REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 AGOSTO 2001 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 23 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag.


DECRETO 23 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag.


DECRETO 23 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag.


DECRETO 20 giugno 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag.


DECRETO 25 giugno 2001.
Revoca di autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag.


DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag.


DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 10 


DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 11 

DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 13 


DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 14 


DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 15 


DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 16 


DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001  pag. 17 


DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001.
  pag. 18 


DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001.
  pag. 20 


DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.
  pag. 21 


DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.
  pag. 22 

Assessorato della sanità

DECRETO 2 luglio 2001.
Determinazione dei quantitativi delle specialità medicinali Gonal-F Follitropina Alfa e Puregon Follitropina Beta da distribuire a titolo gratuito alle aziende sanitarie, ospedaliere e policlinici  pag. 23 


DECRETO 7 agosto 2001.
Zone carenti di medicina generale al 1° marzo e 1° settembre 2000  pag. 25 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 28 dicembre 2000.
Istituzione della riserva naturale Isola di Vulcano, ricadente nel territorio del comune di Lipari  pag. 29 


DECRETO 19 giugno 2001.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una strada a scorrimento veloce, ricadente nei comuni di Caltagirone, San Michele Ganzaria e Piazza Armerina  pag. 36 


DECRETO 20 giugno 2001.
Autorizzazione del progetto per la demolizione e ricostruzione della Chiesa madre di Pantelleria  pag. 39 


DECRETO 20 giugno 2001.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare nel comune di Sclafani Bagni  pag. 40 


DECRETO 21 giugno 2001.
Approvazione del programma costruttivo del comune di San Salvatore di Fitalia approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 24 febbraio 2001  pag. 41 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Costituzione del consiglio della Camera di commercio di Trapani  pag. 42 
Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta  pag. 42 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento interventi infrastrutturali  pag. 42 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Sostituzione di un componente effettivo del collegio revisori dei conti del Consorzio di bonifica 5 - Gela  pag. 42 

Sostituzione di un componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 7 - Caltagirone.
  pag. 43 
Sostituzione di un componente supplente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 11 - Messina  pag. 43 
Sostituzione di un componente supplente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 10 - Siracusa  pag. 43 
Sostituzione di un componente effettivo del collegio revisori dei conti del Consorzio di bonifica 9 - Catania  pag. 43 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE 10 agosto 2001, prot. n. 25180.
Decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 9 e decreto presidenziale 22 giugno 2001 n. 10. Modalità applicative.
  pag. 43 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 27 luglio 2001, n. 303.
P.O.R. 2000-2006 - Misura 4.2.10 - Agriturismo. Procedure per valutare l'ammissibilità delle istanze già presentate con la precedente programmazione  pag. 49 

Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 28 giugno 2001, n. 5.
Titoli di pagamento - Obbligo di restituzione all'Amministrazione attiva dei titoli impropriamente inoltrati alla Ragioneria centrale per la loro registrazione  pag. 53 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 24 luglio 2001, n. 636/IV/TR.
Procedure per l'effettuazione degli esami per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto  pag. 53 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 8 maggio 2001.
Modulistica da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 23 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Vista la deliberazione 18 dicembre 1996, con la quale il CIPE provvede al riparto delle risorse in favore delle aree depresse, attribuendo alla Regione Sicilia l'importo complessivo di lire 260.900 milioni;
Vista la deliberazione del 17 marzo 1998, relativa ad "Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse; integrazioni e modulazioni", con la quale il CIPE assegna alla Regione Sicilia la somma di lire 54.311 milioni per l'anno 1998, di lire 53.794 milioni nell'anno 1999, di lire 72.224 milioni nell'anno 2000 e di lire 80.571 milioni nell'anno 2001 e successive;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Visto il decreto n. 332 del 2 giugno 2000 dell'Assessore del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328/99 dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96;
Vista la nota prot. n. 1714 del 2 maggio 2001 della Presidenza, Dipartimento della programmazione, gr. XIII, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per la "Realizzazione di serbatoio di accumulo e condotta di adduzione", 2° stralcio di completamento, comune di Pedara di lire 1.368.000.000;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma al capitolo 672072 relativo alla delibera CIPE n. 32/98 pertinente la rubrica Dipartimento regionale lavori pubblici;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 -  Altri trasferimenti in conto capitale

  613908 Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32. 
(ex capitolo 60770)      - 1.368.000.000 Del. CIPE n. 32/98. 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
CATEGORIA 21 -  Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

  672072 Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui 
alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32      + 1.368.000.000  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 maggio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1536)
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DECRETO 23 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641 che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Vista la deliberazione 18 dicembre 1996, con la quale il CIPE provvede al riparto delle risorse in favore delle aree depresse, attribuendo alla Regione Sicilia l'importo complessivo di L. 260.900 milioni;
Vista la deliberazione del 17 marzo 1998, relativa ad "Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse; integrazioni e modulazioni" con la quale il CIPE assegna alla Regione Sicilia la somma di L. 54.311 milioni per l'anno 1998, di L. 53.794 milioni nell'anno 1999, di L. 72.224 milioni nell'anno 2000 e di L. 80.571 milioni nell'anno 2001 e successive;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Visto il decreto n. 332 del 2 giugno 2000 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328/99 dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96;
Vista la nota n. 1677 del 26 aprile 2001 della Presidenza, Dipartimento regionale della programmazione, gruppo XIII, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la "realizzazione di n. 2 impianti serricoli da parte della Mediterranea s.r.l., con sede in Acate (RG)", di L. 6.381.614.770;
Ritenuto di dover iscrivere la somma di L. 6.381.614.770, al cap. 542041 (N.I.) relativo alla delibera CIPE n. 32/98 pertinente la rubrica Dipartimento regionale interventi strutturali;

Decreta:


Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 -  Altri trasferimenti in conto capitale

  613908 Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n.32. 
(ex cap. 60770)      - 6.381.614.770 Del. CIPE n.32/98. 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI
CATEGORIA 21 -  Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

(Nuova istituzione)
  542041 Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n.32. 
Codici: 21 01.09 10.10      - 6.381.614.770  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Palermo, 23 maggio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1535)
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DECRETO 23 maggio 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa" e successive modifiche;
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 433/91, che per le finalità previste dalla stessa legge, assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l1991, lire 245 miliardi per l'anno 1992, lire 435 miliardi per l'anno 1993, lire 950 miliardi per l'anno 1994, lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.040 miliardi per l'anno 1996, de-stinando l'importo complessivo di lire 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di lire 3.870 miliardi è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 10 miliardi per 1992, destinate al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della medesima legge n. 433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Visto l'art. 2 della legge n. 433/91, che prevede la definizione di un piano col quale vengono, fra l'altro, determinate le modalità degli interventi, i tempi di attuazione e le priontà;
Visto il "Programma d'interventi di immediata attuazione" proposto dal Comitato interassessoriale, di cui al D.P. 20 dicembre 1990, al fine di avviare celermente la ricostruzione, tenuto conto delle caratteristiche di particolare urgenza e gravità;
Vista la deliberazione n. 362 del 16 settembre 1993, con la quale la Giunta regionale approva il suddet to "Programma di interventi di immediata attuazione" per il periodo 1991-1993 per complessive lire 530 miliardi;
Vista la delibera n. 395 dell'1 settembre 1991, recepita con D.P. n. 352 del 17 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. n. 1, fg. n. 59, con la quale la Giunta regionale ha approvato un nuovo piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997 previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 230 del 20 aprile 1995, recepita con D.P. n. 329 del 16 ottobre 1995, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1996, reg. n. 1, fg. n. 57, con la quale la Giunta ha apportato modifiche al piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997 di cui al predetto art. 2 della legge n. 433/91;
Considerato che con il nuovo "Piano di riferimento con annesso programma di ricostruzione 1991-1997" le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1994, pari a complessive lire 630.000 milioni, sono stati ripartiti in misura paritaria (50%) tra gli interventi relativi al patrimonio pubblico (lire 315.000 milioni contro i 740.000 previsti) e gli interventi relativi al patrimonio privato (lire 315.000 milioni contro i 425.000 milioni previsti);
Vista la delibera n. 154 del 19 giugno 2000, con la quale la Giunta ha approvato la rimodulazione del piano di riferimento con annesso programma di cui all'art. 2 della legge n. 433/91 predisposto ai sensi della legge n. 228 del 16 luglio 1997;
Vista la nota prot. n. 1700 del 24 aprile 2001 della Presidenza, Dipartimento della protezione civile, con la quale si richiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio 2001 della somma di L. 20.000.000.000 per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano di cui all'art. 2 della legge n. 433/91;
Vista la delibera n. 191 dell'11 luglio 2000, con la quale la Giunta regionale ha assegnato al comune di Siracusa la dotazione complessiva di lire 20 miliardi per interventi di miglioramento e adeguamento antisismico e restauro architettonico del patrimonio edilizio privato;
Considerato che al capitolo 60784, relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990, previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione, sono previste lire 292.157 milioni per il 2001;
Visto, in particolare, l'art. 7 della legge 8 maggio 1998, n. 7, che prevede che le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, di cui al capitolo 60784, sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 -  Altri trasferimenti in conto capitale

  613911 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. 
(ex capitolo 60784)      + 20.000.000.000 L. n. 433/91, art. 1. 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 6 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
CATEGORIA 22 -  Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

(Nuova istituzione)
  516412 Trasferimenti al comune di Siracusa per interventi di miglioramento e adeguamento antisismico e restauro architettonico del patrimonio edilizio privato. 
22 02 02 0726 V      + 20.000.000.000 L. n. 433/91, art. 2. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 maggio 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1537)
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DECRETO 20 giugno 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Visto il bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 allegato al bilancio di competenza;
Vista la nota n. 1831 del 18 giugno 2001, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione chiede l'integrazione di L. 20.000 milioni della dotazione di cassa della categoria 5 del Dipartimento pubblica istruzione, mediante riduzione della dotazione di cassa delle seguenti categorie del medesimo Dipartimento, per l'importo a fianco di ciascuna indicato:
-  categoria  2      6.500 milioni 
-  categoria  3      2.000 milioni 
-  categoria 21      6.000 milioni 
-  categoria 22      5.500 milioni 

Vista la nota n. 3460 del 18 giugno 2001 della Ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa, con parere favorevole, la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, la predetta variazione in aumento alla rubrica 2, titolo 1, di L. 20.000 milioni e in diminuzione al titolo 1, categoria 2, di L. 6.500 milioni, categoria 3 di L. 2.000 milioni, ed al titolo 2, categoria 21, di L. 6.000 milioni e categoria 22 di L. 5.500 milioni;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

  Amministrazione | Variazioni 
      | (in milioni     | di lire) 

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale pubblica istruzione 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  2 -   Consumi intermedi     - 6.500 
Categoria  3 -   Imposte pagate sulla produzione     - 2.000 
Categoria  5 -   Trasferimenti correnti a famiglie e isti- 
tuzioni sociali       + 20.000 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  21 -   Investimenti fissi lordi e acquisti di ter- 
reni       - 6.000 
Categoria  22 -  Contributi agli investimenti ad ammi- 
          nistrazioni pubbliche     - 5.500 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1529)
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DECRETO 25 giugno 2001.
Revoca di autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le Regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997";
Visto il decreto n. 34 del 29 aprile 1999 di autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, con cui, fra gli altri, la sig.ra Borgogna Vincenza, nella qualità di titolare della ricevitoria n. 37, via Gaetano Daita n. 38, Palermo, codice lottomatica PA0239, associata alla Federazione italiana tabaccai, è stata autorizzata a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana;
Visti, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché gli artt. 4 e 5 del citato decreto n. 34 del 29 aprile 1999;
Viste le note prot. n. 309498 dell'1 ottobre 1999, prot. n. 312439 del 3 dicembre 1999, prot. n. 1795 del 28 gennaio 2000 e prot. n. 6382 del 30 marzo 2000, con le quali l'Assessorato al bilancio e finanze ha, tra l'altro, inviato alla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia gli elenchi contenenti le disposizioni R.I.D. insolute;
Viste le note raccomandate prot. n. 11208 del 15 febbraio 2000, prot. n. 22748 del 3 aprile 2000, indirizzate alla sig.ra Borgogna Vincenza, nonché alla compagnia assicuratrice Zurich International Italia S.p.A. ed all'Ecomap, con le quali la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha intimato il pagamento di quanto dovuto;
Vista la nota n. 22833 del 3 aprile 2000, con la quale la stessa Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio;
Vista la nota LTA-30-00605/00 del 4 aprile 2000 della Lottomatica S.p.A., con la quale la stessa società ha comunicato la sospensione dal servizio dello stesso tabaccaio a far data dal 5 aprile 2000;
Vista la nota 26138 del 21 aprile 2000, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha invitato la sig.ra Borgogna Vincenza a regolarizzare la propria posizione in ordine a versamenti effettuati tardivamente;
Viste le raccomandate prot. n. 28608 del 28 aprile 2000 e prot. n. 33675 del 18 maggio 2000, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha disposto l'escussione della polizza fideiussoria della compagnia di assicurazione Zurich International Italia S.p.A., agenzia Gerenza di Roma, nel territorio della Regione siciliana, a garanzia dell'adempimento, da parte dei tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. n. 11 del 25 gennaio 1999, nonché dal decreto autorizzativo n. 34/99;
Vista la nota prot. n. 62251 del 5 ottobre 2001, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha ulteriormente intimato alla sig.ra Borgogna Vincenza il pagamento delle somme già richieste con le citate note prot. n. 22748 del 3 aprile 2000 e prot. n. 26138 del 21 aprile 2000;
Vista la nota prot. n. 72082 del 13 novembre 2000, con cui la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato che, su disposizione della stessa Direzione, l'Ufficio del registro bollo e demanio di Palermo ha effettuato l'iscrizione in ruoli straordinari per omesso e/o ritardo riversamento di somme riscosse per tasse automobilistiche, a carico della sig.ra Borgogna Vincenza;
Vista la nota prot. n. 3673 del 16 gennaio 2001, con cui l'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, ha comunicato all'Ufficio registro bollo e demanio di Palermo, alla Montepaschi SE.RI.T. e alla sig.ra Borgogna Vincenza che il predetto ricevitore ha provveduto a corrispondere, tramite bonifico bancario, parte del l'im porto non versato;
Considerato che la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con la nota prot. n. 29930 del 5 maggio 2000 ha proposto all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che nei confronti della predetta sig.ra Borgogna Vincenza, poiché sono state riscontrate reiterate inadempienze all'obbligo di riversamento delle somme riscosse mediante procedura R.I.D., venga adottato il provvedimento di revoca della concessa autorizzazione;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Sicilia con la citata nota del 5 maggio 2000, a termini degli artt. 4 e 5 del decreto n. 34/99;

Decreta:


Art. 1

L'autorizzazione rilasciata alla sig.ra Borgogna Vincenza con il decreto n. 34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla notifica del presente provvedimento.

Art. 2

L'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, è incaricata della notifica del presente provvedimento da effettuarsi a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (su Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 dicembre 1982, n. 334) nonché della relativa esecuzione ed in particolare del recupero degli insoluti mediante tempestiva escussione della cauzione e, ove necessario, mediante riscossione coattiva a mezzo ruoli da consegnare al concessionario per la riscossione dei tributi e delle altre entrate in Sicilia.
L'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed alla società Lottomatica.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 giugno 2001.
  CERNIGLIARO 

(2001.27.1512)
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DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il Regolamento CEE n. 724/75, riguardante progetti finanziati dal FESR antecedenti all'1 gennaio 1989;
Vista la nota n. 882 del 3 maggio 2001, con la quale la Presidenza della Regione chiede l'iscrizione della somma complessiva di L. 2.779.528.485 per l'esercizio finanziario 2001 per liquidare agli enti locali le somme che hanno ottenuto dal FESR per progetti finanziati ai sensi del Regolamento CEE n. 724/75;
Considerato che la somma di L. 1.625.000.000 è stata versata dall'Unione europea il 17 gennaio 1995 e che nello stesso esercizio è stata accertata al cap. 4788 fra le entrate della Regione;
Considerato che le restanti somme sono state accreditate alla Regione c/c 22923, intrattenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato, in data 23 febbraio 2001 per L. 703.555.384 ed in data 6 marzo 2001 per L. 450.973.100;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per 1'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni al fine di consentire alla Presidenza di trasferire agli enti locali interessati le somme loro spettanti pari a L. 2.779.528.485 (arrotondate);

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO III - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 -  Trasferimenti di capitale

  4788 Contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi  
o progetti degli enti locali o loro consorzi      + 1.154.528.485  

AMMINISTRAZIONE 4
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 -  Altri trasferimenti in conto capitale

  613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale concernen- 
ti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti (ex cap. 60763)      - 1.625.000.000  

AMMINISTRAZIONE 1
PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 5 - DIPARTIMENTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE

CATEGORIA 22 -  Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche
(Nuova istituzione)
  512417 Contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale da trasferire agli enti locali o loro consorzi (ex cap. 50474). 
Codici: 2202.0210.15V      + 2.779.528.485  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001
  NICOLOSI 

(2001.27.1538)
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DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
Visti i decreti interministeriali n. 468/V/2000, n. 469/V/2000, n. 470/V/2000 e n. 471/V/2000 del 29 dicembre 2000, con i quali sono stati concessi alla Regione siciliana i finanziamenti per la realizzazione dei progetti speciali proposti rispettivamente dalle società Alelco, Unica, Centro Studi Aurora ed Associazione La Casa del Sorriso di Monreale per un importo di lire 16.984.947.500;
Vista la nota n. 1737 del 18 giugno 2001 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Dipartimento regionale per la formazione - con la quale chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della complessiva somma di L. 16.984.947.500;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono state introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3563 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di progetti speciali riferiti ad ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro 
Codici: 021104-11-V      + 16.984.947.500 L. n. 845/78, art. 26 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 3 - DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
CATEGORIA 5 -  Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali

  317717 Contributi per il finanziamento dei progetti speciali riferiti ad ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di la- 
voro      + 16.984.947.500 L. n. 845/78, art. 26 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 3563 con decreto assessoriale n. 8 del 19 gennaio 2001 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 corrispondente al capitolo 3563 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2001 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di riscossione tratti sui capitoli stessi s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 3563 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1527)
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DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 36, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 433/91, che per le finalità previste dalla stessa legge assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, lire 245 miliardi per l'anno 1992, lire 435 miliardi per l'anno 1993, lire 950 miliardi per l'anno 1994, lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.040 miliardi per l'anno 1996, destinando l'importo complessivo di lire 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di lire 3.870 miliardi lire è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 10 miliardi per 1992, destinate al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima legge n. 433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Considerato che al capitolo 613911 (ex cap. 60784) relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990, previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione 2001 presenta le sufficienti disponibilità;
Vista la delibera n. 398 del 6 gennaio 1998, con la quale la Giunta regionale ha ripartito la dotazione complessiva di lire 72.000 milioni a valere sulla disponibilità finanziaria attribuita alla Regione siciliana dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, destinando, tra l'altro, lire 25.000 milioni per il pagamento degli stipendi e compensi accessori al lordo, al personale proveniente dai progetti dei L.S.U. approvati dalla Commissione centrale per l'impiego il 31 luglio 1995 e il 28 aprile 1997, per un triennio;
Visto il decreto n. 359/Gr. XVI/S.G.R. dell'11 novembre 1998, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha disposto l'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 6 novembre 1998;
Vista la delibera n. 154 del 19 giugno 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione del piano di riferimento con ammesso programma di cui all'art. 2 della legge n. 433/91 predisposto ai sensi della legge n. 228 del 16 luglio 1997;
Vista la nota prot. n. 1968 del 24 maggio 2001 della Presidenza - Dipartimento regionale della protezione civile - con la quale si richiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio 2001 della somma di lire 20.000.000.000 al cap. 516008 (ex cap. 50008) per le finalità di cui all'obiettivo i) della suddetta delibera n. 154/2000;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla citata legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 -  Altri trasferimenti in conto capitale

  613911 Fondo destinato alla ricostituzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- 
racusa, Catania e Ragusa (ex cap. 60784)      - 20.000.000.000  

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 6 - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
CATEGORIA 21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

(Nuova istituzione)
  516008 Potenziamento misure antisismiche nella zona industriale di Siracusa, Priolo, Melilli ed Augusta 
210105-10.15-V      + 20.000.000.000 L. 433/91, art. 1 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 516008 con decreto n. 8 del 19 gennaio 2001 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 corrispondente al capitolo 516008 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2001 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 516008 di nuova istituzione.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1532)
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DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la nota del Ministero del lavoro, con la quale dispone l'accredito delle somme a favore della Regione siciliana rispettivamente di L. 14.497.424.445, quale contributo a carico del F.S.E., e L. 3.878.982.040, a carico del Fondo di rotazione per il Programma operativo n. 970033/I/1 "Parco progetti - una rete per lo sviluppo locale";
Vista la nota n. 2940 del 4 giugno 2001 dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con la quale chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario della complessiva somma di L. 18.376.406.485;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni al fine di consentire l'attuazione in Sicilia degli interventi sopra descritti;

Decreta:
Art.1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono state introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extra-tributarie
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3586 Assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato per la realizzazione del programma operativo "Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale". 
Codici: 0211.0111V      + 18.376.406.485  

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 3 - DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
CATEGORIA 5 -  Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali

(Nuova istituzione)
  317713 Finanziamenti per il programma operativo multiregionale 970033/I/1 "Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale". 
Codici: 0503.0208.05V      + 18.376.406.485  


Art. 2

I capitoli aggiunti 3586 e 317713 con decreto n. 8 del 19 gennaio 2001 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000, corrispondenti ai capitoli 3586 e 317713 istituiti con l'art. 1 del presente decreto, sono soppressi.
I residui risultanti al 1° gennaio 2001 sui predetti soppressi capitoli aggiunti ed i titoli di pagamento e di riscossione tratti sui capitoli stessi s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai corrispondenti capitoli 3586 e 317713 di nuova istituzione.
Art 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1526)
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DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Vista la deliberazione 18 dicembre 1996, con la quale il CIPE provvede al riparto delle risorse in favore delle aree depresse, attribuendo alla Regione Sicilia l'importo complessivo di lire 260.900 milioni;
Vista la deliberazione del 17 marzo 1998, relativa ad "Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse; integrazioni e modulazioni", con la quale il CIPE assegna alla Regione Sicilia la somma di lire 54.311 milioni per l'anno 1998, di lire 53.794 milioni nell'anno 1999, di lire 72224 milioni nell'anno 2000 e di lire 80.571 milioni nell'anno 2001 e successive;
Vista la deliberazione del 6 dicembre, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Visto il decreto n. 332 del 2 giugno 2000 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328/99 dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96;
Vista la nota prot. n. 2140 del 28 maggio 2001 della Presidenza, Dipartimento della programmazione, gr. XIII, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale dei lavori pubblici per il "completamento rete viaria del quartiere S. Giorgio", comune di Catania, di L. 4.930.832.250;
Ritenuto di dovere iscrivere la somma al capitolo 672072 relativo alla delibera CIPE n. 32/98 pertinente la rubrica Dipartimento regionale lavori pubblici;

Decreta:


Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 -  Altri trasferimenti in conto capitale

  613908 Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32. 
(ex capitolo 60770)      - 4.930.832.250 Del. CIPE n. 32/98. 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
CATEGORIA 21 -  Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

  672072 Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui 
alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32      + 4.930.832.250  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1534)
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DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Visto l'art. 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Visto il decreto n. 75578 del 28 maggio 2001 del Ministero dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, con il quale è stata concessa la somma di L. 2.207.785.900 quale quota attribuita per l'anno 2001;
Visto il primo comma dell'art. 8 della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni per L. 2.207.785.900 al fine di dare attuazione agli interventi statali;

Decreta:


Art.1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

  TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso crediti 

RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 15 -  Trasferimenti di capitali

(Nuova istituzione)
  4789 Assegnazione dello Stato per la promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, la difesa del suolo e la protezione della natura e delle rispettive zone. 
03 15 06 11 - V      + 2.207.785.900  

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO II - Spesa in conto capitale
RUBRICA 3 - SEGRETERIA GENERALE

CATEGORIA 22 -  Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche
(Nuova istituzione)
  504402 Fondo da ripartire alla Province regionali per la promozione dello sviluppo delle popolazioni residenti nei comuni montani, la difesa del suolo e la protezione della natura. 
22 02 02 11 33 - V)      + 2.207.785.900  

Art. 2

Il capitolo aggiunto 504402 con decreto n. 402 del 14 giugno 2001 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 corrispondente al capitolo 504402 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2001 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 504402 di nuova istituzione.

Art. 3

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 
TITOLO  3 Alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti 
CATEGORIA  15 Trasferimenti di capitali     + 2.207.785.900 

Spesa
PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  3 SEGRETERIA GENERALE 
TITOLO  2 Spese in conto capitale 
CATEGORIA  22 Contributi agli investimenti ed amministrazioni pubbliche     + 2.207.785.900 

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 28 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1530)
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DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui la legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse statali a valere sui fondi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 379 del 22 giugno 2000 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328 per ulteriori interventi della legge n. 64/86;
Vista la nota n. 2141 del 29 maggio 2001 della Presidenza della Regione, Dipartimento regionale programmazione - gruppo XIII, con la quale si chiede l'iscrizione della somma di L. 5.800.000.000 nella rubrica Dipartimento regionale territorio ed ambiente - per "Costruzione dell'impianto di depurazione al servizio dei comuni di Trapani, Paceco ed Erice, VI lotto";
Ritenuto di dovere iscrivere la somma di L. 5.800.000.000 al capitolo 842031 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la Rubrica territorio ed ambiente;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 -  Altri trasferimenti in conto capitale

  613906 Fondo per i piani di utilizzo per le somme assegnate dal CIPE ai 
sensi della legge n. 64/86      - 5.800.000.000 L. n. 64/86. 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
CATEGORIA 21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

(Nuova istituzione)
  842031 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. 
Codici: 21.01.05 08.16 V      + 5.800.000.000 L. n. 64/86. 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1525)
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DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà, tra l'altro, ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le risorse statali a valere sui fondi della legge n. 64/86;
Visto il decreto n. 379 del 22 giugno 2000 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328 per ulteriori interventi della legge n. 64/86;
Vista la nota n. 2139 del 28 maggio 2001 della Presidenza della Regione, Dipartimento regionale programmazione - gruppo XIII, con la quale si chiede l'iscrizione della somma di L. 9.576.000.000 nella Rubrica Dipartimento regionale lavori pubblici - per "Costruzione strada esterna di collegamento alla grande viabilità regionale della S.S. 118, bivio Cianciana alla S.P. 21 per Casteltermini";
Ritenuto di dovere iscrivere la somma di L. 9.576.000.000 al capitolo 672070 relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la Rubrica lavori pubblici;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 -  Altri trasferimenti in conto capitale

  613906 Fondo per i piani di utilizzo per le somme assegnate dal CIPE ai 
sensi della legge n. 64/86      - 9.576.000.000 L. n. 64/86. 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
CATEGORIA 21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

(Nuova istituzione)
  672070 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge n. 64/86. 
Codici: 21.01.05 08.07 V      + 9.576.000.000 L. n. 64/86. 

Art. 2

Il capitolo aggiunto 672070 con decreto n. 8 del 19 gennaio 2001 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 corrispondente al capitolo 672070 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2001 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 672070 di nuova istituzione.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1524)
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DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio. 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 36, comma 2;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa";
Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 433/91, che per le finalità previste dalla stessa legge, assegna alla Regione siciliana, nel periodo 1991-1996, un contributo straordinario di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l1991, lire 245 miliardi per l'anno 1992, lire 435 miliardi per l'anno 1993, lire 950 miliardi per l'anno 1994, lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.040 miliardi per l'anno 1996, destinando l'importo complessivo di lire 3.115 miliardi al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato;
Considerato che della somma complessiva di lire 3.870 miliardi è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 miliardi, di cui 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 10 miliardi per 1992, destinate al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima legge n. 433/91, sono state iscritte al capitolo 70467 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992;
Considerato che al capitolo 613911 (ex cap. 60784) relativo al fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 previsto ai sensi della legge n. 433/91 nel bilancio di previsione della Regione 2001 presenta le sufficienti disponibilità;
Vista la delibera n. 398 del 6 gennaio 1998, con la quale la Giunta regionale ha ripartito la dotazione complessiva di lire 72.000 milioni a valere sulla disponibilità finanziaria attribuita alla Regione siciliana della legge 31 dicembre 1991, n. 433, destinando, tra l'altro, lire 25.000 milioni per il pagamento degli stipendi e compensi accessori al lordo, al personale proveniente dai progetti dei L.S.U. approvati dalla Commissione centrale per l'impiego al 31 luglio 1995 e il 28 aprile 1997, per un triennio;
Visto il decreto n. 359/Gr. XVI/S.G.R. dell'11 novembre 1998, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha disposto l'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 6 novembre 1998;
Vista la delibera n. 220 dell'8 maggio 2001 con la quale la Giunta regionale ha proceduto ad una ripartizione del fondo di lire 139,5 miliardi a valere sui finanziamenti della legge n. 433/91 e da utilizzare per le finalità di cui all'art. 14, comma 14, della legge n. 61/98;
Vista la nota prot. n. 1932 del 24 maggio 2001, con la quale la Presidenza - Dipartimento della protezione civile - chiede l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa nel bilancio della Regione per la somma di lire 24.500.000.000;
Vista la nota prot. n. 2146 del 15 giugno 2001, con la quale la Presidenza - Dipartimento della protezione civile - comunica che, con delibera n. 276 del 28 maggio 2001, successiva alla citata delibera n. 220 dell'8 maggio 2001, sono stati meglio specificati gli interventi che possono quindi essere suddivisi in spese correnti, titolo I, categoria 2, per lire 12.500.000.000 e spese per investimenti, titolo II, categoria 21, per lire 12.000.000.000;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di dover apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla citata legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 26 -  Altri trasferimenti in conto capitale

  613911 Fondo destinato alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Si- 
racusa, Catania e Ragusa (ex cap. 60784)      - 24.500.000.000  

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 6 - DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE
CATEGORIA 2 -  Consumi intermedi

(Nuova istituzione)
  116518 Spese per l'acquisizione di servizi per l'acceleramento del programma di cui alla legge n.433/91. 
020210-0105-V      + 12.500.000.000 L. n. 433/91 

TITOLO II - Spese in conto capitale
RUBRICA 6 - DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE
CATEGORIA 21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

(Nuova istituzione)
  516013 Spese per interventi di protezione civile e per il potenziamento degli uffici tecnici 
210109-1015-V      + 12.000.000.000 L. n. 433/91 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1533)
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DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che ap prova il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 28 del 22 febbraio 2000, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, della citata legge n. 28/2000, che prevede un rimborso da parte dello Stato, alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito;
Visto il decreto 5 febbraio 2001, del Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che assegna alla Sicilia la somma di L. 1.801.328.077;
Vista la nota prot. n. 1527 del 28 maggio 2001 della Presidenza, Segreteria generale, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione siciliana per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato alla Presidenza della Regione, tito lo I, spese correnti, rubrica 3 Segreteria generale, per L. 1.801.328.077, per le finalità di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 28/2000;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di ap por tare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni al fine di dare attuazione alla legge n. 28/2000;
Visto l'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

TITOLO II - Entrate extratributarie
RUBRICA 3 -  SEGRETERIA GENERALE
CATEGORIA 11 - Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3600 Assegnazioni dello Stato per rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici 

autogestiti a titolo gratuito.
02 11 04 - 12 - v      + 1.801.328.077  

PRESIDENZA DELLA REGIONE
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 3 - SEGRETERIA GENERALE
CATEGORIA 6 -  Trasferimenti correnti a imprese

(Nuova istituzione)
  106101 Rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito. 

(ex cap. 10722)
09 32 - 06 02 01 - v      + 1.801.328.077  

Art. 2

I residui risultanti al 31 dicembre 2000 sull'ex cap. 3278 s'intendono trasferiti al nuovo capitolo 3600 del Dipartimento Segreteria generale.
Art. 3

Il capitolo aggiunto 106101 con decreto n. 8 del 19 gennaio 2001 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondente al capitolo 106101 istituito con l'art.1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2001 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 106101 di nuova istituzione.
Art. 4

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  3 SEGRETERIA GENERALE     + 1.801.328.077 
TITOLO  2 Entrate extratributarie 
CATEGORIA  11 Trasferimenti correnti 

Spesa
PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  3 SEGRETERIA GENERALE     + 1.801.328.077 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  6 Trasferimenti correnti a imprese 

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1531)
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DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risultano accreditate in data 27 aprile 2001 L. 2.136.020.000;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 le necessarie variazioni al fine di consentire la realizzazione dell'intervento;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO I - Entrate extratributarie
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti correnti

(Nuova istituzione)
  3578 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia. 
Codici: 02110411V      + 2.136.020.000 L. n.285/97. 

ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
TITOLO I - Spese correnti
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE ENTI LOCALI
CATEGORIA 4 -  Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

  183308 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo svi- 
luppo, la realizzazione individuale e la socializzazione      + 2.136.020.000 L. n.285/97. 

Art. 2

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno finanziario 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
Entrata
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 
TITOLO  2 Entrate extra-tributarie 
CATEGORIA  11 Trasferimenti correnti     + 2.136.020.000 

Spesa
ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche     + 2.136.020.000 

Art.3

Il capitolo aggiunto 3578 con decreto n. 8 del 19 gennaio 2001 al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 corrispondente al capitolo 3578 istituito con l'art. 1 del presente decreto è soppresso.
I residui risultanti al 1° gennaio 2001 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di riscossione tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al corrispondente capitolo 3578 di nuova istituzione.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1528)
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DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la nota prot. n. 1431 del 20 giugno 2001, con cui l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente - richiede l'impinguamento del plafond di cassa della rubrica 3, titolo 1, categoria 2 fondi comunitari, per il pagamento della somma di L. 3.023.190 relativa al progetto Potamos "I mulini ad acqua" -Programma Raffaello 97/99;
Vista la nota prot. n. 3575 del 21 giugno 2001, con cui la Ragioneria beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione trasmette la nota suddetta;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 le conseguenziali variazioni;

Decreta:
Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:
Spesa
AMMINISTRAZIONE  9 ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
RUBRICA  3 DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  2 Consumi intermedi 
Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali      + 3.023.190 
AMMINISTRAZIONE  4 ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 
TITOLO  2 Spese in conto capitale 
CATEGORIA  26 Altri trasferimenti in conto capitale 
Attività e interventi a carico della UE e relativi cofinanziamenti statali e regionali      - 3.023.190 

Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1522)
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DECRETO 28 giugno 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 299 del 23 maggio 2001, con il quale è stato iscritto in bilancio l'importo di L. 1.950.000.000 per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
Vista la quietanza, mod. 80 T, n. 19 del 25 maggio 2001, con la quale il Ministero del tesoro ha provveduto ad accreditare sul c/c n. 22945 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 1.950.000.000;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio previsione della Regione per l'anno 2001 le conseguenziali variazioni;

Decreta:
Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:
Entrata
AMMINISTRAZIONE  4 ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO 
TITOLO  2 Entrate extra-tributarie 
CATEGORIA  11 Trasferimenti correnti     + 1.950.000.000 

Spesa
AMMINISTRAZIONE  10 ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' 
RUBRICA  2 DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA 
TITOLO  1 Spese correnti 
CATEGORIA  4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche     + 1.950.000.000 

Art. 2

Il presente decreto viene trasmesso alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001.
  NICOLOSI 

(2001.27.1523)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 2 luglio 2001.
Determinazione dei quantitativi delle specialità medicinali Gonal-F Follitropina Alfa e Puregon Follitropina Beta da distribuire a titolo gratuito alle aziende sanitarie, ospedaliere e policlinici.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Vista il decreto legislativo n. 502/92;
Vista il decreto legislativo n. 517/93;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Vista la legge regionale n. 33/94;
Vista la legge regionale n. 34/95;
Vista la legge regionale n. 39/95;
Visto il provvedimento CUF del 7 agosto 1998 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/99;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed, in particolare, l'art. 29, commi 1 e 2, concernenti le modalità di ripianamento di cui all'art. 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del 22 ottobre 1998, di riclassificaziome della specialità medicinale "Puregon - Follitropina B", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 1998, serie generale n. 303;
Visto il decreto del 22 ottobre 1998, di riclassificazione della specialità medicinale "Gonal F - Ormone follicolo stimolante da DNA ricombinante", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 1998;
Visti i decreti ministeriali UAC/C n. 108/2000 e UAC/C n. 109/2000 del 2 agosto 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 2000, con cui le società N.V. Organon (Olanda) e ARES Serono (Europe) Ltd, nell'ambito della procedura negoziale ai fini del ripianamento dell'eccedenza del tetto di spesa a carico del SSN per l'anno 99, sono tenute nell'arco di un anno dalla data di pubblicazione dei decreti stessi alla fornitura per il SSN di un numero di campioni delle specialità in questione, secondo i prospetti allegati ai sopracitati decreti e che fanno parte integrante degli stessi, da distribuire ai centri indicati dalle Regioni;
Considerata la nota F 800/UAC/170 del 4 dicembre 2000 del Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - gruppo di lavoro delibera CIPE 30 gennaio 1997, con la quale si invitano le Regioni - Assessorati regionali della sanità, a vigilare sulla corretta applicazione dei decreti UAC/108 e UAC/109 sopracitati, e si comunicano altresì i quantitativi assegnati a titolo gratuito ad ogni Regione delle confezioni delle specialità farmaceutiche "Gonal-F" e "Puregon";
Vista la disponibilità delle Aziende Serono ed Organon a fornire ed inviare i campioni delle specialità in questione ai servizi farmaceutici dei centri individuati dalle Regioni;
Considerati i quantitativi, previsti per la Regione siciliana dei farmaci Puregon e Gonal-F, nelle varie forme farmaceutiche, indicati nell'allegato prospetto alla nota F 800/UAC/170 del 4 dicembre 2000 del Ministero della sanità;
Considerato che le stesse confezioni appare opportuno vengano distribuite fra le province siciliane proporzionalmente alla popolazione residente;
Considerato di dover distribuire nell'ambito delle singole province regionali i campioni di cui sopra in maniera equa presso ogni Azienda sanitaria dotata di servizio farmaceutico indipendentemente dall'appartenenza alla AUSL provinciale o ad Aziende ospedaliere o Aziende policlinico universitarie ricadenti nella provincia;
Considerato che la popolazione siciliana è suddivisa ed ammonta in ogni provincia, secondo la seguente distribuzione anche percentuale:

Provincia     Popolazione residente Percentuale %
Agrigento      469.288 9,22 
Caltanissetta      282.256 5,54 
Catania      1.100.208 21,62 
Enna      181.749 3,60 
Messina      676.895 13,30 
Palermo      1.238.061 24,33 
Ragusa      301.854 5,93 
Siracusa      403.478 7,93 
Trapani      434.009 8,53 
Sicilia     5.087.794 100 

Considerato che solo le farmacie unità sanitarie locali ed ospedaliere possono detenere, dispensare e distribuire farmaci secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
Considerato che le strutture già individuate come centri sono le 9 Aziende unità sanitarie locali nonchè le Aziende ospedaliere e le Aziende policlinico universitarie dotate di unità operative di ostetricia, ginecologia, endocrinologia, andrologia, urologia, endocrinologia ginecologica e fisiopatologia della riproduzione umana;

Decreta:


Art. 1

Per quanto sopra in premessa esposto, in applicazione al decreto UAC/C n. 108/2000 del 2 agosto 2000 "Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Gonal-F Follitropina Alfa autorizzata con procedura centralizzata europea", ed al decreto UAC/C n. 109/2000 "Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Puregon Follitropina Beta" nonché della nota del Ministero della sanità F800/UAC/170 del 4 dicembre 2000, i quantitativi delle specialità medicinali di cui sopra da rendere a titolo gratuito e valutati al costo per il S.S.N. alla Regione siciliana dalle aziende farmaceutiche Ares Serono (Europe) Ltd e per essa la Serono Pharma, via Casilina 125 - 00176 Roma, di seguito detta Serono, e N.V. Organon (Olanda) e per essa la Organon Italia S.p.A., via Ostilia 15, - 00184 Roma di seguito detta Organon, ai fini del ripianamento dell'eccedenza del tetto di spesa a carico del S.S.N. per l'anno 1999 sono le seguenti:
ditta Serono
Confezioni Gonal-F (Follitropina alfa)
-  confezioni da  5 fl da 37,5 U.I. = 591 confezioni;
-  confezioni da  5 fl da  75 U.I. = 330 confezioni;
-  confezioni da 10 fl da  75 U.I. = 793 confezioni;
-  confezioni da 10 fl da 150 U.I. = 463 confezioni.
ditta Organon
Confezioni Puregon (Follitropina Beta)
-  confezioni da 3 fl da 100 U.I. = 2.606 confezioni;
-  confezioni da 3 fl da 50 U.I. = 1.192 confezioni.

Art. 2

I quantitativi delle confezioni delle specialità medicinali di cui all'art. 1 verranno distribuiti nell'ambito della Regione siciliana dalle aziende farmaceutiche Serono ed Organon presso le nove provincie regionali secondo l'incidenza percentuale della relativa popolazione e cioè:

Provincia     Popolazione residente Percentuale %
Agrigento      469.288 9,22 
Caltanissetta      282.256 5,54
Catania     1.100.208 21,62 
Enna      181.749 3,60 
Messina      676.895 13,30 
Palermo      1.238.061 24,33 
Ragusa      301.854 5,93 
Siracusa      403.478 7,93 
Trapani      434.009 8,53 
Sicilia     5.087.794 100 


Art. 3

I quantitativi dei farmaci individuati per ogni singola provincia ai sensi dell'art. 1 del presente decreto saranno ripartiti a loro volta in quantità pressoché eguali, tenuto conto dei fattori di correzione al fine di eliminare resti in decimali, secondo il numero di Aziende sanitarie USL, ospedaliere e universitarie ricadenti nella stessa provincia e, comunque, secondo l'allegato 1 al presente decreto di cui è parte integrante.

Art. 4

I quantitativi previsti dovranno essere consegnati dalle aziende farmaceutiche direttamente alle strutture sanitarie indicate nell'allegato 1, i cui indirizzi sono riportati nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente decreto, secondo modalità e tempi che verranno concordati tra le stesse aziende sanitarie e le aziende farmaceutiche Serono ed Organon e, comunque, presso le rispettive farmacie ospedaliere delle Aziende ospedaliere ed universitarie e le UU.OO.FF. (Unità operative farmaceutiche) delle Aziende unità sanitarie locali dei settori farmaceutici entro i termini previsti dalle vigenti norme.

Art. 5

I settori farmaceutici delle Aziende unità sanitarie locali, in particolare, provvederanno poi a distribuire i campioni ricevuti sulla base delle proprie esigenze ai presidi ospedalieri del loro territorio, che dovranno essere debitamente informati delle disponibilità dei farmaci di cui al presente decreto.
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 2 luglio 2001.
  AMARI 


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(2001.27.1485)
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DECRETO 7 agosto 2001.
Zone carenti di medicina generale al 1° marzo e 1° settembre 2000.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2000, ed, in particolare, la norma transitoria n. 2, comma 1, ai sensi della quale, nell'anno di pubblicazione dell'accordo per l'attribuzione degli incarichi si utilizzeranno i criteri e la graduatoria regionale di cui al D.P.R. n. 484/96;
Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 484/96;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto 24 ottobre 2000 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Supplemento ordinario n. 51 del 10 novembre 2000) e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di medicina generale valevole per l'anno 2000;
Preso atto che il Ministero della sanità con parere n. 1200/SRC/MG/253 del 25 febbraio 1998 ha espresso l'avviso che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 484/96, possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti, per trasferimento, i medici che risultano iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, anche in altra Regione;
Visti i provvedimenti assessoriali con i quali, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.P.R. n. 270/2000, sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di medicina generale ed in particolare:
-  decreto n. 34388 dell'11 aprile 2001: Aziende unità sanitarie locali n. 2 di Caltanissetta, n. 6 di Palermo e n. 8 di Siracusa;
-  decreto n. 34523 del 26 aprile 2001: Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna;
-  decreto n. 34794 del 29 maggio 2001: Aziende unità sanitarie locali n. 7 di Ragusa e n. 9 di Trapani;
-  decreto n. 35066 del 18 giugno 2001: Aziende unità sanitarie locali n. 1 di Agrigento, n. 3 di Catania e n. 5 di Messina;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle Aziende unità sanitarie locali della Regione relativamente alle carenze di medicina generale individuate nei rispettivi ambiti territoriali, come rideterminati ai sensi dei decreti assessoriali sopraccitati, alla data del 1° marzo e del 1° settembre 2000;
Visto l'art. 25, comma 7, D.P.R. n. 270/2000, ai sensi del quale ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16 del decreto legislativo n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall'organizzazione sanitaria, così come disposto dall'art. 19;
Considerato che gli incarichi di assistenza primaria di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dalla sopracitata norma transitoria, vanno conferiti ai medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, D.P.R. n. 484/96, secondo le procedure ivi contenute;
Visto l'art. 3, comma 6, D.P.R. n. 270/2000 ai sensi del quale per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria, rilevati nel corso dell'anno 2000, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20, comma 4, lett. a), riservano nel proprio ambito sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale:
a)  una percentuale variabile dal 60% all'80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91;
b)  una percentuale variabile dal 40% al 20% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente, in corrispondenza alla percentuale di cui alla lett. a);
Visto il decreto assessoriale n. 34138 del 14 marzo 2001, con il quale a seguito dell'accordo raggiunto in data 2 marzo 2001 con le organizzazioni sindacali FIMMG, SNAM e Intesa sindacale, sono state fissate le seguenti percentuali di riserva:
a)  67,5% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91;
b)  32,5% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Considerato che il titolo di cui sopra, da far valere ai fini della riserva, deve essere posseduto dai medici interessati alla data del 31 gennaio 1999, quale termine utile per la presentazione dell'istanza di inclusione nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 2000;
Vista la nota prot. n. 1200/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997, con la quale il Ministero della sanità ha fornito delle indicazioni al fine di consentire comportamenti uniformi da parte di tutte le Regioni per le assegnazioni delle zone carenti in questione, ed in particolare sull'opportunità che venga individuato un unico ufficio che disbrighi le operazioni di assegnazione;
Ritenuto di dover individuare nell'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa l'Azienda che proceda agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 484/96 e dalla nota ministeriale n. 1200/SRC/MG/956 del 22 aprile 1997;

Decreta:


Art. 1

Le zone carenti di medicina generale, accertate al 1° marzo ed al 1° settembre 2000 e delle quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a)  i medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16 del decreto legislativo n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, limitatamente all'ambito territoriale di provenienza, ovvero all'ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4. comma 7 della legge n. 412/91;
b)  i medici che risultino iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, anche di altra Regione, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgono altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e attività programmata nei servizi territoriali.
I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
c)  i medici inclusi nella graduatoria regionale valevole per il 2000 approvata in via definitiva.
I medici interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda all'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, piazza Igea n. 1 - 97100 Ragusa, indicando le località carenti per le quali intendono concorrere.

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 devono allegare la documentazione atta a provare il possesso dei requisiti di cui all'art. 25, comma 7, D.P.R. n. 270/2000, ovvero apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono tenuti, inoltre, ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale unica regionale di medicina generale valida per il 2000 specificando il punteggio conseguito.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato.

Art. 6

Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti i medici di cui alla lett. c) del comma 3 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale valevole per il 2000;
b)  attribuzione di 5 punti ai medici che nella località carente per la quale concorrono risultino residenti almeno dal 31 gennaio 1997;
c)  attribuzione di 20 punti ai medici che risultino residenti nell'ambito della Regione siciliana almeno dal 31 gennaio 1997.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7

I medici in possesso alla data del 31 gennaio 1999 dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 256/91, per potere partecipare alla riserva di posti secondo le percentuali di cui alle premesse del presente decreto devono allegare alla domanda l'originale o la copia autentica del suddetto attestato o apposita dichiarazione.

Art. 8

L'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), riserva una percentuale del 67,5% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici che, alla data del 31 gennaio 1999, risultino in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 256/91 e una percentuale del 32,5% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 agosto 2001.
  CITTADINI 

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(2001.32.1791)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 dicembre 2000.
Istituzione della riserva naturale Isola di Vulcano, ricadente nel territorio del comune di Lipari.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 970 del 10 giugno 1991, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle ri serve;
Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale Isola di Vulcano ricadente nel comune di Lipari, provincia di Messina;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, all'istituzione della riserva sopra citata;
Visto il parere reso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, espresso nella seduta del 12 giugno 2000 in ordine alla delimitazione definitiva della riserva, con il quale si precisa che nell'area compresa tra porto di levante e porto di ponente il confine della riserva va posto così come indicato nello stralcio che si allega;
Visto il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale espresso nella seduta del 31 maggio 1996, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nel l'area della riserva e preriserva;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale espresso nella seduta del 31 maggio 1996, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi nel l'area di riserve e preriserva;
Considerato che il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nella seduta del 16 febbraio 1993 ha individuato quale soggetto cui affidare la gestione della riserva l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana;
Considerato, altresì, che la Commissione legislativa IV dell'Assemblea della Regione siciliana, in data 3 marzo 1993, ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;
Ritenuto di condividere i pareri espressi dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale in ordine alla perimetrazione e al regolamento e dalla Commissione legislativa in ordine all'individuazione del l'ente gestore;
Considerato che l'art. 14 della legge regionale n. 16/96 autorizza l'Amministrazione forestale a svolgere anche compiti di gestione di riserve naturali;
Considerato che, ai sensi e per gli effetti della norma citata, l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidatele con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, nonché tramite un contributo che l'Assessorato regionale territorio ed ambiente verserà in entrata nel bilancio dell'Azienda;
Considerato altresì che le somma da versare in entrata saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale territorio ed ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire;

Decreta:


Art. 1

E' istituita, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/88, la riserva naturale Isola di Vulcano, ricadente nel territorio del comune di Lipari, provincia di Mes sina.

Art. 2

I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000, foglio 244 III S.E., di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e, specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva. Per quanto riguarda il confine della riserva compresa tra porto di levante e porto di ponente fa fede la delimitazione di cui al particolare cartografico in scala 1:10.000, riportato nel citato allegato 1.

Art. 3

La riserva naturale di cui all'art. 1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di preservare le strutture e i prodotti che caratterizzano l'evoluzione vulcanica, nelle aree vulcaniche attive vanno preservate tutte quelle manifestazioni naturali (fumarole, mofete, acque termali) la cui composizione normalmente riflette lo stato di attività del vulcano.
All'interno del perimetro della riserva si evidenziano tre periodi di attività vulcanica: la parte meridionale del l'isola con Monte Aria, Monte Luccia e Monte Saraceno rappresentano il primo (circa 100 mila anni fa), la zona nord-ovest individuabile nelle aree di Capo Grano e Cala Formaggio rappresenta il secondo periodo culminato nel sorgere dell'edificio del faraglione e un terzo periodo caratterizzato dalla crescita al centro della caldera del l'edi ficio della Fossa.
Alcuni aspetti di vegetazione a macchia bassa, con prevalenza di Cistus incanus e Cistus salvifolius e a macchia alta con Genista ephedroides, Erica arborea, Cytisus aeolisus (entità endemiche) oltre a Daphne gnidium Spartium Juncenum ecc., sono di grande interesse naturalistico e paesaggistico.
Altrettanto importanti gli aggruppamenti a Quercus ilex, in contrada Gelso e a Helichrysum litoreum.
Particolare interesse assumono: feltri biologici dei fanghi e delle acque calde, degli ambienti termali (batteri, Cianificee e Diatomee), unici esempi in aree subtropicali di cicli biogeochimici dell'Azoto e dello Zolfo.
La fauna annovera numerosi endemismi.

Art. 4

Nei territori destinati a riserva e pre-riserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e divieti da osservarsi, di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

La gestione della riserva di cui all'art. 1 è affidata, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 14/88, all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana (ente ge store).

Art. 6

In capo all'ente gestore di cui all'art. 5 sono statuiti, ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 14/88, i seguenti obblighi:
a)  provvedere alla tabellazione e/o recinzione, ove necessario, dell'area protetta, conformemente alle prescrizioni dettate con i decreti n. 741/88 del 23 maggio 1988 e n. 48/90 del 3 febbraio 1990. Il progetto è approvato dall'Assessorato regionale territorio ed ambiente (da ora in poi Assessorato);
b)  presentare entro il mese di novembre di ogni esercizio finanziario una relazione tecnico-scientifico sullo stato della riserva, sui risultati conseguiti e sui programmi di gestione del bene affidato. L'ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate;
c)  fornire al Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale (C.P.S.), costituito presso la Provincia regionale di Messina, le indicazioni utili per l'elaborazione del piano di sistemazione della riserva comprendente:
-  le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
-  le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
-  i tempi per la cessazione delle attività esistenti e incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
-  la regolamentazioni delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
-  l'individuazione delle aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
-  eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
d)  individuare il responsabile della gestione della riserva;
e)  garantire l'osservanza delle modalità d'uso e di vie to di cui al regolamento, predisponendo, qualora ne ces sario, apposito regolamento di attuazione;
f)  determinare ed erogare gli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art. 22, legge regionale n. 14/88.
L'ente gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

Art. 7

L'ente gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.
L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'ente gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.

Art. 8

Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato promuoverà ogni intesa con l'Assessorato regionale agricoltura e foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art. 22, legge regionale n. 14/88 alla realizzazione del piano di acquisizione di cui al punto 4) dell'art. 31, legge regionale n. 16/96.

Art. 9

L'ente gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art. 34 della legge regionale n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.
Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera d), comma 2, art. 34, legge regionale n. 16/96 ricadenti nelle aree protette, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
L'ente gestore al fine di disporre gli interventi di ma nutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi, di cui all'art. 41 della legge regionale n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2000.
  LO MONTE 


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(2001.27.1493)
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DECRETO 19 giugno 2001.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una strada a scorrimento veloce, ricadente nei comuni di Caltagirone, San Michele Ganzaria e Piazza Armerina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio n. 9789 del 30 maggio 2001, con il quale l'A.N.A.S, al fine di acquisire l'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, ha ritrasmesso il progetto riguardante la "strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19 PA-CT, tronco svincolo Regalsemi - Innesto S.S. 117 bis";
Rilevato che:
-  con foglio n. 16548 del 12 ottobre 1999 da parte dell'A.N.A.S. è pervenuto il progetto relativo ai lavori in argomento per l'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche;
-  con successivo foglio n. 8787 del 5 luglio 2000 lo stesso ente, in riscontro alla richiesta di questo Assessorato n. 1953 del 16 maggio 2000, ha trasmesso la documentazione integrativa;
-  con deliberazione n. 15 del 21 febbraio 2000, trasmessa con foglio n. 2677 del 4 aprile 2000, il consiglio comunale di Caltagirone ha espresso parere favorevole sul progetto, ai sensi dell'art. 6, legge regionale n. 15/91;
-  con deliberazione n. 23 del 2 aprile 2000, trasmessa con foglio n. 639/utc dell'11 aprile 2000, il consiglio comunale di S. Michele Ganzaria ha espresso, sul progetto in argomento, parere favorevole a condizioni, ai sensi dell'art. 6, legge regionale n. 15/91;
-  con deliberazione n. 33 del 13 giugno 2000, pervenuta con il foglio dell'A.N.A.S. n. 8787 del 5 luglio 2000, il consiglio comunale di Piazza Armerina ha espresso parere favorevole sul progetto, ai sensi dell'art. 6, legge regionale n. 15/91;
-  ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, gli uffici del Genio civile di Catania ed Enna, rispettivamente, con note prot. n. 26224 del 25 gennaio 2000 e prot. n. 2705/3072 del 10 aprile 2000, si sono espressi favorevolmente, a condizioni, in merito al progetto proposto dall'A.N.A.S.;
-  con nota prot. n. 2883 del 4 aprile 2000, ai sensi dell'art. 93 e seguenti del T.U. di legge sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, l'ufficio del Genio civile di Enna ha autorizzato, a condizioni e prescrizioni l'attraversamento del fiume Tempio in territorio di Piazza Armerina (EN) e S. Michele (CT) con la realizzazione della strada S.V. Licodia-Eubea, A/19 Palermo-Catania, lotto n. 5, 2° stralcio;
-  con note prot. nn. 83, 84, 85, 86, 87, 88, e 89 del 3 novembre 1999 la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania, ha espresso parere favorevole a condizioni, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, rispettivamente, per i lotti: 3°, 1° stralcio, 3°, 2° stralcio, 4°, 1° stralcio, 5°, 3° stralcio, 5°, 1° stralcio, 5°, 2° stralcio e 4°, 2° stralcio; con nota prot. n. 914 del 20 aprile 2000 la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Enna, in merito alla variante in argomento, ha approvato a condizioni, ai sensi dell'art. 151 del T.U. di cui al decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 (ex art. 7, legge n. 1497/39), le opere ricadenti nel territorio del comune di Piazza Armerina;
-  con note prot. n. 11303 del 23 maggio 2000 e prot. n. 8637 del 28 giugno 2000, rispettivamente gli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Catania ed Enna, ai fini della tutela idrogeologica, hanno rilasciato, con prescrizioni, il nulla osta alla realizzazione dei lavori relativi alla variante in argomento;
-  con assessoriale n. 52556 del 25 ottobre 2000 il progetto in argomento veniva restituito all'ente in quanto, tra l'altro, in contrasto con le previsioni del decreto del 4 luglio 2000 di approvazione del "piano straordinario per l'assetto idrogeoligico";
-  con il D.D.G. n. 242/41° del 26 aprile 2001 questo Assessorato ha modificato il precedente decreto n. 298/41° del 4 luglio 2000 relativo al piano straordinario per l'assetto idrogeologico, tra l'altro, nella parte riguardante le aree interessate dal tracciato stradale di cui al progetto di che trattasi";
Visto il D.D.G. n. 344/gr. IX del 29 maggio 2001, con il quale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996, è stato espresso, con condizioni, il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto;
Visto il parere n. 13 dell'11 giugno 2001, che parzialmente di seguito si riporta, con il quale il gruppo XXVIII della D.R.U. di questo Assessorato ha espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 10 aprile 1995:
"...Omissis...
Premesso che:
-  Il progetto di che trattasi riguarda il tracciato strada a scorrimento veloce Licodia Eubea, A/19 PA-CT, tronco compreso tra le località "Regalsemi" ed il bivio "Gigliotto" (innesto S.S. 117/bis), in territorio dei comuni di Caltagirone, S. Michele Ganzaria e Piazza Armerina, per un'estesa complessiva di Km. 20+453,14 e suddivisa nei lotti 3° (1° e 2° stralcio), 4° (1° e 2° stralcio), 5° (1°, 2° e 3° stralcio); sezione tipo è quella prevista dalle norme CNR per le strade di IV tipo con velocità 80/100 Km/h; la larghezza della sede viaria è di mt. 10,50 con due corsie da 3,75 mt. ciascuna più due banchine da 1,50 mt. ciascuna, nei tratti in viadotto la sezione è ampia mt. 13,00 di cui 10,50 bitumati e due marciapiedi da 1,25 mt.;
-  Con decreto n. 1778/91 del 25 novembre 1991 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81, il progetto di massima della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea, A/19, tronco Regalsemi, bivio Gigliotto;
-  Il progetto esecutivo in esame, adeguato alle condizioni imposte nel succitato decreto, consistenti nella riduzione dell'altezza dei viadotti, così come da prescrizione del voto CR.U. n. 548/91, apporta alcune modifiche rispetto al tracciato originario riguardanti sostanzialmente:
Comune di Caltagirone
a)  la galleria ricadente nel lotto 3°/1°, ai fini della sicurezza è stata prevista a doppio fornice nei due sensi di marcia;
b)  nel lotto 3°/2° stralcio è stato previsto il collegamento diretto tra il rettifilo in prossimità della scuola S. Bartolomeo con il tratto della S.S. n. 124 dopo il sottopassaggio ferroviario;
c)  nel lotto n. 4°/1° stralcio è previsto un tratto di strada in trincea in prossimità dell'imbocco del viadotto S. Ippolito;
d)  nel progetto esecutivo sono indicate le modifiche relative alle strade interpoderali nei tratti d'intersezione con la strada progettata;
Comune di S. Michele di Ganzaria
Al fine di unificare il collegamento con l'abitato di S. Cono, in corrispondenza dello svincolo Gigliotto (lotto 5°/3° stralcio) è stata prevista una bretella di collegamento della lunghezza di ml. 1.000+355,84;
Comune di Piazza Armerina
Il 5° lotto, 2° stralcio interessa parzialmente il territorio del comune di Piazza Armerina per circa mt. 150,00 nella parte relativa alla realizzazione del viadotto S. Andrea;
-  Con delibera consiliare n. 15 del 21 febbraio 2000 il comune di Caltagirone ha espresso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  Con delibera consiliare n. 23 del 2 aprile 2000 il comune di S. Michele di Ganzaria si è espresso favorevolmente sul progetto, con le condizioni poste dalla Soprintendenza di cui al parere n. 86/99;
-  Con delibera consillare n. 33 del 13 giugno 2000, il comune di Piazza Armerina ha espresso parere favorevole sul medesimo progetto;
-  La Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Catania, con note nn. 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 del 3 novembre 1999, ha rilasciato il proprio nulla-osta condizionato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/89, rispettivamente sui lotti 3°/1° stralcio, 3°/2° stralcio, 4°/1° stralcio, 5°/1° stralcio, 5°/2° stralcio e 5°/3° stralcio. La Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Enna ha rilasciato il nulla-osta, a condizioni, prot. n. 914/I del 20 aprile 2000 per la parte interessante il comune di Piazza Armerina;
-  L'Ufficio del Genio civile di Catania (nota n. 20224/2000) e quello di Enna (nota n. 2705/3072 del 10 aprile 2000) hanno espresso parere favorevole di fattibilità a condizioni sulle previsioni del progetto, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74; lo stesso Genio civile di Enna ha autorizzato, con prescrizioni, i lavori ai fini idraulici, nota n. 2983 del 4 aprile 2000;
-  L'Ispettorato ripartimentale foreste di Catania e quello di Enna hanno rilasciato il nulla-osta, con prescrizioni, ai fini del vincolo idrogeologico, rispettivamente con note n. 11303 del 23 maggio 2000 e n. 8637 del 28 giugno 2000;
-  Con nota assessoriale n. 52556 del 25 ottobre 2000 lo stesso progetto, pervenuto da parte dell'A.N.A.S. in data 12 ottobre 1999, era stato restituito per essere ristudiato alla luce delle motivazioni esplicitate nella medesima nota, tra cui era stato fatto rilevare che il tracciato per alcuni tratti interferiva con aree franose a rischio molto elevato di cui al D.A. del 4 luglio 2000 "Piano straordinario per l'assetto idrogeologico";
Considerato che:
-  Il procedimento amministrativo di autorizzazione di cui all'art. 7, legge regionale n. 65/81 ed all'art. 6, legge regionale n. 15/91, è regolare;
-  Il progetto in argomento, salvo le modifiche in premessa descritte, rappresenta in effetti l'esecutivo del progetto di cui al citato decreto n. 1778/91, esso costituisce il completamento del collegamento della viabilità A.N.A.S. tra lo svincolo di Licodia Eubea e la A/9 PA-CT (località Mulinello) di cui risulta già realizzato il tratto compreso tra la S.S. 514 "Ragusa-Catania" e lo svincolo Regalsemi nonché il tratto tra il bivio Gigilotto e lo svincolo Mulinello;
-  Le Soprintendenze, così come gli uffici del Genio civile e l'Ispettorato ripartimentale foreste, competenti per territorio, si sono espressi favorevolmente sull'opera con prescrizioni;
-  Lo svincolo di S. Michele di Ganzaria del lotto 5°/2° viene ridimensionato secondo quanto richiesto dal gruppo IX in sede di valutazione di impatto ambientale; la nuova ipotesi così come riportata nello stralcio, tavola D2a2 sostituisce la soluzione progettuale originaria della tavola D2a2, lotto 5°/2° stralcio;
-  Relativamente alla bretella di collegamento con l'abitato di S. Cono prevista nel comune di S. Michele di Ganzaria e riportata nella tavola di progetto "D2a2, lotto 5°/3° stralcio", questa deve intendersi stralciata dalla presente variante, così come peraltro preventivamente richiesto dall'A.N.A.S. con nota n. 8797 del 5 luglio 2000, atteso che la Soprintendenza con nota n. 86/99 ha prescritto che a salvaguardia della Masseria Savoca, lo svincolo Gigliotto fosse opportunamente distanziato dalla medesima; con l'eliminazione della bretella per S. Cono la funzionalità dell'opera rimarrebbe, comunque, assicurata dall'esistente viabilità;
-  Con D.D.G. n. 242/41° del 26 aprile 2001 è stato modificato il decreto n. 298/41° del 4 luglio 2000 relativamente all'area del tracciato stradale Licodia Eubea - A/19 Palermo-Catania nel tratto compreso fra lo svincolo Regalsemi e l'innesto con la S.S. 117/bis, ricadente nei territori comunali di Caltagirone e S. Michele di Ganzaria;
-  Con successivo decreto n. 344/Gr. IX del 29 maggio 2001, sulla scorta della superiore modifica al decreto n. 298/41°, è stato reso sul progetto in questione, il giudizio di compatibilltà ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996;
-  Per quanto concerne il tratto di strada previsto in trincea nelle adiacenze del viadotto S. Ippolito nel comune di Caltagirone, poiché l'intervento interseca lo spigolo di un preesistente fabbricato, così come si rileva nella tavola "D2a2", lotto 4°/1° stralcio, si ritiene necessario che in fase esecutiva l'ente adotti soluzioni tecniche tali da salvaguardare la funzionalità e la sicurezza della viabilità, nonché la stabilità statica dell'edificio interessato;
-  Trattasi di un'opera di rilevante interesse pubblico, utile a poter definire il collegamento tra la provincia di Ragusa, Caltagirone e la A/19, consentendo nel particolare di agevolare enormemente il collegamento tra l'importante centro di Caltagirone e la stessa S.S. A/19 evitando l'attraversamento dei centri abitati ed il percorso accidentato della S.S. 124;
-  L'opera, ricadente in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a "verde agricolo", è da ritenersi, in definitiva, compatibile con l'assetto territoriale dei comuni interessati alla realizzazione della stessa.
E' del parere, che, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i., sia meritevole di approvazione il progetto generale esecutivo della strada a S.V. Licodia Eubea - A/19, svincolo Regalsemi, innesto S.S. 117/bis, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni imposte dalle Soprintendenze beni culturali ed ambientali, Genio civile, Ispettorato ripartimentale foreste di Catania e di Enna, così come riportate nei rispettivi pareri di cui in premessa, nonché le prescrizioni dettate da questo Assessorato in materia di compatibilità ambientale con il decreto n. 344/2001, e quelle di cui ai superiori considerata.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 13 dell'11 giugno 2001, espresso dal gruppo XXVIII della D.R.U. di questo Assessorato con nota n. 225 dell'11 giugno 2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, in conformità al parere n. 13 dell'11 giugno 2001 del gruppo XXVIII/D.R.U. in premessa riportato, nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle note di tutti gli organi sopracitati, il progetto della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A/19, svincolo Regalsemi, innesto S.S. 117/bis, ricadente nei comuni di Caltagirone, San Michele Ganzaria e Piazza Armerina.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 13 dell'11 giugno 2001 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. di questo Assessorato;
 2)  delibera di C.C. n. 15 del 21 febbraio 2000;
 3)  delibera di C.C. n. 23 del 2 aprile 2000;
 4)  delibera di C.C. n. 33 del 13 giugno 2000;
 5)  relazione generale;
 6)  corografia 1:25.000;
 7)  planimetria 1:5.000;
 8)  profilo 1:10.000 - 1:1.000;
Lotto 3°, 1° stralcio (sezione 1 - sezione 29)
 9)  tav.  D2a1 - planimetria 1:2.000; 
10)  tav.  D4a1 - profilo longitudinale 1:2.000/200; 
11)  tav.  D5 - sezioni tipo; 
12)  tav.  S2d1 - cavalcavia; 
13)  tav.  D7a - svincolo Regalsemi; 
14)  tav.  D7c - svincolo Regalsemi (profili longitudinali); 
15)  tav.  S2e11 - viadotto Regalsemi; 
16)  tav.  S2e1 - viadotto; 
17)  tav.  S2e2 - viadotto (Carpenteria);  

Lotto 3°, 2° stralcio (sezione 29 - sezione 62°)
18)  tav.  D2 - planimetria 1:2.000; 
19)  tav.  D4a - profilo longitudinale 1:2.000/200; 
20)  tav.  D4b - profilo longitudinale; 
21)  tav.  S2g - galleria artificiale monodirezionale; 
22)  tav.  S2h - galleria naturale monodirezionale; 
23)  tav.  S21 - viadotto; 
24)  tav.  D7a - svincolo S. Bartolomeo; 
25)  tav.  D7c - svincolo S. Bartolomeo (profili longitudinali); 
26)  tav.  D5 - sezioni tipo; 
27)  tav.  D6a - sezioni trasversali; 
28)  tav.  S2e - cavalcavia; 

Lotto 4°, 1° stralcio (Sezione 62° - sezione 99)
29)  tav.  D2a1 - planimetria 1:2.000; 
30)  tav.  D2a2 - planimetria 1:2.000; 
31)  tav.  D4a1 - profilo longitudinale 1:2.000/200; 
32)  tav.  D4a2 - profilo longitudinale 1:2.000/200; 
33)  tav.  D6a1 - sezioni trasversali; 
34)  tav.  D5 - sezioni tipo; 
35)  tav.  S2e1 - viadotto (carpenteria); 
36)  tav.  S2e2 - viadotto (carpenteria); 
37)  tav.  S2e15 - viadotto S. Ippolito; 
38)  tav.  S2e14 - viadotto Paradiso; 

Lotto 4°, 2° stralcio (sezione 99 - sezione 160)
39)  tav.  D2a1 - planimetria 1:2.000; 
40)  tav.  D7a - svincolo Molona; 
41)  tav.  D7c - svincolo Molona (profili longitudinali); 
42)  tav.  D4a1 - profilo longitudinale; 
43)  tav.  ES2 - espropriazioni; 
44)  tav.  D5 - sezioni tipo; 
45)  tav.  D7d - svincolo Molona (sezioni trasversali); 
46)  tav.  D6a - sezioni trasversali; 
47)  tav.  S2f - cavalcavia; 
48)  tav.  S2eb - viadotto; 
49)  tav.  S2e1 - viadotto (carpenteria); 
50)  tav.  S2e2 - viadotto (carpenteria); 
51)  tav.  S2e8 - viadotto (armatura fondazioni); 
52)  tav.  S2g3 - viadotto (armatura pila); 
53)  tav.  S2g4 - viadotto (armatura pulvino); 
54)  tav.  S2g1 - viadotto (armatura impalcato); 
55)  tav.  S2g2 - viadotto (armatura spalla); 

Lotto 5°, 1° stralcio (sezione 160 - sezione 210)
56)  tav.  D2a - planimetria 1:2.000; 
57)  tav.  D3a - profilo longitudinale; 
58)  tav.  D5 - sezioni trasversali; 
59)  tav.  D4 - sezioni tipo; 
60)  tav.  S2e - galleria naturale; 
61)  tav.  S2f - galleria artificiale; 

Lotto 5°, 2° stralcio (sezione 210 - sezione 299)
62)  tav.  D2a1 - planimetria 1:2.000; 
63)  tav.  D2a2 - planimetria 1:2.000; 
64)  tav.  D2a3 - planimetria 1:2.000; 
65)  tav.  D4a1 - profilo longitudinale; 
66)  tav.  D4a2 - profilo longitudinale; 
67)  tav.  D4a3 - profilo longitudinale; 
68)  tav.  D4a4 - profilo longitudinale; 
69)  tav.  D2a4 - svincolo S. M. Ganzaria; 
70)  tav.  D5 - sezioni tipo; 
71)  tav.  S2f7 - viadotto S. Andrea; 
72)  tav.  S2f6 - viadotto Fontana; 

Lotto 5°, 3° stralcio (sezione 299 - sezione 320)
73)  tav.  D2a - planimetria 1:2.000; 
74)  tav.  D2a2 - svincolo Gigliotto; 
75)  tav.  D4a - profilo longitudinale; 
76)  tav.  D4a2 - profili rampe svincolo Gigliotto; 
77)  tav.  D4a3 - collegamento viario con S. Cono; 
78)  tav.  D5 - sezioni tipo; 
79)  tav.  S2e1 - viadotto; 

80)  stralcio tavola D2a2 - svincolo S. Michele Ganzaria 1:2000.

Art. 3

L'Ente nazionale per le strade resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'Ente nazionale per le strade ed i comuni di Caltagirone, S. Michele Ganzaria e Piazza Armerina sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2001.
  SCIMEMI 

(2001.27.1500)
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DECRETO 20 giugno 2001.
Autorizzazione del progetto per la demolizione e ricostruzione della Chiesa madre di Pantelleria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65:
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto la nota acquisita da questo Assessorato al prot. n. 38950, con cui la Diocesi di Mazara del Vallo ha richiesto l'approvazione del progetto di demolizione e ricostruzione della Chiesa Madre di Pantelleria, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Vista la deliberazione consiliare n. 12 dell'1 marzo 2001, con cui il consiglio comunale di Pantelleria ha approvato il relativo progetto di massima;
Visto il parere n. 1071 del 14 febbraio 2001, con il quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani ha espresso parere favorevole sul progetto con prescrizioni;
Vista la nota prot. n. 143 del 18 giugno 2001, con la quale il gruppo 29° di questo Assessorato, nell'illustrare l'iter procedurale della pratica ritenendola riconducibile a quella di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, ha reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso quanto sopra, considerato che l'intervento appare compatibile con l'assetto territoriale, si ritiene che lo stesso possa essere autorizzabile ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii. nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Sovrintendenza e fatti salvi eventuali pareri e n.o. previsti dalla normativa vigente.
Resta ferma la necessità di pervenire con urgenza alla definizione urbanistica dell'intera zona delimitata ai sensi della legge n. 1497/39, senza la quale la realizzazione di un intervento isolato apparirebbe incongrua rispetto alle condivisibili motivazioni espresse nella citata deliberazione consiliare n. 12/2001.
In tal senso, al fine di un compiuto ed organico recupero urbano del comparto individuato nel piano particolareggiato di massima, si raccomanda di procedere con urgenza alla redazione del piano particolareggiato esecutivo nel contesto della rielaborazione del p.r.g., da estendere all'intera zona delimitata ai sensi della legge n. 1497/39, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa e dal disciplinare tipo approvato da questo A.R.T.A.;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 143 del 18 giugno 2001;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ed in conformità al parere espresso dal gruppo 29°/DRU, prot. n. 143 del 18 giugno 2001, è autorizzato il progetto di demolizione e ricostruzione della Chiesa Madre di Pantelleria.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  deliberazione consiliare del comune di Pantelleria n. 12 dell'1 marzo 2001;
 2)  parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, prot. n. 1071 del 14 febbraio 2001;
 3)  parere del gruppo XXIX/DRU, prot. n. 143 del 18 giugno 2001;
 4)  stralcio P.T.P.;
 5)  tavola  A - inquadramento urbanistico; 
 6)  tavola  B - stato attuale; 
 7)  tavola  1 - piano sotterraneo; 
 8)  tavola  2 - pianta piano terra; 
 9)  tavola  3 - pianta primo piano; 
10)  tavola  4 - pianta secondo piano; 
11)  tavola  5 - pianta terzo piano; 
12)  tavola  6 - pianta coperture; 
13)  tavola  7 - prospetti; 
14)  tavola  8 - sezioni. 


Art. 3

La Diocesi di Mazara del Vallo resta onerata, prima dell'esecuzione delle opere, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Diocesi di Mazara del Vallo per l'esecuzione, al comune di Pantelleria, interessato per territorio, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 20 giugno 2001.
  SCIMEMI 

(2001.27.1499)
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DECRETO 20 giugno 2001.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare nel comune di Sclafani Bagni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 81 dell'8 maggio 1979, con il quale è stato approvato il piano di fabbricazione del comune di Sclafani Bagni;
Vista la nota prot. n. 326/2000 del 6 agosto 2000, con la quale la S.I.T.E., Divisione telefonia cellulare, ha inoltrato istanza per l'autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare nel comune di Sclafani Bagni presso l'immobile sito in contrada S. Maria, foglio 2, particella 31, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dalla legge regionale n. 15/91, art. 6;
Vista la nota assessoriale prot. n. 6042 del 31 gennaio 2000, con la quale veniva invitato il comune di Sclafani Bagni ad esprimere il proprio parere di cui all'art. 6 della legge n. 15/91 mediante delibera consiliare;
Vista la delibera n. 10 del 4 marzo 2001, con la quale il consiglio comunale di Sclafani Bagni ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. 332/NCCE del 21 novembre 2000, rilasciata dalla Azienda unità sanitaria locale n. 6 Palermo, con la quale si esprime parere favorevole con condizioni;
Vista la nota n. 24945 pos. IV - 2/67 dell'11 ottobre 2000, rilasciata dall'Assessorato agricoltura e foreste, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;
Vista la nota n. 9414/I BB.NN 74776 del 6 ottobre 2000, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, sezione beni paesistici naturalistici ed urbanistici di Palermo, approva, con prescrizioni, il progetto su menzionato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 431/85;
Vista l'attestazione dell'U.T.C, datata 29 gennaio 2001, in ordine ai vincoli presenti nell'area interessata, con la quale si attesta che il terreno oggetto del progetto è sottoposto ai seguenti vincoli di legge: sismico, ai sensi del regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e paesistico, ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939;
Vista la nota n. 45425 del 25 settembre 2000, sez. 7, gruppo geologici 29724 del 12 giugno 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo esprime parere favorevole a condizione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 305 del 15 giugno 2001 del gruppo XXVI/D.R.U., reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note sopracitate, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
L'impianto sarà istallato all'interno di una piccola aerea di dimensioni 8,50x6,50 m. circa, delimitata da una recinzione in grigliato tipo keller dotata di un cancello metallico d'accesso tipo pedonale. L'accesso sarà garantito da una stradella in stabilizzato che si dipartirà da quella interpoderale esistente, come evidenziato nel progetto di massima presentato.
Considerazioni:
-  dato il carattere di servizio di interesse pubblico che il manufatto riveste sia ai fini collettivi che territoriali, si può favorevolmente esprimere un giudizio, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
-  questo gruppo di lavoro XXVI della D.R.U. per quanto visto, premesso e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi del l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 305 del 15 giugno 2001 reso dal gruppo 26/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 30 aprile 1991, n. 15, e della legge regionale 21 aprile 1995 n. 40, in conformità al parere espresso dal gruppo XXVI/D.R.U. n. 305 del 15 giugno 2001 e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei superiori pareri, è autorizzato il progetto relativo alla realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare nel comune di Sclafani Bagni presso l'immobile sito in contrada S. Maria, foglio 2, particella 31.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  progetto di massima;
2)  parere gruppo XXVI/D.R.U. n. 305 del 15 giugno 2001;
3)  relazione geologica.

Art. 3

La S.I.T.E., Divisione telefonia cellulare, società im pian ti telefonici ed elettrici S.p.A., con sede operativa in Palermo, resta onerata a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La S.I.T.E. ed il comune di Sclafani Bagni sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2001.
  SCIMEMI 

(2001.27.1503)
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DECRETO 21 giugno 2001.
Approvazione del programma costruttivo del comune di San Salvatore di Fitalia approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 24 febbraio 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visto il P.R.G del comune di San Salvatore di Fitalia, approvato da questo Assessorato con decreto n. 233 del 30 maggio 1983;
Vista la nota sindacale prot. n. 518 UTO GEN 2810 del 7 maggio 2001, con la quale il comune di San Salvatore di Fitalia ha trasmesso a questo Assessorato per i provvedimenti di competenza gli atti e gli elaborati relativi all'approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di un intervento di edilizia popolare pubblica;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di San Salvatore di Fitalia n. 3 del 24 febbraio 2001, con la quale è stato riapprovato il programma costruttivo di che trattasi;
Visto il parere favorevole reso dall'ufficio del Genio civile di Messina prot. n. 14346 Gr. OTA del 16 giugno 2000;
Visto il progetto a firma dell'ing. Giuseppe Lipani;
Visto il parere favorevole n. 24 del 19 giugno 2001, espresso dal gruppo XXX/D.R.U. ai sensi della legge regionale n. 40/95;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 è approvato il programma costruttivo redatto dal comune di San Salvatore di Fitalia.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:
 1)  parere n. 24 del 19 giugno 2001 espresso dal gruppo XXX/D.R.U.;
 2)  delibera n. 3 del 24 febbraio 2001, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini;
 3)  parere favorevole prot. n. 14346 Gr. OTA del 16 giugno 2000 reso dall'ufficio del Genio civile di Messina;
 4)  stralcio del P.R.G.;
 5)  planimetria dello stato di fatto;
 6)  planimetria di progetto su mappa catastale;
 7)  planimetria di intervento;
 8)  relazione generale;
 9)  relazione integrativa;
10)  relazione tecnico-economica;
11)  piano particellare di esproprio e relazione di stima;
12)  norme di attuazione;
13)  relazione geologica.

Art. 3

Per gli effetti di cui all'art. 4, comma ultimo, della legge regionale n. 6 maggio 1981, n. 86, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di San Salvatore di Fitalia per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con l'esclusione degli allegati.
Palermo, 21 giugno 2001.
  SCIMEMI 

(2001.27.1497)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Costituzione del consiglio della Camera di commercio di Trapani.


Con D.P.Reg. n. 169/gr. VII/SG del 22 giugno 2001, è costituito il consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani per la durata di quattro anni decorrenti dalla data di insediamento, secondo la seguente composizione.
Agricoltura (6 seggi di cui 1 seggio per le PI in rappresentanza di UPA, Coldiretti e CIA)
-  Piscitelli Leonardo, nato a Canosa di Puglia l'1 luglio 1953;
-  Angileri Francesco, nato a Marsala il 19 agosto 1951;
-  Varvara Antonino, nato a Castellammare del Golfo il 18 ottobre 1943;
-  Genna Salvatore, nato ad Erice il 26 maggio 1958;
-  Burgarella Maria, nata a Trapani il 19 agosto 1939;
-  Cusumano Giuseppe, nato a Marsala il 29 luglio 1967.
Industria (3 seggi di cui 1 seggio per le PI in rappresentanza di API e Assindustria)
-  Cassarà Francesco, nato ad Alcamo il 14 novembre 1941;
-  Bresciani Marzio, nato a Treviolo (BG) il 20 marzo 1943;
-  D'Angelo Salvatore, nato a Trapani il 14 aprile 1930.
Artigianato (4 seggi in rappresentanza di UPIA e CNA)
-  Ricciardi Matteo, nato a Trapani il 27 settembre 1956;
-  Riggirello Giuseppe, nato a Marsala il 6 febbraio 1965;
-  Giacalone Nicolò, nato a Mazara del Vallo il 22 gennaio 1956;
-  Orlando Giuseppe, nato ad Alcamo il 15 aprile 1961.
Commercio (5 seggi di cui 1 seggio per le PI in rappresentanza di Confesercenti e Confcommercio)
-  Cicala Giuseppe, nato a Trapani il 18 settembre 1962;
-  Pace Giuseppe, nato a Marsala il 25 maggio 1960;
-  Greco Domenico, nato a Trapani il 2 giugno 1930;
-  Di Dia Vincenzo, nato a Marsala il 10 aprile 1956.
Cooperazione (1 seggio in rappresentanza di Lega, CONFCOOP. e UNCI)
-  Piacentino Nicolò, nato a Paceco il 19 agosto 1944.
Turismo (1 seggio in rappresentanza di Confcommercio)
-  Ruello Antonino, nato a Messina il 12 giugno 1938.
Trasporti e spedizioni (1 seggio in rappresentanza di FITA)
-  Puglia Salvatore, nato a Vita il 9 dicembre 1960).
Credito e assicurazioni (1 seggio in rappresentanza di ABI e ANIA)
-  Passerini Claudio, nato a Roma l'8 gennaio 1955.
Servizi alle imprese (1 seggio in rappresentanza di Confcommercio)
-  Caradonna Mario, nato a Salemi il 27 giugno 1960.
Pesca (1 seggio in rappresentanza di Federpesca)
-  Gianno Leonardo, nato a Trapani il 14 ottobre 1951.
Attività marittime e portuali (1 seggio in rappresentanza di Confitarma)
-  Sardo Andrea, nato a Trapani il 16 agosto 1951.
Rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (1 seggio in rappresentanza di CISL, CGIL e UIL)
-  Pisciotta Leonardo, nato a Castelvetrano il 16 marzo 1948.
Rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (1 seggio in rappresentanza di ACU)
-  D'Angelo Vincenzo, nato ad Erice il 19 novembre 1957.
Rappresentanti della Provincia regionale (2 seggi)
-  Grillo Salvatore, nato a Salemi il 23 giugno 1964;
-  Mistretta Stefano, nato a Marsala il 6 luglio 1950.
(2001.26.1432)
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Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta.


Con il D.P.Reg. n. 179/gr. VII/SG del 27 giugno 2001, il sig. Aiello Angelo è stato nominato componente nel consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta in rappresentanza della Confcommercio nel settore turismo, in sostituzione del sig. Sorce Francesco, dichiarato decaduto.
(2001.27.1480)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento interventi infrastrutturali.


Con deliberazione n. 309 del 15 giugno 2001, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento interventi infrastrutturali - secondo la proposta contenuta nella nota n.1198/15 del 6 giugno 2001 del medesimo Assessorato:
-  cap. 546001 e 546002: verranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature destinate agli uffici del Dipartimento;
-  cap. 546003: il relativo stanziamento verrà utilizzato per le finalità previste dal capitolo;
-  cap. 506004: il relativo stanziamento verrà utilizzato per il finanziamento delle perizie di revisione prezzi contrattuali redatte a norme delle vigenti disposizioni;
-  cap. 546005: il relativo stanziamento dovrà essere accreditato all'E.S.A. per il pagamento dei lavori relativi alla realizzazione dei lotti di distribuzione delle acque invasate dalle dighe di cui alla legge regionale n. 24/86;
-  cap. 546006: il relativo stanziamento è vincolato al finanziamento di interventi per urgenti necessità che emergeranno nel corso dell'anno di competenza, con priorità per quelle inerenti le espropriazioni ed i danni di forza maggiore;
-  cap. 546401: il relativo stanziamento dovrà essere versato all'E.S.A. per l'attuazione dei compiti istituzionali;
-  cap. 546403: il relativo stanziamento dovrà essere versato all'E.S.A. per la campagna di meccanizzazione agricola;
-  capp. 546801, 546803, 546804: attengono a spese per obbligazioni dell'Amministrazione relative ad annualità di impegni pluriennali assunti nei precedenti esercizi;
-  cap. 546805: il relativo stanziamento verrà utilizzato per l'accoglimento delle richieste di contributo presentate da aziende agricole singole associate.
(2001.27.1463)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente effettivo del collegio revisori dei conti del Consorzio di bonifica 5 - Gela.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 202 del 22 giugno 2001, il dr. Bartolo Scrivano è stato nominato componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 5 - Gela, in sostituzione della d.ssa Carmelina Volpe.
(2001.27.1457)
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Sostituzione di un componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 7 - Caltagirone.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 203 del 22 giugno 2001, il dr. Salvatore Papa è stato nominato componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 7 - Caltagirone, in sostituzione del dr. Salvatore Volante.
(2001.27.1458)
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Sostituzione di un componente supplente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 11 - Messina.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 204 del 22 giugno 2001, il rag. Giovanni Guardiano è stato nominato componente supplente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 11 - Messina, in sostituzione del dr. Antonino Turrisi.
(2001.27.1459)
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Sostituzione di un componente supplente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 10 - Siracusa.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 205 del 22 giugno 2001, il dr. Simone Alabiso è stato nominato componente supplente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 10 - Siracusa, in sostituzione del dr. Calogero Scimecca.
(2001.27.1460)
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Sostituzione di un componente effettivo del collegio revisori dei conti del Consorzio di bonifica 9 - Catania.


Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 208 del 22 giugno 2001, il dr. Luigi Miserendino è stato nominato componente supplente del collegio dei revisori dei conti del Consorzio di bonifica 9 - Catania, in sostituzione del rag. Roberto Marano.
(2001.27.1461)
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CIRCOLARI




PRESIDENZA


CIRCOLARE 10 agosto 2001, prot. n. 25180.
Decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 9 e decreto presidenziale 22 giugno 2001 n. 10. Modalità applicative.

A tutti gli Assessorati regionali
A tutti i Dipartimenti regionali - Uffici del personale
Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto dell'on.le Presidente - Segreteria generale - Ufficio legislativo e legale
e, p.c.  Alle organizzazioni sindacali regionali 

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del personale
Con i decreti presidenziali in oggetto indicati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33, parte I, del 2 luglio 2001, sono stati approvati gli accordi riguardanti la riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il rinnovo contrattuale del personale regionale, e degli enti di cui all'art. 1 della medesima legge, con qualifiche non dirigenziali per il biennio 2000-2001 ed il trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto, nonché l'accordo c.d. "ponte" per la dirigenza, il nuovo ordinamento professionale del personale con qualifiche non dirigenziali ed il contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza.
Si ritiene di dover chiarire, prioritariamente, che le vicende contrattuali si sono protratte dal settembre 2000 fino allo scorso 23 maggio, ed hanno prodotto, in un primo momento, l'accordo sulla riclassificazione del personale con qualifiche non dirigenziali, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2000.
Il vecchio ordinamento professionale per qualifiche previsto dalla legge regionale n. 7/1971 e successive modifiche ed integrazioni è stato pertanto sostituito prendendo a modello il sistema per categorie già adottato nel Comparto Regioni - Autonomie locali. In tal modo, in applicazione della legge di riforma della P.A. regionale, si è concretizzata la delegificazione della materia e sono state approvate, con il successivo accordo del 23 maggio, sia le declaratorie "a regime", sia l'identificazione dei profili professionali, che costituiranno elementi propedeutici per la riscrittura delle mansioni del personale con qualifiche non dirigenziali da riqualificare in relazione alle nuove esigenze dell'Amministrazione che avvia, così, un processo di modernizzazione per l'omologazione degli standard di efficacia ed efficienza a quelli delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea.
Inoltre è stato sottoscritto, con alcune organizzazioni sindacali, in data 28 febbraio 2001 l'accordo contenente le c.d. "linee guida per il rinnovo contrattuale della dirigenza della Regione siciliana, nelle more della definizione del 1° C.C.R.L.", da fornire quali direttive del Governo all'istituenda A.R.A.N - Sicilia per la conclusione del vero e proprio contratto collettivo ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 10/2000. Detto accordo si basava sostanzialmente sulle determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000, intesa a dare immediata attuazione ad alcuni dei principi fondamentali della legge di riforma della dirigenza, il primo fra tutti quello di separazione tra attività di indirizzo politico e gestione amministrativa. La citata deliberazione, tuttavia, trovava applicazione, con l'emissione del decreto presidenziale n. 125 del 22 gennaio 2001, solo per la parte relativa ai contratti individuali di lavoro dei dirigenti generali preposti ai Dipartimenti di cui alla tabella "A" allegata alla citata legge regionale n. 10/2000.
Appare di tutta evidenza che analogamente non poteva procedersi all'immediata applicazione della deliberazione n. 326 relativamente alla restante parte della dirigenza regionale, in assenza di una contrattazione dell'Area separata della dirigenza stessa, così come peraltro prescritto dall'art. 13 della legge regionale n. 10/2000.
Occorre precisare, inoltre, che detto accordo del 28 febbraio disponeva anche in ordine al trattamento accessorio degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
Tale parte dell'accordo, così come quella che disponeva in ordine alla retribuzione accessoria della dirigenza, deve ritenersi superata, e pertanto non applicabile seppure pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 2 luglio u.s.
Al contrario deve ritenersi applicabile la previsione, per il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2001, riguardante la possibilità di autorizzare prestazioni di lavoro straordinario, ai dirigenti, esclusivamente sulla scorta di specifiche e comprovate necessità di servizio e ove assentito dalle organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata.
Altro punto fatto salvo dell'accordo in questione è quello dell'abrogazione esplicita dell'art. 15 e dell'art. 13 del decreto presidenziale n. 26/99, quest'ultimo solo nella parte relativa agli ex 8° livelli e ai dirigenti superiori. Per completezza dell'iter logico e per maggiore intelligibilità delle diverse ed articolate fasi della contrattazione collettiva, l'accordo in questione è stato pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ma il contenuto dello stesso, nella parte relativa alla retribuzione accessoria è da ritenersi interamente sostituito dal c.d. "protocollo aggiuntivo", concluso fra le parti in data 20 marzo 2001. Del primo testo, comunque, deve farsi salvo anche il principio che la misura dell'indennità per gli addetti agli Uffici di diretta collaborazione viene riservata al Governo con l'obbligo della comunicazione alle organizzazioni sindacali. Nell'accordo del 20 marzo, c.d. "protocollo aggiuntivo", è stato previsto il compenso di posizione di responsabilità, sostitutivo del soppresso art. 15 del D.P.Reg. n. 26/99, da attribuire ai dirigenti di seconda e terza fascia nelle fattispecie indicate con le modalità previste alle lettere a), b), e c), da rapportare al periodo di effettivo espletamento della funzione conferita con vigenza dal 1° gennaio 2001 e fino alla stipula dei contratti individuali di lavoro che, secondo quanto previsto dal capo IV del C.C.R.L. dell'Area della dirigenza, sottoscritto in data 23 maggio 2001, potranno essere formalizzati con decorrenza economica dal 1° ottobre 2001.
Al punto 3) del protocollo aggiuntivo medesimo è stata prevista, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e fino alla costituzione degli Uffici di diretta collaborazione dell'on.le Presidente della Regione e degli Assessori regionali, la corresponsione ai dipendenti in servizio presso gli uffici di Gabinetto dei medesimi compensi previsti dall'art. 14 del D.P.Reg. n. 26/99.
Con la costituzione dei nuovi uffici di diretta collaborazione, pertanto, potrà procedersi, per i dirigenti di seconda e terza fascia inquadrati presso gli stessi, per il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2001, all'erogazione per quota dei medesimi compensi previsti dall'art. 14 del D.P.Reg. n. 26/99, per l'effettivo periodo prestato, e dal 1° ottobre p.v. dei nuovi compensi stabiliti dal C.C.R.L. dell'Area della dirigenza in relazione alle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di spesa.
Si rende noto, a tal proposito, che nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30, parte I, del 15 giugno 2001 è stato pubblicato il decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8, che ha approvato il regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 10/2000, concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione.
E' di tutta evidenza che detti uffici potranno essere istituiti a seguito della formale costituzione del nuovo Governo regionale.
Nella stessa data del 28 febbraio veniva concluso, per la sopra richiamata originaria finalità, e cioè per formare oggetto di direttiva all'istituenda ARAN - Sicilia, l'accordo denominato "Linee guida per il rinnovo contrattuale del personale con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000-2001".
Detto accordo, tuttavia, nell'evoluzione della trattativa ma anche a seguito dell'intervenuta norma di rinvio (comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6), dell'operatività dell'Agenzia negoziale, di cui agli artt. 24 e seguenti della legge regionale n. 10/2000, veniva assunto dalle parti contraenti quale accordo definitivo di chiusura del quadriennio economico 1998-2001, con efficacia e validità per il secondo biennio 2000-2001, secondo le decorrenze indicate per l'applicazione di specifici istituti contrattuali.
In ordine all'applicazione deve precisarsi che ciascun ufficio del personale potrà procedere ad attribuire ai destinatari, nelle more della formale riclassificazione nelle categorie di cui alla tabella "A" dell'accordo ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2000, gli aumenti di stipendio tabellari, nonché l'incremento dell'indennità di amministrazione.
Per quanto riguarda la prevista classificazione senza maggiori oneri, per categorie, a seguito della consegna dei supporti informatici relativi, avvenuta durante la riunione di servizio del 5 luglio u.s., gli uffici del personale in indirizzo forniranno nel più breve tempo possibile a questa Presidenza - Dipartimento regionale del personale - gruppo I personale della Regione - gli elementi richiesti affinché questa Presidenza medesima possa, senza indugio, provvedere alla formale riclassificazione per categorie di tutti i dipendenti regionali di ruolo nelle nuove categorie "A", "B", "C" e "D" di cui alla tabella "A" dell'accordo del 28 febbraio 2001.
Per quanto concerne l'applicazione degli altri istituti previsti dal contratto in discorso, non sembra presentare particolari problemi l'art. 3 in ordine al trattamento economico per il nuovo personale, assunto in servizio durante il periodo di vigenza contrattuale, da inquadrare ai sensi dell'art. 12 del D.P.Reg. n. 11/95, così come modificato dall'art. 2 del D.P.Reg. n. 74/95.
Relativamente all'art. 5, riguardante il riequilibrio di anzianità, non pare debbano sorgere dubbi circa la corretta applicazione della norma. I servizi utili sono quelli maturati fino alla data di pubblicazione dell'accordo (2 luglio 2001) e per un massimo complessivo di quindici anni. Appare opportuno precisare che le frazioni superiori a mesi 6 vanno considerate anno intero.
Per ciò che concerne le indennità di cui all'art. 7, sono confermate quelle allegate al D.P.Reg. n. 26/99, nonché, per l'anno 2001, quelle previste dai contratti di lavoro precedenti, purché non risultino in contrasto o modificate dalle disposizioni di cui al D.P.Reg. n. 26/99.
In ordine all'indennità per maneggio valori e per il consegnatario, prevista dall'art. 7, ultimo comma, si precisa che la stessa compete ai consegnatari ed ai cassieri, per questi ultimi nel caso che le funzioni siano disgiunte da quelle del consegnatario.
Occorre, invece, porre attenzione all'errata-corrige al comma 7° del citato art. 7, il quale deve correttamente leggersi "l'indennità di tutela e vigilanza è applicata al personale che esercita funzioni di polizia giudiziaria e/o pubblica sicurezza".
Si segnala che nell'art. 7 citato è inserita la rivalutazione dei parametri, di cui all'art. 13 del D.P.Reg. n. 26/99, per la remunerazione della partecipazione ai piani di lavoro per il personale con qualifiche non dirigenziali. A tal proposito si precisa che a seguito delle contrattazioni decentrate potranno essere esaminati i piani di lavoro per l'anno in corso.
Ai sensi dell'art. 8, al personale in servizio alla data di pubblicazione dell'accordo, al quale è stato attribuito il correttivo e/o P.E.O. del livello precedente deve attribuirsi, in sostituzione, l'importo previsto per il nuovo livello di inquadramento; la decorrenza economica di tale nuova attribuzione è fissata alla stessa data di pubblicazione dell'accordo. Occorre precisare che destinatario della predetta norma è solo il personale del Comparto con qualifiche non dirigenziali.
Nulla sembra doversi aggiungere al disposto di cui all'art. 9, il quale statuisce che per determinare l'indennità di missione da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale occorre applicare le nuove tabelle spettanti al personale dei Ministeri. (vedasi Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 158 del 21 giugno 2001).
Una più attenta lettura merita l'art. 11, intitolato Progressione economica orizzontale. L'espresso rinvio alle sole modalità applicative dei contratti precedenti vuole evidenziare che tale beneficio va attribuito a tutti i dipendenti in servizio durante il periodo di vigenza contrattuale, e cioè anche ai dipendenti assunti nell'arco temporale di vigenza dello stesso.
Pertanto non sarà necessario elaborare alcuna graduatoria e ciascun Assessorato potrà procedere alle dovute attribuzioni stipendiali differenziate ai soggetti destinatari dandone comunicazione a questa Presidenza.
Secondo quanto precedentemente detto, in allegato all'accordo sulle linee guida, sottoscritto il 28 febbraio, riguardante la retribuzione accessoria per gli addetti agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori, appartenenti al Comparto, ossia alle categorie A, B, C e D, oggetto di comunicazione alle organizzazioni sindacali, si trova la tabella con la quale vengono determinati gli importi della retribuzione accessoria onnicomprensiva annua lorda, fissata tra un importo minimo ed uno massimo da attribuire nei limiti della dotazione finanziaria relativa.
Detti importi potranno essere erogati per quote mensili a decorrere dalla costituzione degli Uffici di diretta collaborazione.
Alle misure determinate nella tabella allegata va aggiunta, altresì, un'indennità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella misura del 30% da sottoporre a verifica annuale.
In relazione all'applicazione del protocollo aggiuntivo del 20 marzo u.s., va sottolineato, ancora una volta, che la disciplina nello stesso dettata va applicata nei confronti dei dirigenti di seconda e terza fascia, preposti alle attuali strutture o cui sia affidato un compito corrispondente alla qualifica dirigenziale posseduta.
A seconda delle strutture cui gli stessi sono preposti sono individuati i compensi di posizione di responsabilità, sostitutivi di quelli indicati dal soppresso art. 15 del D.P.Reg. n. 26/99.
I predetti compensi, relativi alle diverse funzioni ricoperte, non sono soggetti a contrattazione decentrata.
Gli importi sono fissati su base annua ed andranno corrisposti, per quota, per il periodo di effettivo espletamento della funzione con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e fino alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro che, com'è noto, secondo quanto previsto dal C.C.R.L. dell'Area della dirigenza dovranno avere decorrenza dal 1° ottobre 2001.
In ordine alle indennità accessorie per i dirigenti di seconda e terza fascia inquadrati presso gli uffici di Gabinetto, di cui al punto 3) dell'accordo in discorso, sono previsti, quindi, almeno fino al 30 settembre p.v. seppure i nuovi uffici di diretta collaborazione per quella data saranno stati già costituiti, i medesimi compensi di cui all'art. 14 del D.P.Reg. n. 26/99.
NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE
A seguito della riclassificazione effettuata ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2000, in data 23 maggio 2001 è stato sottoscritto il primo accordo di delegificazione del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'art. 1 della citata legge di riforma, in ordine alla disciplina della progressione economica e di carriera nell'ambito della nuova classificazione del personale non dirigenziale, con vigenza 1° gennaio - 31 dicembre 2001.
Tale accordo si pone quale obiettivo la finalità di migliorare la funzionalità degli uffici, accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e riconoscere le professionalità e la qualità delle prestazioni lavorative individuali, garantendo al contempo, mediante l'introduzione di "norme a regime", la possibilità di progressioni economiche nell'ambito delle nuove categorie, nonché di progressioni verticali di carriera.
Il nuovo sistema di classificazione articolato in 4 categorie è integrato dalle declaratorie, riportate nell'allegato "A" all'accordo, che descrivono l'insieme dei requisisti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse. I rispettivi profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria stessa e sono riportati di seguito alla categoria di pertinenza.
Al fine di pervenire alla più celere attuazione dell'accordo è assolutamente prioritario, per l'Amministrazione, procedere all'acquisizione dei titoli di studio e professionali conseguiti da tutti i dipendenti, onde avviare i processi di riqualificazione previsti. Altra esigenza indilazionabile è quella di pervenire, a seguito di concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie, alla riscrittura dettagliata delle mansioni da prevedere in relazione ai nuovi compiti di un'amministrazione, come quella regionale, che intende avviare un processo di modernizzazione. Pertanto si ritiene che tutti gli uffici del personale in indirizzo, nel più breve tempo possibile, debbano procedere all'acquisizione dei documenti e degli elementi necessari e prodromici alle attività di riqualificazione.
Inoltre gli Assessorati che impiegano personale con specifica professionalità tecnica o specialistica avranno cura di prevedere ipotesi di riscrittura delle mansioni relative alle particolari figure professionali che necessitano, tenendo ovviamente conto dei criteri fissati con l'accordo del 23 maggio 2001.
Appare opportuno sottolineare che assume grande rilevanza, in sede di prima applicazione, l'art. 13 dell'accordo in discorso, che deve trovare attuazione dal 1° dicembre 2001.
Sia l'acquisizione dei titoli conseguiti, sia la verifica delle anzianità di servizio prestato nella qualifica posseduta presso l'Amministrazione regionale da considerare antecedentemente alla classificazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2000, devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'accordo (2 luglio 2001) e dovranno essere effettuati, nell'immediato, da ciascun ufficio del personale. Ai corsi di riqualificazione ed alla verifica delle attitudini tecnico-professionali provvederà la Presidenza della Regione.
Tali attività, peraltro, assumono il carattere dell'urgenza in considerazione del disposto di cui all'art. 15, che prevede la cessazione dell'invarianza delle mansioni dei lavoratori interessati a far data dal 28 febbraio 2002, termine entro il quale dovranno concludersi le procedure di formazione e valutazione dei lavoratori stessi.
Una precisazione si rende opportuna per la più corretta lettura dell'accordo, in ordine alla nuova classificazione "a regime" del personale. I lavoratori inquadrati nella categoria D con il nuovo ordinamento professionale assumono il profilo di funzionario previsto già dalla tabella "A" dell'accordo del 28 febbraio u.s. se collocato nelle posizioni D1 e D2. Assumono il profilo di funzionario direttivo, invece, i lavoratori che verranno collocati, a seguito dell'applicazione dell'accordo del 23 maggio u.s., nelle posizioni D3 e D4.
Analogamente il personale inquadrato nella categoria C assume il profilo di istruttore se è collocato nelle posizioni C1, C2 e C3, assume il profilo di istruttore direttivo se è collocato nelle posizioni C4, C5 e C6.
Una priorità viene riservata nel caso di eventuali successive selezioni per il passaggio alla categoria D1.
In prima istanza devono, per previsione contrattuale, partecipare i lavoratori con profilo di istruttore direttivo collocati nelle categorie C4, C5 e C6.
Altra previsione di rilievo è quella dell'art. 5 per i casi di progressione verticale, che nel caso di vacanze di posti, a seguito della determinazione dei nuovi organici, all'interno di ciascuna categoria, prevede la copertura dei posti stessi attraverso procedure di selezione riservate ai dipendenti.
I criteri per l'effettuazione delle procedure selettive saranno individuati preventivamente in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali e sarà consentita la partecipazione, a dette procedure, al personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti da specifiche norme vigenti.
Ferma restando la rilevanza delle altre norme contrattuali a regime, previste dall'art. 6, inerenti la progressione economica all'interno delle singole categorie, pare opportuno segnalare l'importante modifica ordinamentale, che introduce un più pregnante principio di responsabilità in capo al personale con qualifiche non dirigenziali: l'istituzione dell'Area delle posizioni organizzative.
Gli incarichi di responsabilità per tali posizioni di lavoro potranno essere conferiti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 8 allegato al decreto presidenziale n. 10/2001, a termine, dai dirigenti preposti alle strutture a lavoratori classificati nella categoria D. In mancanza di personale della categoria D gli incarichi potranno essere attribuiti anche al personale della categoria C. Detti incarichi saranno attribuiti ai lavoratori inquadrati in categoria D nelle posizioni D3 e D4 ed a quelli inquadrati in categoria C nelle posizioni C4, C5 e C6.
L'art. 8 prevede nel dettaglio le modalità di conferimento e revoca degli incarichi in questione, le conseguenze della eventuale revoca, nonché la valutazione delle relative prestazioni. Inoltre all'art. 9 sono previste la retribuzione di posizione e di risultato per le posizioni di responsabilità individuate.
L'art. 10 fa riferimento alla tabella "A", allegata all'accordo del 23 maggio, per l'individuazione del trattamento nei casi di passaggio economico del personale inserito nelle nuove categorie. La citata tabella indica le differenze economiche da adottare nei casi di passaggio di posizione economica orizzontale e/o progressione economica verticale, derivante, quest'ultima, da progressione di carriera. Il trattamento economico, in sede di prima applicazione dell'accordo, non riassorbe gli aumenti previsti dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il biennio economico 2000-2001.
Occorre prestare attenzione a quanto previsto in ordine alla progressione economica all'interno di ciascuna categoria. In tali casi dovrà prendersi in considerazione il trattamento tabellare iniziale e, successivamente, computare l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella "A".
Lo stipendio tabellare di ciascun dipendente ricollocato in diversa fascia economica della stessa categoria, per effetto dell'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 13 dell'accordo stesso, è quello risultante dal tabellare già posseduto, attribuito dal previgente contratto, incrementato degli aumenti derivanti dall'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2001 per il personale con qualifica non dirigenziale e dagli incrementi attribuiti alle diverse posizioni, come peraltro specificato nella nota in calce alla tabella "A" in discorso.
Al contrario, nei casi di progressione verticale alle categorie C1 e D1 i benefici economici devono intendersi riferiti solamente alla progressione orizzontale all'interno della categoria di provenienza.
In relazione a quanto previsto all'art. 11 n. 2) in caso di passaggio tra categorie, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo.
Un'ulteriore previsione riguarda l'ipotesi in cui il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, nel qual caso il dipendente conserva a titolo personale la differenza, assorbibile nella successiva posizione economica.
Altra disposizione di rilievo è quella che prevede, per il personale assunto dopo la stipulazione del contratto, l'attribuzione del trattamento iniziale di cui alla tabella "A" previsto per la categoria cui il profilo di assunzione appartiene.
Infine, si rammenta il contenuto della disposizione di temporanea inibizione, nelle more dell'attuazione dei titoli IV e VII della legge regionale n. 10/2000 e, comunque fino al 31 dicembre 2003, all'attivazione dei processi di mobilità da altri enti e amministrazioni.
C.C.R.L. - AREA DELLA DIRIGENZA
Facendo seguito all'impegno assunto con l'accordo denominato "linee guida per il rinnovo contrattuale della dirigenza..." del 28 febbraio 2001, il Governo e le organizzazioni sindacali il 23 maggio hanno sottoscritto il primo contratto collettivo dell'Area della dirigenza. Ciò si è concretizzato, come sopra detto, grazie alla norma di cui all'art. 57 comma 1 della legge regionale n. 6/2001.
Il predetto contratto collettivo trova applicazione nei confronti di tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle tre fasce dirigenziali istituite con la legge regionale n. 10/2000, nonché di quello assunto a tempo determinato.
Il contratto collettivo recepisce l'articolazione della dirigenza in unico ruolo distinto transitoriamente nelle predette tre fasce ed inoltre introduce la nuova disciplina dei contratti individuali di lavoro, da stipulare secondo quanto previsto dalle leggi e dal contratto collettivo stesso, con decorrenza dal 1° ottobre 2001.
Con la stessa decorrenza potranno pertanto essere sottoscritti i contratti individuali di lavoro per la preposizione dei dirigenti alle strutture di dimensione intermedia (aree e servizi), nonché per la preposizione alle unità operative di base, uffici speciali ed uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.
La parte normativa, come specificato all'art. 1 comma 4, concerne il periodo 18 maggio 2000 - 31 dicembre 2001.
A tal proposito, comunque, occorre precisare che determinate specifiche disposizioni non potranno che trovare piena applicazione se non con la sottoscrizione dei contratti individuali. Peraltro detti contratti dovranno essere conclusi tra i dirigenti generali ed i dirigenti che, seppure non preposti ad uffici, avranno attribuiti incarichi corrispondenti a funzioni dirigenziali come ad esempio quelli previsti dall'art. 9 comma 6 della legge regionale n. 10/2000.
La stipula dei contratti individuali per gli uffici speciali, gli uffici alle dirette dipendenze e di diretta collaborazione, è di competenza del vertice politico (Presidente o Assessore) del ramo di amministrazione interessato.
Si precisa, inoltre, che le decorrenze del trattamento economico hanno validità anche nei confronti del personale esterno assunto con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione.
Il C.C.R.L. della dirigenza fornisce specifica e puntuale disciplina normativa alle ipotesi di rinnovo o disdetta in caso di scadenza e agli eventuali periodi di vacanza contrattuale, nonché all'interpretazione autentica dei contratti.
Altra parte significativa riguarda la nuova disciplina delle relazioni sindacali e dei sistemi relazionali articolati nella contrattazione collettiva di livello regionale, nella contrattazione collettiva integrativa e nella concertazione, consultazione ed informazione, prevedendo anche la costituzione di commissioni paritetiche.
L'art. 4, in particolare, individua le materie che devono formare oggetto della contrattazione collettiva integrativa a livello di dipartimenti. Gli articoli seguenti contengono le previsioni per materia dell'informazione e della concertazione, nonché la consultazione obbligatoria e facoltativa delle organizzazioni sindacali.
Infine, all'art. 9, si trova la previsione di organi collegiali che possono essere costituiti, con soggetti sindacali, senza oneri, per l'approfondimento e lo studio di specifiche problematiche inerenti, in particolare, l'organizzazione del lavoro, la riorganizzazione dell'Amministrazione, la sicurezza e l'igiene del lavoro e la formazione.
I soggetti sindacali nelle strutture amministrative di riferimento sono, secondo l'art. 10, le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per l'Area della dirigenza dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione del C.C.R.L.
L'art. 11, in ordine alla contrattazione collettiva integrativa, di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), sancisce che ciascuna Amministrazione individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica e che, in ogni caso, dovrà partecipare alla contrattazione stessa il Dirigente generale del personale o un suo delegato.
Si evidenzia, per gli uffici del personale in particolare, il contenuto dell'art. 12 in ordine alle deleghe ed ai contributi sindacali, nonché alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti da effettuare mensilmente alle organizzazioni sindacali.
Sostanziale rilevanza deve attribuirsi all'art. 13, relativo agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali.
Questo articolo prevede che tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico. Com'è evidente gli incarichi in questione non si riferiscono esclusivamente alla preposizione alla direzione di uffici quali aree, servizi, unità operative di base, altre strutture quali ad esempio gli Uffici speciali, la segreteria tecnica degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, bensì anche ad incarichi inerenti alle funzioni della dirigenza quali quelli di consulenza, studio, ricerca, ispettivi ed altri incarichi che l'Amministrazione riterrà, per il buon andamento, che deve contraddistinguerne il funzionamento, di attribuire, o comunque che siano previsti dall'ordinamento regionale.
Detti incarichi dovranno essere conferiti a tempo determinato secondo quanto previsto al riguardo dalla legge regionale n. 10/2000, in base ai criteri individuati dallo stesso art. 13.
Gli incarichi predetti potranno essere conferiti anche ai dirigenti che verranno collocati in quiescenza per limiti di età (al 67° anno di età) anche prima della scadenza dei tre anni di durata dell'incarico fissato in linea generale dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001.
In tale ipotesi, il dirigente generale dovrà operare le opportune valutazioni circa la tipologia dell'incarico da affidare al dirigente interessato ed il termine finale dello stesso dovrà essere calcolato in modo da coincidere con il compimento del 67° anno di età.
E' inoltre sancito il principio della rotazione degli incarichi, che dovranno essere attribuiti con contratti individuali di diritto privato secondo il procedimento di approvazione già seguito per quelli dei dirigenti generali.
Inoltre è precisato, nello stesso art. 13, che gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali non di livello generale ai dirigenti di seconda e terza fascia sono conferiti dal dirigente generale, preposto al dipartimento o all'ufficio di livello generale, a dirigenti dell'Amministrazione di appartenenza.
Si evidenzia, inoltre, il comma 7 dell'art. 13 laddove è previsto che i criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali e di pubblicità anche al fine del continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, di modo che si consenta agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande di accesso ai posti resisi vacanti.
Il comma 8 infine sancisce la norma di rinvio, per quanto non previsto dai contratti individuali di lavoro, al contratto collettivo in ordine ad impegno di lavoro, ferie e festività, assenze retribuite, per malattia, infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, cause di cessazione del rapporto di lavoro e nullità del licenziamento, effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro e termini di preavviso. Altra norma di rilievo è quella che riguarda la nuova disciplina degli incarichi aggiuntivi, che in armonia con quanto previsto dagli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 10/2000, fa riferimento alla direttiva 1° marzo 2000 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 123 del 29 maggio 2000. Gli adempimenti conseguenti alle previsioni della richiamata direttiva, che permette la più corretta applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza, assume carattere d'urgenza soprattutto con riguardo alla dirigenza generale che fin dallo scorso mese di febbraio ha sottoscritto i contratti individuali di lavoro che detto principio realizzano.
Ciascun Dipartimento, pertanto, provvederà a dare attuazione all'art. 14 secondo le previsioni indicate nella citata direttiva.
Altro principio di riforma che trova puntuale riscontro nel C.C.R.L. è quello della formazione dei dirigenti.
Con la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro sarà operativo il principio, sancito dall'art. 16, che il dirigente preposto alle nuove strutture, d'intesa con il dirigente generale, organizzerà la propria presenza in ufficio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico che è affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi da realizzare.
Inoltre sono previste all'art. 17 e seguenti, organiche ed articolate discipline per quanto concerne ferie e festività, assenze retribuite, congedi parentali, congedi per motivi di famiglia e di studio, assenze per malattia, infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio.
L'art. 23 dispone, analogamente a quanto previsto nel C.C.R.L. del comparto, la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, capo III del decreto legislativo n. 29/93, fino alla compiuta attuazione delle disposizioni dei titoli IV e VII della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Gli artt. 24, 25 e 26 regolano le cause di cessazione del rapporto di lavoro e gli obblighi delle parti contraenti in dette circostanze; l'art. 27 richiama le norme di diritto privato che disciplinano la nullità del licenziamento per ragioni discriminatorie e senza giusta causa.
L'art. 28 dispone in ordine all'indennità alimentare, in caso di sospensione dal servizio, pari al 50% della retribuzione di cui all'art. 35 e all'assegno familiare, ove spettante.
Lo stesso articolo richiama la recente novella del c.p. e c.p.p. introdotta dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche per i reati previsti dalla suddetta legge.
L'art. 29 prevede, per i casi di risoluzione del rapporto per recesso di una delle parti, la fissazione di termini di preavviso che vanno da otto a dodici mesi.
Nei casi di dimissione del dirigente i predetti termini sono ridotti ad un quarto.
In tali casi la parte che risolve il rapporto è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
Altro elemento di novità è quello dell'attivazione, a partire dall'anno in corso ed a seguito della stipula dei contratti individuali di lavoro, di un'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili per tutti i dirigenti.
Il Comitato per le pari opportunità, previsto dall'art. 31, potrebbe costituire una significativa svolta per introdurre e rendere operanti i principi teorizzati in precedenti norme contrattuali e di legge.
Altre significative novità, introdotte dal I C.C.R.L. dell'Area della dirigenza, riguardano l'attività didattica dei dirigenti presso le Università e l'aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio.
Sull'aspetto della valutazione dei risultati dei dirigenti, non potrà che approfondirsi il tema a seguito dell'approvazione del regolamento attuativo del decreto legislativo n. 286/99 in relazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 10/2000.
Il capo IV, all'art. 35, tratta della nuova struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale.
Detta struttura retributiva si compone, con decorrenza dal prossimo 1° ottobre delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità;
c) retribuzione di posizione parte fissa;
d) retribuzione di posizione parte variabile;
e) retribuzione di risultato.
Sulla scorta di quanto precede, ai dirigenti di seconda e terza fascia compete, a decorrere dal 1° ottobre 2001, il seguente trattamento economico fisso su base annua, comprensivo del rateo di 13ª mensilità:
a)  lo stipendio tabellare di L. 70.000.000 che comprende ed assorbe la misura dell'indennità integrativa speciale (contingenza) e la PEO negli importi in godimento alla data di stipulazione del contratto collettivo dell'Area della dirigenza;
b) la retribuzione individuale di anzianità, comprendente ogni ulteriore elemento fisso della retribuzione, ove acquisito e spettante in applicazione dei previgenti contratti collettivi. Detta retribuzione individuale di anzianità comprende ed assorbe l'assegno personale aggiuntivo, il maturato economico individuale, l'indennità di amministrazione ed ogni altra voce o elemento fisso di retribuzione ove acquisiti e spettanti in applicazione di previgenti contratti collettivi;
c) la retribuzione di posizione, parte fissa, di lire 15.000.000.
Lo stesso art. 36 prevede, altresì, che ai dirigenti di prima fascia compete, a decorrere dal 1° ottobre 2001 lo stipendio tabellare di lire 85.000.000.
Pertanto con la nuova struttura della retribuzione viene realizzata una netta semplificazione della retribuzione dei dirigenti.
Per i dirigenti di seconda fascia è prevista, inoltre, dallo stesso art. 36, una perequazione della retribuzione individuale di anzianità, a far data dal 1° ottobre 2001, della misura mensile lorda di lire 60.000 per ciascun anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) di servizio effettivo prestato nella precedente qualifica di dirigente superiore, senza dar luogo a corresponsione di arretrati.
Altra disposizione di rilievo è quella dell'art. 40 relativa alla retribuzione di posizione variabile da attribuire ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali.
A seconda delle funzioni ricoperte, da valutare con riferimento alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa della struttura stessa, alle connesse responsabilità interne ed esterne, la retribuzione di posizione è articolata in tre fasce:
-  da lire 15.000.000 a lire 22.500.000;
-  da lire 22.500.000 a lire 45.000.000;
-  da lire 45.000.000 a lire 60.000.000.
Detta retribuzione di posizione sarà erogata sulla base delle risorse disponibili entro i suddetti valori annui lordi per tredici mensilità: da un minimo di lire 15.000.000, che costituisce la parte fissa di cui all'art. 36, comma 2, lett. c), a un massimo di lire 60.000.000.
Inoltre è prevista la retribuzione di risultato, per ciascuna funzione dirigenziale, in misura pari al 30% della retribuzione di posizione.
Infine, altra disposizione di rilievo è costituita dal richiamo alle previsioni contrattuali del comparto ministeri per quanto riguarda il trattamento di missione.
INDENNITA' MENSA
L'art. 10 del C.C.R.L. del personale con qualifiche non dirigenziali in ordine all'indennità di mensa ha apportato particolari innovazioni.
Il predetto disposto testualmente recita:
"La mensa o il servizio sostitutivo della stessa, mediante l'erogazione dei buoni pasto, è estesa a tutte le situazioni lavorative autorizzate che comportino un prolungamento dell'attività di servizio oltre le 6 ore e 30 minuti".
Tale disposizione trova applicazione, nei casi di seguito individuati, a decorrere dalla data di pubblicazione del contratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, e cioè dal 2 luglio 2001.
Si premette che le situazioni lavorative sopra citate devono essere preventivamente o contestualmente autorizzate, per iscritto, in ogni circostanza che richieda una continuità di prestazione lavorativa, che eccedendo le 6 ore e 30 minuti, ferma restando la fruizione della pausa pranzo di almeno mezz'ora, comporta una successiva immediata ripresa della prestazione stessa.
In buona sostanza, da parte dei dirigenti preposti andrà valutata, caso per caso, la sussistenza delle esigenze di servizio che comporta la continuità della prestazione lavorativa.
Appare il caso di puntualizzare che il diritto all'indennità di mensa non si rinviene nei casi di rientri effettuati per recuperare eventuali debiti sul normale orario di servizio ordinario. Particolare attenzione, di conseguenza, dovrà essere prestata all'accumulo di credito orario, soprattutto nei casi in cui non sia, dai dirigenti, preventivamente richiesta la prestazione eccedente l'orario di servizio ordinario. Si precisa, a tal proposito, che nei casi in cui l'Amministrazione per esigenze organizzative lo richieda e le prestazioni siano preventivamente autorizzate dai dirigenti, l'indennità di mensa potrà essere erogata.
In ordine alla corresponsione dell'indennità di mensa a favore dei dirigenti si precisa che la stessa potrà essere erogata, per il rientro obbligatorio, soltanto fino al 30 settembre 2001.
Con la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e la conseguente piena attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione non dovrà più essere corrisposta l'indennità in questione, a favore dei dirigenti che fruiscono di un compenso di posizione che abbia la natura dell'onnicomprensività. Tale interpretazione è avvalorata dal testo del C.C.R.L. dell'Area della dirigenza che, infatti, non prevede la predetta indennità.
Ciascun Assessorato, ciascun Dipartimento o Ufficio equiparato e gli Uffici affari del personale avranno cura di portare a conoscenza di tutto il personale regionale la presente circolare che sarà, altresì, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il Dirigente generale del Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale: ALEO 

(2001.32.1795)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 27 luglio 2001, n. 303.
P.O.R. 2000-2006 - Misura 4.2.10 - Agriturismo. Procedure per valutare l'ammissibilità delle istanze già presentate con la precedente programmazione.

Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
e, p.c.  Al Dipartimento interventi strutturali 

Ai gruppi di lavoro del Dipartimento interventi strutturali
Agli Ordini dei dottori agronomi e forestali
Ai Collegi dei periti agrari
Ai Collegi provinciali ed interprovinciali agrotecnici
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione coltivatori italiani
Alla Commissione europea - D.G. VI - Bruxelles
Alla Corte dei Conti - Sezione controllo atti agricoltura
Con la definizione del Complemento di programmazione si forniscono le disposizioni attuative per l'esame e l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze già presentate ai sensi della precedente programmazione, Misura 9.4 P.O.P. Sicilia 1994-1999, ai fini della valutazione di ammissibilità al P.O.R. 2000-2006.
Per finanziare, nell'ambito del P.O.R. 2000-2006, i progetti già presentati con la precedente programmazione e non esitati a causa della non disponibilità finanziaria, si evidenzia che la Misura 4.2.10 "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali", all'azione "Investimenti per la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito" recita: "La Regione dispone di progetti esecutivi presentati ai sensi della misura 9.4 del P.O.P. 1994-1999 che potranno essere valutati in via prioritaria previa verifica dei requisiti previsti dalla nuova regolamentazione comunitaria e della conformità con la presente misura e che pertanto non saranno sottoposti alle procedure di selezione previste per le nuove iniziative (bando di gara)".
Nella individuazione dei progetti da finanziare si applicano i criteri di selezione previsti dalla precedente programmazione e, comunque, non in contrasto con il P.O.R. 2000-2006.
Le nuove procedure di concessione degli aiuti in agricoltura contenute nella programmazione 2000-2006 consentono la prosecuzione delle azioni della Misura 9.4 del P.O.P. Sicilia 1994-1999 e quindi, il finanziamento delle iniziative presentate ai sensi della predetta misura e non ancora esitate dall'Amministrazione regionale.
Alle aziende agricole il contributo pubblico sarà concesso in regime di "de minimis" che prevede un livello massimo di spesa nel triennio pari a 100.000 Euro, (Reg. CE n. 69/2001 GU n. L 10 del 13 gennaio 2001), nel rispetto delle seguenti aliquote contributive:
-  giovani agricoltori: 55% zone svantaggiate - 55% zone non svantaggiate;
-  imprenditori agricoli: 55% zone svantaggiate - 50% zone non svantaggiate.
E' opportuno, altresì, ricordare che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima azienda non può superare i 100.000 Euro su un periodo di tre anni, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Quindi il titolare dell'azienda dovrà dichiarare eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti, anche da altre Amministrazioni, nel triennio precedente alla richiesta di finanziamento.
Si intende per giovane agricoltore l'imprenditore agricolo di età inferiore a quarant'anni che conduce una azienda agricola e/o zootecnica nel rispetto delle normative vigenti.
La spesa massima ritenuta ammissibile per progetto sarà pari a 181.818 Euro quando il livello di aiuto è del 55%, mentre nel caso del livello di aiuto al 50% diventerà uguale a 200.000 Euro.
Pertanto, gli uffici competenti dovranno comunicare ai titolari di istanza per investimenti nelle aziende interessate l'applicazione delle procedure della regola "de minimis", i limiti dei nuovi regimi di aiuto, nonché la spesa massima ammissibile sopra menzionata.
Inoltre, qualora necessario, dovrà essere richiesto il ridimensionamento del progetto per adeguarlo ai nuovi livelli economici, fermo restando l'organicità e la funzionalità del progetto medesimo.
Qualora, per motivi tecnici, non fosse possibile ridimensionare l'importo progettuale, gli imprenditori agricoli dovranno assumersi l'onere della maggiore spesa, con apposita dichiarazione sostitutiva, per la realizzazione delle opere eccedenti il livello di spesa ammesso a contributo, pertanto non coperte dal finanziamento pubblico.
Va precisato che sarà possibile ammettere a finanziamento progetti il cui importo risulti superiore al limite massimo di spesa ammissibile, in ogni caso non superiore al 20% con maggiore onere a totale carico della ditta, fermo restando che il contributo pubblico non può comunque superare l'importo di 100.000 Euro. Questo al fine di consentire che la realizzazione di opere e/o lavori rendano l'intervento completo, funzionale ed efficiente.
Nell'ipotesi, infine, che il progetto non possa essere ridimensionato o che la ditta non intenda assumersi il maggiore onere, l'istanza non verrà inserita tra quelli finanziabili con le risorse recate dalla misura 4.2.10 del P.O.R. e destinate alle iniziative presentate con la precedente programmazione.
Al riguardo nel prospetto (allegato 1) si riporta la disponibilità finanziaria disponibile a ciascun Ispettorato che è stata ripartita tenendo conto di quanto indicato nel Complemento di programmazione relativamente alla percentuale di territorializzazione (70%) la restante parte pari al 30% sarà determinata in funzione dei fabbisogni precedentemente comunicati al 31 dicembre 1999 nonché delle pratiche giacenti presso lo scrivente Assessorato. A tal fine, lo scrivente trasmetterà un apposito elenco provinciale in cui saranno inseriti sia le istanze giacenti presso codesti Ispettorati che quelle presenti in Assessorato ricadenti nel territorio della Provincia.
L'effettiva assegnazione delle somme relative alla disponibilità finanziaria determinata per ciascuno I.P.A., potrà avvenire solo dopo che gli Uffici abbiano provveduto ad istruire ed approvare con i relativi verbali l'ammissibilità delle iniziative di propria competenza trasmettendone copia allo scrivente che provvederà ad emettere i provvedimenti amministrativi necessari per l'emissione dei decreti di concessione e poi successivamente per l'erogazione dell'aiuto. Successivamente, dopo il completamento dell'esame dei progetti presentati entro il 31 dicembre 1999, si provvederà ad assegnare eventuali altre disponibilità finanziarie per le pratiche presentate dall'1 gennaio 2000 al 7 agosto 2000 per la concessione del contributo pubblico.
E' opportuno ricordare, ai sensi di quanto disposto con la circolare assessoriale n. 262 del 22 settembre 1998, che è stato fissato il limite di spesa massimo per azienda ritenuta ammissibile pari a 400.000 Euro, e che pertanto tutti gli interventi effettuati con il precedente programma P.O.P. 1994-1999, Misura 9.4, fanno cumulo con gli interventi che saranno finanziati con la presente misura relativamente ai progetti giacenti alla data del 31 dicembre 1999 nella prima fase e successivamente quelli al 7 agosto 2000, con la procedura del "de minimis", e quindi l'investimento totale non potrà in ogni caso superare la somma complessiva di 400.000 Euro per azienda.
Si fa presente che gli investimenti realizzati con il regime "de minimis" della presente misura, fanno cumulo con quelli che le aziende eventualmente effettueranno con il finanziamento dei progetti che saranno successivamente presentati secondo le procedure di bando pubblico di selezione previste dalla Misura 4.2.10 del P.O.R. 2000-2006. Al riguardo, la spesa massima ritenuta ammissibile a finanziamento per azienda non potrà superare il limite indicato nel Complemento di programmazione, 500.000 Euro per azienda singola e 1.500.000 per aziende associate.
Nell'individuazione delle istanze da ammettere a finanziamento, verrà data priorità a quelle ritenute complete nella documentazione progettuale e amministrativa fondamentale, tenuto conto della disponibilità finanziaria assegnata ad ogni Ispettorato e nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
In prima analisi la ditta o il tecnico progettista potranno certificare con apposita dichiarazione di responsabilità, sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni, il possesso delle necessarie autorizzazioni per la esecuzione delle opere. Tali autorizzazioni dovranno, comunque, essere acquisite dall'Amministrazione prima di procedere a qualsiasi erogazione di aiuto pubblico.
Nel caso di mancato possesso dei requisiti necessari per accedere al programma operativo in questione, la pratica verrà esclusa, dandone comunicazione alla ditta secondo le consuete procedure.
Verificati i prerequisiti, verrà richiesta alle aziende, le cui istanze sono ritenute ammissibili, l'integrazione di tutta la eventuale documentazione tecnico-amministrativa necessaria per la definizione dell'istruttoria, assegnando un termine perentorio di giorni 30; pena l'esclusione dai benefici ed il conseguente scorrimento dell'elenco in ordine cronologico a favore dei progetti completi.
Un'analisi preliminare dovrà accertare che i settori, le tipologie d'intervento, le spese ammissibili ed i soggetti beneficiari dei progetti da istruire siano conformi a quanto previsto dalla Misura 4.2.10 del P.O.R.
Tutti gli interventi ed acquisti dovranno essere effettuati sulla base di opere e/o lavori previsti dal prezziario regionale agricoltura in vigore. Gli importi dei progetti già introitati, non possono in alcun modo subire variazioni in aumento.
Tutte le spese sostenute dalle ditte per la realizzazione delle opere e/o lavori e per gli acquisti dovranno comunque essere supportate da regolari fatture quietanzate.
Per gli interventi edili, realizzati in economia, dovranno, comunque, essere presentate oltre alle fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso, anche per le spese sostenute per la messa in opera e/o realizzazione degli interventi.
E' ammesso il pagamento senza fattura solo per gli interventi realizzati direttamente dall'imprenditore agricolo, con esclusione degli interventi edili ed opere connesse. Tali interventi realizzati in economia in ogni caso debbono essere opportunamente giustificati con la descrizione degli strumenti tecnici in possesso dell'azienda e dell'aumento delle giornate lavorative previste per l'attività aziendale ed in ogni caso con un'analisi specifica dei costi.
Comunque, indipendentemente dalla spesa fatturata, l'importo ammissibile degli interventi realizzati sarà ordinariamente determinato sulla base del computo metrico estimativo approvato e pertanto non si potranno riconoscere spese superiori a quelle previste come costo unitario per singola voce nel relativo prezziario regionale agricoltura vigente, salvo che l'importo fatturato sia inferiore a quello risultante dal prezziario stesso.
Riguardo alla data di ammissibilità della spesa, potranno essere ritenute ammissibili al finanziamento le spese sostenute dall'imprenditore agricolo, opportunamente documentate, effettuate successivamente alla data del 5 ottobre 1999 e, comunque, dopo la presentazione della domanda di aiuto. In ogni caso, la prova della spesa dovrà essere effettuata conformemente alle norme in allegato al Reg. CE n. 1685/2000.
Per quanto riguarda le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, l'Amministrazione verificherà che la documentazione contabile abbia riscontro con la documentazione bancaria.
Si ricorda che la rendicontazione finale relativa all'annualità 2000 deve avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 31 dicembre 2002, conseguentemente, per la realizzazione delle opere potranno essere assegnati tempi tali che permettono il rispetto dei termini di cui sopra.
A tal fine i beneficiari dell'aiuto dovranno rilasciare apposita dichiarazione di impegno a realizzare le opere previste entro i termini fissati dall'Amministrazione senza procedere a richiesta di eventuali proroghe.
Le disposizioni tecniche e procedurali che non sono state espressamente indicate nella presente circolare rimangono quelle già fornite con le circolari applicative della legge regionale n. 25/94 e del P.O.P. 1994-1999 purché compatibili con quanto previsto con il Complemento di programmazione.
I progetti che non verranno finanziati per carenza di disponibilità finanziaria verranno restituiti alle ditte, le quali hanno la facoltà di partecipare al bando di gara pubblico previsto dalla Misura 4.2.10 adeguando i relativi progetti alle procedure che saranno successivamente emanate.
E' opportuno ricordare la disposizione del 1° comma dell'art. 5 della legge regionale n. 32/2000 "Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del P.O.R. 2000-2006 costituiscono priorità operative".
Si confida sulla scrupolosa osservanza delle indicazioni fornite con la presente e si rimane in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di esatto adempimento.
  Il Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA 


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(2001.32.1760)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 28 giugno 2001, n. 5.
Titoli di pagamento - Obbligo di restituzione all'Amministrazione attiva dei titoli impropriamente inoltrati alla Ragioneria centrale per la loro registrazione.

Alle Ragionerie centrali
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

Agli Assessorati regionali
Ai Dipartimenti regionali
Ai gruppi di lavoro del Dipartimento bilancio e tesoro
Al Dipartimento finanze e credito
All'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
Alla Corte dei conti
Si è avuto modo di constatare che, sovente, vengono inoltrati con il medesimo elenco di trasmissione dalle Amministrazioni attive alle competenti Ragionerie centrali gli schemi dei titoli di pagamento (siano essi ordini di accreditamento che mandati di pagamento) afferenti i correlati decreti d'impegno relativi a spese in conto capitale, ovvero a spese correnti per le quali non sia stato, invece, normativamente previsto il contestuale inoltro.
Orbene, come già opportunamente evidenziato nella circolare dell'Assessorato del bilancio e delle finanze n. 23/99 - ex Direzione bilancio e tesoro - al punto n. 1, paragrafo 2 - lo stesso art. 11 del D.P.R. n. 367/94 (1) stabilisce che il provvedimento (decreto d'impegno) acquista efficacia trascorsi 10 giorni dalla registrazione dell'impegno e, pertanto, i titoli di spesa vanno registrati al S.I. dopo che il decreto abbia acquisito "efficacia".
Da quanto sopra esposto ne discende l'impossibilità, salvo che per quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche(2), di registrare al S.I. e conseguentemente d'inoltrare il titolo di pagamento all'Istituto cassiere, prima che siano decorsi i suddetti giorni dieci dall'avvenuta registrazione del decreto d'impegno.
Pertanto, l'Amministrazione attiva deve inoltrare, con apposito elenco di trasmissione, gli schemi dei titoli di pagamento soltanto dopo che siano trascorsi i predetti dieci giorni dall'avvenuta registrazione del decreto d'impegno su cui questi gravano; ovvero, ha facoltà di inoltrarli per la loro registrazione, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del 25° giorno a far data da quello in cui il correlato decreto d'impegno è pervenuto alla Ragioneria centrale (3).
Le Ragionerie centrali che non possono tenere, oltre i limiti temporali normativamente previsti, i provvedimenti giacenti in attesa della loro registrazione devono, senza indugio, restituirli all'Amministrazione attiva perché provveda ad inoltrarli dopo che i correlati "impegni" abbiano acquisito efficacia giuridica e ciò anche nel rispetto delle priorità che l'Amministrazione attiva dovrà osservare in presenza di eventuali ristretti margini di plafond di cassa (4).
Si coglie, inoltre, l'occasione, per rammentare che gli schemi dei titoli che non possono essere esitati dalla Ragioneria a causa di un intervenuto esaurimento del plafond di cassa devono essere "tempestivamente" restituiti all'Amministrazione attiva che dovrà provvedere a rinviarli alla Ragioneria, perché vengano ammessi al pagamento, allorquando sarà disponibile il plafond di cassa e nel rispetto delle priorità che la norma attribuisce per gli stessi sul predetto plafond di cassa.
Quanto sopra è necessario oltre che per garantire il mantenimento delle priorità di taluni titoli sulle disponibilità di cassa, per consentire all'Amministrazione attiva di esercitare la facoltà di inviare lo schema di un titolo piuttosto che quello di un altro e ciò nel caso in cui questi ultimi appartengano alla medesima categoria e non vi sia un sufficiente plafond di cassa per ammetterli entrambi al pagamento. Tale facoltà è data dalla norma alla sola Amministrazione attiva e la Ragioneria centrale non può caducare tale facoltà ammettendo al pagamento gli schemi di titoli in base al semplicistico criterio della cronologia dell'elenco di trasmissione.
I signori direttori delle Ragionerie centrali sono invitati a dare puntuale osservanza alle presenti linee guida.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito Internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
  Il Dirigente generale del Dipartimento regionale bilancio e tesoro: SAPIENZA 




(1) Il comma 2 dell'art 11 del D.P.R. n. 367/94 è stato soppresso e sostituito dal comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. n. 38/98 che qui si riporta in stralcio: "Gli uffici centrali del bilancio operano alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi sotto la responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno, i provvedimenti acquistano efficacia. Entro il predetto termine l'ufficio centrale del bilancio può preannunciare all'amministrazione l'invio di osservazioni circa la legalità della spesa; tali osservazioni, ferma restando l'efficacia degli atti e la facoltà dell'amministrazione di darvi comunque esecuzione, sono comunicate all'amministrazione non oltre i successivi dieci giorni. Il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare al provvedimento e ne informa l'ufficio centrale del bilancio. Sono soppressi i commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ...Omissis...".
(2) Art. 11 della legge regionale n. 47/77 "...Omissis... Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione del relativo titolo di spesa e possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni provvedono all'emissione dei relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli impegni.
...Omissis..."
(3) Vgs a tal proposito il punto n. 5, ultimo periodo, della già citata circolare dell'Assessorato del bilancio e finanze n. 23/99 che qui di seguito si riporta in stralcio: "Ciò salvo che l'Amministrazione attiva, senza attendere di conoscere le osservazioni, disponga il seguito - sotto la propria responsabilità - anche il primo giorno successivo alla scadenza del 25° giorno a far data da quello in cui l'atto è pervenuto alle Ragionerie centrali.
(4) Vgs comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7:
"Ciascuna amministrazione procederà all'erogazione delle spese, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di cassa, assicurando prioritariamente il pagamento di spese per gli organi istituzionali, di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi al personale, di altre spese aventi natura obbligatoria, di interessi e quote di ammortamento di mutui, di competenze accessorie al personale, di spese connesse a finanziamenti statali e comunitari, di spese di funzionamento dei servizi, di trasferimenti connessi a spese di personale e di funzionamento di enti ed aziende, di spese per calamità naturali, di annualità relative a limiti di impegno, nonché di residui perenti reiscritti in bilancio".
(2001.27.1489)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 24 luglio 2001, n. 636/IV/TR.
Procedure per l'effettuazione degli esami per il conseguimento dell'attestato d'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Alla Direzione compartimentale M.C.T.C. di Palermo
Alla Sezione compartimentale della M.C.T.C. di Catania
Agli Uffici provinciali M.C.T.C. della Sicilia
Alle Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, e Trapani
All'Unione regionale province siciliane
L'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, subordina l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto al possesso di apposito attestato di idoneità professionale.
Fatti salvi i casi particolari previsti dall'art. 10 della stessa legge, così come modificato dalla legge n. 11/94, l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato dagli uffici provinciali della M.C.T.C. previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposita commissione istituita su base regionale.
Per la Regione siciliana tale commissione è stata istituita con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti n. 303 del 7 agosto 1997.
Per potere accedere al predetto esame, gli interessati debbono:
A)  essere in possesso dei seguenti requisiti
-  essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché residenti in Italia;
-  avere raggiunto la maggiore età;
-  non avere riportato condanne per uno dei delitti richiamati dalla lett. c) dell'art. 3, 1° comma, della legge n. 264/91;
-  non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
-  non essere stati interdetti ed inabilitati;
-  non essere stati dichiarati falliti o essere sottoposti a procedura fallimentare;
B)  avere conseguito un diploma di istruzione superiore di secondo grado (od equiparato);
C)  rivolgere domanda in bollo, compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1.
Si considereranno valide le domande presentate entro e non oltre il 15 settembre 2001 purché non riferite alla precedente sessione d'esame;
D)  provvedere al versamento di L. 100.000 pari a 51,646 Euro (dovuto a titolo di "diritti di segreteria") sul conto corrente postale n. 003002901 intestato al Banco di Sicilia, Ufficio provinciale cassa regionale di Palermo.
Sul retro del predetto versamento dovrà essere riportata la seguente causale: esame di idoneità di cui all'art. 5 della legge n. 264/91, imputazione sul bilancio della Regione siciliana, capo 10, capitolo 3724. L'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda di ammissione all'esame di idoneità.
L'esame di idoneità si svolge a Palermo secondo calendari che verranno definiti dalla commissione d'esame e consiste in una prova scritta articolata in quesiti a risposta multipla predeterminata predisposti dalla stessa commissione esaminatrice, vertenti sulle materie di cui all'allegato 2.
L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno 60 giorni prima della data fissata per l'esame, a mezzo di affissione in luogo accessibile al pubblico individuato dalla commissione d'esame stessa.
Superato l'esame di idoneità, ciascun interessato deve rivolgere domanda (da prodursi in bollo) per il rilascio dell'attestato conseguito, secondo lo schema riportato nell'allegato 3.
La segreteria che coadiuva la commissione esaminatrice, verificata la regolarità formale delle richieste e dei relativi verbali d'esame ricevuti dalla commissione, compilerà gli attestati di idoneità e provvederà alla notifica ed al rilascio degli stessi.
Gli interessati potranno ritirare personalmente gli attestati in parola presso l'Ufficio provinciale M.C.T.C. di Palermo o servirsi di terzi, purché muniti di specifica delega recante la firma autenticata del delegante.
  Il Dirigente generale del Dipartimento regionale 

trasporti e comunicazioni: AMANDORLA

Allegato 1


DOMANDA DA INOLTRARE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445



  Al presidente della commissione d'esame di cui alla legge n. 264/91 
  c/o Ufficio provinciale M.C.T.C. 
  Via Fonderia Oretea n. 52 

90139 PALERMO


OGGETTO: Legge n. 264/91 - Domanda di ammissione agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Il sottoscritto ......................................... nato a ......................................... il ........................................ residente in ......................................... via/ piazza .........................................

Chiede

di essere ammesso a sostenere gli esami, nella prossima seduta all'uopo destinata, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della legge n. 264/91.
A tal fine dichiara, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:
1)  di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea;
2)  di essere residente a ......................................... in via .........................................;
3)  di avere la maggiore età;
4)  di non avere riportato condanne per delitti di cui all'art. 3, comma c), della legge n. 264/91;
5)  di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
6)  di essere in possesso del seguente diploma/diploma equiparato: ......................................... sito in ................................... via .........................................;
7)  di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito, ovvero di non avere in corso un procedimento di dichiarazione di fallimento.
Allega la seguente documentazione:
1)  ricevuta di pagamento di L. 100.000 (51,646 Euro) del diritto di segreteria(*);
2)  copia del documento d'identità.
Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni inerenti la presente istanza vengano inviate al seguente indirizzo:
......................................... ......................................... ......................................... c.a.p. ......................... .........................................
Data, ..................................................
Il richiedente

.........................................


(*)  C/C n. 302901 intestato a: Banco di Sicilia - Ufficio provinciale cassa regionale di Palermo.
Causale: esami di idoneità di cui all'art. 5 della legge n. 264/91.
Imputazione sul bilancio della Regione siciliana, capo 10, capitolo 3724.
Allegato 2

DISCIPLINE D'ESAME

A)  La circolazione stradale
-  veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità;
-  nozione di veicolo;
-  classificazione e caratteristiche dei veicoli;
-  masse e sagome limiti;
-  traino di veicoli;
-  norme costruttive e di equipaggiamento;
-  accertamenti tecnici per la circolazione;
-  destinazione ed uso dei veicoli;
-  documenti di circolazione ed immatricolazione;
-  estratto dei documenti di circolazione e di guida;
-  circolazione su strada, macchine agricole ed operatrici;
-  guida dei veicoli;
-  formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
-  formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario;
B)  Il trasporto di merci
-  albo nazionale degli autotrasportatori di cose conto terzi;
-  comitati dell'albo e loro attribuzioni;
-  iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni;
-  iscrizioni delle imprese estere;
-  fusioni e trasformazioni;
-  abilitazioni per trasporti speciali;
-  variazioni dell'albo;
-  sospensioni dall'albo;
-  cancellazione dall'albo;
-  sanzioni disciplinari;
-  effetti delle condanne penali;
-  reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi;
-  omissione di comunicazione all'albo;
-  autorizzazioni;
-  tariffa a forcella per il trasporto di merci;
-  documentazione obbligatoria per il trasporto di cose conto terzi;
-  trasporto merci in conto proprio;
-  licenze;
-  commissioni per le licenze, esame e parere;
-  elencazione delle cose trasportabili;
-  revoca delle licenze;
-  ricorsi;
-  servizi di piazza e di noleggio;
-  esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci;
-  trasporti internazionali;
C)  Navigazione
-  accenni delle norme che regolano la navigazione in generale;
-  acque marittime entro ed oltre 6 miglia dalla costa;
-  navi e galleggianti;
-  unità di diporto;
-  costruzioni delle imbarcazioni da diporto;
-  accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi;
-  iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
-  rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze;
-  visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi;
-  collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori;
-  competenze del R.I.N.A.;
-  iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, 1ª iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri;
-  trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti;
-  autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione;
-  noleggio e locazione;
-  importazione ed esportazione di imbarcazioni, navi e motori;
-  regime fiscale ed assicurativo;
-  esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni;
-  esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi;
-  esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori;
-  validità e revisione delle patenti nautiche;
-  norme per l'esercizio dello sci nautico;
D)  Il P.R.A.
-  legge del P.R.A.;
-  legge istitutiva I.E.T.;
-  compilazione delle note;
-  iscrizioni;
-  trascrizioni;
-  annotazioni;
-  cancellazioni;
E)  Il regime tributario
-  le imposte dirette ed indirette in generale;
-  l'I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento impositivo;
-  fatturazione delle operazioni;
-  fatturazioni delle prestazioni occasionali;
-  ricevuta fiscale: forma e contenuti;
-  il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali ed intercomunitarie;
-  registri di contabilità I.V.A.;
-  dichiarazione annuale I.V.A.;
-  regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'I.V.A.;
-  imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

Allegato 3

SCHEMA DI DOMANDA
per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale conseguito a seguito d'esame



  Direttore Ufficio provinciale M.C.T.C. 
  Via Fonderia Oretea n. 52 

90139 PALERMO

Il sottoscritto ......................................... nato a ......................................... il ........................................ e residente a ......................................... in via/ piazza .........................................
Chiede

il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, conseguito a seguito di superamento del prescritto esame sostenuto innanzi alla Commissione regionale (costituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 8 agosto 1991, n. 264) di Palermo in data ....................................................................
........................................, ..................................................
(Luogo e data)
   

(Firma)
Delega

Il sottoscritto .........................................,.........................................delega il sig. ..................................................................................nato a ......................................... il ........................................, munito del seguente documento di riconoscimento ..................................................................................n. ........................................ rilasciato da ......................................... il ......................................... allegato in fotocopia.
........................................, ..................................................
(Luogo e data)
.........................................
(Firma)

(2001.32.1762)


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