REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 AGOSTO 2001 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 6 luglio 2001.
Scioglimento del consiglio comunale di Aidone e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 6 luglio 2001.
Decadenza del consiglio comunale di Camastra e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 6 luglio 2001.
Nomina del vice commissario straordinario della Provincia regionale di Ragusa  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 10 luglio 2001.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Lipari, anticipata cessazione dalla carica del consiglio comunale e nomina del commissario straordinario  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 31 luglio 2001.
Integrazione del decreto 3 maggio 2001, concernente legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 13. Criteri e parametri. Anno 2001  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 9 luglio 2001.
Rinnovo dell'autorizzazione del centro privato di produzione di selvaggina Napoli Calogero, in agro di Valledolmo  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 5 luglio 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 5 luglio 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 18 giugno 2001
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Ennese Agricola, con sede in Enna, e nomina del commissario liquidatore  pag. 10 


DECRETO 20 giugno 2001.
Determinazione del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002  pag. 11 


DECRETO 22 giugno 2001.
Ambiti territoriali inerenti la sottomisura 4.1.2b del POR Sicilia 2000/2006  pag. 12 


DECRETO 25 giugno 2001.
Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa S.A.C.C.A.F., con sede in Siracusa  pag. 22 


DECRETO 26 giugno 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Rita, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore  pag. 22 


DECRETO 27 luglio 2001.
Bando relativo alla sottomisura 4.1.2b del POR Sicilia 2000/2006  pag. 22 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 21 giugno 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al centro urbano di Ucria.
  pag. 24 


DECRETO 22 giugno 2001.
Approvazione di variante riguardante modifiche al regolamento edilizio del comune di Sinagra  pag. 31 

DECRETO 25 giugno 2001.
Modifica del decreto 5 ottobre 1989, concernente autorizzazione del progetto per il potenziamento della ferrovia circumetnea  pag. 32 


DECRETO 27 giugno 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio comunale di Ce- sarò  pag. 33 


DECRETO 2 luglio 2001.
Rettifica del decreto 25 maggio 2001, concernente approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Casteldaccia  pag. 36 


DECRETO 5 luglio 2001.
Approvazione del programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 42 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Terrasini  pag. 36 


DECRETO 12 luglio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio comunale di Burgio  pag. 37 


DECRETO 12 luglio 2001.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione ed esercizio di n. 3 elettrodotti nell'area degli impianti della diga Garcia  pag. 40 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa  pag. 41 
Trasferimento di beni all'A.R.N.A.S., Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo  pag. 41 
Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania  pag. 41 
Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani  pag. 41 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per l'esecuzione di lavori irrigui serbatoio Castello, 1° lotto, distretti Calamonaci e Media valle Verdura su beni immobili siti nei comuni di Lucca Sicula, Caltabellotta, Villafranca Sicula, Calamonaci, Palazzo Adriano e Bivona  pag. 41 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Convitto nazionale G. Falcone di Palermo.  pag. 56 
Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Convitto nazionale M. Cutelli di Catania.  pag. 56 
Nomina dei vincitori del primo concorso regionale "Conosci il tuo museo"  pag. 57 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Costituzione del Credito etneo Banca di credito cooperativo, società cooperativa a r.l., con sede in Catania, ed approvazione dello statuto sociale  pag. 57 
Fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo di Itala, con sede in Itala, nella Banca agricola popolare di Ragusa, con sede in Ragusa  pag. 57 
Approvazione del testo dell'art. 5 dello statuto sociale della Banca del popolo S.p.A., con sede in Trapani  pag. 57 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione di un componente della Commissione regionale per la cooperazione  pag. 57 
Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera di Messina - Campionaria internazionale  pag. 57 

Assessorato degli enti locali:
Nomina del direttore del Centro regionale di formazione per la polizia municipale  pag. 57 

Assessorato dell'industria:
Ricostituzione del Comitato consultivo industria.   pag. 57 

Assessorato dei lavori pubblici:
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere, impianti, attrezzature e pertinenze del pozzo denominato Genualdi nel comune di Altavilla Milicia  pag. 58 
Impegno di spesa per l'esecuzione delle indagini geognostiche relative a lavori urgenti nel comune di Gangi.   pag. 58 
Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per l'esecuzione di lavori urgenti nell'isola di Salina  pag. 58 

Assessorato della sanità:
Ricomposizione dell'Osservatorio di valutazione e coordinamento di cui all'art. 10 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26  pag. 58 
Autorizzazione al dott. Messina Antonino ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Palazzolo Acreide  pag. 58 
Cessazione dell'attività farmaceutica della 5ª sede farmaceutica urbana del comune di Palermo  pag. 58 
Cessazione dell'attività farmaceutica della 57ª sede farmaceutica urbana del comune di Palermo  pag. 58 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Buona Natura s.r.l., con sede in Palermo  pag. 58 
Autorizzazione al sindaco del comune di Tusa per l'attivazione del pubblico mattatoio  pag. 58 
Autorizzazione alla ditta Guerriera Luca di Noto per l'attivazione di un impianto di macellazione per conigli.   pag. 59 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta F.lli Contorno s.r.l. Industria Conserve Alimentari di Palermo  pag. 59 
Autorizzazione al sindaco del comune di Resuttano per l'attivazione del pubblico mattatoio  pag. 59 
Parziale rettifica del decreto 21 giugno 2001 di riconoscimento di idonietà all'esercizio dello stabilimento di produzione di carne dell'Azienda agricola Mulinello s.r.l., con sede in Assoro  pag. 59 
Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Cafeo a r.l., con sede in Modica  pag. 59 
Autorizzazione alla ditta Avimecc s.r.l. di Modica per l'attivazione e conduzione di un impianto di macellazione di carni fresche di volatili da cortile  pag. 59 
Attribuzione di un numero di riconoscimento regionale al laboratorio di sezionamento di carni cunicole della ditta Guerriera Luca, sito in Noto  pag. 59 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Furci Siculo per la realizzazione di un luogo di culto  pag. 59 
Concessione di finanziamento al comune di Ficarra per la realizzazione di un muro di sostegno  pag. 59 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore  pag. 59 
Concessione di un finanziamento al comune di Naro per lavori di consolidamento delle pendici a valle del centro abitato  pag. 60 
Concessione di un finanziamento al comune di Roccavaldina per lavori di consolidamento di un versante.   pag. 60 
Concessione di un finanziamento al comune di Sciara per lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica di una strada  pag. 60 
Concessione di un finanziamento al comune di Grotte per lavori di consolidamento di un'area a sud del centro abitato  pag. 60 
Nulla osta all'Enel Produzione S.p.A., con sede in Roma, per il progetto di miglioramento ambientale della centrale termoelettrica di Termini Imerese  pag. 60 
Impegno di somma a favore del comune di Buscemi per lavori di completamento collettori fognari e rete secondaria  pag. 60 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 60 
Autorizzazione alla ditta Granulati Basaltici s.r.l., con sede in Catania, per la produzione di conglomerato bituminoso nell'impianto sito nel comune di Lentini  pag. 60 
Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara  pag. 60 
Giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto esecutivo delle opere necessarie alla completa funzionalità del ponte sul fiume Arena sulla S.P. Mazara-Granitola nel comune di Mazara del Vallo  pag. 60 
Giudizio di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava nel comune di Torrenova  pag. 61 
Nulla osta all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per il progetto relativo a lavori nel torrente Marchesa - San Pietro nel comune di Butera  pag. 61 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 20 agosto 2001, n. 2.
Disposizioni attuative del Piano regionale di sviluppo rurale - Misura H - Imboschimento delle superfici agricole - 2000-2006  pag. 61 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 7 agosto 2001, n. 12.
Cap. 376536 - Spese per la stipula di convenzioni con la RAI TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese, nonché per l'erogazione di contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue minoritarie. Modalità di accesso  pag. 77 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 6 luglio 2001.
Scioglimento del consiglio comunale di Aidone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'Ordinamento regionale degli enti locali, ap provato con legge regionale n.15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 109/bis;
Viste la legge n.142/90, le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n.26/93, n. 35/97 e n.30/2000;
Considerato che l'Assessore regionale per gli enti locali, con decreto n.321 dell'1 giugno 1999, ha nominato un commissario ad acta presso il comune di Aidone per la convocazione del consiglio comunale e conseguente approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1999 nei termini prescritti dallo art.109/bis dell'Ordinamento regionale degli enti locali;
Considerato, altresì, che il consiglio comunale di Aidone è rimasto inottemperante alle superiori prescrizioni e conseguentemente il commissario ad acta con atto n.22/1999 del 23 agosto 1999 ha dovuto approvare il bilancio di previsione del comune per l'esercizio finanziario 1999 in sostituzione del consiglio comunale;
Visto il decreto n.1404 del 16 novembre 1999, con il quale il consiglio comunale di Aidone, inadempiente, è stato sospeso, nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento di cui al citato art.109/bis dell'Ordinamento regionale degli enti locali, e con il quale è stato nominato un commissario regionale per la provvisoria gestione del consiglio comunale di Aidone;
Vista la richiesta di parere al Consiglio di giustizia amministrativa n.4358 del 28 settembre 2000, formulata dall'Assessore regionale per gli enti locali ai sensi dell'art.54 dell'Ordinamento regionale degli enti locali;
Vista la pronuncia n. 873/00 del Consiglio di giustizia amministrativa, in data 10 ottobre 2000, dalla quale risulta che l'organo consultivo non ritiene di dover esprimere alcun parere sulla questione dal momento che la sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa, in sede di appello avverso l'ordinanza del T.A.R. che ha respinto l'istanza di sospensiva, ha espresso giudizio sulla esistenza dei presupposti per disporre lo scioglimento del consiglio comunale di Aidone;
Ritenuto di dovere applicare, a prescindere del parere del Consiglio di giustizia amministrativa, la sanzione prevista dalla normativa regionale, per il consiglio comunale di Aidone che non ha approvato, entro i termini prescritti, il bilancio di previsione per l'anno 1999 e quindi procedere alla nomina di un commissario ai sensi dell'art.14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
Visto il regolamento di esecuzione dell'O.R.EE.LL.;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, il consiglio comunale di Aidone è sciolto.

Art. 2

Il dott. Zaccone Onofrio, dirigente superiore, è nominato commissario straordinario del predetto comune con il compito di esercitare le attribuzioni del consiglio, fino al rinnovo degli organi ordinari.

Art.3

La spesa della gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato e sarà quantificata con successivo provvedimento.
Palermo, 6 luglio 2001.   
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.28.1567)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO PRESIDENZIALE 6 luglio 2001.
Decadenza del consiglio comunale di Camastra e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'Ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 35/97 e n. 30/2000;
Vista la nota n. 3305 del 28 maggio 2001, con la quale il segretario comunale del comune di Camastra ha comunicato che 8 consiglieri su 15 assegnati al comune hanno rassegnato le dimissioni dalla carica con decorrenza 28 maggio 2001;
Rilevato che il consiglio comunale di Camastra, composto per legge di n. 15 unità ed eletto nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 1998, ha perso per dimissioni più della metà dei propri componenti;
Considerato che tale circostanza comporta la decadenza del consiglio ai sensi dell'art. 53 dell'Ordinamento regionale degli enti locali e successive modifiche;
Considerato che la circostanza in questione integra la fattispecie prevista dal 2° e 4° comma dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97, per cui occorre prendere atto della decadenza del consiglio comunale e procedere alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 55 dell'Ordinamento regionale degli enti locali, nel testo modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 30/2000;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, il consiglio comunale di Camastra è dichiarato decaduto.

Art. 2

Il dott. Di Carlo Calogero, segretario generale comunale in quiescenza, è nominato commissario straordinario del predetto comune con il compito di esercitare le attribuzioni del consiglio, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.

Art. 3

La spesa della gestione commissariale graverà sul bilancio dell'ente locale interessato e sarà quantificata con successivo provvedimento.
Palermo, 6 luglio 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.28.1568)
Torna al Sommariohome





DECRETO PRESIDENZIALE 6 luglio 2001.
Nomina del vice commissario straordinario della Provincia regionale di Ragusa.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'Ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n.35;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
Visto il D.P. n.260 del 7 dicembre 2000, con il quale è stato nominato il commissario straordinario presso la Provincia regionale di Ragusa a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal presidente della Provincia e della conseguenziale cessazione delle funzioni della giunta provinciale e del consiglio provinciale;
Ritenuto opportuno, tenuto conto delle complesse funzioni che devono essere espletate, di dovere nominare un vice commissario che supporti l'attività del commissario straordinario;
Visto l'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 30/2000;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti lo cali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, il dott.Cudia Giovanni, dirigente dell'Amministrazione regionale, è nominato vice commissario straordinario presso la Provincia regionale di Ragusa con funzioni di supporto all'attività del commissario regionale.

Art.2

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al sub-commissario con onere a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.
Palermo, 6 luglio 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.28.1566)
Torna al Sommariohome





DECRETO PRESIDENZIALE 10 luglio 2001.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Lipari, anticipata cessazione dalla carica del consiglio comunale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'Ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n.35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
Vista la nota n. 19248 del 19 giugno 2001, con la quale il segretario generale del comune di Lipari ha comunicato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 45 del 19 giugno 2001, ha approvato con n.14 voti favorevoli su 20 consiglieri assegnati, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco dott. Giacomantonio Michele ai sensi dell'art.2 della legge regionale n.25 del 16 dicembre 2000;
Rilevato che ai sensi del citato art.2, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 65% dei componenti il consiglio comporta la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale;
Rilevato, altresì, che, per il combinato disposto dell'art.2 della legge regionale n.25/2000 e del comma 4 dell'art.11 della citata legge regionale n.35/97, la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale comporta la dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e la nomina di un commissario ai sensi dell'art.14 della legge regionale n. 30/2000 dell'Ordinamento regionale degli enti locali;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti lo cali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Lipari e, contestualmente, dichiarare l'anticipata cessazione dalla carica del consiglio comunale ai sensi dell'art.2 della legge regionale n.25/2000.

Art. 2

Nominare il sig. Antonino Turrisi commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile.

Art.3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 10 luglio 2001.
  LEANZA 
  TURANO 

(2001.28.1569)
Torna al Sommariohome





DECRETO PRESIDENZIALE 31 luglio 2001.
Integrazione del decreto 3 maggio 2001, concernente legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, art. 13. Criteri e parametri. Anno 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che demanda all'Assessorato regionale degli enti locali le competenze in materia di erogazione agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali;
Visto il 4° comma dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che assegna agli enti locali una aliquota del fondo destinato ad interventi a sostegno delle autonomie locali, pari al 7,50% sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione-autonomie locali prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che così recita: "In sede di riparto delle somme corrispondenti all'aliquota del 7,50% di cui al comma 4 del presente articolo, l'Assessore regionale per gli enti locali attribuisce una quota aggiuntiva agli enti locali che dimostrino i mancati trasferimenti per la copertura finanziaria degli oneri per il personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 e alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, dovuti dalla Regione per gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6";
Visto il decreto n. 404 del 3 maggio 2001, registrato alla Ragioneria centrale degli enti locali al n. 309 del 10 maggio 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 18 maggio 2001, con il quale sono stati determinati i criteri e i parametri per l'assegnazione agli enti locali dell'aliquota sopra richiamata, rettificato con il decreto n. 697 del 3 luglio 2001;
Visto il verbale del 5 giugno 2001 del coordinamento Regione-autonomie locali, cui sono temporaneamente attribuite, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 6/97, le funzioni della Conferenza Regione-autonomie locali, che ha proposto di integrare i criteri di assegnazione dell'aliquota del 7,50% previsto dal comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2000 al fine di consentire, altresì, l'erogazione di contributi:
1)  alle isole minori per il trasporto dei rifiuti solidi urbani alla terra ferma della Sicilia;
2)  ai comuni per il trasporto degli anziani;
Ritenuto di poter accogliere la proposta formulata dalla Conferenza Regione-autonomie locali sopra riportata riservando per le finalità la somma complessiva di L. 9.000 milioni di cui L. 6.000 milioni per gli interventi di cui al punto 1) e L. 3.000 milioni per gli interventi di cui al punto 2);

Decreta:


Art. 1

Il decreto assessoriale enti locali n. 404 del 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 18 maggio 2001, con il quale sono stati determinati i criteri e i parametri per l'assegnazione agli enti locali dell'aliquota del 7,50%, di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, è integrato dagli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art.  2

Ai comuni delle isole minori è riservata la somma di L. 6.000 milioni, da erogare agli stessi comuni attraverso contributi, al fine di provvedere agli oneri finanziari per il trasporto dei rifiuti solidi urbani alla terra ferma della Sicilia.

Art.  3

Ai comuni che dichiarino di non potere provvedere al sostenimento delle spese di trasporto per gli anziani è riservata la somma di L. 3.000 milioni.

Art.  4

I comuni indicati ai precedenti artt. 2 e 3 potranno avanzare apposite istanze di contributo, ove non avessero già provveduto, entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione del presente decreto.

Art.  5

La spesa graverà sulla disponibilità dell'aliquota indicata al precedente art. 1.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale degli enti locali ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 luglio 2001.
  CUFFARO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 10 agosto 2001, al n. 386.
(2001.32.1754)
Torna al Sommariohome


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 9 luglio 2001.
Rinnovo dell'autorizzazione del centro privato di produzione di selvaggina Napoli Calogero, in agro di Valledolmo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 38 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il decreto n. 2661 di adozione dei criteri applicativi e degli indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di costituzione dei centri privati di produzione di selvaggina nonché la disciplina per la loro gestione;
Visto il decreto n. 1247 del 7 agosto 1991 di autorizzazione del centro di produzione di selvaggina Napoli Calogero;
Vista la domanda di rinnovo della concessione presentata dal titolare del citato centro di produzione di selvaggina Napoli Calogero;
Vista la proposta della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo datata 9 aprile 2001, prot. n. 1201, dalla quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per il rinnovo della concessione;
Visto la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 3435/2001 del 25 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' rinnovata l'autorizzazione del centro privato di produzione di selvaggina Napoli Calogero in località Mandranuova, agro di Valledolmo di cui al decreto n. 1247 del 7 agosto 1991.

Art. 2

La presente concessione ha la durata di anni 10 salvo proroga a far data dal presente decreto.

Art. 3

E' fatto obbligo al sig. Napoli Calogero di rispettare gli impegni assunti con la documentazione a suo tempo presentata e di cui al decreto n. 1247 del 7 agosto 1991 di autorizzazione del centro di produzione di selvaggina. I programmi di produzione, in particolare, non potranno in nessun caso eccedere le quantità previste dai criteri di cui al decreto n. 2661 del 13 agosto 1998 di cui alle premesse, con riferimento agli spazi destinati all'inselvatichimento.

Art. 4

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei requisiti di cui al decreto n. 2661 del 13 agosto 1998, degli impegni a suo tempo assunti, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comporta la revoca della presente autorizzazione.

Art. 5

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 luglio 2001.
  CROSTA 

(2001.28.1581)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 5 luglio 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 17, comma 11 della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in lottisti e non lottisti, consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dall'associazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai, prot. n. 2471 del 22 gennaio 2001, n. 5065 del 13 febbraio 2001 e n. 12632 del 23 aprile 2001, con le quali la stessa federazione ha trasmesso nuove istanze di autorizzazione al servizio;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai lottisti, in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/1999 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che, ai sensi del disposto del citato 4° comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, a decorrere dall'anno 2000, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente dai punti di raccolta aderenti all'ente garante;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fidejussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai prot. n. 15476 del 17 maggio 2001, con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fidejussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Viste le note dell'Ecomap n. 10087 del 22 marzo 2001 e n. 15982 del 18 maggio 2001, con le quali lo stesso ente ha comunicato l'elenco dei rivenditori in copertura fidejussoria per l'anno 2001, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questa Regione per il tramite della FIT;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale bilancio e finanze - Dipartimento regionale delle finanze e del credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1 è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418 ed alla avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale bilancio e finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/1999 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione assessoriale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizza tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fidejussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale bilancio e finanze - Dipartimento regionale delle finanze e del credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 5 luglio 2001.
  CERNIGLIARO 




(2001.28.1564)
Torna al Sommariohome






DECRETO 5 luglio 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 722 del 20 febbraio 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 28 del 26 gennaio 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed in particolare l'articolo 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'articolo 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visto il proprio decreto n. 34 del 29 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Mirabella Agatino, Mondello Giuseppa, Gionfriddo Patrizia e Di Mauro Vasques Angela, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite, e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-01658/01 del 3 aprile 2001, LRV-30-2053/01 del 23 aprile 2001, LRV-30-02124/01 del 26 aprile 2001 e LRV-30-02149/01 del 30 aprile 2001 della società Lottomatica, con le quali ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:



Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 15880 del 21 maggio 2001 e n. 16929 del 31 maggio 2001, con le quali la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Vista la nota n. 15998 del 18 maggio 2001, con la quale l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica e, conseguentemente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:




Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene recovata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1 è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418 ed alla avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale bilancio e finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/1999 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizza tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale bilancio e finanze - Dipartimento regionale delle finanze e del credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2001.
  CERNIGLIARO 

(2001.28.1565)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 18 giugno 2001
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Ennese Agricola, con sede in Enna, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n.45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;
Visto il verbale n. 9, repertorio scioglimenti, dell'UPLMO di Enna, dal quale è emessa l'esistenza della condizione prevista dall'art.2544 del codice civile per lo scioglimento della società cooperativa Ennese Agricola, con sede in Enna;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 24 febbraio 2000, con parere n.2502, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa Ennese Agricola, con sede in Enna;
Visto l'art.2544 del codice civile;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Ennese Agricola con sede in Enna, via Portosalvo n.35, costituita il 19 gennaio 1982 con atto omologato dal tribunale di Enna il 19 marzo 1982 ed iscritta nel registro prefettizio sezione agricola con D.P. n.177 del 15 marzo 1983, è sciolta e messa in liquidazione.

Art.2

Il dott. Placa Giuseppe, nato a Piazza Armerina il 3 febbraio 1946, residente a Piazza Armerina, via S.Pietro n.42, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art.3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo la normativa vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 giugno 2001.
  SPERANZA 

(2001.28.1549)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 20 giugno 2001.
Determinazione del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n.45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, n.1577 e successive leggi di coordinamento;
Vista la legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, art. 21;
Visti gli artt.15 e 20, lett. c della legge 31 gennaio 1992, n.59;
Visto il D.M.30 dicembre 1998;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n.8, art.33, comma 2, che dispone che il contributo relativo alle spese per le ispezioni ordinarie è a carico delle cooperative per un 50% e per il restante 50% a carico di questo Assessorato;
Visto il D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.100 del 2 maggio 2001, con il quale è stata determinata la misu-ra del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002;
Ritenuto necessario procedere alla determinazione per il biennio 2001/2002 del contributo anzidetto;
Visto il parere favorevole reso, nella seduta del 13 giugno 2001, dalla Commissione regionale per la cooperazione;

Decreta:


Art. 1

Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, dovuto ai sensi del comma 1 dell'art.21 della legge regionale 23 maggio 1991, n.36, viene fissato per il biennio 2001/2002 nella misura sotto indicata:
a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100 o un capitale sociale versato non superiore a L. 500.000: L. 440.000 pari a 227,24 Euro;
b) enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 e non superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 2.000.000: L. 1.100.000 pari a 568,10 Euro;
c) enti cooperativi con numero di soci superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L. 2.000.000: L. 2.200.000 pari a 1.136,21 Euro.

Art. 2

Per le cooperative iscritte nel registro delle imprese nel 2000 o nel corso del biennio 2001/2002 e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento, il contributo è fissato nella misura minima di L.440.000. Su tale importo verranno applicate le maggiorazioni di cui agli artt.3, 4 e 7.

Art.  3


I contributi così determinati sono aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art.15 della legge 31 gennaio 1992, n.59.Per gli enti iscritti all'albo nazionale e delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, il predetto aumento del 50% non è applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano mai avviato o realizzato un programma edilizio.

Art.4

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 sono aumentati del 30% per le cooperative sociali assoggettabile ad ispezione annuale ai sensi dell'art.3 della legge 8 novembre 1991, n.381.

Art.5

Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti all'art.15 della legge n.59/92 prevale quello riferibile alla fascia più alta.

Art.6

Ai sensi del comma 3 dell'art.21 della legge regionale n.36/91, modificato dal comma 2 dell'art.33 della legge regionale 17 marzo 2000, n.8, il contributo di cui agli articoli precedenti è a carico delle cooperative per un 50% e per il restante 50% a carico di questo Assessorato.

Art.7

Come disposto dall'art.20, comma c), della legge n. 59/92, i contributi determinati ai sensi dei precedenti artt.1 e 3 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e tale importo deve essere versato sul conto corrente postale n.11854015 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.

Art.8

Le cooperative aderenti ad una delle associazioni nazionali di tutela, assistenza e rappresentanza del movimento cooperativo devono versare la quota parte loro spettante alle rispettive associazioni.
Le cooperative non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali devono versare la quota parte dovuta nel cap.4481/01 dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione, tramite la Cassa regionale del Banco di Sicilia.

Art.  9

Il versamento del contributo, così come determinato negli articoli precedenti, deve essere effettuato entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per le cooperative costituite nel corso del biennio, il termine di cui sopra decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Art.10

Per le cooperative che ritardano od omettono il pagamento si provvederà alla riscossione coatta tramite ruoli senza ulteriore diffida ad adempiere.Nei loro confronti verranno applicate le penalità stabilite dall'art.15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n.59.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 giugno 2001.
  GUERRERA 

(2001.28.1547)
Torna al Sommariohome






DECRETO 22 giugno 2001.
Ambiti territoriali inerenti la sottomisura 4.1.2b del POR Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea, con decisione C (2000) n. 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 ed esternata con D.P. n. 60/S.G. del 28 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, reg. n. 1, fg. n. 59;
Vista la scheda tecnica della sottomisura 4.1.2b) "Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI artigiane", che prevede nella I fase di attuazione della sottomisura il completamento e la riqualificazione della dotazione di aree per insediamenti produttivi esistenti nel territorio regionale, previa individuazione sulla base dei criteri stabiliti dalla stessa scheda tecnica, degli ambiti territoriali nei quali intervenire;
Viste le osservazioni dei servizi della Commissione europea al complemento di programmazione;
Ritenuto opportuno modificare la scheda tecnica della sottomisura 4.1.2b) alla luce delle suddette osservazioni;
Vista la scheda tecnica della sottomisura 4.1.2b) approvata dal comitato di sorveglianza nella seduta del 29 e 30 maggio 2001;
Visto il parere reso dalla Commissione regionale per l'artigianato nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:


Articolo unico

Sono individuati gli ambiti territoriali distinti per provincia nei quali intervenire sulla base dei criteri indicati nella scheda tecnica della sottomisura 4.1.2b) "Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI artigiane" del POR Sicilia 2000/2006 e riportati nei prospetti che allegati al presente decreto ne formano parte integrante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto di competenza.
Palermo, 22 giugno 2001.
  GUERRERA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 17 luglio 2001.
Reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 3.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (Occorre Acrobat Reader)

(2001.32.1796)
Torna al Sommariohome






DECRETO 25 giugno 2001.
Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa S.A.C.C.A.F., con sede in Siracusa.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n.45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;
Visto il decreto n.1743 del 22 ottobre 1992, con il quale la cooperativa S.A.C.C.A.F. con sede in Siracusa è stata sciolta, messa in liquidazione coatta amministrativa ed il dott.Sebastiano Brancati nominato commissario liquidatore che ha rinunciato all'incarico;
Visti i successivi decreti n.501/I/VII del 22 febbraio 1995, n.1789/I/VI del 30 luglio 1997, n. 1012/I/VI del 20 maggio 1998, n.2691/I/VI del 19 novembre 1998, con i quali sono stati nominati altrettanti commissari liquidatori;
Visto il decreto n.363/I/VII del 15 marzo 2001, con il quale, in ultimo, è stato nominato l'avv. Luciano Strazzeri;
Vista la lettera dell'11 maggio 2001, con la quale il predetto avv. Luciano Strazzeri ha comunicato di essere impossibilitato ad espletare l'incarico conferitogli per motivi professionali;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

L'avvocato Giordano Rita, nata a Messina il 4 dicembre 1969 e residente in via Olimpia n.41 - Messina, è nominata dalla data di notifica del presente decreto commissario liquidatore della cooperativa S.A.C.C.A.F. con sede in Siracusa, costituita il 12 dicembre 1985, iscritta al n.5727 del registro delle società con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle società.

Art.2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo la normativa vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 giugno 2001.
  SPERANZA 

(2001.28.1548)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 26 giugno 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Rita, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza n. 47/2001 del 10 maggio 2001, con la quale il tribunale di Catania dichiarava lo stato d'insolvenza della cooperativa Rita, con sede in Catania;
Visto l'art. 195 legge fallimentare;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Rita, con sede in Catania, via Tito Manlio Manzella n. 5, costituita il 4 luglio 1972 con atto omologato dal tribunale di Catania il 6 agosto 1973 ed iscritta nel registro prefettizio con D.P. n. 96 del 23 gennaio 1975, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

L'avv. Ferraù Francesco, nato a Messina il 18 gennaio 1968 e residente via Francesco Faranda, 11 - Messina, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo la normativa vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 luglio 2001.
  SPERANZA 

(2001.28.1550)
Torna al Sommariohome





DECRETO 27 luglio 2001.
Bando relativo alla sottomisura 4.1.2b del POR Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 ed esternata con D.P. n. 60/S.G. del 28 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, reg. 1, fg. 59;
Vista la nota n. 60/POR del 12 giugno 2001, con la quale questo Dipartimento ha trasmesso al Tavolo tecnico di asse la proposta di bando per l'esame dello stesso;
Considerato che in data 15 giugno 2001 il Tavolo tecnico di asse si è espresso favorevolmente sullo schema proposto;
Visto il decreto n. 1158 del 22 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001, reg. 1, fg. 3, con il quale questo Dipartimento ha individuato gli ambiti territoriali nei quali intervenire;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il bando relativo alla sottomisura 4.1.2b) "Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI artigiane" del POR Sicilia 2000/2006, che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Dipartimento per il visto di competenza e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 luglio 2000.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 2 agosto 2001 al n. 407.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2001.32.1796)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 giugno 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al centro urbano di Ucria.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Viste le note prot. n. 741 del 27 settembre 2000 e n. 7381 del 4 ottobre 2000, con le quali il sindaco del comune di Ucria (provincia di Messina), essendo del parere che la perimetrazione delle aree a rischio nel piano straordinario sia più estesa di quella realmente esistente, chiede la revisione dello stesso;
Vista la nota n. 2237 del 15 marzo 2001, con la quale il sindaco del comune di Ucria, ribadendo che la richiesta di revisione del piano straordinario è riferita al centro urbano di Ucria, trasmette copia dello studio geologico a supporto del P.R.G. redatto dal geol. dott. G. Paterna, relazione geologica con perimetrazione delle aree soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico relativamente al centro urbano a firma del geol. dott. Bucca, relazioni geologiche riguardanti progetti di consolidamento in alcune località del centro abitato e relative cartografie;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, a firma dei dirigenti tecnici geol. S. Lo Presti, ing. A. Biancuzzo, arch. O. Dejean, del dir. coordinatore ing. V. Cigala e del capo dell'ufficio ing. F. Rigano, trasmessa con nota prot. n. 2780-8014 del 7 giugno 2001, riguardante la revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro urbano di Ucria;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro urbano di Ucria, in provincia di Messina, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio di frana, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2001.27.1444)
Torna al Sommariohome






DECRETO 22 giugno 2001.
Approvazione di variante riguardante modifiche al regolamento edilizio del comune di Sinagra.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.LL. n. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale n. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 2648 del 5 aprile 2001, con il quale il sindaco del comune di Sinagra ha trasmesso, unitamente agli atti di pubblicazione, la delibera consiliare n. 4 del 31 gennaio 2001 per l'approvazione di competenza di questo Assessorato delle modifiche apportate al regolamento edilizio comunale;
Vista la delibera n. 4 del 31 gennaio 2001, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Sinagra ha adottato, come da formulazione contenuta nel testo denominato "emendamenti", le modifiche agli artt. 25, 27 e 28 del regolamento edilizio;
Visti gli atti relativi al deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la certificazione del 5 aprile 2001, a firma congiunta del sindaco e del segretario comunale, attestante la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 4/01, nonché l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la stessa;
Visto il parere n. 25 del 19 giugno 2001, reso dal gruppo XXX/D.R.U., ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Il comune di Sinagra é dotato di un P.R.G. con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio approvato con decreto n. 14 del 20 gennaio 1997;
Con delibera n. 4/2001 il consiglio comunale ha adottato le modifiche agli artt. 25, 27, 28 del R.E nei termini di cui all'elaborato che fa parte integrante della delibera. Nel suddetto elaborato risulta riportato il testo vigente, il testo proposto al C.C. e il testo definitivo con gli emendamenti del CC.
Le modifiche in esame relative al testo emendato possono essere così sintetizzate:
Art. 25, punto 5 "Volume"
Con la modifica, ferma restando la definizione di volume complessivo, sono stati elencati i volumi tecnici non computabili ai fini del calcolo della volumetria totale (i porticati se destinati ad uso collettivo, le strutture connesse all'escavazione di pozzi, limitatamente al vano alloggiamento degli impianti tecnologici, le tettoie, i gazebi, le logge coperte, e tutte le analoghe strutture precarie, nonché i volumi tecnici).
Tale modifica non contrasta con la vigente normativa.
Art. 25, punto 7, distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà
La modifica consente "per le nuove costruzioni, l'edificazione sul confine di proprietà, sempreché la parete non sia finestrata, o a distanza di mt. 5 dal confine".
Tale modifica non appare migliorativa rispetto all'articolo originario il quale invece ammette, correttamente, tale possibilità esclusivamente se preesiste una parete in aderenza senza finestre o in base ad un progetto unitario dei fabbricati che si intendono realizzare in aderenza. Del resto il testo vigente è in aderenza al disposto dell'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Per quanto suddetto la modifica non risulta condivisibile.
Art. 25, punto 8, distanze minime tra fabbricati
La modifica consiste nell'eliminazione della parte dell'articolo che disciplina le distanze fra costruzioni in caso di pareti prospicenti e per pareti non finestrate. Invece viene aggiunta la prescrizione che la distanza dai confini del lotto non può essere inferiore a mt. 5 oppure l'edificazione in adiacenza.
In linea di massima il testo è formulato nel rispetto del dettato dell'art. 9, punto 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pertanto la modifica risulta condivisibile. Tuttavia dovrà essere cassato il secondo comma in quanto replica le norme del precedente punto 7.
Art. 25, punto 12, volumi tecnici
Il suddetto punto costituisce una nuova voce del suddetto articolo e intende definire i volumi tecnici ai fini del calcolo volumetrico.
Tale modifica, che si condivide, è congruente alla vigente normativa in quanto elenca i volumi tecnici detraibili nei limiti imposti dalla circolare del Ministro dei lavori pubblici 31 gennaio 1973, n. 2474.
Art. 25, punto 13, copertura a tetto
Il suddetto punto costituisce una nuova voce del suddetto articolo ai fini della realizzazione di coperture a tetto a falde, fissando le pendenze massime tra 30% e 35%, secondo i tipi di coperture, non computabili ai fini dell'altezza max prevista e comprendendo tra i volumi tecnici il volume tra l'ultimo solaio piano ed il manto di copertura.
Tale modifica appare condivisibile, tuttavia occorre precisare che l'altezza va computata dall'estradosso dell'ultimo solaio di copertura al manto di copertura del tetto.
Art. 27, comma 3, aspetto e manutenzione degli edifici
Con tale modifica si intende precisare che la sistemazione di tubi di scarico, canne fumarie o di ventilazione e canalizzazione nella parte esterna degli edifici nuovi e nelle modificazioni degli edifici esistenti, prospettanti su strade pubbliche o piazze, deve essere tale da inserirsi funzionalmente con preciso carattere architettonico.
Tale modifica appare condivisibile sempre che si proceda all'inserimento degli stessi in un disegno unitario.
Art. 27, comma 5, aggetti e sporgenze
Riguarda la sporgenza massima consentita dei balconi che non possono sporgere più del decimo della larghezza della strada o del distacco, ed, in ogni caso, la sporgenza massima non può superare mt. 1,30 solo se aggettanti su strade e/o spazi pubblici.
Tale modifica appare condivisibile, tuttavia tale limitazione deve essere prevista anche per le vie carrabili di accesso privato.
Alla luce di quanto sopra riportato e dall'esame della documentazione prodotta, questo gruppo di lavoro è del parere che sia possibile assentire la richiesta di modifiche ed integrazioni del regolamento edilizio così come riportato nel testo denominato "emendamenti" con esclusione del punto 7 dell'art. 25 e con le prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 25 del 19 giugno 2001 espresso dal gruppo XXX del Dipartimento dell'urbanistica di questo Assessorato;
Rilevata la regolarità della procedura seguita dal comune;

Decreta:


Art. 1

E' approvata, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in conformità a quanto esposto dal gruppo XXX/D.R.U. con parere n. 25 del 19 giugno 2001, la variante riguardante le modifiche agli artt. 25, 27 e 28 del R.E. vigente nel comune di Sinagra, di cui alla delibera consiliare n. 4 del 31 gennaio 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto la delibera consiliare n. 4 del 31 gennaio 2001 ed il parere del gruppo XXX n. 25 del 19 giugno 2001 che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 3

Il comune di Sinagra resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che con esclusione degli elaborati allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 giugno 2001.
  SCIMEMI 

(2001.27.1504)
Torna al Sommariohome





DECRETO 25 giugno 2001.
Modifica del decreto 5 ottobre 1989, concernente autorizzazione del progetto per il potenziamento della ferrovia circumetnea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota del Ministero dei trasporti - Gestione governativa ferrovia circumetnea, prot. n. 3742 dell'8 settembre 1997, con cui è stata richiesta a questo Assessorato la modifica al decreto n. 1260/89 del 5 ottobre 1989 in dipendenza che parte dell'area soggetta a vincolo è stata interessata dalla costruzione di una comunità alloggio per portatori di handicap;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 68 del 18 maggio 1999, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, viene espresso parere favorevole alla modifica del provvedimento di autorizzazione per l'ammodernamento della tratta ferroviaria Catania-Paternò (decreto n. 1260/89);
Visti i pareri dell'ufficio del Genio civile di Catania prot. n. 25662 - 38125 del 13 gennaio 1996, n. 2384 del 21 gennaio 1996 e n. 208 - 1174 del 6 febbraio 1997, rilasciati, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sul progetto di revisione del P.R.G. adottato dal consiglio comunale con delibera n. 130/99;
Visto il parere n. 14 del 12 giugno 2001 del gruppo XXVIII del Dipartimento dell'urbanistica di questo Assessorato, espresso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 10 aprile 1995, che parzialmente di seguito si riporta:
"...Omissis...
Premesso che:
-  il comune di Paternò è in atto dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 345 del 21 settembre 1983, il cui progetto di revisione è stato adottato con delibera commissariale n. 130/99 e nell'ambito del quale si evince che l'area in argomento è destinata a zona di attrezzatura di interesse comune;
-  con decreto n. 1260/89 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, il progetto per il potenziamento e la trasformazione della Ferrovia circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Catania, Misterbianco, Belpasso e Paternò;
-  con nota n. 021707 del 13 agosto 1996 il comune di Paternò ha richiesto al Ministero dei trasporti G.G.F.C. il nulla osta per la realizzazione di un edificio per comunità alloggio per portatori di handicap in zona Ardizzone, ricadente all'interno di un soggetta a vincolo ferroviario, e per cui il comune di Paternò aveva rilasciato la concessione edilizia n. 1 del 19 gennaio 1993, in conformità al P.R.G. allora vigente, ma non tenendo conto della variante autorizzata col decreto n. 1260/89.
-  con nota n. 8649 del 18 marzo 1997 il comune di Paternò ha richiesto a questo Assessorato la modifica del decreto n. 1260/89 ai fini dello stralcio dell'area interessata dalla realizzazione della comunità alloggio;
-  con nota n. 3742 dell'8 settembre 1997 anche il Ministero dei trasporti G.G.F.C. ha chiesto a questo Assessorato la modifica al decreto n. 260/89, con lo stralcio della parte di area interessata dai lavori in caso di esecuzione da parte del comune di Paternò;
-  con nota n. 2155 del 17 febbraio 1998 questo Assessorato ha richiesto al Ministero dei trasporti G.G.F.C. e al comune di Paternò una integrazione degli atti che viene nel tempo prodotta;
-  il Ministero dei trasporti, con nota n. 1493 del 10 aprile 1998, ha comunicato che il progetto approvato con decreto n. 1260/89 prevede, in adiacenza ad alcune stazioni, la realizzazione di parcheggi scambiatori, la cui localizzazione ha valore indicativo in quanto la definizione della sistemazione definitiva di tali aree viene demandata alle amministrazioni comunali ed integrate nelle previsioni degli strumenti urbanistici.
Considerato
-  il procedimento amministrativo di autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i. appare regolare;
-  il comune di Paternò ha espresso parere favorevole alla modifica del decreto n. 1260/89 con delibera C.C. n. 68/99 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
-  l'edificio da adibire a comunità alloggio, assentito con concessione edilizia n. 1/93, è in parte già realizzato e il suo impianto è riportato nelle tavole del nuovo P.R.G. che il comune di Paternò ha adottato con delibera commissariale n. 130/99 e trasmesso a questo Assessorato per l'approvazione in data 30 marzo 2001;
-  il Ministero dei trasporti G.G.F.C. ha dichiarato che la modifica del perimetro dell'area da adibire a parcheggio e la riduzione della sua superficie non precludono la fattibilità delle strutture ferroviarie e di quelle ad esse connesse previste nell'area in questione;
-  la realizzazione ed il completamento della "comunità alloggio" è compatibile con l'assetto del territorio e riveste carattere di pubblica utilità;
-  la compatibilità sotto il profilo geomorfologico si può considerare verificata alla luce dei pareri del Genio civile citati in premessa;
Per tutto quanto sopra espresso questo gruppo di lavoro propone di approvare la modifica al decreto n. 1260/89 del 5 ottobre 1989 ai fini dello stralcio dell'area interessata alla realizzazione dell'edificio "Comunità alloggio per portatori di handicap".";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 14 del 12 giugno 2001 espresso dal gruppo XXVIII/DRU di questo Assessorato con nota n. 231 del 15 giugno 2001;
Rilevata la regolarità della procedura;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 14 del 12 giugno 2001 del gruppo XXVIII/D.R.U. in premessa riportato, è autorizzato, a modifica del decreto n. 1260 del 5 ottobre 1989, lo stralcio dell'area interessata alla realizzazione dell'edificio "Comunità alloggio per portatori di handicap", ricadente in località Ardizzone nel comune di Paternò.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 14 del 12 giugno 2001 espresso dal gruppo XXVIII/D.R.U. Assessorato;
2)  delibera di C.C. n. 68 del 18 maggio 1999 contenente il foglio prot. n. 1493 del 10 aprile 1998 del Ministero dei trasporti e della navigazione G.G.F.C. nonché la planimetria con evidenziata l'area di pertinenza edificio "comunità alloggio";
3)  planimetria tratta Borgo Paternò - scala 1:2.000;
4)  planimetria modificata tratta Borgo Paternò - scala 1:2.000.

Art. 3

Il Ministero dei trasporti ed il comune di Paternò sono onerati, rispettivamente, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 giugno 2001.
  SCIMEMI 

(2001.27.1502)
Torna al Sommariohome




DECRETO 27 giugno 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio comunale di Cesarò.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall' art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Vista la nota prot. n. 7788 del 31 ottobre 2000, con la quale il sindaco del comune di Cesarò (provincia di Messina), essendo del parere che la perimetrazione delle aree a rischio nel piano straordinario non sia perfettamente corrispondente a quella realmente esistente, chiede la revisione dello stesso;
Vista la nota n. 2305 del 17 aprile 2001, con la quale l'amministrazione comunale di Cesarò trasmette all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico a supporto del P.R.G., redatto dal geol. dott. F. Amantia Scuderi, studio geologico relativo ai fenomeni di dissesto idrogeologico, redatto dal geol. dott. G. Barbagallo e cartografie relative;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina a firma dei dirigenti tecnici geol. S. Lo Presti, ing. A. Biancuzzo, arch. O. Dejean, del dir. coordinatore ing. V. Cigala e del capo dell'ufficio ing. F. Rigano, trasmessa con nota prot. n. 11474 del 20 giugno 2001, riguardante la revisione delle aree a rischio idrogeologico del territorio comunale di Cesarò;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Cesarò, in provincia di Messina, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio di frana, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2001.27.1494)
Torna al Sommariohome





DECRETO 2 luglio 2001.
Rettifica del decreto 25 maggio 2001, concernente approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Casteldaccia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto il proprio D.DIR. n. 305/DRU del 25 maggio 2001, con il quale è stata approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Casteldaccia per l'individuazione di aree industriali e artigianali di cui alla delibera di consiglio comunale n. 24 del 15 marzo 2000;
Ritenuto di dover procedere all'integrazione del suddetto decreto con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato parere n. 251/XXVI del 16 maggio 2001, erroneamente non riportate;
Ritenuto di dover procedere ad un'opportuna correzione dell'art. 2 relativamente all'allegato 1) erroneamente indicato come parere n. 252/XXVI del 16 maggio 2001;

Decreta:


Art. 1

L'art. 1 del D.DIR. n. 305/DRU del 25 maggio 2001 viene così sostituito:
"Ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, è approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Casteldaccia, di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 15 marzo 2000, avente per oggetto variante al programma di fabbricazione per individuazione aree industriali e artigianali, a condizione che siano osservate oltre che le indicazioni espresse dal Genio civile nel parere relativo alla variante sezione 7ª, gruppo geologi, prot. n. 31107 del 20 marzo 2000, anche quelle di cui al parere sezione 1ª, gruppo geologi, prot. n. 31466 del 17 dicembre 1997, rilasciato relativamente al P.R.G. e che vengano inoltre salvaguardati gli ulivi presenti nella zona in ottemperanza a quanto disposto con D.L.L. n. 475/45 e successive modifiche e integrazioni".

Art. 2

Il punto 1) dell'art. 2 del D.DIR. n. 305/DRU del 25 maggio 2001 viene così modificato:
1)  parere del gruppo XXVI n. 251 del 16 maggio 2001.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 luglio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.27.1505)
Torna al Sommariohome





DECRETO 5 luglio 2001.
Approvazione del programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 42 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Terrasini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista l'istanza del comune di Terrasini, prot. n. 3358 del 7 giugno 2001, con la quale è stato ritrasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, un programma costruttivo da attuare in zona con specifica destinazione del P.R.G. vigente;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 23 novembre 2000, n. 17 del 26 marzo 2001 e n. 35 del 4 giugno 2001 immediatamente esecutiva e trasmessa al CO.RE.CO. l'8 giugno 2001, con le quali è stato approvato il programma costruttivo per edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in area ricadente all'interno del P.R.G. approvato con decreto n. 211/D.R.U. del 26 maggio 1999 in zona edificabile con specifica destinazione;
Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo n. 26724-32042/97 del 31 dicembre 1997 emesso sul programma costruttivo;
Visto il parere favorevole espresso dall'Azienda unità sanitaria locale n. 6, n. 2498 del 12 novembre 1997 sul programma costruttivo;
Visto il parere favorevole n. 7 del 26 marzo 1998, reso dal gruppo XXVI della D.R.U.;
Visto il decreto assessoriale n. 160/D.R.U. dell'8 aprile 1998, con il quale era stato approvato il programma costruttivo in argomento;
Rilevato che i termini per la sua attuazione previsti con lo stesso decreto sono nel frattempo scaduti, senza che lo stesso sia stato iniziato;
Visto il parere n. 352 del 4 luglio 2001, con il quale il gruppo 26° di questo dipartimento così si è espresso:
"...Omissis...
Per tutto quanto sopra espresso, questo gruppo è del parere che il programma costruttivo relativo alla realizzazione di n. 42 alloggi di edilizia residenziale pubblica finanziato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici e da quello della cooperazione, per quanto previsto dal 1° comma dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, possa essere approvato a condizione che venga attuato nel rispetto delle previsioni nello stesso contenute";
Ritenuto di poter condividere il predetto rapporto che costituisce allegato al presente decreto;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e successive modifiche, è approvato il programma costruttivo descritto in premessa, riapprovato con deliberazione del consiglio comunale n. 82 del 23 novembre 2000, rettificata con l'atto n. 35 del 4 giugno 2001 esecutivo nei termini di legge.

Art. 2

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 86 del 6 maggio 1981, è fatto obbligo di definire gli espropri ed utilizzare l'area entro il termine di anni due.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
-  tav.    1  -  relazione tecnica;
-  tav.    2  -  rilievo del comparto (planimetria generale con quote altimetriche);
-  tav.    3  -  corografie;
-  tav.    4  -  planimetria generale (urbanizzazioni primarie, dati metrici, misurazione del lotto);
-  tav.    5  -  prescrizioni planivolumetriche, sezioni;
-  tav.    6  -  assonometrie;
-  tav.    7  -  schemi tipologici, piante, sistemi aggrega tivi;
-  tav.    8  -  profili regolatori;
-  tav.    9  -  planimetrie reti tecnologiche;
-  tav.  10  -  piano particellare di esproprio;
-  tav.  11  -  valutazione dei costi;
-  tav.  12  -  norme tecniche di attuazione;
-  relazione geologica di massima;
-  parere gruppo XXVI n. 352 del 4 luglio 2001.

Art. 4

Il comune di Terrasini resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Terrasini per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 5 luglio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.29.1643)
Torna al Sommariohome



   


DECRETO 12 luglio 2001.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio comunale di Burgio.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, conventito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Vista le note prot. n. 5951 del 10 ottobre 2000 e n. 2648 del 23 aprile 2001, con le quali il sindaco del comune di Burgio (provincia di Agrigento), poiché la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata, chiede la revisione del piano straordinario e trasmette copia di uno studio geologico redatto dal geol. E. Siragusa, con il quale viene fornita una valutazione del rischio, per ciascuna zona, che tiene conto degli aspetti geologici generali;
Vista la relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, a firma dell'ing. V.Di Rosa, del geol. V.Capobianco e del geol. P. Costanza, riguardante la revisione delle aree a rischio idrogeologico del territorio comunale di Burgio, effettuata sulla base delle linee guida per la revisione del piano straordinario e trasmessa con nota n. 4396 del 4 giugno 2000, che tiene conto della valutazione del rischio in relazione alla pericolosità dell'evento e alla vulnerabilità degli elementi coinvolti;
Vista la relazione istruttoria prot. n. 260 dell'11 luglio 2001 del competente ufficio per l'assetto idrogeologico di questo dipartimento;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2001, del territorio comunale di Burgio in provincia di Agrigento, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio di frana soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2001.
  NAVARRA TRAMONTANA 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2001.29.1650)
Torna al Sommariohome





DECRETO 12 luglio 2001.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione ed esercizio di n.3 elettrodotti nell'area degli impianti della diga Garcia.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art.6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15;
Visto l'art.10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n.99 del 29 maggio 1969, con il quale è stato approvato il piano di fabbricazione del comune di Contessa Entellina;
Visto il decreto n.213 del 9 agosto 1980, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Monreale;
Visto il decreto n.335 dell'11 luglio 1997 con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Poggioreale;
Vista la nota prot. n. 014617 del 17 ottobre 1996, con la quale l'Enel, compartimento di Palermo esercizio distrettuale della Sicilia occidentale, zona di Palermo esterna, ha inoltrato istanza per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di n. 3 elettrodotti a 20 kv nell'area degli impianti della diga Garcia (compl. Dorsali nn. 13, 49 e 50), ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dalla legge regionale n. 15/91, art. 6;
Vista la nota prot. n. 14602 del 17 ottobre 1996, con la quale l'Enel chiedeva al comune di Monreale il rilascio del nulla-osta di massima alla costruzione del progetto su indicato mediante delibera consiliare;
Vista la nota prot. n. 14603 del 17 ottobre 1996 con la quale l'Enel richiedeva al comune di Poggioreale il nulla osta di massima, mediante delibera consiliare, alla costruzione del progetto summenzionato;
Vista la nota prot. n. 14606 del 17 ottobre 1996, con la quale l'Enel richiedeva al comune di Contessa Entellina il rilascio del nulla osta di massimo, mediante delibera consiliare, alla costruzione del progetto in argomento;
Vista la delibera consiliare n. 147 del 19 novembre 1996, resa esecutiva dal Coreco nella seduta del 3 gennaio 1997 ai nn. 26907/457, con la quale il consiglio comunale di Contessa Entellina ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto in argomento;
Vista la delibera consiliare n. 208 del 19 novembre 1997, con la quale il comune di Monreale esprime parere favorevole al progetto in oggetto;
Vista la delibera consiliare n. 56 del 30 novembre 1996, con la quale il comune di Poggioreale esprime parere favorevole al progetto summenzionato;
Vista la nota prot. n. 25771, sez. III del 19 gennaio 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo esprime parere favorevole con prescrizioni al progetto in oggetto ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74;
Vista la nota prot. n. DEPAE7P2000000766 del 21 febbraio 2000 con la quale l'Enel trasmette il parere favorevole, rilasciato con condizioni dall'ufficio del Genio civile di Trapani con prot. n. 8622 del 7 giugno 1999 ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/4;
Visto il nulla osta prot. n. 21189 dell'8 gennaio 1997, rilasciato dal'Ispettorato ripartimentale foreste di Trapani con prescrizioni;
Vista la nota n. 09003/t del 19 giugno 1997, rilasciata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo, con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 con condizioni;
Visto il parere n. 299 del 13 giugno 2001 del gruppo XXVI/D.R.U., reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note sopracitate, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
- l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto in oggetto, rientra nei programmi di potenziamento ed ammodernamento della rete elettrica di 1° livello della zona di Palermo esterna.
- Essi prevedono la costruzione di elettrodotti destinati ad alimentare gli impianti delle diverse stazioni di sollevamento e pompaggio che gravitano nell'area del bacino artificiale Garcia ed a migliorare il servizio in genere, in quanto caratterizzati da una grande affidabilità con conseguente riduzione delle interruzioni di energia elettrica.
- Le opere in questione sono di particolare interesse regionale ed in virtù della legge istitutiva, l'Enel S.p.A. è istituzionalmente competente ad eseguirle.
- Questo gruppo di lavoro XXVI della D.R.U. per quanto visto, premesso e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 299 del 13 giugno 2001 reso dal gruppo 26/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere espresso dal gruppo XXVI/D.R.U. n. 299 del 13 giugno 2001 e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei superiori pareri, è autorizzato il progetto relativo alla costruzione ed esercizio di n. 3 elettrodotti a 20 kv nell'area degli impianti della diga Garcia (compl. Dorsali nn. 13, 49 e 50).

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) relazione e corografia in scala 1:25.000;
2) calcolo di verifica dei sostegni a traliccio tipo TC testa SC1;
3) raccordo aereo fra dors. 13 e dors. 50 (profilo);
4) raccordo aereo fra dors. 13 e dors. 50 (striscia mappale);
5) compl. dors. 49 - C.P. S. Carlo/C.P. Roccamena - tratto contrada Grottanera/C.P. Roccamena (profilo);
6) compl. dors. 49 - C.P. S. Carlo/C.P. Roccamena - tratto contrada Grottanera/C.P. Roccamena (striscia mappale);
7) dorsale mt. aerea n. 50 - C.P. S. Carlo/C.P. Roccamena (profilo);
8) dorsale mt. aerea n. 50 - C.P. S. Carlo/C.P. Roccamena (striscia mappale);
9) striscia mappale (tratto dorsale n. 13) - territorio Roccamena-Monreale;
10) relazione geologica-tecnica;
11) carta geomorfologica;
12) parere gruppo XXVI/D.R.U. n. 299 del 13 giugno 2001.

Art. 3

L'Enel, Compartimento di Palermo esercizio distrettuale della Sicilia occidentale, zona di Palermo esterna, resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'Enel ed i comuni di Contessa Entellina, Monreale e Poggioreale sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.29.1651)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa.


Con decreto presidenziale n. 156/gr. V/S.G. del 18 giugno 2001, sono stati trasferiti all'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti nell'inventario allegato al medesimo.
(2001.28.1556)
Torna al Sommariohome





Trasferimento di beni all'A.R.N.A.S., Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo.


Con decreto presidenziale n. 157/gr. V/S.G. del 18 giugno 2001, sono stati trasferiti all'A.R.N.A.S., Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti nell'inventario allegato al medesimo.
(2001.28.1555)
Torna al Sommariohome





Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania.


Con decreto presidenziale n. 158/gr. V/S.G. del 18 giugno 2001, sono stati trasferiti all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti nell'inventario allegato al medesimo.
(2001.28.1554)
Torna al Sommariohome





Trasferimento di beni all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani.


Con decreto presidenziale n. 159/gr. V/S.G. del 18 giugno 2001, sono stati trasferiti all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, i beni descritti nell'inventario allegato al medesimo.
(2001.28.1553)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, per l'esecuzione di lavori irrigui serbatoio Castello, 1° lotto, distretti Calamonaci e Media valle Verdura su beni immobili siti nei comuni di Lucca Sicula, Caltabellotta, Villafranca Sicula, Calamonaci, Palazzo Adriano e Bivona.


Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2001.27.1473)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Convitto nazionale G. Falcone di Palermo.


Con decreto n. 216 del 26 giugno 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è stato prorogato per altri tre mesi l'incarico di commissario ad acta presso il Convitto nazionale G. Falcone di Palermo, conferito con decreto n. 378 del 21 settembre 2000 al dott. Vincenzo Gandolfo.
(2001.27.1462)
Torna al Sommariohome





Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Convitto nazionale M. Cutelli di Catania.


Con decreto n. 217 del 26 giugno 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è stato prorogato per altri tre mesi l'incarico di commissario ad acta presso il Convitto nazionale M. Cutelli di Catania, conferito con decreto n. 575 del 6 dicembre 2000 alla dott.ssa Angela Randazzo.
(2001.27.1462)
Torna al Sommariohome




Nomina dei vincitori del primo concorso regionale "Conosci il tuo museo".


Con decreto n. 6209 del 6 luglio 2001 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sono stati nominati i vincitori del primo concorso regionale "Conosci il tuo museo" e con l'assegnazione dei premi agli istituti vincitori è stato perfezionato l'impegno assunto con i decreti del 4 settembre 2000 e n. 7327 del 22 novembre 2000:
Per la scuola elementare - L. 4.000.000:
-  Istituto comprensivo Lipari 1 di Canneto di Lipari (ME) - video, con la motivazione "Lavoro pregevole che denota una profonda conoscenza delle tematiche museali e un percorso didattico ben articolato".
Per la scuola media inferiore ex aequo - L. 3.000.000 ciascuno
a)  Istituto comprensivo G. Meli di Bivona (AG) - manifesti, con la motivazione "Ottimo lavoro di ricerca collegato con elementi estetici di arte contemporanea (pop art), veicolo pubblicitario di prim'ordine, materiali utili per bookshop internazionali.
b)  Istituto statale comprensivo di Aidone (EN) manifesti - brochure e gadgets, con la motivazione "Lavoro lodevole; ricerca raffinata che testimonia la partecipazione diretta degli allievi".
Si esprime, concordando con la commissione, una menzione particolare all'Istituto comprensivo Lipari 1 di Canneto di Lipari (ME) che, anche per il settore scuola media, ha prodotto un lavoro eccellente dal quale emerge il concetto del territorio, anche marino, come museo.
Per la scuola media superiore ex aequo - L. 5.000.000 ciascuno
a)  Istituto professionale statale per i servizi commerciali e turistici A. Moncada di Lentini (SR), con la motivazione "CD-Rom pregevole, adeguatamente articolato sia dal punto di vista tecnico che didattico".
b)  Liceo artistico statale Damiani Almeyda di Palermo, con la motivazione "Manifesto molto interessante e lodevole per l'originalità grafica".
(2001.28.1586)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Costituzione del Credito etneo Banca di credito cooperativo, società cooperativa a r.l., con sede in Catania, ed approvazione dello statuto sociale.


Con decreto n. 325/2001-9/F del 29 giugno 2001 dell'Assessore per il bilancio e le finanze, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, la costituzione del Credito etneo Banca di credito cooperativo società cooperativa a r.l., con sede sociale in Catania, ed è stato approvato, altresì, lo statuto sociale composto da n. 50 articoli che in allegato costituisce parte integrante del citato provvedimento.
(2001.28.1575)
Torna al Sommariohome





Fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo di Itala, con sede in Itala, nella Banca agricola popolare di Ragusa, con sede in Ragusa.


Con decreto n. 328/2001-9/F del 2 luglio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 57 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. b), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stata autorizzata, nei termini concordati dai rispettivi consigli di amministrazione, la fusione per incorporazione della Banca di credito cooperativo di Itala società cooperativa a r.l., con sede in Itala (ME) nella Banca agricola popolare di Ragusa società cooperativa per azioni a r.l., con sede in Ragusa, i cui effetti giuridici e contabili decorreranno dal 1° gennaio 2001.
(2001.28.1577)
Torna al Sommariohome




Approvazione del testo dell'art. 5 dello statuto sociale della Banca del popolo S.p.A., con sede in Trapani.


Con decreto n. 329/2001-9/F del 2 luglio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 5 dello statuto sociale della Banca del popolo S.p.A., con sede sociale in Trapani, che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 5
Capitale sociale

Il capitale è di Euro 9.712.107, suddiviso in numero 3.237.369 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3 ciascuna.
Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.
(2001.28.1576)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione di un componente della Commissione regionale per la cooperazione.


Con decreto n. 1156 del 21 giugno 2001, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha decretato la sostituzione del dr. Stefano Filì, componente della Commissione regionale per la cooperazione, quale rappresentante dell'I.R.C.A.C., con l'avv. Vincenzo Minì.
(2001.28.1551)
Torna al Sommariohome





Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera di Messina - Campionaria internazionale.


Con decreto n. 1206/I/XV del 27 giugno 2001, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha nominato l'avv. Macello Greco commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera di Messina - Campionaria internazionale, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001.
(2001.27.1456)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Nomina del direttore del Centro regionale di formazione per la polizia municipale.


Con decreto n. 438 del 9 maggio 2001, l'Assessore per gli enti locali ha nominato per un quinquennio il dr. Paladino Leonardo, dirigente superiore dell'Amministrazione regionale, direttore del Centro regionale di formazione per la polizia municipale.
(2001.27.1455)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Ricostituzione del Comitato consultivo industria.


Con decreto n. 694 dell'8 giugno 2001 dell'Assessore per l'idustria é stato ricostituito, per il periodo di due anni, il Comitato consultivo industria, con la seguente composizione:
-  dott. Aldo Cuzzocrea - presidente;
-  dott. Cosimo Angelica - componente;
-  dott. Vincenzo D'Ambra - componente;
-  dott. Marco D'Agostino - componente;
-  sig. Giovanni Ardizzone - componente;
-  sig. Antonino Gambuzza - componente;
-  sig. Carmelo Mazzeo - componente;
-  dott. Innocenzo Sinatra - componente;
-  ing. Biagio Di Via - componente;
-  dott. Gioacchino Di Salvo - componente;
-  dott. Paolo Badalucco - componente;
-  dott. Salvatore Gallo - segretario.
(2001.27.1453)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere, impianti, attrezzature e pertinenze del pozzo denominato Genualdi nel comune di Altavilla Milicia.


Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubbici n. 673/5° dell'8 maggio 2001, le opere, gli impianti, le attrezzature e pertinenze del pozzo denominato Genualdi, sito in località Cicio, foglio di mappa 20, particella 130, del comune di Altavilla Milicia, le cui acque vengono utilizzate per gli usi potabili della città di Palermo, sono stati dichiarati di pubblica utilità.
(2001.28.1541)
Torna al Sommariohome





Impegno di spesa per l'esecuzione delle indagini geognostiche relative a lavori urgenti nel comune di Gangi.


Con decreto n. 1001 del 13 giugno 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa di L. 37.532.070 sul capitolo 672014, per l'esecuzione delle indagini geognostiche relative ai lavori di urgenza per il consolidamento di due edifici per alloggi economici e popolari siti rispettivamente in via Sardegna e in via Sicilia, lotti 815 e 816, di proprietà della Regione siciliana nel comune di Gangi.
(2001.28.1583)
Torna al Sommariohome





Autorizzazione all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo per l'esecuzione di lavori urgenti nell'isola di Salina.


Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubbici n. 1202/4 del 3 luglio 2001, è stato autorizzato l'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo ad effettuare i lavori di urgenza di rifiorimento di un tratto di scogliera posta a protezione del molo sopraflutto e salpamento del materiale ostruttivo dell'imboccatura del porto di Malfa (isola di Salina) dell'importo complessivo di L. 250.000.000.
(2001.28.1540)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELLA SANITA'

Ricomposizione dell'Osservatorio di valutazione e coordinamento di cui all'art. 10 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26.


Con decreto dell'Assessore per la sanità n. 34917 del 4 giugno 2001, la nuova composizione dell'Osservatorio di valutazione e coordinamento, prevista dall'art. 1 del decreto n. 31757 dell'8 maggio 2000 e del decreto n. 32998 del 19 ottobre 2000, è la seguente:
-  Assessore regionale per la sanità;
-  Dirigente generale del F.S.N.;
-  Dirigente generale dell'O.E.R.;
-  Ispettore generale dell'I.R.V.;
-  Ispettore generale dell'I.R.S.;
-  Dirigente coordinatore del gruppo IV/Dip. stato giuridico e trattamento economico;
-  Dirigente coordinatore del gruppo XVI/Dip CED;
-  sig. Giovanni Scoma, in rappresentanza della FIST CISL Sicilia;
-  sig. Francesco Perrera, in rappresentanza della UIL enti locali Sicilia - Palermo;
-  sig. Benedetto Saputo, in rappresentanza della CISAS - SARDIS;
-  sig. Santo Russo, in rappresentanza della FT CGIL.
(2001.27.1484)
Torna al Sommariohome





Autorizzazione al dott. Messina Antonino ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Palazzolo Acreide.


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 35203 del 27 giugno 2001 il dott. Messina Antonino, nato a Siracusa il 3 gennaio 1967, è stato autorizzato ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Palazzolo Acreide (SR), via San Giovanni, 3, mediante l'utilizzazione di 2 targhe ed una inserzione nell'elenco telefonico.
(2001.27.1514)
Torna al Sommariohome





Cessazione dell'attività farmaceutica della 5ª sede farmaceutica urbana del comune di Palermo.


Con decreto n. 35205 del 29 giugno 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, sezione di Palermo del 10 maggio 2001 n. 689/01, ingiunge alla d.ssa Tripi Ileana di far cessare l'attività farmaceutica della 5ª sede farmaceutica urbana del comune di Palermo, della quale è titolare, nei locali siti in piazza Rivoluzione n. 12 entro e non oltre il 28 luglio 2001.
(2001.27.1482)
Torna al Sommariohome





Cessazione dell'attività farmaceutica della 57ª sede farmaceutica urbana del comune di Palermo.


Con decreto n. 35206 del 29 giugno 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, sezione di Palermo n. 1879/00 e dell'ordinanza CGA.R.S. n. 355/01, ingiunge alla dr. Aldo Di Mino di far cessare l'attività farmaceutica della 57ª sede farmaceutica urbana del comune di Palermo, della quale è titolare, nei locali siti in Palermo, via Papireto, n. 47, entro e non oltre il 28 luglio 2001, in conformità all'assetto di cui al decreto n. 25452/98.
(2001.27.1483)
Torna al Sommariohome





Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Buona Natura s.r.l., con sede in Palermo.


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 35221 del 2 luglio 2001, lo stabilimento di prodotti ittici, sito in Palermo, via Langer n. 9, della ditta Buona Natura s.r.l. di Palermo, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo n. 531/92, idoneo all'esercizio dell'attività, per la tipologia "4" ed identificato con numero 35221.
(2001.27.1508)
Torna al Sommariohome





Autorizzazione al sindaco del comune di Tusa per l'attivazione del pubblico mattatoio.


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 35223 del 4 luglio 2001, il sindaco del comune di Tusa (ME) è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare il pubblico mattatoio, cui è stato attribuito il numero di identificazione 068/M, quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne fresca bovina, suina ed ovi-caprina.
(2001.27.1515)
Torna al Sommariohome




Autorizzazione alla ditta Guerriera Luca di Noto per l'attivazione di un impianto di macellazione per conigli.


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 35224 del 4 luglio 2001, la ditta Guerriera Luca di Noto è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R n. 559/92, ad attivare l'impianto di macellazione per conigli, cui è stato attribuito il numero di identificazione 19/C01/M , quale impianto di limitata capacità per la produzione di carne di coniglio.
(2001.27.1517)
Torna al Sommariohome





Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta F.lli Contorno s.r.l. Industria Conserve Alimentari di Palermo.


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 35236 del 6 luglio 2001, lo stabilimento di prodotti ittici, sito in Palermo, via F. Gangitano n. 4, della ditta F.lli Contorno s.r.l. Industria Conserve Alimentari di Palermo, è stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo n. 531/92, idoneo all'esercizio dell'attività, per la tipologia "4" ed identificato con numero 2271.
(2001.28.1557)
Torna al Sommariohome





Autorizzazione al sindaco del comune di Resuttano per l'attivazione del pubblico mattatoio.


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 35246 del 9 luglio 2001, il sindaco del comune di Resuttano (CL) è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/94, ad attivare il pubblico mattatoio, sito in largo Calvario, quale stabilimento di limitata capacità per la macellazione di animali di specie ovina e caprina, cui è stato attribuito il numero di identificazione 069/M.
(2001.28.1558)
Torna al Sommariohome





Parziale rettifica del decreto 21 giugno 2001 di riconoscimento di idonietà all'esercizio dello stabilimento di produzione di carne dell'Azienda agricola Mulinello s.r.l., con sede in Assoro.


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 35260 del 10 luglio 2001, è stato rettificato il decreto n. 35107 del 21 giugno 2001, con cui lo stabilimento di produzione di prodotti a base di carne della ditta Azienda agricola Mulinello s.r.l., con sede in Assoro, era stato riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività.
La rettifica consiste nell'attribuzione del numero identificativo n. 1684/L anziché n. 1648/L.
(2001.28.1570)
Torna al Sommariohome





Iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale della società Cafeo a r.l., con sede in Modica.


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale sanitario del 10 luglio 2001 n. 35262, la Cafeo s.r.l., con sede legale in Modica (RG), via Rocciola Scorfani n. 32, nella persona della sig.ra Severi Maria Rosaria, nata a Scicli l'11 gennaio 1956, in qualità di rappresentante legale, è stata iscritta all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa in regime residenziale ai sensi del decreto 13 ottobre 1997, n. 23119, per la comunità terapeutica assistita sita in Modica, via Cozzo Rotondo s.n., per numero venti posti.
(2001.28.1579)
Torna al Sommariohome




Autorizzazione alla ditta Avimecc s.r.l. di Modica per l'attivazione e conduzione di un impianto di macellazione di carni fresche di volatili da cortile.


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 35310 dell'11 luglio 2001, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 495, la ditta Avimecc s.r.l. di Modica (RG), è stata autorizzata all'attivazione e alla conduzione di un impianto di macellazione di carni fresche di volatili da cortile, nello stabilimento sito in Modica, contrada Fargione, che è stato identificato con numero di riconoscimento 0916/M.
(2001.28.1585)
Torna al Sommariohome





Attribuzione di un numero di riconoscimento regionale al laboratorio di sezionamento di carni cunicole della ditta Guerriera Luca, sito in Noto.


Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 35311 dell'11 luglio 2001, al laboratorio di sezionamento di carni cunicole, sito in Noto (SR), nella contrada Piano Milo, riconosciuto idoneo, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, all'esercizio dell'attività di sezionamento di carni di coniglio, è stato attribuito il numero di riconoscimento re gionale 19/C01/S.
(2001.28.1584)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Furci Siculo per la realizzazione di un luogo di culto.


Con decreto n. 356 del 14 giugno 2001 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Furci Siculo relativa all'ampliamento del centro civico nella frazione Artale per la realizzazione di un luogo di culto.
(2001.27.1498)
Torna al Sommariohome





Concessione di finanziamento al comune di Ficarra per la realizzazione di un muro di sostegno.


Con decreto n. 368/41 del 4 giugno 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, è stato concesso un finanziamento di L. 255.000.000 a favore del comune di Ficarra per i lavori di realizzazione di un muro di sostegno in via San Marco - 2° stralcio, di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.27.1450)
Torna al Sommariohome





Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore.


Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n. 370/DRU del 21 giugno 2001, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 71/78, è stata approvata, in conformità al parere del gruppo XXX n. 23 del 19 giugno 2001 nonché alle condizioni riportate nella nota dell'ufficio del Genio civile di Messina prot. n. 20618 del 4 settembre 2000, la variante al programma di fabbricazione del comune di Terme Vigliatore, adottata con delibera consiliare n. 79 del 30 novembre 2000, limitatamente alla maggiore estensione dell'area (part. 12 e quota part. 13) destinata a "verde pubblico attrezzato" con relativo parcheggio di servizio, rinviando alle successive valutazioni da assumere nel contesto del procedimento di approvazione del piano regolatore generale quanto riguardante la previsione viaria e la frazione minore di area (part. 13 quota) di "verde pubblico attrezzato" ad essa adiacente.
(2001.27.1501)
Torna al Sommariohome




Concessione di un finanziamento al comune di Naro per lavori di consolidamento delle pendici a valle del centro abitato.


Con decreto n. 371/41 del 4 giugno 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, è stato concesso un finanziamento di L. 4.840.000.000 a favore del comune di Naro per i lavori di consolidamento delle pendici a valle del centro abitato, zona nord-est, aree urbane scuola media S. Agostino e via Salita di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.27.1449)
Torna al Sommariohome





Concessione di un finanziamento al comune di Roccavaldina per lavori di consolidamento di un versante.


Con decreto n. 372/41 del 4 giugno 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, è stato concesso un finanziamento di L. 1.000.000.000 a favore del comune di Roccavaldina per i lavori di consolidamento del versante a ridosso della frazione San Salvatore, di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.27.1448)
Torna al Sommariohome





Concessione di un finanziamento al comune di Sciara per lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica di una strada.


Con decreto n. 373/41 del 4 giugno 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, è stato concesso un finanziamento di L. 1.800.000.000 a favore del comune di Sciara per i lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica della via Pirandello e zona limitrofa - 1° lotto, di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.27.1447)
Torna al Sommariohome





Concessione di un finanziamento al comune di Grotte per lavori di consolidamento di un'area a sud del centro abitato.


Con decreto n. 374/41 del 4 giugno 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, è stato concesso un finanziamento di L. 5.355.000.000 a favore del comune di Grotte per i lavori di consolidamento area a sud del centro abitato, di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.27.1446)
Torna al Sommariohome





Nulla osta all'Enel Produzione S.p.A., con sede in Roma, per il progetto di miglioramento ambientale della centrale termoelettrica di Termini Imerese.


L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 389/42 del 7 giugno 2001, ha concesso il nulla osta all'impianto, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, all'Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125, per il progetto di miglioramento ambientale della centrale termoelettrica di Termini Imerese (PA), con trasformazione in ciclo combinato della sezione 5.
(2001.27.1445)
Torna al Sommariohome





Impegno di somma a favore del comune di Buscemi per lavori di completamento collettori fognari e rete secondaria.


Con decreto n. 394/41 dell'11 giugno 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, è stata impegnata la somma di L. 640.000.000 a favore del comune di Buscemi per i lavori di completamento collettori fognari e rete secondaria nel centro abitato, 2° lotto, di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.27.1451)
Torna al Sommariohome





Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.


Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 421/17 del 18 giugno 2001, è stata concessa alla società Gedin s.r.l., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni in atmosfera per la produzione di conglomerati bituminosi, sito in contrada Marineo del comune di Licodia Eubea (CT).
(2001.27.1496)


Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 430/17 del 19 giugno 2001, è stata concessa alla ditta Eurogen S.p.A., con sede legale in Roma via G.B. Martini n. 3, l'autorizzazione provvisoria, ai sensi degli artt. 12, 13 e 17 del D.P.R. n. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dai grandi impianti di combustione a servizio delle sezioni da 160 MW della centrale termoelettrica sita in contrada Archi Marina del comune di S. Filippo del Mela.
(2001.27.1442)
Torna al Sommariohome





Autorizzazione alla ditta Granulati Basaltici s.r.l., con sede in Catania, per la produzione di conglomerato bituminoso nell'impianto sito nel comune di Lentini.


Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 422/XVII del 18 giugno 2001, è stata concessa alla ditta Granulati Basaltici s.r.l., con sede legale in Catania, contrada Vaccarizzo S.S. 114 - Km 113+100, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, lett. a) del D.P.R. n. 203/88, per l'esercizio di una nuova linea di produzione di conglomerato bituminoso marca Marini da realizzare nell'impianto sito in contrada Carmito, S.S. 385 Km. 5 nel comune di Lentini (SR).
(2001.27.1443)
Torna al Sommariohome





Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara.


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 436/XI del 21 giugno 2001 é stato nominato commissario straordinario dell'Ente Parco fluviale dell'Alcantara, ai sensi dell'art. 34, 1° comma, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, l'ing. Giuseppe Giacalone, dirigente superiore in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in sostituzione dell'ing. Rosario Navarra Tramontana.
(2001.27.1492)
Torna al Sommariohome





Giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto esecutivo delle opere necessarie alla completa funzionalità del ponte sul fiume Arena sulla S.P. Mazara-Granitola nel comune di Mazara del Vallo.


Con nota n. 39531 del 21 giugno 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto esecutivo delle opere necessarie alla completa funzionalità del ponte sul fiume Arena sulla S.P. Mazara-Granitola Km. (10+700), e non è stato rilasciato il nulla osta in materia d'impatto ambientale previsto dall'art. 30 della legge regionale n. 10/93.
Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 30 della legge regionale n. 10/93, è fatto divieto di realizzazione dell'opera.
(2001.28.1582)
Torna al Sommariohome




Giudizio di compatibilità ambientale per la coltivazione di una cava nel comune di Torrenova.


Con decreto n. 440/XLI del 22 giugno 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha reso favorevolmente il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 alla ditta F.lli Bruno s.r.l., con sede in Torrenova (ME), via Nazionale n. 112, per la coltivazione di una cava di calcare in contrada Bicurca del comune di Torrenova (ME).
(2001.27.1495)
Torna al Sommariohome





Nulla osta all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per il progetto relativo a lavori nel torrente Marchesa - San Pietro nel comune di Butera.


Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 456/IX del 28 giugno 2001, ha concesso il nulla osta, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta per il progetto dei lavori di pulitura ed apertura sezione alveo di un tratto del torrente Marchesa - San Pietro a monte della confluenza con il torrente San Pietro, in territorio comunale di Butera (CL). Detto nulla osta è rilasciato con le seguenti prescrizioni:
-  in fase di cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a contenere la polverosità e la rumorosità; durante l'esecuzione dei lavori che interessano la viabilità dovranno essere adottati presidi che garantiscano la circolazione del traffico autoveicolare e la preservino da rischi di incidenti;
-  i materiali di risulta, compatibilmente con i caratteri meccanici degli stessi, dovranno essere reimpiegati nell'ambito dei lavori in progetto o in altri cantieri esistenti in ambito comunale; eventuali esuberi dovranno essere smaltiti in discariche autorizzate, previa verifica della ricettività del sito di discarica in relazione ai quantitativi e qualità degli stessi materiali;
-  i materiali lapidei occorrenti per l'esecuzione dei manufatti dovranno essere reperiti presso cave di prestito autorizzate;
-  dovranno essere ripristinate le fasce golenali, di idonea ampiezza, lungo gli argini del torrente oggetto dei presenti interventi, ove sia preclusa l'attività agricola ed ogni altra attività umana, tali da consentire la laminazione delle piene;
-  al fine di una sistemazione organica e stabile dell'intero bacino imbrifero, l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta dovrà predisporre, di concerto con l'autorità forestale, un piano di rimboschimento nell'area di monte del bacino;
-  per le stesse ragioni, l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta dovrà dare attuazione a quanto richiesto da questo Assessorato con le note n. 10726 del 27 settembre 2000, n. 6917 dell'8 febbraio 2001 e n. 39517 del 21 giugno 2001, in ordine al progetto dei lavori di sistemazione idraulica del torrente San Pietro a monte della confluenza con il torrente San Pietro, onde completare in tempi brevi la sistemazione idraulica dell'intero alveo;
-  dovranno essere comunicate a questo Assessorato le date di inizio e fine dei lavori, producendo, altresì, idonea documentazione fotografica degli interventi effettuati.
(2001.27.1521)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 20 agosto 2001, n. 2.
Disposizioni attuative del Piano regionale di sviluppo rurale - Misura H - Imboschimento delle superfici agricole - 2000-2006.

Premessa
Il regolamento (C.E.) del Consiglio n. 1257 del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), all'art. 31 ha previsto un sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole purché esso sia adeguato alle condizioni locali e compatibile con l'am biente.
Detto regolamento ha previsto, oltre ai costi d'impianto, anche un premio annuale per ettaro imboschito destinato a coprire, per un periodo non superiore a cinque anni, i costi di manutenzione, nonché un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a venti anni.
Il Dipartimento regionale delle foreste, sulla scorta di quanto sopra, ha provveduto ad elaborare, in conformità alle disposizioni impartite dal predetto reg. n. 1257/99 ed al reg. 1750/99 (recante le disposizioni di applicazione del reg. (C.E.) 1257/99), un programma d'intervento relativo agli anni 2000-2006, programma che è stato approvato dal Comitato Star in data 22 novembre 2000, e successivamente dalla Giunta regionale con delibera n. 9 dell'8 gennaio 2001.
In conseguenza di quanto sopra ed al fine di dare corso ad una prima attivazione della spesa, il Dipartimento regionale delle foreste ha emanato, con la circolare del 26 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - del 16 febbraio 2001, n. 7, le prime disposizioni attuative, procedure che avevano validità esclusiva limitatamente alla prima attivazione della spesa cui si è dato corso nel corrente anno 2001.
Riferimenti normativi
Il regime di aiuti di cui alla presente circolare è attuato sulla base del Piano di sviluppo rurale della Regione siciliana (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - del 2 febbraio 2001, n. 5). Le procedure di attuazione del sopra citato piano, i sistemi di controllo e le sanzioni che si applicano al reg. (C.E.E.) n. 1257/99, e conseguentemente ai piani di sviluppo rurale, hanno i seguenti riferimenti normativi:
-  reg. (C.E.E.) n. 3508/92 e successive modifiche - istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;
-  reg. (C.E.E.) n. 3887/92 e successive modifiche - modalità di applicazione del reg. (C.E.E.) n. 3508/92;
-  reg. (C.E.E.) n. 1663/95 e successive modifiche - stabilisce modalità di applicazione del reg. (C.E.E.) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia;
-  reg. (C.E.) n. 1257/99 e successive modifiche - sostegno allo sviluppo rurale;
-  reg. (C.E.) n. 1258/99 - finanziamento della politica agricola comune;
-  reg. (C.E.) n. 1260/99 - disposizioni generali sui fondi strutturali;
-  reg. (C.E.) n. 1750/99 e successive modifiche - modalità di applicazione del reg. (C.E.) n. 1257/99;
-  2000/c/28/02 - orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo;
-  legge n. 689/81 - modifiche al sistema penale;
-  legge n. 898/86 - sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);
-  decisioni comunitarie di approvazione dei vari piani di sviluppo rurale.
Il sistema dei controlli e delle sanzioni si basa, oltre che sulla specifica normativa comunitaria, nazionale con i decreti ministeriali n. 159/98 e n. 494/98 e negli orientamenti per l'applicazione degli articoli 46, 47 e 48 del reg. (C.E.) n. 1750/99 espressi dalla commissione europea in data 21 giugno 2000.
Le azioni proposte, saranno realizzate in conformità al piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi, approvato con parere della commissione europea C(1999) 4257 def.-IT in data 15 dicembre 1999 e ritenuto conforme agli obiettivi ed agli orientamenti di cui all'art. 3, paragrafi 2 e 3 del reg. C.E. n. 2158/92.
Inoltre, gli interventi della presente misura dovranno, in ogni caso, rispettare la tutela dell'ambiente e in particolare garantire l'integrità dei siti della rete natura 2000 (direttiva n. 79/409/C.E.E. - uccelli selvatici - e direttiva n. 92/43/C.E.E. - habitat).
Azioni applicabili
Gli interventi di imboschimento dei suoli agricoli vengono perseguiti attraverso cinque linee, all'interno di due "Azioni", di seguito riportate:
Azione H1 - Imboschimenti per arboricoltura da legno
Intervento  a)  Impianti di latifoglie a rapido accrescimento (pioppicoltura).
Intervento  b)  Impianti di resinose (pini, cipressi cedri ecc.).
Intervento  c)  Imboschimento ai fini di produzione legnosa su terreni agricoli di latifoglie o piantagioni miste contenenti almeno il 75% di latifoglie (arboricoltura da legno).
Azione  H2  -  Imboschimento a carattere permanente su terreni agricoli ai fini della conservazione del suolo (bosco)
Intervento  a)  Imboschimento, con prevalente funzione di conservazione del suolo, di miglioramento paesaggistico e di rinaturalizzazione, di latifoglie o piantagioni miste contenenti almeno il 75% di latifoglie.
Intervento b)  Impianti a carattere permanente con fini di protezione dal dissesto e dall'erosione e di consolidamento di pendici instabili, di piantagioni miste con essenze arbustive ed arboree.
Beneficiari e condizioni di ammissibilità
I soggetti ammessi ad usufruire del regime di aiuti e le relative tipologie di intervento sono così individuati:
Azione H1 - Imboschimenti per arboricoltura da legno

  Intervento BENEFICIARI 
  a Imprenditori agricoli e Autorità pubbliche. 
  b - c Imprenditori singoli o associati, persone fisiche o giuridiche e autorità pubbliche (esclusivamente comuni ed associazioni di comuni), queste ultime possono beneficiare del sostegno unicamente per le spese d'impianto. 

Azione H2  -  Imboschimento a carattere permanente su terreni agricoli ai fini della conservazione del suolo (bosco)

  Intervento BENEFICIARI 
  a - b Imprenditori singoli o associati, persone fisiche o giuridiche e Autorità pubbliche (esclusivamente comuni ed associazioni di comuni), queste ultime possono beneficiare del sostegno unicamente per le spese d'impianto. 

Requisiti di ammissibilità
Gli interventi potranno essere attuati nelle zone dove esistono condizioni edafiche e stazionali idonee, purché la pendenza massima dei terreni non sia superiore al 25%, fatta eccezione per l'imboschimento a carattere permanente (Azione H2).
La verifica di detta pendenza andrà eseguita per singola area qualora l'impianto venga realizzato su superfici non accorpate. Viceversa, qualora l'impianto dovesse insistere su un unico corpo, fermo restando che la superficie minima da impiantare non potrà essere inferiore a ettari 1,50, andranno escluse dall'impianto (Azione H1 - Interventi a-b-c) quelle aree che presentano pendenze superiori al 25%.
Le richieste di finanziamento saranno ritenute am-missibili a condizione che:
-  i terreni oggetto degli interventi siano nella piena disponibilità del richiedente;
-  nelle superfici agricole interessate dall'imboschimento sia stata attuata una produzione agricola per almeno due annate agrarie precedenti a quella in corso relativa alla campagna di presentazione dell'istanza.
Ai fini dell'applicazione del presente piano, si considera "superficie agricola" il terreno agrario utilizzato, in modo stabile, secondo le seguenti destinazioni:
-  seminativi già coltivati a cereali, legumi, piante foraggere, industriali e orticole etc.;
-  superfici agricole che usufruiscono del regime di aiuti previsti dall'ex reg. C.E. n. 2078/92;
-  orti familiari;
-  prati permanenti e pascoli;
-  pascoli arborati (specie arboree a destinazione agraria);
-  colture permanenti (frutteti, vigneti, vivai, ecc).
Ai fini dell'applicazione delle misure d'imboschimento s'intende per "Imprenditore agricolo" chi dedica alle attività agricole almeno il 35% del proprio tempo di lavoro e ne ricava almeno il 35% del proprio reddito.
Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole non verrà riconosciuto:
-  ad agricoltori che beneficiano del sostegno al pre-pensionamento;
-  per impianti di abeti natalizi;
-  impianti che ricadono su incolti produttivi o su incolti sterili;
-  qualora il richiedente non sia nelle condizioni di poter dimostrare che sui suoli sui quali intende realizzare l'impianto sia stata attuata una produzione agricola per almeno due annate agrarie precedenti a quella in corso relativa alla campagna di presentazione dell'istanza.
Possono accedere agli aiuti anche le società ed organismi associativi che conducono direttamente in forma di imprenditori agricoli le superfici oggetto d'intervento.
Il regime di aiuti previsto dal piano verrà applicato su tutto il territorio regionale.
Priorità d'intervento
Considerata l'esiguità dei fondi disponibili per l'attuazione del P.S.R. ed in conformità a quanto previsto dallo stesso, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie, verranno prioritariamente finanziati quei progetti che rispondono ai seguenti requisiti:
-  richieste relative all'azione d'impianto di boschi (Azione H2a) da realizzare, ove compatibili, nelle seguenti aree:
- parchi, oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica (allegato A);
-  zone afferenti agli ambiti territoriali individuati nella rete ecologica prevista dall'asse I del POR Sicilia;
-  aree a elevata vulnerabilità ai sensi della Direttiva C.E.E. n. 91/676 e siti d'importanza comunitaria (SIC) (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - del 16 febbraio 2001, n. 7, allegato B); zone di protezione speciale "uccelli" designate ai sensi della Direttiva n. 79/409 C.E. (ZPS) (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - del 16 febbraio 2001, n. 7, allegato C).
Qualora i progetti dovessero prevedere più Azioni, la priorità prevista per la H2a dovrà essere preponderante rispetto alle altre.
Si precisa che, nel rispetto delle priorità indicate, le istanze verranno finanziate fino all'esaurimento della dotazione finanziaria prevista dal "Piano di riparto provinciale". Qualora le domande presentate non risultino sufficienti per il pieno utilizzo della dotazione di un'azione, l'Amministrazione potrà procedere ad opportune rimodulazioni finanziarie all'interno della misura interessata.
Le istanze di accesso ai benefici economici di cui al P.S.R. andranno presentate presso gli ispettorati Ripartimentali delle foreste competenti per territorio.
Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, per la stesura delle graduatorie delle priorità, utilizzeranno l'apposito allegato A - tabella 1.
Qualora le istanze pervenute dovessero possedere i medesimi requisiti di priorità sopra citati e qualora la disponibilità finanziaria assegnata dovesse essere insufficiente rispetto alle istanze pervenute, per la stesura della graduatoria dovrà procedersi a sorteggio pubblico.
Della data del sorteggio pubblico nonché dell'elenco delle ditte ammesse al sorteggio, l'I.R.F. darà notizia all'utenza mediante pubblicazione nel proprio albo per un periodo continuativo di giorni sette antecedenti il giorno in cui si darà corso alle operazioni di che trat tasi.
In conseguenza di quanto sopra, l'Ispettore ripartimentale delle foreste competente, nominerà apposita commissione costituita da almeno numero tre elementi e presieduta da un dirigente tecnico forestale; ad operazioni concluse la commissione medesima provvederà a stilare apposito verbale il quale verrà affisso presso l'albo dell'Ispettorato ripartimentale competente territorialmente per giorni cinque.
Entro tale termine, improrogabilmente, le ditte interessate potranno presentare eventuali ricorsi.
Per ciascuna campagna può essere presentata una sola domanda da parte di ciascun beneficiario.
Per quanto riguarda la documentazione giuridico amministrativa che i richiedenti dovranno allegare alla domanda di aiuto è necessario, per dimostrare di esercitare l'attività agricola, presentare apposita dichiarazione come da Allegato B (persone fisiche) o Allegato B.1 (persone giuridiche) nel caso venga rivestita la qualifica di imprenditore agricolo.
Condizione indispensabile per l'ammissione al regime di che trattasi è la dimostrazione della disponibilità delle superfici oggetto di aiuto per l'intera durata dell'impegno assunto.
Nel caso in cui il richiedente non abbia la proprietà dei terreni interessati dall'intervento d'imboschimento ma rivesta la qualifica di affittuario, dovrà presentare la dichiarazione di assenso del proprietario come da allegato C.
Nei casi di proprietà indivisa o di conduzione associata, dovrà essere individuata l'unica titolarità della gestione aziendale per il periodo d'impegno, fermo restando la responsabilità in solido di ciascun soggetto interessato; in questo caso dovrà essere prodotta la dichiarazione di unica titolarità di domanda ai fini gestionali, mediante il consenso degli altri comproprietari come da allegato D.
In caso di cambio beneficiario, quest'ultimo dovrà presentare una nuova domanda corredata della documentazione comprovante il passaggio di titolarità e la qualifica posseduta.
La sottoscrizione delle richieste di aiuto comporta l'obbligo per i beneficiari del rispetto di quanto previsto dalla presente circolare e dai riferimenti normativi da cui discende.
Materiale vegetale
Il materiale di propagazione dovrà provenire esclusivamente da vivai autorizzati e dovrà essere accompagnato dalla documentazione relativa all'idoneità sanitaria ed alla provenienza, nonché da quanto previsto dalle normative in materia emanate dall'Unione europea, dallo Stato ed eventualmente dalla Regione siciliana.
Fermo restando quanto già previsto nel paragrafo: "Parametri tecnici" del P.S.R., il materiale vegetale disciplinato dalla legge 22 maggio 1973, n. 269 e dal successivo decreto Mi.P.A. del 15 luglio 1998 (allegato E), potrà essere utilizzato se provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale, secondo lo schema indicato nella predetta legge n. 269/73 e riportato nell'allegato F.
Non è ammessa l'utilizzazione di materiale di propagazione proveniente da vivai di produzione propria.
L'importo della fornitura del materiale vegetale a piè d'opera, da riportare nella contabilità finale redatta a cura del tecnico direttore dei lavori incaricato dal beneficiario, sarà ricavato dal costo effettivamente sostenuto (fatture d'acquisto o versamento in caso di fornitura da parte dell'Amministrazione forestale) maggiorato di un importo forfettario di lire 200 per piantina per rimborso spese di trasporto a piè d'opera.
In ogni caso potrà essere ammesso a contributo un importo non superiore a quello indicato nel paragrafo "Lavori di rimboschimento" di cui al prezziario regionale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Le specie arboree ed arbustive cui è consentito l'impiego compatibilmente alle singole azioni sono di seguito riportate nell'allegato G.
Piano di riparto provinciale
Allo scopo di poter avviare il presente piano, gli uffici periferici preposti, impegneranno le somme rispettivamente previste nel: "Piano di riparto provinciale delle risorse finanziarie" riportato in allegato H.
Norme di carattere generale
La superficie minima utile aziendale d'intervento per l'imboschimento è fissata in 1,5 ettari per beneficiario, con superficie accorpata di almeno 0,50 ettari.
Condizione indispensabile per l'ammissione al regime di aiuti previsto dal P.S.R. è la dimostrazione della disponibilità delle superfici oggetto di aiuto per l'intera durata dell'impegno assunto.
In tal caso dovrà prodursi copia conforme del contratto d'affitto.
Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste non ammetteranno a finanziamento tutte quelle istanze di accesso al presente piano le quali risultino corredate da progetti privi dei previsti elaborati tecnici o se gli stessi risultino tecnicamente carenti nei requisiti minimi.
Gli impianti finanziati con il presente piano di cui agli interventi a - b dell'Azione H2, saranno permanentemente assoggettati alle norme forestali.
I terreni agricoli che fruiscono dei benefici economici del presente piano non possono usufruire dei contributi per i medesimi interventi derivanti da altre leggi regionali, nazionali e comunitarie.
In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua dell'intervento.
Per quanto si riferisce al precedente c.p.v., il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'amministrazione forestale competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.
Non saranno ammessi ad imboschimento i terreni agricoli se in contrasto con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in atto vigenti.
La compatibilità degli interventi progettati con gli strumenti pianificatori dovrà essere certificata dal progettista nella relazione tecnica.
La progettazione delle opere dovrà essere corredata di valutazione d'impatto ambientale, così come disposto dal D.P. 17 maggio 1999 (di recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996), allegato B, lettera b).
In particolare tale valutazione si ritiene riguardi, esclusivamente, gli interventi: "iniziali di forestazione..." quindi ascrivibili all'Azione H2 lettere a - b, dovendosi considerare le altre Azioni (H1) come normali colture arboree anche se da legno.
In aggiunta a quanto sopra, si rammenta che l'art. 5 del citato D.P.R. 12 aprile 1996 dispone, che all'interno delle aree naturali protette le soglie dimensionali si riducono del 50%.
La spesa massima ammissibile a finanziamento per le diverse tipologie di intervento, al netto dei premi per i mancati redditi e per le cure colturali, non potrà superare annualmente 200.000 Euro per i beneficiari singoli e 300.000 Euro per gli associati e le autorità pubbliche.
Nell'ambito della spesa massima ammissibile per ciascun intervento, il contributo pubblico relativo alle opere accessorie (chiudende, viabilità, viali parafuoco ecc.) non potrà comunque superare il 50% del contributo relativo ai costi degli interventi silvocolturali.
La liquidazione della spesa avrà luogo sulla base di fatture regolarmente quietanzate (o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente ai fini fiscali) con i giustificativi delle spese effettivamente sostenute, fatti salvi i lavori eseguiti in economia.
Per lavori eseguiti in economia si intendono le prestazioni in natura sotto forma di apporto di materie prime e di lavoro volontario non retribuito dell'impren ditore.
Questi ultimi in ogni caso devono essere opportunamente giustificati con la descrizione degli strumenti tecnici in possesso dell'azienda e dall'aumento delle giornate lavorative previste per l'attività aziendale e sono ammissibili a finanziamento solo quando rientranti nelle tipologie individuate in un apposito prezziario approvato dalla Giunta regionale e nei limiti di quelli individuati all'atto della domanda.
Per ciascuna categoria di opera e\ o lavoro comunque potrà essere riconosciuto un costo unitario massimo pari a quella previsto nell'attuale prezziario regionale dell'Assessorato agricoltura e foreste.
Potranno essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa emessa a favore dell'organismo pagatore (A.G.E.A.), da redigere secondo lo schema riportato in allegato I.
Le anticipazioni non potranno superare il 30% dell'importo ammesso a finanziamento per i lavori e potranno essere richieste, dai beneficiari, soltanto dopo la comunicazioni di inizio lavori da parte del beneficiario (allegato L).
La dichiarazione di inizio lavori dovrà essere certificata dalla direzione lavori.
Le garanzie devono essere prestate per l'intero importo da anticipare, avere validità per l'intera durata dei lavori; lo svincolo delle stesse potrà avvenire a completamento dell'iter amministrativo da parte dell'organismo pagatore tramite apposita autorizzazione di svincolo e previo nulla osta da parte dell'Amministrazione regio nale.
Saranno accolte soltanto quelle fidejussioni assicurative stipulate con imprese assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2001).
In ultimo, non saranno considerati ammissibili impianti di pioppi che insistono su suoli agricoli precedentemente interessati dalla stessa coltura e le spese di espianto di qualsiasi genere relative a colture arboree o arbustive (da frutto o da legno) preesistenti.
Presentazione delle domande
Le richieste di aiuto dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente l'apposito modulo originale predisposto dall'A.G.E.A. e disponibile presso gli I.R.F.
Queste dovranno essere compilate in dattiloscritto o in stampatello perfettamente leggibile e dovranno essere corredate da tutta la documentazione prevista di seguito ivi compresi gli elaborati progettuali, per i quali non sono riconosciute le spese tecniche di progettazione nonché le successive spese per la direzione dei lavori.
Sul modulo dovrà essere apposto il codice regionale (cod. 019) ed il codice Ente relativo all'IRF di competenza: IRF(AG) 531, IRF(CL) 532, IRF(CT) 533, IRF (EN) 534, IRF(ME) 535, IRF(PA) 536, IRF(RG) 537, IRF(SR) 538, IRF(TP) 539.
Le domande dovranno essere indirizzate agli uffici preposti all'istruttoria (I.R.F.) secondo la competenza territoriale.
Non potranno essere prese in considerazione istanze non presentate direttamente ai suddetti uffici.
Nei casi di aziende composte da più corpi fondiari siti in differenti territori provinciali la competenza è attribuita all'I.R.F. nella cui zona di operatività ricade l'area di localizzazione della superficie oggetto di intervento di maggiore estensione.
Le domande, unitamente a tutta la documentazione, dovranno pervenire esclusivamente presso gli I.R.F. competenti per territorio entro e non oltre giorni quaranta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Tale termine è da considerare perentorio per assicurare il rispetto dei tempi procedurali necessari per l'espletamento dei successivi adempimenti di competenza dell'Amministrazione.
Non verranno accettate le richieste pervenute in data antecedente alla data di apertura dei termini per la presentazione, o pervenute oltre i termini, o prive della prescritta documentazione.
Gli uffici preposti all'istruttoria provvederanno a protocollare ed archiviare ogni domanda di aiuto con un numero progressivo di protocollo, appositamente istituito, al momento della presentazione della stessa.
All'accoglimento delle istanze seguirà l'istruttoria dei progetti che avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel rispetto dei criteri di priorità menzionati precedentemente.
Non sono consentiti sopralluoghi istruttori qualora la documentazione prevista nella presente circolare dovesse risultare mancante od ancora se gli elaborati progettuali dovessero essere privi dei necessari elaborati tec nici.
Nella fattispecie di cui al precedente c.p.v. il richiedente perderà la posizione acquisita in graduatoria e si procederà, nell'effettuazione dei sopralluoghi istruttori, alla verifica di campo seguendo lo scorrimento della graduatoria stessa.
Documentazione
Le domande di accesso ai benefici previsti dal presente piano dovranno essere corredate dalla documentazione di seguito elencata in triplice copia:
1)  modello integrativo della domanda come da allegato M;
2)  piano colturale e di conservazione come da allegato N;
3)  documentazione attestante il titolo di possesso delle particelle interessate dagli interventi o il diritto di disporre delle stesse, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti necessari a consentire il rispetto delle condizioni previste dal regime d'aiuto, per la durata degli impegni assunti;
4)  dichiarazione di assenso del proprietario per i terreni concessi in affitto come da allegato C;
5)  dichiarazione di unica titolarità di domanda ai fini gestionali come da allegato D;
6)  certificato catastale delle particelle interessate;
7)  certificato di destinazione urbanistica relativo alle particelle interessate dagli interventi;
8)  nulla osta rilasciato dall'autorità competente, nel caso in cui l'azienda ricada in parchi o riserve o siano presenti altri vincoli sul territorio;
9)  dichiarazione relativa alla qualifica rivestita dal richiedente come da allegati B - B.1;
10)  certificazione antimafia per importi superiori a 300 milioni, come previsto dalla normativa vigente;
11)  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa secondo il disposto dell'art. 24 della legge regionale n. 97/81 (sofisticazione vini);
12)  copia del tesserino riportante il codice fiscale e/o partita I.V.A.;
13)  progetto esecutivo (le cui spese tecniche non sono finanziabili) conforme a quanto previsto dal P.S.R. per le singole azioni, elaborato secondo le competenze professionali da un tecnico abilitato dottore agronomo o forestale, nonché periti agrari e agrotecnici iscritti agli albi provinciali dei rispettivi ordini e collegi professionali composto dai seguenti elaborati:
13.1)  relazione tecnico agronomica redatta da un dottore agronomo o forestale e sottoscritta dal richiedente, dalla quale risultino motivate le scelte d'intervento in relazione alle caratteristiche edafiche e stazionali dei siti e al miglioramento dell'equilibrio dell'agroecosistema; la stessa dovrà approfondire i seguenti aspetti tecnici:
-  inquadramento del sito d'impianto nel bacino idrografico all'interno del quale lo stesso insiste;
-  studio orografico-vegetazionale (quota altimetrica, pendenze, esposizione, erosione superficiale, rocciosità e pietrosità superficiale, uso del suolo, vegetazione attuale) nonché rilievo di eventuali relitti di specie arboree e/o arbustive di antiche formazioni boschive;
-  studio del clima (temperature, piovosità, grado di insolazione e ventosità);
-  studio della pedologia;
-  descrizione analitica delle specie forestali da utilizzare, motivando la scelta in relazione alle risultanze emerse dallo studio ambientale della stazione d'im pianto;
-  tempi di esecuzione dei lavori e successione cronologica degli stessi;
-  descrizione degli interventi distinti per azioni, loro quantificazione fisica ed economica;
13.2)  corografia in scala 1:25.000 con l'ubicazione dell'azienda e dell'area oggetto d'intervento;
13.3)  estratto di mappa rilasciato dall'U.T.E. relativo alle particelle interessate al regime d'aiuti o copia autenticata dal tecnico;
13.4)  carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 con l'indicazione dei confini aziendali e dell'area oggetto dell'intervento;
13.5)  planimetria stato attuale delle superfici interessate in scala 1:2000/1:4000;
13.6)  planimetria stato futuro nella medesima scala di cui al punto precedente, con l'indicazione degli interventi previsti distinti in base alle singole misure da attivare.
Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'impianto dovranno essere individuate con apposite misurazioni sul terreno le esatte superfici e il progettista dovrà indicare in relazione la metodologia utilizzata per tali rilievi;
13.7)  computo metrico estimativo riferito al "prezziario regionale opere e/o lavori per interventi sulle aziende agricole", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - del 12 aprile 1997, ricorrendo per le voci non espressamente previste ad analisi dei prezzi, fermo quanto riportato nel paragrafo "materiale vegetale";
14)  dichiarazione del progettista sottoscritta con timbro e firma ed enunciata secondo la seguente formula: "Il sottoscritto..., consapevole delle responsabilità derivanti da mendaci dichiarazioni, dichiara sotto la sua personale responsabilità che il progetto è stato da lui compilato in ogni sua parte, dopo avere esperito con serio impegno professionale i necessari accertamenti presso gli uffici pubblici competenti e dopo avere preso visione diretta dei luoghi sui quali dovranno insistere gli interventi progettati, attesta la fattibilità di quest'ultimi in relazione alle caratteristiche del sito prescelto nonché l'esatta estensione della superficie";
15)  relazione tecnica agronomica di supporto alle analisi pedologiche, da produrre alla fase istruttoria, unitamente alla analisi chimico-fisiche, eseguite conformemente al decreto ministeriale 11 maggio 1992 "approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 1992, riguardanti almeno i seguenti parametri: tessitura, carbonio organico, ph, calcare attivo e capacità di scambio cationico. La stessa dovrà essere resa obbligatoriamente per le latifoglie nobili (noce, ciliegio e castagno) e per le specie forestali da utilizzare per l'azione H2 a-b, nonché in tutti gli altri casi in cui la superficie di impianto supera i 5 ettari.
Il progetto dovrà comprendere anche i seguenti elaborati nel caso di interventi relativi alla viabilità: sviluppo planimetrico, profilo longitudinale, sezioni trasversali, sezioni tipo e disegni delle opere d'arte.
Quando i progetti prevedono più azioni, dovrà essere compilato un computo metrico estimativo distinto per ciascuna di esse, nonché un quadro riepilogativo degli interventi.
Ai fini della presentazione della suddetta documentazione, potrà essere attuata, nei casi previsti, la semplificazione delle procedure disposta dall'art. 49 della legge regionale n. 13/86, nonché le disposizioni previste dalla legge Bassanini sulla semplificazione delle procedure amministrative.
Documentazione giuridico-amministrativa che deve essere presentata dai consorzi forestali, dalle cooperative, dalle associazioni e dalle società.
I consorzi forestali, le cooperative, le associazioni e le società, oltre alla documentazione relativa ai punti precedenti, dovranno produrre:
-  copia dello Statuto e dell'atto costitutivo;
-  copia conforme della delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici e copia conforme della delibera che autorizza il rappresentante legale a richiedere e riscuotere gli aiuti e a sottoscrivere gli impegni previsti dal programma (in sostituzione della documentazione di cui al punto 5);
-  copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
-  decreto di riconoscimento per le associazioni di produttori.
Inoltre, limitatamente alle cooperative e ai consorzi:
-  certificato del tribunale di data recente, e comunque, non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
-  certificato della prefettura attestante l'iscrizione nell'apposito registro rilasciato in data non anteriore a sei mesi;
-  dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata, (in sostituzione della documentazione di cui al punto 11) in cui risulti che contro i soci della cooperativa non siano state emesse sentenze passate in giudicato per avere impiegato fuori dai casi consentiti dalla legge, in tutto o in parte, alcool, zuccheri o materie zuccherine e fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita nelle operazioni di vinificazione o manipolazione dei vini (art. 24 della legge regionale n. 97 del 6 maggio 1981);
-  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della legge regionale n. 116/83, resa dai componenti del consiglio di amministrazione;
-  certificazione del bilancio aziendale nei casi previsti dall'art. 19 della legge regionale n. 32/91, negli altri casi bilancio dell'ultimo esercizio già depositato in tribunale con verbale di approvazione dell'assemblea.
Gli enti pubblici, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti dovranno produrre la delibera di approvazione del progetto ratificato dall'organo di controllo, ove previsto, con l'espresso impegno a sostenere con fondi propri le maggiori spese per l'impianto del bosco e la manutenzione dello stesso.
Procedure
In relazione alle procedure di carattere più generale, si rimanda al Decreto Mi. P.A. 18 dicembre 1998, n. 494 "regolamento recante norme di attuazione del regolamento (C.E.E.) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dall'erogazione di contributi per l'esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi", nonché alla relativa circolare esplicativa 4 ottobre 2000, n. 4373.
In particolare gli stessi I.R.F. procederanno all'espletamento dell'intero iter procedurale, verifiche istruttorie comprese, secondo le indicazioni riportate nel predetto decreto ministeriale entro sessanta giorni dalla data ultima di presentazione delle domande fatte salve eventuali diverse disposizioni.
Ultimata l'istruttoria tecnico amministrativa e la conseguente graduatoria delle ditte ammesse a finanziamento, gli I.R.F. trasmetteranno al gruppo VII del dipartimento regionale delle foreste, l'elenco unico nominativo analitico dei beneficiari ammessi utilizzando, esclusivamente, la tabella n. 1 allegato A e provvedendo, altresì, alla trasmissione del supporto cartaceo e del relativo supporto informatico, ai fascicoli ordinati contenenti i verbali istruttori, il provvedimento ispettoriale di approvazione tecnico-amministrativa nonché tutta la documentazione prevista.
La documentazione sopra citata dovrà trasmettersi, esclusivamente, per quelle pratiche ammesse al finanziamento.
Il predetto provvedimento ispettoriale costituirà anche nulla-osta per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico secondo le eventuali prescrizioni che verranno date.
A tal proposito il competente gruppo VII del dipartimento regionale delle foreste provvederà a fornire agli I.R.F. l'allegato A tab. n. 1 su supporto informatico.
La documentazione sopra citata, dovrà pervenire, perentoriamente, entro e non oltre il sessantunesimo giorno dalla data ultima di presentazione delle istanze per consentire la predisposizione del decreto di finanziamento e la trasmissione di taluni atti all'A.G.E.A.
Di seguito il gruppo competente del dipartimento regionale delle foreste, procederà alla predisposizione del decreto di autorizzazione della spesa.
Gli I.R.F. provvederanno alla notifica del decreto di finanziamento e alla trasmissione, alle ditte beneficiarie, dei progetti con le eventuali correzioni apportate, nonché di copia del provvedimento ispettoriale di approvazione tecnico-amministrativa, dando, nel contempo, comunicazione anche al distaccamento forestale competente per territorio.
Successivamente i beneficiari interessati dovranno comunicare obbligatoriamente alla dipartimento regionale delle foreste ed all'I.R.F. competente la data di inizio dei lavori ed il nominativo del direttore dei lavori (allegato L). Solo dopo tale comunicazione potrà essere avanzata richiesta di eventuale concessione dell'anticipo del 30% della spesa ammessa dietro presentazione di polizza fidejussoria a favore dell'A.G.E.A.
Il periodo determinato per l'esecuzione dei lavori potrà essere prorogato, previa istruttoria, per un periodo non superiore a quello assentito nel decreto, in questo caso il beneficiario dovrà presentare al dipartimento regionale delle foreste una istanza di proroga, debitamente motivata, accompagnata da una dettagliata relazione tecnica firmata dal direttore dei lavori che descriva lo stato d'avanzamento dei lavori nonché la cronologia di quelli che dovranno essere eseguiti.
Qualora nel corso dei lavori si verifichino circostanze impreviste tali da comportare variazioni al progetto approvato, dovrà essere presentato all'I.R.F., in triplice copia, apposito progetto di variante unitamente alla documentazione necessaria in sostituzione o in integrazione a quella già presentata. Detta variante seguirà il medesimo iter procedurale di verifica ed approvazione del progetto originario.
A conclusione dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini disposti nel decreto, la ditta dovrà inviare alla dipartimento regionale delle foreste la comunicazione di fine lavori (allegato L) unitamente alla sotto elencata documentazione:
-  relazione, contabilità finale dei lavori e disegni contabili redatti dal direttore dei lavori;
-  certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
-  certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori;
-  dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori nella quale si attesta "che le opere eseguite sono efficienti e conformi agli elaborati progettuali di previsione ed a quelli finali, ivi compresa la relativa contabilità; che la superficie e la lunghezza della recinzione sono state dallo stesso rilevate e corrispondono a quanto riportato negli elaborati di contabilità finale";
-  certificato di provenienza o di identità clonale del materiale vegetale utilizzato se previsto;
-  fatture di acquisto regolarmente quietanzate (o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente ai fini fiscali) di tutti i materiali e i servizi utilizzati ai fini della realizzazione delle opere;
-  certificazione dell'amministrazione forestale nel caso di materiale vegetale fornito dalla stessa, con l'indicazione del contributo versato e dell'elenco qualitativo e quantitativo delle specie fornite;
-  dichiarazione sostitutiva a firma autenticata resa dal beneficiario attestante che per l'esecuzione delle opere, oggetto della concessione, la ditta non ha beneficiato di altri interventi contributivi o crediti da parte dello Stato, della Regione e della Comunità europea;
-  eventuali autorizzazioni e/o nulla osta ove necessari.
Successivamente, il Dipartimento regionale delle foreste entro il termine di giorni trenta, dalla data di acquisizione al gruppo competente, verificherà la documentazione pervenuta.
Procederà, poi, alla nomina di un proprio funzionario che darà corso all'accertamento finale di avvenuta esecuzione dei lavori di imboschimento, mediante sopralluoghi, espletando l'incarico con relazione scritta entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla nomina, fatte salve cause di forza maggiore ed eventuali tempi di acquisizione di documentazione che il funzionario riterrà opportuno richiedere solo per iscritto.
Di seguito il gruppo competente dopo le verifiche del carteggio, provvederà alla predisposizione dell'elenco cumulativo di pagamento da inviare all'A.G.E.A. secondo le istruzioni impartite da quest'ultima quale ente erogatore dei contributi ammessi.
Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel decreto Mi.P.A. n. 494/98.
  Il dirigente generale: DI VITA 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (Occorre Acrobat Reader)



(2001.34.1813)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 7 agosto 2001, n. 12.
Cap. 376536 - Spese per la stipula di convenzioni con la RAI TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese, nonché per l'erogazione di contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue minoritarie. Modalità di accesso.

Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, come previsto dall'art. 18 della legge n. 482 del 15 novembre 1999 ed in adempimento al dettato della legge regionale n.26 del 9 ottobre 1998 : Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche..., con la presente circolare si dettano disposizioni per l'accesso ai finanziamenti relativi al cap. 376536 del bilancio regionale in oggetto specificato.
Preliminarmente si osserva che la lettura attenta del testo della legge regionale n. 26/98, compresa la relazione introduttiva alla stessa consente di evincere che il legislatore regionale ha voluto riferirsi, nel predisporre provvidenze anche di natura economica, non genericamente a tutte le minoranze linguistiche, bensì a quelle la cui presenza è consolidata storicamente e convalidata da lunga tradizione scritta ed orale. D'altra parte la legge n. 482/99, al cui dettato anche la Regione siciliana deve uniformarsi, individua le minoranze storiche delle quali tutelare la lingua e la cultura nelle popolazioni: albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate ed, in quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Emerge quindi, dal combinato disposto della normativa statale e regionale , che, allo stato attuale, le sole minoranze linguistiche che, nella Regione siciliana, possono accedere ai finanziamenti previsti per legge sono quelle di origine albanese, che, peraltro hanno attivato le procedure previste dalla legge n. 482/99 all'art. 3, e, di conseguenza, gli organi di stampa e le emittenti radiotelevisive in oggetto evidenziate che per la tutela di dette minoranze operano.
a)  Convenzioni
A tale fine, pertanto, la RAI e le emittenti, sia radiofoniche che televisive, legittimamente operanti, ai sensi della legge n. 249/97 e successive modifiche ed integrazioni, nella Regione siciliana, sono invitate a trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, Direzione beni culturali, ambientali ed educazione permanente, gruppo XII Beni culturali, via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo - l'eventuale disponibilità alla stipula di convenzioni per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 26/9 (notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese), corredata dal programma dell'iniziativa che si intende realizzare, con ogni indicazione relativamente alle finalità che si hanno intenzione di perseguire, modi, tempi e luoghi di attuazione, équipe responsabile della progettazione e della direzione, unitamente ad un analitico preventivo di spesa.
b) Contributi
Per accedere ai contributi gli organi di stampa regolarmente registrati e le emittenti radiotelevisive a carattere privato, sempre che siano legittimamente operanti ai sensi della legge n. 249/97 e successive modifiche ed integrazioni e che utilizzino la lingua albanese nella Regione siciliana possono invece presentare, entro il termine predetto, allo stesso indirizzo, istanza in duplice copia, di cui una in bollo, a firma del legale rappresentante, nella quale devono essere dichiarati:
-  la denominazione dell'organo richiedente;
-  le esatte generalità del legale rappresentante;
-  la sede legale;
-  codice fiscale e/o partita I.V.A.;
-  numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo.
Per l'autenticazione della firma e le dichiarazioni richieste successivamente si fa riferimento alle vigenti norme in materia.
Le istanze, corredate dalla documentazione preventiva completa in duplice copia, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine sopraindicato (farà fede, in ogni caso, il timbro postale). Quest'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione di documenti, dipendente dall'uso di altro mezzo di spedizione o determinata da eventuali disguidi postali non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.
All'istanza devono essere allegati:
1)  programma dell'attività in corso di svolgimento o che si intende realizzare nell'anno 2001, corredata da realistico preventivo delle spese da sostenere e da ogni indicazione relativa alle finalità che si hanno intenzione di perseguire, ai modi e ai tempi e ai luoghi di effettuazione, all'équipe responsabile della progettazione e della direzione della stessa. Se il contributo viene richiesto per più iniziative, esse dovranno essere dettagliatamente specificate singolarmente ed il preventivo di spesa dovrà consentire di distinguere con chiarezza a quale iniziativa siano attribuibili le spese programmate. Qualora si tratti di attività realizzate in concorso con altri enti dovrà essere indicata la quota pro-parte a carico di ciascun ente o associazione. Eventuali successive variazioni al programma dovranno essere tempestivamente comunicate a quest'Assessorato che, in caso di ammissione al contributo, si riserva la facoltà di autorizzare tali variazioni;
2)  atto di costituzione e statuto redatto da notaio (compresi gli eventuali atti modificativi), nonché la situazione aggiornata delle cariche sociali;
3)  bilancio di previsione per l'anno 2001 approvato dagli organi statutari;
4)  verbale di approvazione del bilancio preventivo;
5)  soggetti costituiti in forma cooperativa dovranno produrre il certificato di iscrizione al registro prefettizio ed il certificato di omologazione presso il competente tribunale rilasciato dalla Camera di commercio;
6)  dettagliata relazione sull'attività complessiva svolta dall'ente, negli ultimi 5 anni, relativamente alla materia oggetto del contributo;
7)  numero di codice fiscale o di partita I.V.A.;
8)  numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo.
La documentazione prevista ai punti 2, 3, 4, 5 può essere trasmessa in copia autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia.
Verificata la regolarità della documentazione e sentito il parere tecnico del collegio degli esperti laureati in servizio presso la Direzione beni culturali, ambientali ed educazione permanente, quest'Amministrazione, nei limiti della disponibilità della somma stanziata sul capitolo, procederà alla stipula delle convenzioni e all'assegnazione dei contributi secondo i seguenti criteri:
-  rilevanza del programma proposto, compresa l'attività editoriale e di ricerca;
-  efficacia dei mezzi e delle iniziative intraprese per la tutela, nello spirito delle leggi nazionale e regionale succitate, della lingua e delle tradizioni delle minoranze linguistiche cui la presente circolare è diretta;
-  rapporto qualità-costo dell'iniziativa, nel senso che, a corrispondenza di argomenti, di servizi e di mezzi utili al conseguimento degli stessi, verranno selezionati i progetti la cui spesa è contenuta e l'attività non viene penalizzata dalla limitata disponibilità delle risorse.
Gli enti interessati, ricevuta la comunicazione di concessione del contributo, dovranno inviare, entro e non oltre 10 giorni, apposito schema di dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che disciplina l'accettazione del contributo previa adesione alle disposizioni e clausole nello stesso contenute (allegato A). Si fa presente che il mancato inoltro di detto disciplinare equivarrà a rinuncia del contributo e, pertanto, si procederà d'ufficio alla revoca dello stesso.
L'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni, cioè con~un'anticipazione dell'80% della somma assegnata contestualmente all'emanazione del decreto d'impegno e un saldo del 20% a conclusione e rendicontazione dell'attività. A tale proposito, nella considerazione che la concessione del contributo si riferisce all'attività ed alle iniziative programmate per l'anno ed esercizio finanziario 2001 è necessario che le somme comprese nel contributo siano impegnate dagli istituti oggetto della circolare nel corso del corrente anno 2001 e che le iniziative vengano concluse entro il seguente anno, al fine di consentire il pagamento del saldo in conto residui.
Pertanto il saldo verrà erogato a seguito della presentazione, entro il 31 ottobre 2002, della seguente documentazione:
1)  istanza di richiesta del saldo in bollo, ad eccezione di O.N.L.U.S ed enti pubblici;
2)  dettagliata relazione dell'attività svolta a firma del legale rappresentante;
3)  documentazione giustificativa della spesa, in originale e copia, debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale in vigore fino a copertura dell'intero contributo concesso. Eventuali esenzioni d'imposta dovranno essere evidenziate nella documentazione unitamente all'indicazione normativa da cui discendono;
4)  bilancio consuntivo dell'anno 2001, in copia conforme, dal quale si evinca con chiarezza la destinazione e l'impegno dei contributi regionali;
5)  verbale di approvazione del bilancio consuntivo per l'anno 2001 in copia conforme;
6)  dichiarazioni a firma del legale rappresentante, rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocertificazione, che l'ente ha o non ha avuto assegnati contributi per le stesse iniziative da altri enti pubblici e privati (indicandone l'entità e la provenienza); che ha assolto gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale; che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a quest'Amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede in originale; che tutta la documentazione giustificativa della spesa effettuata con il contributo regionale non è stata utilizzata per fini diversi.
I soggetti beneficiari che non abbiano, nei tempi e nei modi previsti, documentato l'avvenuta realizzazione delle iniziative finanziate, sono obbligati alla restituzione delle eventuali somme ricevute in via di anticipazione, comprensive degli interessi legali maturati.
a)  Saranno ammesse a contributo le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto del contributo, ma non quelle di investimento quali acquisto attrezzature e simili.
b)  Sono escluse dal contributo spese a qualsiasi titolo nei confronti di componenti che rivestano cariche all'interno degli organi di gestione o di controllo dell'ente, associazione o istituto.
Tutto il materiale a stampa o in video o in altro mezzo multimediale prodotto dovrà riportare nel frontespizio il logo della Regione siciliana e la dicitura: realizzato con il contributo della Regione siciliana - Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione.
Il 20% dei video, CD, CD ROM o materiale a stampa prodotto con il contributo regionale dovrà essere trasmesso a quest'Assessorato che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici e alle biblioteche pubbliche della Sicilia.
Dovranno altresì essere inviati, ad integrazione della documentazione:
-  nel caso di programmi radio-televisivi realizzati con il contributo regionale, le registrazioni degli stessi;
-  nel caso di pubblicazioni, il relativo piano di distribuzione.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito Internet della Regione siciliana: www.regione.sicilia. it/beniculturali.
Per ogni ulteriore informazione telefonare ai nn.091/6961812 - 091/6961742-3, o inviare una E-mail all'indirizzo. gruppoXIIbca@regione.sicilia.
  L'Assessore: GRANATA 


Allegato A


  All'Assessorato regionale dei beni culturali ed 
  ambientali e della pubblica istruzione 
  Direzione regionale beni culturali, ambientali 
  ed educazione permanente 
  Gruppo XII BC 
  via delle Croci, 8 - 90139 Palermo 


(in duplice copia, di cui una in bollo nei casi previsti dalle vigenti norme)


Il sottoscritto............................................
nato a............................................ il...........................
quale rappresentante legale del............................................
n. di codice fiscale o di partita I.V.A.............................................
in relazione all'istanza presentata all'Assessorato in indirizzo, ai fini di beneficiare del contributo previsto sul cap. 376536 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2001 ed in seguito alla comunicazione della concessione di un contributo di L.............................................
per l'esercizio finanziario 2001.
Dichiara

1)  di accettare il contributo di L.............................................
sul cap. 376536 per l'anno 2001;
2)  di essere a piena conoscenza delle disposizioni normative dalle quali tale capitolo discende e del contenuto della circolare assessoriale n............................................. del..........................................
3)  che la parte della spesa non coperta dal contributo sarà a carico dell'ente dichiarante;
4)  che la responsabilità della gestione dell'attività è affidata unicamente all'ente dichiarante;
5) che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a codesta amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
6)  che tutta la documentazione giustificativa di spesa, presentata a codesta amministrazione, non verrà utilizzata per altri contributi di enti pubblici;
7)  di accettare le modalità di erogazione del contributo regionale secondo le disposizioni impartite con circolare n............................................
del................................................................. e la clausola che, qualora l'Assessorato valuti negativamente i modi e/o i tempi di realizzazione delle attività finanziate, potrà revocare tutto o in parte, il contributo disposto e procedere al recupero delle somme eventualmente anticipate, comprensive degli interessi legali maturati;
8)  che a tal fine l'Assessorato potrà anche incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti;
9)  che dagli atti ufficiali dell'iniziativa (manifesti, inviti, pubblicità, articoli, programmi...) dovrà risultare il patrocinio di quest'Assessorato.
(2001.32.1766)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -