REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 27 APRILE 2001 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 8 marzo 2001.
Disciplina del Fondo regionale per le vittime delle richieste estorsive  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 7 marzo 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 7 marzo 2001.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 21 dicembre 2000.
Legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 13, comma 4. Criteri e parametri per l'anno 2000  pag.


DECRETO 5 aprile 2001.
Rideterminazione delle spese di gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori, per l'anno 2001  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 9 ottobre 2000.
Approvazione del programma regionale per la realizzazione della rete di assistenza ai malati in fase avanzata e terminale  pag.


DECRETO 11 aprile 2001.
Direttive per la presentazione delle domande per la corresponsione dell'indennità di medicina di gruppo, in rete od in associazione  pag. 13 


DECRETO 11 aprile 2001.
Determinazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria nell'ambito delle Aziende unità sanitarie locali n. 2 di Caltanissetta, n. 6 di Palermo e n. 8 di Siracusa  pag. 14 


DECRETO 11 aprile 2001.
Modifica del decreto 3 aprile 1992, concernente individuazione degli ambiti territoriali di pediatria delle Unità sanitarie locali della Regione   pag. 16 


DECRETO 17 aprile 2001.
Direttive per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica, valida per l'anno 2001  pag. 16 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 7 marzo 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Centuripe  pag. 18 


DECRETO 7 marzo 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Riposto  pag. 25 


DECRETO 7 marzo 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Serradifalco  pag. 26 


DECRETO 7 marzo 2001.
Autorizzazione del progetto per la sistemazione di una strada, in variante al programma di fabbricazione del comune di Cianciana  pag. 27 


DECRETO 7 marzo 2001.
Approvazione della localizzazione dell'impianto di de pu razione del comune di Francofonte  pag. 28 


DECRETO 9 marzo 2001.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Castellammare del Golfo concernente la realizzazione di un insediamento industriale  pag. 29 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Montallegro, Cattolica Eraclea, Ribera,Sant'Angelo Muxaro e San Biagio Platani  pag. 30 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapori, in Trapani  pag. 33 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 16 marzo 2001, n. 6.
Assegni e contributi dovuti ad accademie e società di storia patria, a corpi scientifici e letterari operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato. Modalità di richiesta dei contributi  pag. 34 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 18 aprile 2001, n. 7/AG.
Legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 - Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili - Estensione e modifica di norme in materia di lavori socialmente utili - Prime direttive - Ulteriori direttive in materia di lavori socialmente utili  pag. 35 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 30.
Norme sull'ordinamento degli enti locali  pag. 39 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato del bilancio e delle finanze

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed esercenti privati per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

DECRETI ASSESSORIALI





PRESIDENZA


DECRETO 8 marzo 2001.
Disciplina del Fondo regionale per le vittime delle richieste estorsive.

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44;
Vista la legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;
Visto il comma 1 dell'art. 11 della sopracitata legge che istituisce, presso la Presidenza della Regione, un fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive per la copertura dei danni conseguenti ad atti estortivi;
Visto, altresì, il comma 2 dello stesso art. 11 che prevede - a titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni per eventi criminosi di natura estorsiva verificatisi nel territorio della Regione e al fine di un pronto recupero delle attività imprenditoriali, economiche o professionali che risultino danneggiate o compromesse da tali atti - che il Presidente della Regione possa concedere contributi sino ad un limite di importo di lire 1.000 milioni per ciascun evento, a carico del fondo di cui al visto precedente;
Visto il decreto presidenziale n. 190/S.G. dell'11 settembre 2000, con il quale l'Assessore destinato alla Presidenza è stato delegato alla trattazione degli artt. da 1 a 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;
Ritenuto di dover determinare le modalità di erogazione degli interventi di cui all'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;

Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione

1)  Il contributo di cui all'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è concesso in conseguenza di eventi criminosi di natura estorsiva, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazioni ambientali, ovvero per condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, al fine di:
a)  ricostruire il bene danneggiato;
b)  proseguire l'attività economica;
c)  potenziare l'attività economica.
Art. 2
Beneficiari

1)  Il contributo di cui all'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è concesso agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscano un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno.
2)  In caso di morte o di grave invalidità, tale da impedire il proseguo dell'attività esercitata dalla vittima, al contributo possono accedere anche uno o più degli eredi in linea diretta.
3)  I benefici di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/99 possono essere concessi a condizione che:
a)  i beneficiari dimostrino che il contributo è finalizzato alla ricostituzione del bene danneggiato o al proseguimento o al potenziamento dell'attività economica;
b)  i beneficiari si impegnino, nel caso in cui agli stessi venga concessa dalle competenti autorità dello Stato una elargizione per i medesimi danni, alla restituzione del contributo, per intero o nella quota corrispondente all'ammontare dell'elargizione statale, entro 30 giorni dalla corresponsione dell'elargizione da parte dello Stato;
c)  sia stata già fornita alle competenti autorità dello Stato o della Regione idonea perizia giurata per la determinazione dell'ammontare dell'elargizione concessa dallo Stato o dalla Regione.
Art. 3
Istanza

1)  L'istanza per la concessione del contributo deve essere indirizzata al Presidente della Regione e deve contenere:
a)  una sommaria esposizione dei fatti al fine della individuazione delle fattispecie previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/99, per la determinazione della percentuale di contributo che viene richiesto;
b)  l'ammontare dei danni subiti ai beni mobili ed immobili;
c)  la dichiarazione dell'esistenza o meno di contratti di assicurazione relativi ai danni subiti;
d)  la dichiarazione di non avere goduto di altri benefici relativi al risarcimento del danno ovvero di aver fatto istanza o di aver ottenuto altro beneficio, nonché l'impegno a comunicare, entro 30 giorni, ogni successiva istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio;
e)  l'impegno formale a restituire all'Amministrazione regionale, entro 30 giorni, il contributo corrisposto nella eventualità che:
-  dovesse essere accertata, con sentenza definitiva, la non ascrivibilità dei danni subiti a fatti estorsivi;
-  altro ente abbia provveduto alla concessione di benefici per i medesimi danni;
-  i responsabili risarciscano i danni provocati.
2)  Per le istanze già presentate ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 27/93 e non ancora espletate, l'ufficio competente potrà richiedere agli interessati, ove necessario, ulteriori documentazioni previste nel presente decreto.
3)  All'istanza devono essere allegati:
a)  copia della eventuale istanza o provvedimento di concessione di altro beneficio relativo al risarcimento del danno;
b)  copia della perizia giurata già fornita alle competenti autorità dello Stato o della Regione;
c)  certificato medico attestante le lesioni personali subite a causa dell'evento criminoso;
d)  copia conforme delle eventuali polizze di assicurazione.
4)  Nel caso di cui al comma 2 del precedente art. 2, all'istanza deve essere, altresì, allegato lo stato di famiglia della vittima.
Art. 4
Procedimento

1)  La competenza del procedimento amministrativo è del gruppo di lavoro denominato "Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa", di seguito denominato "Ufficio speciale", articolato su nove sezioni provinciali.
2)  L'Ufficio speciale cura l'istruttoria delle istanze secondo l'ordine cronologico, garantendo che l'attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza e riservatezza del procedimento amministrativo.
3)  Entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il Presidente della Regione, sulla base della istruttoria preliminare dell'Ufficio speciale, decreta sull'ammissibilità della richiesta e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.
4)  L'istruttoria delle istanze va completata entro sessanta giorni dalla loro presentazione ed entro i successivi trenta giorni, in caso di parere favorevole, il Presidente della Regione emana il decreto di concessione del beneficio.
5)  Ai fini della valutazione dei danni l'Ufficio speciale deve attenersi a quanto segue:
- per i danni ai beni immobili, siano essi di proprietà che in uso alle vittime delle richieste estorsive, possono essere ammesse a contributo esclusivamente le spese tecniche, il costo dei materiali e quello della mano d'opera necessari al ripristino dei beni;
- per beni mobili si intendono esclusivamente i mezzi di trasporto, i mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati e le scorte di magazzino;
- per la valutazione dei danni subiti ai beni mobili, laddove non sufficientemente esaustiva, l'Ufficio speciale può richiedere una perizia giurata integrativa redatta da professionista abilitato che asseveri dettagliatamente i danni subiti e il loro ammontare, calcolati sulla base dei costi di riparazione per i beni parzialmente danneggiati e del prezzo di acquisto per i beni totalmente distrutti, tutti al netto di eventuali valori di rottamazione, di permuta e di eventuali premi assicurativi;
- per le lesioni personali, in assenza di idonea certificazione medica attestante le lesioni subite a causa dell'evento criminoso, l'Ufficio speciale investe l'autorità sanitaria competente ai fini dell'acquisizione del verbale medico per la determinazione della percentuale di invalidità della vittima dell'estorsione;
- per quanto attiene ai danni per mancato guadagno per inattività temporanea, laddove non sufficientemente esaustiva, l'Ufficio speciale può richiedere agli interessati una perizia giurata integrativa redatta da professionista abilitato che ne asseveri l'ammontare;
-  l'Ufficio speciale, inoltre, può richiedere alla Prefettura competente per territorio ogni informazione necessaria per acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine ai fatti criminosi che hanno prodotto i danni oggetto di contributo.
6)  L'eventuale richiesta di documentazione integrativa agli interessati o di richiesta di ulteriori informazioni alla Prefettura interrompono i termini previsti al comma precedente per il tempo necessario all'acquisizione della documentazione richiesta.
7)  Qualora la vittima dell'estorsione abbia già ottenuto un risarcimento parziale del danno, il contributo è pari alla differenza tra il danno subito, valutato con le modalità di cui ai commi precedenti ed il risarcimento già ottenuto.
Art. 5
Determinazione del contributo e modalità di erogazione

1)  Sulla scorta della documentazione prodotta e dei pareri eventualmente richiesti alla competente Prefettura, il Presidente della Regione determina il contributo da concedere in proporzione all'ammontare dei danni, così come determinati nella fase istruttoria dall'Ufficio speciale, tenuto conto che spetta:
a)  il 50 per cento dell'ammontare dei danni qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari delle richieste estorsive dei quali abbiano conoscenza;
b)  il 70 per cento dell'ammontare dei danni qualora le vittime degli atti estorsivi, oltre ad avere sporto denuncia all'autorità giudiziaria come alla lettera a) del presente comma, precedentemente al verificarsi degli atti criminosi che abbiano provocato i danni subiti abbiano denunciato richieste estorsive ad essi rivolte, esponendo tutti i particolari di cui abbiano avuto conoscenza;
c)  il 100 per cento dell'ammontare dei danni qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria, fornendo rilevanti contributi nella raccolta di elementi decisivi per l'individuazione dei responsabili degli atti estorsivi.
2)  Nel caso in cui l'istanza di contributo attenga a tipologie di danno diverse potranno essere emessi più provvedimenti concessivi.
3)  Per conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 20/99, l'ammontare del danno relativo alle lesioni personali è disposto d'ufficio nella misura minima di lire 5 milioni e massima di lire 100 milioni in proporzione alla percentuale di invalidità riconosciuta.
4)  I pagamenti ai beneficiari sono eseguiti dall'istituto di credito cui è affidata la gestione del fondo su disposizione del Presidente della Regione o di un funzionario dallo stesso delegato.
5)  L'erogazione del contributo concesso potrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:
-  per i danni a beni immobili può essere erogata un'anticipazione fino al 40% del contributo concesso sull'ammontare dei danni a presentazione del certificato di inizio lavori; successivamente potrà essere erogato un ulteriore 30% del contributo a presentazione di un certificato attestante che gli importi delle opere eseguite siano pari o superiori al 70% del totale; il saldo sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione del certificato di fine lavori o, ove richiesto, del certificato di agibilità;
-  il contributo per i danni a beni mobili e per le lesioni personali sarà erogato in unica soluzione contestualmente alla concessione del contributo;
-  il contributo relativo al danno per mancato guadagno inerente l'attività esercitata sarà erogato in unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di avvenuto ripristino dell'attività eser citata.
6)  Gli impegni di spesa e la conseguente erogazione restano, comunque, vincolati alle disponibilità di bi lancio.
Art. 6
Recupero del contributo

1)  Si procederà al recupero del contributo nei casi di cui alla lett. e), comma 1, del precedente art. 3 nonché nel caso di mancata comunicazione, entro 30 giorni, di eventuale concessione di altro beneficio relativo ai medesimi danni da parte di altre istituzioni.
2)  Qualora i benefici concessi comportino un risarcimento solo parziale dei danni, si procederà al recupero solo per la parte corrispondente al beneficio otte-nuto.
Art.  7
Pubblicità

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 marzo 2001.
  DRAGO 

(2001.11.510)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 7 marzo 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio" ed, in particolare, l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti propri decreti n. 34 del 29 aprile 1999 e n. 30 del 6 aprile 2000 e gli elenchi anagrafici agli stessi allegati che ne costituiscono parte integrante, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, n. 26 del 2 giugno 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Rizzo Laura, La Barbera Giuseppe, Giacone Pasquale e Catalano Francesca, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note datate 19 maggio 2000, 17 ottobre 2000, 18 ottobre 2000 e 7 dicembre 2000 della società Lottomatica e le note n. 24413 del 9 agosto 2000, n. 37648 del 22 dicembre 2000 e n. 3442 del 30 gennaio 2001 della Federazione italiana tabaccai, con le quali i predetti enti hanno comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:


Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 24413 del 9 agosto 2000, n. 37648 del 22 dicembre 2000 e n. 3442 del 30 gennaio 2001, con le quali la stessa federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fidejussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 401 del 4 gennaio 2001, n. 4557 dell'8 febbraio 2001 e n. 7631 del 2 marzo 2001, con le quali l'ECOMAP comunica che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fidejussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno, seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica e, conseguentemente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite e nel contempo all'aggiornamento degli elenchi anagrafici allegati al decreto n. 34 del 29 aprile 1999 e al decreto n. 26 del 2 giugno 2000, con la contestuale cancellazione dei gestori comunque cessati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:




Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, Codice ABI 01020, Codice Cab 04793, Codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2001.
  CERNIGLIARO 

(2001.11.528)
Torna al Sommariohome





DECRETO 7 marzo 2001.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in lottisti e non lottisti, consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento, n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai lottisti, in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui gli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono stati depositati presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con nota n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 34320 del 20 novembre 2000, con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai per i quali ha accertato che hanno provveduto:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che il nominativo del tabaccaio Chimenti Giuseppa della Federazione italiana tabaccai, trova riscontro nella nota dell'ECOMAP n. 26399 del 4 dicembre 2000;
Vista la delega RID del tabaccaio Chimenti Giuseppa, pervenuta a questa Regione per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione del tabaccaio di cui sopra poiché è entrato in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, il tabaccaio seguente:
-  Chimenti Giuseppa, codice lottomatica PA1501, numero ricevitoria 1506, via Garibaldi n. 58, comune Roccapalumba (PA).

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690 0001 40 Codice ABI 01020, Codice Cab 04793, Codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del tabaccaio autorizzato ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della delega sottoscritta dal predetto tabaccaio per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dal tabaccaio devono essere riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca della autorizzazione assessoriale.

Art. 5

La Direzione regionale delle entrate per la Sicilia è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sull'autorizzato tabaccaio, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fidejussoria.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, la Direzione regionale delle entrate curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

Il tabaccaio, autorizzato con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto al tabaccaio per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso l'istanza del tabaccaio.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2001.
  CERNIGLIARO 

(2001.11.529)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 21 dicembre 2000.
Legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 13, comma 4. Criteri e parametri per l'anno 2000.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto loStatuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che demanda all'Assessorato regionale degli enti locali le competenze in materia di erogazione agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali;
Visto il 4° comma dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che assegna agli enti locali una aliquota del fondo destinato ad interventi a sostegno delle autonomie locali, pari al 7,50% sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con decreto del l'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che così recita: "In sede di riparto delle somme corrispondenti all'aliquota del 7,50 per cento di cui al comma 4 del presente articolo, l'Assessore regionale per gli enti locali attribuisce una quota aggiuntiva agli enti locali che dimostrino i mancati trasferimenti per la copertura finanziaria degli oneri per il personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 e alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, dovuti dalla Regione per gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.";
Visto il verbale del 20 ottobre 2000 del Coordinamento Regione-Autonomie locali, cui sono temporaneamente attribuite, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 6/97, le funzioni della Conferenza Regione-Autonomie locali, che in ordine alla sopracitata attribuzione dell'aliquota del 7,50% ha preposto che le somme disponibili, decurtate da quelle relative agli obblighi previsti, rimangono a disposizione dell'Assessore regionale per gli enti locali, il quale provvederà, sulla base delle richieste dei vari comuni, a distribuirle in maniera corretta ed equa per colmare le lacune degli enti locali fin qui non soddisfatte;
Considerato in ordine al fondo destinato ai comuni, iscritto nel bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 al cap. 18712, che la disponibilità complessiva ammonta a L. 104.533.275.000 (L. 1.393.777.000 x 7,50%) e che su tale disponibilità risulta già assunto l'impegno di L. 2.548.218.600 giusto decreto n. 1292 del 16 agosto 2000, registrato presso la Ragioneria centrale al n. 166 dell'1 settembre 2000, e che ancora, relati vamente alla riserva di cui al sopracitato 8° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000, risultano pervenute istanze come da elenco allegato per complessive L. 48.500.000.000;
Considerato che in ordine al fondo destinato alle Province regionali iscritto nel bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000 al cap. 18713, la disponibilità complessiva ammonta a L. 27.841.725.000 (L. 371.223.000.000 x 7,50%) e che, relativamente alla riserva di cui al sopracitato 8° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000, risultano pervenute istanze come da elenco allegato, per complessive L. 36.060.993.902;
Rilevato che sull'aliquota del 7,50% del fondo destinato ai comuni iscritto al cap. 18712 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2000 risulta la disponibilità di L. 53.485.056.400 mentre sul fondo destinato alle Province regionali, iscritto al cap. 18713 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2000, non risulta alcuna disponibilità; dato che le richieste pervenute, tendenti al soddisfacimento della riserva di cui al più volte citato comma 8, risultano superiori alla disponibilità;
Ritenuto, per quanto sopra, di dovere procedere ad assumere gli impegni delle somme occorrenti, ai sensi del comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000;
Ritenuto ancora relativamente alla rilevata disponibilità di L. 53.485.056.400 sul cap. 18712 di dovere determinare i criteri ed i parametri previsti dal comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000, in conformità agli indirizzi assunti dal Coordinamento Regione-Autonomie locali nella seduta del 25 ottobre 2000 e che al fine del rispetto del principio di correttezza e di equità è opportuno destinare la somma di lire 30.000 milioni da ripartire in favore di tutti i comuni della Sicilia se condo i criteri previsti dal comma 3 della citata legge, al fine di ridurre il disagio derivante dalle minori assegnazioni per l'anno 2000, mentre la rimanente somma di L. 23.485.056.400 potrà essere destinata all'accoglimento delle istanze dei comuni che rappresentino particolari necessità i cui oneri non possono essere coperti con i mezzi di bilancio;
Ritenuto, infine, di doversi riservare di procedere alla redistribuzione di eventuali somme che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di accertamento di somme non dovute, a ciascuna delle singole amministrazioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui all'8° comma dell'art. 13 della legge regionale n. 8/200 è impegnata la somma di L. 48.500.000.000 sul cap. 18712 del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato degli enti locali per l'esercizio finanziario anno 2000, in favore dei Comuni indicati nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto, sotto la lettera A.

Art. 2

Per le finalità di cui al comma 8 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000 è impegnata la somma di L. 27.841.725.000 sul cap. 18713 del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato degli enti locali per l'esercizio finanziario anno 2000, in favore delle Province regionali indicate nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto, sotto la lettera B, in misura proporzionale alle istanze pervenute.

Art. 3

Riservarsi di procedere alla redistribuzione delle eventuali somme che dovessero rendersi disponibili anche a seguito di accertamento di somme non dovute agli enti locali destinatari rispettivamente dei fondi previsti ai capp. 18712 e 18713 del bilancio della Regione siciliana - rubrica Assessorato degli enti locali, esercizio finanziario 2000.

Art. 4

Per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000, è impegnata sul cap. 18712 della Regione siciliana - rubrica Assessorato degli enti locali per l'esercizio 2000, la residua disponibilità, a valere sull'aliquota del 7,50% pari a L. 53.485.056.400 per essere destinata, in conformità agli indirizzi assunti dal Coor dinamento Regione-Autonomie locali, nella seduta del 25 ottobre 2000, in favore di tutti i comuni della Sicilia, secondo i criteri previsti dal comma 3 della medesima legge per l'ammontare di lire 30.000 milioni mentre la rimanente somma di L. 23.485.056.400 in favore dei comuni per colmare le lacune degli enti locali ancora non soddisfatte con l'aliquota del 2,50% dalla stessa normativa prevista, secondo i seguenti criteri e parametri:
A)  criteri
1)  interventi socio-assistenziali non sostenibili con ordinari mezzi di bilancio;
2)  interventi per pubblici servizi di particolare rilevanza non fronteggiabili con ordinari mezzi di bilancio;
3)  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non sostenibili con ordinari mezzi di bilancio;
4)  interventi in materia di tutela ambientale;
B)  parametri
1) determinare il contributo sino alla concorrenza dell'80% della misura richiesta;
2)  limitare comunque il contributo determinato ai sensi della precedente lettera A) all'importo massimo di lire 1 miliardo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2000.
  TURANO 



Registrato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali in data 27 dicembre 2000.
Allegato A
Legge regionale n. 8/2000, art. 13, comma 8

Agrigento      L. 5.312.151.589 
Caltanissetta      " 1.830.297.900 
Catania      " 4.949.979.336 
Enna      " 870.229.948 
Messina      " 8.736.741.531 
Palermo      " 5.182.199.559 
Ragusa      " 5.012.578.410 
Siracusa      " 12.554.762.200 
Trapani      " 3.986.447.458 
  Totale     L. 48.435.987.931 

Allegato B

Provincia regionale di Palermo      L. 36.030.609.902 
Provincia regionale di Caltanissetta      " 30.384.000 
  Totale     L. 36.060.993.902 

(2001.14.679)
Torna al Sommariohome





DECRETO 5 aprile 2001.
Rideterminazione delle spese di gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori, per l'anno 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Visto l'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21;
Visto il decreto n. 458/XII AA.SS., che fissava nella seguente misura le spese di gestione da rimborsare agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori:
a)  compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato L. 2.275.564;
b)  retta giornaliera di mantenimento L. 39.213;
Rilevato che l'indice di variazione medio dei prezzi al consumo per l'anno 2000 da applicare al corrente anno risulta pari al 2,6, così come da nota dell'Assessorato del bilancio e delle finanze - Ufficio statistica prot. n. 4153 del 12 febbraio 2001;
Ritenuto di dover applicare ai citati oneri di gestione l'incremento del 2,6%;

Decreta:


Art. 1

Le spese di gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, nell'ambito delle competenze civili ed amministrative, per l'anno 2001 sono così determinate:
a)  compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato L. 2.334.728;
b)  retta giornaliera di mantenimento L. 40.232.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso ai comuni interessati e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 aprile 2001.
  LIOTTA 

(2001.16.833)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 9 ottobre 2000.
Approvazione del programma regionale per la realizzazione della rete di assistenza ai malati in fase avanzata e terminale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto dellaRegione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 26, che regolamenta gli interventi di cure di supporto (domiciliari, ospedaliere e residenziali) in favore dei soggetti inguaribili a rapida evoluzione, in fase avanzata e terminale;
Vista la legge 18 luglio 1996, n. 382, recante "Disposizioni urgenti nel settore sanitario";
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 446 del 28 dicembre 1996;
Visto il Piano sanitario nazionale 1998-2000;
Visto il Piano sanitario regionale 2000-2002, approvato con decreto presidenziale 11 maggio 2000;
Visto il decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito in legge 26 febbraio 1999, n. 39;
Visto il decreto ministeriale sanità 28 settembre 1999, recante "Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative";
Visto il D.P.C.M. 20 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative";
Visto il decreto n. 31372 del 20 marzo 2000, con il quale è stata istituita la Commissione per lo studio delle problematiche connesse all'assistenza ai malati in fase avanzata e terminale con il compito di esaminare i progetti preliminari "Hospice" e di elaborare il programma regionale di cure palliative;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'allegato programma regionale "Realizzazione della rete di assistenza ai malati in fase avanzata e terminale" che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Di riservarsi di apportare al programma stesso le modifiche che si rendessero necessarie successivamente.

Art. 3

Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria centrale per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2000.
  PROVENZANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 9 marzo 2001 al n. 111.
Allegato
PROGRAMMA DELLA REGIONE SICILIA PER LA RETE DI ASSISTENZA AI MALATI IN FASE TERMINALE

Premessa
Il peso crescente delle patologie neoplastiche, lo sviluppo di una sensibilità più attenta agli aspetti qualitativi dell'assistenza e la necessità di razionalizzare e contenere la spesa sanitaria hanno imposto un radicale mutamento delle strategie della sanità regionale.
Dal 1996 la Regione Sicilia ha avviato una significativa programmazione delle cure palliative e all'interno di queste dei servizi ad esse collegati.
Le cure palliative sono il piano di cura più specifico e idoneo per i pazienti affetti da malattie inguaribili in fase avanzata e terminale.
Il bisogno è fortemente aumentato negli ultimi decenni per effetto di due eventi di notevole rilevanza: il sensibile prolungamento della vita media e l'aumento significativo delle malattie croniche di tipo degenerativo ad andamento progressivo.
Le categorie nosologiche caratterizzate da tale andamento principalmente sono:
-  neoplasie;
-  A.I.D.S.
-  epatopatie croniche;
-  insufficienza renale cronica;
-  malattie neurologiche degenerative;
-  demenze;
-  broncopatie cronico-ostruttive;
-  malattie ad esito infausto in età pediatrica.
Tutte queste patologie possono presentare una fase terminale e necessitano di cure palliative.
Definizione e campi di applicazione
Le cure palliative sono la cura attiva, globale e multidisciplinare dei pazienti affetti da malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è la diretta conseguenza. Il controllo del dolore, degli altri sintomi e dei problemi psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale importanza. Lo scopo di tali cure è il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie. Alcuni aspetti delle cure palliative sono anche applicabili più precocemente nel corso della malattia, quando l'elevata complessità clinica di questi pazienti lo richieda.
Le cure palliative sono state collocate al centro di una articolata rete di servizi territoriali e residenziali, con l'obiettivo di programmare, realizzare e verificare interventi assistenziali per i malati inguaribili.
La fase avanzata e terminale delle malattie, producendo problematiche organiche, funzionali, relazionali e sociali, richiede risposte multidimensionali, integrate, centrate sui bisogni ma soprattutto unitarie che tengano conto anche degli aspetti di contesto, sociale, ambientale e psicologico.
La Regione Sicilia ha inteso avviare una profonda rielaborazione culturale ed organizzativa con il conseguente sviluppo di una rete di servizi innovativi in grado di migliorare la qualità dell'assistenza e della vita residua dei pazienti in fase avanzata e terminale, sostenendo le famiglie nel carico assistenziale.
Gli interventi, diversificati e flessibili in risposta alla complessità e multidimensionalità con cui si manifestano i bisogni assistenziali, vengono assicurati attraverso un solido coordinamento regionale di tutte le risorse "competenti", tra loro fortemente integrate ed organizzate in èquipes multidisciplinari che operano a livello domiciliare ed a livello di ricovero in strutture Hospice.
Questo consente di adattare tempestivamente le risposte ai bisogni, attraverso la valorizzazione delle opportunità presenti nella rete dei servizi attivati, recuperando l'integrazione tra gli interventi formali - professionali ed istituzionali - e quelli informali della famiglia e dell'ambiente sociale.
L'obiettivo del programma regionale è quello di assicurare prestazioni di qualità in grado di coniugare i principi dell'adeguatezza, appropriatezza ed efficacia pratica delle cure con quelli dell'efficienza clinica e soddisfazione del paziente e della sua famiglia.
Pazienti, famiglie e comunità, adeguatamente coinvolti e resi partecipi, sono in grado di mettere in campo forze e motivazioni capaci di realizzare quel modello integrato che contribuisce a risolvere e governare un vuoto fino ad oggi esistente.
Epidemiologia e stima dei bisogni
I dati epidemiologici regionali hanno dimostrato inequivocabilmente l'aumento progressivo di mortalità secondaria a patologie cronico-evolutive, prima fra tutte il cancro. Nella Regione Sicilia, ogni anno, muoiono circa 11.000 persone a causa della sola malattia neoplastica e di queste 6.367 sono maschi e 4.704 femmine.
Purtroppo i tassi di mortalità nelle varie patologie, da cui si possono ricavare indicazioni sulla terminalità, sono calcolati dai dati ISTAT rilevati dalle schede di morte che spesso riportano come causa di morte l'evento finale e non la malattia che ha condotto all'exitus, ciò comportando evidenti variazioni delle stime.
Sulla base dei dati attualmente disponibili e su quelli forniti dal registro tumori di Ragusa, si ritiene che un'analisi epidemiologica del fenomeno terminalità risulti sufficientemente attendibile per quanto riguarda la patologia oncologica che, peraltro, rappresenta la quasi totalità dei pazienti assistiti nei programmi di assistenza domiciliare finanziati dalla Regione.
In base ai dati di mortalità, si può ipotizzare che circa il 90% affronti una fase terminale e che, di questi, il 25-30% necessita di ricovero in Hospice.
In funzione della durata media della fase terminale, ipotizzata in circa 90 giorni, si può stimare nella nostra Regione una prevalenza di malati oncologici di circa 2.000 casi, che corrisponde al numero di pazienti che ogni giorno si trova in fase terminale per neoplasia.
L'analisi limitata all'oncologia risulta evidentemente restrittiva dal momento che altre patologie oggi utilizzano cure palliative e si auspica che in futuro ne possano più ampiamente utilizzare. Bisogna pertanto prevedere che, nei prossimi anni, le cure palliative saranno estese a una popolazione di pazienti in continuo aumento.
Riferimenti normativi
La tutela della qualità di vita residua dei pazienti in fase avanzata e terminale è stato uno degli obiettivi primari della programmazione regionale negli ultimi anni.
L'individuazione di una strategia d'intervento territoriale centrata sulle cure domiciliari, ha consentito fino ad oggi di consolidare una rete regionale di servizi aventi lo scopo di offrire agli assistiti un piano di cura appropriato.
La legge regionale n. 26/96 prevede lo sviluppo di una rete di servizi per il trattamento delle fasi avanzate e terminali dei pazienti neoplastici attraverso la riorganizzazione delle cure domiciliari e l'istituzione di strutture di ricovero Hospice nella misura di un posto letto ogni 20.000 abitanti.
La stessa legge regionale ha individuato nei settori del no-profit e del volontariato interlocutori privilegiati.
Una stretta sinergia con le associazioni private operanti sul territorio regionale, ha infatti reso possibile un percorso sperimentale che ha saputo offrire cure sicure, efficaci e rispondenti ai bisogni degli assistiti.
Curare a casa ha rappresentato in definitiva un primo cambiamento di prospettiva in cui la struttura sanitaria con le sue risorse professionali e con il supporto del volontariato e del no-profit, ha iniziato ad uscire fuori dalle proprie mura assistendo il malato all'interno del proprio ambiente domestico.
L'Assessorato regionale della sanità, con proprio decreto n. 29013 del 27 maggio 1999 e successivo decreto n. 31372 del 20 marzo 2000, ha costituito una Commissione tecnico consultiva con il compito di predisporre un modello organizzativo di cure palliative di cui alla legge regionale n. 26/96 e di predisporre un Programma regionale di strutture per le cure palliative ai sensi della legge n. 39 del 26 febbraio 1999.
Il Piano sanitario regionale per il triennio 2000-2002, pubblicato con decreto presidenziale 11 maggio 2000, individua tra gli obiettivi regionali di salute, lo sviluppo delle cure palliative e dell'ospedalizzazione domiciliare, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano sanitario nazionale 1998-2000 (Obiettivo IV rafforzare la tutela dei soggetti deboli) ed in coerenza con la legge n. 39/99.
Il PSR, nel quadro di un'azione programmata, prevede nell'arco del triennio l'attivazione a livello regionale di una rete di assistenza ai pazienti in fase avanzata e terminale con l'istituzione presso ogni azienda territoriale di almeno una Unità di valutazione palliativa.
In ogni ambito provinciale dovrà essere realizzata una rete di assistenza costituita da un'aggregazione funzionale ed integrata di servizi distrettuali ed ospedalieri sotto forma di Dipartimenti interaziendali misti ospedale-territorio che operino in modo sinergico con la rete di solidarietà sociale, presente nel contesto territoriale e nel rispetto dell'autonomia clinico-assistenziale dei rispettivi componenti.
La rete si articolerà nelle seguenti linee organizzative differenziate:
-  assistenza ambulatoriale;
-  assistenza domiciliare integrata;
-  assistenza domiciliare specialistica;
-  ricovero ospedaliero in regime di day-hospital;
-  ricovero in strutture Hospice.
Il PSR prevede l'istituzione di una Unità operativa di cure palliative con posti letto Hospice all'interno dei Dipartimenti oncologici di III livello e di almeno una Unità operativa di cure palliative senza posti letto Hospice per ogni provincia.
L'obiettivo è quello di realizzare in una successiva fase un numero di posti letto Hospice pari a 1 p.l. ogni 20 mila abitanti.
La Regione Sicilia ha assegnato per il triennio 1999-2000 il finanziamento per i progetti di assistenza domiciliare integrata nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale 1998-2000, consentendo lo sviluppo di servizi di assistenza domiciliare per i malati terminali, stimolando l'integrazione tra i distretti, le aziende ospedaliere e le associazioni di volontariato, valorizzandone le esperienze anticipatorie in tale area di intervento.
Con provvedimento assessoriale 2N214020 del 13 luglio 2000, la Regione Sicilia ha assegnato alle Aziende unità sanitarie locali complessivi 8.363.000 da destinare all'assistenza domiciliare ai pazienti in fase critica, così come previsto dall'art. 1 comma 6 della citata legge n. 39/99, vincolando le Aziende all'utilizzo dei fondi in oggetto per l'attivazione di reti territoriali di assistenza per i malati in fase terminale.
Con nota n. 10 del 4 ottobre 1999 l'Assessorato della sanità ha disposto pertanto l'attivazione della rete regionale di assistenza ai pazienti in fase terminale, ed ha istituito le Unità di valutazione palliativa e le Unità operative di cure palliative nella misura di una per ogni Azienda unità sanitaria locale. Sono stati individuati, infine, quattro grandi bacini di utenza: Palermo, Catania, Messina e Ragusa per la realizzazione di strutture residenziali Hospice.
Contenuto del Programma regionale
Per dare concreta operatività alla Rete vengono identificati due livelli assistenziali, erogati secondo una gradualità di interventi che vede al centro il malato, la sua famiglia, i suoi bisogni:
-  il primo livello che riguarda pazienti che presentano bisogni clinico-sanitari di intensità bassa relativamente ai bisogni di natura più specificamente assistenziale. Questo livello deve prevedere l'intervento organizzato e coordinato di personale medico, infermieristico, psico-sociale specificamente preparato e formato in grado di coordinarsi con le diverse componenti socio-sanitarie (medico di medicina generale, ADI, distretto, servizi comunali alla persona), al fine di diagnosticare e soddisfare i bisogni del paziente e della famiglia. Al I livello afferiscono malati in fase avanzata con problemi di modesta complessità. Ove essi richiedano prestazioni che per opportunità si ritiene possano essere effettuate a domicilio viene attivata l'ADI e qualora presentino problemi più complessi viene attivato il livello successivo.
-  il II livello è definito come specialistico e ad esso corrisponde una unità operativa complessa: l'Unità operativa di cure palliative. Tale livello si realizza attraverso un modello altamente integrato che prevede un intervento assistenziale domiciliare e residenziale (Hospice) nel quale si integra il medico di medicina generale dell'assistito. Il II livello è destinato a pazienti, i cui bisogni di natura clinico/sanitaria e/o di natura assistenziale sono di particolare complessità e possono essere gestiti, secondo le modalità di un piano specialistico.
Emerge con chiarezza la necessità di un'équipe specialistica, individuata all'interno dell'Unità operativa di cure palliative, che garantisca la continuità di cure del paziente nei percorsi terapeutici e assistenziali tra i due livelli della rete. Appartengono a tale rete le seguenti figure:
-  medici (di cui 1 medico direttore dell'Unità operativa) esperti e formati in cure palliative;
-  infermiere professionale coordinatore;
-  infermieri professionali;
-  assistenti tutelari (OTA);
-  terapista della riabilitazione;
-  psicologo;
-  assistente sociale;
-  amministrativo.
Partecipano al lavoro di èquipe i seguenti altri operatori:
-  assistente spirituale;
-  volontari.
Tutti gli operatori dovranno essere adeguatamente formati e, in considerazione dell'elevato impegno relazionale, fortemente motivati.
In questa prima fase sia la rete di assistenza dei pazienti terminali che l'Unità operativa di cure palliative saranno dirette da un dirigente medico con specifica formazione ed esperienza documentata in cure palliative.
Obiettivi del Programma
Gli obiettivi che si perseguono con la presente direttiva riguardano:
-  il potenziamento dell'assistenza dei malati in fase avanzata e terminale, ed il riconoscimento delle cure palliative nel territorio regionale allo scopo di tutelare le esigenze e la qualità della vita del malato e della sua famiglia;
-  lo sviluppo ed il coordinamento di una rete regionale di servizi di cure palliative attraverso l'attività di una Commissione regionale all'uopo istituita;
-  la realizzazione di una rete di interventi diversificati per intensità di assistenza prevedendo articolazioni assistenziali: domiciliari, residenziali ospedaliere;
-  il mantenimento di un piano di continuità assistenziale in tutte le fasi di cura della malattia;
-  l'attivazione di strutture di ricovero Hospice per quella categoria di pazienti che non possono essere assistiti temporaneamente o continuativamente a domicilio.
A tal fine la Sicilia ha avviato un processo di rimodulazione funzionale del sistema dei servizi secondo un concetto di rete integrata di servizi che integra il programma di rimodulazione della rete ospedaliera e di riorganizzazione dell'assistenza territoriale in corso nella Regione.
L'adozione del concetto di rete integrata nell'assistenza al paziente in fase terminale ha implicazioni profonde sia sul piano concettuale che sugli strumenti gestionali. Infatti la omogeneità di cure da garantire ai malati terminali costituisce l'obiettivo prioritario del programma, che insieme alla valorizzazione dell'esistente rappresentato dall'organizzazione territoriale delle cure primarie, garantisce anche l'erogazione di un servizio di secondo livello assistenziale.
Formazione
Da più parti si afferma che le cure palliative, oltre un insieme di conoscenze interdisciplinari, sono anche un modello di assistenza proponibile a tutta la medicina generale e specialistica. La formazione nelle cure palliative si basa dunque più su acquisizioni di attitudini che non di abilità, pertanto, devono essere previsti nuovi strumenti didattici e strutture con adeguate funzioni formative. Pertanto la Regione Sicilia intende investire affinché il percorso formativo in questa nuova disciplina risulti efficace promuovendo la professionalizzazione degli operatori e la capacità di lavorare in èquipe.
Si prevede un periodo di tempo transitorio che consenta di definire:
-  l'idoneità ad operare nelle cure palliative;
-  i criteri di selezione del personale;
-  i criteri di selezione dei formatori;
-  la strategia formativa.
La formazione dovrà prevedere quindi interventi specialistici tecnico-professionali ed interventi formativi in ambito psicologico ed etico.
I corsi di formazione saranno organizzati a livello regionale in collaborazione con società scientifiche o scuole di formazione di cure palliative. Dovrà inoltre essere prevista una formazione permanente e continua da programmare nelle singole unità operative.
Oltre alla formazione degli operatori dedicati è indispensabile una formazione culturale alle cure palliative per tutti gli operatori sanitari, ospedalieri e territoriali, che entrino nel percorso assistenziale di questi pazienti. Tale funzione formativa dovrà localmente essere promossa e svolta dall'èquipe di cure palliative.
Criticità dell'attuale sistema di rete
Le criticità più evidenti del sistema sono in atto riferite alla carenza di servizi ospedalieri e territoriali di cure palliative per l'erogazione del II livello specialistico di assistenza. Sarà necessario inoltre attivare un III livello dipartimentale con bacino di riferimento sovra-aziendale per coordinare tutte quelle situazioni che richiedono particolari interventi organizzativi e professionali.
Riguardo al ricovero in Hospice bisogna provvedere all'attivazione di strutture a gestione ospedaliera o territoriale.
Obiettivo primario rimane comunque l'organizzazione della rete di assistenza al malato in fase avanzata e terminale in tutte le sue articolazioni, con il coinvolgimento diretto delle Aziende sanitarie di concerto con gli enti locali e le Associazioni no-profit attive da almeno cinque anni nel settore delle cure palliative e in possesso di documentata attività clinico-scientifica, proporzionata all'attività da espletare, nel campo dell'assistenza al malato terminale. Dovranno pertanto essere realizzati veri e propri accordi di programma con la precisa definizione di impegni e vincoli che ciascuna componente dovrà garantire.
Centri residenziali Hospice
Risulta pertanto prioritaria a livello regionale la realizzazione di strutture Hospice presso le Aziende ospedaliere e/o territoriali.
In Sicilia si calcola che ogni anno 2.500 persone affette da patologia neoplastica terminale potrebbero beneficiare del ricovero in Hospice. Pertanto la stima conseguente è di 0,5 posti letto Hospice per 1.000 abitanti.
Per Hospice si intende una struttura di ricovero all'interno di una Unità operativa di cure palliative che accolga i pazienti in fase terminale che non possono essere trattati a domicilio in modo temporaneo o definitivo.
L'accesso in Hospice dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri di accettazione contemporaneamente presenti:
1)  assenza o inopportunità di indicazione a trattamenti curativi specifici;
2)  presenza di sintomi invalidanti, che comportino valori di performance inferiori o uguali a 50 secondo la scala di Karnofsky;
3)  rapidità evolutiva della malattia con aspettativa di sopravvivenza molto limitata.
I posti letto Hospice possono essere individuati in ambito ospedaliero o territoriale anche attraverso l'applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 26/96 e vengono ricompresi nell'aliquota di posti letto di riabilitazione e lungodegenza di cui all'art. 1, comma 2 ter, punto 5), della legge n. 382 del 18 luglio 1996.
I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi sono gli stessi di quelli pubblicati con DPCM 20 gennaio 2000 per i centri residenziali di cure palliative.
I moduli di Hospice ospedalieri e territoriali si prevede, di norma, che non siano inferiori ai 12 posti letto e non superiori ai 20 e che siano diffusi sul territorio regionale in modo tale che sia favorita una equa distribuzione geografica ed una facile accessibilità della rete. Tuttavia, si ritiene di attivare moduli con numero di posti letto inferiore a quello previsto. In questa prima fase i reparti vengono realizzati in seguito a ristrutturazione di spazi già esistenti.
Gli Hospice ospedalieri saranno ad elevata complessità clinica ed assistenziale, mentre quelli territoriali a minore complessità clinica ed assistenziale.
L'ubicazione degli Hospice all'interno di Dipartimenti di oncologia, favorendo la continuità terapeutica ed assistenziale, costituisce il punto di sintesi per l'erogazione di una appropriata assistenza nelle fasi di terminalità della malattia. Tali strutture costituiscono parte integrante dell'Unità operativa di cure palliative che eroga assistenza domiciliare di II livello.
La modalità d'intervento nell'Hospice deve prevedere:
-  assunzione in cura del malato e della sua famiglia;
-  realizzazione di ambienti il più possibile simili a quelli domestici;
-  controllo dei sintomi con particolare attenzione al dolore al fine del miglioramento della qualità della vita;
-  attenzione ai particolari dell'assistenza ed all'alimentazione;
-  adeguata comunicazione tra gli operatori, il malato e la sua famiglia;
-  attuazione di un programma di lavoro in èquipe;
-  realizzazione di una carta dei servizi.
La dotazione organica del personale deve essere rapportata al numero di posti letto ed alla tipologia dell'Hospice (ospedaliero o territoriale) e l'articolazione dei turni deve garantire la presenza degli infermieri professionali e degli assistenti tutelari nelle 24 ore.
Per l'Hospice ospedaliero, dal punto di vista organizzativo e gestionale, devono essere garantiti:
1)  almeno una visita giornaliera per il personale medico, pari almeno a 17 min./paz./die, oltre alla reperibilità 24 ore su 24;
2)  almeno 50 ore paz./anno di assistenza medica specialistica;
3)  almeno 180 min./paz./die di assistenza diretta da parte degli infermieri professionali;
4)  almeno 90 min./paz./die di assistenza tutelare;
5)  almeno 50 ore/paz./anno di psicologo;
6) almeno 90 min./paz./die di terapista della riabilitazione.
Per l'Hospice territoriale, ove inserito nel contesto di una RSA, dal punto di vista organizzativo e gestionale devono essere garantiti gli standard residenziali stabiliti con decreto presidenziale 25 ottobre 1999, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 24 dicembre 1999.
Ubicazione
In questa prima fase, tenuto conto delle indicazioni del PSR, si è prevista l'attivazione di centri residenziali di cure palliative Hospice presso le sottoelencate Aziende sanitarie:
  Importo assegnato 
1)  AUSL 6 - Palermo      6.200.000.000 
2)  ARNAS Civico - Palermo      4.500.000.000 
3)  A.O. Papardo Messina      700.000.000 
4)  A.O. Umberto I Siracusa      1.300.000.000 
5)  A.O. O.M.P.A. Ragusa      2.100.000.000 
6)  AUSL 2 - Caltanissetta      2.100.000.000 
7) A.O. Umberto I Enna       400.000.000 
8) ARNAS Garibaldi Catania      1.200.000.000 
9) A.O. S. Giovanni di Dio - Agrigento      500.000.000 
  Totale     19.000.000.000 

il cui elenco è già stato trasmesso a codesto Ministero con nota del 29 settembre 2000, prot. 2N20/1372/903.
Determinazione dei costi
Le prestazioni ambulatoriali sono remunerate secondo quanto stabilito dal nomenclatore tariffario di cui decreto ministeriale 22 luglio 1996, ed in particolare secondo quanto stabilito dal decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997 e successive modifiche.
Le prestazioni di day Hospital sono remunerate secondo quanto stabilito dal decreto n. 17273 del 7 novembre 1995.
Le prestazioni di assistenza domiciliare di II livello vengono remunerate nella misura di L. 140.000, nella misura pari al 50% della tariffa di day hospital medico.
Le prestazioni di ricovero in Hospice ospedaliero sono remunerate nella misura di L 390.000.
Per le prestazioni di Hospice presso strutture residenziali RSA è in corso la predisposizione di relativo provvedimento.
Viene riconosciuto alle Aziende un compenso giornaliero aggiuntivo di L 15.000 per l'accompagnatore.
Pur tuttavia potrebbe essere utile prevedere una fase sperimentale da 6 a 12 mesi, sia relativamente all'organizzazione del personale, sia per quanto riguarda la determinazione della retta da attuare dalla data di effettivo avvio dell'attività.
Programma di comunicazione
La legge n. 39 istituente gli Hospice rappresenta certamente un momento assai importante nell'evoluzione del nostro sistema sanitario. La sua importanza però non sta tanto nell'avere avviato nuove strutture, dotandole di uno specifico consistente finanziamento, quanto nella nuova cultura dell'assistenza che essa presuppone.
Tre sono i princìpi-guida cui bisognerà ispirarsi:
a)  il primo ed anzi il principale è il principio di beneficenza, cioè il dovere di alleviare le sofferenze dei pazienti, con particolare riguardo per i più deboli e indifesi; 

b)  il principio di tutela della dignità, cui il Piano sanitario nazionale approvato dal Parlamento italiano fa esplicito riferimento. Esso prescrive alla comunità di rispettare, e di rispettare in uguale misura, tutti i suoi membri;
c)  il principio di rispetto per l'autonomia del malato. Il malato ha il diritto all'ultima parola nella scelta delle cure che lo riguardano ed anche a rifiutarle tutte, se lo crede opportuno. Va detto chiaramente che, perché l'autonomia possa correttamente esercitarsi, condizione indispensabile è che il malato sia compiutamente informato sulle sue condizioni di salute (che cioè conosca la verità sul suo caso).
Nasce qui l'esigenza di una campagna di informazione e di sensibilizzazione che sarà diretta sia al pubblico generico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, sia soprattutto alle fasce di età giovanili, attraverso interventi nelle scuole, e ad alcune categorie particolarmente importanti: i medici, di base e specialistici, gli infermieri, gli amministratori sanitari.
Va fortemente sottolineato il concetto che, anche in caso di malattia cosiddetta incurabile, curare il paziente (cioè prendersene cura) è sempre possibile ed anzi è ancor più doveroso.
In particolare bisognerà far sapere che il dolore intollerabile può essere evitato, almeno nella maggior parte dei casi ricorrendo alla terapia del dolore e in particolare, ma non solo, all'uso della morfina e bisognerà fugare i falsi timori della dipendenza dagli oppiacei.
La campagna informativa dovrà anche trasmettere indicazioni precise sull'organizzazione delle cure palliative e in particolare sulla rete di assistenza e degli Hospice che saranno realizzati.
Sarà compito delle Aziende unità sanitarie locali condurre campagne di informazione sugli aspetti organizzativi locali della rete di servizi, secondo quanto stabilito dal decreto di adozione del programma, nell'art. 5 e nell'allegato.
I medici di famiglia saranno raggiunti da materiale informativo e di aggiornamento, attraverso riviste e Internet.
Gli infermieri richiederanno iniziative specifiche di informazione e di aggiornamento. Potranno essere raggiunti attraverso riviste specializzate, associazioni di categorie, Internet.
Il progetto si può suddividere in due fasi distinte, una fase esplorativa e una fase informativa. Infatti, la campagna di informazione non può prescindere da un'indagine sui reali bisogni delle diverse categorie di persone coinvolte.
La campagna mirerà a sensibilizzare tutte le categorie bersaglio finora identificate. Saranno scelti impostazioni e impiego di media adeguati, coerentemente ai contenuti della comunicazione.
Una nota a parte merita il criterio con cui si propone di raggiungere il mondo dei giovani che verrà coinvolto nell'iniziativa passando attraverso la scuola.
Per parlare di cure palliative nelle scuole bisognerà trovare un modo di affrontare l'argomento efficace e praticabile nei confronti dei giovani. Se il tema della morte è infatti sentito nel mondo adolescenziale, quello della sofferenza trova una resistenza e un'immaturità fisiologica che ne impediscono una trattazione diretta.
E' inoltre possibile prevedere un concorso che stimoli la partecipazione dei ragazzi, motivandoli a dare il proprio contributo all'azione di sensibilizzazione.
Troverà ovviamente spazio nella sezione per il pubblico tutto quanto occorre sapere riguardo la legge sugli Hospice.
Coordinamento regionale
Viene individuata quale organo di coordinamento regionale la Commissione regionale per le cure palliative istituita con decreto n. 29013 del 27 maggio 1999 e successivo decreto n. 31372 del 20 marzo 2000, con il compito di verificare l'attuazione del Programma regionale di cure palliative.
(2001.11.533)
Torna al Sommariohome





DECRETO 11 aprile 2001.
Direttive per la presentazione delle domande per la corresponsione dell'indennità di medicina di gruppo, in rete od in associazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva delS.S.N. 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000 ed, in particolare, l'art. 45, lett. B2, ai sensi del quale, a decorrere dall'1 gennaio 2000, ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria attività in forma associata secondo una percentuale degli assistiti in ambito regionale, da stabilire in accordo regionale con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative, è corrisposto un compenso forfettario annuo per ciascun assistito in carico, fino al limite di 1.500 od al massimale individuale, se inferiore, nella misura di L. 9.000 per la medicina di gruppo, di L. 7.000 per la medicina in rete e di L. 5.000 per la medicina in associazione;
Visto l'art. 40, comma 4, lett. e), D.P.R. n. 270/2000, ai sensi del quale le forme associative composte da soli due medici e già in essere all'atto di pubblicazione del presente accordo sono fatte salve, se previste dagli accordi regionali e fino a che le rispettive condizioni associative restino immutate;
Visto l'accordo regionale siglato in data 22 marzo 2001 con le OO.SS. di categoria FIMMG, SNAMI ed intesa sindacale, con il quale sono state determinate le seguenti percentuali: 7% per la medicina di gruppo, 10% per la medicina in rete e 34% per la medicina in associazione, ed è stato altresì concordato che la Regione provvederà alla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con cui rendere noto termini e modalità di presentazione delle istanze da parte dei medici di assistenza primaria che svolgano la propria attività in forma associata, tendenti ad ottenere le indennità di cui all'art. 45, lett. B2, D.P.R. n. 270/2000;
Dato atto che in sede di accordo regionale è stato, altresì, concordato che le graduatorie dei medici aventi diritto alle sopracitate indennità saranno redatte dalle Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, privilegiando le forme associate di più antica costituzione come risulta dagli estremi di protocollo presso i rispettivi ordini provinciali dei medici;

Decreta:


Art.1

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande da parte dei medici di assistenza primaria iscritti negli elenchi regionali che svolgono la propria attività in forma associata per la corresponsione dell'indennità di medicina di gruppo, in rete od in associazione prevista dall'art. 45, lett. B2, commi 1, 2 e 3, D.P.R. n. 270/2000.

Art. 2

Le indennità di cui all'art. 45, lett. B2, D.P.R. n. 270/2000, saranno corrisposte nella percentuale del 7% degli assistiti in ambito regionale per la medicina di gruppo, nella percentuale del 10% per la medicina in rete e del 34% per la medicina in associazione.

Art. 3

Imedici interessati, in possesso dei requisiti di cui al sopracitato articolo, devono presentare apposita istanza, secondo lo schema allegato, alle rispettive Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.Non saranno prese in considerazione le istanze presentate al di fuori dei termini previsti dal bando.

Art. 4

L'istanza, unica per tutti i componenti della forma associata, dovrà essere corredata dell'atto costitutivo dell'associazione, munito degli estremi di protocollo dell'ordine dei medici competente.

Art. 5

Per ciascuna forma di indennità le Aziende unità sanitarie locali redigeranno una graduatoria degli aventi diritto, privilegiando le associazioni di più antica costituzione, rispetto alla quale faranno fede gli estremi di protocollo presso l'ordine provinciale dei medici.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 aprile 2001.
  CASTELLUCCI 

Allegato
Al Direttore generale A.S.L. n. .................................
di ..................................
I dottori:
1)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
2)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
3)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
4)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
5)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
6)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
7)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
8)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
9)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
10)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
11)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
12)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
13)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
14)  .................................. nato a ..................................................... il ......................................................... residente in .................................. prov. ............................ via .................................. medico di medicina generale convenzionato con l'A.S.L. n. .................................. di .................................. codice regionale ......................................................................;
Chiedono

la corresponsione dell'indennità di medicina associata (art. 40, comma 6, lett. B2, D.P.R. n. 270/2000)
 Medicina di gruppo
 Medicina in rete
 Medicina in associazione
  (barrare la voce che interessa) 

A tal proposito dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'A.C.N. n. 270/2000 e di avere depositato, ai sensi di legge, l'atto costitutivo all'ordine provinciale dei medici di .................................. .................................. al protocollo n. .......................... del ..........................................................................
Data ...............................................................
FIRME
..................................

(2001.16.819)
Torna al Sommariohome





DECRETO 11 aprile 2001.
Determinazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria nell'ambito delle Aziende unità sanitarie locali n. 2 di Caltanissetta, n. 6 di Palermo e n. 8 di Siracusa.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93 e dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale di medicina generale reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96, ed in particolare, l'art. 19, il quale, dopo aver premesso che l'assistenza primaria è organizzata in via primaria per ambiti comunali e che le Regioni possono articolare il livello organizzativo per gruppi di comuni o distretti, al comma 5 dispone che l'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 1.500 abitanti;
Visto l'accordo collettivo nazionale di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2000, ed in particolare l'art. 19, comma 5, il quale espressamente prevede che "L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte di assistenza primaria deve comprendere popolazione non inferiore a 5.000 abitanti. Per motivi geografici, di viabilità, di distanza tra comuni, di difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni possono individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 5.000 unità, ma comunque mai inferiore a 3.500 unità.";
Vista la nota prot. 1N8/3732 del 27 novembre 2000, con la quale l'Assessorato regionale della sanità invitava le Aziende unità sanitarie locali a formulare le necessarie proposte di rideterminazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria, nel rispetto dei criteri sanciti dal D.P.R. n. 270/2000;
Viste le delibere n. 700 del 2 marzo 2001 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, n. 679 del 15 febbraio 2001 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo e n. 130 del 30 gennaio 2001 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, con le quali sono stati determinati i rispettivi ambiti territoriali;
Ritenuto di dover procedere alla determinazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria di cui alle sopracitate delibere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, D.P.R. n. 270/2000;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, gli ambiti territoriali ai fini dell'acquisizione delle scelte di assistenza primaria nell'ambito delle Aziende unità sanitarie locali n. 2 di Caltanissetta, n. 6 di Palermo e n. 8 di Siracusa risultano così determinati:
AZIENDA U.S.L. N. 2 - CALTANISSETTA
Distretto di San Cataldo
San Cataldo, Marianopoli
Serradifalco
Bompensiere, Milena, Montedoro
Distretto di Mussomeli
Mussomeli, Acquaviva Platani
Villalba, Vallelunga
Campofranco, Sutera
Distretto di Caltanissetta
Caltanissetta, Resuttano
Santa Caterina Villarmosa
Delia, Sommatino
Riesi
Distretto di Gela
Gela
Butera
Niscemi
Mazzarino
AZIENDA U.S.L. N. 6 - PALERMO
Distretto n. 1 di Cefalù
Gratteri, Lascari
Collesano, Isnello
San Mauro Castelverde, Pollina
Cefalù
Castelbuono
Campofelice di Roccella
Distretto n. 2 di Petralia Sottana
Alimena, Bompietro, Blufi
Gangi, Geraci
Petralia Soprana, Petralia Sottana
Polizzi Generosa, Castellana Sicula
Distretto n. 3 di Termini Imerese
Termini Imerese
Trabia
Cerda
Aliminusa, Montemaggiore Belsito
Scillato, Sclafani Bagni, Caltavuturo
Caccamo, Sciara
Distretto n. 4 di Bagheria
Ficarazzi
Bagheria
Santa Flavia
Casteldaccia
Altavilla Milicia
Distretto n. 5 di Corleone
Corleone, Roccamena
Bisacquino, Contessa Entellina, Campofiorito
Chiusa Sclafani, Giuliana
Distretto n. 6 di Lercara Friddi
Alia
Roccapalumba, Vicari
Prizzi, Palazzo Adriano
Castronovo, Lercara Friddi
Valledolmo
Distretto n. 7 di Partinico
Trappeto, Balestrate
Giardinello, Montelepre
Camporeale
Borgetto
Partinico
Sancipirello
San Giuseppe Jato
Distretto n. 8 di Carini
Carini
Capaci
Cinisi
Isola delle Femmine
Terrasini
Torretta
Distretto n. 9 di Misilmeri
Misilmeri
Marineo, Bolognetta
Villafrati, Cefalà Diana, Godrano
Mezzojuso, Campofelice di Fitalia
Ciminna, Baucina, Ventimiglia
Distretto n. 10, Palermo 1
Lampedusa
Linosa
Ustica
Palermo
Distretto n. 11, Palermo 2
Monreale
Altofonte
Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela
Belmonte Mezzagno
Palermo
Distretto n. 12, Palermo 3
Palermo
Distretto n. 13, Palermo 4
Palermo
Distretto n. 14, Palermo 5
Villabate
Palermo
AZIENDA U.S.L. N. 8 - SIRACUSA
Avola
Noto
Rosolini
Pachino
Portopalo di Capo Passero
Lentini e Carlentini
Francofonte
Augusta
Melilli
Siracusa
Priolo
Solarino
Floridia
Sortino
Canicattini Bagni
Buccheri, Cassaro, Ferla
Palazzolo, Buscemi
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 aprile 2001.
  PROVENZANO 

(2001.16.816)
Torna al Sommariohome




DECRETO 11 aprile 2001.
Modifica del decreto 3 aprile 1992, concernente individuazione degli ambiti territoriali di pediatria delle Unità sanitarie locali della Regione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto 3 aprile 1992, con il quale sono stati individuati gli ambiti territoriali di pediatria ed, in particolare, sono stati accorpati il comune di Ribera con quello di Calamonaci ed i comuni di Lucca Sicula, Villafranca diSicilia, Burgio, Cattolica e Montallegro;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P..R. n. 272 del 28 luglio 2000;
Vista la proposta avanzata dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento al proprio comitato consultivo, di accorpare l'ambito comprendente i comuni di Ribera e Calamonaci con quello comprendente i comuni di Lucca Sicula, Villafranca di Sicilia, Burgio, Cattolica e Montallegro al fine di garantire la libera scelta del pediatra alla popolazione residente nei comuni interessati;
Vista la nota prot. n. 6419 del 27 febbraio 2001, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento comunica che il comitato consultivo d'Azienda nella seduta dell'8 febbraio 2001 ha espresso parere favorevole all'istituzione di un unico ambito territoriale di pediatria comprendente i comuni di Ribera, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca di Sicilia, Burgio, Cattolica e Montallegro;
Preso atto del succitato parere favorevole del comitato consultivo dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, a parziale modifica del decreto 3 aprile 1992, l'ambito territoriale comprendente i comuni di Ribera e Calamonaci, ai fini dell'assistenza pediatrica di libera scelta, viene accorpato in un unico ambito con quello comprendente i comuni di Lucca Sicula, Villafranca diSicilia, Burgio, Cattolica, Montallegro.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 aprile 2001.
  PROVENZANO 

(2001.16.817)
Torna al Sommariohome





DECRETO 17 aprile 2001.
Direttive per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica, valida per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270/2000 ed, in particolare, l'art. 59, secondo il quale in ogni Regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Vista la circolare dell'Assessorato regionale della sanità n. 121, prot. n. 586 del 15 aprile 1983, relativamente al punto C, pagg. 5 e 6, compiti ed obblighi dei sanitari;
Considerato che occorre dettare anche per il 2001 una disciplina uniforme per tutte le Aziende sanitarie locali della Sicilia sulle modalità di funzionamento del servizio di guardia medica turistica e sul reperimento dei sanitari;
Vista la nota n. 2N21/4262 del 18 dicembre 1997 del gruppo 21° - II Direzione di questo Assessorato;
Ritenuta l'opportunità di attivare anche per il corrente anno i presidi di guardia medica turistica, al fine di non privare di un servizio essenziale gli utenti ospiti delle maggiori località turistiche della Regione, con riserva di pubblicare con successivo provvedimento l'elenco dei presidi di cui trattasi per il 2001 non appena gli stessi saranno individuati dai competenti uffici;
Ritenuto di dovere individuare nell'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo l'Ufficio regionale preposto per il corrente anno agli adempimenti previsti dal precitato art. 59 del D.P.R. n. 270/2000;

Decreta:


Art. 1

L'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo è incaricata della formazione della graduatoria dei medici aspiranti al conferimento di incarichi temporanei nei presidi di guardia medica turistica 2001 situati nell'ambito del territorio della Regione siciliana, nonché dell'individuazione degli aventi diritto agli incarichi stessi.

Art.  2

Entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i medici aspiranti agli incarichi temporanei di guardia medica turistica 2001 devono far pervenire a mezzo raccomandata A.R. all'Azienda sanitaria locale di cui sopra apposita domanda in carta semplice da redigere esclusivamente secondo gli schemi esemplificativi A, B e C allegati al presente decreto; le domande pervenute dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno prese in considerazione.

Art.  3

Possono concorrere al conferimento degli incarichi di cui trattasi, secondo il seguente ordine di priorità:
a)  i medici inclusi nella graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2000, in atto vigente; i sanitari di cui trattasi saranno graduati in base al punteggio conseguito nella predetta graduatoria.
A parità di punteggio prevalgono nell'ordine il voto di laurea, l'anzianità di laurea e, infine, la maggiore età;
b)  i medici destinatari della norma transitoria n. 7 del D.P.R. n. 270/2000, che abbiano acquisito l'attestato in formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 nella Regione siciliana successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale; i suddetti medici saranno graduati esclusivamente nell'ordine in base al voto di laurea, all'anzianità di laurea, alla minore età;
c)  i medici contemplati nella norma finale n. 10 del precitato D.P.R. n. 270/2000 che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivamente alla data del 31 dicembre 1994; i medici di cui trattasi saranno graduati nell'ordine dal voto di laurea, dall'anzianità di laurea, dalla minore età.

Art.  4

L'Azienda sanitaria locale incaricata esaminerà le istanze pervenute nel termine di cui all'art. 2 formando una graduatoria in base ai criteri specificati nell'art. 3.

Art.  5

L'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo, approntate le graduatorie, inviterà i medici aventi titolo a presentarsi per la scelta della sede di servizio.
I medici, in sede di convocazione, dovranno produrre, altresì, la dichiarazione riprodotta sub allegato "L" dell'accordo collettivo nazionale di medicina generale, D.P.R. n. 270/2000.
Nei casi di conferimento di incarico in un presidio attivo nel periodo invernale siffatta dichiarazione doveva essere ripresentata dal medico all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, 10 giorni prima del l'inizio del servizio.
La mancata presentazione alla convocazione senza giustificato motivo è considerata a tutti gli affetti come rinuncia all'incarico.
Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di esclusione, far pervenire all'Azienda sanitaria locale incaricata, entro la data fissata per la convoca zione:
1)  motivata giustificazione circa la mancata presentazione;
2)  la dichiarazione di cui al comma precedente;
3)  formale autorizzazione all'Azienda sanitaria locale ad assegnare la sede di servizio d'ufficio.

Art.  6

L'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo, verificata ai sensi dell'art. 59 dell'accordo collettivo nazionale di medicina generale (D.P.R. n. 270/2000) l'inesistenza di altro incarico o rapporto convenzionale, assegnerà ai medici le sedi di servizio e segnalerà tempestivamente i nominativi degli aventi diritto agli incarichi alle Aziende sanitarie locali competenti territorialmente che provvederanno alla nomina degli stessi. Per i presidi attivati dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dovranno essere incaricati n. 4 medici, mentre per quelli funzionanti 24 ore su 24 resta confermato il numero di 7 medici da incaricare.

Art.  7

Gli incarichi di guardia medica turistica, sia per la stagione estiva che per quella invernale, sono conferibili per un periodo non superiore a 3 mesi e per un orario settimanale non superiore a 24 ore.
Il medico che accetta l'incarico si obbliga ad espletare il servizio per l'intero periodo di attivazione dello stesso, e non può recedere se non per sopravvenuti e comprovati motivi di lavoro dovuti a conferimento di incarico convenzionale o di dipendenza, a tempo indeterminato.
L'eventuale recesso deve, comunque, essere comunicato dal medico all'Azienda sanitaria locale interessata e all'Azienda sanitaria locale incaricata con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Art. 8

Sono confermate le istruzioni impartite dall'Assessorato regionale della sanità con circolare n. 121 del 15 aprile 1983, gruppo 13°, prot. n. 586, limitatamente ai seguenti punti, ed in quanto non modificati dal presente decreto:
-  punto a, pagina 4, modalità di funzionamento del servizio;
-  punto c, pagine 5 e 6, compiti ed obblighi dei sanitari.

Art.  9

I medici che svolgono il servizio di guardia medica turistica devono - dalle Aziende dove prestano servizio - essere assicurati contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata, ivi compresi, sempreché l'attività sia espletata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.
Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per i medici addetti ai servizi di guardia medica turistica valgono le disposizioni di cui all'art. 58 dell'A.C.N. di medicina generale (D.P.R. n. 270/2000).

Art. 10

Il trattamento economico dei medici addetti al servizio temporaneo di assistenza sanitaria nelle località turi stiche è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 59, comma 3°, dell'accordo collettivo nazionale di medicina generale (D.P.R. n. 270/2000).

Art. 11

Si fa riserva di pubblicare con successivo decreto l'elenco dei presidi di guardia medica turistica che saranno attivati per il 2001, nonché l'orario di attività degli stessi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 aprile 2001.
  PROVENZANO 

Allegato A
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
(da inviarsi in carta semplice raccomandata A.R.)

Al sig. Direttore generale
dell'Azienda sanitaria locale n. 6 - Palermo
via G. La Loggia n. 5 - tel. 091-7033404
90149 PALERMO
Il sottoscritto dr.    
nato a   il ............................. residente nel comune di in via ...................................................................... n. ......... 
c.a.p.   telefono ....................................................................... 

chiede

Ai sensi delle disposizioni emanate per il 2001 dall'Assessorato regionale della sanità, il conferimento di un incarico temporaneo presso un presidio di guardia medica turistica sito nell'ambito territoriale della Regione siciliana.
A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara di essere incluso col punteggio di   nella graduatoria unica regionale dei medici di medicina generale valida per il 2000. 
Data    

FIRMA

   

Allegato B
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
(da inviarsi in carta semplice raccomandata A.R.)

Al sig. Direttore generale
dell'Azienda sanitaria locale n. 6 - Palermo
via G. La Loggia n. 5 - tel. 091-7033404
90149 PALERMO
Il sottoscritto dr.    
nato a   il ............................. residente nel comune di in via ......................................................... n. ......... 
c.a.p.   telefono ........................................................................... 

chiede

Ai sensi delle disposizioni emanate per il 2001 dall'Assessorato regionale della sanità, il conferimento di un incarico temporaneo presso un presidio di guardia medica turistica sito nell'ambito territoriale della Regione siciliana.
A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara:
-  di essere in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 conseguito in data   presso ...........................................................................; 
-  di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di  in data con il voto di ............................... 
Data    

FIRMA

   


Allegato C
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
(da inviarsi in carta semplice raccomandata A.R.)

Al sig. Direttore generale
dell'Azienda sanitaria locale n. 6 - Palermo
via G. La Loggia n. 5 - tel. 091-7033404
90149 PALERMO
Il sottoscritto dr.    
nato a   il ............................. residente nel comune di in via ......................................................... n. ......... 
c.a.p.   telefono ........................................................................... 

chiede

Ai sensi delle disposizioni emanate per il 2001 dall'Assessorato regionale della sanità, il conferimento di un incarico temporaneo presso un presidio di guardia medica turistica sito nell'ambito territoriale della Regione siciliana.
A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara:
-  di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in data   presso l'Università degli studi di .; 
-  di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di   in data con il voto di ............................... 
Data    

FIRMA

   

(2001.16.820)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 7 marzo 2001.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Centuripe.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 7033 del 22 giugno 1998, con il quale il sindaco del comune diCenturipe ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto il foglio n. 10923 del 2 ottobre 1998 con cui il comune, in riscontro alla richiesta di questo Assessorato prot. n. 10193 del 24 settembre 1998, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la delibera n. 1 del 22 novembre 1996, con la quale il commissario ad acta nominato da questo Assessorato ha adottato il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, del comune diCenturipe;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione dell'1 ottobre 1998 a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché l'apposito elenco, sottoscritto dallo stesso, nel quale vengono enumerate le n. 145 osservazioni e/o opposizioni presentate entro i termini di legge;
Rilevato che avverso lo strumento urbanistico adottato con la citata delibera commissariale n. 1 del 22 novembre 1996 sono state presentate n. 145 osservazioni e/o opposizioni, mentre, come evidenziato nella già citata sindacale n. 10923 del 2 ottobre 1998, nessuna risulta presentata oltre i termini;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni nonché la relativa relazione predisposta dai progettisti;
Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 7 aprile 1998, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 21 maggio 1998, con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma V, della legge regionale n. 71/78, sono state esaminate le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il P.R.G.;
Vista la dichiarazione, resa dal progettista congiuntamente al tecnico comunale, sullo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature ed a servizi pubblici;
Vista la nota prot. n. 4055/5340 - 5475/5760 del 14 giugno 1994 nonché la successiva nota prot. n. 10250 del 28 settembre 1995 con le quali, rispettivamente, viene espresso ed integrato, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il parere favorevole sulle previsioni urbanistiche contenute nel piano in argomento alle condizioni indicate nelle stesse note;
Vista la nota prot. n. 161 del 30 luglio 1999, con la quale il gruppo di lavoro XXIX di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al P.R.G. alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio, la proposta di parere n. 4 del 30 luglio 1999, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Progetto di piano
Premesso che la relazione generale del Piano non giustifica alcuna metodologia di progetto relativamente alle scelte previste per l'utilizzazione delle varie zone omogenee si rappresenta quanto segue:
Relativamente al dimensionamento
Dai censimenti I.S.T.A.T. risulta che la popolazione residente nel 1991 era di 6.600 abitanti, nel 1993 anno di conferimento dell'incarico di 6.517 abitanti, secondo le previsioni ISTAT nel 2.013 data di scadenza del P.R.G. la popolazione residente dovrebbe essere di 5.636 abitanti, pertanto la previsione d'incremento di 1.000 abitanti indicata dal Commissario regionale delibera C.C. n. 86, delibera n. 221 e per un totale di 7.500 residenti appare non rispondente ai dati ISTAT, quantunque un ulteriore studio sia delle attività produttive che turistiche potrebbero giustificare un sia pur minimo incremento della popolazione da insediare nelle rivisitate zone C.
Inoltre non viene condivisa la riduzione del volume del centro urbano - coincidente con gran parte del centro storico zona A1, A2, stimato 824.000 mc. che attraverso demolizioni di isolati più o meno fatiscenti, perviene ad una quantità di 670.000 mc. tale da dover (in base ai residenti attuali) consentire la realizzazione dei nuovi insediamenti per altri 500 abitanti (oltre ai 1.000 prescritti dall'amministrazione comunale).
Relativamente alle zone A1 e A2
Non si condivide la sua perimetrazione che dovrà coincidere con quella riportata nelle schede del Consigli d'Europa e di cui si fa riferimento nella relazione generale del P.R.G. considerato che la definizione urbanistica - paramenti edilizi - viene rimandata all'approvazione del piano particolareggiato da redigere ai sensi della legge n. 70/76 art. 2 nelle more della redazione e approvazione di tale piano di detta zona sono consentiti gli interventi previsti dai commi a), b), c), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, sarà compito del superiore piano stabilire la capacità insediative della zona A1 - A2 in relazione agli interventi previsti in conformità al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Relativamente alla zona B
Tale enucleazione appare condivisibile per le aree di completamento, tranne per le zone che alla luce della perimetrazione di cui alle schede del Consiglio d'Europa, dovranno essere classificate A. Non vengono condivise le aree delimitate in rosso ed ubicate alle estremità di dette zone omogenee individuate in località Calvario né quelle ubicate nel versante Geofilia.
Relativamente alle zone C1, C2, C3, C3a, C3b, C3c
Non viene condivisa la localizzazione che dovrà avvenire in zone meno acclivi ed alle estremità dei crinali non necessariamente e su tutti e cinque i versanti, ed in zone già servite da opere di urbanizzazione primaria in ottemperanza alle direttive di piano fornite dall'Amministrazione con atto deliberativo n. 221 del 26 maggio 1993.
L'espansione dovrà essere verificata alla luce del nuovo dimensionamento, risulta pertanto non condivisa l'estensione delle aree delle P.E., occorrerà pertanto riadeguare gli standards urbanistici alla capacità insediativa di cui sopra dal decreto interministeriale 2 aprile 1998, n. 1444.
Relativamente alle zone D1
Artigianale non è condivisibile in quanto il piano prevede l'ampliamento di un'area che non viene riportata nella cartografia di base fornita dal comune ai progettisti pertanto non valutabile ai fini urbanistici.
Relativamente alle zone D2
Non è condivisibile la loro localizzazione frammentaria ma se ne riconosce l'utilità delle stesse e se ne prescrive l'ubicazione di una sola zona possibilmente baricentrica evitando la moltitudine di localizzazione.
Relativamente alla zona D3
Non si condivide la sua localizzazione che deve essere ristudiata alla luce delle nuove previsioni delle zone D.
Relativamente alle zone delle attrezzature
Sono condivisibili solo quelle a servizio delle zone B. Le zone F1, F2, F3a, F3b, F3c, non sono condivisibili nella considerazione che la cartografia di base fornita dal comune non riporta tutte le attrezzature esistenti individuate in sede di sopralluogo, pertanto è impossibile verificarne gli standards urbanistici; devono inoltre essere ristudiate alla luce del nuovo dimensionamento nel rispetto del decreto interministeriale 2 aprile 1998, n. 1444.
Verde privato all'interno del centro urbano
Detta destinazione appare condivisibile trattandosi di piccole aree naturali coltivate alberate o di spazi esterni pavimentati attigui alle abitazioni.
Verde privato esterno al centro urbano
Detta destinazione non appare condivisibile trattandosi di fatto di zone edificabili con un indice df. 0,05 mc./mq. maggiore di quello consentito per le zone agricole. Ciò permetterebbe degli insediamenti residenziali al di fuori del dimensionamento del P.R.G. Pertanto dette aree devono essere classificate zone omogenee E verde agricolo.
Relativamente alle norme di attuazione
Nulla si ha da osservare per gli articoli relativi alla zona A1, A2, B salvo gli articoli relativi al rilascio delle concessioni edilizie che devono essere adeguati alle leggi n. 17/94 e n. 25/97 art. 10, per le zone D3, per le zone E, e per le zone destinate a verde privato all'interno del centro urbano, tutti i restanti articoli devono essere rivisti in sede di rielaborazione alla luce delle considerazioni sopra espresse.
Regolamento edilizio
Il contenuto e i limiti dello stesso sono fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42 contenuti di altra natura vanno eliminati, mentre definizioni o disposizioni già previste per legge vanno pedissequamente riportate come sono.
Si rileva in questa sede:
- artt. 5 e 6 - vanno rivisitati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 25/97;
- Art. 15, 16, 17, 18 devono essere adeguati alla normativa vigente.
Relativamente alla viabilità
Viene condivisa quelle prevista all'interno della zona B e quella coincidente con le previsioni stradali P.di F., quella relativa alle restanti zone omogenee dovrà esser ristudiata in sede di rielaborazione.
Relativamente alla fascia di rispetto cimiteriale
Si prescrive che detta fascia sia di m. 200 fino a quando non sarà emanato il provvedimento sanitario di eventuale riduzione.
Parco territoriale
L'area del parco copre una superficie di Ha. 8.000 e interessa prevalentemente l'intera area centrale del territorio.
Nell'area territoriale del parco sono state individuate cinque tipi di zone suddivise in base alle seguenti destinazioni d'uso:
a) area riservata ad attività ed attrezzatura idonee alla funzione di preparco a fruibilità generalizzata;
b)  area vincolata ad interventi generalizzati di recupero di tipo ambientale mediante afforestazione di tipo storico-antropologico della tradizione rurale fruibilità generalizzata;
c) area vincolata ad interventi di preservazione ambientale della tipologia calanchiva dei suoli ed attrezzature con percorsi conoscitivi; fruibilità orientata;
d)  area specializzata con tipologia di parco turistico culturale, con interventi intensivi di recupero e riuso edilizio ed ambientale fruibilità di tipo specializzato;
e)  area vincolata ad interventi di preservazione e recupero ambientale della tipologia pluviale ed attrezzature con percorsi conoscitivi, fruibilità all'interno del parco le previsioni progettuali individuano una serie d'interventi atti al recupero ambientale e di manufatti (masseria etc.) al recupero ed al rifunzionamento delle emergenze patrimoniali.
All'interno dell'area destinata a parco si prevede la bonifica delle aree precedentemente utilizzate per discariche pubbliche ed il recupero delle cave esistenti sia in esercizio che dismesse.
Relativamente al parco territoriale
Si condivide come obiettivo l'individuazione del parco territoriale, per le finalità di tutela e valorizzazione territoriale, che però in questa fase deve essere considerata previsione urbanistica indicativa, poiché non risultano sufficientemente determinati in termini localizzativi i contenuti previsionali più significativi del parco medesimo da definire con apposita variante urbanistica secondo le procedure di legge.
Nelle more il territorio compreso nella perimetrazione del parco va classificato ai fini del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 zona omogenea E di verde agricolo.
Osservazioni e opposizioni
Considerato che in relazione a quanto sopra rappresentato risulta necessaria la rielaborazione parziale del P.R.G. si ritiene in questa fase di non dover procedere all'esame delle osservazioni e opposizioni presentate.
Per tutto quanto premesso e considerato, si è del parere che il piano regolatore generale del comune di Centuripe, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 22 ottobre 1996 sia da restituire per la rielaborazione parziale in base ai superiori considerata.
La rielaborazione del piano dovrà essere supportata dallo studio agricolo forestale adeguata alla legge regionale n. 16/96, dello studio geologico adeguato alla circolare A.R.T.A. n. 2222/95 del 31 gennaio 1995 e da quanto specificato nel presente parere nonché da cartografia aggiornata.
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 217 del 2 dicembre 1999, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato condivisibile l'obiettivo principale del piano di rientro degli emigrati (il centro è passato dai 10.008 abitanti del 1971 ai 6.549 del 1991) attraverso tre linee di sviluppo:
1)  agricoltura, con particolare riferimento alle zone irrigue a valle;
2)  turismo, attraverso la valorizzazione delle zone archeologiche e naturalistiche;
3)  artigianato, tramite lo sviluppo dell'attuale zona per l'insediamento di PMI.
Rilevato che l'avvio della zona artigianale e l'apertura del museo seguono già la direttrice di sviluppo indicato per cui non appaiono condivisibili le valutazioni esposte nel parere dell'ufficio circa il dimensionamento (pag. 10) argomentato con la semplice proiezione dei dati ISTAT, mentre appare condivisibile l'ipotesi di piano di incremento di 1.000 unità e di un dimensionamento conseguente.
Parimenti condivisibili appaiono le scelte di piano relative alla riqualificazione del centro urbano, dove il parere di "modestia dei valori architettonici" di un centro, fra l'altro con abbondante ricostruzione recente, e suffragato dalle schede del Consiglio d'Europa.
In quest'ambito apprezzabile appare anticipare nelle norme di attuazione elementi che possono essere sviluppati successivamente nel PPE (legge n. 70/76, art. 2).
Si condivide, invece, il parere dell'ufficio relativamente alle zone B, con la prescrizione per quelle in zona Calvario e Gelofia di trasformazione in C1.
Nello specifico delle zone C appaiono condivisibili i criteri di scelta (zone meno acclivi e servite da infrastrutture), che però non sempre sono stati rispettati, col rischio di compromettere pesantemente i valori storico-paesaggistici dei versanti, per cui, si ritiene di non condividere alcune scelte di progetto e in particolare:
-  nelle tavole 6.3 vanno eliminate le zone C2 (mq. 3.900, 6.900, 5.775, 4.800, 6.000) a monte dell'area archeologica Bagni;
- a valle del cimitero va eliminata la zona C2 (mq. 4.300) a monte della strada, a destra di questa va eliminata la striscia di zona C2 (mq. 9.700) su nuova viabilità;
-  va eliminata la zona C2 di mq. 3.500 a valle di via Firenze.
Condivisibili appaiono le scelte relative alle zone D, date le dinamiche di sviluppo in atto, con la nuova zona artigianale e le norme di attuazione con prescrizioni di riqualificazione ambientale relative agli impianti diffusi.
Coerentemente a quanto sopra indicato, parimenti condivisibili appaiono le scelte di piano relative alle zone F.
Condivisibili, invece appaiono le valutazioni d'ufficio relativamente:
- alle zone di verde privato esterno ed interno;
- alle norme di attuazione ed al regolamento edilizio.
Non si condivide la proposta dell'ufficio per ciò che attiene:
-  il rinvio alla rielaborazione (appresso specificato);
-  le valutazioni relative alla viabilità ed al parco territoriale.
Quest'ultimo appare adeguatamente individuato e regolamentato, coerente con gli obiettivi di sviluppo che si prefigge il piano.
Per tutti i tipi edilizi si prescrive l'altezza massima di mt. 7 su tutti i fronti (anche a valle).
Si ritengono, inoltre, condivisibili le prescrizioni del Genio civile e nello specifico:
a) è da escludere l'area prevista per la realizzazione del parcheggio, programmato in adiacenza del campo sportivo, in quanto interessata da fenomeno franoso, per tale area si potrà riesaminare la possibilità di utilizzare solo dopo la presentazione di uno studio geologico-tecnico, che riguardi tutte le implicazioni di carattere idrogeologico, litostratigrafico e geotecnico, che garantisca la fattibilità;
b)  è da escludere l'area di P.I.P., interessata da forme superficiali di dissesto che necessitano di interventi consistenti e vicini nel tempo, per tale area si potrà riesaminare la possibilità di utilizzazione solo dopo la presentazione di uno studio geologico-tecnico che riguardi attentamente anche le suddette forme di dissesto e definisca le relative adeguate tipologie d'intervento;
c)  la realizzazione in contrada Vignali delle opere previste nelle vicinanze dell'area in frana, è condizionata alla preventiva esecuzione di opere di bonifica e/o eventuale consolidamento della suddetta area e delle aree circostanti che possono interferire, anche indirettamente, con le opere previste;
d)  si ammette l'utilizzazione dell'area di Carcaci a condizione che, per qualsiasi opera prevista in progetto, si tenga opportunamente conto di un approfondito studio idrogeologico dell'area, che possa fornire una valida base sulla quale impostare eventuali specifici interventi mirati ad assicurare un rapido allontanamento delle acque selvagge ed un adeguato drenaggio delle acque d'infiltrazione; vigono, inoltre, per l'area adiacente al Vallone Seggio, dove è previsto "verde pubblico attrezzato", le norme di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, art. 39 e seguenti;
e)  per l'area del versante Bagni, destinata a "verde pubblico attrezzato" e attraversata da un'incisione torrentizia vigono le norme di cui al T.U. di cui al punto precedente.
I singoli progetti devono essere corredati da specifici studi e indagini ai fini di una precisa valutazione delle caratteristiche lito-stratigrafiche e geotecniche di ogni singolo sito interessato, di una verifica delle implicazioni che le opere da eseguire possono determinare con l'intorno, ed in particolare con riguardo anche alla globale organizzazione degli eventuali versanti interessati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto ministeriale 11 marzo 1998.
Inoltre, dovranno essere rispettate le direttive della circolare ARTA 2222/95 nella stesura di studi gologici a supporto di varianti allo strumento urbanistico sia generali che per la localizzazione di eventuali nuove opere non previste nello strumento urbanistico approvato.
Occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà per tutte le aree di piano nella relazione geologica a supporto della richieta di concessione; infatti, in coerenza con la vigente normativa secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la realizzabilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito che ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977.
Detto studio geologico dovrà altresì essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85 quale scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidono significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette a normativa sismica, nonché per i piani di lottizzazione.
Vista l'importanza storico-paesaggistica del territorio di Centuripe, si prescrive che tutti gli interventi ed i progetti devono essere sottoposti alla preventiva approvazione delle sezioni: archeologica, monumentale, paesaggistico-urbanistica ed etnico-antropologica della Soprintendenza.
Per quanto sopra visto e considerato si è del parere che il P.R.G. di Centuripe sia meritevole di approvazione con le superiori prescrizioni, osservazioni e rimandi alla proposta dell'ufficio.";
Vista la nota assessoriale n. 12739 del 17 dicembre 1999 con la quale, nel condividere il suddetto voto, è stato richiesto al comune di Centuripe di adottare le controdeduzioni previste dal 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera n. 2 del 20 gennaio 2000, trasmessa con sindacale n. 1441 dell'1 febbraio 2000, con la quale il consiglio comunale di Centuripe ha assunto le controdeduzioni in ordine a quanto contenuto nel voto del C.R.U. n. 217 del 2 dicembre 1999;
Vista la nota n. 23 del 21 marzo 2000, con la quale il gruppo XXIX della D.R.U., nel sottoporre all'esame del C.R.U. la deliberazione comunale n. 2 del 20 gennaio 2000, ha rilevato che con il precedente voto n. 217/99 non risultavano determinate le osservazioni e opposizioni presentate avverso il Piano a seguito della procedura di pubblicazione;
Visto il voto n. 261 del 12 aprile 2000, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, presa in esame anche la documentazione relativa alle osservazioni ed opposizioni, si è espresso come di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
- Ritenuto, relativamente alle 145 osservazioni trasmesse ai progettisti il 3 aprile 1997, condivisibili le controdeduzioni formulate da questi, organizzate in tre gruppi, per complessive 50 pagine, fatta eccezione per le osservazioni 110/2, 115, 116, 131, 134, in quanto non si ritiene opportuno estendere ulteriormente le zone destinate a "verde privato esterno al centro edificato"; per lo stesso motivo non appare condivisibile l'opinione espressa a pag. 42 relativa all'allargamento della zona a verde privato.
Nello specifico la condivisione generale delle controdeduzioni dei progettisti alle osservazioni va letta alla luce dei rilievi evidenziati nel voto C.R.U. e delle successive valutazioni di riscontro alle controdeduzioni consiliari al voto C.R.U. sul Piano.
In quest'ambito appare condivisibile la valutazione che il Consiglio fa, per il tramite dell'U.T.C. sulle zone B Calvario e Gelofia, per cui viene accolta la richiesta di mantenimento delle destinazioni di Piano.
Per quanto attiene le zone C si conferma la soppressione delle zone C2 a monte dell'area archeologica Bagni per oggettive necessità di salvaguardia paesistica ed archeologica, così come si conferma l'eliminazione dell'area a valle del cimitero su nuova viabilità, per le rimanenti aree di accolgono parzialmente le controdeduzioni e si mantengono le previsioni originare di Piano.
Sulla scorta delle valutazioni precedentemente espresse relativamente alle osservazioni, si condividono parzialmente le argomentazioni relative alle zone a "verde privato" e con riferimento a queste vengono mantenute le previsioni di Piano.
Condivisibile appare la proposta, in linea con il parere della D.R.U., di ridimensionamento dell'area di "Parco territoriale" nei termini in cui viene definita e di classificazione dell'area stralciata in zona "E".
Per quanto attiene alle altezze si confermano le previsioni di Piano per le zone C1 a schiera, C3b, C3c ed E (mt. 7,50); previsioni che vengono estese anche alle zone B e C1 in linea ed isolate, fatta eccezione per quelle C1 residenziali pubbliche, per le quali viene confermata la previsione di Piano.
Si condividono le precisazioni formulate in merito alle prescrizioni del Genio civile, per cui vengono mantenute le originarie destinazioni di Piano, ma si fa obbligo all'acquisizione di parere preventivo del Genio civile sui progetti di massima relativi alle opere in questione.
Non si condividono le controdeduzioni alle prescrizioni impartite in sede di voto relativamente all'obbligo del parere della Soprintendenza né la proposta relativa alla zona F3d, mentre appare condivisibile l'opportunità di adeguare lo studio agricolo forestale alle sopraggiunte norme.
Tutto ciò premesso e considerato si esprime parere favorevole all'approvazione del piano con le superiori prescrizioni salvaguardando il diritto del comune di esprimersi con ulteriori controdeduzioni relativamente al voto reso in questa sede in merito alle osservazioni e opposizioni.";
Vista la nota assessoriale n. 3693 del 27 giugno 2000 con la quale, nel condividere il suddetto voto, è stato richiesto al comune diCenturipe, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, di adottare le controdeduzioni in ordine alle determinazioni conseguenti all'esame delle osservazioni e/o opposizioni;
Vista la delibera n. 25 del 2 agosto 2000, trasmessa con sindacale n. 8420 dell'8 agosto 2000, con la quale il consiglio comunale diCenturipe ha assunto le controdeduzioni in ordine a quanto contenuto nel voto del C.R.U. n. 261 del 12 aprile 2000;
Visto il voto n. 353 del 19 dicembre 2000, che di seguito in stralcio si riporta, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica si è espresso in ordine alle controdeduzioni assunte dalC.C. di Centuripe:
"...Omissis...
Considerato che:
- per puro errore materiale nel voto n. 261 del 12 aprile 2000 si è riportata la non condivisione delle controdeduzioni relative alle zone F3c, si ritiene di ribadire così come espresso in precedenza, nello stesso voto, che le zone F3d stralciate vanno classificate quali "E";
- in sede di sopralluogo sono emersi elementi relativi al regolamento edilizio ed alle N.T.A. che consigliano un leggero ritocco alle altezze, per una più razionale organizzazione degli interpiani, per cui appare utile correggere la prescrizione relativa alla zona C1 elevando l'altezza da m. 7,50 a m. 8;
- che, sempre in base ai riscontri effettuati in sede di sopralluogo, su proposta della competente Soprintendenza, appare necessario alla pag. 135 delle N.T.A., all'art. 28.3 cassare "dopo la decretazione del vincolo", e a pag. 131 art. 28.6 dopo "vincolo archeologico" anticipare la dizione "in funzione dell'interesse archeologico riconosciuto", che sulla scorta delle superiori prescrizioni possono essere accolte le controdeduzioni relative all'astensione del vincolo all'intero territorio.
Tutto ciò visto e considerato è del parere che il P.R.G., le PP.EE. e il R.E. del comune diCenturipe adottati con delibera del commissario ad acta n. 1 del 22 novembre 1996, siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni stabilite dal Genio civile di Enna, dal voto C.R.U. n. 217 del 2 dicembre 1999 e dall'allegato parere D.R.U. nonché dal voto C.R.U. n. 201 del 12 aprile 2000 così come adeguate nei precedenti considerata.";
Ritenuto di potere condividere i superiori pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 217 del 2 dicembre 1999, con i rimandi alla proposta del gr. XXIX/D.R.U. n. 4 del 30 luglio 1999, n. 261 del 12 aprile 2000 e n. 353 del 19 dicembre 2000;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità e con le prescrizioni di cui ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i sopra riportati voti n. 217 del 2 dicembre 1999, con i rimandi alla proposta del gr. XXIX/D.R.U. n. 4 del 30 luglio 1999, n. 261 del 12 aprile 2000 e n. 353 del 19 dicembre 2000, nonché alle condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Enna, il piano regolatore con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comue di Centuripe, adottato con delibera commissariale n. 1 del 22 novembre 1996.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  proposta n. 4 del 30 luglio 1999, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, del gr. XXIX/D.R.U.;
   2)  voto del C.R.U. n. 217 del 2 dicembre 1999;
   3)  voto del C.R.U. n. 261 del 12 aprile 2000;
   4)  voto del C.R.U. n. 353 del 19 dicembre 2000;
   5)  delibera commissariale n. 1 del 22 novembre 1996;
   6)  delibera consiliare n. 17 del 7 aprile 1998;
   7)  delibera consiliare n. 2 del 20 gennaio 2000;
   8)  delibera consiliare n. 25 del 2 agosto 2000;
Elaborati di piano regolatore generale
   9)  all.  1 - relazione generale; 
 10)  all.  2 - norme di attuazione; 
 11)  all.  3 - regolamento edilizio, aggiornamento marzo 1995; 
 12)  tav.  1 - inquadramento territoriale; 
 13)  tav.  2 - indagine conoscitiva e potenzialità territoriale; 
 14)  tav.  2.1 - stato di fatto, uso del suolo e infrastrutture territoriali; 
 15)  tav.  2.2 - stato di fatto, uso del suolo e infrastrutture territoriali; 
 16)  tav.  2.3 - stato di fatto, uso del suolo e infrastrutture territoriali; 
 17)  tav.  2.4 - stato di fatto, uso del suolo e infrastrutture territoriali; 
 18)  tav.  2.5 - stato di fatto, uso del suolo e infrastrutture territoriali; 
 19)  tav.  2.6 - stato di fatto, uso del suolo e infrastrutture territoriali; 
 20)  tav.  2.7 - stato di fatto, uso del suolo e infrastrutture territoriali; 
 21)  tav.  2.8 - stato di fatto, uso del suolo e infrastrutture territoriali; 
 22)  tav.  2.9 - stato di fatto, uso del suolo e infrastrutture territoriali; 
 23)  tav.  3.1 - stato di fatto, edificazione, infrastrutture e servizi; 
 24)  tav.  3.2 - stato di fatto, edificazione, infrastrutture e servizi; 
 25)  tav.  3.3 - stato di fatto, edificazione, infrastrutture e servizi; 
 26)  tav.  4.1 - stato di fatto, edificazione, infrastrutture e servizi; 
 27)  tav.  4.2 - stato di fatto, edificazione, infrastrutture e servizi; 
 28)  tav.  4.3 - stato di fatto, edificazione, infrastrutture e servizi; 
 29)  tav.  4.4 - stato di fatto, edificazione, infrastrutture e servizi; 
 30)  tav.  4.5 - stato di fatto, edificazione, infrastrutture e servizi; 
 31)  tav.  4.6 - stato di fatto, edificazione, infrastrutture e servizi; 
 32)  tav.  4.7 - stato di fatto, edificazione, infrastrutture e servizi; 
 33)  tav.  4.8 - stato di fatto, edificazione, infrastrutture e servizi; 
 34)  tav.  4.9 - stato di fatto, edificazione, infrastrutture e servizi; 
 35)  tav.  5.1 - zonizzazione; 
 36)  tav.  5.2 - zonizzazione; 
 37)  tav.  5.3 - zonizzazione; 
 38)  tav.  5.4 - zonizzazione; 
 39)  tav.  5.5 - zonizzazione, adeguamento marzo 1995; 
 40)  tav.  5.6 - zonizzazione; 
 41)  tav.  5.7 - zonizzazione; 
 42)  tav.  5.8 - zonizzazione; 
 43)  tav.  5.9 - zonizzazione; 
 44)  tav.  6.1 - zonizzazione, adeguamento marzo 1995; 
 45)  tav.  6.2 - zonizzazione, adeguamento marzo 1995; 
 46)  tav.  6.3 - zonizzazione, adeguamento marzo 1995; 
 47)  tav.  6.4 - zonizzazione; 
 48)  tav.  6.4a - zonizzazione, adeguamento marzo 1995; 
 49)  tav.  6.5 - zonizzazione, adeguamento marzo 1995; 
 50)  tav.  6.6 - zonizzazione, adeguamento marzo 1995; 
 51)  tav.  7.1 - zonizzazione; 
 52)  tav.  7.2 - zonizzazione; 
 53)  tav.  7.3 - zonizzazione; 
 54)  tav.  7.4 - zonizzazione; 
 55)  tav.  7.5 - zonizzazione; 
 56)  tav.  7.6 - zonizzazione; 
 57)  tav.  7.7 - zonizzazione; 
 58)  tav.  7.8 - zonizzazione; 
 59)  tav.  7.9 - zonizzazione; 
 60)  tav.  8 - tipi edilizi; 

Schede di rilevamento unità edilizie
 61)  all.  4.1; 
 62)  all.  4.2; 
 63)  all.  4.3; 
 64)  all.  4.4; 
 65)  all.  4.5a; 
 66)  all.  4.5b; 
 67)  all.  4.6; 
 68)  all.  4.7a; 
 69)  all.  4.7b; 
 70)  all.  4.8; 
 71)  all.  4.9; 
 72)  all.  4.10; 

Piani particolareggiati
 73)  tav.  all.A - relazione tecnica: 
 74)  tav.  all.B - norme tecniche di attuazione; 
 75)  tav.  all.C - previsione di massima delle spese; 
 76)  tav.  1.1 - versante difesa, area n. 1, planimetrie diverse; 
 77)  tav.  1.2 - versante difesa, area n. 1, planimetrie servizi impianti a rete; 
 78)  tav.  1.3 - versante difesa, area n. 1, piano particellare di esproprio; 
 79)  tav.  2.1 - versante difesa, area n. 2, planimetrie diverse; 
 80)  tav.  2.2 - versante difesa, area n. 2, planimetrie servizi impianti a rete; 
 81)  tav.  2.3 - versante difesa, area n. 2, piano particellare di esproprio; 
 82)  tav.  3.1 - versante difesa, area n. 3, planimetrie diverse; 
 83)  tav.  3.2 - versante difesa, area n. 3, planimetrie servizi impianti a rete; 
 84)  tav.  3.3 - versante difesa, area n. 3, piano particellare di esproprio; 
 85)  tav.  4.1 - versante piano Pozzi, area n. 1, planimetrie diverse; 
 86)  tav.  4.2 - versante piano Pozzi, area n. 1, planimetrie servizi impianti a rete; 
 87)  tav.  4.3 - versante piano Pozzi, area n. 1, piano particellare di esproprio; 
 88)  tav.  5.1 - versante piano Pozzi, area n. 2, planimetrie diverse; 
 89)  tav.  5.2 - versante piano Pozzi, area n. 2, planimetrie servizi impianti a rete; 
 90)  tav.  5.3 - versante piano Pozzi, area n. 2, piano particellare di esproprio; 
 91)  tav.  6.1 - versante piano Pozzi, area n. 3, planimetrie diverse; 
 92)  tav.  6.2 - versante piano Pozzi, area n. 3, planimetrie servizi impianti a rete; 
 93)  tav.  6.3 - versante piano Pozzi, area n. 3, piano particellare di esproprio; 
 94)  tav.  7.1 - versante piano Pozzi, area n. 4, planimetrie diverse; 
 95)  tav.  7.2 - versante piano Pozzi, area n. 4, planimetrie servizi impianti a rete; 
 96)  tav.  7.3 - versante piano Pozzi, area n. 4, piano particellare di esproprio; 
 97)  tav.  8.1 - versante Gelofia, area n. 1, planimetrie diverse; 
 98)  tav.  8.2 - versante Gelofia, area n. 1, planimetrie servizi impianti a rete; 
 99)  tav.  8.3 - versante Gelofia, area n. 1, piano particellare di esproprio; 
100)  tav.  9.1 - versante Gelofia, area n. 2, planimetrie diverse; 
101)  tav.  9.2 - versante Gelofia, area n. 2, planimetrie servizi impianti a rete; 
102)  tav.  9.3 - versante Gelofia, area n. 2, piano particellare di esproprio; 
103)  tav.  10.1 - versante Bagni, area n. 1, planimetrie diverse; 
104)  tav.  10.2 - versante Bagni, area n. 1, planimetrie servizi impianti a rete; 
105)  tav.  10.3 - versante Bagni, area n. 1, piano particellare di esproprio; 
106)  tav.  11.1 - versante Bagni, area n. 2, planimetrie diverse; 
107)  tav.  11.2 - versante Bagni, area n. 2, planimetrie servizi impianti a rete; 
108)  tav.  11.3 - versante Bagni, area n. 2, piano particellare di esproprio; 
109)  tav.  12.1 - versante Bagni, area n. 3, planimetrie diverse; 
110)  tav.  12.2 - versante Bagni, area n. 3, planimetrie servizi impianti a rete; 
111)  tav.  12.3 - versante Bagni, area n. 3, piano particellare di esproprio; 
112)  tav.  13.1 - versante Calvario, area n. 1, planimetrie diverse; 
113)  tav.  13.2 - versante Calvario, area n. 1, planimetrie servizi impianti a rete; 
114)  tav.  13.3 - versante Calvario, area n. 1, piano particellare di esproprio; 
115)  tav.  14.1 - Vignali, planimetrie diverse; 
116)  tav.  14.2 - Vignali, planimetrie servizi impianti a rete; 
117)  tav.  14.3 - Vignali, piano particellare di esproprio; 
118)  tav.  15.1 - Carcaci, planimetrie diverse; 
119)  tav.  15.2 - Carcaci, planimetrie servizi impianti a rete; 
120)  tav.  15.3 - Carcaci, piano particellare di esproprio; 
121)  tav.  16.1 - zone di espansione C.3a, planimetrie diverse; 
122)  tav.  16.2 - zone di espansione C.3a, planimetrie servizi impianti a rete; 
123)  tav.  16.3 - zone di espansione C.3a, piano particellare di esproprio; 
124)  tav.  17.0 - stralci del P.R.G. relativi ai P.P., adeguamento marzo 1995; 
125)  tav.  17.1 - individuazione delle aree oggetto delle P.E. e connessione servizi, ecc.; 
126)  tav.  17.2 - individuazione delle aree oggetto delle P.E. e connessione servizi, ecc.; 
127)  tav.  17.3 - individuazione delle aree oggetto delle P.E. e connessione servizi, ecc.; 
128)  tav.  18 - particolari costruttivi; 
129)  tav.  19 - planivolumetrico zona Vignali; 

Studio geologico
130)  relazione geologico, tecnica;
131)  all.  1 - carta ubicazione aree e sondaggi geognostici; 
132)  all.  1/a - carta ubicazione aree e sondaggi geognostici; 
133)  all.  2 - carta litologico, tecnica, contrada Vi-gnale; 
134)  all.  3 - carta litologico, tecnica, versante Difesa; 
135)  all.  3/a - carta litologico, tecnica, versante Difesa; 
136)  all.  4 - carta litologico, tecnica, versante Calvario; 
137)  all.  4/a - carta litologico, tecnica, versante Calvario; 
138)  all.  5 - carta litologico, tecnica, versante Bagni; 
139)  all.  5/a - carta litologico, tecnica, versante Bagni; 
140)  all.  6 - carta litologico, tecnica, versante Gelofia; 
141)  all.  6/a - carta litologico, tecnica, versante Gelofia; 
142)  all.  7 - carta litologico, tecnica, versante Carcaci; 
143)  all.  8 - indagini geognostiche, sismiche; 
144)  all.  8/a - indagini geognostiche, registrazione Noise; 
145)  all.  9 - verifiche di stabilità; 

146)  relazione geologico, tecnica integrativa;
147)  tav.  1 - Carta litologica, profili litologici, contrada Vignale; 
148)  tav.  1/a - verifica di stabilità, contrada Vignale; 
149)  tav.  2 - profilo geomorfologico, versante Difesa; 
150)  tav.  3 - profilo geomorfologico, versante Gelofia (piano Pozzi); 

Studio agricolo forestale
151)  nota prot. n. 8708 del 13 luglio 1995;
152)  relazione tecnica;
153)  tav.  1 - carta di stratificazione del territorio in unità omogenee e di paesaggio; 
154)  tav.  2 - carta morfologica; 
155)  tav.  3 - carta della vegetazione e dell'uso del suolo; 
156)  tav.  4 - carta delle infrastrutture a servizio del-l'agricoltura. 


Art. 3

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano vengono decise in conformità e con le stesse motivazioni proposte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 261 del 12 aprile 2000 e n. 353 del 19 dicembre 2000.

Art. 4

Il comune diCenturipe dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del P.R.G., P.E. e del R.E. e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di Piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

I Piani approvati dovranno essere depositati con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio di avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.11.514)
Torna al Sommariohome





DECRETO 7 marzo 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Riposto.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio n. 31653 del 3 dicembre 1999, con il quale il comune di Riposto ha trasmesso la documentazione inerente l'allargamento della via Granata nonché la modifica delle N.A. riguardanti il comparto delimitato dalle vie Granata e Libertà e dal torrente Caravelle, adottata con delibera consiliare n. 71 dell'1 giugno 1999, in variante al P.R.G.;
Vista la deliberazione n. 71 dell'1 giugno 1999, riscontrata legittima dal CO.RE.CO., sezione centrale, nella seduta del 22 luglio 1999 con decisione n. 6598/6274, con la quale il consiglio comunale ha approvato la proposta formulata dalla competente ripartizione comunale per l'adozione della variante al P.R.G. sopracitata;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71;
Vista la certificazione a firma del sindaco, datata 15 novembre 1999, attestante la regolarità delle procedure di pubblicazione nonché la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni nei termini previsti dalla legge;
Vista la nota prot. n. 199 del 3 ottobre 2000, con la quale il gruppo 28° della DRU ha trasmesso per il parere del C.R.U. la documentazione relativa alla pratica in argomento, formulando contestualmente la proposta di parere dell'ufficio n. 22 del 3 ottobre 2000, resa ai sensi dell'art. 68, u.c., della legge regionale n. 10/99, che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Premesso:
-  il comune di Riposto è dotato di P.R.G. con annesse PP.EE. e R.E. approvato con decreto n. 241 del 15 aprile 1993;
-  con delibera consiliare n. 71 dell'1 giugno 1999 è stata adottata variante al P.R.G. vigente relativa alla modifica della via Granata in corrispondenza dell'incrocio con via Libertà ed alle norme di attuazione del comparto delimitato dalle vie Granata e Libertà e dal torrente Caravelle;
-  dalla proposta dell'atto consiliare sopra citato si evince che detta variante "riguarda aree non soggette a vincolo paesaggistico e che, in relazione all'oggetto della stessa, non appare necessario il parere dell'ufficio del Genio civile";
-  la modifica della via Granata è da attuare previa demolizione di un fabbricato di proprietà comunale e mediante contestuale cambio di destinazione urbanistica, da viabilità a z.t.o. C4 e parcheggi, della porzione di terreno indicata nell'elaborato tecnico (tav. 1) allegato alla delibera consiliare n. 71/99;
-  la modifica all'art. 8, dal comma VIII al penultimo comma, delle norme di attuazione concerne, invece, l'ammissibilità della costruzione a villini rispetto a quanto disposto dalla normativa vigente che prevede la destinazione della prima elevazione f.t. ad uso non residenziale ma ad essa compatibile. In particolare da una ricognizione effettuata da parte dell'U.T.C. sulle attività commerciali ricadenti nella zona nord-ovest del territorio comunale, ivi compreso il comparto in specie, si rileva la presenza di un numero sufficientemente adeguato di dette attività, con destinazione non residenziale, in grado di soddisfare le esigenze degli insediamenti abitativi per l'intera zona. Ne consegue che la proposta di modifica alle norme di attuazione, relativa al comparto sopra citato, è così formulata: "l'area compresa tra via Roma, via Granata, via Libertà, il torrente Caravelle e la strada di piano a nord costituisce comparto in cui l'edificazione è subordinata alla redazione di piano particolareggiato o di lottizzazione. In tale area si applicano le disposizioni che seguono:
A)  è ammessa la costruzione di villini;
B)  la densità fondiaria è di 3,2 mc./mq.;
C)  il rapporto di copertura è di 5/10;
D)  nell'ambito del piano particolareggiato o di lottizzazione i rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765 del 1967 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima, inderogabile di mq. 21 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive al verde pubblico o a parcheggio per ogni 100 mc. di costruzione destinata alla residenza".
Considerato:
-  che la variante urbanistica in oggetto appare condivisibile poiché non incide significativamente sull'assetto territoriale urbano e sui rapporti tra aree edificabili ed aree per attrezzature.
Per quanto sopra premesso e considerato, si propone che la variante urbanistica, adottata con delibera consiliare n. 71/99, sia meritevole di approvazione.";
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 355 del 9 novembre 2000, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Ritenuto di poter condividere la proposta dell'ufficio tenendo conto, comunque, che il comune di Riposto è obbligato ad adeguare, ai sensi dell'art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e delle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale di cui al decreto presidenziale datato 11 luglio 2000, il P.R.G. entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione delle succitate direttive, è del parere che la variante urbanistica di cui alla delibera consiliare n. 71 dell'1 giugno 1999 sia da ritenere meritevole di approvazione nel rispetto di quanto sopra ritenuto";
Considerato di potere condividere il superiore parere n. 355 del 9 novembre 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche, in conformità al parere n. 355 del 9 novembre 2000 del Consiglio regionale dell'urbanistica in premessa riportato, la variante al P.R.G. del comune di Riposto inerente l'allargamento della via Granata nonché la modifica delle N.A. riguardanti il comparto delimitato dalle vie Granata e Libertà e dal torrente Caravelle, adottata con delibera consiliare n. 71 dell'1 giugno 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera di C.C. n. 71 dell'1 giugno 1999 ed allegati in essa integrati tra cui: relazione tecnica, stralcio del P.R.G. con l'indicazione dell'area d'intervento, tav. in scala 1.2000 indicante le aree interessate dalla variante, norme tecniche di attuazione;
2)  parere n. 22 del 3 ottobre 2000, reso dal gruppo XXVIII/DRU ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
3)  voto n. 355 del 9 novembre 2000 del C.R.U.

Art. 3

Il comune di Riposto resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.11.565)
Torna al Sommariohome





DECRETO 7 marzo 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Serradifalco.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e succesive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.9 della legge regionale n.40/95;
Visto il decreto n.164/D.R.U. del 18 marzo 1996, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Serradifalco;
Vista l'istanza del comune di Serradifalco n.001900 del 13 marzo 2000, con la quale, ai sensi della legge regionale n. 71/78, è stata richiesta la variante al piano regolatore generale per il cambio della destinazione di un'area in contrada Grotticelli, da verde agricolo a verde attrezzato, ai fini della realizzazione di un impianto sportivo;
Vista la delibera consiliare n.42 del 26 novembre 1999, approvata dal CO.RE.CO. sezione centrale di Caltanissetta con decisione n. 10107/9716 del 22 dicembre 1999, con la quale si adotta la variante in oggetto;
Visto il parere n.3218 del 17 gennaio 2001, reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, con il quale si esprime parere favorevole alla richiesta di variante al piano regolatore generale per la part. 54 del foglio 20 (zona interessata dalla variante e parzialmente dal vincolo);
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.71/78 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista la certificazione del segretario capo datata 13 marzo 2000 in ordine alla pubblicazione della variante ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.71/78 ed attestante la mancanza di osservazioni ed opposizioni;
Visto il parere n.4 del 5 febbraio 2001, reso dal gruppo XXXI della D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n.40/95, che parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dalla lettura della delibera di C.C. n. 41/99 e della relazione allegata agli elaborati progettuali trasmessi, si evince che la variante urbanistica si è resa necessaria a seguito della istanza dell'Associazione sportiva "Libertas 2000", rappresentata dal sig. Magro Malasso Gioacchino, tesa ad ottenere appunto il cambio di destinazione urbanistica di un'area estesa circa mq. 5.000, sita in contrada Grotticelli alla particella catastale n.54 del foglio di mappa 20, da verde agricolo a verde attrezzato, per la realizzazione di un impianto finalizzato ad attività sportive sociali ed attività agonistiche connesse con il nuoto. Per tale richiesta si sono espressi favorevolmente sia il responsabile dell'U.O. 5/1 del comune di Serradifalco, di cui al parere dell'11 ottobre 1999, sia la C.E.C. con parere n.41 dell'1 luglio 1999. Tali pareri citano il fatto che il piano regolatore generale vigente, approvato con decreto assessoriale n. 164/D.R.U. del 18 marzo 1996 prevede diverse aree destinate a verde pubblico e/o attrezzato, ma alcune di esse risultano già interessate da progetti preliminari che l'Amministrazione comunale ha compreso nel programma triennale delle opere pubbliche e le rimanenti mal si prestano per la forma, dimensioni ed orografia dei luoghi, alla costruzione di impianti sportivi connessi con il nuoto, mentre l'area prevista, sia dal punto di vista morfologico e sia per l'ubicazione è idonea alla realizzazione della struttura sportiva in questione.
Relativamente ai parametri urbanistici riportati nelle norme di attuazione specifiche per l'area e allegati agli elaborati trasmessi, sono così riassunti:
-  nella zona è consentita la costruzione di attrezzature, locali, impianti e campi giuoco finalizzati ad attività sportive sociali per la ricreazione e le attività agonistiche connesse con il nuoto;
-  rapporto di copertura, dove per rapporto di copertura si intende il volume chiuso comprensivo anche delle superfici porticate è <10%;
-  densità edilizia <0,20 mc./mq.;
-  ai fini volumetrici va considerato solo il volume chiuso con esclusione dei Porticati;
-  altezza massima ammissibile dei manufatti architettonici misurata alla linea di gronda è m. 3,50;
-  le superficie porticate non dovranno superare il doppio delle superfici edificate (volume chiuso);
-  parcheggi e spazi di manovra non dovranno essere inferiori ad 1/5 della superficie del lotto;
-  distanze dai confini dei manufatti m. 10,00.
Dalle conclusioni riportate nella relazione geo logica-tecnica redatta dal geol. dott. Michele Ninfa si evince che le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geomeccaniche dei terreni interessati sono tali da assicurare e garantire la stabilità dei luoghi e dei manufatti, i cui carichi d'esercizio per loro entità e distribuzione nel sottosuolo, sono tali da non alterare il naturale equilibrio della zona nè la sua situazione idrogeologica. Alla luce di quanto sopra riportato e dall'esame della documentazione qui pervenuta, questo gruppo di lavoro 31° è del parere che la variante al piano regolatore generale proposta dal comune di Serradifalco e relativa ad un'area sita in contrada "Grotticelli", da verde agricolo a verde attrezzato per la realizzazione di un impianto sportivo, può essere ritenuta meritevole di approvazione.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal gruppo XXXI/D.R.U. ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n.40/95;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 ed in conformità al parere espresso dal gruppo XXXI/D.R.U. n.4 del 5 febbraio 2001, è approvata la variante al piano regolatore di Serradifalco, adottata con delibera consiliare n. 42 del 26 novembre 1999, relativa alla realizzazione di un impianto sportivo in un'area in contrada Grotticelli, da verde agricolo a verde attrezzato.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n.42 del 26 novembre 1999;
2)  parere Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta n.3218 del 17 gennaio 2001;
3)  relazione;
4)  norme di attuazione;
5)  corografia;
6)  stralcio catastale;
7)  stralcio piano regolatore generale;
8)  relazione geologico-tecnica;
9)  parere gruppo XXXI/D.R.U. n.4 del 5 febbraio 2001.

Art.3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Serradifalco per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 7 marzo 2001.   
  LO MONTE  

(2001.11.547)
Torna al Sommariohome




DECRETO 7 marzo 2001.
Autorizzazione del progetto per la sistemazione di una strada, in variante al programma di fabbricazione del comune di Cianciana.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 35/78 del 10 agosto 1978;
Viste le altre leggi nazionali e regionali che regolano la materia urbanistica;
Visto il decreto n. 95 del 17 marzo 1978, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Cianciana;
Vista l'istanza del dirigente dell'Ufficio tecnico-urbanistico del comune di Cianciana, prot. n. 9481 del 6 ottobre 2000, con la quale si chiede l'approvazione della variante al programma di fabbricazione relativa al progetto per la sistemazione della via Pascoli, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la delibera consiliare n. 79 del 29 ottobre 1999, avente per oggetto "Localizzazione area per il completamento via Pascoli - Riproposizione dei vincoli ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1 del 3 gennaio 1978";
Vista la delibera consiliare n. 25 del 15 luglio 2000, di approvazione progetto per la sistemazione della via Pascoli ai sensi della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della suddetta variante e riscontrata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la variante di che trattasi non sono state presentate osservazioni e opposizioni come risulta dal certificato rilasciato dal segretario comunale datato 5 ottobre 2000;
Visti gli atti ed elaborati progettuali che qui di seguito vengono elencati:
1)  delibera consiglio comunale n. 79 del 29 ottobre 1999;
2)  delibera consiglio comunale n. 25 del 15 luglio 2000;
3)  avviso sindacale di deposito degli atti presso la segreteria comunale;
4)  manifesto murale;
5)  certificato del segretario comunale;
6)  relazione tecnica illustrativa;
7)  stralcio catastale ed aerofotogrammetrico;
8)  planimetria;
9)  particolari costruttivi;
10)  computo metrico fabbisogno di materiali, noli e trasporti;
11)  fabbisogno di manodopera;
12)  preventivo di spesa;
13)  stralcio planimetrico del programma di fabbricazione contenente l'individuazione dell'area interessata dall'intervento;
14)  stralcio planimetrico del programma di fabbricazione contenente la variante recata dall'opera pubblica;
15)  relazione dell'ufficio tecnico comunale sulla validità dell'opera e sulla sua compatibilità con l'assetto urbanistico dell'intorno.
Visto il parere prot. n. 6 del 19 febbraio 2001 del gruppo XXXI/DRU con il quale la variante di che trattasi è stata considerata meritevole di approvazione;
Ritenuto di condividere integralmente il citato parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è autorizzato il progetto, di cui in premessa, in variante al programma di fabbricazione del comune di Cianciana.

Art.  2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante gli atti ed elaborati in premessa citati.

Art.  3

Il comune di Cianciana resta onerato, prima dell'esecuzione dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dei lavori di cui al progetto.

Art.  4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Cianciana per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, con esclusione degli allegati.
Palermo, 7 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.11.554)
Torna al Sommariohome





DECRETO 7 marzo 2001.
Approvazione della localizzazione dell'impianto di de pu razione del comune di Francofonte.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, gli artt. 45 e 46 della legge regionale 15maggio 1986, n. 27;
Visti i fogli nn. 14555, 20817 e 2060, rispettivamente del 9 settembre 1998, 3 dicembre 1998 e 4 febbraio 1999, con i quali il comune di Francofonte trasmetteva, per le determinazioni assessoriali previste dall'art. 45 della legge regionale n.27/86, la documentazione riguardante la localizzazione dell'impianto di depurazione;
Premesso:
-  nell'ambito dell'attività di vigilanza urbanistica svolta dal gruppo XXVII/DRU, a seguito di richiesta del gruppo VIII/DTA - prot. n. 500 del 26 settembre 1997, connessa all'attuazione del programma di contributi ex art. 52 della legge regionale n.27/86, emergeva che il progetto relativo all'impianto di depurazione del comune di Francofonte, sebbene previsto - senza essere stato oggetto di rilievi - nel P.R.G. adottato con delibera commissariale n. 1 del 16 dicembre 1994 e restituito per la rielaborazione parziale in conformità al voto C.R.U. n.439 del 5 marzo 1997, non risultava conforme allo strumento urbanistico approvato con decreto n. 306/80 del 19 no vem bre 1980;
-  questo Assessorato, in dipendenza di quanto emerso, con nota n. 13179 del 13 novembre 1997, nel diffidare il comune interessato dal dare esecuzione alle opere relative, invitava lo stesso ad attivare apposita procedura di variante;
-  con delibera consiliare n. 37 del 16 aprile 1998, trasmessa con foglio n. 6783 del 27 aprile 1998, il comune prevedeva ad adottare la localizzazione ex art. 45 della legge regionale n. 27/86 dell'impianto di depurazione. Tuttavia detta delibera veniva annullata con decisione n. 3600/3618 del 14 maggio 1998 dal competente CO.RE.CO., sezione centrale;
-  con successivo provvedimento n.54 del 28 luglio 1998, riscontrato legittimo dal competente CO.RE.CO., sezione centrale con provvedimento n. 6164/5997 del 27 agosto 1998, il consiglio comunale deliberava, anche al fine di consentire la regolarizzazione delle opere realizzate, la localizzazione dell'impianto di depurazione, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86;
-  in conseguenza della suddetta deliberazione il comune provvedeva ad espletare la procedura di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, attestando, con certificazione sottoscritta dal segretario comunale in data 30 novembre 1998, l'as sen za di osservazioni ed opposizioni;
-  acquisita la richiesta del comune di Francofonte, il gruppo 27° sottoponeva l'argomento all'esame del C.R.U. il quale, con il voto n. 73 del 21 gennaio 1999, si esprimeva come di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Considerato
Per quanto è possibile desumere dalla deliberazione consiliare n. 54 del 28 luglio 1998 e dagli allegati planimetrici, la localizzazione dell'impianto risulta coerente con le previsioni contenute nel P.R.G. adottato dal comune di Francofonte con atto commissariale n. 1/94 e successivamente trasmetto all'A.R.T.A. per l'approvazione.
A seguito del parere del C.R.U. n. 439 del 12 febbraio 1997, il predetto strumento urbanistico è stato restituito per la rielaborazione parziale, nulla rilevando in ordine alla localizzazione dell'impianto di depurazione che si deve intendere quindi positivamente riscontrata.
La localizzazione dell'impianto appare compatibile sotto l'aspetto urbanistico e dell'assetto del territorio, fatti salvi gli aspetti di natura sanitaria e di tutela ambientale, non oggetto di valutazione in questa sede.
Non pare discutibile, pertanto, che l'impianto in questione rivesta un rilevante interesse pubblico, tenuto conto che lo stesso è essenziale nel programma di attuazione della rete fognaria del comune di Francofonte già approvato con decreto n.896/88 del 21 luglio 1988.
Tuttavia risulta dagli atti che i lavori di costruzione dell'impianto sono stati già parzialmente eseguiti, come del resto è desumibile dalla deliberazione consiliare di localizzazione n. 54 del 28 luglio 1998, in assenza del l'au torizzazione ex art. 45 della legge regionale n. 27/86 o di procedura di variante: autorizzazione che, ai sensi del richiamato disposto normativo, va chiesta prima che il comune proceda all'attivazione delle procedure di appalto, non essendo ammissibile la concessione di una autorizzazione in sanatoria.
Tutto ciò premesso e considerato, nei termini superiori è il parere del Consiglio.";
Considerato che, al fine di provvedere alla definizione delle problematiche urbanistiche correlate a diversi procedimenti istruttori inerenti ad opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, questo Assessorato ha ritenuto di acquisire, in ragione di quanto contenuto nella relazione del gruppo XXII/DRU prot. n. 153 del 15 novembre 1999, il parere del C.G.A. in merito al l'am missibilità delle relative varianti;
Visto il parere del C.G.A. n. 1754/99 del 10 ottobre 2000, la cui applicazione è stata disposta con direttiva n. 118/XXII del 28 dicembre 2000, con il quale, sostanzialmente, viene confermata l'ipotesi di sanatoria amministrativa delle opere pubbliche in toto o in parte realizzate in assenza della loro previsione negli strumenti urbanistici comunali, in precedenza prospettata con la circolare di questo Assessorato n. 1/93;
Vista la nota del gruppo XXVII prot. n.27 del 24 gennaio 2001, condivisa dalla D.R.U., in calce alla quale, per quanto proposto nella stessa in ragione della positiva valutazione di merito alla localizzazione dell'impianto di depurazione come espresso dal C.R.U. con il voto n. 73 del 21 gennaio 1999 ed in considerazione del condiviso parere del C.G.A. n. 1754/99 del 10 ottobre 2000, viene disposta l'emissione del relativo provvedimento autorizzatorio;

Decreta:


Art. 1

In relazione a quanto in premessa indicato, è approvata la localizzazione dell'impianto di depurazione del comune di Francofonte di cui alla delibera consiliare n.54 del 28 luglio 1998.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  voto del C.R.U. n. 73 del 21 gennaio 1999;
2)  nota del gruppo XXVII prot. n. 27 del 24 gennaio 2001;
3)  delibera di C.C. n. 54 del 28 luglio 1998 e relativa tav. n. 3, alla stessa allegata.

Art. 3

Il comune di Francofonte resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.11.524)
Torna al Sommariohome





DECRETO 9 marzo 2001.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Castellammare del Golfo concernente la realizzazione di un insediamento industriale.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il P.U.C. n. 3, approvato con decreto n. 66/A del 16 aprile 1976 di cui fa parte il comune di Castellammare del Golfo;
Visto il foglio prot. n. 21141 del 19 ottobre 2000, a firma del capo settore dell'U.T.C. del comune di Castellammare del Golfo, con il quale si chiede l'approvazione della variante urbanistica adottata con delibera di consiglio comunale n. 30 del 31 maggio 2000, relativa alla realizzazione di un insediamento industriale per la lavorazione del marmo; ditta Accardo Nicolò Vito, da sorgere in contrada Fraginesi Omo Morto, su di un'area destinata dal P.U.C. n. 3 a zona C4 e zona R.2;
Vista la suddetta delibera consiliare n. 30 del 31 maggio 2000 con i relativi allegati;
Vista la certificazione, a firma del segretario generale, relativa alla procedura di deposito e pubblicazione della variante di che trattasi, con la quale si attesta inoltre che non sono state presentate opposizioni o osservazioni;
Vista la certificazione, a firma del capo dell'U.T.C., con la quale si dichiara che l'area interessata alla variante non è soggetta a vincoli che impediscono l'attività urbanistica;
Vista la nota prot. n. 16786 del 17 novembre 1999, con la quale l'ufficio del Genio civile di Trapani esprime, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, parere favorevole con prescrizioni;
Vista la proposta prot. n. 78 del 13 giugno 2000, resa dal gruppo 29° della Direzione regionale dell'urbanistica ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato quanto sopra detto questo gruppo di lavoro ritiene assentibile la proposta di variante di che trattasi a condizione che venga rilasciato il parere favorevole del C.P.T.A. di Trapani relativo all'impianto per lo smaltimento dei rifiuti procurati dall'insediamento in esame".
Visto il parere n. 377 dell'1 marzo 2001, espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta degli atti ed elaborati sottoposti dal gruppo competente in allegato alla proposta di cui sopra, così si esprime:
"...Omissis...
Ritenuto di potersi condividere integralmente le considerazioni esposte nella proposta del gruppo 29° a riguardo è del parere che la localizzazione dell'insediamento industriale sito in contrada Omo Morto Fraginesi della ditta Accardo Nicolò Vito, di cui alla delibera del consiglio comunale n. 30 del 31 maggio 2000, sia da ritenersi meritevole di approvazione.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del C.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, è approvata, in conformità al parere n. 42 del 15 febbraio 2001, reso dal gruppo 29° della Direzione regionale dell'urbanistica, ed al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 377 dell'1 marzo 2001 e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere dell'ufficio del Genio civile di Trapani prot. n. 16786 del 17 novembre 1999, la variante allo strumento urbanistico concernente la realizzazione di un insediamento industriale per la lavorazione del marmo da realizzarsi in contrada Fraginesi Omo Morto nel comune di Castellammare del Golfo, ditta Accardo Nicolò Vito, adottata con delibera consiliare n. 30 del 31 maggio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  delibera del consiglio comunale n. 30 del 31 maggio 2000;
2)  tav.  n.  1  -  relazione tecnica illustrativa;
3)  tav.  n.  2  -  corografia 1:25.000, stralcio del P.U.C. n. 3, catastale 1:2.000, catastale 1:1.000, planimetria 1:2.000;
4)  tav.  n.  3  -  planimetria generale 1:500, pianta piano terra 1:100, prospetti e sezioni 1:100;
5)  norme di attuazione e di collegamento;
6)  relazione geologica;
7)  parere dell'ufficio del Genio civile di Trapani, prot. n. 16786/99;
8)  parere gruppo 29° prot. n. 42 del 15 febbraio 2001;
9)  voto C.R.U. n. 377 dell'1 marzo 2001.

Art. 3

Il comune di Castellammare del Golfo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.11.550)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, di beni immobili siti nei comuni di Montallegro, Cattolica Eraclea, Ribera,Sant'Angelo Muxaro e San Biagio Platani.


Con decreto n. 357 del 5 aprile 2001 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste è stata pronunciata l'occupazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, sugli immobili siti nei comuni citati in oggetto, di proprietà delle ditte qui di seguito elencate:
1)  Pecoraro Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 12 luglio 1962: comune di Cattolica Eraclea, foglio 14, particella 16, superficie catastale Ha. 00.76.70, superficie espropriata Ha. 00.76.70, indennità L. 3.451.500. Quietanza n. 16 del 14 luglio 1994;
2)  Chiazzese Vincenzo, nato a Cattolica Eraclea il 21 giugno 1902: comune di Cattolica Eraclea, foglio 15, particella 11, superficie catastale Ha. 00.80.40, superficie espropriata Ha. 00.80.40, indennità L. 3.618.000. Quietanza n. 16 del 12 luglioo 1994;
3)  Giubilaro Antonina, nata a Cattolica Eraclea il 18 gennaio 1927: comune diRibera, foglio 40, particella 3, superficie catastale Ha. 0.17.80, superficie espropriata Ha. 0.17.80; particella 4, superficie catastale Ha. 00.17.80, superficie espropriata Ha. 00.17.80; particella 5, superficie catastale Ha. 00.09.70, superficie espropriata Ha. 00.09.70; particella 6, superficie catastale Ha. 00.10.30, superficie espropriata Ha. 00.10.30; particella 8, superficie catastale Ha. 00.19.00, superficie espropriata Ha. 00.19.00; particella 7, superficie catastale Ha. 00.22.40, superficie espropriata Ha. 00.22.40. Sommano superficie catastale Ha. 00.97.00, superficie espropriata Ha. 00.97.40, indennità L. 4.701.000. Quietanza n. 19 dell'1 agosto 1994;
4)  Calandrino Giovanni, nato a Cattolica Eraclea il 17 gennaio 1915: comune di Ribera, foglio 37, particella 10, superficie catastale Ha. 00.33.70, superficie espropriata Ha. 00.33.70, indennità L. 1.516.500. Quietanza n. 17 del 18 luglio 1994;
5)  Annibale Liboria, nata a Siculiana il 10 aprile 1926; Annibale Gaspare, nato a Siculiana il 12 febbraio 1931; Annibale Rosa, nata a Siculiana il 12 marzo 1945, comune di Montallegro, foglio 12, particella 50, superficie catastale Ha. 0.66.20, superficie espropriata Ha. 00.66.20; particella 53, superficie catastale Ha. 00.18.80, superficie espropriata Ha. 00.18.80. Sommano superficie catastale Ha. 00.85.00, superficie espropriata Ha. 00.85.00, indennità L. 2.038.000. Quietanza n. 21 del 5 settembre 1994;
6)  Scalia Giovanni, nato a Cattolica Eraclea, il 9 febbraio 1926: comune diCattolica Eraclea, foglio 15, particella 12, superficie catastale Ha. 00.05.70, superficie espropriata Ha. 00.05.70; particella 13, superficie catastale Ha. 00.21.40, superficie espropriata Ha. 00.21.40; particella 00.09.20, superficie catastale Ha. 00.09.20; particella 20, superficie catastale Ha. 00.10.80, superficie espropriata Ha. 00.10.80. Sommano superficie catastale Ha. 00.47.10, superficie espropriata Ha. 00.47.10, indennità L. 2.578.500. Quietanza n. 12 del 12 luglio 1994;
7)  Scalia Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 7 ottobre 1928, comune diCattolica Eraclea, foglio 15, particella 15, superficie catastale Ha. 00.79.20, superficie espropriata Ha. 00.79.20, indennità L. 3.562.000. Quietanza n. 14 del 12 luglio 1994;
8)  Farruggia Salvatore, nato a Raffadali l'11 ottobre 1936: comune di S. Angelo Muxaro, foglio 32, particella 92, superficie catastale Ha. 00.04.80, superficie espropriata Ha. 00.04.80; particella 187, superficie catastale Ha. 00.08.00, superficie espropriata Ha. 00.08.00; particella 188, superficie catastale Ha. 00.06.40, superficie espropriata Ha. 00.06.40. Sommano superficie catastale Ha. 00.19.20, superficie espropriata Ha. 00.19.20, indennità L. 864.000. Quietanza n. 22 del 9 settembre 1994;
9)  Tarallo Francesco, nato a Raffadali il 30 dicembre 1923; Librici Gesuela, nata a Raffadali il 17 febbraio 1928: comune di S. Angelo Muxaro, foglio 22, particella 14, superficie catastale Ha. 00.99.20, superficie espropriata Ha. 00.99.20; particella 15, superficie catastale Ha. 00.00.36, superficie espropriata Ha. 00.00.36. Sommano superficie catastale Ha. 00.99.56, superficie espropriata Ha. 00.99.56, indennità L. 4.480.200. Quietanza n. 20 dell'1 agosto 1994;
10)  Renda Giuseppa, nata a Cattolica Eraclea il 22 settembre 1936: comune di Cattolica Eraclea, foglio 15, particella 43, superficie catastale Ha. 00.56.80, superficie espropriata Ha. 00.56.80; particella 44, superficie catastale Ha. 00.37.40, superficie espropriata Ha. 00.37.40. Sommano superficie catastale Ha. 00.94.20, superficie espropriata Ha. 00.94.20, indennità L. 3.453.600. Quietanza n. 13 del 12 luglio 1994;
11)  Amella Giuseppe, nato a S. Biagio Platani il 18 dicembre 1932; Amella Alfonsa, nata a S. Biagio Platani il 20 marzo 1934; Amella Maria Stella, nata a S. Biagio Platani il 20 marzo 1935; Amella Giovanni, nato a S. Biagio Platani il 16 gennaio 1937: comune di S. Biagio Platani, foglio 11, particella 12, superficie catastale Ha. 00.79.00, superficie espropriata Ha. 00.79.00, indennità L. 3.555.000. Quietanza n. 8 del 6 luglio 1994;
12)  Platania Giuseppa, nata a Cattolica Eraclea il 15 ottobre 1922: comune di Montallegro, foglio 13, particella 95, superficie catastale Ha. 00.11.90, superficie espropriata Ha. 00.11.90; particella 99, superficie catastale Ha. 00.33.50, superficie espropriata Ha. 00.33.50. Sommano superficie catastale Ha. 00.45.00, superficie espropriata Ha. 00.45.40, indennità L. 2.043.000. Quietanza n. 9 del 7 luglio 1994;
13)  Mulè Giuseppe, nato a Montallegro il 16 agosto 1915: comune diCattolica Eraclea, foglio 13, particella 76, superficie catastale Ha. 00.73.32, superficie espropriata Ha. 00.73.32, indennità L. 3.299.400. Quietanza n. 10 del 7 luglio 1994;
14)  De Gregorio Liliana, nata a S. Biagio Platani il 22 settembre 1928: comune di S. Biagio Platani, foglio 13, particella 5, superficie catastale Ha. 00.73.40, superficie espropriata Ha. 00.73.40, indennità L. 3.303.000. Quietanza n. 1 del 29 giugno 1994;
15)  Cannova Antonino, nato a S. Biagio Platani l'1 agosto 1923; Favatella Carmela, nata a S. Biagio Platani il 19 agosto 1927: comune di S. Biagio Platani, foglio 13, particella 61, superficie catastale Ha. 00.27.50, superficie espropriata Ha. 00.27.50; particella 102, superficie catastale Ha. 00.30.71, superficie espropriata Ha. 00.30.71. Sommano superficie catastale Ha. 00.58.21, superficie espropriata Ha. 00.58.21, indennità L. 2.619.450. Quietanza n. 2 del 29 giugno 1994;
16)  Minio Antonina, nata a S. Biagio Platani il 5 luglio 1908: comune di S. Biagio Platani, foglio 13, particella 105, superficie catastale Ha. 00.63.20, superficie espropriata Ha. 00.63.20, indennità L. 2.844.000. Quietanza n. 3 del 29 giugno 1994;
17)  Santoro Ferdinando, nato a S. Biagio Platani il 19 dicembre 1926: comune di S. Biagio Platani, foglio 13, particella 2, superficie catastale Ha. 00.34.99, superficie espropriata Ha. 00.34.99; particella 63, superficie catastale Ha. 00.22.80, superficie espropriata Ha. 00.22.80. Sommano superficie catastale Ha. 00.57.79, superficie espropriata Ha. 00.5779, indennità L. 2.600.550. Quietanza n. 4 del 29 giugno 1994;
18)  D'Agostino Salvatore, nato a S. Biagio Platani l'1 novembre 1930: comune di S. Biagio Platani, foglio 14, particella 13, superficie catastale Ha. 00.78.20, superficie espropriata Ha. 00.78.20, indennità L. 3.519.000. Quietanza n. 5 del 29 giugno 1994;
19)  Cuffaro Rosa, nata a Montallegro il 2 ottobre 1937: comune di Montallegro, foglio 10, particella 118, superficie catastale Ha. 00,30.20, superficie espropriata Ha. 00.30.20, indennità L. 1.359.000. Quietanza n. 6 del 29 giugno 1994;
20)  Iacono Leonardo, nato a Cattolica Eraclea il 14 agosto 1922: comune di Ribera, foglio 39, particella 14, superficie catastale Ha. 01.90.70, superficie espropriata Ha. 01.90.70; particella 49, superficie catastale Ha. 01.18.40, superficie espropriata Ha. 01.18.40. Sommano superficie catastale Ha. 03.09.10, superficie espropriata Ha. 03.09.10, indennità L. 9.904.800. Quietanza n. 44 del 31 maggio 1995;
21)  Iacono Giovanna, nata a Cattolica Eraclea il 9 novembre 1919: comune diRibera, foglio 39, particella 47, superficie catastale Ha. 01.92.70, superficie espropriata Ha. 01.92.70, indennità L. 8.671.500. Quietanza n. 47 dell'1 giugno 1995;
22)  Iacona Liboria, nata a CattolicaEraclea il 14 gennaio 1925: comune di Ribera, foglio 39, particella 48, superficie catastale Ha. 02.08.70, superficie espropriata Ha. 02.08.70, indennità L. 9.391.500. Quietanza n. 43 del 31 maggio 1995;
23)  Iacono Alfonso, nato a Cattolica Eraclea il 15 dicembre 1912: comune diRibera, foglio 39, particella 50, superficie catastale Ha. 01.05.60, superficie espropriata Ha. 01.05.60, indennità L. 4.752.000. Quietanza n. 7 del 6 luglio 1994;
24)  Saccomanno Carmela, nata a Cammarata il 5 gennaio 1935; Calafiore Angela, nata a S. Biagio Platani il 22 maggio 1925: comune di San Biagio Platani il 22 settembre 1925: comune di S. Biagio Platani, foglio 11, particella 2, superficie catastale Ha. 01.29.10, superficie espropriata Ha. 01.29.10, indennità L. 5.809.500. Quietanza n. 15 del 3 aprile 1995;
25)  Albanese Stefano, nato a Polizzi Generosa il 23 luglio 1942; La Rosa Rosario, nato a S. Biagio Platani il 27 luglio 1934; La Rosa Vincenzo, nato a S. Biagio Platani il 12 settembre 1926: comune di S. Biagio Platani, foglio 13, particella 43, superficie catastale Ha. 0.06.40; particella 67, superficie catastale Ha. 02.28.60; particella 72, superficie catastale Ha. 00.58.80; particella 21, superficie catastale Ha. 04.81.40; particella 21, superficie catastale Ha. 04.81.40; particella 41, superficie catastale Ha. 00.40.20; particella 66, superficie catastale Ha. 01.85.50; particella 70, superficie catastale Ha. 01.51.00; particella 71, superficie catastale Ha. 00.47.20; particella 10, superficie catastale Ha. 02.10.20; particella 69, superficie catastale Ha. 00.48.60; particella 20, superficie catastale Ha. 00.75.00; particella 29, superficie catastale Ha. 00.11.60; particella 68, superficie catastale Ha. 00.86.00; particella 73, superficie catastale Ha. 02.08.40; particella 22, superficie catastale Ha. 00.27.50; particella 23, superficie catastale Ha. 00.02.20; particella 42, superficie catastale Ha. 02.98.00; particella 6, superficie catastale Ha. 00.65.00; particella 74, superficie catastale Ha. 00.09.00. Sommano superficie catastale Ha. 22.40.60, superficie espropriata Ha. 22.40.60, indennità L. 119.878.800. Quietanza n. 48 del 13 giugno 1995;
26)  Renda Carmela, nata a Cattolica Eraclea il 13 agosto 1929; Schettini Salvatore, nato a Cattolica Eraclea il 28 marzo 1926: comune diCattolica Eraclea, foglio 9, particella 44, superficie catastale Ha. 01.29.10, superficie espropriata Ha. 01.29.10, indennità L. 5.809.500. Quietanza n. 87 del 26 ottobre 1995;
27)  Tuttolomondo Domenico, nato a Raddafali il 30 gennaio 1934; La Porta Giovanna, nata a Raffadali il 18 luglio 1938; La Porta Vincenza, nata a Raffadali il 20 febbraio 1933: comune di S. Angelo Muxaro, foglio 32, particella 116, superficie catastale Ha. 01.57.60, superficie espropriata Ha. 01.57.60; particella 117, superficie catastale Ha. 00.00.60, superficie espropriata Ha. 00.00.60; particella 283, superficie catastale Ha. 00.75.00, superficie espropriata Ha. 00.75.00. Sommano superficie catastale Ha. 02.33.20, superficie espropriata Ha. 02.33.20, indennità L. 10.494.000. Quietanza n. 64 del 14 luglio 1995;
28)  D'Angelo Teresa, nata a Cattolica Eraclea il 13 luglio 1915; D'Angelo Francesca, nata a Cattolica Eraclea l'11 novembre 1920: comune di Cattolica Eraclea, foglio 45, particella 22, superficie catastale Ha. 09.01.70, superficie espropriata Ha. 09.01.70; particella 33, superficie catastale Ha. 01.75.20, superficie espropriata Ha. 01.75.20; particella 36, superficie catastale Ha. 02.45.50, superficie espropriata Ha. 02.45.50; particella 1, superficie catastale Ha. 16.87.50, superficie espropriata Ha. 16.87.50. Sommano superficie catastale Ha. 30.09.90, superficie espropriata Ha. 30.09.90, indennità L. 97.180.200. Quietanza n. 26 del 14 aprile 1995;
29)  La Rosa Rosario, nato a S. Biagio Platani il 27 luglio 1934; Albanese Stefano, nato a Polizzi Generosa il 23 luglio 1942: comune di S. Biagioo Platani, foglio 13, particella 64, superficie catastale Ha. 02.18.90, superficie espropriata Ha. 02.18.90; particella 4, superficie catastale Ha. 01.50.60, superficie espropriata Ha. 01.50.60; particella 02.34.10, superficie catastale Ha. 02.34.10. Sommano superficie catastale Ha. 06.03.60, superficie espropriata Ha. 06.03.60, indennità L. 22.192.200. Quietanza n. 14 del 3 april 1995;
30)  Scalia Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 30 gennaio 1950: comune di Cattolica Eraclea, foglio 9, particella 111, superficie catastale Ha. 00.40.80, superficie espropriata Ha. 00.40.80; particella 108, superficie catastale Ha. 00.01.04, superficie espropriata Ha. 00.01.84; particella 109, superficie catastale Ha. 00.00.28, superficie espropriata Ha. 00.00.28; particella 141, superficie catastale Ha. 00.65.90, superficie espropriata Ha. 00.65.90. Sommano superficie catastale Ha. 01.08.02, superficie espropriata Ha. 01.08.02, indennità L. 5.849.400. Quietanza n. 84 dell'11 ottobre 1995;
31)  DiRosa Giuseppa, nata a Cattolica Eraclea il 9 novembre 1941: comune diCattolica Eraclea, foglio 44, particella 172, superficie catastale Ha. 00.98.70, superficie espropriata Ha. 00.98.70; particella 171, superficie catastale Ha. 00.68.00, superficie espropriata Ha. 00.68.00; Sommano superficie catastale Ha. 01.66.70, superficie espropriata Ha. 01.66.70, indennità L. 7.501.500. Quietanza n. 21 del 14 aprile 1995;
32)  Schettini Vincenza, nata a Cattolica Eraclea il 21 novembre 1955: comune di Cattolica Eraclea, foglio 8, particella 61, superficie catastale Ha. 00.04.70, superficie espropriata Ha. 00.04.70; particella 63, superficie catastale Ha. 00.26.80, superficie espropriata Ha. 00.26.80; particella 64, superficie catastale Ha. 00.36.10, superficie espropriata Ha. 00.36.10; particella 65, superficie catastale Ha. 00.18.50, superficie espropriata Ha. 00.18.50; particella 66, superficie catastale Ha. 00.06.10, superficie espropriata Ha. 00.06.10; particella 67, superficie catastale Ha. 00.81.50, superficie espropriata Ha. 00.81.50.Sommano superficie catastale Ha. 01.73.70, superficie espropriata Ha. 01.73.70, indennità L. 9.850.800. Quietanza n. 25 del 14 aprile 1995;
33)  Vaccarino Rosalia, nata a Montallegro il 10 febbraio 1911: Cattolica Eraclea, foglio 5, particella 43, superficie catastale Ha. 02.38.90, superficie espropriata Ha. 02.38.90; particella 149, superficie catastale Ha. 00.00.60, superficie espropriata Ha. 00.00.60. Sommano superficie catastale Ha. 02.39.50, superficie espropriata Ha. 02.39.50, indennità L. 5.748.000. Quietanza n. 72 del 4 agosto 1995;
34)  Borsellino Liborio, nato a Cattolica Eraclea il 16 novembre 1939: comune di Ribera, foglio 39, particella 16, superficie catastale Ha. 01.63.00, superficie espropriata Ha. 01.63.00, indennità L.8.685.000. Quietanza n. 42 del 31 maggio 1995;
35)  Bongiovanni Maria Stella, nata a S. Biagio Platani il 7 luglio 1930; Minio Ignazia, nata a S. Biagio Platani il 9 novembre 1953; Minio Matteo, nato a S. Biagio Platani il 23 febbraio 1956; Minio Angela, nata a S. Biagio Platani il 16 luglio 1960; Mineo Serafina, nata a S. Biagio Platani il 28 marzo 1940: comune di S. Biagio Platani, foglio 14, particella 19, superficie catastale Ha. 01.11.00, superficie espropriata Ha. 01.11.00; particella 44, superficie catastale Ha. 00.49.10, superficie espropriata Ha. 00.49.10; particella 45, superficie catastale Ha. 01.41.50, superficie espropriata Ha. 01.41.50. Sommano superficie catastale Ha. 03.01.60, superficie espropriata Ha. 03.01.60, indennità L. 13.572.000. Quietanza n. 85 dell'11 ottobre 1995;
36)  Cammalleri Giuseppa, nata a Cattolica Eraclea il 21 gennaio 1934: comune di Cattolica Eraclea, foglio 8, particella 50, superficie catastale Ha. 01.35.60, superficie espropriata Ha. 01.35.60; particella 56, superficie catastale Ha. 00.32.20, superficie espropriata Ha. 00.32,20; particella 59, superficie catastale Ha. 00.50.60, superficie espropriata Ha. 00.50.60; particella 46, superficie catastale Ha. 00.54.60, superficie espropriata Ha. 00.54.60; foglio 15 particella 1, superficie catastale Ha. 00.14.90, superficie espropriata Ha. 00.14.90;Sommano superficie catastale Ha. 02.87.90, superficie espropriata Ha. 02.87.90, indennità L. 11.808.900. Quietanza n. 93 del 23 novembre 1995;
37)  Giordano Maria, nata a CattolicaEraclea il 22 maggio 1922: comune diRibera, foglio 39, particella 17, superficie catastale Ha. 01.33.60, superficie espropriata Ha. 01.33.60; particella 18, superficie catastale Ha. 01.42.80, superficie espropriata Ha. 01.42.80. Sommano superficie catastale Ha. 02.76.40, superficie espropriata Ha. 02.76.40, indennità L. 12.438.000. Quietanza n. 38 del 30 maggio 1995;
38)  Tirrito Gaspare, nata a S. Biagio Platani il 6 marzo 1927; Tirrito Vincenzo, nato a S. Biagio Platani il 28 settembre 1957; Tirrito Rosario, nato a S. Biagio Platani il 25 ottobre 1959; Tirrito Maria Rita, nata a S. Biagio Platani il 28 dicembre 1964: comune di S. Biagio Platani, foglio 14, particella 16, superficie catastale Ha. 01.13.60, superficie espropriata Ha. 01.13.60; particella 17, superficie catastale Ha. 00.92.40, superficie espropriata Ha. 00.92.40. Sommano superficie catastale Ha. 02.06.00, superficie espropriata Ha. 02.06.00, indennità L. 11.322.000. Quietanza n. 73 del 4 agosto 1995;
39)  Borsellino Liborio, nato a Cattolica Eraclea il 16 novembre 1939; Gambino Giovanna, nata a CattolicaEraclea il 10 febbraio 1945: comune di Ribera, foglio 40, particella 1, superficie catastale Ha. 01.17.60, superficie espropriata Ha. 01.17.60; particella 2, superficie catastale Ha. 00.00.30, superficie espropriata Ha. 00.00.30;Sommano superficie catastale Ha. 01.17.90, superficie espropriata Ha. 01.17.90, indennità L. 5.310.000. Quietanza n. 2 del 7 febbraio 1995;
40)  Arcuri Filippo, nato a CattolicaEraclea il 26 marzo 1931; Arcuri Giovanni, nato a Cattolica Eraclea il 7 marzo 1934; Arcuri Antonio, nato a CattolicaEraclea l'1 settembre 1939; Arcuri Liboria, nata a Cattolica Eraclea il 22 aprile 1942; Maraventano Salvatore, nato a Cattolica Eraclea il 30 agosto 1901: comune di Cattolica Eraclea, foglio 44, particella 150, superficie catastale Ha. 00.39.70, superficie espropriata Ha. 00.39.70; particella 20, superficie catastale Ha. 01.60.70, superficie espropriata Ha. 01.60.70; particella 209, superficie catastale Ha. 00.85.50, superficie espropriata Ha. 00.85.50; particella 210, superficie catastale Ha. 00.36.20, superficie espropriata Ha. 00.36.20. Sommano superficie catastale Ha. 03.22.10, superficie espropriata Ha. 03.22.10, indennità L. 14.494.500. Quietanza n. 50 del 13 giugno 1995;
41)  Marinese Liborio, nato a Cattolica Eraclea l'1 aprile 1946: comune di Cattolica Eraclea, foglio 9, particella 106, superficie catastale Ha. 00.52.10, superficie espropriata Ha. 00.52.10; particella 11, superficie catastale Ha. 00.65.10, superficie espropriata Ha. 00.65.10. Sommano superficie catastale Ha. 01.17.20, superficie espropriata Ha. 01.17.20, indennità L. 6.250.500. Quietanza n. 45 dell'1 giugno 1995;
42)  Terrasi Anna, nata a CattolicaEraclea il 22 aprile 1931: comune di Cattolica Eraclea, foglio 9, particella 116, superficie catastale Ha. 01.69.10, superficie espropriata Ha. 01.69.10; particella 76, superficie catastale Ha. 01.76.20, superficie espropriata Ha. 01.76.20; particella 115, superficie catastale Ha. 01.32.40, superficie espropriata Ha. 01.32.40. Sommano superficie catastale Ha. 04.77.70, superficie espropriata Ha. 04.77.70, indennità L. 17.796.300. Quietanza n. 65 del 21 luglio 1995;
43)  Bongiovanni Maria Stella, nata a S. Biagio Platani il 19 settembre 1940: comune diS. Biagio Platani, foglio 11, particella 15, superficie catastale Ha. 01.18.50, superficie espropriata Ha. 01.18.50, indennità L. 5.332.500. Quietanza n. 31 del 29 maggio 1995;
44)  Sanna Assunta, nata a Montallegro il 19 maggio 1928; Sanna Francesco, nato a Montallegro il 18 settembre 1924; Sanna Francesca, nata a Cattolica Eraclea il 24 agosto 1937; Sanna Giuseppe, nato a Montallegro il 10 giugno 1933: comune di Montallegro, foglio 12, particella 11, superficie catastale Ha. 00.79.50, superficie espropriata Ha. 00.79.50; particella 12, superficie catastale Ha. 01.49.60, superficie espropriata Ha. 01.49.60. Sommano superficie catastale Ha. 02.29.10, superficie espropriata Ha. 02.29.10, indennità L. 10.309.500. Quietanza n. 491 del 22 maggio 1997;
45)  Gentile Antonino, nato a CattolicaEraclea il 23 gennaio 1904: comune diCattolica Eraclea, foglio 44, particella 177, superficie catastale Ha. 01.69.30, superficie espropriata Ha. 01.69.30, indennità L. 7.618.500. Quietanza n. 509 del 2 giugno 1997;
46)  Rizzo Giuseppe, nato a S. Biagio Platani il 3 novembre 1929; Guarino, Maria, nata a S. Biagio Platani il 15 settembre 1935: comune diS. Biagio Platani, foglio 11, particella 8, superficie catastale Ha. 00.99.90, superficie espropriata Ha. 00,99.90; particella 9, superficie catastale Ha. 00.32.30, superficie espropriata Ha. 00.32.30; particella 10, superficie catastale Ha. 00.04.00, superficie espropriata Ha. 00.04.00; foglio 13, particella 9, superficie catastale Ha. 00.03.80, superficie espropriata Ha. 00.03.80; foglio 11, particella 3, superficie catastale Ha. 01.22.60, superficie espropriata Ha. 01.22.60; particella 151, superficie catastale Ha. 00.75.00, superficie espropriata Ha. 00.75.00; particella 152, superficie catastale Ha. 00.20.90, superficie espropriata Ha. 00.20.90; foglio 13, particella 7, superficie catastale Ha. 00.73.60, superficie espropriata Ha. 00.73.60; particella 8, superficie catastale Ha. 01.53.40, superficie espropriata Ha. 01.53.40; particella 11, superficie catastale Ha. 00.00.55, superficie espropriata Ha. 00.00.55. Sommano superficie catastale Ha. 05.86.05, superficie espropriata Ha. 05.86.05, indennità L. 26.417.850. Quietanza n. 17 del 5 aprle 1995;
47)  Cutrò Guseppe, nato a Cammarata il 18 gennaio 1937: comune di Montallegro, foglio 19, particella 1, superficie catastale Ha. 00.40.60, superficie espropriata Ha. 00.40.60, indennità L. 88.914.600. Quietanza n. 61 del 14 luglio 1995; particella 2, superficie catastale Ha. 00.00.70, superficie espropriata Ha. 00.00.70; particella 3, superficie catastale Ha. 18.65.40, superficie espropriata Ha. 18.65.40; particella 5, superficie catastale Ha. 09.39.70, superficie espropriata Ha. 09.39.70. Sommano superficie catastale Ha. 28.46.40, superficie espropriata Ha. 28.46.40, indennità L. 88.914.600. Quietanza n. 61 del 14 luglio 1995;
48)  Grassia Maria, nata a Cattolica Eraclea il 2 gennaio 1911; Miceli Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 12 marzo 1931; Miceli Gaspare, nato a Cattolica Eraclea l'8 febbraio 1936; Miceli Vincenza, nata a Cattolica Eraclea il 18 giugno 1941; Miceli Giuseppa, nata a CattolicaEracla il 24 novembre 1933;Sciortino Filippa, nata a Cattolica Eraclea il 14 settembre 1954: comune di Ribera, foglio 37, particella 8, superficie catastale Ha. 00.30.00, superficie espropriata Ha. 00.30.00; particella 25, superficie catastale Ha. 00.79.60, superficie espropriata Ha. 00.79.60. Sommano superficie catastale Ha. 01.09.60, superficie espropriata Ha. 01.09.60, indennità L. 6.576.000. Quietanza n. 63 del 14 luglio 1995;
49)  Baronello Antonino, nato a CattolicaEraclea il 30 settembre 1921; Atroce Giuseppa, nata a Cattolica Eraclea l'11 gennaio 1931: comune di Cattolica Eraclea, foglio 8, particella 71, superficie catastale Ha. 01.20.00, superficie espropriata Ha. 01.20.00; particella 72, superficie catastale Ha. 02.88.00, superficie espropriata Ha. 02,88.00.Sommano superficie catastale Ha. 04.08.00, superficie espropriata Ha. 04.08.00, indennità L. 14.400.000. Quietanza n. 9 del 23 marzo 1995;
50)  Renda Carmela, nata a Cattolica Eraclea il 13 agosto 1929: comune di Cattolica Eraclea, foglio 9, particella 42, superficie catastale Ha. 00.98.10, superficie espropriata Ha. 00.98.10; particella 43, superficie catastale Ha. 00.02.30, superficie espropriata Ha. 00.02.30; foglio 14, particella 1, superficie catastale Ha. 00.95.40, superficie espropriata Ha. 00.95.40.Sommano superficie catastale Ha. 01.95.80, superficie espropriata Ha. 01.95.80, indennità L. 8.811.000. Quietanza n. 75 del 6 settembre 1995;
51)  Scalia Giuseppe, nato a Cattolica Eraclea il 2 novembre 1953; Scalia Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 10 gennaio 1950: comune diCattolicaEraclea, foglio 9, particella 125, superficie catastale Ha. 00.16.80, superficie espropriata Ha. 00.16.80; particella 9, superficie catastale Ha. 03.70.80, superficie espropriata Ha. 03.70.80. Sommano superficie catastale Ha. 03.87.60, superficie espropriata Ha. 03.87.60, indennità L. 19.870.200. Quietanza n. 92 del 14 novembre 1995;
52)  Vecchio Serafina, nata a Cattolica Eraclea il 5 luglio 1945: comune diRibera, foglio 37, particella 48, superficie catastale Ha. 01.13.10, superficie espropriata Ha. 01.13.10, indennità L. 6.786.000. Quietanza n. 62 del 14 luglio 1995;
53)  Presti Antonino, nato a Cattolica Eraclea l'8 luglio 1951: comune diCattolica Eraclea, foglio 58, particella 152, superficie catastale Ha. 00.15.00, superficie espropriata Ha. 00.15.00; particella 158, superficie catastale Ha. 00.47.20, superficie espropriata Ha. 00.47.20; particella 161, superficie catastale Ha. 00.74.00, superficie espropriata Ha. 00.74.00; particella 167, superficie catastale Ha. 00.06.50, superficie espropriata Ha. 00.06.50.Sommano superficie catastale Ha. 01.42.70, superficie espropriata Ha. 01.42.70, indennità L. 7.395.000. Quietanza n. 22 del 14 aprile 1995;
54)  Salvaggio Calogero, nato a Cattolica Eraclea il 15 dicembre 1941; Triassi Giovanna, nata a CattolicaEraclea il 20 ottotbre 1946: comune di Cattolica Eraclea, foglio 58, particella 114, superficie catastale Ha. 00.25.50, superficie espropriata Ha. 00.25.50; particella 151, superficie catastale Ha. 00.41.40, superficie espropriata Ha. 00.41.40; particella 157, superficie catastale Ha. 00.62.70, superficie espropriata Ha. 00.62.70; particella 160, superficie catastale Ha. 00.40.10, superficie espropriata Ha. 00.40.10. Sommano superficie catastale Ha. 01.69.70, superficie espropriata Ha. 01.69.70, indennità L. 7.401.000. Quietanza n. 23 del 14 aprile 1995;
55)  Arcuri Liboria, nata a Cattolica Eraclea il 16 settembre 1926: comune di Cattolica Eraclea, foglio 14, particella 9, superficie catastale Ha. 00.01.50, superficie espropriata Ha. 00.01.50; particella 10, superficie catastale Ha. 00.97.80, superficie espropriata Ha. 00.97.80; particella 11, superficie catastale Ha. 00.11.60, superficie espropriata Ha. 00.11.60; particella 12, superficie catastale Ha. 00.14.80, superficie espropriata Ha. 00.14.80; particella 13, superficie catastale Ha. 00.36.30, superficie espropriata Ha. 00.36.30; particella 14, superficie catastale Ha. 00.42.80, superficie espropriata Ha. 00.42.80. Sommano superficie catastale Ha. 02.04.80, superficie espropriata Ha. 02.04.80, indennità L. 9.806.700. Quietanza n. 24 del 14 aprile 1995;
56)  Arcuri Filippa, nata adAgrigento il 18 maggio 1960: comune diCattolica Eraclea, foglio 15, particella 9, superficie catastale Ha. 01.02.20, superficie espropriata Ha. 01.02.20; particella 82, superficie catastale Ha. 00.89.40, superficie espropriata Ha. 00.89.40; foglio 8, particella 51, superficie catastale Ha. 00.71.70, superficie espropriata Ha. 00.71.70; particella 53, superficie catastale Ha. 02.10.90, superficie espropriata Ha. 02.10.90. Sommano superficie catastale Ha. 04.74.20, superficie espropriata Ha. 04.74.20, indennità L. 15.809.700. Quietanza n. 4 del 21 febbraio 1995;
57)  Emanuele Rosalia, nata a Cattolica Eraclea il 10 marzo 1931: comune diCattolica Eraclea, foglio 15, particella 93, superficie catastale Ha. 00.66.50, superficie espropriata Ha. 00.66.50; particella 16, superficie catastale Ha. 00.69.30, superficie espropriata Ha. 00.69.30. Sommano superficie catastale Ha. 01.35.80, superficie espropriata Ha. 01,35.80, indennità L. 6.111.000. Quietanza n. 19 dl 14 aprile 1995;
58)  Graceffa Maria, nata a Raffadali il 21 febbraio 1930: comune di S. Angelo Muxaro, foglio 34, particella 13, superficie catastale Ha. 00.90.80, superficie espropriata Ha. 00.90.80; particella 14, superficie catastale Ha. 00.35.40, superficie espropriata Ha. 00.35.40; particella 40, superficie catastale Ha. 00.07.20, superficie espropriata Ha. 00.07.20; Sommano superficie catastale Ha. 01.33.40, superficie espropriata Ha. 01.33.40, indennità L. 5.259.600. Quietanza n. 20 del 14 aprile 1995;
59)  DiCaro Giuseppe, nata a Raffadali il 19 marzo 1911; DiCaro Antonina, nata a Raffadali il 19 luglio 1957; DiCaro Maria, nata a Raffadali il 20 giugno 1950: comune di S. Angelo Muxaro, foglio 32, particella 295, superficie catastale Ha. 00.07.70, superficie espropriata Ha. 00.07.70; particella 95, superficie catastale Ha. 00.79.50, superficie espropriata Ha. 00.79.50; particella 170, superficie catastale Ha. 01.73.80, superficie espropriata Ha. 01.73.80; particella 173, superficie catastale Ha. 00.04.00, superficie espropriata Ha. 00.04.00.Sommano superficie catastale Ha. 02.65.00, superficie espropriata Ha. 02.65.00, indennità L. 11.925.000. Quietanza n. 46 dell'1 giugno 1995;
60)  Amato Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 28 novembre 1942; Messina Antonina, nata a CattolicaEraclea il 14 giugno 1952: comune diRibera, foglio 40, particella 17, superficie catastale Ha. 01.33.50, superficie espropriata Ha. 01.33.50; particella 88, superficie catastale Ha. 00.06.80, superficie espropriata Ha. 00.06.80; particella 18, superficie catastale Ha. 00.21.00, superficie espropriata Ha. 00.21.00; particella 19, superficie catastale Ha. 00.46.00, superficie espropriata Ha. 00.46.00; particella 89, superficie catastale Ha. 00.56.30, superficie espropriata Ha. 00.56.30. Sommano, superficie catastale Ha. 02.63.60, superficie espropriata Ha. 02.63.60, indennità L. 13.123.500. Quietanza n. 8 del 23 marzo 1995;
61)  Tutino Vincenzo, nato a CattolicaEraclea il 18 gennaio 1929: comune di Ribera, foglio 40, particella 104, superficie catastale Ha. 00.58.10, superficie espropriata Ha. 00.58.10; particella 105, superficie catastale Ha. 00.39.40, superficie espropriata Ha. 00.39.40; particella 106, superficie catastale Ha. 00.01.60, superficie espropriata Ha. 00.01.60; particella 107, superficie catastale Ha. 00.19.40, superficie espropriata Ha. 00.19.40.Sommano superficie catastale Ha. 01.18.50, superficie espropriata Ha. 01,18.50, indennità L. 5.623.500. Quietanza n. 3 del 7 febbraio 1995;
62)  Minio Ignazio, nato a S. Biagio Platani il 13 settembre 1952: comune di S. Biagio Platani, foglio 14, particella 20, superficie catastale Ha. 01.79.20, superficie espropriata Ha. 01.79.20, indennità L. 8.064.000. Quietanza n. 1 del 7 febbraio 1995;
63)  Giordano Antonino, nato a CattolicaEraclea il 22 febbraio 1931: comune diRibera, foglio 40, particella 9, superficie catastale Ha. 00.41.00, superficie espropriata Ha. 00.41.00; particella 10, superficie catastale Ha. 00.10.90, superficie espropriata Ha. 00.10.90; particella 11, superficie catastale Ha. 00.00.73, superficie espropriata Ha. 00.00.73; particella 12, superficie catastale Ha. 00.39.80, superficie espropriata Ha. 00.39.80. Sommano superficie catastale Ha. 00.92.43, superficie espropriata Ha. 00.92.43, indennità L. 4.333.800. Quietanza n. 11 del 7 luglio 1994;
64)  Treppiedi Giovanna, nata a Cattolica Eraclea il 13 settembre 1924: comune di Ribera, foglio 39, particella 19, superficie catastale Ha. 02.38.00, superficie espropriata Ha. 02.38.00, indennità L. 10.710.000. Quietanza n. 69 del 28 luglio 1995;
65)  Grassia Leonardo, nato a CattolicaEraclea il 7 maggio 1940; Piazza Angela, nata a CattolicaEraclea l'1 agosto 1948: comune di CattolicaEraclea, foglio 13, particella 79, superficie catastale Ha. 01.94.50, superficie espropriata Ha. 01.94.50, indennità L. 8.752.500. Quietanza n. 508 del 2 giugno 1997;
66)  Guarino Ignazio, nato a S. Biagio Platani l'11 giugno 1930; Savarino Anna, nata a S. Biagio Platani il 29 marzo 1934: comune di S. Giovanni Platani, foglio 11, particella 4, superficie catastale Ha. 00.97.20, superficie espropriata Ha. 00.97.20; particella 5, superficie catastale Ha. 00.32.10, superficie espropriata Ha. 0.32.10; particella 6, superficie catastale Ha. 00.24.20, superficie espropriata Ha. 00.24.20; particella 7, superficie catastale Ha. 00.16.70, superficie espropriata Ha. 00.16.70; particella 11, superficie catastale Ha. 00.57.00, superficie espropriata Ha. 00.57.00. Sommano superficie catastale Ha. 02.27.20, superficie espropriata Ha. 02.27.70, indennità L. 9.199.200. Quietanza n. 13 del 3 aprile 1995;
67)  Plano Caterina, nata a S. Biagio Platani il 20 gennaio 1940; Cimino Carmela, nata a S. Biagio Platani il 15 maggio 1960; Cimino Maria, nata a S. Biagio Platani il 7 giugno 1962; Cimino Gaetano, nato a S. Biagio Platani il 20 settembre 1966; Cimino Stefano, nato a S. Biagio Platani il 21 febbraio 1968: comune di S. Biagio Platani, foglio 14, particella 30, superficie catastale Ha. 01.18.60, superficie espropriata Ha. 0.18.60; particella 35, superficie catastale Ha. 00.59.40, superficie espropriata Ha. 00.59.40. Sommano superficie catastale Ha. 01.78.00, superficie espropriata Ha. 01.78.00, indennità L. 9.501.000. Quietanza n. 16 del 5 aprile 1995;
68)  Emanuele Rosalia, nata a Cattolica Eraclea il 10 marzo 1931; Chiazzese Domenico, nato a CattolicaEraclea il 9 dicembre 1929: comune diCattolica Eraclea, foglio 15, particella 17, superficie catastale Ha. 0.79.80, superficie espropriata Ha. 0.79.80; particella 18, superficie catastale Ha. 00.03.00, superficie espropriata Ha. 00.03.00. Sommano superficie catastale Ha. 00.82.80, superficie espropriata Ha. 00.82.80, indennità L. 3.726.000. Quietanza n. 18 del 25 luglio 1994;
69)  Borsellino Alfonso, nato a Cattolica Eraclea il 12 dicembre 1942: comune diRibera, foglio 40, particella 95, superficie catastale Ha. 00.93.10, superficie espropriata Ha. 00.93.10; particella 13, superficie catastale Ha. 00.93.00, superficie espropriata Ha. 00.93.00. Sommano superficie catastale Ha. 01.86.10, superficie espropriata Ha. 01.86.10, indennità L. 8.374.500. Quietanza n. 34 del 29 maggio 1995;
70)  Buttafuoco Giuseppe, nato adAgrigento il 28 agosto 1962; Buttafuoco Angela, nata a Cattolica Eraclea il 30 giugno 1964; Buttafuoco Gerlando, nato ad Agrigento il 14 dicembre 1968; Buttafuoco Carmelo, nato a Cattolica Eraclea il 7 ottobre 1970: comune diCattolicaEraclea, foglio 8, particella 8, superficie catastale Ha. 04.33.30, superficie espropriata Ha. 04.33.30, indennità L. 19.498.500. Quietanza n. 5 del 21 febbraio 1995;
71)  Ferrotta Agostino, nato a S. Biagio Platani il 25 giugno 1953: comune diS.Biagio Platani, foglio 11, particella 14, superficie catastale Ha. 01.41.90, superficie espropriata Ha. 01.41.90, indennità L. 6.385.500. Quietanza n. 66 del 21 luglio 1995.
(2001.16.835)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapori, in Trapani.


Con decreto n. 62/2001/VII/L del 14 marzo 2001 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di gennaio-febbraio 2001 in Trapani, così composta:
- presidente: ing. Giglione Salvatore, in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Agrigento;
-  membro esperto: ing. Salerno Giuseppe, in servizio presso l'Azienda unità sanitaria locale n.6 di Palermo;
-  membro esperto: ing. Nastasi Vincenzo, funzionario dell' ISPESL di Palermo.
E' nominato segretario della commissione suddetta la sig.ra Citino Paola, in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Trapani.
(2001.15.759)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 16 marzo 2001, n. 6.
Assegni e contributi dovuti ad accademie e società di storia patria, a corpi scientifici e letterari operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato. Modalità di richiesta dei contributi.

Alle accademie ed istituti culturali dotati di personalità giuridica
Nell'ambito dei poteri di programmazione, di discrezionalità e di controllo di quest'Amministrazione si impartiscono istruzioni per l'accesso ai contributi gravanti sul cap. 377708, ex 38066, per l'anno 2001.
Requisiti per accedere ai contributi
Possono accedere ai contributi le accademie, società di storia patria, fondazioni, associazioni, corpi scientifici ecc. operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato (rif. legislativo D.P.R. n. 635/75).
A tale proposito, essendo transitate alla Regione siciliana, con decreto legislativo n. 26 del 29 gennaio 1997, le competenze in materia di riconoscimento giuridico, possono presentare istanza di contributo anche gli enti dotati di personalità giuridica il cui statuto sia stato approvato con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale per i beni culturali.
Dall'enunciato del capitolo di bilancio risulta evidente che le istituzioni suddette devono svolgere e fornire servizi e promuovere attività di accertato e rilevante valore culturale, collegati alla consolidata ricerca e conservazione del patrimonio culturale e scientifico, con particolare riguardo alle fonti documentarie e bibliografiche.
Non sono compresi gli enti destinatari di un contributo individuati per legge, alle cui esigenze si fa fronte con capitoli specifici.
Gli istituti in possesso dei requisiti devono presentare a quest'Assessorato, entro il 10 maggio 2001:
1)  istanza in duplice copia, di cui una in carta legale, contenente:
-  le generalità del legale rappresentante;
-  la denominazione dell'istituto richiedente;
-  la sede legale;
-  codice fiscale e/o partita IVA;
-  numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo. All'istanza deve essere allegato il programma dell'attività prevista per il corrente anno 2001 nel quale devono essere indicati:
a)  i convegni, le mostre e le altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'ente, con analitico preventivo di spesa e l'indicazione dei tempi, luoghi e relatori delle iniziative;
b)  le attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili, volte all'ampliamento delle conoscenze e realizzate anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio ed iniziative programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con altre istituzioni di ricerca;
c)  i servizi da fornire al pubblico relativamente alla fruizione del patrimonio posseduto, con particolare riguardo a quello bibliografico, documentario e storico artistico;
d)  le attività editoriali o di promozione di pubblicazioni rispondenti ai fini istituzionali;
e)  le attività di catalogazione tramite l'utilizzo di tecniche tradizionali o informatizzate del patrimonio posseduto;
f)  le spese da sostenere per il funzionamento dell'istituto;
g)  relazione sull'attività svolta negli ultimi cinque anni.A tal fine, e per le altre notizie sull'ente, deve essere compilata e trasmessa la scheda richiesta notizie allegata alla presente circolare;
2)  copia dello statuto vigente, comprese eventuali varie azioni statutarie;
3)  documentazione dalla quale si evinca il possesso della personalità giuridica;
4)  copia conforme del bilancio di previsione approvato dagli organi statutari;
5)  copia conforme del verbale di approvazione del bilancio preventivo;
6)  copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statutari;
7)  copia conforme dei verbali di approvazione del bilancio consuntivo;
8)  relativamente agli istituti già destinatari di un contributo regionale sullo stesso capitolo: dettagliata relazione dell'attività svolta nell'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo, dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese e previste dal programma di previsione.
Nelle voci di bilancio, sia consuntivo che preventivo, deve essere ben evidenziato se l'istituto ha beneficiato o prevede di beneficiare di altri contributi pubblici o privati, la provenienza, la destinazione e l'entità degli stessi. Si evidenzia infatti, a tale proposito, che il contributo regionale, il cui capitolo di riferimento è in progressiva riduzione, non può, nè deve, rappresentare, nella previsione dell'ente, l'unica o la maggiore fonte di sostentamento, ma che lo stesso costituisce incentivo o supporto all'attività dell'istituto.Si suggerisce, pertanto, pur in aderenza alle finalità istituzionali, compresa l'assenza dei fini di lucro, di promuovere iniziative, in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, miranti alla conservazione e alldell'attività complessiva.
Al fine di desumere con chiarezza la destinazione del finanziamento regionale, il bilancio consuntivo dovrà indicare oltre alla situazione di cassa anche quella di competenza.
E' necessario pertanto che le somme in bilancio, se ancora non spese, siano almeno impegnate al 31 dicembre di ogni anno e i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario successivo.
Esaminata la documentazione sulla base dei requisiti richiesti, ai fini della determinazione del contributo da assegnare agli istituti richiedenti, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali si atterrà prioritariamente ai seguenti criteri:
a) rilevanza del programma annuale compresa l'attività editoriale e di ricerca;
b)  consistenza del patrimonio bibliografico, archivistico, museale storico e i servizi attivati per la conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione dello stesso;
c)  incremento del patrimonio librario e documentario corrente e mezzi utilizzati per la valorizzazione e fruizione dello stesso.
Non verrà, di conseguenza, accolta un'istanza in cui non siano presenti e non ben motivatamente equilibrate nella richiesta le voci rispondenti ai tre superiori criteri.
Nella considerazione che, secondo una prassi consolidata, l'erogazione del contributo avviene in due soluzioni, cioè con un'anticipazione dell'80% della somma assegnata e un saldo del 20%, entro il 31 gennaio 2002, è necessario trasmettere, ai fini del saldo:
1)  documentazione delle spese sostenute con il contributo regionale, in doppia copia; a tale riguardo si evidenzia che il contributo regionale concorrerà nella misura del 30% relativamente alle spese per forniture di servizi in occasione di manifestazioni (ospitalità alberghiera, rinfreschi, affissioni manifesti, SIAE), mentre le spese di viaggio dovranno essere dettagliatamente documentate. Dovranno essere trasmesse le copie dei contratti d'affitto, con gli estremi di registrazione, qualora se ne richieda il contributo; le spese relative a cellulari ed altri optionals rimarranno a carico dell'ente;
2)  dichiarazione del rappresentante legale attestante che la documentazione giustificativa della spesa non utilizzata a giustificazione del contributo è conservata presso la sede legale dell'istituto;
3)  dichiarazione del rappresentante legale attestante che per le spese giustificative del contributo regionale e per la parte da questo coperta non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati;
4)  dichiarazione del rappresentante legale attestante l'eventuale beneficio di contributi da parte di altri enti pubblici o privati dalla quale si evinca l'entità e la provenienza degli stessi;
5)  dichiarazione del rappresentante legale relativa all'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento.
Le suddette dichiarazioni devono essere rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocertificazione.
Si fa inoltre presente che il 20% delle pubblicazioni prodotte dovrà essere inviato all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici: Soprintendenze, musei, gallerie, centri regionali per l'inventario e restauro. Deve essere altresì allegato il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e di quanto altro edito. Inoltre le pubblicazioni a stampa o le realizzazioni video dovranno riportare nel frontespizio che sono state realizzate con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.Si fa anche presente la necessità di mettersi in contatto, prima della stampa, con la Biblioteca centrale della Regione siciliana (B.C.R.S.) di Palermo tel. 091/6967642 al fine dell'elaborazione da parte di quest'ultima della scheda C.I.P. (Catalouing in pubblication) che deve essere stampata in tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione. La scheda C.I.P. ha finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio, per le attività di scambio delle informazioni, in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita. Tale scheda, inoltre, fornisce la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta.
Si ricorda, infine, di apporre il logo della Regione e la dicitura: "...realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione", nei manifesti o inviti a stampa realizzati con il contributo di quest'Assessorato e di fornire per tempo la data di svolgimento delle manifestazioni, al fine di consentire l'eventuale forma di partecipazione di quest'Assessorato.
  L'Assessore: GRANATA 

(2001.12.578)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 18 aprile 2001, n. 7/AG
Legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 - Disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili - Estensione e modifica di norme in materia di lavori socialmente utili - Prime direttive - Ulteriori direttive in materia di lavori socialmente utili.

Agli enti attuatori di lavori socialmente utili, di progetti di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n. 280/97 e di piani di inserimento professionale di tipo "a"
Al Dipartimento regionale lavoro
Al Dipartimento regionale formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Alla sede regionale dell'I.N.P.S.
Ai gruppi ed aree dei Dipartimenti dell'Assessorato regionale del lavoro
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 14 del 31 marzo 2001 è stata pubblicata la legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'inserimento lavorativo di soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili, che è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (1° aprile 2001).
Sulla scorta di conforme avviso della Commissione regionale per l'impiego, reso nella seduta del 18 aprile 2001, si impartiscono le seguenti prime direttive.
1.  LAVORATORI IMPEGNATI NEI PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DI TIPO "A" E NEI PROGETTI DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 280/97 - ESTENSIONE DEL REGIME TRANSITORIO
Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale in oggetto segnata dispone che i soggetti utilizzatori o finanziatori di interventi di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'art. 4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci.
La predetta norma consente, pertanto, nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci, agli enti utilizzatori o finanziatori di:
-  progetti del piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;
-  piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, purché approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000;
di applicare le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'art. 4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in favore dei lavoratori utilizzati nei predetti interventi.
La Commissione regionale per l'impiego, nella stessa seduta, ha deliberato che - in conformità con le disposizioni che regolano i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili ed al fine di non implementare ulteriormente la platea dei predetti lavoratori - risulta preclusa la possibilità di procedere:
-  ad attivare nuovi progetti del piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, o piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18;
-  all'assegnazione di ulteriori unità di lavoratori sia per coprire vacanze progettuali sia per sostituzioni di lavoratori cessati dai predetti interventi progettuali per qualsivoglia causa.
Gli uffici provinciali del lavoro e le sezioni circoscrizionali per l'impiego si asterranno, pertanto, dal procedere a nuove assegnazioni di lavoratori negli interventi predetti, provvedendo - in caso contrario - ad adottare ogni conseguente iniziativa in sede di autotutela.
Ai lavoratori in parola possono trovare applicazione le disposizioni del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'art. 4 della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, a condizione che gli enti attuatori adottino:
1) la deliberazione prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, artt. 1 e 5;
2) il programma di fuoriuscita di cui dall'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
3) l'assunzione a carico del proprio bilancio degli oneri connessi al riconoscimento del beneficio.
Qualora il soggetto finanziatore è diverso da quello attuatore l'assunzione degli oneri sarà effettuata con provvedimento dell'ente finanziatore, mentre gli altri adempimenti resteranno a carico del soggetto attuatore.
Per quanto attiene il programma di fuoriuscita di cui dall'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per gli interventi di cui al presente punto, si rinvia a quanto al riguardo previsto dalla circolare assessoriale 7 dicembre 2000, n. 04/AG-2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 58 del 16 dicembre 2000.
Il predetto programma dovrà contenere le nuove tipologie di interventi ammessi specificando in apposite distinte sezioni le misure e gli elenchi dei lavoratori con le seguenti specifiche, in aggiunta ai punti a), b), c) e d) richiamati nella citata circolare assessoriale 7 dicembre 2000, n. 04/AG-2000:
e)  lavoratori utilizzati nel progetto n. ....................... del piano straordinario di lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo n. 280/97
f)  lavoratori utilizzati nel piano di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'art. 10 della legge regionale n.18/99, approvato dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del ....................................................................................
Ai lavoratori cui viene estesa la disciplina transitoria trovano applicazione le disposizioni recate dalla normativa in materia di lavori socialmente utili.
Per quanto non previsto si rinvia alle direttive precedentemente emanate in materia di attività socialmente utili.
2.  DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE E L'ESAME DEI PROGRAMMI DI FUORIUSCITA DAL BACINO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI
Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale in oggetto segnata dispone che i termini del 31 gennaio 2001 e del 31 marzo 2001, previsti dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sono differiti, rispettivamente, al 30 aprile 2001 ed al 30 giugno 2001.
Ne consegue che il termine entro il quale gli enti dovranno far pervenire a questo Assessorato i programmi di fuoriuscita in parola è il 30 aprile 2001.
I programmi che gli enti hanno fatto pervenire dopo il 31 gennaio 2001, a seguito dell'entrata in vigore della normativa in oggetto segnata, sono da considerarsi pervenuti nei termini e nessun ulteriore adempimento dovrà essere posto in essere ai fini della presentazione dei predetti programmi, fatta salva la possibilità che l'ente stesso non intenda modificare o integrare la pianificazione in parola ovvero intenda procedere all'integrazione dei programmi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, della legge regionale in oggetto indicata.
La Commissione regionale per l'impiego approverà i predetti programmi entro il 30 giugno 2001.
Si coglie l'occasione per affermare che il piano in parola si concreta in un atto di programmazione che può successivamente essere modificato ed integrato in relazione ad intervenute nuove possibilità che agevolino la fuoriuscita dal bacino dei lavoratori destinatari delle misure.
Va, altresì, sottolineato che i soggetti da inserire nel piano di fuoriuscita non sono soltanto quelli utilizzati alla data del 1° ottobre 2000, bensì tutti quelli utilizzati dall'ente e destinatari del regime transitorio, così come disciplinato dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, ancorché non utilizzati alla predetta data.
Infatti, risulta evidente dal tenore letterale del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che la predetta norma definisce gli enti onerati dal predisporre il piano e non già i soggetti destinatari delle misure, individuando questi ultimi nei destinatari del regime transitorio regionale di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
Al riguardo va precisato che nei piani di fuoriuscita in parola vanno inclusi solo quei lavoratori che sono cessati dalle predette attività per cause non dipendenti dalla loro volontà (mancato rinnovo del progetto da parte dell'ente, malattia, maternità ecc.). Mentre tale inserimento non potrà essere previsto in favore di quei lavoratori dimissionari o rinunciatari, che sia stati dichiarati decaduti ovvero che siano stati sostituiti ai sensi dell'art. 8, comma 13, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, atteso il principio di volontarietà che la disciplina in materia prevedeva per le prestazioni in lavori socialmente utili rivolte ai soggetti non fruitori di trattamenti previdenziali (cfr. art. 6, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468).
Va, inoltre, rassegnato che le misure di fuoriuscita vanno scelte tra quelle direttamente attuabili alla platea dei lavoratori interessati al piano. Ad esempio, non risulta possibile prevedere tra le misure di fuoriuscita i contratti di diritto privato per i soggetti non già assegnati agli stessi progetti di utilità collettiva, nella considerazione che l'individuazione dei lavoratori beneficiari di detta misura viene operata a livello provinciale, in base alla collocazione degli interessati nelle apposite graduatorie di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 1995, n. 85.
Pervengono, poi, quesiti in merito ai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 5, comma 7, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Al riguardo, va chiarito che i predetti soggetti sono lavoratori non rientranti nel regime transitorio regionale, così come disciplinato dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, impegnati in lavori socialmente utili, quali fruitori di trattamenti previdenziali, utilizzati anche direttamente ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Peraltro, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, il beneficio previsto dalla norma in parola non è esteso soltanto ai lavoratori utilizzati dall'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, ma può essere esteso anche ai lavoratori che alla predetta data non risultavano utilizzati. Appare pleonastico ricordare che gli oneri relativi all'attuazione dell'art. 5, comma 7, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, restano a carico dei soggetti promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione. Per i lavoratori in parola, nonché per i lavoratori finanziati con risorse del fondo nazionale per l'occupazione, non necessita predisporre il programma di fuoriuscita.
3.  SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE FINALIZZATE ALLA FUORIUSCITA DAL BACINO DEI L.S.U.
Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale in oggetto segnata dispone che all'art. 4, comma 6, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, la parola "prioritariamente" è sostituita con la parola "esclusivamente" precisando, al contempo, che le misure finalizzate alla fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili trovano, comunque, applicazione ai soggetti sospesi dalle attività socialmente utili ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
La norma in parola, pertanto, dispone che l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili "esclusivamente" a quei soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio sia all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili.
Il legislatore, poi, ha inteso specificare che le misure finalizzate alla fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili trovano, comunque, applicazione ai soggetti sospesi dalle attività socialmente utili ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, che consente all'ente utilizzatore (art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 468/97) di autorizzare un periodo di sospensione dalle attività.
Appare pleonastico ricordare che debbano intendersi in costanza di utilizzazione i soggetti temporaneamente assenti per cause che si ritengono giustificate in forza delle disposizioni vigenti (malattia, servizio militare di leva, infortunio sul lavoro, maternità e puerperio ecc.).
Si raccomanda agli uffici periferici del lavoro la puntuale applicazione delle suddette direttive.
4.  ULTERIORI INCENTIVI PER LA FUORIUSCITA DAL BACINO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI E MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI SETTORE
4.1  Esternalizzazione dei servizi attraverso l'affidamento a terzi
Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale in oggetto segnata dispone che il contributo di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, può essere concesso alle pubbliche amministrazioni, richiamate nell'art. 2 della stessa legge, che promuovono l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della stessa legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, attraverso l'affidamento dei servizi ai sensi dell. 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
Ne consegue che il richiamato contributo di lire 60 milioni può essere concesso per ogni lavoratore destinatario del regime transitorio, finanziato con risorse del bilancio regionale, assunto a tempo indeterminato anche attraverso l'affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
Tale norma, le cui previsioni hanno durata transitoria sino al 31 dicembre 2001 (cfr. combinato disposto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81), prevede che - per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei lavori socialmente utili - gli enti interessati possono - anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione - stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con:
-  società di capitale;
-  cooperative di produzione e lavoro;
-  consorzi artigiani;
a condizione che la forza lavoro in esse impegnata sia costituita in misura prevalente da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili così come disciplinato dalla disposizione richiamata.
Al riguardo si rinvia a quanto chiarito dal punto 2.2 della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dell'impiego - Divisione II, 27 luglio 1998, n. 100/98.
4.2  Attività formative connesse con le misure di fuoriuscita
Il quinto comma dell'art. 1 della legge regionale in oggetto segnata dispone che, per favorire la fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili dei soggetti destinatari del regime transitorio, i soggetti promotori ed attuatori di attività socialmente utili possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel progetto formativo volto alla fuoriuscita.
Al riguardo si richiama il contenuto del punto 2.9 della circolare assessoriale 20 ottobre 2000, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 52 del 17 novembre.
4.3  Società miste - Ulteriori partecipanti
L'art. 3 della legge regionale in oggetto segnata dispone che al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dopo le parole "altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione" vengono aggiunte le parole "ovvero da Agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 13 dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81".
Con la predetta disposizione il legislatore ha ritenuto di aggiungere alla Società Italia Lavoro S.p.A. ed alle altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione aventi medesime finalità di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati nel bacino dei lavori socialmente utili, anche le Agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 13 dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
Per l'individuazione delle predette Agenzie si rinvia al punto 2.10 della circolare assessoriale 20 ottobre 2000, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 52 del 17 novembre 2000 e alla direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. n. 2251/06.14 del 4 agosto 2000.
4.4  Reimpiego produttivo dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili
L'art. 6 della legge regionale in oggetto segnata dispone che gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione anche ai lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
L'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, autorizza la Regione a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica che, per l'espletamento dei servizi pubblici loro affidati, procedano all'assunzione di personale appartenente al bacino ex GEPI, in possesso delle professionalità richieste.
Con l'innovazione apportata dalla legge regionale in oggetto segnata, il bacino dei lavoratori interessati viene esteso anche ai lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come disciplinato dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
L'ampliamento dei servizi individuati dall'art. 3, comma 3, della suddetta legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, e successive modifiche, costituisce innovazione rilevante.
Infatti, i servizi da espletare attraverso le predette società a partecipazione pubblica regionale (che la precedente normativa individuava nei seguenti: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio-sanitari; custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi e aree protette; altri servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale) vengono integrati con tutti quelli richiamati dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
In via esplicativa si allega l'unita tabella "A" dei servizi che le predette società possono espletare.
4.5  Benefici a carico del fondo nazionale per l'occupazione ai lavoratori transitori dei progetti finanziati con risorse degli enti promotori o gestori
Relativamente a numerosi quesiti in merito alla possibilità di erogare a carico del fondo nazionale per l'occupazione alcuni benefici previsti a favore dei lavorato-ri destinatari del regime transitorio, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare della Direzione generale dell'INPS n. 153 del 5 settembre 2000 (consultabile sul sito Internet: http://www.inps.it/circolari/circolare nume-ro 153 del 5-9-2000.htm).
In particolare la richiamata circolare recita che: "Per ciò che concerne invece la possibilità di fruire degli altri benefici previsti dalla disciplina transitoria LSU di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97, al decreto interministeriale 21 maggio 1998 e agli artt. 6, 7 e 10 del decreto legislativo n. 81/2000 (pensionamento anticipato e concessione degli incentivi previsti per lo svuotamento del bacino LSU), si precisa che il requisito di dodici mesi di permanenza in progetti approvati dalle Commissioni regionali per l'impiego è da considerarsi acquisito anche dai lavoratori che abbiano conseguito tale periodo minimo di impegno unicamente in progetti finanziati con risorse degli Enti promotori o gestori dei progetti stessi.".
5.  CHIARIMENTI SU ART. 78, COMMA 6, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione II, con nota prot. n.764/06.14 del 23 marzo 2001, ha fornito chiarimenti in ordine all'esatta interpretazione del comma 6 dell'art. 78 della legge finanziaria n. 388/2000.
Si rammenta che la predetta norma dispone che in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L'incentivo previsto all'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la predetta nota, sottolinea, anzitutto, "che il comma dell'art. 78 va interpretato secondo una lettura sistematica ed organica delle diverse disposizioni contenute nel medesimo articolo. Tali disposizioni sono finalizzate a rafforzare ulteriormente le misure e gli interventi di stabilizzazione dei soggetti c.d. "transitori" e, come tali, appartenenti al bacino dei l.s.u. definito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, ovvero di quei soggetti che, avendo maturato il c.d. requisito della "transitorietà" entro il 31 dicembre 1999 ed essendo risultato, alla medesima data, impegnati nei progetti di l.s.u. di tipo a), b) e c) di cui al decreto legislativo n. 468/97, sono stati ammessi al proseguimento nelle attività socialmente utili e risultano tuttora impegnati nelle medesime attività.
In conformità allo scopo primario di consentire un razionale ed organico svuotamento del bacino dei l.s.u., la deroga contenuta nella norma in esame mira a semplificare, in termini sia procedurali sia temporali, l'assunzione dei soggetti in questione nelle piante organiche negli enti richiamati laddove, ovviamente, vi sia carenza in organico e sussistano le necessarie disponibilità finanziarie.
Pertanto, in deroga all'art. 12 comma 4 del decreto legislativo n. 468/97, limitatamente all'anno 2001 e relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge n. 56/87, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria potranno effettuare assunzioni di lavoratori socialmente utili dagli stessi utilizzati senza dover osservare le procedure di avviamento a selezione definite al citato art. 16. Tali assunzioni potranno essere effettuate anche in una misura percentuale superiore a quella del 30% fissata all'art. 12 comma 4 del decreto legislativo n. 468/97. Questa misura percentuale del 30% dovrà comunque essere rispettata come quota percentuale minima per le assunzioni consentite dalla norma in esame.
Infine, appare necessario chiarire che l'incentivo di lire 18 milioni riconosciuto, al secondo capoverso della norma in esame, nelle ipotesi di assunzioni effettuate ai sensi del citato art. 12, comma 4, spetta anche per le assunzioni consentite in deroga al medesimo articolo".
  L'Assessore: ADRAGNA 



(2001.16.847)
Torna al Sommariohome


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 23 dicembre 2000, n. 30.
Norme sull'ordinamento degli enti locali.


Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000, a pag. 14, art. 25, dopo le parole "nell'articolo 20", le parole "commi 2 e 3" vanno sostituite con le parole "commi 3 e 4".
(2001.16.838)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -