REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 25 GENNAIO 2002 - N. 5
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica della pianta organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico e professionale per ciechi di Bagheria  pag.


DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica della pianta organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico e professionale per ciechi di Catania  pag.


DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica della pianta organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico di Enna  pag.


DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica della pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Grammichele  pag.


DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica della pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo  pag. 11 


DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica della pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di S. Stefano di Camastra  pag. 13 


DECRETO 13 dicembre 2001.
Attivazione di nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni e cambio di aggregazione a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002  pag. 15 


DECRETO 13 dicembre 2001.
Riconoscimento al liceo classico Vaccalluzzo di Leonforte dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e sperimentazione educativa  pag. 16 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 28 novembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 17 


DECRETO 30 novembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 17 


DECRETO 30 novembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 17 


DECRETO 4 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 18 


DECRETO 4 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 18 


DECRETO 13 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 19 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 24 dicembre 2001.
Modifica del decreto 8 novembre 2001, concernente calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali e/o locali per l'anno 2002  pag. 20 

Assessorato della sanità

DECRETO 27 dicembre 2001.
Aggiornamento dei prezzi dei prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario  pag. 20 


DECRETO 27 dicembre 2001.
Determinazione del limite di spesa mensile per l'acquisizione dei prodotti aproteici per i malati affetti da insufficienza renale per la Regione siciliana  pag. 24 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 5 dicembre 2001.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di una strada di collegamento nel comune di Gela.
  pag. 26 


DECRETO 10 dicembre 2001.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una S.R.B. della rete cellulare GSM nel comune di Calatafimi  pag. 27 


DECRETO 10 dicembre 2001.
Autorizzazione del progetto relativo al cambio di destinazione d'uso di un edificio sito in Palermo.  pag. 27 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del secondo vice commissario straordinario dell'Ente acquedotti siciliani  pag. 29 
Nomina del commissario straordinario del Consorzio per la autostrade siciliane  pag. 29 
Approvazione del programma degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio  pag. 29 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Riconoscimento per gli impianti di condizionamento degli oli extravergini e vergini di oliva  pag. 29 
Provvedimenti concernenti riconoscimento e revoca di acquirenti di latte bovino  pag. 29 
Programma promozionale 2001-2002 relativo alle produzioni agro-alimentari siciliane  pag. 30 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Approvazione del testo dell'art. 4 dello statuto sociale della Banca popolare di Augusta S.p.A., con sede in Augusta  pag. 30 
Cancellazione dall'albo regionale degli istituti e delle aziende di credio della Banca di credito cooperativo dei Castelli di Mazzarino e Butera, società cooperativa a r.l., con sede in Mazzarino e della Banca di credito cooperativo Cassa rurale ed artigiana, società cooperativa a r.l., con sede in Chiaramonte Gulfi, fusione per concentrazione e costituzione della Banca di credito cooperativo dei Castelli e degli Iblei  pag. 30 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, società cooperativa a r.l., con sede in Petralia Sottana  pag. 30 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo di Lercara Friddi, società cooperativa a r.l., con sede in Lercara Friddi  pag. 30 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo mutuo soccorso di Gangi, società cooperativa a r.l., con sede in Gangi  pag. 30 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo Don Stella di Resuttano, società cooperativa a r.l., con sede in Resuttano  pag. 31 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo della Valle del Fitalia, società cooperativa a r.l., con sede in Longi  pag. 31 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Giuseppe di Mussomeli, società cooperativa a r.l., con sede in Mussomeli.   pag. 31 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Michele di Caltanissetta, società cooperativa a r.l., con sede in Caltanissetta.   pag. 31 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Biagio Platani, società cooperativa a r.l., con sede in San Biagio Platani.   pag. 31 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo Don Rizzo, società cooperativa a r.l., con sede in Alcamo  pag. 31 
Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo Ericina di Valderice, società cooperativa a r.l., con sede in Valderice  pag. 31 

Assessorato dell'industria:
Conferma delle funzioni di ingegnere capo dei Distretti minerari diCaltanissetta, Catania, Palermo e dell'Ufficio regionale idrocarburi e geotermia  pag. 32 

Assessorato dei lavori pubblici:
Impegno di spesa di lavori urgenti nel comune di Milo.
  pag. 32 

Impegno di spesa per lavori nel comune di Ragusa.
  pag. 32 
Impegno di spesa per lavori urgenti nel comune di Butera  pag. 32 
Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre luglio-agosto 2001.   pag. 32 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Rettifica della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Catania  pag. 35 
Rettifica della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di Messina  pag. 36 

Assessorato della sanità:
Costituzione di un gruppo di lavoro per iniziative di farmacovigilanza e campagne di educazione sanitaria.  pag. 36 
Istituzione di un centro elaborazione dati presso il Dipartimento osservatorio epidemiologico e nomina del responsabile del trattamento dei dati personali  pag. 36 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Custonaci  pag. 36 
Approvazione di modifiche al regolamento edilizio del comune di Trapani  pag. 36 
Finanziamento al comune di Raddusa per la realizzazione di lavori  pag. 36 
Finanziamento al comune di S. Fratello per la realizzazione di lavori  pag. 36 
Giudizio di compatibilità ambientale alla ditta Silab S.p.A., con sede in Palermo, relativamente alla coltivazione di una cava in Messina  pag. 36 
Giudizio di compatibilità ambientale al progetto per la realizzazione di lavori nei territori comunali di Acquedolci, S.Agata Militello e San Fratello  pag. 36 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Autorizzazione alla società Salvatore Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, ad intensificare il programma di esercizio di una autolinea extraurbana  pag. 37 

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 15 gennaio 2002, n. 13/AG.
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116 "Aiuti per l'apprendistato" e legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 5 - Prime direttive per l'accesso al beneficio e modalità di presentazione delle istanze per l'anno 2002  pag. 37 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

Piano annuale di edilizia scolastica  pag. 54 

ERRATA-CORRIGE
Assessorato degli enti locali

DECRETO 6 dicembre 2001.
Elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione  pag. 55 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 8 gennaio 2002.
Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica della pianta organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico e professionale per ciechi di Bagheria.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il decreto ministeriale n. 201 del 10 agosto 2000, recante norme per la determinazione degli organici del personale A.T.A.;
Visto il decreto n. 243/Dir. del 31 agosto 2000;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000;
Visto il decreto n. 653 del 21 dicembre 2000, con il quale, con l'inizio dell'anno scolastico 2000/2001, è stata approvata la pianta organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico e professionale per ciechi di Bagheria;
Considerato che, con l'inizio dell'anno scolastico 2001/2002, presso il suddetto istituto si è verificato un incremento di ore di insegnamento, per cui si sono determinate di fatto le sottoelencate cattedre e posti, così come segue:
  Classe di Materie Cattedre 
  concorso      
  7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
  21/A Discipline pittoriche
  22/A Discipline plastiche
  49/A Matematica e fisica
  50/A Materie letterarie
  60/A Scienze naturali, chimica e geografia
  61/A Storia dell'arte
  15/D Decorazione pittorica 1 posto 
  20/D Arte del mosaico e commesso 1 posto 

Considerato che con l'inizio dell'anno scolastico 2001/2002 si è verificata una contrazione di ore di insegnamento per la classe di concorso 10/A - Arte dei metalli e dell'oreficeria;
Considerato, altresì, che nel medesimo istituto si è verificato l'aumento di posto relativo alla qualifica di collaboratore scolastico;
Ritenuto, pertanto, di dovere apportare una modifica alla pianta organica dell'istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico e professionale per ciechi di Bagheria nella sola parte relativa alle classi di concorso e posto sopra enunciati;
Considerato che per quanto non previsto nulla viene modificato;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, la pianta organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico e professionale per ciechi di Bagheria è modificata nella sola parte relativa alle classi di concorso 7/A, 10/A, 21/A, 22/A, 49/A, 50/A, 60/A, 61/A, 15/D e 20/D e nella sola parte relativa alla qualifica di collaboratore scolastico.
Palermo, 27 novembre 2001.
  GRANATA 


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DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica della pianta organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico e professionale per ciechi di Catania.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il decreto ministeriale n. 201 del 10 agosto 2000, con il quale sono state impartite le disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli organici del personale A.T.A.;
Visto il decreto n. 243/Dir. del 31 agosto 2000;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000;
Visto il decreto n. 657 del 21 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico e professionale per ciechi di Catania;
Considerato che con l'inizio dell'anno scolastico 2001/2002 presso il suddetto istituto, si sono determinate sull'organico di fatto le sottoelencate cattedre e posti in meno rispetto a quelli già esistenti nell'organico di diritto:
- collaboratore scolastico   posti n. 1; 

Ritenuto, conseguentemente, di dovere apportare la relativa modifica alla pianta organica dell'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico e professionale per ciechi di Catania diminuendo all'organico di diritto già esistente le cattedre e posti come sopra determinati;
Considerato che per quanto non previsto nulla viene modificato;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, la pianta organica dell'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico e professionale per ciechi di Catania è modificata nella sola parte relativa alla qualifica di collaboratore scolastico.
Palermo, 27 novembre 2001.
  GRANATA 


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DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica della pianta organica dell'Istituto regionale di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico di Enna.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
Vista la legge regionale n. 6/2000;
Visto il decreto ministeriale n. 201 del 10 agosto 2000, recante norme per la determinazione degli organici del personale A.T.A.;
Visto il decreto n. 243/Dir. del 31 agosto 2000;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000;
Visto il decreto n. 654 del 21 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico di Enna;
Considerato, altresì, che con l'inizio dell'anno scolastico 2001/2002 si sono determinate sull'organico di fatto le sottoelencate cattedre e posti in meno rispetto a quelli già esistenti sull'organico di diritto:
- classe di concorso 4/A - Arte del tessuto, 21/A - Discipline pittoriche;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere apportare la relativa modifica alla pianta organica dell'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico di Enna diminuendo all'organico di diritto già esistente le cattedre e posti come sopra determinati;
Considerato che per quanto non previsto nulla viene modificato;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, la pianta organica dell'Istituto regionale d'istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico di Enna è modificata nella sola parte relativa alle classi di concorso: 4/A - Arte del tessuto, della moda e del costume; 21/A - Discipline pittoriche.
Palermo, 27 novembre 2001.
  GRANATA 

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DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica della pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Grammichele.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il decreto ministeriale n. 201 del 10 agosto 2000, recante norme per la determinazione degli organici del personale A.T.A.;
Visto il decreto n. 243/Dir. del 31 agosto 2000;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000;
Visto il decreto n. 655 del 21 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Grammichele;
Considerato che, con l'inizio dell'anno scolastico 2001/2002 presso il suddetto istituto, si sono determinate sull'organico di fatto le sottoelencate cattedre e posti in più rispetto a quelli già esistenti nell'organico di diritto:
- classe di concorso 19/A - Discipline geometriche, architettoniche e arredamento, 1 cattedra;
-  classe di concorso 61/A - Storia dell'arte, 1 cattedra;
Considerato, altresì, che con l'inizio dell'anno scolastico 2001/2002 si sono determinate sull'organico di fatto le sottoelencate cattedre e posti in meno a quelli già esistenti sull'organico di diritto:
- classe di concorso 33/A - Educazione tecnica;
- classe di concorso 59/A - Scienze naturali;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere apportare la relativa modifica alla pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Grammichele aggiungendo/diminuendo all'organico di diritto già esistente le cattedre e posti come sopra determinati;
Considerato che per quanto non previsto nulla viene modificato;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Grammichele è modificata nella sola parte relativa alle classi di concorso: 33/A - Educazione tecnica; 18/A - Discipline geometriche; 59/A - Scienze naturali; 61/A - Storia dell'arte.
Palermo, 27 novembre 2001.
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DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica della pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il decreto ministeriale n. 201 del 10 agosto 2000, recante norme per la determinazione degli organici del personale A.T.A.;
Visto il decreto n. 243/Dir. del 31 agosto 2000;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000;
Visto il decreto n. 656 del 21 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo;
Considerato che con l'inizio dell'anno scolastico 2001/2002 presso il suddetto istituto si sono determinate sull'organico di fatto le sottoelencate cattedre e posti in più rispetto a quelli già esistenti nell'organico di diritto:
- classe di concorso 49/A - Matematica e fisica, 1 cattedra;
-  classe di concorso 61/A - Storia dell'arte, 1 cattedra;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere apportare la relativa modifica alla pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo aggiungendo all'organico di diritto già esistente le cattedre e posti come sopra determinati;
Considerato che per quanto non previsto nulla viene modificato;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo è modificata nella sola parte relativa alle classi di concorso: 49/A - Matematica e fisica e 61/A - Storia dell'arte.
Palermo, 27 novembre 2001.
  GRANATA 

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DECRETO 27 novembre 2001.
Modifica della pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di S. Stefano di Camastra.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto il decreto ministeriale n. 201 del 10 agosto 2000, recante norme per la determinazione degli organici del personale A.T.A.;
Visto il decreto n. 243/Dir. del 31 agosto 2000;
Visto il decreto n. 531 del 17 novembre 2000;
Visto il decreto n. 658 del 21 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di S. Stefano di Camastra;
Considerato che con l'inizio dell'anno scolastico 2001/2002 presso il suddetto istituto si sono determinate sull'organico di fatto le sottoelencate cattedre e posti in più rispetto a quelli già esistenti nell'organico di diritto:
- classe di concorso 50/A - Materie letterarie, 1 cattedra;
Considerato, altresì, che con l'inizio dell'anno scolastico 2001/2002 si sono determinate sull'organico di fatto le sottoelencate cattedre e posti in meno a quelli già esistenti sull'organico di diritto: qualifica di collaboratore scolastico, 1 posto;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere apportare la relativa modifica alla pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di S. Stefano di Camastra aggiungendo/diminuendo all'organico di diritto già esistente le cattedre e posti come sopra determinati;
Considerato che, per quanto non previsto nulla viene modificato;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi in premessa enunciati, la pianta organica dell'Istituto regionale d'arte di S. Stefano di Camastra è modificata nella sola parte relativa alla classe di concorso: 50/A - Materie letterarie e alla qualifica di collaboratore scolastico.
Palermo, 27 novembre 2001.
  GRANATA 

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DECRETO 13 dicembre 2001.
Attivazione di nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni e cambio di aggregazione a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Vista la circolare assessoriale n. 12 del 6 luglio 2001, con la quale sono state impartite istruzioni in ordine all'attivazione di nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni riguardanti le istituzioni scolastiche statali per l'anno scolastico 2001/2002;
Vista la nota prot. n. 2779 del 26 settembre 2001, con la quale si propone l'intesa con il Ministero in merito ai nuovi indirizzi;
Vista la nota prot. n. 5911 del 27 novembre 2001, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi nel territorio - comunica l'avvenuto conseguimento dell'intesa per gli indirizzi di studio, corsi o sezioni e cambio di aggregazione di cui appresso;

Decreta:


Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 sono attivati i seguenti nuovi indirizzi di studio, corsi o sezioni e cambio di aggregazione come appresso suddivisi per provincia:
Provincia di Agrigento
1)  comune di Licata: istituzione di n. 1 sezione di liceo scientifico presso l'Istituto d'istruzione superiore Linares;
2)  comune di Ravanusa: istituzione di n. 1 sezione di liceo scientifico presso l'Istituto magistrale Giudici Saetta Livatino aggregato all'Istituto d'istruzione superiore Linares di Licata;
Provincia di Catania
1)  comune di S. Giovanni La Punta: istituzione presso il liceo scientifico E. Majorana di un nuovo indirizzo di liceo classico;
2)  comune di Catania: istituzione presso l'Istituto di istruzione superiore Vaccarini di una sezione tecnico industriale;
3)  comune di Catania: istituzione presso I.T.C. Gemmellaro di una sezione tecnico industriale;
4)  comune di Ramacca: istituzione di una sezione di I.T.I. dipendente dall'Istituto d'istruzione superiore Russo di Paternò;
5)  comune di Biancavilla: istituzione di una sezione staccata di I.P.S.I.A. dipendente dall'Istituto d'istruzione superiore Capizzi di Bronte, già in funzionante come succursale;
6)  comune di Palagonia: istituzione di una sezione staccata di liceo ginnasio ad indirizzo linguistico dipendente dal Liceo classico Secusio di Caltagirone;
7)  comune di Caltagirone: istituzione di un corso serale con sperimentazione Sirio presso I.T.C. Arcoleo;
8)  comune di Santa Maria di Licodia: istituzione di una sezione staccata di I.P.S.S.A.R., dipendente dall'I.P.S.S.A.R. di Catania.
Provincia di Enna
1)  comune di Nicosia: istituzione di un nuovo indirizzo di operatore agro-ambientale presso l'Istituto d'istruzione superiore A. Volta;
Provincia di Siracusa
1)  comune di Palazzolo Acreide: istituzione di n. 1 sezione di liceo artistico presso il liceo classico;
2)  comune di Lentini: istituzione dell'indirizzo alberghiero presso l'Istituto professionale per il commercio;
3)  comune di Siracusa: istituzione dell'indirizzo tecnologie alimentari presso l'I.T.I. E. Fermi;
4)  comune di Pachino: istituzione dell'indirizzo scientifico tecnologico presso l'I.T.I.
Provincia di Trapani
1)  comune di Mazara del Vallo: istituzione di n. 1 sezione tecnico per il turismo presso l'I.T.C.;
2)  comune di Petrosino: istituzione di un corso serale progetto Sirio dipendente dall'I.T.C. di Campobello di Mazara;
3)  comune di Castellammare del Golfo: istituzione di n. 1 corso di specializzazione di tecnico per il turismo presso l'I.T.C.;
4)  comune di Salemi: istituzione di n. 1 corso di specializzazione di tecnico per il turismo presso l'I.T.C.;
5)  comune di Campobello di Mazara: istituzione di un corso serale progetto Sirio presso l'I.T.G.
Provincia di Ragusa - cambio di aggregazione
1)  comune di Vittoria: aggregazione del plesso S. Giuseppe di scuola materna, con n. 47 alunni, al III circolo didattico di Vittoria, al momento dipendente dal VI circolo del comune medesimo.

Art.  2

Le attivazioni di cui al precedente articolo sono subordinate all'effettiva concreta sussistenza delle previste condizioni contemplate dall'intera normativa di riferimento, con particolare riguardo alla presenza del prescritto numero di alunni, alle necessarie delibere di assunzione degli oneri di legge da parte degli enti locali competenti, alla disponibilità di locali idonei, nonché all'osservanza dei limiti indicati dalle vigenti disposizioni in materia di dotazione organica del personale docente, facendo carico ai provveditori agli studi competenti della verifica delle condizioni suddette.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto.
Palermo, 13 dicembre 2001.
  GRANATA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il 31 dicembre 2001, con nota n. 1210.
(2002.2.111)
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DECRETO 13 dicembre 2001.
Riconoscimento al liceo classico Vaccalluzzo di Leonforte dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e sperimentazione educativa.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, concernente provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regio nali;
Vista la circolare assessoriale n. 12, prot. n. 1502 del 6 luglio 2001;
Vista la nota prot. n. 13206/P del 10 agosto 2001, con la quale il Provveditore agli studi di Enna trasmette la richiesta di autonomia del liceo classico Vaccalluzzo di Leonforte;
Vista la nota prot. n. 2798 del 10 settembre 2001, con la quale sono state chieste al Ministero della pubblica istruzione le valutazioni e le conseguenti determinazioni in ordine alla richiesta di riconoscimento dell'autonomia al liceo classico Vaccalluzzo di Leonforte;
Vista la nota prot. n. 2931 del 18 ottobre 2001, con la quale è stata chiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 - l'intesa ai fini del riconoscimento dell'autonomia al liceo classico Vaccalluzzo di Leonforte;
Vista la nota prot. n. 5228 - uff. V - del 19 novembre 2001, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha preso atto della richiesta d'intesa per il riconoscimento dell'autonomia al liceo sopra citato;
Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 4 della menzionata legge regionale n. 6/2000, al riconoscimento dell'autonomia e all'attribuzione della personalità giuridica al liceo classico Vaccalluzzo di Leonforte;
Rilevato che l'intesa ministeriale è stata conseguita ad anno scolastico inoltrato per cui il riconoscimento dell'autonomia e l'attribuzione della personalità giuridica può essere effettuato dall'inizio dell'anno scolastico 2002/2003;

Decreta:


Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 2002/2003 è riconosciuta al liceo classico Vaccalluzzo di Leonforte l'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di progettazione e sperimentazione educativa.

Art. 2

All'istituzione scolastica di cui al precedente art. 1 è attribuita, a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003, la personalità giuridica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione per il visto.
Palermo, 13 dicembre 2001.
  GRANATA 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione il 31 dicembre 2001 con nota n. 1209.
(2002.2.112)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 28 novembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 67996 del 26 novembre 2001 del l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale urbanistica, con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo II, categoria 22, di lire 20.000 milioni, mediante utilizzo del plafond di cassa del titolo II, categoria 21;
Vista la nota n. 2158 del 26 novembre 2001 della Ragioneria centrale territorio ed ambiente con cui si trasmette la suindicata nota;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 la predetta variazione in aumento della categoria 22, titolo II - Dipartimento regionale urbanistica, mediante utilizzo del plafond di cassa della categoria 21, titolo II della medesima rubrica, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni             | di lire) 

Territorio ed ambiente
Rubrica  3 -  Dipartimento regionale urbanistica 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  21 -  Investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      - 20.000 
Categoria  22 -  Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 20.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 novembre 2001.
  PAGANO 

(2002.2.36)
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DECRETO 30 novembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Viste le note n. 1697 del 23 novembre 2001 e n. 1734 del 28 novembre 2001 dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo I, categoria 5, di lire 2.200 mediante utilizzo del plafond di cassa del titolo II, categoria 23;
Vista la nota n. 5416 del 28 novembre 2001 della Ragioneria centrale turismo, con cui si trasmette, con parere favorevole, la suindicata nota;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni             | di lire) 

Turismo, comunicazioni e trasporti
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  5 -  Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 2.200 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  23 -  Contributi agli investimenti ad im prese 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      - 2.200 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 novembre 2001.
  PAGANO 

(2002.2.32)
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DECRETO 30 novembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 68651 del 27 novembre 2001 del l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale urbanistica, con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo I, categoria 2 di lire 200.000.000, mediante utilizzo del plafond di cassa del titolo I, categoria 4;
Vista la nota n. 2185 del 28 novembre 2001 della Ragioneria centrale territorio ed ambiente con cui si trasmette la suindicata nota;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 la predetta variazione in aumento della categoria 2, titolo I - Dipartimento regionale urbanistica, mediante utilizzo del plafond di cassa della categoria 4, titolo I della medesima rubrica, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni             | di lire) 

Territorio ed ambiente
Rubrica  3 -  Dipartimento regionale urbanistica 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  2 -  Consumi intermedi 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 200 
Categoria  4 -  Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      - 200 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 novembre 2001.
  PAGANO 

(2002.2.35)
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DECRETO 4 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Viste le note di questo Assessorato - Dipartimento regionale bilancio e tesoro, n. 33132 del 28 novembre 2001 (gr. 14°), con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo I, categoria 2, al fine di assicurare il pagamento di un mandato di lire 1.113.048.000 mediante utilizzo del plafond di cassa del titolo I, categoria 9 e n. 33388 del 28 novembre 2001 (gr. 4°), con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa della medesima categoria 2 per un importo di lire 157.153.010 per consentire il pagamento di un mandato a favore della Telecom S.p.A.;
Vista la nota n. 1676-7 del 29 novembre 2001 della Ragioneria centrale bilancio e finanze con cui si trasmettono, con parere favorevole, le suindicate note e si chiede una variazione in aumento al plafond di cassa della citata categoria 2, mediante utilizzo del plafond di cassa del titolo I, categoria 9, per un importo pari a lire 1.303 milioni, comprensivo degli importi di cui alle suddette richieste e dell'importo relativo all'ammontare di altri titoli giacenti presso la medesima;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni             | di lire) 

Bilancio e finanze
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  2 -  Consumi intermedi 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 1.303 
Categoria  9 -  Interessi passivi e redditi da capitale 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      - 1.303 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 dicembre 2001.
  PAGANO 

(2002.2.33)
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DECRETO 4 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 2264 del 13 novembre 2001 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale delle foreste, con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa del titolo I, categoria 2, per l'importo di lire 70.000 milioni;
Tenuto conto che il plafond di cassa del Dipartimento finanze e credito di questo Assessorato, titolo I, categoria 10, presenta in atto una disponibilità che consente di essere parzialmente utilizzata per soddisfare in parte la suddetta richiesta;
Ritenuto di dovere provvedere alla richiesta variazione di incremento del plafond di cassa limitatamente per l'importo di lire 20.000 milioni, al fine di garantire il pagamento di spese inderogabili ed indifferibili;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 la variazione in aumento al plafond di cassa del titolo I, categoria 2, per l'importo di lire 20.000 milioni, mediante utilizzo dei plafond di cassa di questo Assessorato - Dipartimento regionale finanze e credito, titolo I, categoria 10, che presenta in atto le occorrenti disponibilità;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

      | Variazioni Amministrazione     (in milioni             | di lire) 

Agricoltura e foreste
Rubrica  4 -  Dipartimento regionale delle foreste 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  2 -  Consumi intermedi 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      + 20.000 

Bilancio e finanze
Rubrica  3 -  Dipartimento regionale finanze e credito 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  10 -  Poste correttive e compensative 

Attività e interventi a carico della Re-
gione o dello Stato      - 20.000 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 dicembre 2001.
  PAGANO 

(2002.2.37)
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DECRETO 13 dicembre 2001.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2001;
Vista la nota n. 1311 del 16 novembre 2001 della Presidenza della Regione - Dipartimento della programmazione, con cui si chiede l'incremento del plafond di cassa relativo ai fondi comunitari, della rubrica 5, titolo I, categoria 2, di lire 25.000.000;
Vista la nota n. 5671 del 16 novembre 2001 della Ragioneria centrale Presidenza, con cui si trasmette, con parere favorevole, la suindicata nota;
Ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 le conseguenti variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

  Amministrazione | Variazioni 

Presidenza della Regione
Rubrica  5 -  Dipartimento regionale della programmazione 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  2 -  Consumi intermedi     + 25.000.000 

Attività e interventi a carico dell'Unione europea e relativi co finanziamenti statali e regionali
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  26 -  Altri trasferimenti in conto ca- 
pitale      - 25.000.000 

Attività e interventi a carico dell'Unione europea e relativi co finanziamenti statali e regionali

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 2001.
  PAGANO 

(2002.2.34)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 24 dicembre 2001.
Modifica del decreto 8 novembre 2001, concernente calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali e/o locali per l'anno 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 2056 dell'8 novembre 2001, con il quale è stato approvato il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali e/o locali per l'anno 2002;
Visto l'art. 8, comma 2°, del D.P. n. 44/97, che stabilisce che eventuali variazioni o integrazioni al suddetto calendario devono essere disposte improrogabilmente entro il 30 dicembre;
Ritenuto di dover apportare variazioni e integrazioni al calendario di cui al citato decreto n. 2056 dell'8 novembre 2001;

Decreta:


Articolo unico

Al calendario approvato con decreto n. 2056 dell'8 novembre 2001 sono apportate le seguenti variazioni e integrazioni:
Calendario regionale provincia di Messina
Variazione data:
"SAEM 2002" da svolgersi al Palanaxos di Giardini Naxos dal 17 al 22 settembre 2002, decreto n. 2280 del 30 novembre 2001.
Calendario regionale provincia di Catania
Variazione data:
"Moda Expò Mediterranea" da svolgersi a Catania dal 23 al 25 febbraio e dal 7 al 9 settembre 2002, decreto n. 2536 del 21 dicembre 2001.
"Bazzarre" da svolgersi a Catania dal 10 al 12 maggio 2002 e dal 18 al 20 ottobre 2002, decreto n. 2522 del 21 dicembre 2001.
"Antico Mercato d'Estate" da svolgersi a Nicolosi dal 27 luglio al 7 agosto 2002, decreto n. 2537 del 21 dicembre 2001.
"Ristora Hotel" da svolgersi a Catania dal 23 al 27 ottobre 2002, decreto n. 2535 del 21 dicembre 2001.
Calendario regionale provincia di Palermo
Sono inserite le seguenti manifestazioni:
"Mostra Mercato dell'Artigianato Siciliano" Partinico 14/21 luglio 2002, decreto n. 1868 del 28 settembre 2001.
"L'Arte e l'Artigianato a Palermo" 1-31 dicembre 2002 decreto n. 1869 del 28 settembre 2001.
"Mostra Mercato Presepe Artistico" Mondello dal 10 dicembre 2002 al 6 gennaio 2003, decreto n. 1870 del 28 settembre 2001.
"Mostra Mercato dell'Artigianato Siciliano" Monreale dal 20 al 30 aprile 2002, decreto n. 1871 del 28 settembre 2001.
Variazione data di svolgimento:
"Manualità" Palermo dal 7 al 21 luglio 2002, decreto n. 2532 del 21 dicembre 2001.
Variazione luogo di svolgimento:
"Anteprima" a Palermo, decreto n. 2533 del 21 dicembre 2001.
Calendario regionale provincia di Trapani
Variazione data:
"Marenostrum" da svolgersi a Castelvetrano dal 17 al 19 maggio 2002, decreto n. 2531 del 21 dicembre 2001.
"Belice Expò"' da svolgersi a Castelvetrano dal 20 aprile all'1 maggio 2002, decreto n. 2530 del 21 dicembre 2001.
"AR.CO.IN. 2002" da svolgersi a Trapani dal 14 al 23 giugno 2002, decreto n. 2529 del 21 dicembre 2001.
"Fiera del Ponente" da svolgersi a Mazara del Vallo dal 12 al 21 luglio 2002, decreto n. 2528 del 21 dicembre 2001.
"Fiera del Sole" da svolgersi a S. Vito Lo Capo (TP) dal 9 al 23 agosto 2002, decreto n. 2534 del 21 dicembre 2001.
"Sciacca in Fiera" da svolgersi a Sciacca (piazzale Gaie di Garaffe) dal 26 luglio all'11 agosto 2002, decreto n. 2527 del 21 dicembre 2001.
"Agriflò 2002" da svolgersi a Castelvetrano dal 10 al 12 maggio 2002, decreto n. 2526 del 21 dicembre 2001.
"Marsala Expò" da svolgersi a Marsala dal 18 al 27 ottobre 2002, decreto n. 2525 del 21 dicembre 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 dicembre 2001.
  LANDOLINA 

(2001.2.61)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 27 dicembre 2001.
Aggiornamento dei prezzi dei prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto il decreto del 28 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 9 marzo 1991 e successive modificazioni;
Visto il decreto n. 30259 del 12 ottobre 1999, con il quale sono stati aggiornati i prezzi dei prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario;
Visto il decreto n. 33910 del 7 febbraio 2001, con il quale sono stati inseriti nuovi prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario ad un prezzo pari a quello di vendita al pubblico ridotto del 10%;
Viste le note prot. n. 7/bip/961 del 20 giugno 2001 e prot. n. 7/bip/1174 dell'11 luglio 2001 del gruppo 7° del Dipartimento regionale fondo sanitario, con le quali lo stesso ha richiesto a questo gruppo l'inserimento di nuovi prodotti, dopo avere acquisito il parere tecnico sanitario favorevole da parte del gruppo 38° IRS;
Ritenuto di dovere inserire tra i prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario i nuovi prodotti di cui alla tabella sotto riportata e per gli importi a fianco indicati, già opportunamente ridotti del 10% ad esclusione dell'integratore liquido iperproteico (tipo Cubitan) per il quale, a seguito di dichiarazione della ditta, non si è ritenuto di effettuare alcuna riduzione:



Ritenuto per maggiore chiarezza riportare tutti i prodotti che potranno essere dispensati così come indicati nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;
Ritenuto che la prescrizione dei prodotti per i soggetti affetti da insufficienza renale cronica sottoposti a dialisi dovrà avvenire su indicazione del medico e tenendo conto dei seguenti criteri di prescrizione:


Ritenuto, per quanto non espressamente previsto in questo decreto, valgono le disposizioni prescritte con il decreto del 28 febbraio 1991;

Decreta:


Art. 1

I prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario che potranno essere dispensati nel territorio della Regione siciliana sono i seguenti prodotti e per gli importi a fianco indicati, come da tabella allegata A che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

La prescrizione degli integratori proteici per i soggetti affetti da insufficienza renale cronica sottoposti a dialisi dovranno avvenire su indicazione del medico e tenendo conto dei seguenti criteri di prescrizione:


Art. 3

Per quanto non espressamente previsto in questo decreto valgono le disposizioni prescritte con il decreto del 28 febbraio 1991.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 dicembre 2001.
          Cittadini 




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(2002.3.138)
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DECRETO 27 dicembre 2001.
Determinazione del limite di spesa mensile per l'acquisizione dei prodotti aproteici per i malati affetti da insufficienza renale per la Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto il decreto del 28 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 9 marzo 1991 e successive modificazioni;
Visto il n. 30259 del 12 ottobre 1999, con il quale sono stati aggiornati i prezzi dei prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario;
Visto il n. 33910 del 7 febbraio 2001, con il quale sono stati inseriti nuovi prodotti, ausili e presidi non inclusi nel nomenclatore tariffario;
Viste le note prot. n. 7/Dip/961 del 20 giugno 2001 e prot. n. 7/Dip/1174 dell'11 luglio 2001 del gruppo 7° del Dipartimento regionale fondo sanitario di richiesta di inserimento di nuovi prodotti;
Considerato che in questi ultimi anni si è andata delineando la necessità di regolamentare ed uniformare i criteri di approvvigionamento dei prodotti in modo da ottenere da un lato il contenimento dei costi per le Aziende sanitarie con la creazione di "tetti di spesa" e dall'altro disegnare un sistema flessibile che permetta ai pazienti di esercitare la facoltà di libera scelta reale dei prodotti all'interno di un budget mensile;
Ritenuto congruo il budget di spesa adottato dalla Regione Emilia - Romagna per l'acquisizione dei prodotti aproteici per i malati affetti da insufficienza renale, pari a L. 1.300.000 annuo (adottato a decorrere da 1998);
Ritenuto di fissare il budget per la Regione siciliana in L. 118.000 mensili, pari a E 60,94. Tale importo viene determinato calcolando il tasso inflattivo per il periodo 1998-2001 al budget determinato nel 1998 dalla Regione Emilia:

  Anno     ISTAT Importo Importo
                in lire in euro 
      1.300.000     108.000  
  1998 1.322.000 1,7 110.000  
  1999 1.343.000 1,6 112.000  
  2000 1.378.000 2,6 115.000  
  2001 1.417.000 2,8 118.000 60,94 


Ritenuto, altresì, indispensabile (in analogia con quanto già previsto per la dispensazione dei prodotti senza glutine per i malati affetti da "morbo celiaco") per uniformare il comportamento su tutto il territorio della Regione siciliana di distribuzione dei prodotti per i soggetti affetti da "insufficienza renale", nel seguente modo:
a)  la forma morbosa deve essere accertata da struttura ospedaliera o universitaria;
b)  il soggetto affetto da "insufficienza renale" dovrà rivolgersi all'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza, munito del certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera o universitaria attestante la patologia, e munito altresì della proposta, redatta su ricetta del Servizio sanitario nazionale, rilasciata dal medico di fiducia, recante l'indicazione della patologia e della natura di irreversibilità;
c)  una volta l'anno dovrà essere presentata all'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza la certificazione rilasciata dal medico di fiducia, redatta su ricettario del Servizio sanitario nazionale, recante l'indicazione della patologia;
d) il settore di medicina di base, acquisita la certificazione, autorizza la corresponsione del budget di spesa per l'acquisizione dei prodotti aproteici, in calce dovranno essere apposte le firme identificabili del funzionario amministrativo e sanitario preposti all'autorizzazione;
e)  l'Azienda unitaria sanitaria locale è tenuta a rilasciare all'utente un "libretto", o altra modulistica, contenente 12 "tagliandi" (uno per mese dell'anno) riportanti i dati anagrafici dell'assistito e l'importo massimo di spesa mensile di prodotti aproteici;
f)  l'assistito potrà ritirare presso le farmacie o le aziende commerciali di articoli sanitari i prodotti dietetici aproteici necessari con facoltà di scelta, previa presentazione del relativo tagliando mensile, utilizzandolo nel mese di competenza;
g)  le farmacie o le aziende commerciali di articoli sanitari devono presentare all'Azienda unità sanitaria locale la modulistica corredata dai tagliandi relativi al mese di consegna e provvisti dei fustelli dei prodotti consegnati;
h)  qualora ad erogare i prodotti siano le farmacie pubbliche le stesse devono applicare le procedure di cui al punto g);
Ritenuto che potranno essere dispensati tutti i prodotti aproteici, sia quelli previsti nel decreto n. 30259 del 12 ottobre 1999 che tutti quelli in commercio (tipo pasta, pane, biscotti, farina ecc.), ad esclusione degli integratori ipoproteici e ipercalorici, nonché latte e bevande, in quanto l'utilizzo di detti prodotti è indicato per quei pazienti affetti da insufficienza renale in trattamento conservativo cui si associa uno stato di malnutrizione;

Decreta:


Art. 1

E' fissato il limite di spesa mensile per l'acquisizione dei prodotti aproteici per i malati affetti da insufficienza renale per la Regione siciliana in L. 118.000 mensili, pari a E 60,94.

Art. 2

Potranno essere erogati tutti i prodotti aproteici, sia quelli previsti nel decreto n. 30259 del 12 ottobre 1999 che tutti quelli in commercio (tipo pasta, pane, biscotti, farina ecc.), ad esclusione degli integratori ipoproteici e ipercalorici, nonché latte e bevande, in quanto l'utilizzo di detti prodotti è indicato per quei pazienti affetti da insufficienza renale in trattamento conservativo cui si associa uno stato di malnutrizione.

Art. 3

Le farmacie devono erogare i prodotti nel rispetto del budget di spesa.

Art. 4

L'Azienda unità sanitaria locale nelle procedure di fornitura dei prodotti deve attenersi alle seguenti disposizioni:
a)  la forma morbosa deve essere accertata da struttura ospedaliera o universitaria;
b)  il soggetto affetto da "insufficienza renale" dovrà rivolgersi all'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza, munito del certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera o universitaria attestante la patologia, e munito altresì della proposta, redatta su ricetta del Servizio sanitario nazionale, rilasciata dal medico di fiducia, recante l'indicazione della patologia e della natura di irreversibilità;
c)  una volta l'anno dovrà essere presentata all'Azienda unità sanitaria locale di appartenenza la certificazione rilasciata dal medico di fiducia, redatta su ricettario del Servizio sanitario nazionale, recante l'indicazione della patologia;
d)  il settore di medicina di base, acquisita la certificazione, autorizza la corresponsione del budget di spesa per l'acquisizione dei prodotti aproteici, in calce dovranno essere apposte le firme identificabili del funzionario amministrativo e sanitario preposti all'autorizzazione;
e)  l'Azienda unità sanitaria locale è tenuta a rilasciare all'utente un "libretto", o altra modulistica, contenente 12 "tagliandi" (uno per mese dell'anno) riportanti i dati anagrafici dell'assistito e l'importo massimo di spesa mensile di prodotti aproteici;
f)  l'assistito potrà ritirare presso le farmacie o le aziende commerciali di articoli sanitari i prodotti dietetici aproteici necessari con facoltà di scelta, previa presentazione del relativo tagliando mensile, utilizzandolo nel mese di competenza;
g)  le farmacie o le aziende commerciali di articoli sanitari devono presentare, all'Azienda unità sanitaria locale, la modulistica corredata dai tagliandi relativi al mesi di consegna e provvisti dei fustelli dei prodotti consegnati;
h)  qualora ad erogare i prodotti siano le farmacie pubbliche le stesse devono applicare le procedure di cui al punto g).

Art. 5

L'importo di cui all'art.1 andrà aggiornato annualmente, dall'Azienda unità sanitaria locale, secondo l'indice ISTAT.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 dicembre 2001.
  CITTADINI 

(2002.3.138)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 5 dicembre 2001.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di una strada di collegamento nel comune di Gela.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Visto il decreto n. 171 del 18 luglio 1971, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Gela;
Vista la delibera del Consiglio comunale di Gela n. 52 del 20 agosto 1998, avente per oggetto: "Strada di collegamento S.S. 115 zona sportiva; approvazione in variante al P.R.G.;
Visto il parere n. 21/96 del 20 novembre 1996, reso dal Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere in linea tecnica prot. n. 44 dell'1 settembre 1997, reso ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 21/85, con cui il responsabile del settore dei lavori pubblici del comune di Gela si esprime favorevolmente sul progetto;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione della variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni, né opposizioni giusta attestazione del segretario generale datata 14 agosto 2000;
Visto il parere n. 156 del 19 settembre 2001, reso sulla scorta degli atti trasmessi dal comune, del gruppo 31° della D.R.U. di questo Assessorato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che così si esprime:
"...Omissis...
Esprime parere di ritenere meritevole di approvazione, relativamente alla costruzione della strada di collegamento tra la S.S. 115 e la zona sportiva, in variante al P.R.G. del comune di Gela, ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della legge n. 1/78 e della legge regionale n. 35/78, di cui alla delibera di C.C. n. 52 del 20 agosto 1998";
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 494 del 25 ottobre 2001, che così recita:
"...Omissis...
E' del parere che se, in relazione alla perplessità prima espressa, la scelta progettuale risultasse validamente giustificata, il parere del gruppo 31° sia condivisibile con la raccomandazione di provvedere nella fase esecutiva ad adeguare l'ampiezza dei raggi di curvature negli incroci alle dimensioni dei veicoli più grandi ed ingombranti di cui si prevede il transito.
Nel caso, invece, che in attuazione delle previsioni del P.R.G., il tronco S-N dovrà essere prolungato oltre la ferrovia, si prescrive che il progetto ne tenga conto, anche relativamente agli aspetti urbanistici.
Inoltre si ritiene necessario verificare che l'area dell'intervento non ricada in zona interessata dal piano di dissesto idrogeologico.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è autorizzato il progetto di cui in premessa, in variante al P.R.G. del comune di Gela, in conformità e con le prescrizioni di cui al parere del C.R.U. giusto voto n. 494 del 25 ottobre 2001.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato:
 1)  delibera consiliare n. 52;
 2)  parere del gruppo 31°/D.R.U. n. 25 del 1979-2001;
 3)  voto C.R.U. n. 494 del 25 ottobre 2001;
Elaborati progettuali:
 4)  tav.  1 - planimetria generale, scala 1:500; 
 5)  tav.  2 - profilo longitudinali, scala 1:500 - 1:50; 
 6)  tav.  3 - sezioni trasversali, scala 1:200; 
 7)  tav.  4 - particolari costruttivi, scale varie; 
 8)  tav.  5 - muri di sostegno, scala 1:25; 
 9)  tav.  6 - stralcio planimetrico P.R.G., scala 1:5.000; 
10)  tav.  7 - piano quotato, scala 1:500; 
11)  all.  1 - relazione tecnica di calcolo; 
12)  all.  2 - computo movimento terra; 
13)  all.  3 - analisi dei prezzi; 
14)  all.  4 - elenco dei prezzi; 
15)  all.  5 - computo metrico estimativo; 
16)  all.  6 - relazione d'esproprio, piano particellare di esproprio; 
17)  all.  7 - capitolato speciale d'appalto; 
18)  all.  8 - relazione geologica e geotecnica; 
19)  all.  9 - competenze geologiche e spese indagini geognostiche e geotecniche; 
20)  all.  10 - valutazione d'impatto ambientale. 


Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Gela per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 5 dicembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.51.2690)
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DECRETO 10 dicembre 2001.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una S.R.B. della rete cellulare GSM nel comune di Calatafimi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la legge n. 64/74;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 556/D.R.U. del 30 ottobre 2001, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Calatafimi;
Vista la nota datata 26 maggio 2000, con la quale la Omnitel Pronto Italia S.p.A., Area Manager Sicilia, ha inoltrato a questo Assessorato istanza per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, per a realizzazione di una S.R.B. della rete cellulare GSM, per il territorio del comune di Calatafimi, contrada Tre Croci;
Vista la nota assessoriale prot. n. 4567 del 25 luglio 2000, con la quale è stato chiesto al comune di Calatafimi di esprimere il proprio parere sul progetto mediante deliberazione consiliare;
Vista la nota prot. n. 20552 del 28 settembre 2001, con la quale il comune di Calatafimi ha trasmesso la delibera consiliare n. 57 del 5 settembre 2001, con la quale il consiglio comunale ha reso avviso favorevole alla realizzazione della stazione radio;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Trapani, reso con prescrizioni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, prot. n. 1441 del 26 gennaio 2001;
Vista la nota prot. n. 06851.98 del 29 ottobre 1998, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, esprime parere favorevole con prescrizioni;
Vista la nota prot. n. 1298/ML del 26 aprile 2000, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani esprime parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'art. 220 del T.U.LL.SS.;
Visto il parere n. 272 del 7 novembre 2001 del gruppo 29° della Direzione regionale dell'urbanistica, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti e elaborati trasmessi con le note su indicate, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerazioni
Le opere in progetto, nel loro insieme, rivestono carattere di preminente interesse pubblico in quanto finalizzate all'ampliamento ed al miglioramento del servizio radio mobile della Omnitel S.p.A., nel piano di Sviluppo della telefonia cellulare.
Conclusioni
Per le superiori considerazioni, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, si ritiene che possa essere concessa l'autorizzazione alla realizzazione delle opere in oggetto, in quanto compatibile con l'assetto territoriale, nel rispetto delle condizioni contenute nei pareri allegati.";
Ritenuto che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 272 del 7 novembre 2001 reso dal gruppo XXIX/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 ed in conformità al parere espresso dal gruppo 29°/D.R.U., prot. n. 272 del 7 novembre 2001 e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nei superiori pareri, il progetto per la realizzazione di una S.R.B. della rete cellulare GSM per il territorio del comune diCalatafimi in contrada Tre Croci, in variante al P.R.G.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  deliberazione consiliare n. 57 del 5 settembre 2001;
2)  parere dell'ufficio del Genio civile di Trapani n. 1441 del 26 gennaio 2001;
3)  parere Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, prot. n. 1298/ML del 26 aprile 2000;
4)  parere Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani prot. n. 06851.98 del 29 ottobre 1998;
5)  elaborato progettuale con allegati: estratto catastale scala 1:2.000, stralcio IGM scala 1:25.000, planimetria sito scala 1:100, pianta sito scala 1:100, sezione sito con istallazione antenna scala 1:100.
6)  parere gruppo XXIX/D.R.U. n. 272 del 7 novembre 2001.

Art. 3

La Omnitel Pronto Italia S.p.A. è onerata, prima della esecuzione delle opere, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla società Omnitel per l'esecuzione, al comune diCalatafimi, interessato per territorio, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 10 dicembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.51.2689)
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DECRETO 10 dicembre 2001.
Autorizzazione del progetto relativo al cambio di destinazione d'uso di un edificio sito in Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista la delibera del consiglio comunale di Palermo n. 45 del 13 marzo 1997, con la quale è stato adottato il piano regolatore generale;
Vista la nota prot. n. 9967 dell'11 settembre 2000, con la quale l'Ente nazionale per le strade - Compartimento della viabilità per la Sicilia chiede l'autorizzazione per cambio di destinazione d'uso (da abitazione ad ufficio centro direzionale sede del compartimento per la viabilità per la Sicilia) di un edificio sito in Palermo in via Alcide de Gasperi n. 247 (ricadente nelle particelle n. 714, 814, 821 del foglio di mappa n. 29), ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Vista la nota assessoriale prot. n. 3762 del 19 gennaio 2001, con la quale veniva invitato il comune di Palermo ad esprimere il proprio parere di cui all'art. 6 della legge regionale n. 15/91 mediante delibera consiliare;
Vista la nota prot. n. 3923/15 del 10 ottobre 2001, con la quale il settore urbanistica del Municipio di Palermo inviava il parere di compatibilità territoriale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, trasmettendo n. 2 copie della deliberazione comunale n. 2437 del 19 settembre 2001 e n. 1 copia di progetto;
Vista la delibera n. 247 del 19 settembre 2001, con la quale il consiglio comunale di Palermo ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto in argomento;
Visto il parere n. 543 del 13 novembre 2001 del gruppo XXVI/D.R.U., reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note sopracitate, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerazioni
In relazione alle condizioni poste dal C.C. di Palermo, riguardante il reperimento delle aree da destinare a parcheggio, si osserva che il cambio di destinazione d'uso in esame non comporta ulteriore appesantimento di carico urbanistico nella zona, dal momento che l'ANAS è insediata da tempo nell'immobile in questione. Pertanto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 1444/68, si ritiene di poter impegnare mq. 3.369,80 e mq. 2.015 corrispondenti ad 1/10 del volume così come prescritto dall'art. 7 della legge n. 765/67.
Questo gruppo di lavoro XXVI della D.R.U. per quanto visto, premesso, rilevato e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 543 del 13 novembre 2001 reso dal gruppo 26/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, in conformità al parere espresso dal gruppo XXVI/D.R.U. n. 543 del 13 novembre 2001 e nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni contenute nel superiore parere, è autorizzato il progetto relativo al cambio di destinazione d'uso (da abitazione ad ufficio centro direzionale sede del compartimento per la viabilità per la Sicilia) dell'edificio sito a Palermo in via Alcide de Gasperi n. 247 (ricadente nelle particelle n. 714, 814, 821 del foglio di mappa n. 29).

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere gruppo XXVI/D.R.U. n. 543 del 13 novembre 2001;
 2)  relazione tecnico illustrativa;
 3) documentazione fotografica;
 4)  documentazione (atto di vendita, certificati, ecc. allegati);
 5)  elaborati grafici di rilievo: pianta piano - autorimessa;
 6)  elaborati grafici di rilievo: pianta piano - terra;
 7)  elaborati grafici di rilievo: pianta piano - primo;
 8)  elaborati grafici di rilievo: pianta piano - secondo;
 9)  elaborati grafici di rilievo: pianta piano - terzo;
10)  elaborati grafici di rilievo: pianta piano - quarto;
11)  elaborati grafici di rilievo: pianta piano - quinto;
12)  elaborati grafici di rilievo: pianta piano - sesto;
13)  elaborati grafici di rilievo: pianta piano - settimo;
14)  elaborati grafici di rilievo: pianta piano - ottavo;
15)  elaborati grafici di rilievo: coperture;
16)  elaborati grafici di rilievo: prospetto principale;
17)  elaborati grafici di rilievo: prospetto su via Alcide de Gasperi;
18)  elaborati grafici di rilievo: sezione A-A.

Art. 3

L'Ente nazionale per le strade - Compartimento della viabilità per la Sicilia, resta onerato a richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

L'Ente nazionale per le strade ed il comune di Palermo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 dicembre 2001.
  SCIMEMI 

(2001.51.2691)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Nomina del secondo vice commissario straordinario dell'Ente acquedotti siciliani.

Con il D.P.Reg. n. 333/Gr. VII/SG del 17 dicembre 2001, l'ing. D'Urso Salvatore è stato nominato secondo vice commissario straordinario dell'Ente acquedotti siciliani, nelle more della definizione delle procedure derivanti dall'applicazione dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
(2001.51.2666)
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Nomina del commissario straordinario del Consorzio per la autostrade siciliane.

Con il D.P.Reg. n. 334/Gr. VII/SG del 17 dicembre 2001, l'ing. Benedetto Dragotta è stato nominato commissario straordinario del Consorzio per le autostrade siciliane, nelle more della ricostituzione degli ordinari organi di gestione e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
(2001.51.2667)
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Approvazione del programma degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio.

Con ordinanza commissariale n. 1051 del 12 dicembre 2001 del Vice Commissario per l'emergenza rifiuti, è stato approvato il programma degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale delle discariche comunali autorizzate e non più in esercizio.
(2001.51.2663)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento per gli impianti di condizionamento degli oli extravergini e vergini di oliva.

Con decreti n. 5137 del 29 dicembre 2000, n. 5135 del 29 dicembre 2000, n. 82 del 6 febbraio 2001, n. 49 del 23 gennaio 2001, n. 2457 del 23 novembre 2001, n. 2458 del 23 novembre 2001, n. 2459 del 23 novembre 2001, n. 2460 del 23 novembre 2001, n. 2461 del 23 novembre 2001, n. 2462 del 23 novembre 2001, n. 2463 del 23 novembre 2001, n. 2464 del 23 novembre 2001, n. 2465 del 23 novembre 2001, n. 2466 del 23 novembre 2001 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste e del dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali, sono stati attribuiti alle ditte che hanno presentato istanza ai sensi del Reg. CE n. 2815/98 e successive modifiche, e del decreto n. 1760 del 14 giugno 2000, i seguenti codici di identificazione alfanumerici per gli impianti di condizionamento degli oli extravergini di oliva e per gli oli di oliva vergini.
Provincia di Palermo
-  PA007 APO Palermo, impianti di Termini Imerese (PA), decreto n. 2459;
-  PA008 APO Palermo, impianti di Casteldaccia (PA), decreto n. 2458;
-  PA009 Oleificio Gallo, Partinico (PA), decreto n. 2466;
-  PA010 Azienda agricola La Gasena, Partinico (PA), decreto n. 2460.
Provincia diCatania
-  CT002 Oleifici Leopardi s.r.l., Zafferana Etnea (CT), decreto n. 49;
-  CT003 Leopardi Giuseppe Lucio, Zafferana Etnea (CT), decreto n. 2465;
-  CT004 Oleificio Costa Francesco, Bronte (CT), decreto n. 2464.
Provincia di Ragusa
-  RG002 Azienda agricola Lentini Francesco, Ispica (RG), decreto n. 2457;
Provincia di Enna
-  EN002 Oleificio F.lli Giadone, Barrafranca (EN), decreto n. 2462;
Provincia di Caltanissetta
-  CL002 Bio Agri Palladio - Misteci, Riesi (CL), decreto n. 82;
Provincia di Agrigento
-  AG005 Azienda agricola Taibi Gerlando, Agrigento (AG), decreto n. 5135;
-  AG006 Oleificio Spadaro Angelina, Bivona (AG), decreto n. 2463;
Provincia di Trapani
-  TP002 Fattoria Costa d'Aquila, Valderice (TP), decreto n. 5137;
-  TP003 MA.EDIL di Cracchiolo Matteo, decreto n. 2461.
(2001.51.2700)
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Provvedimenti concernenti riconoscimento e revoca di acquirenti di latte bovino.

Con decreto n. 2686/Gr. 7° del 7 dicembre 2001 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Il Cavalcatore s.r.l. con sede e stabilimento in contrada Cavalcatore,Assoro (EN), in applicazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 109 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2001.51.2699)


Con decreto n. 2687/Gr. 7° del 7 dicembre 2001 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Mirto Pietro, con sede a Palermo, via G. Di Marzo n. 4 e stabilimento in contrada Castellana, Monreale (PA), in applicazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93.
La predetta ditta è stata iscritta al n. 108 dell'albo regionale degli acquirenti istituito con decreto n. 152 del 3 marzo 1994.
(2001.51.2699)


Con decreto n. 2688/Gr. 7° del 7 dicembre 2001 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino precedentemente concesso con decreto n. 221/Gr. 8° - Direzione I del 9 marzo 1996, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta società cooperativa agricola L'Avvenire a r.l., con sede legale e stabilimento in contrada Tumarrano - 92022 Cammarata (AG).
(2001.51.2699)


Con decreto n. 2689/Gr. 7° del 7 dicembre 2001 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino precedentemente concesso con decreto n. 4651/Gr. 8° - Direzione I del 28 dicembre 1999, in applicazione dell'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 536/93 e relativa circolare M.A.F. n. 5/93, alla ditta Biologica s.r.l., con sede legale a Catania, viale Ionio, 98 e stabilimento in contrada Scioltabiano - Enna.
(2001.51.2699)
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Programma promozionale 2001-2002 relativo alle produzioni agro-alimentari siciliane.

Si comunica che con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2947/Dip. I.S. - Gr. 12 del 31 dicembre 2001 è stato approvato il programma promozionale 2001-2002 relativo alle produzioni agro-alimentari siciliane redatto ai sensi dell'art. 50 della legge regionale n. 6/97 e dell'art. 126 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000.
(2002.3.193)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del testo dell'art. 4 dello statuto sociale della Banca popolare di Augusta S.p.A., con sede in Augusta.

Con decreto n. 477-9/F del 7 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 4 dello statuto sociale della Banca popolare di Augusta S.p.A., con sede sociale in Augusta (SR), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 4
Capitale sociale

Il capitale sociale è di complessivi euro 853.995,74; esso è rappresentato da n. 3.284.599 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,26.
L'ammontare del capitale sociale è comprensivo dell'aumento di L. 250.000.000, deliberato in data 21 dicembre 1996 in relazione alla emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile di pari ammontare riservato alla Banca agricola popolare di Ragusa pari a n. 500.000 azioni già del valore nominale unitario di L. 500 e corrispondenti, per effetto della ridenominazione in euro effettuata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 213/98, a n. 500.000 azioni del valore nominale unitario di E 0,26, per complessivo E 130.000.
Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. La società potrà emettere, nei limiti di legge, altre categorie di azioni che conferiscono diritti diversi.
Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni: nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, ai sensi dell'art. 2347 codice civile.
(2001.51.2670)
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Cancellazione dall'albo regionale degli istituti e delle aziende di credio della Banca di credito cooperativo dei Castelli di Mazzarino e Butera, società cooperativa a r.l., con sede in Mazzarino e della Banca di credito cooperativo Cassa rurale ed artigiana, società cooperativa a r.l., con sede in Chiaramonte Gulfi, fusione per concentrazione e costituzione della Banca di credito cooperativo dei Castelli e degli Iblei.

Con decreto n. 478-9/F del 7 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito è stata disposta la cancellazione dall'albo regionale degli istituti ed aziende di credito, di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, della Banca di credito cooperativo dei Castelli di Mazzarino e Butera, società cooperativa a r.l., con sede sociale di Mazzarino (CL), iscritta al numero d'ordine 122 e della Banca di credito cooperativo Cassa rurale ed artigiana, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Chiaramonte Gulfi (RG), iscritta al numero d'ordine 059, a seguito della fusione per concentrazione tra le due aziende e la costituzione di una nuova banca denominata Banca di credito cooperativo dei Castelli e degli Iblei, società cooperativa a r.l., con sede in Mazzarino (CL), della quale è stata contestualmente disposta l'iscrizione al n. 131 del citato albo regionale.
(2001.52.2724)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, società cooperativa a r.l., con sede in Petralia Sottana.

Con decreto n. 479-9/F del 7 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Petralia Sottana (PA), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di E 25,82 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2001.51.2671)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo di Lercara Friddi, società cooperativa a r.l., con sede in Lercara Friddi.

Con decreto n. 480-9/F del 7 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo di Lercara Friddi, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Lercara Friddi (PA), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di E 2,58 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2001.51.2675)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo mutuo soccorso di Gangi, società cooperativa a r.l., con sede in Gangi.

Con decreto n. 481-9/F del 7 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo mutuo soccorso di Gangi, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Gangi (PA), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di E 5,16 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2001.51.2674)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo Don Stella di Resuttano, società cooperativa a r.l., con sede in Resuttano.

Con decreto n. 483-9/F del 7 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo Don Stella diResuttano, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Resuttano (CL), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di E 2,58 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2001.51.2673)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo della Valle del Fitalia, società cooperativa a r.l., con sede in Longi.

Con decreto n. 492-9/F del 13 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo della Valle del Fitalia, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Longi (ME), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di E 5,16 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2001.51.2677)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Giuseppe di Mussomeli, società cooperativa a r.l., con sede in Mussomeli.

Con decreto n. 493-9/F del 13 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Giuseppe di Mussomeli, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Mussomeli (CL), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di E 5,16 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2001.51.2676)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Michele di Caltanissetta, società cooperativa a r.l., con sede in Caltanissetta.

Con decreto n. 494-9/F del 13 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Michele di Caltanissetta, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Caltanissetta, che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di E 5,16 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2001.51.2679)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Biagio Platani, società cooperativa a r.l., con sede in San Biagio Platani.

Con decreto n. 495-9/F del 13 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo San Biagio Platani, società cooperativa a r.l., con sede sociale in San Biagio Platani, che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è illimitato e variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di E 5,16 ciascuna, rivalutabili a norma di legge con l'utilizzo delle disponibilità di cui alla lettera c) dell'art. 49.
(2001.51.2678)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo Don Rizzo, società cooperativa a r.l., con sede in Alcamo.

Con decreto n. 498-9/F del 18 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo Don Rizzo, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Alcamo (TP), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di E 5,16 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2001.52.2714)
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Approvazione del testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo Ericina di Valderice, società cooperativa a r.l., con sede in Valderice.

Con decreto n. 499-9/F del 18 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed in base alle attribuzioni di cui all'art. 2, lett. a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, è stato approvato il testo dell'art. 20 dello statuto sociale della Banca di credito cooperativo Ericina di Valderice, società cooperativa a r.l., con sede sociale in Valderice (TP), che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 20
Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di E 2,58 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
(2001.52.2793)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Conferma delle funzioni di ingegnere capo dei Distretti minerari diCaltanissetta, Catania, Palermo e dell'Ufficio regionale idrocarburi e geotermia.

Con decreto n. 18 del 14 dicembre 2001 dell'ispettore generale del Corpo regionale delle Miniere dell'Assessorato dell'industria, le funzioni di ingegnere capo dei Distretti minerari di Caltanissetta, Catania, Palermo e dell'Ufficio regionale idrocarburi e geotermia, attribuite con il decreto n. 6 del 25 settembre 2001, sono confermate per il periodo 1 dicembre - 18 dicembre 2001 ai seguenti dirigenti tecnici collocati nei primi quattro posti del relativo ruolo organico:
-  ing. Benedetto Lo Presti - Distretto minerario di Caltanissetta;
-  ing. Angelo Trupia - Distretto minerario di Catania;
-  ing. Maria Corriere - Distretto minerario di Palermo;
-  ing. Salvatore Perrone - URIG.
(2001.51.2692)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Impegno di spesa di lavori urgenti nel comune di Milo.

Con decreto n. 2024 dell'8 novembre 2001 il dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici ha impegnato la somma di L. 499.789.370 per la realizzazione dei lavori di urgenza per le opere di stabilizzazione e di presidio della sponda destra del torrente Nespola in prossimità del cimitero e della S.P. per Giarre nel comune di Milo, cap. 672013 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2001.
(2001.51.2680)
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Impegno di spesa per lavori nel comune di Ragusa.

Con decreto n. 2033/XVI del 9 novembre 2001 il dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici ha impegnato la somma di L. 54.891.570 sul cap. 272518 del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario in corso, per l'esecuzione dei lavori di rimozione e smaltimento rifiuti sul torrente Cava Mistretta, contrada Imperatore, nel comune di Ragusa.
(2001.52.2713)
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Impegno di spesa per lavori urgenti nel comune di Butera.

Con decreto n. 2297/U.O.B. XVI del 23 novembre 2001 il dirigente generale del Dipartimento regionale lavori pubblici ha assunto l'impegno di L. 144.000.000 sul cap. 672013 del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario in corso, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per l'eliminazione del periodo derivante dalla caduta di massi dalla parete a monte della via Caltanissetta nel comune di Butera.
(2001.52.2719)
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Tabelle dei numeri indice relativi alle variazioni del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli nelle province siciliane per il bimestre luglio-agosto 2001.

N.B. - Al fine di contenere il numero delle cifre rappresentative dei numeri indice della "mano d'opera" a decorrere dall'1 gennaio 1987, agli stessi è stato applicato il coefficiente di riduzione 1/100.Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1987 gli indici relativi alla "mano d'opera" per i periodi dall'1 gennaio 1987 in poi vanno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.
Avvertenza
A decorrere dall'1 gennaio 1992 anche ai numeri indice relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli viene applicato il coefficiente di riduzione 1/100. Pertanto, nei conteggi revisionali con decorrenza antecedente l'1 gennaio 1992 gli indici relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli per i periodi dall'1 gennaio 1992 in poi andranno moltiplicati per un coefficiente di raccordo pari a 100.

Numeri indice delle variazioni del costo della mano d'opera nelle province siciliane, per il bimestre luglio-agosto 2001

  COSTI EFFETTIVI PRO- COSTI NOTI 
                   
  Decorrenza Indice VINCIA Decorrenza Indice 
                   

  1-7-2001 21318 AG 1-1-2001 21318 



  1-7-2001 21197 CL 1-1-2001 21197 



  1-7-2001 20187 CT 1-2-2001 20187 



  1-7-2001 20939 EN 1-2-2001 20939 



  1-7-2001 21203 ME 1-2-2001 21203 



  1-7-2001 18692 PA 1-1-2001 18692 



  1-7-2001 20035 RG 1-2-2001 20035 



  1-7-2001 18717 SR 1-5-2001 18717 



  1-7-2001 20617 TP 1-1-2001 20617 


PROVINCIA DI AGRIGENTO


      BIMESTRE     DI RIFERIMENTO 
  DENOMINAZIONE Luglio-Agosto 2001     N. indice 
MATERIALI

Sabbia e ghiaia      12029 
Pietrame in genere      8420 
Legnami      2803 
Materiali metallici      1981 
Mat. metall. per linee elettriche      5019 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento      4566 
Agglomeranti      1930 
Laterizi      6121 
Asfalti e bitumi      5448 
Tub. acq. in acciaio      5896 
Tub. acq. in ghisa      2294 
Tub. acq. in cem. amianto      1478 
Tub. fogna in grès      622 
Tub. fogna in cemento      464 
Tub. fogna in resina      460 

TRASPORTI

Ferroviari      1772 
Marittimi      3114 
Stradali      13976 

NOLI

Escavatore      467 
Bulldozer      533 
Rullo compressore      591 
Betoniera      576 
Gru a torre      419 
Rimorchiatore      376 
Pontone      374 
Draga      356 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA


      BIMESTRE     DI RIFERIMENTO 
  DENOMINAZIONE Luglio-Agosto 2001     N. indice 
MATERIALI

Sabbia e ghiaia      7922 
Pietrame in genere      5858 
Legnami      1585 
Materiali metallici      715 
Mat. metall. per linee elettriche      1780 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento      1563 
Agglomeranti      1390 
Laterizi      5245 
Asfalti e bitumi      2463 
Tub. acq. in acciaio      3531 
Tub. acq. in ghisa      2050 
Tub. acq. in cem. amianto      1215 
Tub. fogna in grès      622 
Tub. fogna in cemento      464 
Tub. fogna in resina      460 

TRASPORTI

Ferroviari      1772 
Marittimi      2679 
Stradali      11061 

NOLI

Escavatore      465 
Bulldozer      519 
Rullo compressore      575 
Betoniera      557 
Gru a torre      405 
Rimorchiatore      369 
Pontone      357 
Draga      348 

PROVINCIA DI CATANIA


      BIMESTRE     DI RIFERIMENTO 
  DENOMINAZIONE Luglio-Agosto 2001     N. indice 
MATERIALI

Sabbia e ghiaia      2630 
Pietrame in genere      6118 
Legnami      1963 
Materiali metallici      1184 
Mat. metall. per linee elettriche      2926 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento      2573 
Agglomeranti      1200 
Laterizi      7976 
Asfalti e bitumi      2146 
Tub. acq. in acciaio      5841 
Tub. acq. in ghisa      1686 
Tub. acq. in cem. amianto      1202 
Tub. fogna in grès      622 
Tub. fogna in cemento      464 
Tub. fogna in resina      460 

TRASPORTI

Ferroviari      1772 
Marittimi      3084 
Stradali      7605 

NOLI

Escavatore      465 
Bulldozer      526 
Rullo compressore      589 
Betoniera      566 
Gru a torre      413 
Rimorchiatore      383 
Pontone      372 
Draga      353 

PROVINCIA DI ENNA


      BIMESTRE     DI RIFERIMENTO 
  DENOMINAZIONE Luglio-Agosto 2001     N. indice 
MATERIALI

Sabbia e ghiaia      4190 
Pietrame in genere      4408 
Legnami      1649 
Materiali metallici      1747 
Mat. metall. per linee elettriche      4141 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento      3641 
Agglomeranti      1597 
Laterizi      3872 
Asfalti e bitumi      2590 
Tub. acq. in acciaio      5533 
Tub. acq. in ghisa      1687 
Tub. acq. in cem. amianto      1073 
Tub. fogna in grès      622 
Tub. fogna in cemento      464 
Tub. fogna in resina      460 

TRASPORTI

Ferroviari      1772 
Marittimi      3026 
Stradali      9902 

NOLI

Escavatore      460 
Bulldozer      523 
Rullo compressore      594 
Betoniera      567 
Gru a torre      411 
Rimorchiatore     
Pontone     
Draga     

PROVINCIA DI MESSINA


      BIMESTRE     DI RIFERIMENTO 
  DENOMINAZIONE Luglio-Agosto 2001     N. indice 
MATERIALI

Sabbia e ghiaia      3091 
Pietrame in genere      2417 
Legnami      2135 
Materiali metallici      624 
Mat. metall. per linee elettriche      1530 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento      1345 
Agglomeranti      1929 
Laterizi      4576 
Asfalti e bitumi      1964 
Tub. acq. in acciaio      5300 
Tub. acq. in ghisa      1686 
Tub. acq. in cem. amianto      977 
Tub. fogna in grès      622 
Tub. fogna in cemento      464 
Tub. fogna in resina      460 

TRASPORTI

Ferroviari      1772 
Marittimi      2476 
Stradali      6442 

NOLI

Escavatore      454 
Bulldozer      517 
Rullo compressore      564 
Betoniera      547 
Gru a torre      404 
Rimorchiatore      367 
Pontone      358 
Draga      347 

PROVINCIA DI PALERMO


      BIMESTRE     DI RIFERIMENTO 
  DENOMINAZIONE Luglio-Agosto 2001     N. indice 
MATERIALI

Sabbia e ghiaia      3423 
Pietrame in genere      3496 
Legnami      1828 
Materiali metallici      579 
Mat. metall. per linee elettriche      1590 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento      1397 
Agglomeranti      1787 
Laterizi      2528 
Asfalti e bitumi      2072 
Tub. acq. in acciaio      5206 
Tub. acq. in ghisa      2031 
Tub. acq. in cem. amianto      1215 
Tub. fogna in grès      622 
Tub. fogna in cemento      464 
Tub. fogna in resina      460 

TRASPORTI

Ferroviari      1772 
Marittimi      2903 
Stradali      8663 

NOLI

Escavatore      459 
Bulldozer      522 
Rullo compressore      575 
Betoniera      560 
Gru a torre      408 
Rimorchiatore      378 
Pontone      368 
Draga      352 

PROVINCIA DI RAGUSA


      BIMESTRE     DI RIFERIMENTO 
  DENOMINAZIONE Luglio-Agosto 2001     N. indice 
MATERIALI

Sabbia e ghiaia      1971 
Pietrame in genere      2540 
Legnami      1836 
Materiali metallici      623 
Mat. metall. per linee elettriche      1535 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento      1348 
Agglomeranti      1506 
Laterizi      5799 
Asfalti e bitumi      1775 
Tub. acq. in acciaio      5218 
Tub. acq. in ghisa      1686 
Tub. acq. in cem. amianto      1210 
Tub. fogna in grès      622 
Tub. fogna in cemento      464 
Tub. fogna in resina      460 

TRASPORTI

Ferroviari      1772 
Marittimi      4711 
Stradali      8031 

NOLI

Escavatore      458 
Bulldozer      515 
Rullo compressore      585 
Betoniera      557 
Gru a torre      411 
Rimorchiatore      373 
Pontone      369 
Draga      345 

PROVINCIA DI SIRACUSA


      BIMESTRE     DI RIFERIMENTO 
  DENOMINAZIONE Luglio-Agosto 2001     N. indice 
MATERIALI

Sabbia e ghiaia      1930 
Pietrame in genere      2291 
Legnami      1286 
Materiali metallici      457 
Mat. metall. per linee elettriche      1175 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento      1032 
Agglomeranti      1412 
Laterizi      5715 
Asfalti e bitumi      2398 
Tub. acq. in acciaio      5745 
Tub. acq. in ghisa      1686 
Tub. acq. in cem. amianto      1064 
Tub. fogna in grès      622 
Tub. fogna in cemento      464 
Tub. fogna in resina      460 

TRASPORTI

Ferroviari      1772 
Marittimi      3373 
Stradali      8585 

NOLI

Escavatore      502 
Bulldozer      493 
Rullo compressore      541 
Betoniera      540 
Gru a torre      403 
Rimorchiatore      364 
Pontone      353 
Draga      345 

PROVINCIA DI TRAPANI


      BIMESTRE     DI RIFERIMENTO 
  DENOMINAZIONE Luglio-Agosto 2001     N. indice 
MATERIALI

Sabbia e ghiaia      3556 
Pietrame in genere      3460 
Legnami      1923 
Materiali metallici      609 
Mat. metall. per linee elettriche      1738 
Mat. metall. per imp. di riscaldamento      1528 
Agglomeranti      1667 
Laterizi      2707 
Asfalti e bitumi      1165 
Tub. acq. in acciaio      5531 
Tub. acq. in ghisa      2031 
Tub. acq. in cem. amianto      1215 
Tub. fogna in grès      622 
Tub. fogna in cemento      464 
Tub. fogna in resina      460 

TRASPORTI

Ferroviari      1772 
Marittimi      3003 
Stradali      8296 

NOLI

Escavatore      506 
Bulldozer      490 
Rullo compressore      562 
Betoniera      571 
Gru a torre      412 
Rimorchiatore      373 
Pontone      367 
Draga      356 


I numeri indice di cui alle tabelle allegate sono stati determinati su parere della Commissione, prevista dall'art. 30 della legge 10 agosto 1978, n. 35, che si è pronunciata favorevolmente nella seduta del 13 dicembre 2001.
(2001.51.2668)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Rettifica della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Catania.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 188/2001/VII/L del 15 ottobre 2001, si è provveduto alla rettifica della commissione esaminatrice, relativa alla sessione di esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si è tenuta nei mesi di marzo-aprile 2001 in Catania.
La predetta commissione è così rettificata:
-  presidente: ing. Santo Panebianco, dirigente tecnico dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania;
-  membro esperto: ing. Carmelo Percolla, funzionario del dipartimento I.S.P.ES.L. di Catania;
-  membro esperto: ing. Antonio Giordano, funzionario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania.
E' stato nominato segretario della commissione sopra menzionata la sig.ra Maria Alfia Blancato, assistente in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Catania.
(2001.51.2694)
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Rettifica della commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di Messina.

Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione n. 189/2001/VII/L del 15 ottobre 2001, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d'esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che è stata tenuta nei mesi di settembre-ottobre 2001 in Messina.
La predetta commissione è così rettificata:
-  presidente: ing. Venerando LoConti, dirigente tecnico del-l'Ispettorato provinciale del lavoro di Messina;
-  membro esperto: ing. Antonio Giordano, funzionario del-l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania;
-  membro esperto: ing. Giuseppe Platania, funzionario del-l'I.S.P.E.S.L. di Messina.
E' stato nominato segretario della commissione sopra menzionata il sig. Giovanni Gallo, assistente tecnico dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Messina.
(2001.51.2695)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Costituzione di un gruppo di lavoro per iniziative di farmacovigilanza e campagne di educazione sanitaria.

Con decreto n. 36249 del 16 ottobre 2001, l'Assessore per la sanità, per porre in essere iniziative di farmacovigilanza ed informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria ai sensi della legge n. 449/97, ha istituito il gruppo di lavoro costituito da funzionari di detta amministrazione, così composto:
-  dott. Ciriminna Saverio - coordinatore;
-  dott. Amari Vito - componente;
-  dott. Bellavia Giuseppe - componente;
-  prof. Caputi Achille - componente;
-  prof. D'Alessandro Natale - componente;
-  prof. Drago Filippo - componente;
- prof. Pagliaro Luigi - componente;
-  dott. Foresta Salvatore - segretario.
(2001.51.2658)
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Istituzione di un centro elaborazione dati presso il Dipartimento osservatorio epidemiologico e nomina del responsabile del trattamento dei dati personali.

Con il decreto n. 36613 del 27 novembre 2001 dell'Assessore per la sanità è dato istituito presso il Dipartimento osservatorio epidemiologico un Centro elaborazione dati relativi ai flussi informativi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale di cui alla legge regionale n. 6/81.
Con successivo decreto n. 36614 del 27 novembre 2001 dell'Assessore per la sanità, il dott. Antonio Mira - Dirigente generale del Dipartimento osservatorio epidemiologico - è stato nominato responsabile del trattamento dei dati personali afferenti al Dipartimento osservatorio epidemiologico.
(2001.51.2657)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Custonaci.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n. 600/d.r.u. del 14 novembre 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 29 dicembre 1978, è stata approvata la variante al piano di fabbricazione del comune di Custonaci da zona omogenea D2 a zona omogenea D1 per l'ampliamento della cantina sociale Ericina, adottata dal consiglio comunale con delibera n. 6 del 2 febbraio 2001, come descritto negli atti allegati al provvedimento.
(2001.51.2684)
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Approvazione di modifiche al regolamento edilizio del comune di Trapani.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n. 741/DRU del 20 dicembre 2001, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica, sono state approvate le modifiche al regolamento edilizio annesso al programma di fabbricazione del comune di Trapani, adottate con atto del commissario straordinario n. 63 del 14 settembre 2001, immediatamente esecutivo, avente per oggetto la modifica agli artt. 3 e 4 del regolamento edilizio comunale, approvato dal consiglio comunale nella seduta del 30 ottobre 1969, delibera n. 32, ed al programma di fabbricazione adottato nella seduta del 12 dicembre 1969, delibera n. 45 ed approvato con decreto n. 138/70 e successiva modifica approvata con decreto n. 9/73. Nei termini riportati nel parere dell'unità operativa.
(2002.2.6)
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Finanziamento al comune di Raddusa per la realizzazione di lavori.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 842/41 del 21 novembre 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 3.750.000.000 a favore del comune di Raddusa per i lavori di consolidamento del centro abitato di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2001.51.2706)
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Finanziamento al comune di S. Fratello per la realizzazione di lavori.

Con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente n. 843/41 del 21 novembre 2001, è stato concesso un finanziamento di L. 1.500.000.000 a favore del comune di S. Fratello per i lavori di consolidamento quartiere S. Nicola di cui alla delibera n. 329 del 6 dicembre 1999.
(2001.51.2681)
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Giudizio di compatibilità ambientale alla ditta Silab S.p.A., con sede in Palermo, relativamente alla coltivazione di una cava in Messina.

Con decreto n. 867/41 del 23 novembre 2001, il dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha reso favorevolmente il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, alla ditta Silab S.p.A., con sede in Palermo, via Thaon de Revel n. 4, relativo alla coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia denominata Balena Silab in territorio del comune di Messina.
(2001.51.2708)
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Giudizio di compatibilità ambientale al progetto per la realizzazione di lavori nei territori comunali di Acquedolci, S.Agata Militello e San Fratello.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente, con decreto n. 883/IX del 5 dicembre 2001, ha rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 91, per il progetto "lavori di sistemazione idraulico-forestale del torrente Inganno e dei suoi affluenti con recupero ambientale - 2° stralcio" da realizzarsi nei territorio comunali di Acquedolci, S. Agata di Militello e San Fratello in provincia di Messina.
(2001.51.2696)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Autorizzazione alla società Salvatore Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, ad intensificare il programma di esercizio di una autolinea extraurbana.

Con decreto n. 388/2Tr. del 28 novembre 2001, il dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria la società Salvatore Lumia s.r.l., con sede in Agrigento, ad intensificare il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana Burgio - Ribera - Sciacca mediante l'aggiunta di 1 c.c. scol. sul percorso Burgio - Villafranca - S.S. 386 - S.P. 47 - bivio Burgio - S.P. 47 - bivio S. Anna - S.P. 88 - S.P. 36 - S.S. 115 - Sciacca (via Giotto).
Pertanto l'autolinea verrà esercitata con il seguente programma di esercizio:
-  5 c.c. fer. percorso intero;
-  1 c.c. scol. P.I. prolungata a contrada Perriera;
-  1 c.c. scol. P.I. prolungata a contrada Marchese;
-  1 c.c. scol. P.I. prolungata a contrada Perriera e Marchese;
-  2 c.c. scol. Burgio - Ribera;
-  3 c.c. scol. Ribera - Calamonaci;
-  1 c.c. scol. Burgio - Sciacca (via Giotto) sul percorso Villafranca - S.S. 386 - S.P. 47 - bivio Burgio - S.P. 47 - bivio S. Anna - S.P. 88 - S.P. 36 - S.S. 115.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
(2001.51.2705)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 15 gennaio 2002, n. 13/AG.
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116 "Aiuti per l'apprendistato" e legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 5 - Prime direttive per l'accesso al beneficio e modalità di presentazione delle istanze per l'anno 2002.

Alle associazioni dei datori di lavoro
Al Dipartimento formazione professionale
Al Dipartimento lavoro
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alla sede regionale dell'I.N.P.S.
Alla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio di Gabinetto
Alla Presidenza della Regione siciliana - Comitato regionale occupazione, lavoro e politiche sociali
Alla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione V - Direzione generale UCOFPL
Al Ministero della giustizia: Dipartimento amministrazione penitenziaria - Ufficio centrale detenuti e trattamento - Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria
Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
1. PREMESSA
Al fine di attivare la misura in oggetto segnata, si impartiscono le seguenti direttive in conformità agli indirizzi della Commissione regionale per l'impiego, resi nella seduta del 9 gennaio 2002, quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica riguardo alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro regionali, ai sensi dell'art. 11, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
L'art. 16 della legge 26 giugno 1997, n. 196, modificando la previgente normativa in materia di apprendistato, dispone che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.
Pertanto, nell'ambito della regione Sicilia, fino al 31 dicembre 2006, dette assunzioni possono essere rivolte a giovani di età non superiore a 26 anni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei minori.
Il rapporto di lavoro di apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per le diverse categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non può essere inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni.
Qualora l'apprendista con il quale viene intrattenuto il rapporto di lavoro sia disabile, i limiti di età sopra indicati sono elevati di due anni.
Le agevolazioni contributive, contemplate nella predetta norma per l'apprendistato, trovano applicazione a condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, così come regolate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 8 aprile 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
La legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 22 febbraio 1986, n. 9, recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano", regola, tra l'altro, l'erogazione di aiuti economici in favore delle imprese artigiane, relativamente all'assunzione di apprendisti ed alla trasformazione del rapporto di lavoro successivamente all'espletamento del periodo di apprendistato.
Più precisamente gli artt. 27 e 28 della predetta legge individuano i beneficiari degli aiuti in parola, nonché la misura dell'aiuto economico e le modalità di accesso alla stessa. Nel contesto di approvazione di successive norme regionali, i predetti artt. 27 e 28 sono stati integrati e modificati come qui di seguito riportato.
Con la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50 e 61, recante "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, del 23 dicembre 2000, n. 61, norma a sua volta integrata e modificata dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, del 31 marzo 2001, n. 14, vengono integrate e modificate le disposizioni contenute negli artt. 27 e 28 della legge n. 3/86. Infatti, il comma 1, dell'art. 50, della legge regionale n. 32/2000, recante "Aiuti per l'apprendistato", modificando l'art. 30 della legge regionale in parola che demandava ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato l'erogazione delle provvidenze, dispone che gli aiuti previsti dai predetti artt. 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono concessi dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
Il comma 2, dell'art. 50, della richiamata legge regionale n. 32/2000, dispone che gli interventi di cui ai predetti artt. 27 e 28 della legge regionale n. 3/86, volti a favorire la formazione professionale e l'occupazione nelle imprese artigiane possono essere concessi fino alla data del 31 dicembre 2006.
Il comma 3, dell'art. 50, della suddetta legge, modificando il contenuto del comma 1, dell'art. 27 della legge regionale n. 3/86, come peraltro già sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, dispone che per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi, a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni, e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato.
L'art. 61, comma 1, della stessa legge regionale n. 32/2000, integrato dall'art. 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, individuando ulteriori tipologie di datori di lavoro beneficiari degli aiuti previsti dall'art. 50, estende l'applicabilità delle disposizioni della predetta norma, riguardanti l'apprendistato e l'assunzione degli ex apprendisti alle imprese esercenti il commercio, alle associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi.
L'art. 71 della predetta legge regionale n. 32/2000 estende i benefici di cui all'art. 50 della medesima norma, alle imprese esercenti attività industriali.
Infine, l'art. 116, sempre della legge regionale n. 32/2000, comprende tra i destinatari del beneficio di cui all'art. 50 anche le imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Occorre precisare che la legge regionale n. 32/2000, prevede il riconoscimento del beneficio economico alle imprese che assumono apprendisti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni di età, e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato, modificando in tal senso i limiti di età del lavoratore indicati al comma 1, dell'art. 16 della legge n. 196/97, la quale stabilisce che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.
Atteso che la legge regionale n. 32/2000 regola l'erogazione di aiuti alle imprese, ai fini dell'applicabilità delle innovazioni introdotte dal legislatore regionale, rispetto alle disposizioni contenute nella normativa statale, occorre che venga positivamente definita la procedura di controllo comunitario.
Nella considerazione che la Comunità Europea non ha ancora approvato il regime di aiuti di che trattasi, allo stato non possono trovare applicazione i limiti di età indicati dalla predetta legge regionale n. 32/2000, e, pertanto, dovranno rispettarsi i limiti di età indicati dall'art. 16 della legge n. 196/97, avuto riguardo delle relative elevazioni.
Il regime di aiuti di che trattasi è compreso nel Programma operativo regionale Sicilia 20001-2006 - Complemento di programmazione (1.1) - Misura 4.1.5 - Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo (FSE), obiettivo OB.32/4, ed ha come finalità l'adozione di misure di agevolazione rivolte alle imprese artigiane singole o associate per l'assunzione di lavoratori apprendisti ed ex apprendisti rimuovendo gli ostacoli che impediscono o ritardano la trasformazione del rapporto di lavoro.
La realizzazione del predetto intervento viene, infatti, attuata attraverso i regimi di aiuto all'occupazione previsti dalla legge regionale n. 32/2000, che, come sopra specificato, prevede l'erogazione di contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dalle piccole e medie imprese artigiane singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti e/o per l'assunzione in qualità di lavoratori dipendenti di uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il previsto periodo di apprendistato, a condizione che si adempia all'obbligo della formazione previsto dall'art. 18 della legge n. 196/97.
Da quanto sopra esposto, si rileva che il regime di aiuti previsti dalla legge regionale n. 32/2000 a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti per l'assunzione di lavoratori apprendisti e/o per l'assunzione di lavoratori dipendenti che abbiano compiuto presso la stessa impresa il periodo di apprendistato, è rivolto ai datori di lavoro compresi nelle tipologie individuate dalla stessa norma, e dalla disposizioni di integrazione e di modificazione successive, a condizione che questi ultimi ottemperino all'obbligo della formazione.
Per quanto attiene le modalità di attivazione ed i contenuti didattici dei processi formativi connessi all'apprendistato si rinvia all'apposito paragrafo.
2. SOGGETTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI
I benefici di cui alla normativa in parola possono essere, quindi, concessi su richiesta dei datori di lavoro la cui attività rientri nelle tipologia delle:
a)  imprese artigiane individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi, (cfr. art. 27, legge regionale n. 3/86 e art. 33 legge regionale n. 33/96);
b)  imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative esercenti il commercio, operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (cfr. art. 61, comma 1, legge regionale n. 32/2000);
c)  associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi, operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (cfr. art. 5, comma 1, lett. e, legge regionale n. 2/2001);
d)  imprese esercenti attività industriali operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (art. 71 legge regionale n. 32/2000);
e)  imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (art. 116 legge regionale n. 32/200).
Per quanto concerne le società cooperative, si precisa che le stesse possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni di apprendisti o ex apprendisti che rivestono la qualità di socio, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
3.  TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO
I datori di lavoro di cui al punto 2) della presente circolare, a condizione che si impegnino ad adempire all'obbligo della formazione, possono richiedere i contributi in parola:
a)  a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i 16 ed i 26 anni, e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato;
b)  a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti per l'assunzione di lavoratori dipendenti che abbiano compiuto presso lo stesso datore di lavoro il periodo di apprendistato.
4. MISURA DEL CONTRIBUTO
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per instaurare il rapporto di apprendistato il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta all'apprendista, il genere di addestramento al quale sarà sottoposto e la qualifica che lo stesso potrà conseguire al termine del rapporto.
Lo stesso datore di lavoro dovrà, inoltre, dichiarare ai sensi dell'art. 16 della legge n. 196/97, l'impegno a fare svolgere all'apprendista l'attività formativa. Tale attività è disciplinata dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998, (allegato A) e 20 maggio 1999, n. 179 (allegato B).
Lo stesso art. 2, al comma 3, della citata legge n. 25/55, dispone che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro ha la facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in forza presso l'azienda stessa al momento della richiesta.
Occorre, tuttavia, precisare che il datore di lavoro, qualora non abbia alle proprie dipendenze maestranze specializzate o qualificate, o le abbia in numero non superiore alle tre unità, può assumere ai sensi dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, un numero di unità di apprendisti fino ad un massimo di tre.
Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.
L'entità dei contributi di cui al punto 3, lett. a) della presente circolare, è commisurata ad un importo pari al 70 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista assunto, di età compresa tra i sedici ed i ventisei anni e, comunque, entro i limiti di età previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati.
Qualora l'apprendista con il quale viene intrattenuto il rapporto di lavoro di apprendistato sia disabile, i limiti di età sopra indicati sono elevati di due anni.
Il contributo relativo a ciascun apprendista assunto è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un quadriennio.
Ove i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30 per cento degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.
Il beneficio in parola può essere richiesto anche per i lavoratori già impegnati nella misura dei piani di inserimento professionale.
I contributi di cui al punto 3., lett. b) della presente circolare possono essere concessi nel limite massimo del triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato. Qualora a conclusione del periodo di apprendistato, il rapporto di lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, la misura del contributo sarà proporzionale all'impegno orario della prestazione del lavoratore.
L'entità del contributo è commisurata ad un importo pari al 60 per cento degli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore assunto.
La misura dell'aiuto è elevata all'80 per cento nel caso in cui l'assunzione, a seguito del completamento del periodo di apprendistato, riguardi lavoratori disabili, lavoratrici madri, detenuti ed ex detenuti e/o giovani sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ovvero si tratti di lavoratori impegnati in lavori a domicilio ivi compreso il telelavoro.
Occorre chiarire che i contributi concessi, ai sensi della normativa richiamata nelle presente circolare, sono limitati all'esercizio finanziario in corso e non comportano l'automatico diritto alla prosecuzione dell'erogazione degli stessi benefici per gli anni successivi.
Resta inteso che per la concessione dei benefici predetti per gli anni successivi, è necessaria la presentazione di apposita richiesta annuale.
5. PRIORITA'
Ai fini dell'accesso alla misura in parola, sia per quanto concerne i rapporti di apprendistato, sia per quanto concerne la successiva trasformazione, verranno ammesse con priorità a contributo le istanze dei datori di lavoro, di cui al punto 2) della presente circolare, che comportano l'assunzione di lavoratori disabili, lavoratrici madri, detenuti ed ex detenuti e/o giovani sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ovvero si tratti di lavoratori impegnati in lavori a domicilio ivi compreso il telelavoro.
Detta priorità comporta l'immediata istruttoria ed il conseguente finanziamento.
6. FORMAZIONE E TUTOR
Modalità di attivazione dei processi formativi
Come riportato nelle premessa, a fini dell'accesso agli aiuti di cui alla legge regionale n. 32/2000 e successive integrazioni e modificazioni, i soggetti beneficiari degli stessi sono tenuti a prevedere, in concomitanza con l'assunzione di lavoratori apprendisti, la somministrazione di appositi percorsi formativi conformemente alle previsioni di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 febbraio 1998 e 20 maggio 1999, n. 179 (allegati "A" e "B").
Con i predetti provvedimenti sono stati definiti i contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all'azienda previste dall'art. 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi.
Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare.
I contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:
a)  contenuti a carattere trasversale, riguardano il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Detti contenuti dettagliatamente, risultano così definiti:
a.1) Competenze relazionali
Valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale.
Comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna).
Analizzare e risolvere situazioni problematiche.
Definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa.
a.2) Organizzazione ed economia
Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa (dei rispettivi settori).
Conoscere i principale elementi economici e commerciali dell'impresa:
-  le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia e efficienza);
-  il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.).
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente.
Sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata.
a.3) Disciplina del rapporto di lavoro
Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro egli istituti contrattuali.
Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori.
Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
a.4) Sicurezza sul lavoro (Misure collettive)
Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro.
Conoscere i principali fattori di rischio.
Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa.
Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinatario un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione esterna;
b)  contenuti a carattere professionale sono i contenuti formativi di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali riguardano la conoscenza e l'applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità, la conoscenza e l'utilizzazione delle tecniche e dei metodi di lavoro, la conoscenza e l'utilizzazione degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro), la conoscenza e l'utilizzazione delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale.
In tal senso il decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179 indica gli obiettivi formativi in base ai quali devono essere definiti i contenuti a carattere professionale e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro:
-  conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
-  conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
-  conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
-  conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
-  conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
-  conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Nella costruzione dei percorsi formativi si terrà conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell'apprendista.
La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale e/o nelle strutture scolastiche, le cui procedure di accreditamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c, legge 24 giugno 1997, n.196, sono in corso di svolgimento. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere definiti dalla contrattazione collettiva.
La formazione esterna all'azienda, purché debitamente certificata ai sensi del successivo art. 5, del sopra citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 8 aprile 1998, ha valore di credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento dell'obbligo, ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore.
Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi.
In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già ha svolto le attività formative indicate nel punto a) sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purché siano in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai percorsi formativi.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impiego ridotto, i relativi contenuti formativi e le durate dell'apprendistato.
I datori di lavoro che hanno alle proprie di pendenze lavoratori apprendisti sono tenuti a conservare per cinque anni la documentazione relativa all'attività formativa svolta (cfr. art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale 20 maggio 1999, n. 179).
Il Tutor
Il comma 3, dell'art. 16 della legge n. 196/97, prevede in costanza di svolgimento del rapporto di apprendistato e delle connesse attività di formazione la presenza, in via sperimentale, della figura del tutore aziendale, le cui funzioni e requisiti per lo svolgimento di detta mansione, sono definiti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 febbraio 2000 (allegato "C").
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dal datore di lavoro, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
Il lavoratore designato dal datore di lavoro per le funzioni di tutore deve:
-  possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
-  svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
-  possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.
Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
Il tutore, altresì, collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza, esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.
Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.
7.  ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE CONSEGUITE DALL'APPRENDISTA
Ai sensi dell'art. 5, del sopra citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998, al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro è tenuto ad attestare le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura.
Copia del predetto attestato deve essere consegnata al lavoratore.
8.  APPLICAZIONE DELLA REGOLA DEL "DE MINIMIS"
A decorrere dal 1° gennaio 2000, i regimi di aiuto a finalità regionale, già autorizzati dalla Commissione europea, sono uniformati ai criteri ed ai parametri fissati dalla stessa Commissione negli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità euorpea n. C74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
I benefici in parola sono sottoposti al rispetto del regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.
L'art. 2 del regolamento dispone che l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 E (= L. 193.627.000) su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
Nelle more che la Commissione europea approvi il regime di aiuti all'apprendistato, le agevolazioni in questione potranno essere concesse a titolo della regola del "de minimis" nel rispetto del citato Regolamento C.E.
In particolare, va precisato che la regola del "de minimis" non è applicabile alle agevolazioni concesse alle imprese appartenenti al settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, nonché alle imprese operanti nel comparto dell'industria siderurgica e carbonifera (CECA), delle costruzioni navali e dei trasporti e, comunque, appartenenti ai settori individuati dall'art. 1 (campo di applicazione) del regolamento C.E. n. 69/2001.
9. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I datori di lavoro rientranti tra i soggetti di cui al punto 2) della presente circolare, al fine di accedere ai benefici in parola devono fare pervenire apposita istanza, nel competente bollo - corredata degli allegati 1, 2, 3 e 4, indirizzata a: Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale - Area IV - apprendistato, dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e fino al 30 novembre 2002.
Si chiarisce che l'istanza di accesso al beneficio può essere presentata dal datore di lavoro richiedente per l'anno 2002, e per gli anni successivi, anche per i rapporti di lavoro di apprendistato non ancora instaurati o per la trasformazione dei rapporti di lavoro di apprendistato non ancora effettuata.
L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, redatta secondo lo schema "allegato 1", nel caso di lavoratori apprendisti e secondo lo schema "allegato 2", nel caso di lavoratori dipendenti assunti a seguito del rapporto di apprendistato, e nella forma prevista per le autocertificazioni dalle disposizioni vigenti.
Al fine di semplificare la procedura di presentazione delle istanze, sono stati predisposti e allegati alla presente circolare: la scheda "allegato 3", nella quale il richiedente deve riportare tutti i dati identificativi dell'impresa, del legale rappresentante o titolare, del calcolo dei benefici richiesti.
All'allegato 3 viene accluso il prospetto riportante la classificazione delle imprese per "settore" e nell'ambito di ciascun settore per "categoria".
La presente circolare, con i relativi allegati, è pubblicata nel sito internet: www.regione.sicilia.it/lavoro, con accesso dal link "Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale".
Dal predetto sito è possibile scaricare la circolare ed i relativi allegati, nonché un supporto informatico in formato excel cui si accede cliccando su: tabelle circolare apprendistato.xls.
Sul predetto supporto informatico il richiedente deve trascrivere i dati richiesti senza apportare modifiche alla struttura dello schema.
Una volta compilato, il supporto informatico deve essere trasmesso, oltre che su modello cartaceo da allegare all'istanza come "allegato 4", anche su floppy disk.
Le istanze pervenute nei termini saranno sottoposte ad istruttoria secondo l'ordine cronologico con cui le stesse perverranno all'ufficio di Gabinetto di questo Assessorato.
Le istanze istruite con esito positivo, saranno ammesse a finanziamento - secondo il predetto ordine cronologico di arrivo e fatte salve le priorità di cui al punto 4 della presente circolare - nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002.
10. CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Il calcolo del contributo dovrà essere determinato sulla base delle tabelle retributive previste per gli apprendisti e allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per i diversi settori merceologici, che ciascun datore di lavoro richiedente applica nell'ambito della propria attività d'impresa.
La durata del rapporto di apprendistato non può eccedere il periodo massimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in uso presso l'azienda, con riferimento anche ai limiti indicati da quest'ultimo nella declaratoria dei livelli o dei gruppi in cui vengono classificate le diverse figure professionali dei lavoratori interessati.
Il calcolo monetario del contributo da erogare per gli apprendisti o per i lavoratori assunti a seguito di rapporto di apprendistato, sarà operato, con riferimento alle tabelle retributive previste per gli apprendisti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, decurtando gli importi nelle stesse indicati della percentuale del 20%, corrispondente al sostituto d'imposta; sulla retribuzione prevista dalle tabelle, decurtata della predetta percentuale, verrà calcolato il contributo dovuto nelle misura prevista dall'art. 50 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così come specificato al punto 4 della presente circolare.
Conformemente a quanto previsto dalla predetta norma, il contributo verrà riconosciuto solo per le effettive giornate lavorative rese dall'apprendista o dal lavoratore assunto a conclusione del rapporto di apprendistato, significando che non vanno computate le giornate di ferie, di malattia o di assenza a qualsiasi titolo.
Ai fini del calcolo del beneficio spettante per ciascun apprendista o lavoratore assunto successivamente al rapporto di apprendistato, non vanno, altresì, computati gli oneri relativi alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità e all'accantonamento per la corresponsione dell'indennità del trattamento di fine rapporto.
Il contributo da erogarsi per ciascun apprendista non può riguardare rapporti di lavoro di apprendistato intrattenuti per periodi inferiori a mesi 6, e non può essere riconosciuto per un numero di ore lavorative eccedenti l'orario di lavoro previsto dai contratti nazionali di lavoro applicati (art. 50, comma.5, legge regionale n. 32/2000).
Appare opportuno chiarire che anche per i lavoratori assunti successivamente al rapporto di apprendistato, il relativo contributo non può essere riconosciuto per un numero di ore lavorative eccedenti l'orario di lavoro previsto dai contratti nazionali di lavoro applicati.
11. MODALITA' DI EROGAZIONE
L'erogazione dei benefici in parola sarà effettuata in favore dei datori di lavoro, le cui istanze verranno ammesse a finanziamento, attraverso l'istituto della compensazione a valere sulle somme dovute dai datori di lavoro all'I.N.P.S. a titolo di contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti in forza.
A tal fine, si precisa che è intendimento di questo Assessorato procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione con il predetto Istituto previdenziale, nella quale verranno, altresì, individuate le modalità operative e gli adempimenti necessari, affinché i datori di lavoro interessati possano avere erogato il beneficio di che trattasi, compensando il credito con le somme a debito degli stessi nei confronti dell'I.N.P.S.
Successivamente alla stipula della convenzione, questa Amministrazione emanerà le necessarie direttive.
12. CONTROLLI
Gli Ispettorati provinciali del lavoro, anche attraverso il contingente dei Carabinieri assegnato agli stessi, provvederanno ad organizzare i necessari servizi di controllo, e, ove si verificasse qualche difficoltà per l'organizzazione di detti servizi, provvederanno ad espletare gli stessi a campione.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà divulgata, anche nel sito internet di questo Assessorato all'indirizzo: www.regione.sicilia.it\ lavoro.
  L'Assessore: STANCANELLI 


Allegato "A"
DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1998.
Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente l'emanazione di disposizioni riguardanti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
Vista la proposta del comitato istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996;
Sentito il parere della Conferenza Stato Regioni;
Decreta:


Art. 1

1. I contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all'azienda di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni.
2.  I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e con la partecipazione delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative.

Art. 2

1. Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:
a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
b) contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali: in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali. propri della figura professionale in esame.
2. Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinatario un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera c, legge 24 giugno 1997, n. 196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere definiti dala contrattazione collettiva.
3. La formazione esterna all'azienda, purchè debitamente certificata ai sensi del successivo art. 5, ha valore di credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento dell'obbligo, ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi.

Art. 3

1.  In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già ha svolto le attività formative indicate nel punto a) del primo comma dell'articolo precedente sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purchè siano in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi.
2.  Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impiego ridotto, i relativi contenuti formativi e le durate dell'apprendistato.

Art. 4

1.  Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicato alla regione la persona che svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
2.  Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
3. I decreti di cui all'art. 1, tenuto conto delle proposte concordate tra le parti sociali, determinano le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore e gli eventuali momenti formativi per l'acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2.
4.  Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare per cinque anni la documentazione relativa all'attività formativa svolta.

Art. 5

1.  Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato consegnato al lavoratore.
2. La Regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell'attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall'art. 17, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
3.  Le Regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al presente decreto.

Art. 6

1.  Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di agevolazioni contributive all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Roma, 8 aprile 1998.
  TREU 


Allegato "B"
DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1999, n. 179.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n.196 recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il proprio decreto 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall'art. 1 di tale decreto garantendo la necessaria flessibilità nell'individuazione dei contenuti della formazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 dello stesso decreto;
Acquisita l'intesa del Ministro della pubblica istruzione;
Sentito il parere della Conferenza Stato - Regioni;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
Decreta:


Art. 1

1.  Le attività formative per apprendisti di cui all'art. 2 lett. a) del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro.
Competenze relazionali
-  valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
-  analizzare e risolvere situazioni problematiche;
-  definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa;
Organizzazione ed economia
-  conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa (dei rispettivi settori);
-  conoscere i principale elementi economici e commerciali dell'impresa:
-  le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia e efficienza);
-  il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.);
-  saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente;
-  sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata;
Disciplina del rapporto di lavoro
-  conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro egli istituti contrattuali;
-  conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
-  conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
Sicurezza sul lavoro (misure collettive)
-  conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
-  conoscere i principali fattori di rischio;
-  conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
2.  Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all'accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell'apprendista e alla definizione del patto formativo tra l'apprendista e la struttura formativa.

Art.2

1. I contenuti di cui all'art. 2 lettera b) del decreto del Ministero del lavoro dell'8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
-  conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
-  conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
-  conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
-  conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
-  conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
-  conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terrà conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell'apprendista.

Art. 3

1. I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla base dell'accertamento dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti e dell'individuazione dei fabbisogni formativi.
2. Il consolidamento e l'eventuale recupero di conoscenze linguistico - matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.

Art. 4

1. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da tre rappresentanti delle regioni, e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che opererà con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell'ISFOL.
La Commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 5

1. In via transitoria e in assenza degli accordi nazionali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998, le Regioni organizzano le attività formative facendo riferimento agli obiettivi formativi indicati agli artt. 1 e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative.
Roma, 20 maggio 1999
  BASSOLINO 


Allegato "C"
DECRETO 28 febbraio 2000.
Disposizioni relative alle esperienze professionali ri-chieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il comma 3 del suindicato art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196, concernente l'emanazione di disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale per l'apprendistato;
Sentito il parere delle Regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Decreta


Art. 1

1. Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.
3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.

Art. 2

1. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
2. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:
a)  possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
b)  svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c)  possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;
3. Il requisito di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
4. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.

Art. 3

1. Le Regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:
a)  conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
b)  comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
c)  gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
d)  gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
e)  pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
f)  valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.
2. I tutori di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto nell'ambito delle attività formative per apprendisti.
3. La concessione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 16, comma 3, della legge del 24 giugno 1997, n. 196 verrà determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del lavoro, Regioni e parti sociali.
Roma, 28 febbraio 2000
  SALVI 


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(2002.3.157)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Piano annuale di edilizia scolastica.

A parziale rettifica del piano di edilizia scolastica, relativo all'anno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 16 novembre 2001, n. 54, parte I, pag. 70, si precisa, per le seguenti opere, quanto segue:
-  l'importo assegnato al comune di Modica - III circolo didattico - adeguamento impianto elettrico - n. 44 aule - progetto esecutivo, è di L. 556.540.000 e non di L. 550.540.000, come erroneamente riportato nel piano pubblicato;
-  l'intervento programmato a favore del comune di Acate - media A. Volta - ristrutturazione e adeguamento a norme - progetto preliminare - L. 419.000.000, è da intendersi come finanziamento del II stralcio dei lavori e non del I stralcio, come erroneamente riportato nel piano;
-  l'intervento programmato a favore del comune di Petrosino è da intendersi per la scuola elementare "Baglio" e non "Fanciulli", come erroneamente riportato nel piano.
(2002.3.160)
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ERRATA CORRIGE
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 6 dicembre 2001.
Elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella Regione.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 dell'11 gennaio 2002, pag. 4, n. prog. 67 relativo a Cambria Sebastiano, il numero civico riportato: "119", deve intendersi corretto in: "1019".
Inoltre a pag. 292, relativamente al nominativo Vella Giuseppe, n. 448, deve intendersi aggiunta alle aree tipologiche A1 e B5 riportate in elenco anche l'area tipologica B5L.
(2002.3.142)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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