REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2001 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Comiso  pag.
Statuto del Comune di Gioiosa Marea  pag. 32 
Statuto del Comune di Melilli. Modifiche ed integrazioni  pag. 55 
Statuto del Comune di Monterosso Almo. Modifica  pag. 56 






Statuto del Comune di Comiso

Lo statuto del Comune di Comiso è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 29 gennaio 1994.
Si ripubblica questo nuovo testo a seguito di modifiche approvate dal consiglio comunale con deliberazioni n. 54 del 6 settembre 2001 e n. 55 dell'11 settembre 2001, esecutive per decorrenza dei termini dall'invio all'organo di controllo.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI CONFIGURAZIONE GIURIDICA E PRINCIPI FONDAMENTALI
Capo I
Il Comune
Art. 1
Autonomia statutaria

1.  Il Comune di Comiso è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Il Comune di avvale della sua autonomia nel ri spetto della Costituzione e dei principi generali fissati dalla legge, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3.  Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà. Svolge sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 2
Territorio, gonfalone, stemma

1.  Il territorio del Comune di Comiso, comprensivo delle frazioni di Pedalino e Quaglio, è quello delimitato dall'allegata planimetria.
2.  Il Comune di Comiso è dotato di uno stemma e di un gonfalone che si descrivono come segue:
-  stemma: Diana seduta su di una brocca rovesciata, posta su una terrazza balaustrata dalla quale partono vari getti d'acqua, con a sinistra una mezzaluna, con sopra la scritta "poost casmenarum fata nitida resurgo";
-  gonfalone: trinciato di azzurro e bianco caricato dello stemma sopra descritto.
3.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa, il sindaco o suo delegato può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma.
Art. 3
Finalità e principi

1.  Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità comisana ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2.  Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3.  Il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a)  garantisce le pari opportunità di accesso alle ri sorse, ai servizi, al lavoro, per tutti i cittadini, afferma il valore della giustizia sociale nel quadro di un'azione tesa a ridurre le differenze a rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che impediscono tale condizione;
b)  promuove la cultura della pace e della non violenza, sviluppando iniziative che valorizzino l'idea forte del dialogo e della tolleranza nella risoluzione dei conflitti;
c)  tutela i diritti umani per tutti i cittadini nell'ottica di una reale promozione umana diffusa, che ripudi ogni forma di sopraffazione e di ingiustizia, compresa l'incivile pratica della pena di morte;
d)  attiva percorsi ed iniziative per la realizzazione dello sviluppo sostenibile attraverso la tutela delle acque, la gestione dei rifiuti, l'ampliamento del verde pubblico, il miglioramento della mobilità, l'integrazione delle tematiche ambientali nelle procedure decisionali, le attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, le iniziative di valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, artistico, culturale e delle tradizioni popolari, che portano Comiso ad essere una città ecologica;
e)  assume la tutela degli animali come finalità pubblica, nel quadro di un più corretto rapporto uomo-animale-ambiente;
f)  promuove il rispetto della salute e della sicurezza dei cittadini, regolamentando l'installazione degli impian ti di teleradiocomunicazione al fine di ridurre e controllare le fonti di inquinamento elettromagnetico, permettendo l'uso e la commercializzazione di organismi ge neticamente modificati di cui sia stata scientificamente provata la non nocività;
g)  promuove il rispetto e i diritti dell'infanzia attraverso la partecipazione attiva dei bambini che presuppone l'adozione di nuovi processi metodologici, diversi, innovativi, caratterizzati da una capacità di dialogo che può rendere possibile l'indispensabile integrazione delle diverse risorse disponibili sul territorio;
h)  tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
i)  tutela della vita umana, della persona e della fa miglia, valorizzazione sociale della maternità e della pa ternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei fi gli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
l)  garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
m)  rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
n)  superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
o)  promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
p)  promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
q)  valorizzazione e sostentamento delle specificità produttive e dellle vocazioni del territorio, anche attraverso attività di promozione e marketing dei prodotti locali, di concerto con realtà produttive imprenditoriali, artigianali ed agricole locali e attraverso iniziative di finanziamento agevolato per le diverse categorie produttive;
r)  assume la tutela delle piante come finalità pubblica, nell'ottica complessiva di sensibilizzazione dei cittadini al rispetto della natura;
s)  assume la trasparenza ed il corretto svolgimento dell'azione di Governo quale principio ineludibile del l'azio ne amministrativa, nell'interesse unico della cittadinanza.
Art. 4
Tutela e denominazione

1.  Il Comune tutela la sua denominazione.
2.  Alle eventuali variazioni territoriali e di denominazione, parziali o totali, si provvede con l'osservanza delle modalità contenute negli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 30/2000.
Titolo II
IL DECENTRAMENTO
Capo I
La Circoscrizione
Art. 5
Costituzione

1.  E' costituita la circoscrizione di decentramento nella frazione di Pedalino, comprendente anche Quaglio, per la sua allocazione topografica nel territorio comunale nonché per le peculiari caratteristiche socio-culturali ed economiche.
2.  La circoscrizione si configura quale organismo di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
3.  Le modalità di funzionamento della circoscrizione e dei suoi organi sono disciplinate con apposito regolamento.
4.  La circoscrizione, nell'ambito della politica di de cen tramento amministrativo, può dotarsi di un proprio "logo" da affiancare allo stemma del Comune.
Art. 6
Organi

1. Sono organi della circoscrizione:
a)  il consiglio circoscrizionale;
b)  il presidente.
Capo II
Il consiglio circoscrizionale
Art. 7
Funzioni

1. Il consiglio rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Co mune.
2.  Il Comune annualmente, con l'approvazione del bilancio di previsione, determina la quota percentuale di risorse da trasferire al consiglio circoscrizionale per lo svolgimento delle relative funzioni.
3.  Il consiglio di circoscrizione:
a)  cura l'informazione e sollecita la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, promuove indagini, verifiche e dibattiti sui problemi della comunità cittadina nonché su quelli di interesse specifico della circoscrizione;
b)  verifica l'efficacia delle attività e dei servizi comunali di interesse nella zona;
c)  svolge compiti di consultazione e di propulsione verso gli organi del Comune, con particolare riguardo agli atti di pianificazione e di programmazione;
d)  svolge i servizi di base nell'ambito della circoscrizione, con particolare riguardo ai servizi sociali per l'infanzia e gli anziani, ai servizi di assistenza sociale, di assistenza alle persone svantaggiate, ai servizi culturali, sportivi e ricreativi, alla manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale, all'edilizia di interesse zonale;
e)  esercita le funzioni delegate dagli organi del Co mune.
Art. 8
Composizione

1.  Il consiglio circoscrizionale è composto da un nu mero di consiglieri non superiore ai 2/5 di quello del consiglio comunale.
Art. 9
Presentazione delle candidature

1.  Nella presentazione delle liste dei consigli circoscrizionali nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbia ottenuto almeno un seggio, an che se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o gruppo politico o da uno o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.
Art. 10
Elezione

1.  Il consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio di retto dalla popolazione residente secondo le norme stabilite per l'elezione del consiglio comunale.
2.  Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.
3.  Il consiglio circoscrizionale è eletto ogni volta che si rinnova, per qualsiasi causa, il consiglio comunale. E' eletto altresì nei casi previsti dal successivo art. 11.
4.  Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo il cognome.
5.  La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
6.  Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4 e 7 dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, senza riferimento alle disposizioni di rinvio, nonché alle liste aggregate, ivi contenute e previste.
Art. 11
Decadenza e scioglimento

1.  Il consiglio circoscrizionale decade quando per di missioni o altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati.
2.  Decade altresì per modifica nel numero di abitanti della circoscrizione che dia luogo ad un conseguenziale aumento dei consiglieri assegnati.
3.  Il consiglio circoscrizionale viene sciolto:
a)  quando violi obblighi imposti dalla legge, ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento;
b)  quando non corrisponda all'invito delle autorità di revocare il presidente che abbia compiuto analoghe violazioni.
4.  Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, non si procede allo scioglimento anticipato del consiglio circoscrizionale e si procede al suo rinnovo contestualmente al rinnovo del consiglio comunale.
5.  La decadenza o lo scioglimento sono dichiarati dall'Assessore regionale agli enti locali, su proposta del sindaco, previo parere del consiglio comunale appositamente convocato entro 30 giorni dal verificarsi delle fattispecie sopra menzionate.
Ove il parere del consiglio comunale non sia reso nei successivi 30 giorni, si prescinde dal medesimo.
6.  Col decreto assessoriale di decadenza o di scioglimento, che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, viene nominato un commissario scelto fra gli elettori della circoscrizione, il quale esercita le ordinarie attribuzioni del presidente e, se indifferibili, anche quelle di competenza del consiglio.
7. Le elezioni avranno luogo alla prima tornata utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali, sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale.
Capo III
Il presidente
Art. 12
Elezione

1.  Il presidente è eletto a scrutinio segreto dal consiglio circoscrizionale nel proprio seno, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2.  Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può essere coadiuvato da un vice presidente che viene eletto con le stesse modalità di cui al comma precedente.
3.  Il presidente rappresenta il consiglio e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di Governo.
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
L'associazionismo e il volontariato
Art. 13
Riconoscimento e promozione

1.  Il Comune, nel garantire l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, riconosce e promuove forme associative e di volontariato tendenti a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2.  Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti nel proprio territorio. A tal fine la giunta municipale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le associazioni a rilevanza sovracomunale.
3.  Per ottenere la registrazione è necessaria che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5.  Le associazioni registrate devono presentare an nual mente il bilancio qualora richiedano l'erogazione di contributi ordinari.
6.  Il Comune promuove ed istituisce, quali forme di partecipazione, le consulte in cui, nel rispetto di apposito regolamento, sono rappresentate le associazioni cittadine che abbiano finalità omogenee.
Il Comune, altresì, può promuovere ed istituire la consulta generale delle associazioni.
Art. 14
Diritti delle associazioni

1.  Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del suo legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.
2.  Le scelte amministrative che incidono nell'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3.  I pareri devono pervenire al Comune nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 5 giorni.
Art. 15
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali, contributi economici destinati allo svolgimento dell'attività associativa.
2.  Il Comune può mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributo, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3.  Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture o servizi del Comune sono stabilite in apposito regolamento, in modo di garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4.  Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciuta a livello na zionale.
5.  Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dal Comune devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'im piego.
Art. 16
Il volontariato

1.  Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al mi glioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela ambientale.
2.  Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni del Comune.
3.  Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
4.  Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
Capo II
Modalità di partecipazione
Art. 17
Riunioni ed assemblee

1.  Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forma democratica delle attività.
2.  L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che ne facciano richiesta, sedi e strutture idonee.
3.  Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4.  L'amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, lavoratori, studenti e ogni altra categoria sociale:
a)  per la formazione di comitati e commissioni; 
b)  per dibattere problemi; 
c)  per sottoporre proposte, programmi, deliberazioni. 

5.  La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal sindaco a seguito di voto favorevole del consiglio comunale.
Art. 18
Consultazioni

1.  Il consiglio comunale, di propria iniziativa, o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione di cittadini, lavoratori, studenti, forze sociali e sindacali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2.  Consultazioni devono tenersi nel procedimento re lativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridicamente soggettive.
3.  I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del consiglio comunale che ne fa esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
4.  I costi delle consultazioni sono a carico del Co mune, salvo che la consultazione sia stata richiesta, a loro spese, da altri organismi.
Art. 19
Istanze, petizioni e proposte

1.  Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al consiglio, alla giunta o al sindaco, secondo le rispettive competenze, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2.  Agli stessi organi hanno diritto di presentare proposte, istanze e petizioni le consulte e i comitati regolarmente istituiti.
3.  L'istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è presentata in forma scritta.
4. Le modalità di esame e i tempi di risposta sono previsti nel relativo regolamento.
5. La proposta è la richiesta di adozione di un atto giuridico di competenza della giunta o del consiglio co munale.
6. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte.
7. La proposta è sottoscritta da almeno 100 elettori e deve essere presentata al sindaco che la trasmette senza ritardo al consiglio o alla giunta secondo le rispettive competenze.
8.  L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum.
9.  Entro 60 giorni dalla presentazione, la proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del consiglio o della giunta che si pronunceranno entro i successivi 30 giorni.
10.  L'amministrazione dà comunicazione dell'avvenu ta iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio o della giunta municipale ai proponenti.
11.  La deliberazione di rigetto deve essere puntualmente motivata, in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la proposta è stata respinta, e deve essere comunicata ai proponenti.
Art. 20
Il referendum

1.  Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli or gani comunali. Il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
2.  Sono ammessi solamente referendum consultivi e/o propositivi.
3.  Il referendum non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
4.  Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dall'apposito regolamento.
Art. 21
Il consiglio comunale dei ragazzi (baby consiglio)

1.  L'amministrazione, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi (baby consiglio).
2.  Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicare tramite pareri o richieste di informazione nei confronti del consiglio comunale e della giunta della città, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa di Comiso, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ra gazzi.
3.  Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi (baby consiglio) sono stabilite con apposito statuto e regolamento interno.
Capo III
Le consulte - I comitati
Art. 22
Costituzione

1.  Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per favorire l'autonoma espressione di richieste o di esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune promuove la costituzione, tra le nuove forme associative, di consulte per aree di attività o di interesse e di comitati per le problematiche sociali di particolare rilevanza.
2.  Le consulte e i comitati sono istituite dal consiglio comunale che ne approva il regolamento per disciplinare la trasparenza, la concreta funzionalità e le delibere per le quali è necessario il loro parere.
3.  In ogni caso è obbligatorio il parere sulla program mazione finanziaria relativa ai rispettivi settori di interesse.
4.  Le consulte sono richieste di parere e partecipano alla programmazione e alla verifica dell'attività del Co mune relativamente al proprio settore di interesse e possono presentare petizioni e proposte ai sensi del l'art. 19.
Capo VI
Il difensore civico
Art. 23
Istituzione e compiti

1.  E' istituito nel Comune il difensore civico a garanzia della imparzialità, della trasparenza, della correttezza e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle istituzioni, delle aziende e degli enti da essa controllati, nel quadro della tutela dei diritti del cittadino.
Art. 24
Nomina

1.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale.
Art. 25
Requisiti

1.  Il difensore civico, scelto tra i cittadini di età non inferiore a 40 anni e non superiore ai 70, deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente o fra i funzionari in quiescenza della pubblica amministrazione che abbiano raggiunto la qualifica corrispondente alla carriera direttiva purché in possesso del diploma di laurea prima specificato.
2.  Il difensore civico, per esperienza acquisita presso le amministrazioni pubbliche o private o nell'attività svolta, deve offrire garanzie di competenza giuridico-am ministrativa, probità, indipendenza e obiettività di giudizio.
Art. 26
Ineleggibilità ed incompatibilità

1.  Al difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti leggi per la carica di consigliere comunale.
2.  Non nominabile colui che è:
a)  membro del Parlamento regionale, nazionale ed europeo;
b)  difensore civico in altri comuni, province e regioni.
3.  Sono inoltre non nominabili alla carica:
a)  il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti od affini fino al secondo grado degli amministratori, dei consiglieri comunali e del segretario generale;
b)  i rappresentanti del Comune presso altri enti.
4.  Le cause di non nominabilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione o dalla carica non oltre il giorno precedente a quello in cui il consiglio deve procedere alla nomina.
5.  Qualora, successivamente alla nomina, si verifica qualcuna delle condizioni previste dai commi precedenti, il consiglio la contesta al difensore civico, a mezzo del sindaco.
6.  Il difensore civico ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di non nominabilità.
7.  Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il consiglio comunale delibera definitivamente tenendo conto delle osservazioni del difensore civico e, ove ritenga sussistente la causa, lo invita a rimuoverla.
8.  Qualora il difensore civico non vi provveda entro i successivi 10 giorni, il consiglio lo dichiara decaduto.
9.  L'incarico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro commercio o professione che abbia rapporti col Comune.
10.  L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa rispettivamente entro venti giorni dalla elezione o dal verificarsi della causa stessa.
Art. 27
Durata in carica e cessazione

1.  Il difensore civico dura in carica per la durata del consiglio che lo ha nominato ed è rinominabile una sola volta.
2.  Egli cessa dalla carica prima della scadenza del mandato:
a)  per dimissioni, impedimento grave o morte;
b)  quando il consiglio, col voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, ne deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti.
c)  per le stesse cause che comportano la decadenza dei consiglieri comunali.
3.  Nel caso in cui cessi dalla carica per una della cause indicate al comma 2), il nuovo difensore civico esercita il suo mandato per il restante periodo di tempo fino alla scadenza del consiglio comunale.
4.  I poteri del difensore civico non possono essere prorogati oltre la scadenza dell'incarico.
Art. 28
Dimissioni del difensore civico

1.  In caso di dimissioni, il difensore civico ha l'ob bli go di fornire al consiglio comunale ed alla cittadinanza una adeguata motivazione.
2.  Il presidente convoca il consiglio comunale con all'ordine del giorno le dimissioni di cui al comma precedente.
3.  Il difensore civico ha diritto di parola.
Art. 29
Compiti e doveri

1.  Il difensore civico provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini, stranieri ed apolidi, di enti ed associazioni, provvede altresì alla tutela di interessi diffusi.
2.  Il difensore civico ha funzioni di tutela, di assistenza, di consulenza e di informazione e contribuisce a promuovere la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed economiche alle attività politiche ed amministrative del Comune. Collabora attivamente con l'amministrazione comunale nella definizione di regole e procedure che consentono il più trasparente ed efficace svolgimento dell'azione politica ed amministrativa del Co mune stesso.
3.  Il difensore civico opera nei confronti dell'amministrazione comunale, degli enti, istituti ed aziende sottoposte a suo controllo o vigilanza, e della altre forme associative ai quali il Comune di Comiso partecipa.
4.  Il difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al comma 1, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, inerzie, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità del l'azione amministrativa.
5.  Può presentare note e chiedere audizioni al CO.RE.CO. in merito agli atti sottoposti al controllo di legittimità. Può assistere alle sedute delle gare pubbliche per l'aggiudicazione degli appalti e concessione di opere pubbliche e servizi.
6.  Il difensore civico non può intervenire su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già intervenuti ricorsi ad organi di giustizia amministrativa civile o contabile. Deve sospendere, altresì, ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.
7.  Qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti, da chiunque commessi, che possono costituire reati, il difensore civico ne fa denunzia all'autorità giudiziaria.
Art. 30
Modalità di intervento

1.  Il difensore civico, in relazione ai compiti ed ai poteri riconosciuti dal precedente articolo, può:
-  chiedere verbalmente o per iscritto notizie e do cumenti circa le situazioni sottoposte alla sua attenzione. Le sue richieste sono trasmesse al sindaco, all'assessore delegato, al presidente del consiglio o al funzionario competente che provvedono ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dal ricevimento;
-  consultare ed ottenere copia, incondizionatamente e senza limiti di segreto d'ufficio, di tutti gli atti, i documenti e le informazioni dell'amministrazione relative al proprio intervento;
-  convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti, allo scopo di ricercare congiuntamente soluzioni che contemplino l'interesse generale con quello dell'istante. Ha altresì facoltà di convocare i dipendenti;
-  rassegnare verbalmente o per iscritto pareri ai richiedenti sulla base di notizie ed accertamenti espletati;
-  segnalare per iscritto al sindaco, al presidente del consiglio ed al segretario generale le inadempienze e le disfunzioni riscontrate;
-  può avvalersi dell'assistenza e della collaborazione di tutti gli uffici e servizi comunali;
-  chiedere l'annullamento d'ufficio o la revoca di tut ti gli atti e provvedimenti emanati;
-  prospettare agli amministratori situazioni che va dano prese in considerazione, sollecitando gli opportuni provvedimenti.
2.  Qualora dal ricorso possa derivare un pregiudizio ad altri soggetti, il difensore civico lo comunica ad essi, assegnando un termine per la presentazione di memorie e documenti.
3.  In caso di intervento del difensore civico, gli atti emanati dall'amministrazione comunale interessata devo no sempre dar conto delle osservazioni presentate motivando in ordine alle medesime.
4.  Il sindaco può trasmettere direttamente al difensore civico le istanze pervenute a lui, alla giunta municipale ed ai funzionari, riguardanti il comportamento dell'amministrazione.
5.  Gli organi competenti, tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dal difensore civico, adottano le determinazioni di loro competenza, provvedendo alle ulteriori misure, eventualmente necessarie, con particolare riguardo:
a)  alla verifica del funzionamento degli uffici;
b)  alla pronta correzione delle anomalie e disfunzioni;
c)  alla modifica della struttura organizzativa e del funzionamento degli uffici;
d)  al richiamo del responsabile ed eventualmente all'affidamento della pratica o delle pratiche ad altro responsabile;
e)  alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;
f)  alla revoca dei responsabili nelle varie strutture;
g)  alla sostituzione, nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei dipendenti il cui operato abbia dato causa all'intervento;
h)  alle segnalazioni del caso ai responsabili di altre amministrazioni.
6.  Il segretario generale, su richiesta del difensore ci vico, deve intervenire per assicurare che funzionari e dipendenti dell'organizzazione comunale prestino la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace.
7.  Nel caso le istanze presentate riguardino enti o uffici, pubblici o privati, o situazioni che non investono il Comune di Comiso, il difensore civico può segnalare informalmente all'amministrazione interessata i casi che, a suo insindacabile giudizio, siano meritevoli di tutela ed assistenza.
Art. 31
Sanzioni disciplinari

1.  Il funzionario o il dipendente che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del difensore civico o comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, è passibile di sanzioni disciplinari, secondo le norme vigenti nell'ordinamento dell'am ministrazione comunale.
Art. 32
Modalità di accesso da parte dei cittadini

1.  Possono chiedere per iscritto l'intervento del difensore civico, direttamente o tramite l'amministrazione, oltre ai residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune:
a)  i residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età;
b)  i cittadini che, pur non essendo residenti, vi siano domiciliati o vi esercitino la propria attività di lavoro o studio, compresi gli stranieri e gli apolidi;
c)  gli enti pubblici e privati, le associazioni, i collettivi, i gruppi e tutte le formazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio del Comune di Comiso;
d)  i soggetti che comunque abbiano un procedimen to o un interesse presso gli uffici del Comune stesso, degli enti ed aziende dipendenti o controllati.
2.  Il difensore civico, entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede a dare per iscritto compiuta informazione all'istante entro 10 giorni dalla presentazione sulla ammissibilità o meno dell'istanza stessa.
Art. 33
Relazione annuale

1.  Il difensore civico presenta entro il 31 marzo di ogni anno al consiglio comunale una relazione dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente, con il resoconto delle attività e degli interventi effettuati, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte.
2.  La relazione viene inviata al sindaco, agli assessori comunali, al presidente del consiglio, ai consiglieri, al collegio dei revisori del conti, ai responsabili dei servizi comunali.
3.  Il sindaco, entro un mese dalla presentazione, invi ta il presidente a fissare la data della seduta consiliare per la discussione della relazione che viene letta personalmente dal difensore, il quale partecipa alla seduta con diritto di parola.
Alla discussione viene data la massima pubblicità.
4.  Il consiglio adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta municipale.
5.  Entro 60 giorni dalla discussione, la giunta presenta al consiglio il rapporto sulla funzionalità degli uffici e sulla efficienza dei servizi, nel quale saranno specificati anche i provvedimenti da adottare per dare seguito alle indicazioni tracciate nella relazione del difensore civico. Della pratica attuazione di tale rapporto sarà data puntuale informazione al consiglio comunale, al difensore civico ed alla cittadinanza con idonei strumenti di pubblicità.
6.  Qualora la giunta non intenda dar seguito alle indicazioni, ovvero darne in maniera parziale, il sindaco renderà compiuta motivazione delle ragioni di tali scelte.
7.  In casi di particolare importanza o urgenza, il difensore civico, in deroga al termine di cui al comma 1, può inviare relazioni settoriali o tematiche al consiglio comunale, al sindaco, alla giunta, per le opportune determinazioni, i quali hanno l'obbligo di discuterle entro 30 giorni dal ricevimento. Della discussione e delle decisioni adottate viene data puntuale informazione al difensore civico ed alla cittadinanza.
Art. 34
Interventi del difensore civico nel procedimento amministrativo

1.  Il difensore civico ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, anche di propria iniziativa su casi di particolare gravità.
2.  Sospende ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale, contabile od amministrativa.
Art. 35
Rapporti con gli organi comunali

1.  Il difensore esercita la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2.  Deve essere ascoltato, su sua richiesta, dal consiglio comunale, dalla giunta municipale, dal sindaco in ordine a particolari problemi inerenti la sua attività.
3.  Gli organi di cui al precedente comma, gli uffici ed i servizi possono rivolgersi al difensore civico per avere chiarimenti e suggerimenti.
Art. 36
Rapporti con altre amministrazioni

1.  Tramite la stipula di apposite convenzioni, approvate dal consiglio, fra l'amministrazione comunale di Comiso ed altre interessate, il difensore civico potrà estendere la propria competenza anche all'attività di queste ultime amministrazioni.
2.  Il difensore civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione con i difensori civici di altri comuni e provincie, nonché del difensore civico della Regione Sicilia.
Art. 37
Rapporti con i consiglieri

1.  I consiglieri comunali hanno titolo, nei confronti del difensore civico, a richiedere notizie e informazioni connesse alla svolgimento della relativa funzione.
2.  Il difensore civico può essere ascoltato dal consiglio comunale per qualsiasi problema e contribuisce, comunque, a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.
Art. 38
Rapporti con i dipendenti

1.  Il difensore civico può intervenire a richiesta dei soggetti legati da rapporto d'impiego con l'amministrazione comunale, in caso di abusi e ritardi connessi al rapporto di lavoro.
2.  Il difensore civico contribuisce a promuovere la collaborazione e la partecipazione di tutto il personale allo svolgimento della vita politica ed amministrativa del Comune di Comiso.
3.  La giunta municipale, di concerto col difensore civico, programma incontri periodici, tramite le rappresentanze sindacali, con tutti i dipendenti, al fine di un loro aggiornamento professionale, tenendo particolare riguardo ai temi della trasparenza, della partecipazione popolare e dell'efficienza amministrativa.
Art. 39
Dotazione organica ed assegnazione del personale

1.  Il difensore civico dispone di una propria segreteria cui è assegnato personale dipendente.
2.  Il consiglio comunale ne stabilisce la dotazione organica ed i criteri di assegnazione.
3.  L'assegnazione è stabilita dalla giunta con propria deliberazione, previa intesa con il difensore civico.
4.  Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico.
5.  In particolare competono alle segreteria le seguenti attività:
-  ricevimento, classificazione, istruttoria e conservazione delle istanze;
-  studio, preparazione e sistemazione di documenti, memorie ed ogni altro mezzo che serve per la valutazione e per il sostegno all'attività del difensore civico;
-  ricerca di materiale legislativo, dottrinario e giurisprudenziale;
-  assicurazione di informazioni, chiarimenti e suggerimenti agli istanti;
-  supporto ed assistenza al difensore civico nella elaborazione della relazione annuale;
-  cura dei rapporti con gli organi del Comune, con i funzionari ed i dipendenti, con gli altri difensori civici, con gli esperti del sindaco etc.;
-  supporto di segreteria ed assistenza tecnica.
6.  Il personale addetto alla segreteria può essere autorizzato dalla giunta municipale a partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione professionale.
Art. 40

1.  Al difensore civico, che ne diviene consegnatario, sono assegnati arredamenti, mobili e attrezzature.
2.  Presso l'ufficio del difensore civico saranno conservate copia dello statuto e dei regolamenti comunali, nonché le Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana e della Regione siciliana, oltre a tutto il materiale bibliografico ritenuto utile per l'esercizio delle funzioni.
3.  Al difensore civico è assegnata una indennità di funzione non inferiore a quella prevista per il vice sindaco. E' inoltre corrisposta l'indennità di presenza per la partecipazione ai consigli comunali, alle giunte e alle commissioni comunali, quando ne viene richiesta la presenza.
4.  Qualora per i compiti del proprio ufficio il difensore civico debba recarsi fuori sede, allo stesso saranno rimborsate le spese documentate e liquidate le missioni.
5.  Le spese di funzionamento dell'ufficio sono a carico del bilancio comunale ove sarà previsto una stanziamento annuale.
Art. 41
Disposizioni finali e transitorie

1.  La giunta municipale provvede ad assegnare all'uf ficio la sede e la dotazione di mezzi ed attrezzature nonché il personale dipendente.
Capo V
L'esercizio dei diritti di accesso agli atti, ai documenti amministrativi, alle informazioni,
alle strutture ed ai servizi
e per il procedimento amministrativo
Art. 42
Modalità dell'esercizio del diritto

1.  Il Comune, riconoscendo che il diritto di informazione è il presupposto per ogni forma di partecipazione, garantisce ai cittadini, alle associazioni ed agli enti civilmente riconosciuti, rispettivamente residenti o aventi se di nel Comune, il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, alle informazioni, alle strutture e per il procedimento amministrativo.
2.  L'informazione deve rispondere ai principi di chiarezza, esattezza, trasparenza, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti, singoli od associati.
3.  Il medesimo diritto è riconosciuto agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune quando vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
4.  Con apposito regolamento e nel rispetto delle nor me vigenti, è assicurato ai cittadini del Comune, singolo o associati, il diritto di accesso agli atti aministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
5.  Il regolamento inoltre:
a) individua, con norme di organizzazione degli uffi ci e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b)  detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti, provvedimenti che comunque lo riguardino;
c)  assicura il diritto dei cittadini di accedere, in ge nerale, alle informazioni di cui l'amministrazione è in possesso.
Art. 43
Diritto di udienza

1.  Gli amministratori comunali sono tenuti a rendere noti il giorno e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto di udienza, relativamente a problemi attinenti ai servizi di istituto dell'ente.
Titolo III
DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI
Art. 44
Individuazione degli amministratori

1.  Per amministratori si intendono il sindaco e gli assessori, il presidente e il vice presidente del consiglio comunale, i consiglieri comunali, i componenti degli or ga ni di decentramento.
2.  Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
3.  L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di pa renti o affini sino al quarto grado.
4.  Per la disciplina del regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori si applicano gli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, e 25 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e i relativi decreti di attuazione.
Titolo IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I
Organi istituzionali
Art. 45
Organi

1.  Sono organi del Comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
Capo II
Art. 46
Consiglio comunale

1.  Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2.  La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente della giunta. Il consigliere che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare entro 10 giorni dalla nomina per quale ufficio intende optare. Se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
3.  La nuova elezione del consiglio è abbinata all'ele zio ne del sindaco ove manchi meno di un anno per la cessazione della carica di sindaco.
4.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Art. 47
Durata in carica

1.  Il consiglio comunale dura in carica 5 anni.
Art. 48
Cessazione del consiglio

1.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della giunta ma non del consiglio comunale che rimane in carica sino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
2.  La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina, da parte dell'Assessorato regionale per gli enti, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. A tal fine non sono considerate le dimissioni del consigliere per opzione alla carica di assessore.
3.  Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalla carica di consigliere comportino la decadenza anche degli altri organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito di volontà alla sezione provinciale del CO.RE.CO. compete al segretario comunale.
4.  Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono esercitate da un commissario no minato ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.E.L., come sostitui to dal l'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
5.  Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.
Art. 49
Scioglimento del consiglio

1.  Il consiglio è sciolto nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Art. 50
Consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero Co mu ne senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della procla mazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  E' ammessa la candidatura contemporaneamente alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale nello stesso Comune.
4.  In caso di elezione in entrambe le cariche, l'interessato decade dalla carica di consigliere comunale.
5.  Nella seduta immediatamente successiva all'elezione, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare condizioni degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
6.  La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio.
7.  Il presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
8.  I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Es si sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
9.  L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con l'apposito regolamento.
10.  I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Han no, inoltre, diritto di formulare interrogazioni e mo zioni osservando le procedure stabilite dal regolamen to interno del consiglio comunale. Il sindaco entro 30 giorni, dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune, è tenuto a darne risposta.
11.  Non alterano la completezza del consiglio comunale, l'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire.
12.  Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
13.  Le dimissione della carica di consigliere sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
14.  Il consiglio inadempiente viene sciolto senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dal l'art. 54 dell'O.R.E.L.  e rimane sospeso dalle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento.
15.  La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall'Assessore regionale per gli enti lo cali, il quale con lo stesso decreto, nomina un commissario per la provvisoria gestione del Comune.
Art. 51
Decadenza dei consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali decadono quando:
a)  si rifiutano di prestare giuramento;
b)  non intervengono, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive;
c)  si rilevi, nel corso del mandato, l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non ri mossa nei termini previsti dall'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;
d)  si verifichi, successivamente all'elezione, alcuna delle condizioni previste dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 come cause di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla stessa normativa.
2.  Nei casi previsti dalle lett. a) e b) del comma 1 il consiglio pronunzia la decadenza dei consiglieri, sentiti gli interessati con un preavviso di giorni 10, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
3.  Nei casi previsti dalle lett. c) e d) il consiglio contesta al consigliere le cause ed attiva la procedura di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di 10 giorni, di cui al comma 4 dell'art. 14, decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4.  A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
Art. 52
Competenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2.  Le competenze del consiglio sono determinate dal la legge.
3.  Il consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la po te stà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4.  Le variazioni di bilancio sono di esclusiva competenza del consiglio comunale.
5.  Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
6.  Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
7.  Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione, da parte del sindaco, della relazione sullo stato di attuazione del programma, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni. Ripetute e persistenti violazioni di tale obbligo sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90 così come recepito e modificato dall'art. 1, lett. g) della legge regionale n. 48/91.
8.  Il consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
9.  E' prevista la costituzione di apposita struttura organizzativa di servizio per il funzionamento del consiglio e degli organismi connessi.
10.  Il consiglio comunale gestisce tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei grup pi consiliari regolarmente costituiti, nonché le risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
Art. 53
Attività ispettiva del consiglio

1.  Entro 30 giorni dalla presentazione da parte dei consiglieri comunali degli atti ispettivi presso la segreteria generale, il sindaco o l'assessore al ramo è tenuto a rispondere anche in forma scritta, se tale è stata la forma di risposta prevista dall'atto ispettivo.
2.  Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono rilevanti per l'applicazione del l'art. 40 della legge n. 142/90 come recepito e modificato dall'art. 1, lett. g) della legge regionale n. 48/91.
Art. 54
Esercizio della potestà regolamentare

1.  Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla giunta per l'or ganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, e per l'esercizio delle funzioni.
2.  I regolamenti, dopo il riscontro tutorio, se dovuto, sono ripubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e divengono obbligatori al termine di tale pubblicazione ai sensi dell'art. 10 delle preleggi sul codice civile.
Art. 55
Commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni consiliari permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.
2.  Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.
3.  La presidenza delle commissioni consiliari è attribuita alle minoranze.
4.  Il sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
5.  Le commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del consiglio.
6.  Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e di membri della giunta, nonché previa comunicazione al sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune.
Art.  56
Commissioni speciali

1.  Il consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti può istituire:
a)  commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
b)  commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
c)  una commissione che viene consultata dalla giunta e dal sindaco su criteri di carattere generale, in base ai quali la giunta ed il sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il Comune partecipa.
2.  L'istituzione di una commissione d'inchiesta può essere richiesta da un terzo dei consiglieri, indicandone i motivi. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
3.  Il regolamento determina la composizione e le mo dalità di funzionamento delle commissioni speciali.
4.  La presidenza delle commissioni speciali è attribuita alle minoranze.
Art. 57
Sessioni del consiglio

1.  Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e ur genti.
2.  Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.
3.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
4.  La mancanza del numero legale comporta la so spensione di un'ora della seduta.
5.  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
6.  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di un terzo, si computano per unità.
Art. 58
Presidenza e vice presidenza del consiglio comunale

1.  Successivamente all'espletamento delle operazioni di giuramento, convalida e surroga, il consiglio comunale procede, nel suo seno, all'elezione di un presidente.
2.  Alla prima votazione è richiesta la maggioranza as soluta dei componenti del consiglio. In seconda votazio ne risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
3.  Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente, avente il compito di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento, con le stesse modalità del comma 2.
4.  Il consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali sostituisce il vice presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 59
Convocazione del consiglio

1.  Il presidente convoca il consiglio comunale.
2.  Il presidente formula l'ordine del giorno con gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, inserisce le proposte del Sindaco, dando loro la precedenza.
3.  La prima convocazione del consiglio, a seguito di elezioni, è disposta dal presidente uscente.
4.  Nel caso in cui il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del l'assemblea fino all'elezione del presidente.
5.  Il segretario comunale, in caso di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, ne dà la tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
Art. 60
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente presiede il consiglio e ne dirige il dibattito. Fissa la data per le riunioni ordinarie e d'urgen za per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.
2.  Spetta al presidente la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari.
Art. 61
Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
Art. 62
Astensione dei consiglieri

1.  I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune, le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2.  Tale obbligo sussiste quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro parenti od affini entro il quarto grado civile.
3.  Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4.  In materia di pianificazione urbanistica l'obbligo di astensione sussiste solo per i consiglieri che abbiano un concreto interesse economico, proprio o di parenti o affini entro il quarto grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche alla situazione precedente.
5.  I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario generale il quale dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
Art. 63
Pubblicità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
Art. 64
Presidenza delle sedute consiliari

1.  Chi presiede l'adunanza del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e di regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2.  Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3.  Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli op portuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
Art. 65
Funzionamento del consiglio

1.  Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.
Art. 66
Verbalizzazione

1.  Il segretario generale del Comune o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario generale, partecipa alle riunioni del consiglio, ne redige il verbale, che sottoscrive insieme al presidente dell'adunanza.
2.  Alla redazione del verbale può provvedere, sotto la responsabilità del segretario generale, anche un funzionario all'uopo incaricato con formale disposizione di servizio.
3.  Il consiglio, in caso di assenza o impedimento del segretario generale e del vice segretario generale, può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario unicamente per allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
4.  Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
5.  Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
6.  Il regolamento stabilisce:
a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
b)  le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.
Art. 67
Pubblicazione delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni del consiglio sono pubblicate, mediante affissione di copia integrale, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data di adozione, salvo specifiche disposizioni di legge.
2.  Il segretario generale è responsabile della pubblicazione.
Art. 68
Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali

1.  Le dichiarazioni previste dalla legge regionale 15 no vembre 1982, n. 128 e successive integrazioni e dagli artt. 53 e 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, relative alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali dei consiglieri comunali, del sindaco e degli assessori comunali sono depositate presso l'ufficio di segreteria generale, a libera consultazione di chiunque.
2.  Gli atti di cui al precedente comma devono essere depositati entro tre mesi dalla proclamazione, per i consiglieri, o dalla nomina, per gli assessori.
3.  I soggetti tenuti alle dichiarazioni decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in 30 giorni.
4.  Della decadenza viene data notizia al presidente del consiglio, alla giunta od agli organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.
5.  Il segretario generale, alla scadenza dei termini di legge, è tenuto a comunicare all'Assessorato regionale degli enti locali l'osservanza delle surrichiamate disposizioni ed è responsabile nelle ipotesi di omissioni non sanzionate.
Capo III
Il sindaco
Art. 69
Elezione

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale nello stesso Comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, l'interessato decade dalla carica di consigliere comunale.
3.  La candidatura alla carica di sindaco è incompatibile in più di un Comune contemporaneamente.
4.  Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.
5.  Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
Art. 70
Durata in carica

1.  Il sindaco dura in carica cinque anni.
Art. 71
Ineleggibilità e incompatibilità

1.  Per la carica di sindaco restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti.
2.  La carica di sindaco è incompatibile con quella di componente della Giunta regionale.
Art. 72
Rimozione

1.  Il sindaco, con decreto del Presidente della Regio ne, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, può essere rimosso quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.
2.  La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, la sospensione può essere disposta dall'Assessore regionale per gli enti locali.
Art. 73
Giuramento e distintivo

1.  Il sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al consiglio nella seduta di insediamento.
2.  La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.
3.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 74
Cessazione della carica di sindaco

1.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della giunta ma non del consiglio comunale che rimane in carica sino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alla elezione del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
2.  Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo.
3.  Compete al segretario generale, nell'ipotesi di di mis sioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
4.  Le dimissioni del sindaco sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli enti collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
5.  Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'O.R.E.L.
6.  Entro la prima tornata elettorale utile avrà luogo la nuova elezione del sindaco. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio.
7.  In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentati del Comune presso enti, azienda ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico.
Art. 75
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
3.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4.  Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del Comune e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
Art. 76
Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione

1.  La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali.
2.  Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, nella osservanza dei termini e delle procedure di cui all'art. 14 della legge regionale n. 31/86. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.
3.  In assenza dell'organo regionale di controllo provvede l'Assessorato regionale enti locali.
Art. 77
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco:
a) rappresenta legalmente il Comune;
b) convoca e presiede la giunta, stabilendo gli argomenti da trattare, distribuisce gli affari tra i membri in relazione alla funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 68 dell'O.R.E.L.;
c)  può delegare ai singoli assessori con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni;
d)  può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sul le ragioni di provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta. Gli atti di cui alle lett. c) e d) sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del CO.RE.CO e al l'Assessorato regionale agli enti locali.
e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
f)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigilando sull'espletamento del servizio;
g)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale sul la base degli indirizzi impartiti dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
h) adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica.
2.  Il sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e so vrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3.  Il sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alla medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 78
Poteri del sindaco

1.  Il sindaco, con propri atti, che, ove non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di decreti:
a) nomina il segretario generale;
b)  può nominare, previa deliberazione della giunta municipale, un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, il direttore non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal sindaco al segretario generale;
c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
d)  nomina il coordinatore unico dei lavori pubblici, sentito il direttore generale, scegliendolo tra i soggetti dotati di elevate qualificazioni professionali in relazione alle competenze proprio del ruolo;
e) nomina il responsabile del servizio di medicina del lavoro;
g)  nomina, ove le relative figure professionali non siano presenti nella dotazione organica, gli esperti facenti parte del nucleo di valutazione, mediante conferimento di incarico a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, o mediante stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati, con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento di organizzazione;
h)  nomina i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
i)  nomina, designa e revoca i rappresentati del Co mune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'am bito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
y)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 51 della legge, n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e come sostituito dall'art. 6, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come recepito con la legge regionale n. 23/98, nonché secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
l)  può attribuire, con provvedimento motivato, le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge n. 142/90, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
m)  emana, unitamente alla giunta municipale, direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità;
n)  emana, su parere del segretario generale, direttive generali in materia di orario di servizio, articolazione dell'orario di lavoro ed orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché individua gli uffici e i servizi da escludere dall'articolazione dell'orario in 5 giorni lavorativi;
o)  individua i collaboratori degli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della giunta o dei singoli assessori;
p)  ha facoltà di intervenire alle riunioni della conferenza di servizio;
q)  può proporre alla giunta, sentito il direttore generale, l'istituzione di gruppi di lavoro intersettoriali aventi la finalità di curare in modo ottimale il perseguimento degli obiettivi che implichino l'apporto di professionalità qualificate e differenziate;
r)  stabilisce e rende pubblico annualmente, congiuntamente alla giunta, sentita la conferenza dei responsabili dei settori o dei servizi (in caso di vacanza del posto di capo settore) e previo confronto con le organizzazioni sindacali, il piano di mobilità, idoneo al soddisfacimento delle esigenze del personale e dell'amministrazione, anche mediante assegnazione alterne e a più uffici;
s)  autorizza la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato;
t)  dispone la mobilità interna delle figure apicali;
u)  autorizza, previo parere del dirigente, il coman do, temporaneo ed eccezionale, di un dipendente a prestare servizio presso altra pubblica amministrazione, ov vero ne autorizza il distacco, previa valutazione delle sue esigenze, presso uffici della stessa o di altra amministra zione senza alcun titolo e senza modificazione di rapporto, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
v)  presiede la delegazione di parte pubblica di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro. In seno alla stessa può delegare a rappresentarlo un assessore, il di rettore generale o il segretario generale;
w)  dispone il prelevamento dal fondo di riserva;
z)  presiede il comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico, istituito secondo modalità previste nel regolamento di organizzazione, avente il compito di coordinare l'attività propria degli organi politici e quella degli organi burocratici.
Art. 79
Vice sindaco

1.  Il sindaco, con proprio provvedimento, nomina un vice sindaco con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
Art. 80
Incarichi ad esperti

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connessa con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costistuiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
2.  Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a due.
3.  Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
4.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
5.  Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quel lo globale previsto per i dipendenti in possesso della 2ª qualifica dirigenziale. Agli stessi sono corrisposte correlative indennità di missione, previa esibizione di idonea documentazione.
Art. 81
Relazione sullo stato di attuazione del programma

1.  Il sindaco ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
2.  Entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, il consiglio comunale esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
3.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
4.  Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma precedente sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, come recepito e modificato dall'art. 1, lett. g), della legge regionale n. 48/91.
Art. 82
Poteri di ordinanza del sindaco

1.  Il sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
Art. 83
Competenze del sindaco quale ufficiale del Governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di anagrafe popolazione ed agli adempimenti demandatigli dal le leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurez za e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il sindaco, può essere rimosso quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.
3.  La rimozione è disposta dal Presidente della Re gione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali; la sospensione può essere disposta dall'Assessore regionale per gli enti locali.
Art. 84
La giunta comunale

1.  La giunta è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Art. 85
Composizione e presidenza

1.  La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di sette assessori. In caso di assenza o di impedimento del sindaco presiede il vice sindaco o l'assessore anziano.
Art. 86
Nomina della giunta

1.  Il sindaco nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei re quisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale e alla carica di sindaco.
2.  La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Art. 87
Durata della giunta

1.  La durata della giunta è fissata in 5 anni.
Art. 88
Incompatibilità

1.  Le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco sono estese ai componenti della giunta.
2.  Queste devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza della carica assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
3.  Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune.
4.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
5.  Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.
6.  E' incompatibile la carica di assessore comunale con quella di componente della Giunta regionale.
7.  Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado, del sindaco.
Art. 89
Giuramento

1.  In presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
2.  Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 90
Cessazioni di singoli componenti della giunta

1.  Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
a)  morte;
b)  dimissioni;
c)  revoca;
d) decadenza.
2.  Uno o più componenti della giunta possono essere revocati dal sindaco il quale, entro 7 giorni, deve fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragio ni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti.
3.  Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
4.  Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
Art. 91
Funzionamento della giunta

1.  L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, se condo quanto disposto dall'articolo successivo.
2.  La giunta è convocata dal sindaco, che fissa gli og getti all'ordine del giorno della seduta.
3.  Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4.  La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
5.  Le sedute della giunta sono segrete. Su richiesta del presidente e per singoli atti vi partecipano dipendenti, consulenti ed esperti.
6.  Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
7.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, redigendone il verbale, che sottoscrive unitamente al presidente di seduta.
8.  La giunta può adottare un proprio regolamento interno.
Art. 92
Competenze della giunta

1.  In generale la giunta:
a)  assume decisioni in materia di atti normativi ed adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b)  definisce obiettivi, priorità di piani-programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la ge stione;
c)  definisce criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, determinazione tariffe e canoni;
d)  dispone sulla assegnazione dei contributi;
e)  individua le risorse umane, materiali ed economiche, nonché le funzioni e la loro ripartizione tra gli uffici, disponendo sulle assunzioni e sugli incarichi professionali o a contratto d'opera;
f)  fornisce pareri sulle materie di sua competenza;
g)  esercita i poteri di governo attribuitele dal decre to legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni (schema di bilancio, relazione previsionale e programmatica, predisposizione del conto consuntivo e della relazione illustrativa di accompagnamento, richieste di anticipazione di cassa alla tesoreria, P.E.G. e identificazione delle dotazioni assegnate ai singoli servizi del Comune);
h)  approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, e la relativa dotazione organica;
i)  compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario generale, del direttore generale o dei funzionari dirigenti;
l)  riferisce al consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
m)  svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 93
Pubblicazione delle deliberazioni della giunta

1.  Tutte le deliberaazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data di adozione, salvo specifiche disposizioni di legge.
2.  Il segretario generale è responsabile della pubblicazione.
Titolo IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 94
Svolgimento dell'azione amministrativa

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precisamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico se condo le leggi.
2.  Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa (legge re gionale 30 aprile 1991, n. 10).
3.  Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4.  Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.
Art. 95
Semplificazione dell'attività amministrativa

1.  L'amministrazione comunale promuove iniziative specifiche, per agevolare l'espletamento di pratiche am ministrative da parte dei cittadini, favorendo l'apertura degli uffici al pubblico in punti decentrati, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio prevedendo di sposizioni normative ed organizzative per l'applicazione diffusa dell'autocertificazione.
2.  Il consiglio comunale determina con regolamento i casi, di competenza propria dal Comune, condizionati a domanda di rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso od altro atto di consenso a cui sia subordinato lo svolgimento di una attività privata, per i quali l'interessato può procedere direttamente su denunzia di inizio dell'attività salvo verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti a carico dell'amministrazione secondo la disciplina ed a integrazione dei casi previsti dalla normativa vigente.
3.  Il consiglio comunale, con analoga procedura e per atti di competenza comunale aventi stessa natura, determina i casi in cui si considera accolta la domanda qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine prefissato da specifico regolamento, salvo la possibilità dell'amministrazione competente di annullare o modificare l'atto di assenso illegittimamente formato sussistendo ragioni di pubblico interesse, ad integrazione della normativa vigente.
4.  Si applica la legge 24 novembre 2000, n. 340, re can te "Disposizioni per la delegificazone di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999".
Art. 96
Autocertificazione

1.  Il Comune di Comiso adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini di cui alle leggi vigenti.
2.  Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestanti in documenti già in possesso del l'amministrazione comunale o di altra pubblica amministrazione provvederà l'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3.  Parimenti sono accertati d'ufficio secondo le norme regolamentari i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
4.  Si applica il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 "Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
Capo I
Servizi
Art. 97
Servizi pubblici

1.  Il Comune, nell'ambito della proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2.  I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge.
Art. 98
Forme di gestione

1.  I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
b)  in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azione o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate del pubblico servizio, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.
f)  a mezzo di società per azioni senza il vincolo del la proprietà pubblica maggioritaria.
Art. 99
Aziende speciali ed istituzioni

1.  Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e di bilancio e ne approva lo statuto.
2.  L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente loca le dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3.  L'istituzione è organismo strumentale dotato di per sonalità giuridica, di autonomia gestionale e di un pro prio statuto approvato dal consiglio comunale.
4.  Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:
a)  il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti con voto limitato ad un solo membro. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;
b)  il presidente, nominato dal consiglio comunale, con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione;
c)  il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato per concorso pubbico secondo le vigenti disposizioni.
5.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzio namento delle aziende speciali e delle istituzioni sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6.  L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.
7.  Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali; esercitare la vigilanza; verificare risultati della gestione; provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
8.  Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito or gano di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione. In attesa dell'approvazione dello statuto, le funzioni di revisore dei conti verrranno esercitate dal collegio dei revisori dei conti.
Art. 100
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1.  In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Art. 101
Lavori socialmente utili

1.  Restano salve le competenze del Comune in materia di lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
Capo II
Forme associative e di cooperazione
Art. 102
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Co muni e la Provincia regionale, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3.  L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente per le materie oggetto della convenzione. Restano salve le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
4.  Il Comune può avvalersi, mediante convenzione, su richiesta del consiglio, degli uffici tecnici della Provincia regionale cui appartiene per le proprie attività istituzionali, concordando con la giunta provinciale i tempi, le condizioni, le modalità di utilizzazione ed il relativo apporto finanziario. Il Comune, mediante apposita convenzione, può utilizzare servizi gestiti da altri comuni e da loro aziende. La convenzione stabilisce i rapporti economici, le forme e le condizioni di gestione, nonché i modi di consultazione periodica degli enti contraenti.
Art. 103
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal l'art. 1, comma 1, lett. e), legge regionale n. 48/91, in quanto compatibili.
2.  A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4.  Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
5.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6.  Tra comune e un altro comune e tra il comune e la provincia non può essere costituito più di un consorzio.
Art. 104
Accordi di programma

1.  Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulla opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3.  Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4.  L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana.
5.  Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di 90 giorni.
6.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal sindaco di questo Comune e composto dai sindaci o loro delegati o dai presidenti di enti pubblici o loro delegati dei comuni interessati e dal Prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici na zionali.
7.  Con le stesse procedure, con l'intervento eventuale della Regione Sicilia e senza pubblicazione nella Gazzet ta Ufficiale della Regione siciliana sono avviati ed ap pro va ti altri programmi previsti per legge.
Titolo V
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Principi e criteri informatori
Art. 105
Autonomia organizzativa

1.  Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, il Co mune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione ed alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuitigli.
2.  Nella organizzazione e gestione del personale il Co mune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Art. 106
Principi e criteri informatori dell'ordinamento

1.  L'amministrazione comunale ispira l'ordinamento e il funzionamento degli uffici e dei servizi ai seguenti principi e criteri:
a)  di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione;
b)  di efficienza, efficacia, equità e trasparenza;
d)  di professionalità e responsabilità del personale;
e)  di flessibilità della struttura;
f)  di rotazione dei capi settore e dei capi servizi;
g)  di potenziamento e valorizzazione delle professionalità interne;
h)  di formazione e riqualificazione delle risorse ge stionali;
i)  di separazione delle competenze tra apparato bu rocratico ed apparato politico, nel quadro di un'armoni ca collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dal secondo;
l)  di esternalizzazione della gestione di alcune strutture comunali.
Art. 107
Principio di separazione delle competenze

1.  Il presente statuto si informa al principio della separazione delle competenze, secondo cui agli organi politici competono solo ed esclusivamente funzioni di indirizzo e funzioni di controllo sul conseguimento degli obiettivi, mentre agli organi non politici fanno capo le competenze gestionali.
2.  Agli organi politici competono più in particolare:
a)  l'attività di programmazione e di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
b)  l'attività di controllo sul conseguimento degli obiet tivi, avvalendosi anche dei nuclei di valutazione e/o servizi di controllo interno;
c)  la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, ca noni e analoghi oneri a carico di terzi;
d)  le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
3.  Ai responsabili di settore e, in assenza, ai responsabili di servizio, nel rispetto delle attribuzioni del segretario generale e del direttore generale, competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Agli incaricati di funzioni dirigenziali com petono gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
Art. 108
Criteri di organizzazione

1.  L'organizzazione delle strutture e delle attività co munali è ordinata secondo i seguenti criteri:
a)  articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
b)  collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 27 della legge regionale 10 aprile 1991, n.  10;
c)  trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione a un unico ufficio della re sponsabilità complessiva dello stesso nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n. 10;
d)  armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre aministrazioni pubbliche, nonché quelli del lavoro privato. L'orario di lavoro funzionale all'efficienza e all'orario di servizio;
e)  partecipazione e responsabilità, attraverso l'organizzazione del lavoro orientata a stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diver so grado di qualificazione ed autonomia decisionale;
f)  flessibilità nella organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto della categoria di appartenenza e delle specifiche professionalità, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno ed all'esterno dell'ente.
Art. 109
Gestione delle risorse umane

1.  Il Comune, nella gestione delle risorse umane:
a)  garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro;
b)  individua criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22;
c)  cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
d)  valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
e)  definisce l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;
f)  si attiva per favorire l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l'igiene, garantisce condizioni di lavoro agevoli.
Art. 110
Rapporti amministrazione-cittadino

1.  Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, l'amministrazione, anche verso la parte sindacale, assume come obiettivo fondamentale del l'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte della struttura operativa in cui si articola l'amministrazione.
2.  A tale scopo l'ente, informate le organizzazioni sindacali, appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti e, tra questi, prevede, nell'organizzazione dei propri uffici, l'istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) abilitato a ricevere reclami e suggerimenti degli utenti al fine del miglioramento dei servizi, nonché a fornire informazioni sul funzionamento dei servizi stessi.
3.  Tutti i dipendenti sono forniti di personale cartellino identificatore contenente la foto, il numero di matricola e il nome.
4.  Sarà fatto il massimo sforzo per la semplificazione della modulistica e per la riduzione della documentazio ne a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme dell'autocertificazione contenute nella legge 4 gen naio 1968, n. 15, come modificata ed integrata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel D.P.R. 24 novembre 2000, n. 340.
5.  Secondo la natura degli adempimenti istituzionali, si provvederà ad assicurare l'ampliamento dell'orario di ricevimento per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane in relazione alle esigenze degli utenti.
6.  Per facilitare l'accesso agli uffici più frequentati dagli utenti, l'amministrazione provvederà a studiare, compatibilmente con la disponibilità, l'ubicazione degli stessi in locali siti al piano terreno e privi di barriere architettoniche.
Capo II
Articolazione strutturale, dotazione organica e assetto del personale
Art. 111
Ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale

1.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi, così come definito in sede di rideterminazione della dotazione organica conseguente alla verifica degli effettivi fabbisogni del personale, determina, in conformità al presente statuto, all'art. 97 della Costituzione, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla legge regionale 10 aprile 1991, n. 10 ed agli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun settore e dell'articolazione delle sue sotto-strutture, del personale che vi è preposto ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-amministrativi, in modo che siano assicurati in buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Art. 112
Principi e criteri della struttura organizzativa del Comune

1.  La struttura organizzativa del Comune assume co me criteri ispiratori della sua costituzione organica e del suo adeguamento e funzionamento dinamico i principi:
a)  affermati negli artt. 104, 105, 106, 107 e 108 del presente statuto;
b)  contenuti nell'art. 20 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 come integrati dagli artt. 27 e 28 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, nonché dai decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 e 23 agosto 1988 n. 395, art. 33 e seguenti del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 e successivi contratti collettivi quadro e di comparto;
c)  determinati dai contratti collettivi decentrati.
2.  La struttura organizzativa è costituita da un organigramma di tipo funzionale che:
a)  determina l'organizzazione in strutture operative specificatamente descritte nell'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, quale risulta definito in sede di rideterminazione della dotazione organica a seguito della verifica degli effettivi fabbisogni;
b)  indica il quadro delle funzioni da esercitare, ordinate per materia secondo l'assetto alle stesse conferito dalle leggi che attribuiscono competenza al Comune ed articolate per linee funzionali e di staff secondo esigenze operative rivolte ad assicurarne l'esercizio al miglior li vello di efficienza ed efficacia;
c)  indica la consistenza del personale dipendente, discendente dalla verifica degli effettivi fabbisogni, organicamente raggruppato per categorie riferite ad aree lavorative omogenee.
3.  La struttura organizzativa dell'ente è articolata in set tori, (ex ripartizioni), servizi (ex sezioni) e uffici (unità operative).
4.  L'articolazione della struttura, così come l'organigramma che ne individua la prevista dotazione, non co stituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. A tal fine, nell'ambito della dotazione organica complessiva dell'ente ed in base al principio dell'esigibilità delle mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, è applicato il criterio di massima flessibilità delle dotazioni del personale attribuito a ciascun settore. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni.
5.  I responsabili di settore e i responsabili di servizi, in applicazione del criterio della rotazione, nonché per soddisfare le esigenze organizzative e funzionali dell'am ministrazione e/o per ragioni di incompatibilità ambientale adeguatamente motivate, sono soggetti a mobilità interna orizzontale, nel rispetto delle attitudini e delle ca pacità professionali.
Art. 113
Le articolazioni della struttura

1.  Il settore è, di norma, la struttura organica di massima dimensione, che assicura unitarietà all'azione programmatica ed organizzativa dell'ente. Comprende uno o più servizi, secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.
2.  Il servizio (ex sezione) costituisce, di norma, una articolazione del settore. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'ente. Rappresenta la centralità della struttura, quale elemento di namico di facile collegamento tra gli organi burocratici e quelli politici di Governo.
3.  L'ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce la esecuzione. Espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla collettività.
4.  Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, dell'ampiezza dell'area di controllo del responsabile dell'ufficio, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità.
5.  I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
6.  Gli orari dei servizi al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
7.  La struttura organizzativa può essere ridefinita in corso di esercizio in ragione dell'evoluzione delle esigenze e delle risorse.
Art. 114
Unità di progetto

1.  Oltre alla struttura prevista nel precedente articolo, possono essere istituite unità di progetto, che si configurano come unità organizzative temporanee finalizzate alla realizzazione di obiettivi specifici intersettoriali o subsettoriali, rientranti nei programmi generali di go verno dell'ente, rispetto alle quali devono essere definiti gli obiettivi, il responsabile, le risorse umane, finanziarie e tecnologiche necessarie, nonché i tempi di realizzazione.
2.  Le unità di progetto intersettoriali sono istituite con determinazione del sindaco, che nomina, contestual mente, il responsabile dell'unità del progetto.
3.  Le unità di progetto subsettoriali sono istituite con provvedimento del responsabile del settore, cui compete anche la nomina del responsabile.
4.  Per ciascuna delle unità di progetto dovrà essere indicato obbligatoriamente il termine. Qualora esse si configurino come unità di servizio sperimentali e, quindi, passibili di successiva eventuale conferma (con conseguente inclusione negli assetti e nella dotazione organica ai predetti corrispondente) entro tre mesi dal suddetto termine dovranno essere oggetto di verifica secondo quan to indicato nell'atto istitutivo delle stesse.
Art. 115
Programma triennale dei fabbisogni del personale

1.  Il programma triennale dei fabbisogni, previsto dall'art. 39 della legge n. 449/97 e dall'art. 6 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazio ni, definisce il quadro generale delle esigenze organizzative ed illustra le linee guida degli interventi e delle iniziative rivolte ad incrementare la disponibilità di risorse umane ovvero ad incentivare lo sviluppo e la valorizzazione di quelle già presenti nell'ente al fine di assicurare un efficiente ed efficace funzionamento delle strutture organizzative e una ottimale realizzazione dei compiti istituzionali in coerenza con gli obiettivi prioritari previsti dai programmi politico-amministrativi, così come tradotti nei documenti di programmazione economica e finanziaria, con particolare riferimento al piano esecutivo di gestione (P.E.G.).
2.  Il programma triennale è articolato in piani operativi annuali di attuazione con la specificazione delle relative scale di priorità. E' approvato dalla giunta contestualmente al piano esecutivo di gestione.
3.  La valutazione dei fabbisogni, senza incremento della vigente dotazione organica, deve riguardare:
a)  la previsione dei posti vacanti, o che possono rendersi vacanti nel periodo considerato, che si intendono ricoprire mediante selezione pubblica, con la specificazione del numero, della categoria, del profilo professionale;
b)  la quota dei posti della lett. a) che deve essere riservata ai rapporti a tempo parziale;
c)  la quota dei posti della lett. a) che si intende ricoprire mediante mobilità esterna, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, indicandone le procedure e i criteri generali di attuazione;
d)  la previsione dei posti vacanti, o che si prevede possano rendersi vacanti nel periodo considerato, che si intendono coprire mediante selezione interna, secondo la disciplina degli artt. 36 e 36 bis del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni e del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999, indicandone le procedure di attuazione;
e)  la valutazione delle esigenze organizzative che rendano opportuno ed utile il ricorso a contratti di formazione lavoro, a contratti di lavoro interinale ed alle altre forme di lavoro atipico, secondo la vigente disciplina legislativa e contrattuale, con la specificazione delle quantità, delle professionalità e della durata;
f)  le forme di eventuale sperimentazione del telelavoro;
g)  le condizioni e l'utilizzo di rapporti di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno o parziale e le relative previsioni qualitative e quantitative;
h)  le situazioni prevedibili che possono richiedere l'affidamento di mansioni superiori, con la specificazione delle relative quantità, professionalità e durata.
4.  Nell'ambito della valutazione dei fabbisogni vengono, altresì, illustrate le esigenze organizzative specifiche che richiedono:
a)  una modificazione della vigente dotazione organica, nell'ambito dei costi complessivi già autorizzati dal bilancio, con la specificazione dei singoli correttivi e la dimostrazione dell'invarianza di spesa;
b)  l'incremento dei servizi da realizzare attraverso un più razionale utilizzo del personale in servizio, cui è correlato un incremento delle attività remunerate a titolo di salario accessorio;
c)  una più elevata disponibilità di risorse finanziarie da destinare alla copertura di posti previsti nella dotazione organica ma non finanziati dal bilancio;
d)  un incremento della vigente dotazione organica, con la elevazione dei relativi oneri comprensivi, sia per il trattamento economico fondamentale che accessorio del personale interessato.
5.  Per ciascuna delle iniziative di cui al punto 4, de vono essere specificate:
a)  il contesto organizzativo nel quale si collocano le iniziative, le strutture organizzative di riferimento, il responsabile del progetto o del procedimento;
b)  gli obiettivi qualitativi e quantitativi di miglioramento dei servizi che si intendono perseguire;
c)  il quadro delle regole legislative e contrattuali che disciplinano la materia e i relativi vincoli;
d)  i tempi di realizzazione delle iniziative o la du rata dei rapporti di lavoro che si intendono instaurare;
e)  le verifiche periodiche sullo stato di avanzamento delle iniziative, l'accertamento finale dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati;
f)  gli oneri finanziari che devono essere sostenuti sia per il trattamento fondamentale sia per il trattamento accessorio del personale.
Art. 116
Dotazione organica

1.  L'assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a verifica periodica da parte della giunta e comunque, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui al precedente art. 113, e con gli strumenti di programmazione economica-finanziaria pluriennale. Le finalità di cui al com ma 19 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vanno perseguite in sede di variazione successiva alla definizione della dotazione organica come prevista dal l'art. 31 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni ed ottenute attraverso l'ottimizzazione dei sistemi organizzativi e procedurali. Le variazioni riguardanti l'assetto e le competenze degli uffici sono deliberati dalla giunta, su proposta del sindaco, sentito il direttore generale o, ove questi non esista, il segretario generale.
2.  La dotazione organica individua il numero complessivo dei posti, a tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale.
3.  L'approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla giunta comunale, previo parere del direttore generale o, ove questi non esista, del segretario generale, nonché eventuale consultazione con le organizzazioni sindacali, e comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell'ente.
Art. 117
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e, tra questi, il direttore generale e gli organi amministrativi.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo il quale agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al direttore generale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  Il Comune applica gli accordi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le organizzazioni sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Capo III
Personale direttivo
Art. 118
Il direttore generale, nomina e compiti

1.  Il sindaco, previa delibera della giunta municipale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2.  Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal sindaco al segretario generale.
3.  Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo, secondo le direttive che, a tal riguardo, impartirà il sindaco.
4.  Il direttore generale sovraintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili dei servizi che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
5.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della giunta municipale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni caso di grave opportunità.
Art. 119
Funzioni del direttore generale

1.  Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta municipale.
2.  Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)  predispone, sulla base delle direttive del sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b)  organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c)  verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposti;
d)  promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive l'apposito regolamento, in armonia con la previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
e)  autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei ser vizi;
f)  emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco e dei responsabili dei servizi;
g)  gestisce i processi di mobilità intersettoriali del personale;
h)  riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta ed al sindaco eventuali provvedimenti di merito;
i)  promuove i provvedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
l)  promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
Art. 120
I responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici

1.  I responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici e sono individuati nel regolamento di organizzazione.
2.  I responsabili apicali e/o incaricati di funzioni dirigenziali provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, dal sindaco e dalla giunta municipale.
Art. 121
Funzioni e competenze dei responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici

1.  I responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
2.  Compete al sindaco ed alla giunta emanare direttive ai responsabili dei settori e dei servizi e/o agli incaricati di funzioni dirigenziali, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna e a rilevante contenuto discrezionale.
3.  Ai responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici dell'ente, privo di qualifiche dirigenziali, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, secondo periodo della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito ed integrato dall'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e recepito dall'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.
4.  Spetta ai responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione, l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, che la legge, il presente statuto e il regolamento espressamente non riservino agli altri organi ed in particolare:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui risultato presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
e)  i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazio ne statale o regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
f)  i provvedimenti di irrogazione di ammende, pene pecuniarie, sanzioni, sopratasse e simili, quando sia de ter minata la misura o sussistano criteri dettagliati per la quantificazione;
g)  i provvedimenti di esercizio del potere di autotutela;
h)  l'adeguamento, nell'ambito dei moduli-orario de ter minati dal sindaco, degli orari di servizio e di apertura al pubblico, nonché l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo esame con le organizzazioni sindacali, secondo le modalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
i)  il rimborso di somme indebitamente pagate al Comune, sgravi e rimborsi di tributi locali e di altre en trate iscritte a ruolo, nei casi di duplicazione di pagamento, dovuto da altri o di totale insussistenza dell'obbligazione;
l)  l'emissione delle ordinanze cosiddette ordinarie, per ciascuno dei settori di competenza, nel rispetto delle attribuzioni degli organi sovraordinati;
m)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
n)  gli altri atti a loro attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti, ed, in via residuale, dal sindaco, dal direttore generale e dal segretario generale.
5.  Spetta ai responsabili di settore e ai responsabili di servizio in posizione apicale, secondo le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione, l'adozione di atti aventi rilevanza interna ed in particolare:
a)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'as sunzione di impegni di spesa;
b)  gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
c)  l'individuazione, in conformità dei contratti de centrati dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti locali, in occasione dello sciopero, in quanto responsabili dei singoli uffici o sedi di lavoro, dei nominativi del personale inclusi nei contingenti stabiliti dal contratto, esonerati dall'effettuazione dello sciopero e tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie. Ogni responsabile provvede a comunicare detti nominativi alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati entro il sesto giorno antecedente la data dello sciopero;
d)  l'espressione di pareri sulle proposte di deliberazioni, ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepiti dalla legge regionale n. 48/91, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
e)  attività propositiva di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, con particolare riguardo alla predisposizione degli atti di natura programmatoria;
f)  la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi i procedimenti per l'accesso, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale n. 10/91.
Nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente, resta co mun que in capo al responsabile del servizio la competenza dell'emanazione del provvedimento finale;
g)  la responsabilità del trattamento dei dati personali, ai sensi della legge, n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni;
h)  la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dei servizi, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali, secondo le modalità di cui al l'art. 10 del decreto legislativo n. 29/93;
i)  l'autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente;
l)  l'attribuzione al personale assegnato alla propria struttura dei trattamenti economici accessori previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e valutazione del personale ai fini dell'applicazione degli istituti incentivanti la produttività previsti dal contratto medesimo;
m)  gli altri atti a loro attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti, ed, in via residuale, dal sindaco, dal direttore generale e dal segretario generale.
6.  I responsabili possono delegare parte delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
7.  Alcuni dei compiti indicati al precedente comma possono essere attribuiti dal sindaco, con atto motivato, al segretario generale.
8.  Il grado di attribuzione dei compiti può essere mo dificato in relazione ai servizi svolti nell'ente ed agli obiettivi definiti dagli organi di Governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai programmi dell'am mi nistrazione.
9.  Compete ai responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici, l'attuazione dei programmi e degli atti di indirizzo degli organi politici deliberanti, compresa l'adozione degli atti di amministrazione e di gestione del personale, nonché le procedure di concorso con esame delle istanze di partecipazione, di valutazione dei titoli e di formulazione delle graduatorie. Rimane, comunque, at tribuita alla competenza della giunta comunale l'indizio ne dei pubblici concorsi e l'approvazione delle graduatorie finali.
Art. 122
Incarichi dirigenziali ad alta specializzazione

1.  La giunta municipale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'or dinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2.  La giunta municipale, nel caso di vacanza di posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste nel regolamento, la titolarità degli uffici e dei servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3.  I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 123
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
a)  la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
b)  i criteri per la determinazione del relativo tratta mento economico;
c)  la natura privatistica del rapporto.
Art. 124
Uffici di indirizzo e di controllo

1.  Il regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaborato ri assunti a tempo determinato.
2.  Può prevedere altresì la costituzione di apposita struttura organizzativa di servizio per il funzionamento del consiglio comunale e degli organismi connessi.
Capo IV
Il segretario comunale
Art. 125
Nomina e stato giuridico

1.  Il segretario generale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, scegliendolo dall'apposito albo.
2.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3.  Il segretario generale, nel rispetto delle direttive im partite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi politici e di governo del Comune ed agli uffici.
Art. 126
Funzioni del segretario

1.  Il segretario partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive, rispettivamente, unitamente al sindaco e all'assessore anziano e al presidente e al consigliere anziano.
2.  Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizazione del sindaco, a quelle esterne.
3.  Esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio comunale, alla giunta, al sindaco, agli assessori o ai singoli consiglieri.
4.  Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum.
Art. 127
Vice segretario generale

1.  L'ente è dotato di un vice segretario generale cui compete collaborare con il segretario generale nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Espleta inoltre attività di studio, ricerca ed elaborazione di piani e programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nel servizio di competenza. Svolge la direzione di una unità organica di massima dimensione ed il coordinamento di figure professionali appartenenti a qualifiche inferiori. Esercita, nel l'am bito delle funzioni vicarie, compiti di supporto e di assistenza agli organi istituzionali, propri del segretario generale assicurando sempre la necessaria saldatura fra collegamento politico e momento tecnico-burocratico. Coor dina le attività intersettoriali, le riunioni fra i re sponsabili di settori e servizi, rappresenta l'ente nella de legazione trattante e nella contrattazione sindacale aziendale in caso di assenza o impedimento degli organi di diritto.
2.  Le funzioni di vice segretario possono essere attribuite con determinazione del sindaco ad uno dei capi settore munito dei requisiti previsti per l'accesso al concorso propedeutico all'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali.
3.  Nell'espletamento delle funzioni vicarie al vice se gretario sono riconosciute funzioni dirigenziali.
Titolo IV
LA RESPONSABILITA'
Art. 128
Responsabilità verso il Comune

1.  Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.  Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3.  Il sindaco, gli amministratori, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscen za direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4.  Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art. 129
Responsabilità verso terzi

1.  Gli amministratori, il segretario generale, il direttore generale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.  Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministrazione o dal di pendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.  E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave, salve le responsabilità gravi previste dalle leggi vigenti.
4.  La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste non solo se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, ma anche quando la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
Art. 130
Responsabilità dei contabili

1.  Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia ma neggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle legge vigenti.
Art. 131
Prescrizione dell'azione di responsabilità

1.  La legge stabilisce il tempo di prescrizione del l'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.
Titolo V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 132
Principi in materia di finanza propria e derivata

1.  L'ordinamento della finanza del Comune è riservato dalla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio. A tal fine il Comune può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.
4.  La finanza del Comune è costituita da:
a)  imposte proprie; 
b)  addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e o regionali; 
c)  tasse e diritti per servizi pubblici; 
e)  trasferimenti regionali; 
f)  altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; 
g)  risorse per investimenti; 
h)  altre entrate. 

5.  I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.
6.  Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
7.  L'ente determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.
Art. 133
Inventario dei beni patrimoniali

1.  Il sindaco provvede alla redazione o all'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali.
2.  Esso comprende gli immobili utilizzati dall'amministrazione nonché quelli ceduti in uso, anche parzialmente, ad amministrazioni diverse dalla Provincia regionale o a soggetti privati.
3.  Nell'inventario deve essere specificato l'ubicazione dell'immobile e la sua utilizzazione, la volumetria, la su perficie coperta e quella non coperta, lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico-sanitarie, l'uf ficio o il soggetto privato che utilizza l'immobile.
4.  Il sindaco che non redige o non aggiorna l'inventario è dichiarato decaduto.
5.  Dell'esattezza dell'inventario, delle successive ag giun te o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio sono personalmente responsabili il sindaco, il segretario ed il responsabile di ragioneria.
6.  I beni patrimoniali comunali devono, di regola, es se re dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal consiglio comunale.
7.  Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio. E' vietato l'acquisto di titoli di debiti pubblici esteri.
Art. 134
Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

1.  L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2.  L'ordinamento stabilisce per il Comune i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria.
3.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre per l'anno successivo, osservando i principi della unità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
4.  Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana e degli allegati previsti dall'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. enti locali) o da altre norme di legge.
5.  Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
6.  I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la co pertura finanziaria. Senza tale apposizione l'atto è nullo di diritto.
Art. 135
Rendiconto della gestione

1.  I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2.  Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3.  La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.
Art. 136
Determinazioni a contrattare e relative procedure

1.  Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3.  La determinazione deve indicare:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
4.  Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.
Art. 137
Regolamento di contabilità

1.  Con il regolamento di contabilità il Comune ap plica i principi contabili stabiliti dalla legge, ferme re stando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
2.  Il regolamento assicura la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestione del Comune relativa all'esercizio di funzioni e servizi. Stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'ente preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.
Capo II
La revisione economico-finanziaria
Art. 138
Organo di revisione economico-finanziaria

1.  Il consiglio comunale elegge, a scrutinio segreto, il collegio del revisori composto da tre membri, con separate votazioni per ciascuno di essi.
2.  I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a)  uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, che svolge le funzioni di Presidente del collegio;
b)  uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
c)  uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3.  Almeno due dei componenti del collegio devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili.
4.  Il Comune comunica al tesoriere i nominativi dei soggetti cui affidato l'incarico entro 20 giorni dalla esecutività della delibera di elezione.
Art. 139
Durata in carica e cause di cessazione

1.  Il collegio dei revisori dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione o dalla data di immediata esecutività e sono rieleggibili una sola vota.
2.  Ove nel collegio si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitato al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla elezione dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2, 3, comma 1; art. 4, comma 1; art. 5, comma 1 e art. 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
3.  I revisori sono revocabili per inadempienza e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro i termini del regolamento di contabilità.
4.  I revisori cessano dall'incarico per:
a)  scadenza del mandato;
b)  dimissioni volontarie;
c)  impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico.
Art. 140
Incompatibilità e ineleggibilità dei revisori

1.  Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 2399, comma 1, del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del Comune.
2.  L'incarico di revisore non può essere esercitato:
a)  dai componenti degli organi comunali e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;
b)  dai membri del Comitato regionale di controllo;
c)  dal segretario e dai dipendenti comunali presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria;
d)  dai dipendenti della Regione e della Provincia regionale.
Art. 141
Funzionamento del collegio dei revisori

1.  Il collegio dei revisori è validamente costituito an che nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2.  Il collegio redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
3.  Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4.  A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5.  Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6.  Il consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7.  I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8.  Le funzioni che i revisori sono chiamati a svolgere e il compenso da attribuire loro sono disciplinati dalla legge.
Art. 142
Limiti all'affidamento di incarichi

1.  Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di tre incarichi.
2.  L'affidamento dell'incarico subordinato alla dichiarazione resa nelle forme di cui al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 e eventuali successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto del limite di cui al comma 1.
Art. 143
Resposabilità dell'organo di revisione

1.  I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Capo III
La tesoreria
Art. 144
Soggetti abilitati a svolgere il servizio

1.  Il Comune ha un servizio di tesoreria che può es sere affidato:
a)  ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b)  ad una società per azioni regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato non inferiore a 1 miliardo di lire (o corrispondente importo in euro), aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi di altri enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato, entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c)  ad altri soggetti abilitati per legge.
Art. 145
Oggetto del servizio

1.  Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti comunali o da norme pattizie.
2.  Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni;
3.  Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune viene gestito dal tesoriere.
4.  I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché dalla stipulanda convenzione deliberata dal consiglio comunale.
Art. 146
Affidamento del servizio di tesoreria

1.  L'affidamento del servizio viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità, con principi che rispettino i principi della concorrenza.
2.  Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune può, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo contratto.
Art. 147
Responsabilità del tesoriere

1.  Per eventuali danni causati al Comune affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2.  Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, co munque costituiti, intestati al Comune.
Titolo VI
RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Art. 148
Partecipazione alla programmazione

1.  Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che sa ranno raccolte e coordinate dalla provincia.
2.  Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dal la legge regionale e dalle leggi statali.
3.  La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.
Art. 149
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1.  Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2.  L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati.
Art. 150
Pareri obbligatori

1.  Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2.  Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 151
Modificazioni e abrogazioni dello statuto

1.  Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
2.  La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quel lo precedente.
3.  L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4.  Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respin ta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.
Art. 152
Entrata in vigore

1.  Dopo l'espletamento del controllo da parte del com petente organo regionale, o la decorrenza dei termi ni per l'esecutività, lo statuto pubblicato nella Gazzetta Uf ficiale della Regione siciliana ed inviato, munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2.  Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3.  Il segretario generale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
Art. 153
Norma finale e transitoria

1.  Con l'entrata in vigore del presente statuto viene abrogata ogni precedente norma statutaria.
2.  L'entrata in vigore di future leggi nazionali e regionali nelle materie oggetto del presente statuto comporta il suo automatico adeguamento.
(2001.43.2202)
Torna al Sommariohome




Statuto del Comune di Gioiosa Marea

Lo statuto del Comune di Gioiosa Marea è già stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 18 marzo 1995.
Si ripubblica questo nuovo testo approvato con delibera consiliare n. 17 del 18 maggio 2001, esecutiva per decorrenza dei termini dall'invio all'organo di controllo.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI IL COMUNE: AUTONOMIA, AUTOGOVERNO E FINALITA'
Art. 1
Principi fondamentali

Il Comune di Gioiosa Marea, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone e che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli (Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia), si impegna:
a)  a riconoscere nella pace e nella convivenza civile i diritti fondamentali delle persone e dei popoli ed a promuovere tutte le iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pacifiche relazioni umane che riconosca l'obiezione di coscienza al servizio militare come valore di principio e preveda i servizi civili alternativi;
b)  a svolgere una politica di tutela e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio di beni storici, archeologici e culturali, avendo presente il dinamismo evolutivo che caratterizza il cammino dell'uomo, sotto il profilo dei comportamenti e delle concezioni etico-sociali e culturali emergenti;
c)  a promuovere, svolgere e sostenere tutte le azioni idonee ad impedire il radicamento e la diffusione del potere e della cultura mafiosa;
d)  ad ispirare il suo ordinamento ai principi del rispetto della dignità e della libertà dell'uomo e della solidarietà sociale, rifiutando qualsiasi discriminazione per ragioni di sesso, di razza, di religione o di condizioni economiche e sociali;
e)  a concorrere a realizzare le condizioni per una generale occupazione, sostenendo e promuovendo lo sviluppo delle attività produttive.
Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle istituzionali culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale che si prefiggono i suddetti obiettivi.
Art. 2
Il Comune

Il Comune di Gioiosa Marea è ente locale territoriale, che rappresenta la propria comunità; autonomo, dotato di potestà normativa limitata all'emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio; autarchico, in quanto ha capacità di auto organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa e tributaria.
Esercita, secondo il principio di sussidiarità, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il consenso della popolazione interessata.
La modifica della denominazione di borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio, previa consultazione popolare. La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il Palazzo municipale ove, di regola, si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.
La popolazione è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e iniziative sociali o assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente altrove.
Emblema del Comune è lo stemma raffigurato nel gonfalone.
Art. 3
Stemma, gonfalone

Lo stemma del Comune è rappresentato da un'aquila a due teste in posizione verticale sul dorso della quale è iscritto "Universitas Jojusae", sormontata da una corona raffigurante un castello con cinque torri merlate, il tutto di colore oro. Il gonfalone è composto da una drappo di colore blu di forma trapezoidale con al centro lo stemma sopra descritto, al di sotto del quale primeggia una semicorona di foglie di querce e di ciliegio, legati da un nastro di colore rosso. L'uso dello stemma e del gonfalone è determinato dal regolamento.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore e scortata dai vigili urbani del Comune. E' vietato l'uso e la riproduzione dei simboli sopra descritti.
Art. 4
L'autonomia

L'autonomia normativa della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
L'ordinamento locale garantisce ai cittadini appar tenenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
Qualora, per modifiche della normativa statale o re gionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello statuto o dei regolamenti questi dovranno es sere apportati, nel rispetto dei principi generale dell'ordinamento e del presente statuto, entro 120 giorni dall'en trata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 5
L'autogoverno

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con la quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativo alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale e con cui il Comune esplica la propria attività giuridica ed amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle funzioni dell'ente.
Art. 6
Lo statuto

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività; specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della co munità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo art. 77, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/10 degli elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Nessuna modifica può essere apportata allo statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale o l'elezione del sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.
Art. 7
I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previste dal presente statuto;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.
I regolamenti e le loro modifiche, oltre le forme di pubblicità previste dalla legge, sono pubblicizzati in mo do da consentire l'effettiva conoscenza e depositati al l'U.R.P.
Art. 8
Il ruolo del Comune

Il Comune assume il ruolo di agente di sviluppo locale, promuovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupa zionale.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizi all'ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti i cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.
Valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi.
Assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.
Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari del Comune per reati di estorsione o di mafia consumati nel territorio comunale.
Art. 9
Le finalità e gli obiettivi

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1)  Obiettivi politico-territoriali ed economici
-  tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla protezione del patrimonio naturale;
b)  alla tutela dell'ambiente e all'attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
c)  alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente;
e)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
f)  alla promozione dell'agricoltura biologica;
g)  all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale;
-  tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano;
b)  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
c)  agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d)  al recupero dei centri storici;
e)  a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
f)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
2)  Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violanza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
b)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c)  ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b)  a promuovere la solidarietà della comunità locale;
c)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica sco lastica;
d)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e)  a tutelare il ruolo della famiglia;
f)  a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
g)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
h)  a promuovere interventi per la prevenzione del disagio giovanile;
i)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.
3)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
c)  a favorire la promozione delle attività sportive;
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza;
e)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Organi di Governo
Art. 10
Organi rappresentativi del Comune

Sono organi rappresentativi del Comune: il sindaco e il consiglio eletti direttamente; la giunta di nomina sindacale. Spettano loro la funzione di rappresentanza de mocratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dello statuto nell'ambito della legge.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ma hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare un efficiente forma di governo della collettività comunale.
Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 26 del 1° settembre 1993, con l'obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto.
Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 56 della legge regionale n. 26/93, dalle prossime elezioni gli interessati dovranno operarsi in modo che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai 4/5.
Art. 11
Obbligo di astensione degli amministratori

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 57/95.
Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art. 12
Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle norme statuarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
Art. 13
Competenze e funzioni del consiglio comunale

Attività di auto-organizzazione
Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.
Attività politico-amministrativa
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Attività di indirizzo
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, Comuni e Province;
b)  agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe, i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;
c)  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
d)  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi;
e)  agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza;
f)  agli altri atti fondamentali, di cui al citato art. 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sul l'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politi co-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'at tività dell'ente.
Attività di controllo
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.
In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.
In consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
Art. 14
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare su proposta di almeno tre consiglieri l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
La commissione è composta da consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno.
Il presidente è eletto dalla commissione nel suo seno e fra i consiglieri di minoranza.
La commissione può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal sindaco e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati dall'indagine, riservati fino alla loro presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.
Art. 15
I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.
Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionasi tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta.
Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
Art. 16
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.
L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.
L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
Su ordini del giorno e mozioni il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione come previsto dall'art. 24 con l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90.
Art. 17
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a 3 riunioni nell'anno solare oppure a 3 sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Art. 18
Il presidente

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento, anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di 3 scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
Il presidente si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art. 19
Il consigliere anziano

E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
Qualora non siano presenti in aula il presidente o il vice presidente, il consigliere anziano presente in aula, procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 20
I gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da 2 o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
Ogni gruppo nomina un capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
Art. 21
La conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio e lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del consiglio.
Ad essa compete esprimere parere non vincolante su questioni riguardanti il consiglio.
Art. 22
Le commissioni consiliari

Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.
Può, altresì, costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la commissione è presieduta dal consigliere indicato di concerto dai capi gruppo della minoranza.
Le commissioni consiliari possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale.
Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'obbligo se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.
Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
Art. 23
Le riunioni del consiglio

Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni ordinarie si svolgono ogni trimestre, le riunioni straordinarie hanno luogo per determinazione del presidente o su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.
La riunione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al com ma precedente il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva co municazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello statuto o del regolamento può comportare la revoca dall'incarico di presidente con apposita delibera consiliare assun ta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 24
La convocazione del consiglio

Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. In ogni caso deve indicare l'ora ed il giorno dell'eventuale seduta di seconda convocazione.
L'avviso di convocazione deve essere consegnato, come previsto dal regolamento, ai singoli consiglieri:
-  per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale OO.PP., strumenti urbanistici, almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;
-  per le riunioni straordinarie, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza;
tuttavia, nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.
Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni d'urgenza. Nelle riunioni consiliari convocate d'urgenza non si potranno emettere elenchi aggiuntivi.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.
Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.
Periodicamente il consiglio comunale potrà tenere, come disciplinato dal regolamento, incontri pubblici nei diversi quartieri per conoscere direttamente dalla gente i bisogni e per verificare, in concreto, che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Art. 25
L'ordine del giorno

L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.
Le proposte dei consiglieri saranno inserite nella prima riunione utile.
Contestualmente all'invio ai consiglieri comunali, l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come previsto dal regolamento.
Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno 3 giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
Art. 26
Iniziativa delle proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria.
Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari affinché gli uffici previsti dall'articolo 53 della legge n. 142/90 possano esprimere il necessario parere, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno.
Art. 27
Pubblicità e validità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
Art. 28
Votazioni

Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi, come disciplinato dal regolamento, avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale.
Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.
Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti.
Art. 29
Criteri e modalità per le nomine

Per le nomine di competenza del consiglio comunale e per quelle che, a norma di regolamenti o di statuto, è prevista la rappresentanza delle minoranze si applicano le disposizioni del presente articolo.
Quando la legge o lo statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.
Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresen tanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
Art. 30
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente, che presiede l'adunanza, e con il consigliere anziano.
Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 31
Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.
Art. 32
La giunta comunale

La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
E' nominata con provvedimento del sindaco, assisti to dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comuna le, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al comitato regionale di control lo, alla prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero sei assessori, nominati dal sindaco, come previsto dalla legge.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.
Art. 33
Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
E' presieduta dal sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentati del Comune, i capi gruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni possono decidere di tenere seduta pubblica.
Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.
Art. 34
Competenze ed attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.
Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di iniziativa e di raccordo:
-  elabora e sottopone al consiglio, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
-  delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
-  delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al Comune;
-  indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del Comune e ai dirigenti;
-  indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
-  dà direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il Comune in eventuali contenziosi.
Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dall'articolo 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
-  adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto;
-  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali;
-  approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
-  approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; ap prova transazioni e rinunce alle liti;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.
Art. 35
Gli assessori

Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative all'assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segretaria comunale e non necessitano di presa d'atto.
Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
Le deleghe conferite agli assessori, ogni modifica o revoca sono comunicate entro sette giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Gli assessori presentano, almeno semestralmente, al sindaco una relazione sull'andamento degli uffici e dei servizi loro delegati e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici. Tali relazioni vengono trasmesse al consiglio comunale in allegato alla relazione semestrale del sindaco.
Art. 36
Revoca degli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
In entrambi i casi, il sindaco deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura, al Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 37
Vice sindaco ed assessore anziano

Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art. 38
Il sindaco

Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del segretario comunale.
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
E' ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitegli anche dalla legge dello Stato.
Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'A.S.L. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizioni di legge.
Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio co munale.
Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 39
Competenze di amministrazione

Il sindaco:
a)  ha la rappresentanza generale dell'ente;
b)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
c)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del l'articolo 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le norme dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d)  nomina o attribuisce le funzioni di direttore ge nerale;
e)  impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
f)  richiede finanziamenti ad enti pubblici o privati;
g)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h)  definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
i)  formula indirizzi, ferme restando le competenze del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
l)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
m)  convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
n)  adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
o)  richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
p)  assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
q)  rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
r) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.
Art. 40
Competenze di vigilanza

Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c)  vigila sulla attività degli Assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
e)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi speciali, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
f)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti.
Art. 41
Competenze di organizzazione

Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
b)  assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative;
c)  definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
d)  convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i funzionari interessati, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quella del consiglio comunale;
e)  oltre alle competenze previste dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 29/93.
Art. 42
Competenze quale ufficiale del Governo

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto posta interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.
Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare: agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).
Art. 43
Incarichi e nomine fiduciarie

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
Gli esperti nominarti ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno di titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.
Titolo III
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI Organizzazione, personale, procedimento
Art. 44
Principi generali

L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del Comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:
-  distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestio ne amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
- suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolti ai cittadini singoli o associati;
-  coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;
-  flessibilità organizzativa, sia in relazione ai bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;
-  flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire: l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
-  responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
-  valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell'ente;
-  soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;
-  attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;
-  riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
-  rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 45
Funzioni di indirizzo e programmazione

Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi all'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
Gli obiettivi e programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.
La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo i criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.
Art. 46
Principi e criteri organizzativi

L'organizzazione del Comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unità dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi, particolari e generali.
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E' esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture.
Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario o del direttore generale.
La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'aggiornamento devono essere periodicamente effettuati anche all'interno delle strutture complesse.
I dirigenti, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.
Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
Art. 47
Il segretario del Comune

La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.
Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune.
Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitigli dal sindaco a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.
Il segretario, se non è stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di ge stione che li riguardano.
Art. 48
Le funzioni di direttore generale

Al segretario del Comune possono essere conferite le funzioni di direttore generale della struttura organizzativa ai sensi dell'articolo 51 bis, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il segretario, nelle sue funzioni di direttore generale:
-  collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecnico-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla giunta il piano esecutivo di gestione, se l'ente ne è obbligato o il piano degli obiettivi;
-  nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai dirigenti responsabili dei servizi dalla legge e dall'ordinamento degli uffici, sovrintendente alla gestio ne complessiva dell'ente e coordina l'attività dell'intera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi, secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
-  assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;
-  coordina e sovrintende all'azione dei dirigenti, cu rando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
-  definisce il piano delle assunzioni e i criteri di mo bilità in relazione ai programmi di bilancio e del PEG.
Art. 49
Le posizioni organizzative

Nell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l'organizzazione e garantire unicità di gestione, coordinamento e celerità dell'azione amministrativa, le posizioni organizzative previste dal CCNL stipulato il 31 marzo 1999 (N.O.P.), il cui incarico può essere conferito ai dipendenti di categoria D, che, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nei confronti della direzione politica, svolgano:
-  funzioni di direzione di una o più unità organizzative di particolare complessità comprendenti più uffici o servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e amministrativa, con l'eventuale attribuzione delle funzioni previste dall'art. 51 della legge n. 142/90 e della gestione del PEG;
-attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o all'iscrizione ad albi professionali, con compiti di coordinamento di strutture complesse, anche se temporanee, e responsabilità di gestione e di risultato;
-  attività di staff e di studio, ricerca e controllo caratterizzata da elevata autonomia e esperienza e con compiti di coordinamento di strutture non semplici, anche se temporanee, e con responsabilità di gestione e di risultato.
In forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, il sindaco con il provvedimento di nomina individua per ciascuna posizione organizzativa le strutture su cui l'incaricato eserciterà funzioni e i compiti da svolgere con responsabilità diretta nei confronti della direzione politica e amministrativa.
L'incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del sindaco che per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere e dei programmi da realizzare, della professionalità e delle attitudini.
L'ordinamento degli uffici predeterminerà, nel rispetto del CCDI e nell'ambito dell'apposito fondo di bilancio, modalità, procedure e tempi del conferimento dell'incarico; modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma entrambe legate al risultato della gestione.
Art. 50
I dirigenti

I dirigenti sono nominati dal sindaco in forza del l'art. 13 della legge regionale n. 7/92, che attribuisce loro la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando, pur nel rispetto del l'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi.
Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici.
L'incarico di dirigente può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici.
L'incarico di dirigente può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici.
Al dirigente compete in particolare:
-  proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
-  coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
-  coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;
-  verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
-  individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;
- verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
Il sindaco può attribuirgli anche:
a)  le funzioni di cui all'art. 51 della legge n. 142/90;
b)  la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;
c)  la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;
d)  la gestione delle relazioni con le OO.SS., nel l'ambito della struttura e delle direttive impartite dalla direzione amministrativa;
e)  una posizione organizzativa.
Il dirigente è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.
Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sindaco, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.
Art. 51
Controlli interni

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:
-  garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
-  verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
-  valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
-  monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
-  siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
-  le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
-  siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
-  la raccolta dei dati informativo-statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
-  le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.
Art. 52
Procedimento amministrativo

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione dagli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Per ciascun tipo di procedimento, vengono individuati e determinati, l'unità organizzativa responsabile di tutto l'iter procedimentale ed il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.
L'unità organizzativa è l'ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affidata l'iniziativa, l'istruttoria o la competenza per materia.
Il dipendente preposto, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, all'unità organizzativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può assegnare, con provvedimento generale o puntuale ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.
Art. 53
Comunicazione e partecipazione al procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari.
Art. 54
Conclusione del procedimento

Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con provvedimento espresso.
Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei preposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell'iter logico ed amministrativo seguito per l'emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 55
Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Titolo IV
L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
(Forme associative, gestione, tariffe)
Art. 56
Servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
Art. 57
Tariffe dei servizi resi dal Comune

Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della ge stio ne per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni, la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.
Al fine di ridurre i costi o migliore i servizi, il Comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare usare il logo o lo stemma del Comune.
Art. 58
Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 59
Azienda speciale

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi del l'art. 23 della legge n. 142/90.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/92.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 60
Istituzione

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f)  specifica le modalità della collaborazione dei vo lontari;
g)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del Comune.
Art. 61
Concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 62
Società miste

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunali, ai Comuni che fruiscono degli stessi servizi.
La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 63
Convenzioni e consorzi

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91.
I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta gior ni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.
Art. 64
Accordi di programma

Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi negli strumenti programmatori sono approvati dalla giunta comunale.
Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a mano che non abbia dato preventivo assenso.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Programmazione e gestione del bilancio
Art. 65
Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo Statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie deteminazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione dell'or gano di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.
Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalla legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Art. 66
La programmazione finanziaria

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione an nuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.
La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'Ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.
Art. 67
La programmazione degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/85; il piano economico finanziario le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000.
Per tutti gli investimenti comunque finanziati l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, da atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Art. 68
Il patrimonio comunale

I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio;
b)  beni patrimoniali indisponibili;
c)  beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da dotazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 69
La gestione del patrimonio

La giunta comunale sovrintende alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 70
Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale rinnovabile.
Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al credito legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee il controllo di tali gestioni.
Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della ri scossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.
Per le entrate patrimoniali ed assimilati l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la for ma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Art. 71
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e fi nanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente l'or gano di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al Presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.
Art. 72
Collegio dei revisori

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente e con voto limitato, un collegio di revisori composto da tre membri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità e in compatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
I revisori rispondono della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Art. 73
Controllo di gestione

Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
E' controllo interno, concomitante allo svolgimento del l'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azio ne amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di ge stione.
Il modello organizzativo, le procedure e le moda lità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del de creto legislativo n. 29/93, del decreto legislativo n. 267/2000, saranno esplicitate nell'apposito regolamen to modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.
Art. 74
Procedure contrattuali

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.
Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente; prevede i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.
La stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da un provvedimento nel quale vanno indicati, anche per relazione:
a)  il fine che con il contratto si intende preceduta e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse alle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e delle Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia e dal regolamento economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.
La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta dal dirigente dell'ufficio interessato per materia con potere di decisione.
I verbali di aggiudicazione sono pubblicati per sette giorni consecutivi all'albo pretorio e diventano definitivi ed esecutivi senza necessità di approvazione e controllo se nel termine predetto non pervengono motivati reclami, su cui decide il presidente di gara.
Alla stipulazione dei contratti, interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente dell'ufficio interessato per materia, mentre al rogito provvede il segretario generale.
Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Consultazione, partecipazione, accesso
Art. 75
Partecipazione popolare

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon an damento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione am ministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nell'am ministrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.
Art. 76
Il diritto di udienza

Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tu tela degli interessi della collettività.
Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.
L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto ap posito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.
Art. 77
Istanze e petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
Le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a)  istanze - per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni - per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art. 78
Proposte ed iniziative popolari

I cittadini, nel numero non inferiore a 300 anche fa centi parte di associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
La proposta, presentata e sottoscritta, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio dei diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria comunale.
Art. 79
Diritto di accesso e di informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione de gli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, che sarà attivato con provvedimento sindacale che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le mo dalità previste dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del l'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Il notiziario ufficiale, alla cui redazione possono partecipare, anche in affidamento di servizio, esponenti delle formazioni sociali operanti nel territorio deve contenere tutte quelle notizie utili per agevolare le procedure e rendere edotti i cittadini delle variazioni intervenute per legge o regolamento e le principali informazioni su:
a)  i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e di utilizzo delle risorse;
b)  l'oggetto deliberazioni del consiglio e della giunta e delle ordinanze sindacali;
c)  licenze, concessioni, provvedimenti del sindaco e degli assessori;
d)  notizie riguardanti gare, appalti e concorsi;
e)  i criteri e le modalità per la concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi alle associazioni.
Art. 80
Associazionismo e partecipazione

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
A tal fine il Comune:
1)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3)  può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del Comune.
Nell'ambito delle predette finalità il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
L'istanza può essere presentata da associazioni costituitesi da almeno un anno e che abbiano operato ed operino nell'ambito del territorio comunale.
Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art. 81
Forme di consultazione

Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale di idonei strumenti di consultazione.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione strutture e sedi idonee.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte, per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nella materia di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Art. 82
Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, i piani, progetti, intervenuti ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esperimento sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
Il referendum può essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dellprecedente o da 1/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un SI o NO.
La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del difensore civico, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal difensore civico e composto dal segretario comunale, da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno; da due rappresentanti delle associazioni iscritte nell'albo comunale sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni e da un rappresentante dell'eventuale gruppo promotore.
Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 83
Effetti del referendum

I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità, l'indizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Art. 84
Il difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dell'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
L'ufficio relazione con il pubblico collabora con l'ufficio del difensore civico e ricevuta la richiesta, prima di sottoporla al difensore civico, assume tutte le informazioni e svolge le indagini necessarie sollecitando, ove possibile, la soluzione del problema e in caso positivo, dandone comunicazione al richiedente.
Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio viene corrisposta un'indennità pari a metà dell'indennità di carica base del sindaco.
Art. 85
Nomina del difensore civico

Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, scelto fra i candidati proposti a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consiglie re comunale che abbiano compiuto il 40° anno di età e che, per preparazione, esperienza, competenza giuri dico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiet tività ed equilibrio di giudizio.
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro trenta giorni dall'avviso pubblico da parte di almeno 50 cittadini o da parte di associazioni, di ordini professionali o enti pubblici o privati. La proposta deve essere motivata, con particolare riferimento alla capacità professionale.
La proposta di candidatura, sia che provenga dai cittadini che dai predetti organismi deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge e contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e della residenza del candidato, del suo possesso di diplo ma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti, nonché il suo curriculum professionale, l'occupazione abituale ed altresì l'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto.
La votazione per la scelta del candidato fra quelli proposti si svolge a scrutinio segreto e, per la nomina, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Il difensore civico, che dura in carica tre anni, non è rieleggibile nel successivo triennio ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al Consiglio comunale con la seguente formula: "giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel ri spetto delle leggi".
In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore. Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi quattro mesi del mandato consiliare essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo consiglio.
Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il Consiglio comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Art. 86
Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  chi riveste la carica di parlamentare europeo, nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di componente della direzione delle unità sanitarie locali; di componente di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
c)  i ministri del culto;
d)  i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l'amministrazione comunale;
f)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di amministratori della Provincia e dell'AUSL o di componenti organi regionali di controllo.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.
La decadenza è pronunciata dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su proposta di uno dei consiglieri comunali.
Art. 87
Funzioni del difensore civico

Il difensore civico nell'esercizio della proprie funzioni per garantire dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:
1)  risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
2)  ha diritto di accesso come i consiglieri comunali agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
3)  può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
4)  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'Assessore competente per materia;
5)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
7)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Entro il mese di marzo di ciascun anno, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunsioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 88
Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statuarie e regolamentari.
Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statuarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 89
Rinvio

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, nè da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 90
Adozione e adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
I principi statuari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statuarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 91
Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento EE.LL., e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia in formale previo rimborso del costo di riproduzione.
Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e gli altri organi del Co mune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 92
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del l'ente.
(2001.42.2162)
Torna al Sommariohome





Statuto del Comune di Melilli. Modifiche ed integrazioni


Lo statuto del comune di Melilli è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993.
Con delibera del consiglio comunale n. 87 del 30 novembre 2000, esecutiva, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 44/91, alla fine dell'art. 7 "Territorio e sede" è stato aggiunto il seguente comma: "E' costituito il consiglio circoscrizionale della frazione di Villasmundo e Città Giardino".
Infine, con delibera del consiglio comunale n. 32 del 18 giugno 2001, esecutiva, sono stati modificati ed integrati come appresso gli artt. 33 e 37 dello stesso statuto:
Art. 33
Nomine e durata in carica

Al comma 4, relativo alla durata in carica del difensore civico, modificare da "quattro" a "cinque" il numero degli anni dell'incarico.
Al comma 5, lett. a), il periodo "Età non inferiore a 40" viene sostituito con il seguente "Età non inferiore a 30".

Al comma 5, dopo la lett. c), aggiungere la lett. d) nel testo seguente:
d)  costituisce titolo preferenziale l'aver conseguito l'idoneità al concorso di segretario comunale.
Art. 37
Ufficio e indennità

Al comma 3 elevare da 35% a 50% di quella massima attribuibile al sindaco la misura percentuale dell'indennità di carica spettante al difensore civico.
(2001.44.2276)
Torna al Sommariohome





Statuto del Comune di Monterosso Almo. Modifica


Allo statuto del comune di Monterosso Almo, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale del la Regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, con delibera di consiglio comunale n. 24 del 29 giugno 2001, esecutiva nei termini di legge il 2 agosto 2001 per decorsi 20 giorni dalla ricevuta da parte del CO.RE.CO., è stata apportata la seguente modifica:
"Art. 23
Elezione e composizione della giunta

La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da n. 5 assessori.
Il sindaco eletto al primo turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale n. 35/97, comma 1 e 2.
Il sindaco eletto al secondo turno, entro 10 giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della giunta è fissata in 4 anni.
La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco".
(2001.42.2165)


Torna al Sommariohome


FRANCESCO CASTALDI: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa della Tipografia Pezzino & F.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane

Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -