REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2001 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 2001, n. 19.
Regolamento esecutivo dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 15 ottobre 2001.
Progetti ammessi all'Azione 1 - Iniziativa comunitaria Equal  pag.


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 18 ottobre 2001, n. 19.
Regolamento esecutivo dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto l'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Udito il parere n. 606/2001 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nell'adunanza del 10 settembre 2001;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 355 del 25 settembre 2001;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Emana il seguente regolamento:


Art. 1.

1. Le indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle adunanze dei consigli e delle commissioni consiliari sono stabiliti avendo riguardo alle categorie degli amministratori e alle dimensioni demografiche degli enti locali, nonché al trattamento economico fondamentale dei segretari, nelle misure minime riportate nella tabella A allegata.
2. In ogni caso l'importo dell'indennità di funzione del presidente della provincia regionale e del sindaco del comune capoluogo di provincia devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo determinato nell'allegata tabella A che risulti maggiore.

Art. 2.

1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:
a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante. L'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici e altri dati univoci obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;
b) del 3% per i comuni e le province regionali la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale, per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;
c) del 2% per i comuni e le province regionali la cui spesa corrente, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate.
2. Le maggiorazioni del precedente comma sono cumulabili e riferibili all'anno di variazione di pertinenza.

Art. 3.

1. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti, è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti. Eguale trattamento è riconosciuto al sindaco del comune capoluogo di provincia di Enna.
2. Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.
3. Ai consiglieri del comune capoluogo di provincia di Enna è riconosciuta la misura del gettone di presenza prevista per i comuni da 40.001 a 250.000 abitanti.

Art. 4.

1. Al vice sindaco è corrisposta l'indennità di funzione nelle seguenti misure:
-  comuni sino a 40.000 abitanti 55% indennità sindaco;
-  comuni sopra 40.000 abitanti 75% indennità sindaco.
2. Per gli assessori ed i presidenti dei consigli dei comuni, nelle due fasce di popolazione indicate nel precedente comma, sono corrisposte indennità di funzione nelle seguenti misure percentuali rispetto a quella prevista per i sindaci: 45% e 65%.

Art. 5.

1. Ai vice presidenti delle province regionali è corrisposta l'indennità di funzione nella misura del 75% di quella prevista per i presidenti.
2. Agli assessori e ai presidenti dei consigli delle province regionali è corrisposta indennità di funzione nella misura del 65% di quella prevista per i presidenti delle province regionali.

Art. 6.

1. Ai vice presidenti dei consigli dei comuni e delle province regionali è corrisposta indennità di funzione nella misura del 75% di quella prevista per i presidenti dei consigli comunali e provinciali.

Art. 7.

1. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta indennità di funzione nella misura dell'80% di quella riconosciuta all'assessore del comune di appartenenza. Ai consiglieri circoscrizionali è corrisposto gettone di presenza, per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni previste dalla normativa locale relativa, nella misura dell'80% di quella prevista per il consigliere del comune di appartenenza.

Art. 8.

1. Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza previsti per gli amministratori delle province regionali, le quali ricomprendono aree metropolitane in attuazione degli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono incrementati del 15%.

Art. 9.

1. Al presidente e agli assessori delle unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione delle unioni dei comuni nonché a quella del consorzio tra enti locali.
2. Ai componenti dei consigli delle unioni e dei comuni e di assemblee di consorzi tra enti locali sono riconosciuti i gettoni di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei collegi, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni o del consorzio tra enti locali.

Art. 10.

1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità di funzione ed al gettone di presenza, gli importi relativi nelle misure minime stabilite dal presente regolamento, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 5 , della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente regolamento, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.
3. L'incremento della spesa complessiva risultante, in applicazione del precedente comma, non deve superare la quota predeterminata, per classi di enti stabilita nella tabella C allegata, dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizione di dissesto finanziario.

Art. 11.

1. In sede di applicazione dei precedenti articoli 7, 8 e 9, le parametrazioni percentuali stabilite nel presente regolamento si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali nonché agli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali, come determinati nell'allegata tabella A, senza tenere conto della misura eventualmente variata in aumento o in diminuzione.

Art. 12.

1. L'indennità di fine mandato spettante ai sindaci ed ai presidenti delle province regionali, pari ad una indennità mensile per ogni anno di mandato, va commisurata all'indennità media percepita negli anni del periodo del mandato, proporzionalmente ridotta per eventuali periodi inferiori all'anno.

Art. 13.

1. La popolazione di riferimento per le misure di indennità disciplinate dal presente regolamento è quella risultante dall'ultimo censimento della popolazione. Con decorrenza dalla pubblicazione dei dati ufficiali del nuovo censimento della popolazione, le misure delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sono automaticamente adeguate.

Art. 14.

1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Palermo, 18 ottobre 2001.
  CUFFARO 
Assessore regionale per gli enti locali  D'AQUINO 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 novembre 2001, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 128.
Allegati
Tabella A
INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE DEI SINDACI
Comuni sino  a    3.000 abitanti L. 3.000.000 
Comuni  da    3.001 a    5.000 abitanti L. 4.300.000 
Comuni  da    5.001 a  10.000 abitanti L. 5.500.000 
Comuni  da  10.001 a  40.000 abitanti L. 7.000.000 
Comuni  da  40.001 a 100.000 abitanti L. 8.700.000 
Comuni  da 100.001 a 250.000 abitanti L. 10.000.000 
Comuni  da 250.001 a 500.000 abitanti L. 11.200.000 
Comuni  oltre 500.000 abitanti L. 15.100.000 

INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI
Province sino  a  250.000 abitanti L. 10.000.000 
Province  da  250.001 a  500.000 abitanti L. 11.200.000 
Province  da  500.001 a 1.000.000 abitanti L. 13.500.000 
Province  oltre 1.000.000 abitanti L. 15.100.000 

GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI
Comuni sino  a    3.000 abitanti L. 40.000 
Comuni  da    3.001 a  10.000 abitanti L. 50.000 
Comuni  da  10.001 a  40.000 abitanti L. 60.000 
Comuni  da  40.001 a 250.000 abitanti L. 100.000 
Comuni  da 250.001 a 500.000 abitanti L. 150.000 
Comuni  oltre 500.000 abitanti L. 250.000 

GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI DELLE PROVINCE REGIONALI
Province sino  a 250.000 abitanti L. 100.000 
Province  da 250.001 a 500.000 abitanti L. 150.000 
Province  da 500.001 a 1.000.000 abitanti L. 200.000 
Province  oltre 1.000.000 abitanti L. 250.000 

Visto: CUFFARO








NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota al titolo:
L'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali", così dispone:
"Indennità. - 1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.
2. Il regolamento determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della provincia comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle province comprendenti aree metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.
3. Fino all'emanazione del regolamento, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti può essere attribuita l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco.
4. I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al regolamento di cui al comma 1. Ai componenti dei consigli circoscrizionali è corrisposto un gettone di presenza pari all'80 per cento di quello spettante ai componenti dei consigli dei rispettivi comuni.
5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal regolamento di cui al comma 1. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
6. Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.
7. I regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
8. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.
9. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
10.  Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne. 

11. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12.  Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.". 

Note alle premesse:
-  L'art. 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale così dispone:
"Attribuzioni del Presidente (Art. 2 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28; art. 1 legge regionale 10 aprile 1978, n. 2). - Il Presidente rappresenta la Regione. Egli è responsabile di fronte all'Assemblea della tutela dello Statuto, delle attribuzioni della Regione, delle prerogative del Governo regionale e dell'esercizio di tutte le funzioni a lui demandate dallo Statuto e dalle leggi.
Quale capo del Governo ne dirige la politica generale e ne è responsabile; mantiene l'unita di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e vigilando sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. A tal fine gli atti ed i provvedimenti che possono comunque impegnare o caratterizzare l'indirizzo generale del Governo, in corso di elaborazione presso i singoli Assessorati, debbono essere sottoposti dall'Assessore, prima della loro definizione, all'esame della Giunta regionale. Altresì, anche al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa, il Presidente può avocare la trattazione di materie o di singoli affari di competenza assessoriale emettendo, previa deliberazione della Giunta regionale, i relativi provvedimenti finali, che, ove comportino spesa, sono imputati agli appositi capitoli di bilancio.
Il Presidente della Regione:
(Omissis)
d) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
(Omissis)".
-  Per l'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 vedi nota al titolo.
Note all'art. 8, comma 1:
Gli artt. 19, 20 e 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante "Istituzione della provincia regionale" così, rispettivamente, dispongono:
"Caratteri delle aree metropolitane. - Possono essere dichiarate aree metropolitane le zone del territorio regionale che presentino le seguenti caratteristiche:
a) siano ricomprese nell'ambito dello stesso territorio provinciale;
b) abbiano, in base ai dati ISTAT relativi al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione, una popolazione residente non inferiore a 250 mila abitanti;
c) siano caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un comune di almeno 200 mila abitanti, di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti;
d) presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, al sistema dei trasporti e allo sviluppo economico e sociale.".
"Individuazione e delimitazione dell'area metropolitana. - L'individuazione dell'area metropolitana e la relativa delimitazione è effettuata, anche su richiesta degli enti locali interessati, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.
A tal fine la relativa iniziativa è preventivamente sottoposta - a cura dell'Assessore regionale per gli enti locali - all'esame degli enti locali interessati che non abbiano promosso la richiesta di cui al comma precedente, i quali possono esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.
Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dal parere.".
"Funzioni dell'area metropolitana. - Le Province regionali comprendenti aree metropolitane, oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti, svolgono, nell'ambito delle predette aree, le funzioni spettanti ai Comuni in materia di:
1) disciplina del territorio, mediante la formazione di un piano intercomunale, relativo:
-  alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e dei relativi impianti;
-  alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale, convenzionata ed agevolata;
-  alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.
Le previsioni del suddetto piano intercomunale costituiscono variante agli strumenti urbanistici comunali;
2) formazione del piano intercomunale della rete commerciale;
3) distribuzione dell'acqua potabile e del gas;
4) trasporti pubblici;
5) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 la Provincia regionale può avvalersi delle aziende municipalizzate esistenti, ovvero promuovere la costituzione di gestioni comuni ai sensi dell'art. 15 o la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 17, secondo comma.".
Nota all'art. 10, comma 1:
Per l'art. 19 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 30 vedi nota al titolo.
Nota all'art. 14, comma 1:
Il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 reca: "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali".
(2001.47.2458)
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DECRETI ASSESSORIALI





AASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 15 ottobre 2001.
Progetti ammessi all'Azione 1 - Iniziativa comunitaria Equal.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente: Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e, in particolare, l'art. 2, comma 1, per effetto della quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto il Regolamento (CE) 1260 del 21 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L161/4 del 26 giugno 1999), che detta le disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l'utilizzo dei fondi;
Visto l'art. 20 del predetto Regolamento, che elenca i settori considerati dall'azione comunitaria e, in particolare, il paragrafo 1, lett. d), che prevede l'iniziativa comunitaria Equal, finalizzata a promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle diseguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro, attraverso la cooperazione transnazionale;
Visto l'art. 21, paragrafo 1, dello stesso Regolamento, che detta le norme per l'adozione da parte della Commissione europea degli orientamenti per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria Equal, precisando che tali orientamenti definiscono, per ciascuna delle iniziative elencate al predetto art. 20, gli obiettivi, il campo d'applicazione e le opportune modalità di attuazione;
Vista la comunicazione della Commissione europea n. 853 del 14 aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Equal;
Vista la decisione della Commissione europea del 26 marzo 2001 di approvazione, per l'Italia, del programma di iniziativa comunitaria Equal;
Visto l'avviso del Ministero del lavoro n. 02/01 del 7 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001, supplemento ordinario n. 166), con il quale viene dato avvio alla fase operativa dell'iniziativa comunitaria in parola, attraverso un invito alla presentazione di idee progettuali innovative in materia di politiche attive del lavoro da parte di raggruppamenti di soggetti pubblici e privati denominati partnerships di sviluppo (di seguito indicate come PS);
Visto il decreto del Dirigente generale n. 293/I/FP/2001 del 27 settembre 2001, con cui è stato costituito il nucleo di valutazione e con il quale sono state fissate le modalità per la redazione della graduatoria in esecuzione dell'atto di indirizzo di cui al decreto n. 180/I/FP/2001 del 27 settembre 2001;
Vista la nota n. 50778/EQ del 3 ottobre 2001, cui è allegata la nota 38287/EQ del 12 luglio 2001, con cui il Ministero del lavoro stabilisce, tra l'altro, i contenuti dei rapporti di selezione nonché il termine del 15 ottobre 2001, quale termine improrogabile entro il quale l'elenco dei soggetti selezionati da ciascuna Regione per le partnerships geografiche deve essere trasmesso, al fine di consentire l'avvio dell'Azione 1 da parte dei soggetti selezionati entro il successivo 15 novembre;
Viste le note n. 4956/17G1 dell'1 ottobre 2001 e 4971/17G1 del 3 ottobre 2001, con cui il gruppo I/FP trasmetteva al nucleo l'elenco delle candidature da ammettere a valutazione ai sensi del punto 5.2.1. del citato avviso ministeriale;
Visti i verbali numerati dal n. 1 al n. 13 rispettivamente dell'1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 ottobre 2001, del nucleo di valutazione costitutivo ai sensi del punto 5.1 del citato avviso n. 02/01 del 7 maggio 2001;
Visto, in particolare, il verbale n. 12 del 13 ottobre 2001 da cui risulta:
-  che sono stati presentati complessivamente n. 141 progetti;
-  che sono stati ammessi ai sensi del paragrafo 5.2.1. n. 110 progetti;
-  che sono stati ammessi ai sensi del paragrafo 5.2.2. n. 97 progetti;
Visto, in particolare, il verbale n. 13 del 14 ottobre 2001 che, tra l'altro, suggerisce la riduzione del finanziamento non in proporzione, ma in considerazione dell'analisi dei costi dei singoli progetti;
Visti gli allegati al verbale n. 13 del 14 ottobre 2001 e cioè:
1)  l'elenco dei progetti non ammessi a valutazione per assenza dei requisiti di cui al punto 5.2.2.;
2)  l'elenco dei progetti ammessi a valutazione;
3)  l'elenco contenente la classificazione delle candidature ammesse e finanziabili suddivise per asse e per misura;
4)  l'elenco contenente la classificazione delle candidature ammesse ma non finanziabili per esaurimento fondi suddivise per asse e per misura;
5)  l'elenco contenente la classificazione delle candidature non ammesse poiché non hanno raggiunto il punteggio minimo di 460;
6)  l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, divisi per asse e misura, con i costi rideterminati;
Ritenuto, pertanto, di ammettere all'Azione 1 i sottoelencati progetti che verranno inseriti nel rapporto complessivo dell'iniziativa redatto dall'autorità di gestione per l'esame del comitato di sorveglianza dell'iniziativa comunicataria Equal, per l'importo riformulato a fianco di ciascuno indicato:




DECRETA:


Art. 1


Sono ammessi all'Azione 1 i sottoelencati progetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati:






Art. 2


La comunicazione dell'ammissione all'Azione 1 verrà effettuata soltanto dopo l'esame del rapporto di selezione da parte del comitato di sorveglianza.
Il presente decreto sarà tramesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 ottobre 2001.
  MARINESE 

(2001.44.2297)



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