REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 AGOSTO 2001 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Avv.Michele Arcadipane

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 giugno 2001.
Istituzione della riserva naturale Laguna di Capo Peloro, ricadente nel comune di Messina.

Allegato 1


Allegato 2
REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA LAGUNA DI CAPO PELORO


Titolo I
NORME PER LA ZONA A


Art. 1
Attività consentite

1.1.  Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art. 2, è consentito:
a)  esercitare la molluschicoltura così come tradizionalmente praticata.
L'ente gestore è onerato di censire gli impianti, regolamentare le attività connesse a tale pratica e prevedere, in un arco temporale di 3 anni, la sostituzione dei galleggianti utilizzati con cilindri in vetroresina o altre strutture adeguate;
b)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Gli interventi di cui alle lett. b) e c), sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lett. d), sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.).
Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;
c)  demolire immobili esistenti, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'ente ge store;
e)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
f)  realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
g)  effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale secondo criteri naturalistici, previo nulla osta dell'ente gestore;
h)  recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale e con l'impiego di specie autoctone;
i)  praticare il diportismo nautico senza l'uso di mezzi a motore, salvo il rispetto delle modalità fissate per la tutela dell'integrità ambientale e con le limitazioni poste dall'ente gestore nei periodi dell'anno e nelle zone in cui possa risultare di pregiudizio alla sosta ed alla nidificazione della specie dell'avifauna selvatica di cui alle direttive comunitarie;
j)  accedere con veicoli ai fondi serviti da piste per l'esercizio delle attività consentite. L'ente gestore potrà regolamentare o interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tu tela.

Art.  2
Divieti

2.1.  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì, i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:
a)  realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, tralicci, antenne, linee telefoniche, cavi sospesi e di impianti tecnologici a rete.
La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;
b)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, nonché nell'uso dei materiali tradizionali, previo nulla osta dell'Assessorato del territorio e dell'am biente sentito il parere del C.R.P.P.N.;
c)  la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes.
E' inoltre ammessa deroga unicamente a favore dell'ente gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
d)  danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
e)  asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne;
f)  esercitare qualsiasi attività industriale;
g)  realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
h)  eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
i)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'ente gestore;
j)  introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
l)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
m)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
n)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone.
L'eventuale ripopolamento o la reintroduzione di specie scomparse dovranno essere autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
o)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
p)  (introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
q)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
r)  allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
s)  praticare il campeggio o il bivacco.
E' ammessa deroga esclusivamente al divieto di bivacco previa autorizzazione dell'ente gestore e su aree precedentemente individuate;
t)  accendere fuochi all'aperto;
u)  svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'ente gestore;
v)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e
vigilanza;
z)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;
aa)  usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;
bb)  trasportare armi da fuoco di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia, o armi di altro tipo.
E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;
cc)  attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di salvaguardia ambientale, di esercizio della molluschicoltura e di difesa antincendio, previa autorizzazione dall'ente gestore, nonché delle autorità competenti;
dd)  praticare qualsiasi forma di pesca e/o di interventi per l'incremento delle risorse ittiche.
2.2.  L'ente gestore potrà concedere deroghe dettagliatamente motivate, specifiche, nominative ed a termine previo parere del C.R.P.P.N.

Titolo II
NORME PER LA ZONA B


Art. 3
Attività consentite

3.1.  Nell'area di protezione della riserva (preriserva) le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva, eccettuato quanto previsto alla lett. b), del presente articolo.
3.2.  Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva), fatte salve le norme di cui al successivo art. 4, è consentito, nelle more di approvazione del Piano di utilizzazione di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81 e successive modifiche e integrazioni:
a)  effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d), dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Gli interventi di cui alla lett. d), sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.
Il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;
b)  effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'ente ge store;
c)  effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'ente gestore;
d)  realizzare impianti di distribuzione a rete (acqua, elettricità, comunicazioni, gas, ecc.), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione secondo criteri naturalistici;
e)  recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale e con l'impianto di specie autoctone o comunque non estranee al consorzio vegetale.

Art.  4
Divieti

4.1.  Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e vietato:
a)  la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal piano di utilizzazione e previo nulla osta dell'ente gestore.
E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes, salvo quanto previsto all'art. 3.1 e 3.2, lett. b), previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
b)  impiantare serre o strutture assimilabili alle serre ed esercitare l'attività agricola in ambiente protetto;
c)  esercitare qualsiasi attività industriale;
d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;
e)  danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;
f)  scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
g)  asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
h)  prelevare sabbia, terra, o altri materiali, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
i)  abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
l)  praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;
m)  praticare l'escursionismo a cavallo nelle zone di litorale, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente, alterazione della vegetazione e disturbo della fauna;
n)  esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;
o)  esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'ente gestore;
p)  distruggere, danneggiare o asportare vegetali spontanei di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento previa autorizzazione dell'ente gestore;
q)  alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autocto ne.
L'eventuale ripopolamento o la reintroduzione di specie scomparse dovranno essere autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;
r)  sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

Titolo III
NORME COMUNI


Art. 5
Attività di ricerca scientifica

5.1.  In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'ente gestore che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.
I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'ente gestore e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art.  6
Indennizzi

6.1.  Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verifichino documentate riduzioni dei redditi di aziende che, esercitìno attività consentite dal presente regolamento, l'ente gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.
6.2.  L'ente gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo dei danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con le procedure di cui all'art. 22 della legge regionale n. 14/88.

Art. 7
Gestione della fauna selvatica

7.1.  Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità e i limiti di cui ai successivi commi, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il C.R.P.P.N.
7.2.  Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.
7.3.  L'ente gestore potrà predisporre piani di controllo numerico della popolazione di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite nel caso di esplosioni demografiche, tali da compromettere gli equilibri ecologici.
Eventuali prelievi faunistici devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici.
Prelievi selettivi dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore.
7.4.  L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.
7.5.  L'ente gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle princi pali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'op portunità di effettuare ripopolamenti.
Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni, autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

Art.  8
Misure speciali

8.1.  A seguito di accertamento della presenza, anche occasionale, nell'area di specie animali tutelate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43, "habitat" e successive modifiche ed integrazioni, l'ente gestore è onerato di attivare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità degli habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

Art.  9
Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti la riserva

9.1.  Al fine di un'effettiva protezione dell'ecosistema marino-costiero, nel tratto di mare prospiciente la riserva, le attività d'uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dall'autorità marittima competente con la quale l'ente gestore si raccorderà per concordare le misure più idonee per le finalità di difesa dell'ambiente, tenuto conto delle direttive che in tal senso saranno emanate dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Art.  10
Attività di controllo e sanzioni

10.1.  I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore, al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, nonché alla competente autorità marittima e di P.S.
10.2.  Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 98/81, come sostituito dall'art. 28, comma 9, della legge regionale n. 10 del 24 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 30 aprile 1999).
10.3.  L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico del trasgressore, nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato;
10.4.  L'ente gestore ingiunge al trasgressore l'ordine di rimessa in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni 30 e in conformità alle prescrizioni dettate dallo stesso e ne regolamenta la conseguente attuazione.
10.5.  La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva, deve essere svolta di concerto con la competente autorità marittima.

Art.  11
Norma finale

Nelle riserve naturali è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli ecosistemi, delle comunità biologiche, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.
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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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