13)  schema della tipologia edilizia;
14)  planimetria degli impianti: elettrico, telefonico, idrico e fognante;
15)  planimetria catastale con schema del programma costruttivo;
16)  planimetria catastale con quantificazione delle aree da cedere al comune;
17)  planimetria sistemazione area di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968;
18)  calcolo e rappresentazione complessiva dei parametri di progetto;
19)  norme di attuazione;
20)  proposta di convenzione;
21)  relazione geologica;
22)  elenco prezzi;
23)  computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria;
Visto il parere prot. n. 1 del 19 gennaio 2001 del gruppo 31°/DRU, con il quale il programma costruttivo della cooperativa edilizia s.r.l. Garofano rosso è stato considerato meritevole di approvazione con prescrizione;
Ritenuto di condividere integralmente il citato parere n. 01/2001 del gr. 31°/DRU che si riporta per stralcio:
"Tutto ciò premesso, questo gruppo di lavoro 31° e del parere che il programma costruttivo di che trattasi può essere ritenuto meritevole di approvazione con la prescrizione che siano destinate ad attrezzature (verde attrezzato + parcheggio) le aree campite in giallo nella planimetria di progetto allegata alla tav. 6, della estensione totale pari a 1.720 mq., e che le stesse siano cedute al comune.
Appare opportuno precisare che in sede di rilascio di concessione edilizia, il comune di Camastra dovrà verificare che le tipologie edilizie che dovranno insediarsi rispondano alle caratteristiche specifiche degli alloggi finanziati.";

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, della legge regionale n. 22/96, è approvato il programma costruttivo della cooperativa edilizia s.r.l. Garofano rosso per la realizzazione di n. 20 alloggi sociali in contrada Fontana Grande, con la prescrizione riportata nel superiore parere espresso dal gruppo di lavoro 31° della D.R.U. e con le modifiche in giallo riportate nelle tavole di progetto.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante gli atti ed elaborati in premessa citati.

Art. 3

La cooperativa edilizia s.r.l. Garofano rosso resta onerata, prima dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria alla realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art. 4

Gli adempimenti relativi ad eventuali procedure di espropriazione dovranno essere espletati entro il termine di anni due.

Art. 5

Il comune di Camastra resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato integralmentenella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 febbraio 2001.
  LO MONTE 

(2001.7.304)
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DECRETO 7 febbraio 2001.
Approvazione di modifiche al regolamento edilizio del comune di Randazzo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 850 del 6 giugno 1987, con cui è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Randazzo;
Visto il foglio prot. n. 14009 del 24 ottobre 1996, con il quale il sindaco del comune di Randazzo ha trasmesso, unitamente agli atti di pubblicazione, la delibera consiliare n. 92 del 28 dicembre 1995 per l'approvazione di competenza di questo Assessorato delle modifiche apportate al regolamento edilizio comunale;
Vista la delibera n. 92 del 28 dicembre 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. sezione di Catania con provvedimento n. 1586/1028 dell'8 febbraio 1996, con la quale il consiglio comunale di Randazzo ha adottato, come da formulazione di cui all'allegato B della stessa delibera, le modifiche agli artt. 4, 19, 20, 21 e 22 del regolamento edilizio;
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 21 ottobre 1996, a firma congiunta del sindaco e del segretario generale, attestante la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 92/95, nonché l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la stessa;
Visto il parere n. 6 del 7 luglio 2000, reso dal gruppo XXVIII della Direzione regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso
-  il comune di Randazzo è dotato di piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio approvato con decreto n. 850 del 6 giugno 1987;
-  con delibera consiliare n. 92 del 28 dicembre 1995 sono state adottate modifiche al regolamento edilizio vigente di cui all'allegato B concernenti, in particolare:
-  Art. 4, primi sette commi - "La commissione edilizia";
-  Art. 10, comma I, lett. g) e lett. m) - "Progetti e varianti";
-  Art. 19 - "Tipi edilizi" nella parte relativa alle z.t.o. "B";
-  Art. 21, ultimo comma - "misura dell'altezza";
-  Art. 22 - "Misura della superficie coperta e del volume";
Considerato
-  che le modifiche al regolamento edilizio vigente, sopra descritte, sono condivisibili con le seguenti prescrizioni:
-  Art. 4: occorre cassare al comma III le seguenti parole "E' facoltà del sindaco, in deroga alla scadenza naturale, procedere alla nuova nomina dell'intera commissione" poiché risultano in contrasto con l'art. 7 della legge regionale n. 71/78;
-  Art. 19: occorre cassare i commi III e IV poiché sono in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 28 della legge regionale n. 21/73 e s.m.i.; il comma V va cassato in quanto prevede una inammissibile densità edilizia per la seconda elevazione fuori terra;
-  Art. 21, ultimo comma: occorre aggiungere alle parole "ed i porticati" le seguenti: "se destinati ad uso pubblico";
-  Art. 22, comma III: occorre aggiungere alle parole "non sono computabili i portici coperti" le seguenti "se destinati ad uso pubblico",
è del parere che le modifiche agli articoli 4, 19, 20, 21 e 22 del regolamento edilizio vigente, adottate con delibera consiliare n. 92/1995, siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni di cui alle superiori considerazioni;
Vista la nota n. 10 del 9 gennaio 2001, con cui la Direzione regionale dell'urbanistica rileva l'esigenza di apportare alla formulazione dell'art. 19 del registro esercenti il commercio in argomento le modifiche discendenti dal contenuto nel parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa n. 493/97 del 2 maggio 1997;
Considerato che, come espresso nel condiviso sopracitato parere del Consiglio di giustizia amministrativa, le disposizioni agevolative previste dall'art. 39 della legge regionale n. 19 del 31 febbraio 1979, così come modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 21 del 26 maggio 1973 e dall'art. 21 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, possono applicarsi esclusivamente ai lotti di terreno che posseggono le caratteristiche richieste dalla norma stessa al momento della prima presentazione, successiva all'entrata in vigore della legge, dello strumento urbanistico generale da parte del comune per l'approvazione assessoriale;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 6 del 7 luglio 2000, espresso dal gruppo XXVIII della Direzione regionale dell'urbanistica, significando, tuttavia, che alla formulazione dell'art. 19 del registro esercenti il commercio in argomento dovranno altresì apportarsi le modifiche discendenti dalla sopracitata considerazione;
Rilevata la regolarità della procedura seguita dal comune;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità a quanto esposto dal gruppo XXVIII/D.R.U. con parere n. 6 del 7 luglio 2000 e con le integrazioni discendenti dalla considerazione in premessa citata, la variante riguardante le modifiche agli articoli 4, 19, 20, 21 e 22 del regolamento edilizio vigente nel comune di Randazzo, di cui alla delibera consiliare n. 92 del 28 dicembre 1995.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto la delibera consiliare n. 92 del 28 dicembre 1995 ed il parere del gruppo XXVIII n. 6 del 7 luglio 2000 che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Randazzo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 febbraio 2001.
  LO MONTE 

(2001.7.309)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio di Enna.


Con D.P. Reg. n.12/Gr. VII/S.G. del 30 gennaio 2001, il sig. Carbone Francesco è stato nominato componente del consiglio della Camera di commercio di Enna, già costituito con D.P.Reg. n.69/Gr. VII/SG dell'8 marzo 2000, in rappresentanza delle organizzazioni Coldiretti, CIA ed UPA di Enna, in sostituzione del sig. Vittorio Pirracchio, dimissionario.
(2001.5.249)
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Sostituzione di un componente della commissione provinciale espropriazioni di Palermo.

Con D.P. Reg. n.13/Gr. VII/SG del 30 gennaio 2001, il dott. Carlo Bargione è stato nominato componente della commissione provinciale espropriazioni di Palermo di cui all'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n.10, in rappresentanza della federazione provinciale Coldiretti di Palermo ed in sostituzione del dott. Vito Perricone.
(2001.5.250)
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Ricostituzione del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Gela, Niscemi e Butera.

Con D.P. reg. n.14/Gr. VII/SG del 30 gennaio 2001, il comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale nel territorio di Gela, Niscemi e Butera, previsto dall'art.4, lett. a), dell'accordo di programma, redatto ai sensi dell'art.4 del D.P.R. del 17 gennaio 1995 per l'attuazione del piano di risanamento dell'area a rischio di crisi ambientale nel territorio della provincia di Caltanissetta è stato ricostituito, per la durata di quattro anni nella seguente composizione:
-  ing. Gabriele Orsini, in rappresentanza del Ministero industria, commercio ed artigianato, supplente dott. Lorenzo Montevecchi;
-  dott. Calogero Mattina, in rappresentanza del Ministero tesoro, bilancio e programmazione economica, supplente dott. Giovanni Di Cola;
-  ing. Vincenzo Sansone e arch. Claudio Basso, in rappresentanza dell'Assessorato regionale territorio e ambiente;
-  dott. Salvatore Ricco, in rappresentanza dell'Assessorato regionale industria, supplente dott. Maurizio Collalti;
-  dott. Pietro Ruolando, in rappresentanza dell'Assessorato regionale bilancio, supplente dott.ssa Stefania Epifanio;
-  prof. Filippo Collura, in rappresentanza della Provincia regionale di Caltanissetta, supplente ing. Francesco Paolo Toscano;
-  ing. Francesco Judice, in rappresentanza del comune di Gela;
-  ing.Giuseppe Cincotta, in rappresentanza del comune di Niscemi;
-  sig. Valentino Valentini, in rappresentanza del comune di Butera, supplente sig. Trainito Rocco.
All'ing. Vincenzo Sansone è attribuita la funzione di presidente del comitato di coordinamento e coordinatore della segreteria tecnica di cui all'art.5 dell'accordo di programma.
(2001.6.267)
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Elenco delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali (legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e legge regionale 20 giugno 1997, n. 19)

(Si omettono le tabelle)

(2001.5.238)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per i lavori di costruzione della rete idrica di distribuzione del comprensorio zona costiera e collinare in destra Imera nel comune di Campofelice di Roccella.


Con decreto n. 39 del 12 gennaio 2001 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana - ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nel comune di Campofelice di Roccella di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
1)  Agostaro Giuseppe, nato a Gratteri il 14 marzo 1931, codice fiscale GST GPP 31C14 E149T: foglio 9, particella 214 are 0.28, particella 215 are 0.40, particella 216 are 0.40, indennità pagata L. 970.164, ordinativo di pagamento n. 733 del 3 agosto 2000;
2)  Amato Antonino, nato a Palermo il 24 agosto 1972, codice fiscale MTA NNN 72M24 G273B e Amato Serena, nata a Palermo il 2 novembre 1976, codice fiscale MTA SRN 76S42 G273Q: foglio 3, particella 64, are 0.66, indennità pagata L. 592.878, ordinativo di pagamento n. 785 del 10 agosto 2000;
3)  Amato Michele, nato a Campofelice di Roccella il 16 gennaio 1931, codice fiscale MTA MHL 31A16 B532V e Lo Buglio Santa, nata a Bagheria il 20 febbraio 1934, codice fiscale LBG SNT 34B60 SNT A546X: foglio 3, particella 657 are 0,05, indennità pagata L. 44.915, ordinativo di pagamento n. 603 del 27 luglio 2000;
4)  Barbera Angelo, nato a Collesano l'8 dicembre 1935, codice fiscale BRB NGL 35T08 C871Z: foglio 2, particella 391 are 6.70, indennità pagata L. 6.018.610, ordinativo di pagamento n. 763 dell'8 agosto 2000;
5)  Bruno Anna, nata a Bagheria il 10 maggio 1932, codice fiscale BRN NNA 32E50 A546W: foglio 9, particella 318 are 1.80, indennità pagata L. 1.616.940, ordinativo di pagamento n. 679 dell'1 agosto 2000;
6)  Bruno Francesco, nato a Bagheria l'8 settembre 1943, codice fiscale BRN FNC 43P08 A546A: foglio 9, particella 320 are 1.00, indennità pagata L. 898.300, ordinativo di pagamento n. 681 dell'1 agosto 2000;
7)  Bruno Giovanni Giuseppe, nato a Bagheria il 21 ottobre 1949, codice fiscale BRN GNN 49R21 A546G: foglio 9, particella 319 are 2.96, indennità pagata L. 2.658.968, ordinativo di pagamento n. 683 dell'1 agosto 2000;
8)  Bruno Rosaria, nata a Bagheria l'1 gennaio 1946, codice fiscale BRN RSR 346A41 A546F: foglio 9, particella 15 are 1.90, indennità pagata L. 1.706.770, ordinativo di pagamento n. 685 dell'1 agosto 2000;
9)  Buttadauro Felice, nato a Campofelice di Roccella il 22 gennaio 1948, codice fiscale BTT FLC 48A22 B532N proprietario e Buttadauro Salvatore, nato a Campofelice di Roccella il 15 aprile 1920, codice fiscale BTT SVT 20D15B532Y usufruttuario: foglio 8, particella 13 are 0,40, particella 327 are 6.60, indennità pagata L. 898.300, ordinativo di pagamento n. 510 del 25 luglio 2000;
10)  Cancilla Rosaria, nata a Lascari il 28 luglio 1934, codice fiscale CNC RSR 34L68 E459S: foglio 9, particella 154 are 0.75, indennità pagata L. 673.725, ordinativo di pagamento n. 703 del 2 agosto 2000;
11)  Casa Santa, nata a Bagheria il 25 marzo 1938, codice fiscale CSA SNT 38C65 A546W, Scalisi Vincenzo, nato a Palermo il 25 aprile 1971, codice fiscale SCL VCN 71D25 G273S e Scalisi Paolo Ciro, nato a Palermo il 25 marzo 1975, codice fiscale SCL PCR 75C25 G273S: foglio 3, particella 11 are 0.05, indennità pagata L. 44.915, ordinativo di pagamento n. 773 dell'8 agosto 2000;
12)  Catanese Maria Angela, nata a Lascari l'1 gennaio 1924, codice fiscale CTN MNG 24A41 E459F: foglio 9, particella 23 are 0.60, indennità pagata L. 538.980, ordinativo di pagamento n. 735 del 3 agosto 2000;
13)  Caviglia Alfio, nato a Bagheria il 20 gennaio 1922, codice fiscale CGV LFA 22A20 A546E e Gagliano Antonina, nata a Bagheria l'11 marzo 1928, codice fiscale GGL NNN 28C51 A546W: foglio 8, particella 852 (ex 152) are 2.64, particella 861 (ex 153) are 0.08, particella 862 (ex 153) are 0.08, particella 860 (ex 153) are 0.70, particella 1239 (ex 858 ex 161) are 0.20, particella 1241 (ex 858 ex 161) are 0.18, particella 859 (ex 161) are 0.25, particella 855 (ex 162) are 4.00, particella 223 are 0.20, indennità pagata L. 7.482.839, ordinativo di pagamento n,. 765 dell'8 agosto 2000;
14)  Cimò Giusto Giuseppe, nato a Campofelice di Roccella il 6 luglio 1947, codice fiscale CMI GTG 47L06 B532P: foglio 5, particella 328 are 0.36, indennità pagata L. 323.388, ordinativo di pagamento n. 723 del 3 agosto 2000;
15)  Cirincione Anna Maria, nata a Lascari il 17 novembre 1953, codice fiscale CRN NLMR 53S57 E459X: foglio 9, particella 308 are 0.70, foglio 307 are 0.30, indennità pagata L. 898.300, ordinativo di pagamento n. 514 del 25 luglio 2000;
16)  Cirincione Giovannina, nata a Gaeta (NA) il 28 settembre 1941, codice fiscale CRN GNN 41P68 D843W: foglio 5, particella 228 are 0.44, indennità pagata L. 395.252, ordinativo di pagamento n. 663 dell'1 agosto 2000;
17)  Corsello Antonino, nato a Campofelice di Roccella il 7 settembre 1923, codice fiscale CRS NNN 23P07 B532A e Corsello Giuseppe, nato a Campofelice di Roccella il 24 gennaio 1928, codice fiscale CRS GPP 28A24 B532B: foglio 8, particella 1236 (ex 867 ex 5) are 0.36, particella 1238 (ex 867 ex 5) are1.45, particella 1234 (ex 868 ex 5) are 0.91, particella 1228 (ex 8) are 3.24, indennità pagata L. 5.353.868, ordinativo di pagamento n. 767 dell'8 agosto 2000;
18)  Culotta Salvatore, nato a Lascari il 6 agosto 1945, codice fiscale CLT SVT 45M06 E549H: foglio 9, particella 455 (ex 110) are 2.24, particella 454 (ex 110) are 0.10, particella 237 are 0.40, particella 529 (ex 452 ex 238) are 2.55, particella 451 (ex 238) are 0.10, particella 429 are 0.05, indennità pagata L. 4.886.752, ordinativo di pagamento n. 687 dell'1 agosto 2000;
19)  D'Agostino Angela, nata a Lascari il 26 gennaio 1956, codice fiscale DGS NGL 56A66 E459O: foglio 9, particella 19, are 0.05, indennità pagata L. 44.915, ordinativo di pagamento n. 553 del 26 luglio 2000;
20)  D'Agostino Angela, nata a Lascari l'1 gennaio 1948, codice fiscale DGS NGL 48A41 E459V: foglio 9, particella 33 are 0.40, particella 33 are 0.15, particella 246 are 0.15, indennità pagata L. 628.810, ordinativo di pagamento n. 620 del 27 luglio 2000;
21)  D'Agostino Anna Maria, nata a Lascari il 26 agosto 1960, codice fiscale DGS NMR 60M66 E459K: foglio 9, particella 131 are 1.20, particella 477 (ex 208) are 0.72, particella 476 (ex 208) are 0.24, particella 202 are 0.80, indennità pagata L. 2.658.968, ordinativo di pagamento n. 512 del 25 luglio 2000;
22)  Di Leonardo Rosalia, nata a Campofelice di Roccella il 26 giugno 1956, codice fiscale DLN RSL 56H66 B532B: foglio 8, particella 75 are 0.05, indennità pagata L. 44.915, ordinativo di pagamento n. 805 del 24 agosto 2000;
23)  Dispensa Silvano, nato a Campofelice di Roccella il 19 marzo 1954, codice fiscale DSP SVN 54C19 B532F; Aurilio Vincenza, nata a Ficarazzi il 30 giugno 1957, codice fiscale RLA VCN 57H70 D567N; Sarsano Carlo, nato a Sant'Arcangelo (PZ) il 29 luglio 1945, codice fiscale SRS CRL 45L29 I305B e Dispensa Giuseppa, nata a Campofelice di Roccella il 4 aprile 1951, codice fiscale DSP GPP 51D44 B532E: foglio 3, particella 393 are 0.64, particella 76 are 0.30, indennità pagata L. 844.402, ordinativo di pagamento n. 705 del 2 agosto 2000;
24)  Esposito Isidoro, nato a Campofelice di Roccella il 2 agosto 1971, codice fiscale SPS SDR 71M02 B532O: foglio 3, particella 82 are 0.10, indennità pagata L. 2.119.988, ordinativo di pagamento n. 693 dell'1 agosto 2000;
25)  Fesi Genoveffa, nata a Campofelice di Roccella il 14 agosto 1949, codice fiscale FSE GVF 49M54 B532D: foglio 9, particella 3 are 0.05, particella 3 are 0.80, indennità pagata L. 198.730, ordinativo di pagamento n. 689 dell'1 agosto 2000;
26)  Fesi Giuseppe, nato a Lascari il 19 maggio 1936, codice fiscale FSE GPP 36E19 E459R e Fesi Eugenio, nato a Lascari il 28 maggio 1938, codice fiscale FSE GNE 38E28 E459Y: foglio 9, particella 26 are 0.05, particella 486 (ex 250) are 1.10, particella 483 (ex 306) are 1.40, indennità pagata L. 2.290.665, ordinativo di pagamento n. 614 del 2) luglio 2000;
27)  Ficano Francesco Cosimo, nato a Campofelice di Roccella il 27 agosto 1944, codice fiscale FCN FNC 44M27B532E: foglio 4, particella 1130 (ex 436) are 0.52, indennità pagata L. 467.116, ordinativo di pagamento n. 601 del 27 luglio 2000;
28)  Francaviglia Caterina, nata a Palazzo Adriano il 4 ottobre 1944, codice fiscale FRN CRN 44R44 G263B: foglio 3, particella 63, are 0.82, particella 91 are 0.05, indennità pagata L. 781.521, ordinativo di pagamento n. 516 del 25 luglio 2000;
29)  Fustaneo Stefano, nato ad Isnello il 6 giugno 1954, codice fiscale FST SFN 54H06 E337N e Scelsi Rosaria, nata a Isnello il 30 ottobre 1956, codice fiscale SCL RSR 56R70 E337A: foglio 3, particella 209 are 0.56, particella 348 are 1.64, particella 349 are 0.28, indennità pagata L. 32.736, ordinativo di pagamento n. 811 del 29 agosto 2000;
30)  Galioto Cosimo, nato a Bagheria il 15 agosto 1958, codice fiscale GLT CSM 58M15 A546V e Galioto Sergio Gioacchino, nato a Bagheria il 30 aprile 1970, codice fiscale GLT SGG 70D30 A546J: foglio 8, particella 45 are 2.04, particella 58, are 0.54, particella 251 are 1.40, indennità pagata L. 3.575.234, ordinativo di pagamento n. 612 del 27 luglio 2000;
31)  Giambrone Rosario, nato a Collesano il 15 ottobre 1931, codice fiscale GMB RSR 31R15 C871B e Bifarella Santa, nata a Campofelice di Roccella il 24 giugno 1936, codice fiscale BRF SNT 36H64 B532H: foglio 5, particella 227 are 0.46, indennità pagata L. 413.218, ordinativo di pagamento n. 799 del 24 agosto 2000;
32)  Greco Giuseppa Maria Grazia, nata a Campofelice di Roccella il 20 dicembre 1944, codice fiscale GRC GPP 44T60 B532N: foglio 3, particella 16 are 1.84, indennità pagata L. 1.652.872, ordinativo di pagamento n. 561 del 26 luglio 2000;
33)  Ianné Annunziata, nata a Campofelice di Roccella il 18 agosto 1931, codice fiscale NNI NNZ 31M58 B532A: foglio 5, particella 1743 (ex 362) are 0.90, particella 1743 (ex 362) are 0.16, particella 1748 (ex 426) are 0.82, particella 1746 (ex 452) are 4.40, particella 1745 (ex 452) are 0.36, indennità pagata L. 5.964.712, ordinativo di pagamento n. 755 dell'8 agosto 2000;
34)  Ilardo Francesca, nata a Orbe (Svizzera) il 31 agosto 1966, codice fiscale LRD FNC 66M71 Z133G proprietaria e Lusco Rosaria, nata a Lascari l'1 gennaio 1935, codice fiscale LSC RSR 35A41 E459Z: foglio 9, particella 109 are 0.36, particella 317 are 0.35, indennità pagata L. 165.998, ordinativo di pagamento n. 783 del 10 agosto 2000;
35)  Ilardo Salvatore, nato a Lascari il 16 ottobre 1922, codice fiscale LRD SVT 22R16 E459P: foglio 9, particella 243 are 0.05, indennità pagata L. 44.915, ordinativo di pagamento n. 557 del 26 luglio 2000;
36)  Ilardo Salvatore, nato a Lascari l'1 gennaio 1950, codice fiscale LRD SVT 50A01 E459Y e D'Agostino Angela, nata a Lascari il 26 gennaio 1956, codice fiscale DGS NGL 56A66 E459O: foglio 9, particella 56 are 0.05, indennità pagata L. 44.915, ordinativo di pagamento n. 559 del 26 luglio 2000;
37)  Licciardi Giuseppe, nato a Gratteri l'11 giugno 1943, codice fiscale LCC GPP 43H11 E149Q: foglio 8, particella 590 are 0.65, indennità pagata L. 103.090, ordinativo di pagamento n. 791 del 22 agosto 2000;
38)  Licciardi Salvatore, nato a Campofelice di Roccella il 6 giugno 1955, codice fiscale LCC SVT 55H06 B532A: foglio 8, particella 499 are 0.05, indennità pagata L. 44.915, ordinativo di pagamento n. 677 dell'1 agosto 2000;
39)  Lo Bianco Liborio, nato a Polizzi Genorosa il 10 gennaio 1954, codice fiscale LBN LBR 54A10 G792G: foglio 5, particella 223 are 0.36 indennità pagata L. 323.388, ordinativo di pagamento n. 492 del 25 luglio 2000;
40)  Lo Medico Rosario, nato a Bagheria il 13 marzo 1949, codice fiscale LMD RSR 49C13 A546C: foglio 5, particella 205 are 0.96, particella 406 are 0.44, indennità pagata L. 1.257.620, ordinativo di pagamento n. 757 dell'8 agosto 2000;
41)  Martorana Giuseppa, nata a Bagheria il 31 gennaio 1917, codice fiscale MRT GPP 17A71 A546Q: foglio 4, particella 1136 (ex 340) are 0.60, indennità pagata L. 538.980, ordinativo di pagamento n. 661 dell'1 agosto 2000;
42)  Messina Giuseppe, nato a Campofelice di Roccella il 19 agosto 1947, codice fiscale MSS GPP 47M19 B532U: foglio 8, particella 159 are 0.40, indennità pagata L. 93.520, ordinativo di pagamento n. 673 dell'1 agosto 2000;
43)  Monreale Annibale, nato a Montedoro (CL) il 2 settembre 1942, codice fiscale MRR NBL 42P02 F489Z e Schimmenti Angela, nata a Campofelice di Roccella il 13 agosto 1946, codice fiscale SCH NGL 46M53 B532H: foglio 8, particella 100 are 1.00, indennità pagata L. 898.300, ordinativo di pagamento n. 506 del 25 luglio 2000;
44)  Morreale Pietro, nato a Bagheria l'11 novembre 1944, codice fiscale MRR PTR 44S11 A546R: foglio 9, particella 210 are 0.05, particella 509 (ex 212) are 1.58, particella 510 (ex 212) are 1.58, particella 510 (ex 212) are 1.78, indennità pagata L. 3.063.203, ordinativo di pagamento n. 618 del 27 luglio 2000;
45)  Natoli Concetta, nata a Campofelice di Roccella l'11 maggio 1939, codice fiscale NTL CCT 39E51 B532R: foglio 5, particella 212 are 0.14, particella 437 are 0.16, particella 438 are 0.16, indennità pagata L. 413.218, ordinativo di pagamento n. 665 dell'agosto 2000;
46)  Palazzolo Giuseppa Clelia, nata a Campofelice di Roccella il 3 febbraio 1947, codice fiscale PLZ GPP 47B43 B532G: foglio 8, particella 73 are 0.36, indennità pagata L. 323.388, ordinativo di pagamento n. 769 dell'8 agosto 2000;
47)  Polizzotto Maria, nata a Lascari l'1 novembre 1914, codice fiscale PLZ MRA 14S53 E459U: foglio 9, particella 256, are 0.46, indennità pagata L. 413.218, ordinativo di pagamento n. 739 del 3 agosto 2000;
48)  Provenzano Gaetano, nato a Bagheria il 19 maggio 1935, codice fiscale PRV GTN 35E19 A546I: foglio 4, particella 1132 (ex 341) are 0.16, particella 1134 (ex 435) are 0.30, indennità pagata L. 413.218, ordinativo di pagamento n. 787 del 22 agosto 2000;
49)  Pugliese Antonio, nato a Saracena (CS) il 16 gennaio 1939, codice fiscale PGL NTN 39A16 I423I: foglio 8, particella 736 are 0.64, particella 737 are 0.68, indennità pagata L. 1.185.756, ordinativo di pagamento n. 731 del 3 agosto 2000;
50)  Pugliese Mario Salvatore, nato a Saracena (CS) il 25 giugno 1933, codice fiscale PGL MSL 33H25 I423M, foglio 8, particella 44 are 1.00, indennità pagata L. 898.300, ordinativo di pagamento n. 675 dell'1 agosto 2000;
51)  Re Maria Italia, nata a Lascari l'11 settembre 1934, codice fiscale REX MTL 34P51 E459C: foglio 9, particella 269 are 0.25, indennità pagata L. 224.575, ordinativo di pagamento n. 555 del 26 luglio 2000;
52)  Rotino Domenico, nato a Bagheria il 6 maggio 1913, codice fiscale RTN DNC 13E06 A546B e Fricano Domenica, nata a Bagheria il 12 maggio 1918, codice fiscale FRC DNC 18E54 A546T: foglio 4, particella 425 are 0.24, indennità pagata L. 215.592, ordinativo di pagamento n. 721 del 3 agosto 2000;
53)  Rugulo Graziella Lidia, nata a Campofelice di Roccella il 4 giugno 1948, codice fiscale RGL GZL 48H44 B532X: foglio 3, particella 206 are 0.80, particella 206 are 0.48, particella 805 are 0.60, indennità pagata L. 24.816, ordinativo di pagamento n. 781 del 10 agosto 2000;
54)  Salvo Angelo, nato a Montedoro (CL) il 7 maggio 1940, codice fiscale SLV NGL 40E07 F489U e Schimmenti Clementina, nata a Campofelice di Roccella il 10 luglio 1940, codice fiscale SCH CMN 40L50 B532B: foglio 8, particella 64 are 0.50, indennità pagata L. 449.150, ordinativo di pagamento n. 508 del 25 luglio 2000;
55)  Sanfilippo Rosario, nato a Campofelice di Roccella il 19 dicembre 1932, codice fiscale SNF RSR 32T19 B532V: foglio 3, particella 184 are 0.40, particella 617 are 1.00, indennità pagata L. 18.480, ordinativo di pagamento n. 490 del 25 luglio 2000;
56)  Scacciaferro Marco Emilio, nato a Campofelice di Roccella il 22 giugno 1943, codice fiscale SCC MCM 43H22 B532C proprietario e Vaccaro Rosalia, nata a Pittsburg (USA) il 5 novembre 1916, codice fiscale VCC RSL 16S45 Z404F usufruttuaria: foglio 8, particella 98 are 0.72, particella 59 are 0.05, indennità pagata L. 691.691, ordinativo di pagamento n. 610 del 27 luglio 2000;
57)  Schittino Giuseppe, nato a Lascari il 20 febbraio 1938, codice fiscale SCH GPP 38B20 E459I: foglio 8, particella 768 are 0.50, particella 769 are 0.10, particella 770 are 0.05, indennità pagata L. 583.895, ordinativo di pagamento n. 771 dell'8 agosto 2000;
58)  Schittino Pasquale, nato a Lascari il 30 novembre 1937, codice fiscale SCH PQL 37S30 E459C: foglio 9, particella 217 are 2.65, indennità pagata L. 2.380.495, ordinativo di pagamento n. 691 dell'1 agosto 2000;
59)  Schittino Salvatore, nato a Lascari il 17 dicembre 1918, codice fiscale SCH SVT 18T17 E459B: foglio 9, particella 213 are 0.60, indennità pagata L. 538.980, ordinativo di pagamento n. 737 del 3 agosto 2000;
60)  Schittino Salvatore, nato a Lascari il 3 giugno 1909, codice fiscale SCH SVT 09H03 E459V: foglio 9, particella 196 are 1.75, indennità pagata L. 1.572.025, ordinativo di pagamento n. 616 del 27 luglio 2000;
61)  Sferruzza Cristoforo, nato a Castelbuono il 21 febbraio 1927, codice fiscale SFR CST 27B21 C067U: foglio 9, particella 57 are 0.60, indennità pagata L. 538.980, ordinativo di pagamento n. 819 del 4 settembre 2000;
62)  Sferruzza Cristoforo, nato a Castelbuono il 21 febbraio 1927, codice fiscale SFR CST 27B21 C067U e Mazzola Mariantonietta, nata a Milano il 23 febbraio 1936, codice fiscale MZZ MNT 36B63 F205K: foglio 9, particella 59 are 0.05, indennità pagata L. 44.915, ordinativo di pagamento n. 817 del 4 settembre 2000;
63)  Terracina Antonino, nato a Cefalù il 12 aprile 1945, codice fiscale TRR NNN 45D12 C421V e Bonfiglio Carmela, nata a Campofelice di Roccella il 2 gennaio 1951, codice fiscale BNF CML 51A42 B532Z: foglio 3, particella 475 are 3.30, indennità pagata L. 269.490, ordinativo di pagamento n. 695 dell'1 agosto 2000;
64)  Tomasello Augusto, nato a Palermo il 6 novembre 1955, codice fiscale TMS GST 55S06 G273P e Lo Meo Maria, nata a Bagheria il 26 febbraio 1916, codice fiscale LMO MRA 16B66 A546C: foglio 4, particella 1141 (ex 394) are 0.12, particella 1140 (ex 394) are 1.12, indennità pagata L. 1.113.892, ordinativo di pagamento n. 753 dell'8 agosto 2000;
65)  Tribunella Salvatore, nato a Collesano il 25 ottobre 1935, codice fiscale TRB SVT 35R25 C871L: foglio 5, particella 1738 (ex 200) are 3.22, particella 1737 (ex 200) are 1.12, particella 1741 (ex 359) are 2.16, particella 1740 (ex 359) are 0.68, indennità pagata L. 2.459.684, ordinativo di pagamento n. 667 dell'1 agosto 2000;
66)  Vaccaro Giacinto, nato a Campofelice di Roccella il 18 settembre 1923, codice fiscale VCC GNT 23P18 B532L: foglio 5, particella 213 are 0.20, particella 1550 are 0.05, indennità pagata L. 224.575, ordinativo di pagamento n. 494 del 25 luglio 2000;
67)  Vaccaro Pasquale, nato a Campofelice di Roccella il 28 maggio 1929, codice fiscale VCC PQL 29E28 B532L; Vaccaro Rosalia, nata a Campofelice di Roccella l'11 giugno 1924, codice fiscale VCC RSL 24H51 B532G e Vaccaro Antonino, nato a Campofelice di Roccella il 30 ottobre 1932, codice fiscale VCC NNN 32R30 B532C proprietario per 1/2 e Vaccaro Carmelo, nato a Campofelice di Roccella il 29 aprile 1925, codice fiscale VCC CML25D29 B532G proprietario per 1/2: foglio 3, particella 87 are 1.25, indennità pagata L. 292.250, ordinativo di pagamento n. 518 del 25 luglio 2000;
68)  Vaccaro Pasquale, nato a Campofelice di Roccella il 28 maggio 1929, codice fiscale VCC PQL 29E28 B532L; Vaccaro Rosalia, nata a Campofelice di Roccella l'11 giugno 1924, codice fiscale VCC RSL 24H51 B532G e Vaccaro Antonino, nato a Campofelice di Roccella il 30 ottobre 1932, codice fiscale VCC NNN 32R30 B532C proprietario per 1/2 e Vaccaro Giovanna, nata a Campofelice di Roccella il 5 dicembre 1932, codice fiscale VCC GNN 32T45 B532O proprietaria per 1/2: foglio 5, particella 1732 (ex 203) are 5.42, particella 1731 (ex 203) are 1.16, particella 1733 (ex 203) are 0.66, indennità pagata L. 3.683.712, ordinativo di pagamento n. 496 del 25 luglio 2000;
69)  Verro Pietro, nato a Artena (Roma) il 9 luglio 1966, codice fiscale VRR PTR 66L09 A449F e Spanò Agnese Rita, nata a Palermo il 21 gennaio 1955, codice fiscale SPN GSR 55A61 G273C: foglio 3, particella 476 are 0.30, indennità pagata L. 269.490, ordinativo di pagamento n. 697 dell'1 agosto 2000.
(2001.5.256)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.


Con decreto n. 2187/I/VII del 19 dicembre 2000 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Gaspare Federico, nato a Trapani il 4 maggio 1953 ed ivi domiciliato, per la carica, presso la filiale del Banco di Sicilia di Trapani, è stato nominato componente del comitato di sorveglianza della cooperativa Agricoltori associati, con sede in Pantelleria, in sostituzione del dott. Francesco Cona.
(2001.5.200)


Con decreto n. 10/I/VII del 18 gennaio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Li Pira Vincenzo, nato ad Acicatena l'8 agosto 1946 e residente in Acicatena, via G.Marconi n. 90, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Apalisa, con sede nel comune di Catania, in sostituzione del commissario liquidatore avv. Maurizio Caccamo.
(2001.5.197)


Con decreto n. 18 del 24 gennaio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa Santina Renda di Palermo sono stati revocati e il dott. Salvatore Genna, nato ad Erice il 26 maggio 1958 e residente a Trapani, via Palermo n. 28, è stato nominato commissario straordinario fino al 31 marzo 2001.
(2001.5.229)


Con decreto n. 19 del 24 gennaio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa Complesso Futura di Messina sono stati revocati e il dott. Giovanni Maisano, nato a Fiumedinisi il 10 gennaio 1949 e residente a Messina, corso Garibaldi is. 344, 118, è stato nominato commissario straordinario fino al 31 luglio 2001.
(2001.5.228)


Con decreto n. 82 del 25 gennaio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa Garrasia di Gela sono stati revocati e il dott. Settimio Cantone, nato ad Agrigento il 15 luglio 1959 ed ivi residente, via Minerva n. 21, è stato nominato commissario straordinario fino al 30 giugno 2001.
(2001.5.258)


Con decreto n. 83 del 25 gennaio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale della cooperativa Il Faro di Campobello di Mazara sono stati revocati e il dott. Domenico Marchica, nato ad Agrigento il 7 marzo 1934 ed ivi residente, via Malgioglio n. 19 - S.Leo, è stato nominato commissario straordinario fino al 31 luglio 2001.
(2001.5.257)
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Sostituzione di un componente del Consiglio regionale della pesca.


Con decreto n.12/II/I del 18 gennaio 2001, vistato dalla Ragioneria centrale di questo Assessorato, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha provveduto ad integrare il Consiglio regionale della pesca per il periodo 1998-2002 con la nomina del rag. Paolo Pantaleo, nato a Mazara del Vallo il 9 ottobre 1955 ed ivi residente in viale Africa n.59, quale rappresentante dell'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione siciliana, in sostituzione del dimissionario sig. Salvatore Filippo Sarcì.
(2001.5.252)
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Individuazione delle organizzazioni legittimate a designare i quattro componenti del settore commercio nel consiglio della Camera di commercio di Caltanissetta.


Con decreto n. 129/I/XV del 2 febbraio 2001, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, ha rideterminato l'attribuzione dei quattro seggi del settore commercio ripartendoli fra le organizzazioni Confcommercio e Confesercenti, uniche legittimate a partecipare all'assegnazione dei seggi a seguito della sopravvenuta inefficacia dell'istanza di partecipazione delle organizzazioni apparentate Cidec e Claai per la denuncia, da entrambe effettuata, dell'accordo di apparentamento sottoscritto in data 19 maggio 1999.
(2001.6.269)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile diCatania, relativa a lavori urgenti nel comune di Motta S.Anastasia.


Con decreto n. 1357 del 12 luglio 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia 28 febbraio 2000, redatta dal'ufficio del Genio civile diCatania ai sensi dell'art. 69 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori urgenti per il consolidamento di un tratto del corso Sicilia interessato da dissesti nel comune di Motta S. Anastasia ed ha prenotato la somma di L. 300.000.000 sul cap. 70301, esercizio finanziario 2000, e con decreto n. 2290 del 10 novembre 2000 ha assunto l'impegno definitivo della somma di L. 292.682.820 al netto del ribasso d'asta.
(2001.5.209)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Messina relativa a lavori urgenti nel comune di Taormina.


Con decreto n. 2434/13 del 23 novembre 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 27 giugno 2000, redatta dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza di primo intervento a protezione della S.S. 114 Orientale Sicula al Km. 49+700 per caduta massi dal sovrastante costone roccioso nel comune di Taormina, ed ha disposto il finanziamento di L. 466.907.320 sul cap. 70314, esercizio 2000.
(2001.5.208)
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Finanziamento al comune di Tortorici per la realizzazione di opere stradali.


Con decreto n. 2598/13 del 12 dicembre 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso al comune di Tortorici il finanziamento di L. 100.520.000 assumendone l'impegno definitivo sul cap. 70301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2000, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del tratto di strada antistante il fabbricato Calà Lesina ed interessata da eventi calamitosi.
(2001.5.206)
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Finanziamento al comune di Tortorici per la realizzazione di opere stradali.


Con decreto n. 2599/13 del 12 dicembre 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha concesso al comune di Tortorici il finanziamento di L. 150.000.000, assumendone l'impegno definitivo sul cap. 70301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2000, per l'esecuzione dei lavori di miglioramento della strada comunale esterna per la contrada S. Nagra inferiore colpita da eventi calamitosi.
(2001.5.207)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione al sindaco del comune di Collesano per l'attivazione del pubblico macello.


Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 33833 del 26 gennaio 2001, il sindaco del comune di Collesano è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare il pubblico mattatoio, cui è stato attribuito il numero di identificazione 0102/M, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca bovina, suina ed ovi-caprina.
(2001.5.231)
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Voltura dell'autorizzazione sanitaria per il pubblico macello di Castellana Sicula.


Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 33834 del 26 gennaio 2001, è stata volturata a nome della ditta Ecogestioni s.c.r.l. di Palermo l'autorizzazione sanitaria del pubblico macello diCastellana Sicula (PA), rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, con decreto n. 14890 del 24 marzo 1995, con cui è stato attribuito anche il numero di identificazione 09/M.
(2001.5.232)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Autorizzazione alla ditta Forestiere Andrea, con sede in Gangi, per l'attività di stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi.


Con decreto n. 810/18 del 29 dicembre 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 e dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ha approvato il progetto ed autorizzato la realizzazione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti proposto dalla ditta Forestiere Andrea, sito nel territorio del comune di Gangi (PA) contrada Acquanuova s.n., individuato in catasto al foglio n. 8, particelle nn. 255, 263 e 266, per una superficie complessiva di circa mq. 1.500, inoltre, ha autorizzato la ditta Forestiere Andrea, con sede in Gangi (PA), contrada Acquanova, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla gestione dell'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi derivanti dalla messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, da macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché da rifiuti metallici provenienti da attività di demolizione e costruzione, individuati, rispettivamente, alle lettere b), i) ed l) del 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(2001.5.235)
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Autorizzazione alla ditta Cubeda Sebastiano, con sede in Aci S. Antonio, per l'attività di stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi.


Con decreto n. 811/18 del 29 dicembre 2000, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 e dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ha approvato il progetto ed autorizzato la realizzazione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti proposto dalla ditta Cubeda Sebastiano, sito nel territorio di Aci Sant'Antonio (CT) via Nuova s.n., individuato in catasto al foglio n. 14, particelle nn. 89 e 300 ed ancora al limitrofo foglio n. 14, particella n. 2, per una superficie complessiva di circa mq. 5.080, inoltre, ha autorizzato la ditta Cubeda Sebastiano, con sede in Aci Sant'Antonio, via Nuova s.n., ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, alla gestione dell'attività di stoccaggio dei rifiuti speciali e speciali pericolosi derivanti dalla messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, da macchinari ed apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché da rifiuti metallici provenienti da attività di demolizione e costruzione, individuati, rispettivamente, alle lettere b), i) ed l) del 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
(2001.5.261)
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Provvedimenti concernenti cave.


Con decreto n. 11/41 del 17 gennaio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Cava di sabbia Calua di Scalia G. e F.lli s.n.c., con sede legale in Montallegro, per il rinnovo di una cava di sabbia in contrada Calua nel territorio del comune di Montallegro (AG).
(2001.5.213)


Con decreto n. 16/41 del 19 gennaio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Gedin s.r.l., con sede legale in Grammichele, per l'apertura di una cava di tufo vulcanico in contrada Marineo nel territorio del comune di Licodia Eubea (CT).
(2001.5.222)


Con decreto n. 17/41 del 19 gennaio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla-osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Carfì Mario, con sede legale in Mirabella Imbaccari, per l'ampliamento di una cava di sabbia ed arenaria in contrada Imbaccari Soprano nel territorio del comune di Piazza Armerina (EN).
(2001.5.220)


Con decreto n. 19/41 del 19 gennaio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Sorce Santo, con sede legale in Mussomeli, per l'ampliamento di una cava di calcare in contrada Corvo Sorce nel territorio del comune di Acquaviva Platani (CL).
(2001.5.212)
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Approvazione di variante al P.U.C. n. 1.


Con decreto n. 35/D.R.U. del 17 gennaio 2001 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, è stato approvato, in variante al P.U.C. n. 1, il progetto di variante urbanistica adottato dal c.c. di Petrosino con deliberazione n. 24 dell'1 febbraio 2000 per la destinazione a verde attrezzato di un'area già destinata a verde agricolo e in parte a verde attrezzato.
(2001.5.237)
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Giudizio di compatibilità ambientale alla ditta Granulati basaltici di Ferrara Giuseppe, con sede in Lentini, per il rinnovo di una cava di basalto.


Con decreto n. 15/41 del 19 gennaio 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha reso positivamente il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, alla ditta Granulati basaltici di Ferrara Giuseppe, con sede a Lentini (SR), contrada Vaccarizzo S.S. 114+km. 100, per la cava di basalto in contrada Carmito.
(2001.5.211)
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Nulla osta in materia di impatto ambientale all'ufficio del Genio civile di Trapani per la realizzazione di opere idrauliche nel comune di Salemi.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 20/IX del 19 gennaio 2001, ha rilasciato il nulla osta, con prescrizioni, in materia di impatto ambientale previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, all'ufficio del Genio civile di Trapani, per il progetto di sistemazione idraulica del Fosso Bovarella da realizzarsi nel territorio comunale di Salemi (TP).
(2001.5.214)
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Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 21/17 del 19 gennaio 2001, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Solfochimica di Incardona Maurizio s.a.s., ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni derivanti dall'impianto di produzione di zolfi ventilati ed affini da realizzare nel comune di Realmonte, via Libertà n. 60.
(2001.5.219)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 27/17 del 22 gennaio 2001, è stata concessa l'autorizzazione alla ditta Sicilgesso S.p.A. del comune di Calatafimi-Segesta, ai sensi dell'art. 15, lett. a), del D.P.Reg. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica degli impianti di produzione gesso e prodotti per l'edilizia che si intende svolgere negli impianti ubicati nel comune di Calatafimi-Segesta, contrada Fegotto S.S. 113 km. 335,700, zona Industriale.
(2001.5.218)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 28/XVII del 22 gennaio 2001, è stata concessa alla ditta Dej.Con.Bit s.n.c., con sede legale nel comune di Palermo, via Vergine Maria n. 9, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nello stabilimento per la produzione di conglomerati bituminosi sito in contrada S. Nicolella del comune di Agira (EN).
(2001.5.236)
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Costituzione del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.


Con decreto n. 29/6 del 23 gennaio 2001, vistato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il 2 febbraio 2001 al n. 1, è stato costiuito il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, così composto:
-  Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, presidente;
-  Assessore regionale per l'industria (o rappresentante dallo stesso delegato);
-  Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (o rappresentante dallo stesso delegato);
-  Assessore regionale per la sanità (o rappresentante dallo stesso delegato);
-  prof.ssa Maria Antonietta Toscano, rappresentante dell'Associazione dei comuni - ASACEL;
-  dott. Matteo Cocchiara, rappresentante dell'Associazione dei comuni - A.S.A.E.L.;
-  geom. Gaetano Rabito, rappresentante dell'Associazione dei comuni -A.I.C.C.R.E.;
-  prof. Antonino Mannino, rappresentante dell'Università degli studi di Palermo;
-  prof. Salvatore Sciacca, rappresentante dell'Università degli studi di Catania;
-  prof. Letterio Guglielmo, rappresentante dell'Università degli studi di Messina;
-  sig. Rocco Siciliano, rappresentante della Confederazione sin dacale C.I.S.L.;
-  sig. Rosario Faraone, rappresentante della Confederazione sin dacale C.G.I.L.;
-  sig. Lino Di Stefano, rappresentante della Confederazione sindacale U.I.L.;
-  avv. Vittorio Pianese, rappresentante delle Associazioni degli industriali della Sicilia;
-  dott. Dino Levi, rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
-  ing. Teodoro Vega, rappresentante del Servizio idrografico;
-  dott. Giuseppe Farina, rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi;
-  dott. Massimo Ottaviani, rappresentante dell'Istituto su periore di sanità;
-  ing. Alfredo Vaccaro, rappresentante ex A.N.C.C. (ISPESL);
-  dott. Rosario Di Stefano, rappresentante ex A.N.C.C. (Azienda U.S.L.);
-  dott. Angelo Stoli, rappresentante chimico dei laboratori di igiene e profilassi;
-  dott. Salvatore Minardi, rappresentante dei laboratori di igiene profilassi.
Partecipano ai lavori del comitato il presidente e due componenti della Commissione legislativa ecologia dell'Assemblea regionale siciliana nonché i Direttori regionali dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Le funzioni di segretario del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente sono svolte dalla dr.ssa Pagliuso Concetta, dirigente superiore amministrativo dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.
Con successivo provvedimento si provvederà all'integrazione del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente non appena perverranno le designazioni dell'Assemblea regionale siciliana.
(99.7.310)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Grammichele.


Con decreto n. 47/DRU del 30 gennaio 2001 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente è stata approvata con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, la variante al programma di fabbricazione del comune di Grammichele relativa alle zone omogenee D con annesse prescrizioni esecutive ed adozione delle aree destinate a P.I.P., adottata con delibera consiliare n. 55 del 5 luglio 1999.
(2001.5.260)
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Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Grammichele.


Con decreto n. 48/DRU del 30 gennaio 2001 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, la modifica agli artt. 34, 35 e 37 del regolamento edilizio del comune di Grammichele adottata con delibera consiliare n. 50 del 15 dicembre 2000.
(2001.5.259)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autolinee in concessione.


Con decreto n.8/2 TR del 31 gennaio 2001, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via precaria l'Azienda siciliana trasporti, con sede a Palermo, ad intensificare il programma di esercizio dell'A.E. "Zappa, Raccuja, Ucria, Castell'Umberto, Naso, Capo d'Orlando, S.Agata di Militello". Mediante l'aggiunta di 1 cc. scol. sul percorso "Zappa, Raccuja, scorrimento veloce, Sinagra, Ponte Naso, Capo d'Orlando" estremi inclusi e "Sinagra S. Agata di Militello" estremi esclusi.
Con decreto n.9/2 TR del 31 gennaio 2001, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria l'Azienda Cracchiolo, con sede in Terrasini, nell'esercizio della A.E. Città del Mare, Palermo, Monreale ad effettuare il capolinea nell'area del territorio comunale di Terrasini, destinata a parcheggio pubblico, denominata: contrada Muso di Porco o Stella del Golfo.
Con decreto n. 10/2 TR del 31 gennaio 2001, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria la s.r.l. f.lli Camilleri & Argento, con sede in Raffadali, nell'esercizio della A.E. Cammarata - Agrigento, a ridurre il programma di esercizio mediante la soppressione di una delle 2 c.c. scol. sulla relazione Cammarata - Bivona; di due delle quattro c.c. scol. sulla relazione S.Stefano Quisquina, Bivona; della c.c. scol. sulla relazione Cammarata, Cianciana.
Con decreto n.11/2 TR del 31 gennaio 2001, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha autorizzato in via provvisoria la ditta Autoservizi Sassadoro s.a.s. con sede in Balestrate nell'esercizio della A.E. Balestrate, Trappeto, Partinico a rimodulare il programma di esercizio.
(2001.6.265)

   

Con decreto n. 12/2 TR del 31 gennaio 2001, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha rigettato la richiesta avanzata dalla società Camarda & Drago, con sede in S.Agata di Militello, tendente ad intensificare il programma di esercizio dell'A.E. S. Marco D'Alunzio, Torrenova, S.Agata di Militello, mediante l'aggiunta di 1 cc. scol. con prolungamento a Palermo.
Con decreto n.13/2 TR del 31 gennaio 2001, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha rigettato la richiesta avanzata dalla società Camarda & Drago, con sede in S.Agata di Militello, tendente ad intensificare il programma di esercizio dell'A.E. S.Marco d'Alunzio, Torrenova, S.Agata di Militello mediante l'aggiunta di 1 cc. feriale con prolungamento a Palermo.
(2001.6.270)
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Nomina del commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Enna.


Con decreto n. 29/VII/Tur del 31 gennaio 2001 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, il presidente della Provincia regionale di Enna è stato nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Enna per un periodo non superiore a sei mesi, in considerazione che il consiglio di amministrazione della stessa è scaduto in data 3 gennaio 2001.
(2001.5.262)
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CIRCOLARI




PRESIDENZA


CIRCOLARE COMMISSARIALE 21 febbraio 2001, prot. n. 1855.
Articoli 7 e 8 dell'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Tariffe per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani.

A tutti i comuni della Sicilia
e, p.c.  A tutte le Province regionali della Sicilia 

A tutti i prefetti della Sicilia
Al Ministero dell'ambiente - Servizio rifiuti e bonifiche
Alla Commissione scientifica ex art. 11 O.P.C.M. n. 2983/99
Al CONAI - Milano
Con decreto vice commissariale n. 250 del 29 dicembre 2000 - notificato con nota n. 7644 di pari data e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 19 gennaio 2001 - sono state adottate le seguenti misure, concernenti le tariffe per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani:
-  pagamento di lire 30 per ogni Kg. di rifiuto, quale quota aggiuntiva destinata alla gestione dopo la chiusura della discarica per almeno un trentennio, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche (art. 1);
-  maggiorazione della tariffa dell'1% per ogni punto percentuale mancante rispetto al 20% di raccolta differenziata, secondo il dato registrato nel mese precedente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza succitata (art. 5).
A seguito dei numerosi quesiti pervenuti, si rende necessario fornire talune delucidazioni sulla problematica.
Preliminarmente, giova precisare che la tariffa di che trattasi, che grava sui comuni, va tenuta distinta da quella (in atto ancora TARSU) applicata nei confronti dei cittadini ed utenti in genere, disciplinata dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e successivamente dall'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, nonché dal D.P.R. n. 158 del 1999.
La tariffa in questione trova invece specifica disciplina nell'art. 7, commi 4 e 5, dell'O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999 - aggiunti rispettivamente all'art. 2, comma 1, lett. t), dell'O.P.C.M. n. 3048 del 31 marzo 2000 e dall'art. 2, comma 11, dell'O.P.C.M. n. 3072 del 21 luglio 2000 - i quali prevedono:
4  -  La tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica deve prevedere il recupero delle spese di gestione, delle spese di investimento, per la realizzazione ed il funzionamento, e delle spese di risanamento ambientale e di gestione per almeno un trentennio, dopo la chiusura, sulla base di apposito piano finanziario predisposto dall'ente incaricato della gestione.
5  -  Il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - adegua, su proposta dei prefetti, la tariffa delle discariche comunque in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un trentennio è versata sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana.
La misura riguardante il sovraprezzo di 30 lire al Kg. ha carattere provvisorio, nelle more di pervenire all'adeguamento delle tariffe, secondo le disposizioni sopra richiamate, ispirate all'art. 10 della direttiva CE n. 31 del 26 aprile 1999.
Essa attiene, specificatamente, alla quota di tariffa ("prezzo applicato dal gestore", secondo la terminologia della succitata direttiva) destinata alla gestione dopo la chiusura, per almeno trent'anni della discarica, e va versata sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, con le modalità indicate all'art. 2 del succitato decreto n. 250/2000.
L'introduzione della stessa scaturisce - oltre che dal preciso dettato dell'ordinanza - dall'esigenza di stabilire un minimo di omogeneità rispetto ad una casistica quanto mai variegata ed insoddisfacente, avendo i prefetti rassegnato che, frequentemente, non veniva praticato alcun accantonamento per tali scopi.
Per converso, sono state confermate - sempreché non inferiori a 30 lire, e fatta salva comunque l'approvazione del Commissario delegato, su proposta dei prefetti - le quote attualmente corrisposte ai gestori per le finalità in parola, purché gli stessi gestori siano tenuti (anche in base all'eventuale atto di concessione a suo tempo stipulato) a provvedere al risanamento ambientale e gestione post-mortem della discarica per almeno 30 anni (artt. 3 e 4, D.C. n. 250/2000). In questo caso non si dà luogo al sovraprezzo di 30 lire.
Risulta, quindi, acclarato che il sovraprezzo attiene al costo unitario di smaltimento e non al tributo speciale (c.d. "ecotassa") introdotto dall'art. 3, commi 24, 30, della legge n. 549 del 1995, che dovrà altresì continuare a pagarsi, nell'importo e secondo le modalità vigente.
Giova, inoltre, chiarire che la quota in questione va pagata per tutte le discariche, a prescindere dal finanziamento delle stesse da parte della gestione commissariale.
Inoltre, considerate le finalità sopra illustrate, essa dev'essere versata anche dai comuni gestori di discarica, unitamente alla quota relativa alla maggiorazione di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2983/99, il quale dispone che:
"A partire dal 1° gennaio 2001, la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani per una percentuale minima del 20 per cento, compresa la raccolta e conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari, secondari e terziari, è maggiorata nella misura dell'1 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 per cento".
Anche la maggiorazione di che trattasi - disposta con l'art. 5 del D.C. n. 250/2000 - merita qualche precisazione.
Riguardo alla base su cui va applicata, per i comuni sede di discarica, nelle more della determinazione della tariffa, su proposta dei prefetti, ai sensi del citato art. 7 dell'O.P.C.M. n. 2983/99, si ritiene che essa vada individuata - sempre in via provvisoria e salvo conguaglio - sulle suddette 30 lire di sovraprezzo, con esclusione del tributo speciale (attualmente 20 lire), dato che quest'ultimo non rientra tra gli elementi che compongono la tariffa, evidenziati nel medesimo art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 2983/99.
Naturalmente, tale esclusione vale anche per gli altri comuni, che debbono quindi calcolare la maggiorazione sul totale della tariffa in atto corrisposta e del sovraprezzo di 30 lire, salvo il caso di inapplicazione di quest'ultimo, sopra illustrato.
In considerazione della destinazione specifica delle somme di che trattasi, si evidenzia la necessità di comunicare mensilmente a questa struttura commissariale gli importi versati sulla contabilità speciale n. 2854 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo, distinguendo l'ammontare della quota relativa al sovraprezzo (art. 1, D.C. n. 250/2000) da quella relativa alla maggiorazione (art. 5, D.C. n. 250/2000).
Quanto alle frazioni di materiali provenienti dalla raccolta differenziata da computare, la norma succitata prevede carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi e legno, da avviare al riciclaggio, nonché la frazione umida, destinata al compostaggio.
Ovviamente, al fine di non penalizzare la R.D. anche delle altre frazioni, comunque rientranti nella nozione di cui all'art. 6, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 22 del 1997, dal computo dell'indifferenziato vanno detratti i relativi quantitativi avviati a riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia prima, - debitamente verificati ed attestati - atteso che non vengono conferiti in discarica.
Imedesimi criteri vanno utilizzati, altresì, per i rifiuti provenienti dallo spazzamento, nel senso che non va computato nell'indifferenziato il materiale raccolto separatamente e correttamente gestito, in alternativa allo smaltimento in discarica.
Ovviamente, non va computato nemmeno il rifiuto di imballaggio od altro la cui gestione sia stata assicurata, secondo la vigente normativa, direttamente a cura dei produttori e/o utilizzatori dello stesso.
Pertanto, la percentuale in argomento va calcolata come rapporto tra, da un lato, il quantitativo di RD appartenente alle frazioni espressamente richiamate sopra, e, dall'altro, della somma tra le stesse ed il totale indifferenziato.
Si ribadisce, al riguardo, la necessità che venga adeguatamente documentata la raccolta ed il conferimento dei materiali presso i centri convenzionati con i consorzi di filiera CONAI (per le frazioni contemplate negli accordi sottoscritti) o altri soggetti autorizzati (per gli altri materiali), ed al riguardo si sta procedendo alle opportune verifiche, con l'ausilio delle province regionali.
Quanto al periodo di riferimento dei dati percentuali sulla raccolta differenziata, si ritiene che la locuzione "entro il mese precedente" (art. 8, ord. cit.) comporti un aggancio dinamico ai risultati via via conseguiti alla chiusura del mese precedente, in aderenza allo spirito della norma, che mira ad un progressivo miglioramento della R.D.
In conclusione, si raccomanda a tutti i comuni di adottare - oltre agli adattamenti derivanti dall'aggravio di costi per lo smaltimento in discarica, in sede di bilancio di previsione - tutte le iniziative per il potenziamento e la razionalizzazione della raccolta differenziata, utilizzando al meglio il contributo da parte di questa struttura commissariale ed il sistema CONAI tramite le prescritte convenzioni con i consorzi di filiera, secondo le indicazioni fornite con circolare n. 6 dell'11 febbraio 2000.
Ciò consentirà di accrescere il ritorno economico della raccolta differenziata, che costituisce la via principale per evitare penalizzazioni che si ripercuotono inevitabilmente sui cittadini.
  Il Vice Commissario: LO MONTE 

(2001.10.470)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 28 febbraio 2001, n. 292.
Integrazioni al prezziario regionale - Opere e/o lavori per investimenti nelle aziende agricole.

Alla Direzione regionale interventi infrastrutturali
Alla Direzione regionale delle foreste
Ai gruppi di lavoro della Direzione interventi strutturali
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Agli uffici del Genio civile
A tutti gli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
Agli ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali
Agli ordini provinciali degli ingegneri
Agli ordini provinciali degli architetti
Ai collegi provinciali dei geometri
Ai collegi provinciali dei periti agrari
Ai collegi provinciali degli agrotecnici
Alle organizzazioni regionali di categoria
Agli Istituti bancari esercenti il credito agrario
e, p.c.  Al Ministero per le politiche agricole 

All'Unione europea
Alla Corte dei conti
Con la presente si integra e si modifica la circolare n. 229 del 27 marzo 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 12 aprile 1997 di pari oggetto, che reca disposizioni per l'istruttoria dei progetti a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare:
1)  per gli investimenti nelle aziende agricole le voci di spesa comprese tra la lettera A e N, e le lettere P, R e T del prezziario agricolo sono sostituite con le analoghe tipologie di spesa riportate nel nuovo prezziario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana, approvato con decreto presidenziale del 23 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell'11 giugno 1999. I prezzi unitari di quest'ultimo devono essere decurtati delle spese generali pari al 13%. Nel caso in cui gli investimenti prevedano il recupero, la ristrutturazione e la manutenzione di opere edili sono adottati i prezzi unitari, decurtati delle spese generali, come già indicato previsti nella sezione 21 del predetto prezziario generale;
2)  per gli investimenti nelle aziende agricole rientranti nelle categorie di spesa di cui alle lettere O, Q, S, U, W, X, Y, Z i prezzi unitari sono aggiornati del 5,7%, valore desunto dalle variazioni medie annuali dell'indice dei prezzi al consumo dedotte dai dati ISTAT riferite all'ultimo triennio.
Si precisa che la maggiorazione dei prezzi unitari, prevista dal decreto presidenziale del 23 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell'11 giugno 1999, per le opere e/o i lavori da realizzare nelle isole minori è pari al 20%, medesimo valore sarà applicato anche alle tipologie di spesa previste al predetto punto 2.
Con analogo provvedimento si provvederà ai successivi aggiornamenti, rimangono vigenti le prescrizioni già impartite con la circolare n. 229/97, purché compatibili con le nuove disposizioni legislative e con gli orientamenti adottati nell'ambito delle schede di misura del Completamento di programmazione attuative del POR 2000-2006 afferenti al comparto agricolo.
  L'Assessore: CUFFARO 

(2001.10.475)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 1 febbraio 2001, n. 3.
Disposizioni inerenti l'art. 2 del decreto assessoriale 25 ottobre 2000.

A tutti gli enti gestori di corsi professionali abilitanti per lo svolgimento di attività commerciali della Sicilia
Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia
All'Unione regionale delle Camere di commercio della Sicilia
Con decreto del 25 ottobre 2000, si dispone che i "titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari sono equiparabili ai corsi professionali di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999".
In particolare, all'art. 2 del medesimo decreto è stato disposto che coloro i quali sono in possesso di un diploma di scuola media superiore non compreso tra quelli elencati all'art. 1 del citato decreto possono sostenere l'esame di abilitazione professionale o davanti le commissioni istituite presso le Camere di commercio a norma della legge n. 287 del 25 agosto 1991 o presso le commissioni nominate dagli enti autorizzati a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 28/99.
Al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 2, si reputa opportuno e necessario fissare alcune modalità di svolgimento dell'esame in parola.
L'ente gestore può porre a carico di ciascun partecipante un onere finanziario entro un importo massimo di L. 250.000, comprensivo eventualmente di fornitura del testo didattico.
Gli interessati devono formulare istanza all'ente gestore prescelto, indicando le generalità, il codice fiscale e il titolo di studio posseduto.
I soggetti ammessi all'esame finale non potranno essere complessivamente in numero superiore alle 35 unità.
E' fatto obbligo al direttore responsabile di comunicare per iscritto a questa Amministrazione, 5 giorni prima dalla data di svolgimento dell'esame, l'elenco degli ammessi, completo di generalità.
Le modalità per la predisposizione ed il rilascio degli attestati sono le medesime contenute nel decreto n. 484 del 28 aprile 2000.
  L'Assessore: SPERANZA 

(2001.6.268)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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