REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 APRILE 2001 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2001.
Scioglimento del consiglio comunale di Floridia e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2001.
Scioglimento del consiglio comunale di Gioiosa Marea e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2001.
Scioglimento del consiglio comunale di Ucria e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 20 marzo 2001.
Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Regolamento CE n. 1493/99 e n. 1227/2000   pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 1 marzo 2001.
Programma per la gestione in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, di biglietteria e di pulizia  pag. 11 


DECRETO 6 marzo 2001.
Elenco degli enti esclusi dai benefici previsti dalla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, per attività teatrali, relativamente all'anno 2000  pag. 15 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 26 febbraio 2001.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 16 

DECRETO 28 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 18 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 13 dicembre 2000.
Istituzione dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza  pag. 19 

Assessorato della sanità

DECRETO 22 marzo 2001.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per il periodo 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001  pag. 20 


DECRETO 22 marzo 2001.
Modifica del decreto 24 ottobre 2000, concernente graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale, valida per l'anno 2000  pag. 27 


DECRETO 22 marzo 2001.
Integrazione del decreto 20 dicembre 2000, concernente incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende sanitarie locali della Sicilia relativamente al 2° semestre 1999 ed al 1° semestre 2000  pag. 28 


DECRETO 27 marzo 2001.
Graduatoria definitiva regionale degli biologi ambulatoriali, valida per l'anno 2001, per l'affidamento di incarichi di sostituzione  pag. 28 


DECRETO 27 marzo 2001.
Graduatoria definitiva regionale degli chimici ambulatoriali, valida per l'anno 2001, per l'affidamento di incarichi di sostituzione  pag. 30 


DECRETO 27 marzo 2001.
Graduatoria definitiva regionale degli psicologi ambulatoriali, valida per l'anno 2001, per l'affidamento di incarichi di sostituzione  pag. 31 

DECRETO 27 marzo 2001.
Linee guida generali sul funzionamento del servizio di emergenza sanitaria regionale "S.U.E.S. - 118"
  pag. 33 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 19 febbraio 2001.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM nel territorio del comune di San Giuseppe Jato  pag. 37 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 8 febbraio 2001.
Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata all'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32  pag. 38 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
SENTENZA 5-13 marzo 2001, n. 55  pag. 40 

Presidenza:
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 43 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di organizzazioni di produttori ai sensi del Regolamento CEE n. 2200/96  pag. 60 

Riconoscimento alla ditta società cooperativa a r.l. Progetto Natura, con sede in Ragusa, quale acquirente di latte bovino e iscrizione della stessa al relativo albo regionale.
  pag. 60 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Rettifica del decreto 20 gennaio 2000, relativo alla determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili siti nella zona archeologica denominata "Madre Chiesa" ubicata nel comune di Licata  pag. 60 
Rettifica del decreto 30 luglio 1998, relativo alla determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di beni immobili siti nella zona archeologica denominata "Rocca Nadore" ubicata nel comune di Sciacca  pag. 60 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Modifica del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze  pag. 60 
Modifica dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo di Pachino società cooperativa a r.l., con sede sociale in Pachino  pag. 61 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 61 
Nomina del commissario ad acta presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane  pag. 61 
Rideterminazione delle organizzazioni legittimate a desi gnare i propri rappresentanti ed il numero di seggi nel consiglio della Camera di commercio di Trapani  pag. 61 
Proroga della gestione commissariale della cooperativa Il Capriolo, con sede in Messina, e conferma dell'incarico del commissario straordinario  pag. 61 
Nomina del commissario ad acta presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane  pag. 61 
Conferimento di ulteriori incombenze al commissario ad acta presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane  pag. 61 

Assessorato dell'industria:
Ulteriore integrazione e proroga dei poteri del commissario ad acta del Consorzio per l'A.S.I. di Caltagirone.
  pag. 62 
Ulteriore integrazione e proroga dei poteri del commissario ad acta del Consorzio per l'A.S.I. di Catania  pag. 62 

Assessorato dei lavori pubblici:
Ammissione dell'impresa Nicastro Antonino ai benefici di cui alla legge regionale n. 457/78 per la realizzazione di n. 23 alloggi in Gela  pag. 62 
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto ed opere connesse (IV stralcio) nei beni siti nei comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia  pag. 62 

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo per i lavori urgenti nel comune di Mezzojuso.
  pag. 62 

Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento per lavori urgenti nel comune di Canicattì.
  pag. 62 
Finanziamento per la realizzazione di lavori stradali nel comune di Mascali  pag. 62 
Finanziamento per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Ramacca  pag. 63 

Assessorato della sanità:
Rinnovo della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze per il triennio 2001-2004  pag. 63 
Sostituzione del segretario della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze  pag. 63 
Annullamento dei decreti 12 giugno 1998 e 17 ottobre 2000, concernenti la revoca dell'autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico nella frazione di Casuzze-Puntasecca del comune di Santa Croce Camerina  pag. 63 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE COMMISSARIALE 30 marzo 2001, prot. n. 3222.
Gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani - Costituzione di società miste - Problematiche  pag. 63 


CIRCOLARE COMMISSARIALE 4 aprile 2001, n. 3380.
Iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata rivolte ai giovani in età scolare  pag. 64 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 29 marzo 2001, n. 7.
Cap. 376525 - Spese per attività d'educazione permanente, anno scolastico 2001-2002. Contributi agli istituti scolastici  pag. 66 

CIRCOLARE 5 aprile 2001, n. 4.
Parità scolastica - Circolare ministeriale n. 163 del 15 giugno 2000 - Circolare ministeriale n. 30 del 14 febbraio 2001 - Istanze per il riconoscimento della parità da parte delle istituzioni scolastiche non riconosciute - Ulteriori disposizioni operative  pag. 68 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 27 febbraio 2001, n. 2.
Articolo 20 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche e integrazioni. Applicazione della riserva sulle assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici  pag. 69 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico diEnna  pag. 70 

DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale d'arte con scuola media annessa di S. Stefano di Camastra  pag. 70 

ERRATA CORRIGE
Assessorato dei beni culturali

DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico e professionale per ciechi di Bagheria.  pag. 71 

Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 13 giugno 2000, prot. n. 8509.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28: "Riforma della disciplina del commercio". Art. 22, modalità di versamento delle sanzioni irrogate in materia di commercio.
  pag. 71 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2001.
Scioglimento del consiglio comunale di Floridia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 109/bis;
Viste la legge n. 142/90, le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 35/97 e n. 30/2000;
Considerato che l'Assessore regionale per gli enti locali, con decreto n. 465 del 10 aprile 2000, ha nominato un commissario ad acta presso il comune di Floridia per la convocazione del consiglio comunale e conseguente approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2000 nei termini prescritti dall'art. 109/bis dell'ordinamento regionale degli enti locali;
Considerato, altresì, che il consiglio comunale di Floridia è rimasto inottemperante alle superiori prescrizioni e, conseguentemente, il commissario ad acta con atto n. 1/2000 del 12 giugno 2000 ha dovuto approvare il bilancio di previsione del comune per l'esercizio finanziario 2000 in sostituzione del consiglio comunale;
Visto il decreto n. 988 del 28 giugno 2000, con il quale il consiglio comunale di Floridia, inadempiente, è stato sospeso, nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento di cui al citato art. 109/bis dell'ordinamento regionale degli enti locali, e con il quale è stato nominato un commissario regionale per la provvisoria gestione del consiglio comunale di Floridia;
Vista la richiesta di parere al Consiglio di giustizia amministrativa n. 4352 del 28 settembre 2000 formulata dall'Assessore regionale per gli enti locali ai sensi dell'art. 54 dell'ordinamento regionale degli enti locali e trasmessa con nota assessoriale n. 4744 del 25 ottobre 2000;
Considerato che il Consiglio di giustizia amministrativa fino alla data odierna non ha reso alcun parere sullo scioglimento del consiglio comunale di Floridia e sono scaduti i termini di cui al citato art. 54 dell'ordinamento regionale degli enti locali dalla richiesta formulata dall'Assessorato degli enti locali;
Vista la pronuncia n. 974/2000 del Consiglio di giustizia amministrativa in data 28 novembre 2000, relativa ad altro comune ma per la medesima fattispecie di quella in esame, dalla quale risulta che, in applicazione dell'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che prescrive l'abrogazione di ogni disposizione di legge, che prevede il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria, l'organo consultivo non esprime alcun parere dal momento che l'oggetto della richiesta non rientra fra quelli previsti dalla nuova normativa;
Ritenuto di dover applicare, a prescindere del parere del Consiglio di giustizia amministrativa, la sanzione prevista dalla normativa regionale, ancora in vigore, per il consiglio comunale di Floridia che non ha approvato, entro i termini prescritti, il bilancio di previsione per l'anno 2000 e quindi procedere alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Visto il regolamento di esecuzione dell'ordinamento regionale degli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, il consiglio comunale di Floridia è sciolto.

Art. 2

Il dott. Greco Rosolino, dirigente del ruolo amministrativo della Regione siciliana, è nominato commissario straordinario del predetto comune con il compito di esercitare le attribuzioni del consiglio, fino al rinnovo degli organi ordinari.

Art. 3

La spesa della gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato e sarà quantificata con successivo provvedimento.
Palermo, 6 marzo 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.10.488)
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DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2001.
Scioglimento del consiglio comunale di Gioiosa Marea e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 109/bis;
Viste la legge n. 142/90, le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 35/97 e n. 30/2000;
Considerato che l'Assessore regionale per gli enti locali, con decreto n. 464 del 10 aprile 2000, ha nominato un commissario ad acta presso il comune di Gioiosa Marea per la convocazione del consiglio comunale e conseguente approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2000 nei termini prescritti dall'art. 109/bis dell'ordinamento regionale degli enti locali;
Considerato, altresì, che il consiglio comunale di Gioiosa Marea è rimasto inottemperante alle superiori prescrizioni e, conseguentemente, il commissario ad acta con atto n. 1/2000 del 15 maggio 2000 ha dovuto approvare il bilancio di previsione del comune per l'esercizio finanziario 2000 in sostituzione del consiglio comunale;
Visto il decreto n. 816 del 5 giugno 2000, con il quale il consiglio comunale di Gioiosa Marea, inadempiente, è stato sospeso, nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento di cui al citato art. 109/bis dell'ordinamento regionale degli enti locali, e con il quale è stato nominato un commissario regionale per la provvisoria gestione del consiglio comunale di Gioiosa Marea;
Vista la richiesta di parere al Consiglio di giustizia amministrativa n. 4358 del 28 settembre 2000 formulata dall'Assessore regionale per gli enti locali ai sensi dell'art. 54 dell'ordinamento regionale degli enti locali;
Vista la pronuncia n. 974/2000 del Consiglio di giustizia amministrativa in data 28 novembre 2000, dalla quale risulta che, in applicazione dell'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che prescrive l'abrogazione di ogni disposizione di legge, che prevede il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria, l'organo consultivo non esprime alcun parere dal momento che l'oggetto della richiesta non rientra fra quelli previsti dalla nuova normativa;
Ritenuto di dover applicare, a prescindere dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa, la sanzione prevista dalla normativa regionale, ancora in vigore, per il consiglio comunale di Gioiosa Marea che non ha approvato, entro i termini prescritti, il bilancio di previsione per l'anno 2000 e quindi procedere alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Visto il regolamento di esecuzione dell'ordinamento regionale degli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, il consiglio comunale di Gioiosa Marea è sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Bellia Grazia, dirigente amministrativo, è nominata commissario straordinario del predetto comune con il compito di esercitare le attribuzioni del consiglio, fino al rinnovo degli organi ordinari.

Art. 3

La spesa della gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato e sarà quantificata con successivo provvedimento.
Palermo, 6 marzo 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.10.486)
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DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2001.
Scioglimento del consiglio comunale di Ucria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 109/bis;
Viste la legge n. 142/90, le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 35/97 e n. 30/2000;
Considerato che l'Assessore regionale per gli enti locali, con decreto n. 702 del 29 maggio 2000, ha nominato un commissario ad acta presso il comune di Ucria per la convocazione del consiglio comunale e conseguente approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2000 nei termini prescritti dall'art. 109/bis dell'ordinamento regionale degli enti locali;
Considerato, altresì, che il consiglio comunale di Ucria è rimasto inottemperante alle superiori prescrizioni e, conseguentemente, il commissario ad acta con atto n. 20/2000 del 29 agosto 2000 ha dovuto approvare il bilancio di previsione del comune per lfinanziario 2000 in sostituzione del consiglio comunale;
Visto il decreto n. 1428 del 10 ottobre 2000, con il quale il consiglio comunale di Ucria, inadempiente, è stato sospeso, nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento di cui al citato art. 109/bis dell'ordinamento regionale degli enti locali, e con il quale è stato nominato un commissario regionale per la provvisoria gestione del consiglio comunale di Ucria;
Vista la pronuncia n. 974/2000 del Consiglio di giustizia amministrativa in data 28 novembre 2000, relativa ad altro comune ma per la medesima fattispecie di quella in esame, dalla quale risulta che, in applicazione dell'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prescrive l'abrogazione di ogni disposizione di legge che prevede il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria, l'organo consultivo non esprime alcun parere dal momento che l'oggetto della richiesta non rientra fra quelli previsti dalla nuova normativa;
Ritenuto di dover applicare, a prescindere dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa, la sanzione prevista dalla normativa regionale, ancora in vigore, per il consiglio comunale di Ucria che non ha approvato, entro i termini prescritti, il bilancio di previsione per l'anno 2000 e quindi procedere alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Visto il regolamento di esecuzione dell'ordinamento regionale degli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, il consiglio comunale di Ucria è sciolto.

Art. 2

Il dott. Turriciano Carlo, assistente contabile, è nominato commissario straordinario del predetto comune con il compito di esercitare le attribuzioni del consiglio, fino al rinnovo degli organi ordinari.

Art. 3

La spesa della gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato e sarà quantificata con successivo provvedimento.
Palermo, 6 marzo 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.10.489)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 marzo 2001.
Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti -Regolamento CE n. 1493/99 e n. 1227/2000.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218. Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il Reg. CE n. 1493 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che al titolo II (capo III) istituisce un regime di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;
Visto il Reg. CE n. 1227 del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, in particolare in ordine al potenziale produttivo e che agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 disciplina le modalità di attuazione del regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione di vigneti;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 luglio 2000, concernente norme di attuazione dei citati regolamenti n. 1493/99 e n. 1227/2000, che all'art. 7 disciplina a livello nazionale le modalità applicative del regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000, concernente il termine e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;
Considerato che l'art. 11, comma 4, del Regolamento CE n. 1493/99 stabilisce che il predetto regime di sostegno si applica alle sole regioni per le quali sia stato compilato l'inventario del potenziale produttivo;
Tenuto conto che la Regione Sicilia, con nota assessoriale protocollo n. 3579 del 26 luglio 2000, ha provveduto alla determinazione dell'inventario del potenziale produttivo secondo le modalità specificate dall'art. 16 del Regolamento CE n. 1493/99;
Considerato che, ai fini del rinnovamento del potenziale viticolo regionale, è stato predisposto il Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che fa parte integrante del presente decreto;
Considerato che la finalità di tale Piano è l'adeguamento della produzione alle esigenze di mercato;
Tenuto conto che il regime di sostegno comunitario per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica con decorrenza 1 agosto 2000 e che, pertanto, da tale data decorre l'elegibilità al sostegno degli interventi previsti nel Piano regionale;

Decreta:


Art. 1

E' adottato il Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, previsto dal Regolamento CE n. 1493/99 - Titolo II - (capo III) e dagli artt. 11, 12, 13, 14, e 15 del Regolamento n. 1227/2000, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il Piano regionale di ristrutturazione e riconversione contiene le disposizioni tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno ed ha una validità di cinque anni a decorrere dall'1 agosto 2000.

Art. 2

Le risorse rese disponibili per la Regione Sicilia saranno utilizzate così come indicato nel Piano regionale.
L'aiuto sarà erogato ai produttori dall'AGEA, attuale organismo pagatore riconosciuto dalla Commissione europea sulla base di elenchi di beneficiari trasmessi dalla Regione.
Palermo, 20 marzo 2001.


Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addi 11 aprile 2001.
Reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 3
  CUFFARO 


Cliccare qui per visualizzare l'allegato
(2001.15.739)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 1 marzo 2001.
Programma per la gestione in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, di biglietteria e di pulizia.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Premesso che nel corso degli ultimi anni l'interesse nei confronti delle zone archeologiche e dei musei della Sicilia è cresciuto notevolmente e, accanto all'incremento del numero di visitatori, è stata registrata un'accresciuta esigenza di maggiore informazione e di migliore fruizione e, conseguentemente, è crescente la richiesta di inserimento di nuovi servizi e di ammodernamento degli esistenti;
Ritenuto, al fine di meglio sviluppare la più ampia fruizione delle zone archeologiche demaniali e dei musei e gallerie regionali della Regione siciliana, di istituire servizi di assistenza culturale e di ospitalità di cui all'art. 112 del citato decreto legislativo n. 490/99;
Viste le proposte dei capi d'istituto e l'elaborazione istruttoria condotta dagli uffici di questa Amministrazione centrale;
Visti i dati elaborati dalla Direzione regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente relativi alla fruizione dei beni culturali di proprietà della Regione siciliana munito di servizi di biglietteria per gli anni 1998, 1999 e 2000;
Considerato che, sulla base dei risultati delle predette valutazioni, è possibile attivare, nell'ambito territoriale regionale i servizi di cui alle lettere:
a)  servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali;
d)  gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e)  servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, servizi di informazione, di guida e assistenza didattiche, centri d'incontro;
f)  servizi di caffetteria e di guardaroba dell'art. 112 del citato decreto legislativo n. 490/99, per i siti e istituti indicati nelle tabelle A1 e A2, allegate al presente provvedimento;
Considerato che appare conveniente, sia sotto il profilo di minori costi che di nuove entrate, affidare in concessione a privati i servizi predetti, ai sensi del comma 1 dell'art. 113 del citato decreto legislativo n. 490/99;
Ritenuto, altresì, che sussistono i requisiti per l'affidamento in concessione del servizio di biglietteria dei musei, gallerie e zone archeologiche e dei servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni della Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo e delle Biblioteche regionali universitarie di Catania e Messina, nonché quello di pulizia dei servizi igienici per il pubblico, limitatamente a quelli nei quali maggiore è l'afflusso di visitatori;
Ritenuto che, in considerazione della situazione logistica dei siti nonché dello stato dei lavori già avviati negli spazi individuati per lo svolgimento dei servizi, la loro attivazione potrà avere cadenze temporali differenziate;
Ritenuto che, in considerazione delle caratteristiche logistico-funzionali dei siti nei quali vengono istituiti i servizi di cui alle lettere a), d), e) dell'art. 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché di quelli in cui è attivo il servizio di biglietteria, ai fini dello snellimento delle procedure per l'affidamento a terzi, è opportuno conglobarli in ambiti territoriali omogenei;

Decreta:


Art. 1

Sono istituiti i servizi di cui alle lettere a), d) ed e) del 2° comma dell'art. 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nei siti indicati nella allegata tabella A1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

E' istituito, ai sensi della lettera f) del 2° comma dell'art. 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il servizio di caffetteria, nei siti indicati nella tabella A2 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3

La gestione del servizio previsto dalla lettera b) del 2° comma dell'art. 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente alla fornitura delle riproduzioni nei seguenti istituti:
-  biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo;
-  Biblioteca regionale universitaria di Catania;
-  Biblioteca regionale universitaria di Messina;
E' affidato in concessione ai sensi del 2° comma dell'art. 113 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 4

Ai sensi del 2° comma dell'art. 113 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è affidata in concessione la gestione del servizio di biglietteria nei siti indicati nella allegata tabella B che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5

Ai sensi del 2° comma del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è affidata in concessione la gestione del servizio di pulizia dei servizi igienici per il pubblico nei siti indicati nella allegata tabella C che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6

All'affidamento dei servizi di cui alle tabelle A2 e C e di quelli previsti dall'art. 3 del presente decreto provvederanno direttamente i capi degli istituti interessati.

Art. 7

All'affidamento dei servizi di cui alle tabelle A1 e B si provvederà con successivo provvedimento secondo l'accorpamento per ambiti territoriali previsti dall'allegata tabella D che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 marzo 2001.
  GRANATA 


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(2001.10.451)
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DECRETO 6 marzo 2001.
Elenco degli enti esclusi dai benefici previsti dalla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, per attività teatrali, relativamente all'anno 2000.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 16/79, artt. 5 e 6, lett. a);
Vista la propria circolare n. 15 del 3 dicembre 1999;
Visto l'O.d.S. n. 144 del 12 ottobre 1999, con il quale vengono individuate le figure professionali dipendenti da questo Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 3 della legge regionale n. 16/79;
Visto il parere reso dal collegio di cui sopra nella seduta del 15 dicembre 2000;
Visto i propri decreti n. 8121 e n. 8122 del 29 dicembre 2000, con i quali si approvano i programmi di spesa ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 6, lett. a), della citata legge regionale n. 16/79 impegnando contestualmente le somme sui relativi capitoli di spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2000;
Considerato che le istanze prodotte dagli enti di cui all'allegato elenco non sono state ritenute idonee alla concessione dei contributi;
Ritenuto per le suddette motivazioni di dover escludere dai benefici di cui agli artt. 5 e 6, lett. a), della legge regionale n. 16/79, gli enti di cui all'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, sono esclusi dai benefici di cui agli artt. 5 e 6, lett. a), della legge regionale n. 16/79 previsti per l'esercizio finanziario 2000 gli enti individuati nell'elenco allegato, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano, entro il termine di 120 giorni.
Palermo, 6 marzo 2001.
  GRANATA 

Allegato
ATTIVITA' TEATRALI ANNO 2000 - CAPP. 38083/38076
Capitolo 38083 - Enti esclusi

1)  Azienda servizi e promozione - Agrigento.
2)  Associazione culturale "Il Novecento" - Porto Empedocle (AG).
3)  Cooperativa teatrale Il Ficodindia a r.l. - Catania.
4)  Cooperativa Comedia - Catania.
5)  Cooperativa Teatro delle Arti - Catania.
6)  Società cooperativa a r.l. La Terra del Sole - Catania.
7)  Associazione culturale Spazio 99 - Catania.
8)  Associazione culturale Teatralia - Catania.
9)  Cooperativa "Il Gruppo libero movimento artistico" - Acireale (CT).
10)  Associazione culturale Estreusa - Enna.
11)  Associazione "Piccolo Teatro di Messina - Messina.
12)  Associazione culturale teatrale I Malavoglia - Messina.
13)  Associazione cilturale "L'Isola che c'è" - Messina.
14)  Cooperativa "I Figli d'Arte F. Zappalà" - Palermo.
15)  Associazione Nuovo teatro popolare N. e F. Zappalà - Palermo.
16)  Cooperativa Il Garraffo - Palermo.
17)  Associazione "Figli d'Arte Cuticchio" - Palermo.
18)  Associazione Gruppo centro storico - Palermo.
19)  Associazione compagnia "I Figli d'Arte F. Zappalà" - Palermo.
20)  Associazione regionale etnica siciliana (A.R.E.S.) - Palermo.
21)  Associazione culturale "Gruppo 91" - Palermo.
22)  Società cooperativa "Al Massimo" Teatro Stabile di Palemo - Palermo.
23)  Associazione culturale Mandarake - Francofonte (SR).
24)  Associazione Palcoscenico - Siracusa.
25)  Scuola media statale "E. Fermi" - Francofonte (SR).
26)  Associazione artistica compagnia d'arte drammatica Lilybaeum - Marsala (TP).
27)  Associazione Amici del teatro - Marsala (TP).
28)  Società cooperativa "Compagnia Teatro Nuovo" - Marsala (TP).
29)  Associazione Amici della musica e del teatro - Paceco (TP).
30)  Società cooperativa Felix Culpa teatro arte musica - Trapani.

Capitolo 38076 - Enti esclusi

1)  Associazione socio-culturale "M. Palminteri" - Calamonaci (AG).
2)  Associazione teatrale C.D.P. Valle dei Platani - Cattolica Eraclea (AG).
3)  Istituto comprensivo di scuola materna elementare e media - Delia (CL).
4)  Associazione culturale teatrale Antidoto - Gela (CL).
5)  Gruppo danza Afro Jazz - Catania.
6)  Cooperativa Piccolo Teatro di Sicilia - Catania.
7)  Associazione Teatro di Catania - Catania.
8)  Associazione teatrale "Gruppo d'arte Sicilia Teatro" - Catania.
9)  Associazione Teatro Gamma - Catania.
10)  Compagnia Le Nuove Maschere - Catania.
11)  Associazione Nuovo Mondo teatro "E. Piscator" - Catania.
12)  Associazione culturale Teatro Ridotto - Catania.
13)  Centro culturale e teatrale Magma - Catania.
14)  Società cooperativa Sorrisolandia - Catania.
15)  Cooperativa Piccolo Teatro di Catania - Catania.
16)  Associazione culturale Spazio 99 - Catania.
17)  Associazione culturale C.S.P. Quarta Parete del Teatro Valentino - San Gregorio di Catania (CT).
18)  Associazione culturale Compagnia teatrale Stelle Nascenti - Catania.
19)  Associazione artistico-culturale scuola musicale cittadina "R. Casalaina" - Castroreale (ME).
20)  Associazione culturale teatrale sportiva "Ledimigi" - Messina.
21)  Associazione Gruppo siciliano di canterini e danzerini "I Cariddi" - Messina.
22)  Associazione Compagnia Sicilia del Teatro Nazionale - Taormina (ME).
23)  Associazione Teatro di Sicilia (T.D.S.) - Messina.
24)  Cooperativa sociale "Mediterranea" - Blufi (PA).
25)  Associazione culturale "Zisa 85" - Palermo.
26)  Cooperativa Il Garraffo" - Palermo.
27)  Gruppo Teatro scuola - Palermo.
28)  Società cooperativa culturale "Agricantus" - Palermo.
29)  Cooperativa teatrale Teatro del Porto - Palermo.
30)  Associazione Progetto Jonathan onlus - Palermo.
31)  Associazione culturale "Chi è di scena" - Palermo.
32)  Associazione culturale "Il Risveglio" - Palermo.
33)  Associazione culturale Fata Morgana - Palermo.
34)  Associazione Il Teatro per la Libertà - Palermo.
35)  Cooperativa Centro Teatro Studi - Ragusa.
36)  Società cooperativa "Cinema Nuovo Italiano" - Vittoria (RG).
37)  Direzione didattica del 4° Circolo Ragusa - Ragusa.
38)  Scuola media statale "E. Fermi" - Francofonte (SR).
39)  Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici "A. Moncada" - Lentini (SR).
40)  Associazione Palcoscenico di Siracusa - Siracusa.
41)  Associazione culturale Don Ignazio Puglisi - Sortino (SR).
42)  Associazione Gruppo teatrale Akrai - Palazzolo Acreide (SR).
43)  Associazione "Gruppo Teatro 76" - Melilli (SR).
44)  Associazione Ghibellina Arte - Gibellina (TP).
45)  Associazione Compagnia d'arte e spettacolo "Teatro e Vita" - Paceco (TP).
(2001.10.485)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 26 febbraio 2001.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in lottisti e non lottisti, consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione -, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai lottisti, in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'articolo 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui gli articoli 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono stati depositati presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 30687 del 19 ottobre 2000, con la quale la stessa associazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai per i quali ha accertato che hanno provveduto:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403;
Considerato che il nominativo del tabaccaio Grasso Maria della Federazione italiana tabaccai trova riscontro nella nota dell'ECOMAP n. 23028 del 20 ottobre 2000;
Vista la delega RID del tabaccaio Grasso Maria, pervenuta a questa Regione per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione del tabaccaio di cui sopra poiché è entrato in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, il tabaccaio seguente:
-  Grasso Maria, codice lottomatica PA1368, numero ricevitoria 1373, via Trieste n. 295, comune Santa Venerina (CT).

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40, codice ABI 01020, codice Cab 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, da parte del tabaccaio autorizzato ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della delega sottoscritta dal predetto tabaccaio per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dal tabaccaio devono essere riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sull'autorizzato tabaccaio, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito - i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

Il tabaccaio, autorizzato con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto al tabaccaio per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze del tabaccaio.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2000.9.434)
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DECRETO 28 febbraio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 33, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 28 febbraio 2001;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto, in particolare, l'art. 71 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani;
Visto il decreto del Ministero della sanità 15 settembre 1999, concernente "Criteri, modalità e termini per l'elaborazione e la presentazione dei progetti, ai sensi dell'art. 71, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448";
Visto il decreto del Ministero della sanità 8 febbraio 2000, che ha assegnato alla Regione siciliana la somma di L. 1.700.000.000 per la realizzazione degli interventi nei comuni di Palermo (L. 950.000.000) e Catania (L. 750.000.000);
Vista la nota prot. n. 1N1/3562 del 13 dicembre 2000, con la quale l'Assessorato della sanità chiede l'istituzione del relativo capitolo;
Considerato che, in data 18 dicembre 2000, sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato è stato accreditato l'importo di L. 1.700.000.000 ai sensi del D.M. 15 settembre 1999 e che tale importo è stato accertato al capitolo 4751 nell'esercizio finanziario 2000, contribuendo a determinare il risultato dell'esercizio medesimo;
Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO II - Spese in conto capitale 

RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 - Altri trasferimenti in conto capitale

  613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, ecc. (ex cap. 60763) 
26.04.02-12.32-V      - 1.700.000.000  

AMMINISTRAZIONE 10
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO II - Spese in conto capitale

RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 22  -  CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
(Nuova istituzione)
  812410 Contributi ai comuni di Catania e Palermo per la realizzazione di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria. 
22.02.02-08.08-V      + 1.700.000.000 L. n. 448/98, art. 71. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.10.476)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 13 dicembre 2000.
Istituzione dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962;
Vista la legge regionale n. 22 del 1986, di riordino dei servizi socio assistenziali;
Vista la legge n. 285 del 28 agosto 1997, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" che istituisce un fondo nazionale finalizzato alla realizzazione di piani territoriali di intervento a favore dei minori e delle famiglie in attuazione dei principi costituzionali e della convenzione di New York del 1989, resa esecutiva con legge n. 176 del 26 giugno 1991, nonché la dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31 agosto 1996;
Vista la legge n. 451 del 23 dicembre 1997, relativa all'istituzione della Commissione parlamentare per l'in fanzia, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'avvio di flussi informativi regionali;
Rilevato che per l'ampiezza e vastità degli obiettivi voluti dal legislatore la concertazione e la sinergia degli interventi tra le istituzioni statali, regionali e locali operanti nel territorio si rileva essenziale per la definizione dei programmi di intervento in area materno-infantile;
Rilevata le necessità di dar vita ad un Osservatorio regionale con compiti di:
-  essere sostegno per l'elaborazione della programmazione degli interventi nelle aree materno-infantili, adolescenti, giovani e famiglia e per la definizione dei budges economici necessari per la gestione dei servizi;
-  garantire, con il coinvolgimento degli enti locali, la conoscenza approfondita della condizione del minore e della famiglia;
-  mantenere il coordinamento con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e curare gli adempimenti connessi;
-  attuare eventuali approfondimenti e studi su temi specifici con l'attivazione di gruppi di studio interistituzionali o strumenti analoghi;
-  assicurare interventi di sensibilizzazione e di promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza mediante iniziative e manifestazioni rivolte ai minori e alla loro tutela;
-  promuovere iniziative di formazione sulla condizione dei minori, sugli orientamenti più avanzati del dibattito culturale e sulle esperienze più significative realizzate in ambito territoriale regionale e nazionale;
- predisporre un rapporto annuale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuovere l'attuazione di tavoli di concertazione nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- promuovere l'organizzazione della giornata regionale annuale su infanzia e adolescenza;
Ritenuta la necessità di assicurare la presenza nell'Osservatorio sopra specificato di rappresentanti delle istituzioni interessate allo sviluppo dei diritti dell'infanzia, nonché di esperti del settore;

Decreta:


Art. 1

E' istituito, per le finalità di cui in premessa, l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza con sede in Palermo, presso l'Assessorato regionale degli enti locali, via Trinacria n. 34-36.

Art. 2

L'Osservatorio regionale, presieduto dall'Assessore regionale per gli enti locali, è così composto:
-  dirigente generale del Dipartimento degli enti lo cali;
- dirigente generale del Dipartimento regionale fondo sanitario - assistenza sanitaria ospedaliera;
-  prefetto di Palermo;
- direttore del centro per la giustizia minorile della Sicilia;
- presidente del tribunale per i minorenni di Palermo;
- rettore dell'Università di Palermo;
-  dirigente generale scuola per la sicilia;
-  sindaco del comune di Catania;
-  sindaco del comune di Palermo.
Fanno parte del predetto osservatorio in qualità di esperti:
-  presidente dell'associazione "Telefono Arcobaleno" don Fortunato Di Noto;
-  prof. Inzerillo Filippo;
- dott. Brigante Renato;
-  dott. Ernandez Cono Osvaldo.

Art. 4

Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio saranno espletate dal dirigente coordinatore del gruppo di lavoro XII dell'Assessorato regionale degli enti locali.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Si dà atto che il presente decreto non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
Palermo, 13 dicembre 2000.
  TURANO 

(2001.13.634)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 22 marzo 2001.
Graduatoria unica regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per il periodo 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, stipulato ai sensi del succitato decreto legislativo n. 502/92, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93 e reso esecutivo con D.P.R. n. 613 del 21 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 1996;
Visto il proprio decreto n. 32899 dell'11 ottobre 2000, con il quale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 20 ottobre 2000 la graduatoria unica regionale provvisoria dei medici specialisti pediatri da valere per il periodo 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001;
Viste le istanze di riesame avanzate dai sanitari e l'esito degli accertamenti effettuati;
Ritenuto di dover apportare le conseguenti variazioni alla graduatoria e provvedere all'approvazione in via definitiva della stessa;
Vista la nota prot. 1N8/961 del 14 febbraio 2001, con la quale la suddetta graduatoria provvisoria è stata trasmessa al Comitato consultivo regionale di pediatria per il prescritto parere;
Preso atto del parere favorevole espresso al Comitato consultivo regionale di pediatria nella seduta del 14 febbraio 2001 trasmesso con nota prot. n. COM/162 del 14 febbraio 2001;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n. 613/96, è approvata in via definitiva l'allegata graduatoria unica regionale di pediatria, valida per il periodo 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 22 marzo 2001.
  PROVENZANO 

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(2001.13.654)
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DECRETO 22 marzo 2001.
Modifica del decreto 24 ottobre 2000, concernente graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale, valida per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il decreto 24 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - supplemento ordinario n. 51 del 10 novembre 2000, parzialmente modificato con decreto n. 33787 del 29 dicembre 2000, con il quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'anno 2000;
Visto il ricorso al T.A.R. di Catania promosso dal dott. Caracciolo Lorenzo, nato a Catania il 22 dicembre 1963, per l'annullamento, previa sospensione, del decreto 24 ottobre 2000 nella parte in cui esclude il ricorrente dall'inserimento nella graduatoria per mancata presentazione del certificato di iscrizione all'ordine dei medici;
Vista l'ordinanza n. 6066/00 del 16 gennaio 2001, con la quale il T.A.R. di Catania ha accolto l'istanza del ricorrente di sospensione del provvedimento impugnato, facendo obbligo all'amministrazione di inserire con riserva il ricorrente;
Considerato che per mero errore materiale la dott.ssa Genovese Sabrina, nata a Milazzo il 22 dicembre 1969, non risulta inserita nella graduatoria di che trattasi, né tra gli inclusi, né tra gli esclusi, nonostante avesse presentata istanza entro i termini contrattualmente previsti;
Accertato che il sanitario sopraspecificato non risulta in possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 2, punto c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/96 per l'inserimento in graduatoria, essendosi abilitato dopo il 31 dicembre 1994 e non essendo in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alle opportune rettifiche alla graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 2000, inserendo con riserva, in ottemperanza alla citata ordinanza del TAR di Catania il dott. Caracciolo Lorenzo con punti 9,00 ed escludendo dalla stessa la dott.ssa Genovese Sabrina;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 2000, approvata con decreto 24 ottobre 2000, rettificata con decreto 29 dicembre 2000, risulta così modificata:
- Caracciolo Lorenzo, nato a Catania il 22 dicembre 1963, inserito con riserva con punti 9,00;
-  Genovese Sabrina, nata a Milazzo il 22 dicembre 1969, esclusa.

Art. 2

Il dott. Caracciolo Lorenzo andrà ad occupare nella graduatoria di che trattasi la posizione che compete in base al punteggio conseguito e tenuto conto del voto di laurea, dell'anzianità di laurea ed infine della maggiore età.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 22 marzo 2001.
  PROVENZANO 

(2001.13.651)
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DECRETO 22 marzo 2001.
Integrazione del decreto 20 dicembre 2000, concernente incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende sanitarie locali della Sicilia relativamente al 2° semestre 1999 ed al 1° semestre 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la norma transitoria n. 2, comma 1, inserita nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270/00, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 2000;
Visto il proprio decreto n. 33565 del 20 dicembre 2000, con il quale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 62 del 29 dicembre 2000 l'elenco degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende sanitarie locali della Sicilia relativamente al secondo semestre 1999 e al primo semestre 2000;
Viste le note n. 68 del 12 gennaio 2001 e n. 222 del 31 gennaio 2001, con le quali il servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo ha segnalato, rispetto a quanto in precedenza comunicato e pubblicato con il citato decreto n. 33565/00, gli ulteriori posti vacanti a 24 ore nei presidi di continuità assistenziale rispettivamente di Santa Cristina Gela e di Roccapalumba, ambedue attribuibili al primo semestre 2000;
Ritenuto di dovere provvedere alla pubblicazione delle rettifiche conseguenti alle suddette segnalazioni;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, fermo quant'altro disposto con il citato decreto n. 33565 del 20 dicembre 2000, l'elenco degli incarichi di continuità assistenziale attribuibili nella Regione Sicilia per il primo semestre 2000 viene integrato con un posto a 24 ore presso il presidio di Santa Cristina Gela e con un posto a 24 ore presso il presidio di Roccapalumba, ambedue di pertinenza dell'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 marzo 2001.
  PROVENZANO 

(2001.13.652)
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DECRETO 27 marzo 2001.
Graduatoria definitiva regionale degli biologi ambulatoriali, valida per l'anno 2001, per l'affidamento di incarichi di sostituzione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che prevede che per i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del precitato decreto legislativo n. 517/93, continuano a valere le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto il D.P.R. n. 458 del 19 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213/L del 31 dicembre 1998, con il quale è reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi chimici e psicologi ambulatoriali;
Visto il proprio decreto n. 33174 del 9 novembre 2000, con il quale si è provveduto alla formulazione della graduatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 458/98 ed alla relativa pubblicazione per 30 giorni presso le sedi dell'Assessorato regionale della sanità, dei relativi ordini professionali e delle OO.SS. a far data dal 10 novembre 2000;
Considerato che non sono pervenute nei termini previsti istanze di riesame della propria posizione in graduatoria da parte degli interessati;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva dei biologi ambulatoriali valevole per l'anno 2001;

Decreta:


Articolo unico

E' approvata la graduatoria definitiva regionale dei biologi ambulatoriali, valida per l'anno 2001, per l'affidamento di incarichi di sostituzione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della sanità e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubbli-cazione.
Palermo, 27 marzo 2001.
  CASTELLUCCI 


Allegato
GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE DEI BIOLOGI AMBULATORIALI VALIDA PER L'ANNO 2001


N.  Cognome e nome Data di nascita Indirizzo Comune Data Laurea Punteggio 
Brucculeri Maria Angela 7-10-1951 via Ariosto, 12 Palermo 15-6-1976 27,65 
Polizzi Michela G.ppa Silvana 18-5-1958 via Napoleone Colaianni, 109 Caltanissetta 16-7-1984 23,25 
Cammarata Salvatore 26-10-1954 via San Giovanni, 22 Nicosia (EN) 25-10-1983 19,10 
Colombo Antonino 2-1-1953 via Roma, 39 Collesano (PA) 18-7-1977 18,30 
Fiore Maria Cristina 10-5-1953 via Lombardia, 9 Palermo 20-12-1980 18,18 
Di Venuta Jessica 14-2-1966 via A. Gramsci Vic. In., 2 Augusta (SR) 15-11-1989 16,08 
Sabatino Pierina 25-10-1961 via Montenero Fasanò, 10 Petralia Soprana (PA) 10-2-1987 15,91 
Imburgia Massimo 2-3-1959 passaggio Dei Poeti, 11 Palermo 7-3-1984 15,75 
Alaimo Maria Teresa 21-4-1961 piazza Don Bosco, 8/A Palermo 16-7-1987 15,20 
10  Arena Laura 16-4-1954 via Giovanni Sgambati, 3 Palermo 17-12-1985 14,30 
11  Sacco Nunziata 26-3-1955 via Salice, 3 Geraci Siculo (PA) 30-3-1983 13,50 
12  Starrantino Carmelo Antonio 3-5-1969 via Comandante Todaro, 32 Nizza di Sicilia (ME) 7-11-1991 8,59 
13  Lo Porto Pasqua Maria 4-12-1959 via Guido Jung, 7 Palermo 12-2-1985 8,40 
14  Guaiana Elvira 9-5-1962 via Alcide De Gasperi, 53 Palermo 24-7-1989 7,38 
15  Mastropasqua Valeria 26-7-1965 vico Sasso, 10 Molfetta (BA) 9-7-1993 6,77 
16  Di Pietra Daniela 9-5-1968 via Toscana, 22 Caltanissetta 26-6-1991 6,18 
17  Palazzolo Caterina 21-12-1962 viale P.pe Umberto, 129-bis Messina 27-9-1986 5,60 
18  Puzzo Maria Antonietta 11-6-1965 via Donizzetti 6 Pietraperzia (EN) 14-3-1991 4,54 
19  Beltrano Anna Maria 27-6-1971 via Costiera di Mezzogiorno, 95 Favignana (TP) 17-6-1996 4,54 
20  Chianetta Giovanna Maria 17-6-1965 viale della Vittoria, 19 San Biagio Platani 31-10-1989 3,77 
21  Pagano Germana 17-12-1970 via San Lorenzo, 342 Palermo 6-3-1995 3,53 
22  Mauceri Alfonso 17-4-1967 via Pietro Passalacqua, 35 Barrafranca (EN) 15-7-1993 2,61 
23  Cicerone Maria 9-6-1962 via Brennero, 13 Bronte (CT) 13-11-1990 2,50 
24  Di Trapani Silvia 9-6-1968 contrada Bellacera S.Flavia (PA) 7-7-1993 1,98 
25  Vita Margherita 29-1-1961 via Nuovaluce, 30/A Tremestieri Etneo (CT) 26-11-1985 1,55 
26  Lombardo Gaetana 23-8-1965 via Forni Pubblici, 13 Spadafora (ME) 8-3-1995 1,50 
27  Clementi Giuseppina 29-10-1965 via Pier Della Francesca Palma di Montechiaro (AG) 9-3-1996 1,13 
28  Mistretta Benedetta Assunta 15-8-1959 via Giuseppe Giacalone, 40 Santa Ninfa (TP) 25-7-1983 1,00 
29  Lo Groi Ausilia 5-2-1961 via Scucina, 109 Custonaci (TP) 4-11-1988 0,88 
30  Orobello Mattea 27-11-1964 via Omero, 29 Bagheria (PA) 26-7-1994 0,87 
31  Faulisi Maria Antonia 29-9-1959 via Saverio Scrofani, 1/B Palermo 8-3-1995 0,21 
32  Forte Giovanna 23-6-1967 passaggio Salvatore Pugliatti, 3 Palermo 12-7-1995 0,18 
33  Zoi Silvana Maria 14-5-1961 via Papa Giovanni XXIII, 90 Bagheria (PA) 6-11-1996 0,18 
34  Lentini Antonina 4-1-1959 via Duchessa, 100 Castellamare del Golfo (TP) 31-10-1983 (*) 



(*) Esclusa: istanza fuori termine (art. 3, comma 1, D.P.R. n. 458/98).
(2001.14.674)
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DECRETO 27 marzo 2001.
Graduatoria definitiva regionale degli chimici ambulatoriali, valida per l'anno 2001, per l'affidamento di incarichi di sostituzione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che prevede che per i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del precitato decreto legislativo n. 517/93, continuano a valere le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto il D.P.R. n. 458 del 19 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213/L del 31 dicembre 1998, con il quale è reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi chimici e psicologi ambulatoriali;
Visto il proprio decreto n. 33172 del 9 novembre 2000, con il quale si è provveduto alla formulazione della graduatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 458/98 ed alla relativa pubblicazione per 30 giorni presso le sedi dell'Assessorato regionale della sanità, dei relativi ordini professionali e delle OO.SS. a far data dal 10 novembre 2000;
Viste le istanze di richiesta degli interessati relative al riesame della propria posizione in graduatoria pervenute entro i termini di legge;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva dei chimici ambulatoriali valevole per l'anno 2001;

Decreta:


Articolo unico

E' approvata la graduatoria definitiva regionale dei chimici ambulatoriali, valida per l'anno 2001, per l'affidamento di incarichi di sostituzione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della sanità e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 marzo 2001.
  CASTELLUCCI 


Allegato
GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE DEI CHIMICI AMBULATORIALI VALIDA PER L'ANNO 2001


N.  Cognome e nome Data di nascita Indirizzo Comune Data Laurea Punteggio 
Mercadante Lucina Ferrante 30-6-1964 viale Regina Margherita, 59 Messina 20-3-1989 11,91 
Di Gaudio Francesca 28-7-1964 via Ariosto, 43 Cianciana (AG) 18-6-1996 9,97 
Turturici Elisa 8-12-1970 via Luciano Manara, 82 Messina 7-11-1994 8,64 
Amorello Diana 7-4-1972 via G. Di Marzio, 21 Palermo 26-3-1996 8,06 
Signorino Graziella 13-9-1968 via Palermo, 632 Messina 9-3-1994 7,42 
Cascio Stefania 15-11-1970 contrada Conca d'Oro Compl. Garden House 2 Messina 20-3-1996 6,98 
Lembo Francesco 15-6-1958 rione Aldisio Piazza, 30/L pal. 77 n. 611 Messina 26-3-1990 6,96 
Catania Stefania 13-2-1972 via Felice Bisazza, 8/C is. 250 Messina 20-3-1996 6,91 
Interbartolo Daniela 11-7-1972 via Mazzini, 105 Agrigento 25-3-1997 6,50 
10  Fascetto Sivillo Maria 4-11-1967 via Vittorio Veneto, 75 Troina (EN) 13-12-1993 6,07 
11  Crisafulli Angelo Giuseppe 15-3-1965 contrada Campolino s.n. S.LuciaSopraContesse(ME) 17-3-1997 5,11 
12  Calatozzo Paolo 11-1-1967 via Vetro, 32 pal. A S.S. 114 Contesse (ME) 8-11-1996 4,61 
13  Carbone Domenica 12-5-1957 via S.G. B. De La Salle, 2/E Catania 22-7-1980 4,15 
14  D'Anna Francesca 4-8-1972 corso Trieste, 45 San Cipirello (PA) 18-12-1997 3,71 
15  Trifiletti Giuseppina 7-2-1967 via Liguria is. 12 Messina 14-3-1995 2,98 
16  Randazzo Maria Rita 14-2-1965 via Randazzo, 11 San Cipirello (PA) 18-7-1995 2,91  
17  Italiano Vincenza Marina 4-6-1964 via Libertà, 84 Giammoro - Pace Del Mela (ME) 2-7-1993 2,47 
18  Gullì Antonino 9-6-1966 piazza Libertà, 4 Saponara (ME) 4-7-1994 1,96 
19  Gatto Irene 16-1-1975 via Pozzo Nonna, 171 Torre Faro Messina 28-7-1995 1,89 
20  Puzone Massimo 8-12-1969 via G. Longo Is. 390 Messina 17-7-1997 1,70 
21  Saporito Carla 13-12-1967 via Gelone Pal. C int. 6 n. 5 Messina 22-7-1996 1,55 
22  Venza Rosy 9-10-1970 via Strada Provinciale Punta Marsala Favignana (TP) 30-10-1998 1,38 
23  Liirò Peluso Daniele Antonio 21-5-1961 via Peschiera, 25 Messina 29-7-1998 1,25 
24  Zafarana Paolo 4-2-1971 via G. D'Annunzio, 17 Santa Flavia (PA) 26-3-1999 1,21 

(2001.14.674)
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DECRETO 27 marzo 2001.
Graduatoria definitiva regionale degli psicologi ambulatoriali, valida per l'anno 2001, per l'affidamento di incarichi di sostituzione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che prevede che per i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, in servizio alla data di entrata in vigore del precitato decreto legislativo n. 517/93, continuano a valere le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto il D.P.R. n. 458 del 19 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213/L del 31 dicembre 1998, con il quale è reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi chimici e psicologi ambulatoriali;
Visto il proprio decreto n. 33173 del 9 novembre 2000, con il quale si è provveduto alla formulazione della graduatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 458/98 ed alla relativa pubblicazione per 30 giorni presso le sedi dell'Assessorato regionale della sanità, dei relativi ordini professionali e delle OO.SS. a far data dal 10 novembre 2000;
Viste le istanze di richiesta degli interessati relative al riesame della propria posizione in graduatoria pervenute entro i termini di legge;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva degli psicologi ambulatoriali valevole per l'anno 2001;

Decreta:


Articolo unico

E' approvata la graduatoria definitiva regionale degli psicologi ambulatoriali, valida per l'anno 2001, per l'affidamento di incarichi di sostituzione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della sanità e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-zione.
Palermo, 27 marzo 2001.
  CASTELLUCCI 


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(2001.14.674)
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DECRETO 27 marzo 2001.
Linee guida generali sul funzionamento del servizio di emergenza sanitaria regionale "S.U.E.S. - 118".

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23.12.1978, n. 833;
Visto l'atto d'intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 36;
Visto il D.P.R.S. 30 dicembre 1996, n. 413;
Visto il decreto n. 26166 del 24 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è sta to istituito il Comitato regionale per l'emergenza sanitaria;
Visto il decreto n. 27162 dell'11 novembre 1998, con il quale è stato approvato il documento tecnico che detta norme tecnico-organizzative sul funzionamento del sistema di emergenza regionale;
Visto il D.P.R.S. 11 maggio 2000, con il quale è stato approvato il Piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto il decreto n. 32158 del 20 giugno 2000, con il quale è stata istituita la Commissione di verifica della qualità dei servizi resi dalla Croce Rossa italiana;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2000, n. 36, la quale, all'art. 11, comma 2, dispone che l'Assessorato regionale della sanità provvede alla stipula del nuovo contratto di convenzione per il triennio 2001-2003 con la Croce Rossa italiana per il Servizio 118;
Visto il decreto n. 33793 dell'8 gennaio 2001, con il quale sono state approvate le "Linee guida per l'organizzazione funzionale dei presidi territoriali di emergenza e della rete dell'emergenza-urgenza";
Vista la nota assessoriale prot. n. 2N23/00158 del 15 gennaio 2001, con la quale è stato dato incarico ai funzionari dell'I.R.S. e della 2ª Direzione della predisposizione della bozza di linee guida generali sul funzionamento dei servizi di emergenza sanitaria regionali S.U.E.S. 118;
Ritenuto di dover rivedere l'attuale organizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza e di dover apportare quei correttivi necessari ad un ottimale funzionamento dell'intero sistema;
Considerato a tal fine di dover procedere alla revoca di quei provvedimenti ritenuti superati o in conflitto con il nuovo documento di indirizzo regionale;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa citati e che qui si intendono confermati, sono approvate le "Linee guida generali sul funzionamento del servizio di emergenza sanitaria regionale "S.U.E.S. - 118".

Art. 2

Sono abrogati il decreto n. 26166 del 24 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato istituito il Comitato regionale per l'emergenza sanitaria; il decreto n. 27162 dell'11 novembre 1998, con il quale è stato approvato il documento tecnico che detta norme tecnico-organizzative sul funzionamento del sistema di emergenza regionale; il decreto n. 32158 del 20 giugno 2000, con il quale è stata istituita la Commissione di verifica della qualità dei servizi resi dalla Croce Rossa italiana.

Art. 3

A parziale modifica di quanto indicato nell'allegato al decreto n. 33793 dell'8 gennaio 2001 la dizione "Centro mobile di rianimazione" è modificata in "Ambulanza di rianimazione".

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale comprensiva dell'allegato.
Palermo, 27 marzo 2001.
  PROVENZANO 

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(2001.14.672)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 19 febbraio 2001.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM nel territorio del comune di San Giuseppe Jato.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge n. 64/74;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 306 del 10 agosto 1999, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune diSan Giuseppe Jato;
Viste le note del 17 febbraio 1999, del 26 settembre 2000 e dell'8 novembre 2000, con le quali la Omnitel Pronto Italia S.p.A. ha inoltrato a questo Assessorato istanza per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di una stazione base radio della rete cellulare GSM per il territorio del comune diSan Giuseppe Jato in contrada Traversa;
Vista la deliberazione consiliare n. 44 del 19 luglio 2000, con la quale il consiglio comunale di S. Giuseppe Jato esprime parere favorevole alla realizzazione della stazione radio suindicata con la condizione che la Omnitel Pronto Italia provveda ad acquisire il nulla osta dell'ufficio del Genio civile;
Vista l'autocertificazione del nulla osta rilasciato dall'Ispettorato ripartimentale foreste - gruppo III tutela - prot. n. 23221 pos. IV-2/62 del 24 dicembre 1999;
Vista l'autocertificazione prot. n. 45526 del 25 ottobre 1998 del parere ex artt. 17 e 18 della legge n. 64/74, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo esprime parere favorevole al progetto con condizioni;
Visto il parere n. 415 del 18 dicembre 2000 del gruppo 26° della Direzione regionale dell'urbanistica, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note su indicate, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Nella nota prot. n. 23221 pos. IV-2/62 del 24 dicembre 1999, del gruppo III tutela, dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato ripartimentale, si autorizza, essendo la zona sottoposta a vincolo idrogeologico, lo sbancamento per la realizzazione di una stazione radio base e la stradella di accesso, rispettando le prescrizioni contenute nella relazione geologica.
La nota prot. n. 45526 del 25 ottobre 2000 della sezione 2 dell'ufficio civile rilasciava l'autorizzazione ai sensi della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, artt. 17 e 18, con prescrizioni di carattere generale.
Considerazioni
Dato il carattere di "rilevante interesse pubblico" che il progetto riveste sia ai fini collettivi che territoriali, si può favorevolmente esprimere un giudizio, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, questo gruppo di lavoro XXVI della D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere, per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni".
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 415 del 18 dicembre 2000 reso dal gruppo XXVI/DRU;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 ed in conformità al parere espresso dal gruppo 26°/DRU prot. n. 415 del 18 dicembre 2000, il progetto per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM per il territorio del comune diSan Giuseppe Jato in contrada Traversa.

Art.2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  deliberazione consiliare n. 44 del 19 luglio 2000;
2)  parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo n. 45526 del 25 ottobre 1998;
3)  parere Ispettorato ripartimentale di Palermo, prot. n. 23221 pos. IV-2/62 del 24 dicembre 1999;
4)  relazione tecnica;
5)  relazione geologica;
6)  stralcio di P.R.G. relativo alla zona d'intervento;
7)  parere gruppo XXVI/D.R.U. n. 415 del 18 dicembre 2000.

Art. 3

La Omnitel Pronto Italia S.p.A. è onerata, prima della esecuzione delle opere, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla società Omnitel per l'esecuzione, al comune di S. Giuseppe Jato, interessato per territorio, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 19 febbraio 2001.
  LO MONTE 

(2001.10.466)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 8 febbraio 2001.
Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata all'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto l'art. 88 "Aiuti al bed and breakfast" della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";
Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della Provincia regionale";
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di turismo, con la quale è stata definita l'attività ricettiva, sono state individuate le tipologie ricettive ed è stata attribuita alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico l'attività inerente la classificazione delle strutture stesse nell'ambito dei poteri di coordinamento dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
Considerato che la legge regionale n. 32/2000 individua il bed and breakfast quale attività ricettiva, con attribuzione della classifica con riferimento a quanto è previsto dalla cennata normativa dal D.P.R. n. 1437/70 e dagli standards determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;
Ritenuto, conseguentemente, di determinare i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle del bed and breakfast;
Considerato che le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico istituite presso le province regionali sono gli organi ai quali in virtù del combinato disposto dall'art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1986 e della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, è demandata l'attività inerente la classificazione delle strutture ricettive, nonché quella inerente l'accertamento delle violazioni agli obblighi di legge;
Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare anche una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive dell, in quanto il mantenimento degli standards di qualità del sistema di accoglienza è essenziale per la capacità competitiva dell'offerta turistica della Regione siciliana;

Decreta:


Art. 1

Sono approvati, nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle del "bed and breakfast".
Vengono, altresì, stabilite le modalità di classifica e le modalità per la definizione in stelle applicabili alle attività di cui sopra.

Art. 2

Le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico delle Province regionali adottano entro 30 giorni dalla richiesta il provvedimento di classifica delle attività di bed and breakfast del territorio di competenza secondo la normativa di cui alla legge regionale n. 32/2000 e dei requisiti indicati nel testo di cui all'art. 1 del presente decreto.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine vi provvede l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune ed all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 3

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel semestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza.
Decorsi infruttuosamente i termini suddetti, provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 febbraio 2001.
  ROTELLA 

Allegato
NORMATIVA DI CLASSIFICA

Per bed and breakfast si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata.
L'attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di commercio da parte del titolare dell'attività.
Alla suddetta attività si applica quanto previsto dal punto 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000.
All'attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
L'inizio delle attività va comunicata al comune e alla provincia competente per territorio e per essa all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, ai fini della classificazione dell'esercizio ricettivo.
Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione in conformità dell'art. 19 della legge n. 241/90, come modicato dall'art. 2, comma decimo, della legge n. 537/93, intraprendere l'esercizio dell'attività.
Sarà cura dell'amministrazione comunale competente verificare ai sensi delle predette disposizioni (legge Bassanini) la sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti.
Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.
Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90.
Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale.
Il provvedimento di classificazione degli esercizi di bed and breakfast viene adottato, previo sopralluogo, dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione.
Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della legge regionale n. 27/96.
Ai sensi del punto 6 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, il titolare dell'attività deve comunicare all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle presenze ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e dell'inserimento del l'esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive.
La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità locali di pubblica sicurezza.
TARIFFE
Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico competenti per territorio annualmente stabiliscono le tariffe minime e massime da applicare all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categoria.
Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture turistico ricettive.
3 stelle ***
Requisiti minimi
Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) per ogni camera.
Televisione in tutte le camere.
Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
I servizi di biancheria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento degli ambienti.
Prestazione di servizi obbligatori
Servizio di prima colazione.
Cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni.
Pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno.
Dotazioni
Bagni completi in ogni camera:
- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
Sistemazione camere:
-  letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- punto di illuminazione per leggere e scrivere;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- sgabello o ripiano apposito per bagagli;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto.
2 stelle **
Requisiti minimi
Bagno completo (lavabo, bidet, wc, doccia) ad uso esclusivo degli ospiti.
Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).
Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).
Prestazione di servizi obbligatori
Servizio di prima colazione.
Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente, asciugamani ogni giorno.
Pulizia nelle camere e nel servizio igienico 1 volta al giorno.
Dotazioni
Servizi igienico-sanitari:
- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;
Sistemazione camere:
-  letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio;
-  lampade o appliques da comodino;
-  punto di illuminazione per leggere e scrivere;
-  secondo comodino o ripiano nelle doppie;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- cestino rifiuti;
-  una sedia per letto.
1 stella *
Requisiti minimi
Servizio di prima colazione.
Impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo.
Prestazione di servizi obbligatori
Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.
Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.
Dotazioni
Servizi igienico-sanitari:
- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.
Sistemazione camere:
- letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio;
- lampade o appliques da comodino;
- cestino rifiuti;
- una sedia per letto;
- uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona.
(2001.7.306)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 5-13 marzo 2001, n. 55.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Fernando Santosuosso, presidente;
-  Massimo Vari, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della delibera legislativa recante "nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 agosto 1999, promulgata come legge 13 settembre 1999, n. 20, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 13 agosto 1999, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1999.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.
Uditi gli avvocati Giovanni Lo Bue e Giovanni Pitruzzella per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 13 agosto 1999 al Presidente della Regione siciliana e depositato presso la cancelleria della corte il 20 agosto 1999, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 14, 17 e 31 dello Statuto della Regione siciliana e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della delibera legislativa recante "nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 agosto 1999 e, successivamente, promulgata come legge 13 settembre 1999, n 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 settembre 1999, n. 44.
La disposizione impugnata, inserita in un provvedimento legislativo avente ad oggetto misure di solidarietà, risarcitorie e di sostegno economico in favore delle vittime della mafia, di estorsioni e dell'usura, istituisce un organismo denominato "comitato regionale per la sicurezza", al quale è attribuito, tra l'altro (comma 1), il compito di "proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività economiche che si svolgono nel territorio della Regione".
Secondo il ricorrente la disposizione in questione incide sulla materia della sicurezza pubblica, sia in considerazione dei compiti assegnati al comitato sia alla luce del raccordo previsto con i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture; materia di indubbia spettanza statale perché volta a "tutelare un interesse unitario dello Stato riguardante la difesa dell'intera collettività nazionale, connesso a valori costituzionali di primario rilievo".
A conferma di tale esclusiva competenza statale, il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale in materia e rileva che anche l'ampio decentramento e trasferimento di funzioni alle regioni, operato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, non ha toccato la materia relativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.
Sotto tale profilo la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello statuto, che disciplinano il sistema della potestà legislativa della Regione.
Inoltre, il comma 2 della norma impugnata, ove si prevede che il comitato "formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all'attuazione dell'art. 31 dello statuto regionale", non consentirebbe di individuare in termini univoci ruolo e compiti del comitato stesso in ordine alle funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico, che l'art. 31 dello statuto assegna al Presidente della Regione e che devono essere esercitate a mezzo della polizia di Stato. Al riguardo, il ricorrente richiama la sentenza n. 131 del 1963, con la quale la corte ha affermato che lo stesso Presidente non può svolgere la funzione di mantenimento dell'ordine pubblico avvalendosi di organi diversi da quelli previsti e disciplinati dalla legislazione nazionale, e cioè dalla polizia di Stato, e che "solo una legge della Repubblica può stabilire l'ordinamento degli organi di polizia di cui il Presidente e il Governo della Regione possono disporre".
Ad avviso del ricorrente tale ordinamento è dettato dagli artt. 18 e 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che hanno istituito i comitati (nazionale e provinciali) per l'ordine e la sicurezza pubblica, entrambi organi ausiliari di consulenza, rispettivamente, delle autorità nazionale e provinciali di pubblica sicurezza.
Al fine di assicurare una più incisiva azione di prevenzione e di lotta alla criminalità, le funzioni di coordinamento delle forze di polizia sono state quindi delegate dal Ministro dell'interno ai prefetti dei capoluoghi di regione e, in Sicilia, ai prefetti di Palermo e Catania, che si avvalgono, tra l'altro, di una conferenza interprovinciale delle autorità di pubblica sicurezza, alla quale partecipano anche rappresentanti della Regione e degli enti locali.
L'istituzione di un nuovo organismo regionale, conclude il ricorrente, da un lato sarebbe "invasiva della competenza statale in materia di ordinamento della polizia" e, dall'altro, si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., determinando una "duplicazione di valutazioni e di interventi che darebbe origine a confusione in un settore vitale per gli interessi nazionali".
2.- Si è costituita la Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pitruzzella, Giovanni Lo Bue e Giorgio Colajanni, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Preliminarmente la Regione contesta l'interpretazione del ricorrente secondo la quale la disposizione censurata avrebbe superato i limiti della competenza legislativa regionale; la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica non sarebbe stata affatto intaccata dalla delibera legislativa in parola, che si è limitata "ad istituire un organismo con compiti esclusivamente propositivi nei confronti dell'amministrazione regionale", nel pieno rispetto della legge statale n. 121 del 1981. La difesa regionale contesta inoltre l'interpretazione riservata dal Commissario dello Stato al comma 2 dell'articolo impugnato, che recita "Il comitato formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 31 dello statuto regionale": tale disposizione non potrebbe infatti riferirsi che alla formulazione di proposte destinate a trovare eventuale accoglimento in un testo di norme di attuazione dell'art. 31 dello statuto, in vista della sua approvazione con le modalità previste dalla normativa vigente, "anche con riferimento alla riorganizzazione e razionalizzazione degli organi di rappresentanza periferica dello Stato, per le quali il Parlamento nazionale ha dato delega al Governo, stabilendo che tali organi debbano svolgere funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le Regioni e gli enti locali (art. 12, lett. h), della legge delega n. 59 del 1997)".
La stessa composizione del comitato è indice, secondo la Regione, del rapporto di collaborazione tra gli organi dello Stato, della Regione e degli enti locali nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata; rapporto all'interno del quale si collocherebbe altresì il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, nella parte in cui, modificando l'art. 20 della legge n. 121 del 1981, ha previsto che la convocazione del comitato provinciale è in ogni caso disposta quando la richieda il sindaco del comune capoluogo di provincia per questioni attinenti alla sicurezza o all'ordine pubblico in ambito comunale.
Il legislatore regionale non ha quindi "voluto sostituirsi allo Stato nella tutela degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza, ma ha ritenuto utile un organismo che formuli proposte, indirizzi e valutazioni per l'esercizio delle competenze proprie della Regione", in particolare per attuare misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità di stampo mafioso, di estorsioni e dell'usura, nonché per sostenere l'impegno delle scuole e delle istituzioni nella lotta alla mafia.
Rileva infine la Regione che il Presidente, con propria scelta discrezionale, potrebbe perseguire le stesse finalità attivandosi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente forme di collaborazione tra le varie amministrazioni dello Stato: appare quindi strano che ciò che una legge ordinaria permette al Presidente, con scelta peraltro discrezionale, sia invece inibito all'Assemblea regionale, alla quale verrebbe precluso di istituire un comitato nel quale si realizzerebbe la massima intesa tra Stato, Regione ed enti locali nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata in Sicilia.
Con riferimento, infine, alla denunciata violazione dell'art. 97 della costituzione, la difesa regionale richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza della corte, che ha sempre affermato che la discrezionalità del legislatore può essere censurata solo sotto il profilo della arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della legge impugnata, che certo non si riscontra in una "disposizione che tende alla massima collaborazione possibile (seppur limitata a proposte e suggerimenti) con gli organi statali istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, proprio al fine di realizzare la massima efficienza dell'azione amministrativa in tale materia".
Al riguardo, secondo la Regione il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni dovrebbe essere finalizzato a superare "alcune formalistiche separazioni di competenze tra i due enti" affinché le rispettive funzioni, soprattutto in un campo come la tutela dell'ordine pubblico che dovrebbe impegnare tutte le istituzioni dello Stato, si svolgano nel modo più efficiente e coordinato possibile.
Con successiva memoria, la Regione siciliana ha ulteriormente ampliato e approfondito le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione.
In particolare, con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 31 dello statuto, la difesa regionale insiste sulla non pertinenza della sentenza n. 131 del 1963, richiamata dal Commissario dello Stato, avendo il comitato per la sicurezza solo il compito di svolgere un'attività di studio, di natura consultiva e preliminare rispetto ad una futura ed eventuale attuazione dell'art. 31 dello statuto, e non già quello di coadiuvare il Presidente della Regione nella funzione di garantire la sicurezza dell'isola.
Per quanto concerne, poi, la presunta violazione degli articoli 14 e 17 dello stesso statuto, la memoria insiste sulle funzioni di studio e consulenza del nuovo organismo, chiamato ad elaborare proposte da sottoporre alle autorità competenti, opportunamente composto da autorità locali e dell'amministrazione periferica dello Stato. Sotto questo punto di vista, la norma impugnata sarebbe pienamente conforme al sistema costituzionale, ed anzi rappresenterebbe una significativa attuazione del principio di leale collaborazione tra istituzioni statali e istanze regionali e locali.
Il riparto delle competenze tra Stato e regioni, se coordinato con il principio di leale collaborazione, esigerebbe, secondo la Regione resistente, la predisposizione di strumenti idonei a conformare le decisioni adottate a livello centrale alla realtà locale. Tanto è vero che - si rileva nella memoria - anche il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, istituito dall'art. 20 della legge n. 121 del 1981, costituisce un momento di raccordo tra istanze statali e locali, essendo presieduto dal prefetto e composto, tra l'altro, dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati.
Infine, circa la denunciata violazione dell'art. 97 Cost., la Regione ribadisce che la ricerca di intese e di collaborazione tra organi statali e regionali non può ritenersi in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, e rileva che non si realizzerebbe alcuna duplicazione di organi e di interventi, considerata la partecipazione al comitato regionale di una figura rappresentativa sia dell'autorità centrale, sia dell'intera collettività regionale, quale è il Presidente della Regione.
Considerato in diritto

1. - Il giudizio promosso in via principale dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha per oggetto l'art. 22 della delibera legislativa recante "nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 agosto 1999. Nelle more del giudizio, la delibera oggetto di impugnativa è stata promulgata come legge 13 settembre 1999, n. 20, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 settembre 1999, n. 44; la pronuncia della corte va quindi adottata nei confronti dell'atto legislativo suindicato.
La disposizione denunciata, che istituisce un comitato regionale per la sicurezza, violerebbe: gli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione siciliana, in quanto la materia della sicurezza e dell'ordine pubblico non è inserita tra quelle riservate alla potestà esclusiva o concorrente della Regione ed è di indubbia spettanza statale; l'art. 31 dello stesso statuto, come interpretato alla luce della sentenza n. 131 del 1963 di questa corte, in quanto le funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico non possono essere esercitate dal Presidente della Regione attraverso organi o uffici regionali, ma solo "a mezzo della polizia di Stato"; l'art. 97 Cost. "per la duplicazione di valutazioni ed interventi" che si verrebbe così a determinare.
2. - La questione è fondata.
La norma censurata è inserita in un provvedimento legislativo, risultante dalla unificazione e rielaborazione di altri disegni di legge, composto di quattro titoli, dedicati, rispettivamente, a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa, al sostegno dei soggetti danneggiati a seguito di atti estorsivi e di manovre usurarie, ad interventi in favore delle scuole e delle istituzioni impegnate nella lotta alla mafia, alle disposizioni transitorie, abrogative e finanziarie.
Al comitato regionale per la sicurezza, istituito come organismo di ausilio alle funzioni del Presidente della Regione in materia di ordine pubblico, è attribuito il "compito di proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività economiche che si svolgono nel territorio della Regione" (comma 1), nonché di formulare indirizzi e di esprimere "valutazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 31 dello statuto regionale" (comma 2); norma che, come è noto, dispone che "al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato". L'art. 22 stabilisce, inoltre, che il comitato, presieduto dal Presidente della Regione, è composto dal presidente della commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, dai questori della polizia di Stato, dai sindaci delle città capoluogo della Sicilia, da due rappresentanti dei corpi di polizia municipale della Sicilia, dal direttore dell'Azienda regionale delle foreste demaniali (comma 3), e prevede, infine, che operi "in raccordo con i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture" e che alle riunioni vengano invitati i prefetti della Sicilia e i rappresentanti in sede regionale delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica (comma 4).
Il comitato regionale per la sicurezza non ha dunque attinenza con gli specifici contenuti e con le finalità della legge regionale n. 20 del 1999, per la cui attuazione l'art. 7 istituisce l'ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità ma fiosa.
I compiti espressamente attribuiti al comitato in tema di sicurezza dei cittadini e delle attività economiche; il richiamo all'attuazione dell'art. 31 dello statuto - norma che disciplina le peculiari competenze del Presidente della Regione siciliana in tema di ordine pubblico -; la composizione estesa ai questori e la partecipazione alle riunioni dei prefetti e dei rappresentanti in sede regionale delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica; il collegamento con i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza di cui all'art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121: costituiscono, ciascuno per la sua parte, e complessivamente, elementi univoci e determinanti per ritenere che il comitato sia un organismo al quale sono assegnate funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica. Evidente è, quindi, il contrasto con gli artt. 14 e 17 dello statuto siciliano, che non contemplano tali materie tra quelle attribuite alla competenza legislativa esclusiva o concorrente della Regione, nonché con il principio - non contestato dalla stessa Regione resistente - secondo cui la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica è riservata in via esclusiva alla legislazione nazionale. Ne deriva che, anche ove si aderisse alla prospettazione della Regione in ordine alla natura di organo meramente consultivo del comitato regionale per la sicurezza, non per questo cesserebbe di trattarsi di un organismo e di una attività che interferiscono illegittimamente con i compiti spettanti allo Stato e alle strutture statali.
Nei compiti di studio e di consulenza che sarebbero attribuiti al comitato, nonché nella partecipazione ad esso, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni locali, di esponenti dell'amministrazione periferica dello Stato, quali sono i questori, la difesa della Regione vorrebbe vedere l'attuazione del principio di leale collaborazione tra istanze regionali e locali e istituzioni statali.
Al riguardo si deve tuttavia rilevare che tale principio concerne le modalità di esercizio di competenze esistenti in capo agli enti chiamati a cooperare tra loro (v. ad esempio, in materia di tutela paesaggistica, sentenze n. 151 del 1986 e n. 175 del 1976; in materia di sanità, sentenza n. 338 del 1989; in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro, sentenza n. 373 del 1997), ma non può evidentemente essere invocato per rivendicare una competenza non riconosciuta dall'ordinamento costituzionale.
Il che ovviamente non esclude che l'ordinamento statale persegua opportune forme di coordinamento tra Stato e enti territoriali in materia di ordine e sicurezza pubblica, come ad esempio è avvenuto con l'art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e con l'art. 1-sexies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa; ma, appunto, il compito di prevedere e disciplinare tali forme di coordinamento è riservato alla legislazione statale.
3.- La conclusione cui si è pervenuti non è contraddetta dal richiamo, contenuto nella norma censurata, all'art. 31 dello statuto. Al riguardo, la difesa della Regione resistente propone un'interpretazione del comma 2 dell'art. 22 nel senso che la norma si riferirebbe alla formulazione di proposte destinate a trovare accoglimento in emanande norme di attuazione dell'art. 1 dello statuto, e non contemplerebbe il compito di coadiuvare il Presidente della Regione nel mantenimento dell'ordine pubblico. Tale interpretazione non trova però alcun riscontro nella formulazione della disposizione censurata. Il comitato regionale per la sicurezza, sia per le competenze che gli sono attribuite, sia per la sua composizione, sia per l'espresso richiamo all'art. 31 dello statuto, viene infatti a porsi, nei termini già in precedenza precisati, come organo regionale di ausilio del Presidente della Regione nell'ambito dei compiti di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico che gli sono attribuiti dallo statuto. D'altro canto, la portata del citato art. 31 è assai chiara nell'escludere che il Presidente della Regione, che qui interviene nella sua qualità di organo dello Stato, possa svolgere le funzioni di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico mediante organi o uffici regionali, in quanto la disposizione stabilisce espressamente che tali funzioni debbono essere svolte "a mezzo della polizia dello Stato" (v. in tale senso sentenza n. 131 del 1963).
Sulla base delle concorrenti ragioni sinora esposte, va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale siciliana 13 settembre 1999, n. 20, per contrasto con gli artt. 14, 17 e 31 dello statuto per la Regione siciliana, rimanendo così assorbite le censure mosse in riferimento all'art. 97 della Costituzione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale siciliana 13 settembre 1999, n. 20, recante "nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
  Presidente: Santosuosso Redattore: Neppi Modona Cancelliere: Di Paola 

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2001.13.636)
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PRESIDENZA

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).


La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 8, che nell'anno 2000 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni:
-  Assessorato regionale dell'industria;
-  Assessorato regionale dei lavori pubblici;
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
(Si omettono le tabelle)



ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di organizzazioni di produttori ai sensi del Regolamento CEE n. 2200/96.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 5021, gruppo 8°, I Direzione del 21 dicembre 2000, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento n. 2200/96, della società cooperativa Sikania a r.l., con sede in Carlentini, quale organizzazione di produttori.
La predetta associazione è iscritta al n. 34 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 5022, gruppo 8°, I Direzione del 21 dicembre 2000, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento n. 2200/96, della società cooperativa Risorgimento a r.l., con sede in Scicli, quale organizzazione di produttori.
La predetta associazione è iscritta al n. 33 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 5103, gruppo 8°, I Direzione del 29 dicembre 2000, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento n. 2200/96, della cooperativa agricola Natura a r.l., con sede in Vittoria, quale organizzazione di produttori.
La predetta associazione è iscritta al n. 35 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2, gruppo 8°, I Direzione del 15 gennaio 2001, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento n. 2200/96, della società cooperativa Ortoqualità, con sede in Vittoria, quale organizzazione di produttori.
La predetta associazione è iscritta al n. 36 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 53, gruppo 8°, I Direzione del 26 gennaio 2001, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione dell'art. 11 del Regolamento n. 2200/96, della società cooperativa Agrinova Bio 2000 associazione produttori agricoli biologici, con sede in Acireale, quale organizzazione di produttori.
La predetta associazione è iscritta al n. 37 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori.
(2001.9.410)
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Riconoscimento alla ditta società cooperativa a r.l. Progetto Natura, con sede in Ragusa, quale acquirente di latte bovino e iscrizione della stessa al relativo albo regionale.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 44/gr. 7°-Dir. I del 22 gennaio 2001, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta società cooperativa a r.l. Progetto Natura, con sede legale a Ragusa, via A. De Gasperi n. 20, e stabilimento a Ragusa, contrada Monachella, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento CEE n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è iscritta al n. 98 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2001.9.421)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica del decreto 20 gennaio 2000, relativo alla determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili siti nella zona archeologica denominata "Madre Chiesa" ubicata nel comune di Licata.

Con decreto n. 5081 del 29 gennaio 2001, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha rettificato le tabelle allegate al decreto n. 5105 del 20 gennaio 2000 di indennità provvisoria nel modo seguente:
- numero d'ordine 6 - ditta Gueli Antonio, nato a Palma di Montechiaro il 31 gennaio 1951: foglio 20, particella 53, uliveto, mq. 90, L./m. 1.900, indennità provvisoria L. 171.000.
(2001.9.407)
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Rettifica del decreto 30 luglio 1998, relativo alla determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di beni immobili siti nella zona archeologica denominata "Rocca Nadore" ubicata nel comune di Sciacca.


Con decreto n. 5082 del 29 gennaio 2001, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha rettificato la tabella allegata al decreto n. 6999 del 30 luglio 1998 nel modo seguente:
- numero d'ordine 14 - ditta Piazza Pellegrino, nato a Caltabellotta il 28 giugno 1936, proprietario per 1/2 e Tantillo Giuseppa, nata a Ciminna il 12 gennaio 1940, proprietaria per 1/2, coniugi: partita 29854, foglio 54, particella 217, seminativo, mq. 720, L./m. 1.010, indennità provvisoria L. 727.200 + 50% = L. 1.090.800.
(2001.9.408)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Modifica del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.


L'Assessore per il bilancio e le finanze, con decreto n. 40 del 19 febbraio 2001, ha modificato il consiglio di direzione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, costituito con decreto n. 407 del 22 giugno 1999, sostituendo, su nuova designazione dell'UGL, il precedente rappresentante sindacale; il Consiglio risulta, pertanto, così composto:
Presidente, ai sensi del 1° comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1971:
-  on.le Assessore per il bilancio e le finanze;
Componenti di diritto, ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1998, n.2:
- Direttore della Direzione bilancio e tesoro;
- Direttore della Direzione finanze e credito;
Componenti eletti dal personale
- sig.ra Ciaramitaro Donatella, assistente del ruolo amministrativo;
-  dott. Messina Vincenzo, dirigente del ruolo amministrativo;
-  sig.ra Lapunzina Maria Salvatrice, assistente del ruolo tecnico del bilancio;
- sig.ra Ingrassia Margherita, assistente del ruolo tecnico delle finanze;
Componenti di nomina assessoriale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145:
-  dott. Amato Mario, dirigente superiore del ruolo tecnico del bilancio;
-  dott. Guida Giuseppe, dirigente superiore del ruolo tecnico del bilancio;
-  dott. Giacone Marcello, dirigente del ruolo tecnico del bilancio;
-  dott.ssa Melati Valeria, dirigente del ruolo tecnico delle finanze;
Componenti designati dalle OO.SS., ai sensi del 3° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 7/71, come sostituito dall'art. 27 della legge regionale n. 11/88:
-  DIRSI (dott. Emanuele Vincenzo);
-  CISAS (sig.ra Zanca Lidia);
-  UGL (sig.ra Di Franco Immacolata);
-  SIAD FAILEA FALCEV (d.ssa Manzo Anna Maria).
Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 5, si fa riserva di integrare successivamente il consiglio di direzione con il quinto rappresentante designato dalle altre organizzazioni sindacali e facente parte di questa Amministrazione, allorché sarà pervenuta la designazione richiesta.
La sig.ra Gulino Patrizia continuerà ad assicurare il servizio di segreteria del consiglio di direzione.
Ai componenti del consiglio di direzione non compete alcun compenso ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 15 e dell'art. 30 della legge regionale n. 6 del 7 marzo 1997.
(2001.9.390)
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Modifica dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo di Pachino società cooperativa a r.l., con sede sociale in Pachino.


Con decreto n. 096/2001-9/F del 22 febbraio 2001 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R.27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 51 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo di Pachino società cooperativa a r.l., con sede sociale in Pachino (SR), che qui di seguito integralmente si riporta:
Art. 51 (a parziale modifica degli artt. 32 e 42)
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, eletti dall'assemblea tra i soci.
I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale vengono scelti all'interno di una lista di nominativi di gradimento della Federazione italiana delle Banche di credito cooperativo.
Restano ferme le restanti previsioni degli artt. 32 e 42 in quanto compatibili con le presenti disposizioni transitorie, le quali restano in vigore per la durata originaria (cinque anni) o prorogata del progetto industriale finalizzato al risanamento e rilancio della società.
(2001.9.418)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.


Con decreto n. 134 del 7 febbraio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'avv. Tumbarello Rosa, nata a Marsala il 7 agosto 1970 ed ivi residente, via G. Italia n. 6, è stata nominata commissario straordinario della cooperativa Idrotermoelettrica, con sede in Marsala.
(2001.9.427)


Con decreto n. 135 del 7 febbraio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Dossi Luciano, nato a Brentonico il 12 gennaio 1941 e residente a Catania, viale Castagnola n. 5/a, è stato nominato commissario straordinario della cooperativa C.S.L.U., con sede in Enna.
(2001.9.425)


Con decreto n. 169 dell'8 febbraio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, l'avv. Vittorio Gaeta, nato a Chiusa Sclafani il 31 agosto 1936 e residente a Palermo, via Marchese di Villabianca n. 98, è stato nominato commissario straordinario della cooperativa CO.GI.TUR., con sede in Mazara del Vallo.
(2001.9.426)


Con decreto n. 190 del 15 febbraio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il dott. Domenico Piccione, nato a Messina il 30 luglio 1958 e residente a Faro superiore, via P. Frumentario n. 2, è stato nominato commissario straordinario della cooperativa S.I.V.I.E.D., con sede in Milazzo.
(2001.9.444)

Con decreto n. 192 del 15 febbraio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il rag. Aloi Sebastiana, nata a Spadafora il 16 agosto 1968 ed ivi residente, via Dottor Giunta n. 22, è stata nominata commissario straordinario della cooperativa Sole Nascente, con sede in Messina.
(2001.9.440)
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Nomina del commissario ad acta presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane.


Con decreto n. 157 dell'8 febbraio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato nominato commissario ad acta della C.R.I.A.S. il dr. Salvatore Lanzetta, dirigente in servizio presso questa Amministrazione, con il compito di provvedere agli adempimenti urgenti ed indifferibili.
(2001.9.424)
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Rideterminazione delle organizzazioni legittimate a desi gnare i propri rappresentanti ed il numero di seggi nel consiglio della Camera di commercio di Trapani.


Con decreto n. 186/I/XV del 14 febbraio 2001, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, a rettifica della precedente determinazione di cui al decreto n. 326/I/XV del 13 aprile 2000, ha rideterminato l'attribuzione dei 5 seggi del settore commercio ripartendoli fra le organizzazioni Confcommercio, Cidec e Confesercenti come segue:
-  Confcommercio 2 seggi nonché l'autonoma rappresentanza per le P.I.;
-  Confesercenti 1 seggio;
-  Cidec 2 seggi.
(2001.9.384)
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Proroga della gestione commissariale della cooperativa Il Capriolo, con sede in Messina, e conferma dell'incarico del commissario straordinario.


Con decreto n. 191 del 15 febbraio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, si è ulteriormente prorogata fino al 31 agosto 2001 la gestione commissariale della cooperativa Il Capriolo, con sede in Messina, avviata con decreto n. 1341 e prorogata con decreti n. 440 del 14 aprile 2000 e n. 1255 del 31 agosto 2000.
Viene confermato nell'incarico quale commissario straordinario l'avv. Francesco Rotondo con i compiti definiti nel decreto di nomina.
(2001.9.439)
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Nomina del commissario ad acta presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane.


Con decreto n. 199 del 15 febbraio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato nominato commissario ad acta della C.R.I.A.S. il dr. Aurelio Percipalle direttore generale della C.R.I.A.S., con il compito di provvedere alla stipula dei contratti di mutuo relativi ad operazioni di finanziamento già deliberati dai competenti organi dell'ente.
(2001.9.423)
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Conferimento di ulteriori incombenze al commissario ad acta presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane.


Con decreto n. 200 del 15 febbraio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al dr. Lanzetta Salvatore, dirigente in servizio presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e commissario ad acta presso la CRIAS, sono stati conferiti ulteriori incombenze da trattare presso l'ente precitato.
(2001.9.422)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Ulteriore integrazione e proroga dei poteri del commissario ad acta del Consorzio per l'A.S.I. di Caltagirone.


Con decreto n. 112 del 26 gennaio 2001, l'Assessore per l'industria ha ulteriormente integrato e prorogato fino al 28 febbraio 2001 i poteri del sig. Salvatore Marinaro, dirigente del ruolo amministrativo della Regione siciliana, nominato commissario ad acta presso il Consorzio per l'A.S.I. di Catania con decreto n. 1101/2000, per l'adozione di taluni provvedimenti, urgenti ed indifferibili.
(2001.9.406)
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Ulteriore integrazione e proroga dei poteri del commissario ad acta del Consorzio per l'A.S.I. di Catania.


Con decreto n. 122 del 30 gennaio 2001, l'Assessore per l'industria ha ulteriormente integrato e prorogato fino al 28 febbraio 2001 i poteri del dr. Francesco Lala, dirigente del ruolo amministrativo della Regione siciliana, nominato commissario ad acta presso il Consorzio per l'A.S.I. di Catania con decreto n. 1102/2000, per l'adozione di taluni provvedimenti, urgenti ed indifferibili.
(2001.9.405)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Ammissione dell'impresa Nicastro Antonino ai benefici di cui alla legge regionale n. 457/78 per la realizzazione di n. 23 alloggi in Gela.


L'impresa Nicastro Antonino, inserita al 3° posto della graduatoria dei comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti (fascia B) della provincia di Caltanissetta e approvata con decreto n. 1065 del 22 luglio 1989, è stata ammessa, con decreto n. 2114 del 17 ottobre 2000 dell'Assessore per i lavori pubblici, ai benefici di cui alla legge regionale n. 457/78 per la realizzazione di n. 23 alloggi di Gela.
(2001.9.386)
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Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto ed opere connesse (IV stralcio) nei beni siti nei comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia.


Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici n. 2207/6 del 30 novembre 2000, è stata determinata l'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio alle sotto elencate ditte, per l'espropriazioni di immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto ed opere connesse IV stralcio dei beni siti nei comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia.
Comune di Castiglione di Sicilia
-  Cannavò Maurizio, nato il 6 novembre 1961: foglio 85, particella 375, partita 13150, superficie catastale Ha. 0.73.76, superficie espropriata mq. 456, coltura in atto bosco alto fusto, valore aggiunto L. 700, indennità di espropriazione L. 319.200, indennità aggiunta coltivatore diretto L. 638.400, indennità aggiunta bon. comp. L. 159.600; superficie catastale Ha. 0.41.70, superficie espropriata mq. 435,20, coltura in atto bosco alto fusto, valore aggiunto L. 700, indennità di espropriazione L. 304.640, indennità aggiunta coltivatore diretto L. 609.280, indennità aggiunta bon. comp. L. 152.320; superficie catastale Ha. 2.00.20, superficie espropriata mq. 230,60, coltura in atto bosco alto fusto, valore aggiunto L. 700, indennità di espropriazione L. 161.420, indennità aggiunta coltivatore diretto L. 322.840, indennità aggiunta bon. comp. L. 80.710; superficie catastale Ha. 0.51.63, superficie espropriata mq. 396,20, coltura in atto bosco alto fusto, valore aggiunto L. 700, indennità di espropriazione L. 277.340, indennità aggiunta coltivatore diretto L. 554.680, indennità aggiunta bon. comp. L. 138.670;
-  Russo Luigi, nato il 15 novembre 1927: foglio 85, particella 168, partita 15945, superficie catastale Ha. 1.52.01, superficie espropriata mq. 704, coltura in atto bosco vigneto, valore aggiunto L. 2.150, indennità di espropriazione L. 1.513.600, indennità aggiunta coltivatore diretto L. 3.027.200, indennità aggiunta bon. comp. L. 756.800;
-  Silingardi Loredana, nata il 24 aprile 1964: foglio 85, particella 157, partita 19307, superficie catastale Ha. 0.45.00, superficie espropriata mq. 148, valore aggiunto L. 700, indennità di espropriazione L. 103.600, indennità aggiunta coltivatore diretto L. 207.200, indennità aggiunta bon. comp. L. 51.800.
Comune di Linguaglossa
-  Correnti Egidio, oggi Camuglia Vincenzo, nato il 28 gennaio 1966: foglio 2, particelle 361 ex 159/b, 362 ex 164/b, partita 683, superficie catastale Ha. 0.15.35, superficie espropriata mq. 1.500, coltura in atto incolto produttivo, valore aggiunto L. 290, indennità di espropriazione L. 435.000, indennità aggiunta coltivatore diretto L. 870.000, indennità aggiunta bon. comp. L. 217.500;
-  Zummo Antonino c/o Zummo Domenica, Linguaglossa: foglio 2, particella 164, partita 3517, superficie catastale Ha. 0.19.98, superficie espropriata mq. 180, coltura in atto incolto produttivo, valore aggiunto L. 290, indennità di espropriazione L. 52.200, indennità aggiunta coltivatore diretto L. 104.400, indennità aggiunta bon. comp. L. 26.100;
-  Di Bella Carmelo,Di Bella Giuseppe, Di Bella M. Caterina, Di Bella Sebastiano, Puglia Angela: foglio 2, particella 247, partita 9164, superficie catastale Ha. 0.03.06, superficie espropriata mq. 60, coltura in atto incolto sterile, valore aggiunto L. 290, indennità di espropriazione L. 17.400, indennità aggiunta coltivatore diretto L. 34.800, indennità aggiunta bon. comp. L. 8.700; foglio 2, particella 166, partita 9164, superficie catastale Ha. 0.18.10, superficie espropriata mq. 180, coltura in atto incolto sterile, valore aggiunto L. 290, indennità di espropriazione L. 52.200, indennità aggiunta coltivatore diretto L. 104.400, indennità aggiunta bon. comp. L. 26.100;
-  Emmi Giuseppe, nato il 2 marzo 1995 (erede): foglio 2, particella 261, partita 5483, superficie catastale Ha. 0.54.66, superficie espropriata mq. 204, coltura in atto noccioleto, valore aggiunto L. 2.280, indennità di espropriazione L. 465.120, indennità aggiunta coltivatore diretto L. 930.240, indennità aggiunta bon. comp. L. 232.560.
(2001.9.420)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Palermo per i lavori urgenti nel comune di Mezzojuso.


Con decreto n. 2737/13 del 27 dicembre 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia 20 marzo 2000 redatta dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 69 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori urgenti per il consolidamento di un tratto della collina Brigna in via Principe di Piemonte e vallone Salto nel comune di Mezzojuso ed ha disposto il finanziamento di L. 622.863.660 sul cap. 672013, esercizio finanziario 2000.
(2001.9.448)
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Approvazione di perizia dell'ufficio del Genio civile di Agrigento per lavori urgenti nel comune di Canicattì.


Con decreto n. 2922 del 29 dicembre 2000 l'Assessore per i lavori pubblici ha approvato la perizia in data 14 dicembre 2000 redatta dall'ufficio del Genio di Agrigento ai sensi dell'art. 70 del regolamento n. 350/1895 e relativa ai lavori di somma urgenza per la messa in funzione del potabilizzatore e dei pozzi trivellati nel comune diCanicattì, ed ha disposto il finanziamento di L. 577.650.518 sul cap. 70301, esercizio 2000.
(2001.9.430)
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Finanziamento per la realizzazione di lavori stradali nel comune di Mascali.


Con decreto n. 2924 del 29 dicembre 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha impegnato la somma di L. 540.000.000 per la realizzazione dei lavori di somma urgenza per il ripristino e la sistemazione della viabilità e regimentazione delle acque piovane di un tratto della via Rinazzo nella frazione Nunziata nel comune di Mascali sul cap. 70301 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2000.
(2001.9.447)
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Finanziamento per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Ramacca.


Con decreto n. 2925 del 29 dicembre 2000, l'Assessore per i lavori pubblici ha impegnato la somma di L. 600.000.000 per la realizzazione dei lavori di somma urgenza movimento franoso strada comunale sud centro abitato del comune di Ramacca sul cap. 70301 del bilancio della Regione siciliana esercizio finanziario 2000.
(2001.9.449)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Rinnovo della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze per il triennio 2001-2004.


Con decreto 30 gennaio 2001, n. 33882 dell'Assessore per la sanità, è stata rinnovata, per il triennio 2001-2004, la Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, così parzialmente composta in attesa di ricevere le designazioni mancanti: l'Assessore regionale per la sanità - presidente; il Direttore regionale dell'Assessorato - vice presidente; il Direttore dell'Osservatorioo epidemiologico regionale, dr. Maurizio D'Arpa, dr. Giuseppe Sgroi, dr. Guido Faillace, sig. Santo Grasso, dr. Biagio Sciortino, dr. Antonio Cannatà, dr. Renato Profili, dr. Fabio Brogna, dr. Antonio Sparaco, dr. Ercole Marchica, d.ssa Giuseppina Mauceri, dr. Giorgio Serio, d.ssa Pietrina Messina, d.ssa Rosanna Capuano, dr. Giovanni Marchiolo, d.ssa Elettra Maniscalco Raspante, dr. Michele Schifano, dr. Andrea Giostra.
(2001.9.443)
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Sostituzione del segretario della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.


Con decreto 8 febbraio 2001, n. 33912 dell'Assessore per la sanità, il dr. Giuseppe Sgroi è stato nominato componente della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze per il prossimo triennio in qualità di segretario, in sostituzione del dr. Maurizio D'Arpa, che resta confermato in qualità di componente.
(2001.9.443)
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Annullamento dei decreti 12 giugno 1998 e 17 ottobre 2000, concernenti la revoca dell'autorizzazione all'apertura del dispensario farmaceutico nella frazione di Casuzze-Puntasecca del comune di Santa Croce Camerina.


Con decreto n. 33984 del 19 febbraio 2001, l'Assessore per la sanità ha annullato i decreti n. 25757 del 12 giugno 1998 e n. 32956 del 17 ottobre 2000.
(2001.9.419)
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CIRCOLARI





PRESIDENZA


CIRCOLARE COMMISSARIALE 30 marzo 2001, prot. n. 3222.
Gestione unitaria dei rifiuti solidi urbani - Costituzione di società miste - Problematiche.

A tutti i Comuni della Sicilia
A tutte le Province regionali della Sicilia
A tutti i Consorzi di comuni della Sicilia
A tutte le Prefetture della Sicilia
e, p.c.  Al Ministero dell'ambiente 

All'A.N.C.I. Sicilia
All'U.P.S.
L'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che in materia di rifiuti solidi urbani i comuni provvedono ad una gestione unitaria mediante utilizzazione di forme organizzative, da costituire per ambiti territoriali ottimali, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare la sopravvenuta normativa sull'emergenza dei rifiuti in Sicilia prevede all'art. 3, comma 2, dell'OPCM n. 2983/99 che il Commissario delegato Presidente della Regione "può costituire, nell'ambito di ciascuna provincia, una società mista cui partecipano la provincia ed i comuni che lo richiedano", "per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1", al fine di avere "una gestione unitaria dei rifiuti urbani".
Su detto versante questa struttura commissariale ha in fase di predisposizione le linee guida per la redazione di uno schema di statuto di società e gli schemi di modelli deliberativi di adesione alla società; che al più presto si intendono diffondere e portare a conoscenza degli enti locali dell'Isola quale supporto tecnico fornito della struttura commissariale.
Per consentire che il trapasso dalla vecchia alla nuova forma di gestione organizzativa avvenga "de plano", prevenendo, per quanto possibile, effetti negativi in capo agli enti locali, è opportuno che i comuni che si trovano nelle condizioni di dovere rinnovare l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a terzi, tengano in debito conto che l'eventuale adesione alla società mista che raggruppa i comuni dell'ambito e/o sub-ambito ottimale, in linea di principio, è finalizzata proprio all'espletamento dei medesimi servizi.
Pertanto avviare i rapporti contrattuali a lunga scadenza potrebbe essere causa di difficoltà operative e gestionali.
Dovendo gli enti locali territoriali, infatti, perseguire gli obiettivi di gestione unitaria per ambito e/o sub-ambio ottimale previsti dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22/97, nonché quelli di raccolta differenziata previsti dalla normativa emergenziale dei rifiuti, si ritiene estremamente opportuno che le amministrazioni comunali, provinciali e loro consorzi, ponderino l'interesse pubblico concreto con particolare riferimento alla durata temporale dell'affidamento del servizio in argomento, ponendo in essere, se del caso, in via cautelativa, taluni accorgimenti di natura tecnico giuridica che consentano lo scioglimento da vincoli contrattuali.
Inoltre, appare evidente che, comunque, i contratti di gestione del servizio non possono essere basati sulla raccolta indifferenziata per il loro smaltimento in discarica, secondo il tradizionale modello, oramai in totale contrasto con la normativa vigente, ma devono essere basati sulla raccolta della frazione valorizzabile e della frazione umida, al fine di raggiungere le percentuali di legge, anche per non incorrere nelle penalizzazioni previste e per ridurre i costi, oggi dello smaltimento in discarica e, domani, del conferimento agli impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti.
Si richiama, infine, l'attenzione delle amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi che in occasione della redazione del bilancio preventivo per il corrente anno, è opportuno prevedere un apposito capitolo di bilancio finalizzato alla partecipazione alla società mista in materia di rifiuti solidi urbani.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il Vice Commissario: LO MONTE 

(2001.14.740)
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CIRCOLARE COMMISSARIALE 4 aprile 2001, n. 3380.
Iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata rivolte ai giovani in età scolare.

A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sicilia
e, p.c.  All'Ufficio regionale scolastico 

Il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti, ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e nel quadro delle iniziative previste dal P.I.E.R., approvato con decreto commissariale del 25 luglio 2000 ed in collaborazione con il coordinamento per l'educazione ambientale dell'Ufficio regionale scolastico;
Premesso che:
-  ritiene essenziale educare i giovani al rispetto dell'ambiente per promuovere in loro la consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- ritiene che la scuola deve interagire da protagonista con il territorio ed in particolare con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni presenti sul territorio;
-  ritiene essenziale favorire l'individuazione di forme originali di ampliamento dell'informazione sulle tematiche ambientali;
- ritiene indispensabile avviare una ampia e capillare iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul tema della riduzione, della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;
- ritiene di dover conseguire l'obiettivo di costruire sul territorio una serie di iniziative in grado di coinvolgere i cittadini in modo capillare;
Ed al fine di:
- migliorare l'informazione e la comunicazione ambientale;
- stimolare la cultura del riutilizzo e del riciclaggio nei giovani in età scolare;
-  promuovere una corretta conoscenza delle tematiche relative alla gestione dei rifiuti e dello smaltimento di essi;
-  educare a comportamenti responsabili ed attivi verso il comune patrimonio ambientale.
Promuove le seguenti iniziative:
PRIMA INIZIATIVA
"CREA IL TUO MANIFESTO PER UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA SUI RIFIUTI"

Prima edizione del concorso regionale annuale "RICICLI-AMO" riservato agli alunni delle scuole materne ed elementari, pubbliche e private.

Art. 1

Il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti, ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e nel quadro delle iniziative previste dal P.I.E.R., approvato con decreto commissariale del 25 luglio 2000, nello spirito delle norme sull'autonomia scolastica così come espresso dall'art. 1 della legge regionale n. 6/2000, bandisce, per l'anno scolastico 2000-2001, un concorso a premi per la realizzazione di elaborati divulgativi sul tema "crea il tuo manifesto per una campagna pubblicitaria sui rifiuti".

Art. 2

Possono partecipare al concorso le istituzioni scolastiche materne ed elementari, pubbliche e private, dotate di personalità giuridica, operanti nella Regione siciliana.

Art. 3

Gli elaborati ammissibili sottoforma di manifesto, dovranno essere realizzati, preferibilmente su carta riciclata, direttamente dagli alunni con l'ausilio dei docenti. Dovrà essere specificato per ciascun elaborato la classe ed il nominativo degli alunni che hanno partecipato alla realizzazione del manifesto.

Art. 4

La cerimonia di premiazione si svolgerà la prima domenica di giugno, secondo modalità che saranno comunicate ai vincitori.
Saranno premiate le scuole i cui elaborati si classificheranno entro il cinquecentesimo posto.
A ciascuna scuola premiata sarà assegnato un milione di lire da destinare ad iniziative relative alla raccolta dei rifiuti e all'organizzazione di interventi in classe in numero di tre giornate, tenute da esperti sul tema "Il ciclo dei rifiuti, riciclare come e perché".
Sarà assegnato un ulteriore premio, consistente in una visita guidata, legata al tema dei rifiuti, alle classi degli alunni autori degli elaborati che si classificheranno ai primi tre posti della graduatoria relativa alla provincia di appartenenza.
I lavori presentati non saranno restituiti e potranno essere oggetto di pubblicazione e potranno essere esposti in mostre allestite per il conseguimento di finalità divulgative e di sensibilizzazione.

Art. 5

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione di esperti nelle tematiche del ciclo dei rifiuti e di educazione ambientale nominata dal Vice Commissario per l'emergenza rifiuti.

Art. 6

Il manifesto prodotto dovrà pervenire entro le ore 15,30 del 9 maggio 2001, per posta o a mano in busta chiusa con l'indicazione "Prima edizione del concorso regionale annuale RICICLI-AMO - crea il tuo manifesto per una campagna pubblicitaria sui rifiuti" al seguente indirizzo: Ufficio del Vice Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, c/o Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo.
Le buste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 7

Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, su quattro quotidiani della Regione, sui siti internet dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: WWW.artasicilia.net, dell'Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti: WWW.regione.sicilia.it/ Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti e del Provveditorato agli studi di Palermo: WWW.provvstudipa.net e sarà trasmesso al Coordinamento regionale per l'educazione ambientale dell'Ufficio regionale scolastico che ne curerà la diffusione presso gli istituti scolastici materni ed elementari.
SECONDA INIZIATIVA RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DI PRIMO GRADO:
"COSTRUIAMO IL LABORATORIO DEL RICICLO"


Art. 1

Il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti, ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e nel quadro delle iniziative previste dal P.I.E.R., approvato con decreto commissariale del 25 luglio 2000, nello spirito delle norme sull'autonomia scolastica così come espresso dall'art. 1 della legge regionale n. 6/2000, invita le scuole medie operanti nella Regione siciliana a presentare proposte di progetto per la costituzione ed il funzionamento di un laboratorio didattico in cui i materiali di scarto diverranno una risorsa per il territorio.

Art. 2

Possono partecipare al concorso gli istituti scolastici di primo grado, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, operanti nella Regione siciliana.

Art. 3

Tenuto conto che la finalità che il proponente intende perseguire con la presente iniziativa è soprattutto quella di diffondere, attraverso l'informazione, la cultura del riutilizzo e del riciclaggio nei giovani, le scuole interessate nel predisporre il progetto dovranno attenersi alle seguenti direttive:
-  la struttura didattica deve essere centro di riciclaggio dedicato ai ragazzi, dove i rifiuti di ogni giorno diventano una risorsa creando una cultura del riutilizzo e del riciclaggio. Giocando, toccando e trasformando materiali e oggetti di scarto i ragazzi imparano che riciclare è divertente e riscoprono il valore delle "cose". Esso, pertanto, si dovrà porre come:
1)  piccolo centro di raccolta differenziata, dove si raccolgono materiali e oggetti ancora utili. Si dovrà prevedere che i materiali utilizzati per le varie attività provengano in parte dagli scarti di lavorazione (ritagli di mattonelle, carta, scarti di metallo, legno ed anche materiale elettrico ed informatico in disuso...) forniti gratuitamente da diverse aziende del territorio e da quanto ciascuno vorrà liberamente consegnare. Si potrà prevedere l'utilizzo di scarti di materiale organico da utilizzare negli spazi verdi della scuola o del quartiere;
2) luogo, dove i materiali sono messi a disposizione di insegnanti, associazioni, scuole, ecc. (ad esempio si potrebbe pensare ad attrezzature per il compostaggio messe a disposizione degli abitanti);
3) centro culturale dove si individuano con chiarezza e semplicità i percorsi didattici da seguire, si insegna la manualità creativa e si pone in discussione la cultura dell'usa e getta con iniziative, corsi, seminari. Sotto la guida di esperti di creatività manuale (i gestori dell'iniziativa) i ragazzi daranno libero sfogo alle loro abilità pratiche ed alla loro fantasia, giocando e trasformando i materiali recuperati in oggetti e giocattoli utili e divertenti;
4)  momento di coinvolgimento delle famiglie. Per una più efficace diffusione della cultura del riutilizzo e del riciclo si rende indispensabile individuare un percorso che veda il coinvolgimento delle famiglie nelle attività del laboratorio, con particolare riferimento alle attività di raccolta differenziata presenti nel territorio.

Art. 4

Le proposte dovranno contenere delle idee progettuali innovative aderenti alla realtà locale ed un piano di gestione finanziaria della proposta chiaro, dettagliato e trasparente, con l'individuazione del responsabile del progetto di laboratorio. Le scuole per la gestione potranno prevedere di avvalersi di esperti in convenzione.
Il costo di ciascuna proposta per singola scuola non potrà superare il tetto massimo di L. 20.000.000. Nel caso di proposta avanzata da più scuole consorziate il tetto massimo è fissato in L. 50.000.000.

Art. 5

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione di esperti nelle tematiche del ciclo dei rifiuti e di educazione ambientale nominata dal Vice Commissario per l'emergenza rifiuti.

Art. 6

Il progetto dovrà pervenire entro le ore 15,30 del 15 maggio 2001, per posta o a mano in busta chiusa con l'indicazione "iniziativa rivolta agli alunni delle scuole medie di primo grado: Costruiamo il laboratorio del riciclo" al seguente indirizzo: Ufficio del Vice Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, c/o Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo.
Le buste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.

Art.7

La presente iniziativa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, su quattro quotidiani della Regione, sui siti internet dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: WWW.artasicilia.net, dell'Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti: WWW.regione.sicilia.it/ Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e del Provveditorato agli studi di Palermo: WWW.provvstudipa.net e sarà trasmesso al Coordinamento regionale per l'educazione ambientale dell'Ufficio regionale scolastico che ne curerà la diffusione presso gli istituiti scolastici di primo grado.
TERZA INIZIATIVA RIVOLTA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI SECONDO GRADO
"IL CICLO DEL RICICLO NELLA TUA CITTA'"


Art. 1

Il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti, ai sensi dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 2983/99 e nel quadro delle iniziative previste dal P.I.E.R., approvato con decreto commissariale del 25 luglio 2000, nello spirito delle norme sull'autonomia scolastica così come espresso dall'art. 1 della legge regionale n. 6/2000, invita le scuole superiori operanti nella Regione siciliana a presentare elaborato sul tema "Il ciclo del riciclo nella tua città".

Art. 2

Possono partecipare al concorso le scuole medie di secondo grado, pubbliche e private, dotate di personalità giuridica operanti nella Regione siciliana.

Art. 3

Le scuole medie di secondo grado sono invitate a predisporre un elaborato che, con riferimento alla realtà locale, contenga tutte le informazioni sul ciclo dei rifiuti, sugli impianti per il recupero ed il riciclo esistenti, una rilevazione dei dati relativi all'attuazione delle norme da parte dell'ente locale e di quanti si occupano della gestione dei rifiuti; il tutto mirato al miglioramento della raccolta differenziata ma che evidenzi luci ed ombre del sistema di riciclaggio per raggiungere l'obiettivo della gestione integrata dei rifiuti.

Art. 4

La scuola dovrà specificare il nominativo degli alunni che hanno partecipato alla realizzazione dell'elaborato e la classe di appartenenza.

Art. 5

Gli elaborati pervenuti verranno esaminati da una commissione di esperti nelle tematiche del ciclo dei rifiuti e di educazione ambientale nominata dal Vice Commissario per l'emergenza rifiuti.

Art. 6

Sarà assegnato un premio, consistente in un viaggio d'istruzione presso un Paese dell'U.E. finalizzato allo scambio di esperienze sul tema della raccolta differenziata, promovendo il gemellaggio con scuole di pari grado, gli studenti, appartenenti agli istituti che si classificheranno ai primi posti della graduatoria relativa alla provincia di appartenenza.
I premi saranno assegnati fino ad esaurimento della somma stanziata per l'iniziativa prevista in L. 700.000.000.
I lavori presentati non saranno restituiti e potranno essere oggetto di pubblicazione per il conseguimento di finalità divulgative e di sensibilizzazione.

Art. 7

L'elaborato dovrà pervenire entro le ore 15,30 del 15 maggio 2001, per posta o a mano in busta chiusa con l'indicazione "iniziativa rivolta agli studenti delle scuole medie di secondo grado: Il ciclo del riciclo nella tua città" al seguente indirizzo: Ufficio del Vice Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, c/o Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo. Le buste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 8

La presente iniziativa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, su quattro quotidiani della Regione, sui siti internet dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente: WWW.artasicilia.net, dell'Ufficio del Commissario per l'emergenza rifiuti: WWW.regione.sicilia.it/ Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e del Provveditorato agli studi di Palermo: WWW.provvstudipa.net e sarà trasmesso al Coordinamento regionale per l'educazione ambientale dell'Ufficio regionale scolastico che ne curerà la diffusione presso gli istituti scolastici di secondo grado.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi:
-  ins. Concettina Punzo tel. 091- 527588 - fax 0916708301 - E-mail: provveditoratopa@libero.it
-  dott.ssa Agata Rubino - tel. 091/6967814 - E-mail: arubino@artasicilia. net.
Il Vice Commissario per l'emergenza rifiuti: LO MONTE
(2001.14.739)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 29 marzo 2001, n. 7.
Cap. 376525 - Spese per attività d'educazione permanente, anno scolastico 2001-2002. Contributi agli istituti scolastici.

Ai Capi degli istituti scolastici nella Regione siciliana
All'Ufficio regionale scolastico
Ai Provveditori agli studi nella Regione siciliana
All'Istituto regionale ricerca educativa nella Regione siciliana
e, p.c.  Al Presidente dell'ANCI-Sicilia 

Al Presidente dell'UPI-Sicilia
Agli Istituti periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
Com'è noto alle SS.LL., le funzioni dei distretti scolastici, soppressi nella Regione siciliana, sono attualmente esercitate dalle istituzioni scolastiche autonome di concerto con gli enti locali.
Conseguentemente gli interventi finanziari in materia di educazione permanente, gravanti sul cap. 376525 del bilancio regionale, in attuazione del combinato disposto dell'art. 1, lett. d), della legge regionale n. 66/75, dell'art. 8 della legge regionale n. 16/79 e dell'art. 10 della legge regionale n. 6/2000 sono concessi alle scuole dotate di autonomia giuridica che ne faranno richiesta nelle modalità prescritte dalla presente circolare.
A tale proposito, come è stato già evidenziato nella circolare n. 16 del 18 ottobre 2000, l'autonomia scolastica pone le basi di un sistema formativo integrale, flessibile ed integrato che si incontra perfettamente con il sistema educativo non formale e destinato a svilupparsi lungo tutto l'arco della vita espresso dalla legge regionale n. 66/75 e successive modifiche ed integrazioni.
Di conseguenza i progetti da trasmettere per accedere ai contributi in oggetto dovranno, pur partendo dal mondo della scuola, essere strutturati in modo tale da coinvolgere, nelle forme ritenute più idonee, tutta la popolazione mediante un necessario rapporto con gli EE.LL., le altre agenzie formative,le infrastrutture culturali, le imprese, le associazioni presenti nelle zone di pertinenza. Particolarmente utile e rilevante si ritiene, a tale scopo, la funzione delle istituzioni scolastiche presso le quali operano i Centri E.D.A. territoriali permanenti, nella considerazione degli obiettivi perseguiti dagli stessi e dell'allargato bacino d'utenza sul quale essi incidono.
Per quanto riguarda i contenuti dei progetti, quest'Assessorato, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, intende proseguire a proporre temi che inducano a considerare la conoscenza, la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali come aspetto necessario del sistema educativo e formativo globale.
Pertanto, per l'anno scolastico 2001-2002 i progetti devono essere finalizzati alla nascita ed alla formazione tra i giovani e, per essi, fra gli adulti, di una diffusa mentalità di tutela del patrimonio culturale che deve essere sviluppata trattando i seguenti aspetti:
1)  l'individuazione e il riconoscimento dei beni culturali (concetto di bene culturale, che cosa sono e quali sono i beni, la catalogazione, etc. );
2) i luoghi e le istituzioni della tutela, della custodia e della conservazione (musei, gallerie, biblioteche, archivi, parchi, Soprintendenze, Assessorati regionali, provinciali e comunali, associazioni, fondazioni etc.);
3)  la protezione e la cura dei beni (la tutela giuridica per gli alunni degli istituti superiori), il recupero, il restauro, il riuso;
4)  la fruizione e la promozione del patrimonio.
Tale attività, da inserire per quanto possibile nel piano di offerta formativa di ogni istituto scolastico e che può trovare un naturale percorso nella programmazione modulare, deve prevedere la realizzazione di iniziative che rilevino nel territorio di pertinenza della scuola le emergenze del patrimonio culturale oggetto della tutela e che comprendano:
a)  momenti didattici teorici: lezione frontale, seminari, conferenze;
b)  momenti didattici pratici: laboratori visite guidate, partecipazione a stages formativi finalizzati all'apprendimento delle nozioni basilari di metodologia di scavo archeologico, ripulitura dei siti, catalogazione dei reperti, rilievo grafico e fotografico, restauro... organizzati per il tramite di associazioni operanti nel settore in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti alla tutela, nei limiti della disponibilità degli stessi;
c) coinvolgimento della popolazione in concrete esperienze di tutela (adozione beni, proposte di restauro, di salvaguardia e di recupero di beni paesaggistici, architettonici e monumentali, riuso di beni architettonici; ipotesi di prevenzione e di contenimento dei danni causati dall'inquinamento e dai vari tipi di degrado..., realizzazione di percorsi didattici);
d) verifica ed elaborazione dei risultati conseguiti e divulgazione degli stessi.
A tale fine codesti istituti sono invitati a far pervenire a quest'Assessorato, Direzione regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente, gruppo XII BC, via delle Croci, 8 - 90139 Palermo, entro e non oltre il 31 maggio 2001, progetti, uno per istituto, completi di:
 1)  caratteristiche e finalità dell'iniziativa che si intende realizzare;
 2)  indicazione dei destinatari del progetto;
 3)  metodologia dei lavori;
 4)  indicazione dell'equipe degli esperti responsabili della conduzione dell'attività che andranno individuati, preferibilmente, fra i docenti della scuola/e proponente/i, con i quali, in ogni caso, eventuali esperti esterni dovranno concordare le modalità di intervento;
 5)  preventivo analitico delle spese. Qualora l'attività venga realizzata in concorso con altre scuole o enti dovrà essere indicata la quota pro-parte a carico di ciascun ente o associazione;
 6)  copia del verbale di approvazione da parte del consiglio d'istituto;
 7)  nome, cognome e dati anagrafici del legale rappresentante dell'istituto;
 8)  indirizzo, numero di telefono e di fax, E-mail dell'istituto;
 9)  codice fiscale;
10)  numero di conto corrente bancario o postale, con relativo bollettino di versamento.
I progetti possono essere elaborati in concorso fra più scuole dello stesso territorio. In tal caso occorre tuttavia individuare preliminarmente la scuola capofila presentatrice del progetto e quindi destinataria dell'eventuale contributo, la quale provvederà a ripartire la somma fra le scuole partecipanti come da preventivo.
Copia del progetto deve essere trasmessa, a cura degli istituti scolastici, all'I.R.R.E. per la Sicilia, via Mariano Stabile n. 172 - 90139 Palermo, che è invitato ad esprimere il parere prescritto ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 16/79 e a darne comunicazione a quest'ufficio entro e non oltre il 30 giugno 2001.
I progetti che saranno ritenuti da quest'Assessorato rispondenti alle finalità della legge e meritevoli di approvazione, potranno essere ammessi a contributo nella misura massima di L. 10.000.000 tenuto conto della disponibilità del capitolo di spesa.
Di conseguenza risulta evidente che i preventivi di spesa, oltreché misurati devono opportunamente prevedere l'intervento di partners al fine di reperire le risorse necessarie al completamento del progetto nella sua interezza.
Si fa presente che sono escluse dal contributo le spese per acquisto di attrezzature e di rappresentanza per le manifestazioni promozionali (servizi fotografici, premi...). Il compenso per il personale insegnante e non insegnante va determinato nella misura prevista dal vigente CCNL alle tabelle D e D1, deve comprendere gli oneri fiscali e previdenziali e, comunque, non può, né deve, costituire la sola voce del preventivo.
Verranno esclusi i progetti che:
a)  non saranno pervenuti entro il termine stabilito;
b)  siano privi della delibera del consiglio d'istituto, del parere dell'I.R.R.E. della relazione illustrativa, del preventivo di spesa analitico.
L'attribuzione dei contributi, alla luce del parere dell'I.R.R.E. e sentito il collegio degli esperti laureati in servizio presso la Direzione regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente verrà effettuata secondo i seguenti criteri tenuto conto delle disponibilità di bilancio e della facoltà discrezionale dell'Amministrazione:
- progetti pienamente rispondenti alla tematica proposta nella presente circolare;
- progetti strutturati in modo tale da coinvolgere il più possibile le altre istituzioni scolastiche, i centri E.D.A. e la popolazione del territorio, dalla cui analisi pertanto emergano le finalità connesse all'educazione permanente così come espresso nelle premesse;
- progetti che, pur manifestando uno standard qualitativo elevato, siano contenuti nei costi;
- infine, a parità dei suddetti requisiti, i progetti saranno ammessi a contributo in quote proporzionali uguali per ogni provincia tenuto conto delle espressioni delle realtà scolastiche periferiche, al fine di assicurare il più possibile la diffusione delle iniziative su tutto il territorio regionale.
Esaminati i progetti e stabiliti quelli da ammettere a contributo si procederà all'impegno delle somme e all'erogazione del contributo che avverrà in due fasi:
a)  l'80% al momento della registrazione del decreto d'impegno da parte della Ragioneria centrale dell'Assessorato;
b) il 20% a saldo verrà pagato non appena sarà pervenuta, entro la fine dell'a.s. 2001-2002, termine entro il quale dovranno concludersi le attività correlate all'iniziativa, la seguente documentazione giustificativa di spesa in doppia copia:
1)  relazione dettagliata dell'attività svolta, specificando gli enti e le istituzioni coinvolte e l'apporto finanziario degli stessi, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il numero e la tipologia degli utenti;
2)  fatture, tabelle di liquidazione e quanto altro dimostri la spesa sostenuta con il contributo regionale, debitamente quietanzati per quanto attiene all'80% e conformi alla normativa fiscale e previdenziale in vigore, mentre per il restante 20%, qualora non sia possibile, da parte di codesto istituto anticipare il pagamento, dovranno essere trasmessi i relativi impegni di spesa;
3)  dichiarazioni a firma del legale rappresentante, rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocerficazione, che l'istituto ha o non ha avuto assegnati contributi per le stesse iniziative da altri enti pubblici e privati (indicandone l'entità e la provenienza) e che ha assolto gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale.
Gli istituti ammessi al contributo dovranno riferire minutamente in corso d'opera sullo stato dell'iniziativa.
Eventuali manifesti, inviti a stampa, pubblicazioni, video o CD e CD Rom, se realizzati con il contributo regionale dovranno riportare nel frontespizio il logo della Regione siciliana e la dicitura: "realizzato con il contributo della Regione siciliana - Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione".
Il 20% delle pubblicazioni, video, CD, CD Rom prodotti dovrà essere trasmesso a quest'Assessorato che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici e alle biblioteche pubbliche della Sicilia: a tale scopo deve essere trasmesso il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e di quanto altro edito. E' indispensabile altresì mettersi in contratto prima della stampa, con la Biblioteca centrale della Regione siciliana (B.C.R.S.) di Palermo, tel. 091/6967642, al fine dell'elaborazione, da parte di quest'ultima, della scheda C.I.P. (Cataloguing in publication), che deve essere stampata su tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione.La scheda C.I.P. ha finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio per le attività di scambio delle informazioni, in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita. Tale scheda, inoltre, consente on line la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta.
Si invita infine a fornire per tempo la data di svolgimento delle manifestazioni pubbliche al fine di consentire l'eventuale forma di partecipazione di quest'Assessorato. I signori provveditori agli studi sono pregati di curare, con la massima sollecitudine, la diffusione della presente circolare presso i capi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Questa circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito Internet della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/beniculturali. Per ogni eventuale comunicazione telefonare ai nn. 091/6961812, 091/6961742, o inviare una E-mail all'indirizzo: GruppoXIIbca@regione.sicilia.it.
  L'assessore: GRANATA 

(2001.14.703)
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CIRCOLARE 5 aprile 2001, n. 4.
Parità scolastica - Circolare ministeriale n. 163 del 15 giugno 2000 - Circolare ministeriale n. 30 del 14 febbraio 2001 - Istanze per il riconoscimento della parità da parte delle istituzioni scolastiche non riconosciute - Ulteriori disposizioni operative.

La circolare ministeriale n. 163 del 15 giugno 2000, al paragrafo 3, fissa al mese di febbraio il termine per proporre istanze di riconoscimento della parità da parte di istituzioni scolastiche non "riconosciute". La stessa circolare stabilisce, tra l'altro, la documentazione richiesta, le modalità di accertamento dei requisiti a cura dell'amministrazione scolastica, la decorrenza del riconoscimento della parità.
Con successiva circolare n. 30 del 14 febbraio 2001 - il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - Direzione generale per l'istruzione elementare - Servizio scuola materna - ha diramato ulteriori istruzioni nella summenzionata materia. Nell'intento di uniformare le procedure da adottarsi nel territorio della Regione siciliana con quelle impartite dal Ministero della pubblica istruzione, ed alla luce del decreto assessoriale n. 25 del 6 febbraio 2001, con la presente si impartiscono disposizioni in ordine alle procedure da adottare per l'esame delle istanze di riconoscimento della parità delle istituzioni scolastiche materne ed elementari non riconosciute.
Ferme restando le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 163 del 15 giugno 2000 con la presente si proroga, per l'anno in corso, il termine per proporre istanze di parità e si forniscono istruzioni particolareggiate sugli organi dell'amministrazione abilitati a svolgere l'istruttoria delle medesime istanze e ad adottare i relativi provvedimenti.
1.  Scuole dell'infanzia
1.1.  I titolari della gestione delle scuole dell'infanzia, che intendono chiedere la parità e che non sono in possesso dell'autorizzazione al funzionamento, devono presentare la relativa domanda, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, indirizzandola agli Uffici scolastici provinciali della Sicilia per il tramite del dirigente dell'istituzione scolastica (circolo didattico o istituto comprensivo) nel cui ambito territoriale ha sede la scuola richiedente la parità. La domanda dovrà essere corredata dei documenti previsti al paragrafo 3.1 della circolare ministeriale n. 163/2000. Le scuole materne non "riconosciute", che abbiano già richiesto l'autorizzazione al funzionamento per l'anno scolastico 2001/2002, dovranno farne menzione nella domanda di parità, anche al fine di fare riferimento a documenti già prodotti.
1.2.  Il dirigente dell'istituzione scolastica, effettuati i dovuti accertamenti e le eventuali integrazioni istruttorie in ordine alle condizioni di svolgimento del servizio scolastico nella scuola richiedente nonché in ordine al possesso dei requisiti indicati nella circolare ministeriale n. 163 del 15 giugno 2000, in particolare al punto 3.1, esprimerà all'Ufficio scolastico provinciale competente per territorio il proprio motivato parere sulla richiesta.
1.3.  Gli uffici scolastici provinciali valuteranno le domande prodotte dagli interessati e gli elementi istruttori forniti dai dirigenti scolastici o direttamente richiesti e predisporranno apposite schede di valutazione, di tutti i requisiti previsti dalle norme citate per ottenere il riconoscimento della parità, pervenendo ad una proposta conclusiva di ammissibilità o meno.
Le istanze, corredate dalla documentazione sopra indicata, dei pareri dei dirigenti delle istituzioni scolastiche competenti per territorio e delle schede di attestazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità al riconoscimento della parità predisposte dagli uffici scolastici provinciali dovranno essere trasmesse alla scrivente Amministrazione entro il 30 giugno 2001.
1.4.  Le istanze in argomento, unitamente alle citate schede istruttorie, saranno sottoposte alla Commissione regionale di cui al decreto n. 26 del 6 febbraio 2001.
1.5.  A conclusione delle operazioni istruttorie, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione adotterà i provvedimenti di riconoscimento della parità scolastica nei confronti delle scuole fornite di tutti i requisiti prescritti dalla legge n. 62/2000.
A conclusione delle operazioni di riconoscimento della parità l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione farà pervenire al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle scuole riconosciute paritarie.
2.  Scuole elementari
2.1.  Le scuole elementari non riconosciute (scuole private e scuole private autorizzate) devono presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le domande di riconoscimento, corredate dai documenti prescritti dal punto 3.1 della circolare ministeriale n. 163/2000, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale istruzione - via Notarbartolo n. 17 - Palermo per il tramite degli Uffici scolastici provinciali per territorio appartenenza.
2.2.  Gli Uffici scolastici provinciali procederanno preliminarmente ad effettuare i controlli sulla documentazione allegata alle domande, richiedendone, ove necessario, l'integrazione e svolgeranno, avvalendosi degli ispettori tecnici, i necessari accertamenti sul possesso dei requisiti riguardanti gli elementi strutturali, funzionali e organizzativo-didattici delle scuole stesse ed in particolare sulla corrispondenza del piano dell'offerta formativa agli ordinamenti scolastici vigenti per la scuola elementare e, nella fase prima applicazione, per la scuola di base; effettuati tali accertamenti, la documentazione prodotta, unitamente al rapporto dell'ispettore incaricato delle indagini di rito e ad una breve relazione con il parere motivato del Provveditore agli studi sarà trasmessa all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione entro il mese di giugno 2001, per i successivi adempimenti.
2.3.  Le scuole elementari non riconosciute che, ai sensi delle specifiche disposizioni vigenti, nel frattempo abbiano già prodotto anche la domanda per la concessione della parifica per l'anno scolastico 2001/2002 dovranno farne espressa dichiarazione nell'istanza di parità, indicandone gli estremi, anche al fine di far riferimento a documenti già prodotti.
2.4.  Le istanze prodotte dalle scuole, corredate dagli elementi istruttori forniti dai competenti uffici scolastici provinciali saranno sottoposte alla Commissione regionale, nominata con decreto n. 26 del 6 febbraio 2001, che avrà il compito di individuare le istituzioni scolastiche da ammettere al riconoscimento della parità scolastica, sulla base della verifica positiva di tutti i requisiti e condizioni previsti dalle vigenti norme ed evidenziati nella relativa scheda istruttoria prodotta per ogni singola istituzione scolastica dai dirigenti degli uffici scolastici provinciali della Sicilia.
2.5.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione emanerà i relativi decreti di riconoscimento della parità scolastica nei confronti delle scuole fornite di tutti i requisiti prescritti dalle citate disposizioni della legge n. 62/2000.
A conclusione delle operazioni di riconoscimento della parità scolastica, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione farà pervenire al Ministero della pubblica istruzione gli elenchi delle scuole elementari riconosciute paritarie.
La presente circolare verrà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana per la pubblicazione.
  L'Assessore: GRANATA 

(2001.14.716)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 27 febbraio 2001, n. 2.
Articolo 20 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche e integrazioni. Applicazione della riserva sulle assunzioni presso le amministrazioni e gli enti pubblici.

All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
e, p.c.  Alle Commissione regionale per l'impiego 

L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, con il parere reso in data 4 dicembre 2000, ha rilevato che la norma in oggetto non contiene alcuna precisazione in ordine alla riferibilità della riserva ivi prevista alle assunzioni a tempo indeterminato o determinato, avendo riguardo genericamente alle assunzioni da effettuarsi ai sensi della vigente normativa.
Richiamo, quest'ultimo, che non può che riferirsi all'art. 16 della legge n. 56/87, il quale, così come precisato dell'art. 4/ter della legge n. 160/88, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato.
Tale soluzione va, pertanto, praticata in tutti quei casi (si veda, ad esempio, l'art. 8 della legge n.223/91), in cui viene fatto generico rinvio alle assunzioni o agli avviamenti a selezione, nel senso sopra indicato.
A diversa conclusione si deve, invece, pervenire laddove la norma, come nel caso dell'art. 12 del decreto legislativo n. 469/97 e successive modifiche, abbia oggetto la copertura di posti vacanti in organico, in quanto, in tale ipotesi, la riserva è limitata ai soli rapporti a tempo indeterminato.
Quanto prospettato, sottolinea l'Ufficio legislativo, concorda peraltro con gli orientamenti espressi dalla Commissione regionale per l'impiego, di cui alle delibere n. 255 del 17 novembre 1998 e n. 314 del 29 giugno 1999.
L'Ufficio legislativo rileva, inoltre, che sebbene le assunzioni dovrebbero essere fatte a tempo indeterminato, tuttavia numerose sono oramai le eccezioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, che consentono l'apposizione di un termine al rapporto di lavoro; apposizione finalizzata anche alla incentivazione di assunzioni di soggetti deboli sul mercato del lavoro, che si pongono come opportunità di inserimento o reinserimento lavorativo degli stessi.
Ciò peraltro trova conferma nella più recente legislazione regionale (legge regionale n. 24 del 2000), che ha espressamente previsto, nel quadro dell'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili, che le assunzioni avvengano anche a tempo determinato.
Si invitano, pertanto, gli uffici in indirizzo a diramare la presente direttiva alle dipendenti sezioni, perché vi diano puntuale esecuzione.
  L'Assessore:  ADRAGNA 

(2001.9.446)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico diEnna.


Nella tabella organica allegata al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001, a pag. 12, in corrispondenza della classe di concorso 18/A - Discipline geometriche architettoniche arredamento e scenotecnica (disegno di architettura e arredamento con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale progettazione), il numero di cattedre "4" riportato nella colonna cattedre e posti di ruolo deve essere rettificato in numero "3".
(2001.14.693)
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DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale d'arte con scuola media annessa di S. Stefano di Ca-mastra.

Nella tabella organica allegata al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 9 febbraio 2001, a pag. 10, dopo: "tabelle e classi di concorso" 13/A Chimica e tecnologie chimiche... va inserito quanto segue:
Personale direttivo e docente

(2001.14.692)
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ERRATA CORRIGE
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 21 dicembre 2000.
Approvazione della tabella organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico e professionale per ciechi di Bagheria.


Nella tabella organica allegata al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 2 febbraio 2001, a pag. 11, i posti relativi alle qualifiche di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico indicati erroneamente nella colonna: "Tabelle e classi di concorsi" devono essere indicati nella colonna "Cattedre e posti di ruolo".
I posti di assistente tecnico anziché "15" come erroneamente riportato, devono intendersi correttamente "5".
(2001.14.694)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 13 giugno 2000, prot. n. 8509.
Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28: "Riforma della disciplina del commercio". Art. 22, modalità di versamento delle sanzioni irrogate in materia di commercio.


Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 39 del 25 agosto 2000, a pag. 42, 2ª colonna, il numero di conto corrente postale intrattenuto a Messina anziché: "11669980" va correttamente letto: "n. 11669983".
(2000.25.1308)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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