REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2001 - N. 45
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 15 giugno 2001, n. 12.
Regolamento esecutivo dell'art.7 della legge regionale 31 agosto 1998, n.14, concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile.   pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 7 agosto 2001.
Determinazione dei criteri per le richieste di contributo di cui all'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 9 luglio 2001.
POR Sicilia 2000/2006. Complemento di programmazione. Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2.a, interventi a regia regionale, progetti-missione di internazionalizzazione  pag. 11 


DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Russia nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione  pag. 13 


DECRETO 9 agosto 2001.
Direttive e modalità per la concessione del contributo una tantum previsto dall'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32  pag. 17 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 28 giugno 2001.
Programma triennale 2001-2003, relativo alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche marittime.  pag. 18 

DECRETO 29 giugno 2001.
Approvazione del programma regionale di spesa relativo ad opere marittime, per l'esercizio finanziario 2001  pag. 19 


DECRETO 5 luglio 2001.
Programma triennale 2001-2003, relativo alle spese per opere riguardanti istituti pubblici di assistenza e beneficenza  pag. 20 


DECRETO 10 luglio 2001.
Programma triennale 2001-2003, relativo alle spese straordinarie per opere riguardanti enti di culto e formazione religiosa di beneficenza e di assistenza  pag. 27 


DECRETO 10 luglio 2001.
Approvazione del programma regionale di spesa, relativo ad opere interessanti enti di culto e formazione religiosa, per l'esercizio finanziario 2001  pag. 44 


DECRETO 8 agosto 2001.
Cancellazione dalle graduatorie e dagli elenchi di imprese richiedenti i benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata  pag. 46 

Assessorato della sanità

DECRETO 7 agosto 2001.
Rettifica del decreto 5 novembre 1999, concernente zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta al 1° ed al 2° semestre 1998  pag. 48 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 12 luglio 2001.
Istituzione di una commissione di studio per la delimitazione delle aree a suscettibilità ambientale.
  pag. 49 


DECRETO 18 luglio 2001.
Autorizzazione del progetto relativo ad interventi di riordino e di miglioramento della viabilità nel territorio comunale di Terme Vigliatore  pag. 50 

DECRETO 27 luglio 2001.
Variante al piano regolatore generale del comune di Raffadali  pag. 34 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del presidente della commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione di Catania  pag. 55 
Nomina di un componente della commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione di Enna  pag. 55 
Compensi spettanti ai componenti del Comitato esecutivo dell'E.S.A.  pag. 55 
Sostituzione di componenti del Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali  pag. 55 
Elenco dei soggetti che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n.128, nell'anno 1998  pag. 55 
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Onlus "Nostra aetate"  pag. 55 
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private del nuovo statuto dell'Azienda speciale aeroporto di Cata-nia  pag. 55 
Piano di vendita relativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà regionale siti in provincia di Catania  pag. 55 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Proroga del termine di presentazione delle domande previsto dall'art. 4 del bando di gara di cui alla Misura 4.2.9 - Sottomisure A.B.C.  pag. 61 
Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 1 - Trapani  pag. 61 
Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 11 - Messina  pag. 61 
Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 2 - Palermo  pag. 62 
Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 6 - Enna  pag. 62 
Istituzione dell'elenco regionale provvisorio degli operatori dell'agricoltura biologica idonei per il 2000  pag. 62 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Istituzione del collegio dei revisori del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.
  pag. 62 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Accordi di contrattazione decentrata concernenti l'orario di lavoro e la flessibilità oraria per i due Dipartimenti dell'Assessorato del bilancio e delle finanze  pag. 62 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 62 

Assessorato dell'industria:
Bando per il servizio di assistenza tecnica per la stesura del "Documento di strategia regionale per l'innovazione".   pag. 62 
Approvazione dell'atto aggiuntivo stipulato tra l'Assessore regionale per l'industria e l'amministratore delegato della società "Irminio" s.r.l., relativo alla concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Irminio" sita in territorio di Ragusa, Modica e Scicli  pag. 67 

Assessorato dei lavori pubblici:
Sdemanializzazione di un terreno sito nel comune di Lascari  pag. 67 
Sdemanializzazione di un terreno sito nel comune di Partinico  pag. 67 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la detenzione e distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano  pag. 67 
Autorizzazione alla cooperativa agricola San Giorgio, con sede in Gangi, per la macellazione e produzione di carne fresca di uccelli corridori da allevamento  pag. 68 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Scillato  pag. 68 
Modifica ed integrazione all'art.8 delle norme di attuazione annesse al regolamento edilizio del programma di fabbricazione del comune di Castiglione di Sicilia  pag. 68 
Variante al piano regolatore generale del comune di Roccavaldina  pag. 68 
Concessione di un finanziamento al comune di Giardinello per lavori di consolidamento del costone roccioso vecchio cimitero  pag. 68 
Concessione di un finanziamento al comune di Calatafimi per lavori di consolidamento di una strada  pag. 68 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 68 
Provvedimenti concernenti impianti di cave  pag. 69 
Impegno di una somma a favore del comune di Regalbuto per lavori di consolidamento e sistemazione idraulica a difesa dell'abitato nord-est  pag. 69 
Concessione di un finanziamento al comune di Condrò per lavori di consolidamento versante frazione Ariella.   pag. 69 
Concessione di un finanziamento al comune di Naso per lavori di consolidamento del centro abitato  pag. 69 
Concessione di un finanziamento al comune di S. Domenica Vittoria per lavori di consolidamento del territorio urbano  pag. 69 
Integrazione dell'autorizzazione alla ditta Polimeri Europa per modifiche all'impianto per la produzione di materie plastiche e resine sintetiche, con sede nel comune di Ragusa  pag. 69 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di lavori da realizzarsi nei comuni di Custonaci e Valderice  pag. 69 
Concessione di un finanziamento al comune di Floresta per lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica delle zone in località Passo  pag. 69 
Valutazione negativa sulla fattibilità ambientale delle opere relative al progetto per l'ampliamento del lungomare Pietre Nere nel comune di Pozzallo  pag. 70 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 29 agosto 2001, n.13.
Capitolo 377302: Contributi alle scuole e agli istituti di istruzione di ogni ordine e grado che intendano realizzare attività integrative volte all'introduzione dello studio del dialetto siciliano ed all'approfondimento dei fatti linguistici, storici, culturali ad esso connessi, nonché a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che programmino attività di educazione degli adulti finalizzate allo studio ed alla conoscenza del predetto dialetto.Anno scolastico2001-2002  pag. 70 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Presidenza

Ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Ente autonomo portuale di Messina  pag. 71 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 15 maggio 2001, n. 3.
Quadro di classificazione delle entrate della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001.
Supplemento ordinario n. 2
Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 15 giugno 2001, n. 12.
Regolamento esecutivo dell'art.7 della legge regionale 31 agosto 1998, n.14, concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto;
Visto l'art.2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg.28 febbraio 1979, n.70;
Visto l'art.7 della legge regionale 31 agosto 1998, n.14;
Vista la lettera del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana 9 dicembre 1999 di assegnazione dello schema di regolamento per il prescritto parere alla Commissione legislativa affari istituzionali;
Considerato che i termini previsti dall'art.70 bis del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana per la resa del parere sono trascorsi;
Udito il parere n.121/01 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 10 aprile 2001;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.267 del 28 maggio 2001;
Su proposta dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza, delegato alla protezione civile;

Emana il seguente regolamento:


Titolo I
REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 1.
Finalità ed aree di applicazione

1. La Regione, in armonia con i principi generali dello Stato in materia di protezione civile ed in attuazione al disposto della legge regionale 31 agosto 1998, n.14, incentiva il volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuove la formazione dei volontari, favorisce il loro apporto, complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico e privato, per il conseguimento delle finalità di protezione civile, ossia delle attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui all'art.2 della legge n.225 del 1992, nonché alle attività di autoformazione ed addestramento dei volontari.
Art. 2.
Organizzazioni di volontariato di protezione civile

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e nel rispetto dell'art.2 della legge n.266/91, sono considerate organizzazioni di volontariato di protezione civile quelle organizzazioni che, operanti senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, costituite nella forma giuridica ritenuta più adeguata purché compatibile con le finalità di protezione civile, svolgono e promuovono le attività di cui all'art.1, e si avvalgono, in modo esclusivo, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, ovvero si avvalgono di prestazioni di lavoratori dipendenti e autonomi alle condizioni e nei limiti previsti dall'art.3, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n.266.
2. L'attività di volontariato di protezione civile non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario: possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza, entro i limiti preventivamente stabiliti dalla stessa, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
3. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture e mezzi propri o, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa, nell'ambito di strutture e mezzi di pubbliche amministrazioni.
Art. 3.
Gruppi comunali di volontariato di protezione civile

1. I comuni, singoli o associati, possono costituire gruppi comunali di volontariato di protezione civile.
2. Gli elenchi di volontari iscritti nei gruppi comunali ed i loro periodici aggiornamenti, con l'indicazione delle specifiche competenze e qualifiche professionali, verranno trasmessi annualmente entro il 31 dicembre dai comuni all'Ufficio regionale di protezione civile e all'Osservatorio regionale sul volontariato.
3. I volontari appartenenti ai gruppi comunali di cui al comma 1 del presente articolo godono di tutti i benefici previsti dalla vigente disciplina in materia di lavoro e di previdenza nonché del rimborso delle spese sostenute e della copertura assicurativa.
Art. 4.
Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'Ufficio regionale di protezione civile.
2. L'Ufficio regionale di protezione civile cura, ai sensi dell'art.7 della legge regionale 31 agosto 1998, n.14, la tenuta e la gestione del registro regionale e provvede, con periodicità annuale, alla revisione e all'aggiornamento dello stesso in relazione al permanere dei previsti requisiti accertati al momento dell'iscrizione delle organizzazioni.
3. Ai sensi dell'art.7, comma 3, della legge regionale 31 agosto 1998, n.14, l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art.6 della legge regionale 7 luglio 1994, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.5.
Iscrizione d'ufficio

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile già iscritte alla lett.f) del registro generale regionale del volontariato, istituito con la legge regionale 7 luglio 1996, n.41, sono iscritte d'ufficio nel registro regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 4, della legge regionale n.14/98.
Art. 6.
Requisiti per l'iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile le organizzazioni di volontariato costituite, con atto registrato, da almeno sei mesi nel territorio regionale, nei cui statuti, negli accordi fra gli aderenti o nell'atto costitutivo, oltre quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, siano previsti espressamente:
- l'assenza di fini di lucro;
- la democracità delle strutture;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite degli aderenti;
- i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti;
- l'obbligo di formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge n.266/91;
- l'obbligo di assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall'art.4 della legge n.266/91.
Art. 7.
Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione è presentata dal legale rappresentante dell'organizzazione alla Presidenza della Regione, Ufficio regionale di protezione civile, corredata da:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, unitamente allo statuto o agli accordi tra gli aderenti;
b) dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le cariche sociali previste dallo statuto;
c) dichiarazione contenente il numero e l'elenco dei soci e dei volontari aderenti e il numero dei dipendenti;
d) dichiarazione attestante il numero e le mansioni rivestite dagli eventuali operatori esterni di cui l'associazione si avvale con contratto di lavoro subordinato od autonomo;
e) dichiarazione contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili, nonché della dotazione dei mezzi, delle attrezzature, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;
f) relazione sulla attività che l'organizzazione ha svolto e/o intende svolgere nell'ambito del territorio regionale con l'indicazione dell'eventuale articolazione in gruppi operativi o sezioni, distinti sia per ambiti territoriali, sia per particolari specializzazioni;
g) dichiarazione attestante la piena e costante disponibilità a concorrere nell'ambito del territorio regionale e nazionale alle attività di protezione civile, a richiesta ed in conformità con le direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni che l'organizzazione è in grado di offrire ed attestando le specializzazioni e le professionalità possedute dagli aderenti;
h) dichiarazione, resa dal presidente dell'organizzazione, dal legale rappresentante e da tutti i titolari di cariche sociali all'interno dell'organizzazione, ai sensi dell'art.7, capoverso 14, della legge 19 marzo 1990, n.55, che aggiunge alla legge n.275/65, art.10 sexies, comma 8, di non versare nelle condizioni previste dal comma 1, dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni, di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione, né di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi degli appaltatori pubblici fornitori o nell'albo dei costruttori, e di non avere riportato condanne penali né carichi pendenti;
i) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art.6, comma 1, del presente regolamento relativa all'anno solare in corso;
l) le dichiarazioni di cui alle lett. b), c), d), e) e g) dovranno essere rese dal legale rappresentante, anche contestualmente, ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
Art.8.
Procedimento istruttorio

1. L'Ufficio regionale di protezione civile provvede all'esame istruttorio e alla decisione della domanda di iscrizione nel termine di giorni 60 dalla data di ricezione. Ai fini istruttori la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio interrompe, per una volta soltanto, il termine indicato.
2. Su proposta dell'Ufficio regionale di protezione civile il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile dispone l'iscrizione nel registro regionale di protezione civile ovvero il diniego dell'iscrizione stessa.
3. Il provvedimento di iscrizione è comunicato all'organizzazione di volontariato richiedente e al comune di riferimento.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato immediatamente all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricezione.
Art.9.
Revisione del registro

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato di protezione civile, in conformità a quanto disposto dall'art.6, comma 4, della legge n.266/91, il registro regionale del volontariato di protezione civile è soggetto a revisione annuale previa acquisizione, entro il 30 aprile di ogni anno, da parte delle organizzazioni iscritte, di:
- copia dei bilanci consuntivi previsti dall'art.6, comma 1, del presente regolamento;
- dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- dichiarazione attestante il permanere dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro regionale;
- indicazione di eventuali contratti di lavoro dipendente od autonomo, comunque instaurati dall'organizzazione ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge n.266/91;
- relazione sulle attività produttive o commerciali, eventualmente esercitate a supporto dei compiti istituzionali dell'organizzazione, dalla quale si evinca l'effettiva marginalità delle stesse;
- dichiarazione di eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto o negli accordi tra gli aderenti, resa, ai sensi dell'art.4 della legge n.15/68, dal legale rappresentante dell'organizzazione entro 30 giorni dal loro verificarsi, indipendentemente dal termine di scadenza di cui al comma 1 del presente articolo.
2. Nel caso in cui l'organizzazione non produca la documentazione richiesta entro il termine stabilito il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, dispone la cancellazione dal registro ai sensi del successivo art.11.
Art.10.
Attività di verifica

1. Oltre alla visita di controllo ordinaria o straordinaria prevista dall'art.19, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1994, n.22, l'Ufficio regionale di protezione civile, per il pieno raggiungimento delle finalità di cui all'art.9 del presente regolamento, in attuazione delle disposizioni dell'art. 6, comma 4, della legge n.266/91, può effettuare visite ispettive presso le sedi delle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato di protezione civile, per verificare il permanere dei requisiti prescritti per l'iscrizione e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato di protezione civile.
2. Nel corso della visita ispettiva l'organizzazione dovrà mettere a disposizione tutti gli atti e i documenti che verranno richiesti.
3. Della visita ispettiva è redatto processo verbale, sottoscritto dal legale rappresentante dell'organizzazione e dai funzionari incaricati dell'ispezione.Del processo verbale una copia viene trasmessa al legale rappresentante dell'organizzazione ed una copia al Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, all'Assessore delegato alla protezione civile.
Art.11.
Cancellazione dal registro

1. La cancellazione dal registro può essere disposta per:
- perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione;
-mancata realizzazione delle finalità proprie dell'attività di volontariato di protezione civile;
- violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento e dalle convenzioni in esso previste;
- su domanda del legale rappresentante dell'organizzazione.
2. La cancellazione è disposta con provvedimento del Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dall'Assessore delegato alla protezione civile ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 12.
Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di diniego dell'iscrizione e di cancellazione previsti dal presente regolamento è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti stessi, oltre al ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art.6, comma 5, della legge n.266/91.
Art.13.
Pubblicità del registro-trasparenza

1. L'Ufficio regionale di protezione civile invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro regionale di protezione civile al Dipartimento di protezione civile - sezione volontariato - e ne dà pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Ufficio regionale di protezione civile provvede a trasmettere alla competente Commissione legislativa un dettagliata relazione contenente i dati relativi all'erogazione dei contributi concessi alle organizzazioni ed i dati relativi alle convenzioni stipulate con le stesse, nell'anno precedente, ed a curare la pubblicazione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 14.
Effetti dell'iscrizione nel registro regionale del volontariato di protezione civile

1.  L'iscrizione nel registro regionale di volontariato di protezione civile è condizione necessaria per:
-  accedere ai benefici normati dal presente regolamento;
-  stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione, gli enti locali o gli altri enti o istituzioni pubbliche, ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge n. 266/91;
-  fruire delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui agli artt. 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
-  fruire delle risorse economiche pubbliche di cui all'art. 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Titolo II
CRITERI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 15.
Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile

1.  L'Ufficio regionale di protezione civile fornisce alle organizzazioni di volontariato di protezione civile supporto tecnico ed organizzativo nonché gli elementi conoscitivi ed i dati di cui dispone, utili per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni stesse.
2.  Nei limiti dello stanziamento del bilancio della Regione siciliana, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale di volontariato di protezione civile possono essere concessi contributi per le seguenti finalità:
a)  sostegno a specifiche e documentate attività o progetti;
b)  rimborso dei costi sostenuti per premi assicurativi relativi ai volontari ed ai mezzi i cui oneri non siano stati assunti da altre amministrazioni;
c)  acquisto di nuove attrezzature, equipaggiamenti e mezzi anche attrezzati e/o opere sulle dotazioni già acquisite per il raggiungimento di un livello di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone;
d)  miglioramento della preparazione tecnica me-diante lo svolgimento delle pratiche di addestramento e/o di formazione dei volontari al fine di conseguire una maggiore efficacia dell'attività svolta dall'organizzazione;
e)  attività di divulgazione e di formazione dei cittadini, anche mediante esercitazioni periodiche volte a favorire la diffusione della cultura di protezione civile nonché l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi utili a ridurre i rischi derivanti da eventi calamitosi e ad attenuarne le conseguenze.
3.  I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore all'80% del fabbisogno documentato.Solo in casi eccezionali, ove le organizzazioni dimostrino l'impossibilità di ottenere ulteriori contributi, e non abbiano risorse proprie, tale percentuale può essere aumentata oltre detto limite fino alla totale copertura della spesa.
4.  Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto di eventuali analoghi contributi o agevolazioni finanziarie, concessi a medesimo titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche ovvero da parte dei privati.A tal fine l'istante deve indicare i contributi e/o le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegandola alla domanda di cui al successivo art. 16. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta.
Art. 16.
Ammissibilità delle richieste di contributi

1.  Possono presentare richiesta di contributo le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14.
2.  Le istanze, che ogni anno potranno essere inviate dall'1 gennaio al 30 aprile, debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organizzazione stessa ed indirizzate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Presidenza della Regione - Ufficio regionale di protezione civile, corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 17 e munite del visto del comune presso cui l'organizzazione ha sede. Per il termine indicato dal presente comma fa fede il timbro postale.
3.  Non verranno accolte le richieste presentate da organizzazioni le quali:
-  non abbiano regolarmente rendicontato i contributi precedentemente ricevuti nel termine indicato dal successivo art. 20, comma 2;
- non abbiano adempiuto agli obblighi sanciti dall'art. 19 del presente regolamento;
-  abbiano in corso procedimenti di cancellazione dal registro regionale di protezione civile.
Art. 17.
Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi

1.  La domanda per la concessione di contributi deve essere corredata da:
a)  relazione illustrativa e tecnica delle attività o dei progetti proposti, ivi compresi i progetti di acquisizione di mezzi ed attrezzature in relazione alle prevedibili esigenze ed alle modalità di impiego.Nel caso di richiesta di contributo per le finalità di cui ai punti d) ed e) dell'art. 15 del presente regolamento, il progetto o la relazione esplicativa dovranno specificare il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari dell'attività e gli obiettivi che si intendono perseguire;
b)  preventivi di spesa relativi al contributo richiesto, vistati dall'ufficio tecnico comunale di protezione civile del comune presso cui l'organizzazione ha sede;
c)  dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi già accolte per il medesimo progetto, che comunque non debbono superare la quota parte delle spese non coperte dal contributo richiesto all'Ufficio regionale di protezione civile;
d)  dichiarazione di avvenuta acquisizione dei permessi, autorizzazioni, nulla osta, qualora previsti dalla normativa vigente;
e)  dichiarazione di impegno a realizzare il progetto o l'attività, qualora ammesso al contributo;
f)  dichiarazione attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.
2.  Qualora l'Ufficio regionale di protezione civile lo ritenga opportuno può richiedere l'integrazione della documentazione prodotta, con ulteriori dati ed elementi di chiarimento utili ai fini del procedimento di concessione del contributo.
Art. 18.
Criteri e procedure per la concessione dei contributi

1.  Entro i 60 giorni successivi alla data del 30 aprile di ogni anno, termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, l'Ufficio regionale di protezione civile espleta l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di erogazione dei contributi da approvarsi con decreto del Presidente della Regione, o in caso di attribuzione di delega, dell'Assessore delegato alla protezione civile.
2.  I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:
a)  dei rischi del territorio;
b)  dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;
c)  della idoneità dell'organizzazione di volontariato richiedente a svolgere proficuamente l'attività proposta, verificabile anche in base alla precorsa esperienza;
d)  della consistenza di altri precedenti contributi concessi dall'Ufficio regionale di protezione civile.
3.  Nel termine di 30 giorni dalla registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del piano di erogazione dei contributi, viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente, del provvedimento di ammissione al contributo o di esclusione dallo stesso.
Art. 19.
Obblighi dei beneficiari

1) I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 15 sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a)  obbligo di intervenire in caso di emergenza ovvero a collaborare, se richiesti, con gli enti locali nell'attività di vigilanza e prevenzione;
b)  tenuta in efficienza dei macchinari e/o delle attrezzature di natura durevole e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione senza esplicita autorizzazione da parte dell'Ufficio regionale di protezione civile. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione e può cessare solo con provvedimento emanato dal Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, dall'Assessore delegato alla protezione civile, esclusivamente nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Ufficio regionale protezione civile;
c)  intestazione all'organizzazione dei beni mobili in dotazione, in caso di beni mobili registrati;
d)  realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo entro il termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili all'organizzazione.
Art. 20.
Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi

1.  Il contributo verrà erogato in unica soluzione al comune presso cui l'organizzazione richiedente ha sede, il quale provvederà all'accreditamento all'organizzazione stessa, previa verifica della documentazione comprovante l'effettiva spesa.
2.  I contributi ottenuti debbono essere regolarmente rendicontati dall'organizzazione, per il tramite del comune presso cui l'organizzazione stessa ha sede, entro l'anno successivo a quello di accreditamento.
3.  La rendicontazione, che riguarderà l'intero ammontare della spesa relativa alla realizzazione dell'attività o del progetto, non solo quindi, quello corrispondente al contributo ottenuto, vistata e trasmessa dall'ufficio tecnico di protezione civile del comune presso cui l'organizzazione ha sede, consisterà in una relazione finale sull'attività o sul progetto realizzato, contenente la descrizione dettagliata delle spese effettivamente sostenute, corredata dalle copie dei giustificativi di spesa con l'apposizione della dichiarazione di conformità agli originali da parte del legale rappresentante dell'organizzazione, nonché della dichiarazione relativa ad altri eventuali contributi ottenuti da enti pubblici, per l'espletamento dei propri programmi di attività.
4.  In caso di omessa rendicontazione entro i termini indicati sarà attuato il dispositivo di cui all'art. 11 del presente regolamento.
Art. 21.
Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa

1.  L'Ufficio della protezione civile può disporre accertamenti volti a verificare l'effettivo e corretto utilizzo del contributo concesso, in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 19 del presente regolamento.
2.  Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Ufficio regionale di protezione civile si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi dell'ufficio medesimo.
3.  Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:
a)  la revoca, da parte dell'Ufficio regionale di protezione civile, del contributo finanziario accordato;
b)  l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.
4.  Nei casi di violazione commesse con dolo o colpa grave, l'Ufficio regionale di protezione civile dispone, con provvedimento motivato da comunicare alla competente prefettura ed al comune di appartenenza, l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate, quindi, irricevibili.
Art. 22.
Convenzioni

1.  Il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, può stipulare con organizzazioni di volontariato di protezione civile regionali, ossia presenti in almeno due terzi delle province regionali, iscritte da almeno 6 mesi nel registro regionale di cui all'art. 7, comma 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, e che dimostrino attitudine, professionalità ed esperienza specifica, maturata nel settore di intervento, convenzioni per lo svolgimento delle seguenti attività e servizi che abbiano funzione integrativa e non sostitutiva delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche, inserite in un programma organico di interventi:
a)  attività di formazione e qualificazione volta al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari ed al conseguimento di una maggiore efficacia dell'attività svolta dall'organizzazione;
b)  costituzione di colonne mobili;
c)  partecipazione ad esercitazioni nazionali, regionali, locali;
d)  partecipazione ad attività di soccorso ed assistenza, in vista o in occasione di pubbliche calamità;
e)  quant'altro previsto dalla normativa di riferimento in materia di protezione civile per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti precedenti.
2.  Le convenzioni dovranno indicare:
-  la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
-  il numero dei volontari nelle stesse impegnati dall'organizzazione stipulante ed il numero delle eventuali unità di personale dipendente o di collaboratori autonomi, necessari per l'espletamento del servizio, con l'indicazione delle relative qualifiche professionali o degli eventuali attestati conseguiti a seguito di frequenza a corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento nel settore oggetto della convenzione;
-  le somme entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
-  la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/91;
-  l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messe a disposizione dell'organizzazione e le relative modalità di utilizzazione;
-  l'elenco delle attrezzature di cui dispone l'organizzazione, se necessarie per l'esercizio dell'attività;
-  la durata della convenzione;
-  le forme di verifica dell'attuazione del contenuto della convenzione e di controllo della qualità delle prestazioni.
Art. 23.
Criteri di valutazione

1.  Per la scelta delle organizzazioni da convenzionare verranno valutati i seguenti fattori:
-  esperienza specifica maturata nell'attività oggetto della convenzione;
-  qualifiche professionali o eventuali attestati di frequenza a corsi di formazione o di aggiornamento dei volontari da utilizzare nell'erogazione delle prestazioni;
-  quantità delle eventuali prestazioni precedentemente erogate;
-  qualità delle prestazioni precedentemente erogate;
-  continuità dell'attività di volontariato svolta;
-  entità della spesa prevista per il rimborso del costo delle prestazioni;
-  presenza sul territorio nazionale e regionale.
Art. 24.
Determinazioni delle priorità

1.  La scelta delle organizzazioni da convenzionare verrà effettuata mediante l'attribuzione di punteggi assegnati in base alle seguenti caratteristiche:
a)  progetti o attività utilmente realizzati in collaborazione, per mezzo di intese e/o convenzioni non a titolo oneroso da parte dell'ente stipulatore con gli enti locali o altre istituzioni pubbliche; tale collaborazione deve risultare da dichiarazione di uno degli enti stipulanti - punti 5;
b)  progetti o attività utilmente realizzati da più organizzazioni in collaborazione tra di loro, a seguito di intesa documentata, proposti da singole organizzazioni con la specifica della parte di propria competenza - punti 4;
c)  progetti o attività proposti da organizzazioni che non abbiano ottenuto direttamente finanziamenti regionali negli anni precedenti - punti 1 per ogni anno (per un massimo di punti 4).
Alle organizzazioni che presentano progetti ed attività comuni di cui al punto b) verrà attribuito il punteggio derivante dalla media del punteggio attribuibile ad ognuna delle stesse organizzazioni;
d)  progetti o attività presentati da organizzazioni che nell'anno precedente hanno presentato domanda di contributo ritenuta ammissibile ma esclusa dal finanziamento per insufficienza di fondi disponibili - punti 4.
A parità di punteggio verrà data priorità alle organizzazioni con maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Art. 25.

1.  Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.
2.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 15 giugno 2001.
  LEANZA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 luglio 2001.
Reg. n. 1, Presidenza della Regione, foglio n. 100.
(2001.35.1853)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 7 agosto 2001.
Determinazione dei criteri per le richieste di contributo di cui all'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge regionale che prevede la concessione di contributi sulle spese documentate sostenute per il miglioramento e la realizzazione delle strutture, per la realizzazione di recinzioni e di tabellazioni, per ldi riproduttori e delle attrezzature occorrenti per l'allevamento, per la realizzazione di strutture, per le attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite negli allevamenti a scopo di ripopolamento, nei centri di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico venatorie ed agro-venatorie ed alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona, esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistico ed ambientale;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Ritenuto di dovere stabilire i criteri di carattere generale ai quali uniformare le richieste di contributo previsto dall'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Sentito il Comitato regionale faunistico venatorio che, nella seduta del 31 luglio 2001, ha espresso parere favorevole sulla proposta dell'Amministrazione e sulle modifiche ed integrazioni apportate in sede di discussione;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

Sono stabiliti i criteri ai quali uniformare le richieste di contributo presentate ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 agosto 2001.
  CROSTA 


Allegato A

L'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, prevede la concessione di contributi sulle spese documentate sostenute per:
-  il miglioramento e la realizzazione delle strutture, per la realizzazione di recinzioni e di tabellazioni, per l'acquisto di riproduttori e delle attrezzature occorrenti per l'allevamento, per la realizzazione di strutture, per le attrezzature atte ad agevolare le finalità perseguite, negli allevamenti a scopo di ripopolamento, nei centri di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico venatorie ed agro-venatorie ed alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona, esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistico ed ambientale.
La gamma delle iniziative prese in esame dal legislatore, le esperienze conseguite nel settore e la necessità di ottemperare a quanto disposto dall'art. 13 della stessa legge regionale n. 33/92 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, rendono necessario individuare criteri specifici di regolamentazione degli interventi suddetti allo scopo di assicurare all'operato dell'Amministrazione, coerenza ed unicità di comportamento per il migliore conseguimento delle finalità perseguite dalla citata legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Si predispongono i presenti criteri con l'obiettivo anche di regolamentare gli interventi per ogni singolo istituto previsto dalla legge testè citata, fissando per ognuno di essi, tipologie costruttive, quantità e caratteristiche.

Art. 25 - Legge regionale n. 33/97
Aziende faunistico venatorie

-  Tabellazione.
-  Miglioramento o realizzazione di strutture finalizzate all'inselvatichimento naturale della fauna selvatica.
-  Recinzione perimetrale.
-  Dispositivi di cattura consentiti dalla legge.

Art. 26 - Legge regionale n. 33/97
Aziende agro-venatorie

-  Tabellazione.
-  Recinzione perimetrale.
-  Miglioramento o realizzazione di strutture per la dimora temporanea della fauna in attesa del lancio.
-  dispositivi di cattura consentiti dalla legge, per il recupero della fauna non abbattuta.
-  Attrezzature.

Art. 38 - Legge regionale n. 33/97
Centri di produzione di selvaggina ed allevamenti a scopo di ripopolamento

-  Miglioramento o realizzazione di strutture finalizzate alla produzione della fauna.
-  Recinzione perimetrale.
-  Tabellazione.
-  Recinzione dei settori interni destinati all'inselvatichi mento.
-  Dispositivi di cattura consentiti dalla legge.
-  Acquisto iniziale dei riproduttori.
-  Acquisto di attrezzature per l'allevamento.

Art. 38 - Legge regionale n. 33/97
Allevamenti di fauna non autoctona con finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale

-  Miglioramento e/o realizzazione di strutture finalizzate alla detenzione ottimale della fauna.
-  Recinzione perimetrale.
-  Recinzione dei settori interni.
-  Tabellazione.
Tipologia e caratteristiche
La tipologia e le caratteristiche delle opere e degli acquisti per i quali concedere il contributo, per ogni singolo istituto, con esclusione degli allevamenti di fauna selvatica non autoctona con finalità di osservazione studio e fruizione turistica ed ambientale, che debbono avere caratteristiche adeguate al tipo di fauna allevata, vengono distinte così come segue:
Tabellazione
Fermo restando quanto già fissato per ogni singolo istituto riguardo alle dimensioni, colore e dicitura delle tabelle, si stabilisce che le stesse devono essere collocate su appositi sostegni costituiti da paletti in castagno catramati alla base o trattati con solfato di rame o similari dell'altezza fuori terra di ml. 0,50 senza uso di cemento, appositi alla distanza di ml. 100 uno dall'altro e comunque in modo tale che da uno ne siano visibili due, precedente e seguente.
Recinzione perimetrale e dei settori interni
Per quanto attiene alle recinzioni degli allevamenti a scopo di ripopolamento e dei centri privati di produzione di selvaggina, si stabilisce che a seconda delle caratteristiche dei terreni ove andrà posta la recinzione stessa, vanno adottati idonei accorgimenti atti ad evitare la fuoriuscita dei selvatici allevati e/o l'ingresso dei predatori dall'esterno.
Tali accorgimenti possono essere distinti in:
-  interramento della rete metallica zincata per ml/ 0,50÷1,00 (in profondità) in presenza di terreni sciolti e/o sabbiosi;
-  laddove non sarà possibile l'inserimento di cui sopra si potrà adottare il sistema di annegare la base della recinzione in un cordolo realizzato in calcestruzzo semplice avente dimensioni massime di ml. 0,30x0,20.
La recinzione dovrà essere realizzata con pali di ferro o prefabbricati in cemento dell'altezza fuori terra di ml. 2 con interdistanza di ml. 3, rete metallica zincata a maglia stretta per impedire la fuoriuscita di selvatici e/o l'ingresso dei predatori, dell'altezza di ml. 1,50 e due ordini di filo spinato zincato.
Inoltre, al fine di apporre un'effettiva barriera contro i predatori, è possibile dotare la parte superiore della recinzione esterna di uno o due ordini di filo elettrificato per mezzo di pila a secco appositamente isolato rispetto alla recinzione stessa, ovvero inclinare di 45° la parte sommitale della recinzione.
Per quanto attiene alla recinzione delle aziende faunistico venatorie si stabilisce che la stessa deve consentire l'irradiamento spontaneo della selvaggina nelle zone limitrofe, pertanto dovrà essere realizzata con pali di castagno posti alla distanza di ml. 2,50 dell'altezza fuori terra minima di ml. 2,50 con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato posti orizzontale e due ordini di filo posti a croce. Eventuali cancelli d'ingresso dovranno essere realizzati con lo stesso materiale e con le medesime caratteristiche.
Per quanto attiene invece alla recinzione delle aziende agro-venatorie si stabilisce che la stessa non dovrà consentire la fuoriuscita della selvaggina fermo restando che le caratteristiche costruttive devono essere uguali a quelle delle aziende faunistico-ve natorie.
Qualora nel decreto istitutivo dell'azienda agro-venatoria è individuata la superficie su cui esercitare l'attività venatoria, la recinzione può interessare soltanto tale superficie.
Miglioramento delle strutture
Eventuali opere di miglioramento ambientale devono essere collegate ad uno studio storico approfondito dell'ambiente e devono tendere a ricostituire quegli habitat più rispondenti possibile alle esigenze ed alle caratteristiche delle specie presenti.
Questi tipi di intervento però non dovranno, in nessun caso, modificare la morfologia e l'assetto idrogeologico dei terreni interessati ma essere compatibili con l'ecosistema ivi presente.
Dispositivi di cattura
All'interno delle aree di inselvatichimento potranno essere approntati degli apprestamenti atti alla cattura dei selvatici allevati, realizzati in materiali leggeri e dovranno avere caratteristiche tali da evitare danni agli animali e in ogni caso devono essere conformi alle norme vigenti in materia.
Acquisto dei riproduttori
Può essere finanziato l'acquisto iniziale dei riproduttori, nella quantità stabilita in rapporto alla superficie secondo lo schema seguente:

Istituti Lepre Coniglio Superficie 
    coppie rapporto F:M
Centri privati di produzione di selvaggina      10 48(3:1) 1 Ha 
Allevamenti a scopo di ripola mento      10 48(3:1) 1 Ha 

Attrezzature
Per quanto attiene all'acquisto delle attrezzature, poiché queste sono diversificate a seconda delle esigenze dei singoli allevatori, tenuto conto anche delle diversità dei vari sistemi di allevamento; l'effettiva necessità dell'acquisto di tale materiale sarà esaminata di volta in volta all'atto dell'istruttoria delle relative richieste.
Ricoveri ed apprestamenti sussidiari
Nelle aziende faunistico venatorie può essere autorizzata la realizzazione di capanni di osservazione in struttura leggera di ridotte dimensioni. In nessun caso questi capanni possono essere destinati e/o usati come appostamenti né come residenze occasionali di tipo abitativo.
Nei centri di produzione di selvaggina e negli allevamenti a scopo di ripopolamento può essere autorizzata la realizzazione dei seguenti ricoveri ed apprestamenti sussidiari, in relazione alla superficie, alle esigenze della specie da allevare ed alle diverse forme di allevamento:
Coniglio selvatico
Capannone in struttura metallica opportunamente ancorato su pattaforma in c.a., di dimensioni adeguate alla potenzialità produttiva; si tenga conto che per una superficie pari ad Ha 1 è sufficiente un locale di 200 mq. circa da utilizzare come ricovero per le gabbie dei riproduttori e/o come magazzino deposito.
Lepre (Lepus corsicanus)
Capannone da utilizzare come magazzino deposito.
Coturnisce Siciliana (Alectoris graeca whitakeri)
Capannone da utilizzare come magazzino deposito e/o per le incubatrici, le schiuse e l'allevamento dei pulcini.
Per quanto riguarda le opere attinenti all'allevamento a scopo di ripopolamento della lepre italica (Lepus corsicanus), queste potranno essere ammesse ai finanziamenti di cui alla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, solo se e quando questa specie sarà inserita tra quelle cacciabili della legge n. 157/92.
Documenti occorrenti per la richiesta di contributi previsti dall'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni
 1)  Istanza.
 2)  Certificati catastali ed estratti di mappa (di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza) dei terreni interessati.
 3)  Documentazione comprovante la disponibilità dell'acqua.
 4)  Titoli di proprietà e/o di possesso o dichiarazione sosti tutiva.
 5)  Progetto costituito da:
-  relazione costruttiva, agronomica ed economica nella quale devono risultare descritti in dettaglio lo stato attuale del fondo, le opere da realizzare e la loro ubicazione catastali (foglio, particelle e relative superfici interessate dalle opere stesse), nonché lo stato dell'azienda ad opere ultimate e la loro valutazione di massima degli effetti socio-economici conseguiti;
-  corografia in scala 1:25.000 con l'indicazione dell'ubicazione dell'azienda oggetto degli interventi;
-  planimetria, in scala opportuna, del fondo nella quale sia riportata, in scala corrispondente, l'indicazione delle opere già esistenti e quelle da realizzare;
-  disegni esecutivi delle opere ed eventuali calcoli che consentano la più chiara descrizione delle opere stesse sotto il profilo della loro funzionalità e delle relative soluzioni strutturali;
-  computo metrico estimativo esaurientemente dettagliato nei confronti delle strutture e degli impianti; le descrizioni e le quantità parziali in esso riportate dovranno risultare chiaramente riscontrabili sui disegni cui si riferiscono;
-  eventuali preventivi per l'acquisto di attrezzature mobili o di macchinari non previsti nel prezziario per opere e/o lavori per investimenti aziendali, che dovranno essere vidimati dalla locale Camera di commercio, per la conformità dei prezzi. Ciascuno dei suddetti elaborati, costituenti il progetto, deve essere redatto e firmato da un tecnico libero professionista, iscritto all'ordine o all'albo professionale di categoria ai sensi della normativa vigente.
 6)  Licenza, autorizzazione o concessione edilizia secondo quanto previsto dalle norme vigenti per le opere oggetto di intervento.
 7)  Parere di merito tecnico, reso ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97.
 8)  Parere del competente ufficio del Genio civile nei casi in cui le opere edili interessino territori per i quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 per le zone sismiche.
 9)  Certificato di destinazione urbanistica.
10)  Dichiarazione di responsabilità del progettista, attestante che le opere da eseguire siano conformi alle norme ed ai regolamenti che disciplinano le diverse materie cui debbono sottostare le realizzazioni per le opere progettate, debitamente sottoscritta con firma autenticata, e con apposto, ben visibile, il bollo dell'ordine professionale di appartenenza. Tale dichiarazione può essere anche contestuale alla relazione tecnica redatta dal progettista incaricato.
11)  Nulla osta rilasciato dalle Amministrazioni competenti nei casi in cui le opere interessino iniziative ricadenti in territori sottoposti a vincolo.
12)  Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare dell'autorizzazione, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 15/68 che l'azienda faunistico-venatoria o l'azienda agro-venatoria o l'allevamento a scopo di ripopolamento o allevamenti di fauna selvatica non autoctona con finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale, possiede tutti i requisiti per mantenere l'autorizzazione ottenuta ai sensi della legge regionale n. 33/97.
13)  Per le aziende che allevano fauna selvatica non autoctona con finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale, comunicazione sulla regolarità dell'allevamento rilasciata dall'organo di controllo competente.
Procedura
Tutte le richieste, corredate dalla prescritta documentazione, vanno presentate, di norme in tre copie ma occorrendo in numero maggiore, alla Ripartizione faunistico venatoria competente per territorio che entro 30 giorni effettua la visita preventiva e richiede eventuale documentazione mancante e/o pareri. Entro 30 giorni dall'acquisizione della documentazione e/o pareri comunica al richiedente l'esito dell'istanza e l'importo del contributo, provvede altresì all'impegno della somma ed alla liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dall'art. 40 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni entro il limite di competenza di cui all'art. 8 della medesima legge regionale n. 33/97 e compatibilmente con la disponibilità e liquidità di bilancio.
I progetti di importo superiore al predetto limite, vanno trasmessi nel numero di copie necessarie al competente gruppo di lavoro dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste che entro 30 giorni provvederà a richiedere eventuale documentazione mancante e/o pareri. Entro 30 giorni dall'acquisizione della documentazione e/o pareri provvede alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento delle somme e dei contributi di cui sopra.
In via generale, un massimo del 50% dell'importo del contributo potrà essere erogato sotto forma di anticipazione, a seguito di presentazione di apposita richiesta e previa presentazione di adeguata fidejussione a garanzia dell'Amministrazione secondo lo schema adottato ed in uso presso l'Assessorato.
L'erogazione dell'anticipazione stessa potrà essere effettuata, anche in più riprese (stati di avanzamento), sempre a dimostrazione di spese effettivamente sostenute per importi almeno equivalenti a quelli richiesti.
Inoltre, possono essere contabilizzati e quindi liquidati ulteriori stati di avanzamento dei lavori alle stesse condizioni di cui sopra, fino ad un massimo dell'80% dell'importo del contributo, fermo restando che, l'ultima tranche del contributo stesso, pari a non meno del 20% dell'importo complessivo, potrà essere liquidata solo dopo la verifica finale della regolare esecuzione dei lavori.
Per quanto attiene all'utilizzo degli stanziamenti del capitolo di spese relativo all'applicazione dell'art. 40 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, si dispone che alle aziende che ospitano ed allevano fauna selvatica non autoctona esclusivamente per finalità di osservazione, studio e fruizione turistica ed ambientale si provvederà attingendo ai residui non utilizzati per gli altri istituti che, in ogni caso, non dovranno essere inferiori al 10% dell'intero ammontare della disponibilità finanziaria stanziata nel bilancio della Regione.
(2001.32.1793)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 9 luglio 2001.
POR Sicilia 2000/2006. Complemento di programmazione. Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2.a, interventi a regia regionale, progetti-missione di internazionalizzazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il POR Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001;
Vista la Misura 6.2.2 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana, della quale è responsabile il Dirigente generale del Dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Vista, in particolare, la Sottomisura 6.2.2.a, che prevede tra le linee d'intervento quella finalizzata all'effettuazione di missioni di internazionalizzazione mediante la realizzazione di progetti-missione che coinvolgono quali beneficiari finali le istituzioni pubbliche locali;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili dei Fondi strut turali;
Preso atto dell'assenso manifestato allo schema di bando dal tavolo tecnico regionale dell'Asse VI - Reti e nodi di servizio, nella riunione del 21 giugno 2001;
Ritenuto di dovere procedere, mediante avviso, all'individuazione delle istituzioni pubbliche locali quali soggetti beneficiari finali della realizzazione di progetti-missione di internazionalizzazione, delle modalità, delle condizioni e dei termini per la presentazione delle istanze, nonché dei criteri per la selezione degli interventi;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato l'avviso - che allegato al presente decreto ne forma parte integrante - per l'individuazione dei soggetti beneficiari finali della realizzazione di progetti-missione di internazionalizzazione, delle modalità, delle condizioni e dei termini per la presentazione delle istanze, nonché dei criteri per la selezione degli interventi nel quadro dei progetti pilota per le attività di internazionalizzazione dell'economia siciliana di cui all'Asse VI del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2.a, del Complemento di programmazione.
Palermo, 9 luglio 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il 23 luglio 2001 al n. 359.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati
(2001.33.1804)
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DECRETO 9 luglio 2001.
Bando di gara per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Russia nell'ambito del POR Sicilia 2000-2006, Misura 6.2.2, Sottomisura 6.2.2a, del Complemento di programmazione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il POR Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001;
Vista la Misura 6.2.2 - Internazionalizzazione dell'economia siciliana, della quale è responsabile il Dirigente generale del Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Vista, in particolare, la Sottomisura 6.2.2.a, che prevede tra le linee d'intervento, nello specifico per le azioni a titolarità regionale, quella finalizzata all'effettuazione di missioni di internazionalizzazione mediante la realizzazione di progetti-missione quali azioni pilota;
Visto il deliberato della "Struttura operativa/Unità di progetto", nella seduta del 19 aprile 2001, che ha individuato, tra gli altri, la Russia quale paese estero presso cui realizzare uno dei progetti-missione di internazionalizzazione rientranti tra le azioni pilota di cui al punto II.1.3 della scheda tecnica della Misura 6.2.2;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1783/2000 del 12 luglio 2000, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.);
Visto il Regolamento (C.E.) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, relativo alle spese ammissibili dei Fondi strut turali;
Preso atto dell'assenso manifestato allo schema di bando dal Tavolo tecnico regionale dell'Asse VI - Reti e nodi di servizio, nella riunione del 21 giugno 2001;
Ritenuto di dovere procedere, con procedura di evidenza pubblica, all'affidamento dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Russia;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il bando di gara con procedura aperta - che allegato al presente decreto ne forma parte integrante - per l'appalto dei servizi connessi allo svolgimento del progetto-missione di internazionalizzazione in Russia, nel quadro dei progetti pilota per le attività di internaziona-lizzazione dell'economia siciliana di cui all'Asse VI del Programma operativo regionale Sicilia 2000-2006, Misu-ra 6.2.2, Sottomisura 6.2.2.a, del Complemento di programmazione.
Palermo, 9 luglio 2001.
  GUERRERA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 20 luglio 2001, con nota n. 348.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati
(2001.33.1804)
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DECRETO 9 agosto 2001.
Direttive e modalità per la concessione del contributo una tantum previsto dall'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che prevede la concessione di un contributo una tantum alle imprese commerciali che, a fronte di investimenti realizzati in Sicilia, hanno perfezionato con le banche abilitate operazioni di finanziamento ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n.517, o ai sensi dell'art. 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e che non hanno beneficiato del contributo in conto interessi previsto dalle leggi medesime;
Visto il comma 2 del citato art. 65 della legge regionale n. 32/2000, laddove prevede che l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca determini, con proprio decreto, le caratteristiche dell'intervento e fissi i criteri, le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione del contributo che non può superare il 50% del contributo in conto interessi previsto dalle leggi sopra citate;
Ritenuto, pertanto, di dare concreta attuazione alle disposizioni dell'art. 65 della legge regionale n. 32/2000;

Decreta:
Art. 1
Finalità del contributo

Il contributo è destinato alle imprese commerciali operanti in Sicilia che, avendo perfezionato con le banche, autorizzate ai sensi dell'art. 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, operazioni di finanziamento ai sensi dell'art. 3 della citata legge o ai sensi dell'art. 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a seguito di investimenti realizzati in Sicilia, non hanno beneficiato del contributo in conto interessi previsto dalle medesime leggi.
Art. 2
Oggetto dell'intervento

Contributo una tantum in misura non superiore al 50% del contributo in conto interessi previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 517/75 e dall'art. 15, comma 40, della legge n. 67/88, al netto dell'eventuale contributo sostitutivo concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Qualora lo stanziamento disposto dalla tabella c), richiamata dall'art. 2 della legge 3 maggio 2001, n. 6, non risulti sufficiente a soddisfare tutte le istanze ritenute ammissibili nella misura massima stabilita al precedente comma, si procederà ad una riduzione percentuale in eguale misura dell'importo del contributo sino a consentire il totale accoglimento delle domande.
Il contributo, in ogni caso, non può eccedere i limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" come definiti dal regolamento C.E. n. 69/2001 del 12 gennaio 2001.
Art. 3
Termine di presentazione delle istanze

Ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le imprese interessate devono presentare, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, istanza redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, da spedire, a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata postale, all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e per conoscenza agli istituti di credito interessati.
Entro i 15 giorni successivi allo scadere del termine indicato al precedente comma, l'Amministrazione invita, se necessario, le imprese a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati, che queste ultime sono tenute a fornire, a pena di decadenza, nei 15 giorni successivi.
Le imprese commerciali devono risultare, all'atto della presentazione della istanza, iscritte nel registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e nei loro confronti non devono risultare avviate procedure concorsuali.
Art. 4
Istruttoria delle istanze

Entro i successivi 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della istanza, le banche trasmettono all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca gli elementi informativi necessari per la determinazione del contributo in conto interessi sulle operazioni di mutuo rispondenti ai requisiti richiesti dalle leggi n. 517/75 e n. 67/88.
Per le imprese che hanno, per qualsiasi motivo, estinto anticipatamente il mutuo agevolato, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, il contributo spettante è calcolato in proporzione al numero di rate pagate. Il contributo non viene riconosciuto se l'estinzione è intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Art. 5
Erogazione del contributo

Verificato il possesso dei requisiti da parte delle imprese ed acquisiti gli elementi informativi da parte delle banche, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca procede, entro i 30 giorni successivi allo scadere del termine di cui al precedente art. 4, alla stesura dell'elenco delle imprese ammesse alla concessione del contributo una tantum, con l'indicazione di quest'ultimo, e a quello delle imprese escluse. Entrambi gli elenchi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Nei successivi 30 giorni si procede alla concessione del contributo e all'erogazione delle somme spettanti in favore degli ammessi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze o del loro perfezionamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 agosto 2001.
  CIMINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 16 agosto 2001, con nota n. 414.
Allegato A
Raccomandata
All'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
Gruppo IX - credito agevolato
Via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo
e, p.c. All'   

Oggetto: Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 65
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

.....l..... sottoscritt.....
cognome   nome ........................................................... nella qualità di  


Chiede

la concessione del contributo una tantum previsto dall'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. A tal fine

Dichiara

A)  Notizie sull'impresa richiedente
A1)  denominazione:    
A2)  natura giuridica:    

A3)  sede legale:
comune   prov. .......... C.A.P. .............................. 
via e n. civico    
A4)  numero di iscrizione nel registro delle imprese:    
A5)  codice fiscale:    
A6)  partita I.V.A.:    
A7)  telefono:   e-mail: ............................ telefax: ........................... 
A8)  data di costituzione:    
A9)  attività esercitata dall'impresa:    

B)  Notizie relative all'investimento realizzato
B1)  tipo di investimento realizzato:    
B2)  data di completamento dell'investimento:    
B3)  importo del mutuo:    
B4)  banca abilitata che ha concesso il prestito:    

C)  Ulteriori dichiarazioni
.....l..... sottoscritt.....   , in qualità di legale rappresentante dell'impresa 


Dichiara inoltre

1)  per l'investimento realizzato, oggetto della presente istanza, di non avere ottenuto altre agevolazioni da parte dello Stato, della Regione, della Comunità europea o di altro ente pubblico, ovvero di avere beneficiato, esclusivamente, del contributo sostitutivo previsto dall'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura di complessive L. ..........................................;
2)  di non avere ottenuto nei tre anni precedenti altri aiuti "de minimis", secondo la definizione contenuta nel regolamento C.E. n. 6972001, del 12 gennaio 2001;
3)  che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né è sottoposta a procedura concorsuale;
4)  di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
Si allega alla presente istanza: copia del contratto di mutuo con annesso piano di ammortamento.

Firma .....................................................(*)


(*)  Firma del legale rappresentante dell'impresa; allegare copia anche non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario (art. 3, legge n. 127/97).
(2001.34.1815)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 28 giugno 2001.
Programma triennale 2001-2003, relativo alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche marittime.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 aprile 1985, n.21; 12 gennaio 1993, n. 10; 1 settembre 1993, n.25; 8 gennaio 1996, n.4; 6 aprile 1996, n.22; 2 settembre 1998, n.21 e 3 maggio 2001, n.6, art.106;
Vista la legge regionale n.23/69, art.1;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n.5;
Considerato che, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.21/85, comma 1, sostituito dell'art.18 della legge regionale n.10/93, comma 1, è riservata a questo Assessorato regionale la formulazione di programmi triennali riguardanti opere di propria competenza;
Ritenuto di formulare, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.21/85, comma 5, così come sostituito dall'art. 18, comma 5, della legge regionale n.10/93, il programma triennale per gli anni 2001-2003 coerentemente con le previsioni e con lo stato di attuazione di quello adottato nell'anno precedente tenendo conto dei mezzi finanziari di cui l'ente può disporre nel triennio di riferimento;
Vista la sopracitata legge regionale n.5/2001, con la quale è stata stanziata la somma di L.5.700.000.000 sul capitolo 672008 e che le previsioni per gli esercizi finanziari 2002 e 2003 ammontano per ciascun esercizio a L. 4.200.000.000;
Visti i progetti e le istanze per l'anno 2001 rappresentate dagli enti interessati;
Ritenuto di dovere adottare sulla base dei suddetti criteri il programma triennale relativo alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe, comprese le escavazioni, anche se di competenza degli enti locali della Regione per gli esercizi 2001-2002-2003;

Decreta:


Art. 1

E' adottato, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.21/85, come sostituito dall'art.18 della legge regionale n.10/93, il programma triennale per gli esercizi 2001-2002-2003, relativo alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe, comprese le escavazioni, anche se di competenza degli enti locali della Regione, che allegato al presente decreto unitamente alla relativa relazione di accompagnamento ne forma parte integrante.

Art.2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 giugno 2001.   
  LO GIUDICE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 13 luglio 2001 al n.596.
Allegato 1
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2001-2003
Opere programmate

Provincia di Agrigento
1)  Amministrazione comunale di Lampedusa - Denominazione opera: realizzazione tratti di banchina nella Cala Salina e Cala Palme, 3° stralcio, 2° lotto, in Lampedusa; tipo di opera: completamento; livello di progettazione: esec.; priorità generale 1; fonte di finanziamento e rispettivo capitolo di bilancio: Regione, cap. 672008; spesa prevista: L. 3.700.000.000; tempi di realizzazione: mesi 12. Descrizione: il progetto prevede il completamento delle banchine e la realizzazione di n. 4 pontili galleggianti. Il progetto è stato approvato ai sensi della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche e integrazioni dall'ufficio tecnico comunale di Lampedusa in data 22 maggio 2001.
Provincia di Palermo
1)  Amministrazione comunale di Santa Flavia - Denominazione opera: realizzazione impianto antincendio nel porto di Porticello; tipo di opera: nuova; livello di progettazione: max; priorità generale 1; fonte di finanziamento e rispettivo capitolo di bilancio: Regione, cap. 672008; spesa prevista: L. 1.000.000.000; tempi di realizzazione: mesi 8. Descrizione: il progetto prevede la realizzazione dell'impianto antincendio. Il progetto è stato approvato ai sensi degli artt. 28 e 20, comma 2, della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche e integrazioni dall'ufficio tecnico comunale di Santa Flavia in data 17 maggio 2001.

Allegato 2
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE, ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/85, RELATIVO AL CAPITOLO 672008 ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 (LEGGE REGIONALE N. 23/69)

1.  Premesse
Va premesso che la programmazione triennale, curata da questo Assessorato con riferimento al capitolo 672008, concerne le spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe, comprese le escavazioni, anche se di competenza degli enti locali della Regione: tanto, in ottemperanza alla prescrizione di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche, prescindendo tuttavia da proposte di uffici periferici, essendo individuabili nella specie organi periferici dell'Amministrazione regionale con specifica competenza in tale settore.
Le opere sono inserite nel suddetto programma triennale in virtù delle istanze di finanziamento pervenute nell'anno 2001 da parte dei legali rappresentanti degli enti morali.
In conformità a quanto prescritto dal D.P.Reg. del 20 settembre 1993 che approva lo schema di programma triennale, nell'allegato 1 per ogni singola istanza inserita nel suddetto programma si riportano i dati fisici e strutturali di ciascuna opera, nonché i rispettivi tempi di realizzazione.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 4/86, non va redatta la relazione generale di cui all'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni circa la concreta utilità di ciascuna delle opere inserite nel piano triennale suddetto, in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti raffrontata all'effettivo bacino d'utenza.
2.  Criteri di selezione ed inserimento delle istanze
2.1. Elenco delle istanze di finanziamento per l'anno 2001
Di seguito viene riportato l'elenco, suddiviso per provincia, di tutte le istanze di finanziamento pervenute a quest'Assessorato per l'anno 2001 ed assunte al protocollo del gruppo IV/A fino alla data del 26 giugno 2001:
Provincia di Agrigento
-  amministrazione comunale di Lampedusa - Denominazione opera: realizzazione di tratti di banchina nella Cala Salina e Cala Palme, 3° stralcio, 2° lotto, in Lampedusa; spesa: L. 3.700.000.000;
-  amministrazione comunale di Lampedusa - Denominazione opera: messa in sicurezza, riqualificazione degli approdi di Cala Mannarazza, Cala Pozzolana e Scalo Vecchio in Linosa; spesa: L.24.000.000.000.
Provincia di Palermo
-  amministrazione comunale di Santa Flavia - Denominazione opera: realizzazione impianto antincendio nel porto di Porticello; spesa: L.1.000.000.000.
Provincia di Siracusa
-  amministrazione comunale di Porto Palo di Capo Passero - Denominazione opera: messa in sicurezza delle opere portuali esistenti; spesa: L.40.000.000.000.
2.2.  Criteri di selezione per l'inserimento nel programma triennale
L'elenco di opere riportate nel paragrafo precedente comprende tutte le istanze di finanziamento pervenute a quest'Assessorato e suscettibili di inserimento nel programma triennale 2001-2003 relativo al capitolo 672008, in quanto munite di progetto preliminare, di massima o esecutivo ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 10/93.
L'elenco delle opere riportate nel paragrafo 2.1 costituisce l'insieme di tutte quelle opere suscettibili di inserimento nel programma triennale 2001-2003, in quanto dotate della necessaria documentazione tecnico-amministrativa secondo la normativa vigente.
Quest'elenco è stato ulteriormente esaminato e valutato in relazione al disposto del comma 5 dell'art.4 della legge regionale n. 21/85, secondo il quale il programma è formulato tenendo conto dei mezzi finanziari di cui l'Amministrazione regionale può disporre nel triennio di riferimento, ed in pratica con riferimento soltanto ai fondi del capitolo 672008 del bilancio di previsione della Regione siciliana, in quanto non si prevede di acquisire assegnazioni da parte dello Stato o di altre istituzioni pubbliche per opere marittime.
Pertanto, data la notevole richiesta da parte degli enti rispetto ad uno stanziamento di previsione per gli anni 2001, 2002 e 2003 di L. 14.100.000.000, si è data preferenza a quelle istanze manifestanti esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate, e a progetti di completamento atti a rendere funzionali immobili rimasti incompleti, escludendo quegli interventi di importo notevole quali quelli proposti dalle amministrazioni comunali di Porto Palo di Capo Passero e Lampedusa per l'isola di Linosa.
A seguito di tale istruttoria si è pervenuto all'elenco di opere riportato nell'allegato 1 e costituente l'insieme di opere inserite nel programma triennale 2001-2003.
I criteri per la definizione delle priorità di settore sono stati essenzialmente quelli dettati dal comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili in assenza del piano di sviluppo socio-economico regionale formalmente approvato.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo inciso, della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche e del comma 10 dello stesso articolo, l'Amministrazione regionale per quanto attiene alle opere marittime riunisce in sé il ruolo, non solo di ente finanziatore, ma anche di ente programmatore. Ciò comporta inevitabilmente che programma triennale e programma di spesa siano strettamente collegati, con particolare riguardo all'ordine di priorità di settore, tant'è che il comma 1 dell'art.4 della legge regionale citata vieta all'Amministrazione di concedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi triennali o quando non ne venga rispettato l'ordine di priorità. La qual cosa rende imprescindibile il riferimento ai criteri generali di cui al comma 6 del suddetto art. 4 anche nella formulazione della programmazione triennale, senza il quale si realizzerebbe un inevitabile, inammissibile contrasto fra le previsioni del programma triennale e quelle del programma di spesa.
Pertanto, nello stabilire l'ordine di priorità delle opere suddivise per provincia, si è data progressivamente preferenza, nell'ambito dei singoli livelli di progettazione, agli interventi interessanti completamenti di opere, parte delle quali già realizzate ed agli interventi genericamente indicati di restauro statico e risanamento.
(2001.30.1666)
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DECRETO 29 giugno 2001.
Approvazione del programma regionale di spesa relativo ad opere marittime, per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 aprile 1985, n.21; 12 gennaio 1993, n.10; 1 settembre 1993, n.25; 8 gennaio 1996, n.4; 6 aprile 1996, n.22 e 2 settembre 1998, n.21;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5;
Visto l'art.4 della legge regionale n.21/1985, come sostituito dall'art.19 della legge regionale n. 10/93;
Visto il proprio programma triennale 2001-2003, adottato con decreto n.1171 del 28 giugno 2001, concernente opere marittime, formulato ai sensi dell'art.3, comma 10, della legge regionale n.21/85 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di opere marittime nei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe, comprese le escavazioni, anche se di competenza degli enti locali della Regione, di cui al capitolo 672008, è stata stanziata per il corrente esercizio la somma di L. 5.700.000.000;
Considerato, pertanto, che sul suddetto capitolo di spesa resta da programmare la somma di L. 3.700.000.000 sulla scorta delle istanze di finanziamento pervenute nel corso dell'anno 2001;
Considerato, altresì, che, ai sensi del comma 9 del succitato art. 4 della legge regionale n.21/85 e successive modifiche ed integrazioni, una parte della disponibilità va accantonata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva a beneficio degli enti inclusi nell'allegato programma regionale di spesa;
Visto l'allegato programma regionale di spesa, di cui all'art.4 della legge regionale n.21/1985 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al capitolo 672008 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2001;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il programma regionale di spesa, ex art. 4 della legge regionale n.21/85 e successive modifiche ed integrazioni, afferente al capitolo 672008 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2001, che allegato al presente decreto unitamente alla relativa relazione di accompagnamento ne forma parte integrante.

Art. 2

E' destinata la somma di L.50.000.000 a beneficio degli enti inclusi nel programma di cui al precedente articolo per gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla progettazione esecutiva.

Art.3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di quest'Assessorato per il visto di competenza e verrà, altresì, pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi del comma 8 dell'art.4 della legge regionale n.21/85 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 29 giugno 2001.
  LOGIUDICE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 13 luglio 2001 al n.595.
Allegato 1
CAPITOLO 672008 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 DISPONIBILITA' L. 5.700.000.000 - RIPARTIZIONE

A)  Programma regionale di spesa art. 4, legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni.
Provincia di Agrigento
-  amministrazione comunale di Lampedusa - Denominazione opera: realizzazione di tratti di banchina nella Cala Salina e Cala Palme, 3° stralcio, 2° lotto, in Lampedusa; spesa: L.3.700.000.000.
B)  Somme residue destinate alla copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva dei lavori suindicati: spesa: L. 50.000.000; spesa totale: L. 3.750.000.000.
Allegato 2
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA DI SPESA, ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/85 RELATIVO AL CAPITOLO 672008, ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 DI CUI AL PUNTO A) DELL'ALLEGATO 1)

1. Premesse
Il programma di spesa in argomento, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, che trova copertura finanziaria sul capitolo 672008 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2001, è relativo ad interventi su opere marittime.
2.  Criteri di selezione per l'inserimento nel programma regionale di spesa
E' opportuno premettere che il suddetto programma di spesa è stato formulato in diretta correlazione con il programma triennale 2001-2003 relativo al capitolo 672008, pertanto l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute nell'anno 2001 si ricava dall'elenco riportato all'allegato 2) del decreto di adozione del suddetto programma triennale.
Nel rispetto dell'ordine di priorità del programma triennale, per ogni singola provincia sono state ritenute suscettibili di inserimento nel programma di spesa le opere corredate dei seguenti elementi:
-  progetto di massima e/o esecutivo ai sensi degli artt. 20 e 28 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni approvati in linea tecnica;
-  istanza di finanziamento per l'anno 2001.
Nel programma triennale 2001-2003 relativo al capitolo 672008 ed approvato con decreto n. 1171 del 28 giugno 2001, sono riportate, in ordine di priorità, le opere dotate dei suddetti requisiti e quindi suscettibili di inserimento nel programma di spesa, suddivise per provincia.
Dall'elenco come sopra ricavato si è pervenuti alla formazione del programma di spesa riportato nell'allegato 1, lett.A), del presente decreto nel rispetto dell'ordine di priorità del programma triennale; data la limitata disponibilità del capitolo in argomento si è ritenuto di dare priorità all'intervento interessante l'isola di Lampedusa in quanto completamento di opere già realizzate.
Per quanto riguarda il disposto dell'ultimo capoverso del comma 5 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni sono state esaminate le istanze di finanziamento pervenute a quest'Assessorato e relative alle opere inserite nel programma di spesa ed è risultato che nessun ente ha inoltrato istanza di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale.
(2001.30.1666)
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DECRETO 5 luglio 2001.
Programma triennale 2001-2003, relativo alle spese per opere riguardanti istituti pubblici di assistenza e beneficenza.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 aprile 1985, n. 21; 12 gennaio 1993, n. 10; 1 settembre 1993, n. 25; 8 gennaio 1996, n. 4; 6 aprile 1996, n. 22; 2 settembre 1998, n. 21 e 3 maggio 2001, n. 6, art. 106;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85, comma 1, sostituito dall'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 10/93, è riservata a questo Assessorato regionale la formulazione di programmi triennali riguardanti opere di propria competenza;
Ritenuto di formulare, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85, comma 5, così come sostituito dall'art. 18, comma 5, della legge regionale n. 10/93, il programma triennale per gli anni 2001-2003 coerentemente con le previsioni e con lo stato di attuazione di quello adottato nell'anno precedente tenendo conto dei mezzi finanziari di cui l'ente può disporre nel triennio di riferimento;
Vista la sopracitata legge regionale n. 5/2001, con la quale è stata stanziata la somma di L. 11.340.000.000 sul capitolo 672005 e che le previsioni per gli esercizi finanziari 2002 e 2003 ammontano per ciascun esercizio a L. 6.000.000.000;
Visti i progetti e le istanze per l'anno 2001 rappresentate dagli enti interessati;
Ritenuto di dovere adottare sulla base dei suddetti criteri il programma triennale relativo alle spese per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento e la riparazione di edifici di enti morali, nonché di enti pubblici, anche se di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, destinati ad orfanotrofi, ad asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieducazione per minorati ed inabili al lavoro per gli esercizi 2001-2002-2003;

Decreta:


Art. 1

E' adottato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale n. 10/93, il programma triennale per gli esercizi 2001- 2002-2003, relativo alle spese per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento e la riparazione di edifici di enti morali, nonché di enti pubblici, anche se di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, destinati ad orfanotrofi, ad asili infantili, ospizi o ricoveri per vecchi, asili e luoghi di ospitalità e di rieducazione per minorati ed inabili al lavoro, che allegato al presente decreto unitamente alla relativa relazione di accompagnamento ne forma parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 luglio 2001.
  LO GIUDICE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 12 luglio 2001 al n. 587.
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(2001.30.1665)
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DECRETO 10 luglio 2001.
Programma triennale 2001-2003, relativo alle spese straordinarie per opere riguardanti enti di culto e formazione religiosa di beneficenza e di assistenza.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 aprile 1985, n. 21; 12 gennaio 1993, n. 10; 1 settembre 1993, n. 25; 8 gennaio 1996, n. 4; 6 aprile 1996, n. 22 e 2 settembre 1998, n. 21 e 3 maggio 2001, n. 6, art. 106;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85, comma 1, sostituito dall'art. 18 della legge regionale n. 10/93, comma 1, è riservata a questo Assessorato regionale la formulazione di programmi triennali riguardanti opere di propria competenza;
Ritenuto di formulare, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85, comma 5, così come sostituito dall'art. 18, comma 5, della legge regionale n. 10/93, il programma triennale per gli anni 2001-2003 coerentemente con le previsioni e con lo stato di attuazione di quello adottato nell'anno precedente tenendo conto dei mezzi finanziari di cui l'ente può disporre nel triennio di riferimento;
Vista la sopracitata legge regionale n. 5/2001, con la quale è stata stanziata la somma di L. 24.820.000.000 sul capitolo 672006 e che le previsioni per gli esercizi finanziari 2002 e 2003 ammontano per ciascun esercizio a L. 9.000.000.000;
Visti i progetti e le istanze per l'anno 2001 rappresentati dagli enti interessati;
Ritenuto di dovere adottare sulla base dei suddetti criteri il programma triennale relativo all'esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di enti di culto e formazione religiosa di beneficenza e di assistenza, mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione straordinaria e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi per gli esercizi 2001 - 2002 - 2003;

Decreta:


Art. 1

E' adottato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale n. 10/93, il programma triennale relativo all'esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di enti di culto e formazione religiosa di beneficenza e di assistenza, mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione straordinaria e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi per gli esercizi 2001 - 2002 - 2003, che allegato al presente decreto unitamente alla relativa relazione di accompagnamento ne forma parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 luglio 2001
  LO GIUDICE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 12 luglio 2001 al n. 589.
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(2001.30.1664)
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DECRETO 10 luglio 2001.
Approvazione del programma regionale di spesa, relativo ad opere interessanti enti di culto e formazione religiosa, per l'esercizio finanziario 2001.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 aprile 1985, n.21; 12 gennaio 1993, n.10; 1 settembre 1993, n.25; 8 gennaio 1996, n. 4; 6 aprile 1996, n.22 e 2 settembre 1998, n.21;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n.5 e la legge regionale 3 maggio 2001, n.6;
Visto l'art.4 della legge regionale n.21/85, come sostituito dall'art.19 della legge regionale n.10/93;
Vista la delibera della Giunta regionale n.287 del 15 giugno 2001, con la quale in applicazione dell'art.4, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n.28, è stata effettuata la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2001;
Visto il proprio programma triennale 2001-2003 adottato con decreto n.1244 del 10 luglio 2001, concernente opere riguardanti gli enti di culto e formazione religiosa, formulato ai sensi dell'art.3, comma 10, della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che per l'esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di enti di culto e formazione religiosa di beneficenza e di assistenza, mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione straordinaria e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli enti medesimi, di cui al capitolo 672006, è stata stanziata per il corrente esercizio la somma di L. 24.820.000.000;
Considerato, altresì, che il suddetto stanziamento va decurtato della somma di L.6.820.000.000 ai sensi dell'art.43 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6;
Considerato, pertanto, che sul suddetto capitolo di spesa resta da programmare la somma di L.16.528.082.603 sulla scorta delle istanze di finanziamento pervenute nel corso dell'anno 2001;
Considerato, altresì, che, ai sensi del comma 9 del succitato art.4 della legge regionale n.21/1985 e successive modifiche ed integrazioni, una parte della disponibilità va accantonata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva a beneficio degli enti inclusi nell'allegato programma regionale di spesa;
Visto l'allegato programma regionale di spesa, di cui all'art.4 della legge regionale n.21/1985 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al capitolo 672006 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2001;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il programma regionale di spesa, ex art.4 della legge regionale n.21/85 e successive modifiche ed integrazioni, afferente al capitolo 672006 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2001, che allegato al presente decreto unitamente alla relativa relazione di accompagnamento ne forma parte integrante.

Art.2

E' destinata la somma di L.21.917.397 a beneficio degli enti inclusi nel programma di cui al precedente articolo per gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla progettazione esecutiva.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di quest'Assessorato per il visto di competenza e verrà, altresì, pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi del comma 8 dell'art.4 della legge regionale n.21/85 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 10 luglio 2001.
  LOGIUDICE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 12 luglio 2001 al n. 590.
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(2001.30.1664)
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DECRETO 8 agosto 2001.
Cancellazione dalle graduatorie e dagli elenchi di imprese richiedenti i benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti del Dirigente generale del 4 maggio 2001, che all'art.2 prevedevano, tra l'altro, la manifestazione della volontà da parte delle imprese inserite di realizzare gli alloggi previsti, entro 30 giorni dalla pubblicazione, a pena decadenza dai benefici;
Considerato che le imprese riportate nell'elenco allegato non hanno fatto pervenire entro i termini previsti alcuna comunicazione;
Ritenuto di dovere depennare le stesse imprese sia dalla graduatoria di cui ai decreti n. 1065/X del 22 luglio 1989 e n.1599/X del 18 novembre 1992, che dagli elenchi di cui ai decreti del Dirigente generale del 4 maggio 2001;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni sopra riportate, le imprese di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, sono depennate sia dalla graduatoria di cui ai decreti n.1065/X del 22 luglio 1989 e n.1599/X del 18 novembre 1992, che dai decreti del Dirigente generale del 4 maggio 2001.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 agosto 2001.
  BUSALACCHI 

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(2001.32.1771)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 7 agosto 2001.
Rettifica del decreto 5 novembre 1999, concernente zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta al 1° ed al 2° semestre 1998.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso esecutivo con D.P.R. n.613/96;
Visto il decreto n.30472 del 5 novembre 1999, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta valevole per il periodo 1 luglio 1998 - 30 giugno 1999;
Viste le comunicazioni pervenute da parte delle Aziende unità sanitarie locali della Regione;
Viste, in particolare, la delibera n.3423 del 12 ottobre 1998, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n.2 di Caltanissetta aveva individuato n.2 zone carenti di pediatria riferite al 1° semestre 1998 nell'ambito territoriale Gela-Butera, la delibera n. 1385 del 12 maggio 1999 di revoca della precitata delibera e la delibera n.1384 del 12 maggio 1999, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n.2 ha ritenuto di non individuare alcuna carenza di pediatria relativamente al 2° semestre 1998;
Visto il decreto n.30473 del 5 novembre 1999 e successive modifiche, con il quale sono state pubblicate le zone carenti di pediatria relative al 1° e 2° semestre 1998;
Visto il ricorso promosso dalla dott.ssa Passero Enrica per l'annullamento delle precitate delibere n. 1384 e 1385 del 12 maggio 1999 dell'Azienda unità sanitaria locale n.2 di Caltanissetta, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;
Visto il decreto n.31090 del 12 gennaio 2000, con il quale, in ottemperanza all'ordinanza n.1966 emessa dal T.A.R. Catania in data 16 settembre 1999, è stata disposta la pubblicazione con riserva di n.2 posti di pediatria nell'ambito territoriale Gela-Butera, riferiti al 1° semestre 1998;
Visto il decreto n.32072 del 12 giugno 2000, con il quale, in ottemperanza all'ordinanza n.402/2000 pronunciata dal Consiglio di giustizia amministrativa in data 2 maggio 2000, è stato revocato il decreto n.31090 del 12 gennaio 2000;
Vista la sentenza n.2141/00 del 20 febbraio 2001, con la quale il T.A.R. di Palermo ha accolto il ricorso promosso dalla dott.ssa Passero Enrica, annullando, per l'effetto, i provvedimenti impugnati;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopraccitata sentenza del T.A.R. Palermo, provvedendo alla pubblicazione delle zone carenti di pediatria individuate dall'Azienda unità sanitaria locale n.2 di Caltanissetta con la delibera n.3423 del 12 ottobre 1998;

Decreta:


Art. 1

In ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Palermo n.2141/00 del 20 febbraio 2001, a parziale rettifica del decreto n.30473 del 5 novembre 1999 e successive modificazioni, con il quale sono state individuate le zone carenti di pediatria relative al 1° e 2° semestre 1998, si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana di n.2 posti di pediatria riferiti all'Azienda unità sanitaria locale n.2 di Caltanissetta, nell'ambito territoriale Gela - Butera relativi al 1° semestre 1998.

Art.2

Possono concorrere al conferimento delle suddette zone carenti:
a)  i pediatri che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto n.30473/99 risultavano in possesso dei requisiti di cui all'art.20, comma 3, lett. a) del D.P.R. n.613/96;
b)  i pediatri inclusi nella graduatoria unica regionale di pediatria valida per il periodo 1 luglio 1998 - 30 giugno 1999.

Art.3

Le domande di inserimento nelle predette zone carenti devono essere inoltrate all'Azienda unità sanitaria locale n.2 di Caltanissetta entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, secondo le modalità previste dall'accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri reso esecutivo con D.P.R.n.613/96.

Art.4

I posti saranno assegnati secondo le procedure e le modalità previste dal D.P.R. n.613/96.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 7 agosto 2001.
  CITTADINI 

(2001.32.1792)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 luglio 2001.
Istituzione di una commissione di studio per la delimitazione delle aree a suscettibilità ambientale.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n.39 del 18 maggio 1977;
Vista la legge regionale n.78 del 4 agosto 1980;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.203 del 24 maggio 1988 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge del 4 agosto 1989, n.288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.351;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n.6;
Visto il decreto Presidente della Regione del 14 marzo 2001, n.50, col quale è stata emanata la deliberazione della Giunta regionale n.88 dell'8/9 febbraio 2001 relativa a dichiarazione aree a suscettibilità ambientale;
Visto il proprio decreto n.462/GAB del 10 luglio 2001;
Considerato necessario individuare criteri e modalità certe per definire le priorità di intervento in materia ambientale nell'ambito della Regione siciliana;
Considerato che l'obiettivo ambientale a cui tendere è definito nei valori guida o obiettivo individuati dalle varie normative ambientali;
Considerato che tra gli elementi di suscettibilità di una parte del territorio vanno considerati come particolarmente rilevanti sia la densità industriale sia la presenza antropica;
Considerato che il predetto decreto Presidente della Regione 14 marzo 2001, n.50, definisce per area a suscettibilità ambientale, una o più parti del territorio siciliano marcato da una forte concentrazione di insediamenti industriali di base (raffinerie, industria petrolchimica, centrali termoelettriche...) che per loro natura determinano forti impatti ambientali sui territori circostanti, a loro volta distinti per la forte presenza antropica ed in cui i valori ambientali si discostano significativamente dai valori guida;
Considerato che per effetto di quanto sopra indicato sono state individuate quale area di suscettibilità ambientale le zone ricadenti nei comuni di:
a) Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Condrò, Gualtieri Sicaminò e San Piero Niceto;
b) Termini Imerese, Cerda e Campofelice di Roccella;
c) Porto Empedocle e Agrigento;
d) Ragusa;
Considerato che è demandata all'Assessore per il territorio e l'ambiente, con proprio decreto, da emettere sulla base delle risultanze di un'apposita commissione di studio, l'esatta delimitazione delle aree ricadenti nei comuni sopra indicati al fine di dare immediata applicazione alla procedura di autorizzazione integrata di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372;
Visto l'art.90 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6, con il quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, in sigla (A.R.P.A.);
Considerato che tra i compiti dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è la promanazione degli indirizzi programmatici per l'Agenzia regionale per l'ambiente;
Considerato che tra i compiti dell'Agenzia regionale per l'ambiente vi è la formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti, le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità, le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero del l'am biente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
Ritenuto necessario costituire la commissione di cui sopra con la presenza delle seguenti figure:
a) sindaci dei comuni interessati o loro delegati;
b) dirigente generale del Dipartimento territorio e ambiente o suo delegato;
c) direttore generale dell'A.R.P.A. o suo delegato;
d) dirigente coordinatore del gruppo XVII dell'As ses sorato del territorio e dell'ambiente;
e) esperto in sostenibilità ambientale appartenente all'Amministrazione regionale;
f) n.3 esperti esterni designati dall'Assessore per il territorio e l'ambiente per i temi relativi ai rifiuti, la bonifica dei terreni e l'inquinamento idrico;
Vista la propria nota n.727/GAB del 10 luglio 2001, che individua quali esperti esterni i sigg.De Pasquale Francesco, Miceli Giovanni, Corvaja Giuseppe;
Tutto quanto sopra visto e considerato;

Decreta:


Art. 1

E' istituita una commissione di studio per l'esatta delimitazione delle aree a suscettibilità ambientale ricadenti nei comuni individuati dal decreto Presidente della Regione 14 marzo 2001, n.50, di emanazione della deliberazione della Giunta regionale n.88 dell'8/9 febbraio 2001, al fine di dare immediata applicazione a quanto previsto nella deliberazione stessa.

Art.2

La commissione è così costituita:
a) sindaci dei comuni interessati o loro delegati;
b) dirigente generale del Dipartimento al territorio e ambiente o suo delegato;
c) direttore generale dell'A.R.P.A. o suo delegato;
d) dirigente coordinatore del gruppo XVII dell'As ses sorato al territorio e ambiente;
e) dott. Eugenio Cottone, quale esperto in sostenibilità ambientale appartenente all'Amministrazione regionale;
f) dott.Francesco De Pasquale, chimico in qualità di esperto per l'inquinamento idrico;
g) ing.Giovanni Miceli, in qualità di esperto per la bonifica dei suoli;
h) avv.Giuseppe Corvaja, in qualità di esperto per il settore rifiuti.

Art.3

Nelle parti di territorio individuate ai sensi del precedente articolo le procedure di autorizzazione integrata di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2003.I titolari degli impianti ricadenti entro tali zone dovranno presentare le domande entro il 31 dicembre del 2002.

Art.4

Le funzioni di presidente della succitata commissione sono svolte dal Dirigente generale del Dipartimento territorio e ambiente ed in sua assenza da uno degli altri componenti dallo stesso designato.
Alle spese di funzionamento della succitata commissione provvederà l'Agenzia regionale per l'ambiente, con i fondi ad essa assegnati con il predetto decreto del l'Assessore per il territorio e l'ambiente n.462/GAB del 10 luglio 2001 ed a seguito del loro effettivo trasferimento.

Art.6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2001.
  LOMONTE 

(2001.32.1790)
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DECRETO 18 luglio 2001.
Autorizzazione del progetto relativo ad interventi di riordino e di miglioramento della viabilità nel territorio comunale di Terme Vigliatore.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota n. 474 del 28 settembre 2000, con la quale il Raggruppamento Costanzo ha trasmesso a questo Assessorato ed al comune di Terme Vigliatore il progetto di massima relativo agli interventi di miglioramento della viabilità e quello del viadotto panoramico per l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Vista la delibera n. 91 del 30 dicembre 2000, con cui consiglio comunale di Terme Vigliatore, secondo quanto prescritto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, ha espresso il proprio avviso favorevole al suddetto progetto a condizione che venissero introdotti ulteriori n. 9 interventi a carico delle Ferrovie dello Stato;
Vista la nota n. 754 del 12 marzo 2001, con cui la divisione infrastrutture delle FF.SS. ha trasmesso a questo Assessorato ed al comune di Terme Vigliatore il progetto di massima relativo ai n. 9 ulteriori richiesti dal C.C.;
Vista la delibera n. 36 del 12 giugno 2001, con cui il consiglio comunale di Terme Vigliatore ha espresso il proprio avviso favorevole, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, in ordine agli ulteriori interventi;
Visto il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, sezione per i beni archeologici, reso con prot. n. 680 del 19 marzo 2001;
Visto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, sezione per i beni paesistici, reso con prot. n. 1481/cc del 24 aprile 2001;
Visto il parere favorevole con prescrizioni dell'ufficio del Genio civile di Messina n. 7820 del 7 maggio 2001, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 27 del 4 luglio 2001, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, reso dal gruppo XXX/D.R.U. sulla scorta della documentazione costituente il fascicolo, che in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Rilevato che:
- il progetto di che trattasi si articola in complessivi n.27 interventi localizzati prevalentemente nelle aree interessate dalla realizzazione del nuovo tracciato ferroviario e delle due linee ferrate che fungono da collegamento tra il nuovo ed il vecchio asse ferroviario;
- detti interventi, ciascuno dei quali è contrassegnato da una sigla, sono visualizzati, nell'insieme, nella planimetria scala 1/5000 (tav.1/Gen), distinti da colori diversi, sono indicati quelli inseriti nel progetto originario e quelli inseriti a seguito delle richieste del comune di Terme Vigliatore formulate con delibera consiglio comunale n.91/2000.
In particolare, per come si legge nella relazione tecnica, detti interventi sono:
1. Intervento 0, viadotto panoramico: si tratta di un tronco stradale di lunghezza pari a ml. 1647,17 che connette la S.S.113 e la S.S. 185 scavalcando le due bretelle ferroviarie di collegamento tra il nuovo ed il vecchio asse ferroviario della linea Palermo-Messina.Presenta un tratto iniziale a mezza costa, un tratto in viadotto, in corrispondenza delle suddette bretelle ferroviarie, lungo circa ml. 290, un ulteriore tratto a mezza costa, un tratto in galleria di lunghezza pari a ml. 173,37 ed infine un tratto a mezza costa fino all'innesto con la S.S.185.In prossimità dell'innesto con la S.S. 185 è prevista una strada, lunga circa ml. 60, per consentire l'accesso ad uno stabilimento industriale esistente.
2. Intervento 1: si tratta di un tronco stradale di circa mt.200 che collega la via Benedettina Inferiore con la via VIcensimento.La sede stradale, per ragioni connesse allo svolgimento del cantiere, è stata già compiutamente realizzata in forza dell'ordinanza sindacale n.2del 10 gennaio 2000 e previa acquisizione del decreto di occupazione temporanea del prefetto di Messina n.164/1.21F.68/sett. 1.
3. Intervento 2: strada di accesso allo stabilimento Ciappazzi: è stata prevista in quanto l'ingresso allo stabilimento dalla via Benedettina Inferiore è stato soppresso per via della costruzione del viadotto ferroviario.
4. Intervento n.3: si tratta di una strada dello sviluppo di circa ml.270, che costeggia la nuova linea ferrata e che funge da collegamento tra la viabilità del quartiere residenziale esistente a valle della ferrovia con la via Mollerino posta a monte della stessa.
5. Intervento n.5: trattasi della realizzazione di una paratia in luogo del muro di sostegno della rampa di accesso alla stazione cosiddetta di Novara, a suo tempo crollato e mai ricostruito; tale intervento consente di ripristinare l'originaria larghezza della carreggiata.
6. Intervento n. 6: rettifica della S.S. 113 tra il km.52+070 e 52+300: si tratta di un tronco stradale di lunghezza pari a ml.230, che, con la prossima soppressione di una parte dell'attuale linea ferrata, consente di eliminare l'attuale curva presente nella S.S. 113 necessaria per sottopassare detta linea ferrata.
7.Intervento n.7: si tratta della realizzazione di una rampa di collegamento tra la S.S. 113 verso la via Benedettina Inferiore.
8. Intervento n. 8: si prevede la realizzazione della strada di collegamento tra la via Imperatore Augusto fino alla via Stretto Barile.
9. Intervento n.9: si prevede l'ampliamento della via Stretto Barile.
10. Intervento n.10: si prevede la realizzazione della strada di accesso alla villa Romana e della viabilità a servizio del quartiere residenziale situato nei pressi della stessa villa Romana.
11. Intervento n.11: si prevede la realizzazione della strada di collegamento tra la via 1° maggio e la via Stracuzzi.
12.Intervento n.12: si prevede la realizzazione di un parcheggio in località Marchesana, in prossimità del cimitero di Terme, su un'area adiacente posta in adiacenza del nuovo tracciato ferroviario.
13. Intervento n.13: si prevede la realizzazione di un parcheggio in prossimità del nuovo tracciato ferroviario, su un'area in precedenza occupata da una stazione di distribuzione carburante, oggi dismessa.
14. Intervento n.14: si prevede l'allargamento della via Stretto Inferno in corrispondenza dei sottopassi ai viadotti ferroviari e al viadotto panoramico.
15. Intervento n.15: si prevede l'ampliamento della rampa lato monte del sottopasso veicolare in località S.Biagio.
16. Intervento n.16: si prevede l'ampliamento della rampa lato Messina, del sottopasso veicolare in località Vigliatore.
17. Intervento n.17: si prevede la copertura della Saia Rodusa, in corrispondenza della villetta comunale.
18.Intervento n.19: si prevede la realizzazione della strada di collegamento, avente sviluppo di circa ml. 537, tra la via Maceo e la zona della nuova stazione ferroviaria.
Interventi inseriti a seguito degli emendamenti di cui alla delibera consiliare n.91/2000:
19. Intervento E1: arredo urbano in località Mollerino: trattasi della sistemazione di un'area compresa tra il viadotto ferroviario e la prevista strada di collegamento tra la viabilità del quartiere residenziale esistente a valle della ferrovia con la via Mollerino posta a monte della stessa (intervento 3).
20. Intervento E2: consiste nella realizzazione di una strada che, sottopassando il viadotto ferroviario, connette, a monte dello stesso, la viabilità prevista con gli interventi n.10 e 15.
21. Intervento E3: si tratta dell'allargamento di un sottopasso esistente ed il collegamento dello stesso con la via P.Nenni.
22. Intervento E4: riguarda l'ampliamento della via Palmento nuovo nel tratto compreso tra la via del mare e l'incrocio con la via G.Gronchi.
23. Intervento E5: si prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra la S.S. 113 e la via Imperatore Augusto.
24. Intervento E6: riguarda l'arredo di un'area compresa tra la strada di cui al superiore p.to 20 ed il viadotto panoramico.
25. Intervento E7: si prevede la realizzazione di un parcheggio in prossimità della stazione cosiddetta di Novara.
26. Intervento E8: si tratta della realizzazione di un ponte di collegamento tra la via stabilimento e il parco urbano e la sistemazione dell'area adiacente.
27. Intervento E9: si prevede la copertura della saia Rodusa dalla via Benedettina Inferiore fino alla via Maceo, con la duplice finalità di convogliare le acque piovane provenienti dalle nuove strutture ferroviarie e di dotare di adeguate urbanizzazioni gli edifici sorti ai margini di detta saia.
Considerato che:
- le opere relative al raddoppio ferroviario, autorizzate con il sopracitato decreto n.1238/87, consistenti, tra l'altro, nella realizzazione della linea ferrata principale, delle due bretelle di collegamento tra la vecchia e la nuova linea ferrata e della nuova stazione, hanno indubbiamente inciso pesantemente sull'assetto urbano-territoriale del comune di Terme Vigliatore;
- infatti, soprattutto la realizzazione dei collegamenti ferroviari, entrambi su viadotto, situati in prossimità dei due principali nuclei urbani del comune di Terme Vigliatore (S.Biagio e Vigliatore), ha avuto sostanziali ripercussioni sull'assetto viario preesistente, interessando sia le due principali strade di comunicazione (la S.S. 113 e la S.S. 185), che la viabilità urbana e le connessioni di questa con le due principali arterie;
- la finalità degli interventi previsti nel progetto in argomento, peraltro concordati tra l'amministrazione comunale ed il concessionario, cioè, quella di riordinare e di riqualificare quella parte del territorio comunale di Terme Vigliatore che, con la realizzazione delle opere ferroviarie, ha subito pressanti trasformazioni, è, nelle linee generali, senz'altro condivisibile;
- in ordine ai singoli interventi:
1.Intervento 0, cosiddetto viadotto panoramico: costituisce il collegamento tra la S.S.113 e la S.S. 185.La necessità di prevedere tale collegamento scaturisce dal fatto che, a seguito dell'eliminazione dei passaggi a livello in località S.Biagio ed in località Vigliatore, il tratto della S.S.113, in atto compreso tra i due passaggi a livello, verrà declassato a strada comunale non più in gestione dell'A.N.A.S.. La soluzione proposta, pertanto, redatta in accordo con l'A.N.A.S. consente di ripristinare il collegamento tra le due strade statali.Per quanto riguarda l'aspetto strettamente urbanistico, si condivide la soluzione progettuale proposta.Detta soluzione si presenta, peraltro, come soluzione obbligata stante la localizzazione delle connessioni tra la nuova e la preesistente linea ferroviaria, assentita con decreto n.1238/87.Rimane fermo che, data la natura della strada in esame, il progetto dovrà essere sottoposto alla verifica di impatto ambientale disciplinata dall'art.91 della legge regionale 3 maggio 2001, n.5, in conformità a quanto prescritto dal D.P.R.12aprile1996.
2. Interventi n.1, n.2, n.17 e n.E.9: si condividono in quanto finalizzati alla sistemazione della viabilità dell'insediamento situato a valle del nuovo tracciato ferroviario in prossimità dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale Ciappazzi; peraltro, gli interventi n.17 e n.E9, risultano necessari per il convogliamento ed il deflusso delle acque meteroriche provenienti dalla struttura ferroviaria.
3. Interventi n.3 e n.E.1: si condividono, in quanto la realizzazione della strada prevista e l'arredo urbano dello spazio compreso tra detta strada ed il nuovo tracciato ferroviario, definiscono compiutamente il margine sud dell'esistente quartiere.
4. Interventi n.5 e n.E.7: si condividono in quanto finalizzati alla sistemazione dell'area adiacente la stazione cosiddetta di Novara tramite l'allargamento della strada esistente e la realizzazione di un parcheggio.
5. Intervento n.6: si condivide in quanto migliorativo dell'attuale tracciato della S.S. 113.
6. Intervento n.7: si condivide, trattandosi di un raccordo di collegamento con la S.S. 113 che migliora l'attuale connessione.
7. Interventi n.8, n.9 e n.E.5: non si condividono in quanto interessano l'ampliamento di strade già esistenti che non presentano alcuna relazione con le opere realizzate dal Concessionario per conto delle FF.SS..
8.Interventi n.10, n.E.2 e n. E.6: si condividono in quanto finalizzati, attraverso la realizzazione della prevista viabilità e dell'arredo urbano, a rendere più decoroso il contesto urbano sito in località S.Biagio, compreso tra il viadotto panoramico, i raccordi ferroviari e l'esistente insediamento, caratterizzato peraltro dalla presenza della villa Romana.
9.Intervento n.11: non si condivide in quanto riguarda la realizzazione di una strada che non presenta alcuna relazione con le opere realizzate dal Concessionario per conto delle FF.SS..
10. Interventi n.12 e n.13: si condividono in quanto interessano piccole aree, già interessate dal cantiere, per le quali è prevista la sistemazione a parcheggio.
11. Intervento n.14: si condivide in quanto migliora l'attuale assetto della via Stretto Inferno nel tratto che sottopassa i raccordi ferroviari ed il viadotto panoramico.
12. Interventi n.15, n.16 e n.E.3: si condividono perché finalizzati all'ampliamento di sottopassi esistenti situati in località S. Biagio ed in località Vigliatore.
13. Intervento n.19: la strada in argomento ha lo scopo di costituire una connessione alternativa, per il traffico pesante, tra l'esistente viabilità del contesto della nuova stazione ferroviaria e la via Maceo, in cui sono presenti alcuni stabilimenti industriali; per quanto attiene gli aspetti prettamente urbanistici si condivide la soluzione progettuale proposta, fermo restando che, data la natura della strada in esame, il progetto dovrà essere sottoposto alla verifica di impatto ambientale, disciplinata dall'art.91 della legge regionale 3 maggio 2001, n.5, in conformità a quanto prescritto dal D.P.R. 12 aprile 1996.
14. Intervento E4: non si condivide in quanto riguarda la realizzazione di una strada che non presenta alcuna relazione con le opere realizzate dal Concessionario per conto delle FF.SS..
15. Intervento E.8: non si condivide in quanto riguarda la realizzazione di opere che non presentano alcuna relazione con quelle realizzate dal Concessionario per conto delle FF.SS.".
Per tutto quanto sopra, questo gruppo XXX è del parere che il progetto di massima relativo agli interventi di riordino e di miglioramento della viabilità nel territorio comunale di Terme Vigliatore a seguito dei lavori inerenti il raddoppio ferroviario della linea Palermo-Messina, in conformità a quanto specificato nelle superiori considerazioni, sia meritevole di approvazione a condizione che, per quanto riguarda gli interventi contrassegnati dalle sigle 0 e 19, i relativi progetti siano sottoposti alla verifica di impatto ambientale come disciplinata dall'art.91 della legge regionale 3 maggio 2001, n.5 e in conformità a quanto prescritto dal D.P.R. 12 aprile 1996, e con esclusione degli interventi contrassegnati dalle sigle 8, 9, 11, E.4, E.5 e E.8;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n.27 del 4 luglio 2001, reso dal gruppo XXX/D.R.U. ai sensi dell'art.10 della legge regionale n.40/95;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.65, come modificato dall'art.6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15 e dall'art.10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.40, in conformità al parere espresso dal gruppo XXX/D.R.U. n.27 del 4 luglio 2001, nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici soprarichiamati, è autorizzato il progetto di massima relativo agli interventi di riordino e di miglioramento della viabilità nel territorio comunale di Terme Vigliatore a seguito dei lavori inerenti il raddoppio ferroviario della linea Palermo-Messina, a condizione che, per quanto riguarda gli interventi contrassegnati dalle sigle 0 e 19, i relativi progetti dovranno essere sottoposti alla verifica di impatto ambientale come disciplinata dall'art.91 della legge regionale 3 maggio 2001, n.5 e in conformità a quanto prescritto dal D.P.R. 12 aprile 1996, e con esclusione degli interventi contrassegnati dalle sigle 8, 9, 11, E.4, E.5 e E.8.

Art.2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati da questo Assessorato:
  1) parere n.27 del 4 luglio 2001 espresso dal gruppo XXX/D.R.U.; 
  2) delibera n.91 del 30 dicembre 2000 del consiglio comunale di Terme Vigliatore; 
  3) delibera n.36 del 12 giugno 2001 del consiglio comunale di Terme Vigliatore; 
  4) relazione generale; 
  5) relazione integrativa per emendamenti; 
  6) strada statale 185 - Viadotto panoramico, relazione preliminare di impatto ambientale (con relativi allegati); 
  7) tav.1/Gen. - planimetria generale 1/5000; 
  8) tav.3 - variante S.S. 185 con svincolo Salicà - Planimetria e profilo longitudinale; 
  9) tav.1/1 - eliminazioneP.L. via Benedettina - Strada alternativa al P.L. - planimetria, profilo, e part.costruttivi; 
  10) tav.2/1 - strada di accesso alla Ciappazzi - planimetria, profilo e sezioni tipo; 
  11) tav.3/1 - strada di collegamento a via Mollerino - planimetria, profilo e part.costruttivi; 
  12) tav.5/1 - stazione di Novara - Paratia di sostegno rampa di accesso al piazzale - planimetria, prospetto e part.costruttivi; 
  13) tav.6/1 - rettifica S.S. 113 km. 52+070 e 52+300 (zona Mollerino), planimetria, profilo e part.costruttivi; 
  14) tav. 6/2 - rettifica S.S. 113 tra i km. 52+070 e 52+300 (zona Mollerino) - sezioni caratteristiche; 
  15) tav.7/1 - eliminazione P.L. via Benedettina - Rampa di decelerazione da S.S. 113 al km.51+650 - planimetria, profilo e part.costruttivi; 
  16) tav.10/1 - eliminazione P.L. privato - strada di accesso alla villa Romana - planimetria, profilo e part.costruttivi; 
  17) tav. 12/1 - parcheggio Marchesana - planimetria, profilo e part.costruttivi; 
  18) tav.13/1 - parcheggio via della Terme - planimetria; 
  19) tav. 14/1 - allargamento via Stretto Inferno - planimetria, prospetto e sezioni tipo; 
  20) tav. 15/1 - sottopasso veicolare S.Biagio - planimetria, profilo e sezioni tipo; 
  21) tav. 7051/1 - stazione di Novara sottopasso 7,50x5,00 planimetria, profilo e part.costruttivi; 
  22) tav.E.C. n.8034/4 - sistemazione saia Rodusa - Muri ad U e muri al L H = 3.50 carpenteria e armatura; 
  23) tav. 19/1 - collegamento nuova stazione con via Maceo - planimetria, profilo e sez.caratteristiche; 
  24) tav.21/1 - arredo urbano in località Mollerino - planimetrie e sezioni caratteristiche; 
  25) tav. 22/1 - sottopasso veicolare in località S.Biagio nella traversa Stancanelli - planimetria; 
  26) tav. 22/2 - sottopasso veicolare in località S.Biagio nella traversa Stancanelli - profilo; 
  27) tav.22/3 - sottopasso veicolare in località S.Biagio nella traversa Stancanelli - sezioni caratteristiche; 
  28) tav. 23/1 - allargamento sottopasso di Vigliatore e collegamento con strada parallela via P.Nenni - planimetria, profilo e sez.caratteristiche; 
  29) tav. 26/1 - parco urbano a monte villa Romana - planimetrie; 
  30) tav. 27/1 - parcheggio in adiacenza stazione Vigliatore - planimetria e sezioni; 
  31) tav. 29/1 - copertura saia Rodusa dalla via Benedettina Inferiore alla via Maceo - planimetria, profilo e sez. caratteristiche; 


Art. 3

Le Ferrovie dello Stato S.p.A. restano onerate a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art.4

Le Ferrovie dello Stato S.p.A. ed il comune di Terme Vigliatore sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 luglio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.31.1736)
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DECRETO 27 luglio 2001.
Variante al piano regolatore generale del comune di Raffadali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 188 del 7 luglio 1978, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Raffadali;
Vista l'istanza del comune di Raffadali n. 1835 del 14 febbraio 2000, con la quale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, è stata richiesta la variante al piano regolatore generale relativa ad un'area da destinare alla realizzazione della caserma dei carabinieri;
Vista la delibera consiliare n. 54 del 29 novembre 1999, approvata dal CO.RE.CO., sezione centrale di Pa lermo in data 28 dicembre 1999 con decisione n. 10320/9945, con la quale si adotta la variante in oggetto;
Visto il parere n. 006779/99 del 20 settembre 1999, reso con condizioni dal Genio civile di Agrigento ai sensi dell'art. 13 delle legge n. 64/74;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, giusta certificazione a firma del segretario generale datata 14 febbraio 2001;
Visto il parere n. 14 del 31 maggio 2001, reso dal gruppo XXXI della D.R.U. ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che così si esprime:
"...Omissis...
Di ritenere meritevole di approvazione ai sensi della legge regionale n. 71/78, la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Raffadali di cui alla delibera di c.c. n. 54 del 29 novembre 1999, relativamente alla trasformazione da verde pubblico ad attrezzature collettive destinata alla realizzazione della caserma dei carabinieri oltre alla strada di accesso, così come individuato nel foglio di mappa n. 23 che costituisce allegato al presente parere, alle condizioni di cui al riportato parere dell'ufficio del Genio civile di Agrigento";
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 434 del 28 giugno 2001, che condivide integralmente il parere del gruppo 31/D.R.U. n.14 del 31 maggio 2001 su menzionato;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 ed in conformità al parere espresso dal C.R.U. con voto n. 434 del 28 giugno 2001, che condivide integralmente il parere espresso dal gruppo 31/D.R.U., è approvata la variante al piano regolatore del comune di Raffadali, adottata con delibera consiliare n.54 del 29 novembre 1999, relativa ad un'area da destinare alla realizzazione della caserma dei carabinieri.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  elaborati: relazione tecnica; stralcio planimetrico del vigente piano regolatore generale; stralcio planimetrico con riportata la variante al piano regolatore generale; stralcio planimetrico dell'aerofotogrammetria del 1997; stralcio planimetrico del foglio di mappa n. 23 di Raffadali; stralcio planimetrico dell'aerofotogrammetria del 1997; stralcio delle norme di attuazione (art. 18);
2)  relazione geologica;
3)  parere gruppo 31/D.R.U. n.14 del 31 maggio 2001;
4)  voto C.R.U. n.434 del 28 giugno 2001.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Raffadali, per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 27 luglio 2001.
  SCIMEMI 

(2001.32.1776)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Nomina del presidente della commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione di Catania.

Con D.P. n.154/Gr.VII/SG del 18 giugno 2001, l'ing.Giuseppe Galizia, Dirigente tecnico regionale presso il Genio civile di Catania, è stato nominato presidente della commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione di Catania ai sensi dell'art.3 della legge regionale 10 agosto 1978, n.35.
(2001.31.1721)
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Nomina di un componente della commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione di Enna.

Con D.P. n. 171/Gr.VII/SG del 22 giugno 2001, il sig.Gamuzza Lorenzo, nato ad Aidone il 2 gennaio 1954, è stato nominato componente esperto in materia di agricoltura e di foreste nella commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione di Enna, in rappresentanza della Federazione regionale coltivatori diretti di Sicilia.
(2001.31.1720)
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Compensi spettanti ai componenti del Comitato esecutivo dell'E.S.A.

Con D.P.Reg. n. 183/gr.VII/SG del 6 luglio 2001, i compensi spettanti ai componenti del Comitato esecutivo dell'E.S.A. sono rideterminati con un incremento del compenso attualmente spettante a ciascuno di essi in relazione alla carica ricoperta (presidente, vice presidente, consigliere di amministrazione) del 40%.
La rideterminazione dei compensi di cui sopra è estesa anche ai presidenti, vice presidenti e consiglieri di amministrazione che facciano parte di comitati esecutivi o di consigli direttivi, quando sono previsti da apposite norme di legge, all'interno di ciascun ente, nel rispetto delle leggi regionali che disciplinano la materia.
(2001.32.1767)
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Sostituzione di componenti del Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali.

Con D.P.Reg. n. 207/gr.VII/SG dell'1 agosto 2001, l'avv. Stefano Catuara ed il sig. Antonino Giaimo, designati dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, sono nominati, a parziale modifica del provvedimento n. 195/01, rispettivamente vice presidente e componente esperto del Comitato del lavoro, l'occupazione e le politiche sociali, previsto dalla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, art. 20, già istituito con D.P.Reg. n. 195/gr.VII/SG dell'11 luglio 2001, in sostituzione del sig. Leonardo Viviani e del sig. Martino Russo.
(2001.32.1768)
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Elenco dei soggetti che non hanno ottemperato agli obblighi previsti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n.128, nell'anno 1998.

Ai sensi dell'art.10 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, si comunica che nell'anno 1998 i signori sottoelencati, nonostante la diffida, non hanno adempiuto all'obbligo della pubblicità della propria situazione patrimoniale come stabilito dalla predetta legge:
- Caruso Mario;
- D'Amico Antonio;
- Di Gesaro Tommaso;
- Emanuele Muscolino Francesco;
- Gullo Vincenzo;
- Iannizzotto Maria Gloria;
- Intravaia Giovanni;
- Leggio Antonino;
- Liotta Salvatore;
- Manenti Giovanni Carlo;
- Matarazzo Pier Francesco;
- Muccio Franco;
- Passanisi Emanuele;
- Sanseverano Enrico.
(2001.31.1722)
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Onlus "Nostra aetate".

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.Rep. n. 361/2000, presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della Fondazione Onlus "Nostra aetate" disposta dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
(2001.31.1745)
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private del nuovo statuto dell'Azienda speciale aeroporto di Catania.
Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.Rep. n.361/2000, presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, del nuovo statuto dell'Azienda speciale aeroporto di Catania, approvato con decreto n. 1061 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca del 18 giugno 2001.
(2001.31.1744)
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Piano di vendita relativo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà regionale siti in provincia di Catania.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato
(2001.28.1578)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del termine di presentazione delle domande previsto dall'art. 4 del bando di gara di cui alla Misura 4.2.9 - Sottomisure A.B.C.

Nella considerazione che la portata innovativa degli interventi da attuare nell'ambito della Misura 4.2.9. Sottomisure:
-  A (Opere di viabilità interaziendale);
-  B (Opere irrigue interaziendali);
-  C (Opere di elettrificazione rurale interaziendali) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 20 luglio 2001) ha ingenerato l'esigenza di approfondimento da parte degli operatori interessati, e tenuto conto che è in corso di pubblicazione il nuovo prezziario regionale dell'Assessorato regionale dell'agricol-tura e delle foreste, con il quale vengono adeguati i prezzi unitari relativi alle azioni e/o lavori per investimenti nelle aziende agricole, in sostituzione del vecchio prezziario anno 1997 i cui prezzi non risultano più adeguati alle attuali esigenze di mercato, il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4 del bando di gara Misura 4.2.9. Sottomisure A - B - C è prorogato di giorni 30.

(2001.36.1872)
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Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 1 - Trapani.

Con decreto n.249 del 9 luglio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, il dr.Antonino Emmola è stato nominato amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 1 - Trapani, fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione del predetto ente.
(2001.31.1739)
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Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 11 - Messina.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi infrastrutturali n.250 del 9 luglio 2001, il dr.Maurizio Agnese è stato nominato amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 11 - Messina, fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione del predetto ente.
(2001.31.1738)
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Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 2 - Palermo.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi infrastrutturali n.251 del 9 luglio 2001, il dr.Salvatore Sucato è stato nominato amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 2 - Palermo, fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione del predetto ente.
(2001.31.1752)
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Nomina dell'amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 6 - Enna.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale interventi infrastrutturali n.252 del 9 luglio 2001, il dr.Nunzio Caruso è stato nominato amministratore provvisorio del Consorzio di bonifica 6 - Enna, fino alla costituzione degli ordinari organi di amministrazione del predetto ente.
(2001.31.1751)
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Istituzione dell'elenco regionale provvisorio degli operatori dell'agricoltura biologica idonei per il 2000.

Il Dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in attuazione del decreto legislativo n. 220/95 e con decreto assessoriale n. 1315 del 27 luglio 2001, ha istituito l'elenco regionale provvisorio degli operatori dell'agricoltura biologica idonei per il 2000.
Copia del predetto elenco è consultabile presso l'ufficio della biblioteca di questo Assessorato, viale Regione Siciliana n. 2675 - Palermo.
(2001.32.1758)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione del collegio dei revisori del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è stato istituito, con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione n. 6362 del 19 luglio 2001, per un triennio a decorrere dalla data di registrazione dello stesso decreto, il collegio dei revisori del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, composto da:
1)  dott. Renato Brucoli, direttore della Ragioneria centrale presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (presidente);
2)  dott. Cosimo Aiello, dipendente dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze (revisore sindaco);
3)  dott. Marco Iaia, dottore commercialista (revisore sindaco).
(2001.32.1770)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Accordi di contrattazione decentrata concernenti l'orario di lavoro e la flessibilità oraria per i due Dipartimenti dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.

In data 18 luglio 2001 sono stati sottoscritti dalle organizzazioni sindacali gli accordi di contrattazione decentrata per il comparto concernenti l'orario di lavoro di servizio e la flessibilità oraria per i due Dipartimenti dell'Assessorato del bilancio e delle finanze.I suddetti accordi hanno vigore per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2001 e sono estensibili alla dirigenza fino al 30 settembre 2001.Il testo relativo è consultabile presso il gruppo 3/B - personale del Dipartimento regionale bilancio e tesoro.
(2001.31.1741)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n.1063/I/VII del 18 giugno 2001 il dott.Salvatore Militello, nato a Castronovo di Sicilia il 6 gennaio 1962 e residente in Castronovo di Sicilia, via Papa Giovanni XXIII n.2 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa San Giovanni, con sede nel comune di San Giovanni Gemini in sostituzione del commissario liquidatore, dott.Gianfranco Latino.
(2001.31.1725)


Con decreto n.1365 del 19 luglio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa La Concordia di Catania fino al 30 novembre 2001, avviata con decreto n.450 del 26 marzo 2001.
Viene confermato nell'incarico di commissario straordinario il dott.Giuseppe Perrello.
(2001.31.1732)


Con decreto n.1385 del 23 luglio 2001 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, si è prorogata fino al 30 dicembre 2001 la gestione commissariale della cooperativa Siciliana manufatti in legno, con sede in Sciacca, avviata con decreto n.2182 del 14 dicembre 2000.
Viene confermato nell'incarico quale commissario straordinario il dott.Marchica Domenico con i compiti definiti nel decreto di nomina.
(2001.31.1726)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Bando per il servizio di assistenza tecnica per la stesura del "Documento di strategia regionale per l'innovazione".

Cliccare qui per visualizzare il bando
(2001.36.1858)
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Approvazione dell'atto aggiuntivo stipulato tra l'Assessore regionale per l'industria e l'amministratore delegato della società "Irminio" s.r.l., relativo alla concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Irminio" sita in territorio di Ragusa, Modica e Scicli.

Con decreto dell'Assessore per l'industria n.996 del 22 novembre 2000, visto e annotato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione l'1 dicembre 2000, al n.57, è stato approvato l'atto aggiuntivo, stipulato in data 22 novembre 2000, tra l'Assessore regionale per l'industria pro-tempore e l'amministratore delegato della Irminio s.r.l. relativo alla concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Irminio", accordata alla Irminio S.p.A. con decreto n. 2017 del 27 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1991, reg. 6, foglio 50, e volturata alla società Irminio s.r.l. con decreto n.1473, dell'8 novembre 1999, registrato a Ragusa il 21 marzo 2000 al n.836, serie 3.
(2001.31.1713)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Sdemanializzazione di un terreno sito nel comune di Lascari.

Con decreto n. 1298 del 12 luglio 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza, ha disposto il passaggio dal demanio della Regione al patrimonio disponibile del terreno di pertinenza idraulica del fiume Piletto sito nel comune di Lascari, riportato nel foglio di mappa n. 5, particella n. 390, della superficie di mq. 3.475.
(2001.32.1780)
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Sdemanializzazione di un terreno sito nel comune di Partinico.

Con decreto n. 1310 del 13 luglio 2001 il Dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici, di concerto con il Dirigente generale del Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza, ha disposto il passaggio dal demanio della Regione al patrimonio disponibile del terreno di pertinenza idraulica del canale Mirto sito nel comune di Partinico, riportato nel foglio di mappa n. 39, particella n. 1119, della superficie di mq. 21.
(2001.32.1797)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la detenzione e distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n.35405 del 20 luglio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale Fondo sanitario assistenza sanitaria ed ospedaliera igiene pubblica ha autorizzato la società Sistemi Medicali s.r.l., con sede legale a Palermo, via Galileo Galilei n.161/B e magazzini siti nella stessa via G.Galilei n.161/B del comune di Palermo, alla detenzione e distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano ad esclusivo uso del medico dentista, disciplinati dagli artt.9 e 10 del decreto legislativo n.539/92 nell'intero territorio della Regione siciliana.
(2001.31.1727)


Con decreto n. 35406 del 20 luglio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale Fondo sanitario assistenza sanitaria ed ospedaliera igiene pubblica, fermo restando tutte le altre disposizioni contenute nei decreti nn.21818 del 19 marzo 1997 e 24540 del 13 febbraio 1998, ha autorizzato la società Re Roberto S.p.A., con sede legale e magazzini in Palermo, via Villa Giocosa n.7, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano nell'intero territorio della Regione siciliana, ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo n.538/92.
(2001.31.1728)
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Autorizzazione alla cooperativa agricola San Giorgio, con sede in Gangi, per la macellazione e produzione di carne fresca di uccelli corridori da allevamento.

Con decreto dell'Ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 35500 del 2 agosto 2001, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, la cooperativa agricola San Giorgio di Gangi è stata autorizzata alla macellazione e produzione di carne fresca di uccelli corridori (ratiti) da allevamento presso lo stabilimento di macellazione ubicato nella contrada Magione del comune di Gangi, al quale è stato attribuito il numero di riconoscimento 0944/M.
(2001.32.1765)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Scillato.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 413/D.R.U. del 9 luglio 2001, ha approvato, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, la variante al programma di fabbricazione del comune di Scillato, per la costruzione di una stazione dei carabinieri adottato dal consiglio comunale con deliberazione n.27 del 23 giugno 2000.
(2001.31.1718)
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Modifica ed integrazione all'art.8 delle norme di attuazione annesse al regolamento edilizio del programma di fabbricazione del comune di Castiglione di Sicilia.

Con decreto n.428/D.R.U. del 18 luglio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica, è stata approvata, ai sensi dell'art.5 della legge regionale n.71/1978, la variante riguardante la modifica ed integrazione all'art.8 delle norme di attuazione annesse al regolamento edilizio del programma di fabbricazione vigente nel comune di Castiglione di Sicilia, adottata con delibera consiliare n.90 dell'1 dicembre 2000, con le prescrizioni della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di cui al parere prot.n.3441/01 del 13 giugno 2001.
(2001.31.1733)
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Variante al piano regolatore generale del comune di Roccavaldina.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n. 438/D.R.U. del 27 luglio 2001 è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Roccavaldina, adottata con delibera consiliare n. 17 del 27 aprile 2000, consistente in modifiche al regolamento edilizio, e, specificatamente, agli artt. 4, 5 e 35 dello stesso e rettifica dell'art. 26.
(2001.32.1774)
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Concessione di un finanziamento al comune di Giardinello per lavori di consolidamento del costone roccioso vecchio cimitero.

Con decreto n.485/41 del 10 luglio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di L.750.000.000 a favore del comune di Giardinello per i lavori di consolidamento del costone roccioso vecchio cimitero di cui alla delibera n.10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.31.1729)
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Concessione di un finanziamento al comune di Calatafimi per lavori di consolidamento di una strada.

Con decreto n.486/41 del 10 luglio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, è stato concesso un finanziamento di L.4.890.000.000 a favore del comune di Calatafimi per i lavori di consolidamento della via Cabasino in corrispondenza di piazza N.Mazara di cui alla delibera n.10 dell'8/9 gennaio 2001.
(2001.31.1715)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n.501/XVII del 12 luglio 2001, è stata concessa alla ditta FIP di A. Conforto & C. s.n.c., con sede legale in Capo d'Orlando (ME), via Consolare Antica n.402, l'autorizzazione ai sensi dell'art.15, lett. a), del D.P.R. n.203/88, alla modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione porte, infissi e prefabbricati in legno che si svolge nello stabilimento sito nel comune di Capo d'Orlando (ME), via Consolare Antica n. 402.
(2001.31.1717)


Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente n.517/XVII del 19 luglio 2001 è stata concessa alla ditta Carni D.O.C. s.r.l., con sede legale in Monreale, via Circonvallazione n.44, l'autorizzazione ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.203/88 alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di incenerimento di scarti di macellazione che si intende svolgere nel comune di Gibellina, contrada Rocca.
(2001.31.1731)

   

Con decreto del Dirigente generale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 534/XVII del 25 luglio 2001 è stata concessa alla ditta Nicotra Angelo e Pietro s.n.c. con sede legale in Misterbianco (CT), via Rosano n. 28, l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88 per il proseguimento in atmosfera di fumi derivanti da un impianto per l'attività di produzione di calce viva che si svolge nello stabilimento sito nel comune di Belpasso (CT), via Piano Tavola, contrada Monte Ceneri.
(2001.32.1775)


Con decreto del Dirigente generale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 556/XVII del 27 luglio 2001, è stata concessa alla ditta Molini del Ponte di Drago Filippo Ignazio & C. s.n.c., con sede legale in Castelvetrano (TP), via G.Parrini n.29, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, lett. a), del D.P.R. n. 203/88, alla modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di molitura del grano, svolta nello stabilimento sito nel comune di Castelvetrano (TP), via G.Parrini n.29.
(2001.32.1756)


Con decreto del Dirigente generale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 557/XVII del 27 luglio 2001, è stata concessa alla ditta Colorificio Atria s.r.l., con sede legale in Partanna (TP), contrada Camarro Formeca, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, lett. a), del D.P.R. n. 203/88, alla modifica delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di produzione e confezione smalti, vernici ed affini, svolte nello stabilimento sito nel comune di Partanna (TP), contrada Camarro Formeca.
(2001.32.1757)


Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 572/17 del 2 agosto 2001 è stata concessa l'autorizzazione alla ditta CO.VA.G., con sede legale in Menfi, contrada Fiori-Mandrazzi, ai sensi dell'art. 15, lett. a) del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, per le emissioni derivanti dalla produzione di mosti concentrati rettificati e/o mosti concentrati da svolgere negli impianti siti in contrada Fiori-Mandrazzi del comune di Menfi.
(2001.32.1781)
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Provvedimenti concernenti impianti di cave.

Con decreto n. 520/41 del 19 luglio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 181/81, alla ditta IN.SI.CEM, con sede legale in Modica, per il rinnovo di una cava di calcare in contrada Fargione nel territorio del comune di Modica.
(2001.32.1780)


Con decreto n. 521/41 del 19 luglio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 181/81, alla ditta SICS Società Italiana Costruzione Stradali s.r.l., con sede legale in Priolo Gargallo, per il rinnovo di una cava di calcare in contrada Mostringiano nel territorio del comune di Priolo Gargallo.
(2001.32.1782)


Con decreto n. 522/41 del 19 luglio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato un giudizio positivo di compatibilità ambientale V.I.A. ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 alla società SICS, con sede legale in Priolo Gargallo (SR), per rinnovo autorizzazione di una cava di calcare in contrada Mostringiano nel territorio del comune di Priolo Gargallo.
(2001.32.1783)


Con decreto n. 568/41 dell'1 agosto 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 181/81, alla ditta Ticli Salvatore, con sede legale in Vittoria, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Piano Guastella nel territorio del comune di Vittoria.
(2001.32.1784)


Con decreto n. 571/41 del 2 agosto 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 181/81, alla ditta GER.SA s.r.l. di Savia Caterina, con sede legale in Castellammare del Golfo per l'apertura di una cava di sabbia rossa in contrada Aversa nel territorio del comune di Castellammare del Golfo.
(2001.32.1778)
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Impegno di una somma a favore del comune di Regalbuto per lavori di consolidamento e sistemazione idraulica a difesa dell'abitato nord-est.

Con decreto n. 528/XLI del 23 luglio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente è stata impegnata la somma di L. 4.950.000.000 a favore del comune di Regalbuto per i lavori di consolidamento e sistemazione idraulica a difesa dell'abitato nord-est, di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.32.1786)
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Concessione di un finanziamento al comune di Condrò per lavori di consolidamento versante frazione Ariella.

Con decreto n. 529/XLI del 23 luglio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di L. 986.000.000 a favore del comune di Condrò per i lavori di consolidamento versante frazione Ariella, di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.32.1787)
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Concessione di un finanziamento al comune di Naso per lavori di consolidamento del centro abitato.

Con decreto n. 530/XLI del 23 luglio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di L. 1.800.000.000 a favore del comune di Naso per i lavori di consolidamento del centro abitato, di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.32.1788)
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Concessione di un finanziamento al comune di S. Domenica Vittoria per lavori di consolidamento del territorio urbano.

Con decreto n. 531/XLI del 23 luglio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di L. 1.446.403.010 a favore del comune di S.Domenica Vittoria per i lavori di consolidamento del territorio urbano, di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.32.1789)
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Integrazione dell'autorizzazione alla ditta Polimeri Europa per modifiche all'impianto per la produzione di materie plastiche e resine sintetiche, con sede nel comune di Ragusa.

Con decreto del Dirigente generale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 535/XVII del 25 luglio 2001 è stato integrato l'art. 2 del decreto n. 34/XVII di questo Assessorato, per l'autorizzazione, alla ditta Polimeri Europa, di apportare talune modifiche agli impianti dello stabilimento, per la produzione di materie plastiche e resine sintetiche, sito in contrada Tabuna del comune di Ragusa.
(2001.32.1777)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di lavori da realizzarsi nei comuni di Custonaci e Valderice.

Con decreto n. 536/IX del 25 luglio 2001, il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 91, per il progetto dei lavori di ristrutturazione della strada provinciale Bonagia-Custonaci e costruzione ponte sul fiume Forgia, da realizzarsi nei territori comunali di Custonaci e Valderice in provincia di Trapani.
(2001.32.1779)
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Concessione di un finanziamento al comune di Floresta per lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica delle zone in località Passo.

Con decreto n. 542/XLI del 26 luglio 2001 del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente è stato concesso un finanziamento di L. 1.047.000.000 a favore del comune di Floresta per i lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica delle zone in località Passo a salvaguardia della strada statale 116 del centro urbano, di cui alla delibera n. 329 del 6 dicembre 1999.
(2001.32.1785)
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Valutazione negativa sulla fattibilità ambientale delle opere relative al progetto per l'ampliamento del lungomare Pietre Nere nel comune di Pozzallo.

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente con disposizione n.44473 del 24 luglio 2001 ha espresso, ai sensi dell'art.30 della legge regionale n.10/93, valutazione negativa sulla fattibilità ambientale delle opere previste dal progetto per l'ampliamento del lungomare Pietre Nere nel comune di Pozzallo.
Il previsto nulla osta in materia di compatibilità ambientale, pertanto, non viene rilasciato e, ai sensi del 4° comma dell'art.30 della citata legge regionale n.10/93, si fa divieto di realizzare l'opera.
(2001.31.1716)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 29 agosto 2001, n.13.
Capitolo 377302: Contributi alle scuole e agli istituti di istruzione di ogni ordine e grado che intendano realizzare attività integrative volte all'introduzione dello studio del dialetto siciliano ed all'approfondimento dei fatti linguistici, storici, culturali ad esso connessi, nonché a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che programmino attività di educazione degli adulti finalizzate allo studio ed alla conoscenza del predetto dialetto.Anno scolastico2001-2002.

Ai dirigenti degli Istituti scolastici nella Regione siciliana
All'Ufficio regionale scolastico
Ai provveditori agli studi nella Regione siciliana
All'Istituto regionale ricerca educativa nella Regione siciliana
La Regione siciliana, con legge n.5 del 30 aprile 2001, ha disposto il finanziamento del capitolo indicato in oggetto che trova il suo riferimento nella legge regionale n.85/81: provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano.
Attualmente, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, è possibile intervenire, ai sensi degli artt.2 e 3 della succitata legge, in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia che programmino attività integrative volte all'introduzione dello studio del dialetto siciliano ed all'approfondimento dei fatti linguistici, storici, culturali ad esso connessi nonché a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che programmino attività di educazione degli adulti finalizzate allo studio ed alla conoscenza del dialetto siciliano soltanto mediante la concessione di contributi per la corresponsione ai docenti che, in aggiunta al normale orario di servizio, espleteranno anche l'attività integrativa di insegnamento del dialetto per due ore la settimana, di un'indennità pari alla retribuzione oraria vigente, per tutto il periodo dell'anno scolastico in cui si effettuerà l'attività prevista dal relativo progetto.
La concessione dei contributi è invece disciplinata dall'art.4 che dispone che il legale rappresentante della scuola, istituto o istituzione dovrà presentare entro il 30 novembre di ogni anno, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, apposita domanda corredata da un dettagliato programma di attività didattica integrativa o di educazione degli adulti regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato da un preventivo di spesa.
Al fine di ottenere la concessione dei contributi per l'anno scolastico 2001-2002, i legali rappresentanti degli istituti scolastici funzionanti in Sicilia dovranno di conseguenza trasmettere a quest'Assessorato, entro e non oltre il termine del 30 novembre p.v. (farà fede il timbro postale), previsto dalla legge, ma se possibile con un congruo anticipo, al fine di consentire l'istruttoria delle istanze e l'esame delle stesse in tempo utile per l'assunzione dell'impegno entro il 31 dicembre 2001, istanze di richiesta dei contributi con allegati progetti comprendenti il preventivo di spesa relativo al numero complessivo di ore di retribuzione da corrispondere a ciascun docente che svolgerà l'attività, il nominativo degli insegnanti, il livello retributivo e l'importo orario del relativo compenso, oneri fiscali compresi, secondo il vigente C.C.N.L. del comparto scuola, numero delle classi e degli alunni impegnati, tempi e luoghi di svolgimento dell'attività progettuale, corredati di una dettagliata relazione illustrativa di tutta l'attività che si intende svolgere.Occorre inoltre fornire tutto il numero delle classi, distinte per tipologia nel caso di dimensionamento, e degli alunni dell'istituto.
Nell'istanza devono essere altresì indicati le generalità del legale rappresentante, il numero di conto corrente bancario o postale, di codice fiscale e, se possibile, l'E-mail dell'istituto.
I contributi saranno assegnati nella misura massima di L.5.000.000 ad istituto.Qualora non dovesse pervenire un numero di progetti sufficiente a coprire la disponibilità del capitolo, la misura del contributo potrà proporzionalmente essere elevata.
Nell'attribuzione dei contributi verranno seguiti i seguenti criteri, sentito il parere del collegio degli esperti laureati in servizio presso la Direzione regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente:
1) coerenza con il dettato di legge, che prevede l'organico inserimento, nel piano di offerta formativa di ogni singola istituzione scolastica, dello studio e della conoscenza del dialetto siciliano mediante l'approfondimento dei fatti linguistici, storici e culturali ad esso connessi.Pertanto, sul piano metodologico, si richiede che i progetti siano articolati in modo tale da commisurare equamente la parte relativa allo studio del dialetto siciliano in sé con quella correlata all'approfondimento dei fatti storici, culturali e linguistici che lo hanno generato. A tale proposito risulta evidente quindi, che, nell'utilizzazione dei metodi didattici attività quali drammatizzazione o realizzazione di spettacoli sono da considerare utili mezzi per raggiungere le finalità di legge, ma non lo scopo principale del progetto;
2) comprensione, anche se al momento null'altro è previsto dalla normativa regionale in vigore, limitatamente ad interventi finanziari collegati all'oggetto, di forme di collaborazione con gli enti locali e con tutte le agenzie formative e culturali presenti nel territorio ed individuazione di partners con il cui sostegno economico possa essere consentita la realizzazione degli stessi progetti e il coinvolgimento, per quanto possibile, della popolazione del territorio, in conseguenza dell'approvazione della legge regionale n.6 del 24 febbraio 2000, recante provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nello spirito della stessa;
3) l'utilizzazione di personale insegnante, dal cui curriculum di studio e professionale (frequenza a corsi di aggiornamento, pubblicazioni etc...) risulti una specifica e documentata competenza nel settore.
Gli istituti scolastici, a parità di requisiti, saranno ammessi a contributo in quote proporzionali uguali per ogni provincia della Sicilia tenuto conto delle istanze periferiche, al fine di assicurare la diffusione dell'iniziativa su tutto il territorio regionale.
Verranno esclusi i progetti che non saranno pervenuti entro il termine prescritto, che siano privi delle delibere di approvazione dei competenti organi collegiali e che comprendano nel preventivo delle spese da porre a carico del contributo di quest'Assessorato, compensi per il personale A.T.A., per esperti esterni e per l'acquisto di materiale vario.Tali somme, infatti, non rientrano, secondo il dettato di legge, nel contributo e pertanto le spese relative alle stesse dovranno essere diversamente ascritte.
Esaminati i progetti e stabiliti quelli da ammettere a contributo, si procederà all'impegno delle somme, la cui erogazione avverrà a consuntivo, cioè dopo la trasmissione a quest'Assessorato della relazione dettagliata dell'attività svolta, che deve concludersi entro la fine dell'anno scolastico 2001-2002, e dei documenti giustificativi di spesa.
Gli istituti ammessi al contributo dovranno avere di cura di riferire in corso d'opera sullo stato dell'iniziativa.
Si fa inoltre presente che occorre apporre il logo della Regione siciliana e la dicitura realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale beni culturali, ambientali e pubblica istruzione sugli atti pubblici (inviti, manifesti, videocassette, pubblicazioni, CD rom) relativi alle attività realizzate nell'ambito del progetto, e si invita comunicare a quest'Assessorato per tempo la data di eventuali manifestazioni pubbliche al fine di consentire la partecipazione alle stesse.
I signori provveditori agli studi sono pregati di curare, con la massima sollecitudine, la diffusione della presente circolare presso i dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito Internet della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Per ogni eventuale comunicazione telefonare ai nn. 091/6961742, 0916961812 o inviare una E-mail all'indirizzo: GruppoXIIbca@regione.sicilia.it.
  L'Assessore: GRANATA 

(2001.36.1865)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

PRESIDENZA

Ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Ente autonomo portuale di Messina.

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 35 del 13 luglio 2001, a pag. 107, 5° rigo, leggasi correttamente: "dr. Antonino Messina, direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Messina - componente effettivo in rappresentanza del Ministero del tesoro;".
(2001.22.1164)


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FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

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