REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 DICEMBRE 2001 - N. 58
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Bisacquino  Pag.
Statuto del Comune di Ciminna   pag.
Statuto del Comune di Ramacca   pag. 21 
Statuto del Comune di Santa Elisabetta   pag. 39 





Statuto del Comune di Bisacquino


Lo statuto del Comune di Bisacquino è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993.
Si ripubblica questo nuovo testo a seguito di modifiche approvate dal commissario straordinario con deliberazione n. 29 del 29 settembre 2001, esecutivo per decorrenza dei termini dal l'invio all'organo di controllo.
Art. 1
Principi generali

1.  Il Comune è ente pubblico territoriale preposto alla cura di interessi generali della collettività locale.
2.  Il Comune è promotore degli interessi esercita le proprie funzioni e i propri poteri nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico statale ed europeo.
3.  L'attività del comune di Bisacquino si informa al principio secondo cui agli organi politici compete l'adozione di tutti gli atti afferenti alle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ed all'apparato burocratico, in via esclusiva, la cura di tutti gli affari gestionali.
4.  In ordine alle pari opportunità si applicano i principi di cui alla legge n. 125/80.
Art. 2
Elementi costitutivi

1.  Gli elementi costitutivi del Comune sono: il territorio, la popolazione, la personalità giuridica.
2.  Il territorio circoscrive l'ambito entro il quale gli organi del Comune esercitano le proprie potestà. La sua estensione è di ha. 6.431 e confina con i territori di: Corleone, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Monreale, Giuliana, Contessa Entellina, Sambuca di Sicilia, Caltabellotta e Roccamena. Fanno parte del territorio del Comune anche le isole territoriali di Bruca e San Biagio.
3.  Costituiscono la popolazione dell'ente tutte le persone fisiche che siano iscritte nei registri anagrafici del Comune e che abbiano ivi la loro residenza. Sono soggetti alla potestà del Comune i cittadini residenti e tutti coloro che si trovino nel suo territorio anche occasionalmente. La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici. Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e ad altri segni distintivi.
4.  Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di orme regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla potestà di imperio del comune stesso.
5.  Esercita la funzione amministrativa propria, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Art. 3
Gonfalone e stemma

1.Insegna del Comune è il gonfalone di colore bianco e celeste con al centro un'aquila dorata.
2.  Lo stemma del Comune, di colore bianco e celeste, è costituito da un'aquila con le ali aperte con al centro uno scudo con fascia obliqua recante l'antico stemma medioevale "stella a otto punte" e quello settecentesco di una fontana zampillante a tre ripiani, sovrastata da due corone reali".
Art. 4
Sede

1.  La sede legale del Comune è individuata presso il palazzo municipale ove, di regola, si svolgono le adunanze degli organi collegiali. Il presidente dell'organo collegiale può disporre che l'adunanza si svolga al di fuori della sede istituzionale.
Art. 5
Pubblicità degli atti

1.  Nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, gli atti del Comune devono essere pubblicati nell'albo pretorio e nel sito internet ufficiale.
Art. 6
Organi istituzionali

1.  Sono organi istituzionali del Comune il consiglio, la giunta e il sindaco:
a)  il consiglio è organo fondamentale eletto direttamente dal popolo con compiti di indirizzo e di controllo;
b)  la giunta è organo collegiale con compiti di gestione amministrativa, di impulso e proposta nei confronti del sindaco, da cui è nominata;
c)  il sindaco, eletto a suffragio universale diretto dei cittadini, è il legale rappresentante dell'ente, capo del-l'amministrazione comunale ed ufficiale governo per le funzioni attribuitegli dallo Stato.
Art. 7
Consiglio comunale

1.  La durata del consiglio comunale è stabilita dalla legge ed esso svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo.
2.  Il consiglio delibera a maggioranza, con l'intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, fatta salva la previsione di maggioranze diverse.
3.  L'attività consiliare è disciplinata da apposito regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nel quale sono obbligatoriamente previste:
-  le modalità di convocazione delle sedute consiliari con differenziazione tra le sedute ordinarie e quelle straordinarie ed urgenti, con validità delle sedute medesime ove l'avviso di convocazione sia stato rispettivamente notificato entro i cinque giorni liberi ovvero le 24 ore precedenti alla prevista data dell'adunanza;
-  il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, con previsione della presenza di almeno otto consiglieri in prima convocazione, sei consiglieri in seconda convocazione ed in seduta di prosecuzione;
-  il divieto di discussione e di votazione di proposte non iscritte all'ordine del giorno e comunque non presentate nelle 48 ore antecedenti la data della seduta.
Art. 8
Presidente

1.  Il consiglio comunale elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente.
2.  Il presidente convoca l'organo consiliare, riceve le istanze di convocazione del consiglio dal sindaco, dai consiglieri comunali e dai cittadini.
3.  Riceve le interrogazioni ed è tenuto a comunicarle al segretario comunale ovvero al direttore generale se nominato.
Art. 9
Richiesta di convocazione del consiglio comunale

1.  Il presidente ha l'obbligo di convocare il consiglio comunale entro 10 giorni, quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri comunali, ovvero il sindaco, inserendo ai primi punti dell'ordine del giorno gli argomenti richiesti, dando la precedenza a quelli proposti dal sindaco.
2.  Il consiglio deve, altresì, essere convocato entro 10 giorni su richiesta motivata e con firma autenticata di almeno 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, per la trattazione degli argomenti proposti. Alla seduta all'uopo convocata potranno intervenire, senza diritto di voto, tre dei cittadini firmatari.
Art. 10
Competenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio delibera in ordine agli argomenti sui quali la legge assegna una competenza di tipo esclusivo.
Art. 11
Status dei consiglieri

1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
Art. 13
Le commissioni consiliari

1.  Nello svolgimento delle proprie funzioni il consiglio comunale potrà avvalersi di apposite commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2.  Le commissioni di cui al 1° comma devono essere costituite con apposita deliberazione consiliare adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3.  Il funzionamento delle commissioni ed i modi di elezione dei singoli componenti saranno oggetto di apposito regolamento.
4.  In ogni commissione deve essere garantita la presenza delle minoranze.
5.  E' stabilito il principio della gratuità per la partecipazione alle commissioni.
6.  Le commissioni possono svolgere, nei confronti del consiglio comunale, una funzione meramente propositiva, ancorché parzialmente vincolante, ma non hanno poteri decisionali.
Art. 14
I gruppi consiliari

1.  I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi di almeno tre componenti e ne danno comunicazione al presidente ed al segretario comunale.
2.  Ogni gruppo deve eleggere un capogruppo. I consiglieri comunali che non aderiscono ad alcun gruppo confluiscono automaticamente nel gruppo misto il cui presidente è individuato nel consigliere componente con la maggiore cifra individuale.
Art. 15
La giunta municipale

1.  La giunta è organo collegiale di governo del Comune e svolge la sua attività attenendosi ai criteri di trasparenza, efficacia e pubblicità. Essa, composta dal sindaco ed un numero di assessori pari a quello massimo fissato dalla legge regionale, è nominata dal sindaco con le modalità previste dalla legge. Tra gli assessori il sindaco sceglie il vice sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione, in caso di assenza o impedimento.
2.  La giunta è competente alla determinazione e variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici.
3.  Annualmente, prima dell'adozione dello schema di bilancio, la giunta adotta il documento programmatico del fabbisogno di personale.
Art. 16
Convocazione

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2.  Per la convocazione può procedersi in qualsiasi modo a condizione che tutti i componenti vengano avvertiti e messi in condizione di intervenire.
Art. 17
Attività assessoriali

1.  Il sindaco ha la facoltà di delegare ad ogni assessore funzioni proprie, nonché la firma degli atti relativi, trattenendo per se il potere di coordinamento, indirizzo, controllo e revoca.
2.  Il sindaco può sollevare dall'incarico assegnato, in qualsiasi momento, i singoli assessori.
3.  Le deleghe e le eventuali modificazioni, di cui al precedente comma, devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio comunale.
4.  Ogni singolo assessore, di concerto con il dirigente responsabile, predispone il piano esecutivo di gestione degli interventi da porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario. La proposta generale complessiva alla giunta per l'approvazione del piano afferente a tutti gli ambiti di attività è ascritta alla competenza del sindaco e del direttore generale se nominato.
Art. 18
Responsabilità

1.  Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e singolarmente di quelli inerenti al settore di intervento loro assegnato.
Art. 19
Attività deliberativa

1.  La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica, previa acquisizione dei pareri di legge.
2.  I pareri, ancorché obbligatori, non sono vincolanti, per cui l'organo collegiale può, con atto motivato, deliberare in maniera difforme.
Art. 20
Profili generali

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  Le condizioni di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza ed i casi di dimissioni o morte sono sanciti dalla legge.
3/  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art. 21
Poteri di revoca e nomina componenti giunta

1.  Il sindaco rappresenta l'ente. Può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta municipale. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale una relazione circa le ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.
2.  Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza, morte di un singolo assessore.
Art. 22
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale e ne coordina e dirige l'attività, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario, del direttore generale se nominato, dei dirigenti o dei funzionari responsabili.
2.  Può sospendere e revocare i singoli atti compiuti dagli assessori; le proposte di deliberazione devono essere firmate dal sindaco, tranne quelle specificatamente attinenti alle funzioni delegate ai singoli assessori, che possono essere firmate da questi ultimi.
3.  Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente.
4.  L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato.
Art. 23
Programma

1.  Il sindaco, ogni sei mesi, presenta al presidente del consiglio comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma presentato all'atto della candidatura.
2.  Il consiglio comunale deve, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione di cui al 1° comma, esprimere le sue valutazioni.
Art. 24
Partecipazione al consiglio comunale

1.  Il sindaco, o suo delegato, interviene alle sedute del consiglio comunale, senza diritto di voto.
Art. 25
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e consulenza degli organi dell'ente.
2.  Partecipa alle riunioni della giunta municipale e del consiglio comunale senza diritto di voto.
3. Se interpellato esprime il proprio parere sui problemi emersi durante la seduta; assicura, altresì, la redazione dei verbali attraverso un funzionario comunale all'uopo designato.
4.  Ove incaricato delle funzioni di direttore generale, egli assicura il raggiungimento di livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa predisponendo il piano dettagliato degli obiettivi.
5.  Il segretario comunale svolge tutte le altre attribuzioni assegnate attraverso il regolamento di organizzazione adottato dalla giunta municipale.
Art. 26
Vice segretario

1.  Il vice segretario è un funzionario direttivo in possesso di laurea che esercita funzioni vicarie rispetto al segretario ed è nominato mediante concorso pubblico interno od esterno.
Art. 27
Principi generali di organizzazione

1.  L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai seguenti criteri:
1)  flessibilità delle strutture del personale e della divisione del lavoro;
2)  organizzazione del lavoro per programmi ed obiettivi, in modo che ogni singolo atto sia parte di un progetto complessivo e definito;
3)  precisa individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi.
Art. 28
Struttura organizzativa

1.  La struttura organizzativa del Comune è caratterizzata dalla istituzione di ambiti organizzativi per diverse tipologie d'attività con le modalità stabilite dai pertinenti strumenti regolamentari adottati dalla giunta.
Art. 29
Ruolo dei dirigenti (incaricati di funzioni dirigenziali)

1.  I dirigenti hanno un generale potere di coordinamento nei confronti delle unità organizzative a loro subordinate e rispondono dell'efficienza degli uffici loro assegnati; sono i responsabili di tutti i procedimenti amministrativi di competenza della loro ripartizione.
2.  I dirigenti dovranno all'inizio di ogni anno procedere, con atto scritto, che dovrà essere notificato al segretario comunale, alla distribuzione dei carichi di lavoro a ciascuna unità amministrativa all'interno della ripartizione, tenendo conto dei principi di efficienza e razionalità che devono informare l'attività della pubblica amministrazione.
3.  I dirigenti, di concerto con il segretario comunale ovvero con il direttore generale se nominato, possono, con provvedimento motivato, sollevare gli impiegati dalla cura delle unità organizzative assegnategli.
Art. 30
Funzioni e competenze dei dirigenti

1.  I funzionari responsabili o i dirigenti operano perché vengano raggiunti gli obiettivi e le finalità fissate dagli organi dell'ente. Essi devono ogni sei mesi relazionare, con atto scritto, al direttore generale se nominato sull'attività della propria ripartizione, formulando proposte volte al miglioramento dei servizi. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, il direttore generale dovrà diffidare per iscritto il funzionario responsabile o il dirigente, fissando un termine per l'adempimento. Nella relazione dovranno, in particolare, essere indicati i procedimenti amministrativi iniziati e non definiti, nonché quelli definiti.
2.  I funzionari responsabili delle ripartizioni, nell'ambito dei compiti affidategli, curano tutte le fasi istruttorie ed esecutive delle deliberazioni e dei provvedimenti, assumendo la piena responsabilità gestionale.
3.  I dirigenti responsabili svolgono attività aventi rilevanza esterna, essi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione e degli atti amministrativi in genere.
4.  I dirigenti sono direttamente responsabili della efficienza e della capacità delle strutture organizzative loro assegnate. Laddove il direttore generale o il sindaco riscontrino inefficienze ed incapacità a raggiungere gli obiettivi programmati dagli organi di governo dell'ente, la giunta municipale può con delibera motivata sulla base di una apposita relazione del direttore generale sostituire i dirigenti con altro funzionario di pari livello, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
5.  I dirigenti stipulano contratti per conto dell'ente.
Art. 31
Ufficio per i procedimenti disciplinari

1.  Al fine di promuovere e rendere effettivo il controllo sull'attività dei dipendenti è istituito un ufficio per i procedimenti disciplinari la cui responsabilità è affidata al segretario comunale.
2. L'iniziativa per i procedimenti disciplinari compete al segretario comunale, al dirigente nonché ai componenti la giunta municipale.
Art. 32
Incarichi dirigenziali e collaborazione esterna

1.  Per realizzare gli obiettivi programmati dagli organi di governo ed in presenza di preminenti bisogni di carattere amministrativo che lo giustifichino, la giunta municipale può conferire a soggetti esterni incarichi di direzione di servizi essenziali ed implicanti un alto grado di specializzazione e competenza, con contratto di diritto pubblico, o eccezionalmente di diritto privato, a tempo determinato complessivamente non superiore a 2 anni e prorogabili per un altro anno.
2.  La giunta municipale può revocare l'incarico prima della scadenza del termine con delibera motivata, quando il livello dei risultati raggiunti risulta inadeguato.
3.  La giunta municipale può avvalersi di collaborazione esterna ad elevato contenuto di professionalità, per il raggiungimento di particolari obiettivi o per particolari motivate esigenze. L'incaricato deve essere laureato.
Art. 33
Distribuzione carichi di lavoro

1.  La distribuzione dei carichi di lavoro alle diverse unità organizzative, all'interno di ciascuna ripartizione dovrà essere attuata dai dirigenti con atto scritto, all'inizio di ogni anno.
2.  Nelle more dell'adozione dell'atto di cui al precedente comma, verrà considerato responsabile di tutti i procedimenti amministrativi di competenza della propria struttura organizzativa, il dirigente (art. 5, comma 2°, legge n. 10 del 1991).
Art. 34
Forme di collaborazione

1.  Il Comune si avvale della collaborazione dei cittadini per l'espletamento delle proprie attività, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa.
2.  Il Comune deve assicurare la nascita di libere forme associative, permettendogli l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3.  Deve essere garantito ai cittadini, nei modi previsti dal regolamento, diritto di udienza.
4.  Il Comune istituisce un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, anche in forma decentrata, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, conformemente ai principi della legge quadro 104/1992. I criteri e le modalità per l'erogazione dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero, saranno oggetto di apposito regolamento. Per il raggiungimento dei propri fini, il Comune potrà prevedere forme di coordinamento e di cooperazione, anche a mezzo di convenzioni, con altri enti.
Art. 35
Il difensore civico

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa il quale non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
2.  A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso gli organi e gli uffici del comune per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
3.  Il difensore civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
4.  Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente alla questione trattata. Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il difensore civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune entro 90 giorni dall'insediamento.
5.  Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto tra coloro che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
6.  Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto, non può essere riconfermato ed i suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
7.  Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. Il consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune. Il difensore civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal chi presieda l'organo collegiale.
8.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.
9.  Nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio. Il difensore civico può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni concordandone eventualmente il contenuto.
10.  Il difensore civico percepisce l'indennità di carica pari a quella del vice sindaco.
Art. 36
Petizioni e interrogazioni

1.  I cittadini possono presentare petizioni ed interrogazioni su qualsiasi argomento. Le petizioni e le interrogazioni vanno presentate al sindaco, il quale dovrà rispondere per iscritto entro e non oltre 30 gg. dalla presentazione.
Art. 37
Assemblea cittadina

1.  Il sindaco, al fine di garantire una effettiva partecipazione dei cittadini alla gestione amministrativa del Comune, indice annualmente una assemblea cittadina in cui relaziona sull'attività sino a quel momento svolta, ascoltando, altresì, le opinioni dei cittadini sugli argomenti proposti.
Art. 38
Consultazioni referendarie

1.  L'amministrazione comunale è tenuta a convocare i comizi per l'espletamento del referendum quando lo richieda almeno il 20 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o lo ritenga opportuno il consiglio comunale con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
2.  I referendum esperibili possono essere: consultivi, propositivi e abrogativi.
3.  I referendum possono concernere solo ed esclusivamente atti meramente discrezionali e mai atti dovuti o vincolati.
4.  La procedura, i termini e gli effetti del referendum sono indicati nel regolamento, che dovrà essere emanato entro quattro mesi dall'approvazione del presente statuto.
Art. 39
Associazioni

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative e si impegna ad integrare la propria con l'attività delle altre istituzioni che operano liberamente nell'ambito del Comune.
Art. 40
Programmazione delle attività del comune

1.  La programmazione dell'attività del Comune è legata alle risorse finanziarie utilizzabili.
2.  Essa viene definita attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento, anche attraverso l'approvazione del piano esecutivo di gestione che è obbligatoria.
Art. 41
I beni comunali

1.  Il sindaco, nella stessa seduta in cui si procede all'approvazione del bilancio, è tenuto a fare una relazione sullo stato di conservazione e sui modi di utilizzazione dei beni comunali nonché sulla necessità di interventi manutentivi. Tale relazione deve essere messa a disposizione del pubblico almeno tre giorni prima della seduta del consiglio comunale in cui deve essere esposta.
Art. 42
Beni mobili

1.  Ogni bene mobile di proprietà del Comune deve essere assegnato, con atto scritto, all'impiegato che ne fa uso, da quel momento egli risponderà personalmente del suo stato di conservazione e del suo utilizzo. All'atto della riconsegna dovrà essere redatto apposito verbale, circa lo stato di conservazione del bene che deve essere sottoscritto dall'assegnatario e dal funzionario responsabile.
Art. 43
Servizi pubblici locali

1.  Il Comune gestisce tutti i servizi pubblici che hanno rilevanza sociale e permettono il raggiungimento degli obiettivi di promozione dello sviluppo economico e civile.
2.  Dovrà essere scelta la forma di gestione che permetta il migliore e più efficiente raggiungimento degli obiettivi fra quelle previste dal decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
3.  L'azienda speciale è costituita con delibera del consiglio comunale. Essa è deputata alla gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico-sociale. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale. Non possono essere nominati come membri del consiglio di amministrazione e come presidenti i consiglieri comunali, gli assessori ed il sindaco.
4.  Per la gestione dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale e che non hanno alcuna rilevanza imprenditoriale, il Comune può creare le istituzioni. L'istituzione è priva di personalità giuridica, ma è dotata di autonomia gestionale. La sua creazione è deliberata dal consiglio comunale che approva, con la medesima delibera, il relativo regolamento di funzionamento. Dovrà essere redatto e approvato un apposito piano finanziario dal quale risultino le dotazioni dei beni, le forme di finanziamento, il personale assegnato, i fini e gli indirizzi.
5.  Si può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto di diritto pubblico a tempo determinato. Sono organi dell'istituzione:
1)  il consiglio di amministrazione, composto da due membri;
2)  il presidente del consiglio di amministrazione;
3)  il direttore.
6.  Il Comune laddove ravvisi la necessità e le ragioni tecniche tali da giustificarlo, può affidare con delibera consiliare adeguatamente motivata la gestione di determinati servizi a terzi, comprese cooperative o associazioni di qualsiasi genere che non abbiano fini di lucro. La concessione è affidata a mezzo di gara e deve garantire la prestazione di un servizio che soddisfi qualitativamente la richiesta degli utenti e che permetta la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 44
Costituzione di società miste

1.  Il Comune per la gestione dei servizi che richiedono l'impiego di notevoli capitali finanziari ed una organizzazione imprenditoriale o l'espletamento di attività economiche, può costituire S.p.a. miste o rilevare S.p.a. esistenti.
2.  La prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata attraverso l'attribuzione al Comune della maggioranza delle azioni e nel caso di gestione di servizi infracomunali, ai comuni che usufruiscono dei servizi.
3.  Nello statuto della società deve essere stabilito il numero dei rappresentanti del Comune o dei comuni nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.
Art. 45
Consorzi

1.  Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.
Art. 46
Disposizioni transitorie e finali

1.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Art. 47
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
Art. 48
Osservatorio

1.  E' istituito presso il Comune un apposito osservatorio che per un anno dovrà controllare l'effettiva osservanza ed applicazione del presente statuto.
2.  L'osservatorio è composto dal segretario comunale, dal sindaco o suo delegato e dai capigruppo consiliari.
3.  L'osservatorio di cui al comma precedente dovrà redigere, semestralmente, una relazione da cui si evinca: lo stato di attuazione della normativa statutaria, eventuali proposte per accelerarne l'applicazione, proposte di modifica.
(2001.47.2431)
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Statuto del Comune di Ciminna

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia del Comune

1.  Il Comune di Ciminna, Provincia regionale di Palermo, è ente locale autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica, nel rispetto delle norme regionali e in conformità al presente statuto.
2.  Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamenta re, tende ad affermare e rafforzare il principio della de mocrazia e della trasparenza amministrativa.
Art. 2
Autonomia e partecipazione

1.  Il Comune rappresenta la comunità locale, ispira la propria azione al principio della solidarietà, concorre a rimuovere gli ostacoli in ordine economico, sociale e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini al l'organizzazione politica, economica e sociale della co munità.
2.  Il Comune ha il compito di favorire lo sviluppo morale e materiale della propria comunità e di valorizzare la democrazia e l'autogoverno popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
3.  Il Comune promuove il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni, favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche e riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.
Art. 3
Il territorio e la sede comunale

1.  Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica, ha una estensione territoriale di Ha. 5.635.24.48 e confina:
-  a settentrione con i terreni di Villafrati, Baucina, Ventimiglia di Sicilia e parte del territorio di Caccamo;
-  ad oriente con quest'ultimo;
-  a mezzogiorno col territorio di Vicari e Campofelice di Fitalia;
-  ad occidente con quello di Mezzojuso.
2.  Il territorio del Comune può subire modifiche anche su volontà del consiglio comunale secondo le norme vigenti regolanti in materia.
3.  La sede del Comune è sita in via dr. Vito Graziano e può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. In essa si riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni comunali.
Art. 4
Stemma, gonfalone e fascia tricolore

1.  Lo stemma e il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
2.  La fascia tricolore è completata con lo stemma della Repubblica italiana.
3.  L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4.  Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ri correnze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
5.  L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.
Art. 5
Le funzioni del Comune

1.  Il Comune, nel perseguire le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, tenendo presenti gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.
2.  L'attività del Comune è finalizzata al raggiungimen to degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità della gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azio ne, persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
3.  Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
4.  Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali e concorre alla difesa del paesaggio anche al fine di sviluppare il turismo e le attività economiche connesse.
5.  L'attività del Comune si armonizza con la Carta delle Nazioni Unite, anche attraverso l'adesione ad associazioni con enti riconosciuti dalla Comunità europea e dalle Nazioni Unite.
6.  Il Comune promuove ed adotta tutte le iniziative necessarie tendenti ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti. Concorre a mantenere vivi i rapporti con i lavoratori emigrati all'estero e a favorire l'integrazione dell'immigrato con la popolazione locale.
7.  Il Comune considera l'agricoltura elemento fondamentale dell'economia e la sostiene con adeguate politiche d'intervento per l'elevazione delle condizioni di vita degli addetti al settore.
8.  Il Comune riconosce il valore e l'importante funzione dell'attività artigianale e ne promuove lo sviluppo, tutela l'artigianato locale e ne mantiene viva la tradizione.
9.  Il Comune riconosce il valore e l'importanza della piccola impresa e di ogni altra attività economica-professionale e commerciale presente nel territorio.
10.  Il Comune è legittimato ad adottare ogni utile iniziativa idonea a tutelare la sicurezza delle categorie imprenditoriali e produttive in riferimento anche ad atti criminosi.
11.  Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, e promuove la partecipazione di tutti i cittadini, di tutte le forze sociali, economiche e sindacali alla vita amministrativa.
Art. 6
Servizi sociali

1.  Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, ero ga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in danaro sia in natura, a favore dei singoli o dei gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.
2.  Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Concorre altresì ad assicurare, con l'Unità sanitaria locale, comunità locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente e ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini.
3.  Il Comune attua, secondo le modalità previste nelle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a facilitare il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico, avvalendosi anche di istituzioni religiose operanti nel settore e presenti nel territorio.
4.  Il Comune tutela e valorizza: il patrimonio stori co, librario, artistico, archeologico e monumentale, an che promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
5.  Il Comune concorre, con altri enti pubblici e associazioni ed in collaborazione con le forze sociali, a favorire, esaltandone i valori, un ruolo attivo e la presenza delle persone anziane nelle società.
6.  Il regolamento, in relazione all'art. 40 della legge febbraio 1992, n. 104, in presenza di attribuzione della relativa competenza con legge regionale, disciplina l'at tuazione degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone portatrici di handicaps, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
7.  Con lo stesso regolamento saranno disciplinate le modalità del coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.
Art. 7
Sviluppo economico

1.  Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale e la tutela del consumatore. Favorisce l'associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.
2.  Il Comune promuove, con la collaborazione degli altri enti pubblici, interventi finalizzati alla protezione della natura.
Art. 8
Assetto e utilizzazione del territorio

1.  Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzarne un armonico sviluppo anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.
2.  Il Comune in particolare:
a)  vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali;
b)  attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urba nistica;
c)  organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheg gi, idoneo per il soddisfacimento delle esigenze della co munità e che garantisca la più ampia mobilità individua le e collettiva anche con il superamento delle barriere architettoniche;
d)  promuove e coordina, anche l'intesa con la Provincia regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale.
Art. 9
Programmazione

1.  Il Comune, per quanto di propria competenza:
a)  determina e definisce gli obiettivi della program mazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali e progetti ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;
b)  assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti programmatici, la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, nonché, con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini;
c)  concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2.  Il Comune partecipa, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.
Art. 10
L'informazione

1.  Il Comune riconosce fondamentale l'istituzione dell'informazione e cura a tale fine l'adozione di mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Definizione degli organi
Art. 11
Definizione degli organi

1.  Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta e il sindaco.
2.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di pro grammazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo.
3.  La giunta comunale è l'organo di amministrazione del Comune con competenze generali.
4.  Il sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'ente e ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
Art. 12
Obbligo di astensione

1.  Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alle disposizioni di legge, i componenti degli organi del Comune devono astenersi dal prendere parte agli atti, ai provvedimenti e alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie del Comune e degli enti o aziende da esso dipendenti o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione di beni o servizi o appalti di opere del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela.
2.  Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario comunale.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 13
Consiglio comunale - Elezione

1.  L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, sono regolati dalle leggi.
2.  La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali.
3.  In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione avviene secondo le modalità di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 13 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (legge regionale n. 35/97 e legge regionale n. 25/2000).
4.  Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, nell'osservanza dei termini e delle procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.
5.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.
6.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, l'incarico di presidente non può essere durante la legislatura soggetto a nuova nomina, se non nei casi di dimissioni volontarie o decessi.
7.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
8.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente.
9.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
10.  La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 13 agosto 1992, n. 7, è disposta dal sindaco uscente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.
11.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
12.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.
13.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.
14.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 14
Prerogative dei consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano il comune senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento del consiglio.
3.  Le indennità, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
4.  Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.
5.  Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere comunale deve comunicare, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, annualmente i redditi posseduti.
Art. 15
Esercizio della potestà regolamentare

1.  Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto delle leggi regionali e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, modificandoli qualora ne avverte la necessità. Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 la deliberazione di approvazione, i regolamenti sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per giorni 15 consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito avviso di deposito.
Art. 16
Commissioni consultive permanenti

1.  Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni gruppo.
2.  La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3.  Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle commissioni. Ne hanno l'obbligo se richiesti.
4.  Le commissioni hanno facoltà di richiedere la presenza, alle loro riunioni, d'intesa con il sindaco, dei titolari degli uffici, nonché degli amministratori, dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune. Le commissioni hanno inoltre la facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio e possono procedere ad udienze conoscitive.
Art. 17
Commissioni consiliari speciali

1.  Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2.  Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3.  Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.
4.  La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art. 18
Regolamento interno

1.  Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del consiglio comunale e per l'elezione del sindaco e della giunta, apposito regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
2.  Il regolamento interno di cui al precedente comma dovrà in ogni caso disciplinare:
a)  la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo;
b)  la convocazione del consiglio comunale;
c)  la disciplina delle sedute e della verbalizzazione;
d)  la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
e)  l'organizzazione dei lavori del consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.
3.  In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio; è capogruppo di ciascuna lista il consigliere la cui nomina da parte del gruppo di appartenenza viene notificata alla segreteria del Comune.
Capo III
Giunta comunale - Documento programmatico
Art. 19
Composizione della giunta comunale

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da 5 assessori, art. 6, legge regionale n. 30/2000.
2.  Il sindaco eletto al primo turno, entro 10 giorni della proclamazione, nomina la giunta sciegliendone i componenti tra i consiglieri del comune ovvero tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in 5 anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
3.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza della carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
4.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.
5.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per il quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
6.  Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.
7.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.
8.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
9.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
10.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. Il tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale esprimerà valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7 del 13 agosto 1992. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
11.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
12.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'in tera giunta.
Art. 20
Documento programmatico

1.  Il documento programmatico delinea l'indirizzo politico-amministrativo cui si atterrà l'esecutivo proposto ed individua i progetti e le linee di intervento da attuare nel corso della durata della carica.
2.  Il documento programmatico, sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune, viene presentato dal sindaco entro 10 giorni dall'insediamento in seduta pubblica al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Capo IV
Il sindaco
Art. 21
Funzioni e competenze

1.  Il sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente.
2.  Il sindaco presta giuramento innanzi al consiglio comunale nella seduta d'insediamento.
3.  Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
4.  Il sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
5.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
6.  Il numero degli incarichi di cui al comma 4 non può essere superiore a 2 nei comuni fino a 10.000 abitanti.
7.  Gli esperti nominati devono essere dotati di documentazione professionale, in caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
8.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti della partecipazione Iniziativa popolare Organismi della partecipazione e della consultazione
Art. 22
Istituti della partecipazione

1.  Sono istituti della partecipazione:
a)  l'iniziativa popolare;
b)  gli organismi di partecipazione e consultazione;
c)  il referendum consultivo;
d)  la partecipazione al procedimento amministrativo;
e)  il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
f)  il difensore civico.
Art. 23
L'iniziativa popolare

1.  Tutti gli elettori, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare petizioni e proposte.
2.  Tutte le petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate da almeno 100 presentatori. Le proposte devono essere articolate. le proposte e le petizioni devono riguardare questioni di carattere impersonale attinenti alle funzioni comunali ed ai servizi.
3.  Le petizioni e le proposte, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari di cui al precedente art. 18, comma 2, lett. a), la quale ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione di promotori, sono esaminate dalla giunta comunale entro 60 giorni dalla loro presentazione nella segreteria generale.
4.  Il sindaco comunica l'esito delle petizioni e proposte entro 10 giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario, informandone il consiglio comunale nella prima seduta.
5.  Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla presentazione il sindaco è tenuto ad iscrivere l'argomento al primo punto all'ordine del giorno del consiglio comunale da convocare entro 30 giorni successivi.
6.  Il regolamento disciplina le modalità e i termini per la presentazione ed esame delle petizioni, proposte e richieste.
Art. 24
Organismi di partecipazione

1.  Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, con modi e strumenti idonei, l'effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
2.  Il Comune, a tale scopo:
a)  promuovere la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati in materia e/o per aggregazione di interessi, costituiscono l'effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali;
b)  valorizza le organizzazioni del volontariato, le associazioni che perseguono scopi senza fini di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.
3.  Il Comune istituisce consulte permanenti di rappresentanti di organismi o di una o più categorie delle formazioni sociali di cui al secondo comma del presente articolato per la gestione di servizi o per lo svolgimento di attività o iniziative che investono particolari problematiche dei relativi settori di interesse.
4.  L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali.
5.  Con apposito regolamento saranno disciplinati il riconoscimento ed i rapporti con gli organismi di cui al presente articolo in base al principio che le commissioni consultive costituiscono sede istituzionale di audizione e di confronto con i rappresentanti delle realtà associative.
Art. 25
Pratica sportiva

1.  Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In particolare, tutela l'attività sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri enti preposti e della normativa vigente.
2.  Il Comune, per tali fini, collabora con le strutture regionali del CONI e con le altre corrispondenti territoriali, nonché con quelle degli enti di promozione e le associazioni di base.
3.  Il Comune assicura, attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per i servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attività sportive.
4.  Il Comune privilegia, nella strutturazione dei servizi, quelli relativi alla programmazione, costruzione e gestione dei nuovi impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica, formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica.
Art. 26
Riunioni ed assemblee

1.  Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi di formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalità d'uso, le limitazioni e le cautele necessarie.
2.  Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:
a)  la formazione di comitati e commissioni;
b)  dibattere problemi;
c)  sottoporre proposte, programmi, consuntivi e de liberazioni.
Capo II
Referendum consultivo, abrogativo e propositivo
Art. 27
Indizione del referendum consultivo, abrogativo e propositivo

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi, abrogativi e propositivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale ad esclusione degli atti concernenti i bilanci, i tributi e le tariffe nonché le elezioni, le nomine e le designazioni, le revoche o decadenze ed i provvedimenti ad esso inerenti, il funzionamento del consiglio comunale, le attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
2.  E' indetto, altresì, referendum consultivo, abrogativo e propositivo su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, quando lo richiedono almeno il 25% degli iscritti nelle liste elettorali del comune.
Art. 28
Disciplina dei referendum consultivi, abrogativi e propositivi

1.  La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al precedente art. 27 deve essere fatta da un "comitato promotore" costituito almeno da 25 iscritti nelle liste elettorali del comune. L'ammissibilità dei referendum, sia riguardo la materia che alle formulazioni dei quesiti nonché la loro indizione sono deliberate dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla richiesta.
2.  Per i referendum comunali trovano applicazione le norme in vigore per i referendum nazionali. Con la stessa deliberazione di indizione dei referendum di cui al precedente art. 27 il consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme regionali per assicurare il loro corretto svolgimento. Sul medesimo argomento è consentita, nell'arco della legislatura, una sola tornata referendaria.
3.  Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comuna le è tenuto ad adottare un provvedimento avente per og getto la proposta sottoposta a referendum.
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo. Diritto di accesso e di informazione
Art. 29
Pubblico dibattito

1.  L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in maniera rilevante sulla economia e sull'asset to del territorio devono essere preceduti da pubblico dibattito.
2.  Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del consiglio comunale. L'ufficio proponente con iniziativa dell'assessorato di settore, previo pubblico avviso, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.
3.  Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire proposte e osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal sindaco o suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.
4.  Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni dell'iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facoltà, per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sarà redatto apposito verbale.
Art. 30
Diritto di accesso ai provvedimento e informazioni ai cittadini

1.  Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di trasparenza e di semplicità delle procedure.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa di sposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3.  Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, enti e associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ri cerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.
4.  Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.
5.  Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi.
Art. 31
Diritto di udienza dei cittadini

1.  Tutti i cittadini hanno diritto di partecipare al l'attivi tà del comune attraverso l'esercizio del diritto di udien za.
2.  L'esercizio del diritto di udienza può essere esercitato davanti al sindaco, agli assessori o ai funzionari da gli stessi delegati.
3.  L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
Capo IV
Difensore civico
Art. 32
Istituzione e finalità

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico con sede nel palazzo comunale.
2.  Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti dal presente statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune e delle aziende ed enti dipendenti segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Art. 33
Nomina e durata in carica

1.  L'incarico di difensore civico è conferito dal consiglio comunale con deliberazione adottata con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, con votazione segreta, ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali che dia garanzia di indipendenza e di imparzialità.
2.  Il difensore civico dura in carica contestualmente al consiglio comunale, può essere confermato una sola volta con le stesse modalità previste per l'elezione. In ogni caso questi svolge le sue funzioni fino alla nomina del suo successore.
3.    Il difensore civico deve possedere i seguenti requisiti:
a)  età non inferiore a 40 né superiore a 70 anni;
b)  adeguata competenza giuridico-amministrativa;
c)  specifiche esperienze professionali attinenti all'in ca rico;
d)  deve essere in possesso almeno di scuola media superiore
e)  deve essere residente da almeno 5 anni nel Co mune.
4.  Il difensore civico è funzionario onorario e acquista figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.
5.  Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco secondo la formula dell'art. 11 del decreto legislativo 10 giugno 1957, n. 3.
Art. 34
Prerogative del difensore civico

1.  Il difensore civico raccoglie reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi co munali, anche se non gestiti direttamente dal Comune e pertanto:
a)  interviene presso l'amministrazione comunale, gli enti e aziende dipendenti per controllare e verificare se nei procedimenti amministrativi sono state rispettate le procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando, nei modi e nei termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e in competenze, proponendo iniziative al fine di rimuovere le cause;
b)  agisce, sia a richiesta sia di propria iniziativa, al lorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità;
c)  segnala eventuali irregolarità al difensore civico provinciale o regionale, ove esistano, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o anomalie nel l'attività amministrativa delegata dalla Provincia e dalla Regione;
d)  ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato.
2.  Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamen to delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
3.  Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nel l'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
Art. 35
Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca

1.  Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
a)  coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c)  coloro che ricoprono incarichi nei partiti a qualsiasi livello;
d)  coloro che abbiano subito condanne penali o ab biano procedimenti penali in corso.
e)  coloro che, candidati nelle ultime elezioni amministrative comunali, hanno conseguito l'elezione.
2.  L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica o con l'esercizio di qual siasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.
3.  L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
4.  L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non rimuove la relativa causa entro 20 giorni.
5.  Per gravi motivi connessi con l'esercizio della funzione l'incarico può essere revocato con deliberazione consiliare da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.
6.  Rendendosi vacante, per qualsiasi causa, l'ufficio, il consiglio comunale, entro 60 giorni, provvede alla no mina del successore.
Art. 36
Modalità di intervento Rapporti con il consiglio comunale

1.  I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, qualora ritengano non rispettate le norme vigenti, hanno facoltà di richiedere l'intervento del difensore civico per rimuovere e gli abusi, le carenze ed i ritardi degli uffici.
2.  Il difensore civico, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, può convocare direttamente il funzionario re sponsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni per procedere congiuntamente all'esame del la pratica e del procedimento.
3.  Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, fissa il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione all'interessato, all'ufficio competente e al sindaco.
4.  Trascorso inutilmente tale termine il difensore civico comunica al sindaco l'inadempienza riscontrata per i successivi provvedimenti di competenza.
5.  Il difensore civico invia al consiglio comunale, en tro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta il consiglio comunale o la maggioranza lo ritenga opportuno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
6.  Partecipa alle sedute del consiglio comunale senza diritto a voto.
Art. 37
Ufficio e indennità

1.  Per l'esercizio della sua attività il difensore civico dispone di apposito e adeguato ufficio.
2.  Al difensore civico spetta una indennità di carica pari a quella massima attribuibile al sindaco.
Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE SERVIZI PUBBLICI
Art. 38
Forme associative e di cooperazione

1.  Il Comune, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale, per la gestione coor dinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e legge regionale n. 30/2000, con i seguenti strumenti:
a)  la convenzione tra comuni e Provincia;
b)  il consorzio tra i comuni e la Provincia e/o tra enti e locali diversi;
c)  l'accordo di programma.
Art. 39
Forme di gestione

1.  Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
a)  in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2.  Per gli amministratori degli enti di cui alle lett. c) e d) e delle società di cui alla lett. e) del precedente comma 1, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 apri le 1981, n. 154, non costituiscono causa di ineleggibilità agli incarichi le funzioni conferite ad amministratori del comune in concessione con il mandato elettivo.
Art. 40
Aziende speciali

1.  Il consiglio comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire aziende speciali dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, con proprio statuto e regolamen to approvati dal consiglio comunale.
2.  Sono organi dell'azienda speciale:
a)  il presidente;
b)  il consiglio di amministrazione;
c)  il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
3.  Il consiglio di amministrazione dell'azienda è no minato dal consiglio comunale a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti.
4.  I componenti del consiglio di amministrazione so no scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecni ca e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uf fici pubblici ricoperti.
5.  Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci illimitatamente re sponsa bili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del l'azienda.
6.  I componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda restano in carico fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive. Agli stessi spettano le indennità e i rimborsi di spesa previsti dalla legge e dallo statuto del l'azien da stessa.
7.  La revoca e la sfiducia costruttiva del consiglio di amministrazione e dei singoli componenti è deliberata dal consiglio comunale con le procedure di cui all'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
8.  Il presidente è designato dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza del l'azien da e cura i rapporti con gli organi comunali.
9.  Il direttore viene nominato dalla giunta comunale secondo le modalità fissate dal regolamento.
10.  Alla giunta comunale spetta:
a)  esercitare, con l'assistenza del funzionario comunale preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b)  riferire annualmente al consiglio comunale con apposita relazione sui risultati della gestione.
11.  Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi dell'azienda ed esercita la vigilanza.
12.  Lo statuto dell'azienda disciplina le modalità di controllo sugli atti dell'azienda.
13.  La nomina dei revisori dei conti e del direttore è disciplinata dallo statuto dell'azienda.
14.  Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui al regolamento ap provato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, nonché quelle del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e testo unico n. 267/2000.
Art. 41
Istituzione

1.  Il consiglio comunale, per la gestione dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell'istituzione viene approvato anche il relativo regolamento.
2.  Sono organi dell'istituzione:
a)  il consiglio di amministrazione;
b)  il presidente;
c)  il direttore, al quale è attribuita la responsabilità gestionale.
3.  Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all'art. 40 e con i medesimi requisiti. Restano in carica per il periodo di vigenza del consiglio comunale che li ha nominati e comunque fino alla nomina dei successori.
4.  Il presidente rappresenta l'istituzione all'esterno ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento.
5.  Il consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'istituzione secondo modalità stabilite dal regolamento.
6.  Il consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione nonché l'entità dei trasferimenti ed approva gli atti fondamentali definiti dal regolamento.
7.  Alla giunta comunale spetta:
a)  esercitare, con l'assistenza del funzionario preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;
b)  riferire annualmente al consiglio comunale, con apposita relazione, sui risultati della gestione.
Titolo V
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 42
Principi generali

1.  L'attività amministrativa e regolamentare del Co mu ne è ispirata ai principi stabiliti dal presente statuto privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla sfera burocratica.
2.  Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché del buono andamento ed imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.
3.  Particolare cura è riservata all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nonché ai relativi regolamenti attuativi.
Art. 43
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, l'or ganizzazione degli uffici e dei servizi informati a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di ge stione secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento organico del personale fissa anche la dotazione organica complessiva. Il consiglio comunale definisce i criteri generali da adottarsi nella formazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2.  I regolamenti di cui al primo comma disciplinano anche l'attribuzione, ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le mo dalità dell'attività di coordinamento tra il segretario generale e i funzionari responsabili degli uffici o servizi.
3.  Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari direttivi responsabili.
4.  I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5.  Il regolamento organico del personale deve, in ogni caso, disciplinare:
a)  l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
b)  il ruolo organico del personale;
c)  lo stato giuridico e il trattamento economico del personale in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
d)  le modalità di coordinamento tra segretario co munale ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio;
e)  le modalità organizzative della commissione di disciplina;
f)  per motivi di particolare urgenza o di esigenze di servizio il sindaco può disporre la mobilità del personale a parità di livello, anche in mansioni diverse.
Art. 44
Il segretario comunale

1.  Il Comune ha un segretario comunale titolare, funzionario statale iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale, fatte salve le attribuzioni di cui alle disposizioni del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 123 e del decreto legislativo C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567.
2.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale funzionalmente dipen de e degli indirizzi organizzativi assunti dagli organi preposti:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei re sponsabili degli uffici e dei servizi;
b)  coordina l'attività dei funzionari direttivi;
c)  cura l'attuazione dei provvedimenti;
d)  è responsabile dell'istruttoria delle delibere;
e)  partecipa, con funzioni consultive, referenti e assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta curando la redazione dei relativi verbali che sottoscrive insieme al sindaco;
f)  svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.
Art. 45
Gruppo di coordinamento

1.  E' istituito il "gruppo di coordinamento" composto:
a)  dal segretario comunale che lo presiede;
b)  dai responsabili degli uffici e dei servizi.
2.  Il gruppo di coordinamento ha il compito di definire:
a)  l'iter dei procedimenti coinvolgenti più uffici o servizi:
b)  nei casi dubbi definire le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.
Art. 46
Valutazione attività dei responsabili degli uffici e servizi

1.  L'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi è valutata annualmente dal segretario comunale, che relaziona alla giunta municipale, in relazione alla tempestività ed alla completezza con la quale sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, tenuto conto anche delle condizioni ambientali e organizzative e della concreta disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
Art. 47
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari devono stabilire:
a)  la durata del rapporto che non potrà superare la durata del programma;
b)  i criteri per la determinazione del compenso;
c)  la natura privatistica del rapporto.
3.  I provvedimenti di incarico devono essere correda ti da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.
Art. 48
Albo pretorio

1.  E' istituito, nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2.  La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3.  Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamentare, debbono essere pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA'
Capo I
Demanio e patrimonio. Finanza locale.
Attività contrattuale
Art. 49
Finanza locale

1.  Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.
2.  Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
3.  Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelli ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.
Art. 50
Bilancio e conto consuntivo

1.  Il Comune delibera, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.
2.  Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione siciliana. Il bilancio ed i suoi allegati debbono comunque essere redatti osservando gli schemi ufficiali.
3.  Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
4.  Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti.
Art. 51
Servizio economato

1.  Apposito regolamento disciplina la gestione e la revisione degli interventi ed il servizio di economato.
Art. 52
Attività contrattuale

1.  Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e locazioni, il Comune provvede mediante contratti.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione a contrarre dal responsabile del procedimento di spesa.
3.  La determinazione deve indicare:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente.
Capo II
Revisore dei conti. Controllo della gestione
Art. 53
Revisione economico-finanziaria

1.  Il consiglio comunale elegge il revisore in conformità al disposto dell'art. 23 del testo unico n. 267/2000.
2.  Le proposte di nomina, corredate, per ciascun candidato, del relativo curriculum vitae e della dichiarazione di accettazione, debbono essere depositate presso la segreteria generale almeno cinque giorni prima della riunione di consiglio comunale.
3.  Non possono essere nominati revisori dei conti:
a)  i parenti e gli affini, fino al quarto grado, dei componenti della giunta comunale, del segretario comunale e del responsabile dell'ufficio di ragioneria del comune;
b)  i consiglieri provinciali e regionali;
c)  gli amministratori di enti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune;
d)  i candidati che nelle ultime elezioni amministrative comunali non hanno conseguito l'elezione.
4.  In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il consiglio comunale procede alla surrogazione entro 30 giorni. I nuovi nominati restano in carica fino al compimento del triennio in corso.
Art. 54
Controllo della gestione

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo per verificare la rispondenza della gestione del bilancio relativa agli uffici e servizi cui sono preposti con il fabbisogno dell'intero esercizio.
2.  Dalle operazioni eseguite e delle risultanze accertate i predetti responsabili redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono alla giunta e al revisore. La giunta comunale, in base ai detti verbali, avvalendosi della collaborazione del revisore, redige, trimestralmente, per il consiglio comunale, la situazione aggiornata, segnalando qualsiasi anomalia riguardante la gestione e proponendo i relativi rimedi.
3.  Qualora i dati rilevati facciano prevedere uno squilibrio di bilancio, il consiglio comunale adotta nei modi e termini di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo 1° lu glio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione per ripristinare l'equilibrio della gestione.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55
Modificazioni e abrogazione dello statuto

1.  Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, così come modificata dall'art. 1 della legge regionale n. 30/2000.
2.  La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3.  L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo. Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo.
4.  Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso 1 anno dalla deliberazione di revisione.
Art. 56
Adozione dei regolamenti

1.  Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2.  Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberati entro 6 mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1.
3.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 restano in vigore i regolamenti vigenti se e in quanto compatibili con la legislazione in materia.
Art. 57
Entrata in vigore

1.  Dopo l'espletamento del controllo da parte del com petente Organo regionale, il presente statuto è pubblicato è nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato all'Assessorato regionale degli enti lo cali, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli sta tuti.
2.  Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se posteriore.
3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.
4.  L'entrata in vigore del presente statuto è certificata dal segretario comunale su ogni copia rilasciata.
Art. 58
Adeguamento dello statuto

1.  Il consiglio comunale provvede ad adeguare lo statuto alle nuove disposizioni di principio stabilite da leggi generali dello Stato e della Regione siciliana.
2.  Lo statuto si intende automaticamente adeguato ad eventuali norme che modificano l'attuale legislazione sulle autonomie locali.
Approvato con delibera del consiglio comunale n. 50 del 21 settembre 2001, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini dall'in vio all'organo di controllo.
(2001.45.2351)
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Statuto del Comune di Ramacca

Lo statuto del Comune di Ramacca è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 15 maggio 1993.
Si ripubblica questo nuovo testo a seguito di modifiche approvate dal consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 25 settembre 2001, esecutivo per decorrenza dei termini dal l'invio all'organo di controllo.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Autonomia statutaria

1.  Il Comune di Ramacca è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispet to della Costituzione e dei principi generali del l'ordi namento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3.  Il Comune rappresenta la comunità di Ramacca nei rapporti con lo Stato, con la Regione siciliana, con la Provincia regionale di Catania e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
Art. 2
Finalità

1.  Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso ci vile, sociale ed economico della comunità di Ramacca e frazioni, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2.  Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3.  In particolare il Comune ispira la sua azione ai se guenti principi:
a)  rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b)  promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c)  recupero, tutela e valorizzazione delle risorse na turali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni lo cali;
d)  tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e)  superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f)  promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
g)  promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori dell'agricoltura e del commercio, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
Art. 3
Territorio e sede comunale

1.  Il territorio del Comune si estende per 330 kmq., confina con i Comuni di Castel di Judica, Mineo, Palagonia, Aidone, Belpasso e Paternò e comprende il centro urbano di Ramacca e la frazione Libertinia.
2.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piaz za Umberto I n. 14.
3.  Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4.  All'interno del territorio del Comune di Ramacca non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
5.  All'eventuale variazione territoriale del Comune si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 8 della legge regionale n. 8 del 23 dicembre 2000.
Art. 4
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Ramacca.
2.  Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da: azzurro a nove spighe di grano poste a ventaglio, legate da un nastro tricolore accostate da due grappoli di uva nera pampinati di verde.
3.  Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone partito di azzurro e giallo caricato dallo stem ma precedente ed accompagnato dal sindaco o da un as sessore delegato e scortato dalla polizia municipale.
4.  La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 5
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3.  Le modalità di elezioni e funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 6
Programmazione e cooperazione

1.  Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2.  Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia regionale di Catania, con la Regione siciliana.
Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 7
Organi

1.  Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2.  Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3.  Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4.  La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono assun te, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3.  Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4.  I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal sindaco, dall'assessore anziano e dal segretario, mentre quelli delle sedute del consiglio sono firmati dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario.
Art. 9
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti nella prima seduta del consiglio.
2.  L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3.  Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle mo dalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4.  Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5.  Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6.  Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10
Norme di funzionamento del consiglio

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giu ramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
2.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
3.  La prima seduta del consiglio comunale è convocata e presieduta così come previsto dalle vigenti norme sulle autonomie locali.
4.  In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, si procederà nei modi di legge.
5.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per la riunione ordinaria e straordinaria del consiglio per determinazione propria o per richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.
6.  La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può contenere anche una seconda convocazione.
7.  L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
8.  L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve adeguatamente essere pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
9.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio spetta al presidente.
10.  La richiesta di convocazione del consiglio spetta anche ad un quinto dei consiglieri in carica ed in tale ipotesi, il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni dalla data della richiesta inserendo con puntualità all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i consiglieri richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo delle proposte da discutere.
11.  A detto ordine del giorno può, comunque, seguire un ordine del giorno suppletivo. Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del consiglio, se non iscritto all'ordine del giorno ed i relativi atti messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o, nei casi d'urgenza, ventiquattrore prima.
12.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulle capacità stesse. La previsione di tale deroga alla regola generale della seduta sarà me glio disciplinata con il regolamento che il consiglio adotterà ai fini di disciplinare lo svolgimento dei propri lavori.
13.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri dei giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1.  Entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e a progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2.  Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio co munale.
3.  Con cadenza almeno annuale, il consiglio provve de, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o mo difiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4.  Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 12
Commissioni

1.  Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o spe ciali per fini di controllo, di inchiesta, di studio e, a maggioranza assoluta dei propri membri, anche di indagine. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.  Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'ogget to e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3.  La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art. 13
Consiglieri

1.  Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3.  I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri

1.  I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2.  Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del presidente del consiglio comunale, una adeguata e preventiva informazione sul le questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 16 del presente statuto.
4.  Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5.  Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
6.  Il consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto al consiglio, esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il consiglio provvede all'immediata surrogazione del dimissionario. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
Art. 15
Convocazione e sedute del consiglio comunale

1.  Per lo svolgimento degli atti di propria competenza, la convocazione e la presidenza del consiglio avvengono nei modi di cui al precedente art. 10 e le sedute si svolgono secondo quanto riportato nei seguenti commi.
2.  Esso si riunisce validamente e, quindi, il consiglio può svolgere la sua attività deliberativa, ispettiva o di altra natura, con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che per determinati argomenti la legge non dispone di una maggioranza speciale.
3.  La mancanza del numero legale comporta la so spensione dei lavori di un'ora della seduta; alla scadenza dell'ora, la seduta ha luogo se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.
4.  La sospensione della seduta, per mancanza del numero legale, può aver luogo una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa, al fine di determinare la prosecuzione. Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo, con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione. La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del numero legale si verifichi nel corso della seduta.
5.  La seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, con l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo dei due quinti si computano per unità.
6.  Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza e delle deliberazioni:
a)  i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, mentre concorrono quelli che si astengono volontariamente;
b)  coloro che escono dalla sala prima della votazione.
7.  Il consiglio delibera solo su proposte iscritte all'ordine del giorno; nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale;
8.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui gli argomenti da trattare implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone in tal caso anche la votazione è segreta oppure nei casi in cui lo stesso consiglio, con deliberazione motivata, determini la segretezza della seduta oppure nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli stessi interessi della pubblica amministrazione se trattati pubblicamente.
9.  La votazione avviene a voto palese, tranne l'ipotesi in cui l'argomento attiene ad un apprezzamento sulle persone così come riportato nel precedente art. 10.
Art. 16
Scioglimento e decadenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore per gli enti locali e, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, parere che se non reso entro 60 giorni dalla richiesta, se ne prescinde, per le seguenti cause;
a)  quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento;
b)  mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione della sedu ta fissata dal commissario nominato dall'assessore per la predisposizione d'ufficio dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio;
c)  in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
2.  Il consiglio inadempiente per come sopra rimane sospeso in attesa della definizione della procedura di applicazione della sanzione di scioglimento.
3.  Il consiglio comunale decade;
a)  nel caso di fusione di due o più comuni;
b)  nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al comune, senza che ne sia stata possibile la sostituzione mediante surroga.
4.  La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, il quale contestualmente nomina un commissario straordinario.
4.  Il decreto di scioglimento e di decadenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea regionale.
Art. 17
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2.  I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3.  E' istituita, presso il Comune di Ramacca, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 12, comma 3, del presente statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4.  I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
5.  Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6.  I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di 4 consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale co munale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco.
Art. 18
Sindaco

1.  Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini.
2.  Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.
3.  Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende al l'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4.  Il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5.  Il sindaco coordina e riorganizza secondo le competenze attribuitegli dalla legge gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici coordinati sul territorio.
6.  Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuo e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Art. 19
Attribuzioni di amministrazione

1.  Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'am ministrazione del Comune; in particolare in sindaco:
a)  dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b)  promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c)  convoca i comizi per i referendum previsti dal presente statuto;
d)  esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
e)  emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclu sivamente locale, nonché nei casi di emergenza previsti dalla legge;
f)  nomina il segretario comunale, scegliendolo nel l'ap posito albo;
g)  può conferire o revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale;
h)  nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
i)  per l'espletamento di attività connesse con le ma terie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione; il numero di incarichi non può essere superiore a due. Gli esperti sopra nominati devono essere dotati almeno del titolo di laurea;
j)  trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Art. 20
Attribuzioni di vigilanza

1.  Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2.  Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Co mune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Co mune.
3.  Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 21
Attribuzioni di organizzazione

1.  Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a)  esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
b)  propone argomenti da trattare in giunta, ne di spone la convocazione e la presiede.
Art. 22
Vicesindaco

1.  Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2.  Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni, agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
Art. 23
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le di missioni.
2.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei componenti del consiglio.
3.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede allo scioglimento del consiglio comunale, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale n. 35/97.
Art. 24
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta comunale ma non del consiglio comunale che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente alla elezione del sindaco da effettuarsi nel primo turno elettorale utile.
2.  L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3.  La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4.  La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5.  Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 25
Giunta comunale

1.  La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2.  La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.  La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 26
Composizione

1.  La giunta è composta dal sindaco e da un minimo di sei ed un massimo di sette assessori, dei quali uno è investito della carica di vicesindaco.
2.  Gli assessori sono scelti dal sindaco fra coloro in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a consigliere comunale.
3.  Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 27
Nomina

1.  Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2.  Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli assessori dimissionari.
3.  Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4.  Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 28
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3.  Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 29
Competenze

1.  La giunta collabora con il sindaco e esercita la sua competenza nelle materie e per gli atti indicati nella normativa vigente in materia di enti locali.
2.  La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Titolo II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 30
Partecipazione popolare

1.  Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2.  La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3.  Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 31
Associazionismo

1.  Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2.  A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3.  Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4.  Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5.  Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6.  Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Art. 32
Contributi alle associazioni

1.  Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2.  Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito.
3.  Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4.  Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5.  Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Art. 33
Volontariato

1.  Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 34
Il diritto di udienza

1.  Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
2.  Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità e le forme dell'esercizio del diritto di udienza.
Art. 35
Consultazioni

1.  Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento.
2.  La consultazione interviene per volontà del sindaco, del consiglio comunale, o di un numero di cittadini che rappresentino il 25% degli elettori secondo modalità individuate da apposito regolamento.
3.  Sulle questioni oggetto di consultazione è fatto obbligo alle competenti autorità di pronunciarsi nel termine massimo di 60 giorni.
Art. 36
Petizioni

1.  Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2.  La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3.  La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4.  Se la petizione è sottoscritta da almeno 25 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5.  Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6.  Se la petizione è sottoscritta da almeno 25 persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale.
Art. 37
Proposte

1.  Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 25 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 15 giorni dal ricevimento.
2.  L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3.  Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 38
Referendum

1.  Il sindaco, il consiglio comunale, o un numero di elettori non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali possono richiedere l'indizione di referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale.
2.  Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
Art. 39
Accesso agli atti

1.  Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2.  Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3.  La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4.  In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5.  In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6.  Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 40
Diritto di informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2.  La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e piazze del centro urbano.
3.  L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4.  Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5.  Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6.  Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 41
Istanze

1.  Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2.  La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.
Capo IV
Difensore civico
Art. 42
Nomina

1.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
2.  Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3.  La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4.  Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5.  Non può essere nominato difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto;
c)  i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d)  chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale.
Art. 43
Decadenza

1.  Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2.  La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3.  Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
4.  In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.
Art. 44
Funzioni

1.  Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2.  Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene siano stati violati la legge, lo statuto, o il regolamento.
3.  Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4.  Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5.  Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
Art. 45
Facoltà e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2.  Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3.  Egli inoltre può richiedere al responsabile del servzio interessato documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4.  Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5.  Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, eventualmente esprimendo parere circa il contenuto.
6.  E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività delle p.a., di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
Art. 46
Relazione annuale

1.  Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2.  Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3.  La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
4.  Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale.
Art. 47
Indennità di funzione

1.  Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.
Capo V
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 48
Diritto di intervento nei procedimenti

1.  Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2.  L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 49
Procedimenti a istanza di parte

1.  Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2.  Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3.  A ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.
4.  Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5.  Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 50
Procedimenti a impulso di ufficio

1.  Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2.  I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.
3.  Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 39 dello statuto.
Art. 51
Determinazione del contenuto dell'atto

1.  Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e l'autorità amministrativa.
2.  In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
Titolo III
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 52
Obiettivi dell'attività amministrativa

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2.  Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3.  Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 53
Servizi pubblici comunali

1.  Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
2.  I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 54
Forme di gestione dei servizi pubblici

1.  Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b)  in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per le gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f)  a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2.  Il Comune può partecipare a società per azioni, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3.  Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4.  I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 55
Aziende speciali

1.  Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2.  Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3.  I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 56
Struttura delle aziende speciali

1.  Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e il controllo.
2.  Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3.  Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4.  Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal testo unico n. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5.  Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6.  Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7.  Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 57
Istituzioni

1.  Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune dotate di autonomia gestionale.
2.  Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3.  Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4.  Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5.  Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
Art. 58
Società per azioni o a responsabilità limitata

1.  Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2.  L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3.  Il sindaco sceglie i rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale.
4.  I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5.  Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6.  Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
Art. 59
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 60
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2.  A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del presente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 42, 2° comma del presente statuto.
4.  Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 61
Accordi di programma

1.  Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2.  L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.  Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Titolo IV
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Uffici
Art. 62
Principi strutturali e organizzativi

1.  L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a)  una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b)  l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 63
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e servizi.
2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.  I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4.  Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 64
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4.  Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti.
Art. 65
Diritti e doveri dei dipendenti

1.  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo in categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.  Il regolamento degli uffici e servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4.  Il regolamento degli uffici e servizi individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
Capo II
Personale direttivo
Art. 66
Direttore generale

1.  Il sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al segretario. Può altresì procedersi alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra Comuni la cui popolazione sommata raggiunga i 15.000 abitanti.
Art. 67
Compiti del direttore generale

1.  Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2.  Il direttore generale sovraintende alle gestioni del l'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Art. 68
Funzioni del direttore generale

1.  Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2.  Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)  predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b)  organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c)  verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d)  promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e)  autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f)  emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g)  gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h)  riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i)  promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
Art. 69
Responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento degli uffici e dei servizi.
2.  I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3.  Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco.
Art. 70
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2.  Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a)  presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b)  rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c)  emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d)  provvedono ad autenticazioni e alle legalizzazioni;
e)  pronunciano le ordinanze di demolizione dei ma nu fatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f)  emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
g)  pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000;
h)  promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i)  provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j)  forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
l)  concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
m)  rispondono, se nominato nei confronti del direttore generale, ovvero del sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3.  I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
Art. 71
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1.  Il sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2.  Il sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incarico con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000.
3.  I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Art. 72
Collaborazioni esterne

1.  Il regolamento può prevedere collaborazioni ester ne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2.  Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 73
Ufficio di indirizzo e di controllo

1.  Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del decreto legislativo n. 267/2000.
Art. 74
Controllo interno

1.  Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del decreto legislativo n. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/99.
2.  Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza; la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.
Capo III
Il segretario comunale
Art. 75
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale è nominato dai sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2.  Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3.  Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4.  Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 76
Funzioni del segretario comunale

1.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco e rispettivamente assessori e consiglieri.
2.  Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3.  Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4.  Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5.  Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.
Art. 77
Vicesegretario comunale

1.  La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2.  Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Capo IV
La responsabilità
Art. 78
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2.  Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3.  Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art. 79
Responsabilità verso terzi

1.  Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2.  Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3.  La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4.  Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 80
Responsabilità dei contabili

1.  Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Capo V
Finanza e contabilità
Art. 81
Ordinamento

1.  L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.
Art.82
Attività finanziaria del Comune

1.  Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2.  I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3.  Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4.  La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
5.  Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art.83
Amministrazione dei beni comunali

1.  Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al responsabile del servizio interessato dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2.  I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
3.  Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art.84
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3.  Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
Art.85
Rendiconto della gestione

1.  Ifatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2.  Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3.  La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 86
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3.  La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art.87
Collegio dei revisori dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2.  L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3.  L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4.  Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5.  L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6.  L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 88
Tesoreria

1.  Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a)  la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;
b)  la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro un giorno;
c)  il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d)  il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2.  I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art.89
Controllo economico della gestione

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2.  Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
(2001.47.2445)
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Statuto del Comune di Santa Elisabetta


Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Definizione

1.  Il Comune di Santa Elisabetta è ente autarchico territoriale ricompreso nella provincia di Agrigento.
2.  Esso rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi fissati dalle leggi della Repubblica italiana, della Comunità europea, dalla Carta europea dell'autonomia locale, dallo statuto e dalle leggi della Regione siciliana.
3.  Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione.
Art.  2
Il Comune

1.  Il Comune di Santa Elisabetta, di seguito chiamato Comune, è costituito dalla comunità e dal territorio di Santa Elisabetta.
2.  Il territorio del Comune si estende per Kmq. 16,17 e confina con i territori dei Comuni di Raffadali, Ioppolo Giancaxio, Sant'Angelo Muxaro ed Aragona.
3.  Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone che sono quelli storici riconosciuti ai sensi di legge e sono conformi ai bozzetti allegati che sono parte integrante dello statuto.
4.  L'uso e la riproduzione di detti simboli sono consentiti solo al sindaco, alla giunta, al consiglio comunale e al difensore civico.
5.  Possono essere consentiti ad altri solo su autorizzazione del sindaco.
6.  Il sigillo comunale è quello in uso, approvato ai sensi di legge, ed è conforme al bozzetto allegato, che è parte integrante dello statuto.
7.  Il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.
8.  La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
9.  Il palazzo civico costituisce sede comunale.
Art. 3
Rapporto con gli altri enti territoriali locali

Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale di Agrigento e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento e di partecipazione democratica, nonché al metodo della programmazione.
Art. 4
Autonomia statutaria

1.  Lo statuto comunale, di seguito chiamato statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2.  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni.
Art. 5
Autonomia regolamentare

1.  Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente statuto, il Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.
2.  La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, salvi i regolamenti relativi agli uffici e all'organizzazione dei servizi ed altri eventualmente demandati dalla legge alla giunta municipale.
3.  I regolamenti vengono adottati, modificati e abrogati a maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente statuto non preveda una diversa maggioranza.
4.  Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle relative norme e delle disposizioni statutarie.
5. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
6.  L'iniziativa dei regolamenti consiliari spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere oltre che ai responsabili degli uffici competenti per materia.
7.  L'iniziativa dei regolamenti giuntali spetta al sindaco, al segretario comunale e ai responsabili degli uffici competenti.
8.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
9.  I regolamenti, una volta divenuti esecutivi, nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla legge, vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.
10.  Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
-  sulla propria organizzazione;
-  per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
-  nelle materie in cui esercita funzioni.
11.  Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
12.  Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
13.  Il consiglio comunale approva entro 1 anno i regolamenti previsti dallo statuto.
Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e il presente statuto.
Art.  6
Ordinanze

1.  Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente statuto, il Comune promana ordinanze.
2.  La competenza circa l'adozione delle stesse è disciplinata dalla legge.
3.  Il sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità e in altre rientranti di sua competenza.
4.  L'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti deve essere adeguatamente motivata e limitata al tempo in cui permane la necessità.
5.  Viene assicurata ampia diffusione alle ordinanze.
Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari, nei modi e per gli effetti previsti dalla legge.
Art.  7
Principi e finalità

1.  Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
2.  Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune, nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti, può sviluppare, per attività di comune interesse, rapporti con altri popoli, pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati.
3.  Il Comune riconosce come valori fondamentali la libertà, la democrazia, la pace, la solidarietà ed incentiva lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità:
A)  promuovendo, sostenendo e valorizzando le attività culturali, anche di concerto con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in quanto portatrici di interessi collettivi al fine di sviluppare una cultura universale, capace di valorizzare l'identità storica di Santa Elisabetta;
B)  promuovendo, incoraggiando ed incentivando tut te le azioni di lotta contro la criminalità mafiosa:
a)  favorendo, attraverso l'erogazione di servizi e sostegno economico, la nascita e l'affermazione di associazioni, enti e altri soggetti collettivi impegnati in attività di:
-  lotta ai fenomeni mafiosi, ai poteri occulti;
-  promozione della cultura antiracket;
-  solidarietà, assistenza nei confronti delle famiglie delle vittime delle mafie;
-  educazione alla legalità;
b)  promuovendo un dialogo e favorendo la nascita di un collegamento stabile tra le istituzioni, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e per la promozione delle attività di cui al punto precedente;
c)  promuovendo una cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione anche attraverso la valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la mafia;
d)  promuovendo l'elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso;
e)  contrastando e prevenendo la diffusione della droga nel territorio e recuperando i tossicodipendenti; adottando ogni azione ritenuta utile, compresa la concertazione con le scuole, le Unità sanitarie locali e altre istituzioni, associazioni impegnate in tal senso;
C)  promuovendo ogni azione volta alla sensibilizzazione dei cittadini ai sentimenti di pace, di rifiuto della violenza, di ripudio della guerra come mezzo per risolvere i contrasti tra i popoli;
D)  sensibilizzando ad una cultura europeista e diffondendo i diritti connessi alla cittadinanza europea;
E)  perseguendo l'attuazione del diritto allo studio mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale o culturale, istituendo borse di studio;
F)  valorizzando le risorse culturali locali, attraverso:
-  l'istituzione di una biblioteca pubblica, da inserire nel quadro complessivo dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività idonee ad influire su una crescita consapevole del cittadino e a realizzare beni sociali per la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale;
-  istituendo un museo, archivi storici, videoteche per la valorizzazione del patrimonio artistico e delle tradizioni popolari;
-  promuovendo la catalogazione dei monumenti e delle risorse artistiche, naturali, archeologiche e librarie del paese, anche in collaborazione di associazioni ed enti;
G)  tutelando e valorizzando lo sviluppo del patrimonio delle risorse naturali, storiche, culturali presenti nel proprio territorio:
-  salvaguardando l'ambiente e ogni azione tendente ad eliminare le fonti inquinanti;
-  sensibilizzando la cittadinanza sul rispetto dell'am biente onde garantirle una migliore qualità di vita e promuovere lo sviluppo integrale del territorio;
H)  partecipando alla formulazione della programmazione economica, sociale, regionale e provinciale, attuandone gli obiettivi;
I)  promuovendo, favorendo ed indirizzando l'attività economica dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo economico compatibile con le vocazioni di Santa Elisabetta e del suo territorio;
J)  ponendo in essere ogni azione diretta a garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini ed in particolare dei giovani in cerca di prima occupazione e i disoccupati di lunga durata:
-  agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile e promuovendo all'occorrenza la collaborazione con le organizzazioni del volontariato e con le organizzazioni sindacali;
-  favorendo il sistema produttivo locale e sostenendo le attività turistiche e di supporto, quelle commerciali, artigianali ed agricole;
-  riconoscendo a tutti i lavoratori la tutela legale e sindacale, il diritto ad essere assunti su criteri non discriminanti, il diritto a non essere sfruttati ed il diritto a conservare il proprio posto di lavoro;
-  adottando misure idonee da un lato a prevenire e contrastare il lavoro sommerso, dall'altro a garantire una giusta retribuzione e comunque proporzionale all'attività prestata;
K)  divulgando alcune tra le principali agevolazioni previste dagli strumenti comunitari, nazionali, regionali e locali, per le imprese;
L)  concorrendo a garantire il diritto alla salute, osservando quanto sancito nella "Carta dei diritti del malato", favorendo, tra l'altro, un'efficace attività di prevenzione e tutela negli ambienti di vita e di lavoro, garantendo gratuitamente le cure necessarie agli indigenti siano essi singoli o famiglie;
M)  promuovendo ogni azione diretta a favorire tutte le opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la programmazione di tempi e di modalità dell'organizzazione della vita, per adeguarla alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori e di quanti siano in attesa di lavoro;
N)  promuovendo, favorendo e coordinando le attività sportive, ricreative e del tempo libero, anche realizzando nuove strutture sportive e potenziando quelle esistenti;
O)  ricercando la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuovendo la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa;
P)  riconoscendo l'essenzialità del ruolo della famiglia per il benessere sociale e favorendone la funzione;
Q)  garantendo la libertà religiosa e riconoscendo il diritto a tutte le confessioni religiose di organizzarsi ed esplicare la propria dottrina secondo i propri statuti, così come riconosciuto dall'art. 8 Cost., nonché adottando ogni azione ritenuta utile a garanzia di quelle minoritarie;
R)  impegnandosi in modo costante al servizio dei poveri, riconoscendone le esigenze ed evitando ogni atteggiamento ed ogni forma di emarginazione, d'indifferenza e di superiorità;
S)  operando per il completo abbattimento delle barriere culturali, tecnologiche, architettoniche e di comunicazione che impediscano l'integrazione, la promozione lavorativa e sociale e la fruibilità della città agli inabili e ai soggetti in situazione di handicaps;
T)  attuando progetti di rilevanza sociale per soddisfare i bisogni delle fasce giovanili, sul piano culturale, scolastico e di vita sociale, anche attraverso l'erogazione di servizi che consentano l'erogazione di tali e appositi servizi;
U)  riconoscendosi comunità antirazzista, favorendo l'integrazione sociale degli immigrati, garantendo il rispetto della loro cultura e dei loro diritti, assicurando ad essi la fruizione dei servizi sociali con i medesimi obblighi e doveri dei cittadini italiani;
V)  riconoscendo l'obiezione di coscienza all'interno del territorio del Comune, con la conseguente apertura di convenzioni con l'ente ministeriale competente per l'assegnazione di obiettori di coscienza da utilizzare nei servizi di pubblica utilità;
W)  considerando i bambini ed i giovani risorse preziose della comunità, riconoscendoli cittadini agli effetti del presente statuto, garantendo loro il diritto alla salute, all'integrità psico-fisica, all'utilizzo degli spazi ludico- ricreativi e socio-culturali, e ogni altro sancito nella "Convenzione internazionale di New York sui diritti dell'infanzia";
X)  applicando la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Y)  favorendo e promuovendo il ruolo attivo delle persone anziane con iniziative idonee, quali ad esempio la costituzione di centri di aggregazione;
Z)  incentivando la stipula di accordi rete tra le scuole, le istituzioni e le associazioni locali.
4.  Il Comune realizza ogni altra iniziativa utile per il perseguimento dei predetti obiettivi e non indicati nell'elenco soprariportato a mero titolo esemplificativo.
5.  Il Comune collabora con lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
6.  La giunta comunale può autorizzare il sindaco a realizzare gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza.
Art. 8
Cittadinanza onoraria e adesione ai principi europeisti di collaborazione pacifica fra i popoli

1.  Il Comune, coerentemente con le tradizioni locali, promuove il conferimento della cittadinanza onoraria a personalità che si siano distinte per particolari benemerenze verso la città, con contributi di grande prestigio ed efficacia.
2.  E' prevista, in ogni caso, la possibilità per il consiglio comunale di revocare la cittadinanza onoraria a coloro che, successivamente al conferimento, se ne siano dimostrati indegni. In ogni caso la revoca deve essere adeguatamente motivata. Tutta la materia sarà oggetto di apposita regolamentazione.
3.  Il Comune, nello spirito della Carta europea dell'autonomia locale adottata dal Consiglio d'Europa nel giugno 1985, partecipa alla costruzione di una cultura europeista, condividendo i principi di collaborazione tra comunità locali intesi a creare, nell'interesse dei propri cittadini, una Europa democratica, federalista.
4.  Sviluppa, del pari, iniziative di gemellaggio e di collaborazione pacifica tra il Comune di Santa Elisabetta e altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati.
Art. 9
Diritto all'informazione ed albo pretorio

1.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità degli atti e della massima informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
2.  A tal fine nel municipio sono previsti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3.  La pubblicazione deve garantire l'integralità, l'ac cessibilità e la facilità di lettura.
4.  Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all'albo dell'ente, per giorni 15 consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
5.  Il segretario dell'ente avvalendosi degli uffici cura la pubblicazione e si avvale della collaborazione del messo comunale, in ordine alle attestazioni di avvenuta pubblicazione.
6.  L'amministrazione adotta qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile, nel rispetto della legge e compatibilmente alle risorse finanziarie, per assicurare maggiore trasparenza amministrativa, tra cui si richiamano a titolo esemplificativo:
-  costruzione di rete civica e sito web, quali strumenti informatici idonei a divulgare i principali atti amministrativi e a far conoscere le risorse etnico-culturali-storico-archeologiche-paesaggistiche-artigianali e gastronomiche del territorio;
-  istituzione di "Internet point" al servizio della cittadinanza;
-  realizzazione di un opuscolo periodico, per divulgare iniziative di particolare utilità, far conoscere servizi e strutture comunali, informare su eventuali disposizioni legislative in materia di semplificazione o comunque rilevanti per la cittadinanza;
-  collocazione di apposite bacheche, nei punti più frequentati del Comune;
-  stipulazione di eventuali convenzioni con testate radiotelevisive e giornalistiche per diffondere i lavori del sindaco, del consiglio comunale e della giunta;
-  pubblicazioni editoriali;
-  istituzione dell'ufficio relazioni con il pubblico.
7.  L'ufficio per le relazioni con il pubblico provvede, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a)  al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b)  all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
Art. 10
Funzioni

1.  Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Il Comune di Santa Elisabetta è titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita altresì, ai sensi delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, in osservanza del principio di sussidiarietà; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e delle province e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
Art. 11
Principi di organizzazione dell'attività comunale

1.  Il funzionamento e l'organizzazione del Comune devono essere ispirati ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità, semplificazione dei procedimenti e degli atti.
2.  Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità burocratica e promuove le diverse forme di collaborazione previste dalla legge per lo svolgimento di funzioni e servizi, con soggetti pubblici e privati.
3.  Il Comune opera a mezzo degli organi e con la rappresentanza prevista dai successivi articoli dello statuto.
Art. 12
Criteri e metodi dell'azione comunale

1.  Il Comune di Santa Elisabetta nel realizzare le proprie finalità assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.
2.  Nell'esercizio dell'attività di programmazione, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche, rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza, alla formazione delle proprie scelte ed alla verifica della coerente attuazione del programma e delle sue modifiche ed integrazioni.
3.  L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico-amministrative e quelle di gestione.
4.  Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati con particolare e fondamentale riferimento agli altri enti territoriali, al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme di integrazione e di coordinamento nell'esercizio delle funzioni, nella programmazione di opere ed interventi e nella gestione dei servizi.
5.  Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.
Titolo II
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art. 13
Organi

1.  Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.
2.  Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
3.  La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge in 5 anni.
4.  La condizione giuridica degli amministratori relativa a: aspettative, indennità, permessi, licenze, rimborsi spese, indennità di missione, oneri previdenziali, assicurativi e ogni altro diritto agli stessi spettanti sono disciplinati dalla legge.
5.  Le indennità e i gettoni di presenza possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio, conformemente a quanto disposto nella legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
6.  Con apposito regolamento verranno stabiliti i casi in cui il consiglio e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed ogni altro eventuale aspetto demandato dalla legge.
Art. 14
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'in tera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2.  Il consiglio comunale è presieduto dal suo presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal vice presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal consigliere più anziano.
3.  Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
4.  Il diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre a deliberazione del consiglio comunale appartiene al sindaco, alla giunta municipale e ai singoli consiglieri, ai responsabili degli uffici competenti.
5.  Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'organo e in particolare:
-  le modalità per la convocazione, presentazione e discussione delle proposte;
-  la fornitura di servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
-  il numero dei consiglieri (non inferiore a 1/3), nel rispetto di quanto già stabilito nel presente statuto, necessario per la validità della seduta.
6.  Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri delle commissioni consiliari temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio.
7.  Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5, legge regionale n. 1/2000 e successive modifiche ed integrazioni in tema di esposizione di bandiere.
8.  Il sindaco o suo assessore delegato è tenuto a partecipare alle sedute del consiglio comunale, senza diritto di voto.
9.  Alle sedute consiliari possono altresì partecipare, senza diritto di voto, gli altri componenti della giunta municipale.
10.  Per tematiche di particolare rilievo, anche su richiesta dell'amministrazione, la seduta può essere, dichiarata aperta a cittadini, nel rispetto delle modalità e dei casi stabiliti dal regolamento di cui al comma 3.
11.  Il presidente del consiglio comunale può disporre, anche su richiesta di almeno un consigliere e previa autorizzazione del sindaco o assessore delegato, che alla seduta partecipino dipendenti comunali, ove la loro audizione in civico consesso, risulti opportuna ai fini deliberativi.
12.  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui la legge, il presente statuto o il regolamento di cui al comma 5, non prescrivano una diversa maggioranza.
Art. 15
Le funzioni di indirizzo

1.  Il consiglio esprime la propria funzione di indirizzo con atti quali risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente.
2.  L'attività di indirizzo si estrinseca, inoltre, attraverso l'adozione di atti fondamentali, costituiti da regolamenti ovvero di atti di programmazione contenenti l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, delle risorse finanziarie, degli strumenti dell'azione, delle previsioni da osservare, ed individuanti gli elementi la cui variazione richieda nuovamente l'attività della competenza del consiglio comunale.
3.  Nell'esercizio della funzione di indirizzo il consiglio esamina i rilievi e le proposte del revisore dei conti tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ente. Le risultanze di tale esame possono assumere la forma di risoluzioni o ordini del giorno, con valore di direttiva.
Art. 16
Le funzioni di controllo

1.  Nell'ambito dell'attività di controllo, a richiesta della giunta o di almeno 1/5 dei consiglieri, il revisore può essere chiamato a relazionare al consiglio sulla gestione del bilancio.
2.  Il regolamento determina le modalità di esame e controllo da parte del consiglio dei consuntivi, delle relazioni della giunta e del revisore, dei rendiconti previsti da atti fondamentali.
3.  Il consiglio comunale esplica, inoltre, la propria attività di controllo anche con le interrogazioni, le interpellanze, le indagini conoscitive.
4.  Il consiglio comunale ha facoltà di incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti, in occasioni determinate e su mandato temporaneo, oppure nominare, con apposita deliberazione, con formemente al disposto di cui al successivo art. 21, comma 1, una commissione speciale, la cui composizione ed il cui funzionamento sarà disciplinato nel regolamento di cui all'art. 14, comma 6.
5.  Siffatta commissione decade automaticamente una volta che avrà relazionato in consiglio della questione della quale era stata investita.
Art. 17
Convocazione del consiglio comunale

1.  La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal presidente del consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Si applicano le disposizioni vigenti in caso di irreperibilità dei consiglieri.
2.  La prima convocazione del consiglio è disposta con i criteri e le modalità stabilite dalla legge. Al consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, spetterà la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
3.  Il presidente è eletto dal consiglio comunale dopo le operazioni di giuramento, convalida e surroga, con la maggioranza assoluta di voti nella prima votazione; è richiesta, invece, la maggioranza semplice nella seconda votazione. Il consiglio, nella medesima seduta, elegge altresì un vice presidente.
4.  La convocazione del consiglio comunale è disposta anche su richiesta del sindaco o di 1/5 di consiglieri comunali. Il presidente vi provvederà entro 20 giorni decorrenti dall'assunzione della stessa al protocollo del l'ente.
5.  Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati.
6.  Per la validità delle sedute di seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla stessa ora, è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
7.  A tutela dei diritti dei consiglieri comunali, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione, nonché l'avviso che, nel caso in cui in prima convocazione non venga raggiunto il quorum necessario la seduta viene sospesa per un'ora; se alla ripresa permane la mancanza del numero legale richiesto per la prima convocazione, la seduta avverrà in seconda convocazione.
8.  Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle urgenti almeno 24 ore.
9.  In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
10.  L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.
11.  L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.
12.  L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
13. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno 5 giorni prima della seduta di convocazione, in caso di sessione ordinaria, ridotte a 24 ore nel caso di seduta urgente.
Art.  18
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.
2.  Il presidente del consiglio inoltre:
  I) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio; 
  II) proclama il risultato delle votazioni; 
  III) firma, insieme al segretario comunale e al consigliere anziano, i relativi verbali; 
  IV) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento. 

Art.  19
Poteri di chi presiede l'adunanza

1.  Chi presiede le adunanze provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2.  Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3.  Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.
4.  I provvedimenti indicati nei commi secondo e terzo, devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.
Art.  20
Locale e personale per l'ufficio del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente si avvarrà di un apposito locale adeguatamente attrezzato e arredato.
2.  All'ufficio di presidenza saranno tempestivamente trasmesse le delibere di giunta municipale e di consiglio e gli atti del difensore, nonché copia dello statuto e dei regolamenti comunali.
3.  Per eventuali necessità l'ufficio di presidenza si avvarrà del personale e della struttura dell'ufficio di segreteria.
Art.  21
Le commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, votata a maggioranza dei 2/3 dei componenti commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio di cui all'art. 14, comma 6.
2.  Il sindaco e gli assessori hanno diritto di assistere alle sedute della commissione e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Le commissioni, per la valutazione delle proposte in esame al consiglio, se necessario, possono avvalersi dei dirigenti comunali previa richiesta motivata al sindaco e dietro autorizzazione di questo ultimo.
3.  La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4.  In seno alla commissione viene nominato un segretario che avrà il compito di redigere il verbale di ogni seduta.
5.  Nel verbale che sarà sottoscritto da tutti i componenti, saranno enunciati tutti gli atti che sono stati esaminati.
6.  La seduta sarà valida se saranno presenti la metà più uno dei componenti.
Qualora nell'esame viene rilevata qualche imperfezione o irregolarità, questa deve essere obbligatoriamente trascritta nel verbale.
Ogni rilievo o richiesta di chiarimenti dovrà essere tempestivamente trasmessa al segretario generale, al quale sarà consegnata copia di ogni verbale.
Sarà cura del segretario generale trasmettere al sindaco copia di ogni verbale.
7.  La commissione consiliare di indagine avrà libero accesso a tutti gli atti riguardanti l'argomento di indagine amministrativa, potrà richiederne copia secondo quanto previsto dal regolamento comunale di accesso agli atti amministrativi.
8.  Sarà cura dell'ufficio di segreteria predisporre, in ordine cronologico, tutti gli atti emanati relativi all'indagine fino al giorno antecedente la data di riunione della commissione, al fine di dare alla stessa la possibilità di prenderne visione.
9.  I pareri della commissione hanno valore cognitivo e al limite propositivo e non sono vincolanti né per il consiglio comunale né per l'amministrazione.
Art.  22
Consiglieri comunali

1.  L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, il numero, le indennità e la posizione giuridica dei consiglieri comunali, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinati dalla legge.
2.  I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
3.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti e per il funzionamento del consiglio comunale.
4.  I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al presidente che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.
5.  Il consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale, presentare ordini del giorno. Può formulare al sindaco e agli assessori comunali interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
Art.  23
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.
2.  E' istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.
3.  La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti, indipendentemente dal loro numero.
4.  La disciplina, il funzionamento, le modalità di convocazione e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
5.  Per l'espletamento delle funzioni, viene assegnata a ciascun gruppo una sede presso il palazzo municipale. In caso di insufficienza è data facoltà al gruppo sprovvisto di riunirsi presso il locale eventualmente assegnato come sede della conferenza dei capigruppo.
Art.  24
Norme transitorie sui gruppi consiliari

In attesa di approvare il regolamento comunale relativo ai gruppi consiliari e, quindi, in via transitoria s'applica quanto segue:
-  ogni consigliere comunale, una volta avvenuta la proclamazione, ha l'obbligo di dichiarare la sua appartenenza ad uno dei gruppi presenti in consiglio;
-  siffatti gruppi saranno costituiti da consiglieri aggregati liberamente;
-  qualora i consiglieri non potessero appartenere a nessun gruppo presente in consiglio, in quanto non vi si identificassero, o, ancora, una volta appartenuti ad uno di essi se ne volessero in seguito distaccare, in tal caso essi sarebbero obbligati a costituirsi in gruppo misto;
-  ciascun gruppo, costituito per lo meno da 3 membri, elegge, nel pieno rispetto dei principi democratici, al suo interno un capogruppo ed un vice capogruppo le cui funzioni saranno quelle d'essere portavoce, in consiglio e nelle conferenze dei capigruppo, delle opinioni e posizioni dei gruppi che rappresentano.
Art. 25
Decadenza e dimissioni dalla carica

1.  I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il presidente a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
2.  Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 7 e superiore a 10, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
3.  Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
4.  Il provvedimento di decadenza, previa deliberazione di cui al comma precedente, viene disposto dal presidente del consiglio comunale e notificato all'interessato.
5.  Il consiglio comunale delibera in ogni caso la decadenza, nel caso in cui i documenti di cui al comma 3 non dovessero pervenire nel termine assegnato.
Art.  26
Sindaco

1.  Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune, è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il capo del governo locale.
2.  Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario o dei dirigenti responsabili dei servizi.
3.  Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
4.  La legge regionale n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
5.  Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale di Governo che la legge gli attribuisce.
6.  In particolare il sindaco:
-  rappresenta il Comune e la comunità sabettese;
-  tiene rapporti con le amministrazioni dello Stato, con la Regione e la Provincia e gli altri enti pubblici;
-  dirige la politica comunale ed è responsabile dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando le attività degli assessori;
-  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed impartisce, a tal fine, le direttive occorrenti al direttore generale, se nominato, al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici eventualmente incaricati delle funzioni dirigenziali e ad altri dirigenti;
-  può impartire, con provvedimento motivato, al segretario comunale compiti ulteriori rispetto a quelli già attribuitegli dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti, purché non di competenza espressa di altri responsabili. Per compiti già di competenza dei responsabili, l'attribuzione può avvenire solo in casi eccezionali, quali ad esempio assenza e/o reiterata inerzia del responsabile stesso;
-  può delegare ai dirigenti funzioni di sua competenza che non rivestano carattere di indirizzo;
-  esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi statali, regionali e dai regolamenti;
-  esercita il potere di ordinanza, di sua competenza;
-  indice i referendum popolari, le consultazioni per le elezioni dei componenti del "Forum dei giovani", del baby sindaco e correlativo consiglio;
-  nomina i componenti delle consulte tematiche;
-  vigila sul funzionamento delle istituzioni comunali e sugli organi del decentramento;
-  promuove la conclusione di accordi di programma ai sensi della legge n. 142/90, così come modificata e recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
-  nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;
-  nomina e revoca i rappresentanti e/o i componenti degli organi esecutivi e di controllo delle società compartecipate dal Comune;
-  indica gli indirizzi per la redazione del piano delle risorse e degli obiettivi, che verrà effettuata dal direttore generale, se nominato, o dal segretario, o da altro eventuale soggetto incaricato con determina sindacale o delibera di giunta municipale;
-  affida gli obiettivi, individuati nel piano delle risorse e degli obiettivi adottato dalla giunta municipale, unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili degli uffici e dei servizi;
-  conferisce gli incarichi di consulenza, ivi inclusi quelli di natura legale e per l'acquisizione dei correlativi pareri;
-  nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 7, comma 1, lett. h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto o dei regolamenti afferenti al Comune;
-  nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale;
-  nomina i responsabili e i direttori dei progetti, anche quelli cofinanziati dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea;
-  istituisce, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, apposito ufficio alle dirette dipendenze del sindaco e della giunta municipale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, legge n. 142/90, nominando il personale secondo le condizioni e nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. richiamato.
-  compie ogni altro atto che non abbia natura gestionale e non rientra, per disposto legislativo, statutario e regolamentare, nelle competenze di altri organi.
7.  Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune, presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
8.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, ai sensi della legge regionale n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a esperti il cui numero non può essere superiore a quello previsto dalla legge.
9.  In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
10.  Il sindaco, annualmente, trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
11.  Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
12.  Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
13.  Il sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione, secondo la formula prevista dalla disposizione in materia vigente.
14.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
Art.  27
Deleghe del sindaco quale capo dell'amministrazione

1.  Il sindaco può conferire speciali deleghe agli assessori nelle materie che la legge e lo statuto riservano alla sua competenza.
2.  Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega.
3.  Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
4.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega al segretario o al dirigente dell'area per lo specifico settore.
5.  Le deleghe, di cui al presente articolo, conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
Art.  28
Cessazione dalla carica

1.  Il sindaco dura in carica sino alla elezione del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2.  In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, o decesso del sindaco, la giunta comunale decade, mentre il consiglio comunale rimane in carica fino a nuove elezioni.
3.  Le dimissioni presentate dal sindaco sono immediatamente esecutive ed irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e dovranno essere comunicate dal segretario comunale al CO.RE.CO., al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art.  29
Linee programmatiche di mandato

Il sindaco presenta ogni 6 mesi una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché sui fatti particolarmente rilevanti.
Art.  30
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
3.  Se la mozione viene approvata si procede alla cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale, e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente ex art. 11, legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
Art.  31
Vice sindaco

1.  Il sindaco procede alla nomina della giunta municipale e del vice sindaco con propri decreti.
2. L'incarico di vice sindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal sindaco.
3.  Il vice sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di sua assenza. o impedimento; in tali casi, la delega opera automaticamente.
4.  In caso di assenza o impedimento contemporaneo del sindaco e del vice sindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'assessore comunale più anziano di età.
Art.  32
Nomina della giunta comunale

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di 5 assessori.
2.  Il sindaco nomina gli assessori, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3.  Ad essi il sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe.
4.  La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
5.  Il sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta entro 10 giorni dall'insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6.  Gli assessori partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
7.  I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente.
8.  Le dimissioni sono presentate alla segreteria per iscritto e divengono operative dal momento della presentazione.
9.  La revoca dalla carica di assessore è decretata dal sindaco. Egli deve in tal caso, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.
10.  La decadenza è dichiarata dal sindaco nei casi previsti dalla legge.
11.  Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
12.  La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
13.  Il sindaco integra la composizione della giunta municipale, onde raggiungere il numero di 5 assessori di cui al comma 1, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
Art.  33
Competenze della giunta comunale

1.  La giunta comunale esercita le funzioni conferitele dalla legge, dai regolamenti comunali e dallo statuto.
2.  La giunta comunale collabora con il sindaco nel l'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.
3.  La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
4.  In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, le risorse da assegnare ai responsabili degli uffici e dei servizi.
La giunta è competente, altresì, in tema di azioni e di resistenze in giudizio e nomina a tal fine anche i legali esterni.
5.  La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
6.  I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, dall'assessore anziano e dal segretario comunale.
7.  Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della giunta comunale sono trasmesse ai capigruppo consiliari.
Art.  34
Funzionamento della giunta comunale

1.  La giunta comunale è convocata dal sindaco senza alcuna particolare formalità. Il sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.
2.  La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
3.  Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4.  In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede il vice sindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.
5.  Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
6.  Considerato che la giunta comunale è formata da n. 6 componenti, e precisamente dal sindaco e da 5 assessori, conformemente al disposto di cui all'art. 31, comma 1 del presente statuto, viene richiesta, per la validità delle relative sedute, la presenza di almeno 4 componenti e le relative proposte di deliberazioni si riterranno approvate se riporteranno il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.  35
Verbali degli organi collegiali

1.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dalla legge.
Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2.  L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare.
Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
3.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
4.  La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
5.  La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione. E' fatta salva la possibilità di chiedere la lettura della sola parte dispositiva.
6.  Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti e affini sino al 4° grado, ad eccezione dei provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini.
7.  Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
8.  Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.
9.  Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi.
10.  L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale è sottoscritto dal segretario comunale e da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta, nonché dal consigliere anziano. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art.  36
Principi e criteri organizzativi

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2.  Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.  La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale o adottati dal sindaco.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in mancanza di professionalità all'interno dell'ente, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti. La stipula dei predetti contratti spetta al sindaco.
5.  L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al direttore generale, al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6.  L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, spetta al sindaco, quale rappresentante del Comune.
7.  La giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.
Art.  37
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, i criteri e le modalità di nomina dei responsabili di ufficio e dei servizi le attribuzioni e le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.
3.  Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, i criteri di individuazione dei loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, entrate, appalti, sottoscrizione di contratti, ordinanze, concessioni, autorizzazioni, certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
4.  Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni su specifiche materie al segretario comunale oltre a quelle già eventualmente indicate dal presente statuto.
5.  Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di funzionari dell'area direttiva in mancanza nell'ente di tale professionalità; tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.
6.  Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
7.  Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di appositi uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco e delle giunta, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
8.  Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, i criteri di valutazione dell'attività dei dirigenti, e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui al successivo art. 41. Tali valutazioni hanno per oggetto i risultati dell'attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del dirigente e sono operate dal sindaco, di norma, a fine esercizio finanziario.
9.  L'incarico di funzione dirigenziale può essere revocato anche prima del nuovo esercizio finanziario, in caso di:
-  reiterata inosservanza delle direttive impartite dal sindaco e/o dalla giunta municipale;
-  responsabilità particolarmente gravi;
-  responsabilità reiterata;
-  mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, così come evidenziabile dal monitoraggio trimestrale, di cui ai successivi artt. 38 e 57, del presente statuto;
-  motivate ragioni organizzative e produttive;
-  accertamenti di risultati negativi di gestione;
-  negli altri previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
10.  Sino all'adozione del regolamento di cui al comma 7), i criteri di valutazione possono essere individuati nel piano delle risorse e degli obiettivi. Si riconosce ampia facoltà agli organi di governo del Comune di individuare i predetti criteri e di avvalersi di strumenti di controllo interno nel rispetto della normativa vigente. Per la valutazione predetta ci si avvale anche dei risultati forniti dall'ufficio di controllo interno, appositamente istituito.
11.  La revoca viene effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e garantendo il diritto alle controdeduzioni da parte del soggetto interessato.
Art.  38
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2.  La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
3.  Il segretario comunale può essere revocato, per violazioni dei doveri di ufficio, con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale. E' illegittima la revoca del segretario adottata dal sindaco neo-eletto nei primi 60 giorni del proprio mandato.
4.  La revoca viene effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e garantendo il diritto alle controdeduzioni da parte del soggetto interessato.
5.  Il segretario comunale:
-  svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
-  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo il caso in cui il sindaco abbia stipulato convenzione con altri comuni per la nomina del direttore generale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del presente statuto;
-  presiede la conferenza dei dirigenti;
-  dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i dirigenti e/o responsabili degli uffici e dei servizi con funzioni dirigenziali;
-  riferisce al sindaco sul funzionamento dell'ente e propone, di concerto con la conferenza dei dirigenti, le misure organizzative occorrenti;
-  cura trimestralmente un monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nel PRO ai dirigenti e ne relaziona al sindaco. In caso di nomina del direttore generale, le competenze indicate nel presente punto sono affidate a quest'ultimo e, di conseguenza, non al segretario comunale;
-  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
-  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
-  riferisce al sindaco eventuali omissioni o irregolarità, che abbia riscontrato nell'esercizio delle sue funzioni, da parte dei responsabili dei servizi, in relazione alle direttive loro impartite dal piano delle risorse e degli obiettivi, dal sindaco e dalla giunta municipale;
-  esercita ogni altra funzione demandatagli dal presente statuto, regolamenti, dal piano delle risorse e degli obiettivi e dal sindaco.
6.  Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
7.  Il segretario comunale, dietro comunicazione del sindaco, può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo statuto, i regolamenti.
Art.  39
Vice segretario comunale

1.  Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del vice segretario comunale.
2.  Il vice segretario coadiuva il segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3.  Il regolamento di cui al comma 1 disciplinerà le modalità di conferimento dell'incarico, i requisti professionali necessari per la copertura dello stesso, la sua durata ed altre eventuali funzioni che potrebbero esservi demandate.
Art.  40
Direttore generale

1.  E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2.  La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.
3.  Al di fuori del caso di cui al comma 1, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario del Comune.
4.  Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
5.  Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
Spetta al direttore generale curare il monitoraggio trimestrale, di cui all'art. 38, comma 5, relativo al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.
6.  Per l'esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
7.  Al segretario comunale incaricato delle funzioni di direttore generale competerà un'indennità di responsabilità nella misura determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria dei segretari comunali e provinciali.
Art.  41
Incarichi e competenze dirigenziali

1.  Le funzioni dirigenziali possono essere conferite, fatta salva l'applicazione del comma 68, lett. c), dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale. Rimane salva la facoltà di stipulare i contratti a tempo determinato di cui all'art. 37 del presente statuto.
2.  La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata ai dirigenti, come sopra individuati e nominati e di seguito indicati come responsabili.
3.  Gli incarichi di cui al presente articolo sono assegnati a tempo determinato in base a criteri competenza e professionalità e in relazione agli obiettivi che si intendono raggiungere.
Essi sono rinnovabili alla scadenza dell'incarico, previa valutazione degli obiettivi raggiunti nel precedente esercizio finanziario e sono revocabili, secondo quanto disposto nell'art. 37 del presente statuto.
I responsabili incaricati esercitano comunque la funzione loro assegnata fino alla loro sostituzione.
4.  Ai soggetti responsabili spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
5. I responsabili, la cui funzione si esplica anche mediante un diretto rapporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente, sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
6.  I responsabili svolgono le funzioni loro attribuite in piena autonomia tecnica, professionale e organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
7.  Spetta in particolare ai dirigenti, oltre alle specifiche ed esplicite funzioni attribuite dalla legge:
-  la formulazione di proposte agli organi comunali anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di deliberazione o di atti di competenza dei medesimi;
-  l'attuazione dei programmi definiti dai suddetti organi;
-  la presidenza delle commissioni delle gare e dei concorsi;
-  la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
-  la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'ente;
-  gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti, utilizzandolo al meglio nel rispetto delle qualifiche rivestite e delle figure professionali loro riconosciute, fissarne l'orario di servizio e di apertura al pubblico, vigilare sul rispetto dello stesso, autorizzare l'esecuzione del lavoro straordinario, in conformità alle direttive eventualmente impartite dal sindaco, il godimento del congedo ordinario e dei permessi retributivi, le missioni fuori Comune, la partecipazione a corsi, seminari e simili per il miglioramento della loro professionalità, il tutto nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro e delle norme e degli indirizzi dettati dall'amministrazione e dal direttore generale o segretario con funzioni di direttore;
-  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
-  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
-  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimenti e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
-  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
-  l'utilizzo dei fondi assegnati alla struttura cui sono preposti per contributi, sovvenzioni, sussidi e simili, tenendo conto dei limiti, criteri e modalità stabiliti dall'amministrazione;
-  la liquidazione delle somme di cui sopra, nei limiti dell'impegno assunto;
-  nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali conducono e concludono le trattative private;
-  provvedono ad ordinare i lavori, le forniture, le prestazioni, nonché alle procedure di collaudo.
Gli stessi responsabili nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni loro conferite dalla legge:
  I) nominano i responsabili della sicurezza per ciascun ufficio e del trattamento dei dati sensibili; 
  II) predispongono, per la relativa adozione attribuita alla competenza degli organi di indirizzo, i chiarimenti ai rilievi degli organi di controllo sugli atti sottoposti al loro esame; 
  III) provvedono alla verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dell'unità organizzativa diretta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali secondo le norme vigenti; 
  IV) relazionano trimestralmente e/o su richiesta del sindaco, segretario e direttore generale, sul grado di attuazione degli obiettivi assegnati; 
  V) esprimono i pareri di cui all'art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
  VI) consultano, in forma individuale, le Gazzette nazionali, regionali ed europee per un costante aggiornamento e periodico adeguamento delle norme regolamentari comunali; 
  VII) emanano istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti; 
  VIII) provvedono in genere ad assolvere i compiti e le funzioni loro demandate dalla legge, dai regolamenti o dal presente statuto, nonché dagli organi comunali nei limiti dei poteri loro attribuiti. 
  IX) ricercano, anche attraverso l'ausilio degli strumenti informatici, bandi, programmi e iniziative regionali, statali, comunitari e internazionali da proporre all'amministrazione comunale, ciascuno per la propria area di competenza, in materia di: 

-  opere pubbliche;
-  urbanistica e questioni ambientali;
-  snellimento delle procedure amministrative;
-  formazione professionale;
-  manifestazioni culturali;
-  collaborazione tra popoli e solidarietà sociale;
-  premi.
Tale elenco viene formulato solo a titolo esemplificativo. Si avrà cura di privilegiare quei bandi che presuppongono una minima compartecipazione a carico del bilancio comunale.
8.  Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
9.  I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto ed eventualmente anche individuare i responsabili del provvedimento finale nel rispetto della normativa vigente, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
10.  Il sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
11.  Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.
12.  Nelle materie di propria competenza, i responsabili degli uffici e servizi adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l'ente nei rapporti con terzi esterni all'amministrazione.
13.  Si fa riferimento alla disciplina vigente e a quella eventualmente prevista nel regolamento degli uffici e dei servizi, per l'iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle determinazioni.
Art.  42
La conferenza dei dirigenti

1.  Al fine di favorire la collegialità della funzione dirigenziale, viene istituita la conferenza dei dirigenti.
2.  La conferenza è convocata e presieduta dal segretario comunale.
3.  Alla conferenza compete:
-  discutere le questioni di interesse generale e quelle più rilevanti di interesse intersettoriale, al fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento della funzione dirigenziale e dell'attività gestionale;
-  integrare a livello di ente i programmi ed i progetti di cui all'articolo precedente;
-  presentare proposte e formulare pareri in ordine alla fattibilità delle indicazioni contenute nel PRO e negli altri atti di indirizzo politico e amministrativo;
-  l'esercizio delle funzioni espressamente demandate dai regolamenti comunali;
-  esprimere indirizzi e direttive al cui rispetto sono tenuti i singoli dirigenti, allo scopo di renderne omogeneo l'esercizio delle funzioni.
4.  Le modalità di convocazione, funzionamento e altre competenze sono indicate in apposito regolamento.
5.  Alla conferenza partecipa di diritto il direttore generale, se diverso dal segretario comunale.
Art.  43
Dipendenti comunali

1.  I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3.  Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
4.  Il regolamento degli uffici e dei servizi, si conforma alle leggi dello Stato e agli accordi sindacali per quanto attiene lo stato giuridico e il trattamento economico, le modalità di accesso all'impiego, le cause di cessazione dello stesso e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
5.  Il rapporto di lavoro può essere costituito a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale nel rispetto della disciplina vigente in materia.
6.  Le responsabilità, sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, le destituzioni di ufficio e la riammissione in servizio sono regolati nel rispetto della normativa vigente.
7.  Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
8.  Il sindaco, sentito il direttore generale se nominato, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con il piano delle risorse e degli obiettivi e gli altri eventuali strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute e della dotazione individuata per ciascun settore dalla giunta in sede di approvazione del PRO.
9.  L'assegnazione avviene secondo criteri di flessibilità e mobilità interna in relazione anche alle contingenti esigenze di ufficio.
10.  Spetta al dirigente la competenza in merito alla mobilità interna del personale assegnato alla propria area. Il provvedimento di trasferimento viene assunto in forma scritta e comunicato per conoscenza al direttore generale, al segretario e al sindaco.
11.  Il segretario comunale, anche su richiesta del sindaco e del direttore generale, ove nominato, e in relazione alle esigenze degli uffici, dispone il trasferimento del personale-compreso quello impiegato in lavori socialmente utili da settore a settore, sentiti i dirigenti responsabili degli uffici e il direttore generale, nel rispetto dei principi fissati nel regolamento degli ordinamenti e dei servizi. Si può prescindere dall'acquisizione dei pareri di cui sopra nel caso di comprovate esigenze di urgenza.
12.  Il direttore generale è corresponsabile, insieme ai dirigenti di settore, della gestione ottimale delle risorse umane e, pertanto, sovrintende alle scelte operate da questi ultimi e dal segretario comunale per le competenze allo stesso attribuite al comma precedente.
Titolo IV
SERVIZI PUBBLICI
Art. 44
Servizi pubblici comunali

1.  Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2.  La loro gestione si conformerà ai principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità, generalità e trasparenza.
3.  Il consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f)  a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
4.  L'affidamento a terzi e l'esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui alle lett. b), c), d), e), f) del precedente comma, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialità.
5.  La scelta di gestione del servizio verrà deliberata dal consiglio comunale.
6.  Per la gestione dei servizi, il Comune può stipulare convenzioni con le società miste di cui alla legislazione vigente che disciplina il bacino di fuoruscita dei lavoratori socialmente utili.
Il Comune può essere parte delle predette società, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.
Art.  45
Aziende speciali

1.  Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2.  Le aziende hanno personalità giuridica ai sensi di legge ed hanno l'obbligo di pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3.  Sono organi delle aziende speciali:
-  il consiglio di amministrazione;
-  il presidente;
-  il direttore.
4.  La composizione del consiglio di amministrazione è stabilita nello statuto delle singole aziende ove verrà assicurata la presenza di entrambi i sessi all'interno dell'organo in questione.
5.  Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
6.  Il consiglio di amministrazione e il presidente durano in carica in corrispondenza al mandato del sindaco.
7.  Gli amministratori ed il presidente delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento del sindaco, soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
8.  La nomina del direttore avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dallo statuto di ogni singola azienda.
9.  E' di competenza del consiglio comunale la deliberazione di trasformazione dell'Azienda speciale in S.p.A., in conformità alle procedure ed alle modalità disciplinate dalla legge.
Art.  46
Istituzioni

1.  Il consiglio comuoale può costituire le istituzioni, organismi strumentali del Comune con personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale, e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
2.  L'istituzione viene deliberata per l'esercizio dei servizi sociali.
3.  Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.
4.  Lo statuto e il regolamento dell'istituzione può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità e/o a forme di collaborazione, accordo o convenzione con associazioni di volontariato e cooperative sociali o culturali.
5.  Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esami del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
6.  Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 45, commi 4-8 del presente statuto.
7.  Il bilancio delle istituzioni costituisce allegato al bilancio del Comune.
8.  L'istituzione è vincolata ad agire nei limiti del pareggio del bilancio.
9.  La verifica dei risultati della gestione è affidata al revisore dei conti del Comune.
Art. 47
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale approva la partecipazione del Comune a società per azioni, anche a capitale pubblico minoritario, o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3.  Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune sia obbligatoriamente maggioritaria.
4.  L'acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o azioni è demandata alla competenza della giunta comunale.
5.   Le modalità di partecipazione, costituzione, affidamento e scelta del socio sono regolate dalla legge, osservando le procedure di evidenza pubblica, in caso di società a prevalente capitale pubblico.
Art. 48
Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati, che abbiano o meno natura imprenditoriale.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4.  Per i singoli servizi sociali, ed in particolare per servizi di carattere assistenziale, culturale, educativo, ambientale e del tempo libero, il Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati, assicurando agli utenti l'equipollenza al servizio pubblico, ove esiste, nonché forme di controllo sull'attività. I costi non possono superare quelli che verrebbero sostenuti dal Comune in caso di gestione diretta.
5.  Per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente, il Comune sostiene forme spontanee di autorganizzazione degli utenti e riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato.
Art. 49
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2.  A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3.  L'assemblea del consorzio, che elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto, è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato.
Art. 50
Accordi di programma, conferenze di servizi e contratti di sponsorizzazione

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4.  La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5.  La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.
6.  In applicazione dell'art. 43, legge n. 449/97, il Comune può stipulare, con soggetti pubblici o privati, contratti di sponsorizzazione al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi.
Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell'attività dell'ente locale.
7.  Compete al responsabile della posizione organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto della legislazione di settore, e previo indirizzo specificato nel PEG, o, in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla giunta comunale.
Titolo V
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 51
Finanza e contabilità

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio.
L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventano, costantemente aggiornato.
3.  Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.
4.  Il regolamento disciplina l'applicazione dei tributi comunali e la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, prevedendo la partecipazione in quota degli utenti alla copertura dei costi dei servizi secondo le norme di legge.
5. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.
Art. 52
Demanio, patrimonio, inventario

1.  Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge. I beni patrimoniali possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità stabilite nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta.
2.  L'apposito regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.
3.  Negli inventari devono essere descritti: i beni demaniali, i beni patrimoniali disponibili e indisponibili, mobili e immobili.
4.  Il Comune può vendere i beni patrimoniali disponibili.
Art. 53
Ordinamento tributario

1.  Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2.  Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
3.  La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 54
Bilancio e rendiconto di gestione

1.  Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.
3.  Compete alla G.C. l'adozione del PRO, su proposta del direttore generale o in mancanza del segretario comunale e sulla scorta del bilancio di previsione approvato dal consiglio. Nel PRO vengono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di servizi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.
4. Nei termini e secondo le procedure di legge e dei regolamenti interni sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
5. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art. 55
Disciplina dei contratti

1.  Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Per gli atti contrattuali di non rilevante entità devono privilegiarsi procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
4.  Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il responsabile di posizione organizzativa individuato secondo i criteri del regolamento di cui al precedente art. 37.
Art. 56
Revisione economico-finanziaria

1. Il revisore dei conti del Comune di S. Elisabetta è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2.  Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3.  Il revisore dei conti resta in carica fino al compimento del triennio e può essere riconfermato per un altro triennio.
Il revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con diligenza del mandato.
4.  Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e ai relativi uffici, nei modi indicati dal regolamento. Egli è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché le regolarità dei fatti gestionali attraverso la presa di visione e conoscenza dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e gli atti che comportano spese e/o modifiche patrimoniali.
5.  Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
6. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente alla G.M., al consiglio comunale, al direttore generale e al segretario comunale
8. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e secondo legge.
Art. 57
Principi generali del controllo interno

1.  Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui alI'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2.  Il Comune ha un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello stato.
3.  Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a convenzioni con altri Comuni e ad incarichi esterni.
4.  L'ufficio di controllo interno o di gestione mira a rilevare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e svolge una funzione di predisposizione, coordinamento ed elaborazione delle informazioni e di intreccio con tutto l'apparato.
5.  Compete ai responsabili dei servizi la trasmissione di tutte le informazioni necessarie a predisporre sulla base delle risultanze del controllo di gestione, gli interventi che si rendono necessari per una maggiore funzionalità ed efficienza dell'attività comunale.
6.  L'ufficio predispone gli strumenti idonei a rilevare, con indicatori che diano garanzia di imparzialità, il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti; predispone eventuali griglie di valutazioni e agevola il direttore generale, se nominato, o in mancanza il segretario nella rilevazione dei dati utili per il monitoraggio di cui all'art. 38 del presente statuto.
7.  L'ufficio di controllo interno è di supporto al sindaco nella valutazione dei dirigenti, fornendo a tal fine ogni strumento e/o dato utile di cui sia in possesso e predisponendo rilevazioni statistiche, carichi di lavoro, controlli e ogni altro che l'amministrazione ritenga valido strumento di supporto all'attività di valutazione di cui al presente articolo.
Titolo VI
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
Art. 58
Partecipazione dei cittadini Principi della partecipazione

1.  Il Comune promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari.
2.  Nello svolgimento della propria attività, onde conferire la massima efficacia ai procedimenti amministrativi, il Comune è impegnato a promuovere la partecipazione ai procedimenti stessi sin dalla fase istruttoria, la semplificazione dell'azione, l'accesso agli atti ed a fissare criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti.
3.  Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione ed alle attività di informazione ai cittadini.
4.  Per l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, il consiglio comunale approva un apposito regolamento.
Art. 59
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari del Comune preposti agli uffici e ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente comma.
3.  Il regolamento stabilirà le modalità procedurali e le relative disposizioni di carattere organizzativo.
Art. 60
Azione popolare ed accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni

1.  Con apposito regolamento, il consiglio comunale disciplina le modalità di applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 7, commi primo e secondo e successive modifiche ed integrazioni, indicando gli strumenti informativi ed organizzativi che consentono ai cittadini l'effettivo esercizio dell'azione popolare.
2.  Il Comune garantisce a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 delle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma primo, lett. b), del presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
3.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ai sensi della legge, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento. I documenti in essi richiamati sono conoscibili, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino violazione del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
4.  Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per garantire l'accesso dei cittadini che abbiano un interesse giuridicamente qualificato, alle informazioni procedimenti amministrativi, indicando modalità e procedure per individuazione del responsabile del procedimento.
5.  Il regolamento è pertinente alle seguenti finalità:
a)  indica le categorie di atti dei quali può temporaneamente essere vietata l'esibizione;
b)  assicura le modalità di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi.
In ogni caso il rilascio di copie di atti avviene previo pagamento dei soli costi di duplicazione, salva la disciplina della legge sul bollo.
6.  Il Comune istituisce l'ufficio per l'informazione e la partecipazione dei cittadini.
7.  Si richiamano le disposizioni di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di individuazione e comunicazione al soggetto interessato del responsabile del procedimento. Quest'ultimo esaminerà le pratiche in ordine cronologico salvo ragionevoli motivi di anticipato prelievo di eventuale pratica successiva, dei quali motivi dovrà essere data giusta esplicitazione nell'atto medesimo e nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Art. 61
Le forme associative e volontariato

1.  Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione, mediante la diffusione delle informazioni, il ricorso alla consultazione popolare e alla messa a disposizione di beni o servizi o altre forme di sostegno reale.
2.  Nell'erogazione di beni e servizi, il Comune si ispira al principio di parità di trattamento adottando a tal fine criteri e modalità.
3 L'amministrazione comunale rende annualmente pubblico nelle forme più adeguate, l'albo di tutte le associazioni e degli altri organismi privati che hanno goduto di benefici a qualsiasi titolo concessi dal Comune.
4.  E' istituito l'albo delle associazioni comunali, le cui forme e pubblicità saranno fissate dal regolamento. Possono essere iscritte in tale albo tutte le associazioni, che operano in ambito nazionale o regionale che ne abbiano fatto richiesta.
5.  Il regolamento fisserà le forme per la tenuta dell'albo. L'elenco delle associazioni è articolato in sezioni, una delle quali è comunque riservata alle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei servizi sociali.
6.  E' fissato come requisito per l'iscrizione nella sezione volontariato la finalità, formalmente dichiarata, di prestazione di opere gratuite in attività socialmente utili e il possesso dei requisiti di cui alla legge n. 266/91 e successive modifiche ed integrazioni.
7.  Il Comune riconosce alle associazioni ed organizzazioni di volontariato i seguenti diritti:
a)  accedere a strutture e servizi del Comune;
b)  essere consultate nella forma indicata nell'apposito regolamento, ogni volta che il consiglio comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza;
c)  partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato, per i settori di competenza.
8.  Eccezionalmente e per giustificati motivi, è prevista anche la possibilità di iscrizione di singole persone che intendono prestare la medesima attività, istituendo una apposita sezione autonoma.
9.  Con il regolamento vengono istituite le consulte dell'associazionismo e del volontariato.
10.  Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre che esprimere il parere su richiesta del consiglio comunale, possono avanzare proposte al consiglio stesso, al sindaco ed alla giunta, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal regolamento.
Art. 62
Consulte tematiche

1.  Al fine di acquisire elementi utili alla scelta di soluzioni amministrative sono istituite consulte tematiche, rappresentative di tutte le istanze sociali, politiche e culturali, alle quali affidare tutte le questioni di grande portata sociale che l'amministrazione vorrà affrontare.
2.  I componenti della consulta sono nominati dal sindaco.
3.  La richiesta di consulta può avere ad oggetto la determinazione degli indirizzi per il coordinamento degli interessi collettivi e materie di esclusiva competenza locale.
4.  La consulta non può essere promossa su atti o provvedimenti già adottati dall'amministrazione.
5.  La richiesta di consulta deve essere presentata presso gli uffici della segreteria comunale.
6.  E' istituita la consulta degli anziani e per le tematiche sociali.
7.  E' istituita la consulta per gli emigrati.
8.  Le consulte hanno solo funzioni consultive e propositive.
Art. 63
Forum tematici

1.  Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum di cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2.  I forum hanno carattere straordinario su questioni di particolare urgenza. Ad essi partecipano i cittadini, le associazioni interessate ed i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie e dell'ordine del giorno.
3.  Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto.
4.  Il Comune può consultare, in preparazione del bilancio di previsione annuale, le forze sociali, sindacali ed imprenditoriali mediante "conferenza di programma".
Art. 64
Istituzione forum dei giovani

1.  L'istituzione (del forum dei giovani ) sarà uno strumento di partecipazione alla vita cittadina da parte di tutti i giovani di S. Elisabetta e sarà lo strumento per esprimersi in maniera autonoma, specifica e competente su argomenti di organizzazione e manifestazioni ed attività in genere su temi cittadini che riguardano la cultura, lo sport, le attività per il tempo libero.
2.  "Il forum dei giovani" rappresenta tutti i giovani di età compresa tra i 16 anni e i 26 anni.
3. "Il forum dei giovani" godrà di autonomia politica e amministrativa.
Ad esso verrà assegnata una quota fissa di risorse finanziarie all'interno del bilancio comunale.
4.  L'elezione, il funzionamento e le specifiche competenze del predetto forum dei giovani saranno stabilite con apposito regolamento consiliare da approvare contestualmente alla sua istituzione.
5.  Il "forum dei giovani" disporrà, compatibilmente con le disponibilità immobiliari del comune, di apposita sede operativa, adeguatamente attrezzata, e si avvarrà per il proprio funzionamento della collaborazione del personale comunale.
6.  "Il forum dei giovani" sarà l'espressione partecipativa di una componente sociale che con il proprio contributo di idee e di esperienza fornirà indicazione e proposte all'azione degli organismi istituzionalmente competenti alla programmazione e gestione delle scelte politico-amministrative inerenti alle competenze dello stesso organismo.
7.  "Il forum dei giovani" adotterà tutti i metodi che riterrà e che siano efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale ha obbligo di tenere sempre aperto il dialogo ed il confronto e alla quale deve rendere conto del proprio operato.
Art.  65
Baby - Sindaco

1.  Al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche locali e avvicinare le stesse alle istituzioni locali, viene istituito il baby sindaco e baby consiglio.
2.  Le norme di funzionamento e di partecipazione di tali organi all'attività amministrativa vengono disciplinate in apposito regolamento.
3. Tali organi esplicheranno solo una funzione propositiva.
4.  Il sindaco è "il difensore dei bambini" e si impegna a convocare almeno due volte l'anno un consiglio comunale dedicato alle problematiche infantili e giovanili.
Art.  66
Iniziativa popolare

1.  I cittadini, per una migliore tutela di interessi collettivi, esercitano iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.
2.  Con apposito regolamento verranno disciplinate le modalità di presentazione dei predetti progetti, dei termini di deliberazione da parte del consiglio comunale ed ogni altro elemento necessario per consentire la forma di partecipazione di cui al presente articolo.
Art. 67
Istanze e petizioni

1. Tutti i residenti singoli o associati hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al Comune, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.
2.  Le istanze e le petizioni sono indirizzate al sindaco.
3.  Devono essere presentate in forma scritta, in carta semplice ed in duplice copia, presso la segreteria comunale.
4.  Istanze e petizioni devono essere prese in esame dall'organo competente nei termini stabiliti dal regolamento e comunque entro trenta giorni.
5.  Le risposte sono comunicate personalmente al proponente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.
Art. 68
Interrogazioni ed interpellanze popolari

1.  I cittadini hanno facoltà di presentare interrogazioni ed interpellanze al consiglio comunale.
2.  Per ogni seduta è previsto un tempo massimo di un'ora dedicato agli interventi e alle risposte.
3.  Le richieste devono essere presentate presso gli uffici della segreteria comunale entro tre giorni dalla convocazione della seduta consiliare e ove prodotte al di fuori di tale termine vengono inserite alla successiva seduta consiliare utile.
Art. 69
Referendum consultivi

1.  Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
a)  bilancio e conto consuntivo;
b)  di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
c)  di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
d)  di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
2.  Il referendum è ammesso anche su iniziativa popolare quando sia stata depositata relativa richiesta, presso il consiglio comunale, da almeno 500 elettori.
3.  Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale.
4.  Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
5.  Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.
Art. 70
Disposizioni sul referendum ed effetti

1.  Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
2.  Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3.  Il giudizio di ammissibilità del quesito deve essere espresso prima della raccolta delle sottoscrizioni.
4.  Sull'ammissibilità del referendum richiesto dagli elettori decide una commissione costituita dal difensore civico, se nominato, e da due soggetti esterni all'organizzazione del Comune, che diano garanzia di imparzialità, nominati dal sindaco.
Ove il difensore non sia stato ancora eletto o per qualsiasi causa sia cessato dalla carica, la predetta commissione è costituita da tre soggetti esterni, di cui uno con funzioni di presidente, così come individuato dal sindaco.
5.  La stessa commissione decide anche sulla successiva verifica della regolarità delle sottoscrizioni. Segretario della commissione è il segretario comunale.
La decisione della commissione sull'ammissibilità del referendum viene comunicata al consiglio nella prima seduta successiva.
6.  Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto; più referendum vengono effettuati insieme una volta l'anno. Il referendum viene revocato dal consiglio in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, ovvero qualora intervenga un provvedimento che accolga la proposta dei promotori.
7.  Il referendum è indetto dal sindaco entro sessanta giorni dalla decisione della commissione o dalla delibera del consiglio, per una domenica successiva di non oltre tre mesi.
8.  Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi, senza computare le schede bianche e nulle.
Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento.
9.  Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi atti conseguenziali.
Art. 71
Difensore civico

1.  Il difensore civico vigila, in quanto garante, sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune. In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, della legge della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241, dello statuto e dei regolamenti del Comune.
2.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Tale votazione avverrà su nominativi che diano ampia e comprovata garanzia di indipendenza, probità e preparazione, proposti da singoli, associazioni, enti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal regolamento.
3.  Il difensore civico resta in carica cinque anni.
4.  La votazione è ripetuta per due volte consecutive nella stessa seduta.
Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la richiesta maggioranza di quattro quinti, il consiglio viene riconvocato entro otto giorni per procedere ad altre due votazioni, nelle quali viene richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegoati.
Nel caso di risultanza negativa si procederà ad una ulteriore votazione nella quale viene richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5.  Il consiglio comunale con propria norma regolamentare determina i requisiti soggettivi per la designazione, le cause di incompatibilità del difensore civico e i rapporti dello stesso con il consiglio comunale. In ogni caso non possono accedere alla carica di difensore civico:
a)  i consiglieri comunali, provinciali, regionali e parlamentari, gli amministratori e dirigenti di enti pubblici o a partecipazione pubblica;
b)  i membri dei comitati regionali e provinciali di controllo;
c)  i pastori ed i ministri di culto;
d) chi esercita qualsiasi attività oggetto di rapporti giuridico-economici continuativi con l'amministrazione comunale;
e) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano amministratori, segretario generale o dirigenti del Comune.
6.  Il difensore civico cessa dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato quinquennale;
b)  per dimissioni, morte o impedimento grave;
c)  in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;
d)  revoca del consiglio comunale, con delibera a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, per gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali o per sopravvenuti fatti che rendono discutibile la probità ed onestà del difensore, condizioni necessarie per la copertura della relativa carica.
e)  per decadenza per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di un delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali;
f)  in caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del consiglio comunale che lo ha eletto.
7.  Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati.
8.  Quando il difensore civico ravvisa atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
a)  trasmette al sindaco una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata;
b)  sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco, che hanno l'obbligo di valutare l'istanza, ed assume i provvedimenti di competenza, informandone, in ogni caso, il consiglio comunale.
9.  Il difensore civico riferisce annualmente, entro il mese di gennaio, al consiglio comunale con una relazione sui risultati della propria attività svolta nell'anno precedente.
10.  Il presidente del consiglio può invitare il difensore civico a fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.
11.  In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso delle sedute secondo le modalità prescritte nel regolamento.
12.  Lo stesso consiglio può chiedere al difensore civico di relazionare oralmente durante lo svolgimento delle sedute su determinati disfunzioni o ritardi.
13.  E' previsto l'ufficio del difensore civico che avrà sede in idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, completi di tutto ciò che necessita per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
14.  Il difensore civico è immediatamente rieleggibile una volta sola.
15.  Al difensore civico non è corrisposta nessuna indennità di funzione. Saranno a carico del Comune soltanto le spese necessarie per il funzionamento dell'ufficio.
Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 72
Approvazione ed entrata in vigore dello statuto

1.  Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2.  Le norme dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla G.C. e pubblicizzato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.
3.  Qualora il quorum di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello statuto.
5.  Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla legge regionale n. 48/91, così come modificata dalla legge regionale n. 30/2000.
6.  Il presente statuto comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.
Art.  73
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se, ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.
3.  Si considerano automaticamente abrogate le disposizioni statutarie, in caso di sopravvenute disposizioni legislative con le stesse incompatibili.
Adottato con delibera del consiglio comunale n. 22 del 30 agosto 2001, trasmesso al CO.RE.CO., sezione centrale di Palermo in data 3 settembre 2001, ricevuto dallo stesso CO.RE.CO. in data 7 settembre 2001, e divenuto esecutivo per decorrenza di termini ai sensi del 6° comma dell'articolo 18 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.






(2001.47.2428)


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