GURS Parte I n. 39 del 2001
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 3 AGOSTO 2001 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 giugno 2001.
Modifica del decreto presidenziale 29 dicembre 1999, relativo a compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti degli organi collegiali di gestione, direzione e consulenza di enti, aziende ed istituti regionali.
  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 21 luglio 2001.
Costituzione del primo Governo della Regione siciliana della XIII legislatura  pag.

ORDINANZE COMMISSARIALI

ORDINANZA COMMISSARIALE 21 giugno 2001.
Istituzione dell'Osservatorio regionale sui rifiuti.
  pag.


ORDINANZA COMMISSARIALE 23 luglio 2001.
Nomina del Vice Commissario per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 5 marzo 2001.
Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro coltura  pag.


DECRETO 21 maggio 2001.
Elenchi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli fino al 15 febbraio 2001.  pag.


DECRETO 15 giugno 2001.
Calendario venatorio 2001-2002  pag. 11 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 23 luglio 2001.
Disposizioni per la redazione e trasmissione degli elenchi degli immobili di proprietà degli enti pubblici ed altri alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio  pag. 15 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 11 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 16 


DECRETO 11 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 17 


DECRETO 11 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 18 


DECRETO 11 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 19 


DECRETO 11 giugno 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato del bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 20 


DECRETO 14 giugno 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 21 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 28 giugno 2001.
Rimodulazione dell'elenco delle imprese ammesse a finanziamento inserite nelle graduatorie delle imprese edilizie destinatarie delle agevolazioni di cui all'art.132 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25  pag. 22 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2000, capitolo 73752 (in conto residui) e per l'anno 2001, capitolo 712401 (in conto competenza) - Assessorato regionale del lavoro, Dipartimento regionale lavoro  pag. 24 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Disposizioni attuative della Misura 1.2.3. "Mantenimento dell'originario uso del suolo attraverso il recupero della funzionalità dei sistemi naturali, il mantenimento dell'uso tradizionale agro-forestale del territorio, la prevenzione degli incendi, la prevenzione e la riduzione dei fenomeni di desertificazione". Beneficiari finali: comuni e loro associazioni  pag. 33 
Asse I Risorse naturali - sottoasse rete ecologica. Misura 1.3.2 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità (FEOGA). Annualità di programma 2000-2002. Risorse finanziarie Euro 4.190.500 - Lire 8.113.939.435  pag. 37 
Istruzioni per le operazioni di rilascio e di compilazione del tesserino regionale di caccia della stagione venatoria 2001-2002  pag. 39 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Costituzione del Comitato regionale istruzione e formazione tecnica superiore  pag. 40 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Intesa per l'attivazione del Tavolo di consulenza per l'internazionalizzazione in Sicilia - Ta.CI. Sicilia  pag. 40 

Assessorato dei lavori pubblici:
Bando pubblico di selezione per l'attuazione della Misura 5.1.2. "Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita"  pag. 41 
Fondi ex Gescal - Rimodulazione II tranche - Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 177 del 27 giugno 2000, limitatamente agli interventi nel comune di Piraino e nel comune di Siracusa  pag. 46 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 19 luglio 2001, n. 21.
Disposizioni attuative della Misura 1.2.3. "Man-tenimen to dell'originario uso del suolo attraverso il recupero della funzionalità dei sistemi naturali, il mantenimento del l'uso tradizionale agro-forestale del territorio, la prevenzio ne degli incendi, la prevenzione e la riduzione dei fenomeni di desertificazione"  pag. 46 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 18 giugno 2001, n. 2.
Promozione turistica  pag. 52 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 18 dicembre 2000.
Reg. CE n. 1493/99 e Reg. CE n. 1227/2000.
  pag. 53 


DECRETO 20 marzo 2001.
Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Regolamento CE n. 1493/99  pag. 59 

ERRATA CORRIGE
Assessorato dell'industria

DECRETO 19 marzo 2001.
Determinazione del prezzo di vendita dei suoli industriali per l'anno 2000  pag. 59 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Mistretta.
Statuto del comune di Gela - Modifiche.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 7 giugno 2001.
Modifica del decreto presidenziale 29 dicembre 1999, relativo a compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti degli organi collegiali di gestione, direzione e consulenza di enti, aziende ed istituti regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70;
Visto l'art.1 della legge regionale 11 maggio 1993, n.15;
Vista la legge regionale 20 gennaio 1999, n.5;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n.10;
Visto il D.P. n.186/gr.I/SG del 21 luglio 1994, con relativa tabella A che di esso fa parte integrante, registrato alla Corte dei conti in data 12 agosto 1994, registro 1, foglio n.260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.46 del 24 settembre 1994, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale siciliana n.209 del 23 maggio 1994, si è proceduto alla rideterminazione della misura dei compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti di consigli di amministrazione o di organi le cui funzioni sono riconducibili a quelle attribuite agli stessi consigli di amministrazione di enti sottoposti al controllo della Regione;
Vista la deliberazione n.270 dell'11 ottobre 1999, con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, modificato la citata deliberazione n.209 del 23 maggio 1994 rideterminando i compensi da attribuire ai presidenti, vice presidenti e componenti dei consigli di amministrazione, nonché di organi di controllo, di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione di cui alla tabella A, classi A e B allegate alla predetta deliberazione n.209/94, con la previsione di un incremento del 30%;
Considerato che con la predetta deliberazione n. 270/99, la Giunta regionale ha, altresì, disposto di non rideterminare i compensi per gli organi degli enti per i quali la legge regionale 27 aprile 1999, n.10, nonché ogni altra normativa regionale ha previsto la soppressione, l'incorporazione o la trasformazione;
Vista la deliberazione n.304 del 5 novembre 1999, con la quale la Giunta regionale ha fissato al 1° maggio 1998 la data della decorrenza della rideterminazione dei compensi di cui alla citata deliberazione n.270 dell'11 ottobre 1999;
Visto il D.P. n. 654/gr.VII/SG del 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n.4 del 28 gennaio 2000, attuativo delle predette deliberazioni della Giunta regionale n.270/99 e n. 304/99;
Vista la nota n. 2245/VI del 19 aprile 2000 della Segreteria generale della Presidenza della Regione di trasmissione dell'appunto n.2096 del 10 aprile 2000, contenente la proposta di riesame condivisa dal Presidente della Regione e con il quale, con una serie di argomentazioni, si sottopone all'attenzione della Giunta regionale la questione relativa ai compensi, peraltro sollevata anche da alcuni enti;
Vista la deliberazione n.212 dell'8 maggio 2001, con cui la Giunta regionale ha determinato di modificare la deliberazione n.270 dell'11 ottobre 1999, integrata dalla deliberazione n.304 del 5 novembre 1999, prevedendo l'incremento del 30% della misura dei compensi (già fissati con la delibera n.209 ed il relativo D.P. attuativo n. 186 del 21 luglio 1994) da corrispondere ai presidenti, vice presidenti e componenti di consigli di amministrazione, nonché di organi di controllo, di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione esistenti al 1° maggio 1998, decorrenza fissata dalla richiamata deliberazione n.304/99;
Ritenuto di dare esecuzione alla predetta deliberazione della Giunta regionale n.212 dell'8 maggio 2001, procedendo alla modifica del D.P. 654/gr.VII/SG del 29 dicembre 1999;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, a modifica del D.P. 654/gr.VII/SG del 29 dicembre 1999, è stabilito anche per gli enti per i quali la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nonché ogni altra normativa regionale ha previsto la soppressione, l'incorporazione o la trasformazione, un incremento del 30% della misura dei compensi (già fissati con delibera n. 209 ed il relativo D.P. attuativo n.186 del 21 luglio 1994) da corrispondere ai presidenti, vice presidenti e componenti di consigli di amministrazione nonché di organi di controllo e precisamente a decorrere dal 1° maggio 1998.

Art. 2

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto presidenziale 654/gr.VII/SG del 29 dicembre 1999.

Art. 3

Gli Assessori regionali provvederanno all'esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la Presidenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2001.
  LEANZA 

(2001.28.1543)
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DECRETO PRESIDENZIALE 21 luglio 2001.
Costituzione del primo Governo della Regione siciliana della XIII legislatura.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, di modifica dello Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, con la quale è stato ulteriormente modificato la Statuto ed è stata introdotta l'elezione diretta del Presidente della Regione;
Vista la nota prot. P/01 del 17 luglio 2001, con la quale la Corte d'Appello di Palermo - Ufficio centrale regionale per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana comunica che nella seduta dell'11 luglio 2001, ha proclamato eletto Presidente della Regione il dott. Salvatore Cuffaro, a seguito delle consultazioni elettorali del 24 giugno 2001;
Visto, in particolare, l'art. 9 dello Statuto della Regione siciliana inserito nella Sezione II del Titolo I, così come sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. f), della citata legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nella parte in cui dispone che il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
Visto, altresì, l'art. 2 della citata legge costituzionale n. 2/2001, ed in particolare nella parte in cui stabilisce che entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli, attribuendo ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente;
Ritenuto di nominare, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, i componenti la Giunta regionale, provvedendo successivamente ad attribuire ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente, nonché provvedendo ad attribuire a ciascuno le relative preposizioni dopo il riordino legislativo dei singoli rami dell'Amministrazione regionale;

Decreta:


Art.1

Il cinquantacinquesimo Governo della Regione siciliana, primo della XIII legislatura, è costituito dal Presidente della Regione on.le Salvatore Cuffaro, proclamato eletto in data 11 luglio 2001 e dai seguenti soggetti nominati Assessori regionali:
-  on.le Francesco Cascio;
-  on.le Giuseppe Castiglione;
-  on.le Michele Cimino;
-  prof. Ettore Cittadini;
-  on.le David Costa;
-  on.le Antonio D'Aquino;
-  on.le Benedetto Fabio Granata;
-  sig.ra Marina Noè;
-  on.le Alessandro Pagano;
-  on.le Bartolo Pellegrino;
-  on.le Guglielmo Scammacca Della Bruca;
-  on.le Raffaele Stancanelli.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 luglio 2001.
  CUFFARO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 25 luglio 2001, al n. 2484.
(2001.31.1730)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 21 giugno 2001.
Istituzione dell'Osservatorio regionale sui rifiuti.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n.225, di istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della Protezione civile, n.2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanze n.3048 del 31 marzo 2000, n.3072 del 21 luglio 2000 e n. 3136 del 25 maggio 2001, concernenti l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto, in particolare, l'art.3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/92, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Visto, ancora, l'art.5 della legge n. 225/92, e, in particolare, il comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi d'emergenza, conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vista la disposizione del Commissario delegato-Presidente della Regione siciliana n.190 del 17 ottobre 2000, con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice Commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di Protezione civile;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, concernente la disciplina della gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio in attuazione delle direttive nn. 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art.26 del suddetto decreto legislativo, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, disciplinandone al contempo la composizione e le modalità di costituzione;
Visto il decreto commissariale n.150 del 25 luglio 2000, con il quale è stato approvato il Piano degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
Visto l'art.8, comma 2, dell'ordinanza n. 2983/99, che prevede che l'Osservatorio regionale sui rifiuti previsto dal P.I.E.R., in base agli indirizzi adottati dalla commissione di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, provvede, entro il 31 maggio 2001 e successivamente con la medesima cadenza mensile, a fornire i dati relativi agli obiettivi di raccolta differenziata conseguiti nel mese precedente al Commissario delegato-Presidente della Regione siciliana, il quale provvede, ai medesimi fini, a darne comunicazione ai prefetti;
Visto l'art.10 della legge 23 marzo 2001, n.93, con il quale è stato previsto che le province istituiscono, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'Osservatorio provinciale sui rifiuti, al fine di realizzare un modello a rete dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio stesso;
Visto l'art.90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, di istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n.61, e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n.327/Gab. del 17 maggio 2001, con il quale è stato nominato il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
Visto l'art.5, comma 4, dell'ordinanza n.3136/2001, che prevede che il Commissario delegato-Presidente della Regione siciliana, per fronteggiare l'emergenza e per svolgere le attività di analisi, controllo, monitoraggio e prevenzione dei rischi, necessarie all'espletamento dei propri compiti, si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
Sentito il presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti;
Ritenuto necessario istituire l'Osservatorio regionale sui rifiuti, da inserire nella rete ANPA/ARPA, avvalendosi dell'ARPA Sicilia, ai sensi del predetto art.5, comma 4, dell'ordinanza n. 3136/99;

Ordina:


Art. 1

1)  E' istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente l'Osservatorio regionale sui rifiuti, che svolgerà, nell'ambito regionale, le funzioni previste dall'art.26, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, per l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, e curerà gli adempimenti previsti dall'art.8, comma 2, dell'ordinanza n.2983/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2)  L'Osservatorio opera in raccordo con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed assicura il coordinamento delle attività degli Osservatori provinciali sui rifiuti.

Art.2

1)  L'Osservatorio è composto dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, che lo presiede, dal presidente della commissione scientifica di cui all'art.11 dell'ordinanza n.2983 del 31 maggio 1999, con funzioni di vice presidente, dal direttore dell'ARPA Sicilia, dal dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, dal preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale, dal presidente dell'Unione delle Province siciliane, dal presidente dell'ANCI Sicilia e dal presidente dell'Unione delle Camere di commercio della Sicilia o da loro delegati.
2)  L'Osservatorio è, inoltre, composto da due componenti designati dal vice presidente e da due componenti designati dal direttore dell'ARPA Sicilia, nominati con decreto del Commissario delegato.
3)  I componenti dell'Osservatorio, a pena di decadenza, non possono esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi forma d'attività lavorativa, economica o professionale che causi conflitti d'interesse con l'attività istituzionale dell'Osservatorio. A tal fine i componenti dell'Osservatorio sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni d'incompatibilità o conflitto d'interesse, all'atto della nomina o entro 30 giorni dalla loro eventuale sopravvivenza. Il provvedimento di decadenza conseguente alla situazione d'incompatibilità è adottato dal Commissario delegato-Presidente della Regione siciliana, previo contraddittorio con l'interessato.
3)  I membri dell'Osservatorio durano in carica fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Art.3

1)  Il presidente presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo rappresenta in tutte le sedi. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente, al quale potranno essere delegati, comunque, compiti e funzioni. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal componente di età più elevata.I componenti dell'Osservatorio possono essere delegati a svolgere compiti e funzioni ed a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.
2)  Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica e non sono conteggiati gli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, l'Osservatorio disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni, nonché le modalità di elaborazione e tenuta dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attività dell'organismo.
3)  Per lo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio può procedere all'istituzione di gruppi di lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri componenti, di membri della segreteria tecnica, di cui al successivo art.5, nonché di esperti all'uopo incaricati.

Art.4

1)  Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Osservatorio approva e trasmette al Commissario delegato-Presidente della Regione siciliana e all'Assessore regionale al territorio e ambiente una relazione sulle attività svolte.
2)  Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio e per le sue attività istituzionali si provvede con le risor-se assegnate al Commissario delegato-Presidente della Regione siciliana nei limiti delle ordinanze ministeriali.

Art.5

1)  Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto di una segreteria tecnica, in analogia a quanto previsto per l'Osservatorio nazionale dall'art.26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/97.
2)  La segreteria tecnica di cui al precedente comma 1 è composta da un massimo di nove membri, scelti dal Commissario delegato-Presidente della Regione siciliana fra i funzionari dell'ARPA Sicilia, previa intesa con il suo direttore, i funzionari del Dipartimento regionale territorio e ambiente e i componenti della struttura di supporto alla gestione commissariale.

Art.6

L'Osservatorio regionale sui rifiuti sulla base delle linee guida fornite dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti e dall'Unione province italiane, promuove un coordinamento al fine di creare una rete degli Osservatori provinciali sui rifiuti, con l'obiettivo di creare uno strumento di servizio per le istituzioni e per i cittadini in grado di comunicare informazioni sulla gestione dei rifiuti, capace di dialogare con gli altri organismi pubblici, con cui instaura un proficuo rapporto di collaborazione.
Tale coordinamento deve servire a stabilire modelli unitari delle attività degli osservatori provinciali relativamente alle funzioni di monitoraggio, controllo e trasmissione dei flussi di informazioni relativi alla produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti, contribuendo all'elaborazione di strategie di intervento ed all'organizzazione di momenti di comunicazione.
Il coordinamento degli Osservatori provinciali potrà contribuire alla definizione di strategie e politiche di riduzione dei rifiuti anche attraverso la promozione di sistemi di raccolta differenziata; dovrà acquisire le informazioni necessarie a garantire un valido supporto agli strumenti di pianificazione verificando, contestualmente, la rispondenza delle stesse agli obiettivi del piano; dovrà porre i presupposti per l'attivazione di una sede di confronto e di una rete di coordinamento tra i soggetti, a vario titolo, coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti, incentivando il ricorso a forme volontarie di accordo tra il pubblico e il privato.
L'attività dell'Osservatorio deve essere svolta in coerenza con le attività svolte in materia dalle autorità responsabili dell'attuazione delle misure per il monitoraggio ambientale, previste dal Piano operativo regionale 2000-2006 per la Sicilia, finalizzate a pervenire, entro il 31 dicembre 2002, all'elaborazione della relazione sullo stato dell'ambiente in Sicilia.
L'Osservatorio fornirà mensilmente al Commissario delegato i dati relativi agli obiettivi di raccolta differenziata conseguiti nel mese precedente, ai sensi dell'art.8, comma 2, dell'ordinanza n. 2983/99 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando l'obbligo dei comuni di comunicare al Commissario delegato, al prefetto ed al soggetto gestore la percentuale di raccolta differenziata realizzata in ogni mese, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 1 dello stesso articolo.

Art.7

La spesa relativa graverà sulla contabilità speciale n. 2854 intrattenuta presso la tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Palermo, intestata al Presidente della Regione-Commissario delegato.

Art.8

Il preposto alla struttura commissariale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Palermo, 21 giugno 2001.
  Il Vice Commissario: LO MONTE 

(2001.27.1486)
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ORDINANZA COMMISSARIALE 23 luglio 2001.
Nomina del Vice Commissario per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n.225/92, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Visto, ancora, l'art. 5 della legge n. 225/92 e, in particolare, il comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi d'emergenza, conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della Protezione civile, n.2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 e n. 3136 del 25 maggio 2001, recanti le disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti, in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, sopra specificata, il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per realizzare le azioni e gli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza de qua;
Considerato che l'art. 1 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 ha confermato al Presidente della Regione i poteri già conferiti con le ordinanze sopracitate nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione dell'intero territorio della Regione siciliana;
Considerato che, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 1, il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana può avvalersi di Vice Commissari;
Considerato che, a far data dal 12 luglio 2001, a seguito della proclamazione del nuovo Presidente della Regione, sono venute meno le funzioni del Governo precedente e, pertanto, anche quelle dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, per cui si rende necessario procedere alla nomina di un Vice Commissario che coadiuvi il Presidente della Regione - Commissario delegato nell'attuazione degli interventi di cui alle ordinanze citate ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover individuare un'unica figura di Vice Commissario nell'avv. Felice Crosta, nato a S. Margherita di Belice il 10 febbraio 1943, conferendo allo stesso, fatti salvi i compiti affidati ai sub-commissari, tutte le competenze afferenti il Commissario delegato in materia di rifiuti, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana e tutte le funzioni amministrativo-contabili scaturenti dalle ordinanze sopra indicate ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

Ordina:


Art. 1

L'avv. Felice Crosta, nato a S. Margherita di Belice il 10 febbraio 1943, è nominato Vice Commissario, con tutte le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle ordinanze in premessa specificate ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana.

Art. 2

I sub commissari nominati, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, dal Commissario delegato - Presidente della Regione, nell'espletamento dei propri compiti, faranno riferimento allo stesso Vice Commissario.

Art. 3

Il Vice Commissario di cui all'art. 1 è delegato alla firma di tutti gli atti relativi alle contabilità inerenti le ordinanze specificate in premessa ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Il Presidente della Regione - Commissario delegato può adottare gli indirizzi generali cui deve conformarsi l'azione del Vice Commissario e, ove lo ritenga opportuno, può chiedere informazioni e sospendere l'adozione di atti determinati da parte del Vice Commissario.
Il Presidente della Regione - Commissario delegato può riservare a sè mediante avocazione la trattazione di particolari questioni rientranti tra le attribuzioni di cui al precedente art. 1.
Il Vice Commissario è tenuto a trasmettere periodicamente al Presidente della Regione - Commissario delegato una relazione sulle singole iniziative poste in essere e sull'attività complessivamente svolta, evidenziando le risorse umane, strumentali e finanziarie utilizzate ed i risultati conseguiti.

Art. 5

La presente disposizione sarà pubblicata, a cura del Vice Commissario, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Lo stesso Vice Commissario provvederà, per il tramite delle strutture di supporto alla gestione commissariale, agli adempimenti discendenti dal presente provvedimento.
Palermo, 23 luglio 2001.
  CUFFARO 

(2001.30.1692)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 5 marzo 2001.
Determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ettaro coltura.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la normativa regionale in materia di interventi per investimenti aziendali nel settore agricolo;
Tenuto conto che in attuazione al Reg. UE n. 1257/99 sarà dato impulso, altresì, alle iniziative volte alla diversificazione delle attività produttive al fine di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, recante disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Considerato che la vigente tabella ettaro coltura valevole per l'intero territorio regionale necessita di integrazione e relativo aggiornamento;
Tenuto conto che, nell'ambito delle linee programmatiche adottate dalla Regione, è necessario approvare i valori del fabbisogno di lavoro agricolo per ettaro di coltura, di cui alla allegata tabella A che è parte integrante del presente decreto;
Ritenuto opportuno adottare per il calcolo delle Unità bovino adulto (UBA) i parametri di conversione riportati nella allegata tabella B, che è parte integrante del presente decreto;
Considerato che occorre individuare il numero di giornate lavorative annue necessarie per la fornitura di servizi legati all'attività agrituristica, riportato nella tabella allegato C, che è parte integrante del presente decreto;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Al fine di determinare il fabbisogno di lavoro assorbito si farà riferimento alle giornate lavorative occorrenti per la coltivazione di un ettaro di coltura praticata nella azienda agricola, a quelle dedicate alla cura del bestiame, nonché, qualora l'azienda offra servizi extragricoli all'interno di un processo di rivalutazione dell'ambiente rurale, a quelle necessarie per la fornitura dei predetti servizi.

Art. 2

E' approvata la tabella ettaro coltura, di cui all'allegato A del presente decreto, valida per l'intero territorio regionale. La suddetta tabella è applicabile unicamente per finalità tecnico-economiche connesse all'esercizio imprenditoriale dell'attività agricola, escluse quelle volte all'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dalla manodopera agricola di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Per il calcolo delle Unità bovino adulto (U.B.A.) si adottano i parametri di conversione di cui alla allegata tabella B.

Art. 4

Al fine di determinare le giornate lavorative legate alla fornitura di servizi agrituristici, si adotteranno i parametri riportati nella circolare citata nella premessa e riportati nella tabella allegato C, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 5

I valori riportati nelle predette tabelle sono applicabili dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 5 marzo 2001.
  CUFFARO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 7 maggio 2001 al n. 511.
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(2001.30.1669)
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DECRETO 21 maggio 2001.
Elenchi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli fino al 15 febbraio 2001.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art.42 della legge regionale 23 maggio 1991, n.32, che ha previsto l'istituzione in Sicilia dell'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli;
Visto il decreto n.115 del 4 febbraio 1993, che ha istituito in Sicilia l'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli, con cui sono state approvate le disposizioni concernenti l'istituzione e la tenuta del suddetto albo;
Considerato che il punto 5 delle suddette disposizioni ha previsto che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvederà periodicamente a pubblicare in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco nominativo degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli;
Considerato che con il decreto n.1634 del 31 maggio 2000 si è provveduto alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, degli elenchi degli iscritti all'albo per sezione sino alla data del 31 dicembre 1999, nonché l'elenco degli iscritti all'albo che hanno cessato attività;
Considerato che con il decreto n.4870 del 18 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 16 febbraio 2001, il Servizio regionale repressione frodi vinicole a partire da tale data dovrà provvedere d'ufficio all'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo e a pubblicare, in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'elenco nominativo dei vivaisti iscritti nell'albo anzidetto;
Ritenuta l'esigenza di integrare gli elenchi degli iscritti all'albo per sezione sino alla data del 15 febbraio 2001, cioè prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto n. 4870 del 18 dicembre 2000;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art.2 del decreto n.115 del 4 febbraio 1993, si dispone la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, degli elenchi nominativi degli iscritti all'albo regionale dei vivaisti orto-floricoli e viticoli, sino alla data del 15 febbraio 2001.

Art.2

L'iscrizione all'albo di cui sopra costituisce requisi-o indispensabile per l'accesso a qualsiasi provvidenza contributiva o creditizia prevista dalla legislazione re-gionale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste per il visto di competenza.
Palermo, 21 maggio 2001.
  CUFFARO 
   


Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste l'8 giugno 2001, al n. 792.

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(2001.24.1308)
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DECRETO 15 giugno 2001.
Calendario venatorio 2001-2002.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33 recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio - Disposizioni per il settore agricolo", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto il Piano regionale faunistico venatorio 2000-2004,
Viste le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio 2001-2002 fornite dalle Ripartizioni faunistico-venatorie;
Viste, in particolare, le proposte delle Ripartizioni faunistico-venatorie di Trapani e Palermo di elevare, rispetto all'annata precedente, il numero di capi abbattibili di coniglio selvatico nelle isole di Pantelleria e di Ustica per la notoria abbondanza della specie;
Viste le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni faunistico-venatorie circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;
Considerato di dover fornire indicazioni per lo svolgimento di allenamenti, di addestramenti e gare di cani in attesa che venga emanato l'apposito regolamento regionale;
Considerato, altresì, quanto disposto dal 2° comma dell'art. 18 della legge regionale n.33/97;
Sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio nella seduta del 6 giugno 2001;
Visto il parere dell'I.N.F.S. reso con nota n.3742/TA11 del 7 giugno 2001, in merito al quale questo Assessorato evidenzia che nel C.V. in argomento l'anticipazione del prelievo venatorio rispetto alla terza domenica di settembre è stata prevista per quelle specie e con le modalità contenute nel Piano regionale faunistico venatorio 2000-2004, che fornisce giustificazioni adeguate e scientificamente valide e che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica, comportamento peraltro già suggerito dallo stesso istituto con nota n.2133 del 14 aprile 2000. Inoltre, la prevista apertura anticipata della caccia riguarda le stesse specie della scorsa stagione venatoria, in considerazione del fatto che le RR.FF.VV. non hanno segnalato variazioni nella consistenza numerica di dette specie e che, per la scorsa stagione l'anticipazione era stata supportata dai pareri di docenti universitari esperti nel settore. In particolare, l'apertura anticipata della caccia (1 settembre) per colombaccio e merlo è ampiamente supportata dal fatto che per le dette specie è stato registrato negli ultimi anni un notevole incremento con una copertura faunistica in Sicilia quasi del 100%, come rilevato dal prof. B. Massa, docente della facoltà di agraria dell'università degli studi di Palermo. Per quanto riguarda la quaglia (apertura 9 settembre), non essendosi modificate le condizioni climatiche e la consistenza di detta specie negli ultimi anni, l'anticipo previsto del prelievo venatorio avviene a carico, soprattutto, delle popolazioni nidificanti nell'Isola, che si sono mantenute numericamente stabili, e quindi non compromette lo stato della specie, come si ricava dal parere reso dal prof. A. Messina del dipartimento di biologia animale dell'università degli studi di Catania e confermato dal prof. G. Asciuto della facoltà di agraria degli università degli studi di Palermo. Per la tortora, nel periodo di pre-apertura (1-15 settembre) l'attività venatoria è stata limitata a quattro giornate, previsione sulla quale l'I.N.F.S. si è espresso favorevolmente. In ordine al coniglio selvatico è previsto l'anticipo della caccia al 1 settembre in base ai pareri espressi dai già citati proff. Messina e Asciuto e dalla prof.ssa A. Bonanno della facoltà di agraria dell'università degli studi di Palermo. Risulta, infatti, che l'attività riproduttiva del coniglio, per le caratteristiche climatiche dell'Isola, cessa nei mesi estivi, ragione per cui ai primi di settembre gli ultimi nati avranno un'età di 60 giorni ed avranno acquisito una completa autonomia; peraltro, per la pre-apertura dell'attività venatoria su tale specie l'I.N.F.S. si è espresso favorevolmente. In merito alla riserva avanzata da detto Istituto sull'anticipazione in aree dove la caccia al coniglio potrebbe costituire fonte di disturbo ad altra fauna stanziale quale lepre e coturnice, si evidenzia che in Sicilia queste ultime specie hanno habitat generalmente differenti rispetto al coniglio ed inoltre nel periodo in questione i loro cicli riproduttivi sono da tempo conclusi.
Quanto ai suggerimenti dell'I.N.F.S., all'accoglimento dei quali non veniva subordinato il parere favorevole dello stesso, si evidenzia che:
-  si è accolta la segnalazione di istituire il divieto di caccia nella zona umida denominata "Pantano Leone", sita nel comune di Campobello di Mazara, per la salvaguardia dell'anatra marmorizzata che vi ha nidificato nel corso dell'anno 2000;
-  si è accolto, inoltre, il suggerimento di escludere il porciglione dalle specie cacciabili in Sicilia data la sporadicità con la quale detta specie viene osservata nel periodo venatorio; per quanto riguarda la moretta e la canapiglia si era già ritenuto di escluderle dall'elenco delle specie cacciabili in quanto risultano in diminuzione non solo in Sicilia, ma anche nel resto d'Italia ed in Europa (prof. Massa). Tale scelta è stata condivisa dall'I.N.F.S.;
-  per quanto riguarda l'indicazione di stabilire giornate fisse di caccia, questa non è stato possibile accoglierla in quanto la legge regionale n. 33/97 prevede la formula delle giornate di caccia a libera scelta del cacciatore;
-  per la beccaccia non si è ritenuto di anticipare la chiusura della caccia per la dimostrata stabilità delle popolazioni svernanti nella regione (vedi simposio di biologia e conservazione della beccaccia -  1995 - dal quale emerge che la chiusura della caccia al 31 gennaio non reca pregiudizio allo stato della specie);
-  per quanto concerne il prelievo venatorio della coturnice si è previsto di autorizzare le Ripartizioni a regolamentarlo individuando, sulla base dei risultati dei censimenti effettuati ai sensi della legge regionale n. 33/97 ed in applicazione di quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale n. 7/2001, zone, giorni e numero massimo di capi abbattibili, sempre nei limiti stabiliti da questo Assessorato;
-  l'esercizio venatorio alla fauna migratoria da parte dei cacciatori residenti in Sicilia, come stabilito dal comma 5, lettera a) dell'art. 22 della legge regionale n. 33/97, così come sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2001, è stato regolamentato in modo tale da assicurare pari possibilità di esercitare attività venatoria ai cacciatori residenti nei differenti ambiti territoriali di caccia, tenuto conto della elevata variabilità dell'ambiente isolano e nel rispetto delle consolidate tradizioni lo cali;
-  per quanto riguarda la caccia vagante con l'ausilio del cane, non si è ritenuto di limitarla alla data del 31 dicembre essendo la stessa consentita dall'art. 20 della legge regionale n. 33/97 anche oltre tale data, sia pure alle condizioni contenute nello stesso articolo;
Ravvisata la necessità di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, di specie, di luoghi e di capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

L'annata venatoria 2001-2002 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell'allegato "A", parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate nell'allegato "B", parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, con esclusione dell'allegato "B", nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 giugno 2001.
  CUFFARO 

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(2001.29.1592)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 23 luglio 2001.
Disposizioni per la redazione e trasmissione degli elenchi degli immobili di proprietà degli enti pubblici ed altri alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, concernente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n.80, recante norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali sul territorio della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, nonché l'art.7 della legge regionale 27 aprile 1999, n.8, che ha modificato l'ordinamento delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali definito dalle leggi regionali nn. 80/77 e 116/80;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352;
Visto l'art. 31 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, concernente le funzioni spettanti alla Regione in materia di beni culturali, che a norma dell'art.3 della richiamata legge regionale n.80/77 sono svolte dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
Visto il D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n.240 del 13 ottobre 2000, con il quale si emana il regolamento recante la disciplina delle alienazioni di beni del demanio storico e artistico;
Visto che a norma dell'art.3 del menzionato regolamento le regioni, le provincie ed i comuni, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore dello stesso regolamento, devono trasmettere alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, competente per territorio, l'elenco previsto dall'art.5 del Testo unico (decreto legislativo n.490/99), relativamente agli immobili di loro proprietà;
Tenuto conto, altresì, che ai sensi del suindicato art. 5 anche gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fini di lucro sono tenuti a presentare l'elenco descrittivo degli immobili di loro proprietà;
Considerato che l'art. 130 del Testo unico in materia di beni culturali prevede la comminazione delle sanzioni amministrative per l'omessa redazione degli elenchi;
Ritenuto, pertanto, che alla luce delle menzionate leggi in materia di beni culturali i soggetti di cui al comma 1 dell'art.5 del Testo unico debbano provvedere alla redazione e trasmissione degli elenchi alle competenti Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali entro il termine previsto dal D.P.R. n.283/2000 e che, in caso di omessa presentazione nel termine assegnato, saranno applicate le misure sanzionatorie previste dall'art. 130 del Testo unico;
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di beni culturali;

Decreta:


Art. 1

I rappresentanti degli enti di cui all'art.5, comma 1, del Testo unico in materia di beni culturali, approvato con decreto legislativo n.490/99, dovranno trasmettere alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, competente per territorio, l'elenco descrittivo dei beni di loro spettanza, indicati nell'art.2, comma 1, lett.a), dello stesso Testo unico, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. n.283/2000, secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.

Art. 2

In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco nel termine stabilito si applicherà la disposizione contenuta nell'art. 130 del Testo unico (decreto legislativo n. 490/99).

Art. 3

Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono incaricate della vigilanza sulla puntuale applicazione delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 283/2000, nonché degli adempimenti di cui all'art.4 dello stesso regolamento, ferme restando le attribuzioni di questo Assessorato in materia di adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 6 del Testo unico (decreto legislativo n. 490/99).

Art.4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito Internet www.regione.siciliana.it/beni culturali.
Palermo, 23 luglio 2001.
  GRADO 

(2001.30.1671)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 11 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 18 maggio 1999, n.11, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n.433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
Visto, in particolare, l'art.1 della citata legge n. 433/91 che per le finalità previste dalla stessa legge, assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, lire 245 miliardi per l'anno 1992, lire 435 miliardi per l'anno 1993, lire 950 miliardi per l'anno 1994, lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.040 miliardi per l'anno 1996, destinando l'importo complessivo di lire 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di lire 3.870 miliardi è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 10 miliardi per l'anno 1992, destinate al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art.8, comma 2, della medesima legge n.433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Considerato che al capitolo 613911 (ex cap. 60784) relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 previsto ai sensi della citata legge n.433/91 nel bilancio di previsione della Regione 2001 presenta le sufficienti disponibilità;
Vista la delibera n.398 del 6 novembre 1998, con la quale la Giunta regionale ha ripartito la dotazione complessiva di lire 72.000 milioni a valere sulla disponibilità finanziaria attribuita alla Regione siciliana della legge 31 dicembre 1991, n.433, destinando, tra l'altro, lire 25.000 milioni per il pagamento degli stipendi e compensi accessori al lordo, al personale proveniente dai progetti dei L.S.U. approvati dalla Commissione centrale per l'impiego al 31 luglio 1995 e il 28 aprile 1997, per un triennio;
Visto il decreto n. 359/gr.XVI/S.G.R. dell'11 novembre 1998, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha disposto l'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n.398 del 6 novembre 1998;
Vista la nota prot. n. 1259 del 25 maggio 2001, con la quale la Presidenza, Dipartimento regionale di protezione civile, chiede l'iscrizione della somma di L.4.500 milioni al cap. 116004 (ex cap. 10354) per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della delibera della Giunta regionale n. 221 dell'8 maggio 2001, relativa al rinnovo dei contratti in essere al personale ex Italter ed ex Sirap per un periodo di tre anni, rinnovabile ai sensi del comma 1-quinquies, art.7 del decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito con modificazioni in legge 11 dicembre 2000, n.365;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla citata legge 31 dicembre 1991, n.433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 - Altri trasferimenti in conto capitale

  613911 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di 
Siracusa, Catania e Ragusa (ex cap. 60784)      - 4.500.000.000  

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
CATEGORIA 1-Redditi di lavoro dipendente

  116004 Spese per il potenziamento degli uffici regionali interessati agli interventi infrastrutturali sugli edifici privati, pubblici, di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991, n.433 e successive modificazioni e per quelli derivanti dall'art.3 del D.R. 26 luglio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n.496 (ex cap.  
10354) .      + 4.500.000.000 L. n. 433/91; L. n. 496/96 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.25.1312)
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DECRETO 11 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n.5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1993 del Comitato per le aree naturali protette;
Vista la legge 28 agosto 1989, n.305, inerente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;
Considerato che nel conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risulta accreditata in data 28 febbraio 2001 la somma di L. 123.714.390;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione degli interventi sopra descritti;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti 

RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 - Trasferimenti di capitali

  4857 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento del programma triennale e tutela ambientale 1994-1996. Area programmata "Aree na- 
turali protette"      + 123.714.390 L. n. 305/89 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Categoria 22 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche
  842416 Contributo dello Stato per il finanziamento del programma triennale tutela ambientale 1994-19996. Aree programmatiche "Aree  
naturali protette"      + 123.714.390 L.n.305/89 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.25.1313)
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DECRETO 11 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n.5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art.8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n.47, così come sostituito dall'art.52 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n.845, concernente "Legge quadro in materia d formazione professionale", come modificata dalla legge n.236 del 19 luglio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.D. del 20 novembre 2000, con il quale il Ministero dei trasporti e della navigazione ha assegnato alla Regione siciliana la somma di L. 557.453.780 per interventi di formazione di manodopera qualificata nel settore dell'industria navalmeccanica;
Visto il D.D.G. n.130 del 15 maggio 2001 dell'Assessorato regionale del lavoro, Dipartimento regionale formazione professionale, con il quale sono stati approvati i progetti per "Artigianato professionale per la diportistica navale in legno" e "Operatore negli interventi di sicurezza navali e portuali";
Vista la nota n.1369 del 17 maggio 2001, con la quale l'Assessorato regionale del lavoro chiede l'iscrizione della complessiva somma di L.557.453.780;
Considerato che nell'anno finanziario 2000 è stata accreditata la somma complessiva di L.557.453.780 sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria dello Stato e che, pertanto, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2000 ha costituito maggiore accertamento d'entrata;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione degli interventi sopra descritti;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono state introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO

  TITOLO I - Spese correnti 

RUBRICA 3 -  DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 12 - Altre uscite correnti

  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concer- 
nenti assegnazioni vincolate dallo Stato ed altri enti      - 557.453.780 L. n. 845/78; L.n. 236/93 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 3 - DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
CATEGORIA 6-Trasferimenti correnti ad imprese

      (Nuova istituzione) 
  318108 Finanziamenti per gli interventi di formazione di manodopera nel settore dell'industria navalmeccanica. 
codici: 0602.01 - 08.05 V.      + 557.453.780 L.n.845/78; L. n. 236/93 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.25.1314)
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DECRETO 11 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n.5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento CEE n. 528/99 della Commissione del 10 marzo 1999, che stabilisce le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva;
Visti, in particolare, gli artt.5 e 6 del Regolamento CEE n.528/99, con i quali si stabilisce che i pagamenti avverranno su presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute e l'eventuale anticipo, nei limiti del 30%, è subordinato alla costituzione, da parte del contraente, di una cauzione a favore dell'organismo competente pari al 110% dell'anticipo;
Visto il decreto n.30522 del 30 marzo 2001, con il quale il MIPAF ha approvato il "Programma nazionale di miglioramento della qualità della produzione oleicola" per il ciclo produttivo 2001-2002 per un importo complessivo di L.22.932.860.000;
Visto il decreto MIPAF n. 30694 del 26 aprile 2001, che modifica l'art.1 del decreto MIPAF n.30522 del 30 marzo 2001 approvando il "Programma nazionale della qualità della produzione oleicola" per un importo complessivo di L.34.399.290.689;
Vista la nota prot.n. 3570 del 14 maggio 2001, con la quale l'AGEA trasmette il provvedimento amministrativo di messa a disposizione dei fondi comunitari previsti per il periodo 1 maggio 2001 - 30 aprile 2002 di cui al Regolamento CEE n. 528/99;
Considerato che in base alla tabella allegata al su menzionato provvedimento amministrativo la Regione siciliana risulta assegnataria della somma di L. 3.470.142.000;
Vista la nota prot. n. 3120 del 18 maggio 2001, con la quale l'Assessorato regionale dell'agricoltura chiede l'iscrizione nel bilancio regionale delle somme che dovranno servire allo svolgimento delle azioni previste nel progetto per l'importo di L. 3.470.142.000;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti
RUBRICA 2 -  DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI
CATEGORIA 15 - Trasferimenti di capitali

      (Modificata denominazione) 
  4841 Somme da versarsi dall'AGEA per le spese di miglioramento della 
qualità della produzione di olio d'oliva      + 3.470.142.000 Reg.CEEn. 528/99 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI
CATEGORIA 23-Contributi agli investimenti ad imprese

  542856 Spese relative all'esecuzione delle attività previste per il migliora-mento qualitativo della produzione di olio d'oliva (ex cap.  
54611) .      + 3.470.142.000 Reg.CEEn. 528/99 

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.25.1315)
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DECRETO 11 giugno 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato del bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Vsto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n.5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001;
Visto l'art.3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n.34;
Vista la nota prot. n. 4866 del 29 maggio 2001, con cui la Ragioneria centrale agricoltura richiede l'istituzione del plafond relativo a rubrica 4, titolo 1, categoria 2, comunitario, per il pagamento di n.4 mandati su impegni di perenzione, per un totale di L. 107.806.000;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 le conseguenziali variazioni;

Decreta:
Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:
Spesa
AMMINISTRAZIONE  2 ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
RUBRICA  4 DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  2 Consumi intermedi 
Attività e interventi a carico della Unione europea e relativi cofinanziamenti statali e regionali      + 107.806.100 
AMMINISTRAZIONE  4 ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 
TITOLO  2 Spese in conto capitale 
CATEGORIA  26 Altri trasferimenti in conto capitale 
Attività e interventi a carico della Unione europea e relativi cofinanziamenti statali e regionali      - 107.806.100 

Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.25.1316)
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DECRETO 14 giugno 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 1758 dell'1 giugno 2001 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici - Dipartimento regionale lavori pubblici, con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo II, categoria 21 di L. 40.000 milioni mediante utilizzo del plafond di cassa del titolo II, categoria 24;
Vista la nota n.1448 del 6 giugno 2001 della Ragioneria centrale lavori pubblici, con cui si trasmette, con parere favorevole, la suindicata nota;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 la predetta variazione in aumento della categoria 21, titolo II, Dipartimento regionale lavori pubblici mediante utilizzo del plafond di cassa della categoria 24, titolo II della medesima rubrica, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

Amministrazione      Variazioni 

Lavori pubblici
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale lavori pub blici 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale. 
Categoria  21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Attività e interventi a carico del- 
la Regione o dello Stato      + 40.000 
Categoria  24 -  Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali. Attività e interventi a carico della Regione o dello 
Stato      - 40.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.25.1311)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 28 giugno 2001.
Rimodulazione dell'elenco delle imprese ammesse a finanziamento inserite nelle graduatorie delle imprese edilizie destinatarie delle agevolazioni di cui all'art.132 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n.25 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1104 del 17 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese edilizie destinatarie delle agevolazioni di cui all'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25 e l'elenco delle imprese escluse;
Considerato che il ribasso del livello dei tassi di mutuo da applicare alle imprese delle predette graduatorie, consente l'elevazione del numero degli alloggi finanziabili e quindi l'ammissione a finanziamento di altri operatori già inseriti in graduatoria;
Ritenuto di dovere provvedere alla rimodulazione di dette graduatorie procedendo all'incremento del numero di alloggi ripartiti per fascia e per provincia dal complessivo numero di 1200 al complessivo numero di 2.327 alloggi, aumentando, al contempo, il numero delle imprese ammesse ai benefici da 44 a 88;
Ritenuto, altresì, di provvedere ad un riequilibrio numerico degli alloggi assegnati, facendo in modo che ciascun operatore possa usufruire complessivamente dei benefici per almeno il 40% degli alloggi richiesti al momento della partecipazione al bando;

Decreta:


Art. 1

E' rimodulato l'elenco delle imprese, già inserite nella graduatoria di cui al decreto n.1104 del 17 giugno 1997, ammesse a finanziamento come da prospetto che si allega e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Tutte le imprese inserite in detto prospetto dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, manifestare la propria volontà di realizzare gli alloggi previsti, a pena decadenza dai benefici.
Con successiva comunicazione saranno impartite le necessarie istruzioni connesse alla realizzazione dei programmi costruttivi.
Sono esonerati da tale adempimento gli operatori i cui programmi costruttivi sono in corso di realizzazione.

Art. 3

Gli impegni di spesa relativi ai programmi costruttivi che saranno avviati, saranno assunti sulle disponibilità del relativo capitolo di spesa nel momento in cui l'impresa avrà adempiuto a quanto previsto dall'art.9 della legge n.457/78 e successive modifiche ed integrazioni.
L'emissione dei sopracitati provvedimenti di impegno somme è subordinata all'esistenza del relativo stanziamento nell'apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto, con l'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001.
  BUSALACCHI 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2001.28.1573)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2000, capitolo 73752 (in conto residui) e per l'anno 2001, capitolo 712401 (in conto competenza) - Assessorato regionale del lavoro, Dipartimento regionale lavoro.


Con deliberazione n. 265 del 28 maggio 2001, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2000, capitolo 73752 (in conto residui) e per l'anno 2001, capitolo 712401 (in conto competenza) - Assessorato regionale del lavoro, Dipartimento regionale lavoro, secondo la proposta contenuta nella nota n. 873/Gr.XII/F.S. del 28 maggio 2001 qui di seguito riportata.
La ripartizione di che trattasi è stata effettuata nel rispetto dell'art. 12 della legge regionale n. 25 dell'1 settembre 1993 che riserva ai comuni ed alle province regionali una quota non inferiore al 70% dei finanziamenti da destinare alla realizzazione di cantieri di lavoro, e più precisamente al "Fondo per l'occupazione", ex art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nonché del decreto n. 1936/99/XII/L registrato alla Ragioneria centrale lavoro il 23 giugno 1999 al numero progressivo 1026.
Tale decreto prevede, per le motivazioni precisate nella premessa dello stesso, che lo stanziamento per i comuni di cui sopra pari al 70% sia diviso in quote unitarie, che, per lo stanziamento in questione, risultano di L. 25.925.926 per ogni singolo comune con non più di 15.000 abitanti.
La seconda parte del finanziamento sul capitolo 712401, pari al 30%, sarà destinato agli enti diversi di cui al quarto comma del citato art. 12 della legge regionale n. 25/93, per il finanziamento dei cantieri di lavoro e ripartito a livello provinciale in proporzione col tasso di disoccupazione ed alla popolazione attiva, attribuendo il 75% ed il 25% rispettivamente al primo e al secondo parametro.

Allegato
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

RIPARTIZIONE TERRITORIALE SOMME IN CONTO CAPITALE
Cap. 73752 del bilancio della Regione siciliana 2000


TAVOLA 1
Nota (modalità di ripartizione adottate):
1)  Finanziamento 2001 iscritto sul cap. 712401 (ex 73752) del bilancio di previsione della Regione siciliana, da assegnare ai cantieri di lavoro gestiti dagli enti diversi da comuni e provincie ed al "Fondo per l'occupazione" gestito dai comuni e dalle amministrazioni provinciali (ex art. 4 della legge regionale n. 3/98), L. 12.000.000.000.
2)  Ripartizione preventiva dello stanziamento, giusto il combinato disposto dall'art. 12 legge regionale 1 settembre 1993, n.25 e del decreto n. 585/00/XII del 29 dicembre 2000, già registrato; al D.A. n.......... del ........................................, in corso di registrazione, nelle seguenti quote:
a)  una prima quota del 70%, a favore dei comuni non superiori ai 15.000 abitanti, per L. 8.400.000.000;
b)  una seconda quota del 30%, a favore dagli enti diversi degli enti locali territoriali, per L. 3.600.000.000.


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(2001.24.1264)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizioni attuative della Misura 1.2.3. "Mantenimento dell'originario uso del suolo attraverso il recupero della funzionalità dei sistemi naturali, il mantenimento dell'uso tradizionale agro-forestale del territorio, la prevenzione degli incendi, la prevenzione e la riduzione dei fenomeni di desertificazione". Beneficiari finali: comuni e loro associazioni.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2001.30.1670)
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Asse I Risorse naturali - sottoasse rete ecologica. Misura 1.3.2 - Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità (FEOGA). Annualità di programma 2000-2002. Risorse finanziarie Euro 4.190.500 - Lire 8.113.939.435.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento
(2001.30.1712)
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Istruzioni per le operazioni di rilascio e di compilazione del tesserino regionale di caccia della stagione venatoria 2001-2002.

Distribuzione ai comuni
I tesserini regionali di caccia vengono consegnati ai comuni dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio in base alla richiesta del fabbisogno. Gli addetti incaricati del ritiro rilasceranno ricevuta indicando il numero complessivo dei tesserini presi in consegna ed il primo e l'ultimo numero di serie.
Unitamente ai tesserini regionali la Ripartizione faunistico-venatoria fornirà un numero di calendari venatori tascabili 2001-2002 pari al numero dei tesserini consegnati aumentati del 10%. Tali calendari verranno consegnati dai comuni sia ai cacciatori sia a quanti ne facciano richiesta.
La Ripartizione faunistico-venatoria trasmetterà, inoltre, a ciascun comune della propria provincia, per l'affissione all'albo pretorio, l'elenco nominativo dei cacciatori residenti in quel comune, ammessi negli AA.TT.CC. dell'Isola, con l'indicazione dell'ambito o degli ambiti di ammissione.
Consegna ai cacciatori
1)  I tesserini dovranno essere compilati e consegnati da personale avente un rapporto di dipendenza con il comune ed in locali a disposizione del comune medesimo.
Il comune rilascerà il tesserino esclusivamente a cacciatori residenti nel comune previo accertamento della residenza.
In caso di cacciatori trasferiti da un comune ad altro comune la residenza dovrà risultare ufficialmente in vigore al momento della consegna del tesserino per la stagione venatoria 2001-2002 ed il comune di nuova residenza dovrà segnalare l'avvenuta consegna al comune di provenienza, anche se posto fuori Regione.
Gli uffici del comune avranno cura, all'atto della consegna dei tesserini, di verificare nei propri elenchi se il cacciatore ha consegnato il tesserino venatorio relativo alla stagione venatoria 2000-2001 entro i 60 giorni successivi alla chiusura della stessa. Infatti, il cacciatore che non lo ha restituito affatto o che lo ha restituito in ritardo riceverà il tesserino relativo alla stagione venatoria 2001-2002 soltanto se dimostrerà di avere pagato la relativa sanzione pecuniaria di L. 100.000.
Gli uffici del comune riporteranno nel tesserino regionale gli AA.TT.CC. di ammissione risultanti esclusivamente dall'elenco nominativo dei cacciatori, trasmesso dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio nonché gli eventuali AA.TT.CC. (nel numero massimo di due) scelti dal cacciatore, per la caccia alla sola selvaggina migratoria, al momento del ritiro del tesserino venatorio.
2)  Gli uffici del comune dovranno:
A) farsi esibire dall'interessato i seguenti prescritti documenti:
-  licenza di porto d'armi per uso caccia;
-  attestazione o ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;
-  attestazione o ricevuta del versamento della addizionale di L.10.000, recante la causale "Art. 24 legge n. 157/92" .Tale addizionale può essere versata sul medesimo conto corrente postale della tassa di concessione governativa di cui al punto precedente specificandone comunque a tergo la causale;
-  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 legge regionale n. 33/97 ) effettuato sul conto corrente postale n. 10575900 intestato al "Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana.
Nota bene  - La tassa è fissata nella misura di L. 125.000 per l'ambito territoriale di residenza del cacciatore, nella misura complessiva di L. 146.250 se il cacciatore risulta ammesso ad un altro ambito territoriale di caccia oltre quello di residenza, nella misura complessiva di L. 167.500 se il cacciatore risulta ammesso a due ambiti territoriali di caccia oltre quello di residenza. Gli indicati importi possono essere pagati anche mediante distinti versamenti, sempre sullo stesso numero di c/c postale, come di seguito spe cificato.
In caso di ammissione ad un altro ambito:
-  L.125.000+L.21.250.
In caso di ammissione a due ambiti:
-  L. 125.000 + L. 21.250+L 21.250; ovvero L. 125.00+ L. 42.500; ovvero L. 146.250+L. 21.250.
La sezione del/dei suddetto/i bollettino/i di conto corrente postale recante la dicitura "attestazione di versamento" dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto della consegna del tesserino. Soltanto nel caso in cui il cacciatore è tenuto a cedere la predetta "attestazione" ai competenti uffici governativi ai fini del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia, in sostituzione potrà essere accettata fotocopia del suddetto bollettino di conto corrente postale recante la dicitura "ricevuta di versamento".
La validità annuale della tassa di concessione governativa regionale, nell'importo base di L.125.000, decorre dalla data di rilascio della licenza;
-  attestazione del versamento dei premi e connesse polizze assicurative previste dal comma 7 dell'art.17 della legge regionale n. 33/97. La copertura assicurativa prescritta può essere garantita anche attraverso una sola polizza e relativo premio.
-  attestazione della ricevuta di versamento di L. 10.000 per ciascun ambito scelto, soltanto da parte dei cacciatori che intendono scegliere uno o due ambiti per la caccia alla sola selvaggina migratoria.
Il versamento, che può essere cumulativo per i due ambiti, sarà effettuato sul conto corrente n. 10575900 intestato al Banco di Sicilia - cassiere della Regione siciliana, recante la causale "tassa per la selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti".
La sezione del bollettino di conto corrente postale relativa all'attestazione di versamento, dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino;
-  attestazione della ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 100.000, da effettuarsi con modello 23F, da parte dei cacciatori che non hanno restituito il tesserino venatorio entro 60 giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria 2000-2001 e, cioè, entro il 1° aprile 2001.
-  una copia del modello 23F dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto della consegna del tesserino;
B)  compilare, a macchina o in stampatello e con grafia chiara, il tesserino completandolo in ogni sua parte, ed in particolare, indicando con sigla automobilistica e con il corrispondente numero l'ambito territoriale di caccia di residenza, e, in caso di ammissione, gli ulteriori ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore risulta ammesso, nonché gli eventuali uno o due ambiti che il cacciatore sceglierà per la caccia alla sola selvaggina mi-gratoria, nelle tre sezioni o riquadri del tesserino, la prima delle quali recante la dicitura "parte da trasmettere alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio" deve essere trasmessa entro il termine appresso indicato, la seconda delle quali recante la dicitura "parte per il comune" deve essere conservata agli atti del comune, la terza deve restare incorporata nel tesserino;
C)  annullare con barre le caselle e gli spazi rimasti inuti lizzati;
D)  riportare il numero del tesserino consegnato nella corrispondente scheda dell'apposito schedario dei tesserini rilasciati.
3)  Il cacciatore che ha esibito regolare documentazione, al momento di ritirare il tesserino, nell'apposito spazio, deve obbligatoriamente dichiarare:
1)  di non possedere altro tesserino regionale di caccia;
2)  gli ambiti territoriali di caccia, oltre quello di residenza, nei quali è stato ammesso;
3)  gli ambiti territoriali di caccia che eventualmente ha scelto per la caccia alla selvaggina migratoria.
Altri adempimenti dei comuni
I comuni devono rimettere alla Ripartizione faunistico-venatoria di rispettiva competenza non oltre la data del 7 febbraio 2002 il prescritto schedario dei tesserini rilasciati per la stagione venatoria 2001-2002 unitamente alle sezioni o riquadri di cui è cenno nel superiore paragrafo al punto 2, lettera B.
Entro tale data i comuni trasmetteranno alla Ripartizione faunistico-venatoria competente l'elenco dei cacciatori che non avevano restituito il tesserino venatorio della scorsa stagione entro il 1° aprile 2001 con l'annotazione dell'avvenuto pagamento della sanzione di L. 100.000 o, viceversa, del mancato rilascio del tesserino venatorio 2001-2002.
In caso di deterioramento o perdita del tesserino regionale, il comune potrà rilasciare un nuovo tesserino recante la dicitura "duplicato" in tutte le tre sezioni o riquadri, avuta cura di annotare gli estremi del nuovo tesserino rilasciato sulla corrispondente scheda del citato schedario. Il "duplicato" verrà consegnato dopo avere depennate le giornate di caccia trascorse, barrando le corrispondenti caselle di giorno e mese a partire dalla n. 1 senza interruzione, tenendo presente che le giornate di caccia sono tre per settimana e che la settimana decorre dal lunedì alla domenica successiva.
Quando si tratta di deterioramento, il tesserino deteriorato deve essere riconsegnato al comune che lo conserverà e rimetterà alla Ripartizione unitamente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato. In caso di perdita il cacciatore dovrà consegnare al comune copia della denuncia all'autorità di P.S., ed indicare anche sommariamente le giornate di caccia usufruite. La copia della denuncia sarà trasmessa unitamente alla sezione del tesserino duplicato.
Resta di competenza del comune di residenza il controllo sulla regolare restituzione del tesserino entro l'1 aprile 2002.
I comuni hanno l'obbligo di inviare entro il 16 aprile 2002 i tesserini restituiti dai cacciatori, anche tramite le associazioni venatorie riconosciute, nel termine di 60 giorni dalla chiusura della stagione venatoria.
Entro tale data i comuni trasmetteranno, altresì, alle RR.FF.VV. competenti per territorio, l'elenco dei cacciatori, con generalità complete ed indirizzi, che non hanno restituito il tesserino venatorio entro il 1° aprile 2002, per consentire l'irrogazione della conseguente sanzione pecuniaria.
Le presenti disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2001.
  Il Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA 

(2001.30.1689)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione del Comitato regionale istruzione e formazione tecnica superiore.


Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 219 del 5 luglio 2001, è stato costituito, per la durata di un triennio e per lo svolgimento delle funzioni consultive e propositive inerenti il sistema dell'IFTS, il Comitato regionale per il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore presieduto dall'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, o, in caso di assenza o impedimento, dal dirigente generale del Dipartimento pubblica istruzione e composto dal dott. Antonio Valenti, dirigente coordinatore del gruppo XI - Università del Dipartimento pubblica istruzione responsabile dell'attuazione del Piano regionale dei corsi IFTS, dal dott. Domenico Giubilaro, dirigente coordinatore del gruppo VI - Programmazione interventi comunitari del Dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, dal dott. Emanuele Villa, dirigente del Dipartimento programmazione della Presidenza della Regione siciliana, dalla dott.ssa Antonella Sutera, dirigente del Dipartimento formazione professionale dell'Assessorato lavoro e formazione professionale, dalla dott.ssa Loredana Carrara e dal dott. Salvatore Cianciolo, esperti dirigenti tecnici dell'Agenzia regionale per l'impiego dell'Assessorato lavoro e formazione professionale, dal prof. Gabriele Boscaino, delegato dal rettore dell'Università di Palermo, dalla prof.ssa Margherita Spampanato e dal prof. Giuseppe Vecchio, delegati dal rettore dell'Università diCatania, dalla prof.ssa Adriana Ferlazzo, delegata dal rettore dell'Università di Messina, dal dott. Michele Calascibetta, dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, dal dott. Riccardo Incagnone, rappresentante dell'ANCI, dal prof.Santo Inguaggiato, rappresentante della CGIL, dal sig. Dionisio Bonomo, rappresentante della CISL, dal sig. Domenico Amato, rappresentante della UIL, dal dott. Alberto Malavasi, rappresentante della Confindustria federazione dell'industria della Sicilia, dall'avv. Cosimo Genovese, rappresentante dell'API Sicilia e dal prof. Gianfranco Di Stefano, rappresentante dell'I.R.R.S.A.E. Sicilia.
(2001.28.1544)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Intesa per l'attivazione del Tavolo di consulenza per l'internazionalizzazione in Sicilia - Ta.CI. Sicilia.


La Regione siciliana, allo scopo di promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo della Sicilia e di dare impulso in forma integrata al processo di internazionalizzazione dell'economia, della cultura e delle istituzioni siciliane, secondo quanto previsto dalla Misura VI.2.2 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana" del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e relativo Complemento di programmazione

e

Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di promuovere il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo siciliano e di dare impulso in forma coerente ai processi di internazionalizzazione delle istituzioni e della cultura siciliana, nonché di dare avvio agli indirizzi concertati con la Regione siciliana al programma di "Valorizzazione delle comunità degli italiani all'estero" previsto nell'ambito del Programma nazionale di assistenza tecnica dei fondi strutturali

e

Il Ministero del commercio con l'estero allo scopo di promuovere il processo di internazionalizzazione e di sviluppo degli scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo della Sicilia, tenendo conto delle attività di promozione derivanti dall'accordo di programma stipulato tra il Mincomes e la Regione siciliana il 21 settembre 1997 e in sinergia con l'attività di assistenza alle imprese dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione istituito con l'intesa tra il Mincomes e la Regione siciliana in data 2 maggio 2001

e

L'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, allo scopo di promuovere il processo di internazionalizzazione e di sviluppo degli scambi a sostegno del sistema produttivo della Sicilia, inserendolo nella dimensione delle collaborazioni tra imprese e territori di altri Paesi;

Convengono


Art. 1

Di attivare presso la sede dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il Tavolo di consulenza per l'Internazionalizzazione in Sicilia - Ta.C.I. Sicilia con funzioni consultivo-propositive nell'attuazione della Misura VI.2.2 e di raccordo degli indirizzi della programmazione regionale e nazionale in tema di politiche per l'internazionalizzazione del sistema produttivo siciliano.

Art. 2

1)  Il Ta.C.I. verrà presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca o, in sua assenza, da un componente con funzioni di vice presidente.
2)  Partecipano al Tavolo:
-  un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
-  un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
-  un rappresentante dell'Associazione camere di commercio italiane all'estero;
-  un rappresentante del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza Regione siciliana;
- quattro rappresentanti della Regione con caratterizzazione interdipartimentale;
-  un rappresentante dell'Istituto nazionale commercio estero (ICE);
-  un rappresentante del sistema camerale siciliano;
- un rappresentante della Conferenza dei rettori degli atenei siciliani.
3)  Il capo del Dipartimento dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato partecipa di diritto a tutte le riunioni.

Art. 3

1)  La gestione logistica-amministrativa del tavolo fa capo all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sotto la responsabilità del Dirigente generale del Dipartimento dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato responsabile della Misura 6.2.2.
2)  A tal fine si avvarrà di un gruppo di lavoro costituito da:
-  il dirigente coordinatore dell'Osservatorio PMI dell'Assessorato;
-  un rappresentante per il settore artigianato;
-  un rappresentante per il settore commercio;
-  un rappresentante per il settore cooperativistico;
-  un rappresentante per il settore delle PMI industriali.
3)  Sul lavoro svolto dal Tavolo sarà presentata trimestralmente una relazione all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e alla Presidenza.

Art. 4

Le spese sostenute per la partecipazione ai lavori del tavolo sono a carico dell'Amministrazione o dell'ente di appartenenza di ciascun componente.
Per gli esperti delle Amministrazioni centrali le spese graveranno sulle rispettive risorse di assistenza tecnica.
(2001.29.1601)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Bando pubblico di selezione per l'attuazione della Misura 5.1.2. "Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita".

Secondo le finalità contenute nei documenti: Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell'Obiettivo I (2000-2006) sezz. 3.10 e 6.4.7. Decisione C (2000) 2050 del 1 agosto 2000. Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006. Decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000. Complemento di programmazione

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2001.29.1609)
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Fondi ex Gescal - Rimodulazione II tranche - Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 177 del 27 giugno 2000, limitatamente agli interventi nel comune di Piraino e nel comune di Siracusa.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 283 del 15 giugno 2001 è stata revocata la deliberazione n. 177 del 27 giugno 2000, limitatamente agli interventi nel comune di Piraino, contrada Gliaca dell'importo di lire 1.500 milioni e nel comune di Siracusa, via Algeri dell'importo di lire 623 milioni, destinando i relativi importi al finanziamento nel comune di San Salvatore di Fitalia di lire 1.000 milioni per OO.UU. in contrada Grazia e lire 1.000 milioni per OO.UU. in via Colonnello Musarra.
(2001.29.1653)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 19 luglio 2001, n. 21.
Disposizioni attuative della Misura 1.2.3. "Mantenimen to dell'originario uso del suolo attraverso il recupero della funzionalità dei sistemi naturali, il mantenimento del l'uso tradizionale agro-forestale del territorio, la prevenzio ne degli incendi, la prevenzione e la riduzione dei fenomeni di desertificazione".

Cliccare qui per visualizzare la circolare

(2001.30.1670)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 18 giugno 2001, n. 2.
Promozione turistica.

A tutte le Province regionali
A tutti i comuni
Alle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico
Alle Aziende autonome di soggiorno e turismo
e, p.c.  All'Assessorato regionale degli enti locali 

Ai CO.RE.CO. provinciali
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento affari regionali
Questa Amministrazione ha avuto modo sovente di verificare che molte amministrazioni locali, e talvolta anche i consorzi tra di esse costituiti, sono soliti porre in essere autonome iniziative di promozione turistica all'estero dei territori di propria competenza, persino disgiunte e parallele a quelle attivate dai propri enti strumentali territoriali preposti per la materia (A.P.I.T.), e culminanti non di rado anche nella partecipazione diretta a borse e fiere e manifestazioni varie di promozione in mercati non inclusi negli obiettivi strategici regionali di sviluppo turistico.
Per tale modo di procedere, molte azioni intraprese dagli enti locali finiscono spesso con il risultare non coerenti con le scelte di promozione e di sviluppo del settore operate dalla Regione e con le linee di indirizzo e programmatiche da essa elaborate in materia di marketing turistico e, pertanto, frammentarie e assolutamente non conducenti rispetto all'obiettivo auspicato di concreto sviluppo turistico del territorio, attesa anche la scarsa identificabilità presso l'utenza estera dei singoli territori sub-regionali promossi, poiché avulsi dal più generale e conosciuto contesto-attrattore unitario Regione Siciliain cui ricadono, come già ampiamente dimostrato da risultati delle recenti rilevazioni ed analisi di mercato effettuate.
Sicché, si rende oggi necessario procedere mediante il presente pubblico avviso e richiamare sull'argomento anche l'attenzione degli organi preposti alla vigilanza sugli enti locali perché, ove ne ricorrano nuovamente i presupposti, possano essere adottate le dovute ed idonee iniziative e provvedimenti, anche a tutela della legittimità e del proficuo utilizzo della spesa pubblica da parte delle amministrazioni locali interessate.
A tal fine occorre richiamare brevemente la normativa di riferimento e precisare che, ai sensi dell'art. 14, lett. n), dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, alla Regione è attribuita competenza esclusiva in materia di turismo.
La gestione di tale competenza, che pur si esercita nel pieno rispetto del decentramento amministrativo in favore dei comuni e delle province regionali, già delineato in materia dall'art. 11, legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, artt. 13 e 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 ed oggi ancor meglio espresso attraverso le previsioni normative contenute all'art. 31, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, vede ascritta all'Ente-Regione la titolarità dell'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento delle attività in materia turistica e delle funzioni di promozione e sviluppo del settore economico-produttivo considerato, unitamente alle funzioni e compiti in materia di iniziative culturali e turistiche di interesse regionale.
Tali funzioni sono esercitate dall'Assessorato regionale del turismo nelle forme e con i mezzi previsti agli artt. 34 e 35 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia di turismo e vigilanza alberghiera, e successive modifiche ed integrazioni.
L'esercizio unitario a livello regionale delle funzioni indicate non intende disconoscere né comprimere il ruolo determinante svolto dagli enti locali sub-regionali, che indubbiamente concorrono validamente ed a pieno titolo alla promozione ed allo sviluppo turistico del territorio di propria competenza mediante l'azione mirata di pianificazione urbana, la gestione dei servizi locali complementari all'accoglienza, la tutela e valorizzazione dei beni, le attività di animazione, di intrattenimento e di assistenza turistica.
La recente innovazione introdotta con la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 consente, peraltro, di rendere gli strumenti programmatori unitari adottati dall'Amministrazione centrale regionale ancor più rispondenti alle esigenze, peculiarità e potenzialità dei vari territori di cui essa si compone, prevedendo specificamente, all'art. 32, la possibilità di partecipazione degli enti locali ai processi di formazione dei piani e programmi regionali.
In ossequio a tale principio, ed in attesa di definire stabilmente le procedure di cui all'art. 32, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si rivolge invito a tutte le province regionali dell'isola ad esercitare le competenze ad esse attribuite nel settore della promozione e sviluppo turistico locale, ivi compresa la gestione delle attività previste nei piani triennali di cui all'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, avvalendosi unicamente delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative delle Aziende autonome provinciali per il turismo, come prescritto ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, ed in raccordo con l'Assessorato regionale, soprattutto ove essi intendano procedere ad attività di promozione turistica all'estero.
Allo stesso modo, le amministrazioni comunali sono invitate ad operare un costante raccordo con Aziende provinciali nel cui territorio ricadono e, ove eventualmente esistenti nella propria circoscrizione, anche con le Aziende autonome di soggiorno e turismo, ancor oggi deputate istituzionalmente a recepire le istanze di sviluppo turistico della località di competenza, e ciò fino alla concreta attuazione delle previsioni di cui all'art. 24 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed al completo riordino del settore.
Peraltro, è doveroso ricordare che le prerogative in materia turistica, pur attribuite alla competenza esclusiva alla Regione siciliana, soggiacciono all'osservanza di precise prescrizioni, quali quelle contenute nel D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 che impone espressamente la necessità che i programmi di propaganda turistica adottati dall'Amministrazione regionale siano comunicati periodicamente all'Autorità governativa statale competente "ai fini del coordinamento dell'attività regionale con quella nazionale", atteso il rilievo nazionale dell'attività promozionale svolta all'estero, da ultimo ancora ribadito dall'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Al riguardo la Corte costituzionale, per giurisprudenza costante, ritiene che l'attività promozionale all'estero delle Regioni non è solo "attività contigua, ma potenzialmente interferente con la politica estera riservata allo Stato" e che grava sulle Regioni un dovere di informazione preventiva al Governo centrale nazionale, affinché possa valutare la compatibilità delle iniziative regionali sia con la politica estera dello Stato sia con l'attività promozionale di rilievo nazionale, ed al cui adempimento tutte le Regioni provvedono, portando periodicamente a conoscenza del Governo i piani delle loro attività promozionali all'estero.
Non può non evidenziarsi anche che le attività di promozione turistica svolte all'estero dalle varie amministrazioni comunali e provinciali in via del tutto autonoma ed all'infuori delle iniziative programmate e regolarmente notificate dalla Regione al Governo nazionale non consentono all'Amministrazione regionale di garantire il pieno rispetto della riserva costituzionale della politica estera allo Stato sopra richiamata né di adempiere compiutamente ad dovere di "cooperazione" di cui all'art. 4 della legge n. 59/97, determinando oggettivi comportamenti non conformi a normativa da parte dei propri enti territoriali vigilati, confliggenti peraltro con le attribuzioni costituzionalmente riservate all'autorità statale.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, poiché questa Amministrazione ritiene doveroso ed anche essenziale ai fini di una valida ed efficace strategia di marketing il coordinamento delle attività in materia di sviluppo e promozione turistica poste in essere da parte di tutti i soggetti istituzionali che a vario livello e titolo vi concorrono, anche al fine di ottimizzare la spesa pubblica da essi tutti erogata, si invitano le amministrazioni provinciali e comunali dell'Isola ad astenersi dall'intraprendere direttamente o per il tramite dei propri enti strumentali autonome iniziative di promozione turistica soprattutto all'estero ed a partecipare a borse e fiere turistiche al di fuori dei programmi ed ambiti operativi predisposti dalla Regione, anche al fine di consentire il rispetto dei doveri di collaborazione con l'autorità statale avanti richiamati.
Nello spirito di una fattiva collaborazione e della adeguata considerazione degli interessi specifici espressi dalle varie realtà territoriali, questo Assessorato si farà promotore di periodici momenti di confronto con gli enti territoriali strumentali per affrontare congiuntamente le modalità di gestione delle principali iniziative ed attività promozionali.
Perché le particolari istanze ed esigenze di sviluppo dei vari territori locali possano trovare sin dall'immediato adeguato momento di valutazione in sede di programmazione regionale di settore, si invitano le province regionali e le amministrazioni comunali dell'Isola a volere concorrere alla migliore determinazione dei contenuti degli atti programmatori regionali di settore fornendo entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente, ove già esistenti, i piani triennali di attività da essi adottati, ex art. 21, legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, contenenti le linee di sviluppo e promozione turistica delineate per il territorio di rispettiva competenza, ivi comprese le attività promozionali che si ipotizza di realizzare all'estero in concorso e nell'ambito delle iniziative regionali.
Nelle more della piena attuazione delle forme di concertazione previste dall'art. 32 della legge regionale n. 10/2000, si raccomanda di trasmettere annualmente a questo Assessorato entro 20 giorni dal termine di approvazione i piani triennali sopra citati.
  L'Assessore: ROTELLA 

(2001.25.1359)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 18 dicembre 2000.
Reg. CE n. 1493/99 e Reg. CE n. 1227/2000.


Con la legge 27 marzo 2001, n. 122 sono stati ridotti gli importi delle sanzioni amministrative relative alla regolarizzazione dei vigneti, pertanto, è necessario apportare le dovute modifiche alla circolare assessoriale n° 289 del 18 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 19 gennaio 2001; inoltre si è ritenuto indispensabile integrare alcuni punti, sostituire delle parti e i controvalori in Euro riportati nella medesima circolare.
Violazione in materia di potenziale vitivinicolo
Pagina 59 - prima colonna - primo paragrafo - terzo rigo dopo l'importo L. 1.200.000 aggiungere (Euro 619,75); secondo paragrafo - quinto rigo dopo l'importo L. 5.000.000 aggiungere (Euro 2.582,65).
Pagina 59 - prima colonna il capitolo relativo alla "Regolarizzazione degli impianti di vigneti" viene sostituito integralmente come di seguito indicato:
Regolarizzazione degli impianti di vigneti
La produzione di uve proveniente da superfici impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza una regolare autorizzazione, la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie, non può essere utilizzata per produrre vino da commercializzare.
Qualora il produttore presenti una domanda di deroga (30 ottobre 2001) l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura può autorizzarlo, per il periodo necessario all'esame della domanda stessa, alla produzione di vino destinato alla commercializzazione.
Il produttore può regolarizzare le superfici vitate impiantate, prima del 1° settembre 1998.
Tale possibilità potrà essere fatta valere, a condizione che sia stata presentata la dichiarazione delle superfici vitate, nei seguenti casi:
a) qualora il produttore abbia proceduto ad una estirpazione e al reimpianto su una superficie equivalente in coltura pura senza avere messo in atto la procedura amministrativa prevista per l'acquisizione del diritto al reimpianto.
In questo caso il produttore dovrà pagare una sanzione amministrativa pari a L. 750.000 per ettaro o frazione di ettaro. La regolarizzazione non è concessa nel caso in cui il produttore ha ricevuto un premio all'estirpazione per la superficie interessata.
Alla richiesta dovrà essere allegata ogni utile documentazione idonea a dimostrare la preesistenza del vigneto quale: aereofotogrammetria, dichiarazioni di produzione, certificato catastale storico dal quale risulta la presenza del vigneto, scheda di iscrizione all'albo comunale dei vigneti per le uve da mosto, eventuale verbale redatto da tecnici dell'amministrazione regionale per qualsivoglia motivo che attesti l'esistenza del vigneto, ecc.;
b) qualora il produttore acquisti diritti di impianto dalla riserva regionale o da privati. In tal caso diritti dovranno essere utilizzati improrogabilmente entro il 31 marzo 2002. I diritti di impianto acquistati per la regolarizzazione devono essere validi nel momento in cui vengono utilizzati.
Se un diritto al reimpianto viene prelevato dalla riserva regionale il produttore dovrà versare un corrispettivo pari al 150% del valore di riferimento di seguito stabilito:
-  L. 4 milioni (2.065,83 Euro) per i vini da tavola e IGT;
-  L. 5 milioni (2.582,29 Euro) per i vini DOC;
Se un diritto al reimpianto viene acquistato da privati il produttore dovrà acquistare un diritto pari alla superficie da regolarizzare più il 50% che sarà trasferito alla riserva regionale;
c) qualora il produttore si impegni a procedere, entro 3 anni dalla data di presentazione della richiesta, alla estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura regolarmente registrata nello schedario viticolo;
d) l'Amministrazione potrà concedere per la regolarizzazione diritti di impianti di vigneti entro il limite massimo dell'1,2% della superficie vitata previo parere favorevole dell'U.E.
Il produttore in questo caso è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa (legge 27 marzo 2001, n. 122 - art. 19 che modifica l'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260) come di seguito specificato:
1)  L. 2,5 milioni/ha (1.291,14 Euro) per i vigneti ubicati in zone di produzione di vini da tavola o ad IGT;
2)  L. 5 milioni/ha (2.582,29 Euro) per i vigneti ubicati in zone di produzione a v.q.p.r.d.
Nel caso in cui le richieste di regolarizzazione interessino una superficie vitata superiore al limite massimo previsto, si provvederà a redigere una graduatoria secondo i criteri e i punteggi di seguito indicati:
-  forme di allevamento;
-  varietà;
-  zona di produzione (V.Q.P.R.D., I.G.T. e Vini da tavola);
-  classe di ampiezza della superficie da regolarizzare;
-  vigneti ricadenti nelle zone svantaggiate.
Rispetto alla forma di allevamento
1) vigneti impiantati ad alberello  punti 10

2) vigneti impiantati con forme di alleva-
mento espanse  punti    8

Rispetto alle zone di produzione
1)  i vigneti ricadenti nelle zone a D.O.C. con le varietà previste dai relativi disci-
plinari di produzione  punti    6

2)  i vigneti ricadenti nelle zone a I.G.T. con le varietà previste dal disciplinare di pro-
duzione  punti    4

Per i vigneti ricadenti nelle zone a D.O.C. il conduttore dovrà impegnarsi a iscrivere i vigneti all'albo rivendicandone la produzione.
Nel caso in cui le varietà presenti nel vigneto da regolarizzare, non rispettino quanto previsto dai disciplinari di produzione delle D.O.C. tali vigneti saranno equiparati a quelli delle zone destinate alla produzione di vini a I.G.T.
Rispetto alle varietà
-  vigneti impiantati con varietà di uve nere  punti    3

-  vigneti impiantati con varietà di uve
bianche  punti    2

Rispetto alla classe di ampiezza della superfici da regolarizzare
-  vigneti di superficie fino a 3 ha  punti    6
-  vigneti di superficie compresa fra 3 ha e 5  ha  punti    4
-  vigneti di superficie superiore a 5 ha  punti    2

A parità di punteggio saranno regolarizzati prioritariamente i vigneti impiantati nelle zone svantaggiate individuate ai sensi della direttiva n. 268/CE/75, art. 3, paragrafo 4 e 5.
I produttori, che hanno presentato la dichiarazione di superfici vitate presso lo sportello AGEA-Regione, potranno inoltrare istanza (modello A) per la regolarizzazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente, previo rilascio di ricevuta di avvenuta consegna, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio improrogabilmente entro il 30 ottobre 2001.
La regolarizzazione dovrà avvenire entro il 31 luglio 2002.
Gli importi delle sanzioni derivanti dalla violazione in materia di potenziale vitivinicolo e di regolarizzazione devono essere versate sul capitolo di entrata n. 2301 titolo 2° del bilancio della Regione siciliana utilizzando il mod. F23 indicando il codice tributo n. 741T e la causale (pagamento sanzioni amministrative in applicazione del reg. CE n. 1493/99, art.2).
Sono fatte salve eventuali disposizioni che il Ministero del tesoro riterrà di emanare".
Nel caso in cui la domanda di regolarizzazione non viene accolta l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ne dà comunicazione al richiedente, anche al fine di eventuali controdeduzioni che dovranno pervenire all'Ispettorato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Se la deroga viene concessa acquista efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda.
Nel caso in cui la deroga è rifiutata sarà applicata una sanzione finanziaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto, oppure il produttore dovrà distillare una quantità di vino pari al vino ottenuto. Tali sanzioni verranno applicate a decorrere dalla data di presentazione della domanda fino alla data in cui la domanda è respinta.
Gli Ispettorati dovranno redigere l'elenco contenente i seguenti dati:
-  numero delle ditte che hanno presentato istanza per la regolarizzazione nonché la superficie interessata per le singole aziende e complessiva;
-  numero delle ditte e superficie per le quali è stata concessa la deroga alla commercializzazione del prodotto;
-  numero delle ditte per le quali tale deroga è stata rifiutata nonché la superficie non ammessa.
Gli elenchi dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2002, in duplice copia, all'Assessorato regionale per l'agricoltura e per le foreste - gruppo VI - produzione vegetale.
Gli Ispettorati dovranno registrare le superfici non regolarizzate estirpate e la quantità di prodotto avviato alla distillazione.
Pagina 60 - 2ª colonna - lett. c) 2° capoverso prime delle parole "Sono concessi altresì diritti di nuovi impianti entro..." inse rire d).
Pagina 61 - 1ª colonna lett. c) viene sostituito integralmente come di seguito indicato;
c) Superfici destinate alla coltura di viti per la produzione di piante madri per marze
1)  L'autorizzazione per l'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze è richiesta, dal conduttore di aziende vivaistiche singole o associate, all'Assessorato agricoltura e foreste - Dipartimento interventi strutturali - gruppo XIV fitosanitario regionale (mod. 1). L'autorizzazione è concessa, limitatamente per le varietà iscritte al catalogo nazionale, ai vivaisti, in possesso della relativa autorizzazione all'esercizio dell'attività, che hanno i requisiti previsti dalle norme che disciplinano la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite, e in particolare dal D.P.R. n. 1164/1969 e successive modifiche ed integrazioni, previa acquisizione dell'attestazione di conformità rilasciata dal funzionario delegato ai controlli viticoli (mod. 2);
2)  Il beneficiario dell'autorizzazione all'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze è obbligato a procedere all'impianto entro la 2ª campagna vitico-la successiva al rilascio della stessa pena la decadenza dal beneficio.
3)  I vivaisti devono comunicare all'Assessorato agricoltura e foreste - Dipartimento interventi strutturali - gruppo XIV fitosanitario regionale la realizzazione dell'impianto entro 30 giorni dalla posa delle barbatelle.
4)  Il richiedente è obbligato ad asportare l'uva dalle piante e a distruggerla prima della fase fenologica dell'invaiatura, ad eccezione di un numero non superiore a cinque piante su cento per ciascun clone o biotipo al fine di consentire le verifiche ampelografiche e sanitarie effettuate dagli organi cui compete tale compito. L'avvenuta distruzione dell'uva deve essere comunicata all'Assessorato agricoltura e foreste - Dipartimento interventi strutturali - gruppo XIV fitosanitario regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
5)  L'impianto deve essere estirpato entro l'inizio della campagna viticola successiva a quella in cui il vivaista comunica la cessazione del prelievo delle marze all'Assessorato agricoltura e foreste - Dipartimento interventi strutturali - gruppo XIV fitosanitario regionale. Le spese di estirpazione sono a carico del conduttore. L'estirpazione di detti vigneti non genera alcun diritto di reimpianto.
In alternativa l'impianto può essere destinato alla produzione di uva per la commercializzazione se il produttore utilizza un proprio diritto al reimpianto o ottiene, a domanda, un diritto prelevato dalla riserva.
6)  L'uva ottenuta nel periodo intercorrente tra la comunicazione della cessazione del prelievo delle marze e l'estirpazione del vigneto può essere messa in circolazione solo se destinata alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolimetrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
7)  I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente all'1 agosto 2000 per la produzione di piante madri per marze e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo di produzione delle piante stesse. Cessata la coltivazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
E' istituito presso l'Assessorato agricoltura e foreste - Dipartimento interventi strutturali - gruppo XIV fitosanitario regionale un registro per nuovi impianti destinati alla produzione di piante madri per marze. Lo stesso ufficio comunica al Mi.P.A. e p.c. al gruppo VI - produzione vegetale - entro il 30 settembre di ogni anno le superfici autorizzate.

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(2001.30.1688)
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DECRETO 20 marzo 2001.
Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Regolamento CE n. 1493/99.


Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, a pag. 5 e seguenti, vanno apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Pagina 7, punto 5 - Indirizzi tecnici:
-  prima colonna, ultimo rigo - "Ordini di fili n. 3" viene sostituito da "Fili n. 3";
-  seconda colonna, capoverso 1 - viene aggiunto pali in P.V.C. e similari;
-  seconda colonna, capoverso 1 - viene eliminato impianto irriguo localizzato a goccia.
Punto 8 - Collegamento con il P.O.P. - Sicilia 1994-1999 - pagina 8, prima colonna il capoverso 8 viene modificato come segue: Relativamente alla fideiussione, la stessa dovrà essere presentata per i progetti che saranno inseriti utilmente nella graduatoria.
-  capoverso 9 - "la superficie minima per progetto .... è pari a Ha. 1.18.00 viene sostituita da è pari ad Ha. 0.50.00;
-  capoverso 13 - dopo la parola omnicomprensive viene aggiunto ....., tuttavia tenendo conto che differenti modalità di impianto potranno dar luogo ad importi inferiori, l'importo forfettario potrà subire variazioni nel rispetto comunque del livello di aiuto stabilito dal presente piano;
-  capoverso ultimo - gli ultimi due righi vengono così sostituiti "...la dotazione finanziaria assegnata alla Regione per l'anno 2001 ed eventualmente parte di quella dell'anno 2002, sarà utilizzata per recuperare tali progetti. Le domande di passaggio che verranno presentate nel prossimo esercizio finanziario, non potranno trovare accoglimento. I conduttori potranno comunque partecipare al nuovo bando di gara ed essere inseriti nella graduatoria secondo i parametri previsti dallo stesso.
Punto 14 - Forme di sostegno - pagina 10, prima colonna, capoverso 8 dopo le parole nelle isole minori viene aggiunto "e nella zona delimitata dalla DOC Etna".
Pagina 11, punto 19 - Controlli - prima colonna, capoverso 2 - dopo le parole "strutture fisse" viene eliminato "e 5 anni per gli impianti irrigui".
(2001.30.1687)
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ERRATA-CORRIGE
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA


DECRETO 19 marzo 2001.
Determinazione del prezzo di vendita dei suoli industriali per l'anno 2000.


Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 38 del 27 luglio 2001, pag. 85, all'art. 1, dopo il Consorzio A.S.I. di Messina leggasi: "Consorzio A.S.I. di Palermo L. 9.917 per mq.". Relativamente al Consorzio A.S.I. di Ragusa il prezzo di vendita dei suoli industriali anziché "L. 9.917", va correttamente letto: "L. 6.017".
(2001.29.1654)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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