REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2002 - N. 9
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Rosolini  Pag.
Statuto del Comune di Trapani  pag. 20 
Statuto del Comune di Menfi. Modifiche  pag. 47 
Statuto del Comune di Torrenova. Modifica  pag. 56 





Statuto del Comune di Rosolini


Lo statuto del comune di Rosolini è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 10 dicembre 1994. Si ripubblica questo nuovo testo a se guito di modifiche approvate dal consiglio comunale con deliberazione n. 63 del 15 novembre 2001.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Rosolini è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispet to della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Rosolini nei rapporti con lo Stato, con la Regione Sicilia, con la Provincia di Siracusa e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
4. Appartengono alla comunità rosolinese coloro che risiedono nel territorio comunale o vi hanno dimora o vi svolgono abitualmente attività lavorativa.
5. Il Comune di Rosolini:
a) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia e della sussidiarietà degli enti locali;
c) considerata, in particolare, la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
d) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e con i soggetti privati che svolgono funzioni pubbliche;
e) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.
Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Rosolini ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
3. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a)  rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b)  promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c)  recupero, tutela e valorizzazione delle risorse na turali, ambientali, storiche, culturali, architettoniche e delle tradizioni locali;
d)  tutela della vita umana, della persona e della fa miglia, valorizzazione sociale della genitorialità e dei mi nori, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei ge nitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
f)  promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile, e anziana;
g)  promozione della funzione sociale e della iniziativa economica in tutti i settori, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che ga rantiscano il superamento degli squilibri economici, so ciali e territoriali.
4. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
5. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
6.  Il Comune inoltre ispira la propria azione alle se guenti finalità:
a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Rosolini; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associa zioni;
b) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
c)  sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.
Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è delimitato dalle vigenti disposizioni di legge e si estende ai confini dei Comuni di Noto, Ispica, Modica e Ragusa.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma n. 2. Lo stesso è dedicato a "G. Cartia".
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Rosolini non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nu cleari e scorie radioattive.
Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Rosolini".
2. Lo stemma del Comune, giusta deliberazione consiliare n. 281/91, è raffigurato da un'aquila con ali spiegate, gli artigli adunchi e distesi, sormontata da una corona all'antica d'oro, con lo scudo dello stemma dei principi Moncada-Paternò sul petto e con striscia ai piedi contenente la dicitura "Universitas Rosolinorum Regi beneficio" su fondo azzurro.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 5
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzio ne, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 6
Biblioteca pubblica

1.  Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale:
-  mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
-  conservare la memoria della propria comunità.
2. Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizza l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale si stema informativo.
3. Il Comune gestirà il servizio di biblioteca pubblica secondo i termini che saranno previsti dall'apposito regolamento.
Art. 7
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Siracusa, con la Regione Sicilia e con l'Unione europea nel rispetto delle competenze previste nei trattati, regolamenti e direttive.
Art. 8
Albo pretorio

1.  Viene istituito nella sede municipale, in luogo facilmente accessibile al pubblico privo di barriere architettoniche, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione delle deliberazioni, concessioni, ordinanze, atti e manifesti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2.  Il messo comunale incaricato è responsabile delle affissioni.
3.  Il segretario generale del Comune, o il vicario che lo sostituisce, sono responsabili delle pubblicazioni degli atti da affiggere all'albo pretorio, a cura del messo comunale.
4. L'albo pretorio è posto nelle adiacenze dell'"ufficio relazioni con il pubblico".
Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Organi e loro attribuzioni
Art. 9
Organi

1. Sono organi di Governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione am ministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 10
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono assun te, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario generale, se condo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Il segretario generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal sindaco e dal segretario generale, mentre quelli delle se dute del consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario generale.
Art. 11
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Successivamente è eletto il vice-presidente.
2.  L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle mo dalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessi va dell'ente ai principi di pubblicità, ragionevolezza, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa con propri servizi, attrezzature, risorse finanziarie ed apposite strutture in cui operare. La Giunta, nella redazione del bilancio, annuale e pluriennale, prevede le somme necessarie per assicurarne l'autonomia.
8. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 12
Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessio ne ordinaria, straordinaria o urgente.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3.  Le sessioni ordinarie devono essere convocate al meno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3 bis. Sono straordinarie le sessioni che hanno luogo in qualsiasi periodo dell'anno; sono urgenti le sessioni nelle quali la consegna degli avvisi di convocazione è eseguita almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la seduta consiliare.
3 ter. In ogni caso non può essere indetta la sessione se gli argomenti non sono corredati dai pareri e dalle attestazioni previste dalla legge.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. Per le funzioni di indirizzo e controllo assegnate alla competenza del consiglio su richiesta possono essere portati all'ordine del giorno argomenti su criteri generali cui devono attenersi gli altri organi dell'ente nell'adozione degli specifici atti di competenza.
6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento dell'organo consiliare.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere af fisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 4 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata presidente uscente e deve aver luogo entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.
11. I casi di decadenza e scioglimento del consiglio co munale sono regolati dalla legge.
Art. 13
Presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni.
1 bis. Il presidente del consiglio viene eletto dai consiglieri in carica, quando lo stesso riporta almeno i 2/3 dei voti dei consiglieri attribuiti; se ciò non dovesse avvenire ci sarà una seconda votazione in cui sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.  Il presidente in particolare:
a)  emana annualmente, ai fini dell'autonomia contabile del consiglio, le direttive tese all'attuazione dei programmi di funzionamento del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo;
b)  autorizza i consiglieri comunali in ordine ad in carichi speciali o missioni svolte per ragioni connesse al mandato;
c)  rilascia attestazioni o certificazioni su problematiche riguardanti i consiglieri comunali.
3. Al presidente spettano, in ogni caso, i poteri più dettagliatamente previsti dal regolamento consiliare.
4. I poteri di cui ai commi precedenti, in caso di as senza o impedimento del presidente, sono attribuiti al vice presidente e, in caso di assenza di questi, al consigliere anziano per voti.
Art. 14
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.
3. Con cadenza almeno semestrale, entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da par te del sindaco e dei rispettivi assessori.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 15
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'og getto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Art. 16
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni, in generale, per 3 volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto ac certamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella co mu nicazione scritta, che comunque non può essere in fe riore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e in fi ne delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giu stificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 17
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività am ministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 18 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
6. I consiglieri comunali godono dell'indennità di ca rica prevista dalla legge e dettagliatamente disciplinata dal regolamento comunale per il funzionamento del consiglio.
Art. 18
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario co munale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2.  I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti dal numero minimo di membri previsti dal regolamento consiliare.
3.  E' istituita, presso il Comune di Rosolini, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 17, comma 3, del presente statuto e dalla vigente normativa. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di otto consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal sindaco, nei giorni e nelle ore in cui vi sia il normale funzionamento degli uffici comunali.
Art. 19
Sindaco

1.  Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secon do le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario generale, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende al l'esple tamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, azien de e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono as segnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzio ni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
Art. 20
Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'am ministrazione del Comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b)  promuove e assume iniziative per concludere ac cordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c)  convoca i comizi per i referendum previsti dal l'art. 1, lett. b) 6 della legge regionale n. 48/91 e dall'art. 8 del decreto legislativo n. 267/2000;
d)  esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
e)  emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
d)  nomina il segretario generale, scegliendolo nel l'apposito albo;
e)  conferisce e revoca al segretario generale, se lo ri tiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
f)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Art. 21
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può di sporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Co mune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario generale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Co mune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 22
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a)  stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale, ne dispone la convocazione e la presiede;
b)  esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c)  propone argomenti da trattare in giunta, ne di spone la convocazione e la presiede;
Art. 23
Vice sindaco

1. Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
Art. 24
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mo zione viene approvata, ne consegue l'immediata cessazione dalla ca rica degli organi del Comune secondo le modalità previ ste dall'art. 10 della legge regionale n. 35/97.
Art. 25
Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di 5 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice-sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla no mina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 26
Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 27
Composizione

1.  La giunta è composta dal sindaco, che la preside, e da un numero di assessori, di cui uno investito della carica di vice sindaco, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali assegnati.
2.  Spetta al sindaco, di volta in volta, con propria determinazione stabilire il numero dei componenti della giunta nei limiti di cui sopra.
3.  Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
4. La disposizione si applica, sin dall'entrata in vigore del presente statuto, alla giunta in carica.
Art. 28
Nomina

1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 29
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti 4 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 30
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c)  elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
d)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove.
f)  nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
g)  propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h)  approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffi ci e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
j)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k)  fissa la data di convocazione dei comizi per i re ferendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
l)  esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi de centrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misurato ri e i modelli di rilevazione del controllo interno di ge stione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
q) approva il Peg su proposta del direttore generale;
r) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di Governo.
Titolo II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 31
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 32
Associazionismo

1.  Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2.  A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare an nual mente il loro bilancio.
6.  Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Art. 33
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3.  I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.
Art. 34
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Art. 35
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al mi glioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Gli enti che svolgono attività di volontariato possono esprimere pareri su bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la lo ro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 36
Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in ap posito regolamento.
Art. 37
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse del Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5.  Il contenuto della decisione dell'organo competen te, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istan za che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 30 giorni.
Art. 38
Proposte

1.  Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 500 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmet te la proposta unitamente ai pareri all'organo competen te e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 39
Referendum

1.  Un numero di elettori residenti, non inferiore a 1.500 degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2.  Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati da gli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
Art. 40
Accesso agli atti

1.  Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2.  Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3.  La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4.  In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5.  In caso di diniego devono essere esplicitamente ci tati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 41
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie Manzoni n. 96 bis (ufficio servizi sociali), Solferino (ufficio decentrato), Casa del Fanciullo (comando della polizia municipale), Bellini (ufficio tecnico comunale) e nella piazza Masaniello (palazzo di Città).
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono es sere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 42
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspet ti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.
Capo IV
Difensore civico
Art. 43
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Siracusa, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
2.  Ciascun cittadino, che abbia i requisiti di cui al presente articolo, può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone ap posito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici, o che abbiano rivestito tali cariche o funzioni nei due anni precedenti a quando si dovrà procedere alla nomina;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo al l'am ministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.
Art. 44
Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri;
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o di missioni, prima che termini la scadenza naturale dell'in carico, sarà il consiglio comunale a provvedere.
Art. 45
Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune, allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stato violata la legge, lo statuto, o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno due giorni la settimana.
Art. 46
Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico, nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso del l'am ministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni sull'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6.  E' facoltà del difensore civico, quale garante del l'im parzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
Art. 47
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ri tardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità del le decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
Art. 48
Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.
Capo V
Art. 49
Diritto di intervento nei procedimenti

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 50
Procedimenti a istanza di parte

Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
A ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data op portuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istan ze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 51
Procedimenti a impulso di ufficio

Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto.
Art. 52
Determinazione del contenuto dell'atto

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
Titolo III
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 53
Obiettivi dell'attività amministrativa

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparen za, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
Gli organi di governo del Comune e i dipendenti re sponsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 54
Servizi pubblici comunali

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.
I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Art. 55
Forme di gestione dei servizi pubblici

Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 56
Aziende speciali

Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 57
Struttura delle aziende speciali

Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
Sono organi delle aziende speciali il consiglio di am ministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi in cui la legge consente la chiamata diretta.
Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
Gli amministratori delle aziende speciali possono es sere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, do cu mentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
Art. 58
Istituzione

Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di propri statuti approvati dal consiglio comunale.
Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e de gli indirizzi approvati dal consiglio comunale secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
Il regolamento comunale può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
Art. 59
Società per azioni o a responsabilità limitata

Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
Art. 60
Convenzioni

Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 61
Consorzi

Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 41, 2° comma del presente statuto.
Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 62
Accordi di programma

Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
L'accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso.
Titolo IV
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Uffici
Art. 63
Principi strutturali e organizzativi

L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
-  una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi,
-  l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia del l'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
-  il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento del la massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 64
Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
Gli uffici sono organizzati in settori secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 65
Regolamento degli uffici e dei servizi

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 66
Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli ac cordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e la integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.
L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e degli or gani collegiali.
Il personale di cui al precedente comma provvede al tresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
Capo II
Personale direttivo
Art. 67
Direttore generale

Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, anche al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
Qualora tale funzione venga conferita all'esterno è ne cessario che la persona interessata sia in possesso di laurea e di professionalità da documentarsi con apposito curriculum.
Art. 68
Compiti del direttore generale

Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
Il direttore generale sovraintende alle gestioni dell'en te perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
Il direttore generale promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere, tranne che nel caso di cui all'art. 27, comma 3, lett. s), del presente statuto.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quan do sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave op portunità.
Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relativi funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario generale.
Art. 69
Funzioni del direttore generale

Compete al direttore generale:
-  l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei dirigenti di settore;
-  la sovraintendenza in generale alla gestione dell'en te garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e efficacia;
-  la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 decreto legislativo n. 77/95 da sottoporre all'ap provazione della giunta per il tramite del sindaco;
-  la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 40, comma II, lett. a), decreto legislativo n. 77/95;
-  il coordinamento e la sovraintendenza dei dirigenti di settore;
-  l'adozione di misure organizzative per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici, ai sensi dell'art. 18, comma 1°, decreto legislativo n. 29/93;
-  l'adozione delle misure per l'interconnessione sia tra gli uffici della stessa amministrazione, che con altre amministrazioni ai sensi rispettivamente degli artt. 2, 1° comma, lett. c) e 11, comma 1, del decreto legislativo n. 29/93;
-  l'adozione degli atti di competenza dei dirigenti di settore inadempienti, previa diffida;
-  ogni altra competenza attribuitagli dal regolamen to sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi o delegata dal sindaco.
2) La giunta può assegnare, su proposta del sindaco qualora lo ritenga opportuno in relazione all'intersettorialità o alla particolare complessità, la gestione di uno o più servizi al direttore generale, con ogni effetto conseguente anche ai sensi del decreto legislativo n. 77/95 e successivi modifiche ed integrazioni.
Art. 70
Responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
Art. 71
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a)  presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazioni degli altri membri;
b)  rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c)  emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e)  pronunciano le ordinanze di demolizione dei ma nufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f)  emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
g)  pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle riservate alla competenza del sindaco;
h)  promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i)  provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j)  forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k)  autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
l)  concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m) rispondono, nei confronti del direttore generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
Art. 72
Conferenza dei responsabili dei servizi

1.  E' istituita la conferenza dei responsabili dei servizi, di cui fanno parte il segretario generale, che la presiede, il direttore generale ed i responsabili dei servizi. E' convocata dal segretario generale, di sua iniziativa o su richiesta di altro componente.
2.  La conferenza svolge attività di programmazione, raccordo e coordinamento a livello di attività di gestione amministrativa di competenza di tutti i settori dell'ente.
Art. 73
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le mo dalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
La giunta comunale può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142/90 come recepito e modificato dalle legge regionale nn. 48/91 e 23/98.
Art. 74
Collaborazioni esterne

Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di la voro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Le norme regolamentari per il conferimento degli in carichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà es sere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 75
Ufficio di indirizzo e di controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del decreto legislativo n. 267/2000.
Art. 76
Controllo interno

Il Comune istituisce e attua i controlli interni al fine di garantire la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per le rispettive competenze, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.
Capo III
Il segretario generale
Art. 77
Segretario generale

Il segretario generale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario generale.
Lo stato giuridico e il trattamento economico del se gretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il segretario generale, nel rispetto delle direttive im partite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli or gani del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art. 78
Funzioni del segretario generale

Il segretario generale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive in sieme al sindaco.
Il segretario generale può partecipare a commissioni di studi e di lavoro interni all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni in ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
Il segretario generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
Il segretario generale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal sindaco.
Art. 79
Vice segretario generale

La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice segretario generale individuandolo in uno funzionario apicale dell'ente in possesso di laurea.
Il vice segretario generale collabora con il segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Al vice segretario spettano compiti di direzione e titolarità della struttura organizzativa di massima dimensione, attinente alle funzioni amministrative-istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.
Art. 80
Il comandante del corpo della polizia municipale

1. Il corpo della polizia municipale è posto, all'interno dell'ente, in posizione di autonomia.
2. Il comandante del corpo della polizia municipale è responsabile verso il sindaco, da cui direttamente e funzionalmente dipende, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti del corpo e di tutto quanto previsto dalla legge n. 65/86, legge regionale n. 17/90 e del regolamento della polizia municipale.
Capo IV
La responsabilità
Art. 81
Responsabilità verso il Comune

Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenu ti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Il sindaco, il segretario generale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1° comma, devono farne denuncia al procuratore della Cor te dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario generale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
Art. 82
Responsabilità verso terzi

Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 83
Responsabilità dei contabili

Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza le gale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 84
Ordinamento

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 85
Attività finanziaria del comune

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazione a im poste erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comu ne istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazioni consiliari, imposte, tasse e tariffe.
La potestà impositiva in materia tributaria viene svol ta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo.
Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 86
Amministrazione dei beni culturali

Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente.
Il segretario generale ed il ragioniere generale del Co mune sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, del le successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
I beni patrimoniali comunali non utilizzati, in proprio e non, destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.
Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 87
Bilancio comunale

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
Art. 88
Rendiconto della gestione

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità fi nanziaria ed economica e dimostrati, nel rendiconto com prendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale en tro il 30 giugno dell'anno successivo.
La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia del l'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 89
Attività contrattuali

Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 90
Collegio dei revisori dei conti

Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienze nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono ne gativamente sull'espletamento del mandato.
L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare nel rendiconto del bilancio.
Nella relazione di cui al precedente comma il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 91
Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
-  la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
-  la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente.
Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
Il pagamento, anche in mancanza dei relativi manda ti, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da ap posita convenzione.
Art. 92
Controllo economico della gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
Le operazioni eseguite e loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenze, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
Titolo VI
DIRITTI DEI CONTRIBUENTI
Art. 93
Tutela della buona fede

1.  I rapporti tra i contribuenti e l'amministrazione co munale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Art. 94
Efficacia delle disposizioni tributarie

1.  Le disposizioni che prevedono adempimenti a ca rico dei contribuenti debbono avere scadenza non anteriore al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Art. 95
Conoscenza degli atti

1.  L'amministrazione comunale assicura l'effettiva co no scenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazione pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
2.  Gli atti sono, in ogni caso, comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
3.  Gli atti devono indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Art. 96
Informazioni e semplificazioni

1.  Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del l'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento di ufficio di fatti, stati e qualità del sogget to interessato dall'azione amministrativa.
2.  Prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione comunale deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e co munque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 97
Compensazione

1.  Il contribuente può estinguere l'obbligazione tributaria anche per compensazione secondo le disposizioni vigenti in materia.
2.  La medesima facoltà viene riconosciuta all'ente nei confronti del contribuente moroso.
Art. 98
Interpello del contribuente

1.  Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al l'amministrazione comunale, che risponde entro 120 gior ni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizione tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2.  La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3.  La risposta dell'amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza d'interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
4.  Nel caso in cui l'istanza d'interpello, formulata da un numero elevata di contribuenti, concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente attraverso una circolare.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 99
Abrogazione di norme regolamentari preesistenti

1.  Tutte le norme preesistenti nei vari regolamenti del Comune in contrasto col presente statuto sono automaticamente ed immediatamente abrogate.
2.  I regolamenti vanno rivisitati alla luce delle nuove disposizioni statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigo re del presente statuto.
Art. 100
Revisione dello statuto

1.  Le modifiche statutarie e l'entrata in vigore delle stesse sono soggette alla stessa disciplina legislativa prevista per l'approvazione dello statuto.
2.  Nessuna iniziativa per la modifica dello statuto è ammessa se non siano trascorsi almeno sei mesi dall'en trata in vigore ed in ogni caso dall'ultima modifica.
3.  L'iniziativa di modifica dello statuto respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica dello stesso consiglio.
Art. 101
Entrata in vigore

1. Lo statuto, dopo la definizione del procedimento previsto dalla legge, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
(2002.4.232)
Torna al Sommariohome






Statuto del Comune di Trapani



Lo statuto del Comune di Trapani è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 25 settembre 1993. Successivi adeguamenti e modifiche sono stati pubblicati nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell'8 maggio 1993 e n. 24 del 10 maggio 1997.
Si ripubblica questo nuovo testo in seguito ad ulteriore integra le adeguamento approvato con deliberazione commissariale n. 102 del 20 dicembre 2001.
Titolo I
NORME PRELIMINARI E PRINCIPI PROGRAMMATICI FONDAMENTALI
Art.  1
Autonomia e ruolo istituzionale del Comune

1.  Il Comune di Trapani, ente locale autonomo nel l'ambito dei principi fissati dalla Costituzione italiana e dallo statuto regionale siciliano, rappresenta la comunità di persone che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove il progresso, esercitando le competenze e le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto, massima espressione dell'autonomia normativa del l'ente.
2.  Il Comune, quale circoscrizione di decentramento amministrativo statale e regionale, adegua i metodi organizzativi ed operativi alle esigenze di tale decentramento, secondo quanto previsto, in materia di funzioni decentrate o delegate, dalle leggi dello Stato e della Regione in relazione al principio di sussidiarietà.
3.  Il Comune di Trapani, riconoscendo che le autonomie locali costituiscono articolazione territoriale di uno Stato unitario di tipo federativo, impronta a tale principio l'azione di Governo e i rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti pubblici e privati, nel rispetto comunque delle particolari condizioni giuridiche fissate dalla Regione siciliana in forza della specialità del suo statuto.
4.  Il Comune concorre al processo di integrazione tra i popoli dell'Europa, tutelando i diritti di cittadinanza europea e favorendo la partecipazione degli amministrati e delle formazioni sociali al medesimo processo di integrazione anche attraverso opportuni rapporti di collaborazione e di cooperazione con altri enti locali dell'Europa unita. Inoltre, il Comune, in relazione alla sua particolare collocazione geografica, mantiene e sviluppa i rapporti di dialogo e di collaborazione con i Comuni rivieraschi del nord Africa e con le loro rappresentanze socio-economiche nell'ottica di conseguire un razionale e cosciente processo di cooperazione e di integrazione razziale.
5.  Ai fini della organizzazione dei servizi pubblici e dell'esplicazione dell'attività amministrativa, il Comune è impegnato a soddisfare ogni eventuale esigenza imputabile direttamente o indirettamente al ruolo di capoluogo di Provincia.
Art. 2
Territorio e sede

1.  Il territorio del Comune di Trapani è costituito dal la parte di suolo nazionale delimitata in conformità alla mappa allegata sub lett. a) al presente statuto per costituirne parte integrante.
2.  I confini geografici che delimitano la circoscrizione territoriale definiscono l'ambito di esercizio delle funzioni e delle potestà del Comune.
3.  Le variazioni del territorio comunale soggiacciono alle condizioni e alle procedure previste dalla legge regionale che regola la materia e al regolamento regionale che disciplina i tempi e le modalità e le procedure della consultazione referendaria della popolazione residente interessata alla variazione territoriale.
4.  Il Comune ha sede legale nel Palazzo D'Ali, ubicato in piazza Vittorio Veneto. L'eventuale variazione di sede deve essere deliberata, in presenza di valide ragioni, dal consiglio comunale.
Art. 3
Stemma, bandiera e gonfalone della città di Trapani

1.  Il Comune di Trapani, cui compete il titolo di Cit tà, ha il proprio stemma, la propria bandiera ed il proprio gonfalone, concessi ai sensi di legge. Lo stemma è a forma di scudo sormontato dall'aurea corona turrita. All'interno dello scudo sono raffigurate 5 torri di colore castano che si stagliano sulle mura, pure di colore ca stano, nelle quali si aprono 3 archi a porte spalancate, uno dei quali interrotto perché proteso verso il mare.
Le 5 torri rappresentate sono: torre Pali (rione S. Pietro), torre Vecchia (angolo via S. Carosio-via delle Arti), torre di Porta oscura (palazzo Cavarretta), torre Peliade (Colombaia), torre del Castello di Terra (Questura). Sopra le torri una falce argentea simboleggia la fertilità e la forma della città. Le figure riprodotte nello stemma sono circondate dallo stesso colore azzurro del mare.
2.  Lo stemma del Comune è riprodotto sulla bandiera e sul gonfalone, entrambi di colore rosso-granata, a simboleggiare l'eroica e sanguinosa difesa contro le invasioni nonché l'eroismo dei cittadini nelle guerre. Il gonfalone è stato insignito delle seguenti onorificenze:
a)  medaglia d'oro concessa, per gli episodi bellici del 1848, con decreto Umbertino 9 marzo 1849;
b)  medaglia d'argento concessa, per l'istruzione primaria, con decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 febbraio 1869;
c)  medaglia d'oro al valore civile concessa, in re la zio ne al 2° conflitto mondiale con decreto 31 dicembre 1961.
3.  La città di Trapani è stata iscritta dal 1943 nel ruo lo d'onore dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra d'Italia.
4.  L'esposizione della bandiera del Comune nel palaz zo di Città resta disciplinata dalla legge. L'esposizione del gonfalone in occasione di cerimonie, di ricorrenze e di solennità pubbliche viene disposta dal sindaco.
5.  La riproduzione dello stemma per fini non direttamente istituzionali può essere autorizzata dalla giunta soltanto in presenza di un pubblico interesse obiettivamente dimostrato dal soggetto interessato.
Art. 4
Obiettivi fondamentali

1.  Il Comune di Trapani promuove lo sviluppo socio-economico e il progresso civile della collettività amministrata ispirando la propria azione a principi che siano in grado di conseguire, armonicamente e razionalmente, i seguenti obiettivi fondamentali:
a)  improntare l'organizzazione e l'attività dell'ente a metodi e criteri atti a contrastare energicamente le infiltrazioni, nell'amministrazione locale, delle organizzazioni di stampo mafioso e della criminalità organizzata, collaborando con le forze dell'ordine per sconfiggere, a tutela della collettività amministrata, fenomeni di potere e di privilegi alimentati da azioni mafiose o comunque da attività illecite e disoneste nonché per affermare all'in ter no dell'ente e nella società civile una adeguata cultura di legalità;
b)  operare, in concorso con le altre amministrazioni competenti, per la tutela del diritto alla salute dei cittadini, assicurando, con interventi diretti, la salubrità del l'ambiente attraverso il contenimento dei fenomeni inquinanti e il regolare smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
c)  conseguire lo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza dei consociati, attraverso il superamento de gli squilibri economici, culturali e sociali esistenti nel territorio comunale;
d)  promuovere azioni positive a sostegno della famiglia, dei giovani, degli anziani e dei soggetti comunque svantaggiati;
e)  agire e collaborare per assicurare l'ordinata convivenza sociale fra i cittadini e per l'affermazione di una cultura di pace e di integrazione etnica nonché per la realizzazione di un sistema di sicurezza globale integrato mirato a tutelare adeguatamente tanto i cittadini residenti quanto gli stranieri presenti nella circoscrizione comunale, informando l'azione amministrativa al principio di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, provenienza geografica, lingua e religione;
f)  coinvolgere nei processi di solidarietà sociale le istituzioni umanitarie e le associazioni di volontariato nell'ottica di armonizzare e/o di interare gli interventi socio-assistenziali a tutela dei cittadini;
g)  promuovere, nell'ambito delle proprie competen ze, condizioni di sviluppo socio-economico che siano in grado di tutelare i livelli occupazionali e di facilitare l'in serimento dei giovani e dei soggetti. più deboli nel mondo del lavoro;
h)  sostenere, in relazione al precedente obiettivo, l'ar tigianato, i mestieri tipici, le iniziative di supporto al turismo, al commercio, l'agricoltura e alla pesca ed ogni altra iniziativa mirata a creare nuove opportunità occupazionali e di inserimento professionale;
i)  sostenere e sviluppare il ruolo educativo e formativo delle scuole di ogni ordine e grado, assicurando il diritto dei cittadini allo studio e alla cultura, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi ordi narie;
i)  promuovere una confacente politica di socializzazione attraverso iniziative culturali, sportive e ricreative rivolte alla popolazione ed in particolare agli anziani e ai giovani, tutelando, in tal contesto, le tradizioni locali;
k)  agevolare la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività dell'ente, nelle forme previste dalla legge, dallo statuto e dei regolamenti comunali;
l)  tutelare e sviluppare il patrimonio storico, artistico archeologico ed ambientale, garantendone la piena fruibilità alla popolazione residente e a quella turistica;
m)  promuovere iniziative idonee a realizzare un efficiente sistema di servizi pubblici e sociali garantendone la piena fruibilità a tutta la collettività amministrata e in particolare ai soggetti svantaggiati;
n)  riqualificare il tessuto urbano e territoriale secon do criteri tali da permettere il conseguimento dei seguen ti obiettivi:
-  valorizzare e rivitalizzare il centro storico;
-  superare gli squilibri tra il capoluogo e le borgate;
-  proteggere e valorizzare il territorio agricolo;
-  salvaguardare le caratteristiche naturali del territorio;
-  assicurare alla collettività amministrata parchi, giar dini e spazi verdi adeguati;
-  dotare il territorio e il sistema viario di aiuole e di alberature stradali confacenti;
-  tutelare gli animali e favorirne le condizioni di vita e di coesistenza tra le diverse specie.
Art. 5
Impegno programmatico per il polo universitario trapanese

1. In relazione al disposto del precedente art. 4 sub lett. i) il Comune di Trapani assume l'impegno programmatico di confermare l'adesione al Consorzio universitario e di promuovere, se del caso, ricercando ulteriori soluzioni organizzative o altri metodi operativi, ogni utile iniziativa per l'istituzione a Trapani, quale capoluogo di Provincia, del IV ateneo siciliano:
2. L'impegno programmatico di cui al precedente comma comporta la previsione nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale dell'ente delle risorse finanziarie occorrenti per la partecipazione al consorzio universitario e per l'ottenimento dell'obiettivo di istituire l'ateneo universitario trapanese, limitatamente agli oneri a carico dell'ente per sostenere le azioni a tal fine necessarie.
Art. 6
Azioni per il conseguimento della parità tra i sessi

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi vigenti in materia, promuove ed attua, nell'ambito locale di competenza, azioni ed interventi mirati al conseguimento delle pari opportunità per le donne mediante la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla loro piena realizzazione nel campo sociale, politico, culturale e del lavoro.
2. Per le finalità previste dal precedente comma saran no tenute presenti, oltre che gli eventuali nuovi principi legislativi, le direttive impartite dall'Unione europea, dallo Stato italiano e dalla Regione siciliana, in virtù dello statuto speciale e della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali.
3. Ai fini dell'individuazione delle determinazioni am ministrative da assumere per l'attuazione del principio delle pari opportunità e per ogni altra questione attinente alla materia è istituita apposita commissione con funzio ni consultive, propulsive e propositive denomina ta "commissione per le pari opportunità tra uomini e donne".
4. I criteri di composizione della commissione, le com petenze ad essa devolute e le norme per il funzionamento dell'organo, saranno disciplinati da apposito regolamento.
5. La commissione per le pari opportunità non pregiudica l'esistenza della consulta comunale femminile e i rapporti tra tale organismo e il Comune secondo le previsioni dello statuto associativo e con l'osservanza dei criteri che saranno fissati nel regolamento.
Art. 7
Azioni in materia di forme associative, di cooperazione e di programmazione coordinata o integrata

1. Il Comune di Trapani istaura rapporti di collaborazione e di cooperazione con la Provincia regionale e con i comuni limitrofi sia al fine di promuovere il coordinamento dell'azione amministrativa di rispettiva competenza, relativamente agli interventi di reciproco interesse, sia al fine di pervenire alla gestione coordinata, programmata o associata di determinati servizi nell'ottica di migliorare il livello generale di efficienza dei servizi pubblici locali e di armonizzarli adeguatamente.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo programmatico delineato nel precedente comma, saranno attivati, a seconda delle specifiche esigenze, gli istituti previsti dalla legge e dal presente statuto in materia di forme associative, di cooperazione e di programmazione integrata e coordinata.
Art. 8
Azioni per incentivare la partecipazione degli anziani e dei minori all'attività dell'ente

1. Il Comune favorisce la costituzione di organismi di consultazione degli anziani residenti nel suo territorio per acquisire pareri e orientamenti sugli interventi socio-assistenziali da attuare per prevenire il fenomeno di emarginazione degli anziani stessi.
2. Allo scopo di consentire ai minori che non godono del diritto di voto di partecipare all'attività dell'ente può essere disposta la costituzione del "consiglio comunale dei ragazzi", da intendere come organismo consultivo e propositivo nei settori di attività che interessano i giovani e in particolare in materia di pubblica istruzione, tempo libero, sport e attività ricreative in genere.
3. Le modalità di costituzione degli organismi previsti dai precedenti commi, i criteri di funzionamento degli stessi e le altre condizioni operative formeranno oggetto di apposito regolamento.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Organi di governo: il consiglio
Art. 9
Organi di Governo del Comune

1. Sono organi di Governo del Comune il consiglio, la giunta e il sindaco.
2. Le competenze degli organi istituzionali dell'ente e la disciplina dell'esercizio delle relative funzioni sono re golate dalla legislazione regionale in materia di ordinamento degli enti locali nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legislazione regionale.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi regionali che enun ciano principi nuovi o diversi abroga le norme statutarie con essi incompatibili, fermo restando l'obbligo di procedere all'adeguamento dello statuto comunale entro il termine di legge.
Art. 10
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. L'elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legislazione regionale e, nel rispetto dei principi da essa dettati, dalle norme statutarie e regolamentari.
3. In conformità a quanto statuito dal vigente ordinamento regionale, il consiglio del Comune di Trapani è composto da 30 membri e dura in carica per un periodo di cinque anni.
4. Fatte salve le formalità d'insediamento, i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.
5. Il consiglio dura in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la formale indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
Art. 11
Competenze del consiglio

1. La competenza del consiglio è limitata ai seguenti atti fondamentali:
a)  statuto dell'ente, delle istituzioni e delle aziende speciali del Comune, regolamenti, ad eccezione di quelli concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)  programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali delle opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, storni e prelievi di fondi che non siano riservati dalla legge alla giunta o al sindaco, rendiconto o conto consuntivo, piani territoriali ed urbanistici e programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie;
c)  convenzioni con altri comuni e con la Provincia, costituzione e modificazione delle forme associative previste dalla legge;
d)  istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e)  determinazione criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;
f)  assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione del Comune a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g)  istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h)  indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i)  contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissione dei prestiti obbligazionari;
j)  spese che impegnino il bilancio del Comune per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazio ne di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
k)  acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture, con esclusione delle fattispecie in cui i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti, negli ambiti consentiti dalla legge regionale, sono previsti dalla legge stessa o sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti del Comune;
l)  ogni altro atto o adempimento che la legge riserva espressamente al consiglio.
2. Le deliberazioni relative agli argomenti di cui al precedente comma non possono essere adottate, in via surrogatoria, da altri organi del Comune, neanche nei casi d'urgenza.
Art. 12
Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio e relativo regolamento

1. Il consiglio comunale è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa.
2. L'organizzazione e il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, sono disciplinati da apposito regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le cui norme, in ogni caso, devono:
a)  indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba sussistere la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al l'ente;
b)  specificare le modalità per la convocazione, per la presentazione, la discussione e la votazione delle proposte di deliberazione e delle eventuali proposte preliminari di emendamento;
c)  determinare i poteri delle commissioni consiliari permanenti e disciplinarne l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e i criteri di consultazione di rappresentanti di interessi diffusi;
d)  disciplinare le modalità e i criteri per fornire al consiglio i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie occorrenti per rendere effettivo il principio dell'autonomia funzionale ed organizzativa dell'organo;
e)  regolamentare la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, assegnate per il funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
f)  regolamentare la gestione delle risorse economiche da attribuire alla Presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
3. Per gli aspetti di cui al precedente comma sub lettere d), e), f) il regolamento del consiglio ha valenza primaria rispetto alle norme dei regolamenti d'organizzazione, ancorché vigenti, che disciplinano, in termini generali, fattispecie gestionali concernenti l'assetto strutturale e funzionale degli uffici e dei servizi, le quali comunque dovranno essere adeguate al principio dell'autonomia or ganizzativa e funzionale del consiglio.
4. Le successive norme del presente statuto che enunciano disposizioni vertenti sulla organizzazione e sul funzionamento del consiglio costituiscono limite inderogabile ai fini dell'impostazione del regolamento di disciplina del consiglio comunale stesso.
Art. 13
Prima adunanza del consiglio comunale Presidenza di circostanza

1. La prima convocazione del consiglio comunale neo eletto è disposta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti di cui al successivo art. 15.
2. La convocazione è attivata dal presidente uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Qualora il presidente uscente non provveda entro il prescritto termine, la convocazione medesima è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4. La presidenza provvisoria dell'adunanza, fino all'elezione del presidente, spetta al consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali e, a parità di preferenze individuali, al consigliere più anziano di età.
Art. 14
Giuramento del consigliere anziano e degli altri consiglieri

1. Il consigliere investito della presidenza ai sensi del l'ultimo comma del precedente articolo, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento secondo la formula prevista dalla legge.
2. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
3. I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva e, comunque, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Del giuramento si redige processo verbale.
5. I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
6. La decadenza è dichiarata dal consiglio.
Art. 15
Ordine del giorno della prima adunanza consiliare

1. Nella prima adunanza il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, provvede alla convalida ed alla eventuale surroga dei consiglieri eletti e, successivamente, all'elezione, nel suo seno, di un presidente e di un vice presidente.
2. L'ordine del giorno della prima seduta non può comprendere altri argomenti.
3. La seduta consiliare fissata per la trattazione degli argomenti di cui al presente articolo è pubblica e la votazione è palese.
4. Ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
Art. 16
Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale

1. Il presidente viene eletto dal consiglio nel suo seno mediante scrutinio segreto.
2. Per l'elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; nel caso di infruttuosità del primo esperimento di voto si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, a seguito della quale risulterà eletto alla carica di presidente il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
3. Il vice presidente viene eletto, mediante separata votazione, con le stesse modalità fissate per l'elezione del presidente.
Art. 17
Attribuzioni del presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio esercita:
a)  competenze mirate all'organizzazione del consiglio attraverso le attività propedeutiche e i servizi istituzionali di supporto;
b)  competenze finalizzate al funzionamento del consiglio stesso.
2. Nell'ambito delle competenze previste dal precedente comma sub lett. a)  spetta al presidente:
a)  autorizzare i consiglieri comunali a partecipare a convegni, seminari, corsi di aggiornamento o di arricchimento del bagaglio politico-amministrativo su tematiche o argomenti ritenuti interessanti ai fini dell'esercizio del mandato consiliare, comprendendo in tale casistica anche le missioni presso uffici dello Stato, della Regione o di altri organismi od enti pubblici per ragioni connesse con la carica consiliare e con facoltà per il presidente stesso di manifestare l'intendimento della partecipazione personale, nell'uno e nell'altro caso;
b)  impartire le direttive politico-amministrative per l'organizzazione e la funzionalità dell'ufficio di Presiden za e per determinare il fabbisogno delle risorse finanzia rie, umane, strumentali e dei servizi occorrenti per garantire al consiglio piena autonomia funzionale;
c)  impartire all'ufficio di Presidenza le direttive e le disposizioni eventualmente occorrenti sia ai fini della corretta e puntuale gestione delle risorse assegnate per soddisfare specifiche esigenze dell'Organo sia ai fini della dotazione dei servizi di supporto;
d)  espletare ogni altra incombenza prevista dalla legge e dal regolamento o imposta, nell'ambito della previsione normativa generale, da esigenze organizzative od operative.
3. Nell'ambito delle competenze previste dal preceden te comma 1, sub lett. b)  spetta al presidente:
a)  attivare le commissioni consiliari permanenti at traverso la rimessione alle stesse, nel rispetto delle relative competenze, delle proposte di deliberazioni;
b)  fissare la data per le adunanze del consiglio, determinando il calendario delle sessioni e l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre a tale organo;
c)  disporre la convocazione del consiglio con propria determinazione discrezionale o da assumere a se guito di richiesta di convocazione del consiglio da parte del sindaco o di un quinto dei consiglieri, nel rispetto delle condizioni e delle modalità fissate dalla legge, dallo statuto e dal Regolamento;
d)  disporre la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio;
e)  presiedere le adunanze del consiglio e dirigere il dibattito, esercitando, durante i lavori d'aula, i poteri accordati dalla legge, dallo statuto e dal Regolamento;
f)  convocare e presiedere la conferenza dei capi gruppo durante i lavori d'aula qualora se ne ravvisi l'esigenza o indipendentemente dalle adunanze consiliari ove il presidente stesso lo ritenga necessario od opportuno;
g)  assolvere ogni altra incombenza prevista dalla legge o dal regolamento o imposta, nell'ambito della previsione normativa generale, da specifiche esigenze connesse con la funzionalità del consiglio.
4. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e ove anche quest'ultimo sia assente o giuridicamente impedito dal consigliere presente che ha riportato la maggiore cifra individuale e, a parità, dal consigliere più anziano di età.
Art. 18
Funzioni del segretario generale in relazione all'organizzazione e al funzionamento del consiglio e relativa supplenza

1. Il segretario generale del Comune, a richiesta del presidente, fornisce, per iscritto o informalmente, pareri tecnico-giuridici sulle questioni afferenti l'organizzazione del consiglio comunale.
2. Il segretario generale partecipa alle sedute del consiglio esplicando le seguenti funzioni:
a)  rende pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal presidente e dai consiglieri in ordine alle questioni poste in trattazione;
b)  fornisce, richiesta del presidente e dei consiglieri, chiarimenti in ordine al profilo giuridico delle questioni in discussione o ad altri aspetti amministrativi concernenti l'esercizio delle sue funzioni;
c)  coordina il personale di supporto durante le adunanze consiliari;
d)  redige i verbali delle deliberazioni.
3. Quando il segretario generale è giuridicamente im pedito a partecipare alla seduta, limitatamente ad uno o a più argomenti iscritti all'ordine del giorno, è sostituito in via temporanea dal vice segretario generale, se presente in aula e in caso contrario, da un consigliere designato dal presidente che, di norma, è individuato nel con sigliere più giovane d'età tra i presenti.
4. Nel caso in cui il segretario generale sia impossibilitato a partecipare all'intera seduta consiliare è sostituito dal vice segretario generale. Qualora la sessione consiliare sia costituita da più di una seduta il sindaco, a richiesta del segretario e in presenza di valide ragioni di servizio, può, sentito il presidente del consiglio, dispor re la partecipazione del vice segretario alle sedute del consiglio, anche secondo adeguati criteri di alternanza.
Art. 19
Partecipazione del sindaco, degli assessori, dei dirigenti dei responsabili dei servizi e di relatori tecnici esterni alle sedute consiliari

1. Il sindaco partecipa, senza diritto di voto, alle se du te del consiglio personalmente oppure a mezzo di un as sessore a tal fine delegato per le singole sedute o in via continuativa.
2. Il sindaco o l'assessore delegato è tenuto a rispondere alle richieste di chiarimenti o di riferimenti politico-amministrativi eventualmente avanzate dal presiden te del consiglio e/o dai consiglieri e, a richiesta, può partecipare alla discussione per riferire al consiglio l'esito o lo stato procedurale di pratiche amministrative, per fornire ragguagli su argomenti costituenti oggetto dei lavori consiliari e per relazionare su proposte di deliberazioni avanzate dalla giunta al consiglio.
3. Al di fuori dall'ambito di cui al precedente comma resta esclusa la partecipazione del sindaco o dell'assessore delegato al dibattito consiliare.
4. Possono partecipare alle sedute del consiglio, oltre al sindaco e all'assessore delegato, anche gli altri assessori, ai quali il presidente può concedere la facoltà di in tervenire nel dibattito per le finalità e con le limitazioni previste dal precedente comma 2.
5. L'assenza del sindaco e dell'assessore delegato non pregiudica la validità dell'adunanza né la procedibilità del le proposte di deliberazioni avanzate dalla giunta, sal vo che la trattazione dell'argomento non possa avvenire a motivo della mancanza di elementi informativi di competenza del sindaco ritenuti essenziali ai fini della votazione della proposta, a seguito del giudizio emesso a mag gioranza in tal senso dalla conferenza dei capi grup po, che sarà appositamente convocata dal presidente su richiesta di almeno 6 consiglieri.
Il presidente stesso, registrandosi tale evenienza, alla ripresa dei lavori disporrà il ritiro della proposta specificando che la stessa verrà posta in trattazione nella successiva seduta della stessa sessione senza ulteriori forma lità o, in caso di chiusura della sessione, nella 1ª se duta della successiva sessione previa iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno a termini di legge e di Regolamento;
6.  Sono tenuti ad intervenire alle sedute di consiglio i dirigenti e i responsabili dei servizi che hanno reso sul le proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno attestazioni e/o pareri obbligatori ai sensi di legge. I suddetti funzionari a richiesta del presidente o dei consiglieri e previa autorizzazione del presidente stesso sono tenuti a fornire i chiarimenti e i ragguagli eventualmente richiesti nel corso del dibattito nonché ad esprimere ulteriori pareri in caso di presentazione, sempre nel corso del dibattito, di proposte di emendamenti. L'assenza del dirigente o del funzionario responsabile del servizio non pregiudica la procedibilità delle relative proposte, fatte salve le disposizioni di cui al precedente 5° comma.
7. Il presidente può invitare alle sedute consiliari relatori tecnici, progettisti ed esperti incaricati dall'amministrazione per adempimenti connessi con determinate proposte di deliberazione. Gli stessi, a seguito di autorizzazione del presidente, forniranno al consiglio gli elementi informativi, di natura tecnica, ritenuti necessari od op portuni.
Art. 20
Pubblicità delle sedute consiliari

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui il consiglio stesso intende trattare questioni che implichino giudizi e valutazioni sulla qualità delle persone.
2. Il regolamento del consiglio stabilisce i criteri di divulgazione alla cittadinanza del calendario delle adunanze consiliari nonché i metodi di informazione dell'esito dei lavori consiliari.
Art. 21
Numero legale per la validità della seduta consiliare

1. Per la validità delle adunanze consiliari occorre l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La seduta consiliare, tuttavia, può essere intrapresa senza la sussistenza del prescritto numero legale per svolgere attività diverse da quelle deliberative ed in particolare per la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, a condizione che siano presenti i soggetti interessati.
2. Il regolamento del consiglio disciplina, nel rispetto della vigente legislazione regionale, le condizioni per ac cedere, in caso di accertata mancanza del numero legale, alla seduta consiliare di seconda convocazione, prevedendo il numero di presenze richiesto per la relativa validità, nel rispetto comunque del limite minimo di un terzo dei consiglieri assegnati.
Art. 22
Votazione, maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. I consiglieri votano ad alta voce, per appello nominale, per alzata e seduta, per alzata di mano o per separazione.
2. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti, persone o elezioni a cariche.
3. E' consentito, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
4. Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.
5. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.
6. La disciplina di dettaglio sugli esperimenti di voto e sulle operazioni di scrutinio è rimandata al regolamento del consiglio.
Art. 23
Criteri di votazione per l'elezione di persone in seno ad organi interni o esterni

1. L'elezione di persone in seno ad organi, nei casi in cui la legge o lo statuto demandano tale competenza a consiglio comunale, avviene a scrutinio segreto, in favore del soggetto o dei soggetti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, salvo che la legge o lo statuto non prevedano maggioranze qualificate.
2. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze senza prescrivere sistemi particolari di votazioni e/o di quorum, si segue il principio del voto limitato a uno, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione del soggetto che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto in rappresentanza dei gruppi di maggioranza.
3. Per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti si osserva la disciplina fissata dalla legge e dal presente statuto.
Art. 24
Commissioni consiliari permanenti Commissioni di controllo e di garanzia

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale rispetto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e di consultazione dei portatori di interessi diffusi, il numero dei componenti nonché le modalità di dettaglio per l'elezione del presidente e del vice presidente in relazione al precedente art. 16.
3. Le commissioni svolgono attività di studio e consultiva in favore del consiglio comunale in sedute aperte al pubblico quando vengono trattati argomenti d'interesse generale. Esse svolgono, inoltre, funzioni parzialmente deliberative secondo quanto previsto dal presente statuto per l'approvazione, mediante procedimento misto, dei regolamenti comunali e delle proposte di deliberazioni obiettivamente "complesse" a motivo della strutturazione di tipo "disciplinare" o per altre motivazioni da esplicitare nel regolamento del consiglio.
4. Il sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipa re alle riunioni delle commissioni con diritto di parola ma non di voto.
5. Nel contesto del regolamento del consiglio possono essere previste commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, la cui presidenza dovrà essere attribuita, in ogni caso, ad un consigliere dei gruppi di minoranza.
6. Nell'esercizio delle proprie competenze le commissioni consiliari permanenti possono disporre, per il tramite dei rispettivi presidenti, l'audizione dell'assessore proponente, del segretario generale, del direttore genera le di funzionari del Comune e di rappresentanti delle istituzioni comunali, ai quali è fatto obbligo di presentarsi e di rispondere.
Art. 25
Commissioni consiliari speciali

1. Il consiglio comunale può, inoltre, istituire commis sioni consiliari speciali per l'esame di problematiche particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze e la durata in carica.
2. Le commissioni speciali devono essere, comunque, costituite, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica dei gruppi politici presenti in consiglio.
3. La commissione speciale esaurisce l'incarico rassegnando al consiglio comunale una relazione, nel cui contesto possono essere formulate specifiche proposte.
4. Spetta al consiglio di valutare la relazione e di adottare, se del caso, i necessari provvedimenti, salvo che la competenza non sia riservata ad altri organi.
5. Nel rispetto della proporzione di cui al precedente comma 2 possono essere nominati in seno alle commissioni speciali soggetti estranei al consiglio comunale nonché esperti in materia, con riferimento allo scopo per cui la commissione viene costituita.
Art. 26
Commissioni di indagini

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può decidere di istituire, al suo interno, commissioni di indagini su qualsiasi materia di competenza dell'amministrazione comunale.
2. La commissione di indagine ha la funzione di ispezionare atti amministrativi e contabili di competenza del Comune aventi rilevanza ai fini dell'indagine, di sentire gli assessori destinati al ramo dell'amministrazione cui l'indagine stessa si riferisce, di sentire i dirigenti comunali competenti per materia nonché il segretario generale e il direttore generale dell'ente.
3. L'indagine si conclude con la stesura di una relazio ne dettagliata contenente le risultanze ispettive ed even tualmente le proposte formulate dalla commissione a con clusione dell'attività ispettiva.
4. La commissione di indagine è composta da membri da nominare con le modalità fissate dal precedente art. 23 dello statuto.
5. Il presidente della commissione viene eletto, nel l'ambito della stessa, tra i consiglieri di minoranza chiamati a farvi parte, in relazione al disposto del 5° comma del precedendo art. 24.
6. Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Comune al quale compete di redigere i verbali delle sedute e di stendere la relazione di cui al precedente terzo comma.
7. Alle sedute della commissione di indagine si applicano le norme che regolano il funzionamento degli or gani del Comune.
8. L'indagine affidata alla commissione dovrà essere conclusa entro il termine che verrà fissato dal consiglio comunale contestualmente alla nomina della commissione medesima.
9. La relazione finale prevista dal terzo comma del presente articolo dovrà essere portata a conoscenza del consiglio, a cura del presidente, entro 30 giorni dalla data in cui essa è stata rassegnata.
10. Spetta al consiglio comunale impartire ogni direttiva finalizzata all'eliminazione, attraverso l'intervento dei competenti organi amministrativi e/o burocratici, degli inconvenienti e dei disservizi eventualmente riscontrati in sede di indagine.
11. Ai membri delle commissioni di indagine competono le stesse indennità spettanti ai consiglieri che sono chiamati a fare parte delle commissioni consiliari permanenti. Analogo è, inoltre, il relativo trattamento giuridico.
Art. 27
Gruppi consiliari Conferenza dei capigruppo

1. Le rappresentanze consiliari debbono costituirsi in gruppi composti da almeno tre consiglieri.
2. Il consigliere che rappresenta una lista che abbia ottenuto un solo seggio ed i consiglieri che rifiutano formalmente l'appartenenza al gruppo della lista nella quale sono stati eletti formano uno o più gruppi misti.
3. Ciascun gruppo elegge nel suo seno il capogruppo, dandone comunicazione al consiglio comunale.
4. Il regolamento indicherà adeguate forme di suppor to per l'esplicazione delle funzioni dei gruppi consiliari e stabilirà le funzioni della conferenza dei capigruppo che sarà presieduta dal presidente del consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.
5. Il presidente del consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai capi gruppo e ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio.
Art. 28
Condizione giuridica ed economica dei consiglieri

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono fissate dalla legge.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta gli interessi della collettività amministrata senza vincolo di mandato imperativo.
3. Lo status giuridico ed economico dei consiglieri è fissato dalla legge e, nel suo ambito, dai provvedimenti amministrativi di carattere attuativo.
4. La legge e il regolamento disciplinano il sistema di denuncia e di pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale dei consiglieri e del rendiconto delle spese sostenute per l'elezione alla carica.
Art. 29
Doveri dei consiglieri Decadenza a seguito di assenze ingiustificate

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di interve ni re alle sedute dei consigli comunali e di partecipare ai la vori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I consiglieri che, senza fornire alcuna giustificazio ne, non intervengono a tre sedute consecutive del consi glio, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è attivata d'ufficio dal consiglio comunale o a seguito di istanza di qualsiasi elettore del Co mune, sentiti gli interessati e comunque dopo che sia decorso infruttuosamente il termine di 10 giorni dalla notificazione agli stessi della proposta di decadenza. Quest'ultima in ogni caso dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di respingimento dovrà contenere congrue motivazioni dell'evenienza.
4. Qualora il consigliere interessato produca, entro il termine previsto dal precedente 3° comma, formali elementi giustificativi delle assenze, la questione sarà sottoposta dal presidente del consiglio alla conferenza dei capi gruppo cui spetta di stabilire l'attivazione o meno della procedura di decadenza con le formalità di cui allo stesso 3° comma precedente, a seconda che le giustificazioni del l'interessato vengano ritenute infondate o condivisibili. Dell'eventuale accettazione delle giustificazioni prodotte dal consigliere interessato il presidente informa comunque il consiglio nella 1ª seduta consiliare utile.
Art. 30
Diritti dei consiglieri, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno Atti ispettivi

1. I consiglieri comunali, rappresentando la comunità locale, hanno il diritto di iniziativa e di intervento su tutti gli atti di competenza del consiglio secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Co mune nonché dagli enti e dalle istituzioni dipendenti tut te le notizie e le informazioni in loro possesso che siano ritenute utili ai fini dell'espletamento del loro mandato.
3. I consiglieri hanno inoltre diritto di notizie su ogni questione sottoposta a deliberazione consiliare nonché di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
4. Nel corso della seduta consiliare ciascun consigliere può proporre al consiglio che siano discussi e votati or dini del giorno correlati alla questione posta in trattazione, purché gli stessi siano finalizzati ad indirizzare l'azione del consiglio o della giunta.
5. Qualora manchi la correlazione dell'ordine del gior no proposto con la questione in trattazione la discussio ne e la votazione dell'argomento può essere richiesta soltanto nella fase preliminare della seduta, ossia prima di iniziare a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Gli atti ispettivi dei consiglieri devono essere comunicati anche ai dirigenti dei settori competenti per materia.
Art. 31
Dimissioni della carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio comunale per iscritto o mediante dichiarazione resa dal consigliere nel corso di una seduta consiliare e di cui l'interessato stesso chiede l'integrale trascrizione nel relativo verbale.
2. Le dimissioni, una volta prodotte nei termini previsti dal precedente comma, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
3. Gli effetti delle dimissioni operano immediatamente nei confronti del consigliere interessato mentre la presentazione legale delle stesse al consiglio avviene con l'iscrizione all'ordine del giorno della surroga del consigliere dimissionario e con la diramazione dell'avviso di convocazione principale o suppletivo a termine di legge e di regolamento; di guisa che le dimissioni stesse non incidono sulla regolare composizione del consiglio quan do vengono rassegnate con dichiarazione resa nel corso di una seduta consiliare o quando sono state formalmente rassegnate con lettera acquisita al protocollo generale con un anticipo inferiore a 24 ore rispetto alla data e all'ora della seduta consiliare già regolarmente convocata, non sussistendo, in tal caso, il termine minimo di legge per la diramazione di avviso suppletivo per la surroga del dimissionario.
4. Al di fuori dei casi delineati al precedente comma, il consiglio prima di deliberare deve ricostituire la regolare composizione dell'organo. L'eventuale rinuncia del consigliere subentrante o la presenza di cause di ineleg gibilità che dovessero successivamente intervenire non al terano la completezza del consiglio, fino all'ulteriore sur roga nei termini di cui al precedente 3° comma.
Art. 32
Rimozione e sospensione degli amministratori, decadenza, scioglimento e sospensione del consiglio comunale

1. I casi di rimozione e di sospensione degli amministratori nonché quelli di decadenza, di scioglimento e di sospensione del consiglio comunale sono tassativamente disciplinati dalla legge.
2. La cessazione dalla carica del sindaco per decaden za, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente non comporta lo scioglimento del consiglio. Questo ultimo, registrandosi le suddette evenienze, rimane in carica fino alle nuove elezioni, che, ai sensi di legge, saranno contestuali a quelle per l'elezione del sindaco.
Capo II
La giunta comunale
Art. 33
Ruolo istituzionale e composizione della giunta

1. La giunta è organo di Governo del Comune competente a compiere gli atti che sono riservati ad essa dal la legge e dallo statuto.
2. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e da dieci assessori, nominati dal sindaco con l'osservanza delle norme legislative e statutarie che disciplinano la fattispecie.
3. La giunta dura in carica quanto il sindaco.
4. Il sindaco e gli assessori hanno diritto alle indenni tà previste dalla legge e soggiacciono all'obbligo di dichiarare la propria situazione reddituale e patrimoniale se con do quanto stabilito dal relativo regolamento.
Art. 34
Requisiti di eleggibilità alla carica di assessore e cause di incompatibilità

1. Possono essere nominati assessori i cittadini, residenti e non, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco ai sensi di legge.
2. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere del Comune.
3. Il consigliere comunale eventualmente nominato as sessore, tanto all'inizio del mandato consiliare quanto durante l'esercizio dello stesso, è tenuto a dichiarare entro 10 giorni dalla nomina alla carica assessoriale per quale delle due cariche intende optare ed in caso di mancata tempestiva opzione, decade dalla carica di assessore, salvo che non abbia rassegnato le dimissioni dalla carica consiliare in funzione della nomina alla carica di assessore.
4. Le altre cause di incompatibilità, per la cui indivi duazione viene fatto espresso rinvio alla legge, determinano parimenti la decadenza dalla carica di assessore, salvo che non vengono rimosse entro dieci giorni dalla relativa nomina.
Art. 35
Nomina e giuramento degli assessori

1. La giunta viene nominata dal sindaco eletto, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei prescritti requisiti di eleggibilità e fatta salva la rimozione di eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo.
2. Prima di essere immessi nella carica gli assessori sono tenuti a prestare giuramento dinanzi al sindaco e in presenza del segretario generale, cui spetta la redazio ne di apposito verbale,con l'osservanza della forma prevista, per i consiglieri comunali, dall'art. 14 del presente statuto.
3. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 dall'insediamento, al consiglio che formula le sue valutazioni. Della costituzione della giunta viene da ta, inoltre, tempestiva notizia alla prefettura di Trapani, all'Assessorato regionale degli enti locali, e alla sezione provinciale del CO.RE.CO.
Art. 36
Dimissione dalla carica assessoriale

1. Le dimissioni dalla carica di assessore devono es sere rassegnate con dichiarazione scritta da depositare nella Segreteria del Comune o, nel corso delle sedute del la giunta, con dichiarazione da trascrivere a verbale a se guito di formale richiesta, avanzata in tal senso, dal l'assessore interessato.
2. Le dimissioni prodotte nelle forme previste dal precedente comma sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto
Art. 37
Revoca degli assessori

1. In presenza di valide ragioni, anche di carattere politico-amministrativo, al sindaco è data facoltà di revocare in ogni tempo uno o più assessori.
2. Il provvedimento di revoca degli assessori è immediatamente esecutivo e consente di disporre contestualmente la relativa surroga.
3. Il provvedimento di cui al precedente comma deve essere comunicato all'Assessorato regionale degli enti lo cali, al CO.RE.CO. e, entro sette giorni dalla relativa adozione, al consiglio comunale unitamente ad una circostanziata relazione sulle ragioni della revoca in modo da consentire a tale organo di operare le proprie valutazioni.
Art. 38
Decadenza e sospensione degli assessori

1. La decadenza dalla carica di assessore consegue dal rifiuto di prestare il giuramento previsto dal precedente art. 35, dall'accertamento di una causa di incompa tibilità non rimossa dall'interessato entro il termine di 10 giorni dalla relativa notifica, dalla emanazione di una sentenza di condanna che per legge determina la decadenza dalla carica stessa.
2. La decadenza dell'assessore viene pronunciata dal sindaco a seguito di procedimento attivato d'ufficio o, in presenza di cause di incompatibilità, da qualsiasi elettore.
3. La sospensione della funzione di assessore opera di pieno diritto nei casi espressamente previsti dalla leg ge.
Art. 39
Surrogazione degli assessori dimissionari, revocati o decaduti dalla carica

1. Il sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari entro 10 giorni dalla presentazione delle di missioni, mentre la surroga degli assessori revocati o di chiarati decaduti deve avvenire contestualmente al prov vedimento di revoca o di riconoscimento della causa di decadenza.
2. Ove ricorra il caso della sospensione dell'assessore, il sindaco, entro 10 giorni dalla relativa evenienza giuridica, procede alla nomina di un assessore che resterà in carica fino alla definizione del procedimento giudiziario a carico dell'assessore sospeso.
3. Qualora l'assessore sospeso dalle funzioni venga prosciolto sarà riammesso nella carica assessoriale entro dieci giorni dalla data di esecutività della relativa sentenza. In caso di condanna, il sindaco, salvo diverso orientamento, entro lo stesso termine disporrà la nomina definitiva del soggetto chiamato a supplire provvisoriamente l'assessore sospeso.
4. I provvedimenti con cui il sindaco dispone la surroga o la sostituzione provvisoria degli assessori devono essere comunicati al consiglio nei termini e secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 37.
Art. 40
Cessazione dalla carica della giunta a seguito della cessazione dalla carica del sindaco

1. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsia si causa, comporta la contestuale cessazione dalla carica della giunta.
2. La mozione di sfiducia al sindaco coinvolge anche la giunta ma non il consiglio comunale. La procedura di presentazione e di approvazione della mozione soggiace alle condizioni e alla modalità fissate dalla legge.
3. In caso di cessazione dalla carica del sindaco, il vice sindaco e la giunta esercitano, senza la partecipazione del sindaco, le attribuzioni indifferibili di rispettiva competenza fino all'insediamento del commissario straordinario.
Art. 41
Destinazione degli assessori alle singole branche dell'amministrazione e deleghe

1. Gli assessori vengono destinati, con apposito provvedimento del sindaco, alle singole branche dell'amministrazione secondo criteri di razionalità ed omogeneità funzionale, tenendo conto delle competenze e dell'organizzazione interna dell'ente.
2. Con il provvedimento previsto dal precedente com ma vengono definite le attribuzioni eventualmente delegate dal sindaco agli assessori.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente per gli atti adottati dalla giunta ed individualmente per gli adempimenti relativi all'assessorato di rispettiva competenza.
Art. 42
Attribuzioni della giunta

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione ad essa espressamente attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali, purché questi ultimi siano adeguati alle specifiche previsioni legislative e statutarie.
2. La giunta, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, svolge attività consultiva nei confronti del sindaco e, in termini generali, svolge attività propositiva e di im pulso nei confronti del consiglio comunale.
3. In particolare la giunta:
a)  definisce in base al bilancio approvato dal consiglio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle necessarie risorse, finanziarie, umane e strumentali, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi investiti di competenze gestionali autonome.
b)  definisce le variazioni da apportare al P.E.G. ed assume le determinazioni finanziarie riservate dalla legge alla sua competenza.
c)  adotta il regolamento sull'ordinamento degli uf fici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e ogni altro regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie.
d)  approva, nell'ambito della previsione di cui alla precedente lett. c), la dotazione organica del personale.
e)  impartisce indirizzi per il conseguimento degli obiettivi assegnati con il P.E.G. e ne controlla il conseguimento.
f)  fornisce al sindaco pareri nei casi previsti dalla legge o quando il sindaco stesso li richiede su determinate questioni.
g)  svolge la funzione di iniziativa nei confronti del consiglio formulando proposte di deliberazioni su argomenti di competenza del consiglio ritenuti di particolare importanza.
Art. 43
Convocazione della giunta

1. La convocazione della giunta viene disposta dal sindaco e in caso di sua assenza, dal vice sindaco.
2. L'avviso di convocazione non soggiace a particolari formalità e può anche non ricorrere qualora il sindaco abbia disposto la convocazione della giunta secondo un calendario "fisso" a carattere continuativo, da notificare a tutti gli assessori, fermo restando che il sindaco conserva comunque la facoltà di convocare la giunta anche al di fuori del prefissato calendario rendendo noto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Ove la convocazione della giunta sia stata preventivamente calendata con carattere di continuità, presso il competente ufficio del Comune verrà messo a disposizione degli assessori, con almeno 24 ore di anticipo, l'elenco degli argomenti da trattare unitamente alle relative proposte di deliberazioni, debitamente documentate.
Art. 44
Presidenza delle sedute Partecipazione di soggetti esterni Partecipazione del segretario

1. Le sedute della giunta sono presiedute dal sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco la presidenza spetta all'assessore più anziano di età tra i presenti.
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche ma alle stesse possono partecipare, a seguito di apposito invito e con la funzione di relatori, dirigenti del Comune, di pendenti responsabili del procedimento amministrativo, progettisti e professionisti esterni, limitatamente agli ar gomenti di rispettiva competenza sottoposti alla giunta. Possono inoltre partecipare alle sedute cittadini che ne abbiano fatto espressa richiesta e che la giunta ritiene di ascoltare relativamente a pratiche di loro interesse sottoposte al suo esame.
3. Alle sedute della giunta partecipa obbligatoriamente il segretario generale dell'ente cui sono demandate le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. In caso di assenza o impedimento del segretario partecipa alle sedute della giunta il vice segretario.
Art. 45
Presentazione delle proposte di deliberazione

1. La giunta adotta le deliberazioni di competenza esprimendo la votazione su proposte di deliberazioni, debitamente formalizzate e documentate, presentate dal sindaco o dai singoli assessori nell'ambito della branca amministrativa cui sono stati destinati.
2. Le proposte di deliberazioni che abbiano contenuto discrezionale o che siano state approntate a seguito di spe cifico atto d'indirizzo politico-amministrativo devono recare, oltre alle firme del responsabile del procedimento e del competente dirigente, il "visto" del sindaco e del l'assessore al ramo.
3. Gli adempimenti di carattere meramente ricognitivo o i meri atti d'indirizzo possono essere formalizzati, anche in mancanza di preventiva proposta, nel contesto di apposito atto-verbale redatto dal segretario generale.
Art. 46
Numero legale per la validità delle sedute della giunta e delle relative deliberazioni

1. Per la validità delle sedute della giunta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri che la compongono.
2. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti da esprimere me diante scrutinio palese, salvo che la deliberazione non concerna persone o elezione a cariche.
3. Nei casi previsti dalla legge e con la maggioranza da essa prescritta le deliberazioni della giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive.
Art. 47
Verbale di deliberazione

1. Con riferimento alle singole proposte di deliberazioni approvate dalla giunta viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale contenente, oltre alla proposta votata, le generalità degli assessori intervenuti nonché i voti espressi a favore o contro la proposta. Nel contesto del verbale devono essere indicate inoltre le generalità degli assessori che hanno espresso voto contrario e di quelli che, eventualmente, si siano astenuti dal voto.
2. Il verbale di cui al precedente comma, una volta definito, è sottoscritto dal sindaco e dal segretario generale verbalizzante e costituisce la deliberazione definitiva da pubblicare all'albo ai sensi di legge, salvo che tale adempimento non venga assolto con l'affissione all'albo della proposta di deliberazione debitamente approvata ai sensi del precedente art. 45, a condizione che la stessa contenga tutti gli elementi prescritti dal 1° comma del presente articolo.
Capo III
Il sindaco
Art. 48
Elezione e durata in carica del sindaco

1. Il sindaco, organo monocratico responsabile del l'am ministrazione del Comune, viene eletto direttamente dai cittadini elettori e dura in carica cinque anni.
2. I requisiti di eleggibilità, le cause di incandidabili tà e di incompatibilità, le modalità di presentazione delle candidature, il procedimento elettorale e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge, alla qua le viene fatto rinvio.
Art. 49
Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione del Comune esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché quale organo esecutivo a competenza residuale, le funzioni amministrative, diverse da quelle di natura gestionale di competenza dei dirigenti, non attribuite al consiglio e alla giunta. In particolare il sindaco:
a)  rappresenta l'ente;
b)  nomina e revoca gli assessori;
c)  convoca e presiede la giunta e ne coordina l'attività;
d)  sovrintende al funzionamento degli uffici e dei ser vizi e all'esecuzione degli atti;
e)  nomina e designa nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, i rappresentanti del Co mune presso enti, aziende ed istituzioni e procede alla loro revoca;
f)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
g)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna attenendosi alle modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi;
h)  esercita le competenze di amministrazione previste dalle leggi regionali;
i)  coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nel rispetto dei criteri eventualmente fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili, territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
j)  espleta le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al sindaco.
2. Il sindaco, inoltre, quale autorità locale, esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge nelle materie previste da specifiche disposizioni normative, adottando, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, ordinanze contingibili e urgenti.
Art. 50
Tipologia dei provvedimenti del sindaco

1. I provvedimenti del sindaco nelle materie e sulle questioni di cui al l° comma del precedente articolo assumono la denominazione di decreti e soggiacciono alla normativa che disciplina il procedimento amministrativo, fermo restando che, ove non ricorra l'ambito provvedimentale, le relative funzioni vengono espletate con atti formali o informali adeguati rispetto alle fattispecie cui si riferiscono e alle finalità che si intendo conseguire.
2. Nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale previsti dal 2° comma del precedente articolo il sindaco, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, adotta ordinanze contingibili e urgenti, sempre nel rispetto delle norme, legislative e regolamen tari, che disciplinano il procedimento amministrativo.
Art. 51
Esperti nominabili dal sindaco

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza ed in particolare per acquisire pareri ritenuti necessari ed opportuni, può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma non costituiscono rapporti di pubblico impiego e soggiacciono al l'osservanza dei limiti e delle condizioni giuridiche ed economiche fissati dalla normativa regionale che disciplina la materia.
3. Il sindaco annualmente è tenuto a trasmettere al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
4. Gli incarichi previsti dal presente articolo cessano gli effetti al momento della cessazione per qualsiasi causa del mandato del sindaco.
Art. 52
Relazione del sindaco al consiglio

1. Il sindaco è tenuto a presentare al consiglio le relazioni previste da specifiche disposizioni legislative o regolamentari o richieste dal consiglio stesso con riferimento a determinati fatti o atti amministrativi.
2. In particolare, ogni sei mesi, il sindaco è tenuto a presentare al consiglio relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti ritenuti di particolare rilevanza, al fine di consentire al consiglio stesso di esprimere, in seduta pubblica, ed entro il termine di legge le proprie valutazioni.
Art. 53
Vice sindaco e assessore anziano

1. Il sindaco nomina tra gli assessori un vice sindaco, competente a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Qualora sia assente anche il vice sindaco fa le veci del sindaco l'assessore più anziano d'età.
Art. 54
Giuramento del sindaco

1. Il sindaco presta giuramento davanti al consiglio nella seduta di insediamento nella forma prevista, per i consiglieri, dall'art. 14 del presente statuto.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 55
Dimissioni del sindaco

1. Le dimissioni del sindaco vengono rassegnate con il deposito del relativo atto presso la segreteria del Co mune o con dichiarazione resa nel corso di una seduta del consiglio o della giunta.
2. Le dimissioni prodotte nei termini di cui al precedente comma sono irrevocabili e definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art. 56
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazio ne di una mozione di sfiducia votata favorevolmente per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati.
2. I criteri e le modalità per la presentazione e per la trattazione della mozione di sfiducia sono disciplinati dalla legge.
Art. 57
Effetti della cessazione della carica di sindaco

1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, morte o impedimento personale comporta la contestuale cessazione dalla carica della giunta, mentre il consiglio rimane in carica fino alle nuove elezioni che saranno indette, per il relativo rinnovo, contestualmente all'elezione del sindaco.
2. Le nomine fiduciarie disposte dal sindaco cessano di diritto con la cessazione del sindaco dalla carica, per qualsiasi causa.
Titolo III
NORME SUL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO CIRCOSCRIZIONALE
Art. 58
Le circoscrizione di decentramento

1. Il territorio del Comune si articola in circoscrizioni, intese come organismi finalizzati al decentramento am ministrativo in ambiti territoriali omogenei, in modo da conseguire una efficace e razionale partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune attraverso i consigli di circoscrizione.
2. Il regolamento definisce l'ambito territoriale e la consistenza numerica delle circoscrizioni, la loro organizzazione interna, le funzioni attribuite e le modalità di esercizio delle stesse nonché ogni aspetto organizzativo e funzionale degli organismi di decentramento e dei loro uffici.
Art. 59
Organi delle circoscrizioni

1. Sono organi delle circoscrizioni il consiglio circoscrizionale ed il presidente.
2. La prima elezione del consiglio circoscrizionale coincide con il rinnovo del consiglio comunale.
3. Il consiglio circoscrizionale è composto da un nu mero di consiglieri da stabilire con il regolamento previsto dal precedente articolo tenendo conto del numero dei cittadini residenti negli ambiti circoscrizionali. Il consiglio circoscrizionale ha durata eguale a quella del consiglio comunale e si rinnova contestualmente a questo ultimo.
4. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, i consigli circoscrizionali rimangono in carica, procedendosi al loro rinnovo contestualmente al rinnovo del consiglio comunale.
5. Il presidente è eletto dal consiglio circoscriziona le nel proprio seno con le modalità stabilite dal regolamento.
6. Il presidente rappresenta il consiglio circoscrizionale, garantisce l'operatività degli uffici decentrati di competenza e svolge le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono eventualmente delegate dal sindaco.
7. La legge regionale disciplina l'elettorato attivo e passivo nell'ambito delle circoscrizioni, i criteri e le mo dalità per la presentazione delle liste e per le operazioni elettorali nonché i casi di decadenza e di scioglimento dei consigli circoscrizionali.
Art. 60
Regolamento di disciplina del decentramento circoscrizionale

1. Il regolamento sul decentramento amministrativo circoscrizionale, oltre a definire gli aspetti previsti dal precedente art. 58, 2° comma, deve prevedere e disciplinare:
a)  le attribuzioni degli organi della circoscrizione;
b)  il numero dei componenti dei consigli di circoscrizione, rispettando comunque il limite massimo di unità;
c)  le modalità di dettaglio per l'elezione del consiglio rispetto alla disciplina normativa regionale prevista dal 7° comma del precedente articolo;
d)  le modalità per l'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio;
e)  i criteri di organizzazione e le competenze del l'ufficio di Presidenza.
f)  i rapporti con gli organi del Comune, con le istituzioni, gli enti e le aziende dipendenti dal Comune;
g)  le materie di competenza delle circoscrizioni ed i casi in cui sussiste l'obbligo di acquisire il loro parere;
h)  i criteri e le modalità da seguire per la proposizione di iniziative di interesse della popolazione della circoscrizione;
i)  l'ambito del regolamento di disciplina del consiglio circoscrizionale, inteso come strumento di auto regolamentazione;
j)  i criteri di organizzazione e di funzionamento della conferenza dei presidenti delle circoscrizioni su problemi di interesse generale e per il coordinamento delle circoscrizioni, anche in relazione alle esigenze prospettate eventualmente, in tal senso, dal sindaco, dal presidente del consiglio comunale e dall'assessore delegato al decentramento, nell'ambito delle rispettive competenze;
k)  i criteri di pubblicazione degli atti dei consigli circoscrizionali;
l)  le modalità e i termini per la rimessione delle de liberazioni del consiglio circoscrizionale e degli atti del presidente ai competenti organi del Comune, con specificazione delle condizioni prescritte per l'esecutività delle deliberazioni dei consigli circoscrizionali;
m)  le modalità di gestione delle risorse assegnate alle circoscrizioni anche per quanto concerne le funzioni gestionali dei dirigenti dell'ente incaricati di specifiche competenze provvedimentali.
Art. 61
Centro civico

1.  In ogni circoscrizione è individuato un centro ci vico, ove ha sede il consiglio circoscrizionale.
2.  Nel centro civico, oltre ai servizi inerenti il funzionamento del consiglio circoscrizionale, possono, se previsto dal regolamento, trovare sede anche sportelli decentrati aventi lo scopo di svolgere funzioni di interesse circoscrizionale anche su base di informativa ai cittadini.
Art. 62
Rapporti tra gli organismi di decentramento e il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale può adottare conclusioni dif formi rispetto ai pareri espressi dal consiglio circoscrizionale, ma, in tal caso, deve giustificare congruamente le divergenze nel contesto della motivazione del provvedimento.
2. Il consiglio circoscrizionale, per il tramite del suo presidente, presenta annualmente al sindaco poco prima della formazione del progetto del bilancio dell'esercizio di riferimento:
a)  una relazione sull'attività svolta, anche per effetto di specifiche deleghe, e sullo stato dei servizi della circoscrizione;
b)  il programma degli interventi proposti per l'anno successivo, differenziando in tale contesto i servizi dagli investimenti e specificando le corrispondenti previsioni finanziarie.
3. Gli atti previsti dal precedente comma, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'ente, formeranno oggetto di valutazione ai fini della formazione del progetto del bilancio e saranno rimessi al consiglio comunale unitamente allo stesso progetto di bilancio.
Titolo IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
Criteri e metodi organizzativi
Art. 63
Poteri di indirizzo e di controllo e funzioni gestionali

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Co mune deve essere basata sul principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, secondo la rispettiva competenza, e le funzioni am ministrative di carattere gestionale, attribuite dalla leg ge ai dirigenti dell'ente.
2. I poteri di indirizzo politico si estrinsecano attraverso la determinazione degli obiettivi e dei programmi dell'ente mentre le funzioni di controllo, parimenti riservate agli organi politici, si sostanziano nella verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi impartiti.
3. Le funzioni gestionali dei dirigenti comprendono, oltre agli atti e alle procedure espressamente previsti dalla legge, tutte le incombenze necessarie per l'attuazione degli obiettivi amministrativi assegnati ai dirigenti stessi unitamente alle risorse, finanziarie, umane e strumentali, occorrenti per il loro conseguimento.
Art. 64
Criteri organizzativi generali di competenza del consiglio

1. In conformità al disposto dell'art. 11, comma 1, sub lett. e) del presente statuto, al consiglio comunale spetta la determinazione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.
2. I criteri generali di cui al comma precedente si sostanziano nella formulazione di principi informatori fondamentali ai fini della disciplina ordinamentale degli uffici e dei servizi, riservata alla giunta. Costituiscono, in particolare, criteri generali:
a)  l'articolazione della struttura organizzativa in settori, servizi e uffici e il loro ordinamento secondo criteri:
I)  di separazione delle funzioni d'indirizzo e di controllo da quelle gestionali ai sensi del precedente art. 63;
II)  di efficacia interna ed esterna;
III)  di efficienza tecnica-amministrativa;
IV)  di funzionalità ed economicità di gestione;
V)  di equità ed uniformità;
VI)  di professionalità, di flessibilità e di responsabi lizzazione del personale;
b)  l'organizzazione delle strutture operative secondo criteri e metodi adeguati al conseguimento dei seguenti obiettivi:
I)  articolare gli uffici e i servizi per funzioni omoge nee, agevolando il collegamento tra loro, anche mediante supporti informatici e statistici, al fine di assicurare la massima trasparenza, di garantire il diritto d'accesso dei cittadini agli atti dell'amministrazione e di stimolare la partecipazione dei dipendenti all'attività dell'ente;
II)  assicurare ampia flessibilità alle articolazioni or ganizzative strutturali e alla destinazione del personale ai singoli uffici, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia;
III)  garantire una corretta ed efficace gestione delle risorse umane assicurando:
-  pari opportunità tra uomini e donne e pari trattamento sul lavoro;
-  metodi razionali di formazione, di aggiornamen to e di qualificazione professionale;
IV)  tutelare la sicurezza e l'igiene sul lavoro con riferimento sia agli ambienti di lavoro sia alle attrezzature e alle dotazioni strumentali;
V)  agevolare l'impiego flessibile dei dipendenti che versino in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare o che siano impegnati in attività di volontariato debitamente documentate.
Art. 65
La regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, con uno o più regolamenti in conformità alla legge e al presente statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. In sede regolamentare, in particolare, dovranno essere disciplinati i seguenti aspetti ordinamentali:
a)  l'articolazione della struttura organizzativa;
b)  la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti e le relative responsabilità nell'espletamento delle procedure;
c)  le funzioni del segretario generale e del segretario-direttore generale;
d)  le funzioni del direttore generale e i criteri fondamentali per la disciplina dei rapporti tra l'uno e l'altro fatte salve le specificazioni di competenza del sindaco nel contesto del provvedimento di nomina;
e)  le funzioni ed i criteri di nomina del vice segretario generale;
f)  la nomina e le funzioni dei dirigenti e le relative responsabilità;
g)  i presupposti e le condizioni per l'esercizio delle funzioni gestionali da parte dei dirigenti;
h)  le competenze dei responsabili dei servizi e dei procedimenti amministrativi;
i)  i rapporti di collaborazione esterna;
j)  i contratti a termine per dirigenti;
k)  i criteri di svolgimento dei servizi;
l)  gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
m)  le modalità di assunzione del personale e le cause di incompatibilità nel rapporto d'impiego;
n)  la dotazione organica strutturale e complessiva.
2. In sede regolamentare dovranno essere disciplinati anche i criteri di costituzione e di funzionamento delle strutture da preporre alla verifica della regolarità degli atti, al controllo di gestione, al controllo strategico e alla valutazione dei dirigenti, salvo che non vengono approntati separati regolamenti.
3. Ai fini della disciplina regolamentare prevista dal presente articolo i criteri generali fissati dal consiglio ai sensi del precedente art. 64 e le norme del presente statuto in materia di organizzazione e di personale costituiscono limiti inderogabili.
Capo II
Il segretario generale, il vice segretario generale, il direttore generale e i dirigenti
Art. 66
Il segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dal sindaco con l'osservanza delle condizioni e delle modalità fissate dalla legge.
2. Il segretario generale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico economico e di servizio, dipende funzionalmente dal sindaco che è competente ad impartigli specifiche direttive. Per le funzioni che il segretario esercita in relazione all'organizzazione e all'at tività del consiglio comunale il potere di direzione spetta al presidente del consiglio.
3. Oltre ai compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del l'ente, al fine di garantire la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, il segretario generale esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali nonché quelle conferitegli dal sindaco.
4. Quando ne sia richiesto dal presidente del consiglio o dal sindaco o da un quinto dei consiglieri, il segretario generale esprime formale parere sulla legittimità delle proposte di deliberazioni da sottoporre al consiglio comunale. Lo stesso segretario, qualora richiesto dal sindaco è altresì tenuto ad esprimere formale parere di le gittimità sulle proposte di deliberazioni da sottoporre alla giunta.
5. Il sindaco può attribuire le funzioni di diretto re generale del Comune al segretario generale, che in tal caso esercita le competenze previste dal successivo art. 68, alle condizioni economiche che saranno fissate nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
Art. 67
Il vice segretario generale

1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente e, comunque, nel rispetto della normativa che disciplina la relativa supplenza. Il vice segretario inoltre svolge le funzioni di dirigente di settore o di servizi qualora il predetto regolamento deponga in tal senso.
2. Lo stesso regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i criteri e le procedure per la no mina del vice segretario tra i dirigenti dell'ente che ne abbiano i requisiti.
Art. 68
Il direttore generale

1. Il sindaco ha la facoltà di conferire le funzioni di direttore generale ad un soggetto esterno attenendosi alle condizioni e alle modalità fissate dal regolamento sull'or dinamento degli uffici e dei servizi del Comune.
2. Nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi politico-amministrativi e nel ri spet to della pianificazione dell'attività gestionale dell'en te, il direttore generale svolge le funzioni e le attività che si rendono necessarie od opportune per l'attuazione del programma di governo e per il conseguimento degli obiettivi discendenti da leggi, regolamenti e da atti programmatici o di pianificazione, esercitando poteri di coor dinamento di impulso e di controllo.
3. Il direttore generale svolge, in particolare, le funzioni espressamente assegnategli dalla legge nonché quel le previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. I dirigenti del Comune, ad eccezione del segretario generale, rispondono, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, al direttore generale
Art. 69
Incarichi dirigenziali e competenze dei dirigenti

1. La responsabilità della direzione dei settori operativi configurati nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente viene conferita dal sindaco, per un periodo non eccedente la sua durata in carica, a dirigenti di ruolo o, nei limiti previsti dalla legge, a dirigenti assunti mediante contratto, con l'osservanza dei criteri fissati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente com ma, comunque, devono essere conferiti e definiti tenendo conto della professionalità, dell'esperienza, dei titoli di studio dei dirigenti interessati nonché della loro capacità di conseguimento degli obiettivi e della natura dei programmi e dei progetti cui si riferiscono le funzioni gestionali.
3. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla leg ge, dallo statuto e dai regolamenti. Essi tra l'altro:
a)  esercitano le competenze proprie della gestione amministrativa e della direzione degli uffici e dei servizi;
b)  esprimono il parere di competenza su tutte le proposte di deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, ad eccezione dei meri atti di indirizzo;
c)  adottano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l'am ministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; essi sono responsabili della ge stione e dei relativi risultati;
d)  propongono al sindaco o all'assessore referenti i provvedimenti di competenza degli organi di governo di interesse dell'amministrazione comunale;
e)  partecipano, se richiesti, all'attività delle commis sioni consiliari e degli altri organi collegiali del Comune;
f)  per delega del sindaco rappresentano il Comune presso enti ed istituzioni a partecipazione comunale, in procedimenti giudiziari o amministrativi e in qualsiasi altra sede;
g)  presiedono le commissioni di concorso, di gara, di appalto e stipulano i contratti secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
h)  adottano gli atti di occupazione d'urgenza di im mobili contemplati dai progetti di lavori dichiarati di pub blica utilità;
i)  partecipano alle conferenze interne coordinate dal direttore generale o da altro direttore alla cui direzione sia attribuita competenza prevalente nella materia;
j)  forniscono, in collaborazione con il segretario ge nerale, chiarimenti e precisazioni in risposta ai rilievi del l'organo di controllo.
4. Ai dirigenti è comunque attribuita l'attività di esecuzione di deliberazioni e di norme legislative e regolamentari, nonché l'adozione di atti e provvedimenti, a rilevanza esterna, anche di natura discrezionale, di gestione tecnica, amministrativa o finanziaria, allorché tale attivi tà non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di Governo dell'ente.
5. Le determinazioni dirigenziali che comportino spe se o minori entrate non sono efficaci senza il visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario, previo accertamento della sussistenza della copertura finanziaria. L'elenco delle determinazioni dirigenziali é comunicato al presidente del consiglio e ai capigruppo consiliari, mentre copia di ciascuna determinazione deve essere rimessa, per il tramite del segretario generale, al sindaco e alla giunta.
Capo III
Incarichi dirigenziali e per l'esercizio di funzioni di supporto mediante contratti a tempo determinato
Art. 70
Incarichi dirigenziali mediante contratto a tempo determinato

1. L'affidamento dell'incarico dirigenziale può anche avvenire mediante contratto a tempo determinato di di ritto privato a soggetti esterni nei limiti percentuali fissati dalla legge previa deliberazione motivata in ordine alla convenienza, all'esperienza ed ai titoli culturali e professionali del dirigente.
2. Gli incarichi di cui al comma precedente sono attribuiti con provvedimento del sindaco, previa deliberazio ne di impegno di spesa da parte della giunta comunale. Detti incarichi non possono, di norma, avere durata inferiore a due anni e superiore a cinque e comunque nel l'ambito della durata del mandato del sindaco. Possono essere rinnovati, a condizione che la durata del rinnovo non ecceda il mandato del sindaco, con la stessa procedura, previo parere del nucleo di valutazione dei dirigen ti, da rendere a seguito di dettagliata relazione del direttore generale, se nominato o del segretario generale, con riguardo al conseguimento degli obiettivi di efficien za ed ai risultati gestionali raggiunti. Il segretario, anche se è stato nominato il direttore generale, predispone la relazione per la conferma dei dirigenti che fanno a lui riferimento.
3. Fermo restando quanto previsto per i dirigenti di ruolo il sindaco può, con provvedimento motivato, di sporre la risoluzione anticipata del contratto di cui al comma 1 sulla base di un giudizio sfavorevole dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale ed individuale
4. La disciplina giuridica di dettaglio sui contratti a tempo determinato per l'affidamento di incarichi dirigen ziali è rimandata al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 71
Incarichi e collaborazioni per gli uffici di supporto agli organi

1. Alfine di garantire al consiglio comunale e al suo presidente una adeguata autonomia organizzativa, così come previsto dall'art. 12 del presente statuto, è costituito apposito ufficio organizzato su base di nucleo operativo complesso. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente disciplina tale ufficio, nel ri spetto dei seguenti criteri fondamentali:
a)  conferimento della relativa direzione ad un funzionario responsabile;
b)  previsione nell'ambito dell'ufficio stesso di un re sponsabile dei servizi di vigilanza e di sicurezza con riferimento all'attività del presidente, delle commissioni consiliari e del consiglio comunale;
c)  previsione di una dotazione organica adeguata, per consistenza e per qualificazione dei dipendenti, in re lazione sia alle funzioni ordinarie da svolgere per ga rantire l'organizzazione funzionale del consiglio sia agli adempimenti di supporto al presidente del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari e ai capigruppo consiliari.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici dovrà inoltre prevedere uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco e della giunta per l'esercizio delle funzioni di in dirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
3. Gli uffici previsti dal precedente comma sono costituiti da dipendenti dell'ente ovvero da collaboratori as sunti con contratto a tempo determinato, i quali, se di pendenti da una pubblica amministrazione, devono essere collocati in aspettativa senza assegni, ferma restando l'ap plicazione, in loro favore, del contratto collettivo na zio nale di lavoro del personale degli enti locali e con facoltà, per la giunta, di sostituire, con deliberazione motivata, il trattamento economico accessorio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro con un unico emolumento comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
4. Le funzioni di direzione e di coordinamento degli uffici di supporto agli organi di direzione politica possono essere affidate ad un dirigente di ruolo o con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla cessazione, per qualsiasi causa, alla carica degli organi cui si riferisce l'attività di supporto. In tal caso l'ente provvede con risorse finanziarie distinte da quelle previste per i dirigenti di ruolo.
Titolo V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Capo I
Metodi e criteri di gestione dei servizi pubblici
Art. 72
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze proprie, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività amministrata.
2. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda speciale;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna, in relazione alla natura e all'am bito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
Art. 73
Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per la lo ro natura e caratteristica tecnico-giuridica non consentono una diversa forma di gestione nonché quelli di modesta entità le cui caratteristiche siano tali da rendere inopportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda o l'affidamento ad una società "mista" costituita o partecipata dal Comune ai sensi di legge.
2. I servizi gestiti in economia dal Comune sono determinati e disciplinati da appositi regolamenti, che ne fissano le condizioni e i criteri di conduzione.
Art. 74
Gestione di servizi in concessione a terzi

1. Le ragioni che inducono l'amministrazione a gestire uno o più servizi con il sistema della concessione a terzi devono formare oggetto di esplicitazione, con riferimento al disposto del precedente art. 72, 2° comma, sub lett. b), nel contesto della deliberazione con cui il consiglio comunale assume la relativa determinazione.
2. La convenzione che regola il rapporto di concessione deve contenere clausole e condizioni tali da garantire gli interessi dell'ente e la corretta conduzione del rapporto, secondo quanto previsto dalla normativa vi gente in materia e tenuto comunque conto della natura e delle caratteristiche del servizio e delle finalità pubbliche da conseguire.
3. Le concessioni previste da specifiche norme di legge seguono le procedure e le condizioni basilari fissate dalle leggi che le disciplinano.
Art. 75
Aziende speciali

1. Per la gestione di uno o più servizi, economicamen te ed imprenditorialmente rilevanti, il Comune può costituire aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda sono disciplinati dal proprio statuto e dal regolamento.
4. L'azienda informa la propria attività a criteri di ef ficacia, efficienza ed economicità e deve operare con criteri di imprenditorialità, con l'obbligo del pareggio del bilancio da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della ge stione e provvede alla eventuale copertura dei costi so ciali.
6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione contabile e forme autonome di verifica e di controllo della gestione.
7. In relazione al precedente 5° comma sono fondamentali e quindi di competenza del consiglio comunale, i seguenti atti:
a)  il piano programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra il Comune e l'azienda speciale;
b)  i bilanci economici di previsione, pluriennali ed annuali;
c)  il conto consuntivo;
d)  il bilancio di esercizio.
8. Il contratto previsto dal precedente comma sub lett. a)  qualora l'azienda gestisca servizi a carattere continuativo che non consentano interruzioni può contenere la condizione della prosecuzione del servizio per l'anno successivo alle stesse condizioni, tecniche, giuridiche ed economiche, contrattualmente definite fino a quando il piano programma e il contratto di servizio relativi al successivo anno non vengano definiti e a condizioni che il bilancio pluriennale del Comune consenta di autorizzare la relativa spesa.
Art. 76
Organi dell'azienda: consiglio di amministrazione

1. Sono organi dell'azienda: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. Il consiglio di amministrazione dell'azienda è composto secondo i criteri fissati dallo statuto dell'azienda che disciplina anche le prerogative del presidente.
3. I componenti del consiglio, compreso il presidente, sono nominati dal sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi, per competenza professionale, per compiti e funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private oppure per aver ricoperto uffici pubblici.
4. Non possono essere nominati amministratori del l'azienda coloro che rivestano la carica di consigliere comunale e di assessore, coloro che sono in lite con essa, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti, con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del sindaco.
5. I membri del consiglio di amministrazione del l'azien da durano in carica quanto il sindaco e decadono dalla carica quando, cessa, per qualsiasi causa, il mandato del sindaco.
Art. 77
Il presidente e il direttore dell'azienda

1. Il presidente è nominato parimenti dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti, per la nomina a componente del consiglio di amministrazione, dal precedente articolo.
2. Al presidente spetta la rappresentanza legale ed istituzionale dell'azienda.
3. Il direttore viene nominato secondo i criteri fissati dallo statuto dell'azienda che ne stabilisce i requisiti e le funzioni.
4. Ai direttore sono, comunque, riservate funzioni di sovrintendenza e di direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda, con le conseguenti responsabilità gestionali.
Art. 78
Surrogazione degli amministratori cessati dalla carica, revoca degli amministratori dell'azienda

1. Il sindaco provvede, con le stesse modalità previste dai precedenti articoli, alla surrogazione del presidente e dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le vacanze e comunque non oltre 20 giorni dalle stesse.
2. La surrogazione ha effetto non appena il sindaco adotta il relativo provvedimento.
3. I componenti che surrogano i consiglieri cessati anzi tempo dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
4. Il presidente e i consiglieri dell'azienda possono essere revocati dal sindaco per gravi violazioni di legge, per comprovata inefficienza o per attività contrastanti con gli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale. Contestualmente alla revoca il sindaco provvede alla loro sostituzione, nel rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 76.
Art. 79
Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni

1. Il Comune, con motivata deliberazione del consiglio comunale, può trasformare le aziende speciali in società per azioni di cui l'ente stesso può restare azionista unico per un periodo non superiore a 2 anni dalla trasformazione.
2. La deliberazione consiliare di trasformazione prevista dal precedente comma tiene luogo di tutti gli adempimenti previsti, in materia di costituzione di società, dalla normativa vigente, ferma restando l'applicazione degli artt. 2330, commi 3° e 4° e 2330 bis del codice civile nonché di tutte le altre condizioni economiche e giuridiche fissate dalla normativa legislativa che disciplina la fattispecie.
Art. 80
L'istituzione

1. Per la gestione di servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi, privi di rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come enti stru mentali del Comune dotati di personalità giuridica e di adeguata autonomia organizzativa e funzionale.
2. L'istituzione è ordinata sulla base dello statuto ap provato dal consiglio comunale. Lo statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
3. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il Collegio dei re visori dei conti.
4. Per la disciplina normativa relativa alla costituzione dell'istituzione, al suo ordinamento, alla nomina, alla re voca e alla surroga degli amministratori e alla nomina del direttore viene fatto riferimento, in via analogica, agli artt. 75, 76, 77 e 78 del presente statuto.
5. Il Collegio dei revisori dei conti dell'istituzione è nominato dal consiglio comunale nel rispetto dei criteri fissati dallo statuto dell'istituzione stessa.
Art. 81
Criteri ed ambito di gestione dei servizi di competenza dell'istituzione

1. L'istituzione è tenuta ad informare la sua attività a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. L'istituzione per conseguire gli obiettivi programmati può stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con associazioni, organizzazioni umanitarie, gruppi di volontariato ed altri organismi senza scopo di lucro, purché ne venga dimostrata l'opportunità e la convenien za in relazione alle finalità istitutive e a quelle concreta mente pianificate.
3. Le intese di collaborazione di cui al precedente com ma devono essere mirate al conseguimento di determinati servizi strumentali con riferimento all'attività programmata, senza alcun coinvolgimento nelle funzioni ge stionali dell'istituzione.
4. Di norma l'istituzione organizza e gestisce i servizi di sua competenza nell'ambito del territorio comunale. E' tuttavia consentita la stipulazione di convenzioni con altri enti pubblici per l'organizzazione e la gestione di servizi in ambito diverso dalla circoscrizione territoriale di Comune, a condizione che i soggetti esterni interessati coprano interamente gli oneri di organizzazione e di gestione dell'attività programmata e che ciò concorra a migliorare il livello di qualità dei servizi e di economicità dell'istituzione.
Art. 82
Poteri del Comune sulle istituzioni

1. Il consiglio comunale conferisce all'istituzione il fon do di dotazione e adotta gli atti fondamentali e di in dirizzo analogamente a quanto previsto per le aziende spe ciali dall'art. 75 del presente statuto.
2. Il consiglio comunale esercita la vigilanza e determina annualmente le misure finanziarie a favore dell'istituzione, tenendo anche conto di eventuali attività straordinarie incluse nel contratto di servizio o comunque formalmente conferite in gestione all'istituzione medesima. Il consiglio comunale è inoltre competente ad approvare la disciplina generale delle tariffe e delle compartecipazioni per la fruizione dei servizi, nei casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.
Art. 83
La società per azioni o a responsabilità limitata

1. Qualora la natura o l'ambito territoriale del pubblico servizio renda opportuna la partecipazione, ai fini della relativa gestione, di più soggetti pubblici o privati, possono essere costituite società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale co stituite o partecipate dall'ente titolare del servizio.
2. Le società di cui al precedente comma, definite società miste, possono essere, inoltre, costituite quando siano espressamente previste da leggi speciali ai fini della gestione di determinati servizi appositamente disciplinati dalla legge stessa ed in particolare ai fini dell'applicazione della normativa legislativa dettata dal D.L. n. 332/90 convertito con modificazioni dalla legge n. 474/94.
3. La costituzione delle società per azioni o a responsabilità limitata e la partecipazione ad esse devono essere deliberate dal consiglio comunale, cui in particolare compete l'approvazione dell'atto costitutivo, dello statuto e di ogni altro fatto o atto complementare di natura fondamentale. Compete altresì al consiglio comunale deliberare l'aumento del capitale sociale e l'acquisto di azioni o quote.
4. Gli organi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata sono quelli previsti dalle norme legislative vigenti in materia e devono essere disciplinati, in quanto a criteri di composizioni, funzioni e durata, nel contesto dell'atto costitutivo e dello statuto della so cietà.
5. I consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori non possono fare parte del consiglio di amministrazione delle società miste costituite o partecipate dal Comune. Il sindaco o un assessore da lui delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune secondo quanto previsto dallo statuto della società.
6. I rappresentanti del Comune in seno al consiglio di amministrazione delle società vengono nominati dal sindaco tra soggetti esterni aventi specifica competenza tecnica e professionale anche in relazione agli interessi dell'utenza. Il rappresentante del Comune in seno al collegio dei sindaci viene parimenti nominato dal sindaco tra i revisori contabili iscritti nell'apposito albo.
7. Il consiglio comunale è competente a deliberare l'affidamento di eventuali nuovi servizi alla società attraverso la stipula di una nuova convenzione o l'integrazione di quella precedente nonché a verificare annualmente l'andamento della società stessa rispetto agli indirizzi impartiti con gli atti fondamentali e gli obiettivi strategico-politici.
Art. 84
Criteri di scelta dei soci privati e per la collocazione di titoli azionari

1. La scelta di soci privati ai fini della costituzione delle società previste dal precedente articolo deve essere conseguita previa procedura ad evidenza pubblica, salvo che non ricorrano condizioni particolari ai sensi del 2° comma del precedente art. 83 o in relazione a leggi speciali vigenti o successive.
2. La collocazione sul mercato di titoli azionari deve avvenire con procedure di evidenza pubblica, fermo re stando che, ove la gestione riguardi servizi pubblici lo cali, una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
Art. 85
Società di trasformazione urbana

1. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia regionale di Trapani e della Regione Sicilia, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici.
2. La costituzione della società di trasformazione ur ba na deve essere deliberata dal consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati. La relativa deliberazione deve prevedere, in ogni caso, che gli azionisti privati vengano scelti previa procedura di evidenza pubblica.
3. I rapporti tra il Comune e gli altri enti locali azionisti e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione, contenente a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
4. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione urbana sono individuate con deliberazione del consiglio comunale, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità e qualora siano già di proprietà degli enti locali azionisti possono essere attribuiti dagli stessi alla società in regime di convenzione.
5. La società di trasformazione urbana è competente a provvedere:
a)  alla preventiva acquisizione, consensualmente o mediante ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune, delle aree interessate dall'intervento;
b)  alla trasformazione e alla commercializzazione delle aree stesse.
Capo II
Forme associative, di cooperazione e di collaborazione per lo svolgimento di servizi ed interventi pubblici
Art. 86
Principio di cooperazione tra enti

1. Il Comune promuove e favorisce, nell'ambito delle specifiche previsioni normative, adeguate forme di collaborazione con altri enti locali ed in particolare con i comuni limitrofi al fine di coordinare l'azione amministrativa, nei casi in cui ciò si renda necessario od opportuno, oppure al fine di gestire, in forma associata o coordinata, determinati servizi ed interventi pubblici.
2. La definizione delle forme di cooperazione, di collaborazione e di coordinamento, tra quelle disciplinate dai successivi artt. 87 e 88, compete al consiglio comunale, cui spetta parimenti di deliberare l'adesione a proposte eventualmente formulate, per le stesse finalità, da altri enti locali territoriali.
Art. 87
Convenzioni tra enti locali

1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali al fine di:
a)  svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
b)  per la gestione di specifici servizi di propria competenza o di uffici di comune interesse competenti ad operare, con personale distaccato dagli enti partecipanti, per l'esercizio di determinate funzioni pubbliche.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 88
Consorzi tra enti locali

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni il Comune può costituire un consorzio con uno o più enti locali interessati o con altri enti pubblici, a ciò debitamente autorizzati ai sensi delle leggi alle quali sono soggetti.
2. La costituzione del consorzio deve essere formalizzata mediante apposita convenzione previamente ap provata dal consiglio, unitamente allo statuto consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il consorzio è disciplinato secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili e dalle disposizioni legislative che segnatamente disciplinano:
a)  il contenuto della convenzione;
b)  i principi fondamentali in materia di organi e di funzionamento del consorzio.
4. I consorzi previsti dal presente articolo possono essere costituiti, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, anche per la gestione di attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale nonché per la gestione di servizi socio-culturali o che abbiano, comunque, rilevanza sociale.
Art. 89
Esercizio associato di funzioni e servizi determinati

1. Ai fini dell'esercizio, in forma associata, di servizi e funzioni espressamente individuati dalla legislazione regionale, il Comune, qualora interessato od obbligato in tal senso, osserverà le specifiche disposizioni legislative.
2. In relazione al precedente comma saranno rispettati gli eventuali ambiti individuati dalla Regione per la gestione associata sovracomunale di determinati servizi o di particolari funzioni.
Art. 90
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sul l'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento necessario.
2. Il sindaco può aderire agli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici, in relazione alla loro competenza primaria o prevalente.
3. Le modalità e le procedure per la definizione del l'accordo di programma sono disciplinate dalla legge.
4. Qualora l'accordo di programma comporti la variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Titolo VI
ASSOCIAZIONISMO E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DEI CITTADINI
Capo I
Associazionismo e partecipazione
Art. 91
Libere forme associative

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative, la cooperazione sociale, le organizzazioni di vo lontariato e il loro potenziamento quali strumenti di formazione alla solidarietà e alla democrazia.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente il Comune:
a)  favorisce le attività ed i programmi dall'associazionismo, delle organizzazioni professionali, di categoria e di volontariato e della cooperazione, esclusivamente per fini sociali, educativi e culturali;
b)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e pro getti regionali, statali e comunitari che interessino l'associazionismo;
c)  favorisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative e delle organizzazioni sindacali, professionali di categoria e di volontariato negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso.
3. Determina con il regolamento le modalità ed i criteri attraverso i quali associazioni, organizzazioni, movimenti o comitati cittadini, che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture, ai servizi e alle agevolazioni comunali nonché le modalità di partecipazione, di tali organismi, all'attività della pubblica amministrazione.
Art. 92
Albo delle associazioni

1. Il Comune si impegna ad istituire l'albo comunale degli organismi di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo, al quale possono essere iscritti quelli costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata operanti, nel territorio comunale, da almeno un anno. L'inserzione all'albo ha finalità ricognitive, anche in relazione agli istituti di partecipazione. La non iscrizione all'albo non pregiudica, tuttavia, l'esercizio del diritto di partecipazione.
2. L'albo comunale è articolato in due sezioni:
a)  nella sezione "A" vengono iscritte le associazioni che non abbiano fine di lucro;
b)  nella sezione "B" vengono iscritte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
3. Gli adempimenti relativi all'iscrizione delle associazioni all'albo e all'aggiornamento annuale di quest'ul-timo sono devoluti al dirigente competente per materia secondo quanto previsto dal regolamento.
4. Dell'albo di cui al precedente comma e dei successivi aggiornamenti prende atto la giunta con apposita deliberazione.
5. La giunta può revocare l'iscrizione all'albo allorquando ritenga, con atto motivato, che l'attività di una associazione non corrisponda più ai fini indicati dal suo statuto o agli interessi della collettività.
Art. 93
Rapporti con le associazioni e con gli organismi di volontariato per la gestione dei servizi sociali

1. Nella scelta dei criteri di gestione dei servizi socio assistenziali il Comune è impegnato a consultare gli organismi, le associazioni di volontariato e le comunità di recupero terapeutico che ne abbiano fatto richiesta e a valutare, compatibilmente con le disposizioni legislative che disciplinano la materia, la possibilità di gestire tali servizi, almeno a parità di condizioni giuridiche ed economiche, mediante convenzione con gli organismi associativi o di volontariato che abbiano manifestato formale disponibilità in tal senso e che dimostrino di possedere la capacità tecnica e giuridica per gestire i servizi stessi.
Art. 94
Rapporti con le associazioni socio-culturali, sportive e del tempo libero Le consulte

1. Il Comune, riconoscendo la pratica sportiva e le iniziative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero come elementi essenziali per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo sociale della collettività, valorizza le associazioni e le organizzazioni che operano, senza fine di lucro, nel settore socio-culturale sportivo e ricreativo in centivandone l'attività sia attraverso la fruibilità di strutture e di impianti comunali sia con l'erogazione degli apporti finanziari e di sostegno previsti dall'apposito re golamento.
2. Per lo svolgimento di attività e di servizi sociali, culturali, ricreativi e sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, nonché al fine di incentivare le iniziative di pubblica rilevanza nei suddetti settori secondo gli obiettivi dell'amministrazione, il consiglio comunale può autorizzare la stipula di apposita convenzione con le associazioni e le organizzazioni previste dal precedente art. 92 nonché con altre organizzazioni a ciò abilitate accordando contributi, sovvenzioni o altre agevolazioni finanziarie o concedendo in uso immobili di proprietà comunale, a condizione che gli apporti finanziari o strumentali trovino riscontro con attività e servizi di pubblica rilevanza, ritenuti economicamente congrui rispetto alla prestazione del Comune.
3. L'amministrazione comunale garantisce, inoltre, la partecipazione delle rappresentanze delle associazioni sportive e ricreative all'attività che l'ente esplica nei settori di competenza, nonché la consultazione delle stesse rappresentanze associative e degli enti, istituzioni ed organizzazioni che operano, senza fine di lucro, nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.
4. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, può istituire apposite "consulte", ossia organismi consultivi di associazioni e organismi non lucrativi e di volontariato, fissandone la composizione, la durata, le competenze e ogni altra condizione di dettaglio.
Capo II
Diritti di partecipazione
Art. 95
Titolari dei diritti di partecipazione

1. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o da organismi riconosciuti.
2. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione del referendum abrogativo, si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Trapani:
a)  ai cittadini residenti nel Comune di Trapani, non ancora elettori, che abbiano compiuto il 16° anno di età, salvo i casi in cui sia espressamente richiesta la maggiore età;
b)  ai cittadini non residenti nel Comune di Trapani che esercitano la propria attività prevalente di lavoro e di studio nell'ambito del territorio comunale;
c)  agli stranieri ed agli apolidi domiciliati temporaneamente nel Comune di Trapani.
Art. 96
Diritto all'informazione e all'udienza

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e adotta la carta dei servizi comunali e quella dei diritti dei consociati eventualmente proposta da organismi associativi, o predispo sta con la collaborazione di questi ultimi.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli "riservati" per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea motivata determinazione amministrativa che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, anche ai fini della tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati, nel rispetto comunque della normativa che regola il trattamento dei dati personali, a tu tela delle persone fisiche e degli altri soggetti.
4. Il regolamento comunale di disciplina della materia conterrà norme atte:
a)  ad assicurare ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi e il diritto di richiederne copia;
b)  ad individuare le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali.
5. L'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) è tenuto a fornire informazioni sull'attività del Comune, degli enti e delle aziende dipendenti. Presso tale ufficio devono essere tenuti a disposizione dei cittadini lo statuto, la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali, la raccolta delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, nonché la raccolta dei provvedimenti dirigenziali, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in genere sulla organizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi del l'ente.
6. Il sindaco, gli assessori, il presidente del consiglio, i presidenti delle circoscrizioni e chiunque eserciti funzioni delegate dal sindaco sono tenuti a dare udienza ai soggetti indicati all'art. 24 del presente statuto, in giornate prestabilite.
7. Sono indette riunioni pubbliche, nelle forme di "fo rum", finalizzate a migliorare la comunicazione e la in formazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti e problemi che investono la tutela dei diritti. Tali riunioni possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi. I forum possono essere convocati anche a seguito di una apposita richiesta di almeno 200 cittadini nel cui contesto devono essere indicati gli oggetti da porre in discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui è chiesta la presenza.
8. L'Amministrazione è tenuta annualmente ad una verifica del funzionamento dei servizi dal punto di vista della rispondenza alle legittime aspettative dei cittadini e alle domande di professionalità degli operatori.
Art. 97
Principi procedurali e diritto d'intervento nel procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è improntata a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione e semplificazione procedurale.
2. Nei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente trovano piena applicazione le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sfoltimento e di semplificazione della documentazione amministrativa. A tal fine i dirigenti ed i dipendenti responsabili dei procedimenti pongono in essere iniziative mirate a divulgare il contenuto delle norme in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di documentazione informatica ed elettronica.
3. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi secondo i criteri e le modalità di legge e di regolamento.
4. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.
5. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di comunicare l'attivazione dello stesso mediante comunicazione personale contenente gli elementi informativi prescritti dalla legge.
6. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma ai soggetti interessati sono accordati le facoltà e i diritti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare che disciplina il procedimento amministrativo.
7. Il regolamento sul procedimento amministrativo, oltre a determinare i criteri di sviluppo del procedimento, contiene delle norme sui profili di responsabilità dei di pendenti interessati e su quant'altro necessario per ga rantire la celerità procedurale nonché l'imparzialità e la trasparenza nell'azione amministrativa.
Art. 98
Diritto di iniziativa popolare o circoscrizionale

1. L'iniziativa popolare per la formazione propositiva dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale si esercita mediante la presentazione ai competenti organi dell'ente di una precisa proposta, redatta in articoli e accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 1000 sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.
2. L'iniziativa di cui al comma precedente si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte formulate da parte di almeno 1/3 delle circoscrizioni, condivise da ciascuna circoscrizione aderente a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
a)  provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
b)  strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità;
c)  provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
d)  provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e)  atti inerenti la tutela delle minoranze tecniche e religiose.
4. Il regolamento disciplina:
a)  le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle proposte previste dal 1° comma del presente articolo;
b)  la procedura per l'ammissibilità della proposta;
c)  gli strumenti messi a disposizione dal Comune per l'esercizio del diritto;
d)  le modalità di esame della proposta in merito alla quale il consiglio comunale deve comunque deliberare entro 60 giorni dalla relativa presentazione.
5. I cittadini elettori possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il Comune è tenuto a facilitare l'uso di questo diritto attraverso informazioni successive e preventive, dando pubblicità alle azioni legali e informando i cittadini circa i ricorsi e le azioni che spettano al Comune.
Art. 99
Istanze e petizioni

1. I cittadini singoli o associati, i comitati, spontanei o legalmente costituiti, le organizzazioni e gli organismi di tutela di interessi diffusi possono presentare al sindaco e agli altri organi amministrativi dell'ente:
a)  istanze e petizioni per sollecitare interventi di interesse pubblico o mirati ad una migliore tutela di interessi collettivi;
b)  istanze al sindaco mirate a chiedere ragguagli su determinati aspetti dell'attività amministrativa.
2. Il regolamento di disciplina degli istituti di partecipazione determina i criteri di attivazione e di disamina delle petizioni e delle istanze di cui al precedente comma nonché le modalità di conclusione delle relative procedure, garantendo, in ogni caso, la comunicazione ai soggetti richiedenti.
Capo III
Disciplina del referendum consultivo, quale istituto di partecipazione e previsione del referendum abrogativo
Art. 100
Natura ed ambito dei referendum consultivi

1. L'istituto del referendum consultivo viene riconosciuto come strumento di partecipazione della collettività amministrata all'attività dell'ente nonché come congegno di collegamento organico, tra i cittadini e gli or gani elettivi comunali, che si estrinseca attraverso una manifestazione di volontà collettiva utile ai fini della "calibratura" dell'azione amministrativa.
2. Le iniziative referendarie possono concernere qualsiasi argomento di competenza del Comune, con esclusione dei casi previsti dal precedente art. 98, 3° comma.
Art. 101
Promozione e deposito della proposta referendaria

1. L'iniziativa referendaria locale di carattere consultivo spetta:
a)  al consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati;
b)  ad almeno il 7% del corpo elettorale con l'osservanza delle condizioni e delle procedure previste dallo statuto e dal regolamento;
c)  ad almeno un terzo delle circoscrizioni, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio circoscrizionale.
2. Le proposte di referendum consultivo previste dal precedente comma devono indicare il quesito o i quesiti da sottoporre al corpo elettorale in maniera chiara, semplice ed armonica. Le medesime proposte, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere depositate presso la segreteria generale del Comune a cura:
- del presidente del consiglio, se il referendum è stato promosso da tale organo;
- da un comitato promotore appositamente costituito, se il referendum è stato attivato dal corpo elettorale;
- dal comitato dei presidenti dei consigli circoscrizionali interessati, in caso di iniziativa circoscrizionale.
Art. 102
Giudizio di ammissibilità del referendum

1. Il giudizio di ammissibilità del referendum, in relazione al 2° comma del precedente art. 100, è demandato ad una commissione composta dal segretario generale, dal difensore civico, se nominato, e da tre dirigenti del Comune nominati dal sindaco.
2. La commissione emette il giudizio di ammissibilità rassegnando, entro trenta giorni dalla richiesta, una relazione esplicativa delle valutazioni operate a tal fine.
3. Il giudizio di ammissibilità del referendum è condizione indispensabile per l'attivazione della procedura di indizione del referendum secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulle consultazioni referendarie.
Art. 103
Limiti ed effetti delle consultazioni referendarie

1. Durante lo stesso anno solare non possono essere indetti più di due referendum consultivi vertenti su argomenti tra loro diversi.
2. Lo stesso quesito referendario non potrà formare oggetto di ulteriori referendum se non siano trascorsi almeno cinque anni.
3. La consultazione qualora il quesito interessi una zona determinata del territorio comunale, può essere limitata alla parte del corpo elettorale in essa residente.
4. La consultazione referendaria è valida se abbiano partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.
5. Entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, in presenza della condizione di validità di cui al precedente comma, il consiglio comunale ed eventualmente gli altri organi dell'ente interessati sono tenuti ad adottare i provvedimenti che si rendono necessari per l'attuazione dell'esito del referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie non può essere motivato da ragioni di opportunità o da valutazioni discrezionali.
Art. 104
Ambito del regolamento di disciplina dei referendum Previsione dei referendum abrogativi

1. Il regolamento comunale dei referendum consultivi disciplina:
a)  i criteri e le modalità di attivazione della richiesta da parte del corpo elettorale;
b)  i metodi di verifica delle condizioni di ammissibilità non disciplinati dallo statuto;
c)  i tempi e i modi di indizione e di svolgimento del referendum;
d)  ogni altro aspetto organizzativo e procedurale.
2. Il regolamento di cui al precedente comma può prevedere l'ammissione alla consultazione elettorale di cittadini residenti non ancora elettori, fissando il limite minimo di età al tal fine richiesto.
3. Con le limitazioni previste dall'art. 98, 3° comma del precedente statuto e con l'osservanza delle condizioni e dei presupposti previsti dal 1° comma del precedente art. 101, il regolamento disciplina altresì i referendum abrogativi di norme regolamentari di carattere discrezionale o di provvedimenti amministrativi, aventi effetti continuativi, che interessano la collettività amministrativa. La disciplina regolamentare dei referendum abrogativi dovrà comunque rispettare i seguenti principi basilari:
a)  la partecipazione alla consultazione referendaria è limitata ai cittadini iscritti nelle liste del Comune;
b)  la validità della consultazione resta subordinata alla condizioni della partecipazione al voto della maggioranza dei cittadini elettori;
c)  il recepimento delle indicazioni referendarie, in caso di esito positivo della consultazione, non può comportare, anche in prospettiva, diminuzioni di entrate né squilibri finanziari.
Capo IV
Il difensore civico quale istituto di tutela dei cittadini
Art. 105
Istituzione dell'ufficio del difensore civico

1. A garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, nonché a tutela dei cittadini-utenti è istituito l'ufficio del difensore civico, cui spetta l'accertamento e la segnalazione ai competenti organi dell'ente, al segretario generale, al direttore generale, ai dirigenti e ai funzionari responsabili dei servizi, a seconda delle specifiche competenze, degli inadempimenti e dei ritardi nella definizione di pratiche e procedure d'ufficio d'interesse dei cittadini.
2. Il difensore civico accerta e segnala le evenienze negative previste dal precedente comma a seguito di ri chieste o di rimostranze degli utenti o di propria iniziativa, qualora abbia motivo di ritenere che le esigenze dei cittadini non vengano soddisfatte in maniera confacente a causa di carenze organizzative e funzionali degli uffici e dei servizi del Comune, ovviabili dall'Amministrazione con appropriati interventi.
3. Il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di ampia autonomia organizzativa ed operativa ed è legittimato ad accedere agli atti e ai documenti d'ufficio, ad interpellare gli amministratori e i dipendenti del Comune, nonché ad operare le sollecitazioni e le segnalazioni di sua competenza nel rispetto delle ragioni delle sue funzioni, dell'ordinamento giuridico in vigore, del segreto d'ufficio e delle norme in materia di tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali.
Art. 106
Prerogative e poteri del difensore civico

1. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine, oltre ad avvalersi delle facoltà di cui al 3° comma del precedente articolo, il difensore civico può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
2. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati così come può richiedere, a chi di dovere, la convocazione di apposita conferenza di servizio.
3. Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore civico rassegna verbalmente o per iscritto il proprio pa rere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, le carenze e gli abusi riscontrati.
4. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione; se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore quest'ultimo può chiedere il riesame della decisione, qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
5. Tutti i dirigenti e i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
Art. 107
Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta al sindaco e al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando, se del caso, proposte tese a migliorare il buon funzionamento e l'imparzialità del-l'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio comunale e viene resa pubblica mediante affissione all'albo dell'ente per trenta giorni consecutivi.
3. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione ai competenti organi dell'ente.
Art. 108
Elezione del difensore civico

1. Il consiglio comunale neo eletto, entro 90 giorni dal suo insediamento, nomina il difensore civico a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Dopo due esperimenti di voto infruttuosi attivati in distinte sedute la nomina avviene con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di apposito albo dei soggetti che, a seguito di avviso pubblico, si siano dichiarati interessati all'incarico.
3. Non può essere nominato difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c)  i ministri di culto;
d)  gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica nonché di enti o di imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi di carattere discrezionale;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
f)  chi sia parente o affine entro il 2° grado di amministratori comunali, del segretario comunale e dei dirigenti del Comune.
4. Il difensore civico cessato dalla carica, per naturale scadenza della funzione, è rieleggibile per una sola volta.
Art. 109
Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il difensore civico ha la stessa durata del consiglio che lo ha eletto e cessa comunque il suo mandato con la cessazione del consiglio comunale.
2. Qualora sopravvengano cause di incompatibilità o ineleggibilità, rispetto ai requisiti prescritti per la nomina, il difensore civico viene dichiarato decaduto dal consiglio comunale, a maggioranza dei componenti assegnati.
3. Il consiglio comunale può revocare l'incarico se il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia commesso gravi irregolarità e abusi, e ciò con la stessa maggioranza prevista dal comma precedente.
Art. 110
Sede, personale, indennità

1. All'ufficio del difensore civico devono essere assicurate le dotazioni umane e strumentali che si rendono necessarie ai fini del regolare e puntuale espletamento delle relative funzioni.
2. Al difensore civico compete la stessa indennità attribuita agli assessori, nonché il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, a condizione che siano preventivamente autorizzate ed impegnate dal competente organo dell'ente nei modi di legge.
Titolo VII
FINANZA, CONTABILITÀ E PATRIMONIO
Art. 111
Finanza e contabilità

1. Il Comune ai fini della gestione finanziaria e contabile si attiene alle leggi dello Stato e a quelle della Re gione che disciplinano fattispecie gestionali sottratte alla legislazione nazionale.
2. Il regolamento comunale di contabilità deve garantire l'efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie attraverso una puntuale e razionale disciplina dei metodi e dei criteri per la previsione delle entrate e delle spese, per la gestione delle risorse e per il controllo del l'attività finanziaria e contabile.
Art. 112
Esercizio della potestà tributaria

1. Nell'esercizio della potestà impositiva il Comune si attiene, oltre che ai precetti costituzionali vertenti in materia, ai principi e agli indirizzi fissati dalle leggi che disciplinano i singoli tributi.
2. La regolamentazione locale in materia di imposte, tasse, canoni e diritti di natura tributaria consegue finalità di razionalità, di equità e, a parità di condizioni, di uniformità di trattamento, fatte salve le agevolazioni accordabili, nell'ambito di specifiche previsioni legislative, con l'osservanza di modalità preventivamente regolamentate.
Art. 113
Atti fondamentali di previsione e di pianificazione tecnico-finanziaria

1. Il consiglio comunale approva gli strumenti di previsione, di programmazione e di pianificazione tecnico-finanziaria che la legge demanda alla sua competenza.
2. Gli strumenti di cui al precedente comma costituiscono atti fondamentali modificabili soltanto dallo stesso organo che li ha adottati.
3. L'assunzione di mutui o di prestiti obbligazionari che non siano già previsti in atti fondamentali approvati dal consiglio deve essere deliberata dal consiglio medesimo.
Art. 114
Organo di revisione economico-finanziario

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a un componente, un collegio di revisori composto da tre membri di cui:
a)  uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b)  uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c)  uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.
4. Il consiglio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del l'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il collegio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
6. I revisori dei conti nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti ai sensi di legge.
7. Per i requisiti soggettivi, la decadenza e la revoca dei revisori dei conti trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti in materia.
8. I revisori non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi.
9. L'incarico di revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico retribuito per conto e nell'interesse del Comune, salvo che l'incarico stesso non sia stato conferito da altri enti od organismi per finalità ispettive o peritali.
10. Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono:
a)  i consiglieri comunali e gli amministratori di enti, aziende, istituzioni e società costituite, partecipate o controllate dal Comune;
b)  i parenti fino al quarto grado, il coniuge, gli affini fino al secondo grado del sindaco, degli assessori, del segretario generale, del direttore generale e dei dirigenti;
c)  coloro che hanno in essere un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il Comune o con enti ed istituzioni dipendenti dal Comune;
d)  coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici, concessionari di opere e/o servizi comunali;
e)  coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con enti o con istituzioni dipendenti dal Comune;
f)  i dipendenti della Regione e i componenti del comitato regionale di controllo.
Art. 115
Valutazioni e controlli interni

1. L'amministrazione attiva controlli interni allo scopo di monitorare e di verificare il corretto esercizio delle funzioni gestionali nonché i risultati dell'attività amministrativa, sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità delle attività e dei servizi dell'ente.
2. Gli strumenti di verifica e di controllo interno, come definiti dai successivi articoli, vengono concepiti e gestiti nell'ottica di utilizzare le relative risultanze per migliorare l'organizzazione e la funzionalità dell'ente e l'efficienza dei servizi comunali attraverso l'introduzione di metodiche e tecniche gestionali che siano in grado di potenziare il livello di produttività del Comune e di garantire, nel contempo, la correttezza dell'azione amministrativa.
Art. 116
Controllo interno di gestione

1. Il controllo interno di gestione viene effettuato, secondo criteri procedurali adeguamente regolamentati, da apposito ufficio disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.
2. L'ufficio preposto al controllo interno di gestione è competente:
a)  a verificare la funzionalità dell'organizzazione del l'ente;
b)  a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
c)  a verificare l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità conseguiti nell'attività di realizzazione dei suddetti obiettivi;
d)  ad analizzare la qualità dei servizi erogati in relazione ai contratti e alle convenzioni stipulate dall'ente.
3. L'ufficio è tenuto a rassegnare al sindaco referti informativi periodici secondo le modalità fissate dal regolamento, che disciplina altresì ogni altra condizione operativa di dettaglio.
Art. 117
Controllo strategico e valutazione dei dirigenti

1. L'ente istituisce apposito nucleo operativo da preporre:
a)  alla valutazione e al controllo strategico al fine di verificare l'adeguatezza delle scelte amministrative e gestionali adottate per l'attuazione degli obiettivi programmati, pianificati o comunque definiti nonché al fine di accertare la congruenza tra gli obiettivi predefiniti e i risultati conseguiti, e di identificare, in tal sede, eventuali fattori ostativi, rimedi e responsabilità, sia nel corso dell'esercizio finanziario, sia a conclusione dello stesso;
b)  alla valutazione dell'attività dei dirigenti al fine di verificare, in conformità al disposto del precedente art. 65, 2° comma, e nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, la regolarità e la congruità delle attività esplicate dai dirigenti stessi per il conseguimento degli obiettivi gestionali loro assegnati assieme alle necessarie risorse finanziarie umane e strumentali.
2. La disciplina organizzativa e funzionale del nucleo di valutazione e di controllo previsto dal precedente comma può essere compresa nel regolamento degli uffici e dei servizi del Comune o può formare oggetto di separato regolamento di tipo organizzativo.
Art. 118
Patrimonio

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni, mobili e immobili, di cui dispone.
2. I beni comunali devono essere gestiti in conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari.
3. Tutti i beni, di qualsiasi natura, devono essere registrati negli inventari così come devono costituire oggetto di registrazione gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nel valore e nella consistenza dei beni comunali.
4. Gli inventari sono soggetti a revisione, di regola, ad ogni cambiamento del sindaco. Possono essere, però, disposte revisioni inventariali in qualsiasi tempo.
Art. 119
Contratti e convenzioni

1. Le procedure di scelta del contraente per l'appalto di lavori e per l'acquisizione di beni o di servizi sono disciplinate, nell'ambito delle specifiche disposizioni legislative, dal regolamento comunale dei contratti.
2. Le norme regolamentari devono garantire la regolarità e la trasparenza delle procedure negoziali in tutte le fasi in cui esse si esplicano, a prescindere dal metodo di scelta del contraente.
3. La determinazione a contrarre compete ai dirigenti che a tal fine sono tenuti ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 11, 1° com ma , sub lett. f) del presente statuto, può autorizzare o disporre l'affidamento a terzi di attività e/o di servizi mediante convenzione, quando il relativo rapporto, a motivo della particolare natura del rapporto stesso, del contraente, delle prestazioni e delle rispettive obbligazioni, implichi valutazioni tecniche e amministrative diverse da quelle giuridico-patrimoniali tipiche del contratto d'appalto.
5. Le convenzioni previste dal precedente comma, che non siano disciplinate da specifiche norme legislative, statutarie o regolamentari, soggiacciono a criteri procedurali improntati al principio della massima trasparenza nonché alla dimostrazione della congruità delle prestazioni a carico delle parti e della convenienza per l'ente ad accedere al "rapporto convenzionale".
Titolo VIII
ATTIVITÀ NORMATIVA DEL COMUNE
Art. 120
Statuto e successivo eventuale adeguamento

1. Lo statuto costituisce la massima espressione dell'autonomia normativa del Comune. Esso, nel rispetto dei principi costituzionali, stabilisce le norme fondamen tali dell'organizzazione dell'ente, attenendosi alla le gi slazione regionale in materia di ordinamento comunale, i cui principi costituiscono limite inderogabile.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi regionali che enunciano principi diversi o che comunque rendono inadeguate determinate norme statutarie comporta l'abrogazione di queste ultime.
3. Il consiglio comunale è tenuto ad adeguare, comunque, lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di cui al precedente comma.
Art. 121
Regolamenti comunali

1. I regolamenti di disciplina di materie e istituti previsti dallo statuto vengono approvati dal consiglio, ad eccezione di quelli vertenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune che competono alla giunta.
2. Per conseguire l'obiettivo di una maggiore armoniosità normativa, i regolamenti attuativi dello statuto, anche se approvati separatamente, possono essere trasfusi, previa deliberazione consiliare che disporrà anche gli adeguamenti sistematici e formali eventualmente oc correnti in un unico corpo regolamentare definito "testo unico" dei regolamenti di attuazione dello statuto.
3. Nel rispetto delle competenze di cui al precedente comma vengono emanati, inoltre, i regolamenti che si rendono necessari od opportuni per la disciplina di materie, attività e servizi di competenza del Comune, anche se non espressamente previsti dallo statuto.
4. I regolamenti comunali soggiacciono alle seguenti condizioni di carattere generale:
a)  devono avere carattere di generalità;
b)  non possono contenere disposizioni contrastanti con i principi costituzionali, con le leggi e con le norme dello statuto;
c)  non possono avere carattere di retroattività.
Art. 122
Approvazione dei regolamenti mediante procedimento misto

1. In conformità al disposto dell'art. 24, 3° comma, del presente statuto per l'approvazione dei regolamenti di competenza del consiglio può essere applicato il "procedimento misto" articolato nelle seguenti due fasi:
a)  esame della proposta di regolamento da parte della commissione consiliare competente per materia che procede, in seduta pubblica, all'approvazione dei singoli articoli, con gli eventuali emendamenti approvati dalla stessa commissione;
b)  rimessione del regolamento approvato dalla commissione consiliare nei singoli articoli al consiglio comunale per l'approvazione finale preceduta soltanto dalle dichiarazioni di voto, salvo che un quinto dei consiglieri assegnati non richieda, per iscritto, prima di porre in trattazione l'argomento, il riesame di uno o più articoli del regolamento.
2. Prima della conclusione della fase procedurale prevista dal precedente comma sub lett. a),  un quinto dei consiglieri, la maggioranza dei membri della competente commissione consiliare e la giunta possono richiedere che la proposta venga rimessa al consiglio per essere discussa ed approvata con il procedimento ordinario.
3. La procedura mista prevista dal presente articolo può essere applicata anche per l'approvazione di proposte di deliberazione obiettivamente complesse in relazione all'articolazione del dispositivo o alla documentazione che ne costituisce parte integrante.
Art. 123
Pubblicazione e raccolta dei regolamenti

1. I regolamenti, dopo l'esecutività della deliberazione che ne dispone l'approvazione, sono pubblicati all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.
2. I regolamenti vengono resi noti alla cittadinanza attraverso adeguate forme di pubblicità e vengono acquisiti, in ordine cronologico, nella "raccolta ufficiale" dei regolamenti comunali, a libera visione di chiunque ne abbia interesse.
Titolo IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 124
Abrogazione precedente statuto

1. L'entrata in vigore del presente statuto determina l'abrogazione integrale dello statuto approvato con deliberazione consiliare finale n. 6 del 7 gennaio 1993 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 25 settembre 1993.
Art. 125
Adeguamento regolamenti

1. I regolamenti adottati in forza della precedente normativa statutaria saranno adeguati al contenuto delle leggi sopravvenute e delle nuove norme statutarie entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Nelle more dell'adeguamento previsto dal precedente comma le norme regolamentari contrastanti o comunque incompatibili con leggi sopravvenute o con il presente statuto saranno disapplicate.
Art. 126
Adeguamento composizione giunta

1. L'adeguamento della composizione della giunta, in relazione all'art. 33 dello statuto, dovrà avvenire entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Nelle more dell'adeguamento previsto dal precedente comma la giunta si considera regolarmente composta.
Art. 127
Verifica attuazione dello statuto

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione dello statuto e di sovrintendere, in particolare, alla stesura dei regolamenti che hanno rilevanza statutaria e all'attuazione delle misure organizzative e degli istituti disciplinati dallo statuto stesso, il consiglio comunale istituisce apposita commissione permanente fissandone i criteri di composizione e di funzionamento, nonché le competenze di dettaglio estensibili anche alle proposte di modifica dello statuto, con la stessa deliberazione istitutiva della commissione.
2. La commissione ogni semestre presenta al con siglio una relazione esplicativa degli adempimenti eseguiti per l'attuazione dello statuto e di quelli ancora da espletare per l'integrale applicazione delle previsioni statutarie.
3. La commissione cessa le sue funzioni quando dalla relazione prevista dal precedente comma emergerà la completa attuazione dello statuto.
Art. 128
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto, dopo il controllo da parte del competente organo regionale, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'in terno e all'Assessorato regionale degli enti locali.
2. Lo statuto stesso entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
(2002.5.266)
Torna al Sommariohome





Statuto del Comune di Menfi. Modifiche



Allo statuto del comune di Menfi, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 4 febbraio 1995, con deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 28 novembre 2001, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 3 gennaio 2002, sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 1

Aggiungere alla fine del 2° comma:
"Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune".
Aggiungere il 4° comma:
"Il comune di Menfi riconosce, altresì, la festività di San Giuseppe, che si svolge tra la 1ª e la 2ª domenica di agosto di ogni anno, come ricorrenza storica legata al ritorno degli emigranti".
Art. 3

Al comma 1° dopo le parole: "sociale ed economico" aggiungere le parole: "nonché la sicurezza della comunità".
Aggiungere alla fine del 2° comma:
"Promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti".
Aggiungere alla fine del 3° comma:
"Adotta, autonomamente o di concerto con altri enti e/o associazioni, tutte le iniziative necessarie o utili per la tutela dell'infanzia".
Al comma 4°: sostituire le parole "le strutture socio sanitarie" con le parole: "mantenendo e migliorando le attuali strutture socio sanitarie esistenti".
Art. 4

Aggiungere alla fine del 6° comma "e successive modifiche";
-  al comma 7° sostituire "approvazione" con "esecutività";
-  al comma 8° dopo "pubblicati all'albo pretorio" radiare "per almeno 90 giorni".
- al comma 9° dopo "al sindaco" aggiungere "e ai dirigenti".
Art. 5

Aggiungere alla fine del 1° comma la lettera "p) la tutela del contribuente, nel rispetto dei principi ispiratori della legge 212/00, in tema di Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente".
Aggiungere un comma e riformulare lo stesso articolo iscrivendo prima le seguenti modifiche:
"Il comune riconosce e promuove come valori fondamentali ed essenziali quelli riferentesi al lavoro ed allo sport"; e apportare al 1° c° le seguenti modifiche: alla lettera d) dopo la parola "emarginazione" aggiungersi le parole "alcolismo e tossicodipendenza"; alla lettera g) dopo le parole "cura ed assistenza" aggiungersi le parole: "riconoscendo gli stessi soggetti depositari delle arti e tradizioni della nostra comunità"; alla lettera I) dopo le parole "territorio comunale" aggiungersi le parole; "che siano in regola con le norme nazionali in tema di diritto di soggiorno"; dopo il contenuto della lettera p) propone d'inserire la lettera q) recante: "la formazione professionale nell'ambito delle proprie prerogative".
Art. 7

Radiare alla fine del comma 2° "e successive modifiche ed integrazioni" ed aggiungere "modificata e integrata con leggi regionali n. 26/93, 35/97, 25/00".
Art. 8

Al comma 1° dopo "la verifica" aggiungere "delle condizioni di", radiare "della";
- al comma 4° sostituire il contenuto della lettera "d)" con "coordina l'attività delle commissioni consiliari";
- al comma 4° il contenuto della lettera e): "apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni" transita alla lettera g), mentre la lettera e) recita: "convoca e presiede la conferenza dei capigruppo secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento";
- comma 4° il contenuto della lettera f): "ha facoltà, qualora ne ricorrano le circostanze, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio e di limitare l'accesso del pubblico" transita alla lettera "h)".
Alla lettera h) sostituire "qualora ne ricorrano le circostanze" con "nei modi previsti dal regolamento". Radiare "o rinviare". Sostituire "limitare" con "escludere".
Aggiungere dopo la parola "pubblico": "nei casi in cui la legge prevede che i lavori si svolgano in seduta a porte chiuse".
La lettera "f)" recita: "assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio".
Aggiungere la lettera i): "autorizza le missioni dei consiglieri comunali".
Alla fine dell'art. 8 aggiungere "Per l'espletamento delle suddette funzioni viene istituito l'ufficio di presidenza, al quale vengono assegnate due o più unità poste alle dirette dipendenze del presidente. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e le risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alle funzioni proprie e del consiglio comunale".
Art. 9

Radiare dalla rubrica: "Competenze e". Al comma 1° sostituire "statuarie" con "del presente statuto".
Alla fine del comma 6° aggiungere "In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte, all'esterno degli edifici ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione europea e quella della Regione siciliana".
Al comma 8° radiare tutto il contenuto per essere sostituito come appresso: "Il consiglio comunale è convocato dal presidente su propria iniziativa, o, su richiesta di un quinto dei consiglieri, o, su richiesta del sindaco. In questi due ultimi casi la riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta".
Alla fine del comma 9° radiare: "eletti con il sistema maggioritario".
Aggiungere l'art. 9 bis come appresso:
"Art. 9 bis
Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio ha competenza limitatamente ai se-guenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per il quale adotta i criteri generali;
b) i programmi, le relazioni previsionali, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le variazioni tra gli interventi del bilancio, l'esercizio provvisorio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del C.C., l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al comune di beni e servizi a carattere continuativo;
i) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gare diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture, nei limiti e con le modalità previsti nel regolamento dei contratti;
k) verifica equilibri di bilancio;
l) elezione organo di revisione e contestuale impegno di spesa;
m) riconoscimento debiti fuori bilancio;
n) modifica del gettone di presenza dei consiglieri e dell'indennità del presidente e del vice presidente nel rispetto delle leggi regionali vigenti;
o) convalida dei consiglieri eletti e surroga;
p) schemi di convenzione per lo svolgimento dei servizi sociali;
q) trasformazione in S.p.A. di aziende speciali;
r) dichiarazione di prevalente interesse pubblico di opere acquisite al patrimonio del comune".
Aggiungere l'art. 9 ter:
"Art. 9 ter
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni e ne cura le verbalizzazioni.
2. Nel caso in cui il segretario si debba allontanare dalla sala consiliare è sostituito nelle funzioni dal vicesegretario, che lo sostituisce anche in caso di assenza o impedimento.
3. Nelle deliberazioni adottate dal consiglio oltre all'indicazione dell'oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, debbono essere inserite sinteticamente le dichiarazioni dei singoli consiglieri intervenuti nel dibattito nonché tutti i fatti che determinano turbativa dei lavori consiliari o che hanno comunque rilevanza procedurale.
4. Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal consiglio comunale devono essere sottoscritte dal presidente, dal segretario e dal consigliere anziano.
5. Il consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento".
Art. 10

Al comma 1° sostituire: "appena viene adottata dal consiglio la" con "con l'adozione della".
Al comma 4° sostituire: "interviene" con "partecipa". Aggiungere dopo "previste" "dal presente statuto". Aggiungere alla fine del comma: "Nel computo delle sedute non si tiene conto delle prosecuzioni, degli aggiornamenti, né di quelle urgenti né dei consigli comunali aperti. Si considerano giustificate le assenze per le quali i consiglieri hanno prodotto certificazione medica o per le quali hanno dato comunicazione al presidente personalmente o tramite altro membro del consiglio e ne viene dato atto in apertura dei lavori. A tal riguardo il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non potrà essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato".
Aggiungere l'art. 10 bis:
"Art. 10 bis
Obbligo di astensione

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi propri, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado".
Art. 11

Integrare l'art. 11 con il seguente comma 2°:
"I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre consiglieri fatta eccezione per quei consiglieri che hanno rappresentanti del proprio partito di appartenenza eletti all'ARS".
Al comma 3° dopo le parole "dei gruppi" aggiungersi le parole:
"In assenza di comunicazione, il presidente del consiglio provvederà ad iscriverli d'ufficio in gruppi misti di maggioranza o di minoranza".
Art. 12

Al comma 1° sostituire "costituire" con "istituire"; sostituire "il numero dei membri e le competenze" con: "con apposito regolamento, il numero dei componenti, secondo un criterio di rappresentanza proporzionale alla consistenza di ciascun gruppo, le competenze, le modalità di funzionamento";
-  al comma 2° sostituire: "nominare" con "istituire";
-  aggiungere alla fine del comma 3° "Alla stessa è attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia";
-  comma 4° sostituire: "Il regolamento stabilisce la nomina e il funzionamento delle commissioni consiliari" con "Il funzionamento delle commissioni è disciplinato da apposito regolamento. I componenti delle commissioni consiliari sono nominati dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari";
-  aggiungere il comma 6°: "Su invito del presidente, partecipano alle sedute delle commissioni i dirigenti responsabili delle materie sottoposte all'esame e al parere delle commissioni medesime";
-  aggiungere il comma 7°: "Ai componenti delle commissioni e ai membri delle conferenze dei capi gruppo e degli organismi di pari opportunità previsti dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di permessi, licenze e indennità. La relativa disciplina è stabilita dal regolamento".
Art. 13

Al comma 1° sostituire: "una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare." con "commissioni di indagine, definendone l'oggetto e il termine per riferire all'assemblea".
Al comma 2° sostituire: "in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare." con "con criterio proporzionale".
Al comma 4° dopo "il segretario" aggiungere "i dirigenti".
Aggiungere l'art. 13 bis come appresso:
"Art. 13 bis
Organismi non indispensabili

1. Nel rispetto dei principi ispiratori dell'art. 41 legge n. 449/97 ed in ottemperanza al parere n. 16662 del 22 settembre 2000 dell'ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, sono soppressi tutti gli organismi collegiali operanti nel comune di Menfi.
2. Sono fatte salve, in quanto previste da leggi speciali, le seguenti commissioni:
a) commissione ex art. 5 legge n. 178/76;
b) commissione comunale per il commercio su aree pubbliche (legge regionale n. 18/95 mod. con legge regionale n. 2/96)".
Art. 14

Alla fine del comma 1° aggiungere: "e ai dirigenti secondo le rispettive competenze".
Al comma 2° sostituire: "dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento" con "possono essere disciplinate da un regolamento o da direttive interne".
Art. 16

Al comma 1° radiare:
"Il Sindaco è eletto sulla base del proprio programma politico dai cittadini aventi i requisiti di legge ed è espressione diretta dell'intera popolazione di Menfi." e sostituire con "Il sindaco è espressione diretta della popolazione di Menfi".
Il comma 2° recita:
"È eletto sulla base del proprio programma politico da tutti i cittadini aventi i requisiti di legge". Alla fine del comma 2° aggiungere "contestualmente all'elezione del consiglio comunale".
Aggiungere il comma 3°:
"Presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana".
Aggiungere il comma 4°:
"Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla".
Art. 17

Radiare dalla rubrica "competenze".
Al comma 1° sostituire: "e la rappresenta legalmente" con "ha la rappresentanza generale dell'ente ed ha legittimazione attiva e passiva".
Radiare il comma 2° e sostituire con "Il sindaco può delegare l'esercizio al direttore (generale o ai dirigenti). La delega può prevedere la facoltà di rappresentare in giudizio l'ente, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti".
Aggiungere l'art. 17 bis: "Competenze".
Il contenuto del comma 2° art. 17 transita al comma 1° dell'Art. 17 bis, con le seguenti modifiche ed integrazioni:
-  al comma 1° il contenuto della lettera e): "designa, nomina e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati" transita alla lettera f), aggiungendo alla fine: "Non può nominare a tali finalità il proprio coniuge o parenti e affini entro il secondo grado".
La lettera e) così recita: "approva gli accordi di programma e li stipula".
A sua volta il contenuto della lettera f): "nomina esperti estranei all'amministrazione" transita alla lettera h), aggiungendo alla fine: "per l'espletamento di attività connesse alle materie di sua competenza, mediante conferimento di incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego. Il numero di tali incarichi non può essere superiore a due. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente.
Il contenuto della lettera g) transita alla lettera K). Alla fine della lettera k) sostituire "materia di interessi comunali" con "materie di interesse comunale".
La lettera g) recita: "convoca i comizi per i referendum comunali";
Art. 17 bis

Aggiungere in coda altresì le lettere i), j), l) - oo) come appresso:
i) attribuisce incarichi dirigenziali in mancanza di specifiche professionalità all'interno dell'ente, mediante ricorso al contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
j) attribuisce incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
l) nomina il responsabile degli uffici e dei servizi;
m) compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale le indagini e le verifiche amministrative sul-l'attività del comune;
n) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;
o) nomina l'economo su proposta del dirigente responsabile del servizio competente;
p) nomina i componenti degli organi consultivi del comune;
q) nomina i componenti della commissione giudici popolari;
r) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
s) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
t) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune;
u) sovrintende il corpo di polizia municipale;
v) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
w) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
x) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica;
y) emette ordinanze di acquisizione di aree ai sensi della legge n. 433/91;
z) autorizza la partecipazione ai corsi di formazione fuori dal territorio della Regione;
aa) verifiche di cassa straordinaria alla scadenza del mandato;
bb) nomina le commissioni di appalto e di concorso;
cc) nomina la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa;
dd) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
ee) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
ff) assume, quale autorità comunale di protezione civile, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione siciliana quando la calamità naturale o l'intervento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto;
gg) promuove indagini e verifiche amministrative sul l'attività dei servizi e degli uffici;
hh) trasmette annualmente al consiglio una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti nominati;
ii) individua i componenti del servizio ispettivo di cui all'art 1, comma 62, legge n. 662/96;
jj) nomina il nucleo di valutazione e i componenti del servizio di controllo di gestione interno;
kk) individua i collaboratori e costituisce gli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della giunta o degli assessori;
ll) nomina il responsabile del procedimento ed il coordinatore dei lavori pubblici;
mm) autorizza le missioni per gli assessori, segretario generale, direttore generale e per gli esperti;
nn) nomina e revoca il direttore generale, previa deliberazione della giunta;
oo) nomina e revoca il segretario generale secondo la normativa vigente in materia.
- Aggiungere l'art. 17 ter:
"Art. 17 ter
Attribuzioni nei servizi di competenza statale

Il sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di edilizia, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto".
Art. 18

Sostituire la rubrica "Referendum sulla rimozione del sindaco" con "Mozione di sfiducia".
Radiare i commi 2 e 3:
1. Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, non può essere presentata mozione di sfiducia.
2. Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.
3. La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali.
e sostituire con:
1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei componenti il consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, ne consegue la cessazione dalla carica degli organi del comune e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente.
3. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni, che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
4. Le elezioni congiunte degli organi dei comuni si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Nell'ipotesi di ricorso ad elezioni congiunte per anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, l'elezione si svolge nel turno elettorale dell'anno di ricorrenza ove la definizione dei provvedimenti certativi intervenga entro i termini per l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni.
Dividere l'art. 19: "Ruolo e competenze" in due articoli: art. 19 "Composizione e ruolo" e art. 19 bis "Competenze".
Art. 19

Al comma 1° sostituire "sei" con "sette".
Aggiungere alla fine del comma 2° "e dal presente statuto".
Al comma 4° aggiungere dopo "difensore civico" "ove nominato, i dirigenti". Alla fine del suddetto comma aggiungere "nelle materie di competenza".
Aggiungere l'art. 19 bis:
"Art. 19 bis
Competenze

1. La giunta è competente nelle materie appresso indicate:
a) tutti i contratti in generale quando la scelta del contraente implica valutazioni discrezionali;
b) indice i concorsi per l'assunzione di personale;
c) autorizzazione ad agire e a resistere in giudizio e conferimento dei relativi incarichi.
La giunta, inoltre:
d) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale;
e) riferisce semestralmente al consiglio comunale sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
f) riferisce annualmente al consiglio comunale, preliminarmente all'esame del bilancio di previsione, sul-l'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta alla giunta, in particolare:
a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale;
b) predisporre i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici e le relative varianti, le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano regolatore generale ed il relativo schema di massima, i programmi annuali e pluriennali di attuazione e le eventuali deroghe;
3. Nell'esercizio dell'attività di amministrazione e di gestione, spetta alla giunta:
a) approvare il piano esecutivo di gestione, su proposta del direttore generale;
b) approvare i progetti, i programmi esecutivi e i disegni attuativi dei programmi approvati dal consiglio;
c) approvare l'albo dei fornitori e degli appaltatori per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata o cottimo fiduciario;
d) approvare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
e) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
f) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
g) approvare il programma delle assunzioni di personale;
h) adotta i provvedimenti di licenziamento del personale;
i) esprimere parere sulla nomina e revoca del direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al segretario generale;
j) disporre gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute e le concessioni, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione di beni mobili ed immobili;
k) determinazione dell'ambito territoriale entro cui effettuare le gare per lo svolgimento dei servizi sociali;
l) adottare i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
m) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
n) prelevamento dal fondo di riserva;
o) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
p) delibera la sottoscrizione delle quote di capitale in società a cui l'ente pubblico partecipa con carattere minoritario;
q) approva le linee di indirizzo per transigere;
r) la variazione o conferma della pianta organica delle farmacie; indirizzo in ordine ai ricoveri di anziani e minori".
Aggiungere l'art. 20 bis:
"Art. 20 bis
Obbligo di astensione

1. Al sindaco e agli assessori comunali si applicano le disposizioni in tema di obbligo di astensione di cui al precedente art. 10 bis".
Art. 21

Alla fine del comma radiare "(legge regionale n. 128 del 15 dicembre1982)".
Art. 22

"Dimissioni e cessazione del sindaco e degli assessori" dopo "cessazione" aggiungere "della carica".
Aggiungere il capo IV bis "Dirigenza" artt: 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies:
"Art. 22 bis
Autonomia organizzativa

1. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
2. Nel rispetto dei limiti di cui sopra, possono essere istituite figure dirigenziali per la direzione di una o più aree".
"Art. 22 ter
I dirigenti

1. Il dirigente preposto a una o più aree risponde dell'andamento dei rispettivi settori e coordina i singoli servizi per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.
2. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'at-tuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, nonché della buona conservazione del materiale in dotazione.
3. I dirigenti adottano tutti gli atti attribuiti alla loro competenza e quanto altro non compete alla funzione di indirizzo politico e amministrativo e ne rispondono direttamente agli organi dell'ente; sono, inoltre, responsabili dei risultati dell'azione amministrativa agli stessi imputabili.
4. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione del-le risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecni-ca, di decisione e di direzione".
"Art. 22 quater
Competenze dei dirigenti

1. Nel rispetto del principio di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo da un lato e gestione amministrativa dall'altro, sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale quando la scelta del contraente non implica valutazioni discrezionali e nel rispetto dei limiti, criteri e modalità stabiliti dalla giunta con provvedimenti a contenuto generale;
j) l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
k) l'affidamento dell'incarico di messo comunale a dipendenti comunali di ruolo;
l) determinazione a contrarre per le modalità di scelta del contraente per l'appalto di opere pubbliche, forniture e servizi;
m) l'approvazione degli atti di collaudo o il certificato di regolare esecuzione di opere pubbliche, nonché di regolare fornitura di beni e servizi;
n) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
o) gli atti di transazione sulle linee di indirizzo deliberate dalla giunta;
p) l'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni;
q) le determinazioni di affidamento dei servizi sociali in convenzione in ottemperanza agli indirizzi della giunta;
r) la rescissione dei contratti di appalto;
s) l'assunzione dei mutui previsti in bilancio o in sede di approvazione di programmi o progetti a carattere generale;
t) i ricoveri di anziani e minori;
u) l'autorizzazione del cambio di destinazione d'uso;
v) le sanzioni e le ordinanze in materia commerciale;
w) gli atti di proroga previsti dall'art. 24, legge regionale n. 21/85;
x) il ricorso al cottimo fiduciario;
y) le dichiarazioni di terzo di cui all'art. 547 del c.p.c. ovvero la delega ad un componente dell'ufficio a rendere la dichiarazione;
z) le anticipazioni all'economo;
aa) l'approvazione del rendiconto economato".
"Art. 22 quinquies
Responsabili dei servizi

1. Anche in deroga a ogni diversa disposizione, le funzioni di cui all'articolo precedente possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco o del dirigente responsabile, ai responsabili degli uffici o dei servizi.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 possono essere assegnate indennità di funzione, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio.
3. Per la copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione è consentito, con provvedimento del sindaco, in mancanza di specifiche professionalità all'interno dell'ente, il ricorso al contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire".
Radiare l'art. 22 sexies.
Art. 23

Il contenuto del comma 1° transita al comma 2° con le seguenti modifiche ed integrazioni:
-  al comma 2°, lett. a), sostituire "dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali avvalendosi della collaborazione dei dipendenti addetti alle aree dei servizi." con "cura l'istruttoria sulle delibere di indirizzo";
-  lett. f) sostituire "adotta provvedimenti concernenti i congedi ordinari e straordinari dei dipendenti" con "cura la diffusione agli uffici di leggi, regolamenti etc. concernenti i singoli servizi";
-  lett. h) sostituire "provvede" con "sovrintende" sostituire "tiene lo" con "alla tenuta dello".
Il contenuto del comma 2° transita al comma 3°.
Il comma 1° recita: "Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e tutto quanto riguarda la gestione dell'ente per il raggiungimento degli scopi secondo principi di efficacia ed efficienza.
Aggiungere gli artt. 24 bis e 24 ter come appresso:
"Art. 24 bis
Direttore generale

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta, può attribuire le funzioni al segretario generale.
2. Il sindaco, ove si avvalga della facoltà di nominare il direttore generale, contestualmente al provvedimento di nomina, impartisce le direttive circa gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente in materia di organizzazione, in materia economico - finanziaria e di gestione dei servizi da assegnare al direttore generale ed i poteri di quest'ultimo, fermi restando i poteri del segretario generale in ordine alle funzioni di garanzia della legittimità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa che la legge attribuisce al medesimo.
3. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni e studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle determinazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.
4. Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente.
5. Decide, su delega del sindaco, in ordine ai ricorsi gerarchici ovvero gli atti per i quali sono ammessi i ricorsi in opposizione.
6. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il sindaco.
7. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili dei servizi che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
8. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di gravi inadempienze.
9. Autorizza la partecipazione ai corsi di formazione.
10. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
11. Compete, in particolare, al direttore generale la predisposizione di un piano generale dei servizi comprensivo delle proposte di organizzazione e di gestione degli stessi, nonché del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. l97 del decreto legislativo n. 267/00, come presupposto del sistema di controllo di gestione, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del predetto decreto legislativo n. 267/00, coordinando l'attività propositiva dei responsabili dei servizi.
12. Ai fini di cui ai commi precedenti al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente".
"Art. 24 ter
Autotutela

1. Gli organi del comune, elettivi e gestionali, nell'esercizio delle rispettive competenze, possono disporre, in forza dell'autotutela, il ritiro dei propri atti illegittimi o inopportuni o su ricorso amministrativo ovvero in sede di riesame d'ufficio dell'atto (annullamento, revoca, abrogazione).
2. L'atto di ritiro deve essere adottato con le stesse forme e con le stesse modalità procedimentali previste per l'atto da ritirare.
3. Lo stesso deve contenere adeguata motivazione in ordine alle esigenze di interesse pubblico che si intendono soddisfare.
4. L'atto di ritiro è esecutorio.
Art. 27

Al comma 2 dopo le parole "dal consiglio comunale," aggiungersi le parole: "previo avviso a mezzo bando pubblico, scelto tra una rosa di candidati che ne hanno fatto domanda"; radiare di seguito tutte le parole da: "tra" a "consiglieri".
Art. 28

Radiare il comma 7 e sostituirlo con: "La carica di difensore civico è svolta a titolo gratuito. Per il funzionamento dell'ufficio, su corrispondente previsione di bilancio, sono attribuite le risorse necessarie per le spese di funzionamento. Al difensore civico, per la carica, viene corrisposto un gettone per ogni effettiva presenza e per un massimo di due giorni settimanali, pari a quello corrisposto ai consiglieri nelle funzioni di componenti le commissioni consiliari".
Art. 29

Radiare tutto il comma 4.
Art. 33

Comma 3° sostituire "possono" con "devono"; sostituire "consultazioni anche per particolari settori di popolazione o territoriali, mediante questionari, indagini, assemblee, udienze" con "referendum consultivi e possono essere previsti altri tipi di referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini (1000 firme)".
Art. 37

Al comma 2°, dopo le parole "le comunicazioni ai cittadini sono affisse" radia le parole: "a cura del dirigente competente per materia".
Art. 40

Al comma 3° radiare "anche".
Art. 41

Al comma 1: sostituire "sarà definita dal regolamento degli uffici dei servizi e dal regolamento della dotazione organica che saranno approvati entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto" con "è definita dal regolamento degli uffici e dei servizi, di competenza della giunta, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio".
Art. 41

Al comma 2°: sostituire "saranno" con "sono".
Art. 47

Sostituire il comma 1°: "I pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 sono resi dal dipendente che è preposto all'ufficio o da chi formalmente lo sostituisce, anche se non rivestano la qualifica di funzionari, fermo restando in questo caso, la loro rilevanza interna al procedimento." con "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile".
Sostituire il comma 2°: "In mancanza del responsabile dell'ufficio o di chi lo sostituisce, i pareri in ordine alla regolarità debbono essere resi dal segretario comunale". Con "In assenza del responsabile del servizio, il parere è reso da chi lo sostituisce formalmente".
Al comma 4°: radiare "mentre quelli relativi ad elezioni, convalida, e per gli altri di natura politica o procedimento che non comportino o modifichino impegni di spesa od oneri anche indiretti, sarà sufficiente solo il parere di leggittimità, che potrà essere espresso anche nel corso della seduta consiliare." Con "nonché per gli atti di natura politica".
Al comma 5°: aggiungere dopo "altri atti deliberativi" "l'iniziativa della proposta compete". Alla fine del comma aggiungere "secondo le rispettive competenze".
Al comma 7°: sostituire "proponga" con "propone".
Art. 53

Sostituire la rubrica "Finanze locali" con "Finanza locale".
Art. 55

Al comma 1°: sostituire "La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolato per programmi e servizi, predisposto dalla giunta in base alle direttive e agli indirizzi elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente" con "L'ordinamento finanziario e contabile del comune si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia".
Il contenuto del comma 2° "Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti" transita al comma 5°.
Aggiungere i commi: 2-3 -4 e 6 come appresso:
"2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità ed integrità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.
4. Il bilancio e suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura in modo dettagliato ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.
6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari".
Aggiungere gli artt. 56 bis - 56 ter - 56 quater - 56 quinquies e 56 sexies come appresso:
"Art. 56 bis
Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio comunale elegge con voto limitato a un componente, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta".
"Art. 56 ter
Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'or-gano esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi del-l'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dal dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e delle comunità montane e delle unioni di co-muni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso".
"Art. 56 quater
Limiti all'affidamento di incarichi

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (34/b), con la quale il soggetto attesta il rispetto nei limiti di cui al comma 1°".
"Art. 56 quinquies
Funzioni

1. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Su incarico dell'amministrazione può essere chiamato ad approfondire tematiche di particolare interesse (IRAP).
4. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio".
"Art. 56 sexies
Compenso dei revisori

1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo precedente.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dal consiglio comunale dell'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina".
Aggiungere l'art. 57 bis:
"Art. 57 bis
Procedura di approvazione dello statuto

Il presente statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati".
Art. 58

Sostituire il comma 1°: "Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi" come appresso: "Lo statuto, espletato il controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune."
- radiare il contenuto dei commi 3 e 4 come appresso:
3. "Il sindaco invia lo statuto, munito di certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti".
4. "Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione".
- il contenuto dei commi 5 e 6 transita ai commi 3 e 4 come appresso:
"3. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini".
Art. 59

Sostituire il comma 1°: "Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta dalla legge regionale n. 48/91" con "Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui al precedente articolo 57 bis".
Radiare il comma 3.
(2002.4.196)
Torna al Sommariohome





Statuto del Comune di Torrenova. Modifica




Allo statuto del comune di Torrenova, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'11 settembre 1993, con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 27 novembre 2001, divenuta esecutiva in data 9 febbraio 2002 per decorrenza dei termini dall'invio all'organo di controllo, è stato modificato il 1° comma dell'art. 20 nel modo seguente: La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da cinque assessori.
(2002.7.412)


Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 2 -  69 -  74 -  64 -  5 -  38 -