REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 GIUGNO 2001 - N. 29
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 23 novembre 2000.
Istituzione del comitato di sorveglianza del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006.  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 11 aprile 2001.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Castelvetrano e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 25 maggio 2001.
Criteri e modalità per l'erogazione di contributi per convegni, congressi ed altre iniziative meritevoli di sostegno  pag.


DECRETO COMMISSARIALE 19 aprile 2001.
Approvazione degli ambiti e sub ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata, nonché degli impianti di compostaggio della frazione umida.  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 9 aprile 2001.
Autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico  pag. 18 


DECRETO 9 aprile 2001.
Autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico  pag. 19 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 3 aprile 2001.
Rettifica del decreto 1 marzo 2001, concernente programma per la gestione in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, di biglietteria e di pulizia  pag. 19 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 23 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 20 


DECRETO 23 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 21 


DECRETO 29 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2001.
  pag. 22 


DECRETO 29 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2001.
  pag. 24 


DECRETO 30 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 25 


DECRETO 30 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 26 


DECRETO 30 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2001.
  pag. 27 


DECRETO 4 aprile 2001.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio lottista per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 29 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 15 marzo 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Domus Aurea, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 29 

DECRETO 15 marzo 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Commerciale, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 30 


DECRETO 15 marzo 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Madonna delle Grazie, con sede in Delia, e nomina del commissario liquidatore  pag. 30 


DECRETO 15 marzo 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Orizzonti Azzurri, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 31 


DECRETO 4 aprile 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Fra Produttori Vitivinicoli Enopolio Cannatello, con sede in Agrigento, e nomina del commissario liquidatore  pag. 31 


DECRETO 5 aprile 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cavalluccio Marino, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 32 


DECRETO 14 maggio 2001.
Competenza sanzionatoria in materia di somministrazione di alimenti e bevande ex legge 25 agosto 1991, n. 287  pag. 32 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 18 maggio 2001.
Bando di concorso per la formazione di graduatoria delle imprese incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolata  pag. 33 


DECRETO 18 maggio 2001.
Bando di concorso per la formazione di graduatoria delle cooperative edilizie incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolata.
  pag. 34 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 28 maggio 2001.
Disposizioni attuative dell'art. 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Cartolarizzazione dei crediti delle imprese per contributi ex art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni  pag. 35 

Assessorato della sanità

DECRETO 21 marzo 2001.
Autorizzazione all'istituto Trinacria, sito in Palermo, per l'istituzione di un corso biennale sperimentale di ottico per gli anni scolastici 2001-2003  pag. 42 


DECRETO 27 marzo 2001.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, valida per l'anno 2001.  pag. 43 


DECRETO 27 marzo 2001.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1997  pag. 59 

DECRETO 2 aprile 2001.
Individuazione dei soggetti abilitati alla gestione dei dati informatici sulle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati  pag. 60 


DECRETO 2 aprile 2001.
Approvazione del nuovo disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati  pag. 61 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 27 marzo 2001.
Autorizzazione di variante al piano regolatore generale del comune di Canicattì adottata con delibera del commissario straordinario n. 27 del 12 aprile 2000.  pag. 80 


DECRETO 27 marzo 2001.
Autorizzazione di variante al piano regolatore generale del comune di Canicattì adottata con delibera del commissario straordinario n. 31 del 21 aprile 2000.  pag. 82 


DECRETO 27 marzo 2001.
Autorizzazione di variante al piano regolatore generale del comune di Canicattì adottata con delibera del commissario straordinario n. 38 del 28 aprile 2000.  pag. 83 


DECRETO 27 marzo 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Racalmuto adottata con delibera consiliare n. 48 del 4 settembre 1999  pag. 85 


DECRETO 27 marzo 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Racalmuto adottata con delibera consiliare n. 75 del 5 novembre 1999  pag. 86 


DECRETO 4 aprile 2001.
Proroga delle misure di salvaguardia relative alla variante generale al piano regolatore di Messina.  pag. 87 


DECRETO 9 aprile 2001.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero zona A/1 del comune di Noto  pag. 88 


DECRETO 12 aprile 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, relativamente al comune di Limina.  pag. 90 


DECRETO 12 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Motta S. Anastasia adottata con delibera consiliare n. 93 del 27 settembre 1999  pag. 93 


DECRETO 12 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Motta S. Anastasia adottata con delibera consiliare n. 97 del 2 ottobre 1999  pag. 94 


DECRETO 12 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Motta S. Anastasia adottata con delibera consiliare n. 104 del 15 ottobre 1999  pag. 95 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili"  pag. 97 

Presidenza:
Recepimento degli accordi di contrattazione decentrata del 23 marzo 2001 e del 9 aprile 2001 per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed i gruppi della Segreteria generale  pag. 98 

Sostituzione di componenti del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territo rio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.
  pag. 98 
Sostituzione di componenti del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera  pag. 98 
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 99 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Revoca del decreto 18 febbraio 2000, concernente revoca al consorzio di difesa delle colture intensive, con sede in Paternò, del riconoscimento di idoneità all'attività di difesa delle colture dei soci  pag. 107 
Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 10 - Siracusa  pag. 107 
Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 4 - Caltanissetta  pag. 107 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Integrazione degli adempimenti del commissario ad acta del Convitto nazionale M. Cutelli di Catania.  pag. 107 
Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologo, artistico e storico, di immobili ubicati in una zona archeologica del comune di Agrigento  pag. 107 
Proroga dei termini di pubblica utilità relativi all'espropriazione del complesso Torre Cabrera sito nel comune di Pozzallo  pag. 107 
Proroga dei termini di pubblica utilità relativi all'espropriazione della zona archeologica Monte Bubbonia sita nel comune di Mazzarino  pag. 107 
Proroga dei termini di pubblica utilità relativi all'espropriazione della zona archeologica del centro urbano del comune di Lampedusa  pag. 107 
Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati in una zona archeologica del comune di Sciacca  pag. 107 
Nomina del commissario ad acta e consegnatario del Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Catania  pag. 107 
Realizzazione di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) per l'anno 2000-2001  pag. 107 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Integrazione del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze  pag. 127 
Recepimento dell'accordo di contrattazione decentrata concernente l'utilizzo delle risorse aggiuntive del capitolo del FES per l'esercizio 2000 da destinare al piano di lavoro del personale dell'Assessorato del bilancio e delle fi nanze.  pag. 127 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 127 
Attribuzione del trattamento di missione per l'espletamento delle funzioni al commissario ad acta della Camera di commercio di Agrigento  pag. 127 

Assessorato dei lavori pubblici:
Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva a favore della provincia regionale di Catania degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di ammodernamento del tratto della S.P. 185 compreso tra la S.P. 165 e l'abitato di S. Lucia, nei comuni di Acireale e Acicatena  pag. 127 
Autorizzazione alla Provincia regionale di Agrigento per l'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni immobili siti nei comuni di Sambuca di Sicilia e S.Margherita Belice per lavori di ammodernamento della strada provincia n.70 Sambuca-stazione Gulfa (completamento)  pag. 127 
Autorizzazione alla Provincia regionale di Agrigento per l'occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili siti nei comuni di Aragona e Joppolo Giancaxio per lavori di completamento della strada Aragona-Joppolo Giancaxio  pag. 128 
Provvedimenti concernenti dichiarazioni di pubblica utilità di pozzi le cui acque vengono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo.  pag. 130 

Assessorato della sanità:
Integrazione del decreto 8 gennaio 2001, concernente linee guida per l'organizzazione funzionale dei presidi ter ritoriali di emergenza e della rete dell'emergenza-urgenza.   pag. 130 
Riconoscimento di idoneità per l'esercizio dell'attività allo stabilimento ittico della ditta Friomed s.r.l. di Mazara del Vallo.  pag. 130 
Riconoscimento di idoneità per l'esercizio dell'attività allo stabilimento ittico della ditta Scaturro Vincenzo di Trapani  pag. 131 
Autorizzazione al sindaco del comune di Novara di Sicilia per l'attivazione del pubblico mattatoio  pag. 131 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Mascali.
  pag. 131 
Provvedimenti concernenti cave  pag. 131 
Approvazione di variante al piano particolareggiato della frazione di Torre Archirafi del comune di Riposto  pag. 131 
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente  pag. 131 
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Poggioreale  pag. 131 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Esclusione di alcune ditte dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n.27  pag. 131 

Provvedimenti concernenti autolinee in concessione.
  pag. 132 
Conferma dell'incarico del commissario straordinario dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Erice.  pag. 132 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE 22 marzo 2001, prot. n. 1104.
Persone giuridiche private. Procedimento di riconoscimento e di approvazione delle modifiche statutarie. D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Registro delle persone giuridiche regionali  pag. 132 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 31 maggio 2001, n. 9.
Parità scolastica. Istanze per il riconoscimento della parità a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 da parte delle istituzioni scolastiche "riconosciute". Disposizioni operative  pag. 136 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 3 maggio 2001, n. 5.
Criteri generali di organizzazione del personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro della Regione siciliana. Ulteriori direttive.
  pag. 137 

CIRCOLARE 7 maggio 2001, n. 6.
Istituzione e disposizioni per la gestione del servizio Internet denominato "B@checa Lavoro-Offerte".
  pag. 138 

CIRCOLARE 10 maggio 2001, n. 7.
Articolo 4 della legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1998. Interventi per l'occupazione  pag. 140 


CIRCOLARE 5 giugno 2001, n. 5/Fp.
Rettifica alla circolare 26 aprile 2001, n. 1. Proroga termini modelli previsionali  pag. 142 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 15 maggio 2001, prot. n. 0397.
Sedute operative da effettuare a richiesta degli interessati presso le sedi da essi predisposte. Art. 19, comma 1, legge n.870/86  pag. 142 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

Avviso pubblico Q.C.S. Obiettivo 1 2000-2006. Misure 3.1.6, 3.1.8, sottomisure 6.2.3B.2 - 6.3.1.B. Programma operativo Regione siciliana. Decisione commissione n. C(C(2000)2346 dell'8 agosto 2000. Bando multiasse e multimisura FSE. Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo  pag. 143 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 23 novembre 2000.
Istituzione del comitato di sorveglianza del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto loStatuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
Visto il Regolamento (CE) n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il Regolamento (CE) n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo;
Visto il Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
Visto il Regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Vista la decisione C(2000) 2346 della Commissione dell'8 agosto 2000, recante "Approvazione del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, che si integra nel Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'Obiettivo 1 in Italia";
Visto, in particolare, il paragrafo 6.4.4 del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006 che disciplina, tra l'altro, le modalità di istituzione e la composizione del relativo comitato di sorveglianza;
Considerato che, ai sensi dell'art. 35 del citato Regolamento (CE) n. 1260/99, i comitati di sorveglianza sono istituiti al più tardi entro tre mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei fondi;
Ritenuto di istituire il comitato di sorveglianza del POR Sicilia 2000-2006;

Decreta:


Art. 1

E' istituito il comitato di sorveglianza del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006.

Art. 2

Il comitato di cui all'art. 1 è presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato ed è così composto:
-  il direttore della Direzione regionale della programmazione, autorità di gestione del POR, capofila del FESR;
-  il direttore della Direzione regionale degli interventi strutturali in agricoltura capofila del FEAOG;
- il direttore della Direzione regionale pesca, capofila dello SFOP;
- il direttore della Direzione regionale formazione professionale, capofila del FSE;
-  i direttori regionali titolari di linee di intervento del Programma operativo, che saranno individuati dal completamento di programmazione;
-  un rappresentante dell'autorità ambientale regionale;
-  il responsabile della struttura regionale responsabile della politica trasversale delle pari opportunità;
-  un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
-  un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- un rappresentante del Ministero per le politiche agricole (agricoltura);
- un rappresentante del Ministero per le politiche agricole (pesca);
- un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);
-  un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
-  una rappresentanza della Commissione europea;
-  quattro rappresentanti delle parti economiche e sociali e delle ONG ambientali.
Al comitato partecipa, se del caso, un rappresentante della Banca europea degli interventi.

Art. 3

I direttori regionali componenti del comitato di sorveglianza concorrono alla definizione dell'unica posizione regionale espressa dal Presidente della Regione o dell'Assessore delegato.

Art. 4

La rappresentanza della Commissione europea, i rappresentanti delle parti economiche e sociali e l'eventuale rappresentante della Banca europea degli investimenti partecipano al comitato con voto consultivo.

Art. 5

I rappresentanti delle parti economico e sociali e delle ONG possono partecipare anche a rotazione; essi saranno designati nell'ambito del comitato regionale dei fondi strutturali, sulla base dei criteri del bilanciamento paritetico degli interessi tra imprese e lavoro dipendente, della prevalenza della rappresentatività degli interessi e degli utenti al centro degli interventi programmati e della competenza.

Art. 6

Ciascuno dei membri effettivi può essere sostituito da un membro supplente designato dall'Amministrazione interessata.

Art. 7

Il comitato di cui all'art. 1, su proposta del Presidente, adotta nel corso della sua prima riunione, il proprio regolamento interno, che definisce le modalità di funzionamento e partecipazione al comitato stesso. Il comitato di cui all'art. 1 si riunisce almeno sue volte l'anno.

Art. 8

La composizione del comitato di sorveglianza disciplinata dall'art. 2 del presente decreto potrà essere modificata su proposta dello stesso comitato.

Art. 9

Con successivo provvedimento sarà istituita presso la Direzione programmazione della Presidenza della Regione una segreteria tecnica per l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta al comitato.

Art. 10

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 novembre 2000.
  LEANZA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 8 gennaio 2001.
Reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. 2.
(2001.16.800)
Torna al Sommariohome





DECRETO PRESIDENZIALE 11 aprile 2001.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Castelvetrano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 con le modifiche introdotte dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota n. 8135 del 16 marzo 2001, con il quale il segretario generale del comune di Castelvetrano ha comunicato che il sindaco, avv. Giuseppe Bongiorno, ha rassegnato le dimissioni dalla carica in data 15 marzo 2001;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n.35/97 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo delle elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale;
Considerato che nelle more del rinnovo di dette elezioni congiunte, ai sensi del 4° comma dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, le competenze del sindaco e della giunta municipale sono esercitate da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL. con le modifiche effettuate dall'art. 14 della citata legge regionale n. 30/2000;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale del comune di Castelvetrano.

Art. 2

Nominare il dott. Carlo Torriciano, assistente in servizio, commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prossima tornata elettorale che avrà luogo nell'autunno del 2001 ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'Amministrazione interessata.
Palermo, 11 aprile 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.16.812)
Torna al Sommariohome





DECRETO PRESIDENZIALE 25 maggio 2001.
Criteri e modalità per l'erogazione di contributi per convegni, congressi ed altre iniziative meritevoli di sostegno.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 13 dello Statuto;
Visto l'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Visto l'art. 13, 1° comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati debbano essere subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione competente, dei criteri e delle modalità cui debbano attenersi all'erogazione;
Vista la legge 15 maggio 2000, n. 10;

Decreta:
Art. 1
Definizioni

1. La Presidenza della Regione, nell'ambito della sua attività di comunicazione pubblica, di rappresentanza istituzionale e di promozione degli interessi della Regione e della comunità siciliana, può concedere ausili finanziari a enti pubblici, comitati, associazioni, strutture universitarie, soggetti privati, di seguito denominati "organizzatori". Gli ausili finanziari di cui al precedente periodo devono essere finalizzati al sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento di convegni, congressi, mostre, incontri, manifestazioni, civili, sportive, culturali, che di seguito saranno indicati con l'espressione onnicomprensiva "iniziative meritevoli di sostegno", o semplicemente "iniziative". Le attività amministrative preordinate alla valutazione delle istanze dirette alla fruizione dei predetti ausili finanziari, alla decisione di merito ed al compimento degli atti conseguenziali, ai fini del presente decreto, sono denominate "attività di promozione e di sostegno".
2.  Gli ausili finanziari alle iniziative meritevoli di sostegno sono di due tipi:
a)  contributi generali sulle spese complessive del-l'iniziativa (di seguito denominati "contributi generali");
b)  contributi relativi a richieste specifiche (di seguito denominati "contributi specifici").
I contributi del tipo a) sono diretti a coprire una percentuale del costo complessivo sostenuto dagli organizzatori per lo svolgimento dell'iniziativa.
I contributi del tipo b) sono diretti a coprire, in tutto o in parte, le spese sostenute dagli organizzatori per lo svolgimento di specifiche attività che si inseriscono nel quadro generale dell'iniziativa. Per ciascuna iniziativa non è consentito cumulare contributi delle due tipologie.
3.  Dalle attività di promozione e di sostegno di cui ai precedenti commi vanno tenute distinte le "attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche". Queste ultime sono avviate direttamente dalla Presidenza della Regione, senza istanza di parte, per assicurare il miglior svolgimento delle relazioni pubbliche con autorità nazionali e straniere, con altri soggetti pubblici, con organismi privati interessati alle attività politiche e amministrative regionali, con istituzioni europee, internazionali, nazionali, locali, con personalità del mondo della cultura, delle arti, dello spettacolo, dello sport, del sistema dell'informazione, per promuovere l'immagine della Regione e della comunità siciliana, nonché per realizzare l'adeguata partecipazione del Presidente della Regione o di altri soggetti da lui delegati a collegi, organismi, riunioni di lavoro, manifestazioni, convegni, o eventi similari. Le attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche non sono soggette all'osservanza del presente decreto.
4.  Sono considerate attività di rappresentanza e di relazioni pubbliche, anche i convegni, i congressi, le mostre, gli incontri, le manifestazioni, le celebrazioni e tutti gli altri eventi organizzati e realizzati dalla Presidenza della Regione, o dagli Assessori regionali di concerto con la Presidenza della Regione. Tali attività sono a carico del bilancio regionale quanto a spese per locali, relatori, ospitalità integrale degli stessi e delle personalità intervenienti, convivi, colazioni, cene per i partecipanti, pubblicazioni degli atti e quant'altro sia ritenuto utile alla buona riuscita di questo genere di eventi.
5.  Il Presidente della Regione può disporre che, in relazione al valore scientifico e/o culturale di un convegno, di un congresso, di una mostra, nonché in relazione alle implicazioni che gli stessi eventi possono avere per l'immagine della Sicilia o per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche regionali, pur essendo organizzati e curati da altri soggetti, detti eventi siano considerati anche attività di rappresentanza. In tal caso, il sostegno finanziario regionale può superare i limiti indicati dagli articoli del presente decreto.
6. I contributi di cui al presente decreto sono erogati in relazione a spese effettivamente effettuate e previa presentazione di documentazione giustificativa ritenuta idonea dai competenti uffici.
Art. 2
Tipologia delle iniziative

1.  Le iniziative meritevoli di sostegno sono distinte in quattro classi:
a)  manifestazioni, convegni, mostre, incontri e altre iniziative a carattere internazionale o nazionale che si svolgono in Sicilia e che, per l'alto valore scientifico, politico, sociale o culturale, ovvero per la partecipazione di importanti autorità scientifiche, culturali o politiche, assumono particolare rilievo per la politica di comunicazione e di promozione culturale della Regione, ed i cui contenuti abbiano indiscusso rilievo almeno sul piano nazionale;
b)  manifestazioni, convegni, mostre, incontri e altre iniziative a carattere nazionale o regionale, che, per i contenuti o per gli argomenti trattati abbiano elevato interesse regionale, senza rientrare nell'ipotesi di cui alla lettera precedente, ovvero iniziative cui partecipano membri del Governo regionale;
c)  manifestazioni, convegni, mostre ed altre iniziative che abbiano rilevanza regionale;
d) manifestazioni, convegni, mostre e altre iniziative che assumano rilevanza e notorietà in ambito locale.
Art. 3
Contributi generali

1.  Ai fini della determinazione del contributo generale, si tiene conto delle spese delle iniziative ritenute ammissibili. Sono ammissibili le seguenti categorie di spese: materiale pubblicitario, cartellonistica, spese postali, oneri di agenzia e segreteria organizzativa e scientifica, locazione spazi congressuali o per lo svolgimento dell'iniziativa, compensi ai relatori e/o ai soggetti di cui, in vario modo, si avvale l'iniziativa, spese di viaggio e soggiorno di relatori, oratori, autorità personalità partecipanti a vario titolo all'iniziativa, traduzioni e relativi impianti, trasporto degli ospiti, cene, pranzi, colazioni, buffet, cocktail, ricevimenti, kit congressuali, programma accompagnatori, omaggi, pubblicazione atti.
2.  In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2, i contributi generali possono coprire: fino al 50% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera a), fino al 40% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera b), fino al 30% delle spese complessive e ritenute ammissibili delle iniziative di cui alla lettera c), fino al 20% delle spese complessive ritenute ammissibili di cui alla lettera d).
Art. 4
Contributi specifici

1. I contributi specifici possono riguardare le seguenti categorie di attività:
a)  cene, pranzi, colazioni, cocktail, buffet, ricevimenti;
b)  ospitalità per relatori, autorità, personalità, comprensiva di alloggio, vitto, trasporto con qualsiasi mezzo;
c)  pubblicazioni di atti di convegni, cataloghi di mostre;
d)  traduzioni, attribuzione di premi, targhe, coppe, distintivi, doni, e simili.
2.  In relazione a ciascuna iniziativa possono essere concessi contributi specifici per una o al massimo due delle categorie di attività di cui alle precedenti lettere.
3.  In relazione alla tipologia di iniziative di cui al precedente art. 2, i contributi specifici possono arrivare fino a un massimo di:
-  per le iniziative di cui alla lettera a), art. 2, fino ad un massimo complessivo di 35 milioni;
-  per le iniziative di cui alla lettera b), art. 2, fino ad un massimo complessivo di 20 milioni;
-  per le iniziative di cui alla lettera c), art. 2, fino ad un massimo complessivo di 10 milioni;
-  per le iniziative di cui alla lettera d), art. 2, fino ad un massimo complessivo di 5 milioni.
Art. 5
Procedure

1.  I contributi di qualsiasi tipo vanno richiesti con istanza sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dai componenti il comitato organizzatore. L'istanza deve contenere un'indicazione circostanziata circa gli scopi ed il valore delle manifestazioni. L'istanza deve contenere l'indicazione del tipo di contributo richiesto. Nel caso di contributo generale all'istanza va allegato il programma generale dell'iniziativa ed il preventivo della spesa complessiva. Il contributo generale non potrà essere erogato nel caso in cui il bilancio consuntivo dell'iniziativa sia inferiore rispetto al preventivo in misura pari o superiore al 40%. Nel caso in cui il bilancio consuntivo risulti inferiore alle spese preventivate, il contributo viene proporzionalmente ridotto.
2.  L'istanza resta valida anche in caso di spostamento della data stabilita purché l'iniziativa si svolga nell'ambito dell'esercizio finanziario e ne sia data comunicazione formale alla Presidenza. In caso di ambiguità o carenze dell'istanza la Presidenza può chiedere chiarimenti e integrazioni agli organizzatori.
3.  Le istanze devono pervenire alla Presidenza della Regione entro un termine congruo, di regola non inferiore a quindici giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La Presidenza potrà, tuttavia, prendere in considerazione istanze pervenute oltre tale termine, compatibilmente con le esigenze di ottimale svolgimento del lavoro.
4.  L'ufficio competente informa gli organizzatori, anche per le vie brevi, in ordine alla documentazione richiesta per l'erogazione del contributo.
5.  Le singole istanze sono valutate dalla Presidenza in rapporto ai contenuti dell'iniziativa, al rilievo che essa assume in connessione con le finalità della Regione e con l'indirizzo del Governo, nonché in rapporto alla congruenza economica della richiesta. A seguito di tale valutazione e degli indirizzi presidenziali, il contributo può essere concesso, anche con riduzione dell'importo rispetto a quanto indicato nell'istanza e rispetto a quanto stabilito dai limiti di spese di cui ai precedenti articoli, ovvero negato.
6.  La presentazione dell'istanza non dà in nessun caso diritto all'erogazione del contributo.
Art. 6
Disciplina finale o transitoria

1. Per quanto non previsto dal presente decreto restano ferme le indicazioni contenute nella direttiva del Presidente della Regione n. 2231 dell'8 maggio 2001.
2.  Il presente decreto si applica anche alle istanze presentate anteriormente alla sua pubblicazione ed i cui procedimenti siano ancora pendenti, ad eccezione di quelli per i quali sia già intervenuta determinazione presidenziale.
3.  Il presente decreto sostituisce il decreto presidenziale 14 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 23 ottobre 1993.
4.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2001.
  LEANZA 

(2001.22.1141)
Torna al Sommariohome





DECRETO COMMISSARIALE 19 aprile 2001.
Approvazione degli ambiti e sub ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata, nonché degli impianti di compostaggio.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con le ordinanze n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000, concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto in particolare, l'art. 6, comma 1, della citata ordinanza n. 3072/2000, il quale prevede, in attuazione del "Documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti - PIER" la localizzazione degli impianti da realizzare, tra i quali gli impianti di selezione e valorizzazione della raccolta differenziata e gli impianti di compostaggio della frazione umida;
Visto, inoltre, il secondo comma dell'art. 6 della medesima ordinanza n. 3072/2000, il quale stabilisce che il Commissario delegato individua gli ambiti ed i sub ambiti territoriali ottimali di cui i suddetti impianti sono a servizio;
Visto il decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, con il quale è stato approvato il succitato "Documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti - PIER";
Visto il decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000, con il quale l'on.le Carmelo Lo Monte, Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, è stato nominato Vice commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato per l'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Vista la nota vice commissariale n. 2017 del 27 febbraio 2001, con la quale sono state sottoposte al Ministero dell'ambiente le proposte riguardanti l'individuazione degli ambiti e sub ambiti territoriali ottimali relativi agli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca e di quella umida della raccolta differenziata;
Preso atto della nota di riscontro del Ministero dell'ambiente n. 3997 del 4 aprile 2001;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'individuazione degli ambiti e sub ambiti territoriali ottimali, all'interno delle province siciliane, al fine di consentire il rapido avvio degli interventi volti a dotare il territorio dei necessari presidi al servizio della valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata e del compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvati gli ambiti ed i sub ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione e valorizzazione della frazione secca della raccolta differenziata, nonché degli impianti di compostaggio, come individuati nelle cartografie e relative schede allegate, rispettivamente, sotto le lettere "A" e "B" del presente decreto, di cui fanno parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nelle Gazzette Ufficiale della Repubblica Italiana e della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2001.
  LO MONTE 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati



(2001.18.898)
Torna al Sommariohome


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 9 aprile 2001.
Autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. 1299/T-C1 del 21 febbraio 2001 dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, con la quale viene richiesta l'autorizzazione di tipo "C" a favore del sig. Ghigo Rossi, per la cattura temporanea e l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico, tramite l'utilizzo di "Mist nets-trappole per anatidi-richiami elettroacustici per quaglia (coturnix coturnix), re di quaglie (crex crex), limicoli, strigiformi, succiacapre (caprimulgus europaeus), e-stampi per anatidi e limicoli-anatre germanate quali richiami per gli anatidi";
Considerato che nelle more che venga insediato l'Os ser vatorio faunistico siciliano, al quale è stato affidato, tra l'altro, il compito di coordinamento dell'attività di inanellamento, esistono nella fattispecie le condizioni per rilasciare al sig. Ghigo Rossi specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 33/1997;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Ghigo Rossi, nato ad Aosta il 30 marzo 1964, è autorizzato ad effettuare catture temporanee, per l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito del territorio della Regione siciliana, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi: "Mist nets-trappole per anatidi-richiami elettroacustici per quaglia (coturnix coturnix), re di quaglie (crex crex), limicoli, strigiformi, succiacapre (caprimulgus europaeus), e-stampi per anatidi e limicoli-anatre germanate quali richiami per gli anatidi".

Art. 2

L'eventuale utilizzo di metodi diversi da quelli indicati nel precedente articolo dovrà essere preventivamente concordato con l'INFS.

Art. 3

Gli animali catturati ed inanellati, effettuati i rilevamenti necessari, dovranno essere rilasciati sul luogo immediatamente dopo le previste misurazioni e pesature.

Art. 4

A conclusione delle operazioni di cui al precedente articolo sarà cura del sig. Ghigo Rossi inviare a questo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, Dip. int. strutt. gr. 15°, una relazione dettagliata sull'attività svolta nonché resoconto all'INFS.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 aprile 2001.
  CROSTA 

(2001.15.790)
Torna al Sommariohome





DECRETO 9 aprile 2001.
Autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. 1702/T-C1 del 5 marzo 2001 del l'Istituto nazionale della fauna selvatica, con la quale viene richiesta l'autorizzazione di tipo "C" a favore del sig. Mallia Egidio, per la cattura temporanea e l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico, tramite l'utilizzo di "Mist nets-trappole per anatidi-richiami elettroacustici per quaglia (coturnix coturnix), re di quaglie (crex crex), limicoli, strigiformi, succiacapre (caprimulgus europaeus), e-stampi per anatidi e limicoli-anatre germanate quali richiami per gli anatidi";
Considerato che nelle more che venga insediato l'Os ser vatorio faunistico siciliano, al quale è stato affidato, tra l'altro, il compito di coordinamento dell'attività di inanellamento, esistono nella fattispecie le condizioni per rilasciare al sig. Mallia Egidio specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 33/1997;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Mallia Egidio, nato a Siracusa il 7 dicembre 1972, è autorizzato ad effettuare catture temporanee, per l'inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico nell'ambito del territorio della Regione siciliana, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi: "Mist nets-trappole per anatidi-richiami elettroacustici per quaglia (coturnix coturnix), re di quaglie (crex crex), limicoli, strigiformi, succiacapre (caprimulgus europaeus), e-stampi per anatidi e limicoli-anatre germanate quali richiami per gli anatidi".

Art. 2

L'eventuale utilizzo di metodi diversi da quelli indicati nel precedente articolo dovrà essere preventivamente concordato con l'INFS.

Art. 3

Gli animali catturati ed inanellati, effettuati i rilevamenti necessari, dovranno essere rilasciati sul luogo immediatamente dopo le previste misurazioni e pesature.

Art. 4

A conclusione delle operazioni di cui al precedente articolo, sarà cura del sig. Mallia Egidio inviare a questo Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, Dip. int. strutt. gr. 15°, una relazione dettagliata sull'attività svolta nonché resoconto all'INFS.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 aprile 2001.
  CROSTA 

(2001.15.791)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 3 aprile 2001.
Rettifica del decreto 1 marzo 2001, concernente programma per la gestione in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, di biglietteria e di pulizia.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il proprio decreto n. 5231 dell'1 marzo 2001;
Vista la propria nota n. 690 del 23 marzo 2001;
Ritenuto di dover procedere alla rettifica degli artt. 6 e 7 del citato decreto n. 5231 dell'1 marzo 2001;

Decreta:


Articolo unico

Gli articoli 6 e 7 del decreto n. 5231 dell'1 marzo 2001 sono così sostituiti:

"Art. 6

All'affidamento dei servizi di cui alla tabella C e di quelli previsti dall'art. 3 del presente decreto provvederanno direttamente i capi degli istituti interessati.

Art. 7

All'affidamento dei servizi di cui alle tabelle A1, A2 e B si provvederà con successivo provvedimento secondo l'accorpamento per ambiti territoriali previsti dall'allegata tabella D che fa parte integrante del presente provvedimento".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 aprile 2001.
  GRANATA 



Cliccare qui per visualizzare l'allegato (formato PDF) Attenzione: occorre Acrobat Reader


(2001.15.763)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 23 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 marzo 2001, n. 1, che autorizza l'esercizio provvisorio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001, fino al 31 marzo 2001;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale";
Viste le note n. 23862 dell'1 dicembre 2000 e nn. 23968, 23969, 23970 del 7 dicembre 2000, con le quali il Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ha comunicato le assegnazioni per attività svolte negli anni 1997, 1998, 1999, delle somme di L. 1.874.572.000, L. 269.518.000, L. 4.748.211.000 e L. 1.210.952.000 a favore delle associazioni provinciali allevatori per l'attività relativa alla tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali del bestiame;
Viste le note nn. 224, 225, 226, 227 del 22 gennaio 2001, con le quali l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste trasmette le citate note ministeriali;
Viste le note nn. 249, 250, 296 e 312 del 6 febbraio 2001 della Ragioneria centrale competente, con le quali vengono trasmesse, corredate dal prescritto parere, le suindicate note assessoriali;
Considerato che le predette somme risultano versate nel c/c n. 22721 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato in data 24 novembre 2000 L. 269.518.000, in data 18 dicembre 2000 L. 4.748.211.000 e L. 1.874.572.000, in data 22 dicembre 2000 L. 1.210.952.000, per cui hanno costituito maggiore accertamento d'entrata alla chiusura dell'esercizio medesimo;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, le opportune variazioni al fine di consentire l'erogazione dei contributi a favore delle menzionate associazioni provinciali allevatori;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni



               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 12 -  Altre uscite correnti

  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte  
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione, ecc.      - 8.103.253.000 L. n. 47/77, art. 8 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI
CATEGORIA 5 -  Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni statali

(Nuova istituzione)
  143707 Contributi in favore dell'Associazione regionale dei Consorzi provinciali allevatori della Sicilia per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali. 
0503021010V      + 8.103.253.000  

Art. 2

Il capitolo aggiunto 143707 compreso nell'annesso n. 1 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 corrispondente al capitolo 143707 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2001 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 143707 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 marzo 2001.
  NICOLOSI 

(2001.14.722)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 23 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 9 marzo 2001, n. 1, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1993 del comitato per le aree naturali protette;
Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;
Vista la nota n. 11599 del 2 marzo 2001, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente chiede l'iscrizione della somma di L. 727.600.000 quale 5% a saldo dell'assegnazione relativa al P.T.A.P. 1991/93;
Considerato che nel conto corrente n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risulta accreditata in data 27 dicembre 2000 la somma di L. 727.600.000, per cui ha costituito maggiore accertamento d'entrata alla chiusura dell'esercizio medesimo;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione degli interventi sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 -  Altri trasferimenti in conto capitale

  613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti, per perenzione amministrativa e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concer- 
nenti assegnazioni vincolate dallo Stato ed altri enti      - 727.600.000  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

CATEGORIA 22 -  Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche
(Nuova istituzione)
  842416 Contributi dello Stato per il finanziamento del programma triennale tutela ambientale 1994/96 area programmatica "Aree naturali protette". 
22.02.02 08.29 v      + 727.600.000  

Art. 2

Il capitolo aggiunto 842416 aggiunto con decreto n. 8 del 19 gennaio 2001 al bilancio dell'esercizio finanziario 2001 corrispondente al capitolo 842416 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2001 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 842416 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 marzo 2001.
  NICOLOSI 

(2001.14.726)
Torna al Sommariohome



   



DECRETO 29 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 marzo 2001, n. 1, che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2001;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il C.I.P.E., su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vincolo quote del fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, ed, in particolare, alla prevenzione delle malattie ereditarie;
Visto l'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti in base a criteri e parametri fissati dal medesimo piano;
Vista la deliberazione del 25 maggio 2000, con la quale il C.I.P.E. ha ripartito le risorse disponibili per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2000;
Vista la deliberazione del 21 dicembre 2000, con la quale il C.I.P.E. ha ripartito le maggiori disponibilità del fondo sanitario nazionale - parte corrente per l'anno 2000, assegnando alla Regione siciliana l'importo di lire 383.429.000.000, dato dalla somma di lire 7.000.000.000 - quota 3% ai sensi dell'art. 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - e lire 376.429.000.000 - assegnazione fondo sanitario nazionale 2000 secondo i criteri della delibera C.I.P.E. del 25 maggio 2000;
Vista la nota prot. n. 1740 del 19 febbraio 2001, con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'erogazione in favore della Regione siciliana delle maggiori disponibilità per il finanziamento del servizio sanitario nazionale - fondo sanitario nazionale 2000;
Vista la quietanza, mod. 80T, n. 5 del 16 febbraio 2001, con la quale il Ministero del tesoro, ha accreditato sul conto corrente n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di lire 383.429.000.000 per maggiori disponibilità per il finanziamento per anno 2000;
Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:

               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 11 - Trasferimenti correnti

  3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti (ex cap. 3222). 
021103 - 11 - V      + 383.429.000.000 L. n. 833/78. 

AMMINISTRAZIONE 10
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti

RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

  413304 Integrazione del finanziamento del fondo sanitario relativo ad anni precedenti (ex cap. 42891) 
04.02.03 - 08.08 - V      + 376.429.000.000 L. n. 833/78. 

(Nuova istituzione)
  413322 Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal piano sanitario nazionale (ex cap. 42889) 
04.02.03 - 08.08 - V      + 7.000.000.000  

Art. 2

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
AMMINISTRAZIONE  4 ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE  
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 
TITOLO  2 Entrate extra-tributarie 
CATEGORIA  11 Trasferimenti correnti     + 383.429.000.000 

SPESA
AMMINISTRAZIONE  10 ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche     + 383.429.000.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2001.
  NICOLOSI 

(2001.15.755)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 29 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 marzo 2001, n. 1, che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2001;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", che tra l'altro dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, riservi l'1,5% delle disponibilità 1999 alle Regioni che hanno stipulato e dato esecuzione agli accordi per la verifica del rispetto del "Patto di stabilità interno";
Vista la deliberazione C.I.P.E. del 6 agosto 1999, con la quale, tra l'altro, è stata accantonata la quota da ripartire in applicazione del citato art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la deliberazione del 2 novembre 2000, con la quale il C.I.P.E. ha provveduto a ripartire la suddetta quota, assegnando alla Regione siciliana la somma di lire 87.245.000.000;
Vista la quietanza, mod. 80T, n. 2 del 30 gennaio 2001, con la quale il Ministero del tesoro ha accreditato sul conto corrente n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di lire 87.245.000.000 per accantonamento fondo sanitario nazionale 1999;
Visto l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale 8 luglio 1997, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:



               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 11 - Trasferimenti correnti

  3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti (ex cap. 3222). 
021103 - 11 - V      + 87.245.000.000 L. 833/78. 

AMMINISTRAZIONE 10
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
TITOLO I - Spese correnti

RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

  413304 Integrazione del finanziamento del fondo sanitario relativo ad anni precedenti (ex cap. 42891) 
04.02.03 - 08.08 - V      + 87.245.000.000 L. 833/78. 

Art. 2

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
AMMINISTRAZIONE  4 ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE  
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 
TITOLO  2 Entrate extra-tributarie 
CATEGORIA  11 Trasferimenti correnti     + 87.245.000.000 

SPESA
AMMINISTRAZIONE  10 ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche     + 87.245.000.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2001.
  NICOLOSI 

(2001.15.756)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 30 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 9 marzo 2001, n. 1, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 fino al 31 marzo 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
Vista la deliberazione 21 aprile 1999, con la quale il C.I.P.E. attribuisce la somma di lire 2.914,58 milioni per il completamento di opere infrastrutturali, attribuendo alla Regione Sicilia l'importo complessivo di lire 539, 518 milioni di cui al punto 3 della citata delibera;
Visto il decreto n. 497 del 5 agosto 1999, con il quale è stata approvata la pianificazione temporale degli interventi di competenza della Regione siciliana secondo la ripartizione rappresentata nella tabella A, allegata al suddetto decreto;
Visto il decreto n. 69 del 30 marzo 2000, con il quale è stata approvata la pianificazione temporale degli interventi di competenza della Regione siciliana secondo la ripartizione rappresentata nella tabella A, allegata al suddetto decreto di lire 111.063 milioni per l'anno 2001 e di lire 46.606 milioni per l'anno 2002;
Vista la nota prot. 1037 del 22 settembre 1999, con la quale la Presidenza della Regione - Direzione regionale per la programmazione - gruppo VII/3, chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 di un apposito capitolo di spesa, intestato alla Presidenza, nel quale fare confluire le assegnazioni statali attribuite alla Regione siciliana, con delibera C.I.P.E. n. 52 del 21 aprile 1999 (completamento opere infrastrutturali);
Vista la nota n. 35083 del 18 novembre 1999 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - gruppo 6°, con la quale si specifica che l'iscrizione delle somme assegnate dal C.I.P.E. possa confluire in un apposito fondo - rubrica bilancio - e che le stesse possano essere preventivamente prelevate su richiesta della Presidenza ed iscritte negli appositi capitoli intestati ai singoli Assessorati competenti per materia, ai sensi delle vigenti disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse destinate per il completamento delle opere infrastrutturali;
Visto il decreto n. 189 del 6 aprile 2000 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo dove confluiranno le assegnazioni statali attribuite alla Regione siciliana con delibera C.I.P.E. n. 52/99 (completamenti opere infrastrutturali);
Vista la nota n. 675 del 10 marzo 2000 della Presidenza - Direzione regionale programmazione - gruppo XIII;
Vista la nota prot. n. 1145 del 21 marzo 2001 della Presidenza - Dipartimento della programmazione gr. XIII, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per "ristrutturazione ed adeguamento canale Gerbini" di lire 21.151.750.000, per "sistemazione idraulico forestale invaso Don Sturzo" di lire 48.000.000.000 e di un capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per "completamento mercato - comune di Oliveri" di lire 3.030.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma complessiva di lire 69.751.750.000 al capitolo 546035 (N.I.) relativo al completamento delle opere infrastrutturali di cui alla delibera C.I.P.E. n. 52/99, pertinente la rubrica Dipartimento regionale interventi infrastrutturali e la somma di lire 3.030.000.000 al capitolo 742004 pertinente la rubrica Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 - Altri trasferimenti in conto capitale

  613904 Fondo per il finanziamento del completamento delle opere infrastrutturali di cui alla delibera C.I.P.E. del 21 aprile 1999, n. 52 
(ex cap. 60761)      - 72.181.750.000 Del. C.I.P.E. n. 52/99. 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 3 - DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
CATEGORIA 21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

(Nuova istituzione)
  546035 Spese per il completamento di opere infrastrutturali di cui alla delibera C.I.P.E. n. 52/99. 
Codici 21.01.05 10.10 v      + 69.151.750.000  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
TITOLO II - Spese in conto capitale

RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO
CATEGORIA 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti terreni

  742004 Spese per il completamento di opere infrastrutturali di cui alla de- 
libera C.I.P.E. n. 52/99 (ex cap. 75151)      + 3.030.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 marzo 2001.
  NICOLOSI  

(2001.15.787)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 30 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 9 marzo 2001, n. 1, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2001;
Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2;
Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 367 del 20 ottobre 1998, con la quale è stato individuato l'Assessorato del territorio e dell'ambiente competente all'attuazione dei progetti "Formazione di personale qualificato alla conduzione e gestione di impianti di depurazione della Regione siciliana e "Formazione di operatori ambientali nell'ambito dell'istituzione di centri provinciali per il controllo ambientale della Regione Sicilia";
Vista la nota n. 11170 dell'1 marzo 2001 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, con la quale chiede l'iscrizione della somma di lire 942.260.950 nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 2001;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni, al fine di consentire la realizzazione degli interventi sopra descritti;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 12 - Altre uscite correnti

  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concer- 
nenti assegnazioni vincolate dallo Stato ed altri enti      - 942.260.950  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
CATEGORIA 2 -  Consumi intermedi

(Nuova istituzione)
  442531 Finanziamenti dello Stato per la formazione del personale qualificato alla conduzione e gestione di impianti di depurazione e per gli operatori ambientali nell'ambito dell'istituzione di centri provinciali per il controllo della Regione Sicilia. 
02.02.05. - 08.29. V      + 942.260.950 L. n. 305/89. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 marzo 2001.
  NICOLOSI 

(2001.15.758)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 30 marzo 2001.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 9 marzo 2001, n. 1, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1993, riguardante il programma triennale 94/96 per la tutela ambientale;
Visto il decreto n. 5/DRU del 22 febbraio 2000 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, con il quale si approva lo schema di convenzione tra la Regione Basilicata e la Regione siciliana alla quale viene ripartita la somma di lire 2.503.000.000 per la realizzazione del sistema cartografico di riferimento;
Vista la nota n. 12334 del 7 marzo 2001 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con la quale chiede l'iscrizione nel bilancio per l'esercizio finanziario 2001 della somma di lire 2.503.000.000;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione degli interventi sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e rimborso di crediti
RUBRICA 3 -  DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
CATEGORIA 15 - Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4910 Assegnazione dello Stato per la realizzazione del sistema cartografico di riferimento. 
Codici: 03150621 - V      + 2.503.000.000 Del. C.I.P.E. 21-12-1993. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 3 - DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
CATEGORIA 21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

(Nuova istituzione)
  846003 Spese per la realizzazione del sistema cartografico di riferimento. 
Codici: 21.01.06 08.27 V      + 2.503.000.000 Del. C.I.P.E. 21-12-1993. 

Art. 2

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
      ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
RUBRICA  3 DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA 
TITOLO  3 Alienazione di beni patrimoniali, trasferimento di capitali e rimborso di crediti 
CATEGORIA  15 Trasferimenti di capitali     + 2.503.000.000 

SPESA
      ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
RUBRICA  3 DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA 
TITOLO  2 Spese in conto capitale 
CATEGORIA  21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni     + 2.503.000.000 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 marzo 2001.
  NICOLOSI 

(2001.15.757)
Torna al Sommariohome




DECRETO 4 aprile 2001.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio lottista per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
Visto il decreto n.34 del 29 aprile 1999 di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui, fra gli altri, la sig.ra Cambria Nunziata nella qualità di titolare della ricevitoria n. 157 corso Garibaldi n. 263, San Filippo del Mela (ME), codice lottomatica PA0190, associata alla Federazione italiana tabaccai è stata autorizzata a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché gli artt. 4 e 5 del citato decreto n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note prot. n. 312439 del 3 dicembre 1999, prot. n. 1795 del 28 gennaio 2000, prot. n. 5346 del 17 marzo 2000, prot. n. 6081 del 23 marzo 2000, prot. n. 11196 del 26 giugno 2000 e prot. n.11539 del 29 giugno 2000, con le quali l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha, tra l'altro, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni RID insolute per insufficienza fondi;
Vista la nota raccomandata prot. n. 44195 del 4 luglio 2000, indirizzata alla sig.ra Cambria Nunziata, nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con la quale la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha intimato il pagamento L. 12.815.670, di cui L. 12.205.400 a titolo di mancato riversamento delle riscossioni di tasse automobilistiche e L. 610.270 a titolo di penale nella misura del 5% dell'insoluto;
Vista la nota n. 43852 del 3 luglio 2000, con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota LRV-30-00616/00 del 3 luglio 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio a far data dal 4 luglio 2000;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con la nota prot. n. 43934 del 10 luglio 2000 ha proposto all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che nei confronti della predetta sig.ra Cambria Nunziata, stante il persistere delle inadempienze, venga adottato il provvedimento di revoca della concessa autorizzazione;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, con nota prot. n. 71751 del 9 novembre 2000, ha ribadito la proposta di revoca del servizio nei confronti della sig.ra Cambria Nunziata, anche se la stessa ha provveduto a regolarizzare la propria situazione debitoria nei confronti della Regione siciliana, poiché il ricevitore si è reso più volte inadempiente al riversamento nel termine prescritto delle somme riscosse per tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con le citate note del 10 luglio e 9 novembre 2000, a termini degli artt. 4 e 5 del decreto n.34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata alla sig.ra Cambria Nunziata con il decreto n.34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.30 del 25 giugno1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art. 2

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata della notifica del presente provvedimento da effettuarsi a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n.890 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 1982, n. 334).
L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2001.
  CERNIGLIARO 

(2001.15.775)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 15 marzo 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Domus Aurea, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 710 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Palermo è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Domus Aurea con sede in Palermo;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 24 febbraio 2000, con parere n. 2496, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Domus Aurea, con sede in Palermo, costituita il 19 aprile 1947 con atto omologato dal tribunale di Palermo in data 13 giugno 1947, iscritta al n. 4938 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione edilizia abitativa con decreto presidenziale n.19005, dell'11 marzo 1952, ric. B.U.S.C. n. 14 bis/anno 49, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Giovanni Manganaro, nato a Messina il 4 giugno 1969 e residente a Ficarra, piazza Porta Grande Lombardia n. 8, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 marzo 2001.
  SPERANZA 

(2001.15.783)
Torna al Sommariohome





DECRETO 15 marzo 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Commerciale, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Considerato che in data 12 luglio 1999 la cooperativa La Commerciale di Palermo è stata messa in liquidazione volontaria;
Vista la nota del 7 ottobre 1999, con la quale il liquidatore della cooperativa ha richiesto a questo Assessorato di attivare la procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto la situazione debitoria del sodalizio non avrebbe potuto essere sanata neppure con il realizzo della vendita delle immobilizzazioni materiali;
Atteso che è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2540 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa La Commerciale con sede in Palermo;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 12 aprile 2000, con parere n. 2525, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2540 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa La Commerciale, con sede in Palermo, costituita il 21 settembre 1990 con atto omologato dal tribunale di Palermo in data 23 novembre 1990, iscritta al n. 37145 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con decreto presidenziale n.27118, ric. B.U.S.C. n. 6762, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Dario Gambino, nato a Palermo il 5 dicembre 1972 ed ivi residente in via Dei Nebrodi n. 82, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 marzo 2001.
  SPERANZA 

(2001.15.784)
Torna al Sommariohome





DECRETO 15 marzo 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Madonna delle Grazie, con sede in Delia, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale n. 3419 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Caltanissetta è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Madonna delle Grazie con sede in Delia (CL);
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 12 aprile 2000, con parere n. 2524, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Madonna delle Grazie, con sede in Delia (CL), costituita il 30 dicembre 1981 con atto omologato dal tribunale di Caltanissetta in data 27 gennaio 1983, iscritta al n. 3027 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione agricola con decreto presidenziale n.3093, ric. B.U.S.C. n. 11 parte I, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. La Valle Maurizio, nato a Canicattì (AG) il 21 marzo 1967 ed ivi residente in via G. Pascoli n. 18, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 marzo 2001.
  SPERANZA 

(2001.15.751)
Torna al Sommariohome





DECRETO 15 marzo 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Orizzonti Azzurri, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dal verbale di ispezione, redatto da funzionari di questo Assessorato, sono emerse numerose irregolarità gestionali concernenti la cooperativa Orizzonti Azzurri, con sede in Palermo;
Visto il parere n. 2508 del 24 febbraio 2000 della Commissione regionale della cooperazione che si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della cooperativa sopra richiamata, poiché le attività della società risultano insufficienti per il pagamento dei debiti;
Visto l'art. 2540 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Orizzonti Azzurri, con sede in Palermo, costituita il 20 marzo 1997 con atto omologato dal tribunale di Palermo, iscritta al n. 132586 del registro delle imprese, e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n.9713377 del 30 maggio 1997, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Giovanni Manganaro, nato a Messina il 4 giugno 1969 e residente a Ficarra, piazza Porta Grande Lombardia n. 8, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 marzo 2001.
  SPERANZA 

(2001.15.785)
Torna al Sommariohome





DECRETO 4 aprile 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Fra Produttori Vitivinicoli Enopolio Cannatello, con sede in Agrigento, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1487 - repertorio scioglimenti - dell'U.P.L.M.O. di Agrigento da cui è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Fra Produttori Vitivinicoli Enopolio Cannatello, con sede in Agrigento;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 24 febbraio 2000, con parere n. 2497, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Ritenuto, quindi, di dover procedere conseguentemente;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Fra Produttori Vitivinicoli Enopolio Cannatello, con sede in Agrigento in contrada Cannatello, costituita il 12 agosto 1977 con atto omologato dal tribunale di Agrigento in data 8 settembre 1977, iscritta al n. 2038 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con decreto presidenziale n.1657 del 18 agosto 1978, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Salvatore Rizzo, nato a Racalmuto il 5 aprile 1949 e residente ad Agrigento in via S. Francesco n.5, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2001.
  SPERANZA 

(2001.15.797)
Torna al Sommariohome





DECRETO 5 aprile 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Cavalluccio Marino, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Atteso che dagli atti del fascicolo è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Cavalluccio Marino, con sede in Palermo;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 17 ottobre 2000, con parere n. 2545, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art. 2544 c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Cavalluccio Marino, con sede in Palermo, costituita il 7 ottobre 1996 con atto omologato dal Tribunale di Palermo, in data 8 novembre 1996, iscritta al n. 83358 del registro delle imprese e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro e sociale con decreto presidenziale n.9716847 dell'8 luglio 1997, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Fabrizia Giunta, nata a Torino il 26 febbraio 1965 e residente a Palermo, via Villa Heloise 42, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2001.
  SPERANZA 

(2001.16.829)
Torna al Sommariohome





DECRETO 14 maggio 2001.
Competenza sanzionatoria in materia di somministrazione di alimenti e bevande ex legge 25 agosto 1991, n. 287.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale è stato abrogato il comma 4, art. 10, della legge n. 287/91, che individuava nell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Considerato che il sopra citato art. 42 del decreto legislativo n. 112/98 non ha individuato altra autorità competente ad esercitare i poteri dei soppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'art. 22, comma 7, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, con il quale, in materia di accertamenti degli illeciti amministrativi per le violazioni delle norme sul commercio, si individua nel sindaco l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto l'art. 31, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il quale dispone che tutte le funzioni amministrative che non richiedono l'unità di esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali;
Preso atto, pertanto, che le competenze prima esercitate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 4 dell'art. 10 della legge n. 287/91, abrogato con il succitato articolo 42 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, sono da esercitarsi da parte dei sindaci dei comuni, in conformità al disposto dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 10;

Decreta:


Art. 1

Per quanto espresso in premessa, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo art. 18 della predetta legge, in materia di accertamenti degli illeciti amministrativi per le violazioni nelle materie di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi, è il sindaco del comune.

Art.  2

Agli illeciti amministrativi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, si applicano le sanzioni previste dalla stessa legge n. 287/91.

Art.  3

Le Camere di commercio trasmetteranno ai sindaci competenti i fascicoli relativi agli illeciti amministrativi nella materia di cui alla legge n. 287/91, acquisiti dai disciolti uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quelli formati successivamente.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 14 maggio 2001.
  GUERRERA 

(2001.21.1071)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 18 maggio 2001.
Bando di concorso per la formazione di graduatoria delle imprese incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolata.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge regionale 30 aprile 1999, n. 10, art. 49;
Considerato che è possibile procedere, ai sensi della citata normativa, alla concessione agli istituti e alle sezioni di credito fondiario ed edilizio di contributi in conto interessi alle imprese finalizzati alla nuova costruzione di alloggi di edilizia convenzionata-agevolata;
Considerato che si può procedere alla predisposizione di un bando finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi, in base alle attuali disponibilità economiche;
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e viene emanato il bando di concorso, che fa parte integrante del presente decreto, concernente le modalità di presentazione delle domande, per la formazione della graduatoria delle imprese incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolata.

Art.  2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 maggio 2001.
  LO GIUDICE 

Allegato

Bando di concorso per la presentazione delle domande per la scelta delle imprese per la realizzazione di nuove costruzioni nell'ambito di un programma di edilizia convenzionata-agevolata

1.  E' indetto un concorso per la formazione delle graduatorie finalizzate all'utilizzazione delle disponibilità finanziarie per l'edilizia convenzionata-agevolata per la realizzazione di nuove costruzioni. Possono partecipare le imprese che, alla data di presentazione della domanda risultino iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Le imprese che intendono concorrere devono presentare all'Assessorato regionale dei lavori pubblici - via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo, entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, apposita istanza di ammissione ai benefici della legge n. 457/78, contenente, tra l'altro, i dati identificativi dell'impresa.
Il titolare o legale rappresentante deve inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modifiche ed integrazioni:
a) l'inesistenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una della cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che incidono sulla moralità professionale (reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio);
c) l'inesistenza di procedure in corso o pendenti di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria.
Le dichiarazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), a pena di esclusione, devono essere rese da tutti i direttori tecnici di qualsiasi ditta individuale o società, da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita, da tutti gli amministratori, muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni tipo di società o di consorzio;
d) l'inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione di attività o di una qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera;
e) la cifra d'affari in lavori realizzata mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
f) l'importo dei lavori eseguiti mediante attività diretta e indiretta nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, lavori appartenenti alla categoria oggetto dell'appalto (OG1);
g) di avere sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, di cui almeno il 40% per personale operaio;
h) di avere una dotazione stabile d'attrezzatura tecnica, determinato sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore all'1% della predetta cifra in lavori, di cui almeno la metà costituito da ammortamenti e da canoni di locazione finanziaria.
ll titolare o legale rappresentante deve inoltre produrre:
i) certificato, di data non anteriore a sei mesi, di iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con l'indicazione delle specifiche attività d'impresa; è, altresì, ammessa dichiarazione resa ai sensi della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, in tal caso, a pena di esclusione, i concorrenti devono indicare tutti gli elementi e/o dati contenuti nel certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero nei registri professionali dello Stato di provenienza.
Si fa presente che le dichiarazioni dovranno essere verificate al momento della concessione del contributo regionale tramite acquisizione dei corrispondenti certificati e che la mancata acquisizione comporta l'esclusione dell'impresa dai benefici in parola.
La domanda e le eventuali certificazioni allegate devono essere prodotte in bollo.
Il mancato o tardivo inoltro, l'irregolarità (compresa la fattispecie dei documenti scaduti) o l'incompletezza di uno dei documenti, così come la mancanza di uno dei requisiti richiesti o di una delle dichiarazioni, comporta l'esclusione dell'impresa dalle agevolazioni.
La domanda si intende presentata in termini se spedita a mezzo di plico raccomandato A.R. del servizio postale o altri vettori entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; a tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante o del vettore.
Ciascuna impresa può concorrere per il finanziamento di un solo programma costruttivo in un unico comune a pena di esclusione; in particolare potrà chiedere di realizzare:
-  non più di 80 alloggi nei comuni capoluoghi di provincia;
-  non più di 30 alloggi nei restanti comuni.
Pertanto, nell'istanza dovrà essere indicato, a pena esclusione, il comune in cui si intende realizzare ed il numero di alloggi.
2.  Sono requisiti preferenziali per la formazione della graduatoria delle imprese da includere nel piano delle utilizzazioni delle disponibilità, su base provinciale:
A) Anzianità di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con max 0,75:
-  anzianità anni da  1 a 15   punti  0,25; 
-  anzianità anni da 16 a 30  punti 0,50; 
-  oltre 30 anni  punti 0,75. 

B) Numero di alloggi realizzati di edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata e convenzionata-agevolata) da documentare mediante attestazione rilasciata dai relativi enti pubblici e dalla quale risulti altresì la buona esecuzione delle opere.
Punti 0,05 per ogni 50 alloggi con max = 0,50:
-  fino a 50 alloggi  punti 0,05; 
-  da  51 a 100 alloggi  punti 0,10; 
-  da 101 a 150 alloggi  punti 0,15; 
-  da 151 a 200 alloggi  punti 0,20; 
-  da 201 a 250 alloggi  punti 0,25; 
-  da 251 a 300 alloggi  punti 0,30; 
-  da 301 a 350 alloggi  punti 0,35; 
-  da 351 a 400 alloggi  punti 0,40; 
-  da 401 a 450 alloggi  punti 0,45; 
-  oltre 450 alloggi  punti 0,50. 

C) Fatturato medio annuo relativo all'ultimo quinquennio punti 0,05 per ogni miliardo di lire di fatturato medio annuo.
D) La decisione di realizzare soluzioni costruttive che comportino l'abbattimento di barriere architettoniche; è riconosciuto un punteggio di 0,50.
E) All'impresa che risulti proprietaria dell'area al momento della presentazione dell'istanza è riconosciuto un punteggio di 2,00; a tal fine l'impresa dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà dell'area e le relative indicazioni catastali.
F) Si terrà inoltre in considerazione la presenza o meno del comune sede del programma costruttivo nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa; in tal caso sarà assegnato un ulteriore punteggio di 0,50.
A parità di punteggio la precedenza è determinata mediante sorteggio.
Le graduatorie provinciali per fasce territoriali (comune capoluogo di provincia e restanti comuni) delle imprese ammesse e gli elenchi delle imprese escluse, contenenti i motivi dell'esclusione, saranno approvati con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Alle imprese utilmente collocate in graduatoria i cui programmi troveranno copertura nelle disponibilità finanziarie, accertate al momento della formazione delle graduatorie stesse, verrà data notizia mediante l'invio di apposita comunicazione dell'inclusione nei piani di finanziamento.
Le imprese proprietarie dell'area e con progetto di realizzazione di alloggi di edilizia agevolata già dotato di concessione edilizia, possono presentare istanza entro lo stesso termine perentorio di giorni 30, per dare immediata attuazione al programma edilizio, previa verifica degli atti prodotti da parte del dirigente del gruppo X e successiva ricezione della comunicazione di ammissione a finanziamento.
Con tale nota saranno richiesti i documenti necessari per l'emissione del provvedimento di finanziamento.
L'impresa dovrà dare inizio ai lavori entro i successivi 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Nella fattispecie di cui in argomento è consentita la realizzazione di programmi costruttivi comprendenti:
-  fino a 300 alloggi in Palermo;
-  fino a 250 alloggi in Catania;
-  fino a 200 alloggi in Messina;
-  fino a 150 alloggi in Agrigento, Trapani, Siracusa;
-  fino a 100 alloggi in Ragusa, Enna, Caltanissetta.
Per tutti gli altri comuni è possibile realizzare fino a 100 alloggi.
Le imprese che sono in possesso dei requisiti di cui sopra, sono esentate dal presentare quanto previsto alle lettere e), f), g), h) del punto 1 del presente bando; non si terrà altresì conto dei requisiti preferenziali di cui al punto 2.
(2001.21.1073)
Torna al Sommariohome




DECRETO 18 maggio 2001.
Bando di concorso per la formazione di graduatoria delle cooperative edilizie incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolata.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge regionale 30 aprile 1999, n. 10, art. 49;
Considerato che è possibile procedere, ai sensi della citata normativa, alla concessione agli istituti e alle sezioni di credito fondiario ed edilizio di contributi in conto interessi alle cooperative edilizie finalizzati alla nuova costruzione di alloggi di edilizia convenzionata-agevolata;
Considerato che si può procedere alla predisposizione di un bando finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi, in base alle attuali disponibilità economiche;
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

Decreta:


Art. 1

E' approvato e viene emanato il bando di concorso, che fa parte integrante del presente decreto, concernente le modalità di presentazione delle domande, per la formazione della graduatoria delle cooperative incaricate della realizzazione di programmi di edilizia convenzionata-agevolata.

Art.  2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 maggio 2001.
  LO GIUDICE 

Allegato

Bando di concorso per la presentazione delle domande per la scelta delle cooperative per la realizzazione di nuove costruzioni nell'ambito di un programma di edilizia convenzionata-agevolata

1.  E' indetto un concorso per la formazione delle graduatorie finalizzate all'utilizzazione delle disponibilità finanziarie per l'edilizia convenzionata-agevolata. Possono partecipare le cooperative che, alla data di presentazione della domanda risultino iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Le cooperative che intendono concorrere devono presentare all'Assessorato regionale dei lavori pubblici - via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo, entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, apposita istanza di ammissione ai benefici della legge n. 457/78, contenente, tra l'altro, i dati identificativi della cooperativa.
Il legale rappresentante deve inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e successive modifiche ed integrazioni:
a) l'inesistenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una della cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che incidono sulla moralità professionale (reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio);
c)  l'inesistenza di procedure in corso o pendenti di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria.
Le dichiarazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), a pena di esclusione, devono essere rese da tutti gli amministratori, muniti di rappresentanza;
d)  l'inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione di attività o di una qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera.
Il legale rappresentante deve inoltre produrre:
e)  certificato, di data non anteriore a sei mesi, di iscrizione al registro delle cooperative presso le competenti Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con l'indicazione delle specifiche attività; è, altresì, ammessa dichiarazione resa ai sensi della legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, in tal caso, a pena di esclusione, i concorrenti devono indicare tutti gli elementi e/o dati contenuti nel certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
f)  copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e delle eventuali modifiche;
g)  elenco dei soci prenotatari, in numero pari al numero degli alloggi di cui viene richiesto il finanziamento agevolato ai sensi della legge n. 457/78, recante in calce la dichiarazione del presidente attestante che i medesimi sono effettivamente soci della cooperativa;
h)   elenco dei soci riservatari (supplenti) in misura non eccedente il 100% e non inferiore al 50% del numero delle abitazioni da realizzare, con l'indicazione dell'ordine di priorità per la eventuale sostituzione dei soci prenotatari, recante in calce la dichiarazione del presidente attestante che i medesimi sono effettivamente soci della cooperativa.
Si fa presente che le dichiarazioni dovranno essere verificate al momento della concessione del contributo regionale tramite acquisizione dei corrispondenti certificati e che la mancata acquisizione comporta l'esclusione della cooperativa dai benefici in parola.
Il mancato o tardivo inoltro, l'irregolarità (compresa la fattispecie dei documenti scaduti) o l'incompletezza di uno dei documenti, così come la mancanza di uno dei requisiti richiesti o di una delle dichiarazioni, comporta l'esclusione della cooperativa dalle agevolazioni.
La domanda si intende presentata in termini se spedita a mezzo di plico raccomandato A.R. del servizio postale o altro vettore entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; a tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante o del vettore.
Ciascuna cooperativa può concorrere per il finanziamento di un solo programma costruttivo in un unico comune a pena di esclusione; in particolare potrà chiedere di realizzare:
-  non più di 50 alloggi nei comuni capoluoghi di provincia;
-  non più di 20 alloggi nei restanti comuni.
Pertanto, nell'istanza dovrà essere indicato, a pena esclusione, il comune in cui si intende realizzare ed il numero di alloggi.
2.  Sono requisiti preferenziali per la formazione della graduatoria delle cooperative da includere nel piano delle utilizzazioni delle disponibilità, su base provinciale:
A) Anzianità di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con max 0,30:
-  anzianità anni da  1 a 15   punti  0,10; 
-  anzianità anni da 16 a 30  punti 0,20; 
-  oltre 30 anni  punti 0,30. 

B) La decisione di realizzare soluzioni costruttive che comportino l'abbattimento di barriere architettoniche; è riconosciuto un punteggio di 0,50.
C) Alla cooperativa che risulti proprietaria dell'area al momento della presentazione dell'istanza è riconosciuto un punteggio di 2,00; a tal fine la cooperativa dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà dell'area e le relative indicazioni catastali.
D)  La presenza di nuclei familiari che comprendano soggetti portatori di handicap; per ogni soggetto portatore di handicap, cui sia stata riconosciuta un'invalidità civile del 100% con diritto all'accompagnatore, è assegnato un punteggio di 0,50. Tale fattispecie dovrà essere dimostrata a mezzo di certificazione rilasciata da ufficio competente.
E) Si terrà inoltre in considerazione la presenza o meno del comune sede del programma costruttivo nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa; per tale fattispecie sarà assegnato un punteggio aggiuntivo di 0,50.
A parità di punteggio la precedenza è determinata mediante sorteggio.
Le graduatorie provinciali per fasce territoriali (comune capoluogo di provincia e restanti comuni) delle cooperative ammesse e gli elenchi delle cooperative escluse, contenenti i motivi dell'esclusione, saranno approvati con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Alle cooperative utilmente collocate in graduatoria i cui programmi troveranno copertura nelle disponibilità finanziarie, accertate al momento della formazione delle graduatorie stesse, verrà data notizia mediante l'invio di apposita comunicazione dell'inclusione nei piani di finanziamento.
(2001.21.1073)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 28 maggio 2001.
Disposizioni attuative dell'art. 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Cartolarizzazione dei crediti delle imprese per contributi ex art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, ed in particolare l'art. 9;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modifiche al precitato art. 9;
Visto l'art. 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5;
Visto l'art. 2 della legge regionale 4 marzo 1995, n. 20;
Visto l'art. 10 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 84;
Visto il decreto assessoriale n. 487 del 28 marzo 1992;
Visto il decreto assessoriale n. 38 del 17 febbraio 1994;
Visto il decreto assessoriale n. 408 del 9 maggio 1997;
Visto l'art. 20 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed in particolare l'art. 29, che, al fine di accelerare le procedure di accertamento dei contributi richiesti ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 per i quali non sia stata completata entro la data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 6/2001 sopra citata la verifica degli Ispettorati del lavoro, prevede che le imprese richiedenti i predetti contributi ex art. 9 legge regionale n. 27/91 presentino entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto assessoriale, a pena di decadenza dal diritto ai contributi, una dichiarazione di conformità, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, attestante in via definitiva il possesso dei requisiti da parte delle imprese richiedenti nonché l'ammontare dei contributi dovuti alle stesse in relazione alla totalità delle istanze da ciascuna impresa presentate, fatta eccezione per i contributi già accertati dagli Ispettorati del lavoro;
Ravvisata la necessità di dovere apportare modifiche alle procedure fissate per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 27/91 al fine di raccordare le stesse alle modifiche legislative introdotte con l'art. 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sopra citata;
Ritenuto, quindi, di dovere emanare disposizioni attuative concernenti il contenuto e le modalità di presentazione della dichiarazione di conformità e delle verifiche da effettuarsi da parte degli Uffici provinciali del lavoro e massima occupazione dell'Isola;

Decreta:
Art. 1
Dichiarazione di conformità

1. Al fine di accelerare le procedure di accertamento dei contributi richiesti ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni per i periodi per i quali non sia stata completata entro la data di entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 la verifica degli Ispettorati del lavoro, gli stessi possono essere certificati mediante una dichiarazione di conformità attestante in via definitiva il possesso dei requisiti da parte delle imprese richiedenti nonché l'ammontare dei contributi dovuti alle stesse in relazione alla totalità delle istanze da ciascuna impresa presentate.
2. La dichiarazione di conformità deve essere redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 secondo lo schema allegato al presente decreto sub lett. "A".
Art. 2
Adempimenti delle imprese

1. Entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto a pena di decadenza dal diritto ai contributi, le imprese dovranno presentare in triplice copia, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio provinciale del lavoro destinatario delle originarie richieste dei contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, apposita istanza di liquidazione dell'ammontare complessivo dei crediti vantati in relazione alla totalità delle istanze dalle stesse già prodotte ai sensi delle disposizioni assessoriali a suo tempo vigenti.
2.  L'istanza, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto sub lett. "B", deve essere corredata della dichiarazione di conformità di cui all'art. 1 e, qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti superi l'importo di lire 300 milioni, del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. corredato della dicitura antimafia.
3. Parimenti copia della predetta istanza corredata della dichiarazione di conformità deve essere trasmessa all'Ispettorato del lavoro già destinatario della copia delle originarie istanze di ammissione ai contributi ex art. 9 della legge regionale n. 27/91.
4. L'istanza di cui al comma 1 deve essere riferita esclusivamente a contributi relativi a periodi per i quali non è stata completata entro la data di entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 la verifica dell'Ispettorato del lavoro.
5. Le imprese per le quali è stata completata entro la data di entrata in vigore della succitata legge regionale n. 6/2001 la verifica dell'Ispettorato del lavoro relativamente alla totalità delle domande dalle stesse presentate, non devono produrre alcuna istanza; qualora i contributi complessivamente accertati superino l'importo di lire 300 milioni, le stesse dovranno far pervenire all'Ufficio provinciale del lavoro destinatario delle originarie richieste dei contributi ex art. 9 della legge regionale n. 27/91 il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. corredato della dicitura antimafia.
6. L'istanza di cui al comma 1 non costituisce riapertura dei termini; possono formare oggetto della stessa esclusivamente i contributi formanti oggetto delle originarie istanze; pertanto nessun credito potrà essere riconosciuto per contributi non richiesti ai sensi delle disposizioni assessoriali a suo tempo vigenti e/o per contributi richiesti mediante istanze risultate tardive, irregolari o incomplete.
Art. 3
Adempimenti degli Uffici provinciali del lavoro e massima occupazione - Costituzione banca dati

1. Gli Uffici provinciali del lavoro dell'Isola provvederanno a verificare:
-  la regolarità e la completezza delle istanze di cui all'art. 2;
-  la regolarità e la completezza delle dichiarazioni di conformità di cui all'art. 1;
-  la rispondenza tra i dati contenuti nelle stesse e le risultanze degli atti in proprio possesso.
2.  Effettuate le verifiche di cui al comma 1, gli Uffici provinciali del lavoro integreranno le stesse con le risultanze delle verifiche già completate dagli Ispettorati del lavoro, quantificando, per ogni singola impresa avente diritto ed in relazione alla totalità delle istanze dalla stessa prodotte, l'ammontare complessivo da erogare a ciascuna di esse. Ciò al fine di pervenire alla quantificazione del fabbisogno finanziario occorrente per far fronte in via definitiva alle necessità derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della legge regionale n. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Qualora l'ammontare complessivo dei contributi richiesti e/o accertati superi l'importo di lire 300 milioni gli UU.PP.L.M.O. avranno cura di richiedere alle Prefetture territorialmente competenti le informazioni antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
4. Entro novanta giorni dalla data finale di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2, gli Uffici provinciali del lavoro dell'Isola trasmetteranno in duplice copia, al Dipartimento regionale del lavoro - Gruppo VI, e agli Ispettorati del lavoro competenti per territorio, l'elenco delle imprese che possono accedere ai contributi ex art. 9 legge regionale n. 27/91, con indicazione dell'ammontare complessivo da erogare a ciascuna di esse.
5. In detto elenco, debitamente sottoscritto dal direttore dell'U.P.L.M.O. e corredato delle istanze, delle dichiarazioni di conformità e delle relazioni ispettive, da inviare anche su supporto informatico, le predette imprese dovranno essere inserite secondo un ordine di priorità determinato dalle verifiche già completate da parte degli Ispettorati del lavoro entro la data di entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Più precisamente, per le imprese alle quali sono state già completate le verifiche degli Ispettorati del lavoro, anche di un unico periodo, ancorché richiedenti contributi relativi a periodi per i quali hanno prodotto la dichiarazione di conformità di cui all'art. 1 del presente decreto, la priorità sarà determinata avuto riguardo al periodo più antico di riferimento dei contributi richiesti e oggetto delle predette verifiche ispettive già concluse e, a parità di condizioni, dalla data di presentazione dell'istanza originaria per il medesimo periodo; nel caso di ulteriore parità di condizioni dall'ordine numerico del protocollo apposto dall'Ufficio provinciale del lavoro; per le imprese alle quali non sono state completate entro la data di entrata in vigore della legge regionale n. 6/2001 sopra citata le verifiche degli Ispettorati del lavoro per nessun periodo e che hanno prodotto istanza ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, la priorità sarà determinata dalla data di presentazione della stessa; nel caso di ulteriore parità di condizioni dall'ordine numerico del protocollo apposto dall'U.P.L.M.O.
6. Entro il termine di cui al comma 4, gli Uffici provinciali del lavoro trasmetteranno, altresì, al Dipartimento regionale lavoro - gruppo VI, appositi elenchi in duplice copia, delle imprese per le quali risultano ancora pendenti ricorsi amministrativi o giurisdizionali e delle imprese per le quali è stata dichiarata la decadenza dal diritto ai contributi ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.
7.  Ai fini della formulazione degli elenchi e della graduatoria di cui sopra è stata predisposta apposita procedura informatica, disponibile anche tramite la rete INTRANET del Dipartimento regionale lavoro, per la realizzazione della banca dati delle imprese che possono accedere ai contributi di cui all'art. 9 della legge regionale n. 27/91 e dell'ammontare complessivo dovuto a ciascuna di esse; le caratteristiche tecniche della procedura informatica, del supporto magnetico, del tracciato delle tabelle e della struttura della banca dati, sono specificati nell'allegato sub lett. "C"; l'inoltro della predetta banca dati potrà essere effettuato anche tramite la rete INTRANET del Dipartimento regionale lavoro, ferma restando la produzione degli elenchi cartacei debitamente sottoscritti dai Direttori degli Uffici provinciali del lavoro.
Art. 4
Decadenza

1. La mancata presentazione nei termini dell'istanza di cui all'art. 2 e/o della dichiarazione di conformità di cui all'art. 1 comporta la decadenza dal diritto ai contributi. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di partenza.
2. Comporta altresì la decadenza dal diritto ai contributi la produzione di istanze e/o dichiarazioni di conformità mancanti di elementi essenziali o redatte su modelli difformi rispetto agli schemi allegati al presente decreto sub lett. "A" e sub lett. "B".
3. La presentazione di istanze e/o dichiarazioni false o comunque non rispondenti al vero, la formazione o l'uso di atti falsi, comporta parimenti la decadenza dal diritto ai contributi ferme restando le responsabilità penali previste in tali fattispecie.
4. Gli Uffici provinciali del lavoro nei casi di cui sopra, comunicheranno alle imprese la decadenza dal diritto ai contributi.
Art. 5
Vigilanza

1. I competenti Ispettorati provinciali del lavoro continueranno ad effettuare anche successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 i controlli ispettivi tesi ad accertare il possesso dei requisiti da parte delle imprese per usufruire dei contributi previsti dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Per le imprese operanti in più province e autorizzate all'accentramento contributivo previdenziale i controlli ispettivi saranno predisposti dall'Ispettorato regionale del lavoro.
3.  Gli esiti finali delle verifiche ispettive saranno comunicati agli Uffici provinciali del lavoro competenti per territorio i quali, nel caso di accertate gravi irregolarità o di mancanza di presupposti o requisiti essenziali e/o di mancata osservanza degli obblighi prescritti connessi con la fruizione dei contributi ex art. 9 della elegge regionale n. 27/91, disporranno la decadenza dai benefici provvedendo al recupero degli importi erogati.
Art. 6
Disposizioni finali

1. Con successivo provvedimento, emanato l'apposito decreto di riconoscimento e liquidazione del debito nei confronti dei beneficiari, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione impartirà ulteriori disposizioni per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei contributi di cui all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserito nel sito Internet ufficiale dell'Assessorato regionale del lavoro (www. regione.sicilia.it/lavoro).
Palermo, 28 maggio 2001.
  ADRAGNA 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati (formato PDF) Attenzione: occorre Acrobat Reader



(2001.22.1157)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 21 marzo 2001.
Autorizzazione all'istituto Trinacria, sito in Palermo, per l'istituzione di un corso biennale sperimentale di ottico per gli anni scolastici 2001-2003.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio 1997;
Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1992, art. 1, del Ministero della sanità;
Vista la nota n. 20/P del 20 marzo 2000, con la quale l'istituto Trinacria IPIA gestito dalla Minerva, piccola società cooperativa a r.l., ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso di formazione professionale per ottici presso la propria scuola sita in Palermo, viale Regione siciliana n. 279;
Esaminati i relativi atti a corredo;
Visto il verbale di visita ispettiva del 19 ottobre 2000, con il quale si è accertato che la scuola di che trattasi ha i requisiti necessari sia dal punto di vista organizzativo che di didattica;
Visto il decreto del Provveditorato agli studi di Palermo, prot. n. 35307/p del 2 novembre 2000, che concede il beneficio del riconoscimento legale per passaggio di gestione "inter vivos" gestito dalla Minerva, piccola società cooperativa a r.l.;
Vista la nota del Ministero della sanità n. DPS/III/ 0TAUT/01/1061 del 12 febbraio 2001, con la quale si esprime parere favorevole per l'istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per gli anni scolastici 2001/2003 presso la succitata scuola;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta del centro educativo professionale per l'istituzione di un corso di ottici di durata biennale;

Decreta:


Articolo unico

L'istituto Trinacria gestito da Minerva, piccola società cooperativa a r.l., sito in Palermo, viale Regione siciliana n. 279, è autorizzato ad istituire un corso biennale sperimentale di ottico per gli anni scolastici 2001-2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dopo la registrazione della Ragioneria.
Palermo, 21 marzo 2001.
  PROVENZANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità in data 4 aprile 2001 al n. 200.
(2001.15.761)
Torna al Sommariohome




DECRETO 27 marzo 2001.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, valida per l'anno 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 500/96, come rinnovato con il D.P.R. n.271/2000;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania valida per l'anno 2001, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Preso atto che con delibera n. 514 del 23 febbraio 2001 il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, valida per l'anno 2001, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 514 del 23 febbraio 2001.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2001.
  CASTELLUCCI 

Cliccare qui per visualizzare l'allegato

(2001.14.673)
Torna al Sommariohome





DECRETO 27 marzo 2001.
Conferma della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione di alcuni, al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 23059 del 3 ottobre 1997, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione dei comuni di Calatafimi, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, S. Ninfa e Vita;
Visto il decreto n.24615 del 18 febbraio 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995, la pianta organica delle farmacie del comune di Calatafimi;
Visto il decreto n. 25226 del 15 aprile 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Castelvetrano;
Visto il decreto n. 25787 del 15 giugno 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Gibellina;
Visto il decreto n. 28830 del 5 maggio 1999, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Marsala;
Visto il decreto n. 25853 del 24 giugno 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Mazara del Vallo;
Visto il decreto n. 23471 del 25 novembre 1997, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Paceco;
Visto il decreto n. 25782 del 15 giugno 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Partanna;
Visto il decreto n. 25579 del 29 maggio 1998, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1995 la pianta organica delle farmacie del comune di Santa Ninfa;
Visti i forniti dall'ISTAT relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Trapani al 31 dicembre 1997;
Vista la nota assessoriale n.1N13/1748 del 7 maggio 1999, con la quale è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie nel territorio regionale al 31 dicembre 1997;
Visto l'art. 1 della legge n.362/91, secondo il quale deve essere prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2° dell'art. 2 della legge n. 362/91, il quale prevede che in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni sono considerate in soprannumero;
Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;
Considerato che per il comune di Trapani si è provveduto con separati decreti nn. 33477 del 6 dicembre 2000 e n. 33976 del 14 febbraio 2001 alla rideterminazione al 31 dicembre 1997 della pianta organica delle farmacie;
Considerato che i comuni di Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo e Vita necessitano della revisione delle rispettive piante organiche delle farmacie per le quali si provvederà con separati provvedimenti;
Considerato che per il comune di Salemi la pianta organica potrà essere definita soltanto alla risoluzione del contenzioso in atto esistente tra le farmacie operanti nello stesso comune;
Considerato, altresì, che l'Avvocatura distrettuale dello Stato con nota n. 6392 del 13 maggio 1986 ha espresso l'avviso favorevole all'approvazione delle piante organiche delle farmacie limitata ai comuni delle province per i quali si sono realizzati i presupposti;
Vista la nota prot. 1N13/3862 del 10 dicembre 1999, con la quale è stato chiesto all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani ed all'Ordine provinciale dei farmacisti di Trapani il parere di merito previsto dalla normativa vigente;
Visto il parere favorevole espresso dall'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, con prot. n. 3787/14911C del 23 dicembre 1999;
Preso atto del silenzio assenso dell'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani, formatosi sulla nota soprarichiamata;
Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari antecedenti al 1997 e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trapani, con esclusione dei comuni di Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Salemi e Vita, che necessitano della riderminazione della rispettiva pianta organica delle farmacie e per i quali si provvederà con successivi provvedimenti, dando atto che per il comune di Trapani si è provveduto alla rideterminazione al 31 dicembre 1997 della pianta organica delle farmacie del comune diTrapani, con distinto provvedimento in premessa citato.

Art. 2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art. 3

Le sedi farmaceutiche eccedenti sono considerate in soprannumero.
Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati e all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani per la pubblicazione nei rispettivi albi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso e all'ordine provinciale dei farmacisti di Trapani.
Palermo, 27 marzo 2001.
  PROVENZANO 

(2001.15.760)
Torna al Sommariohome





DECRETO 2 aprile 2001.
Individuazione dei soggetti abilitati alla gestione dei dati informatici sulle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale, servizio epidemiologico e statistico);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 22, commi 3 e 3-bis (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con particolare riferimento all'art. 17 (disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";
Visto il decreto ministeriale sanità n. 380 del 27 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 295 del 19 dicembre 2000 "regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati";
Viste le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e il disposto dell'art. 10 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675 in ordine all'adozione di specifici provvedimenti sulle tematiche di cui trattasi;
Rilevato che il citato regolamento ministeriale adottato con decreto ministeriale sanità n. 380/2000, impone una revisione delle modalità di gestione dei dati in applicazione della citata legge n. 675/96 sulla tutela dei dati sensibili e che pertanto devono essere individuati i servizi addetti alla gestione dei dati contenuti nelle schede di dimissione ospedaliera;
Visto il decreto sanità n. 27621 del 30 dicembre 1998, con il quale è stato approvato il disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati;
Considerato che:
-  i dati sensibili derivanti dal flusso informativo regolamentato con il sopradetto decreto n. 27261/98 sono fin dal 1995 detenuti dal gruppo 21° del Dipartimento regionale fondo sanitario - assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica;
-  ai sensi degli artt. 1, comma 2, 8 e 19, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, gli incaricati del trattamento informatico sono i seguenti:
a)  il "titolare" del trattamento: il rappresentante legale della struttura che cura l'archiviazione ed elaborazione dei dati;
b)  il "responsabile" del trattamento: il dirigente della struttura che cura l'archiviazione ed elaborazione dei dati;
c)  gli "incaricati" del trattamento: tutti gli operatori che compieranno le operazioni di trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare o dallo stesso re spon sabile;
Ritenuto pertanto, di dover individuare come segue le sopradette figure:
a)  "titolare" del trattamento è il dirigente generale del Dipartimento regionale fondo sanitario - assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica;
b)  "responsabile" del trattamento è il dirigente coordinatore del gruppo 12° del sopra citato Dipartimento regionale;
c)  con successivo provvedimento il responsabile del trattamento individuerà gli "incaricati" del trattamento;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi degli artt. 1, comma 2, 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, si individuano i seguenti soggetti per il trattamento informatico dei dati sensibili provenienti dal flusso informativo di cui al decreto sanità n. 34301 del 2 aprile 2001:
d)  "titolare" del trattamento è il dirigente generale del Dipartimento regionale fondo sanitario - assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica;
e)  "responsabile" del trattamento è il dirigente coordinatore del gruppo 12° del sopra citato Dipartimento regionale;
f)  con successivo provvedimento il responsabile del trattamento individuerà gli "incaricati" del trattamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 aprile 2001.
  PROVENZANO 

(2001.15.776)
Torna al Sommariohome




DECRETO 2 aprile 2001.
Approvazione del nuovo disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale, servizio epidemiologico e statistico);
Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità del 26 lu glio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono stati definiti i tempi e le modalità della trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanità;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 22, commi 3 e 3-bis (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con particolare riferimento all'art. 17 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675";
Visto il decreto ministeriale della sanità n. 380 del 27 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana n. 295 del 19 dicembre 2000 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della di sciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati";
Visto le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e il disposto dell'art. 10 della citata legge 31 dicembre 1996, n. 675 in ordine l'adozione di specifici provvedimenti sulle tematiche di cui trattasi;
Visto il decreto della sanità n. 27621 del 30 dicembre 1998, con il quale è stato approvato il disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati;
Rilevato che il regolamento ministeriale adottato con il citato decreto ministeriale della sanità 380/00, si differenzia, dal disciplinare tecnico regionale approvato con il citato decreto della sanità n. 27621/98, soltanto sulle modalità di gestione dei dati in applicazione della citata legge n. 675/96 sulla tutela dei dati sensibili;
Ritenuto comunque di dover adeguare, sulla base del citato decreto n. 380/00, delle esperienze effettuate e della evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica delle informazioni, il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera, nonché i principi e le regole di compilazione e di codifica delle stesse informazioni e quindi il citato decreto della sanità n. 27621/98.

Decreta:


Art. 1

1.  E' approvato il nuovo disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati che fa parte integrante del presente decreto e che regolamenta le prestazioni da sottoporre alla procedura, la tipologia e le caratteristiche dei flussi informativi, i tempi di trasmissione e le modalità di aggiornamento, nonché i relativi tracciati record.

Art. 2

1.  La scheda di dimissione ospedaliera si compone delle seguenti sezioni:
a)  la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di seguito riportate:
 1.  codice struttura di ricovero;
 2.  numero della scheda;
 3.  cognome del paziente;
 4.  nome del paziente;
 5.  sesso;
 6.  data di nascita;
 7.  comune di nascita;
 8.  stato civile;
 9.  comune di residenza;
10.  cittadinanza;
11.  codice sanitario individuale;
12.  regione di residenza;
13.  azienda unità sanitaria locale di residenza;
b)  la sezione seconda, che contiene le informazioni del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera a):
 1.  codice struttura di ricovero;
 2.  numero della scheda;
14.  regime di ricovero;
15.  data di ricovero;
16.  unità operativa di ammissione;
17.  onere della degenza;
18.  provenienza del paziente;
19.  tipo di ricovero;
20.  traumatismi o intossicazioni;
21.  trasferimento interno 1;
22.  trasferimento interno 2;
23.  trasferimento interno 3;
24.  trasferimento interno 4;
25.  unità operativa di dimissione;
26.  data di dimissione o morte;
27.  modalità di dimissione;
28.  riscontro autoptico;
29.  motivo del ricovero in regime diurno;
30.  numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
31.  peso alla nascita;
32.  diagnosi principale di dimissione;
33.  diagnosi secondaria 1;
34.  diagnosi secondaria 2;
35.  diagnosi secondaria 3;
36.  diagnosi secondaria 4;
37.  diagnosi secondaria 5;
38.  intervento chirurgico principale o parto;
39.  altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 1;
40.  altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 2;
41.  altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 3;
42.  altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 4;
43.  altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 5.

Art. 3.

1.  Il titolare del trattamento, individuato ai sensi del successivo comma 5, garantisce all'interessato l'informativa prevista dall'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera.
2.  Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991, la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel "disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati" approvato con decreto della sanità 30 dicembre 1998 così modificato dal presente decreto.
3.  La responsabilità della corretta compilazione della scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico, compete al medico responsabile della dimissione, individuato dal responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente è dimesso; la scheda di dimissione reca la firma dello stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera è effettuata dallo stesso medico responsabile della dimissione di cui al presente comma ovvero da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato.
4.  Il direttore sanitario dell'istituto di cura è responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione, nonché dei controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate.
5.  Ai sensi degli artt. 1, commi 2, 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, si intende:
a)  per "titolare" del trattamento: il legale rappresentante dell'istituto di cura;
b)  per "responsabile" del trattamento: il direttore sanitario o il dirigente medico dell'istituto di cura;
c)  per "incaricati" del trattamento: tutti gli operatori che compiono operazioni di trattamento secondo le istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile del trattamento.

Art. 4.

1. La regione, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero pubblici e privati possono diffondere e pubblicizzare le informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione ospedaliera, esclusivamente in forma anonima, predisponendo opportune elaborazioni ed aggregazioni in modo da garantire il rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali.
2.  Le due sezioni della scheda di dimissione ospedaliera di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto sono gestite in archivi disgiunti.
3.  Le due sezioni dovranno essere ricongiunte esclusivamente per il tempo della trasmissione dei dati all'Assessorato, secondo le modalità previste nel disciplinare di cui al presente decreto.
4.  Le Aziende sanitarie dovranno garantire che il trattamento dei dati è attuato nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".

Art. 5.

1.  Le disposizioni contenute nel presente decreto, ivi comprese le istruzioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 aprile 2001.
  PROVENZANO 

Cliccare qui per visualizzare l'allegato


(2001.15.776)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 27 marzo 2001.
Autorizzazione di variante al piano regolatore generale del comune di Canicattì adottata con delibera del commissario straordinario n. 27 del 12 aprile 2000.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visti la legge regionale 10 agosto 1978, n.35;
Visto l'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il decreto n.226 del 20 settembre 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Canicattì;
Visti i fogli prot. n. 18139 del 5 luglio 2000 e prot. n. 18597 del 6 luglio 2000, con i quali il comune di Canicattì ha trasmesso per l'approvazione gli atti relativi e gli elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale, per cambio di destinazione urbanistica da zona "E" a zona "D2", per la localizzazione di un complesso produttivo sito in contrada Passo Lo Dico-Cannemasche ditta Betocem s.r.l.;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 27 del 12 aprile 2000 di approvazione di detta variante ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione del 4 luglio 2000 a firma del segretario generale, relativa alle procedure di deposito e pubblicazione della variante, con la quale si attesta che non sono state presentate osservazioni e opposizioni;
Visto il parere favorevole, rilasciato a condizione, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 in data 10 marzo 2000;
Vista la nota prot. n. 191/int. del 21 novembre 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXXI/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis
Le motivazioni principali della richiesta di variante in oggetto, riportate nella succitata delibera n. 27 del 12 aprile 2000 e nella relazione dell'U.T.C., sono di seguito riportate:
-  la ditta Betocem s.r.l. in data 20 maggio 1999 ha presentato istanza per la realizzazione di un complesso produttivo costituito da un impianto di calcestruzzi ordinari e speciali con annesso laboratorio di analisi ed uf fici;
-  il progetto di che trattasi ricade in terreni siti in contrada Passo Lo Dico-Cannemasche, in zona agricola "E";
-  il comune di Canicattì fa parte del Patto territoriale della Sicilia centro-meridionale;
L'amministrazione comunale ha ritenuto che:
-  il progetto de quo, oltre a prevedere una generale sistemazione dell'area su cui ricadrà l'impianto produttivo, prevede delle zone sistemate a parcheggio ed a verde; queste ultime mediante una cortina di tipo vegetale in grado di abbattere i livelli sonori;
-  l'inserimento del complesso produttivo nel sito previsto, si pone in un contesto territoriale contiguo all'area di insediamenti industriali-artigianali prevista nello studio di massima del piano regolatore generale approvato con delibera di C.C. n.63 del 28 ottobre 1998 e comunque, nell'ambito di un comparto di zona "E" produttivo agricolo nel quale di fatto sono insediati complessi produttivi di cui, uno di essi è confinante con l'area di ubicazione dell'impianto di che trattasi;
-  l'area interessata risulta all'interno della fascia di 500 ml. Attorno alla previsione di aree industriali-artigianali presentate nello schema di massima del piano regolatore generale;
-  lo studio sulla valutazione dell'impatto ambientale redatto dal progettista definisce l'intervento progettuale compatibile con l'area circostante;
-  il complesso aziendale verrà realizzato lungo una delle vie di grande comunicazione interna che collega la provincia di Agrigento e Caltanissetta, la S.S. 122.
Dall'esame di quanto pervenuto a questo ufficio risulta che il progetto di variante consiste nella richiesta di modifica nell'assegnazione della destinazione d'uso del l'area de quo, ricadente in zona omogenea "E" verde agricolo ad area per insediamenti del tipo industriale artigianale "D2".
Il complesso produttivo occupa un'area estesa mq. 8.150 circa e risultata individuata in catasto sul foglio di mappa n. 14, particelle 98 e 214; l'accesso all'area avviene direttamente dalla S.S. 122, con la quale confina per un breve tratto.
Il complesso produttivo di che trattasi prevede i seguenti dati metrici:
-  superficie catastale del lotto: mq. 8.050;
-  superficie coperta (uffici, servizi, produzione ed officina manutenzione): mq. 853,95;
-  volumetria complessiva: mc. 6.102,15;
-  area a verde pubblico: mq. 397,25;
-  parcheggio pubblico: mq. 408,68;
-  rapporto di copertura: 0,106 (mq. 853,95/mq. 8.050);
-  densità fondiaria: mc/mq. 0,758 (mc. 6.102,15/mq. 8.050).
Pertanto, considerato quanto sopra esposto e per le finalità di cui all'art. 36 della legge regionale n. 30/97 ed all'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, visti gli atti trasmessi all'A.R.T.A., questo gruppo di lavoro 31° è del parere che la variante al vigente piano regolatore generale da zona "E" a zona "D2", proposta dal comune di Canicattì, finalizzata alla realizzazione di un complesso produttivo sito in contrada Passo Lo Dico-Cannemasche, può essere ritenuta meritevole di approvazione;
Visto il voto n. 363 dell'8 gennaio 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta del gruppo XXXI/D.R.U. n. 191/int. del 21 novembre 2000, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante allo strumento urbanistico del comune di Canicattì adottata con delibera commissariale n. 27 del 12 aprile 2000;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.363 dell'8 gennaio 2001, che fa propria la proposta del gruppo XXXI/D.R.U. n. 191/int. del 21 novembre 2000 soprarichiamata;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, in conformità alla proposta del gruppo XXXI/D.R.U. n. 191/int. del 21 novembre 2000, integralmente condivisa dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 363 dell'8 gennaio 2001, è autorizzata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Canicattì, adottata con delibera del commissario straordinario n. 27 del 12 aprile 2000, relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona "E" a zona "D2" per la realizzazione di un complesso produttivo sito in contrada Passo Lo Dico-Cannemasche ditta Betocem s.r.l., foglio 14, particelle 98 e 214.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera del commissario straordinario n. 27 del 12 aprile 2000;
 2)  parere dell'ufficiale sanitario del 10 marzo 2000;
 3)  relazione tecnica d'istruttoria dell'U.T.C. del 28 aprile 2000;
 4)  relazione (variante urbanistica), tav. 01.00;
 5)  relazione tecnica, tav. 01.01;
 6)  corografia e stralcio catastale, tav. 02.00;
 7)  planimetria computo superfici, tav. 02.01;
 8)  relazione geologica, tav. 02.03;
 9)  presidi per la minimizzazione degli impatti ambientali, tav. 02.05;
10)  analisi stato di fatto del contesto, tav. 02.06;
11)  documentazione fotografica originale, tav. 02.07;
12)  progetto - planimetria generale, parametri di verifica - assonometria, tav. 03.00;
13)  progetto: piante edificio uffici, servizi e produzione, tav. 03.01;
14)  progetto: sezioni edificio uffici, servizi e produzione, tav. 03.2;
15)  progetto: prospetti edificio uffici, servizi e produzione, tav. 03.03;
16)  progetto: piante officina manutenzione, tav. 04.00;
17)  progetto: sezioni AA' BB' officina manutenzione, tav. 04.01;
18)  progetto: prospetti officina manutenzione, tav. 04.02;
19)  progetto: piante attrezzature impianto, tav. 05.00;
20)  progetto: prospetto attrezzature impianto, tav. 05.01;
21)  planimetria rete idrica e antincendio, tav. 06.00;
22)  planimetria impianto di raccolta acque bianche e nere, tav. 06.01;
23)  planimetria impianto elettrico ed illuminazione ester na, tav. 06.02;
24)  planimetria rete Telecom, tav. 06.03;
25)  planimetria impianto elettrico ed illuminazione, tav. 06.04;
26)  particolare rete idrica, tav. 07.00;
27)  particolare rete fognaria, tav. 07.01;
28)  particolare impianto di illuminazione, tav. 07.02;
29)  particolare recinzione, tav. 07.03;
30)  parere gruppo XXXI/D.R.U. n. 191/int. del 21 novembre 2000;
31)  voto C.R.U. n.363 dell'8 gennaio 2001.

Art. 3

Il comune di Canicattì resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.15.769)
Torna al Sommariohome





DECRETO 27 marzo 2001.
Autorizzazione di variante al piano regolatore generale del comune di Canicattì adottata con delibera del commissario straordinario n. 31 del 21 aprile 2000.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Vista la legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Vista l'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il decreto n. 226 del 20 settembre 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Canicattì;
Vista la nota n. 21534 del 6 agosto 2000, con la quale il comune di Canicattì ha trasmesso gli atti relativi alla variante al P.R.G., per la localizzazione di un complesso produttivo sito in contrada Andolina;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 31 del 21 aprile 2000 di approvazione di detta variante ai sensi dell'art. 1, comma 5° della legge n. 1/78;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione dell'8 agosto 2000 a firma del segretario generale, relativa alle procedure di deposito e pubblicazione della variante, con la quale si attesta che non sono state presentate osservazioni e opposizioni;
Visto il parere favorevole, rilasciato a condizione, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 in data 5 aprile 2000;
Vista la nota n. 198/int. del 23 novembre 2000, con la quale il gruppo XXXI di questoAssessorato ha trasmesso alla segreteria del C.R.U. il proprio parere, reso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Vista la nota n. 83/01 del 23 febbraio 2001, con la quale la segreteria del C.R.U. ha trasmesso ai gruppi competenti la pratica, essendo decorsi i termini fissati dal medesimo art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il parere n. 198/int. del 23 novembre 2000, che qui di seguito parzialmente si trascrive, con cui il gruppo 31° della D.R.U. di questo Assessorato così si esprime:
"...Omissis...
Le motivazioni principali della richiesta di variante in oggetto, riportate nella succitata delibera n. 31 del 21 aprile 2000 e nella relazione dell'U.T.C., sono di seguito riportate:
- La ditta Licata & Greutol s.r.l., in data 25 ottobre 1999 ha presentato istanza di variante allo strumento urbanistico diretta al cambio di destinazione d'uso del complesso produttivo per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli ad "impianto di produzione di premiscelati in polvere e di intonaci murali", in un fabbricato esistente costituito da tre corpi di fabbrica denominati edificio "a" (a due livelli: locale spedizione + alloggio custode), edificio "b" ed edificio "c" (ad una elevazione: magazzini + servizi personale).
Il progetto di che trattasi ricade in un terreno sito in contrada Antolina, in zona agricola "E".
Il comune diCanicattì fa parte del patto territoriale della Sicilia centro-meridionale.
L'amministrazione comunale ha ritenuto che:
-  Il progetto de quo, oltre a prevedere una generale sistemazione dell'area su cui ricadrà l'impianto produttivo, prevede delle zone sistemate a verde e parcheggio;
-  L'inserimento del complesso produttivo nel sito previsto si pone in un contesto territoriale che risulta in prossimità di una delle aree di insediamenti industriali-artigianali indicate tra gli emendamenti formulati in sede di approvazione del progetto di massima del P.R.G., giusta deliberazione di C.C. n. 63 del 28 ottobre 1998 e, comunque, nell'ambito di un comparto di zona "E" produttivo agricolo nel quale di fatto sono insediati complessi produttivi;
-  Il contesto nel quale insiste l'area, nel raggio di 500 ml. attorno al sito interessato, rivela la presenta di immobili e di altri insediamenti produttivi;
-  Lo studio sulla valutazione dell'impatto ambientale redatto dal progettista definisce l'intervento progettuale compatibile con l'area circostante; inoltre, il complesso sarà munito di un impianto di aspirazione centralizzato per abbattere il tenore delle polveri nei fumi aspirati al fine di minimizzare gli impatti ambientali;
- Il complesso produttivo de quo verrà realizzato nelle vicinanze della S.S. 640 ed in prossimità dello svincolo Canicattì sud.
Dall'esame di quanto pervenuto a questo ufficio risulta che il progetto di variante consiste nella richiesta di modifica della destinazione d'uso del complesso produttivo per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, ricadente in zona omogenea "E" produttivo agricolo, a complesso produttivo di tipo industriale.
Il complesso produttivo occupa una superficie catastale complessiva pari a mq. 18.938 e risulta individuata in catasto sul foglio di mappa n.39, particelle 99, 186, 1528 (ex 31/b).
Il complesso produttivo di che trattasi prevede i seguenti dati metrici:
-  superficie del lotto: mq. 18.938;
-  superficie coperta: mq. 1.780,68;
-  volumetria complessiva: mc. 12.950, così distinta:
a)  locali spedizione, uffici ed alloggio custode piano terra, 1° piano: mc. 3.191,11;
b)  corpo in aggetto: mc. 552,72;
c) locali confezionamento: mc. 5.174,40;
d)  locali stoccaggio: mc. 4.032;
-  parcheggio: mq. 4.438,97;
-  rapporto di copertura: 0,094;
-  densità fondiaria: mc./mq. 0,0683.
Pertanto, considerato quanto sopra esposto e per le finalità di cui all'art. 36 della legge regionale n. 30/97 ed all'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, visti gli atti trasmessi all'A.R.T.A., questo gruppo di lavoro 31° è del parere che la variante al vigente P.R.G., proposta dal comune di Canicattì, finalizzata al cambio di destinazione d'uso del complesso produttivo per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli ad "impianto di produzione di premiscelati in polvere e di intonaci murali", in un edificio esistente sito in contrada "Antolina", può essere ritenuta meritevole di approvazione".
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 3 gennaio 1978, n. 1, in conformità al parere espresso dal gruppo XXXI/DRU n. 198/int del 23 novembre 2000 in premessa riportato, è autorizzata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Canicattì, adottata con delibera commissario straordinario n. 31 del 21 aprile 2000, finalizzata al cambio di destinazione d'uso del complesso produttivo sito in contrada Andolina, ditta Licata & Greutol s.r.l. foglio n. 39, particelle 99, 186, 1528 (ex 31/b), per la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli ad "impianto di produzione di premiscelati in polvere e di intonaci murali".

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera del commissario straordinario n. 31 del 21 aprile 2000;
 2)  parere dell'ufficiale sanitario del 5 aprile 2000;
 3)  relazione tecnica d'istruttoria dell'U.T.C. del 29 marzo 2000;
 4)  relazione tecnica;
 5)  tav. A1/8  -  stralcio aerofotogrammetrico, stralcio catastale, planimetria, recinzione e cancello d'ingresso; prospetto, particolari;
 6)  tav. A2/8  -  planimetrie: piano quotato, disposizione parcheggi e confini, area parcheggio, schema fossa imhoff;
 7)  tav. A3/8  -  pianta piano terra-rialzato;
 8)  tav. A4/8  -  pianta piano terra-rialzato con posizionamento vasca interrata e silos;
 9)  tav. A5/8  -  pianta piano primo;
10)  tav. A6/8  -  pianta copertura;
11)  tav. A7/8  -  prospetti;
12)  tav. A8/8  -  sezioni;
13)  planimetria di zona;
14)  documentazione fotografica;
15)  parere gruppo XXXI/DRU prot. n. 198/int. del 23 novembre 2000.

Art. 3

Il comune di Canicattì resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.16.811)
Torna al Sommariohome





DECRETO 27 marzo 2001.
Autorizzazione di variante al piano regolatore generale del comune di Canicattì adottata con delibera del commissario straordinario n. 38 del 28 aprile 2000.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visti la legge regionale 10 agosto 1978, n.35;
Visto l'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il decreto n.226 del 20 settembre 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Canicattì;
Vista la nota n. 21536 del 16 agosto 2000, con la quale il comune di Canicattì ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n.1/78, gli atti relativi alla variante al piano regolatore generale, per la localizzazione di un complesso produttivo sito in contrada Cazzola-Aquilata;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 38 del 28 aprile 2000 di approvazione di detta variante;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista l'attestazione del 9 agosto 2000 a firma del segretario generale, relativa alle procedure di deposito e pubblicazione della variante, con la quale si attesta che non sono state presentate osservazioni e opposizioni;
Visto il parere favorevole, rilasciato a condizione, dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 in data 26 aprile 2000;
Vista la nota prot. n. 192/int. del 21 novembre 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXXI/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis
Le motivazioni principali della richiesta di variante in oggetto, riportate nella succitata delibera n. 38 del 28 aprile 2000 e nella relazione dell'U.T.C., sono di seguito riportate:
-  la ditta Calabrò & C. s.n.c. in data 4 giugno 1999 ha presentato istanza per la realizzazione di un complesso produttivo per la realizzazione di porte blindate, costituito da tre fabbricati destinati uno alla lavorazione, uno allo stoccaggio del prodotto finito ed un terzo per l'essiccazione e la stagionatura del legname; in ognuno dei tre complessi sono previste le residenze degli addetti;
-  il progetto di che trattasi ricade in terreni siti in contrada Cazzola-Aquilata, in zona agricola "E";
-  il comune di Canicattì fa parte del Patto territoriale della Sicilia centro-meridionale;
L'amministrazione comunale ha ritenuto che:
-  il progetto de quo oltre a prevedere una generale sistemazione dell'area su cui ricadrà l'impianto produttivo, prevede delle zone sistemate a parcheggio ed a verde; quest'ultime mediante ampie fasce piantumate con alberi autoctoni per minimizzare l'impatto ambientale;
-  l'inserimento del complesso produttivo nel sito previsto si pone in un contesto territoriale, nell'ambito di un comparto di zona "E" produttivo agricolo, in prossimità di una delle aree di insediamenti industriali-artigianali indicate nello studio di massima del piano regolatore generale approvato con delibera di C.C. n.63 del 28 ottobre 1998;
-  il terreno sul quale dovrà sorgere l'impianto, attualmente incolto e privo di vegetazione, è di natura rocciosa e mal si presta alle normali attività agricole;
-  lo studio sulla valutazione dell'impatto ambientale redatto dal progettista definisce l'intervento progettuale compatibile con l'area circostante;
-  il complesso aziendale verrà realizzato in parte tra lo svincolo Canicattì sud e la S.S. 640 ed in parte tra la S.S. 640 e la ferrovia Porto Empedocle-Caltanissetta Xirbi.
Dall'esame di quanto pervenuto a questo ufficio risulta che il progetto di variante consiste nella richiesta di modifica nell'assegnazione della destinazione d'uso del l'area de quo, ricadente in zona omogenea "E" verde agricolo ad area per insediamenti del tipo industriale artigianale "D2".
Il complesso produttivo occupa una superficie catastale complessiva pari a mq. 21.306 e risulta individuata in catasto sul foglio di mappa n. 15, particelle 254, 257, 259, 262, 264, 267, 269, 266, 271, 261, 256.
Il complesso produttivo di che trattasi, che si articola su tre lotti denominati L/1-L/2-L/3, prevede i seguenti dati metrici:
Lotto L/1
-  superficie lotto: mq. 2.307,74;
-  superficie coperta: mq. 437,00;
-  volume da realizzare: mc. 4.807;
-  altezza massima: ml. 11,00;
-  rapporto di copertura: 18,93%<50,00%;
Lotto L/2
-  superficie lotto: mq. 6.428,57;
-  superficie coperta: mq. 1.294,16;
-  volume da realizzare: mc. 12.941,60;
-  altezza massima: ml. 10,00;
-  rapporto di copertura: 38,72% <50,00%;
Lotto L/3
-  superficie lotto: mq. 6.145,47;
-  superficie coperta: mq. 836,99;
-  volume da realizzare: mc. 9.206,89;
-  altezza massima: ml. 11,00;
-  rapporto di copertura: 13,61% <50,00%;
-  Volume complessivo: mq. 26.955,49.
-  Superficie parcheggio: mq. 3.569,67.
-  Superficie verde: mq. 3.673,41.
Pertanto, considerato quanto sopra esposto e per le finalità di cui all'art. 36 della legge regionale n. 30/97 ed all'art. 37 della legge regionale n. 10/2000, visti gli atti trasmessi all'A.R.T.A., questo gruppo di lavoro 31° è del parere che la variante al vigente piano regolatore generale da zona "E" a zona "D2", proposta dal comune di Canicattì, finalizzata alla realizzazione di un complesso produttivo sito in contrada Cazzola-Aquilata, può essere ritenuta meritevole di approvazione;
Visto il voto n. 364 dell'8 gennaio 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta del gruppo XXXI/D.R.U. n. 192/int. del 21 novembre 2000, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante allo strumento urbanistico del comune di Canicattì adottata con delibera commissariale n. 38 del 28 aprile 2000;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n.364 dell'8 gennaio 2001, che fa propria la proposta del gruppo XXXI/D.R.U. n. 192/int. del 21 novembre 2000 soprarichiamata;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, in conformità alla proposta del gruppo XXXI n. 192/int. del 21 novembre 2000, integralmente condivisa dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 364 dell'8 gennaio 2001, è autorizzata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Canicattì, adottata con delibera del commissario straordinario n. 38 del 28 aprile 2000, relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona "E" a zona "D2" per la localizzazione di un complesso produttivo sito in contrada Cazzola-Aquilata ditta Calabrò, foglio 15, particelle 254, 257, 259, 262, 264, 267, 269, 266, 271, 261, 256.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera del commissario straordinario n. 38 del 28 aprile 2000;
 2)  parere dell'ufficiale sanitario del 26 aprile 2000;
 3)  relazione tecnica d'istruttoria dell'U.T.C. del 26 aprile 2000;
 4)  relazione tecnica;
 5)  relazione geologica;
 6)  relazione impatto ambientale;
 7)  stralcio catastale;
 8)  planimetria generale dell'intervento;
 9)  planovolumetrico;
10)  piano quotato;
11)  relazione in accompagnamento alla fossa settica;
12)  rilievo fotografico;
13)  stralcio aerofotogrammetrico;
14)  lay-out generale;
15)  piante, sezioni e prospetti;
16)  planimetrie;
17)  parere gruppo XXXI/D.R.U. prot. n. 192/int. del 21 novembre 2000;
18)  voto C.R.U. n.364 dell'8 gennaio 2001.

Art. 3

Il comune di Canicattì resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.15.768)
Torna al Sommariohome





DECRETO 27 marzo 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Racalmuto adottata con delibera consiliare n. 48 del 4 settembre 1999.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il decreto n.85 del 28 marzo 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Racalmuto;
Vista l'istanza del comune di Racalmuto n. 1542 del 15 febbraio 2000, con la quale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, è stata richiesta la variante al piano regolatore generale per il cambio di destinazione d'uso dei terreni siti in contrada Noce, di proprietà dei sigg. Taibi Calogero e Licata Salvatore, da zona "E", agricola, a zona "F" per attrezzature turistico-ricettivo-ricreative;
Vista la delibera del consiglio comunale di Racalmuto n. 48 del 4 settembre 1999, approvata dal CO.RE.CO., in data 28 ottobre 1999, con la quale è stata adottata la variante sopra indicata;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale attestante la regolarità della pubblicazione della variante ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 ed attestante altresì la mancanza di osservazioni o opposizioni;
Visto il parere n.155/int. del 17 ottobre 2000 reso dal gruppo 31° della D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che così si esprime:
"... Omissis ...
... la variante al vigente piano regolatore generale proposta dal comune di Racalmuto, dei terreni siti in contrada Noce da zona agricola a zona per attrezzature "F", finalizzata alla realizzazione di un complesso turistico-ricettivo-ricreativo, può essere ritenuta meritevole di approvazione.
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 365 dell'11 gennaio 2001, che parzialmente si trascrive".
"... Omissis ...
... Considerato che per quanto concerne il vincolo d'interesse archeologico discendente dal piano regolatore generale la Soprintendenza in sede di adunanza C.R.U. rileva che:
-  prima della realizzazione delle opere, dovrà essere presentato alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento apposito progetto esecutivo in maniera tale da suggerire eventuali opere di minimizzazione ambientale;
-  per qualsiasi intervento che sarà necessario effettuare prima del progetto esecutivo, dovrà essere osservato quanto contenuto nel testo unico approvato con decreto legislativo n. 490/99, in merito ai ritrovamenti di reperti archeologici";
Ritenuto di poter condividere le considerazioni esposte nella proposta del gruppo XXXI a riguardo, è del parere che la variante in argomento sia meritevole di accoglimento nel rispetto di quanto sopra considerato;
Ritenuto di poter condividere il parere n.155 del 17 ottobre 2000, reso dal gruppo 31° di questo Assessorato ed il voto n. 365 dell'11 gennaio 2001, reso dal C.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in conformità alle prescrizioni e condizioni espresse dal C.R.U. con voto n. 365 dell'11 gennaio 2001, è approvata la variante al piano regolatore generale di Racalmuto, adottata con delibera consiliare n.48 del 4 settembre 1999, relativa al cambio di destinazione d'uso dei terreni siti in contrada Noce di proprietà dei sigg. Taibi Calogero e Licata Salvatore, da zona "E" agricola, a zona "F" per attrezzature turistico-ricettivo-ricreative.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  delibera consiliare n. 48 del 4 settembre 1999;
2)  relazione tecnica;
3)  elaborati grafici;
4)  relazione geologica;
5)  parere n. 155/int. del 17 ottobre 2000, gruppo 31°;
6)  voto C.R.U. n. 365 dell'11 gennaio 2001.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Racalmuto per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 27 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.15.771)
Torna al Sommariohome




DECRETO 27 marzo 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Racalmuto adottata con delibera consiliare n. 75 del 5 novembre 1999.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 36 della legge regionale n. 30/97;
Visti gli artt. 1 e 4 della legge regionale n.35/78;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il decreto n.85 del 28 marzo 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Racalmuto;
Visto il decreto n.388/D.R.U. dell'11 agosto 1998, con il quale è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Racalmuto, per cambio di destinazione urbanistica di un'area in contrada Mezzarati, da zona agricola a zona per attrezzature sportive, adottata con delibera consiliare n. 84 del 21 luglio 1997;
Vista l'istanza del comune di Racalmuto n. 1542 del 15 febbraio 2000, con la quale, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 35/78, è stata richiesta la variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un complesso turistico ricreativo ad indirizzo motoristico in contrada Mezzarati;
Vista la delibera del consiglio comunale di Racalmuto n. 75 del 5 novembre 1999, approvata dal CO.RE.CO., in data 28 dicembre 1999, con la quale si approva il progetto su menzionato;
Visto il parere n.6094 del 12 luglio 1997, reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, sezione beni paesistici, architettonici ed urbanistici;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, e constatata la regolarità degli stessi;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, giusta certificazione del sindaco datata 15 febbraio 2000;
Visto il parere n. 154/int. del 17 ottobre 2000, reso dal gruppo 31° della D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che così si esprime:
"... Omissis ...
che la variante al vigente piano regolatore generale proposta dal comune di Racalmuto, finalizzata alla realizzazione di un complesso turistico-ricreativo ad indirizzo motoristico, può essere ritenuta meritevole di ap provazione, anche in considerazione che trattasi soltanto di un ampliamento della zona già localizzata ed approvata col decreto n.388/D.R.U. dell'11 agosto 1998, viste le mutate esigenze della società proponente";
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 360 dell'11 gennaio 2001, che parzialmente si trascrive".
"... Omissis ...
premesso
-  che dall'esame dei suddetti elaborati si evince che il progetto di che trattasi occupa un'area di 400.000 mq. in parte destinata a zona per attrezzature sportive e ricreative, a seguito della variante al piano regolatore generale del comune di Racalmuto da zona agricola a zona per attrezzature sportive di cui al decreto n. 388/D.R.U. dell'11 agosto 1998 sulla scorta del parere espresso dal C.R.U. con voto n.652 del 4 giugno 1998 ed in parte interessa un'area ricadente in zona "E" agricola;
-  che con protocollo d'intesa del 19 settembre 1996 veniva costituito il Patto territoriale Sicilia centro meridionale, tra i comuni di Grotte, Racalmuto, Comitini, Aragona, Favara, Palma di Montechiaro, Naro, Campobello di Licata, Ravanusa, Camastra, Canicattì e Castrofilippo, ed il progetto di che trattasi, valutato positivamente dalle società di consulenza ministeriali "Esosfera ed Europrogetti e Finanze", risulta inserito tra le opere che il medesimo patto intende finanziare;
Considerato:
-  che in ordine alle attuali difficoltà di accesso all'area già oggetto di specifiche prescrizioni di cui al voto C.R.U. n. 652/98 che vengono integralmente condivise e qui di seguito richiamate: "poiché gli accessi all'area, così come prevista non appaiono adeguati alle caratteristiche d'uso e a garantire un sicuro ed efficace collegamento con la strada adiacente S.S. 640 Agrigento-Caltanissetta occorre prevedere un idoneo sistema, conforme alle norme vigenti sulla circolazione stradale e preventivamente autorizzato dalle competenti autorità, allo scopo di consentire sia la penetrazione nell'area attrezzata che il facile esodo dalla stessa (anche con la previsione di un altro asse ad ovest e dei relativi innesti e/o svincoli)", il sindaco, con nota 12 dicembre 2000, prot. 12322, trasmessa a questo Assessorato, si impegnava a migliorare e potenziare la viabilità esistente in atto non ancora adeguata;
-  che per quanto riguarda gli aspetti geologici è necessario che per la progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme del piano, vengano attivate le procedure di cui al punto H del D.M. 11marzo 1988 procedendo, prima della progettazione stessa, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere/terreno individuando i limiti imposti al progetto da redigere dalle caratteristiche del sottosuolo;
-  per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione esecutiva saranno, quindi, subordinate alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile, ai sensi del punto H del D.M. 11marzo 1988, del predetto studio geologico di fattibilità eseguito in coerenza alle prescrizioni del Genio Civile di cui al precedente voto C.R.U. n. 652/98, che vengono qui integralmente richiamate e condivise;
-  che per quanto concerne il vincolo d'interesse archeologico discendente dal piano regolatore generale la Soprintendenza in sede di adunanza C.R.U. conferma le condizioni dalla stessa espresse, con nota n.6094 del 12 luglio 1997 che vengono qui richiamate "prima della realizzazione delle opere, dovrà essere presentato a quest'ufficio apposito progetto esecutivo in maniera tale da suggerire eventuali opere di minimizzazione ambientale;
-  per qualsiasi lavoro che sarà necessario effettuare prima del progetto esecutivo, dovrà essere osservato quanto contenuto nell'art. 48 della legge n. 1089/39".
Per quanto sopra visto, premesso e considerato è del parere che la variante in argomento sia meritevole di accoglimento con le prescrizioni e alle condizioni di cui ai precedenti considerata, fermo restando che la realizzazione dell'opera è subordinata al preliminare adeguamento della viabilità d'accesso al complesso turistico";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Ritenuto che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 ed in conformità alle condizioni e prescrizioni espresse dal C.R.U. con voto n. 360 dell'11 gennaio 2001, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Racalmuto, adottata con delibera consiliare n. 75 del 5 novembre 1999, relativa alla realizzazione di un complesso turistico ricreativo ad indirizzo motoristico in contrada Mezzarati.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera consiliare n. 75 del 5 novembre 1999;
 2)  parere Soprintendenza per i beni culturali prot. n. 6094 del 12luglio 1997;
 3)  relazione tecnica;
 4)  corografia scala 1:25000 - stralcio planimetrico del piano regolatore generale, scala 1:10000;
 5)  planimetria catastale, scala 1:2000;
 6)  planimetria a curve di livello, scala 1:2000;
 7)  planimetria generale con circuiti Kart, moto, motocross, scala 1:2000;
 8)  Prospetti e sezioni edificio polifunzionale, scala: 1:100;
 9)  planimetria quotata, scala 1:2000;
10)  piante box uffici, scala 1:200;
11)  prospetti e sezioni box uffici, scala 1:100;
12)  Sezioni d'insieme numero 1, scala 1:100;
13)  Sezioni d'insieme numero 2, scala 1:100;
14)  Sezioni d'insieme numero 3, scala 1:100;
15)  Sezioni d'insieme numero 4, scala 1:100;
16)  Sezioni d'insieme numero 5, scala 1:100;
17)  profilo pista;
18)  relazione geologica;
19)  studio geologico di comparazione;
20)  voto C.R.U. n.360 dell'1 gennaio 2001.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Racalmuto per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 27 marzo 2001.
  LO MONTE 

(2001.15.770)
Torna al Sommariohome





DECRETO 4 aprile 2001.
Proroga delle misure di salvaguardia relative alla variante generale al piano regolatore di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 30 novembre 1952, n.1902;
Vista la legge regionale 5 agosto 1958, n.22;
Vista la legge 30 luglio 1959, n.615;
Vista la legge 5 luglio 1966, n.517;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n.28;
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n.70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71;
Vista la nota prot. n.159/Ass. del 29 marzo 2001 del comune di Messina, con la quale è stata richiesta la proroga ai sensi dell'art. 1 della citata legge regionale n.22/58 delle misure di salvaguardia ex legge n. 1902/52 e successive modifiche relative alla variante generale al piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n.29/c del 6 aprile 1998;
Visto il rapporto gr. XXX, prot. n. 311 del 4 aprile 2001, con cui viene proposto l'accoglimento della proroga richiesta;
Ritenuto di poter condividere le motivazioni contenute nel sopracitato atto relativamente alla proposta formulata;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n.22, le misure salvaguardia, ex legge n.1902/52 e successive modifiche relative alla variante generale al piano regolatore di Messina adottato con delibera consiliare n.29/C del 6 aprile 1998, sono prorogate di anni due per le motivazioni contenute nel rapporto n. 311 del 4 aprile 2001 citato in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto.

Art.2

Il presente decreto, unitamente al rapporto n. 311 del 4 aprile 2001, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2001.   
  SCIMEMI 


Allegato

COMUNE DI MESSINA RICHIESTA PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA EX LEGGE N.1902/52 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.22/58

Al dirigente generale dell'urbanistica
e,  p.c.  All'on.le Assessore 

Rapporto del gruppo XXX prot. n. 311 del 4 aprile 2001
Con nota prot. n.159/Ass. del 29 marzo 2001 il sindaco e l'Assessore alle politiche del territorio del comune di Messina hanno richiesto a questo Assessorato la proroga di due anni del termine assegnato dall'articolo unico della legge n.1902/52 e successive modifiche per la salvaguardia delle previsioni della variante generale al piano regolatore generale del comune di Messina adottato con delibera consiliare n.29/C del 6 aprile 1998 e trasmesso a questo Assessorato con nota prot. n.3/0318 del 16 gennaio 2001 e prot. n. 87/Ass. del 13 febbraio 2001.
Con precedenti note, parimenti sottoscritte che quella superiormente indicata, prot. n.86/Ass del 13 febbraio 2001 e prot. n.135/Ass. del 13 marzo 2001, era stata formulata analoga istanza a questo Assessorato.
L'istanza formulata con la citata nota prot. n.159/Ass adduce, a sostegno della richiesta della proroga, motivi attinenti a particolari difficoltà e contingenze che hanno oggettivamente rallentato il procedimento formativo dello strumento urbanistico in parola.
Specificatamente, la delibera consiliare di adozione della variante generale al piano regolatore generale: n.29/C del 6 aprile 1998 è stata oggetto di annullamento da parte del CO.RE.CO. in data 11 giugno 1998, riacquistando la sua efficacia a seguito di ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa n.173/98 depositata il 12 ottobre 1998.
Inoltre, avverso lo strumento urbanistico adottato, a seguito delle procedure di pubblicità ex art.3 della legge regionale n. 71/78, sono state presentate n.753 tra osservazioni ed opposizioni entro i termini di legge.
La formulazione delle proposte di deduzione riguardo alle stesse ha comportato, in dipendenza del loro numero, grave onere aggiuntivo, in termini di tempo, per la conclusione del procedimento in sede comunale.
Alla luce di quanto rappresentato dal sindaco e dall'Assessore alla politica del territorio del comune di Messina l'istanza di proroga appare adeguatamente motivata.
La concessione della proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia fino al termine massimo di 5 anni appare altresì atto legittimo, avendo riguardo alle connessioni logiche e cronologiche intercorrenti tra quanto espresso dalle disposizioni in materia, ultima tra le quali, l'art. 19 della legge regionale n.71/78, nonché avendo riguardo a quanto reso dal Consiglio di giustizia amministrativa con il parere n.145 del 16 aprile 1996 (in tal senso costituiscono precedente di questa Amministrazione il decreto n.20/D.R.U. del 9 marzo 2000, con cui vengono prorogate le misure di salvaguardia del piano regolatore generale del comune di Palermo e il decreto n.69/D.R.U. del 13 febbraio 2001, relativo, al comune di Geraci).
Risulta infine certamente rilevante l'interesse pubblico acchè questo Assessorato pervenga all'esame ed all'eventuale approvazione della variante generale del piano regolatore generale di Messina in vigenza della salvaguardia delle previsioni di detto strumento, con particolare riferimento alle previsioni relative alle aree vincolate ai sensi dell'art.1 della legge regionale 5 novembre 1973, n.38.
La salvaguardia di dette previsioni consente di garantire infatti il rispetto dei fondamentali rapporti posti dalla vigente legislazione urbanistica ed, in specie, dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, tra opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di interesse generale e i relativi insediamenti previsti dal piano.
Stante quanto sopra riferito, si ritiene di potere sottoporre alla firma della S.V. l'allegato schema di decreto di proroga delle misure di salvaguardia per la durata di anni due per le determinazioni che ella vorrà adottare al riguardo.
(2001.15.766)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 9 aprile 2001.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero zona A/1 del comune di Noto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale vigente;
Vista la legge n. 457 del 5 agosto 1978;
Vista la legge regionale n.71/78 ed, in particolare, l'art. 12 e l'art. 55;
Vista la nota prot. n. 23342 del 30 agosto 2000, con la quale il comune di Noto ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato di recupero della zona A1 contrada S. G. Lardia;
Visti gli atti ed elaborati in duplice copia:
1)  delibera consiliare n. 17 del 22 febbraio 2000 "Approvazione piano particolareggiato di recupero Zona A/1, contrada San Giovanni Lardia", comprensiva di proposta di deliberazione, completa di tutti gli atti e pareri;
2)  nulla osta del Genio civile di Siracusa n. 10076/95/9203 del 20 maggio 1995;
3)  nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali diSiracusa n. 551 del 4 maggio 1995;
4)  atti di pubblicità:
a) avviso pubblico di deposito degli atti ed elaborati del piano presso la segreteria comunale;
b)  manifesto murale;
c)  avviso sindacale di deposito atti pubblicato sul Giornale di Sicilia il 14 aprile 2000;
d)  avviso sindacale di deposito atti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 21 aprile 2000;
e)  certificato del segretario generale relativo all'avvenuta regolare pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso sindacale di deposito atti del P.R.G.presso la segreteria comunale;
f)  certificazione del segretario generale attestante che avverso l'adozione del piano particolareggiato di recupero zona A/1 contrada San Giovanni Lardia, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 22 febbraio 2000, non sono state presentate opposizioni ed osservazioni, nei termini e fuori termine;
5)  elaborati contenenti:
-  tav.  0  -  stralcio P.R.G., scala 1:2.000;
-  tav.  1  -  planimetria catastale dell'area interessata, scala 1:2.000;
-  tav.  2  -  elenco catastale delle ditte interessate;
-  tav.  3  -  planivolumetria dell'esistente e sezioni, scala 1:500;
-  tav.  4  -  piano quotato, sezioni trasversale e longitudinale, scala 1:500;
-  tav.  5  -  schema di rete elettrica e telefonica;
-  tav.  6  -  urbanizzazioni esistenti, scala 1:500;
-  tav.  7  -  zonizzazione e lottizzazione, scala 1:500;
-  tav.  8  -  planivolumetria di progetto, scala 1:500;
-  tav.  9  -  viabilità e servizi, scala 1:500;
-  tav.10  -  schema di rete idrica e fognante;
-  tav.11  -  profili urbanistici di progetto, scala 1:500;
-  tav.12  -  analisi situazione allo stato, piante, scala 1:200;
-  tav.13  -  analisi situazione allo stato, prospetti, scala 1:200;
-  tav.14  -  previsioni progettuali, piante, scala 1:200;
-  tav.15  -  previsioni progettuali, prospetti, scala 1:200;
-  tav.16  -  documentazione fotografica;
-  tav.17  -  relazione tecnica;
-  relazione geologico-tecnica;
Visto il parere n. 3 del 23 gennaio 2001 del gruppo XXVII/DRU;
Vista l'assessoriale prot. n. 35 del 31 gennaio 2001, con la quale è stato trasmesso il piano particolareggiato di recupero zona A/1 contrada S. G. Lardia, con allegato parere n. 3 del 23 gennaio 2001 reso dal gruppo XXVII/DRU, al Consiglio regionale dellper acquisire il parere ai sensi dell'art. 58 lett. b) della legge regionale n. 71/78;
Visto il parere n. 383 dell'1 marzo 2001 reso ai sensi della citata norma, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:
"...Omissis...
-  Valutato il precitato parere reso dal gruppo XXVII, che si condivide e che qui di seguito si trascrive:
Premesso che:
1)  Situazione urbanistica e aree comprese nel piano di recupero
Il comune di Noto è dotato di P.R.G., approvato con decreto n. 334 dell'11 maggio 1993. Il P.R.G. ha destinato zona A1 (centro storico) come perimetrata nella tavola di piano l'area del complesso edilizio del convento Le Benedettine con la relativa area circostante, per le sue caratteristiche tipologiche ed ambientali. L'art. 13 delle norme tecniche di attuazione obbliga la redazione di piani particolareggiati e/o di recupero.
L'area interessata dal piano di recupero di iniziativa della Curia vescovile di Noto presenta al suo interno due complessi edilizi utilizzati dalle suore delle Benedettine e delle Carmelitane come centro di accoglienza e per attività religiose, nonché da un piccolo corpo di fabbrica utilizzato a magazzino. L'area è riportata nel nuovo catasto dei terreni del comune di Noto, al foglio 235, particelle 860, 36, 20 e 33 rispettivamente di mq. 1.698, mq. 2.110, mq. 10.597, mq. 2.750 ed è delimitata a nord da una strada vic. S. Giovannello II, ad ovest dalla strada statale, a sud da strada vic. Lenzavacche S. Giovannello e ad est dalla proprietà ex Sallicano.
2)  Descrizione progetto piano di recupero
Il piano di recupero di che trattasi è stato presentato al comune ai sensi della legge n. 457/78, titolo IV, art. 30, e riguarda, come si è detto sopra, l'intera sottozona territoriale A1 già perimetrata e quindi delimitata nella sua interezza, in conformità a quanto previsto dal punto 5 dall'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.
Dalla relazione tecnica del piano di recupero si evince che in atto di complesso esistente delle Benedettine e delle Carmelitane ha una chiara connotazione tipologica; infatti esso si colloca nella tradizione delle tipologie conventuali con due corpi a corte dove il quarto lato è rappresentato dalla strada statale 287 che funge da asse sul quale i corpi di fabbrica si adagiano.
La distribuzione degli ambienti interni (celle, locali comuni, servizi) viene assicurata da corridoi posti longitudinalmente in posizione centrale o perimetrale rispetto ai corpi di fabbrica.
L'obiettivo del piano si prefigge di tutelare l'impianto architettonico del complesso edilizio aggiornandolo mediante ampliamenti mirati e compatibili in modo da renderlo funzionale agli usi cui istituzionalmente è chiamato.
Inoltre nel progetto di piano di recupero vengono previsti tutti gli interventi ammissibili nel contesto del restauro conservativo del complesso esistente e, nei limiti della densità edilizia fondiaria, prevista dall'art. 13, comma 3, delle norme di attuazione del P.R.G. del comune di Noto viene prevista la realizzazione di un corpo nuovo, che si inserisce nel contesto esistente, sia dal punto di vista planimetrico reiterandone la tipologia a corte aperta verso la strada, sia formalmente reinterpretando in chiave moderna la partitura ritmica dei pieni e dei vuoti delle facciate esistenti.
E' stato previsto un parcheggio sotterraneo di mq. 850, dislocato sotto la nuova costruzione, il cui accesso viene assicurato da una rampa di accesso posta lungo il confine nord dell'area ed un parcheggio all'aperto di circa mq. 630, identificata con la sigla P1 lungo il confine a sud-est del lotto, con accesso diretto alla strada statale 287.
Gli interventi che vengono previsti per le unità facenti parte della zona A1 sono i seguenti:
-  manutenzione ordinaria, che riguarda le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o degli impianti tecnologici;
-  manutenzione straordinaria nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo;
- restauro e risanamento conservativo, che prevede il restauro e il ripristino dei valori architettonici e tipologici originali mediante il consolidamento, con sostituzioni delle parti non recuperabili, degli elementi strutturali, l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e l'inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dell'impianto architettonico originario;
-  ampliamento e nuova costruzione.
L'intervento prevede l'ampliamento con un nuovo edificio a due piani fuori terra nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti nell'area, destinato a casa di riposo per religiosi e collegato funzionalmente con il complesso esistente. Planimetricamente esso presenta una forma a "T" in cui verranno realizzati gli alloggi, un ampio locale destinato al culto e spazi comuni e di servizio. Vengono previsti l'utilizzazione di materiali della tradizione costruttiva locale quali la pietra calcarea di Palazzolo e di Modica.
I dati tecnici riportati nella realizzazione tecnica sono i seguenti:
- superficie totale del lotto (zona A1 P.R.G.) mq. 11.688;
-  volume edifici esistenti mc. 26.845;
-  densità fondiaria realizzabile in conformità all'art. 13 delle norme di attuazione mc./mq. 1.15;
-  area di pertinenza vincolata alla nuova realizzazione mq. 7.345;
-  volume da realizzare mc. 8.056;
-  parcheggio sotterraneo mq. 850;
-  parcheggio all'aperto mq. 630;
Considerato che:
-  la zona interessata dal piano particolareggiato di recupero nello strumento urbanistico vigente è destinata a zona "A1" la cui attuazione viene dall'art. 13 delle N.T.A. del medesimo prevista mediante la redazione di piani particolareggiati e/o di piani di recupero (legge n. 457);
-  la realizzazione di area libera del nuovo edificio si configura come un intervento di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell'art. 31 della legge n. 457/78, ed ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 71/78, l'approvazione del piano è di competenza dell'A.R.T.A., che vi provvede ai sensi dell'art. 12 della citata legge regionale;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del piano particolareggiato ai sensi della vigente legislazione;
-  la compatibilità delle previsioni contenute nel piano in argomento con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 del 2 febbraio 1974, con il parere favorevole reso in data 20 maggio 1995, prot. n. 10076/95/9203;
-  la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa ha rilasciato pareri favorevoli a condizione in data 4 maggio 1995 e 3 agosto 1995;
-  la commissione edilizia comunale ha rilasciato in data 17 febbraio 2000 parere favorevole;
-  il piano particolareggiato per i tipi di intervento previsti tiene conto adeguatamente di tutelare l'impianto architettonico del complesso edilizio esistente;
-  la previsione del nuovo edificio si inserisce nel contesto ambientale interessato dal piano, rispettandone le tipologie e le caratteristiche strutturali, ed inoltre il volume, calcolato così come chiarito nella nota di questo Assessorato prot. n. 12425 del 24 novembre 1998, risulta rispettare i parametri prescritti dalla normativa vigente;
-  il piano risulta conforme alle prescrizioni di cui all'art. 13 delle N.T.A. del P.R.G. e gli interventi previsti rientrano tra quelli definiti dall'art. 31 della legge n. 457/78 ed art. 20 della legge regionale n.71/78;
tuttavia si prescrive quanto segue:
-  poiché il nuovo edificio è destinato all'uso residenziale per i sacerdoti e rilevato che riveste un interesse sociale in quanto rivolto agli operatori del culto, si rende necessario vincolare la destinazione d'uso per le sole finalità oggetto dell'iniziativa della curia.
Tutto ciò premesso e considerato, è del parere che il piano particolareggiato di recupero della zona A/1 in contrada S. Giovanni Lardia del comune di Noto (SR) sia meritevole di approvazione alle condizioni e alle prescrizioni di cui alle superiori considerazioni e ai sopra citati atti autorizzatori";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 383 dell'1 marzo 2001 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, il piano particolareggiato di recupero zona A/1 contrada San Giovanni Lardia del comune di Noto, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 22 febbraio 2000, con le prescrizioni contenute dal parere n. 383 dell'1 marzo 2001 del Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati in premessa citati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Noto dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano.

Art. 4

Il piano particolareggiato di recupero zona A/1 contrada S.G. Lardia di Noto dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente atto.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 aprile 2001.
  SCIMEMI 

(2001.16.805)
Torna al Sommariohome





DECRETO 12 aprile 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, relativamente al comune di Limina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 80 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 57 del 4 gennaio 2001, con la quale il sindaco del comune di Limina chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata;
Visto lo studio geologico del P.R.G. redatto dal geol. Francesco Musarra e sul quale è stato espresso parere all'ufficio del Genio civile di Messina con nota n. 4302/2000;
Vista la documentazione integrativa redatta dallo stesso professionista e trasmessa con nota n. 908 del 28 febbraio 2000 e con la quale è stato specificato che la richiesta di revisione è mirata esclusivamente al centro urbano e alle aree limitrofe;
Vista la relazione di istruttoria redatta dall'ufficio del Genio civile di Messina trasmessa con nota n. 1181-6766 del 9 marzo 2001;

Decreta:


Art. 1

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del comune di Limina, provincia di Messina.

Art. 2

Le aree a rischio idrogeologico del comune di Limina sono quelle individuate nella "Carta del rischio idrogeologico" allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2001.
  TRAMONTANA 









(2001.16.822)
Torna al Sommariohome





DECRETO 12 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Motta S. Anastasia adottata con delibera consiliare n. 93 del 27 settembre 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n.1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n.40;
Visto il foglio prot. n. 13967 del 21 agosto 2000, con il quale il comune di Motta S. Anastasia (CT) ha trasmesso a questo Assessorato gli atti ed elaborati riguardanti la variante al piano regolatore generale per il cambio di destinazione d'uso di un'area da finalizzare alla realizzazione di complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ex art. 15 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera n.93 del 27 settembre 1999, riscontrata priva di vizi di legittimità dalla sezione centrale del CO.RE.CO nella seduta del 4 novembre 1999 ai nn. 9023/8640, con la quale il consiglio comunale, nell'approvare la proposta del Settore urbanistica del comune riguardante la richiesta avanzata dalla Società Holding Investment, ha adottato la variante al P.R.G. per la modifica di un'area, in c.da Policara di mq. 164.004, da zona agricola "E1" a zona "C" di espansione subordinata alla realizzazione di complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ex art. 15 della legge regionale n. 71/78 da adibire a residenze per i militari statunitensi della Base di Sigonella;
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del sindaco relativa alla regolarità della procedura di pubblicazione;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso alla citata delibera di adozione n.93 del 27 settembre 1999;
Vista la nota prot. n. 21150 del 17 dicembre 1999 con cui l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole, a condizioni, sulla variante in argomento;
Visto il parere n. 4 del 23 marzo 2001 reso dal gruppo XXVIII, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Premesso:
- il comune di Motta S.Anastasia è dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 1245 del 26 ottobre 1987;
- la variante urbanistica in questione prevede di destinare a zona omogenea "C" un'area di verde agricolo, situata a sud dell'abitato del comune di Motta S. Anastasia lungo la strada Policara, in prossimità del torrente San Nicola, finalizzata alla realizzazione di un complesso insediativo in ambito chiuso da adibire a residenze temporanee per i militari e loro famiglie di stanza presso la Base di Sigonella della U.S. NAVY;
- l'area interessata dalla variante di circa 16 ettari, arretrata di m. 150 dal torrente SanNicola, come si evince dal parere dell'U.T.C. non è sottoposta a vincoli paesaggistici ed ambientali;
- le norme tecniche di attuazione annesse alla delibera di adozione prevedono: un'area minima di intervento di mq. 10.000; una densità territoriale di 85 ab./ha, con una dotazione di 100 mc/ab.; attuazione mediante lottizzazioni in ambito chiuso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78;
Considerato:
- per quanto si evince dagli atti della variante e dalla relazione tecnica di accompagnamento, la variante urbanistica in questione riguarda la localizzazione nel territorio comunale di Motta S.Anastasia di una zona residenziale speciale, destinata alla esclusiva realizzazione di un complesso abitativo da adibire a residenze temporanee per i militari e le loro famiglie di stanza presso la Base di Sigonella della U.S. NAVY;
- la vicinanza del territorio comunale di Motta S. Anastasia alla base militare di Sigonella attribuisce allo stesso una spiccata attitudine ad accogliere strutture organizzate e servizi da destinare al personale della stessa base;
- l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole a condizione;
- il consiglio comunale di Motta S.Anastasia ha adottato la variante in questione stabilendo "che nella suddetta zona l'edificazione sarà subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo di cui all'art. 15 della legge regionale n. 71/78 per i militari statunitensi della Base di Sigonella";
- come si evince dalle certificazioni prodotte, avverso alla variante non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
- la variante appare compatibile sotto il profilo dell'assetto del territorio, tenuto conto della particolare destinazione residenziale attribuita e le esigenze di sicurezza;
- il rilevante interesse pubblico connesso alla difesa militare;
Per quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante in oggetto alle seguenti condizioni e precisazioni:
1) che la variante sia esclusivamente finalizzata all'insediamento residenziale del personale militare U.S.A. della Base di Sigonella e dei servizi connessi;
2) che in sede attuativa siano rispettati gli stan-dards prescritti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
3) che siano osservate le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Catania con il parere n. 21150 del 17 dicembre 1999;
4) che non sia consentito il cambio di destinazione d'uso;
5) che prima dell'approvazione del piano di lottizzazione in ambito chiuso, da estendere all'intera zona oggetto della variante, sia verificata dal comune di Motta S.Anastasia la corrispondenza delle previsioni agli effettivi fabbisogni residenziali dichiarati dal Governo U.S.A.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 4 del 23 marzo 2001 espresso dal gruppo XXVIII della D.R.U. e rilevata la regolarità della procedura seguita dal comune;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978, è approvata, in conformità al parere n.4 del 23 marzo 2001 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ed alle condizioni indicate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citata, la variante al piano regolatore generale del comune di Motta S.Anastasia relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona agricola "E1" a zona "C" di espansione esclusivamente finalizzata alla realizzazione del complesso insediativo chiuso ad uso collettivo, ex art. 15 della legge regionale n. 71/78, da adibire alle residenze e servizi connessi del personale militare U.S.A. della Base di Sigonella, adottata con delibera consiliare n.93 del 27 settembre 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1) parere del gruppo 28°/D.R.U. n.4 del 23 marzo 2001;
2) delibera consiliare n.93 del 27 settembre 1999;
3) stato di fatto, scala 1:10.000;
4) zonizzazione, scala 1:10.000;
5) catastale, scala 1:4.000;
6) relazione;
7) relazione geomorfologica.

Art. 3

Il comune di Motta S.Anastasia resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2001.
  SCIMEMI 

(2001.16.828)
Torna al Sommariohome





DECRETO 12 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Motta S. Anastasia adottata con delibera consiliare n. 97 del 2 ottobre 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n.1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n.40;
Visto il foglio prot. n. 13968 del 21 agosto 2000, con il quale il comune di Motta S. Anastasia (CT) ha trasmesso a questo Assessorato gli atti ed elaborati riguardanti la variante al piano regolatore generale per il cambio di destinazione d'uso di un'area da finalizzare alla realizzazione di complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ex art. 15 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera n.97 del 2 ottobre 1999, riscontrata priva di vizi di legittimità dalla sezione centrale del CO.RE.CO nella seduta del 4 novembre 1999 ai nn. 9026/8642, con la quale il consiglio comunale, nell'approvare la proposta del Settore urbanistica del comune riguardante la richiesta avanzata dalla ditta Scuderi Giovanni, ha adottato la variante al P.R.G. per la modifica di un'area, in c.da Mustazzo di mq. 47.000, da zona agricola "E1" a zona "C" di espansione subordinata alla realizzazione di complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ex art. 15 della legge regionale n. 71/78 da adibire a residenze per i militari statunitensi della Base di Sigonella;
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del sindaco relativa alla regolarità della procedura di pubblicazione;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso alla citata delibera di adozione n.97 del 2 ottobre 1999;
Vista la nota prot. n. 21803 del 17 settembre 1999, con cui l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole, a condizioni, sulla variante in argomento;
Visto il parere n. 5 del 23 marzo 2001 reso, sulla scorta degli atti trasmessi dal Comune, dal gruppo XXVIII, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Premesso:
- il comune di Motta S.Anastasia è dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 1245 del 26 ottobre 1987;
- la variante urbanistica in questione prevede di destinare a zona omogenea "C" un'area di verde agricolo, situata a sud dell'abitato del comune di Motta S. Anastasia in contrada Mustazzo, delimitata a nord da strada di bonifica n.13, ad ovest da strada comunale Policara ad est da strada interpoderale e a sud da terreno libero, finalizzata alla realizzazione di un complesso insediativo in ambito chiuso da adibire a residenze temporanee per i militari e loro famiglie di stanza presso la Base di Sigonella della U.S. NAVY;
- l'area interessata dalla variante di circa 10 ettari, arretrata di m. 150 dai corsi d'acqua presenti nel territorio, come si evince dal parere dell'U.T.C., non è sottoposta a vincoli paesaggistici ed ambientali;
- le norme tecniche di attuazione annesse alla delibera di adozione prevedono: un'area minima di intervento di mq. 10.000; una densità territoriale di 85 ab./ha, con una dotazione di 100 mc/ab.; attuazione mediante lottizzazioni in ambito chiuso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78;
Considerato:
- per quanto si evince dagli atti della variante e dalla relazione tecnica di accompagnamento, la variante urbanistica in questione riguarda la localizzazione nel territorio comunale di Motta S.Anastasia di una zona residenziale alla esclusiva realizzazione di un complesso abitativo in uso esclusivo alle famiglie del personale addetto alla base NATO di Sigonella;
- la vicinanza del territorio comunale di Motta S. Anastasia alla base militare di Sigonella motiva la realizzazione di un insediamento per la residenza dei militari e delle loro famiglie che prestano servizio all'interno della stessa base;
- l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole a condizione;
- il consiglio comunale di Motta S.Anastasia ha adottato la variante in questione stabilendo "che nella suddetta zona l'edificazione sarà subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo di cui all'art. 15 della legge regionale n. 71/78 per i militari statunitensi della Base di Sigonella";
- come si evince dalle certificazioni prodotte, avverso alla variante non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
- la variante appare compatibile sotto il profilo dell'assetto del territorio, tenuto conto della particolare destinazione residenziale attribuita e le esigenze di sicurezza;
- il rilevante interesse pubblico connesso alla difesa militare;
Per quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante in oggetto alle seguenti condizioni e precisazioni:
1) che la variante sia esclusivamente finalizzata all'insediamento residenziale del personale militare U.S.A. della Base di Sigonella e dei servizi connessi;
2) che in sede attuativa siano rispettati gli stan-dards prescritti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
3) che siano osservate le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Catania con il parere n. 21803/99 del 17 settembre 1999;
4) che non sia consentito il cambio di destinazione d'uso;
5) che prima dell'approvazione del piano di lottizzazione in ambito chiuso, da estendere all'intera zona oggetto della variante, sia verificata dal comune di Motta S.Anastasia la corrispondenza delle previsioni agli effettivi fabbisogni residenziali dichiarati dal Governo U.S.A.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 5 del 23 marzo 2001 espresso dal gruppo XXVIII della D.R.U. e rilevata la regolarità della procedura seguita dal comune;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi della legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978, è approvata, in conformità al parere n.5 del 23 marzo 2001 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ed alle condizioni indicate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citata, la variante al piano regolatore generale del comune di Motta S.Anastasia relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona agricola "E1" a zona "C" di espansione esclusivamente finalizzata alla realizzazione del complesso insediativo chiuso ad uso collettivo, ex art. 15 della legge regionale n. 71/78, da adibire alle residenze e servizi connessi del personale militare U.S.A. della Base di Sigonella, adottata con delibera consiliare n.97 del 2 ottobre 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1) parere del gruppo 28°/D.R.U. n.5 del 23 marzo 2001;
2) delibera consiliare n.97 del 2 ottobre 1999;
3) relazione tecnica;
4) tav. 1 comprendente diversi stralci cartografici;
5) relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Motta S.Anastasia resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2001.
  SCIMEMI 

(2001.16.827)
Torna al Sommariohome





DECRETO 12 aprile 2001.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Motta S. Anastasia adottata con delibera consiliare n. 104 del 15 ottobre 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 13969 del 21 agosto 2000, con il quale il comune di Motta S. Anastasia (CT), ha trasmesso a questo Assessorato gli atti ed elaborati riguardanti la variante al piano regolatore generale per il cambio di destinazione d'uso di un'area da finalizzare alla realizzazione di complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ex art. 15 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera n. 104 del 15 ottobre 1999, riscontrata priva di vizi di legittimità dalla sezione centrale del CO.RE.CO. nella seduta del 28 dicembre 1999 ai nn. 10415/10074, con la quale il consiglio comunale, nell'approvare la proposta del capo settore ai servizi tecnici del comune riguardante la richiesta avanzata dalla LA.RA s.r.l., ha adottato la variante al P.R.G. per la modifica di un'area, in contrada Ramusa di mq. 118.059, da zona "E1" a zona "C" di espansione subordinata alla realizzazione di complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ex art. 15 della legge regionale n. 71/78 da adibire a residenze per i militari statunitensi della base di Sigonella;
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del sindaco relativa alla regolarità della procedura di pubblicazione.
Vista la certificazione a firma del segretario comunale attestante l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso alla citata delibera di adozione n. 104 del 15 ottobre 1999;
Vista la nota prot. n. 19649 del 16 novembre 1998, con cui l'ufficio del Genio civile diCatania ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole, a condizioni, sulla variante in argomento;
Visto il parere n.7 del 23 marzo 2001 reso, sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, dal gruppo XXVIII, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Premesso:
-  il comune di Motta S. Anastasia è dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 1245 del 26 ottobre 1987;
-  la variante urbanistica in questione prevede di destinare a zona omogenea "C" un'area di verde agricolo, situata nel comune di Motta S. Anastasia in contrada Ramusa, al confine con un affluente del torrente Lagani, finalizzata alla realizzazione di un complesso insediativo in ambito chiuso da adibire a residenze temporanee per i militari e loro famiglie di stanza presso la base di Sigonella della U.S. NAVY;
-  l'area interessata dalla variante di circa 11 ettari, come si evince dal parere dell'U.T.C. non è sottoposta a vincoli paesaggistici ed ambientali essendo i corsi d'acqua che l'attraversano non iscritti nell'elenco di quelli sottoposti a vincolo ex lege n. 1497/39;
-  le norme tecniche di attuazione annesse alla delibera di adozione prevedono: un'area minima di intervento di mq. 10.000; una densità territoriale di 85 ab./Ha., con una dotazione di 100 mc./ab.; attuazione mediante lottizzazione in ambito chiuso ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78;
Considerato:
-  per quanto si evince dagli atti della variante e dalla relazione tecnica di accompagnamento, la variante urbanistica in questione riguarda la localizzazione nel territorio comunale di Motta S. Anastasia di una zona residenziale speciale, destinata alla esclusiva realizzazione di un complesso abitativo da adibire a residenze temporanee per i militari e le loro famiglie di stanza presso la base di Sigonella della U.S. NAVY;
-  la vicinanza del territorio comunale di Motta S. Anastasia alla base militare di Sigonella, attribuisce allo stesso una spiccata attitudine ad accogliere strutture organizzate e servizi da destinare al personale della stessa base;
-  l'ufficio del Genio civile di Catania ha espresso parere favorevole a condizione;
-  il consiglio comunale di Motta S. Anastasia ha adottato la variante in questione stabilendo "che nella suddetta zona l'edificazione sarà subordinata all'approvazione dei piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo di cui all'art. 15 della legge regional n. 71/78 per i militari statunitensi della base di Sigonella";
- come si evince dalle certificazioni prodotte, avverso alla variante non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
-  la variante appare compatibile sotto il profilo dell'assetto del territorio, tenuto conto della particolare destinazione residenziale attribuita e le esigenze di sicurezza;
-  il rilevante interesse pubblico connesso alla difesa militare;
Per quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo è del parere di ritenere meritevole di approvazione la variante in oggetto alle seguenti condizioni e precisazioni:
1)  che la variante sia esclusivamente finalizzata all'insediamento residenziale del personale militare U.S.A. della base di Sigonella e dei servizi connessi;
2)  che in sede attuativa siano rispettati gli stan-dards prescritti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
3)  che siano osservate le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile diCatania con il parere n. 19649 del 16 novembre 1998;
4)  che non sia consentito il cambio di destinazione d'uso;
5)  che prima dell'approvazione del piano di lottizzazione in ambito chiuso, da estendere all'intera zona oggetto della variante, sia verificata dal comune di Motta S. Anastasia la corrispondenza delle previsioni agli effettivi fabbisogni residenziali dichiarati dal Governo U.S.A.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 7 del 23 marzo 2001 espresso dal gruppo XXVIII della D.R.U. e rilevata la regolarità della procedura seguita dal comune;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvata, in conformità al parere n. 7 del 23 marzo 2001 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato ed alle condizioni indicate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citata, la variante al piano regolatore generale del comune di Motta S. Anastasia relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona agricola "E1" a zona "C" di espansione esclusivamente finalizzata alla realizzazione del complesso insediativo chiuso ad uso collettivo, ex art. 15 della legge regionale n. 71/78, da adibire alle residenze e servizi connessi del personale militare U.S.A. della base di Sigonella, adottata con delibera consiliare n. 104 del 15 ottobre 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  parere del gruppo 28°/D.R.U. n. 7 del 23 marzo 2001;
2)  delibera consiliare n. 104 del 15 ottobre 1999;
3)  stato di fatto, scala 1:10.000;
4)  zonizzazione, scala 1:10.000;
5)  catastale, scala 1:2.000;
6)  relazione;
7)  relazione geologica.

Art. 3

Il comune di Motta S. Anastasia resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli elaborati allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 aprile 2001.
  SCIMEMI 

(2001.16.825)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili".

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956).
Ricorso n. 24 depositato il 7 maggio 2001
ALLA Ecc.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 aprile 2001, ha approvato il disegno di legge n. 1075-775-832-1038-1054-1055-1087-1097-1131 dal titolo "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili" , pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il successivo 23 aprile 2001.
Il provvedimento legislativo testé approvato, da un canto apporta le dovute modifiche alla legge regionale n.33 del 1997 a seguito della sentenza nr. 4/2000 di codesta Corte che ne ha dichiarato l'illegittimità in alcune sue parti e, dall'altro, introduce alcuni correttivi alla vigente normativa nella materia col dichiarato intento di renderla ancora più aderente ai principi della legge quadro nazionale nr. 157/92 ai fini della tutela del patrimonio faunistico.
Alcune norme introdotte, tuttavia, si discostano dai principi generali posti dalla cennata legge n. 157/92 o esulano dalla competenza riconosciuta al legislatore regionale o ancora costituiscono palese violazione di precetti costituzionali e si ritiene pertanto che debbano essere sottoposte al vaglio di codesta Ecc.ma Corte.
L'art 4, 1° comma alla lett. a) prevede la sostituzione della lett. n) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 33/97 con un nuovo dettato che dà facoltà alle ripartizioni faunistico-venatorie d'individuare le zone del demanio forestale ove consentire la caccia, sentita l'Azienda delle foreste demaniali, il cui parere favorevole s'intenderebbe acquisito per silenzio assenso, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione.
La formulazione dell'articolo che si intende modificare prevedeva al contrario che il provvedimento dovesse essere adottato d'intesa con l'Azienda in questione, organo tecnico di gestione delle foreste demaniali e ciò al fine di corrispondere alle disposizioni dell'art. 21, comma 1° lett. c) della legge n. 157/92 che vieta la caccia nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica.
Orbene, il ridurre il ruolo dell'Azienda delle foreste demaniali nella valutazione delle aree dove non è pregiudizievole l'esercizio venatorio a mero silenzio-assenso, peraltro in assenza di un espresso richiamo all'obbligatorio parere dell'I.N.F.S., si ritiene non garantisca il patrimonio faunistico la cui tutela costituisce un preciso obbligo posto dalla legge nazionale (art. 1) ed è affermato da costante giurisprudenza di codesta Corte anche nei confronti delle regioni a Statuto Speciale (C.C. n. 35/995).
*  * *

Le disposizioni dell'art. 11, 1° comma lett. c) e lett. e) laddove prevedono, rispettivamente, che qualora una provincia abbia una superficie destinata a protezione della fauna selvatica superiore al 25% del territorio agro-silvo-pastorale, l'ambito territoriale di caccia possa coincidere con la porzione del territorio in cui è possibile esercitare l'attività venatoria e che le isole Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria e Ustica facciano parte di uno degli A.T.C. della provincia di appartenenza, si pongono in contrasto con quanto stabilito dall'art. 14 della legge n. 157/92.
La cennata disposizione statale prevede infatti la ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale in ambiti territoriali di caccia omogenei e delimitati da confini naturali e ciò al fine, come acclarato da codesta Corte nella sentenza nr. 4/2000 "di pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio", attraverso la più ridotta dimensione degli ambiti stessi e "di conferire specifico rilievo anche alla dimensione della comunità locale in chiave di gestione, responsabilità e controllo del corretto svolgimento dell'attività venatoria" con il richiamo ai confini naturali.
Dette finalità non verrebbero assicurate dalla censurata disposizione che in un caso addirittura non tiene in alcuna considerazione i confini naturali e nell'altro consente l'istituzione di A.T.C. di vaste dimensioni sol perché una limitata percentuale del territorio è già destinata a protezione della fauna selvatica.
*  * *

In contrasto con i principi posti con l'art. 14 della legge n. 157/92 per consentire una gestione programmata della caccia che non depauperi la fauna selvatica, patrimonio pubblico indisponibile, è altresì la disposizione della lett. f) del medesimo art. l, l° comma laddove consente l'iscrizione anche in soprannumero, negli ambiti territoriali di caccia, del cacciatore che abbia conseguito la licenza nel corso della stagione venatoria.
Il legislatore regionale opera invero un ribaltamento degli interessi ritenendo prioritario, in violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione, quello del cacciatore neofita anziché quello della tutela del patrimonio faunistico che può essere assicurata esclusivamente da una oculata e programmata attività venatoria assentita secondo determinati preventivi parametri e rapporti.
*  * *

L'articolo 17 che testualmente reca "Modifiche alle disposizioni sulle zone di addestramento, allenamento e gare per cani" nell'inserire al comma 6 dell'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, dopo le parole "Nelle zone "B"", "e nelle aziende agro-venatorie" si pone in contrasto con l'articolo 10, lett. e) e con l'art. 16, commi l°, 2° e 4° della legge n. 157/92.
Dal combinato disposto dell'art. 41 della legge regionale 33/97 e del comma in questione, verrebbero consentite infatti anche nelle aziende agro-venatorie le gare e gli allenamenti di caccia alternativi e l'addestramento di cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento durante l'intero anno solare.
Tale previsione configura una palese violazione dei principi generali posti dal legislatore nazionale, secondo cui le attività cinofilo-venatorie possono svolgersi esclusivamente in aree specificamente destinate all'addestramento e alle gare di cani individuate in sede di pianificazione e soltanto durante il periodo di apertura della caccia, a tutela della fauna.
Peraltro, il travalicare tale limitazione temporale prescritta anche per l'abbattimento di fauna prodotta in allevamento, attività ritenuta da codesta Corte con sentenza nr. 578/90 qualificabile come venatoria, rende lecito un comportamento sanzionato penalmente e costituisce palese interferenza in materia penale da parte del legislatore siciliano.
*  * *

Del pari costituisce interferenza nel sistema sanzionatorio penale la norma contenuta nell'art. 20, nella parte in cui prevede che possono essere individuate quali zone contigue alle aree naturali protette, secondo le finalità dell'art. 32 della legge n. 394/91, anche porzioni delle zone D dei Parchi, rendendo così praticabile e lecita la caccia in tali aree.
Tale previsione, che così consentirebbe di esercitare l'attività venatoria in territori ricadenti all'interno dei Parchi, attività espressamente vietata ai sensi dell'art. 11, 3° comma, lett. a) della legge n. 394/91, interferisce come sopra detto palesemente nella materia penale attraverso la violazione dell'art. 30, comma 1°, lett. d) legge n. 157/92 e dell'art. 30, comma 1°, legge n. 394/91.
L'art. 21 configura infine un'evidente violazione del regime delle competenze previsto dagli articoli 14, 17 e 36 dello Statuto Speciale laddove introduce una implicita modifica alla disciplina dell'imposta di bollo contenuta nel D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, tributo di esclusiva spettanza dello Stato.
P.Q.M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dr. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto siciliano con il presente atto
Impugna

i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 1075-775-832-1038-1054-1055-1087-1097-1131 dal titolo "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili." approvato dall'A.R.S. nella seduta del 20 aprile 2001:
-  art. 4, 1° comma, lett. a) per violazione dell'art. 1 e 21, comma 1, lett. C, della legge n. 157/92 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto Speciale;
-  art. 11, 1° comma lett. c) e lett. e) per violazione dell'art. 14 legge n. 157/92 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto Speciale;
-  art. 11, 1° comma, lett. f), limitatamente all'inciso "anche in soprannumero" per violazione dell'art. 14, legge n. 157/92 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto Speciale nonché degli articoli 3 e 97 Cost.;
-  art. 17 per violazione dell'art. 10, lett. e) e dell'art. 16, commi 1, 2 e 4 della legge n. 157/92 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto Speciale e per interferenza in materia penale;
-  art. 20 limitatamente all'inciso "che possono comprendete porzioni delle attuali zone D di Parco" per interferenza in materia penale e per violazione dell'art. 30, comma 1, lett. d) legge n. 157/92 e dell'art. 30, comma 1, legge n. 394/91;
-  art. 21 per violazione degli articoli 14, 17 e 36 dello Statuto Speciale e del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972.
Palermo, 27 aprile 2001.
  Il Commissario dello Stato 
  per la Regione siciliana: ROMAGNOLI 

(2001.21.1101)
Torna al Sommariohome



   


PRESIDENZA

Recepimento degli accordi di contrattazione decentrata del 23 marzo 2001 e del 9 aprile 2001 per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed i gruppi della Segreteria generale.


Con D.P.Reg. n. 69/gr. III S.G. dell'11 aprile 2001, sono stati recepiti gli accordi del 23 marzo 2001 e del 9 aprile 2001 sottoscritti in sede di contrattazione decentrata tra il Capo di Gabinetto per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, il Segretario generale per i gruppi di lavoro della Segreteria generale e le OO.SS., relativamente a:
-  riconferma per i mesi di febbraio e mezzo c.a. delle prestazioni in plus-orario già previste per il mese di gennaio 2001;
-  ripartizione budget, limitatamente al mese di aprile c.a., assegnato ai gruppi ed uffici di Palazzo d'Orléans ed all'ufficio di Roma, per le prestazioni plus-orario;
-  approvazione in sanatoria del piano di lavoro presentato, per l'ultimo trimestre dell'anno 2000, dall'Ufficio speciale ex art. 4, comma 7, legge regionale n. 10/2000;
-  inserimento nel progetto Palazzo d'Orléans 2001 del piano di lavoro dell'Ufficio speciale ex art. 4, comma 7, legge regionale n. 10/2000 a decorrere da gennaio c.a. e del piano di lavoro dell'ufficio stampa a decorrere dal mese di aprile c.a.
(200.16.813)
   

Sostituzione di componenti del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa.

Con decreto presidenziale n. 72/Gr.VII/SG del 17 aprile 2001 in seno al comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa, ricostituito con il decreto presidenziale n. 158/Gr.VII/SG del 28 giugno 2000, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stati nominati l'ing. Arnaldo Vioto e l'ing. Giuseppe Di Masi rispettivamente quali componenti effettivo e supplente in sostituzione dell'ing. Gabriele Orsini e del dotto. Leonardo Montevecchi.
(2001.16.831)
Torna al Sommariohome


Torna al Sommariohome




   

Sostituzione di componenti del comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera.


Con decreto presidenziale n. 73/Gr.VII/SG del 17 aprile 2001 in seno al comitato di coordinamento per l'area a rischio di crisi ambientale del territorio di Gela, Niscemi e Butera, ricostituito con decreto presidenziale n. 14/Gr.VII/SG del 30 gennaio 2001, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stati nominati l'ing. Giuseppe Di Masi e l'ing. Arnaldo Vioto rispettivamente quali componenti effettivo e supplente in sostituzione dell'ing. Gabriele Orsini e del dott. Leonardo Montevecchi.
(2001.16.832)
Torna al Sommariohome





Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).


La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, comma 8, che nell'anno 2000 sono stati corrisposti a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Assessorato regionale della cooperazione, del commercio dell'artigianato e della pesca;
-  Assessorato regionale dell'industria;
-  Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Giardini Naxos;
-  Ente autonomo Fiera del Mediterraneo;
-  Istituto autonomo Case popolari di Trapani.

Cliccare qui per visualizzare i tabulati (formato PDF) Attenzione:occorre Acrobat Reader


(2001.14.706)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del decreto 18 febbraio 2000, concernente revoca al consorzio di difesa delle colture intensive, con sede in Paternò, del riconoscimento di idoneità all'attività di difesa delle colture dei soci.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 197 del 23 febbraio 2001 è stato revocato il decreto n. 147 del 18 febbraio 2000, con il quale era stato revocato al consorzio di difesa delle colture intensive della provincia di Catania, con sede in Paternò, via Umbria n. 2, il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività di difesa attiva e passiva delle produzioni dei soci.
(2001.16.840)
Torna al Sommariohome




   

Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 10 - Siracusa.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 67 del 12 aprile 2001, il dr. Michele Lonzi è stato nominato amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 10 - Siracusa fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione del predetto ente.
(2001.16.815)
Torna al Sommariohome




   

Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 4 - Caltanissetta.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 75 del 17 aprile 2001, il dr. Antonino Bruno è stato nominato amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 4 - Caltanissetta fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione del predetto ente.
(2001.16.843)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazione degli adempimenti del commissario ad acta del Convitto nazionale M. Cutelli di Catania.


Con decreto n.89 del 29 marzo 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per pubblica istruzione, sono stati integrati gli adempimenti della dott.ssa Angela Randazzo, commissario ad acta del Convitto nazionale M. Cutelli di Catania, di cui ai decreti n.575 del 6 dicembre 2000 e n.85 del 26 marzo 2001 con i seguenti atti:
-  reitera del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 1998;
-  reitera del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2000.
(2001.15.748)
Torna al Sommariohome




   

Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologo, artistico e storico, di immobili ubicati in una zona archeologica del comune di Agrigento.


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, con decreto n.5538 dell'11 aprile 2001, ha pronunciato l'espropriazione definitiva ed autorizzata l'occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana della zona archeologica denominata Montagna Caltafaraci sita nel comune di Agrigento.
(2001.15.796)
Torna al Sommariohome




Proroga dei termini di pubblica utilità relativi all'espropriazione del complesso Torre Cabrera sito nel comune di Pozzallo.


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, con decreto n.5539 dell'11 aprile 2001, ha prorogato i termini di P.U. relativi all'espropriazione del complesso Torre Cabrera sito nel comune di Pozzallo (SR).
(2001.15.794)
Torna al Sommariohome




   

Proroga dei termini di pubblica utilità relativi all'espropriazione della zona archeologica Monte Bubbonia sita nel comune di Mazzarino.


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, con decreto n.5540 dell'11 aprile 2001, ha prorogato i termini di P.U. relativi all'espropriazione della Z.A. Monte Bubbonia sita nel comune di Mazzarino (CL).
(2001.15.793)
Torna al Sommariohome




   

Proroga dei termini di pubblica utilità relativi all'espropriazione della zona archeologica del centro urbano del comune di Lampedusa.


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, con decreto n.5542 dell'11 aprile 2001, ha prorogato i termini di P.U. relativi all'espropriazione della Z.A. del centro urbano del comune di Lampedusa.
(2001.15.792)
Torna al Sommariohome




   

Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di immobili ubicati in una zona archeologica del comune di Sciacca.


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, con decreto n.5543 dell'11 aprile 2001, ha pronunciato l'espropriazione definitiva ed autorizzata l'occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana della zona archeologica denominata Rocca Nadore sita nel comune di Sciacca.
(2001.15.795)
Torna al Sommariohome




   

Nomina del commissario ad acta e consegnatario del Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Catania.


Con decreto n. 127/12 del 12 aprile 2001, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha nominato il dottor Augusto La Rosa commissario ad acta e consegnatario presso il Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Catania, per la durata di mesi 3 dalla notifica del presente decreto.
(2001.16.844)
Torna al Sommariohome




   

Realizzazione di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) per l'anno 2000-2001.
Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2001.22.1181)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Integrazione del consiglio di direzione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Con decreto n.87 del 20 marzo 2001 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stato integrato il consiglio di direzione dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, costituito con il decreto n. 407 del 22 giugno 1999 e modificato con il decreto n.40 del 19 febbraio 2001, con l'inserimento del sig. Aiello Cosimo (CISL), quale quinto componente designato dalle OO.SS. ai sensi del 3° comma dell'art.2 della legge regionale n. 7/71, come sostituito dall'art. 27 legge regionale n. 11/88.
(2001.15.754)
Torna al Sommariohome




   

Recepimento dell'accordo di contrattazione decentrata concernente l'utilizzo delle risorse aggiuntive del capitolo del FES per l'esercizio 2000 da destinare al piano di lavoro del personale dell'Assessorato del bilancio e delle fi nanze.

L'Assessore per il bilancio e le finanze, con decreto n. 99 del 23 marzo 2001, ha recepito l'accordo decentrato sottoscritto in data 26 febbraio - 5 marzo 2001 con le OO.SS., concernente l'utilizzo delle risorse aggiuntive del capitolo del FES per l'esercizio 2000, da destinare al piano di lavoro del personale dell'Assessorato, e i criteri per la corresponsione del saldo.
(2001.15.753)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca n. 370/I/VII del 15 marzo 2001, l'avv. Nunzia Rita Sorrenti, nata a Sulmona (AQ) il 30 aprile 1970 e residente in Messina-Milì S.Marco, viale S.Martino n.243, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Socio assistenza, con sede nel comune di Bronte, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Strazzeri Orazio Roberto.
(2001.15.781)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n.376/I/VII del 15 marzo 2001, l'avv. Andrea Ingiulla, nato a Limburg (Ger) il 28 gennaio 1966 e residente in Biancavilla, via G.Matteotti n.50, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Zagara, con sede nel comune di Paternò, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Giuseppe Davide Caruso.
(2001.15.782)
Torna al Sommariohome




   

Attribuzione del trattamento di missione per l'espletamento delle funzioni al commissario ad acta della Camera di commercio di Agrigento.

Con decreto n.537 del 4 aprile 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato previsto il trattamento di missione spettante alla d.ssa Lentini Anna Maria per l'espletamento delle funzioni di commissario ad acta presso la C.C.I.A.A. di Agrigento, mandato peraltro già conferito con precedente n.426/01.
(2001.15.762)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Espropriazione ed occupazione permanente e definitiva a favore della Provincia regionale di Catania degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di ammodernamento del tratto della S.P. 185 compreso tra la S.P. 165 e l'abitato di S. Lucia, nei comuni di Acireale e Acicatena.
Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici n.432/14 del 3 aprile 2001, è stata pronunciata l'espropriazione ed autorizzata l'occupazione permanente e definitiva a favore della Provincia regionale di Catania degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto, di proprietà della seguente ditta:
-  Li Pira Salvatore e Giuseppe: comune di Acireale: art. 8170, foglio 59, particelle 58 e 59.
(2001.15.798)
Torna al Sommariohome




   

Autorizzazione alla Provincia regionale di Agrigento per l'occupazione in via temporanea e d'urgenza di beni immobili siti nei comuni di Sambuca di Sicilia e S.Margherita Belice per lavori di ammodernamento della strada provincia n.70 Sambuca-stazione Gulfa (completamento).

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici n.433/14° del 3 aprile 2001, la Provincia regionale di Agrigento è stata autorizzata ad occupare in via temporanea e d'urgenza, fino al 20 novembre 2003, i beni immobili siti nei comuni di Sambuca di Sicilia e S.Margherita Belice di proprietà delle ditte elencate nell'elenco allegato al presente estratto ed interessati dai lavori di ammodernamento della strada provinciale n. 70 Sambuca-stazione Gulfa (completamento).
Allegato
1) Oddo Rosaria fu Giuseppe: art. 6715, foglio di mappa 46, particella 107, natura della proprietà seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 00.93.10, località SantaMargherita Belice, superficie da occuparsi mq. 80;
2) Gandolfo Francesco, nato a Sambuca di Sicilia il 26 gennaio 1937: art. 8445, foglio di mappa 46, particella 14, natura della proprietà seminativo, superficie Ha. 1.66.20, località SantaMargherita Belice, superficie da occuparsi mq. 60;
3) Di Maria Ida, nata a Sciacca l'8 maggio 1952: art. 14402, foglio di mappa 46, particella 140, natura della proprietà seminativo, superficie Ha. 65.32, località SantaMargherita Belice, superficie da occuparsi mq. 85;
4) Di Prima Alessio, nato a Santa Margherita Belice il 9 luglio 1929: art. 11205, foglio di mappa 46, particella 90, natura della proprietà seminativo, superficie Ha. 1.44.80, località SantaMargherita Belice, superficie da occuparsi mq. 375;
5) Di Maria Liliana, nata a Sciacca il 26 aprile 1950: art. 14404, foglio di mappa 46, particella 139, natura della proprietà seminativo, superficie Ha. 00.65.32, località SantaMargherita Belice, superficie da occuparsi mq. 70;
6) Abbruzzo Girolamo Antonino, nato a Sambuca di Sicilia il 13 giugno 1971: art. 14406, foglio di mappa 46, particella 7, natura della proprietà vigneto, superficie Ha. 1.30.66, località SantaMargherita Belice, superficie da occuparsi mq. 150;
7) Barbera Paola, nata a S.Margherita Belice il 29 settembre 1943: art. 8548, foglio di mappa 46, particella 15, natura della proprietà vignetvo, superficie Ha. 1.26.10, località SantaMargherita Belice, superficie da occuparsi mq. 680;
8) Maurici Maria Audenzia, nata a Sambuca di Sicilia il 31 agosto 1939: art. 9200, foglio di mappa 46, particella 104, natura della proprietà seminativo, superficie Ha. 00.32.00, località SantaMargherita Belice, superficie da occuparsi mq. 80;
9) Montalbano Giorgio, nato a Sambuca di Sicilia il 26 giugno 1926, comproprietario; Pendola Saveria maritata Montalbano, nata a Sambuca di Sicilia il 13 dicembre 1929, comproprietaria: art. 8549, foglio di mappa 46, particella 116, natura della proprietà vigneto, superficie Ha. 1.57.40, località SantaMargherita Belice, superficie da occuparsi mq. 1.200;
10) Vinci Antonino, nato a Sambuca di Sicilia il 15 luglio 1935: art. 7233, foglio di mappa 46, particella 95, natura della proprietà vigneto, superficie Ha. 00.65.20, località SantaMargherita Belice, superficie da occuparsi mq. 100;
11) Vinci Antonino, nato a Sambuca di Sicilia il 15 luglio 1935: art. 7233, foglio di mappa 46, particella 64, natura della proprietà vigneto, superficie Ha. 00.71.50, località SantaMargherita Belice, superficie da occuparsi mq. 375;
12) Mangiaracina Antonino, nato a Sambuca di Sicilia il 30 ottobre 1932: art. 11496, foglio di mappa 20, particella 20, natura della proprietà seminativo, superficie Ha. 00.54.80, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 275;
13) Oddo Vita, nata a Sambuca di Sicilia il 19 agosto 1947: art. 9001, foglio di mappa 20, particella 37, natura della proprietà vigneto, superficie Ha. 00.56.50, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 60;
14) D'Anna Calogero, nato a Sambuca di Sicilia il 14 gennaio 1921, proprietario 1/4; D'Anna Francesca, nata a Sambuca di Sicilia il 28 gennaio 1929, proprietaria 1/4; D'Anna Nicolò Audenzio, nato a Sambuca di Sicilia il 21 maggio 1922, proprietario 1/4; DVito, nato a Sambuca di Sicilia il 18 maggio 1924, proprietario 1/4: art. 10133, foglio di mappa 20, particella 39, natura della proprietà seminativo, superficie Ha. 00.72.00, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 350;
15) Sparacino Giovanni, nato a Sambuca di Sicilia il 3 maggio 1941: art. 10762, foglio di mappa 20, particella 47, natura della proprietà seminativo, classe 1ª, superficie Ha. 00.21.70, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 200;
16) Cacioppo Maria Audenzia, nata a Sambuca di Sicilia il 3 giugno 1938, comproprietaria; Mangiaracina Gaspare, nato a Sambuca di Sicilia il 17 marzo 1935, comproprietario: art. 8506, foglio di mappa 20, particella 48, natura della proprietà seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 00.63.00, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 315;
17) Ferraro Angela, nata a Sambuca di Sicilia il 21 settembre 1922, livellaria; Renna Giuseppe, nato a Sambuca di Sicilia il 18 febbraio 1921, livellario; Casa Oddo amministrata da Oddo Barone Calogero fu Antonino, concedente: art. 11682, foglio di mappa 20, particella 45, natura della proprietà seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 1.49.550, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 200;
18) Vitale Giuseppe, nato a Sambuca di Sicilia il 20 febbraio 1920: art. 6061, foglio di mappa 20, particella 49, natura della proprietà vigneto, classe 3ª, superficie Ha. 00.25.70, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 250;
19) Mazzara Francesca, nata a Salaparuta il 25 gennaio 1941: art. 5160, foglio di mappa 20, particella 52, natura della proprietà vigneto, classe 3ª, superficie Ha. 00.22.40, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 250;
20) Napoli Salvatore, nato a Sambuca di Sicilia il 14 giugno 1946: art. 13689, foglio di mappa 20, particella 54, natura della proprietà seminativo, classe 1ª, superficie Ha. 00.48.20, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 400;
21) Sparacino Giuseppe, nato a Sambuca di Sicilia il 21 giugno 1927: art. 8807, foglio di mappa 20, particella 56, natura della proprietà vigneto, classe 3ª, superficie Ha. 00.82.30, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 550;
22) Verde Maria Audenzia fu Calogero: art. 8189, foglio di mappa 20, particella 137, natura della proprietà seminativo, classe 1ª, superficie Ha. 01.00.00, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 320;
23) Giambalvo Giacinto, nato a Sambuca di Sicilia il 31 ottobre 1933: art. 11669, foglio di mappa 20, particella 133, natura della proprietà seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 03.52.90, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 300;
24) Cari Giuseppe fu Domenico: art. 874, foglio di mappa 20, particella 236, natura della proprietà vigneto, classe 3ª, superficie Ha. 00.33.70, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 75;
25) Cacioppo Calogera, nata a Sambuca di Sicilia il 4 marzo 1921; Ferrara Antonino, nato a Sambuca di Sicilia il 21 maggio 1913: art. 5278, foglio di mappa 20, particella 259, natura della proprietà seminativo, classe 1ª, superficie Ha. 01.02.00, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 150;
26) Merlo Antonino fu Salvatore; Merlo Salvatore fu Giuseppe: art. 6528, foglio di mappa 20, particella 136, natura della proprietà vigneto, classe 3ª, superficie Ha. 00.75.90, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 400;
27) Di Maria Pietra, nata a Sambuca di Sicilia il 7 aprile 1933; Martino Giuseppe, nato a Sambuca di Sicilia il 7 luglio 1928: art. 5528, foglio di mappa 20, particella 260, natura della proprietà vigneto, classe 3ª, superficie Ha. 00.82.40, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 60;
28) Cari Giuseppa fu Giuseppe: art. 6534, foglio di mappa 20, particella 235, natura della proprietà vigneto, classe 3ª, superficie Ha. 00.35.10, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 140;
29) Catalanello Calogero fu Francesco: art. 5483, foglio di mappa 20, particella 135, natura della proprietà seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 00.32.00, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 80;
30) Affronti Giuseppe, nato a Sambuca di Sicilia il 2 ottobre 1946; Affronti Salvatore, nato a Sambuca di Sicilia il 14 gennaio 1944: art. 13506, foglio di mappa 25, particella 20, natura della proprietà seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 00.83.30, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 1.300;
31) Calcagno Salvatore, nato a Sambuca di Sicilia il 21 febbraio 1937: art. 569, foglio di mappa 25, particella 21, natura della proprietà vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 01.06.50, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 650;
32) Cacioppo Calogera, nata a Sambuca di Sicilia il 14 marzo 1921, proprietaria; Merlo Maria, nata a Sambuca di Sicilia il 4 ottobre 1989, usufruttuaria parziale: art. 549, foglio di mappa 25, particella 22, natura della proprietà vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 00.43.00, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 130;
33) Campisi Graffeo Antonino fu Baldassare: art. 805, foglio di mappa 25, particella 31, natura della proprietà seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 00.82.60, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 120;
34) Leggio Salvatore fu Pietro: art. 5169, foglio di mappa 25, particella 153, natura della proprietà vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 00.65.85, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 650;
35) Serafino Dorotea, nata a Sambuca di Sicilia il 6 gennaio 1947: art. 3209, foglio di mappa 25, particella 25, natura della proprietà vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 00.34.70, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 30;
36) Serafino Vittorio, nato a Sambuca di Sicilia l'11 agosto 1943: art. 13656, foglio di mappa 25, particella 34, natura della proprietà vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 00.32.10, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 60;
37) Vinci Giuseppe di Accursio: art. 4490, foglio di mappa 25, particella 35, natura della proprietà vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 00.51.10, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 110;
38) Giovinco Carlo, nato a Sambuca di Sicilia il 30 marzo 1934; Giovinco Francesco, nato a Sambuca di Sicilia il 18 dicembre 1935: art. 14149, foglio di mappa 25, particella 36, natura della proprietà vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 00.69.30, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 140;
39) Salvatore Leonardo fu Girolamo: art. 3405, foglio di mappa 25, particella 155, natura della proprietà vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 00.65.35, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 500;
40) Di Giovanna Nicolò, nato a Sambuca di Sicilia il 3 gennaio 1929: art. 12278, foglio di mappa 25, particella 157, natura della proprietà vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 00.49.54, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 390;
41) Di Giovanna Antonino, nato a Sambuca di Sicilia il 6 marzo 1923: art. 12277, foglio di mappa 25, particella 165, natura della proprietà vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 00.49.40, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 300;
42) Montalbano Rosaria, nata a S.Margherita Belice il 18 febbraio 1957; Parini Antonino, nato a S.Margherita il 13 agosto 1948: art. 12720, foglio di mappa 25, particella 159, natura della proprietà vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 01.27.30, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 130;
43) Giovinco Carlo, nato a Sambuca di Sicilia il 30 aprile 1934; Giovinco Francesco, nato a Sambuca di Sicilia il 18 dicembre 1935: art. 14412, foglio di mappa 25, particella 43, natura della proprietà vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 02.05.00, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 65;
44) Cipolla Domenica, nata a Sambuca di Sicilia il 26 gennaio 1923; Cipolla Stefano, nato a Sambuca di Sicilia il 24 maggio 1946; Milana Maria Audenzia fu Agostino: art. 14015, foglio di mappa 25, particella 54, natura della proprietà vigneto, classe 2ª, superficie Ha. 01.29.80, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 320;
45) Leggio Maria Audenzia, nata a Sambuca di Sicilia il 5 luglio 1916; Maggio Alberto, nato a Sambuca di Sicilia il 18 gennaio 1912: art. 4364, foglio di mappa 25, particella 118, natura della proprietà seminativo, classe 2ª, superficie Ha. 00.58.40, località Sambuca di Sicilia, superficie da occuparsi mq. 200.
(2001.16.842)
Torna al Sommariohome





Autorizzazione alla Provincia regionale di Agrigento per l'occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili siti nei comuni di Aragona e Joppolo Giancaxio per lavori di completamento della strada Aragona-Joppolo Giancaxio.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici n. 490/14° dell'11 aprile 2001, la Provincia regionale di Agrigento è stata autorizzata ad occupare in via temporanea e d'urgenza fino al 2 dicembre 2004, i beni immobili siti nei comuni di Aragona e di Joppolo Giancaxio di proprietà delle ditte elencate nell'elenco allegato al presente estratto ed interessati dai lavori di completamento della strada Aragona-Joppolo Giancaxio.
Allegato
Comune di Joppolo Giancaxio
1) Cacciatore Carolina fu Angelo proprietaria per 1/2; Cacciatore Giosafat, nato a Joppolo Giancaxio l'11 agosto 1933 per 2/4; Cacciatore Salvatore fu Giosafat per 1/4: partita catastale 33495, foglio di mappa 9, particella 111, qualità pascolo, classe 1, superficie Ha. 0.00.96, superficie di occupazione 96; particella 51, qualità pascolo, classe 1, superficie Ha. 0.01.60, superficie di occupazione 112; particella 52, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 0.62.30, superficie di occupazione 540;
2) Bruno Gerlando, nato a Joppolo Giancaxio il 24 luglio 1934, comproprietario; Costanza Maria, nata a Joppolo Giancaxio il 27 settembre 1932, comproprietaria: partita catastale 2653, foglio di mappa 9, particella 100, qualità semi arbo, classe 2, superficie Ha. 0.97.10, superficie di occupazione 160;
3) Argento Gesua, nata a Joppolo Giancaxio: partita catastale 33582, foglio di mappa 9, particella 187, qualità pascolo, classe 1, superficie Ha. 0.08.55, superficie di occupazione 255; particella 190, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 0.04.60, superficie di occupazione 160; particella 165, qualità semi arbo, classe 3, superficie Ha. 0.30.00, superficie di occupazione 200;
4) Amoroso Carlo, nato a Joppolo Giancaxio il 14 maggio 1946: partita catastale 33696, foglio di mappa 9, particella 186, qualità pascolo, classe 1, superficie Ha. 0.02.20, superficie di occupazione 220; particella 188, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 0.22.60, superficie di occupazione 110;
5) Spataro Angelo, nato a Joppolo Giancaxio l'11 novembre 1949: partita catastale 2512, foglio di mappa 9, particella 120, qualità pascolo, classe 1, superficie Ha. 0.00.85, superficie di occupazione 85; particella 121, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 0.45.60, superficie di occupazione 550;
6) Giglione Giuseppe, nato a Joppolo Giancaxio il 20 gennaio 1933, e Ragusa Rosa, nata a Raffadali il 25 luglio 1939, proprietari in regime di comunione legale dei beni: partita catastale 34100, foglio di mappa 9, particella 115, qualità vigneto, classe 2, superficie Ha. 0.09.60, superficie di occupazione 30; particella 46, qualità semi arbo, classe 5, superficie Ha. 0.35.60, superficie di occupazione 90; particella 47, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 0.26.30, superficie di occupazione 950;
7) Colonna Giovanni fu Gabriele, concedente; Mangione Carmelo, nato a Joppolo Giancaxio il 28 ottobre 1930, livellario: partita catastale 876, foglio di mappa 9, particella 48, qualità semi arbo, classe 5, superficie Ha. 0.43.30, superficie di occupazione 470;
8) Camilleri Filomena Grazia, nata a Joppolo Giancaxio il 6 luglio 1896, usufruttuaria in parte; Giglione Concetta, nata a Joppolo Giancaxio il 12 gennaio 1916, proprietaria per 6/168 e altri vedi visura allegata: partita catastale 33284, foglio di mappa 9, particella 49, qualità vigneto, classe 3, superficie Ha. 0.48.20, superficie di occupazione 80;
9) Costanza Maddalena, nata ad Aragona il 9 giugno 1941, proprietaria per 1/4 in regime di comunione legale dei beni, coniugi; Mangione Carmelo, nato a Joppolo Giancaxio il 28 ottobre 1930, proprietario per 3/4 in regime di comunione legale dei beni, coniugi: partita catastale 33358, foglio di mappa 9, particella 54, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 1.46.10, superficie di occupazione 475;
10) Migliara Giovanna, nata a Joppolo Giancaxio il 15 ottobre 1918: partita catastale 2344, foglio di mappa 9, particella 88, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 0.61.00, superficie di occupazione 135;
11) Pace Giuseppe, nato a Joppolo Giancaxio il 25 settembre 1921: partita catastale 1247, foglio di mappa 9, particella 8, qualità seminati, classe 1, superficie Ha. 1.14.30, superficie di occupazione 530; particella 197, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 1.15.80, superficie di occupazione 680;
12) Vecchio Caterina, nata a Joppolo Giancaxio il 2 marzo 1927: partita catastale 2192, foglio di mappa 9, particella 56, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 1.14.00, superficie di occupazione 230;
13) Infantino Giuseppa maritata Argento fu Salvatore: partita catastale 942, foglio di mappa 9, particella 119, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 0.40.90, superficie di occupazione 560;
14) Infantino Giuseppa, nata a Joppolo Giancaxio il 10 agosto 1928: partita catastale 2231, foglio di mappa 9, particella 57, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 1.35.00, superficie di occupazione 640;
15) Giglione Angelo, nato a Joppolo Giancaxio il 13 marzo 1928; Giglione Calogero, nato a Joppolo Giancaxio il 12 maggio 1924; Giglione Francesco, nato a Joppolo Giancaxio l'8 aprile 1933; Giglione Giovanni, nato a Joppolo Giancaxio il 10 febbraio 1938; Giglione Maria, nata a Joppolo Giancaxio il 4 giugno 1926; Giglione Salvatore, nato a Joppolo Giancaxio il 31 ottobre 1930; Giglione Settimo, nato a Joppolo Giancaxio il 28 maggio 1935, tutti proprietari per 1/7 ciascuno e livellari; Imbordino Gesua fu Domenica, concedente: partita catastale 33262, foglio di mappa 9, particella 17, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 0.53.10, superficie di occupazione 360;
16) Cacciatore Carmela, nata a Joppolo Giancaxio il 6 ottobre 1925: partita catastale 1847, foglio di mappa 9, particella 18, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 0.70.20, superficie di occupazione 120;
17) Miccichè Giuseppe, nato ad Aragona il 27 marzo 1954: partita catastale 33417, foglio di mappa 9, particella 215, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 0.62.65, superficie di occupazione 565;
18) Miccichè Alfonso, nato ad Aragona il 5 dicembre 1948: partita catastale 33413, foglio di mappa 9, particella 193, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 0.05.10, superficie di occupazione 20; particella 194, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 0.18.40, superficie di occupazione 140;
19) Lo Dico Luigia, nata a Joppolo Giancaxio il 28 settembre 1929, livellaria; Vella Placido, barone, fu Salvatore, concedente: partita catastale 2206, foglio di mappa 9, particella 191, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 0.04.50, superficie di occupazione 30; particella 192, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 0.19.00, superficie di occupazione 140; particella 163, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 0.08.10, superficie di occupazione 150; particella 164, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 0.65.10, superficie di occupazione 280;
20) Sacco Carmelo, nato a Joppolo Giancaxio il 7 gennaio 1922: partita catastale 1639, foglio di mappa 9, particella 177, qualità vigneto, classe 3, superficie Ha. 0.34.40, superficie di occupazione 240;
21) Portella Giovanna, nata in Tunisia il 13 giugno 1908, per 3/9; Randisi Francesco, nato a Joppolo Giancaxio l'11 settembre 1936, proprietario in regime di comunione legale dei beni; Randisi Maria, nata a Joppolo Giancaxio il 4 gennaio 1947, proprietario in regime di comunione legale dei beni; Randisi Maria Antonia, nata a Joppolo Giancaxio il 15 settembre 1942, proprietario in regime di comunione legale dei beni; Randisi Pietra, nata a Joppolo Giancaxio l'8 dicembre 1944, proprietario in regime di comunione legale dei beni; Randisi Salvatore, nato a Joppolo Giancaxio il 30 giugno 1940, proprietario in regime di comunione legale dei beni; Randisi Vincenza, nata a Joppolo Giancaxio il 4 luglio 1938: partita catastale 33852, foglio di mappa 9, particella 166, qualità semi arbo, classe 3, superficie Ha. 0.28.00, superficie di occupazione 100;
22) Lattuca Francesco, nato a Joppolo Giancaxio il 5 febbraio 1941: partita catastale 34127, foglio di mappa 9, particella 36, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 4.54.00, superficie di occupazione 150; partita catastale 2394, foglio di mappa 9, particella 60, qualità seminati, classe 2, superficie Ha. 1.33.60, superficie di occupazione 1.360;
23) Argento Maria maritata Alaimo, nata a Joppolo Giancaxio il 16 dicembre 1944: partita catastale 2510, foglio di mappa 9, particella 37, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 1.39.20, superficie di occupazione 320;
24) Argento Salvatore di Domenico: partita catastale 117, foglio di mappa 9, particella 203, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 0.67.90, superficie di occupazione 60;
25) ditta presente in catasto e non risultante in visura: foglio di mappa 9, particella 211, qualità seminati, classe 3, superficie di occupazione 330; foglio di mappa 9; particella 212, qualità seminati, classe 3, superficie di occupazione 120.
Comune di Aragona
26) Graceffa Raimondo, nato ad Aragona il 6 maggio 1920, comproprietario; Sciortino Maddalena maritata Graceffa, nata ad Aragona il 12 maggio 1923, comproprietaria: partita catastale 15509, foglio di mappa 71, particella 1, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 0.26.20, superficie di occupazione 350; foglio di mappa 71, particella 85, qualità seminati, classe 1, superficie Ha. 2.22.80, superficie di occupazione 1.150;
27) Sciortino Maddalena, nata ad Aragona l'11 maggio 1953: partita catastale 13737, foglio di mappa 71, particella 2, qualità semi arbo, classe 1, superficie Ha. 1.83.00, superficie di occupazione 60;
28) Minnella Giacomo, nato ad Aragona il 20 marzo 1913: partita catastale 9977, foglio di mappa 71, particella 67, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 1.17.10, superficie di occupazione 100;
29) Minnella Giuseppe, nato ad Aragona il 18 ottobre 1918: partita catastale 9978, foglio di mappa 71, particella 70, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 1.17.00, superficie di occupazione 60;
30) Cacciatore Antonio, nato ad Aragona il 12 marzo 1904: partita catastale 2326, foglio di mappa 71, particella 34, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 1.96.50, superficie di occupazione 150;
31) Argento Salvatore di Domenico: partita catastale 222, foglio di mappa 66, particella 97, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 0.50.70, superficie di occupazione 10;
32) Abissi Maria, nata a Joppolo Giancaxio il 4 agosto 1912: partita catastale 11663, foglio di mappa 66, particella 96, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 1.36.40, superficie di occupazione 950;
33) Abissi Giuseppe, nato a Joppolo Giancaxio il 10 settembre 1907, usufruttuario; Abissi Vincenza, nata a Joppolo Giancaxio l'8 settembre 1935, proprietaria: partita catastale 17782, foglio di mappa 66, particella 115, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 1.10.00, superficie di occupazione 670;
34) Abissi Calogero, nato a Joppolo Giancaxio l'1 gennaio 1939, comproprietario; Abissi Vincenzo, nato a Joppolo Giancaxio il 23 giugno 1940, comproprietario: partita catastale 13444, foglio di mappa 66, particella 116, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 1.20.00, superficie di occupazione 970;
35) Gaziano Paola, nata ad Aragona il 19 marzo 1956: partita catastale 16033, foglio di mappa 72, particella 142, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 0.71.00, superficie di occupazione 285;
36) Gaziano Maria, nata ad Aragona il 14 marzo 1947: partita catastale 17947, foglio di mappa 72, particella 50, qualità seminati, classe 3, superficie Ha. 0.79.10, superficie di occupazione 100.
(2001.16.849)
Torna al Sommariohome





Provvedimenti concernenti dichiarazioni di pubblica utilità di pozzi le cui acque vengono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo.


Con decreto n. 663/5° dell'8 maggio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici, le opere, gli impianti, le attrezzature e pertinenze del pozzo denominato Sirena, sito in località Ciaculli, foglio di mappa 11, particella 265, del comune di Palermo, le cui acque vengono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo, sono stati dichiarati di pubblica utilità.

Con decreto n. 664/5° dell'8 maggio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici, le opere, gli impianti, le attrezzature e pertinenze del pozzo denominato De Caro, sito in località Falsomiele, foglio di mappa 101, particella 294, del comune di Palermo, le cui acque vengono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo, sono stati dichiarati di pubblica utilità.

Con decreto n. 665/5° dell'8 maggio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici, le opere, gli impianti, le attrezzature e pertinenze del pozzo denominato D'Angelo, sito in località Falsomiele, foglio di mappa 100, particella 1212, del comune di Palermo, le cui acque vengono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo, sono stati dichiarati di pubblica utilità.

Con decreto n. 666/5° dell'8 maggio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici, le opere, gli impianti, le attrezzature e pertinenze del pozzo denominato Di Gregorio I, sito in località Falsomiele, foglio di mappa 100, particella 23, del comune di Palermo, le cui acque vengono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo, sono stati dichiarati di pubblica utilità.

Con decreto n. 667/5° dell'8 maggio 2001 del Dirigente ge-nerale del Dipartimento regionale lavori pubblici, le opere, gli impianti, le attrezzature e pertinenze del pozzo denominato Sorci I, sito in località Villagrazia, foglio di mappa 98, particella 47, del comune di Palermo le cui acque vngono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo, sono stati dichiarati di pubblica utilità.

Con decreto n. 668/5° dell'8 maggio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici, le opere, gli impianti, le attrezzature e pertinenze del pozzo denominato Sorci III, sito in località Villagrazia, foglio di mappa 98, particella 342, del comune di Palermo, le cui acque vengono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo, sono stati dichiarati di pubblica utilità.

Con decreto n. 669/5° dell'8 maggio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici, le opere, gli impianti, le attrezzature e pertinenze del pozzo denominato Lauriano, sito in località Villagrazia, foglio di mappa 98, particella 230, del comune di Palermo, le cui acque vengono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo, sono stati dichiarati di pubblica utilità.

Con decreto n. 670/5° dell'8 maggio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici, le opere, gli impianti, le attrezzature e pertinenze del pozzo denominato Pecoraino, sito in località S. Maria di Gesù, foglio di mappa 86, particella 826, del comune di Palermo, le cui acque vengono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo, sono stati dichiarati di pubblica utilità.

Con decreto n. 671/5° dell'8 maggio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici, le opere, gli impianti, le attrezzature e pertinenze del pozzo denominato Tagliavia, sito in località Casuzze, foglio di mappa 83, particella 188, del comune di Palermo, le cui acque vengono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo, sono stati dichiarati di pubblica utilità.

Con decreto n. 672/5° dell'8 maggio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici, le opere, gli impianti, le attrezzature e pertinenze del pozzo denominato La Russa, sito in località Serramola, foglio di mappa 12, particella 39, del comune di Trabia, le cui acque vengono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo, sono stati dichiarati di pubblica utilità.

Con decreto n. 674/5° dell'8 maggio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici, le opere, gli impianti, le attrezzature e pertinenze del pozzo denominato Piastra, sito in località Serafinello, foglio di mappa 7, particella 909, del comune di Monreale, le cui acque vengono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo, sono stati dichiarati di pubblica utilità.
(2001.20.1051)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA SANITA'

Integrazione del decreto 8 gennaio 2001, concernente linee guida per l'organizzazione funzionale dei presidi territoriali di emergenza e della rete dell'emergenza- urgenza.

Con decreto n. 33793 dell'8 gennaio 2000 dell'Assessore per la sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 19 gennaio 2001, sono state approvate le linee guida per l'organizzazione funzionale dei presidi territoriali di emergenza (P.T.E.) e della rete dell'emergenza-urgenza.
Si dispone che tale documento di indirizzo vada integrato come di seguito indicato.
Al paragrafo recante "Ambulanze di tipo A medicalizzate e non della C.O. 118" va premesso quanto segue:
"A regime le ambulanze afferenti al sistema 118 saranno tutte ambulanze di tipo A medicalizzate e non.
Le ambulanze di tipo B saranno ancora in funzione nelle more del perfezionamento della nuova convenzione per la fornitura dei mezzi di soccorso e dell'ultimazione dei corsi di formazione dei medici di guardia medica".
  L'Assessore: PROVENZANO 

(2001.15.749)
Torna al Sommariohome




   

Riconoscimento di idoneità per l'esercizio dell'attività allo stabilimento ittico della ditta Friomed s.r.l. di Mazara del Vallo.


Con decreto dell'Assessore per la sanità n.34371 del 10 aprile 2001, lo stabilimento ittico, di tipologia 2, 3 e 4, sito in Mazara del Vallo (TP) contrada Serroni Cartubuleo, della ditta Friomed s.r.l. di Mazara del Vallo (TP), è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 del decreto legislativo n.531/92, idoneo all'esercizio dell'attività ed identificato con numero 2082.
(2001.15.779)
Torna al Sommariohome




Riconoscimento di idoneità per l'esercizio dell'attività allo stabilimento ittico della ditta Scaturro Vincenzo di Trapani.


Con decreto dell'Assessore per la sanità n.34372 del 10 aprile 2001, lo stabilimento ittico, di tipologia 3, sito in Trapani, via Dei Gladioli n.15, della ditta Scaturro Vincenzo di Trapani, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 del decreto n.531/92, idoneo all'esercizio dell'attività ed identificato con numero 2215.
(2001.15.780)
Torna al Sommariohome




   

Autorizzazione al sindaco del comune di Novara di Sicilia per l'attivazione del pubblico mattatoio.


Con decreto dell'Assessore per la sanità n.34373 del 10 aprile 2001, il sindaco del comune di Novara di Sicilia (ME) è stato autorizzato, ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare il pubblico mattatoio, cui è stato attribuito il numero di identificazione 067/M, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca bovina, suina ed ovi- caprina.
(2001.15.778)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Mascali.


Con D.I. n.172/XIII del 21 marzo 2001 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore alla Presidenza, la porzione di area demaniale marittima di mq. 63,63 sita in località Fondachello del comune di Mascali, distinta in catasto al foglio di mappa 37, particelle n.1, sub 2 e sub 5, n.2, n.67 e n.68, comunque meglio individuata nella planimetria vistata dall'ufficio del Genio civile per le OO.MM. di Palermo, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2001.15.772)
Torna al Sommariohome




   

Provvedimenti concernenti cave.


Con decreto n.177/41 del 26 marzo 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art.5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Fornace Laterizi Imera di Imera M., con sede legale in S. Cataldo, per il rinnovo e l'ampliamento di una cava di argilla in contrada Pirato Giordano nel territorio del comune di S.Cataldo.
(2001.15.746)


Con decreto n.179/41 del 27 marzo 2001, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha reso positivamente il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art.5 del decreto n.12 aprile 1996, e ha contestualmente concesso alla ditta Bronte Aldo, con sede in Butera, via Caltanissetta n.101, il N.O. ex art.5 legge regionale n.181/81 per l'apertura della cava di calcare, sita in contrada Milinciana Soprana del comune di Butera.
(2001.15.773)


Con decreto. n.208/41 del 6 aprile 2001, il Dirigente generale del Dipartimento territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 legge regionale n.181/81, alla ditta f.lli Carlino di Carlino Calogero e & s.n.c., con sede legale in Sciacca, per rettifica decreto n.132/41, di una cava di calcare in contrada Gaddimi nel territorio del comune di Sciacca.
(2001.15.774)
Torna al Sommariohome




Approvazione di variante al piano particolareggiato della frazione di Torre Archirafi del comune di Riposto.


Con decreto n. 130/D.R.U. del 27 marzo 2001 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata, ai sensi dell'art.12legge regionale n. 71/1978, la variante al piano particolareggia-to della frazione di Torre Archirafi del comune di Riposto, adottata con delibera consiliare n. 116 del 22 maggio 1995 e confermata con delibere consiliari n.178 del 4 settembre 1995 e n. 18 del 19 febbraio 1996, relativa al cambio di destinazione d'uso del Palazzo Vigo da residenziale a centro socio - culturale della frazione di Torre Archirafi, con esclusione di qualsiasi altra destinazione, comprensivo delle aree libere confinanti con via Caltabiano e facente parte dell'isolato denominato nel succitato piano con la lettera E.
(2001.14.700)
Torna al Sommariohome





Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente.


Con decreto n.180/6 del 27 marzo 2001 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, vistato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il 30 marzo 2001 al n. 34, il dott. Rosolino Buccheri, nato a Palermo il 14 gennaio 1943, è stato nominato componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, quale rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, in sostituzione del dott. Dino Levi.
(2001.15.747)
Torna al Sommariohome




   

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Poggioreale.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 144/D.R.U. del 30 marzo 2001, ha approvato ai sensi della legge regionale n. 71/78, la variante al piano regolatore generale del comune di Poggioreale, adottata con delibera consiliare n.36 del 29 settembre 2000 e con delibera consiliare n. 13 del 26 marzo 2001 di presa d'atto delle modifiche e le prescrizioni introdotte dal parere espresso dal gruppo di lavoro della D.R.U. prot. n. 79 del 9 marzo 2001.
La variante riguarda il cambio di destinazione della Z.T.O. D3 aree commerciale-ricettive ad area mista per insediamenti commerciali e industriali non nocivi, ricadente in contrada Dagala della donna.
(2001.14.730)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Esclusione di alcune ditte dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n.27.


Con decreto n.160/6 Tur del 19 marzo 2001 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, registrato alla Ragioneria centrale del turismo il 28 marzo 2001 al n.41, sono state eliminate dall'elenco dei beneficiari delle agevolazioni previste dall'art.16 della legge regionale n.27/96, di cui ai decreti n.1017/6 Tur del 5 settembre 1998, n.1169/6 Tur dell'11 settembre 1998 e n.1281/6 Tur del 2 ottobre 1998, le seguenti ditte:
-  Fiandaca Attilio, villa Fiandaca - Castellana Sicula (PA);
-  D'Angelo Felicia, Albergo Monte Soro - S. Fratello (ME);
- Albatros s.r.l., Hotel Albatros - Letojanni (ME);
-  Olimpic Hill s.n.c., Case ed appartamenti per vacanze - Giardini Naxos (ME);
-  Giardina Antonino, complesso Baia Unci - Lipari (ME);
-  My Mar Piccola coop., Case per vacanze - Vulcano (ME);
-  Camping Ionio, Camping Ionio - Catania.
(2001.15.789)
Torna al Sommariohome




Provvedimenti concernenti autolinee in concessione.


Con decreto n.42/2TR del 28 marzo 2001, il Dirigente generale del Dipartimento trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società Etna Trasporti S.p.A. con sede in Catania, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Valguarnera - SS 192 - Sv. A19 - Catania ad istradare l'autolinea medesima sulla A/19 dallo svincolo di Mulinello a quello di Catenanuova.

Con decreto n.43/2TR del 28 marzo 2001, il Dirigente generale del Dipartimento trasporti e comunicazioni ha sostituito l'art.1 del decreto n.243/2TR del 19 luglio 2000 autorizzando in via provvisoria la società coop. Autoservizi Leocarvil s.r.l., con sede in Lentini, a ridurre il programma d'esercizio dell'autolinea extraurbana Lentini-Carlentini-Villasmundo-Sincat mediante la soppressione di 1 delle 2 C.C. feriali sul percorso intero.

Con decreto n. 45/2tr del 28 marzo 2001, il Dirigente generale del Dipartimento trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società S.A.I.S. autolinee S.p.A. con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Calascibetta, Enna, Villarosa, Caltanissetta dir.Enna FS a ristrutturare il programma di esercizio mediante:
a) soppressione delle 2 c.c. fer. Villarosa - Villarosa FS;
b) trasformazione delle 7 c.c. giorn. Calascibetta - Enna FS in 2 c.c. giorn. * 4 c.c. fer. e 1 c.c. scol.;
c) riduzione delle 2 c.c. fer. Calascibetta - Enna F.S. in 1 c.c. scol.;
d) trasformazione delle 7 c.c. giorn. Enna - SP2 - Enna FS in 2 c.c. giorn., 4 c.c. fer. e 1 c.c. scol.;
e) trasformazione delle 5 c.c. fer. Enna - SP2 - Enna FS in 4 c.c. scol. Sul nuovo percorso Enna - S.Lucia - Enna bassa - Enna FS;
f) soppressione delle 3 c.c. scol. Enna - SP2 - Enna FS;
g) trasformazione delle 7 c.c. fer. Calascibetta - Enna in 4 c.c. fer. e 3 c.c. scol.
Con decreto n. 54/2tr del 2 aprile 2001, il Dirigente generale del Dipartimento trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la società S.A.I.S. autolinee S.p.A. con sede in Enna, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Alimena - Villapriolo - Villarosa - Enna - A/19 - Catania a modificare il programma di esercizio mediante la limitazione del servizio ad Enna della c.c. scol.Villarosa - Enna - A/19 - Catania.
Con decreto n. 55/2tr del 3 aprile 2001, il Dirigente generale del Dipartimento trasporti e comunicazioni ha rigettato alla società Camarda & Drago le istanze relative all'istituzione delle seguenti autolinee gran turismo:
a) San Marco d'Alunzio - Torrenova - S.Agata Militello - Acquedolci - A/20 - Palermo - Punta Raisi;
b) San Fratello - S.Agata Militello - Acquedolci - A/20- Palermo - Punta Raisi.
(2001.14.708)
Torna al Sommariohome




Con decreto n.46/2TR del 29 marzo 2001, il Dirigente generale del Dipartimento trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria, ad integrazione del decreto n. 10/2TR del 31 gennaio 2001, la società fratelli Camilleri & Argento s.r.l., con sede in Raffadali (AG), nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Cammarata - Agrigento a trasformare da scol. in feriale la coppia di corse in atto in esercizio sulla relazione Agrigento - S.Stefano Quisquina.
(2001.15.764)

   

Conferma dell'incarico del commissario straordinario dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Erice.

Con decreto n.356/VII/Tur. dell'11 aprile 2001 dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, il dirigente superiore amministrativo Di Sparti Francesca, funzionario regionale in quiescenza già nominato commissario straordinario dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Erice con decreto n.1865/VII Tur. del 20 giugno 200, è confermato nell'incarico fino alla soppressione dell'ente.
(2001.15.799)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI





PRESIDENZA


CIRCOLARE 22 marzo 2001, prot. n. 1104.
Persone giuridiche private. Procedimento di riconoscimento e di approvazione delle modifiche statutarie. D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Registro delle persone giuridiche regionali.

Ai Dipartimenti della Presidenza della Regione
A tutti gli Assessorati regionali
All'Ufficio legislativo e legale della Regione
e, p.c.  All'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione 

Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Alle Prefetture dell'Isola
Ai Presidenti dei Tribunali delle città capoluogo di provincia dell'Isola
Con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 7 dicembre 2000, è stato approvato il regolamento di delegificazione per la semplificazione dei procedimenti in materia di riconoscimento e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche private (associazioni e fondazioni).
Il regolamento in questione innova profondamente il sistema previgente, particolarmente in ordine al sistema della pubblicità dei fatti essenziali relativi alle persone giuridiche che non è più affidato ai registri delle persone giuridiche sin'oggi tenuti presso le cancellerie dei Tribunali dei capoluoghi di provincia a fini di pubblicità dichiarativa, bensì a registri unitari istituiti presso le Prefetture e - per le persone giuridiche le cui competenze sono state attribuite alle regioni - presso le regioni e province autonome, l'iscrizione nei quali assume valore costitutivo del riconoscimento o della modifica statutaria.
Il D.P.R. in oggetto determina le caratteristiche del registro e detta disposizioni in materia di tenuta dello stesso, prevedendo che le regioni a statuto ordinario, entro 90 giorni, istituiscano il predetto registro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome devono provvedere ad adeguare i rispettivi ordinamenti (art. 7, 3° comma).
Inoltre vengono correlativamente abrogate alcune norme del codice civile relative agli aspetti contemplati dal regolamento in questione, che è entrato in vigore dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, e cioè il 22 dicembre 2000.
Infine, tra le disposizioni transitorie, è previsto che le cancellerie dei tribunali - entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto - trasmettano alle prefetture e alle regioni, secondo le rispettive competenze, gli atti relativi alle persone giuridiche iscritte nei loro registri.
* * *

Com'è noto, con decreto legislativo 29 gennaio 1997, n. 26, sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di persone giuridiche private.
Con tale decreto legislativo "Le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'art. 12 del codice civile concernenti le persone giuridiche che hanno la loro sede nella Regione siciliana e le cui finalità statutarie sono limitate all'ambito regionale ed alle materie di competenza legislativa regionale sono trasferite alla Regione. Le suddette funzioni sono esercitate dal Presidente e dagli Assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di Amministrazione, secondo le relative competenze" (art. 1), trasferendo, al contempo, le corrispondenti funzioni di controllo di cui agli artt. 25 e seguenti del codice civile.
In ordine al riparto di competenza, non sembra che la circostanza che, oggi, le competenze al riconoscimento siano state intestate al Prefetto, possa determinare un diverso assetto delle competenze in materia in ambito regionale.
Infatti, se è vero che il Prefetto è burocraticamente inquadrato nell'ambito del Ministero dell'interno, tuttavia lo stesso è organo generale di decentramento amministrativo dello Stato (art. 19 R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche).
Nella materia che qui interessa, invero, la competenza sembra attribuita al Prefetto non già come rappresentante del Ministero dell'interno, bensì come organo di decentramento generale, per conto di tutte le amministrazioni statali.
D'altronde, nelle norme di attuazione statutarie sopra ricordate, la ratio di attribuire la competenza in parola ai singoli rami dell'Amministrazione regionale è da rinvenire nella circostanza che la valutazione sia degli scopi che dei mezzi patrimoniali correlati può essere puntualmente effettuata essenzialmente dal ramo di Amministrazione in cui intende operare l'ente da riconoscere.
In ordine al procedimento di riconoscimento, in mancanza di una diversa normativa regionale, sinora si è fatto riferimento alla normativa del codice civile ed alla prassi operativa vigente nello Stato (v. circolare presidenziale 12 febbraio 1997, n. 3744/46.97.12/ufficio legislativo e legale).
Per quel che atteneva, poi, la pubblicità dichiarativa, alle iscrizioni nei registri tenuti dal tribunale ex art. 33 e seguenti del codice civile, provvedevano direttamente i legali rappresentanti degli enti riconosciuti.
Oggi, a seguito dell'abrogazione delle pregresse nor-me e della loro sostituzione con quelle recate dal regolamento in esame, le norme di riferimento, in materia di persone giuridiche private, non possono essere che quelle recate dal regolamento in questione insieme a quelle altre norme del codice civile che non sono state sostituite dalla normativa di delegificazione.
Pertanto, si rende indispensabile provvedere, nella Regione siciliana, all'istituzione di tale registro.
Senza la predetta istituzione, infatti, non si potrà far luogo a riconoscimenti, mancando lo strumento necessario per farvi luogo.
Ed inoltre, essendo venute meno anche le competenze certificatorie esercitate dalle cancellerie dei tribunali capoluogo di provincia, anche in ordine alle persone giuridiche regionali già riconosciute, è necessario dotarsi tempestivamente di tale registro, anche per poter esercitare le competenze in questione.
* * *

Il principale problema operativo in ambito regionale deriva dalla necessità di contemperare l'esigenza dell'unicità del registro delle persone giuridiche private (l'iscrizione nel quale, come menzionato, ha valore costitutivo dell'acquisto della personalità giuridica) con le previsioni delle norme di attuazione statutarie (che, nell'ambito delle fonti del diritto, com'è noto, si posizionano a livello sub costituzionale, in posizione prevalente rispetto alle leggi ordinarie, statali o regionali) che assegnano ai singoli rami dell'Amministrazione regionale le funzioni in esame.
Nella vigenza sia delle norme di attuazione richiamate - che attribuiscono il potere di riconoscimento ai competenti rami dell'Amministrazione regionale - e delle norme di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il sistema derivante non può contemplare che un procedimento in cui le Amministrazioni regionali competenti, espletata la fase istruttoria dell'istanza di riconoscimento o di modifica statutaria, dispongano, in conseguenza, l'iscrizione nel registro ovvero comunichino il motivato diniego di iscrizione all'istante.
All'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche provvederà una struttura unica cui i vari rami di Amministrazione faranno riferimento.
In ordine al registro, lo stesso, infatti, deve esser necessariamente unico, stante le previsioni del D.P.R. n. 361/2000, e conforme - per configurazione e tenuta - al modello previsto dal medesimo D.P.R. n. 361/2000.
Pertanto il registro in questione viene istituito, a far data dal 22 marzo 2001, e tenuto presso una struttura amministrativa unitaria, allocata nella Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana, anche per le correlate e necessarie funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa dell'Amministrazione regionale e per lo scambio delle informazioni e dati anche con le prefetture con mezzi telematici, come previsto dall'art. 1, comma 9°, del predetto D.P.R. n. 361/2000.
Il predetto registro è conformato e tenuto secondo le previsioni del D.P.R. n. 361/2000.
La struttura del registro provvederà al rilascio delle certificazioni ed agli altri adempimenti, connessi con la tenuta del registro, previsti dal D.P.R. n. 361/2000.
Correlativamente si ritiene opportuno emanate nuove direttive, in sostituzione di quelle diffuse con circolare presidenziale 12 febbraio 1997, n. 3744/46.97.12, sia per adeguare l'azione amministrativa ai disposti di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, sia per coordinarla e per regolamentare il flusso di informazioni tra le Amministrazioni regionali e la struttura preposta alla tenuta del registro, sia per snellire il procedimento in armonia con le disposizioni del più volte citato D.P.R. n. 361/2000.
Va, preliminarmente, ricordato che le persone giuridiche oggetto della presente sono gli enti senza scopo di lucro, e cioè privi di scopo a contenuto economico, individuati dall'art. 14 codice civile nelle associazioni (enti a base personale) e nelle fondazioni (enti a base patrimoniale).
Affinché sia esercitabile la potestà regionale, lo scopo delle predette istituzioni deve esser mantenuto nell'ambito delle materie che lo Statuto regionale assegna alla competenza legislativa della Regione (art. 1, decreto legislativo n. 26/97).
Ove il predetto scopo risultasse misto, vertendo anche nell'ambito di materie nelle quali la Regione non ha competenza, le potestà dovranno ritenersi intestate ancora alle autorità statali.
Ulteriore condizione per l'esercizio delle potestà da parte delle amministrazioni regionali è data dalla "regionalità" delle istituzioni, sotto il doppio profilo che le finalità statutarie devono restare strettamente limitate al territorio della Regione (anche con riferimento all'ambito di attività, che non deve varcare i confini della Regione) e che la sede (o le sedi, nel caso in cui siano previste sedi secondarie) sia situata esclusivamente nel territorio regionale.
Occorrerà, pertanto, per fondare la competenza regionale al riconoscimento, che statuto o atto costitutivo evidenzino, esplicitamente o, in ogni caso, inequivocabilmente, che scopo ed attività dell'ente sono limitati al territorio della Regione.
Quanto alla ripartizione della competenza all'interno dell'Amministrazione regionale, le predette norme di attuazione, allineando il sistema di competenza a quello statale, hanno trasferito le precitate funzioni direttamente ai singoli rami dell'Amministrazione regionale ratione materiae secondo le rispettive competenze normativamente assegnate.
Residuerà, inoltre, a questa Presidenza l'esercizio dell'attività di riconoscimento in ordine a persone giuridiche d'interesse regionale le cui finalità non siano inquadrabili in nessuna delle competenze attribuibili ai rami di Amministrazione in cui è ordinata l'Amministrazione regionale.
Ove lo scopo assegnato all'ente, per sua essenza, interessasse la competenza di diversi rami di Amministrazione, il procedimento di riconoscimento verrà curato dall'amministrazione nelle cui competenze è ricompreso l'aspetto prevalente dello scopo, e che chiederà le valutazioni istruttorie degli altri rami di Amministrazione, ovvero procederà in conferenza di servizio con le stesse.
Se lo scopo dell'ente esulasse dalle materie di competenza regionale, l'Amministrazione presso la quale è incardinato il procedimento provvederà a rimettere gli atti alla competente Prefettura, dandone motivato avviso all'istante.
In ordine al riconoscimento di persone giuridiche, va evidenziata la particolare rilevanza e delicatezza che riveste l'esercizio del relativo potere, dato che al riconoscimento in parola consegue l'acquisto della personalità giuridica dell'ente, il cui primo effetto è la piena autonomia patrimoniale con la conseguenza che delle obbligazioni assunte dagli amministratori verso i terzi risponde soltanto l'ente con il proprio patrimonio.
L'istanza di riconoscimento, sottoscritta dal fondatore o da coloro cui è stata attribuita la rappresentanza dell'ente, dev'essere corredata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché da tutti i documenti che servono a dimostrare la congruità dei mezzi patrimoniali per far fronte alle previste attività attuative dello scopo (art. 1, D.P.R. n. 361/2000).
Si richiama, in proposito, la normativa di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, con riferimento al rilascio di ricevuta attestante la presentazione dell'istanza e della documentazione, nonché alle altre disposizioni ivi contenute in ordine allo svolgimento del procedimento ed agli istituti di partecipazione.
Il D.P.R. n. 361/2000, all'art. 1, quinto comma, fissa la decorrenza del termine per provvedere dalla data di presentazione dell'istanza. Tale disposizione è, comunque, da intendersi prescrittiva solo dal momento della presentazione di un'istanza regolare secondo le indicazioni contenute nei commi secondo e quarto del citato art. 1, e cioè corredata dalla prevista documentazione.
A termini del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche (disposizioni in materia di imposta di bollo), la presentazione di documentazione non in regola con le relative disposizioni fiscali non determina ritardi o sospensione del procedimento (art. 19), ingenerando soltanto l'obbligo di trasmissione, entro 30 giorni dalla ricezione, della medesima documentazione al competente ufficio delle entrate, per la regolarizzazione della stessa.
A tal fine si ricorda che, a termini della tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è soggetta alle disposizioni sul bollo sia l'istanza (n. 3), che la documentazione certificata conforme (n. 1), mentre a termini dell'art 27-bis della tabella B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto gli atti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Al fine di coordinare le attività, l'Amministrazione cui viene presentata l'istanza di riconoscimento provvederà ad informare tempestivamente la struttura della Segreteria generale cui è affidata la tenuta del registro delle persone giuridiche, affinché la stessa segnali agli altri rami di Amministrazione le cui competenze possano venire interessate dallo scopo dell'ente, onde determinare un raccordo tra le stesse ed evitare duplicazioni di attività; ed inoltre la predetta struttura provvederà a controllare che la denominazione dell'ente da riconoscere non sia eguale o consimile ad altro ente già riconosciuto.
In ordine ai requisiti per il riconoscimento, l'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000, richiede che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo, nonché che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente.
Va sottolineato, in proposito, che la nuova normativa non risulta compatibile con il concetto di "meritevolezza" del riconoscimento che, nel passato, sembrava poter dominare l'attività amministrativa che conduce al riconoscimento, ritenuta quale attività discrezionale comportante un'indagine condotta con ampi poteri di istruttoria sulla legalità ed opportunità del nuovo ente (in tal senso, Consiglio di Stato, A.G., 23 novembre 1972, n. 42).
Ciò non autorizza, tuttavia, a non considerare approfonditamente tutte le condizioni - esplicite ed implicite - richieste dalla nuova normativa.
E così, occorrerà verificare, anzitutto, che atto costitutivo e statuto derivino da un negozio giuridico per atto pubblico (art. 14, codice civile); che, nel caso di associazioni, gli associati, in sede di stipula o di assemblea, abbiano evidenziato - anche implicitamente - la volontà di costituire un'associazione da riconoscere giuridicamente; che sussistano e siano effettivi e leciti gli elementi essenziali richiesti dall'art. 16 del codice civile (denominazione, scopo, patrimonio, sede, norme sull'ordinamento e sull'Amministrazione, diritti ed obblighi degli associati e condizioni di ammissione (per le associazioni) o modalità di erogazione delle rendite (per le fondazioni).
Appare opportuno sottolineare che, spesso, gli atti costitutivi e gli statuti, oltre allo scopo assegnato all'ente individuano una serie di attività che l'ente deve realizzare.
In proposito va rilevato che lo scopo (o finalità), elemento essenziale di una persona giuridica, è il motivo essenziale finalistico che determina l'aggregazione di una molteplicità di soggetti (associazione) o la destinazione di un patrimonio per la sua realizzazione, mentre le attività indicate nello statuto vanno considerate nell'ottica di mezzi di attuazione dello scopo stesso.
Pertanto la predetta indagine va condotta prioritariamente con riguardo allo scopo, mentre l'enucleazione delle attività potrà esser tenuta in considerazione quale elemento di precisazione della portata dello scopo, oltre che farvi riferimento ad altre finalità valutative (congruità del patrimonio in relazione alle attività previste, eventuale snaturamento dello scopo dichiarato, etc.).
In relazione allo scopo, poi, appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che la valutazione della sua effettiva sussistenza - anche con riferimento alla possibilità di perseguirlo - postula che lo scopo stesso sia sufficientemente connotato e non generico o indeterminato o talmente ampio da ricomprendere una serie di finalità non intrinsecamente congrue (v. Consiglio di Stato, sezione II, 27 luglio 1979, n. 1228/78 in Consiglio di Stato, 1981, I, 361). Altrimenti l'enunciazione dello scopo assumerebbe il valore di una semplice clausola di stile, senza connotare la causa del negozio costitutivo, che ha ragion d'essere proprio in funzione dello scopo.
Ovviamente le attività che dovessero venire previste statutariamente per il raggiungimento dello scopo medesimo devono essere congrue e consone rispetto alla finalità dell'ente, e non enucleative di qualsivoglia attività, comprese quelle non correlate con il raggiungimento dello scopo stesso.
E' appena il caso di ricordare, comunque, che gli enti di cui trattasi sono enti privi di qualsivoglia scopo di lucro. Pertanto lo scopo associativo non deve avere natura economica; in tal caso, infatti, si verserebbe in ipotesi societaria o consortile e non associativa. Mentre, nell'ordinamento italiano, non appare ammissibile (e riconoscibile) una fondazione con scopo economico.
Va precisato, comunque, che l'eventuale previsione di un'attività lucrativa può non snaturare lo scopo non lucrativo se al perseguimento di esso sono destinati i proventi, sia strumentale e se non assuma particolari rilievo ed importanza.
In proposito, le relative valutazioni vanno condotte con riferimento a tutti gli elementi in possesso, e prioritariamente con riguardo allo scopo ed alle previste attività attuative dello stesso, senza riconoscere rilevanza a mere dichiarazioni statutarie assertive dell'assenza di uno scopo di lucro, ove tale circostanza sia contraddetta da altri significativi elementi.
Altro elemento previsto come essenziale dall'art. 16 del codice civile è la denominazione dell'ente.
Condizione necessaria per la denominazione è che sia nuova e distintiva (artt. 7 e 2564 c.c.), oltre che veridica.
Poiché, in sede di procedimento di riconoscimento, a termini del terzo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000 occorre valutare il soddisfacimento delle condizioni previste dalla legge, sarà necessario tener conto anche della conformazione della denominazione.
Va, anche, ricordato che, l'art. 27 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, vieta l'utilizzazione nella denominazione delle parole "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o altre consimili locuzioni in soggetti che ONLUS non sono. Se è vero, in proposito, che la verifica della ricorrenza di tutti gli elementi per qualificare un ente come ONLUS è compito dell'Amministrazione statale delle finanze - per i fini fiscali ricollegati allo status di ONLUS - tuttavia, in sede di istruttoria per il riconoscimento o per modifiche statutarie che coinvolgano la denominazione di un ente, non ci si può esimere dal verificare nelle fattispecie concrete la ricorrenza formale delle prescrizioni del decreto legislativo n. 460/97, al limitato fine di valutare l'ammissibilità, nella denominazione, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)".
Tra gli altri elementi essenziali che, a termini dell'art. 16 del codice civile, devono contenere statuto ed atto costitutivo, particolare attenzione dev'essere prestata all'elemento patrimoniale ed alle norme sull'ordinamento, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza.
Il patrimonio dev'essere sufficiente al perseguimento dell'attività e degli scopi istituzionali (Consiglio di Stato, sezione I, 27 settembre 1955, n. 1661; sezione II, 25 maggio 1994, n. 823 in Consiglio di Stato, 1995, I, n. 466; v. anche art. 2 disp. attuaz. codice civile); e, di regola, non è sufficiente la previsione di fonti esterne di contribuzione e di entrate eventuali (Consiglio di Stato, sezione I, 27 ottobre 1959, n. 1717).
In proposito, comunque, pur tenendo sempre presente che l'elemento patrimoniale è necessario non solo come elemento di autosufficienza dell'ente ma anche per funzioni di garanzia per i creditori dell'ente, occorre distinguere tra fondazioni ed associazioni.
Mentre per le prime occorre che il patrimonio iniziale sia di per sé sufficiente ad assicurare, con le relative rendite, il perseguimento dello scopo e l'esercizio delle attività previste, e quindi dev'essere inizialmente sufficiente ad assicurare, per tutta la vita dell'ente, rendite bastevoli, per le associazioni (ferma restando la necessità di un patrimonio iniziale congruo per le attività da espletare in un primo periodo di avviamento e per fondare una reale garanzia per i terzi) l'autosufficienza economica dell'ente va assicurata dagli associati stessi, con congrui contributi o quote associative.
Al fine di valutare efficacemente la congruità del patrimonio, potrà essere acquisita, oltre alla documentazione relativa all'effettiva sussistenza degli elementi patrimoniali, anche una relazione previsionale dell'attività che l'ente prevede di svolgere corredata dall'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte.
L'ordinamento delle associazioni da riconoscere non deve prevedere disposizioni che introducono diseguaglianze tra gli associati (Consiglio di Stato, sezione I, 17 maggio 1960, n. 72); che attribuiscono ad organi diversi dall'assemblea le determinazioni in ordine all'esclusione di associati (Tribunale di Roma, 25 gennaio 1969 in Giust. civ. 1969, I, 1159; Consiglio di Stato, sezione I, 30 agosto 1967, n. 1834); che fissano un quorum superiore al decimo degli associati (previsto dal 2° comma dell'art. 20 codice civile) per la richiesta di convocazione dell'assemblea, trattandosi di diritti a tutela della minoranza non derogabili in senso peggiorativo (C.G.A., sezione consult., parere n. 124/91 del 15 ottobre 1991); che, per le deliberazioni relative allo scioglimento, fissano un quorum deliberativo inferiore a quello di cui all'ultimo comma dell'art. 21 codice civile; che attribuiscano a probiviri la decisione di controversie tra associazione e associati, con funzioni arbitrali, allorquando gli stessi siano nominati soltanto dall'assemblea, e cioè da una sola delle parti in causa (Cass. 7 giugno 1985, n. 3394; 14 settembre 1991, n. 9604).
Il D.P.R. n. 361/2000 fissa in 120 giorni dalla presentazione il termine per la conclusione del procedimento (art. 1, quinto comma).
Il sesto comma dell'art. 1 del predetto regolamento prevede che, nel che si riscontri la necessità di richiedere l'integrazione della documentazione, ne va data comunicazione al richiedente che entro 30 giorni può presentare documenti e memorie; e che nei successivi trenta giorni, ove non si provveda all'iscrizione questa s'intende negata.
E' opportuno chiarire che la previsione del sesto comma in discorso è applicabile all'ipotesi che la richiesta di documentazione intervenga nella prossimità della scadenza del termine per provvedere.
Per cui, ove venga richiesta l'integrazione di documentazione prima della scadenza del termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, non può ritenersi che il maggior tempo ancora disponibile per l'Amministrazione venga sostituito dal termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta.
Una volta completata l'istruttoria, l'Amministrazione procedente provvederà ad ordinare l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche o a denegarla motivando le determinazioni assunte.
A tal fine, il provvedimento che dispone l'iscrizione, corredato di tutti gli elementi di cui all'art. 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, andrà trasmesso, insieme a copie conformate dell'atto costitutivo e statuto, alla predetta struttura della Segreteria generale cui dovrà pervenire con ogni tempestività e, comunque, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per provvedere.
La struttura predetta provvederà di conseguenza, comunicando l'avvenuta iscrizione dell'ente, o della modifica statutaria, all'istante ed all'Amministrazione disponente.
Ove si ravvisino da parte del ramo di Amministrazione regionale procedente ragioni ostative al riconoscimento, lo stesso dovrà informarne l'istante motivando in merito, onde consentirgli di presentare eventuali memorie o documenti (art. 1, comma 6°, D.P.R. n. 361/2000).
Il provvedimento di diniego dell'iscrizione, oltre che i motivi che determinano il diniego, conterrà anche l'indicazione della sua ricorribilità in via giurisdizionale o amministrativa, con l'indicazione dei termini per ricorrere, e andrà comunicato all'istante.
Analogamente andrà comunicato alla struttura della Segreteria generale sopra specificata, a fini di conoscenza, anche il provvedimento di diniego dell'iscrizione, ovvero l'avvenuto infruttuoso decorso dei termini di cui al sesto comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000.
Si ritiene opportuno, infine, stante che le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche di nuovi enti, nonché di successive modifiche statutarie, rivestono interesse per la generalità dei cittadini, che venga disposta, a cura della struttura del registro, la pubblicazione di comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Per l'esercizio uniforme dei poteri sopra menzionati, le Amministrazioni in indirizzo vorranno attenersi alle superiori direttive.
  Il Presidente: LEANZA 

(2001.22.1158)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 31 maggio 2001, n. 9.
Parità scolastica. Istanze per il riconoscimento della parità a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 da parte delle istituzioni scolastiche "riconosciute". Disposizioni operative.

Ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni della circolare ministeriale n. 163 del 15 giugno 2000;
Ai sensi del decreto n. 25 del 6 febbraio 2001;
Vista la circolare ministeriale n. 87 del 14 maggio 2001;
Si ritiene di dovere impartire le seguenti ulteriori disposizioni sull'argomento in oggetto citato:
1.1.  Categorie di scuole non statali da intendersi come "riconosciute"
Ai fini dell'individuazione delle scuole "riconosciute" si fa rinvio al paragrafo 2.1. della circolare ministeriale n. 163 del 15 giugno 2000.
1.2.  Requisiti e relativa documentazione per il riconoscimento della parità
I titolari della gestione di scuole materne autorizzate, di scuole elementari parificate e di scuole di istruzione secondarie legalmente riconosciute e pareggiate dovranno inoltrare le relative istanze all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento istruzione, via Notarbartolo n. 17 - Palermo, unitamente alle dichiarazioni previste dai punti 2.2. e 2.3. della menzionata circolare ministeriale n. 163/2000.
Alle predette istanze dovranno essere allegati il progetto educativo ed il P.O.F. rispettivamente in armonia con i principi della Costituzione ed in adesione ai contenuti delle disposizioni sull'autonomia scolastica.
Nel piano dell'offerta formativa delle scuole elementari parificate dovrà essere dichiarata, per l'anno scolastico 2001/2002, l'assunzione del curriculo della scuola di base per le prime due classi.
Nel caso in cui nelle scuole materne autorizzate e nelle scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute e pareggiate, prestino servizio docenti privi del titolo di abilitazione, ma comunque forniti dal prescritto titolo di studio, il gestore dovrà espressamente dichiarare che per i medesimi, in servizio nella scuola all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 62/2000, sussistono i requisiti previsti dall'art. 51, comma 10, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". Al contempo, il gestore dovrà fornire un dettagliato elenco nominativo dei docenti in parola.
Per la disamina delle istanze restano invariate le disposizioni del decreto n. 25 del 6 febbraio 2001 ad eccezione del termine previsto nell'art. 3, che resta stabilito in 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La Commissione regionale istituita con il decreto n. 25/Dir del 6 febbraio 2001, in armonia con le disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. 87 del 14 maggio 2001, viene integrata da un comitato tecnico che valuterà la conformità dei progetti educativi e dei progetti per l'offerta formativa ai principi stabiliti dalla vigente normativa.
Eventuali supplementi istruttori riguardanti le dichiarazioni e/o i progetti potranno essere richiesti direttamente agli enti interessati.
Il Dipartimento istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione si riserva la facoltà di accertare, avvalendosi degli organismi dell'amministrazione scolastica periferica, il possesso originario e la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge alle scuole paritarie, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese e degli impegni assunti, richiedendo anche, se ritenuto opportuno, apposita verifica ispettiva.
A conclusione delle operazioni istruttorie, previste nel citato decreto n. 25 del 6 febbraio 2000, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, adotterà i provvedimenti di riconoscimento della parità scolastica nei confronti delle scuole fornite di tutti i requisiti prescritti dalla legge n. 62/2000.
A conclusione delle operazioni di riconoscimento della parità, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione farà pervenire al Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle scuole riconosciute paritarie.
1.3.  Mantenimento delle convenzioni per le scuole elementari parificate
Parimenti a quanto precisato con la citata circolare ministeriale n. 163/2000, le scuole elementari parificate che intendano accedere al regime di parità mantengono, fino all'applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 62/2000, le convenzioni in atto stipulate alle condizioni previste dall'O.M. n. 215/92.
1.4.  Termine per la presentazione delle istanze e decorrenza del riconoscimento della parità
Le istanze di riconoscimento della parità scolastica dovranno essere inviate all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento istruzione, via Notarbartolo n. 17 - Palermo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il riconoscimento della parità avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico 2001/2002 ed i relativi provvedi menti, nell'attuale fase di transizione relativa all'attuazione dei cicli scolastici, non potranno che riferirsi alla tipologia di scuola funzionante all'atto di presentazione dell'istanza.
  L'Assessore: GRANATA 

(2001.22.1182)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 3 maggio 2001, n. 5.
Criteri generali di organizzazione del personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro della Regione siciliana. Ulteriori direttive.

Al Dipartimento regionale lavoro
Al Dipartimento regionale formazione professionale
Al Dipartimento regionale Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Al Capo dell'Ispettorato regionale del lavoro
Al Direttore dell'U.R.L.M.O.
Al Comando carabinieri Ispettorato del lavoro
La presente circolare integra e completa le disposizioni già contenute nella circolare n. 349 del 21 giugno 1999 nella considerazione che, sia la semplificazione delle procedure amministrative connesse alla costituzione del rapporto sia la flessibilità del nuovo mercato del lavoro, impongono la necessità di una adeguata e più incisiva azione ispettiva. In questa ottica si è ritenuto necessario dettagliare le funzioni dei militari dell'Arma dei carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro dell'Isola.
Nucleo carabinieri di coordinamento regionale dei nuclei carabinieri (N.I.L.) degli Ispettorati provinciali del lavoro della Sicilia
Il Nucleo carabinieri di coordinamento regionale dei nuclei carabinieri (N.I.L.) degli Ispettorati provinciali del lavoro della Sicilia ha sede presso l'Ispettorato regionale del lavoro ed opera alle dirette dipendenze funzionali dell'Assessore per il lavoro, il quale con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro e gerarchicamente dipendente dal comandante del reparto denominato "Comando carabinieri Ispettorato del lavoro" appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il Comandante del Nucleo carabinieri di coordinamento regionale dei N.I.L. ha i seguenti compiti e funzioni:
Al fine di potenziare i servizi di vigilanza degli Ispettorati del lavoro per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro nella Regione siciliana, il comandante del Nucleo carabinieri di coordinamento regionale dei N.I.L., cura la direzione, il coordinamento e la vigilanza dei Nuclei carabinieri (N.I.L.) degli Ispettorati provinciali del lavoro della Sicilia, programmando e svolgendo indagini, inchieste ed ispezioni d'iniziativa, riferendo direttamente all'Assessore per il lavoro i risultati conseguiti:
1)  opera su tutto il territorio della Regione siciliana e, se necessario, ai sensi dell'art. 2, decreto ministeriale 31 luglio 1997, anche nel territorio nazionale ed all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché in ragione della riservatezza e della peculiarità degli interventi da svolgere, provvederà a tutte le operazioni necessarie per l'attività di vigilanza, dall'esame del problema che sarà oggetto dell'ispezione, alla pianificazione dell'azione, alla predisposizione della tecnica ispettiva, alla scelta, - previo nulla osta del capo dell'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia - degli Ispettori del lavoro, alla necessaria e preventiva informazione dei capi degli Ispettorati provinciali e realizzerà quant'altro possa essere utile affinché l'azione speciale di vigilanza e coordinamento siano svolte con il raggiungimento del massimo risultato. L'esito dell'attività ispettiva, fermi restando gli obblighi di legge per gli operatori, è riferito al capo dell'Ispettorato regionale del lavoro e al capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro ove ha sede l'attività di vigilanza;
2)  è capo area/servizio e capo del personale mili tare;
3)  ha potere di firma per gli atti interlocutori riferiti alle pratiche d'iniziativa e/o assegnate, ed a tutti gli atti che riguardano il Comando carabinieri Ispettorato lavoro ed i Nuclei carabinieri (N.I.L.);
4)  partecipa alle riunioni indette dal capo del l'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia riguardante l'ispezione del lavoro, per il necessario aggiornamento sulle leggi e circolari riguardanti l'azione ispettiva;
5)  collabora con i Dipartimenti dell'Assessorato regionale del lavoro nell'attività di vigilanza;
6)  assolve ad ogni altra incombenza demandatagli da leggi e regolamenti.
I comandanti dei Nuclei carabinieri presso gli Ispettorati provinciali del lavoro hanno i seguenti compiti e funzioni:
1)  Sono capi area/servizio e capi del personale militare posto alle loro dipendenze.
2)  Dispongono la programmazione dei servizi ispettivi, sia quelli riferiti alle pratiche assegnante al Nucleo, che quelli riferiti a vigilanza d'iniziativa, entrambi secondo le direttive del capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro e rispondono personalmente della regolare e tempestiva esecuzione degli ordini e delle richieste ricevute.
3)  Curano la puntuale esecuzione dei programmi settimanali di servizio predisposti per il proprio personale, acquisendo il lunedì successivo alla settimana di lavoro programmata le pratiche svolte, che saranno rimesse per le opportune verifiche al capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
4)  Riferiscono trimestralmente al capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro da cui dipendono funzionalmente sulla situazione del carico individuale di lavoro e sullo stato di trattazione delle pratiche assegnate e al comandante del Nucleo regionale presso l'Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia, affinché quest'ultimo possa meglio monitorare l'attività ispettiva dei N.I.L. e proporre eventuali indirizzi.
5)  Hanno potere di firma per gli atti interlocutori riferiti alle pratiche assegnate e/o d'iniziativa.
6)  Concordano, su richiesta del capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, l'impiego di personale del Nucleo nell'attività ispettiva da svolgersi congiuntamente.
7)  Partecipano alle riunioni indette dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro riguardante l'ispezione del lavoro, per il necessario aggiornamento sulle leggi e circolari.
8)  Sono esclusi dall'impiego unitamente a tutto il personale del Nucleo carabinieri, nell'ufficio relazioni con il pubblico.
Si ribadisce che la corrispondenza diretta ai Nuclei carabinieri dovrà sempre essere consegnata chiusa ai comandanti dei Nuclei, qualora la corrispondenza contenesse questioni di competenza dell'ufficio, i suddetti comandanti dovranno consegnarla, senza ritardo, al capo dell'Ispettorato provinciale per le determinazioni di competenza.
La corrispondenza in partenza, nell'intestazione della nota recherà la timbratura "Nucleo carabinieri" al pari di quanto avviene per le altre sub-strutture in cui è articolato l'ufficio, e ciò anche al fine di agevolare l'individuazione della struttura che ha in trattazione la pratica.
Al personale dell'Arma dei carabinieri di cui agli artt. 1 e 2 sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e all'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione Sicilia, dalle normative vigenti in materia di lavoro e sono equiparati agli Ispettori del lavoro.
La presente circolare di servizio sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
  L'Assessore: ADRAGNA 

(2001.20.1023)
Torna al Sommariohome





CIRCOLARE 7 maggio 2001, n. 6.
Istituzione e disposizioni per la gestione del servizio Internet denominato "B@checa Lavoro-Offerte".

All'Agenzia regionale per l'impiego
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
Alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento agricolo
Al Servizio Eures del Dipartimento lavoro
All'Unità operativa servizi Intranet/Internet
e, p.c.  Al Dipartimento formazione professionale - Assessorato regionale del lavoro 

All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Al Coordinamento sistemi informatici regionali A.I.S.I. - Assessorato del bilancio
Agli sportelli dell'Agenzia regionale per l'impiego
Agli organismi titolari di sportelli multifunzionali inseriti nel piano formativo finanziato ex legge regionale n. 24/76, annualità 2000/2001
Allo scopo di rendere ottimale la collaborazione tra gli uffici dell'Assessorato del lavoro per la realizzazione di servizi Internet relativi alle attività di maggiore interesse esterno viene istituito, all'interno del sito Internet dell'Assessorato del lavoro (circolare n. 339/99 - Gaz zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 1999 e n. 345/99 del 18 maggio 1999 - Gaz zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell'11 giugno 1999), il servizio denominato B@checa Lavoro-Offerte (raggiungibile dall'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro).
Le procedure sviluppate dall'Unità operativa servizi Intranet/Internet, con la collaborazione dell'Agenzia regionale per l'impiego, del Servizio Eures dell'Assessorato, del Servizio di sviluppo ed elaborazione dati dell'Ufficio provinciale del lavoro di Messina e del Coordinamento dei sistemi informatici regionali A.I.S.I., consentono la gestione di un data-base centralizzato delle offerte di lavoro direttamente agli uffici connessi alla Intranet dell'Assessorato: il data-base sarà giornalmente ed automaticamente trasferito nella B@checa Lavoro per la consultazione degli utenti Internet. Sono inoltre state sviluppate specifiche procedure per la consultazione del data-base da postazioni autonome (con aggiornamento periodico degli archivi) e per la produzione di elenchi cartacei.
Gli uffici in indirizzo provvederanno all'inserimento ed alla diretta gestione delle offerte di lavoro di propria competenza secondo le seguenti disposizioni.
Tipi di offerte e distribuzione delle competenze
Rientrano in questa fattispecie tutte quelle richieste di lavoro, avanzate sia da soggetti privati che da soggetti pubblici, che saranno curate per le parti di propria competenza dagli uffici cui la presente si indirizza.
In particolare, dovranno essere inserite nel data-base B@checa Lavoro-Offerte, le seguenti tipologie:
Uffici periferici
Richieste di lavoro che gli uffici periferici dell'Assessorato del lavoro hanno l'obbligo di pubblicare nei propri albi per quanto di competenza (art. 16, legge n. 56/87, collocamento disabili legge n. 68/99, ecc.).
Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale
Richieste di lavoro pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che venivano già riportate nel Bollettino, che con la presente viene soppresso.
Eures
Richieste di lavoro offerte da soggetti privati o pubblici residenti fuori dal territorio nazionale, che raccoglierà anche quelle del servizio Eures per la Sicilia orientale.
Nel data-base B@checa Lavoro-Offerte potranno, altresì, essere inserite tutte quelle offerte di lavoro avanzate da soggetti privati operanti nel territorio di appartenenza dei singoli uffici. I soggetti privati potranno fare specifiche richieste di inserimento nel data base B@checa Lavoro, agli uffici di cui sopra, delle proprie richieste di lavoro, anche utilizzando il modello allegato alla presente circolare.
Flusso delle informazioni
Le richieste pervenute dovranno essere trasposte a cura dei competenti operatori degli uffici nel modello allegato alla presente circolare, secondo le indicazioni contenute nello stesso, ed inserite direttamente nel data-base dagli stessi uffici tramite le specifiche procedure Intranet predisposte per la gestione.
Procedure automatiche trasferiranno giornalmente, in orario notturno, il data-base nel sito Internet dell'Assessorato.
I direttori degli uffici provinciali dovranno individuare un ufficio di riferimento, in ambito provinciale, che provvederà ad inserire le offerte nel data-base per quegli uffici periferici che ancora non utilizzano, per propri motivi tecnici, la Intranet dell'Assessorato: a questo ufficio dovranno essere trasmesse, anche tramite fax, le richieste di competenza già trasposte nel modello allegato alla presente circolare in tempo utile per l'inserimento in banca dati.
Il data-base B@checa Lavoro-Offerte potrà essere di volta in volta scaricato all'interno delle postazioni informatiche, abilitate alla gestione, e consultato direttamente senza l'accesso in rete.
Il data-base B@checa Lavoro-Offerte sarà inviato via e-mail per la consultazione agli sportelli Multifunzionali ogni 15 giorni, agli sportelli dell'Agenzia regionale per l'impiego ogni 10 giorni, a cura dell'area I - sviluppo dell'Agenzia regionale per l'impiego.
Modalità di attivazione del servizio
L'unità operativa servizi Intranet/Internet provvederà ad effettuare un incontro con i responsabili dei servizi di sviluppo ed elaborazione dati degli uffici regionali e provinciali del lavoro e con i responsabili delle S.C.I.C.A. capoluogo. I responsabili provinciali provvederanno quindi ad istruire all'uso della procedura i referenti informatici delle S.C.I.C.A. di propria competenza.
L'Agenzia regionale per l'impiego ed il Servizio Eures dell'Assessorato dovranno predisporre ed inserire nel data-base Offerte della B@checa lavoro le selezioni di propria competenza prima della riunione di cui al comma precedente.
Durante il necessario periodo di sperimentazione l'unità operativa servizi Intranet/Internet effettuerà le necessarie attività di monitoraggio e di messa a punto definitiva delle procedure sviluppate.
Si evidenzia infine che, per il successo del servizio che si vuole fornire agli utenti, la presenza di un sistema di sviluppo software/hardware avanzato (come risulta quello realizzato) è un elemento di secondaria importanza, rispetto la presenza di un personale realmente motivato alla realizzazione di un sistema di trasparenza reale su Internet e dell'attiva collaborazione tra le diverse professionalità coinvolte nel servizio (reperimento delle richieste di lavoro, trasposizione nel modello standard, inserimento e gestione del data-base tramite Intranet).
  L'Assessore: ADRAGNA 


Cliccare qui per visualizzare l'allegato (formato PDF) Attenzione: occorre Acrobat Reader

(2001.20.1022)
Torna al Sommariohome






CIRCOLARE 10 maggio 2001, n. 7.
Articolo 4 della legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1998. Interventi per l'occupazione.

Alle Amministrazioni comunali
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione -  Gabinetto -  Segreteria generale 

All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo - Atti Assessorato del lavoro
Al Collegio dei revisori del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoc cupati
Al Coordinamento regionale per gli interventi in materia di politica attiva del lavoro
Al gruppo XI/L - Cantieri di lavoro
Al gruppo IX/L - Interventi per l'occupazione
Al gruppo XII/L - Contabilità del fondo siciliano
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro
Alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del lavoro
Ad integrazione delle previsioni contenute nella circolare n. 321 del 15 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 63, parte I, del 19 dicembre 1998, si forniscono qui di seguito ulteriori disposizioni attuative dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1998.
Fondo per l'occupazione esercizi 1999 e 2000
Con la ripartizione dei fondi relativi al capitolo 73752 effettuata dalla Giunta di Governo è stata assegnata ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti una quota da destinare al fondo comunale per l'occupazione, precisamente L. 28.086.420 per l'esercizio finanziario 1999 (Ripartizione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49, parte I, del 15 ottobre 1999) e L. 43.209.877 per l'esercizio finanziario 2000 (Ripartizione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30, parte I, del 23 giugno 2000).
La scrivente amministrazione ha ravvisato l'opportunità di dare corso alle richieste avanzate dai comuni, di accreditamento delle somme relative agli esercizi 1998-1999-2000 formulate con delibere anche successive al termine di 30 giorni indicato dalla circolare n. 321 del 15 ottobre 1988, in considerazione dello assai modesto numero di richieste pervenute entro il predetto termine e tenuto conto della "natura" degli interventi in questione rivolti, come è noto, ad alleviare la disoccupazione nei comuni dell'Isola.
Questa Amministrazione ritiene però di definire, entro un termine conclusivo, l'acquisizione di tutte le richieste da parte dei comuni interessati all'utilizzo delle somme in argomento relative allo stanziamento regionale del 1999 e 2000.
Pertanto, con la presente si assegna il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per l'adozione da parte dei comuni dell'atto deliberativo previsto dalla circolare n. 321, ed un termine ultimo di 45 giorni, dalla data predetta della pubblicazione, per la trasmissione a questo ufficio dell'atto deliberativo medesimo.
Conseguentemente questo Assessorato non procederà ulteriormente a disporre l'accredito delle somme relative agli esercizi predetti, nel caso in cui gli atti deliberativi previsti e le relative richieste inoltrate dai comuni risultino successivi ai predetti termini assegnati con la presente.
Riguardo inoltre a quanto specificato dal 4° comma, dell'art. 24 della legge regionale n. 4 del 4 gennaio 2000 si chiarisce che le somme già accreditate o da accreditare ai comuni relativi agli esercizi 1999 e 2000, potranno essere utilizzate per la realizzazione di programmi che trovino attuazione e conclusione rispettivamente entro il 2001 ed entro il 2002.
Disposizioni riguardanti l'affidamento e lo svolgimento degli incarichi di collaudo dei cantieri di lavoro per disoccupati
I comuni dovranno affidare l'incarico di collaudo delle opere realizzate ad un tecnico iscritto all'albo regionale di cui alla circolare n. 697 del 23 aprile 1993.
A tal fine dovranno richiedere all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione l'indicazione del nominativo del tecnico cui affidare il predetto incarico: l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvederà alla relativa individuazione attraverso l'elenco provinciale dei collaudatori di cantieri di lavoro per disoccupati iscritti all'albo regionale, che verrà trasmessa da questa Amministrazione centrale, avendo cura di assegnare il nominativo di un collaudatore per non più di un collaudo.
I compensi spettanti al collaudatore saranno quelli individuati dalla circolare n. 304 del 26 marzo 1998, secondo la categoria professionale di appartenenza.
Le operazioni di collaudo dovranno riguardare sia l'aspetto tecnico dell'opera sia l'aspetto contabile amministrativo, e, pertanto, dovrà essere formulata la nota di revisione amministrativa secondo le previsioni della circolare n. 212 del 14 febbraio 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 18 marzo 1995).
Dovranno pertanto essere esibiti al collaudatore oltre tutti gli elaborati tecnici, i giustificativi di spesa (o copia conforme degli stessi qualora gli originali siano stati già trasmessi all'Assessorato del lavoro per la rendicontazione delle somme trasferite con ordine di accreditamento).
Le operazioni di collaudo e di revisione amministrativa devono avere riguardo alla realizzazione del cantiere di lavoro nella sua interezza cioè non limitatamente alla quota di finanziamento regionale ma all'importo globale dei lavori, comprensivo cioè della quota di cofinanziamento comunale.
A tal fine il collaudatore dovrà evidenziare le rispettive quote di finanziamento (regionale e comunale) e specificare analiticamente le voci di spesa ad esse imputabili.
Rendicontazione delle aperture di credito. Relazione consuntiva delle attività realizzate
Le erogazioni delle somme ai comuni disposte da questo Assessorato con ordini di accreditamento dovranno essere rendicontate, con il modello d'uso 44SC, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario nel quale la somma è stata accreditata, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 47/77, accludendo i relativi giustificativi di spesa.
Inoltre, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività dovrà essere presentata la relazione dettagliata prevista dall'art. 4 del decreto 30 settembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 63 del 19 dicembre 1998) nonché della circolare n. 321 citata, contenente la descrizione delle attività realizzate, in termini di contenuti e finanziari.
In detta relazione dovranno essere dettagliatamente specificati gli importi erogati per la realizzazione delle azioni e la loro rispettiva imputazione alle quote di finanziamento regionale e comunale.
Nel caso si sia provveduto all'istituzione di cantieri di lavoro, alla detta relazione dovrà essere accluso il collaudo tecnico e la nota di revisione contabile amministrativa specificata nel precedente paragrafo.
Le azioni realizzate, nell'ambito delle tipologie di interventi ammissibili ai sensi della circolare n. 321 del 15 ottobre 1998, dovranno inoltre risultare conformi a quelle individuate nel programma approvato dal comune con l'atto deliberativo; nel caso di realizzazione di attività totalmente o parzialmente difformi questa amministrazione provvederà ad emanare i conseguenti provvedimenti di addebito totale o parziale delle assegnazioni erogate e di recupero coattivo delle somme.
  L'Assessore: ADRAGNA 

(2001.20.1026)
Torna al Sommariohome




CIRCOLARE 5 giugno 2001, n. 5/FP.
Rettifica alla circolare 26 aprile 2001, n. 1. Proroga termini modelli previsionali.

A tutti gli organismi ed enti indirizzari della circolare 26 aprile 2001, n. 1, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 dell'11 maggio 2001

Limitatamente all'attività formativa 2000-2001, il termine ultimo per la presentazione dei modelli previsionali, previsto al Capitolo VI - Modalità di erogazione del contributo, comma 2 - Seconda anticipazione, è prorogato al 20 luglio 2001.
  Il Dirigente generale: MARINESE 

(2001.23.1221)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 15 maggio 2001, prot. n. 0397.
Sedute operative da effettuare a richiesta degli interessati presso le sedi da essi predisposte. Art. 19, comma 1, legge n.870/86.

Alla Direzione comp.le M.C.T.C. di Palermo
Alla Sezione comp.le M.C.T.C. di Catania
Agli Uffici provinciali M.C.T.C. della Sicilia
All'Amministrazione comunale di Favignana
All'Amministrazione comunale di Pantelleria
All'Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa
All'Amministrazione comunale di Ustica
All'Amministrazione comunale di Leni
All'Amministrazione comunale di Malfa
All'Amministrazione comunale di Lipari
All'Amministrazione comunale di S. Marina Salina
All'Anci Sicilia
Alla Federtrasporti
All'A.N.A.C.
All'ENAT/Sezione regionale della Sicilia
Alla F.A.I.
Alla Confartigianato
Alla C.N.A.
Alla S.N.A. Casa

Gli uffici provinciali competenti per territorio hanno informato che i sindaci dei comuni di Lipari, Lampedusa e Pantelleria, nonché ditte esercenti trasporto pubblico di persone con autobus adibiti a servizio pubblico di linea aventi sede in tali isole, hanno inoltrato richieste tendenti ad ottenere l'effettuazione di sedute di revisione di veicoli presso le sedi predisposte dagli stessi, pur in assenza delle attrezzature, previste dalla circolare assessoriale n. 55 del 2 febbraio 2000, necessarie per l'effettuazione dei controlli.
Con la suddetta circolare - con la quale si è disciplinata la materia relativa alle modalità di concessione delle sedute operative da effettuare a richiesta degli interessati presso le sedi da essi predisposte ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge n. 870/87 - si è consentito per l'anno 2000 ed esclusivamente per le isole minori, in considerazione dei tempi occorrenti per la realizzazione di centri di revisione attrezzati e delle difficoltà di collegamento con le sedi degli uffici provinciali M.C.T.C., la possibilità di accordare, a richiesta dei sindaci o delle imprese di autotrasporto (nel prosieguo definiti "privati"), sedute di revisione presso la sede del richiedente, anche in assenza delle prescritte attrezzature.
Se da un lato la disponibilità delle attrezzature tecni che consente certamente controlli più accurati e responsi oggettivi, è tuttavia da osservare che ad eccezione degli uffici di Catania e Trapani dove i controlli vengono attuati con l'ausilio delle attrezzature installate presso le rispettive sedi operative, negli altri uffici le revisioni dei veicoli vengono attuate su un'area priva di qualsiasi attrezzatura tecnica ed il parere sull'esito della revisione è determinato dalle valutazioni effettuate dal personale tecnico all'uopo abilitato.
Bisogna inoltre tenere presente la distinzione tra le revisioni dei veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonn. e con numeri di posti compreso conducente non superiore a 16, da quelle dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonn. e numero di posti superiore a 16 compreso il conducente.
Com'è noto infatti, mentre per la prima fattispecie di veicoli le revisioni oltre che essere effettuate da dipendenti della M.C.T.C., possono essere affidate in concessione quinquennale all'impresa di autoriparazione purché in possesso dei requisiti di cui al comma 9 dell'art. 80, per la seconda fattispecie la revisione può essere effettuata esclusivamente da funzionari della M.C.T.C. al l'uo po abilitati.
Alla luce di quanto sopra, al fine di tenere nella giusta considerazione le richieste pervenute dai privati residenti in tali isole, nella consapevolezza di dovere assicurare co munque controlli sui veicoli circolanti, uniformi su tutto il territorio regionale e tendenti principalmente a ga rantire la sicurezza della circolazione stradale, si impartiscono le seguenti disposizioni cui dovranno attenersi i direttori degli uffici provinciali nella valutazione delle istanze presentate dai "privati" (sindaci, imprenditori, allestitori ecc.).
Per le istanze tendenti ad ottenere la revisione presso la propria sede presentate da "privati" con sede nei comuni della Sicilia, dovranno essere applicate integralmente e scrupolosamente le disposizioni di cui alla circolare assessoriale n. 55 del 2 febbraio 2000.
Per le istanze presentate da "privati" residenti nelle isole minori, si ritiene di potere prorogare la deroga, già prevista per l'anno 2000 dalla suddetta circolare, sino alla realizzazione presso gli uffici provinciali M.C.T.C. nel cui ambito territoriale ricade l'isola, di sedi munite delle attrezzature necessarie per l'effettuazione dei controlli.
Pertanto, le suddette istanze potranno essere accolte a condizione che il privato disponga di un piazzale sufficientemente ampio chiuso al traffico veicolare, e con un locale posto nelle immediate vicinanze munito di servizi igienici, idoneo ad accogliere il personale dell'ufficio incaricato dell'espletamento dell'iter amministrativo delle pratiche.
Tale deroga non si applica per gli uffici provinciali che dispongono di una sede attrezzata: questi ultimi potranno concedere le sedute a condizione che presso la sede del privato risultino installate le attrezzature elencate nella già citata circolare n. 55.
Qualora nell'isola non esistano concessionari autorizzati nell'effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonn., le sedute di revisione potranno riguardare tutte le categorie di veicoli.
Qualora invece nell'isola vi siano una o più imprese concessionarie autorizzate, ai sensi dell'8° comma del l'art. 80 del c.d.s., le operazioni di revisione dovranno riguardare esclusivamente i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonn., o capaci di contenere più di 16 posti compreso il conducente.
  L'Assessore: ROTELLA 

(2001.22.1143)
Torna al Sommariohome




RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso pubblico Q.C.S. Obiettivo 1 2000-2006. Misure 3.1.6, 3.1.8, sottomisure 6.2.3B2, 6.3.1.B. Programma operativo Regione siciliana. Decisione commissione n. C(C(2000)2346 dell'8 agosto 2000. Bando multiasse e multimisura FSE. Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

Nell'avviso in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 parte prima dell'1 giugno 2001, a pagina 55, paragrafo sottomisura 6.2.3B azione 6.2.3B2, al 5° capoverso dopo le parole "Potranno presentare progetti le scuole medie superiori" va aggiunta la parola "pubbliche", dopo le parole "anche in rete tra loro e/o con istituti" va aggiunta la parola "superiori". Pertanto il 5° capoverso risulta così riformulato: "Potranno presentare progetti le scuole medie superiori pubbliche di ogni ordine anche in rete tra loro e/o con istituti superiori paritari".
A pagina 55, paragrafo sottomisura 6.3.1B "Campagna di educazione alla legalità nelle scuole" al 2° capoverso dopo le parole "Potranno pertanto presentare progetti le istituzioni scolastiche" va aggiunta la parola "pubbliche". Il 2° capoverso risulta così riformulato: "Potranno pertanto presentare progetti le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado anche in rete tra loro e/o con scuole paritarie, istituzioni, enti locali ed associazioni che perseguono finalità coerenti con gli obiettivi degli interventi".
(2001.23.1214)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -