REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 4 GENNAIO 2002 - N. 1
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 28 novembre 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 4 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag.


DECRETO 6 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag.


DECRETO 6 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 14 novembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.R.A.V.N.A., con sede in Pantelleria, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 14 novembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Fertilagricol, con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 14 novembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La Grazia, con sede in San Fratello, e nomina del commissario liquidatore  pag.

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 5 dicembre 2001.
Cancellazione di alcune cooperative edilizie dalle graduatorie relative alla realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457  pag.


DECRETO 5 dicembre 2001.
Cancellazione di alcune cooperative edilizie dalle graduatorie relative alla realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67  pag. 10 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 13 novembre 2001.
Modifica della perimetrazione della riserva naturale speciale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel territorio del comune di Palermo  pag. 11 


DECRETO 19 novembre 2001.
Approvazione del piano regolatore del porto di Bonagia  pag. 14 


DECRETO 19 novembre 2001.
Approvazione del progetto per la costruzione di parcheggi e verde attrezzato nel comune di SanCataldo.
  pag. 15 


DECRETO 19 novembre 2001.
Approvazione del piano particolareggiato per insediamenti produttivi nel comune di San Cataldo.  pag. 16 


DECRETO 22 novembre 2001.
Approvazione del programma costruttivo in località Pianoconte nell'isola di Lipari  pag. 17 


DECRETO 22 novembre 2001.
Modifiche alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio del comune di Noto  pag. 19 


DECRETO 4 dicembre 2001.
Approvazione delle prescrizioni esecutive della zona per insediamenti abitativi e della zona sportiva nel comune di Leonforte  pag. 21 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 16 novembre 2001.
Approvazione del Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia  pag. 23 


DECRETO 29 novembre 2001.
Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006  pag. 27 

CIRCOLARI
Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 18 dicembre 2001, n. 5
Legge regionale 22 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di entrate. Modifica delle circolari nn. 1, 2 e 3, rispet tivamente dell'11 gennaio 2001, del 26 febbraio 2001 e del 21 giugno 2001, pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 8 del 23 febbraio 2001, n. 16 del 6 aprile 2001 e n. 35 del 13 luglio 2001.  pag. 30 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA CORRIGE
Leggi e decreti presidenziali

LEGGE 10 dicembre 2001, n. 21.
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001  pag. 31 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 29 febbraio 2000.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 28 novembre 2001.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed in particolare l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i propri decreti n. 34 del 29 aprile 1999, n. 197 del 28 dicembre 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999 e n. 8 del 25 febbraio 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Nucera Katia, Consoli Marilena, Franchina FabioAntonio, Tringali Pietro, Virgillito Giosuè Carmelo, Ramondetta Giuseppa, Luppino Flavia Carmela Maria,Sgroi Rosaria, Camerata Gino e Di Mauro Bartolo, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-05565/01 del 13 settembre 2001, LRV-30-04374/01 del 30 luglio 2001, LRV-30-05575/01 del 14 settembre 2001, LRV-30-05317/01 del 7 settembre 2001, LRV-30-05528/01 dell'11 settembre 2001, LRV-30-00485-01 del 31 gennaio 2001, LRV-30-00261/01 del 30 maggio 2000, LRV-30-04536/01 del 6 agosto 2001, LRV-30-03716/01 del 10 luglio 2001 e LRV-30-03716/01 del 10 luglio 2001 della società Lottomatica, con le quali ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:


  Codice lottomatica Rivendita numero Ricevitoria numero Vecchio titolare Nuovo titolare Comune 
  PA0045 5 281 Giovino Filippa Nucera Katia Mussomeli (CL) 
  PA0850 5 855 Pezzino Matteo Consoli Marilena Belpasso (CT) 
  PA0549 4 554 Fulgenzi Carmela Franchina Fabio Antonio Castell'Umberto (ME) 
  PA1046 27 1051 Salmeri Sergio TringaliPietro Augusta (SR) 
  PA1058 9 1063 Strano Rosa Virgillito Giosuè Carmelo Lentini (SR) 
  PA0456 2 446 Gennaro Domenico Ramondetta Giuseppa Paternò (CT) 
  PA0837 2 842 Panebianco Giovanni Luppino Flavia Carmela Maria Sant'Agata Li Battiati (CT) 
  PA0045 5 281 Giovino Filippa Nucera Katia Mussomeli (CL) 
  PA0850 5 855 Pezzino Matteo Consoli Marilena Belpasso (CT) 
  PA0549 4 554 Fulgenzi Carmela Franchina Fabio Antonio Castell'Umberto (ME) 
  PA1046 27 1051 Salmeri Sergio TringaliPietro Augusta (SR) 
  PA1058 9 1063 Strano Rosa Virgillito Giosuè Carmelo Lentini (SR) 
  PA0456 2 446 Gennaro Domenico Ramondetta Giuseppa Paternò (CT) 
  PA0837 2 842 Panebianco Giovanni Luppino Flavia Carmela Maria Sant'Agata Li Battiati (CT) 
  PA0864 5 869 Ucciardello Roberto Sgroi Rosaria Fiumefreddo di Sicilia (CT) 
  PA1209 7 1214 Fronterrè Giuseppa Camerata Gino Modica (RG) 
  PA1054 10 1059 D'Agostino Giuseppa Di Mauro Bartolo Floridia (SR) 


Viste le note della Federazione italiana tabaccai n. 32763 del 16 ottobre 2001 e n. 34463 del 30 ottobre 2001, con le quali la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 21679 del 6 luglio 2001, n. 27652 del 14 settembre 2001, n. 32233 del 18 ottobre 2001 e 33608 del 29 ottobre 2001, con le quali l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica e, conseguentemente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:

  Codice lottomatica Rivendita numero Ricevitoria numero Titolare Comune 
  PA0045 5 281 Nucera Katia Mussomeli (CL) 
  PA0850 5 855 Consoli Marilena Belpasso (CT) 
  PA0549 4 554 Franchina Fabio Antonio Castell'Umberto (ME) 
  PA1046 27 1051 Tringali Pietro Augusta (SR) 
  PA1058 9 1063 Virgillito Giosuè Carmelo Lentini (SR) 
  PA0456 2 446 Ramondetta Giuseppa Paternò (CT) 
  PA0837 2 842 Luppino Flavia Carmela Maria Sant'Agata Li Battiati (CT) 
  PA0864 5 869 Sgroi Rosaria Fiumefreddo diSicilia (CT) 
  PA1209 7 1214 Camerata Gino Modica (RG) 
  PA1054 10 1059 Di Mauro Bartolo Floridia (SR) 




Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1 è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed alla avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 novembre 2001.
  RABBONI 

(2001.49.2511)
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DECRETO 4 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Visto il bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 allegato al bilancio di competenza;
Vista la nota n. 27468/3611 del 28 novembre 2001, con la quale l'Assessorato regionale industria - Dipartimento regionale industria - chiede l'integrazione di lire 1.200 milioni della dotazione di cassa della rubrica 2, titolo 1, categoria 1 e di lire 33 milioni della dotazione di cassa della rubrica 2, titolo 1, categoria 4, mediante riduzione della somma complessiva di lire 1.233 milioni della disponibilità del titolo 2, categoria 31 della medesima rubrica;
Considerato che alla data del 5 dicembre 2001, la disponibilità della dotazione di cassa della suddetta categoria 31 ammonta soltanto a lire 1.217.071.450;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale industria, la predetta variazione di lire 1.200 milioni in aumento alla rubrica 2, titolo 1, categoria 1 e soltanto di lire 17 milioni in aumento alla rubrica 2, titolo 1, categoria 4 e in diminuzione dell'importo complessivo di lire 1.217 milioni dalla rubrica 2, titolo 2, categoria 31 del medesimo Assessorato, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni             | di lire) 

Assessorato regionale dell'industria
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale industria 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  1 -  Redditi di lavoro dipendente     + 1.200 
Categoria  4 -  Trasferimenti correnti ad amministra- 
zioni pubbliche      + 17 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  31 -  Acquisizioni di attività finanziarie     - 1.217 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 dicembre 2001.
  PAGANO 

(2001.50.2609)
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DECRETO 6 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 8366 del 22 novembre 2001 della Ragioneria centrale agricoltura e foreste, con la quale chiede l'incremento del plafond di cassa relativo ai fondi comunitari, della rubrica 4, titolo 1, categoria 2 di L. 106.449.400 per il pagamento di n. 8 mandati gravanti su impegni di perenzione;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

  Amministrazione | Variazioni  

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
Rubrica  4 -  Dipartimento regionale foreste 
Titolo  1 -  Spese correnti     + 106.449.400 
Categoria  2 -  Consumi intermedi 

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  26 -  Altri trasferimenti in conto capi- 
tale      - 106.449.400 

Attività e interventi a carico della U.E. e relativi cofinanziamenti statali e regionali

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 2001.
  PAGANO 

(2001.50.2640)
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DECRETO 6 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Visto il bilancio di previsione di cassa per l'anno 2001 allegato al bilancio di competenza;
Vista la nota n. 6517 del 5 dicembre 2001, con la quale l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Dipartimento regionale turismo - chiede l'integrazione della dotazione di cassa della rubrica 2, titolo 1, categoria 1 per L. 600.000.000 e della categoria 3 della stessa rubrica per L. 30.000.000, mediante riduzione di un importo complessivo di L. 630.000.000 della disponibilità del titolo 2 categoria 23 della medesima rubrica;
Vista la nota n. 5511 del 5 dicembre 2001 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa corredata dal prescritto parere la suindicata nota assessoriale;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni             | di lire) 

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  1 -  Redditi di lavoro dipendente     + 600 
Categoria  3 -  Imposte pagate sulla produzione     + 30 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  23 -  Contributi agli investimenti ad impre- 
se      - 630 



Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 dicembre 2001.
  PAGANO 

(2001.50.2643)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIATO E DELLA PESCA


DECRETO 14 novembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.R.A.V.N.A., con sede in Pantelleria, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1032/99, repertorio scioglimento dell'UPLMO di Trapani, dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 del codice civile per lo scioglimento della società cooperativa C.R.A.V.N.A., con sede in Pantelleria;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 21 febbraio 2001, con parere n. 2597, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa C.R.A.V.N.A., con sede in Pantelleria;
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Considerato che la cooperativa predetta aderisce ad una associazione di categoria e quindi deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75;
Visti i nominativi segnalati dalla Lega regionale della cooperative e mutue della Sicilia ai sensi della predetta legge;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa C.R.A.V.N.A., con sede in Pantelleria, via Villa n. 26/4, costituita in data 24 dicembre 1988, omologata dal tribunale di Marsala il 26 gennaio 1989 ed iscritta nel registro prefettizio, sezione produzione e lavoro con D.P. n. 924 del 26 giugno 1989, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Girolamo Scarcella, nato a Erice il 26 marzo 1945 e residente a Paceco (TP), contrada Nubia, via Garibaldi n. 123, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il D.D. del 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 novembre 2001.
  CIMINO 

(2001.49.2525)
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DECRETO 14 novembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Fertilagricol, con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1065/2000, repertorio scioglimento, dell'UPLMO di Trapani, dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 del codice civile per lo scioglimento della società cooperativa Fertilagricol, con sede in Marsala;
Sentita la Commissione regionale della cooperazio ne che, nella seduta del 13 dicembre 2000, con parere n. 2597, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa Fertilagricol, con sede in Marsala;
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Considerato che la cooperativa predetta aderisce ad una associazione di categoria e quindi deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75;
Visti i nominativi segnalati dalla Lega regionale della cooperative e mutue della Sicilia ai sensi della predetta legge;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Fertilagricol, con sede in Marsala, via S.S. Filippo e Giacomo n. 16, costituita in data 3 dicembre 1976, omologata dal tribunale di Marsala il 20 gennaio 1977, ed iscritta nel registro prefettizio, sezione agricola, con D.P. n. 5332 del 4 maggio 1985, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dottor Francesco Marrone, nato a Mazara del Vallo il 12 aprile 1955 e residente a Paceco (TP), via Mozia s.n., è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'ar ticolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato secondo il D.D. del 29 giugno 2001, n. 1209/I/VII.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 novembre 2001.
  CIMINO 

(2001.49.2526)
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DECRETO 14 novembre 2001.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La Grazia, con sede in San Fratello, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza del tribunale di Patti del 2 maggio 2001, che ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa La Grazia, con sede in San Fratello (ME), e il suo conseguenziale scioglimento con nomina di un com missario liquidatore;
Visto l'art. 195 L.F.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa La Grazia, con sede in San Fratello (ME), costituita il 24 novembre 1979, con atto omologato dal tribunale di Patti in data 23 gennaio 1980, iscritta al n. 678 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 9400 del 24 dicembre 1982 e successivamente cancellata dallo stesso con D.P. n. 3799 del 19 ottobre 1998, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il ragioniere Di Bella Laura, nata a Milazzo il 3 settembre 1963 ed ivi residente in via Ciantro, complesso Jessica, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 novembre 2001.
  CIMINO 

(2001.49.2521)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 5 dicembre 2001.
Cancellazione di alcune cooperative edilizie dalle graduatorie relative alla realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1083/X del 7 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 1989, con il quale sono state approvate le graduatorie delle cooperative edilizie incaricate della realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457;
Ritenuto di procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui al decreto citato, depennando le cooperative edilizie non più iscritte attive e/o cancellate dal registro prefettizio;
Vista la nota prot. n. 1387 del 20 febbraio 2001, con la quale sono state richieste le informazioni utili ad effettuare detta rimodulazione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Considerato che sono state acquisite le notizie ri-chieste;
Considerato che si può procedere, sulla scorta delle informazioni ricevute, alla cancellazione delle cooperative edilizie risultanti non più attive e/o cancellate dal registro prefettizio e riportate nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto, in cui, tra l'altro, è riportata anche la motivazione causa della inattività e/o l'indicazione dell'avvenuta cancellazione dal registro;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa riportate, le cooperative edilizie elencate nell'allegato prospetto sono depennate dalle graduatorie di cui al decreto n. 1083/X del 7 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 1989.

Art.  2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 dicembre 2001.
  BUSALACCHI 









(2001.51.2669)
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DECRETO 5 dicembre 2001.
Cancellazione di alcune cooperative edilizie dalle graduatorie relative alla realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1598/X del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993, con il quale sono state approvate le graduatorie delle cooperative edilizie incaricate della realizzazione del programma di edilizia convenzionata-agevolata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Ritenuto di procedere alla rimodulazione delle graduatorie di cui al decreto citato, depennando le cooperative edilizie non più attive e/o cancellate dal registro prefettizio;
Vista la nota prot. n. 1458 del 22 febbraio 2001, con la quale sono state richieste le informazioni utili ad effettuare detta rimodulazione all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Considerato che sono state acquisite le notizie richieste;
Considerato che si può procedere, sulla scorta delle informazioni ricevute, alla cancellazione delle cooperative edilizie risultanti non più attive e/o cancellate dal registro prefettizio e riportate nell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto, in cui, tra l'altro, è riportata anche la motivazione causa della inattività e/o l'indicazione dell'avvenuta cancellazione dal registro;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa riportate, le cooperative edilizie elencate nell'allegato prospetto sono depennate dalle graduatorie di cui al decreto n. 1598/X del 18 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993.

Art.  2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 dicembre 2001.
  BUSALACCHI 





(2001.51.2669)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 13 novembre 2001.
Modifica della perimetrazione della riserva naturale speciale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel territorio del comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98, 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 610 del 6 ottobre 1995, con il quale è stata istituita la riserva naturale orientata Monte Pellegrino, ricadente nel territorio del comune di Palermo;
Visto,in particolare, l'art. 2 del citato decreto, con il quale sono stati delimitati i confini della riserva, segnati su cartografia IGM in scala 1:25.000, fg. 249 I.S.E. - II N.E.;
Vista le note dell'ente gestore della riserva, associazione Rangers d'Italia, prot. n. 23949 del 6 dicembre 1999 e n. 1071/2000 del 25 luglio 2000, con le quali è stata trasmessa una proposta di rizonizzazione della riserva;
Visto il rapporto istruttorio del gruppo XLIV di questoAssessorato, prot. n. 394 del 16 ottobre 2000;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (C.R.P.P.N.), nella seduta del 9 maggio 2001, con il quale si è espresso "parere favorevole sulla proposta di inclusione in zona A di riserva del bosco di Niscemi e per quanto attiene alla fascia pedemontana ... decide di mantenerla in zona B di preriserva, invitando l'ente gestore a prevedere in detta area la realizzazione di interventi di ricostituzione naturalisitca volti a favorire nel tempo la rinaturazione spontanea dei siti evitando forme di fruizione che possano alterare l'integrità dei luoghi";
Ritenuto di condividere il superiore parere del C.R.P.P.N.;
Per quanto sopra espresso;

Decreta:


Art. 1

La perimetrazione della riserva naturale speciale orientata Monte Pellegrino, di cui al proprio decreto n. 610 del 6 ottobre 1995, è modificata come da cartografia in scala 1:25.000, con particolare in scala 1:10.000, allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

La cartografia di cui al precedente art. 1 sostituisce quella allegata al citato decreto n. 610 del 6 ottobre 1995.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto siciliano.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 13 novembre 2001.
  PERGOLIZZI 


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(2001.49.2563)
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DECRETO 19 novembre 2001.
Approvazione del piano regolatore del porto di Bonagia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge n. 64/74;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Vista la nota n. 1052/IM/UTC del 15 marzo 2001, con la quale il comune di Valderice ha trasmesso a questo Assessorato gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore del porto di Bonagia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale n. 21/85 e dell'art. 14, 1° comma, della legge regionale n. 65/81;
Vista la deliberazione n. 100 del 28 dicembre 2000, con cui il consiglio comunale di Valderice ha approvato il piano regolatore del porto di Bonagia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale n. 21/85 e dell'art. 14, 1° comma, della legge regionale n. 65/81;
Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e constatata la regolarità degli stessi;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale datata 27 febbraio 2001, relativa alle procedure di deposito e pubblicazione del piano, con la quale si attesta che nei 10 giorni successivi dopo la scadenza del periodo di deposito non è stata presentata nessuna opposizione od osservazione;
Visto il parere dell'ufficio del Genio civile di Trapani trasmesso con nota prot. n. 22423 del 19 dicembre 2000;
Visto il parere del comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani trasmesso con nota prot. n. 11835 del 14 settembre 2001;
Visto il parere n. 96 del 3 aprile 2001, reso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 dal gruppo 29° della D.R.U., che qui in parte si trascrive:
"Omissis...
Lo strumento urbanistico settoriale in questione, costituisce atto propedeutico necessario per l'eventuale attivazione degli interventi programmati con il patto territoriale "Trapani nord", nel settore delle infrastrutture complementari alle iniziative imprenditoriali.
Il piano prevede l'istituzione di un porto di seconda categoria, IV classe, della capacità di 600 posti barca per il diporto e 62 natanti da pesca e non appare in contrasto con le linee strategiche dello schema di massima del P.R.G. in formazione.
Oltre alla sistemazione dell'area portuale con strutture e servizi tipici (moli di sopraflutto e sottoflutto, banchina, scala di alaggio, uffici, ecc.), è prevista l'apertura di un breve tratto stradale di collegamento con la viabilità esistente (via Asmara) in variante al vigente p. di f. e non molto distante da un tracciato, avente analoghe caratteristiche, riportato nello scherma di massima (del Comm. n. 114/97) del P.R.G. in fieri.
Inoltre l'attuale tratto di strada litoranea verrà risistemato con la creazione di un parcheggio a raso e di una strada pedonale.
Dal punto di vista amministrativo gli atti appaiono nel complesso regolari, salvo evidenziate la mancanza del visto del CO.RE.CO sulla delibera consiliare di approvazione e dei pareri favorevoli della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali e del comando vigili del fuoco.
Ai sensi dell'art. 68, u.c., della legge regionale n. 10/99, il parere del gruppo scrivente è favorevole all'approvazione nel rispetto delle prescrizioni degli enti che hanno già espresso il loro parere a riguardo, con l'ulteriore prescrizione che venga cassato dalle previsioni del redigendo p.r.g. il tracciato inserito nello schema di massima in quanto superfluo, e con la condizione che vengano acquisiti i pareri favorevoli della Sovrintendenza e del comando vigili e fatti salvi eventuali altri pareri in materia prescritti dalla normativa";
Vista la nota prot. n. 96 del 3 aprile 2001, con la quale il gruppo 29° della D.R.U. ha trasmesso, per il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, gli atti e il parere relativi all'approvazione del piano regolatore del porto di Bonagia, reso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il parere n. 488 del 18 ottobre 2001, espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta degli atti ed elaborati sottoposti dal gruppo competente, che così si esprime...
...Omissis...
Ritenuto di poter condividere il predetto parere dell'ufficio, che fa parte integrante del presente voto, con le prescrizioni ulteriori che seguono:
1)  altezza dei nuovi moli: il nuovo molo ovest, previsto dal piano, dovrà essere realizzato il più possibile a raso al fine di non interferire con la visione dell'antico complesso della "tonnara di Bonagia" e con la torre quadrangolare del XVI-XVII secolo che sono stati dichiarati ai sensi degli artt. 1, 2, 3 della legge n. 1089/1939 "complesso architettonico storico-artistico particolarmente importante" con il decreto n. 572 del 10 marzo 1986. Eventuali opere di protezione dalle mareggiate potranno realizzarsi con una o più barriere di scogli naturali a pelo d'acqua collocandole a ponente del nuovo molo ad una distanza adeguata;
2)  gru e altri manufatti di notevole altezza: per l'ubicazione di questi manufatti, se costituiti da strutture fisse, dovranno individuarsi aree tali che la loro sagoma non interferisca con il retrostante complesso monumentale.
Ciò posto, esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore del porto di Bonagia, adottato con deliberazione consiliare n. 100 del 28 dicembre 2000, conformemente al parere dell'ufficio e con l'introduzione delle prescrizioni di cui al presente voto. Restano salvi gli eventuali provvedimenti in materia di valutazione ambientale, ai sensi della vigente legislazione;
Ritenuto di condividere i superiori pareri del gruppo 29° e del C.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale n. 65/81 ed in conformità ai pareri del gruppo 29° prot. n. 96 del 3 aprile 2001 e del C.R.U. prot. n. 488 del 18 ottobre 2001, è approvato il piano regolatore del porto di Bonagia, con il rispetto delle condizioni e prescrizioni sopra trascritte.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere gruppo 29° n. 96 del 3 aprile 2001;
 2)  voto C.R.U. n. 488 del 18 ottobre 2001;
 3)  delibera consiliare n. 100 del 28 dicembre 2000;
 4)  relazione con stralci cartografici;
 5)  tav.  1.1  - relazione generale sulla scelta del dispositivo portuale; 
 6)  tav.  1.2  - studio idraulico marittimo; 
 7)  tav.  1.3  - studio della penetrazione del moto ondoso; 
 8)  tav.  2.1  - carta dei porti della Sicilia occidentale, scala 1:250.000; 
 9)  tav.  2.2  - corografia, carta nautica, scala 1:100.000; 
10)  tav.  2.3  - corografia, scala 1:50.000; 
11)  tav.  2.5  - stato attuale del dispositivo portuale, scala 1:1.000; 
12)  tav.  3.1  - rilievo topografico batimetrico, riferimenti, scala 1:1.000; 
13)  tav.  3.2  - rilievo topografico batimetrico, quote, scala 1:1.000; 
14)  tav.  3.3  - rilievo topografico batimetrico, isobate, scala 1:1.000; 
15)  tav.  3.4  - rilievo topografico batimetrico, dati topografici; 
16)  tav.  4.1  - lay-out A - piano regolatore portuale, scala 1:2.000; 
17)  tav.  4.2  - lay-out 1 - piano regolatore portuale, scala 1:2.000; 
18)  tav.  4.3  - lay-out 2 - piano regolatore portuale, scala 1:2.000; 
19)  tav.  4.4  - lay-out 3 - piano regolatore portuale, scala 1:2.000; 
20)  tav.  4.5  - lay-out 4 - piano regolatore portuale, scala 1:2.000; 
21)  tav.  4.6  - lay-out 5 - piano regolatore portuale, scala 1:2.000; 
22)  tav.  5  - planimetria piano regolatore portuale, lay-out 1, scala 1:1.000; 
23)  tav.  6  - planimetria di raffronto lay-out 1, stato attuale, scala 1:1.000; 
24)  tav.  7  - tipologie costruttive marittime, scala 1:200; 
25)  tav.  8  - particolari costruttivi, motoscalo, scalo di alaggio, scala 1:200; 
26)  tav.  9  - edilizia portuale, scala 1:100; 

27)  relazione geologica;
28)  studio geologico;
29)  relazione geofisica.

Art. 3

Il comune diValderice resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 novembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.49.2520)
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DECRETO 19 novembre 2001.
Approvazione del progetto per la costruzione di parcheggi e verde attrezzato nel comune di SanCataldo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il decreto n. 2071 del 24 dicembre 1986, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di S.Cataldo;
Vista la nota n. 2175 del 6 febbraio 2001, con la quale il comune di S.Cataldo ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, gli atti relativi al progetto in variante al P.R.G. per la costruzione di parcheggi e verde attrezzato in viale Rinascita, con monumento a Falcone e Borsellino;
Vista la delibera del consiglio comunale di S. Cataldo n. 87 del 5 ottobre 2000, avente per oggetto: approvazione progetto per la costruzione di parcheggi e verde attrezzato in viale Rinascita, con monumento a Falcone e Borsellino, in variante al P.R.G. ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78;
Visto il parere n. 16/2001 del 4 settembre 2001, reso dal Genio civile di Caltanissetta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate nè osservazioni, nè opposizioni giusta attestazione del segretario generale, datata 5 febbraio 2001;
Visto il parere n. 32 del 24 ottobre 2001, reso sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, dal gruppo 31°/DRU di questo Assessorato ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
"...Omissis...
Ritenuto di potersi condividere integralmente le considerazioni esposte nella proposta del gruppo XXXI a riguardo, è del parere che il progetto per la realizzazione di parcheggi e verde attrezzato in Viale della Rinascita, con monumento a Falcone e Borsellino sia da condividere in conformità alla proposta di parere del gruppo XXXI n. 32 del 24 ottobre 2001 e con la prescrizione di aumentare le superfici a verde di adeguata dimensione superando la tipologia ad aiuole e la cementificazione conseguente. Inoltre, prima dell'attuazione della variante, dovranno essere espletate le procedure di cui al punto "h" del decreto ministeriale 11 marzo 1988 su specifico studio geologico-geotecnico da sottoporre all'approvazione dell'ufficio del Genio civile".
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è autorizzato il progetto di cui in premessa, in variante al P.R.G. del comune di SanCataldo, in conformità e con le prescrizioni di cui al parere del C.R.U., giusto voto n. 491 del 25 ottobre 2001.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato:
 1)  delibera consiliare n. 87 del 5 ottobre 2000;
 2)  parere del gruppo 31°/DRU del 24 ottobre 2001;
 3)  voto C.R.U. n. 32 del 24 ottobre 2001;
Elaborati
 4)  tav.  0  -  relazione tecnica descrittiva;
 5)  tav.  1  -  stralcio aerofotogrammetrico e di P.R.G., scala 1:2.000;
 6)  tav.  2  -  planimetria di progetto e profili, scala 1:200;
 7)  tav.  3  -  planimetria impianti tecnici, scala 1:200;
 8)  tav.  4  -  elaborati grafici per computi, scala 1:200;
 9)  tav.  5  -  particolari costruttivi, scala 1:20;
10)  tav.  6  -  elaborati muri di sostegno;
11) analisi dei prezzi;
12)  elenco dei prezzi;
13)  computo metrico estimativo;
14) capitolato speciale d'appalto;
15) preventivo offerta;
16)  piano particellare d'esproprio;
17) piano di sicurezza coordinamento;
18)  fascicolo di sicurezza.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di S.Cataldo per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 19 novembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.49.2515)
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DECRETO 19 novembre 2001.
Approvazione del piano particolareggiato per insediamenti produttivi nel comune di San Cataldo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 81 del 27 marzo 1980, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di S.Cataldo;
Vista la nota n. 12410 del 14 settembre 1999, con la quale il comune di S. Cataldo ha trasmesso per l'approvazione ai sensi dell'art. 12, lett. B), della legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alla variante al P.R.G. per l'approvazione del piano particolareggiato per insediamenti produttivi in contrada Bigini;
Vista la delibera del consiglio comunale di S.Cataldo n. 65 del 20 maggio 1999, avente per oggetto: adozione del piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi in contrada Bigini de comune di S.Cataldo in variante al vigente P.R.G.;
Visto il parere n. 19/98, favorevole a condizione, reso dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta con nota n. 4943 del 16 aprile 1999;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate nè osservazioni, nè opposizioni giusta attestazione del segretario generale, datata 1 marzo 2000;
Visto il parere reso sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, dal gruppo 31°/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che così si esprime:
"...Omissis...
Tutto quanto sopra premesso e considerato esprime parere favorevole al'approvazione della variante del P.R.G. per la localizzazione di un'area per insediamenti produttivi in contrada Bigini del comune di San Cataldo, ai sensi degli artt. 3 e 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per quanto concerne gli aspetti urbanistici di competenza di questo gruppo. Si ritiene inoltre che debba essere fatto carico al comune di procedere all'esatta visualizzazione dell'area interessata dalla variante in argomento all'interno dello strumento urbanistico vigente.";
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 485 del 27 settembre 2001 che così recita:
"...Omissis...
Ritenuto di potersi condividere integralmente la proposta dell'ufficio, è del parere che il piano particolareggiato per insediamenti produttivi in contrada Bigini, in variante al P.R.G. adottato con delibera di consiglio comunale n. 65 del 20 maggio 1999, sia da ritenersi meritevole di approvazione in conformità alla proposta n. 128 del 2 luglio 2001 del gruppo 31°";
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, lett. b), della legge regionale n. 71/78, è approvata la variante di cui in premessa, in variante al P.R.G. del comune di S.Cataldo, in conformità con le prescrizioni di cui al parere del C.R.U. giusto voto n. 485 del 27 settembre 2001.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera consiliare n. 65 del 20 maggio 1999;
 2)  parere del gruppo 31°/DRU;
 3)  voto C.R.U. n. 485 del 27 settembre 2001;
 4)  tav.  A  - individuazione planimetria dell'area del P.I.P.; 
 5)  tav.  1  - zonizzazione del territorio; 
 6)  tav.  1a  - relazione integrativa; 
 7)  tav.  2  - planimetria del progetto; 
 8)  tav.    3  - planimetria con curve di livello; 
 9)  tav.  4  - planimetria, piano particellare di esproprio; 
10)  tav.  5  - planimetria con allineamenti; 
11)  tav.  6  - schemi di tipologie edilizie e tabella planimetrica; 
12)  tav.  7.1  - planimetria della viabilità e sezione stradale; 
13)  tav.  7.2  - profili regolatori: dalla sezione 1 alla sezione 11; 
14)  tav.  7.3  - profili regolatori: dalla sezione 19 alla sezione 21; profili trasversali: sezione 14 e sezione 15bis; 
15)  tav.  7.4  - profili regolatori: dalla sezione 4 alla sezione 16; 
16)  tav.  7.5  - profili regolatori: dalla sezione 14 alla se-zione 6; 
17)  tav.  8  - elenco ditte da espropriare; 
18)  tav.  9  - planimetria della rete fognante; 
19)  tav.  10  - planimetria della rete idrica; 
20)  tav.  11  - planimetria della rete elettrica; 
21)  tav.  12  - planimetria della rete telefonica; 
22)  tav.  13  - planimetria della rete gas; 
23)  all. A  - relazione illustrativa; 
24)  all.  B  - norme di attuazione; 
25)  all.  C  - piano finanziario; 
26)  all.  D  - relazione geologica; 

27)  relazione geotecnica;
28)  relazione geotecnica, planimetria con indicazione delle sezioni;
29)  relazione geotecnica, profilo stratigrafico A-11-12;
30)  relazione geotecnica, profilo stratigrafico C-D-12;
31)  relazione geotecnica, profilo stratigrafico N-D-11.

Art. 3

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili da espropriare.

Art. 5

Le opere previste nel piano dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci dalla data di emissione del presente decreto ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di S.Cataldo per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 19 novembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.49.2513)
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DECRETO 22 novembre 2001.
Approvazione del programma costruttivo in località Pianoconte nell'isola di Lipari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Premesso che, con dirigenziale n. 19458 del 4 aprile 2001, a seguito del parere n. 8 del 3 aprile 2001 reso dal gruppo XXX/DRU, è stato restituito, per essere rielaborato, il programma costruttivo in località Pianoconte nell'isola di Lipari relativo agli interventi costruttivi delle cooperative edilizie Panarea, Libertas Eolie e Eoliana Abitazioni, rispettivamente approvati con delibere consiliari n. 180 del 17 marzo 2000, n. 181 del 17 marzo 2000 e n. 207 del 5 ottobre 2000;
Visto il foglio n. 35721 del 19 ottobre 2001, con cui il comune di Lipari ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al programma costruttivo rielaborato, approvato con delibera del commissario straordinario di Lipari n. 34/cc dell'8 settembre 2001;
Visto che con lo stesso foglio prot. n. 35271/2001 sono stati trasmessi gli atti e gli elaborati relativi all'intervento costruttivo della cooperativa edilizia Eolespress, ricadente anch'esso in località Pianoconte, approvato con delibera del commissario ad acta n. 1 dell'8 settembre 2001;
Visti i pareri favorevoli, a condizioni, resi dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con note prot.:
1) n. 8621 dell'11 maggio 2000, relativo al progetto della cooperativa Panarea;
2) n. 8615 dell'11 maggio 2000, relativo al progetto della cooperativa Libertas Eolie;
3) n. 7479 del 15 maggio 2000, relativo al progetto della cooperativa Eoliana Abitazioni;
4) n. 29160 dell'11 ottobre 2000, relativo al progetto della cooperativa Eolespress;
Visti i parere favorevoli, a condizioni, resi dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina con note prot.:
1) n. 1184 del 28 aprile 2000, relativo al progetto della cooperativa Panarea;
2) n. 1185 del 28 aprile 2000, relativo al progetto della cooperativa Libertas Eolie;
3) n. 246 del 22 febbraio 2000, relativo al progetto della cooperativa Eoliana Abitazioni;
4) n. 4811 del 18 ottobre 2000, relativo al progetto della cooperativa Eolespress;
Visto i progetti degli interventi costruttivi;
Visto il parere n. 36 del 19 novembre 2001, reso dal gruppo XXX, che così si esprime:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  gli interventi costruttivi in argomento insistono nella località Pianoconte dell'isola di Lipari, in aree classificate zone "C.2", dall'attuale P. di F., approvato con decreto n. 214/79 del 28 novembre 1979;
-  la localizzazione di detti interventi costruttivi è stata effettuata dall'U.T.C. su richiesta del commissario ad acta, nominato con decreto di questo Assessorato n. 574 del 20 ottobre 1997;
-  più precisamente con nota n. 46204 del 27 novembre 1997, l'U.T.C., ha assegnato al commissario ad acta, un relazione corredata da elaborati grafici con l'individuazione delle aree libere, classificate "C.2", da destinare ai programmi costruttivi in parola;
-  il P. di F. di Lipari prevede per la zona "C.2" che l'edificazione è subordinata all'esistenza di piani articolareggiati o alla stipula di piani di lottizzazione convenzionata, estesi ad una superficie minima di mq. 5.000 e nel rispetto della densità edilizia fondiaria di 1 mc./mq. e dell'altezza massima di m. 7,50;
1) gli interventi costruttivi in esame si pongono in variante rispetto le previsioni del P. di F. in quanto è stata adottata la densità territoriale di 1 mc./mq. comportante conseguentemente una densità edilizia fondiaria, maggiore di quella prescritta;
2)  in particolare, per come risulta dalla relazione aggiuntiva a firma dell'arch. G. Lo Cascio, allegata alla delibera del commissario straordinario n. 34/2001, ferme restando le previsioni architettoniche dei progetti precedentemente trasmessi, i singoli interventi costruttivi prevedono:
cooperativa edilizia Panarea
-  n. 29 unità immobiliari, per un volume residenziale complessivo di mc. 13.659,58;
cooperativa edilizia Libertas Eolie
-  n. 29 unità immobiliari, per un volume residenziale complessivo di mc. 13.659,58;
cooperativa edilizia Eoliana Abitazioni
-  n. 20 unità immobiliari, per un volume residenziale complessivo di mc. 7.911,90;
cooperativa edilizia Eolespress
-  n. 12 unità immobiliari, per un volume residenziale complessivo di mc. 4.878,78;
-  Si prevede un volume residenziale complessivo di mc. 40.109,84 cui corrispondono, attribuendo 100 mc. ad abitante, n. 401 abitanti insediati, a fronte di n. 440 abitanti precedentemente previsti.
-  Le aree da destinare alle attrezzature, così come individuate nella planimetria scala 1:500, allegata alla delibera del commissario straordinario n. 34/2001, sono:
-  aree per l'istruzione: mq. 1.595,50;
-  aree attrezzature di interesse comune: mq. 1.066;
-  aree per parcheggi: mq. 1.307,34;
-  aree per verde attrezzato: mq. 4.140,76;
-  per un totale di mq. 8.109,60;
-  i progetti relativi ai singoli interventi costruttivi sono stati favorevolmente esitati dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina e dall'ufficio del Genio civile di Messina, ciascuno per gli aspetti di competenza, con i provvedimenti sopra richiamati.
Considerato che:
3)  il programma costruttivo, considerato nella sua unitarietà, è stato rielaborato secondo le indicazioni formulate nel citato parere n. 08/XXX del 3 aprile 2001 ed in particolare, per quanto riguarda le attrezzature scolastiche e quelle di interesse comune, sono state reperite aree di dimensioni idonee alla funzione prevista;
4)  si rileva tuttavia che la determinazione degli abitanti insediati si sarebbe dovuta effettuare attribuendo a ciascun abitante, a mente dell'art. 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il volume di mc. 80;
5)  così facendo, riferendosi al volume residenziale previsto di mc. 40.109,84 gli abitanti insediabili risultano n. 501 e, pertanto, le aree da destinare ad attrezzature, secondo lo standard di 18 mq./ab., risultano pari a mq. 9.018 a fronte dei mq. 8.109,60 previsti, con l'ammanco di mq. 908,40;
6)  per sopperire a tale ammanco si prescrive che l'area perimetrata in rosso nelle planimetrie scala 1:500 allegate alla delibera del commissario straordinario n. 34/2001, avente superficie pari a circa mq. 1.000, in atto destinata a verde privato, venga destinata a "verde pubblico attrezzato";
Per tutto quanto sopra, questo gruppo XXX è del parere che il programma costruttivo in località Pianoconte nell'isola di Lipari, approvato con delibera del commissario straordinario n. 34/cc dell'8 settembre 2001 relativo agli interventi costruttivi delle cooperative edilizie Panarea, Libertas Eolie, Eoliana Abitazioni e Eolespress, quest'ultimo approvato con delibera del commissario ad acta n. 1 dell'8 settembre 2001, sia meritevole di approvazione con la prescrizione che l'area perimetrata in rosso nelle planimetrie scala 1:500 allegate alla delibera del commissario straordinario n. 34/2001, venga destinata a verde pubblico attrezzato".
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 36 del 19 novembre 2001, reso dal Gruppo XXX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in conformità con il parere n. 36 del 19 novembre 2001 del gruppo XXX/DRU, è approvato il programma costruttivo in località Pianoconte nell'isola di Lipari, approvato con delibera del commissario straordinario n. 34/cc dell'8 settembre 2001, relativo agli interventi costruttivi delle cooperative edilizie Panarea, Libertas Eolie,Eoliana Abitazioni e Eolespress, quest'ultimo approvato con delibera del commissario ad acta n. 1 dell'8 settembre 2001, con la prescrizione che l'area perimetrata in rosso nelle planimetrie scala 1:500 allegate alla delibera del commissario straordinario n. 34/2001, venga destinata a verde pubblico attrezzato.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere del gruppo XXX n. 36 del 19 novembre 2001;
 2)  delibera del commissario straordinario n. 34/cc dell'8 settembre 2001;
 3)  relazione aggiuntiva;
 4)  planimetria, scala 1:500 - standard urbanistici;
 5)  planimetria, scala 1:500 - standard urbanistici cooperative Panarea, Libertas Eolie e Eoliana Abitazioni;
Intervento costruttivo cooperativa edilizia Panarea
 6)  delibera consiliare n. 180 del 17 agosto 2000;
 7)  cartografia, scala 1:1.000, 1:2.000, con quantificazione aree e identificazione aree;
 8)  sezioni del terreno, sezioni stradali, impianti tecnici, particolari;
 9)  tipologie architettoniche A - piante, prospetti, sezioni;
10)  tipologie architettoniche B - piante, prospetti, sezioni;
11)  piano particellare di esproprio;
12)  norme tecniche di attuazione;
13) relazione geologica;
Intervento costruttivo cooperativa edilizia Libertas Eolie
14)  delibera consiliare n. 181 del 17 marzo 2000;
15)  cartografia, scala 1:1.000, 1:2.000 con quantificazione aree e identificazione aree;
16)  sezioni del terreno, sezioni stradali, impianti tecnici, particolari;
17)  tipologie architettoniche A - piante, prospetti, sezioni;
18)  tipologie architettoniche B - piante, prospetti, sezioni;
19)  piano particellare di esproprio;
20)  norme tecniche di attuazione;
21) relazione geologica;
Intervento costruttivo cooperativa edilizia Eoliana Abitazioni
22)  delibera consiliare n. 207 del 5 ottobre 2000;
23)  elaborato grafico di progetto;
24)  piano particellare di esproprio;
25)  norme tecniche di attuazione;
26)  relazione geologica;
Intervento costruttivo cooperativa Edilizia Eolespress
27) delibera del commissario ad acta n. 1 dell'8 settembre 2001;
28)  relazione tecnica;
29)  corografia, stralcio P. di F., piano paesistico;
30)  stralcio catastale;
31)  stralcio aerofotogrammetrico;
32)  stato di fatto;
33)  piano dell'insediamento, profili longitudinali;
34)  reti tecnologiche esistenti;
35) reti tecnologiche di progetto;
36) azzonamento su catastale;
37)  inserimento su catastale;
38)  scheda tipologica;
39)  particolari costruttivi reti tecnologiche 1;
40)  particolari costruttivi reti tecnologiche 2;
41)  particolari costruttivi reti tecnologiche 3;
42)  norme tecniche di attuazione;
43)  piano particellare di esproprio.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Lipari, per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 22 novembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.49.2514)
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DECRETO 22 novembre 2001.
Modifiche alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio del comune di Noto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 31510 del 6 novembre 2000, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 54554 del 7 novembre 2000, con cui il comune di Noto (SR) ha trasmesso, unitamente alla relativa delibera consiliare n. 33 del 15 marzo 2000, la documentazione inerente l'adozione di alcune modifiche al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale approvato con decreto n. 334/DRU dell'11 maggio 1993;
Vista l'assessoriale n. 15133 del 16 marzo 2001, con la quale la sopracitata variante è stata restituita in quanto non sottoposta all'esame dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il foglio prot. n. 12119 del 27 aprile 2001, con cui il comune di Noto, nel rappresentare che le modifiche oggetto della variante adottata non avrebbero comportato alcuna implicazione sotto l'aspetto geologico-tecnico in quanto esclusivamente regolamentari e normativi, ha ritrasmesso la documentazione in precedenza restituita;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 33 del 15 marzo 2000, riscontrata dal CO.RE.CO. sezione centrale di Palermo nella seduta del 13 aprile 2000 al n. 1840/1609, con la quale il consiglio comunale di Noto ha adottato le modifiche alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente ed al regolamento edilizio secondo la proposta dell'ufficio tecnico, settore 5;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione del 30 ottobre 2000, a firma congiunta del dirigente del settore urbanistica e del segretario generale, in ordine alla mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota dell'ufficio del Genio civile diSiracusa, prot. 7576/01 del 21 maggio 2001, trasmessa con il foglio comunale prot. n. 15033 del 31 maggio 2001, con la quale si rappresenta che le modifiche apportate alle N.A. ed al R.E. del comune di Noto non costituiscono variante ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 223 del 18 luglio 2001, condivisa dal Dirigente generale del Dipartimento dell'urbanistica, con la quale, unitamente agli atti ed elaborati inerenti la variante in argomento, il gruppo XXVII/DRU ha trasmesso alla segreteria del C.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, la proposta n. 20 del 18 giugno 2001, con cui, con l'introduzione di alcune prescrizioni nella stessa proposta indicate, si ritengono meritevoli di approvazione le modifiche al R.E. ed alle N.A. del vigente strumento urbanistico generale, adottate con deliberazione consiliare n. 33 del 15 marzo 2001;
Visto il voto n. 476 dell'11 ottobre 2001, con il quale ilConsiglio regionale dell'urbanistica, valutata la proposta del gruppo XXVII/DRU che ritiene di condividere nelle linee generali, ha espresso il parere che di seguito in stralcio si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  In atto, il comune di Noto è dotato di un piano regolatore generale, con annesso regolamento edilizio, approvato con decreto n. 334/DRU dell'11 maggio 1993;
-  Con deliberazione consiliare n. 33 del 15 marzo 2000, il comune di Noto ha adottato, in variante allo strumento urbanistico vigente, modifiche alR.E. ed alle N.T.A.,
-  Da quanto emerge dalla relazione dell'ufficio tecnico tale variante si è resa necessaria poiché nel corso dell'attuazione dello strumento urbanistico vigente è venuta maturando l'esigenza di apportare alcune variazioni alla normativa in esso contenuta per renderla più aderente alla specifica situazione topo-urbanistica nonché alle nuove esigenze manifestatesi nella dinamica di sviluppo della città;
-  Le modifiche apportate con la suddetta variante consistono in alcune aggiunte e precisazioni o nella riformulazione di alcuni articoli del R.E. e delle N.T.A. ed in particolare:
Norme tecniche di attuazione
-  art. 13 vengono introdotti i commi dal 6bis al 6quinquies contenenti prescrizioni per interventi edilizi nella zona "A" e per la salvaguardia del patrimonio esistente sotto il profilo sismico;
-  artt.17, 18, 19, 20, 21 vengono modificate le norme relative alle distanze dai confini e fra i fabbricati nelle zone B1, B2, BR, B3, B4;
-  art. 22 viene modificato il comma 2 riguardante la superficie minima per la redazione dei piani attuativi in zona C;
-  art. 30 viene modificato per introdurre nuove norme riguardanti l'unità minima di intervento nelle zone E, gli interventi di agriturismo e di turismo rurale;
-  art. 31 viene aggiunto il comma 5 per limitare nelle zone E1 gli interventi di agriturismo solo agli immobili esistenti;
-  art. 35 vengono aggiunte nelle zone Fic anche le attrezzature religiose;
- artt. 46, 47, 49 vengono modificati per escludere dal vincolo ambientale il riferimento alla legge n. 1089/39;
-  art. 48 viene modificato il comma 1 per introdurre la possibilità di realizzare opere per la diretta fruizione del mare entro la fascia dei 150 m.;
-  art. 50 viene modificato per introdurre norme del nuovo codice della strada;
Regolamento edilizio
- art. 2 viene aggiunto il comma 12 con la definizione del piano di utilizzo per lotti facenti parte di piani particolareggiati o di lottizzazione;
-  art. 3 vengono modificati i seguenti commi: 14 sul calcolo del volume edilizio, 15 sulla misura dell'altezza delle fronti di un edificio, 16 sull'altezza della costruzione, 17 sulla distanza fra le fronti, 21 con la definizione di piano su pilotis;
- art. 4 viene modificata la lettera o) sulle variazioni di destinazione d'uso;
-  artt. 4/a, 4/b, 4/c diventano rispettivamente artt. 8/a, 8/b, 8/c;
-  art. 5 viene aggiunto il punto 28) sulle variazioni di destinazioni d'uso;
-  art. 8/a (ex 4/a) viene modificata la lettera e) affetto da errore materiale;
- art. 9 viene modificato per passare la competenza per la nomina dei componenti elettivi della commissione urbanistico-edilizia dal consiglio comunale al sindaco;
-  art. 13 viene introdotta una modifica tecnica sulla trascrizione della convenzione o dell'atto d'obbligo per il rilascio delle concessioni agevolate;
- art. 58 viene eliminato il limite di altezza di m. 2,50 per i garage pertinenziali che non rientrano nel calcolo dei volumi;
-  art. 62 viene modificata la definizione del piano interrato ai fini del calcolo del volume;
-  art. 70 viene modificata nelle scale l'alzata massima da 15 cm. a 17 cm.;
-  art. 92, 94, 96 vengono aggiunti dei commi per regolamentare l'installazione di serbatoi idrici, antenne radiotelevisive, parabole satellitari e unità esterne di apparecchi a pompa di calore;
-  art. 121 viene modificato nella parte che riguarda i contenuti essenziali delle convenzioni urbanistiche.
Considerato che:
-  sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi della vigente legislazione;
- si ritiene di poter condividere le motivazioni che hanno indotto il comune ad adottare la variante proposta finalizzata all'adeguamento della normativa dello strumento urbanistico per far fronte a nuove esigenze e casi particolari non previsti;
-  le modifiche apportate agli articoli delle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio non alterano l'impianto normativo del P.R.G. vigente e si ritengono condivisibili in linea di massima nel rispetto della normativa vigente e salvo quanto appresso riportato:
Norme tecniche di attuazione
1) Le modifiche all'art. 13 delle N.T.A. riguardante sostanzialmente gli interventi in centro storico appaiono condivisibili, in quanto sono volte ad individuare le specialità degli interventi nel tessuto storico.
Tuttavia non si ritiene potersi condividere il punto 6 ter.b in quanto gli infissi in alluminio preverniciato con estetica arrotondata non si ritengono compatibili con il recupero mirato ad esaltare le qualità intrinseche dei manufatti edilizi e del tessuto urbano del centro storico di Noto.
2)  L'art. 30, poiché consente in maniera semplicistica ed indifferenziata per tutta la zona E di verde agricolo del territorio comunale di Noto attività e destinazioni d'uso non specificatamente finalizzate all'esercizio dell'agricoltura senza una preventiva e mirata programmazione urbanistica, si ritiene allo stato non condivisibile in quanto innesca un processo lottizzatorio nel verde agricolo non consentito dalle norme urbanistiche vigenti.
Regolamento edilizio
Le modifiche proposte al regolamento edilizio si ritengono condivisibili con le prescrizioni che di seguito si elencano:
-  art. 3 punto 14.:
-  lettera b): aggiungere le parole "di uso pubblico";
-  lettera c): va cassata in quanto il vano ascensore non è un volume tecnico;
Per quanto premesso, rilevato e considerato, è del parere che le modifiche proposte dal comune di Noto al vigente regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del piano regolatore generale, adottate con deliberazione consiliare n. 33 del 15 marzo 2000 si ritengono meritevoli di approvazione con le prescrizioni di cui ai sopra considerata.";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 476 dell'11 ottobre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è approvata e resa esecutiva, in conformità al parere n. 476 del'11 ottobre 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, la variante adottata con delibera consiliare n. 33 del 15 marzo 2000, comportante modifiche alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio dello strumento urbanistico generale del comune di Noto.

Art. 2

Fanno parte integrate del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 20 del 18 giugno 2001 reso dal gruppo di lavoro XXVII/D.R.U:;
 2) voto del C.R.U. n. 476 dell'11 ottobre 2001;
 3)  delibera consiliare n. 33 del 15 marzo 2000;
 4)  norme tecniche di attuazione con le modifiche di cui alla delibera n. 33 del 15 marzo 2000;
 5)  regolamento edilizio con le modifiche di cui alla delibera n. 33 del 15 marzo 2000.

Art. 3

Il comune di Noto resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.49.2519)
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DECRETO 4 dicembre 2001.
Approvazione delle prescrizioni esecutive della zona per insediamenti abitativi e della zona sportiva nel comune di Leonforte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 7283 del 14 marzo 2001, assunto al prot. di questo Assessorato n. 14844 del 15 marzo 2001, con il quale il comune di Leonforte ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alle prescrizioni esecutive per insediamenti abitativi ed attrezzature sportive;
Visto il decreto n. 494/D.R.U. del 6 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Leonforte, ed in particolare l'art. 4 dello stesso provvedimento con cui si è disposta, al fine della successiva approvazione di questo Assessorato, l'attivazione degli adempimenti ex art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 relativamente alle prescrizioni esecutive per insediamenti abitativi ed attrezzature sportive, in quanto queste integrate da elaborati redatti successivamente al deposito e pubblicazione della delibera n. 89/95 di riadozione del piano;
Premesso che lo strumento urbanistico approvato con decreto sopracitato veniva adottato dal consiglio comunale con delibere n. 104 del 24 giugno 1994 e n. 85 del 12 maggio 1995 e sottoposto a regolare procedura di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.71/78, mentre con successiva delibera n. 69 del 15 maggio 1999, a seguito di alcune integrazioni richieste da questo Assessorato con nota n. 9593/U del 18 luglio 1996, il C.C. prendeva atto degli elaborati costituenti il P.R.G. senza, tuttavia, dare seguito a nuova procedura di pubblicazione;
Visti gli atti relativi alla procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, conseguenti agli adempimenti disposti dal citato decreto;
Vista la certificazione del 16 febbraio 2000, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità del deposito e pubblicazione delle prescrizioni esecutive nonché attestante la presentazione di n. 2 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge;
Viste le due opposizioni presentate dalle seguenti ditte:
1)  Ricifari Francesco;
2)  Assennato Giuseppa;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle suddette opposizioni a firma dei progettisti nonché la relativa relazione di deduzione alle stesse;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 155 del 30 agosto 2000, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. di Palermo nella seduta del 28 settembre, prot. n. 5406 dec. n. 5739, con la quale sono state controdedotte le opposizioni presentate avverso le prescrizioni esecutive oggetto di deposito e pubblicazione;
Visto il foglio prot. n. 7283 del 14 marzo 2001 a firma del capo settore urbanistica del comune di Leonforte, con il quale si eccepisce in merito alle deduzioni all'opposizione della ditta Assennato Giuseppa fornite dai progettisti ed adottate con delibera n. 155 del 30 agosto 2000;
Visto il ricorso fatto pervenire direttamente a questo Assessorato dalla ditta I.R.M. Immobiliare s.r.l. ed assunto al protocollo n. 20639 del 10 aprile 2001;
Visto il parere n. 158 del 5 luglio 2001, reso, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, dal gruppo XXIX delDipartimento regionale urbanistica di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Nel merito delle opposizioni e del ricorso prima citati, dall'esame documentale e a seguito sopralluogo, il parere di questo gruppo è il seguente:
1)  opposizione ditta Assennato. Si ritiene accoglibile, riguardando un immobile esistente riportato nelle mappe catastali ed aerofotogrammetriche che, in base al piano insediamenti abitativi (dove invece non risulterebbe), viene lambito da uno svincolo stradale parzialmente ricadente in territorio di Assoro di cui non è ipotizzabile la concreta realizzabilità in assenza di un accordo di programma con il comune confinante e con l'ANAS;
2) opposizione ditta Ricifari, richiedente lo stralcio di un fabbricato diruto dalla prevista zona a parcheggio. Si ritiene non accoglibile in quanto contrastante con il prevalente interesse pubblico della previsione di piano;
3)  ricorso I.R.M. s.r.l. Si paventa l'illegittimità del piano insediamenti abitativi per la presunta sovrabbondanza, ben oltre il 70%, delle destinazioni edificatorie del piano per insediamenti abitativi rispetto al disposto dell'art. 3 della legge n. 167/62 (art. 16, legge regionale n. 71/78). La questione, presumibilmente fondata alla luce delle prescrizioni di codesto C.R.U. che ha stralciato buona parte delle zone di espansione, risulta tuttavia esposta in termini troppo generici, in quanto non vengono forniti dati analitici dettagliati. In sede di sopralluogo, peraltro, i tecnici comunali hanno ribadito la correttezza del dimensionamento.
Premesso quanto sopra, il parere di questo gruppo è favorevole all'approvazione dei piani per insediamenti abitativi e per la zona sportiva.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 478 del 27 settembre 2001, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che con decreto n. 494 del 6 dicembre 1999 è stato approvato il P.R.G. del comune di Leonforte, mentre per le prescrizioni esecutive degli insediamenti abitativi e delle attrezzature sportive, seppur condivisibili in linea tecnica, era stato chiesto al comune di regolarizzare gli atti attivando la procedura di deposito e pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78 dei suddetti piani;
Considerato che gli elaborati progettuali delle P.E. risultano gli stessi trasmessi unitamente al P.R.G. e a suo tempo esaminati, si conferma il parere favorevole espresso in merito.
Le osservazioni e opposizioni sono determinate in conformità al parere di ufficio.
Per quanto su considerato è del parere che possa procedersi all'approvazione delle P.E. adottate con delibera consiliare n. 69/97 in conformità al voto C.R.U. n. 111/99 e al parere d'ufficio n. 158 del 5 luglio 2001.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 478 del 27 settembre 2001;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono approvate e rese esecutive, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 478 del 27 settembre 2001, le prescrizioni esecutive della zona per insediamenti abitativi e della zona sportiva del comune di Leonforte, adottate con delibera consiliare n. 69/97.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 158 del 5 luglio 2001 del gruppo XXIX/D.R.U.;
 2)  voto n. 478 del 27 settembre 2001 reso dal C.R.U.;
 3)  delibera del commissario straordinario n. 155 del 30 agosto 2000;
 4)  delibera consiliare n. 69 del 15 ottobre 1997;
Piano particolareggiato per insediamenti abitativi
 5)  tav.    1.A  - relazione integrativa; 
 6)  tav.    1.B  - relazione, criteri di impostazione, esigenze e gradualità; 
 7)  tav.    1.C  - relazione, preventivo di spesa e piano particellare di esproprio; 
 8)  tav.    1  - quadro di unione, parte A; 
 9)  tav.    1  - quadro di unione, parte B; 
10)  tav.    1  - quadro di unione, parte C; 
11)  tav.    1  - quadro di unione, parte D; 
12)  tav.    3  - norme tecniche di attuazione; 
13)  tav.    4  - stralcio P.R.G.; 
14)  tav.    5  - stato di fatto; 
15)  tav.    6  - planimetria catastale e planimetria con destinazioni d'uso, parte A; 
16)  tav.    6  - planimetria catastale e planimetria con destinazioni d'uso, parte B; 
17)  tav.    6  - planimetria catastale e planimetria con destinazioni d'uso, parte C; 
18)  tav.    6  - planimetria catastale e planimetria con destinazioni d'uso, parte D; 
19)  tav.    7  - planimetria generale, parte A; 
20)  tav.    7  - planimetria generale, parte B; 
21)  tav.    7  - planimetria generale, parte C; 
22)  tav.    7  - planimetria generale, parte D; 
23)  tav.    8  - planimetria con indicazione sezioni e profili, parte A; 
24)  tav.    8  - planimetria con indicazione sezioni e profili, parte B; 
25)  tav.    8  - planimetria con indicazione sezioni e profili, parte C; 
26)  tav.    8  - planimetria con indicazione sezioni e profili, parte D; 
27)  tav.    9  - profili, parte A; 
28)  tav.    9  - profili e sezioni, parte B; 
29)  tav.    9  - profili e sezioni, parte C; 
30)  tav.    9  - profili e sezioni, parte D; 
31)  tav.  10  - planimetria rete fognante, parte A; 
32)  tav.  10  - planimetria rete fognante, parte B; 
33)  tav.  10  - planimetria rete fognante, parte C; 
34)  tav.  10  - planimetria rete fognante, parte D; 
35)  tav.  11  - planimetria rete idrica, parte A; 
36)  tav.  11  - planimetria rete idrica, parte B; 
37)  tav.  11  - planimetria rete idrica, parte C; 
38)  tav.  11  - planimetria rete idrica, parte D; 
39)  tav.  12  - planimetria rete elettrica, parte A; 
40)  tav.  12  - planimetria rete elettrica, parte B; 
41)  tav.  12  - planimetria rete elettrica, parte C; 
42)  tav.  12  - planimetria rete elettrica, parte D; 
43)  tav.  13  - planimetria rete telefonica, parte A; 
44)  tav.  13  - planimetria rete telefonica, parte B; 
45)  tav.  13  - planimetria rete telefonica, parte C; 
46)  tav.  13  - planimetria rete telefonica, parte D; 
47)  tav.  14  - planimetria rete gas, parte A; 
48)  tav.  14  - planimetria rete gas, parte B; 
49)  tav.  14  - planimetria rete gas, parte C; 
50)  tav.  14  - planimetria rete gas, parte D; 
51)  tav.  15  - particolari costruttivi; 

Piano particolareggiato zona sportiva
52)  tav.    1  - relazione, preventivo di spesa e piano particellare di esproprio; 
53)  tav.    A-1  - stralcio del P.R.G.; 
54)  tav.    2  - planimetria catastale; 
55)  tav.    3  - stato di fatto; 
56)  tav.    4  - planimetria generale; 
57)  tav.    5  - planimetria rete fognante; 
58)  tav.    6  - planimetria rete idrica; 
59)  tav.    7  - planimetria rete elettrica; 
60)  tav.    8  - planimetria rete telefonica; 
61)  tav.    9  - planimetria rete del gas; 
62)  tav.  10  - planimetria con indicazione di profili; 
63)  tav.  11  - sezioni/profili; 
64)  tav.  12  - particolari costruttivi. 


Art. 3

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso alle prescrizioni esecutive vengono decise in conformità e con le stesse motivazioni proposte dal gruppo XXIX/D.R.U. con il parere n. 158 del 5 luglio 2001 e richiamate dal C.R.U. con il citato voto n. 478 del 27 settembre 2001.

Art. 4

Il comune di Leonforte dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione delle P.E. e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

I piani approvati dovranno essere depositati con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 dicembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.49.2565)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 16 novembre 2001.
Approvazione del Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il P.O.P. Sicilia 1994/99 ed, in particolare, le Misure 5.1 Assistenza tecnica e 2.2 Interventi per lo sviluppo turistico;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006 ed il relativo Complemento di programmazione;
Considerato che la Commissione europea, sia nel corso di diversi comitati di sorveglianza del P.O.P. Sicilia 1994/99, sia attraverso comunicazioni formali ha più volte richiesto la elaborazione di un Piano di settore della portualità turistica, contenente un censimento delle opere già finanziate dai fondi strutturali in Sicilia, e gli itinerari nautici previsti in relazione ad una analisi dello stato della domanda attuale e potenziale, e più in generale del comparto economico del turismo nautico e della nautica da diporto, richiedendo altresì l'impegno della Regione siciliana a recepire i risultati del Piano di settore e a prenderli in considerazione ai fini della programmazione 2000/2006;
Visto il decreto n. 1403/XIV del 27 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2000, reg. n. 1, fg. n. 50, con il quale è stato approvato il disciplinare con il quale è stato affidato all'ing. Giuseppe Mallandrino l'incarico di produrre uno "Studio tecnico di rilievo delle infrastrutture per la nautica da diporto della Regione siciliana", riguardante l'approfondimento delle tematiche relative all'inquadramento normativo, la rilevazione della portualità esistente, la graficizzazione dei risultati del rilievo;
Visto il decreto n. 1352/XIV del 21 dicembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2000, reg. n. 1, fg. n 51, con il quale è stato approvato il disciplinare con il quale è stato affidato al professor Giuseppe Loy Puddu l'incarico di produrre uno "Studio economico finanziario relativo al comparto economico della nautica da diporto";
Visto il decreto n. 2083/Gab del 20 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001, registro n. 1 foglio n. 10, con il quale è stato stabilito che le risorse della Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia, destinate ad infrastrutture portuali, vengano utilizzate per il completamento, la funzionalizzazione e la qualificazione di infrastrutture portuali esistenti purché in possesso di Piano regolatore portuale, in considerazione del fatto che, i tempi necessari a pervenire alla cantierabilità di interventi in porti privi di piano regolatore sono estremamente lunghi e non compatibili con le scadenze imposte dalla Programmazione comunitaria 2000/2006;
Considerato che il P.O.R. Sicilia 2006 comprende la Misura 4.4.3 Portualità turistica, la quale, in coerenza con le risultanze degli studi di settore realizzato con le risorse finanziarie del Programma operativo plurifondo 1994/99, prevede la realizzazione di interventi che assicurino il completamento, la funzionalizzazione e la qualificazione delle infrastrutture portuali esistenti, privilegiando in particolare gli interventi che prevedono la creazione di infrastrutture, in ambito portuale, per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti, e gli interventi che utilizzano la finanza di progetto;
Considerato che il ricorso alla finanza di progetto è disciplinato dagli artt. 9 della legge regionale n. 32/2000, che richiama la normativa nazionale, e dagli articoli della legge regionale n. 21/85, nn. 42 e 42-bis, come modificato dalla legge regionale n. 6/2001, art. 100, che fissa un tetto massimo del 50% dell'intervento finanziario pubblico;
Considerato che in relazione alle limitazioni economiche previste dall'art. 42-bis della legge regionale n. 21/85, non può procedersi mediante l'utilizzo della finanza di progetto nei casi in cui l'entità delle opere di completamento sia inferiore all'entità delle opere già realizzate e che andrebbero date in gestione al concessionario;
Considerato che può farsi ricorso al project financing soltanto laddove l'importo dei progetti di completamento sia preponderante rispetto al valore delle opere da gestire già realizzate con finanziamento pubblico;
Visto il Complemento di programmazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 2 agosto 2001, esternata con decreto del Presidente della Regione n. 212 del 13 agosto 2001;
Considerato che il Complemento di programmazione alla Misura 4.4.3 prevede la realizzazione di interventi di completamento, funzionalizzazione, e qualificazione della portualità delle isole minori e dei porti turistici esistenti, secondo le risultanze degli studi di settore, prevedendo altresì la utilizzazione dei seguenti criteri per la selezione degli interventi di completamento della portualità turistica esistente da ammettere a finanziamento nella Misura:
-  coerenza programmatica con le risultanze dello studio di settore;
-  presenza di strumento di pianificazione portuale;
-  attivazione di finanza privata;
-  presenza di strutture per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito portuale;
-  grado di avanzamento della realizzazione;
-  sicurezza degli itinerari nautici;
-  presenza nell'entroterra di attrattori turistici ed infrastrutture ricettive;
Considerato che la Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia prevede che gli interventi di portualità da realizzare con tale Misura, siano individuati dall'Amministrazione responsabile (Dipartimento turismo), attraverso l'approvazione di un programma di interventi che recepisca le risultanze degli studi di settore;
Considerato che la Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia prevede che il programma individui gli interventi, il loro costo presunto, le modalità di realizzazione (con finanziamento totalmente pubblico o col ricorso alla finanza di progetto) tenendo conto dell'esistenza degli strumenti di pianificazione portuale, della possibilità di realizzazione di un itinerario nautico con approdi sicuri per la navigazione costiera, della presenza nell'entroterra di attrattori turistici ed infrastrutture ricettive, e del grado di avanzamento della realizzazione degli interventi portuali;
Considerato che la Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia ha una dotazione finanziaria di 134.222.222 Euro pari a L. 259.890.461.792, di cui L. 207.912.369.434 da destinarsi ad opere portuali;
Considerato che dell'importo destinato per infrastrutture portuali dalla Misura 4.4.3 del P.O.R., lire 77.967.138.538, possono essere spese all'interno del programma regionale, mentre la restante somma di lire 129.945.230.896, va destinata ad opere inserite nei Programmi territoriali integrati per la realizzazione di opere conformi alla pianificazione regionale;
Considerato che i beneficiari finali della Misura 4.4.3 sono gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e le autorità portuali;
Visto lo "Studio tecnico di rilievo delle infrastrutture per la nautica da diporto della Regione siciliana" redatto dal prof. Giuseppe Mallandrino;
Considerato che con decreto n. 946/XIV del 13 giugno 2001 è stata accertata la conformità dello studio prodotto dal prof. Giuseppe Mallandrino alle specifiche del disciplinare di incarico;
Considerato che dallo studio di rilievo effettuato dal prof. G. Mallandrino risulta, tra l'altro, l'esistenza di ampi specchi d'acqua già realizzati e protetti in porti il cui piano regolatore non prevede destinazioni relative alla nautica da diporto, ancorché di fatto esista uno sfruttamento in tal senso di dette strutture;
Ritenuto opportuno procedere in questi casi all'adozione delle necessarie varianti, finalizzate ad individuare spazi acquei con destinazione turistico-diportistica, al fine di favorire il rilascio di concessioni demaniali di più ampio respiro temporale, tali da giustificare consistenti investimenti da parte di privati imprenditori per la realizzazione delle infrastrutture a terra necessarie per tutti i servizi destinati al natante ed al turista al fine di poter classificare l'approdo come Marina, quali ad esempio spazi commerciali, farmacie, ristoranti, bar, uffici informazioni etc.;
Visto lo "Studio economico finanziario relativo al comparto economico della nautica da diporto" redatto dal prof. Giuseppe Loy Puddu;
Considerato che con decreto n. 2072 del 27 agosto 2001 è stata accertata la conformità dello studio prodotto dal prof. Giuseppe Loy Puddu alle specifiche del disciplinare di incarico;
Considerato che l'incarico conferito al prof. Giuseppe Loy Puddu prevede la formulazione di una proposta di piano di sviluppo della nautica da diporto nella Regione Sicilia articolato su fasi ed obiettivi intermedi (a breve, medio e lungo termine);
Considerato che il prof. Giuseppe Loy Puddu, al fine di un pronto utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, ha provveduto ad elaborare la propria proposta di piano tenendo conto anche dei vincoli programmatici di scendenti dalla Misura 4.4.3. del P.O.R. Sicilia 2000/2006, pervenendo alla individuazione degli interventi proposti, previa valutazione dei fabbisogni stimati, individuando gli interventi realizzabili attraverso il ricorso alla finanza privata e tenendo conto:
a)  della presenza degli strumenti di pianificazione portuale con destinazione turistica e del grado di avanzamento della realizzazione delle opere portuali, dedotti dallo "Studio tecnico di rilievo delle infrastrutture per la nautica da diporto della Regione siciliana" redatto dal prof Giuseppe Mallandrino;
b)  della sicurezza degli itinerari nautici con possibilità di effettuare un periplo della Sicilia con tappe assistite di circa 30 miglia marine;
c)  della presenza nell'entroterra di attrattori turistici ed infrastrutture ricettive;
Considerato che dallo studio del prof. Giuseppe Loy Puddu risulta necessaria per una piena funzionalità, a medio e lungo termine, della rete portuale regionale, anche l'attivazione dei seguenti interventi, non rientranti tra le tipologie finanziabili a valere sulle risorse finanziarie della Misura 4.4.3 del P.O.R. 2000/2006:
a)  azioni relative alla adozione delle varianti degli strumenti urbanistici portuali, finalizzate a consentire destinazioni d'uso turistiche di alcuni specchi acquei già protetti localizzati nei porti sottoelencati:
-  porto di Siracusa - porto grande specchio acqueo adiacente allo sporgente S. Antonio;
-  porto di Licata - darsena di levante;
-  porto di Porto Empedocle - specchio acqueo antistante la banchina di riva attualmente utilizzata per diporto;
-  porto di Trapani - specchio acqueo protetto dall'isola di Lazzaretto;
-  porto di Marsala - specchio acqueo a ridosso del molo di levante;
b)  completamento delle opere di difesa portuale, per una migliore fruizione degli specchi acquei parzialmente protetti già esistenti nei seguenti porti:
-  Isola delle Femmine;
-  Cefalù;
-  Terrasini;
-  San Vito Lo Capo;
-  Ustica;
-  Lipari;
-  Favignana;
-  Palermo - Addaura;
-  Palermo - Arenella;
-  Castellammare del Golfo;
-  Giardini Naxos;
c)  redazione di studi di fattibilità per le finalità che seguono:
-  studio della interazione tra il porto di Capo d'Orlando e il litorale circostante, finalizzato alla individuazione delle idonee soluzioni dei problemi, che hanno portato a situazioni di notevole dissesto, particolarmente evidenti nella costa a levante del porto;
-  studi di fattibilità e redazioni di eventuali P.R.P. per il potenziamento della ricettività portuale delle isole Eolie, Egadi, Pelagie;
d)  realizzazione di un adeguato porto turistico a servizio del polo di rilevanza internazionale costituito da Taormina, Giardini e Letojanni;
Considerato che il completamento del porto turistico di Cefalù e la realizzazione del porto turistico di Taormina, per il potenziale bacino di utenza dei relativi poli turistici, si prestano ad una realizzazione attraverso il ricorso alla finanza di progetto;
Ritenuto di dover condividere la suddetta proposta di "Piano di sviluppo della nautica da diporto nella Regione Sicilia" avanzata dal professionista incaricato, sia come piano di sviluppo generale della portualità turistica siciliana, sia come ipotesi di utilizzo delle risorse finanziarie afferenti alla Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto l'art. 36, comma 1, lett. g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che prevede che le somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e della Commissione europea possono essere assegnate con decreto di variazione di bilancio da parte dellal bilancio, su richiesta delle competenti amministrazioni, ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni, o previa deliberazione della Giunta regionale per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale, in modo da rispettare i principi stabiliti dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativamente alla addizionalità degli interventi comunitari rispetto a quelli ordinariamente condotti dagli Stati membri;
Considerato che la scheda tecnica della Misura 2.2 del P.O.P. 1994/99 "Interventi per lo sviluppo turistico" prevede tra l'altro la realizzazione di interventi di completamento delle infrastrutture portuali di tipo turistico e delle relative attrezzature di servizio per la nautica da diporto, nonché la realizzazione di strutture sportive e per il tempo libero;
Considerato che la Misura 2.2 del P.O.P. 1994/99 "Interventi per lo sviluppo turistico" ha una dotazione finanziaria di 135 MLD, con una spesa effettivamente sostenuta di importo superiore alla disponibilità finanziaria;
Considerato che è in corso l'attività di riconciliazione finanziaria con la Commissione europea finalizzata alla chiusura dei rapporti finanziari relativi al P.O.P. 1994/99, attività nell'ambito della quale verrà esaminata e riconosciuta l'ammissibilità delle spese imputate alle varie misure del P.O.P. 1994/99 e tra queste le spese imputate alla Misura 2.2;
Considerato che con delibere di Giunta regionale, n. 267/97 e n. 388/97, sono stati imputati alla Misura 2.2 - Interventi per lo sviluppo turistico - del P.O.P. Sicilia 1994/99 diversi interventi relativi ad impiantistica sportiva finanziati a valere interamente sulle risorse stanziate sul bilancio della Regione siciliana, per la realizzazione delle Universiadi ';
Considerato che dopo la conclusione dell'attività di riconciliazione finanziaria potrà procedersi al recupero ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, delle somme anticipate per conto dello Stato e della Commissione per il finanziamento dei suddetti progetti di sponda, imputati alla Misura 2.2 del P.O.P. 1994/99;
Ritenuto opportuno, in coerenza alle risultanze degli studi, destinare le somme da recuperarsi ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, alla realizzazione di quegli interventi ritenuti necessari per una piena funzionalità, a medio e lungo termine, della rete portuale regionale, non rientranti tra le tipologie finanziabili a valere sulle risorse finanziarie della Misura 4.4.3 del P.O.R. 2000/2006;
Visto l'art. 102 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, che prevede che i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del P.O.P. Sicilia 1994/99, in esubero rispetto alle esigenze di rendicontazione comunitaria, possono essere imputati al P.O.R. 2000/2006, previo ac certamento della loro coerenza programmatica e della loro compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del Complemento di programmazione;

Decreta:


Art.  1

E' approvato il Piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia; il Piano prevede la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 2 a valere sulle risorse del P.O.R. 2000/2006 Misura 4.4.3, e delle azioni di cui all'art. 3.

Art.  2

Le risorse della Misura 4.4.3. del P.O.R. Sicilia 2000-2006 saranno utilizzate per la realizzazione degli interventi nel seguito indicati senza ordine di priorità:
-  progetto di completamento del porto di Porto Palo di Menfi, intervento da realizzarsi con la formula del project financing, importo pubblico stimato 9.000.000 di Euro per la realizzazione di circa 150 ulteriori posti barca e funzionalizzazione degli esistenti. Beneficiario finale comune di Menfi;
-  previa stipula di convenzione con l'autorità portuale di Palermo: progetto di completamento delle opere di difesa del piano regolatore portuale di S. Erasmo, intervento da realizzarsi con la formula del project financing, intervento pubblico stimato 5.000.000 di Euro per la realizzazione di circa 200 posti barca. Beneficiario finale autorità portuale di Palermo;
-  progetto di completamento delle opere di difesa del mare del piano regolatore portuale di Fossa del Gallo (Palermo), importo stimato 4.000.000 di Euro per la realizzazione di circa 140 ulteriori posti barca. Beneficiario finale comune di Palermo;
-  previa stipula di convenzione con l'autorità portuale di Catania: porto turistico di Catania nell'ambito del porto di 1ª classe esistente, intervento da realizzarsi con la formula del project financing con importo pubblico stimato di 15.000.000 di Euro per la realizzazione di circa ulteriori 1.100 posti barca. Beneficiario finale autorità portuale di Catania;
-  progetto per il completamento delle opere di difesa e di accosto del porto turistico di Marina di Ragusa intervento da realizzarsi con la formula del project financing con importo pubblico stimato di 9.000.000 di Euro per la realizzazione di circa 990 posti barca. Beneficiario finale comune di Ragusa;
-  progetto per la realizzazione delle opere di accosto e servizi della darsena turistica del porto di Termini Imerese, importo stimato 4.000.000 di Euro per la realizzazione di circa 250 posti barca. Beneficiario finale comune di Termini Imerese;
-  opere di accosto della darsena turistica di S. Marina Salina, importo stimato 3.000.000 di Euro per la realizzazione di circa 100 ulteriori posti barca. Beneficiario finale comune di S. Marina Salina;
-  previa stipula di convenzione con l'autorità portuale di Messina: completamento della banchina di buontempo alla Marina di Nettuno (ME), importo stimato 3.000.000 di Euro per la realizzazione di circa ulteriori 140 posti barca. Beneficiario finale autorità portuale di Messina;
-  progetto di prolungamento delle opere di difesa del porto di Riposto, importo stimato 5.000.000 di Euro. Beneficiario finale comune di Riposto;
-  progetto per il completamento e la funzionalizzazione del porto di Lampedusa, zona Cavallo Bianco, importo stimato di 4.000.000 di Euro. Beneficiario finale comune di Lampedusa e Linosa;
-  progetto per il completamento e la funzionalizzazione dello sporgente Cidonio del porto di Pantelleria, importo stimato di 5.000.000 di Euro per la funzionalizzazione di circa 300 ulteriori posti barca. Beneficiario finale comune di Pantelleria;
-  progetto di completamento del porto di Balestrate, importo stimato 5.000.000 di Euro per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti barca e la funzionalizzazione di quelli in corso di realizzazione. Beneficiario finale comune di Balestrate.
Tutti i progetti dovranno essere coerenti con la Misura 4.4.3 del P.O.R. Sicilia e dovranno prevedere, ove già non realizzati o in corso di realizzazione, i seguenti impianti:
-  impianti per il trattamento delle acque di sentina e delle acque nere delle imbarcazioni con manichetta di aspirazione e pompa centrifuga con eiettore, l'impianto di depurazione e ossidazione totale, previa separazione degli oli minerali da inviare al Consorzio obbligatorio per lo smaltimento;
-  sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) prodotti nell'ambito portuale.
Per i progetti da realizzarsi con il ricorso alla fi nanza di progetto, ai fini della verifica del rispetto dei limiti fi nanziari di partecipazione pubblica fissati dall'art. 42-bis della legge regionale n. 21/85, andrà valutato, attualizzandolo a costi correnti, il valore delle opere già esistenti, realizzate a totale carico del pubblico erario.
Tutti i progetti dovranno prevedere, a carico delle imprese appaltatrici, gli oneri conseguenti al rispetto del Regolamento CE n. 1159/2000 del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli stati membri sugli interventi dei fondi strutturali.

Art. 3

Le attività necessarie per una piena funzionalità della rete portuale regionale, in coerenza alla proposta di piano avanzata dal professionista incaricato, sono di quattro tipi:
a)  azioni relative all'adozione delle varianti degli strumenti urbanistici portuali, finalizzate a consentire destinazioni d'uso turistiche di alcuni specchi acquei già protetti localizzati nei porti sottoelencati:
-  porto di Siracusa - porto grande specchio acqueo adiacente allo sporgente S. Antonio;
-  porto di Licata - darsena di levante;
-  porto di Porto Empedocle - specchio acqueo antistante la banchina di riva attualmente utilizzata per diporto;
-  porto di Trapani - specchio acqueo protetto dall'isola di Lazzaretto;
-  porto di Marsala - specchio acqueo a ridosso del molo di levante;
b)  completamento delle opere di difesa portuale, per una migliore fruizione degli specchi acquei parzialmente protetti già esistenti nei seguenti porti:
-  Isola delle Femmine;
-  Cefalù;
-  Terrasini;
-  San Vito Lo Capo;
-  Ustica;
-  Lipari;
-  Favignana;
-  Palermo - Addaura;
-  Palermo - Arenella;
-  Castellammare del Golfo;
-  Giardini Naxos;
c)  redazione di studi di fattibilità per le finalità che seguono:
-  studio della interazione tra il porto di Capo d'Orlando e il litorale circostante, finalizzato alla individuazione delle idonee soluzioni dei problemi, che hanno portato a situazioni di notevole dissesto, particolarmente evidenti nella costa a levante del porto;
-  studi di fattibilità e redazioni di eventuali P.R.P. per il potenziamento della ricettività portuale delle isole Eolie, Egadi, Pelagie;
d)  completamento del porto turistico di Cefalù e realizzazione del porto turistico di Taormina, attraverso il ricorso allo strumento della finanza di progetto.

Art. 4

Le attività di cui all'art. 3 verranno realizzate su impulso dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i comuni e le autorità portuali interessati, ed il Ministero competente in materia di pianificazione portuale, relativamente agli interventi ricadenti in porti di interesse nazionale.

Art. 5

Entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente decreto i beneficiari finali degli interventi di cui all'art. 2 provvederanno a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti i progetti e tutta la documentazione necessaria per l'adozione del programma regionale di finanziamento di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche, ivi compresa la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme comunitarie in materia di impatto ambientale e delle relative norme di recepimento nazionali e regionali.

Art.  6

Alla scadenza dei termini di cui all'art. 5 si provvederà all'approvazione del programma regionale di spesa ex art. 4 della legge regionale n. 21/85, nei limiti dell'importo finanziario della quota non territorializzata della Misura 4.4.3, detratto l'importo dei progetti di sponda da imputarsi al P.O.R. 2000/2006, ai sensi dell'art. 102 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001.
L'inserimento dei progetti avverrà privilegiando gli interventi da attivarsi con il ricorso alla finanza di progetto ed in seconda battuta facendo riferimento all'ordine cronologico di presentazione di tutta la documentazione a supporto delle istanze di inserimento in programma.
I progetti non inseriti nel programma regionale saranno finanziati, ove previsti, nell'ambito dei progetti integrati territoriali.
Eventuali disponibilità finanziarie, eccedenti le somme necessarie alla realizzazione del programma di interventi di cui all'art. 2, saranno utilizzate per finanziarie progetti di opere previste dall'art. 3 lett. b), dopo la definizione dell'iter di approvazione del relativo piano regolatore portuale, e compatibilmente con il rispetto dei termini relativi all'assunzione degli atti giuridicamente vincolanti e al pagamento delle spese conseguenti, fissati nelle normative comunitarie applicabili al P.O.R. Sicilia 2000-2006.

Art. 7

Le somme da recuperarsi ai sensi dall'art. 36, comma 1, lett. g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, quali somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e della Comunità europea, in relazione alla imputazione di progetti di sponda alla Misura 2.2 del P.O.P. 1994/99, effettuata con le delibere di Giunta n. 267/97 e n. 388/97, saranno destinate, previa attivazione delle procedure di cui all'art. 36, comma 1, lett. g), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, alle seguenti finalità:
a)  prioritariamente alla realizzazione in project financing del porto turistico di Taormina e del completamento del porto turistico di Cefalù Presidiana;
b)  in relazione alle disponibilità finanziarie residuali, alla redazione degli studi di fattibilità e dei P.R.P. di cui all'art. 3, lett. c), nonché alla realizzazione delle opere di cui all'art. 3, lett. b), che non potessero trovare copertura finanziaria con le modalità previste dall'art. 6.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 novembre 2001.
  CASCIO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 dicembre 2001. Reg. n. 1 Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 134.
(2001.52.2710)
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DECRETO 29 novembre 2001.
Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25: "Norme sull'agriturismo";
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 2 e 3;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto lo schema contenente l'abolizione dei punteggi e l'introduzione di parametri sulla base dei quali attribuire la corrispondente classifica in stelle delle aziende agrituristiche per il quinquennio 2002-2006, formulato nel corso della conferenza dei servizi convocata il 24 ottobre 2000 e tenutasi nei giorni 7 marzo 2001 e 29 maggio 2001, con i funzionari delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico e sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate nella riunione del 31 luglio 2001;
Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive, atteso che dal mantenimento degli standards delle strutture agrituristiche, nella prospettiva anche del loro miglioramento, dipende in gran parte l'affermazione di un turismo di qualità che la Sicilia è in grado di offrire nel contesto di una concorrenza sempre più sofisticata a livello comunitario e internazionale;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'individuazione dei requisiti minimi per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche per il quinquennio 2002-2006;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende agrituristiche, elencate all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dall'art. 11 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38.

Art.  2

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione delle aziende agrituristiche entro il termine previsto all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, utilizzando lo schema per la verifica dei requisiti - allegato B). Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art.  3

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno devono inviare al l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel trimestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.
L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza.
Decorsi infruttuosamente i termini suddetti provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art.  4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale, comprensiva degli allegati A) requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006 e B) scheda per la verifica dei requisiti.
Palermo, 29 novembre 2001.
  CASCIO 


Allegato A

ALLOGGI AGRITURISTICI
Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006


Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
La classifica di tali alloggi da parte delle competenti Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico sarà deliberata previa acquisizione del nulla osta rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.
Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale o regionale vigente in materia per i locali di civile abitazione; le misure per i posti letto nelle camere saranno le seguenti: mq. 8 se ad un posto letto, mq. 12 se a due posti letto, mq. 16 se a tre posti letto, mq. 20 se a quattro posti letto, per non più di 4 posti letto a camera non sovrapponibili.
Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze.
Fermo restando tutto quanto disposto in materia dalla legge regionale n. 25/94 e dalla legge regionale n. 32/2000, art. 87, gli alloggi agrituristici devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:
-  acqua corrente calda e fredda;
-  riscaldamento e condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere;
-  impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza (impianto dell'acqua, di illuminazione e di prese elettriche delle diverse apparecchiature elettrodomestiche, dei fornelli per cucina, dell'erogazione idrica);
-  bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, WC con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi;
-  apparecchio telefonico comune o similari a disposizione dei clienti;
-  sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti, se previsto il servizio;
-  deposito e/o magazzino;
-  pulizia degli alloggi ogni giorno;
-  cambio biancheria; lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni;
-  arredamento confortevole e adeguato alla categoria;
-  interno ed esterno degli edifici in buono stato di manutenzione.
Le aziende agrituristiche sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, contrassegnate in ordine decrescente da cinque a una stella.
I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che seguono:
A  -  Requisiti e servizi;
B - Contesto e attività caratteristiche;
C  -  Attrezzature sportive e ricreative, quindi rapportati alle stelle da assegnare e successivamente illustrati e sintetizzati.
Tabella A - Requisiti e servizi
1.    Edifici di pregio
2.    Arredi di pregio
3.    Biancheria di pregio
4.    Ampi spazi interni
5.    Riscaldamento e condizionamento nei locali comuni ed in tutte le camere
5.1  Sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere
6.    Cucina
7.    Bagni completi in tutte le camere (nei casi in cui l'alloggio sia offerto in camere; sono quindi escluse le camere degli appartamenti)
7.1  Bagni completi per tutte le camere
7.2  Bagni completi per il 50% delle camere
8.    Telefono nell'alloggio
9.    Cambio biancheria ogni giorno
9.1  Cambio biancheria a giorni alterni
9.2  Cambio biancheria due volte la settimana
10.    Prima colazione
11.    Ristorazione
Tabella B - Contesto e attività caratteristiche
1.    Significativo contesto paesaggistico e naturalistico
2.    Coltivazioni
3.    Allevamento
4.    Agricoltura ecocompatibile
5.    Trasformazione prodotti
6.    Vendita diretta
7.    Assistenza agli ospiti
8.    Sala incontro
9.    Attività artigianali e culturali
10.    Spazio espositivo di prodotti tipici della zona
Tabella C - Attrezzature sportive e ricreative
1.    Piscina
2.    Tennis
3.    Bocce
4.    Campo da gioco
5.    Parco bambini
6.    Ping pong
7.    Agricampeggio
8.    Equitazione
9.    Attività faunistico-venatoria
10.    Pesca
11.    Biciclette
12.    Spazi attrezzati
13.    Altro
Parametri richiesti per l'assegnazione delle stelle, tenendo conto che le voci A.5.1; A.7.1 e A.7.2; A.9.1 e A.9.2 sono da considerarsi rispettivamente facenti parte dei parametri A.5, A.7 e A.9:
Esercizi a 5 stelle: requisiti minimi ed inoltre:
-  tabella A - almeno nove parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 e A.9 (otto voci);
-tabella B - Almeno otto parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9 (sette voci);
-  tabella C - almeno nove parametri.
Esercizi a 4 stelle: requisiti minimi ed inoltre:
-  tabella A - almeno otto parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.4, A.5, A.6, A.7.1, A.8 e A.9 (sei voci);
-  tabella B - sette parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.1, B.2, B.6, B.7, B.8 e B.9 (sei voci);
-  tabella C - almeno sette parametri.
Esercizi a 3 stelle: requisiti minimi ed inoltre:
-  tabella A - almeno sette parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.5.1, A.6, A.7.2, A.8 e A.9.1 (cinque voci);
-  tabella B - almeno cinque parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.2, B.6, B.7 e B.8 (quattro voci);
-  tabella C - almeno sei parametri;
Esercizi a 2 stelle: requisiti minimi ed inoltre:
-  tabella A - almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci A.5.1, A.6 e A.9.2 (tre voci);
-  tabella B - almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l'esistenza delle voci B.2, B.6 (due voci);
-  tabella C - almeno quattro parametri;
Esercizi ad 1 stella: soli requisiti minimi.
Riferimenti per la valutazione dell'esistenza dei parametri più complessi:
-  A.1 - Edifici di pregio: la tipologia architettonica deve essere significativa, con particolare cura nelle caratteristiche costruttive e decorative, in ottimo stato di manutenzione;
-  A.2 - Arredi di pregio: gli arredi devono essere di tipologia ricercata per stile, epoca, materiali, rifiniture, decorazioni e armonia reciproca, nonché in discreta quantità in rapporto alle esigenze dell'accoglienza e in buono stato di funzionalità e di manutenzione;
-  A.3 - Biancheria di pregio: la biancheria deve essere di prima qualità, accuratamente rifinita ed adeguata agli ambienti;
-  A.4 - Ampi spazi interni: gli spazi coperti (privati ed anche comuni) a disposizione di ciascun ospite si devono presentare notevolmente superiori ai limiti minimi di legge, determinandosi comunque una significativa comodità di movimento nelle camere da letto, nei servizi igienici, nelle cucine, nei locali di soggiorno e negli ambienti comuni;
-  A.6 - Cucina: la cucina, comunque a disposizione degli ospiti, può essere all'interno degli appartamenti o della struttura. Deve essere dotata di fornelli, frigorifero, vasellame, stoviglie ed altri utensili, attrezzature ed accessori per la preparazione e la somministrazione dei pasti, nonché completa di arredi per la loro consumazione. Le dotazioni dovranno avere buona estetica, funzionalità e manutenzione ed essere quantitativamente sufficienti per tutti gli ospiti;
-  B.1 - Significativo contesto naturalistico e paesaggistico: per l'esistenza del parametro sono rilevanti la prossimità di strade di grande comunicazione, altre strade, sentieri, la presenza di vegetazione agricola e naturale, fiumi, laghi, mare, montagne, boschi, lo stato del suolo (percorribilità con le auto e a piedi, inerbimento e taglio della vegetazione alta, possibilità di sdraiarsi, prevenzione della polverosità, assenza di sassi, buche, materiali abbandonati, ecc.), la presenza di zone d'ombra nei punti di sosta e di risposo, la presenza di alberi, siepi, fioriere, vegetazione decorativa, staccionate, ecc.;
-  B.2 - Coltivazioni: si ritiene esistente il parametro quando vi siano almeno due tipi di coltivazioni (che vanno indicate dal richiedente) di discreta qualità e rilevanza;
-  B.3 - Allevamenti: si ritiene esistente il parametro quando siano allevati almeno due tipi di animali (che vanno indicati dal richiedente) di discreta rilevanza alimentare, suscettibili cioè di trasformazione ed impiego nella ristorazione locale;
-  B.4 - Agricoltura ecocompatibile: deve esistere una certificazione e la comprovata adesione ad organismi di controllo;
-  B.5 - Trasformazione dei prodotti: ci si riferisce alla produzione in azienda di specialità alimentari derivanti dalla trasformazione dei prodotti agrozootecnici aziendali (vino, olio, formaggi, salumi, miele, conserve di ortaggi e frutta, marmellate, ecc.); gli uni e gli altri devono essere indicati dal richiedente;
-  B.6 - Vendita diretta: si deve trattare della vendita di almeno due prodotti tipici della zona, i quali subiscono una specifica lavorazione, presentati in confezioni caratteristiche, con denominazioni originali e possibilmente marchi di origine e tipicità;
-  B.7 - Assistenza agli ospiti: sussiste quando vi sia la residenza dell'operatore in azienda o quando sussista la conduzione familiare, che coinvolga a pieno tempo nell'attività agricola e agrituristica almeno due membri della famiglia, oppure la conduzione associata (cooperativa o simile) con partecipazione diretta di almeno due soci all'attività agricola e agrituristica;
-  B.8 - Sala di incontro: si intende un gradevole locale dove gli ospiti possono ritrovarsi per chiacchierare, ascoltare musica, leggere, fare giochi di società;
-  B.9 - Attività artigianali/culturali: si tratta dell'organizzazione di varie attività artigianali e/o culturali e delle occasioni di coinvolgimento dell'ospite nelle attività caratteristiche della struttura come vendemmia, raccolta delle olive, visita alla stalla, disponendo di allestimenti strutturali ed accessori.
Riferimenti per la valutazione dei parametri: C.1: Piscina; C.2: Tennis; C.3: Bocce e C.6: Ping Pong: il parametro si attribuisce come da tabella quando le attività dichiarate esistono e sono in buono stato di funzionalità e praticabilità;
-  C.4 - Campo da gioco: si intende un'area in erba, o terra battuta, sufficientemente pianeggiante e livellata, attrezzata con porte da calcetto, rete da pallavolo, canestri da basket, o altro allestimento per il gioco all'aperto, comunque in buono stato di funzionalità e praticabilità;
-  C.5 - Parco per bambini: si intende un'area come sopra, attrezzata con scivolo, altalena, piccole giostre o altri allestimenti per il gioco dei più piccini, comunque in buono stato di funzionalità e praticabilità;
-  C.7 - Agricampeggio: agli agricampeggi si applica la normativa prevista dalla legge regionale n. 14/82. I campeggi in aziende agrituristiche dovranno avere le stesse stelle delle aziende nelle quali si trovano; i campeggi che si trovano nelle aziende a cinque stelle dovranno possedere i requisiti richiesti per ottenere quattro stelle;
-  C.8 - Equitazione: si ritiene esistente il parametro quando siano disponibili cavalli in numero pari al 30% delle persone ospitabili, vi sia la presenza di un maneggio per principianti, assistiti da istruttore, vi sia la qualifica ufficiale del personale istruttore e guida, vi siano attrezzature di servizio (ricevimento, stalle, recinti, accessori), vengano organizzate passeggiate con l'indicazione della meta e della durata e con contenuti culturali ed enogastronomici;
-  C.9 - Attività faunistico-venatoria: si ritiene esistente il parametro quando esiste nell'azienda la possibilità di praticare le suddette attività, purché con buona accessibilità;
-  C.10 - Pesca: si tratta dell'opportunità di pescare in acque aziendali, quindi di un'attività non soggetta a licenza pubblica;
-  C.11 - Biciclette: deve esservi la disponibilità di biciclette in buono stato di funzionalità e praticabilità, in quantità pari al 50% delle persone ospitabili;
-  C.12 - Spazi attrezzati: si tratta degli spazi di transito o di sosta per gli ospiti: strade di accesso, area antistante il centro aziendale e il punto di ricezione/direzione, area circostante gli edifici di ricezione; area per picnic, gioco, riposo, parcheggio auto, ecc. all'interno dell'azienda; presenza di arredi (tavoli, panche, sdraio...) e di segnaletica per il riconoscimento dei siti e il conseguente orientamento.



(2001.49.2545)
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CIRCOLARI






ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 18 dicembre 2001, n. 5
Legge regionale 22 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di entrate. Modifica delle circolari nn. 1, 2 e 3, rispettivamente dell'11 gennaio 2001, del 26 febbraio 2001 e del 21 giugno 2001, pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 8 del 23 febbraio 2001, n. 16 del 6 aprile 2001 e n. 35 del 13 luglio 2001.

Alla Presidenza della Regione -  Ufficio di Gabinetto -  Segreteria della Giunta regionale -  Segreteria generale
Agli Assessorati regionali
Alle Ragionerie centrali
Al Dipartimento regionale bilancio e tesoro
Ai Prefetti della Sicilia
Ai Comuni della Sicilia
Alle Province regionale della Sicilia
Al Comando della zona Sicula della Guardia di finanza
Al Comando Regione Sicilia dei Carabinieri
Alle Questure della Sicilia
All'Agenzia delle entrate - Direzione regionali della Sicilia
Alla Montepaschi SERIT - Concessionario della Riscossione - Direzione generale - Via E. Morselli n. 8
Ai concessionari della riscossione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ra-gusa, Siracusa, Trapani
e,  p.c.  Alla Corte dei conti - Sezione di controllo - Ufficio IV 

Alle Ragionerie provinciali dello Stato
All'A.N.C.I. Sicilia
All'U.R.P.S.
L'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'art. 52, comma 15 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, testualmente recita:
"Al fine di incrementare l'ammontare delle risorse finanziarie acquisibili, onde ridurre il ricorso all'indebitamento nel limite programmato, la Regione provvede alla razionalizzazione e al potenziamento delle attività di accertamento delle entrate proprie derivanti da beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di competenza o derivanti da tributi direttamente deliberati.
A tale scopo le singole Amministrazioni regionali, cui sono assegnate le entrate proprie previste dal "Quadro di classificazione delle entrate della Regione", ai sensi degli artt. 220 e 226 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, debbono curarne, sotto la propria responsabilità, a tutela degli interessi della Regione, l'accertamento, vigilare sulla riscossione e verificare che i versamenti siano correttamente imputati.
I singoli rami dell'Amministrazione regionale hanno cura di elaborare annualmente un'apposita relazione sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli alle stesse attribuiti, da trasmettere, entro il 30 aprile successivo all'esercizio scaduto, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per il tramite delle coesistenti Ragionerie centrali che esprimono il loro avviso.
L'Assessore regionale per il bilancio e finanze riferisce alla Giunta regionale sullo stato di realizzazione di tutte le entrate di competenza regionale, proponendo gli eventuali interventi necessari per la tutela dell'erario della Regione".
Alla luce di tale dettato normativo questo Dipartimento regionale finanze e credito deve annualmente relazionare, entro il 30 aprile successivo all'esercizio scaduto, sullo stato di realizzazione delle entrate per i capitoli assegnati dal quadro di classificazione delle entrate.
Conseguentemente, al fine di potere adempiere alle prescrizioni del citato art. 4, comma 3, della legge regionale n. 10/99, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a fare pervenire, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo all'esercizio scaduto, le relazioni richieste con le circolari nn. 1, 2, e 3 indicate in oggetto.
Le stesse, pertanto, a parziale modifica di quanto precedentemente stabilito con le richiamate circolari, dovranno essere trasmesse direttamente a questo Dipartimento regionale delle finanze e del credito.
Si invitano, inoltre, tutti gli enti in indirizzo, accertatori delle violazioni amministrative, a trasmettere, altresì, ad integrazione di quanto disposto nella menzionata circolare n. 1 dell'11 gennaio 2001, il seguente prospetto debitamente compilato e sottoscritto.





Nel caso in cui gli stessi enti in indirizzo siano dotati di adeguate strutture informatiche, i dati sopra richiesti possono essere trasmessi altresì su floppy disk da 3,5'' - 1,44 Mb per MS-DOS in formato ASCII.
L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è invitata a dare la massima diffusione della presente ai competenti uffici, affinché provvedano ai relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa.
  Il dirigente generale: RABBONI 

(2001.51.2687)
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
ERRATA CORRIGE
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 10 dicembre 2001, n. 21.
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.


Nell'avviso di rettifica alla legge di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 21 dicembre 2001, a pag. 46, per un refuso di stampa è stato riportato erroneamente: "-  pag. 35, ...capitolo 532803...;" mentre deve correttamente leggersi: "-  pag. 35, ...capitolo 542803...;".
(2001.49.2588)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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