REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 11 MAGGIO 2001 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

DECRETO 26 aprile 2001.
Costi ammissibili a valere del Fondo sociale europeo per l'attuazione del POR 2000-2006.   pag.


DECRETO 26 aprile 2001.
Approvazione dell'avviso pubblico per il provvisorio accreditamento dei soggetti da abilitare per lo svolgimento degli interventi formativi limitatamente al periodo 2001-2002.   pag. 18 


CIRCOLARE 26 aprile 2001, n. 1/01.
Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico finanziaria delle iniziative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24  pag. 24 


CIRCOLARE 26 aprile 2001, n. 2/01.
Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001/2006  pag. 47 




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 26 aprile 2001.
Costi ammissibili a valere del Fondo sociale europeo per l'attuazione del POR 2000-2006.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, concernente "Addestramento professionale dei lavoratori" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845/78, concernente "Legge quadro in materia di formazione professionale";
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 21 giungo 1999, recante le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attività ammesse oltre che le procedure di programmazione e di attuazione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziati dai fondi strutturali;
Visto il POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006 adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 149 del 20-21 marzo 2001;
Ritenuto di dover procedere alla definizione dei costi ammissibili a valere del Fondo sociale europeo facendo riferimento alle Norme di ammissibilità del testo proposto dalla Commissione europea - febbraio 2000, così come acquisito in fase di negoziato;

Decreta:


Art. 1

I costi ammissibili a valere del Fondo sociale europeo per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 sono quelli cui all'allegato documento nel testo proposto dalla Commissione europea - febbraio 2000.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 aprile 2001.
  ADRAGNA 

Allegato
FONDO SOCIALE EUROPEO


COSTI AMMISSIBILI - Periodo 2000-2006

1)  INTRODUZIONE E NOTE METODOLOGICHE PRELIMINARI.
Sulla base di quanto disposto dai regolamenti comunitari che costituiscono il riferimento ordinamentale per quanto riguarda l'operatività del Fondo sociale europeo nel prossimo periodo di programmazione 2000-2006, la problematica dei costi ammissibili assume un'importanza di assoluto rilievo soprattutto in considerazione dell'allargamento delle funzioni e dei compiti del fondo stesso, chiamato ad assumere il ruolo di strumento finanziario dell'attuazione della politica europea per l'occupazione.
D'altra parte, analogamente al periodo precedente di programmazione, è necessario fissare criteri e definizioni quanto più possibili unitari alle Amministrazioni titolari di programmi operativi, rispetto alle categorie e voci di costo ammissibili al finanziamento FSE.
Ciò richiede una forte, specifica e tempestiva attenzione da parte delle autorità nazionali e regionali competenti.
Tale necessità è imposta principalmente da due considerazioni:
1) il Fondo sociale europeo, rispetto alla configurazione tradizionale, ha notevolmente ampliato la prospettiva delle proprie missioni, superando, a livello di azioni ammissibili, anche la trivalenza che ne ha caratterizzato la più recente operatività (attività formative, rafforzamento sistemi, aiuti all'impiego e azioni di accompagnamento). Tale considerazione è avvalorata dall'apertura degli ambiti di intervento comunitari sostenuta dall'articolo 3 "Attività ammissibili" del nuovo Regolamento del FSE;
2)  per determinate tipologie di azione ("Iniziative comunitarie" e "Azioni innovative e assistenza tecnica" di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 del Regolamento n. 1784/99) è prevista la possibilità che il Fondo sociale europeo copra anche misure finanziabili sulla base dei Regolamenti degli altri Fondi strutturali (Regolamenti n. 1783/99, n. 1257/99 e n 1263/99). Tale interpretazione appare confermata anche dalla proposta di Regolamento relativo all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali, in fase di elaborazione da parte della Commissione e che dovrebbe sostituire l'attuale normativa denominata SEM 2000.
Come già anticipato, la necessità di revisione dell'attuale strumentazione sollecita pesantemente l'assunzione di un ruolo attivo da parte delle autorità nazionali e regionali, tenuto conto soprattutto di due ulteriori disposizioni Regolamentari:
1) secondo le coordinate stabilite dal Regolamento generale (n. 1260/99 - art. 30) e conformemente al principio di sussidiarietà, ai costi ammissibili si applicano le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali possono essere definite dalla Commissione quando appaiano necessarie per garantire un'applicazione equa ed uniforme del Fondo strutturale nella Comunità (la previsione richiama la circostanza che per essere sostenuto e riconosciuto ammissibile un costo non solo deve essere riconducibile allo strumento comunitario ma deve essere anche previsto dalla norma nazionale);
2) per quanto riguarda specificamente il Fondo sociale europeo è prevista l'assunzione di determinazioni pertinenti alla riconoscibilità o meno dei costi ove si dispone che "...è necessario definire le spese ammissibili al contributo del Fondo nel quadro del partenariato" (11° considerando del Regolamento n. 1784/99).
Come è noto un costo non ha i requisiti per essere ammesso alla partecipazione dei Fondi se è stato effettivamente sostenuto dal beneficiario finale prima della data di ricezione della domanda d'intervento da parte della Commissione. Tale data, fatto salvo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 52 "disposizioni transitorie" del Regolamento 1260/99, costituisce il termine iniziale per l'ammissione dei costi. Ciò significa che risultano riferibili allo strumento comunitario i costi sostenuti già di fatto a far data dal 1 gennaio 2000: si evidenzia di conseguenza assolutamente impellente riuscire a definire in tempi rapidi ed in partenariato il quadro dei costi ammissibili. Si tratta di una esigenza necessaria sia per rendere immediatamente attuativi gli interventi che le amministrazioni titolari di programma prevedono nei loro documenti di programmazione (POR e Complementi di programma) sia per minimizzare il rischio che per timore di incorrere in casi di non o dubbia riconoscibilità dei costi le autorità di gestione continuino a realizzare solo le filiere più consolidate di intervento, rinviando ed in parte compromettendo l'efficacia innovativa delle nuove strategie delineate.
Peraltro, è evidente la difficoltà di pervenire in tempi rapidi alla definizione, ragionata e completa, di tutte le possibili fattispecie di costo conseguenti all'attivazione delle Misure e Azioni in fase di definizione nell'ambito degli strumenti della programmazione nazionale e comunitaria.
Si propone pertanto una metodologia che preveda tre fasi di lavoro che presumibilmente avranno la seguente tempistica:
  Fase Descrizione Tempi 
  1 Una prima definizione delle più importanti (e forse anche maggiormente innovative) fattispecie di costo di cui è richiesta l'ammissibilità, ed una catalogazione uniforme a livello nazionale delle principali azioni previste per ciascuna delle misure dei Programmi operativi nelle tre categorie (aiuti alle persone, ai sistemi e misure di accompagnamento) per il cui sostegno finanziario il fondo è concesso. Conclusa. 
  2 Pervenire alla composizione di una determinazione condivisa e sufficientemente disaggregata delle diverse fattispecie di costi ammissibili, ad ammissibilità incerta, per cui si chiede un lavoro in partenariato con la Commissione, ed infine di certa non ammissibilità allo stato della normativa nazionale e comunitaria in materia. Da avviarsi con la trasmissione del presente documento alla Commissione e da concludersi in concomitanza con l'approvazione dei Programmi operativi. 
  3 Pervenire alla definizione, nell'ambito della configurazione generale delle categorie di costi ammissibili, di una codificazione condivisa a livello nazionale delle classi e voci di costo che possono comporre tali categorie generali, favorendo così la configurazione di processi quanto più omogenei possibile per quanto riguarda la preventivazione e la consuntivazione dei costi (attraverso anche la definizione di schemi comuni alle diverse autorità di gestione). Tale codificazione potrebbe essere poi recepita all'interno delle diverse procedure regionali. Da avviarsi subito e concludersi nel più breve tempo possibile. 

Nella sezione che segue si propongono alcune prime riflessioni che appaiono emergere dal lavoro effettuato nella prima fase del processo menzionato.
Una classificazione in forma tabellare delle principali macro voci di costo riferibili alle attività di ciascuna misura, così come desumibili dai Programmi operativi ob. 3, conclude questa nota.
L'elencazione delle tipologie di azione richiamata in detta classificazione non ha ovvimente la pretesa di essere esaustiva ma assume quale obiettivo esclusivamente quello di sintetizzare le principali fattispecie di azione ricomprese nei Programmi operativi formulati dalle Autorità competenti. Ulteriori azioni potranno essere configurate nelle successive fasi di programmazione.
A tale proposito si fa presente che detta classificazione, pur riferita alle misure dei Programmi operativi ob. 3, può essere immediatamente tradotta alle tipologie di azione sviluppate nell'ambito delle misure dell'Asse "Risorse umane" dei Programmi operativi dell'ob. 1.
A) CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI FATTISPECIE DI COSTO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO DEL FSE
Nel presente paragrafo si intende procedere ad una prima codificazione e definizione delle principali categorie di costo riferibili al finanziamento comunitario, rinviando al prospetto allegato per una prima rappresentazione schematica delle varie azioni attivabili e della imputabilità o meno a queste delle categorie di costo "Progettazione, analisi e ricerca", "Generali di gestione", "Strumenti per la realizzazione delle azioni", "Promozione, sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione", "Risorse umane (coordinamento, tutoring, docenza, esperti di settore), "Incentivi e/o sussidi" (destinati ad organismi o persone giuridiche) e "Destinatari" (costi riferibili agli utenti).
Una codifica generale delle classi e voci di costo riferibili al finanziamento del Fondo sociale europeo, si ritiene debba comunque partire dalla ripartizione fondamentale delle macro-azioni riferibili all'operatività dello strumento comunitario così come stabilita dall'art. 3 del Regolamento n. 1784/99:
A) Aiuto alle persone;
B) Assistenza a strutture e sistemi;
C) Misure di accompagnamento.
Per ciascuna delle indicate macro-voci un'ulteriore utile ripartizione è mutuabile dallo stesso articolo del Regolamento, che disaggrega ulteriormente le categorie di intervento per filiere di azione a livello di sufficiente omogeneità.
Prima di entrare nel merito della classificazione predetta, appare necessario esprimere alcune considerazioni in ordine a categorie di costo la cui ammissibilità finora è stata esclusa; infatti, alla luce di quanto disposto dal Regolamento generale dei fondi strutturali e da quello specifico relativo al Fondo sociale europeo e dei cambiamenti in corso nelle legislazioni e normative nazionali e regionali, è opportuno sottoporre a revisione alcune fattispecie particolari, quali, solo per citare quelli che emergono al momento come le più significative:
Costi per l'acquisto di beni immobili o di beni strumentali durevoli - nuovi o usati
Il riconoscimento di tali costi, nella passata programmazione 1994-1999, è stato escluso in relazione ad interventi formativi di tipo tradizionale. Tale esclusione non appare altrettanto giustificata soprattutto laddove - nella attuale programmazione - alcuni degli interventi finanziabili a titolo del FSE, prevedono azioni di sistema ed azioni di accompagnamento che per la loro stessa natura, implicano l'acquisizione e l'utilizzo di beni strumentali in via permanente.
La bozza di Regolamento "recante disposizioni ai applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1260/99 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali" risulta orientata a rendere riconoscibili anche all'intervento FSE gli oneri in discussione.
Va comunque aggiunto che, per quanto riguarda il FSE, il Servizio giuridico e la Direzione generale Audit della Commissione europea, in una nota della Direzione generale occupazione e affari sociali di data 21 dicembre 1999, trasmessa per conoscenza ai responsabili FSE degli Stati membri, nel confermare l'eligibilità dei costi per beni di investimento anche a titolo del FSE impongono a questa alcune limitazioni nei termini di necessaria "sussidiarietà" di detti costi rispetto alla categoria dei costi destinati a configurare "aiuti alle persone" (categoria ritenuta da detti Servizi "principale" nell'ambito dell'operatività del FSE).
Data questa condizione di "sussidiarietà", la nota richiamata indica alcuni esempi di azioni che possono dar luogo a costi eligibili al FSE: interventi su infrastrutture fisiche ed attrezzature di centri per lo sviluppo, interventi destinati al miglioramento qualitativo dell'istruzione, della formazione e dei servizi per l'impiego, ammettendo in questo ambito anche interventi a sostegno di funzioni amministrative.
I Servizi della commissione sopra menzionati evidenziano comunque che in quelle aree obiettivo 3 che si sovrappongono a quelle obiettivo 2 e che risultano pertanto coperte dal possibile intervento FERS, è preferibile che sia quest'ultimo Fondo a farsi carico dei costi di investimento (infrastrutturale), tipo quelli connessi agli interventi sopra richiamati, a meno che non sia giustificato il ricorso al FSE in quanto sussiste uno stretto ed evidente legame fra interventi a favore delle strutture ed interventi a favore delle persone. Lo stesso orientamento viene proposto per le aree obiettivo 1.
La posizione espressa dai Servizi comunitari, pur confermando la condivisione in ordine al possibile impegno del FSE anche a favore di interventi di tipo infrastrutturale, introduce pertanto degli elementi di discrezionalità interpretativa soprattutto in quelle situazioni in cui contestualmente al FSE possa operare anche il FERS
Costi di leasing
Anche in questo caso ricorrono i presupposti e le motivazioni sopra enunciate a proposito dei beni immobili e strumentali durevoli.
Pertanto appare necessario uniformare agli altri Fondi strutturali la previsione di operatività dell'istituto del leasing.
Inoltre si dovrebbero ritenere ammissibili tutti gli oneri connessi a tale operazione in quanto costituiscono condizione e parte integrante del rapporto contrattuale (ad es. costi amministrative della Soc. di leasing).
Ciò anche in base a quanto stabilito dall'art. 30 par. 1 del Reg. n. 1260/99.
La bozza di Regolamento "recante disposizioni ai applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1260/99 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali" risulta orientata a rendere riconoscibile l'intero ammontare dei canoni di leasing indiretto ma non le altre spese relative alla stipulazione del relativo contratto. Tale circostanza appare peraltro trascurabile posta la proposta riconoscibilità degli oneri di acquisto dei beni a utilità ripetuta.
Costi di fidejussione bancaria o assicurativa
Tali costi rappresentano un onere imposto e previsto dalla normativa nazionale (art. 56 legge n. 52/96) che pertanto - ai sensi dell'art. 30 par. 3 del Reg. n. 1260/99 (tale norma supera il contenzioso relativo alla passata programmazione) - si configura come imprenscindibile norma nazionale pertinente all'ammissibilità di detti costi.
La bozza di Regolamento "recante disposizioni ai applicazione del Regolamento del consiglio (CE) n. 1260/99 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali" risulta orientata a rendere riconoscibili gli oneri descritti solo per quanto riguarda la loro configurazione in termini "bancari" e non anche "assicurativi". Risulta opportuno che la riconoscibilità del costo faccia riferimento a tutte le tipologie di garanzia ammesse a rispetto del vincolo imposto dallnazionale.
Assistenza tecnica
Si mette in evidenza che questa nota non presenta la posizione italiana in materia di Assistenza tecnica così come espressa in merito alla proposta di Regolamento relativo all'ammissibilità delle spese (scheda 11). In tale proposta le azioni di Assistenza tecnica presentate non sono sottoposte a condizionamenti in ordine alla riconoscibilità delle pertinenti voci di costo (riconoscibilità per natura di costo) ma viceversa limitate da vincoli dimensionali negli importi massimi attribuibili alle tipologie di intervento considerate, il che rappresenta un terreno di confronto diverso da quello qui affrontato.

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, si dettagliano di seguito, ed in prima approssimazione, le principali categorie di costo riferibili alle tipologie e sotto-tipologie descritte nell'art. 3 del Regolamento del FSE (n. 1784/99) "Attività ammissibili".
A) AIUTO ALLE PERSONE
Nell'ambito della categoria "aiuto alle persone" deve essere preliminarmente considerata una prima ripartizione importante:
-  aiuto diretto alle persone;
-  aiuto indiretto, attraverso rimesse finanziarie di cui beneficiano le imprese.
Per quanto riguarda la seconda fattispecie, in cui rientrano diversi tipi di intervento, accomunati solo dalla caratteristica di comportare un trasferimento finanziario alle imprese, un aspetto non trascurabile da considerare è quello relativo alla riconducibilità delle fattispecie considerate al regime degli "aiuti di stato".
Il Trattato vieta, con alcune possibili deroghe, gli aiuti finanziari pubblici a favore di imprese o produzioni specifiche che falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra Stati membri.
Salvo casi eccezionali, o di misura poco rilevante (de minimis), i disegni di legge o le proposte di dispositivo amministrativo (nazionali o regionali) che prevedano tali tipologie di azione sono sottoposti alla procedura di notifica.
Tutti gli interventi, formativi e non, che si propongano di conseguire un effetto positivo sui beneficiari finali delle azioni (le persone) attraverso erogazioni di cui risultino destinatarie le imprese devono pertanto essere previsti da dispositivi (nazionali o regionali), che abbiano già assolto le procedure richiamate.
Un aspetto particolare contenuto nella "Disciplina degli aiuti di Stato destinati alla formazione" (98/C 343/07) è che viene disposto anche in ordine ai costi sovvenzionabili nell'ambito di un progetto di aiuti per la formazione (alle imprese). Questi sono i seguenti:
-  costi del personale docente;
-  costi di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
-  altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
-  ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
-  costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
-  costi di personale per partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili.
L'elencazione sopra richiamata non contiene particolari vincoli, se non nei termini di non riconoscibilità delle costi di investimento al di fuori dei limiti stabiliti dai meccanismi dell'ammortamento e di contenimento dei costi riconoscibili del personale dipendente che partecipa alle azioni di cui trattasi (max 50% del costo totale).
La disciplina dispone poi in ordine ai vincoli della contribuzione pubblica rispetto al costo totale delle azioni a seconda se i beneficiari immediati siano PMI o grandi imprese, se trattasi di formazione specifica o generale, ecc. ma questo esula dalla problematica in discussione.
Rispetto a questa tematica esistono problemi sia interpretativi che attuativi, quindi ai fini di un opportuno approfondimento si rimanda alla normativa comunitaria che, stando alle informazioni di cui si dispone, dovrebbe essere emanata a breve.
A1)  Istruzione e formazione professionale (compresi orientamento e consulenza)
La categoria di azione considerata può subire un'ulteriore ripartizione in:
-  azioni di formazione,
-  azioni diverse.
Anche a livello di sole azioni di formazione, l'ampliamento delle missioni del FSE impone di rivedere la classificazione delle costi ammissibili tradizionalmente strutturata sull'ipotesi del progetto di formazione professionale affidato in gestione ad un CFP, prevedendo ipotesi diverse e più flessibili strutturate sull'erogazione di premi, congedi, incentivi, prestiti erogati a dei soggetti che poi hanno la facoltà di avvalersi di diverse ipotesi gestionali per conseguire l'obiettivo formativo che stanno perseguendo.
Per quanto riguarda la prima fattispecie sopra richiamata (formazione tradizionale), si ritengono soddisfacenti le classificazioni e le definizioni di costi ammissibili attualmente in uso a cui è possibile riferirsi con sufficiente facilità. Anche in questo caso dovrebbero peraltro valere le considerazioni preliminari esposte nel presente paragrafo, destinate a favorire un ampliamento della sfera di ammissibilità di determinate voci e tipologie di costo rispetto alle esperienze del passato periodo di programmazione.
In questo caso si ritiene comunque valida la ripartizione tradizionale in:
-  costi insegnanti;
-  costi allievi;
-  costi di funzionamento e gestione;
-  altri costi,
che può essere ulteriormente e facilmente articolata in categorie e voci di costo.
Superando la visione tradizionale del "percorso di formazione" si ritiene viceversa opportuno richiamare la necessità di sostenere fortemente l'ammissibilità, che sembrerebbe peraltro confermata dalla bozza di Regolamento sulle spese ammissibili già richiamata, di ulteriori voci di costo quali quelle relative alle seguenti tipologie di azione (che danno luogo prevalentemente a rimesse finanziarie a favore di un beneficiario - persona fisica/impresa/organismo di formazione o all'attivazione di un segmento di servizio):
-  bonus formativi individuali (voucher);
-  sussidi alla frequenza;
-  sussidi per la realizzazione di congedi formativi;
-  sussidi per la realizzazione di bilanci delle competenze;
-  borse di studio,
-  sussidi per la formazione a distanza,
-  realizzazione di interventi di accompagnamento, tutoraggio, consulenza, counselling, bilancio delle competenze, rimotivazione ed orientamento, ecc.
Nell'ambito della attuale programmazione, il sostegno finanziario del FSE può essere concesso ulteriormente per l'attivazione, in chiave formativa, di percorsi non tradizionali di approccio al mercato del lavoro, idonei a rappresentare ulteriori e nuove fattispecie di azione (a cui conseguono dei costi riferibili alla tipologia dell'incentivazione al singolo o all'impresa):
-  attivazione e gestione di stage;
-  borse di lavoro;
-  piani di inserimento professionale;
-  altre tipologie di work experience.
L'attivazione di meccanismi tipo "voucher formativi" presuppone la definizione:
a)  di un sistema di Centri accreditati per l'erogazione di servizi formativi;
b)  la configurazione di una offerta "a catalogo" o "su misura" da parte di detti Centri;
c)  l'attribuzione, a seguito di una opportuna selezione, agli individui target dell'azione programmata, di bonus per "acquistare" un percorso formativo di cui alla lettera b).
L'utilizzo dei bonus da parte degli individui costituisce titolo da parte di questi ultimi per l'acquisizione dei servizi formativi ma non ha rilievo dal punto di vista finanziario.
L'erogazione dei finanziamenti pubblici infatti sarà comunque destinata ai Centri e non sulla base del valore dei bonus (valore nominale del servizio) ma dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati per l'attuazione dei servizi formativi resi (valore reale del servizio).
Il valore del bonus costituisce in altri termini il costo massimo del servizio formativo acquisibile con questo ma la sua utilizzazione non costituisce titolo sufficiente per l'erogazione del corrispettivo per le prestazioni rese (titolo che è rappresentato dai costi effettivamente sostenuti e documentati per la gestione del servizio stesso).
Diverso dal caso sopra descritto è quello rappresentato dall'erogazione di "borse di studio" (o figure affini), di cui risultano beneficiari non strutture di erogazione di un servizio ma direttamente e definitivamente gli utenti di questo, e la cui rendicontazione da titolo diretto all'erogazione del finanziamento in misura pari al valore di queste.
Ulteriori costi riconducibili alla presente area di attività del FSE sono rinvenibili a livello di attivazione di azioni di orientamento e di consulenza per un miglior approccio alle opportunità formative.
A2)  Aiuti all'occupazione e al lavoro autonomo
Si tratta di un'area di attività già presente nell'ambito della trascorsa fase di programmazione.
Gli aiuti all'impiego possono prevedere le tre seguenti forme di intervento:
-  aiuti all'assunzione da parte delle imprese;
-  aiuti alla creazione di attività indipendetenti di lavoro autonomo;
-  aiuti alla mobilità geografica e professionale.
Le problematiche relative agli aiuti sono già state affrontate e risolte positivamente nel passato periodo di programmazione.
A3)  Nel settore della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico, formazione post laurea e formazione di dirigente tecnici
Valgono anche per quest'area di attività le indicazioni generali fornite nell'ambito del paragrafo "istruzione e formazione professionale".
A4)  Sviluppo di nuove fonti di occupazione, anche nel settore dell'imprenditoria sociale (terzo settore)
Si tratta di un'area di azione importante per l'azione del FSE tenuto anche conto, per quanto riguarda il terzo settore, di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del Regolamento n. 1784/99.
In generale il Regolamento apre una nuova importante pista di lavoro, sia pur fortemente condizionata dalle regole e procedure sugli aiuti di stato.
A livello di costi, nell'ambito della presente area di azione si configurano soprattutto oneri connessi a forme assistenza tecnica e di incentivazione ed abbattimento di costi a favore delle imprese in fase di costituzione, quali:
-  incentivazioni per la realizzazione di studi di fattibilità ed indagini di mercato,
-  partecipazione al capitale di rischio;
-  sostegno allo start-up;
-  sostegno al reddito;
-  incentivazioni per il consolidamento e lo sviluppo delle nuove attività (consulenze, tutoraggio, formazione mirata);
-  assistenza tecnica;
-  prestiti d'onore;
-  sostegno interventi di animazione economica e promozione.
B) ASSISTENZA A STRUTTURE E SISTEMI
B1) Sviluppo e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione nonche' dell'acquisizione di qualifiche.
B2) Ammodernamento e miglioramento dell'efficienza dei servizi di collocamento.
B3) Sviluppo dei legami tra il mondo del lavoro e gli istituti di istruzione, formazione e ricerca.
B4) Sviluppo di sistemi di previsione delle tendenze del mercato del lavoro e di sostegno all'esigenza di conciliare la vita familiare e la vita lavorativa.
Si tratta di tutta l'area degli interventi destinati al "rafforzamento dei sistemi", area già in parte sperimentata nel passato periodo di programmazione.
Le attività di cui trattasi sono, per natura degli interventi, classificabili prevalentemente nelle seguenti categorie:
-  studi ed analisi;
-  progettazioni e sperimentazioni;
-  sostegni e supporti ai sistemi;
-  interventi riconducibili alle metodologia della ricerca-azione;
-  formazione operatori e formatori;
-  interventi di riorganizzazione e sostegno informatizzato ai sistemi.
Una prima classificazione, sempre per natura ma in questo caso di costo, degli oneri conseguenti a dette fattispecie tipologiche può essere sintetizzata come di seguito indicato:
-  costi di personale;
-  costi per collaborazioni esterne (ricercatori, analisti, progettisti, formatori, ecc.);
-  costi di funzionamento e gestione;
-  costi generali;
-  costi per investimenti in capitale fisso.
C) MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO
C1) Sostegno nei termini di servizi ai beneficiari (compresa fornitura di servizi e strutture per l'assistenza a familiari)
Alla presente tipologia sono riferibili tutti gli interventi di sostegno, diretto ed indiretto, alla partecipazione da parte dei beneficiari individuati alle azioni del PO.
Si tratta in questo caso sia di interventi di tipo tradizionale, che danno luogo a delle configurazioni di costo tradizionalmente riconosciute al finanziamento comunitario (servizi di vitto, alloggio, trasporto, ecc.), sia di ipotesi aggiuntive, poco o per niente sperimentate nel passato periodo di programmazione.
E' il caso quest'ultimo soprattutto delle azioni di:
-  sostegno alle famiglie;
-  supporto e consulenza ai datori di lavoro;
-  aiuto alle imprese per azioni di adattamento dei luoghi di lavoro;
-  aiuto per facilitare l'accesso e la mobilità territoriale dei soggetti svantaggiati;
-  sostegno all'attivazione di congedi formativi;
-  sostegno al telelavoro;
-  sostegno a forme di job-rotation;
-  sostegno alla gestione, alla diversificazione ed alla flessibilizzazione nell'offerta di servizi alle persone ed alle famiglie.
I costi originati da dette azioni possono assumere forme particolarmente diversificate (incentivi, contributi in conto gestione, rimborsi, costi di funzionamento di un servizio, ecc.).
C2) Misure di accompagnamento di carattere sociopedagogico per agevolare un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro
Le azioni riferibili alla presente tipologia di intervento assumono la possibile doppia configurazione di:
-  interventi di assistenza tecnica gestiti dall'Autorità di gestione o suoi delegati;
-  incentivazioni economiche destinate alle persone o alle imprese.
E' presumibile che la prima fattispecie rappresenterà il profilo prevalente di intervento e darà luogo a costi riconducibili a quelli tipici connessi alla gestione di un servizio, soprattutto se questo assume un connotato innovativo:
-  costi di ricerca, analisi, progettazione e sperimentazione;
-  costi di organizzazione ed informatizzazione;
-  costi di personale;
-  costi per collaborazioni professionali;
-  costi di funzionamento e gestione;
-  costi generali.
C3)  Sensibilizzazione, informazione e pubblicità
Come è noto il Regolamento generale riserva un articolo specifico (art. 46) al tema dell'informazione e pubblicità.
Detto Regolamento, impone uno specifico obbligo di sensibilizzare ed informare:
a)  i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate in merito alle possibilità offerte dall'intervento;
b)  l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.
Gli Stati membri sono chiamati a consultare e informare (in questo caso almeno annualmente) circa le iniziative assunte ai fini richiamati.
In materia, la Commissione europea ha dettato precise norme che impegnano gli stati membri ad univoci comportamenti in materia ed ha predisposto una "guida pratica" che tratta tutti i vari aspetti collegabili all'informazione e pubblicità (guida che potrebbe peraltro essere rivista).
I costi di cui è possibile presumere la riferibilità alla fattispecie considerata sono principalmente i seguenti:
-  costi di studio, ricerca e progettazione dei dispositivi di intervento;
-  costi per l'ideazione di una "marca" personalizzata aggiuntiva e meglio identificativa del prodotto offerto rispetto ai tradizionali riferimenti imposti a livello istituzionale;
-  costi di personale e collaborazioni esterne per l'accompagnamento delle azioni;
-  costi di ideazione e produzione materiali (filmati, spot, opuscoli, ecc.);
-  costi per l'acquisto di spazi pubblicitari;
-  costi di diffusione dei materiali e dei prodotti;
-  costi per la realizzazione di momenti seminariali o comunque pubblici di sensibilizzazione;
-  altri costi ordinari.

(Si omette l'Allegato "Classificazione delle principali voci di costo delle azioni ammissibili a titolo del Regolamento (CE) n. 1784/99" )


(2001.18.951)
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DECRETO 26 aprile 2001.
Approvazione dell'avviso pubblico per il provvisorio accreditamento dei soggetti da abilitare per lo svolgimento degli interventi formativi limitatamente al periodo 2001-2002.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, concernente "Addestramento professionale dei lavoratori" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che prevede l'adozione di norme regolamentari costituenti la prima fase di un più generale ampio processo di riforma della formazione professionale;
Visto il decreto n. 67/I/2000/FP del 23 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, S.O., n.18 del 14 aprile 2000 che approva i criteri e le procedure dell'accreditamento delle strutture formative operanti nella Regione siciliana e che fissa il termine ultimo per la presentazione delle richieste per l'accreditamento al 20 maggio 2000, termine prorogato dal decreto n. 135 del 10 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 24 del 19 maggio 2000;
Visto il decreto n. 419/I/2000/FP del 25 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 50 del 4 novembre 2000, con cui si sospende il termine per la presentazione delle richieste per l'accreditamento e si rinvia a successivo provvedimento la regolamentazione delle procedure di accreditamento;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attività ammesse oltre che le procedure di programmazione e di attuazione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale europeo;
Visto il POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto, in particolare, il paragrafo 3.2.3 del POR Sicilia 2000-2006, che prevede, fra l'altro, che l'accesso al cofinanziamento del FSE, a decorrere dal 30 giugno 2003, sarà consentito solamente ai soggetti accreditati;
Visto il complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006 adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 149 del 20-21 marzo 2001, in cui è previsto, fra l'altro, nell'asse III "Risorse umane", misura 3.1.5 concernente "Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione", linee di intervento finalizzate al processo di accreditamento;
Ritenuto di dover procedere, nelle more all'attuazione della disciplina prevista dall'art. 17 della legge n. 196/97 e del previsto decreto di attuazione dell'allegato "A" all'accordo Stato-Regioni sottoscritto in data 18 febbraio 2000, al provvisorio accreditamento dei soggetti da abilitare per lo svolgimento degli interventi formativi limitatamente al periodo 2001-2002 al fine di fissare, attraverso requisiti, criteri e standard dei soggetti formatori validi per tutto il territorio regionale, nonché di costituire un "elenco regionale provvisorio" dei soggetti accreditati prima del termine fissato al 30 giugno 2003 per l'accreditamento definitivo;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'avviso per il provvisorio accreditamento dei soggetti da abilitare per lo svolgimento degli interventi formativi limitatamente al periodo 2001-2002 al fine di fissare, attraverso requisiti, criteri e standard dei soggetti formatori validi per tutto il territorio regionale, nonché di costituire un "elenco regionale provvisorio" dei soggetti accreditati prima del termine fissato al 30 giugno 2003 per l'accreditamento definitivo.

Art. 2

L'istruttoria e valutazione del possesso dei requisiti verrà effettuata dal Dipartimento regionale formazione professionale congiuntamente al Dipartimento regionale pubblica istruzione.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2001.
  ADRAGNA 


Allegati
AVVISO PUBBLICO

Premessa
Attraverso il presente avviso si vogliono delineare, nelle more all'attuazione della disciplina prevista dall'art. 17 della legge n. 196/97 e del previsto decreto di attuazione dell'allegato "A" all'accordo Stato-Regioni sottoscritto in data 18 febbraio 2000, per il provvisorio accreditamento dei soggetti da abilitare per lo svolgimento degli interventi formativi limitatamente al periodo 2001-2002, requisiti, criteri e standard dei soggetti formatori validi per tutto il territorio regionale, nonché costituire un "elenco regionale provvisorio" dei soggetti accreditati prima del termine fissato al 30 giugno 2003 per l'accreditamento definitivo, previsto nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000.
Nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196/97 e dal decreto di attuazione dell'allegato "A" dell'accordo Stato-Regioni sottoscritto in data 18 febbraio 2000, nonché nel Programma operativo, considerate le disposizioni in materia di formazione professionale si stabilisce quanto di seguito indicato.
Destinatari
Istituti scolastici, università, soggetti privati, agenzie formative, enti di diritto privato, cooperative o consorzi di cooperative, centri e strutture di formazione professionale pubblici e privati, istituti di ricerca, organizzazioni sindacali ed associazioni imprenditoriali e loro consorzi, associazioni di volontariato, associazioni od organismi, costituiti nelle forme di legge, che non perseguano scopo di lucro o che svolgano attività di formazione professionale senza fini di lucro, che abbiano come finalità attività di formazione professionale, la promozione delle pari opportunità o la progettazione e realizzazione di iniziative formative a favore di fasce deboli e/o svantaggiate.
I soggetti dovranno indicare, a pena di esclusione, le macro tipologie nelle quali intendono operare, presentando separate istanze per ciascuna delle province per la quale è richiesto l'accreditamento.
Obiettivi
L'accreditamento ha la finalità di :
-  fissare attraverso requisiti, criteri e standard validi per tutto il territorio regionale;
-  costituire un "elenco regionale provvisorio" delle "Agenzie formative" accreditate prima del termine fissato al 30 giugno 2003 per l'accreditamento definitivo.
Tipologie delle attività
Le azioni formative per la realizzazione delle quali è necessario richiedere l'accreditamento sono:
-  le attività di istruzione, apprendistato, tirocinio, qualificazione professionale, riqualificazione, specializzazione, formazione superiore, formazione alternativa e/o integrativa nella fascia dell'istruzione obbligatoria, l'aggiornamento e formazione dei formatori, destinate a inoccupati, disoccupati o occupati, realizzati con metodologie e sistemi formativi in aula, in alternanza formazione/lavoro in impresa, e/o a distanza;
-  gli interventi di carattere informativo, la consulenza orientativa, il bilancio delle competenze, finalizzati a promuovere e supportare percorsi individuali o collettivi di formazione e lavoro, di sostegno all'occupazione o per la creazione di lavoro autonomo ed imprenditoriale;
-  attività innovative e/o ad alto contenuto tecnologico.
Modalità e termini di presentazione
La richiesta, redatta in duplice copia sull'apposito formulario e corredata di tutta la documentazione probatoria ai fini dell'accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o soggetto richiedente, dovrà pervenire all'Assessorato regionale del lavoro e della formazione professionale - Dipartimento regionale formazione professionale - via Imperatore Federico, 52 - 90143 Palermo, entro e non oltre le ore 12 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
-  a mezzo lettera raccomandata A.R., recante sulla busta, in calce a destra, la dicitura: "Avviso per l'accreditamento di soggetti formativi";
-  con consegna a mano al medesimo indirizzo, che rilascia ricevuta.
Non farà fede il timbro postale.
Procedure di accreditamento
I soggetti proponenti sono iscritti nell'elenco provvisorio con provvedimento dell'Assessorato regionale alla formazione professionale, previa istruttoria e valutazione del possesso dei requisiti realizzata congiuntamente tra il Dipartimento regionale formazione professionale ed il Dipartimento regionale pubblica istruzione.
L'elenco provvisorio, una volta definito, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e disponibile sul sito www.regione.sicilia.it e www.regione.sicilia.it/bbccaa/PI.
Casi di esclusione
Sono esclusi dall'accreditamento provvisorio i soggetti risultanti privi dei requisiti richiesti.
Non sono assoggettati all'obbligo dell'accreditamento provvisorio:
1)  i datori di lavoro pubblici o privati, che svolgono attività formativa o assimilata per il proprio personale o per disoccupati da assumere al termine dell'intervento;
2)  le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica.
Macrotipologie
L'iscrizione nell'elenco provvisorio viene effettuata in relazione alle seguenti macro tipologie di attività formativa, previste dal Complemento di programmazione POR 2000-2006 e riferite a:
a)  obbligo formativo;
b)  formazione superiore;
c)  formazione continua;
d)  formazione per le fasce svantaggiate e per le pari-opportunità.
I soggetti possono richiedere l'inserimento in elenco per una o più macro tipologie.
RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO PREVENTIVO NELL'ELENCO REGIONALE PROVVISORIO DEI SOGGETTI ABILITATI AD EFFETTUARE ATTIVITÀ FORMATIVE

Regione siciliana
Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Dipartimento regionale formazione professionale
Via Imperatore Federico, 52
90143 Palermo
Oggetto:Richiesta di accreditamento preventivo nell'elenco regionale provvisorio dei soggetti abilitati ad effettuare attività formative
Il sottoscritto ..................................................... (C.F. ......................................................................) nato a ..................................................... provincia ......................................................................... il ...................................................................................................... residente a ..................................................... via .................................................................................................................................................. n. ........................... in qualità di legale rappresentante dell'ente/associazione/ecc. ..................................................... ................................................... con sede a ..................................................... in riferimento all'avviso pubblico di codesto Dipartimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .......................... del .....................................................

Chiede

di essere preventivamente accreditato nell'elenco regionale provvisorio dei soggetti abilitati ad effettuare attività formative, perché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, per il/i settore/i di attività:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Macrotipologia/e di attività per la/le quale/i richiede l'accreditamento preventivo:
[ ] obbligo formativo;
[ ] formazione superiore;
[ ] formazione continua;
[ ] formazione per fasce svantaggiate e per le pari opportunità.
Allega alla presente domanda:
[ ]formulario debitamente compilato e sottoscritto in duplice copia, con n. .................. allegati di documentazione probatoria;
[ ]autocertificazione;
[ ]atto costitutivo e statuto dell'ente/associazione;
[ ]certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Data ...............................................................................................................
  Firma/timbro ............................................................................................................................... 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' - AUTOCERTIFICAZIONE

Regione siciliana
Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Dipartimento regionale formazione professionale
Via Imperatore Federico, 52
90143 Palermo
Oggetto:  Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - autocertificazione inerente stati e fatti direttamente connessi alla richiesta di accreditamento provvisorio
Il sottoscritto ..................................................... (C.F. ......................................................................) nato a ..................................................... provincia ......................................................................... il ...................................................................................................... residente a ..................................................... CAP. ................................ via ................................................................................................................................ n. .................... in qualità di legale rappresentante dell'ente..................................................... ..................................................... avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, dichiaro sotto la mia personale responsabilità che:
1) nei confronti dell'ente che rappresento non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione a gare previste dall'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 o altre cause ostative;
2)  l'ente che rappresento:
[ ]non ha fini di lucro;
[ ]ha fini di lucro, ma svolge attività formativa senza fini di lucro;
[ ]ha tra i fini statutari come attività prevalente la formazione professionale;
[ ]ha tra i fini statutari la formazione professionale;
[ ]risulta iscritto alla C.C.I.A.A.;
[ ]non risulta iscritto alla C.C.I.A.A.
Dichiaro e confermo, inoltre, la veridicità di tutti i dati riportati nell'allegato formulario.
Data ...............................................................................................................
La/il legale rappresentante
..........................................................................................................
(timbro e firma)
SCHEDA PER L'ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

1. Indicatori formali
 1.1  Ragione sociale..................................................... ..................................................... Sede..................................................... Tel. ..................................................... telefax ...............................................................................................................................
 1.2  Presupposti giuridici ente/associazione/ecc. ......................................................
 1.3  Persona con cui comunicare ..................................................... Ruolo nella struttura..................................................... Indirizzo ..................................................... Tel. .........................................................................................
2.  L'ente/associazione/ecc., svolge prevalentemente attività di F.P.?
[ ]SI: indicare settore/i di attività e tipologia di interventi formativi
[ ]  NO: indicare la principale attività
.....................................................
.....................................................
.....................................................
3.  L'ente/associazione/ecc., per le specifiche attività di F.P. è in possesso di certificazione ai sensi del sistema di qualità UNI EN ISO 9001 (o mod. successivi)?
[ ]SI: indicare settore/i di attività e sedi operative o strutture certificate (allegare certificazione)
.....................................................
.....................................................
[ ]NO: indicare se è stata richiesta certificazione, specificando in che data, presso quale ente certificatore e per quali sedi operative (allegare copia di richiesta):
.....................................................
..................................................... .....................................................
4.  Struttura organizzativa
 4.1  Dimensione e diffusione sul territorio (descrizione)
.....................................................
.....................................................
 4.2  Sede coordinamento regionale:
[ ]SI  [ ]NO 

Se sì, descrivere caratteristiche e localizzazione
.....................................................
.....................................................
 4.3  Dipende da una sede principale fuori regione?
[ ]SI  [ ]NO 

Se sì, descrivere caratteristiche istituzionali e localizzazione
.....................................................
.....................................................
5.  Sedi formative disponibili
 5.1  Elencare sedi formative a disposizione con attrezzature e laboratori già attivati:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
 5.2  Le sedi formative sono in possesso delle certificazioni di legge in relazione all'idoneità igienico-sanitaria e di sicurezza?
[ ]SI  [ ]NO 

Se si, esplicitare i riferimenti dei provvedimenti (certificato igienico-sanitario, certificato prevenzione incendi, attestazione sicurezza impianti norme CEI, ecc.)
.....................................................
.....................................................
 5.3  Le sedi dispongono di planimetria e di perizia giurata come da normativa regionale?
[ ]SI  [ ]NO 

6.  Organico personale
 6.1  Organico disponibile
  Sede coord. Sede Tipo rapporto 
Personale direzione  ..................................................... ..................................................... ..................................................... 
Personale amministrativo  ..................................................... ..................................................... ..................................................... 
Personale tecn. ausil.  ..................................................... ..................................................... ..................................................... 
Coord. did./progettisti  ..................................................... ..................................................... ..................................................... 
Tutors/Docenti  ..................................................... ..................................................... ..................................................... 
Consulenti esterni  ..................................................... ..................................................... ..................................................... 

7.  Settori di attività e macro tipologie di attività formativa
 7.1  Indicare il/i settore/i nel/i quali il soggetto formatore è in grado di svolgere attività di formazione:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
 7.2  Indicare una o più macro tipologie di attività per le quali il soggetto si candida:
[ ]Obbligo formativo  [ ]Formazione superiore 
[ ]Formazione continua  [ ]Formazione per fasce svantaggiate e pari opportunità 

8.  Esperienza nel settore prescelto ai fini dell'accreditamento
 8.1  L'ente/associazione ha esperienza precedente nel campo per il settore prescelto della F.P.?
[ ]SI  [ ]NO 

Se sì, esplicitare natura esperienza e decorrenza:
.....................................................
.....................................................
 8.2  Ha specifica esperienza nelle macro tipologie di attività formativa proposte?
[ ]SI  [ ]NO 

Se si, esplicitare:
.....................................................
.....................................................
 8.3  Indicare livelli di efficacia e di efficienza raggiunti nelle attività formative precedentemente svolte (dimostrabili attraverso verbali di esame, esiti di valutazione pubblica ex post, ecc.)
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
9.  Ambito territoriale di attività
 9.1  In quale ambito territoriale finora l'ente ha operato?
Specificare .....................................................
 9.2  In quale area territoriale ai fini dell'accreditamento chiede di esplicare l'attività?
.....................................................
10.  Attività di ricerca
10.1  L'ente/associazione ha condotto studi e ricerche o diffuso pubblicazioni nel settore della F.P.?
[ ]SI  [ ]NO 

Se sì, esplicitare con riferimento alle tematiche di specifico interesse:
.....................................................
10.2  L'ente/associazione dispone di strutture stabili di ricerca, editoriali, audiovisivi, documentali o di produzione di software didattici?
[ ]SI  [ ]NO 

Se sì, esplicitare:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
11.  Precedenti rapporti con la Regione
11.1  L'ente ha già svolto attività formativa con la Regione?
[ ]SI  [ ]NO 

Se sì, esplicitare:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
11.2  L'ente ha in corso contenzioso con la Regione per l'attività di F.P.?
[ ]SI  [ ]NO 

Se sì, esplicitare:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
11.3  Ha avuto chiusure di corsi in precedenza per iniziative dell'ufficio ispettivo o della magistratura?
[ ]SI  [ ]NO 

Se sì, esplicitare:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
12.  Specifici requisiti e/o esperienze qualificanti
12.1  L'ente/associazione opera con riferimento a specifica legislazione regionale/nazionale di settore?
[ ]SI  [ ]NO 

Se sì, esplicitare:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
12.2  L'ente ha svolto attività in partenariato locale, regionale, nazionale o trasnazionale o, in forma collaborativa, con altri soggetti, enti pubblici, agenzie di alta formazione o università?
[ ]SI  [ ]NO 

Se sì, esplicitare:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
12.3  L'ente ha realizzato da solo o in partenariato interventi di iniziativa comunitaria?
[ ]SI  [ ]NO 

Se sì, specificare:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
12.4  L'ente ha mai svolto azioni di aggiornamento professionale dei propri formatori/docenti?
[ ]SI nel corso dell'ultimo anno  [ ]SI nel corso degli ultimi tre anni [ ]  NO 

Se sì, specificare:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
12.5  L'ente ha svolto attività di formazione formatori per altri soggetti o privati o pubblici anche in collaborazione con altri istituti o agenzie di formazione?
[ ]SI  [ ]NO 

Se sì, specificare per quale soggetto e in quali aree o discipline:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
 (*)  Solo per richieste di accreditamento per attività formative per fasce svantaggiate o pari opportunità
12.6  Descrivere le caratteristiche dell'ente/associazione nel campo delle fasce deboli
[ ]Cooperativa di solidarietà sociale  [ ]Associazione di volontariato 
[ ]Associazione di tutela/categoria  [ ]Ente di F.P. con specifica esperienza e/o abilitazione 
[ ]Ente morale di assistenza  [ ]Associazione operante nel capo delle pari opportunità 

Specificare:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
12.7  La struttura dispone di personale educativo con specifica qualificazione ed esperienza per fasce svantaggiate?
[ ]SI  [ ]NO 

Se sì, esplicitare:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
13.  Bilancio
Riportare i dati dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della proposta





Consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dichiaro che quanto contenuto nella presente scheda corrisponde al vero.
Data ...............................................................................................................
Il legale rappresentante
..........................................................................................................................................
(timbro e firma)

Si allega alla presente la sottoelencata documentazione probatoria:
1) .....................................................................
2) .....................................................................
3) .....................................................................
4) .....................................................................
5) .....................................................................
La seguente documentazione, non soggetta a scadenza, è stata presentata all'ufficio..................................................................... della Regione in data ........................................................................................................... prot. n. ...........................................
1) .....................................................................
2) .....................................................................
3) .....................................................................
4) .....................................................................
5) .....................................................................


 (**)  Tutti i dati personali di cui la Regione verrà in possesso connessi all'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della legge n. 675/96 e successive modificazioni.
(***)  Se il soggetto richiedente ha già operato con la Regione nel settore della formazione professionale, per la documentazione non soggetta a scadenza potrà indicare gli estremi di presentazione degli atti già depositati e comunque rimasti invariati.
(2001.18.951)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 26 aprile 2001, n. 1/201.
Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria delle iniziative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24. Annualità 2000-2001.
PREMESSA
In applicazione degli art. 5 e 6 della legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi regionali nn. 36/90, 27/91 e 25/93, con riguardo alla contrattazione decentrata regionale, ex art 10 C.C.N.L. 1994-1997, approvata nella seduta di Giunta del 17 novembre 1998, e al C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale, nonché delle previsioni generali e di principio di cui all'art. 17 della legge n. 196/97 e della relativa norma di applicazione, delle leggi regionali nn. 10/99 e 24/2000, l'Assessore regionale del lavoro della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione emette le seguenti disposizioni in materia di gestione delle azioni formative, per la regolare utilizzazione del contributo al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché la coerenza con il piano formativo approvato..
Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Requisiti e modalità per la partecipazione
I requisiti e le modalità per la partecipazione alle azioni sono stabiliti nell'ambito di ogni singolo progetto e, per l'anno formativo 2000-2001, in conformità alle disposizioni impartite nella circolare assessoriale n. 2 dell'8 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 16 giugno 2000, nonché nella circolare assessoriale n. 6 del 16 marzo 2001 (Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale).
Il programma approvato viene attuato attraverso lo svolgimento di iniziative nel rispetto della durata prevista, dell'articolazione programmata e della ubicazione territoriale approvata; la realizzazione delle attività è subordinata alla concessione del contributo assegnato giusta decreto assessorile n. 442/I/2000/FP del 13 novembre 2000 registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del lavoro al prog. 1075 del 14 novembre 2000.
Proposte di modifiche ed integrazioni al piano formativo approvato, fatte salve quelle fin qui consentite ai sensi delle previsioni di cui all'art. 6, terzo comma, legge regionale n. 24/76 non saranno più accoglibili alla data di pubblicazione della presente circolare.
2. Soggetti attuatori
L'Assessorato regionale al lavoro per lo svolgimento delle iniziative inserite nel piano 2000-2001 si avvale dei soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/76.
3. Destinatari interventi formativi
Possono iscriversi ai corsi di formazione finanziati ai sensi della legge regionale n. 24/76 i soggetti, residenti in Sicilia, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 24/76, nonché i requisiti di accesso (titolo di studio, posizione nei confronti dell'ufficio di collocamento, tipologia dei destinatari, etc) specificatamente previsti, per ciascuna tipologia corsale, al capitolo 5 della citata circolare n. 2/2000 dell'8 giugno 2000 in aggiunta a quelli previsti nei singoli progetti formativi approvati ed inseriti nel piano formativo 2000-2001.
Capitolo II
OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. Obblighi generali
I soggetti attuatori del finanziamento sono tenuti all'adempimento dei seguenti obblighi:
a)  osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale;
b)  osservare la corretta applicazione del C.C.N.L. dei lavoratori della formazione e della contrattazione decentrata ex art. 10 del C.C.N.L. approvata nella seduta di Giunta del 17 novembre 1998 e delle vigenti disposizioni;
c)  predisporre i registri obbligatori curandone la preventiva vidimazione;
d)  rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
e)  comunicare agli organi di controllo competenti per territorio, la data di inizio e la sede di svolgimento delle attività formative, specificando contestualmente gli avvenuti adempimenti previsti dal decreto o legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed osservando le prescrizioni e le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 242/96;
f)  mantenere presso la sede dell'attività corsuale i registri didattici;
g)  adottare un sistema contabile distinto con adeguata codificazione contabile per singola azione formativa, onde consentire la facilità del controllo e la trasparenza dei costi;
h) documentare i costi sostenuti con giustificativi conformi alle norme contabili e fiscali vigenti;
i)  snellire ed agevolare il controllo degli organi preposti indicando le persone competenti per carico di lavoro;
2.  Obblighi nei confronti del Dipartimento formazione professionale Assessorato regionale del lavoro propedeutici all'inizio dell'attività.
I soggetti attuatori sono tenuti, preventivamente ad ogni inizio di attività, a sottoscrivere il disciplinare, predisposto su schema tipo, c/o l'Assessorato regionale del lavoro a firma esclusiva del legale rappresentante, o di persona da esso delegata con procura notarile, e del direttore amministrativo; altresì devono inviare al Gruppo V/FP dell'Assessorato regionale del lavoro, entro i 30 giorni successivi alla notifica del decreto di approvazione del Piano formativo, la seguente documentazione fatte salve, solo per l'attività formativa 2000-2001, le prescrizioni già impartite con decreto assessoriale n. 462/V/FP del 23 novembre 2000:
a)  autocertificazione del legale rappresentate contenente le generalità complete del legale rappresentante ed il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. del soggetto attuatore;
b)  convenzione per il servizio cassa, redatta esclusivamente sullo schema-tipo fornito dall'Amministrazione regionale, da esplicare, a cura di Istituto di credito operante nel territorio della Regione Sicilia ed abilitato alle operazioni di Banca, attraverso l'istituzione di tre distinti conti, A - personale, B - gestione e consumi e C - allievi; la convenzione deve essere trasmessa, debitamente registrata presso l'ufficio registro, in duplice originale in bollo ed una copia;
c)  verbale di elezione o di nomina del Consiglio di amministrazione, in copia autenticata, ovvero dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che attesti la vigenza del precedente C.d.A. comunicato all'Amministrazione regionale;
d)  copia richiesta certificazione antimafia, art. 3 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, secondo i modelli allegati 1 e 2 del citato D.P.R., assieme alla ricevuta dell'avvenuta presentazione alla prefettura competente;
e)  certificato camerale di iscrizione al R.E.A;
f)  copia autenticata dello statuto vigente ovvero dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che attesti la vigenza del precedente statuto già depositato.
Al momento dell'avvio dell'attività formativa, il soggetto attuatore provvederà a comunicare tempestivamente al gruppo III/FP e gruppo V/FP la data di inizio dei corsi, con l'avvertenza di effettuare un'unica comunicazione cumulativa e non già una serie di singole comunicazioni che comporterebbero sicuro intralcio alla speditezza dell'attività amministrativa conseguente;
Il soggetto attuatore è tenuto altresì a comunicare, con nota a firma del legale rappresentante, al competente gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale dell'Assessorato regionale del lavoro, la sede presso la quale è conservata tutta la documentazione amministrativo-contabile.
3. Obblighi nei confronti dell'U.P.L.M.O. propedeutici all'inizio dell'attività
Entro dieci giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività didattica, il soggetto attuatore dovrà trasmettere all'U.P.L.M.O. competente per territorio la seguente documentazione:
a)  comunicazione della data inizio dell'attività;
b)  comunicazione della ubicazione della sede di svolgimento del corso (distinguendo la sede utilizzata per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, se diversa da quella di svolgimento delle lezioni teoriche);
c)  relazione attività di orientamento e informazione;
d)  la documentazione della eventuale pubblicità;
e)  verbale di selezione degli allievi, unitamente a relazione dettagliata su criteri e metodi di selezione;
f)  richiesta di vidimazione dei registri delle presenze allievi e contabili;
g)  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante validata ai sensi di legge, dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche, punto C dell'allegato A4.
h)  progetto didattico contenente:
-  articolazione del programma didattico, specificando le ore destinate alla teoria con quelle destinate alle ore di pratica, stage e/o project work;
-  calendario settimanale delle lezioni;
-  elenco del personale docente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno, a tempo parziale, prestazione occasionale e a contratto interinale, incluso il personale di sostegno e secondo istruttore, distinto per: corso, numero di ore, materia di insegnamento, numero di ore destinate alle attività di sperimentazione.
L'U.P.L.M.O., competente per territorio, dovrà restituire i registri vidimati prima dell'inizio dell'attività formativa.
4. Obblighi nei confronti dell'Ispettorato del lavoro propedeutici all'inizio dell'attività
Entro trenta giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività didattica il soggetto attuatore deve trasmettere all'Ispettorato del lavoro competente per territorio la seguente documentazione:
a)  comunicazione della data d'inizio dell'attività;
b)  richiesta per il rilascio del parere di idoneità dei locali e delle attrezzature correlata dalla documentazione di rito, differenziata a seconda che trattasi di sede stabile o sede occasionale;
c)  certificato di agibilità dei locali, nel rispetto delle indicazioni che si impartiscono ai punti A1, A2, A3 dell'allegato 3, ad integrazione e chiarimento di quanto già previsto dalla circolare assessoriale n. 1/98;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante validata ai sensi di legge, dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche, punto B dell'allegato 3.
5. Obblighi nei confronti dell'U.P.L.M.O e dell'Ispettorato del lavoro successivi all'avvio attività
Il soggetto attuatore provvederà entro 15 giorni successivi l'inizio delle attività formative, ad inviare agli organi competenti (U.P.L.M.O. e Ispettorato del lavoro) la documentazione di seguito elencata:
a) sede di ubicazione definitiva dello svolgimento dell'attività corsuale, nei casi in cui era stata segnalata la sede provvisoria, con indicazione della sede da destinare alle ore di teoria se diverse da quelle da destinare alle ore di pratica;
b)  elenco dei destinatari completo dei dati anagrafici, residenza e condizione professionale, con la specificazione dell'eventuale frequenza di portatori di handicap;
c)  calendario delle lezioni su base mensile;
d)  denuncia di assicurazione INAIL e polizza assicurazione in itinere ed RC per le persone e i tempi delle azioni formative;
e)  elenco delle attrezzature utilizzate (che dovrà rispondere a quanto previsto in sede di programmazione).
6. Diritti dei soggetti attuatori
Ai soggetti attuatori sono riconosciuti i seguenti diritti:
a) essere informati preventivamente dell'effettuazione del controllo finanziario e contabile del rendiconto;
b) farsi assistere da persone da loro scelte durante il controllo;
c) conoscere l'esito del controllo;
d) presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni sui predetti risultati e comunque entro i termini fissati dagli organi di controllo e nei tempi compatibili con le scadenze fissate dall'autorità pubblica referente.
Resta comunque confermata ogni attività di controllo amministrativo - finanziario da parte del competente Gruppo V del Dipartimento Formazione Professionale di questa Amministrazione che potrà estrinsecarsi anche attraverso singole disposizioni impartite al soggetto creditizio che cura il servizio di cassa dell'attività finanziata, ai sensi e per gli effetti del rapporto di convenzione stipulato secondo il modello predisposto dall'Assessorato al Lavoro ed avuto riguardo all'art. 1. della convenzione medesima.
Capitolo III
PROCEDURE DI AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

1. Pubblicità
Per le azioni di pubblicità ed informazione si rinvia a quanto già disciplinato con la precedente circolare n. 2 dell'8 giugno 2000, cap. XI.
2. Selezione allievi
Nel ribadire che le azioni di selezione delle attività formative del soggetto attuatore saranno svolte dal proprio personale dipendente senza ulteriori aggravi di costo, per tutto ciò che riguarda le azioni connesse alle fasi di selezione allievi si rinvia a quanto già disciplinato con la precedente circolare n. 2 dell'8 giugno 2000, cap. XI.
Inoltre si ricorda che tutte le attività di preparazione, organizzazione ed ogni altro adempimento di carattere amministrativo e/o didattico necessario alle finalità di selezione allievi e comunque propedeutiche all'inizio dell'attività didattica, per un periodo che non potrà comunque superare i 60 giorni, debitamente documentate, saranno computate quale attività lavorativa ordinaria.
3.  Avvio attività
Come per il precedente anno formativo, le iniziative già avviate entro il 31 ottobre 2000 dovranno concludersi, di norma, entro il 31 luglio 2001 ed eventuali deroghe d'avvio concesse dovranno comunque condurre alla regolare ultimazione dei corsi prima dell'avvio dell'attività formativa 2001-2002.
E' confermata la possibilità agli enti di dare avvio alla corsualità entro e non oltre il 15 dicembre 2001, sulla base di obiettive motivazioni, che dovevano essere preventivamente comunicate al competente UPLMO, al gruppo III/FP e al gruppo V/FP dell'Assessorato regionale al lavoro.
Premesso che le attività didattiche di breve durata (riferibili alle tipologie SPEC, FIEC, FIS, TFO, FLS, AGG, PERF, RIQ, RIPR, FPERM, AFL, FGA, ASFP, AFPA) possono essere attivate in tempi anche successivi ma che comunque rispettino l'obiettivo del fine attività entro il 31 luglio 2001, eccezionalmente prorogabile al 30 settembre per obiettive necessità didattico-organizzative documentate al competente gruppo III/F.P., in ogni caso gli organismi attuatori sono tenuti ad avviare le altre attività entro 60 giorni dalla notifica di approvazione del piano da parte dell'Amministrazione regionale.
Fatte salve eventuali deroghe, concesse e regolarmente formalizzate, qualora non si ottemperasse all'obbligo dell'avvio attività entro i tempi sopra stabiliti, il soggetto attuatore decade dall'assegnazione del finanziamento.
Qualora, inoltre, si verificasse una riduzione del numero degli allievi al di sotto del 30% di quelli previsti, questa Amministrazione, gruppo III/FP, provvederà alla chiusura anticipata del corso; è fatto comunque obbligo del soggetto attuatore di sospendere immediatamente i corsi e, contestualmente, di darne comunicazione telegrafica ai gruppi V e III di questo Dipartimento.
Nei superiori casi di chiusura anticipata , saranno riconosciute soltanto quelle spese sostenute fino alla data di presenza minima di almeno il 30% degli allievi previsti. Altresì, per consentire la frequenza a quegli allievi che ne facciano richiesta e garantire così il diritto alla formazione, il soggetto attuatore, su indicazione dell'Amministrazione regionale, dovrà indirizzare gli stessi su altre corsualità con eguale tipologia attuate da altri organismi e comunque previa comunicazione scritta a questa Amministrazione e all'U.P.L.M.O.
L'inizio delle attività didattiche rivolte a detenuti e disadattati sociali potrà avvenire, nel rispetto dell'anno formativo, soltanto quando siano assicurate le condizioni per un ottimale svolgimento.
4. Attività didattiche
Per lo svolgimento delle attività didattiche si rinvia a quanto già disciplinato con la precedente circolare n. 2 dell'8 giugno 2000, cap. XI.
5. Stage
Gli stage potranno svolgersi solo se dettagliatamente previsti in sede di progettazione didattica.
Il soggetto attuatore dovrà comunicare, almeno 10 giorni prima, agli U.P.L.M.O. competente la data di svolgimento dello stage, l'orario giornaliero, la copertura assicurativa, che dovrà includere il rischio "in itinere", le modalità organizzative del trasferimento degli allievi, la nota di accettazione della struttura ospitante.
Si rammenta che l'attività svolta in stage è riconosciuta quale docenza frontale purché svolta all'interno della attività didattica.
Gli stage e i project work devono, di norma, essere espletati secondo le previsioni programmate in progetto e comunque entro il conseguimento di un congruo e coerente periodo dell'attività corsuale. Gli eventuali cambiamenti organizzativi, logistici e cronologici, rispetto al progetto originario, comunicati entro il 31 gennaio 2001 al gruppo III/F.P., prima del loro espletamento dovranno essere comunicati all'U.P.L.M.O. competente.
6. Sospensione attività
Per tutto ciò che riguarda la sospensione delle attività si rinvia a quanto già disciplinato con la precedente circolare n. 2 dell'8 giugno 2000, cap. XI.
Capitolo IV
CONTROLLO

1. Articolazione
L'attività di controllo viene esercitata articolandosi in visite ex ante, visita in itinere e visita ex-post. Gli incaricati del controllo riferiranno sull'esito delle visite i gruppi III/FP e V/FP dell'Assessorato regionale del lavoro. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità, e/o i soggetti attuatori lo richiedano, questi ultimi devono essere informati dell'esito delle predette visite a cura dell'organo istituzionale cui appartengono gli incaricati del controllo.
2. Visita ex-ante
La visita ex-ante viene effettuata dal competente Ispettorato del lavoro prima dell'inizio dell'attività formativa programmata, ed ha come obiettivo il controllo preventivo delle condizioni di attuabilità e di fattibilità dell'azione formativa nei locali e con le attrezzature approntate al fine del rilascio della certificazione delle idoneità locali e attrezzature in armonia con le disposizioni normative vigenti e coerentemente alle indicazioni progettuali espresse.
A seguito di sopralluogo, l'Ispettorato del lavoro rilascia il previsto parere di idoneità locali e delle attrezzature in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In assenza del prescritto sopralluogo, per la valutazione di idoneità locali e delle attrezzature, può essere consentito l'utilizzo delle strutture previa perizia tecnica giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo provinciale (ingegnere, architetto o geometra) da trasmettere entro il 15° giorno dall'inizio della attività all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ed ai gruppi III e V del Dipartimento formazione professionale, dalla quale risulti l'adempimento da parte del datore di lavoro delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; quest'ultimo adempimento deve essere supportato dalla planimetria quotata dei locali e dall'elenco delle attrezzature utilizzate con il puntuale riferimento al numero di inventario riportato nell'apposito registro.
Tale certificazione non sostituisce gli effetti del successivo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro che, comunque, andrà esperito entro e non oltre il 120° giorno dall'inizio dell'attività didattica. Il giudizio conclusivo che attesta l'idoneità dei locali e delle attrezzature rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio può essere esteso solo alla prima attività formativa successiva previa perizia tecnica giurata redatta da un tecnico abilitato, come sopra individuato, da trasmettere agli uffici sopra citati, che attesti che non sono mutate le proposte, le condizioni d'uso e/o la normativa in relazione alle quali, a suo tempo, è stato espresso il giudizio stesso.
La perizia deve essere trasmessa, improrogabilmente, entro l'inizio dell'attività didattica, all'Ispettorato del lavoro competente per territorio ed ai gruppi III/FP e V/FP.
3. Visita in itinere
La visita in itinere viene effettuata dall'U.P.L.M.O., senza preavviso, nelle varie sedi di svolgimento delle attività e/o nelle sedi amministrative di riferimento per verificare il corretto svolgimento dell'attività finanziata nel rispetto delle norme vigenti. Il controllo è finalizzato a verificare la rispondenza del programma didattico di dettaglio con il calendario delle lezioni, elenco dei docenti, e quant'altro trovi riferimento nel progetto stesso. L'obiettivo della visita è completato con un monitoraggio sul grado di soddisfazione dei partecipanti e con la raccolta delle informazioni inerenti il processo formativo, effettuati mediante apposita griglia di monitoraggio predisposta dal gruppo III/F.P.
Gli esiti devono tempestivamente essere comunicati al gruppo III del Dipartimento formazione professionale che effettuerà una campionatura rappresentativa dei risultati monitorati valutando quindi l'andamento dell'attività formativa.
4. Visita ex-post
La vista ex-post mira ad esercitare un controllo consuntivo sul corretto svolgimento dell'azione finanziata attraverso la verifica di rendiconti parziali e finali, con particolare priorità all'ammissibilità dei costi sostenuti, alla loro concordanza con i documenti giustificativi ed alla loro inerenza con l'attività formativa autorizzata.
Nelle more della completa attuazione dei contenuti di cui all'art. 17 comma 3 della legge regionale n. 24/2000, il controllo finanziario sui rendiconti parziali e finali sarà esercitato dagli UU.PP.L.M.O. competenti per territorio.
In particolare, per i soggetti attuatori operanti in più province con unica posizione INPS per tutto il personale, accentramento contabile autorizzato, unico legale rappresentante e unico Istituto di credito presso cui sono aperti tutti i rapporti di conto per le iniziative finanziate, la vidimazione dei prospetti paga e le rendicontazioni parziali e finali saranno effettuate presso l'U.P.L.M.O. della provincia ove è registrata la posizione unificata INPS.
Inoltre, i Soggetti Attuatori con sede di coordinamento regionale riconosciuta, ma non ancora con accentramento contabile o posizione INPS unificata, nelle more della definizione delle procedure di accentramento contabile ed amministrativo, effettueranno le verifiche parziali e finali delle attività formative svolte nelle sedi provinciali presso gli UU.PP.L.M.O. competenti per territorio e quelle relative alla sede di coordinamento presso l'U.P.L.M.O. ove la stessa è allocata.
Nulla d'innovato per ciò che concerne le verifiche relative ai soggetti che operano esclusivamente ed in maniera autonoma su base provinciale.
5. Registri
Gli strumenti e i modelli che i soggetti attuatori devono adottare per tutte le registrazioni rilevanti ai fini dell'utilizzo del finanziamento assegnato devono rispondere a un sistema di rilevazione di tipo economico basato sulla contabilità generale e sulla contabilità analitica che consenta, inoltre, la garanzia del processo di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati.
I soggetti attuatori sono obbligati alla tenuta dei seguenti registri:
a)  registri didattici e di presenza;
b)  registro prima nota delle spese;
c)  registro protocollo;
d)  registro fatture;
e)  registro di carico e scarico;
f)  registro dei beni prodotti;
g)  registro inventario con evidenziazione dei beni acquistati con fondi regionali.
La tenuta dei registri contabili è stata resa obbligatoria anche in correlazione alla normativa IVA.
Laddove esista una contabilità informatizzata, tali registri, possono essere sostituiti anche da un estratto computerizzato della contabilità generale che risponda ai criteri di trasparenza già enunciati fra i doveri dei soggetti destinatari dei finanziamenti pubblici.
Il soggetto attuatore avrà cura di numerare le pagine del registro didattico e di presenza e di farlo vidimare dall'U.P.L.M.O. competente per territorio. Le pagine degli altri registri potranno essere numerati a cura dello stesso soggetto attuatore.
Il registro didattico e di presenza deve essere tenuto, distintamente per ciascun corso, nella sede in cui si svolge l'azione formativa. Gli altri registri, se la contabilità è accentrata, possono essere tenuti nella sede legale del soggetto attuatore, anche se diversa da quella di svolgimento della predetta azione, e riferirsi cumulativamente a tutti i corsi che hanno sede e/o costi comuni.
Il registro dei beni prodotti dovrà, giusto art. 21 legge regionale n. 24/76, riportare tutti i beni realizzati nelle esercitazioni pratiche; di essi quelli non utilizzabili nei centri o nei corsi di formazione, previa autorizzazione concessa dal gruppo V/F.P. con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, potranno essere assegnati, gratuitamente, ai comuni o agli enti pubblici di assistenza o beneficenza. Non sono consentite devoluzioni dei predetti beni in difformità a quanto sopra detto e senza la prevista autorizzazione assessorile. A tal fine, a conclusione di ogni attività corsuale, gli enti dovranno inoltrare al gruppo V/F.P. copia conforme del predetto registro con motivata indicazione dei beni da trattenere e di quelli da devolvere a terzi.
Il luogo di conservazione dei registri deve essere comunicato agli organi di controllo (U.P.L.M.O., U.R.L.M.O., gruppo III/FP e gruppo V/FP) contestualmente alla comunicazione di inizio dell'attività corsuale.
Per il contenuto dei registri e le modalità di compilazione si rinvia all'allegato 2 della presente circolare.
Capitolo V
COSTI

1. Prescrizioni generali
Al fine di razionalizzare il contributo assegnato a favore dei soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/76 ed attuare un processo di snellimento delle procedure di verifica amministrativo-contabile, per l'attività formativa 2000-2001, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 comma g) della legge n. 196/97 e della relativa norma di applicazione saranno adottati strumenti e procedure operative "standardizzate" comuni e condivise.
Conformemente a quanto disposto dalla circolare n. 2 dell'8 giugno 2000 e successive modifiche apportate con circolare del 29 giugno 2000 prot. n. 5256, il finanziamento assegnato a ciascuna iniziativa di cui al decreto assessoriale n. 442/I/2000/FP del 13 novembre 2000 trae origine dall'applicazione dei parametri aggregati riportati nella tabella seguente.





Nel rispetto dei parametri sopra specificati ed in relazione agli ambiti cui rientra l'intervento, la spesa è percentualmente ripartita ed articolata nelle seguenti tre distinte macrovoci:
-  Voce A. Personale;
-  Voce B. Gestione;
-  Voce C. Allievi.
Per gli organismi attuatori con sede di Coordinamento regionale è ammesso un incremento del parametro pari al 5%, limitatamente alle sole macrovoci personale e gestione e relativamente alle attività di formazione iniziale, formazione superiore e attività di formazione ambiti speciali settore SOC; inoltre, ove tale incremento non risultasse sufficiente al rispetto dei vincoli posti dall'art. 48 comma 2 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, detta incidenza percentuale potrà, in dipendenza della reale consistenza dell'organico, essere aumentata sino a copertura del reale fabbisogno, fermo restando il finanziamento decretato.
In sede di analisi dei prospetti dei costi globali da sostenere, rassegnati dal soggetto attuatore secondo la modulistica prevista ed entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente circolare, al fine di rendere più aderente la spesa alle specifiche esigenze e necessità dello stesso, mantenendo il rispetto del finanziamento erogabile con riferimento ai parametri sopra rassegnati, il gruppo V/FP può riconoscere, su motivata relazione del soggetto attuatore, una rimodulazione degli stessi entro il limite massimo del 20% per le voci gestione ed allievi e del 15% per la voce personale. Si rappresenta che non potrà procedersi ad alcuna rimodulazione in assenza della predetta relazione motivata.
Potranno effettuarsi storni compensativi tra le macrovoci allievi e gestione, con tassativa esclusione della macrovoce personale, solo previa apposita eccezionale autorizzazione temporanea rilasciata, dietro motivata richiesta, dal competente gruppo V/FP dell'Assessorato regionale del lavoro che, comunque, mantiene l'obbligo di reintegro dei conti da parte del soggetti attuatore, ad emergenza superata, con la vigilanza del responsabile del servizio di cassa.
Inoltre, atteso l'effettivo sottodimensionamento del parametro relativo ai corsi HDC, anche ai fini delle previsioni dell'art. 2 della legge regionale n. 25/93, in sede di valutazione pei prospetti dei costi globali da sostenere sarà possibile riconoscere un incremento del detto parametro, mantenendo comunque la spesa globale nell'ambito dell'importo generale del finanziamento del piano formativo approvato, fino a L. 270.000 per far fronte alle spese relative al personale, come da previsioni della contrattazione decentrata, ed esclusivamente nei riguardi di quei soggetti attuatori per i quali il parametro previsto risultasse insufficiente.
Solo ed esclusivamente per il pronto pagamento degli oneri IRAP ed INAIL, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per il tardato pagamento causa momentanea indisponibilità finanziaria dei conti di riferimento, nonché delle utenze ENEL e telefoniche, al fine di evitare la sospensione del servizio con consequenziale aggravio di costo, i soggetti attuatori possono, senza alcuna specifica autorizzazione preventiva fatto salvo l'obbligo di reintegro alle medesime condizioni descritte al punto precedente, provvedere al pagamento prelevando le somme necessarie dal conto ove vi sia disponibilità purché siano rispettate le seguenti condizioni:
1)  gli oneri derivino dalla gestione dell'attività finanziata 2000-2001 e siano sostenuti effettivamente e definitivamente dal medesimo soggetto attuatore;
2)  le somme siano prelevate da uno dei tre conti correnti di competenza dell'attività finanziata 2000-2001 per effettiva momentanea indisponibilità del relativo conto di competenza;
3) il soggetto attuatore provveda preventivamente a darne comunicazione al gruppo V/F.P. dell'Assessorato al lavoro.
2. Personale
Per l'espletamento dell'attività finanziata il soggetto attuatore farà prioritariamente ricorso al proprio personale dipendente, tenuto conto delle prescrizioni poste dall'art. 17 comma 1 della legge regionale n. 24/2000.
Per l'eventuale copertura di ore di docenza frontale libere, si farà ricorso prima al personale docente con contratto a tempo indeterminato in organico al soggetto attuatore con impiego ad orario ridotto e successivamente al personale inserito negli elenchi di mobilità degli operatori della legge regionale n..24/76 e n. 16/86.
Alle richieste di personale inserito negli elenchi di mobilità gli UU.PP.L.M.O. devono dare risposta entro trenta giorni; la mancata risposta nei termini assegnati equivale ad indisponibilità di personale nei suddetti elenchi.
Si precisa che i costi connessi al personale utilizzato presso gli sportelli multifunzionali, realizzati in accordo di scopo, rimangono in carico all'organismo da cui lo stesso dipende.
Rimanendo nei limiti del parametro fissato per il costo del personale, è consentito, previa autorizzazione da parte del gruppo III/F.P., il ricorso a personale esterno, in qualità di esperto per materie e tipologie di corsi altamente specialistici; la disposizione impartita con nota n. 504/III/FP del 12 febbraio 2001 è revocata.
Con il personale esperto che si intenderà coinvolgere, il soggetto attuatore stipulerà un contratto per prestazioni specialistiche per un totale massimo di ore pari al 6% della durata del corso, elevabile a 12% negli interventi del settore turistico dove è prevista la figura dell'esperto di madre lingue e fino al 20% negli interventi formativi destinati ai funzionari della pubblica amministrazione, al 15% del monte ore finanziato per gli sportelli (sempre che figura di analoga competenza non sia gia presente all'interno del soggetto attuatore) il cui costo dovrà mantenersi, comunque, nell'ambito del finanziamento decretato del soggetto attuatore. Limitatamente ai soli interventi finalizzati all'adeguamento del sistema della formazione professionale (ASFP) e destinati ai propri operatori dipendenti, il ricorso ai contratti predetti potrà riguardare l'intera durata del corso.
Nell'eventualità che venga utilizzato personale esterno esperto è necessario che:
a)  se trattasi di persone dipendenti dalla P.A., esista autorizzazione dell'ente di appartenenza a prestare la propria opera nell'ambito del progetto ed a quali condizioni;
b)  e trattasi di docenti universitari, l'affidamento dell'incarico, nonché la relativa accettazione, siano avvenuti nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il regime di compatibilità della docenza universitaria a tempo pieno ed a tempo definito (D.P.R. 19 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni);
c)  se trattasi di personale dipendente da società di consulenza, il ricorso alle quali si giustifichi con l'apporto di esperienze esclusive in specifiche discipline, esista comunque autorizzazione degli organi istituzionali referenti;
d)  sia stata comunque resa dichiarazione, da parte dell'interessato sulla propria posizione lavorativa.
Per la determinazione del compenso si rimanda alle circolari del Ministero del lavoro n. 98/95 e n. 101/97.
In linea di principio tali collaborazioni sono ammissibili alle seguenti condizioni:
a)  che si renda indispensabile l'apporto di esperti in specifiche discipline;
b)  che i termini e le condizioni della collaborazione (natura della prestazione, durata, compenso, etc.) risultino precisati in dettaglio nella lettera di incarico e nei giustificativi di spesa.
Si ricorda altresì che l'intervento del personale esperto dove essere previsto già nel progetto formativo, non potendosi ammettere a discarico eventuali spese non previste in fase progettuale.
Premesso quanto già stabilito al secondo capoverso del presente paragrafo, per l'eventuale ulteriore fabbisogno di personale (docenti, docenti di sostegno, personale ausiliario e amministrativo), il soggetto attuatore potrà ricorrere a rapporti di collaborazione occasionale e/o ad apposito contratto temporaneo, così come previsto dalla normativa vigente, stipulato con le agenzie di lavoro interinale abilitate dal Ministero del lavoro ed iscritte all'albo previsto dalla normativa in materia ed operanti in Sicilia, il cui costo, comunque, non può superare i parametri massimi previsti per il personale in organico secondo le figure che interessano.
Per l'individuazione del costo del personale interno si farà riferimento alla retribuzione su base annua prevista dal C.C.N.L., ivi compresi gli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi, gli accantonamenti TFR, l'indennità di vacanza contrattuale in applicazione all'art. 9 comma 3 del vigente C.C.N.L. e quant'altro dovuto per disposizione di legge, di contrattazione collettiva e decentrata, nonché i costi per eventuali visite fiscali, rapportandola alle reali ore d'impegno nell'attività finanziata; (per la vidimazione dei costi del personale è obbligatorio l'assunzione dei modelli allegati alla presente circolare (REND_MENS-GEN; REND_MENS- ASF; REND_MENS-ASD; REND_MENS-ATL).
Ai sensi del vigente C.C.N.L., e per quanto stabilito nella contrattazione decentrata relativa, il costo del personale a tempo pieno verrà riconosciuto in valor medio in funzione dell'impegno frontale di 760 ore (formazione svolta in aula, laboratorio e in stage) per i formatori e di impegno di 1590 ore per il restante personale. Per il personale a tempo parziale saranno operate le riduzioni di costo in misura proporzionale all'effettivo impegno.
Sarà cura dei soggetti attuatori, entro il 20 di ogni mese, presentare all'U.P.L.M.O competente per territorio i mandati di pagamento con allegati i prospetti riepilogativi delle competenze da erogare al personale con i modelli di cui sopra. Il soggetto attuatore dovrà altresì allegare le buste paga del personale in originale, relative al mese precedente, debitamente quietanzate, cui sarà apposto il timbro e restituite. Nella compilazione dei modelli non sarà necessario, nel rispetto della legge n. 675/96, che i dipendenti appongano la propria firma.
Nel sottolineare che la figura dell'insegnante di sostegno è limitata ad una unità per ogni centro di formazione professionale dove si svolgono corsi per normodotati con l'inserimento di non più di cinque soggetti portatori di handicap, qualora detto inserimento nei vari corsi in svolgimento nel centro interessi un numero di handicappati superiore alle cinque unità, potrà essere autorizzata dal competente U.P.L.M.O., sulla base ed in relazione delle valutazioni che la legge regionale n. 16/86 demanda all'èquipe pluridisciplinare, la presenza del secondo insegnante di sostegno; nella fattispecie il rapporto di lavoro dovrà essere a tempo determinato, con specifica indicazione del termine coincidente con quello della chiusura dell'attività corsuale e con previsione di clausola di anticipata estinzione nei casi di diminuzione del numero degli allievi handicappati al di sotto delle cinque unità.
La presenza del doppio istruttore, intendendo con questa figura esclusivamente gli operatori inquadrati a tempo indeterminato e già riconosciuti, è consentita solo nei corsi cosiddetti "ad alto rischio" in cui vi è la presenza di un numero di allievi superiore a 20 frequentanti e per le sole ore di pratica, ivi compresi i corsi rivolti a detenuti e disadattati sociali con più di 10 allievi frequentanti; la specificità del corso "ad alto rischio" dovrà essere certificata dal responsabile della sicurezza del soggetto attuatore; si precisa altresì che tale figura è da ritenersi ad esaurimento per effetto della futura riduzione del numero degli allievi previsti per singolo corso non superiori a 15 unità, ed in rispetto anche di quanto previsto dalla contrattazione decentrata.
La presenza del tutor in aula è fondamentale per assicurare il collegamento fra docenza, allievi e personale direttivo, nell'attuare un costante monitoraggio del percorso formativo, nel compiere osservazioni critiche delle dinamiche di apprendimento, nelll'aula e nell'orientare il processo formativo in relazione alle caratteristiche ed alle capacità dei destinatari.
Il costo del personale direttivo in organico, dei tutor in organico qualificati a seguito della partecipazione ad appositi percorsi formativi, dell'insegnante di sostegno (anche nei corsi dove sono inseriti soggetti disabili in situazioni di handicap) e/o secondo istruttore è riconosciuto nei limiti del finanziamento decretato con il piano formativo annuale e nel rispetto del vigente C.C.N.L. Sarà cura del soggetto attuatore, a tal fine, rassegnare la dotazione organica del personale sopra citato debitamente vistata dal competente U.P.L.M.O. e secondo il modello allegato ELE_PERS.
Il costo del personale non docente (area servizi amministrativi e servizi tecnico logistici) non dovrà superare il 50% della spesa da sostenere per il personale dell'area servizi formativi e servizi direttivi, con esclusione del personale supplente, secondo insegnate di sostegno e secondo istruttore.
E' previsto il ricorso alla consulenza fiscale e tributaria ed eccezionalmente legale, con tassativa esclusione di patrocini per conflitti con la pubblica amministrazione, secondo i parametri indicati al punto 2 del capitolo VII - Rendicontazione, più avanti riportato.
Sono riconosciute da parte dell'Amministrazione eventuali spese relative ai passaggi di livello e/o di fascia solo se conformi a quanto previsto dal C.C.N.L., dalla contrattazione decentrata e dalle vigenti disposizioni.
Si precisa che eventuali spese per servizi di pulizia, in ogni modo resi e non riconducibili all'interno dei costi relativi al personale amministrativo dipendente, graveranno sulla voce personale non docente.
Il costo per il personale della sede di coordinamento regionale è riconosciuto, sulla base delle direttive di cui alla circolare n. 6 del 5 luglio 1999 e n. 10 del 9 novembre 1999, nell'ambito del decreto d'autorizzazione alla spesa emesso a seguito di valutazione dei prospetti dei costi globali da sostenere.
Sono riconosciuti, nell'ambito delle voci di spesa del personale, i costi relativi agli interventi formativi rivolti al personale interno e finalizzati al rilascio della certificazione di qualità.
Sono riconosciute, nell'ambito delle voci di spesa del personale, i costi relativi alle missioni del personale dipendente disposte dal direttore amministrativo o del CFP ed autorizzate, anche in sanatoria, dal rappresentante legale del soggetto attuatore.
Il costo relativo alle perizie tecniche giurate necessarie all'avvio dell'attività corsuale è riconosciuto nell'ambito delle voci di spesa per il personale.
3. Gestione e consumi
Rientrano in questa voce i costi sostenuti per l'attuazione delle attività finanziate, effettuate nel rispetto delle indicazioni appositamente impartite dall'Amministrazione regionale e coerenti con il rispetto delle seguenti condizioni:
a) essere connessi all'attività finanziata autorizzata;
b) essere giustificati da prove documentate ed originali;
c) essere conformi alle leggi contabili e fiscali vigenti;
d) essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto attuatore;
e) essere sostenuti e impegnati nel periodo compreso tra la data di avvio e la fine delle attività previste, fatte comunque salve le spese prodromiche all'attività che possano farsi risalire alla data di pubblicità dei bandi di accesso e le spese successive alla fine delle attività, compresi i giorni previsti per l'espletamento degli esami finali;
Tale costo comprende le seguenti voci:
B1  001 Fitto locali; 
B1  002 Fitto terreni; 
B1  003 Ammortamento locali (esclusivamente per quelli costruiti da meno di 25 anni); 
B1  004 Assicurazione locali; 
B1  005 Manutenzione ordinaria locali; 
B1  006 Interventi di adeguamento per mantenimento agibilità e/o per antinfortunistica, ovvero per prescrizioni ASL;  
B1  007 Condominio; 
B1  008 Disinfestazione locali; 
B1  009 Tasse registrazione contratti; 
B2  001 Acqua; 
B2  002 Riscaldamento e condizionamento; 
B2  003 Tassa raccolta rifiuti; 
B2  004 Energia elettrica; 
B2  005 Telefono; 
B2  006 Servizi postali; 
B2  008 Costo quota parte gestione sede di coordinamento; 
B2  009 Spese di missione del rappresentante legale sede formativa autonoma; 
B2  010 Spese di missione del rappresentante legale regionale; 
B3  001 Pubblicità informazione e diffusione; 
B3  002 Cancelleria e stampati; 
B3  003 Pubblicazioni specialistiche, anche su supporto informatico, software e relativi aggiornamenti; 
B3  004 Materiale igienico sanitario; 
B3  005 Medicinali pronto soccorso; 
B3  006 Lavanderia 
B4  001 Assistenza e manutenzione attrezzature; 
B4  002 Assicurazione attrezzature; 
B4  003 Ammortamento arredi e attrezzature di proprietà del soggetto attuatore; 
B4  004 Manutenzione automezzo trasporto; 
B4  005 Materiale di consumo e di manutenzione; 
B4  006 Acquisto attrezzature; 
B4  007 Locazione attrezzature (per interventi a carattere specialistico e/o innovativo); 
B4  008 Software e relativi aggiornamenti; 
B4  009 Tasse automobilistiche trasporto; 
B4  010 Carburante trasporto; 
B5  001 Materiale didattico e di consumo in dotazione individuale; 
B5  002 Materiale didattico e di consumo in dotazione collettiva; 
B5  003 Indumenti di lavoro; 
B5  004 Software in licenza d'uso. 

Nell'ambito della voce gestione sono ammissibili i costi relativi ai locali autorizzati come sede di svolgimento delle azioni, per l'attività organizzativa connessa; tali costi si riferiscono al canone di locazione se i locali sono in affitto, all'ammortamento se i locali sono di proprietà del soggetto attuatore ed esclusivamente per quelli realizzati da meno di 25 anni, alla manutenzione ordinaria.
Sono inoltre ritenuti ammissibili interventi di adeguamento per prescrizioni degli Ispettorati del lavoro ai soli fini del mantenimento dell'agibilità e dell'idoneità dei locali e con tassativa esclusione di ogni intervento che riguardi locali di nuova disponibilità. Sempre per locali di non nuova disponibilità sono altresì ritenute ammissibili spese di adeguamento per misure antinfortunistiche ovvero a seguito di prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
Gli interventi di cui sopra devono comunque essere strettamente limitati alle precise prescrizioni degli uffici citati e riguardare locali già in disponibilità.
E' tassativamente esclusa la possibilità di riconoscimento di costi imputabili a manutenzione straordinaria.
Nel caso in cui nella sede delle attività si svolgano anche interventi finanziati con altri fondi (FSE - POM - PIC- Attività libere - etc.) andrà sottratta dalla somma da ammettere a discarico l'incidenza percentuale del monte ore di utilizzo in queste attività, relativamente al personale, alle sedi ed alle attrezzature. In ogni caso non potranno essere computate spese per locali per quelle attività che si svolgono presso strutture pubbliche. Non potranno inoltre computarsi spese per locali ed utenze per attività formative svolte presso aziende destinatarie delle azioni formative.
E' consentito effettuare buoni di prelevamento per le spese di economato non superiori a L. 3.000.000 complessive nel mese per sede territoriale.
E', altresì, consentito effettuare buoni di prelevamento, previo visto dell'U.P.L.M.O. o, per consentire il recupero di spese anticipate dal soggetto attuatore esclusivamente per quelle ritenute dal soggetto attuatore urgenti ed indifferibili; si sottolinea che il ricorso all'emissione di buoni di prelevamento per tali esigenze deve considerarsi un fatto eccezionale e dettato da motivi contingenti e non già una facoltà gestionale.
E' consentito emettere buoni di prelevamento a favore dei soggetti attuatori per il pagamento di quote di ammortamento maturate a beni, ovviamente solo per quelli non acquisiti con contributi o finanziamento pubblico, necessari al normale corso dell'attività formativa, dopo l'avvenuta verifica parziale dell'U.P.L.M.O. A tal fine gli enti dovranno avere depositato il piano degli ammortamenti al competente ufficio del lavoro ed in copia al gruppo V/FP dell'Assessorato regionale del lavoro e della formazione professionale, per le dovute verifiche.
Sono riconosciute le spese relative all'acquisto di attrezzature e arredi necessari allo svolgimento delle attività finanziate; i beni acquistati, che costituiscono patrimonio dell'amministrazione regionale, andranno assicurati contro i rischi di furto e dell'incendio con validità non inferiore al tempo di ammortamento previsto dalla norma vigente, e le polizze, i cui premi andranno aggiornati anno per anno con riferimento all'effettivo valore del bene, dovranno indicare come beneficiario l'Assessorato regionale del lavoro e della formazione professionale. I beni andranno inventariati e copia del registro inventario andrà depositato presso il gruppo V/FP dell'Assessorato regionale del lavoro e della formazione professionale.
Straordinariamente potrà consentirsi, previa apposita autorizzazione del gruppo V/FP il noleggio di particolari attrezzature per l'uso destinato ad attività didattiche innovative e non ancora consolidate.
Le attrezzature informatiche che verranno via via sostituite, previo acquisto di nuove, potranno essere date in comodato d'uso gratuito ad istituzioni scolastiche pubbliche ovvero ad altri soggetti senza scopo di lucro, su autorizzazione del gruppo V/F.P.
Per la determinazione dei coefficienti di ammortamento si applicherà la disciplina vigente relativamente alle norme concernenti l'ammortamento ordinario.
Relativamente ai consumi si conferma l'obbligo per gli enti di procedere alla registrazione, nel registro di inventario, del software acquistato e di destinarlo anche alle attività formative future.
4. Allievi
La voce allievi comprende:
-  indennità di frequenza;
-  rimborso delle spese di viaggio e vitto;
-  assicurazione in itinere e infortuni;
-  costo per visite obbligatorie, per gli interventi formativi con attività pratica "a rischio";
-  rimborso dell'abbonamento del mezzo pubblico urbano per gli allievi residenti nel comune dove è ubicata la sede di svolgimento del corso, rimborso dell'abbonamento del mezzo extraurbano ed urbano per gli allievi non residenti;
-  canoni di leasing, ivi compresa la quota di riscatto, per acquisizione di automezzi omologati ed esclusivamente destinati al trasporto di disabili, soltanto in presenza di corsualità di tipo HDC e nei casi di non attivazione del servizio comunale di trasporto gratuito previsto dalla legge regionale n. 16/86.
L'indennità giornaliera da erogare ai destinatari è conforme al disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 27/91 ed è fissata in L. 8.000.
Il riconoscimento dell'indennità giornaliera è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:
a)  partecipanti disoccupati;
b)  commisurata all'effettiva presenza dei partecipanti (esclusi gli uditori) e pertanto non spetta in caso di assenze anche se dovute a malattie o infortuni;
c)  assoggettata a ritenuta fiscale ai sensi della legge n. 835/82;
d)  corrisposta mediante assegno circolare non trasferibile intestato ad ogni singolo partecipante, se maggiorenne o intestato a chi esercita la patria potestà se minorenne.
Il controllo, per quanto riguarda i partecipanti, viene effettuato in ordine alle presenze ed al loro status.
Agli allievi dei corsi per detenuti adulti e minori l'indennità giornaliera sarà corrisposta così come previsto dalla legge regionale n. 27/91 e secondo le modalità indicate al punto B/6 del cap. XI della circolare 8 giugno 2000, n. 2.
Nei limiti del finanziamento decretato per la voce allievi è consentita la spesa per stage e project work.
Per le attività formative che prevedono il regime di convittualità e semiconvittualità, sempre che le spese relative non gravino già sul bilancio di altra pubblica amministrazione, è previsto il riconoscimento della spesa per servizi convittuali sino a un massimo di L. 45.000 al giorno per allievo non residente e sino ad un massimo di lire 12.000 al giorno per allievo per i servizi di semiconvittualità, che possono essere forniti anche attraverso la distribuzione di buoni pasto o ticket ad esclusione del settore turistico-alberghiero.
Agli allievi che beneficiano dell'assistenza convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 20%, a quelli che beneficiano invece, dell'assistenza semi-convittuale l'assegno sarà corrisposto nella misura del 50%.
L'indennità di frequenza sarà corrisposta agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di chiusura dell'attività formativa e comunque successivamente all'erogazione del contributo da parte dell'Assessorato regionale del lavoro.
5. Disposizioni generali
Fermo restando quanto già presentato in ossequio alla precedenti disposizioni, gli enti entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dovranno presentare o integrare la documentazione richiesta, con quanto previsto dalla presente.
Non sono ammessi importi integrativi al finanziamento decretato.
Tutte le disposizioni impartite precedentemente in materia di gestione attività e personale, se in contrasto con la presente sono revocate.
L'amministrazione si riserva di adottare eventuali successivi atti resi necessari da innovazioni legislative.

Capitolo VI
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo dovuto ai soggetti attuatori nel rispetto del piano formativo annuale approvato e finanziato, ivi comprese le spese relative al funzionamento delle sedi di coordinamento regionale autorizzate, sarà effettuato con le modalità più avanti riportate.
Contestualmente e compatibilmente alle emissioni in conto anticipazione, in conformità con quanto stabilito con circolare n. 6 del 5 luglio 1999, ciascun soggetto attuatore provvederà al fabbisogno della propria sede di coordinamento, sia per le spese concernenti il personale che per quelle relative alla gestione entro i limiti del finanziamento decretato, in funzione del reale fabbisogno e proporzionalmente al monte orario attribuito a ciascuna sede territoriale. Successivamente all'emissione del decreto finale con il quale è determinato l'ammontare del finanziamento riconosciuto per ciascuna sede territoriale con specifica della quota da destinare alla sede di coordinamento, i soggetti attuatori dovranno provvedere ai necessari assestamenti contabili al fine da far coincidere l'importo erogato a titolo di anticipazione alla stessa sede con quello determinato dal predetto decreto.
1. Prima anticipazione
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato provvederà entro 90 giorni dall'approvazione del piano e, comunque dalla registrazione del relativo decreto approvato, al versamento delle somme ivi impegnate, destinandone il 70% al pagamento delle competenze dovute al personale impegnato nell'attività formativa e il restante 30% al pagamento delle spese di gestione-consumi e alle voci assicurazione allievi ed IRAP, fermo restando gli adempimenti descritti al capitolo II della presente circolare.
2. Seconda anticipazione
L'Amministrazione, compatibilmente con l'operatività del bilancio regionale, provvederà all'erogazione delle somme necessarie alla totale copertura per la spesa per il personale e delle somme occorrenti, nel limite del 90%, per la copertura delle spese di gestione, consumi ed allievi.
Sempre nei limiti del 90%, la copertura delle spese di gestione sarà assicurata, previa verifica dei prospetti dei costi globali da sostenere per il completamento dell'attività formativa 2000-2001;
La copertura delle spese per gli allievi, sempre nei limiti del 90%, sarà effettuata a seguito verifica dei predetti prospetti per il completamento dell'attività formativa, e riguarderà i costi relativi al trasporto allievi, all'assicurazione allievi, il convitto ed il semiconvitto allievi, le visite obbligatorie allievi, i costi per stage. Per la copertura delle spese per l'indennità allievi si provvederà a chiusura dell'attività formativa previa comunicazione a firma del legale rappresentante contenente i dati consuntivi delle presenze secondo l'allegato modello CONS_ALL.
Le superiori verifiche saranno effettuate dal competente gruppo V/F.P. dell'Assessorato del lavoro sugli appositi modelli revisionali (Scheda anagrafica, PREV_GEN, PREV_INIZIATIVA/SERVIZIO, PREV_PERS-1, PREV_PERS-2).
L'adozione dei modelli è obbligatoria. Per la compilazione e la stampa degli stessi sarà fornito apposito software su supporto magnetico. I dati revisionali, caricati attraverso l'utilizzo del predetto software, dovranno essere consegnati al gruppo V/FP dell'Assessorato al lavoro sia in forma cartacea, controfirmata su ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto attuatore, che su supporto magnetico, entro 30 giorni dalla emanazione della presente circolare.
La seconda anticipazione delle spese di gestione-consumi ed allievi (nei limiti di cui al precedente 3° comma) potrà essere erogata dopo l'avvenuta trasmissione al competente gruppo V/F.P. delle idoneità locali ed attrezzature, rilasciate dal competente Ispettorato provinciale del lavoro, ovvero, certificata, così come previsto al punto 2 (Visita "ex-Ante") del capitolo IV Controllo, della dichiarazione di responsabilità a firma dal legale rappresentante dell'organismo attuatore, autenticata nei modi di legge, in cui si attesti che è stato spesato almeno il 90% della prima anticipazione gestione-consumi ed allievi in assoluta conformità alle previsioni del finanziamento concesso e che è stato presentato per la revisione il relativo rendiconto al competente ufficio del lavoro.
Il predetto ufficio opererà la revisione secondo le modalità del contraddittorio, nel momento in cui il soggetto attuatore, esaurito il 90% della prima anticipazione delle somme destinate alla gestione e consumi, presenta agli stessi la richiesta di revisione con allegati i giustificativi di spesa in originale, in regola sotto il profilo fiscale, distinti per voci, sulla prescritta modulistica prevista per la rendicontazione dalla quale emerga il titolo ed il codice del corso e l'anno di svolgimento dell'attività formativa. Ove il pagamento non fosse stato ancora effettuato, il soggetto attuatore produrrà relativa nota di debito, controfirmata dal legale rappresentante. Solo le irregolarità amministrativo-contabili riscontrate dovranno essere, tempestivamente, trasmesse al competente gruppo V/F.P. per i consequenziali provvedimenti.
Qualora l'Ispettorato del lavoro non avesse provveduto alla visita ispettiva, il soggetto attuatore dovrà, altresì, trasmettere dichiarazione resa dal legale rappresentante, validata ai sensi di legge, che attesti:
a) di avere presentato tutta la documentazione di rito all'Ispettorato del lavoro ed, eventualmente, di aver prodotto gli ulteriori documenti con perizia giurata;
b) di non aver ricevuto la visita ex ante da parte dell'Ispettorato al lavoro;
c) di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità dell'azione formativa in armonia con le disposizioni normative vigenti;
d) di essere consapevole che il successivo accertamento, da parte dell'Ispettorato al lavoro, di situazioni non conformi a quanto dichiarato e, comunque, ostative per il rilascio del previsto parere di idoneità locali ed attrezzature, ove non suscettibili di regolarizzazione, determineranno l'assunzione a proprio carico delle spese sostenute.
3. Saldo e rendicontazione
Il soggetto attuatore, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'attività, presenterà apposito rendiconto corredato dai giustificativi di spesa in originale, ad esclusione di quelli che per legge devono essere mantenuti presso la sede del soggetto attuatore e di cui va allegata la copia fotostatica, e dalle relative note di debito, controfirmate dal legale rappresentante, per i pagamenti non ancora effettuati e/o imputabili, per ratei, al relativo periodo dell'attività formativa, agli uffici del lavoro (per le competenze degli uffici si rinvia a quanto riportato al paragrafo 4 capitolo IV - Controllo della presente circolare) che procederanno alla verifica definitiva secondo le modalità del contraddittorio.
Il soggetto attuatore deve trasmettere al competente gruppo V/F.P. ed all'Istituto di credito convenzionato al servizio di cassa elenco dettagliato e saldo delle note di debito, per il consequenziale accantonamento nei conti di competenza e, con immediatezza, deve disporre per il pronto riversamento in conto entrate nel bilancio della Regione siciliana delle eventuali eccedenze.
In caso di inottemperanza, il 28 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'attività il cassiere dell'Istituto di credito che espleta il servizio di cassa provvederà d'ufficio al blocco dei conti ed al contestuale versamento delle rispettive giacenze sul conto entrate dell'Amministrazione regionale, deducendo e trattenendo in essi l'ammontare delle note di debito che il soggetto attuatore avrà avuto cura di trasmettere in tempo e corrispondenti alla chiusura contabile rassegnata al competente ufficio del lavoro per la rendicontazione finale.
Dell'avvenuto blocco dei conti, del relativo versamento sul conto entrate di cui sopra e dell'eventuale giacenza residua il cassiere dovrà notiziare il gruppo V del Dipartimento formazione dell'Assessorato del lavoro, unitamente alla tempestiva trasmissione di copia della riversale alla Cassa regionale.
L'erogazione del saldo (restante 10%) del contributo per le spese di gestione-consumi e allievi e lo svincolo delle somme come sopra accantonate per le note di debito sarà effettuato a seguito di tale revisione che costituisce valido documento per attuare la verifica amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 36/90.
Unitamente alla presentazione dei giustificativi di spese allegato al prospetto di rendiconto distinto per corso e per provincia, per l'erogazione del restante 10% del contributo per le spese di gestione e consumi, il soggetto attuatore dovrà esibire la seguente documentazione:
a) registro di prima nota spese;
b) schede riepilogative delle ripartizioni di spesa distinte per corso (Mod. REND-CORSO-GEN) e per provincia (Mod. REND-GEN);
c) schede riepilogative allievi distinte per corso (Mod. REND-ALL-CORSO);
d) elenco personale docente e non docente secondo i modelli (REND-ASF, REND-ASD, REND-ATL);
e) contestualmente all'inoltro della documentazione di cui sopra il soggetto attuatore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Assessorato al lavoro gruppo V/FP della avvenuta presentazione del rendiconto finale.
5. Erogazioni riferibili ai servizi formativi
Le erogazioni relative ai servizi formativi finanziati, le cui modalità di funzionamento - è utile ribadire - sono regolate dalla circolare n. 6 del 16 marzo 2001 dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, saranno emesse in conto anticipazione contestualmente a quelle relative agli interventi formativi finanziati con lo stesso decreto assessoriale n. 442/I/FP/2000.
Quanto sopra avrà immediata applicazione per le erogazioni relative alle spese per il personale, giusta art. 2 legge regionale n. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni, mentre per ciò che riguarda i costi relativi alla gestione potrà procedersi, sempre in conto anticipazione, solo a seguito di avvenuta comunicazione, al gruppo V/FP, da parte dell'agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, dell'effettiva attivazione degli sportelli come da risultanze della documentazione acquisita ed indicata in dettaglio al punto VII della più volte citata circolare n. 6 del 16 marzo 2001.
Resta comunque inteso che l'attività di vigilanza, coordinamento e controllo degli sportelli deve essere assicurata ed esercitata dagli uffici del lavoro periferici competenti per territorio (S.C.I.C.A.), quali organi titolari delle funzioni decentrate dei servizi per l'impiego, con la sovrintendenza degli UU.PP.L.M.O e congiuntamente a quelle che sono le verifiche che sono intestate all'agenzia con la circolare n. 6 del 16 marzo 2001.
Capitolo VII
RENDICONTAZIONE

Si raccomandano gli UU.PP.L.M.O. competenti di mantenere separata la revisione delle rendicontazioni per le attività riferibili agli sportelli da quella riconducibile agli interventi formativi.
1. Modelli
Al fine di uniformare le procedure di controllo, i soggetti attuatori sono tenuti alla compilazione dei prescritti modelli per la rendicontazione con le voci di spesa effettivamente sostenute.
2. Spese per il personale
Il prospetto riepilogativo include tutte le voci di spesa per il personale docente e non docente.
Per il personale dell'area servizi formativi si farà riferimento al modello REND-ASF, dove dovrà essere precisato, oltre al nominativo del docente, anche il numero delle ore di impegno per ciascun corso, incluso i nominativi del personale docente esterno al soggetto attuatore.
Per il personale dell'area servizi direttivi si farà riferimento al modello REND-ASD dove dovrà essere indicato la sede di esercizio.
Per il personale dell'area servizi amministrativi tecnici e logistici si farà riferimento al modello REND-ATL dove dovrà essere indicato la sede di esercizio.
Qualora l'ufficio del lavoro competente, in occasione della vidimazione dei prospetti mensili delle retribuzioni richiedesse accertamenti e/o chiarimenti su uno o più dipendenti, il visto sarà ugualmente apposto accompagnato da una nota con la quale si richiede al soggetto attuatore di fornire i chiarimenti o apportare le dovute rettifiche, pena la mancata autorizzazione, nel mese successivo, al pagamento dello stipendio del lavoratore o dei lavoratori interessati.
Gli UU.PP.L.M.O competenti hanno l'obbligo di verificare, in sede di apposizione del primo visto dei prospetti paga dei lavoratori, il regolare versamento delle quote di TFR delle attività pregresse e, nei casi in cui siano rilevate anomalie, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazioni al gruppo V/FP dell'Assessorato del lavoro astenendosi dalla vidimazioni dei prospetti mensili.
Si rammenta altresì che, qualora si facesse riferimento a personale esterno per prestazioni specialistiche e/o contratto di lavoro interinale e/o collaborazioni occasionali, il soggetto attuatore avrà cura di compilare il prospetto contemplato nel modello REND-PREST relativo a questa tipologia di personale docente, e avrà cura di allegare relativa lettera d'incarico firmata per accettazione dell'interessato, dalla quale si evinca l'incarico affidato, la tipologia corsuale, le ore di docenza ed il relativo compenso, nonché la ricevuta di pagamento o lettera di credito qualora non si fosse proceduto al pagamento, oppure contratto stipulato con agenzia lavoro interinale, relative fatture o note di credito.
Per ciò che concerne le voci di spesa di viaggi, vitto e alloggio sostenute dal personale esterno di cui al precedente punto 6, qualora proveniente da località site oltre i 40 Km. dalla sede corsuale, si rammenta che saranno riconosciute solo quelle commisurate al costo dei biglietti dei mezzi pubblici. Qualora non si renda possibile il ricorso al mezzo pubblico, può essere autorizzato, dal legale rappresentante del soggetto attuatore, l'uso del mezzo proprio, nel caso è riconoscibile la relativa spesa nella misura corrispondente ad un 1/5 del costo medio di un litro di benzina super per ciascun chilometro percorso (le distanze percorse dovranno calcolarsi secondo le tabelle polimetriche delle distanze vigenti). L'eventuale ricorso al mezzo deve trovare comunque riscontro motivato nel progetto formativo approvato.
Di detta spesa dovrà essere predisposta una distinta per ciascun soggetto coinvolto.
Nessuna spesa relativa a taxi o vetture noleggiate verrà riconosciuta.
Nel compilare i modelli per le spese sostenute nell'ambito della voce personale, gli soggetti attuatori dovranno allegare tutti i documenti giustificativi in originale, distinti per singola voce, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:





Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione regionale è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
Si raccomanda agli UU.PP.L.M.O. di effettuare con scrupolosità la verifica dell'avvenuto versamento delle quote di T.F.R. tramite acquisizione delle dovute quietanze, pena l'addebito dei relativi importi, e con esplicito rimando alla circolare n. 126 del 30 gennaio 1990 gruppo XIII/F.P. prot. n. 56/90.
2. Spese per la gestione
Per le spese previste all'interno della voce gestione, gli soggetti attuatori avranno cura di attenersi a quanto sotto specificato. Al modello REND-GEST previsto, andranno allegate tutte le spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con giustificativi in originale, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:





Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione regionale è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
3. Spese per gli allievi
Per le spese previste all'interno della voce allievi, i soggetti attuatori avranno cura di attenersi a quanto sotto specificato, allegando al modello REND-ALL, tutte le spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con giustificativi in originale, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'inl'indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:




Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione regionale è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
L'Assessore: ADRAGNA

Allegato n. 1
Carta intestata del soggetto attuatore
DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO
(ai sensi delle normative vigenti)
(da inviare all'Assessorato gruppo III/FP, Ispettorato del lavoro, UPLMO)

Il sottoscritto ..................................................................... nella qualità di legale rappresentante dell'ente ............................................, con sede in ....................................................................................................... via ..................................................................... n. ...........................

Dichiara

1)  di avere presentato, in data ..................................................................... tutta la documentazione di rito all'Ispettorato del lavoro di ..................................................................... e, (eventualmente), di aver prodotto in data ................................................................................................ gli ulteriori documenti a suo tempo attestati con perizia giurata;
2)  di non aver ricevuto, alla data odierna, la visita ex ante da parte dell'Ispettorato del Lavoro;
3)  di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità dell'azione formativa in armonia con le disposizioni normative vigenti;
4)  di essere consapevole che l'accertamento, da parte dell'Ispettorato del lavoro in occasione di interventi successivi, di situazioni non conformi a quanto dichiarato, ove non suscettibili di regolarizzazione, determineranno l'assunzione a proprio carico delle spese sostenute per l'attuazione dell'attività formativa.
Firma legale rappresentante
.....................................................................


Allegato n. 2
CONTENUTI E MODALITA' DI COMPILAZIONE REGISTRI OBBLIGATORI

1) Registro didattico e di presenza
Costituisce il documento fondamentale dell'azione formativa in quanto consente di verificare la presenza dei partecipanti, l'orario, i docenti, le materie trattate in corrispondenza al progetto di fattibilità approvato e al programma didattico in dettaglio.
Il frontespizio del registro deve recare ogni riferimento utile per la individuazione dell'azione formativa finanziata: numero del corso, sede operativa, qualifica e codice professionale, settore di riferimento, tipologia, numero allievi e durata del corso.
Il contenute del registro prevede, oltre al programma svolto, le firme dei partecipanti e del personale di docenza.
Più in dettaglio il registro, con riferimento ad ogni ora di insegnamento (o unità didattica), deve fornire i seguenti dati: ora di inizio e termine, firma del docente, dell'eventuale codocente e del tutor, materia e argomenti trattati.
Il direttore, o comunque il responsabile del corso, deve apportare la propria firma sul registro, per certificarne la veridicità del contenuto, nonché giornalmente come visto di controllo.
I docenti, o altro personale incaricato, devono annotare puntualmente le assenze dei partecipanti, sbarrando gli spazi vuoti in corrispondenza dei rispettivi nominativi, all'inizio delle lezioni antimeridiane e/o pomeridiane, e curare che la firma dei presenti venga apposta all'atto dell'entrata e all'atto dell'uscita.
Tutto ciò che rende possibile il controllo didattico e contabile mediante conteggio delle ore di presenza, dei singoli partecipanti e di quelle totali da riportare negli appositi riepiloghi, nonché delle ore di docenza.
In caso di stage individuate in sedi diverse da quella di conservazione del registro didattico, si devono istituire appositi registri, fogli o schede che contengano i nominativi degli allievi, preventivamente vidimati, da tenere costantemente nella sede di svolgimento dello stage, e la circostanza deve essere annotata nel registro originario a fianco dei partecipanti interessati. Ciò vale anche in caso di sdoppiamento dei corsi in moduli diversificati per gruppi di partecipanti.
I funzionari incaricati del controllo devono apporre la propria firma sui registri controllati.
2. Registro di prima nota spese
Tale registro, in forma di giornale mastro (giornale di cassa e partitario delle spese), deve riportare in tempo reale ed in ordine cronologico le spese impegnate e sostenute con il riferimento all'azione finanziata cui fanno carico ed al documento di impegno e di pagamento della spesa.
Contemporaneamente dette spese dovranno essere trascritte nell'apposito partitario per voci.
3. Registro protocollo
Il registro protocollo risponde all'esigenza di controllare che tutte le domande degli aspiranti partecipanti, pervenute al soggetto gestore nei termini previsti, siano state prese in considerazione per la corretta sostituzione di partecipanti dimissionari. Ciò al fine dell'eventuale inserimento di uditori o altri partecipanti risultati idonei nella graduatoria di selezione iniziale. Tale registro può sopperire, inoltre, all'esigenza di documentare le spese postali.
5. Registro Fatture
Il registro delle fatture, reso obbligatorio a seguito dell'emanazione della legge n. 537/93 che, con l'art 14 comma 10, attrae nella normativa IVA i versamenti degli enti pubblici per i corsi di formazione professionale, deve essere tenuto in conformità e nei limiti degli artt. 21, 23, 24, 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sull'istituzione e disciplina dell'IVA.
6. Registro di carico e scarico
Per il carico e lo scarico del materiale di consumo, sia che si tratti di materiale in dotazione individuale (cioè consegnato ai partecipanti), sia che si tratta di materiale in dotazione collettiva (cioè per esercitazioni pratiche), deve essere istituito un registro-partitario nel quale devono essere indicati, in ordine cronologico e per voci merceologiche raggruppate in modo omogeneo, i materiali acquistati o prelevati dalle scorte di magazzino a fronte di quelli distribuiti gratuitamente ai partecipanti (materiale didattico individuale, indumenti protettivi) o utilizzati per esercitazioni pratiche.
Il registro può essere sostituito, laddove esista una contabilità informatizzata, da schede di magazzino codificate.
I materiali distribuiti ai partecipanti devono comunque essere riportati anche su schede o elenchi individuali di consegna controfirmati per ricevuta dai partecipanti stessi.
Le operazioni di carico e scarico devono essere registrate contestualmente all'acquisto o al prelievo del materiale ed all'utilizzo del materiale stesso.
Se l'utilizzo dei materiali in dotazione collettiva per le esercitazioni pratiche dà luogo, durante l'azione formativa, a produzione di beni, di semilavorati o residui di lavorazione, deve esserne presa nota nel registro dei beni prodotti.
7. Registro dei beni prodotti
Tale registro deve essere tenuto in correlazione a quello dei materiali di consumo nell'eventualità che l'azione formativa produca beni o semilavorati fruibili.
Nel registro devono risultare inventariati tutti i beni prodotti.
5. Registro inventario
Tale registro deve contenere tutti i beni mobili in disponibilità del soggetto attuatore con indicazione della ubicazione, degli estremi di acquisizione e delle fonti finanziarie relative all'acquisizione.

Allegato n. 3
A.1  AGIBILITÀ DEI LOCALI 

Premesso che nessun intervento deve essere svolto dall'Ispettorato del lavoro presso le strutture pubbliche laddove viene svolto il 25% del monte ore assegnato a ciascun soggetto attuatore per la programmazione di interventi formativi (da 15 a 90 ore), relativamente ai corsi tenuti presso scuole pubbliche, il parere richiesto all'Ispettorato del lavoro deve riguardare soltanto l'idoneità delle attrezzature e non anche dei locali. La documentazione da acquisire, pertanto, riguarda quella di rito per le attrezzature ed una semplice dichiarazione, a cura del R.S.P.P. (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione), attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro:
a)  possono essere consentiti certificati di agilità con destinazioni d'uso diverse da quella prevista per la specifica attività, a condizione che il soggetto attuatore produca relazione a firma di professionista abilitato (redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche) da cui risulti che la specifica attività "non contrasta con le zonizzazioni omogenee territoriali, né con gli usi e funzioni prevalenti della zona nella quale i locali sono ubicati";
b)  in caso di certificati di agilità non contenenti indicazioni sulla destinazione d'uso la compatibilità dei locali con le "zonizzazioni omogenee" deve essere attestata da professionista abilitato con le modalità di cui al precedente punto;
c)  in caso di attività formative contenenti tipologie diverse, la destinazione d'uso dovrà riferirsi alla tipologia prevalente;
d)  è comunque consentito, nelle more del rilascio della certificazione di agibilità da parte degli enti competenti, il ricorso ad una perizia tecnica giurata, a firma di un tecnico abilitato (ingegnere o architetto), da cui si evinca il possesso dei requisiti che la predetta certificazione dovrebbe attestare, integrata da attestazione comunale da cui risulti essere già stato avviato il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità, fermo restando le disposizioni non in contrasto con le precedenti circolari che regolano la normativa.
A.2  AGIBILITÀ/ABITABILITÀ sedi occasionali 

Considerato che la presente circolare interviene a corsualità annuale avanzata, anche per l'A.F. 2000-2001 continua ad essere in vigore il precedente sistema autorizzativo delle sedi occasionali in base al quale può essere richiesto alternativamente:
a) o il certificato di abitabilità/agibilità;
b) o nulla osta tecnico-sanitario dell'Azienda sanitaria locale competente per la rispondenza dei locali all'uso didattico.
A.3  SANATORIA 

Per quanto riguarda la "dimostrazione del pagamento dei relativi oneri (di sanatoria, n.d.r) da parte del proprietario dei locali" di cui si riferisce a pag. 4 della circolare n. 1/98, in considerazione dei tempi lunghi con cui le Amministrazioni comunali determinano tali importi, si ritiene che possa essere sufficiente l'esibizione dell'istanza di sanatoria presentata e dell'avvenuto pagamento dell'ammenda prevista per la sanatoria stessa.
Il soggetto attuatore, in tal caso, dovrà contestualmente dichiarare formalmente che "a tutt'oggi il comune non si è espresso in merito alla pratica di sanatoria dei locali".
B.1.  BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Il soggetto attuatore dovrà provvedere alla regolarizzazione, in conformità di legge e norme regolanti la materia, inderogabilmente per la attività formativa 2000-2001, ricorrendo se del caso al reperimento di nuovi locali idonei provvisti delle necessarie condizioni di accessibilità.
a) attesa la complessità delle norme che disciplinano l'abbattimento delle barriere architettoniche (interventi strutturali, parametri, dimensioni, etc.) si ritiene opportuno che la rispondenza dei locali ai requisiti previsti dalla circolare n. 1/98 venga attestata a cura del soggetto attuatore, da professionista abilitato;
b)  uso sistemi mobili "cingolati" se costantemente presenti nel centro di formazione.
In alternativa ai sistemi previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/89 (ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici), può essere consentito l'uso di sistemi mobili "cingolati" per il superamento di barriere architettoniche, a condizione che il soggetto attuatore produca la seguente documentazione:
1)  dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza da parte della casa costruttrice, prevista dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (Direttiva macchine);
2) dichiarazione da parte di tecnico abilitato, che attesti la idoneità del mezzo cingolato al superamento delle barriere architettoniche della sede formativa in cui viene utilizzato;
3)  siano comunicati all'Ispettorato del lavoro competente per territorio le persone incaricate alla manovra del mezzo cingolato.dicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:


(Si omettono i modelli di schede e registri)


(2001.18.951)
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CIRCOLARE 26 aprile 2001, n. 2/2001.
Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. - Piano regionale dell'offerta formativa ex legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006.
Al  Dipartimento regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Enti ex art. 4, legge regionale n. 24/76
Alle Province regionali
Alla Sovrintendenza scolastica per la Sicilia
Ai Provveditorati agli studi
Alla C.I.S.L. - U.S.R. Sicilia
Alla C.G.I.L. - Comitato regionale
Alla U.I.L. - Segreteria regionale
All'U.G.L. - Segreteria regionale
Alla C.I.S.A.L. - Scuola - Segreteria regionale
Alla Federazione regionale industria Sicilia
All'Associazione piccole industrie Sicilia
Alla Federazione regionale commercio e turismo
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla C.L.A.A.I.
Alla Federazione regionale artigianato
Alla Confesercenti regionale
Alla Federazione regionale dirigenti azienda
Alla Federazione regionale autonoma artigianato siciliano
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Alla Federazione regionale agricoltori di Sicilia
All'Alleanza coltivatori siciliani
Alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
Alla Presidenza della Regione siciliana
Al Dipartimento regionale per la programmazione
All'Assessorato regionale agricoltura e foreste
All'Assessorato regionale beni culturali e pubblica istruzione
All'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca
All'Assessorato regionale enti locali
All'Assessorato regionale industria
All'Assessorato regionale sanità
All'Assessorato regionale turismo
Agli Ispettorati provinciali agricoli
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Al Ministero di grazia e giustizia, - Direzione generale Istituti di prevenzione e pena - Ufficio VI, rep. III
Agli Ispettorati distrettuali degli Istituti di prevenzione e pena per adulti
Alla Direzione dei centri di rieducazione per minorenni della Sicilia
Alle Sezioni di sorveglianza presso le corti di appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo
Al Coordinamento regionale dei diritti dei portatori di handicap
Al Coordinamento regionale tutela diritti dei disabili
Al Coordinamento associazione dei genitori dei portatori di handicap
Agli Enti bilaterali regionale del turismo, industria ed artigianato
All'Anci Sicilia
All'Unione regionale delle provincie siciliane (U.R.P.S.)
All'Unione nazionale segretari comunali e provinciali (U.N.S.C.P.)
PREMESSA
1.  Nel rispetto della normativa regionale vigente, questa amministrazione deve procedere, entro il mese di luglio di ogni anno, all'elaborazione del piano regionale annuale dell'offerta formativa.
2.  Gli interventi programmabili individuati nella presente direttiva sono complementari rispetto gli interventi programmabili con il POR Sicilia nell'asse 3 "Risorse umane" ed inoltre sono coerenti con la classificazione delle attività che emerge dai documenti nazionali e comunitari.
3.  Le direttive di programmazione della attività formative sono, inoltre, il risultato della consultazione con i soggetti coinvolti direttamente nelle attività di programmazione, di formazione e orientamento, in armonia con quanto previsto dalle recenti disposizioni normative nazionali e regionali.
4.  Gli interventi formativi dovranno essere in grado di fornire agli utenti quelle conoscenze, competenze e capacità che sono indispensabili in un mercato del lavoro e in un sistema produttivo in progressiva trasformazione, garantendo, laddove necessario, opportunità di rapide riconversioni professionali adeguate alla complessità del sistema.
5.  La presente direttiva ha validità generale fino al 31 dicembre 2006 ed è soggetta ad integrazioni ed aggiornamenti periodici, qualora necessari.
Parte I
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FORMATIVI
Capitolo I
DIRETTIVE GENERALI

1.  Il piano degli interventi formativi verrà articolato negli ambiti di attività indicati nella successiva tabella su base regionale, e pertanto terrà conto dei valori medi di indicazione sotto riportati:
Base regionale
  N. ore | AMBITI | Sigla 
  640.000 Attività di formazione iniziale     A.F.I. 
  252.000 Attività di formazione superiore A.F.S. 
  140.000 Attività di formazione continua e permanente     A.F.C. e P. 
  200.000 Attività di formazione ambiti speciali     A.F.A.S. 
  91.000 Azioni di supporto a progetti nazionali     A.S.P.N. 

2.  Gli interventi di formazione possono essere programmati secondo diverse possibili "unità di programmazione", cioè secondo diversi tipi di aggregazione progettuale:
a)  Progetti semplici, si intendono le singole attività/azioni/iniziative che costituiscono le unità minime di programmazione. Ogni progetto semplice è riconducibile ad una singola tipologia formativa;
b)  Progetti complessi si intendono progetti che combinano in modo sinergico una pluralità di azioni/attività/iniziative all'interno anche di più interventi programmabili;
c)  Progetti in rete, si intendono quei progetti che prevedono il coinvolgimento, attraverso accordi formalizzati, di soggetti diversi (imprese, associazioni, enti di formazione, enti locali, associazioni datoriali, etc) e che suppongono un mantenimento operativo dei vantaggi acquisiti attraverso le sinergie collaudate anche al termine delle attività effettuate, attraverso l'istituzione di una rete permanente che assuma caratteristiche "aperte" nei confronti di attori operanti nel territorio e/o in settori vocazionalmente analoghi.
3.  Gli interventi formativi proposti dovranno tenere conto altresì degli indirizzi contenuti nelle analisi, nelle indagini e negli studi sui fabbisogni formativi a livello nazionale a vario titolo promossi, con particolare riferimento agli enti bilaterali nazionali e regionali che hanno individuato i profili professionali maggiormente rispondenti ai mercati di riferimento ed alle esigenze espresse dal mercato del lavoro.
4.  Per ogni qualifica professionale individuata, dovrà essere precisata la normativa di riferimento ed accertata la conformità ad eventuali leggi e normative nazionali o regionali di settore che ne definiscono le specificità, nonché la rispondenza a particolari esigenze territoriali che offrano concrete possibilità di sbocchi occupazionali.
5.  E' fatto divieto proporre qualifiche professionali per l'esercizio delle quali la normativa prevede una abilitazione professionale rilasciata da autorità istituzionali (esempio: "Guide turistiche", "Accompagnatore turistico", "Interprete", per ciò che concerne il settore turismo; "Erborista" per ciò che concerne il settore agricolo).
Capitolo II
INTERVENTI PROGRAMMABILI

1. Gli interventi programmabili, dovranno essere ricondotti agli ambiti di attività così come di seguito indicati, e dovranno obbligatoriamente prevedere, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) della legge 196/1997, un periodo di stage aziendale, che si svolge all'interno di un'impresa con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento o di presocializzazione lavorativa, nella misura stabilita al successivo capitolo III, capoverso 12.
  Codice | AMBITI FORMATIVI | Sigla 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE INIZIALE A.F.I. 
1.1  Formazione per l'assolvimento dell'obbligo scolastico FOS 
1.2  Qualificazione di base post-scuola dell'obbligo QA-Q1-Q2-SMI-QOF 
1.3  Qualificazione di base abbreviata QBA 
1.4  Qualificazione post-biennio secondaria superiore QPB 
1.5  Specializzazione post-qualifica SPEC 
1.6  Corsi integrativi extra-curricolari FIEC 
1.7  Moduli professionalizzanti integrati con la scuola secondaria superiore FIS 
1.8  Tirocini formativi e di orientamento TFO 
1.9  Apprendistato APPR 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUPERIORE A.F.S. 
2.1  Qualificazione superiore post-diploma QA-Q1-Q2-SS 
2.2  Raccordo formazione/lavoro di livello superiore FLS 
2.3  Tirocini formativi e di orientamento TFO 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE A.F.C. e P
3.1  Aggiornamento AGG 
3.2  Perfezionamento/specializzazione PERF 
3.3  Riqualificazione professionale RIQ 
3.4  Riconversione professionale RIPR 
3.5  Percorsi di qualificazione in alternanza tra formazione e lavoro AFL 
3.6  Percorsi formativi in attuazione dei contratti di apprendistato e CFL: 
3.6 a  Percorsi formativi rivolti a giovani apprendisti FGA 
3.6 b  Percorsi formativi rivolti ai lavoratrici e alle lavoratrici impegnati in CFL FCFL 
3.7  Interventi finalizzati all'adeguamento del sistema formativo ASFP 
3.8  Interventi per il personale dipendente della pubblica amministrazione AFPA 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER AMBITI SPECIALI A.F.A.S. 
4.1  Formazione socio assistenziale SOC 
4.2  Formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunità HDC-DAD-DIS-DIM 
AZIONI DI SUPPORTO A PROGETTI NAZIONALI A.S.P.N. 
5.1  Alfabetizzazione informatica e lingua inglese AI e LI 
5.2  Euroformazione difesa EUDI 

1.  ATTIVITA' DI FORMAZIONE INIZIALE (A.F.I.)
1.  La formazione iniziale rappresenta un'offerta formativa, rivolta ai giovani ed ad adulti che intendono accedere al mercato del lavoro al termine dell'obbligo scolastico o al termine di fasi intermedie delle scuole secondarie superiori.
2.  Essa offre la possibilità ai giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, orientati a non proseguire gli studi, di acquisire competenze professionali specifiche, più o meno compiute, spendibili nel mercato del lavoro.
3.  La formazione iniziale si rivolge:
-  a giovani ed adulti che hanno assolto l'obbligo scolastico;
-  a giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico che intendono esercitare il diritto alla frequenza di attività formative nel sistema di formazione professionale regionale, per soddisfare l'obbligo formativo;
-  a studenti del 3°, 4°, e 5° anno degli Istituti secondari.
4.  La formazione iniziale, inoltre, può essere rivolta a giovani che non hanno assolto l'obbligo scolastico, o ancora non ne sono stati prosciolti; in questo caso le attività saranno effettuate secondo le modalità indicate nel decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della pubblica istruzione.
5.  Attraverso la formazione iniziale si realizza, dunque, il diritto alla formazione sia per quei giovani che scelgono un percorso formativo diverso da quello scolastico, sia per quei giovani che la scuola non è riuscita a valorizzare: pertanto può essere considerata come strumento fondamentale di prevenzione del disagio e delle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro di una fascia significativa della popolazione giovanile.
6.  L'impianto formativo di questo ambito specifico è finalizzato alla educazione attiva e dovrà essere attuato secondo un processo di apprendimento che, facendo leva sull'esperienza di lavoro in laboratorio, fornisce le competenze di base, tecnico-professionali, tali da garantire una formazione completa del cittadino
7.  La durata degli interventi varia in funzione delle tipologie e del profilo professionale di riferimento, da 60 a 1800 ore, se biennali.
8.  Gli interventi formativi che rientrano in questo ambito sono ricondotti a nove sottotipologie, ognuna delle quali prevede particolari requisiti di accesso, in ordine al percorso scolastico compiuto e ad eventuali esperienze lavorative, per:
-  il conseguimento di certificato di qualifica o di un certificato di specializzazione a seguito di esame finale;
-  l'acquisizione di specifiche competenze e relativo credito formativo che sarà rilasciato sotto forma di certificato di frequenza al termine delle attività.
1.1  -  Formazione per l'assolvimento dell'obbligo scolastico (FOS)
Finalità: consentire l'acquisizione di conoscenze, capacità e competenze di base per supportare la scelta del successivo percorso di istruzione scolastica o di formazione professionale. Gli interventi, che si svolgeranno secondo le indicazioni dell'art. 7 del decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della pubblica istruzione, saranno regolati da apposita convenzione tra istituzione scolastica e organismo attuatore secondo le indicazioni previste all'art. 6 del decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della pubblica istruzione e successive integrazioni.
Destinatari: giovani.
Requisiti di accesso:
-  giovani con obbligo scolastico non assolto o non prosciolto;
-  colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute.
Durata: secondo accordi formalizzati con l'istituzione scolastica.
Certificazione: certificato delle competenze rilasciato secondo le modalità indicate all'art. 9 comma 3 del decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della pubblica istruzione e successive modifiche ed integrazioni e secondo il modello allegato al decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.
1.2  -  Qualificazione di base post-scuola dell'obbligo (QA - Q1 - Q2 - SMI - QOF)
Finalità: consentire l'acquisizione di una specifica preparazione professionale finalizzata all'inserimento lavorativo qualificato, anche al fine dell'assolvimento dell'obbligo formativo.
Destinatari: giovani e/o adulti.
Requisiti di accesso:
-  obbligo scolastico assolto;
-  colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute.
Durata: da 225 a 900 ore, in funzione del profilo e del settore professionale di riferimento, e sino a 1800 ore se biennale. La durata dei percorsi, per l'assolvimento di obbligo formativo, potrà inoltre variare in funzione della età anagrafica dei giovani fino al compimento del 18° anno di età.
Certificazione: certificato di qualifica professionale.
1.3  -  Qualificazione di base abbreviata (QBA)
Finalità: consentire, a chi è già in possesso di una preparazione scolastica superiore alla scuola media, o a chi ha già acquisito una esperienza lavorativa pertinente, di acquisire una qualifica di base secondo un percorso abbreviato che tiene conto delle competenze e conoscenze già acquisite, o di crediti formativi formalizzati già acquisiti.
Destinatari: giovani e/o adulti.
Requisiti di accesso:
-  frequenza di almeno un anno di scuola secondaria superiore o esperienza lavorativa di un anno;
-  colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute.
Durata: da 450 a 600 ore in funzione del profilo professionale di riferimento e delle caratteristiche del "gruppo classe". Per l'acquisizione di qualifiche semplici relative a lavori stagionali, la durata potrà anche essere inferiore a 450 ore.
Certificazione: certificato di qualifica professionale.
1.4  -  Qualificazione post biennio di scuola secondaria superiore (QPB)
Finalità: conseguimento di una qualifica professionale con maggiore contenuto culturale rispetto alla qualifica di base.
Destinatari: giovani e/o adulti.
Requisiti di accesso:
-  colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute.
-  avere frequentato il biennio di Scuola Secondaria Superiore.
Durata: da 225 a 1800 (se biennale) ore in funzione del settore e del profilo professionale di riferimento.
Certificazione: certificato di qualifica professionale.
1.5  -  Specializzazione post-qualifica (SPEC)
Finalità: completare e specializzare la preparazione professionale dei qualificati dalla formazione professionale su aspetti innovativi di particolare rilevanza per le imprese e per l'economia locale.
Destinatari: giovani e/o adulti.
Requisiti di accesso:
-  essere in possesso di una qualifica professionale di base pertinente rispetto all'area di specializzazione (qualifica ottenuta nell'ambito del sistema regionale o degli istituti professionali).
Durata: da 100 a 450 ore secondo il settore ed il profilo professionale di riferimento.
Certificazione: certificato delle competenze rilasciato secondo le modalità indicate all'art. 9 comma 3 del decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della pubblica istruzione e successive modifiche ed integrazioni e secondo il modello allegato al decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.
1.6  -  Corsi integrativi extra-curricolari (FIEC)
Finalità: fare acquisire ai destinatari conoscenze specifiche attraverso moduli professionalizzanti di interesse generale, quali ad esempio informatica, tecniche della comunicazione, economia aziendale, ecc., che integrano le attività curricolari scolastiche.
Tali iniziative vanno organizzate in collaborazione con gli Istituti scolastici e sulla base di appositi protocolli d'intesa e/o convenzione.
Destinatari: studenti di 3°, 4° e 5° anno degli Istituti secondari (di norma non professionali).
Requisiti di accesso:
-  colloquio individuale di orientamento.
Durata: da 60 a 600 ore con possibilità di articolazione su un triennio, e di norma in orario extra-scolastico.
Certificazione: certificato delle competenze rilasciato secondo le modalità indicate all'art. 9 comma 3 del decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della pubblica istruzione e successive modifiche ed integrazioni e secondo il modello allegato al decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.
1.7  -  Moduli di formazione professionale integrati con la scuola secondaria superiore (FIS)
Finalità: attuare, in orario scolastico, percorsi integrati che abbiano una valenza secondo i casi, orientativa e formativa e/o professionalizzante, attraverso protocolli d'intesa in collaborazione tra istituti scolastici ed enti di formazione.
Nell'ambito della presente tipologia, è possibile attivare anche progetti di sostegno ai portatori di handicap nei percorsi di scuola secondaria superiore. In tale caso il progetto dovrà, altresì, indicare il livello di integrazione tra le due istituzioni per il singolo partecipante.
Destinatari: giovani.
Requisiti di accesso: frequenza istituto secondario superiore.
Durata: fino a 400 ore nell'arco di 2 anni.
Certificazione: certificato delle competenze rilasciato secondo le modalità indicate all'art. 9 comma 3 del decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della pubblica istruzione e successive modifiche ed integrazioni e secondo il modello allegato al decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.
1.8  -  Tirocini formativi e di orientamento (TFO
Finalità: per realizzare momenti di alternanza studio-lavoro agevolando le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro potranno promuoversi tirocini formativi e di orientamento destinati a soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.
Le attività di tirocinio rappresentano uno strumento innovativo nelle politiche del lavoro ed hanno finalità sia orientative, in quanto agevolano le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia formative e sono volte a:
-  sostenere il processo di apertura e di accoglienza delle imprese verso i giovani prevalentemente all'interno del sistema formativo;
-  produrre la socializzazione fra i tirocinanti ed imprese;
-  favorire la transizione nel lavoro ed in particolare l'inserimento di soggetti in difficoltà, rispetto al mercato del lavoro;
-  flessibilizzare l'offerta formativa in ragione delle esigenze degli utenti.
Destinatari: giovani.
Requisiti di accesso: avere assolto l'obbligo scolastico.
Modalità di realizzazione:
Le attività si svolgeranno direttamente in azienda sulla base di apposite convenzioni con le aziende stesse, redatte secondo lo schema di cui al D.M. 25 marzo 1998 n. 142, e sulla base di un progetto formativo e di orientamento, nel caso in cui non si svolga autonomamente.
Dovrà essere individuato il tutor responsabile dell'attività di tirocinio, che avrà il compito di assicurare raccordo tra le attività svolte in azienda ed i contenuti del percorso formativo individuato.
Durata: minimo 80 ore; la durata dell'intervento potrà aumentare sulla base delle disponibilità e/o delle esigenze della azienda e comunque nel rispetto delle seguenti indicazioni:
-  non superiore a quattro mesi, se i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
-  non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli Istituti professionali di stato, o allievi in attività di formazione professionale;
-  non superiore ai dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della Legge 8 novembre1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti indicati al successivo punto;
-  non superiore ai ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
Lo svolgimento delle attività di tirocinio dovranno rispettare le indicazioni di cui alla circolare assessoriale del 20 ottobre 2000, n. 26 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 novembre 2000, n. 52.
Certificazione: dichiarazione delle competenze sottoscritta altresì dall'azienda ospitante.
1.9  -  Formazione nell'ambito dell'apprendistato (APPR)
Finalità: in attuazione dell'art. 16 della legge 196/1997, le attività formative per apprendisti devono perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro. La formazione nell'ambito dell'apprendistato è finalizzata anche all'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 157.
Destinatari: giovani.
Requisiti di accesso: età non inferiore a 16 anni e non superiore a ventisei.
Modalità di realizzazione: il primo modulo dovrà essere dedicato all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa. I contenuti e le competenze da conseguire sono quelle previste dal D.M. 20 maggio 1999, n. 179, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 giugno 1999, n. 138.
Durata: quella prevista per categorie professionali nei contratti collettivi nazionali di lavoro e non inferiore comunque a 120 ore annue.
Certificazione: Dichiarazione delle competenze.
2.  ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUPERIORE (A.F.S.)
1.  La formazione superiore raggruppa l'insieme delle iniziative formative professionalizzanti ai fini lavorativi riservate alle persone in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equivalente.
2.  La durata degli interventi formativi varia di norma da 80 a 900 ore, ed in funzione di alcune tipologie o particolari profili professionali può estendersi sino ad un massimo di 1800 ore, se biennale.
3.  Gli interventi formativi che sono ricondotti a tre sottotipologie, ognuna delle quali prevede particolari requisiti di accesso e, in ragione della specifica sottotipologia, consentono:
-  il conseguimento di certificato di qualifica superiore o di un certificato di specializzazione a seguito di esame finale;
-  l'acquisizione di specifiche competenze e relativo credito formativo;
-  il conseguimento di un diploma di specializzazione regionale a seguito di esame finale.
4.  Si rivolge a giovani e/o adulti in possesso di un titolo di scuola secondaria superiore.
2.1  -  Qualificazione superiore post-diploma (Q A - Q1 - Q2 - S.S.S.)
Finalità: conseguimento di una qualifica professionale superiore finalizzata all'inserimento lavorativo.
Destinatari: giovani e/o adulti.
Requisiti di accesso:
-  possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;
-  colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute.
Durata: da 225 a 900 ore, in funzione del profilo e del settore professionale di riferimento, e sino a 1800 ore se biennale.
Certificazione: Certificato di qualifica superiore.
2.2  -  Raccordo formazione/lavoro di livello superiore (FLS)
Finalità: inserimento lavorativo mirato, dipendente o autonomo, su un profilo professionale superiore specifico corrispondente a sbocchi occupazionali già identificati da parte di una o più imprese. In funzione del tipo di sbocco occupazionale previsto, le iniziative possono articolarsi come segue:
-  raccordo per l'inserimento al lavoro dipendente;
-  raccordo per l'avvio alla imprenditoria giovanile e femminile;
-  raccordo per l'avvio al lavoro autonomo professionale. In tale tipologia possono rientrare anche le iniziative preparatorie all'esercizio di professioni autonome.
Destinatari: giovani diplomati.
Requisiti di accesso: disoccupati ed inoccupati.
Durata: sino a 450 ore.
Certificazione: attestato di frequenza.
2.3  -  Tirocini formativi e di orientamento (TFO)
Finalità: realizzare momenti di alternanza studio-lavoro per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro potranno promuoversi tirocini formativi e di orientamento destinati a soggetti in possesso di titolo di studio di scuola media superiore.
Le attività di tirocinio rappresentano uno strumento innovativo nelle politiche del lavoro ed hanno finalità sia orientative, in quanto agevolano le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia formative e sono volte a:
-  sostenere il processo di apertura e di accoglienza delle imprese verso i giovani prevalentemente all'interno del sistema formativo;
-  produrre la socializzazione fra i tirocinanti ed imprese;
-  favorire la transizione nel lavoro ed in particolare l'inserimento di soggetti in difficoltà, rispetto al mercato del lavoro;
-  flessibilizzare l'offerta formativa in ragione delle esigenze degli utenti.
Destinatari: giovani.
Requisiti di accesso: diploma di scuola secondaria superiore.
Modalità di realizzazione.
Le attività si svolgeranno direttamente in azienda sulla base di apposite convenzioni stipulate con le aziende stesse redatte secondo lo schema di cui al D.M. 25 marzo 1998 n. 142 sulla base di un progetto formativo e di orientamento, nel caso in cui non si svolga autonomamente.
Dovrà essere individuato il tutor responsabile dell'attività di tirocinio, che avrà il compito di assicurare raccordo tra le attività svolte in azienda ed i contenuti del percorso formativo individuato.
Durata: minimo 80 ore; la durata dell'intervento potrà aumentare sulla base delle disponibilità e/o delle esigenze della azienda e comunque nel rispetto delle seguenti indicazioni:
-  non superiore a quattro mesi, se i soggetti beneficiari siano studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca, nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondaria anche non universitaria, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
-non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi in attività di formazione professionale;
-  non superiore ai dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della Legge novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti indicati al successivo punto;
-  non superiore ai ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
Lo svolgimento delle attività di tirocinio dovranno rispettare le indicazioni di cui alla circolare assessoriale del 20 ottobre 2000, n. 26 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 novembre 2000, n. 52.
Certificazione: dichiarazione delle competenze sottoscritta altresì dall'azienda ospitante.
3.  ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE (A.F.C. e P.)
1.  La formazione continua e permanente occupa sempre più spazio all'interno delle politiche formative regionali, nazionali e comunitarie. Essa rappresenta, all'interno dell'attuale scenario economico-sociale caratterizzato da continui e profondi cambiamenti, una risorsa primaria ed uno strumento fondamentale per lo sviluppo e l'adeguamento delle professionalità inserite a vari livelli nel mercato del lavoro.
2.  Con la formazione continua e permanente si intende supportare l'individuo, nell'arco di tutta la vita, nel processo di adeguamento delle proprie competenze e conoscenze e della professionalità ai processi di innovazione aziendale a livello tecnico, produttivo, organizzativo e scientifico.
3.  I destinatari degli interventi formativi, che rientrano in questo ambito, sono pertanto:
-  le lavoratrici ed i lavoratori (sia autonomi che dipendenti): per consentire il recupero di una mancata o parziale formazione iniziale, per sostenere i percorsi di evoluzione e promozione professionale, per garantire il mantenimento delle conoscenze di fronte ai processi di trasformazione ed innovazione del lavoro;
-  le imprese dei vari settori economici: come fattore di competitività e di innovazione aziendale per adattarsi ai mutamenti e migliorare i processi, i prodotti e i servizi offerti
-  le aree geografiche locali: come fattore di accompagnamento e facilitazione dei progetti territoriali di sviluppo promossi dagli enti locali.
4.  Per tutte le tipologie di formazione continua, il dialogo sociale deve rappresentare una priorità per la costruzione dei piani di intervento.
5.  Gli interventi formativi che rientrano in questo ambito si riferiscono a otto sottotipologie e si rivolgono nello specifico alle lavoratrici ed ai lavoratori consentendo:
-  il conseguimento di certificati o diploma di qualifica e specializzazione;
-  l'acquisizione di specifiche competenze.
6.  Per alcune sottotipologie è previsto specificamente l'esame finale.
3.1  -  Aggiornamento (AGG)
Finalità: consentire ai partecipanti di aggiornare e mantenere le conoscenze o le abilità su uno o più argomenti direttamente legati alla professione svolta, da attuarsi attraverso moduli formativi specifici.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori, autonomi o dipendenti, ai vari livelli di professionalità.
Requisiti di accesso: possesso di una qualifica o di una professionalità riconosciuta.
Durata: moduli da 15 a 90 ore, con possibilità di combinare più moduli di aggiornamento in cicli ricorrenti sull'arco dell'anno e sino ad un massimo di 150 ore.
Certificazione: certificato delle competenze ed attestato di frequenza.
3.2  -  Perfezionamento (PERF)
Finalità: consentire ai destinatari di ampliare o arricchire la propria professionalità con finalità di promozione professionale o di mobilità lavorativa.
Destinatari:
-  giovani e/o adulti disoccupati ivi compresi lavoratori interessati da misure di politica del lavoro (CIG, CIGS, Mobilità, LSU-LPU-PIP);
-  lavoratrici e lavoratori, sia dipendenti che autonomi.
Requisiti di accesso: possesso di una qualifica o di una professionalità riconosciuta.
Durata: da 100 a 400 ore secondo i settori.
Certificazione: certificato di specializzazione.
3.3  -  Riqualificazione professionale (RIQ)
Finalità: fare acquisire alle lavoratrici ed ai lavoratori competenze richieste a seguito di processi di innovazione aziendale che comportino l'introduzione di nuove tecnologie, modificazioni dell'organizzazione del lavoro o altre innovazioni di tipo strutturale di adeguamento significativo della professionalità del personale.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori, sia autonomi che dipendenti, (ivi compresi gli operatori del sistema scolastico formativo regionale).
Requisiti di accesso: possesso di un livello di formazione o di esperienza professionale di partenza.
Modalità: gli interventi rivolti agli operatori del sistema formativo regionale saranno realizzati secondo le previsioni concertate con il Dipartimento F.P.
Durata: definita di volta in volta sulla base degli obiettivi e delle condizioni iniziali specifiche; i corsi di riqualificazione vanno programmati nell'ambito di esplicite intese aziendali.
Certificazione: certificato di qualifica professionale.
3.4  -  Riconversione professionale. (RIPR)
Finalità: acquisizione di una professionalità completa, diversa da quella posseduta, che consente alle lavoratrici ed ai lavoratori intenzionati a reinserirsi nel mercato del lavoro dopo un periodo di abbandono dell'attività professionale, o favorire la ricerca di una diversa collocazione lavorativa.
Tali iniziative devono essere promosse in accordo con aziende o in relazione ad accordi o patti d'area o territoriali già siglati, associazioni di categoria, enti locali, parti sociali.
Destinatari:
-  disoccupati di lunga durata di età avanzata, (oltre i 29 anni);
-  lavoratrici e lavoratori in C.I.G. e/o minacciati da processi di riconversione aziendale o di settore (ivi compresi gli operatori del sistema scolastico formativo regionale).
Requisiti di accesso: possesso di una qualifica o di una professionalità riconosciuta.
Modalità: gli interventi rivolti agli operatori del sistema formativo regionale saranno realizzati secondo le previsioni concertate con il dipartimento F.P.
Durata: definita di volta in volta sulla base della qualifica specifica da raggiungere e delle caratteristiche dei singoli candidati e comunque non superiori alle 900 ore.
Certificazione: certificato di qualifica professionale.
3.5  -  Percorsi di qualificazione in alternanza tra formazione e lavoro (AFL)
Finalità: tipologia di grande rilevanza che può rappresentare una alternativa rispetto ai percorsi tradizionali di qualificazione iniziale. Tali percorsi sono caratterizzati da una successione alternata ed interdipendente di fasi presso un centro di formazione e fasi in azienda, per il raggiungimento di obiettivi formativi comuni. Nell'ambito di tale tipologia, il lavoro deve essere strutturato in modo tale da poter avere una valenza formativa e l'impresa deve assumere una responsabilità diretta nel raggiungimento degli obiettivi formativi, a fianco dell'organismo di formazione. Modalità particolarmente rivolta alle lavoratrici ed ai lavoratori che hanno bisogno di rimotivazione allo studio tramite una esperienza positiva inizialmente centrata sulla pratica operativa e la responsabilizzazione individuale, per "riscoprire" in modo induttivo il valore della preparazione teorica.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori occupati.
Requisiti di accesso: nessuno in particolare se non quelli che ne definiscono la categoria di destinatari.
Durata: da 300 ore a 600 ore in funzione del settore e del profilo professionale di riferimento. Di norma il percorso è biennale.
Certificazione: certificato di qualifica professionale.
Nel caso di intervento formativo che integra le misure occupazionali PIP (Piani di inserimento Professionale):
Destinatari: lavoratrici e lavoratori impegnati in PIP (Piani di inserimento Professionale).
Requisiti di accesso: definiti di volta in volta sulla base della qualifica specifica da raggiungere.
Durata: in questo ultimo caso la durata delle attività formative dovrà consentire il rispetto delle percentuali stabilite dalla normativa di riferimento. (460 - 600 ore).
Certificazione: certificato di qualifica professionale.
3.6  -  Percorsi formativi in attuazione dei contratti di apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro
Finalità: acquisizione di professionalità medie o elevate ed agevolazione dell'inserimento professionale all'interno dei contratti di lavoro a causa mista: apprendistato e CFL.
Modalità di realizzazione: tenuto conto delle esigenze prevalenti di piccole e medie imprese con livelli elevati di dispersione dei giovani apprendisti ed assunti con CFL, i progetti dovranno comprendere iniziative significative di promozione e di formazione aziendale. Progetti aziendali potranno essere attivati in presenza di un numero sufficiente di partecipanti non inferiori comunque a 10. Oltre alle azioni di promozione e di accompagnamento ogni progetto dovrà comportare una formulazione del contratto individuale di formazione, sottoscritto dal giovane, dall'impresa e dal centro di formazione.
3.6.a  -  Percorsi formativi rivolti a giovani apprendisti (FGA)
Il percorso formativo dovrà rispettare le indicazioni contenute nel decreto del Ministero del Lavoro del 19 maggio 1999 e dovrà tenere conto dei livelli di competenza posseduti dai giovani apprendisti e dei fabbisogni formativi individuali a tale riguardo.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori impegnati in contratti di apprendistato.
Requisiti di accesso: contratto di apprendistato; l'accesso è inoltre vincolato al rispetto delle priorità individuate dal dipartimento F.P. nel piano di formazione esterna per apprendisti.
Durata: 120 ore annue.
Certificazione: attestato di frequenza.
Vincoli: ogni organismo dovrà prevedere, nell'ambito dell'attività programmata, almeno un intervento in ogni CFP rivolto a 15 apprendisti. L'Assessorato in fase di definizione del piano si riserva di dislocarne lo svolgimento in funzione del fabbisogno formativo espresso dalle aziende interessate.
3.6.b  -  Percorsi formativi rivolti alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con CFL (FCFL)
Il percorso formativo dovrà essere costruito sulla base delle indicazioni normative in materia e dovrà tenere conto dei livelli di competenza posseduti dagli assunti con CFL e dei fabbisogni formativi individuali a tale riguardo.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori assunti con CFL.
Requisiti di accesso: contratto di formazione e lavoro.
Durata: 160 ore annue.
Certificazione: attestato di frequenza.
3.7  -  Interventi finalizzati all'adeguamento del sistema formativo (ASF)
Finalità: adeguare il sistema formativo, inteso nella sua accezione più ampia, in vista del consolidamento a regime della sua integrazione funzionale con il sistema scolastico. Gli interventi programmabili riguardano l'aggiornamento e la qualificazione, che consentono l'acquisizione di competenze didattico-formative e/o organizzativo-gestionale spendibili per il funzionamento di attività agenziali.
Le modalità di svolgimento delle attività rivolte agli operatori del sistema della formazione saranno debitamente concordate con l'Amministrazione regionale in relazione a caratteristiche dei destinatari, tipologie di intervento e localizzazione delle attività.
Destinatari: operatori del sistema formativo regionale e personale del sistema scolastico.
Requisiti di accesso: contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Durata:
-  da 60 ore a 150 ore per le attività di aggiornamento;
-  450 ore per attività di qualificazione degli operatori del sistema formativo regionale e personale del sistema scolastico;
-  450 ore per attività di qualificazione del personale non docente.
Certificazione:
-  attestato di frequenza, per le attività di aggiornamento;
-  certificato di qualifica professionale, per le attività di qualificazione.
Nel caso di azioni di aggiornamento specifiche di formazione formatori finalizzata all'abilitazione in materia di HACCP la programmazione degli interventi dovrà:
-  rispettare il programma didattico "tipo" debitamente autorizzato dall'Assessorato regionale della sanità, nel quadro del protocollo d'Intesa sottoscritto con questa amministrazione e con l'ente bilaterale per il turismo siciliano (EBRTS), gusta determina assessoriale del 30 dicembre 1999;
-  essere destinato a lavoratrici e lavoratori impiegati nel sistema formativo regionale o nel sistema scolastico che sono in possesso del diploma di agrotecnico, tecnico chimico oppure del diploma di laurea in: biologia, scienze naturali, chimica, agraria, medicina, veterinaria e che potranno essere impegnati nella erogazione di attività di HACCP, settore alimentare;
-  avere una durata di 80 ore.
Certificazione: attestato di frequenza.
3.8  -  Interventi per il personale dipendente della pubblica amministrazione (AFPA)
Finalità: consentire l'adeguamento delle competenze del personale dipendente della pubblica amministrazione, con particolare attenzione alle funzioni di "Middle Management". Promuovere e adeguare alle nuove necessità le capacità di progettazione, implementazione, monitoraggio e valutazione degli operatori della pubblica amministrazione, anche al fine di sostenere l'innovazione, nel quadro della riorganizzazione dei servizi e del funzionamento degli uffici.
Destinatari: lavoratrici e lavoratori.
Requisiti di accesso: dipendente della pubblica amministrazione.
Durata:
-  da 60 ore a 150 ore per le attività di aggiornamento;
-  da 300 a 450 ore per attività di qualificazione.
Attestato rilasciato:
-  attestato di frequenza, per le attività di aggiornamento;
-  certificato di qualifica professionale, per le attività di qualificazione.
4.  ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER AMBITI SPECIALI (A.F.A.S.)
4.1  -  Formazione socio assistenziale (SOC)
Finalità: qualificazione finalizzata a figure professionali operanti nel settore sociale nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 5 maggio 1986 n. 22, individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988 modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Regione 4 giugno 1996 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 10 agosto 1996, parte I). Tali riferimenti normativi dovranno essere riportati nel formulario. Eventuali diverse esigenze formative manifestate da enti locali e/o organizzazioni di categoria dovranno essere opportunamente documentate ed allegate agli interventi formativi proposti.
Destinatari:
a)  soggetti privi di diploma di scuola secondaria superiore;
b)  soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Requisiti di accesso per entrambe le categorie di destinatari, in dipendenza della figura professionale:
-  assolvimento dell'obbligo scolastico;
-  possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
Durata: 900 ore annue e 1800 ore biennale.
Certificazione:
-  certificato di qualifica professionale per i soggetti di cui alla lett. a);
-  diploma di specializzazione per i soggetti di cui alla lett. b).
4.2  -  Formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunità (HDC-DAD-DIS-DMI)
Finalità: preparare i soggetti all'integrazione sociale e lavorativa.
Tali iniziative vanno progettate ad hoc, tenendo conto dell'utenza, dei vincoli legati alle condizioni oggettive e soggettive.
Destinatari: giovani e adulti.
Requisiti di accesso: disabili, disadattati sociali, detenuti adulti, detenuti minori.
Durata:
-  DAD  da 350 a 900 ore; 
-  DIS  da 500 a 900 ore; 
-  DMI  da 500 a 1800 ore (se biennale); 
-  HCD  da 900 a 1800 ore (se biennale) (orientamento e preformazione). 

Certificazione: attestato di frequenza e/o certificato di qualifica professionale e/o attestato di abilitazione e/o certificato di specializzazione a secondo della tipologia dell'intervento.
5.  ATTIVITA' DI SUPPORTO A PROGETTI NAZIONALI (A.S.P.N.)
5.1  -  Alfabetizzazione informatica e lingua inglese (AI e LI)
1.  Nell'ambito delle attività di supporto al programma nazionale straordinario 2000/2 di alfabetizzazione informatica e lingua inglese per le aree dell'obiettivo 1 ammesso a contributo a carico del Fondo nazionale per l'occupazione (ex legge 23 dicembre 1999, n. 488) con delibera n. 14/2000 del C.I.P.E. e delibera n. 85/2000 del C.I.P.E., al fine di assicurare il supporto logistico - organizzativo necessario, fornendo inoltre l'impiego di personale docente qualificato per l'attività didattica in informatica e lingua inglese, gli organismi programmeranno attività formative brevi secondo i contenuti progettuali del programma in parola, che prevedono di attuare azioni formative, organizzate per gruppi aula di 15 soggetti e localizzate secondo la tabella seguente:




2.  Gli organismi avranno cura di acquisire presso il soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione del programma, così come individuato nella delibera n. 85/2000 del C.I.P.E., "Italia Lavoro S.p.A." - Unità territoriale della Sicilia, Via Emerico Amari, n. 124 Palermo -, l'estratto progettuale del programma in parola e definire esecutivamente le attività formative concordandone i contenuti specifici.
3.  Si fa presente che l'amministrazione assegna valore di priorità all'attuazione degli interventi sopra specificati e si riserva la facoltà di considerare la relativa premialità in sede di valutazione.
5.2  -  Attività di supporto del programma nazionale "Euroformazione difesa" (EUDI)
1.  Al fine di assicurare il supporto logistico-organizzativo necessario, fornendo inoltre l'impiego di personale docente qualificato per l'attività didattica necessaria gli organismi programmeranno attività formative secondo i contenuti progettuali del programma in parola, che prevedono di attuare azioni formative, organizzate per gruppi aula di 15 soggetti e localizzate secondo la tabella seguente:





2.  Gli organismi avranno cura di acquisire presso il Dipartimento formazione professionale l'estratto progettuale del programma in parola e definire esecutivamente le attività formative concordandone i contenuti specifici.
3.  Si fa presente che l'amministrazione assegna valore di priorità all'attuazione degli interventi sopra specificati e si riserva la facoltà di considerare la relativa premialità in sede di valutazione.
Capitolo III
CONTENUTI PROGETTUALI

Nella formulazione degli interventi formativi, dovranno rispettarsi le sottospecificate indicazioni:
1.  I progetti formativi proposti di durata pari o superiore a 900 ore annuali dovranno prevedere, competenze specifiche di base, che si riferiscono alle seguenti discipline:
-  lingua inglese;
-  informatica di base;
-  organizzazione aziendale;
-  diritto del lavoro e sindacale;
-  igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L. n. 626/94);
-  economia di base (incluso gli effetti di impatto sull'applicazione dell'euro).
2.  Per ogni intervento che prevede una qualifica professionale, dovrà essere indicato il settore, comparto e sub-comparto nonché il codice di collocamento relativo.
3.  Per ogni intervento che prevede una qualifica professionale, dovrà essere accertata e dichiarata e la conformità ad eventuali leggi e normative nazionali o regionali di settore che ne definiscono le specificità, nonché la rispondenza a particolari esigenze territoriali che offrano concrete possibilità di sbocchi occupazionali.
4.  Nell'individuazione di interventi formativi viene fissato il numero di allievi da ammettere al finanziamento delle attività corsuali dei seguenti settori:



5.  Limitatamente agli interventi di aggiornamento e di obbligo formativo il numero massimo dei destinatari da ammettere alle attività viene elevato fino a 25 unità, nel rispetto comunque della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene dei locali adibiti ad uso scolastico formativo per gli interventi di formazione continua il limite minimo di allievi è di 8 unità.
6.  Inoltre, limitatamente a casi particolarmente significativi e debitamente motivati (interventi concertati con scuole pubbliche, allievi in convitto o semi-convitto presso istituti ecc.) il numero degli allievi può superare il limite posto di 15 unità.
7.  Il monte ore degli interventi formativi Q1, Q2, QA, S.M.I., QOF e S.S.S. rientranti nei seguenti settori dovranno rispettare i seguenti limiti:




8.  Attesa la rilevanza dell'apprendimento pratico nel luogo dove l'attività professionale di riferimento viene svolta normalmente, valutati i particolari fabbisogni formativi del profilo professionale di riferimento con esclusione per gli interventi formativi del settore recupero sociale, è obbligatorio che il progetto, nell'attività formativa pratica, preveda "stage aziendale", tranne che nelle attività di formazione continua e permanente e nei progetti di durata inferiore a 150 ore.
9.  La previsione dettagliata dello stage (azienda, modalità, articolazione) dovrà essere comunicata al gruppo III/FP comunque prima dell'avvio delle attività e dovrà espletarsi a compimento almeno del 30% dell'attività teorica, a meno che la natura del progetto non richieda diversamente.
10.  Si rammenta che la attività svolta in stage è riconosciuta quale docenza frontale perché svolta all'interno della attività didattica.
11.  Il monte ore delle attività pratiche, quali "stage", "esercitazioni pratiche", "tirocini" e "project work", non potrà superare in percentuale il totale del monte ore previsto nel progetto, nella misura sotto indicata per ogni settore:
-  agricoltura 60%, di cui almeno il 20% per stage aziendale;
-  commercio e servizi 50%, di cui almeno il 30% per stage aziendale;
-  industria e artigianato 60% (Q/A - Q/2)) - 50% (Q/1), di cui almeno il 30% per stage aziendale;
-  operatori sociali 30%, di cui almeno il 25% per stage aziendale;
-  recupero sociale 50%, di cui la parte relativa allo stage aziendale verrà stabilita dalla natura dell'intervento e dalla tipologia dei destinatari;
-  turismo 50%, di cui almeno il 30% per stage aziendale.
12.  I tirocini effettuati durante l'attività corsuale di qualificazione verranno computati ai fini del raggiungimento della percentuale di attività pratica. In quest'ultimo caso il percorso di tirocinio sarà dunque inserito nel progetto formativo redatto secondo il formulario a cui andrà allegata la convenzione con l'azienda, redatta secondo lo schema di cui al D.M. 25 marzo 1998 n. 142.
13.  Per favorire un efficace sviluppo dei processi formativi ed arricchire il contenuto metodologico e didattico è consentito il ricorso a personale esperto con contratto per prestazione specialistiche, secondo le modalità di seguito.
14.  Gli interventi formativi del settore turismo, per i quali è richiesto come titolo di accesso il diploma di istruzione secondaria di II grado, dovranno prevedere, nella programmazione didattica della lingua straniera, l'intervento di un esperto di madre lingua. Inoltre per quegli interventi formativi destinati ai funzionari della pubblica amministrazione, si ravvisa l'opportunità di prevedere, nella programmazione didattica, l'intervento di un esperto in materia di "Organizzazione pubblica, gestione, controllo e federalismo fiscale", il cui coinvolgimento sarà appositamente concordato con l'organo regionale della scuola superiore della pubblica amministrazione locale istituita con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 396.
15.  L'intervento degli esperti, previsto come codocenza, non potrà superare complessivamente il 6% del totale del monte ore previsto; solo nel caso indicato al precedente punto 14 detto intervento non potrà superare il 12%, aumentato fino al 20% per le attività di aggiornamento destinate ai dipendenti della pubblica amministrazione.
16.  Limitatamente ai soli interventi finalizzati all'adeguamento del sistema della formazione professionale (ASFP) e destinati ai propri operatori dipendenti il ricorso ai contratti predetti potrà riguardare l'intera durata del corso.
17.  Gli interventi formativi programmati, in sede di attuazione, dovranno rispondere a standard di funzionamento che garantiscano le funzioni di raccordo con il territorio e con il mercato, pertanto dovranno essere frutto di una attività nella quale sono state adottate metodologie anche organizzative finalizzate al raccordo tra dati di contesto, rilevazione di fabbisogno ed individuazione di risultati. A tal fine gli organismi attuatori sono tenuti ad istituire, a livello provinciale, apposito "Team group" che attraverso l'adozione di una serie di strumenti garantisca lo svolgimento delle funzioni predette. Detto "Team group" garantirà anche la verifica dell'andamento delle attività in termini di metodi e contenuti, ed inoltre la valutazione dei risultati conseguiti.
18.  Il "Team group" dovrà essere composto da operatori che assolvono le attività di:
-  progettazione di percorsi formativi, piani innovativi e collaborazioni;
-  monitoraggio delle azioni formative;
-  marketing e piani di comunicazione;
-  rapporti e collaborazioni interregionali e transnazionali;
-  produzione sussidi didattici;
-  supportare le attività di docenza;
-  controllo e valutazione degli esiti.
19.  I risultati delle attività effettuate dai Teams saranno relazionati periodicamente, con cadenza bimestrale, al gruppo III/FP del dipartimento formazione professionale.
Capitolo IV
CERTIFICAZIONI

1.  Il sistema di certificazione delle competenze acquisite costituisce l'elemento più significativo della innovazione del sistema formativo poiché consente l'avvio del mutuo riconoscimento dei titoli tra i sistemi formazione professionale, istruzione e lavoro.
2.  Tipologie di certificazione:
a)  certificato di qualifica professionale: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi di qualificazione professionale che costituisce titolo per l'esercizio di una attività ben definita con capacità acquisite di utilizzare i relativi strumenti e tecniche;
b)  certificato di specializzazione: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi rivolte a personale già in possesso di una qualifica professionale e costituisce titolo per l'esercizio di una attività corrispondente ad un lavoro di tipo tecnico che può essere svolto in modo autonomo e/o che comporta responsabilità di coordinamento operativo;
c)  certificato di qualifica superiore: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi di percorsi post-diploma di durata non superiore ai due anni, che richiedono conoscenze ed attitudini di livello superiore e costituisce titolo per svolgere attività autonoma ed indipendente che comporta responsabilità di programmazione e/o amministrazione e/o gestione;
d)  diploma di specializzazione: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi successivi ad una formazione superiore completa (laurea) e costituisce titolo per svolgere attività che comportano la padronanza dei principi scientifici della professione;
e)  certificato di competenze: viene rilasciato dal soggetto attuatore, a seguito di percorsi formativi e professionalizzanti, e costituisce titolo per l'acquisizione di competenze relative ad una professionalità non compiuta. Ha valore di credito formativo per il rilascio di altro attestato;
f)  attestato di abilitazione: viene rilasciato dal soggetto attuatore, vidimato e repertoriato dall'Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi finalizzati all'esercizio di una mansione specifica nel rispetto delle norme previste dalle singole leggi di riferimento;
g)  attestato di frequenza: viene rilasciato dal soggetto attuatore a seguito di frequenza a percorsi formativi e non è subordinato al superamento di esame finale.
N.B.: nel caso di interventi di aggiornamento gli attestati di frequenza saranno vidimati e repertoriati dall'Amministrazione regionale, solo nel caso in cui la frequenza sia uguale o maggiore della durata oraria dell'intervento; a richiesta degli interessati, l'attestato potrà contenere giudizi di valutazione sul processo di apprendimento;
h)  dichiarazione delle competenze: viene rilasciato dal soggetto attuatore al termine di iniziative di tirocinio, e non è subordinato al superamento di esame finale.
3.  La certificazione finalizzata al passaggio fra i sistemi formazione ed istruzione e viceversa dovrà tenere conto delle disposizioni di cui al D.M. pubblica istruzione n. 323 del 9 agosto 1999 ed al D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000 e secondo il modello allegato al decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.
Capitolo V
TUTORING DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI AZIENDALI

1.  Al fine di ottimizzare lo sviluppo del processo formativo, gli organismi assicureranno lo svolgimento obbligatorio di azioni specialistiche di tutoraggio delle azioni formative (formazione iniziale, superiore, continua e permanente ed ambiti speciali) sulle attività formative svolte nei singoli centri di formazione.
2.  Possono inoltre, sulla scorta di appositi accordi con organizzazioni di categoria, enti bilaterali ed imprese, essere programmati interventi di tutoraggio per azioni di supporto specifico allo svolgimento di tirocini formativi, stage aziendali e borse di autoimpiego.
3.  In assenza dei predetti accordi le attività andranno comunque programmate, anche al fine di perfezionare l'impiego dei predetti operatori a servizio delle attività promosse da aziende ed operatori di settore, e rese disponibili quale offerta specialistica per le precipue esigenze che saranno progressivamente individuate dagli Organi competenti, centrali e periferici, dell'amministrazione del lavoro.
4.  Si specifica che tutti gli operatori Tutor, nell'ambito del monte ore di impegno contrattuale previsto dal C.C.N.L., saranno impiegati per l 90% in attività tutorali interne alle azioni formative del centro da cui dipendono e per il restante 10% per lo svolgimento di attività a supporto specifico allo svolgimento di tirocini formativi, stage aziendali e borse di autoimpiego.
5.  Tutti gli organismi sono obbligati a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno al Dipartimento agenzia regionale per l'impiego, area IV formazione, l'elenco provinciale degli operatori Tutor distinto per singolo CFP, utilizzando l'apposito modello allegato, nel quale andranno evidenziate le ore di impegno dell'operatore Tutor impiegato.
6.  Gli organismi avranno cura di osservare le disposizioni impartite con la circolare assessoriale 20 ottobre 2000, n. 26, in materia di tirocini formativi e di orientamento.
Capitolo VI
COSTI

1.  Per la determinazione dei costi si rinvia al capitolo V - Costi - della parte II della presente direttiva.
Parte II
GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI

PREMESSA
1. In applicazione degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 24/76 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi regionali nn. 36/90, 27/91 e 25/93, con riguardo alla contrattazione decentrata regionale, ex art 10 C.C.N.L. 1994-1997, approvata nella seduta di Giunta regionale del 17 novembre 1998, e al C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale, nonché delle previsioni generali e di principio di cui all'art. 17 della legge 196/97 e della relativa norma di applicazione, delle leggi regionali nn.10/99 e 24/2000, l'Assessore Regionale del Lavoro della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione emette le seguenti disposizioni in materia di gestione delle azioni formative, per la regolare utilizzazione del contributo al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché la coerenza con il piano formativo approvato.
Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE

1. REQUISITI E MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE
1. Il programma approvato viene attuato attraverso lo svolgimento di iniziative nel rispetto della durata prevista, dell'articolazione programmata e della ubicazione territoriale approvata; la realizzazione delle attività è subordinata alla concessione del contributo assegnato con decreto direttoriale registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del lavoro.
2.  Proposte di modifiche ed integrazioni al Piano regionale dell'offerta formativa approvato non saranno successivamente accoglibili, se non nei casi e nei limiti che l'Ufficio valuterà singolarmente.
2.  SOGGETTI ATTUATORI
1. L'Assessorato regionale al lavoro per lo svolgimento delle iniziative inserite nel piano regionale dell'offerta formativa si avvale dei soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/76, di seguito indicati come "Soggetto attuatore".
3. DESTINATARI INTERVENTI FORMATIVI
1. Possono iscriversi ai corsi di formazione finanziati ai sensi della legge regionale n. 24/76 i soggetti, residenti in Sicilia, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della citata legge, nonché i requisiti di accesso (titolo di studio, posizione nei confronti dell'ufficio di collocamento, tipologia dei destinatari, etc) specificatamente previsti, per ciascuna tipologia corsale.
Capitolo II
OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1.  OBBLIGHI GENERALI
1. Il soggetto attuatore del finanziamento è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:
a)  osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale;
b)  osservare la corretta applicazione del C.C.N.L. dei lavoratori della formazione e della contrattazione decentrata ex art. 10 del C.C.N.L. approvata nella seduta della Giunta regionale del 17 novembre 1998 e delle vigenti disposizioni;
c)  predisporre i registri obbligatori curandone la preventiva vidimazione;
d)  rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
e)  comunicare agli organi di controllo competenti per territorio, la data di inizio e la sede di svolgimento delle attività formative, specificando contestualmente gli avvenuti adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed osservando le prescrizioni e le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 242/96;
f)  mantenere presso la sede dell'attività corsuale i registri didattici;
g)  adottare un sistema contabile distinto con adeguata codificazione contabile per singola azione formativa, onde consentire la facilità del controllo e la trasparenza dei costi;
h)  documentare i costi sostenuti con giustificativi conformi alle norme contabili e fiscali vigenti;
i)  snellire ed agevolare il controllo degli organi preposti indicando le persone competenti per carico di lavoro;
2.  OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA'. 

1. Il soggetto attuatore è tenuto, preventivamente ad ogni inizio di attività, a sottoscrivere il disciplinare c/o il Dipartimento formazione professionale a firma esclusiva del legale rappresentante, o di persona da esso delegata con procura notarile, e del direttore amministrativo; altresì devono inviare al gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale, entro i 30 giorni successivi alla notifica del decreto di approvazione del piano regionale dell'offerta formativa, la seguente documentazione :
a)  autocertificazione contenente le generalità complete del legale rappresentante ed il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. del soggetto attuatore;
b)  convenzione per il servizio cassa, redatta esclusivamente sullo schema-tipo fornito dal Dipartimento formazione professionale, da esplicare, a cura di Istituto di credito operante nel territorio della Regione Sicilia ed abilitato alle operazioni di Banca, attraverso l'istituzione di tre distinti conti, A - personale, B - gestione e consumi e C - allievi; la convenzione deve essere trasmessa, debitamente registrata presso l'ufficio registro, in duplice originale in bollo ed una copia;
c)  verbale di elezione o di nomina del Consiglio di amministrazione, in copia autenticata ovvero autocertificazione, a firma del legale rappresentante, che attesti la vigenza del precedente C.d.A. comunicato all'Amministrazione regionale;
d)  copia della richiesta di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, secondo i modelli allegati 1 e 2 del citato D.P.R., assieme alla ricevuta dell'avvenuta presentazione alla prefettura competente ed alla comunicazione di voler procedere direttamente a tale adempimento, qualora il soggetto attuatore intenda avvalersene;
e)  autocertificazione iscrizione al R.E.A;
f)  copia autenticata dello statuto vigente ovvero autocertificazione a firma del legale rappresentante, che attesti la vigenza di quello in possesso dell'Amministrazione.
2. Al momento dell'avvio dell'attività formativa, il soggetto attuatore provvederà a comunicare tempestivamente al gruppo III/FP e gruppo V/FP la data di inizio dei corsi, con l'avvertenza di effettuare un'unica comunicazione cumulativa e non già singole comunicazioni che comporterebbero sicuro intralcio alla speditezza dell'attività amministrativa conseguente.
3. Il soggetto attuatore è tenuto altresì a comunicare, con nota a firma del legale rappresentante, al competente gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale, la sede presso la quale è conservata tutta la documentazione amministrativo-contabile.
3.  OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'U.P.L.M.O. PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' 

1. Entro dieci giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività didattica, il soggetto attuatore dovrà trasmettere all'U.P.L.M.O. competente per territorio la seguente documentazione:
a)  comunicazione della data inizio dell'attività;
b)  comunicazione della ubicazione della sede di svolgimento del corso (distinguendo la sede utilizzata per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, se diversa da quella di svolgimento delle lezioni teoriche);
c)  relazione attività di orientamento e informazione;
d)  la documentazione della eventuale pubblicità;
e)  verbale di selezione degli allievi, unitamente a relazione dettagliata su criteri e metodi di selezione;
f)  richiesta di vidimazione dei registri delle presenze allievi e contabili;
g)  autocertiifcazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche.
h)  progetto didattico contenente:
-  articolazione del programma didattico, specificando le ore destinate alla teoria con quelle destinate alle ore di pratica, stage e/o project work;
-  calendario settimanale delle lezioni;
-  elenco del personale docente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno, a tempo parziale, prestazione occasionale e a contratto interinale, incluso il personale di sostegno e secondo istruttore, distinto per: corso, numero di ore, materia di insegnamento, numero di ore destinate alle attività di sperimentazione;
2. L'U.P.L.M.O., competente per territorio, dovrà restituire i registri vidimati prima dell'inizio della attività formativa.
4.  OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' 

1. Entro trenta giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività didattica, il soggetto attuatore deve trasmettere all'Ispettorato del lavoro competente per territorio la seguente documentazione:
a)  comunicazione della data d'inizio dell'attività;
b)  richiesta per il rilascio del parere di idoneità dei locali e delle attrezzature correlata dalla documentazione di rito, differenziata a seconda che trattasi di sede stabile o sede occasionale;
c)  certificato di agibilità dei locali, nel rispetto della normativa vigente;
d)  autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche;
5.   OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'U.P.L.M.O E DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO SUCCESSIVI ALL'AVVIO ATTIVITA' 

1. Il soggetto attuatore provvederà, entro 15 giorni successivi l'inizio delle attività formative, ad inviare agli organi competenti (U.P.L.M.O. e Ispettorato del lavoro) la documentazione di seguito elencata:
a)  sede di ubicazione definitiva dello svolgimento dell'attività corsale, nei casi in cui era stata individuata una sede provvisoria, con indicazione della sede da destinare alle ore di teoria se diversa da quella da destinare alle ore di pratica;
b)  elenchi dei destinatari con dati anagrafici, residenza e condizione professionale, con indicazione dell'eventuale frequenza di disabili;
c)  calendario delle lezioni su base mensile;
d)  denuncia di assicurazione INAIL e polizza assicurazione in itinere ed RC per le persone e i tempi delle azioni formative;
e)  elenco delle attrezzature utilizzate (che dovrà rispondere a quanto previsto in sede di programmazione);
6. DIRITTI DEL SOGGETTO ATTUATORE
1. Al soggetto attuatore sono riconosciuti i seguenti diritti:
a)  essere informati preventivamente dell'effettuazione del controllo finanziario e contabile del rendiconto;
b)  farsi assistere da persone da loro scelte durante il controllo;
c)  conoscere l'esito del controllo;
d)  presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni sui predetti risultati e comunque entro i termini fissati dagli organi di controllo e nei tempi compatibili con le scadenze fissate dall'autorità pubblica referente.
2. Resta comunque confermata ogni attività di controllo amministrativo-finanziario da parte del competente gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale, che potrà estrinsecarsi anche attraverso singole disposizioni impartite al soggetto creditizio che cura il servizio di cassa dell'attività finanziata, ai sensi e per gli effetti del rapporto di convenzione stipulato secondo il modello predisposto dal Dipartimento formazione professionale ed avuto riguardo all'art.1 della convenzione medesima.
Capitolo III
PROCEDURE DI AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

1. PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE
1. Per favorire l'informazione sugli interventi formativi e servizi formativi approvati il soggetto attuatore deve ricorrere alla pubblicizzazione utilizzando manifesti murari e/o avvisi nei quotidiani a larga diffusione, radio o televisione, nonché depliants, brochure divulgative; l'informazione sarà effettuata anche sugli indicatori di risultato delle attività espletate.
2. Tutto il materiale informativo dovrà contenere, il logo e l'intestazione della Regione siciliana - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione e dell'emigrazione - Dipartimento formazione professionale e la denominazione e sede dell'organismo.
3. Il materiale informativo sulle attività da espletare dovrà inoltre contenere: il titolo dell'intervento, la qualifica da conseguire, se prevista, durata dell'attività espressa in ore, sede di svolgimento dell'attività formativa, requisiti richiesti per la partecipazione alle azioni di selezione, modalità e sede di svolgimento di selezione, indennità o eventuali rimborsi spettanti, luogo di presentazione e termine ultimo per la presentazione delle domande.
2. SELEZIONE ALLIEVI
1. Tutti i candidati che rientrano in obbligo formativo hanno la precedenza nell'ammissione alla frequenza agli interventi formativi.
2. Le domande di partecipazione agli interventi formativi messi a bando dovranno essere rigorosamente protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione; scaduto il termine di presentazione indicato nel bando, qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello degli allievi previsti nel progetto approvato, il soggetto attuatore provvederà alle operazioni di selezione direttamente sotto la propria responsabilità. A parità di punteggio sarà data priorità a quei soggetti selezionati che dichiarano sotto la propria responsabilità di non avere mai frequentato corsi di formazione.
3.  Nelle domande di ammissione alla selezione, gli aspiranti allievi dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre alle generalità, il possesso dei requisiti e l'eventuale conseguimento di qualifiche ottenute a seguito della partecipazione ad altre iniziative formative. Il modello di domanda, che il soggetto attuatore dovrà predisporre secondo lo schema allegato, al fine di consentire la verifica sull'occupazione realizzata, dovrà contenere una parte "a strappo" numerata che dovrà essere consegnata all'aspirante allievo. Il modello di domanda dovrà, altresì, contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 esclusivamente a fini statistici per eventuali azioni di monitoraggio o follow-up ed essere firmata dall'allievo. Per gli aspiranti allievi che non hanno compiuto il 18° anno di età tale dichiarazione dovrà essere prodotta dall'esercente la patria potestà.
4. Le azioni di selezione degli interventi formativi del soggetto attuatore saranno svolte dal proprio personale dipendente. Il soggetto attuatore, qualora fosse sprovvisto del personale in possesso dei titoli, dovrà far riferimento al personale in forza ad altro soggetto attuatore ex legge n. 24/76, compatibilmente alle attività di quest'ultimo.
5. Le procedure, i criteri, i metodi e gli strumenti di selezione, che dovranno essere contenuti nell'intervento formativo approvato, dovranno essere coerenti con la tipologia di utenza e, se prevista, con la qualifica da formare. Eventuali cambiamenti in corso d'opera, derivanti da esigenze in relazione all'utenza e di natura didattica, dovranno essere comunicati tempestivamente all'U.P.L.M.O. competente per territorio.
6. Gli interventi di formazione iniziale (FIS), di formazione superiore (FIEC-TFO) e per quelli di formazione continua e permanente (AFL-RIQ-RIPR-FGA-FCFL-TFO) saranno regolamentati da apposita convenzione operativa tra le parti interessate, delle operazioni di selezione si dovrà fare esplicito riferito nella predetta convenzione.
7. Al termine delle operazioni di selezione sarà redatta una graduatoria degli aspiranti idonei che dovrà essere trasmessa all'U.P.L.M.O. competente per territorio e allo stesso tempo resa pubblica almeno cinque giorni prima della richiesta di avviamento all'U.P.L.M.O. Entro lo stesso termine gli allievi potranno proporre motivato ricorso al medesimo U.P.L.M.O., il quale adotterà la decisone finale.
8. Delle operazioni di selezione sarà redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti della Commissione, nel quale andranno specificati le procedure, i metodi e gli strumenti utilizzati e trasmesso all' U.P.L.M.O. competente per territorio per l'avviamento dei soggetti.
9. Qualora venisse fatta esplicita richiesta, devono essere ammessi alla frequenza alle attività formative i soggetti disabili portatori di handicap le cui condizioni psicofisiche siano compatibili con l'espletamento delle attività stesse, nella misura del 20% degli allievi previsti nell'intervento formativo approvato. Per l'ammissione alle attività formative di questi soggetti sarà necessario che il soggetto attuatore acquisisca il tesserino Mod. C1, il possesso del titolo di studio, e quant'altro possa agevolare la conoscenza del soggetto, nonché il parere vincolante di avvio del disabile che dovrà essere espresso dall'equipe pluridisciplinare presso la competente ASL. Nel caso di indisponibilità dell'equipe, la certificazione potrà essere rilasciata da un medico specialistico che dovrà formulare una diagnosi medica e funzionale, supportata da intervento di uno psicologo e da un assistente sociale (purché facciano parte di una struttura pubblica) che rilascino una diagnosi funzionale e psicosociale. I pareri espressi dal personale specializzato menzionato dovranno fare parte integrante della documentazione di avvio dei partecipanti alle attività formative e dovranno essere trasmessi dal competente U.P.L.M.O. Si precisa che alla ammissione alle attività formative per normodotati dei disabili deve essere data precedenza assoluta, a parità di condizioni, al soggetto disabile che non abbia mai frequentato corsi di formazione professionale. Solo nel caso in cui il numero dei soggetti disabili iscritti a corsi ordinari di qualificazione ed in possesso dei sopra citati requisiti, superi il numero del 20%, il Soggetto Attuatore procederà a selezione degli stessi secondo criteri dallo stesso individuati sulla base di indicazioni fornite dall'equipe pluridisciplinare o dagli "esperti in attività di integrazione" in servizio presso lo stesso o qualora fosse sprovvisto in servizio presso altri soggetti attuatori, compatibilmente alle attività di questi ultimi.
10. Per quanto attiene alle procedure di selezione rivolte a detenuti adulti e minori, sarà necessario che il soggetto attuatore stabilisca forme di collaborazione con l'amministrazione penitenziaria. In via generale sarà preferibile ammettere alle prove selettive coloro i quali hanno avuto fissato la decorrenza della pena entro l'anno in cui si svolge l'attività formativa.
11.  Gli interventi formativi rivolti ai disadattati sociali saranno rivolti solo a quei soggetti nei confronti dei quali lo stato di "disagio sociale" si rilevi inequivocabilmente attraverso elementi documentabili (es.: "ex carcerati, soggetti sottoposti a misure di sorveglianza da parte dell'autorità giudiziaria, soggetti assistiti dai "servizi sociali" del Ministero di grazia e giustizia o dagli enti locali, purché si trovino in situazioni di devianza o in condizioni familiari di riconosciuto disagio").
12.  Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce o espulsioni degli avviati, saranno ammessi gli aspiranti che avranno titolo a subentrare secondo l'ordine della graduatoria (sempreché il numero delle ore già effettuate non superi il 20% del monte orario complessivo); possono essere ammessi alla frequenza uditori in numero non superiore al 20% del totale degli allievi alle attività formative. Se il soggetto attuatore non ha proceduto ad effettuare la selezione, in quanto il numero delle istanze risultava pari al numero degli allievi da inserire, gli uditori potranno essere ammessi secondo l'ordine cronologico di presentazione della istanza di ammissione.
13.  L'elenco degli allievi ammessi alla frequenza dell'intervento formativo dovrà essere trasmesso all'U.P.L.M.O. e alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio o alle sezioni di collocamento, corredati di norma dal tesserino Mod. C1, anche nel caso in cui non sia stata svolta la selezione; dovrà inoltre essere tempestivamente trasmessa al Dipartimento formazione professionale gruppo I/FP apposita comunicazione relativa a quegli allievi in obbligo formativo avviati alle attività corsuali, allegando elenco contenente le informazioni anagrafiche degli allievi e delle attività frequentate; il Dipartimento formazione professionale provvederà, tramite l'Ufficio scolastico regionale presso la sovrintendenza scolastica, ad assicurare la dovuta informazione ai competenti organi territoriali del Ministero della pubblica istruzione.
14. Vanno esclusi dalla presentazione del tesserino Mod C1, oltre che nei casi previsti dal successivo punto 15, gli interventi formativi del settore agricolo, gli interventi formativi rientranti nelle tipologie FIEC, FIS, FPERM.
15. Nei casi di interventi formativi rivolti ad occupati, è necessario acquisire il certificato di servizio, ed ove effettuati, eventuali accordi sindacali, aziendali e/o territoriali.
16. Tutte le attività, debitamente documentate, di preparazione, organizzazione ed ogni altro adempimento di carattere amministrativo e/o didattico necessario alla selezione allievi e propedeutiche all'avvio delle attività formative, per un periodo che non potrà comunque superare i 60 giorni, saranno computate quale attività lavorativa ordinaria.
3. AVVIO ATTIVITA'
1. Nessuna attività didattica potrà essere avviata se il soggetto attuatore non avrà provveduto a sottoscrivere apposito disciplinare secondo lo schema che sarà predisposto dall'Amministrazione.
2. Le iniziative avviate entro il 31 ottobre dovranno concludersi, di norma, entro il 31 luglio dell'anno successivo, fermo restando la possibilità confermata al soggetto attuatore di dare avvio alla corsualità entro e non oltre il 15 dicembre, sulla base di obiettive motivazioni, che dovranno essere preventivamente comunicate al competente U.P.L.M.O., al gruppo III/FP e al gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale.
3. Premesso che le attività didattiche di breve durata (riferibili alle tipologie SPEC, FIEC, FIS, TFO, FLS, AGG, PERF, RIQ, RIPR, FPERM, AFL, FGA, ASFP, AFPA) possono essere attivate in tempi anche successivi ma che comunque rispettino l'obiettivo del fine attività entro il 31 luglio, eccezionalmente prorogabile al 30 settembre per obiettive e motivate necessità didattico-organizzative documentate al competente gruppo III/FP, in ogni caso il soggetto attuatore è tenuto ad avviare le altre attività entro 60 giorni dalla notifica di approvazione del piano regionale dell'offerta formativa da parte dell'Amministrazione regionale.
4. Fatte salve eventuali deroghe, concesse e regolarmente formalizzate, qualora non si ottemperasse all'obbligo dell'avvio attività entro i tempi sopra stabiliti, il soggetto attuatore decade dall'assegnazione del finanziamento.
5. Qualora, inoltre, si verificasse una riduzione del numero degli allievi al di sotto del 30% di quelli previsti, il gruppo III/FP, provvederà alla chiusura anticipata del corso; è fatto comunque obbligo al soggetto attuatore di sospendere immediatamente il corso e, contestualmente, di darne comunicazione telegrafica ai gruppi V/FP e III/FP di questo Dipartimento.
6.  Nei casi di chiusura anticipata, saranno riconosciute soltanto quelle spese sostenute fino alla data di presenza minima di almeno il 30% degli allievi previsti. Altresì, per consentire la frequenza a quegli allievi che ne facciano richiesta e garantire così il diritto alla formazione, il soggetto attuatore, su indicazione dell'Amministrazione regionale, dovrà indirizzare gli stessi su altre corsualità con eguale tipologia attuate da altro soggetto attuatore e comunque previa comunicazione scritta a questa Amministrazione e all'U.P.L.M.O.
7.  L'inizio delle attività didattiche rivolte a detenuti e disadattati sociali potrà avvenire nel rispetto dell'anno formativo, soltanto quando siano assicurate le condizioni per un ottimale svolgimento.
8.  Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti disabili in situazione di handicap, l'attività si attua attraverso le seguenti modalità:
-  inserimento in attività formative ordinarie di qualificazione (utenza prevalente costituita da normodotati);
-  inserimento in attività formative di qualificazione per soggetti disabili in situazione di handicap sensoriali;
-  inserimento in attività formative speciali (utenza costituita esclusivamente da soggetti disabili) articolati in corsi di orientamento professionale e corsi di preformazione professionale.
9.  Con riferimento agli interventi di formazione rivolti a favore dei soggetti detenuti minori e adulti, data la peculiarità degli interventi, unico requisito richiesto per l'ammissione alle attività è l'età minima prevista dal codice penale, mentre non vi è alcun limite di età massima.
10. Il numero degli allievi partecipanti agli interventi di formazione rivolti a favore dei soggetti detenuti minori e adulti, va da un minimo di 8 ad un massimo di 10; qualora si verifichino forzate defezioni degli allievi, l'attività formativa potrà continuare con il numero minimo di tre allievi; al di sotto di tale numero il soggetto attuatore dovrà inoltrare formale richiesta di chiusura anticipata; potranno essere ammessi alla frequenza nuovi allievi in qualsiasi momento, fermo restando che il computo della frequenza minima ai fini dell'ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno il 40% delle ore previste; ai fini del computo delle assenze non saranno calcolati gli allontanamenti temporanei dall'aula fino a 90 minuti causa colloqui.
11. Agli allievi che frequentano gli interventi di formazione rivolti a favore dei soggetti detenuti minori e adulti, sarà corrisposta l'indennità giornaliera così come previsto dalla legge regionale n. 27/91. La ricevuta relativa agli assegni di frequenza degli allievi sarà quietanzata, secondo le modalità dell'amministrazione penitenziaria, dal direttore della casa circondariale o un funzionario dallo stesso delegato, che provvederà al versamento delle somme nei conti degli allievi.
12. Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti disadattati sociali, potranno essere ammessi alla frequenza nuovi allievi in qualsiasi momento, fermo restando che il computo della frequenza minima ai fini ammissione agli esami rimane fissata al 40% delle ore di durata dell'attività corsuale.
13. Tutti gli interventi formativi comportano l'obbligo della frequenza.
14. L'orario giornaliero di frequenza delle attività didattiche è fissato in almeno tre ore per il settore agricoltura, in almeno quattro ore per i corsi DAD e DIM, in almeno cinque ore per il settore commercio, sociale e turismo, per i corsi DIS e HDC e per il settore industria; ogni disposizione precedentemente impartita è abrogata dalla presente. Eventuali esigenze di articolazione oraria differenti dai suddetti limiti possono essere autorizzate dal gruppo III/F.P. sulle base di specifica richiesta e valide motivazioni, senza ulteriore aggravio di spesa.
15. Si precisa altresì che il numero degli allievi minimo per l'inizio delle attività formative di secondo anno è fissato in sette unità; l'accesso alle attività formative di secondo anno è consentito anche a coloro che ne facciano espressa richiesta, purché in possesso dei titoli richiesti dal bando e comunque dopo il superamento di un esame di idoneità dinanzi ad un commissione presieduta da un funzionario dell'U.P.L.M.O. competente.
16. Eventuali assenze di allievi non giustificate da motivi di salute o da comprovati motivi di forza maggiore, e comunque protratte per più di 10 giorni consecutivi, comporteranno la esclusione dalle attività formative. Detta esclusione non potrà essere effettuata nel caso di allievi in obbligo formativo.
17. L'articolazione didattica dovrà essere organizzata secondo modelli di "intermodularità orizzontale", garantendo l'intera opportunità di apprendimento anche agli allievi ammessi entro il termine del 1/5 della durata.
18. La comunicazione di fine attività deve essere trasmessa ai gruppi III/FP e V/FP del Dipartimento formazione professionale e al competente U.P.L.M.O. e all'Ispettorato del lavoro competenti per territorio, entro 30 giorni antecedenti la data prevista di chiusura dell'attività formativa.
5. STAGE
1. La previsione dettagliata dello stage (azienda, modalità, articolazione) dovrà essere comunicata al gruppo III/FP, prima dell'avvio delle attività, almeno 10 giorni prima, ed agli U.P.L.M.O. competenti.
2. Contestualmente l'organismo attuatore dovrà comunicare le date di svolgimento, complete di orario giornaliero, della copertura assicurativa, che dovrà includere il rischio "in itinere", le modalità organizzative del trasferimento degli allievi, nota di accettazione della struttura ospitante.
3. Si rammenta che la attività svolta in stage è riconosciuta quale docenza frontale perché svolta all'interno della attività didattica.
4. Gli stage, i tirocini e i project work devono, di norma, essere espletati secondo le previsioni programmate in progetto e comunque almeno al compimento del 30% dello svolgimento dell'attività teorica, a meno che la natura del progetto non richieda diversamente.
6. SOSPENSIONE ATTIVITA'
1. Le attività formative non concluse alla data del 31 luglio di ogni anno dovranno essere sospese non prima del precedente 20 luglio, e la connessa attività formativa dovrà essere ripresa improrogabilmente alla data del 1° settembre dello stesso anno e conclusa entro il successivo 30 settembre.
2. In caso di mancato completamento, l'Amministrazione ne determinerà la chiusura valutando l'opportunità circa lo svolgimento anticipato degli esami finali.
3. Per le attività formative rivolte a detenuti adulti, disadattati sociali, disabili e handicappati nonché per quelle specificatamente destinate alle lavoratrici ed ai lavoratori occupati, limitatamente al caso in cui l'Amministrazione di appartenenza abbia fatto pervenire apposita richiesta, la sospensione potrà avvenire a partire dal 1° luglio di ogni anno e ripresa improrogabilmente il successivo 1° settembre, per la particolare specificità dei settori di appartenenza e conclusa entro il 30 settembre dello stesso anno.
4. In quest'ultimo caso il soggetto attuatore dovrà allegare copia della predetta richiesta alla comunicazione concernente la data di sospensione e di ripresa dell'attività da inviare all'U.P.L.M.O. ed al gruppo III/FP.
5. Le attività dovranno essere programmate tenendo conto che nei giorni sotto indicati, le stesse dovranno essere sospese:
-  tutte le domeniche;
-  ricorrenza di Ognissanti;
-  Immacolata Concezione
-  festività natalizie;
-  festività pasquali;
-  anniversario della liberazione;
-  festa del lavoro;
-  festa del Santo Patrono.
Capitolo IV
CONTROLLO

1. ARTICOLAZIONE
1. L'attività di controllo viene esercitata articolandosi in visite ex ante, visita in itinere e visita ex-post. Gli incaricati del controllo riferiranno sull'esito delle visite i gruppi III/FP e V/FP del Dipartimento formazione professionale. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità, e/o il soggetto attuatore lo richieda, quest'ultimo deve essere informato dell'esito delle predette visite a cura dell'organo istituzionale cui appartengono gli incaricati del controllo.
2. VISITA EX-ANTE
1. La visita ex-ante viene effettuata dal competente Ispettorato del lavoro prima dell'inizio dell'attività formativa programmata, ed ha come obiettivo il controllo preventivo delle condizioni di attuabilità e di fattibilità dell'azione formativa nei locali e con le attrezzature approntate al fine del rilascio della certificazione delle idoneità locali e attrezzature in armonia con le disposizioni normative vigenti e coerentemente alle indicazioni progettuali espresse.
2. L'Ispettorato del lavoro rilascia il previsto parere di idoneità locali e delle attrezzature in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In assenza del prescritto sopralluogo, per la valutazione di idoneità locali e delle attrezzature, può essere consentito l'utilizzo delle strutture previa perizia tecnica giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo provinciale (ingegnere, architetto o geometra) e da trasmettere entro il 15° giorno dall'inizio della attività all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ed ai gruppi III/FP e V/FP del Dipartimento formazione professionale, dalla quale risulti l'adempimento da parte del datore di lavoro delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; quest'ultimo adempimento deve essere supportato dalla planimetria quotata dei locali e dall'elenco delle attrezzature utilizzate con il puntuale riferimento al numero di inventario riportato nell'apposito registro.
3.  Tale certificazione non sostituisce gli effetti del successivo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro che, comunque, andrà esperito entro e non oltre il 120° giorno dall'inizio dell'attività didattica. Il giudizio conclusivo che attesta l'idoneità dei locali e delle attrezzature rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio può essere esteso solo alla prima attività formativa successiva previa perizia tecnica giurata redatta da un tecnico abilitato, come sopra individuato, da trasmettere agli uffici sopra citati, che attesti che non sono mutate le proposte, le condizioni d'uso e/o la normativa in relazione alle quali, a suo tempo, è stato espresso il giudizio stesso.
4. La perizia deve essere trasmessa, improrogabilmente, entro l'inizio dell'attività didattica, all'Ispettorato del lavoro competente per territorio ed ai gruppi III/FP e V/FP.
3. VISITA IN ITINERE
1. La visita in itinere viene effettuata dall'U.P.L.M.O., senza preavviso, nelle varie sedi di svolgimento delle attività e/o nelle sedi amministrative di riferimento per verificare il corretto svolgimento dell'attività finanziata nel rispetto delle norme vigenti. Il controllo è finalizzato a verificare la rispondenza del programma didattico di dettaglio con calendario delle lezioni, elenco dei docenti, e quant'altro trovi riferimento nel progetto stesso. L'obiettivo della visita è completato con un monitoraggio sul grado di soddisfazione dei partecipanti e con la raccolta delle informazioni inerenti il processo formativo, effettuati mediante apposita griglia di monitoraggio predisposta dal Gruppo III/F.P.
2. Gli esiti devono tempestivamente essere comunicati al gruppo III/FP del Dipartimento formazione professionale che effettuerà una campionatura rappresentativa dei risultati monitorati valutando quindi l'andamento delle azioni formative.
4. VISITA EX-POST
1. La visita ex-post mira ad esercitare un controllo consuntivo sul corretto svolgimento dell'azione finanziata attraverso la verifica di rendiconti parziali e finali, con particolare priorità all'ammissibilità dei costi sostenuti, alla loro concordanza con i documenti giustificativi ed alla loro inerenza con l'attività formativa autorizzata.
2.  Nelle more della completa attuazione dei contenuti di cui all'art. 17 comma 3 della legge regionale n. 24/2000, il controllo finanziario sui rendiconti parziali e finali sarà esercitato dagli UU.PP.L.M.O. competenti per territorio.
3. In particolare, per il soggetto attuatore operante in più province con unica posizione INPS per tutto il personale, accentramento contabile autorizzato, unico legale rappresentante e unico Istituto di credito presso cui sono aperti tutti i rapporti di conto per le iniziative finanziate la vidimazione dei prospetti paga e le rendicontazioni parziali e finali saranno effettuate presso l'U.P.L.M.O. della provincia ove è registrata la posizione unificata INPS.
4. Inoltre, il soggetto attuatore con sede di coordinamento regionale riconosciuta, ma non ancora con accentramento contabile o posizione INPS unificata, nelle more della definizione delle procedure di accentramento contabile ed amministrativo, effettuerà le verifiche parziali e finali delle attività formative svolte nelle sedi provinciali presso gli UU.PP.L.M.O. competenti per territorio e quelle relative alla sede di coordinamento presso l'U.P.L.M.O. ove la stessa è allocata.
5. MONITORAGGIO
1. Al fine di costruire un quadro complessivo ed esaustivo delle azioni formative realizzate ed operare un bilancio qualitativo e quantitativo e verificare così l'impatto che tali attività hanno prodotto nel sistema formativo siciliano, ogni organismo attuatore è tenuto, per il tramite della sede di coordinamento regionale, ad inviare trimestralmente (1 trimestre entro il 31 dicembre; 2 trimestre entro il 31 marzo; terzo trimestre entro il 30 giugno) scheda di "Monitoraggio fisico" delle azioni formative finanziate. Quegli organismi privi di sede di coordinamento provvederanno, entro le stesse date, direttamente. I dati dovranno essere riportati sul software in distribuzione dal gruppo III/FP e/o disponibile nel sito dell'Assessorato, e restituiti al gruppo III/FP che procederà alla elaborazione;
6. REGISTRI
1. Gli strumenti e i modelli che il soggetto attuatore deve adottare, secondo un sistema di rilevazione di tipo economico basato sulla contabilità generale e sulla contabilità analitica, consentono la garanzia del processo di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati del finanziamento erogato.
2. Il soggetto attuatore è obbligato alla tenuta dei seguenti registri:
a)  registri didattici e di presenza;
b)  registro prima nota delle spese;
c)  registro protocollo;
d)  registro fatture;
e)  registro di carico e scarico;
f)  registro dei beni prodotti;
g)  registro inventario con evidenziazione dei beni acquistati con fondi regionali.
3. Il soggetto attuatore avrà cura di numerare le pagine del registro didattico e di presenza e a farlo vidimare dall'U.P.L.M.O. competente per territorio. Le pagine degli altri registri citati dovranno essere numerati a cura del soggetto attuatore stesso.
4. La tenuta dei registri contabili è stata resa obbligatoria anche in correlazione alla normativa IVA. Tuttavia, tali registri, laddove esista una contabilità informatizzata, possono eventualmente essere sostituiti anche da un estratto computerizzato della contabilità generale che risponda ai criteri di trasparenza già enunciati fra i doveri dei soggetti destinatari dei finanziamenti pubblici.
5. Il registro didattico e di presenza deve essere tenuto, distintamente per ciascun corso, nella sede in cui si svolge l'azione formativa. Gli altri registri, se la contabilità è accentrata, possono essere tenuti nella sede legale del soggetto attuatore, se diversa da quella di svolgimento della predetta azione, e riferirsi cumulativamente a tutti i corsi che hanno sede e/o costi comuni.
6. Il registro dei beni prodotti dovrà, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 24/76, riportare tutti i beni realizzati nelle esercitazioni pratiche; di essi quelli non utilizzabili nei centri o nei corsi di formazione, previa autorizzazione concessa dal gruppo V/F.P. con decreto del dirigente generale, sono assegnati, gratuitamente, ai comuni o agli enti pubblici di assistenza o beneficenza. Non sono consentite divulgazioni dei predetti beni in difformità a quanto sopra detto e senza la prevista autorizzazione. A tal fine, a conclusione di ogni attività corsuale, gli enti dovranno inoltrare al gruppo V/FP copia conforme del predetto registro con motivata indicazione dei beni da trattenere e di quelli da devolvere a terzi.
7. Il luogo di conservazione dei registri deve essere comunicato agli organi di controllo (U.P.L.M.O., gruppo III/FP e gruppo V/FP) contestualmente alla comunicazione di inizio dell'attività corsuale.
Capitolo V
COSTI

1. PRESCRIZIONI GENERALI
1. Al fine di razionalizzare il contributo assegnato a favore dei soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/76 ed attuare un processo di snellimento delle procedure di verifica amministrativo-contabile, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 comma g) della legge n. 196/97 e della relativa norma di applicazione, saranno adottati strumenti e procedure operative "standardizzate" comuni e condivise.
2. Per la determinazione dei costi dovranno essere rispettati i criteri generali in relazione agli ambiti cui rientra l'intervento ripartiti ed articolati nelle seguenti tre distinte macrovoci:
-  voce A  Personale; 
-  voce B  Gestione; 
-  voce C  Allievi. 

3. La copertura delle spese per la realizzazione degli interventi andrà riferita ai seguenti parametri massimi aggregati:





4. Il costo dell'intervento, determinato nel pieno rispetto degli indicatori e dei parametri sopra specificati, in relazione agli ambiti cui rientra, riportato al punto A.14 del formulario costituisce la dotazione finanziaria massima ammissibile.
5. Gli organismi con sedi di coordinamento regionale, riconosciute con provvedimento formale alla data della presente direttiva, sono tenuti a compilare, in ogni sua parte, il modello allegato alla presente, al fine di consentire, in sede di redazione del piano regionale dell'offerta formativa, l'attribuzione della dotazione finanziaria necessaria al funzionamento della predetta sede.
6. In sede di analisi dei prospetti dei costi globali da sostenere, redatti dal soggetto attuatore, secondo la modulistica prevista, mantenendo il rispetto del finanziamento erogabile con riferimento ai parametri sopra rassegnati, il gruppo V/FP può riconoscere, su motivata relazione del soggetto attuatore e al fine di rendere più aderente la spesa alle specifiche esigenze e necessità del soggetto stesso, una rimodulazione degli stessi entro il limite del 20% per le voci gestione ed allievi e del 15% per la voce personale.
7. Si rappresenta che non potrà essere autorizzata ad alcuna rimodulazione in assenza della predetta relazione motivata.
8. Potranno effettuarsi storni compensativi tra le macrovoci allievi e gestione, con tassativa esclusione della macrovoce personale, solo previa apposita ed eccezionale autorizzazione temporanea rilasciata, dietro motivata richiesta, dal competente gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale che, comunque, mantiene l'obbligo di reintegro dei conti da parte del soggetto attuatore ad emergenza superata, con la vigilanza del responsabile del servizio di cassa.
9. Solo ed esclusivamente per il pronto pagamento degli oneri IRAP ed INAIL, nonché delle utenze Enel e telefoniche, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per il tardato pagamento, il soggetto attuatore può, senza alcuna specifica autorizzazione preventiva fatto salvo l'obbligo di reintegro alle medesime condizioni descritte al punto precedente, provvedere al pagamento prelevando le somme necessarie dal conto ove vi sia disponibilità purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) gli oneri derivino dalla gestione dell'attività finanziata e siano sostenuti effettivamente e definitivamente dal medesimo soggetto attuatore;
b) le somme siano prelevate da uno dei tre conti corrente di competenza dell'attività finanziata, per effettiva temporanea indisponibilità del relativo conto di competenza;
c)  il soggetto attuatore provveda preventivamente a darne comunicazione al gruppo V/F.P del Dipartimento F.P..
2. PERSONALE
1. Per l'espletamento dell'attività finanziata il soggetto attuatore farà prioritariamente ricorso al proprio personale dipendente, tenuto conto delle prescrizioni poste dall'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 24/2000.
2. Per l'eventuale copertura di ore di docenza frontale libere, si farà ricorso prima al personale docente con contratto a tempo indeterminato in organico al soggetto attuatore con impiego ad orario ridotto e successivamente al personale inserito negli elenchi di mobilità degli operatori ex legge regionale n. 24/76 e n. 16/86.
3. Alle richieste di personale inserito negli elenchi di mobilità gli UU.PP.L.M.O. devono dar risposta entro trenta giorni. La mancata risposta nei termini assegnati equivale ad indisponibilità di personale nei suddetti elenchi.
4.  Rimanendo nei limiti del parametro fissato per il costo del personale, è consentito, previa autorizzazione da parte del competente U.P.L.M.O., il ricorso a personale esterno, in qualità di esperto per materie e tipologie di corsi altamente specialistici.
5. Con il personale esperto che si intenderà coinvolgere, il soggetto attuatore stipulerà un contratto per prestazioni specialistiche per un totale massimo di ore pari al 6% della durata del corso, elevabile a 12% negli interventi del settore turistico dove è prevista la figura dell'esperto di madre lingue e fino al 20% negli interventi formativi destinati ai funzionari della pubblica amministrazione, il cui costo dovrà mantenersi, comunque, nell'ambito del finanziamento decretato al soggetto attuatore. Limitatamente ai soli interventi finalizzati all'adeguamento del sistema della formazione professionale (ASFP) e destinati ai propri operatori dipendenti, il ricorso ai contratti predetti potrà riguardare l'intera durata del corso.
6. Nell'eventualità che venga utilizzato personale esterno esperto è necessario che:
a) se trattasi di persone dipendenti dalla P.A., esista autorizzazione del soggetto attuatori di appartenenza a prestare la propria opera nell'ambito del progetto ed a quali condizioni;
b) se trattasi di docenti universitari, l'affidamento dell'incarico, nonché la relativa accettazione, siano avvenuti nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il regime di compatibilità della docenza universitaria a tempo pieno ed a tempo definito (D.P.R. 19 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni);
c) se trattasi di personale dipendente da società di consulenza, il ricorso alle quali si giustifichi con l'apporto di esperienze esclusive in specifiche discipline, esista comunque autorizzazione degli organi istituzionali referenti;
d) sia stata comunque resa dichiarazione, da parte dell'interessato sulla propria posizione lavorativa.
7.  Per la determinazione del compenso si rimanda alle circolari del Ministero del lavoro nn. 98/95 e 101/97.
8. In linea di principio tali collaborazioni sono ammissibili alle seguenti condizioni:
a) che si renda indispensabile l'apporto di esperti in specifiche discipline;
b) che i termini e le condizioni della collaborazione (natura della prestazione, durata, compenso, etc.) risultino precisati in dettaglio nella lettera di incarico e nei giustificativi di spesa.
9.  Si ricorda altresì che l'intervento del personale esperto dove essere previsto già nel progetto formativo, non potendosi ammettere a discarico eventuali spese non previste in fase progettuale.
10. Il soggetto attuatore, per l'eventuale ulteriore fabbisogno di personale (docenti, docenti di sostegno, personale ausiliario e amministrativo), potrà ricorrere a rapporti di collaborazione occasionale e/o ad apposito contratto temporaneo, così come previsto dalla normativa vigente, stipulato con le Agenzie di lavoro interinale abilitate dal Ministero del lavoro ed iscritte all'albo previsto dalla normativa in materia ed operanti in Sicilia, il cui costo, comunque, non può superare i parametri massimi previsti per il personale in organico secondo le figure che interessano.
11. Per l'individuazione del costo del personale interno si farà riferimento alla retribuzione su base annua prevista dal C.C.N.L. ivi compresi gli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi, gli accantonamenti TFR, l'indennità di vacanza contrattuale in applicazione all'art. 9 comma 3 del vigente C.C.N.L. e quant'altro dovuto per disposizione di legge, di contrattazione collettiva e decentrata, nonché i costi per eventuali visite fiscali, rapportandola alle reali ore d'impegno nell'attività finanziata (per la vidimazione dei costi del personale è fatto obbligo l'adozione dei modelli vigenti).
12. Tenuto conto dei processi di riqualificazione del personale che hanno comportato l'introduzione delle figure professionali quali "Tutor", "Orientatori", "Progettisti", "Esperti di integrazione, "Valutatori", nel richiamare le prescrizioni dell'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 25/93, è fatto divieto ai soggetti attuatori di procedere all'assunzione di nuovo personale, senza prima avere provveduto al completamento dell'orario di lavoro di quel personale a tempo parziale.
13.  Ai sensi del vigente C.C.N.L. e per quanto stabilito nella contrattazione decentrata relativa, il costo del personale a tempo pieno verrà riconosciuto in valor medio in funzione dell'impegno frontale di 760 ore (formazione svolta in aula, laboratorio e in stage) per i formatori e di impegno di 1590 ore per il restante personale. Per il personale a tempo parziale verranno operate le riduzioni di costo in misura proporzionale all'effettivo impegno.
14.  Sarà cura del soggetto attuatore, entro il 20 di ogni mese, presentare all'U.P.L.M.O competente per territorio i mandati di pagamento con allegati i prospetti riepilogativi delle competenze da erogare al personale con i modelli di cui sopra. Il soggetto attuatore dovrà altresì allegare le buste paga del personale in originale, relative al mese precedente, debitamente quietanzate, cui sarà apposto il timbro e restituite. Nella compilazione dei modelli non sarà necessario, nel rispetto della legge n. 675/96, che i dipendenti appongano la propria firma.
15.  Nel sottolineare che la figura dell'insegnante di sostegno è limitata ad una unità per ogni centro di formazione professionale dove si svolgono corsi per normodotati con l'inserimento di non più di cinque soggetti disabili, qualora detto inserimento nei vari corsi in svolgimento nel centro interessi un numero di disabili superiore alle cinque unità, potrà essere autorizzata dal competente UPLMO, sulla base ed in relazione delle valutazioni che la legge regionale n. 16/86 demanda all'èquipe pluridisciplinare, la presenza del secondo insegnante di sostegno; nella fattispecie il rapporto di lavoro dovrà essere a tempo determinato, con specifica indicazione del termine coincidente con quello della chiusura dell'attività corsuale e con previsione di clausola di anticipata estinzione nei casi di diminuzione del numero degli allievi disabili al di sotto delle cinque unità.
16.  La presenza del doppio istruttore, intendendo con questa figura esclusivamente gli operatori inquadrati a tempo indeterminato e già riconosciuti, è consentita solo nei corsi cosiddetti "ad alto rischio" in cui vi è la presenza di un numero di allievi superiore a 10 frequentanti e per le sole ore di pratica, ivi compresi i corsi rivolti a detenuti e disadattati sociali; la specificità del corso "ad alto rischio" dovrà essere certificata dal responsabile della sicurezza del soggetto attuatore.
17. La presenza del Tutor in aula è obbligatoria per assicurare il collegamento fra docenza, allievi e personale direttivo, nell'attuare un costante monitoraggio del percorso formativo, nel compiere osservazioni critiche delle dinamiche di apprendimento, nell'animare l'aula e nell'orientare il processo formativo in relazione alle caratteristiche ed alle capacità dei destinatari.
18. Il costo del personale direttivo in organico, degli operatori Tutor in organico, dell'insegnante di sostegno (anche nei corsi dove sono inseriti soggetti disabili in situazioni di handicap) e/o secondo istruttore è riconosciuto nei limiti del finanziamento decretato al soggetto attuatore in sede di approvazione del piano formativo annuale e nel rispetto del vigente C.C.N.L. Sarà cura del soggetto attuatore, a tal fine, rassegnare la dotazione organica del personale sopra citato debitamente vistata dal competente U.P.L.M.O. o U.R.L.M.O.
19. Il costo del personale non docente (area servizi amministrativi e servizi tecnico logistici) non dovrà superare il 50% della spesa da sostenere per il personale dell'area servizi formativi e servizi direttivi, con esclusione del personale supplente, secondo insegnate di sostegno e secondo istruttore.
20. E' previsto il ricorso alla consulenza fiscale e tributaria ed eccezionalmente legale, con tassativa esclusione del patrocinio per conflitti con la pubblica amministrazione.
21. Sono riconosciute da parte dell'Amministrazione eventuali spese relative ai passaggi di livello e/o di fascia solo se conformi a quanto previsto dal C.C.N.L., dalla contrattazione decentrata e dalle vigenti disposizioni;
22. Si precisa che eventuali spese per servizi di pulizia, comunque resi e non riconducibili all'interno dei costi relativi al personale amministrativo dipendente, graveranno sulla voce personale non docente;
23. Il costo per il personale della sede di coordinamento regionale è riconosciuto nei limiti della dotazione finanziaria attribuita secondo le modalità indicate nel punto 5, par. 1 del presente capitolo.
24.  Sono riconosciuti, nell'ambito delle voci di spesa del personale, i costi relativi agli interventi formativi rivolti al personale interno e finalizzati al rilascio della certificazione di qualità.
25.  Sono riconosciute, nell'ambito delle voci di spesa del personale, i costi relativi alle missioni del personale dipendente disposte dal direttore amministrativo ed autorizzate, anche in sanatoria, dal rappresentante legale del soggetto attuatore.
26.  Il costo relativo alle perizie tecniche giurate necessarie all'avvio dell'attività corsuale è riconosciuto nell'ambito delle voci di spesa per il personale.
3. GESTIONE E CONSUMI
1. Rientrano in questa voce i costi sostenuti per la attuazione delle attività finanziate, effettuate nel rispetto delle indicazioni appositamente impartite dall'Amministrazione regionale e coerenti con il rispetto delle seguenti condizioni:
a) essere connessi all'attività finanziata autorizzata;
b) essere giustificati da prove documentate ed originali;
c) essere conformi alle leggi contabili e fiscali vigenti;
d) essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto gestore;
e) essere sostenuti e impegnati nel periodo compreso tra la data di avvio e la fine delle attività previste, fatte comunque salve le spese prodromiche all'attività che possano farsi risalire alla data di pubblicità dei bandi di accesso e le spese successive alla fine delle attività, compresi i giorni previsti per l'espletamento degli esami finali;
2. Tale costo comprende le seguenti voci:
B1  001  Fitto locali;
B1  002  Fitto terreni;
B1  003  Ammortamento locali;
B1  004  Assicurazione locali;
B1  005  Manutenzione ordinaria locali;
B1  006  Interventi di adeguamento per mantenimento agibilità e/o per antinfortunistica, ovvero per prescrizioni ASL;
B1  007  Condominio;
B1  008  Disinfestazione locali;
B1  009  Tasse registrazione contratti;
B2  001  Acqua;
B2  002  Riscaldamento e condizionamento;
B2  003  Tassa raccolta rifiuti;
B2  004  Energia elettrica;
B2  005  Telefono;
B2  006  Servizi postali
B2  008  Spese di missione del rappresentante legale sede formativa autonoma;
B2  009  Spese di missione del rappresentante legale regionale;
B3  001  Pubblicità informazione e diffusione;
B3  002  Cancelleria e stampati;
B3  003  Pubblicazioni specialistiche, anche su supporto informatico, software e relativi aggiornamenti;
B3  004  Materiale igienico sanitario;
B3  005  Medicinali pronto soccorso;
B3  006  Lavanderia;
B4  001  Assistenza e manutenzione attrezzature;
B4  002  Assicurazione attrezzature;
B4  003  Ammortamento arredi e attrezzature di proprietà dell'ente;
B4  004  Manutenzione automezzo trasporto;
B4  005  Materiale di consumo e di manutenzione;
B4  006  Acquisto attrezzature;
B4  007  Locazione attrezzature (per interventi a carattere specialistico e/o innovativo);
B4  008  Software e relativi aggiornamenti;
B4  009  Tasse automobilistiche trasporto;
B4  010  Carburante trasporto;
B5  001  Materiale didattico e di consumo in dotazione individuale;
B5  002  Materiale didattico e di consumo in dotazione collettiva;
B5  003  Indumenti di lavoro;
B5  004  Software in licenza d'uso.
3.  Nell'ambito della voce gestione sono ammissibili i costi relativi ai locali autorizzati come sede di svolgimento delle azioni, per l'attività organizzativa connessa; tali costi si riferiscono al canone di locazione se i locali sono in affitto, all'ammortamento se i locali sono di proprietà del soggetto attuatore, ed esclusivamente per quelli realizzati da meno di 25 anni, alla manutenzione ordinaria.
4.  Sono inoltre ritenuti ammissibili interventi di adeguamento per prescrizioni degli Ispettorati del lavoro ai soli fini del mantenimento dell'agibilità e dell'idoneità dei locali e con tassativa esclusione di ogni intervento che riguardi locali di nuova disponibilità. Sempre per locali di non nuova disponibilità sono altresì ritenute ammissibili spese di adeguamento per misure antinfortunistiche ovvero a seguito di prescrizioni dell'ASL territorialmente competente.
5. Gli interventi di cui sopra devono comunque essere strettamente limitati alle precise prescrizioni degli uffici citati e riguardare locali già in disponibilità.
6. E' tassativamente esclusa la possibilità di riconoscimento di costi imputabili a manutenzione straordinaria..
7. Nel caso in cui nella sede delle attività si svolgano anche interventi finanziati a valere di fondi nazionali e/o comunitari o privati, andrà sottratta dalla somma da ammettere a discarico l'incidenza percentuale del monte ore di utilizzo in queste attività, relativamente al personale, alle sedi ed alle attrezzature. In ogni caso non potranno essere computate spese per locali per quelle attività che si svolgono presso strutture pubbliche. Non potranno inoltre computarsi spese per locali ed utenze per attività formative svolte presso aziende destinatarie delle azioni formative.
8.  E' consentito effettuare buoni di prelevamento per le spese di economato non superiori a L. 3.000.000 complessive nel mese sede territoriale.
9.  E', altresì, consentito effettuare buoni di prelevamento, previo visto dell'U.P.L.M.O. o, per consentire il recupero di spese anticipate dal soggetto attuatore esclusivamente per quelle ritenute urgenti ed indifferibili dal soggetto attuatore; si sottolinea che il ricorso all'emissione di buoni di prelevamento per tali esigenze deve considerarsi un fatto eccezionale e dettato da motivi contingenti e non già una facoltà gestionale.
10.  E' consentito emettere buoni di prelevamento a favore del soggetto attuatore per il pagamento di quote di ammortamento maturate a beni, ovviamente solo per quelli non acquisiti con contributi o finanziamento pubblico, necessari al normale corso dell'attività formativa, dopo l'avvenuta verifica parziale dell'U.P.L.M.O. A tal fine gli enti dovranno avere depositato il piano degli ammortamenti al competente ufficio del lavoro ed in copia al gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale, per le dovute verifiche.
11.  Sono riconosciute le spese relative all'acquisto di attrezzature e arredi necessari allo svolgimento delle attività finanziate; i beni acquistati, che costituiscono patrimonio dell'amministrazione regionale, andranno assicurati contro i rischi di furto e dell'incendio con validità non inferiore al tempo di ammortamento previsto dalla norma vigente, e le polizze, i cui premi andranno aggiornati anno per anno con riferimento all'effettivo valore del bene, dovranno indicare come beneficiario l'Assessorato regionale del lavoro e formazione professionale. I beni andranno inventariati e copia del registro inventario andrà depositato presso il gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale.
12.  Straordinariamente potrà consentirsi, previa apposita autorizzazione del gruppo V/FP il noleggio di particolari attrezzature per l'uso destinato ad attività didattiche innovative e non ancora consolidate.
13.  Le attrezzature informatiche che verranno via via sostituite, previo acquisto di nuove, potranno essere date in comodato d'uso gratuito ad istituzioni scolastiche pubbliche ovvero ad altri soggetti senza scopo di lucro, su autorizzazione del gruppo V/FP.
14. Per la determinazione dei coefficienti di ammortamento si applicherà la disciplina vigente relativamente alle norme concernenti l'ammortamento ordinario.
15.  Relativamente ai consumi si conferma l'obbligo per il soggetto attuatore di procedere alla registrazione, nel registro di inventario, del software acquistato e di destinarlo anche alle attività formative future.
4. ALLIEVI
1. La voce allievi comprende:
-  indennità di frequenza;
-  rimborso delle spese di viaggio e vitto;
-  assicurazione in itinere, infortuni ed RC;
-  spese connesse alle visite obbligatorie, per gli interventi formativi con attività pratica "a rischio";
-  spese per il rimborso dell'abbonamento del mezzo pubblico urbano per gli allievi residenti nel comune dove si svolge il corso ed il rimborso dell'abbonamento del mezzo extraurbano ed urbano per gli allievi non residenti;
-  nei casi di corsualità HDC, canone di leasing, ivi compresa di riscatto, per l'acquisizione di automezzi omologati ed esclusivamente destinati al trasporto di disabili, nei casi in cui non sia attivato il servizio comunale di trasporto gratuito previsto dalla legge regionale n. 16/86.
2. L'indennità giornaliera da erogare ai destinatari è conforme al disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 27/91 ed è fissata in lire 8.000.
3. Il riconoscimento dell'indennità giornaliera è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:
a)  partecipanti disoccupati;
b)  effettiva presenza dei partecipanti (esclusi gli uditori); pertanto, non spetta in caso di assenze anche se dovute a malattie o infortuni;
c)  assoggettamento a ritenuta fiscale ai sensi della legge n. 835/82;
d)  corresponsione mediante assegno circolare non trasferibile intestato ad ogni singolo partecipante, se maggiorenne o intestato a chi esercita la patria potestà se minorenne.
4. Il controllo, per quanto riguarda i partecipanti, viene effettuato in ordine alle presenze ed al loro status.
5. Agli allievi dei corsi per detenuti adulti e minori l'indennità giornaliera sarà corrisposta così come previsto dalla legge regionale n. 27/91 e secondo le modalità sopra indicate.
6.  Nei limiti del finanziamento decretato per la voce allievi è consentita la spesa per stage, esercitazioni pratiche, project work e tirocini previsti all'interno di attività formative.
7.  Per le attività formative che prevedono il regime di convittualità e semiconvittualità, sempre che le spese relative non gravino già sul bilancio di altra pubblica amministrazione, è previsto il riconoscimento della spesa per servizi convittuali sino a un massimo di lire 45.000 al giorno per allievo non residente e sino ad un massimo di lire 15.000 al giorno per allievo per i servizi di semiconvittualità, che possono essere forniti anche attraverso la distribuzione di buoni pasto o ticket ad esclusione del settore turistico-alberghiero.
8. Agli allievi che beneficiano dell'assistenza convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 20%, a quelli che beneficiano invece, dell'assistenza semi-convittuale l'assegno sarà corrisposto nella misura del 50%.
9.  L'indennità di frequenza sarà corrisposta agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di chiusura dell'attività formativa e comunque successivamente all'erogazione del contributo da parte dell'Assessorato.
5. DISPOSIZIONI FINALI
1.  Tutte le disposizioni impartite precedentemente in materia di gestione attività e personale, se in contrasto con la presente sono revocate.
Capitolo VI
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo dovuto al soggetto attuatore nel rispetto del piano formativo dell'offerta formativa annualmente approvato e finanziato, ivi comprese le spese relative al funzionamento delle sedi di coordinamento regionale autorizzate, sarà effettuato con le modalità di seguito specificate.
1. PRIMA ANTICIPAZIONE
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato provvederà entro 90 giorni dall'approvazione del piano e, comunque dalla registrazione del relativo decreto approvato, al versamento delle somme ivi impegnate, destinandone il 70% al pagamento delle competenze dovute al personale impegnato nell'attività formativa e il restante 30% al pagamento delle spese di gestione-consumi e alle voci assicurazione allievi ed IRAP, fermo restando gli adempimenti descritti al capitolo II della presente circolare.
2. SECONDA ANTICIPAZIONE
1. L'Amministrazione, compatibilmente con l'operatività del bilancio regionale, provvederà all'erogazione delle somme necessarie alla totale copertura per la spesa per il personale e delle somme occorrenti, nel limite del 90%, per la copertura delle spese di gestione, allievi, consumi.
2. Sempre nei limiti del 90%, la copertura delle spese di gestione sarà assicurata, previa verifica dei costi globali da sostenere per il completamento dell'attività formativa;
3. La copertura delle spese per gli allievi, sempre nei limiti del 90%, sarà effettuata a seguito verifica dei costi globali da sostenere per il completamento dell'attività formativa, e riguarderà i costi relativi al trasporto allievi, all'assicurazione allievi, il convitto ed il semiconvitto allievi, le visite obbligatorie allievi, i costi per stage. Per la copertura delle spese per le indennità allievi si provvederà a chiusura dell'attività formativa previa comunicazione a firma del legale rappresentante contenente i dati consuntivi delle presenze.
4. Le superiori verifiche saranno effettuate dal competente gruppo V/F.P. dell'Assessorato del lavoro sugli appositi modelli previsionali.
5.  L'adozione dei modelli è obbligatoria. Dei predetti modelli sarà fornito supporto magnetico che dovrà essere consegnato al gruppo V/FP dell'Assessorato al lavoro unitamente ai modelli prodotti in forma cartacea improrogabilmente entro il 30 ottobre di ogni anno.
6. La seconda anticipazione delle spese di gestione-consumi ed allievi (nei limiti di cui al precedente comma 3) potrà essere erogata dopo l'avvenuta trasmissione al competente gruppo V/F.P. delle idoneità locali ed attrezzature, rilasciate dal competente Ispettorato provinciale del Lavoro, ovvero, certificata così come previsto, e della dichiarazione di responsabilità a firma dal legale rappresentante dell'Ente, autenticata nei modi di legge, in cui si attesti che è stato spesato almeno il 90% della prima anticipazione gestione-consumi ed allievi in assoluta conformità alle previsioni del finanziamento concesso e che è stato presentato per la revisione il relativo rendiconto al competente ufficio del lavoro.
7. Il predetto ufficio opererà la revisione secondo le modalità del contraddittorio, nel momento in cui l'ente, esaurito il 90% della prima anticipazione delle somme destinate alla gestione e consumi, presenta agli stessi la richiesta di revisione con allegati i giustificativi di spesa in originale, in regola sotto il profilo fiscale, distinti per voci (vedi tabelle del punto 6 - modelli - della presente circolare) dai quali deve emergere il titolo ed il codice del corso e l'anno di svolgimento dell'attività formativa. Ove il pagamento non fosse stato ancora effettuato, l'Ente produrrà relativa nota di debito, controfirmata dal legale rappresentante. Solo le irregolarità amministrativo-contabili riscontrate dovranno essere, tempestivamente, trasmesse al competente gruppo V/F.P. per i consequenziali provvedimenti.
8.  Qualora l'Ispettorato del lavoro non avesse provveduto alla visita ispettiva, l'Ente dovrà, altresì, trasmettere dichiarazione resa dal legale rappresentante, validata ai sensi di legge, che attesti:
a) di avere presentato tutta la documentazione di rito all'Ispettorato del lavoro ed, eventualmente, di aver prodotto gli ulteriori documenti con perizia giurata;
b) di non aver ricevuto la visita ex ante da parte dell'Ispettorato al lavoro;
c) di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità dell'azione formativa in armonia con le disposizioni normative vigenti;
d) di essere consapevole che il successivo accertamento, da parte dell'Ispettorato al lavoro, di situazioni non conformi a quanto dichiarato e, comunque, ostative per il rilascio del previsto parere di idoneità locali ed attrezzature, ove non suscettibili di regolarizzazione, determineranno l'assunzione a proprio carico delle spese sostenute.
3. SALDO E RENDICONTAZIONE
1. Il soggetto attuatore, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'attività, presenterà apposito rendiconto corredato dai giustificativi di spesa in originale e dalle relative note di debito, controfirmate dal legale rappresentante, per i pagamenti non ancora effettuati e/o imputabili, per ratei, al relativo periodo dell'attività formativa, agli uffici del lavoro che procederanno alla verifica definitiva secondo le modalità del contraddittorio.
2. Il soggetto attuatore deve trasmettere al competente gruppo V/FP ed all'Istituto di credito convenzionato al servizio di cassa elenco dettagliato e saldo delle note di debito per il consequenziale accantonamento nei conti di competenza e, con immediatezza, deve disporre per il pronto riversamento in conto entrate nel bilancio della Regione siciliana delle eventuali eccedenze.
3.  In caso di inottemperanza, il 28 febbraio dell'anno successivo alla chiusura delle attività, il cassiere dell'Istituto di credito che espleta il servizio di cassa provvederà d'ufficio al blocco dei conti ed al contestuale versamento delle rispettive giacenze sul conto entrate dell'Amministrazione regionale, deducendo e trattenendo in essi l'ammontare delle note di debito che il soggetto attuatore avrà avuto cura di trasmettere in tempo e corrispondenti alla chiusura contabile rassegnata al competente ufficio del lavoro per la rendicontazione finale.
4.  Dell'avvenuto blocco dei conti, del relativo versamento sul conto entrate di cui sopra e dell'eventuale giacenza residua il cassiere dovrà notiziare il gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale, unitamente alla tempestiva trasmissione di copia della riversale alla cassa regionale.
5. L'erogazione del saldo (restante 10%) del contributo per le spese di gestione-consumi e allievi e lo svincolo delle somme come sopra accantonate per le note di debito sarà effettuato a seguito di tale revisione che costituisce valido documento per attuare la verifica amministrativo-contabile ai sensi dell'art 23 della legge regionale n. 36/90.
6. Unitamente alla presentazione dei giustificativi di spese allegato al prospetto di rendiconto distinto per corso e per provincia, per l'erogazione del restante 10% del contributo per le spese di gestione e consumi, il soggetto attuatore dovrà esibire la seguente documentazione:
a) registro di prima nota spese;
b) schede riepilogative delle ripartizioni di spesa distinte per corso e per provincia;
c) schede riepilogative allievi distinte per corso;
d) elenco personale docente e non docente secondo i modelli;
7. Contestualmente all'inoltro della documentazione di cui sopra il soggetto attuatore dovrà dare tempestiva comunicazione al gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale della avvenuta presentazione del rendiconto finale.
Cap. VII
RENDICONTAZIONE

1. MODELLI
1. Per facilitare la rendicontazione finale ed assicurare unicità metodologica del controllo si rinvia ai modelli di gestione allegati alla presente direttiva.
2. SPESE PER IL PERSONALE
1.  Il prospetto riepilogativo include tutte le voci di spesa per il personale docente e non docente.
2. Per il personale dell'area servizi direttivi dove dovrà essere indicato la sede di esercizio.
3. Per il personale dell'area servizi amministrativi tecnici e logistici dove dovrà essere indicato la sede di esercizio.
4.  Qualora l'ufficio del lavoro competente, in occasione della vidimazione dei prospetti mensili delle retribuzioni richiedesse accertamenti e/o chiarimenti su uno o più dipendenti, il visto sarà ugualmente apposto accompagnato da una nota con la quale si richiede al soggetto attuatore di fornire i chiarimenti o apportare le dovute rettifiche, pena la mancata autorizzazione, nel mese successivo, al pagamento dello stipendio del lavoratore o dei lavoratori interessati.
5.  Gli UU.PP.L.M.O competenti hanno l'obbligo di verificare, in sede di apposizione del primo visto dei prospetti paga dei lavoratori, il regolare versamento delle quote di TFR e, nei casi in cui siano rilevate anomalie, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazioni al gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale astenendosi dalla vidimazioni dei prospetti mensili.
6.  Si rammenta altresì che, qualora si facesse riferimento a personale esterno per prestazioni specialistiche e/o contratto di lavoro interinale e/o collaborazioni occasionali, il soggetto attuatore avrà cura di compilare il prospetto relativo a questa tipologia di personale docente, e avrà cura di allegare relativa lettera d'incarico firmata per accettazione dell'interessato, dalla quale si evinca l'incarico affidato, la tipologia corsuale, le ore di docenza ed il relativo compenso, nonché la ricevuta di pagamento o lettera di credito qualora non si fosse proceduto al pagamento, oppure contratto stipulato con Agenzia lavoro interinale, relative fatture o note di credito.
7. Per ciò che concerne le voci di spesa di viaggi, vitto e alloggio sostenute dal personale esterno di cui al precedente punto 6, qualora proveniente da località site oltre i 40 Km. dalla sede corsuale, si rammenta che saranno riconosciute solo quelle commisurate al costo dei biglietti dei mezzi pubblici. Qualora non si renda possibile il ricorso al mezzo pubblico, può essere autorizzato, dal legale rappresentante del soggetto attuatore, l'uso del mezzo proprio, nel caso è riconoscibile la relativa spesa nella misura corrispondente ad un 1/5 del costo medio di un litro di benzina super per ciascun chilometro percorso (le distanze percorse dovranno calcolarsi secondo le tabelle polimetriche delle distanze vigenti). L'eventuale ricorso al mezzo deve trovare comunque riscontro motivato nel progetto formativo approvato.
8. Di detta spesa dovrà essere predisposta una distinta per ciascun soggetto coinvolto.
9. Nessuna spesa relativa a taxi o vetture noleggiate verrà riconosciuta.
10. Nel compilare i modelli per le spese sostenute nell'ambito della voce personale, il soggetto attuatore dovrà allegare tutti i documenti giustificativi in originale, distinti per singola voce, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:
11.  Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
12.  Si raccomanda agli UU.PP.L.M.O. di effettuare con scrupolosità la verifica dell'avvenuto versamento delle quote di T.F.R. tramite acquisizione delle dovute quietanze, pena l'addebito dei relativi importi e con esplicito rinvio alla precedente circolare assessoriale n. 126 del 30 gennaio 1990 gruppo XIII/F.P. prot. n. 56/90.
3. SPESE PER LA GESTIONE
1. Per le spese previste all'interno della voce gestione, il soggetto attuatore avrà cura di attenersi a quanto sotto specificato. Al modello previsto, andranno allegate tutte le spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con giustificativi in originale, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:





2. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
4. SPESE PER GLI ALLIEVI
1. Per le spese previste all'interno della voce allievi, gli Soggetti Attuatori avranno cura di attenersi a quanto sotto specificato, allegando al modello previsto, tutte le spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con giustificativi in originale, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l'indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:





2. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall'Amministrazione è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
Parte III
PROGRAMMAZIONE SERVIZI FORMATIVI
Capitolo I
SERVIZI FORMATIVI

1.  I servizi offerti dovranno assumere una valenza multifunzionale e fornire supporti utili per indirizzare l'utente alla individuazione di percorsi individualizzati per la scelta più idonea nell'ambito delle opportunità offerte dal sistema formativo e per il mercato del lavoro in genere.
2. I servizi che saranno attivati attengono al metodo dell'approccio individuale nei confronti degli utenti e corrispondono alle funzioni di: prevenzione della disoccupazione di lunga durata, facilitando l'incontro domanda/offerta di lavoro e promuovendo l'accesso al lavoro attraverso la realizzazione di azioni di informazione, orientamento e consulenza alla formazione ed al lavoro. I servizi inoltre garantiscono, attraverso l'adozione di un approccio di genere nell'offerta del servizio, la promozione ed il sostegno all'inserimento occupazionale delle donne, nonché alle azioni positive per l'occupazione femminile sui luoghi di lavoro, la promozione ed il sostegno di opportunità ed interventi mirati per i soggetti in difficoltà individuale o sociale rispetto al mercato del lavoro; l'accesso dei singoli e delle imprese alle opportunità di qualificazione del lavoro.
3. I servizi offerti saranno garantiti dalla attivazione di "Sportelli multifunzionali" che dovranno localizzarsi in strutture dedicate funzionanti anche presso enti territoriali, enti bilaterali, Camere di commercio, istituzioni scolastiche, osservatori congiunturali operanti nel territorio siciliano. I servizi offerti saranno prioritariamente attivati presso le strutture territoriali dei servizi pubblici per l'impiego (UPLMO-SCICA-Recapiti) sulla base della localizzazione individuata dagli UU.PP.L.M.O.
4. Nel caso in cui le attività funzioneranno presso strutture esterne all'organismo proponente, dovrà essere predisposto apposito atto formale, secondo lo schema allegato, per regolare il funzionamento, la durata e le modalità di svolgimento dei servizi con i predetti enti ed istituzioni.
5. I servizi offerti dovranno:
-  garantire l'adozione di standard di qualità nel rispetto delle indicazioni impartite con la circolare n. 6 del 16 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 6 aprile 2001, n 16;
-  garantire l'intervento integrato di operatori dipendenti qualificati in materia di orientamento, selezione, integrazione di portatori di svantaggio, analisi di bisogni formativi, unitamente alla presenza di un operatore logistico e/o amministrativo;
-  garantire il mantenimento di standard di servizio e di organizzazione che consentano il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché quelle relative al libero accesso ed alla piena fruizione dell'utenza, anche disabile.
6.  I servizi offerti dovranno essere coordinati dagli UU.PP.L.M.O., che quali organi titolari delle funzioni decentrate dei servizi per l'impiego, ne assicureranno la vigilanza ed il controllo.
7. Al fine di assicurare una efficace rete di servizi utilmente dislocati nel territorio ed integrata nei diversi contesti locali e che consentano una progressiva diffusione capillare, i servizi programmati dovranno rispettare gli indicatori sottoriportati:





8. In fase di definizione del piano dei servizi formativi, l'Amministrazione centrale sulla scorta delle indicazioni degli UU.PP.L.M.O., si riserva di accorpare e\ o dislocare, in funzione alle esigenze del contesto territoriale, i servizi programmati. A tal fine gli UU.PP.L.M.O. effettueranno preliminarmente una mappa di localizzazione sulla scorta delle esigenze rappresentate dalle sezione circoscrizionali per l'Impiego, avendo riguardo di segnalare preliminarmente il personale dei ruoli dell'Amministrazione in possesso di adeguate competenze nelle materie indicate al successivo punto 9, da assegnare ai predetti sportelli da istituire presso gli uffici stessi;
9. Lo sportello multifunzionale deve garantire l'intervento integrato e pertanto la sua composizione standard è ritenuta valida se impiega contestualmente operatori qualificati in materia di:
-  orientamento;
-  selezione;
- integrazione di portatori di svantaggio;
-  analisi dei bisogni e progettazione;
intervenendo prioritariamente, in ottemperanza all'art. 68 della legge n. 144/99, nei confronti di giovani soggetti all'obbligo formativo ed inoltre fornendo agli uffici periferici del lavoro il supporto necessario per l'espletamento dei compiti indicati negli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
10. Il personale in possesso delle caratteristiche sopra indicate, sarà stabilmente impiegato presso gli "Sportelli multifunzionali" per consentire il funzionamento continuativo dei servizi nei giorni lavorativi. Le attività degli sportelli saranno programmate nel rispetto del modello organizzativo già rassegnato e assicurando pertanto una permanente funzionalità dall'1 ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo.
11. Al fine di assicurare lo standard di funzionamento sopraddetto, ed in assenza di una delle figure previste, gli organismi proponenti dovranno organizzare sinergicamente l'impiego di personale specializzato soprarichiamato, attraverso stipula di appositi accordi di scopo con altri organismi, raccordando il proprio intervento con azioni a finalità analoga al fine di:
-  realizzare economie di gestione;
-  migliorare l'offerta di servizio in relazione al fabbisogno del territorio;
-  conseguire lo standard di funzionamento previsto per lo "Sportello multifunzionale" attraverso l'impiego contestuale degli operatori qualificati soprarichiamati.
12.  In caso di accordo di scopo, gli organismi dovranno presentare il progetto redatto sull'apposito formulario, indicando gli altri organismi partecipanti, specificando il volume orario di partecipazione ed allegando, per ogni organismo coinvolto, la scheda "sezione costi" e l'accordo di scopo firmato. La partecipazione alla realizzazione dello sportello sarà computata ai fini dell'incidenza di costo, su un parametro convenzionale pari a 533 ore, non frazionabili per unità funzionale (1 orientatore/selezionatore, 1 esperto in attività di integrazione, 1 progettista). Si precisa che il predetto parametro convenzionale corrisponde all'impegno lavorativo annuale a tempo pieno di ogni singola unità funzionale, che sarà pertanto utilizzata per l'intera durata del servizio.
13.  La durata annuale di ogni sportello multifunzionale sarà pari a 1.600 ore che rappresenta lo standard operativo delle prestazione erogate da tre unità funzionali (1 orientatore/selezionatore, 1 esperto in attività di integrazione, 1 progettista) ed un operatore logistico e/o amministrativo.
14. In caso di attività di servizio che propongono tipologie di servizi complessi anche in ragione di specificità territoriali, può prevedersi l'impiego di più operatori con medesima competenza funzionale; in questo caso l'organismo potrà integrare lo standard operativo con ulteriori unità funzionali, ed indicandone l'incidenza di costo secondo le indicazioni descritte al superiore punto 12.
15.  Al fine di garantire l'intervento integrato di Operatori per assicurare lo standard di funzionamento ed organizzativo, ogni organismo dovrà fare ricorso al proprio personale in possesso di qualifiche acquisite anche nell'ambito delle attività formative realizzate con gli interventi ex legge n. 236/93 e con il POM "Formazione formatori", prima e seconda annualità.
16. Particolare attenzione andrà posta alla completa utilizzazione di tutti gli operatori in possesso di competenze e qualifiche sopra richiamate e pertanto il ricorso a professionisti esterni di analoga competenza (es.: esperto in analisi dei bisogni con economista, sociologo del lavoro etc.; esperto in attività di integrazione con assistente sociale, sociologo etc.) potrà essere operato soltanto se nel bacino dei lavoratori di cui all'art. 17 comma 1 della legge regionale n. 24/2000 non si rivengono le professionalità occorrenti. In questo caso la spesa relativa all'impiego di detto professionista sarà riconosciuta sino ad un massimo di 240 ore rapportate all'intera durata del servizio pari a 1600 ore.
17.  Delle attività e dei servizi da erogare presso lo "Sportello multifunzionale" dovrà essere redatto apposito progetto secondo il formulario "B" allegato alla presente direttiva.
18.  Nel caso di accordo di scopo ogni organismo farà richiesta di finanziamento per la quota parte di interesse, allegando il progetto, secondo il formulario allegato B, elaborato di comune accordo con gli altri organismi partecipanti.
19. I direttori degli UU.PP.L.M.O. valuteranno la possibilità di attuare attività di istituto avvalendosi delle strutture degli sportelli multifunzionali, anche al fine di operare un ulteriore decentramento dei servizi territoriali.
20. I servizi dello "Sportello multifunzionale" saranno raggruppati nelle seguenti azioni programmabili:
1.1. Accoglienza ed informazione;
1.2. Orientamento;
1.3. Consulenza, promozione e sostegno all'inserimento lavorativo;
1.4. Informazione e consulenza alle imprese.
1.1. Accoglienza ed informazione (ACC ed IN)
1. L'area dell'accoglienza e dell'informazione orientativa identifica un insieme strutturato di azioni e mezzi finalizzati a fornire le informazioni utili ai processi di scelta professionale e lavorativa, indirizzando l'utente verso uno o più servizi specifici e verso le azioni formative.
2. I servizi di accoglienza ed informazione, che sono orientati all'identificazione delle esigenze dell'utente, saranno articolati in specifiche azioni di intervento:
a) accoglienza e prima informazione;
b) raccolta e diffusione delle informazioni;
c) consultazione autonoma;
d) consultazione guidata;
e) iniziative di informazione e di sensibilizzazione, attraverso anche l'organizzazione di incontri, tavole rotonde, visite guidate, etc.
f) raccolta e sistematizzazione delle informazioni sugli utenti che usufruiscono del servizio.
3. In particolare i servizi specifici di accoglienza e prima informazione forniranno:
-  ricerca attiva del lavoro;
-  corsi di formazione professionale promossi nella Regione siciliana;
-  piani di offerta formativa attuati nelle altre regioni d'Italia;
-  orientamento sui percorsi della scuola media superiore e dell'università;
-  modalità di accesso nel mercato del lavoro e misure di politica attiva del lavoro;
-  stage aziendali, tirocinio formativi e di orientamento;
-  percorsi lavorativi o di studio all'estero;
-  imprenditoria giovanile;
-  lavoro stagionale;
1.2. Orientamento (ORI)
1. L'orientamento è una attività complessa e pluri-disciplinare che include quattro dimensioni di: consulenza e sostegno, conoscenza di sé e supporto all'auto-riflessione ed alla decisione, di informazione sulle opportunità e di formazione;
2. Per poter attuare azioni di orientamento è necessario assicurare alcune condizioni, senza le quali l'efficacia dell'intervento complessivo potrebbe essere compromesso, quali:
-  elaborazione di un progetto di orientamento;
-  conoscere le caratteristiche dei giovani;
-  individuare il percorso formativo più consono;
-  fornire informazioni sulla organizzazione della didattica;
-  costruire relazioni con altri soggetti esterni;
-  integrare le risorse interne con quelle presenti sul territorio;
-  promuovere attività verifica-valutazione dell'efficacia delle azioni di orientamento.
3. Nel caso di utenti già inseriti in attività formative, il servizio di consulenza potrà espletarsi, in aggiunta al calendario formativo, nelle fasi conclusive dei percorsi.
1.3. Consulenza, promozione e sostegno all'inserimento lavorativo (CON)
1. L'area della consulenza identifica un insieme strutturato di azioni e mezzi finalizzati a sostenere e facilitare i processi di scelta formativa, professionale e lavorativa, nonché la identificazione delle opportunità di sviluppo professionale e lavorativo, la definizione di progetti e piani di azione.
2. Si realizza, attraverso colloqui strutturati rivolti agli utenti, che possono comprendere interventi individuali personalizzati e di piccoli gruppi ed inoltre counselling orientativo e bilanci di competenze, integrati da strumenti e metodologie specifiche, quali:
-  colloqui individuali di accoglienza e analisi della richiesta;
-  colloqui orientativi di approfondimento tramite l'utilizzo di strumenti specifici per la individuazione di aspettative, preferenze, e fabbisogni;
-  elaborazione di strategie per l'inserimento formativo o lavorativo;
-  indicazioni in generale sull'andamento del mercato del lavoro, e sostegno alla scelta di percorsi formativi ed opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. Nel caso di utenti già inseriti in attività formative, il servizio di consulenza potrà espletarsi, in aggiunta al calendario formativo, nelle fasi conclusive dei percorsi.
1.4. Informazione e consulenza alle imprese (INF-IMP)
1. L'informazione e la consulenza si realizza con servizi orientati al processo di analisi, valutazione e scelta della gamma delle "opportunità" che possono essere offerte alla imprese.
2. Il servizio di informazione e consulenza si realizza attraverso azioni mirate volte a:
-  rilevare ed analizzare la domanda (esplicita ed implicita) delle imprese;
-  fornire alle imprese informazioni di vario genere, con riferimento alle esigenze manifestate;
-  supportare la eventuale fruizione di informazioni in autoconsultazione;
-  sviluppare un rapporto consulenziale con le imprese, volto alla elicitazione dei problemi delle stesse, ed alla loro rielaborazione in chiave propositiva, anche attraverso il rinvio a servizi interni ed esterni, di base o specialistici a seconda dei problemi individuati.
Capitolo II
ATTIVITA' DI SUPPORTO A PROGRAMMI NAZIONALI

1. Nell'ambito dell'attività di supporto al programma nazionale straordinario 2000/2 di alfabetizzazione informatica e lingua inglese per le aree dell'obiettivo 1 ammesso a contributo a carico del Fondo nazionale per l'occupazione (risorse ex legge 23 dicembre 1999, n. 488 assegnate con delibera C.I.P.E. n. 14/2000 e delibera C.I.P.E. n. 85/2000), al fine di assicurare il supporto logistico - organizzativo necessario, fornendo inoltre l'impiego di personale esperto in materia di orientamento, gli organismi programmeranno attività di orientamento secondo i contenuti progettuali del programma in parola, che prevedono di attuare azioni specifiche, anche organizzate per gruppi e localizzate secondo la tabella seguente:



2. Gli organismi avranno cura di acquisire presso il soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione del programma, così come individuato nella delibera n. 85/2000 del C.I.P.E., "Italia Lavoro Spa" - Unità territoriale della Sicilia, via Emerico Amari, 124 - Palermo, l'estratto progettuale del programma in parola e definire esecutivamente le attività formative concordandone i contenuti specifici.
4. Nell'ambito dell'attività di supporto al programma nazionale "Euroformazione difesa", al fine di assicurare il supporto logistico - organizzativo necessario, fornendo inoltre l'impiego di personale docente qualificato per l'attività didattica necessaria gli organismi programmeranno attività formative secondo i contenuti progettuali del programma in parola, che prevedono di attuare azioni formative, organizzate per gruppi aula di 15 soggetti e localizzate secondo la tabella seguente:



5.  Gli organismi avranno cura di acquisire presso il Dipartimento formazione professionale l'estratto progettuale del programma di cui al precedente capoverso e definire esecutivamente le attività formative concordandone i contenuti specifici.
Capitolo III
COSTI

2. Per la determinazione dei costi si rinvia al capitolo V - Costi della parte IV della presente Direttiva
Parte IV
GESTIONE SERVIZI FORMATIVI
Capitolo I
OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. OBBLIGHI GENERALI
1. Il soggetto attuatore del finanziamento è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:
a)  osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale;
b)  osservare la corretta applicazione del C.C.N.L. dei lavoratori della formazione e della contrattazione decentrata ex art. 10 del C.C.N.L. approvata nella seduta di giunta del 17 novembre 1998 e delle vigenti disposizioni;
c)  predisporre i registri obbligatori curandone la preventiva vidimazione;
d)  rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
e)  comunicare agli organi di controllo competenti per territorio, la data di inizio e la sede di svolgimento delle attività, specificando contestualmente gli avvenuti adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed osservando le prescrizioni e le modifiche apportate dal decreto leegislativo n. 242/96;
f)  adottare un sistema contabile distinto con adeguata codificazione contabile per singolo sportello finanziato, onde consentire la facilità del controllo e la trasparenza dei costi;
g)  documentare i costi sostenuti con giustificativi conformi alle norme contabili e fiscali vigenti;
h)  snellire ed agevolare il controllo degli organi preposti indicando le persone competenti per carico di lavoro.
2.  OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA'.
1. Il soggetto attuatore è tenuto, preventivamente ad ogni inizio di attività, a sottoscrivere il disciplinare, predisposto su schema tipo, dall'Assessorato regionale del lavoro - Dipartimento formazione professionale, a firma esclusiva del legale rappresentante, o di persona da esso delegata con procura notarile, e del direttore amministrativo; altresì devono inviare al gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale, entro i 30 giorni successivi alla notifica della comunicazione di finanziamento dell'attività, la seguente documentazione:
a)  autocertificazione contenente le generalità complete del legale rappresentante ed il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. del soggetto attuatore;
b)  convenzione per il servizio cassa, redatta esclusivamente sullo schema-tipo fornito dall'Amministrazione regionale, da esplicare, a cura di Istituto di credito operante nel territorio della Regione siciliana ed abilitato alle operazioni di Banca, attraverso l'istituzione di due distinti conti, A - personale, B - gestione e consumi; la convenzione deve essere trasmessa, debitamente registrata presso l'ufficio registro, in duplice originale in bollo ed una copia;
c)  verbale di elezione o di nomina del Consiglio di amministrazione, in copia autenticata, ovvero dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che attesti la vigenza del precedente C.d.A. comunicato all'Amministrazione regionale;
d)  copia della richiesta di certificazione antimafia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, secondo i modelli allegati 1 e 2 del citato D.P.R., assieme alla ricevuta dell'avvenuta presentazione alla prefettura competente ed alla comunicazione di voler procedere direttamente a tale adempimento, qualora il soggetto attuatore intenda avvalersene;
e)  certificato camerale di iscrizione al R.E.A;
f)  copia autenticata dello statuto vigente ovvero dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che attesti la vigenza del precedente statuto già depositato.
2.  Al momento dell'avvio dell'attività, il soggetto attuatore provvederà a comunicare tempestivamente all'area formazione del Dipartimento agenzia regionale per l'impiego, la data di inizio delle attività degli sportelli multifunzionali, unitamente ai modelli (da 1 a 13) richiamati nella circolare n. 6 del 16 marzo 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 6 aprile 2001;
3. Il soggetto attuatore è tenuto, altresì, a comunicare, con nota a firma del legale rappresentante, al competente gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale, la sede presso la quale è conservata tutta la documentazione amministrativo-contabile.



3. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'U.P.L.M.O. PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA'
1. Entro dieci giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività, il soggetto attuatore dovrà trasmettere, per il tramite della S.C.I.C.A., all'U.P.L.M.O. competente per territorio la documentazione sotto riportata, unitamente ai modelli (da 1 a 13) richiamati nella circolare n. 6 del 16 marzo 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 6 aprile 2001:
a)  comunicazione della data inizio dell'attività;
b)  comunicazione della ubicazione della sede utilizzata;
c)  autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche;
d)  documentazione relativa alle azioni di comunicazione e pubblicità;
e)  richiesta di vidimazione dei registri contabili;
f)  copia del progetto esecutivo delle attività.
4. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO PROPEDEUTICI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA'
1. Entro trenta giorni antecedenti l'inizio di ciascuna attività, il soggetto attuatore deve trasmettere all'Ispettorato del lavoro competente per territorio la seguente documentazione:
a)  comunicazione della data d'inizio dell'attività;
b)  richiesta per il rilascio del parere di idoneità dei locali e delle attrezzature correlata dalla documentazione di rito, differenziata a seconda che trattasi di sede stabile o sede occasionale;
c)  certificato di agibilità dei locali, nel rispetto della normativa vigente;
d)  autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche.
5. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'U.P.L.M.O E DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO SUCCESSIVI ALL'AVVIO ATTIVITA'
1.  Il soggetto attuatore provvederà, entro 15 giorni successivi l'inizio delle attività, ad inviare agli organi competenti (U.P.L.M.O. e Ispettorato del lavoro) la documentazione di seguito elencata:
a)  denuncia di assicurazione INAIL e polizza assicurazione in itinere ed RC per le persone e i tempi delle attività;
b)  elenco delle attrezzature utilizzate (che dovrà rispondere a quanto previsto in sede di programmazione).
Capitolo II
CONTROLLI

1. ARTICOLAZIONE
1. L'attività di controllo viene esercitata articolandosi in visite ex ante, visita in itinere e visita ex-post. Gli incaricati del controllo riferiranno sull'esito delle visite i gruppi III/FP e V/FP del Dipartimento formazione professionale e dell'Area formazione del dipartimento Agenzia regionale per l'impiego. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità, e/o il Soggetto attuatore lo richieda, quest'ultimo deve essere informato dell'esito delle predette visite a cura dell'organo istituzionale cui appartengono gli incaricati del controllo.
2. VISITA EX-ANTE
1. La visita ex-ante viene effettuata dal competente Ispettorato del lavoro prima dell'inizio dell'attività programmata, ed ha come obiettivo il controllo preventivo delle condizioni di attuabilità e di fattibilità dell'azione nei locali e con le attrezzature approntate al fine del rilascio della certificazione delle idoneità locali e attrezzature in armonia con le disposizioni normative vigenti e coerentemente alle indicazioni progettuali espresse.
2. L'Ispettorato del lavoro rilascia il previsto parere di idoneità locali e delle attrezzature in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In assenza del prescritto sopralluogo, per la valutazione di idoneità locali e delle attrezzature, può essere consentito l'utilizzo delle strutture previa perizia tecnica giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo provinciale (ingegnere, architetto o geometra) e da trasmettere entro il 15° giorno dall'inizio della attività all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio ed ai gruppi III/FP e V/FP del Dipartimento formazione professionale, dalla quale risulti l'adempimento da parte del datore di lavoro delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; quest'ultimo adempimento deve essere supportato dalla planimetria quotata dei locali e dall'elenco delle attrezzature utilizzate con il puntuale riferimento al numero di inventario riportato nell'apposito registro.
3.  Tale certificazione non sostituisce gli effetti del successivo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro che, comunque, andrà esperito entro e non oltre il 120° giorno dall'inizio dell'attività didattica. Il giudizio conclusivo che attesta l'idoneità dei locali e delle attrezzature rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio può essere esteso solo alla prima attività successiva previa perizia tecnica giurata redatta da un tecnico abilitato, come sopra individuato, da trasmettere agli uffici sopra citati, che attesti che non sono mutate le proposte, le condizioni d'uso e/o la normativa in relazione alle quali, a suo tempo, è stato espresso il giudizio stesso.
4.  La perizia deve essere trasmessa, improrogabilmente, entro l'inizio dell'attività didattica, all'Ispettorato del lavoro competente per territorio ed ai gruppi III/FP e V/FP.
3.  VISITA IN ITINERE
1.  La visita in itinere viene effettuata dall'U.P.L.M.O., senza preavviso, nelle varie sedi di svolgimento delle attività e/o nelle sedi amministrative di riferimento per verificare il corretto svolgimento dell'attività finanziata nel rispetto delle norme vigenti. Il controllo è finalizzato a verificare la rispondenza con gli standard organizzativi e funzionali stabiliti dal dipartimento agenzia regionale per l'impiego. L'obiettivo della visita è completato con un monitoraggio sul grado di soddisfazione degli utenti e con la raccolta delle informazioni inerenti le attività, effettuati mediante apposita griglia di monitoraggio predisposta dall'area formazione del dipartimento agenzia regionale per l'impiego.
2.  Gli esiti devono tempestivamente essere comunicati all'area formazione del dipartimento agenzia regionale per l'impiego che effettuerà una campionatura rappresentativa dei risultati monitorati valutando quindi l'andamento dei servizi erogati.
4.  VISITA EX-POST
1.  La visita ex-post mira ad esercitare un controllo consuntivo sul corretto svolgimento dell'azione finanziata attraverso la verifica di rendiconti parziali e finali, con particolare priorità all'ammissibilità dei costi sostenuti, alla loro concordanza con i documenti giustificativi ed alla loro inerenza con l'attività formativa autorizzata.
2.  Nelle more della completa attuazione dei contenuti di cui all'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 24/2000, il controllo finanziario sui rendiconti parziali e finali sarà esercitato dagli UU.PP.L.M.O. competenti per territorio.
3.  In particolare, per il soggetto attuatore operante in più province con unica posizione INPS per tutto il personale, accentramento contabile autorizzato, unico legale rappresentante e unico Istituto di credito presso cui sono aperti tutti i rapporti di conto per le iniziative finanziate la vidimazione dei prospetti paga e le rendicontazioni parziali e finali saranno effettuate presso l'U.P.L.M.O. della provincia ove è registrata la posizione unificata INPS.
4.  Inoltre, il soggetto attuatore con sede di coordinamento regionale riconosciuta, ma non ancora con accentramento contabile o posizione INPS unificata, nelle more della definizione delle procedure di accentramento contabile ed amministrativo, effettuerà le verifiche parziali e finali delle attività formative svolte nelle sedi provinciali presso gli UU.PP.L.M.O. competenti per territorio e quelle relative alla sede di coordinamento presso l'U.P.L.M.O. ove la stessa è allocata.
5.  REGISTRI
1.  Gli strumenti e i modelli che il soggetto attuatore deve adottare, secondo un sistema di rilevazione di tipo economico basato sulla contabilità generale e sulla contabilità analitica, consentono la garanzia del processo di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati del finanziamento erogato.
2.  Il soggetto attuatore è obbligato alla tenuta dei seguenti registri:
a)  registro prima nota delle spese;
b)  registro protocollo;
c)  registro fatture;
d)  registro di carico e scarico;
e)  registro dei beni prodotti;
f)  registro inventario con evidenziazione dei beni acquistati con fondi regionali.
3.  La tenuta dei registri contabili è stata resa obbligatoria anche in correlazione alla normativa IVA. Tuttavia, tali registri, laddove esista una contabilità informatizzata, possono eventualmente essere sostituiti anche da un estratto computerizzato della contabilità generale che risponda ai criteri di trasparenza già enunciati fra i doveri dei soggetti destinatari dei finanziamenti pubblici.
4.  I registri, se la contabilità è accentrata, possono essere tenuti nella sede legale del soggetto attuatore e riferirsi cumulativamente a tutti i servizi che hanno sede e/o costi comuni.
5.  Il luogo di conservazione dei registri deve essere comunicato agli organi di controllo (U.P.L.M.O., gruppo III/FP e Gruppo V/FP) contestualmente alla comunicazione di inizio dell'attività.
Capitolo III
COSTI

1.  PRESCRIZIONI GENERALI
1.  Il finanziamento che sarà assegnato a ciascuna attività sarà determinato dall'applicazione del parametro aggregato riportato nella tabella seguente:
          | Voce A | Voce B | TOTALE         | Personale | Gestione |  
              | % incidenza | % incidenza | Lire             | parametro | parametro | ora/intervento 
Servizi formativi      80 20 170.000 

2.  Il costo del servizio formativo determinato nel pieno rispetto degli indicatori e dei parametri sopra specificati, in relazione agli ambiti cui rientra, riportato al punto A.10 del formulario costituisce la dotazione finanziaria massima ammissibile.
3.  In sede di analisi dei prospetti dei costi globali da sostenere, rassegnati dal soggetto attuatore secondo la modulistica di previsione, indicata nella parte II della presente direttiva, ed entro il 30 ottobre di ogni anno successivi alla data di pubblicazione della presente circolare, al fine di rendere più aderente la spesa alle specifiche esigenze e necessità dello stesso, mantenendo il rispetto del finanziamento erogabile con riferimento al parametro sopra rassegnato, il gruppo V/FP può riconoscere, su motivata relazione del soggetto attuatore, una rimodulazione degli stessi entro il limite massimo del 20% per le voci gestione del 15% per la voce personale. Si rappresenta che non potrà essere autorizzata ad alcuna rimodulazione in assenza della predetta relazione motivata.
2.  PERSONALE
1.  Il dipartimento formazione professionale riconosce il costo del personale impiegato alle attività degli sportelli multifunzionali nei limiti del finanziamento decretato e nel rispetto del vigente CCNL degli operatori della formazione professionale. In questo ambito si farà riferimento alla retribuzione su base annua prevista al citato CCNL, ivi compreso oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi, accantonamenti TFR, indennità di vacanza contrattuale e quant'altro dovuto per disposizioni di legge, di contrattazione collettive decentrate, nonché i costi per eventuali visite fiscali, rapportandola alle reali ore di impegno all'attività finanziata.
2.  Sarà cura del soggetto attuatore, entro il 20 di ogni mese, presentare all'U.P.L.M.O competente per territorio i mandati di pagamento con allegati i prospetti riepilogativi delle competenze da erogare al personale. Il soggetto attuatore dovrà, altresì, allegare le buste paga del personale in originale, relative al mese precedente, debitamente quietanzate, cui sarà apposto il timbro e restituite. Nella compilazione dei modelli non sarà necessario, nel rispetto della legge n. 675/96, che i dipendenti appongano la propria firma.
3.  Si precisa che le unità funzionali (esperto di orientamento, esperto in attività di integrazione, esperto in progettazione) osserveranno l'orario di lavoro, pari a 1590 ore, nel rispetto delle indicazioni del C.C.N.L., fatte salve le 280 ore di aggiornamento individuale.
4.  Si precisa che i costi connessi al personale utilizzato presso gli sportelli multifunzionali, realizzati in accordo di scopo, rimangono in carico all'organismo da cui lo stesso dipende.
5.  Nel caso di ricorso a professionisti esterni, nel rispetto di quanto già indicato nella parte III della presente direttiva, il soggetto attuatore stipulerà un contratto per prestazioni specialistiche; in questo caso valgono le disposizioni già impartite al capitolo V della parte II della presente direttiva;
6.  Si ricorda, altresì, che l'intervento del personale esperto dove essere previsto già nel progetto dell'intervento, non potendosi ammettere a discarico eventuali spese non previste in fase progettuale.
3.  GESTIONE E CONSUMI
1.  Rientrano in questa voce i costi sostenuti per l'attuazione delle attività finanziate, effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)  essere connessi all'attività finanziata autorizzata;
b)  essere giustificati da prove documentate ed originali;
c)  essere conformi alle leggi contabili e fiscali vigenti;
d)  essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto attuatore;
e)  essere sostenuti e impegnati nel periodo compreso tra la data di avvio e la fine delle attività prevista, fatte comunque salve le spese prodromiche all'attività che possano farsi risalire alla data coincidente con le azioni di comunicazione e pubblicità;
2.  I costi connessi alle attività degli sportelli multifunzionali, realizzati in accordo di scopo, saranno ripartite tra tutti gli organismi partecipanti, in misura proporzionata alla quota oraria di intervento a ciascuno assegnata.
3.  Rientrano nei costi ammissibili, nel rispetto delle analoghe indicazione impartite per l'attuazione degli interventi formativi, le seguenti voci:
-  B1 001  -  fitto locali;
-  B1 002  -  fitto terreni;
-  B1 003  -  ammortamento locali (esclusivamente per quelli costruiti da meno di 25 anni);;;
-  B1 004  -  assicurazione locali;
-  B1 005  -  manutenzione ordinaria locali;
-  B1 006  -  interventi di adeguamento per mantenimento agibilità e/o per antinfortunistica, ovvero per prescrizioni ASL;
-  B1 007  -  condominio;
-  B1 008  -  disinfestazione locali;
-  B1 009  -  tasse registrazione contratti;
-  B2 001  -  acqua;
-  B2 002  -  riscaldamento e condizionamento;
-  B2 003  -  tassa raccolta rifiuti;
-  B2 004  -  energia elettrica;
-  B2 005  -  telefono;
-  B2 006  -  servizi postali;
-  B2 007  -  spese di missione del rappresentante legale sede formativa autonoma;
-  B2 008  -  spese di missione del rappresentante legale regionale;
-  B3 001  -  pubblicità informazione e diffusione;
-  B3 002  -  cancelleria e stampati;
-  B3 003  -  pubblicazioni specialistiche, anche su supporto informatico, software e relativi aggiornamenti;
-  B3 004  -  materiale igienico sanitario;
-  B3 005  -  medicinali pronto soccorso;
-  B4 001  -  assistenza e manutenzione attrezzature;
-  B4 002  -  assicurazione attrezzature;
-  B4 003  -  ammortamento arredi e attrezzature di proprietà del soggetto attuatore;
-  B4 004  -  manutenzione automezzo trasporto;
-  B4 005  -  materiale di consumo e di manutenzione;
-  B4 006  -  acquisto attrezzature;
-  B4 007  -  locazione attrezzature (per interventi a carattere specialistico e/o innovativo);
-  B4 008  -  software e relativi aggiornamenti;
-  B4 009  -  tasse automobilistiche trasporto;
-  B4 010  -  carburante trasporto;
-  B5 001  -  materiale didattico e di consumo in dotazione individuale;
-  B5 002  -  materiale didattico e di consumo in dotazione collettiva;
4.  Per l'ammissibilità della spesa saranno applicate le prescrizioni stabilite nel capitolo V - Costi, voce gestione e consumi, della parte II della presente direttiva.
5.  Nell'ambito della voce gestione sono ammissibili i costi relativi ai locali autorizzati come sede di svolgimento delle azioni, per l'attività organizzativa connessa; tali costi si riferiscono al canone di locazione se i locali sono in affitto, all'ammortamento se i locali sono di proprietà del soggetto attuatore, ed esclusivamente per quelli realizzati da meno di 25 anni, alla manutenzione ordinaria.
6.  E' tassativamente esclusa la possibilità di riconoscimento di costi imputabili a manutenzione straordinaria.
7.  Nel caso in cui nella sede delle attività si svolgano anche interventi finanziati a valere di fondi nazionali e/o comunitari o privati, andrà sottratta dalla somma da ammettere a discarico l'incidenza percentuale del monte ore di utilizzo in queste attività, relativamente al personale, alle sedi ed alle attrezzature. In ogni caso non potranno essere computate spese per locali per quelle attività che si svolgono presso strutture pubbliche. Non potranno inoltre computarsi spese per locali ed utenze per attività formative svolte presso aziende destinatarie delle azioni formative.
8.  E' consentito effettuare buoni di prelevamento per le spese di economato non superiori a L. 500.000 complessive nel mese per ogni sportello e comunque nei limiti complessivi di lire 3.000.000 annui.
9.  E', altresì, consentito effettuare buoni di prelevamento, previo visto dell'U.P.L.M.O. o, per consentire il recupero di spese anticipate dal soggetto attuatore esclusivamente per quelle ritenute urgenti ed indifferibili; si sottolinea che il ricorso all'emissione di buoni di prelevamento per tali esigenze deve considerarsi un fatto eccezionale e dettato da motivi contingenti e non già una facoltà gestionale.
10.  E' consentito emettere buoni di prelevamento a favore del soggetto attuatore per il pagamento di quote di ammortamento maturate a beni, ovviamente solo per quelli non acquisiti con contributi o finanziamento pubblico, necessari al normale corso dell'attività formativa, dopo l'avvenuta verifica parziale dell'UPLMO. A tal fine gli enti dovranno avere depositato il piano degli ammortamenti al competente ufficio del lavoro ed in copia al gruppo V/FP del dipartimento formazione professionale, per le dovute verifiche.
11.  Sono riconosciute le spese relative all'acquisto di attrezzature e arredi necessari allo svolgimento delle attività finanziate; i beni acquistati, che costituiscono patrimonio dell'amministrazione regionale, andranno assicurati contro i rischi di furto e dell'incendio con validità non inferiore al tempo di ammortamento previsto dalla norma vigente, e le polizze, i cui premi andranno aggiornati anno per anno con riferimento all'effettivo valore del bene, dovranno indicare come beneficiario l'Assessorato regionale del lavoro e formazione professionale. I beni andranno inventariati e copia del registro inventario andrà depositato presso il gruppo V/FP del dipartimento formazione professionale.
12.  Nel caso di sportelli ubicati presso gli uffici decentrati dei servizi all'impiego, il responsabile dell'ufficio provvederà ad autorizzare il soggetto attuatore ad installare apposita utenza telefonica dedicata, nonché dotare di arredi ed attrezzature necessarie all'efficace funzionamento delle attività dello sportello.
13.  Analogamente, il soggetto attuatore provvederà agli arredi ed alle attrezzature nonché ad installare apposita utenza telefonica per gli sportelli ubicati presso strutture esterne richiamate al capoverso 3, capitolo I della parte III.
14.  Per la determinazione dei coefficienti di ammortamento si applicherà la disciplina vigente relativamente alle norme concernenti l'ammortamento ordinario.
15.  Relativamente ai consumi si conferma l'obbligo per il soggetto attuatore di procedere alla registrazione, nel registro di Inventario, del software acquistato e di destinarlo anche alle attività formative future.
Capitolo III
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1.  Le erogazioni relative ai servizi formativi finanziati saranno emesse in conto anticipazione contestualmente a quelle relative agli interventi formativi finanziati.
2.  Quanto sopra avrà immediata applicazione per le erogazioni relative alle spese per il personale, giusta art. 2, legge regionale n. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni, mentre per ciò che riguarda i costi relativi alla gestione potrà procedersi, sempre in conto anticipazione, solo a seguito di avvenuta comunicazione, al gruppo V/FP, da parte del dipartimento agenzia regionale per l'Impiego, dell'effettiva attivazione degli sportelli.
3.  Resta comunque inteso che l'attività di vigilanza, coordinamento e controllo degli sportelli deve essere assicurata ed esercitata dalle S.C.I.C.A. competenti per territorio, quali organi titolari delle funzioni decentrate dei servizi per l'Impiego, con la sovrintendenza degli UU.PP.L.M.O e congiuntamente a quelle che sono le verifiche che sono intestate al dipartimento agenzia regionale per l'impiego con la circolare n. 6 del 16 marzo 2001.
4.  L'erogazione del contributo dovuto ai soggetti attuatori, nel rispetto del Piano regionale dell'offerta formativa annuale approvato e finanziato, sarà effettuato con le seguenti modalità:
1.  PRIMA ANTICIPAZIONE
1.  In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato provvederà entro 90 giorni dall'approvazione del piano e, comunque dalla registrazione del relativo decreto approvato, al versamento delle somme ivi impegnate, destinandone l'80% al pagamento delle competenze dovute al personale impegnato nelle attività degli sportelli e il restante 20% al pagamento delle spese di gestione-consumi ed IRAP.
2.  SECONDA ANTICIPAZIONE
1.  L'amministrazione, compatibilmente con l'operatività del bilancio regionale, provvederà all'erogazione delle somme necessarie alla totale copertura della spesa per il personale e delle somme occorrenti, nel limite del 90%, per la copertura delle spese di gestione, consumi. La copertura delle spese di gestione, nei limiti specificati, sarà assicurata, previa verifica dei prospetti dei costi globali da sostenere per il completamento dell'attività;
2.  Le superiori verifiche saranno effettuate dal competente gruppo V/F.P. del dipartimento formazione professionale sugli appositi modelli previsionali, e secondo le modalità descritte al capitolo VI della parte II della presente direttiva;
3.  L'adozione dei modelli è obbligatoria. Dei predetti modelli sarà fornito supporto magnetico che dovrà essere consegnato al gruppo V/FP dell'Assessorato al lavoro unitamente ai modelli prodotti in forma cartacea improrogabilmente entro il 30 ottobre di ogni anno.
4.  La seconda anticipazione delle spese di gestione-consumi (nei limiti di cui al precedente capoverso 1) potrà essere erogata dopo l'avvenuta trasmissione al competente gruppo V/F.P. delle idoneità locali ed attrezzature, rilasciate dal competente Ispettorato provinciale del lavoro, ovvero, certificata così come previsto, e della dichiarazione di responsabilità a firma dal legale rappresentante dell'ente, autenticata nei modi di legge, in cui si attesti che è stato spesato almeno il 90% della prima anticipazione gestione-consumi ed allievi in assoluta conformità alle previsioni del finanziamento concesso e che è stato presentato per la revisione il relativo rendiconto al competente ufficio del lavoro.
5.  Il predetto ufficio opererà la revisione secondo le modalità del contraddittorio, nel momento in cui l'ente, esaurito il 90% della prima anticipazione delle somme destinate alla gestione e consumi, presenta agli stessi la richiesta di revisione con allegati i giustificativi di spesa in originale, in regola sotto il profilo fiscale, distinti per voci (adottando i modelli richiamati nel capitolo VII della parte II della presente circolare) dai quali deve emergere il codice dello sportello. Ove il pagamento non fosse stato ancora effettuato, l'ente produrrà relativa nota di debito, controfirmata dal legale rappresentante. Solo le irregolarità amministrativo-contabili riscontrate dovranno essere, tempestivamente, trasmesse al competente gruppo V/F.P. per i consequenziali provvedimenti.
6.  Qualora l'Ispettorato del lavoro non avesse provveduto alla visita ispettiva, l'ente dovrà, altresì, trasmettere dichiarazione resa dal legale rappresentante, validata ai sensi di legge, che attesti:
a)  di avere presentato tutta la documentazione di rito all'Ispettorato del lavoro ed, eventualmente, di aver prodotto gli ulteriori documenti con perizia giurata
b)  di non aver ricevuto la visita ex ante da parte dell'Ispettorato al lavoro;
c)  di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità dell'attività in armonia con le disposizioni normative vigenti;
d)  di essere consapevole che il successivo accertamento, da parte dell'Ispettorato al lavoro, di situazioni non conformi a quanto dichiarato e, comunque, ostative per il rilascio del previsto parere di idoneità locali ed attrezzature, ove non suscettibili di regolarizzazione, determineranno l'assunzione a proprio carico delle spese sostenute.
3.  SALDO E RENDICONTAZIONE
1.  Il soggetto attuatore, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'attività, presenterà apposito rendiconto corredato dai giustificativi di spesa in originale, ad esclusione di quelli che per legge devono essere mantenuti presso la sede del soggetto attuatore e di cui va allegata la copia fotostatica, e dalle relative note di debito, controfirmate dal legale rappresentante, per i pagamenti non ancora effettuati e/o imputabili, per ratei, al relativo periodo dell'attività, agli uffici del lavoro che procederanno alla verifica definitiva secondo le modalità del contraddittorio.
2.  Il soggetto attuatore deve trasmettere al competente gruppo V/FP ed all'Istituto di credito convenzionato al servizio di cassa elenco dettagliato e saldo delle note di debito per il consequenziale accantonamento nei conti di competenza e, con immediatezza, deve disporre per il pronto riversamento in conto entrate nel bilancio della Regione siciliana delle eventuali eccedenze.
3.  In caso di inottemperanza, il 28 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'attività, il cassiere dell'Istituto di credito che espleta il servizio di cassa provvederà d'ufficio al blocco dei conti ed al contestuale versamento delle rispettive giacenze sul conto entrate dell'Amministrazione regionale, deducendo e trattenendo in essi l'ammontare delle note di debito che il soggetto attuatore avrà avuto cura di trasmettere in tempo e corrispondenti alla chiusura contabile rassegnata al competente ufficio del lavoro per la rendicontazione finale.
4.  Dell'avvenuto blocco dei conti, del relativo versamento sul conto entrate di cui sopra e dell'eventuale giacenza residua il cassiere dovrà notiziare il gruppo V/FP del dipartimento formazione professionale, unitamente alla tempestiva trasmissione di copia della riversale alla Cassa regionale.
5.  L'erogazione del saldo (restante 10%) del contributo per le spese di gestione-consumi e/o lo svincolo delle somme come sopra accantonate per le note di debito sarà effettuato a seguito della rendicontazione.
6.  Unitamente alla presentazione dei giustificativi di spesa allegato al prospetto di rendiconto, distinto per sportello e per provincia, per l'erogazione del restante 10% del contributo per le spese di gestione e consumi, il soggetto attuatore dovrà esibire la seguente documentazione:
a)  registro di prima nota spese;
b)  schede riepilogative di spesa distinti per sportello e per provincia;
c)  elenco personale secondo i modelli.
7.  Contestualmente all'inoltro della documentazione di cui sopra il soggetto attuatore dovrà dare tempestiva comunicazione al gruppo V/FP del dipartimento formazione professionale della avvenuta presentazione del rendiconto finale.
Capitolo IV
RENDICONTAZIONE

1.  Per facilitare la rendicontazione finale ed assicurare unicità metodologica del controllo si rinvia ai modelli di gestione allegati alla presente direttiva.
2.  Gli UU.PP.L.M.O. sono invitati a mantenere separata la revisione dei rendiconti per le attività riferibili ai servizi formativi da quella riconducibile agli Interventi formativi.
Parte V
FINANZIAMENTO

1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del Piano regionale dell'offerta formativa, per il periodo 2001-2002, non potrà superare lire 420.000.000.000 (quattrocentoventimiliardi), così ripartiti: per
-  attuazione interventi formativi lire 320.000.000.000 (trecentoventimiliardi);
-  attuazione servizi formativi lire 82.000.000.000 (ottontaduemiliardi);
-  funzionamento sedi di coordinamento regionale lire 18.000.000.000 (diciottomiliardi).
2.  Si precisa che gli importi finanziati che saranno esposti in sede di allegato Piano regionale dell'offerta formativa costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascuna attività ammessa a finanziamento e che la relativa compiuta definizione sarà effettuata, a seguito di analisi dei prospetti previsionali di spesa, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 25/93, con successivi ed appositi provvedimenti in conformità alle direttive impartite con la presente.
Parte VI
PROCEDURE DI PRESENTAZIONE, SELEZIONE E VALUTAZIONE
Capitolo I
CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI FORMATIVI

1.  Gli interventi e i servizi formativi presentati saranno sottoposti ad una istruttoria che ne verificherà la regolarità e la completezza della documentazione ai fini della ammissibilità alla valutazione.
2.  Per poter accedere alla fase della valutazione, gli interventi programmabili devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  presentati da soggetti con i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/76;
-  completi e redatti secondo il formulario;
-  pervenuti entro il termine previsto;
-  corredati della documentazione richiesta.
3.  Gli interventi formativi ed i servizi formativi, che superano positivamente l'istruttoria, saranno selezionati e valutati sulla base dei seguenti criteri:






4.  Saranno ritenuti ammissibili i progetti che raggiungono la soglia minima di sessanta (60) punti.
5.  Ai fini della redazione del Piano regionale dell'offerta formativa - Interventi formativi, si terrà conto, altresì:
-  del grado di sovrapposizione degli interventi sullo stesso territorio;
-  del rispetto delle indicazioni programmatiche articolate per ambiti di intervento distribuite su base regionale così precedentemente indicato;
-  della distribuzione degli interventi rispetto ai vari settori produttivi.
6.  Ai fini della redazione del Piano regionale dell'offerta formativa - Servizi formativi, si terrà conto, altresì:
-  della mappa di localizzazione redatta dagli UU.PP.L.M.O.
7.  L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non ammettere quegli interventi formativi finalizzati a qualifiche professionali per le quali non corrisponda una effettiva richiesta da parte del mercato.
8.  Degli interventi formativi e dei servizi formativi valutati saranno redatti, entro il 31 luglio di ogni anno, il Piano regionale dell'offerta formativa articolato per interventi formativi, ripartito per ambiti e per province, e servizi formativi ripartito per province, secondo le indicazioni programmatiche definite.
9.  Per quegli interventi che non risulteranno inseriti utilmente in graduatoria, al fine di garantire quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 25/93, l'Amministrazione regionale si riserva di affidare il monte ore corrispondente al personale non utilizzato, previa consultazione con le OO.SS. di settore ed avendo cura di rispettare gli obiettivi strategici di sistema già individuati nei programmi di riqualificazione attuati, ad azioni di riqualificazione e/o aggiornamento previsti per l'attuazione degli interventi formativi previsti nell'ambito delle "Attività di formazione continua e permanente". La eventuale assegnazione degli operatori sopraddetti sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione regionale.
10.  Gli altri interventi, che non risulteranno inseriti utilmente in graduatoria, ma che hanno comunque raggiunto la soglia minima di punteggio, rimarranno a disposizione dell'Amministrazione per l'inserimento in un parco progetti.
11.  E' fatto obbligo di impiegare prioritariamente il personale inserito nelle liste di mobilità provinciali degli operatori della formazione professionale ex legge regionale n. 24/76.
Capitolo II
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI E DEI SERVIZI FORMATIVI

1.  TERMINI E MODALITÀ
1.  Gli organismi proponenti dovranno far pervenire le proposte entro le ore 12,00 del 28 febbraio di ogni anno a questa Amministrazione, Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale ed emigrazione, dipartimento regionale della formazione professionale - gruppo I/FP - via Imperatore Federico n. 52 - 90139 Palermo.
2.  In prima applicazione le istanze dovranno pervenire, anche a mezzo posta, entro le ore 12,00 del 30 maggio 2001 presso l'apposito sportello unificato che verrà istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, via I. Federico n. 52. Nel caso di spedizione a mezzo posta non farà fede il timbro postale.
3.  Le istanze per accedere al finanziamento provinciale dovranno essere distinte per interventi formativi e per servizi formativi e per le sedi di Coordinamento regionale riconosciute con provvedimento formale dall'Amministrazione regionale. Ogni istanza deve essere contenuta in busta separata, con l'indicazione del riferimento in calce a sinistra: "Piano regionale dell'offerta formativa - Interventi formativi" oppure "Piano regionale dell'offerta formativa - Servizi formativi" oppure "Piano regionale dellformativa - Sede di Coordinamento regionale".
4.  Ogni istanza dovrà contenere la documentazione di seguito indicata anche in copia fotostatica indicando contemporaneamente in quale istanza sono allegati i documenti in originale.
2.  DOCUMENTAZIONE
1.  Istanza di finanziamento relativa ad ogni provincia per gli interventi formativi, redatta esclusivamente utilizzando l'apposita funzione contenuta nel supporto magnetico "dati interventi formativi", e stampata su carta intestata più bollo oppure su carta legale con indicazione dell'ordine delle priorità, cui dovranno essere allegati:
A)  una copia del formulario, per ogni intervento formativo, dovrà essere compilato sul modello (allegato A). Il predetto formulario andrà stampato, rilegato e firmato in ogni pagina;
B)  delibera degli organi decisionali in copia autentica a norma di legge di autorizzazione al legale rappresentante in ordine alla posizione dell'istanza, o documentazione attestante la legittimazione della presentazione del progetto qualora venga presentato da soggetto diverso del legale rappresentante.
C)  autocertificazione;
D)  copia del supporto magnetico "dati interventi formativi" contenente i dati per provincia relativi agli interventi formativi. Sarà cura dell'organismo accertare la piena corrispondenza con le informazione contenute in ogni proposta formativa.
2.  Istanza di finanziamento relativa ad ogni provincia per i servizi formativi redatta esclusivamente utilizzando l'apposita funzione contenuta nel supporto magnetico "dati servizi formativi", e stampata su carta intestata più bollo oppure su carta legale con indicazione dell'ordine delle priorità, cui dovranno essere allegati:
A)  una copia in originale del formulario, per ogni servizio formativo, dovrà essere compilato sul modello (allegato B). Il predetto formulario andrà stampato, rilegato e firmato in ogni pagina. In caso di accordo di scopo il predetto formulario andrà redatto in conformità a quanto indicato al punto 18 della parte III della presente e firmato da tutti gli organismi proponenti;
B)  delibera degli organi decisionali in copia autentica a norma di legge di autorizzazione al legale rappresentante in ordine alla posizione dell'istanza, o documentazione attestante la legittimazione della presentazione del progetto qualora venga presentato da soggetto diverso del legale rappresentante;
C)  autocertificazione;
D)  copia del supporto magnetico "dati servizi formativi" contenente i dati per provincia relativi ai servizi formativi. Sarà cura dell'organismo accertare la piena corrispondenza con le informazione contenute in ogni proposta. In caso di accordo di scopo ciascun organismo provvederà a trasmettere copia del supporto magnetico, riportando i dati richiesti e relativi alla propria quota parte, avendo cura di utilizzare lo stesso codice identificativo assegnato al progetto.
3.  Istanza di finanziamento relativa al funzionamento della sede di coordinamento regionale (solo per quegli organismi riconosciuti con apposito provvedimento alla data della presente) redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modello allegato e stampato su carta intestata più bollo oppure su carta legale.
4.  Tutti i modelli richiamati nella presente direttiva ed i supporti magnetici "dati interventi formativi" e "dati servizi formativi" saranno disponibili sul sito Internet dell'Assessorato al lavoro al seguente indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
5.  N.B.: ogni pagina del formulario contiene la voce "codice identificativo". Il codice si compone di tre parti: la prima parte è costituita da una sigla di max sei lettere, assegnata direttamente dall'organismo proponente (esempio ISFOL); la seconda parte è costituita dalla sigla della provincia max due lettere (esempio CL); la terza è costituita dal numero progressivo che andrà assegnata alle singole azioni proposte (esempio 001, 002,003, etc). Esempio di codice identificativo del primo intervento proposto ISFOL-CL-001.
Capitolo III
TUTELA PRIVACY

I dati dei quali la regione entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattai nel rispetto della 675/1996 e modifiche.
Capitolo IV
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge regionale n. 10/91 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il dipartimento regionale della formazione professionale, dirigenti Alessandra Russo per la parte di competenza relativa alla programmazione degli interventi formativi e Pietro Valenti per la parte di competenza relativa alla gestione amministrativa e contabile degli interventi e servizi formativi ed il dipartimento regionale agenzia regionale per l'impiego, dirigente Rita Maccarrone, per la parte di competenza della programmazione dei servizi formativi.
  L'Assessore: ADRAGNA 


(Si omettono gli allegati)





(2001.18.951)


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