REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 LUGLIO 2001 - N. 34
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 1  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 2  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 3  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 4  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 5  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 6  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 7  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 8  pag. 10 

ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 9  pag. 11 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 2 luglio 2001.
Ammissione di cacciatori non residenti in due ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana  pag. 12 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 12 giugno 2001.
Calendario scolastico 2001-2002  pag. 13 


DECRETO 12 giugno 2001.
Rettifiche ed integrazioni al decreto 12 febbraio 2001, concernente approvazione degli elenchi di aspiranti alla nomina di revisori dei conti di competenza dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione  pag. 14 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 26 aprile 2001.
Ammissione a finanziamento per le unità abitative residuali delle cooperative edilizie incluse nei piani regionali di intervento formati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.  pag. 14 


DECRETO 16 maggio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Vigilante, con sede in Campobello di Mazara e nomina del commissario liquidatore  pag. 15 


DECRETO 16 maggio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa dei lavoratori di Marsala, con sede in Marsala e nomina del commissario liquidatore  pag. 16 

DECRETO 16 maggio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa CO.EDIL., con sede in Mazara del Vallo e nomina del commissario liquidatore  pag. 16 


DECRETO 16 maggio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La Rivincita, con sede in Sommatino, e nomina del commissario liquidatore  pag. 16 


DECRETO 22 maggio 2001.
Concessione al comune di Villabate della possibilità di derogare all'obbligo di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28  pag. 17 


DECRETO 22 giugno 2001.
Programma operativo plurifondo 2000-2006. Misure 4.3.1 e 4.3.2 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura  pag. 17 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 22 maggio 2001.
Approvazione del rendiconto della gestione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 1999  pag. 34 

Assessorato della sanità

DECRETO 11 aprile 2001.
Determinazione del contributo per la gestione ed il funzionamento dei consultori familiari privati convenzionati  pag. 35 


DECRETO 12 giugno 2001.
Aggiornamento delle tariffe di trasferimento degli emoderivati  pag. 35 


DECRETO 18 giugno 2001.
Determinazione degli ambiti territoriali ai fini del l'ac quisizione delle scelte di assistenza primaria nell'ambito delle Aziende unità sanitarie locali n. 1 di Agrigento, n. 3 di Catania e n. 5 di Messina  pag. 36 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 7 maggio 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di Favara  pag. 38 


DECRETO 7 maggio 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Palma di Montechiaro  pag. 40 


DECRETO 7 maggio 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di S. Elisabetta  pag. 47 


DECRETO 8 maggio 2001.
Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive del comune di Giarratana  pag. 49 

DECRETO 8 maggio 2001.
Autorizzazione del progetto dell'ENEL per la costruzione di una cabina elettrica in territorio del comune di Nissoria  pag. 51 


DECRETO 16 maggio 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di Delia  pag. 52 


DECRETO 21 maggio 2001.
Approvazione di variante al regolamento edilizio del piano regolatore generale del comune di Villalba.  pag. 53 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
ORDINANZA 6/14 giugno 2001, n. 194  pag. 54 
ORDINANZA 6/14 giugno 2001, n. 195  pag. 55 

Presidenza:
Ufficio del Vice Commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia
Avviso pubblico per sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse da parte di organismi interessati alla attuazione di un corso di formazione professionale finalizzato alla realizzazione di attività teoriche e tecnico-pratiche della durata di mesi 24 e relative al censimento di beni mobili ed immobili contenenti amianto ed alla verifica del rischio amianto, funzionale alla stesura di una ipotesi di piano regionale per la prevenzione dei rischi, nonché alla formazione di gruppi tecnici specialistici in grado di costituire autonoma impresa  pag. 56 
Avviso pubblico per sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse da parte di organismi interessati alla realizzazione di un corso di formazione professionale finalizzato alla realizzazione di attività teoriche e tecnico-pratiche della durata di mesi 12 e relative al censimento dei pozzi di emunzione delle acque sotterranee funzionale alla loro messa in sicurezza  pag. 58 
Avviso pubblico per sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse da parte di organismi interessati alla attuazione di un corso di formazione professionale finalizzato alla realizzazione di attività teoriche e tecnico-pratiche della durata di mesi 12 e relative al censimento delle cave dismesse presenti in Sicilia funzionale alla stesura di un piano regionale per la pianificazione e programmazione di interventi di recupero, controllo e monitoraggio per il reinserimento naturalistico-ambientale delle aree  pag. 60 
Avviso pubblico per sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse da parte di organismi interessati alla realizzazione di un corso di formazione professionale finalizzato alla realizzazione di attività teoriche e tecnico-pratiche della durata di mesi 7 e relative al censimento e creazione di un catasto funzionale alla stesura di un piano regionale per la messa in sicurezza, demolizione, recupero di materiali e rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti  pag. 62 
Avviso pubblico per sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse da parte di organismi interessati alla attuazione di un corso di formazione professionale finalizzato alla realizzazione di attività teoriche e tecnico-pratiche della durata di mesi 24 e relative al censimento dei siti di allocazione degli impianti di telefonia mobile e dei sistemi fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi, nonché degli elettrodotti, funzionale alla stesura di un'ipotesi di piano regionale per la prevenzione dei rischi da esposizione alle onde elettromagnetiche, nonché per la gestione, il controllo degli interventi e delle attività di bonifica e riduzione delle condizioni di rischio da elettrosmog  pag. 65 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo.  pag. 67 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Integrazione del Consiglio regionale della pesca.  pag. 67 
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 67 

Assessorato dei lavori pubblici:
Impegno di spesa per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Enna  pag. 67 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Ricostituzione della commissione provinciale per l'im piego di Agrigento  pag. 67 
Ricostituzione della commissione provinciale per l'impiego di Ragusa  pag. 68 
Ricostituzione della commissione provinciale per l'im piego di Catania  pag. 68 
Ricostituzione della commissione provinciale per l'im piego di Enna  pag. 68 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione all'apertura di un dispensario stagionale nel comune di Gioiosa Marea  pag. 69 
Sostituzione di un componente del comitato tecnico scientifico di cui al decreto n. 21134/96  pag. 69 
Autorizzazione all'apertura di un dispensario stagionale nella frazione Naxos del comune di Giardini  pag. 69 
Riconoscimento del laboratorio di sezionamento per carni fresche di volatili da cortile alla ditta AVIMECC s.r.l. di Modica  pag. 69 
Riconoscimento del laboratorio di sezionamento per carni rosse alla ditta Cooperativa agricola Altopiano di Ragusa  pag. 69 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Cerda  pag. 69 
Nulla osta alla ditta Grasso Orazio per la coltivazione di una cava di sabbia nel comune di Polizzi Generosa.  pag. 69 
Sdemanializzazione di un'area in località Fondachello del comune di Mascali  pag. 69 
Elenco dei soggetti cui sono stati rilasciati gli attestati di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale  pag. 69 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Autorizzazione alla modifica della ragione sociale della ditta F.lli Emanuele e C. s.n.c. in Levanto Pietro e C. s.n.c., con sede in Tusa  pag. 72 
Autorizzazione provvisoria alla società SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, all'esercizio di una autolinea extraurbana  pag. 72 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 26 giugno 2001, n. 301.
Programma operativo regionale 2000/2006. Misura 4.2.1. Investimenti aziendali per l'irrobustimento dellefiliere agricole e zootecnica. Disposizioni attuative per l'esame delle istanze pregresse  pag. 73 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 15 giugno 2001, n. 9.
Criteri e modalità per la richiesta e l'erogazione delle provvidenze relative agli interventi per la valorizzazione storico-culturale dei mulini a vento e per la coltivazione tradizionale del sale marino nelle saline della provincia di Trapani. Cap. 776801, esercizio finanziario 2001  pag. 81 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 20 giugno 2001, n. 2413.
Norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche  pag. 84 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 1.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia sino al 30 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza sino al 31 dicembre 2001;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale, tra l'altro, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti, nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le successive ordinanze del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000 di modifica ed integrazione della precedente citata ordinanza;
Visto il decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000 di "approvazione del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di C.D.R. e relative stazioni di trasferenza";
Visto, in particolare, l'articolo unico del citato decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, il quale, nel richiamare l'art. 6 della pure citata ordinanza ministeriale n. 3072/2000, indica, al punto a), le ubicazioni relative agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3136 del 25 maggio 2001, con la quale vengono dettate ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia ed, in particolare, l'art. 4, punto 30, della stessa ordinanza che prevede di ubicare, in caso di indisponibilità nelle aree A.S.I., gli impianti di C.D.R. in altre aree del medesimo ambito territoriale ottimale;
Visto il decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione dalle ordinanze di protezione civile per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, "il documento delle priorità", che, per i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 1, individua nel l'area A.S.I. del comune di Trapani l'ubicazione del l'im pianto di produzione di C.D.R. al quale dovranno conferire i rifiuti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, direttamente o tramite stazione di trasferenza, i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 1 individuati in numero 24 dallo stesso "documento delle priorità";
Visto il verbale della riunione del 6 marzo 2001, tenutasi presso la sede dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, nel corso della quale il rappresentante del consorzio A.S.I. della provincia di Trapani, nel dichiarare la disponibilità del consorzio stesso per la localizzazione dell'impianto di produzione di combustibile derivato dai rifiuti a servizio dei comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 1 all'interno dell'area A.S.I., ha tuttavia segnalato la presenza, all'interno della suddetta area, di attività incompatibili con l'impianto di C.D.R. tra cui un opificio per la produzione di materiale farmaceutico nonché la contiguità, con l'area A.S.I., della pre-riserva delle Saline;
Visto quanto dichiarato nel corso della predetta riunione dal rappresentante della Provincia regionale di Trapani e, in particolare, la richiesta di localizzare l'impianto di produzione di C.D.R. nell'area adiacente all'esistente impianto di trattamento rifiuti in contrada Belvedere, anche se non ricadente in area del consorzio A.S.I. della provincia di Trapani;
Vista la nota n. 3330 dell'11 giugno 2001, con la quale il commissario straordinario del comune di Trapani esprime la disponibilità per la localizzazione dell'impianto per la produzione del C.D.R. in un'area, adiacente al l'impianto di riciclaggio di contrada Belvedere del comune di Trapani, dell'estensione di 15.000 mq. evidenziata nelle planimetrie allegate alla citata nota del comune di Trapani;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2983/99 e successive, relativamente a quanto previsto per le ubicazioni degli impianti di C.D.R.;

Ordina:


Art. 1

L'impianto per la produzione del C.D.R. nell'A.T.O. n. 1, di cui al documento delle priorità approvato con decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, è localizzato, in variante al citato documento delle priorità ai sensi dell'art. 4, punto 30, dell'ordinanza ministeriale n. 3136 del 25 maggio 2001, nell'area dell'estensione di 15.000 mq. sito nel territorio del comune di Trapani in contrada Belvedere, secondo quanto indicato dalla nota del comune di Trapani n. 3330 dell'11 giugno 2001 e meglio individuata nella planimetria che si allega per fare parte integrante della presente ordinanza. La predetta localizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio del comune di Trapani.

Art. 2

L'Agenzia del territorio - Direzione compartimentale per la Sicilia provvederà, entro giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza, a comunicare alla struttura commissariale i dati catastali esatti inerenti le aree interessate alla predetta ubicazione compresi i nominativi delle ditte proprietarie.

Art. 3

Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 4

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio del comune e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2001.
  Il Vice Commissario:LO MONTE 

(2001.26.1383)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 2.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia sino al 30 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza sino al 31 dicembre 2001;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale, tra l'altro, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti, nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le successive ordinanze del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000 di modifica ed integrazione della precedente citata ordinanza;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3048/2000, che prevede l'acquisizione dell'area del l'at tua le poligono di tiro in località Bellolampo nel comune di Palermo, limitrofa all'attuale discarica dei rifiuti solidi urbani;
Visto il decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000 di "approvazione del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di C.D.R. e relative stazioni di trasferenza";
Visto, in particolare, l'articolo unico del citato decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, il quale, nel richiamare l'art. 6 della pure citata ordinanza ministeriale n. 3072/2000, indica, al punto a), le ubicazioni relative agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3136 del 25 maggio 2001, con la quale vengono dettate ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia ed, in particolare, l'art. 4, punto 30, della stessa ordinanza che prevede di ubicare, in caso di indisponibilità nelle aree A.S.I., gli impianti di C.D.R. in altre aree del medesimo ambito territoriale ottimale;
Visto il decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione dalle ordinanze di protezione civile per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, "il documento delle priorità", che, per i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 2, individua nel l'area A.S.I. del comune di Carini (PA) l'ubicazione del l'im pianto di produzione di C.D.R. al quale dovranno conferire i rifiuti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, direttamente o tramite stazione di trasferenza, i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 2 individuati in numero di 30 dallo stesso "documento delle priorità";
Visto il verbale della riunione del 6 marzo 2001, tenutasi presso i locali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, nel corso della quale i rappresentanti del consorzio A.S.I. hanno evidenziato la difficoltà di individuare un'area idonea per l'ubicazione dell'impianto, a causa della vicinanza di insediamenti residenziali e turistici, lungo tutto il perimetro, mentre le aree meno prossime necessitano di significative opere di urbanizzazione;
Visto il verbale della conferenza di servizi del 12 giugno 2001, nel corso della quale si è approvato il progetto del nuovo poligono militare di tiro, al fine di perfezionare la permuta con l'area del poligono di tiro in località Bellolampo;
Vista la nota n. 5313 del 13 giugno 2001, con la quale il commissario straordinario del comune di Palermo conferma la delega all'A.M.I.A., da parte del comune di Palermo, per l'attuazione del piano regionale sui rifiuti;
Vista la nota n. 27663 del 14 giugno 2001, con la quale il commissario straordinario dell'A.M.I.A., in forza della delega, trasmette la planimetria con la distribuzione degli impianti per la gestione integrata dei rifiuti in località Bellolampo, con l'individuazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di produzione di C.D.R., pari a 37.200 mq.;
Ritenuto, pertanto, di potere accogliere la proposta del l'A.M.I.A., per la realizzazione dell'impianto per il C.D.R. previsto per l'A.T.O. n. 2, al fine di costituire un polo per la gestione integrata dei rifiuti;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle ubicazioni degli impianti di C.D.R.;

Ordina:


Art. 1

L'impianto per la produzione del C.D.R. nell'A.T.O. n. 2 di cui al documento delle priorità, approvato con decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, è localizzato, in variante al citato documento delle priorità, ai sensi dell'art. 4, punto 30, dellministeriale n. 3136 del 25 maggio 2001, in località Bellolampo nel comune di Palermo, in un'area dell'estensione di 37.200 mq., meglio evidenziata nella planimetria che si allega per fare parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 3

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio del comune e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2001.
  Il Vice Commissario:LO MONTE 

(2001.26.1386)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 3.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia sino al 30 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza sino al 31 dicembre 2001;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale, tra l'altro, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le successive ordinanze del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000 di modifica ed integrazione della precedente citata ordinanza;
Visto il decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000 di "approvazione del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di C.D.R. e relative stazioni di trasferenza";
Visto, in particolare, l'articolo unico del citato decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, il quale, nel richiamare l'art. 6 della pure citata ordinanza ministeriale n. 3072/2000, indica, al punto a), le ubicazioni relative agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3136 del 25 maggio 2001, con la quale vengono dettate ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia ed, in particolare, l'art. 4, punto 30, della stessa ordinanza che prevede di ubicare, in caso di indisponibilità nelle aree A.S.I., gli impianti di C.D.R. in altre aree del medesimo ambito territoriale ottimale;
Visto Il decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'am biente, on.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione dalle ordinanze di protezione civile per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, "il documento delle priorità", che, per i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 3, individua nel l'area A.S.I. del comune Termini Imerese l'ubicazione del l'im pianto di produzione di C.D.R. al quale dovranno conferire i rifiuti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, direttamente o tramite stazione di trasferenza, i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 3 individuati in numero di 53 dallo stesso "documento delle priorità";
Visto il verbale della riunione del 6 marzo 2001, tenutasi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, nel corso della quale i rappresentanti del consorzio A.S.I. della provincia di Palermo, per la realizzazione dell'impianto di produzione del C.D.R., hanno rappresentato che il consorzio avrebbe assegnato, all'Ufficio del Commissario delegato, un'area già nella disponibilità del consorzio ovvero indicato, in alternativa, un'area non utilizzata da un'impresa assegnataria;
Vista la nota n. 2054 del 14 giugno 2001, con la quale il consorzio A.S.I. della provincia di Palermo ha indicato, per la realizzazione dell'impianto di produzione del C.D.R. relativo all'A.T.O. n. 3, un lotto di terreno della società Thermoplastic S.p.A. esteso circa 40.000 mq. su cui insiste un vecchio capannone in disuso da svariati anni;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2983/99 e successive, relativamente alle ubicazioni degli impianti di C.D.R.;

Ordina:


Art. 1

L'impianto per la produzione del C.D.R. nell'A.T.O. n. 3 di cui al documento delle priorità, approvato con decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, è localizzato nell'area di 15.000 mq., meglio individuata nella planimetria che si allega per fare parte integrante della presente ordinanza, all'interno del lotto di terreno della società Thermoplastic S.p.A. esteso circa 38.000 mq., sita in area del consorzio A.S.I. della provincia di Palermo in territorio del comune di Termini Imerese, indicata dal consorzio A.S.I., con nota n. 2054 del 14 giugno 2001, con riferimento all'atto notarile di compravendita in notaio Francesco Catania del 14 aprile 1975.

Art. 2

L'Agenzia del territorio, Direzione compartimentale per la Sicilia, provvederà, entro giorni trenta dalla notifica del presente atto, a comunicare alla struttura commissariale i dati catastali inerenti le aree interessate alla predetta ubicazione compresi i nominativi delle ditte proprietarie.

Art. 3

Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 4

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio del comune e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2001.
  Il Vice Commissario:LO MONTE 

(2001.26.1390)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 4.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia sino al 30 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza sino al 31 dicembre 2001;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale, tra l'altro, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le successive ordinanze del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000 di modifica ed integrazione della precedente citata ordinanza;
Visto il decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000 di "approvazione del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di C.D.R. e relative stazioni di trasferenza";
Visto, in particolare, l'articolo unico del citato decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, il quale, nel richiamare l'art. 6 della pure citata ordinanza ministeriale n. 3072/2000, indica, al punto a), le ubicazioni relative agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3136 del 25 maggio 2001, con la quale vengono dettate ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia ed, in particolare, l'art. 4, punto 30, della stessa ordinanza che prevede di ubicare, in caso di indisponibilità nelle aree A.S.I., gli impianti di C.D.R. in altre aree del medesimo ambito territoriale ottimale;
Visto Il decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000 con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione dalle ordinanze di protezione civile per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, il "documento delle priorità", che, per i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 4, individua nel l'area A.S.I. di Milazzo-Giammoro (Messina) l'ubicazione dell'impianto di produzione di C.D.R. al quale dovranno conferire i rifiuti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, direttamente o tramite stazione di trasferenza, i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 4 individuati in numero di 108 dallo stesso "documento delle priorità";
Vista la nota n. 519 del 17 gennaio 2001, con la quale il sub commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia ha chiesto la disponibilità del sito ove ubicare l'impianto nel l'area A.S.I. di Milazzo-Giammoro a servizio del l'A.T.O. n. 4;
Visto il verbale della riunione tenutasi il 6 marzo 2001 presso l'Assessorato regionale del territorio e del l'am bien te, nel corso della quale, attesa l'impossibilità di ubicare l'impianto di che trattasi nell'area A.S.I. di Milazzo-Giammoro, i rappresentanti del consorzio A.S.I. della provincia di Messina hanno indicato nell'area A.S.I. di località Larderia nel territorio del comune di Messina la possibilità di individuare il sito per la localizzazione del l'impianto per la produzione di C.D.R.;
Rilevato che durante la citata riunione il rappresentante del comune di Messina ha dichiarato la disponibilità dell'amministrazione comunale ad ubicare l'impianto di che trattasi pur a condizione che lo stesso sia funzionale per i soli rifiuti solidi urbani del comune di Messina;
Vista la nota del consorzio A.S.I. di Messina prot. n. 141/2001 del 16 febbraio 2001, con la quale si fa presente che "non si può oggi assicurare alcuna possibilità di ubicazione dell'impianto stesso" nell'area di Milazzo-Giammoro;
Visto il verbale del 13 giugno 2001, relativo all'incontro tenutosi nella sede del consorzio A.S.I. della provincia di Messina, nel corso della quale si è preso atto che l'unica possibilità di ubicare l'impianto, in aree di competenza del consorzio A.S.I., è quella relativa all'area A.S.I. di Larderia nel comune di Messina;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle ubicazioni degli impianti di C.D.R.;
Ritenuto necessario procedere alla localizzazione del l'im pianto per la produzione del C.D.R. in variante agli strumenti urbanistici vigenti;

Ordina:


Art. 1

L'impianto per la produzione del C.D.R. nell'A.T.O. n. 4 di cui al "documento delle priorità", approvato con decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, è localizzato in variante al citato documento delle priorità, ai sensi dell'art. 4, punto 30, dell'ordinanza ministeriale n. 3136 del 25 maggio 2001, nell'area dell'estensione di 15.000 mq., posta all'interno dell'area dell'adottato strumento urbanistico del consorzio A.S.I. della provincia di Messina in località Larderia, nel territorio del comune di Messina, meglio evidenziata nella planimetria che si allega per fare parte integrante della presente ordinanza. La predetta localizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio del comune di Messina.

Art. 2

L'Agenzia del territorio, Direzione compartimentale per la Sicilia, provvederà, entro giorni trenta dalla notifica del presente atto, a comunicare alla struttura commissariale i dati catastali inerenti le aree interessate alla predetta ubicazione compresi i nominativi delle ditte proprietarie.

Art. 3

Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 4

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio del comune e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2001.
  Il Vice Commissario:LO MONTE 

(2001.26.1387)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 5.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia sino al 30 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza sino al 31 dicembre 2001;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale, tra l'altro, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le successive ordinanze del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000 di modifica ed integrazione della precedente citata ordinanza;
Visto il decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000 di "approvazione del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di C.D.R. e relative stazioni di trasferenza";
Visto, in particolare, l'articolo unico del citato decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, il quale, nel richiamare l'art. 6 della pure citata ordinanza ministeriale n. 3072/2000, indica, al punto a), le ubicazioni relative agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3136 del 25 maggio 2001, con la quale vengono dettate ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia ed, in particolare, l'art. 4, punto 30, della stessa ordinanza che prevede, di ubicare, in caso di indisponibilità nelle aree A.S.I., gli impianti di C.D.R. in altre aree del medesimo ambito territoriale ottimale;
Visto il decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l l'am biente, on.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione dalle ordinanze di protezione civile per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, "il documento delle priorità", che, per i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 5, individua nel l'area A.S.I. del comune di Assoro (EN) l'ubicazione del l'im pianto di produzione di C.D.R. al quale dovranno conferire i rifiuti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, direttamente o tramite stazione di trasferenza, i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 5 individuati in numero di 36 dallo stesso "documento delle priorità";
Visto il verbale della riunione del 10 aprile 2001, tenutasi presso i locali della Presidenza della Regione siciliana, nel corso della quale i rappresentanti del consorzio A.S.I. hanno individuato e proposto all'Ufficio del Commissario delegato, per la realizzazione dell'impianto di produzione di C.D.R., un'area interna al perimetro del P.R.T. del consorzio A.S.I. della provincia di Enna, di estensione pari a 17.000 mq., sita nel territorio del comune di Enna;
Vista la nota n. 1071 del 4 giugno 2001, con la quale il presidente del consorzio A.S.I. della provincia di Enna conferma l'individuazione dell'area già proposta nel corso della citata riunione del 10 aprile 2001, con l'am plia mento a 20.000 mq;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle ubicazioni degli impianti di C.D.R.;

Ordina:


Art. 1

L'impianto per la produzione del C.D.R. nell'A.T.O. n. 5 di cui al documento delle priorità, approvato con decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, è localizzato, in variante al citato documento delle priorità, ai sensi dell'art. 4, punto 30, dellministeriale n. 3136 del 25 maggio 2001, nell'area del consorzio A.S.I. della provincia di Enna, nel comune di Enna, in un'area del l'estensione di 15.000 mq., meglio evidenziata nella planimetria che si allega per fare parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

L'Agenzia del territorio, Direzione compartimentale per la Sicilia - provvederà, entro giorni trenta dalla notifica del presente atto, a comunicare alla struttura commissariale i dati catastali inerenti le aree interessate alla predetta ubicazione compresi i nominativi delle ditte proprietarie.

Art. 3

Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art.4

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio del comune e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2001.
  Il Vice Commissario:LO MONTE 

(2001.26.1388)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 6.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia sino al 30 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza sino al 31 dicembre 2001;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale, tra l'altro, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le successive ordinanze del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000 di modifica ed integrazione della precedente citata ordinanza;
Visto il decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000 di "approvazione del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di C.D.R. e relative stazioni di trasferenza";
Visto, in particolare, l'articolo unico del citato decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, il quale, nel richiamare l'art. 6 della pure citata ordinanza ministeriale n. 3072/2000, indica, al punto a), le ubicazioni relative agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3136 del 25 maggio 2001, con la quale vengono dettate ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia ed, in particolare, l'art. 4, punto 30, della stessa ordinanza che prevede di ubicare, in caso di indisponibilità nelle aree A.S.I., gli impianti di C.D.R. in altre aree del medesimo ambito territoriale ottimale;
Visto il decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione dalle ordinanze di protezione civile per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, il "documento delle priorità" che, per i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 6, individua nel l'area A.S.I. di Catania l'ubicazione dell'impianto di produzione di C.D.R. al quale dovranno conferire i rifiuti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, direttamente o tramite stazione di trasferenza, i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 6, individuati in numero di 46 dallo stesso "documento delle priorità";
Vista la nota del comune di Catania n. 3436 del 4 giugno 2001, con i relativi allegati, con la quale il comune di Catania individua un'area di proprietà comunale estesa circa 14 ettari, all'interno della particella n. 253, foglio di mappa n. 40, estesa circa 28 ettari, con destinazione urbanistica "zona L, impianti sportivi, stadio", limitrofa all'area di competenza A.S.I., assegnandola alla di re zione N.U. per la localizzazione dell'impianto per la pro duzione di C.D.R. per l'A.T.O. n. 6 e per gli altri impianti a servizio dei sub-A.T.O. CT-5 (compost) e CT-4 (selezione e valorizzazione della frazione secca) di cui il comune di Catania fa parte;
Visto il verbale del sopralluogo dell'8 giugno 2001, effettuato dal comune di Catania, dalla Provincia regionale di Catania e dal funzionario della struttura commissariale responsabile della provincia di Catania, nel corso del quale si è verificata l'idoneità del sito e si è redatta una planimetria con la localizzazione di massima dei vari impianti all'interno della sopraddetta particella catastale, individuando, in particolare, l'area per l'impianto di produzione di C.D.R.;
Considerato che, anche se non risulta rispettata la previsione circa l'ubicazione dell'impianto di produzione di C.D.R. nell'area A.S.I. della provincia di Catania di cui al "documento delle priorità", si è individuata una soluzione alternativa migliorativa in area di competenza del comune di Catania, confinante con l'area di competenza A.S.I., che permette "di realizzare un polo-distretto che consenta di razionalizzare ed integrare fortemente le operazioni di trattamento con sensibile riduzione di importanti voci di costo, migliore funzionalità ed efficacia" e quindi migliorativa rispetto alla soluzione precedentemente indicata dal consorzio A.S.I. di cui al verbale del 20 marzo 2001 ed al successivo sopralluogo del 26 marzo 2001, relativa ad un'area di 5,6 ettari, parzialmente impegnata, nella quale non potevano essere ubicati tutti gli impianti attualmente previsti;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2983/99 e successive, relativamente a quanto previsto per le ubicazioni degli impianti di C.D.R.;
Ritenuto necessario procedere, pertanto, alla localizzazione del predetto impianto per la produzione del C.D.R. in variante agli strumenti urbanistici vigenti;

Ordina:


Art. 1

L'impianto per la produzione del C.D.R. nell'A.T.O. n. 6 di Catania, di cui al "documento delle priorità", approvato con decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, è localizzato, in variante al citato documento delle priorità ai sensi dell'art. 4, punto 30, dell'ordinanza ministeriale n. 3136 del 25 maggio 2001, nell'area dell'estensione di 15.000 mq. posta all'interno dell'area di 14 ettari, in premessa citata, nel territorio del comune di Catania, meglio evidenziata nella planimetria che si allega per fare parte integrante della presente ordinanza. La predetta localizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio del comune di Catania.

Art. 2

L'Agenzia del territorio, Direzione compartimentale per la Sicilia - provvederà, entro giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza, a comunicare alla struttura commissariale i dati catastali esatti inerenti le aree interessate alla predetta ubicazione compresi i nominativi delle ditte proprietarie.

Art. 3

Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 4

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio del comune e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2001.
  Il Vice Commissario:LO MONTE 

(2001.26.1389)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 7.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia sino al 30 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza sino al 31 dicembre 2001;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale, tra l'altro, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le successive ordinanze del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000 di modifica ed integrazione della precedente citata ordinanza;
Visto il decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000 di "approvazione del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di C.D.R. e relative stazioni di trasferenza";
Visto, in particolare, l'articolo unico del citato decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, il quale, nel richiamare l'art. 6 della pure citata ordinanza ministeriale n. 3072/2000, indica, al punto a), le ubicazioni relative agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3136 del 25 maggio 2001, con la quale vengono dettate ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia ed, in particolare, l'art. 4, punto 30, della stessa ordinanza che prevede di ubicare, in caso di indisponibilità nelle aree A.S.I., gli impianti di C.D.R. in altre aree del medesimo ambito territoriale ottimale;
Visto il decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione dalle ordinanze di protezione civile per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, "il documento delle priorità", che, per i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 7, individua nel l'area A.S.I. del comune di Aragona (AG) l'ubicazione del l'im pianto di produzione di C.D.R. al quale dovranno conferire i rifiuti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, direttamente o tramite stazione di trasferenza, i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 7 individuati in numero di 43 dallo stesso "documento delle priorità";
Visto il verbale della riunione del 21 marzo 2001, tenutasi presso la sede del consorzio A.S.I. della provincia di Agrigento, nel corso della quale i rappresentanti del consorzio A.S.I. hanno individuato e proposto all'Ufficio del Commissario delegato, per la realizzazione del l'im pianto di produzione di C.D.R., un'area prevista dal P.R.G. del consorzio A.S.I., agglomerato industriale Aragona-Favara, con destinazione urbanistica "lotti industriali" e costituita dal lotto n. 70/b, nella disponibilità del consorzio e già assegnata e deliberata dal comitato direttivo, di estensione pari a circa 4.400 mq., e da un lotto limitrofo, identificato nello stesso P.R.G. al n. 115, dell'estensione di circa 16.000 mq.;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2983/99 e successive, relativamente alle ubicazioni degli impianti di C.D.R.;

Ordina:


Art. 1

L'impianto per la produzione del C.D.R. nell'A.T.O. n. 7, di cui al documento delle priorità approvato con decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, è localizzato in un'area di 15.000 mq. costituita dal lotto 70/b, del l'estensione di circa 4.400 mq. e dall'area dell'estensione di 10.600 mq. all'interno del lotto n. 115, del P.R.G. del consorzio A.S.I. della provincia di Agrigento, agglomerato industriale Aragona-Favara, di cui al verbale citato in premessa, meglio individuata nella planimetria che si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante.

Art. 2

L'Agenzia del territorio, Direzione compartimentale per la Sicilia - provvederà, entro giorni trenta dalla notifica del presente atto, a comunicare alla struttura commissariale i dati catastali inerenti le aree interessate alla predetta ubicazione compresi i nominativi delle ditte proprietarie.

Art. 3

Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 4

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio del comune e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2001.
  Il Vice Commissario:LO MONTE 

(2001.26.1391)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 8.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia sino al 30 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza sino al 31 dicembre 2001;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale, tra l'altro, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le successive ordinanze del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000 di modifica ed integrazione della precedente citata ordinanza;
Visto il decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000 di "approvazione del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di C.D.R. e relative stazioni di trasferenza";
Visto, in particolare, l'articolo unico del citato decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, il quale, nel richiamare l'art. 6 della pure citata ordinanza ministeriale n. 3072/2000, indica, al punto a), le ubicazioni relative agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3136 del 25 maggio 2001, con la quale vengono dettate ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia ed, in particolare, l'art. 4, punto 30, della stessa ordinanza che prevede di ubicare, in caso di indisponibilità nelle aree A.S.I., gli impianti di C.D.R. in altre aree del medesimo ambito territoriale ottimale;
Visto il decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000 con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione dalle ordinanze di protezione civile per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, "il documento delle priorità" che, per i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 8, individua nel l'area A.S.I. del comune di Gela (CL) l'ubicazione del l'im pianto di produzione di C.D.R. al quale dovranno conferire i rifiuti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, direttamente o tramite stazione di trasferenza, i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 8 individuati in numero di 30 dallo stesso "documento delle priorità";
Vista la nota n. 215 del 23 gennaio 2001, con la quale il consorzio A.S.I. di Gela dichiara che il consorzio stesso non dispone di un lotto di terreno dell'estensione di 8.000-10.000 mq. ove localizzare l'impianto per la produzione di C.D.R. per l'A.T.O. n. 8;
Vista la nota n. 13757 del 1° febbraio 2001, con la quale il comune di Gela, considerata l'indisponibilità nel l'area del consorzio A.S.I. di Gela, richiede al Sub Commissario la variante per la localizzazione dell'impianto di che trattasi;
Vista la nota del comune di Gela del 13 giugno 2001 con la quale il comune di Gela indica la disponibilità di un'area di 11.400 mq. (particella n. 59, ex 11, sub. b, foglio n. 14) già espropriata dal comune per le esigenze della gestione dei rifiuti, nella quale localizzare l'impianto per la produzione del C.D.R.;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle ubicazioni degli impianti di C.D.R.;

Ordina:


Art. 1

L'impianto per la produzione del C.D.R. nell'A.T.O. n. 8, di cui al documento delle priorità approvato con decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, è localizzato, in variante al citato documento delle priorità ai sensi dell'art. 4, punto 30, dell'ordinanza ministeriale n. 3136 del 25 maggio 2001, nell'area del comune di Gela di estensione pari a 11.400 mq., particella n. 59, ex 11, sub. b, del foglio di mappa n. 14, meglio individuata nella planimetria che si allega per fare parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 3

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio del comune e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2001.
  Il Vice Commissario:LO MONTE 

(2001.26.1385)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 19 giugno 2001.
Localizzazione dell'impianto per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti nell'ambito territoriale ottimale n. 9.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia sino al 30 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza sino al 31 dicembre 2001;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale, tra l'altro, il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per la predisposizione del piano di gestione dei rifiuti nonché per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;
Viste le successive ordinanze del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000 e n. 3072 del 21 luglio 2000 di modifica ed integrazione della precedente citata ordinanza;
Visto il decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000 di "approvazione del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di C.D.R. e relative stazioni di trasferenza";
Visto, in particolare, l'articolo unico del citato decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, il quale, nel richiamare l'art. 6 della pure citata ordinanza ministeriale n. 3072/2000, indica, al punto a), le ubicazioni relative agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile, n. 3136 del 25 maggio 2001, con la quale vengono dettate ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia ed, in particolare, l'art. 4, punto 30, della stessa ordinanza che prevede, di ubicare, in caso di indisponibilità nelle aree A.S.I., gli impianti di C.D.R. in altre aree del medesimo ambito territoriale ottimale;
Visto il decreto commissariale n. 190 del 17 ottobre 2000 con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione dalle ordinanze di protezione civile per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, il "documento delle priorità" che, per i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 9, individua nel l'area A.S.I. di Priolo Gargallo (Siracusa) l'ubicazione del l'im pianto di produzione di C.D.R. al quale dovranno conferire i rifiuti, nei limiti previsti dalla normativa vigente, direttamente o tramite stazione di trasferenza, i comuni facenti parte dell'A.T.O. n. 9 individuati in numero di 21 dallo stesso "documento delle priorità";
Viste le note del consorzio A.S.I. di Siracusa n. 230 del 19 gennaio 2001 e n. 4148 del 17 novembre 2000 ed i relativi allegati, con le quali il consorzio indica un'area estesa 20 ettari, che il piano regolatore dell'A.S.I. destina alla realizzazione di impianti per il trattamento rifiuti, e fa presente che la localizzazione dell'impianto di C.D.R. per un'estensione di un ettaro è compatibile con altre iniziative del consorzio stesso;
Vista la relazione relativa al sopralluogo del 2 marzo 2001, effettuato da funzionari del consorzio A.S.I. di Siracusa, della Provincia regionale di Siracusa e della struttura commissariale, nel corso del quale si è verificato lo stato dei luoghi ;
Considerato che l'area per l'ubicazione dell'impianto di produzione di C.D.R. può essere individuata in un'area di 15.000 mq. all'interno della più vasta area di 20 ettari indicata dal consorzio A.S.I.;
Considerato che, anche se non risulta rispettata la previsione circa l'ubicazione di cui al "documento delle priorità" dell'impianto di produzione di C.D.R. nel comune di Priolo, l'area individuata ricade sempre nel territorio di competenza A.S.I., in un comune (Augusta) limitrofo a quello di Priolo Gargallo;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2983/99 e successive, relativamente a quanto previsto per le ubicazioni degli impianti di C.D.R.;

Ordina:


Art. 1

L'impianto per la produzione del C.D.R. nell'A.T.O. n. 9, Siracusa, di cui al "documento delle priorità", approvato con decreto commissariale n. 150 del 25 luglio 2000, è localizzato, in variante al citato documento delle priorità, ai sensi dell'art. 4, punto 30, dell'ordinanza ministeriale n. 3136 del 25 maggio 2001, nell'area dell'estensione di 15.000 mq., nell'area A.S.I. per la provincia di Siracusa, nel comune di Augusta, meglio evidenziata nella planimetria che si allega per fare parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

L'Agenzia del territorio, Direzione compartimentale per la Sicilia - provvederà, entro giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza, a comunicare alla struttura commissariale i dati catastali esatti inerenti le aree interessate alla predetta ubicazione compresi i nominativi delle ditte proprietarie.

Art. 3

Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 4

La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio del comune e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2001.
  Il Vice Commissario:LO MONTE 

(2001.26.1384)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 luglio 2001.
Ammissione di cacciatori non residenti in due ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 157/92;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo", e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004;
Vista la nota n. 5690 del 9 aprile 2001 del sindaco del comune di Pantelleria, con cui vengono segnalati danni alla viticoltura a causa della sovrappopolazione di coniglio selvatico e viene chiesto l'abbattimento controllato dello stesso;
Vista la nota n. 977 del 12 aprile 2001 della Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani relativa alle risultanze del monitoraggio effettuato sul coniglio selvatico nell'isola di Pantelleria, con cui viene anche espresso il parere di effettuare il controllo della suddetta specie mediante l'abbattimento di n. 800 capi;
Viste le note n. 3175 e n. 3184 del 10 maggio 2001 dell'I.N.F.S., con cui viene preso atto dell'abbondante presenza di conigli selvatici nell'isola di Pantelleria e viene espresso parere favorevole in merito all'abbattimento di n. 800 capi;
Visto il verbale n. 1 del 6 giugno 2001 del Comitato regionale faunistico-venatorio, dal quale risulta che lo stesso ha espresso parere sfavorevole al controllo del coniglio selvatico mediante l'abbattimento in periodo di silenzio venatorio ed, invece, si è espresso favorevolmente, ritenendo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 22, comma 5, lett. "c", della legge regionale n. 33/97, in merito all'ammissione nell'A.T.C. di TP 4 (Pantelleria) di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria, nel limite massimo autorizzato per la scorsa stagione venatoria. Il comitato, altresì, ha apprezzato favorevolmente la possibilità di estendere tale procedura all'A.T.C. di PA 3, previo accertamento dell'attuale consistenza della popolazione di coniglio selvatico nell'isola di Ustica;
Viste le note nn. 2034 del 14 giugno 2001 e 2257 del 27 giugno 2001, con cui la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, per l'elevata presenza di conigli selvatici riscontrata nell'isola di Ustica, suggerisce di ammettere nell'A.T.C. di PA 3 (Ustica) un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria, sussistendo i presupposti di cui all'art. 22 della legge regionale n. 33/97;
Visto il decreto n. 441 del 30 aprile 2001, con cui per l'A.T.C. di TP 4 (Pantelleria) e per quello di PA 3 (Ustica) viene fissato un indice massimo di densità venatoria rispettivamente pari a 0,0340 ed a 0,1055, in base ai quali, in detti ambiti, non viene ammesso alcun cacciatore oltre ai residenti;
Ritenuto che, a causa dell'accertata elevata presenza di conigli selvatici nell'isola di Pantelleria e nell'isola di Ustica, esistono i presupposti previsti dall'art. 22 della legge regionale n. 33/97 per potere ammettere negli ambiti territoriali di caccia di TP 4 e di PA 3 un numero di cacciatori, oltre ai residenti, pari a quello consentito per la scorsa stagione venatoria 2000/2001;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per la stagione venatoria 2001/2002, per le motivazioni contenute in premessa, sono ammessi:
-  nell'A.T.C. di TP 4 (isola di Pantelleria), oltre ai residenti, n. 129 cacciatori di cui n. 116 residenti in altri AA.TT.CC. della Regione siciliana e n. 13 residenti in altre regioni italiane che attuano il principio di reciprocità, cioè, che ammettono all'esercizio venatorio cacciatori residenti in Sicilia;
-  nell'A.T.C. di PA 3 (isola di Ustica), oltre ai residenti, n. 50 cacciatori di cui n. 45 residenti in altri AA.TT.CC. della Regione siciliana e n. 5 residenti in altre regioni italiane che attuano il principio di reciprocità, come sopra detto.

Art. 2

I criteri di ammissione negli AA.TT.CC. di TP 4 e di PA 3 sono quelli contenuti nella circolare del Dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste n. 296 del 18 maggio 2001.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 luglio 2001.
  CROSTA 

(2001.27.1481)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 12 giugno 2001.
Calendario scolastico 2001-2002.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Vista l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 59 del 29 marzo 2001, emanata ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
Considerato che in forza dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 246/85, nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'Amministrazione regionale a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r) ed all'art. 17, lettera d), dello statuto della Regione siciliana;
Ritenuto, pertanto, che la determinazione della data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, ai sensi degli artt. 74 e 77 del citato decreto legislativo n. 297/94, spetta conseguentemente nell'ambito della Regione siciliana all'Amministrazione regionale e per essa all'Assessore per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni;
Uditi i pareri dei Provveditori agli studi della Sicilia e del Direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia;

Decreta:


Art. 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia, per l'anno scolastico 2001-2002, le lezioni avranno inizio il 18 settembre 2001.

Art. 2

L'attività educativa nelle scuole materne si svolgerà nel periodo compreso tra l'1 settembre 2001 ed il 30 giugno 2002. A decorrere dall'1 settembre 2001 il collegio delle insegnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall'art. 46 del decreto legislativo n. 297/94; in particolare, nel periodo compreso tra l'1 settembre ed il 18 settembre, sarà svolta attività propedeutica, di programmazione e di aggiornamento. L'attività scolastica inizierà il 18 settembre 2001.

Art. 3

Restano fermi il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività, ivi compresa la festa del Santo patrono e degli esami determinati dal Ministero della pubblica istruzione con l.M. n. 59 del 29 marzo 2001. L'attività scolastica nelle scuole materne e le lezioni nelle scuole elementari, medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono sospese nei seguenti periodi:
- dal 24 dicembre 2001 al 7 gennaio 2002 inclusi (vacanze natalizie);
-  dal 28 marzo 2002 al 2 aprile 2002 inclusi (vacanze pasquali);

Art. 4

Nell'ambito del calendario regionale i consigli di circolo e d'istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative o didattiche, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero, in altri periodi dell'anno stesso, delle attività educative o delle ore di lezione non svolte. Pertanto i consigli di circolo e d'istituto terrano conto di eventuali non prevedibili eventi che possono comportare la sospensione del servizio scolastico. Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline e attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275 del 1999, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto scuola.
Gli adattamenti del calendario scolastico sono volti anche a:
a)  organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la Regione e/o enti pubblici e privati qualificati;
b)  far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonché per eventi straordinari;
c)  celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 giugno 2001.
  GRANATA 

(2001.24.1301)
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DECRETO 12 giugno 2001.
Rettifiche ed integrazioni al decreto 12 febbraio 2001, concernente approvazione degli elenchi di aspiranti alla nomina di revisori dei conti di competenza dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 15 dell'11 maggio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 6 della legge regionale n. 19 del 20 giugno 1997;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 286, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183, serie generale, del 7 agosto 1998, contenente disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti;
Visti gli artt. 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 29 febbraio 2000, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali;
Visto l'art. 79 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, con il quale vengono fissate le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche autonome statali e regionali pareggiate e dei componenti dei collegi sindacali la cui nomina è di competenza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
Visto il decreto 12 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 - parte prima - del 9 marzo 2001, avente per oggetto: "Approvazione degli elenchi di aspiranti alla nomina di revisori dei conti di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
Viste le istanze pervenute per la rettifica di taluni dati anagrafici, trasferimento di un nominativo dall'elenco degli esterni all'Amministrazione regionale a quello dei dipendenti e inserimento di un partecipante esterno omesso per mero refuso;
Ritenuto di dover accogliere le suddette richieste e, conseguentemente, di dover rettificare ed integrare gli elenchi di aspiranti alla nomina di revisori dei conti di cui al proprio decreto già citato;

Decreta:


Articolo unico

Gli elenchi di aspiranti alla nomina di revisori dei conti di competenza dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, approvati con decreto 12 febbraio 2001, allegati A e B, sono rettificati ed integrati con gli elenchi acclusi al presente decreto del quale fanno parte integrante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 giugno 2001.
  GRANATA 


Allegato A

Elenco dei revisori dei conti ammessi, dipendenti della Regione siciliana sia in attività di servizio che in quiescenza, iscritti o in corso di iscrizione al registro dei revisori contabili.
27-bis) Del Noce Roberta, viale Regione Siciliana n. 2551 - 90145 Palermo, presso l'Assessorato del bilancio e delle finanze; erroneamente inserita al numero 208 dell'elenco dei revisori dei conti esterni all'Amministrazione regionale;
56)  Lombardo Salvatore, via Giuseppe Pitrè n. 14 - S. Biagio Platani (AG), presso l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
79)  Ragusa Riccardo, viale del Fante n. 56 - 90146 Palermo, presso l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Allegato B

Elenco dei revisori dei conti ammessi esterni all'Amministrazione regionale, iscritti o in corso di iscrizione al registro dei revisori contabili:
135)  Castelli Fulvio, via Salvatore Vigo, n. 36 - Acireale (CT);
208)  Del Noce Roberta, viale Regione Siciliana n. 2251 -90145 Palermo, deleta e contestualmente inserita nell'allegato A del presente decreto;
393)  Lo Presti Maria Gabriella, via Caduti del Lavoro n. 7 - San Salvatore di Fitalia 98070 (ME);
432/bis)  Messina Antonino, via Oratorio della Pace is. 322, n. 3 - 98122 Messina, presso Ministero del tesoro; omesso per refuso dall'allegato B al decreto 12 febbraio 2001, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei revisori dei conti ammessi.
(2001.25.1352)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 26 aprile 2001.
Ammissione a finanziamento per le unità abitative residuali delle cooperative edilizie incluse nei piani regionali di intervento formati ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Vista la legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95;
Visti il decreto 5 maggio 1988 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 4 giugno 1988), il decreto 13 aprile 1990 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 12 maggio 1990), il decreto 25 luglio 1991 (Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 21 settembre 1991) e il decreto 29 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 27 settembre 1997), con i quali questo ramo dell'Amministrazione regionale, su conforme parere della V Commissione legislativa del l'Assemblea della Regione siciliana reso nella seduta del 2 marzo 1988, ha disposto l'ammissione a finanziamento o a contributo delle unità abitative residuali per quelle cooperative che - titolari di un provvedimento di inclusione in uno dei programmi predisposti ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77 - erano intestatarie di concessioni edilizie per un numero di alloggi superiore a quello indicato nel provvedimento di ammissione a finanziamento;
Considerato che le associazioni regionali delle cooperative di abitazione, con lettera del 20 marzo 2001, hanno richiesto che venga riaperto il termine del cennato decreto 29 aprile 1997 per l'ottenimento dei benefici nella considerazione che talune cooperative, finanziate con le leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, si trovano nell'impossibilità di completare i programmi sociali perché titolari di finanziamenti per un numero inferiore di unità abitative rispetto a quello previsto dalla concessione edilizia;
Ritenuto che sussistono le condizioni per concedere i benefici a quelle cooperative che si trovano nella necessità di dovere realizzare alcune unità abitative in più rispetto a quelle ammesse a fruire delle agevolazioni, sia in relazione all'esigenza di dovere operare secondo i moduli costruttivi previsti nello strumento urbanistico che a quella di sfruttare razionalmente le aree avute in assegnazione;
Considerato che i nuovi interventi contributivi della Regione, per consentire di uniformare i programmi costruttivi delle cooperative alle concessioni edilizie, hanno carattere residuale rispetto ai finanziamenti originari;

Decreta:


Art. 1

Le cooperative edilizie incluse nei piani regionali di intervento formati ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77 possono essere ammesse a finanziamento o a contributo per le unità abitative residuali non previste nel piano originario, ma la cui realizzazione è contemplata nella concessione edilizia.

Art.  2

Possono beneficiare dell'intervento quelle cooperative che, formulando apposita istanza, risultino essere congiuntamente, alla data di pubblicazione del presente decreto:
a)  titolari di un provvedimento di inclusione in uno dei programmi predisposti ai sensi delle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77;
b)  intestatari di concessione edilizia per un numero di alloggi superiore a quello indicato nel provvedimento di ammissione a finanziamento.
L'intervento è limitato alle sole unità abitative la cui mancata realizzazione non permetta il rilascio del certificato di abitabilità dell'immobile di cui fa parte.
Pertanto, l'estensione delle agevolazioni sarà accordata ai soli alloggi strettamente occorrenti per il completamento dell'edificio sociale, ovvero, se il progetto è articolato in più unità edilizie, dell'ultimo modulo in parte coperto dal programma di finanziamento regionale.

Art.  3

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 aprile 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 22 maggio 2001 al n. 218.
(2001.22.1153)
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DECRETO 16 maggio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Vigilante, con sede in Campobello di Mazara e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n.45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;
Atteso che dal verbale n.1055, repertorio scioglimenti, dell'U.P.L.M.O. di Trapani è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 codice civile per lo scioglimento della società cooperativa La Vigilante, con sede in Campobello di Mazara;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 17 ottobre 2000, con parere n.2584, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art.2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa La Vigilante, con sede in Campobello di Mazara, costituita il 13 maggio 1983 con atto omologato dal tribunale di Marsala in data 24 maggio 1983, iscritta al n.2394 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con decreto presidenziale n.397 del 23 aprile 1985, ric.B.U.S.C. n.1807/2 del 14 luglio 1983, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv.Di Stefano Giuseppe, nato a Palermo il 25 marzo 1963 ed ivi residente in via Siracusa n.19, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2001.
  SPERANZA 

(2001.21.1106)
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DECRETO 16 maggio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa dei lavoratori di Marsala, con sede in Marsala e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n.45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;
Atteso che dal verbale n.1058, repertorio scioglimenti, dell'U.P.L.M.O. di Trapani è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 codice civile per lo scioglimento della società Cooperativa dei lavoratori di Marsala, con sede in Marsala;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione, che nella seduta dell'8 novembre 2000, con parere n. 2561, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art.2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La Cooperativa dei lavoratori di Marsala, con sede in Marsala, costituita il 24 gennaio 1985 con atto omologato dal tribunale di Marsala in data 28 febbraio 1985, iscritta al n.3044 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con decreto presidenziale n. 17557 del 29 gennaio 1986, ric.B.U.S.C. n. 2009/2 del 7 maggio 1985, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Romeo Elvira, nata a Marsala l'8 settembre 1957 ed ivi residente in via Circonvallazione n.197, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2001.
  SPERANZA 

(2001.21.1104)
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DECRETO 16 maggio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa CO.EDIL., con sede in Mazara del Vallo e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n.45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;
Atteso che dal verbale n.763, repertorio scioglimenti, dell'U.P.L.M.O. di Trapani è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art.2544 codice civile per lo scioglimento della società cooperativa CO.EDIL., con sede in Mazara del Vallo;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione, che nella seduta del 12 aprile 2000, con parere n. 2520, si è espressa favorevolmente allo scioglimento, con nomina del commissario liquidatore, della società sopra richiamata;
Visto l'art.2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa CO.EDIL, con sede in Mazara del Vallo, costituita l'8 marzo 1978 con atto omologato dal tribunale di Marsala in data 29 marzo 1978, iscritta a n. 1262 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con decreto presidenziale n. 6428 del 23 ottobre 1978, ric. B.U.S.C. n. 1176/2 del 29 giugno 1978, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Ferro Baldassare, nato a Marsala il 20 marzo 1961 ed ivi residente in contrada S. Silvestro n.183/B, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2001.
  SPERANZA 

(2001.21.1078)
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DECRETO 16 maggio 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La Rivincita, con sede in Sommatino, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza n. 1049, con la quale il tribunale di Caltanissetta ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa La Rivincita con sede in Sommatino;
Visto l'art. 195 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in virtù del quale, per effetto dell'intervenuto accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, deve essere disposta la liquidazione coatta amministrativa della società;
Considerato che la cooperativa risulta aderente alla Lega regionale cooperative, per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9, legge n. 400/75;
Vista la nota prot. n. 1894 del 19 settembre 2000, con la quale la suddetta associazione ha segnalato la terna di nominativi per la nomina del commissario liquidatore;
Vista la successiva nota prot. n. 2805 dell'11 dicembre 2000 dell'associazione, con la quale, a modifica della superficie nota n. 1894, viene segnalato un nuovo nominativo;
Visto l'art. 198, 2° comma, L.F.;
Visto l'art. 2540 del C.C.;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa La Rivincita, con sede in Sommatino (CL), via Regina Margherita 33, costituita il 17 dicembre 1965 con atto omologato dal tribunale di Caltanissetta il 16 marzo 1966, iscritta al n. 1398 del registro delle imprese e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 85, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Antonino De Michele, nato a Ronciglione (VT) il 28 settembre 1926 e residente in Caltanissetta, via Pisacane 59, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presidente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2001.
  SPERANZA 

(2001.22.1166)
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DECRETO 22 maggio 2001.
Concessione al comune di Villabate della possibilità di derogare all'obbligo di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, concernente la riforma della disciplina del commercio;
Visto l'art. 12 della legge regionale n. 28/99, che detta norme in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 13 delle superiore legge che prevede, per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali, la possibilità di derogare dall'obbligo di cui all'articolo 12, commi 2, 4 e 5, della legge n. 28/99;
Considerato che a norma dello stesso comma 3, art. 13, la deroga in argomento è concessa su richiesta del comune territorialmente competente in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 28/99;
Vista l'istanza del comune di Villabate prot. n. 52 del 15 dicembre 2000, con la quale è stata chiesta la deroga per le arterie viarie evidenziate nello stralcio planimetrico del territorio comunale, costituente parte integrante del presente provvedimento, e così definite:
- via Giulio Cesare;
- corso Vittorio Emanuele;
- viale Europa;
- via De Gasperi;
Visto il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 5 aprile 2001, dal quale si evince il parere favorevole, espresso all'unanimità dai partecipanti, affinché venga emesso il provvedimento di deroga;
Considerato che occorre provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, al comune di Villabate è concessa la possibilità di derogare dall'obbligo di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5 della medesima legge.

Art. 2

La deroga di cui al superiore articolo 1 è concessa esclusivamente per le arterie varie evidenziate nello stralcio planimetrico del territorio comunale, costituente parte integrante del presente provvedimento e così definite:
- via Giulio Cesare;
- corso Vittorio Emanuele;
- viale Europa;
- via De Gasperi.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 maggio 2001.
  GUERRERA 

(2001.22.1121)
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DECRETO 22 giugno 2001.
Programma operativo plurifondo 2000-2006. Misure 4.3.1 e 4.3.2 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 novembre 2000, con il quale è stata emanata la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 18 ottobre 2000, relativa al "Quadro comunitario di sostegno Italia ob. 1 - Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006";
Visto l'allegato alla delibera citata relativa ai Fondi strutturali - Regolamento (CE) n. 1260/99, Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell'obiettivo 1 (2000-2006), Programma operativo regionale Sicilia, 1999 IT.16.1.PO.011;
Visto il punto 4.4 Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo ed, in particolare, la Misura 4.3.1. - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura, investimenti produttivi Asse prioritario 4 - Sistemi locali di sviluppo - Settore sistema della pesca e dell'acquacoltura Fondo strutturale SFOP che si articola nelle seguenti sottomisure:
-  Sottomisura a) protezione e sviluppo delle risorse acquatiche;
- Sottomisura b) acquacoltura, adeguamento strutturale e creazione di nuovi impianti, diversificazione della produzione verso specie ittiche pregiate;
- Sottomisura c) potenziamento ed adeguamento degli impianti esistenti per la trasformazione e la commercializzazione e l'ammodernamento dei mercati ittici tramite sistemi di collegamento telematico;
-  Sottomisura d) adeguamento infrastrutturale dei porti pescherecci per il ricovero delle attrezzature da pesca, nuove attrezzature per la conservazione del pescato, per il rifornimento idrico e di carburante e per l'alaggio delle imbarcazioni;
Visto il punto 4.4 - Asse - Sistemi locali di sviluppo ed, in particolare, la Misura 4.3.2 - Interventi di sostegno della pesca e dell'acquacoltura, interventi di contesto Asse prioritario 4 Sistemi locali di sviluppo - Settore sistema della pesca e dell'acquacoltura - Fondo strutturale SFOP, che si articola nelle seguenti sottomisure:
- Sottomisura a) promozione;
- Sottomisura b) azioni realizzate dagli operatori del settore;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, contenente disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006;
Visto il Complemento di programmazione approvato dalla Giunta regionale il 20 marzo 2001 ed, in particolare, le schede tecniche delle Misure 4.3.1 e 4.3.2;
Preso atto delle considerazioni espresse dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Autorità ambientale - con nota prot. n. 38466 del 13 giugno 2001;
Considerato che gli schemi dei bandi sono stati sottoposti al vaglio del tavolo tecnico regionale dell'Asse IV "Sistemi locali di sviluppo" nella riunione del 15 giugno 2001;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il bando pubblico di cui in premessa che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto, dopo il visto della competente Ragioneria centrale, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo, 2 luglio 2001.
  SPERANZA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 5 giugno 2001, al n. 294.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2001.26.1400)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 22 maggio 2001.
Approvazione del rendiconto della gestione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 1999.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 8 del D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25, che istituisce il Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
Visto il D.I. n. 1140/FS del 23 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1981, reg. 1, foglio 277, che detta norme per la gestione del Fondo siciliano;
Visto il rendiconto di gestione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'anno finanziario 1999, che presenta un avanzo di gestione del Fondo siciliano di L. 91.611.629.256, di cui L. 72.982.064.586 afferenti alla gestione ordinaria e L. 18.629.564.670 afferenti alla gestione speciale, oltre ad un fondo cassa al 31 dicembre 1999 di L. 45.916.807.075;
Vista la relazione del collegio dei revisori dei conti del Fondo siciliano del 28 febbraio 2001 al rendiconto di gestione del Fondo siciliano per l'esercizio 1999, che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 1999;

Decreta:


Art. 1

Con le considerazioni indicate in premessa, è approvato il rendiconto della gestione del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio finanziario 1999.

Art.  2

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 maggio 2001.
  ADRAGNA NICOLOSI 

(2001.21.1094)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 11 aprile 2001.
Determinazione del contributo per la gestione ed il funzionamento dei consultori familiari privati convenzionati.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, di istituzione dei consultori familiari in Sicilia, in attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il piano sanitario regionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 2 giugno 2000;
Visto il decreto n. 4393 del 14 gennaio 1993, che individua all'art. 5, comma b), la misura dei contributi da attribuire alle Aziende unità sanitarie locali per il funzionamento annuale delle spese di gestione e per l'espletamento dei compiti d'istituto dei consultori convenzionati a norma dell'art. 8 della legge regionale n. 21/78, entro l'importo massimo di L. 180.000.000;
Vista la legge regionale del 17 marzo 2000, n. 8, contenente "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000" ed in particolare l'art. 30, con il quale è stato determinato l'onere relativo al funzionamento dei consultori familiari istituiti ai sensi della predetta legge regionale n. 21/78;
Visto il capitolato n. 413308 sul quale gravano i finanziamenti previsti dall'art. 30 sopra citato;
Vista la nota dell'Assessorato regionale del bilancio n. 7608 del 15 marzo 2001, con la quale lo stesso comunica la percentuale di variazione dell'indice ISTAT per l'adeguamento del contributo di cui sopra per il periodo 1993-2000;
Considerato che l'importo massimo del contributo precitato, rivalutato secondo le percentuali di variazione dell'indice ISTAT, ammonta a L. 220.000.000;
Ritenuto di dovere procedere;

Decreta:


Art. 1

A parziale modifica ed ad integrazione di quanto previsto dall'art. 5, comma b), del decreto n. 4393 del 14 gennaio 1993, si determina, alla luce di quanto sopra evidenziato, in L. 220.000.000 l'importo massimo del contributo da attribuire alle competenti Aziende unità sanitarie locali per il finanziamento annuale delle spese di gestione e per l'espletamento dei compiti d'istituto dei consultori familiari privati convenzionati ai sensi del l'art. 8 della legge regionale n. 21/78.

Art. 2

Le somme per il funzionamento e la gestione dei consultori pubblici e privati convenzionati trovano capienza sul capitolo 413308.

Art. 3

Il contributo di L. 220.000.000 è assegnato ai consultori privati convenzionati secondo l'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale sanità e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 aprile 2001.
  PROVENZANO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità l'8 maggio 2001 al n. 276.

Allegato A

Il contributo di L. 220.000.000 da destinare ai consultori familiari privati convenzionati per il funzionamento annuale delle spese di gestione e per l'espletamento dei compiti d'istituto di cui alla legge regionale n. 21/78, è distinto in L. 180.000.000 quota fissa ed in L. 40.000.000 quota variabile.
La quota fissa è assegnata ai consultori familiari privati convenzionati per il tramite dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, la quale, previa acquisizione della rendicontazione del contributo e della verifica sull'attività consultoriale dell'anno precedente, ne rinnova la convenzione.
La quota variabile per un massimo di L. 40.000.000 è correlata all'attivazione e svolgimento, in seno ai consultori, dei seguenti corsi:
a)  corsi di preparazione al parto;
b)  corsi sulla menopausa;
c)  corsi di educazione sessuale;
d)  corsi di affidamento familiare.
Per lo svolgimento dei corsi, per un massimo di 5 nell'arco dell'anno, di cui ai punti a) e b) saranno destinati L. 2.000.000 a corso.
Per lo svolgimento dei corsi, per un massimo di 4 nell'arco dell'anno, di cui ai punti c) e d) saranno destinati L. 2.500.000 a corso.
La quota variabile sarà corrisposta da questo Assessorato regionale della sanità, ai consultori familiari, per il tramite delle Aziende unità sanitarie locali, le quali, previa verifica sullo svolgimento dei corsi, ne facciano richiesta entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'attivazione dei corsi medesimi.
(2001.21.1062)
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DECRETO 12 giugno 2001.
Aggiornamento delle tariffe di trasferimento degli emoderivati.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Regione 7 luglio 1995, n. 189, con il quale sono state costituite le Aziende sanitarie e nominati i direttori generali delle stesse, ai sensi dell'art. 55 della legge regionale n. 30/93;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5;
Visto il decreto n. 3061 del 9 novembre 1992, con il quale il servizio trasfusionale dell'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo è stato individuato quale Centro regionale di coordinamento e compensazione, che ha il compito di inviare il plasma all'Azienda produttrice di emoderivati e di distribuire il prodotto lavorato ai presidi ospedalieri della Regione;
Vista la nota assessoriale n. 30 del 21 maggio 1996, con la quale è stata affidata all'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo la gestione di tutti i provvedimenti relativi all'espletamento della gara per la stipula della convenzione;
Considerato che occorre riorganizzare i criteri di compensazione finanziaria sia del plasma affidato all'industria per la lavorazione che della valorizzazione degli emoderivati che si ottengono nonché quelli che si utilizzano;
Ravvisato che il costo presunto complessivo annuo del servizio di trasformazione del plasma è di L. 5.000.000.000 e che questa somma sarà attribuita all'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo;
Ritenuto necessario quantificare il compenso da attribuire alle Aziende sanitarie, a decorrere dall'anno 2002, che inviano il plasma alla lavorazione per la produzione di emoderivati, ciò al fine anche di incentivare la donazione del sangue secondo il seguente criterio:
-  per il plasma di categ. A  L. 324.000xlitro; 
-  per il plasma di categ. B e C  L. 124.000xlitro; 

con valori unitari per singola unità di plasma ceduto all'industria non inferiori a: per la categoria A 530 ml.; per la categoria B e C 230 ml.;
Ritenuto, altresì, di individuare le seguenti tariffe per il trasferimento degli emoderivati:
Albumina  L. 5.200 al grammo; 
Gammagl. endovena  L. 40.000 al grammo; 
Fattore VIII  L. 500 U.I.; 
Fattore IX  L. 500 U.I.; 


Decreta:


Art. 1

Ogni anno verrà attribuito, in via forfettaria, per il servizio di trasformazione del plasma L. 5.000.000.000 all'Azienda ospedaliera Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - Maurizio Ascoli di Palermo.

Art. 2

Il compenso da attribuire alle Aziende sanitarie, a decorrere dall'anno 2002, che inviano il plasma alla lavorazione per la produzione di emoderivati, è il seguente:
-  per il plasma di categ. A  L. 324.000xlitro; 
-  per il plasma di categ. B e C  L. 124.000xlitro; 

con valori unitari per singola unità di plasma ceduto all'industria non inferiori a: per la categoria A 530 ml.; per la categoria B e C 230 ml.

Art.  3

Le tariffe di trasferimento degli emoderivati, sempre a decorrere dall'anno 2002, sono le seguenti:
Albumina  L. 5.200 al grammo; 
Gammagl. endovena  L. 40.000 al grammo; 
Fattore VIII  L. 500 U.I.; 
Fattore IX  L. 500 U.I. 


Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 giugno 2001.
  PROVENZANO 

(2001.24.1285)
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DECRETO 18 giugno 2001.
Determinazione degli ambiti territoriali ai fini del l'acquisizione delle scelte di assistenza primaria nell'ambito delle Aziende unità sanitarie locali n. 1 di Agrigento, n. 3 di Catania e n. 5 di Messina.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93 e dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale di medicina generale reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96, ed, in particolare, l'art. 19, il quale, dopo aver premesso che l'assistenza primaria è organizzata in via primaria per ambiti comunali e che le Regioni possono articolare il livello organizzativo per gruppi di comuni o distretti, al comma 5 dispone che l'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a 1.500 abitanti;
Visto l'accordo collettivo nazionale di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/00, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2000, ed, in particolare, l'art. 19, comma 5, il quale espressamente prevede che "L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte di assistenza primaria deve comprendere popolazione non inferiore a 5.000 abitanti.
Per motivi geografici, di viabilità, di distanza tra comuni, di difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le regioni possono individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 5.000 unità, ma comunque mai inferiore a 3.500 unità";
Vista la nota prot. n. 1N8/3732 del 27 novembre 2000, con la quale l'Assessorato regionale della sanità invitava le Aziende unità sanitarie locali a formulare le necessarie proposte di rideterminazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria, nel rispetto dei criteri sanciti dal D.P.R. n. 270/00;
Viste le note prot. n. 4392 del 23 marzo 2001 e n. 3155/DG del 3 maggio 2001, con le quali l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina comunica la rideterminazione dei propri ambiti di assistenza primaria;
Viste le delibere n. 1739 del 17 maggio 2001 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento e n. 1836 del 15 maggio 2001 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, con le quali sono stati determinati i rispettivi ambiti territoriali;
Ritenuto di dover procedere alla determinazione degli ambiti territoriali di assistenza primaria di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, D.P.R. n. 270/00;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, gli ambiti territoriali ai fini dell'acquisizione delle scelte di assistenza primaria nell'ambito delle Aziende unità sanitarie locali n. 1 di Agrigento, n. 3 di Catania e n. 5 di Messina, risultano così determinati:
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 AGRIGENTO

Distretto di Agrigento
-  Agrigento;
-  Favara;
-  Porto Empedocle;
-  Aragona, Comitini;
-  Joppolo Giancaxio, Raffadali;
-  S. Elisabetta, S. Angelo Muxaro;
-  Realmonte, Siciliana.
Distretto di Bivona
-  Alessandria della Rocca, Cianciana;
-  Bivona, S. Stefano Quisquina;
-  S. Biagio Platani.
Distretto di Canicattì
-  Canicattì, Castrofilippo;
-  Naro, Camastra;
-  Campobello di Licata;
-  Ravanusa;
-  Grotte;
-  Racalmuto.
Distretto di Casteltermini
-  Casteltermini;
-  Cammarata;
-  S. Giovanni Gemini.
Distretto di Licata
-  Licata;
-  Palma di Montechiaro.
Distretto di Ribera
-  Ribera, Calamonaci;
-  Cattolica Eraclea, Montallegro;
-  Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula.
Distretto di Sciacca
-  Sciacca;
-  S. Margherita Belice, Montevago;
-  Caltabellotta;
-  Menfi;
-  Sambuca di Sicilia.
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 3 CATANIA

-  Caltagirone, Mazzarrone;
-  Mirabella Imbaccari;
-  Mineo, Grammichele;
-  Licodia Eubea, Vizzini;
-  San Cono, S. Michele di Ganzaria;
-  Scordia;
-  Castel di Judica, Raddusa;
-  Palagonia;
-  Militello Val di Catania;
-  Ramacca;
-  Paternò;
-  Ragalna, Belpasso;
-  Adrano;
-  Biancavilla;
-  S. M. di Licodia;
-  Gravina di Catania;
-  Camporotondo, S. P. Clarenza;
-  Mascalucia;
-  Nicolosi;
-  Pedara;
-  S. G. La Punta;
-  S. Gregorio;
-  S. Agata Li Battiati;
-  Trecastagni;
-  Tremestieri Etneo;
-  Valverde;
-  Viagrande;
-  Misterbianco;
-  Catania;
-  Motta Anastasia;
-  Acireale;
-  Acicastello;
-  Acicatena;
-  Aci Bonaccorsi, Aci S. Antonio;
-  Zafferana;
-  S. Venerina;
-  Calatabiano, Fiumefreddo;
-  Giarre, Riposto;
-  Milo, S. Alfio, Mascali;
-  Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo;
-  Bronte;
-  Maletto, Maniace;
-  Randazzo.
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 5 MESSINA

Distretto di Taormina
Ambito  1  -  Cesarò, San Teodoro.
Ambito  2  -  Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, S. Domenica Vittoria, Moio Alcantara, Malvagna, Roccella Valdemone.
Ambito  3  -  Gaggi, Graniti, Giardini.
Ambito  4  -  Taormina (centro), Castelmola, Letojanni, Mongiuffi Melia, Gallodoro.
Ambito  5  -  S. Teresa Riva, Casalvecchio Siculo, Savoca, Forza d'Agrò, Limina, Antillo, Roccafiorita, S. Alessio Siculo.
Distretto di Messina
Ambito  1  -  Roccalumera, Furci Siculo, Pagliara, Mandanici.
Ambito  2  -  Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì, Alì Terme, Itala, Scaletta.
Ambito  3  -  Messina.
Ambito  4  -  Villafranca Tirrena, Saponara.
Distretto di Milazzo
Ambito  1  -  Venetico, Spadafora S. M., Valdina, Rometta.
Ambito  2  -  Torregrotta, Roccavaldina, Monforte S. G., Condrò, Gualtieri Sicaminò, S. Pier Niceto.
Ambito  3  -  Pace del Mela, S. Filippo del Mela, S. Lucia del Mela.
Ambito  4  -  Milazzo.
Distretto di Lipari
-  Lipari, Leni, S. Marina Salina, Malfa.
Distretto di Barcellona Pozzo di Gotto
Ambito  1  -  Barcellona Pozzo di Gotto, Merì, Castroreale.
Ambito  2  -  Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina, Terme Vigliatore, Rodì Milici, Mazzarrà S. Andrea.
Ambito  3  -  Furnari, Falcone, Tripi, Basicò, Montalbano.
Distretto di Patti
Ambito  1  -  Patti, Oliveri, Montagnareale.
Ambito  2  -  S. Angelo di Brolo, Piraino, Gioiosa Marea.
Ambito  3  -  Brolo, Sinagra, Ficarra.
Ambito  4  -  S. Piero Patti, Ucria, Floresta, Raccuja, Librizzi.
Distretto di Mistretta
Ambito  1  -  Mistretta, Reitano, Castel di Lucio, S. Stefano di Camastra.
Ambito  2  -  Tusa, Pettineo, Motta d'Affermo.
Distretto di S. Agata di Militello
Ambito  1  -  Capo d'Orlando, Naso, Caprileone, Castell'Umberto.
Ambito  2  -  Tortorici, Galati Mamertino, S. Salvatore di Fitalia, Longi, Frazzanò, Mirto.
Ambito  3  -  S. Agata Militello, Militello Rosmarino, Alcara Li Fusi, S. Marco d'Alunzio, Torrenova.
Ambito  4  -  Acquedolci, S. Fratello, Caronia.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 18 giugno 2001.
  PROVENZANO 

(2001.26.1376)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 7 maggio 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di Favara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n; 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 29841 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/OTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 5809 dell'11 dicembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Favara chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata allegando la documentazione tecnica (relazione, carta tematica e schede) redatta nel novembre 2000 a firma del geologo dott. Terrasi;
Vista la relazione di istruttoria redatta dall'ufficio del Genio civile di Agrigento a firma dei dirigenti tecnici ing. A. Casalicchio, dott. L. Agrò, dott.ssa M. Licata e dall'ing. capo Francesco Rigano e trasmessa con nota n. 2884 del 27 marzo 2001;

Decreta:


Articolo unico

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, è modificato secondo le indicazioni di cui alla relazione d'istruttoria e la carta del dissesto idrogeologico, allegata al presente decreto, redatte dalldel Genio civile di Agrigento, relativamente al territorio del comune di Favara, provincia di Agrigento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 maggio 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 


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(2001.21.1064)
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DECRETO 7 maggio 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al comune di Palma di Montechiaro.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n.180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito in legge 3 agosto 1998 n.267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n.245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art.6 del decreto n.298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentante nella cartografia del piano;
Visto il decreto n.552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
Viste le note prot.n. 17965 del 28 agosto 2000 e prot. n.21090 del 25 settembre 2000, con le quali il sindaco del comune di Palma di Montechiaro chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata, allegando lo studio geologico a corredo del piano regolatore generale a firma del geologo dott.Orazio Barbagallo;
Vista la relazione di istruttoria redatta dall'ufficio del Genio civile di Agrigento a firma dell'ing. A. Fera, dei dott. V. Lombino e G. Maragliano e dall'ing. capo F. Rigano, trasmessa con nota n.2844 del 27 marzo 2001;

Decreta:


Articolo unico

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, è modificato relativamente all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del comune di Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento.

Art.2

Le aree a rischio idrogeologico del comune di Palma di Montechiaro sono individuate nella carta del rischio idrogeologico allegata al presente decreto e sono soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art.2 del decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 maggio 2001.   
  NAVARRA TRAMONTANA 


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(2001.21.1065)


DECRETO 7 maggio 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di S. Elisabetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999 n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n.245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'op portunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/ITA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 4791 del 12 settembre 2000, con la quale il sindaco del comune di S. Elisabetta chiede la modifica del piano straordinario, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata sulla scorta dello studio geologico redatto dal dott. A. Calamita per il P.R.G. e sul quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento ha espresso parere favorevole n.855 del 12 giugno 1996 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la relazione di istruttoria redatta dall'ufficio del Genio civile di Agrigento a firma dei dirigenti tecnici ing. C. Zicari, dott. B. Spalma, dott.ssa A. Vella trasmessa con nota n. 1697 del 22 febbraio 2001;

Decreta:


Articolo unico

Il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, è modificato secondo le indicazioni di cui alla relazione d'istruttoria e la carta del dissesto idrogeologico, allegata al presente decreto, redatte dalldel Genio civile di Agrigento relativamente al territorio del comune di S. Elisabetta, provincia di Agrigento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 maggio 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 


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(2001.21.1063)
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DECRETO 8 maggio 2001.
Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive del comune di Giarratana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il foglio prot. n. 842 del 30 gennaio 2001, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 5838 del 31 gennaio 2001, con cui il comune di Giarratana (RG) ha trasmesso atti integrativi relativi alla variante adottata con delibera del consiglio comunale n. 50 del 7 luglio 1999, atteso che, con precedente assessoriale n. 54594 del 7 novembre 2000, in dipendenza della mancata acquisizione del parere dell'ufficio del Genio civile ex art. 13, legge n. 64/74 - la stessa variante, proposta con foglio 910 del 10 febbraio 2000, veniva ritenuta non meritevole di approvazione;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 50 del 7 luglio 1999, riscontrata dal CO.RE.CO. - sezione centrale al n. 6812/6641 del 27 luglio 1999, con la quale il consiglio comunale di Giarratana ha adottato la variante al piano regolatore generale vigente, relativa alle norme tecniche di attuazione, al regolamento edilizio e riduzione zone "G2";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'osservazione prodotta dalla ditta Caravello Salvatore ed assunta dal comune di Giarratana al prot. n. 7015 del 26 agosto 1999;
Vista la delibera n. 77 del 30 novembre 1999, con la quale il consiglio comunale, presa in esame l'unica osservazione prodotta dalla ditta Caravello Salvatore, determina di accogliere le richieste in essa contenute alle condizioni proposte dall'ufficio tecnico comunale;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, con nota prot. n. 29428 del 22 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere favorevole a condizione rilasciato dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, prot. n. 274/I del 26 gennaio 2001;
Vista la relazione istruttoria e parere n. 13 del 27 marzo 2001, formulata dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
In ordine alla situazione urbanistica si premette che il comune di Giarratana è in atto dotato di piano regolatore generale e regolamento edilizio approvati con decreto n. 619 del 26 luglio 1995 e successivamente riapprovati unitamente alle prescrizioni esecutive, a seguito di revisione parziale, con decreto n. 591 del 22 ottobre 1997.
La variante ordinaria in argomento precedentemente trasmessa con foglio comunale prot. n. 910 del 10 febbraio 2000, era stata esitata sfavorevolmente con assessoriale prot. n. 54594 del 7 novembre 2000, per la mancata acquisizione del parere ex art. 13, legge n. 64/74 dell'ufficio del Genio civile e del parere della Soprintendenza.
Dall'esame del carteggio completo e corredato dai pareri di leggi, pervenuto all'A.R.T.A. con foglio prot. n. 842 del 30 gennaio 2001, risultano gli articoli delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale modificati con delibera consiliare n. 50/99, che di seguito si riportano unitamente agli articoli delle stesse N.T.A. così come approvati con i citati decreti assessoriali n. 619/95 e n. 591/97:
Art. 17
Tutela dei torrenti

1.  "Nelle zone esterne al perimetro dei centri edificati, qualsiasi costruzione è vietata lungo il corso dei torrenti per una profondità di ml. 50 dal confine esterno dell'area solenale o alluvionale e lungo il corso dei canali artificiali per una profondità di ml. 25,00 dal confine esterno degli argini.
"Entro tale perimetro......".
Art. 17
Tutela dei torrenti così come modificato con atto deliberativo n. 50/99

"Nelle zone esterne al perimetro dei centri edificati, qualsiasi costruzione è vietata lungo il corso dei torrenti per una profondità di ml. 10,00 dal confine esterno dell'area solenale o alluvionale e lungo il corso dei canali artificiali per una profondità di ml. 10,00 dal confine esterno degli argini ai sensi e per gli effetti del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, comma f".
"Entro tale perimetro......".
Art. 29
Sottozona C1 edilizia intensiva

1.  "Le sottozone C1......".
2.  "Nella sottozona C1 sono previsti i seguenti in dici: "..............................";
"d)  distanza dai confini: in aderenza; in caso di distacco pari all'altezza massima e comunque non inferiore a ml. 5,00".
Art. 29
Sottozona C1 edilizia intensiva così come modificato con atto deliberativo n. 50/99

1.  "Le sottozone C1......".
2.  "Nella sottozona C1 sono previsti i seguenti in dici: "..............................";
"d)  distanza dai confini: in aderenza; in caso di distacco pari alla metà dell'altezza massima e comunque non inferiore a ml. 5,00".
Art. 30
Sottozona C1/1 edilizia semintensiva

1.  "Le sottozone C1/1......".
2.  "Nella sottozona C1/1 sono previsti i seguenti in dici: "..............................";
"d)  distanza dai confini: in aderenza; in caso di distacco sarà uguale all'altezza massima e comunque non inferiore a ml. 5,00".
Art. 30
Sottozona C1/1 edilizia semintensiva così come modificato con atto deliberativo n. 50/99

1.  "Le sottozone C1/1......".
2.  "Nella sottozona C1/1 sono previsti i seguenti in dici: "..............................";
"d)  distanza dai confini: in aderenza; in caso di distacco non inferiore a ml. 5,00".
Art. 31
Sottozona C2 edilizia semintensiva

1.  "La sottozona C2......".
2.  "Nella sottozona C2 sono previsti i seguenti in dici: "..............................";
"d)  distanza dai confini: uguale all'altezza massima e comunque non inferiore a ml. 5,00".
Art. 31
Sottozona C2 edilizia semintensiva così come modificato con atto deliberativo n. 50/99

1.  "La sottozona C2......".
2.  "Nella sottozona C2 sono previsti i seguenti in dici: "..............................";
"d)  distanza dai confini: non inferiore a ml. 5,00".
Dalla relazione tecnica allegata alla proposta di delibera si rileva che le modifiche sopraelencate scaturiscono dalla necessità di ridurre a ml. 10,50 la distanza massima tra i fabbricati che sarebbe di ml. 21,00 per la zona C1 con edifici alti fino ml. 10,50 e a ml. 10,00 nelle altre due zone C1/1 e C2, che sarebbe ml. 15 e 14 con edifici alti ml. 7,50 e 7,00.
Art. 36
Generalità e classificazione delle zone E

-  "Le zone agricole......".
-  "In queste zone sono consentite costruzioni.... e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento di carattere artigianale di risorse naturali locali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1994, tassativamente individuate nello strumento urbanistico".
-  "Per le zone E si applicano i seguenti indici e parametri:
"..............................";
"b)  altezza massima: mt. 7,50 salvo per silos e affini";
"c)  distanza minima dai confini: mt. 10,00".
Art. 36
Generalità e classificazione delle zone E così come modificato con atto deliberativo n. 50/99

1.  "Le zone agricole......".
2.  "In queste zone sono consentite costruzioni... e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento di carattere artigianale di risorse naturali locali. Risorse naturali locali: pietra lavica o calcarea - legno - argilla".
3.  "Per le zone E si applicano i seguenti indici e parametri:
"..............................";
"b)  altezza massima: mt. 7,50 salvo per silos e affini, mulini e frantoi";
"c)  distanza minima dai confini: mt. 7,50".
A seguito di richiesta della ditta Molisud che intendeva trasferire un mulino dal centro abitato in zona agricola e precisamente in contrada Margi, impossibilitata dalle norme del vigente strumento urbanistico alla realizzazione di un impianto produttivo che per motivi tecnici ha altezza non inferiore a ml. 15,00, il Consiglio ha proceduto alla modifica del sopracitato articolo.
Altresì, si rileva che al punto 2) dell'art. 36 in argomento è stata introdotta la definizione delle risorse naturali locali, tuttavia la modifica proposta non può ritenersi condivisibile poiché in osservanza all'art. 6 della legge regionale n. 34/94, le aree interessate dalle risorse naturali dovranno essere individuate negli elaborati di piano e giustificate con riferimento allo Studio agricolo-forestale e allo Studio geologico.
Con il citato atto consiliare n. 50/99, sono state anche adottate le modifiche alle norme tecniche di attuazione delle prescrizioni esecutive zone C2, approvate con decreto n. 591/97 e precisamente:

Art. 4

"Zona residenziale di espansione C2......".
"..............................";
"a)  le costruzioni possono essere del tipo lineare (case in linea), a schiera, a corte aperta, a palazzina".
Art. 4
Così come modificato con atto deliberativo n. 50/99

"Zona residenziale di espansione C2......".
"..............................";
"a)  le costruzioni possono essere del tipo lineare (case isolate, case in linea), a schiera, a corte aperta, a palazzina".
Art. 11
Piani interrati

"I piani risultanti, a sistemazione realizzata, in parte o totalmente al di sotto delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti a funzioni che comportino la permanenza di persone".
"..............................";
Art. 11
Piani interrati così come modificato con atto deliberativo n. 50/99

"I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti a funzioni che comportino la permanenza di persone mentre per i piani seminterrati si applicano le norme previste dall'art. 39 del regolamento edilizio".
"..............................";
Altresì, per quanto attiene alle citate zone C2, è stata prodotta la variante planovolumetrica con la modifica introdotta consistente nell'indicazione dell'ingombro massimo per lotti.
Riduzione delle zone G2:
Con l'atto consiliare n. 50/99, infine, il comune di Giarratana, in conformità a quanto espresso dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa con il parere prot. n. 132 del 25 gennaio 1999, delibera la riduzione delle aree di rispetto archeologico di contrada Monterotondo e contrada delle Piane segnate nelle tavole di piano regolatore generale come zone G/2.
La riperimetrazione effettuata comporta l'individuazione di nuclei interni alle aree G2 da classificare come G3, aree di interesse archeologico, e la classificazione come verde agricolo delle aree già zone G2.
A seguito di pubblicazione ex art. 3, legge regionale n. 71/78, è stata presentata una sola osservazione da parte della ditta Caravello Salvatore, relativamente alla zona C2, con la quale si chiede che l'isolato posto a sud-est dell'allegata planimetria della zona C2, sia inserito così come riportato nel planovolumetrico già approvato dal consiglio comunale con atto n. 7 dell'11 gennaio 1999.
Con relazione dell'ufficio tecnico comunale datata 21 ottobre 1999, è stata accolta l'osservazione della ditta Caravello Salvatore a condizione che i parcheggi siano costruiti lungo la via Leopardi e lungo la via Nuova di Piano, ancora da realizzare, al fine di evitare lo smantellamento dei marciapiedi già realizzati. Detta sistemazione è riportata nell'allegato elaborato grafico.
Con delibera n. 77 del 30 novembre 1999 il consiglio comunale ha condiviso la determinazione assunta dall'ufficio tecnico comunale in merito all'osservazione prodotta;
Considerato:
1)  Benché dall'ufficio del Genio civile di Ragusa sia stata riscontrata la compatibilità delle modifiche di cui alla variante in argomento con le condizioni geomorfologiche dei luoghi esprimendosi favorevolmente anche sulla riduzione delle zone G2 successivamente all'adozione, dette verifiche non mutano le valutazioni assunte dallo stesso ufficio già in sede di esame dello strumento urbanistico generale.
2)  La Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali - sezione beni paesistici di Ragusa ha espresso parere favorevole alle modifiche di cui alla variante proposta e alla riduzione delle zone G2, ponendo solo una condizione di ordine generale alla localizzazione di mulini e frantoi che di seguito si riporta "per i fabbricati di cui si chiede la deroga all'art. 36, lett. b), Mulini e Frantoi, siano evitate le ubicazioni in corrispondenza delle alture".
3)  Per quanto attiene all'esame e alle valutazioni di merito tecnico-urbanistico, il gruppo nulla ha da rilevare trattandosi di limitate modifiche al piano regolatore generale e prescrizioni esecutive che sostanzialmente si intendono compatibili con la programmata pianificazione urbanistica ad eccezione della modifica proposta in ordine all'art. 36, punto 2), delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
Per tutto quanto sopra considerato, il gruppo XXVII/D.R.U. ritiene che la variante ordinaria ex legge regionale n. 71/78, relativa alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive e la riduzione delle zone G2 del piano regolatore generale, adottata con delibera del consiglio comunale di Giarratana n. 50 del 7 luglio 1999, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui ai sopra considerata del presente parere.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 13 del 27 marzo 2001, formulato dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvata e resa esecutiva, in conformità al parere n. 13 del 27 marzo 2001, formulato dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U. di questo Assessorato, nonché alle condizioni contenute nella nota della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, prot. n. 274/I del 26 gennaio 2001 in premessa richiamati, la variante ordinaria relativa alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive e la riduzione delle zone G2 del piano regolatore generale, adottata con delibera del consiglio comunale di Giarratana n. 50 del 7 luglio 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 13 del 27 marzo 2001, reso dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 50 del 7 luglio 1999;
3)  delibera consiliare n. 77 del 30 novembre 1999;
4)  norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente riportanti, agli artt. 17, 29, 30, 31 e 36, le modifiche di cui alla delibera n. 50/99;
5)  norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato delle zone C/2, riportanti le modifiche aggiuntive all'art. 4 e all'art. 11 di cui alla delibera n. 50/99;
6)  tav. "piano particolareggiato delle zone C2" - variante planovolumetrica;
7)  tav. "piano particolareggiato delle zone C2" - variante planovolumetrica riportante le variazioni a pportate;
8)  stralci planimetrici delle zone G2, così come perimetrate nella tav. P1 del piano regolatore generale vi gente;
9)  stralci planimetrici delle zone G2 riperimetrate secondo le prescrizioni della Soprintendenza.

Art. 3

Il comune di Giarratana resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 maggio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.20.1042)
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DECRETO 8 maggio 2001.
Autorizzazione del progetto dell'ENEL per la costruzione di una cabina elettrica in territorio del comune di Nissoria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 68/DRU del 20 febbraio 1996, con cui, in riscontro alla richiesta dell'Enel - compartimento di Palermo - prot. n. 26437 del 4 luglio 1994, veniva concessa l'autorizzazione ex art. 7 legge regionale n. 65/81 del progetto per la costruzione della cabina primaria 150/20 KV e dei relativi raccordi nel comune di Nissoria;
Visto il foglio n. DDSIC/P2000013864 dell'1 agosto 2000, assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 37897, con il quale l'ENEL ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la costruzione della cabina primaria 150/20 KV e dei relativi raccordi nel comune di Nissoria (EN), in variante a quanto già autorizzato con precedente decreto n. 68/DRU del 20 febbraio 1996;
Vista la nota assessoriale n. prot. 5673 del 19 settembre 2000, con la quale l'amministrazione comunale di Nissoria è stata invitata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, ad esprimere a mezzo di delibera il proprio parere sul progetto;
Visto il foglio prot. n. 177/57 U.T. del 10 gennaio 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 10293 del 26 febbraio 2001, con il quale il comune di Nissoria ha trasmesso copia dell'atto deliberativo richiesto;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 6 dicembre 2000, con cui il consiglio comunale di Nissoria si è favorevolmente espresso sulla variante riguardante la costruzione della cabina elettrica primaria 150/20 KV e relativi raccordi da ubicare in contrada Galati Soprano dello stesso comune;
Vista la nota prot. n. 5622 del 28 agosto 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Enna ha autorizzato, subordinatamente alle condizioni nella stessa elencate, l'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Vista la nota prot. n. 2614/II del 24 novembre 1994 della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Enna, dalla quale si rileva che l'area interessata dal progetto in argomento non è sottoposta a vincoli di specifica tutela;
Visto il parere prot. n. 91 del 26 marzo 2001 del gruppo XXIX della D.R.U. di questo Assessorato, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 10 aprile 1995, che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Considerato che:
-  L'area destinata alla costruzione è sita in contrada Galati Soprano, è estesa mq. 7.839 ricadente nel foglio 29 del comune di Nissoria particelle 136, 261 (ex 131/b), 257 (ex 111/b) e 259 (ex 130/b).
-  Alla luce di importanti cambiamenti in campo tecnologico, l'ENEL ha valutato nuovamente le problematiche connesse alla realizzazione dell'impianto primario di Nissoria, giungendo alla determinazione di variare il progetto originario già autorizzato, e che la nuova soluzione è molto più compatta della precedente e comporta inoltre minori movimenti di terra ed al posto dell'edificio quadri in c.a. adesso è previsto un box prefabbricato di modeste dimensioni;
-  Che la nuova soluzione è migliorativa in termini di impatto ambientale nel territorio circostante;
-  Il comune di Nissoria ha espresso parere favorevole con la deliberazione di consiglio comunale sopra citata;
-  Le opere rivestono carattere di pubblica utilità;
Parere:
E pertanto per le superiori considerazioni, si ritiene che la variante proposta dall'ENEL al decreto n. 68/DRU del 20 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 relativa alle opere in oggetto, sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 91 del 26 marzo 2001, espresso dal gruppo XXIX/D.R.U. di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al parere n. 91 del 26 marzo 2001 reso dal gruppo XXIX/D.R.U. di questo Assessorato nonché alle condizioni contenute nella nota prot. n. 5622 del 28 agosto 2000 dell'ufficio del Genio civile di Enna in premessa citata, è autorizzato il progetto per la costruzione della cabina elettrica primaria a 150/20 KV e dei relativi raccordi da realizzare in contrada Galati Soprano del comune di Nissoria (EN) su area distinta al nuovo catasto terreni alle particelle 136, 261 (ex 131/b), 257 (ex 111/b) e 259 (ex 130/b) del foglio di mappa n. 29.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1.  parere n. 91 del 26 marzo 2001 reso dal gruppo 29° della Direzione regionale dell'urbanistica;
2.  delibera di consiglio comunale n. 57 del 6 dicembre 2000;
3.  relazione tecnica;
4.  stralcio aerofotogrammetrico e catastale;
5.  planimetria generale impianto - nuovo e vecchio progetto;
6.  sezione impianto;
7.  box metallico prefabbricato - box igienico sanitario;
8.  documentazione fotografica.

Art.  3

L'ENEL S.p.A., ai fini dell'esecuzione delle opere previste dal progetto in esame, resta onerata a richiedere ed acquisire ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla osta necessario nonché ad assicurare la rispondenza delle opere alla normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Art.  4

L'E.N.E.L. S.p.A. ed il comune di Nissoria sono onerati, ciascuno per le proprie competenze degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 maggio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.21.1067)


DECRETO 16 maggio 2001.
Modifica del decreto 4 luglio 2000, concernente piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di Delia.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni ed informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo prioritariamente eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diversi da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Viste le note n. 5347 del 5 settembre 2000 e n. 6527 del 29 settembre 2000, con le quali il sindaco del comune di Delia (provincia di Caltanissetta), chiedendo la revisione del piano straordinario, trasmette copia dello studio geologico predisposto ai fini della redazione del piano regolatore generale, redatto dal geol. dott. M. Panzica;
Vista la relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, a firma dei dirigenti tecnici geol. G.Monreale e E. Marchese, trasmessa prot. n. 4380 del 9 marzo 2001, riguardante la revisione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato del territorio comunale di Delia, redatta anche sulla scorta delle ulteriori integrazioni allo studio geologico, effettuate dallo stesso professionista redattore degli studi geologici del piano regolatore generale, nelle quali si afferma che le condizioni di stabilità del territorio di Delia sono sostanzialmente identiche a quelle dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale, trasmesse dal sindaco del comune di Delia con nota del 9 febbraio 2001;
Vista la relazione istruttoria prot. n. 192 del 16 maggio 2001 del competente ufficio per l'assetto idrogeologico di questo dipartimento;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, nel decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 vengono eliminate le zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato nel territorio di Delia in provincia di Caltanissetta.

Art. 2

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 

(2001.21.1099)

   

DECRETO 21 maggio 2001.
Approvazione di variante al regolamento edilizio del piano regolatore generale del comune di Villalba.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive mdifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 146/DRU del 15 aprile 1999, con il quale è stato approvato il piano regolatore del comune di Villalba;
Vista la nota n.2079 del 4 maggio 2001, con la quale il comune di Villalba ha trasmesso la delibera consiliare n.16 del 31 marzo 2001;
Vista la delibera del consiglio comunale di Villalba n. 16 del 31 marzo 2001, avente per oggetto: modifica al regolamento edilizio comunale;
Vista la nota n.89 del 7 maggio 2001, con la quale è stato trasmesso il parere n.10 del 7 maggio 2001 del gruppo 31° della D.R.U.di questo Assessorato ai sensi dell'art.9 della legge regionale n.40/95;
Visto il parere n.10 del 7 maggio 2001 del gruppo 31°/D.R.U. che così si esprime:
"...(Omissis)...
Art. 4
Composizione della commissione edilizia

La commissione edilizia è nominata dal sindaco ed è composta:
a) dal responsabile dei servizi tecnici del comune, che la presiede;
b) dal segretario comunale o da un funzionario amministrativo (cat.D) delegato;
c) dal comandante dei vigili del fuoco della provincia o da un funzionario delegato;
d) da due tecnici liberi professionisti (geometra, ingegnere, architetto), preferibilmente scelti tra i residenti nel comune;
e) per la trattazione di pratiche di cooperative edilizie e di edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.25 del 24 luglio 1997, la commissione è integrata con un perito industriale.
Il segretario della commissione è il segretario comunale o un dipendente comunale inquadrato almeno in categoria C.
I commissari di cui alla lettera d) e e) durano in carica quattro anni e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive.
Per le esigenze di speciale importanza, il responsabile dei servizi tecnici può invitare ad assistere alle adunanze, con funzione consultiva, anche altre persone esperte nei problemi trattati che, comunque, non potranno assistere alla discussione finale ed alla votazione".
Ed aggiungere all'art.53 "Disposizioni transitorie", il comma 4 nel seguente modo:
"L'entrata in vigore del presente regolamento novellato comporterà la decadenza automatica della carica dei componenti della commissione, con effetto dall'insediamento dei nuovi componenti nominati dal sindaco ai sensi del novellato art.4".
Vista la nota prot.2079 del 4 maggio 2001, alla luce di quanto sopra riportato e dall'esame della documentazione qui pervenuta, questo gruppo di lavoro 31° è del parere che sia possibile assentire le richieste di modifica ed integrazione del regolamento edilizio comunale del vigente piano regolatore generale del comune di Villalba, adottata dal consiglio comunale di Villalba con atto n.16 del 31 marzo 2001, fermo restando che la durata in carica della commissione edilizia sarà di 5 anni, così come previsto dall'art.7 della legge regionale n.71/78 del 27 dicembre 1978";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.71/78, è approvata la variante al regolamento edilizio del vigente piano regolatore generale del comune di Villalba, adottata con delibera consiliare n.16 del 31 marzo 2001 in conformità e con le prescrizioni di cui al parere del gruppo 31°/D.R.U. n. 10 del 7 maggio 2001.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n.10 del 7 maggio 2001 del gruppo 31°/D.R.U.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Villalba per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli elaborati.
Palermo, 21 maggio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.21.1095)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI







CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 6/14 giugno 2001, n. 194.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Cesare Ruperto, presidente;
-  Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973 (e successive modificazioni, fino a quella del 5 agosto 1997), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 2000 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Pucitta Maria Vittoria e l'Assemblea regionale siciliana, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.51, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso d'un giudizio civile, promosso dalla vedova divorziata di un ex deputato dell'Assemblea regionale siciliana, la quale chiedeva che - previa disapplicazione del regolamento di previdenza - l'Assemblea fosse condannata al pagamento di quanto dovuto a titolo di assegno vitalizio di reversibilità, il tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973 (e successive modificazioni, fino a quella del 5 agosto 1997), nella parte in cui non prevede il diritto alla reversibilità per il coniuge divorziato;
Che, secondo quanto premette in fatto il giudice a quo, l'attrice, coniuge divorziata di un ex deputato dell'Assemblea siciliana deceduto nel giugno del 1994, ha chiesto l'attribuzione del vitalizio, attesa l'evidente natura previdenziale del medesimo;
Che il regolamento di previdenza per i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, emanato ai sensi dell'art. 167 del regolamento interno dell'Assemblea (il cui fondamento normativo risiede nell'art. 4 dello Statuto regionale), modificato fino al 5 agosto 1997, e da ultimo abrogato dall'art. 30 del nuovo regolamento, prevedeva (art. 17) l'attribuzione dell'assegno, purché non fosse stata pronunciata sentenza di separazione personale o di divorzio;
Che tale regolamento - osserva il remittente - non costituisce uno degli interna corporis dell'organo regionale, come tale sottratto al vaglio di legittimità costituzionale di questa Corte;
Che la questione rileverebbe ai fini della decisione della causa poiché sarebbe proprio l'art. 17 censurato a impedire che all'attrice venga concesso il richiesto emolumento;
Che essa non sarebbe manifestamente infondata, atteso che la vedova divorziata dell'ex deputato regionale verrebbe discriminata rispetto al diverso trattamento riservato dall'art. 16 del regolamento del Senato, approvato il 10 febbraio 1994, agli ex coniugi dei senatori della Repubblica, in conformità allo spirito della legislazione successiva al nuovo diritto di famiglia, di cui all'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e, in particolare, all'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74;
Che, del resto, la stessa Assemblea regionale siciliana si sarebbe conformata a tali principi con il nuovo regolamento approvato in data 16 febbraio 2000.
Considerato che il rimettere impugna l'art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, e successive modificazioni intervenute, fino a quella del 5 agosto 1997;
Che tale disposizione ha natura regolamentare (così come, del resto, si autoqualifica) e, pertanto, è norma secondaria sottratta al sindacato di legittimità costituzionale;
Che la questione sollevata è, pertanto, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del regolamento di previdenza per i deputati, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 176 del 19 luglio 1973, e successive modificazioni intervenute fino a quella del 5 agosto 1997, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 2000.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2001.26.1430)
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ORDINANZA 6/14 giugno 2001, n. 195

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Cesare Ruperto, presidente;
-  Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione siciliana, approvata il 24 ottobre 2000, recante: "Norme per la prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 30 ottobre 2000, depositato in cancelleria l'8 novembre 2000 ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2000.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 30 ottobre 2000 e depositato il successivo 8 novembre, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 ottobre 2000 (disegno di legge n. 1092), recante: "Norme per la prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani";
Che la disposizione censurata autorizza l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, "attesa la necessità di sopperire alla carenza di figure professionali specifiche nell'ambito storico-artistico, ad avvalersi del personale utilizzato sul territorio della Regione siciliana per l'attività catalografica in virtù della legge 20 maggio 1988, n. 160, secondo le modalità di cui all'art. 2";
Che, ad avviso del ricorrente, sarebbe contrario al principio di buon andamento della pubblica amministrazione limitare l'ambito dei possibili destinatari dei nuovi contratti esclusivamente ai soggetti che hanno in passato svolto per un breve periodo analoga attività ai sensi della legge 20 maggio 1988, n. 160, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), nell'apodittico presupposto che tali soggetti possiedano, rispetto ad altri, una qualificazione professionale superiore;
Che, secondo il Commissario dello Stato, la medesima disposizione regionale, oltre a introdurre una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei soggetti che hanno esercitato le medesime attività, in virtù della stessa legge n. 160 del 1988, nel rimanente territorio nazionale, individuerebbe destinatari predeterminati in violazione dell'art. 51 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza;
Che, infine, la disposizione denunciata riprodurrebbe sostanzialmente, in violazione dell'art. 136 della Costituzione, l'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Provvedimenti per il personale della catalogazione del patrimonio artistico siciliano e per la custodia e fruizione dei beni culturali ed ambientali), dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 59 del 1997.
Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 ottobre 2000, recante: "Norme per la prosecuzione dell'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali siciliani", è stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell'art. 3, oggetto di censura, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alla disposizione in esso contenuta;
Che, pertanto, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 382 e n. 381 del 2000), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.
Il Presidente: Ruperto Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2001.26.1411)
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PRESIDENZA

UFFICIO DEL VICE COMMISSARIO PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN SICILIA

Avviso pubblico per sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse da parte di organismi interessati alla attuazione di un corso di formazione professionale finalizzato alla realizzazione di attività teoriche e tecnico-pratiche della durata di mesi 24 e relative al censimento di beni mobili ed immobili contenenti amianto ed alla verifica del rischio amianto, funzionale alla stesura di una ipotesi di piano regionale per la prevenzione dei rischi, nonché alla formazione di gruppi tecnici specialistici in grado di costituire autonoma impresa.


Cliccare qui per visualizzare il comunicato
(2001.26.1412)
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Avviso pubblico per sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse da parte di organismi interessati alla realizzazione di un corso di formazione professionale finalizzato alla realizzazione di attività teoriche e tecnico-pratiche della durata di mesi 12 e relative al censimento dei pozzi di emunzione delle acque sotterranee funzionale alla loro messa in sicurezza.


Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(2001.26.1412)
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Avviso pubblico per sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse da parte di organismi interessati alla attuazione di un corso di formazione professionale finalizzato alla realizzazione di attività teoriche e tecnico-pratiche della durata di mesi 12 e relative al censimento delle cave dismesse presenti in Sicilia funzionale alla stesura di un piano regionale per la pianificazione e programmazione di interventi di recupero, controllo e monitoraggio per il reinserimento naturalistico-ambientale delle aree.


Cliccare qui per visualizzare il comunicato


(2001.26.1412)
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Avviso pubblico per sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse da parte di organismi interessati alla realizzazione di un corso di formazione professionale finalizzato alla realizzazione di attività teoriche e tecnico-pratiche della durata di mesi 7 e relative al censimento e creazione di un catasto funzionale alla stesura di un piano regionale per la messa in sicurezza, demolizione, recupero di materiali e rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti.


Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(2001.26.1412)
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Avviso pubblico per sollecitare la presentazione di manifestazioni d'interesse da parte di organismi interessati alla attuazione di un corso di formazione professionale finalizzato alla realizzazione di attività teoriche e tecnico-pratiche della durata di mesi 24 e relative al censimento dei siti di allocazione degli impianti di telefonia mobile e dei sistemi fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi, nonché degli elettrodotti, funzionale alla stesura di un'ipotesi di piano regionale per la prevenzione dei rischi da esposizione alle onde elettromagnetiche, nonché per la gestione, il controllo degli interventi e delle attività di bonifica e riduzione delle condizioni di rischio da elettrosmog.


Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(2001.26.1412)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ricostituzione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.140, terzo comma, del testo unico n. 490/99, è stata ricostituita, con decreto n. 5402 del 27 marzo 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per un quadriennio a decorrere dalla data del 27 marzo 2001, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, composta da:
1)  soprintendente pro tempore per i beni culturali ed ambientali di Palermo;
2)  arch. prof. Cesare Calcara, nato a Palermo il 26 febbraio 1957, residente a Palermo, via F.P. Sarullo n. 15 - rappresentante regionale;
3)  arch. Rosario Busardò, nato a Buenos Aires l'1 aprile 1953, residente a Palermo, via Altofonte n. 81 - rappresentante regionale;
4)  prof. Francesco Gallo, nato a Palazzolo Acreide l'11 gennaio 1949, residente a Palermo, via Resuttana Colli n.367 - rappresentante provinciale;
5)  prof.Umberto Balistreri, nato a Palermo il 6 aprile 1947, residente a Palermo, via Paolo Emiliani Giudici n.4 - rappresentante provinciale;
6)  sindaci pro tempore dei comuni interessati dalle proposte di vincolo paesaggistico da esaminare nella seduta della commissione.
Detta commissione è integrata ai sensi di legge, di volta in volta, da un esperto in materia mineraria o da un rappresentante del corpo Forestale della Regione o da altri esperti, mentre le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
(2001.21.1085)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Integrazione del Consiglio regionale della pesca.

Con decreto n. 714/II/I del 4 maggio 2001, vistato alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha provveduto ad integrare, ai sensi dell'art. 147 della legge regionale n. 32/2000, il Consiglio regionale della pesca per il periodo 1998/2002 con la nomina del seguente componente:
-  sig. Francesco Zizzo, nato a S. Flavia (PA) il 5 luglio 1961 ed ivi residente in via Consolare, quale rappresentante della pesca artigianale.
(2001.21.1079)
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Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 733/I/VII del 9 maggio 2001, l'avv. Carmela La Maestra, nata a Gualtieri Sicaminò il 16 gennaio 1958 e residente in Gualtieri Sicaminò, via Barone, 11, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Il Vomere con sede nel comune di Partanna in sostituzione del commissario liquidatore dott. Salvatore Minaudo.
(2001.21.1118)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 778/I/VII del 16 maggio 2001, il rag. Lo Giudice Gregorio, nato a Messina il 7 novembre 1969 e residente in Messina, viale Regina Elena n. 223, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Universale Torrelunga Puleo, con sede nel comune di Marsala, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Antonio Zagarella.
(2001.21.1105)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Impegno di spesa per la realizzazione di lavori urgenti nel comune di Enna.

Con decreto n. 701/13 del 14 maggio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa si L. 579.302.560 sul cap. 672013, per l'esecuzione dei lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 350/1895, per eliminare il pericolo di caduta massi dal costone roccioso sovrastante il vicolo Di Nicolò nel comune di Enna, curati dall'ufficio del Genio civile di Enna.
(2001.21.1087)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Ricostituzione della commissione provinciale per l'im piego di Agrigento.

Con decreto n. 77/2001/VIII/L dell'8 maggio 2001 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è stata ricostituita la commissione provinciale per l'impiego di Agrigento che risulta così composta:
- direttore pro-tempore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione - presidente;
Componenti effettivi
-  Di Franco Carmelo, nato a S. Biagio Platani il 26 agosto 1950;
-  Catuara Domenico, nato a Raffadali il 14 dicembre 1962;
-  Pecoraro Salvatore, nato a Favara il 31 gennaio 1936;
-  Medici Pietro, nato a Ribera il 24 luglio 1965;
-  Sammartino Antonio, nato ad Agrigento il 29 gennaio 1952;
-  Terrazzino Angelo, nato a Raffadali il 2 novembre 1938;
-  Pecoraro Stefano, nato a Favara il 7 aprile 1948;
-  Collura Angelo, nato a Grotte il 13 ottobre 1967;
-  Pusante Gaspare, nato ad Agrigento il 17 novembre 1954;
-  Valenti Vito, nato ad Agrigento il 22 giugno 1945;
-  Gangi Salvatore, nato a Cattolica Eraclea il 21 agosto 1947;
-  Fasone Giuseppe, nato a Caltanissetta il 2 gennaio 1934;
Componenti supplenti
-  Baglio Vito Giuseppe, nato a Montallegro il 27 settembre 1959;
-  Tuzzolino Francesco, nato a Favara il 5 febbraio 1952;
-  Trimboli Santi, nato a Milazzo l'1 settembre 1935;
-  Bartoccelli Eugenio, nato a Ribera il 9 luglio 1964;
-  Proietto Piera, nata ad Agrigento il 29 gennaio 1968;
-  Terrazzino Margaret, nata ad Agrigento il 13 giugno 1972;
-  Mossuto Francesco, nato ad Agrigento il 13 aprile 1956;
-  Gaziano Vincenzo, nato ad Aragona il 16 settembre 1950;
-  Calabria Giusto Alessandro, nato ad Alessandria della Rocca il 20 maggio 1969;
-  Giglione Pietro, nato ad Agrigento il 26 novembre 1973;
-  Saeva Calogero, nato ad Agrigento il 27 febbraio 1945;
-  Messina Luigi, nato ad Agrigento il 16 agosto 1972.
(2001.21.1093)
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Ricostituzione della commissione provinciale per l'impiego di Ragusa.

Con decreto n. 78/2001/VIII/L del 18 giugno 2001 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è stata ricostituita la commissione provinciale per l'impiego di Ragusa che risulta così composta:
- direttore pro-tempore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione - presidente;
Componenti effettivi
-  Fonte Tommaso, nato a Messina il 9 agosto 1961;
-  Mallemi Rosanna, nata a Ragusa il 22 marzo 1962;
-  Spadaccino Raffaele, nato a Siracusa il 14 giugno 1948;
-  Cilia Giuseppe, nato a Ragusa il 2 settembre 1952;
-  Firrincieli Giorgio, nato a Ragusa il 14 aprile 1955;
-  Modica Angelo, nato a Ragusa il 2 gennaio 1944;
-  Campo Giuseppe, nato a Ragusa il 31 gennaio 1952;
-  Schininà Vittorio, nato a Ragusa il 20 settembre 1961;
-  Criscione Raffaele, nato a Ragusa l'8 ottobre 1949;
-  Rovillo Francesco, nato a Vittoria il 9 gennaio 1951;
-  Calasanzio Antonino, nato a Siracusa il 10 agosto 1951;
-  Alongi Corrado, nato a Noto l'1 gennaio 1929;
Componenti supplenti
-  Giavatto Giuseppe, nato a Scicli il 20 aprile 1953;
-  Cultrera Simona, nata a Ragusa il 28 giugno 1978;
-  Posata Nicola, nato a S.Valentino il 26 agosto 1946;
-  Bontelli Causapruno Giovanna, nata a Siracusa l'8 luglio 1950;
-  Papa Salvatore, nato a Vittoria il 22 ottobre 1960;
-  Agnello Giovannino, nato a S.Croce Camarina il 24 ottobre 1944;
-  Brugaletta Emanuele, nato a Ragusa il 25 febbraio 1957;
-  Muccio Giovanni, nato a Ragusa il 24 aprile 1940;
-  Pluchino Giovanni, nato a Ragusa il 17 ottobre 1936;
-  Galofaro Biagio, nato a Vittoria il 6 maggio 1956;
-  Saladino Pietro, nato a Palermo il 15 marzo 1961;
-  Lo Presti Francesco, nato a Ragusa il 6 maggio 1946.
(2001.21.1090)
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Ricostituzione della commissione provinciale per l'im piego di Catania.

Con decreto n. 79/2001/VIII/L del 9 maggio 2001 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è stata ricostituita la commissione provinciale per l'impiego di Catania che risulta così composta:
- direttore pro-tempore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione - presidente;
Componenti effettivi
-  Cutugno Concetto, nato a Catania il 20 aprile 1948;
-  Maugeri Luigi, nato a Catania il 27 maggio 1955;
-  Brucato Calogero, nato ad Alimena l'8 marzo 1950;
-  Cuttone Giuseppe, nato a Mazara del Vallo il 19 giugno 1926;
-  Lo Schiavo Giovanni, nato a Catania il 15 luglio 1956;
-  Nucerito Maria Rosaria, nata a Cassano Ionio il 30 ottobre 1952;
-  Panzera Gaetano, nato a Messina il 29 giugno 1962;
-  Deni Mario, nato a Catania l'8 febbraio 1936;
-  Platania Orazio, nato a Catania il 15 giugno 1965;
-  Mirabella Salvatore, nato ad Acicastello il 5 febbraio 1943;
-  Campagna Sergio Domenico, nato a Catania il 10 marzo 1957;
-  Molino Alessia Gaetana, nata a Catania il 21 luglio 1978;
Componenti supplenti
-  Celano Carmelo, nato a Catania il 29 dicembre 1956;
-  Midollo Giuseppe, nato a Catania il 7 agosto 1947;
-  Gatto Antonino, nato ad Agira il 9 giugno 1952;
-  Zermo Carmelo, nato a Catania il 16 febbraio 1953;
-  Zappalà Pietro, nato a Catania il 22 gennaio 1953;
-  Adonia Giuseppina, nata a Catania il 14 aprile 1965;
-  Vinci Alfio Francesco, nato a Catania il 21 gennaio 1950;
-  Camuto Nunzio, nato a Catania il 24 novembre 1945;
-  Zappalà Salvatore, nato a Mascalucia il 25 gennaio 1971;
-  Barone Antonio, nato a Vizzini il 27 settembre 1952;
-  Fisichella Sebastiano, nato a Palagonia il 6 agosto 1955;
-  Di Guardo Gaetano, nato a Catania il 28 aprile 1945.
(2001.21.1091)
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Ricostituzione della commissione provinciale per l'im piego di Enna.

Con decreto n. 80/2001/VIII/L del 9 maggio 2001 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è stata ricostituita la commissione provinciale per l'impiego di Enna che risulta così composta:
- direttore pro-tempore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione - presidente;
Componenti effettivi
-  Cancarè Filippo, nato a Piazza Armerina l'11 gennaio 1950;
-  Farina Isidoro, nato a Palermo l'1 agosto 1955;
-  Baviera Filippo, nato ad Enna il 16 agosto 1940;
-  Albano Francesco, nato ad Enna il 28 aprile 1959;
-  Occhipinti Antonio, nato a Nicosia il 24 febbraio 1937;
-  Debole Antonio, nato ad Enna il 16 settembre 1951;
-  Gallone Antonio, nato ad Enna il 17 novembre 1953;
-  Mazza Gaetano, nato ad Enna il 13 agosto 1936;
-  Fulco Francesco Paolo, nato ad Ans (Belgio) il 29 marzo 1956;
-  Di Mattia Loredana, nata ad Enna il 26 febbraio 1960;
-  Zarba Rosa, nata a Pietraperzia il 21 settembre 1962;
-  Beccaria Michele, nato a Villarosa il 16 novembre 1944;
Componenti supplenti
-  Lupo Angelo, nato a Barrafranca, il 19 gennaio 1958;
-  D'Angelo Patrizia, nata ad Erice il 13 dicembre 1972;
-  Scarcella Enrico, nato a Caltagirone il 29 luglio 1933;
-  Murgia Giuseppe, nato a Villarosa il 2 marzo 1951;
-  Mancia Carmela, nata a Nicosia il 21 novembre 1961;
-  Andolina Massimo, nato ad Enna il 28 maggio 1969;
-  Marzuolo Francesco Paolo, nato ad Enna l'1 gennaio 1946;
-  Melita Salvatore, nato ad Enna il 12 marzo 1959;
-  Privitera Salvatore, nato a Catania l'1 agosto 1969;
-  Mascali Carmelo, nato a Catania il 27 ottobre 1962;
-  Ingrassia Antonino, nato a Trapani il 13 gennaio 1956;
-  Bruno Renato, nato a Piazza Armerina il 15 ottobre 1960.
(2001.21.1092)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'apertura di un dispensario stagionale nel comune di Gioiosa Marea.

Con decreto n.34453 del 18 aprile 2001, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la dott.ssa Saggio Domenica all'apertura del dispensario stagionale nella frazione Capo Calavà del comune di Gioiosa Marea per il periodo estivo dell'anno 2001 (21 giugno-21 settembre).
(2001.21.1058)
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Sostituzione di un componente del comitato tecnico scientifico di cui al decreto n. 21134/96.


Con decreto dell'Assessore per la sanità 16 maggio 2001, n. 34689, il dr. Parrino Renato è stato nominato componente del comitato tecnico scientifico di cui al decreto n. 21134/96, integrato dal decreto n. 26198/98, in qualità di rappresentante delle associazioni dei familiari degli utenti, in sostituzione del sig. Salvatore Giuseppe Geraci.
(2001.21.1075)
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Autorizzazione all'apertura di un dispensario stagionale nella frazione Naxos del comune di Giardini.


Con decreto n. 34693 del 17 maggio 2001, l'Assessore regionale per la sanità ha autorizzato il dr. Cagnone Vincenzo, titolare della 2ª sede farmaceutica urbana del comune di Giardini Naxos all'apertura del dispensario stagionale sito in via Vulcano n. 7 nella frazione Naxos del comune di Giardini, per il periodo estivo dell'anno 2001 (21 giugno - 21 settembre).
(2001.21.1074)
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Riconoscimento del laboratorio di sezionamento per carni fresche di volatili da cortile alla ditta AVIMECC s.r.l. di Modica.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 34734 del 22 maggio 2001, il laboratorio di sezionamento per carni fresche di volatili da cortile, sito in Modica (RG), contrada Fargione, della ditta AVIMECC s.r.l. di Modica, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. n. 495/97, idoneo all'esercizio dell'attività ed identificato con n. 916/S.
(2001.21.1113)
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Riconoscimento del laboratorio di sezionamento per carni rosse alla ditta Cooperativa agricola Altopiano di Ragusa.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 34735 del 22 maggio 2001, il laboratorio di sezionamento per carni rosse, sito in Ragusa, contrada Monachella, della ditta Cooperativa agricola Altopiano di Ragusa, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286/94, idoneo all'esercizio dell'attività ed identificato con n. 2475/S.
(2001.21.1114)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Cerda.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 84/DRU del 2 marzo 2001, ha approvato la modifica all'art. 35 del regolamento edilizio comunale del comune di Cerda, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibera di consiglio comunale n. 36 del 25 luglio 2001, relativamente alle altezze dei piani terreni delle attività commerciali.
(2001.21.1098)
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Nulla osta alla ditta Grasso Orazio per la coltivazione di una cava di sabbia nel comune di Polizzi Generosa.

Con decreto n. 194/41 del 2 aprile 2001, l'Assessore per il territorio e dell'ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Grasso Orazio con sede legale in Vallelunga Pratameno, via A. Vespucci, 1, per il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di una cava di sabbia in contrada Susafa del comune di Polizzi Generosa (PA).
(2001.21.1109)
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Sdemanializzazione di un'area in località Fondachello del comune di Mascali.

Con decreto interassessoriale n. 217/13 del 13 aprile 2001 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore alla Presidenza, si è sdemanializzata un'area estesa mq. 63,23 di suolo demaniale marittimo, in località Fondachello del comune di Mascali (CT) antistante il fabbricato di via Spiaggia n. 82 di proprietà del sig. Scuderi Francesco, censito in catasto al foglio di mappa n. 28, particella n. 184, che viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione siciliana.
(2001.21.1100)
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Elenco dei soggetti cui sono stati rilasciati gli attestati di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale.

L'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente comunica che, alla data del 4 maggio 2001, sono stati rilasciati ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del D.P.C.M. 31 marzo 1998, attestati di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale ai nominativi di cui all'allegato elenco; pertanto il presente elenco sostituisce quello già pubblicato in data 8 ottobre 1999 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati
(2001.21.1066)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Autorizzazione alla modifica della ragione sociale della ditta F.lli Emanuele e C. s.n.c. in Levanto Pietro e C. s.n.c., con sede in Tusa.

Con decreto n. 84/2Tr del 7 maggio 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via provvisoria la modifica della ragione sociale della F.lli Emanuele & C. s.n.c. in Levanto Pietro & C. s.n.c., con sede in via S. Antonio n. 2 - Tusa (ME); i soci sono: il sig. Levanto Pietro e la sig.ra Ferrara Anna. Amministratore è il sig. Levanto Pietro, responsabile d'esercizio è la sig.ra Ferrigno Maria.
(2001.21.1108)
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Autorizzazione provvisoria alla società SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, all'esercizio di una autolinea extraurbana.

Con decreto n. 85/2Tr del 10 maggio 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni ha autorizzato in via precaria e nelle more della regolare istruttoria la società SAIS Autolinee S.p.A., con sede in Enna, all'esercizio dell'autolinea extraurbana Messina - A/18 - Catania - A/19 - Palermo, deviazione Enna - Villarosa ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di 2 C.C.G. ed 1 C.C.F. sul percorso Messina - A/20 - S.S. 113 - A/19 - Palermo.
(2001.21.1077)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 26 giugno 2001, n. 301.
Programma operativo regionale 2000/2006. Misura 4.2.1. Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica. Disposizioni attuative per l'esame delle istanze pregresse.
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Al Dipartimento interventi strutturali
Al Dipartimento interventi infrastrutturali
Al Dipartimento foreste
Ai Gruppi di lavoro dipartimento interventi strutturali
Alle Condotte agrarie
Alle Sezioni operative di assistenza tecnica
Alle Sezioni periferiche di assistenza tecnica
All'Istituto sperimentale zootecnico
All'Istituto zooprofilattico di Palermo
All'Assessorato regionale della sanità - Ispettorato veterinario
All'Università degli studi - Facoltà di scienze agrarie
Agli Istituti di zootecnia di Palermo e Catania
Agli Ordini dei dottori agronomi e forestali
Ai Collegi dei periti agrari
Ai Collegi dei geometri
Ai Collegi provinciali e interprovinciali agrotecnici
All'Associazione regionale allevatori
Alle Camere di commercio della Sicilia
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione coltivatori italiani
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative e mutue
Alle Prefetture dell'Isola
All'Ente di sviluppo agricolo
e, p.c.:  Alla Corte dei conti - Sezione di controllo atti agricoltura 

A seguito dell'approvazione del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006 da parte del Comitato regionale di sorveglianza per i fondi strutturali del 15 dicembre 2000, adottato dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 149 del 20/21 marzo 2001 ed esternato con decreto del Presidente della Regione n. 60/SG del 28 marzo 2001, si forniscono di seguito le disposizioni attuative per l'esame e l'istruttoria tecnico-amministrativa delle iniziative già presentate conformemente al POP Sicilia 1994/99 FEOGA e coerenti con la Misura 4.2.1 del POR 2000/2006, sulla scorta di quanto stabilito in sede di Comitato di sorveglianza regionale per i fondi strutturali in relazione all'approvazione definitiva del Complemento di programmazione del POR 2000/2006.
L'applicazione della nuova normativa comunitaria relativa ai fondi strutturali, come è noto, consente l'accesso alla presente misura limitatamente a quelle aziende agricole che siano in grado di dimostrare la redditività dell'impresa, l'adeguata professionalità dei conduttori delle aziende e il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
Come previsto alla voce "Beneficiari dell'intervento" della Misura 4.2.1. del POR 2000/2006, i progetti già presentati conformemente alle Misure 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.3 e 11.1 (piani di miglioramento materiale) del Programma operativo plurifondo 1994/99, che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse dello stesso, possono essere valutati in via prioritaria, previa verifica dei requisiti previsti dalla nuova regolamentazione comunitaria e che pertanto non saranno sottoposti alle procedure di selezione previste per le nuove iniziative (bando di gara).
Ai fini del rispetto della conformità alle corrispondenti misure del POP 1994/99, saranno prese in esame le iniziative che al 19 dicembre 1994, data di notifica alla Commissione europea del POP 1994/99, rientravano nelle prescrizioni delle corrispondenti schede tecniche di misura del Programma stesso ai sensi delle relative circolari applicative. Poiché, per ciò che riguarda i settori, le indicazioni a suo tempo fornite nei provvedimenti attuativi sono da considerarsi superate dai nuovi orientamenti contenuti nel documento sugli sbocchi di mercato allegato al POR 2000/2006, le priorità di comparto non dovranno essere applicate.
Il predetto esame di conformità al POP è effettuato d'ufficio per singola misura, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
L'esame di ammissibilità dei progetti ai fini del rispetto della conformità alla Misura 4.2.1 del POR 2000/2006 deve riguardare:
a) la rispondenza degli interventi previsti nei progetti con i settori e le tipologie contenuti nel Complemento di programmazione (allegati nn. 1 e 2);
b) la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti nel Complemento di programmazione (art. 5 del Regolamento CE n. 1257/99).
Riguardo alla rispondenza di cui alla lettera a): tale esame riguarda la rispondenza dei progetti presentati in relazione ai settori e alle tipologie di intervento previsti dalla scheda di Misura 4.2.1 del complemento di programmazione e contenuti nell'allegato A del POR riguardante le produzioni che garantiscono normali sbocchi di mercato (art. 6 del Regolamento CE 1257/99). Analogamente all'esame di conformità al POP 1994/99, questo esame è effettuato d'ufficio per singola misura, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
A tale proposito, si precisa che non sono consentite varianti, né integrazioni e/o aggiornamenti del computo metrico-estimativo del progetto originario. Saranno possibili soltanto le modifiche che prevedano interventi finalizzati esclusivamente ad adeguare i progetti a criteri di maggiore efficienza e attualità sotto il profilo tecnico, nonché gli interventi per l'adeguamento tecnico alle normative obbligatorie, i cui termini non siano ancora scaduti, e comunque intervenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza, tali modifiche potranno essere consentite solo a condizione che l'iniziativa non sia stata avviata e che non vi sia nessun aumento del costo iniziale complessivo del progetto. Qualora tale costo a seguito delle suddette modifiche dovesse risultare superiore alla richiesta iniziale, le maggiori spese rimarranno ad esclusivo carico del richiedente.
L'ufficio procederà all'esclusione dal progetto delle voci e delle relative spese inerenti interventi non consentiti dal citato documento relativo agli sbocchi di mercato.
Per quanto riguarda i prezzi unitari essi saranno ancorati a quelli indicati nel computo metrico allegato alle istanze. Tuttavia, per i progetti non ancora iniziati è consentito l'adeguamento al prezziario regionale dell'agricoltura dell'aprile del 1997, fermo restando la visita di accertamento preventivo da effettuarsi da parte degli uffici.
Si ritiene opportuno fornire una precisazione relativa agli interventi previsti dalla Misura 8.7 del POP 1994/99.
Si ricorda che le circolari applicative della Misura 8.7, nn. 208, 226 e 235, rispettivamente del 27 aprile 1996, 12 febbraio 1997 e 18 giugno 1997, rappresentano a tutt'oggi le disposizioni dell'Amministrazione regionale alle quali attenersi. Tuttavia alcune considerazioni d'ordine particolare possono orientare gli uffici verso un diverso approccio al problema rispettando la normativa vigente e tenendo in considerazione le esigenze particolari. Può infatti essersi verificato, che i Consorzi di bonifica non abbiano avuto la possibilità di garantire turni di irrigazione tali da consentire il regolare svolgimento degli interventi irrigui; in tal caso verrebbe meno la ratio sottesa alle direttive di cui alle citate circolari. Inoltre, può essersi verificato che le disponibilità idriche delle fonti di approvvigionamento esistenti (pozzi, acque di superficie) abbiano subito significative riduzioni. Pertanto, previa verifica della reale situazione aziendale (anche a mezzo di autodichiarazioni o di certificazioni disponibili) potrebbero essere ammesse a finanziamento iniziative in precedenza non ammissibili.
Si richiama, comunque, l'attenzione degli uffici al rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 238 del 18 febbraio 1999.
Poiché il comparto vitivinicolo è regolamentato dall'apposita normativa relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM), si ricorda che non sono ammissibili al finanziamento del POR le iniziative presentate ai sensi della misura 8.7 del POP 1994/99 interessanti il predetto comparto.
Riguardo alla verifica di cui alla lettera b), sui progetti per i quali è stata accertata la rispondenza tecnica degli interventi proposti dovrà essere effettuata la valutazione di ammissibilità sulla base del possesso dei requisiti indicati all'art. 5 del Regolamento CE n. 1257/99 e richiamati nel complemento di programmazione:
1)  dimostrazione di redditività dell'azienda agricola;
2)  adeguata conoscenza e competenza professionale dell'imprenditore agricolo;
3)  rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
1) Dimostrazione di redditività dell'azienda agricola
Ai fini della valutazione del possesso del requisito riguardante la reddività dell'azienda agricola si adotta quale parametro di riferimento il reddito lordo standard aziendale (RLSA), che deriva dall'insieme dei redditi lordi standard determinati per le singole attività produttive in relazione alle colture e agli allevamenti praticati nell'azienda.
L'ammontare dei RLS (espressi in euro) di ciascuna attività produttiva aziendale viene espresso in UDE, l'unità di dimensione economica europea pari a 1.200 Euro, corrispondenti a L. 2.323.524.
Ai fini del calcolo delle UDE aziendali, gli uffici dovranno fare riferimento alle apposite schede (allegati 3a e 3b) contenente i RLS per coltura e/o capo di bestiame e/o n. di arnie, riferito alle zone di montagna, collina e pianura, elaborate dall'Amministrazione sulla base dei dati ISTAT 1997.
In particolare, nel caso di aziende zootecniche il numero massimo di UBA da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle UDE dovrà risultare dal totale annuo delle unità foraggere prodotte in azienda, destinate all'alimentazione del bestiame, rapportato ai valori tabellari di quota di autoapprovvigionamento annua pari almeno al 60% del fabbisogno alimentare annuo/capo bovinoovicaprino, riferiti alle diverse specie ed alle diverse tipologie di allevamento (allegato 4).
Nel caso di aziende miste, la parte di SAU aziendale investita a foraggere non destinata all'alimentazione del bestiame allevato in azienda sarà determinata, ai fini del calcolo delle UDE, in termini di superficie, attraverso le relative schede di conversione ettaro/coltura/UDE (allegati n. 3a e 3b).
Nel caso di allevamenti suinicoli dovrà essere prodotto in azienda almeno il 35% del fabbisogno alimentare annuo totale.
Nel caso di aziende singole si ritiene che il requisito della redditività sia soddisfatto nel caso in cui le stesse assicurino una dimensione economica di 4 UDE nelle zone svantaggiate e di 5 UDE nelle altre zone.
Nel caso di aziende associate ciascuna azienda associata dovrà assicurare una dimensione economica tale che complessivamente sia pari ad almeno 10 UDE e che possa impiegare nel contempo una ULU, equivalente a 280 giornate lavorative/anno. Per azienda associata si intende una unità tecnico-economica, costituita da singole aziende associate per la conduzione in comune di tutta o di una parte delle stesse. Tale condizione deve essere definita tra gli imprenditori interessati mediante atto pubblico e contenuta nell'atto costitutivo e statuto. Rientrano nella suddetta definizione anche le cooperative agricole di conduzione.
2)  Adeguata conoscenza e competenza professionale dell'imprenditore agricolo
Detto requisito può essere soddisfatto da parte del richiedente attraverso la dimostrazione di almeno una delle seguenti condizioni:
-  possesso di un titolo di studio di livello universitario nel campo agrario, forestale o veterinario;
-  possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario;
-  possesso di attestato di superamento di esame finale di specifici corsi per il conseguimento di qualifiche idonee alla conduzione aziendale;
-  di avere esercitato, per almeno un biennio continuativo, riferito al quinquennio immediatamente precedente alla data indicata, con apposita nota dell'Amministrazione come termine ultimo per la presentazione della documentazione, l'attività di imprenditore agricolo o comunque l'attività agricola.
Per le società di persone, l'adeguata competenza e conoscenza professionale deve essere posseduta da almeno il 50% dei soci; per le società di capitali e per le cooperative s'intende soddisfatta qualora sia posseduta dalla persona preposta alla conduzione dell'azienda.
Nel caso di aziende associate il requisito s'intende soddisfatto quando è posseduto da almeno il 50% dei soci partecipanti.
3)  Rispetto dei requisiti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
Nel caso in cui l'attività dell'azienda contempli l'osservanza di una o più delle norme indicate nell'allegato n. 5 alla presente circolare deve dimostrare il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
Per le misure del POP 94/99 ammissibili alla presente misura e che prevedono tra l'altro iniziative per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti esclusivamente in azienda, dovrà essere assicurato il rispetto delle norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, previste per la Misura 4.2.4 del POR, già contenute nel CdP e riportate nell'allegato n. 6 alla presente circolare.
In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme di competenza della Sanità, le aziende dovranno produrre, laddove previsto, nel momento stesso in cui presentano la documentazione integrativa, una attestazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio che ne comprovi l'osservanza degli obblighi previsti dalle norme stesse.
Tale attestazione dovrà essere rilasciata dalla Azienda sanitaria locale in data antecedente a non più di 30 giorni rispetto alla data di presentazione all'Amministrazione.
Per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, le aziende, nel caso in cui conducano una attività riferibile alla casistica sottoelencata, dovranno essere in possesso dei provvedimenti rilasciati dagli uffici preposti:





Le ditte, in prima istanza, potranno autodichiarare di essere in possesso di tali provvedimenti, indicandone gli estremi che consentano la verifica dei dati contenuti.
L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare le verifiche specifiche anteriormente all'atto di concessione del sostegno.
In ogni caso, tali provvedimenti devono essere necessariamente presentati al momento della concessione del sostegno.
L'osservanza di tali norme deve essere garantita anche rispetto ad eventuali attività aziendali che non costituiscono oggetto di richiesta di sostegno.
Volumi di spesa e livelli di aiuto
Ai fini della determinazione dell'importo di spesa massima ammissibile, valgono le disposizioni emanate con la circolare n. 220 del 20 novembre 1996, punto 4.5, che qui si riportano: "Per le misure dal n. 8.1 al n. 8.7 e per la misura 9.3, per le quali è indicata come normativa di riferimento procedurale la legge regionale n. 13/86, verranno applicati gli importi massimi di spesa ammissibile al contributo pubblico, stabiliti dal Regolamento CEE n. 2328/91 in 90.000 Euro per ULU, 180.000 Euro per azienda e, per le aziende a conduzione associata, 180.000 Euro per il numero delle aziende associate fino ad un massimo di 720.000 Euro. La conversione Euro/lire dovrà ovviamente essere fatta al tasso di 1.936,27 lire/Euro.
Per la Misura 11.1, piani di miglioramento materiale, fermo restando i limiti settoriali della nuova programmazione, si farà riferimento alla circolare n. 190 del 24 ottobre 1995, punto 6.2. per la determinazione dell'importo di spesa massima ammissibile.
Poiché gli investimenti in parola si cumulano con le iniziative già finanziate ai sensi del POP 94/99, si dovrà tenere conto nell'istruttoria dei progetti delle somme già erogate ai sensi del precedente Programma, in modo che gli importi massimi di spesa ammissibile non eccedano i tetti di spesa sopra indicati.
L'aiuto è concesso sottoforma di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento ammissibile al finanziamento, elevato al 50% nelle aree svantaggiate. Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dalla data di insediamento, il tasso di aiuto pubblico può raggiungere, conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento CE n. 1257/99 e dall'art. 4, comma 1 del Regolamento CE n. 1750/99, il 55% nelle zone svantaggiate e il 45% nelle altre zone.
Si precisa che tale elevazione potrà essere corrisposta solo se saranno rispettate tutte le condizioni previste al capo II del Regolamento CE n. 1257/99. In particolare l'azienda dovrà dimostrare una redditività pari o superiore ad 8 UDE, da raggiungere entro tre anni dall'insediamento.
Relativamente all'insediamento, si rappresenta che la data di primo insediamento dovrà essere espressamente dichiarata e verificata negli atti d'ufficio; in caso contrario, dovrà essere dimostrata attraverso apposita documentazione.
Se i soggetti beneficiari sono le aziende associate, la maggiorazione del livello di aiuto in favore dei giovani agricoltori è applicabile esclusivamente se gli stessi rappresentano almeno il 50% delle aziende associate. Per aree svantaggiate si intendono quelle indicate negli elenchi adottati ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75.
Spese ammissibili
Come già sopra descritto la congruità delle spese ammissibili al finanziamento sarà effettuata sulla base delle opere e tipologie previste nel prezziario regionale dell'agricoltura. Nel caso di opere non ancora iniziate, su richiesta dell'utente, potrà farsi riferimento al prezziario regionale dell'agricoltura del 1997.
Per il calcolo degli importi ammessi a finanziamento si utilizzeranno le procedure già consolidate per l'attuazione del POP 1994/99.
Riguardo alla data di ammissibilità della spesa, potranno essere ritenute ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'imprenditore agricolo, effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto alla Regione (anche a valere sul precedente P.O.), a condizione che sussistano i requisiti di ammissibilità previsti dalla nuova misura e comunque successivamente al 5 ottobre 1999.
In merito al riconoscimento delle spese, si precisa, che ai fini dell' ammissibilità al contributo, le stesse devono essere conformi all'allegato del Regolamento CE n. 1685/2000 nel rispetto delle tipologie di investimento, delle condizioni e delle limitazioni settoriali previste nel POR e negli allegati e opportunamente giustificate attraverso la presentazione di documentazione contabile e supportate da fatture regolarmente quietanzate e/o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente ai fini fiscali. Per quanto riguarda le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, l'Amministrazione verificherà che la documentazione contabile abbia riscontro con la negoziazione bancaria. Le spese per impianti, macchine ed attrezzature, funzionali all'investimento dovranno essere supportate da fatture regolarmente quietanzate conformi ai listini depositati presso le Camere di commercio o altre analoghe istituzioni.
I lavori eseguiti in proprio sono ammissibili esclusivamente per quanto concerne gli apporti diretti sottoforma di materie prime provenienti dall'azienda e di lavoro non retribuito dell'imprenditore ovvero di lavoro retribuito svolto dai dipendenti, compresi i lavori prettamente agronomici (es.: lavori preparatori del terreno, messa a dimora delle piante, etc.) qualora l'imprenditore dimostri la disponibilità di mezzi, macchine e attrezzature adeguati o possegga altri elementi giustificativi, limitatamente alle capacità ed ai costi di esecuzione; i lavori dovranno comunque essere supportati da una autodichiarazione, corredata da opportuna documentazione, giustificativa degli stessi.
Percorso procedurale
Sulla base delle prime indicazioni procedurali impartite ai competenti uffici dell'Assessorato, gli stessi hanno già provveduto all'esame delle istanze pregresse sia con riferimento alla conformità degli interventi al POP 1994/99, sia all'ammissibilità al POR in merito al requisito della reddività dell'azienda agricola.
Tale primo esame è stato effettuato sulla base di una scheda appositamente predisposta, contenente gli elementi utili all'esame dei requisiti sopradetti, ed in particolare degli interventi richiesti (riconversione colturale, varietale, asciutto-irriguo etc.) e della situazione aziendale dichiarata al momento della presentazione dell'istanza. Nelle medesime schede sono contenute le risultanze dell'esame con l'indicazione della conformità e dell'ammissibilità o meno dell'iniziativa.
Al riguardo si precisa che sia per la presentazione delle istanze relative alla legge regionale n. 13/86 sia per quelle presentate ai sensi delle misure del POP 1994/99 (che facevano riferimento alle medesime norme procedurali) era fatto obbligo al richiedente di indicare l'intera superficie aziendale ai fini del calcolo del tetto massimo di spesa ammissibile al finanziamento nonché per evitare il cumulo di contributi concessi con altre normative. Pertanto, la situazione aziendale da prendere come riferimento per la determinazione della redditività iniziale dell'azienda è quella dichiarata all'atto della presentazione della domanda di aiuto e non possono essere accettate variazioni successive. Di conseguenza gli uffici hanno proceduto al calcolo del reddito lordo standard aziendale sulla scorta delle istanze.
I requisiti di adeguata conoscenza e competenza professionale e quelli in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, dovranno essere posseduti al momento della presentazione della documentazione integrativa appositamente richiesta dagli uffici.
A seguito del predetto esame, gli IPA hanno proceduto alla predisposizione dell'elenco delle iniziative ritenute ammissibili, con l'indicazione della misura di provenienza del POP e della data di presentazione dell'istanza, finalizzati al successivo esame dei requisiti di cui ai punti 2) e 3) della lettera b), nonché alla verifica tecnico-amministrativa progettuale.
Tale successivo esame sarà effettuato sulla scorta della documentazione acquisita in seguito a specifica richiesta, inviata con lettera raccomandata A.R., formulata dagli uffici ai soggetti già inclusi negli elenchi di cui sopra.
Le aziende le cui iniziative sono considerate ammissibili in seguito al completamento della documentazione, che non hanno ancora ricevuto la visita di sopralluogo preventivo da parte degli uffici, saranno sopralluogate per accertare che i lavori non abbiano avuto inizio. Le ditte che hanno già iniziato o realizzato gli interventi prima del sopralluogo di accertamento preventivo effettuato a seguito dell'emanazione della presente circolare saranno escluse dal finanziamento, tranne che gli interventi realizzati non riguardino esclusivamente operazioni di preparazione del terreno necessarie e indifferibili in relazione all'investimento per il quale si chiede l'aiuto. In ogni caso non potranno essere ammessi a contributo gli interventi realizzati prima del sopralluogo preventivo dell'ufficio o comunque precedenti alla data del 5 ottobre 1999.
Le pratiche ammissibili al finanziamento saranno avviate con celerità alla fase di decretazione, l'importo complessivo dei progetti ammessi sarà tempestivamente comunicato al Dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato in modo da consentire la modulazione delle risorse disponibili e la loro assegnazione ad ogni singolo ufficio, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e della richiesta finanziaria finale. Una volta in possesso di tali elementi, l'Amministrazione comunicherà ad ogni ufficio l'assegnazione che sarà resa disponibile in modo da consentire la redazione di un elenco di istanze ammissibili che sarà reso di pubblica disponibilità. Si precisa che le pratiche non rientranti nelle previsioni della nuova normativa, verranno accantonate, avendo cura che in ogni fascicolo delle stesse sia chiaramente indicato il percorso istruttorio che ha portato alla loro esclusione ai benefici del POR, preferibilmente rappresentato dal verbale di istruttoria debitamente sottoscritto dal funzionario istruttore, dal quale emergano chiaramente i motivi della inammissibilità.
È bene ricordare che la materia oggetto della presente circolare è l'esame dei progetti pregressi; a tal proposito si precisa che, in primo luogo, si procederà all'esame dei progetti presentati entro il 31 dicembre 1999, successivamente, anche al duplice scopo di operare senza soluzione di continuità con il nuovo POR e di assicurare il completo utilizzo delle risorse dell'annualità 2000 della quota FEAOG, verranno esaminati i progetti presentati fino al giorno precedente la data di approvazione da parte della Commissione europea del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e cioè fino al 7 agosto 2000. I predetti progetti graveranno sull'assegnazione della prima tranche di risorse del POR 2000/06, e cioè quella dell'annualità 2000, la cui rendicontazione finale deve avvenire improrogabilmente entro e non oltre la data definitiva del 31 dicembre 2002. Ciò vuol dire che i tempi da calendarizzare sono estremamente ridotti. Pertanto i tempi assegnati per la realizzazione delle opere, a partire dalla data di notifica del decreto di concessione non potranno essere oggetto di proroga alcuna, ciò in deroga a quanto stabilito dall'art. 49 della legge regionale n. 13/86 e dalla successiva legge regionale 2 luglio 1997, n. 20/97, art. 9, il periodo di tempo massimo concedibile, a partire dalla notifica del decreto di concessione, per la presentazione della richiesta di accertamento finale non potrà in nessun caso superare i dodici mesi. È ovvio che tale periodo di tempo rappresenta il limite massimo e sarà concesso soltanto in presenza di precise motivazioni tecniche relative a tempi non modificabili dei cicli colturali. Così sarà indispensabile prestare la massima attenzione ai periodi di tempo concessi, al rispetto dei quali dovranno essere impegnati i richiedenti che dovranno rilasciare apposita dichiarazione al riguardo.
Per quanto non contenuto nella presente circolare, dovrà farsi riferimento al complemento di programmazione del POR 2000/2006. Le indicazioni tecniche e procedurali che non sono state espressamente indicate in questa circolare, rimangono quelle già fornite con le circolari applicative del POP 1994/1999, alle quali si rimanda, e, se non modificate successivamente, da quelle a suo tempo fornite nella legge regionale n. 13/86, sempre che le stesse siano compatibili con quanto previsto nel complemento di programmazione. Per le norme di snellimento e di trasparenza amministrativa, si fa riferimento a quanto contenuto nella legge regionale n. 10/91 ed al D.P.R. n. 445 del 21 dicembre 2000.
La presente costituisce, ai fini della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/91, comunicazione di avvio del procedimento.
Il Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA

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(2001.26.1429)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 15 giugno 2001, n. 9.
Criteri e modalità per la richiesta e l'erogazione delle provvidenze relative agli interventi per la valorizzazione storico-culturale dei mulini a vento e per la coltivazione tradizionale del sale marino nelle saline della provincia di Trapani. Cap. 776801, esercizio finanziario 2001.

Alla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani
Alla Provincia regionale di Trapani
Ai comuni della provincia di Trapani
All'I.R.F.I.S.
All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
La presente circolare disciplina le procedure per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 11 "Interventi per la valorizzazione storico-culturale dei mulini a vento e per la coltivazione tradizionale del sale marino", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 e del 2 aprile 1996.
Per accedere alle provvidenze di cui all'art. 2 della menzionata legge regionale n. 11/96, i proprietari delle saline dovranno trasmettere entro il 30 settembre 2001, istanza in carta legale all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento dei beni culturali, ambientali e dell'educazione permanente, via delle Croci n. 8, corredata della seguente documentazione:
1)  titolo di proprietà dell'immobile in copia conforme;
2)  progetto degli interventi in triplice copia (relazione tecnica, quadro economico generale, computo metrico estimativo, documentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi, elenco prezzi ed analisi dei prezzi), approvato dalla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani con la seguente formula da apporre sugli elaborati del progetto e sottoscritta "Visto, con riferimento al parere espresso con nota prot. n. .............. del .............................................. si approvano le opere ed i prezzi per un importo di L. ......................................., giudicandole ammissibili ai fini della legge regionale n. 11/96"; nonché parcella delle competenze tecniche relativa ai lavori ritenuti ammissibili, vidimata dall'ordine competente;
2)  copia conforme del provvedimento con il quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani ha approvato il progetto degli interventi ai sensi delle vigenti disposizioni di tutela.
La stessa Soprintendenza dovrà contestualmente dichiarare che le opere progettate, con riferimento alla metodologia ed ai criteri di restauro adottati, nonché all'uso che si prospetta del bene restaurato sono compatibili con la natura del bene stesso e con le finalità della legge regionale n. 11/96;
4)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente a norma dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato A) che dovrà attestare:
-  la destinazione d'uso dell'immobile prima e dopo i lavori;
-  l'assenza di altri contributi concessi o richiesti per l'intervento da effettuare;
-  l'impegno dello stesso proprietario a non richiedere altri contributi per gli interventi annessi alle provvidenze di cui all'art. 2, nonché ad assumere a proprio carico l'onere finanziario derivante dall'intervento nella misura eccedente il contributo;
5)  dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante di:
-  non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o di qualsiasi altra situazione equivalente, nonché di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione.
Altresì le società commerciali dovranno, oltre alla sopracitata documentazione, produrre l'atto costitutivo della società, contenente l'indicazione con gli estremi anagrafici del legale rappresentante della società medesima.
L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, esaminata la documentazione prodotta, procederà con proprio provvedimento ad impegnare le somme occorrenti nella misura prevista dall'art. 2 della legge regionale n. 11/96, secondo le priorità di cui al secondo comma dello stesso art. 2.
Il proprietario dovrà, prima dell'inizio degli interventi, acquisire le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni urbanistiche ed ambientali.
Le opere ammesse a contributo saranno eseguite sotto la vigilanza della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani.
Si procederà all'erogazione dei contributi nella misura a tale titolo impegnata dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, dopo l'esecuzione dei lavori.
Inoltre, la concessione delle provvidenze è subordinata alla stipula di una convenzione prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 11/96 per consentire la pubblica fruizione dei mulini a vento e degli altri impianti asserviti alla coltivazione del sale marino che i privati assicureranno a proprie spese.
Questo Assessorato, acquisita la documentazione di seguito riportata, per il tramite della Soprintendenza di Trapani, provvederà al pagamento delle somme dovute quale contributo:
1)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente certifichi che gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche ed ambientali e che di essi sono state effettuate le dovute comunicazioni (allegato B); in caso di mutamento nella titolarità della salina si dovrà dichiarare che per gli interventi oggetto del contributo non è stata chiesta né ottenuta un'altra forma di sostegno finanziario a carico della Regione o dello Stato;
2)  relazione tecnica concernente i lavori eseguiti;
3)  consuntivo di spesa recante l'indicazione degli interventi effettuati, delle quantità, dei prezzi unitari e totali;
4)  fatture fiscali debitamente quietanzate dall'impresa che ha eseguito i lavori e dal progettista;
5)  certificati di collaudo dei lavori eseguiti (allegato C) e nulla osta al pagamento (allegato D), rilasciati dalla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani;
6)  copia conforme della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 11/96 (allegato E).
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet della Regione siciliana: www.regione sicilia.it/beniculturali.
  L'Assessore: GRANATA 

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(2001.25.1335)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 20 giugno 2001, n. 2413.
Norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche.

Agli uffici del Genio civile dell'Isola
L'art. 12, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 31 marzo 1999, ha abrogato i commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
Con l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo l'Enel S.p.A. per ottenere l'autorizzazione provvisoria deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione.
Detta cauzione viene fissata al 5% dell'importo netto dei lavori stabilito nel capitolato speciale d'appalto.
Appare conseguenziale che dette disposizioni si applicano pure per le autorizzazioni provvisorie rilasciate a enti e imprese diversi dall'ENEL S.p.A.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici: BUSALACCHI
(2001.26.1422)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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