REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 MARZO 2002 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 22 gennaio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Gardenia, con sede in Agrigento, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 22 gennaio 2002.
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Astro Nascente, con sede in Marsala.   pag.


DECRETO 22 gennaio 2002.
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Il Saldatore, con sede in Mazara del Vallo  pag.

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 4 febbraio 2002.
Riammissione della cooperativa edilizia Concordia diCapo d'Orlando ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata  pag.

Assessorato della sanità

DECRETO 25 gennaio 2002.
Caratteristiche per l'individuazione e l'istituzione delle strutture sanitarie da autorizzare per la somministrazione della specialità medicinale Visudyne nella terapia delle affezioni maculari della retina.  pag.


DECRETO 14 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di Ficarra quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag.


DECRETO 14 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di Gioiosa Marea quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag.


DECRETO 14 febbraio 2002.
Revoca del decreto 18 gennaio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Mazzarino quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag.

DECRETO 15 febbraio 2002.
Revoca dei decreti 4 ottobre 2000 e 14 marzo 2001, e costituzione della Commissione consultiva regionale di esperti prevista dall'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39  pag.


DECRETO 18 febbraio 2002.
Rimodulazione delle branche e del numero di posti letto di media e bassa assistenza di alcune case di cura private della Regione  pag.


DECRETO 21 febbraio 2002.
Stagione balneare 2002  pag. 12 


DECRETO 14 marzo 2002.
Rettifica del decreto 22 gennaio 2002, concernente graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n.9 di Trapani, valida per l'anno 2002.  pag. 25 


DECRETO 19 marzo 2002.
Zone carenti di assistenza primaria accertate al 1° marzo e al 1° settembre 2001  pag. 25 


DECRETO 19 marzo 2002.
Incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale accertati al 1° marzo 2001.  pag. 29 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 31 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Acireale.   pag. 33 


DECRETO 31 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Aragona  pag. 50 


DECRETO 31 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Realmonte  pag. 50 

DECRETO 13 febbraio 2002.
Autorizzazione all'ENEL S.p.A. per il progetto riguardante la costruzione e l'esercizio di un elettrodotto aereo in territorio dei comuni di Alia e Sclafani Bagni  pag. 56 


DECRETO 22 febbraio 2002.
Approvazione della revisione del piano regolatore dell'agglomerato di Modica-Pozzallo  pag. 56 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Modifica della composizione del comitato di coordinamento per la definizione del programma regionale per la lotta alla siccità e desertificazione  pag. 59 
Nomina di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani  pag. 59 
Istituzione della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare  pag. 59 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Avviso relativo all'approvazione degli elenchi delle iniziative delle Province regionali per investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnia. P.O.R. Sicilia 2000/2006 Misura 4.06 (ex 4.2.1)  pag. 59 
Avviso relativo all'avvio del procedimento di accertamento dell'ammissibilità delle istanze relative alle Misure 4.06 e 4.09. P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 59 

Assessorato degli enti locali:
Elezioni amministrative del 26 maggio - 9 giugno 2002, indizione comizi  pag. 59 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 14 marzo 2002.
Proroga dei termini per la regolarizzazione delle superfici vitate  pag. 60 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 19 marzo 2002, n. 1065.
Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405.   pag. 60 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Provvedimenti concernenti determinazione dell'in dennità provvisoria di espropriazione di beni immobili siti nei comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara per l'utilizzazione a scopo irriguo delle acque invase nel ser batoio Garcia sul fiume Belice sinistro, zona 1/d ovest, 1° stralcio, 1° lotto.

Determinazione dell'indennità provvisoria di occupazione temporanea di beni immobili siti nei comuni di Paceco, Marsala e Trapani per l'utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio D. Rubino, condotte comiziali, VI lotto.

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto ed espropriazione permanente e definitiva a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su beni immobili ricadenti nei comuni di Bivona, Lucca Sicula e Calamonaci per la realizzazione dell'adduttore alle zone irrigue dipendenti dal serbatoio Castello, 1° tronco, diramazione Tavernola.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 22 gennaio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Gardenia, con sede in Agrigento, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria effettuata il giorno 10 del mese di febbraio 2001 dalla Lega regionale cooperative e mutue nei confronti della cooperativa Gardenia, con sede in Agrigento, dal quale si rileva una pesante situazione economico-finanziaria, senza che si intraveda alcuna possibilità di ripresa; la struttura aziendale, finanziata dalla Presidenza della Regione, non è stata ancora completata, per cui non è stata mai iniziata l'attività aziendale; gli organi sociali risultano essere scaduti e non più rinnovati dal 1997 e da allora non più curanti dagli adempimenti amministrativo-contabili; tra i soci non c'è più alcuna volontà di portare avanti il progetto sociale;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 6 giugno 2001, con parere n. 2619, concordando con la proposta del relatore, si è espressa favorevolmente allo scioglimento della società sopra richiamata con la nomina di un liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 codice civile;
Considerato che la cooperativa in questione risulta aderente alla Lega regionale delle cooperative e mutue per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9, legge n. 400/75;
Vista la nota prot. n. 4179 del 12 ottobre 2001, con la quale la suddetta associazione ha segnalato la terna di nominativi per la nomina del commissario liquidatore;
Visto l'art. 2544 codice civile;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Gardenia, con sede in Agrigento, costituita il 10 agosto 1985, con atto omologato dal Tribunale di Agrigento il 26 settembre 1985, iscritta al n. 4003 del registro delle imprese e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 97 del 18 dicembre 1986 è sciolta e messa in liquidazione.

Art.  2

Il dott. Vincenzo Maurizio Camilleri, nato a Campobello di Licata il 26 ottobre 1961 ed ivi residente nella via S.T. Cellura n. 16, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione, fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art.  3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 gennaio 2002.
  CIMINO 

(2002.8.479)
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DECRETO 22 gennaio 2002.
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Astro Nascente, con sede in Marsala.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto n. 14 del 27 gennaio 1999, con il quale la cooperativa Astro Nascente, con sede in Marsala, è stata sciolta, messa in liquidazione e la rag. Anna Maria Ingargiola nominata commissario liquidatore;
Vista la lettera del 20 febbraio 2001, con la quale la predetta rag. Anna Maria Ingargiola ha comunicato di rinunciare, per sopravvenuti problemi personali, all'incarico conferitole;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla sostituzione del suddetto commissario liquidatore;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

Il dott. Gaetano Marano, nato a Palermo il 30 luglio 1966 e residente a Marsala in contrada Madonna Alto Oliva n. 118/B, dalla data di notifica del presente decreto sostituisce la rag. Anna Maria Ingargiola, quale commissario liquidatore della cooperativa Astro Nascente, con sede in Marsala.

Art.  2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 gennaio 2002.
  CIMINO 

(2002.8.478)
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DECRETO 22 gennaio 2002.
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Il Saldatore, con sede in Mazara del Vallo.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto n. 591 dell'11 aprile 1991, con il quale la cooperativa Il Saldatore, con sede in Mazara del Vallo, è stata sciolta, messa in liquidazione ed il dott. Diego Genna nominato commissario liquidatore;
Visto il decreto n. 1427 del 19 giugno 1998, con il quale, in sostituzione del dott. Diego Genna, è stato nominato il dott. Andrea Pisciotta;
Visto il decreto n. 91 del 25 gennaio 1999, con il quale, in sostituzione del dott. Andrea Pisciotta, è stata nominata l'avv. Francesca Genna;
Visto il decreto n. 1079 del 4 novembre 1999, con il quale, in sostituzione dell'avv. Francesca Genna, è stato nominato il dott. Ignazio Vattiata;
Vista la lettera del 30 marzo 2001, con la quale il dott. Ignazio Vattiata ha comunicato di rinunciare, per motivi familiari, all'incarico conferitogli;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla sostituzione del suddetto commissario liquidatore;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

L'avv. Antonio Cosentino, nato a Marsala il 13 giugno 1965 e residente a Marsala in via Rosolino Pilo n. 6, dalla data di notifica del presente decreto sostituisce il dott. Ignazio Vattiata, quale commissario liquidatore della cooperativa Il Saldatore, con sede in Mazara del Vallo.

Art.  2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato in base ai criteri indicati nel decreto del Ministro del lavoro 28 gennaio 1992.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 gennaio 2002.
  CIMINO 

(2002.8.477)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 4 febbraio 2002.
Riammissione della cooperativa edilizia Concordia diCapo d'Orlando ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata.

IL CAPO SERVIZIO AREE URBANE E POLITICHE DELLA CASA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del capo Dipartimento del 5 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, con il quale sono state depennate dalle graduatorie di cui al decreto n. 1083 del 7 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 1989, le cooperative edilizie risultanti non più attive e/o cancellate dal registro prefettizio;
Considerato che la cooperativa edilizia Concordia di Capo d'Orlando (ME) ha presentato, entro i termini consentiti, istanza per lariammissione ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata, corredata da decreto prefettizio con il quale è revocata la sospensione degli effetti della iscrizione nel registro;
Ritenuto di dover accogliere l'istanza;

Decreta:


Art. 1

E' riammessa ai benefici dell'edilizia agevolata-convenzionata la cooperativa edilizia Concordia di Capo d'Orlando (ME). Alla stessa verrà comunicato con altro provvedimento il numero di alloggi che sarà consentito realizzare.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 febbraio 2002.
  GANGI 

(2002.11.629)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 25 gennaio 2002.
Caratteristiche per l'individuazione e l'istituzione delle strutture sanitarie da autorizzare per la somministrazione della specialità medicinale Visudyne nella terapia delle affezioni maculari della retina.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visti i decreti legislativi nn. 502/92, 517/93, 229/99;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Visto il decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1996;
Visto il provvedimento del 20 luglio 2000 del Ministero della sanità, Commissione unica del farmaco, con il quale viene istituito l'elenco dei medicinali innovativi, la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati, ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;
Visto il provvedimento del 19 aprile 2000 del Ministero della sanità, Commissione unica del farmaco, con il quale il medicinale Verteporfina viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento ministeriale del 20 luglio 2000, per la terapia fotodinamica della neovascolarizzazione coroidale subfoveale nella degenerazione maculare legata all'età;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2001, con il quale è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Visudyne (Verteporfina), registrata con procedura centralizzata europea per la stessa indicazione terapeutica che aveva determinato l'inserimento nel provvedimento di riferimento;
Preso atto che con il citato decreto ministeriale 5 marzo 2001 vengono stabiliti, per la medesima specialità medicinale Visudyne (Verteporfina), i regimi di rimborsabilità in classe "H" e in centri individuati dalle regioni e dalle province autonome, e di dispensazione quale medicinale da utilizzare in ospedale, case di cura, cliniche specializzate e ambulatori oculistici, in ragione del divieto di vendita al pubblico;
Visto il provvedimento 9 giugno 2001 del Ministero della sanità, Commissione unica del farmaco, con il quale il medicinale Verteporfina viene escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;
Ritenuto opportuno fissare le caratteristiche per l'individuazione delle strutture sanitarie per il trattamento della neovascolarizzazione coroidale subfoveale nella degenerazione maculare legata all'età e per la dispensazione della specialità medicinale Visudyne (Verteporfina) in argomento;
Ritenuto di dover disciplinare, nel rispetto degli indirizzi programmatici ministeriali, fissati con decreto ministeriale del 5 marzo 2001, gli interventi svolti dalle strutture sanitarie regionali nelle forme di qualificata assistenza per il trattamento di patologie di alta specialità quali la terapia fotodinamica della neovascolarizzazione coroidale subfoveale nella degenerazione maculare legata all'età;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per il perseguimento delle sopradette finalità, vengono fissate, come di seguito indicate, le caratteristiche per l'individuazione e l'istituzione delle strutture sanitarie da autorizzare per la somministrazione della specialità medicinale Visudyne (Verteporfina), nella terapia delle affezioni maculari della retina:
-  riconosciuta competenza tanto nella diagnostica che nella terapia delle affezioni maculari della retina;
-  possesso della strumentazione per la diagnosi delle degenerazioni maculari: strumentazione atta ad eseguire fluorangiografia retinica;
-  presenza dell'anestesista durante la durata della terapia: dalla preparazione della soluzione per infusione, assicurata con metodiche assolutamente asettiche e somministrazione del farmaco, secondo le modalità indicate nel foglietto illustrativo, sino al trattamento laser.

Art. 2

L'utilizzo della specialità medicinale Visudyne (Verteporfina) è strettamente riservata agli ospedali di pertinenza delle Aziende sanitarie ospedaliere, ospedaliere universitarie, unità sanitarie locali, alle case di cura, alle cliniche specializzate ed agli ambulatori oculistici in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 1 del presente provvedimento.

Art. 3

I direttori generali nelle cui Aziende sanitarie ospedaliere, ospedaliere universitarie, unità sanitarie locali, insistono le strutture specialistiche che già applicano il trattamento della neovascolarizzazione coroidale subfoveale nella degenerazione maculare legata all'età attraverso la terapia fotodinamica con la somministrazione della specialità medicinale Visudyne (Verteporfina), dovranno darne immediata comunicazione a questo Assessorato regionale della sanità, Dipartimento Ispettorato regionale sanitario, dichiarando che le strutture in questione sono in possesso delle caratteristiche previste dal presente provvedimento.

Art. 4

Con successivo provvedimento, previo atto di richiesta, avanzato dal rappresentante legale dell'ente di pertinenza e positiva istruttoria curata da questo Dipartimento, verrà individuata la struttura sanitaria specializzata presente negli ospedali, case di cura, cliniche specializzate e ambulatori oculistici.

Art. 5

L'accertamento della mancanza delle caratteristiche di cui all'art. 1 del presente provvedimento o l'inosservanza dei compiti assegnati comporterà la revoca del riconoscimento.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 gennaio 2002.
  AMARI 

(2002.8.485)
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DECRETO 14 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di Ficarra quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva n. 2000/75/CE;
Vista la nota prot. n. 504 del 2 febbraio 2002 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con cui è stato comunicato che sul territorio del comune di Ficarra sono pervenuti allevamenti transumanti provenienti dalla provincia di Messina;
Considerato che il territorio del comune diFicarra (ME), sede di destinazione per motivi di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla provincia di Messina, non risulta incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione pubblicato, in data 13 febbraio 2002, sulla pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il territorio del comune di Ficarra (ME), non incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione, pubblicato, su disposizione del Ministero della salute, nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, sede di destinazione, per motivi di transumanza, di animali sensibili alla Blue tongue, in provenienza dalla provincia di Messina è da considerarsi territorio a rischio e, pertanto, dichiarato: "comune sotto restrizione per Blue tongue".

Art. 2

Fermo restando l'applicazione delle misure sanitarie previste nel piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, nonché delle disposizioni di cui al sistema nazionale di sorveglianza per Blue tongue e di quelle specifiche previste dal piano straordinario di spostamento dalla provincia di Messina per motivi di transumanza, nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1 è fatto obbligo, tra l'altro, di applicare le seguenti misure:
a)  aggiornamento dell'identificazione e registrazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie sensibili;
c)  indagine sierologica sugli animali appartenenti alle specie sensibili oggetto di spostamento per transumanza dalla provincia di Messina, dopo il 21° giorno dall'arrivo, al fine di rilevare o escludere la circolazione virale;
d)  ove possibile, mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno dei ricoveri durante le ore di attività dei vettori;
e)  in deroga al punto b), gli animali appartenenti alle specie sensibili potranno essere spostati, per essere avviati alla macellazione, in un impianto posto all'interno di un comune sotto restrizione per Blue tongue o di un territorio con infezione da Blue tongue in atto; tale spostamento dovrà avvenire alle condizioni previste dal Ministero della salute per lo spostamento degli animali da avviare alla macellazione nell'ambito delle zone con infezione da Blue tongue in atto.

Art. 3

Le disposizioni previste dal presente decreto saranno revocate dopo l'avvenuta comunicazione da parte del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, attestante il pieno rispetto delle condizioni previste per lo spostamento per transumanza e dopo che le visite cliniche effettuate e le indagini sierologiche, condotte dopo il 21° giorno dall'arrivo, sugli animali oggetto di spostamento per transumanza, abbiano dato esito favorevole.

Art. 4

Il sindaco del comune di Ficarra (ME), il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 febbraio 2002.
  BAGNATO 

(2002.8.455)
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DECRETO 14 febbraio 2002.
Dichiarazione del territorio di Gioiosa Marea quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva n. 2000/75/CE;
Vista la nota prot. n. 504 del 2 febbraio 2002 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, con cui è stato comunicato che sul territorio del comune di Gioiosa Marea sono pervenuti allevamenti transumanti provenienti dalla provincia di Messina;
Considerato che il territorio del comune diGioiosa Marea (ME), sede di destinazione per motivi di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla provincia di Messina, non risulta incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione pubblicato, in data 13 febbraio 2002, sulla pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, il territorio del comune di Gioiosa Marea (ME), non incluso nell'elenco dei comuni sotto restrizione, pubblicato, su disposizione del Ministero della salute, nella pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, sede di destinazione, per motivi di transumanza, di animali sensibili alla Blue tongue, in provenienza dalla provincia di Messina, è da considerarsi territorio a rischio e, pertanto, dichiarato: "comune sotto restrizione per Blue tongue".

Art. 2

Fermo restando l'applicazione delle misure sanitarie previste nel piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, nonché delle disposizioni di cui al sistema nazionale di sorveglianza per Blue tongue e di quelle specifiche previste dal piano straordinario di spostamento dalla provincia di Messina per motivi di transumanza, nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1 è fatto obbligo, tra l'altro, di applicare le seguenti misure:
a)  aggiornamento dell'identificazione e registrazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie sensibili;
c)  indagine sierologica sugli animali appartenenti alle specie sensibili oggetto di spostamento per transumanza dalla provincia di Messina, dopo il 21° giorno dall'arrivo, al fine di rilevare o escludere la circolazione virale;
d)  ove possibile, mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno dei ricoveri durante le ore di attività dei vettori;
e)  in deroga al punto b), gli animali appartenenti alle specie sensibili potranno essere spostati, per essere avviati alla macellazione, in un impianto posto all'interno di un comune sotto restrizione per Blue tongue o di un territorio con infezione da Blue tongue in atto; tale spostamento dovrà avvenire alle condizioni previste dal Ministero della salute per lo spostamento degli animali da avviare alla macellazione nell'ambito delle zone con infezione da Blue tongue in atto.

Art. 3

Le disposizioni previste dal presente decreto saranno revocate dopo l'avvenuta comunicazione da parte del servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, attestante il pieno rispetto delle condizioni previste per lo spostamento per transumanza e dopo che le visite cliniche effettuate e le indagini sierologiche, condotte dopo il 21° giorno dall'arrivo, sugli animali oggetto di spostamento per transumanza, abbiano dato esito favorevole.

Art. 4

Il sindaco del comune di Gioiosa Marea (ME), il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, gli agenti della forza pubblica sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 febbraio 2002.
  BAGNATO 

(2002.8.454)
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DECRETO 14 febbraio 2002.
Revoca del decreto 18 gennaio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Mazzarino quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute, prot. n. 600.6.BT/3229 del 6 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva n. 2000/75/CE;
Visto il proprio D.I.G. n. 34 del 18 gennaio 2002, con cui il territorio del comune di Mazzarino (CL), sede di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue è stato dichiarato "comune sotto restrizione";
Vista la nota prot. n. 283/VET dell'8 febbraio 2002, con sui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 2 diCaltanissetta, a seguito dell'esito favorevole dei controlli effettuati, ha rappresentato la necessità di revocare il sopracitato D.I.G. n. 34 del 18 gennaio 2002;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il proprio D.I.G. n. 34 del 18 gennaio 2002 è revocato.
Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 febbraio 2002.
  BAGNATO 

(2002.8.443)
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DECRETO 15 febbraio 2002.
Revoca dei decreti 4 ottobre 2000 e 14 marzo 2001, e costituzione della Commissione consultiva regionale di esperti prevista dall'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visti i decreti 30 giugno 1975, 22 luglio 1983, 27 giugno 1986, 16 giugno 1990 del Ministero della sanità;
Vista la legge regionale 8 novembre 1988, n. 39 ed, in particolare, l'art. 2;
Vista la legge n. 421/91;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private;
Vista la legge n. 419/98;
Visto il decreto legislativo n. 229/99, art. 8/bis, 8/ter, 8/quater;
Visto il decreto n. 32866 del 4 ottobre 2000, integrato con successivo provvedimento assessoriale n. 34163 del 14 marzo 2001, con il quale è stata nominata la Commissione consultiva regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 39/88 ed assegnate ulteriori competenze;
Visto l'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 6/97, che ha abrogato le disposizioni relative all'emanazione dei pareri da parte delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana;
Visto l'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Visto il D.P.R. 24 marzo 1995;
Visto il D.P.R. 29 giugno 1998;
Ritenuto di dover nominare quali nuovi componenti della Commissione consultiva regionale i sigg.ri: arch. Angelo Aliquò, arch. Giacomo Pignatone, dott. Giacinto Beninati, dott. Renato Sciglieri, dott. Giuseppe Oliva, in sostituzione dei sigg.ri ing. Filippo Russo, ing. Vincenzo Pluchino, prof. Salvatore Sciacca, dott. Marco Fiorella e dott. Ignazio Tozzo;
Ravvisato, altresì, che la norma istitutiva non ha previsto termine di scadenza della predetta commissione;
Ritenuto, pertanto, di dover revocare i decreti n. 32866 e n. 34163 rispettivamente del 4 ottobre 2000 e 14 marzo 2001 nonché fissare la data di scadenza della commissione consultiva regionale;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi meglio esposti in premessa, che si intendono riportati e trascritti, i decreti n. 32866 del 4 ottobre 2000 e n. 34163 del 14 marzo 2001 sono revocati.

Art. 2

E' costituita, presso l'Assessorato regionale della sanità, la Commissione consultiva regionale di esperti prevista dall'art. 2 della legge regionale n. 39/88, alla quale sono attribuite anche le competenze di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 in materia:
-  costruzione di nuove case di cura;
-  ampliamento con o senza aumento posti letto di case di cura già esistenti;
-  trasformazione di strutture esistenti in casa di cura privata;
-  il trasferimento di case di cura già autorizzate in altra sede;
-  modifiche anche parziali di case di cura già autorizzate.
La Commissione, che avrà durata di anni uno a decorrere dalla data del presente provvedimento, avrà anche il compito di verificare il possesso dei requisiti ulteriori da parte delle case di cura private per l'accreditamento istituzionale, allorquando tali requisiti verranno individuati con apposito provvedimento.

Art. 3

La Commissione consultiva regionale di esperti di cui all'art. 1 è così composta:
- dott. Vito Amari - presidente;
-  arch. Angelo Aliquò - componente;
-  arch. Giacomo Pignatone - componente;
-  dott. Giacinto Beninati - componente;
-  dott. Renato Sciglieri - componente;
-  dott. Giuseppe Oliva - componente;
-  dott. Lorenzo Maniaci - componente;
-  presidente regionale AIOP o suo delegato: avv. Vito Sabbino;
-  vice presidente regionale AIOP: dott. Marco Ferlazzo;
-  rappresentante ARIS regionale: mons. Antonino Calanna;
-  sig. Paolo Ciranni - segretario.

Art. 4

La Commissione esprimerà i propri pareri su proposta istruita e motivata dei competenti uffici dell'Assessorato, previo sopralluogo ove necessario presso le case di cura private.

Art. 5

Ai soggetti di cui al punto 3, tenuto conto della qualificata esperienza professionale dagli stessi maturata nella materia di che trattasi, spetta il trattamento di missione ed i compensi di cui all'art. 1 della legge regionale n. 15/93 e dei successivi D.P.Reg. applicativi del 24 marzo 1995 e del 29 giugno 1998.

Art. 6

Con successivo provvedimento si procederà ad im pegnare le somme necessarie al funzionamento della Commissione, sul bilancio della Regione - rubrica sanità.

Art. 7

Il presente decreto, infine, sarà inviato alla Ragioneria centrale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 febbraio 2002.
  CITTADINI 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 15 febbraio 2002 al n. 11.
(2002.8.487)
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DECRETO 18 febbraio 2002.
Rimodulazione delle branche e del numero di posti letto di media e bassa assistenza di alcune case di cura private della Regione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 30 giugno 1988, n. 39;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.P.R.S. 11 maggio 2000, con il quale è stato approvato il piano sanitario regionale per il triennio 2000-2002;
Visti i propri decreti n. 32564 del 20 luglio 2000 e n. 32756 del 20 settembre 2000;
Vista la relazione congiunta dei gruppi 23°/II Dir e 41°/IRS del 9 novembre 1999 prot. n. 2N23/04622 e n. 4N41/02840;
Vista la relazione congiunta dei gruppi 23°/II Dir. e 41°/IRS del 31 ottobre 2000, prot. n. 2N23/04596 e n. 4N41/03130;
Preso atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto n. 32564/2000, dal 30 giugno 2000, alla data del presente provvedimento sono pervenute n. 28 istanze di case di cura, le cui richieste sono riportate sinteticamente nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto;
Vista la relazione istruttoria prot. n. DIRS/3/0413 del 12 febbraio 2002;
Considerato che, a seguito dell'istruttoria tecnico sanitaria generale espletata in conformità agli indirizzi ed alle modalità fissate dal decreto n. 32564/2000 e dalle note del 9 novembre 1999 e del 31 ottobre 2000 sopra citate, sono state ritenute accoglibili, esclusivamente sotto il profilo autorizzativo, le richieste di rimodulazione di branche specialistiche avanzate dai soggetti interessati;
Ritenute, di conseguenza, autorizzabili per singola casa di cura, tenuto conto di quanto previsto dal piano sanitario regionale 2000-2002, e sempre nelle more della definizione della rete ospedaliera regionale e dell'entrata in vigore del sistema dell'accreditamento istituzionale, le variazioni delle branche specialistiche di cui all'allegata tabella A;
Dato atto che detti provvedimenti autorizzativi saranno emanati previa acquisizione della documentazione necessaria e degli eventuali pareri previsti dalla normativa vigente nonché previa verifica dell'esistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari all'esercizio delle nuove branche specialistiche autorizzate;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa specificato e nei limiti dell'istruttoria tecnico-sanitaria generale espletata, sono accoglibili, esclusivamente sotto il profilo autorizzativo, le istanze formulate da parte di alcune delle case di cura private della Regione siciliana volte alla rimodulazione delle branche e conseguentemente del numero di posti letto, secondo le indicazioni e limitazioni di cui al decreto n. 32564/2000 ed alle note del 9 novembre 1999 e del 31 ottobre 2000 in premessa citate, così come riportate nella tabella A che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Per ciascuna casa di cura di cui al precedente articolo saranno adottati singoli provvedimenti di autorizzazione per la rimodulazione delle branche richieste, previa acquisizione della documentazione necessaria e degli eventuali pareri previsti dalla normativa vigente nonché previa verifica dell'esistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari all'esercizio delle nuove branche specialistiche autorizzate.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente all'allegato.
Palermo, 18 febbraio 2002.
  CITTADINI 


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(2002.8.486)
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DECRETO 21 febbraio 2002.
Stagione balneare 2002.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell'8 dicembre 1975;
Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 470/82 "Attuazione direttive C.E.E. n. 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione", così modificato dalla legge n. 422 del 29 dicembre 2000, art. 18;
Visto l'art. 2, l'art. 4 e l'art. 6 del già citato D.P.R. n. 470 dell'8 dicembre 1982, così modificato con art. 18 della legge n. 422 del 29 dicembre 2000;
Visto il decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;
Vista la propria circolare n. 715 del 30 settembre 1993;
Vista la nota assessoriale n. 336/01553 del 20 marzo 1996 e successiva n. 336/02663 dell'1 ottobre 2001, con le quali si chiedeva ai direttori dei laboratori di igiene e profilassi l'individuazione delle zone di mare e di costa non balneabili, sia per inquinamento che per altri motivi, nonché la delimitazione delle zone di mare e di costa interessate da immissioni;
Visti i risultati delle analisi sulle acque da adibire a balneazione effettuate dai laboratori di igiene e profilassi provinciali della Regione Sicilia effettuate nel periodo di campionamento dell'anno 2001;
Viste le note di riscontro all'assessoriale n. 336/01553 del 20 marzo 1996 e successiva n.336/022663 dell'1 ottobre 2001, trasmesse dai laboratori di igiene e profilassi;
Ritenuto di dover individuare i tratti di mare e di costa permanentemente o temporaneamente preclusi alla balneazione, per motivi di inquinamento o per altri motivi;
Considerato opportuno di dare puntuale applicazione a quanto previsto dall'art. 2, punti c) e d) del D.P.R. n. 470/82, che la stagione balneare per l'anno 2002 abbia inizio l'1 maggio 2002 e termine il 30 settembre 2002;

Decreta:


Art. 1

La stagione balneare per il corrente anno ha inizio l'1 maggio 2002 e ha termine il 30 settembre 2002.

Art. 2

Il periodo di campionamento ha inizio l'1 aprile 2002 e ha termine il 30 settembre 2002.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 4, comma "b", del D.P.R. n. 470/82, per la stagione 2002 sono classificate "non idonee alla balneazione" le acque marine e le relative coste indicate negli allegati da 1 ad 8, relativi ad ogni provincia, che costituiscono parte integrante al presente decreto.

Art. 4

Tutte le zone permanentemente precluse alla balneazione, per inquinamento (ZPI), già precedentemente individuate, con il presente sono soppresse e rideterminate.

Art. 5

Viene fatto obbligo ai sindaci dei comuni della Sicilia di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza prescritti dall'art. 5 del D.P.R. n. 470/82 e dal D.M. sanità 29 gennaio 1992, comma A e comma D, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli di divieto della balneazione, che devono essere metallici, in numero adeguato e reciprocamente visibili, oltre che per quelle precluse alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento, dandone immediata comunicazione al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente, all'Assessorato regionale della sanità, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al capo settore igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale ed ai direttori reparto medico e chimico dei L.I.P.

Art. 6

I laboratori di igiene e profilassi hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività, qualora non abbiano già provveduto, ai sindaci dei comuni rivieraschi, i tratti di mare e di costa non balneabili individuati, specificando il motivo della non balneabilità, l'estensione e le coordinate geografiche, per l'emissione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 470/82, delle ordinanze di divieto di balneazione; tale comunicazione va inviata anche al capo settore igiene pubblica, al capo servizio di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale, competente per territorio.

Art. 7

Le ordinanze di cui all'art. 5 del presente decreto devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto e le coordinate geografiche, e devono essere trasmesse al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente, al capo settore igiene pubblica e al capo servizio igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale ed al L.I.P.
Le predette ordinanze devono essere eseguite entro e non oltre il 30 aprile 2002.

Art. 8

I direttori dei laboratori di igiene e profilassi, secondo programmi concordati con il capo settore igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale, potranno avvalersi per l'esecuzione e il trasporto dei campioni di acqua di mare, dei servizi di igiene pubblica delle ex Aziende sanitarie locali o distretti competenti per territorio. Si dovranno eseguire due campionamenti mensili routinari preferibilmente il primo entro la prima decade ed il secondo entro la seconda decade. In caso di effettuazione dei cinque esami suppletivi questi vanno effettuati in giorni diversi anche consecutivi e comunque entro il mese di riferimento.

Art. 9

A far data dall'1 maggio 2002, i responsabili del settore igiene pubblica dell'Azienda sanitaria locale ed i responsabili del servizio igiene pubblica delle ex Aziende sanitarie locali dei distretti, hanno l'obbligo di accertarsi e di vigilare che le ordinanze siano state emanate ed eseguite con le modalità ed i tempi stabiliti negli articoli precedenti, avvalendosi del personale di vigilanza con la qualifica di U.P.G.
La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata all'autorità giudiziaria competente.

Art. 10

Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare le condizioni che comportino l'individuazione di zone temporaneamente vietate alla balneazione, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, D.P.R. n. 470/82, i direttori dei laboratori dovranno comunicare ai sindaci l'individuazione e la delimitazione delle zone inquinate da sottoporre a divieto.
In mancanza di tale comunicazione la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di campionamento.

Art. 11

Fanno parte integrante del presente decreto n. 10 allegati.

Art. 12

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione in parte prima alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 febbraio 2002.
  AMARI 


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(2002.12.657)
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DECRETO 14 marzo 2002.
Rettifica del decreto 22 gennaio 2002, concernente graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n.9 di Trapani, valida per l'anno 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;
Visto il decreto legislativo n.502/92, come modificato dal decreto legislativo n.517/93 e, in particolare, l'art.8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n.229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 271/00;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n.271/00, recante il protocollo aggiuntivo, che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Visto il decreto n.53 del 22 gennaio 2002, con cui si è preso atto della graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n.9 di Trapani, valida per l'anno 2002;
Vista la nota n. 6 dell'1 febbraio 2002, con cui il presidente del comitato consultivo zonale dell'Azienda unità sanitaria locale n.9 di Trapani ha comunicato che nella predetta graduatoria, branca di diabetologia, per mero errore materiale sono stati attribuiti alla dott.ssa Oliva Daniela, nata a Palermo il 15 luglio 1961, punti 18,40 anzichè punti 18,80 che la collocano al terzo posto della graduatoria stessa e che, pertanto, occorre procedere alla conseguente rettifica;
Preso atto della suddetta rettifica per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della rettifica apportata dal comitato zonale dell'Azienda unità sanitaria locale 9 di Trapani alla posizione della dott.ssa Oliva Daniela, nata a Palermo il 15 luglio 1961, che va a collocarsi con punti 18,80 al terzo posto, branca di diabetologia, della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n.9 di Trapani, valida per l'anno 2002.

Art.2

La graduatoria così rettificata potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n.271/00.

Art.3

La rettifica di che trattasi sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 marzo 2002.
  AMANDORLA 

(2002.12.655)
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Decreto 19 marzo 2002.
Zone carenti di assistenza primaria accertate al 1° marzo e al 1° settembre 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 270/00, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2000, ed in particolare l'art. 20 che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 20000 n. 445;
Visto il decreto n. 36674 del 10 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 21 dicembre 2001) e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di medicina generale valevole per l'anno 2001;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle Aziende unità sanitarie locali della regione relativamente alle carenze di assistenza primaria individuate nei rispettivi ambiti territoriali, alla data del 1° marzo e del 1° settembre 2001;
Visto l'art. 25, comma 7, D.P.R. n. 270/2000, ai sensi del quale ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1 comma 16 del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4 comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall'organizzazione sanitaria, così come disposto dall'art. 19;
Vista la norma finale n. 5 del D.P.R. n. 270/2000, ai sensi della quale il conferimento delle carenze di assistenza primaria rilevate nell'anno 2001 avviene nella misura del 67% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 ed all. 2 comma 2 decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99, e nella misura del 33% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Visto l'art. 3 comma 8 D.P.R. n. 270/2000, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione;
Vista la norma finale n. 6 del D.P.R. n. 270/2000, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale, è consentito, previa presentazione del titolo unitamente alla domanda, partecipare all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 3 , comma 6, lett. a) del medesimo D.P.R. 270/00, con l'attribuzione del relativo punteggio;
Ritenuto di dover individuare, ai sensi dell'art. 20 comma 18 D.P.R. 270/00, quale ufficio preposto per l'espletamento dei compiti relativi alla copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo;

Decreta:


Art. 1

Le zone carenti di assistenza primaria, accertate al 1° marzo ed al 1° settembre 2001 e delle quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1 comma 16 del decreto legislativo n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93 limitatamente all'ambito territoriale di provenienza, ovvero all'ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4 comma 7 della legge n. 412/91.
b) i medici che risultino già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione siciliana e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra regione, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
c) i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2001.
I medici interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo - via La Loggia n. 5 - 90149 - Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i quali intendono concorrere.

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 devono allegare la documentazione atta a provare il possesso dei requisiti di cui all'art. 25 comma 7 D.P.R. n. 270/2000, ovvero apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 4

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico, o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata sommando l'anzianità di iscrizione negli elenchi di assistenza primaria della regione, detratti i periodi di eventuale cessazione dall'incarico, con l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza, ancorché già compresa nella precedente.

Art. 5

I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale unica regionale di medicina generale valida per il 2001 specificando il punteggio conseguito.

Art.  6

I medici inclusi nella graduatoria regionale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 3 comma 6 lett. a) D.P.R. 270/2000, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato.

Art. 8

Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici di cui alla lett. c) dell'art. 2 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale valevole per l'anno 2001;
(per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteggio sarà integrato con punti 12,00);
b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell'ambito territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 1998 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell'ambito della regione siciliana fin dal 31 gennaio 1998 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 9

I medici di cui all'art. 2 lett. c) del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art. 10

L' Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, fatto salvo il disposto di cui agli artt. 20 comma 4 lett. a) e 25 comma 7 D.P.R. 270/2000, riserva una percentuale del 67% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1 comma 2 e all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99, e una percentuale del 33% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 marzo 2002.
  CITTADINI 

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(2002.12.674)
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DECRETO 19 marzo 2002.
Incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale accertati al 1° marzo 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. n. 270/00, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 2 ottobre 2000, che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ed, in particolare, l'art. 49 che stabilisce i criteri per la copertura degli incarichi vacanti di continuità assistenziale;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto n. 36674 del 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva dei medici di medicina generale valida per l'anno 2001;
Preso atto delle comunicazioni inviate dalle competenti Aziende sanitarie locali in ordine ai posti di continuità assistenziale resisi liberi nell'ambito della Regione Sicilia alla data del 1° marzo 2001;
Considerato che i posti di continuità assistenziale di cui trattasi vanno conferiti ai medici in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 49, comma 2, lett. a) e b) del D.P.R. n. 270/00, secondo le procedure ivi contenute;
Vista la norma finale n. 5 del D.P.R. n. 270/00, ai sensi della quale l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, rilevati nel corso dell'anno 2001, avviene nella misura del 67% in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 ed alle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99, e nella misura del 33% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Visto l'art.3, comma 8°, del D.P.R. n. 270/00, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti di C.A. possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione;
Vista la norma finale n. 6 del D.P.R. n. 270/00, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale, è consentito, previa presentazione del titolo unitamente alla domanda, partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti nell'ambito della riserva prevista dall'art. 3, comma 6°, lett. a) del medesimo D.P.R. n. 270/00, con l'attribuzione del relativo punteggio;
Ritenuto di dovere individuare, ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.P.R. n. 270/00, quale ufficio preposto per l'espletamento dei compiti relativi all'assegnazione degli incarichi vacanti di C.A. di cui trattasi, l'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo.

Decreta:


Art. 1

E' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 49 del D.P.R. n. 270/00, l'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle AA.SS.LL. della Sicilia, accertati al 1° marzo 2001.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopraelencati:
a) i medici che siano già titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale nelle Aziende, anche diverse, della Regione Sicilia, a condizione che al momento della presentazione della domanda di cui trattasi risultino titolari di incarico da almeno due anni, nonché i medici titolari di incarico a tempo indeterminato in Aziende di altre Regioni, anche diverse, a condizione che al momento della presentazione della domanda stessa risultino titolari da almeno tre anni.
I suddetti medici al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non devono svolgere altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 500 e 266.
Per il conferimento degli incarichi ai medici suddetti si applicano i criteri e le procedure di cui ai commi 2, lett. a) e 9 dell'art. 49 del D.P.R. n. 270/00;
b) i medici inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 2001, approvata in via definitiva.
I medici interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere a mezzo raccomandata A.R. apposita domanda, secondo gli schemi allegati "A" e "B" al presente decreto, all'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo - via La Loggia n. 5 - 90149 Palermo - indicando gli incarichi vacanti per i quali intendono concorrere.

Art. 3

I medici di cui al punto a) del precedente art. 2 sono tenuti ad allegare alla domanda, pena l'esclusione, la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico di titolarità, o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00.

Art. 4

I medici di cui all'art. 2, punto b) dovranno dichiarare nella domanda, pena l'esclusione, di essere inclusi nella graduatoria unica regionale di medicina generale valida per il 2001, specificando il punteggio conseguito.

Art. 5

I medici inclusi nella graduatoria regionale 2001, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 3, comma 6°, lett. a) del D.P.R. n. 270/00, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione specifica in medicina generale, ovvero apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00.

Art. 6

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema allegato "L" contenuto nel D.P.R. n. 270/00, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione o se versino in situazione di incompatibilità.

Art. 7

Al fine del conferimento degli incarichi di cui trattasi i medici di cui all'art. 4 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di medicina generale valida per il 2001; per i medici di cui al precedente art. 5 tale punteggio sarà incrementato con punti 12);
b) attribuzione di 5 punti ai medici che, nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono, risultino residenti almeno dal 31 gennaio 1998 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
c) attribuzione di 20 punti ai medici che risultino residenti nell'ambito della Regione siciliana almeno dal 31 gennaio 1998 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente decreto devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica, ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00.

Art. 8

I medici di cui all'art. 2, punto b) del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art. 9

L'Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, fatto salvo il disposto di cui all'art. 49 comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 270/00, in sede di formazione della graduatoria in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione di M.G. di cui all'art.1 comma 2 e all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99, e una percentuale del 33% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, posti spettanti ad una delle due percentuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra percentuale di aspiranti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 marzo 2002.
  CITTADINI 

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(2002.12.674)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 31 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Acireale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Viste le note prot. n. 2178 del 14 febbraio 2001 e n. 2722 del 22 marzo 2001, con le quali il sindaco del comune di Acireale chiede la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico relative al proprio territorio comunale, trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Catania lo studio geologico-tecnico e gli elaborati cartografici del piano regolatore generale elaborati dal geologo dott. S. Massimino e dal prof. V. Ferrara;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania, trasmessa con nota prot. n. 173 del 7 gennaio 2002 dall'ing. capo D. Fiore, riguardante la valutazione del rischio di frana lungo la fascia costiera denominata "Timpa di Acireale" e nelle località "Mortari", "S. Tecla ovest", "S. Maria la Scala", "Acireale est", "S. Caterina", "S. Maria delle Grazie", "Capo Mulini" e la valutazione del rischio di esondazione del torrente Platani, in località Capo Mulini e Aciplatani;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, relativamente al territorio di Acireale, provincia di Catania, in conformità alla proposta dell'ufficio del Genio civile, con la riperimetrazione, in scala 1:4.000, delle aree a rischio idrogeologico delle seguenti località: fascia costiera denominata "Timpa di Acireale", località "Mortari", "S. Tecla ovest", "S. Maria la Scala", "Acireale est", "S. Caterina", "S. Maria delle Grazie", "Capo Mulini" e, in scala 1:5.000, del torrente Platani, in località Capo Mulini e Aciplatani.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 gennaio 2002.
  PERGOLIZZI 

Cliccare qui per visualizzare le mappe allegate (Parte I) in formato PDF (occorre Acrobat Reader)
Cliccare qui per visualizzare le mappe allegate (Parte II) in formato PDF
Cliccare qui per visualizzare le mappe allegate (Parte III) in formato PDF


(2002.7.400)
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DECRETO 31 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Aragona.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 3763 del 16 marzo 2001, con la quale il sindaco del comune di Aragona (provincia di Agrigento), chiede la modifica del piano straordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, limitatamente al centro abitato di Aragona, allegando lo studio geologico a supporto del P.R.G., redatto dal geol. A. Calamita e planimetrie con l'ubicazione di frane ricadenti all'interno del centro abitato;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, trasmessa con nota prot. n. 195 dell'11 gennaio 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Aragona, ritiene che la richiesta di modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Aragona, in provincia di Agrigento, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico limitatamente al centro abitato, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio, in scala 1:10.000.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 gennaio 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Servizio 9, il comune di Aragona, l'ufficio del Genio civile di Agrigento e la Provincia regionale di Agrigento.
(2002.8.462)
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DECRETO 31 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Realmonte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Viste le note prot. n. 7148 del 13 settembre 2000 e n. 9872 del 15 dicembre 2000, con le quali il sindaco del comune di Realmonte (provincia di Agrigento), chiede la modifica del piano straordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, puntualizzando che la situazione di dissesto locale è diversa da quella ivi rappresentata e allega lo studio geologico a supporto del piano regolatore generale, redatto dal geologo A. Calamita e sul quale l'ufficio del Genio civile di Agrigento ha espresso parere n. 537 del 2 agosto 1988, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, assunta al protocollo n. 3501 del 18 gennaio 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Realmonte, ritiene che la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Realmonte, in provincia di Agrigento, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, nelle carte del rischio allegate.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio in scala 1:10.000.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 gennaio 2002.
  PERGOLIZZI 

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(2002.7.398)
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DECRETO 13 febbraio 2002.
Autorizzazione all'ENEL S.p.A. per il progetto riguardante la costruzione e l'esercizio di un elettrodotto aereo in territorio dei comuni di Alia e Sclafani Bagni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale n. 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 81 dell'8 maggio 1979, con il quale è stato approvato il P. di F. vigente nel comune di Sclafani Bagni;
Visto il decreto n. 1431 del 16 settembre 1991, con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Alia;
Vista l'istanza n. 007115 dell'8 novembre 1999, con la quale l'ENEL, Distribuzione S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto aereo a 20 Kv collegante la nuova stazione eolica in contrada Incatena Cugno di Sclafani Bagni alla contrada Barbara di Alia;
Vista la delibera consiliare n. 5 del 9 gennaio 2000, con la quale il comune di Sclafani Bagni ha espresso il proprio avviso favorevole al rilascio dell'autorizzazione al progetto in argomento;
Vista la delibera consiliare n. 47 del 25 luglio 2001, con la quale il comune di Alia ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, trasmesso dall'ufficio del Genio civile di Palermo con nota prot. n. 9927 del 18 dicembre 2001;
Visto il parere del servizio III/DRU n. 32 del 22 gennaio 2002, reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi a questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di Km. 6,7 e verranno attraversati i comuni di Sclafani Bagni (per circa Km. 2,2) e di Alia (per circa Km. 4,5).
La delibera consiliare n. 5 del 9 gennaio 2000 del comune di Sclafani Bagni evidenzia che il progetto ricade in zona E1 - aree destinate ad uso agricolo - ed è sottoposto ai seguenti vincoli:
-  sismico ai sensi della legge n. 64/74;
-  idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
Considerazioni
Le opere in questione sono di particolare interesse regionale ed in virtù della legge istituita, l'ENEL S.p.A. è istituzionalmente competente ad eseguirle, pertanto, essendo un servizio di interesse pubblico sia ai fini collettivi che territoriali, si può favorevolmente esprimere un giudizio, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.
Questo gruppo di lavoro del servizio III della D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità al parere espresso dal servizio III D.R.U. n. 32 del 22 gennaio 2002, è autorizzato, in variante al P. di F. vigente nel comune di Sclafani Bagni ed al P.R.G. vigente nel comune di Alia, il progetto dell'ENEL riguardante la costruzione e l'esercizio di un elettrodotto aereo a 20 Kv collegante la nuova stazione eolica in contrada Incatena Cugno di Sclafani Bagni alla contrada Barbara di Alia.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 32 del 22 gennaio 2002 del servizio III/DRU;
2)  delibera consiliare n. 5 del 9 gennaio 2000;
3)  delibera consiliare n. 47 del 25 luglio 2001;
4)  corografia e relazione;
5)  striscia mappale;
6)  relazione geologica;
7)  carta geolitologica;
8)  sezione geologica;
9)  carta geomorfologica.

Art. 3

L'ENEL resta onerata prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

L'ENEL, il comune di Sclafani Bagni e il comune di Alia sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 febbraio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.8.460)
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DECRETO 22 febbraio 2002.
Approvazione della revisione del piano regolatore dell'agglomerato di Modica-Pozzallo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1402 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il foglio prot. n. 1665 del 21 marzo 2001, con il quale il direttore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al progetto di revisione del piano regolatore consortile dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo;
Visto l'ulteriore foglio 5801 del 15 novembre 2001, pervenuto in data 16 novembre 2001 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 66086, con cui, in esito alla richiesta assessoriale prot. n. 36830 del 7 giugno 2001, il Consorzio ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la delibera n. 8 del 15 ottobre 1999, con la quale il consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa ha adottato il progetto di revisione del piano regolatore generale dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo;
Vista la delibera n. 165 del 23 ottobre 2000, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio provinciale di Ragusa sul piano in argomento ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 1/84, come integrato dall'art. 49 della legge regionale n. 9/86;
Vista la documentazione riguardante l'iter di pubblicazione costituita dall'avviso di deposito degli atti presso le segreterie dei comuni di Modica e Pozzallo;
Viste le certificazioni a firma dei segretari comunali, riportate in calce agli avvisi sopracitati, attestanti l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso il piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 3297 del 15 febbraio 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa, sul progetto di revisione ha espresso parere favorevole a condizione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota, prot. sez./1 n. 705 del 21 marzo 2000, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, ai sensi dell'art. 151 del testo unico dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, ha espresso parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 359 del 27 dicembre 2001, con la quale l'U.O. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi alla revisione del piano regolatore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa, la proposta n. 36 del 21 dicembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
1)  l'agglomerato industriale Modica-Pozzallo è stato approvato con D.P.R.S. n. 2/a del 9 marzo 1974;
2)  con successivi decreti di questo Assessorato, n. 300/83 dell'1 agosto 1983 e n. 420/84 del 15 novembre 1984, sono state approvate alcune varianti alle originarie previsioni;
3)  l'impianto industriale, localizzato nelle vicinanze del centro abitato di Pozzallo, in prossimità del porto, è delimitato a nord dalla ferrovia Siracusa-Gela, ad est dall'abitato di Pozzallo, a sud dal mare e ad ovest dal tracciato della strada a scorrimento veloce Catania-Siracusa-Pozzallo, che ha subito in fase di realizzazione una diversa dislocazione;
4)  per come risulta dalla relazione dei progettisti la variante proposta, in sintesi, riguarda:
-  la previsione di nuovi tronchi stradali ad integrazione della rete viaria interna, già in avanzato stato di realizzazione, al fine di frazionare i "macrolotti" industriali, originariamente previsti in lotti di dimensioni minori più consoni alle attuali esigenze;
-  la previsione di aree destinate ad attività artigianali, in linea con l'art. 1 della legge regionale n. 1/84, che consente tale destinazione nella misura massima del 15% della superficie complessiva;
-  la previsione di aree per insediamenti commerciali in linea con le prescrizioni della legge regionale n. 29/95, che consente tale destinazione nella misura massima del 10% della superficie complessiva;
5)  nella relazione vengono riportati i seguenti dati dimensionali:
-  superficie totale dell'agglomerato: Ha. 558.42;
-  area per lotti industriali: Ha. 197.06;
-  area per lotti artigianali: Ha. 36.23;
-  area per lotti commerciali: Ha. 34.38;
-  area per rustici industriali: Ha. 5.30;
-  area per impianto di depurazione: Ha. 3.75;
-  area per scalo ferroviario: Ha. 10.66;
-  area destinata a centro sociale: Ha. 5.56;
-  area per cabina elettrica primaria: Ha. 2.06;
-  area per verde alberato: Ha 14.20;
-  area per verde attrezzato ed impianti sportivi: Ha. 27.39;
-  area per rete viaria interna: Ha. 33.14;
-  area per fascia di rispetto stradale: Ha. 24.69;
-  area destinata a zona di rispetto: Ha. 138.17;
-  area destinata a servizi portuali: Ha. 25.83.
6)  si prevede, inoltre, in considerazione che la zona a valle della strada litoranea Sampieri-Pozzallo (lato Sampieri) è interessata da molteplici costruzioni di natura abusiva, e, quindi, inutilizzabile per le finalità del Consorzio ASI, di ridurre l'area di pertinenza consortile, eliminando tale zona;
7) sulla variante si è espresso positivamente l'ufficio del Genio civile di Messina, con nota n. 32297 del 15 febbraio 2000, a condizione che le fasce a cavallo delle linee di faglia, per una larghezza di ml 10.00, così come individuate nello studio geologico, siano inedificabili.
Considerato che:
1) in linea generale si reputano condivisibili le previsioni progettuali sia con riferimento alle nuove destinazioni d'uso introdotte, sia con riferimento alla nuova articolazione della rete viaria interna, finalizzata alla frammentazione degli originari macrolotti;
2) l'attuazione del piano, come prescritto dall'art. 3 delle N. di A. avverrà attraverso piani particolareggiati riguardanti i settori dell'agglomerato che il Consorzio andrà a designare in relazione ai propri programmi at tuativi;
3) a tal proposito si prescrive che detti "settori", per i quali andranno redatti i piani particolareggiati di cui sopra, sono da intendersi quelli per come individuati nella tavola 6, perimetrati dalla viabilità di progetto;
4) da quanto si evince dai dati progettuali le aree destinate ad attività collettive e a verde pubblico risultano essere di superficie maggiore del 10% di quella destinata agli insediamenti produttivi (zone DI.1, DI.2, DA.3, DA.4, DC.5, DC.6 e per rustici industriali), in conformità a quanto prescritto dall'art. 5.1 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;
5) rilevandosi, tuttavia, che tra le destinazioni d'uso degli spazi pubblici previsti non risultano indicate le aree per parcheggio, si prescrive che, in sede di redazione dei piani particolareggiati dei diversi "settori" dell'agglomerato, dovranno essere adeguatamente previste tali aree, che, nel caso degli insediamenti commerciali dovranno essere dimensionate in conformità a quanto dettato dall'art. 5.2 del citato decreto ministeriale 2 aprile 1968.
Per tutto quanto sopra: si è del parere che la variante di revisione del piano regolatore dell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui alle precedenti considerazioni";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 538 del 7 febbraio 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Ritenuto di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto con la prescrizione che la pianificazione attuativa attraverso i piani particolareggiati è subordinata al parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali per le aree sottoposte a vincolo;
Considerato che sotto l'aspetto geologico-morfologico l'area interessata dal piano in oggetto si caratterizza per le modeste pendenze e per la presenza di terreni rigidi di piattaforma carbonatica con discontinue e sottili coperture di materiali sciolti a granulometria grossolana, poco suscettibili ad episodi di liquefazione spontanea in regime di lavoro sismico. In considerazione co munque dell'elevata sismicità del contesto territoriale in cui l'area viene a collocarsi, per le faglie presenti e che interessano la formazione carbonatica, si condivide la più generale prescrizione dell'ufficio del Genio civile di Ragusa di vincolo di inedificabilità assoluta a cavallo delle stesse;
Esprime parere favorevole, in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 36 del 21 dicembre 2001 e con le prescrizioni di cui sopra";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con i voti n. 538 del 7 febbraio 2002 che fa propria ed integra la proposta dell'U.O. 4.2 n. 36 del 21 dicembre 2001;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1984, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 538 del 7 febbraio 2001, nonché alle condizioni di cui alle nota dell'ufficio del Genio civile di Ragusa, è approvata la revisione del piano regolatore dell'agglomerato di Modica-Pozzallo, adottato con delibera del Consorzio ASI di Ragusa n. 8 del 15 ottobre 1999;

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne co stituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere di cui alla nota prot. n. 36 del 21 dicembre 2001 resa dal U.O. 4.2/DRU;
2) voto n.538 del 7 febbraio 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3) delibera del Consiglio generale del Consorzio ASI di Ragusa n. 8 del 15 ottobre 1999;
4)  delibera del Consiglio provinciale di Ragusa n. 165 del 23 ottobre 2000;
5) relazione illustrativa del luglio 1999;
6) relazione aggiuntiva datata 30 luglio 2001;
7) relazione aggiuntiva datata 30 luglio 2001;
8) agglomerato e collegamenti scala 1:25.000;
9) carta dei vincoli scala 1:25.000;
10)  rete viaria piano regolatore attuale scala 1:10.000;
11)  rete viaria piano regolatore revisionato scala 1:10.000;
12)  planimetria agglomerato attuale scala 1:10.000;
13)  planimetria agglomerato revisionato scala 1:5.000;
14)  planimetria dell'agglomerato con dati caratteristici scala 1:5.000;
15)  schema rete idrica scala 1:5.000;
16)  schema rete fognante acque nere scala 1:5.000;
17)  schema rete fognante acque bianche scala 1:5.000;
18)  piano particellare d'esproprio scala 1:4.000;
19)  sezione stradale, piazzole di sosta, innesti-scale varie;
20)  elenco ditte da espropriare;
21)  norme tecniche di attuazione;
22)  previsione di massima della spesa
23)  rilievo aerofotogrammetrico scala 1:5000;
24)  planimetria agglomerato revisionato su rilievo aerofotogrammetrico scala 1:5.000.
Elaborati dello studio geologico
25)  relazione;
26)  corografia e quadro d'unione tavole scala 1:25.000;
27)  carta geologica e geomorfologica scala 1:5.000;
28)  carta geologica e geomorfologica scala 1:5.000;
29)  carta litotecnica scala 1:5.000;
30)  carta litotecnica scala 1:5.000;
31)  profili scala 1:5.000
32)  carta idrogeologica scala 1:10.000
33)  tav. VI-a, carta delle pericolosità geologiche e delle zone a maggior pericolosità sismica locale, carta di edificabilità, scala 1:5.000;
34)  tav. VI-b, carta delle pericolosità geologiche e delle zone a maggior pericolosità sismica locale, carta di edificabilità - scala 1:5.000;
Elaborati della valutazione dell'impatto ambientale
35)  relazione;
36)  tav. 1 - Agglomerato e collegamenti scala 1:25.000;
37)  tav. 2 - Carta dei vincoli scala 1: 25.000;
38)  tav. 6 - Planimetria agglomerato revisionato scala 1:5.000;
39)  documentazione fotografica.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 1 del 4 gen naio 1984, i vincoli di destinazione del presente piano hanno efficacia per la durata di 10 anni dalla data del presente decreto.

Art. 4

Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa ed i comuni di Modica e Pozzallo sono onerati, rispettivamente per le competenze attribuite agli stessi dalla vigente normativa, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 febbraio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.10.538)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Modifica della composizione del comitato di coordinamento per la definizione del programma regionale per la lotta alla siccità e desertificazione.

Con decreto presidenziale n. 32/serv. 1°/U.O.1/SG del 12 febbraio 2002, la composizione del comitato di coordinamento per la definizione del programma regionale per la lotta alla siccità e desertificazione di cui alla delibera CIPE n. 299/99, istituito con D.P.Reg. n. 171/Gr. VII/SG del 20 luglio 2000 è stata così modificata:
- dirigente generale - Dipartimento regionale programmazione;
-  dirigente generale - Dipartimento regionale territorio e l'ambiente;
-  dirigente generale - Dipartimento regionale agricoltura;
-  dirigente generale - Dipartimento regionale foreste;
-  dott. Aurelio Aureli - docente di geologia applicata dell'Università diCatania;
- dott. Rosario Di Prazza - Dipartimento regionale foreste;
-  dott. Franco Boccadutri - Segreteria generale Presidenza della Regione siciliana;
-  dott.ssa Patrizia Picciotto - Dipartimento regionale programmazione;
- dott.ssa Rossella Reyes - Dipartimento regionale programmazione;
-  dott.ssa Tiziana Lucchesi - Dipartimento regionale territorio e ambiente;
-  ing. Fabio Spinnato - Dipartimento regionale territorio e ambiente;
- dott. Fabio Badalamenti- Dipartimento regionale protezione civile;
- dott. Marco Perciabosco - Dipartimento regionale agricoltura;
-  dott. Antonino Drago - Dipartimento regionale agricoltura;
-  dott. Salvatore Marranca - Dipartimento regionale foreste;
-  dott. Giuseppe Villanova - Dipartimento regionale foreste;
-  ing. Mario Genco - Sogesid S.p.A.;
- ing. Massimo Iovino - ricercatore facoltà di agraria Palermo;
- dott. Franco Russo - facoltà di agraria Palermo;
-  ing. Giuseppe Geraci - servizio tecnico idrografico.
(2002.8.470)
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Nomina di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani.

Con decreto presidenziale n. 36/serv. 1°/U.O.1/SG del 12 febbraio 2002, il sig. Francesco Zerilli è stato nominato componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, nel settore agricoltura, in rappresentanza congiunta delle organizzazioni di categoria Coldiretti, CIA e UPA di Trapani.
(2002.8.469)
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Istituzione della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare.

Con decreto presidenziale n. 38/serv. 1°/U.O.1/SG del 13 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 78, quarto comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è stata istituita la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare.
La Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare è così composta:
-  sen. Michelangelo Russo - componente designato dal Presidente della Regione, con funzioni di presidente;
-  geom. Giuseppe Fonti - componente designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
-  dott. Vincenzo Callari - componente designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;
-  arch. Armando Pollarolo - componente designato dall'Assessore regionale per la cooperazione;
-  d.ssa Lorena Raspanti - componente designato dall'Assessore regionale per il lavoro;
-  dr. Stefano Leone - componente designato dall'Unione Camere;
-  dr. Domenico Petillo - componente designato dall'INPS;
-  sig. Carmelo Zichichi - componente designato dalla CGIL;
-  sig. Paolo Mezzio - componente designato dalla CISL;
-  sig. Carmelo Barbagallo - componente designato dalla UIL;
-  sig. Giovanni Lo Schiavo - componente designato dalla UGL;
-  avv. Sebastiano Scionti - componente designato dalla Sicindustria;
-  avv. Cesare Di Vincenzo - componente designato dalla Confagricoltura-Coldiretti-CIA;
-  sig. Tommaso Mercadante - componente designato dalla Confcommercio-Confesercenti;
-  sig. Salvatore Puglisi - componente designato dalla Confartigianato-CNA e CASA.
(2002.8.468)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo all'approvazione degli elenchi delle iniziative delle Province regionali per investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnia. P.O.R. Sicilia 2000/2006 Misura 4.06 (ex 4.2.1).

Con i decreti nn.2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625 e 2626 del 30 novembre 2001 e nn.2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921 e 2922 del 27 dicembre 2001, sono stati approvati gli elenchi delle iniziative delle Province dell'Isola relativi alle istanze pregresse presentate ai sensi della precedente programmazione e conformi alle linee del P.O.R. 2000/2006.
Tutti coloro che sono interessati possono prendere visione degli elenchi approvati presso le sedi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, presso la sede dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o collegandosi al sito internet: www.regione.sicilia.it
(2002.11.635)
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Avviso relativo all'avvio del procedimento di accertamento dell'ammissibilità delle istanze relative alle Misure 4.06 e 4.09. P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Si avvisano i soggetti interessati che hanno presentato istanza a seguito dei bandi relativi alle Misure 4.2.1 oggi Misura 4.06 e 4.2.4 oggi 4.09 pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.48 del 5 ottobre 2001 e Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.47 del 27 settembre 2001, in applicazione della legge 7 agosto 1990, n.241, art.8 e legge regionale 30 aprile 1991 n.10, art.9, che è stato avviato il procedimento amministrativo relativo all'accertamento delle condizioni di ammissibilità delle relative istanze.
(2002.11.636)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Elezioni amministrative del 26 maggio - 9 giugno 2002, indizione comizi.

Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 803 del 25 marzo 2002 è stata indetta per domenica 26 maggio 2002 l'elezione:
a) dei sindaci e dei consigli comunali dei seguenti comuni:
Provincia diAgrigento
Aragona, Bivona, Burgio, Campobello di Licata, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali,San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita Belice, Villafranca Sicula;
Provincia di Caltanissetta
-  Acquaviva Platani, Butera,Campofranco, Gela, Marianopoli, Mussomeli, Resuttano, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Sommatino,Vallelunga Pratameno;
Provincia di Catania
-  Aci Bonaccorsi,Aci Castello, Belpasso, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castiglione di Sicilia,Fiumefreddo di Sicilia, Licodia Eubea, Linguaglossa, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Nicolosi, Paternò, Pedara, Raddusa, San Michele di Ganzaria,Sant'Agata LiBattiati, Scordia, Vizzini;
Provincia diEnna
-  Aidone, Barrafranca, Centuripe, Nicosia, Nissoria,Regalbuto, Sperlinga,Valguarnera Caropepe, Villarosa;
Provincia di Messina
-  Acquedolci, Alcara LiFusi, Antillo, Brolo, Castroreale, Cesarò, Francavilla di Sicilia, Furnari, Gaggi, Galati Mamertino, Gallodoro, Gioiosa Marea, Itala, Letojanni, Librizzi, Longi, Malfa, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Mirto, Mistretta, Montalbano Elicona, Motta d'Affermo, Naso, Nizza diSicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pettineo, Piraino, Raccuja, Roccavaldina,Roccella Valdemone, Rodì Milici, San Piero Patti, Santa Marina Salina, Sant'Alessio Siculo,Sant'Angelo di Brolo, SantoStefano di Camastra, Saponara,Savoca, Sinagra, Taormina, Terme Vigliatore, Venetico, Villafranca Tirrena;
Provincia di Palermo
-  Alia, Altofonte, Balestrate, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Campofelice di Fitalia, Camporeale, Castelbuono,Castellana Sicula,Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Corleone, Gangi, Giardinello, Isnello Mezzojuso, Palazzo Adriano, Petralia Sottana, Piana degliAlbanesi, Prizzi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trappeto, Valledolmo, Vicari;
Provincia di Ragusa
-  Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo,Santa Croce Camerina, Vittoria;
Provincia di Siracusa
-  Avola,Cassaro, Ferla, Floridia, Lentini, Melilli, Noto, Solarino, Sortino;
Provincia di Trapani
-  Calatafimi-Segesta,Castellammare del Golfo;
b) dei Consigli circoscrizionali dei seguenti comuni:
Nicosia (EN)
- circoscrizione Villadoro;
Villarosa (EN)
- circoscrizione Villapriolo;
Vittoria (RG)
- circoscrizione centro - Trinità - San Biagio;
- circoscrizione Chiusa inferno - Talafuni - stazione;
- circoscrizione Forcone - Colle d'Oro - Colle - Maritaggi;
- circoscrizione Scoglitti;
Melilli (SR)
- circoscrizione frazione Villasmundo;
- circoscrizione frazione Città Giardino;
Siracusa
- circoscrizione Belvedere;
Castellammare del Golfo (TP)
- circoscrizione Balata di Baida
Marsala (TP)
- circoscrizione n. 1 (centro sorico - Matteotti - Porto);
- circoscrizione n. 2 (Sappusi - stadio - San Carlo);
- circoscrizione n. 3 (Amabilina - Ciancio);
- circoscrizione n. 4 (San Leonardo - Birgi);
- circoscrizione n. 5 (Bosco);
- circoscrizione n. 6 (Addolorata - Paolini);
- circoscrizione n. 7 (Terrenove);
- circoscrizione n. 8 (Ciavolo -Ciavalotto - Digerbato);
- circoscrizione n. 9 (Strasatti).
Per domenica 9 giugno 2002 è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione dei sindaci individuati nella lettera a) di cui sopra.
(2002.13.731)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 14 marzo 2002.
Proroga dei termini per la regolarizzazione delle superfici vitate.

Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Alla Federazione regionale agricoltori
Alla Confederazione italiana coltivatori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
All'Unione generale coltivatori
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative italiane
All'Unione nazionale cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi
Ai Collegi provinciali dei periti agrari
Ai Collegi provinciali degli agrotecnici
La circolare assessoriale n.289 del 18 dicembre 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.3 del 19 gennaio 2001) ha stabilito il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione delle superfici vitate, impiantate prima dell'1 settembre 1998.
Tale termine è stato già prorogato con la nota protocollo n.9496 del 21 dicembre 2001.
Considerato che le dichiarazioni di superfici vitate possono essere tuttora rese, al fine di favorire la presentazione delle domande di regolarizzazione, il termine per l'inoltro delle predette richieste viene ulteriormente prorogato al 15 aprile 2002.
  Il dirigente del servizio V del Dipartimento regionale interventi strutturali: OLIVERI 

(2002.11.634)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 19 marzo 2002, n. 1065.
Farmaci generici - Legge 16 novembre 2001, n. 405.

Ai direttori generale delle Aziende unità sanitarie locali, ospedaliere, Policlinici universitari e IRCC della Regione siciliana.
Al presidente regionale della Federfarma
Agli ordini provinciali di medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Si trasmette l'elenco aggiornato dal Ministero della salute, alla data dell'8 marzo 2002, dei farmaci generici, per i quali viene indicato il prezzo di riferimento regionale.
Si precisa che l'elenco è comprensivo anche dei farmaci galenici e che le lettere "n.c.", al posto del prezzo, indicano che trattasi di confezione di farmaco generico già individuato, ma non in commercio.
Per quanto sopra si dispone che i prezzi di cui all'allegato elenco entreranno in vigore a decorrere dal 1° aprile 2002.
Le SS.LL., in indirizzo, provvederanno a dare immediata diffusione alla presente disposizione.
  L'Assessore: CITTADINI 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati


(2002.12.690)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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