REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MARZO 2001 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 febbraio 2001.
Approvazione del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie.


ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 febbraio 2001.
Approvazione del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle Isole Eolie.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, che abroga e sostituisce le leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.P.R. n. 805/75;
Visto il decreto legislativo n. 112/98;
Visto il decreto legislativo n. 368/98;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
Visti i decreti n. 5098 del 7 settembre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 22 ottobre 1976, n. 687 del 17 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 23 giugno 1979, n. 688 del 17 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 30 giugno 1979 e n. 689 del 17 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 28 luglio 1979, con i quali è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l'intero territorio comunale di Lipari, S. Marina di Salina, Leni e Malfa distribuito nelle isole di Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi, Filicudi, Salina e isole minori;
Visto il decreto n. 7720 del 6 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 4 novembre 1995, con il quale l'intero territorio dell'arcipelago delle Eolie, facente capo ai comuni di Lipari, Leni, Malfa e S. Marina di Salina, con l'esclusione dei centri urbani è stato sottoposto, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, al vincolo di temporanea immodificabilità ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more della approvazione del piano territoriale paesistico;
Visto il D.P.R.S. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale è stata istituita per un triennio la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40;
Visto il decreto n. 6661 del 22 giugno 1999, registrato il 7 luglio 1999 al n. 1798, con il quale è stata ricostituita, per un biennio, la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, allo scopo tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato regionale beni culturali ed ambientali in merito all'approvazione del P.T.P. delle isole Eolie;
Visti i decreti n. 6816 del 22 giugno 1999 e n. 6606 del 26 luglio 2000, con i quali è stata integrata e modificata la composizione della commissione suddetta, ferme restando le sue funzioni;
Esaminato il Piano territoriale paesistico del territorio delle isole Eolie, redatto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1-bis della legge n. 431/85, dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, all'uopo autorizzata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione tramite il decreto n. 7508 del 21 dicembre 1993;
Visto il verbale della seduta dell'11 aprile 1997, nella quale la speciale commissione ha espresso parere favorevole all'adozione del suddetto Piano territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni e le norme di attuazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega sub. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Accertato che detto verbale è stato pubblicato all'albo dei comuni di Leni, Lipari, Malfa e S. Marina di Salina e depositato insieme agli elaborati del Piano territoriale paesistico, nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3 della allora vigente legge n. 1497/39, e precisamente dal 9 giugno 1997 al 9 settembre 1997 (Leni, Lipari, S. Marina di Salina) e dal 10 giugno 1997 al 10 settembre 1997 (Malfa), come si evince dalle conformi certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni comunali;
Viste le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della allora vigente legge n. 1497/39, e trasmessi dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina con note n. 6160 del 16 settembre 1998 e n. 6570 del 28 settembre 1998 e, in particolare:
ISOLA DI LIPARI
  1) Opposizione proposta da: Acunto Maria Pia e De Pasquale Salvatore - Località San Nicolò 

Viene lamentata la contraddizione tra l'attuale stato di degrado della zona e gli asseriti valori ambientali che il Piano intenderebbe proteggere. Infatti, l'area in questione, compresa nell'ambito MA1 (mantenimento paesaggio agrario) è in realtà limitrofa alla zona portuale di Marina Longa, ad impianti sportivi ed al centro abitato di Lipari; l'area sarebbe in atto in stato di abbandono, per cui mancherebbero i requisiti di pregio ambientale affermati nelle previsioni di piano, le quali, imponendo un regime di mantenimento, contribuirebbero a perpetuare l'attuale stato di degrado, impedendo attività economiche utili al recupero del territorio legate al turismo, come ad esempio la realizzazione di un camping, progettata e presentata dai ricorrenti nel rispetto del patto territoriale delle isole Eolie. Oltre che contrastante con la situazione ambientale esistente il Piano sarebbe lesivo del diritto di proprietà a vantaggio di una indimostrata pubblica utilità.
Occorre quindi ridefinire il regime normativo del l'area.
  2) Opposizione proposta da: Acunto Maria Pia - Località San Nicolò - Balestrieri 

Viene lamentata una contraddizione tra l'attuale stato di degrado della zona ed i presunti valori ambientali che il Piano intenderebbe proteggere. L'area compresa nell'ambito MA2 (mantenimento paesaggio agrario) è limitrofa alla zona portuale di Marina Longa, ad impianti sportivi ed al centro abitato di Lipari e sarebbe in atto in stato di abbandono, per cui il regime di mantenimento contribuirebbe a conservare l'attuale stato di degrado.
Le previsioni del Piano non consentirebbero in realtà il recupero di quest'area impedendo le attività economiche necessarie a tali finalità: esso sarebbe in contrasto quindi con la situazione ambientale esistente e sarebbe lesivo del diritto di proprietà a vantaggio di una indimostrata pubblica utilità.
Si chiede quindi di riclassificare il regime normativo dell'area.
  3) Opposizione proposta da: Acunto Maria Pia, Acunto Giuseppina, Carnevale Enrica, Carnevale Aurelia, Carnevale Emanuele, Di Giovanni Bartolo, Coppola Enrica, Di Giovanni Antonino - Località San Nicolò - Balestrieri - Ambiti: MA1 

L'osservazione ripropone le considerazioni già esposte per altro fondo limitrofo, nella osservazione sub. 1). Si richiede per quelle motivazioni, la riclassificazione dei fondi in un diverso regime normativo.
  4) Opposizione proposta da Alessandro-Indricchio Luigi - Località Monte Gallina 

Il ricorrente contesta la sussistenza dei requisiti per classificare l'area in questione all'interno del regime normativo MA1 previsto dal Piano: la zona avrebbe caratteristiche idonee che consentirebbero in realtà la realizzazione di nuovi interventi edilizi, in quanto l'area presenterebbe un buon numero di fabbricati e costituirebbe una zona di espansione edilizia residenziale.
Per queste ragioni l'opponente, che ha presentato al comune un progetto per la realizzazione di un residence, chiede la modifica delle previsioni del P.T.P. in modo che sia possibile realizzare le strutture previste dal patto territoriale delle isole Eolie, presentato presso il comune di Lipari.
  5) Opposizione proposta dall'Arcidiocesi di Messina - Lipari e S. Lucia del Mela - Località Chiusa 

L'ente, proprietario di un fondo con annessi fabbricati, ricadente in zona MA1, si oppone alle previsioni del P.T.P. delle isole Eolie perché ritiene il regime del piano illogico: l'area sopra indicata sarebbe infatti è destinata allo sviluppo urbano, come attesta la presenza di un buon numero di fabbricati per civile abitazione.
L'area non è prossima al perimetro costiero ed appare corrispondente alla realizzazione, proposta dall'ente di un centro vacanze per anziani.
Per questi motivi si chiede di riclassificare il fondo in modo da potere realizzare la suddetta struttura, prevista nel patto territoriale.
  6) Opposizione proposta da Barca Gaetano in nome e per conto di Cincotta Francesco - Località Quattrocchi 

Viene lamentata una contraddizione tra il P.T.P. e la riserva naturale orientata di Lipari istituita nel 1991, che ha escluso dal suo perimetro il terreno in questione. Ciò dimostrerebbe lo scarso valore ambientale della località,. che è già in parte edificata. Sarebbe auspicabile allora un diverso regime normativo rispetto all'attuale TO1, che si traduce in una illegittima compressione del diritto di proprietà a fronte del quale resterebbe indimostrata la pubblica utilità che il piano intenderebbe salvaguardare.
  7) Opposizione proposta da Bongiorno Giovanna - Contrada Sparanello - Costa Calandra nella frazione di Canneto 

La ricorrente, proprietaria di alcuni immobili ricadenti in zona MA2, ritiene che il Piano sia affetto da contraddizione interna laddove intende promuovere lo sviluppo consentendo peraltro il solo recupero dell'esistente. L'area di Canneto è satura di costruzioni e non presenta particolari caratteri di naturalità che giustifichino quanto disposto dal Piano. La ricorrente osserva tra l'altro di avere presentato alla Soprintendenza di Messina un progetto, che quell'ufficio aveva autorizzato, per la ristrutturazione ed ampliamento di due unità immobiliari ricadenti sull'area in argomento, che, si osserva non è stata assoggettata al vincolo di immodificabilità temporanea imposto nel 1995. Per questo motivo e per la possibilità, espressamente riconosciuta da alcune pronunzie giurisprudenziali, di ristrutturare un'unità immobiliare anche mediante l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e ciò anche in difformità alla disciplina urbanistica sopravvenuta, la ricorrente chiede che vengano ripristinate le condizioni offerte dal P.R.G. per la zona B1, quale è quella della sua proprietà.
  8) Opposizione proposta da Bruno Mariano - Lipari foglio 102, particelle 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 

Il ricorrente si oppone al mantenimento dell'area di sua proprietà nell'ambito MA2 del P.T.P. poiché gli elementi caratterizzanti tale regime normativo non sarebbero riscontrabili nell'area de qua che, invece, si presenterebbe dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché limitrofa al centro urbano di Lipari.
Tale zona, che presenta caratteristiche simili a quelle dell'area di Mendolita, che nel P.T.P. è inserita nel l'ambito MO2, dovrebbe essere disciplinata da un P.R.G., le cui previsioni potrebbero meglio consentire lo sviluppo ricettivo-turistico e residenziale, e quindi la rivalutazione del territorio.
L'ambito MA2, con le sue norme restrittive, provocherebbe invece l'abbandono della zona ed il suo conseguente degrado ambientale.
  9) Opposizione proposta da Bruno Mariano - Via Maurolico, 28 

Il ricorrente osserva che il fabbricato di sua proprietà è classificato nel P.T.P., erroneamente, come bene etno-antropologico. In realtà tale immobile, originariamente adibito a civile abitazione e trasformato successivamente in albergo e in residence con mini-appartamenti, non ha caratteri particolari, né tantomeno qualità etno-antropologiche. Di contro edifici con valenze architettoniche concrete come l'edificio Lenti e quello ex ECA , non sono tutelati dagli organi competenti. Si chiede la corretta classificazione dell'edificio.
  10) Opposizione proposta da Bucher Pius Johannes Maria - Frazione Quattropani, Località Castellaro 

Il ricorrente è proprietario di un fondo agricolo ricadente in zona MA1 e ritiene che la suddetta area, da sempre utilizzata per colture vitivinicole, necessiti di strutture dimensionate per un maggiore sviluppo delle colture stesse.
Chiede a tal fine l'acquisizione dell'indice di edificabilità previsto nell'ambito nazionale o quello indicato dalla legge regionale n. 71/78 art. 22, e cioè un rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento. Il tutto in conformità al progetto presentato nell'ambito del patto territoriale di Lipari, mirante a realizzare una cantina che faccia da incentivo alla produzione vitivinicola dell'isola e da collettore per la stessa, come prima fase di un programma di sviluppo che prevedrebbe l'acquisizione di ulteriori fondi agricoli.
Si richiede quindi la riclassificazione dell'area su cui insiste il fondo in questione in modo che sia possibile realizzare strutture per coltivazioni vitivinicole.
  11) Opposizione proposta da Cacace Giovanna Mezzapica Antonino e Cacace Nicola - Frazione Pirrera 

I ricorrenti ritengono che il P.T.P. sia contraddetto, nelle sue analisi, da quelle che sono a base della riserva naturale istituita nel 1991, che ha escluso dalle sue previsioni larga parte della frazione Pirrera, evidentemente perché quest'area è priva di valori da preservare. Ne consegue che il P.T.P., che ha inserito la frazione negli ambiti della conservazione (MA1-RIO-TO5 e TI), penalizza quel territorio dal punto di vista socio-economico e ne ha annullato la possibilità di ampliamento e di espansione senza che siano riscontrabili presupposti obiettivi della tutela ambientale propria di quegli ambiti. In tal modo il Piano supera le funzioni di legge perché tende a comprimere il diritto di proprietà senza alcun vantaggio pubblico.
Si chiede quindi che le previsioni del Piano vengano ridisegnate in modo da consentire la continuazione e lo sviluppo dell'attività agricola, altrimenti inibita.
  12) Opposizione proposta da Cannistrà Maria Rosa - Frazione Quattropani 

La opponente fa rilevare che il P.T.P. impedisce che si svolga una attività imprenditoriale di tipo agrituristico e chiede le dovute modifiche.
  13) Opposizione proposta da Carbone Luciana - Contrada Canneto 

L'opponente, proprietaria di un fondo in contrada Canneto normato dal P.T.P. come zona MA1, osserva che tale ambito non prevede, per quanto attiene le attività agro-silvo-pastorali la possibilità di ristrutturare gli immobili preesistenti né di ampliarli e/o sopraelevarli per l'incremento produttivo delle attività del fondo.
Si sottolinea inoltre il contrasto fra la classificazione della zona contenuta nel P.T.P. e le indicazioni date dai progettisti del P.R.G. per la medesima porzione di territorio. Le previsioni del Piano incidono sulla struttura del diritto di proprietà garantito dall'art. 42 della costituzione, e sul diritto di esercizio dell'attività di impresa. In realtà il divieto di realizzare strutture idonee allo sviluppo di attività agro-silvo-pastorali risulta essere eccessivamente lesivo per il privato che chiede pertanto la riclassificazione del fondo ed il mantenimento dell'attuale indice di edificazione agricola.
  14) Opposizione proposta da Carnevale Emanuele - Lipari, Via Maurolico, 27 

L'osservazione ripropone le considerazioni già esposte, per altro edificio attiguo, nell'osservazione sub. 9).
  15) Opposizione proposta da Carnevale Enrica e altri 11 firmatari - Località Balestrieri 

L'osservazione ripropone le considerazioni già esposte, per altri fondi limitrofi, nelle osservazioni sub. 1) e 3).
Si chiede per quelle motivazioni la riclassificazione dei fondi in un diverso regime normativo.
  16) Opposizione proposta da Carnevale Enrica, Carnevale Aurelia, e Carnevale Emanuele - Località Balestrieri 

I ricorrenti rilevano che l'area in questione (limitrofa a quella oggetto dell'osservazione sub. 15) ricadente nell'ambito MA2 (mantenimento paesaggio agrario) del piano è in realtà limitrofa ad un agglomerato di case residenziali e si presterebbe quindi ad insediamenti ricettivi turistici, di cui è in atto priva. A tal fine hanno presentato un progetto di un albergo secondo il patto territoriale e chiedono la conseguente modifica del Piano.
  17) Opposizione proposta da Carretti Angela - Località Raviola 

La ricorrente è proprietaria di un terreno agricolo ricadente in zona TO1, in cui non sarebbe garantito l'indice minimo di fabbricabilità fondiaria.
La ricorrente vorrebbe invece costruire una casa agricola il cui progetto è stato già approvato dalla commissione edilizia: si chiede quindi che il regime normativo dell'area venga modificato, garantendo l'indice minimo, in considerazione che l'obiettivo della valorizzazione delle attività agricole non può raggiungersi con un regime vincolistico, ma con giusti incentivi, che tengano conto che l'orlo sul quale insiste il terreno è già urbanizzato come pure l'area sottostante.
  18) Opposizione proposta da Casella Giuseppe - Località Quattropani - Via Area Morta 

Secondo l'opponente, il P.T.P. interferirebbe con l'assetto urbanistico delle aree, la cui disciplina è riservata all'amministrazione comunale. Il P.T.P. avrebbe l'effetto di impedire l'esercizio di alcune attività economiche, tra le quali quella esercitata dall'opponente (trasformazione materiali edilizi) senza offrire indicazioni sui luoghi dove è possibile esercitarle e senza fornire alcuna motivazione circa l'azzeramento di tale attività, al contrario, del tutto conforme alle previsioni urbanistiche locali.
  19) Opposizione proposta da Cassarà Angelo e Cincotta Lorella - Località Troffa 

I ricorrenti si oppongono al mantenimento del loro fondo, con fabbricato annesso, nel l'ambito TO1: la zona, infatti, presenta un buon numero di fabbricati per civile abitazione, non è prossima al perimetro costiero, è caratterizzato dallo sviluppo dell'edilizia residenziale ed è prossima ad un asse viario importante.
A tal fine chiedono anche il mantenimento dell'attuale indice di edificazione agricola (0,03 mc./mq.) che consenta loro l'ampliamento dei fabbricati esistenti, come da progetto presentato alla Soprintendenza di Messina, per il parere di rito.
  20) Opposizione proposta da Cassarà Gaetano - Località Santa Margherita 

Viene lamentata la contraddizione tra il P.T.P. e la riserva naturale di Lipari che ha escluso dal suo perimetro gran parte della frazione di Santa Margherita; il che dimostrerebbe lo scarso valore ambientale della località come risulterebbe anche dalla allegata documentazione fotografica. Il Piano prevede invece in questa zona un regime di tutela (TO1) identico cioè ad aree di valore naturalistico, il che sarebbe in contrasto con l'altro provvedimento regionale e, soprattutto, con lo stato dei luoghi, che sarebbero degradati e inospitali. Ne deriva che i limiti imposti dal P.T.P. all'esercizio del diritto della proprietà non sono riferibili ad alcun pubblico interesse.
Sarebbe auspicabile per tale zona una serie di misure di rilancio dell'attività agricola, che consentano, con adeguati indici di fabbricazione, interventi di ristrutturazione, cambi di destinazione d'uso e soprattutto l'agriturismo, possibile nuova risorsa economica.
  21) Opposizione proposta da Cassarà Gaetano - Contrada Castellaro 

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno e di alcuni fabbricati siti in contrada Castellaro, normati dal P.T.P. col regime MA1, premette che la zona in oggetto, prossima ad un agglomerato di case ad uso residenziale, presenta caratteri tipici del centro urbano. Il regime MA1, non è compatibile con quello che è lo stato attuale della zona, degradata e fortemente edificata.
Pertanto la ditta auspica una rivalutazione complessiva dell'area che permetta di esercitare l'attività agricola mediante l'ampliamento e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, nonché di sviluppare l'agriturismo o il turismo rurale.
La ditta fa rilevare inoltre che il P.T.P. prevede sul fondo in questione (costituito da terreni coltivati a vigneto) un'area a parcheggio, in contraddizione con quelle che dovrebbero essere le finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale.
Il ricorrente chiede una rivalutazione complessiva dell'area, nonché l'annullamento della destinazione a parcheggio di un'area di proprietà del ricorrente stesso.
  22) Opposizione proposta da Cassarà Giuseppe (amministratore della Edilcisa s.r.l.) - Località Balestrieri 

Il Piano prevede in questa zona una fascia di rispetto di 50 metri dove non sarà possibile costruire. Tale limitazione risulterebbe eccessiva, considerato che si tratta dell'unica zona dell'abitato di Lipari che il P.R.G. lascerebbe libera. La zona è già urbanizzata per cui tale regime di tutela sarebbe inutile e dannoso per un nucleo urbano in fase di completamento. In concreto, il limite contestato, impedirebbe alla società ricorrente la possibilità di realizzare un complesso alberghiero in conformità al patto territoriale di Lipari.
In tal modo Piano si porrebbe in contrasto con gli scopi ed i limiti della tutela del paesaggio, con lo strumento urbanistico e con l'esercizio del diritto di proprietà, a vantaggio di un pubblico interesse del tutto indimostrato.
  23) Opposizione proposta da Casserà Annamaria - Località Porto delle Genti 

La ricorrente sostiene che il P.T.P., giusta l'art. 1 della legge n. 431/85, non può disciplinare le aree A e B del P.R.G., nonché, limitatamente alle parti comprese nei piani pluriennali di attuazione, le altre zone delimitate ai sensi del D.M. n. 1444/68. Inoltre il Piano conterrebbe previsioni di carattere urbanistico, sottraendo al comune il potere di disciplinare sotto tale aspetto il proprio territorio.
  24) Opposizione proposta da Casserà Annamaria - Lipari - Località Mendolita 

L'opponente, proprietaria di alcuni immobili, ubicati alcuni nell'abitato di Lipari, e altri in località Mendolita, e normati, secondo il P.T.P., dai regimi normativi R.C.S. e MO2 rispettivamente, osserva che il P.T.P. è stato redatto senza il parere dei comuni, come invece previsto dagli artt. 5, 97, 117 e 118 della costituzione volti a garantire la cooperazione fra Stato e autonomie locali.
I regimi proposti, disattendendo le previsioni dell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, stabiliscono in maniera del tutto illegittima quali possano essere le attività esplicabili nella zona di cui trattasi. Invece, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 70/76, il P.T.P. non può stabilire l'uso del territorio dei centri storici dei comuni siciliani, i quali viceversa possono essere disciplinati soltanto dal Governo della Regione siciliana previa acquisizione del parere obbligatorio della competente commissione legislativa dell'A.R.S., delle Soprintendenze e delle università siciliane. In particolare, per quanto riguarda la perimetrazione dei centri storici, la competenza si attesta alla potestà esclusiva dei comuni attraverso gli strumenti pianificatori urbanistici (P.R.G.). In ogni modo, gli immobili di proprietà dell'istante non hanno i caratteri di cui alle tipologie indicate nel piano, che si chiede venga riformato di conseguenza.
  25) Opposizione proposta da Cincotta Antonino - Frazione Pirrera 

Il ricorrente sottolinea la contraddittorietà esistente tra il P.T.P. ed il decreto assessoriale n. 970/91, che ha istituito la riserva naturale orientata del comune di Lipari, escludendo la frazione di Pirrera dalle aree meritevoli di tutela. Il P.T.P., invece, ha inserito quell'area negli ambiti della conservazione (MA1-RIO-TO5 e TI), penalizzandola dal punto di vista socio-economico e annullando le sue possibilità di ampliamento e di espansione. Il ricorrente evidenzia l'arbitrarietà delle scelte operate dal P.T.P., che contrastano con i presupposti obiettivi della tutela ambientale.
Si fa, altresì, presente che il Piano supera i propri ambiti istituzionali perché le finalità perseguite sono diverse da quelle delle tutela e della conservazione del paesaggio e le norme di piano comprimono l'esercizio del diritto della proprietà senza alcun vantaggio per il pubblico interesse.
  26) Opposizione proposta da cittadini di Lipari, residenti a Lipari-centro, contrada Castellaro - (Aurelio Famularo + 474 altre firme) 

Gli opponenti contestano il Piano di protezione civile, nella parte in cui viene individuata l'area su cui dovrebbe sorgere un eliporto attrezzato.
La suddetta area, infatti, è adiacente l'ospedale civile ed uno dei quartieri più popolosi dell'isola. Di conseguenza l'inquinamento acustico ed atmosferico e gli eventuali incidenti creerebbero non pochi disagi, in una zona che fra l'altro si presta all'espansione edilizia privata e pubblica come previsto dal Piano paesaggistico e dal Piano regolatore in corso di approvazione.
Si chiede una diversa allocazione della struttura elioportuale da parte del Piano di protezione civile.
  27) Opposizione proposta da Merlino Clementa - Località Canneto 

Secondo la ricorrente, il vincolo paesaggistico non si applicherebbe, così come il piano paesistico, al lotto di terreno di sua proprietà, e ciò perché lo stesso ricadrebbe in zona B di P.R.G.: tanto ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/85. La zona sarebbe inoltre priva dei valori paesaggistici indimostratamente asseriti dal Piano.
  28) Opposizione proposta da Colla Paola - Frazione San Nicola 

Secondo l'opponente il P.T.P., dettando normative d'uso del territorio, interferisce con le indicazioni del P.R.G. Questa valenza del Piano, che avrebbe dovuto comportare la partecipazione alla sua redazione anche degli enti locali interessati, comporta che le sue previsioni esorbitano quelle di stretta competenza, non tenendo conto degli altri interessi collettivi (attività produttive dei privati) e invadendo la sfera urbanistica, che è invece di esclusiva competenza del sindaco.
Ciò si evidenzia particolarmente per le previsioni dell'ambito MA2 (mantenimento assetto urbanizzato) che sarebbero di chiaro contenuto urbanistico.
Da ultimo viene lamentata la illogicità di tale regime sotto altro profilo, in quanto non consentirebbe le attività residenziali e alberghiere in un' area contigua a quella dell'albergo Carasco, qual è quella della ricorrente, palesemente vocata a tali iniziative.
  29) Opposizione proposta dal Comitato un progetto per le Eolie 

Gli opponenti rilevano che il P.T.P. sacrifica ogni ipotesi di sviluppo delle isole Eolie, luoghi di interesse mondiale, ma pur sempre abitata da una popolazione cui spetta contribuire a dettare le regole per la crescita. In tal senso, si sottolinea che le Eolie sono state sempre caratterizzate da una continua evoluzione, che sarebbe paralizzata se le norme del Piano venissero letteralmente applicate, rischiando di trasformare le sette isole in altrettanti musei all'aperto. Il Piano, che interferisce in modo sostanziale con il P.R.G., paralizzerebbe quasi tutto il territorio dal punto di vista economico-produttivo con il pretesto di mantenere intatto l'apparato vulcanologico dell'arcipelago.
Si chiede quindi una sostanziale revisione del Piano in coerenza con le indicazioni che saranno proposte dagli isolani.
  30) Opposizione proposta dal Comitato un progetto per le Eolie 

L'opposizione è costituita da alcune relazioni di esperti in materia ambientale, economica, geologica e giuridica e da una parte conclusiva, nella quale viene eccepita la mancata partecipazione degli enti locali interessati alla procedura di formazione del Piano, i quali avrebbero potuto e dovuto, come rilevato dalla giurisprudenza, fornire il proprio indispensabile contributo. Il Piano, secondo il comitato finisce per incidere su scelte di natura urbanistica e, limitando le attribuzioni riservate all'autorità sindacale, si allontana dalle finalità di tutela ambientale che la legge gli riserva. Detti argomenti per i quali si postula una globale revisione del P.T.P., sono avvalorati dalle relazioni fornite da professionisti incaricati dal comune di Lipari (Fera, Tigano), i quali hanno censurato la pervasività del Piano, che appare fondato su concezioni totalizzanti, prive di adeguato corredo analitico e mai confrontate con i livelli locali e che, proprio per la loro ampiezza, finiscono per assumere valore di piano socio economico senza avere, a questo riguardo, nessuno studio di sviluppo a supporto.
Sul piano della politica del diritto, il comitato, premessa una disamina della natura della legislazione di tutela ambientale, rileva che la redazione del Piano è un atto dall'alto, come tale dotata di solo carattere gerarchico; quindi auspica, nella redazione del P.T.P., utili momenti di interlocuzione, non precluse dalla legge, necessari per attivare processi di valorizzazione e rendere operanti momenti di consenso indispensabili per spostare l'applicazione del Piano dalla fase del largo contenzioso a quella della condivisione di una azione per lo sviluppo sostenibile.
Sotto il profilo economico, si sostiene che il Piano respinge il modello di sviluppo esistente nelle isole senza alcuna analisi costi-benefici che valga a spiegare l'imposizione di vincoli a quel modello di sviluppo.
Viene infine analizzata la struttura vulcanica delle isole, giungendo alla conclusione che le Eolie, e, soprattutto Lipari, presentano oggi un aspetto rappresentato da paesaggi agricoli e di aree urbanizzate, che poco riferimento trovano negli originari caratteri vulcanici.
  31) Opposizione proposta dal comune di Lipari, giusta deliberazione n. 114 del 3 dicembre 1997 del consiglio comunale 

Le osservazioni, premessa una ricostruzione storica della normativa di settore, vertono sul fatto che il piano invade ambiti estranei al contenuto tipico del piano stesso ed è stato adottato senza che siano stati coinvolti per la sua redazione gli uffici tecnici comunali. A questo riguardo si osserva che la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere illegittimo, per violazione del principio di leale cooperazione tra Stato ed autonomie locali sancito dagli artt. 5, 98, 117 e 118 della costituzione, un p.t.p. adottato senza consentire la piena partecipazione al procedimento di formazione, in funzione consultiva, degli enti locali interessati.
Inoltre si osserva che la legge Galasso ha escluso dal vincolo paesaggistico alcune zone territoriali, che restano escluse dunque anche dal piano paesistico: queste sarebbero, secondo il comune, non soltanto le zone A e B in quanto già edificate, ma anche tutte le altre zone ricomprese nei p.p.a.
Infatti, nei comuni dotati di piani pluriennali di attuazione la concessione edilizia può essere rilasciata solo per le aree incluse nei p.p.a., per cui il vincolo paesaggistico, e di conseguenza la disciplina del piano, non si applicherebbe alle zone che rientrano nella pianificazione urbanistica. Per il comune di Lipari, il principale vizio del Piano paesistico consisterebbe nel fatto che esso non si sarebbe limitato a dettare norme minime di tutela degli ambiti vincolati, ma avrebbe imposto vincoli che sottraggono al comune la possibilità di disciplinare urbanisticamente il proprio territorio.
In particolare, se è vero che la legge n. 431/85 ha individuato i vulcani (art. 1, lett. l) fra le aree da sottoporre a vincolo paesaggistico ambientale, il P.T.P. avrebbe di fatto esteso il vincolo all'intero territorio delle isole, individuando due distinte categorie di beni (BB.CC. territoriali e BB.CC. connotanti) da sottoporre a regime vincolistico ope legis et ipso iure, in quanto derivanti dalla struttura vulcanica del territorio; impostazione questa che esorbita dalle funzioni che la legge assegna ai piani paesistici, e si risolve nella istituzione, nelle isole Eolie, di un vero e proprio parco naturale dei vulcani.
Infatti i regimi normativi TI e TO sono pertinenti piuttosto alla perimetrazione delle aree di un parco o di una R.N., e appaiono evidentemente ispirati a quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette. Basti pensare alle norme del piano che introducono in alcune aree un vincolo di immodificabilità assoluta. Ora, mentre gli obiettivi, le finalità ed il regime normativo del piano paesistico corrispondono alla logica della realizzazione di un parco, manca la possibilità, che infatti è estranea alla pianificazione paesistica, da applicare i benefici che la legge prevede nel caso di costituzione di un'area naturale protetta (art. 4, programma triennale per le aree protette ed art. 7, misure di incentivazione della legge sulla aree protette del 6 dicembre 1991), né le forme democratiche di controllo da parte delle comunità locali, che solo le leggi nazionali e regionali sulle aree protette prevedono (comunità del Parco e/o consiglio del Parco).
Ciò che appare del tutto inaccettabile è, secondo il comune, la progressiva demanializzazione che il P.T.P. prevede nelle aree sottoposte al regime normativo TO e TI, idea questa del tutto estranea ai limiti ed alle funzioni della tutela paesistica e ambientale.
Altrettanto inaccettabili, in quanto non riconducibili alle norme che disciplinano la pianificazione paesistica sono le disposizioni del piano che mirano a vincolare la pianificazione urbanistica quali l'obbligo di redigere piani particolareggiati di esecuzione del P.R.G., o quello di procedere alla redazione di un piano paesistico di grande dettaglio; e ancora il divieto di procedere al mutamento di destinazione d'uso, laddove il controllo sulle destinazioni d'uso rappresenta una specifica competenza urbanistica; oppure l'indicazione di lotti minimi edificabili, materia anch'essa di specifica competenza comunale.
Ampia parte delle osservazioni comunali è volta a sottolineare la incompatibilità tra le iniziative produttive presentate nel patto territoriale e le previsioni del P.T.P.
Secondo il comune, che ha avuto modo di illustrare questo argomento anche alla speciale commissione nella seduta del 27 luglio 2000, oltre che nella conferenza di servizio tenutesi presso la direzione regionale dei beni culturali e ambientali il 4 maggio 1999 e la prefettura di Messina il 20 giugno 2000, numerose iniziative rientranti nel patto territoriale manifestano evidenti caratteristiche di incompatibilità con il Piano territoriale paesistico, il che si risolverebbe in un danno irreversibile alle prospettive di sviluppo economico sociale offerte dal patto.
A tale scopo, appare necessario, secondo il comune la modifica dell'art. 7, comma FP4, delle norme del Piano paesistico, la cui formulazione vincola al preventivo parere dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali i piani di settore e i progetti infrastrutturali ricadenti sul territorio soggetto al P.T.P.
Al contrario, per dette opere infrastrutturali, sarebbe auspicabile introdurre l'obbligo di produrre apposito studio di compatibilità ambientale dei progetti (V.I.A.), obbligo che è singolarmente assente nelle disposizioni del P.T.P.
In conclusione, si propongono alcune specifiche modifiche alle norme del Piano che definiscono gli interventi compatibili. In particolare il comune di Lipari chiede:
-  di emendare l'art. 8 delle norme del Piano, riconoscendo che è compito specifico del P.R.G. quello di definire gli usi del suolo, mentre spetta al P.T.P., negli ambiti che esso riconosce soggetti a modifica e/o trasformazione, individuare i perimetri e fornire indicazioni al P.R.G.;
-  di abrogare l'art. 29;
-  di abrogare l'art. 46, nella parte in cui fa divieto di realizzare nuove strade, e ciò anche in presenza di esigenze poste da norme di protezione civile o antincendio; come pure nella parte in cui fa divieto di realizzare nuove costruzioni per l'esercizio della attività agro-silvo-pastorale, della quale il piano vieta ingiustificatamente l'esercizio in forma industriale, e per l'esercizio dell'attività agrituristica alla quale, in conformità alle tradizioni locali, va affiancato quello del turismo rurale.
Più in generale, ogni indicazione del P.T.P. nelle zone esterne a quelle di tutela deve essere espressamente riconosciuta non vincolante per la pianificazione urbanistica comunale.
Quanto agli ambiti di tutela, il comune chiede che:
-  negli ambiti di tutela integrale (TI), venga consentito il recupero dell'edilizia esistente;
-  negli ambiti di tutela orientata (TO), vengano introdotte disposizioni più snelle, che consentano l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo, affermato dal Piano, di valorizzare le attività colturali tradizionali, il che non può prescindere dalla realizzazione di interventi che consentano di rendere competitivi ed economicamente appetibili quei suoli. In generale, negli ambiti TO, il comune chiede che vengano consentite, dove corrispondenti alla promozione della attività, nuove strutture viarie (previa VIA); nuove infrastrutture in cavo sotterraneo; infrastrutture necessarie allo sviluppo delle aree termali, interventi di recupero edilizio di iniziativa privata, anche mediante mutamenti di destinazione d'uso e ampliamenti;
-  nelle aree di tutela speciale (TS), si tenga conto dell'esigenza di graduare i divieti posti dal piano in corrispondenza con le esigenze della attività estrattiva e dei servizi pubblici di grande rilevanza.
Quanto agli ambiti esterni a quelli di tutela, il comune, nel ribadire la richiesta che le disposizioni del P.T.P. debbano intendersi meramente indicative rispetto a quelle della pianificazione urbanistica, e ciò anche negli ambiti MA1, MA2, ed MA3, osserva l'assenza, nel comune di Lipari, di ambiti di modificazione MO1 e la ridotta entità di quelli MO2, nei quali si censura come illegittima la prescrizione del Piano paesistico che impone dimensioni minime dei lotti, compito questo riservato esclusivamente al P.R.G. Come zone di modificabilità dovrebbero essere, tra l'altro, normati gli ambiti ZM1 (parte sud orientale del Pilato) e ZM2 (cava di pomice di Acquacalda), nei quali il regime della modificabilità è il solo che appare corrispondente alla vocazione turistica ed economica dei luoghi.
  32) Mozione proposta dal consiglio comunale di Lipari a sostegno della ditta Pumex S.p.A. 

Il consiglio comunale di Lipari , in considerazione del rilevante interesse che il settore pomicifero riveste all'interno dell'economia eoliana, ha approvato, con delibera n. 97 del 12 agosto 1997 una mozione di sostegno alla Pumex S.p.A. la quale garantisce il lavoro a 100 o più unità. Per tale motivo si invita la P.A. a mettere in atto un piano organico di sostegno e di promozione dell'industria della pomice nell'isola di Lipari, settore questo che necessita di una opportuna riqualificazione per lo sviluppo del sistema produttivo eoliano.
Pertanto, considerato l'attuale sistema di produzione e la garanzia dell'occupazione assicurata dalla Pumex, si chiede, per preoccupandosi di salvaguardare gli aspetti naturali, paesaggistici e ambientali dell'isola di Lipari, di non compromettere, con norme rigide e imbalsamanti, l'attività estrattiva della Pumex S.p.A.
  33) Opposizione proposta da Conti Alberghi s.r.l. - Località Porto delle Genti 

La società ricorrente, proprietaria di un albergo, osserva che il regime normativo R.C.S., vigente in quell'area, non consentirebbe l'ampliamento del 30% della struttura alberghiera, previsto invece dalla legge regionale n. 34/96. Il Piano territoriale paesistico sarebbe in tal modo di ostacolo all'ampliamento dell'albergo, a suo tempo regolarmente assentito dal comune, il quale, mediante il P.R.G., tenendo conto dell'effettiva realtà dei luoghi, sarebbe in condizione di verificare in modo più idoneo l'incidenza delle opere sul territorio.
  34) Opposizione proposta da Costanzo Luciano - Località Canneto 

Il ricorrente ha presentato al comune un progetto per la costruzione di un fabbricato in località Canneto ed il comune ha subordinato il rilascio della concessione edilizia richiesta al preventivo nulla-osta della Soprintendenza, che, non si era ancora espressa, quando, a seguito della pubblicazione del P.T.P. l'area di proprietà del ricorrente, classificata come MA2, ha assunto i caratteri di tutela previsti per le zone di mantenimento.
Alla luce di questo intervenuto regime, la ditta obietta che i redattori del P.T.P. non hanno tenuto conto della richiesta di concessione edilizia inoltrata precedentemente, esponendolo a un rilevante danno ingiustificato perché il terreno di sua proprietà è morfologicamente simile a quelli limitrofi che, sono invece normati col più favorevole regime normativo TO5 ed MA2.
Si chiede pertanto la riclassificazione del fondo, ripristinando le norme attuative vigenti al momento della richiesta della concessione edilizia, e la rettifica della zonizzazione applicata che non può essere accettata perché diversifica terreni limitrofi con medesime caratteristiche morfologiche.
  35) Opposizione proposta da D'Ambra Vincenzo - Località Lami - Piano Castagna 

Il ricorrente rileva la assimilabilità del P.T.P. ad un Parco naturale dei vulcani, in quanto i regimi normativi utilizzati per tutelare alcune aree e le relative norme, sembrano più adatti a tutelare un parco o una riserva naturale piuttosto che aree con valenza paesaggistica.
Si depreca inoltre l'interferenza del P.T.P. con il P.R.G., il quale già dà precise normative sui vincoli da rispettare nelle zone a carattere storico- ambientale e paesistico. Altra causa di illegittimità del P.T.P. sarebbe costituita dalla mancata consultazione dei comuni, i quali avrebbero potuto dare un contributo valido alla stesura del Piano, che dovrebbe essere fondato sul rispetto della pianificazione urbanistica e degli interessi della collettività. Al contrario il Piano non si limita a dettare norme minime di tutela, ferma restando la potestà del comune di disciplinare urbanisticamente il proprio territorio ma condiziona in modo pervasivo l'esercizio di tali competenze.
In particolare il Piano viola i limiti di legge perché un Piano paesistico può incidere sulla destinazione d'uso dei fabbricati solo quando sussiste il rischio di pregiudizio per i valori paesistici: nel caso di specie le aree di pertinenza del ricorrente, invece, non rivestirebbero alcun carattere di pregio dal punto di vista paesaggistico.
  36) Opposizione proposta da D'Ambra Giuseppina - Località Canneto 

Il P.T.P. si tradurrebbe in realtà in un Parco dei Vulcani come emerge dalle sue premesse, dalle diciture utilizzate, tipiche dei parchi e delle riserve e dai regimi normativi. In tal modo il Piano, che detta normative d'uso del territorio, interferisce con le indicazioni del P.R.G., il che avrebbe giustificato la partecipazione alla sua redazione anche degli enti locali. In realtà le previsioni del Piano esorbitano quelle di sua stretta competenza, non tenendo conto degli altri interessi collettivi (attività produttive dei privati), e soprattutto invadendo la sfera urbanistica, sottraendola di fatto alle competenze del sindaco e precludendo l'esercizio dell'attività agricola, turistica, agrituristica e artigianale.
In tal modo il Piano si risolverebbe in un vincolo di immodificabilità interessante l'80% del territorio, in particolare gli ambiti TO e TO1, il che sarebbe del tutto inaccettabile per le aree già urbanizzate.
  37) Opposizione proposta da Falconieri Giuseppe e altri sedici firmatari - Frazione Pirrera 

I ricorrenti osservano la contraddittorietà esistente tra il P.T.P. ed il decreto assessoriale n. 970/91, che ha istituito la riserva naturale orientata del comune di Lipari e ha escluso la frazione di Pirrera dalle aree meritevoli di tutela. Il P.T.P. l'ha invece inserita negli ambiti MA1-RIO-TO5 e TI, penalizzandola dal punto di vista socio-economico e, reputandola zona di particolare interesse paesaggistico, ne ha annullato la possibilità di ampliamento e di espansione. Ciò evidenzia il valore soggettivo delle scelte operate, che contrastano con i necessari presupposti obiettivi della tutela ambientale.
Nell'opposizione si fa, altresì, presente che il Piano eccederebbe le sue funzioni poiché le finalità perseguite esorbitano da quelle della tutela e della conservazione del paesaggio e le norme comprimono il diritto di proprietà senza alcun corrispettivo vantaggio pubblico.
  38) Opposizione proposta da Famularo Bartolo nq. responsabile della Gattopardo Park Hotel s.r.l. - Contrada Diana 

Il ricorrente osserva che l'area di sua proprietà, su cui insiste la struttura alberghiera Gattopardo Park Hotel s.r.l., è divisa da parte del P.T.P. in due zone aventi regimi normativi totalmente diversi (rispettivamente MA2 ed MO2). Attualmente è in corso di realizzazione l'ampliamento dell'albergo, regolarmente approvato dagli organi competenti. Detti interventi ricadono nella zona MA2, nella quale non è consentita la realizzazione di attrezzature alberghiere, che di contro possono essere autorizzate nell'ambito limitrofo (MO2).
Si chiede, coerentemente, che su tutta l'area in cui insiste l'albergo venga applicato questo regime normativo, più favorevole.
  39) Opposizione proposta da Federalberghi isole Eolie 

Secondo l'Associazione ricorrente il Piano deve essere globalmente riscritto, avvalendosi di esperti del settore turistico, che è l'unica possibilità di sviluppo socio economico delle isole, e in particolare l'attività alberghiera unico volano di sicuro sviluppo del turismo.
Il Piano non avrebbe infatti tenuto minimamente conto della volontà degli abitanti delle isole espressa nei Patti Territoriali, riducendo drasticamente la possibilità di realizzare strutture alberghiere.
  40) Opposizione proposta da Ficarra Antonino - Frazione Pirrera 

Il ricorrente osserva la contraddittorietà esistente tra il P.T.P. ed il decreto n. 970/91, che ha istituito la riserva naturale orientata del comune di Lipari e ha escluso la frazione di Pirrera dalle aree meritevoli di tutela. Il P.T.P. l'ha invece inserita negli ambiti MA1-RIO-TO5 e TI, penalizzandola dal punto di vista socio-economico e, reputandola zona di particolare interesse paesaggistico, ne ha annullato la possibilità di ampliamento e di espansione. Ciò evidenzia il valore soggettivo delle scelte operate, che contrastano con i necessari presupposti obiettivi della tutela ambientale.
Nell'opposizione si fa, altresì, presente che il Piano eccederebbe le sue funzioni poiché le finalità perseguite esorbitano da quelle della tutela e della conservazione del paesaggio e le norme comprimono il diritto di proprietà senza alcun corrispettivo vantaggio pubblico.
  41) Opposizione proposta da Finocchiaro Rosa e altri due ricorrenti - Frazione Pirrera 

Vengono ribadite le osservazioni ai punti 37 e 40.
  42) Opposizione proposta da Fonti Antonino e Basile Salvatore - Località Pignataro 

Gli opponenti, proprietari di un fondo agricolo in località Pignataro, che secondo il P.T.P. ricade in zona TO1, osservano che nell'area in questione, che è prossima ad un centro urbano in espansione, non è possibile, in realtà, sviluppare alcuna attività di sistemazione e di coltura senza realizzare adeguati edifici di supporto.
Pertanto il divieto di realizzare strutture, previsto dal regime TO1, impedisce di fatto l'esercizio di qualsivoglia attività.
Si chiede pertanto la revisione di tale norma e il mantenimento dell'indice di edificazione agricola dello 0,03 mc./mq..
  43) Opposizione proposta da Gianluca s.a.s. di Mannello Gaetano e C. - Via Maddalena 

La ricorrente, società proprietaria di un'area ubicata in ambito R.C.S. del Piano territoriale paesistico, in cui l'attività ricettiva è consentita solo mediante interventi di recupero edilizio, afferma che solamente il P.R.G. può correttamente definire i modi di utilizzo delle zone urbane.
  44) Opposizione proposta da Giardina Antonino - Amministratore Omniaturist s.r.l. - Località Balestrieri 

Viene lamentata la contraddizione esistente tra le condizioni di degrado della zona ed i valori ambientali che il Piano intenderebbe proteggere senza dimostrarne l'esistenza. L'area, compresa nell'ambito MA2 (mantenimento paesaggio agrario) è limitrofa alla zona portuale di Marina Longa, ad impianti sportivi ed al centro abitato di Lipari: mancherebbe dunque ogni requisito di pregio ambientale di una zona che risulterebbe invece in stato di abbandono. Si ricava che il regime di mantenimento contribuirebbe a conservare l'attuale stato di degrado piuttosto che acconsentire il recupero di quest'area, nella quale verrebbe impedito l'esercizio di iniziative idonee a recuperare il territorio quali le attività economiche legate al turismo. La realizzazione di un complesso alberghiero, progettata e presentata dalla società ricorrente secondo il patto territoriale sarebbe in tal senso impedita dal Piano, che limiterebbe l'esercizio del diritto di proprietà senza alcun corrispettivo vantaggio per il pubblico interesse.
  45) Opposizione proposta da Grillo Antonino nq. presidente Associazione Pro Pirrera - Frazione Pirrera 

Il ricorrente osserva la contraddittorietà esistente tra il P.T.P. ed il decreto assessoriale n. 970/91, che ha istituito la riserva naturale orientata del comune di Lipari, e ha escluso la frazione di Pirrera dalle aree meritevoli di tutela. Il P.T.P. ha, invece, inserito tale area negli ambiti MA1-RIO-TO5 e TI, penalizzandola dal punto di vista socio-economico e, reputandola zona di particolare interesse paesaggistico, ne ha annullato ogni possibilità di ampliamento e di espansione.
Nell'opposizione si fa, altresì, presente che il Piano comprime ingiustificatamente il diritto di proprietà poiché impedisce l'utilizzazione di un bene senza che sia stata al contrario manifestata la pubblica utilità di tale scelta.
  46) Opposizione proposta da Grillo Antonino e Francesco - Frazione Pirrera 

Le norme che regolano l'ambito TI, in cui ricade la proprietà dei ricorrenti, risultano eccessivamente limitative e non coerenti con le finalità del P.T.P., che postula il recupero del territorio. Infatti, il Piano, per il fondo ed il fabbricato di che trattasi, limitrofi all'abitato di Pirrera, area servita da rilevanti infrastrutture primarie, impedisce l'ampliamento dei fabbricati esistenti e quindi pregiudica quelle iniziative quali la realizzazione di un bar ristorante, progettato dai ricorrenti nell'ambito del patto territoriale delle isole Eolie che da sole valgono a garantire l'uso ed il controllo della zona, inibendo atti di vandalismo che potrebbero distruggere la fiorente e rigogliosa vegetazione mediterranea presente.
  47) Opposizione proposta da Grillo Bartolo - Frazione Pirrera 

Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 41 e 45.
  48) Opposizione proposta da Hunziker Clelia - Via Tufo 

La ricorrente sostiene che l'area, sulla quale insiste la struttura alberghiera di sua proprietà, ricadente nell'ambito MA2 del P.T.P., non presenta le caratteristiche proprie di tale ambito: l'area di che trattasi è, infatti, limitrofa al centro del paese ed è dotata di tutte le infrastrutture, primarie e secondarie. L'opposizione verte sul contrasto tra l'effettiva realtà dei luoghi, che si presterebbero ad uno sviluppo alberghiero, e quanto, invece, descritto nell'ambito MA2, nonché sulla illegittimità del P.T.P. che norma zone già oggetto di pianificazione urbanistica.
Il Piano comprime illegittimamente lo jus aedificandi perché impedisce alla ricorrente di utilizzare la sua proprietà, senza produrre una giustificazione adeguata e coerente dal sacrificio imposto.
  49) Opposizione proposta da Iacono Giuseppe - Frazione Pirrera 

Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 45 e 47.
  50) Opposizione proposta da I.N.U. - Sezione Sicilia 

L'associazione intende contribuire al procedimento di formazione del Piano, e chiede, tra l'altro:
I)  che non vengano consentite nell'ambito TS3 - Pilato III - ulteriori fasi di coltivazione della cava per preservare la morfologia del Cono di pomice del Pilato e della colata di ossidiana delle Rocche Rosse, aventi un valore scientifico universale;
II)  una forte azione di tutela delle aree agricole e del loro specifico uso da possibili trasformazioni di attività;
III)  chiara individuazione negli ambiti di tutela vulcanologica degli ambiti destinati ad attività silvo-pastorali e colture tradizionali;
IV)  limitate integrazioni alle case rurali, quali testimonianze storico-culturali, riguardanti servizi igienici da realizzare soltanto al piano terra;
V)  che negli ambiti MO2 e TR sia previsto il dovuto raccordo con il P.R.G.;
VI)  individuazione adeguata delle trasformazioni edilizie assentibili negli ambiti MO2, tenendo conto della specificità di ogni isola, del tipo e della estensione delle colture praticate, garantendo il mantenimento del rapporto casa-orto e della tipologia edilizia integrata da giardini con orto-frutteti;
VII)  definizione, negli ambiti di modifica e trasformazione, delle situazioni di compatibilità tra il paesaggio e le future attività insediative;
  51) Opposizione proposta da Italpomice S.p.A. - Contrada Acquacalda 

La Italpomice provvede all'estrazione ed alla lavorazione della pomice nelle cave di Lipari assicurando un'ampia riserva occupazionale.
Questa, intrapresa verrebbe frustrata dal Piano, che comporterebbe in tempi brevi la cessazione dell'attività in questione: infatti, gran parte dei giacimenti pomiciferi sono inclusi in zone ZM1 e ZM2, disponibili per la costituzione di un retro-parco ambientale tramite un futuro piano progettodi grande dettaglio, ritenuto dal ricorrente ancor più limitativo e vincolante del piano paesistico in quanto entrambi non prendano in considerazione alcuna esistente attività industriale e le concessioni minerarie vigenti.
La ricorrente ritiene che la realizzazione del Piano si basa su un errore di fondo da parte dei progettisti, che avrebbero vincolato l'intero territorio eoliano trattandolo come sommità affioranti dei vulcani dell'arco insulare vulcanico eoliano e quindi avendo come unico fine la tutela del sistema vulcanico, senza tenere in alcun conto il modello di sviluppo esistente, né gli interessi economico-sociali della popolazione, in assoluto dispregio degli obiettivi assegnati dalla normativa ai piani paesistici, ed escludendo la partecipazione al procedimento di formazione del Piano dell'ente locale, delle varie amministrazioni e dei cittadini interessati.
La ricorrente lamenta l'interferenza del piano paesistico col piano regolatore generale, che pure ha tra i suoi contenuti i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico.
Ritiene farneticante e totalitaria la logica seguita nella redazione del suddetto Piano che considererebbe il paesaggio interesse sovraordinato alle persone e ai fabbisogni sociali, entrando nel merito, anche delle più innocue attività di trasformazione dell'ambiente (illuminazione, insegne, vetrine, ecc...).
E in particolare denuncia l'illegittimità degli artt.9 punto 7 e 47 dei regimi normativi che, vietando l'attività estrattiva, non considerano l'utilità della pomice, che non può essere assimilata agli altri materiali di cava, sia per le caratteristiche proprie del materiale in sè stesso, sia per le particolarità della coltivazione, che può essere esercitata solo nei vulcani.
Considerando che il Piano impone limitazioni all'uso delle moderne tecnologie ablative e vieta l'escavazione entro 150 m. dal cratere (art. 9 punto7), la Società conclude che il Piano territoriale paesistico si contrappone alla legge (legge regionale n. 127/80) e di fatto impedisce il rinnovo della concessione.
Si chiede quindi che sia consentito coltivare le cave in atto sfruttate, senza estensione ad altri giacimenti, al fine di potere effettuare ove necessario un'opportuna riconversione industriale dell'attività esercìta.
  52) Esposto inoltrato dalla Italpomice S.p.A. 

La Società evidenzia una asserita avversione del sindaco nei confronti delle aziende pomicifere e in particolare nei confronti dalla Italpomice, che, secondo quanto egli avrebbe affermato, sarebbe improduttiva. In realtà l'Italpomice rileva che la forzata sospensione dell'attività estrattiva per indagini della magistratura, se ha comportato la forzata chiusura temporanea dell'impianto, non può essere scambiata per rinunzia ad operare.
  53) Opposizione proposta da Lettina Natalino - Località Canneto 

Il ricorrente osserva che il lotto di terreno di sua proprietà ricade nella perimetrazione urbana di Lipari e che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/85, il vincolo paesaggistico non si applicherebbe nelle zone A e B del Piano di fabbricazione. Per questo motivo, chiede che venga riscritto il regime normativo dettato dal Piano dell'area in questione (MO2).
  54) Opposizione proposta da Liberatore Pasquale nq. proc. di Liberatore Francesco - Frazione Pirrera 

Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 47 e 49.
  55) Opposizione proposta da Lo Giusto Giovanni - Località contrada Spadarella Monte Giardina 

Il ricorrente, anche quale legale rappresentante della Giansanto & C. s.a.s., osserva che il fondo con annessi fabbricati di sua proprietà è rimasto escluso dalle zone di riserva e preriserva della R.N.O. di Lipari e ricade in area di verde agricolo secondo il P.d.F. di Lipari, confinando con la strada comunale Lipari-Fossa Monte San Salvatore. Su tale area egli intende realizzare un'azienda agricola ed agrituristica e ha presentato in tal senso un apposito progetto. Inopinatamente, il P.T.P. ha fatto rientrare il fondo in questione nell'ambito TO1, il che è palesemente contraddittorio con le previsioni della riserva naturale dell'isola di Lipari e soprattutto con lo stato dei luoghi: secondo il ricorrente, infatti l'area di che trattasi non possiede particolari valenze dal punto di vista paesaggistico. A comprova dell'approssimazione dell'analisi che sorreggono il P.T.P., si fa osservare che nell'ambito TO1 è stata inserita una strada classificata come sentiero storico che in realtà è soltanto la traccia di una pala meccanica.
Il Piano territoriale paesistico finirebbe con l'impedire l'esercizio delle attività, quali quella progettata dal ricorrente, che sole, possono sorreggere la riqualificazione del territorio. Infatti l'abbandono delle colture tradizionali ha reso il territorio degradato e solo un esercizio attivo dell'agricoltura, che passa da interventi diversificati, o può consentirne il recupero.
  56) Opposizione proposta da Lo Verdi Stellario e altri 8 firmatari - Località Santa Margherita 

Viene lamentata una contraddizione tra il P.T.P. e la riserva naturale orientata di Lipari, che ha escluso dal suo perimetro gran parte della frazione di Santa Margherita; il che dimostrerebbe lo scarso valore ambientale della località come risulterebbe anche dalla allegata documentazione fotografica. Sarebbe quindi auspicabile, negli ambiti TO5 e TO1, prevedere un regime agricolo che consenta, con gli indici di fabbricazione di tale tipologia, interventi di ristrutturazione, cambi di destinazione d'uso e l'attività agrituristica, fonte di possibile nuova risorsa economica.
Quanto alle aree comprese nell'ambito RES, interessanti il nucleo urbano della frazione, esse andrebbero affidate alla pianificazione urbanistica, mentre le aree contigue andrebbero normate con il regime della modificabilità (MO1), trattandosi di zone agricole limitrofe a nuclei urbani rurali e perciò antropizzate interamente. In realtà, osservano i ricorrenti, il P.T.P. non tiene conto dell'effettivo stato dei luoghi, e in tal modo comprime immotivatamente l'esercizio del diritto di proprietà senza alcun corrispettivo interesse pubblico.
  57) Opposizione proposta da Luca Patrizia - Località Quattropani 

La ricorrente possiede un fondo con annessi fabbricati, in via Chiesa Vecchia, località Quattropani, che secondo il P.T.P. ricade nel regime normativo TO1. Detta area, destinata a sviluppo urbano, in realtà presenta una serie di costruzioni adibite a civile abitazione nella zona limitrofa alla Chiesa della Madonna della Catena, non rimane in prossimità della costa ed è evidentemente inserita in una zona di sviluppo dell'edilizia residenziale - stante la limitrofa ubicazione della Chiesa della Madonna della Catena.
Conformemente allo stato dei luoghi, la ricorrente ha presentato progetti per il patto territoriale, miranti alla realizzazione, in quei fabbricati, di attività ricreativo-turistiche: chiede pertanto la riclassificazione dell'ambito TO1 in cui ricade il proprio fondo, al fine di realizzare le opere suddette.
  58) Opposizione proposta da Maiorana Pietro e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera 

Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 49 e 54.
  59) Opposizione proposta da Mandarano Antonino e altri 4 firmatari - Località Monte Gallina 

I ricorrenti sostengono che l'ambito TO1 previsto dal P.T.P. per l'area di loro pertinenza, non corrisponde all'effettivo stato dei luoghi, in quanto l'area presenta un buon numero di fabbricati ed è idonea per nuovi interventi edilizi residenziali e rurali. Sarebbe più opportuno un regime normativo che consenta l'attività agrituristica con l'indice di edificazione delle zone agricole. L'attuale regime invece si traduce in una illegittima compressione del diritto di proprietà a vantaggio di una indimostrata pubblica utilità.
  60) Opposizione proposta da Mangoni Valerio 

Il ricorrente ritiene vi siano delle incongruenze nell'art. 26 dei regimi normativi - R.E.P. Recupero propagginazioni con espansione sviluppabile su matrice sentieristica storica, nella parte in cui la norma definisce le attività compatibili (recupero privato senza ampliamento e senza variazioni d'uso); e le attività non compatibili (recupero privato con ampliamenti e con variazioni d'uso).
Secondo il ricorrente bisognerebbe modificare l'indicazione senza ampliamento e variazioni d'uso e inserire, tra le attività compatibili, che il recupero privato consente a piano terra un aumento di cubatura nella misura del 25% - 50% di quella preesistente per fini funzionali e servizi igienici, e che la facciata degli edifici può essere restaurata senza interventi che ne cambino in alcun modo l'immagine, mentre i servizi e i collegamenti andranno realizzati esclusivamente sul retro.
In tal senso si chiede che venga emendato l'art. 26 dei regimi normativi, R.E.P., riguardo le attività compatibili.
  61) Opposizione proposta da Marra Antonio - Frazione Pirrera 

Viene lamentata la contraddizione esistente tra il P.T.P. ed il decreto che ha istituito la riserva naturale orientata di Lipari e ha escluso dal suo perimetro gran parte della frazione di Pirrera: il che dimostrerebbe lo scarso valore ambientale della località, risultante anche dalla documentazione fotografica prodotta. Sarebbe auspicabile, per il ricorrente, introdurre nell'area il regime di modifica MO1, che appare confacente, considerata la vicinanza di agglomerati urbani. Il regime TI, che vincola parte della frazione, appare, al contrario, del tutto incongruo perché non consente ai privati alcun intervento sui fabbricati esistenti, dei quali non consentirebbe la fruizione.
In particolare il regime di tutela integrale non tiene conto dello stato dei luoghi delle aree coltivate, aventi connotati di borgo rurale, e andrebbe quindi eliminato.
  62) Opposizione proposta da Marra Antonio - Località Canneto 

L'opponente esprime tutto il suo gradimento per le misure introdotte con il P.T.P., che viene considerato un giusto freno al degrado ambientale e auspica una azione di tutela rigida per preservare alcune aree di grande interesse paesaggistico, ed in particolare le contrade Serra e Collo Pirrera, aventi elevato valore naturalistico, faunistico e botanico.
  63) Opposizione proposta da Martello Armando e Finocchiaro Antonina - Frazione Pirrera 

Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 54 e 58.
  64) Opposizione proposta da Martinucci Giuseppe - Frazione Pirrera 

Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 58 e 63.
  65) Opposizione proposta da Mavilia Giuseppina - Località Quattrocchi 

La ricorrente illustra le caratteristiche del progettato Mirador, punto di belvedere e ritiene tale opera compatibile con il sistema delle Park-Ways, previsto dal Piano.
  66) Opposizione proposta da Meligunte s.r.l. - Località Canneto 

Il P.T.P. detta una compiuta normativa d'uso del territorio e in tal modo interferisce con le indicazioni del P.R.G. Ciò avrebbe giustificato, per la ricorrente società la partecipazione alla sua redazione degli enti locali.
Le previsioni del Piano esorbitano quelle di sua stretta competenza, non tengono conto degli altri interessi collettivi (attività produttive dei privati), e invadono soprattutto la sfera urbanistica, sottraendone di fatto l'esercizio al sindaco.
In particolare la società ricorrente fa presente di essere proprietaria di un immobile classificato Q12. Si tratta di uno stabilimento di pomice, in atto abbandonato che non può essere affatto adibito ad attività turistiche ricettive o extra alberghiere, quale bene culturale testimoniale, come affermato dal Piano. Tale previsione risulterebbe di chiaro contenuto urbanistico, spettando al comune decidere sul possibile cambio di destinazione d'uso di un immobile; comunque le leggi n. 1497/39 e n. 431/85 non prevedono destinazioni museali di beni paesaggistici. Ciò si tradurrebbe in una alienazione del bene privato a vantaggio del demanio pubblico, finalità propria di un Parco o di una riserva naturale (legge n. 394/91): il che dimostra che il Piano sarebbe stato pensato e progettato come parco o riserva.
  67) Opposizione proposta da Merlino Antonino e Giuseppe - Frazione Pirrera 

Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 63 e 64.
  68) Opposizione proposta da Merlino Maria e Cincotta Rosalia - Località Canneto 

Il lotto di terreno dei ricorrenti ricadrebbe in zona B del P.R.G. e pertanto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/85, né il vincolo paesaggistico né il P.T.P. possono trovare applicazione legittima in quest'area.
  69) Opposizione proposta da Merlino Giuseppe 

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno di 1500 mq.., ricadente secondo il P.T.P. nel regime MA1 e ai margini del regime TR di Marina Lunga, dichiara di avere presentato patto territoriale con una idea progetto che prevede la realizzazione di una struttura ricettiva dotata di 20 posti letto, iniziativa non prevista dal regime previsto per l'area in questione dal P.T.P.
Per questi motivi si chiede la modifica del regime normativo auspicando che le indicazioni del P.T.P. siano di carattere indicativo e non prescrittivo.
  70) Opposizione proposta da Natoli Domenico e Famularo Santa - Frazione Pirrera 

I ricorrenti ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 64 e 67.
  71) Opposizione proposta da Natoli Giuseppe e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera 

I ricorrenti ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 67 e 70.
  72) Opposizione proposta da Natoli Salvatore e Giuseppe - Località Quattropani 

La ditta, proprietaria di alcune aree a Lipari, località Quattropani, ricadenti in zona RNS ha realizzato su parte di esse un edificio adibito ad officina meccanica (attività artigianale), così come nei terreni circostanti. La ditta osserva la incongruità della classificazione assegnata dal P.T.P., perché non ci sono valori paesistici rilevanti nell'area in questione.
Chiede pertanto la riclassificazione del regime normativo e la previsione di sviluppo dell'attività artigianale nel fondo di sua proprietà.
  73) Opposizione proposta da Paino Giovanna in Cappelli e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera 

Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 70 e 71.
  74) Opposizione proposta da Paino Antonio - Località Quattropani 

Il vincolo sarebbe illogico ed illegittimo in quanto la zona non presenterebbe valori paesistici meritevoli di tutela. Al contrario l'area, essendo priva di strutture ricettive, si presterebbe ad insediamenti agrituristici utili a valorizzare la frazione.
  75) Opposizione proposta da Peruggia Silvio - Località Porticello 

Il ricorrente chiede la rettifica della zona RES in quanto, per un presumibile errore materiale, la linea di demarcazione della suddetta area esclude soltanto il suo fabbricato, ricadente erroneamente in zona TO1.
  76) Opposizione proposta da Picone Antonino - Località Pianogreca 

Il ricorrente si oppone alla classificazione dell'area in cui ricade la sua proprietà, nell'ambito TO1 del P.T.P., sostenendo che l'area de qua, in cui sono presenti parecchi fabbricati per civile abitazione, ha una spiccata vocazione edificatoria perché è limitrofa all'area urbana. Il tutto è comprovato dal fatto che la Regione siciliana, nell'istituire la riserva naturale orientata del comune di Lipari, ha escluso tale area perché non l'ha reputata meritevole di tutela in quanto in essa non sono presenti valori paesaggistici tali da essere preservati.
  77) Opposizione proposta da Picone Francesco - Località Pianogreca 

L'opponente osserva che il fondo agricolo di sua proprietà è normato, per una parte dal R.N. MO2 con un vincolo archeologico, per la restante porzione dal R.N. MA1 con una prescrizione di arretramento di m. 30 dal ciglio stradale. Secondo il ricorrente è evidente l'illogicità delle suddette previsioni del P.T.P., tanto più che gli scavi compiuti nel 1952 per conto del Museo di Lipari non hanno dato risultati significativi, e l'indicazione fornita circa l'arretramento dal ciglio stradale non da alcun beneficio al paesaggio, ma ostacola la costruzione di strutture utili all'agricoltura.
Per questi motivi l'opponente chiede l'eliminazione del vincolo archeologico o quantomeno la riperimetrazione dell'area di sua pertinenza, mentre invita a valutare la possibilità di limitare la prescrizione di arretramento a soli 10 m. dal ciglio stradale, fermo restando il mantenimento delle previsioni urbanistiche relative alla costruzione in verde agricolo.
  78) Opposizione proposta da Pumex, - Località Monte Pilato, località Papesca e località Capistello 

La Pumex è titolare di cave di pomice a Monte Pilato, area che il Piano sottopone al regime TS3 e in parte ZM3 e ZM1 ed osserva che:
-  nella zona TS3 non è ammessa alcuna attività estrattiva;
-  lo stesso dicasi per una cava esistente in zona MA2;
-  nella zona ZM1 è ammessa soltanto l'attività estrattiva disciplinata e sorvegliata, sottoposta ad un piano progetto paesistico soggetto a n. o. della soprintendenza;
-  nella zona ZM2 il regime è identico al precedente con l'ulteriore limitazione che l'esercizio dell'uso civico di attingimento della pomice è ammesso nei limiti della concessione mineraria.
La società è anche proprietaria di alcuni edifici industriali abbandonati in zona TS4, indicati con lettera Q come beni culturali testimoniali non suscettibili, pertanto, di destinazione residenziale, alberghiera o extra alberghiera: ritiene che il Piano, incidendo sulle destinazioni d'uso violi gli artt. 5 e 7 della legge n. 1497/39 e l'art. 1 legge n. 431/85 che non prevedono tale facoltà.
Per le altre osservazioni si ripetono gli argomenti esposti al punto 42 (osservazione Italpomice s.r.l.)
  79) Opposizione proposta da Rando Giuseppe - Frazione Pirrera 

Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 71 e 73.
  80) Opposizione proposta da Rodriquez Giuseppe e Siracusano Francesco - Località Pignataro di Fuori 

I ricorrenti si oppongono alle norme del P.T.P., delle quali fanno osservare i caratteri ritenuti ammissibili solo per quelle che regolano i parchi e le riserve, e in particolare la pretesa di determinare la demanializzazione del territorio senza indicare né i riferimenti legislativi, né le risorse finanziarie. I ricorrenti fanno presente, tra l'altro, di avere presentato progetto da inserire nel patto territoriale delle isole Eolie e fanno proprie le argomentazioni esposte nell'osservazione sub. 31 (comune di Lipari).
  81) Opposizione proposta da Schiera Carmela - Località Acquacalda 

La ricorrente, proprietaria di un terreno e alcuni fabbricati siti in contrada Acquacalda fa presente che una parte di questi, parte integrante dell'abitato, ricadono nella zona B1 del PDF mentre nel P.T.P. l'abitato di Acquacalda è normato col regime MO3; che alcuni edifici di proprietà della ricorrente vengono indicati come beni etnoantropologici mentre in realtà sono ruderi privi di quegli asseriti caratteri.
Viene anche messa in evidenza la contraddittorietà esistente fra la riserva naturale orientata dell'isola di Lipari il Piano delle riserve, che non ha ritenuto di dovere vincolare i terreni della ditta perché privi di valori da preservare, e il P.T.P. che invece li inserisce in zona TO5, che prevedendo una progressiva demanializzazione con i conseguenti fenomeni di abbandono e degrado ambientale del territorio.
Per questi motivi si chiede la riclassificazione del fondo e dell'area in cui esso ricade nonché dei fabbricati che vi insistono.
  82) Opposizione proposta da Società Eolie di Navigazione - Località Canneto 

La società ricorrente illustra il progetto da essa presentato, per la realizzazione di un albergo mirato ad un turismo qualificato. Struttura ricettiva che, per qualità dei servizi e del numero di posti letto, non è presente nella località Canneto, a forte vocazione turistica.
  83) Opposizione proposta da Subba Giuseppe - Località Monte di Lipari 

Il ricorrente ritiene che i suoi immobili ricadono in zona TO1 in maniera del tutto immotivata in quanto la zona è principalmente rappresentata da paesaggi agricoli incolti ed aree urbanizzate, tant'è che non è stata inclusa nella riserva o preriserva ma indicata zona C4 nello strumento urbanistico.
A tal fine ritiene che la zona andrebbe sottoposta a regime agricolo permettendo il cambiamento di destinazione d'uso, l'ampliamento e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti e anche la realizzazione dei volumi necessari per una moderna agricoltura, e, nello stesso tempo, consentendo lo sviluppo dell'agriturismo o del turismo rurale.
E ancora ritiene che debbano essere riscritte le norme relative agli edifici esistenti in quell'area, dei quali deve essere consentito un ampliamento per le giuste finalità abitative: chiede infine che vengano ristretti gli ambiti TO1 adiacenti a tali agglomerati MO1.
  84) Opposizione proposta da U.L.A. - C.L.A.A.I di Lipari 

Se il P.T.P. mantenesse le posizioni espresse dai suoi redattori senza il concerto con le realtà istituzionali, economiche e produttive delle isole Eolie, si verrebbe certamente a creare una grave paralisi della crescita economico-sociale delle isole.
Infatti le attività produttive di carattere imprenditoriale e artigianale non potrebbero più ampliarsi e ciò con grave danno all'economia dell'isola. In realtà, secondo l'associazione, il P.T.P. non tiene in considerazione alcuna l'uomo e la sua realtà produttiva.
Si auspica quindi una revisione globale del piano, con la partecipazione di tutti gli esperti del consiglio comunale e dei vari comitati cittadini per pervenire ad uno strumento che, pur garantendo la salvaguardia del territorio, non trascuri lo sviluppo economico dell'isola.
  85) Opposizione proposta da Università di Bologna - Dipartimento scienze della terra - Monte Pilato 

Si oppone a una indiscriminata ripresa dell'attività estrattiva le cui modalità vanno invece rese compatibili con la tutela del vulcano, di enorme interesse scientifico.
  86) Opposizione proposta da Zaia Ermelinda e altri 5 firmatari - Frazione Pirrera 

Ripetono le osservazioni esposte, tra l'altro, ai punti 73 e 79.
  87) Opposizione proposta da Zappalà Filippo n.q. di proprietario e quale rappresentante di altri proprietari di terreni - Località Costa Cattiva, Spadarella, Urnazzo Guardia, ecc... 

Il ricorrente premette che i suddetti lotti posti nell'ambito TO1 sono forniti di sentieri privati interni con accesso alla viabilità comunale e sono dotati di fabbricati modesti se pur di antica edificazione. I titolari di questi terreni sono disponibili a realizzare interventi di carattere turistico pubblico-privato e agrituristico e, a tal fine, hanno intrapreso una serie di iniziative troncate purtroppo dalla pubblicazione del Piano, che ha consentito soltanto il recupero dell'esistente. Pur non escludendo le iniziative che si vogliono perseguire, il P.T.P. non fornisce gli strumenti adatti per realizzarle; si chiede pertanto una modifica del Piano con conseguente recepimento del P.R.G., ovvero la completa o parziale demanializzazione delle aree, con formale esproprio e cessione ai proprietari di altre porzioni di territorio comunale di valore comparabile a quello delle aree espropriande.
  88) Opposizione proposta da Alessandro-Indricchio Luigi e Picone Antonino - Località San Salvatore 

I ricorrenti, proprietari di un fondo di terreno che secondo il P.T.P. è sottoposto al regime normativo del mantenimento (ambito MA2), chiedono la modifica di tale previsione in modo da potere realizzare un residence, come da progetto presentato per il patto territoriale di Lipari. La richiesta è fondata sulle caratteristiche dei luoghi, i quali, secondo i ricorrenti, sarebbero privi di valenza paesaggistica e sarebbero al contrario interessati dalla presenza di numerosi fabbricati residenziali, prossimi ad un asse viario e destinati principalmente ad uso agricolo, e si qualificherebbe quindi come zona di espansione abitativa.
  89) Opposizione proposta da Barca Antonino e Raffaele Angela - Località Pianoconte, via Varesana Sotto 

I ricorrenti, proprietari di un fondo di terreno che secondo il P.T.P. è sottoposto al regime normativo del mantenimento (ambito MA1 e RNS), chiedono la modifica di tale previsione.
Infatti, secondo i ricorrenti, l'area in questione, prossima alla frazione di Pianoconte, ne costituisce la naturale zona di espansione perché priva, tra l'altro, di particolari valenze paesistiche e perché già urbanizzata.
Secondo i ricorrenti, inoltre, le norme del Piano finirebbero per scoraggiare l'esercizio dell'attività agricola, che non può prescindere dalla realizzazione di nuovi volumi edilizi.
  90) Opposizione proposta da Picone Antonino - Località San Leonardo 

Il ricorrente, proprietario di un fondo di terreno che secondo il P.T.P. è sottoposto al regime normativo della Tutela Orientata (ambito TO1), chiede la modifica di tale previsione in modo da potere realizzare i progettati interventi, uno dei quali corrisponde a un'idea progetto (punto di incontro agrituristico) presentata per il patto territoriale di Lipari.
La richiesta è fondata sulle caratteristiche dei luoghi, i quali, secondo il ricorrente, sarebbero lontani dalla costa, interessati dalla presenza di numerosi fabbricati, prossimi ad un asse viario e vocati all'uso agricolo. Oltre a questi motivi, il ricorrente rileva le incongruenze del Piano nella parte in cui, perimetrando i coni vulcanici presenti nell'area in questione, conterrebbe errori e divergenze dallo stato dei luoghi.
ISOLA DI ALICUDI
  91) Opposizione proposta da Baratta Ettore - Località Porto 

Il ricorrente possiede alcuni terreni che nel P.T.P. ricadono in ambito MA1, a confine degli ambiti MO3 e RIO. Detti terreni sono gli unici pianeggianti nell'isola e per questo motivo sono particolarmente adatti ad essere utilizzati per insediamenti turistico-alberghieri. Inoltre sono adiacenti ad alcuni fabbricati ricadenti in ambito RIO, di cui uno destinato ad attività commerciale, del quale risulterebbe però impossibile qualsiasi ampliamento, che è precluso nell'ambito MA1.
Si chiede allora di ricomprendere tutti i suddetti terreni nell'ambito MO3, che appare attualmente poco esteso rispetto alle potenzialità di sviluppo turistico dell'isola.
  92) Opposizione proposta da Russo Carlo e Taranto Angelo - Località Porto 

I ricorrenti sono proprietari del complesso alberghiero Hericusa, ricadente nell'ambito MO3, nel quale è vietata l'edificazione del primo piano, mentre un'altezza simile si riscontra in tutte le vecchie abitazioni di Alicudi, essendo dovuta alle esigue estensioni dei lotti di terreno e alla predominanza di scarpate di notevole pendenza. I ricorrenti chiedono che nell'ambito MO3 venga prevista la possibilità di ampliamento degli edifici facenti parte delle strutture alberghiere e ricettive, che nel Piano sono considerate attività compatibili; fanno presente di avere presentato progetto di ampliamento ai sensi dell'art. 36 legge regionale n. 37/85 e istanza di adesione al patto territoriale per l'ampliamento e l'ammodernamento dell'attività turistico alberghiera da essi gestita, progetto che si chiede di prendere in considerazione.
ISOLA DI FILICUDI
  93) Opposizione proposta da Associazione Amici di Filicudi - Intero territorio dell'isola 

L'associazione fa rilevare di aver potuto analizzare solo parte del Piano territoriale paesistico, ma ciò non di meno osserva che la definizione del regime normativo di recupero R.E.P. se pure coglie l'aspetto urbanistico del sistema degli insediamenti urbani di Filicudi, non riesce a cogliere il rapporto esistente tra le costruzioni e gli spazi aperti circostanti di pertinenza, caratterizzati da terrazzamenti e da case, che costituisce l'elemento fondamentale del paesaggio delle isole. Altrettanto debole appare la scelta del P.T.P. di consentire il solo recupero dei volumi esistenti, senza trasformazione degli usi originari. Appare quindi indispensabile, da un lato, affinare la perimetrazione dei nuclei insediativi dell'isola, reintegrando edifici esclusi ed escludendo i corpi superflui, e dall'altro, di ammettere il recupero ad uso abitativo o ricettivo o sussidiario di tutti i fabbricati anche in stato di rudere purchè accertati dal Piano regolatore e di ammettere ampliamenti degli edifici esistenti, escludendo evidentemente i fabbricati abusivamente realizzati, nonché oggetto di sanatoria edilizia.
La normativa del Piano dovrà tenero conto che i terrazzamenti e tutti i manufatti esistenti, ivi compresi i sentieri, necessitano di una conservazione integrale, che ne preveda anche la ricostruzione filologica. Altrettanto indispensabile è disporre la rimozione delle costruzioni temporanee (roulotte, baracche, ecc.) che ricadono nelle zone archeologiche o di elevata qualità ambientale e la demolizione degli edifici abusivi ricadenti su terreni demaniali o sulla fascia di rispetto della costa. Si segnala infine l'opportunità di identificare fra i detrattori il sistema della distribuzione dell'energia elettrica e delle linee telefoniche mediante pali, al fine di promuovere il loro interramento.
  94) Opposizione proposta da Triolo Giuseppe ed Egidio, Ruggiero Anna - Abitato Pecorini 

I ricorrenti osservano che il P.T.P. non ha preso in adeguata considerazione la vocazione turistica dell'isola, non indicando le risorse di sostentamento degli abitanti. Le previsioni del P.T.P. risultano, tra l'altro, quanto mai carenti anche nella parte analitica, come dimostra il fatto che la mappatura adoperata non rispecchia affatto lo stato attuale dei luoghi; nelle aree comprese nel P.T.P. non sono stai inseriti alcuni nuclei abitati e non sono state identificate aree suscettibili di nuova urbanizzazione sia per residenza pubblica o privata sia per lo sviluppo di tipo turistico alberghiero; non si è prevista l'identificazione di aree e/o edifici esistenti da adibire a scuole e non si è prevista l'identificazione di un presidio di pronto soccorso, con annessa struttura eliportuale; alcune unità immobiliari edificate, di proprietà degli istanti, sono assenti del tutto.
Se queste carenze comprovano l'erroneità dei presupposti del Piano, altrettanto censurabili sono le sue conseguenze. I ricorrenti non condividono, in particolare, che nell'ambito delle zone R.E.P. non sia prevista per gli edifici privati la possibilità di ampliamento, di variarne la destinazione d'uso e di eseguire nuove costruzioni secondo la normativa urbanistica: è opportuno, da questo punto di vista, che le aree R.E.P. vengano modificate in zone R.I.O.
ISOLA DI PANAREA
  95) Opposizione proposta da Mora Paola Emilia - Località San Pietro 

Viene eccepita la illogicità del regime normativo, che non consentirebbe né ampliamenti né cambi di destinazione d'uso in un centro abitato avente un buon numero di fabbricati esistenti. Ciò comporta la compressione del diritto di proprietà, un travisamento dei fini di tutela propri del P.T.P., che sotto tale profilo devia dai propri compiti istituzionali.
  96) Opposizione proposta da Scandurra Salvatore - Località Sotto Castello 

I terreni del ricorrente ricadono in zona TO1, il che preclude la realizzazione della proposta presentata nell'ambito del patto territoriale delle isole Eolie, di realizzare una struttura adibita a Centro salutistico biodiagnostico e termale.
Il ricorrente ritiene che la suddetta zona non presenti una valenza paesistica tale da giustificare la predetta classificazione.
Infatti detti terreni sono stati esclusi dal decreto di riserva naturale orientata e preriserva n. 970 del 10 giugno 1991, anche per la loro vicinanza al centro abitato e alla fascia costiera. Vista la carenza di zone libere da adibire allo sviluppo turistico e residenziale, appare necessario rivalutare globalmente il regime normativo dell'area, che, al contrario, sarebbe relegata ad una mera funzione di uso agricolo, il che sarebbe tra l'altro impossibile in assenza di nuovi volumi da adibire a tale uso, preclusi dalle norme del Piano, che in tal modo determinerebbe l'abbandono e il depauperamento dell'ambiente circostante.
ISOLA DI VULCANO
  97) Opposizione proposta da Arcovito Francesco - Località Piano 

Il ricorrente chiede che i terreni di sua proprietà, classificati negli ambiti MA1 e TO1, siano riclassificati come ambito MO2. Ciò perché esso sono serviti da sentieri privati interni, anche carrabili, e sono accessibili da due strade comunali, con le quali in buona parte confinano: inoltre, in tali terreni ricadono molti fabbricati di antica e di recente costruzione. Si nega decisamente, in particolare, che sia di competenza del Piano territoriale paesistico fissare, come è previsto in ambito MO2, l'estensione minima, di 2.000 mq.. per i lotti edificabili. In ogni caso, secondo il ricorrente, vanno garantite le disposizioni proprie del regime urbanistico in verde agricolo, che consentono di rispettare le finalità primarie di detti ambiti, ovvero il ripristino agricolo vegetazionale di tipo tradizionale, che richiede di utilizzare tecnologie contemporanee e di realizzare volumi edilizi adeguati.
  98) Opposizione proposta da Bruno Mariano - Località Piano Cardo 

L'area di proprietà del ricorrente ricade nel regime di tutela MA2 del P.T.P., che prevede il mantenimento per fini di turismo culturale solo per uso pubblico a rotazione d'uso e non consumo del suolo a livello insediativo privato, lottizzazione e frazionamento. In realtà è un'area servita da infrastrutture secondarie ed è limitrofa ad un agglomerato di case ad uso residenziale: sarebbero quindi assenti i caratteri di pregio paesistico affermati nel P.T.P. e l'area dovrebbe essere riclassificata.
  99) Opposizione proposta da Carnevale Bartolo ed Emanuele - Località Gelso-Punta D'aria 

I ricorrenti, proprietari di terreni ricadenti in ambito TO1, osservano che per poter rispettare le finalità primarie di detto ambito occorre che in esso sia garantito il regime urbanistico delle zone di verde agricolo.
Infatti anche le colture tradizionali debbono essere condotte secondo un modello aziendale, tecnologicamente aggiornato, per non risultare antieconomiche e quindi essere abbandonate. Mentre i sistemi agricoli tradizionali erano supportati da piccoli corpi edilizi, sovente formati di un unico ambiente, il modello aziendale di cui sopra necessita invece di volumi edilizi adeguati alla gestione del fondo, che sono invece esclusi dalle attività compatibili nell'ambito TO1. Le stesse considerazioni valgono per le attività agrituristiche, che non possono realizzarsi in assenza di aziende agricole, casali, fattorie o masserie in grado di garantire una ricettività sufficiente. In tal senso le norme censurate appaiono irrealizzabili, oltre che penalizzanti discriminatorie e vessatorie nei confronti dei cittadini legittimi proprietari, con palese violazione dei loro diritti costituzionali.
  100) Opposizione proposta da Carnevale Tommaso e Filippo, De Pasquale Filippo e Emanuela - Località Gelso 

I ricorrenti sono proprietari di alcuni terreni in località Gelso, che è la parte dell'isola più protetta dai rischi vulcanici e di conseguenza era ad attività agricole di pregio. Ciò fino al 1945, prima dei rilevanti fenomeni di emigrazione, che hanno spopolato il territorio; in atto essa è sede di un approdo di emergenza, allestito dalla protezione civile per l'evacuazione degli abitanti in caso di calamità naturali. I ricorrenti hanno presentato per il patto territoriale delle isole Eolie la proposta di realizzazione di un complesso ricettivo all'aria aperta (campeggio), con annessa un'area destinata a parco e un'area destinata ad attività agricole. Tale proposta confligge con il P.T.P., in cui la zona è inserita nel regime TO1.
Al riguardo si sottolinea la contraddizione tra la suddetta previsione e l'esclusione di tale area dalle previsioni del decreto istitutivo della riserva naturale orientata delle isole del comune di Lipari: si evidenzia così il valore soggettivo delle scelte, in contrasto con i presupposti obiettivi della normativa di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale. Inoltre il P.T.P., prevedendo per tali aree una progressiva demanializzazione, accentuerebbe l'attuale stato di degrado ambientale e di abbandono del territorio. Sarebbe preferibile invece il mantenimento del regime edificatorio delle aree di verde agricolo previsto dalle leggi regionali, permettendo quindi sia il cambio di destinazione d'uso che l'ampliamento e la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, come anche la realizzazione dei volumi necessari per una moderna agricoltura e per lo sviluppo dell'agriturismo. Le previsioni attuali del P.T.P., perché contrastanti con la situazione ambientale dei luoghi e con l'esigenza di un loro recupero, sia in termini paesaggistici che produttivi, si risolvono quindi in una compressione del diritto di proprietà non collegata ad una manifesta utilità pubblica di tutela.
  101) Opposizione proposta da F.lli Conti 

I ricorrenti, con un progetto inserito nel patto territoriale, intenderebbero realizzare un'arena all'aperto in zona T.I., che sfrutterebbe il naturale andamento del terreno e utilizzerebbe materiali naturali locali, riducendo al minimo le strutture fisse necessarie che verrebbero integrate da strutture precarie: si chiede pertanto di poter realizzare quanto sopra in ambito T.I.
  102) Opposizione proposta da F.lli Conti 

I ricorrenti sono proprietari di un albergo con 124 posti letto, che si riterrebbe utile ampliare fino alla capacità di 200 posti letto.
La legge regionale n. 34/96 consente l'ampliamento del 30% delle strutture alberghiere, e la ditta ha presentato istanza nei termini prescritti al comune prima della adozione del Piano territoriale paesistico, che include l'area nel regime RES, dove è vietato l'ampliamento del 30% consentito dalla suddetta legge regionale.
La ditta chiede che la normativa relativa all'ambito RES costituisca solo una mera indicazione per il successivo P.R.G.; e, in subordine, che nelle aree ricadenti in ambito RES l'aumento di cubatura per i complessi alberghieri e per i servizi ed esercizi privati consentito dalle leggi venga ammesso per dimostrate esigenze funzionali.
  103) Opposizione proposta da Conti Alberghi Turismo C.A.T. s.r.l. - Località Vulcanello 

La società è proprietaria di un terreno nel quale intenderebbe realizzare un parco naturale, lasciando inalterata la parte di territorio in cui sono leggibili i terrazzamenti ed i depositi vulcanici dell'ultima eruzione del cratere di Vulcanello, con un campeggio qualificato da realizzare nell'area, già in parte rimboschita, al di fuori della fascia dei 150 m. dal mare. Il progetto è stato presentato nell'ambito del patto territoriale per le isole Eolie.
Poiché i campeggi sono vietati nella zona TO1 (in cui, secondo il P.T.P. ricade l'area in questione), ma sono consentiti in zona TO2, si chiede il mutamento da TO1 a TO2 per la parte di territorio interessata.
  104) Opposizione proposta da Coop. edil. Vulcano Prima e Vulcano Seconda - Località Lentia 

Le cooperative sono proprietarie di terreni nei quali hanno eseguito, con regolare concessione edilizia, lavori di demolizione e di fedele ricostruzione di un edificio. I terreni e il citato edificio non hanno sbocco sulla via pubblica, ma le cooperative hanno costituito servitù di passaggio sul fondo limitrofo, da esercitarsi mediante l'utilizzo di un tratto di strada esistente e la costruzione di un nuovo breve tratto di strada, che servirebbe anche ad esigenze di protezione civile, rendendo la località Lentia raggiungibile dai mezzi di soccorso. L'opera, indispensabile per l'utilizzazione dei fondi di proprietà delle cooperative, prevista dallo stesso P.T.P., comporterebbe solo lievi movimenti di terra e la realizzazione di opere di sostegno di modeste dimensioni: si chiede pertanto che sia reso possibile, nell'ambito del regime di tutela TO1, il completamento della descritta viabilità.
  105) Opposizione proposta da Coop. edil. Vulcano Prima e Vulcano Seconda - Località Lentia 

Le società ricorrenti fanno rilevare che il P.T.P., pur muovendo dalla condivisibile premessa che le isole Eolie debbono essere oggetto di provvedimenti attivi che valgano a coniugare la loro risorsa preminente, il vulcanismo, a uno sviluppo economico sostenibile (e quindi, tra l'altro, parchi termali e talasso-termali), risulta invece fortemente disincentivante rispetto alle iniziative economiche che teoricamente vorrebbe promuovere.
Particolarmente contraddittorie rispetto alle finalità del Piano sono le norme che definiscono per tutte le isole un divieto di trasformazione, fatta eccezione per le zone MO3.
La pretesa di salvaguardia di salvaguardia dell'edilizia rurale esistente, congelandone l'estensione, non tiene conto del fatto che un'azienda agricola o una struttura agrituristica, per essere competitiva, devono avvalersi di strutture edilizie adeguate, senza di che, nessuna impresa può attecchire, condannando il territorio all'abbandono e al degrado.
Con particolare riferimento ai terreni di loro proprietà, essi ricadono in ambito di tutela TO1, destinato dal P.T.P. a parco o attività agrituristica, con recupero dell'esistente; adiacente al terreno è il complesso residenziale della Lentia S.p.A, considerato dal Piano quale detrattore paesistico e soggetto al regime di tutela RES, che prevede di arrestare il danno mediante mascheramenti arborei e con il recupero edilizio per uso pubblico del complesso che dovrebbe essere espropriato.
Le cooperative non ritengono praticabile la sistemazione a parco dei terreni di loro proprietà, prevista dal regime TO1: e ciò per la difficoltà di accesso ai luoghi, per accedere ai quali si dovrà necessariamente attraversare il complesso edilizio suddetto.
Propongono invece per una porzione dei terreni di loro proprietà la modifica del regime di tutela da TO1 a MO3, per consentire la realizzazione di una struttura ricettiva, finalizzata al turismo destagionalizzato per la fruizione delle risorse termali, in quanto tale utilizzazione del territorio costituisce uno degli obiettivi principali del P.T.P., nonché del patto territoriale delle isole Eolie al quale le cooperative hanno aderito.
  106) Opposizione proposta da Corrieri Christian 

Il ricorrente rileva la mancata osservanza dell'art. 23, 2° comma, del R.D. n. 1357/40, dal momento che il P.T.P. è stato predisposto dalle autorità competenti senza alcun formale coinvolgimento delle amministrazioni comunali.
Inoltre il P.T.P. sarebbe in contrasto con il regime della RNO di Lipari, che per l'area di proprietà del ricorrente non prevede alcuna forma di tutela, mentre il Piano la inserisce nel regime TO1.
Il Piano non prevede, al contrario del patto territoriale delle isole Eolie, alcuna possibilità di realizzazione di strutture ricettivo turistiche. Verrebbe inopinatamente preclusa, tra l'altro, l'iniziativa proposta dal ricorrente che vorrebbe realizzare un complesso ricettivo termale, che potrebbe occupare 20 addetti annuali e 50 in alta stagione.
Per questi motivi, fa opposizione al mantenimento della predetta area nell'ambito definito TO1, in quanto tale previsione supera la competenza istituzionale del Piano territoriale paesistico, e comprime il diritto di proprietà riducendone l'utilizzazione senza una manifesta utilità pubblica di tutela.
  107) Opposizione proposta da D'Ambra Vincenzo - Località Sommata 

Secondo il ricorrente il Piano territoriale paesistico delle isole Eolie si configurerebbe come un atipico progetto per realizzare un Parco naturale dei Vulcani, che muove dalla natura vulcanica di tutte le isole Eolie, sotto tale profilo sottoposta a tutela ai sensi della legge n. 431/85, e giunge alla conseguenza che la legge non prevede di imporre su tutto il territorio un vincolo di immodificabilità assoluta. Sotto tale profilo il Piano territoriale paesistico è evidentemente viziato da eccesso di potere perché la zonizzazione adoperata e i regimi normativi appaiono pertinenti a un parco o ad una riserva, ma non a un piano paesistico; infatti, a fronte dei divieti posti dal Piano, non è possibile con questo strumento attingere alle fonti di finanziamento previste invece per i parchi o riserve.
Inoltre il P.T.P., pur incidendo sulle competenze urbanistiche dei comuni, è stato elaborato senza alcuna consultazione dei comuni interessati: e ciò anche se il Piano esorbita dalle funzioni che gli sono proprie, consistenti nel dettare norme minime di tutela di ambiti vincolati, inderogabili dagli strumenti urbanistici, i quali dovrebbero dettare più specifiche misure.
Il piano paesistico delle Eolie ha invece imposto vincoli urbanistici, che sottraggono al comune la possibilità di disciplinare lo sviluppo del proprio territorio pur nel rispetto delle regole di tutela e valorizzazione ambientale.
Da questo punto di vista, il regime normativo è illegittimo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1-bis della legge n. 431/85 e per eccesso di potere.
La disciplina, dettata dagli artt. 29 e 31 dei regimi normativi è del tutto estranea ad un piano paesistico, essendo una normativa di esclusiva competenza della pianificazione urbanistica, alla quale il P.T.P. può dare soltanto indicazioni e orientamenti. Tale normativa, inoltre, finisce col rendere impossibili anche le attività che il piano paesistico considera compatibili. Le aree interessate dovrebbero allora essere utilizzate nei limiti consentiti in verde agricolo, per realizzare le strutture necessarie per lo sviluppo dell'attività agricola, dell'agriturismo, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti di origine naturale; nelle stesse aree, occorre rendere possibile il recupero privato con ampliamento solo al piano terra e con possibilità di cambio di destinazione d'uso.
  108) Opposizione proposta da Ferlazzo Marco - Località Cugno 

Il ricorrente è proprietario di un fondo nell'isola di Vulcano ricadente in ambito MA1, mancante del tutto di edifici, dove, in conseguenza di quel regime normativo, non si potranno condurre colture tradizionali, che necessitano di modelli e tecnologie aggiornate per non risultare antieconomiche, né realizzare attività agrituristiche, che comportano l'esistenza di aziende agricole, casali, fattorie o masserie in cui garantire un'adeguata ricettività.
La Ditta chiede pertanto che in ambito MA1 sia consentito realizzare nuovi volumi rispettando l'indice fondiario valido in verde agricolo, senza di che, le previsioni del P.T.P. risulterebbero penalizzanti, discriminatorie e vessatorie nei confronti dei proprietari.
  109) Opposizione proposta da Geoterme Vulcano s.r.l., Coop. ediliz. Vulcano Prima e Vulcano Seconda, Contitour s.r.l., Conti Eller Alberghi C.E.A. s.r.l. 

Le società sottolineano le contraddizioni interne del P.T.P., che vorrebbe costituire una occasione di sviluppo delle isole Eolie, da realizzare attraverso la valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici esistenti, l'incremento del turismo destagionalizzato, lo sfruttamento delle risorse termali. In realtà, il regime normativo dello stesso Piano territoriale paesistico prevede la progressiva demanializzazione di vaste aree; impedisce di fatto lo sviluppo dell'agriturismo, perché consente solo il recupero dell'esistente, senza neppure consentire il cambio di destinazione d'uso; frena lo sviluppo dell'agricoltura, prevedendo il mantenimento dell'architettura rurale e non consentendo di realizzare gli edifici propri di un industria agricola moderna.
E' evidente, osservano le ricorrenti società alberghiere, che nelle Eolie si è sviluppato un turismo di tipo esclusivamente balneare, la cui crescita è assolutamente inadeguata a fronteggiare la concorrenza internazionale.
A questo riguardo le amministrazioni eoliane hanno attivato il patto territoriale, al quale hanno aderito gli imprenditori, che indica i settori di intervento per ciascuna isola. A Vulcano i settori di intervento del patto territoriale sono collegati al turismo (ricettività e servizi); rilancio dell'agricoltura e dell'allevamento; promozione dell'agriturismo; fruizione delle risorse naturali quali il termalismo; ricerca scientifica e congressualità legata alla vulcanologia. Ma la normativa del Piano territoriale paesistico non consente la realizzazione delle attività imprenditoriali proposte nel patto; il che impone, secondo le ricorrenti, la correzione e l'adeguamento delle norme del P.T.P. alle esigenze di sviluppo del territorio.
Occorre quindi rivedere la normativa delle zone TO21, prevedendo la possibilità di ampliamento dell'edilizia esistente e normare la viabilità di accesso ai fondi; prevedere l'incremento dei borghi rurali e delle aggregazioni a carattere residenziale.
E' necessario soprattutto studiare una normativa appropriata per lo sfruttamento della risorsa termale, che rappresenta una grande potenzialità per l'isola, che, con una ricettività adeguata, potrebbe contrastare la concorrenza degli altri paesi del Mediterraneo.
Il che richiede al P.T.P. di consentire ricettività aggiuntiva da realizzare in ambito MO3, come pure il riuso, l'ampliamento e l'adeguamento della ricettività esistente e la realizzazione di infrastrutture termali anche in ambito TO1.
  110) Opposizione proposta Geoterme Vulcano s.r.l. 

La società, che ha tra le sue finalità la realizzazione e la gestione di impianti termali, ha presentato nell'ambito del patto territoriale, un progetto (che ha già ottenuto le necessarie approvazioni, tra cui il n. o. della Soprintendenza) per il recupero e la valorizzazione di aree con attività esogene spontanee - parco tematico, parco naturale attrezzato. Tale progetto prevede il recupero ambientale dell'area intorno alla pozza dei fanghi e dei due Faraglioni, la realizzazione di impianti e strutture termali per conseguire l'incremento delle presenze turistiche destagionalizzate e quindi dell'occupazione.
L'area interessata è soggetta al regime di tutela TS2: (tutela speciale dell'area di Vulcano Terme di Levante, Acque Calde), che prevede la conservazione e la fruizione sociale della risorsa, ma non preventiva la realizzazione di un parco termale. Il P.T.P. tende in realtà al recupero degli edifici esistenti nella zona già edificata, ma tale obiettivo, appare precluso dal frazionamento delle proprietà e dai diversi interessi economici dei proprietari degli edifici da recuperare oltre che dalla distanza dalla risorsa termale che dovrebbe essere utilizzata.
La società chiede l'eliminazione della previsione di un Piano particolareggiato da redigersi per il riordino generale di Vulcano, in quanto onere non specificamente attinente l'ambito di tutela TS2; la previsione, tra le attività compatibili, nell'area in questione, di un parco termale e delle attrezzature e servizi indispensabili per un corretto utilizzo delle risorse termali; l'eliminazione del transito veicolare e la ricostituzione del collegamento pedonale tra i due Faraglioni; l'eliminazione della norma relativa al regime fondiario programmatico che prevede la demanializzazione dei fondi; come pure il regime di gestione prospettato che sono incompatibili con qualunque iniziativa privata.
  111) Opposizione proposta da Marotta Pellegrino, amministratore della Pellegrino di Marotta Pellegrino e C. s.a.s. - Località Vulcano Porto 

I terreni di proprietà della società sono ubicati al centro dell'abitato di Vulcano Porto, zona per la quale il P.T.P. ha dettato prescrizioni ed indicazioni di grande dettaglio, prevedendo di fatto un piano avente inequivocabile contenuto di piano particolareggiato.
Viene tra l'altro prevista una nuova viabilità, che taglia in due un'area in cui sono state realizzate, previa regolare concessione edilizia alcune attività commerciali; di una porzione territoriale il Piano territoriale paesistico prevede la distinzione ad utilizzo pubblico, mentre l'altra viene fatta ricadere in ambito MA3, anche se vi insiste un parcheggio, realizzato in conformità alla concessione edilizia rilasciata.
In tal modo il P.T.P. a Vulcano porto sconfina dalle attribuzioni proprie del P.R.G., e assolve finalità diverse dalla tutela e conservazione del paesaggio.
  112) Opposizione proposta da Mezzapica Massimo e Carlo, Natoli Rosa, Caterina e Americo, Randazzo Maria e Vinci Giuseppina - Località Sotto Lentia e Piano Baracca 

I ricorrenti eccepiscono l'illegittimità del P.T.P., che sarebbe stato redatto senza la dovuta consultazione dei Comuni interessati, in violazione dell'art. 23 R.D. n. 1357/40.
Inoltre, il regime normativo previsto, sia per gli ambiti TO1 che per gli ambiti MA3, sarebbe lesivo del diritto costituzionalmente garantito a godere e disporre dei propri beni, senza alcun riferimento di legge a sostegno dei pesanti vincoli imposti. Infatti, per i ricorrenti, il suddetto art. 23 del R.D. n. 1357/40 elenca quelle che dovrebbero essere le prescrizioni del P.T.P. e, trattandosi di vincoli imposti alla proprietà privata, tale elencazione sarebbe tassativa e non ampliabile ad nutum come illegittimamente disposto dal P.T.P., del quale, in particolare, si censura la soppressione dell'indice fondiario, che verrebbe a determinarsi per effetto delle norme in questione.
La classificazione di cui sopra sarebbe inoltre infondata nel merito, non sussistendone i presupposti di tutela paesaggistica, vulcanologica o morfologica; i fondi sono infatti inseriti in un comparto ad alta densità abitativa.
  113) Opposizione proposta da Picone Antonino - Località Vulcanello 

Il ricorrente, proprietario di un fondo ricadente in ambito TO1, osserva che tale vincolo risulta illogico e supera i compiti istituzionali del P.T.P., comprimendo il diritto di proprietà, senza alcun vantaggio per il pubblico interesse. Ciò in quanto l'area in questione è interessata da un buon numero di fabbricati per civile abitazione; si presta all'insediamento turistico (vi insistono numerosi villaggi e strutture alberghiere); è attraversata da un asse viario di notevole importanza e da una pista aeroportuale realizzata a cura della protezione civile.
Pertanto si chiede la riclassificazione dell'area, al fine di potere almeno realizzare un attività agrituristica o similare, utilizzando l'indice fondiario proprio delle zone agricole.
  114) Opposizione proposta da Rodriguez Riccardo - Località Capo Secco 

Nel marzo 1997 il ricorrente aveva presentato al comune di Lipari una richiesta di ampliamento delle strutture produttive presenti nell'area di sua proprietà (legge regionale n. 34/96). Nelle more della definizione della pratica è intervenuta la pubblicazione del P.T.P., che ha previsto per quell'area il regime di tutela orientata (TO1), senza tenere conto della procedura amministrativa già in corso.
Ciò determina un danno non indifferente, in contrasto con la ratio della citata legge regionale n. 34/96, danno che si riverbera anche sulla comunità, che si vedrà privata di una serie di attrezzature ed attività.
Il divieto imposto, che avrebbe più carattere urbanistico che di salvaguardia ambientale o paesaggistica, doveva venire meno laddove il P.T.P. avesse correttamente tenuto conto, salvandone gli effetti, delle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del piano stesso.
  115) Opposizione proposta da Rodriguez Riccardo, amministratore unico delle società FI TRE s.r.l. e FRI s.r.l. - Località Porto Ponente 

Ripete le osservazioni esposte per altra fattispecie al punto 114.
  116) Opposizione proposta da Rotella Domenico e Antonia Paola - Località Istmo 

I ricorrenti intendevano realizzare uno stabilimento balneoterapico nell'istmo di Vulcano, ottenendo in data 5 settembre 1990 il parere favorevole della Soprintendenza di Messina. L'iter per l'approvazione del progetto, che avrebbe consentito il recupero di una zona degradata e destinata a discarica, oltre che costituire un'utile attività produttiva ed economica per il territorio eoliano, non giungeva però a conclusione e in data 14 gennaio 1995 interveniva un vincolo di immodificabilità temporanea; successivamente, la particella in argomento è stata sottoposta dal P.T.P. al regime di tutela TO1.
Detta classificazione appare illegittima, in quanto l'art. 23 R.D. n. 1357/40 stabilisce tassativamente le finalità del P.T.P., che debbono tendere alla protezione delle bellezze naturali, ma non possono prescindere da una considerazione dinamica e non statica del territorio sottoposto a tutela. Il regime normativo non consente sostanzialmente alcuna possibilità di intervento e non tiene conto della natura dei luoghi, certificata dalla Soprintendenza di Messina, che, nel 1992, ha ritenuto l'area priva di elementi di significativo interesse naturalistico, essendo utilizzata come discarica di materiali di risulta e altamente degradata.
Il P.T.P. si è basato su studi di carattere generale sulle caratteristiche delle isole Eolie, e di conseguenza appare fondato su motivazioni generiche, che non sono idonee a dare contezza dell'iter logico seguito nell'individuazione delle aree e dei relativi vincoli imposti. In tal modo i divieti derivanti dal P.T.P. appaiono una mera riproposizione del vincolo immodificabilità decaduto e illegittimi perché limitano il diritto di proprietà, senza adeguatamente indicare il pubblico interesse perseguito.
  117) Opposizione proposta da Stocchi Antonio "Sea House Residence" 

Il ricorrente propone di rivisitare il regime normativo RES, previsto dall'art. 37 del Piano, che si ripromette di arrestare l'incremento del danno causato dai complessi edilizi attraverso un'opera di mascheramento arboreo degli stessi, e una disciplina di tutela da demandare a un piano paesistico di dettaglio, da redigere.
Nelle more vengono definite compatibili l'attività ricettiva alberghiera e i campeggi qualificati; non compatibili l'attività residenziale, quella turistico alberghiera ed extra alberghiera. A parere del ricorrente ciò comporterebbe una disparità di trattamento tra attività e soggetti aventi uguali caratteristiche, ai quali infatti la legge regionale n. 27/96 assicura pari dignità, ponendo sullo stesso piano tutte le strutture ricettive.
Censurabile appare il P.T.P. laddove, oltre a non consentire di realizzare nuove costruzioni, non permette neppure una utilizzazione flessibile del patrimonio esistente, vietando espressamente il cambio di destinazione d'uso.
Si fa presente infine che il P.T.P. nella parte in cui dispone che le infrastrutture per lo sport e lo spettacolo non sono compatibili, condanna le strutture ricettive esistenti relegandole verso un turismo minore.
La tavola del P.T.P. di Vulcano presenterebbe inoltre un errore materiale nella individuazione del perimetro della RNO, che diverge da quella effettivamente vigente.
  118) Opposizione proposta da Altavilla Salvatore - Località Porto di Ponente, Grotte rosse 

Il ricorrente rileva che i regimi normativi previsti nel Piano territoriale paesistico nei terreni di sua proprietà (MA3-TO1 e MA1) non consentono alcuna possibile utilizzazione economica, ivi compresa quella agricola e agrituristica che non possono prescindere dalla possibilità di realizzare volumi edilizi per la conduzione del fondo.
Sarebbe auspicabile, invece, rinviare la normazione dei suoli alle previsioni del P.R.G. e di applicare, nelle aree a valenza agricola, il regime edilizio previsto per il verde agricolo.
  119) Opposizione proposta da Rodriguez Riccardo n. q. di amministratore unico della Eolie Terme s.r.l. - Località Porto Levante 

Il ricorrente eccepisce che la società ha chiesto nel 1997, l'ampliamento delle strutture produttive ai sensi della legge regionale n. 34/96, e inopinatamente, il P.T.P. ha imposto su quell'area il regime di tutela orientata (TO1), che inibisce il progettato ampliamento.
Secondo il ricorrente, questa disposizione è illegittima perché ha natura spiccatamente urbanistica piuttosto che di salvaguardia ambientale e perché non ha tenuto in considerazione le situazioni pregresse, che, come nel caso suddetto, si erano tradotte nella presentazione di progetti del tutto conformi alle previsioni di legge che il P.T.P. sopravvenuto non può disattendere senza con ciò esporre i privati e la comunità, che faceva affidamento anch'essa su quelle realizzazioni, a un danno grave ed ingiusto.
ISOLA DI STROMBOLI

  120) Opposizione proposta da Associazione pro Stromboli 

L'associazione propone alcune modifiche alle previsioni del Piano territoriale paesistico, atte a migliorare la salvaguardia dei beni ambientali di Stromboli, ed in particolare:
-  le dune costiere in località Scari, dal cono di Petrazzi fino a Punta Lena, andrebbero inserite in uno dei R.N. di tutela dei beni culturali geomorfologici post eruttivi (TI);
-  la cava di lapillo (100 metri a nord del Cono della Petrazza) andrebbe inserita nel regime TO1;
-  il limite della zona TO1 andrebbe spostato sulla isoipsa dei m. 100, al fine di includere una parte dei terrazzamenti in pietra lavica, nonché alcune grotta come "'a rutta d''a vadda" e il vecchio cimitero di Stromboli;
-  il Visitor Center di Punta Lena andrebbe collocato negli edifici dell'ex mulino a vapore;
-  il campo di calcio potrebbe essere adeguatamente costruito sul terreno dell'attuale discarica R.S.U.;
L'associazione chiede inoltre che il progetto per la costruzione del porto a Secche di Lazzaro venga totalmente rivisto, in considerazione:
-  del forte rischio vulcanico: in caso di calamità naturale, la via di fuga è troppo lunga (1,5 Km), e non consentirebbe l'evacuazione veloce della frazione di Ginostra, tanto più che l'instabilità dei versanti sconsiglia la realizzazione di qualsiasi strada;
-  della distruzione dell'attuale sentiero storico-geologico: lungo il percorso del sentiero esistente Ginostra-Secche di Lazzaro esistono valenze geologiche peculiari che lo propongono come primo sentiero geologico delle isole Eolie;
-  del degrado degli archi sottomarini incastonati sotto la costa di Secche di Lazzaro: la costruzione del pontile danneggerebbe irreversibilmente quattro archi sottomarini in roccia vulcanica scavati nel mare antistante le Secche di Lazzaro.
  121) Opposizione proposta da Cutroni Gaeteno Rosario - Area confinante con via Vittorio Emanuele 

Il ricorrente, considerato che il terreno di sua proprietà è ubicato in una zona prevalentemente edificata e non presenta emergenze significative dal punto di vista paesaggistico, chiede la riclassificazione dell'am-bito identificato come MA3, che, nell'attuale assetto, arreca pregiudizio allo sviluppo socio economico dell'intera zona.
  122) Opposizione proposta da Del Vasto Giuseppe - via Picone 

Il ricorrente ritiene che il piano sia viziato in quanto non corrisponde alla realtà dei luoghi.
Infatti esso è stato redatto con l'ausilio di vecchie mappe catastali non aggiornate, che non tengono conto degli accatastamenti delle numerose costruzioni che sono sorte nel corso degli anni: in particolare, l'ambito identificato come MA3, che ha in realtà le stesse caratteristiche di quello classificato MA1, viene rappresentato libero da costruzioni, mentre nella realtà è occupato da corpi di fabbrica e dalle relative pertinenze. Inoltre gli elaborati grafici sono insufficienti e le carte di analisi sono assolutamente indefinibili.
  123) Opposizione proposta da Hotel Villaggio Stormboli - Località Piscità. 

Si rileva che nell'area dove insiste la struttura alberghiera non è possibile prevedere alcuna espansione urbanistica, nonostante la spiccata vocazione turistica della zona, nella quale l'opponente, da oltre 50 anni svolge attività ricettiva, e si chiede che nella zona di Piscità sia previsto un minimo di adeguamento strutturale, anche mediante aumenti volumetrici limitati (aumento impianti igienici, varianti ai percorsi, servizi necessari ai portatori di handicap).
  124) Opposizione proposta da Legambiente - Comitato regionale siciliano - Ginostra - Località Secche di Lazzaro 

L'associazione chiede di modificare l'art. 19 dei R.N. e di eliminare l'ultimo comma che così recita: "E' ammesso esclusivamente ripristino ed adeguamento minimo del sentiero esistente tra lo scalo di alaggio di Lazzaro e l'abitato di Ginostra e l'integrazione dello scalo di alaggio con un pontile su pali per garantire un approdo completamente... per le esigenze degli abitanti, nonché del vivere civile".
Infatti andrebbe scongiurata la realizzazione del progetto per la costruzione del porto a Secche di Lazzaro, che presenta numerose controindicazioni, quali:
-  il forte rischio vulcanico: in caso di calamità naturale, la via di fuga è troppo lunga (1,5 Km), e non consentirebbe l'evacuazione veloce della frazione di Ginostra, tanto più che l'instabilità dei versanti sconsiglia la realizzazione di qualsiasi strada;
-  la distruzione dell'attuale sentiero storico: lungo il percorso del sentiero esistente Ginostra-Secche di Lazzaro esistono valenze geologiche peculiari che lo propongono come 1° sentiero geologico delle isole Eolie;
-  il degrado dei rari archi sottomarini incastonati sotto la costa di Secche di Lazzaro tra i tre ed i cinque metri di profondità: la costruzione del pontile danneggerebbe irreversibilmente quattro archi sottomarini in roccia vulcanica nel mare antistante le Secche di Lazzaro.
Secondo l'associazione il P.T.P. dovrebbe introdurre un chiaro divieto a realizzare il paventato porto di Lazzaro, e di conseguenza l'art. 19 dei R.N. (TS1 Ginostra/Lazzaro) dovrebbe essere globalmente riscritto. Le giuste istanze dei residenti di Ginostra dovrebbero essere soddisfate, secondo Legambiente:
-  con la costruzione di un attracco per motonavi o aliscafi nell'attuale zona portuale del Pertuso / Scoglio dEL Pescecane: tale soluzione creerebbe minor impatto ambientale e risulterebbe di rapido utilizzo in caso di evacuazione veloce;
-  ovvero con la rinuncia alla costruzione di un nuovo porto e/o approdo in cemento in favore di un pontile galleggiante o un eliporto;
-  ovvero ancora con l'istituzione di un servizio costante di collegamento tra l'abitato di Ginostra e quello di Stromboli mediante battelli-navetta all waether ship in grado di affrontare qualunque intensità del mare.
  125) Opposizione proposta da Legambiente - Comitato regionale siciliano - Ginostra - Località Secche di Lazzaro 

L'associazione produce un documento, in cui sono sinteticamente riassunte le osservazioni esposte sub. 124) ovvero la realizzazione di un attracco in località Secche di Lazzaro, in calce al quale sono apposte n. 839 firme, e altro documento, di analogo contenuto, al quale sono apposte 1148 firme tra residenti, abitanti ospiti a Ginostra e Amici di Ginostra.
Altro documento che ribadisce la medesima richiesta di cui sopra, porta in calce le firme di ordine nazionale dei geologi (12 firme), ordine regionale dei geologi in Sicilia (10 firme), SIGEA (12 firme), dipartimento scienze ambientali dell'università de L'Aquila (25 firme), dipartimento scienze geologiche Roma Tre (11 firme), circolo giornalisti Roma (9 firme), studio Folco Quilici (8 firme).
  126) Opposizione proposta da Ruisso Gaetano - Località Scari. 

Secondo il ricorrente, l'area di sua proprietà, nella quale egli intende realizzare una struttura turistico - ricettiva, il cui progetto rientra nel Patto territoriale delle isole Eolie, non presenta una valenza tale da giustificare la classificazione MA1, che comporta il divieto di qualsiasi espansione urbanistica, in aperto contrasto con la spiccata vocazione turistica della zona e la necessaria espansione urbanistica della zona che si presta naturalmente a questa utilizzazione, essendo fornita di tutti i servizi primari e secondari necessari per lo sviluppo del centro urbano, in considerazione anche della vicinanza della zona all'abitato di Stromboli e della carenza di altre zone libere da adibire allo sviluppo turistico ricettivo e/o a quello residenziale-turistico.
  127) Opposizione proposta da Russo Gaetano - Località Fico Grande - Piscità 

Secondo il ricorrente l'area di sua proprietà non presenta una valenza tale da giustificare la classificazione R.E.P., adottata dal P.T.P., che preclude qualsiasi espansione urbanistica, nonostante la spiccata vocazione turistica della zona, che appare vocata alla necessaria espansione urbanistica di Stromboli, in quanto è fornita di tutti i servizi primari e secondari necessari per lo sviluppo del centro urbano. Inoltre le censurate disposizioni relegherebbero quest'area ad una funzione marginale di uso agricolo, tra l'altro impossibile se, come voluto dal piano paesistico, dovesse essere vietata la realizzazione di nuovi volumi.
  128) Opposizione proposta da Sangiovanni Renata - Località Scari. 

Ripete le osservazioni esposte, tra l'altro, al punto 126.
  129) Opposizione proposta da SIGEA - Società italiana di geologia ambientale - Località Secche di Lazzaro 

L'associazione, che si oppone al progetto per la costruzione di un porto di 4ª categoria, chiede la conseguente modifica dell'art. 19 (TS1) delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico. Il tutto per le motivazioni esposte ai punti 124 e 125.
ISOLA DI SALINA - Comune di Leni

  130) Opposizione proposta da Belfiore Alberta 

La ricorrente premesso che coltiva da anni, siti a Salina, contrada Scardino, dove sono impiantate colture di vigneti, cappereti, uliveti e alberi da frutto, che ricadono secondo il P.T.P. nell'ambito territoriale TO1, mentre secondo il vigente P.R.G., detta area ricade in parte in zona agricola, e in parte in zona F3 (preriserva), e considerato che il regime normativo dell'ambito territoriale TO1, prescrive la proprietà pubblica con progressiva demanializzazione ai fini della costituzione dell'ambito di tutela vulcanologica nel territorio in questione, nutre forti preoccupazioni che i propri terreni possano divenire di proprietà pubblica e anche in conformità alle previsioni del vigente P.R.G. chiede che si elimini la suddetta prescrizione.
  131) Opposizione proposta da Belfiore Domenico 

Il ricorrente eccepisce che il Piano territoriale paesistico illegittimamente eccede dai limiti contenuti nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, che, nella stesura dell'art. 3 - regimi normativi - non è neppure citato, e pone in essere scelte urbanistiche tali da trasformarlo in uno strumento urbanistico vero e proprio.
Secondo il ricorrente, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 379 del 7 novembre 1994, l'art. 5 della legge n. 1497/39 e l'art. 23 del R.D. n. 1357/40, costituiscono il fondamento normativo dei Piani Paesistici, con la conseguenza che le funzioni del Piano territoriale paesistico sono esclusivamente quelle indicate nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40: ne consegue che il P.T.P. è solo uno strumento di programmazione dell'azione di tutela paesaggistica, ma non può suggerire scelte urbanistiche alle amministrazioni comunali.
Nel merito, il ricorrente osserva che se nell'ambito TO1 il P.T.P. voleva privilegiare le coltivazioni agrarie tradizionali, esso avrebbe dovuto indicare tra le attività compatibili la possibilità di realizzare fabbricati rurali, fabbricati per ricovero attrezzi e le varianti necessarie per l'esercizio dell'attività agricola, il tutto nel rispetto degli indici in verde agricolo: cioè di quelle strutture che rendono possibile l'esercizio delle colture agrarie tradizionali e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal P.T.P.
Quanto all'ambito R.E.P. il ricorrente rileva che nel terreno di sua proprietà, al contrario di quanto affermato dal Piano, non sono presenti né sentieri generatori, né centri abitati estesi per propagginazione dei sentieri dai nuclei generatori. Ciò premesso, il recupero di questi BB.CC.TT. , non sembra in alcun modo raggiungibile tramite le norme del P.T.P., le quali, in modo del tutto illogico e irrazionale, concepiscono le attività di recupero senza concedere la possibilità di realizzare ampliamenti, variazioni d'uso, strutture in elevazione, indispensabili, tra l'altro, per porre in essere i parchi pubblici attrezzati auspicati dal Piano, in una zona in cui insiste un numero limitatissimo di edifici destinati ad attività residenziale extra alberghiera o a campeggi.
Altrettanto censurabile appare il P.T.P. nella parte in cui prescrive la adozione di un piano di grande dettaglio propedeutico in una zona (R.E.P.) di limitatissime dimensioni. né va dimenticato che si tratta di un'opera priva di particolare interesse ecologico naturale, essendo esclusa dalla perimetrazione della zona A e B della riserva naturale dell'isola di Salina (montagne delle Felci e dei Porri).
  132) Opposizione proposta da Cento Antonino 

Il ricorrente, premesso che i terreni di sua proprietà sono considerati dal vigente strumento urbanistico, parte come zona omogenea C3 di espansione sparsa agroturistica con indice i fabbricabilità massima di 0,20 mc./mq., e parte come zona agricola con indice di 0,03 mc../mq.., mentre ai sensi del P.T.P. detti terreni, in parte ricadono nell'ambito territoriale MA2, mentre le rimanenti particelle fanno parte dell'ambito territoriale TO1, rileva che detta area, coltivata a vigneto e cappereto, si trova a ridosso del centro urbano e contiene insediamenti rurali caratterizzati da utilizzo turistico o da uso misto stagionale. Lo stato dei luoghi e la possibilità di praticare in quel territorio attività connesse alla ricettività agrituristica giustifica la richiesta che l'area sia ricondotta al regime normativo M01 riconoscendone le caratteristiche insediative, conformemente a quanto previsto dal vigente P.R.G.
  133) Opposizione proposta da Cento Antonino - Contrada Scardino 

Il ricorrente, con particolare riferimento alla porzione territoriale di sua proprietà che ricade nell'ambito territoriale TO1, fa presente che il regime normativo, nella parte in cui prescrive la proprietà pubblica con progressiva demanializzazione ai fini della costituzione dell'ambito di tutela vulcanologica turba lo svolgimento dell'attività agricola e ostacola ogni possibile riforma economico-sociale, in quanto usurpa la piena proprietà privata di terre che, per la loro secolare vocazione agricola, non sono mai state frazionate e che ricadono secondo il vigente strumento urbanistico in zona omogenea agricola.
Rilevato che secondo il Piano territoriale paesistico per le isole Eolie, a 100 metri dai confini dell'ambito territoriale MA2 insiste la perimetrazione della riserva naturale dell'isola di Salina, il ricorrente chiede che venga fatta coincidere la perimetrazione dell'ambito TO1 con quella della R.N., ovvero che vengano annullate le previsioni che, sotto la dicitura regime fondiario proprietario programmatico si traducono con la progressiva demanializzazione del territorio.
  134) Opposizione proposta dal comune di Leni 

Il comune di Leni, ente esponenziale dei cittadini lenesi, avanza numerosi rilievi al P.T.P., che pregiudica la vivibilità e la utilizzazione del territorio.
Sotto il profilo procedurale, la mancata partecipazione del comune alla redazione del Piano, non soltanto costituisce violazione dell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, che, secondo la giurisprudenza applica alla pianificazione paesistica il principio costituzionale della leale collaborazione tra amministrazioni, ma si è tradotto in una pregnante lesione delle attribuzioni comunali. Ciò in quanto il Piano paesistico disciplina l'intero territorio comunale, ivi comprese le aree che il P.R.G. di Leni ha classificato come zone A e B, disattendendo in tal modo la legge n. 431/85, che esclude dette zone dal vincolo paesaggistico (e quindi dalla relativa pianificazione); e in quanto i contenuti del P.T.P., di fatto, travalicano quelli di legge e si risolvono nell'imposizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.
Sotto il profilo di merito, pare evidente che il P.T.P. si preoccupa soprattutto di organizzare l'azione creativa e gestionale di attività intese a garantire la fruizione del Parco vulcanologico: in tal modo le norme di carattere prescrittivo TI e TO sottolineano le potenzialità naturali ed ecologiche del territorio, ma depotenziano altri settori trainanti dell'economia di Salina, quali il turismo e lo sviluppo delle coste.
Tutte le norme del Piano sono preordinate all'idea di trasformare le Eolie in un Parco vulcanologico, ma le misure collegate a tale finalità esulano da quelle previste dalla legge di tutela e soprattutto sono prive delle forme di controllo gestionale e di incentivazione economica rimesse alle norme che disciplinano i Parchi regionali, ma non a quelle relative alla pianificazione paesistica. In questa prospettiva, particolari censure merita la introduzione di vincoli di inedificabilità assoluta (estranei al contenuto della legge n. 1497/39), ma soprattutto l'idea di una progressiva demanializzazione del territorio, del tutto inafferente limiti e funzioni della tutela del paesaggio.
Nelle zone esterne agli ambiti TI e TO, il P.T.P. contiene indicazioni per gli strumenti urbanistici, i quali dovranno adeguare i loro contenuti progettuali agli obiettivi del P.T.P.
Il comune non si esime dal rilevare l'assoluta illegittimità di tutta una serie di norme del P.T.P., che rinviano ad atti pianificatori successivi, inesistenti (piano paesistico di grande dettaglio) o riferiti alla pianificazione urbanistica (piani particolareggiati), o che entrano nel merito di scelte urbanistiche (lotti minimi, divieto di destinazione d'uso).
Da questo punto di vista, deve essere rimarcato ancora una volta che il comune di Leni è dotato di P.R.G. e che questa circostanza avrebbe giustificato la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale con i redattori del P.T.P., i quali però non hanno ritenuto di avvalersi di tale supporto. Ciò però ha comportato alcune divergenze tra le due figure pianificatorie. Si evidenzia, tra l'altro, che il Piano territoriale paesistico inibisce tutte le previsioni di espansione edilizia del P.R.G., ivi comprese quelle che individuano il località Rinella l'area di sviluppo turistico-alberghiero. Più in dettaglio, si censurano le norme del P.T.P., in quanto:
- il mero recupero edilizio non è sufficiente per le esigenze legate all'esercizio delle attività agricole e agrituristiche e comunque non tiene conto che la legge regionale n. 71/78 consente limitati ampliamenti per l'esercizio dell'agriturismo;
-  l'ambito MA3 non considera che il P.R.G. ha identificato, in quelle stesse zone, lo spazio per attrezzature pubbliche e di interesse collettivo e per l'espansione sparsa agroturistica;
-  l'ambito MA2 ha gli stessi caratteri di pregio presenti sul versante dei Monti dei Porri che il P.T.P. norma ambito territoriale MO1;
-  le perimetrazioni dei diversi ambiti spesso si discostano dalla effettiva perimetrazione che delimita i vari BB.CC.TT. e dalle previsioni del P.R.G. La strada provinciale Val di Chiesa-Leni e quella Leni-Rinella sono affiancate da una fascia di rispetto non aedificandi, non arborandi più ampia di quanto prescritto dalla legge.
Il P.T.P. reprime lo sviluppo urbanistico, invero estremamente ridotto, che il P.R.G. aveva normato, lede le aspettative legittimamente fondate su quel Piano, approvato nel 1991 ed immediatamente esecutivo (art. 28, legge regionale n. 71/78), rischia di privare l'isola di Salina delle attività collegate ad una ospitalità turistica qualificata fatta di servizi primari, funzionalmente e paesisticamente integrati: ma reprimendo lo sviluppo urbanistico si reprime lo sviluppo socio-economico.
Significativa a questo riguardo è l'eliminazione della zona D di P.R.G. si reprime la vocazione ad attività artigianali di quell'area; nonché la programmazione dei regimi proprietari programmatici che prevedono la proprietà pubblica con progressiva demanializzazione, con la conseguenza che il secolare lavoro di valorizzazione agricola svanisca con la perdita delle cure che i contadini hanno dedicato alla coltivazione dei fondi.
Per il comune il P.T.P. deve adottare le seguenti modifiche:
1) incentivazione della ricettività turistico-alberghiera facendo salve le previsioni del P.R.G.;
2) adeguamento della delimitazione dell'ambito territoriale TO1 a quella della zona di preriserva;
3) identificazione puntuale dei punti panoramici, riconducendo le fasce di rispetto stradale a quanto previsto dal D.M. 1404 del 1968;
4) utilizzo, previo nulla osta della Soprintendenza, della pietra lavica locale così come è avvenuto per millenni senza che si siano verificati deturpamenti di sorta;
5) realizzazione di stradelle di penetrazione a servizio dell'attività agricola;
6) eliminazione della possibilità di realizzare altri campeggi qualificati, visto che il comune di Leni è già dotato di un campeggio e che le norme sull'agriturismo prevedono l'offerta di ospitalità in appositi spazi.
  135) Opposizione proposta da D'Amico Salvatore - Varie località: 

Località Rinella - In quest'area, classificata dal P.T.P. come TO1, il ricorrente, pur condividendo la individuazione del sito archeologico, fa presente che i terreni, per estensione e morfologia, non permettono lo svolgimento dell'attività produttiva agricola o agrituristica, ma si prestano invece alla realizzazione di infrastrutture turi stiche.
Tali insediamenti, a parere del ricorrente, sarebbero utilmente allocati in prossimità del mare e dell'esistente approdo marittimo, evitando in tal modo di congestionare il centro del paese con l'elevato traffico indotto dal porto e dall'attività balneare. Secondo il ricorrente, tra l'altro, il territorio comunale ha perso la possibilità di realizzare le opere per la diretta fruizione del mare, così come dettato dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76. Nulla osta, quindi a che i terreni in esame vengano fatti ricadere in zona M02 (ammettendo la ricettività turistica).
Località Santa Lucia - Secondo il ricorrente lo stato dei luoghi, contrasta totalmente con la definizione data dal regime normativo per le zone R.E.P., perché i terreni in esame rientrano in una zona scarsamente edificata ma priva di qualsiasi valenza o interesse paesistico.
Va anche sottolineato il conflitto che è dato rilevare tra il regime d'intervento previsto dal piano paesistico, che prescrive la redazione di un piano-progetto paesistico di grande dettaglio propedeutico obbligatorio soggetto a nulla osta della Soprintendenza e le norme d'attuazione allegate al P.R.G. vigente, le quali prevedono la stesura di un piano d'attuazione esteso ad un'area minima di mq.. 5.000. sembra evidente che il P.T.P. abbia inteso, in tal modo sostituire il Piano-progetto al piano d'attuazione previsto dal P.R.G., che invece è l'unico che può intendersi legittimamente vigente, considerato, tra l'altro il dettato dell'art. 28 della legge regionale n. 71/78, dal quale conseguirebbe, per il ricorrente, il diritto acquisito alle possibilità edificatorie offerte dal P.R.G.
Località Salvatora - Dalla disamina dei regimi normativi il ricorrente trae la conclusione che il P.T.P. abbia lo scopo di mummificare il territorio in esame, nell'attesa che venga realizzato un parco pubblico attrezzato, procedendo contestualmente alla progressiva demanializzazione della proprietà previsione questa che si contesta integralmente: tra l'altro, su questi terreni è in corso di utile svolgimento agricoltura di pregio, come dimostra il fatto che il ricorrente ha ottenuto il marchio D.O.C. per la malvasia prodotta.
Non è possibile pensare al territorio solo ed in funzione dello sviluppo del turismo culturale, senza tenere in conto alcuno i diritti e le aspettative degli imprenditori agricoli, i quali debbono avere la certezza di poter sviluppare una razionale e moderna attività agricola e di poter programmare nel tempo gli investimenti senza la minaccia di un spossessamento dell'attività a vantaggio di un futuribile parco pubblico.
Località Ruvoli - Anche in quest'area il ricorrente non può che ribadire le osservazioni rilevate riguardo la preventivata demanializzazione dei terreni, previsione che inficia l'attività imprenditoriale in corso.
Si sottolinea inoltre che il mero recupero degli immobili esistenti non permette di gestire una qualsiasi forma d'attività agricola, che richiede di realizzare volumi necessari allo svolgimento dell'impresa agricola. Il ricorrente osserva inoltre che il regime normativo contiene spesso delle prescrizioni (e non, come dovrebbe, mere indicazioni) che confliggono con precise disposizioni di legge.
Così, ad esempio, in alcune zone territoriali omogenee del P.T.P. è possibile recuperare l'immobile senza cambiarne la destinazione d'uso; mentre in altre è permessa la variazione d'uso; senza che la differente normativa sia legata alla compatibilità tra l'intervento ed il territorio circostante, così come invece espressamente prevede l'art. 10 della legge regionale n. 37/85, norma che si ha ragione di disattendere. Non si evincono, tra l'altro, motivi legati all'applicazione del regime normativo totalmente arbitraria, sulle zone del territorio piuttosto che sui singoli edifici di rilevante importanza.
E ancora, l'art. 9 dei regimi normativi, che consente interventi diretti alla realizzazione d'impianti e manufatti destinati alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli. sembra con ciò rimandare all'art. 22 della legge regionale n. 71/78; invece, laddove ammette la realizzazione delle residenze collegate alla conduzione del fondo solo nell'ambito del recupero, il P.T.P. confligge con l'art. 28 della legge regionale n. 21/73, che pone nelle zone agricole la densità fondiaria dello 0,03 mc../mq.. Non ci sono ragioni, anche in questo caso, per disattendere leggi a valenza regionale, e come anche si verifica rispetto alla disciplina dell'attività agritu ristica.
A questo riguardo, il P.T.P. rinvia all'art. 2 della legge n. 730/85, la quale nella Regione Sicilia è stata recepita dalla legge regionale n. 25/94. Tale norma, legittima gli ampliamenti della cubatura esistente nella misura del 30% e comunque per non più di 300 mc.. Ancora una volta il P.T.P., non può ignorare o disattendere una legge intimamente legata agli obbiettivi del piano in esame.
  136) Opposizione proposta da D'Amico Salvatore e altri quattro firmatari - Varie località 

Dalla lettura dei regimi normativi scaturisce che il territorio in esame, pur essendo completamente diverso per conformazione urbana, morfologica e storico - sentieristica, dalla frazione di Rinella, viene sottoposto, come quest'ultima, al regime normativo di recupero (R.E.P.). Inoltre, comparando le norme del Piano territoriale paesistico con quelle del vigente piano regolatore generale, non può non rilevarsi che il P.T.P., laddove prescrive la redazione di un Piano-progetto paesistico di grande dettaglio propedeutico obbligatorio soggetto a nulla osta della Soprintendenza finisce per riscrivere la norma del vigente P.R.G., che prevede, nella stessa area la stesura di un piano di lottizzazione o di un piano particolareggiato.
La sostituzione di un piano attuativo con un altro costituisce palese causa di illegittimità del P.T.P..
Infatti i terreni degli opponenti fanno parte di un'area di maggiore estensione a valenza edificatoria così come previsto dallo strumento urbanistico approvato definitivamente nel luglio 1991; e in base all'art. 28 della legge regionale n. 71/78 i proprietari, hanno acquisito il diritto all'edificazione, stante la non obbligatorietà alla redazione dei programmi pluriennali d'attuazione, (la popolazione comunale inferiore a 10.000 abitanti). Pertanto si chiede che siano eliminate le norme che possono inficiare l'edificabilità dei luoghi.
Ma è una caratteristica del regime normativo del P.T.P. quella di entrare nel merito di questioni urbanistiche e non paesaggistiche quali il recupero privato senza variazione d'uso. Difatti dall'esame del P.T.P. si ricava che le variazioni sono ammesse o consentite indipendentemente dalla compatibilità tra l'intervento ed il territorio circostante, così come invece prevede l'art. 10 della legge regionale n. 37/85 e che la norma di piano corrisponde in questa materia ad un processo mentale totalmente arbitrario e generalizzato privo di motivazioni puntuali.
  137) Opposizione proposta da De Corrado Carmela - Frazione Val di Chiesa 

La ricorrente eccepisce che il P.T.P. illegittimamente eccede dai limiti contenuti nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, che nella stesura dell'art. 3 - regimi normativi - non è neppure citato, e pone in essere scelte urbanistiche tali da trasformarlo in uno strumento urbanistico vero e proprio. Secondo la ricorrente, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 7 novembre 1994, l'art. 5 della legge n. 1497/39 e l'art. 23 del R.D. n. 1357/40 costituiscono il fondamento normativo dei Piani paesistici, con la conseguenza che le funzioni del P.T.P. sono esclusivamente quelle indicate nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40: ne consegue che il P.T.P. è solo uno strumento di programmazione dell'azione di tutela, ma non ha la funzione di suggerire scelte urbanistiche alle amministrazioni comunali.
Nel merito, la ricorrente osserva che gli immobili di sua proprietà sono stati in parte inclusi nell'ambito TO6 (tutela orientata diretta alla valorizzazione del paesaggio archeologico), esteso a varie particelle limitrofe ad esclusione dei terreni di proprietà dell'attuale sindaco di Leni, nel cui terreno gli asseriti beni archeologici hanno inopinatamente cessato di esistere.
L'ambito in questione è costituito da beni archeologici variamente individuati (dagli strumenti urbanistici, con provvedimenti ai sensi della legge n. 1089/39; con acquisizione al demanio archeologico), e comunque anche da beni archeologici emergenti o sepolti, dei quali il Piano prescrive la sistematica conservazione e la didascalizzazione per una fruizione consapevole.
Questa previsione rende di fatto inutilizzabile il terreno della ricorrente, nel quale tra l'altro non è mai stato individuato alcun reperto archeologico.
La ricorrente eccepisce infine che alcune porzioni del suo terreno ricadono in zona A del P.R.G., motivo per cui esse sono escluse dal vincolo paesistico (art. 1, n. 6, legge n. 431/85) e di conseguenza dovrebbero essere escluse dalle prescrizioni contenute nell'art. 18 - TO6 - regimi normativi - del P.T.P.
  138) Opposizione proposta da Donato Fabio - Frazione Rinella 

Il ricorrente, legale rappresentante della Società Campeggio Tre Pini s.r.l., che gestisce un camping sito in località Rinella, rileva che i regimi normativi del P.T.P. (TO1 e R.E.S.) che vigono in quell'area, incidono irrimediabilmente sull'impianto, esistente dal 1973, impedendone finanche il mantenimento. Il Piano comporterebbe la cessazione dell'attività esercitata e la conseguente eliminazione di un impianto in grado di soddisfare l'esigenza ricettiva di una zona a fortissima vocazione turistica, senza che nel territorio in questione siano presenti le attività agricole, tradizionali o innovative, la cui esistenza è apoditticamente affermata dal Piano. Infatti l'area è occupata già da 25 anni dalle strutture e dai fabbricati del campeggio.
  139) Opposizione proposta da Galletta Salvatore - Frazione Val di Chiesa 

Il ricorrente invoca l'art. 1, n. 6, della legge n. 431/85, a mente del quale i vincoli paesaggistici di cui al precedente comma non si applicano alle zone A e B.
La norma, come anche interpretata dalla Circolare del Ministero dei beni culturali ed ambientali n. 8 del 31 agosto 1985, comporta che restano escluse dall'applicazione dell'art. 1 della legge n. 431/85, e quindi non sono sottoposte a vincolo paesaggistico, le zone omogenee A e B delimitate dal P.R.G. del comune di Leni, approvato con decreto assessoriale n. 1104 del 1991.
Del tutto illegittimamente, quindi, il P.T.P. ha esteso alla zona omogenea A2 i vincoli di cui all'art. 1, della legge n. 431/85, classificando i terreni ricadenti in tale area come zona di potenzialità archeologica.
Il ricorrente eccepisce che il P.T.P. illegittimamente eccede dai limiti contenuti nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40, che nella stesura dell'art. 3 - regimi normativi - non è neppure citato, e pone in essere scelte urbanistiche tali da trasformarlo in uno strumento urbanistico vero e proprio. Secondo il ricorrente, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 379 del. 7 novembre 1994, l'art. 5 della legge n. 1497/39 e l'art. 23 del R.D. n. 1357/40 costituiscono il fondamento normativo dei Piani paesistici, con la conseguenza che le funzioni del P.T.P. sono esclusivamente quelle indicate nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40: ne consegue che il P.T.P. è solo uno strumento di programmazione dell'azione di tutela, ma non ha la funzione di suggerire scelte urbanistiche alle amministrazioni comunali.
Nel merito, il ricorrente osserva che gli immobili di sua proprietà sono stati in parte inclusi nell'ambito TO6 (tutela orientata diretta alla valorizzazione del paesaggio archeologico), esteso a varie particelle limitrofe ad esclusione dei terreni di proprietà dell'attuale sindaco di Leni, nel cui fondo gli asseriti beni archeologici hanno inopinatamente cessato di esistere.
L'ambito in questione è costituito da beni archeologici variamente individuati (dagli strumenti urbanistici, con provvedimenti ai sensi della legge n. 1089/39; con acquisizione al demanio archeologico), e comunque anche da beni archeologici emergenti o sepolti, dei quali il Piano prescrive la sistematica conservazione e la didascalizzazione per una fruizione consapevole.
Questa previsione rende di fatto inutilizzabile il terreno del ricorrente, nel quale tra l'altro non è mai stato individuato alcun reperto archeologico.
Il ricorrente rileva infine che nei terreni di sua proprietà sottoposti al regime normativo TO1 occorre inserire, fra le attività compatibili, la realizzazione di fabbricati rurali e ricoveri per attrezzi agricoli, con indice fondiario di edificabilità pari a quello vigente nelle aree di verde agricolo, così come previsto dal P.R.G., cioé di quelle strutture necessarie per rendere effettivamente possibile l'esercizio delle attività agricole tradizionali.
  140) Opposizione proposta da La Rosa Antonino e Felice, i quali rilevano che: 

-  il P.T.P. adottato non consente, nell'ambito di classificazione TO1, la pratica dell'attività agricola nei modi e nei termini previsti dalle leggi nazionali e regionali, tanto più che nel comune di Leni non è stata prevista la contrada Zona Cuscinetto (MA1) altrove presente. Il Piano paesistico infatti vieta l'ampliamento e/o la variazione d'uso delle costruzioni esistenti, la costruzione di piccoli nuovi fabbricati isolati per la conduzione del fondo e per l'eventuale attività agrituristica, la realizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche necessarie per il transito dei mezzi meccanici moderni, nonché la realizzazione di impianti destinati alla trasformazione del prodotto agricolo, prescrizioni tutte che avrebbero in realtà l'effetto di azzerare piuttosto che incentivare, l'esercizio dell'attività agricola, come praticata, tra gli altri, dagli opponenti. Non si manca di osservare, infine, che il regime normativo TO1 prescrive la proprietà pubblica con progressiva demanializzazione ai fini della costituzione dell'ambito di tutela vulcanologica, disposizione questa che pare preordinata all'abbandono del territorio coltivato piuttosto che alla sua conservazione.
  141 Opposizione proposta da La Rosa Antonino e Fe lice. 

I ricorrenti, comproprietari di due immobili confinanti, nei quali abitano ed esercitano l'attività agricola, lì già praticata dai propri avi, consistente in produzioni agricole tipiche locali (malvasia, capperi, olive), fanno presente di avere presentato progetto per attività agrituristica nel programma dei patti territoriali, in ciò facendo affidamento, tra l'altro, sul vigente P.R.G. nel quale detti fondi ricadono in zona C3 (espansione sparsa agroturistica).
Le previsioni del P.T.P., che ha classificato il territorio in questione nell'ambito del mantenimento (MA3) avrebbero l'effetto di precludere tutte le attività connesse all'agricoltura ed in particolare: determinerebbero per i ricorrenti:
-  l'impossibilità di accedere alle agevolazioni previste nei patti territoriali;
-  l'impossibilità di programmare e praticare il turismo rurale;
-  l'impossibilità di programmare e praticare l'agriturismo.
Il tutto in aperta contraddizione con quanto previsto dal P.R.G.
  142) Opposizione proposta da Lopes Felice, il quale ri leva: 

-  che le disposizioni del P.T.P. che incidono sul fondo di sua proprietà discendono da un rinvenimento di schegge di ossidiana, in seguito a scavi abusivamente eseguiti dalla direttrice del museo archeologico di Lipari. Specifica che i rinvenimenti, avvenuti oltre quattro anni prima, interessano una piccola porzione del fondo, lasciando indeterminata la presenza di una non ben definita capanna destinata ad una probabile lavorazione dell'ossidiana. Per il ricorrente è del tutto ingiustificato il vincolo che deriva dalla classificazione a zona archeologica della intera superficie della particella di sua spettanza, estesa mq.. 6.100 c.a., ma interessata dai ritrovamenti per mq.. 200 soltanto. Nel contempo chiede che vengano eseguiti gli accertamenti del caso, entro un arco di tempo ragionevole, affinchè si provveda alla devincolizzazione dell'area nel caso di assenza di reperti archeologici, ovvero, in caso contrario si dia corso alla procedura di esproprio. Resta inteso che gli scavi di accertamento, vanno effettuati nel rispetto della proprietà privata.
  143) Opposizione proposta da Mirabito Gaetano 

Il ricorrente, che ha già avuto accolte le osservazioni prodotte a suo tempo avverso alcune previsioni al P.R.G. di Leni, le reitera nei confronti del P.T.P., le cui disposizioni, nella parte in cui prevedono l'eventuale e progressiva demanializzazione, sono gravemente pregiudizievoli del diritto di proprietà privata, e reiterano sostanzialmente la censurata norma del P.R.G., il quale, nei terreni del ricorrente, prevedeva la realizzazione di un parco attrezzato senza tenere conto che in quell'area insistevano alcuni edifici per civile abitazione.
A seguito dell'opposizione a suo tempo avanzata, il P.R.G., nel testo approvato, ha rinviato la definizione del regime dell'area ad un apposito piano particolareggiato, soluzione questa che il ricorrente chiede anche rispetto alla problematica demanializzazione progressiva innescata dalle norme del P.T.P.
  144) Opposizione proposta da Morello Antonino 

Il ricorrente ha acquistato un terreno che secondo il vigente P.R.G. fornisce la possibilità di realizzare una casetta di mq.. 75 ca., stante l'indice di fabbricazione max di 0,20 mc../mq..; ma i suddetti terreni ricadono nell'ambito territoriale MO1 del P.T.P. e sono gravati dal vincolo non aedificandi e non arborandi esteso per m. 30 dal ciglio stradale.
Considerato che la porzione di territorio in cui rientra il suddetto terreno è a ridosso del centro abitato e che la realizzazione di un fabbricato nel rispetto degli indici suddetti non comprometterebbe la panoramicità della strada parco auspicata dal P.T.P., il ricorrente chiede che la fascia di rispetto del ciglio stradale, attualmente estesa 50 m. a valle e 30 m. a monte, venga ridimensionata secondo legge, tenuto conto che le esigenze della cittadinanza non possono essere del tutto disattese per la salvaguardia degli interessi paesistico ambientali, che non può pretermettere le vitali esigenze dell'uomo, quale è quella della casa.
  145) Opposizione proposta da Podetti Caterina 

La ricorrente, che ha acquistato un terreno dove intendeva realizzare la propria abitazione, così come consentito dal vigente P.R.G. nel quale il terreno della ricorrente ricade in gran parte in zona C3, edificabile con indice di fabbricazione max di 0,20 mc../mq.., vede le proprie aspettative precluse dal P.T.P., che sottopone quelle aree al regime del mantenimento (MA3) senza tenere conto delle esigenze di vita dell'opponente che necessita di una dimora dignitosa nel paese di origine.
In realtà, la porzione di territorio in cui rientra il suddetto terreno è a ridosso del centro abitato e contiene alcuni insediamenti, costituiti da unità immobiliari trasformate in sedi turistiche ad uso misto stagionale; né a parere della ricorrente si riscontrano particolari differenze tra l'area anzidetta e quella limitrofa che per il P.T.P. può essere modificata.
  146) Opposizione proposta da Rao Andrea - Frazione Val di Chiesa 

Ripete le argomentazioni esposte nell'osservazione sub. 131.
  147) Opposizione proposta da Russo Felice, procuratore generale dei figli Antonino, Rosalba e Marisa 

Premesso che dalle ricerche archeologiche eseguite a Salina dal 1989 al 1993 non è emersa alcuna traccia di elementi preistorici, il ricorrente sottolinea che l'asserito rinvenimento di una non ben definita capanna, destinata alla lavorazione dell'ossidiana, insiste in ogni caso in altra particella e non si comprende come e perchè debba coinvolgere anche la particella di sua proprietà, che, per questa decisiva ragione dovrebbe riacquisire l'assetto conferitole dal Piano regolatore in atto vigente.
  148) Opposizione proposta da Sterio Simone - contrada Scardino. 

Ripete le argomentazioni esposte nell'osservazione descritta sub. 130.
  149) Opposizione proposta da Zagami Salvatore - via Scardino n. 6 

Il ricorrente rivendica il diritto di ampliare il fabbricato di sua proprietà, in atto esteso 70 mq., in conformità alle esigenze di vita e di dignità del suo nucleo familiare, formato da quattro componenti. Questa legittima istanza, già sottoposta alle forti limitazioni imposte dal P.R.G. di Leni, secondo cui il terreno ricade in zona omogenea C3 (espansione agroturistica) con indice di fabbricazione massima di 0,20 mc./mq.; è invece del tutto frustrata dal P.T.P., che impone il mantenimento del territorio (regime MA2), senza tenere in alcun conto le effettive esigenze della popolazione residente.
ISOLA DI SALINA - COMUNE DI MALFA
  150) Opposizione proposta da Brundu Giovanni 

Il ricorrente è proprietario di una quota di terreno coltivato a cappereto che ricade in zona agricola E. Il P.T.P. prevede la realizzazione in questa zona, classificata MA3, di una via di accesso ai Beni culturali territoriali e indica quali attività compatibili, parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione e recupero edilizio solo per uso pubblico.
Si tratta di disposizioni del tutto esorbitanti da quelle di legge descritte dall'art. 23 del R.D. n. 1357/40 che rendono il P.T.P., in questa parte, manifestamente incongruo. Infatti il ricorrente, pur condividendo, le finalità di tutela del territorio previste dal Piano, chiede che si eliminino quelle previsioni che arrecherebbero un grave danno ambientale ai luoghi e che sembrano dovute ad una valutazione superficiale della realtà dell'isola. La realizzazione della strada e la correlata progressiva demanializzazione della zona, causerebbero infatti lo stravolgimento dello stato dei luoghi, caratterizzata per essere coltivata sia a cappereto che a vigneto pregiato (malvasia) e per trovarsi in prossimità del mare: i terreni in questione ricadono infatti a 300 m. dalla costa. Appare del tutto incongruo anche l'aver previsto la realizzazione di infrastrutture termali, non essendovi nell'isola di Salina tracce di acque sulfuree; così pure è da rigettare l'indicazione della zona per allocare opere di protezione civile, in quanto l'isola è già dotata ampiamente di servizi pubblici (pronto soccorso, poliambulatorio) connessi a tale finalità.
  151) Opposizione proposta da Brundu Vittorio e Lucia e Bongiorno Egidio 

Ripetono le argomentazioni esposte nell'opposizione descritta sub. 150.
  152) Opposizione proposta da Famularo Giuseppe e Onofrio, Bongiorno Giuseppe e Egidia, De Lorenzo Giuseppe e Lidia, Cafarella Bartolomeo e Di Caro Angelo 

I ricorrenti ritengono che nella realizzazione del P.T.P. non vi sia stata la giusta ed essenziale collaborazione dell'organo locale di indirizzo politico-amministrativo, per cui non sono state tenute nel debito conto le esigenze della popolazione invadendo le competenze e l'autonomia comunale.
La tutela delle strutture vulcaniche, postulata dal Piano, si traduce infatti in un inammissibile gravame allo sviluppo socio-economico della comunità.
In particolare si chiede che venga rivista la perimetrazione delle zone di tutela orientata (TO1), in cui l'agricoltura costituisce l'unica o quasi fonte di reddito per i residenti, che subirebbero danni ingenti dalle previsioni del P.T.P. I ricorrenti chiedono che venga del tutto eliminata la demanializzazione progressiva del territorio, assegnando il giusto spazio all'esercizio dell'attività agricola, del turismo rurale e dell'agriturismo , con la possibilità di ampliare gli edifici esistenti e di costruire nuovi piccoli fabbricati, perchè le vecchie strutture sono irrilevanti.
  153) Opposizione proposta da Fogliani Maria 

La ricorrente è proprietaria di un terreno che ricade in parte in zona C di espansione urbana e in parte in zona F agricola. I regimi normativi del P.T.P., come evidenziato all'art. 31, sottopongono invece il terreno in questione a mantenimento (MA3). Si tratta di disposizioni illegittime, perchè eccedono ai limiti posti della legge alla pianificazione paesistica, che risiederebbero nell'art. 23 del R.D. n. 1357/40.
Il P.T.P. effettuerebbe valutazioni urbanistiche del territorio, riservate a un P.R.G., non limitandosi ad individuare ed indicare le azioni idonee a garantire una corretta tutela delle valenze culturali e paesaggistiche del territorio.
  154) Opposizione proposta da Ministeri Rosaria - Localià: contrada Spinoso 

La ricorrente è proprietaria di alcuni immobili ricadenti a Malfa, inclusi dal P.T.P. nella zona R.N.S. La ricorrente non ritiene che gli edifici posseggano requisiti di pregio, in quanto, pur essendo di vecchia costruzione, non possono certamente essere annoverati fra i BB.CC.TT. contenuti nell'ambito delle zone R.N.S. non avendo tra l'altro particolare interesse storico.
  155) Opposizione proposta da Mirabito Lorenzo - Frazione Capo Faro 

Il ricorrente osserva che la frazione di Capo Faro è normata dal P.T.P. in parte col regime RES-DP1, in parte con il regime MO1, all'interno del quale esiste una fascia di vincolo non aedificandi, non arborandi e non accessibilità diretta esteso 50 m. a valle e 30 m. a monte della strada provinciale S. Marina Salina-Malfa, nel P.T.P. convenzionalmente chiamata strada Parco.
Si obietta che il regime RES-DP1 (eliminazione detrattori) non si può adattare alla zona di che trattasi in quanto la realtà territoriale del luogo è costituita da edilizia rurale residenziale ultracentenaria che costituiva originariamente la frazione Capo Faro. Queste abitazioni furono tutte abbandonate dagli abitanti, emigrati altrove dopo la guerra come è confermato dalla documentazione fotografica allegata, che comprova i caratteri di questi insediamenti, che non possono essere ricondotti alle previsioni del P.T.P., evidentemente erronee che li qualifica come detrattori paesistici. Quanto al vincolo non aedificandi, non arborandi esso appare quanto mai vessatorio, perchè operando insieme al vincolo di inedificabilità dei 150 m. dalla battigia previsto dalla legge riduce l'area utilizzabile a una porzione assolutamente insignificante.
  156) Opposizione proposta da Pidalà Salvatore e altri, tre firmatari 

I ricorrenti sono proprietari di un terreno che ricade in zona E, (verde agricolo) ma che secondo il P.T.P. deve essere soggetto di mantenimento (MA3) ed è destinato ad una progressiva demanializzazione. Si tratta di una previsione non soltanto estranea ai contenuti tipici della pianificazione paesistica, ma che avrebbe l'effetto di compromettere l'economia dell'isola di tipo prevalentemente agricolo, e con ciò la consistenza del patrimonio naturalistico che il P.T.P. dovrebbe tutelare.
  157) Opposizione proposta da Ravesi Girolamo 

Il ricorrente rileva che è proprietario di un immobile che ricade nella zona A individuata dallo strumento urbanistico vigente a Malfa. Questa zona è esclusa dall'art. 1 della legge n. 431/85 dai vincoli paesaggistici e pertanto, secondo il ricorrente, il P.T.P. dovrebbe limitarsi a dare indicazioni non vincolanti trattandosi di un'area esclusa dall'ambito rimesso per legge alla pianificazione paesaggistica.
  158) Opposizione proposta da Sarpietro Nunzio e Aiello Caterina 

I ricorrenti premettono che nel 1981 è stata istituita la riserva naturale di cui il comune di Malfa, per le sue valenze paesaggistiche, è parte integrante. Per questo motivo non solo il P.T.P., che tutela il territorio ma tutte quelle iniziative che richiedono l'istituzione di un parco marino, sono da condividere e incoraggiare.
Tuttavia, il regime MA3, che vige nell'area di proprietà dei ricorrenti, attuerebbe la progressiva demanializzazione della zona; e avrebbe l'effetto di far sparire l'attuale assetto del territorio e quindi di compromettere la consistenza del notevole patrimonio naturalistico che caratterizza i luoghi. Assolutamente incompatibili con questi valori sono infatti le attività che il P.T.P. giudica compatibili quali opere di protezione civile, parchi e servizi pubblici. Né va dimenticato che i terreni in questione ricadono nel divieto di edificazione che la legge impone nei 150 m. dal mare.
  159) Opposizione proposta da Siracusano Francesco 

Il ricorrente osserva che il tessuto urbanistico di Malfa non è stato interamente classificato come R.C.S., infatti fa eccezione il centro del paese, classificato MO2, così come l'abitato a monte del porticciolo di Punta Galera. Si richiede, per omogeneità che tutto l'abitato venga unificato nell'ambito R.C.S. le eventuali nuove edificazioni potranno essere sottoposte alla condizione di redigere appositi piani particolareggiati.
ISOLA DI SALINA - COMUNE DI S. MARINA DI SALINA
  160) Opposizione proposta da Gruppo amici di Salina 

Secondo la ricorrente associazione il P.T.P. è carente nella parte in cui recepisce le bozze di pianificazione urbanistica prodotte dalle amministrazioni comunali di Malfa e S. Maria Salina e le fa proprie, mutuando così, in un piano imposto dall'alto, gli errori contenuti in quei documenti, che non corrispondono ai requisiti dettati dal D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968. Il P.T.P. dovrebbe invece limitarsi a indicare le linee guida cui il P.R.G. deve informarsi, ferma restando l'autonomia decisionale dei Comuni di adottare secondo legge articolate e puntuali norme urbanistiche.
L'associazione inoltre ritiene che non sia stata adeguatamente considerata l'importanza strategica delle risorse agricole per la salvaguardia del paesaggio. A tale scopo, infatti occorrerebbe consentire la realizzazione di opere necessarie alle mutate esigenze dell'attività agricola, miglioramenti alla sentieristica storica, l'ampliamento e la realizzazione di strutture per la conservazione e trasformazione dei prodotti.
  161) Opposizione proposta da Aquino Gianpiero - Frazione Lingua. 

Il ricorrente lamenta l'assoluta mancanza di chiarezza del P.T.P.: la scala 1:10.000, infatti, rende difficile la lettura dei vincoli e dei simboli adoperati dal piano.
Si osserva inoltre che il P.T.P. non avrebbe tenuto conto dell'art. 1 della legge n. 431/85, che esclude dal vincolo paesaggistico, le zone omogenee A e B; il P.T.P. avrebbe commesso l'illecito di dare disposizioni anche nelle zone A e B, come la fascia a monte della via Risorgimento nel comune di S. Marina Salina, o frazione di Lingua; inoltre, appare del tutto indeterminata l'indicazione della fascia di rispetto della costa (art. 15 legge regionale n. 78/76 ), che non sarebbe riportata sulla fascia costiera dell'abitato di S. Marina e altrove invece sarebbe sovrapposta ad altre zone. Detto vincolo, inoltre non sarebbe stato rappresentato attorno al laghetto di Lingua, né intorno alla pineta del Serro dell'Acqua, né ancora al torrente Vallone Castagno che è il corso d'acqua più importante dell'isola di Salina, mentre viene indicato il vincolo idrogeologico imposto a torrenti o impluvi insignificanti. Il vallone Castagno, intorno al quale insiste una vegetazione rigogliosa, ricade in un area classificata TO2 Tutela orientata diretta ad attività ludiche mentre zone aride sono classificate TO1 Tutela orientata diretta alla valorizzazione culturale delle attività colturali produttive tradizionali (area a sinistra del vallone, per esempio).Nel sottolineare che il P.T.P. illegittimamente non contiene le prescrizione volute dall'art. 23 R.D. n. 1357/40, norma da intendersi vincolante in tema di pianificazione paesistica, il ricorrente censura il piano nella parte in cui è stato imposto un vincolo non aedificandi e non arborandi su tutta la strada di circonvallazione di S. Marina Salina e sul corso principale della Frazione Lingua, mentre non si è preso in eguale considerazione il lungomare di S. Marina Salina né quello di Lingua al fine di tutelare la bellissima fascia di verde, a pini ed oleandri, che insiste attorno a quelle vie.
  162) Opposizione proposta dal comune di S.Marina di Salina, congiuntamente ai comuni di Leni e Malfa. 

Con delibera n. 47 del 18 agosto 1998 il consiglio comunale di S. Marina Salina ha preso atto delle osservazioni e opposizioni prodotte il 21 novembre 1997 tra l'altro dal sindaco di quel comune.
Tale documento, sottoscritto unitamente ai sindaci pro-tempore di Leni e Malfa, contesta l'identificazione delle Eolie in una struttura vulcanica, da sottoporre in quanto tale a integrale conservazione: questa opzione metodologica, infatti, porta il P.T.P., da un lato, a comprimere ogni possibile attività antropica nelle aree di tutela ( TO e TI ) e, dall'altra, a fornire minute prescrizioni comportamentali negli altri ambiti, comprimendo con ciò le competenze comunali in criteri di programmazione urbanistica.
In particolare, il P.T.P. non è condivisibile nella parte in cui:
1) prevede la progressiva demanializzazione di tutti i terreni compresi in ambito TO, mortificando l'attuale utilizzo agricolo dei suoli e lo stato dei luoghi, che ne è conseguente;
2) non consente quei modesti ampliamenti che invece sono necessari per adeguare le strutture di supporto delle attivatà agricola e agrituristica alle correnti esigenze tecniche di tali iniziative;
3) non consente il cambiamento delle destinazioni d'uso, fissa l'estensione minima dei lotti edificabili (in ambito MO2: es. fraz. Rinella e Leni), impone un vincolo di inedificabilità a protezione della strada che esorbita dalle previsioni di legge: disposizioni tutte che si intendono non comprese tra quelle tipiche della pianificazione paesistica;
4) include anche le zone A e B, disattendendo l'art. 1 della legge n. 431/85, che le esclude invece dall'ambito della tutela paesistica.
I comuni, anche in considerazione delle iniziative dipendenti dai patti territoriali, auspicano che il P.T.P. possa essere periodicamente verificato e modificato con le opportune forme di concertazione.
  163) Opposizione proposta da Giuffrè Giovanni - S. Marina di Salina. 

Il ricorrente, premesso che la scala 1:10.000 non consente una chiara lettura del P.T.P., non permettendo di individuare bene i simboli né i confini delle varie aree, di modo che non è possibile individuare il vincolo imposto ai vari fabbricati che si trovano sul lungomare di S. Maria Salina, né gli esatti confini delle particelle comprese nella zona MA3 (località Pozzo d'Agnello),contesta i criteri con i quali sulla via comunale Rinascente è stato imposto il vincolo non edificandi, non arborandi e non accessibilità diretta. Tra l 'altro, un tratto della strada ricade in pieno centro abitato, classificato nella zona B/2:ne discende che il vincolo imposto su tale zona appare in aperta violazione dell'art. 1 legge n. 431/85 che esclude le zone A e B dall'ambito della tutela paesaggistica. Analoghe considerazioni valgono per l'area sita all'incrocio tra via Crispi e via Rinascente, dove è stato previsto un limite di m. 300 dalla battigia, che eccede i limiti fissati dall'art. 15 legge regionale n. 78/76 e dalla legge n. 431/85, e non tiene conto, ancora una volta, che detta area fa parte della zona B del P. di F. di S. Maria Salina. Si tratta in ogni caso di vincoli pregnanti che comportano l'inedificabilità del suolo, e come tali, a mente dell'art. 16 legge n. 1497/39, i proprietari andrebbero indennizzati.
Le stesse lagnanze sono riportate in un altro documento irritualmente trasmesso alla Presidenza della Regione e da questa rimesso alla competente Amministrazione, nel quale si aggiunge che il P.T.P. sarebbe stato adottato in violazione della legge n. 241/90 e dell'art. 8 della legge regionale n. 10/91 essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento ai controinte ressati.
  164) Opposizione proposta da Giuffrè Giovanni - S. Marina Salina. 

Il ricorrente innanzitutto rileva le coincidenze esistenti tra il P.T.P. e il P.R.G. presentato in consiglio comunale il 26 maggio 1994, ma non adottato: la delimitazione del centro urbano è infatti sovrapponibile e i vincoli previsti per le varie zone del Piano sono uguali o simili a quelli del piano regolatore. Ad esempio:
-  la zona MA3, località Pozzo d' Agnello, nel piano paesistico è individuata come zona di mantenimento ad alto pregio paesistico con funzioni strategiche; nel piano regolatore è zona F2 parco territoriale attrezzato con piano particolareggiato esteso all'intera zona;
-  il centro storico urbano di recupero edilizio previsto dal P.T.P. coincide con la zona C1, C2, C3 e B0 del piano regolatore e, in entrambi i piani, è stato previsto in questa zona l'esercizio dell'attività agrituristica.
-  la zona MA3, del piano paesistico, a monte di via Italia, coincide con quella destinata a servizi del piano regolatore.
Nel ribadire (v.sub. 163) che la cartografia del P.T.P. non consente una chiara individuazione dei simboli né dei confini, il ricorrente sottolinea che le zone A e B dovrebbero essere escluse dall'ambito della tutela paesaggistica, a mente dell'art. 1 della legge 431/85, il che, non solo non è avvenuto, ma è stato violato da una serie di vincoli che si sono succeduti nel tempo (vincolo paesistico dal 1977, riserva orientata nell'84, vincolo d'immodificabilità nel 1995 e in ultimo il piano del 1997).
Peraltro ai sensi dell'art. 16 legge regionale n. 14/88, non è possibile imporre ulteriori vincoli sui territori già destinati a parchi e riserve , mentre sull'isola di Salina, appunto, è stato un succedersi di vincoli: e ciò anche in violazione del comma 7 dell'art. 12 della legge n. 394/91 norma che, pur se espressamente prevista per i parchi, a maggior ragione si riferisce alle riserve.
Infine il ricorrente denuncia:
-  l'inosservanza delle procedure previste dagli artt.3 e 4 legge n. 1497/39 nell'individuazione e pubblicazione degli elenchi degli immobili, così come l'omesso annuncio nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta pubblicazione;
-  l'inosservanza del principio dell'inviolabilità della proprietà, in quanto il P.T.P. impone vincoli assoluti permanenti e d'immodificabilità con conseguenze più gravi di un esproprio e non prevede indennizzi né sistemi di valutazione dei danni arrecati ai cittadini;
-  l'inosservanza della normativa prevista dalla legge n. 241/90 recepita dalla legge regionale n. 10/91.
  165) Opposizione proposta da Mammana Giulia , Estella, Maria, Bartolo e Valeria, frazione Lingua, località Nero 

I ricorrenti eccepiscono l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge n. 431 alle zone A e B, così definite dal P.d.F., come quella limitrofa al laghetto di Lingua, zona A, per l'appunto, ma a cui il P.T.P. ha esteso il vincolo.
Ritengono che sia stato disatteso il contenuto dell'art. 23 R.D. n. 1357/40 e siano stati superati i limiti della norma stessa con scelte urbanistiche tali da rendere il P.T.P. la copia conforme del progetto di massima del P.R.G.
Il territorio ove sono ubicati gli immobili dei ricorrenti è stato classificato R.C.S., ma secondo gli stessi ha caratteristiche affatto assimilabili a quelle di un centro abitato. Si tratta infatti di un'area di pregio ambientale, ubicata a meno di 300 m. della battigia e a meno di 30 m. dall'impluvio del Vallone Nero.
Pertanto ritengono che sia del tutto inadeguata la previsione tra le attività incompatibili e non pertinenti, della sistemazione idraulico forestale (si tratta infatti di una zona ad alto rischio idrogeologico soggetta a fenomeni di smottamento e franamento che il Genio Civile nel '90 prese in considerazione prescrivendo lavori di imbrigliamento degli argini del Vallone Nero che l'impluvio principale) di S. Marina di Salina interamente sottoposta a vincolo idrogeologico già dal '58; al contrario, inserendo tra le attività compatibili, la realizzazione di parchi attrezzati o servizi pubblici, il P.T.P. manifesta l'intendimento di adottare previsioni urbanistiche e variazioni di destinazione d'uso, con ciò ingerendosi nelle attribuzioni delle amministrazioni comunali in sede di redazione del P.R.G.
Inoltre da un confronto tra il decreto assessoriale n. 87/84 (costituzione riserva naturale di Salina), il progetto di massima del P.R.G. e il P.T.P. risulta che quest'ultimo ha modificato i confini della preriserva.
Visti, inoltre, i rilievi contenuti nell'opposizione, pervenuta alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina il 28 aprile 1999 e da quest'ultimo ufficio inoltrata con nota n. 446 del 30 luglio 1999 (opposizione che dunque risulta tardivamente e perciò irritualmente presentata) prodotta da:
  166) Abbate Giuseppe e Scilio Gaetano - contrada Varesana, Lipari 

Secondo i ricorrenti, il P.T.P. agisce nel presupposto che la salvaguardia della struttura vulcanica dell'isola debba travalicare ogni altro aspetto o interesse. Risulta così del tutto pretermessa la possibilità di utilizzare il territorio per finalità economico-sociali, senza che i comuni interessati abbiano potuto prendere parte al procedimento di redazione del Piano. Quest'ultimo disattende in realtà le previsioni dello strumento urbanistico vigente e incide in modo pregnante con l'assetto dei suoli, eccedendo dai compiti propri della pianificazione paesistica, che risiederebbero in via esclusiva in quelli indicati all'art. 5 della legge n. 1497/39. Le prescrizioni del Piano disattenderebbero in toto lo stato dei luoghi - già urbanizzati e attraversati da una via di comunicazione che li destina all'edificabilità - privano i ricorrenti della possibilità di sfruttare il loro fondo e di esercitarvi una attività economica, non essendo concepibile lo svolgimento di una iniziativa agricola su basi industriali senza le indispensabili trasformazioni del territorio, precluse dal regime normativo MA1, del quale si chiede la modifica in MO1 (modificabilità).
Ritenuto opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irrituali;
Acquisito quindi in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della speciale Commissione di cui all'articolo 24 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, espresso nella seduta del 14 novembre 2000, il cui verbale, insieme a quelli delle sedute precedenti, tenute il 17 febbraio 2000, il 13 luglio 2000, il 26 luglio 2000, il 27 luglio 2000 e il 17 ottobre 2000, si allega al presente atto sub. B;
Accertato che le amministrazioni comunali interessate hanno fornito il loro contributo partecipativo alla procedura di formazione del piano non soltanto mediante le rituali osservazioni da esse prodotte, ma anche:
-  nel documento prodotto dal comune di Lipari all'Assessorato Regionale dei beni culturali ed ambien tali prot. n. 31919 dell'8 ottobre 1996;
-  nell'incontro con il responsabile scientifico del piano paesistico, avvenuto presso la sede del consiglio comunale di Lipari il 20 giugno 1997;
-  nell'incontro che il comune di Lipari ha curato presso l'Assessorato regionale anzidetto il 13 novembre 1997;
-  nella conferenza di servizi tenutasi presso la Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali il 4 maggio 1999;
-  nella riunione operativa tenutasi presso la prefettura di Messina il 20 giugno 2000;
-  nell'audizione effettuata dalla anzidetta speciale Commissione nella seduta del 27 luglio 2000.
Il tutto come da conforme documentazione allegata sub. C al presente decreto.
Risulta in tal modo assicurato un adeguato grado di partecipazione dei cittadini e dei loro enti esponenziali al procedimento in questione così come postulato dalla Direttiva del consiglio C.E.E. 7 giugno 1990, n. 313, senza che occorra quindi procedere ad indire apposita inchiesta pubblica, facoltativamente prevista, per la medesima finalità, dall'art. 141, secondo comma, del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Ritenuto anche sulla base del parere reso dalla speciale commissione di cui all'art 24 del R.D. n. 1357/40, di dovere rigettare parte delle osservazioni presentate avverso il P.T.P. delle isole Eolie, e ciò per le seguenti ragioni:
a) con riferimento alle opposizioni, osservazioni e reclami esposti ai punti 7, 13, 18, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 43, 51, 56, 69, 78, 80, 114, 119, 131, 134, 135, 136, 137, 146, 153, 160 e 166, nella parte in cui vengono censurate le disposizioni del P.T.P. invasive o pervasive rispetto alla disciplina urbanistica dei suoli, riservata all'amministrazione comunale, deve al contrario farsi presente che le censurate disposizioni tendono a fissare, nelle aree di notevole interesse paesistico, un sistema di regole idoneo a prefissare gli usi del territorio compatibili con l'interesse pubblico del paesaggio. L'autonomia della tutela del paesaggio dall'urbanistica non esclude che tra le due fattispecie intercorra una relazione strettissima, non essendo possibile perpetuare una concezione dell'urbanistica ristretta alle trasformazioni edilizie del suolo, dimenticando che la rarità delle risorse naturali, la necessità di preservare la biodiversità, l'attenzione per i fattori di uno sviluppo ecosostenibile, impongono ai piani e ai programmi urbanistici uno stretto rapporto di correlazione con le previsioni della pianificazione paesistica.
Il rapporto intercorrente tra queste due discipline è stato del resto correttamente risolto dal testo unico n. 490/99, che riconosce al piano territoriale paesistico valore di piano territoriale di coordinamento rispetto ai piani urbanistici, i quali quindi sono tenuti a conformarsi alle previsioni dettate in materia di salvaguardia dei beni paesistici.
In precedenza, era stato esattamente osservato (Presidenza della Regione siciliana, Ufficio legislativo e legale, cons. CST/96) che "...il criterio di coordinamento [fra pianificazione paesistica e pianificazione urbanistica]... va ricercato...in una sorta di gerarchia fra gli interessi salvaguardati: se nelle zone vincolate l'interesse prevalente, per la disciplina degli interventi sul territorio, è l'interesse alla tutela ambientale, quando a garanzia di tale interesse è approvato un piano paesistico, i piani urbanistici non possono contraddirlo".
Non è quindi illegittimo il P.T.P. delle isole Eolie nella parte in cui indirizza, con rinvii programmatici, la redazione del P.R.G. di Lipari e di S. Marina Salina o contraddice le previsioni del P.R.G. di Leni che appaiono configgere con il rilevante interesse pubblico alla conservazione del paesaggio.
La giurisprudenza ha tra l'altro ritenuto che la circostanza che alcune zone di territorio siano state già oggetto di disciplina urbanistica non è preclusiva dell'inclusione delle medesime, in relazione ai valori paesaggistici presenti, in piani paesaggistici (Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 1992, n. 1)
Per questi motivi si ritiene di non dovere accogliere tali profili di censura;
b) con riferimento all'osservazione elencata sub. 164, secondo cui il P.T.P. avrebbe di fatto riproposto i contenuti del P.R.G. di Santa Marina Salina, in atto decaduto, si osserva che i rapporti e le relazioni di cui sopra è cenno, che certo intercorrono tra le due diverse figure pianificatorie, non introducono tuttavia deroghe alla evidente e totale differenza di scopo e di funzioni che intercorre tra i due strumenti. Il territorio può costituire punto di riferimento della pianificazione territoriale intesa come ordine complessivo, ai fini della reciproca compatibilità degli usi e delle trasformazioni del suolo secondo i modi e i tempi previsti e, dall'altro, punto di riferimento di una regolazione degli interventi orientata all'attuazione del valore paesaggistico come aspetto del valore estetico-culturale; pertanto, la materia del paesaggio non è riducibile a quella della urbanistica né può ritenersi in quest'ultima assorbita o sub.ordinata (T.A.R. Lombardia, 11 febbraio 1995, n. 160), con la conseguenza, tra l'altro, che l'eventuale coincidenza tra le perimetrazioni effettuate dal Piano paesistico e quelle contenute in un Piano regolatore non ha alcuna pratica conseguenza, essendo del tutto diverso il contenuto e l'oggetto dei due strumenti.
"Invero, come concordemente sottolineato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la speciale disciplina per la tutela paesaggistica è indipendente dalle prescrizioni urbanistiche sull'assetto generale del territorio, in quanto la legge n. 1497/39 concerne interessi posti su un piano diverso da quelli urbanistico-edilizi, con distinti oggetti e finalità, pure tenendo presenti le connessioni e le reciproche interferenze fra le funzioni amministrative attinenti alla materia urbanistica ed a quella delle bellezze naturali". (Presidenza della Regione siciliana, ufficio legislativo e legale, cons. CST/96).
Per questi motivi, l'osservazione si palesa priva di significato;
c) con riferimento alle opposizioni sub. 50 e sub. 85), nella parte in cui si chiede di vietare l'esercizio di nuove cave nell'area di Monte Pilato nonché di vietare la prosecuzione dell'attività estrattiva ivi autorizzata e di specificare le trasformazioni assentibili nelle zone del Pilato sottoposte a regime di modificabilità, non si ritiene che sia dato al Piano precludere attività, il cui esercizio è tra l'altro rimesso alla normativa di settore e a specifici piani e programmi (legge regionale n. 127/80), ma esclusivamente valutare e dare conto delle valenza paesistiche del sito e delle loro interrelazioni con le modificazioni in atto o in fieri.
A tale riguardo, pur condividendo la necessità di una compiuta regolamentazione dell'esercizio di tale attività, si ritiene congrua e sufficiente la disciplina dell'ambito ZM previsto dal P.T.P. (artt. 25 e 26 dei regimi noma tivi) e le disposizioni contenute nell'art. 42, nel testo emendato (v. oltre, punto L ) che si approva.
Una più dettagliata specificazione delle trasformazioni assentibili in tale comparto è da demandarsi alla pianificazione urbanistica, che procederà con necessari raccordi con la pianificazione paesistica, come ampiamente esplicitato dalla normativa del piano;
d) con riferimento alle opposizioni elencate sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 55, 56, 57, 59, 61, 66, 67, 70, 71, 73, 76, 79, 81, 83, 86, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 100, 112, 113, 116, 118, 121, 122, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 138, 145, non può condividersi l'assunto, esposto in tali opposizioni, secondo cui il degrado in cui si trovano alcuni comparti delle isole e la presenza di interventi edilizi compromettono l'interesse ambientale delle isole stesse e legittimano l'incontrollata proliferazione di ulteriori realizzazioni edilizie. Resta al contrario pienamente confermato il rilevante interesse pubblico della pianificazione paesaggistica delle Eolie e, in particolare, la piena corrispondenza delle contestate previsioni alla funzione pubblica ad esse assegnata dalla legge.
Una delle principali cause della riduzione della biodiversita sul nostro pianeta è proprio rappresentata dall'antropizzazione e da tutte le attività ad essa connesse, il cui impatto si è tradotto nel degrado del patrimonio ambientale. Il prelievo indiscriminato delle risorse naturali per la produzione di merci e di energia, la realizzazione di infrastrutture di servizio e di trasporto effettuata sulla base di logiche che ignoravano l'ambiente, la pianificazione del territorio fatta senza rispetto per le risorse naturali e per la biodiversità, l'enorme produzione di rifiuti di ogni genere, hanno contribuito a ridurre fortemente il numero delle specie animali, vegetali e microbiche.
L'individuazione di aree particolarmente ricche di biodiversità o particolarmente fragili, da sottoporre a normativa di protezione, è certamente un'iniziativa indispensabile, anche se di per sé non sufficiente a garantire la conservazione del patrimonio ambientale, perché l'inquinamento non conosce frontiere e sulle ali del vento e delle correnti delle acque si trasferisce anche là dove non viene prodotto. Pertanto, accanto a disposizioni specifiche per particolari aree, va attuata una politica globale per la conservazione della biodiversità su tutto il territorio, attraverso il controllo delle politiche territoriali, dei piani di settore (urbanistici, paesistici ecc.), della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture di servizio e di trasporto, delle tecnologie adottate per la produzione di servizi, perché vengano attuati nel rispetto del principio della conservazione della biodiversità
Al fine di tutelare la salute dell'uomo, l'integrità della flora e della fauna e degli ecosistemi, il paesaggio, il suolo, le risorse idriche e l'aria, occorre quindi un'attenzione rinnovata per i caratteri salienti del territorio e per le regole che essi impongono. Non può condividersi infatti quanto osservato da alcuni (cfr. opposizione sub. 46), e cioè che la realizzazione di nuove strutture nel territorio consenta il controllo delle risorse ambientali, contribuendo invece ad aumentare una presenza antropica disordinata, incompatibile con le valenze naturalistiche delle isole.
Tra queste ultime, certamente prioritaria è quella vulcanica.
Al contrario di quanto osservato in alcune opposizioni (cfr. in particolare, quelle sub. 17, 29, 30, 31, 33, 35 e 36), il P.T.P. ha correttamente individuato nel vulcanismo l'elemento caratterizzante il paesaggio eoliano e nella sua conservazione il fondamento delle azioni di tutela.
Vincenzo Cabianca, progettista e responsabile scientifico del Piano, è non solo uno dei massimi conoscitori dei beni culturali territoriali eoliani e della loro componente geovulcanologica, ma è soprattutto il promotore della conoscenza di questo patrimonio da parte della comunità scientifica internazionale.
A lui si deve, tra l'altro, l'inserimento delle Eolie nell'elenco dei Beni da considerarsi Patrimonio culturale dell'umanità (Heritage List - UNESCO), che significativamente è stato motivato proprio dall'importanza internazionale per la vulcanologia rivestita dall'arcipelago.
Cabianca ha così sintetizzato la rilevanza scientifica dell'arco vulcanico eoliano e la stretta interrelazione tra questo paesaggio strutturale, la storia e le strategie di salvaguardia e valorizzazione delle isole.
"Le Eolie hanno un valore straordinario nel campo della vulcanologia.
La loro identità è quella di un arco vulcanico con emergenze insulari: da questo punto di vista, le Eolie, per quanto riguarda i tipi di attività esplosiva, surge, etc., possono essere paragonate all'arco attivo Egeico (Kos,, Nysidos, Yali, Santorini-Thera, Milos, Methana); alcune forme vulcaniche tipiche delle Eolie, come il Gran Cratere della Fossa a Vulcano o Pollara a Salina presentano analogie con alcuni vulcani delle Galapagos, mentre Stromboli ha analogie morfologiche con il Piton de la Fournaise dell'Oceano Indiano. Le Eolie, sommità insulari di un arco vulcanico emergente dal mare Tirreno, al centro del Mediterraneo, sono inoltre affini, come genesi, all'arco insulare pacifico di cui fa parte il Giappone. Quello che le rende uniche è che questo arco insulare giovanissimo, arcuatissimo, che nasce da una subduzione della placca africana, ha tutte le caratteristiche tipo-morfologiche ed eruttive dei grandi archi, ma le produce entro un piccolo areale perché l'energia eruttiva è contenuta e tutto il processo è confinato e studiabile nel breve sviluppo aereo e subaereo dell'arco stesso.
A ciò si accompagnano delle specificità straordinarie (curvatura, inclinazione, energia, aree di caduta, attività stromboliana preesistente, etc.). Mentre la zolla pacifica è subdotta dolcemente da quella asiatica che la ricopre lentamente migrando verso oriente, nel caso delle Eolie è la micro-zolla Adriatica-Jonica ad andare in rapida subduzione sotto la zolla Tirrenica, con un piano di Benhoff quasi verticale, in un quadro geodinamico altamente configurante.
La subduzione dà luogo ad epicentri sismici a varie profondità, genera con grande frequenza terremoti profondi, ma genera anche la formazione e la singolarità di un arco magmatico con vulcanismo esplosivo correlato che dà luogo a manifestazioni e forme straordinarie, oggetto di grande impegno interpretativo da parte del mondo scientifico.
Quando gli apparati vulcanici dell'arco emergono dal mare, danno luogo alle isole vulcaniche dell'arco insulare eoliano.
Le risorse prodotte dai vulcani, in particolare l'ossidiana, hanno fatto di queste isole il baricentro minerario-industriale del Mediterraneo nella preistoria, in epoca precedente alla scoperta dei metalli.
Dopo lo sviluppo della metallotecnica, questa risorsa ha finito di avere valore ed è stata sostituita nel tempo. Zolfo, allume, pomice, cioè ancora prodotti vulcanici, hanno continuato a dare sostegno e vita economica alle esportazioni oliane.
Greci, cartaginesi, romani, corsari, arabi, mussulmani, francesi, spagnoli, inglesi, hanno combattuto nei mari delle Eolie per il possesso della loro preziosa posizione strategica.
Dalle sommità dei vulcani, vedette in osservazione continua, cercavano di percepire qualsiasi segno di rischio prima che fosse troppo tardi per salvare la vita degli Eoliani, tra un terremoto e l'altro, tra il racconto di una eruzione ed una interpretazione fantastica con severe divinità antropomorfe e anime di morti dietro le fiamme.
Le popolazioni, sempre minacciate dai pirati e dalle occupazioni delle varie potenze in lotta, in una costante percezione del rischio hanno sviluppato una cultura endemica ed un prudente, quanto straordinario, ciclo autarchico.
L'economia agraria ha esportato capperi, famose uve secche e vini pregiatissimi, in particolare la Malvasia, e ha prodotto modelli insediativi autarchici, razionali, di altissimo interesse urbanistico.
Le Eolie sono entrate nella leggenda a partire dall'Odissea. I loro vulcani hanno ospitato l'officina di Efesto e Vulcano, dei Dio dei vulcani della mitologia greca e romana; successivamente hanno ospitato le anime del purgatorio della religione cristiana, mentre nelle tombe si accompagnava la morte, con le maschere teatrali fittili, segno e senso della vita come teatro; poi l'insularità e la centralità nel Tirreno ne hanno fatto un luogo strategico altamente conteso, poi ancora l'insularità sommata all'isolamento, al rischio dei terremoti, dei vulcani, e al rischio dei pirati, alla rarità dell'acqua, componente prima della vita sulla terra, ne hanno fatto luoghi di esilio, penitenziari, carceri politici: una serie di rischi ben percepiti che hanno reso severi i volti quasi a mostrare la coscienza della precarietà continua. Dopo la guerra mondiale l'esotismo delle forme di un arco insulare vulcanico, di un arcipelago abbandonato, ne hanno fatto uno dei gioielli del turismo prima francese, poi sempre meno internazionale e sempre più italiano di massa, con recuperi stagionali di internazionalità.
Il contemporaneo fiorire di eccezionali ricerche e studi archeologici, la condizione intatta delle stratigrafie dovute alle coperture dei resti di ogni distruzione operate da parte degli invasori, da parte delle polveri delle piroclastiti dei vulcani portate dal vento tra un insediamento umano ed il successivo, ne hanno fatto la matrice della datazione della preistoria del Mediterraneo.
La trasformazione dell'intera acropoli da castello-prigione in castello delle scienze e museo eoliano, prima archeologico, poi vulcanologico ed oggi sempre più politematico della cultura eoliana con il suo vasto e impegnativo apparato didattico, ne hanno fatto una sede privilegiata della museologia e della museografia italiana.
L'eccezionale sviluppo degli studi di Scienze della Terra e dei Vulcani dell'arco magmatico, hanno fatto delle Eolie il gioiello della scienza italiana, nel momento in cui gli altissimi costi della ricerca di base nel campo della fisica nucleare hanno ridotto le nostre possibilità di protagonismo in quel settore.
L'interpretazione progressiva della geodinamica dei Tirreno, la tettonica a zolle, le forme dell'arco, tre vulcani attivi - Stromboli, Vulcano, Lipari - sia pure con ritmi diversi, ne hanno fatto il laboratorio scientifico dei prestigiosi CNR e GNV italiani, con implicazioni di vaste collaborazioni internazionali.
L'Arciduca Luigi Salvatore d'Austria ha pubblicato alla fine dell'ottocento, otto volumi sulle isole con duecentosettantasei xilografie, prezioso documento della situazione e della vita a quella data. L'editoria intelligente ha oggi portato dalle corti e dalle biblioteche specialistiche tutte le opere scientifiche e letterarie nelle librerie, in. vendita al pubblico, trasformando le isole in centri di diffusione della cultura.
Queste sono diventate le nuove miniere eoliane, che non consumano fisicamente le risorse, anzi ne valorizzano la componente immateriale sotto forma di conoscenza e diffusione delle conoscenze umanistiche e scientifiche.
Quello che era il terrore della collera degli Dei, prima pagani, poi cristiani, si è trasformato in consapevole percezione, poi coscienza, poi conoscenza del rischio, un rischio non più fatale ma sempre meglio conosciuto nelle site cause, nei suoi modi, componenti, effetti, cicli, tempi, limiti d'incertezza.
Ma la percezione del rischio e delle possibili difese razionali, affianca collateralmente ai vulcani, ai terremoti, al rischio, il grande monumento intellettuale dell'interpretazione e conoscenza della tettonica, della geodinamica, del vulcanismo, delle forme consolidate dei prodotti eruttivi che costituiscono il paesaggio strutturale eoliano e quello che la storia umana ha prodotto in questo contesto.
Questo paesaggio strutturale, da sistema di manifestazioni evolutive configuranti della crosta terrestre sulla cui superficie la natura e l'uomo hanno scritto la loro storia in forme connotanti, diviene sistema nelle proposizioni del Piano paesistico dei beni culturali; diviene conoscenza, formalizzata e trasmessa, di forme-valori interpretate nella loro genesi, nella loro dinamica, nella loro morfologia e tipologia, negli esiti di ricchezza di cultura scientifica e di ricchezza umanistica di cultura materiale ed ideologica, in una simbiosi eccezionale tra scienze umane e della natura...".
Al contrario di quanto eccepito dagli opponenti , le disposizioni del Piano paesistico sono del tutto adeguate alla rilevanza del fenomeno vulcanico per le isole Eolie.
Non si può sottacere, a questo riguardo, la significativa ricaduta che potrebbe avere per le Eolie la realizzazione di un parco vulcanologico, auspicata dal P.T.P. e che si ritiene proposta meritevole di adeguata considerazione e sviluppo ad opera di futuri specifici stru menti.
Va tra l'altro rimarcato che la mancata adozione del P.R.G. di Lipari è un elemento che rafforza ulteriormente l'esigenza di pianificare le azioni di salvaguardia dei beni paesaggistici mediante il P.T.P. Per quanto i due strumenti assolvano finalità proprie e non cumulabili, l'assenza dello strumento urbanistico determina infatti una lacuna quanto mai nociva per la gestione del territorio e per la tutela delle sue molteplici valenze (così, Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1988, n. 1179).
Per le superiori argomentazioni, le osservazioni suddette non sono accolte;
e) con riferimento alle osservazioni elencate sub. 10, 16, 22, 31, 39, 44, 46, 57, 69, 80, 88, 90, 92, 96, 100, 101, 103, 105, 109, 126, 141 e 145, nella parte in cui si rappresenta che le previsioni del P.T.P. non tengono conto delle progettazioni inserite nel patto territoriale delle isole Eolie e anzi ne precludono la realizzazione, non si ritiene che tali argomenti inficino la validità delle previsioni del Piano paesistico.
In nessuna parte è infatti detto, né può essere altrimenti sostenuto, come e in che modo il patto territoriale possa derogare alla previsioni di un piano paesistico.
Le vigenti disposizioni di legge e di regolamento inducono invece a ritenere il contrario, così come è dato evincere, in particolare, dal contenuto della circolare del Presidente della Regione siciliana n. 1/V del 2 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 10 settembre 1999 che richiede anzi, tra i presupposti dei patti territoriali, la loro conformità alla pianificazione paesistica: "gli strumenti di programmazione negoziata devono essere coerenti con gli strumenti della programmazione regionale (DPEF, Linee Guida del Piano paesistico regionale) e gli strumenti della programmazione negoziale e comunitaria e devono rispettare i principi e le regole della sostenibilità ambientale secondo quanto previsto dalla delibera C.I.P.E. 28 dicembre 1993".
Con circolare n. 2/2000, l'Assessorato regionale del territorio ed ambiente, nel fornire ai comuni siciliani indirizzi per la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi nell'intento di "...approfittare di ogni livello di pianificazione per prevenire al riordino e alla riqualificazione del territorio regionale...", ha tra l'altro sottolineato, tra gli elementi innovativi culturali e tecnici che devono essere contenuti nella pianificazione locale, la presenza delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale approvate nel maggio del 1999 e ha stabilito che le prescrizioni delle linee guida debbono considerarsi come sovraordinate e debbono pertanto essere dai P.R.G., con l'avvertenza che la puntuale individuazione dei caratteri invarianti del territorio comunale - e cioè delle risorse culturali, territoriali e ambientali - è demandata in sede di formazione dei piani paesistici.
Ne discende che se viene ammesso carattere sovraordinato a criteri di massima, quali sono quelli ricavabili dalle citate linee guida, a maggior ragione tale natura deve essere riconosciuta a un Piano territoriale paesistico, quale quello delle isole Eolie, avente tutti i requisiti formali e sostanziali per svolgere il ruolo, che è assegnato dalla legge a tale strumento, di disciplinare gli usi ammissibili delle aree di notevole interesse paesistico e ambientale.
In assenza di deroghe o di procedure assimilate, la formazione e l'approvazione del patto territoriale deve quindi tenere conto delle disposizioni del Piano paesistico;
f) quanto alle osservazioni elencate sub. 6, 11, 20, 25, 37, 40, 41, 45, 47, 49, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 67, 70, 71, 73, 76, 79, 81, 83, 86, 96, 100, 106, 107, 131, 133, 134, 146, 148, nella parte in cui ritengono che le disposizioni del P.T.P. non tengono conto di quelle contenute nei provvedimenti istitutivi delle riserve naturali delle isole Eolie e delle zonizzazioni ivi operate, si rileva che la diversa funzione e normativa dei due tipi di strumenti, dotati ciascuno di specifiche attribuzioni, non consente di stabilire alcun rapporto gerarchico reciproco, con la conseguenza che le valutazioni inserite nella istituzione e zonizzazione di una riserva naturale non costituiscono alcun limite alle scelte, aventi contenuto ben diverso, effettuate dal piano paesistico dello stesso territorio ( arg. Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 1993, n. 713).
Per questo motivo non si ritengono accoglibili tali osservazioni;
g) con riferimento alle osservazioni elencate sub. 7, 38 e 110, non corrisponde al vero che il P.T.P. adottato abbia revocato o abrogato precedenti specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza.
Il piano ha posto e tuttora pone all'Amministrazione, invece, la necessità di riconsiderare tutti i provvedimenti rilasciati in precedenza alla luce delle nuove valutazioni sopravvenute, così come contenute nel piano paesistico di quella stessa località, e di eliminare quei pronunciamenti che, configgendo con le previsioni del P.T.P., sono tuttora efficaci ( anche con riferimento al termine di decadenza quinquennale fissato dall'articolo 16 del R.D. n. 1357/40) e possono essere legittimamente re vocati.
Si tratta di un'attività che richiede un apprezzamento puntuale da parte della competente Soprintendenza, mentre è escluso che la revoca dei pareri favorevoli precedentemente resi da quest'ultima possa avvenire ipso iure, mediante la semplice adozione di un atto generale quale è il Piano paesistico in questione.
Con circolare dell'Assessorato beni culturali e ambientali n. 15 del 24 novembre 1997 si è al riguardo osservato che "Il contrasto tra le prescrizioni dei Piani territoriali paesistici e i nulla-osta precedentemente rilasciati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39, pone la necessità di accertare se l'intervento, che è stato regolarmente autorizzato prima della pubblicazione del P.T.P., sia compatibile con quello strumento, e, in caso negativo, accertare se sussistano o meno i presupposti per revocare il summenzionato nulla-osta.
Entrambe quelle valutazioni sono, evidentemente, di natura tecnico-discrezionale, e, come tali, sono inderogabilmente rimesse alle Soprintendenze ...Infatti, il conflitto tra due determinazioni emanate in tempi diversi non comporta la immediata revoca di uno dei due atti, ma certamente impone alla P.A. di verificare se sussistano o meno le condizioni per l'esercizio di quel potere.
La Soprintendenza è in realtà tenuta a revocare i propri provvedimenti quando la natura dei luoghi sia diversa da quella descritta nel provvedimento autorizzativo da revocare (in tal senso C.G.A., S.Un. 19 febbraio 1991, n. 525/91)".
In tal senso non si ritengono fondate le opposizioni suddette;
h) quanto alle osservazioni elencate sub. 7, 35, 72, 74, nella parte in cui contestano le disposizioni conservative consentite nel piano paesistico perché le aree considerate sarebbero ormai prive di qualsiasi valore naturalistico, si osserva che la componente naturale è uno soltanto degli elementi costitutivi del paesaggio, la cui salvaguardia, tra l'altro, è un interesse pubblico che esce rafforzato e non invece escluso dalla intervenuta compromissione delle risorse ambientali, fattore questo al quale il P.T.P. intende porre rimedio.
Il piano in questione si inserisce a pieno titolo tra le moderne tecniche integrate di analisi ambientale e in quanto tale tende a indirizzare processi specifici di crescita sociale-economica che favoriscano una migliore qualità di vita e sostengano i livelli di benessere delle generazioni future, facendo sì che lo sviluppo possa rispettare le aspettative della gente.
Per quanto precede, dette osservazioni non appaiono meritevoli di accoglimento;
i)  quanto ai motivi di censura contenuti nelle osservazioni elencate sub. 8, 39, 87, 91, 92, 123, 126, 128, 132, 134, 135, 141 e 142, incentrate sulla preclusione posta dal P.T.P. a uno sviluppo turistico delle isole, detto assunto non appare condivisibile; al contrario, ritiene che le disposizioni del P.T.P. siano incentivanti rispetto a uno sviluppo sostenibile delle attività legate alle risorse ambientali largamente presenti nell'arcipelago. Tra queste, c'è sicuramente l'attività turistica, il cui esercizio non legittima tuttavia iniziative che si risolvono in un indiscriminato sfruttamento del suolo e quindi in insediamenti privi di qualsiasi considerazione per la risorsa, la cui fruizione non deve significare compromissione.
L'arcipelago eoliano , a causa della intrinseca fragilità del suo ambiente, manifesta, proprio in questi anni di turismo crescente, la forte esigenza di una pianificazione equilibrata ed accurata del territorio.
Salina (26,8 kmq.), ad esempio, ha una lunga tradizione di coltivazioni agricole (sopratutto vino e capperi) che è stata però abbandonata o comunque trascurata negli ultimi decenni a causa di un processo considerevole di emigrazione. Oggi il 43% delle aree agricole sono abbandonate (senza tenere in considerazione i terreni coltivabili devastati).
Vulcano (21 kmq.) era quasi completamente disabitata fino ai primi anni del secolo; recentemente è stata caratterizzata da un sviluppo veloce e caotico nel quale ha giocato un ruolo chiave il richiamo turistico esercitato sopratutto verso l'estero. A Vulcano il 68% delle aree agricole sono state abbandonate (senza tenere in considerazione i terreni coltivabili ormai cementificati).
E' questo il riflesso negativo del successo turistico delle Eolie, che sotto altro verso ha certamente contribuito in termini sostanziali alla crescita socioeconomica della popolazione residente.
Sfortunatamente, il fenomeno turistico nelle isole ha caratteri marcati di stagionalità, il che comporta un utilizzo assai pesante delle risorse naturali ed umane circoscritto a un periodo molto corto di tempo, mentre nei mesi restanti gli alloggi e le altre strutture pubbliche rimangono pressoché abbandonati. Nell'esame dei flussi turistici che attualmente interessano le isole è necessario capire quanto sarebbe desiderabile una politica che miri ad aumentare tale tendenza e se questo particolare modello di sviluppo possa danneggiare (o, peggio, distruggere) le attrattive dell'isola. In questo caso il turismo perderebbe infatti ogni possibilità di consolidarsi e si manifesterebbero effetti imprevedibili e non voluti.
Le isole minori italiane abitate sono 37, distribuite in 36 comuni, 11 province e 6 regioni. I residenti stabili sono circa 200.000, ma ad essi vanno aggiunte circa 20 milioni di presenze turistiche annue poiché quasi tutte le piccole isole hanno individuato nel turismo di massa stagionale una fonte di reddito consistente e apparentemente facile. Basti pensare che la percentuale media di addetti al turismo è passata dal 15% del 1971 al 19% del 1981, al 24% del 1991 e in 6 isole ha già superato il 30%. Questa realtà determina un radicale cambiamento, determinato dalle reazioni spontanee delle popolazioni residenti alle preesistenti condizioni di isolamento geografico, marginalità socioeconomica e abbandono del territorio, e, come si è visto, rischia di compromettere le stesse ragioni dell'affermazione turistica delle isole.
Tra le conseguenze di questo stravolgimento è possibile ipotizzare un riassetto economico (e certamente non nel segno di un'ulteriore ricchezza) di tutte le attività collegate al turismo, oltre al pregiudizio per ogni tipo di pianificazione durevole e sostenibile, tendente ad assicurare l'equilibrio tra la conservazione dei beni naturali e culturali e la logica del profitto.
E' indubbio, a questo riguardo, che le strategie politiche che mirano ad aumentare o deprimere la domanda turistica debbono tenere in considerazione le esigenze sia dell'ambiente naturale sia degli isolani, risolvendo ogni ipotizzabile conflitto anche tenendo presenti le aspettative delle future generazioni e, quindi, la necessità di determinare processi di crescita sociale-economica che favoriscano una migliore qualità di vita.
Né va dimenticato che le ricerche effettuate hanno mostrato che le caratteristiche della forte valenza turistica delle isole Eolie sono principalmente da ricercarsi proprio nelle loro bellezze naturali e panoramiche.
Occorre allora determinare le condizioni per l'affermazione di un turismo alternativo che possa prevenire danni seri ambientali e migliorare anche l'arricchimento culturale, mantenendo le cognizioni, le abilità manuali, i valori tradizionali e in ultima analisi lo stile di vita della popolazione locale, esente dalle compromissioni che derivano da modelli educativi estranei alla realtà in digena.
Se i contenuti culturali, storici, sociali ed educativi di ambienti piccoli e fragili tendono a far privilegiare il turismo alternativo, si richiede che tutte le discipline e le politiche rivolte a questo specifico obiettivo assicurino che le attività turistiche e quelle indotte siano svolte all'interno di livelli ambientalmente sostenibili.
L'ecoturismo, nel modello prefigurato dal Piano paesistico, e cioè nella forma di un turismo rivolto alla storia naturale, è diventato un campo di primario interesse tanto per le ricerche ecologiche quanto per quelle economiche.
Il termine è stato di solito adoperato tra quelle caratteristiche che valgono a definire il così detto turismo alternativo in contrasto col tradizionale turismo di massa, considerato sempre più spesso come un modello sbagliato e pericoloso di sviluppo economico.
Non c'è dubbio che delle aree come le isole minori, aventi economie deboli, pesantemente tributarie del continente per tutte le loro necessità , sono tentate di riferirsi a questo secondo tipo di sviluppo, il quale però, almeno a lungo andare, è destinato ad essere l'approccio peggiore verso forme sostenibili di crescita sociale.
Infatti, un turismo senza restrizioni prima o poi distrugge in modo definitivo le risorse che dovrebbe aiutare a proteggere. Nella ricerca dei quattro elementi di base necessari allo sviluppo del turismo (competitività economica, infrastrutture adeguate, buona accessibilità, marketing aggressivo), non va dimenticato che la formula per un'industria del turismo durevole implica il mantenimento di ciò che interessa e stimola veramente i visitatori.
E' il patrimonio naturalistico e paesaggistico delle isole, di rilevante importanza scientifica, a rappresentare il principale motivo di richiamo turistico. Indagini campionarie mirate a questo specifico aspetto hanno dimostrato che oltre il 50% delle presenze turistiche su una isola-tipo è riconducibile all'immagine dell'isola considerata come luogo incontaminato, in cui è ancora possibile il contatto diretto con fenomeni e ritmi stagionali non intaccati dalla civilizzazione (Giavelli e Rossi, 1990).
D'altra parte il cosiddetto turismo verde è in netto aumento in tutto il mondo occidentale: le comunità naturali e il paesaggio caratteristici delle piccole isole vanno dunque protetti mediante specifiche e accorte politiche gestionali. Non va sottaciuto che il tumultuoso sviluppo turistico delle piccole isole è sottoposto alle imprevedibili fluttuazioni della domanda sul mercato turistico internazionale, il che richiede di affiancare a quella turistica altre attività, di volta in volta diverse, ma modernamente intese e gestite, da pianificare a lungo termine, poiché lo sviluppo è duraturo (o sostenibile) non solo quando si basa su un accorto sfruttamento di più risorse, ma anche - e soprattutto - se rispetta l'ambiente sul piano naturalistico e culturale (Rossi e Giavelli, 1989).
Il Piano paesistico a questo riguardo non si limita a prendere atto dei processi in corso nelle isole Eolie, ma cerca di prospettare dei rimedi alle conseguenze a medio termine di uno sviluppo accelerato basato sull'unica risorsa del turismo e in particolare all'abbandono dei coltivi, fornendo alle comunità locali idee ed innovazioni per recuperare il passato e promuovere un futuro caratterizzato dalla utilizzazione di più risorse (agricoltura, turismo, ecc.)
Da questo punto di vista, l'attivazione di facoltà e aspettative previste in via generale (tra cui, come osservato nell'osservazione sub. 92, dall'art. 36 della legge regionale n. 37/85), deve tenere conto di quanto invece risulta specificatamente ammesso dalla necessità di salvaguardare un sistema paesaggistico di considerevole rilevanza pubblica quale è quello eoliano.
Per questi motivi, le osservazioni sopra citate non appaiono suscettibili di accoglimento;
k) per le stesse ragioni, non sono accoglibili le osservazioni elencate sub. 10, 11, 12, 13, 20, 36, 42, 55, 74, 87, 89, 96, 97, 99, 100, 105, 107, 108, 109, 113, 118, 127, 131, 134 e 146, nella parte in cui censurano il P.T.P. che, impedendo di realizzare nuove strutture edilizie, precluderebbe l'esercizio dell'attività agricola e di quella vitivinicola in particolare. In realtà, è assolutamente indimostrato che tali attività, il cui sviluppo il piano intende promuovere nelle aree a ciò votate , debbono passare attraverso la realizzazione di nuovi volumi edilizi e lo stravolgimento dei valori paesistici del territorio in cui esse si inseriscono.
Le relazioni intercorrenti tra la disciplina normativa avente ad oggetto l'esercizio dell'agricoltura e la tutela dell'ambiente, con specifico riferimento alla pianificazione del territorio, sono notoriamente assai strette e si ascrivono alla definizione giuridica di ambiente in senso unitario ( Corte costituzionale, sentenze n. 641 del 1987 e n. 67 del 1992), che è un bene fruibile dalla collettività e dai singoli.
In conformità a tale concezione e alla conseguente introduzione di un nuovo modo di intendere la tutela ambientale per categorie omogenee di beni, l'area agricola viene intesa anche come una difesa dell'ambiente, e la disciplina della attività che vi si svolgono deve tenere conto delle molteplici funzioni ecologiche, oltre che economico-produttive, che ad essa si riconnettono. L'esercizio dell'agricoltura si caratterizza infatti in sé come conservazione del paesaggio, in quanto utilizza le risorse naturali senza alterare i delicati equilibri dell'ecosistema e conforma e conserva l'ambiente, o quantomeno, ne consente un'evoluzione accettabile in relazione alle esigenze dell'economia.
Ne discende che tale disciplina non può essere affidata, caso per caso, alla incontrollata discrezionalità dell'Autorità amministrativa competente, ma i suoi perimetri e ambiti attengono anche alla tutela paesistica ed ambientale; essa viene quindi a costituire legittimamente campo di indagine di quelle analisi paesaggistiche che, all'interno dei piani paesistici obbligatori, riguardano il territorio extraurbano:
1) quanto all'osservazione elencata sub 24, che ritiene il P.T.P. lesivo della riserva di pianificazione che ai sensi della legge regionale n. 70/76 sarebbe attribuita, nei centri storici, alle autorità comunali, e, più in generale, delle disposizioni contenute nel P.R.G. di Lipari, si rileva innanzitutto che tale censura non tiene conto del fatto che il comune di Lipari non ha in realtà adottato un P.R.G.
In secondo luogo, la legge regionale n. 70 del 1976 è una norma meramente programmatica e non legittima alcuna riserva a favore dei comuni per disciplinare un territorio che, come quello delle Eolie, è interamente dichiarato di notevole interesse paesaggistico.
Né una simile riserva è fondata sulla normativa sopravvenuta (art. 55 legge regionale n. 71/78).
In verità, la prospettiva degli interventi nei centri storici e, in primo luogo, della loro perimetrazione, non può prescindere dalla considerazione che il recupero dei centri e dei nuclei storici non è un'attività discrezionale, i cui ambiti sono rimessi agli apprezzamenti di merito delle amministrazioni, ma è in realtà un obbligo di legge, come tale, no può prescindere dalla considerazione dei caratteri di pregio del territorio.
Non può quindi prescindere, quando il territorio sia stato dichiarato di notevole interesse paesaggistico, dai criteri e dagli indirizzi legittimamente dettati per la tutela di quel territorio: e cioè, nel caso di specie, dalle norme e dai suggerimenti contenuti nel Piano territoriale paesistico.
Con circolare n. 3/2000, l'Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente, nell'aggiornare i Comuni siciliani sui contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici, ha sottolineato che con le linee guida del Piano territoriale paesistico regionale approvate nel maggio del 1999 la Regione siciliana "...ha messo a fuoco con maggiore ampiezza e sistematicità il tema dell'intervento di recupero dei Centri e nuclei storici consolidando e ampliando l'orientamento culturale espresso succintamente nell'art. 55 della legge regionale n. 71/78 e nelle leggi speciali" e ha postulato la necessità di aggiornare tecnicamente e culturalmente anche gli strumenti e cioè la natura e il contenuto dei piani urbanistici finalizzati al recupero dei centri storici, a partire dalla legislazione esistente e in base ai nuovi indirizzi culturali espressi dalla Regione (linee guida del Ptpr e documenti successivi di implementazione delle stesse).
Ne discende che se viene ammesso carattere sovraordinato a criteri di massima, quali sono quelli ricavabili dalle citate linee guida, a maggior ragione tale natura deve essere riconosciuta a un Piano territoriale paesistico, quale quello delle isole Eolie, avente tutti i requisiti formali e sostanziali per svolgere il ruolo, che è assegnato dalla legge a tale strumento, di disciplinare gli usi ammissibili delle aree di notevole interesse paesistico e ambientale.
Non si ritiene quindi che l'osservazione sia acco glibile;
m) quanto alle osservazioni elencate sub. 23, 27, 31, 53, 68, 80, 81, 134, 137, 139, 157, 161, 162, 163, 164 e 165, nelle quali si censura che il P.T.P., in violazione dell'art. 1 della legge n. 431/85, sottoponga a normativa paesistica anche aree comprese in zone territoriali omogenee A e B, deve escludersi radicalmente tale profilo di illegittimità in quantol territorio delle isole Eolie non è stato vincolato dalla legge n. 431/85, ma da precedenti specifici provvedimenti amministrativi.
E' stato al riguardo precisato (Assessorato beni culturali e ambientali, nota n. 1551/IV del 9 luglio 1988) che "il vincolo paesistico imposto agli effetti della legge n. 1497/1939 dalla legge n. 431/1985 trova un limite di applicabilità nelle zone A e B...la esclusione dal vincolo riguarda soltanto i territori rientranti nelle categorie di cui all'art. 1, comma I, della legge n. 431/1985, e non anche i territori vincolati con specifici provvedimenti amministrativi adottati con le procedure delle legge n. 1497/1939, che restano, pertanto, operanti a tutti gli effetti..."; e ancora che il regime derogatorio introdotto dall'art. 1, secondo comma legge 8 agosto 1985, n. 431 opera con riguardo ai soli vincoli paesaggistici elencati al primo comma della disposizione medesima (T.A.R. Lazio, II sez., 28 febbraio 1996, n. 411).
La norma in questione ha infatti natura eccezionale e, come tale, riguarda soltanto i vincoli imposti dall'art. 1 legge 8 agosto 1985 n. 431 su intere categorie di beni e non si applica ai vincoli imposti con provvedimenti amministrativi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Corte Cass., 7 luglio 1998, n. 7941):
Non si ritengono quindi accoglibili tali opposizioni;
n) quanto alle osservazioni elencate sub. 13, 20, 22, 25, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 51, 54, 56, 58, 59, 63, 64, 67, 70, 71, 73, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 95, 99, 100, 106, 113, 116, 149 e 166, nella parte in cui si lamenta che le previsioni del P.T.P. incidono sulla struttura del diritto di proprietà, pare evidente che detto vizio debba essere escluso, non essendo giuridicamente possibile che il P.T.P. incida sul diritto di proprietà, così come non incidono i vincoli paesaggistici che sono il presupposto del Piano.
Rimane ancora attuale, a questo riguardo, quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 56 del 29 maggio 1968, il cui contenuto è stato ribadito da più recenti decisioni del giudice costituzionale ( sentenze n. 417 del 1995 e n. 262 del 23 luglio 1997).
La Corte, com'è noto, ha rilevato che i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge: costituiscono cioè una categoria che originariamente è di interesse pubblico, e l'amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa. La Pubblica Amministrazione, dichiarando che un bene è di pubblico interesse, si limita quindi a certificare una condizione immanente alla cosa, esercitando una potestà (consistente nel prescrivere adempimenti correlati all'esigenza di conservare le qualità del bene) che gli deriva dalla stessa indole del bene. Ne consegue che l'Amministrazione può anche proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate: ma, in tal caso, essa non comprime il diritto sull'area, perché questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive.
E' stato anche sottolineato che l'art. 9 Cost. ha eretto la tutela del paesaggio a valore primario dell'ordinamento, impegnando cosi tutte le istituzioni a concorrere alla tutela e alla promozione dei valori estetico-ambientali, con la conseguenza che la tutela del paesaggio non richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato e prevale su una eventuale vocazione urbanistica del territorio (T.A.R. Bolzano, II sez., 6 maggio 1996, n. 115).
Le opposizioni non si ritengono quindi meritevoli di accoglimento;
Per analoghi motivi non è condivisibile neppure quanto esposto nell'osservazione elencata sub 163, nella parte in cui si afferma che il P.T.P. ha posto in essere vincoli espropriativi senza prevedere indennizzo alcuno.
Tale previsione è in realtà estranea al contenuto tipico della tutela paesistica: la giurisprudenza sopra citata ha infatti più volte ribadito che i beni immobili di interesse paesaggistico in considerazione dello stato dei luoghi ovvero della loro appartenenza a una categoria di beni che ha connaturate i valori ambientali indicati dalla legge, sono ab imis di interesse pubblico, e la relativa disciplina giuridica è del tutto estranea alla materia dell'espropriazione e a quella dei relativi indennizzi, di cui all'art. 42, terzo comma, costituzionale, rientrando invece a pieno titolo in quella del secondo comma dello stesso articolo, che affida alla legge di disciplinare i modi di godimento della proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale (Corte costituzionale 28 luglio 1995, n. 417). La natura dei vincoli previsti dalla legge n. 1497 del 1939 è infatti ben diversa da quelli urbanistici derivanti dai piani regolatori comunali (Corte costituzionale 23 luglio 1997, n. 262), perché i beni immobili sono soggetti ai vincoli paesistici in funzione del loro valore intrinseco, con la conseguenza che l'atto amministrativo svolge una funzione correlativa ai caratteri propri dei beni naturalmente paesistici e perciò non è accostabile ad un atto espropriativo: non si pone in moto, vale a dire, la garanzia di indennizzo apprestata dall'art. 42, 3° comma, della Costituzione (Corte costituzionale 29 maggio 1968, n. 56).
La censura in esame non appare quindi fondata.
Il Piano paesistico, nel testo approvato, risulta ad ogni modo emendato da quelle proposizioni, aventi in realtà natura meramente indicativa, che potevano indurre questo o altri equivoci (v. oltre);
o) quanto ai motivi inseriti nelle opposizioni sub. 28, 29, 30, 31, 35, 51, 66, 78, 80, 106, 107, 112, 134 e 152, incentrati sulla mancata collaborazione degli enti locali interessati alla redazione del P.T.P. e sul vizio che ne sarebbe conseguito, in realtà, come sopra espresso e come si evince da quanto allegato sub. C al presente decreto, deve ritenersi che le amministrazioni comunali interessate hanno avuto la piena possibilità di esprimere le proprie osservazioni al P.T.P. pubblicato e di illustrarle in contraddittorio all'Amministrazione regionale in occasione di apposite conferenze e riunioni.
Risulta in tal modo assicurato un adeguato grado di partecipazione dei cittadini e dei loro enti esponenziali al procedimento in questione così come postulato dalla direttiva del consiglio C.E.E. 7 giugno 1990, n. 313.
Le censure non appaiono quindi incidenti sulla validità del P.T.P.;
p) quanto alla osservazione elencata sub. 30, nella parte in cui si censura il P.T.P. in quanto privo di una sua analisi costi-benefici, non si comprende perché il piano paesistico debba dotarsi di un simile elaborato, utile a uno studio economico, ma del tutto inafferente il contenuto tipico della pianificazione ambientale.
Le argomentazioni in questione sono quindi del tutto estranee all'oggetto e si ritengono inammissibili;
q) quanto alle osservazioni elencate sub. 33 e 102, nella parte in cui si lamenta che il P.T.P. contraddice le previsioni della legge regionale n. 34/96, la quale consente di ampliare, entro certi limiti, le volumetrie degli alberghi preesistenti, deve osservarsi che tali disposizioni di legge, e le relative aspettative che ne discendono, debbono tenere conto delle specifiche valenze paesistiche e ambientali delle isole e della normativa speciale che ne discende e che si è tradotta nella dichiarazione del notevole interesse paesaggistico dell'arcipelago e nella successiva normazione, mediante piano paesistico, delle modificazioni assentibili.
In quanto disciplina a carattere speciale, la tutela del paesaggio si sovrappone a qualsiasi altro interesse concorrente, con la conseguenza che, per le motivazioni esposte nel piano, lo stato dei luoghi e la sua salvaguardia impongono soluzioni diverse da quelle che, in via generale, la legge consente altrove.
Non si ritiene quindi di potere accogliere tali rilievi;
r) opposizioni esposte ai punti 161, 163, 165, nella parte in cui si rilevano erronee rappresentazioni cartografiche di elementi naturali presenti a S. Marina Salina (valloni, fasce costiere, ecc.).
L'osservazione, al contrario di quanto ritenuto dalla speciale Commissione, non appare sufficientemente dimostrata né è dato comprendere quali siano le ipotizzate discrasie o gli errori materiali che, in ogni caso, non incidono peraltro sulla congruità e fondatezza delle analisi paesistiche e delle disposizioni del P.T.P.
Per questo motivo non si ravvisano sufficienti ragioni per accogliere simili osservazioni;
s) quanto alle osservazioni elencate sub. 65, 82, 91, 101, 103, 104 e 105, nelle quali si chiede sostanzialmente di derogare, per specifiche motivazioni, alle disposizioni del P.T.P. nella parte in cui esse inibiscono la realizzazione di alcuni progettati interventi, non si ravvisa nell'ordinamento, stante anche le motivazioni addotte dagli opponenti, la possibilità di introdurre deroghe specifiche alla normativa, di carattere generale, dettata dal Piano paesistico.
Analogamente, quanto alle osservazioni elencate sub. 114, 115 e 119, le quali si risolvono nella richiesta di assentire, in quanto conformi alle regole allora vigenti, alcuni progettati interventi, presentati per l'approvazione della locale Soprintendenza prima dell'entrata in vigore del P.T.P., non si ritiene ammissibile una simile deroga.
Con decisione n. 890 del 14 dicembre 1979 il consiglio di Stato, sezione VI, ha stabilito che, ai fini della tutela del paesaggio, una costruzione che sia stata iniziata prima dell'imposizione del vincolo - o, il che è lo stesso, prima dell'entrata in vigore di una norma del piano paesistico che tende a precluderne l'esecuzione - non può essere assoggettata al vincolo stesso sulla base di una distinzione delle varie fasi dei lavori in cui necessariamente si articola un'opera di costruzione.
Con nota n. 1362 del 12 aprile 1996 l'Assessorato dei beni culturali e ambientali ha conseguentemente precisato che possono legittimamente proseguire, in caso di vincolo sopravvenuto all'inizio dei lavori, quelle opere che, prima dell'entrata in vigore del vincolo, hanno già determinato una modificazione permanente del paesaggio e dell'ambiente, rendendo così inoperanti quelle finalità che si intendono assicurare con il vincolo in esame.
Il che sembra tanto più logico nel caso dell'applicazione del piano paesistico delle isole Eolie, in cui l'amministrazione, nelle more dell'entrata in vigore del Piano, ha avuto la possibilità di precludere l'esecuzione di interventi idonei a pregiudicare lo stato dei luoghi adoperando, così come è stato adoperato, il rimedio cautelare offerto dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 (vincolo di immodificabilità temporanea).
Ma nel concetto di inizio dei lavori non possono evidentemente comprendersi quei progetti che, presentati per l'approvazione paesaggistica prima dell'entrata in vigore del P.T.P., non sono stati esitati dalla Soprintendenza e sono adesso in conflitto con le disposizioni del piano paesistico. L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con proprio consulto n. 251/96 del 18 marzo 1996, ha ritenuto al riguardo che "l'unico intrinseco limite dell'applicazione temporale del regime di salvaguardia... va appunto individuato, ad avviso della scrivente, nella circostanza che opere, pubbliche o private, legittimamente autorizzate, abbiano avuto concretamente inizio... e siano inoltre pervenute ad uno stadio tale da comportare in atto l'esistenza - nel momento dell'entrata in vigore della salvaguardia - di quei mutamenti che il vincolo intende impedire".
Di non difforme avviso la giurisprudenza di merito (Cass.SS.UU. 27 marzo 1992 ; T.A.R. Lazio - Latina 254 del 6 aprile 1989; T.A.R. Lazio II, n. 74 del 12 gennaio 1989; T.A.R. Lazio II, n. 1123 del 14 luglio 1986).
Per tali ragioni, le cennate richieste non si ritengono meritevoli di accoglimento;
t) con riferimento alle opposizioni elencate sub. 131, 135, 139, 140, 146, 152, 160, nella parte in cui si risolvono nella richiesta di varie modifiche da apportare agli ambiti della tutela, pare doveroso precisare che il P.T.P., nel testo che si approva, opera una precisa distinzione tra due domini, quello della tutela, in cui ogni modificazione dell'assetto dei suoli è contraddetta dalle sue valenze di preminente interesse pubblico, e quello della modificabilità, nel quale è fondamentale l'apporto dello strumento urbanistico per individuare le soluzioni più opportune.
Su diversa scala e funzioni opera la individuazione da parte del Piano di strategie per uno sviluppo sostenibile, decontestualizzate da un profilo normativo cogente e tuttavia dotate di valenza programmatica.
Se ne ricava che, rispetto agli ambiti di tutela, non appaiono meritevoli di accoglimento quei rilievi che vanno da una indiscriminata, e perciò stesso incongrua, abrogazione degli ambiti stessi, sino alla richiesta di realizzare strade, reti sotterranee, nuove strutture termali, ampliamenti e trasformazioni per il recupero edilizio: interventi tutti configgenti con le valenze di tali aree;
u) quanto alle osservazioni sub. 112, 116, 131, 137, 139, 146, 153 e 165, non si condivide quanto asserito dagli opponenti, secondo i quali il contenuto del P.T.P. deve corrispondere in via esclusiva a quello fissato dall'art. 23 del regolamento del 1940, con la conseguente illegittimità del P.T.P. delle isole Eolie nella parte in cui diverge da quelle prescrizioni.
Il regime di tutela delle bellezze naturali è stato infatti innovato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che ha sostituito ai vincoli specifici, previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, gravanti su determinate località dotate di particolari pregi estetici, una tutela diffusa del paesaggio (Cassazione, sez. III, 23 maggio 1994, n. 5877) che fa riferimento alle caratteristiche fisiche dei beni e prescinde da qualsiasi atto specificativo del vincolo stesso. Si tratta di una norma di grande riforma economico-sociale, come tale applicabile anche in Sicilia (Cassazione, III sez., 12 maggio 1997, n. 4389), che non può che incidere anche sui contenuti del piano territoriale paesistico, strumento questo che la legge Galasso ha infatti posto al centro del sistema della tutela paesaggistica, prescrivendo alle Regioni l'obbligo di adottarlo, mentre nel previdente regime, dettato dall'art. 5 della legge n. 1497/39, il p.t.p. era un adempimento meramente facoltativo ed eventuale.
L'innovazione di cui all'art. 1 bis della legge n. 431/85 non è di poco conto e si risolve in un ampliamento e in una sostanziale modifica dei contenuti del Piano: essa sta infatti a sottolineare che la legge n. 431/1985 non intende tutelare il territorio soltanto dagli scempi paesaggistici intesi in senso puramente estetico e visivo, in relazione al vetusto concetto di protezione delle bellezze naturali, ma, oltre a ciò, tutela il territorio inteso anche come ambiente biologico e bene ambientale, tenendo conto della evoluzione teorica e pratica, verificatasi dalla prima normativa ad oggi, ossia della odierna concezione di bene, che non annulla, ma supera, non nega ma integra quella originaria di bellezza naturale.
La legge in esame fa in altri termini emergere della tutela del paesaggio il carattere non più conservativo e statico ma gestionale e dinamico. (Pret. Amelia, 23 settembre 1987), tenendo conto che l'insieme dei beni, oggetto del piano, costituisce un patrimonio non solo naturale, ma anche culturale e, come tale, meritevole di tutela e di valorizzazione congiuntamente intese (Circ. Ministero BB.CC.AA. n. 7472 del 31 agosto 1985 - applicazione legge 8 agosto 1985, n. 431)
Pare dunque evidente che i contenuti del Piano non possono prescindere dalla considerazione unitaria del patrimonio paesaggistico che è stata accolta dalla legge n. 431/85 e confermata dal Titolo II del testo unico n. 490/99.
Il P.T.P. non è più esclusivamente preordinato alla conservazione dei beni protetti, né deve limitarsi a porre parametri di controllo delle modificazioni puramente edilizie delle zone, ma deve promuovere i valori ambientali del territorio, con la determinazione non solo di limiti di segno negativo ma anche di prescrizioni positive, di usi privilegiati dei beni. Il piano tende quindi a risolversi nella regolamentazione delle scelte d'uso del territorio, considerato nella sua interezza e globalità sotto il profilo morfologico e strutturale.
Il superamento del modello statico-conservativo che caratterizzava i Piani paesistici nel disegno del 1939 e la scelta da parte della legge n. 431/85 di uno strumento gestionale-dinamico, comporta l'evidente necessità che il Piano scaturisca da una analisi complessiva dell'intero territorio regionale, del quale debbono enuclearsi tutte le componenti con le loro interconnessioni e i loro reciprochi condizionamenti, al fine di delineare una trama normativa che consenta la effettiva valorizzazione dei beni ambientali.
Il Piano deve dunque fare emergere dettagliatamente le valenza paesaggistiche e ambientali delle aree sottoposte a speciale protezione, e, conseguentemente, dettare una disciplina d'uso del territorio compatibile con il rispetto e la promozione di tali valori.
A queste innovazioni ambientali apportate dalla legge n. 431/85 al piano territoriale paesistico previsto dall'art. 5 della legge n. 1497/39 è conforme il P.T.P. delle isole Eolie;
v) quanto alle osservazioni elencate sub. 109 e 110, nella parte in cui si chiede l'ammissibilità di nuove realizzazioni in ambiti MO3 e TO1, per l'utilizzazione della risorsa termale a Vulcano, non si ritiene comprovata l'esigenza di realizzare volumi aggiuntivi per tale finalità, mentre, quanto alla richiesta di eliminare la viabilità attualmente corrente all'interno dei faraglioni a Vulcano, si ritiene che tale tipo di problematica esuli dagli ambiti della pianificazione paesaggistica mentre afferisce l'attività istituzionale della locale Soprintendenza, chiamata a verificare la legittimità e la congruità dei percorsi autorizzativi dell'opera in questione;
w) quanto all'osservazione sub. 120, contenente la proposta di alcune modifiche da apportare ai regimi normativi riguardanti l'isola di Stromboli, si rileva che le esigenze di conservazione delle dune costiere a Scari, nell'isola di Stromboli, sono risolte dal fatto che tali ambienti naturali insistono nell'area di rispetto della costa, prevista dall'art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/76; mentre è compito dello strumento urbanistico quello di individuare l'area dove realizzare il campo di calcio. Analogamente, i livelli di progettazione esecutiva richiesti dalla legge avranno il compito di individuare l'esatta allocazione del visitors center di Punta Lena.
In tal senso, non si ritiene che i suggerimenti esposti nell'osservazione richiedono modifiche al P.T.P. delle isole Eolie;
x) quanto alle osservazioni esposte sub. 93, 94 e 95, relative all'isola di Filicudi, a quelle afferenti Vulcano, esposte sub. 107 e 109, e a quelle sub. 155 riguardante la località di Capo Faro, nell'abitato di Malfa, non si condivide l'assunto che le perimetrazioni effettuate in questi territori, e segnatamente quella delle aree R.E.P., siano carenti di motivazioni.
Anche per gli ambiti R.E.P. valgono tuttavia le stesse considerazioni riguardanti quelli R.E.S. e di cui oltre.
Non si condividono neppure le richieste di integrare il Piano indicando l'area, la destinazione a eliporto a Filicudi e la previsione, nella stessa isola, di eliminare tutti i fabbricati abusivi e le strutture precarie che ricadono nelle zone archeologiche: indicazioni queste proprie di altri atti e strumenti e comunque estranee ai contenuti della pianificazione paesaggistica;
y) quanto alla osservazione elencata sub. 164, non si condivide l'appunto che il Piano sia stato adottato in violazione della c.d. legge sulla trasparenza.
Il Piano è stato al contrario pubblicato in conformità alle norme che disciplinano detto adempimento, che, nel caso di specie, sono contenute nella legge 1497/39 (oggi testo unico n. 490/99) e nel R.D. n. 1357/40: in tal senso il P.T.P. è stato affisso all'albo pretorio dei Comuni interessati nei modo e nei termini prescritti e sono state raccolte e delibate le osservazioni e le opposizioni prodotte al riguardo.
Non era e non è richiesta, invece, alcuna comunicazione dell'avvio del procedimento: e ciò per la semplice ragione che rispetto a un atto che, come il piano paesistico, insiste su una vasta località, non è dato riscontrare controinteressati determinati o determinabili da notiziare al riguardo.
Né va sottaciuto che il piano paesistico, in quanto atto di programmazione, è esente dagli adempimenti di cui alla legge n. 241/90 (in tal senso, art. 15, legge regionale n. 10/91).
E' stato tra l'altro affermato (T.A.R. Campania, IV sez., 6 novembre 1995, n. 470) che l''istituto della comunicazione di avvio del procedimento non è applicabile nei casi nei quali l'amministrazione, è chiamata ad emanare atti dovuti e vincolati, per i quali non è previsto alcuno spazio per gli strumenti partecipativi.; la comunicazione dell'avvio del procedimento e la conseguente eventuale partecipazione del soggetto interessato sono infatti valori che l'ordinamento non tutela per sé, ma in quanto contribuiscono al miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa (T.A.R. Sicilia, I sez., 16 gennaio 1998, n. 7): il che avviene , nel caso di specie con le forme partecipative previste dalla legge e applicate nel caso di specie;
z) quanto alle osservazioni elencate sub. 31 e 80 e agli argomenti ivi dettagliati, si osserva che, al contrario di quanto rappresentato dalle amministrazioni opponenti, la individuazione delle zone ZM1 e ZM2, così come effettuata dal Piano, appare del tutto corrispondente alle valenze dei siti e a quelle complessive delle isole, così come certificate di recente dall'inserimento delle isole Eolie nella UNESCO Heritage List.
Non vi è inoltre alcun rapporto tra la pianificazione paesaggistica e la valutazione di impatto ambientale, termine questo che indica uno strumento del tutto particolare, richiesto per specifiche realizzazioni indicate dalla legge 349/86 e caratterizzato da una complessità di elaborazioni e oneri adeguata all'incombenza delle opere per le quali la V.I.A. è dovuta (dighe, autostrade, ecc.).
Ne consegue che non appare congruo richiede una simile procedura per opere e infrastrutture di impatto certamente minore.
Una funzione analoga alla V.I.A. è comunque assicurata dallo studio di cui all'art. 41 delle norme, nel testo che si approva, che consente di valutare in modo approfondito, al fine di valutare la loro compatibilità paesistica, i progetti che comportano notevoli trasformazioni e che esulano da quelli di cui alla citata legge n. 349/86.
Non si condivide l'esigenza di riconoscere l'esercizio in forma industriale dell'attività agro-silvo-pastorale né di quella agrituristica, laddove con ciò voglia intendersi assentire la realizzazione di nuovi volumi edilizi, al di là di quelli accessori strettamente indispensabili per l'esercizio dell'attività.
Sotto tale profilo, non si ritiene di assentire l'equiparazione del turismo rurale all'agriturismo.
Per quanto precede, non si ritiene di prendere in considerazione queste osservazioni.
Ritenuto sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:
A) opposizioni, osservazioni e reclami esposti ai punti 7, 13, 18, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 43, 51, 56, 69, 78, 80, 114, 119, 131, 134, 135, 136, 137, 146, 153, 160 e 166, nella parte in cui manifestano il convincimento che il piano si sostituisca o intende sostituirsi alla disciplina urbanistica vigente.
Il che non è possibile né legittimo.
Tale valutazione, se pur erronea, appare ingenerata da alcune previsioni del Piano paesistico, che in tal senso è necessario emendare e semplificare per precludere simili equivoci o errori.
Alcuni dei meccanismi del piano adottato necessitano di una riconsiderazione, in quanto l'ampio rilievo che in quegli elaborati è dato ai processi di incentivazione di attività idonee a valorizzare i beni culturali eoliani finisce non solo per prevalere sulla funzione del P.T.P., che, per l'ordinamento, è uno strumento di tutela paesaggistica, ma può portare a difetti di comprensione che si riverbererebbero sulla gestione del Piano.
Se è vero che lo sviluppo economico dell'arcipelago va fondato sulla salvaguardia delle risorse esistenti, deve essere chiaro però che il P.T.P. non è uno strumento di trasformazione e di studio delle potenzialità economiche del territorio - obiettivo questo di altri e diversi atti di programmazione - perché assolve specifiche finalità di tutela e conservazione.
Vanno quindi riconsiderati alcuni meccanismi normativi proposti dal Piano, laddove si prevedono processi di gestione ed attuazione paesistica di assai problematica realizzazione da parte degli organismi preposti; così come non appaiono corrispondenti alla causa tipica del Piano tutta una serie di progetti, quali interventi diretti, parchi tematici o zone attrezzate con servizi, e, in generale, tutte quelle parti estranee al contenuto tipico della pianificazione paesistica (e così : indicazione di provvedimenti attivi, regime di intervento, regime fondiario proprietario programmatico, regime di gestione programmatica, opere in sotterraneo, fissazione di lotti minimi come anche progetti quali strada-parco, parchi tematici, interventi diretti, servizi, e strumenti pianificatori quale il piano - progetto paesistico di grande dettaglio propedeutico obbligatorio): non è infatti compito del Piano disegnare simili strumenti, la cui individuazione spetta ai soggetti e agli enti preposti, che procederanno in tal senso anche in conformità a quanto prescritto dal P.T.P.
Un simile bagaglio progettuale del Piano appare peraltro fondamentale per contribuire allo sviluppo sostenibile locale, e in tal senso va recuperato come linee di indirizzo e di orientamento per i progetti e i programmi futuri.
Tali indicazioni possono quindi essere tradotte, nella forma di raccomandazioni scientifico-culturali del Piano, in un suo specifico elaborato, avulso dai rinvii a figure di piani, programmi e progetti; mentre le Norme di Attuazione (regimi normativi) del P.T.P. debbono essere riformulate e semplificate nelle parti che possono dare luogo a possibili incertezze ed equivoci interpretativi, nel senso di cui alle osservazioni e reclami anzidetti, chiarendo in particolare che esse sono mirate alla salvaguardia paesistico - ambientale dell'arcipelago.
In conformità a quanto sopra espresso, si è proceduto a riformulare i regimi normativi del piano paesistico delle isole Eolie;
B) opposizione esposta al punto 26, nella parte in cui si censura come viziata da incompetenza la individuazione da parte del P.T.P. dell'area in cui allocare a Lipari un eliporto.
Una simile previsione, in quanto inserita nei regimi normativi del P.T.P. in effetti esula dai compiti e dalle funzioni proprie della pianificazione paesistica e deve essere espunta dall'impalcato normativo per evitare equivoci e fraintendimenti da parte dei cittadini, così come anche argomentato sub. A).
Le cennate prescrizioni, che prefigurano possibili strategie di sviluppo economico sostenibile delle isole Eolie sono riportate in un apposito documento, che è parte essenziale del piano paesistico e che suggerisce le future strategie di sviluppo dell'arcipelago;
C) opposizioni esposte ai punti 21, 31, 35, 66, 78, 80, 97, 107, 111, 117, 131, 134, 135, 136, 143, 146, 150, 151, 158, 165, nella parte in cui viene palesata l'illegittimità delle previsioni del P.T.P. che individuano destinazioni d'uso specifiche di beni o edifici, che individuano area da destinare a parcheggio, nuove strade, zone di uso pubblico o che rinviano a futuri piani territoriali paesistici di dettaglio o esecutivi.
Simili previsioni, in quanto inserite nei regimi normativi del P.T.P. in effetti esulano dai compiti e dalle funzioni proprie della pianificazione paesistica e debbono essere espunte dall'impalcato normativo per evitare equivoci e fraintendimenti da parte dei cittadini, così come anche argomentato sub. A).
Le cennate prescrizioni, che prefigurano possibili strategie di sviluppo economico sostenibile delle isole Eolie o che individuano la particolarità di alcune aree nelle quali è utile approfondire le analisi paesaggistiche mediante futuri piani paesistici di dettaglio, sono riportate in un apposito documento, che è parte essenziale del piano paesistico e che suggerisce le future strategie di sviluppo dell'arcipelago;
D) opposizioni esposte ai punti 31, 66, 78, 80, 81, 107, 110, 130, 133, 134, 135, 140, 143, 148, 152, 156, 158, 162, 166, nella parte in cui si rappresenta la illegittimità delle previsioni del P.T.P. che individuano un regime di futura e progressiva demanializzazione degli ambiti ricadenti nei regimi normativi TO e TI e di edifici aventi un ipotizzato interesse etno-antropologico (in particolare, opposizioni sub. 66 e 81).
Simili previsioni, in quanto inserite nei regimi normativi del P.T.P. in effetti esulano dai compiti e dalle funzioni proprie della pianificazione paesistica e debbono essere espunte dall'impalcato normativo per evitare equivoci e fraintendimenti da parte dei cittadini, così come anche argomentato sub. A).
Le cennate prescrizioni, che prefigurano possibili strategie di sviluppo economico sostenibile delle isole Eolie sono riportate in un apposito documento, che è parte essenziale del piano paesistico e che suggerisce le future strategie di sviluppo dell'arcipelago;
E) con riferimento all'opposizione esposta al punto 117, nella parte in cui si rileva l'erronea perimetrazione della riserva naturale di Vulcano - così come in atto vigente - da parte della cartografia del P.T.P., deve farsi presente che la funzione e le finalità della pianificazione paesistica divergono sostanzialmente da quelle proprie delle riserve naturali e del loro regime giuridico, così come dettato dalla legge regionale 14/88.
La circostanza che il P.T.P. tenga conto, tra gli elementi che connotano l'arcipelago, anche delle Riserve Naturali istituite e della loro perimetrazione - che corrisponde comunque a quella vigente al momento di adozione del Piano - conferma la validità e la congruità delle analisi che hanno supportato la redazione del Piano, ma non incide, né può incidere, sulla validità e sull'efficacia delle Riserve e sulla dinamica delle loro perimetrazioni.
Allo scopo di scongiurare ogni equivoco, così come adombrato nella opposizione in questione, si ritiene comunque di emendare e precisare il testo dei regimi normativi del P.T.P. e, in particolare, di introdurre all'art. 56, secondo comma, la seguente disposizione:
"Le incompatibilità indicate dal P.T.P. non pregiudicano le incompatibilità derivanti da altri strumenti di piano, in particolare derivanti dai regolamenti delle riserve";
F) quanto alle osservazioni elencate sub. 77, 137, 139 e 147, nella parte in cui si eccepisce che il P.T.P. ha introdotto nelle aree considerate nuovi vincoli archeologici, si osserva che né in queste aree, né altrove, il P.T.P. può determinare simili effetti, in quanto i vincoli archeologici sono quelli soltanto imposti con le procedure di legge (legge n. 1089/39, oggi testo unico n. 490/99) e soltanto ricorrendo a queste procedure è possibile determinare le pregnanti modificazioni nell'esercizio del diritto di proprietà sui beni vincolati previste dalla legge anzidetta e dal Codice civile.
Il Piano paesistico, in quanto strumento della pianificazione paesaggistica, è chiamato a individuare nel territorio eoliano ogni specifica valenza e potenzialità culturale: e tra queste, deve enucleare anche le aree che, per quanto non oggetto di una specifica notifica dell'importante interesse archeologico, nei modi richiesti dal testo unico n. 490/99, sono comunque connotate dalla presenza di emergenze archeologiche, anche in via presuntiva, che giustificano la messa in valore del territorio mediante le misure indicate dal P.T.P. stesso.
In nessun caso, tuttavia, queste misure si possono risolvere nella imposizione su tali terreni di un vincolo archeologico, diretto o indiretto, che, come detto, può essere costituito solo nel rispetto delle procedure di legge; né la demanialità dei ritrovamenti archeologici prevista dal Codice civile può essere pronunziata in via meramente presuntiva, senza cioè il corpus, semplicemente da parte di una previsione di Piano paesistico.
Tali ovvie considerazioni non escludono l'evidente opportunità, per eliminare ogni possibile fraintendimento, di eliminare e chiarire le disposizioni equivoche contenuta nelle norme e negli elaborati del Piano pae sistico.
In particolare, all'articolo 16 dei regimi normativi, che sostituisce il precedente art. 18, di analogo contenuto, si precisa che "fermo restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla Sez. Archeologica della Soprintendenza, in base ai vincoli imposti dal testo unico n. 490/99, nei restanti siti archeologici, e nelle aree di rispetto, nelle more della notifica dei loro importante interesse ai sensi e per gli effetti del medesimo testo unico n. 490/99, ogni modificazione dei terreni, compressa la posa in opera di recinzione o costruzioni, è comunque sottoposta alla preventiva comunicazione alla competente Soprintendenza, sezione beni archeologici; le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio delle attività agricole e i cambiamenti di coltura potranno essere precedute, su disposizione della Soprintendenza, dalla effettuazione di saggi ed indagini archeologiche. Per le suddette aree che secondo il P.T.P. sono fortemente indiziate dalla presenza di emergenze archeologiche, possono in ogni caso essere realizzate soltanto le trasformazioni compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le stesse aree ricadono".
Sono conseguentemente rettificati anche gli elaborati cartografici e le relative legende del P.T.P. delle isole Eolie;
G) opposizione esposta punto 38, laddove si eccepisce che su uno stesso terreno, di un solo proprietario, il P.T.P. prevede due diversi regimi normativi.
Le disposizioni del piano paesistico, così come quelle che rientrano tra gli atti propri della tutela del paesaggio, non incidono in realtà sulla consistenza del diritto di proprietà e sulla circolazione dei beni.
E' stato al riguardo osservato (Corte costituzionale 28 luglio 1995, n. 417) che la disciplina dei beni immobili aventi valore paesistico è estranea alla materia dell'espropriazione e relativi indennizzi, di cui all'art. 42, terzo comma Cost., rientrando invece a pieno titolo in quella del secondo comma dello stesso articolo, che affida alla legge di disciplinare i modi di godimento della proprietà al fine di assicurarne la funzione sociale.
Sotto tale profilo, è quindi ben possibile che su uno stesso terreno sussistano due differenti regimi normativi, dettai dalle valenza paesistiche del sito.
Non si ritiene peraltro che una simile previsione, per quanto astrattamente ammissibile, giovi alla comprensibilità e alla ragionevolezza del Piano.
Pertanto, così come proposto dalla speciale Commissione, si ritiene che il regime normativo MO2 (modificabilità) sia da intendersi corrispondente alle caratteristiche del sito, così come esplicitate nel P.T.P.;
H) osservazioni descritte ai punti 9, 14 e 154, nella parte in cui si eccepisce che, con i regimi normativi del piano, si sarebbe imposto un vincolo etnoantropologico o storico a edifici in realtà del tutto privi di una simile valenza.
In realtà il P.T.P. non può in alcun modo imporre sui singoli edifici un vincolo di notevole interesse storico o etnoantropologico - che può essere apposto soltanto con le specifiche modalità di legge (testo unico n. 490/99 - parte I) e le disposizioni del piano (art. 39 regimi nomativi - R.E.C.) non possono essere intese in tal senso.
E' però evidente che il testo della norma in questione sembra generare in tal senso possibili equivoci, perché fornisce specifiche norme non solo di tutela, ma anche di utilizzazione (regime proprietario programmatico; regime di gestione; regime di intervento) di singoli edifici, individuati fra l'altro sulla base di un interesse storico testimoniale enunciato ma non dimostrato in modo congruo e sufficiente rispetto all'ampiezza del regime normativo in questione, non apparendo in tal senso esaustivo il mero rinvio a una pubblicazione scientifica (Atlante dei beni culturali etno antropologici, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, EDAS, 1995) tra l'altro enunciata ma non pubblicata all'albo comunale in sede di adozione del P.T.P...
Il P.T.P. deve in realtà attivare il recupero degli ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di beni culturali territoriali ad emergenze significanti, ma la salvaguardia di questi beni è demandata alle misure che la legge consente all'amministrazione di attivare:e quindi, essenzialmente al c.d. vincolo monumentale.
Si ritiene allora di dettare una specifica disposizione all'art. 21 - regime RP1 - Sistemi insediativi da riorganizzare per parti paesisticamente articolate e disciplinate - dei regimi normativi, rinviando la definizione dell'assetto degli ambiti che presentano tali connotati agli strumenti urbanistici e attuativi, da approvare anche con il concerto della locale Soprintendenza.
Tra le attività che debbono essere precluse sino all'approvazione dei tali strumenti rientrano soprattutto le variazioni di tipologia.
In tal senso dispone l'art. 21 dei regimi normativi;
I) opposizione descritta al punto 50, 60 e 131, nella parte in cui si chiede la possibilità di realizzare modesti ampliamenti nelle case rurali ricadenti tanto in ambito R.E.P. (art. 26 dei regimi normativi), quanto altrove, finalizzati alla realizzazione di servizi igienico-sanitari. e necessari alla fruizione dell'immobile.
Questa istanza non incide sulla sostanza della norma di tutela e appare finalizzata al decoro degli edifici (e quindi al loro recupero).
Nel condividere e fare propria la richiesta, si emenda l'art. 24 dei regimi normativi aggiungendo tra le attività compatibili solo in regime di recupero anche limitati ampliamenti per attrezzature igienico - sanitarie, ove non esistenti.
Analoga disposizione è inserita anche agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 36 dei regimi normativi;
K) opposizione descritta al punto 50, nella parte in cui si chiede che nelle aree facenti parte dell'ambito della tutela vulcanologia (TV) vengano previste alcune zone in cui consentire l'esercizio di attività agricole.
In realtà l'ambito TV assolve, all'interno del P.T.P., la funzione programmatica di individuare le aree oggetto di un futuro, auspicato, Parco vulcanologico.
I regimi normativi da applicare nell'ambito TV sono invece altri, e precisamente quelli di volta in volta riferibili agli ambiti TI e TO.
Ne discende che, con riferimento alla osservazione, il P.T.P. in realtà prevede le aree (che sono poi tutte quelle ricadenti nell'ambito TI) nelle quali è dato esercitare, con qualche giustificata limitazione, soltanto attività agro-pastorali, e altre aree, ricadenti in ambito TO, in cui l'esercizio di tale attività è pienamente consentito e incontra minori limitazioni.
L' osservazione appare quindi infondata.
Tuttavia, per sgomberare il campo da possibili equivoci, si ritiene di specificare il contenuto dell'art. 10 dei regimi normativi - Finalità dei regimi normativi - aggiungendo:
"In conformità alle caratteristiche dell'ambito, le attività compatibili e quelle non compatibili sono quelle proprie dei regimi normativi TI o TO di volta in volta ap plicati";
L) quanto alle osservazioni elencate ai punti 32, 51 e 78, nella parte in cui si rileva che le disposizioni del P.T.P. finiscono per impedire l'esercizio della attività estrattiva, si ritiene che il Piano esponga esaurientemente i motivi e le circostanze che giustificano una disciplina dei suoli attenta alla loro connotazione, eminentemente vulcanica, e alla incidenza che su tale risorsa può avere l'esercizio incontrollato dell'attività estrattiva.
La realizzazione di un parco vulcanologico eoliano, che deve essere ascritta tra le strategie di uno sviluppo compatibile delle isole, avrà il compito di affrontare, con misure da individuare specificatamente, ogni possibile contraddizione; ma, allo stato attuale, alla individuazione delle aree oggetto di attività mineraria da parte del P.T.P. e alla fissazione di divieti coerenti con la struttura del diritto costituzionalmente garantito all'esercizio di impresa e con le norme vigenti in tema di esercizio dell'attività estrattiva (che non consentono di inibire la prosecuzione, nei limiti delle autorizzazioni già rilasciate, delle cave assentite - v. infra, punto c) - ), nonché con le funzioni tipiche della tutela del paesaggio (che non può spingersi a inibire attività umane o usi del suolo esistenti, ma soltanto a fissare quali modificazioni siano o meno assentibili sotto il profilo paesaggistico), debbono accompagnarsi misure atte a porre un argine agli effetti lesivi che sono determinati non solo da future nuove cave, ma anche dalla loro mera prosecuzione nel rispetto delle quantità e dei fronti di cava già autorizzati.
In tal senso, dall'esame delle osservazioni suddette, si ritiene che le disposizioni del P.T.P. devono essere emendate, precisando che rientrano tra le attività non compatibili (ambiti ZM1 e ZM2), anche quelle agrituristiche, residenziali, turistico alberghiera, extra alberghiera, ricettiva alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti.
In tal senso si provvede agli artt. 25 e 26 dei regimi normativi.
Analoga precisazione è inserita in tutte le norme del piano avente analogo contenuto e cioè preordinate a disciplinare l'esercizio di attività sul territorio: e quindi, il paragrafo attività non compatibili degli articoli 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 34 dei regimi normativi è modificato nel senso che è paesaggisticamente ammissibile l'esercizio delle attività ivi descritte, purché avvenga all'interno di strutture già esistenti.
Negli ambiti ZM1 e ZM2, la sistemazione dell'area dove è stata consentita l'attività estrattiva deve essere documentata da apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata; mentre la prosecuzione delle cave già legittimamente in esercizio deve essere sub.ordinata alla presentazione, su iniziativa degli interessati ed entro due anni dalla data di approvazione del P.T.P., della figura pianificatoria 4 dell'art. 7 delle precitate norme.
In tal senso dispone l'articolo 42 dei regimi nor mativi;
M) quanto alle osservazioni elencate sub. 31 e 80 e alle modifiche proposte da queste opposizioni e da quelle elencate sub. 131 e 146 nelle zone diverse da quelle di tutela, pare doveroso precisare che il P.T.P., nel testo che si approva, opera una precisa distinzione tra due domini, quello della tutela, in cui ogni modificazione dell'assetto dei suoli è contraddetta dalle sue valenze di preminente interesse pubblico, e quello della modificabilità, nel quale è fondamentale l'apporto dello strumento urbanistico per individuare le soluzioni più op portune.
Su diversa scala e funzioni opera la individuazione da parte del Piano di strategie per uno sviluppo sostenibile, decontestualizzate da un profilo normativo cogente e tuttavia dotate di valenza programmatica.
Se ne ricava che, nelle zone diverse da quelle di tutela, può accogliersi l'auspicio, contenuto in alcune delle citate osservazioni, di stabilire un rapporto tra la pianificazione paesistica e quella urbanistica, demandando a quest'ultima il compito di risolvere e di attuare le prescrizioni del P.T.P..
Ciò anche avvalendosi, per le opere aventi particolari ricadute sulla conformazione del paesaggio, dello studio previsto dall'art. 41 del P.T.P. (da denominarsi Studio di compatibilità paesistico-ambientale, o di rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale).
A simile indirizzo si conforma il Piano paesistico.
Pertanto, in tutti gli ambiti MO1, MO2, RIO, TR, ecc. (tutti quelli diversi dagli ambiti di intervento e tutela), tutti i progetti che comportano notevoli trasformazioni debbono essere accompagnati dallo studio suddetto;e per quanto riguarda le reti viarie e le opere di comunicazione (art. 43), si demanda agli strumenti urbanistici di individuare, anche negli ambiti diversi da quelli del riordino, modificazione e trasformazione, i necessari meccanismi di miglioramento morfofunzionale della rete viaria, anche laddove la zona non sia compresa in quelle direttamente interessate dai processi di riordino, trasformazione e modificazione; mentre la realizzazione di nuove strade imposte da esigenze della protezione civile va affidata agli strumenti del settore.
Di conseguenza, inoltre, all'art. 47 di regimi nor mativi (Impianti tecnologici), si aggiungono i seguenti comma:
"Per la localizzazione e la realizzazione di opere connesse oggettivamente a servizi pubblici essenziali ed in particolare: depuratori, dissalatori, isole ecologiche e centrali elettriche di potenza commisurata alle esigenza della comunità locale, si dovrà procedere alla redazione dello studio previsto dall'art. 41 delle presenti norme ( studio di compatibilità paesistico-ambientale, o di rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale), debitamente approvato dalla competente Soprintendenza.
La localizzazione delle suddette opere potrà essere prevista anche laddove la zona non sia compresa in quelle direttamente interessate da processi di trasformazione ( RIO, MO1, MO2, TR, ecc.), fermo restando che le predette opere debbono essere oggettivamente essenziali e che altrettanto oggettivamente impossibile deve essere la loro realizzazione altrove";
N) quanto alla osservazione sub. 75, nella quale si lamenta che una porzione territoriale, avente caratteri paesaggistici omogenei con quelli del limitrofo ambito R.E.S., è stata invece sottoposta, in modo discriminatorio, alla disciplina propria di un ambito più rigido, esaminati gli atti, si ritiene fondata l'osservazione sulla scorta del parere espresso al riguardo dalla speciale Commissione.
Si emendano di conseguenza gli atti e segnatamente gli elaborati cartografici.
Si rileva inoltre che, per le ragioni esposte anche al punto M), deve riconoscersi che è compito precipuo dello strumento urbanistico generale contribuire all'individuazione delle misure e delle iniziative di recupero possibili in ambito R.E.S. (art. 34).
In tal senso, la individuazione dei beni soggetti a tale regime e la postulazione del loro recupero da parte del P.T.P. si ascrivono tra le strategie di sviluppo sostenibile delle Eolie, alla compiuta affermazione delle quali non deve risultare estraneo lo strumento urbanistico ge nerale.
L'art. 34 dei regimi normativi affida quindi agli strumenti urbanistici e attuativi il compito di provvedere al recupero dei comparti in questione;
O) quanto alle osservazioni esposte sub. 93, 94 e 95, relative all'isola di Filicudi, a quelle afferenti Vulcano, esposte sub. 107 e 109, e a quelle sub. 155 riguardante la località di Capo Faro, nell'abitato di Malfa, non si condivide l'assunto che le perimetrazioni effettuate in questi territori, e segnatamente quella delle aree R.E.P., siano carenti di motivazioni: al contrario, esse appaiono corrispondenti allo stato dei luoghi.
Anche per le zone R.E.P. valgono tuttavia le stesse indicazioni fornite per le zone R.E.S. (v. punto N) e in generale per gli ambiti diversi da quelli della tutela (v. punto M).
Appare quindi legittima la richiesta di demandare allo strumento urbanistico l'incidenza dei fabbricati e la determinazione, per ciascuno di essi, degli ampliamenti e delle modificazioni d'uso compatibili con il loro recupero edilizio.
In tal senso il Piano, all'art. 24, opera un rinvio dinamico alla pianificazione urbanistica;
P) quanto alle osservazioni elencate sub. 134, 144, 155, 161 e 162, si ritiene che la fissazione di zone di rispetto del tracciato stradale non possa eccedere i limiti indicati dalla legge.
Appare infatti estraneo dai contenuti tipici della pianificazione paesaggistica tanto la individuazione di un vincolo non aedificandi, non arborandi, non ineundi, previsto nella precedente formulazione del P.T.P. - quanto la fissazione di fasce di arretramento dal ciglio stradale superiori a quelle di legge.
In entrambi i casi, la determinazione di un vincolo di inedificabilità risulta assunta apoditticamente, senza un riferimento puntuale allo stato dei luoghi e alle sue necessità di tutela. Si tratta quindi di una disposizione latu sensu urbanistica o quanto meno idonea, così come altre, che sono state emendate (cfr. sub. A), a ingenerare equivoci e fraintendimenti circa la pervasività del Piano paesistico nel campo urbanistico.
Per questo motivo, si ritiene di dovere modificare l'art. 9, punto 14 dei regimi normativi (Tipologie d'intervento compatibili - recupero sentieristica storica), eliminando l'indicazione non aedificandi, non arborandi, non ineundi, dal vincolo, ivi previsto, a difesa delle visuali panoramiche della sentieristica extra urbana, precisando altresì che tale vincolo sussite nei limiti e nei casi di cui al D.P.Reg. 14 dicembre 1971 e seguenti. Per la sentie ristica urbana, al posto del vincolo non aedificandi bilaterale di 10 m. si prevede (art. 9.14, lett. b) l'indicazione di non edificare nella fascia di 10 m. dal ciglio della strada;
Q) con riferimento alla opposizione elencata al punto 120, appaiono meritevoli di accoglimento, sulla base degli atti, le osservazioni miranti a comprendere in ambito TO1, piuttosto che MA1, la cava di lapillo in contrada Petrazzi; nonché a spostare sulla isoipsa di m.100 il limite dell'ambito TO1, al fine di includere in quell'ambito elementi di interesse etnoantropologico, testimoniale e archeologico;
R) quanto alle osservazioni esposte sub. 134 e 138, si condividono le richieste di precisare le disposizioni del P.T.P. nel senso che risulti evidente che mentre è legittimo proseguire l'esercizio delle aree destinate a camping quando tale attività è già stata intrapresa, la possibilità di realizzare nuove strutture da destinare a camping deve invece ritenersi esclusa negli ambiti della tutela e, in quelli diversi, deve essere conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale.
In tal senso sono emendate le norme del P.T.P. (art. 9.10);
S) quanto alle osservazioni sub. 120, 124, 125 e 129, che prendono in esame le prescrizioni del P.T.P. riguardanti la realizzazione di un approdo marittimo a servizio dell'abitato di Ginostra a Stromboli, proponendo valide soluzioni alternative, si deve sottolineare che il progetto di nuovo approdo a Punta Secche di Lazzaro e di costruzione di una nuova strada di collegamento con il centro esistente appare di impatto eccessivamente oneroso per le caratteristiche geo-morfologiche e naturalistiche dei siti investiti.
I relativi progetti sembrano inoltre in contrasto con le esigenze di protezione civile e di tutela sismo-vulcanologica, che vanno assunte come criterio discriminante di ogni azione che incide sul patrimonio territoriale e culturale del sito di Ginostra (oltre che dell'intero arcipelago eoliano).
Tra le soluzioni alternative prospettate per il suddetto miglioramento la più convincente e coerente, rispetto al quadro ambientale prospettato dal contesto, appare l'uso di motobarche a tecnologia avanzata del tipo "all weather ship" in grado di utilizzare il porto di Pertuso senza alcuna sua modifica al fine di intensificare e velocizzare il collegamento con l'approdo di Stromboli.
In subordine, qualora la soluzione precedente si rivelasse insufficiente alla domanda emergenziale rappresentata dagli abitanti di Ginostra, si può valutare l'ipotesi di miglioramento morfo-funzionale del molo esistente ovvero la realizzazione di un pontile galleggiante, previo studio di compatibilità paesistico-ambientale di cui all'art. 41.
A queste premesse deve conformarsi la disciplina del piano, nella consapevolezza che la problematica della realizzazione di un razionale punto di approdo per i residenti di Ginostra investe interessi pubblici di natura diversa, destinati a superare la logica della contrapposizione se davvero si vuole dare una positiva risposta a queste istanze. Da questo punto di vista, il regime di tutela paesaggistica speciale (TS1) previsto dalle previgenti disposizioni può ingenerare l'erronea impressione, peraltro ampiamente manifestata dagli eoliani in sede di opposizione al P.T.P., che tale strumento intenda procedere a una regolamentazione complessiva, probabilmente eccedente i limiti del potere esercitato, delle attività che investono il territorio.
E' compito del piano paesistico, invece, affermare le straordinaria peculiarità ambientali e paesaggistiche dell'area di Ginostra e prefigurare le possibili confliggenze tra questi valori e le preventivate realizzazioni, le cui soluzioni progettuali vanno comunque individuate ad opera delle iniziative e degli strumenti a ciò specificatamente deputati.
In tal senso si individua nell'ambito TO5 Tutela orientata diretta alla ricostituzione ambientale - art. 17 - il regime di tutela corrispondente alla valenza del sito e si modificano le previgenti disposizioni.
Ritenuto per le suesposte ragioni, di dovere, emendare il testo e riformulare di conseguenza i regimi normativi facenti parte del Piano territoriale paesistico delle isole Eolie, precedentemente adottato e pubblicato;
Ritenuto per le suesposte motivazioni, di dovere conseguentemente modificare, così come sono state modificate, le carte della conservazione e della trasformazione Compatibile e la relazione generale al cui testo si apportano n. 76 postille con 2484 parole cancellate, facenti parte del Piano territoriale paesistico delle isole Eolie precedentemente adottato e pubblicato;
Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano territoriale paesistico delle isole Eolie e di tutti i suoi elaborati - corretti altresì negli errori materiali riscontrati - in precedenza adottati e pubblicati ai sensi della legge n. 1497/39;
Considerato che il Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, nel corso della 24a sessione che si è svolta a Cairns, Australia, dal 27 novembre al 2 dicembre 2000, ha iscritto le isole Eolie nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, categoria dei beni naturali, con la seguente motivazione:
"Le isole Eolie sono un eccezionale esempio dell'attività di costruzione e distruzione di isole operata dal vulcanesimo e testimoniano un fenomeno vulcanico tuttora in corso. Questo sito riveste una importanza internazionale per la vulcanologia. Studiate già a partire dal XVIII secolo, queste isole hanno fornito alle opere di vulcanologia la descrizione di due tipi di eruzione (vulcaniana e stromboliana) e rappresentano da più di 200 anni una tappa importante nella formazione di tutti i geologi";
Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta nell'art. 148 del testo unico, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art 3 della legge regionale n. 80/77, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio delle isole Eolie, in considerazione dei suoi specifici valori paesistici ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto Piano territoriale paesistico, redatto ai sensi degli allora vigenti art. 5 della legge n. 1497/39, e art. 1bis della legge 431/85 in conformità al parere reso nella seduta del 14 novembre 2000 dalla speciale commissione istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40;
Rilevato che l'approvazione del Piano territoriale Paesistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona a suo tempo dichiarata di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del P.T.P. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di esso;
Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo n. 490/99 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il Piano territoriale paesistico delle isole Eolie, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;
Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio dell'arcipelago delle isole Eolie alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del Piano, che integra, regolamentandola, quella del vincolo paesaggistico di cui ai decreti assessoriali n. 5098/66, n. 687/79, n. 688/79, n. 689/79;
Ritenuto di dovere pronunziare, in concomitanza alla approvazione del Piano territoriale paesistico, la decadenza delle misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 sul territorio dell'arcipelago delle isole Eolie giusta il decreto assessoriale n. 7720 del 6 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 4 novembre 1995;

Decreta


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle isole Eolie, risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi , elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute tenute sull'argomento della speciale commissione di cui al R.D. n. 1357/40 (all. A e B) e alla documentazione segnata di lettera C, si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale.

Art. 2

A far data dall'entrata in vigore del Piano paesistico territoriale dell'arcipelago delle isole Eolie, ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 il territorio dell'arcipelago delle isole Eolie è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto Piano.

Art. 3

Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti assessoriali nn. 5098/66, n. 687/79, n. 688/79, n. 689/79 e dall'art. 146 del decreto legislativo n. 490/99, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano territoriale paesistico.
La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99, accertando la conformità alle disposizioni del Piano dei progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel territorio.
L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal Piano Territoriale Paesistico e dai suoi allegati.
I decreti assessoriali nn. 5098/66, 687/79, 688/79, n. 689/79, sono in tal senso integrati.

Art. 4

A far data dall'entrata in vigore del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago delle isole Eolie è da intendersi decaduta la facoltà di apporre su quelle isole i vincoli di immodificabilità temporanei di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91, a suo tempo adottati, giusta decreto assessoriale n. 7720 del 6 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 4 novembre 1995;

Art. 5

Ai sensi degli articoli 142 del decreto legislativo n. 490/99 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai sopracitati verbali della speciale commissione di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40, agli elaborati grafici del Piano territoriale paesistico e ai regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.
Tramite la competente Soprintendenza, una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Leni, Lipari, Malfa e S. Marina di Salina, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e ai regimi normativi, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici comunali di Leni, Lipari, Malfa e S. Marina di Salina, a libera visione del pubblico.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Leni, Lipari, Malfa e S. Marina di Salina.
Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per la registrazione.
Palermo, 23 febbraio 2001
  GRANATA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione in data 8 marzo 2001 al n. 137.
Allegati
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELLE ISOLE EOLIE
Identificazione, interpretazione, conoscenza, tutela, disciplina ed indicazioni di promozione per lo sviluppo della valorizzazione e fruizione compatibile dei beni culturali territoriali ed ambientali eoliani
REGIMI NORMATIVI
PREMESSA GIURIDICO-ISTITUZIONALE
all'identità ed efficacia del Piano paesistico delle Eolie

Le isole Eolie, nel loro insieme, appartengono ai comuni di Lipari, Malfa, S. Marina Salina e Leni.
L'intero territorio di detti comuni è sottoposto a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge del 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), dell'art. 9, nn. 4 e 5, del regio decreto del 3 giugno 1940, n. 1347 di attuazione della predetta legge (con eccezione dei centri abitati delimitati da strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41, comma 5, lett. a), della legge del 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) nel testo modificato dall'art. 17 della legge del 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica), ed in base ai seguenti decreti:
-  D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966 relativamente al comune di Lipari;
-  decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di S. Marina Salina;
-  decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di Leni;
-  decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di Malfa.
Le disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (legge 8 agosto 1985, n. 431) hanno disposto all'art. 1 il vincolo paesaggistico su intere categorie di territori, disponendo altresì all'art. 1-bis che, relativamente alle stesse ed a quelle già vincolate con le procedure amministrative di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, detti territori vengano sottoposti a specifica normativa d'uso e di valorizzazione paesistico-ambientale (...) mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.
Le isole Eolie nella loro interezza sono le sommità affioranti dei vulcani dell'arco insulare vulcanico eoliano che la legge 8 agosto 1985, n. 431 sottopone a vincolo paesistico all'art. 1, comma 1 (vulcani).
La competenza alla pianificazione paesistica, in virtù dell'ordinamento dell'Amministrazione della Regione siciliana, è attribuita all'Assessorato beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
L'Assessorato regionale beni culturali ed ambientali, nell'esigenza di garantire la puntuale attuazione della legge n. 431/85, con circolare n. 1691 del 16 ottobre 1985 e seguenti, ha disposto che le soprintendenze territorialmente competenti provvedano ad assicurare gli adempimenti di cui alla legge suddetta.
Agli effetti giuridico-istituzionali costituiscono elementi di legittimità giuridica:
-  il D.A. 1 aprile 1988, n. 383;
-  il progetto esecutivo n. 28 del 28 novembre 1992 per la redazione del piano in oggetto;
-  il D.A. 29 dicembre 1992, n. 7352 di approvazione e finanziamento;
-  il D.A. 12 agosto 1993, n. 6578;
-  il D.A. 25 ottobre 1993, n. 120/I3c/XX.BC.;
-  le seguenti documentazioni aerofotografiche: comune di Lipari, Scame, 1983; Regione siciliana, Assessorato territorio ed ambiente, 1993; comune di Lipari, Aerotecnicca, 1995-96;
-  la cartografia ufficiale del comune di Lipari (Siciltecnica 1995-96) e di Salina (Assessorato regionale territorio ed ambiente 1995) effettuate precedentemente alla redazione finale del presente Piano territoriale paesistico e costituenti testimonianza ufficiale oggettiva dello stato di fatto ai fini del controllo della legalità delle trasformazioni;
-  le specificità di interesse paesistico relative a beni culturali preesistenti, documentate e rappresentate nelle apposite tavole tematiche, costituenti parti integranti della relazione del Piano territoriale paesistico.
In relazione agli elementi giuridico-istituzionali sopra riportati, il Piano territoriale paesistico delle isole Eolie disciplina, come specificato articolatamente nei regimi normativi, le disposizioni per la conservazione e trasformazione compatibile del paesaggio culturale scientifico, strutturale, estetico-percettivo delle isole.
TITOLO I
NORME GENERALI
Identità, finalità, efficacia e campo di applicazione del Piano territoriale paesistico
Art. 1
Identità culturale storica, scientifica ed umanistica dell'arcipelago eoliano

L'intero insieme degli affioramenti sommitali dell'arco vulcanico sottomarino eoliano, generato dalla geodinamica e dalla vulcanotettonica nella evoluzione nel basso Tirreno, costituisce un bene culturale paesistico ambientale macro-morfo-strutturale configurante con valenza primaria.
Su questa base tridimensionale, in superficie, si è sviluppato nel tempo un ulteriore complesso sistemico evolutivo connotante di beni culturali territoriali ambientali naturali (abiotici e biotici) ed antropici, con ulteriore valore culturale aggiunto.
Ne consegue un insieme da intendere sia come bene complessivo, sia come insieme di beni culturali singoli, sia come articolati sistemi di supporti significanti di relazioni stratificate e consolidate sul territorio con le attività antropiche.
Il complesso è caratterizzato da straordinario valore culturale sotto il profilo delle scienze naturali per la compresenza delle seguenti peculiarità:
-  ambientali;
-  naturali e naturalistiche;
-  geologiche;
-  geomorfologiche;
-  geostrutturali;
-  tettoniche e geodinamiche;
-  geovulcanologiche;
-  geochimiche;
-  biologiche vegetazionali;
-  biologiche zoologiche;
e sotto il profilo delle scienze umane per la compresenza delle peculiarità:
-  archeologiche;
-  storico-testimoniali ed etno-antropologiche;
-  artistiche;
-  architettoniche;
-  urbanistiche;
-  paesistico-percettive e paesistico-strutturali.
In relazione a siffatta eccezionale identità l'arcipelago eoliano è oggetto di Piano territoriale paesistico
Art. 2
Ambito generale di applicazione del Piano territoriale paesistico

La compatibilità paesistica d'uso, di conservazione e di trasformazione compatibile per la valorizzazione ambientale e socio-culturale dei territori eoliani è disciplinata attraverso apposito apparato normativo nell'ambito del Piano paesistico territoriale delle Eolie applicato all'intero territorio dei comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni.
Il Piano territoriale paesistico delle Eolie si applica all'intero territorio delle isole dell'arcipelago Eoliano e, ove specificato nel Piano territoriale paesistico, a livello di indicazione di salvaguardia ad ambiti costieri di particolare interesse scientifico ambientale e storico-archeologico.
Tutti i territori dei comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezioni delle bellezze naturali) e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 39, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali), giusta dichiarazioni di notevole interesse pubblico intervenute con:
-  D.P.R.S. n. 5098 del 7 settembre 1966 relativamente al comune di Lipari;
-  decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di S. Marina Salina;
-  decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di Leni;
-  decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979 relativamente al comune di Malfa;
nonchè a tutela ope legis per intere categorie di beni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 1 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), e oggi, dell'art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 490 ( Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali ).
Le aree interne agli abitati delimitati originariamente in base al D.M. n. 1444/68 sono disciplinate dagli strumenti urbanistici approvati con le conformità morfotipologiche di tutela paesistica e procedurale di cui alle presenti Norme nel capitolo: regimi normativi per ambiti territoriali.
Le delimitazioni degli abitati definiti in sede di strumenti urbanistici, e di cui alle prescrizioni della legge n. 431/85, art. 1, sono riportate nelle tavole tematiche relative all'evoluzione del sistema insediativo, alla voce perimetrazioni P. di F. o P.R.G.:
-  approvate con D.A.R. S.E. n. 214 del 28 novembre 1979 per il comune di Lipari;
-  approvate con D.A.R. T.A. n. 187 del 29 maggio 1981 per il comune di S. Marina di Salina;
-  approvate con D.A.R. T.A. n. 1/04 del 9 luglio 1991 per il comune di Leni;
-  approvate con D.A.R. T.A. n. 59/92 dell'1 febbraio 1992 per il comune di Malfa.
Nelle more del perfezionamento dei P.R.G., all'interno di tali aree la disciplina è determinata, come per legge, dagli strumenti urbanistici approvati purché non in contraddizione di merito e procedurale (verificata dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali competente) con le indicazioni per il P.R.G. introdotte dal Piano territoriale paesistico appositamente per tali zone per superiori specifiche esigenze di tutela paesistica.
Art. 3
Finalità del Piano territoriale paesistico delle Eolie

Il Piano territoriale paesistico delle Eolie, in adempimento a quanto disposto dall'art. 5 della legge, n. 1497/39 e dall'art. 1 bis della legge n. 431/85, è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale, e concorre alla loro valorizzazione attravesso la determinazione di condizioni relative alla conservazione, trasformazione ed utilizzazione, da perseguire con specifiche normative di uso e valorizzazione ambientale.
Il piano persegue le seguenti finalità:
1.  identificare scientificamente e articolatamente le categorie di beni culturali territoriali paesistici (beni culturali territoriali paesistici);
2.  gerarchizzare dette categorie, in relazione alla loro rilevanza strutturale e percettiva, in beni culturali territoriali configuranti tridimensionali e in beni culturali territoriali connotanti di superficie;
3.  localizzare sul territorio i beni culturali territoriali paesistici ed i loro sintemi e sistemi;
4.  assicurare la salvaguardia di tutti i beni culturali territoriali come risorse culturali con indotto di interesse generale in relazione alle dinamiche compatibili dei processi di trasformazione;
5.  conservare l'identità e la dignità macrostrutturale configurante (naturale, naturalistica e storico-culturale-testimoniale) del territorio; tutelare le caratteristiche essenziali ed intrinseche di elementi, di aree, di sintemi, di sistemi, di segni significanti di cui è dichiarato l'interesse per ragioni ambientali, culturali, paesistico-percettive e paesistico strutturali; a tal fine sono state individuate le caratteristiche che qualificano il carattere di bene culturale territoriale e di risorsa naturale nelle qualità:
-  naturali e naturalistiche;
-  morfo-vulcanotettoniche e geomorfologiche;
-  agrovegetazionali e forestali;
-  botaniche e zoologiche;
-  paleontologiche;
-  storico-archeologiche;
-  storico-architettoniche ed urbanistiche;
-  storico-testimoniali;
6.  dare sostenibilità costituzionale ai regimi normativi ed alla loro gestione attraverso formulazioni di procedimento coerenti con la Costituzione italiana, con la giurisprudenza costituzionale (con particolare riferimento alle sentenze C.C. n. 55/68 e n. 56/68 e successive) ed attraverso una efficace esplicitazione dei presupposti oggettivi e delle motivazioni scientifiche delle opzioni;
7.  garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione compatibile collettiva;
8.  individuare e classificare manufatti ed azioni costituenti detrazioni del valore ambientale;
9.  individuare ed indicare le azioni ed i provvedimenti amministrativi necessari per:
-  la rimozione dei manufatti e l'arresto delle attività antropiche valutate dal Piano territoriale paesistico come detrattori ambientali strutturali totalmente incompatibili rispetto alle finalità di tutela e valorizzazione;
-  la compatibilizzazione, attraverso il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche compromesse, dei detrattori ambientali parzialmente incompatibili sotto l'aspetto estetico-percettivo;
10.  individuare gli elementi critici e disciplinarne la compatibilità paesistica all'interno dei processi di formazione degli strumenti di pianificazione generale e settoriale o di attuazione di infrastrutture con potenziali indotti di danni paesistici per insediamenti e trasformazioni.
Le finalità di tutela sopra definite, dalle quali discendono le norme, sono perseguite a livello di formazione del Piano territoriale paesistico, e sono tradotte nei regimi normativi e nelle carte della conservazione e trasformazione compatibile a livello di disciplina.
Art. 4
Beni culturali territoriali paesistici costitutivi del paesaggio
Categorie di identità. Interpretazione in termini di sviluppo. Prescrizioni sintetiche per categorie finalizzate alla formazione dei regimi normativi per ambiti

Agli effetti della chiarezza del procedimento del piano-processo di interpretazione, e della trasparenza delle scelte il Piano territoriale paesistico:
1.  identifica scientificamente i beni culturali territoriali costitutivi del paesaggio, sia singoli sia in sintema sia in sistema, presenti sul territorio;
2.  articola i beni culturali territoriali identificati secondo idonee categorie;
3.  affianca alle categorie dei beni culturali territoriali la loro descrizione ed interpretazione culturale come risorsa ai fini della sostenibilità culturale;
4.  dispone prescrizioni sintetiche a partire dalle categorie ai fini della formazione dei regimi normativi per ambiti per la gestione ed attuazione del Piano territoriale paesistico.
Dette indicazioni vengono riportate nella relazione sotto forma di abaco nel quale sono evidenziate le corrispondenze biunivoche tra preesistenze, interpretazione in termini di sviluppo, destinazioni d'uso paesisticamente compatibili, ai fini della coerenza della normazione per la sostenibilità costituzionale.
Art. 5
Struttura e contenuti del piano Elementi rappresentati nel Piano territoriale paesistico

Gli elementi, i sintemi ed i sistemi paesistici, le prescrizioni articolate di compatibilità paesistica sono stati ordinati secondo le seguenti categorie (come articolate nelle didascalie della carta della conservazione e trasformazione compatibile):
A. Beni culturali paesistici configuranti
-  beni culturali territoriali morfo-vulcano-tettonici;
-  grandi forme significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico;
-  elementi vulcanici significanti;
-  beni culturali territoriali geomorfologici post-eruttivi;
B. Beni culturali paesistici connotanti
-  beni culturali vegetali e faunistici;
-  beni culturali territoriali antropici, storici testimoniali;
-  beni culturali territoriali archeologici;
C. Compatibilità paesistica
-  ambiti e categorie programmatiche della tutela paesistica;
-  compatibilizzazione dei detrattori paesistici in sede impropria;
-  rinvio agli strumenti urbanistici;
-  vincoli e fasce di rispetto.
Con particolare riguardo alle sostenibilità culturale e gestionale, nella costruzione delle strutture del piano le motivazioni, il processo formativo e la formulazione delle norme per categorie di beni culturali territoriali sono contenuti nella relazione, la disciplina per ambiti è contenuta nei regimi normativi.
Art. 6
Efficacia del Piano

Il presente Piano ha valore di Piano territoriale paesistico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 del T.U. n. 490/99.
Le autorizzazioni di cui all'art. 151 del T.U. n. 490/99 sono rilasciate in conformità alle leggi in materia secondo le prescrizioni del presente piano che le specifica ed armonizza nelle specificità del territorio eoliano.
Le prescrizioni del piano variano in rapporto ai diversi gradi di rilevanza dei valori paesistico-ambientali, e quindi in rapporto all'appartenenza ai diversi sottosistemi territoriali di beni culturali configuranti l'identità paesaggistico-ambientale.
Art. 7
Figure pianificatorie

Le prescrizioni del presente piano si articolano secondo quattro principali modalità attuative, denominate figure pianificatorie:
-  F.P.1)  la prima figura pianificatoria si applica agli ambiti TI e TO e TS di subarticolazione delle grandi unità naturali morfostrutturali vulcanologiche configuranti ai fini della loro conservazione, ed ai beni culturali territoriali connotanti ai fini della loro conservazione o della trasformazione compatibile; agisce attraverso norme paesistiche con carattere prescrittivi e vincolante.
Tali norme sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e sono prevalenti nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione e di gestione.
Restano comunque salve le disposizioni più restrittive, ove previste da leggi statali e regionali o da appositi vincoli emanati con decreto;
-  F.P.2)  la seconda figura pianificatoria si applica all'interno della delimitazione dei centri abitati, ove il superiore interesse della tutela di beni culturali territoriali paesistici lo richiede in relazione a situazioni di rischio paesistico; agisce quale strumento di riferimento per le attività della pubblica amministrazione attraverso indicazioni ed indirizzi e per la verifica della congruenza ambientale e paesistica di programmi, progetti e strumenti urbanistici relativi al territorio disciplinato;
-  F.P.3)  la terza figura pianificatoria si applica nelle zone esterne agli ambiti TI e TO e fornisce indicazioni per gli strumenti urbanistici, i piani di settore (minerario, portuale, etc.) ed i progetti di grandi strutture ed infrastrutture, aventi comunque incidenza sul territorio soggetto al Piano territoriale paesistico; tali piani dovranno adeguare i loro contenuti progettuali agli obiettivi del Piano territoriale paesistico recependo la sue indicazioni di disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dovranno graduare, in rapporto ad esse, le proprie previsioni e l'attuazione delle relative direttive;
F.P.4)  la quarta figura pianificatoria si applica agli ambiti TS attraverso prescrizioni generali in relazione alla estrema delicatezza, sensibilità e criticità degli equilibri ecologici in gioco. Ad un tempo, al fine di far fronte alle implicazioni sociali ed economiche, connesse all'uso compatibile delle risorse non riproducibili ricadenti nell'ambito, tali prescrizioni generali si applicano, attraverso ampie concertazioni tra i soggetti istituzionali e sociali interessati, alla procedura di formazione e approvazione dei relativi piani esecutivi di ambito, di iniziativa pubblica o privata, soggetti a supervisione e nulla osta della soprintendenza competente.
TITOLO II
REGIMI NORMATIVI PER CATEGORIE FORMATIVE E PER AMBITI
Art. 8
Ambiti della tutela
Specificazioni contenute in tutte le schede di ambito per la certezza di gestione

Il regime normativo d'ambito, rappresentato nelle tavole di piano ed articolatamente disciplinato nelle schede d'ambito, è stato definito secondo il seguente schema processuale:
Il regime di (...) si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
Al primo punto sono state definite, ai fini della sostenibilità costituzionale, intere categorie di beni culturali territoriali interessate dal regime della scheda (sentenze C.C. nn. 55, 56/68 e legge n. 431/85).
L'ambito di (...) è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
Al secondo punto, ai fini della sostenibilità scientifica, sono stati descritti i principali beni culturali territoriali contenuti nelle categorie generali.
Successivamente, ai fini della sostenibilità gestionale ed attuativa indiretta, gli ambiti della tutela (come sintemi costituiti da categorie di beni culturali territoriali paesistici differenziate e confluenti  in una stessa figura di disciplina territoriale) sono stati dettagliatamente definiti per finalità ed articolatamente disciplinati attraverso graduati regimi di compatibilità relativamente alle attività.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
La finalità del regime normativo consiste nel cogliere le varie opportunità di inserimento all'interno del processo di partecipazione creativa dell'uomo allo sviluppo generale in ciascuna delle seguenti forme: ecologica (rapporto attivo e creativo di conoscenza, interpretazione e fruizione dell'ambiente naturale e culturale), biologica, economica (contributo attivo e creativo alla produzione ed allo scambio), culturale-scientifica (conoscenza, interpretazione e scoperta nell'ambito delle scienze), culturale-umanistica (conoscenza storica e della scienza umana), psico-sociale (conoscenze psicologiche connesse al consenso), politica (partecipazione attiva alle scelte).
AMBITI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO
Definizione di quelle attività che per le loro caratteristiche di valore e di sensibilità alla trasformazione, per criticità di sistemazione attuale o potenziale, in relazione alla dinamica evolutiva dei processi naturali o di antropizzazione, richiedono prescrizioni relative alle azioni ed agli interventi compatibili.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Definizione per ciascun ambito di quelle attività che sono paesisticamente compatibili e che, in alcuni casi, il Piano territoriale paesistico indica come attività da promuovere sotto forma di provvedimenti attivi di innesco dello sviluppo in forma anche pubblica.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Definizione di quelle attività che non sono compatibili in regime di nuove costruzioni per via dell'indotto di traformazione che queste comporterebbero, ma che possono essere inserite in regime di recupero trattandosi di semplice variazione d'uso.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività non pertinenti all'ambito considerato.
PROBLEMI PARTICOLARI
Le schede d'ambito sono l'esito sintetico di un procedimento formativo che passa attraverso gli elementi costitutivi del piano e la loro normazione di cui alla relazione che costituisce parte integrante e riferimento ai fini della interpretazione e gestione.
Art. 9
Tipologie d'intervento compatibili
Definizione delle tipologie d'intervento compatibili all'interno delle attività di cui ai regimi di ambito

Le tipologie di intervento, consentite o non all'interno dell'attività di cui ai singoli regimi di ambito, sono specificate, classificate e definite come di seguito.
1.  Ricerca scientifica -  monitoraggio
La "ricerca scientifica -  monitoraggio" è consentita o promossa ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
La valenza scientifica delle Eolie come osservatorio di interesse mondiale sulla tettonica a microzolle, sulla geodinamica del Tirreno, sulla formazione di archi insulari atipici, su contraddizioni ancora irrisolte di alto valore diagnostico nella revisione di ipotesi scientifiche, l'impegno del C.N.R.-G.N.V. coinvolgente numerose Università italiane e l'Istituto internazionale di vulcanologia, rendono prioritarie le ricerche scientifiche per la ricerca di base ed applicata nel campo della scienze geologiche, geochimiche, geofisiche, nonché nel campo del rischio vulcanico e sismico.
Ne consegue il primato della ricerca scientifica come elemento-madre di tutta la dinamica culturale ed economica indotta.
Il Piano territoriale paesistico intende privilegiare e facilitare in ogni modo dette attività (con alcune indicazioni estetico-percettive per i bunkers delle scavazioni dei crateri da realizzare in pietra vulcanica, per le recinzioni da realizzare in "orsogrill" verniciato verde scuro e per l'obbligo di didascalizzazione delle attrezzature di ricerca) per la consapevolezza del loro ruolo e della loro importanza da parte dei cittadini e dei turisti.
2.  Opere di protezione civile
Le opere di protezione civile sono consentite o promosse ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
L'eventuale conflitto d'interesse tra tipologie, modalità, qualità ovvero ubicazione di opere motivate da ragioni di protezione civile da una parte, e i regimi di conservazione dei beni culturali territoriali relativi agli ambiti TI, TO e TS dell'ambito di tutela vulcanologica dall'altra, deve essere risolto con l'esclusione assoluta di nuove infrastrutture stradali o di trasformazione in strade di sentieri esistenti allo scopo di non creare nuovi detrattori di tipo DP6, fatti salvi i casi di evidente emergenza della necessità di accesso.
Altre tipologie d'intervento negli ambiti TI, TO e TS, ovvero opere di rilevante impatto paesistico in ambiti diversi da TI, TO e TS, anche se motivate da ragioni di protezione civile, prima di essere attuate devono preventivamente essere sottoposte al nulla osta della soprintendenza, che può richiedere preventivamente alla concessione di esso uno studio specifico di impatto paesistico -  ambientale.
3. Attività culturali, didattiche, informative e formative
Le attività culturali, didattiche, informative e formative sono consentite o promosse ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
La didascalizzazione può essere attuata attraverso strutture scientifico-culturali (con apparati didattici dedicati entro zone archeologiche, musei scientifici, storici e archeologici, biblioteche, orto botanico delle specie locali, videomuseo dei beni culturali sommersi, zone sottomarine di riserva controllata) sempre privilegiando sedi di recupero di beni culturali per la fruizione consapevole dei valori ambientali, paesistici e storico-culturali del territorio in conformità con la presente normativa. E' connessa a tale attività la possibilità di prelevare reperti per documentate esigenze scientifiche, preventivamente autorizzate dalla competente soprintendenza.
4.Attività agro-silvo pastorale tradizionale
Le attività agro-silvo pastorali tradizionali sono consentite ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Gli interventi attinenti alla produzione agricola e all'allevamento tradizionale, volti alla conservazione, valorizzazione e recupero delle potenzialità agricole e al miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli, sono i seguenti:
-  interventi colturali volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
-  interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (scavo pozzi, viottoli con pavimentazione in pietra, di sezione non superiore a m. l,50 comprese le cunette, forniture elettriche purchè in cavo sotterraneo, strade interpoderali, impianti di elettrificazione, etc.);
-  interventi diretti al recupero di manufatti rurali preesistenti strettamente necessari alla conduzione del fondo;
-  interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo nell'ambito del recupero di manufatti preesistenti;
-  interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ove previsti dalle schede dei regimi normativi;
-  ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di manufatti per l'uso del pascolo o dell'allevamento consentito, purchè non in forma industriale, ove previsti dalle schede dei regimi normativi;
-  miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione;
-  incentivazione della produzione di agricoltura biologica e interventi di assistenza tecnica finalizzati alla sperimentazione di pratiche colturali più adatte alle reali condizioni stazionali e ad una migliore gestione delle risorse presenti;
-  attività pastorale a carattere non industriale;
-  gli impianti in serra, al di fuori del perimetro dell'ambito di tutela vulcanologica ed ove consentito dal Piano territoriale paesistico, stabilmente infissi al suolo e costruiti con materiali permanenti o semipermanenti dovranno essere sempre opachi, non specchianti e di altezza massima al colmo mt. 3. I teloni di plastica debbono essere mimetizzati anche in copertura con vegetazione in modo da non presentarsi come elementi rifrangenti e/o riflettenti nel paesaggio e con superficie omogenee.
5.  Sistemazione eco-idraulico forestale
La sistemazione eco-idraulico forestale è consentita ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Le attività indicate sono tese alla conservazione, miglioramento e gestione dei popolamenti vegetali e in genere volte alla difesa del suolo, anche sotto l'aspetto idrogeologico e alla tutela ed al miglioramento delle caratteristiche ambientali e del paesaggio.
Entro la zona delle grandi emergenze morfo-vulcano tettoniche configuranti destinate alla conservazione, i regimi normativi vietano qualsiasi edificazione fuori terra escluso: opere di sistemazione idraulica con caratteristiche ecologiche, recupero per uso pubblico, interventi forestali di gestione del patrimonio rurale esistente ed interventi forestali solo se coerenti con l'assetto a climax quale definito dalla carta botanica, vivai e strutture idriche connesse.
Gli interventi previsti sono:
-  interventi di restauro ambientale volti a favorire la ricostituzione della macchia forestale climacica;
-  interventi di riconversione e progressiva sostituzione delle componenti esotiche con elementi dei climax locali nei ripopolamenti forestali artificiali con soprassuoli caratterizzati da essenze esotiche;
-  opere di bonifica forestale, di riforestazione con essenze del climax locale;
-  opere antincendio con fasce frangifuoco coerenti con la morfologia dei luoghi;
-  interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
-  interventi volti a favorire le operazioni colturali dei popolamenti forestali con fornitura di essenze tipiche eoliane coltivate in vivai locali ed assistenza all'impianto.
6. Attività agrituristica
L'agriturismo è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Le attività previste per lo sviluppo dell'agriturismo sono:
-  attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli agricoltori così come previsto dall'art. 2 della legge n. 730/1985;
-  ove consentito, al fine di sostenere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e di agevolare la permanenza dei produttori agricoli, è possibile promuovere (negli ambiti nei quali è previsto dal Piano territoriale paesistico) forme idonee di turismo tese a utilizzare meglio il patrimonio rurale, a favorire la conservazione e la tutela dell' ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
-  possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali presenti nell'abitazione dell'agricoltore ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso e che rispondono alle necessarie norme igieniche ai sensi della legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994;
-  ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche non sono consentite nuove costruzioni isolate; sono invece consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
7.  Attività estrattiva
L'attività estrattiva è consentita ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
In relazione al carattere sovraordinato della tutela di beni culturali ambientali e paesistici rispetto all'uso economico ed allo sfruttamento, previsto sia in regime di concessione mineraria sia in regime urbanistico, l'attività estrattiva è di norma vietata salvo situazioni di documentata emergenza riconosciute ed eccezionali e concessa in conformità alle disposizioni del Piano territoriale paesistico nel rispetto delle norme di tutela, e comunque soggetta a verifica e regolare nuova autorizzazione da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina.
E' in ogni caso vietata l'attività estrattiva entro 150 metri dalla battigia, nonché dagli orli craterici o calderici costituenti elementi primari delle morfostrutture paesistiche.
8.  Attività residenziale, residenziale-turistica extra alberghiera
L'attività residenziale, residenziale-turistica, extra alberghiera è consentita soltanto ove prevista nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Queste attività sono consentite ove previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e nelle more della loro approvazione, sono ammessi interventi di solo recupero.
Gli interventi relativi all'attività residenziale sono diretti ad una utilizzazione del territorio volta a soddisfare le necessità residenziali strettamente connesse:
-  alle esigenze della popolazione residente (attività residenziali, servizi e attrezzature attività commerciali, attività produttive);
-  a soddisfare la domanda di residenza turistica e di attrezzature (strutture ricettive residenziali, residenze, case unifamiliari, insediamenti agrituristici);
-  interventi volti all'utilizzo dell'edilizia esistente: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica;
-  interventi di nuova edificazione;
-  servizi e attrezzature di quartiere;
-  impianti e manufatti necessari alla lavorazione di prodotti artigianali e relativi servizi.
9.  Attività ricettiva alberghiera
L'attività ricettiva alberghiera è consentita ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Questa attività è consentita ove prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, e nelle more della loro approvazione, sono ammessi interventi di solo recupero.
Nelle zone A e B lo sviluppo alberghiero è consentito attraverso l'acquisizione e messa in sistema di edilizia preesistente adiacente o limitrofa e adattata alla fruizione ricettiva nell'ambito degli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Per le nuove costruzioni si rimanda alle disposizioni di cui al titolo III delle presenti norme.
10.  Campeggi
E' consentita la riqualificazione dei campeggi già esistenti. La realizzazione di nuovi campeggi è consentita ove prevista nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 a art. 36), che rinviano al riguardo alle previsioni dello strumento urbanistico.
11.  Parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione
I parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione sono consentiti ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Il Piano territoriale paesistico considera compatibili i parchi pubblici attrezzati anche in alcuni ambiti di tutela Vulcanologia.
Negli ambiti TO i parchi pubblici devono essere attrezzati anche per funzioni didattiche relazionate con l'ambito di tutela vulcanologica.
12.  Infrastrutture sportive spettacolari compatibili
Negli ambiti MO2, TR, REC, si rinvia per le norme agli strumenti urbanistici vigenti.
13.  Compatibilizzazione paesistica dei detrattori
La compatibilizzazione paesistica dei detrattori è consentita ove prevista nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Sono esclusi gli ambiti TI, TO4, ZM1, ZM2, MA3 nei quali è prevista la progressiva demolizione.
Le opere di mitigazione o compatibilizzazione paesistica richiesta (in alternativa alla demolizione progressiva prescritta solo ove l'incompatibilità è di particolare gravità) consistono nell'occultamento, con alberatura delle specie locali, con rampicanti, degli elementi incompatibili.
Negli ambiti esterni ai centri abitati è richiesto l'adeguamento alle indicazioni di cui al titolo III delle presenti norme.
14.  Recupero sentieristica storica
Il recupero della sentieristica storica è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36), secondo le seguenti modalità di intervento:
a)  per la sentieristica storica agraria extra urbana:
-  restauro e ripristino con brevi tratti integrativi previsti nel Piano territoriale paesistico per la messa in sistema tra i sentieri e con i beni culturali territoriali;
-  uso di pietra lavica, trovanti per i muretti, gli scoli, la pavimentazione dei tratti acclivi erodibili;
-  sono vietate le soluzioni con semplice rivestimento, o trattamenti regolari e geometrici e la stilatura della faccia vista;
-  vincolo a difesa delle visuali panoramiche, nei limiti e nei casi di cui al D.P.R. 14 dicembre 1971 e seguenti;
-  uso esclusivo pedonale della sentieristica in questione per i fini originari propri, nonché per itinerari naturalistici, per accesso ai beni culturali territoriali ed alle zone coltivate;
-  divieto assoluto di servizi a rete in aereo;
b)  per la sentieristica storica urbana:
-  indicazioni di recupero con pavimentazione in pietra e di non edificare nelle fascie di 10 mt.. dal ciglio stradale con la sistemazione in evidenza degli eventuali reperti documentali;
-  divieto di servizi a rete in superficie;
c)  per il sistema di viabilità storica extraurbana di supporto all'insediamento residenziale storico nucleato e per la sentieristica carrabile storica extraurbana:
-  recupero funzionale ai fini insediativi della parte dell'impianto stradale antico a servizio dei nuclei allo scopo di mantenere la matrice storica dell'insediamento insediativo e preservare la nuova viabilità libera per accesso ai beni culturali e fruizione paesistica panoramica.
15.  Recupero edilizio per funzioni pubbliche
Il recupero edilizio per funzioni pubbliche è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36) ed in particolare:
-  ovunque (fuorché negli ambiti TI) con le condizioni particolari prescritte negli ambiti nei quali ricade;
-  negli ambiti TO le funzioni pubbliche riguardano le attività culturali e di gestione dell'ambito di tutela vulcanologica.
Il recupero dovrà essere realizzato secondo gli indirizzi di cui al titolo III delle presenti norme.
16.  Recupero senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza variazione tipologica
Il recupero senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza variazione tipologica è sempre consentito. Sono vietate le variazioni d'uso laddove comportano ampliamenti e variazioni tipologiche.
17.  Recupero con ampliamento limitato e variazione d'uso
Il recupero con ampliamento limitato e variazione d'uso è consentito ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
18.  Nuove costruzioni secondo P.R.G., piano attuativo di recupero e regolamento edilizio
Le nuove costruzioni secondo P.R.G., piano attuativo di recupero e regolamento edilizio sono consentite ove previste nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36). L'attività è soggetta a limitazioni di cui alla normativa prevista dalle categorie del presente piano.
Per l'edilizia isolata dovrà rispettare gli indirizzi di cui al titolo III delle presenti norme.
19.  Infrastrutture viabilistiche
Per le infrastrutture viabilistiche sono consentite unicamente operazioni di riqualificazione e ristrutturazione compatibilmente con quanto previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36) e fermo restando quanto previsto dall'art. 43 delle presenti norme.
20.  Infrastrutture ed impianti
Le infrastrutture ed impianti sono consentiti ove compatibili con quanto previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
Sono realizzabili servizi, attrezzature ed impianti che rispondano a criteri di chiara emergenza sociale e pubblica utilità con le specifiche seguenti:
-  è necessario sottoporre il progetto esecutivo alle autorità competenti per le opportune verifiche di inesistenza di elementi ostativi e per quanto riguarda le discariche e messa a dimora di rifiuti dovranno essere verificate la compatibilità al piano di settore regionale e fermo restando quanto previsto dall'art. 47 delle presenti norme.
21.  Infrastrutture termali con alimentazione esogena
Le infrastrutture termali con alimentazione esogena sono consentite ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).
22.  Servizi per funzioni pubbliche
I servizi per funzioni pubbliche sono consentiti ove previsto nelle schede dei regimi normativi (da art. 10 ad art. 36).

Art. 10

Regime:   

Tutela vulcanologica (TI+TO+TS)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TV.
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TV
Il regime di TV si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A.  beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.1.  territori entro i confini dei sintemi naturali e antropici
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici;
B.  beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali (selezione);
B.3.  beni culturali territoriali antropici compatibili (selezione).
L'ambito di TV contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  apparati vulcanici;
-  beni culturali territoriali configuranti (emergenze costituenti risorse culturali con valore di significanti);
-  beni culturali territoriali connotanti di superficie (naturali abiotici, naturali biotici, antropici compatibili).
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
L'ambito di tutela vulcanologica è la dizione convenzionale attribuita dal Piano territoriale paesistico all'insieme degli ambiti soggetti a tutela integrale, orientata e speciale, vale a dire ad un vasto sintema politematico, naturale e naturalistico, a dominante vulcano-tettonica (come matrice configurante del paesaggio) con elementi connotanti relativi alla evoluzione del paesaggio stesso in superficie, per la cui disciplina si rimanda alle norme dei relativi ambiti di tutela, pertanto, in conformità alle caratteristiche dell'ambito, le attività compatibili e quelle non compatibili sono quelle proprie dei regimi normativi TI, TO e TS di volta in volta applicati.
L'area interessata dalla tutela vulcanologica è in parte già riconosciuta come zona tutelata (riserva naturale e pre-riserva), in parte è individuata dagli approfondimenti scientifici del Piano territoriale paesistico e destinata ad articolate forme di tutela per ambiti, alcuni dei quali gestiti attivamente ed oggetto di importanti provvedimenti attivi (per la fruizione culturale con indotto economico). Detti provvedimenti sono indicati ai fini della loro introduzione negli strumenti territoriali operativi del P.R.G., della riserva naturale, etc, e sono elencati nella parte finale dei regimi normativi di Piano territoriale paesistico.
L'ambito di tutela vulcanologica salvaguarda la componente fondamentale dell'introduzione dell'arcipelago Eoliano nel patrimonio culturale mondiale (World Heritage List) dichiarata a Cairns dal Comitato Unesco il 2 dicembre 2000.

Art. 11

Regime:   

Tutela integrale del sistema ecologico naturale
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TI
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TI
Il regime di TI si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A.  beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.1.  territori entro i confini dei sintemi naturali e antropici;
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  segni territoriali della morfologia vulcanica ed erosionale e relativa fascia di tutela;
-  ambiti a vocazione naturale, senza intervento antropico (selezione);
A.1.3.  beni naturali relativi a zone umide:
-  laghi, lagune, zone umide e relative fasce di tutela;
B.  beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni culturali territoriali naturali abiotici:
-  beni culturali territoriali geomorfologici, testimoniali;
-  risorse minerarie affioranti e cave, salvo regimi transitori o speciali (selezione);
B.1.2.  beni culturali territoriali naturali biotici:
-  beni culturali territoriali paleontologici;
-  beni culturali territoriali botanici (selezione);
-  beni culturali territoriali faunistici (selezione);
-  biocenosi (selezione).
L'ambito di TI contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  principali segni significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico e relative fasce di rispetto, segni definitori della morfologia del limite e relative fasce di rispetto;
-  principali categorie tipologiche di emergenze o forme significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico e post-eruttivo geomorfologico evolutivo;
-  laghi, lagune, zone umide e relativo ambito contestuale perimetrale;
-  beni geomorfologici testimoniali rivelanti l'anatomia interna dei vulcani (falesie, frane, vulcaniti alterate);
-  cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio di risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
-  resti paleontologici;
-  ambienti di particolare interesse ecologico naturale.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime normativo della tutela integrale è finalizzato alla conservazione e fruizione non distruttiva della natura nelle sue manifestazioni e segni morfo-vulcano-tettonici, geomorfologici e fenomenologici (compreso il loro contesto), aventi valore di elementi configuranti o di significanti strutturali.
In particolare è finalizzato:
1) alla conservazione del patrimonio naturale e culturale;
2) allo studio e ricerca scientifica;
3) al monitoraggio a fini scientifici e di protezione civile;
4) alla ricostituzione di un assetto ecosistemico a climax (attuale o potenziale);
5) alla fruizione culturale scientifica consapevole con indotto sociale e socio-economico;
6) alla formazione di una motivazione cognitiva e di una partecipazione da parte degli abitanti e dei turisti ai fini dell'allargamento della partecipazione attiva alla tutela dei beni culturali territoriali.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica per l'incremento delle conoscenze; sorveglianza; attività didattica culturale informativa, scientifica, naturalistica e storico-umanistica; apparecchiature di monitoraggio e telemonitoraggio; osservatori naturalistici mimetici in materiali naturali locali; visite turistiche e culturali; recupero terrazzamenti in pietra lavica; manutenzione del territorio naturale nelle zone di ricostituzione ecologica del climax; attività forestale fitosociologicamente compatibile; tutte le attività previste in regime di "riserva integrale" non in contrasto con le normative.
Interventi sui detrattori paesistici ambientali con demolizione e trasferimento degli stessi.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Terrazzamenti in pietra lavica con funzione di mantenimento dell'assetto del territorio; ricostituzione vegetale faunistica ecologicamente compatibile (con esclusione di intervento sulle emergenze significanti morfo-vulcano-tettoniche e relative fasce di rispetto). E' ammesso il recupero dei ruderi storici dei beni etno-antropologici. E' ammesso il recupero edilizio senza ampliamento, senza variazione d'uso e senza variazione tipologica.
Recupero sentieristica storica senza ampliamento e con il pieno mantenimento dei caratteri; sistemazione idraulico-forestale per la tutela dei beni specifici fitosociologicamente compatibili; attività agro-pastorale; visita senza asportazione di elementi naturali; recupero sentieristica storica didascalizzata; parchi pubblici sorvegliati ed attrezzati per funzioni didattiche e di fruizione del paesaggio senza strutture in elevazione; alimentazione delle strumentazioni scientifiche.
Restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Rimboschimento; attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale, residenziale turistica extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; nuove edificazioni; nuove infrastrutture; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero; nuovi servizi per funzioni pubbliche.
Recupero edilizio con ampliamento, variazione d'uso e variazione tipologica; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti.
Infrastrutture eventualmente richieste anche se per motivi di protezione civile, sono comunque sottoposte preventivamente ad esame di compatibilità paesistica relativamente ad ubicazione, tracciato e modalità esecutive in relazione alla possibilità, ove necessario, di individuare soluzioni alternative non incidenti sui beni culturali eccezionali costituenti invarianti costituzionalmente tutelate.

Art. 12

Regime:   

Tutela orientata del sistema ecologico culturale (successivamente articolata in TO1, TO2, TO3, TO4, TO5)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO
Il regime di TO si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A.  beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione orientata alla valorizzazione culturale del paesaggio strutturale morfo-vulcano-tettonico ed alla valorizzazione colturale-produttiva tradizionale;
-  ambiti a vocazione orientata all'attività ludica;
-  ambiti a vocazione orientata alla fruizione diretta del mare;
-  ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e ludica;
-  ambiti a vocazione orientata alla ricostituzione ambientale;
A.1.3.  beni naturali fisici costieri:
-  spiagge;
-  margini insulari e bassi fondali contestuali;
-  laghi, lagune, zone umide;
B.  beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni culturali territoriali naturali abiotici:
-  beni culturali territoriali geomorfologici post-eruttivi;
-  risorse minerarie affioranti, cave;
-  risorse termali affioranti;
B.1.2.  beni culturali territoriali naturali biotici:
-  beni culturali territoriali paleontologici;
-  beni culturali territoriali botanici (selezione);
-  beni culturali territoriali faunistici (selezione);
-  beni culturali territoriali con biocenosi (selezione);
B.2.  beni culturali territoriali seminaturali connotanti:
-  modellazione antropica dei pendii;
-  beni culturali territoriali botanici di azione antropica;
B.3.  beni culturali territoriali antropici storici connotanti:
-  beni archeologici ed archeotermali;
-  beni testimoniali della cultura materiale.
L'ambito di TO è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
-  grandi forme significanti del paesaggio morfo-vulcano-tettonico e morfologico post-eruttivo evolutivo, articolate nelle loro principali categorie tipologiche e forme significanti (strato-vulcani, coni di scorie, coni di pomice, colate piroclastitiche, depositi di caduta e di flusso, surges, etc.);
-  forme di collasso, calderiche o presunte calderiche, vaste, omogenee e pianeggianti, suscettibili di attività sportive ecologiche in condizioni di compatibilità ambientale.
-  spiagge;
-  margini insulari incluse fasce di tutela di 150-300 mt.. (spiagge o coste basse, alte, scoscese, falesie);
-  laghi, lagune, zone umide e relativo ambito contestuale perimetrale;
-  resti paleontologici;
-  ambienti costieri di interesse naturale, geomorfologico, fisico, biochimico, faunistico e floristico;
-  ex-coltivi, su forme epivulcaniche di interesse morfostrutturale configurante e seminaturale connotante;
-  parti dei corpi vulcanici in facies mediana caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti in pietra lavica costituenti rilevanti testimonianze della cultura materiale delle isole;
-  cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio o dalla limitatezza della risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
-  biocenosi;
-  ambienti di particolare interesse ecologico naturale;
-  terrazzamenti di modellazione dei pendii antropici in pietra lavica;
-  rimboschimenti;
-  coltivazioni agrarie tradizionali;
-  beni della cultura materiale esistenti (strutture, infrastrutture e opere di interesse etnoantropologico e testimoniale);
-  fasce costiere di 150 mt.. dalla linea di battigia o dal piede di falesia vincolate istituzionalmente (ope legis ex legge regionale n. 78/76, n. 15) -  al di fuori delle zone A e B, come definite dal P. di F. -, per la diretta fruizione del mare;
-  emergenze etnoantropologiche significanti costituite da edifici industriali abbandonati per la lavorazione della pomice presenti nella fascia costiera;
-  aree di pedeplanazione e bacini di erosione ad esse interni, terrazzamenti marini eustatici quaternari non compromessi dall'edificazione;
-  ambiti di termalismo in atto contenenti le categorie di beni culturali territoriali od emergenze significanti di cui alle categorie di beni culturali territoriali sopra classificati e rappresentati nelle tavole piano con la sigla TO3 (tutela ad ecologia sociale termale, talasso termale, terapeutica e ludica, nonché alla fruizione sociale e di pubblica utilità del mare). Ambiti nei quali la compresenza di corpi caldi sotterranei (zone di antichi condotti, faglie, discontinuità) consente emissione di gas vulcanici da una parte e dall'altra la presenza di falda freatica locale terrestre e marina determinano manifestazioni idrotermali (ad es. S. Calogero);
-  ambiti degradati dalla progressiva erosione dei terreni piroclastici che necessitano di difesa idrogeologica e ricostituzione ambientale;
-  fianchi di corpi piroclastitici, soggetti a forte erosione, esposti a settentrione, con vocazione forestale per la costituzione delle riserve;
-  aree boscate naturali, emergenze vegetazionali e floristiche;
-  sintemi biotici florofaunistici;
-  beni culturali archeologici, archeotermali e paleontologici areali o puntuali (con disponibilità in scheda della localizzazione catastale per quelli vincolati ai sensi del T.U. n. 490/99), come da schedatura costituente parte integrante della relazione del Piano territoriale paesistico, articolati in:
1) estesi complessi archeologici accertati vincolati dagli strumenti urbanistici su indicazione della amministrazione dei beni culturali ambientali;
2) aree archeologiche perimetrate vincolate ai sensi del T.U. n. 490/99;
3) aree archeologiche demanializzate e costituenti piccoli parchi archeologici con riserva di scavo e sistemazione;
4) localizzazioni archeotermali (solo simbolo);
5) localizzazione paleontologica (solo simbolo):
-  manifestazioni idrotermali determinate dalla compresenza di falde freatiche ed emissioni di gas;
-  terme, stufe e fumarole attuali;
-  limitati elementi di antropizzazione esistenti interni all'ambiente a dominante naturale.
Per i regimi normativi si rinvia agli ambiti di articolazione.

Art. 13

Regime:   

Tutela orientata delle aree colturali produttive
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO1
Il regime di TO1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A.  beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione orientata alla valorizzazione culturale del paesaggio strutturale morfo-vulcano-tettonico ed alla valorizzazione colturale-produttiva tradizionale;
B.  beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni culturali territoriali naturali abiotici:
-  risorse minerarie affioranti, cave;
B.1.2.  beni culturali territoriali naturali biotici:
-  beni culturali territoriali faunistici (selezione);
-  beni culturali territoriali con biocenosi (selezione);
B.2.  beni culturali territoriali Seminaturali connotanti:
-  modellazione antropica dei pendii;
-  beni culturali territoriali botanici di azione antropica;
B.3.  beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
-  beni testimoniali della cultura materiale.
L'ambito di TO1 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
-  parti dei corpi vulcanici in facies mediana caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti in pietra lavica costituenti rilevanti testimonianze della cultura materiale delle isole;
-  cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio o dalla limitatezza della risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
-  biocenosi;
-  ambienti di particolare interesse ecologico naturale;
-  terrazzamenti di modellazione dei pendii antropici in pietra lavica;
-  rimboschimenti;
-  coltivazioni agrarie tradizionali;
-  beni della cultura materiale (strutture, infrastrutture e opere di interesse etnoantropologico e testimoniale).
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime della tutela orientata ha finalità particolari con attività e/o servizi coerenti e compatibili in relazione alla specificità della risorsa e della tutela senza alterazione o distruzione della risorsa.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Fruizione ecologico-cognitiva e colturale-produttiva tradizionale. Parco ad ecologia a dominanza cognitiva con indotto culturale di valenza economica con parziale potenzialità di recupero di sedi e prodotti della cultura agraria tipica eoliana, ove preesistenti; ripristino vegetazionale, colturale-produttivo, zoologico con funzione anche di manutenzione a difesa del suolo, opere antincendio; recupero edilizio a servizio della fruizione culturale del parco. Percorsi di esperienza diretta pluritematica, fruizione culturale della natura, didascalizzazione; attuazione e gestione diretta o in concessione convenzionata ex legge regionale n. 4/96.
Attività ammesse: ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività culturale didattica informativa, attività agro-silvo-pastorale relativamente alle aree attualmente destinate, parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Attività agrituristica nel rispetto della normativa di settore vigente, senza aumento di volumetria, fatto salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività residenziale, residenziale turistica, extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; nuove infrastrutture, servizi per funzioni pubbliche; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova edificazione.

Art. 14

Regime:   

Tutela orientata diretta ad attività ludiche
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO2 (INCLUDENTI AL LORO INTERNO LE EMERGENZE TUTELATE IN REGIME DI TUTELA INTEGRALE TI)
Il regime di TO2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione orientata all'attività ludica.
L'ambito di TO2 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
-  forme di collasso, calderiche o presunte calderiche, vaste, omogenee e pianeggianti, suscettibili di attività sportive ecologiche in condizioni di compatibilità ambientale.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime della tutela orientata ha finalità di tutela orientata ambientale generale con, al suo interno, finalità particolari con attività e/o servizi coerenti e compatibili in relazione alla specificità della risorsa e della tutela senza alterazione o distruzione della risorsa; ammesso recupero funzionale volto alla fruizione sociale della valenza da tutelare.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona.
Attività ad uso ecologico ludico terrestre.
Parco ad ecologia sociale ludica terrestre:
a)  sport attivo su terreno naturale, senza modificazione delle caratteristiche eco-morfologiche dell'ambiente;
b)  attività agricola per la difesa del suolo a presidio della natura senza stanzialità antropica;
c)  ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività didattica culturale informativa;
d)  attività forestale di manutenzione e sostegno delle biocenosi locali, attività silvo-pastorale;
e)  parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;
f)  recupero edilizio senza ampliamento di volume.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Attività agrituristica secondo le norme di settore vigenti, nonché della presente normativa e comunque senza aumento di volumetria, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatto salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; recupero sentieri pedonali con esclusione dell'allargamento della sezione; campeggi; attrezzature sportive compatibili armonizzate con la morfologia ambientale; restauro compatibilità paesistica dei detrattori; manutenzione e ristrutturazione delle infrastrutture termali esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività residenziale, residenziale turistica alberghiera, extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova edificazione.

Art. 15

Regime:   

Tutela orientata diretta alla fruizione termale, talasso-termale, terapeutica e ludica nonché alla fruizione sociale e di pubblica utilità del mare
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO3
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO3
Il regime di TO3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e ludica;
-  ambiti a vocazione orientata alla fruizione diretta del mare.
L'ambito di TO3 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
a)  ambiti di termalismo in atto contenenti le categorie di beni culturali territoriali od emergenze significanti di cui alle categorie di beni culturali territoriali sopra classificati e rappresentati nelle tavole di piano con la sigla TO3 (Tutela ad ecologia sociale termale, talasso termale, terapeutica e ludica). Ambiti nei quali la compresenza di corpi caldi sotterranei (zone di antichi condotti, faglie, discontinuità) consente emissione di gas vulcanici da una parte e dall'altra la presenza di falda freatica locale terrestre e marina determina manifestazioni idrotermali;
b)  ambiti o localizzazioni particolari all'interno di TO, da identificare in relazione a quelli che saranno i risultati futuri delle ricerche e degli studi sulla bassa entalpia -  nei quali la vicinanza del mare e la presenza di fonti di energia endogena (corpi magmatici caldi superficiali a bassa entalpia) o di energia residua da processi di trasformazione (es. acque calde di dissalazione marina), rende disponibile calore per il riscaldamento;
c)  fasce costiere di 150 mt.. dalla linea di battigia o dal piede di falesia vincolate istituzionalmente (ope legis ex legge regionale n. 78/76, n. 15) -  al di fuori delle zone A e B, come definite dal P. di F. -, per la diretta fruizione sociale e di pubblica utilità del mare;
d)  aree di pedeplanazione e bacini di erosione ad esse interni, terrazzamenti quaternari non compromessi dall'edificazione.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime della tutela orientata ha finalità particolari di conservazione della fascia costiera diretta alla fruizione del mare, senza alterazione o distruzione della risorsa stessa; fruibilità sociale della risorsa termale con attività e/o servizi coerenti e purché senza alterazione o distruzione della risorsa stessa. Il regime ha valore per le risorse termali attuali.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività agro-silvo-pastorale; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona.
All'interno delle zone con manifestazioni termali in atto:
-  ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; recupero senza ampliamenti, senza variazione d'uso e limitatamente alle strutture pubbliche con eventuali misure di adeguamento fruizionale; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; recupero edilizio per solo uso pubblico, infrastrutture servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.
Per la diretta fruizione del mare regolata dalla legge regionale n. 78/76 relativa alla fascia di 150 mt. dalla battigia, nell'ambito del divieto assoluto di nuova edificabilità si prevedono le seguenti attività compatibili:
-  ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, attività culturale didattica informativa, parchi pubblici attrezzati con strutture leggere, recupero edilizio senza ampliamento; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero; alimentazione con sorgenti energetiche alternative paesisticamente compatibili; attività agro-silvo-pastorale.
Sistemazione eco-idraulica forestale.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero dell'attività marinara e dei servizi ad essa connessi, esclusivamente nell'ambito del recupero dei luoghi della cultura marinara e dell'attività commerciale ad essa connessa, purché realizzata nell'edificato esistente.
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale, ove non esercitate in strutture già esistenti; nuove infrastrutture; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuova edificazione.
TUTELA ORIENTATA 3 (S. CALOGERO)
Nell'ambito di termalità in questione: è ammesso il recupero funzionale volto alla fruizione sociale della valenza da tutelare, nonché la demolizione, compatibilizzazione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
Parco a dominanza di fruizione sociale termale: al suo interno conservazione e fruizione compatibile didascalizzata degli impianti termali archeologici e storici, studi geoelettrici non perturbativi, conservazione della risorsa in relazione alla precarietà della falda in territorio vulcanico interessato da faglie attive, riattivazione e promozione d'uso dello stabilimento esistente con alimentazione anche non locale (acqua e fanghi importati) con termalizzazione e mineralizzazione in situ.

Art. 16

Regime:   

Tutela orientata diretta alla valorizzazione del paesaggio archeologico ed archeotermale
Gli ambiti e i beni appartenenti alle categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico, con il solo simbolo grafico senza la sigla di ambito corrispondente
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO4
Il regime di TO4 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione ecologica termale, talasso-termale, terapeutica e ludica;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni culturali territoriali naturali abiotici:
-  risorse termali affioranti;
B.3.  beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
-  beni archeologici ed archeotermali.
L'ambito di TO4 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
-  beni culturali archeologici, archeotermali e paleontologici areali o puntuali (con disponibilità in scheda della localizzazione catastale per quelli vincolati ai sensi del T.U. n. 490/99), come da schedatura costituente parte integrante della relazione del Piano territoriale paesistico, articolati in:
1) estesi complessi archeologici accertati vincolati dagli strumenti urbanistici su indicazione dell'amministrazione dei beni culturali ed amientali;
2) aree archeologiche perimetrate vincolate ai sensi del T.U. n. 490/99;
3) aree archeologiche demanializzate con riserva di scavo e sistemazione;
4) localizzazioni archeotermali (solo simbolo);
5) localizzazione paleontologica (solo simbolo);
6) manifestazioni idrotermali determinate dalla compresenza di falde freatiche ed emissioni di gas;
7) terme, stufe e fumarole attuali.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Tutela dei beni archeologici emergenti o sepolti del paesaggio archeologico, archeotermale, identificato dal solo simbolo grafico senza sigla. Sistemazione conservativa e didascalizzazione per la fruizione consapevole dei beni culturali territoriali e la motivazione cognitiva della tutela, per la fruizione consapevole del giacimento culturale costituito da resti emergenti e/o sepolti dell'insediamento antico e del relativo contesto -  sia funzionale (difensivo, produttivo, etc.) sia estetico-percettivo -, per la leggibilità dell'organizzazione funzionale antica.
Fermo restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla sezione archeologica della soprintendenza, in base ai vincoli imposti dal T.U. n. 490/99, nei restanti siti archeologici, e nelle aree di rispetto, nelle more della notifica del loro importante interesse ai sensi e per gli effetti del medesimo T.U. n. 490/99, ogni modificazione dei terreni , compressa la posa in opera di recinzione o costruzioni, è comunque sottoposta alla preventiva comunicazione alla competente soprintendenza, sezione beni archeologici; le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'esercizio delle attività agricole e i cambiamenti di coltura potranno essere precedute, su disposizione della soprintendenza, dalla effettuazione di saggi ed indagini archeologiche.
Per le suddette aree che secondo il Piano territoriale paesistico sono fortemente indiziate dalla presenza di emergenze archeologiche, possono in ogni caso essere realizzate soltanto le trasformazioni compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le stesse aree ricadono.

Art. 17

Regime:   

Tutela orientata diretta alla ricostituzione ambientale
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TO5
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TO5
Il regime di TO5 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione orientata alla ricostituzione ambientale:
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.2.  beni culturali territoriali naturali biotici:
-  beni culturali territoriali botanici (selezione);
-  beni culturali territoriali faunistici (selezione).
L'ambito di TO5 è costituito dai territori contenenti i seguenti beni culturali territoriali
-  ambiti degradati dalla progressiva erosione dei terreni piroclastici che necessitano di difesa idrogeologica e ricostituzione ambientale;
-  fianchi di corpi piroclastitici, soggetti a forte erosione, esposti a settentrione, con vocazione forestale;
-  aree boscate naturali, emergenze vegetazionali e floristiche;
-  sintemi biotici florofaunistici;
-  ambito di Ginostra -  Lazzaro e suo contesto ambientale, storico, produttivo, funzionale, paesistico.
In particolare a tal fine riveste rilevanza tutto il versante nord del monte Chirica rivolto verso il canale tra Lipari e Salina, in corso di rapido degrado per progsessiva pedeplanazione a seguito dell'erosione meteorica sulla copertura di pomice. L'ambito è idoneo a costituire l'edizione liparota in sistema con la prospiciente riserva naturale di Salina dello strato-vulcano di Fossa delle Felci, con l'ulteriore funzione di cornice ambientale naturale da ricostituire intorno all'ambito di Acquacalda.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Difesa idrogeologica, ricostituzione ambientale con forestazione coerente con l'habitat naturale.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Difesa idrogeologica; ricostituzione ambientale; riserva naturale con divieto di nuove edificazioni, di nuova stanzialità residenziale salvo guardiania e gestione; ricerca scientifica, monitoraggio, protezione civile; attività culturale, didattica e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero di manufatti per la sorveglianza; opere antincendio; rifugi compatibili per gli operai forestali.
Persistenza di limitate attività agricole tradizionale; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; interventi di miglioramento morfo-funzionale delle strutture esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Tutte le attività diverse da quelle compatibili o promosse; attività estrattiva; demolizione e ricostruzione dei ruderi esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.

Art. 18

Regime:   

T.S. 1 Tutela speciale dell'area di Vulcano Terme di Levante, Acque Calde
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS1
Il regime di TS1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti a vocazione orientata alla conservazione, in conflitto con necessità sociali.
L'ambito di TS1 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  bene culturale territoriale naturale morfo-vulcano-tettonico caratterizzato da manifestazioni attive di vulcanismo secondario costituito da fumarole subacquee e subaeree in area ad alto rischio vulcanico per la periodicità delle eruzioni vulcaniane con depositi di flussi piroclastici turbolenti di surge;
-  bene culturale territoriale geomorfologico per la presenza della spiaggia con acque calde in baia riparata.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime di tutela e fruizione tutela speciale TS1 è volto alla realizzazione di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale in forma naturale o attrezzata con particolari limiti e garanzie di risorse naturali in situazioni richiedenti un regime speciale, situazioni nelle quali la concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli a causa di pluralità di interpretazioni, di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di soluzioni), comportano l'esigenza della creazione di un regime normativo speciale, con procedure adeguate a garantire soluzioni corrette attraverso modalità attuative adeguate così come definite all'art. 7 (F.P. 4).
La finalità è quella di raggiungere un assetto ed un regime di compatibilità tra conservazione e fruizione sociale della risorsa in ambiente ad alta sensibilità, vulnerabilità e criticità (Vulcano Porto -  zona termale). Si tratta di una zona speciale richiedente un regime giuridico convenzionato e procedurale particolare per garantire trasparenza, collegialità e qualificazione adeguata al processo decisionale per il raggiungimento di una compatibilità tra fattori culturali legittimi interessi sociali e risorse naturali con elevata potenzialità di indotto economico.
La zona a tutela speciale 1 Vulcano Terme di Levante -  Acquecalde è volta a garantire:
a)  il riordino generale di Vulcano Porto, da attuarsi a livello urbanistico attraverso piano particolareggiato, e di concerto con la soprintendenza competente, da redigersi con particolare attenzione al tema del rischio vulcanico e della protezione civile;
b)  il rispetto assoluto e la fruibilità culturale di visita dei due coni vulcanici piroclastici e delle zone con manifestazioni naturali di termalismo;
c)  la soluzione dei problemi della realizzazione di servizi e impianti per la fruizione delle specifiche risorse naturali e culturali individuate nel Piano territoriale paesistico;
d)  la prevalenza assoluta di soluzioni all'aperto nella fascia verso mare;
e)  l'accessibilità e fruibilità sociale della risorsa primaria;
f)  il controllo sanitario nel rispetto della disciplina di settore.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile, cultura didattica informativa, parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Infrastrutture termali con alimentazione esogena; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
Altri eventuali meccanismi di recupero saranno definiti dal piano urbanistico particolareggiato.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale; sistemazione idraulico forestale; attività agrituristica, attività residenziale, attività residenziale turistica extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.

Art. 19

Regime:   

T.S. 2 Pilato III
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS2
Il regime di TS2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni culturali territoriali naturali abiotici:
-  risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di TS2 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  zona speciale relativa a parte dell'orlo craterico (TI) ed alla parte configurante il cono di pomici del Pilato (Lipari), di straordinario interesse morfologico quanto alla macro-forma del paesaggio, morfovulcanico quanto alla forma rispetto al meccanismo eruttivo e tipologie di prodotto e morfovulcanotettonico quanto alle radici tettoniche alla base del mutamento di stile ruttivo.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
La finalità è la conservazione assoluta di un elemento essenziale del paesaggio morfo-vulcano-tettonico di alto valore scientifico, costituente prototipo di cono di pomice con associata colata lavica finale di ossidiana, e del paesaggio storico in relazione a datazioni connesse alla presenza di San Calogero e San Willibald a Lipari.
Il regime di tutela e fruizione della tutela speciale TS2 è volto alla conservazione di cui sopra con particolari limiti e garanzie di risorse naturali, in situazioni richiedenti un regime speciale, in situazioni nelle quali la concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli (a causa di pluralità di interpretazioni), di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di soluzioni), comportano l'esigenza della creazione di un regime normativo speciale, con procedure adeguate a garantire soluzioni corrette attraverso modalità attuative adeguate così come definite all'art. 7 (F.P. 4).
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; attività culturale didattica informativa.
Demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio e dei manufatti esistenti all'interno del cratere, con finalità di testimonianza della cultura contadina in rapporto ai vulcani, senza alterazione di volume, di destinazione d'uso né della tipologia.
Mantenimento dell'attività agricola esistente all'interno del cratere purché effettuata con sistemi tradizionali; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agrituristica, attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.

Art. 20

Regime:   

T.S. 3 Papesca-Porticello, Acquacalda
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TS3
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO TS3
Il regime di TS3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.2.  beni culturali territoriali naturali fisici abiotici:
-  ambiti costieri a vocazione orientata alla fruizione attrezzata del mare;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D) ricadenti sulla superficie dei beni culturali territoriali configuranti:
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni culturali territoriali naturali abiotici:
-  risorse minerarie affioranti, cave (parti di interesse etnografico);
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  insediamento industriale.
L'ambito di TS3 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  emergenze significanti costituite da edifici industriali abbandonati per la lavorazione della pomice presenti nella fascia costiera;
-  cave (articolate per tipologia) caratterizzate dal pregio di risorsa a valenza scientifica, archeologica, storica;
-  disponibilità di rustici industriali dismessi connessi alla pesca ed alla lavorazione della pomice.
Nel caso particolare di Acquacalda (Lipari), l'ambito TS3 è costituito dalla spiaggia compresa tra la litoranea ed il mare nel tratto E-W e dai ruderi degli stabilimenti per la lavorazione della pomice.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Il regime di tutela e fruizione tutela speciale TS3 è volto alla realizzazione di un ambito ad ecologia ambientale orientata all'uso sociale in forma naturale o attrezzata con particolari limiti e garanzie di risorse naturali in situazioni richiedenti un regime speciale, situazioni nelle quali la concentrazione di valori, di beni culturali, di potenzialità positive di interessi, di vincoli, di eccezioni ai vincoli a causa di pluralità di interpretazioni, di disvalori, di interessi, di contraddizioni, ed inoltre la estrema specificità di preesistenze (richiedenti estreme specificità di soluzioni), comportano l'esigenza di un regime normativo speciale, che rinvia peraltro a corrette soluzioni di intervento, la cui individuazione è da demandare a specifica progettazione particolareggiata dell'intera fascia di iniziativa pubblica o privata e che sarà sottoposta all'esame della soprintendenza competente.
Fruizione del mare coniugata al recupero della archeologia industriale.
Papesca-Porticello, Acquacalda: ambiti di tutela speciale della fascia costiera TO3 compresa entro la fascia dei 150 m. dalla battigia di cui alla legge regionale n. 78/76 con caratteristiche particolari per la compresenza, oltre alla fascia costiera da preservare, di beni culturali etno-antropologici di archeologia industriale da conservare fisicamente ma suscettibili di riuso e recupero.
ATTIVITÀ COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; attività culturale didattica informativa; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; infrastrutture termali con alimentazione esogena.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro e compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero degli stabilimenti dimessi; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, attività residenziale, attività residenziale turistica extra-alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove edificazioni; nuove infrastrutture.

Art. 21

Regime:   

Sintemi insediativi da riorganizzare per parti paesisticamente articolate e disciplinate
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con le sigle RCS, RNS e REP
FINALITA' DEL NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la soprintendenza competente.
Gli artt. 21, 22, 23 e 24 oltre a ribadire questa posizione si limitano ad alcune indicazioni di recupero paesistico che è possibile operare direttamente.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio limitatamente alle operazione di manutenzione e di ristrutturazione edilizia senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 22

Regime:   

Recupero centro storico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RCS
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RCS
Il regime di RCS si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile:
A.1.4. beni antropici storici:
-  margini urbani storici;
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3.  beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
-  centri storici;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  centro storico urbano.
L'ambito di RCS contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  mura urbiche e perimetri connessi con la topografia storica e fascia di rispetto contestuale;
-  centri abitati con carattere di centro storico urbano costituenti un patrimonio culturale complessivo sistemico e stratificato di beni paesistici, architettonici, urbanistici, archeologici, etno-antropologici, testimoniali e storico-artistici;
-  centri storici o agglomerati urbani con carattere storico delimitati dalla soprintendenza con integrazioni derivanti da nuove conoscenze di topografia storica.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la soprintendenza competente. Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Rimozione o compatibilizzazione paesistica dei detrattori previa verifica della sovrintendenza competente.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 23

Regime:   

Recupero nuclei storici generatori
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RNS
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RNS
Il regime di RNS si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3.  beni culturali territoriali antropici Storici connotanti:
-  elementi generatori dell'insediamento storico;
-  beni architettonici (extra c.s.);
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  nucleo generatore.
L'ambito di RNS contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  ambiti con presenza di beni architettonici di interesse storico testimoniale (edilizia religiosa, rurale, industriale), urbani e peri-urbani, che hanno generato nuclei abitativi e piccoli borghi rurali;
-  nucleo storico (centro abitato) con carattere di nucleo generatore.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la soprintendenza competente.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; rimozione o compatibilizzazione paesistica dei detrattori previa verifica della sovrintendenza competente.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero della sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; monitoraggio con impianti fissi; sistemazione eco-idraulica forestale; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 24

Regime:   

Recupero propagginazioni con riordino individuabile su matrice sentieristica storica
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla REP
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO REP
Il regime di REP si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3.  beni culturali territoriali connotanti antropici storici:
-  elementi generatori dell'insediamento storico;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  propagginazione;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
-  detrattori urbanistici da disordine insediativo.
L'ambito di REP contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  sentieri generatori;
-  centri abitati estesi per propagginazione su sentieri a partire dal nucleo generatore.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la soprintendenza competente, determinando per ciascun fabbricato gli ampliamenti e le modificazioni d'uso compatibili con il loro recupero edilizio. Lo strumento generale ed attutivo concorre ad individuare, mediante apposito studio di dettaglio le aree ei beni e le emergenze significanti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Rimozione o compatibilizzazione paesistica dei detrattori previa verifica della sovrintendenza competente; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Monitoraggio con impianti fissi; sistemazione eco-idraulica forestale; attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, nuova attività ricettiva alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 25

Regime:   

Zona mineraria 1 con prescrizioni di Piano territoriale paesistico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla ZM1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO ZM1
Il regime di ZM1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni naturali abiotici:
-  risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di ZM1 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  parte sud-orientale del Pilato-Pomiciazzo, già sfruttata storicamente ed attualmente non più coltivata.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Recupero dei territori con sfruttamento minerario in corso al fine della conservazione dei beni culturali primari e successivamente la sistemazione della cava, in relazione alla particolarità della sede, è da demandare ad apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica, monitoraggio e protezione civile; attività culturale didattica formativa e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
Demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 26

Regime:   

Zona mineraria 2 con prescrizioni di Piano territoriale paesistico
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla ZM2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO ZM2
Il regime di ZM2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni naturali abiotici:
-  risorse minerarie affioranti, cave.
L'ambito di ZM2 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  parte meridionale della concessione pomicifera del Pilato costituita dalla parte mediana e distale del corpo vulcanico, zona interna ai confini di uso civico;
-  zona nord-occidentale di Lipari fra Acqua Calda e la colata delle Rocche Rosse, di alto interesse scientifico per le stratigrafie deposizionali del processo eruttivo.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Esercizio dell'uso civico entro i limiti territoriali e temporali della concessione mineraria, e successivamente sistemazione della cava, in relazione alla particolarità della sede, è da demandare ad apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Ricerca scientifica; monitoraggio e protezione civile; didascalizzazione territoriale culturale, didattica informativa relativa alla specificità vulcanologica (vulcanismo esplosivo freato-magmatico del cono di pomice della colata lavica finale acida viscosa delle Rocche Rosse -  Lipari); didascalizzazione relativa alle tecnologie estrattive nel tempo; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività agro-silvo-pastorale, attività agrituristica, attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, attività ricettiva alberghiera, campeggi, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 27

Regime:   

Mantenimento dell'assetto del paesaggio agrario in zone comprese tra gli ambiti di tutela vulcanologica (TV) ed ambiti antropizzati a diverso livello
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MA1
Il regime di MA1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.1.  beni culturali territoriali naturali:
B.1.1.  beni naturali abiotici:
-  beni geomorfologici disaggregati in zone antropizzate;
B.1.2.  beni naturali biotici:
-  beni paleontologici;
B.2.  beni culturali territoriali Seminaturali connotanti:
-  modellazione antropica dei pendii;
-  beni botanici di azione antropica;
B.3.  beni culturali territoriali antropici storici connotanti:
-  beni architettonici (extra c.s.);
-  beni testimoniali della cultura materiale;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  paesaggio agrario tradizionale.
L'ambito di MA1 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  emergenze paesistiche di interesse geomorfologico o naturalistico-ambientale incluse nelle aree edificate perimetrate;
-  resti paleontologici;
-  terrazzamenti antropici di modellazione dei pendii;
-  coltivazioni agrarie;
-  case rurali tradizionali eoliane;
-  strutture, infrastrutture ed opere di interesse etnoantropologico e testimoniale della cultura rurale;
-  zone di attività tradizionali silvopastorali.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Destinazione a zone cuscinetto tra gli ambiti soggetti a tutela vulcanologica e le zone antropizzate.
Mantenimento del paesaggio tradizionale silvo-pastorale o agricolo con sedi sparse con finalità di conservazione del suolo e della natura, con possibilità di produzioni tipiche e biologiche; agriturismo; salvaguardia e fruizione con adattamento compatibile delle strutture di interesse etnoantropologico; vietata alimentazione energetica a rete aerea; vietate serre in vetro e materiale sintetico; negli edifici di interesse etno-antropologico classificati, solo restauro. Urbanizzazione primaria e secondaria di nuclei esistenti consolidati e "servizi puntuali" strettamente necessari, con mantenimento del carattere originario dell'insediamento.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; attività agro-silvo-pastorale; sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Attività residenziale; attività agrituristica; attività residenziale, turistica, extra-alberghiera; campeggi; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità.
Infrastrutture sportive/spettacolari compatibili ove necessario e di pubblica utilità.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; nuovi campeggi; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 28

Regime:   

Mantenimento paesaggio urbanizzato (zone ex Cuscinetto non ulteriormente urbanizzabili)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MA2
Il regime di MA2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni culturali territoriali
B. beni culturali territoriali connotanti (2D):
B.3.  beni culturali territoriali antropici storici connotanti:
-  beni architettonici (extra c.s.);
-  beni testimoniali della cultura materiale:
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  aree pianeggianti intervulcaniche antropizzate.
L'ambito di MA2 contiene i seguenti beni culturali territoriali
-  case rurali a servizio dell'agricoltura e padronali stagionali;
-  strutture, infrastrutture ed opere di interesse etnoantropologico e testimoniale della cultura rurale;
-  insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano formati per propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Sostanziale mantenimento con recupero per fini di turismo culturale;non consumo del suolo a livello insediativi. .
ATTIVITA' COMPATIBILI
Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Infrastrutture termali con alimentazione esogena; attività residenziale; attività residenziale turistica extra-alberghiera tramite recupero di edilizia esistente; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero sentieristica storica; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; nuovi campeggi; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 29

Regime:   

Mantenimento zone non edificabili di alto pregio paesistico con funzioni strategiche
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MA3
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MA3
Il regime di MA3 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  viabilità panoramica.
L'ambito di MA3 contiene i seguenti elementi
-  viabilità con valenza panoramica di accesso ai beni culturali territoriali.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Mantenimento zone non edificabili di alto pregio paesistico con funzioni strategiche.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Sistemazione eco-idraulica forestale con vegetazione autoctona; ricerca scientifica; monitoraggio e protezione civile; attività culturale e informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione; infrastrutture termali con alimentazione esogena; demolizione o trasferimento dei detrattori paesistici ambientali.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero solo se necessari e di pubblica utilità.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività agro-silvo-pastorale; nuova attività residenziale; nuova attività residenziale turistica extra-alberghiera; nuova attività ricettiva alberghiera; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 30

Regime:   

Riordino paesistico definito con piani particolareggiati di recupero
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RIO
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RIO
Il regime di RIO si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti come disvalori ambientali con problemi o necessità od opportunità di fruizione e riuso come risorse urbanistiche in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  centri urbani delimitati ex legge n. 765/67;
-  centri abitati (occupazione suolo: zone A+B del P. di F.);
-  aree pianeggianti intervulcaniche disorganicamente antropizzate;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
-  detrattori urbanistici da disordine insediativo.
L'ambito di RIO contiene i seguenti elementi
-  insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano formati per propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie;
-  insediamenti di edilizia rurale localizzati in zone intervulcaniche e perivulcaniche;
-  ambiti costituiti prevalentemente da manufatti abusivi condonati e da insediamento caotico.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Riordino paesistico ed urbanistico di Vulcano Porto e dei sintemi degli insediamenti antropici sia urbani, sia esterni agli abitati, sia di edilizia rurale, legali o abusivi, con tendenza alla saturazione, con situazioni di degrado urbanistico e rischio ambientale.
Rinvio agli strumenti urbanistici: per gli interventi in questo ambito si prescrive il rinvio agli strumenti urbanistici ed attuativi da concertare con la soprintendenza competente e da redigere ex novo o in variante a quelli esistenti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione;
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
In caso di particolare degrado dei servizi, infrastrutture ed attrezzature esistenti con rischi per la sicurezza sociale e l'igiene ambientale sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione tali da garantire l'agibilità minima delle strutture medesime
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; nuova attività ricettiva alberghiera; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 31

Regime:   

Modificazione compatibile paesaggio agrario (Agriturismo)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MO1
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MO1
Il regime di MO1 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  paesaggio rurale produttivo.
L'ambito di MO1 contiene i seguenti elementi
-  insediamenti rurali caratterizzati da trasformazioni in sedi turistiche o ad uso misto stagionale.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In tali ambiti potrà essere realizzato quanto previsto dai nuovi strumenti urbanistici ed attuativi da redigere ex novo o in variante a quelli esistenti.
Modificazione compatibile del paesaggio agrario; modificazione del paesaggio intervulcanico agrario di pianura od a bassa clivometria. Transizione da agricoltura tradizionale ad agricoltura razionale con possibilità, di incentivare, di utilizzazione agrituristica con riferimento alla relativa normativa e di riconversione biologica del ciclo produttivo. Incentivazione per recupero e messa in sistema di ruderi edilizi con edilizia rurale esistente, escluse serre con coperture specchianti. In tale ambito i nuovi strumenti urbanistici attuativi potranno prevedere opportune discipline di trasformazione funzionale, con mantenimento dei valori semiotici del nucleo originario e della sua immagine testimoniale dell'architettura tradizionale eoliana.
Relativamente al paesaggio agrario localizzato nelle zone costiere, garanzia convenzionata di libertà di accesso pubblico alla spiaggia, sia da terra sia dalla costa.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; attività agro-silvo-pastorale; attività agrituristica; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; monitoraggio con impianti fissi; sistemazione eco-idraulica forestale; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 32

Regime:   

Modificazione compatibile paesaggio periurbano e extraurbano
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla MO2
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO MO2
Il regime di MO2 si applica alle seguenti categorie dichiarative di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica:
-  aree pianeggianti intervulcaniche antropizzate;
-  complessi alberghieri compatti:
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
-  detrattori urbanistici da disordine insediativo.
L'ambito di MO2 contiene i seguenti elementi
-  insediamenti a bassa densità a carattere periurbano ed extraurbano formati per propagginazioni, ampliamenti e nucleazioni edilizie;
-  servizi ricettivi di uso pubblico;
-  insediamenti abusivi generalmente rurali periurbani localizzati sui pianori intervulcanici.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
In tali ambiti potrà essere realizzato quanto previsto dai nuovi strumenti urbanistici ed attuativi da redigere ex novo o in variante a quelli esistenti,con indirizzo e finalità di recupero dell'immagine paesistica nel rapporto tra insediamenti e paesaggio, in continuità con le matrici storiche ed in armonia con la natura, di razionalizzazione e gerarchizzazione del tessuto viario e ricomposizione del tessuto edilizio con tipologie e caratteristiche della casa eoliana nel rispetto delle limitazioni e vincoli ricadenti nell'ambito. Lo strumento generale attuativo concorre ad individuare, mediante apposito studio di dettaglio le aree e i beni e le emergenze significanti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale didattica informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 33

Regime:   

Trasformazione compatibile P.R.G.
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla TR
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Trasformazione urbanistica edilizia compatibile, disciplinata dagli strumenti urbanistici attuativi, approvati dalla soprintendenza competente. Nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici attuativi sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica, nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.

Art. 34

Regime:   

Restauro paesiistico areale con indicazione delle tipologie di detrattori da compatibilizzare (DP1-DP2)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla RES
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO RES
Il regime di RES si applica alle seguenti categorie di beni
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili
L'ambito di RES contiene i seguenti elementi
-  detrattori paesistici areali diffusi (lottizzazione, propagginazioni, etc.) (DP1);
-  detrattori paesistici consistenti compatti (complessi alberghieri, etc.) (DP2);
-  centri abitati nucleati di recente formazione;
-  servizi ricettivi di uso pubblico;
-  insediamenti a carattere turistico organizzato;
-  lottizzazioni turistiche;
-  insediamenti compatti ed isolati localizzati al di fuori dei centri abitati.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Arresto dell'incremento del danno da detrattore urbanistico dei complessi edilizi e degli elementi potenzialmente produttori di rafforzamento, mediante mascheramenti con appropriati impianti arborei nelle parti non edificate tra edificio ed edificio, tra edifici ed ambiente esterno o altri simili interventi e recupero tramite strumentazione urbanistica ed attuativa. Lo strumento generale attuativo concorre ad individuare, mediante apposito studio di dettaglio le aree e i beni e le emergenze significanti.
Nelle more dell'approvazione degli strumenti sopraccitati sono ammesse le attività compatibili indicate di seguito.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Parchi pubblici attrezzati senza strutture in elevazione.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero sentieristica storica; restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori; recupero edilizio senza ampliamento e senza variazione tipologica, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti; servizi per funzioni pubbliche entro edilizia di recupero.
ATTIVITA' NON COMPATIBILI
Attività estrattiva; attività residenziale + turistico-alberghiera + extra-alberghiera, ove non esercitate in strutture già esistenti; recupero edilizio con variazione d'uso che comporta ampliamenti e variazione tipologica; nuove infrastrutture; nuove edificazioni.

Art. 35

Regime:   

Restauro paesistico puntuale con indicazioni tipologiche da compatibilizzare (DP3, DP4, DP5, DP6, DP7)
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono quelli rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con la sigla DP
CATEGORIE DI BENI CULTURALI TERRITORIALI ED EMERGENZE SIGNIFICANTI DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO DP
Il regime di DP si applica alle seguenti categorie di beni
A. beni culturali territoriali configuranti (3D):
A.1.  unità morfo-vulcano-tettoniche: parti naturali includenti limitati elementi di antropizzazione compatibile;
C. beni funzionali antropici urbanistici connotanti con problemi od opportunità di fruizione e riuso come risorse in regime di compatibilizzazione paesistica;
D. elementi funzionali antropici connotanti incompatibili:
-  detrattori urbanistici da disordine insediativo;
-  detrattori ambientali inquinanti;
-  detrattori paesistici strutturali additivi;
-  detrattori paesistici infrastrutturali;
-  detrattori paesistici estetico-percettivi.
L'ambito di DP contiene i seguenti elementi
-  insediamenti in aree di deposito piroclastico;
-  viabilità principale con stenosi da insediamento di bordo;
-  infrastrutture stradali di rilevante impatto ambientale;
-  detrattori paesistici estesi costituiti da insediamenti realizzati impropriamente entro ambiti di beni culturali configuranti o connotanti;
-  allocazioni di stoccaggio e smaltimento rifiuti;
-  centrali termoelettriche con emissioni nocive;
-  opere ed attività che hanno provocato occultamento ed obliterazione di elementi di elevato valore morfologico-scientifico;
-  detrattori paesistici sorti sulle parti significanti dei corpi vulcanici;
-  detrattori ambientali ablativi (cave distruttive di rilevanti elementi morfostrutturali);
-  infrastrutture a rete prodomiche di insediamenti residenziali;
-  edilizia e manufatti di impatto paesistico negativo in zone epivulcaniche ed in zone di rispetto.
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Compatibilizzazione detrattori ambientali e paesistici ai fini del restauro ambientale.
AMBITI E/O EMERGENZE DI APPLICAZIONE DEL REGIME NORMATIVO
Gli ambiti contenenti le categorie e rappresentati nelle tavole piano con le sigle:
-  DP3 detrattori paesistici strutturali additivi; sono definiti DP3 i detrattori che sono da considerare strutturali in quanto insistono su elementi significanti del paesaggio strutturale eoliano (ad es. cono vulcanico di Vulcanello III) e additivi in quanto realizzati in elevato;
-  DP4 detrattori paesistici strutturali ablativi; sono definiti DP4 i detrattori che sono da considerare strutturali in quanto insistono su elementi significanti del paesaggio strutturale eoliano (ad es. il grande cono di Pomice del Pilato) ed ablativi in quanto distruttivi del bene culturale in tutto o in parte;
-  DP5 detrattori paesistici ambientali inquinanti; sono definiti DP5 i detrattori che operano inquinamento atmosferico, marino, idrico, acustico, olfattivo, etc., quali centrali termiche, discariche abusive e simili;
-  DP6 detrattori paesistici infrastrutturali; sono definiti DP6:
1)  la parte delle infrastrutture stradali che violentano il modello ecologico insediativo storico, con un impatto estetico percettivo negativo (tracciato, muraglioni, etc.) ovvero con impatto negativo di promozione di ulteriori insediamenti lineari casuali, paesisticamente incompatibili, in atto e in fieri;
2)  tutte le infrastrutture energetiche su pali con cavo aereo. Sono da considerare detrattori paesistici infrastrutturali potenziali quelli previsti nei piani o programmi con le caratteristiche di cui sopra e, pertanto, vietati dal Piano territoriale paesistico in altre parti delle norme;
-  DP7 detrattori paesistici estetico percettivi; sono definiti DP7 i detrattori, largamente prevalenti, che operano detrazioni di valore paesistico per impropria collocazione, volumetria, esposizione, materiali impiegati nelle facciate.
N.B. sono compresi tra i detrattori da compatibilizzare gli edifici (anche del patrimonio consolidato) recentemente verniciati al quarzo, posti in evidenza da interventi cromatici ed architettonici impropri.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Restauro o compatibilizzazione paesistica dei detrattori.
In relazione alla specificità delle situazioni esistenti la definizione di provvedimenti specifici da adottare è demandata alla competente soprintendenza la quale opererà in ordine alle seguenti modalità:
-  non consentire opere o attività che incrementino consistenza o valore del detrattore paesistico sino alla rimozione del disvalore e sempre nel regime normativo dell'ambito di appartenenza;
-  normare quelle opere specifiche che rimuovono le cause del disvaslore paesistico e ne realizzano la compatibilità.

Art. 36

Regime:   

Recupero edilizio conservativo testimoniale con rifunzionalizzazione cultural-produttiva
Gli ambiti contenenti le categorie di beni culturali territoriali ad emergenze significanti di cui al regime normativo sopra indicato sono rappresentati nella tavola di Piano territoriale paesistico con un piccolo cerchio con il bordo e una casella colorata contenente la lettera di identificazione del bene come da didascalie di piano
FINALITA' DEL REGIME NORMATIVO
Recupero edilizio conservativo testimoniale con rifunzionalizzazione cultural-produttiva relativamente ai beni culturali territoriali antropici storico-testimoniali di edilizia singola (identificati dal solo simbolo e/o colore).
In tali categorie rientrano gli edifici e i manufatti urbani ed extraurbani, aventi particolare valore architettonico ambientale, storico culturale e testimoniale. Possono essere realizzate le trasformazioni compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui gli edifici e i manufatti sono inseriti. Restano ferme le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla stessa soprintendenza, in base ai vincoli imposti dal T.U. n. 490/99.
ATTIVITA' COMPATIBILI
Attività culturale, didattica, informativa; attività agrituristica.
ATTIVITA' COMPATIBILI SOLO IN REGIME DI RECUPERO
Recupero edilizio senza modificazione o alterazione della struttura originaria, negli edifici agricoli sono consentite previo comunicazione alla competente soprintendenza, trasformazioni d'uso per la conversione ad attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo, sempre che non comportino ampliamenti e variazioni tipologiche, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico-sanitarie, ove non esistenti.
Art. 37
Usi civici eoliani

L'art. 146 del T.U. n. 490/99 rende operativa ed efficace la tutela ipso jure, agli effetti paesistici, degli "usi civici", tutela cioè la conservazione e la fruizione sociale, nei modi e nei limiti compatibili, delle parti di territorio soggette ad usi civici sino alla disciplina ulteriore specifica in sede di piano paesistico.
La disciplina degli usi civici è espressamente finalizzata alla conservazione delle risorse naturali attraverso un uso collettivo che sia compatibile con la loro conservazione e trasmissione (senza la quale l'uso civico verrebbe a mancare). E' evidente dunque una incompatibilità di utilizzo di quelle moderne tecnologie ablative che consentono, con mezzi meccanici, la rapida distruzione sia nella consistenza, sia nella forma dei beni culturali territoriali soggetti ad uso civico.
Tutto ciò premesso il Piano territoriale paesistico vieta un utilizzo difforme dall'uso storico del bene oggetto di uso civico, diretto o in concessione.
Ne consegue che il taglio dei boschi, l'estrazione della pomice e comunque l'utilizzo delle aree soggette ad uso civico (come risorsa da utilizzare senza distruggere il capitale o come produttrici di risorse disponibili come frutti del bene capitale) non possono essere condotte in forme tali da compromettere la sussistenza del bene stesso.
Il taglio dei boschi deve essere compensato da un contemporaneo reimpianto arboreo.
L'estrazione della pomice deve avvenire senza compromettere la morfologia del bene soggetto ad uso civico, ove la fisicità del bene sia caratterizzata dall'ulteriore valore di bene culturale territoriale paesistico per coesistenze di valori paesistici scientifici e morfovulcanici configuranti da conservare in forma di tutela orientata ed integrale.
Nel caso specifico del "cono di pomice" del Pilato (Lipari), in relazione al fatto che, oltre all'uso civico tradizionale ed ai valori paesistici da conservare a livello di tutela orientata ed integrale, sussistono ulteriori problemi di transizione nei quali sono determinanti i modi ed i tempi di procedimento, il problema è stato disciplinato a parte con regime TS2 (Tutela speciale 2).
TITOLO III
MATERIALI, FINITURE, ARREDO URBANO
Art. 38
Disposizioni transitorie sui materiali edilizi e le finiture sino all'approvazione del nuovo regolamento edilizio ed annesso manuale del recupero

L'esistenza alle Eolie, alla fine del XIX secolo, di una popolazione di 21.026 abitanti ecologicamente insediata in un corretto rapporto città-campagna -  a fronte della molto minore consistenza attuale della popolazione -  rende dominante il problema del recupero.
Il Piano territoriale paesistico, nelle more e sino alla redazione ed approvazione del nuovo P.R.G. e del nuovo regolamento edilizio comunale con annesso manuale del recupero, dispone per gli interventi edilizi le norme come di seguito articolate.
Per gli interventi di recupero e per le nuove costruzioni isolate, ove consentito, il Piano territoriale paesistico fornisce i seguenti criteri da valere quali "linee guida per il nuovo regolamento edilizio e per il manuale del recupero". I nuovi strumenti urbanistici approfondiranno e svilupperanno la normativa tenendo conto delle indicazioni formulate dal Piano territoriale paesistico all'interno delle seguenti "linee guida".
a) Pavimentazioni
Nelle strade e negli spazi pubblici del centro storico, nella sentieristica storica e nelle situazioni di preesistenza di pavimentazioni in pietra è prescritto il mantenimento, il risanamento e l'eventuale ripristino secondo i tipi e i disegni esistenti nelle fonti documentali e nell'iconografia storica.
E' vietata la messa in opera di griglie, caditoie e chiusini prefabbricati in cemento o in plastica.
Per la pavimentazione delle aree di pertinenza degli edifici urbani ed extraurbani è prescritto l'uso di pavimentazione in basole di pietra o acciottolato semplice o a disegno.
Sono vietate le pavimentazioni in gres ceramico, in piastrelle maiolicate o di cemento.
b) Rivestimenti ed intonaci esterni
E' consentita la realizzazione di: zoccolature, cantonate, piedritti, ghiere d'archi, con la faccia a vista litica lavorata a scalpello, bocciarda o a finitura liscia, ovvero in muratura con finitura in intonaco del tipo rustico. Negli edifici al di fuori delle zone MO e TR, nelle superfici esterne gli intonaci dovranno essere prodotti con le tecniche tradizionali con uso di lapillo e di sabbia vulcanica al fine di assumere il tradizionale colore della pomice.
Sono vietati: rivestimenti a cortina in piastrelle, listelli e tessere di ceramica o di altro materiale; intonaci plastici, graffiati o meno, ed in materiale vetroso o granigliato; rivestimenti totali o parziali in marmo di qualunque specie.
c) Tinteggiatura e verniciature esterne
In sede di formazione del nuovo strumento urbanistico dovrà essere redatto un manuale con appropriate norme relative al colore dei materiali ed alle tecniche della tinteggiatura e verniciatura esterne.
Nelle more della preparazione del manuale di cui sopra si consiglia il ripristino delle seguenti tecniche di tinteggiatura muraria: tinteggiatura a "velatura" ottenuta con latte di calce, tinteggiatura a tempera forte, ottenuta con l'impiego di pigmenti biancastri e misti a colla e colore; tinteggiatura a "fresco" con colori sciolti in latte di calce, sull'ultimo strato di intonaco, appena eseguito con calce in eguali proporzioni.
Sono vietate le tinteggiature assimilabili ai rivestimenti plastici (bucciati, graffiati, rosati, ecc.) o granigliati, le tinteggiature con pittura al quarzo.
Per i manufatti in legno o in ferro si consigliano tecniche di pitturazione ad olio ovvero con lacche o smalti opachi.
In attesa del nuovo regolamento edilizio, i colori di base consigliati per le facciate degli edifici sono: i colori tradizionali, il color pomice, le gamme delle terre nelle gradazioni chiare. Le tinte saranno scelte con il criterio del ripristino cromatico dei colori storicamente presenti. Le coloriture degli edifici dovranno inoltre tenere conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti e tendere da ottenere un rapporto armonico tra di essi.
d) Manto di copertura e utilizzazione delle coperture
Sono da preferirsi le tecniche tradizionali in battuto di legante e lapillo vulcanico.
In presenza di impermeabilizzazioni con guaine bitumose o in asfalto minerale è prescritto il biancheggiamento con idonei materiali. Per gli edifici ricadenti nel "centro storico" è fatto divieto di modificare le coperture degli ultimi piani degli edifici, mobili o fisse, con strutture in vetro, metallo, alluminio o plastica.
e) Scarichi, gronde
A seconda dell'epoca di realizzazione o del carattere dell'edificio, gronde, pluviali e scarichi in generale posti sui muri esterni degli edifici devono essere realizzati con imbuti di cotto tradizionali ovvero entro guaina di rivestimento in muratura intonacata con rinforzo alla base realizzato anche in materiali litici di protezione, ovvero in traccia ventilata nella muratura.
f) Canne fumarie, antenne
Le canne fumarie visibili agli esterni degli edifici, e comunque le torrette da camino, saranno rivestite con lo stesso materiale o tipo di finitura del fabbricato cui appartengono. E' consigliato che tali tubazioni siano incassate nella muratura. E' prescritta l'installazione di una unica antenna centralizzata per ogni complesso condominiale. E' prescritto che i cavi per antenne televisive posti sulle facciate visibili da vie pubbliche siano sempre posti sotto traccia.
Entro 5 anni dall'approvazione del nuovo regolamento edilizio le situazioni di difformità dovranno adeguarsi alla presente norma.
L'installazione di tralicci, parabole di rimbalzo per micro-onde, etc., è sottoposta al nulla osta della soprintendenza che ne verifichi la minimizzazione di impatto estetico-percettivo.
g) Infissi esterni
Gli infissi esterni dovranno essere sempre in legno verniciato. Sono vietati infissi in legno a vista. E' vietato l'impiego di avvolgibili alle aperture esterne. I portoni che non siano in legno scuro naturale saranno tinteggiati con colore opaco in armonia col colore di fondo del fronte. E' ammesso l'impiego di serrande in metallo solo nelle aperture esterne, al piano strada, di esercizi commerciali e depositi. E' specificatamente vietato l'uso di infissi in plastica e alluminio anodizzato e di qualunque altro materiale che non sia specificato nella presente norma.
h) Aperture esterne
Nuove aperture al piano terreno, ove ammesse dal regolamento edilizio, non dovranno mai avere una larghezza superiore ai metri 3 per esercizi commerciali e depositi. Gli stipiti e le architravi delle aperture saranno rifinite ad intonaco o riquadrati con elementi di pietra secondo la tradizione eoliana. Decorazioni, soglie e davanzali di porte, balconi e finestre dovranno essere in pietra lavica. Le ringhiere dei balconi saranno di disegno semplice con piatti, quadrelli o tondi di ferro secondo la tradizione.
Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle facciate sono consentite piccole variazioni delle aperture, limitando al minimo indispensabile il rapporto tra superficie vuota e superficie piena e mantenendo sulle facciate il ritmo originario delle aperture. Sono vietati gli squarci e gli sfondamenti di consistenti masse murarie.
i) Recupero di materiali di finitura degli elementi decorativi
E' prescritto il recupero e la ricollocazione in opera dei materiali di finitura e degli elementi di particolare valore stilistico e decorativo (portali, soglie, davanzali, stipiti, architravi in pietra, pavimentazioni, cornici, infissi, ringhiere ecc.).
l) Divieto di linee elettriche e telefoniche aeree e prescrizioni limitative per quelle in cavo all'interno degli ambiti TI, TO e TS.
In tutte le isole Eolie è vietata la palificazione e le reti elettriche e telefoniche in aereo; quelle esistenti dovranno essere sostituite con reti in cavo interrato.
E' prescritta, ovunque, la posa sottotraccia delle nuove linee elettriche e/o telefoniche e delle condutture idriche, siano esse pubbliche o private.
La collocazione di rete in cavo interrato per uso generale (con facoltà di accesso ai privati) è disciplinata dalle apposite normative del Piano territoriale paesistico in relazione alla potenzialità di generare abusivismo edilizio.
m) Numerazione civica e indicazioni stradali
I numeri civici dovranno essere indicati esclusivamente su mattonelle maiolicate.
Le dimensioni, eventuali simboli e i colori saranno definiti in sede di nuovo regolamento edilizio comunale, che dovrà definire le caratteristiche decorative e il materiale delle tabelle per indicazioni stradali.
n) Toponomastica attuale e storica
Il Piano territoriale paesistico fornisce in forma comparata l'elenco di tutti i toponimi, presenti nell'edizione delle cartografie IGM e del comune, nella dizione in italiano ed in dialetto siciliano degli ultimi decenni dell'800 (di cui al "Liparischen Inseln").
Progressivamente, nell'ambito della didascalizzazione culturale interpretativa del territorio, tutta la toponomastica dovrà essere sostituita con la nuova, nella duplice edizione, storica ed attuale.
o) Didascalizzazione del territorio culturale
La didascalizzazione territoriale del patrimonio culturale, dei monumenti singoli, degli itinerari culturali e naturalistici e delle zone di tutela vulcanologica deve essere realizzata mediante tabelloni didattici e leggii con grafica unitaria e dovrà contenere i riferimenti alle categorie di beni culturali territoriali e agli ambiti del Piano territoriale paesistico.
p) Illuminazione negozi ed esercizi pubblici
E' vietato l'uso di neon o di lampade gialle a vapore di sodio nell'illuminazione esterna di strade pubbliche, negozi, esercizi pubblici e comunque di aree di pertinenza di edifici interessanti pubbliche strade.
Le sorgenti di luce dovranno sempre essere occultate e l'illuminazione dovrà avvenire in forma indiretta (per riflesione-rifrazione) dagli oggetti illuminati.
q) Tabelle e insegne a bandiera
Sono rigorosamente vietate le insegne a bandiera a sbalzo dalle pareti degli edifici di qualunque tipo ovvero di corpi illuminanti a bandiera o di scritte o segnalazioni luminose, ad eccezione di quelle per la segnaletica delle farmacie e dei presidi sanitari.
L'amministrazione comunale provvederà a disporre la progressiva eliminazione delle insegne a bandiera esistenti entro cinque anni dall'approvazione del nuovo regolamento edilizio.
Ad esse potranno essere sostituite insegne interne alle partiture architettoniche delle vetrine, delle porte etc. con le caratteristiche richieste nelle apposite norme, di cui al punto successivo.
r) Tabelle e insegne di facciata
Le tabelle e le insegne di facciata debbono essere realizzate sempre all'interno delle aperture delle porte e delle vetrine e mai in sovrapposizione alla facciata.
E' rigorosamente vietato l'uso di tabelle ed insegne luminose con sorgente di luce diretta e visibile, mentre è consentito l'uso delle medesime illuminate purché la sorgente di luce non sia visibile dall'esterno.
Nella realizzazione delle insegne, che dovranno essere previste con un corretto inserimento architettonico, non potranno essere utilizzati materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, acciaio lucido o satinato, vetro a specchio, alluminio non verniciato.
In tutti i casi in cui si può lasciare una altezza libera di porta pari a m 2 minimo, l'insegna dovrà essere installata entro l'apertura del vano porta o vetrina. Nel caso in cui l'insegna non potrà essere collocata entro il vano porta, perchè si riduce lutile di ingresso sotto la quota di m 2, sarà posta sopra di esso con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura stessa.
In edifici nei quali esistono idonee ed apposite modanature per il loro collocamento, le scritte ed insegne non potranno in alcun modo superare in altezza ed in larghezza le dimensioni dell'elemento stesso.
Le insegne non potranno in alcun caso attenere a più di una sola apertura. Lo stesso elemento potrà essere ripetuto, ma avrà le dimensioni di ogni singola apertura.
L' insegna non dovrà in alcun modo interferire con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere, né dovrà coprire le eventuali inferriate esistenti. In nessun caso le insegne dovranno interferire con altri segnali urbani (targhe, segnaletica, toponomastica, ecc.).
Ai piani superiori degli edifici sono vietate insegne o segnalazione in genere.
I tipi dovranno essere limitati ad alcune "famiglie" di caratteri. Sono ammessi i caratteri riconducibili alle famiglie dei "bodoniani", "romani" o "lapidari" e loro simili. Dovranno essere usati gli stessi caratteri quando interessino vetrine di un unico fronte di edificio.
s) Vetrine
Le vetrine dovranno essere sempre realizzate con l'incasso minimo di 10 cm. dalle partiture di contenimento.
Il disegno delle vetrine dovrà essere adeguato alle aperture, rispettarne linee, ingombri, allineamenti e forme. Non sono consentite soluzioni che prevedano vetrine a raso o aggettanti verso l'esterno del filo del fabbricato.
In presenza di facciate unitarie o parti di esse, che comunque non abbiano subito alterazioni nel disegno originario, non è consentito modificare le aperture per la realizzazione di vetrine o porte-vetrine (allargamenti, riquadrature, apposizioni di mostre, rivestimento di imbotti). Eventuali proposte dovranno riguardare tutta la facciata dell'edificio nell'ambito di un intervento più generale di studio e ridisegno della stessa e comunque sono sottoposte al nulla osta della Soprintendenza e alla normativa generale per gli interventi sugli edifici del centro storico.
Nelle realizzazioni di vetrine e parti di esse non potranno essere utilizzati i materiali laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato. Relativamente alle soglie e pavimentazione di vani per arretramento di porte di ingresso e "antinegozio" in genere, non dovranno porsi in opera materiali come piastrellati a superficie lucida in genere, legno naturale, materiali lapidei lucidati a superficie riflettente, moquette, laminati metallici in genere, e si dovrà preferire l'uso di pietra vulcanica non lucidata.
Cancelletti, serrande ed elementi di chiusura esterni dovranno essere a scomparsa: nei casi in cui difficoltà tecniche non lo consentano tutte le parti di essi che dovessero rimanere in vista saranno tinteggiate in colore piombaggine. Il fronte dell'edificio interessato dovrà essere trattato unitariamente.
Gli ingressi di negozio, in tutti i casi dove sia possibile la realizzazione, dovranno avere apertura verso l'esterno in modo da costituire uscite di sicurezza. In tutti i casi dove risulti possibile non dovranno crearsi gradini e/o elementi che costituiscano barriera architettonica.
t) Tende
Le tende, per posizione e forma, non debbono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica, e dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio nel colore e nel materiale.
L'apposizione della tenda non potrà occultare eventuali elementi architettonici o partiti decorativi di facciata.
Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i cm. 120 e comunque non potrà sporgere oltre la larghezza del marciapiede sottostante. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche, non potranno essere installate tende salvo che per la zona ad esclusivo transito pedonale.
E' vietato, comunque, la realizzazione di strutture leggere amovibili su spazi esterni anche se di pertinenza degli edifici. Sono consentiti elementi mobili in legno quali tende ad ombrello.
u) Pannelli solari
E' vietata l'installazione di pannelli solari senza una specifica autorizzazione della Soprintendenza beni culturali ed ambientali competente. Dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione idonea documentazione grafica con fotomontaggio, prospetti e sezioni lungo le linee di massima pendenza e documentazione fotografica circa lo stato dei luoghi e la soluzione di installazione proposta, attraverso la quale si possa giudicare l'impatto sull'ambiente circostante.
v) Piscine
La realizzazione di piscine scoperte è ammessa relativamente agli impianti sportivi, agli edifici termali, alberghieri, ai villaggi turistici e alle residenze private, ove previste dagli strumenti urbanistici attuativi.
Nelle more dell'approvazione di detti strumenti sono realizzabili soltanto quegli impianti che rispondono alle chiare esigenze di pubblica utilità e di emergenza sociale.
Le parti esterne e superiori al livello dell'acqua debbono essere realizzate in pietra vulcanica da sega o in conglomerato con inerte vulcanico del tipo usato per pavimentazioni e decoro edilizio.
Fatta eccezione per i complessi sportivi (soggetti a verifica di impatto ambientale), la collocazione e la forma dovranno essere armonizzate con l'andamento naturale del terreno, non dovranno superare i 30 m. in nessun lato, non dovranno avere forme geometriche regolari, dovranno essere parzialmente ombreggiate con alberature, della flora locale. Ove possibile dovrà essere privilegiato l'uso di acqua marina o di acque termali.
z) Verande
Le verande ed i terrazzi esterni ubicati a livello di ambienti abitabili, potranno essere coperti con doppio strato di cannuccia, con eventuale interposizione di materiale imperniabile trasparente, sorrette da travetti in legno poggianti sulle tradizionali colonne tronco-coniche (pulere).
Sono vietate le coperture a tegole e le chiusure perimetrali con strutture vetrate e in legno o altro materiale.
TITOLO IV
INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Art. 39
Definizione

Agli effetti del Piano territoriale paesistico si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a) le attività estrattive e le opere connesse;
b) le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi con il necessario contesto di sistemazione dell'entroterra portuale strutturato e funzionale organicamente alle opere portuali in sistema unitario, nuovi tracciati stradali o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
c) le opere tecnologiche: centrali termoelettriche, elettrodotti, acquedotti, dissalatori, depuratori, serbatoi, antenne, ripetitori e simili;
d) le discariche e gli impianti di compattamento per rifiuti solidi e fanghi;
e) le attrezzature di livello sovraccomunale.
La localizzazione, la progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al precedente comma devono osservare le modalità progettuali e le procedure di cui al successivo articolo, atte ad assicurare il rispetto delle preesistenze e dei valori paesistico-ambientali messi in evidenza dal presente Piano territoriale paesistico Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, a giudizio della soprintendenza competente possono essere considerati di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico-ambientale o della singola risorsa.
Art. 40
Analisi, contenuti progettuali, procedure

Per i progetti degli interventi di cui al precedente art. 39 oltre alla documentata conformità con le prescrizioni del Piano territoriale paesistico è richiesto uno studio di impatto e di compatibilità paesistico-ambientale esteso agli aspetti compositivi e formali e dettagli esecutivi dell'opera, con riferimento agli aspetti storici e naturalistici (geologici, ecologici, botanici, faunistici) in relazione alle caratteristiche ed alla normativa degli ambiti paesistici contestuali di cui al presente piano. Al fine di ampliare le condizioni di verifica è opportuno che i progetti comprendano proposte alternative per la comparazione dell'entità degli effetti di impatto sul paesaggio e sull'ambiente.
La soprintendenza competente, verificata la congruità con il Piano territoriale paesistico, si pronuncia sui progetti ai sensi delle leggi vigenti e li approva in toto o per le parti conformi.
Art. 41
Studio di compatibilità paesistico-ambientale di rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale

La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio culturale, nonché ad assicurare una efficace tutela dell'attività agricola.
I progetti che comportano notevoli trasformazioni e compromissioni del territorio, e che non siano soggetti e dotati di valutazione di impatto ambientale a norma della legislazione vigente, debbono essere accompagnati, nell'ambito delle destinazioni a dominanza di riordino riqualificazione urbanistica o razionalizzazione della trasformabilità e modificabilità (MO1, MO2, RIO, TR, ecc.), da un progetto dettagliato di fattibilità con studio di compatibilità paesistico-ambientale che deve contenere:
-  localizzazione dell'intervento sulla cartografia ufficiale 1:10.000, 1:2000 e su cartografia catastale;
-  foto aeree nadirali e panoramiche;
-  stralcio del Piano territoriale paesistico e del P.R.G. relativo alla zona oggetto dell'intervento;
-  progetto dell'intervento;
-  l'indicazione della localizzazione riferita all'incidenza spaziale e territoriale dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, all'incidenza sulle risorse naturali e alla corrispondenza alle normative e alla pianificazione vigente;
-  la specificazione degli scarichi idrici, dei fanghi, dei rifiuti solidi e delle emissioni nell'atmosfera, anche sonore, immessi nell'ambiente, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione delle opere;
-  la descrizione delle misure e dei dispositivi per evitare, ridurre o compensare i danni all'ambiente, unitamente alle misure di monitoraggio ambientale;
-  la simulazione degli effetti dell'intervento o del piano urbanistico sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente con plastico e fotomontaggi.
Art. 42
Attività estrattive

Nelle aree sottoposte a vincoli di importante interesse storico-artistico o paesistico, ai sensi del T.U. n. 490/99,con riferimento alle attività estrattive di coltivazione di giacimenti minerari di cui alle legge regionale n. 127/80 e legge regionale n. 16/78, è vietato il rilascio od il rinnovo di concessioni per attività di estrazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 24/91. La sistemazione dell'area nella quale è stata legittimamente autorizzato l'esercizio di attività estrattiva deve risultare da apposita progettazione particolareggiata di iniziativa pubblica o privata.
La prosecuzione dell'attività estrattiva già legittimamente in esercizio, è subordinata alla concertazione su iniziativa degli interessati, entro due anni dalla data di approvazione del Piano territoriale paesistico degli interventi previsti dalla figura pianificatoria 4 di cui all'art. 7 delle presenti norme.
Nel rispetto di quanto sopra, per casi specifici di grave detrazione morfologica, paesistico-ambientale e di contemporanea coesistenza del vincolo paesistico ex legge n. 431/85 per "vulcani" e per "usi civici" compatibili, la particolarità di situazione è normata con la disciplina di cui agli appositi ambiti (TS2, Tutela speciale 2).
Rimangono salve le prescrizioni dettate per gli ambiti ZM1 E ZM2.
Art. 43
Opere di viabilità stradale e per le comunicazioni

La progettazione di opere di adeguamento paesistico della viabilità stradale esistente deve minimizzare l'impatto visivo e l'impatto sulle forme e stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque; deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla conservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:
-  rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti, e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
-  contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
-  adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e dell'ambiente, conseguibile mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti, che in ogni caso devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente;
-  è vietata la viabilità parallela alla linea di costa;
-  conservazione dei caratteri ambientali nei casi di adeguamento delle strade esistenti, adottando il mantenimento delle alberature, dei muretti a secco e delle eventuali siepi ai lati delle stesse, con eventuale ripristino dei tratti da integrare o mancanti.
Tali criteri verranno adottati nelle zone di riordino, trasformazione e modifica, fermo restando che nell'ambito degli strumenti urbanistici l'amministrazione comunale può introdurre i necessari meccanismi di miglioria morfo-funzionale della rete viaria anche laddove la zona non sia compresa in quelle direttamente interessate dai processi di riordino, trasformazione e modificazione.
La realizzazione di nuove strade imposte da esigenze di protezione civile è disciplinata dagli strumenti e dalle misure di settore.
Art. 44
Opere marittime costiere e portuali

Sono ammessi gli interventi di miglioramento morfo-funzionale delle strutture portuali esistenti e, comprese quelle dell'abitato di Ginostra, nonchè la realizzazione di pontili galleggianti.
La progettazione di nuove opere marittime, l'adeguamento o la trasformazione di opere esistenti e delle strutture di servizio connesse, ai fini della possibilità di esame ed eventuale nulla osta della soprintendenza, devono essere sempre studiate, progettate e proposte in unica soluzione con il contesto delle aree e delle infrastrutture connesse. Inoltre devono essere basate su analisi paesistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera quali:
-  variazioni temporali e tendenza evolutiva del litorale;
-  parametri meteomarini: ventionde, correnti e maree;
-  parametri fisiografici: morfologia marina e batimetria;
-  parametri sedimentologici: tessitura e composizione dei sedimenti;
-  parametri biologici: comunità bentoniche e litoranee;
-  parametri geologici: strutture e caratteri litologici delle rocce;
-  parametri antropici: influenza di strutture, manufatti ed attività nelle aree interne e in quelle costiere;
-  parametri socio-economici: sviluppo delle infrastrutture, modalità di urbanizzazione, costi e benefici;
-  parametri paesistici: vocazioni e sensibilità delle aree costiere.
Questi studi devono essere eseguiti anche in sede di progettazione di opere di difesa del litorale.
Comunque tutti i progetti di opere marittime debbono essere accompagnati da studi approfonditi di valutazione di impatto ambientale, relative all'opera ed al contesto delle aree ed infrastrutture connesse, come previsto dalla normativa in materia e da studi sul paesaggio che assicurino un corretto inserimento nel paesaggio visivo circostante.
In generale tuttavia nella realizzazione di opere marittime e costiere fino all'approvazione del piano regionale di difesa dei litorali, previsto dall'art. 13, legge regionale n. 65/81 che prevede metodologie e limiti degli interventi di protezione costiera, è necessario:
-  evitare nuovi accessi carrabili al mare, ad esclusione delle zone urbanizzate;
-  evitare l'impiego di strutture di contenimento artificiali (es. gabbionate, prefabbricati di calcestruzzo e simili);
-  evitare opere di difesa costiera con andamento costantemente parallelo al litorale marittimo, salvo nel caso di opere sommerse;
-  privilegiare i sistemi di barriere ad accrescimento naturale indotto.
Art. 45
Piani di settore -  Sistema portuale di Lipari

Il problema, con particolare riferimento al sistema portuale di Lipari, non può essere affrontato a livello di semplici attrezzature portuali, di opere a mare e singole infrastrutture. Infatti l'indotto urbanistico della portualità è rilevantissimo in fatto di viabilità, servizi, parcheggi di scambio, parcheggi di sosta, rimessaggi, ricettività a rotazione d'uso, servizi di vendita specifici e generali, capitaneria di porto, rifornimento di carburanti a mare e a terra connessi agli attracchi, modificazione del tessuto urbano a monte ai fini della permeabilità verso il mare e delle destinazioni d'uso e di nuove coerenti destinazioni d'uso.
Inoltre le zone di attracco, così come le parti esposte alla vista delle rotte interisole, richiedono speciali attenzioni paesistiche in relazione al livello mondiale del loro interesse culturale.
Il Piano territoriale paesistico prescrive ai fini dell'esame per nulla osta di compatibilità paesistica:
1)  un piano esecutivo che includa e metta in sistema tra loro le attrezzature portuali a mare e quelle a terra relativamente a tutto il vasto entroterra implicato nell'organizzazione del nuovo sistema portuale e dei suoi sviluppi in corso di definizione;
2)  un piano dei porti conforme a detto piano urbanistico esecutivo.
Art. 46
Piani di raccolta idrica

Il piano di raccolta idrica attuato dalla Cassa per il mezzogiorno entro il cratere di monte Sant'Angelo (Lipari) non può essere eliminato a causa della sua importanza e consistenza. Pertanto va conservato in stato di efficienza come bacino di raccolta idrica locale autonoma. L'acqua di tale bacino potrà essere utilizzata per l'alimentazione e la rivitalizzazione degli impianti termali di San Calogero rimasti senza falda idrica di alimentazione.
L'impianto di raccolta del monte Giardina (Lipari) per il suo impatto ambientale negativo va distrutto. Il terreno demaniale reso disponibile deve essere restituito all'ambito di tutela vulcanologica per servizi senza strutture in elevazione.
Art. 47
Impianti tecnologici

Nella progettazione di dissalatori, di impianti tecnologici per il trattamento delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di sistemi tecnologici per le comunicazioni e per il trasporto dell'energia si deve porre particolare attenzione alla compatibilità paesistica delle localizzazioni, ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio, nonché alle implicazioni di potenziale abusivismo nel caso di cavi elettrici difformi dalle disposizioni del Piano territoriale paesistico
Negli impianti di dissalazione, progettati e realizzati in conformità alla legge regionale n. 134/82 e successive modifiche, in particolare, va posta attenzione agli scarichi a mare della salamoia prodotta controllando che la concentrazione dei sali delle acque marine non superi i livelli ottimali creando gravi danni alla flora e alla fauna marina.
Il calore prodotto dovrà essere oggetto di studio per il recupero ai fini termali, per la destagionalizzazione del turismo e per il decentramento e decongestionamento dell'insediamento alberghiero in C.S. a tutela dei beni culturali territoriali.
Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti e nella localizzazione di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà procedere con valutazione d'impatto sul paesaggio e sull'ambiente da sottoporre a nulla osta della soprintendenza competente. Le concessioni per antenne e ripetitori, con particolare riferimento al castello ed al monte Sant'Angelo (Lipari), non possono essere rinnovate o assentite al di fuori di un piano di sistemazione complessiva che unifichi e limiti i tralicci ed ottenga la minimizzazione d'impatto, con progetto da sottoporre ad esame e nulla osta della soprintendenza competente.
Per la localizzazione e la realizzazione delle opere connesse oggettivamente a servizi pubblici essenziali ed in particolare: depuratori, dissalatori, isole ecologiche e centrali elettriche di potenza commisurata all'esigenza della comunità locale, si dovrà procedere alla redazione dello studio previsto all'art. 41 delle presenti norme (studio di compatibilità paesistico-ambientale di rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale) e debitamente approvato dalla competente soprintendenza. La localizzazione delle suddette opere potrà essere prevista anche laddove la zona non sia compresa in quelle direttamente interessate dai processi di trasformazione (RIO, MO1,MO2,TR. ecc.).
Fermo restando che le predette opere debbono essere oggettivamente essenziali e che altrettanto oggettivamente è impossibile la loro realizzazione altrove.
Art. 48
Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

E' richiesto un progetto del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani che preveda la riorganizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. E' necessario applicare tecniche e metodi di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, articolati nelle diverse fasi di raccolta differenziata, conferimento, stoccaggio e trasporto dei rifiuti fuori delle isole, per la parte non riutilizzabile e riciclabile in loco.
Nella localizzazione delle aree di stoccaggio si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.
E' vietata la formazione di riporti di terra, sfabbricidi o materiali di qualsiasi genere, al di fuori delle località designate all'uopo dall'ente locale, previa autorizzazione della Soprintendenza beni culturali ed ambientali competente.
Tutti i lavori di costruzione o sistemazione che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e materiali di risulta e simili debbono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesistica.
Art. 49
Attrezzature di livello sovracomunale

I programmi e i progetti attinenti alla realizzazione di attrezzature pubbliche e di impianti e di servizi tecnologici a carattere sovracomunale sono soggetti a studio di compatibilità paesistico-ambientale.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 50
Norme finali

Le opere pubbliche o private in corso di esecuzione o, comunque, autorizzate ai sensi della legge n. 1497/39 alla data di adozione del Piano territoriale paesistico possono essere completate se non in contrasto con le prescrizioni del Piano territoriale paesistico
Le incompatibilità indicate dal Piano territoriale paesistico non pregiudicano le incompatibilità derivanti da altri strumenti di piano, in particolare derivanti dai regolamenti delle riserve. In caso di difformità tra le perimetrazioni riportate nel Piano territoriale paesistico e quelle di altri atti normativi (es. decreti istitutivi delle riserve naturali o loro modifiche), prevalgono le perimetrazioni di quest'ultimi.
Tutte le attività compatibili nei regimi di tutela del Piano territoriale paesistico possono essere attuate se recepite e localizzate dagli strumenti urbanistici.
Art. 51
Elaborati del Piano territoriale paesistico

Gli elaborati costitutivi del Piano territoriale paesistico sono:
-  carte della conservazione e trasformazione compatibile;
-  relazione generale;
-  allegati alla relazione generale;
-  regimi normativi;
-  relazione tematica: sistema naturale s.s. abiotico-morfo-vulcano-tettonico;
-  relazione tematica: sistema naturale, sottosistema antropico, agroforestale e paesaggio agrario;
-  strategie di sviluppo compatibile, indicazioni di provvedimenti attivi;
-  schede dei beni culturali territoriali archeologici;
-  schede tematiche dei beni culturali territoriali antropici, storici testimoniali (si rinvia all'atlante dei beni culturali etno-antropologici, redatto a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina, sezione etno-antropologica (dott. S. Todesco), Messina, Edas, 1995).
Elenco elaborati ed allegati:
Lipari nord
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Lipari sud
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Vulcano
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Salina
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Stromboli
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Panarea
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Filicudi
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile;
Alicudi
-  piano della conservazione e della trasformazione compatibile.
Relazioni
Relazione parte generale:
-  relazione tematica: sistema naturale s.s. abiotico-morfo-vulcano-tettonico;
-  relazione tematica: sistema naturale, sottosistema antropico, agroforestale e paesaggio agrario;
-  strategie di sviluppo compatibile, indicazioni di provvedimenti attivi;
Schede tematismi
-  schede dei beni culturali territoriali archeologici;
-  schede tematiche dei beni culturali territoriali antropici, storici testimoniali: si rinvia all'atlante dei beni culturali etno-antropologici, redatto a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina, sezione etno-antropologica (dott. S. Todesco), Messina, Edas, 1995.
Regimi normativi
-  regimi normativi.
Allegato
Verbale n. 17 della seduta del 14 novembre 2000 della speciale commissione ex art. 24, R.D. n. 1357/40

Il giorno quattordici novembre duemila alle ore 11,00 presso la Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente in via delle Croci n. 8 a Palermo ha luogo la diciassettesima seduta della speciale commissione, istituita, ai sensi dell'art.24 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357, con decreto n. 6661 del 22 giugno 1999, per esprimere parere ai fini dell'approvazione dei piani territoriali paesistici predisposti, ai sensi dell'art.1-bis della legge 8 agosto 1985, n.431 e dell'art.5 della legge n. 1497/39, dall'Amministrazione regionale dei beni culturali.
La convocazione è stata effettuata dal presidente della commissione per il giorno 14 novembre 2000 mediante avviso n. 4282 del 30 ottobre 2000 e con il seguente ordine del giorno:
1)  esame del Piano territoriale paesistico dell'arcipelago eoliano;
2)  varie ed eventuali.
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti della Commissione:
Presidente
-  dott. Sergio Gelardi;
Componenti
-  dott. Antonino Scimemi;
-  prof. Franco Maria Raimondo;
-  prof. Giovanni Campo;
-  prof. Pietro Di Leo;
-  prof. Emanuele Lo Giudice;
-  prof. Alberto Ziparo;
-  arch. Giuseppe Gini.
Svolge funzioni di segreteria l'arch. Maria Gabriella Fazio dipendente dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, giusto incarico assessoriale prot. n. 677 del 21 luglio 99.
In apertura di seduta, riscontrata la presenza di tutti i componenti della commissione, alle ore 11,30 il dott. Gelardi, delegato dall'on.le Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con nota prot. n. 3364 del 12 ottobre 2000 a presiedere la riunione, dà lettura alla speciale commissione dei verbali delle sedute precedenti che si approvano. Il dott. Gelardi porta a conoscenza della commissione anche la nota n. 32698 del 7 novembre 2000 del comune di Lipari con cui si chiede la possibilità di inserire nelle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico una norma speciale che consenta la realizzazione di infrastrutture per servizi pubblici essenziali quali: depuratori, dissalatori, isole ecologiche e centrali elettriche, anche in ambiti dove attualmente il P.T.P. non lo consente, fermo restando la mancanza di aree alternative.
La Commissione preso atto di quanto già espresso nel verbale del 17 ottobre 2000 relativamente agli interventi di miglioramento della rete viaria e delle opere di comunicazione, ritiene che anologhe considerazioni possano esprimersi rispetto alle opere suddette connesse oggettivamente a servizi pubblici essenziali ed in particolare: depuratori, dissalatori, isole ecologiche, centrali elettriche di potenza commisurata all'esigenza della comunità locale. Resta inteso comunque che dette opere, che debbono essere comprese nelle categorie suddette e non in altre, debbono essere oggettivamente essenziali e che altrettanto oggettivamente deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere alla loro realizzazione altrove. In ogni caso la realizzazione di dette opere deve essere preceduta dalla redazione dello studio previsto dall'art. 41 del P.T.P. ( studio di compatibilità compatibilità paesistico-ambientale, o rispetto e/o di valutazione dell'impatto ambientale ), debitamente approvato dalla competente Soprintendenza.
Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione, sulla scorta delle determinazioni assunte nelle sedute precedenti, che si fanno proprie, ed esaminati tutti gli elaborati del Piano, all'unanimità esprime parere favorevole all'approvazione del Piano territoriale paesistico delle isole Eolie e dà mandato all'Amministrazione di porre in essere tutte le necessarie iniziative al fine di rendere il testo normativo e gli eventuali elaborati del Piano territoriale paesistico coerenti con le modifiche ed integrazioni, dettate dalla commissione nel corso dei suoi lavori, che si intendono tutte ribadite.
Alle ore 16.00 la seduta viene sciolta.
Il presidente: Gelardi Il segretario: Fazio


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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