REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 MARZO 2002 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 17 gennaio 2002.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 25 gennaio 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 9 gennaio 2002.
Elenco delle imprese ammesse al contributo una tantum previsto dall'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 ed elenco delle ditte escluse  pag.

Assessorato degli enti locali

DECRETO 22 febbraio 2002.
Modifiche al decreto 9 gennaio 2001, relativo a criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali  pag.

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 21 dicembre 2001.
Approvazione del programma regionale di spesa, per l'anno 2001, relativo ad interventi per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi e per il consolidamento e trasferimento di abitati situati in zone franose  pag. 10 

Assessorato della sanità

DECRETO 15 gennaio 2002.
Conversione in euro delle tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private del servizio sanitario regionale.
  pag. 12 

DECRETO 23 gennaio 2002.
Dichiarazione del territorio di Buccheri quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag. 20 


DECRETO 23 gennaio 2002.
Dichiarazione del territorio di Militello Val diCatania quale comune sotto restrizione per Blue tongue.  pag. 21 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 18 gennaio 2002.
Integrazione del decreto 28 dicembre 1999, concernente approvazione del piano regolatore generale del comune di Pedara  pag. 22 


DECRETO 18 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare in territorio del comune di Sinagra  pag. 23 


DECRETO 23 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idro geologico relativamente al centro abitato del comune di Maletto  pag. 24 


DECRETO 23 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di Raddusa  pag. 28 


DECRETO 23 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Troina  pag. 30 


DECRETO 24 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto relativo alla sistemazione a verde di un'area nel comune di Acireale.  pag. 30 

DECRETO 24 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di una caserma dei carabinieri nel comune di Acireale  pag. 31 


DECRETO 24 gennaio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando  pag. 32 


DECRETO 24 gennaio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Catania  pag. 34 


DECRETO 24 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto dell'Enel, Distribuzione S.p.A., per la costruzione di una cabina primaria nel comune di Mascali  pag. 35 


DECRETO 24 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto delle Ferrovie dello Stato relativo alla realizzazione di opere nella linea ferroviaria Roccapalumba-Porto Empedocle  pag. 37 


DECRETO 24 gennaio 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Tortorici  pag. 38 


DECRETO 31 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato del comune di Calascibetta.   pag. 39 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 24 gennaio 2002.
Procedure per la presentazione della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 2001 per i servizi di trasporto pubblico di linea.
  pag. 40 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Misura 4.07 "Insediamento giovani agricoltori" - Integrazioni e modifiche  pag. 46 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Espropriazione ed occupazione definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di alcuni immobili ubicati nell'area archeologica della Valle dei Templi  pag. 48 

Assessorato dell'industria:
Permesso di ricerca di acque minerali denominato Carcaci alla società Platani Rossino s.r.l., con sede in Castronovo di Sicilia  pag. 48 

Assessorato dei lavori pubblici:
Concessione di un finanziamento al comune di Prizzi per l'esecuzione di lavori  pag. 48 
Concessione di un finanziamento al comune di Valledolmo per l'esecuzione di lavori di consolidamento di una strada  pag. 48 
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Roccalumera  pag. 48 
Concessione di un finanziamento al comune di Bisacquino per lavori di consolidamento di una strada  pag. 48 
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Scaletta Zanclea  pag. 48 
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di S. Teresa Riva  pag. 49 
Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Butera  pag. 49 
Concessione di un finanziamento al comune di Valledolmo per lavori di consolidamento del movimento franoso di una strada  pag. 49 

Concessione di un finanziamento al comune di Valledolmo per lavori di consolidamento del centro abitato.
  pag. 49 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di un componente della Commissione regionale I.N.P.S.  pag. 49 
Avviso relativo alla graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 2.04 Asse II "Risorse culturali".  pag. 49 
Avviso relativo alla graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 3.11 Asse III "Sostegno al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari"  pag. 49 
Avviso relativo alla graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 5.03 Asse V "Promozione dell'integrazione sociale"  pag. 49 
Avviso relativo alla graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 3.13 Asse III "Formazione per la ricerca".   pag. 49 

Assessorato della sanità:
Sospensione del riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività alla ditta Drago Sebastiano di Drago Giuseppe, con sede in Siracusa  pag. 49 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la detenzione di specialità medicinali per uso umano  pag. 50 
Affidamento alla d.ssa Anna Crisafi della direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione della società Enrico Mollica Medicinali S.p.A., con sede in Messina  pag. 50 
Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.   pag. 50 
Revoca del numero di identificazione assegnato al deposito della ditta Real Carni s.r.l., sito nel comune di S. Alessio Siculo  pag. 50 
Revoca del riconoscimento conferito al deposito frigorifero di carni rosse della ditta Caimex s.r.l., con sede in Randazzo  pag. 50 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Acireale e inclusione della stessa nel patrimonio disponibile della Regione  pag. 51 
Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera  pag. 51 
Provvedimenti concernenti cave  pag. 51 
Nulla osta alla società Snam Gestione Rete Italia S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto nel comune di Ragusa  pag. 51 
Nulla osta al progetto relativo alla costruzione di un guado per l'attraversamento di un torrente nel comune di Caltavuturo  pag. 51 
Giudizio di compatibilità ambientale per opere di difesa dell'abitato di Porto Empedocle  pag. 52 
Nulla osta al progetto relativo a lavori di sistemazione idrico-territoriale nel campo di Nizza di Sicilia  pag. 52 
Nulla osta al comune di Savoca per il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento per instabilità del centro e sistemazione idraulica  pag. 52 

CIRCOLARI
Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 18 gennaio 2002, n. 1.
Accesso alla qualifica dirigenziale (art. 28, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993)  pag. 52 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 20 febbraio 2002, prot. n. 10616.
P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Complemento di programmazione - Misura 1.07 (ex 1.2.1.a) - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture per la Provincia di Caltanissetta  pag. 53 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Presidenza

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 58 


CIRCOLARE COMMISSARIALE 4 febbraio 2002, prot. n. 1177.
Interventi per la realizzazione di infrastrutture fognarie e depurative finanziati dal Commissario delegato per la tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione  pag. 58 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato della sanità

DECRETO 28 gennaio 2002.
Conversione in euro delle tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private del Servizio sanitario regionale di cui al decreto 11 dicembre 1997 e successive modifiche.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 17 gennaio 2002.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed in particolare l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i decreti n. 34 del 29 aprile 1999 e n. 197 del 28 dicembre 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999 e n. 8 del 25 febbraio 2000;
Viste le istanze, pervenute per il tramite della Federazione italiana tabaccai, dei sigg. Trovato Rosaria, Marchese Giuseppe e Marcinnò Giacomo, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-06867/01 del 18 ottobre 2001, LRV-30-04525/01 del 3 agosto 2001, LRV-30-04179/01 del 20 luglio 2001 della società Lottomatica, con le quali ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:






Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 36807 del 14 novembre 2001, pervenuta in data 6 dicembre 2001, con la quale la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Vista la nota prot. n. 601 del 9 gennaio 2002, con la quale l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria per l'anno 2002 a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Considerato che, con l'acquisizione, in data 5 dicembre 2001, delle istanze trasmesse dalla FIT con nota prot. n. 1004/C del 27 novembre 2001 si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale;
Considerato che il riversamento dei tributi riscossi avviene, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 34/99, esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:






Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1 è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed alla avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 gennaio 2002.
  RABBONI 

(2002.5.269)
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DECRETO 25 gennaio 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in lottisti e non lottisti, consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con nota di accompagnamento, n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai, prot. n. 30367 del 27 settembre 2001, prot. n. 12632 del 23 aprile 2001 e prot. n. 35890 del 7 novembre 2001, con le quali la stessa federazione ha trasmesso nuove istanze di autorizzazione al servizio;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai lottisti, in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n.11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai prot. n. 37560 del 21 novembre 2001, prot. n. 40594 del 13 dicembre 2001 e prot. n. 41544 del 21 dicembre 2001, con le quali la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Viste le note dell'ECOMAP n. 600 del 9 gennaio 2002, n. 2250 e n. 25251 del 23 gennaio 2002, con le quali lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questo Dipartimento in data 5 dicembre 2001 e 10 gennaio 2002, con note della FIT prot. n. 1005/C del 27 novembre 2001, prot. nn. 1120 e 1121 del 27 dicembre 2001;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito, anche per tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato alla attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed alla avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99, per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito - i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 25 gennaio 2002.
  RABBONI 







(2001.5.301)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 9 gennaio 2002.
Elenco delle imprese ammesse al contributo una tantum previsto dall'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 ed elenco delle ditte escluse.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, che ha autorizzato a concedere un contributo una tantum alle imprese commerciali che, a fronte di investimenti realizzati in Sicilia, hanno perfezionato con le banche abilitate operazioni di finanziamento ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o ai sensi dell'art. 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e che non hanno beneficiato del contributo in conto interessi previsto dalle leggi medesime;
Visto il 2° comma del citato art. 65 della legge regionale n. 32/2000, che ha previsto che l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca determini, con proprio decreto, le caratteristiche dell'intervento e fissi i criteri, le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione del contributo che non potrà misurare il 50% del contributo in conto interessi previsto dalle leggi sopra citate;
Visto il decreto n. 1455 del 9 agosto 2001, con il quale sono state fissate le direttive e le modalità per la concessione del contributo in argomento;
Considerato che l'art. 5 del predetto decreto ha previsto, previa verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti ed acquisiti gli elementi informativi da parte delle banche, la stesura di un apposito elenco delle imprese ammesse alla concessione del contributo, nonché di quello relativo alle imprese escluse, entrambi da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Viste le domande presentate e gli elementi informativi trasmessi dalle banche;
Ritenuto, pertanto, di dare corso alla pubblicazione degli elenchi delle imprese ammesse alle agevolazioni e di quelle escluse;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui alle premesse, è approvato il seguente elenco delle imprese ammesse al contributo una tantum di cui all'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, i cui importi sono segnati a fianco:
1)  ditta Guzzardo Nicola: importo contributo concedibile (50% contributo c/interessi - contributo legge n. 266/97) L. 14.293.230 = (226.136.788:2) - 98.775.160;
2)  ditta F.lli D'Assenza di Emilio ed Enrico D'Assenza s.n.c.: importo contributo concedibile (50% contributo c/interessi - contributo legge n. 266/97) L. 13.792.420 = (322.230.360:2) - 147.322.760.

Art. 2

Sono escluse dal contributo una tantum di cui all'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le seguenti ditte per le motivazioni a fianco segnate:
1)  F.A. di Aronica Giovambattista & C. s.a.s.: la domanda è stata inviata oltre il termine fissato dall'art. 3 del decreto 9 agosto 2001;
2)  trattoria Donna Rosa: la ditta non ha contratto mutui ai sensi della legge n. 517/75 o ai sensi dell'art. 15, comma 40, della legge n. 67/88;
3)  Zavi s.n.c. diVitali Alessandro & C.: la ditta non ha contratto mutui ai sensi della legge n. 517/75 o ai sensi dell'art. 15, comma 40, della legge n. 67/88;
4)  Autonord s.r.l.: il mutuo è stato estinto prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 32 (vedi art. 4 del decreto 9 agosto 2001);
5)  Di Bella Ugo: il mutuo è stato estinto prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 32 (vedi art. 4 del decreto 9 agosto 2001);
6)  Analitikon s.n.c.: trattasi di operazione di leasing agevolato per la concessione di contributo in c/canoni, mentre il contributo è riferito, come si evince dall'art. 65, legge n. 32/2000, esclusivamente a contributi in c/interessi relativi ad operazioni di finanziamento agevolato con le banche abilitate.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Entro i successivi 60 giorni potrà essere avanzato ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero, entro i successivi 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione.
Palermo, 9 gennaio 2002.
  LANDOLINA 

(2002.4.201)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 22 febbraio 2002.
Modifiche al decreto 9 gennaio 2001, relativo a criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n. 10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare modifiche al decreto n. 8 del 9 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 9 febbraio 2001, per quanto attiene il capitolo 183705 già capitolo 19004, per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da seguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;

Decreta:


Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 8 del 9 gennaio 2001 per quanto attiene il capitolo 183705 già capitolo 19004, vengono così modificati:
-  capitolo 183705 "Interventi in materia di pubblica beneficenza ed assistenza" - già capitolo 19004 "Contributi ad enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione" (legge regionale n. 65/53).
Per le finalità di legge, i contributi sono concessi ad enti di culto, quale partecipazione alle spese per istruzione religiosa, restauri conservativi, acquisto di paramenti ed oggetti sacri, di attrezzature ed arredi intimamente legati alle finalità ed ai servizi religiosi, di culto, di beneficenza e di istruzione. Priorità va riservata ad attività di culto ed attività diurna di pronto soccorso sociale in favore di soggetti in condizioni di estrema povertà e disagio.
L'istanza di contributo, prodotta su carta intestata e con apposto il timbro dell'ente di culto per il quale si chiede il contributo, deve contenere l'indicazione degli oggetti richiesti e deve essere corredata:
a) da un preventivo di spesa, in originale analitico rilasciato da ditta idonea vistato da organo competente per la conformità o per la congruità dei prezzi (Camera di commercio od ufficio tecnico comunale territorialmente competente). Il preventivo deve essere intestato all'ente di culto per il quale si chiede il contributo;
b)  da una dichiarazione dalla quale risulti che l'ente è aperto al pubblico culto, che il consiglio parrocchiale e la commissione economica parrocchiale sono state informate della spesa da sostenere, nonché dell'esigenza e della destinazione del materiale richiesto;
c)  da una dichiarazione dalla quale risultino l'esatta denominazione e l'indirizzo dell'ente di culto richiedente;
d)  da una dichiarazione da cui risulti che l'oggetto della spesa per il quale viene chiesto il contributo all'Assessorato regionale degli enti locali non sia stato richiesto ad altri enti pubblici.
Nel caso in cui l'oggetto della spesa sia stato già finanziato parzialmente dall'Assessorato regionale degli enti locali, è necessario che vengano elencati gli oggetti finanziati con il relativo contributo concesso e, conseguentemente, che venga elencato e sottoscritto il materiale non ammesso a finanziamento negli esercizi precedenti.
Qualora la richiesta di contributo si riferisca a materiale già finanziato, divenuto inservibile, occorre che ciò sia appositamente dichiarato;
e)  dalla copia del codice fiscale dell'ente di culto richiedente;
f)  da copia di valido documento di riconoscimento del rappresentante legale.
L'istanza e le dichiarazioni allegate devono essere prodotte a firma del legale rappresentante dell'ente di culto.
La concessione del contributo è subordinata alle risultanze favorevoli di accertamenti disposti dal sindaco del comune in cui l'ente di culto ha sede, su richiesta dell'ufficio preposto all'istruttoria delle istanze in ordine al possesso dei requisiti di legge, fermo restando l'esclusione di istanze aventi per oggetto richieste complessive eccedenti euro 51.645,68 (L. 100.000.000).
Le istanze, per essere sottoposte al prescritto parere obbligatorio della commissione consultiva, devono essere corredate dalla relativa documentazione e dall'acquisizione degli accertamenti del comune: sia la documentazione anche integrativa, prodotta dall'ente di culto che gli accertamenti effettuati dal comune dovranno pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno. A tal fine farà fede il timbro apposto dall'ufficio ricevente (bollo d'entrata) o il timbro postale di spedizione.
Il contributo è determinato dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione consultiva che deve esprimere un parere in ordine alle iniziative proposte, in proporzione alla disponibilità finanziaria rispetto alle richieste di contributo ammesse a finanziamento e, comunque, non può essere superiore ad euro 25.822,84 (L. 50.000.000).
L'eventuale eccedenza della disponibilità finanziaria determinatasi, verrà ridistribuita, in proporzione, a tutte le richieste finanziabili per un importo inferiore.
La liquidazione del contributo è subordinata all'ac qui sizione:
1)  di fattura in originale e quietanzata, il cui importo dovrà corrispondere all'intero ammontare del preventivo ammesso a contributo. La suddetta fattura dovrà rispecchiare fedelmente il preventivo ammesso a contributo;
2)  di attestazione rilasciata dalla competente curia vescovile per le confessioni religiose cattoliche o da organi equivalenti per le confessioni religiose riconosciute diverse dalle cattoliche da cui risulti che il materiale acquistato è stato registrato nell'inventario dei beni dell'ente di culto beneficiario.
Le domande per accedere al contributo devono essere inoltrate all'Assessorato degli enti locali entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento. A tal fine farà fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione.
Le istanze inviate al di fuori del periodo previsto non saranno prese in considerazione.
Limitatamente al corrente esercizio finanziario, il periodo di presentazione delle istanze è prorogato fino al 30 aprile 2002.

Art.  2

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate col presente decreto è da intendersi espressamente abrogata.

Art.  3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 febbraio 2002.
  D'AQUINO 

(2002.9.534)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 21 dicembre 2001.
Approvazione del programma regionale di spesa, per l'anno 2001, relativo ad interventi per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi e per il consolidamento e trasferimento di abitati situati in zone franose.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 9/56, art. 2 e n. 23/69, art. 1;
Viste le leggi regionali nn. 21/85, 10/93, 25/93, 4/96, 22/96, 21/98, 8/2000;
Vista la legge regionale n. 5/2001 di approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio 2001;
Visto l'art. 4 della legge regionale n. 21/85, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 10/93;
Considerato che per gli interventi per l'esecuzione e le opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi, nonché per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone franose, di cui al capitolo 672013, è stata stanziata, per il corrente esercizio, la somma di L. 21.500.000.000;
Viste le relazioni dell'ufficio da cui si evince che per interventi di urgenza e somma urgenza, per il tramite degli uffici del Genio civile dell'Isola, è stata complessivamente impegnata sul medesimo capitolo la somma di L. 13.604.508.000;
Considerato, pertanto, che nel suddetto capitolo, resta disponibile la somma di L. 7.895.492.000 da programmare sulla scorta delle istanze di finanziamento pervenute nel corso dell'anno 2001;
Viste le note nn. 27, 48, 50 e 53/Sat rispettivamente del 27 settembre 2001, 12 dicembre 2001, 13 dicembre 2001 e 18 dicembre 2001, con le quali ilDipartimento lavori pubblici - Servizio assetto del territorio, ha trasmesso copie delle istanze pervenute nel corso del 2001, nonché le relative risultanze istruttorie;
Rilevato che n. 20 istanze contrassegnate dal numero 1 al numero 20 nella parte B) dell'allegato programma risultano prive di progetto o della documentazione di rito;
Rilevato, altresì, che i progetti, presentati dai comuni di Sciara, Niscemi e Sant'Angelo Muxaro contrassegnati dal numero 21 al 23 della predetta parte B) dell'allegato programma non risultano conformi alle vigenti disposizioni di legge per i motivi a fianco di ciascuno indicato;
Considerato che i rimanenti progetti presentati e precisamente da:
-  comune diCalatabiano (CT);
-  comune di SanCataldo (CL);
-  comune di Fondachelli Fantina (ME);
-  comune di Militello Rosmarino (ME);
-  comune di Polizzi Generosa (PA);
possiedono i requisiti di ammissibilità al programma e che la spesa complessivamente necessaria risulta contenuta nelle disponibilità sopra riportate;
Considerato, altresì, che ai sensi del comma 9 del succitato art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, una parte della disponibilità va accantonata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva a beneficio degli enti inclusi nel programma regionale di spesa e che tale accantonamento può determinarsi in L. 100.000.000;
Ritenuto di potere approvare il programma regionale di spesa per l'anno 2001, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive integrazioni e modificazioni, relativo agli "Interventi per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi, nonché per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone franose", ammontante complessivamente a L. 7.274.000.000;
Ritenuto di poter riservare la rimanente disponibilità ad ulteriori interventi di urgenza e somma urgenza;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il programma regionale di spesa per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche, relativo a "Interventi per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi, nonché per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone franose", che allegato al presente decreto ne forma parte integrante.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge regionale n. 21/85, è destinata la somma di L. 100.000.000 alla copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva in favore degli enti inclusi nel programma regionale di spesa di cui al precedente articolo.

Art. 3

Le residue disponibilità di bilancio verranno destinate all'esecuzione di ulteriori interventi di urgenza e somma urgenza.

Art. 4

La spesa graverà sul capitolo 672013 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei lavori pubblici per il visto di competenza e verrà altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche.
Palermo, 21 dicembre 2001.
  SCAMMACCA DELLA BRUCA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 28 dicembre 2001 al n. 1028.






Allegato B
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA DI SPESA, ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/85, RELATIVO AL CAPITOLO N. 672013 ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 DI CUI AL PUNTO A) DELL'ALLEGATO 1

1.  Premesse
Il programma di spesa in argomento, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, che trova copertura finanziaria sul capitolo 672013 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2001, è relativo ad interventi per l'esecuzione e le opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi, nonché per il consolidamento ed il trasferimento di abitati situati in zone franose, ed è stato redatto sulla base delle istanze pervenute nel corso dell'anno 2001 selezionate come specificato nei paragrafi successivi.
2.  Criteri di selezione per l'inserimento nel programma regionale di spesa
Per ogni richiesta di finanziamento pervenuta è stata valutata, dall'ufficio competente, la documentazione tecnico-amministrativa allegata, al fine di verificare se l'opera, oggetto della richiesta, fosse suscettibile di inserimento nel programma di spesa relativo al capitolo 672013 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2001.
Sono state ritenute idonee le istanze caratterizzate dalle seguenti condizioni:
-  inserimento dell'opera nel programma triennale vigente adottato dagli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quelle dichiarate urgenti;
-  progetto di massima e/o esecutivo ai sensi degli artt. 20 e 28 della legge regionale n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni approvati in linea tecnica;
-  presentazione dell'istanza di finanziamento.
Pertanto sono state escluse dal programma riportato al paragrafo precedente le istanze non dotate di progetto o non corredate dalla documentazione di rito, ovvero quelle indicate ai numeri da 1 a 20 dell'elenco di cui al successivo elenco.
Le istanze, invece, di cui ai punti dal n. 21 al n. 23, sono state escluse per le motivazioni a fianco di ognuna indicate.
Elenco delle istanze di finanziamento per l'anno 2001:
 1) comune di Palagonia - Sistemazione idraulica del costone a valle del colle della Croce - 16 marzo 2001;
 2)  comune di Palagonia - Muro di sostegno nella via Bolzano - 16 marzo 2001;
 3)  comune di Palagonia - Intervento di consolidamento e miglioramento sismico della sede dell'U.T.C. - 16 marzo 2001;
 4) comune di Palagonia - progetto di prevenzione idro-geologica del centro urbano - 16 marzo 2001;
 5) comune di Palagonia - Lavori di consolidamento costone roccioso in contrada Archi, 2° stralcio - 16 marzo 2001;
 6)  comune di Mineo - Consolidamento del versante ed opere di sostegno della sede viaria e degli edifici a monte ed a valle del dissesto franoso in località S. Ippolito - 14 marzo 2001;
 7)  comune di Mineo - Consolidamento zona in frana nella periferia nord-ovest dell'abitato - 12 marzo 2001;
 8)  comune di S. Giuseppe Jato - Costruzione canale di gronda - 31 marzo 2001;
 9)  comune di Bolognetta - Consolidamento a valle dell'abitato a parco delle rimembranze;
10)  comune di S. Angelo Muxaro - Consolidamento e sistemazione aree periferiche dissestate del centro abitato - 19 marzo 2001;
11) comune di S. Angelo Muxaro - Consolidamento del versante meridionale a salvaguardia del centro abitato - 28 marzo 2001;
12)  comune di Realmonte - Consolidamento e sistemazione idraulica del torrente Cottone - 30 marzo 2001;
13)  comune di Itala - Consolidamento dell'abitato della frazione Croce del Comprensorio di Badia - 30 marzo 2001;
14)  comune di Itala - Consolidamento delle frazioni Borgo e Mannello - 30 marzo 2001;
15)  comune diCapo d'Orlando - Progetto sistemazione torrente Muscale - 16 marzo 2001;
16) comune di Fondachelli Fantina - Consolidamento della frazione Frascianida - 29 marzo 2001;
17) comune di Fondachelli Fantina - Consolidamento a protezione delle frazioni di Giarra e Carnale - 29 marzo 2001;
18) comune di Fondachelli Fantina - Consolidamento zona a monte della scuola materna frazione evangelisti - 29 marzo 2001;
19) comune di Fondachelli Fantina - Consolidamento a protezione del centro abitato nella frazione Rubino - 30 marzo 2001;
20) comune di Fondachelli Fantina - Consolidamento e sistemazione zona tra la via XXIV maggio e strada provinciale - 29 marzo 2001;
21)  comune diSciara - Lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica della via Pirandello e zona limitrofa, 2° lotto (progetto non adeguato alle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 10/93);
22)  comune di Niscemi - Lavori per apertura di sezione, regolazione ed opere di difesa a valle dell'abitato del torrente Benefizio contiguo alla S.P. n. 10, 2° e 3° tratto. L'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha negato la compatibilità sul piano ambientale all'opera proposta ai sensi dell'art. 30, legge regionale n. 10/93;
23)  comune di S. Angelo Muxaro - Consolidamento del versante meridionale a salvaguardia del centro abitato e della zona archeologica. Intervento per la messa in sicurezza delle aree contigue alla tomba del Principe. I stralcio: Progetto di massima (non conforme alle finalità del capitolo di spesa perché intervento provvisionale in zona di alto rilievo archeologico: il progetto non è assistito da parere e nulla osta della Soprintendenza);
24)  comune di Polizzi Generosa - Consolidamento in zona San Pietro a monte del centro abitato III tratto;
25)  comune di San Cataldo - Progetto dei lavori di consolidamento dell'ambito del centro storico (ex zona franosa) con interventi nelle strade: via Cavour, piazza Matrice, via dell'Immacolata, via Asaro, via Scalinata e via Ruota;
26)  comune di Calatabiano - Lavori di demolizione e ricostruzione tratto di copertura torrente Beatrice;
27)  comune di Fondachelli Fantina - Progetto dei lavori di sistemazione del tratto del vallone San Gregorio nel quartiere Rubino;
28)  comune di Militello Rosmarino - lavori urgenti di consolidamento relativi ai dissesti franosi verificatisi nelle zone "Bisanò - S. Domenica".
(2002.4.225)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 gennaio 2002.
Conversione in euro delle tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private del servizio sanitario regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992, così come modificati dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto n. 17273 del 7 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 69 del 2 dicembre 1995 con il quale sono state determinate le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private del servizio sanitario regionale;
Considerato che:
-  l'Amministrazione regionale ha realizzato il Programma operativo di attuazione dell'euro, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 144 dell'1 giugno 2000, è disponibile sul sito della Regione: www.regione.sicilia.it/bilancio/documenti/urp/euro/poa.pdf;
-  con il primo gennaio 2002, si entra nella fase C della terza tappa dell'introduzione dell'euro, detta "periodo di coesistenza" che prevede l'adozione come unica moneta di conto l'euro, sebbene e fino al 28 febbraio sarà possibile l'utilizzo della lira;
Ritenuto, pertanto, necessario effettuare la conversione dei valori finanziari riportati nel sopra citato decreto n. 17273/95, secondo le regole comunitarie e nazionali previste dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Decreta:


Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 2002, il tariffario per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private del servizio sanitario regionale di cui al decreto n. 17273 del 7 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 69 del 2 dicembre 1995, è convertito in euro secondo le tabelle allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.

Art.  2

Le schede di dimissione ospedaliera chiuse al 31 dicembre 2001 saranno valorizzate in lire e convertite per la fatturazione in euro.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 gennaio 2002.
  AMANDORLA 


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(2002.5.283)
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DECRETO 23 gennaio 2002.
Dichiarazione del territorio di Buccheri quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'O.M. 11 maggio 2001;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva n. 2000/75/CE;
Vista la nota prot. n. 224 del 22 gennaio 2002, dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, con cui è stato comunicato che nel territorio del comune di Buccheri sono pervenuti allevamenti transumanti provenienti dalla provincia di Messina;
Considerato che il territorio del comune di Buccheri (SR), sede di destinazione per motivi di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla provincia di Messina, non risulta incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione pubblicato, in data 22 gennaio 2002, sulla pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il territorio del comune di Buccheri (SR) non incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione, pubblicato, su disposizione del Ministero della salute, nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, sede di destinazione, per motivi di transumanza, di animali sensibili alla Blue tongue, in provenienza dalla provincia di Messina, è da considerarsi territorio a rischio e, pertanto, dichiarato: "Comune sotto restrizione per Blue tongue".

Art. 2

Fermo restando l'applicazione delle misure sanitarie previste nel piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, nonché delle disposizioni di cui al sistema nazionale di sorveglianza per Blue tongue e di quelle specifiche previste dal piano straordinario di spostamento dalla provincia di Messina per motivi di transumanza, nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1 è fatto obbligo, tra l'altro, di applicare le seguenti misure:
a)  aggiornamento dell'identificazione e registrazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie sensibili;
c)  indagine sierologica sugli animali appartenenti alle specie sensibili oggetto di spostamento per transumanza dalla provincia di Messina, dopo il 21° giorno dall'arrivo, al fine di rilevare o escludere la circolazione virale;
d)  ove possibile, mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno dei ricoveri durante le ore di attività dei vettori;
e)  in deroga al punto b), gli animali appartenenti alle specie sensibili potranno essere spostati, per essere avviati alla macellazione, in un impianto posto all'interno di un comune sotto restrizione per Blue tongue o di un territorio con infezione da Blue tongue in atto; tale spostamento dovrà avvenire alle condizioni previste dal Ministero della salute per lo spostamento degli animali da avviare alla macellazione nell'ambito delle zone con infezione da Blue tongue in atto.

Art. 3

Le disposizioni previste dal presente decreto saranno revocate dopo l'avvenuta comunicazione da parte del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa attestante il pieno rispetto delle condizioni previste per lo spostamento per transumanza e dopo che le visite cliniche effettuate e le indagini sierologiche, condotte dopo il 21° giorno dall'arrivo, sugli animali oggetto di spostamento per transumanza, abbiano dato esito favorevole.

Art. 4

Il sindaco del comune di Buccheri (SR), il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 8 diSiracusa, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 gennaio 2002.
  BAGNATO 

(2002.4.251)
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DECRETO 23 gennaio 2002.
Dichiarazione del territorio di Militello Val diCatania quale comune sotto restrizione per Blue tongue.
L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'O.M. 11 maggio 2001;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva n. 2000/75/CE;
Vista la nota prot. n. 336 del 22 gennaio 2002 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 diCatania, con cui è stato comunicato che nel territorio del comune di Militello Val diCatania (CT) è stato introdotto un allevamento bovino proveniente dalla provincia di Messina;
Considerato che il territorio del comune di Militello Val di Catania (CT), sede di destinazione per motivi di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla provincia di Messina, non risulta incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione pubblicato, in data 22 gennaio 2002, sulla pagina internet http://www. izs.it/fra-emerg.html;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il territorio del comune di Militello Val di Catania CT), non incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione, pubblicato, su disposizione del Ministero della salute, nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, sede di destinazione, per motivi di transumanza, di animali sensibili alla Blue tongue, in provenienza dalla provincia di Messina, è da considerarsi territorio a rischio e, pertanto, dichiarato: "Comune sotto restrizione per Blue tongue".

Art. 2

Fermo restando l'applicazione delle misure sanitarie previste nel piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, nonché delle disposizioni di cui al sistema nazionale di sorveglianza per Blue tongue e di quelle specifiche previste dal piano straordinario di spostamento dalla provincia di Messina per motivi di transumanza, nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1 è fatto obbligo, tra l'altro, di applicare le seguenti misure:
a)  aggiornamento dell'identificazione e registrazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie sensibili;
c)  indagine sierologica sugli animali appartenenti alle specie sensibili oggetto di spostamento per transumanza dalla provincia di Messina, dopo il 21° giorno dall'arrivo, al fine di rilevare o escludere la circolazione virale;
d)  ove possibile, mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno dei ricoveri durante le ore di attività dei vettori;
e)  in deroga al punto b), gli animali appartenenti alle specie sensibili potranno essere spostati, per essere avviati alla macellazione, in un impianto posto all'interno di un comune sotto restrizione per Blue tongue o di un territorio con infezione da Blue tongue in atto; tale spostamento dovrà avvenire alle condizioni previste dal Ministero della salute per lo spostamento degli animali da avviare alla macellazione nell'ambito delle zone con infezione da Blue tongue in atto.

Art. 3

Le disposizioni previste dal presente decreto saranno revocate dopo l'avvenuta comunicazione da parte del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania attestante il pieno rispetto delle condizioni previste per lo spostamento per transumanza e dopo che le visite cliniche effettuate e le indagini sierologiche, condotte dopo il 21° giorno dall'arrivo, sugli animali oggetto di spostamento per transumanza, abbiano dato esito favorevole.

Art. 4

Il sindaco del comune di Militello Val di Catania (CT), il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 diCatania, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 gennaio 2002.
  BAGNATO 

(2002.4.251)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 gennaio 2002.
Integrazione del decreto 28 dicembre 1999, concernente approvazione del piano regolatore generale del comune di Pedara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste tutte le altri leggi nazionali e regionali che regolano la materia dell'urbanistica;
Premesso che con decreto n. 538 del 28 dicembre 1999 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pedara, con le prescrizioni introdotte dai voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 144/99 e n. 220/99;
Vista la nota prot. n. 3987 del 7 settembre 2001, con la quale il comune di Pedara ha rappresentato a questo Assessorato che l'osservazione-opposizione n. 126 della ditta Belladonna Pietro avverso il P.R.G. non è stata oggetto di determinazione da parte del C.R.U. nei voti n. 144/99 e n. 220/99;
Visto il rapporto prot. n. 152 del 23 aprile 2001, con il quale il gruppo 28°/D.R.U., trasmette alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, l'osservazione-opposizione in argomento per il parere di competenza;
Visto il voto n. 442 del 12 luglio 2001, che di seguito parzialmente si trascrive, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica così si esprime:
"...Omissis...
Considerato in effetti il voto n. 144/99, per mera dimenticanza, non riporta le valutazioni riguardanti l'opposizione in oggetto trasmessa contestualmente al P.R.G.;
-  con la suddetta opposizione la ditta società Ristoranti Belladonna Pietro ha chiesto la modifica della destinazione di zona di un terreno di sua proprietà, sito parte in zona BCS e parte in zona E2, in zona "G1 turistico ricettiva".
-  questo Consiglio rileva che la richiesta di cambio di destinazione d'uso dell'area non risulta condivisibile in quanto il P.R.G. prevede, per la localizzazione di tali interventi, specifiche zone a carattere turistico ricettivo G1 e G2a.
Tra l'altro l'attività ricettiva in oggetto è compatibile con la destinazione di zona BCS per cui l'eventuale ampliamento potrà essere consentito nei limiti della cubatura massima realizzabile nella zona suddetta fermo restando il mantenimento a verde privato della parte ricadente in zona E2.
Ciò premesso e considerato nei termini superiori è il parere del Consiglio.";
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 44099 del 23 luglio 2001, con la quale, ai sensi dell'art. 4, comma 5°, della legge regionale n. 71/78, è stato trasmesso al comune di Pedara il condiviso parere del C.R.U. n. 442 del 12 luglio 2001 per le controdeduzioni in merito;
Rilevato che entro il termine di cui al comma 6° del citato art. 4 della legge regionale n. 71/78 il comune di Pedara non ha provveduto ad assumere le previste controdeduzioni;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 442 del 12 luglio 2001 sopra riportato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, ad integrazione del precedente decreto n. 538/D.R.U. del 28 dicembre 1999, l'osservazione-opposizione n. 126 della ditta Belladonna Pietro è decisa in conformità al sopra richiamato parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 442 del 12 luglio 2001, che costituisce parte integrante del pre sente de creto.

Art. 2

Il comune di Pedara resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione dell'allegato voto, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 gennaio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.4.238)
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DECRETO 18 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare in territorio del comune di Sinagra.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista la nota assessoriale n. 57787/XXII del 20 ottobre 2000, con la quale, in riscontro al precedente quesito prot. n. 8796 del 12 ottobre 2000, si è rappresentato al comune di Sinagra che l'installazione di impianti di telefonia cellulare è soggetta alldi apposita autorizzazione in variante ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Vista la nota del 7 febbraio 2001, acquisita al protocollo di questo Assessorato in data 19 febbraio 2001 al n. 8936, con la quale la Sirti S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione riguardante il progetto per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare ricadente nel territorio del comune di Sinagra;
Vista la deliberazione n. 29 del 15 giugno 2001, con la quale il consiglio comunale di Sinagra, richiamate le considerazioni in ordine alla regolarità tecnica espresse dal responsabile del servizio del comune ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 30/2000, ha espresso il proprio avviso favorevole sul progetto riguardante l'istanza della ditta Sirti S.p.A.;
Vista la nota prot. n. 10950 del 7 maggio 2001, con la quale il Genio civile di Messina, in merito al progetto di che trattasi, ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, parere favorevole a condizioni;
Visto il parere n. 39 del 17 dicembre 2001 reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'Unità operativa 4.1 del D.R.U. di questo Assessorato, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina - sezione OTA con nota prot. n. 10950 del 7 maggio 2001 che ha reso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare in quanto il consiglio comunale, con atto n. 29 del 15 giugno 2001, ha reso il proprio avviso favorevole alla realizzazione delle opere;
-  l'8° Dipartimento della Provincia regionale diMessina ha certificato che la costruzione non costituisce minaccia alla sicurezza del traffico;
-  che l'area interessata dalla realizzazione delle opere ricade in zona classificata, dal P.R.G. vigente del comune di Sinagra, come zona territoriale omogenea "E" verde agricolo;
-  l'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità;
-  la stessa può ritenersi compatibile con l'assetto territoriale del comune diSinagra.
Per quanto sopra visto e considerato, è del parere che il progetto per la realizzazione di una stazione radio base proposto dalla Sirti S.p.A. ricadente nel territorio del comune di Sinagra, in area meglio individuata sugli elaborati grafici n. 2 scala 1:25.000 e 10.000; tav. 3 scala 1:2.000; tav. 4 scala 1:200, facente parte del documento denominato "relazione tecnica" sia meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 39 del 17 dicembre 2001 reso dall'U.O. 4.1/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, è autorizzato, in conformità al parere n. 39 del 17 dicembre 2001 espresso dall'U.O. 4.1/D.R.U., nonché alle condizioni indicate nel parere dell'ufficio del Genio civile di Messina sopracitato, il progetto per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare ricadente nel territorio del comune di Sinagra, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere U.O. 4.1/D.R.U. n. 39 del 17 dicembre 2001;
 2)  deliberazione consiglio comunale di Sinagra n. 29 del 15 giugno 2001;
 3)  relazione tecnica descrittiva;
 4)  corografia, scala 1:25.000;
 5)  corografia, scala 1:10.000;
 6)  stralcio catastale, scala 1:2.000;
 7) stralcio P.R.G. vigente, scala 1:2.000;
 8) planimetria, stato di fatto, scala 1:200;
 9)  sezioni schematiche, scala 1:100;
10)  planimetria stato di progetto, scala 1:200;
11)  pianta area sito a quota 0,00, scala 1:100;
12)  pianta area sito a quota 12,00, scala 1:100;
13)  sezione A-B e prospetto lato nord-ovest, scala 1:100;
14)  relazione geologico-tecnica con visto relativo al parere dell'ufficio del Genio civile di Messina n. 10950 del 7 maggio 2001.

Art. 3

La Sirti S.p.A. è onerata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La Sirti S.p.A. ed il comune di Sinagra sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 gennaio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.5.274)
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DECRETO 23 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idro geologico relativamente al centro abitato del comune di Maletto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competente per territorio;
Vista la nota prot. n. 10738 del 31 ottobre 2000, con la quale il sindaco del comune di Maletto chiede la riperimetrazione dell'area a rischio idrogeologico molto elevato, relativa al centro abitato, allegando lo studio geologico a supporto del P.R.G., redatto dal dott. O. Barbagallo, e gli studi geologici relativi a lavori di consolidamento dell'abitato, redatti dal dott. F. Schilirò;
Vista la successiva nota prot. n. 2335 del 28 febbraio 2001, con la quale il sindaco del comune di Maletto, richiedendo la revisione al piano straordinario anche per le aree di contrada Viscusi e della scuola media di viale A. Moro, trasmette all'ufficio del Genio civile di Catania, con successive note, gli studi geologico-tecnici redatti dal dott. Lisa Gigliato e dal dott. S. Arancio, relativi alle aree suddette;
Vista la relazione istruttoria e le carte del dissesto e del rischio trasmesse, con nota prot. n. 34718 del 18 dicembre 2001 dall'ing. capo D. Fiore dell'ufficio del Genio civile diCatania, riguardanti la valutazione del rischio dell'abitato di Maletto, relativamente al centro storico, alla Rocca del Castello, alla scuola media di viale A. Moro e all'area di contrada Viscusi;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, relativamente al centro abitato di Maletto, provincia di Catania, in conformità alla proposta dell'ufficio del Genio civile, con la riperimetrazione, in scala 1:4.000 e 1:3:000, delle aree relative al centro storico, alla Rocca del Castello, alla scuola media di viale A. Moro e a contrada Viscusi.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 gennaio 2002.
  PERGOLIZZI 


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(2002.5.304)
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DECRETO 23 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al territorio del comune di Raddusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 12801 del 29 dicembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Raddusa chiede la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico relative al proprio territorio comunale e ubicate nelle zone periferiche a sud ed a ovest dell'abitato;
Vista la successiva nota prot. n. 9080 del 6 agosto 2001, con la quale l'amministrazione comunale trasmette all'ufficio del Genio civile diCatania lo studio geologico del P.R.G. elaborato dal dott. G. Barbagallo e ulteriori studi integrativi redatti dallo stesso consulente geologo;
Vista la relazione istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania, trasmessa con nota prot. n. 37650/00-23343/01 del 31 ottobre 2001 dall'ing. capo D. Fiore, riguardante la valutazione del rischio nelle zone periferiche a sud ed a ovest dell'abitato di Raddusa;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, relativamente al territorio di Raddusa, provincia di Catania, in conformità alla proposta dell'ufficio del Genio civile, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree, ubicate nella periferia sud ed ovest dell'abitato, interessate da dissesti e soggette ad un rischio idrogeologico medio (R2).

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 gennaio 2002.
  PERGOLIZZI 


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(2002.5.305)
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DECRETO 23 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Troina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 3505 del 19 ottobre 2001, con la quale il sindaco del comune di Troina (prov. di Enna), chiede la revisione delle aree a rischio idrogeologico individuate nel piano straordinario e ricadenti all'interno del centro abitato, trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Enna lo studio geologico volto all'individuazione delle aree realmente interessate da dissesti idrogeologici, con le relative carte del dissesto e del rischio in scala 1:10.000 e 1:2.000, redatto dal geol. C. Galati;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Enna, trasmessa con nota prot. n. 8617 del 20 dicembre 2001, nella quale l'ufficio, sulla base dello studio geologico di cui sopra e in seguito a sopralluoghi appositamente effettuati, ritiene condivisibile la nuova perimetrazione delle aree a rischio riportata nella cartografia allegata;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Troina, in provincia di Enna, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio di frana, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate, in scala 1:10.000.

Art.  3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 gennaio 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Servizio 9, il comune di Troina, l'ufficio del Genio civile di Enna e la Provincia regionale di Enna.
(2002.5.302)
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DECRETO 24 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto relativo alla sistemazione a verde di un'area nel comune di Acireale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 10461 del 12 giugno 2000, con il quale il commissario straordinario del comune diAcireale ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81, il progetto per la sistemazione a verde dell'area compresa fra la via A. Pacinotti e la via L. Galvani nel quartiere S. Michele;
Vista la nota prot. n. 06690 del 3 aprile 2001, con la quale, in riscontro alla richiesta di questo Assessorato prot. n. 2718 del 16 gennaio 2001, il comune di Acireale ha integrato la richiesta in questione;
Vista la deliberazione n. 48 del 27 gennaio 2000, resa esecutiva dal CO.RE.CO. nella seduta del 24 febbraio 2000 con decisione n. 855/650, con la quale il commissario straordinario del comune diAcireale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2° - legge regionale n. 65/81, ha approvato il progetto per la sistemazione a verde dell'area compresa tra la via A. Pacinotti e la via L. Galvani nel quartiere San Michele;
Vista la nota prot. n. 454 del 21 novembre 2001, con la quale, unitamente agli atti ed elaborati inerenti la richiesta in argomento, il Servizio 4 di questo Dipartimento regionale dell'urbanistica ha trasmesso alla segreteria del C.R.U. la proposta n. 30 del 21 novembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Il comune di Acireale, in atto, è sprovvisto di strumento urbanistico generale approvato poiché il P.R.G. adottato con delibera commissariale n. 23 del 13 dicembre 1993 è stato restituito per la rielaborazione con provvedimento assessoriale n. 8259/U del 10 giugno 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 8°, della legge regionale n. 71/78.
Il progetto in argomento riguarda un'area estesa circa 4.500 mq., destinata a verde pubblico dal P.R.G. rielaborato che è stato adottato con delibera del commissario straordinario n. 461 del 15 settembre 2000.
Il progetto consiste nella sistemazione del'area suddetta a verde attrezzato di quartiere ed in particolare prevede una zona destinata a bambinopoli, un percorso natura corredato da attrezzature ginniche all'aperto, la realizzazione di un chiosco e di locali da destinare a servizi, ricovero attrezzi ed a vasca per l'irrigazione, oltre agli spazi di verde erborato; sono previste le opere di illuminazione e di arredo e la realizzazione di una stradella di accesso carrabile da via Pacinotti;
Considerato che
-  il procedimento amministrativo appare regolare;
-  la sistemazione prevista dal progetto è volta a soddisfare l'esigenza di spazi di verde del quartiere e quindi a fini di utilità pubblica;
-  la sistemazione proposta può ritenersi meritevole di approvazione;
Pertanto si esprime parere che il progetto di sistemazione a verde dell'area compresa tra la via Pacinotti e la via Galvani, nel quartiere diSan Michele, adottato con delibera del commissario straordinario n. 48 del 27 gennaio 2000, possa essere autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81, salvo il parere del C.R.U.";
Visto il voto n. 519 del 20 dicembre 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta del Servizio 4 sopracitata, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera in argomento;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del C.R.U. che fa proprio quanto reso dal Servizio 4 del Dipartimento regionale urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 2°, della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, è autorizzato, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 519 del 20 dicembre 2001 sopra riportato, il progetto per la sistemazione a verde dell'area compresa tra la via A. Pacinotti e la via L. Galvani nel quartiere SanMichele del comune di Acireale, di cui alla delibera del commissario straordinario n. 48 del 27 gennaio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne co stituiscono allegati tutti gli elaborati di seguito elencati che vengono timbrati e vistati da questo Asses sorato:
1)  proposta del Servizio 4, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, n. 30 del 21 novembre 2001;
2)  voto del C.R.U. n. 519 del 20 dicembre 2001;
3)  delibera commissariale n. 48 del 27 gennaio 2000;
4)  relazione tecnica illustrativa;
5)  stralcio planimetrico del P.R.G. adottato con delibera commissariale n. 461 del 15 settembre 2000;
6)  corografia e stralcio aerofotogrammetrico;
7) planimetria di progetto;
8) particolari costruttivi.

Art. 3

Il comune diAcireale dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Acireale dovrà curare tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 gennaio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.5.313)
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DECRETO 24 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di una caserma dei carabinieri nel comune di Acireale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 14747 del 25 agosto 2000, con il quale il commissario straordinario del comune diAcireale ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81, il progetto per la costruzione della caserma dei carabinieri nella frazione Guardia Mangano;
Vista la nota prot. n. 06689 del 3 aprile 2001, con la quale, in riscontro alla richiesta di questo Assessorato prot. n. 7388 del 12 febbraio 2001, il comune di Acireale ha integrato la richiesta in questione;
Vista la deliberazione n. 335 del 12 luglio 2000, resa esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91 - giusta attestazione del segretario generale in calce alla stessa, con la quale il commissario straordinario del comune di Acireale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2° - legge regionale n. 65/81, ha approvato il progetto relativo alla costruzione della caserma dei carabinieri nella frazione di guardia Mangano;
Vista la nota prot. n. 455 del 21 novembre 2001, con la quale, unitamente agli atti ed elaborati inerenti la richiesta in argomento, il Servizio 4 di questo Dipartimento regionale dell'urbanistica ha trasmesso alla segreteria del C.R.U. la proposta n. 31 del 21 novembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Il progetto in argomento riguarda alcune modifiche da apportare al precedente progetto approvato con decreto n. 190/91 del 30 novembre 1991, ai sensi dell'art. 1 legge regionale n. 65/81.
Le modifiche di che trattasi consistono in:
1) realizzazione di un terrazzo praticabile a quota piano copertura in sostituzione di un tratto di copertura in tegole, già prevista, nonché il proseguimento del corpo scala fino alla quota del solaio di copertura del primo piano;
2)  utilizzazione dei volumi interrati e sottostanti la parte sud-ovest del piano terra, che non comportano aumento di cubatura, a deposito di materiale sequestrato;
3)  realizzazione di una sporgenza di metri 1, in corrispondenza del garage e per tutto il prospetto del corpo interno nonché l'eliminazione della scala esterna di collegamento fra i terrazzamenti nello spigolo sud-est dell'edificio;
4)  modifica dell'ingresso pedonale e carrabile;
5) adeguamento dell'impianto elettrico;
Il comune diAcireale, allo stato attuale, è sprovvisto di strumento urbanistico generale approvato; l'edificio di che trattasi ricade in zona destinata ad attrezzature di interesse comune dal P.R.G. adottato con delibera commissariale n. 461/2000.
Considerazioni:
Questo gruppo di lavoro, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, e considerato che:
-  il procedimento amministrativo adottato appare regolare;
-  con decreto n. 190/91 del 30 novembre 1991 è stato approvato il progetto per la realizzazione della caserma dei carabinieri nella frazione di Guardia Mangano ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81;
-  le modifiche di che trattasi, apportate al suddetto progetto, migliorano le condizioni di sicurezza della caserma stessa;
Esprime il parere che le modifiche di adeguamento, di cui alla delibera commissariale n. 335 del 12 luglio 2000, apportate al progetto di realizzazione della caserma dei carabinieri nella frazione Guardia Mangano, possano essere autorizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale n. 65/81, salvo il parere del C.R.U.";
Visto il voto n. 520 del 20 dicembre 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta del Servizio 4 sopracitata, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione del progetto di adeguamento dell'opera in argomento;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del C.R.U. che fa proprio quanto reso dal Servizio 4 del Dipartimento regionale urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 2°, legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, è autorizzato, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 520 del 20 dicembre 2001 sopra riportato, il progetto di adeguamento per la costruzione della caserma dei carabinieri nella frazione Guardia Mangano, sito nel comune di Acireale, di cui alla delibera del commissario straordinario n. 335 del 12 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne co stituiscono allegati tutti gli elaborati di seguito elencati che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:
1)  proposta del Servizio 4, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, n. 31 del 21 novembre 2001;
2)  voto del C.R.U. n. 520 del 20 dicembre 2001;
3)  delibera commissariale n. 335 del 12 luglio 2000;
4)  relazione tecnica;
5)  stralcio P.R.G. adottato con delibera commissariale n. 461 del 15 settembre 2000;
6)  piante: a)  piano cantinato; b)  piano terra; c)  piano primo, copertura;
7) prospetti;
8) sezioni.

Art. 3

Il comune diAcireale dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Acireale dovrà curare tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 gennaio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.5.314)
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DECRETO 24 gennaio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Capo d'Orlando.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Premesso che:
-  con foglio 4461 del 13 febbraio 1996, per l'approvazione ai sensi della legge regionale n. 71/78,il comune di Capo d'Orlando ha trasmesso, unitamente alla relativa documentazione, la delibera n. 125 del 28 ottobre 1994 avente ad oggetto "Reiterazione vincoli urbanistici preordinati all'esproprio di un'area destinata a parco urbano in località Scafa";
-  con assessoriale prot. n. 5729/u del 27 aprile 1996, nella considerazione che la procedura di approvazione è stata ritenuta ascrivibile a quanto indicato dall'art. 1 della legge n. 1/78, sono stati richiesti ulteriori integra zioni;
- con foglio prot. n. 25884 del 7 novembre 2000, assunto al prot. di questoAssessorato al n. 56528 del 17 novembre 2000, il comune diCapo d'Orlando ha dato riscontro alla sopracitata assessoriale trasmettendo la documentazione, nella stessa nota indicata, tra cui anche la delibera di giunta municipale n. 368 del 12 novembre 1999 di riapprovazione del progetto esecutivo;
-  con successivi fogli prot. n. 6204 del 5 marzo 2001, prot. n. 9465 del 5 aprile 2001 e prot. n. 9597 del 5 aprile 2001, il comune ha trasmesso ulteriori atti inerenti la richiesta;
Vista la delibera consiliare n. 125 del 28 ottobre 1994, resa esecutiva - ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 44/91 - giusta attestazione del segretario generale in calce alla stessa, con la quale, al fine di reiterare i vincoli urbanistici del P.R.G. è stata adottata una variante ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 finalizzata alla realizzazione del parco sub-urbano in località Scafa;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 13 febbraio 1996, a firma del segretario generale, attestante la presentazione di n. 1 osservazioni avverso la variante in argomento;
Vista l'osservazione presentata dalla ditta Pollicina Giuseppe;
Vista la delibera n. 86 del 27 ottobre 1995, con la quale il consiglio comunale di Capo d'Orlando ha controdedotto l'osservazione presentata avverso gli atti di cui alla variante in argomento;
Visto il nulla osta, prot. n. 1411 del 26 ottobre 1999, rilasciato a condizioni dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali - Sezione beni paesistici, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39;
Visto il parere prot. n. 33489 del 3 febbraio 1999 espresso, favorevolmente a condizioni, dall'Ufficio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, sul progetto del parco sub-urbano in località Scafa;
Vista la nota prot. 436 del 16 maggio 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXX del Dipartimento dell'urbanistica di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione inerente la richiesta, la proposta di parere n. 6 del 16 maggio 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
-  Il comune diCapo d'Orlando attualmente è provvisto di P.R.G. approvato con decreto n. 169 dell'1 giugno 1984, con vincoli decaduti per effetto dell'art. 1 della legge regionale n. 38/73;
-  Appare regolare la procedura amministrativa seguita dal comune in ordine alla pubblicazione e deposito degli atti relativi alla variante di che trattasi;
-  Avverso la medesima variante risulta pervenuta un'osservazione a firma della ditta Pollicina Giuseppe, presentata il 20 aprile 1995, esaminata con delibera di C.C. nella seduta del 27 ottobre 1995 e respinta con voto unanime;
-  Che in data 13 ottobre 1994 l'Azienda sanitaria locale n. 5 ha espresso parere favorevole;
Considerato che:
- Con prot. n. 1411 del 26 ottobre 1999 la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, ha espresso il proprio nulla osta a condizioni, riguardo l'approvazione ed esecuzione del progetto ai sensi della legge n. 1497/39;
-  Con nota prot. n. 3489 del 5 febbraio 1999 il Genio civile ha reso sul progetto, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, parere favorevole con le prescrizioni dettate dal geologo, dalla vigente normativa sulle opere idrauliche;
-  Che in data 12 novembre 1998 il dirigente dell'U.T.C. si è determinato sulla validità dell'opera ed ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 21/85 e legge regionale n. 10/93.
Rilevato che:
-  Il parco sub-urbano da realizzare, è stato localizzato in una zona estesa Ha. 5.60.00 in località Scafa, prevalentemente ricca di vegetazione autoctona tipica della macchia mediterranea, e che pertanto data la particolarità del sito, pregiatissimo dal punto di vista paesaggistico-ambientale, ben si presta favorevolmente ad accogliere l'intervento progettuale;
-  La variante in esame attiene sostanzialmente la riapposizione di un preesistente vincolo del P.R.G., con specifica destinazione a parco;
- Trattasi in definitiva, di una variante allo strumento urbanistico finalizzata ad un'opera di pubblica utilità;
E' del parere che il progetto esecutivo per la realizzazione del parco sub-urbano in località Scafa di cui alla deliberazione n. 368/99, sia meritevole di approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5°, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 a condizione che vengano rispettate le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza di Messina con parere prot. n. 1411/99 reso ai sensi della legge n. 1497/39 e del Genio civile, nel parere rilasciato ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/74, prot. n. 33489/99.";
Vista l'ulteriore nota prot. n. 480 del 5 giugno 2001, con la quale il dirigente coordinatore dello stesso gruppo di lavoro XXX ha integrato la suddetta proposta rilevando, tra l'altro, che la procedura di approvazione risulta riferibile alla delibera consiliare n. 125/94 e, pertanto, la variante definibile ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Visto il voto n. 473 del 6 settembre 2001, con il quale ilConsiglio regionale dell'urbanistica, condivise integralmente le considerazioni esposte nella proposta n. 6 del 16 maggio 2001 del gruppo XXX, ha ritenuto meritevole di approvazione, ai sensi dell. 1, 5° comma, della legge n. 1/78, il progetto per la realizzazione del parco sub-urbano in località Scafa di cui alla deliberazione n. 368/99;
Considerato che, su proposta del responsabile del l'unità operativa 6.1 di questo Dipartimento, la variante in argomento è stata sottoposta al C.R.U. in quanto il sopracitato voto non ha fatto riferimento alle integrazioni proposte con la successiva nota del gruppo XXX prot. n. 480 del 5 giugno 2001;
Visto il voto n. 515 del 20 dicembre 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, richiamate le integrazioni contenute nella nota del gruppo XXX prot. n. 480 del 5 giugno 2001, ha espresso il parere che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Che reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio di un'area destinata a parco in località Scafa sia da condividere in conformità alla proposta n. 6 del 15 maggio 2001 così come integrata dalla nota n. 480 del 5 giugno 2001 resa dal gruppo XXX, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Per quanto attiene l'unica osservazione presentata, avverso al procedimento, la stessa viene rigettata in conformità a quanto determinato dal C.C. con delibera n. 86/95.";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 515 del 20 dicembre 2001 che, espresso sulla scorta di quanto contenuto nella proposta del gruppo XXX/D.R.U. n. 6 del 16 maggio 2001 e successiva integrazione prot. n. 480 del 5 giugno 2001, integra il precedente voto n. 473 del 6 settembre 2001;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvata e resa esecutiva, in conformità al voto n. 473 del 6 settembre 2001 e successivo voto n. 515 del 20 dicembre 2001 del C.R.U. nonché alle condizioni contenute nelle note degli organi sopra richiamati, la variante al P.R.G. del comune di Capo d'Orlando, adottata con delibera consiliare n. 125 del 28 ottobre 1994, finalizzata alla reiterazione dei vincoli urbanistici per la realizzazione del parco sub-urbano in località Scafa.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta del gruppo XXX/D.R.U. n. 6 del 16 maggio 2001;
2)  integrazione alla suddetta proposta prot. n. 480 del 5 giugno 2001;
3) voto del C.R.U. n. 473 del 6 settembre 2001;
4)  voto del C.R.U. n. 515 del 20 dicembre 2001;
5)  delibera consiliare n. 125 del 28 ottobre 1994;
6)  delibera consiliare n. 86 del 27 ottobre 1995;
7) relazione tecnica;
8) zonizzazione del territorio comunale - tav. p.2a;
9)  inquadramento territoriale, stralcio P.R.G. tav. p.2a, planimetria catastale, norme di attuazione P.R.G.

Art. 3

Il comune di Capo d'Orlando resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 gennaio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.5.271)
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DECRETO 24 gennaio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1159 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il D.P.R.S. n. 166/a del 28 giugno 1969, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Catania;
Visto il foglio n. 2293 del 24 febbraio 1999, con il quale il comune di Catania ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, gli atti relativi al progetto in variante al piano regolatore generale per la realizzazione del parco urbano Carlo Gemellaro;
Visto l'ulteriore foglio n. 7648 del 27 giugno 2001, pervenuto in data 13 settembre 2001 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 51638, con il quale la richiesta in argomento è stata integrata con il parere dell'ufficio del Genio civile di Catania;
Vista la delibera del consiglio comunale di Catania n. 44 del 21 luglio 1998, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91 giusta attestazione in calce alla stessa della segreteria generale del comune di Catania, avente per oggetto: "Approvazione variante progetto finalizzata alla reimposizione dei vincoli per la realizzazione del parco Carlo Gemellaro - importo complessivo L. 4.000.000.000", assunta ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78 e dell'art. 4 della legge regionale n. 35/78;
Visti gli atti relativi alla pubblicazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 167/62;
Vista la certificazione del segretario comunale, datata 1 dicembre 1998, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante che avverso la suddetta variante non sono state presentate né osservazioni né opposizioni;
Visto il parere n. 15518/2001 del 15 giugno 2001 reso dall'ufficio del Genio civile di Catania ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la proposta n. 26 del 5 novembre 2001 del gruppo 28° del Dipartimento urbanistica di questo Assessorato, resa sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dal comune, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Contenuti del progetto
L'area oggetto dell'intervento ha una estensione di circa 4 ettari, essa è ubicata in prossimità del centro cittadino tra due strade di grande viabilità, corso Indipendenza e via Palermo, e confina con l'area del palazzetto dello sport, l'Istituto tecnico Gemellaro, aree edificate.
Tale area risulta destinata a zona omogenea F per verde pubblico attrezzato, nelle previsioni del piano regolatore generale vigente nella città di Catania approvato con D.P.R.S. n. 166/a del 28 giugno 1969 i cui vincoli espropriativi, essendo decorsi 10 anni dalla data di approvazione, sono decaduti ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 38/76.
Il progetto del parco naturalistico Carlo Gemellaro prevede la realizzazione di opere di recinzione lungo tutto il perimetro esterno, canalizzazioni, viali e percorsi pedonali, impianti idrico, d'irrigazione e di illuminazione, sistemazione del terreno e rifacimento dei muretti, recupero dell'edificio rurale esistente, creazione di spazi per il gioco e relativi arredi, arredo del parco, piantumazione. L'ingresso al parco è previsto dal corso Indipendenza e da via Palermo.
Considerato:
-  che la procedura di approvazione della variante è regolare tenuto conto che l'area in oggetto ha i vincoli espropriativi decaduti;
-  che la variante proposta è finalizzata alla realizzazione del parco Gemellaro incluso nel piano triennale delle opere pubbliche 1996/98, per cui necessita la reimposizione dei vincoli decaduti su un'area già destinata dal vigente piano regolatore generale a zona territoriale omogenea F per verde pubblico attrezzato;
-  che la variante è compatibile sotto il profilo dell'assetto del territorio;
-  che è da rilevarsi l'interesse pubblico dell'opera connesso alla peculiarità delle opere che si intendono realizzare;
-  che l'area non è sottoposta a vincoli di natura paesaggistica e ambientale come documentato dagli atti prodotti;
-  che l'ufficio del Genio civile di Catania ha rilasciato parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  che avverso la variante non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Per quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78, all'approvazione della variante in oggetto, adottata con delibera del consiglio comunale n. 44 del 21 luglio 1998, salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica";
Visto il voto n. 514 del 22 novembre 2001, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta del gruppo 28°/DRU sopracitata, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante per la realizzazione del parco urbano Carlo Gemellaro, deliberata dal consiglio comunale di Catania con atto n. 44 del 21 luglio 1998, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78 e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 - comma V - della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 514 del 22 gennaio 2001, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Catania per la realizzazione del parco urbano Carlo Gemellaro, adottata dal consiglio comunale con delibera n. 44 del 21 luglio 1998.

Art.  2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere del gruppo XXVIII/DRU n. 26 del 5 novembre 2001;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 514 del 22 novembre 2001;
3)  delibera di consiglio n. 44 del 21 luglio 1998;
4)  tav. A  -  relazione generale; 
5)  tav. A1  -  presupposti progettuali desunti dalle relazioni agro-forestale e geomorfolitologica; 
6)  tav. B  -  planimetria generale dell'area del parco, scala 1:2.000; 
7)  tav. B1  -  planimetria di rilievo con le quote di rilievo e le preesistenze arboree, scala 1:500; 
8)  tav. B2  -  planimetria con le quote di rilievo e le preesistenze arboree, scala 1:500; 
9)  tav. C  -  documentazione fotografica, scala 1:2.000; 
10)  tav. D  -  relazione e piano particellare d'esproprio, scala 1:2.000; 
11)  tav. E  -  planimetria di progetto, scala 1:500; 
12)  tav. E1  -  planimetria di progetto con le alberature, la sistemazione dei terreni, le attrezzature e le aree dei giochi, scala 1:500; 
13)  tav. E2  -  planimetria di progetto con i servizi tecnologici, scala 1:500; 
14)  tav. E3  -  planimetria con le sezioni del terreno ed i profili stradali, scala 1:500; 
15)  tav. F  -  sezioni del terreno e profili stradali, scala 1:500; 
16)  tav. G  -  sistemazione dell'area interna all'ingresso di corso Indipendenza, scala 1:20, 1:100; 
17)  tav. G1  -  sistemazione dell'area esterna all'ingresso di corso Indipendenza, scala 1:20, 1:100. 


Art.  3

Il comune di Catania dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art.  4

Il comune di Catania resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 gennaio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.5.312)
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DECRETO 24 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto dell'Enel, Distribuzione S.p.A., per la costruzione di una cabina primaria nel comune di Mascali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 107 del 21 marzo 1978, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Mascali;
Visto il foglio prot. DDSIC/P2000002500 del 7 febbraio 2000, con il quale l'Enel Distribuzione S.p.A. ha richiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la costruzione di una cabina primaria di trasformazione 150/20 Kv, e relativi raccordi alla linea Giarre-Roccalumera, in territorio del comune di Mascali;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1773 del 10 maggio 2000, con la quale è stato chiesto al comune di Mascali di esprimere il proprio parere sul progetto mediante deliberazione consiliare, nonché all'Enel alcuni atti ad integrazione della richiesta;
Vista la successiva corrispondenza con cui sono stati forniti agli atti utili all'esame di questo Assessorato;
Vista la deliberazione consiliare n. 104 del 28 dicembre 2000, pervenuta con nota comunale prot. n. 2783 del 7 febbraio 2001, con la quale il consiglio comunale di Mascali ha espresso, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, il proprio avviso favorevole al progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 958/2001 del 6 marzo 2001 della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali diCatania dalla quale si rileva che l'area interessata dalla realizzazione dell'opera non risulta sottoposta al vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/39;
Vista l'attestazione comunale prot. n. 1969 dell'11 dicembre 2001 a firma del responsabile del servizio urbanistica del comune, con la quale si evidenzia che l'area proposta dall'Enel per la costruzione in argomento non risulta tra quelle a rischio idrogeologico;
Vista l'attestazione, prot. n. 2051 del 20 dicembre 2001, a firma del responsabile del servizio urbanistica del comune, con la quale si attesta che l'area proposta per l'intervento non risulta assoggettata a vincoli boschivi ai sensi della legge n. 13/99 e s.m.i.;
Visto il parere n. 15740-22572 del 31 agosto 2001, pervenuto con nota comunale prot. n. 9782 dell'11 ottobre 2001, con il quale l'ufficio del Genio civile di Catania esprime parere favorevole sul progetto summenzionato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 1 del 9 gennaio 2002 del Servizio IV del Dipartimento regionale dell'urbanistica reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note su indicate, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dalla documentazione su riportata si evince quanto segue:
-  con decreto n. 745 dell'1 dicembre 1994 è stata autorizzata la costruzione della cabina primaria ricadente nel comune di Mascali e dei relativi raccordi a 150 Kv in un terreno individuato catastalmente al foglio 36, particella 3. A seguito della delibera consiliare n. 64 del 23 giugno 1999, con la quale il comune di Mascali ha proposto all'Enel di rilocalizzare la cabina primaria di trasformazione, l'ente medesimo ha individuato una nuova area, estesa circa mq. 10.300 ed identificata catastalmente al foglio 16 particella 180, su cui insiste il progetto in merito al quale il consiglio comunale di Mascali ha espresso, con delibera consiliare n. 104/2000 succitata, avviso favorevole. L'accesso a detta area è previsto dalla strada comunale Galifi-Passagliastro;
- la cabina primaria di trasformazione, composta da una sezione all'aperto e da una sezione all'interno di un edificio ad una elevazione f.t. di dimensioni pari a m. 29,15 x m. 9,80 da adibire a sala quadri elettrici, occuperà mq. 6.500 della superficie suindicata, mentre la rimanente parte rimarrà nell'attuale condizione di verde.E' prevista la piantumazione con alberi di alto fusto di una fascia di terreno sita tra la recinzione ed il piazzale ad alta tensione;
-  l'area interessata dalla cabina primaria di che trattasi è ricadente in z.t.o. "E - agricola" del vigente P. di F., approvato con decreto n. 107 del 21 marzo 1978, e dello schema di massima adottato con delibera consiliare n. 125 del 20 agosto 1996. Detta area non è assoggettata a vincolo boschivo di cui alla legge regionale n. 13/99 e s.m.i. e non risulta tra quelle a rischio idrogeologico individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto del 4 luglio 2000, così come attestato, con note datate 9 maggio - 11 e 20 dicembre 2001, dal responsabile del servizio urbanistica del comune di che trattasi;
-  il progetto non rientra tra quelli da sottoporre alla procedura di verifica o al giudizio di compatibilità ambientale previsto dalla legislazione vigente, così come espresso, nella nota prot. n. 78 del 3 maggio 2000, dal gruppo IX (V.I.A.) di questo Assessorato;
-  nella relazione tecnica descrittiva è evidenziato che il progetto è stato redatto nell'osservanza delle distanze di rispetto dettate dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
Considerazioni
-  la localizzazione della cabina primaria in argomento riveste carattere di pubblica utilità poiché si configura come intervento necessario per soddisfare le esigenze di energia elettrica dell'utenza ricadente nel comune di Mascali e nel territorio limitrofo nonché per migliorare la qualità del servizio elettrico;
-  l'intervento progettuale appare compatibile con l'assetto territoriale del comune di Mascali, tenuto conto che il sito è ubicato a circa 2 Km. dal centro urbano;
-  il progetto in argomento ha ottenuto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile competente.
Per quanto sopra esposto, è del parere che il progetto della cabina primaria di trasformazione di cui in oggetto sia da autorizzare, ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81 e s.m.i.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 1 del 9 gennaio 2002 reso dal Servizio IV delDipartimento regionale urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e in conformità al parere n. 1 del 9 gennaio 2002 espresso dal Servizio IV del Dipartimento regionale urbanistica, è autorizzato, in variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di Mascali, il progetto per la costruzione di una cabina primaria di trasformazione 150/20 Kv e relativi raccordi alla linea Giarre-Roccalumera.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere servizio IV/D.R.U. n. 1 del 9 gennaio 2002;
 2) delibera consiliare n. 104 del 28 dicembre 2000;
 3)  relazione tecnica descrittiva;
 4)  tav.  002  -  stralcio aerofotogrammetrico nuovo sito;
 5)  tav.  003  -  stralcio catastale;
 6)  tav.  005  -  planimetria generale impianto;
 7)  tav.  006  -  sezione impianto;
 8)  tav.  014  -  edificio quadri: pianta, prospetti, sezioni;
 9) documentazione fotografica;
10)  relazione geologica;
11)  stralcio del vigente P. di F. con l'indicazione del sito.

Art. 3

L'Enel Distribuzione S.p.A. resta onerata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

L'Enel S.p.A. ed il comune di Mascali sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 gennaio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.5.315)
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DECRETO 24 gennaio 2002.
Autorizzazione del progetto delle Ferrovie dello Stato relativo alla realizzazione di opere nella linea ferroviaria Roccapalumba-Porto Empedocle.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 3530 del 13 luglio 2000, con il quale la Divisione infrastruttura delle FF.SS. ha richiesto a questoAssessorato, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 65/81, la verifica di conformità agli strumenti urbanistici vigenti del progetto per l'esecuzione d'interventi di protezione della linea ferroviaria dalla caduta massi, tra i Km. 110+329/780 circa, nonché consolidamento fondazioni piedritti galleria del ferro, tra le stazioni di Campofranco e Comitini, della linea ferroviaria Roccapalumba-Porto Empedocle;
Vista la nota assessoriale n. 1261 del 9 gennaio 2001, con la quale il comune di Casteltermini è stato invitato ad esprimere a mezzo delibera consiliare, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, l'avviso sul progetto;
Vista la delibera consiliare n. 19 del 9 marzo 2001, con la quale il comune di Casteltermini ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle opere di cui al progetto proposto dalle Ferrovie dello Stato;
Vista la nota prot. n. 7715 del 15 dicembre 2000 della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento che approva a condizioni il progetto di che trattasi.
Visto il parere n. 1 del 14 gennaio 2002 del gruppo 31°/D.R.U:, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti e elaborati trasmessi con la nota sopracitata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato:
-  che questo Assessorato, attesa l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal comune di Casteltermini ed il N.O. espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento sul progetto originario presentato dal Servizio potenziamento e sviluppo delle FF.SS:, ha preso atto che le opere di consolidamento del costone roccioso prospiciente il lato sinistro dell'imbocco della galleria del ferro al Km. 110+343 della tratta Campofranco-Comitini sono risultate conformi allo strumento urbanistico vigente nel comune diCasteltermini;
-  che, nel lasso di tempo intercorso tra la progettazione iniziale ed il relativo finanziamento, le caratteristiche geomorfologiche del sito sono cambiate, rendendo necessaria una rielaborazione del progetto;
-  che gli interventi si realizzeranno lungo vari tratti della linea ferroviaria, precisamente:
1)  tratto Km. 110+329/343 circa, all'imbocco della galleria del ferro;
2)  tratto Km. 110+435/465 circa, all'interno della galleria del ferro;
3)  tratto Km. 110+491/680 circa;
4)  tratto Km. 110+755/785 circa;
-  che sarà l'ente FF.SS. a provvedere all'asservimento, o espropriazione, delle aree interessate dai lavori che non dovessero risultare di proprietà dello stesso ente;
-  che in base a quanto previsto dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento: non potrà realizzarsi il prolungamento in c.a. dell'attuale galleria; le opere fuori terra in c.a. dovranno rivestirsi con pietrame calcareo di colore simile a quello del luogo; i tratti esistenti di galleria si dovranno rivestire con lo stesso pietrame calcareo; il progetto dovrà essere realizzato, nei particolari, nelle dimensioni e nelle quote, conformemente ai grafici approvati; ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza, ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale; è del parere, alla luce delle superiori valutazioni ed alle condizioni determinate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, di autorizzare il progetto consistente nell'esecuzione di interventi di protezione della linea ferroviaria dalla caduta massi, tra i Km. 110+329/780 circa, nonché consolidamento fondazioni piedritti galleria del ferro, tra le stazioni di Campofranco e Comitini, della linea ferroviaria Roccapalumba-Porto Empedocle in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al parere espresso dal gruppo 31°/D.R.U. n. 1 del 14 gennaio 2002 è autorizzato in variante al P.R.G. vigente nel comune di Casteltermini, il progetto delle FF.SS. riguardante interventi di protezione della linea ferroviaria dalla caduta massi, tra i Km. 110+329/780 circa, nonché consolidamento fondazioni piedritti galleria del ferro, tra le stazioni di Campofranco e Comitini, della linee ferroviaria Roccapalumba-Porto Empedocle.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 1 del 14 gennaio 2002 del gruppo 31°/D.R.U.;
2) delibera consiliare n. 14 del 9 marzo 2001;
3) progetto.

Art. 3

Le Ferrovie delloStato restano onerate, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

Le FF.SS. ed il comune diCasteltermini sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 gennaio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.5.311)
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DECRETO 24 gennaio 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Tortorici.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il foglio sindacale prot. n. 11415 del 6 settembre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 50278 del 10 settembre 2001, con il quale il comune di Tortorici ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al progetto per la sistemazione dell'area dietro la chiesa S. Nicolò destinata a verde attrezzato;
Vista la delibera n. 8 del 19 febbraio 1999, con la quale il consiglio comunale di Tortorici ha localizzato l'area per la realizzazione di verde attrezzato;
Vista la delibera n. 28 dell'8 giugno 2000, divenuta esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche, giusta attestazione del segretario comunale in calce alla stessa, con la quale il consiglio comunale di Tortorici ha approvato, in variante al vigente strumento urbanistico, il progetto per la sistemazione a verde attrezzato dell'area dietro la chiesa S. Nicolò;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, relativi alla variante in argomento;
Vista la certificazione del segretario generale del 6 luglio 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 8488 del 19 giugno 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, sul progetto di che trattasi, esprime parere favorevole a condizione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 16007/Gr. 3° del 7 novembre 2000 dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Messina, dal quale si rileva che l'area oggetto dell'intervento non rientra tra le zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 5296/cc del 31 gennaio 2000, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina ha espresso parere favorevole a condizione, ai sensi del T.U. n. 490/99, sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 535 dell'8 maggio 1997, con la quale la U.S.L. n. 5 di Messina ha espresso parere favorevole;
Visto il parere n. 2 dell'11 gennaio 2002 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'U.O. n. 4.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  Il comune di Tortorici risulta in atto dotato di un P.R.G. approvato da quest'Assessorato con decreto n. 134/80 del 5 maggio 1980, i cui vincoli risultano scaduti, per effetto delle proroghe previste dalle leggi regionali n. 15/91 e n. 9/93, a far data dal 31 dicembre 1993;
-  L'area oggetto dell'intervento ricade nel P.R.G. vigente in zona destinata a verde pubblico, e pertanto, per la riconferma di tale destinazione, il consiglio comunale di Tortorici, con delibera n. 8/99, ha proceduto alla localizzazione dell'area dietro la chiesa S. Nicolò e costeggiante il torrente Grande, distinta in catasto al foglio di mappa n. 22, particelle nn. 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 522, 527, 528, 529, 530, 541, 542, 627, 628, 629, 638, 647, 653, 722, 723, 729 per la realizzazione di verde attrezzato;
-  Con successiva delibera n. 28/2001, il suddetto Consesso ha approvato il progetto che precede la realizzazione di viali pedonali, spazi di sosta, fontane, giochi per bambini, opere che si collocano su terrazzamenti naturali del terreno, e piantumazioni;
-  A seguito di regolari pubblicazioni, nessuna osservazione e/o opposizione è stata presentata avverso il progetto di che trattasi;
-  L'opera è compresa nel programma triennale delle opere pubbliche anno 2001-2003, con priorità n. 4 nel settore impianti sportivi e ricreativi (spazi verde attrezzato);
-  Il progetto è stato regolarmente sottoposto a preventivo parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina che ha espresso parere favorevole a condizione;
-  Analogamente detto progetto è stato sottoposto a preventivo prescritto nulla osta, ex art. 13 della legge n. 64/74, all'ufficio del Genio civile di Messina che ha espresso parere favorevole a condizione, nella considerazione che, per effetto degli interventi previsti, la sezione di deflusso delle acque viene allargata, con conseguente beneficio per la regimentazione idraulica del torrente;
-  Inoltre è stato acquisito il parere favorevole dell'Unità sanitaria locale n. 5 di Messina servizio di igiene pubblica e territorio, mentre l'Ufficio ripartimentale delle foreste di Messina, con nota n. 16007/2000 ha comunicato che "la località in oggetto" ... "non rientra tra le zone sottoposte a vincolo idrogeologico".
Considerato che:
-  Il procedimento amministrativo seguito, alla luce della documentazione trasmessa, appare regolare;
-  La variante richiesta dal comune di Tortorici, ex art. 1, comma V, legge n. 1/78, attiene alla riconferma del vincolo urbanistico su un'area destinata a verde pubblico. La proposta progettuale, oltre a prevedere interventi di riqualificazione dei luoghi, apporta considerevole miglioramento degli standard di legge di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Pertanto, è del parere che il progetto dei lavori di sistemazione dell'area dietro la chiesa S. Nicolò destinata a verde attrezzato, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78, dal consiglio comunale di Tortorici con delibera n. 28 dell'giugno 2001, sia meritevole di approvazione.";
Ritenuto di poter condividere la superiore proposta n. 2 dell'11 gennaio 2002 resa, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'U.O. n. 4.1/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, come recepita dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, in conformità al parere n. 2 dell'11 gennaio 2002 reso dall'U.O. 4.1/D.R.U. ed alle condizioni dettate dagli organi in premessa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Tortorici, adottata con delibera consiliare n. 28 dell'8 giugno 2000, concernente i lavori di sistemazione dell'area dietro la chiesa S. Nicolò destinata a verde attrezzato.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questoAssessorato:
 1)  parere dell'U.O. 4.1/D.R.U. n. 2 dell'11 gennaio 2001;
 2)  delibera di C.C. n. 8 del 18 febbraio 1999;
 3)  delibera di C.C. n. 28 dell'8 giugno 2000;
 4) corografia e P.R.G.;
 5) planimetria catastale;
 6) planimetria generale;
 7)  planimetria di progetto;
 8)  planimetria stato attuale (piano quotato);
 9) sezioni;
10)  relazione tecnica;
11)  relazione impatto ambientale;
12)  piano particellare d'esproprio;
13) relazione di stime ed elenco ditte;
14)  elaborato fotografico;
15) relazione geologico-tecnica a firma del geologo dott. Salvatore Arnelli.

Art. 3

Il comune di Tortorici dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Tortorici resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 gennaio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.5.272)
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DECRETO 31 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato del comune di Calascibetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998 n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall' art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 7954 dell'11 settembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Calascibetta (prov. di Enna), richiede la modifica del piano straordinario ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, relativamente al centro abitato;
Vista la nota prot. n. 8251 del 4 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Calascibetta trasmette al Genio civile di Enna uno studio geologico, con allegate le carte del dissesto e del rischio in scala 1:2.000, redatto dal geologo G. Pisano;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Enna, trasmessa con nota prot. n. 10470 del 21 dicembre 2001, nella quale l'ufficio, sulla base dello studio geologico e dei sopralluoghi effettuati, condivide la proposta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Calascibetta, limitatamente al centro abitato, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvagaardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio in scala 1:2000.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 gennaio 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione delle cartografie allegate al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Servizio 9, il comune di Calascibetta, l'ufficio del Genio civile di Palermo e la Provincia regionale di Palermo.
(2002.6.384)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI


DECRETO 24 gennaio 2002.
Procedure per la presentazione della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 2001 per i servizi di trasporto pubblico di linea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113;
Visto il D.P.R. 6 agosto 1981, n. 485;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista la legge regionale 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 29;
Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 31;
Visto l'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, così come modificato dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 31, la misura annua dei contributi di esercizio è determinata sulla base del consuntivo dell'anno precedente;
Ritenuto, pertanto, di dovere stabilire le procedure per la presentazione da parte delle aziende pubbliche e private, dei comuni e dei loro consorzi esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in concessione, della documentazione necessaria per la determinazione del contributo consuntivo 2001;

Decreta:


Articolo unico

Sono approvate le procedure per la presentazione da parte delle aziende pubbliche e private, dei comuni e dei loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in regime di concessione, della documentazione occorrente alla determinazione del contributo consuntivo 2001 di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 24 gennaio 2002.
  LO BUE 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 5 febbraio 2002 al n. 9.

Allegato "A"
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO EX ARTT. 4 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1983, N. 68 DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONSUNTIVO 2001

Al fine di consentire la quantificazione del contributo consuntivo relativo all'anno 2001, le aziende pubbliche e private, i comuni ed i loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico di linea in regime di concessione dovranno trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, U.O.C. Trasporto pubblico locale, via Notarbartolo n. 9 - Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, gli allegati dal n. 1 al n. 5 prodotti dal legale rappresentante dell'azienda, con sottoscrizione resa ai sensi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, previa apposizione della seguente dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge" (apporre la firma ed allegare fotocopia di documento di riconoscimento valido del sottoscrittore).
A tal fine farà fede il timbro di spedizione postale.
Per facilitare la compilazione degli allegati di cui sopra, si forniscono le seguenti istruzioni:
L'allegato 1 dovrà essere prodotto in triplice copia, gli allegati dal n. 2 al n. 5, in duplice copia, di cui una in bollo.
1) Prospetto analitico delle percorrenze (allegato 1)
L'allegato 1 è suddiviso in due parti: quadro A (Programma di esercizio autorizzato) e quadro B (Percorrenze a consuntivo 2001).
1.1)  Nel quadro A dovrà essere riportato il programma di esercizio dell'autolinea e le percorrenze chilometriche annue autorizzate desunte dal disciplinare di concessione o dagli atti autorizzativi degli enti locali, con esclusione delle corse bis, dei servizi occasionali, speciali, di gran turismo.
Devono ritenersi comprese nel computo ed entro i limiti della percorrenza effettiva annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.
In particolare si chiarisce che dovranno essere dichiarati tutti i servizi regolarmente concessi ed esercitati dall'azienda.
Ove il totale complessivo dei chilometri effettivamente percorsi nell'anno 2001 dovesse risultare maggiore di quello dichiarato a consuntivo per il 1995, sarà assunto dall'Assessorato, come base di calcolo per la determinazione del contributo, il dato chilometrico stabilito con il decreto n. 457/3Tr del 2 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 - parte prima - del 18 ottobre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si rammenta, altresì, che:
-  la denominazione dell'autolinea deve essere esclusivamente quella indicata nel disciplinare di concessione o negli atti autorizzativi degli enti locali; nel caso in cui i programmi di esercizio prevedano l'effettuazione di tratti parziali dipendenti dalla medesima autolinea (cd. linea madre o principale) si dovrà evidenziare (in grassetto o con sottolineatura) la linea principale e riportare di seguito i singoli tratti parziali; è necessario che, in questi casi, le aziende attribuiscano un numero progressivo alle linee principali ed un ordine alfabetico ai tratti parziali;
-  la lunghezza dell'autolinea deve essere desunta dal disciplinare di concessione o dagli atti autorizzativi degli enti locali;
-  il numero delle corse da indicare è quello delle singole corse autorizzate in un giorno e non le coppie di corse;
-  i giorni di servizio previsti nell'anno sono quelli desunti dal disciplinare;
-  la velocità commerciale di ogni singolo tratto risulta dal rapporto tra la lunghezza della linea e il tempo di percorrenza indicato negli orari approvati dalla M.C.T.C.;
-  il totale della percorrenza complessiva annua da disciplinare (feriale + festiva) si ottiene dal prodotto della lunghezza della linea per il numero delle singole corse per i giorni di servizio.
1.2) Nel quadro B dovranno essere indicati:
a)  il numero complessivo delle corse esercitate nell'anno; tale dato deve tenere conto di tutte le corse eventualmente non effettuate dall'azienda per motivi di forza maggiore (es. scioperi, interruzioni stradali, carenza di personale, indisponibilità di mezzi ecc.) e dei giorni di servizio desunti dal calendario per l'anno di riferimento avuto riguardo alle festività locali;
b)  il totale Km. annui, che si ottiene dal prodotto della lunghezza dell'autolinea per il numero complessivo delle corse effettuate nell'anno.
Si rammenta che l'allegato 1 dovrà essere compilato distintamente per ciascun tipo di servizio (urbano fino a 30.000 abitanti; da 30.001 a 100.000; da 100.001 a 300.000; da 300.001 a 650.000; oltre 650.000, suburbano, extraurbano con V/c fino a 60 Km/h, extraurbano con V/c oltre i 60 Km/h).
Le aziende esercenti servizi di trasporto urbano nelle grandi città potranno adattare l'allegato 1 all'effettivo espletamento dei servizi, purché regolarmente concessi dal comune ove gli stessi dovessero essere differentemente esercitati in funzione dei vari periodi dell'anno, festività e turni di lavoro.
Tale adattamento, comunque, dovrà essere effettuato nel rispetto dell'impostazione originaria del sopracitato allegato 1 al fine di consentirne l'immediato riscontro.
Il predetto allegato dovrà essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante dell'azienda, anche dal direttore di esercizio o dall'unità lavorativa responsabile dell'esercizio ovvero dalla persona, dipendente dell'azienda, munita dell'attestato di idoneità professionale ex decreto ministeriale n. 448/91; a tal fine dovrà essere trasmessa copia del titolo abilitativo.
Le sottoscrizioni dovranno essere rese ai sensi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, previa apposizione della seguente dicitura: "Dichiarazione resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della stessa legge".
2) Dichiarazione anzianità media conducenti di linea (allegato 2)
La dichiarazione dovrà essere compilata esclusivamente per i conducenti adibiti all'esercizio delle autolinee sulla scorta dei dati risultanti dal libro paga e matricola per l'anno 2001.
L'anzianità è data dal numero intero di scatti già maturati per ciascun mese e per ciascun conducente.
L'azienda dovrà, inoltre, riportare nell'apposita tabella il totale annuo degli scatti di anzianità ed il numero dei dipendenti effettuando la somma dei totali mensili.
Nel caso di aziende a conduzione familiare dovrà essere resa esplicita dichiarazione.
3) Dichiarazione ammortamento autobus (allegato 3)
Dovranno essere riportati soltanto gli autobus con anzianità non superiore ad anni 10, acquistati nuovi di fabbrica, immatricolati per l'esercizio delle autolinee in concessione, con esclusione, quindi, di tutti gli altri automezzi.
Le aziende pubbliche dovranno soltanto dichiarare gli autobus interamente acquistati con fondi propri, escludendo, quindi, quelli acquistati con il contributo degli enti pubblici.
Gli autobus dovranno essere individuati per modello, tipo (urbano, suburbano, extraurbano), numero di targa, lunghezza dell'autotelaio ed anno di 1ª immatricolazione.
Per gli autobus acquistati dalle aziende private con contributo regionale o mutuo IRFIS dovrà essere contrassegnata la voce che interessa.
Nel caso l'azienda non abbia autobus rispondenti ai requisiti sopra specificati dovrà essere resa esplicita dichiarazione negativa.
4) Dichiarazione consuntivo 2001 (allegato 4)
Nella dichiarazione dovrà essere riportata:
1)  la percorrenza chilometrica effettiva, distinta per tipo di servizio, così come risulta dai totali di cui al quadro "B", allegato 1;
2)  la quota di ammortamento, iscritta nel bilancio consuntivo dell'azienda relativa all'anno 2000, degli impianti fissi (immobili) adibiti esclusivamente alla gestione dei servizi di linea, di proprietà dell'azienda, muniti di regolare concessione edilizia, agibilità e destinazione d'uso, trascritta negli atti comprovanti la proprietà stessa.
5)  Dichiarazione direttore o responsabile di esercizio (allegato 5)
L'allegato 5 riguarda la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'azienda e relativa al possesso del requisito di idoneità professionale ex decreto ministeriale n. 448/91.
La documentazione di cui sopra (allegati da 1 a 5) deve essere prodotta attenendosi rigorosamente alle disposizioni impartite con la presente circolare, utilizzando esclusivamente i fac-simile allegati.
Si richiama, altresì, l'attenzione delle aziende in ordine alle seguenti disposizioni di carattere generale mirate a semplificare l'azione amministrativa:
-  la documentazione deve riportare l'esatta denominazione sociale dell'azienda;
-  ogni variazione inerente la denominazione sociale e/o la rappresentanza legale deve avvenire nel rispetto della normativa che regola le concessioni;
-  le aziende devono comunicare tempestivamente le modalità di pagamento del contributo, in carenza i titoli saranno esigibili con quietanza del rappresentante legale non attribuendo all'Amministrazione alcuna responsabilità per eventuali comunicazioni non recepite in quanto presentate non in tempo utile all'emissione del titolo di spesa.
L'Amministrazione si riserva di effettuare apposite ispezioni, anche a campione, finalizzate alla verifica dei dati trasmessi.
Si rammentano, altresì, le eventuali conseguenze, anche di natura penale, a carico dei rappresentanti legali delle aziende, connesse alla dichiarazione di dati difformi da quelli reali o non suffragati dai prescritti atti di concessione.


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(2002.7.409)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Misura 4.07 "Insediamento giovani agricoltori" - Integrazioni e modifiche.

In data 11 gennaio 2002 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 è stato pubblicato il bando di concorso per il primo insediamento giovani in agricoltura, ai sensi del Reg. CE n. 1257/99 e del P.O.R. Sicilia 2000-2006.
A seguito di diversi incontri avuti sia con funzionari degli Ispettorati provinciali agricoltura responsabili della materia, delle Condotte agrarie e delle Sezioni operative di assistenza tecnica, sia con rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e dei tecnici incaricati di redigere le domande di primo insediamento, è emersa la necessità di dovere apportare al precitato bando alcune integrazioni e modifiche atte a consentire una maggiore chiarezza interpretativa e per meglio definire l'iter istruttorio successivo alla presentazione delle domande, di seguito riportate.
Si fa presente, altresì, che a seguito delle precitate integrazioni e modifiche si rende necessario prorogare di 30 giorni la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda che, pertanto, trasla dal 12 marzo 2002 all'11 aprile 2002.
Integrazioni e modifiche
Premessa - 2° capoverso, dopo le parole "sotto forma di premio unico" viene aggiunto il periodo: "o, in alternativa, un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall'insediamento. L'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.";
Art. 1), primo capoverso, dopo le parole: "assumendo la responsabilità" viene aggiunta la frase: "o corresponsabilità";
Art. 2), primo capoverso, dopo la frase "essere in possesso dei seguenti requisiti" viene aggiunto il periodo: ", ed in particolare, pena l'esclusione, dei requisiti di cui alle lettere A), D), F) e G)";
Art. 2), primo capoverso, lett. A), all'inizio del capoverso viene aggiunto il periodo: "insediarsi per la prima volta, e successivamente alla presentazione dell'istanza, in un'azienda agricola che dimostri una redditività pari ad almeno 2 UDE e";
Art. 2), primo capoverso, lett. B), sub lett. b),: "viene soppressa la parte entro parentesi";
Art. 2), primo capoverso, lett. B), sub lett. c), alla fine del capoverso viene aggiunta la frase: ", compresi gli I.F.T.S. (Istituti di formazione tecnica superiore)";
Art. 2), primo capoverso, lett. E), dopo la fine del capoverso viene aggiunto il periodo: "Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla presente lett. E) dovrà essere presentata la documentazione conformemente a quanto previsto nella circolare n. 301 del 26 giugno 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 6 luglio 2001, allegati nn. 5 e 6";
Art. 2), secondo capoverso, dopo la frase: "i requisiti di cui alla lett. C)", viene aggiunta la frase: "ed E)";
Art. 3), primo capoverso, lett. a), la frase "il Comitato di sorveglianza" è sostituita dalla frase: "la Commissione europea".
Art. 3), primo capoverso, lett. a), alla fine del capoverso viene aggiunto il periodo: "Al contrario, in caso di parere non favorevole o per determinazione propria dell'Amministrazione regionale, l'importo massimo ammissibile è E 12.082,00";
Art. 3), primo capoverso, tra la lett. a) e la lett. b), viene aggiunta la frase: "o in alternativa";
Art. 3), secondo capoverso, dopo la frase: "previsti alle lettere B) e C)", viene aggiunto il testo: "ed E)";
Art. 3), ultimo capoverso, il testo entro parentesi viene sostituito con il testo: "data di notifica del provvedimento ispettoriale di impegno-concessione e liquidazione";
Art. 4), primo capoverso, prima dei due punti viene aggiunta la frase ", pena l'esclusione";
Art. 4), primo capoverso, dopo i due punti viene aggiunta una alinea e il testo: "essere redatta in copia unica";
Art. 4), primo capoverso, il testo della prima alinea viene sostituito con il testo: "essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e non oltre il 90° giorno; potrà essere trasmessa, mediante plico raccomandato del Servizio postale con la dizione "Bando di concorso per insediamento giovani in agricoltura", entro il 90° giorno naturale e consecutivo dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'Azienda agricola; a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante o consegnata direttamente presso la sede dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio rispetto all'ubicazione dell'Azienda agricola, Ufficio accettazione, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta. Le domande inviate a mezzo raccomandata dovranno pervenire all'Ispettorato improrogabilmente entro trenta giorni successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle stesse; quelle pervenute successivamente non saranno prese in considerazione.
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate prima dei termini prescritti dal presente bando. Nell'ipotesi in cui la data di scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo o non lavorativo, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.";
Art. 4), primo capoverso, seconda alinea, dopo le parole: "copia fotostatica" viene aggiunta la parola: "valida";
Art. 4), primo capoverso, terza alinea, dopo i due punti viene aggiunto il testo: "La documentazione di seguito elencata, ove pertinente e necessaria, può essere sostituita, nei casi previsti dalla normativa vigente, dall'autocertificazione. Inoltre, la documentazione di cui ai successivi numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11), 12), 13) e 14) dovrà essere allegata all'istanza o sostituita, per i casi previsti dalla normativa vigente, dall'autocertificazione, pena l'esclusione.
Altresì, la documentazione di cui ai successivi numeri 7), 8), 16), 17), 18), 19) e 20), ove pertinente, dovrà essere prodotta al competente Ispettorato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ispettoriale.";
Art. 4), primo capoverso, terza alinea, il testo del n. 3) viene sostituito con il seguente testo: "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente attesta quali saranno i terreni aziendali, la loro ripartizione colturale ed il relativo titolo di possesso afferenti l'insediamento. Nel caso di terreni da condurre in affitto o in comodato dovrà, inoltre, essere indicata la data presuntiva di inizio e di fine del contratto, la cui stipula dovrà effettuarsi solo successivamente alla pubblicazione della graduatoria, allorquando verranno individuati i soggetti rientranti utilmente nella precitata graduatoria. Infine, per i terreni condotti in comodato, il comodante dovrà dichiarare espressamente di rinunciare alla facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 1809 del codice civile.";
Art. 4), primo capoverso, terza alinea, sub numero 4), dopo la frase: "la ditta concedente attesta il periodo", viene aggiunta la parola: "presuntivo";
Art. 4), primo capoverso, terza alinea, sub numero 5), dopo la frase entro parentesi: "calcolo delle UDE", viene soppressa la frase: "e delle ULU";
Art. 4), primo capoverso, terza alinea, sub numero 5), ultimo capoverso, dopo le parole: "adeguamento strutturale di cui alle lettere c) ed f)", la lett. "f)" è sostituita dalla lett.: "E)";
Art. 4), primo capoverso, terza alinea, sub numero 14): il testo viene sostituito con il seguente testo: "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la ditta attesta la conformità delle superfici vitate alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia";
Art. 4), primo capoverso, terza alinea, dopo il sub numero 15 viene aggiunto il seguente testo:
"16) autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
17) copia conforme all'originale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica di cui al decreto assessoriale n. 4870 del 18 dicembre 2000;
18) autorizzazione e/o approvazione progetto, nei casi previsti, da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, dell'autorità forestale o altri enti competenti;
19) autorizzazione in materia di ambiente: nulla osta ex art. legge regionale n. 10/93; nulla osta all'impianto ex art. 5, legge regionale n. 181/81;
20) Per gli interventi ricadenti in aree protette è necessario produrre, inoltre:
-  nulla osta dell'Ente gestore l'area protetta, in cui ricade l'azienda;
-  autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 14/88 e sue modifiche ed integrazioni.
E' necessario sottoporre alle procedure di valutazione di incidenza, gli eventuali interventi da attuare per il raggiungimento del livello di reddito soddisfacente (8 UDE ), ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97, nelle aree protette di interesse comunitario, SIC e ZPS.
L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario.";
Art. 4), ultimo capoverso, dopo il punto viene aggiunto il testo: "Saranno ritenute ammissibili, pena l'esclusione, le domande per la concessione dell'aiuto per il primo insediamento:
-  pervenute entro i termini di cui al presente articolo;
-  presentate con modello conforme a quello allegato al presente bando;
complete e correttamente compilate, ad esclusione degli errori materiali e degli elementi desumibili dalla documentazione indicata nel presente articolo.";
Art. 5): il testo dell'articolo viene sostituito dal seguente testo: "Art.5 (Criteri di selezione delle domande)
La procedura di valutazione, articolata sulla base dei sottoelencati criteri di merito è finalizzata a determinare il punteggio da attribuire alle domande per la formazione della graduatoria come di seguito indicato:
-  per i giovani imprenditori e le relative aziende che, al momento della presentazione dell'istanza, siano già in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. B), C) ed E): punti 2;
-  per i giovani imprenditori e le relative aziende che, al momento della presentazione dell'istanza, siano già in possesso di due dei requisiti di cui all'art. 2, lett. B), C) ed E): punti 1,5;
-  per i giovani imprenditori e le relative aziende che, al momento della presentazione dell'istanza, siano già in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2, lett. B), C) ed E): punti 1;
-  dichiarazione di impegno vincolante da parte del richiedente ad aderire alle misure agroambientali previste dal Reg. CEE n. 2092/91 ed eventualmente dal Reg. CE n. 1257/99 e successive modifiche ed integrazioni e dal Programma regionale di sviluppo rurale, qualora venga presentata istanza di ottenimento del relativo premio, anche se non finanziata successivamente dalla pubblica amministrazione, ma a cui si deve comunque dare attuazione, pena la restituzione delle somme eventualmente percepite, e degli interessi maturati, in caso di mancata adesione: punti 1.5;
-  rilevatario di azienda agricola ai sensi della misura D-prepensionamento prevista dal P.S.R. (Reg. CE n. 1257/99): punti 3;
-  valutazione della capacità professionale sulla base dei titoli di studio in possesso:
-  per laurea in scienze agrarie, veterinarie o forestali: punti 3;
-  per diploma ad indirizzo agrario: punti 2;
-  per attestato di qualifica di capo azienda: punti 1;
-  piano aziendale avente caratteristiche di innovazione sia del processo produttivo che del prodotto e, redatto anche secondo i principi dello sviluppo agricolo sostenibile: punti 3;
-  per azienda agricola ricadente almeno per il 50% della superficie in area parco regionale, riserva naturale, aree istituite ai sensi di normative in materia di tutela ambientale: punti 2;
-  per azienda agricola ricadente nelle isole minori, Dir. CE n. 268/75, lett. a): punti 1.0;
o
-  per azienda agricola ricadente almeno per il 50% della superficie in zona montana, Dir. CE n. 268/75, lett. b): punti 1,0;
o
-  per azienda agricola ricadente almeno per il 50% della superficie in zona svantaggiata, Dir. CE n. 268/75, lett. c): punti 1,0.
Nella graduatoria finale, a parità di punteggio, si darà priorità in ordine decrescente alle domande presentate da:
-  giovani in qualità di rilevatari in connessione con la Misura 4.11 del P.O.R. - "Ricomposizione fondiaria" e la Misura D del P.S.R. Sicilia - "Prepensionamento";
-  giovani in qualità di rilevatari in connessione con la Misura D del P.S.R. Sicilia - Prepensionamento;
-  donne e in caso di aziende associate, qualora la maggioranza dei soci sia composta da donne;
-  giovani che si vogliono insediare in aziende ricadenti almeno per il 50% della superficie in area parco regionale, riserva naturale, aree istituite ai sensi di normative in materia di tutela ambientale nelle isole minori, Dir. CE n. 268/75 lett. a), ricadente almeno per il 50% della superficie in zona montana, Dir. CE n. 268/75 lett. b), ricadente almeno per il 50% della superficie in zona svantaggiata, Dir. CE n. 268/75 lett. c);
-  con maggiore età anagrafica.
Alle società verrà data priorità solo nel caso in cui la maggioranza dei soci rientra nella casistica delle priorità di cui sopra, da valutarsi, comunque, sempre in ordine decrescente.
Art.6), primo capoverso, dopo la frase: "Le domande pervenute in tempo utile", è aggiunto il testo: "presso ogni singolo Ispettorato provinciale dell'agricoltura";
Art. 6), il testo del terzo capoverso viene sostituito dal testo: "Le domande ritenute non ammissibili secondo quanto indicato nell'ultimo paragrafo dell'articolo 4 del presente bando, saranno escluse ed entro i successivi 30 giorni saranno restituite agli interessati con provvedimento dell'Ispettore.";
Art. 7) al secondo capoverso, il numero "30", è sostituito con il numero "10";
Art. 8), il testo dell'articolo è sostituito dal seguente testo: "Art. 8 (Criteri per la formazione della graduatoria):
La Commissione di valutazione, dopo aver acquisito le domande complete di istruttoria tecnica entro 10 giorni provvede alla formazione della graduatoria, sulla base della procedura di valutazione di cui all'art. 5.
Ciascuna graduatoria di accesso ai finanziamenti sarà approvata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
A tutela dei diritti dei richiedenti esclusi dalla graduatoria gli stessi hanno facoltà entro 15 giorni continuativi dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi della legge n. 241/90 e legge regionale n.10/91, di presentare agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio memorie scritte al fine di proporre il riesame delle domande di aiuto. Se i richiedenti non si avvalgono della facoltà sopra prevista l'esito delle istruttorie assume carattere definitivo.
Le graduatorie, ed eventuali modifiche alle graduatorie, riformulate a seguito della definizione degli eventuali ricorsi, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Le stesse saranno trasmesse agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, per l'esecuzione.
Le domande utilmente collocate entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, saranno finanziate dagli Ispettorati di competenza.
Gli IPA, ricevute le graduatorie approvate, daranno comunicazione alle ditte che rientrano utilmente in graduatoria, le quali avranno trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione, salvo cause di forza maggiore, per stipulare gli eventuali contratti di affitto o comodato, aprire la partita IVA, iscriversi alla Camera di commercio, dandone comunicazione al precitato IPA nonché produrre la documentazione non allegata in precedenza alla domanda in quanto non necessaria al momento della presentazione dell'istanza, in base al presente bando. Trascorso infruttuosamente tale periodo la ditta inadempiente sarà esclusa con provvedimento ispettoriale motivato, dai benefici richiesti.
Per le ditte che entro il periodo di cui in narrativa ottempereranno a quanto loro prescritto, saranno emesse dagli IPA le decisioni individuali (decreti di concessione-liquidazione).
L'Amministrazione regionale è sollevata da qualsiasi obbligo nei confronti dei richiedenti per le domande che non dovessero rientrare nelle disponibilità finanziarie del presente "bando di concorso".
La graduatoria avrà validità fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie che verranno stanziate a ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura. La decisione individuale in merito all'aiuto destinato ad agevolare l'insediamento dei giovani agricoltori (decreto ispettoriale di impegno e concessione) sarà adottata, perentoriamente, al massimo entro 12 mesi dal momento dell'insediamento".
Art. 10), al secondo capoverso dopo la frase "agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura" viene aggiunta la frase "in misura proporzionale ai fabbisogni finanziari relativi alle ditte richiedenti l'aiuto per il primo insediamento inserite utilmente in graduatoria".
Si ribadisce ulteriormente che il termine di presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 dell'11 gennaio 2002.
Il dirigente generale del Dipartimento interventi stutturali: CROSTA
(2002.10.537)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Espropriazione ed occupazione definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di alcuni immobili ubicati nell'area archeologica della Valle dei Templi.

Il dirigente del servizio tutela ed acquisizioni con decreto n. 8531 del 31 dicembre 2001, ha pronunciato l'espropriazione definitiva ed autorizzato l'occupazione permanente e definitiva in favore del demanio della Regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico, di alcuni immobili ubicati nell'area archeologica della Valle dei Templi, zona A, di cui al foglio di mappa 157, particelle 90 e 6.
(2002.4.215)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Permesso di ricerca di acque minerali denominato Carcaci alla società Platani Rossino s.r.l., con sede in Castronovo di Sicilia.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale industria n. 950 del 16 ottobre 2001, visto e annotato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione siciliana al n. 87 del 2 novembre 2001, è stato accordato alla società Platani Rossino s.r.l., con sede in Castronovo di Sicilia (PA), il permesso di ricerca per acque minerali denominato Carcaci per la durata di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2002.4.222)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Concessione di un finanziamento al comune di Prizzi per l'esecuzione di lavori.

Con decreto n. 2440/V.O.B.XV del 5 dicembre 2001 il capo servizio assetto del territorio dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa di L. 570.000.000 sul capitolo 672013 e ha concesso il relativo finanziamento al comune di Prizzi, per l'esecuzione dei lavori di consolidamento zona a valle di via Belvedere e sistemazione zone limitrofe a difesa del centro abitato 3° stralcio (programma assessoriale di spesa anno 2000).
(2002.4.199)
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Concessione di un finanziamento al comune di Valledolmo per l'esecuzione di lavori di consolidamento di una strada.

Con decreto n. 2568 del 13 dicembre 2001 il capo servizio assetto del territorio del Dipartimento regionale lavori pubblici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ha perfezionato l'impegno di spesa di L. 1.000.000.000 sul capitolo 672013 e ha concesso il relativo finanziamento al comune di Valledolmo, per l'esecuzione dei lavori di consolidamento della strada comunale esterna Valledolmo-Caltavuturo (programma assessoriale di spesa anno 2000).
(2002.4.224)
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Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Roccalumera.

Con decreto n. 2575/U.O.B.17 del 13 dicembre 2001, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 20 dicembre 2001 al n. 101, il dirigente generale del Dipartimento dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa di L. 245.000.000 sul capitolo 672013, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 70 del R.D. n. 350/1895, per la ricostruzione ed il rinforzo dell'argine sinistro del torrente Allume sito nella frazione Allume nel comune di Roccalumera.
(2002.4.226)
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Concessione di un finanziamento al comune di Bisacquino per lavori di consolidamento di una strada.

Con decreto n. 2621 del 18 dicembre 2001 il capo servizio assetto del territorio dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa di L. 650.000.000 sul capitolo 672013 e ha concesso il relativo finanziamento al comune di Bisacquino, per l'esecuzione dei lavori di consolidamento della via Decano Di Vincenti a salvaguardia e protezione del centro abitato - 2° stralcio - (programma assessoriale di spesa anno 2000).
(2002.4.230)
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Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Scaletta Zanclea.

Con decreto n. 2625/U.O.B.17 del 19 dicembre 2001, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 28 dicembre 2001 al n. 109, il capo servizio assetto del territorio del Dipartimento regionale lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa di L. 245.025.000 sul capitolo 672013, per l'esecuzione dei lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 350/1895, a protezione delle abitazioni lungo la via Grotte e della strada Castello, per caduta massi dal costone roccioso sottostante il castello Rufo Ruffo, nel comune di Scaletta Zanclea.
(2002.4.228)
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Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di S. Teresa Riva.

Con decreto n. 2626/U.O.B.17 del 19 dicembre 2001, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 28 dicembre 2001 al n. 110, il capo servizio assetto del territorio del Dipartimento regionale lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa di L. 557.837.500 sul capitolo 672013, per l'esecuzione dei lavori di urgenza, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 350/1895, di ricostruzione e ripristino di opere idrauliche longitudinali e trasversali nel torrente Savoca nel comune di S. Teresa Riva.
(2002.4.227)
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Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori urgenti nel comune di Butera.

Con decreto n. 2714/U.O.B.XVI del 27 dicembre 2001 il capo servizio assetto del territorio, Dipartimento regionale lavori pubblici dell'Assessorato dei lavori pubblici, ha assunto l'impegno definitivo dell'importo di L. 616.723.855, pari ad euro 328.511,29 per l'esecuzione dei lavori di urgenza per il consolidamento di una porzione delle pendici a valle della via Caltanissetta nel comune di Butera, sul capitolo 672013 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2001.
(2002.4.231)
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Concessione di un finanziamento al comune di Valledolmo per lavori di consolidamento del movimento franoso di una strada.

Con decreto n. 2732 del 27 dicembre 2001 il capo servizio assetto del territorio del Dipartimento regionale lavori pubblici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ha perfezionato l'impegno di spesa di L. 1.000.000.000 sul capitolo 672013 e ha concesso il relativo finanziamento al comune di Valledolmo, per l'esecuzione dei lavori di consolidamento del movimento franoso nella strada comunale in contrada Celso causato da eventi calamitosi (programma assessoriale di spesa anno 2000).
(2002.4.223)
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Concessione di un finanziamento al comune di Valledolmo per lavori di consolidamento del centro abitato.

Con decreto n. 2733 del 27 dicembre 2001 il capo servizio assetto del territorio dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ha perfezionato l'impegno di spesa di L. 1.000.000.000 sul capitolo 672013 ed ha concesso il relativo finanziamento al comune di Valledolmo, per l'esecuzione dei lavori di consolidamento a valle del centro abitato (programma assessoriale di spesa anno 2000).
(2002.4.229)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di un componente della Commissione regionale I.N.P.S.

Con decreto n. 187/2001/VII/L del 15 ottobre 2001 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si comunica che la sig.ra Raia Concetta, nata a Grammichele (CT) il 15 marzo 1965 e residente in via Colombo n. 91 Grammichele, è stata chiamata a far parte della Commissione regionale I.N.P.S. in sostituzione del sig. Lo Balbo Salvatore, in rappresentanza della Confederazione generale del lavoro Sicilia (C.G.L.).
(2002.4.265)
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Avviso relativo alla graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 2.04 Asse II "Risorse culturali".

Si comunica che con decreto n. 524/1/FP/2001 del 19 dicembre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale formazione professionale, è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 2.04 Asse II Risorse culturali.
La graduatoria è disponibile sul sito ufficiale del POR Sicilia 2000/2006: www.euroinfosicilia.it.
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso, sono ammesse osservazioni.
(2002.10.567)
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Avviso relativo alla graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 3.11 Asse III "Sostegno al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari".

Si comunica che con decreto n. 30/Serv. progr./02/FP del 4 marzo 2002 del dirigente generale del Dipartimento regionale formazione professionale, è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 3.11 Asse III.
La graduatoria è disponibile sul sito ufficiale del POR Sicilia 2000/2006: www.euroinfosicilia.it.
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso, sono ammesse osservazioni.
(2002.10.568)
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Avviso relativo alla graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 5.03 Asse V "Promozione dell'integrazione sociale".

Si comunica che con decreto n. 31/Serv. progr./02/FP del 4 marzo 2002 del dirigente generale del Dipartimento regionale formazione professionale, è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 5.03 Asse V.
La graduatoria è disponibile sul sito ufficiale del POR Sicilia 2000/2006: www.euroinfosicilia.it.
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso, sono ammesse osservazioni.
(2002.10.570)
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Avviso relativo alla graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 3.13 Asse III "Formazione per la ricerca".

Si comunica che con decreto n. 32/Serv. progr./02/FP del 4 marzo 2002 del dirigente generale del Dipartimento regionale formazione professionale, è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 3.13 Asse III.
La graduatoria è disponibile sul sito ufficiale del POR Sicilia 2000/2006: www.euroinfosicilia.it.
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso, sono ammesse osservazioni.
(2002.10.569)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Sospensione del riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività alla ditta Drago Sebastiano di Drago Giuseppe, con sede in Siracusa.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 8 del 15 gennaio 2002, è temporaneamente sospeso il decreto della Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della sanità n. 600.7/24481/AG50/904 del 30 gennaio 1996, con il quale la ditta Drago Sebastiano di Drago Giuseppe, con sede in Siracusa, nella via Stentinello, n. 10, è stata riconosciuta idonea in via definitiva all'esercizio dell'attività di stabilimento di tipologia 4 con l'assegnazione del numero di riconoscimento veterinario 997.
La riattivazione del riconoscimento è subordinata all'emissione di un nuovo decreto da parte di questo Ispettorato veterinario a seguito del riscontro dell'avvenuta rimozione delle carenze.
(2002.4.203)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la detenzione di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto n. 9 del 15 gennaio 2002, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta Farman s.r.l., con sede legale in Messina, via Nazionale n. 76/G, Ponte Schiavo a magazzino in Tremestieri (ME) via S.S. 114 km. 5.600, a detenere le specialità medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, commi 2 e 3, dello stesso decreto legislativo n. 538/92 nel territorio della Regione siciliana, fatti salvi gli accordi intrapresi in sede di stipula di ogni singolo contratto.
(2002.4.247)


Con decreto n. 11 del 15 gennaio 2002, l'Assessore per la sanità ha autorizzato la ditta SA.GI. PHARM. s.r.l., con sede legale e magazzino in Messina, via Taxo is. 236, 98122, a detenere, per la successiva distribuzione, le specialità per uso umano, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 538/92, con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, commi 2 e 3, dello stesso decreto legislativo n. 538/92 nel territorio della Regione siciliana e Regione Calabria, fatti salvi gli accordi intrapresi in sede di stipula di ogni singolo contratto.
(2002.4.249)
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Affidamento alla d.ssa Anna Crisafi della direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione della società Enrico Mollica Medicinali S.p.A., con sede in Messina.

Con decreto n. 10 del 15 gennaio 2002, l'Assessore per la sanità, ha affidato alla dott.ssa Anna Crisafi, nata a Messina il 21 ottobre 1963, codice fiscale CRS NNA 63R61 F158Y, la direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione della società Enrico Mollica Medicinali S.p.A., con sede legale e magazzini in Messina, via Santa Cecilia n. 13, già autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 538/92.
(2002.4.248)
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Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 35 del 18 gennaio 2002 lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Mondo ittico di Nardone Giovanni & C. s.n.c., sito in Portopalo di Capo Passero (SR), nella contrada Porto e con sede legale in Portopalo di Capo Passero (SR) nella via Dante n. 10, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di deposito all'ingrosso di prodotti ittici freschi e congelati di cui alla tipologia 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 5.
Lo stabilimento viene, altresì, iscritto con numero di identificazione 2349 nello speciale registro previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.4.214)


Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 45 del 22 gennaio 2002 lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Food Line s.r.l. sito in Termini Imerese (PA), agglomerato industriale lotti 14 e 15, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di preparazione e di surgelamento di prodotti a base di pesce (salsiccia e medaglioni di pesce spada) di cui alla tipologia 2 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 5.
Lo stabilimento viene, altresì, iscritto con numero di identificazione 2347 nello speciale registro previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.4.263)


Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 46 del 22 gennaio 2002, lo stabilimento di produzione e di magazzinaggio di paste fresche alimentari farcite con carne e con altri prodotti di origine animale, non avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta Di Bella s.r.l., sito in Trapani nel lotto 58 dell'agglomerato industriale regionale est Creta-Fornazzo, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 9-3018/L.
(2002.4.259)


Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 58 del 23 gennaio 2002 lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Basiricò Giuseppe s.a.s. di Gaspare Giacalone sito in Mazara del Vallo (TP), nella via Mazzarino, n. 5 e con sede legale nella strada litoranea Bocca Torretta, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di deposito e commercializzazione di prodotti ittici congelati e di frutti di mare vivi in confezioni integre di cui alla tipologia 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 5.
Lo stabilimento viene, altresì, iscritto con numero di identificazione 2360 nello speciale registro previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.4.262)
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Revoca del numero di identificazione assegnato al deposito della ditta Real Carni s.r.l., sito nel comune di S. Alessio Siculo.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 43 del 22 gennaio 2002 è stato revocato il numero di identificazione 2457/F già assegnato al deposito frigorifero della ditta Real Carni s.r.l., sito nel comune di S. Alessio Siculo (ME), nella via Mantineo n. 2, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con provvedimento ministeriale n. 600.8/24475/46.20/2408 del 20 novembre 2001. Con lo stesso decreto l'impianto viene iscritto nello speciale registro previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con il nuovo numero di identificazione 2547/F assegnato con provvedimento ministeriale n. 600.8/24475/46.20/2635 del 19 dicembre 2001.
(2002.4.261)
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Revoca del riconoscimento conferito al deposito frigorifero di carni rosse della ditta Caimex s.r.l., con sede in Randazzo.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 44 del 22 gennaio 2002 è stato revocato il rico noscimento conferito con decreto dirigenziale del Ministero della sanità n. 600.7/24475/21.21/3326 dell'8 maggio 1996 e n. 600.7/24475/21.21/624 del 23 gennaio 1997, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al deposito frigorifero di carni rosse della ditta Caimex s.r.l., con sede nel comune di Randazzo (CT) nella via Galliano n. 81/87. Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione del deposito frigorifero in causa dallo speciale elenco previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2002.4.260)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita nel comune di Acireale e inclusione della stessa nel patrimonio disponibile della Regione.

Con decreto n. 763/XIII del 23 ottobre 2001 del dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente, di concerto con il dirigente generale del Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, la porzione di area demaniale marittima di mq. 73 sita in località Santa Tecla del comune di Acireale, distinta in catasto al foglio di mappa 43 dalla particella 386, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2002.4.213)
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Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 1/XVII del 7 gennaio 2002, è stata concessa alla ditta Midial S.p.A., con sede legale in Trapani, via Libica n. 13, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di dispositivi medici che si intende svolgere negli impiaanti siti in Trapani, via Libica n. 13, lotto 52, zona ASI.
(2002.4.211)


Con decreto del dirigente generale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 2/XVII del 7 gennaio 2002, è stata concessa alla ditta Liofil s.r.l., con sede legale in Ribera (AG), via Garibaldi n. 8, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trasformazione di prodotti agricoli che si intende svolgere negli impianti da realizzare nel comune di Ribera (AG), contrada Belmonte.
(2002.4.210)
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Provvedimenti concernenti cave.

Con determinazione n. 3 dell'8 gennaio 2002 il dirigente del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Tomasi Carmelo, con sede legale in Gela, per il rinnovo di una cava di calcare in contrada Montemoso nel territorio del comune di Butera.
(2002.4.239)


Con determinazione n. 6 del 9 gennaio 2002, il dirigente responsabile del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Piazza Giuseppe, con sede legale in Mazara del Vallo, per l'apertura di una cava di sabbia in contrada Angeluffo Manca Trefontane nel territorio del comune di Campobello di Mazara.
(2002.4.243)


Con determinazione n. 8 del 9 gennaio 2002, il dirigente responsabile del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Di Nicolò Agostino, con sede legale in Enna, per l'apertura di una cava di sabbia in contrada Mandre Bianche nel territorio del comune di Agira.
(2002.4.206)


Con determinazione n. 11 del 10 gennaio 2002 il dirigente del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale all'impianto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 alla ditta Società L.ES.CA. Maguli s.r.l., con sede legale in Ragusa, per il rinnovo di una cava di gessi in contrada Salinelle nel territorio del comune di Licodia Eubea.
(2002.4.204)


Con determinazione n. 19 del 15 gennaio 2002 il dirigente del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha reso favorevolmente il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1994 - V.I.A., relativo al rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare in contrada Giampietro nel territorio del comune di Gratteri gestita dalla ditta Sicilgranulati s.r.l. con sede in Palermo.
(2002.4.212)


Con determinazione n. 21 del 16 gennaio 2002 il dirigente del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta DBGroup S.p.A., con sede legale in Catania, per l'apertura di una cava di argilla, in contrada Cannizzola nel territorio del comune di Paternò.
(2002.4.240)


Con determinazione n. 22 del 16 gennaio 2002 il dirigente del servizio V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81, alla ditta Messina Giovanni, con sede legale in Camastra, per l'apertura di una cava di calcare in contrada Risichettè nel territorio del comune di Naro.
(2002.4.208)


Con determinazione n. 26 del 17 gennaio 2002 il dirigente del servizio 7 V.I.A. del Dipartimento regionale territorio e ambiente, ha reso favorevolmente il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 V.I.A., alla ditta Industria Lapidea Prizzese, con sede in Prizzi, relativo alla coltivazione di una cava di calcare in contrada Pietre Cadute nel territorio dei comuni di Prizzi e Castronovo di Sicilia (PA).
(2002.4.207)
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Nulla osta alla società Snam Gestione Rete Italia S.p.A., con sede in San Donato Milanese, per la realizzazione di un metanodotto nel comune di Ragusa.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale, con determinazione n. 15 del 14 gennaio 2002, ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 181/81 con prescrizioni, alla società Snam Gestione Rete Italia S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Vanoni, 1, per la realizzazione del metanodotto allacciamento G.I.A.P. s.r.l. (ex Canzoneri) DN 100 (4") 75 bar, interessante il territorio del comune di Ragusa.
(2002.4.244)
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Nulla osta al progetto relativo alla costruzione di un guado per l'attraversamento di un torrente nel comune di Caltavuturo.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale, con determinazione n. 16 del 14 gennaio 2002, ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, al progetto dei lavori di costruzione di un guado per l'attraversamento del torrente Caltavuturo da realizzarsi nel comune di Caltavuturo (PA).
(2002.4.241)
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Giudizio di compatibilità ambientale per opere di difesa dell'abitato di Porto Empedocle.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale, con determinazione n. 17 del 14 gennaio 2002, ha espresso giudizio positivo con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996, circa la compatibilità ambientale del progetto di massima delle opere di regolazione dei deflussi delle aree a monte e sistemazione della parte terminale delle aste dei torrenti Spinola e Salsetto occorrenti per la difesa dell'abitato di Porto Empedocle (AG).
(2002.4.205)
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Nulla osta al progetto relativo a lavori di sistemazione idrico-territoriale nel campo di Nizza di Sicilia.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale, con determinazione n. 18 del 14 gennaio 2002, ha concesso il nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, al progetto dei lavori di sistemazione idrico-territoriale della contrada Neci in zona Pettinari ricadenti in territorio comunale di Nizza di Sicilia (ME).
(2002.4.242)
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Nulla osta al comune di Savoca per il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento per instabilità del centro e sistemazione idraulica.

Il dirigente responsabile del servizio 7, ufficio V.I.A., con determinazione n. 25 del 17 gennaio 2002, ha concesso al comune di Savoca (ME) il nulla osta in materia di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, per il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento per instabilità del centro e sistemazione idraulica.
Il nulla osta è subordinato alle prescrizioni debitamente riportate nella determinazione già citata.
(2002.4.209)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


CIRCOLARE 18 gennaio 2002, n. 1.
Accesso alla qualifica dirigenziale (art. 28, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993).

Ai Comuni
Alle Province regionali
Ai Consorzi
Alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)
e, p.c.  Al CO.RE.CO. - Sezione centrale e sezioni provinciali 

Al Dipartimento della funzione pubblica - Roma
All'A.R.A.N. - Roma
Al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile
All'Unione regionale delle province siciliane
All'A.N.C.I. Sicilia
A seguito di approfondimento sulla tematica in oggetto questo Assessorato ritiene opportuno fornire agli enti locali dell'isola chiarimenti ed indirizzi.
Come è noto, con la soppressione dell'art. 2 del D.P.R. n. 347 del 25 giugno 1983, disposta dall'art. 51, 1° comma, della legge n. 142/90 nel testo introdotto dall'art. 13 della legge regionale n. 265/99, si è assegnata a tutti i comuni, anche di ridotta dimensione demografica, la facoltà di istituire posizioni apicali nella dotazione organica di qualifica "dirigenziale" con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale adottata ai sensi dell'art. 39, 1° comma, della legge n. 449/97 e successive conferme, facoltà esclusa per le amministrazioni dissestate o strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni (cfr. decreto legislativo n. 342 dell'8 settembre 1997).
Infatti l'autonomia statutaria ed organizzativa attribuita agli enti locali dal nuovo ordinamento in rapporto alla crescente complessità e multidisciplinarietà delle funzioni assegnate in via istituzionale e di quelle conferite per decentramento dallo Stato e dalla Regione, induce a ritenere possibile e necessaria la presenza di personale di elevata capacità gestionale con il compito di attuazione degli obiettivi programmatici fissati dagli organi di governo; naturalmente tale facoltà non dovrà condurre ad una previsione incongrua di figure dirigenziali, al fine di evitare un incremento eccessivo della spesa ed una frammentazione esagerata della struttura incompatibile con gli stessi obiettivi fissati dal legislatore.
Si ritiene necessario che lo statuto ed, in particolare, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi provvedano ad individuare i limiti, i criteri e le modalità d'impiego delle figure dirigenziali all'interno ed all'esterno della dotazione organica, fermo restando che la gestione delle risorse umane debba avvenire nel rispetto della contrattazione collettiva e nel segno della separazione delle funzioni e della qualità dei servizi, mentre la copertura dei relativi posti in organico va ricondotta ai principi fissati dal capo II del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.
Si ritiene utile richiamare il disposto dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 29/93, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 387/98, che per l'accesso alla qualifica dirigenziale negli enti locali prevede il pubblico concorso per esami o il corso-concorso selettivo di formazione presso la scuola superiore della pubblica amministrazione: le relative procedure per lo svolgimento delle selezioni sono state fissate dal D.P.C.M. n. 324/2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 dell'8 novembre 2000 con recente richiamo operato dal Dipartimento F.P. con circolare n. 1/2001 del 26 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 febbraio 2001, n. 31).
Di conseguenza la norma non consente l'attivazione di procedure riservate al solo personale interno seppure di qualifica apicale (cat. D) nel dichiarato intento di pervenire ad una valorizzazione delle professionalità disponibili per progressione verticale in applicazione dell'art. 4, 1° comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999; ipotesi non contemplata dal contratto della separata area dirigenziale (D.P.R. 23 dicembre 1999) il cui status non è caratterizzato, com'è noto, da professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
La dirigenza non è, infatti, un profilo professionale e la richiamata specializzazione può essere acquisita anche all'esterno per una capacità gestionale ed organizzativa variegata capace anche di differente utilizzazione all'interno della struttura dell'ente secondo affermati principi di rotazione degli incarichi, qualità questa non rintracciabile nelle figure professionali presenti nelle varie categorie di dotazione degli enti.
Al riguardo il Dipartimento F.P. e l'ARAN nazionale hanno avuto modo di chiarire che la disciplina delle progressioni verticali, contenuta nell'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999, non può riguardare il transito dalla cat. D a quella dirigenziale rimanendo detta progressione riservata al passaggio dei dipendenti in servizio alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione del comparto (cat. A, B, C, D) e nei limiti dei posti vacanti non destinati all'accesso dall'esterno, tenuto conto dei requisiti professionali indicati nella declaratoria delle categorie riportate dall'allegato A del medesimo contratto del 31 marzo 1999. Per gli enti più piccoli che in assenza di idonee professionalità per qualifica e/o per capacità si potrà sempre fare ricorso al di fuori della dotazione organica a contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, ovvero alla figura dello stesso segretario (cfr. art. 97/110, decreto legislativo n. 267/2000).
Lo stesso art. 111 del decreto legislativo n. 267/2000 fa obbligo agli enti locali, nell'ambito della propria potestà statutaria e regolamentare, di adeguamento per la dirigenza ai principi fissati dal capo II del decreto legislativo n. 29/93 in precedenza richiamato.
In relazione alle superiori precisazioni resta inapplicabile, per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale, la previsione di cui all'art. 6, 12° comma, della legge n. 127/97 recepito con legge regionale n. 23/98 nel testo riportato dall'art. 91, 3° comma, del decreto legislativo n. 267/2000; parimenti inapplicabili sono da ritenersi le disposizioni generali in materia di accesso al pubblico impiego di cui agli artt. 36 e 36bis del citato decreto legislativo n. 29/93, essendo come detto lo status della dirigenza non riconducibile ad alcuna delle categorie individuate dalle disposizioni contrattuali del 31 marzo 1999, stante la peculiarità dell'esperienza e la globalità della richiesta professionalità avente natura manageriale, sicuramente distinta dai profili professionali di esclusiva individuazione nel nuovo sistema di classificazione.
Tale principio è stato riconfermato dal legislatore regionale che, per fugare ogni dubbio od erronea applicazione, è intervenuto a ribadirne l'indiscutibile osservanza anche in Sicilia con l'art. 34 della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 (requisiti di accesso), mentre rimane rinviato al 1° gennaio 2002, l'espletamento delle selezioni per soli esami perdurando inSicilia anche per le qualifiche dirigenziali la previsione di cui all'art. 19 della legge regionale n. 25/93 (concorsi per soli titoli) ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 18/99.
Per quanto riguarda i requisiti di accesso, il citato art. 28 del decreto legislativo n. 29/99 riporta nel dettaglio quelli richiesti per l'ammissione alle pubbliche selezioni ed ilD.P.C.M. n. 324/2000 individua i contenuti delle prove di esame e le modalità di formazione delle commissioni giudicatrici.
Per le ragioni sopra esposte, rimane, parimenti, esclusa l'attribuzione al personale della cat. D delle mansioni superiori di qualifica dirigenziale (ai sensi dell'art. 56, decreto legislativo n. 29/93), essendo detto istituto direttamente collegato alle categorie professionali ex allegatoA del contratto collettivo nazionale del lavoro 31 marzo 1999, cui, nelle more della copertura di relativi posti in organico, si potrà ricorrere con attribuzione nella loro completezza delle funzioni dirigenziali e non già della qualifica ai sensi dell'art. 51, comma 3/bis, della legge n. 142/90 (come riportato dall'art. 109, 2° comma, decreto legislativo n. 267/2000).
Con riferimento alle risultanze di disposti accessi ispettivi, si esprime l'avviso della non conformità alle norme di cui sopra delle procedure concorsuali che hanno portato in alcuni comuni dell'Isola, previe selezioni interne (progressione verticale), all'inquadramento in qualifiche dirigenziali di dipendenti di posizione apicale (cat. D). Con la conseguenza che vanno rimosse le situazioni costituitesi "contra legem" in conformità ai principi fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Premesso quanto sopra, si invitano gli enti a regolarizzare, con annullamento in autotutela, gli inquadramenti illegittimi e ad adeguare le proprie norme regolamentari dandone notizia a questo Assessorato che, comunque, provvederà ad effettuare specifiche diffide per i casi risultanti dagli accessi ispettivi disposti.
  L'Assessore: D'AQUINO 

(2002.5.282)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 20 febbraio 2002, prot. n. 10616.
P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Complemento di programmazione - Misura 1.07 (ex 1.2.1.a) - Protezione e consolidamento versanti, centri abitati e infrastrutture per la Provincia di Caltanissetta.

Alle Amministrazioni comunali della Provincia di Caltanissetta
Alle Provincia regionale di Caltanissetta
Al Consorzio A.S.I.
All'on.le Presidente della Regione
All'Autorità di gestione P.O.R.
All'Assessorato Presidenza Dipartimento programmazione
All'Assessore per il territorio e l'ambiente
Al Dipartimento urbanistica
Agli Assessorati regionali presidenza, agricoltura e foreste, beni culturali, bilancio e finanze, cooperazione, enti locali, industria, lavori pubblici, lavoro, sanità, turismo
1.  Premessa
Con circolare 2 aprile 2001, prot. n. 18267, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 6 aprile 2001 è stato emanato il bando, le cui premesse si richiamano integralmente, per la predisposizione del programma di individuazione dei soggetti pubblici beneficiari e degli interventi relativi da finanziare con l'utilizzazione delle risorse assegnate nella prima fase pari a _ 59.000.000,00 (L. 114.239.930.000).
Con decreto n. 656 del 13 settembre 2001 registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana il 9 ottobre 2001, reg. n. 1 Assessorato del territorio e dell'ambiente, foglio n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 16 novembre 2001, è stato adottato il programma degli interventi ammissibili per un importo complessivo di _ 54.469.871,22 (pari a L. 105.468.377.538).
Dall'istruttoria delle istanze pervenute nei termini stabiliti dalla circolare nessun intervento, per la Provincia di Caltanissetta, è risultato ammissibile, così come si evince dalle tabb. n. 2 e n. 3 allegate al decreto n. 656. Pertanto la somma di _ 3.266.195,56 (pari a L. 6.324.236.487) prevista per la Provincia di Caltanissetta non è stata programmata.
Poiché la Provincia di Caltanissetta è ricompresa tra quelle per le quali il CDP ha destinato il 90% delle risorse previste per la prima fase ripartito in misura proporzionale al fabbisogno finanziario insoddisfatto relativo ad interventi riguardanti situazioni di rischio elevato o molto elevato, desumibile dalle richieste corredate almeno da progetto preliminare avanzate nel 1999 dai comuni per l'inserimento nel programma di interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 180/98, con nota DTA/51823 del 12 settembre 2001 il responsabile della Misura pro tempore ha proposto all'Assessore per il territorio e l'ambiente la riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze limitatamente alla Provincia di Caltanissetta e per l'importo di _ 3.266.195,56 (pari a L. 6.324.236.487) mediante avviso pubblico e fermo restando i requisiti tutti previsti dal completamento di programmazione e dalla circolare 2 aprile 2001, n. 18267.
Con nota DTA/1270 del 17 dicembre 2001 il responsabile della Misura pro tempore ha trasmesso per il seguito di competenza la nota n. 172 del 14 dicembre 2001 con la quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente comunica di concordare con la proposta circa la riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze limitatamente alla Provincia di Caltanissetta per l'importo di _ 3.266.195,56 (pari a L. 6.324.236.487).
Dovendosi procedere limitatamente alla sola Provincia di Caltanissetta alla predisposizione del programma di individuazione dei soggetti pubblici beneficiari e titolari degli interventi di cui alla Misura 1.07 da finanziare con l'utilizzazione delle risorse assegnate nella prima fase pari a _ 3.266.195,56 (pari a L. 6.324.236.487), con la presente circolare si riportano i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione da parte dei soggetti pubblici interessati delle istanze di inclusione nel programma suddetto, la documentazione da presentarsi a corredo di tali istanze ed i criteri di priorità, di selezione e di formulazione del programma.
2. Finalità d'intervento
Nella prima fase d'attuazione, cui si riferisce la presente circolare, la misura è finalizzata a raggiungere un adeguato livello di sicurezza dal rischio idrogeologico in aree a maggiore rischio ricomprese nel piano straordinario di assetto idrogeologico, predisposto dalla Regione siciliana ed adottato con decreto di questo Assessorato del 4 luglio 2000, con particolare riguardo alla salvaguardia delle vite umane, dei centri abitati, delle infrastrutture strategiche e produttive, dei beni culturali e ambientali.
3. Interventi ammissibili
Sono ammissibili interventi, muniti almeno di progetto di massima approvato ai sensi di legge e riguardanti l'eliminazione o la riduzione di situazioni di rischio e/o la messa in sicurezza di aree già interessate da fenomeni di dissesto e ricomprese tra quelle individuate a rischio idrogeologico molto elevato ed elevato nel piano straordinario di assetto idrogeologico sopra citato. Sono quindi ammessi a finanziamento:
-  interventi risolutori per la protezione, il consolidamento e la difesa idrogeologica e/o la difesa idraulica nelle aree a rischio di esondazione o di frana, ricomprese tra quelle individuate nel piano suddetto;
-  interventi per la messa in sicurezza di aree già interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico.
L'inserimento in programma degli interventi avverrà nel rispetto della vigente normativa sui lavori pubblici.
A tal proposito saranno considerati ammissibili gli interventi per i quali sarà dimostrato il possesso di tutti i seguenti requisiti entro il termine di presentazione delle istanze:
-  il progetto dell'intervento proposto deve essere approvato tecnicamente come progetto di massima o esecutivo ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, di cui in particolare alla legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni intervenute alla data di pubblicazione della presente circolare;
-  l'intervento deve essere inserito nel programma triennale delle opere pubbliche vigente presso l'ente richiedente alla data dell'istanza di finanziamento e ne deve rispettare l'ordine di priorità di settore;
-  l'intervento deve essere coerente con le previsioni dello strumento urbanistico vigente.
4. Beneficiari
Possono presentare istanze i seguenti soggetti pubblici locali:
-  comuni;
-  Provincia regionale;
-  Consorzio A.S.I.;
5. Spese ammissibili
Rientrano tra le spese ammissibili tutte quelle sostenute e/o previste dai soggetti pubblici beneficiari finali fino alla totale copertura dei costi necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi, quali:
-  le spese per i lavori e le forniture dirette all'esecuzione delle opere;
-  le spese generali ad essi relative, incluse le spese concernenti le consulenze tecniche e specialistiche, le prestazioni di servizi, la progettazione e la direzione delle opere, gli studi, le indagini e eventuali interventi di monitoraggio;
-  l'IVA relativa, nelle misure di legge vigenti; le eventuali spese per l'occupazione e l'acquisizione, mediante esproprio, dei terreni necessari per la realizzazione delle opere.
6.  Risorse finanziarie programmate e disponibili
Le risorse destinate alla prima fase relativa al primo biennio di programmazione ammontano complessivamente a _ 3.266.195,56 (pari a L. 6.324.236.487) sono destinate alla realizzazione degli interventi individuati nel programma di utilizzo cui si riferisce la presente circolare.
Nell'ambito della provincia e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di priorità indicati nella presente circolare, almeno il 20% delle risorse assegnate alle province sarà destinato ad interventi in comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
7.  Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento
All'istanza di ammissione a finanziamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-  progetto almeno di massima dell'intervento, approvato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, di cui in particolare alla legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni intervenute alla data di pubblicazione della presente circolare; attestazione di conformità allo strumento urbanistico, resa ai sensi dell'art. 154 della legge regionale n. 25/93, nel caso in cui l'intervento proposto preveda opere per le quali sia necessaria e prescritta tale conformità;
-  delibera di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, vigente presso il soggetto richiedente, corredata di stralcio dello stesso relativo al settore d'interesse dell'opera per cui viene richiesto il finanziamento, da cui si evinca l'inserimento e l'ordine di priorità dell'intervento proposto. Nel caso in cui tale intervento sia preceduto da altri della stessa tipologia di quelle ritenute ammissibili, ai sensi del precedente art. 3 della presente circolare, al fine di verificare il rispetto dell'ordine di priorità del programma suddetto, per ciascuno di questi l'Amministrazione richiedente deve trasmettere apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente, da cui si evinca lo stato di attuazione degli interventi che precedono quello proposto, precisando per ognuno di questi se sia stato progettato e/o finanziato ed indicando gli estremi del provvedimento di finanziamento;
-  atto di nomina del responsabile del procedimento, che dovrà assolvere ai compiti ed agli adempimenti per rendere di pubblica conoscenza il contributo comunitario secondo le norme vigenti in materia, alla fornitura periodica al responsabile della misura di tutte le informazioni necessarie per verificare l'andamento fisico e finanziario delle attività di attuazione degli interventi finanziati ed il rispetto dei tempi stabiliti, alla tenuta della documentazione contabile e finanziaria, al rispetto delle condizioni stabilite al momento della concessione del finanziamento e dalle normative comunitarie, statali e/o regionali vigenti ed applicabili all'intervento stesso;
-  dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente richiedente, dalla quale si evinca se per l'intervento proposto sia stata presentata istanza di finanziamento ad amministrazioni od enti diversi dalla Regione siciliana e l'esito di tale istanza;
-  nel caso l'intervento proposto sia di completamento o stralcio di progetto generale, che abbia goduto di precedente finanziamento, dettagliata relazione esplicativa sull'utilizzo del precedente finanziamento e degli eventuali riflessi tecnici e finanziari che lo stesso ha sull'intervento proposto;
-  scheda di identificazione degli interventi redatta in conformità al modello allegato alla presente circolare.
8. Termini di presentazione delle istanze
Le istanze di inclusione nel programma di utilizzo delle risorse, corredate di tutta la documentazione su indicata, devono essere presentate a questo Assessorato dai soggetti richiedenti, a mezzo del servizio postale, statale o riconosciuto, od anche a mano, nel termine del 30° giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
In caso di invio a mezzo del servizio postale, quale data di presentazione si intenderà quella di spedizione apposta dall'ufficio postale sul plico di spedizione.
Il termine di presentazione suddetto è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione istanze presentate dopo la data di scadenza dello stesso.
9.  Criteri di priorità nella formulazione del programma d'intervento
Nella fase relativa al primo biennio di programmazione delle risorse, sono considerati prioritari gli interventi negli ambiti territoriali che presentano esposizione al rischio idrogeologico maggiore secondo le indicazioni già contenute nel Programma operativo regionale.
Sarà data quindi priorità agli interventi relativi prima ad aree a rischio molto elevato e poi a rischio elevato così come individuate nel Piano straordinario per l'assetto idrogeologico e successive revisioni allo stesso Piano.
In tali aree verrà data priorità nell'ordine:
a)  ad interventi ricadenti in centri urbani;
b)  ad interventi ricadenti ad aree d'insediamenti produttivi ed aree dei Consorzi A.S.I.;
c)  ad interventi relativi ad infrastrutture primarie.
Per ciascuna delle suddette fasce gli interventi saranno classificati in sottofasce in funzione del grado di pericolosità dei fenomeni.
Nell'ambito di ciascuna delle sottofasce prioritario sopra dette, gli interventi proposti verranno ulteriormente ordinati secondo i seguenti criteri di priorità:
a)  interventi muniti di progetti esecutivi approvati in linea tecnica e dotati di tutti i pareri, approvazioni, autorizzazioni e nulla osta necessari per assicurare l'emissione del decreto del finanziamento;
b)  interventi di completamento.
10. Procedure di finanziamento
Una volta formulato il programma, ai beneficiari utilmente inseriti , verrà richiesta, ove occorrente, l'integrazione della documentazione onde procedere al finanziamento degli interventi nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili in questa fase e della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Verranno altresì rispettate le indicazioni procedurali contenute nel complemento di programmazione relativamente alla progettazione e alle procedure di gara.
11.  Responsabile di misura
Responsabile di misura è designato il dirigente generale del Dipartimento regionale territorio e ambiente.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale territorio ed ambiente: PERGOLIZZI

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(2002.5.282)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA

PRESIDENZA

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).

Nel provvedimento di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 20 aprile 2001, a pag. 31, il compenso lordo per l'anno 2000 corrisposto all'avv. Anna Marino, vice presidente del CORECO di Trapani, deve essere correttamente indicato in "L. 23.296.768" e non "L. 46.593.536", come erroneamente pubblicato.
(2002.9.510)
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CIRCOLARE COMMISSARIALE 4 febbraio 2002, prot. n. 1177.
Interventi per la realizzazione di infrastrutture fognarie e depurative finanziati dal Commissario delegato per la tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Si ripubblica di seguito il testo corretto della circolare di cui sopra, già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 15 febbraio 2002 a pag. 114, in quanto erroneamente incompleta.
Agli Enti titolari di interventi di opere fognarie e depurative finanziate nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006 (Misura 1.04b ex1.3.b)
e, p.c.  Al Dipartimento programmazione 

La situazione determinatasi nella Regione siciliana in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, ha indotto il Governo nazionale a dichiarare, con delibera del Ministro dell'interno n. 3052 del 31 marzo 2000, e con successiva ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, lo stato d'emergenza.
Per questo aspetto il Commissario delegato Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2 dell'O.M. n. 3072/2000, provvede al completamento dei programmi degli interventi già finanziati, in corso, da approntare o realizzare per fronteggiare la situazione di emergenza nei settori dell'approvvigionamento, adduzione, potabilizzazione e distribuzione delle acque, delle fognature e della depurazione delle acque reflue, del riutilizzo e recapito delle acque depurate, provvedendo, altresì, ad individuare i soggetti attuatori degli interventi.
Il commissario per la tutela dell'emergenza assicura, altresì, la continuità dell'utilizzo delle acque provenienti dagli impianti di trattamento.
Per il raggiungimento di tali obiettivi l'art. 9 dell'ordinanza n. 3052/2000, modificato dall'art. 11 della succitata ordinanza n. 3072/2000, dispone che il Commissario provveda all'utilizzazione delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali destinate alla realizzazione di opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo.
Il P.O.R. Sicilia 2000-2006 si pone come obiettivo la tutela e la salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei attraverso la realizzazione delle seguenti infrastrutture:
-  realizzazione e/o potenziamento impianti di depurazione reflui civili;
-  adeguamenti degli scarichi degli impianti di depurazione ai parametri del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
-  realizzazione di collettori di adduzione all'impianto di depurazione esistente;
-  realizzazione di reti fognarie in zone sprovviste con nuovo apporto di refluo trattato dall'esistente I.D. di accertata capacità ricettiva.
In relazione a quanto sopra, il commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia, con propri provvedimenti, ha finanziato interventi di spesa già individuati dal Ministero dell'ambiente finalizzati alla realizzazione di opere per la salvaguardia delle acque superficiali e cicli di depurazione previsti nella Misura 1.04.b del P.O.R. Sicilia 2000-2006.
Con ordinanza n. 1008 del 26 novembre 2001, i progetti previsti in tale programma di spesa sono stati ritenuti coerenti con gli interventi previsti dal P.O.R. Sicilia 2000-2006 e pertanto cofinanziabili dalla U.E.
Gli enti attuatori degli interventi previsti dal P.O.R. Sicilia 2000-2006, cofinanziati dall'Unione europea, al momento della concessione del finanziamento, della sovvenzione o già titolari delle stesse, dovranno impegnarsi, in adempimento a quanto previsto al punto 3.1.10 del Complemento di programmazione, adottato con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001 dalla Giunta regionale, a:
-  rispettare i termini e le modalità del monitoraggio secondo le richieste della struttura commissariale;
-  designare un responsabile del procedimento, individuato come referente per il monitoraggio e la verifica delle spese ammissibili, che dovrà essere messo nelle condizioni di partecipare alle azioni di qualificazione/addestramento promosse dall'autorità di gestione e dalle autorità di pagamento;
-  rispettare tempestivamente le disposizioni ed indicazioni in merito alla informazione e pubblicità del cofinanziamento comunitario, nazionale e regionale;
-  realizzare l'operazione finanziata secondo il cronogramma specifico presentato con l'istanza di finanziamento, fatte salve eventuali variazioni approvate dalla struttura commissariale;
-  tenere in un luogo stabilito, in modo unitario ed ordinato, tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata; garantire che la documentazione sarà disponibile per eventuali controlli - con un preavviso minimo di un giorno - fino a tre anni dalla data di chiusura del P.O.R. Sicilia;
-  annullare opportunamente, secondo le modalità indicate dalla struttura commissariale, tutte le fatture e le pezze giustificative per le spese ammesse al P.O.R.;
-  redigere i documenti contabili in modo analitico, sulla base di registrazioni contabili analitiche codificate;
-  comunicare tempestivamente i risultati di verifiche, controlli o ispezioni effettuati da altre autorità o amministrazioni sull'operazione finanziata;
-  predisporre un programma dei lavori, opportunamente standardizzato, contenente indicazioni cronologiche specifiche per l'espletamento dei passaggi procedurali ed amministrativi (procedure di gara, contratti, consegna lavori, nomine di collaudatori, ecc.).
In particolare i termini e le modalità del monitoraggio (avanzamento finanziario, fisico e procedurale) comportano precisi obblighi in ordine alla certificazione di spesa con cadenza periodica, di cui alla nota n. 2865 del 12 dicembre 2001 delDipartimento programmazione, e precisamente:
Dati finanziari
-  cadenza trimestrale: 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre;
Dati procedurali
-  cadenza semestrale: 30 giugno - 31 dicembre;
Dati fisici
-  cadenza annuale: 31 dicembre.
Pertanto gli enti in indirizzo dovranno far pervenire perentoriamente entro 30 giorni successivi ad ogni trimestralità sopra elencata la certificazione di spesa relativa ai pagamenti effettuati.
In ordine a tali modalità, si ritiene utile raccomandare:
-  che gli importi dichiarati siano documentati mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
-  che gli importi dichiarati si riferiscano a spese i cui documenti giustificativi, consultabili per un periodo minimo di tre anni successivi al pagamento del saldo al P.O.R. Sicilia, siano custoditi presso ciascun beneficiario finale della Misura 1.4b dal responsabile del procedimento individuato.
Per gli interventi in corso di completamento o completati, i beneficiari finali che ad oggi non hanno prodotto alcuna certificazione della spesa sostenuta, debbono perentoriamente trasmettere la rendicontazione al 31 dicembre 2001, producendo copia conforme delle fatture quietanzate o di documenti contabili di valore probatorio, entro 10 giorni dalla ricezione della stessa.
L'inadempienza di tali inderogabili obblighi comporterà la revoca del finanziamento accordato da questo Ufficio.
  Il Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque: CROSTA 

(2002.9.525)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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