REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 MARZO 2001 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 27 dicembre 1999.
Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 7 febbraio 2001.
Modifica del decreto 6 novembre 2000, concernente autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Palermo  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 8 marzo 2001.
Riapertura del termine di presentazione delle domande degli aspiranti alla nomina di revisori dei conti di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 7 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag.


DECRETO 7 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 25 gennaio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Filo d'Oro, con sede in Sciara, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 8 febbraio 2001.
Disposizione relativa all'utilizzazione del "palangaro" per la pesca dei grandi pelagici  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 14 febbraio 2001.
Scioglimento del consiglio della circoscrizione 7ª del comune di Catania e nomina del commissario.
  pag.

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 8 marzo 2001.
Rideterminazione degli importi degli assegni spettanti agli allievi ed al personale di direzione dei cantieri di lavoro istituiti nell'esercizio 2000 e da istituire a decorrere dall'1 gennaio 2001  pag. 10 

Assessorato della sanità

DECRETO 28 dicembre 2000.
Stagione balneare 2001  pag. 10 


DECRETO 13 febbraio 2001.
Direttive ai comuni per l'istituzione del servizio cattura cani ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15  pag. 24 


DECRETO 13 febbraio 2001.
Proroga dei provvedimenti di deroga per il parametro magnesio concessi dall'Assessorato della sanità.
  pag. 25 


DECRETO 14 marzo 2001.
Principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale da parte delle Aziende sanitarie  pag. 25 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al centro abitato di Chiusa Sclafani  pag. 29 


DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeolo gi co relativamente al centro abitato di Contessa En tel lina  pag. 32 

DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al centro abitato di Marineo.
  pag. 35 


DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeolo gi co relativamente al centro abitato di Scillato  pag. 38 


DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeolo gi co, relativamente al centro abitato di Serradifalco  pag. 42 


DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeolo gi co relativamente al centro abitato di Villalba.
  pag. 43 


DECRETO 13 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeolo gi co relativamente al centro abitato di Corleone  pag. 46 


DECRETO 13 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeolo gi co relativamente al centro abitato di Gangi.
  pag. 49 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 12 dicembre 2000.
Modifiche alla tabella A del decreto 24 novembre 2000, concernente individuazione dei settori e degli indicatori di priorità ai fini della formazione di graduatorie per le iniziative turistico-alberghiere di cui alla legge n. 488/92  pag. 54 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo  pag. 54 
Modifica allo statuto dell'opera pia Società per la protezione dell'infanzia abbandonata di Palermo  pag. 54 
Integrazione del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia,Solarino e Siracusa  pag. 54 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 54 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nei comuni di Bagheria e Misilmeri per lavori irrigui nel comprensorio S. Leonardo Ovest, 3° lotto, distribuzione distretto Eleuterio.   pag. 59 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 63 
Aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione  pag. 63 
Revoca dell'incarico conferito al commissario ad acta per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Calascibetta  pag. 63 
Avviso pubblico di gara per la partecipazione agli interventi previsti dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena  pag. 64 

Assessorato della sanità:
Ricostituzione della Commissione regionale per la valutazione annuale sull'attività svolta dai Centri di riferimento regionali  pag. 65 
Autorizzazione alla ditta Panahomeos Laboratoires s.r.l. per il trasferimento dei locali  pag. 65 
Affidamento della direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione della società Lemarfarma S.p.A., con sede in Palermo  pag. 65 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Nulla osta all'Enel produzione S.p.A., con sede in Roma, per interventi di miglioramento ambientale della centrale termoelettrica di Priolo Gargallo  pag. 66 
Nulla osta al comune di Favara per l'esecuzione di lavori nel comune di Favara  pag. 66 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Cancellazione dell'associazione turistica Turinforma, con sede in Palermo, dall'albo regionale di turismo sociale.
  pag. 66 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 2 marzo 2001, n. 293.
Disposizioni attuative della Misura D "Prepensiona-men to" prevista dal Piano di sviluppo rurale, Regolamento CE n. 1257/99, Titolo II, capo IV, artt. 10, 11 e 12  pag. 66 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 30 gennaio 2001, n.1040.
Dispensari farmaceutici - Farmacie succursali.
  pag. 73 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale - stagione sportiva 2000-2001 - art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18  pag. 74 

ERRATA CORRIGE
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 12 febbraio 2001.
Approvazione degli elenchi di aspiranti alla nomina di revisori dei conti di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione  pag. 79 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI





DECRETO PRESIDENZIALE 27 dicembre 1999.
Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 21 dicembre 1999: "Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 - art. 22 - Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione - Riapprovazione";

Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 21 dicembre 1999, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 21 dicembre 1999 citata;

Decreta:


Articolo unico

E' emanata la deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 21 dicembre 1999: "Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 - art. 22 - Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione - Riapprovazione".
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.
Palermo, 27 dicembre 1999.
  CAPODICASA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 febbraio 2000. Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 25.
Allegati
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 349 DEL 21 DICEMBRE 1999
"Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 - art. 22 - Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione. Riapprovazione"


La Giunta regionale

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il proprio regolamento interno;
Vista la legge regionale 28 aprile 1985, n. 21;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 ed in particolare il comma 9 dell'art. 22;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la deliberazione n. 546 del 22 dicembre 1995 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 230 dell'11 giugno 1997, con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione;
Considerato che il decreto n. 225 del 17 luglio 1997, di emanazione della suddetta deliberazione n. 230/1997 è stato gravato di rilievi dalla Corte dei conti;
Vista la nota n. 4093 del 5 novembre 1997, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici trasmette, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 un ulteriore testo adeguato ai rilievi formulati dalla Corte dei conti (Allegato "A");
Vista la nota n. 508 del 22 febbraio 1999 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con la quale trasmette copia del parere n. 134/98 con cui il Consiglio di giustizia amministrativa si è espresso favorevolmente nella adunanza del 10 marzo 1998 in merito alla nuova formulazione dei suddetti criteri (allegati "B" e "C");
Vista la nota n. 2473 del 13 dicembre 1999, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici sottopone all'approvazione della Giunta regionale i criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti esterni (allegato "D");
Ritenuto di riapprovare i criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione nel testo allegato alla succitata nota n. 4093/97;
Su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici;

Delibera:

Di approvare, ai sensi dell'art. 22, comma 9, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, i criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni alla pubblica Amministrazione nel testo allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione.
  Il Segretario: Il Presidente: 
  RUFFINO CAPODICASA 

Criteri per la formulazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori a professionisti esterni alla Pubblica amministrazione (art. 22, commi 8 e 9, legge regionale n. 10/93)

In ottemperanza al disposto dei commi 8 e 9 dell'articolo 22 della legge regionale n. 10/93, e di quanto introdotto dal 1° comma dell'art. 12 e dal 2° dell'art. 19 della legge regionale n. 4/96, degli artt. 9 e 28 del D.L. 19 dicembre 1991, n. 406, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, gli incarichi di progettazione e/o direzione dei lavori, conferiti dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85, verranno assegnati con le modalità che seguono.
Le opere pubbliche sono suddivise in due gruppi in funzione dell'importo stimato del corrispettivo spettante al professionista, in modo da contemperare la necessità di stabilire la corrispondenza tra esperienza tecnica dei professionisti e l'assunzione di responsabilità professionale nelle opere pubbliche con la opportunità di consentire l'accesso agli incarichi di progettazione e direzione dei lavori anche ai giovani professionisti appena abilitati purché iscritti nei relativi albi professionali.
Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e relative successive modificazioni dovranno adottare, per la scelta dei professionisti, criteri connessi alle specifiche professionalità idonee alla progettazione nelle varie fasi ed alla realizzazione dell'opera.
PRIMO GRUPPO
Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) non superiore a 25.000 ECU e comunque al valore in ECU corrispondente a L. 50.000.000.
Per l'osservanza del principio di imparzialità codificato dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 all'atto della pubblicazione dei bandi di affidamento dovranno indicare, in dipendenza delle caratteristiche dell'opera, i requisiti oggettivi (ad esempio voto di laurea o di diploma, anzianità di iscrizione agli albi, etc.) da applicare per l'affidamento tra i tecnici che avranno presentato domanda entro i termini.
A detti incarichi potranno accedere tutti i professionisti iscritti negli albi professionali, a prescindere dall'anzianità di iscrizione all'albo professionale o dall'avere svolto precedentemente incarichi di progettazione o direzione dei lavori.
Nel caso di albi professionali con vari indirizzi di laurea o di diploma, per l'affidamento degli incarichi gli enti di cui sopra potranno adottare criteri connessi a tali indirizzi.
Per l'affidamento degli incarichi del primo gruppo, ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 4/96, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 potranno ricorrere alla trattativa privata senza gara o con gara informale in deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonché a norme statutarie o regolamentari.
La trattativa privata è di stretta competenza del legale rappresentante dell'ente.
SECONDO GRUPPO
Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) maggiore di 25.000 ECU e comunque al valore in ECU corrispondente a L. 50.000.000.
Per l'affidamento di incarichi relativi ad opere comprese nel secondo gruppo, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 all'atto della pubblicazione dovranno specificare il termine entro cui devono pervenire le domande corredate da autocertificazione nella quale il professionista dichiara il numero di incarichi affidatogli dall'ente nel corso del biennio, il curriculum, nonché le ulteriori notizie richieste per la selezione.
All'atto dell'affidamento dell'incarico il professionista dovrà produrre le attestazioni rilasciate dagli enti e dalle amministrazioni competenti di cui all'autocertificazione.
Nel caso di dichiarazione mendace il professionista sarà deferito all'ordine professionale di competenza.
Nei casi di incarico parziale detta documentazione si deve riferire soltanto alle prestazioni richieste.
Nel caso di ordini e collegi professionali che istituiscono elenchi di iscritti per settori di attività, i professionisti potranno produrre un certificato rilasciato dal competente ordine o collegio professionale attestante l'iscrizione ad un elenco compatibile con l'opera da progettare.
Le istanze pervenute regolarmente saranno esaminate da una commissione ristretta, nominata dall'ente e costituita da almeno 3 componenti di cui almeno un tecnico con specifica competenza, che attuerà la selezione applicando i criteri specificati ai paragrafi che seguono.
Nell'ambito del secondo gruppo vengono individuati tre livelli di riferimento per la classificazione dei lavori.
Primo livello
Importo stimato del corrispettivo (esclusa IVA) maggiore di 25.000 ECU (e comunque al valore in ECU corrispondente a 50.000.000 di lire) e fino a 100.000 ECU.
Per accedere al 1° livello il professionista dovrà possedere almeno 3 anni di iscrizione all'albo; dovrà, inoltre, avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro del 1° gruppo similare a quello da progettare.
Per l'affidamento dei relativi incarichi, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni potranno fare ricorso alla trattativa privata con pubblicazione del bando di gara applicando il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i punti 1, 2 e 4 dei criteri riportati per l'affidamento dei lavori del terzo livello del secondo gruppo.
Secondo livello
Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) maggiore di 100.000 ECU e minore di 200.000 ECU.
Il professionista dovrà possedere anzianità di iscrizione all'albo di almeno 5 anni; dovrà inoltre, avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro per un importo rientrante nella fascia precedente similare a quello da progettare.
Per l'affidamento dei relativi incarichi, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, potranno fare ricorso alla trattativa privata con pubblicazione del bando di gara applicando il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i punti 1, 2, 3 e 4 dei criteri riportati per l'affidamento dei lavori del terzo livello del secondo gruppo.
Terzo livello
Importo stimato del corrispettivo (esclusa IVA) uguale o maggiore di 200.000 ECU.
Potranno partecipare i professionisti con anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno 7 anni, che abbiano progettato e/o diretto un lavoro, per committente pubblico e/o privato, per un importo rientrante nella fascia precedente similare a quella da progettare.
Per l'affidamento dei relativi incarichi, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno fare ricorso alla licitazione privata e/o a pubblico incanto, con i limiti imposti dal decreto legislativo n. 157 e decreto legislativo n. 158/95 e nel rispetto dei criteri che seguono:
1)  valutazione di curricula con particolare riferimento alle opere progettate e/o dirette complessivamente similari a quelle indicate nel bando di gara;
2)  caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, indicate in apposita relazione, per la progettazione e l'eventuale direzione dei lavori;
3)  nel rispetto dei limiti tariffari, offerte in ribasso sui compensi accessori e rimborso spese;
4)  tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti, in ribasso ai limiti fissati dai bandi;
5)  assistenza tecnica;
6)  per opere particolarmente complesse, eventuali ulteriori criteri motivati e connessi alla specificità delle opere da progettare e da realizzare.
Le amministrazioni aggiudicatrici indicheranno nel bando di gara gli elementi di valutazione ed i relativi fattori ponderali. Per la ponderazione degli elementi di valutazione e per l'attribuzione dei punteggi si farà riferimento a quanto riportato negli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo agli "elementi di valutazione e di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del D.L. 17 marzo 1995, n. 157 per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 c.p.c. (classificazione comune prodotti) 867 contenuta nell'allegato 1 del decreto n. 157/95".
Per particolari opere che richiedono un attento studio architettonico-urbanistico ed ambientale o tecnologico, potrà procedersi al concorso di idee in sostituzione dello studio preliminare, con conseguente successivo incarico di progettazione e direzione dei lavori al gruppo vincitore.
Nel regolamento dovrà essere previsto l'eventuale affidamento di incarichi a gruppi di professionisti in riunione temporanea, omogenei o interdisciplinari, per i componenti dei quali valgono gli stessi requisiti previsti per i singoli professionisti.
Per l'inserimento del gruppo nelle fasce d'importo si potrà fare riferimento alla competenza del coordinatore responsabile del gruppo o di un componente, fermo restando che tutti i partecipanti devono essere, singolarmente, iscritti negli albi professionali.
Al fine del raggiungimento del requisito di anzianità di iscrizione all'albo professionale, devono essere considerati anche gli anni di servizio svolti nei ruoli tecnici di pubbliche amministrazioni.
La limitazione del cumulo degli incarichi, espressamente prevista dalla legge regionale n. 10/93, si attuerà mediante la limitazione del numero degli incarichi e dell'importo stimato dei corrispettivi.
In dettaglio: ciascun ente di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85, non può affidare a ciascun professionista, più di due incarichi nel corso del biennio od un solo incarico per il quale l'importo stimato del corrispettivo sia superiore a 500.000 ECU.
La limitazione del numero degli incarichi prevista per singoli professionisti si intende estesa anche ai gruppi, mentre l'importo complessivo del corrispettivo si intende ripartito tra i componenti del gruppo secondo le quote di partecipazione.
E' consentita la compensazione con il biennio precedente o con il biennio successivo.
Ai fini dell'affidamento, si prescinde dalla circostanza che siano ancora in corso di espletamento incarichi affidati dall'ente allo stesso progettista nel corso degli anni precedenti.
Gli enti di cui all'art. 1 dovranno dare comunicazione del conferimento degli incarichi agli ordini di appartenenza dei professionisti incaricati.
Alla fine di ogni anno ciascun ente dovrà pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco degli incarichi conferiti nel corso dell'anno.
Allo scopo di ottemperare alle norme di principio indicate nelle leggi quadro nazionali e nelle direttive comunitarie, l'Amministrazione darà opportuna informazione preliminare (vedi allegato).
Nel caso di lavori del primo gruppo, l'informazione preliminare va affissa all'albo pretorio ed inviata contestualmente agli ordini e collegi professionali competenti territorialmente.
Per lavori del 1° e 2° livello del 2° gruppo, oltre a quanto previsto per la prima fascia, verrà data pubblicità attraverso opportune forme tra le quali la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana che provvederà a pubblicare la preinformazione con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di gara di cui all'art. 51 della legge regionale n. 10/34, ed altra forma idonea quale ad esempio la pubblicità su un quotidiano a diffusione nazionale.
Per i lavori del 3° livello del 2° gruppo si applica quanto previsto dalla normativa comunitaria.
I superiori criteri si applicano per il conferimento di incarichi ai professionisti esterni: agronomi, agrotecnici, architetti, biologi, chimici, geologi, geometri, ingegneri, periti industriali ed altre professioni compatibili.

MODELLI DI AVVISO

A. Preinformazione
1.  Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice e responsabile del procedimento.
2.a)  luogo di esecuzione;
b)  tempo di esecuzione;
c)  natura ed entità delle prestazioni caratteristiche essenziali delle varie fasi in riferimento all'opera;
d)  se disponibile: stima della forcella del costo delle prestazioni previste.
3.  Criteri adottati per l'assegnazione.
4.  Indicazione di eventuale formazione obbligatoria di gruppi preordinati e professionalità richieste.
5.  Data ultima per la ricezione della domanda.
(2000.32.1823)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 7 febbraio 2001.
Modifica del decreto 6 novembre 2000, concernente autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Palermo.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista l'istanza presentata dal sig. Guastella Michele, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione per l'allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale di fauna selvatica autoctona e precisamente di testuggini terrestri e palustri autoctone;
Visto il proprio decreto n. 4226/15 del 6 novembre 2000, con cui viene autorizzato il sig. Guastella Mi chele, nato a Palermo il 2 giugno 1965, all'allevamento di fauna selvatica "autoctona omeoterma" a scopo amatoriale ed ornamentale;
Considerato che all'art. 1 del predetto decreto è stato usato per mero errore materiale il termine "omeoterma" anziché "e precisamente testuggini terrestri e pa lustri";
Ritenuto di dovere provvedere alla necessaria correzione di detto decreto;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Nel decreto n. 4226/15 del 6 novembre 2000, all'art. 1, rigo 3, la parola "omeoterma" è sostituita con le parole "e precisamente testuggini terrestri e palustri".
Il presente decreto di modifica sarà pubblicato nella Gaz zetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 febbraio 2001.
  CUFFARO 

(2001.7.332)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 8 marzo 2001.
Riapertura del termine di presentazione delle domande degli aspiranti alla nomina di revisori dei conti di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 15 dell'11 maggio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 6 della legge regionale n. 19 del 20 giugno 1997;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183, serie generale, del 7 agosto 1998, contenente disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti;
Visti gli artt. 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante: "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali";
Visto il decreto 9 ottobre 2000, n. 417, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 49 del 3 novembre 2000, con il quale sono state fissate le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche autonome statali e regionali pareggiate e dei componenti dei collegi sindacali la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
Visto l'art. 3 del decreto n. 417/2000, che fissa il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione per la presentazione delle domande degli aspiranti alle nomine;
Visto il decreto 12 febbraio 2001, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001, con il quale sono stati approvati gli elenchi degli aspiranti alla nomina di revisori dei conti di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
Considerato che il numero degli aspiranti ammessi negli elenchi di cui sopra è risultato complessivamente inferiore al novero delle nomine da effettuare;
Ritenuto, pertanto, di dovere rinnovare il termine di presentazione delle domande al fine di acquisire ulteriori istanze di partecipazione da parte di soggetti aventi i requisiti richiesti con il decreto n. 417/2000;
Considerato, peraltro, che la riapertura del termine per la presentazione di nuove istanze da parte di soggetti abilitati non deve recare pregiudizio per l'avvio delle relative procedure di nomina;
Ritenuto, altresì, di potere accogliere le istanze di ammissione comunque pervenute alla data odierna purché in regola con l'attestazione dei requisiti e con la dichiarazione completa di cui all'art. 3 del citato decreto n. 417/2000;
Decreta:


Art. 1

Il termine di presentazione delle domande degli aspiranti alle nomine, di cui all'art. 3 del decreto n. 417/2000, è riaperto.

Art. 2

Le istanze di iscrizione nell'apposito elenco, di cui all'art. 1 del decreto sopra citato, redatte in carta libera e corredate dall'attestazione del possesso dei requisiti e dalla dichiarazione completa prevista nell'art. 3 del citato decreto n. 417/2000, devono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento regionale pubblica istruzione, via Notarbartolo n. 17 - Palermo.
E' ammesso l'invio a mezzo raccomandata del servizio postale con avviso di ricevimento, scrivendo sulla busta "iscrizione elenco revisori dei conti".
Le domande saranno considerate prodotte in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tale fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 3

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione dei plichi dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante alla nomina né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art 4

Le istanze di ammissione comunque pervenute alla data di pubblicazione del presente decreto sono ricevibili purché in regola con l'attestazione dei requisiti e la dichiarazione completa prevista nell'art. 3 del citato decreto n. 417/2000.
Con successivo provvedimento si procederà all'approvazione ed alla pubblicazione degli elenchi integrativi degli aspiranti alle nomine di cui al decreto n. 28/2001.

Art. 5

Le procedure di nomina saranno avviate senz'altro avviso né pregiudizio per la formulazione dell'elenco integrativo degli aspiranti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 marzo 2001.
  LO FRANCO 

(2001.11.500)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 7 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2001;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;
Visto il decreto n. 624 del 10 ottobre 2000, con il quale si è provveduto all'iscrizione in bilancio di un terzo del 70% del finanziamento pari a L. 116.666.660;
Vista la quietanza, mod. 80T, con la quale il Ministero della sanità ha accreditato in data 19 dicembre 2000, sul conto corrente n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 116.666.660 pari ad un terzo del 70% del finanziamento e che tale importo è stato accertato sul capitolo di entrata 3276 nell'esercizio finanziario 2000, contribuendo a determinare il risultato dell'esercizio me-desimo;
Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
CATEGORIA 12 -  Altre uscite correnti

  215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, ecc. (ex cap. 21254). 
Codici: 12.02.02 - 12.32 - V      - 116.666.660  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti

RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA, IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

(nuova istituzione)
  413312 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie (ex cap. 42486). 
Codici: 040203 - 08.07 - V      + 116.666.660  

Art. 2

Il capitolo aggiunto 413312, istituito con decreto n. 19 del 26 gennaio 2001 corrispondente al capitolo 413312 istituito con l'art. 1 del presente decreto, è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2001 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 413312 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.7.312)
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DECRETO 7 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 2 maggio 1990, n. 104 ed in particolare, il comma 2 dell'art. 4 della legge stessa, secondo cui ogni quinquennio sono individuate le regioni maggiormente oberate dai vincoli e attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, ai fini della corresponsione a tali regioni di un contributo annuo da parte dello Stato da destinare alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio;
Vista la nota del Ministero della difesa prot. n. 2/417447/65/76 del 4 dicembre 2000, con la quale viene comunicata la corresponsione della somma di L. 559.720.000 quale contributo per l'anno 1998 alla Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/90;
Vista la quietanza (mod. 80T) n. 132 del 31 luglio 2000, con la quale è stata accreditata, nel c/c n. 22721 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 799.600.000 quale contributo per l'anno 1999, per cui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 ha costituito maggiore accertamento d'entrata;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


                   
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore Note 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
CATEGORIA 15 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4906 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni particolarmente gravati da servitù militari. 
codici: 03.15.06-17-V      + 559.720.000 L. n. 104/90, art. 4 

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
CATEGORIA 26 -  Altri trasferimenti in conto capitale

  613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti (ex cap. 60763). 
codici: 26040212.32V      - 799.600.000 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2- DIPARTIMENTO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

CATEGORIA 22 -  Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche
(Nuova istituzione)
  672418 Contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni particolarmente gravati da servitù militari. 
codici: 22.02.02 - 10.15V      + 1.359.320.000 L. n. 104/90, art. 4 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.7.295)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 25 gennaio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Filo d'Oro, con sede in Sciara, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Sentita la Commissione regionale cooperazione che, nella seduta del 6 ottobre 1999, con parere n. 2463, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della cooperativa Filo d'Oro, con sede in Sciara (PA);
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Filo d'Oro, con sede in Sciara (PA), costituita in data 28 dicembre 1988, con atto omologato dal tribunale di Termini Imerese in data 24 gennaio 1989, iscritta al n. 3071 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 11729 del 5 settembre 1989, ric. B.U.S.C. n. 6316 del 20 marzo 1989, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Filippo Lo Franco, nato a Palermo il 25 settembre 1969 e residente in Misilmeri, viale Europa n. 334, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministero del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 gennaio 2001.
  SPERANZA 

(2001.7.278)
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DECRETO 8 febbraio 2001.
Disposizione relativa all'utilizzazione del "palangaro" per la pesca dei grandi pelagici.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, con il quale sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pesca ma rittima;
Visti la finalità e i principi generali in materia di pesca di cui all'art. 142 della legge 23 dicembre 2000, n. 32;
Sentito il Consiglio regionale della pesca, il quale nella seduta del 16 gennaio 2001 ha segnalato la necessità di regolamentare l'uso dell'attrezzo di pesca denominato "palangaro" con ami non superiori al c.d. n. 2, al fine di limitare la cattura di specie giovanili dei grandi pe lagici;
Ritenuto di dover accogliere la determinazione del summenzionato C.R.P. per le motivazioni espresse, di cui al verbale n. 18 del 16 gennaio 2001;
Per i motivi di cui in narrativa;

Decreta:


Articolo unico

Per l'attività di pesca dei grandi pelagici con l'utilizzazione dell'attrezzo denominato "palangaro" è consentito esclusivamente l'uso degli ami da n. 0 al n. 2.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubbli cazione.
Palermo, 8 febbraio 2001.
  SPERANZA 

(2001.7.275)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 14 febbraio 2001.
Scioglimento del consiglio della circoscrizione 7ª del comune di Catania e nomina del commissario.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 84/76, n. 48/91, n. 26/93 e n. 41/96;
Preso atto che il consiglio circoscrizionale n. 7 del comune di Catania non è riuscito ad eleggere il presidente ai sensi dell'art. 25 del regolamento sul decentramento urbano e sul funzionamento degli organi delle municipalità del comune di Catania e dell'art. 31, 6° comma, dello statuto comunale;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 9, 3° comma, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, la violazione degli obblighi imposti dalla legge comporta lo scioglimento del consiglio, da pronunciarsi a cura dell'Assessorato regionale degli enti locali;
Ritenuto, pertanto, necessario dovere attivare le procedure previste dalla predetta norma, in ordine allo scioglimento del predetto consiglio di circoscrizione ed alla contestuale nomina del commissario;
Preso atto che il consiglio comunale di Catania ha espresso il proprio parere in ordine allo scioglimento del consiglio della 7ª municipalità con deliberazione del l'8 gennaio 2001, n. 2;
Vista la proposta di scioglimento della predetta municipalità 7 formulata dal sindaco del comune di Catania con nota n. 5140 del 27 gennaio 2001;
Ritenuto, pertanto, dovere procedere allo scioglimento del consiglio della circoscrizione n. 7 del comune di Catania ed alla contestuale nomina del commissario presso il suddetto consiglio;

Decreta:


Art. 1

Il consiglio della circoscrizione 7ª del comune di Catania è sciolto.

Art. 2

Il dr. Tumminia Salvatore Graziano, cittadino elettore della circoscrizione, residente a Catania, via Lorenzo Bolano n. 45, è nominato commissario del consiglio della circoscrizione 7ª di Catania con le attribuzioni di cui all'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, così come previsto dal già citato art. 9 della legge regionale n. 84/1976.
Palermo, 14 febbraio 2001.
  TURANO 

(2001.7.336)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 8 marzo 2001.
Rideterminazione degli importi degli assegni spettanti agli allievi ed al personale di direzione dei cantieri di lavoro istituiti nell'esercizio 2000 e da istituire a decorrere dall'1 gennaio 2001.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.P.R. 18 aprile 1951, n. 25;
Visto il D.L.P.R. 31 ottobre 1951, n. 31;
Vista la legge regionale 1 luglio 1968, n. 17;
Vista la legge regionale 10 aprile 1991, n. 10, art. 13;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 14, comma 3°, in base al quale l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione deve rideterminare con proprio decreto gli importi relativi ai trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del personale di direzione con riferimento alla data dell'1 gennaio di ogni anno, al fine di adeguarli alle variazioni degli indici del costo della vita accertati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nei 12 mesi precedenti;
Visto il decreto 11 maggio 1999, con il quale sono stati adeguati per l'anno 1999 gli importi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 25/93 spettanti al direttore, all'aiuto istruttore e agli allievi, rispettivamente, a L. 85.900, L.73.650 e L. 49.000;
Vista la nota prot. n. 59 del 23 gennaio 2001, con la quale l'ISTAT, Ufficio regionale per la Sicilia, ha reso noto che la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita), calcolato per gli anni 1999 e 2000, è stata, rispettivamente, pari all'1,6% e al 2,6%;
Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti dal decreto dell'11 maggio 1999, così come stabilito dall'art. 14 della legge regionale n. 25/93, alle variazioni dell'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT nella misura dell'1,6% per l'anno 1999 e il 2,6% per l'anno 2000, per i cantieri rispettivamente istituiti a far data dall'1 gennaio 2000 e da istituire a partire dall'1 gennaio 2001;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, relativamente ai cantieri istituiti nell'esercizio finanziario 2000, gli importi degli assegni giornalieri spettanti agli allievi e al personale di direzione sono così rideterminati:
-  lavoratori disoccupati: L. 49.780;
-  direttore del cantiere: L. 87.270;
-  aiuto istruttore: L. 74.830.

Art. 2

Per i cantieri da istituire nell'esercizio finanziario 2001 gli importi degli assegni giornalieri spettanti agli allievi e al personale di direzione sono così rideterminati:
-  lavoratori disoccupati L. 51.070;
-  direttore del cantiere: L. 89.540;
-  aiuto istruttore: L. 76.770.
L'importo complessivo finanziabile per ogni cantiere è elevato da L. 172.700.000 a L. 180.000.000.

Art. 3

Le modalità ed i criteri applicativi dei predetti adeguamenti verranno stabiliti con apposita circolare assessoriale.
Palermo, 8 marzo 2001.
  ADRAGNA 

(2001.11.540)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 28 dicembre 2000.
Stagione balneare 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell'8 dicembre 1975;
Visto l'art. 26 della legge n. 319/76 e successive integrazioni e modifiche;
Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 470/82 "Attuazione direttive C.E.E. n. 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione";
Visto l'art. 2, l'art. 4 e l'art. 6 del già citato D.P.R. n. 470 dell'8 dicembre 1982;
Vista la legge regionale n. 27/86;
Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;
Vista la propria circolare n. 715 del 30 settembre 1993;
Atteso che il Ministero della sanità - Italsiel - con nota n. SA-084-92-C-1073 del 28 dicembre 1992 ha individuato un nuovo iter procedurale "che dovrà regolamentare le comunicazioni delle Regioni verso il sistema e viceversa" specificando che nelle delibere regionali occorre tra l'altro individuare e distinguere le zone di divieto di balneazione in permanenti e temporanee;
Vista la nota assessoriale n. 336/01553 del 20 marzo 1996 e successive, con le quali si chiedeva ai direttori dei laboratori di igiene e profilassi l'individuazione delle zone di mare e di costa non balneabili, sia per inquinamento che per altri motivi, nonché la delimitazione delle zone di mare e di costa interessate da immissioni;
Visti i risultati delle analisi sulle acque da adibire a balneazione effettuate dai laboratori di igiene e profilassi provinciali della Regione Sicilia effettuate nel periodo di campionamento dell'anno 2000;
Viste le note di riscontro all'assessoriale n. 336/01553 del 20 marzo 1996 e successive trasmesse dai laboratori di igiene e profilassi;
Ritenuto di dover individuare i tratti di mare e di costa permanentemente o temporaneamente preclusi alla balneazione, per motivi di inquinamento o per altri motivi;
Ritenuto, altresì, di dover condizionare la revoca del divieto temporaneo di balneazione al rispetto di quanto stabilito all'art. 6, comma 10, del D.P.R.. n. 470/82 ed al verificarsi delle condizioni analitiche di cui al comma 11 del già citato art. 6, D.P.R. n. 470/82;
Considerato opportuno di dare puntuale applicazione a quanto previsto dall'art. 2, punti "c" e "d", del D.P.R. n. 470/82 che la stagione balneare per l'anno 2001 abbia inizio l'1 maggio 2001 e termine il 30 settembre 2001;

Decreta:


Art. 1

La stagione balneare per il corrente anno ha inizio l'1 maggio 2001 e ha termine il 30 settembre 2001.

Art. 2

Il periodo di campionamento ha inizio l'1 aprile 2001 e ha termine il 30 settembre 2001.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 4, comma "b", del D.P.R. n. 470/82, per la stagione 2001 sono classificate "non idonee alla balneazione" le acque marine e le relative coste indicate negli allegati da 1 ad 8, relativi ad ogni provincia, che costituiscono parte integrante al presente decreto.

Art. 4

Tutte le zone permanentemente precluse alla balneazione, per inquinamento (ZPI), già precedentemente individuate, con il presente sono soppresse e rideterminate.

Art. 5

Viene fatto obbligo ai sindaci dei comuni della Sicilia di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza prescritti dall'art. 5 del D.P.R. n. 470/82 e dal D.M. sanità 29 gennaio 1992, comma "A" e comma "D", ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli di divieto della balneazione, che devono essere metallici, in numero adeguato e reciprocamente visibili, oltre che per quelle precluse alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento, dandone immediata comunicazione al Ministero della sanità, al Ministero dell'ambiente, all'Assessorato regionale della sanità, al capo settore igiene pubblica dell'Azienda S.L. ed ai direttori reparto medico e chimico dei L.I.P.

Art. 6

I laboratori di igiene e profilassi hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività, qualora non abbiano già provveduto, ai signori sindaci dei comuni rivieraschi, i tratti di mare e di costa non balneabili individuati, specificando il motivo della non balneabilità, l'estensione e le coordinate geografiche, per l'emissione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 470/82, delle ordinanze di divieto di balneazione; tale comunicazione va inviata anche al capo settore igiene pubblica, al capo servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., competente per territorio.

Art. 7

Le ordinanze di cui all'art. 5 del presente decreto devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto e le coordinate geografiche e devono essere trasmesse al Ministero della sanità, al Ministero dell'am biente, al capo settore igiene pubblica e al capo servizio igiene pubblica dell'Azienda S.L. ed al L.I.P.
Le predette ordinanze devono essere eseguite entro e non oltre il 30 aprile 2001.

Art. 8

I direttori dei laboratori di igiene e profilassi, secondo programmi concordati con il capo settore igiene pubblica dell'Azienda S.L., potranno avvalersi per l'esecuzione e il trasporto dei campioni di acqua di mare, dei servizi di igiene pubblica delle ex Aziende sanitarie locali o distretti competenti per territorio. Si dovranno eseguire due campionamenti mensili routinari preferibilmente il primo entro la prima decade ed il secondo entro la seconda decade. In caso di effettuazione dei cinque esami suppletivi questi vanno effettuati in giorni diversi anche consecutivi e, comunque, entro il mese di riferimento.

Art. 9

A far data dall'1 maggio 2001, i responsabili del settore igiene pubblica dell'Azienda S.L. ed i responsabili del servizio igiene pubblica delle ex Aziende sanitarie locali dei distretti hanno l'obbligo di accertarsi e di vigilare che le ordinanze siano state emanate ed eseguite con le modalità ed i tempi stabiliti negli articoli precedenti, avvalendosi del personale di vigilanza con la qualifica di U.P.G.
La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata all'autorità giudiziaria competente.

Art. 10

Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare le condizioni che comportino l'individuazione di zone temporaneamente vietate alla balneazione, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, D.P.R. n. 470/82, i direttori dei laboratori dovranno comunicare ai sindaci l'individuazione e la delimitazione delle zone inquinate da sottoporre a divieto.
In mancanza di tale comunicazione la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di campionamento.

Art. 11

Fanno parte integrante del presente decreto n. 10 allegati.

Art. 12

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione in parte prima alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2000.
  PROVENZANO 


(Si omettono gli allegati)


(2001.11.530)
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DECRETO 13 febbraio 2001.
Direttive ai comuni per l'istituzione del servizio cattura cani ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante la legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo;
Considerato che l'articolo 4 della predetta legge, nella nuova ottica collegata al trattamento dei cani, disciplina che i comuni singoli o associati provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani;
Considerato che, nelle more dell'emanazione da parte di questa Regione delle norme di attuazione della legge n.281/91 con l'assessoriale n.4.01.0938 del 28 maggio 1992 sono state emanate direttive per il trasferimento ai comuni delle disponibilità delle strutture destinate ai canili esistenti con invito alle amministrazioni comunali di adottare i necessari interventi per il reperimento di locali destinati al ricovero dei cani e ciò onde consentire all'Unità sanitaria locale di effettuare gli interventi di competenza previsti dal regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n.15, di attuazione della legge n.181/91, recante misura per l'istituzione dell'anagrafe canina, per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del randagismo;
Considerato che l'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15 stabilisce che i comuni singoli o associati direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezioniste o animaliste iscritte all'albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con le modalità e l'applicazione delle procedure previste dalla legge regionale n.15/2000;
Considerato che questa Amministrazione ha in corso le procedure per la piena applicabilità della normativa prevista dalla legge regionale n.15/2000 con particolare riguardo all'istituzione dell'anagrafe canina che costituisce un cardine fondamentale per dare attuazione alle misure per la prevenzione del randagismo;
Considerato che di seguito all'emanazione della legge regionale n.15/2000 e nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'art.4 della predetta legge regionale sono sorte discrasie nell'espletamento del servizio cattura cani e ciò stante il disposto dell'art. 14 che demanda ai comuni, singoli o associati, l'espletamento del servizio cattura cani;
Ritenuto opportuno, nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione, diramare direttive che consentano di procedere all'attuazione del disposto di cui all'art.14 della legge regionale n.15/2000;

Decreta:


Art. 1

In attuazione delle disposizioni di cui all'art.14 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15, i comuni, singoli o associati, dovranno adottare i necessari provvedimenti per l'istituzione del servizio cattura cani secondo le modalità e le procedure di cui al citato art.14.

Art. 2

I comuni e le Aziende unità sanitarie locali, in relazione alle singole competenze territoriali, anche attraverso l'intervento della conferenza dei sindaci, competenti per territorio, dovranno procedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di intese per l'attuazione della predetta normativa per il trasferimento delle attrezzature e degli automezzi destinati nell'ambito di ciascuna Azienda unità sanitaria locale all'espletamento del servizio cattura cani. Analogamente, opportune intese dovranno essere concluse ai fini dell'eventuale passaggio ai comuni del personale non sanitario attualmente previsto nelle piante organiche delle Aziende unità sanitarie locali e destinato al servizio cattura cani.

Art.3

Nelle more della definizione delle intese e delle procedure che consentano l'attivazione del servizio cattura cani da parte dei comuni, singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti privati o associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale, onde evitare l'interruzione del servizio in particolare nelle aree urbane nelle quali il fenomeno del randagismo è più avvertito, fermo restando l'obbligo dei comuni di mettere a disposizione le strutture per il ricovero dei cani ed il loro mantenimento, l'Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, continuerà ad assicurare l'espletamento del servizio cattura cani. In sede di stipula delle intese dovrà essere prevista la corresponsione del rimborso all'Azienda unità sanitaria locale delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività sopracitata.

Art.4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Palermo, 13 febbraio 2001.   
  PROVENZANO 

(2001.7.303)
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DECRETO 13 febbraio 2001.
Proroga dei provvedimenti di deroga per il parametro magnesio concessi dall'Assessorato della sanità.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n.833/78;
Visto il D.P.R. n.236/88;
Visto il decreto del Ministero della sanità del 16 ottobre 1995;
Visto il proprio decreto n. 31450 del 29 marzo 2000;
Visto il decreto del Ministero della sanità del 14 aprile 2000, con il quale viene concesso alla Regione Sicilia il potere di deroga fino al 31 dicembre 2002 per il parametro magnesio per un VMA di 200 mg/l;
Considerato che tutte le deroghe, concesse per il parametro magnesio per un VMA 200 mg/l dall'Assessorato della sanità, ai sensi del decreto del Ministero della sanità 16 ottobre 1995 e successivo decreto assessoriale sanità n. 31450 del 29 marzo 2000, sono scadute in data 31 dicembre 2000;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto sopra espresso, tutti i provvedimenti di deroga per il parametro magnesio per VMA 200 mg/l, concessi dall'Assessorato regionale della sanità ai sensi del decreto del Ministero della sanità 16 ottobre 1995 e successivo decreto assessoriale sanità n. 31450 del 29 marzo 2000, sono in atto prorogati al 31 dicembre 2002.
Il presente decreto è inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I.
Palermo, 13 febbraio 2001.
  PROVENZANO 

(2001.7.335)
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DECRETO 14 marzo 2001.
Principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale da parte delle Aziende sanitarie.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni tra cui il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto l'art. 3, comma 1/bis, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168, in base al quale devono essere dettati da questa Amministrazione i principi e i criteri per la formulazione da parte delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere dell'atto aziendale disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento delle stesse aziende;
Ritenuto di dovere procedere alla formulazione ed all'emanazione di tali principi e criteri in attuazione al contenuto delle sopra richiamate disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1/bis, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168, sono approvati i principi e i criteri per l'adozione da parte delle Aziende sanitarie dell'atto aziendale, principi e criteri formulati nello schema che viene allegato al presente decreto con lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
I direttori generali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 marzo 2001.
  PROVENZANO 


Allegato A
PRINCIPI E CRITERI PER L'ADOZIONE DELL'ATTO AZIENDALE

Premessa
Il decreto legislativo n. 229/99 modificativo del decreto legislativo n. 502/92 ha concluso il processo di aziendalizzazione definendo le unità sanitarie locali come Aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia gestionale, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri emanati dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 2 sexies, del decreto legislativo n. 229/99, come modificato dall'art.1 del decreto legislativo n. 168/2000.
Conseguentemente, l'attività e i modelli organizzativi delle Aziende devono uniformarsi in maniera sempre più compiuta ai principi dell'aziendalizzazione, allo scopo di liberare l'attività gestionale dai vincoli di natura procedurale propri della pubblica amministrazione e realizzare il massimo grado di flessibilità e dinamicità al fine di assicurare la qualità dei servizi, nel rispetto delle scelte effettuate dall'ordinamento di distinzione delle attribuzioni dei tre livelli del SSN (centrale, regionale e aziendale).
La Regione siciliana, con l'adozione del Piano sanitario regionale 2000-2002, ha proceduto all'individuazione degli obiettivi essenziali di salute. Spetta alle Aziende attivare i meccanismi che, in risposta alla domanda di salute espressa e nell'ambito delle risorse assegnate, condurranno all'elaborazione dei piani triennali, dei piani annuali di attività e dei piani attuativi locali.
Le Aziende, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali e per conseguire tali obiettivi, devono adottare l'atto aziendale, che si pone come strumento essenziale per pervenire alla qualificazione delle proprie strutture e delle professionalità esistenti al suo interno, tenendo conto della domanda sanitaria espressa dai cittadini.

Art. 1
Principi generali

L'art. 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n.229/99 prevede che l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende sanitarie sono disciplinate con atto aziendale di diritto privato sulla base della programmazione nazionale e regionale e in conformità ai principi ed ai criteri di cui al presente schema.
1.  L'organizzazione e le attività delle Aziende sanitarie, nell'ambito delle risorse disponibili, devono essere improntate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono rivolte ad assicurare, nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti di programmazione nazionale e regionale, l'erogazione delle prestazioni essenziali, lo sviluppo del sistema qualità, la miglior accessibilità dei servizi al cittadino, il raccordo istituzionale con gli enti locali attraverso la conferenza dei sindaci, il collegamento con le altre organizzazioni sanitarie e con il volontariato.
2. Le Aziende unità sanitarie locali, in particolare, provvedono alla programmazione ed alla gestione delle attività sanitarie ivi comprese quelle di prevenzione di cui all'art. 7/bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive integrazioni e modificazioni e delle attività socio-assistenziali, anche tenendo conto delle indicazioni e delle direttive dell'Assessorato regionale della sanità.
3. Devono essere contenuti nell'atto aziendale:
a)  l'individuazione delle strutture operative complesse dotate di autonomia gestionale tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica e la competenza dei relativi responsabili;
b)  l'articolazione dei distretti sulla base e secondo le modalità indicate nel Piano sanitario regionale 2000-2002;
c)  l'individuazione e le modalità di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti secondo anche le indicazioni contenute nel piano sanitario regionale 2000-2002 nonché l'individuazione, all'interno degli stessi, delle strutture complesse e semplici;
d)  la disciplina delle attribuzioni ai dirigenti di cui all'art. 15/bis del decreto legislativo n. 229/99 dei compiti per l'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione aziendale nel rispetto delle modalità operative definite in sede di assegnazione degli obiettivi stessi, nell'ambito delle risorse assegnate;
e)  i criteri per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro, nonché le modalità per la verifica dei risultati come previsto dall'art. 15/ter del decreto stesso;
f)  le disposizioni generali in materia di affidamento di appalti e di forniture di beni e servizi per importi inferiori a quelli previsti dalla legislazione comunitaria.
4. Il direttore generale adotta entro 60 giorni l'atto aziendale e lo trasmette all'Assessore regionale per la sanità per la verifica di conformità con la programmazione nazionale e regionale e con i principi e criteri indicati nel presente provvedimento. Qualora, entro quaranta giorni dal ricevimento del provvedimento non vengano mossi rilievi, la verifica si intende positivamente resa.

Art. 2
Direzione aziendale

1.  La direzione aziendale è costituita dal direttore generale, che ha la responsabilità della gestione dell'azienda, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo. Nell'ambito della direzione aziendale operano il collegio di direzione ed il servizio per il controllo interno.
2.  Il direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria del collegio di direzione, così costituito:
  a) direttore generale con funzioni di presidente; 
  b) direttore sanitario; 
  c) direttore amministrativo; 
  d) direttori dei dipartimenti; 
  e) direttori dei distretti; 
  f) direttori dei presidi ospedalieri. 

3. Il direttore generale adotta il regolamento per il funzionamento del collegio di direzione, prevedendo in particolare che le sedute saranno valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.
4. Il collegio di direzione svolge i compiti ad esso attribuiti dall'art. 17 del decreto legislativo n. 19 giugno 1999, n. 229; in particolare il direttore generale si avvarrà dello stesso per la elaborazione del programma di attività dell'Azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane. Il collegio di direzione, avvalendosi della collaborazione dei responsabili delle funzioni "Qualità" e "Formazione", contribuisce altresì all'elaborazione del piano per la realizzazione del sistema qualità aziendale come definito dal P.S.R.
5.  E' organo dell'Azienda altresì il collegio sindacale la cui composizione ed attività sono disciplinate dalla legge (art. 3 ter del decreto legislativo n. 19 giugno 1999, n. 229).
6.  Il consiglio dei sanitari previsto dall'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 502 è organismo elettivo dell'Azienda con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, cui compete l'emissione di pareri obbligatori per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti.

Art. 3
Competenze del direttore generale

1. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda ed è responsabile della gestione complessiva aziendale che si esercita attraverso la definizione dei programmi e degli obiettivi da attuare, nonché attraverso la verifica della rispondenza dei risultati di attività e di gestione rispetto agli indirizzi impartiti.
2.  Il direttore generale, sulla base di opportune intese con la conferenza dei sindaci, assicura i rapporti tra quest'ultima e l'azienda, garantendo se necessario, i supporti affinché la conferenza possa svolgere la sua funzione di indirizzo e di controllo.
3.  Il direttore generale esercita le funzioni direttamente o mediante delega secondo le modalità e nelle forme indicate nell'atto aziendale. Il predetto esercita le proprie funzioni con atti di diritto privato o, nei casi previsti dalla legge, attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi.
Gli atti di diritto privato sono retti dal principio della libertà di forma, nei limiti previsti dal codice civile, ed in particolare non richiedono motivazione, salvo che questa non sia prevista da specifiche disposizioni.
I provvedimenti amministrativi sono emanati nel rispetto della legge n. 241/90 e successive integrazioni e dai principi generali dell'azione amministrativa.
4. Sono riservati alla competenza del direttore generale:
a)  l'adozione dell'atto aziendale;
b)  l'adozione di tutti gli atti relativi ai piani strategici pluriennali ed ai piani programmatici annuali di attività;
c)  l'adozione di tutti gli atti riguardanti la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa;
d)  l'adozione di tutti gli atti relativi alla programmazione economico-finanziaria e di bilancio, compresi quelli relativi alla gestione attraverso la metodologia della negoziazione per budget;
e)  l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture complesse;
f)  l'adozione di tutti gli atti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi per importi superiori alla quota delegata alla gestione del direttore amministrativo, del direttore sanitario, dei direttori di dipartimento e dei direttori di distretto. Non sono comunque delegabili i contratti per importi superiori alla soglia comunitaria;
g) l'adozione di tutti gli atti aventi come oggetto la determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
h)  gli atti di nomina, di designazione, di sospensione, di decadenza riservati da specifiche disposizioni alla competenza del direttore generale;
i)  gli atti relativi al personale, concernenti:
-  la nomina dei direttori di dipartimento e dei direttori di distretto e la verifica degli stessi;
- la nomina dei direttori di struttura complessa e dei responsabili di struttura semplice e la verifica degli stessi;
-  l'attribuzione o la definizione degli incarichi di collaborazione esterna;
-  i provvedimenti di mobilità interna delle figure dirigenziali dell'azienda;
-  l'individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
-  la nomina dei componenti del collegio tecnico e del nucleo di valutazione;
- la individuazione dei collaboratori alle sue dirette dipendenze, nonché del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
-  ogni altro atto concernente la scelta delle risorse umane.
5. Il direttore generale, fermo restando l'esercizio dei compiti di cui sopra, e salva la ripartizione di competenze da operare con il regolamento di organizzazione, può delegare funzioni con riferimento ad ambiti settoriali di attività ovvero all'adozione di singoli atti di diritto privato o di diritto pubblico al direttore amministrativo, al direttore sanitario, ai direttori di dipartimento ed ai direttori dei distretti.
6.  La delega relativa all'attività di diritto privato è conferita per iscritto nei modi e nelle forme rapportate alla tipologia di attività delegata e di essa deve darsi idonea pubblicità; la delega relativa all'attività di diritto pubblico è disposta dal direttore generale con apposito provvedimento da pubblicare all'albo dell'Azienda.
7. Il soggetto delegato ha la piena responsabilità a qualsiasi effetto interno ed esterno degli atti compiuti.
8.  L'esercizio, delle funzioni delegate deve avvenire:
a)  nel rispetto della normativa generale e specifica e delle norme del codice civile di cui al capo IX del titolo III ed al capo VI del titolo II del libro quarto, afferenti il mandato e la rappresentanza;
b)  nel rispetto degli obiettivi generali dell'Azienda;
c)  garantendo la trasparenza, la esaustività e la chiarezza espositiva della motivazione e della decisione degli atti adottati;
d)  nel rispetto della compatibilità finanziaria.
9. L'attività delegata non è soggetta a controllo preventivo e diventa esecutiva nelle forme di legge.
10.  Il direttore generale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, può annullare di ufficio e/o revocare i provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni, nonché assumere, rispetto agli atti di diritto privato invalidi o non convenienti, le iniziative consentite dal codice civile.

Art. 4
Il direttore sanitario e il direttore amministrativo

1.  L'atto aziendale delinea l'azione del direttore sanitario tenendo presente in particolare, che lo stesso concorre al governo aziendale partecipando al processo di pianificazione strategica e di pianificazione annuale sanitaria dell'Azienda. Lo stesso svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalle leggi e dai regolamenti aziendali attuativi.
2.  L'atto aziendale delinea l'azione del direttore amministrativo tenendo presente, in particolare, che lo stesso concorre al governo aziendale partecipando al processo di pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell'Azienda e coadiuva il direttore generale nella definizione e direzione del sistema di governo economico-finanziario aziendale. Lo stesso svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalle leggi e dai regolamenti aziendali attuativi.

Art. 5
I dipartimenti

1. Il dipartimento va considerato quale struttura di coordinamento per lo svolgimento di funzioni complesse e pertanto in quanto aggregazione organizzativa e funzionale, assume la valenza di soggetto negoziale nei rapporti con la direzione aziendale e con gli altri dipartimenti. Il dipartimento è dotato di autonomia gestionale soggetta a rendicontazione analitica e, nell'ambito delle risorse assegnate, è organizzato in centri di costo/responsabilità.
2. Il dipartimento è costituito da strutture organizzative semplici e complesse che per omogeneità, affinità e complementarietà hanno comuni finalità. Le strutture afferenti al dipartimento hanno autonomia e responsabilità nell'ambito di un modello organizzativo e gestionale comune.
3. Le articolazioni del dipartimento sono definite dalla direzione aziendale sulla base dei criteri fissati dagli atti di programmazione ed organizzazione interna. Fermo restando quanto previsto in materia di personale dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, la struttura semplice, individuata sulla base dell'atto aziendale, va intesa come modulo organizzativo, inserito di norma all'interno di una struttura complessa, cui sono affidate competenze specialistiche anche di elevata complessità e la cui conduzione può essere affidata ad un responsabile ai sensi dell'art.15-terdecies del decreto legislativo n.502/92 e dei vigenti CC.NN.LL.
4.  Per quanto riguarda la tipologia e l'articolazione dei dipartimenti vengono confermate le indicazioni al riguardo presenti nel Piano sanitario regionale 2000-2002. Fermo restando quanto ivi previsto per le Aziende ospedaliere costituite da più presidi ospedalieri per le quali non può essere individuato più di un dipartimento per singola tipologia, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, in sede di adozione dell'atto aziendale, dovranno valutare l'opportunità di applicare la medesima prescrizione anche con riferimento ai presidi ospedalieri dipendenti dalle stesse Aziende territorialmente vicini e ben collegati fra di loro.
5. I direttori generali dovranno prevedere nell'atto aziendale i criteri generali sulla base dei quali stilare i regolamenti di funzionamento dei singoli dipartimenti individuando i seguenti elementi:
-  definizione;
-  funzioni assegnate ed obiettivi da raggiungere;
-  organi (composizione, modalità di nomina e revoca, funzioni e responsabilità);
-  compiti del direttore del dipartimento;
- risorse del dipartimento - Meccanismi operativi di gestione (individuazione centri di costo/responsabilità dipartimentali, budget);
-  relazioni: con la direzione generale; con gli altri dipartimenti; all'interno del dipartimento.

Art. 6
Il dipartimento di prevenzione

1.  Nell'atto aziendale va prevista altresì la istituzione del dipartimento di prevenzione, quale struttura operativa dell'Azienda unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'Azienda unità sanitaria locale e delle Aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza il dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;
c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d)  sanità pubblica veterinaria che comprende sorveglianza epidemiologica degli animali e profilassi delle malattie infettive parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene della produzione zootecnica, tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
e)  tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f)  sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali.
Il dipartimento di prevenzione ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.
Il dipartimento di prevenzione si articola in tre aree dipartimentali:
1) area di sanità pubblica;
2) area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
3) area di sanità pubblica veterinaria.
Le articolazioni delle aree dipartimentali in strutture organizzative sono definite dalle linee guida emanate dall'Assessorato regionale della sanità.
2.  Il comitato del dipartimento di prevenzione
1.  Il comitato del dipartimento di prevenzione è un organo collegiale che coadiuva il direttore del dipartimento nell'esercizio delle proprie funzioni ed ha lo scopo di coinvolgere sulle scelte generali, in un momento di partecipazione e corresponsabilizzazione, i principali dirigenti delle strutture dipartimentali.
Il comitato è organismo collegiale consultivo e propositivo all'interno del quale vengono valutate e concordate le scelte di programmazione, di indirizzo tecnico, organizzativo ed economico finanziario proprie del dipartimento stesso, utili alla definizione del piano di attività e del budget da sottoporre alla direzione generale da parte del direttore di dipartimento.
I compiti del comitato del dipartimento di prevenzione e le relazioni con il direttore del dipartimento sono stabiliti dalle linee guida emanate dall'Assessorato regionale della sanità.

Art. 7
Distretto

1. Il distretto è l'articolazione territoriale al cui livello il servizio sanitario regionale attiva il percorso assistenziale e realizza l'integrazione tra attività sanitaria e sociale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazione.
Esso opera sulla base delle risorse assegnate, negoziate con la Direzione aziendale e definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.
2. Sono compiti del distretto:
a)  assicurare l'assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e socio-sanitarie, ivi compresa la continuità assistenziale ed il necessario rapporto tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i servizi di guardia medica notturna e festiva e presidi specialistici ambulatoriali, attraverso l'analisi dei bisogni di salute espressi dalla comunità locale, individuando, in relazione alle capacità operative, i livelli aggregati di erogazione dell'offerta;
b)  assicurare il coordinamento della propria attività con quella del dipartimento di prevenzione, degli altri dipartimenti territoriali, ove istituiti, e dei presidi ospedalieri;
c)  garantire la fruizione dei servizi prodotti dai presidi distrettuali e quelli forniti da altri presidi, assicurando l'integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali;
d)  attivare ed attuare protocolli diagnostici e terapeutici adottati dall'Azienda;
e) sviluppare iniziative di educazione sanitaria e di informazione agli utenti;
f) concorrere, con le proprie risorse, ai programmi di prevenzione concordati con il dipartimento di prevenzione.
3. Il distretto articola l'organizzazione dei servizi tenendo conto della realtà del territorio. Le attività di erogazione delle prestazioni, salvo quanto disciplinato diversamente dalla programmazione regionale, sono svolte dai distretti ed organizzate in unità funzionali. Dovranno adottarsi tutte le necessarie misure per garantire la facile accessibilità alle prestazioni specialistiche, in particolare quelle delle branche a visita, e la riduzione dei tempi di attesa, per le prestazioni strumentali.
4.  In ogni distretto il direttore generale, nomina un direttore, in conformità alle norme vigenti.
5.  In ogni distretto è istituito un ufficio di coordinamento composto dalle figure professionali operanti nel distretto ed in particolare:
  a) un dirigente medico dell'area assistenza sanitaria di base; 
  b) un dirigente dell'area sanitaria non medica; 
  c) un dirigente amministrativo;  
  d) un medico convenzionato di medicina generale; 
  e) un pediatra di libera scelta; 
  f) uno specialista ambulatoriale convenzionato; 
  g) un assistente sociale; 
  h) un infermiere; 
  i) un tecnico sanitario. 

La scelta dei componenti è effettuata dal direttore generale su proposta del direttore di distretto.

Art. 8
Risorse

1. L'utilizzo delle risorse umane dovrà avvenire nel rispetto delle effettive esigenze anche per quel che concerne il reperimento di specifiche professionalità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
2.  Il regolare funzionamento delle Aziende è garantito dal sistema di finanziamento che si fonda sulle quote di Fondo sanitario regionale assegnate, sulle entrate proprie, (proventi collegati all'attività di intramoenia, prestazioni ambulatoriali, ticket, redditi provenienti dalla gestione del patrimonio, etc.).
Pertanto le aziende, nell'ambito delle risorse assegnate, attuano tutte le necessarie misure rivolte a garantire i livelli essenziali di assistenza individuati nel P.S.R. e nei Piani adottati dalle Aziende, nonché alla riqualificazione della spesa.
Provvedono inoltre alla salvaguardia, alla valorizzazione e all'aumento della redditività del patrimonio immobiliare indisponibile e disponibile, adottando un regolamento aziendale di amministrazione e gestione dello stesso, nel quale dovrà tenersi conto della necessità di prevedere una corretta procedura di ammortamento finalizzata al reintegro delle risorse disponibili.
L'Azienda dovrà altresì adottare modalità organizzative e procedure di programmazione della acquisizione e manutenzione delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici per il miglioramento dell'assistenza allo scopo di garantire l'uso sicuro, economico ed appropriato delle attrezzature.

Art. 9
Appalti e forniture

1. Le aziende sanitarie provvedono alla programmazione almeno annuale delle forniture di beni e servizi, in modo da conseguire economie di gestione nello svolgimento della propria attività; le relative forniture non possono essere artificiosamente suddivise in più contratti tendenti a sottrarle all'applicazione della relativa disciplina.
2. I contratti di fornitura di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale e sulla base dei seguenti criteri:
a)  nelle contrattazioni si osserveranno le norme contenute nel codice civile e nelle altre leggi complementari;
b) l'affidamento al contraente nei contratti attivi ed in quelli passivi, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e della massima concorrenzialità, con la costante valutazione dei criteri di economicità, di efficacia ed efficienza, assicurando il positivo rapporto costi/benefici;
3. In caso di delega valgono i criteri indicati nelle linee 7) e 8) del precedente punto III.

Art. 10
Prestazioni

1.  Le aziende dovranno garantire le prestazioni sanitarie di competenza, concernenti le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, organizzando i relativi servizi di area ospedaliera e territoriale, in funzione dei loro compiti attuativi e quindi della loro "mission" all'interno del S.S.R.

Art. 11
Controlli interni e sistema di qualità aziendale

1. Il direttore generale nell'adozione dell'atto aziendale e dei regolamenti attuativi dovrà altresì richiamarsi ai principi informatori della semplificazione dell'azione amministrativa (legge n. 241/90, e successive integrazioni, legge regionale n. 10/91) e di organizzazione (decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni), al fine di garantire la coerenza delle attività poste in essere, ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia, razionalizzazione e contenimento dell'onere economico, con tendenza alla massimizzazione degli effetti dell'impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi.
Inoltre, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla individuazione di un sistema di monitoraggio e di valutazione che comprenda oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, esercitato dal collegio sindacale, anche il controllo di gestione, la valutazione del personale, la valutazione ed il controllo strategico dell'attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli atti di programmazione.
2.  Il direttore generale di ciascuna azienda sanitaria dovrà adottare il programma per la creazione di un sistema di qualità, assumendo come obiettivo proprio l'adozione e la implementazione delle logiche e degli strumenti della "Qualità totale", come delineato nel Piano sanitario regionale.

Art. 12
Relazione annuale

Il direttore generale dell'azienda produrrà una relazione annuale nella quale si forniranno notizie e dati sul raggiungimento degli obiettivi di salute e sul funzionamento dei servizi, nonché sulla utilizzazione delle risorse assegnate.
(2001.11.543)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al centro abitato di Chiusa Sclafani.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legislativo n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legislativo n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previste dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'Ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 41061 del 18 agosto 2000, con la quale il sindaco del comune di Chiusa Sclafani chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata;
Visto il rapporto F.V. n. 114 del 30 novembre 2000 del competente ufficio di questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 276/S.G.R. dell'1 febbraio 2001;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Chiusa Sclafani, provincia di Palermo.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Chiusa Sclafani sono quelle individuate nella "Carta del rischio idrogeologico" allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
  LO MONTE 


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(2001.7.323)
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DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeolo gi co relativamente al centro abitato di Contessa En tel lina.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legislativo n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legislativo n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previste dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'Ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 4342 del 14 agosto 2000, con la quale il sindaco del comune di Contessa Entellina chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata;
Visto il rapporto F.V. n. 6 del 16 gennaio 2001 del competente ufficio di questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 276/S.G.R. dell'1 febbraio 2001;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Contessa Entellina, provincia di Palermo.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Contessa Entellina sono quelle individuate nella "Carta del rischio idrogeologico" allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
  LO MONTE 

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(2001.7.327)
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DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al centro abitato di Marineo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legislativo n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legislativo n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previste dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'Ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 11101 del 22 agosto 2000, con la quale il sindaco del comune di Marineo chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata;
Visto il rapporto F.V. n. 119 del 18 dicembre 2000 del competente ufficio di questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 276/S.G.R. dell'1 febbraio 2001;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Marineo, provincia di Palermo.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Marineo sono quelle individuate nella "Carta del rischio idrogeologico" allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
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(2001.7.326)
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DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeolo gi co relativamente al centro abitato di Scillato.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legislativo n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legislativo n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'Ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 49029 dell'11 ottobre 2000, con la quale il sindaco del comune di Scillato chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata;
Visto il rapporto F.V. n. 19 del 30 gennaio 2001 del competente ufficio di questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 276/S.G.R. dell'1 febbraio 2001;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Scillato, provincia di Palermo.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Scillato sono quelle individuate nella "Carta del rischio idrogeologico" allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
  LO MONTE 


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(2001.7.322)
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DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeolo gi co relativamente al centro abitato di Serradifalco.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legislativo n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legislativo n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Viste le note prot. n. 6864 del 21 settembre 2000, n. 7557 del 12 ottobre 2000 e n. 7636 del 18 ottobre 2000, con le quali il comune di Serradifalco ha chiesto la modifica del decreto in questione nelle parti in cui lo stesso contrasta con il P.R.G. vigente e approvato con decreto n. 164/DRU del 18 maggio 1996;
Visto il rapporto istruttorio F.V. n. 119, punto 1, del 18 dicembre 2000 del competente ufficio di questo Assessorato nel quale si evidenzia che, dal riesame degli studi e delle carte utilizzate per la redazione del piano straordinario, nonché a seguito di un dettagliato esame dei contenuti dello studio geologico-tecnico allegato al progetto del P.R.G. e di un approfondito sopralluogo nelle aree individuate e perimetrate ad elevato rischio di frana, si è constatato che queste ultime non presentano segni di dissesto in atto o potenziali;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dal più volte citato art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, concernente il comune di Serradifalco, con l'esclusione delle zone classificate a rischio di frana "molto elevato" in contrasto con le previsioni del P.R.G. vigente approvato con decreto n. 164 del 18 marzo 1996.

Art. 2

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione si rimanda al suddetto decreto n. 298/2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
  LO MONTE 

(2001.7.320)
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DECRETO 12 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeolo gi co relativamente al centro abitato di Villalba.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legislativo n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legislativo n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previste dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'Ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 42732 del 30 agosto 2000, con la quale il sindaco del comune di Villalba, chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata;
Visto il rapporto F.V. n. 114 del 30 novembre 2000 del competente ufficio di questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 276/S.G.R. dell'1 febbraio 2001;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Villalba, provincia di Caltanissetta.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Villalba sono quelle individuate nella "Carta del rischio idrogeologico" allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
  LO MONTE 



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(2001.7.328)
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DECRETO 13 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeolo gi co relativamente al centro abitato di Corleone.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legislativo n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legislativo n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previste dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'Ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 10266 del 17 agosto 2000, con la quale il sindaco del comune di Corleone chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata;
Visto il rapporto F.V. n. 6 del 16 gennaio 2001 del competente ufficio di questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 276/S.G.R. dell'1 febbraio 2001;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Corleone, provincia di Palermo.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Corleone sono quelle individuate nella "Carta del rischio idrogeologico" allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2001.
  LO MONTE 


Allegato 1
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Allegato 2
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(2001.7.324)
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DECRETO 13 febbraio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeolo gi co relativamente al centro abitato di Gangi.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legislativo n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legislativo n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previste dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'Ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 11244 del 29 agosto 2000, con la quale il sindaco del comune di Gangi chiede la revisione del piano straordinario, in considerazione del fatto che la situazione di dissesto locale, individuata nel P.R.G., è diversa da quella ivi rappresentata;
Vista la relazione istruttoria del competente ufficio di questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 276/S.G.R. dell'1 febbraio 2001;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Gangi, provincia di Palermo.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del centro abitato di Gangi sono quelle individuate nella "Carta del rischio idrogeologico" allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 febbraio 2001.
  LO MONTE  


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Allegato 2
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(2001.7.329)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 12 dicembre 2000.
Modifiche alla tabella A del decreto 24 novembre 2000, concernente individuazione dei settori e degli indicatori di priorità ai fini della formazione di graduatorie per le iniziative turistico-alberghiere di cui alla legge n. 488/92.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto n. 4121/6°Tur del 24 novembre 2000, con il quale sono stati individuati i settori di attività e i criteri di priorità ai fini della formazione della graduatoria regionale per le iniziative turistico-alberghiere di cui al bando 2000 relativo alla legge n. 488/92;
Considerato che, per quanto attiene la graduatoria speciale, il punteggio (indicatore di priorità) di complessivi 20 punti va ripartito in relazione esclusivamente alle tipologie di investimento e che, conseguentemente, occorre modificare la tabella A allegata al cennato decreto n. 4121 del 24 novembre 2000;

Decreta:


Articolo unico

La tabella A allegata al decreto n. 4121 del 24 novembre 2000 indicata nell'articolo 1 del cennato decreto è quella che viene allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 dicembre 2000.
  ROTELLA 



(2001.7.307)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI







PRESIDENZA

Nomina di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo.

Con D.P.Reg. n. 18/Gr. VII/SG del 6 febbraio 2001, il sig. Tommaso Castro è stato nominato componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei lavoratori C.I.S.L.
Il medesimo cesserà dalla carica unitamente agli altri componenti nominati in sede di costituzione dell'organo.
(2001.7.283)
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Modifica allo statuto dell'opera pia Società per la protezione dell'infanzia abbandonata di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 20/Gr. V/S.G. dell'8 febbraio 2001, è stata approvata la modifica dello statuto dell'opera pia Società per la protezione dell'infanzia abbandonata di Palermo.
(2001.7.284)
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Integrazione del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia,Solarino e Siracusa.

Con decreto presidenziale n. 25/Gr. VII/SG del 13 febbraio 2001, il comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa, ricostituito con il decreto presidenziale n. 158/Gr. VII/SG del 28 giugno 2000 è stato integrato dalla dott.ssa Gabriella Franceschi, quale componente effettivo in rappresentanza del comune di Siracusa.
(2001.7.291)
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Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).


La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 8, che nell'anno 1998 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque de-nominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni:
-  Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
-  Assessorato regionale dell'industria;
-  Ente acquedotti siciliani;
- Ente autonomo Fiera dl Mediterraneo;
-  Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Patti.
(Si omettono le tabelle)


(2001.5.251)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nei comuni di Bagheria e Misilmeri per lavori irrigui nel comprensorio S. Leonardo Ovest, 3° lotto, distribuzione distretto Eleuterio.


Con decreto n. 40 del 16 gennaio 2001 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti in comune di Bagheria di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Tav. 3
1)  ditta n.1/3 - Castronovo Maddalena fu Gaetano; Maria fu Gaetano: partita 10637, foglio 10, mappale 118, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 85, L./mq. 3.265, totale L. 277.525. Gruppo consegna mq. 20 L. 277.667.Indennità di occupazione L. 115.608. Totale indennità deposita L. 670.800. Quietanza n. 2625 del 16 novembre 2000;
2)  ditta n.22-24/3 - Di Bernardo Angela, nata a Bagheria il 2 febbraio 1924 e Rosetta Giovanna, nata a Bagheria il 15 gennaio 1927: partita 17081, foglio 10, mappale 423, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 100, L./mq. 3.265, totale L. 326.500; partita 17260, foglio 10, mappale 225, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 700, L./mq. 3.265, totale L. 2.285.500; mappale 176, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 160, L./mq. 3.265, totale L. 522.400; mappale 309, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 400, L./mq. 3.265, totale L. 1.306.000. Sommano: superficie asservita mq. 1.360, totale L. 4.440.400. Indennità per piante estirpate sulla fascia in occupazione mq. 1.360: (sesto ml. 4x4) = 85 piante L. 2.975.000. Indennità per ripristino strade asfaltate larghezza ml. 3,00, lunghezza totale ml. 15 = mq. 45 x L. 10.000/mq. L. 450.000. Indennità di occupazione su fascia doppia L. 11.106.650. Totale indennità depositata L. 18.972.050. Quietanza n. 2626 del 16 novembre 2000;
3)  ditta n.50/3 - Galioto Giovanni Battista, nato a Bagheria il 2 agosto 1936: partita 14775, foglio 9, mappale 1100, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 100, L./mq. 3.265, totale L. 326.500; mappale 1102, qualità agrumeto, superficie asservita 10, L./mq. 3.265, totale L. 32.650. Sommano: superficie asservita mq. 110, totale L. 359.150. Indennità di occupazione L. 149.650. Totale indennità depositata L. 508.800. Quietanza n. 2627 del 16 novembre 2000.
Tav. 5
1)  ditta n.7/5 - Aiello Pietro, nato a Bagheria il 5 dicembre 1890: partita 23017, foglio 16, mappale 460, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 140, L./mq. 3.265, totale L. 457.100. Indennità di occupazione L. 190.500. Totale indennità depositata L. 647.600. Quietanza n. 2628 del 16 novembre 2000;
2)  ditta n.28-29/5 - Castronovo Francesca, nata a Bagheria il 26 novembre 1930: partita 27319, foglio 16, mappale 232, qualità canneto, superficie asservita mq. 48, L./mq. 375, totale L. 18.000; mappale 228, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 80, L./mq. 3.265, totale L. 261.200; mappale 210, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 20, L./mq. 3.265, totale L. 65.300; mappale 140, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 80, L./mq. 3.265, totale L. 261.200. Sommano: superficie asservita mq. 228, totale L. 605.700. Indennità per n. 20 piante di agrumi estirpate sulla fascia in occupazione L. 700.000. Indennità di ripristino muri in pietre a secco e scalinate a corpo L. 1.000.000. Indennità di occupazione su fascia doppia (mappali 228, 210 e 140) L. 1.470.000. Indennità di occupazione su fascia doppia (mappale 232) L. 40.800. Totale indennità L. 3.816.500. Totale indennità da depositare (L. 3.816.500 - L. 25.500 depositata con quietanza n. 1152 del 17 maggio 2000) L. 3.791.000. Quietanza n. 2629 del 16 novembre 2000;
3)  ditta n.32a/5 - Rizzo Antonino, nato a Bagheria il 18 marzo 1926: partita 23682, foglio 16, mappale 224, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 80, L./mq. 3.265, totale L. 261.200; mappale 152, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 20, L./mq. 3.265, totale L. 65.300; mappale 112, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 20, L./mq. 3.265, totale L. 65.300; mappale 869, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 44, L./mq. 3.265, totale L. 143.660. Sommano: superficie asservita mq. 164, totale L. 535.460. Indennità di occupazione L. 223.090. Totale indennità depositata L. 758.550. Quietanza n. 2630 del 16 novembre 2000;
4)  ditta n.32b/5 - Di Fede Flavia, nata a Palermo l'8 aprile 1951: partita 25239, foglio 16, mappale 860, qualità seminativo, superficie asservita mq. 28, L./mq. 3.265, totale L. 91.420. Indennità di occupazione L. 38.080. Totale indennità depositata L. 129.500. Quietanza n. 2631 del 16 novembre 2000;
5)  ditta n.36-37/5 - Castronovo Maria, nata a Bagheria il 19 aprile 1931 e Napoli Giuseppa, nata a Santa Flavia il 23 marzo 1898: partita 31157, foglio 16, mappale 209, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 20, L./mq. 3.265, totale L. 65.300; partita 20364, foglio 16, mappale 870, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 24, L./mq. 3.265, totale L. 78.360. Sommano: superficie asservita mq. 44, totale L. 143.660. Indennità per n. 7 piante di agrumi estirpate sulla fascia in occupazione L. 245.000. Indennità per ripristino canali di irrigazione con pozzetti in cemento a corpo L. 300.000. Indennità di occupazione su mq. 88 L. 59.840. Totale indennità L. 748.500. Totale indennità da depositare (L. 748.500 - L. 203.550 depositate con quietanze nn. 1398 e 1399 del 22 giugno 2000) L. 544.950. Quietanza n. 2632 del 16 novembre 2000;
6)  ditta n.39/5 - Castronovo Giuseppe, nato a Bagheria l'1 luglio 1966 e Iole, nata a Santa Flavia il 19 luglio 1970: partita 20363, foglio 16, mappale 937, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 16, L./mq. 3.265, totale L. 52.240; mappale 164, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 56, L./mq. 3.265, totale L. 182.840. Sommano: superficie asservita mq. 72, totale L. 235.080. Indennità per n. 10 piante di agrumi estirpate sulla fascia in occupazione L. 350.000. Indennità per ripristino canali di irrigazione con 3 pozzetti in cemento a corpo L. 300.000. Indennità di occupazione su mq. 144 L. 195.920. Totale indennità depositata L. 1.081.000. Quietanza n. 2633 del 16 novembre 2000;
7)  ditta n.67/5 - Incandela Cosimo, nato a Bagheria il 3 febbraio 1941 e Maria, nata a Bagheria il 23 marzo 1947; ditta proprietaria attuale o presunta tale: Incandela Maria, nata a Bagheria il 23 marzo 1947: partita 18336, foglio 10, mappale 550, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 64, L./mq. 3.265, totale L. 208.960; mappale 548, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 60, L./mq. 3.265, totale L. 195.900. Sommano: superficie asservita mq. 124, totale L. 404.860. Indennità per n. 11 piante di ulivo estirpate sulla fascia in occupazione L. 385.000. Indennità di occupazione su mq. 124 L. 168.690. Totale indennità depositata L. 958.550. Quietanza n. 2617 del 16 novembre 2000;
8)  ditta n.71a/5 - Tregna Giulia: partita 8845, foglio 16, mappale 393, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 124, L./mq. 3.265, totale L. 404.860. Indennità di occupazione L. 168.690. Totale indennità depositata L. 573.550. Quietanza n. 2618 del 16 novembre 2000;
9)  ditta n.77/5 - De Luca Gioacchino, nato a Bagheria il 2 maggio 1940 e Scianna Vincenza, nata a Bagheria il 9 novembre 1942: partita 27879, foglio 16, mappale 498, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 40, L./mq. 3.265, totale L. 130.600. Muro in calcestruzzo h. 1,30x80 x ml. 5 = mc. 5,20 x L. 110.000/mc. L. 572.000. Rete di recinzione metallica a maglia romboidale sorretta da paletti in ferro a T h. 1,40 : ml. 5 x L. 23.000/ml. L. 115.000. Indennità di occupazione L. 54.400. Totale indennità depositata L. 872.000. Quietanza n. 2634 del 16 novembre 2000;
10)  ditta n.78/5 - Gargano Antonio fu Antonio: partita 2899, foglio 16, mappale 485, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 10, L./mq. 3.265, totale L. 32.650; mappale 394, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 20, L./mq. 3.265, totale L. 65.300. Sommano: superficie asservita mq. 30, totale L. 97.950. Gruppo consegna mq. 20 L. 277.700. Muro in calcestruzzo h. 1,30x80 x ml. 5,20 x L. 110.000/mc. L. 572.000. Rete di recinzione metallica a maglia romboidale sorretta da paletti in ferro a T h. 1,40 : ml. 5 x L. 23.000/ml. L. 115.000. Indennità di occupazione L. 40.800. Totale indennità depositata L. 1.103.450. Quietanza n. 2635 del 16 novembre 2000.
Tav. 6
1)  ditta n.3/6 - Costanzo Vincenzo, nato a Bagheria il 2 novembre 1907 e D'Amico Anna, maritata Costanzo, nata a Bagheria il 3 maggio 1904; ditta proprietaria attuale o presunta tale: Miosi Antonina, nata a Bagheria il 15 settembre 1929: partita 22351, foglio 10, mappale 1626, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 68, L./mq. 3.265, totale L. 222.020. Gruppo consegna mq. 20 L. 196.000. Indennità di occupazione L. 92.480. Totale indennità depositata L. 510.500. Quietanza n. 2636 del 16 novembre 2000;
2)  ditta n.5/6 - Mineo Nicolò fu Giovanni: partita 6153, foglio 10, mappale 1675, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 60, L./mq. 3.265, totale L. 195.900. Indennità di occupazione L. 81.600. Totale indennità depositata L. 277.500. Quietanza n. 2637 del 16 novembre 2000;
3)  ditta n.14/6 - Di Salvo Antonino, nato a Bagheria il 15 ottobre 1930: partita 17531, foglio 10, mappale 1099, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 46, L./mq. 3.265, totale L. 150.190. Indennità per n. 11 piante di agrumi estirpate sulla fascia in occupazione L. 385.000. Indennità per muro in pietre a secco h. 1,00x0,30x0,50 x ml. 10 = mc. 1,50 x L. 50.000 L. 150.000. Indennità per ripristino 2 pozzetti di irrigazione a corpo L. 50.000. Indennità per ripristino tubazioni in PVC ³ 200 : ml. 10 x L. 15.000/ml. L. 150.000. Indennità di occupazione L. 62.610. Totale indennità depositata L. 947.800. Quietanza n. 2638 del 16 novembre 2000;
4)  ditta n.28/6 - Speciale Francesca, nata a Bagheria il 17 febbraio 1925: partita 20939, foglio 16, mappale 964, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 130, L./mq. 3.265, totale L. 424.450. Indennità di occupazione L. 176.900. Totale indennità depositata L. 601.350. Quietanza n. 2639 del 16 novembre 2000.
Tav. 7
1)  ditta n.124b/7 - Riina Lucia, nata a Corleone il 7 agosto 1920: partita 10869, foglio 16, mappale 591, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 32, L./mq. 3.265, totale L. 104.480. Indennità di occupazione L. 45.520. Totale indennità depositata L. 148.000. Quietanza n. 2649 del 16 novembre 2000;
2)  ditta n.131/7 - Fricano Francesco, nato a Bagheria il 27 ottobre 1937; La Bianca Anna, nata a Bagheria il 10 dicembre 1938 e Angelina, nata a Bagheria il 24 luglio 1934: partita 32161, foglio 16, mappale 593, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 88, L./mq. 3.265, totale L. 287.320; mappale 466, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 224, L./mq. 3.265, totale L. 731.360. Sommano: superficie asservita mq. 312, totale L. 1.018.680. Indennità di occupazione L. 424.470. Totale indennità depositata L. 1.443.150. Quietanza n. 2650 del 16 novembre 2000;
3)  ditta n.140/7 - Scire Anna, Giuseppe e Provvidenza di Domenico: partita 5938, foglio 17, mappale 358, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 200, L./mq. 3.265, totale L. 653.000; mappale 360, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 410, L./mq. 3.265, totale L. 1.338.650; mappale 359, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 40, L./mq. 3.265, totale L. 130.600. Sommano: superficie asservita mq. 650, totale L. 2.122.250. Indennità di occupazione L. 884.250. Totale indennità depositata L. 3.006.500. Quietanza n. 2651 del 16 novembre 2000;
4)  ditta n.177/7 - Megna Giordano fu Michele; ditta proprietaria attuale o presunta tale: Ciminella Girolamo, nato a Bagheria il 3 novembre 1923: partita 4141, foglio 17, mappale 901, qualità seminativo irriguo, superficie asservita mq. 198, L./mq. 1.900, totale L. 376.200. Indennità di occupazione L. 156.750. Totale indennità depositata L. 532.950. Quietanza n. 2652 del 16 novembre 2000;
5)  ditta n.204/7 - Giammanco Girolama, nata a Bagheria il 24 dicembre 1926 e Rosario, nato a Bagheria il 21 settembre 1953: partita 26902, foglio 17, mappale 43, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 68, L./mq. 3.265, totale L. 222.020; mappale 42, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 56, L./mq. 3.265, totale L. 182.840. Sommano: superficie asservita mq. 124, totale L. 404.860. Indennità di occupazione L. 168.690. Totale indennità depositata L. 573.550. Quietanza n. 2653 del 16 novembre 2000;
6)  ditta n.205/7 - Aiello Giuseppe, nato a Bagheria il 28 ottobre 1929 e Scardina Cristina fu Giovanni: partita 18501, foglio 17, mappale 1037, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 16, L./mq. 3.265, totale L. 52.240; partita 18792, foglio 17, mappale 41, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 48, L./mq. 3.265, totale L. 156.720; mappale 1349, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 24, L./mq. 3.265, totale L. 78.360; mappale 1146, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 56, L./mq. 3.265, totale L. 182.840. Sommano: superficie asservita mq. 144, totale L. 470.160. Indennità di occupazione su fascia doppia L. 1.175.890. Totale indennità depositata L. 1.646.050. Quietanza n. 2654 del 16 novembre 2000;
7)  ditta n.223/7 - Giammanco Pietro, nato a Bagheria il 16 ottobre 1913 e Prestigiacomo Maria, nata a Bagheria il 23 marzo 1923: partita 24439, foglio 16, mappale 777, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 308, L./mq. 3.265, totale L. 1.005.620. Indennità di occupazione L. 419.030. Totale indennità depositata L. 1.424.650. Quietanza n. 2655 del 16 novembre 2000.
Tav. 9
1)  ditta n.25/9 - Bonanno Sebastiano fu Santo: partita 679, foglio 23, mappale 291, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 36, L./mq. 3.265, totale L. 117.540; mappale 637, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 144, L./mq. 3.265, totale L. 470.160; mappale 292, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 64, L./mq. 3.265, totale L. 208.960. Sommano: superficie asservita mq. 244, totale L. 796.660. Indennità di occupazione L. 331.900. Totale indennità depositata L. 1.128.650. Quietanza n. 2656 del 16 novembre 2000;
2)  ditta n.101/9 - Sucameli Giuseppe, nato a Misilmeri il 25 marzo 1928: partita 22956, foglio 23, mappale 920, qualità uliveto, superficie asservita mq. 30, L./mq. 850, totale L. 25.500; mappale 928, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 30, L./mq. 3.265, totale L. 97.950. Sommano: superficie asservita mq. 60, totale L. 123.450. Indennità di occupazione L. 51.400. Totale indennità depositata L. 174.850. Quietanza n. 2657 del 16 novembre 2000;
3)  ditta n.116/9 - Bonanno Giuseppe, nato a Misilmeri il 22 maggio 1939: partita 24490, foglio 23, mappale 592, qualità uliveto, superficie asservita mq. 52, L./mq. 850, totale L. 44.200. Indennità di occupazione L. 18.400. Totale indennità depositata L. 62.600. Quietanza n. 2658 del 16 novembre 2000;
4)  ditta n.138/9 - Fricano Nunzio, nato a Bagheria il 21 settembre 1931: partita 19513, foglio 23, mappale 189, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 44, L./mq. 3.265, totale L. 143.660. Indennità di occupazione L. 59.890. Totale indennità depositata L. 203.550. Quietanza n. 2593 del 16 novembre 2000;
5)  ditta n.155/9 - Visano Vincenzo, nato a Bagheria il 21 marzo 1932: partita 25133, foglio 17, mappale 366, qualità seminativo, superficie asservita mq. 440, L./mq. 340, totale L. 149.600. Indennità di occupazione L. 62.300. Totale indennità depositata L. 211.900. Quietanza n. 2594 del 16 novembre 2000.
Tav. 11
1)  ditta n.86a/11 - Chiaramonte Francesca, nata a Misilmeri il 10 novembre 1915; Lo Franco Giovanni fu Francesco; Vasta Agata, nata a Misilmeri il 18 settembre 1939; Anna, nata a Misilmeri il 18 aprile 1955; Giuseppe, nato a Palermo l'8 luglio 1950; Gaetano, nato a Misilmeri il 24 marzo 1925; Vincenzo, nato a Misilmeri il 3 gennaio 1909, Giuseppa fu Vincenzo: partita 22791, foglio 24, mappale 300, qualità seminativo, superficie asservita mq. 160, L./mq. 340, totale L. 54.400. Indennità di occupazione L. 22.700. Totale indennità depositata L. 77.100. Quietanza n. 2620 del 16 novembre 2000;
2)  ditta n.86b/11 - Chiaramonte Francesca, nata a Misilmeri il 10 novembre 1915; Lo Franco Giovanni fu Francesco; Vasta Agata, nata a Misilmeri il 18 settembre 1939; Anna, nata a Misilmeri il 18 aprile 1955; Giuseppe, nato a Palermo l'8 luglio 1950; Gaetano, nato a Misilmeri il 24 marzo 1925; Vincenzo, nato a Misilmeri il 3 gennaio 1909, Giuseppa fu Vincenzo: partita 22791, foglio 24, mappale 49, qualità seminativo, superficie asservita mq. 514, L./mq. 340, totale L. 174.760; mappale 86, qualità seminativo, superficie asservita mq. 14, L./mq. 340, totale L. 4.760; mappale 294, qualità seminativo, superficie asservita mq. 20, L./mq. 340, totale L. 6.800; mappale 211, qualità seminativo, superficie asservita mq. 254, L./mq. 340, totale L. 86.360; mappale 1, qualità seminativo, superficie asservita mq. 20, L./mq. 340, totale L. 6.800; mappale 4, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 112, L./mq. 3.265, totale L. 365.680; mappale 439, qualità seminativo, superficie asservita mq. 15, L./mq. 340, totale L. 5.100; mappale 5, qualità seminativo, superficie asservita mq. 538, L./mq. 340, totale L. 182.920. Sommano: superficie asservita mq. 1.487, totale L. 834.180. Gruppo consegna mq. 20 L. 20.400. Indennità di occupazione su fascia doppia per seminativi L. 1.168.770. Indennità di occupazione su fascia doppia per agrumeti L. 914.650. Totale indennità depositata L. 2.938.000. Quietanza n. 2621 del 16 novembre 2000.
Tav. 12
1)  ditta n.115/12 - La Tona Elisabetta, nata a Bagheria il 28 marzo 1948; Pietro, nato a Bagheria l'1 aprile 1959; Provvidenza, nata a Bagheria il 31 ottobre 1944 e Rotino Rosa, nata a Bagheria il 9 maggio 1918: partita 25935, foglio 24, mappale 262, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 178, L./mq. 3.265, totale L. 581.170; mappale 274, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 10, L./mq. 3.265, totale L. 32.650. Sommano: superficie asservita mq. 188, totale L. 613.820. Indennità per n. 68 piante di agrumi estirpate L. 1.020.000. Indennità per rete metallica a maglia intrecciata romboidale zincata sorretta da paletti in ferro h. 1,50 : ml. 25 L. 500.000. Indennità per muro in calcestruzzo ml. 25x0,25x0,50 = mc. 3,13 L. 313.000. Indennità per muro in calcestruzzo ml. 8,00x0,40 h. 1,50 = mc. 4,80 L. 480.000. Indennità n. 5 pozzetti per irrigazione con tubi ³ 120 a corpo L. 200.000. Indennità di occupazione L. 255.780. Totale indennità depositata L. 3.382.600. Quietanza n. 2622 del 16 novembre 2000.
(2001.5.254)


Con decreto n. 41 del 16 gennaio 2001 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stata costituita la servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti in comune di Misilmeri di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
Tav. 7
1)  ditta n.1/7 - Andolina Angela, nata a Villafrati il 28 novembre 1936; Grassadonia Andrea, nata a Villabate il 15 agosto 1928: partita 23501, foglio 9, mappale 398, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 92, L./mq. 2.035, totale L. 187.220. Rete di recinzione metallica a maglia romboidale intrecciata sorretta da paletti in ferro a T h. ml. 1,70 : ml. 15 x L. 23.000/ml. L. 345.000. Indennità di occupazione L. 78.030. Totale indennità depositata L. 610.250. Quietanza n. 2640 del 16 novembre 2000;
2)  ditta n.25a/7 - Licata Angelica, nata a Villabate il 21 gennaio 1913; Magliocco Anna, nata il 27 aprile 1943; Francesco, nato l'1 luglio 1941; Giuseppe, nato il 9 ottobre 1952; Lorina, nata il 7 maggio 1948; Maria, nata il 19 settembre 1946; Ninfa, nata il 19 dicembre 1944; Salvatore, nato il 21 giugno 1939;Susanna, nata l'1 aprile 1938: partita 21667, foglio 6, mappale 1228, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 84, L./mq. 2.035, totale L. 170.940; partita 4717, foglio 6, mappale 451, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 16, L./mq. 2.035, totale L. 32.560. Sommano: superficie asservita mq. 100, totale L. 203.500. Indennità di occupazione su fascia doppia L. 84.800. Totale indennità depositata L. 288.300. Quietanza n. 2619 del 16 novembre 2000;
3)  ditta n.27/7 - Magliocco Antonino, nato a Misilmeri il 15 giugno 1908: partita 10989, foglio 6, mappale 266, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 80, L./mq. 2.035, totale L. 162.800; mappale 267, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 196, L./mq. 2.035, totale L. 398.860; mappale 606, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 60, L./mq. 2.035, totale L. 122.100. Sommano: superficie asservita mq. 336, totale L. 683.760. Indennità di occupazione L. 284.890. Totale indennità depositata L. 968.650. Quietanza n. 2641 del 16 novembre 2000;
4)  ditta n.29/7 - Tocco Susanna, nata a Villabate il 31 gennaio 1924: partita 24043, foglio 6, mappale 490, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 240, L./mq. 2.035, totale L. 488.400. Indennità di occupazione L. 203.500. Totale indennità depositata L. 691.900. Quietanza n. 2642 del 16 novembre 2000;
5)  ditta n.30/7 - Castello Maria Francesca, nata negli U.S.A. il 4 novembre 1925: partita 1501, foglio 6, mappale 488, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 110, L./mq. 2.035, totale L. 223.850; mappale 211, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 12, L./mq. 2.035, totale L. 24.420. Sommano: superficie asservita mq. 122, totale L. 248.270. Indennità di occupazione L. 103.430. Totale indennità depositata L. 351.700. Quietanza n. 2643 del 16 novembre 2000;
6)  ditta n.76/7 - Terranova Giovanni, Girolamo fu Agostino, Mariano, e Salvatore fu Agostino, Tocco Giuseppa, vedova Terranova fu Giovanni: partita 7466, foglio 6, mappale 1570 (der. 243), qualità agrumeto, superficie asservita mq. 18, L./mq. 2.035, totale L. 36.630; mappale 1571 (der. 243), qualità agrumeto, superficie asservita mq. 10, L./mq. 2.035, totale L. 20.350. Sommano: superficie asservita mq. 28, totale L. 56.980. Indennità di occupazione L. 23.770. Totale indennità depositata L. 80.750. Quietanza n. 2644 del 16 novembre 2000;
7)  ditta n.81a/7 - D'Agostino Donato, nato a Palermo il 19 aprile 1974; Giovanni, nato a Palermo il 24 luglio 1937; Fontana Gaetana, nata a Misilmeri l'11 dicembre 1920; Magliocco Francesca, nata a Misilmeri l'1 luglio 1941; Giuseppe, nato a Misilmeri il 9 ottobre 1952; Maria, nata a Misilmeri il 19 settembre 1946; Ninfa, nata a Misilmeri il 18 dicembre 1944; Rosina, nata a Misilmeri il 7 maggio 1948; Salvatore, nato a Misilmeri il 21 giugno 1939; Susanna, nata a Misilmeri l'1 aprile 1938: partita 40050, foglio 6, mappale 233, qualità orto irriguo, superficie asservita mq. 48, L./mq. 1.835, totale L. 88.080; mappale 229, qualità orto irriguo, superficie asservita mq. 36, L./mq. 1.835, totale L. 66.060; mappale 361, qualità orto irriguo, superficie asservita mq. 16, L./mq. 1.835, totale L. 29.360. Sommano: superficie asservita mq. 100, totale L. 183.500. Indennità di occupazione L. 76.450. Totale indennità depositata L. 259.950. Quietanza n. 2645 del 16 novembre 2000;
8)  ditta n.81b/7 - Montalbano Antonino, nato a Misilmeri l'1 marzo 1958: partita 37995, foglio 6, mappale 450, qualità orto irriguo, superficie asservita mq. 128, L./mq. 1.835, to-tale L. 234.880. Indennità di occupazione L. 97.870. Totale indennità depositata L. 332.750. Quietanza n. 2646 del 16 novembre 2000;
9)  ditta n.96-100/7 - Valenti Stefano, nato a Bagheria l'1 novembre 1941: partita 25675, foglio 6, mappale 393, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 120, L./mq. 2.035, totale L. 244.200; foglio 3, mappale 490, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 60, L./mq. 2.035, totale L. 122.100. Sommano: superficie asservita mq. 180, totale L. 366.300. Indennità per n. 35 piante di agrumi estirpate sulla fascia in occupazione L. 1.225.000. Indennità per n. 6 piantine giobni di ulivo estipate sulla fascia in occupazione L. 18.000. Indnenità di occupazioone su fascia doppia L. 915.000. Totale indennità L. 2.409.000. Totale indennità depositata (L. 2.524.300 - L. 115.300 depositate con quietanza n. 1376 del 22 giugno 2000) L. 2.409.000. Quietanza n. 2647 del 16 novembre 2000;
10)  ditta n.103/7 - Magliocco Giuseppe, nato a Misilmeri il 9 ottobre 1952; Salvatore, nato a Misilmeri il 21 giugno 1939: partita 27868, foglio 3, mappale 376, qualità agrumento, superficie asservita mq. 84, L./mq. 2.035, totale L. 170.940; mappale 374, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 68, L./mq. 2.035, totale L. 138.380 mappale 381, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 60, L./mq. 2,035, totale L. 122.100. Sommano: superficie asservita mq. 212, totale L. 431.420. Indennità n. 30 piante estirpate sulla fascia in occupazione L. 1.050.000. Indennità di occupazione L. 179.780. Totale indennità depositata L. 1.661.200. Quietanza n. 2648 del 16 novembre 2000;
Tav. 11
1)  ditta n.29b/11 - Amato Giusto, nato a Misilmeri il 9 giugno 1921: partita 24982, foglio 14, mappale 119, qualità orto irriguo, superficie asservita mq. 50, L./mq. 1.835, totale L. 91.750; mappale 1118, qualità orto irriguo, superficie asservita mq. 70, L./mq. 1.835, totale L. 128.450. Sommano: superficie asservita mq. 120, totale L. 220.200. Indennità di occupazione L. 91.750. Totale indennità depositata L. 311.950. Quietanza n. 2595 del 16 novembre 2000;
2)  ditta n.30/11 - Borgese Stefano, nato a Misilmeri il 9 gennaio 1925; Piraino Lucia, nata a Misilmeri il 23 gennaio 1928: partita 18554, foglio 14, mappale 820, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 148, L./mq. 2.035, totale L. 301.180; mappale 814, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 96, L./mq. 2.035, totale L. 195.360. Sommano: superficie asservita mq. 244, totale L. 496.540. Indennità di occupazione L. 206.910. Totale indennità depositata L. 703.450. Quietanza n. 2597 del 16 novembre 2000;
3)  ditta n.35/11 - Motta Concetta, nata a Misilmeri il 22 gennaio 1922; Orlando Conti Pietro, nato a Misilmeri il 20 gennaio 1913; Rosaria, nata a Misilmeri il 27 giugno 1949: partita 33810, foglio 14, mappale 602, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 80, L./mq. 2.035, totale L. 162.800; mappale 302, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 105, L./mq. 2.035, totale L. 213.675. Sommano: superficie asservita mq. 185, totale L. 376.475. Indennità di occupazione L. 156.825. Totale indennità depositata L. 533.300. Quietanza n. 2600 del 16 novembre 2000;
4)  ditta n.41/11 - Gugliotta Giuseppe fu Pietro; ditta proprietaria attuale o presunta tale: Gigliotta Michele, nato a Messina l'8 novembre 1953: partita 15086, foglio 14, mappale 542, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 100, L./mq. 2.035, totale L. 203.500; mappale 716, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 106, L./mq. 2.035, totale L. 215.710. Sommano: superficie asservita mq. 206, totale L. 419.210. Indennità di occupazione L. 174.890. Totale indennità depositata L. 593.900. Quietanza n. 2603 del 16 novembre 2000;
5)  ditta n.47/11 - Cannizzaro Giuseppe, nato a Misilmeri il 23 marzo 1932; ditta proprietaria attuale o presunta tale: Di Pisa Pier Luigi, Di Pisa Erminio: partita 11564, foglio 14, mappale 306, qualità frutteto, superficie asservita mq. 96, L./mq. 685, totale L. 65.760. Indennità di occupazione su fascia doppia L. 164.790. Totale indennità depositata L. 530.550. Quietanza n. 2606 del 16 novembre 2000;
6)  ditta n.63/11 - Perna Francesco Paolo, nato a Palermo il 30 dicembre 1937 fu Giuseppe: partita 6450, foglio 14, mappale 252, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 188, L./mq. 2.035, totale L. 382.580; mappale 1150, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 48, L./mq. 2.035, totale L. 97.680. Sommano: superficie asservita mq. 236, totale L. 480.260. Indennità di occupazione L. 200.090. Totale indennità depositata L. 680.350. Quietanza n. 2609 del 16 novembre 2000.
Tav. 12
1)  ditta n.46a/12 - Affronti Giuseppe, nato a Misilmeri il 26 marzo 1924; Ingrassia Caterina, nata a Misilmeri il 12 maggio 1901: partita 29802, foglio 18, mappale 236, qualità frutteto, superficie asservita mq. 60, L./mq. 685, totale L. 41.100. Indennità di occupazione L. 17.100. Totale indennità depositata L. 58.200. Quietanza n. 2612 del 16 novembre 2000;
2)  ditta n.70/12 - Traina Pietro fu Pietro; ditta proprietaria attuale o presunta tale: Traina Roberto fu Pietro: partita 12934, foglio 18, mappale 986, qualità orto irriguo, superficie asservita mq. 84, L./mq. 1.835, totale L. 154.140; mappale 988, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 150, L./mq. 2.035, totale L. 305.250; mappale 34/a, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 108, L./mq. 2.035, totale L. 219.780. Sommano: superficie asservita mq. 342, totale L. 679.170. Indennità di occupazione per mappali 988, 34a L. 218.760. Indennità di occupazione per mappal 986 L. 64.220. Totale indennità depositata L. 1.662.150. Quietanza n. 2614 del 16 novembre 2000;
Tav. 15
1)  ditta n.40-42-44/15 - Carlino Giuseppe, nato a Misilmeri il 25 marzo 1928; Vasta Agata, nata a Misilmeri il 31 agosto 1939; Concetta, nata a Misilmeri il 16 novembre 1941; Giuseppe, nato a Misilmeri il 3 febbraio 1946: partita 33832, foglio 21, mappale 226, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 1.674, L./mq. 2.035, totale L. 3.406.590; mappale 1785, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 1.832, L./mq. 2.035, totale L. 3.728.120; mappale 263, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 74, L./mq. 2.035, totale L. 150.590; mappale 348, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 480, L./mq. 2.035, totale L. 976.800; mappale 358, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 300, L./mq. 2.035, totale L. 610.500; mappale 291, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 320, L./mq. 2.035, totale L. 651.200. Sommano: superficie asservita mq. 4.680, totale L. 9.523.800. Gruppo consegna mq. 60 L. 366.000. Gruppo consegna mq. 20 L. 122.000. Indennità per soprassuoli distrutti su fascia in occupazione mq. 4.680:12,25 (sesto 3,5x3,5)=n. 383 piante x L. 35.000 cadauno L. 13.405.000. Indennità di occupazione L. 23.790.000. indennità di occupazione per gruppi consegna L. 203.300. Totale indennità depositata L. 47.410.100. Quietanza n. 2623 del 16 novembre 2000;
Tav. 16
1)  ditta n.4/16 - Ramondo Angela, nata a Misilmeri il 16 dicembre 1928; Francesco, nato a Misilmeri l'11 settembre 1933; Giuseppe, nato a Misilmeri il 14 gennaio 1936; Salvatore, nato a Misilmeri il 27 novembre 1941; Sebastiano, nato a Misilmeri il 3 gennaio 1903: partita 21665, foglio 27, mappale 418, qualità vigneto, superficie asservita mq. 138, L./mq. 545, totale L. 75.210; mappale 434, qualità seminativo, superficie asservita mq. 360, L./mq. 280, totale L. 100.800. Sommano: superficie asservita mq. 498, totale L. 176.010. Indennità di occupazione L. 73.290. Totale indennità depositata L. 249.300. Quietanza n. 2624 del 16 novembre 2000;
2)  ditta n.75/16 - Mangiapane Emanuele fu Antonino Giuseppe di Giuseppe: partita 16373, foglio 27, mappale 263, qualità seminativo irriguo, superficie asservita mq. 190, L./mq. 900, totale L. 171.000. Indennità di occupazione L. 71.300. Totale indennità depositata L. 242.300. Quietanza n. 2615 del 16 novembre 2000;
3)  ditta n.87/16 - Cannizzaro Giuseppe, nato a Misilmeri il 24 agosto 1931; Taormina Filippa, nata a Misilmeri l'1 marzo 1943: partita 37078, foglio 28, mappale 653, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 9, L./mq. 2.035, totale L. 18.315; partita 14444, foglio 28, mappale 652, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 9, L./mq. 2.035, totale L. 18.315; partita 19663, foglio 28, mappale 337, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 20, L./mq. 2.035, totale L. 40.700; mappale 334, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 20, L./mq. 2.035, totale L. 40.700. Sommano: superficie asservita mq. 58, totale L. 188.030. Indennità per n. 8 piante di agrumi estirpare sulla fascia in occupazione L. 280.000. Indennità di occupazione su fascia doppia L. 294.820. Totale indennità depositata L. 692.850. Quietanza n. 2596 del 16 novembre 2000;
4)  ditta n.95/16 - Landolina Francesca fu Paolo; Giuseppa, nata a Misilmeri il 28 agosto 1985; Sandolina Salvatore fu Paolo; Vitrano Gaspare, nato a Misilmeri il 22 marzo 1960; Giusto, nato a Palermo il 27 gennaio 1964; ditta proprietaria attuale o presunta tale: La Rosa Angela, nata a Misilmeri il 6 maggio 1954: partita 23138, foglio 28, mappale 275, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 37, L./mq. 2.035, totale L. 75.295. indennità per n. 10 piante di agrumi estirpate sulla fascia in occupazione L. 350.000. Indennità di occupazione su fascia doppia L. 188.005. Totale indennità depositata L. 613.300. Quietanza n. 2598 del 16 novembre 2000;
5)  ditta n.98/16 - Vitrano Francesco, nato a Misilmeri il 29 agosto 1954; Gaetana, nata a Misilmeri il 23 gennaio 1949: partita 38201, foglio 28, mappale 855, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 69, L./mq. 2.035, totale L. 140.415; mappale 858, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 67, L./mq. 2.035, totale L. 136.345; mappale 279, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 47, L./mq. 2.035, totale L. 95.645. Sommano: superficie asservita mq. 183, totale L. 372.405. Indennità di occupazione L. 465.145. Totale indennità depositata L. 837.550. Quietanza n. 2599 del 16 novembre 2000;
Tav. 17
1)  ditta n.6/17 - Arnone Giuseppe, nato a Palemro il 3 settembre 1928: partita 9343, foglio 37, mappale 446, qualità uliveto, superficie asservita mq. 260, L./mq. 575, totale L. 149.500; mappale 458, qualità uliveto, superficie asservita mq. 5, L./mq. 575, totale L. 2.875. Sommano: superficie asservita mq. 265, totale L. 152.375. Indennità per n. di ulivo estirpate sulla fascia in occupazione L. 300.000. Indennità di occupazione su fascia doppia L. 382.025. Totale indennità depositata L. 834.400. Quietanza n. 2601 del 16 novembre 2000;
2)  ditta n.7/17 - Palazzotto Rosaria, nata a Misilmeri il 27 marzo 1924: partita 8754, foglio 37, mappale 8311 (der. 448), qualità uliveto, superficie asservita mq. 5, L./mq. 575, totale L. 2.875; mappale 829 (der. 448), qualità uliveto, superficie asservita mq. 10, L./mq. 575, totale L. 5.750; mappale 73, qualità uliveto, superficie asservita mq. 48, L./mq. 575, totale L. 27.600; mappale 448, qualità vigneto, superficie asservita mq. 40, L./mq. 545, totale L. 21.800. Sommano: superficie asservita mq. 103, totale L. 58.025. Indennità di occupazione L. 24.225. Totale indennità depositata L. 82.250. Quietanza n. 2602 del 16 novembre 2000;
3)  ditta n.77/17 - Cannizzaro Giuseppe fu Giuseppe: partita 10550, foglio 29, mappale 774, qualità uliveto, superficie asservita mq. 34, L./mq. 575, totale L. 19.550; partita 17154, foglio 29, mappale 198, qualità uliveto, superficie asservita mq. 32, L./mq. 575, totale L. 18.400; partita 4232, foglio 29, mappale 94, qualità uliveto, superficie asservita mq. 282, L./mq. 575, totale L. 162.150. Sommano: superficie asservita mq. 348, totale L. 200.100. indennità per n; 3 piante di ulivo estirpate sulla fascia di occupazio ne L. 250.000. Indennità di occupazione L. 83,400. Totale indennità depositata L. 533.500. Quietanza n. 2604 del 16 novembre 2000.
Tav. 18
1)  ditta n.1/18 - Anzaldi Francesca, vedova Palazzetto, nata a Torino di Sangro il 29 gennaio 1912; Palazzotto Grazia Maria Rosalia, nata a Torino diSangro il 7 febbraio 1941; Tommaso Ernesto Giuseppe, nato a Polonghera il 10 novembre 1944: partita 20824, foglio 40, mappale 920, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 96, L./mq. 2.035, totale L. 195.360; mappale 921, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 50, L./mq. 2.035, totale L. 101.750; mappale 922, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 34, L./mq. 2.035, totale L. 69.190. Sommano: superficie asservita mq. 180, totale L. 366.300. Indennità di occupazione L. 152.600. Totale indennità depositata L. 518.900. Quietanza n. 2607 del 16 novembre 2000;
2)  ditta n.20/18 - Galbo Maria, nata a palermo il 12 febbraio 1910: partita 30272, foglio 40, mappale 330, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 194, L./mq. 2.035, totale L. 394.790; mappale 330, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 32, L./mq. 2.035, totale L. 65,120. Sommano: superficie asservita mq. 226, totale L. 459.910. Indennità di occupazione L. 191.590. Totale indennità depositata L. 651.500. Quietanza n. 2605 del 16 novembre 2000.
Tav. 20
1)  ditta n.6/20 - Orlando Angela, nata a Misilmeri il 20 ottobre 1939; Gervasa, nata a Misilmeri il 22 maggio 1942; Salvatore, nato a Misilmeri il 22 settembre 1944; Vitrano Filippa, nata a Misilmeri il 21 settembre 1916: partita 21747, foglio 45, mappale 791, qualità strad. con., superficie asservita mq. 10, L./mq. 280, totale L. 2.800; mappale 327, qualità M.C., superficie asservita mq. 90, L./mq. 2.035, totale L. 183.150; mappale 50, qualità seminativo, superficie asservita mq. 10, L./mq. 2.035, totale L. 20.350; mappale 133, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 220, L./mq. 2.035, totale L. 447.700. Sommano: superficie asservita mq. 330, totale L. 654.000. Indennità di occupazione L. 272.500. Totale indennità depositata L. 926.500. Quietanza n. 2608 del 16 novembre 2000;
2)  ditta n.26/20 - Di Pisa Caterina, nata a Misilmeri il 4 novembre 1936; Francesca, nata a Misilmeri il 15 settembre 1938; Giuseppe, nato a Misilmeri l'1 novembre 1940: partita 24470, foglio 40, mappale 247, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 140, L./mq. 2.035, totale L. 284.900; mappale 292, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 170, L./mq. 2.035, totale L. 345.950; mappale 235, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 106, L./mq. 2.035, totale L. 215.710. Sommano: superficie asservita mq. 416, totale L. 846.560. Indnenità per n; 20 di vite estirpate sulla fascia in occupazioe L. 500.000. Indennità di occupazione L. 352.690. Totale indennità depositata L. 1.699.250. Quietanza n. 2610 del 16 novembre 2000;
3)  ditta n.51/20 - Cimò Giovanna fu Francesco, Ganci Rosario Giovanni: partita 11536, foglio 44, mappale 139, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 120, L./mq. 2.035, totale L. 244.200; mappale 144, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 64, L./mq. 2.035, totale L. 130.240; mappale 94, qualità agrumeto, superficie asservita mq. 26, L./mq. 2.035, totale L. 52.910. Sommano: superficie asservita mq. 210, totale L. 427.350. Indennità di occupazione L. 178.050. Totale indennità depositata L. 605.400. Quietanza n. 2611 del 16 novembre 2000;
4)  ditta n.69/20 - Baudo Antonina, nata a Misilmeri il 7 aprile 1906; Antonina fu Pietrobando, nata a Misilmeri; Schimmenti Angela, nata a Misilmeri il 15 dicembre 1926; Filippo, nato a Misilmeri il 7 agosto 1932; Giusta, nata a Misilmeri il 4 novembre 1921; Luigi, nato a Misilmeri il 9 luglio 1915; Pietra, nata a Misilmeri il 30 agosto 1919; Pietro, nato a Misilmeri il 7 giugno 1924: partita 16302, foglio 41, mappale 418, qualità vigneto, superficie asservita mq. 270, L./mq. 550, totale L. 148.500. Indennità di occupazione L. 61.850. Totale indennità depositata L. 210.350. Quietanza n. 2613 del 16 novembre 2000.
(2001.5.255)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 27/I/VII del 25 gennaio 2001, il dott. Giovanni Scattareggia, nato a Messina il 22 gennaio 1960 e residente in Messina in via Centonze, 138, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Contessa, con sede nel comune di Mazzarino, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Giuseppe Giunta.
(2001.7.289)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 29/I/VII del 25 gennaio 2001, il dott. Paolo Casicci, nato a Catania il 2 agosto 1970 e residente in Catania in via Serve della Divina Provvidenza, 8, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Agrisicula, con sede nel comune di S. Cataldo, in sostituzione del commissario liquidatore rag. Maria Petrangolini.
(2001.7.287)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 113/I/VII dell'1 febbraio 2001, l'avv. Giuseppe Longhitano, nato a Bronte l'1 luglio 1942 e residente in Bronte in via Vittorio Emanuele Orlando, 18, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Trafilatori, con sede nel comune di Siracusa, in sostituzione del commissario liquidatore rag. Giuseppe Li Noce.
(2001.7.288)
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Aggiornamento dell'elenco regionale delle società di revisione.


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 133/I/VI del 7 febbraio 2001 l'elenco regionale delle società di revisione, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/92, è così aggiornato:
 1)  società Ria & Partners s.a.s., sede a Roma, via G. Fracastoro n. 3/A, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 2)  società COM.FI.RE.S. s.r.l., sede a Palermo, via Sammartino n. 55, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 3)  società SO.RE.SI. s.n.c., sede a Sciacca (AG), via Cappuccini n. 154/b, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 4)  società Coopers & Lybrand S.p.A., sede a Milano, via Vittor Pisani n. 20, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 5)  società Eucarm s.r.l., sede a Roma, via Goito n. 46, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 6)  società GDA Revisori Indipendenti s.a.s., sede a Milano, via G.B. Morgagni n.11, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 7)  società Bompani Audit s.a.s., sede a Roma, via Nazionale n. 172, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 8)  società Sala Scelsi Farina BDO s.a.s., sede a Milano, piazza del Liberty n. 4, scadenza biennio 30 giugno 2001;
 9)  società Price Waterhouse S.p.A., sede a Roma, via G.B. de Rossi n. 32/B, scadenza biennio 30 giugno 2001;
10)  società KPMG S.p.A., sede a Milano, via Vittor Pisani n. 25, scadenza biennio 30 giugno 2001;
11)  società Neutra s.r.l., sede a Milano, via V. Amedei n. 8, scadenza biennio 30 giugno 2001;
12)  società Trirevi s.r.l., sede a Trapani, via C. Romej n. 85, scadenza biennio 30 settembre 2001;
13)  società Revintouch s.a.s., sede a Serravalle Scrivia (AL), viale Martiri n. 107, scadenza biennio 30 settembre 2001;
14)  società C.& P.I. s.r.l., sede a Brolo (ME), viale L. Da Vinci n. 5, scadenza biennio 30 settembre 2001;
15)  società Grant Thornton S.p.A., sede a Milano, largo Augusto n. 7, scadenza biennio 30 settembre 2001;
16)  società Arthur Andersen S.p.A., sede a Milano, via della Moscova n. 3, scadenza biennio 30 settembre 2001;
17)  società Uniaudit S.p.A., sede a Bologna, viale Aldo Moro n. 16, scadenza biennio 30 settembre 2001;
18)  società Mazars & Guerard S.p.A., sede a Milano, via Morigi n. 5, scadenza biennio 31 gennaio 2002;
19)  società Reconta Ernst & Young, sede a Roma, via Romagnosi n. 18/A, scadenza biennio 31 gennaio 2002;
20)  società Deloitte & Touche S.p.A., sede a Roma, via Flaminia n. 495, scadenza biennio 31 gennaio 2002;
21)  società SO.C.RE.A. s.r.l., sede a Siracusa, via S. Metodio n. 26, scadenza biennio 31 gennaio 2002;
22)  società Somed s.r.l., sede a Trapani, corso Italia n. 66, scadenza biennio 31 maggio 2002;
23)  società REVI.CON. s.a.s., sede a Calatafimi (TP), via Segesta n. 19, scadenza biennio 31 maggio 2002;
24)  società Eurekon di G. Crimì, sede a Caltanissetta, via S. Giuliano n. 36/F, scadenza biennio 31 maggio 2002;
25)  società Mazzara Consulting s.r.l., sede a Trapani, via G. Errante n. 11, scadenza biennio 31 gennaio 2003;
26)  società REV s.r.l., sede a Vittoria (RG), via G. Rossa n. 32, scadenza biennio 31 gennaio 2003;
27)  società A & B Revisioni e Certificazioni, sede a Palermo, via L.Ariosto n. 16/C, scadenza biennio 31 gennaio 2003.
(2001.7.285)
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Revoca dell'incarico conferito al commissario ad acta per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Calascibetta.


Con decreto n. 136/I/X del 7 febbraio 2001, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha revocato l'incarico di commissario ad acta al sig. Antonino Caltagirone per i provvedimenti concernenti il commercio su aree pubbliche del comune di Calascibetta.
(2001.7.277)
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Avviso pubblico di gara per la partecipazione agli interventi previsti dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena.

1)  Finalità della legge: la legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, prevede un intervento teso al reinserimento sociale dei detenuti ed internati in espirazione di pena, attraverso una sovvenzione economica per l'avvio o la prosecuzione di una attività di lavoro autonomo di tipo imprenditoriale in qualunque settore (artigianato, commercio, intellettuale, artistico...).
2)  Oggetto dell'intervento: contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 50.000.000 di lire, finalizzato all'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività che si intende intraprendere, o anche per fare fronte ai costi documentati necessari per l'adeguamento alle norme sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, il 20% dell'importo richiesto può essere utilizzato per l'acquisto di materie prime e materiale di consumo.
3)  Requisiti personali che il richiedente deve possedere per potere presentare la domanda e di conseguenza accedere all'intervento:
a)  deve trovarsi in stato di detenzione o di internamento per espiazione di pena scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere;
b)  deve avere raggiunto la maggiore età, oppure, trovarsi nella condizione di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa;
c) deve avere la residenza anagrafica in Sicilia;
d) deve essere autorizzato dalla direzione dell'istituto penitenziario, nel caso di detenuto che intende svolgere l'attività, per cui richiede il contributo, all'interno del carcere; nel caso di detenuto che vuole svolgere l'attività all'esterno, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal magistrato di sorveglianza.
4)  Requisiti professionali che il richiedente deve possedere, in alternativa tra loro, per ottenere la sovvenzione:
a) deve avere frequentato un corso di formazione professionale;
b)  deve aver svolto un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno;
c) deve possedere la qualifica relativa all'attività che intende svolgere secondo le norme sul collocamento;
d)  deve avere iniziato un corso di formazione professionale, averlo interrotto per cause oggettive non dipendenti dalla sua volontà e successivamente avere sostenuto la prova di idoneità, di competenza dell'ufficio di collocamento, ottenendo l'acquisizione della qualifica, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
5)  Condizione cui è subordinata l'erogazione del contributo: dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni dopo la riscossione del contributo e a non alienare le attrezzature ed i macchinari acquistati tranne che per il caso di rinnovo delle stesse.
6)  Modalità e termine di presentazione della domanda:
a) la domanda deve essere redatta in conformità agli schemi allegati (allegati A o B) al presente avviso e compilata in ogni sua parte, compresa quella riguardante il progetto dell'attività che si intende svolgere;
b)  deve essere presentata, a pena di esclusione, con raccomandata postale (con avviso di ricevimento);
c)  deve essere spedita a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e fino al 60° giorno dalla stessa pubblicazione.
Le domande spedite prima o oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.
7)  Allegati alla domanda: il nulla osta della direzione dell'istituto penitenziario o del magistrato di sorveglianza a seconda che l'attività debba essere svolta all'interno o all'esterno del carcere.
8)  La domanda-progetto deve indicare:
a)  il tipo di attività che si intende svolgere;
b)  le modalità ed il luogo per lo svolgimento;
c)  le macchine, le attrezzature, le materie prime, il materiale di consumo e quant'altro necessiti per lo svolgimento dell'attività;
d)  i costi presunti dei predetti beni;
e) quale dei quattro requisiti professionali sopra indicati si possiede;
f)  quale persona (esclusivamente avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) si desidera che l'amministrazione contatti (indicandone nome, cognome, recapito telefonico) per risolvere tutti i problemi pratici connessi all'avvio dell'attività;
g)  se si è già iscritti in albi o registri tenuti dalle camere di commercio dell'isola;
h)  se si è svolto in passato attività d'impresa.
La mancata indicazione nel progetto dei dati indicati alle lettere a), b), c), d), e), comporterà l'esclusione del richiedente dai benefici di legge.
9)  Esame delle domande: l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, gruppo IX, credito agevolato, provvederà all'esame e alla redazione della graduatoria dei beneficiari entro sei mesi dallo scadere del termine finale di presentazione delle domande.
10)  Criteri di selezione delle domande: si procederà secondo l'ordine cronologico, per cui farà fede la data del timbro di spedizione apposta sulla raccomandata, sino all'esaurimento della somma di L. 1.000.000.000 disponibile per l'anno 2001 nel bilancio della Regione siciliana; in caso di parità di data nella presentazione e qualora la disponibilità economica non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande si procederà con sorteggio con l'assistenza dell'ufficiale rogante. La data dell'eventuale sorteggio sarà resa pubblica mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
11)  Erogazione delle sovvenzioni: l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvederà alla liquidazione delle somme relative al finanziamento dei progetti direttamente alle imprese fornitrici delle attrezzature e/o delle opere, dietro presentazione di idonea documentazione contabile.
  L'Assessore: SPERANZA 

Allegato "A"
SCHEMA DI DOMANDA-PROGETTO PER I DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA ALL'INTERNO DEL CARCERE

All'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gruppo IX - Credito agevolato
PALERMO
Il sottoscritto .................................................., nato a .................................................. il ...........................................,
residente anagraficamente nel comune di .................................................., in via/piazza .................................................. attualmente
detenuto presso l'Istituto penitenziario di ..................................................,
la cui pena detentiva scade il .................................................., in possesso del
titolo di studio di ..................................................
Chiede

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, che gli venga concessa la sovvenzione a fondo perduto di L. .................................................. (in lettere ..................................................) da utilizzare nel modo indicato nel progetto sottoindicato.
Il richiedente si impegna ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge citata a proseguire l'attività per almeno 5 anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che nel caso di rinnovo delle stesse.

Progetto dell'attività che si intende svolgere

Attività che si intende svolgere: ...................................................
Per lo svolgimento di tale attività, il richiedente dichiara che:
n  ha frequentato un corso di formazione professionale;
n  ha svolto un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad 1 anno;
n  è in possesso della qualifica necessaria;
Attrezzatura da acquistare (elencare dettagliatamente i beni da acquistare, i costi unitari, allegando possibilmente un preventivo di spesa):
1)  ..................................................
2)  ..................................................
3)  ..................................................
4)  ..................................................
Altre spese da effettuare (per l'adattamento dei locali alle norme di sicurezza o a quelle igienico-sanitarie, è inoltre possibile l'acquisto di materie prime e materiale di consumo, nei limiti del 20% dell'investimento complessivo):
1)  ..................................................
2)  ..................................................
3)  ..................................................
Eventuali nominativi di persone (scelti esclusivamente tra avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) e loro recapiti telefonici, che si desidera che l'Amministrazione regionale contatti per risolvere i problemi pratici connessi all'avvio dell'attività: .................................................. ....................................................................................................
Luogo e data della domanda ..................................................
Firma del detenuto

..................................................
N.B.  -  La domanda non è valida se non è presentata tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento e se non è corredata dal nulla osta della Direzione del carcere.
Allegato "B"
SCHEMA DI DOMANDA-PROGETTO PER I DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA IN FORMA ALTERNATIVA RISPETTO AL CARCERE

All'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gruppo IX - Credito agevolato
PALERMO
Il sottoscritto .................................................., nato a .................................................. il ...........................................,
residente in .................................................., via .................................................., attualmente
ammesso alla misura alternativa ..................................................,
svolta ..................................................,
la cui pena detentiva scade il .................................................., in possesso del
titolo di studio di ..................................................
Chiede

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, che gli venga concessa la sovvenzione a fondo perduto di L. .................................................. (in lettere ..................................................) da utilizzare nel modo indicato nel progetto sottoindicato.
Il richiedente si impegna ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge citata a proseguire l'attività per almeno 5 anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che nel caso di rinnovo delle stesse.

Progetto dell'attività che si intende svolgere

Situazione attuale della detenzione:
n  in affidamento ai servizi sociali ..................................................
.................................................. (specificare quali);
n  in semilibertà;
n  ..................................................
Attività che si intende svolgere: ...................................................
Per lo svolgimento di tale attività, il richiedente dichiara che:
n  ha frequentato un corso di formazione professionale;
n  ha svolto un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad 1 anno;
n  è in possesso della qualifica necessaria.
L'attività sarà svolta nei locali siti (indicare l'indirizzo completo) ..................................................
..................................................
Attrezzatura da acquistare (elencare dettagliatamente i beni da acquistare, i costi unitari, allegando possibilmente un preventivo di spesa):
1)  ..................................................
2)  ..................................................
3)  ..................................................
4)  ..................................................
Eventuali altre spese da effettuare (per l'adattamento dei locali alle norme di sicurezza o a quelle igienico-sanitarie, è inoltre possibile l'acquisto di materie prime e materiale di consumo, nei limiti del 20% dell'investimento complessivo):
1)  ..................................................
2)  ..................................................
3)  ..................................................
Eventuali nominativi di persone (scelti esclusivamente tra avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) e loro recapiti telefonici, che si desidera che l'Amministrazione regionale contatti per risolvere i problemi pratici connessi all'avvio dell'attività: ..................................................
..................................................
Luogo e data della domanda ..................................................
Firma del detenuto

..................................................
N.B.  -  La domanda non è valida se non è presentata tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento e se non è corredata dal nulla osta del magistrato di sorveglianza.
(2001.11.517)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Ricostituzione della Commissione regionale per la valutazione annuale sull'attività svolta dai Centri di riferimento regionali.

Con decreto n. 32189 del 23 giugno 2000 dell'Assessore per la sanità, è stata istituita la Commissione regionale per la valutazione annuale sull'attività svolta dai Centri di riferimento regionali.
Con successivo decreto n. 32351 del 6 luglio 2000 sono stati, altresì, affidati ulteriori compiti alla suddetta Commissione.
A seguito del decesso di uno dei componenti e del trasferimento ad altra regione di un altro componente, con decreto n. 33574 del 20 dicembre 2000 è stata ricostituita la summenzionata Commissione con i seguenti componenti:
-  on.le Giuseppe Provenzano, Assessore regionale per la sanità, o suo delegato - presidente;
-  prof. Pietro Di Marco, associato di ematologia dell'Università degli studi di Palermo - componente;
-  prof. Ettore Cittadini, titolare cattedra di ostetricia e ginecologia dell'Università degli studi di Palermo - componente;
-  prof. Antonino Battaglia, primario di cardiologia Azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo - componente;
-  prof. Carlo Marcelletti, primario di cardiochirurgia pediatrica Arnas di Palermo - componente;
-  dott.ssa Lucia Li Sacchi, ispettore dell'I.R.S. - componente;
-  Vincenza Di Marco, assistente amministrativo, Assessorato della sanità - componente;
-  Ornella Infantellina, assistente amministrativo, Assessorato della sanità - componente con funzioni di segretario.
(2001.7.280)
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Autorizzazione alla ditta Panahomeos Laboratoires s.r.l. per il trasferimento dei locali.

Con decreto n. 33835 del 26 gennaio 2001 dell'Assessore per la sanità, la ditta Panahomeos Laboratoires s.r.l. è stata autorizzata al trasferimento dei locali, adibiti a sede legale e deposito, dalla via Scarabelli n. 15 alla via Curato n. 45 - Catania, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nei precedenti decreti n. 22399 del 12 giugno 1997 e n. 28826 del 5 maggio 1999.
(2001.7.274)
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Affidamento della direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione della società Lemarfarma S.p.A., con sede in Palermo.

Con decreto n. 33836 del 26 gennaio 2001 dell'Assessore per la sanità, la direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione della società Lemarfarma S.p.A., avente sede legale e magazzini in Palermo, via Demetrio Camarda n. 37, già autorizzata con decreto n. 21231 del 30 gennaio 1997 alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92, nel territorio della Regione siciliana, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 538/92, è affidata al dr. Vito Mannino, nato a Carini (PA), l'11 gennaio 1930, residente in Palermo via Tommaso Angelici n. 28, codice fiscale MNN VTI 30A11 B780A, laureato in farmacia ed iscritto all'albo professionale dei farmacisti della provincia di Palermo al n. 781 d'ordine. Fermo restando tutte le altre disposizioni contenute nel precedente decreto n. 21231 del 30 gennaio 1997.
(2001.7.273)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Nulla osta all'Enel produzione S.p.A., con sede in Roma, per interventi di miglioramento ambientale della centrale termoelettrica di Priolo Gargallo.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 34/42 del 6 febbraio 2001, ha concesso il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, all'Enel produzione S.p.A., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, per interventi di miglioramento ambientale della centrale termoelettrica di Priolo Gargallo con trasformazione in ciclo combinato per una potenza di circa 790 Mwe.
(2001.7.316)
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Nulla osta al comune di Favara per l'esecuzione di lavori nel comune di Favara.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 36/VIA del 12 febbraio 2001, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, al comune di Favara (AG), ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, al progetto dei lavori di consolidamento zona est, abitato di Favara (AG), secondo stralcio esecutivo.
(2001.7.325)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Cancellazione dell'associazione turistica Turinforma, con sede in Palermo, dall'albo regionale di turismo sociale.


Con decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 3775/VII TUR. del 23 novembre 2000, l'associazione turistica Turinforma, con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 2629 e sede operativa in via Zappalà n. 20 - Palermo, è stata cancellata dall'albo regionale di turismo sociale.
(2001.7.311)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 2 marzo 2001, n. 293.
Disposizioni attuative della Misura D "Prepensionamen to" prevista dal Piano di sviluppo rurale, Regolamento CE n. 1257/99, Titolo II, capo IV, artt. 10, 11 e 12.
1.  MISURA D "PREPENSIONAMENTO" 

1.1.Riferimenti normativi ed obiettivi
Con Regolamento n. 1257 del 17 maggio 1999, che fra l'altro abroga il Regolamento CEE n. 2079/92, l'Unione europea, al capo IV, artt. 10, 11 e 12, ha istituito, nell'ambito di Agenda 2000, un regime di aiuti relativo al prepensionamento degli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l'attività agricola.
Questo Assessorato, secondo il disposto dell'art. 41 del precitato Regolamento, ha elaborato un Piano di sviluppo rurale (PSR), comprendente, tra l'altro, disposizioni per la Misura D "Prepensionamento, approvato dalla Comunità europea con decisione n. C (2001) 135 def. del 23 gennaio 2001 e dalla Giunta regionale con delibera n. 9 dell'8 gennaio 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001.
La Misura D "Prepensionamento", oggetto della presente circolare, è attuata sulla base del suddetto piano di sviluppo che, unitamente ai regolamenti comunitari n. 1257/99, 1750/99, 2603/99 e successivi, costituisce la fonte normativa primaria di riferimento.
La misura intende conseguire tre fondamentali obiettivi:
1)  l'incentivazione alla cessazione delle attività agricola a favore di imprenditori anziani;
2)  la contestuale cessione del fondo a rilevatari che ne possano migliorare, se necessario, la redditività o riorientare tali superfici verso usi extra agricoli;
3)  la possibilità di concedere premi a lavoratori di pendenti che cessino l'attività agricola a seguito della cessione del terreno da parte del cedente/datore di lavoro.
Con la presente circolare vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori.
Si precisa che le precedenti disposizioni in materia di prepensionamento applicative del regolamento CEE n. 2079/92 continuano ad avere effetto, esclusivamente per gli impegni precedentemente sottoscritti e non ancora conclusi.
Inoltre, ai fini della concessione del presente regime di aiuti, l'Amministrazione regionale intende acquisita, al l'atto della sottoscrizione degli impegni prescritti, in sede di concessione dei predetti aiuti, la conoscenza di quanto previsto dal P.S.R., nonché accettata integralmente, con particolare riferimento alla parte relativa alle sanzioni.
1.2. Soggetti beneficiari - Requisiti - Condizioni di am mis sibilità - Durata
Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti al prepensionamento gli imprenditori agricoli anziani che cedono il proprio fondo alle condizioni previste dal Piano e richiamate nella presente circolare.
La cessione del fondo può essere effettuata anche da affittuari ai legittimi proprietari, previa estinzione del contratto di affitto.
L'accesso al regime di aiuti è previsto anche per il proprietario che, invece di cedere il proprio fondo, fa subentrare, al proprio posto, nella gestione dello stesso, il rilevatario come capoazienda.
Qualora il fondo venga ceduto a giovani imprenditori che si insediano ai sensi della Misura 4.2.2 "Insediamento Giovani" prevista dal POR Sicilia 2000-2006, la qualifica di giovane imprenditore agricolo richiesta è quella prevista dalla stessa Misura POR 4.2.2.
Sono ammessi, altresì, a beneficiare di un regime di aiuti i lavoratori agricoli che hanno lavorato nell'azienda del cedente per il periodo previsto dal Piano e richiamato al punto 1.2.2., lettera B, della presente circolare.
Ad esclusione delle deroghe contemplate dalla normativa vigente, per il cedente, per il periodo che precede la cessazione dell'attività agricola e per il rilevatario agricolo dal momento dell'insediamento, sono obbligatori l'iscrizione al registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole e il possesso della partita IVA.
Si precisa che la sottoscrizione della richiesta di aiuto comporta l'obbligo del rispetto di quanto previsto dalla Misura. A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del Piano di sviluppo rurale, con particolare riferimento alle prescrizioni generali dell'intera Misura D nonché al regime sanzionatorio.
Il pagamento degli aiuti è subordinato all'effettiva di sponibilità finanziaria.
L'art. 10 del Regolamento CE n. 1257/99 individua le seguenti figure:
a)  cedente: colui che intende cessare l'attività agricola;
b)  lavoratore agricolo: bracciante agricolo, collabo ratore familiare o lavoratore manuale abituale della terra che ha lavorato nell'azienda del cedente;
c)  rilevatario agricolo: colui che subentra al cedente;
d) rilevatario non agricolo: persona fisica o giuridica che rileva i terreni per destinarli ad usi extra agricoli.
Per potere accedere alla Misura i cedenti devono possedere una superficie aziendale (S.A.U.) non inferiore a:
1)  3.000 mq. se destinata permanentemente a colture protette;
2)  2 ettari se destinata ad ortive da pieno campo;
3)  3 ettari se destinata a colture permanenti;
4)  10 ettari se destinata a seminativi o pascoli.
Potranno, altresì, accedere quei cedenti che siano in possesso di superfici riconducibili a più di una delle quattro categorie colturali sopra riportate, ma con estensione inferiore ai limiti indicati: in questo caso la sommatoria delle superfici possedute espressa in percentuale - rispetto al limite minimo riferito a ciascuna categoria colturale - dovrà essere maggiore o uguale a 100.
Si riporta, qui di seguito, un esempio relativamente a quanto stabilito al precedente capoverso.
Superficie aziendale (SAU) di Ha 5.10.00, così rappre sentata:
-  0,5 Ha categoria ortive da pieno campo, corrispondenti al 25% della sup. az. min.;
-  1,05 Ha categoria colture permanenti, corrispondenti al 35% della sup. az. min.;
-  4,0 Ha categoria seminativo, corrispondenti al 40% della sup. az. min.
Totale sommatoria 25%+35%+40%=100% in equivalenti di una delle quattro tipologie sopra riportate.
1.2.2.  Requisiti, condizioni di ammissibilità e obblighi
A)  Cedente:
-  avere almeno 55 anni e, non avere raggiunto l'età normale di pensionamento (pensione di vecchiaia, 65 per gli uomini e 60 per le donne) al momento della cessazione;
-  avere esercitato l'attività agricola continuativa men te nei dieci anni che precedono la cessazione;
-  avere versato un numero minimo di contributi previdenziali tali da garantire in ogni caso che al termine del regime di aiuti possa godere del regime pensionistico nazionale (pensione di anzianità o di vecchiaia). Infatti la vigente legislazione pensionistica nazionale in campo agricolo prevede, per accedere alla pensione di vecchiaia (con obbligo di un'età minima di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne), il versamento di contribuzioni per un numero minimo di anni pari a 20 per potere ottenere il diritto alla pensione;
-  cessare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali, in quanto si è provveduto a:
a)  cedere la totalità dei terreni, ad eccezione del 10% dell'azienda fino ad un massimo di un ettaro, (potendo anche conservare la disponibilità degli edifici in cui continuare ad abitare), per produzioni a fini non commerciali e in ogni caso senza la possibilità di percepire aiuti nell'ambito della politica agricola comunitaria. Nel caso in cui la figura del cedente è rappresentata da un affittuario, questi potrà cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto d'affitto sia estinto e che sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per la figura del cedente proprietario;
b)  far subentrare, al proprio posto, nella gestione dei terreni, il rilevatario come capoazienda;
-  è sempre vietata la cessione dei terreni fra coniugi.
Il trasferimento del possesso delle terre potrà avvenire nelle forme previste dalla normativa vigente. Per quanto riguarda l'affitto, il contratto dovrà essere di durata non inferiore al periodo di godimento degli aiuti da parte del cedente, comunque, non inferiore a 5 anni (nel caso di contratti in deroga). Altresì, nell'ipotesi di comodato, il contratto sarà ritenuto valido se rispondente alle condizioni di cui alla circolare assessoriale n. 1652 del 12 luglio 2000 (condizione di irrevocabilità del comodato per l'intero periodo di adesione all'azione, ovvero, l'obbligo di continuare l'impegno assunto dal comodatario).
B)  Lavoratore agricolo:
-  avere almeno 55 anni e non godere né di pensione di anzianità né di pensione di vecchiaia al momento della cessazione;
-  avere dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale collaboratore familiare o salariato agricolo o altra figura tra quelle previste dalla presente circolare;
-  avere lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
-  essere iscritto ad un regime di previdenza sociale;
-  cessare definitivamente ogni attività agricola.
C)  Rilevatario agricolo:
-  possedere conoscenze e competenze professionali adeguate dimostrabili attraverso:
a)  titoli di studio attinenti alla qualifica (laurea o diploma in materia agricola);
b)  partecipazione in atto a corsi di formazione professionale specifici per il settore agricolo e acquisizione del relativo attestato entro 3 anni dalla data di subentro;
c)  presentazione di domande, relativo inserimento in graduatoria utile da parte dell'ente che effettua il corso e contestuale impegno alla partecipazione a corsi per l'ottenimento della qualifica di capo azienda, entro 3 anni dalla data di subentro;
d)  esperienza lavorativa continuativa nell'ultimo triennio precedente la presentazione della domanda di subentro (ultimo anno del triennio = anno solare precedente quello di presentazione della domanda):
-  subentrare al cedente (qualora questi non ceda l'azienda ma cessa solo l'attività) come capo dell'azienda agricola;
-  subentrare al cedente con la qualifica di giovane imprenditore, qualora il fondo venga ceduto a giovani imprenditori che si insediano ai sensi della Misura 4.2.2 "Insediamento Giovani" prevista dal POR Sicilia 2000-2006; in questo caso la qualifica di giovane imprenditore agricolo richiesta è quella prevista dalla Misura POR 4.2.2.;
-  aumentare la redditività dell'azienda ottenuta en tro il triennio successivo al subentro al cedente. Nel caso in cui il rilevatario possieda una superficie aggiuntiva a quella rilevata, il requisito della redditività si riterrà assolto qualora il reddito netto venga incrementato di almeno il 10% rispetto al livello iniziale e le giornate lavorative dedicate all'azienda aumentino in misura minima del 5%. Diversamente il rilevatario dovrà dimostrare il requisito della redditività conseguendo, entro un triennio dal momento dell'acquisizione dell'azienda del cedente, un titolo afferente a corsi professionali finalizzati al miglioramento delle competenze professionali specifiche e dovrà inoltre mettere a coltura il terreno rilevato dedicandovi un volume di lavoro, congruo alla coltura/e praticata/e, non inferiore ad una ULU. In tutti e due i casi di cui sopra dovrà essere raggiunta una redditività netta minima aziendale per ULU, non inferiore al 50% del reddito extragricolo nelle aree svantaggiate, al 70% nelle altre zone (1);
-  impegnarsi ad esercitare l'attività agricola nel l'azienda per almeno cinque anni;
-  impegnarsi a tenere la contabilità aziendale per almeno cinque anni.
D)  Rilevatario non agricolo:
-  destinare i terreni rilevati ad usi extra agricoli, come la selvicoltura o la creazione di riserve ecologiche, in maniera compatibile con la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale.
All'uopo dovrà essere allegato apposito progetto re datto in conformità alle norme in materia di tutela e miglioramento agro-ambientale.
1.2.3.  Durata
La durata dell'aiuto al prepensionamento non deve essere superiore ad un massimo di 10 anni sia per il cedente che per il lavoratore agricolo e non deve comunque oltrepassare il 70° compleanno degli stessi. Anche nel caso di pensione integrativa o di assegno di invalidità, la durata di tale aiuto non deve oltrepassare il settantesimo compleanno del cedente e l'ammontare di tale pensione o assegno concorrerà alla determinazione del premio che, in ogni caso, non dovrà superare il massimale previsto.
1.3.Presentazione delle domande - Priorità amministrativa
Le richieste di aiuto, da redigere sull'apposito modello di domanda predisposto dall'AGEA, disponibile presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gruppo X, I Direzione e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (I.P.A), devono essere presentate esclusivamente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gruppo X, I Direzione, viale della Regione Siciliana, Palermo.
Le istanze devono essere presentate dall'1 gennaio al 31 maggio di ogni anno.
Tale termine, per assicurare il rispetto dei tempi procedurali necessari per l'espletamento dei successivi adempimenti di competenza dell'Amministrazione, è da considerare perentorio.
Le domande saranno ammesse a finanziamento se condo l'ordine di presentazione delle stesse.
Qualora le domande pervenute al primo anno di applicazione del PSR dovessero superare le disponibilità finanziarie previste per la stessa, si opererà con una procedura di selezione che prevederà, al suo interno, la seguente scala di priorità individuata dallo stesso Piano:
-  cedenti che cederanno la totalità o parte dei terreni dell'azienda a giovani imprenditori che si insedieranno ai sensi della misura 4.2.2., prevista dal POR Sicilia 2000/2006;
-  cedenti che cederanno la totalità o parte dei terreni dell'azienda a rilevatari agricoli come definiti al paragrafo 2 dell'art. 11 del Regolamento CE n. 1257/99;
-  cedenti che non cederanno i terreni ma che faranno subentrare il rilevatario agricolo come capo dell'azienda agricola in loro possesso;
-  cedenti che cederanno la totalità o parte dei terreni della loro azienda a rilevatari non agricoli (come definiti dal paragrafo 4 del Regolamento CE n. 1257/99).
Tuttavia, al momento dell'entrata in vigore della Misura del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 relativa alla "Ricomposizione fondiaria", avranno priorità assoluta nell'accesso alla presente Misura i soggetti che cederanno la totalità o parte dei terreni dell'azienda a organismi di ricomposizione fondiaria per essere inclusi in operazioni di ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti. In tal caso, le condizioni di applicabilità ai terreni resi disponibili si potranno applicare a superfici di estensione agronomicamente equivalente a quella dei terreni resi disponibili.
Dal secondo anno di applicazione della presente Misura, qualora al primo anno si sia verificato che le domande pervenute abbiano superato le disponibilità finanziarie previste per la stessa, si opererà con una procedura di selezione aperta (con bando di gara) che prevederà al suo interno la scala di priorità già indicata per il primo anno.
Si precisa che, come previsto dal Regolamento CE n. 1257/99, in domanda dovranno essere riportate tutte le superfici aziendali, indicando anche l'eventuale superficie (10% dell'azienda fino ad un massimo di un ettaro) che potrà eventualmente essere trattenuta dal cedente a scopo produttivo a fini non commerciali.
La data di acquisizione delle domande o di qualsiasi altro documento da parte degli uffici competenti sarà, nel caso d'invio tramite posta, quella risultante dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nel caso di presentazione diretta delle istanze, verrà considerata quella risultante da apposita ricevuta, con data e timbro, che ciascun ufficio sarà tenuto a rilasciare.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi postali.
Le domande dovranno essere sottoscritte, con firma autenticata, secondo le normative vigenti.
L'accoglimento delle istanze è subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria assegnata alla Regione.
1.4.Elenco della documentazione da presentare
Successivamente alla presentazione delle domande di aiuto, così come indicato al paragrafo 1.3. della presente circolare, ai soggetti utilmente inseriti in appositi elenchi, verrà richiesta, da parte di questo Assessorato, la sottoelencata documentazione, che dovrà essere prodotta, in copia autenticata nelle forme di legge attualmente vigenti.
1.4.1.  Cedente
1)  Documentazione attestante il possesso dei terreni da cedere (tante quante sono le figure economiche che vantano diritti sui beni da cedere);
2)  documentazione comprovante l'avvenuto versamento almeno dei contributi minimi previsti dalle vigenti norme in materia di previdenza sociale;
3) documentazione comprovante l'esercizio dell'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione;
4)  eventuale atto di cessione dell'azienda (con l'eccezione del 10% dell'azienda fino ad un massimo di un ettaro, - potendo anche conservare la disponibilità degli edifici in cui continuare ad abitare -, per le produzioni a fini non commerciali e in ogni caso senza la possibilità di percepire aiuti nell'ambito della politica agricola comunitaria);
5)  eventuale atto di estinzione del contratto di affitto (nell'ipotesi che vi sia un affittuario che cede al proprietario i terreni resi disponibili);
6)  certificato catastale delle particelle interessate;
7)  documentazione attestante la cessazione dell'attività agricola da parte del cedente, sia esso proprietario o affittuario;
8)  corografia in copia IGM in scala 1:25.000 con localizzazione dell'azienda, siglata dal richiedente o dal tecnico consulente;
9)  estratto di mappa catastale relativo alle particelle sottoposte al regime di aiuto (nei casi di autentica effettuata dal tecnico ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 13/86, dovrà riportarsi la dizione "copia conforme all'originale catastale");
10)  planimetria a firma del richiedente o del tecnico consulente con ubicazione delle colture e delle opere insistenti sul fondo;
11)  certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
12)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa secondo il disposto dell'art. 24 della legge regionale n. 97/81 (sofisticazione vini);
13)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il beneficiario dell'intervento dichiara di non avere subito alcuna condanna ai sensi dell'art. 2, comma 1°, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, modificato dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, né di avere avuta comminata alcuna sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dei successivi articoli e, nel caso positivo, come anche nel caso di condanna ex comma 1 succitato, di avere restituito l'indebito e pagato la sanzione pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito.
In presenza di un contratto di comodato, esso sarà ritenuto valido se conterrà le condizioni di cui alla Circolare assessoriale n. 1652 del 12 luglio 2000 (condizione di irrevocabilità del comodato per l'intero periodo di adesione all'azione, ovvero, l'obbligo di continuare l'impegno assunto dal comodatario).
Ai fini della presentazione della suddetta documentazione, potrà essere attuata la semplificazione delle procedure disposta dall'art. 49 della legge regionale n. 13/86, nonché dalle norme vigenti in materia di semplificazione delle procedure amministrative. Le eventuali autocertificazioni relative alla concessione di terreni, dovranno essere rese sia dal proprietario che dall'affittuario o comodatario, indicando le date d'inizio e termine del contratto, gli estremi della registrazione, nonché le specifiche condizioni sopra riportate per il comodato.
1.4.2.  Lavoratore agricolo
1)  Documentazione comprovante l'avere dedicato al l'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale collaboratore familiare o salariato agricolo o altra figura tra quelle previste dalla presente circolare;
2)  documentazione comprovante l'avere lavorato nel l'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
3)  documentazione attestante l'iscrizione ad un regime di previdenza sociale;
4)  documentazione attestante la cessazione definitiva dell'attività agricola.
1.4.3.  Rilevatario agricolo
1)  Eventuale titolo di studio attinente alla qualifica (laurea o diploma in materia agricola);
2)  documentazione inerente l'esperienza lavorativa continuativa nell'ultimo triennio precedente la presentazione della domanda di subentro (ultimo anno del triennio = anno solare precedente quello di presentazione della domanda);
3)  eventuale dichiarazione di impegno alla partecipazione a corsi per l'ottenimento della qualifica di capo azienda, entro 3 anni dalla data di subentro.
Inoltre, non appena conseguiti, dovranno essere prodotti i sottoelencati attestati:
3)  attestato di frequenza a corso di formazione professionale specifico per il settore agricolo;
4)  attestato di avvenuto conseguimento della qualifica di capo azienda.
Dette attestazioni dovranno essere presentate, co mun que, non oltre i tre anni dalla data di emissione del provvedimento di concessione.
1.4.4.  Rilevatario non agricolo
Nel caso si tratti di persona giuridica:
1)  copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
2)  delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere e a riscuotere gli aiuti e a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano;
3)  copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
4)  certificato della Camera di commercio, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
5)  progetto specifico di destinazione naturalistica, conforme alle norme vigenti in materia;
6)  relazione tecnica circa la nuova destinazione che si intende dare ai terreni rilevati.
Per le persone fisiche la documentazione da allegare è quella prevista ai superiori punti 5 e 6.
1.5.  Livelli d'aiuto
Per la presente Misura il limite massimo d'intervento è di 150.000 E per il cedente e di 35.000 E per il lavoratore dipendente (o coadiuvante familiare).
Il limite massimo d'intervento ed il livello di aiuto viene modulato secondo le seguenti indicazioni.
1.5.1.  Cedenti
L'indennità annua fissa per il primo anno è di 10.000 Euro, aumentata di 1.000 Euro per ogni ettaro ceduto, fino ad un massimale di 30.000 Euro; per gli anni seguenti al primo un premio di 1.000 Euro per ettaro ceduto fino ad un massimo di 15.000 Euro/anno.
La durata di tale aiuto non può essere superiore ai 10 anni, comunque entro il 70° anno di età, e il premio massimo ottenibile complessivamente per tutto il periodo di operatività del regime di aiuto non dovrà eccedere l'importo di 150.000 Euro.
Nel caso che l'azienda sia ceduta da più soggetti, l'indennità complessiva erogata deve essere limitata ai massimali previsti per un solo cedente.
Nel caso in cui il cedente percepisca una pensione (ivi compresa quella di vecchiaia o assegno di invalidità compatibile con l'esercizio dell'attività agricola), l'indennità è versata in via complementare e calcolata tenendo conto della differenza fra la pensione percepita dal beneficiario e l'importo massimo dell'aiuto percepibile sulla scorta di un premio fisso annuo di 8.000 Euro più 500 Euro per ogni ettaro ceduto, fino ad un massimo di 15.000 Euro/anno. In definitiva tale premio potrà essere corrisposto per una durata massima di 10 anni, comunque entro il 70° compleanno del cedente, con un importo massimo (comprensivo della pensione percepita o assegno di invalidità) di 15.000 Euro/anno e 150.000 Euro per l'intero periodo. Occorrerà pertanto che per ciascun anno il cedente comunichi l'importo della pensione percepita, al fine di commisurare l'entità dell'aiuto concesso.
Lo stesso procedimento si adotterà per il cedente che matura il diritto alla pensione o all'assegno di invalidità alle condizioni di cui sopra nel periodo in cui gode del l'indennità di prepensionamento e la quantificazione della differenza sarà effettuata a far data dalla decorrenza della pensione.
1.5.2.  Lavoratori dipendenti (salariati agricoli o coadiuvanti familiari)
Indennità annua fissa di 3.500 Euro/anno per un periodo di tempo massimo di 10 anni (per un massimo di 35.000 E) e comunque tale da non eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.
Tabella riepilogativa
AIUTO ESPRESSO IN EURO


  Figura | Premio fisso | Premio per anno | Premio massimo 
      | Totale | Totale | Totale 

Cedente
-  che non percepisce ancora pensione  10.000 1.000/ha(1) 150.000 
-  che percepisce già una pensione (2)  -- 8.000+500/Ha. 15.000/anno 
Lavoratore dipendente  - 3.500 35.000 



(1)  Per un importo massimo di 30.000 Euro per il primo anno e di 15.000 Euro per gli anni successivi.
(2)  All'importo va detratto l'importo annuo della pensione percepita.
Es. Azienda agricola di 14 Ha. con imprenditore che non percepisce già pensione di anzianità:
-  aiuto al primo anno  10.000 Euro di premio fisso + 14.000 Euro di premio annuo = (1.000 Euro x n. 14 Ha.). Totale al primo anno 24.000 Euro;
-  dal II al X anno  14.000 Euro di premio annuo = (1.000 Euro x n. 14 Ha.) x n. 9 anni = 126.000 Euro, per un to ta le di premio massimo pari a 150.000 Euro.
Il premio da corrispondere al cedente (ed eventualmente anche al coaduivante familiare o lavoratore agricolo) va calcolato dalla data di effettiva cessione del l'azienda, fermo restando che a questa data la ditta beneficiaria sia in possesso di tutti i requisiti previsti (anche se successivamente dimostrati).
2.  DISPOSIZIONI PROCEDURALI  

Il termine di conclusione del procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 10/91, è fissato entro il 31 luglio di ogni anno. Qualora al primo anno si verifichi che le domande pervenute superino la disponibilità finanziari prevista per la stessa, per cui si dovrà operare, per gli anni successivi, con una procedura di selezione indicata al punto 1.3., il termine di conclusione del procedimento istruttorio è fissato in 60 giorni dalla data ultima utile per la partecipazione al bando.
3.  ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA - CONTROLLI 

3.1.Controlli amministrativi - Aziendali - Iter istruttorio
I controlli amministrativi relativi alle domande di ammissione al regime sono eseguiti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gruppo X, I Direzione, in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto dei requisiti per la concessione degli aiuti.
Il controllo amministrativo dovrà essere esaustivo.
In particolare l'istruttoria delle domande di aiuto ter rà conto di una valutazione dei requisiti di ammissibilità.
Accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, per le domande con esito positivo, si procederà ai controlli aziendali (sul posto) in fase istruttoria. I controlli sul posto saranno effettuati conformemente agli articoli 6 e 7 del Regolamento CE n. 3887/92, e saranno svolti dall'Amministrazione centrale che potrà avvalersi, ove lo ritenga necessario, anche dei propri uffici periferici.
I controlli aziendali saranno volti ad accertare la rispondenza dei dati riguardanti le superfici oggetto d'impegno con la realtà.
L'ufficio istruttore, a conclusione della visita aziendale, redigerà un verbale del sopralluogo , e una copia dovrà essere consegnata, al beneficiario o ad un suo delegato.
Qualora i controlli aziendali vengano svolti da uffici periferici, questi dovranno trasmettere due copie del verbale all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gruppo X, I Direzione.
Nell'ipotesi che venga accertato, anche tramite verifica in loco, che la superficie dichiarata in domanda è superiore a quella determinata dall'ufficio istruttore, l'im porto dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata.
Se la differenza accertata supera il 20% della superficie dichiarata in domanda, l'istanza verrà respinta.
Quanto sopra viene applicato anche nei casi di disformità accertate, relative alle colture dichiarate in domanda.
A conclusione dell'istruttoria per ogni domanda, verrà redatto un verbale concernente l'ammissibilità al finanziamento e verranno predisposti gli elenchi dei beneficiari ammessi, completi di specifica delle liquidazioni, nonché una scheda riepilogativa contenente anche gli esiti dei controlli e le risultanze del verbale istruttorio.
Gli elenchi di cui sopra saranno coerenti con le disponibilità finanziarie della misura e con i verbali d'istruttoria positivi.
In calce ad ogni elenco di liquidazione, numerato progressivamente per anno, unitamente alla identificazione ed alla firma del funzionario autorizzato alla liquidazione apposta sotto la dicitura "visto si liquidi", si apporrà la prevista dichiarazione concernente l'avvenuta acquisizione della certificazione antimafia, li dove la stessa sia necessaria, ai sensi del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998.
Il pagamento ai beneficiari finali avverrà sulla base della verifica del rispetto dei requisiti di conformità del l'intervento con quanto previsto all'approvazione dello stesso e verrà effettuato dall'AGEA, Organismo pagatore nazionale, ed eventualmente, qualora scattassero gli aiuti nazionali, previa approvazione da parte della CE, anche da quello regionale, che sarà indicato con successiva Circolare assessoriale, sulla base di appositi elenchi, accompagnati da una dichiarazione di ammissibilità.
Con riferimento ad eventuali discordanze di superfici riscontrate nei sopralluoghi effettuati in corso d'istruttoria, verranno applicate le disposizioni contenute nel PSR in materia di controlli.
3.2.  Controlli in corso d'impegno
I controlli in corso di di impegno saranno effettuati dal l'Amministrazione centrale che potrà avvalersi, ove lo ritenga necessario, anche dei propri uffici periferici.
In tale fase verranno effettuati controlli annuali a campione, nella misura del 100% e per tutto l'arco di validità del regime di aiuti in favore dei beneficiari, al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti da parte dei cedenti e dei rilevatari.
I controlli, effettuati conformemente agli articoli 6 e 7 del Regolamento CE n. 3887/92, verteranno sull'insieme delle particelle riportate nella domanda dal beneficiario, ed hanno lo scopo di accertare il rispetto degli impegni assunti dal cedente e dal rilevatario.
Qualora trattasi di rilevatario non agricolo, i controlli inerenti il rispetto degli impegni saranno svolti dagli Uffici istituzionalmente competenti.
E' ammesso un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del rilevatario o di un suo rappresentante.
L'ufficio istruttore redige un verbale del sopralluogo secondo quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento CE n. 3887/92, relazionando circa il rispetto delle specifiche prescrizioni previste dalla presente circolare e una copia dovrà essere consegnata, al beneficiario o ad un suo delegato.
Qualora i controlli in corso di impegno vengano svolti da uffici periferici, questi dovranno trasmettere due copie del verbale all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gruppo X, I Direzione.
Il controllo relativo ad un beneficiario verte sugli impegni sottoscritti. La data del controllo in loco è decisa in funzione di un'analisi dei rischi, in modo tale che il controllo stesso riguardi gli impegni da cui discendono gli aiuti. Tuttavia, se necessario, gli impegni assunti da un beneficiario vengono controllati in diversi periodi del l'anno.
Non potrà essere incaricato, per la verifica aziendale successiva alla fase preliminare, il medesimo funzionario che ha curato l'istruttoria dell'istanza o che ha svolto i controlli sul posto.
Gli uffici responsabili dei controlli, qualora diversi dall'Amministrazione centrale, dovranno trasmettere a questo Assessorato - Direzione interventi strutturali - le relazioni periodiche sull'attività di verifica svolta, entro il 31 marzo e il 31 ottobre di ciascun anno. Ogni relazione dovrà essere corredata da apposite tabelle, debitamente compilate, indicanti i dati del controllo.
3.2.1.  Controllo della contabilità aziendale
I rilevatari agricoli, perentoriamente entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'avvio del regime di aiuti in argomento, sono tenuti a presentare i bilanci aziendali, per la vidimazione, alle SOAT competenti per territorio dove ricade l'azienda, secondo la medesima prassi già adottata in passato per il regime di aiuti relativo "all'Insediamento Giovani", le quali sono state precedentemente informate dall'Amministrazione centrale degli eventuali rilevatari, ricadenti nella loro zona di operatività, che sono stati ammessi ad usufruire di quanto previsto dalla Misura D "Prepensionamento". Nel caso in cui si verificassero casi di mancata presentazione della contabilità entro il precitato termine, le SOAT sono tenute ad informare tempestivamente il gruppo X, I Direzione, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per l'adozione degli eventuali successivi provvedimenti sanzionatori.
4.  MOTIVI DI RIGETTO DELLE ISTANZE - PERFE ZIONAMENTO DOCUMENTI 

Le domande presentate oltre i termini previsti non verranno prese in considerazione, dando apposita comunicazione alla ditta interessata. Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate non compilate secondo le modalità previste dalla presente circolare o mancanti dei requisiti previsti dalla Misura. Nelle comunicazioni di rigetto verranno specificati i motivi di non accoglimento delle istanze, i termini entro il quale l'interessato può ricorrere contro il provvedimento stesso e i soggetti cui è possibile adire.
In particolare, gli interessati potranno ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di archiviazione in opposizione all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ovvero entro 60 giorni al TAR, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione con ricorso straordinario.
Qualora, in fase istruttoria venga riscontrata l'incompletezza di qualche dichiarazione tra quelle che dovranno essere prodotte ed espressamente indicate nella presente circolare, ai sensi della legge regionale n. 10/91, il responsabile del procedimento provvederà a richiedere all'interessato, entro il 30 giugno di ogni anno (salvo l'ipotesi di procedura mediante bando di gara, il cui termine ultimo sarà di 30 giorni prima la scadenza dei 60 giorni disponibili per l'istruttoria di che trattasi) e fissando adeguato termine perentorio, la documentazione necessaria per il sollecito svolgimento dell'istruttoria.
Entro la medesima data, inoltre, potrà essere formulata la richiesta di correzione di eventuali errori materiali commessi nella compilazione delle istanze, nonché d'integrazioni e/o rettifiche alla documentazione già presentata.
Nella comunicazione di richiesta documenti dovrà essere precisato che l'Amministrazione declina ogni re sponsabilità, per eventuali ritardi che potranno verificarsi nelle procedure di pagamento dell'aiuto.
I documenti richiesti dovranno essere inviati con apposita lettera di trasmissione, nella quale dovrà essere specificata la documentazione allegata. A riguardo, si ricorda che la data di presentazione valida ai fini istruttori sarà quella del protocollo d, mentre nel caso d'invio tramite posta verrà considerata la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.
5.  RECESSO, TRASMISSIONE AGLI EREDI DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI, MODIFICHE CONCERNEN TI LA PROPRIETA' AZIENDALE 

Durante il periodo d'impegno non è consentito il re cesso, escluso che per comprovate cause di forza maggiore, pena la restituzione degli aiuti percepiti maggiorati degli interessi (solo nel caso che sia il cedente a rinunciare al completamento dell'impegno).
Per la determinazione delle cause di forza maggiore, si applica il disposto dell'art. 30 del Regolamento CE n. 1750/99. Le richieste all'Amministrazione per il riconoscimento della causa di forza maggiore devono essere formulate dagli interessati nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 60 giorni dal verificarsi del l'evento.
Si precisa che le modifiche concernenti la proprietà dell'azienda dovranno essere comunicate all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, gruppo X, I Direzione, almeno 60 giorni prima della data di sottoscrizione degli atti relativi all'avvenuta variazione, affinché l'Amministrazione regionale possa verificare la continuità degli interventi.
In caso di premorienza di uno dei beneficiari (cedente o lavoratore agricolo), gli obblighi da esso assunti possono essere trasmessi all'erede che, nel subentrare, si deve impegnare al rispetto degli obblighi precedentemente assunti.
6.  SANZIONI 

Le disposizioni relative alle sanzioni e al recupero del l'indebito percepito sono quelle previste dal P.S.R. e dalla eventuale normativa successivamente emanata.
Per i controlli effettuati successivamente alla liquidazione, dovrà essere applicato quanto previsto dal P.S.R. in merito alla determinazione dell'indebito percepito, alle sanzioni e alla decadenza dal regime di aiuti.
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte del rilevatario, agricolo o non agricolo, lo stesso verrà escluso dai benefici di cui al regime di aiuti, mentre al cedente verranno applicate le procedure previste dal P.S.R. in materia di interruzione dell'impegno per cause di forza maggiore.
La contestazione verrà operata con apposito verbale, redatto in quadruplice copia, in cui dovranno essere indicate le motivazioni che possono dare luogo alla decadenza parziale o totale dai benefici e, qualora ricorra tale condizione, dovrà essere quantificato l'eventuale indebito percepito circolare e una copia dovrà essere consegnata, al beneficiario o ad un suo delegato.
Se non può essere effettuata la contestazione immediata, il relativo processo verbale dovrà essere notificato all'AGEA e all'interessato entro il termine di 180 giorni dal l'accertamento, ai residenti nel territorio nazionale, entro 360 giorni, ai residenti all'estero. A riguardo, si precisa che la notifica deve essere operata dal medesimo funzionario che ha riscontrato la violazione.
Se il verbale di accertamento è redatto da un ufficio diverso dall'Amministrazione centrale, il medesimo verbale dovrà essere trasmesso entro 90 giorni all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gruppo X, I Direzione, che provvederà a notificare il medesimo all'AGEA.
L'obbligo del pagamento della eventuale sanzione dovuta per la violazione si estingue, qualora la notifica non venga effettuata entro i termini sopra precisati, fermo restando l'obbligo della restituzione dell'indebito percepito (art. 3 legge n. 898/86).
In caso di mancata notifica, il funzionario responsabile potrà soggiacere a tutte le responsabilità conseguenti previste dalla normativa vigente.
Per le fattispecie previste dalla legge n. 898/86 (esposizione di dati o notizie falsi) sia la contestazione delle irregolarità riscontrate (verbale di accertamento), che la notifica della predetta contestazione (ove non eseguita immediatamente) devono essere rimesse all'ufficio periferico competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi (per importi fino a 30 milioni), all'Ispettorato centrale repressione frodi (per importi fino a 500 milioni), al Ministero politiche agricole (per importi superiori a 500 milioni), nonché all'AGEA, per i provvedimenti di competenza.
Si precisa, inoltre, che ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986 "fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa Amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione".
La rinuncia al completamento dell'impegno, ad esclusione dei casi di comprovata forza maggiore, comporta la restituzione dei premi percepiti maggiorati degli interessi.
Per importi inferiori o uguali a 100 Euro, esclusivamente nei casi non previsti dall'art. 2, par. 1, della legge n. 898/86, per cedente e/ lavoratore agricolo e per anno non è dovuta la restituzione dell'indebito percepito. Parimenti, non è dovuto il pagamento della sanzione amministrativa, per indebiti non superiori a L. 100.000 (art. 3, legge n. 898/86).
Per quanto concerne l'applicazione di eventuali sanzioni si precisa che le stesse, così come previsto dalle leggi n. 689/81, n. 898/86 e n. 142/92, sono applicabili esclusivamente nei casi d'indebito conseguimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi. Invece il mancato assolvimento degli impegni assunti comporta, in linea generale, la restituzione dell'indebito percepito e la decadenza parziale o totale dagli aiuti, così come previsto dal P.S.R.
Nei casi in cui i funzionari incaricati dei controlli accertino che il beneficiario ha conseguito gli aiuti in seguito alla dichiarazione di dati o notizie non corrispondenti a verità, verranno applicate le disposizioni recate dalle leggi n. 689/81, n. 898/86 e n. 142/92.
In particolare, il beneficiario sarà sottoposto alla restituzione del premio indebitamente percepito e alla sanzione prevista dalla norma.
Per quanto concerne il pagamento delle sanzioni, ai sensi dell'art. 4, lettera b), della legge n. 898/86, è escluso il pagamento in misura ridotta.
A riguardo si precisa che è ammesso il pagamento spontaneo della sanzione amministrativa, secondo le disposizioni indicate dal decreto legislativo n. 237 del 9 luglio 1997 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 1997) e modificazioni (causale: PA - codice tributo: 741 T).
Gli interessati potranno ricevere le necessarie informazioni presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gruppo X, I Direzione che, in ogni caso, provvederà a precisare le modalità del pagamento spontaneo nel relativo processo verbale.
In riferimento ad eventuali sanzioni penali, dovrà applicarsi quanto previsto dall'art. 73 della legge n. 142/92 e dalla normativa vigente.
In particolare, secondo il disposto dell'art. 361 del codice di procedura penale il funzionario che, nell'esercizio o a causa della propria funzione, acquisisce notizia del reato deve provvedere a presentare o trasmettere apposita denuncia scritta alla competente Procura della Repubblica informandone, al contempo, il capo dell'ufficio.
In ogni caso la violazione, se possibile, dovrà essere immediatamente contestata dal funzionario preposto all'accertamento tanto al trasgressore, che alla persona obbligata in solido.
6.1.Modalità di recupero o compensazione delle somme indebitamente percepite
Nel caso di errata o indebita erogazione degli aiuti, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gruppo X, I Direzione dovrà procedere al recupero degli stessi secondo quanto di seguito indicato.
Potrà essere effettuata una compensazione con il primo pagamento effettuato a favore del beneficiario. Il relativo interesse sarà calcolato sulla base del tasso ufficiale di sconto valido nel periodo intercorrente tra la data di emissione dell'assegno e la data di comunicazione al beneficiario dell'indebito percepito.
Per i beneficiari interessati alla compensazione, dovrà essere predisposto un apposito elenco di liquidazione con relativo supporto magnetico. Tale elenco di liquidazione dovrà contenere l'importo da erogare per l'annualità in corso al netto della compensazione, nonché gli importi recuperati per compensazione distinti per annualità, quota nazionale, comunitaria e regionale e relativi interessi.
Qualora non si possa procedere alla compensazione o la stessa sia parziale, il beneficiario potrà rimborsare la somma indebitamente percepita maggiorata degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto valido nel periodo intercorrente tra la data di emissione e la data di riscossione dell'assegno.
Questa Amministrazione dovrà dare comunicazione al l'AGEA, sezione recupero crediti, Roma, della richiesta di restituzione.
L'importo da restituire va accreditato all'AGEA me dian te versamento presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sui conti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati all'AGEA rispettivamente per la quota comunitaria (contabilità speciale n. 1300 "AGEA - Aiuti e ammassi comunitari"), per la quota nazionale (c/c infruttifero 20082 intestato ad "AGEA - funzionamento ed interventi nazionali"). Qualora dovessero essere autorizzati dalla CE gli aiuti nazionali, per quanto riguarda la restituzione quota regionale e relativi interessi, con successiva circolare verranno precisate le coordinate di conto corrente regionale.
L'Assessorato dovrà inviare all'AGEA, sezione recupero crediti, l'originale delle quietanze di Tesoreria provinciale, avendo cura di distinguere, per ciascun beneficiario, la quota comunitaria dalla quota nazionale. Analo gamente, anche gli interessi verranno accreditati al l'AGEA distintamente per quota comunitaria e quota na zionale.
Sulle quietanze (distinte per quota nazionale ed eventuali interessi, quota comunitaria ed eventuali interessi) della Tesoreria provinciale dello Stato, dovrà essere indicato come causale "restituzione dell'aiuto per le azioni di cui al Regolamento CE n. 1257/99 P.S.R. Misura D" nonché il nome del beneficiario.
7.  DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRECEDENTI IM PE GNI IN MATERIA DI PREPENSIONAMENTO 

Come previsto dai Regolamenti CE n. 1257/99 e n. 1750/99, agli impegni in corso sottoscritti in attuazione del Regolamento CEE n. 2079/92 si applicano i regolamenti e le disposizioni già emanate.
8.  PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE 

Al fine di consentire un'adeguata attuazione degli interventi gli uffici periferici e gli enti in indirizzo, nonché i servizi di sviluppo di assistenza tecnica e divulgazione agricola, sono invitati ad attivarsi per dare adeguata diffusione al P.S.R. e a quanto disposto dalla presente circolare.
9.  DISPOSIZIONI FINALI  

Il regime di aiuti di cui alla presente circolare è attuato sulla base del Piano di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea che, unitamente ai Regolamenti CE nn. 1257/99 - 1750/99 e successive modifiche, costituisce la fonte normativa primaria di riferimento.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
  L'Assessore: CUFFARO 

(2001.10.474)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 30 gennaio 2001, n.1040.
Dispensari farmaceutici - Farmacie succursali.

Ai sindaci dei Comuni della Sicilia
All'Azienda provinciale di promozione turistica Sicilia
e, p.c.,  Alle Aziende U.S.L. della Sicilia 

All'Ordine provinciale dei farmacisti della Sicilia
Nel richiamare le disposizioni impartite con circolare assessoriale del 23 giugno 2000, n.1029, di pari oggetto, diretta ai sindaci dei comuni della Regione, si porta a conoscenza che, come già preannunciato nella stessa, l'Avvocatura generale dello Stato, al riguardo interpellata, ha espresso di recente l'avviso secondo cui la normativa prevista dall'art. 116 e seguenti del T.U.LL.SS. - R.D. 27 luglio 1934, n.1265, disciplinante le "farmacie succursali", è da ritenersi tuttora vigente nell'attuale ordinamento.
Il predetto istituto, previsto per sopperire alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nella stazione di cura, soggiorno, turismo, etc., limitatamente al periodo dell'anno caratterizzato da maggior afflusso di utenza, è equiparabile agli esercizi farmaceutici stabili, previsti in pianta organica. Pertanto, diversamente dai dispensari stagionali di cui al 3° comma dell'art.6, legge 8 novembre 1991, n. 362, dotati soltanto di medicinali di uso comune di pronto soccorso, già confezionati, ne sono analoghi i requisiti per quanto concerne l'idoneità dei locali per le preparazioni galeniche, la tipologia dei farmaci da detenere obbligatoriamente, la durata di apertura e l'individuazione del direttore responsabile nonché le modalità di assegnazione (concorso per titoli tra i titolari delle farmacie operanti nel comune).
Ciò premesso, si chiede al comune in indirizzo, interessato all'istituzione di che trattasi, sia per pregressa attivazione che per averne già manifestato l'esigenza, di volere far pervenire allo scrivente Assessorato, con ogni possibile urgenza, apposita richiesta, supportata dai dati previsti dal 3° comma dell'art.6, legge n.362/91, nonché da ogni altro utile elemento concernente la distanza dalle altre farmacie operanti nel comune, l'ubicazione dei locali, etc. Ciò al fine di consentire allo scrivente Assessorato la valutazione in ordine alla tipologia del servizio più idonea.
All'Azienda provinciale di promozione turistica, alla quale è anche diretta la presente, si chiede di comunicare al comune e, per conoscenza, allo scrivente, la media giornaliera delle presenze annuali, in conformità a quanto previsto dall'anzidetto 3° comma dell'art. 6, legge n.362/91, segnalando, altresì, eventuali altre località, nell'ambito provinciale di competenza, ove possano riscontrarsi effettive esigenze per l'attivazione di un servizio farmaceutico stagionale.
  L'Assessore: PROVENZANO 

(2001.7.276)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Piano di riparto dei contributi destinati alle società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie che intendono stipulare con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti apposite convenzioni per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale - stagione sportiva 2000-2001 - art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.


A seguito di verifica effettuata dal gruppo di lavoro X -Attività sportiva, è stato rilevato che il piano di cui in epigrafe, trasmesso per la pubblicazione e da noi inserito nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 16 febbraio 2001, pag. 5, era riferito ad una bozza di piano e non al piano definitivo. Si procede, pertanto, alla ripubblicazione dello stesso.
Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 4335/X Tur del 29 dicembre 2000, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 10 gennaio 2001, al n. 96, è stato approvato il piano di riparto dei contributi relativo al cap. 48251 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2000, stagione sportiva 2000-2001, per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, di cui all'allegatoA.
La concessione dei contributi di cui al citato decreto n. 4335/X Tur è subordinata alla stipula di apposite convenzioni tra le società sportive e l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale nonché alla presentazione della documentazione prevista nelle modalità di erogazione delle norme di disciplina, approvate con decreto n. 2432/X Tur del 18 agosto 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.40 dell'1 settembre 2000.

(Si omette l'allegato)



(2001.11.509)
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ERRATA CORRIGE
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 12 febbraio 2001.
Approvazione degli elenchi di aspiranti alla nomina di revisori dei conti di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.


Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001, allegato B, pag. 16, n. 712, anziché: "Vite Francesco,..." leggasi: "Vito Francesco,...".
(2001.7.301)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
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