REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 APRILE 2002 - N. 16
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto della Provincia Regionale di Caltanissetta  Pag.
Statuto del Comune di Piana degli Albanesi  pag. 23 
Statuto del Comune di Villarosa  pag. 45 
Statuto del Comune di Melilli. Integrazione  pag. 64 





Statuto della Provincia Regionale di Caltanissetta



Lo statuto della Provincia regionale di Caltanissetta è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 34 del 29 giugno 1996.
Di seguito si ripubblica il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 14 dell'8 gennaio 2002, divenuta esecutiva in data 6 marzo 2002 per decorrenza dei termini dall'invio all'organo di controllo.
Titolo I
PRINCIPI PROGRAMMATICI
Art. 1
Costituzione della Provincia regionale

A norma della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17 della Provincia regionale di Caltanissetta è costituita dall'aggregazione in libero consorzio dei comuni di Caltanissetta, Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga, Villalba.
Art. 2
Territorio, sede, gonfalone e stemma

1.  La Provincia regionale ha per capoluogo la città di Caltanissetta e comprende i territori dei comuni consociati.
2.  La sede legale dell'ente è ubicata in viale Regina Margherita n. 28 - Caltanissetta, ove ha sede anche il governo della Provincia ed il consiglio provinciale.
3.  La Provincia regionale ha un proprio gonfalone e uno stemma e si dichiara zona denuclearizzata.
4.  Lo stemma della Provincia è costituito da uno scudo su fondo amaranto, che porta al centro un'aquila dorata, sormontata da una corona aurea avente all'in terno due rami, uno di quercia e uno d'alloro. L'aquila è adagiata su due cornucopie d'oro, ripiene di frutti e spighe di frumento e porta al collo una corona d'oro e sul petto lo stemma della città di Caltanissetta, costituito da una torre d'avorio in campo vermiglio.
5.  Il gonfalone è costituito da un drappo di velluto colore amaranto, su cui è riprodotto lo stemma della Provincia.
6.  Il distintivo del presidente è una fascia di color azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.
Art. 3
Principi informatori

1.  La Provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende all'ordinato sviluppo economico e sociale della co munità medesima; rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più am pia partecipazione dei comuni e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico.
2.  La Provincia regionale è titolare di funzioni proprie e di quelle attribuite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
3.  La Provincia regionale svolge l'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza, imparzialità ed immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza ed efficacia dei servizi. A tale scopo adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge in materia, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni, garantendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi.
4.  Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona umana. Ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità regionale e nazionale.
Art. 4
Finalità

1.  La Provincia esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.
2.  Riconosce nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico, un obiettivo prioritario. A tal fine assume la salvaguardia dell'ambiente come tratto qualificante della propria azione; si adopera per mantenere il proprio territorio libero da inquinanti nocivi alla salute o determinanti pregiudizio all'ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
3.  La Provincia favorisce la collaborazione con i comuni, con la Regione, con lo Stato e con le associazioni interessate alla salvaguardia del patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico.
4.  Nell'ambito delle proprie competenze la Provincia si adopera per concorrere a:
a)  promuovere e sostenere ogni iniziativa democratica indirizzata alla lotta contro la mafia ed ogni altra forma di criminalità organizzata;
b)  promuovere e sostenere iniziative che consentano di solidarizzare con le popolazioni extra comunitarie, i diversi e gli emarginati, creando condizioni che consentano la loro integrazione nel tessuto sociale;
c)  consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà democrazia, pace e non violenza;
d)  promuovere il diritto al lavoro dei giovani, valorizzarne l'associazionismo e concorrere a promuoverne la crescita culturale e professionale;
e)  assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
f)  garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna, riconoscendo la differenza tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità La Provincia si impegna a promuovere iniziative volte al superamento delle discriminazioni sessuali dirette e indirette, garantendo oggettive condizioni di pari opportunità tra amministrate ed amministrati, anche attraverso azioni positive;
g)  assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, dell'associazionismo economico e, in particolare, del la cooperazione;
h)  realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale o personale, anche con il responsabile coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
i)  rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e all'attività fisico-motoria e sportiva, fino ai livelli più alti;
j)  promuovere e valorizzare i diritti dei minori e dei soggetti più deboli, assumendo la famiglia a risorsa e valore; ciò al fine di predisporre piani e programmi in rapporto con le altre realtà sociali e con il territorio;
k)  tutelare le espressioni associative;
l)  promuovere e sostenere iniziative volte al mantenimento ed al potenziamento dell'integrazione sociale, culturale ed economica della popolazione della Provincia residente all'estero;
m)  favorire, con idonei interventi, il sistema produttivo locale, agricolo ed industriale, valorizzando la rete di servizi ed infrastrutture a supporto della piccola e media impresa, predisponendo ed attuando programmi per la promozione di attività terziarie tecnologicamente avanzate, sostenendo l'artigianato, il commercio e le attività di promozione del turismo.
5.  La Provincia intende dare un contributo diretto al consolidamento dell'Unione europea, nella consapevolez za che le autonomie locali sono nuclei fondamentali per la costruzione dell'Europa. La Provincia, inoltre, contribuisce, nell'ambito delle proprie competenze, a respingere ogni tentativo di disgregazione dell'unità regionale ed a favorire il processo di integrazione europea, anche mediante lo sviluppo di gemellaggi, nonché un proficuo rapporto con i popoli del Mediterraneo.
Art. 5
Programmazione

1.  La Provincia regionale assume il metodo della programmazione per lo sviluppo sociale del territorio operando, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali individua gli obiettivi, i tempi e le modalità degli interventi.
2.  La Provincia regionale concorre, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei comuni e formulando proposte, in conformità alle vocazioni prevalenti del proprio territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.
3.  La Provincia regionale celebra annualmente alme no una sessione consiliare per verificare la compatibilità dei piani triennali dei comuni con un programma equilibrato di sviluppo economico, ed anche a fini di coordinamento.
4.  Formula proposte ai competenti organi di governo, in ordine alle accertate incompatibilità.
Art. 6
Obiettivi

1.  La Provincia regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni, e di quelle delegate dalle leggi nazionali e regionali, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili, secondo le procedure di cui al titolo III, legge regionale n. 9/86 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, e nel rispetto della normativa comunitaria.
2.  I comuni concorrono alla formulazione del programma pluriennale e alla verifica dei risultati, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative.
Art. 7
Principi generali sulla gestione dei servizi

1.  La Provincia regionale, in armonia con le disposizioni legislative in vigore, può adottare forme diverse per la gestione dei servizi.
2.  Può delegare ai comuni compresi nel proprio territorio o a consorzi intercomunali l'esercizio di funzioni amministrative di interesse locale, disciplinando i relativi rapporti finanziari sulla base di intese con i comuni o consorzi interessati.
3.  Può stabilire con i comuni compresi nel proprio territorio gestioni comuni e, dove necessario, può chiederne al Presidente della Regione la costituzione obbligatoria.
4.  Può promuovere la stipula di apposite convenzioni, per utilizzare servizi gestiti dai comuni o per fare utilizzare agli stessi i propri servizi.
5.  Può promuovere la costituzione di aziende speciali, di consorzi di servizi e di istituzioni, dotate di autonomia gestionale e personalità giuridica.
6.  Può avvalersi degli strumenti giuridici ritenuti più idonei, anche di natura privatistica, quali contratti di sponsorizzazione, project financing, partecipazione ad S.p.A., anche con capitale minimo, partenariati, accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche diretti a fornire consulenza e servizi aggiuntivi.
Art. 8
Servizi decentrati

La Provincia, per l'esercizio della propria attività, al fine di garantire una più efficiente organizzazione dei servizi ed una maggiore funzionalità ed economicità di gestione, promuove l'allocazione di servizi amministrativi e tecnico-gestionali nel territorio, disciplinando tutta la materia in sede di apposito regolamento.
Titolo II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 9
Modalità di svolgimento delle funzioni

1.  La Provincia regionale provvede allo svolgimento delle funzioni proprie, di cui agli articoli seguenti, nel l'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione.
2.  La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 10
Servizi sociali e culturali

1.  La Provincia, relativamente ai servizi sociali e culturali, provvede:
a)  all'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti rieducabili, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 33/91 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni; alla realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, utilizzando anche le istituzioni socio-scolastiche permanenti, già gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93;
b)  alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature e funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado, nei limiti della vigente legislazione;
c)  alla promozione, negli ambiti di competenza ed in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, del diritto allo studio;
d)  alla promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, realizzando infrastrutture per la formazione professionale, utilizzando anche progetti formativi articolati con il contributo del Fondo sociale europeo, ed attuando la formazione professionale come strumento di sostegno all'accesso al lavoro;
e)  all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, promuovendo la costituzione di un apposito archivio, coordinato con quello dei comuni, qualora in essi già esista, e di una sezione separata di archivio storico della Provincia;
f)  alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali;
g)  all'acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lett. d), e), f) g), la Provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali;
h)  alla promozione ed al sostegno di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo di interesse sovracomunale.
2.  La Provincia provvede ad organizzare, a livello scolastico e turistico, un sistema di informazione per la fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico dei beni culturali ricadenti nel territorio.
Art. 11
Sviluppo economico

La Provincia, in materia di sviluppo economico, provvede:
a)  alla valorizzazione delle vocazioni del territorio, con particolare riferimento all'adozione di iniziative ed interventi di promozione, incentivazione e sostegno delle attività artigiane, agricole e zootecniche;
b)  alla vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
c)  all'esercizio delle attività demandate dalla legge in materia di commercio.
Art. 12
Sviluppo turistico

1.  La Provincia promuove lo sviluppo turistico delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi. Realizza opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche di interesse sovracomunale.
2.  Nel quadro della programmazione, dell'indirizzo e del coordinamento regionale delle attività in materia turistica, avvalendosi della struttura organizzativa e delle re lative procedure amministrative dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, sovrintende alle at tività inerenti alla promozione dello sviluppo turistico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 della legge re gionale n. 9 del 6 marzo 1986 e del D.P.R.S. n. 24/SG del 19 settembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della costituzione e nomina del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori della medesima Azienda, restano applicabili le procedure dettate dalla normativa di cui al D.P.R. n. 1044/60, alla legge regionale n. 9 del 6 mar zo 1986 ed al D.P.R.S. n. 24/SG del 19 settembre 1986 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché le norme di cui alla legge regionale n. 27 del 6 aprile 1996.
Art. 13
Organizzazione e pianificazione del territorio

1.  La Provincia regionale adotta il piano di cui al l'art. 12 della legge regionale n. 9/86, integrato all'art. 5 della legge regionale n. 48/91, successive modifiche e/o integrazioni, relativo:
a)  alla rete delle principali vie di comunicazione stradale e ferroviarie;
b)  alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.
2.  I comuni interessati hanno l'obbligo di adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del piano; in caso negativo, le deliberazioni della Provincia regionale costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
3.  Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la Provincia ha diritto a formulare proposte re lative alla salvaguardia delle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo del le attività produttive.
4.  La Provincia ha altresì diritto a presentare osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione, qualora tali strumenti non dovessero tenere in considerazione la tutela dell'ambiente.
5.  La Provincia, per l'organizzazione del territorio, provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale, di altri enti su tali opere, salvo le strade di interesse comunale.
6.  Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale.
7.  Organizza servizi di trasporto interurbano.
8.  Esercita, con le modalità previste dalle vigenti leggi, le funzioni già assegnate alle comunità montane, tendenti alla valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e, successive modifiche, previo parere dell'assemblea consultiva dei comuni montani, eletta dai consigli dei comuni interessati, con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38.
Art. 14
Protezione civile

1.  La Provincia regionale esercita le competenze previste dalla legge in materia di protezione civile, sulla base di apposito regolamento.
2.  Promuove iniziative tese alla diffusione della cultura di solidarietà.
3.  Per l'attuazione delle suddette finalità, opera in collaborazione con tutti gli organismi istituzionali e spontanei, in modo particolare con le associazioni di volontariato sociale regolarmente iscritte negli appositi registri.
Art. 15
Tutela dell'ambiente

1.  La Provincia regionale provvede:
a)  alla protezione del patrimonio naturale ed alla gestione di riserve naturali. Ai fini di tutela del patrimonio naturale, la Provincia regionale, oltre ad acquisire beni culturali di interesse paesaggistico ed ambientale, prevede nel piano relativo alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale, e realizza e valorizza interventi atti a ripristinare le condizioni ambientali, con particolare riferimento alle aree protette. Nell'espletamento di tali funzioni la Provincia regionale si avvale del Consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale;
b)  alla tutela dell'ambiente ed all'attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento. A questo fine la Provincia predispone un'adeguata rete di monitoraggio degli inquinanti attraverso stazioni di rilevamento fisse e mobili, in modo d'assicurare la conoscenza dello stato dell'ambiente nel territorio di competenza;
c)  alla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni, singoli od associati non possono provvedervi, promuovere la raccolta differenziata, il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo delle acque reflue depurate;
d)  alla difesa del suolo ed alla tutela idrogeologica;
e)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente e non riciclabili, nonché alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente e non riciclabili, nonché alla riduzione dei consumi di risorse idriche ed energetiche, attraverso l'eliminazione di sprechi e perdite;
f)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;
g)  alla promozione dell'agricoltura biologica e del l'agriturismo;
h)  alla divulgazione delle informazioni di interesse ambientale in proprio possesso, tramite il notiziario ufficiale e altri mezzi ritenuti idonei;
i)  alla promozione di iniziative di educazione ambientale e di valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale della Provincia, anche con la collaborazione delle associazioni ambientaliste.
2.  Viene istituita la Consulta per la salvaguardia dell'ambiente, finalizzata a supportare l'attuazione dei principi di conservazione e valorizzazione delle caratteristiche ambientali nell'azione politico-amministrativa della Provincia. La Consulta viene disciplinata mediante apposito regolamento provinciale.
Art. 16
Compatibilità ambientale

1.  La realizzazione di opere, impianti, strutture ed infrastrutture previsti negli strumenti di programmazione provinciale, nonché di ogni altra opera di competenza della Provincia che comporti trasformazione del territorio, è subordinata ad analisi costi-benecifi ed a valutazione di impatto ambientale, da eseguire secondo le modalità stabilite nel regolamento. La compatibilità am bientale di dette opere, impianti, strutture ed infrastrutture è accertata dal Consiglio scientifico delle riserve e del patrimonio naturale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, in materia di impatto ambientale.
2.  L'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute pubblica sui progetti delle opere, impianti, strutture ed infrastrutture di cui al primo comma deve essere ottenuto prima dell'espletamento delle procedure di gara d'appalto o, in caso di trattativa privata, prima della stipulazione del contratto.
Art. 17
Altre funzioni

1.  La Provincia svolge le attribuzioni previste dalle leggi per le amministrazioni provinciali.
2.  Esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità alle disposizioni di legge e può essere organo di decentramento regionale e statale.
3.  Realizza interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.
Titolo III
Istituti di partecipazione
Art. 18
Riunioni e assemblee

1.  Al fine di segnalare agli organi di governo della Provincia bisogni ed esigenze della collettività provinciale, ovvero anche di una sola porzione di essa, in ordine ai quali la Provincia abbia titolo per intervenire, il consiglio provinciale può indire, utilizzando locali o altri spazi a disposizione della Provincia, riunioni o assemblee con le quali consultare la popolazione.
2.  Analoghe riunioni ed assemblee possono essere convocate, anche su richiesta di gruppi di cittadini, o associazioni, con l'indicazione degli argomenti da trattare, purché finalizzati ad azioni concrete riconducibili alle funzioni, ovvero ai compiti istituzionali della Provincia.
La richiesta deve essere rivolta al presidente della Provincia.
Art. 19
Istanze e petizioni

1.  Tutti i cittadini, singoli o associati, residenti o do miciliati nella Provincia, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio provinciale, alla giunta, al presidente della Provincia, secondo le rispettive competenze, per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi e per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2.  Il presidente della Provincia, la giunta provinciale e il presidente del consiglio provinciale, per gli atti di rispettiva competenza, decidono se dare seguito alla ri chiesta, dandone comunque comunicazione ai richiedenti entro 30 giorni. In caso di diniego la comunicazione dovrà essere motivata.
3.  Le istanze e le petizioni rivolte al consiglio provinciale vengono vagliate dalla commissione affari generali. Il presidente del consiglio provinciale, d'intesa con la commissione, decide se dare seguito alla richiesta, dandone comunque comunicazione ai richiedenti entro 30 giorni. In caso di diniego la comunicazione dovrà essere motivata.
Art. 20
Proposte

Tutti i cittadini, singoli o associati, residenti o domiciliati nella Provincia, possono presentare proposte articolate di atti amministrativi di competenza provinciale. Il presidente della Provincia, previa comunicazione al consiglio provinciale, ed il presidente del consiglio provinciale, d'intesa con la commissione affari generali, previa comunicazione al presidente della Provincia per gli atti di competenza, rispettivamente, del presidente della giunta e del consiglio, in seguito ad istruttoria da parte dell'ufficio competente, decidono se dare corso nelle forme ordinarie al relativo procedimento, o respingere la proposta dandone, comunque, comunicazione motivata ai richiedenti entro 30 giorni.
Art. 21
Azione popolare

1.  Ciascun elettore può fare valere in giudizio le azio ni ed i ricorsi che spettano alla Provincia.
2.  La Provincia, costituendosi in giudizio, può aderire alle azioni ed ai ricorsi dell'elettore.
Art. 22
Consultazioni

1.  La Provincia consulta le rappresentanze della co munità provinciale e acquisisce rapporti di enti, associa zioni, studiosi, esperti e singoli cittadini.
2.  La consultazione può anche avvenire sotto forma di pubbliche assemblee, convocate dal Presidente, previo invito agli assessori, al presidente del consiglio ed ai capigruppo consiliari.
3.  Le assemblee su problemi o questioni che rivestono particolare rilevanza per la comunità possono essere in dette su richiesta di almeno cinque associazioni, iscritte all'albo della Provincia o al registro provinciale delle associazioni, o da almeno 100 cittadini residenti, nonché dai sindaci o dai consigli comunali. Di eventuali documenti approvati da dette assemblee deve essere data comunicazione al consiglio provinciale, nella prima seduta utile successiva allo svolgimento dell'assemblea.
4.  Annualmente la Provincia organizza una conferenza di programma con le organizzazioni sindacali, sociali ed imprenditoriali maggiormente rappresentative, che consenta una verifica dello stato di attuazione del programma dell'amministrazione, dello stato di attuazio ne degli eventuali accordi di programma in corso con altre amministrazioni e censisce i problemi emergenti, stabilendo le relative priorità nell'avvio a soluzione e le direttrici lungo le quali operare; viene ricondotto in capo ai singoli assessori l'impegno a promuovere incontri pe riodici con le corrispondenti organizzazioni di categoria.
Art. 23
Diritto d'udienza

Il presidente e gli assessori sono tenuti a rendere noti il giorno e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza, relativamente a problemi attinenti ai servizi di istituto dell'ente.
Art. 24
Forme associative

1.  E' istituito il registro provinciale delle associazioni. Viene inserita nel registro ogni associazione che depositi copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto e che, inoltre, persegua scopi rientranti nelle funzioni e nei compiti della Provincia e che siano, comunque, rilevanti per gli interessi della comunità locale.
2.  Le richieste di iscrizione sono deliberate dalla giunta provinciale.
3.  Le associazioni iscritte nel registro:
a)  possono essere periodicamente consultate dalla Provincia nelle materie di loro specifico interesse ed in occasione della formazione di atti amministrativi a carattere generale;
b)  possono richiedere di essere sentite su argomenti specifici, dagli organi od uffici provinciali;
c)  per la migliore tutela degli interessi collettivi, pos sono inoltrare motivate istanze agli organi od uffici provinciali;
d)  possono accedere ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi provinciali.
4.  Annualmente il presidente della Provincia rende pubblico l'elenco dei beneficiari di:
a)  concessione di strutture e beni strumentali;
b)  contributi.
Nello stesso elenco devono essere incluse, altresì, le richieste non accolte.
5)  La Provincia regionale riconosce il valore sociale e la funzione civile e culturale dell'attività del volontariato ed attua quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia.
Art. 25
Consulte provinciali permanenti

1.  La Provincia istituisce consulte provinciali permanenti con enti, associazioni e soggetti che abbiano specifiche finalità di rilevante interesse provinciale.
2.  Vengono istituite dal presidente della Provincia le seguenti consulte:
a)  consulta dei beni culturali e pubblica istruzione;
b)  consulta dell'emigrazione ed immigrazione;
c)  consulta dei servizi sociali e volontariato;
d)  consulta dello sviluppo economico;
e)  consulta agricola provinciale;
f)  consulta giovanile;
g)  consulta dello sport.
3.  Il funzionamento delle consulte ed il criterio per la loro composizione è demandato ad apposito regolamento.
Art. 26
Assemblea dei sindaci e consulta dei consorzi intercomunali

1.  Sono istituite l'assemblea dei sindaci e le consulte dei consorzi intercomunali.
2.  L'assemblea dei sindaci e le consulte dei consorzi vengono convocate e presiedute dal presidente della Provincia almeno una volta l'anno, per esprimere valutazioni e pareri in ordine agli indirizzi programmatici e di bilancio della Provincia.
3.  I criteri e le modalità di funzionamento di detti istituti vengono stabiliti con apposito regolamento del consiglio provinciale.
Art. 27
Referendum consultivi

1.  Sono previsti referendum consultivi e propositivi su materie di carattere generale di esclusiva competenza provinciale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2.  Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio. E' consentito lo svolgimento di una sola consultazione referendaria in un anno, anche su più quesiti. I referendum non possono essere indetti in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
3.  Soggetti promotori del referendum possono essere:
a)  almeno 5.000 elettori;
b)  non meno di 6 Comuni, con decisione assunta dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta degli assegnati;
c)  il consiglio provinciale, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4.  Il giudizio di ammissibilità per i referendum di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3, la regolamentazione delle procedure, le modalità e le garanzie per lo svolgimento delle operazioni di voto sono stabilite con apposito regolamento.
5.  Il consiglio provinciale ha la facoltà di accogliere, entro 60 giorni, con apposita e specifica deliberazione, i contenuti della proposta di referendum per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3. In tal caso la proposta di consultazione referendaria decade.
6.  Il referendum sarà gestito secondo rigorosi criteri di economicità.
7.  Il referendum è giuridicamente efficace se i voti validamente espressi sono pari ad almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In caso di esito positivo del referendum, il consiglio provinciale dovrà pronunziarsi in merito.
Art. 28
Accesso agli atti della provincia

1.  Tutti gli atti con efficacia esterna, deliberati o emanati da organi della provincia, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
2.  Fermo quanto previsto dall'art. 107, il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti. L'esame degli atti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione, nel rispetto della legge regionale n. 10/91 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni.
3.  La richiesta di accesso, debitamente motivata, è rivolta al competente dirigente di settore che decide entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende accolta.
4.  Un apposito regolamento disciplina la materia dell'accesso agli atti anche in relazione alla normativa sulla tutela della privacy.
Art. 29
Accesso ai restanti documenti

1.  Nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti è inoltre garantito, ai sensi di legge e del presente statuto, l'accesso agli altri documenti amministrativi, anche interni, formati dalla provincia o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.
2.  Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso la richiesta deve essere motivata.
Art. 30
Accesso alle informazioni

1.  La provincia riconosce a tutti i cittadini singoli o associati il diritto di udienza e di ottenere informazioni sull'attività degli uffici e dei servizi dipendenti, su quella degli enti delegati o dipendenti, come pure sui dati e sugli elementi in possesso dei diversi uffici e servizi.
2.  Tali diritti sono esercitati mediante l'accesso presso i singoli settori competenti. Il dirigente potrà direttamente fornire dati e le informazioni richieste o delegare di volta in volta altro dipendente.
3.  Le modalità di esercizio del diritto, nonché le garanzie apprestate per rendere effettivo il diritto medesimo, sono disciplinate da un apposito regolamento, che dovrà tenere conto anche della normativa sulla tutela della privacy.
4.  La Provincia regionale garantisce l'informazione attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico di cui al decreto legislativo n. 21/93 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 31
Registro delle opere pubbliche ed albo delle imprese di fiducia

1.  E' istituito il registro delle opere pubbliche di competenza della Provincia regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/91 e nell'apposito regolamento.
2.  E' istituito l'albo delle imprese di fiducia per l'affidamento di cottimi fiduciari, se ed in quanto previsti dalle leggi vigenti, per la realizzazione di opere di somma urgenza e manutenzione.
Art. 32
Istituzione del difensore civico

E' istituito nella provincia di Caltanissetta il difensore civico.
Art. 33
Funzioni

1.  Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della provincia.
2.  Ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini, che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o servizi erogati dalla provincia.
3.  Esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza presentata da cittadini e non cittadini comunque domiciliati nel territorio provinciale. Fornisce entro trenta giorni una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
4.  Il consiglio provinciale, la giunta, i dirigenti e i funzionari collaborano con il difensore civico, fornendogli le informazioni o copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.
5.  Il difensore civico invia al consiglio provinciale, annualmente, la relazione sull'attività svolta, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi o le irregolarità.
6.  Può anche inviare al consiglio provinciale e alla giunta, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o, comunque, meritevoli di urgente considerazione.
7.  Se nel corso della sua attività, il difensore civico riscontra disfunzioni, carenze e ritardi nell'azione amministrativa per cui possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti, o se questi non gli prestano l'assistenza necessaria alldelle sue funzioni, è tenuto ad investire della questione il presidente che attiva il direttore generale per le eventuali ulteriori incombenze.
8.  Il consiglio provinciale o la giunta provinciale, ove non se ne richieda la presenza, esaminate le relazioni del difensore civico, adotta le determinazioni di propria competenza.
9.  Il presidente del consiglio, di sua iniziativa, qualora ne rilevi l'esigenza, o su richiesta di uno o più gruppi consiliari, richiede la presenza del difensore civico alle sedute del consiglio provinciale, mediante convocazione.
Art. 34
Elezione - Designazione e nomina

1.  Il difensore civico è scelto tra i cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a consigliere provinciale, e residenti nel territorio provinciale da almeno 5 anni, in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente.
2.  Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico, con atto della giunta provinciale, viene approvato un bando per l'elezione del successore. Tale bando dovrà contente le norme del presente statuto, i requisiti e le modalità di presentazione delle candidature. Lo stesso dovrà essere pubblicizzato in tutto il territorio provinciale.
3.  Le candidature dovranno essere suffragaste da almeno cinquecento firme di cittadini elettori della provincia, autenticate nei modi di legge, e dovranno essere accompagnate da dettagliati curricula.
4.  Il consiglio provinciale, previo esame della regolarità delle candidature, effettuato dagli uffici della segreteria generale, elegge il difensore civico con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, ed a scrutinio segreto. Dopo due scrutini infruttuosi verrà eletto il candidato che avrà raggiunto il maggior numero di voti; in caso di parità verrà proclamato eletto il più anziano d'età.
5.  Nel caso in cui non pervengano candidature, il consiglio autonomamente procede alla nomina del difensore civico, tra persone aventi i requisiti.
6.  Il presidente del consiglio convoca il consiglio provinciale per l'elezione entro un mese dalla data di completamento delle operazioni preliminari.
Art. 35
Ineleggibilità

1.  Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
a)  i membri del parlamento ed i deputati regionali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
b)  i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e di imprese che abbiano con la provincia rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni.
Art. 36
Incompatibilità

L'incarico del difensore civico è incompatibile con cariche pubbliche conseguenti a nomine da parte di organi elettivi.
Art. 37
Obbligo di residenza

Il difensore civico ha l'obbligo di residenza in uno dei comuni della provincia di Caltanissetta.
Art. 38
Durata in carica

1.  Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. Il difensore civico scade, comunque, contestualmente al consiglio provinciale, anche se non ha concluso il suo mandato.
2.  Il presidente del consiglio convoca il consiglio provinciale entro tre mesi dalla data di insediamento dello stesso per procedere alla elezione del difensore civico.
3.  In caso di revoca o dimissioni del difensore civico il consiglio provinciale provvede alla sua sostituzione entro 60 giorni, con le modalità previste dall'art. 34.
4.  I poteri del difensore civico sono prorogati sino alla nomina del successore, salvo il caso di revoca.
5.  In sede di prima applicazione il difensore civico, eletto secondo le norme del precedente statuto, resterà in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio provinciale.
Art. 39
Cessazione della carica, dimissioni, decadenza, revoca

1.  Il difensore civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni, per decadenza o revoca.
2.  L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio provinciale.
3.  L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione formale da parte del presidente della provincia.
4.  Il difensore civico può essere revocato con deliberazione del consiglio provinciale, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
Art. 40
Sede, indennità e mezzi

1.  Il difensore civico ha sede presso gli uffici provinciali del capoluogo.
2.  Per l'espletamento delle sue funzioni si avvale di un ufficio dotato di servizi e di personale, costituito con atto deliberativo dalla giunta provinciale.
3.  Il compenso spettante al difensore civico è fissato nella misura del 50% dell'indennità di carica prevista per il presidente della provincia.
4.  Inoltre, spetta al difensore civico il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle funzioni inerenti alla carica.
Titolo IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 41
Organi della Provincia regionale

Sono organi istituzionali della Provincia: il consiglio, la giunta, il presidente della Provincia.
Art. 42
Consiglio provinciale

1.  L'elezione del consiglio provinciale, la composizione, lo status, la durata in carica, le attribuzioni sono disciplinati dalla legge.
2.  Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Art. 43
Regolamento sul funzionamento del consiglio

1.  Un apposito regolamento disciplina il funzionamento e le modalità per dotare il consiglio di servizi, attrezzature e risorse finanziarie ed umane. Il regolamento disciplina, altresì, l'uso delle risorse attribuite ai gruppi consiliari per il loro funzionamento, nonché all'ufficio della presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
2.  Il regolamento prescrive il numero legale per la validità delle sedute, prevedendo che nella seduta di seconda convocazione occorra la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati e disciplinando le modalità del computo degli astenuti.
3.  Il regolamento, infine, dovrà assicurare il rispetto del criterio generale di non aggravamento delle procedure per l'adozione degli atti fondamentali.
Art. 44
Decadenza dei consiglieri

I consiglieri decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora non partecipino a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo, secondo quanto previsto da apposito regolamento.
La decadenza è, in ogni caso, deliberata dal consiglio, previo accertamento delle giustificazioni.
Il regolamento disciplina, altresì, la relativa procedura.
Art. 45
Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio

1.  Il consiglio provinciale, nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, dopo le operazioni di giuramento, di convalida e di eventuale surrogazione a seguito dell'esame di eventuali di incompatibilità, procede con votazioni separate all'elezione, nel suo seno, del presidente e del vice presidente del medesimo collegio.
2.  Nella prima votazione per l'elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In eventuale successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
3.  Dopo l'elezione del presidente, si procede all'elezione del vice presidente. Qualora nessun candidato riporti la maggioranza dei voti dei presenti, si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione, nella quale viene eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
4.  In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.
Art. 46
Compiti ed attribuzioni del presidente del consiglio

Il presidente del consiglio:
  a) convoca e presiede il consiglio provinciale e la conferenza dei capigruppo, previa consultazione dell'ufficio di presidenza di cui all'art. 47; 
  b) stabilisce l'ordine del giorno del consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni, previa consultazione dell'ufficio di presidenza di cui all'art. 47; 
  c) dirige e coordina l'attività del consiglio provinciale; 
  d) nomina le commissioni consiliari, su proposta dei capigruppo consiliari; 
  e) cura la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio provinciale, nonché l'attivazione delle commissioni consiliari; 
  f) firma, congiuntamente al segretario generale, i verbali e le deliberazioni del consiglio provinciale; 
  g) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio; 
  h) esercita ogni altro compito e funzione attribuitigli dal regolamento del consiglio; 
  i) esercita, altresì, i poteri di cui all'art. 185 dell'O.R.E.L. e successive modifiche e/o integrazioni. 

Art. 47
Ufficio di presidenza

Il consiglio provinciale provvede alla costituzione di un ufficio di presidenza, composto da tre componenti: presidente del consiglio, vice presidente ed un consigliere, designati secondo il regolamento del consiglio, che disciplina le modalità di partecipazione dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio ai lavori delle commissioni consiliari.
Art. 48
Competenze del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale ha competenze sugli atti fondamentali sotto indicati:
 1)  statuto dell'ente e di aziende, istituzioni ed enti dipendenti, consorzi e società a cui partecipa;
 2)  regolamenti, esclusi quelli relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 3)  direttive e criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
 4)  programmi, relazioni previsionali e programmatiche;
 5)  bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, storni tra capitoli appartenenti ad interventi diversi del bilancio, anche se dello stesso servizio, conti consuntivi;
 6)  programmi pluriennali dei lavori pubblici;
 7)  piani finanziari e programmi di opere pubbliche;
 8)  contrazione di mutui, ad accezione di quelli previsti in atti fondamentali del consiglio, emissioni di prestiti ed obbligazioni;
 9)  adesioni a società consortili e relative modifiche, partecipazione a società di capitali;
10)  convenzioni con enti per la costituzione e la modifica di forme associative, per la gestione di servizi;
11)  affidamento di attività e servizi pubblici mediante convenzione, assunzioni dirette di pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessioni di pubblici servizi;
12)  piani territoriali ed urbanistici e pareri da rendere nelle suddette materie;
13)  proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della provincia;
14)  istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;
15)  istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
16)  indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
17)  approvazione debiti fuori bilancio;
18)  elezione dei revisori dei conti;
19)  elezione del difensore civico;
20)  assunzione di spese che impegnino i bilanci degli esercizi finanziari successivi a quello di competenza, con esclusione di quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
21)  autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e forniture;
22)  indennità di carica e gettoni di presenza ai consiglieri provinciali;
23)  Ogni altro atto che le leggi assegnano espressamente alla competenza consiliare.
Art. 49
Modalità di convocazione del consiglio

1.  Il consiglio è convocato dal suo presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da consegnarsi, almeno tre giorni lavorativi prima di quello stabilito per l'adunanza, al domicilio eletto dai consiglieri nel Comune capoluogo. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dal comma precedente, può avere luogo anche ventiquattr'ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
2.  La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazioni del messo della Provincia regionale.
3.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima, o ventiquattr'ore prima nei casi di urgenza.
4.  Nel caso di aggiornamento della seduta per deliberazione del consiglio, l'avviso va diramato per telegramma, o con altro mezzo idoneo, ai soli consiglieri assenti al momento della deliberazione di aggiornamento, alla dimora del medesimi.
Art. 50
Pubblicità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuato i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal consiglio stesso altrimenti stabilito. La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implicano apprezzamenti o giudizi sulla qualità delle persone.
2.  Il consiglio si riunisce di regola nella sede della provincia e può essere riunito per particolari motivi in sede diversa, e comunque nell'ambito del territorio provinciale, su determinazione del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
3.  L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze, sia ordinarie che urgenti, è pubblicato all'albo della provincia.
Art. 51
Prerogative dei consiglieri

1.  La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalle leggi.
2.  I consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio, hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione che esercitano nelle forme previste dal regolamento.
3.  I consiglieri provinciali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno il diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
4.  Copia dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta è trasmessa, entro 10 giorni, al domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
5.  I consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della provincia.
Art. 52
Gruppi consiliari

1.  Ogni consigliere deve far parte di un gruppo consiliare. L'appartenenza deriva dalla elezione nella lista.
2.  La costituzione, la composizione, il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del consiglio.
3.  E' istituita la commissione dei capigruppo, denominata conferenza, quale organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di presidente delle adunanze consiliari.
Art. 53
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio provinciale istituisce commissioni consiliari permanenti nel rispetto del criterio proporzionale.
2.  Le commissioni sono nominate con provvedimento del presidente del consiglio, su proposta dei capigruppo.
3.  Il regolamento del consiglio disciplina il numero, le attribuzioni, la composizione, il funzionamento e i poteri delle commissioni.
4.  I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del consiglio provinciale.
5.  Si prescinde, comunque, dal parere, ove lo stesso non sia reso entro 10 giorni dalla richiesta e, nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. In casi eccezionali il parere può essere espresso in aula.
6.  Il Consiglio può istituire, con le modalità previste dal regolamento, commissioni consiliari speciali, con compiti di controllo, di garanzia ed ispettivi, con l'onere di riferire all'assemblea su argomenti di particolare importanza per l'attività della provincia.
7.  Su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri assegnati, il consiglio può istituire, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni consiliari d'inchiesta.
8.  Le commissioni di cui ai commi 6 e 7 sono presiedute da consiglieri della minoranza, secondo le norme sul funzionamento del consiglio.
9.  Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del presidente della provincia e degli assessori, nonché dei funzionari e dei titolari degli uffici provinciali e degli enti ed aziende dipendenti.
Art. 54
Commissione pari opportunità

1.  E' istituita presso la Provincia la commissione provinciale per la pari opportunità tra uomo e donna. Detta commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni, dirette e indirette, nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.
2.  I compiti ed il funzionamento della commissione per le pari opportunità sono disciplinati dal regolamento, che dovrà prevedere la partecipazione alla stessa delle donne elette in consiglio.
Art. 55
Elezioni del presidente della Provincia

1.  L'elezione, l'insediamento, la durata e la cessazione della carica del presidente della provincia sono disciplinate dalla normativa regionale.
2.  Il presidente della Provincia presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
Art. 56
Competenze del presidente

1.  Il presidente rappresenta la Provincia regionale, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, ferme restando le competenze gestionali degli organi burocratici.
2.  Il presidente ha le seguenti competenze:
a)  ha la rappresentanza legale dell'ente, con possibilità di delega ai singoli dirigenti;
b)  nomina e revoca gli assessori, attribuendo loro alcuni rami dell'amministrazione;
c)  presiede l'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia;
d)  nomina e designa i rappresentanti della Provincia in enti, aziende, istituzioni, commissioni consultive, tecniche, delegazioni trattanti etc, tranne quelle attribuite dalle leggi in via esclusiva al consiglio provinciale;
e)  nomina il segretario generale tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 del T.U. n. 267/2000 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni;
f)  nomina il direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni;
g)  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
h)  assegna i dirigenti ai vari settori e provvede al loro trasferimento da un settore all'altro;
i)  può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporti di pubblico impiego ad esperti estranei all'amministrazione, secondo la normativa vigente;
j)  può istituire uffici posti alle proprie dipendenze, secondo le modalità ed i criteri stabiliti da un apposito regolamento;
k)  nomina i componenti del nucleo di valutazione dei dirigenti;
l)  conferisce incarichi di consulenza nel rispetto del principio di cui all'art. 73;
m)  nomina i messi notificatori;
n)  può conferire incarichi specifici a consiglieri provinciali, per particolari esigenze;
o)  svolge attività propulsiva di indirizzo e di controllo ed impartisce le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'ente;
p)  indice i referendum popolari;
q)  promuove e sottoscrive accordi di programma per la realizzazione di OO.PP. o per altri fini istituzionali della Provincia;
r)  promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività dei servizi e degli uffici;
s)  promuove azioni e resistenze in giudizio;
t)  esercita le azioni cautelari e possessorie nell'interesse della Provincia;
u)  ogni sei mesi relaziona al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta;
v)  trasmette annualmente al consiglio provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti;
w)  autorizza l'uso del gonfalone;
x)  svolge tutte le competenze attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché quelle funzioni non attribuite in via esclusiva agli altri organi dal presente statuto e dalle leggi vigenti.
Art. 57
Mozione di sfiducia al presidente della Provincia

1.  Avverso il presidente e la giunta può essere presentata una mozione di sfiducia, debitamente motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.
3.  La richiesta di iscrizione della mozione all'ordine del giorno del consiglio va corredata da un documento di proposta, sul quale il presidente della provincia ha il diritto di presentare rapporto controdeduttivo di difesa, da illustrare nella seduta consiliare di trattazione.
4.  Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale da almeno il 65% dei consiglieri assegnati.
5.  In tal caso decade, altresì, il consiglio provinciale.
Art. 58
Giunta provinciale

1.  La giunta provinciale è composta dal presidente che la presiede e da un numero di assessori pari ad 1/3 dei consiglieri assegnati arrotondati per difetto; in ogni caso dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
2.  La nomina, l'insediamento ed il funzionamento della giunta provinciale sono regolate dalla legge.
3.  Il presidente nomina, tra gli assessori, il vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata secondo l'articolo 15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice presidente, fa le veci del presidente il componente della giunta più anziano per età.
4.  Nella prima riunione di giunta, il presidente assegna agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.
5.  Il presidente può delegare ai singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.
6.  Può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta.
7.  La cessazione della carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
8.  Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice presidente e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 4.
Art. 59
Incompatibilità alla nomina di assessore provinciale

1.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere della Provincia regionale e di presidente, che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
2.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale carica intenda optare: se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.
3.  Gli assessori non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della Provincia.
4. Non possono far parte della giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del presidente o di altro componente della stessa giunta.
5.  Prima di essere immessi nelle funzioni, il presidente ed i componenti della giunta attestano dinanzi al segretario generale della provincia, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.
Art. 60
Competenze della giunta provinciale

1.  La giunta collabora con il presidente della provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera con deliberazioni collegiali.
2.  La giunta ha il controllo politico sull'attività di gestione dei vari settori e riferisce periodicamente al presidente della provincia sullo stato di attuazione degli obiettivi stabiliti.
3.  La giunta ha la competenza sulle materie sottoelencate:
a) schema dello statuto provinciale e delle sue modifiche;
b)  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e relativa dotazione organica del personale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
c)  programma triennale delle assunzioni;
d)  presa atto dei contratti di lavoro dei dipendenti;
e)  schema di bilancio annuale e pluriennale;
f)  proposta del piano triennale delle OO.PP.;
g)  proposta del piano triennale per la valorizzazione dei beni culturali;
h)  proposta del piano di sviluppo economico e sociale;
i)  definizione, prima dell'inizio dell'esercizio del piano esecutivo di gestione, con determinazione degli obiettivi ed affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi e relative modifiche;
j)  storni di fondi all'interno dello stesso intervento del bilancio di previsione;
k)  modifica delle tariffe dei tributi di competenza della Provincia, elaborazione dei criteri per la determinazione di nuovi tributi;
l)  assenso per la nomina e la revoca del direttore generale o per l'attribuzione delle relative funzioni al segretario generale;
m)  determinazione dei criteri per la concessione di contributi sovvenzioni, patrocini, istituzione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili;
n)  eventuali deleghe ai comuni per la realizzazione dei servizi provinciali di interesse locale;
o)  determinazione degli indirizzi generali per il riconoscimento di compensi, rimborsi ed esenzioni di competenza dei dirigenti;
p)  determinazione dei criteri per il conferimento di incarichi professionali a legali per la difesa della Provincia e di professionisti esterni per progettazione, direzione, collaudi ed altre attività inerenti le OO.PP.;
q)  costituzione di parte civile in procedimenti giudiziari penali;
r)  progetti generali, preliminari e di massima di OO.PP.;
s)  perizie di variante che importino una maggiore spesa;
t)  affidamento servizi socio-assistenziali. Autorizzazione alla stipula di contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti codice civile;
u)  transazioni, locazioni attive e passive, accettazioni o rifiuti di lasciti e donazioni, acquisti, vendite e permute immobiliari;
v)  indennità di carica al presidente della Provincia ed agli assessori;
w)  le altre competenze che la legge demanda alla competenza esclusiva della giunta.
Art. 61
Disciplina della propaganda elettorale e pubblicità delle spese elettorali

1.  La propaganda elettorale dei candidati alla carica di presidente e di consigliere della Provincia regionale avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2.  Un apposito regolamento disciplina le modalità procedurali necessarie per dare pubblicità alle spese elettorali sostenute dai candidati.
Titolo V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 62
Organizzazione uffici e servizi

1.  Con un apposito regolamento, o anche attraverso più norme regolamentari di competenza della giunta, la provincia disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le direttive impartite dal consiglio provinciale.
2.  Il regolamento disciplina gli uffici ed i servizi al fine di assicurare la migliore qualità degli stessi, valorizzando il personale, sviluppando le risorse al proprio interno, secondo i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di imparzialità, trasparenza, flessibilità, economicità e professionalità.
3.  Il regolamento disciplina l'attribuzione delle funzioni di direzione per l'attribuzione degli obiettivi fissati dagli organi istituzionali, stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra segretario generale, direttore generale e dirigenti.
4.  Il regolamento determina l'organizzazione delle strutture operative addette allo svolgimento delle varie funzioni della Provincia, secondo la programmazione dell'amministrazione, nonché la dotazione organica in base alla programmazione triennale del fabbisogno del personale.
5.  Il regolamento deve prevedere le modalità di accesso ai posti previsti nella dotazione organica e le procedure relative alla materia concorsuale, nonché le modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato parte del presidente della provincia.
Art. 63
Rapporto di lavoro

1.  Il rapporto di lavoro dei dipendenti provinciali è disciplinato e regolato, rispettivamente, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 2, commi 2, 2bis e 3, decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 e successive modifiche e/o integrazioni, e secondo le norme C.C.N.L.
2.  La Provincia favorisce l'elevazione della professionalità del personale attraverso programmi di formazione ed aggiornamento. Resta fermo, in ogni caso, il principio della valorizzazione dell'esperienza acquisite all'interno dell'ente per figure professionali individuate in sede regolamentare, secondo quanto previsto negli accordi nazionali resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 64
Sanzioni disciplinari e responsabilità. Collegio arbitrale di disciplina

Per quanto attiene alle responsabilità, alle sanzioni disciplinari, ai relativi procedimenti ed al collegio arbitrale di disciplina si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari.
Art. 65
Forum delle rappresentanze sindacali unitarie

La giunta, attraverso il presidente della stessa o suo delegato, periodicamente, presenta e discute, in un forum delle rappresentanze sindacali unitarie, i progetti strategici in ordine alle problematiche del personale, della formazione e della valorizzazione delle risorse umane e di tutte le professionalità dell'ente.
Art. 66
Obiettori di coscienza e servizio civile

1. La Provincia può procedere alla stipula di convenzioni con l'organismo preposto al servizio civile per ottenere il distacco di obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile e l'assegnazione di cittadini che hanno richiesto l'ammissione al servizio civile volontario.
2.  I soggetti di cui al comma precedente saranno impiegati con le modalità e per le finalità previste dalla normativa in materia.
Art. 67
Dirigenza

1.  La dirigenza della Provincia è composta dal segretario generale, dal direttore generale e dai dirigenti individuati dagli accordi collettivi nazionali e dalle leggi.
2. Alla dirigenza nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, in attuazione delle direttive del Presidente, compete l'esercizio di funzioni gestionali per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi istituzionali dell'ente, verso i quali sono responsabili della corretta amministrazione.
Art. 68
Segretario generale

1.  Il segretario generale è un dirigente pubblico dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
2.  Lo stato giuridico del segretario generale provinciale è disciplinato dalla legge ed il rapporto di lavoro è regolato da apposito C.C.N.L.
3.  Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Provincia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4.  In particolare:
a)  sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coadiuva l'attività, ove non sia stato nominato il direttore generale;
b)  svolge funzioni di consulenza in ordine all'elaborazione di programmi, all'adozione di progetti e criteri generali di organizzazione degli uffici, nonché all'adozione di atti normativi;
c)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della giunta e del consiglio provinciale, coordinando il lavoro di verbalizzazione;
d)  verifica l'attuazione dei programmi definiti e dei provvedimenti adottati dagli organi istituzionali, accertandone l'esecuzione conforme da parte dei dirigenti responsabili, con poteri sostitutivi in caso di inerzia degli stessi, previa informazione alla giunta, ove non sia stato nominato il direttore generale;
e)  provvede al rogito dei contratti stipulati nell'interesse dell'ente;
f)  dirime i conflitti di competenza tra i dirigenti, con propri atti;
g) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni per il rispetto del regolamento in materia;
h)  certifica la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio della Provincia ed ha i poteri di certificazione ed attestazione degli altri atti dell'ente;
i)  partecipa, se richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari e dei capigruppo, con funzioni consultive;
j)  svolge, altresì, tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché quelle conferite dal presidente dalla provincia, che non siano atti di gestione di competenza dei dirigenti in servizio;
k)  esercita le funzioni di direttore generale, qualora nominato dal presidente della provincia, secondo le norme vigenti.
Art. 69
Vice segretario

Il presidente della Provincia, secondo le norme del regolamento degli uffici e dei servizi, può attribuire le funzioni di vice segretario generale ad uno dei dirigenti di strutture amministrative dell'ente che risulti in possesso dei necessari requisiti culturali e professionali.
L'incarico può essere conferito per un periodo non superiore al mandato al presidente.
Art. 70
Direttore generale

1.  Per attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, il presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, può nominare il direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2.  Il direttore generale, sulla scorta delle direttive impartite dal presidente della Provincia, e secondo le norme del presente statuto, sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Allo stesso compete, in particolare, la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, e la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario generale.
3.  All'atto della nomina del direttore generale, il presidente disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei rispettivi ruoli, i rapporti dello stesso con il segretario generale.
4.  Il direttore generale può essere revocato dal presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del presidente della Provincia.
5.  Il presidente può conferire, previa deliberazione della giunta provinciale, le funzioni di direttore generale al segretario generale dell'ente.
Art. 71
Competenze dei dirigenti

1.  Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 67, spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme previste nel presente statuto e nei regolamenti.
2.  In particolare, ai dirigenti sono attribuiti:
a)  presidenza delle gare di appalto e concorso e responsabilità delle relative procedure;
b)  stipula dei contratti;
c)  atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
d)  atti di amministrazione e gestione del personale;
e)  provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presuppone accertamenti anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri determinati dalla legge, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo;
f)  attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
g)  atti attribuiti dallo statuto, dai regolamenti, o delegati dal presidente o dal direttore generale;
h)  determinazioni a contrattare e relative procedure;
i)  attribuzione di posizioni organizzative, secondo le norme del C.C.N.L. e i criteri fissati in apposito regolamento;
j)  formulazione di pareri, sotto il profilo tecnico-amministrativo e/o contabile, sulle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio, che non siano meri atti di indirizzo;
k)  convocazione di conferenze periodiche di servizio dei dipendenti.
Art. 72
Responsabilità di direzione

1.  I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi indicati nei programmi dell'amministrazione.
2.  I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici, o della disciplina da applicare.
3.  I dirigenti sono responsabili dei procedimenti relativi agli atti di loro competenza ai sensi degli artt. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come recepita dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 73
Incarichi a tempo determinato e di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale

1.  I posti di dirigente sono coperti, di norma, mediante concorso.
2.  Il presidente, al di fuori delle ordinarie procedure concorsuali, può conferire incarichi dirigenziali, anche attraverso la stipula di contratti individuali di lavoro di diritto pubblico a tempo determinato, con professionalità munite degli stessi requisiti per l'accesso attraverso procedure concorsuali.
3.  Il presidente può conferire, altresì, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, non ottenibili all'interno dell'ente, ad esperti di provata competenza, per il conseguimento di obiettivi determinati. Le modalità di attribuzione di tali incarichi sono disciplinate da apposito regolamento.
Art. 74
Conferenze programmatiche e di progetto e conferenze dei dirigenti

1.  Il presidente può indire conferenze dei dirigenti per definire le linee di indirizzo e la programmazione dell'attività amministrativa, in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
2.  Per coordinare l'attuazione di progetti specifici, l'assessore competente può indire una conferenza di servizio di dirigenti e di altri dipendenti interessati, ai quali siano state attribuite funzioni di direzione;
3.  Al fine di definire le linee di indirizzo della gestione organizzativa dell'ente e per le conseguenti verifiche, il direttore generale indice periodiche conferenze dei dirigenti;
4.  Analoghe conferenze di servizio possono essere indette dal segretario generale per l'attuazione di normative di interesse comune.
Titolo VI
SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI
Art. 75
Forme di gestione

1.  Le attività della Provincia, che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi e siano rivolte a realizzare fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità provinciale, sono gestite in una delle forme sottoindicate, in relazione alla natura e alla complessità del servizio ed alle esigenze di gestione dello stesso.
2.  I servizi pubblici provinciali sono gestiti:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una struttura apposita;
b)  in concessione a terzi o mediante convenzione, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che lo consiglino;
c)  a mezzo di azienda speciale, qualora si tratti di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, quando si tratti di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dalla Provincia, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pub blici o privati, nel rispetto di quanto prescritto dal l'art. 45 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come introdotto dall'art. 53 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive ed eventuali modifiche e/o integrazioni;
f)  a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, anche per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi e/o infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico.
Art. 76
Aziende speciali

1.  Le aziende speciali, enti strumentali della Provincia, sono dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Esse sono rette da uno statuto deliberato dal consiglio provinciale, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento nell'ambito della legge, e dai regolamenti deliberati dai rispettivi consigli di amministrazione.
2.  Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3.  Lo statuto di ciascuna azienda deve prevedere che:
a)  sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale;
b)  è riservata al consiglio provinciale la determinazione delle finalità e degli indirizzi, nonché l'approvazione degli atti fondamentali deliberati dal consiglio di amministrazione;
c)  è istituito nell'azienda un apposito organo di revisione e sono attuate forme autonome di verifica della gestione;
d)  la giunta provinciale esercita la vigilanza sul l'azien da e verifica i risultati della gestione, riferendone al consiglio, nell'ambito della relazione illustrativa allegata al conto consuntivo della Provincia;
e)  la Provincia conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali.
4)  Il presidente e i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende sono nominati dal presidente della Provincia.
5)  I predetti amministratori possono essere revocati, anche singolarmente, prima della scadenza ordinaria del mandato, con provvedimento motivato dal presidente della Provincia.
6)  Agli amministratori delle aziende speciali si applicano le disposizioni degli artt. 2380 e seguenti del codice civile.
Art. 77
Istituzioni

1.  L'istituzione è organismo strutturale della Provincia, dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale ed un proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale per l'esercizio dei servizi sociali.
2.  L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, di perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3.  La delibera del consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la giunta ed il consiglio provinciale, conferisce il capitale di dotazione.
4.  Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5.  Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri, compreso il presidente, nominati dal presidente della Provincia.
6.  Le competenze ed il funzionamento degli organi dell'istituzione, i requisiti e le modalità per la nomina del direttore, sono disciplinati dallo statuto.
7.  Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti provinciali. Il regolamento dell'istituzione, anche in deroga al vigente ordinamento degli organi e dell'amministrazione provinciale può tuttavia prevedere:
a)  modifiche rispetto all'ordinamento del personale provinciale, riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro, connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali, fra l'altro, l'orario giornaliero, le festività, il lavoro serale e notturno;
b)  modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni di utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.
8.  L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziative di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini, è disciplinata mediante convenzioni.
9.  La giunta sottopone ad approvazione del consiglio provinciale gli indirizzi generali cui deve attenersi l'istituzione.
10.  La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla giunta provinciale, secondo le modalità previste da apposito regolamento.
11.  Il presidente della Provincia provvede alla revoca dei singoli componenti, o allo scioglimento del consiglio di amministrazione, nei casi di grave irregolarità, o di contrasto con gli indirizzi provinciali, o di ingiustificato, o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, o preventivati.
12.  La Provincia contribuisce con propri mezzi finanziari, attraverso trasferimenti, allo svolgimento dei servizi assegnati e provvede alla copertura, in modo separato, degli eventuali costi sociali.
13.  Le istituzioni dispongono di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi e da risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
14.  Le istituzioni dispongono di autonomia di bilancio e articolano la loro contabilità in un sistema di previsione, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale.
15.  Il collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 78
Società a partecipazione provinciale

1.  Ai fini della partecipazione della Provincia in so cietà per azioni, l'atto costitutivo e lo statuto della società devono prevedere, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, che uno o più amministratori e sindaci possono essere nominati e revocati, con provvedimento motivato, dal presidente della Provincia.
2.  Essi sono tenuti a presentare annualmente al consiglio una relazione informativa sui programmi della so cietà e sulla loro attuazione.
Titolo VII
Forme associative e di cooperazione
Art. 79
Consorzi tra Provincia ed altri enti locali

1.  Ove risulti opportuna la gestione associata con altri enti locali di uno o più servizi, può essere costituito un consorzio. Non può essere costituito più di un consorzio tra la Provincia e gli stessi enti.
2.  Ciascun consorzio è costituito sulla base di una convenzione, approvata dal consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, unitamente allo statuto del consorzio stesso.
3.  Lo statuto deve prevedere che:
a)  l'assemblea del consorzio sia composta dal presidente della provincia o suo delegato e dai sindaci o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto stesso;
b)  spetti all'assemblea eleggere il consiglio di amministrazione ed approvare gli atti fondamentali individuati nello statuto stesso;
c)  tutti gli atti fondamentali del consorzio siano trasmessi al presidente della Provincia, ai fini della loro co municazione al consiglio provinciale;
d)  la nomina dei revisori dei conti sarà effettuata secondo le norme di legge vigenti;
e)  per quanto non diversamente disposto, si applicano ai consorzi le norme sulle azienda speciali;
f)  la costituzione di consorzi di servizi può essere disposta con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali, quando si renda necessario provvedere a determinate funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente. Il provvedimento è adottato, uditi i consigli degli enti interessati, con pretermissione del parere, ove, previa diffida, non venga reso entro 60 giorni dalla richiesta.
Art. 80
Convenzioni

1.  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatorie fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare tipo.
4.  L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente, per le materie oggetto della convenzione.
5.  Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, e successi ve modifiche ed integrazioni.
Art. 81
Accordi di programmi

1.  Per la definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, il presidente della Provincia, ove spetti alla Provincia la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.  L'accordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3.  Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4.  L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato, ove la Provincia sia stata il soggetto promotore, con atto formale del presidente della Provincia regionale, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
5.  Nel caso sopra indicato, la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio, presieduto dal presidente della Provincia e composto dai rappresentanti lega li, o delegati dai medesimi, degli enti interessati e dal prefetto della Provincia, se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.
6.  Nei casi e con le modalità previste dalle leggi vi genti, vengono attivate apposite conferenze di servizi.
Titolo VIII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 82
Ordinamento finanziario

L'ordinamento finanziario provinciale è riservato alla legge dello Stato, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
Art. 83
Finanza locale provinciale

1.  La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2.  La finanza della Provincia è costituita da:
a)  imposte proprie;
b)  addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e/o regionali;
c)  tasse e diritti per servizi pubblici;
d)  trasferimenti erariali;
e)  trasferimenti regionali;
f)  entrate proprie;
g)  risorse per investimenti;
h)  entrate diverse;
i)  risparmi di gestione.
3.  I trasferimenti erariali devono essere destinati prioritariamente a garantire i servizi locali indispensabili, con particolare riferimento a quelli riguardanti il mantenimento in buono stato di conservazione dei beni immobili di uso pubblico, per natura e per destinazione.
4.  Le entrate fiscali di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), oltre che integrare la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili, devo no essere destinate al finanziamento dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.
5.  La Provincia può determinare, per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, in modo anche non generalizzato, seguendo criteri di economicità.
6.  Le spese per funzioni attribuite dalla Regione alla Provincia sono finanziate dalla stessa Regione.
Art. 84
Demanio e patrimonio

1.  Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Provincia dispone di beni demaniali e beni patrimoniali.
2.  La giunta provinciale sovrintende all'attività di conservazione e di gestione del patrimonio provinciale, assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
3.  Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
4.  Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione annuale. Il conto del patrimonio fa parte del rendiconto della gestione.
Art. 85
Concessione in uso dei beni provinciali

1.  I beni demaniali ed i beni patrimoniali indisponibili possono essere concessi in uso solo per attività rivolte ai fini pubblici, o per interesse della collettività, nell'am bito delle competenze istituzionali della Provincia.
2.  I beni patrimoniali disponibili possono essere concessi in comodato od uso gratuito solo ad enti pubblici, qualora l'utilizzo sia conforme ai principi informatori ed alle finalità del presente statuto, e l'eventuale mancata entrata non arrechi pregiudizio all'equilibrio del bilancio.
3.  I canoni di locazione devono tenere conto delle vigenti disposizioni di legge in materia di concessione e localizzazione di beni.
Art. 86
Alienazione di beni patrimoniali

1.  I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dall'organo competente, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, o sia comunque necessario provvedere in tal senso, per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.
2.  L'alienazione dei beni mobili ed immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica.
Art. 87
Ordinamento contabile

1.  L'ordinamento contabile della Provincia è riservato alla legge dello Stato.
2.  La disciplina della contabilità della Provincia è re golata da apposito regolamento di contabilità, che appli ca i principi contabili stabiliti dalla legge, con le modalità organizzative corrispondenti alle esigenze dell'ente.
Art. 88
Bilancio e programmazione finanziaria

La Provincia delibera il bilancio ed attua la program mazione finanziaria, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
Art. 89
Pubblicità dei documenti di programmazione

1.  I documenti di programmazione sono pubblicizzati secondo le norme di legge, nonché attraverso il sito internet dell'ente.
2.  La Provincia assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli altri documenti di programmazione, trasmettendo copia della relazione previsionale e programmatica del bilancio ai comuni ed alle organizzazioni rappresentative delle forze economiche e sociali, siti nel territorio provinciale, che ne facciano richiesta.
Art. 90
Programma delle opere pubbliche

1.  Il consiglio, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, annualmente, adotta il programma triennale delle opere pubbliche, in osservanza della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985, modifica ta ed integrata dalla legge regionale n. 10 del 12 gennaio 1993 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni.
2.  L'assunzione di mutui per gli scopi ammessi dalle vigenti leggi e normative, non previsti in atti fondamentali del consiglio, è deliberata dallo stesso consiglio.
Art. 91
Controllo di gestione

1.  L'ente, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, attraverso una corretta e trasparente gestione economico-finanziaria, attua il controllo di gestione.
2.  Il controllo di gestione, effettuato con le modalità previste nell'apposito regolamento, attraverso la rilevazione dei dati economico-finanziari, le variazioni avvenute nel contesto qualitativo e quantitativo dei servizi offerti e gli interventi correttivi procedurali e comportamentali, mira a verificare, in termini di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, la realizzazione dei progetti programmati, ottimizzando il rapporto fra costi e benefici.
Art. 92
Rendiconto della gestione

1.  I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità conforme all'ordinamento emanato dalla legge dello Stato, e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico.
2.  La giunta, con la relazione illustrativa allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito al l'ef ficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati con seguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3.  Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto, e nella quale il collegio può esprimere rilievi e proposte, tendenti a conseguire una mi glio re efficienza, produttività ed economicità della ge stione.
Art. 93
Collegio dei revisori

1.  Il collegio dei revisori, i cui membri sono scelti tra quelli aventi i requisiti di legge, è nominato dal consiglio provinciale.
2.  I componenti del collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta, con le limitazioni di cui all'art. 37 della legge regionale n. 7/92 ed all'art. 9 della legge regionale n. 15/93 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni.
3.  Ai fini del migliore esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo ad esso spettanti, il consiglio può ri chiedere al collegio di effettuare analisi ed indagini su oggetti e problemi specifici, e di riferire sull'andamento della gestione.
4.  Le norme di funzionamento del collegio dei reviso ri, l'attribuzione delle funzioni specifiche, nonché il trattamento economico, costituiscono materia del regolamento contabile.
5.  Il collegio dei revisori ha sede presso gli uffici della Provincia in idonei locali. L'organo di revisione è dotato delle strutture e dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.
Art. 94
Tesoreria

1.  Il servizio di tesoreria è affidato dalla Provincia ad una banca, che disponga di una sede operativa nel co mune capoluogo, e sia autorizzata a svolgere tale attivi tà per legge.
2.  La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima settennale.
3.  Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per il conferimento e la gestione del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportino maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tale ge stione, che può essere organizzata con metodologie e criteri informatici.
Art. 95
Contratti

1.  In materia di contratti la Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita, o comunque vigente, nell'ordinamento giuridico italiano, nonché dalla normativa regionale.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  la modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratto delle am ministrazioni dello Stato e della Regione, e le ragioni che ne sono alla base, in caso di deroga al pubblico incanto.
3.  I contratti sono disciplinati da apposito regolamento.
Titolo IX
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 96
Disposizioni generali

1.  L'attività amministrativa della Provincia è svolta secondo i criteri di semplicità, economicità, tempestività e trasparenza, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme del presente statuto.
2.  I procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto motivato del dirigente.
3.  Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a una domanda, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito.
4.  Ogni provvedimento amministrativo, eccetto gli at ti regolamentari e di indirizzo, deve essere motivato, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione degli interessati.
Art. 97
Responsabile del procedimento amministrativo

1.  Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente.
2.  Il dirigente provvede ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa, l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
3.  L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
Art. 98
Termini dei procedimenti

1.  I procedimenti amministrativi, divisi per tipologia, hanno tempi certi.
2.  Il regolamento dei procedimenti amministrativi detta i relativi termini.
3.  Con il medesimo regolamento è, altresì, disciplina ta la presentazione di domande, istanze o documenti alla Provincia, al fine del rispetto dei termini sopra indicati.
4.  Nel caso di mancata determinazione del termine, il termine finale è fissato in 30 giorni dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
Art. 99
Tesserino di riconoscimento per dipendenti provinciali

1.  Tutti i dipendenti provinciali sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento, dotato di fotografia, sul quale devono essere riportati: cognome e nome, qualifica e settore di appartenenza.
2.  Tale tesserino di riconoscimento è portato in ma niera visibile per l'intera durata del servizio.
Art. 100
Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico

1.  La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati, non specificatamente individuati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte del la Provincia, dei criteri e delle modalità di erogazione, che comunque formano oggetto di appositi regolamenti.
2.  L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1° deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1°.
Art. 101
Partecipazione ai provvedimenti

1.  La Provincia assicura la partecipazione degli interessati o dei cittadini ai procedimenti amministrativi a carattere generale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.
2.  Quando non siano previste altre forme di partecipazione da specifiche disposizioni di legge o del presente statuto, ai fini della formazione di piani, programmi e di atti amministrativi generali, può essere indetta una udienza pubblica, cui possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento in preparazione.
3.  Per i provvedimenti a carattere puntuale sono ga rantiti diritti di informazione e di partecipazione dei de stinatari e degli interessati, i quali hanno diritto di:
a)  essere sentiti dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
b)  assistere alle ispezioni ed agli accertamenti intesi a verificare fatti rilevanti agli stessi fini;
c)  ottenere le informazioni richieste sullo stato degli atti e della procedura.
Art. 102
Semplificazione dei procedimenti

Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, la provincia adotta misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti, da parte di cittadini, all'ente.
Art. 103
Atti amministrativi monocratici

Gli atti amministrativi di competenza del presidente della provincia sono emanati con la denominazione di "ordinanza presidenziale" o di "determinazione presidenziale"; quelli interni di competenza del presidente del consiglio sono emanati con la denominazione di "determinazione del presidente del consiglio"; quelli del segretario generale, del direttore generale, dei dirigenti e dei funzionari titolari di posizioni organizzative sono emanati con la denominazione di "determinazione".
Art. 104
Responsabilità

Per gli amministratori e per il personale della provincia si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
Art. 105
Patrocinio legale

1.  La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un processo di responsabilità civile o penale, nei confronti di un suo amministratore, del segretario generale, del direttore generale o di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'inizio del procedimento, facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.
2.  In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.
Art. 106
Affari legali

La Provincia, per gli affari legali di propria competenza, nelle more della costituzione di un proprio ufficio legale, compatibilmente con le norme vigenti in materia, si avvale di procuratori legali ed avvocati, il cui rapporto è regolato da apposite convenzioni.
Titolo X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 107
Albo pretorio

1.  La Provincia di Caltanissetta ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a conoscenza della popolazione. Il segretario generale della provincia è responsabile delle pubblicazioni e può conferire, con propria determinazione, ad altro funzionario la certificazione di pubblicazione.
2.  L'elenco delle deliberazioni della giunta e del consiglio viene pubblicato nel sito internet della provincia.
Art. 108
Notiziario ufficiale

1.  Il notiziario ufficiale della Provincia regionale di Caltanissetta pubblica il resoconto dell'attività dell'amministrazione, programmi, argomenti giuridici ed amministrativi interessanti gli enti locali ed altri scritti di varia natura.
2.  Il direttore del notiziario è il presidente della Provincia regionale, il direttore responsabile è l'addetto all'ufficio stampa dell'amministrazione.
3.  Il comitato di redazione si compone, oltre che dal presidente e, dall'addetto dell'ufficio stampa, da due consiglieri provinciali eletti dal consigio provinciale con voto limitato ad uno.
Art. 109
Norma di rinvio

Sino a quando non entreranno in vigore i previsti regolamenti, continueranno ad applicarsi le norme regolamentari in atto nella provincia, che non contrastino con i principi delle leggi e le norme contenute nel presente statuto.
Art. 110
Revisione dello statuto

1.  La revisione dello statuto va effettuata con le modalità stabilite per il procedimento di formazione dello statuto stesso e, quindi, applicando le norme contenute nel capo 1°, titolo V della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, integrate dalle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni.
2.  Le proposte di modifica allo statuto devono essere sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla provincia.
3.  Le proposte di revisione statutaria respinte dal consiglio non possono essere rinnovate prima di un anno dalla reiezione.
Art. 111
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, non appena divenuto esecutivo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, affisso all'albo pretorio della provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2.  Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'ente.
3.  Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto dovranno essere approvati i regolamenti in esso previsti.
4.  L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano principi in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio di funzioni ad essi conferite, comporta l'abrogazione delle norme statutarie incompatibili.
(2002.11.618)
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Statuto del Comune di Piana degli Albanesi



Lo statuto del comune di Piana degli Albanesi è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 3 giugno 1995.
Si ripubblica questo nuovo testo a seguito di modifiche approvate con deliberazioni del consiglio comunale n. 35/2001 (rinviata) n. 36/2001 (rinviata) e n. 37/2001, divenuta esecutiva il 2 gennaio 2002 decorso il decimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
Ruolo e finalità del Comune
Art. 1
Ambito normativo

1.  Il presente statuto è articolato in n. 8 titoli e n. 94 articoli in successione progressiva ed è adottato dal Comune di Piana degli Albanesi secondo i principi dettati dalla legge vigente.
2.  Il Comune di Piana degli Albanesi è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato, della Regione e del presente statuto.
3.  Il Comune esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Art. 2
Ambito di applicazione

1.  Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Province e Comuni, della partecipazione popolare anche attraverso l'esercizio del diritto d'udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.
2.  Il Comune, nel rispetto della legge e dello statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Art. 3
Territorio, gonfalone, stemma e Santo Patrono

1.  Il Comune nei suoi atti e nel sigillo è identificato con la denominazione "Comune di Piana degli Albanesi" - Bashkia e Horës së Arbëreshëvet, e con il suo stemma.
2.  Il Comune ha sede legale nella casa comunale attualmente sita in via P. Togliatti.
3.  Il territorio comunale è delimitato come da planimetria allegata al presente statuto.
4.  I santi protettori di Piana degli Albanesi sono: la Madonna Odigitria (2 settembre), San Demetrio (26 ottobre) e San Giorgio (23 aprile). La festa di San Giorgio costituisce festa del patrono per tutto il territorio comunale; in questa data gli uffici e le scuole resteranno chiusi.
5.  Il Comune di Piana degli Albanesi ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, storicamente in uso, che si allegano in riproduzione al presente statuto.
6.  Il gonfalone è un drappo rettangolare a fondo azzurro con al centro un tondo ornato di ricami in oro riproducenti la scritta in latino "Civitas Nobilis Planae Albanensium" e caricato dello stemma.
7.  Lo stemma, ricamato con fili di seta di colore giallo in varie tonalità, raffigura un'aquila bicipite ad ali spiegate con le teste coronate e sormontate da una stella a sei punte e con tre spighe di grano in ciascuna zampa.
8.  L'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stesso ad enti ed associazioni sono autorizzati dal sindaco con proprio provvedimento.
9.  Il gonfalone e lo stemma possono essere modificati con deliberazione consiliare approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
Art. 4
Finalità

1.  Il Comune rappresenta e cura, unitariamente, gli interessi della propria comunità, ne promuove l'equilibrato sviluppo sociale, economico, culturale ed ambientale della città, attraverso la valorizzazione integrata delle risorse, il progresso civile e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
2.  Il Comune ispira, in coerenza ai valori costituzionali, la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale.
3.  Il Comune qualifica la propria attività amministrativa politica e sociale, sulla base dell'autonomia, dell'efficienza, dell'imparzialità e della trasparenza.
4.  Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati assicurando la partecipazione di tutti i cittadini, nello spirito e nel rispetto della collegialità, delle forze economiche imprenditoriali, sindacali e sociali all'attività amministrativa.
5.  Cura il costante ed ordinato progresso civile, culturale e materiale della collettività nonché la conservazione, la divulgazione e lo sviluppo dei propri valori morali e culturali, laici e religiosi.
6.  Nell'ambito delle proprie competenze attua la tutela dell'ambiente, del paesaggio, della salute e del territorio.
7.  Il Comune fonda la propria attività di rilevanza sociale sui valori della solidarietà verso tutti e in particolare verso le fasce sociali più deboli e verso ogni forma di diversità sociale attuando azioni concrete per il superamento di ogni marginalità.
8.  Il Comune promuove azioni e strumenti per realizzare il diritto alle pari opportunità da parte di entrambi i sessi.
9.  Il Comune mette in atto ogni iniziativa di raccordo sociale, economico e culturale con i propri cittadini emigrati.
10.  Il Comune promuove la riappropriazione della memoria storica da parte dei cittadini anche attraverso il recupero, la tutela, lo sviluppo e la fruizione collettiva del patrimonio etnico linguistico, culturale ed artistico.
11.  Le finalità di cui al presente articolo trovano adeguata illustrazione negli articoli successivi.
Art. 5
Partecipazione

1.  Il Comune riconosce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche come valore fondamentale della vita della comunità.
2.  Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini secondo i principi stabiliti dalla Costituzione repubblicana nelle forme stabilite dalle leggi e dal presente statuto.
3.  Il Comune riconosce quale presupposto della partecipazione la più ampia informazione su programmi, decisioni e provvedimenti comunali. Il Comune promuove e adotta tutte le forme necessarie e disponibili per pubblicizzare i propri atti.
Art. 6
Pari opportunità

1.  Il Comune garantisce l'esplicazione della personalità e la pari dignità ad entrambi i sessi, adotta azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
2.  Il Comune assicura la presenza di donne ed uomini negli organi collegiali del Comune, giunta e consiglio, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
Art. 7
Sviluppo economico

1.  Il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità e la valorizzazione delle risorse umane e materiali, ambientali, storiche, culturali etc. sia direttamente sia attraverso l'opportuna collaborazione con enti e società, associazioni e cooperative operanti nel territorio.
2.  Ai fini di cui al comma precedente il Comune si dota di tutti gli strumenti conoscitivi idonei e promuove studi e ricerche periodiche in stretta collaborazione con l'università e con enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
Art. 8
Programmazione

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente.
2.  Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi di piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia regionale, il Comune promuove ed acquisisce, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3.  Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le libere forme associazionistiche, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, auspicandone la collaborazione.
Art. 9
Gestione servizi pubblici

1.  Il Comune, ad esclusione dei servizi riservati all'ente in via esclusiva dalla legge, può disporre la gestione dei servizi:
a)  in economica, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
f)  a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nelle ipotesi previste dall'art. 116 del decreto legislativo n. 267/2000.
Capo II
Tutela della persona e del territorio
Art. 10
Principi generali

1.  Il Comune privilegia la prevenzione come metodo di intervento ed assume come valori-guida la libertà, la giustizia, la pace e la non violenza; la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata; la famiglia, nelle forme in cui si costituisce, come unità di base nella quale si esprime il cittadino.
2.  Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il benessere psicofisico dei cittadini, la tutela della salubrità e della sicurezza nel posto di lavoro, la tutela della vita umana, il rispetto e la valorizzazione della persona anziana.
Art. 11
Diritti dei minori

1.  Il Comune è fortemente impegnato nella tutela dei diritti enunciati nella "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino" garantendoli ad ogni bambino senza distinzione di sorte e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica del bambino stesso o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro nazione di origine, etnica o sociale, dalla loro incapacità o da ogni altra circostanza.
2.  Il Comune adotta tutti i provvedimenti atti a garantire al bambino il diritto:
a)  alla vita;
b)  al nome;
c)  alla famiglia;
d)  alla libertà di espressione;
e)  alla libertà di pensiero, di coscienza e di relazione;
f)  all'istruzione;
g)  alla libertà di associazione;
h)  al gioco.
3.  Il Comune adotta ogni misura e provvedimento per tutelare il bambino contro ogni forma fisica o mentale di violenza, di oltraggio o brutalità, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o sfruttando, compresa la violenza sessuale.
Art. 12
Solidarietà sociale

1.  Il Comune opera, attraverso una corretta programmazione, per l'attuazione di un efficiente e qualificato servizio di solidarietà sociale, al fine di superare le diseguaglianze e tutte le forme di svantaggio e di emarginazione.
Art. 13
Tutela delle "Diversità"

1.  Il Comune promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una piena integrazione dei soggetti affetti da deficit organici o funzionali e portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ad essi conseguenti.
2.  Interviene per il superamento di tali limitazioni al fine di eliminare ogni impedimento alla realizzazione di una normale vita di relazione e di un corretto rapporto tra il soggetto ed il suo ambiente.
3.  Si adopera, nei limiti delle proprie competenze, per:
a)  realizzare un fattivo rapporto di collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti nel territorio;
b)  assicurare la prevenzione e, ove possibile, eliminare le cause dei deficit e delle disabilità;
c)  garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitati, evitando la istituzionalizzazione attraverso il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente familiare e/o sociale;
d)  assicurare alla famiglia del disabile l'informazione di carattere sanitario e sociale e un adeguato sostegno economico, psicologico e psicopedagogico;
e)  promuovere, anche attraverso l'apporto di enti ed associazioni di volontario, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e la cura degli handicap e la riabilitazione e l'inserimento sociale, nella scuola e nel mondo del lavoro di chi ne è colpito;
f)  garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
g)  promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 14
Pace e non violenza

1.  Il Comune - in conformità ai principi costituzionali e alle norme che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, - Carta delle Nazioni unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici, riconosce nella pace un diritto delle persone e dei popoli.
2.  Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali ed educative, di ricerca di cooperazione, di informazione, tutte finalizzate alla pacifica convivenza comunicataria.
3.  Il Comune promuove, sostiene e favorisce iniziative a sostegno della pace preposte dalle istituzioni culturali religiose e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
Art. 15
Diritto all'ambiente e sua tutela

1.  Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente, quale diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano, confortevole, non inquinato, anche attraverso una coerente programmazione e gestione territoriale.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente per eliminare ogni causa di inquinamento atmosferico e acustico, del suolo e delle acque nel rispetto delle leggi nazionali, regionali e comunitarie.
3.  Il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di cittadini costituite a tutela dell'ambiente e del territorio.
4.  L'ambiente salubre è bene immateriale, non riducibile alla somma dei beni singoli che lo compongono. Rimanendo impregiudicata la titolarità individuale e di organismi di tutela di interessi diffusi, il Comune si fa promotore di ogni azione a tutela dell'ambiente e del territorio.
5.  Il Comune applica nei suoi atti il criterio di valutazione della compatibilità ambientale e promuove anche azioni concrete per il risanamento ambientale del territorio.
Art. 16
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1.  Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico artistico ed archeologico garantendone la fruizione da parte della collettività.
2.  Il Comune tutela altresì il patrimonio boschivo, lacustre e sorgivo quali beni di primaria importanza economica ed ambientale, che va protetto secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica, al fine di consentire la massima fruibilità da parte dei cittadini e attiva forme di collaborazione con istituzioni ed enti preposti alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree boscate, lacustri e sorgive.
3.  Il Comune riconosce che la tutela del lago di Piana degli Albanesi rappresenta fattore imprescindibile per la salvaguardia del territorio ed elemento fondamentale di sviluppo per la collettività.
Art.17
Tutela e valorizzazione della lingua e della cultura

1.  Piana degli Albanesi è una comunità di origine albanese. La lingua albanese e la cultura, il patrimonio artistico e religioso ne costituiscono gli aspetti conservativi, peculiari e l'identità stessa della Comunità.
2.  In conformità ai principi accolti dalla comunità nazionale ed internazionale (UNESCO, Comunità europea) ed in base allo spirito e alla lettera della Costituzione repubblicana, il Comune si propone di tutelare, promuovere, sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni locali con particolare riguardo a quelle rappresentate dal rito greco-bizantino.
3.  Il Comune promuove e favorisce con impegno e con ogni mezzo la diffusione, la valorizzazione e l'insegnamento scolastico della lingua e della cultura "arbëreshe" intesa quale fondamentale strumento di identificazione della comunità.
4.  Il Comune nell'ambito delle proprie competenze promuove, organizza e sostiene, anche finanziariamente, ogni intervento previsto dal precedente comma del presente articolo.
5.  Il Comune coordina la propria attività, in questo ambito, con l'Eparchia di Piana degli Albanesi, con gli Istituti di lingua e letteratura albanese presenti negli Atenei nazionali, con i Comuni albanofoni ed alloglotti d'Italia e le loro organizzazioni, con le associazioni culturali all'uopo costituite e con tutti gli enti ed istituzioni, in particolare quelle scolastiche, operanti nel territorio.
6. Il Comune, in collaborazione con le comunità italo-albanesi, propone iniziative allo Stato, alle Regioni e alla Provincia per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche sancita dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali vigenti. Si impegna, inoltre, a sostenere le associazioni per la difesa delle minoranze, della loro lingua e della loro cultura operanti in ambito locale, regionale ed internazionale.
7.  Il Comune è impegnato a stabilire, nel rispetto dei protocolli internazionali, rapporti di interscambio culturale con le istituzioni della Repubblica di Albania e del Kossovo nella ex Jugoslavia e altre comunità albanesi presenti in ambito europeo ed internazionale.
8.  Nel territorio del Comune è adottato l'uso bilingue (italiano e albanese) nella toponomastica con lo spirito di sottolineare la specificità etnico-linguistica albanese.
9.  E' garantito nei rapporti con l'amministrazione comunale l'uso orale della lingua albanese, mentre l'uso scritto può essere disciplinato da apposito regolamento.
Art.18
Promozione dei beni culturali e del turismo

1.  Il Comune riconosce alla cultura la forza di valore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo civile della comunità.
2.  Al tal fine il Comune tutela il patrimonio artistico e culturale, la lingua il costume, le tradizioni locali; ne promuove lo sviluppo e predispone le misure e le strutture necessarie per la loro fruizione.
3.  Promuove ogni attività rivolta alla fruizione turistica dei beni culturali, artistici ed ambientali. A tal fine pone particolare attenzione alla realizzazione dei servizi, delle attrezzature e delle attività promozionali connessi.
Art.19
Promozione delle attività sportive e ricreative

1.  Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico quale strumento idoneo per la prevenzione delle devianze giovanili e per la gratificazione e qualificazione sociale di ogni cittadino.
2.  Per il raggiungimento di tali finalità il Comune istituisce appositi organismi consultivi e favorisce l'istituzione di enti e associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli cittadini e alle associazioni.
3.  Le modalità d'uso delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso di enti ed associazioni alle sole spese di gestione, tranne nei casi in cui è prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.
Art.20
Assetto e utilizzazione del territorio

1.  Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2.  Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione con particolare attenzione per gli interventi di edilizia economica, popolare e convenzionata miranti alla risoluzione del problema abitativo per le fasce sociali più bisognose. A tal fine privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo la fruizione abitativa permanente della popolazione all'interno dei nuclei abitati e del centro storico, favorendone la valorizzazione.
3.  Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4.  Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione stradale adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche ed ambientali.
5.  Predispone idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità o di eventi ritenuti dannosi per la collettività favorendo ed incentivando forme di collaborazione volontaria.
6.  Promuove azioni per uno sviluppo organico dei beni demaniali mediante possibili accorpamenti, permute ed acquisti, o, nel caso, mediante legittimazione o affrancatura del suo territorio.
7.  Il sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Capo III
Il consiglio comunale
Art. 21
Gli organi elettivi del Comune

1.  Sono organi elettivi del Comune: il consiglio ed il sindaco.
2.  Il consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico amministrativo.
3.  Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statali.
4.  Il sindaco nomina la giunta, organo collegiale di governo, con funzioni di indirizzo politico ed amministrativo.
Art.22
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale dura in carica 5 anni, è composto da n.15 consiglieri; la sua elezione è disciplinata dalle disposizioni e dalle norme delle leggi regionali vigenti.
2.  La qualità di consigliere si acquista con la proclamazione, ovvero, in caso di surroga, con l'adozione della relativa deliberazione.
3.Il consiglio comunale espleta la sua funzione sino alla elezione del nuovo e si limita, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, alla adozione di atti urgenti ed improrogabili.
Art.23
Adempimenti del consiglio comunale neo eletto

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione, nel suo seno, di un presidente, per la cui elezione è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì il vice presidente secondo le medesime modalità.
2.  Nella stessa seduta vengono individuati i gruppi consiliari e vengono nominati i relativi capigruppo e vice capigruppo.
3.  Nella stessa seduta o in quella successiva vengono eletti i componenti delle commissioni istituzionali permanenti. Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Art.24
La presidenza del consiglio

1.  Il presidente del consiglio rappresenta l'intero consiglio comunale, ne garantisce il buon andamento, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Il presidente, altresì, ha diritto ad una sede nel palazzo municipale con adeguato personale e mezzi tecnici. Su richiesta del presidente del consiglio, il responsabile della direzione competente adotta i provvedimenti di spesa necessari per consentirgli l'esercizio delle funzioni istituzionali.
3.  Il presidente del consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
4.  Su iniziativa del presidente del consiglio è convocata periodicamente una conferenza congiunta tra i capigruppo consiliari e la giunta. Nel corso della stessa, il sindaco e gli assessori danno notizia dell'attività svolta e di quella programmata, nonché definiscono le linee programmatiche del piano triennale delle OO.PP.
Art.25
Norme di funzionamento del consiglio

1.  Il consiglio disciplina con apposito regolamento: a)  lo svolgimento dei propri lavori; b)  le modalità e le forme dell'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali; c)  l'istituzione e il funzionamento delle commissioni permanenti temporanee e/o speciali; d)  la gestione di tutti le risorse finanziarie, i servizi e le attrezzature attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione; e)  il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiliari assegnati.
2.  Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente; in caso di sua assenza e/o impedimento, dal vice presidente del consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, è presieduto dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  La prima convocazione del consiglio comunale neo eletto è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
4.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.
5.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
6.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali.
7.  La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, da consegnare almeno cinque giorni primi della seduta e ventiquattro ore prima per le sedute urgenti, spetta al presidente.
8.  L'ordine del giorno dewe contenere gli adempimenti previsti dalla legge o dalla statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
9.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
10.  Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del consiglio, se non iscritto dall'o.d.g. ed i relativi atti messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima, o nei casi d'urgenza, ventiquattro ore prima.
11.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulle capacità stesse. La previsione di tale deroga alla regola generale della pubblicità delle sedute è meglio disciplinata con il regolamento di cui al primo comma.
Art.26
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.  Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, la quale vi attribuisce una competenza limitata ai seguenti atti fondamentali:
a)  atti istituzionali: statuto; costituzione e modificazione di forme associative; convenzioni fra comuni e quelle fra Comune e Provincia; istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
b)  atti di normazione: regolamenti, fatta eccezione per il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
c)  atti di programmazione e di indirizzo: programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, programmi di opere pubbliche; piani territoriali ed urbanistici; programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi; i pareri da rendere nelle dette materie; indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
d)  atti di gestione: assunzione diretta di pubblici servizi; costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitale; l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
e)  atti di gestione finanziaria e di amministrazione del patrimonio: bilanci annuali e pluriennali; variazioni di bilancio; storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio; conti consuntivi appartenenti a rubriche diverse del bilancio; storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio; conti consuntivi; istituzione e ordinamento dei tributi; disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; contrazione dei mutui e di emissione di prestiti obbligazionari, spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, con esclusione di quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo ed alla locazione di immobili; autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture, anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture. Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti del Comune.
3.  Ha inoltre competenza a deliberare sulle materie previste da leggi sia statali che regionali.
4.  Il consiglio comunale partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
5.  Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.
Art. 27
Gruppi consiliari, capigruppo

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Art. 28
Consiglieri comunali - Status ed attribuzioni

1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. L'indennità spettante a ciascun consigliere per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni è stabilita dalla legge e dal consiglio comunale.
2.  Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.
3.  Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato. Le modalità e le forme dell'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
4.  Nell'esercizio del diritto di iniziativa può richiedere, unitamente a un terzo dei consiglieri in carica, la convocazione del consiglio con indicazione delle proposte da trattare.
5.  E' tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità e l'opportunità.
6.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto e delegittimato immediatamente i consiglieri che le rassegnano. Qualora siano presentate per iscritto, il presidente le comunica al consiglio per la surrogazione.Nel caso di dimissioni rassegnate nel corso della seduta, le stesse hanno effetto immediato nei confronti del consigliere e non ostacolano la prosecuzione della seduta, a meno che non comportino il venire meno del numero legale.
7.  L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero essere successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
Art.29
Decadenza dei consiglieri comunali

1.  Verso i consiglieri comunali che non partecipano per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio comunali, senza valida giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.
2.  Avverso il procedimento di decadenza avviato dal presidente del consiglio comunale, sentito il parere del segretario comunale, il consigliere può far valere le proprie ragioni:
a)  tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
b)  quando sussistano cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza diretta
La dichiarazione giustificativa va trasmessa al presidente del consiglio comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del consiglio comunale come punto unico all'o.d.g.
3.  Il consiglio comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con voto segreto e con maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta occorre la presenza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.
4.  Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno dieci giorni alla riconvocazione del consiglio comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 3.
5.  Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza.
Art.30
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale istituisce, ai sensi dell'art.23 comma 2 del presente statuto, commissioni consiliari permanenti nominate nel proprio seno con funzioni consultive e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del consiglio comunale. Ciascun gruppo è rappresentato proporzionalmente in ogni commissione; a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo del consiglio.
2.  Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio. La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
3.  La presidenza delle commissioni consiliari di cui al comma 2, aventi funzioni di controllo e garanzia, ove istituite, è attribuita ad un consigliere di minoranza.
Capo IV
Il sindaco
Art. 31
Elezione

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  Il procedimento per la sua elezione, le condizioni di eleggibilità, le incompatibilità e le cause di incandidabilità sono regolati dalla normativa vigente.
3.  Il sindaco dura in carica cinque anni e presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
Art.32
Competenze, attribuzioni, poteri del sindaco

1.  Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che non sono specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede alla nomina dei responsabili delle direzioni, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i poteri stabiliti dalla normativa vigente, nonché del presente statuto e dai regolamenti afferenti.
2.  Nomina altresì i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
3.  Nomina il segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo regionale e può nominare il direttore generale stipulando apposita convenzione con altri comuni. Può conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale quando non è stipulata convenzione con altri comuni per la nomina del direttore.
4.  Nomina i componenti del nucleo di valutazione sulla base di quanto disposto dalla legge e dall'apposito regolamento.
5.  Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
6.  Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
7.  Il sindaco può esercitare le sue funzioni attraverso l'istituto della delega di competenze agli assessori, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
8.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
9.  Il sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
10.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamento.
11.  Oltre alle competenze inerenti la veste di capo dell'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale di Governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge, nei servizi di competenza statale.
12.  In qualità di ufficiale di Governo, il sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare un assessore o vice-sindaco per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
13. Quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
14.  Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
15.  Provvede, altresì, alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati.
16.  Per l'espletamento delle attività connesse con le materia di sua competenza, può conferire incarico a tempo determinato che non costituisce rapporto di pubblico impiego ad un massimo di due esperti dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetti non provvisti di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.
17.  Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco.
18.  Adotta provvedimenti di mera esecuzione di precedenti deliberazioni.Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e, per il principio della trasparenza amministrativa, vengono pubblicati con le modalità previste dalla legge regionale.
Art.33
Vice sindaco e assessore anziano

1. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art.15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  Qualora si assenti o sia impedito anche il vice-sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
Art.34
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione della carica del sindaco e della giunta comunale.
Capo V
La giunta municipale
Art.35
Composizione e nomina

1. La giunta è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero minimo di quattro e massimo di sei assessori.
2.  Il sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale e alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura.Nella formazione della giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
3. La durata della giunta è fissata in cinque anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
4. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che debbono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
5.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale.
6.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al secondo grado, del sindaco.
7.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate attribuzioni.Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro quindici giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimmissione, decadenza o morte di componenti della giunta.
8.  Gli atti di cui al precedente comma sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessore regionale per gli enti locali.
9.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice-sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art. 36
Ruolo

1.  La giunta è l'organo collegiale di governo del Comune.
2.  Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
3.  Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4.  Esercita unitamente al sindaco attività di promozione e di iniziativa nei confronti del consiglio comunale e di amministrazione coerentemente all'indirizzo amministrativo determinato dallo stesso consiglio.
5.  Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.
6.  Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 37
Funzionamento della giunta ed attribuzioni

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco, ed in caso di assenza del vice-sindaco o di impedimento in successione il componente della giunta più anziano di età), che stabilisce l'o.d.g. tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal sindaco, sentita la giunta.
3.  Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
4.  Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione di legge oltre alla facoltà riconosciuta dall'art.140 del codice penale.
5.  La giunta ha competenza a deliberare nelle seguenti materie:
a)  acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;
b)  contributi;
c)  assunzioni, stato giuridico ed economico del personale;
d)  indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ed amministratori, a dipendenti o a terzi;
e)  nomina di tecnici e professionisti esterni;
f)  storni di fondi tra capitoli appartenenti ad una stessa rubrica del bilancio e prelievi dal fondo di riserva;
g) programma triennale del fabbisogno del personale;
h) piano esecutivo di gestione;
i)  autorizza le transazioni;
j)  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.
6.  Ha inoltre competenza a deliberare sulle materie previste da leggi sia statali che regionali.
7.  Oltre ad una competenza generale di amministrazione attiva, alla giunta spetta una competenza propositiva nei confronti del consiglio nelle materie istituzionali, organizzative, di gestione e di indirizzo politico-amministrativo.
8.  La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti. La giunta non può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio comunale.
9.  Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali in presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art.38
Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte. Scioglimento e decadenza del consiglio comunale.

1. Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo.
2.  Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo. Nelle ipotesi di dimissioni dalla carica, compete al segretario comunale la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo e all'Assessorato regionale degli enti locali.
3.  Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  La nuova elezione del sindaco avrà luogo alla prima tornata elettorale utile. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio comunale. Ove alla data di cessazione dalla carica di sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio, la nuova elezione è abbinata all'elezione del consiglio.
5.  Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la nuova elezione del consiglio avrà luogo alla prima tornata elettorale utile. La durata in carica del consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della carica d sindaco.
6.  Ove manchi meno di un anno per la cessazione dalla carica di sindaco, la nuova elezione del consiglio è abbinata alla elezione del sindaco.
7.  Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario per la cui nomina e competenza si applicano le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni.
8.  Il consiglio comunale inoltre decade:
a)  nel caso di fusione di due o più comuni;
b)  nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune ovvero a modifica del sistema di elezione.
9.  Il consiglio viene a cessare:
a)  in quanto violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento;
b)  per la mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di trenta giorni dalla convocazione della seduta fissata dal commissario, nominato dall'Assessore regionale per gli enti locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio.
10.  Il decreto di scioglimento o di decadenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea regionale.
Art. 39
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Salvo che la legge o lo statuto o il regolamento di funzionamento del consiglio comunale non dispongano altrimenti, le sedute degli organi collegiali sono valide allorquando sia presente la metà più uno dei componenti assegnati e le relative deliberazioni vengono validamente adottate col voto favorevole della metà più uno dei presenti.
2.  Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi, propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini fino al quarto grado.
3.  Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti. Detti divieti si applicano anche al vice-segretario e agli altri funzionari che assistono ai vari lavori dell'organo.
Titolo III
Capo VI
Organi burocratici. Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 40
Struttura organizzativa

1.  L'organizzazione del Comune si articola in servizi e uffici, raggruppati all'interno di direzioni.
2.  All'interno di ogni direzione, il responsabile può creare dei gruppi di attività per il raggiungimento di specifici obiettivi.
3.  La struttura organizzativa ha il carattere della variabilità ed è strettamente legata al programma che la giunta redige attraverso la relazione previsionale programmatica ed il piano esecutivo di gestione. Ogni variazione dell'organigramma è deliberata dalla giunta comunale non più di una volta per esercizio finanziario e comunque entro il termine di approvazione del piano esecutivo di gestione. L'istituzione e/o modificazione dei gruppi di lavoro è di competenza del dirigente.
4.  La direzione raggruppa servizi omogenei con un unico centro di responsabilità (per più servizi) competente ad emanare atti e provvedimenti finali che impegnano l'ente verso l'esterno. Alla direzione è preposto un funzionario appartenente alla categoria D titolare di posizione organizzativa abilitato all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3-bis, legge n. 142/90 e successive modifiche, fatta salva la previsione di cui all'art. 17, comma 68, lett. c), legge n. 127/97.
5.  Il servizio è la struttura organizzativa composta da uno o più uffici. Al servizio sono assegnate una o più funzioni finali. Ad ogni servizio è preposto un responsabile appartenente alla categoria D e/o C.
6.  L'ufficio è la struttura organizzativa intermedia che può essere composta da una o più unità operative. L'ufficio è finalizzato alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una specifica funzione, ovvero ad un specifico segmento di utenza interna o esterna all'ente. Ad ogni ufficio è preposto un responsabile appartenente alla categoria Co B.
7.  L'unità operativa è la struttura organizzativa di base in cui può essere suddiviso ciascun servizio/ufficio. Ad essa è preposto un responsabile appartenente almeno alla categoria B, cui spetta il compito di coordinare uno specifico segmento del servizio per il raggiungimento degli scopi assegnati.
Art. 41
Il segretario comunale

1.  Il segretario comunale, nel rispetto della normativa vigente e in base alle direttive del sindaco da cui dipende funzionalmente:
a)  svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del consiglio, della giunta e dei responsabili dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b)  emana direttive ai responsabili di direzione, finalizzate al perseguimento della legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e propone alla giunta modifiche o nuove norme regolamentari dirette al raggiungimento degli stessi fini;
c)  è responsabilità dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
d)  è responsabile per l'adozione di atti relativi alla gestione del personale nei casi in cui sia interessato personale di aree diverse e non possa, pertanto, farsi risalire la competenza della singola direzione;
e)  partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle sedute del consiglio e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
f)  roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
g)  presiede le commissioni di concorso se tale competenza non risulta attribuita o attribuibile ai responsabili di direzione;
h)  cura la pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione degli atti deliberativi dell'organo di controllo;
i)  riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;
j)  presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
k)  adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
l)  svolge qualsiasi altra funzione gli venga conferita per statuto, per regolamento o con provvedimento del sindaco.
2.  Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di direzione, ne coordina l'attività ed adotta gli atti di gestione che li riguardano qualora non sia stato nominato il direttore generale.
3.  Quando non risultano stipulate le convenzioni previste dall'art. 8 del regolamento sull'ordinamento delle direzioni, degli uffici e dei servizi ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.
Art. 42
Direttore generale

1.  Il direttore generale può essere nominato dal sindaco previa proposta al consiglio comunale della stipula di una convenzione - tra Comuni che assommano una popolazione di almeno 15.000 abitanti - con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica dell'ente. In tale caso, nell'ambito della convenzione vengono disciplinati i rapporti tra direttore generale e segretario comunale secondo quanto previsto nel presente regolamento e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
2.  Il sindaco, in alternativa, può attribuire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.
3.  L'incarico di direttore generale è revocato con atto del sindaco, per rilevanti inadempienze nell'esercizio delle funzioni attribuite. Il trattamento economico è quello stabilito dai contratti nazionali e può essere negoziato tra le parti in relazione ad un'eventuale quota aggiuntiva da riferirsi alle condizioni di mercato per equivalenti posizioni di dirigenza con rapporto privatistico.
4.  Il direttore generale svolge i seguenti compiti:
-  coordina e sovrintende - in base alle direttive impartite dal sindaco e alla programmazione generale dell'ente - le attività gestionali dell'ente e il funzionamento delle direzioni e dei servizi, al fine di provvedere all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, nonché di ottenere livelli ottimali di efficienza, efficacia, celerità ed economicità per le attività svolte;
-  predispone la proposta di piano esecutivo di gestione (art. 11, decreto legislativo n. 77/95) e assicura l'attuazione del processo di programmazione dell'ente e del controllo di gestione;
-  adotta, coordina e sovrintende l'adozione di tutti gli atti di gestione e di organizzazione che si rendono necessari e opportuni per la migliore funzionalità dell'ente e per la gestione del personale quando siano interessate più direzioni/servizi;
-  dispone e autorizza - nei confronti dei responsabili delle direzioni:
-  la partecipazione ai corsi di formazione e convegni di studio nei limiti di spesa e secondo i criteri fissati dalla giunta ed a seguito dell'avvenuta concertazione con le organizzazioni sindacali;
-  l'erogazione degli eventuali trattamenti economici accessori stabiliti dai contratti;
-  l'assegnazione di congedi straordinari;
-  indirizza, verifica e coordina le attività dei responsabili di direzione e di servizio, anche, con potere sostitutivo, avocativo e di riesame degli atti nonché potendo attivare l'azione disciplinare in caso di inerzia, o gravi negligenze;
-  determina e coordina le articolazioni dell'orario di servizio, dell'orario di lavoro e dell'orario di apertura al pubblico, sulla base degli indirizzi definiti dal sindaco, esperite le procedure concertative di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro;
-  partecipa al comitato di coordinamento tecnico-politico coordinandone i lavori.
Art. 43
Responsabile di direzione

1.  Il responsabile di direzione secondo gli indirizzi e i programmi degli organi politici, nonché secondo le direttive del direttore generale, provvede a:
2.  Coordinare e sovrintendere la programmazione generale ed operativa di tutte le attività di competenza della direzione, prevedendo l'assegnazione di obiettivi ai responsabili dei servizi/uffici appartenenti alla stessa.
3.  Coordinare e sovrintendere la gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate alla direzione.
4.  Avocare i provvedimenti dei responsabili di servizio, in caso di inerzia degli stessi, provvedendo direttamente o assegnando ad altro responsabile nel rispetto delle competenze professionali.
5.  Il responsabile di direzione è competente per l'adozione e sottoscrizione finale di tutti gli atti afferenti ai servizi ed agli uffici della direzione in questione qualora gli stessi atti assumano valenza esterna.
6.  Il responsabile di direzione attua sistemi di monitoraggio mediante la verifica dei report sui risultati prodotti, da comunicarsi almeno trimestralmente attraverso "rapporti" da fornire all'organo esecutivo, al direttore generale e all'organo preposto al controllo di gestione.
Capo VII
Gli uffici
Art. 44
Principi strutturali ed organizzativi

1)  Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.
2.  Il regolamento di organizzazione e di funzionamento delle direzioni, dei servizi e degli uffici individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
3.  Per quanto espressamente non stabilito dallo statuto o dal regolamento del personale si rinvia alle norme dettate dalla legge e dagli accordi collettivi di lavoro per il settore degli enti locali.
Art. 45
Personale

1.  Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2.  La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
3.  Il regolamento di organizzazione e di funzionamento delle direzioni, dei servizi e degli uffici disciplina in particolare:
a)  struttura organizzativo-funzionale;
b)  dotazione organica;
c)  modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d)  modalità organizzative dell'ufficio dei procedimenti disciplinari;
e)  collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell'art. 51, comma 7, della legge n. 142/90, recapito dalla legge regionale n. 48/91.
Art. 46
Pareri

1.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuizione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il segretario comunale attesta la conformità dell'atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3.  Detti pareri sono obbligatori ma non vincolanti per l'organo deliberante che può, anche in presenza di pareri negativi, assumere ugualmente la decisione di adottare l'atto motivandone adeguatamente le ragioni.
Art. 47
Conferenze di programma

1.  Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il segretario comunale convoca una conferenza dei responsabili di settore o aree interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.
2.  La programmazione della gestione organizzativa del personale avviene previo confronto con le organizzazioni sindacali e i verbali relativi sono trasmessi dal segretario al sindaco ed ai capogruppo consiliari.
Titolo IV
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Capo VIII
Il procedimento amministrativo
Art. 48
Interventi nel procedimento amministrativo

1.  A tutti i cittadini è garantita la partecipazione al procedimento di adozione degli atti amministrativi, produttivi di conseguenze giuridiche nei loro confronti e nei confronti della collettività.
2.  I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
3.  La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
Art. 49
Informazione - Responsabilità del procedimento Iter procedimentale

1.  Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
2.  Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
3.  Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicità e informazione, (mediante affissione presso pubblici locali, etc.).
4.  Gli aventi diritto, entro i termini fissati dal regolamento in ordine alla comunicazione personale o alla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
5.  Il responsabile dell'istruttoria entro i termini fissati dal regolamento in ordine alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 4, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale all'emanazione del provvedimento finale.
6.  Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduta da contraddittorio orale.
7.  I soggetti di cui al comma 1, hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
8.  La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
9.  Nel caso in cui il procedimento amministrativo investa interessi collettivi e pubblici, i modi e i tempi della sua completa attuazione devono essere definiti in via prioritaria per l'ente.
Titolo V
SERVIZI
Capo IX
Servizi pubblici comunali
Art. 50
Forme di gestione

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2.  I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3.  Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 42 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91:
a)  in economia, quanto per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;
b)  in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f)  a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nelle ipotesi previste dall'art. 116 del decreto legislativo n. 267/2000.
4.  Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
5.  Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza e alla fruizione dei cittadini.
6.  Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.
Art. 51
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
Art. 52
Aziende speciali

1.  Il Comune per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco. La composizione del consiglio di amministrazione viene comunicata, con relazione nella prima seduta utile, al consiglio comunale che esprime formalmente le proprie valutazioni.
4) I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal sindaco fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente non possono essere né consiglieri comunali né assessori.
5. L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
7. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 53
Istituzioni

1.  Per l'espletamento di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale, il comune può costituire una o più istituzioni.
2. L'istituzione, organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale, è deliberata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti congiuntamente all'approvazione dello Statuto.
3. Con propria deliberazione il consiglio comunale:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione.
4. Il regolamento disciplina l'attività dell'istituzione, la dotazione organica di personale, l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
5. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
6. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
7. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco, la composizione del consiglio di amministrazione, la nomina e la revoca dei singoli componenti viene comunicata, con relazione con seduta pubblica, al consiglio comunale che esprime formalmente le proprie valutazioni.
8. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal sindaco tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano requisiti per la nomina a consigliere comunale. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente non possono essere né consiglieri comunali né assessori.
9. Il regolamento di cui al precedente comma 3 disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
10. Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
11. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
12. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.
Art. 53
La concessione a terzi

1.  Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato, che abbiano fini di lucro.
2. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo, altresì, conto delle direttive delle Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
3. La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 55
La società per azioni o a responsabilità limitata

1.  Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
2.  Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
4.  Il comune (o i comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.
6. Possono essere costituite anche società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nelle ipotesi previste dall'art. 116 del decreto legislativo n. 267/2000.
Art. 56
I consorzi

1.  Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91 di cui all'art. 52 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. I consigli di ciascun comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali al consorzio.
3. Il comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
4. Il comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e Provincia regionale.
5. La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
6. Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.
Art. 57
Unione di comuni

1.  Per la erogazione e/o gestione di servizi a rilevanza economica e per lo svolgimento di compiti istituzionali può prevedersi una forma di collaborazione più consistente, attraverso una unione del comune con comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia regionale.
2. Tale unione è prodomica alla fusione ed è regolata secondo gli schemi civilistici dell'atto costitutivo che stabilisce i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzione dell'unione e del regolamento.
Art. 58
Convenzioni

1.  Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento a l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 59
Accordi di programma

1.  Il comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2. Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per se non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.
3. Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento;
4. Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regione, Comuni ed altri Enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
5. Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare competente, ove istituita, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
6. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
7. L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
8. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o della Provincia o il Sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
9. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del Presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
11. Nell'ipotesi in cui l'accordo comporti una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.
12. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91.
13. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo VI
Istituti della partecipazione
Capo X
Cittadini e partecipazione
Art. 60
Principi generali

1.  Il Comune caratterizza la propria attività secondo i principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. A tal fine il comune incentiva e promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione;
b) forme di consultazione;
c)  la partecipazione di altre nuove forme associative quali consulte, gruppi di lavoro, commissioni, comitati di utenti, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni degli studenti, comunità di produttori, agricoltori, consumatori, etc.
Art. 61
Il regolamento degli istituti di partecipazione

1.  Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini della predetta partecipazione. Il regolamento in particolare dovrà anche prevedere e definire la natura delle forme associative, l'apposito registro, le modalità di accesso ai servizi ed alle strutture comunali, le forme di collaborazione con l'ente, gli interventi di carattere finanziario. In tale regolamento dovranno figurare inoltre le procedure e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli successivi.
Art. 62
Diritto di udienza

1.  Il diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
2. Il diritto di intervento dei cittadini, a mezzo del predetto strumento, è volto non ad informare l'autorità, ma assume le connotazioni di una esplicita pressione.
3. Le modalità e le forme dell'esercizio del diritto di udienza sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo precedente.
Art. 63
Diritto di petizione - iniziativa - interrogazione

1.  Cittadini singoli o associati nelle forme regolamentari possono presentare al sindaco istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Possono inoltre avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
3. Possono altresì rivolgere al sindaco interrogazioni scritte con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
4. Il regolamento degli istituti di partecipazione, di cui all'art. 61, dovrà stabilire:
a)  la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente, modalità di intervento del comune sulla questione sollevata, pubblicizzazione;
b) modalità di presentazione delle proposte per l'adozione di atti amministrativi, tempi e procedure per l'esame e l'eventuale adozione di provvedimenti da parte degli organi competenti, materie non ammissibili ai fini dell'esercizio del diritto di iniziativa;
c) modalità dell'interrogazione e della eventuale risposta.
Art. 64
Diritto di accesso

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
2. E' garantito ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalla legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento.
3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame od estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento di cui al comma 1.
Art. 65
Azione popolare

1.  Ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune. Il giudice ordina al comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Art. 66
Reclami

1.  I soggetti che si ritengono lesi da un provvedimento amministrativo, che dello stesso abbiano avuto comunicazione, possono proporre reclamo, chiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento.
2. Il difensore civico esamina il reclamo e sentito l'interessato, qualora ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento, l'accoglimento o il rigetto dello stesso.
3. L'organo competente dovrà motivare il mancato accoglimento della proposta del difensore civico.
Art. 67
Difensore civico

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società di capitali a prevalente partecipazione comunale e degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del comune.
2. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, entro 180 giorni dal proprio insediamento, con votazione segreta e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Se dopo due votazioni consecutive, eseguite nella seduta, non viene raggiunta la predetta maggioranza, si procede in una seduta successiva, da tenersi entro dieci giorni, ad una ulteriore votazione nella quale la nomina sarà conseguita con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il difensore civico può essere istituito in convenzione con altri comuni.
Art. 68
Requisiti, elezione e durata

1.  Il difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, in grado di assicurare imparzialità e indipendenza di giudizio e dotata di competenza giuridico-amministrativa.
2. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, nell'ambito di una lista di candidati che abbiano presentato un curriculum personale e professionale entro 30 giorni dall'avviso pubblico.
3. Le domande presentate sono esaminate da apposita commissione consiliare. Non può essere nominato difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli amministratori e dirigenti delle unità sanitarie locali;
c)  i membri dei comitati regionali e provinciali di controllo;
d) i ministri di culto;
e)  gli amministratori ed i dirigenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica;
f)  chi esercita qualsiasi attività oggetto di rapporti giuridico economici continuativi con l'amministrazione comunale;
g) che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano amministratori, segretario comunale o dirigenti del comune.
4. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con la deliberazione motivata dal consiglio, assunto con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
5.  Il difensore civico resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale che lo ha eletto e non è rieleg gibile.
6.  Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco, in pubblica seduta consiliare, con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e della Regione siciliana e lo statuto comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
Art. 69
Mezzi e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali idonei messi a disposizione dall'amministrazione comunale, opportunamente arredati ed attrezzati per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2.  Il difensore civico esercita la sua funzione nell'ambito del territorio comunale. Egli interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici comunali per accertare che il procedimento amministrativo abbia sollecito corso, che gli atti siano tempestivamente emanati, che non sussistano carenze o disfunzioni che ne ritardino o ne compromettano l'esito.
3.  A tal fine può richiedere al responsabile del servizio interessato documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio se non nei casi appositamente previsti dal regolamento.
4.  Può altresì proporre al responsabile del servizio interessato di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5.  Acquisite tutte le informazioni utili:
a)  rassegna verbalmente o per iscritto le opportune informazioni al cittadino che ha richiesto l'intervento;
b)  invita il responsabile del procedimento, in caso di ingiustificato ritardo, dandone pure comunicazione al sindaco, al presidente del consiglio comunale e agli organi competenti, a provvedere entro periodi temporali congruamente definiti;
c)  segnalata al sindaco, al presidente del consiglio comunale e gli organi sovraordinati le disfunzioni e le carenze riscontrate, oltre all'esito dell'invito di cui alla superiore lett. b).
6.  L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
7.  Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
8.  Non rientrano nel campo di intervento del difensore civico i rapporti di pubblico impiego.
9.  Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui procedimenti dei quali sia investita autorità giudiziaria penale, amministsativa o civile.
Art. 70
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Il difensore civico presenta, entro il mese di gennaio, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.
2.  La relazione viene discussa dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua presentazione e viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio per 30 giorni. Il presidente del consiglio comunale può disporre l'audizione del difensore civico per fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.
3.  In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso della seduta. Lo stesso consiglio e il presidente del consiglio possono chiedere al difensore civico di relazionare oralmente durante lo svolgimento di una seduta su determinati disfunzioni o ritardi.
4.  Al difensore civico spetta un'indennità di funzione mensile non inferiore al 50% di quella prevista per gli assessori. Tale indennità, in considerazione del carico di lavoro annuale, può essere aumentata, con deliberazione consiliare, fino a raggiungere un'indennità pari a quella prevista per gli assessori.
5.  Il consiglio comunale, nell'ambito della potestà regolamentare ad esso attribuita, può approvare con apposito regolamento norme ulteriori in materia.
Art. 71
Forme di consultazione

1.  Il Comune, allo scopo di realizzare la partecipazione popolare all'azione del Comune, conformemente a quanto previsto dall'art. 60, prevede i seguenti organismi e strumenti di partecipazione:
a)  consulte;
b)  conferenze di settore;
c)  consigli comunali aperti;
d)  referendum consultivi;
e)  incontri con la popolazione promossi dal sindaco;
f)  realizzazione di ricerche e sondaggi presso i cittadini.
Art. 72
Consulte

1.  Il Comune, con apposito atto del consiglio comunale, potrà istituire consulte di settore con particolare riguardo ai settori: economico, sociale, dei giovani, delle donne e della terza età.
2.  Le modalità di costituzione e di finanziamento delle consulte sono rimandate al regolamento degli istituti di partecipazione.
Art. 73
Conferenze di settore

1.  Il sindaco e l'assessore delegato al settore possono convocare una conferenza di settore per consultare la popolazione su specifiche questioni. La conferenza viene convocata mediante invio dell'ordine del giorno alle associazioni, di cui all'art. 60 del presente statuto che svolgano la loro attività nel settore interessante la questione da trattare nonché, con congrua motivazione, ai cittadini o gruppi ugualmente interessati.
2.  Del parere reso, si redige apposito verbale. Tale parere entrerà a far parte integrante della motivazione di tutti gli atti dell'amministrazione sulla questione oggetto della conferenza.
Art. 74
Consiglio comunale aperto

1.  In presenza di particolari ragioni sociali, economiche, politiche e culturali il presidente può convocare di propria iniziativa un consiglio comunale aperto ovvero il sindaco, la conferenza dei capi gruppo, la giunta, un terzo dei consiglieri assegnati, un numero di cittadini elettori pari a 300, possono chiedere la convocazione del consiglio comunale aperto.
2.  Il consiglio viene convocato tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, anche in sede diversa da quella municipale ove vi siano dimostrate ragioni di opportunità e lo stato dei luoghi lo consenta.
3.  Della convocazione del consiglio deve essere data la massima pubblicità, anche a mezzo di pubbliche affissioni secondo le modalità stabilite dal presidente di concerto con la conferenza dei capi-gruppo.
4.  Il consiglio comunale aperto è presieduto dal presidente, che lo coordina e ne indirizza i lavori, consentendo al pubblico intervenuto di prendere la parola per brevi interventi pertinenti la questione trattata. Ulteriori modalità di svolgimento del consiglio comunale aperto saranno dettate dal regolamento comunale di funzionamento.
5.  Del consiglio comunale aperto viene redatto apposito verbale dal quale si trarrà un ordine del giorno, che il consiglio comunale potrà poi recepire.
6.  Nel corso della seduta non potranno trattarsi temi differenti da quello reso pubblico.
Art. 75
Referendum consultivo

1.  Il Comune riconosce l'istituto del referendum consultivo quale strumento di collegamento tra la popolazione ed i suoi organi elettivi.
2.  Il testo proposto alla consultazione deve indicare in modo chiaro, incontrovertibile ed intelligibile, il quesito sottoposto a referendum.
3.  Il sindaco indice referendum quando questo sia proposto da almeno 3/5 dei consiglieri comunali assegnati al Comune ovvero da 1/4 dei cittadini elettori, le cui firme saranno raccolte, secondo le modalità stabilite dal regolamento degli istituti della partecipazione nei tre mesi seguenti il pronunciamento di ammissibilità del quesito. Il quesito dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa e da un numero di firme non inferiore a cinque elettori, che si costituiscono in comitato promotore.
4.  Il quesito referendario non può riguardare atti vincolati o eccedenti l'esclusiva competenza locale nonchè le seguenti materie:
a) provvedimenti inerenti il compimento di atti dovuti per legge;
b) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni;
c) provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale ed organizzazione degli uffici;
d) provvedimenti inerenti assunzione di mutui ed emissione di prestiti;
e) imposte, tasse, rette, tariffe;
f) bilanci preventivi e consuntivi;
g) provvedimenti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.
5. Entro sessanta giorni dalla presentazione del quesito da parte del comitato promotore o da parte del consiglio comunale, si pronuncia sulla sua ammissibilità un comitato di garanti costituito secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento di cui al comma. Questo comitato nel caso in cui ravvisi che il quesito non è chiaro, o avverta irregolarità formali, ne richiede una nuova formulazione ai promotori. Lo stesso comitato provvederà alla verifica della regolarità delle firme che saranno state raccolte nei tre mesi seguenti il pronunciamento di ammissibilità del quesito.
6. Il referendum è indetto con ordinanza del Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del consiglio comunale e, ove entro detto termine siano previste altre consultazioni elettorali, non oltre i sei mesi successivi.
7. L'apposito regolamento determina le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum, per la partecipazione dei partiti politici e delle associazioni alla campagna referendaria.
8. Successivamente alla presentazione delle firme raccolte, il consiglio comunale, la giunta municipale, il sindaco o gli organi componenti, ivi compreso il segretario comunale, sospendono l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che con deliberazione approvata dai tre quinti dei consiglieri assegnati, il consiglio non ne riconosca l'urgenza.
9. Le procedure elettorali si uniformeranno a criteri di economicità e imparzialità, anche attraverso una forte riduzione del numero dei seggi e la loro apertura per più giorni consecutivi.
10. Il consiglio comunale dovrà, entro sei mesi dalla proclamazione dei risultati, deliberare sulla materia oggetto del referendum, congruamente motivando in ordine ai suoi risultati.
11. Non potrà, comunque, svolgersi referendum nell'anno precedente il rinnovo del consiglio comunale.
Art. 76
Altre forme di partecipazione

1. Le forme di partecipazione relative ai punti e) ed f) dell'art. 73 sono disciplinate dal regolamento degli istituti della partecipazione.
Capo XI
Associazionismo e partecipazione
Art. 77
Principi generali

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), di volontariato e di cooperazione operanti nel settore dei beni culturali, ambientali e artistici, nel turismo, nello sport, nelle attività educative e del tempo libero, nonchè le forme associative religiose e altre costituitesi spontaneamente tra i cittadini a fini partecipativi.
2. Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa e formativa dello sport.
3. Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali ed agricole attuando forme di incentivazione.
Art. 78
Valorizzazione del volontariato

1. Il comune recepisce i principi e le finalità contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 226.
2. Riconosce la funzione del volontariato come elemento di crescita della comunità e quale espressione di pluralismo, di solidarietà, di impegno civile e di partecipazione alla vita e allo sviluppo dell'ambiente.
3. Incoraggia e sostiene l'attività di volontariato, prestata singolarmente o tramite organizzazioni, come espressione di solidarietà spontanea e gratuita, senza fini di lucro e ad essa riconosce un effettivo valore sociale
4. Promuove e sostiene lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato locale, salvaguardandone le finalità e l'autonomia di organizzazione ed iniziativa.
5. Istituisce un registro comunale, nel quale le organizzazioni di volontariato locale possono chiedere l'iscrizione secondo le norme contenute nell'apposito regolamento, articolato nelle sezioni:
a) solidarietà sociale;
b) socio-culturale;
c) socio-sanitaria;
d) ambientale;
e) promozione e diritti della persona.
6.) Il comune, nell'attuazione delle proprie finalità, può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato locale, iscritte nel registro, di cui al comma 5, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza del Comune stesso.
Art. 79
Associazioni e organismi di partecipazione

1.  Per i fini di cui ai precedenti articoli il Comune:
a) sostiene attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
c) può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e, nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.
Art. 80
Bollettino comunale

1. Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'azione amministrativa, il Comune pubblica un bollettino periodico di informazione e di dibattito sugli atti comunali e su temi di interesse collettivo.
2. Il Comune riserva agli amministratori, ai funzionari, ai cittadini, alle organizzazioni politiche e sindacali, alle associazioni operanti nel territorio comunale, compatibilmente con le esigenze tecnico-editoriali, opportuni spazi di intervento nel bollettino.
3. Il bollettino avrà la seguente denominazione bilingue: "Il Notiziario del Comune di Piana degli Albanesi" - "Lajmtari i Bashkisë të Horës së Arbëreshëvet."
Titolo VII
FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE
Capo XII
Programmazione finanziaria
Art. 81
Ordinamento finanziario

1.  La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. L'ordinamento finanziario comunale è riservato alla legge dello Stato nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
3.  Il Comune nell'ambito della finanza pubblica ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
4.  Il Comune è dotato di potestà impositiva autonoma riconosciuta dalla legge nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
5. La finanza del Comune è costituita da:
a)  imposte e tasse proprie;
b)  addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
c)  tasse e diritti per servizi pubblici;
d)  trasferimenti erariali;
e)  trasferimenti regionali e provinciali;
f)  entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g)  risorse per investimenti;
h)  altre entrate diverse;
i)  liberalità.
6.  Il Comune può assolvere funzioni delegate o attribuite da Stato, Regione, Provincia regionale solo se congruamente finanziate.
Art.82
Ordinamento contabile

1.  L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2.  La disciplina della contabilità del Comune è regolata da apposito regolamento;
3.  Gli atti con i quali: la programmazione dell'attività del Comune viene definita e rappresentata sono:
a)  bilancio di previsione annuale;
b)  relazione previsionale e programmatica;
c)  bilancio pluriennale;
4.  Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
Art.83
Contratti

1.  La stipulazione dei contratti devono essere preceduta da una apposita determinazione, nella quale vanno indicate con precisione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
2.  Apposito regolamento stabilirà forme e modalità di conferimento, di nomine ed incarichi (ex art. 2230-2222 codice civile).
Capo XIII
Il patrimonio comunale
Art. 84
I beni comunali

1.  Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile di ragioneria curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento dello stesso.
4. Solo in casi del tutto eccezzionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 85
Gestione del patrimonio

1.  L'attività di gestione del patrimonio è regolata da apposito regolamento che dovrà stabilire:
a) le modalità per la tenuta degli inventari e i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale;
b) gli atti di competenza della giunta municipale finalizzati ad assicurare da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari;
c) modalità di alienazione dei beni immobili;
d) modalità di alienazione dei beni mobili;
2. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri e utilità pubblica del singolo bene.
Art. 86
Revisione economica e finanziaria e controllo di gestione

1.  Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un collegio di revisori composto da tre membri, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di utilizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel comune;
b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
3. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco ed al presidente del consiglio comunale affinché ne informi l'organo collegiale.
4. I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle seduta della giunta e del consiglio.
5. I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabili dal regolamento di contabilità.
Art. 87
Controllo di gestione

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione e dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.
2. Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi sottoposti all'esame della giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della stipulazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.
Art. 88
Collegio dei revisori

1.  Il collegio comunale, elegge, con voto limitato ad un componente, un collegio di revisori composto da tre membri scelti:
a)  uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale assume la veste del presidente del collegio;
b)  uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
c)  uno tra gli iscritti dell'albo dei ragionieri.
Titolo XIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo XIV
Regolamenti
Art. 89
Autonomia regolamentare e ambito di applicazione

1.  Il comune ha autonomia normativa che si esplica nell'adozione di regolamenti, ordinanze, piani, programmi ed atti amministrativi generali.
2. I regolamenti di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142, incontrano i seguenti limiti:
a)  non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
c)  non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
e)  non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.
4. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verrano depositati per 15 gg. presso l'ufficio di segretario dell'ente e del deposito verrà dato congruo avviso pubblicato sull'albo pretorio ed in ogni altra forma ritenuta utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione. Il regolamento rimarrà pubblicato dopo l'adozione, per 15 giorni all'albo pretorio comunale, e ottenuto il riscontro di legittimità, diventerà efficace nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua posizione.
5. I regolamenti previsti sono approvati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.
Capo XV
Statuto
Art. 90
Efficacia

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2. L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
3. L'ambito parziale di efficacia dello statuto è il territorio comunale.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di enti o di organi della pubblica amministrazione.
Art. 91
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
2. La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, al decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali n. 48/91 s.m.i., n. 7/92 s.m.i. nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali.
Art. 92
Modifiche, revisione dello statuto

1.  Lo statuto è suscettibile di revisione statutaria tranne per quanto riguarda la forma democratica del governo locale.
2. La revisione statutaria può essere promossa, mediante il deposito presso il segretario comunale di una forma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa, da almeno:
a)  un quarto dei cittadini iscritti alle liste elettorali;
b)  da un terzo dei consiglieri comunali assegnati.
3.  La proposta non può essere messa in discussione prima di trenta giorni e non oltre due mesi dalla sua presentazione nelle forme di cui al comma precedente. Il sindaco e il presidente del consiglio curano che sia data la più ampia pubblicità alla seduta, al contenuto delle proposte ed ai risultati della deliberazione consiliare.
4. Prima dell'approvazione consiliare lo schema dello statuto, deliberato dalla giunta comunale entro 120 giorni dall'entrata in vigore di norme di principio in materia di enti locali, deve essere pubblicizzato mediante apposito manifesto e deve essere consentito l'accesso ai cittadini singoli o associati affinché entro trenta giorni dall'avviso possano essere avanzate proposte o osservazioni.
5. L'approvazione dello statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. L'approvazione della proposta di revisione statutaria avverrà con la medesima maggioranza prevista per l'approvazione dello statuto. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non dopo due anni dalla data di prima presentazione.
7. Ogni dieci anni, a decorrere dalla data di approvazione del presente statuto, impregiudicata la possibilità di revisioni parziali, lo statuto dovrà essere sottoposto ad una globale revisione, salvo i limiti di cui al comma 1. Con questo solo oggetto è convocato il consiglio comunale al quale sarà data la più ampia pubblicità. Il comune, nei modi e nelle forme che si riterranno opportuni, farà precedente detta seduta consiliare da consultazione dei cittadini, singoli o associati.
8. La deliberazione dell'abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
Art. 93
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi diversi da quelli cui si ispira il presente statuto abrogano automaticamente le norme in contrasto previste con le stesse.
2. Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmettere copia al Ministero degli interni.
3. Copia del presente statuto è, altresì, trasmessa per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 94
Difesa contro lo statuto

1.  La difesa contro lo statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti dello statuto del comune.
2. Contro gli atti che violano una norma statutaria, è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo, giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
3.  Analogamente se l'applicazione di un norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il giudice amministrativo.
(2002.8.484)
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Statuto del Comune di Villarosa



Lo statuto del comune di Villarosa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 9 marzo 1996.
Si ripubblica questo nuovo testo a seguito di modifiche approvate dal consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 27 settembre 2001, trasmessa al CO.RE.CO. il 23 ottobre 2001, dichiarata esecutiva il 27 novembre 2001 e ripubblicata all'albo pretorio del comune per giorni 30 dal 5 dicembre 2001 al 4 gennaio 2002.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Il Comune di Villarosa

1.  Il Comune di Villarosa, ente autonomo locale, è costituito dalla comunità di Villarosa e Villapriolo, esercita le funzioni proprie e quelle trasferite o delegate con leggi statali o regionali secondo la Costituzione repubblicana, le leggi comunitarie, statali e regionali, le norme dello statuto e dei regolamenti del Comune.
2.  Il Comune esercita le proprie potestà sul suo territorio nei cui confronti vantano un diritto assoluto, il che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.
3.  L'esercizio di tale potestà non è limitato, nell'ambito del territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente.
4. Sono cittadini del Comune tutti coloro che sono iscritti nei registri anagrafici e nel Comune abbiano la loro dimora abituale (cittadini residenti).
5.  La personalità giuridica dell'ente locale, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici.
6.  Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma ed a segni distintivi.
7.  Il Comune è un ente locale autonomo ed è dotato di potestà normativa, regolamentare, amministrativa e tributaria con cui esplica le funzioni proprie d'autogoverno.
8.  L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
Art.2
Territorio e sede del Comune

1.  Il territorio del Comune di Villarosa si estende per kmq. 56 e confina con i territori dei Comuni: Enna, Caltanissetta, S.Caterina Villarmosa, Calascibetta, Alimena e Bompietro.
2.  La circoscrizione territoriale del Comune è costituita anche dalla frazione di Villapriolo.
3.  Il territorio del Comune può essere modificato con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
4.  La sede del Comune, è sita nel capoluogo nel palazzo municipale, ubicato nel corso Regina Margherita e potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale.
5.  In essa si riuniscono il consiglio, la giunta e le commissioni comunali. Solo per esigenze particolari potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede. L'autorizzazione è disposta dal presidente dell'organo.
6.  Gli organi e le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.
7.  Nella sede comunale un apposito spazio, idoneo a garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
8.  Il messo comunale cura ed è responsabile dell'affissione degli atti ed avvisi, che saranno trascritti in apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati.
9.  Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario comunale previste dalle vigenti norme.
10.  Il gonfalone e lo stemma del Comune sono quelli storici; gonfalone e stemma potranno essere utilizzati in pubbliche cerimonie. Altre esibizioni o altri usi sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del sindaco.
11.  Lo stemma comunale è così descritto: "scudo sannitico azzurro sormontato da una corona argentea. Al centro dello scudo una rosa di colore rosa con gambo e foglie alla cui base si intrecciano spighe di grano, cinque a sinistra e cinque a destra. Lo scudo è abbracciato da due rami d'albero legati alla base da nastro bianco: a destra un ramo con foglie d'alloro, a sinistra un ramo con foglio di quercia. Ai piedi dello scudo è posta l'iscrizione Villarosa".
Art. 3
Funzioni e finalità

1.  Il principio di sussidiarietà regola la titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.
2.  Il Comune di Villarosa indirizza la propria azione alla cura degli interessi dei cittadini ed alla tutela dei loro diritti nel rispetto dei principi della costituzione, della democrazia, della libertà e della solidarietà.
3.  Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo valorizza obiettivi: sociali, culturali, economici, territoriali, storico-ambientali, di volontariato e della sanità pubblica e sicurezza sociale.
4.  Il Comune promuove la cultura della pace, la tolleranza, il rispetto e la dignità della persona umana e dei popoli mediante iniziative di ricerca, d'educazione e di cooperazione così da contribuire all'affermazione e al rispetto dei diritti dell'uomo. Contribuisce, nell'ambito delle sue competenze, a favorire il processo d'integrazione europea, anche mediante lo sviluppo di gemellaggi fra comunità diverse.
5.  Il Comune, per ostacolare e combattere l'espandersi del degrado criminale e della criminalità mafiosa, oltre che promuovere e stimolare un'attiva azione di lotta contro la mafia intende favorire la crescita della partecipazione popolare alla vita sociale e lo sviluppo dei diritti sostanziali dei cittadini come prevenzione socio-educativa nell'azione antimafia.
6.  Il Comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia, per il benessere sociale e ne favorisce la funzione. Sostiene il diritto alla maternità, favorisce la procreazione responsabile, s'impegna a tutelare la vita umana che è riconosciuta come valore fondamentale.
7.  Il Comune promuove iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia salvaguardando i diritti dei minori, la tutela della loro integrità psicofisica e garantendo i diritti sanciti dalla convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dalla legislazione vigente in materia.
8.  Il Comune favorisce e valorizza la presenza ed il ruolo dei giovani per contribuire alla crescita della comunità locale ed istituzionale, anche attraverso appositi organismi ed interventi.
9.  Per la specificità della questione giovanile promuove interventi per la prevenzione d'ogni forma di disagio giovanile.
10.  Il Comune promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare e nella vita sociale.
11. Il Comune promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicaps, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella famiglia e nella fruizione dell'ambiente e della mobilità.
12.  Il Comune concorre a garantire a tutti i cittadini pari condizioni d'istruzione scolastica, d'opportunità culturali, d'integrazione sociale, d'accesso al lavoro e promuove la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione.
13. Il Comune riconosce nella differenza fra i sessi un elemento d'arricchimento della possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna anche con l'istituzione di appositi organismi fra cui la commissione della pari opportunità fra uomo e donna regolata da apposito regolamento.
14.  Il Comune concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei o extraeuropei.
15.  Il Comune di Villarosa riconosce che i principi della religione cristiana fanno parte del patrimonio storico ed etico-culturale della comunità locale di Villarosa e di Villapriolo.
16.  Il Comune valorizza le iniziative dei cittadini e delle loro varie associazioni per il recupero e la diffusione delle tradizioni popolari socio-religiose.
17.  Il Comune promuove e valorizza il rapporto di collaborazione con i vari organismi culturali di ricerca, con le istituzioni universitarie presenti nel territorio della regione, con le varie biblioteche presenti nel territorio della regione, riconoscendo in quest'integrazione un fattore essenziale per lo sviluppo etico culturale e civile della comunità locale.
18.  Opera per una sempre più stretta collaborazione tra le istituzioni locali e la comunità scientifica e culturale.
19.  Il Comune tutela e valorizza il patrimonio e la realtà della biblioteca comunale regolata da apposito regolamento per i servizi svolti, per l'inserimento del patrimonio bibliografico e la promozione di attività culturali correlate ai beni librari e documentari.
20.  Il Comune, nel promuovere la cultura e le proprie tradizioni culturali, s'impegna a realizzare tutte quelle manifestazioni ed attività culturali volte alla valorizzazione delle lettere e delle arti attenzionando in modo specifico le capacità e le produzioni presenti nella comunità locale.
21.  Il Comune a tutela dei diritti dell'ammalato e per valorizzare il miglioramento dei servizi sanitari pubblici e privati promuove la difesa dei diritti dell'ammalato con l'istituzione di appositi organismi fra cui la commissione di tutela dei diritti dell'ammalato regolata da apposito regolamento.
22.  Il Comune sostiene e promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e salute pubblica anche attraverso l'attività delle varie organizzazioni di volontariato.
23.  Il Comune concorre allo sviluppo economico e sociale della propria comunità; adotta iniziative di promozione e conforma l'esercizio della propria attività a criteri di efficienza e di efficacia con la qualificazione dei propri servizi.
24.  Il Comune a tutela della spesa e della qualità dei prodotti e dei servizi offerti nel settore del commercio promuove la difesa dei diritti del consumatore anche con il controllo dei prezzi delle varie merci contro gli aumenti ingiustificati tramite l'istituzione di appositi organismi fra cui la commissione di tutela dei diritti dei consumatori regolata da apposito regolamento.
25.  Il Comune riconosce e valorizza sia quelle attività che testimoniano tradizioni socio-culturali di arti e mestieri, del nostro territorio, sia quelle moderne attività artigianali e cooperativistiche che possono concorrere ad incentivare l'occupazione giovanile.
26.  Il Comune promuove la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi, commerciali e aree rurali garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, attraverso piani di sviluppo e strumenti urbanistici che pianifichino il territorio così da salvaguardare il patrimonio ambientale.
27.  Il Comune favorisce lo sviluppo economico e occupazionale, nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali, operando per stimolatore ed incentivare il lavoro e l'occupazione in tutti i vari settori economici.
28.  Il Comune riconosce l'esigenza di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio naturalistico, storico, archeologico, artistico e paesaggistico.
29.  Assicura la difesa dell'ambiente, opera per mantenere il suo territorio libero da impianti e scorie nucleari favorendo l'utilizzazione delle fonti alternative di energia.
30.  Il Comune per realizzare gli obiettivi dei propri piani e programmi e di quelli dello Stato e della Regione adotterà il criterio della consultazione di organismi sindacali, di formazioni sociali, educative, economiche, culturali e di esperti presenti nel suo territorio.
Art. 4
Attività normativa

1.  Le disposizioni dello Statuto, fonte principale dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2.  Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statuarie.
3.  Il consiglio comunale esercita, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenza del Comune in cui manchi la disciplina legislativa.
4.  Le modifiche statutarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale; tale iniziativa è riconosciuta a qualsiasi consigliere, alla giunta e ad almeno il 20% dei cittadini.
5.  Ogni modifica statutaria segue la procedura del l'art. 4 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91.
6.  I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo l'approvazione della relativa delibera d'adozione.
7.  Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sull'organizzazione, sull'interpretazione di norme comunali o che riguardino la generalità dei cittadini, oltre che pubblicati all'albo pretorio per il tempo prescritto sono pubblicizzati in modo da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati e dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.
8.  Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario l'emanazione di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
Titolo II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 5
La partecipazione popolare

1.  Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione popolare sollecitando, promuovendo e favorendo l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e socio-culturale della comunità locale.
Al tal fine promuove:
-  organismi di partecipazione dei cittadini all'autogoverno locale;
-  il collegamento dei propri organi con il consiglio circoscrizionale della frazione di Villapriolo;
-  forme di consultazioni per acquisire il parere dei soggetti rappresentanti delle realtà associative locali, sociali, culturali, religiose, di volontariato, economiche, sindacali ed imprenditoriali, su problemi specifici;
-  la costituzione di specifiche forme di partecipazione come consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali, sociali, economiche, religiose e di tutte le libere forme associative presenti nel territorio comunale.
2.  Il Comune, per garantire una corretta informazione ai cittadini sui propri atti amministrativi istituisce l'ufficio per l'informazione e le pubbliche relazioni di cui si tratta al successivo art. 7.
3.  Le competenze di tale ufficio sono regolate da apposito regolamento.
4.  Apposito regolamento stabilisce la disciplina, la forma ed i termini delle varie delle varie consulte e delle specifiche forme associate di partecipazione.
Art. 6
Il diritto d'udienza

1.  Ai singoli cittadini, agli organismi ed alle associazioni esistenti nel Comune è garantito il diritto d'udienza da parte dell'amministrazione comunale secondo le modalità definite da apposito regolamento.
2.  Le udienze devono essere finalizzate alla trattazione diretta di problemi generali della comunità e non possono essere nuovamente richieste prima che siano trascorsi 60 giorni dall'ultima.
3.  Detto diritto d'udienza garantisce una diretta e semplificata tutela degli interessi della collettività.
Art. 7
Diritto d'accesso e d'informazione ai cittadini

1.  A tutti i cittadini, singoli o associati, è garantito il diritto d'accesso agli atti dell'amministrazione secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale, dalla legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
3.  Non può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale o degli altri organi del Comune riguardanti la concessione di contributi a persone od enti ad esclusione di quelli riservati per disposizione di legge.
4.  Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
5.  Le procedure organizzative per espletare tale garanzia sono regolate dall'apposito regolamento.
6.  Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti quanto la conoscenza di loro possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
7.  Non è in ogni caso ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
8.  E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
9.  La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato alla richiesta motivata, scritta e firmata indirizzata al segretario comunale e al sindaco e previo pagamento del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura con i limiti e le ulteriori modalità indicate dal regolamento.
10.  L'accesso ai documenti riguarda quelli detenuti stabilmente dall'amministrazione comunale.
11.  Le procedure per l'accesso ai documenti sono regolate da apposito regolamento.
12.  Il regolamento individua, con norme d'organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che in ogni caso li riguardino.
13.  Il Comune con apposito regolamento permette l'accesso alle strutture ed ai servizi, agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi d'informazione.
14.  Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività ai principi di trasparenza, efficienza e servizio al pubblico.
15.  Gli atti del Comune, con esclusione di quelli riservati per legge o regolamento, sono pubblici.
16.  Il Comune ne cura la più ampia diffusione con l'istituzione di un apposito ufficio per l'informazione.
17.  Con modalità stabilita dal regolamento è pubblicato un bollettino ufficiale del Comune nel quale sono contenuti gli atti fondamentali.
18.  Presso il suddetto ufficio, per l'informazione e le pubbliche relazioni, deve essere tenuta a disposizione dei cittadini la raccolta della Gazzetta Ufficiale dello Stato e quella della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché copia del presente statuto comunale.
Art. 8
Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali

1.  Le organizzazioni sindacali, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale, hanno diritto d'informazione sull'attività amministrativa e politico-istitu zionale.
2.  L'informazione si concreta, in base all'art. 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e all'art. 29 del D.P.R. n. 268/87, nella ricezione del materiale relativo alle materie seguenti:
-  il funzionamento dei servizi e degli uffici;
-  i programmi d'investimento;
-  le innovazioni tecnologiche;
-  l'organizzazione del lavoro;
-  la politica degli organici e gli affari del personale;
-  i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;
-  il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
-  e quant'altro l'amministrazione ritenga di dover far conoscere.
3.  Il diritto d'informazione non esclude quello di contrattazione prevista dagli artt. 3 e 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e reso esecutivo con le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. n. 268/87 e dai successivi accordi collettivi recepiti in decreto del Presidente della Repubblica.
4.  I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione.
Art. 9
Istanze - Petizioni ed interrogazioni

1.  I cittadini, le associazioni e gli organismi vari possono, come previsto dall'apposito regolamento, rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:
-  istanze su questioni di carattere specifico;
-  petizioni su questioni di carattere generale;
-  interrogazioni su questioni di carattere particolare.
2.  Le istanze possono avere anche il carattere d'iniziativa popolare e possono essere formulati da singoli o gruppi di cittadini anche emigrati.
3.  Le petizioni possono essere proposte da almeno 40 cittadini per iscritto con l'autenticazione della firma per il primo firmatario e con citazione degli estremi del documento di riconoscimento per ogni singolo firmatario.
4.  Tutti i firmatari debbono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5.  Le risposte dovranno essere fornite entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi nel termine di ulteriori trenta giorni, qualora non abbia rigettato la richiesta con risposta motivata.
6.  Il regolamento stabilirà le ulteriori modalità e i tempi per l'esercizio del diritto d'istanza, di petizione e interrogazione da esercitare nei confronti degli organi dell'amministrazione.
Art. 10
Iniziativa popolare

1.  I cittadini, nel numero non inferiore a 100 possono presentare ai competenti organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi d'interesse generale, redatte sotto forme di schema di deliberazione o di provvedimento e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui fronte alle spese eventualmente previste.
2.  Entro 30 giorni dalla data di presentazione, il sindaco trasmette la proposta avanzata per iniziativa popolare ai competenti responsabili dei servizi comunali per l'acquisizione dei pareri e delle attestazioni prescritte dalla normativa vigente. Il consiglio e la giunta, secondo le rispettive attribuzioni, deliberano entro i successivi 60 giorni.
3.  L'organo competente è tenuto a valutare il merito della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.
4.  La proposta è istruita e corredata dai prescritti pareri e dall'eventuale attestazione finanziaria, per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in merito entro 90 giorni dalla sua presentazione.
5.  Delle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e copia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.
Art. 11
Il referendum consultivo

1.  Al fine di sollecitare e di raccogliere la volontà popolare nelle materie di competenza esclusiva comunale è previsto referendum consultivo su richiesta del cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  Il Comune, ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale e non possono essere indetti referendum in materia d'attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali.
3.  I proponenti debbono costituire un comitato promotore e designare un rappresentante responsabile della proposta referendaria per quanto concerne i rapporti con l'amministrazione.
4.  I referendum locali non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
5.  Le consultazioni referendarie debbono tenersi ad intervalli di almeno 12 mesi l'una dall'altra.
6.  Non è consentito indire referendum su questioni che siano già state oggetto di consultazione nell'ultimo quinquennio.
7.  Il comitato promotore ha diritto di tutela dei propri interessi sulle procedure di svolgimento del referendum, secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento.
8.  Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sull'oggetto del referendum. Quando l'accordo è sottoscritto dalle parti il referendum non ha luogo.
9.  Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il Comune può modificare con espliciti provvedimenti quanto sottoposti a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare o definito con accordo concordato dalle parti.
10.  Il regolamento determina la composizione ed i poteri dei comitati dei garanti per il referendum.
11.  La proposta è valutata, entro 30 giorni dalla ricezione, dal comitato dei garanti, il quale si esprime sull'ammissibilità e regolarità del quesito referendario in relazione al presente articolo.
12.  Il comitato dei garanti sottopone il proprio parere alla giunta per l'eventuale delibera d'indizione, entro 15 giorni successivi.
13.  Il referendum, qualora nulla osti, è indetto entro i 90 giorni dall'esecutività della delibera d'indizione.
14.  Il referedum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto.
15.  Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la giunta comunale è tenuta a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum qualora abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
16.  Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire, o di aderire solo in parte al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.
17.  Di tale deliberazione dovrà essere effettuata diffusa pubblicizzazione.
18.  Il regolamento stabilisce le norme per l'attuazione del referendum consultivo e non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
19.  I referedum non possono essere indetti nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
20.  Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa e dal referendum le seguenti materie:
-  imposte, tasse, tributi e bilancio;
-  espropriazioni per pubblica utilità;
-  designazione e nomine o questioni concernenti persone;
-  stato giuridico del personale;
-  attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
Art. 12
Le forme associative

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali, imprenditoriali, quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici, educativi, religiosi, artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché peculiari forme associative, religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi nel comune spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
2.  Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e dell'azione educativo-formativa, di difesa della salute, dello sport, del turismo, di promozione socio-culturale e religiosa.
3.  Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali ed agricole, attuando forme d'incentivazione.
4.  Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
Art. 13
Difensore civico

1.  Al fine di garantire i diritti dei cittadini e vigilare sull'imparzialità delle istituzioni ed enti locali è istituito l'ufficio del difensore civico con disponibilità di apposito locale in una delle sede comunali.
2.  Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune.
3.  In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, della legge della Repubblica 7 agosto 1990, n. 241, della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, dello statuto e dei regolamenti del Comune.
4.  Il difensore civico è eletto tra i cittadini residenti nel Comune a scrutinio segreto dal consiglio comunale, con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra una terna di nominativi proposta da apposita consulta dei diritti del cittadino istituita con regolamento comunale.
5.  Egli resta in carica per due anni dall'insediamento ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del suo successore.
6.  Il difensore civico è scelto tra persone d'età non inferiore ad anni 30, in possesso di adeguato titolo di studio (laurea o diploma di scuola media superiore) riconosciute idonee per esperienza e competenza in materia amministrativa nonché doti d'indipendenza, probità ed equità.
7.  Il regolamento comunale determina gli ulteriori requisiti soggettivi per la designazione e le cause d'incompatibilità.
8.  In ogni caso, non possono accedere alla carica di difensore civico i candidati delle ultime elezioni amministrative ed a lui si applicano le cause d'incompatibilità previste dalla legge per la carica di sindaco.
9.  Il difensore civico cessa dalla carica:
-  alla scadenza del mandato;
-  per dimissioni, morte o impedimento grave;
-  in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari;
-  quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali.
10.  Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati.
11.  Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi d'imparzialità e buon andamento:
-  trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
-  richiede al sindaco, in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
-  sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco che hanno obbligo di provvedere ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone, in ogni caso, il consiglio comunale.
12.  Il difensore civico riferisce annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività, dispone di un proprio ufficio con assegnata dotazione di personale adeguato all'adempimento dei propri compiti ed apposita dotazione finanziaria prevista nel bilancio. Tale materia è disciplinata dal regolamento.
13.  Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.
14.  Il difensore civico è funzionario onorario, salvo diverse disposizioni legislative in materia.
Art. 14
Associazioni e organismi di partecipazione

1.  Per i fini di cui all'art. 12 dello statuto, il Comune:
-  sostiene le attività ed i programmi delle associazioni, di cui all'art. 12, anche mediante stipulazione di convenzione;
-  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
-  può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.
2.  I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la costituzione.
3.  Nell'ambito delle predette finalità è istituto l'albo delle forme associative.
4.  Il sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante.
5.  I criteri e le modalità d'iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
6.  Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità d'acquisizione dei fondi e la loro gestione.
Art. 15
Consulte

1.  Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione all'autogoverno locale, l'amministrazione comunale, secondo specifiche modalità disciplinate da regolamento, può istituire consulte di settore.
2.  Le consulte devono fornire un parere obbligatorio e non vincolante.
3.  Gli organi comunali ne devono tenere conto nell'emissione dei loro provvedimenti tranne quando il parere pervenga oltre trenta giorni dalla richiesta.
4.  L'amministrazione comunale, secondo modalità disciplinate da apposito regolamento, può in materia d'esclusiva competenza locale effettuare consultazioni dirette della popolazione o di particolari settori di essa mediante questionari, indagini, assemblee, udienze.
Art. 16
Premio letterario Vincenzo De Simone

1.  Il comune di Villarosa, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla promozione della cultura letteraria e di valorizzare le attuali produzioni letterarie della nostra nazione, istituisce il "premio letterario Vincenzo De Simone".
2.  Il premio è articolato in tre sezioni:
-  sezione giovani-studenti sino ai 25 anni, cui si concorre con quattro liriche inedite in lingua italiana o in dialetto siciliano;
-  sezione poesia adulti, cui si concorre con un'opera o raccolta di poesie in italiano o siciliano pubblicata in Italia nel triennio precedente lo svolgimento dell'edizione in corso del premio;
-  sezione saggistica e critica letteraria adulti cui si concorre con un saggio sulla poesia o poeta della prima metà del '900 italiano, pubblicato in Italia, oppure con un saggio critico sulla figura e l'opera del poeta villarosano Vincenzo De Simone, pubblicato in Italia; entrambi i saggi devono essere stati pubblicati nel triennio precedente lo svolgimento dell'edizione in corso del premio.
3.  Sono previste due distinte giurie, una per la sezione inedito-giovani-studenti e l'altra per i volumi editi partecipanti alle due sezioni delle opere edite di poesia o di saggistica.
4.  Ogni altro specifico elemento organizzativo è demandato ad apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
Art. 17
Assemblee cittadine

1.  Il comune, per dibattere problemi o questioni di particolare rilievo per la comunità locale, può indire pubbliche assemblee di cittadini.
2.  Tali assemblee possono anche essere periodiche qualora le questioni trattate richiedono successive verifiche.
3.  Dei documenti approvati dalle assemblee deve essere data formale lettura al consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla deliberazione dell'assemblea e di essi deve essere data notizia nell'albo pretorio del Comune.
Titolo III
ORDINAMENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Art. 18
Organi del Comune

1.  Sono organi del Comune: il sindaco, la giunta ed il consiglio.
Art. 19
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza legale, di sovrintendenza e d'amministrazione.
2.  Il sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art.38 della legge n.142/90, le funzioni d'ufficiale di governo.
3.  Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
4.  Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali.
5.  La legge vigente nel tempo disciplina l'elezione, i casi d'incompatibilità e d'ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art.20
Durata in carica e mozione di sfiducia al sindaco

1.  Per quanto attiene l'elezione e la durata in carica del sindaco, si applicano le disposizioni legislative regionali.
2.  Il sindaco e la giunta cessano, comunque, dalla carica in caso d'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai quattro quinti dei consiglieri assegnati.
3.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4.  La cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della giunta.
Art.21
Elezione del sindaco

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza.
2.  Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n.7/92 e successive modifiche.
3.  Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. come previsto dall'art.11 della legge regionale n.7/92 e successive modifiche.
4.  Il sindaco presta giuramento dinnanzi al consiglio comunale.
5.  Le dimissioni del sindaco sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali, sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art.22
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti d'amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti. Per dirigenti si intendono i dipendenti ai quali sia stata conferita la titolarità di posizione organizzativa in conformità all'ordinamento professionale vigente ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
In particolare:
-  rappresenta l'Amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;
-  rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine e incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;
-  vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
-  convoca i comizi per i referendum consultivi;
-  adotta le ordinanze, previste dalla legge e dai regolamenti;
-  indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
-  esercita, come previsto dall'art.26 della legge regionale n.7/92, le competenze previste dallalett. n), dell'art. 32 della legge n.142/90 recepito dalla legge regionale n. 48/91;
-  convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i dirigenti, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.
2.  Per le determinazioni del sindaco si applica il successivo art.51, comma 6.
Art. 23
Attribuzioni

1.  Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:
-  dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità d'indirizzo;
-  sovrintende al funzionamento dei servizi e degla uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
-  acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
-  promuove indagini e verifiche amministrative sul l'at tività del comune;
-  vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
-  promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
-  ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato d'attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
-  può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti, come previsto dall'articolo 14 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche.
Art.24
Vice sindaco ed assessori delegati

1.  Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata secondo l'art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche.
2.  Gli assessori, in caso d'assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine d'anzianità in relazione all'età.
3.  Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.
Art.25
La giunta municipale

1.  La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori uguale a quello massimo previsto dalla legge regionale.
2.  Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti d'eleggibilità richiesti per le elezioni al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
3.  La durata della giunta è stabilita dalla legge regionale.
4.  La composizione della giunta è comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente la propria valutazione.
5.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.
6.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dall'art. 12 della legge regionale n.7/92 e successive modifiche.
7.  Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n.7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.
8.  Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.
9.  Il rifiuto comporta la decadenza della carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n.7/92.
10.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Art.26
Funzionamento

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno della seduta della giunta.
2.  Le proposte di deliberazioni devono essere preventivamente istruite e corredate dai pareri richiesti dall'art.53 della legge n.142/90 come recepito dalla legge regionale n.48/91 e successive modifiche.
3.  La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.
4.  Le sedute non sono pubbliche ma, per esplicita richiesta del sindaco e degli assessori, possono essere invitati ad assistervi di volta in volta per chiarimenti sul parere espresso nell'atto deliberativo i responsabili dei servizi per fornire elementi utili alla valutazione della giunta.
5.  I verbali delle deliberazioni saranno redatti a cura del segretario comunale.
Art.27
Attribuzioni

1.  Nell'attività propositiva e d'impulso la giunta:
-  predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
-  formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;
-  prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo.
2.  Nell'attività d'amministrazione la giunta, fatta salva la competenza dei dirigenti relativamente agli atti di gestione, delibera sulle seguenti materie:
-  acquisti, alienazioni, appalti e in generale tutti i contratti;
-  contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a terzi o a dipendenti;
-  ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
-  assunzioni, bandi di concorso, nomina della commissione giudicatrice, approvazione delle graduatorie e su quant'altro previsto dalla legge o dal presente statuto.
3.  Inoltre, svolge attività d'iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione, approva gli accordi di contrattazione decentrata, autorizza la costituzione in giudizio, approva il piano esecutivo di gestione, fissa i parametri di valutazione del personale dipendente, approva le modifiche delle tariffe e propone al consiglio i criteri per determinare quelle nuove.
Art. 28
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statuarie.
2.  Adempie le funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art.32 della legge n.142/90, così come recepito dalla legge regionale n.48/91, modificato dall'art.26 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche.
3.  Adotta i criteri generali concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4.  Delibera, altresì, con voto limitato, se previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbano essere scelti fra nominativi segnalati da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.
5.  L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
6.  Esplica la funzione d'indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
7.  Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale.
8.  Esercita il controllo politico-amministrativo mediante: la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti, l'istituzione di commissioni speciali, l'istituzione di commissioni d'indagine, segnalando all'Assessorato regionale degli enti locali, per l'applicazione dell'art.40 della legge n.142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal secondo comma dell'art.27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art.12 della legge regionale n.7/92, e sulla relazione semestrale di cui all'art.7 della legge regionale n.7/92.
9.  L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.
10.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato la maggiore cifra elettorale corrispondente alla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.
Art.29
I consiglieri comunali

1.  Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
2.  Il sindaco è tenuto, entro 30 giorni dalla presentazione, a rispondere alle interrogazioni presentate dai consiglieri. Se richiesto, la risposta deve essere fornita per iscritto.
3.  Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione del l'am ministrazione.
4.  Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5.  I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.
La contestazione deve essere effettuata dal presidente del consiglio e notificata all'interessato nelle forme previste per le convocazioni consiliari. La notificazione ha valore di comunicazione dell'avvio ai sensi dell'art.8 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine perentorio non inferiore a giorni 15 decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione.
Scaduto il termine assegnato, il consiglio esamina le giustificazioni eventualmente presentate e delibera, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
6.  Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
7.  I candidati alla carica di consigliere comunale e alla carica di sindaco, entro 10 giorni dalla presentazione della candidatura, sono tenuti a presentare al comune dichiarazione circa il preventivo di spesa ed entro 30 giorni dalla data della consultazione, rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la propaganda elettorale.
8.  Apposito regolamento disciplinerà le modalità di presentazione dei documenti.
Art.30
Gruppi consiliari - capi gruppo

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale, al presidente del consiglio ed al sindaco.
2.  Il regolamento può prevedere la conferenza dei capi-gruppo e le relative attribuzioni.
Art.31
Commissioni comunali permanenti

1.  Il consiglio, all'inizio di nuova legislatura, istituisce commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, di controllo, propositive, consultive e redigenti.
2.  Le commissioni sono composte di consiglieri comunali proporzionalmente alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando, in ogni caso, la presenza in esse dei capi-gruppo, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
3.  Il funzionamento delle commissioni, il loro numero e la loro consistenza numerica, sono disciplinati da apposito regolamento.
Art.32
Commissioni d'indagine, di controllo e garanzia

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione d'indagine, definendone nel frattempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2.  La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta di consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza d'ogni gruppo consiliare e da un rappresentante per ogni forza politica presente ed attiva nel territorio comunale designato dalla segreteria politica di ciascuna forza politica.
3.  La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività e può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
4.  La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
5.  Ha, inoltre, diritto d'accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso di tutti gli uffici comunali.
6.  I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.
7.  I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
8.  Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
9.  Il Comune di Villarosa garantisce le minoranze consiliari e quelle di carattere etnico, religioso e culturale nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita e alla dialettica democratica. Al tal fine, possono essere istituite dal consiglio commissioni di garanzia e di controllo. Sono commissioni di controllo e di garanzia quelle che tali vengono qualificate all'atto della loro costituzione.
10.  Il controllo ha natura politico-istituzionale ed afferisce agli atti generali di organizzazione e gestione dei servizi comunali. Esso si esprime attraverso valutazioni conclusive.
11.  La garanzia riguarda situazioni o persone che richiedano particolare tutela ai fini dell'esercizio dell'azione amministrativa.
12.  Il presidente delle commissioni di controllo e di garanzia deve appartenere all'opposizione consiliare ed è nominato dal consiglio. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità del controllo e delle garanzie nonché i poteri e la composizione delle commissioni.
Art. 33
Adunanze e sedute

1.  L'attività ed il funzionamento del consiglio comunale si conformano ai seguenti principi:
-  regolarità e periodicità della convocazione;
-  pubblicità delle sedute, eccettuati i casi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di funzionamento;
-  rispetto dei limiti dei consiglieri, specie di quelli attinenti la presentazione e discussione delle proposte, della garanzia e della partecipazione delle opposizioni;
-  diritto di informazione.
2.  Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal primo comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio; successivamente, di un vice presidente.
3.  Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci, come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche.
4.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbono esprimere giudizi morali su persone.
Art. 34
Presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale convoca il consiglio comunale; ne stabilisce l'ordine del giorno, dando la precedenza, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, alle proposte del sindaco; dirama gli avvisi di convocazione.
2.  Il presidente dirige e modera il dibattito ed esercita i poteri secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e da quanto previsto dal regolamento interno del consiglio comunale, così da garantire l'osservanza delle norme, la regolarità e l'ordine della discussione, la regolarità delle deliberazioni nonché il normale mantenimento dell'ordine.
3.  Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio è dotato di un ufficio da prevedere nelle strutture esistenti del Comune e di adeguate risorse finanziarie.
4.  E' compito del presidente, come previsto dal regolamento, garantire la prerogativa ed i diritti-doveri di tutti i consiglieri.
5.  In caso d'assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente e, in caso d'assenza o impedimento di questo, dal consigliere anziano.
6.  Il consiglio deve essere convocato quanto lo richiedano: il sindaco o un quinto dei consiglieri comunali.
7.  In materia di status del presidente del consiglio si applicano le disposizioni legislative regionali vigenti in materia.
Art. 35
Partecipazione del sindaco e degli assessori alle riunioni del consiglio comunale

1.  Alle riunioni di consiglio partecipa, senza diritto di voto, il sindaco o un assessore da lui delegato; possono anche partecipare, senza diritto di voto, gli assessori.
2.  La partecipazione del sindaco e degli assessori comporta anche il diritto d'intervento nella discussione.
3.  Il regolamento del consiglio comunale detterà compiutamente norme in merito.
Art. 36
Riunioni del consiglio

1.  Il consiglio comunale si riunisce in sedute non urgenti e in sedute urgenti.
2.  Il consiglio comunale può essere riunito:
a)  per determinazione del presidente;
b)  per richiesta del sindaco;
c)  per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali in carica.
3.  Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla richiesta.
4.  Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.
5.  La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per il presidente ed il vice-presidente la revoca dell'incarico con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
6.  Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".
7.  L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del codice di procedura civile almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza non urgente almeno ventiquattro ore prima per i casi d'urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una seduta già convocata.
8.  Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.
9.  Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.
10.  L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.
Art. 37
Validità delle sedute

1.  Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.
2.  Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche.
3.  Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.
Art. 38
Validità delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per età.
2.  Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'ordinamento degli enti locali.
3.  I verbali delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione, nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente, ed approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità d'inserimento delle dichiarazioni di voto, d'approvazione e di rettifica dei verbali.
Titolo IV
NORME IN MATERIA DI NOMINE E DESIGNAZIONI
Art. 39
Requisiti in materia di nomine e designazioni

1.  Il sindaco ed il consiglio comunale effettuano le nomine e le designazioni di loro competenza in seno ad organizzazioni del comune o di enti ed aziende controllate, vigilate o, comunque, partecipate nel rispetto dei criteri previsti dal presente statuto.
2.  Le persone da nominare o designare, oltre ai requisiti eventualmente previsti da particolari disposizioni di leggi vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:
a)  titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;
b)  titoli scientifici o professionali congrui, maturati in esperienze di amministrazione di organismi assimilabili per funzioni, struttura e/o dimensioni a quello presso cui deve essere effettuata la nomina o la designazione;
c)  qualifica dirigenziale in enti pubblici ovvero di magistrato, docente universitario di ruolo, anche in quiescenza.
3.  Sono equiparati ai titoli professionali di cui alla precedente lett. b) l'esercizio delle cariche pubbliche elettive di parlamentare, sindaco o assessore per almeno tre anni.
Art. 40
Documentazione dei requisiti

1.  Il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo deve essere documentato mediante sottoscritta dell'interessato indicante:
-  i dati anagrafici e la residenza;
-  i titoli di studio, di abilitazione e di specializzazione posseduti;
-  l'elenco delle cariche ricoperte, nel tempo, presso enti pubblici o società private iscritte nei pubblici re gistri;
-  i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione;
-  l'inesistenza di cause d'incompatibilità o di conflitto d'interesse in relazione all'incarico da ricoprire;
-  il reddito denunciato nell'anno precedente;
-  l'insussistenza delle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
-  l'eventuale appartenenza a società, enti od associazioni di qualsiasi genere solo quando tale appartenenza od il vincolo associativo possono determinare un conflitto d'interesse con l'incarico da assumere ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.
2.  Nel caso in cui la dichiarazione prodotta ai sensi del precedente comma risulti infedele, l'interessato decade dalla nomina o dalla designazione, ferma restando la validità degli atti compiuti. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal sindaco o dal consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, che contestualmente, provvedono alla nomina o designazione.
Titolo V
CIRCOSCRIZIONE DELLA FRAZIONE DI VILLAPRIOLO
Art. 41
Circoscrizione della frazione di Villapriolo

1.  Per assicurare il decentramento amministrativo e la partecipazione dei cittadini della frazione di Villapriolo, isolata territorialmente dal capoluogo in quanto dista circa 7 Km., l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei servizi nell'ambito della stessa, è costituita la circoscrizione di decentramento della frazione Villapriolo.
2.  Il consiglio di circoscrizione è composto di numero sei consiglieri.
3.  L'organizzazione dei lavori ed il funzionamento del consiglio saranno disciplinati dal regolamento.
Art. 42
Funzioni

1.  La circoscrizione organizza, secondo le norme del presente statuto e del regolamento, la partecipazione dei cittadini della circoscrizione all'amministrazione del comune, attivando l'iniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2.  Essa esercita l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri.
3.  Il consiglio comunale delibera nel merito di tale iniziativa entro sei mesi dal deposito.
4.  La circoscrizione esprime pareri sugli atti e sulle materie previste dal regolamento.
5.  La circoscrizione provvede alla gestione, nel l'ambito del centro abitato della frazione dei servizi comunali di base, definiti specificatamente dal regolamento.
6.  Il regolamento può prevedere la delega alla circoscrizione di funzioni relative:
-  alla manutenzione ordinaria di beni comunali (strade, reti idriche e fognanti, edifici scolastici e pubblica illuminazione), di opere e di strutture situate nel territorio della circoscrizione;
-  alla gestione di servizi ed attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive e ricreative e di altra natura non compresi fra quelli al comma precedente.
7.  Le deleghe di cui al precedente comma sono conferite in base a programmi nei quali sono fissati gli indirizzi d'intervento e previsti i fondi che con tali atti sono impegnati in bilancio.
Art. 43
Organi

1.  Sono organi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione e il presidente.
2.  Il presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da un consiglio di presidenza, composto nelle forme stabilite dal regolamento.
3.  Il regolamento disciplina modalità di nomina e funzionamento di commissioni con funzioni consultive e preparatorie dell'attività del consiglio.
Art. 44
Consiglio circoscrizionale

1.  Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione della frazione di Villapriolo nell'ambito del Comune.
2.  Esso è eletto a suffragio universale, secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento.
3.  Il consiglio elegge il presidente ed il vice-presidente della circoscrizione, approva i programmi d'intervento relativi alle materie attribuite o delegate alla circoscrizione, delibera i provvedimenti che comportano spese, presenta proposte ed interrogazioni al consiglio comunale.
4.  Adotta i pareri riguardanti:
-  i piani ed i programmi generali e settoriali del Comune;
-  le altre questioni previste dal regolamento del decentramento o sottoposte dal consiglio o dalla giunta.
5.  Il consiglio circoscrizionale:
-  determina le modalità di funzionamento delle attribuzioni di sua competenza;
-  prevede criteri e mezzi per l'esercizio, da parte del presidente, delle deleghe di cui all'art. 38 della legge n. 142/90 così come recepito dalla legge n. 48/91;
-  approva entro il mese di gennaio successivo la relazione dell'attività del presidente svolta nell'anno precedente.
Art. 45
Presidente della circoscrizione

1.  Il Presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta nella prima seduta del consiglio di circoscrizione dopo la convalida degli eletti, ovvero, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza. Per la validità della seduta, nella quale si elegge il presidente del consiglio circoscrizionale, è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga il numero di voti richiesto, si procede nella stessa seduta ad una seconda votazione. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.
2.  Eletto il presidente che assume la presidenza del consiglio, viene effettuata l'elezione del vice-presidente con la stessa modalità di elezione del presidente.
3.  Copia della deliberazione adottata dovrà essere trasmessa al sindaco del Comune perché renda edotto il consiglio comunale.
4.  Il Presidente della circoscrizione rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede il consiglio circoscrizionale, adotta tutti gli atti d'amministrazione che non siano riservati al consiglio o al segretario della circoscrizione.
5.  In caso d'inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio circoscrizionale da parte del presidente, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il sindaco.
Art. 46
Rapporti con il Comune

1.  Gli atti adottati dal consiglio di circoscrizione e dal presidente sono trasmessi alla giunta comunale e per conoscenza al presidente del consiglio comunale.
2.  Gli atti di cui al comma uno diventano esecutivi e sono considerati come adottati dalla giunta comunale, se gli stessi entro trenta giorni dalla ricezione non li restituisce al consiglio di circoscrizione per chiarimenti.
3.  I provvedimenti, adottati dal presidente della circoscrizione quale delegato del sindaco, sono trasmessi immediatamente all'organo delegante e diventano esecutivi se entro 30 giorni dalla ricezione il sindaco non ne pronuncia l'annullamento per motivi di legittimità.
4.  In caso di mancato o irregolare esercizio delle funzioni delegate dalla giunta o dal sindaco, questi provvedono in via sostitutiva a seguito di diffida ad adempiere.
Titolo VI
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE
Art. 47
Il segretario comunale

1.  Il Comune ha un segretario titolare, dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, istituito dall'art. 18, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2.  Egli dipende funzionalmente dal sindaco cui spetta il potere di nomina.
3.  La nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco. Egli continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
4.  Può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
5.  Lo status del segretario comunale resta, comunque, disciplinato dalle disposizioni contenute nei commi 67 e seguenti della legge n. 127/1997 e successive modificazioni nonché dalle altre disposizioni che regolano la ma teria.
6.  Il consiglio comunale può deliberare la gestione in regime consorziato con altro Comune dell'ufficio di segreteria, previa stipula d'apposita convenzione.
Art. 48
Attribuzioni del segretario

1.  Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2.  Partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta comunale.
3.  Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.
4.  Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
Art. 49
Attribuzioni consultive e di garanzia

1.  Il segretario comunale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:
-  partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle deliberazioni;
-  formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni d'ordine tecnico-giuridico agli organi collegiali e al sindaco;
-  collabora con le commissioni di studio e di lavoro;
-  coordina la fase istruttoria e quella d'emanazione dei provvedimenti;
-  verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e dei servizi e del personale ad essi preposto;
-  riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1°, della legge regionale n. 7/92;
-  riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta;
-  cura la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO. attestandone l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;
-  verbalizza il giuramento degli assessori;
-  comunica all'Assessore per gli enti locali l'omissione degli atti previsti dall'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92.
Art. 50
Vice-segretario

1.  Il sindaco può conferire le funzioni di vice segretario ad un dipendente responsabile di settore organizzativo purché in possesso di diploma di laurea in legge o equipollente ed inquadramento nella categoria D.
2.  Il vice-segretario sostituisce il segretario in caso d'assenza o impedimento.
Art. 51
Principi strutturali e organizzativi

1.  Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi d'efficacia, efficienza, economicità, legalità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza che, ai sensi della legge regionale n. 10/91, si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli ed associati, così come previsto nell'apposito regolamento.
2.  L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
-  organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
-  individuazione della responsabilità in relazione all'ambito d'autonomia decisionale dei soggetti;
-  superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione ai carichi di lavoro.
3.  Il Comune recepisce il principio della distinzione tra attività d'indirizzo e controllo ed attività di gestione.
4.  In particolare, agli organi elettivi - consiglio, sindaco e giunta - spettano le competenze connesse alle funzioni di programmazione, pianificazione, indirizzo, scelta degli obiettivi e verifica dei risultati dell'attività amministrativa mentre ai dipendenti, ai quali sono stati conferiti poteri dirigenziali (titolari di posizione organizzative), sono attribuiti tutti i compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria connessi all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo degli organi di governo.
5.  Le funzioni dirigenziali sono esercitate mediante l'adozione di atti formali denominati "determinazioni dirigenziali".
6.  Le determinazioni dirigenziali sono esecutive sin dalla loro adozione. Quelle che comportano impegno di spesa devono recare l'attestazione del responsabile del servizio finanziario circa la regolarità contabile e l'avvenuta registrazione dell'impegno. Esse sono pubblicate all'albo pretorio per otto giorni consecutivi; sono registrate, numerate progressivamente e raccolte in ordine cronologico.
7. L'attività amministrativa si articola in "Settori", che costituiscono la struttura di massima dimensione.
8.  I settori, alla cui direzione sono preposti funzionari di livello apicale (Categoria "D"), si articolano a loro volta in servizi e, ove necessario, in unità operative semplici.
9. L'organizzazione delle attività amministrative è disciplinata dal regolamento che individua forme e modalità d'organizzazione e gestione della struttura interna.
Art. 52
Coordinamento organizzativo e funzionale

1.  Il regolamento d'organizzazione dei servizi e del personale dipendente disciplina il coordinamento generale dell'attività dei settori operativi al fine di garantire le funzioni di decisione, programmazione e raccordo in vista degli obiettivi fissati dagli organi di governo del comune.
Art. 53
Personale

1.  Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi, tende, altresì al perseguimento di una maggiore responsabilità del personale.
2. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dipendente è riservata, nel rispetto della legge, dello statuto e della contrattazione collettiva di lavoro, agli atti normativi del comune. Essa si inspira al principio di flessibilità nell'impiego delle risorse umane.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:
- la struttura organizzativa e funzionale;
- la dotazione organica;
- la modalità d'assunzione e di cessazione del servizio;
- i diritti e i doveri;
- le incompatibilità e la disciplina;
-  le forme di controllo interno e quant'altro necessario a dare concreta attuazione ai principi e criteri organizzativi previsti dal presente statuto.
4. La copertura dei posti di responsabilità delle strutture apicali può avvenire nelle forme previste dall'art. 51, comma 5, della legge n. 142 del 1990 nell'osservanza di criteri oggettivi stabiliti dal regolamento.
Art. 54
Responsabilità

1.  Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni da violazioni d'obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge.
2. Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.
3. Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato, si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma, qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.
4. I pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 sono resi dal dipendente che è proposto al settore o da chi fondalmente lo sostituisce.
5. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo.
6. Negli altri casi è inserita nell'atto la menzione dell'acquisito parere favorevole sulla proposta.
7. Non sono necessari i pareri per gli atti di indirizzo e per quelli che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e per gli altri di natura politica o procedimentale che non comportino o modifichino impegni di spesa od oneri anche indiretti.
8. Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi familiari e dei modi per raggiungere i fini, dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta; per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo, promozione ed iniziativa, le proposte sono intestate agli organi politici.
9. I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta d'inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta, per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri.
10. Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai comuni precedenti oppure la delibera che si proponga non sia di pertinenza dell'organo adito, il relativo presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario, immediata comunicazione al richiedente.
Titolo VII
LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI
Art. 55
Servizi pubblici comunali

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 22 della legge n. 142/90 recepito dalla legge regionale n. 48/91:
- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;
-  in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale;
- per mezzo dell'azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- per mezzo d'istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- per mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione d'altri soggetti pubblici o privati;
-  per mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
5. Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza e alla fruizione dei cittadini.
6. Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge, e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.
Art. 56
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro medesime dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
2. Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
Art. 57
Aziende speciali

1.  Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è un ente strumentale dotato di personalità giuridica, d'autonomia imprenditoriale e di propio statuto.
3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale, che garantisce la rappresentanza della minoranza consiliare.
4. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale, nonché quelli previsti dall'art. 39 del presente statuto.
5. L'azienda deve operare con criteri d'imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
7. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio d'amministrazione.
Art. 58
Servizi sociali - istituzioni

1.  Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il comune può costituire una o più istituzioni.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, d'autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il consiglio comunale:
-  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
- determina le finalità e gli indirizzi;
- conferisce il capitale di dotazione;
- nomina il direttore;
- assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.
4. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore.
5. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale, che garantisce la rappresentanza della minoranza consiliare.
6. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale nonché quelli previsti dall'art. 39 del presente statuto.
7. Il regolamento di cui al precedente 3° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
Art. 59
Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1.  Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere e i candidati alle cariche nell'ambito del consiglio d'amministrazione.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Art. 60
La concessione a terzi

1.  Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato, che non abbiano fini di lucro.
2. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo straordinario da adottarsi solo nei casi consentiti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema ddell'esecuzione d'opere e servazi pubblici.
3. La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire: l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti; la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 61
La società per azioni

1.  Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza o consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione d'altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazione azionaria.
2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al comune e, nel caso di gestione di servizi d'interesse pluricomunali, ai Comuni che fruiscono degli stessi servizi.
4. Il Comune (o i comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutto o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale.
Titolo VIII
COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE
Art. 62
Principi generali

1.  Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni o enti di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti ed amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'ente si rioganizza e si volge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.
Art. 63
Convenzioni

1.  Il Comune può stipulare, con la provincia, con altri comuni nonché con i loro enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i reciproci obblighi e doveri degli enti contraenti che sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 64
Consorzi

1.  Il Comune può costituire con la provincia e con altri comuni un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto l'aspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili e quelle di cui all'art. 23 della legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91 ed al presente statuto.
2. Il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nello statuto del consorzio dovranno essere indicate le modalità di elezione del consiglio di amministrazione e del presidente, nonché le competenze dell'assemblea che elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti.
4. La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli enti aderenti nonché principi e criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'ente per garantire i diritti d'accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali.
5. Lo statuto disciplina, altresì, l'ordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.
6. Il consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.
7. Il sindaco o suo delegato rappresenta il comune nell'assemblea del consorzio, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
8. Il comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e province regionali.
9. La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessorato regionale degli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Art. 65
Accordi di programma

1.  Per la partecipazione e l'attuazione d'opere, d'interventi e di programma che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri enti, il Comune promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo.
2. L'accordo è promosso e stipulato dal sindaco. La partecipazione del sindaco o di un suo delegato alle conferenze di servizi, agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi dove debba esercitare competenze del consiglio e della giunta presuppone un mandato dell'organo collegiale competente che fissa gli indirizzi dell'amministrazione con riserva di ratifica da parte della stessa.
3. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti d'intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all, in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrativa.
4. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del Presidente della Provincia o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
5. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
6. Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.
7. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali s'intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto di rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
9. In ogni caso, si applicano le disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia di accordi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che implichino decisioni istituzionali e risorse finanziarie.
Titolo IX
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 66
Ordinamento finanziario

1.  Nell'ambito della finanza pubblica, ai sensi di legge, il Comune è titolare d'autonomia finanziaria che deve fondarsi sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è inoltre titolare, nel rispetto delle legislazioni vigenti in materia, d'autonomia impositiva relativamente ad imposte, tasse, tariffe e contributi.
3. Potranno essere stabilite forme di contribuzione correlate alla realizzazione di opere, interventi o attività generanti utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categoria predeterminabili in rapporto e proporzionalmente all'utilità diretta conseguita.
4. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio in conformità alle leggi ed alle norme regolamentari.
Art. 66/bis
Principi dell'attività impositiva

1.  Le norme dei regolamenti comunali che disciplinano l'attività impositiva dell'ente s'ispirano ai principi contenuti nella legge n. 212 del 27 luglio 2000.
2. In particolare le norme di cui al precedente comma:
- devono essere formulate in termini chiari e semplici;
- non potranno avere effetto retroattivo salvi i casi previsti dalla legge;
- se modificative di precedenti norme devono riportare il testo conseguentemente modificato.
3. L'amministrazione comunale adotta idonee iniziative a:
- agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante attività divulgativa;
- motivare adeguatamente i provvedimenti amministrativi;
- improntare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
- riconoscere il diritto di interpello del contribuente in materia di applicazione delle disposizioni tributarie.
4. I regolamenti concernenti i tributi comunali danno concreta attuazione ai principi enunciati nei precedenti commi del presente articolo.
Art. 67
Contabilità - Bilancio preventivo e conto consuntivo

1.  L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge e dall'apposito regolamento adottato dal consiglio comunale.
2.  La gestione del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio comunale nell'osservanza dei principi dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, e del pareggio economico e finanziario.
3.  Il bilancio e gli allegati debbono consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4.  I fatti di gestione sono rilevati attraverso la contabilità economica con dimostrazione nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
5.  Per l'approvazione del conto consuntivo da parte del consiglio comunale, la giunta predispone una relazione illustrativa nella quale sono espresse le valutazioni d'efficacia dell'azione condotta.
6.  Al conto consuntivo deve altresì essere allegata la relazione dei revisori dei conti.
Art. 68
Revisione economica e finanziaria e controllo di gestione

1.  Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ed il controllo di gestione ad un collegio di revisori composto di tre membri.
2.  Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni.
3.  Collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e d'indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune.
4.  Esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario.
5.  Verifica l'equilibrio finanziario del bilancio ponendo a confronto le entrate previste, compreso l'eventuale avanzo d'amministrazione, con le uscite, nonché le variazioni della previsione, per i conseguenziali interventi correttivi da parte del consiglio.
6.  Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7.  Svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficacia, produttività ed economicità nella loro azione.
8.  Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.
9.  I revisori hanno diritto d'accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
10.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.
11.  I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.
Art. 69
I contratti

1.  In materia di contratti si applicano le disposizioni legislative vigenti nonché la norme contenute nel regolamento speciale deliberato dal consiglio comunale.
2.  L'attività contrattuale del Comune si ispira ai principi della pubblicità, imparzialità e parità di condizioni degli aspiranti a contrarre.
Art. 70
Il patrimonio comunale

1.  L'economo, sotto il controllo del responsabile dell'ufficio di ragioneria, cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, è responsabile dell'esatezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2.  I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal consiglio comunale.
3.  Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passitività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
Art. 71
La gestione del patrimonio

1.  Per le finalità di cui sopra, il sindaco e la giunta municipale sovrintendono all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2.  Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
Titolo X
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 72
Regolamenti comunali

1.  Il Comune emana regolamenti:
-  nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
-  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Nelle materie di competenza comunale, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle norme regionali e delle disposizioni statutarie.
3.  Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati tenendo conto delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta.
5.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera nonché, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione d'adozione è divenuta esecutiva.
6.  I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
7.  Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 73
Termini per l'adozione dei regolamenti

1.  I regolamenti previsti dallo statuto, tranne quelli di contabilità e dei contratti e tranne quelli previsti nell'art. 4 nel presente statuto, sono approvati dal consiglio entro un anno dalla data d'entrata in vigore dello stesso.
2.  Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad avere efficacia le norme dei regolamenti vigenti alla data di approvazione dello statuto in quanto con esso compatibili.
Art. 74
Modificazioni ed abrogazione dello statuto

1.  Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con le procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello statuto.
2.  Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata se non sono decorsi 365 giorni dalla deliberazione di relezione.
3.  La proposta d'abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
4.  L'effetto abrogativo dello statuto decorre dall'en trata in vigore del nuovo.
5.  Lo statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a particolare forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
Art. 75
Adeguamento dell'ordinamento comunale a leggi sopravvenute

1.  Gli adempimenti dello statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute debbono essere apportati entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni ove non sia diversamente stabilito dalle leggi stesse.
Art. 76
Elezioni del consiglio circoscrizionale della frazione di Villapriolo

2.  All'elezione del consiglio circoscrizionale si procederà normalmente in coincidenza con il rinnovo del consiglio comunale.
3.  La prima elezione del consiglio circoscrizionale avverrà al primo turno elettorale utile; sino ad allora resteranno in vigore le attuali forme di decentramento.
Art. 77
Norme transitorie finali

1.  Dopo l'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, la giunta proporrà le opportune modifiche statutarie, che saranno approvate con la stessa procedura dello statuto ed entreranno in vigore, così come le altre eventuali modifiche, come previsto dal successivo articolo 78.
Art. 78
Entrata in vigore dello statuto

1.  Lo statuto, dopo l'approvazione da parte del Comitato regionale di controllo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed è affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
2.  Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente, all'Assessorato regionale degli enti locali ed al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3.  Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
(2002.10.559)
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Statuto del Comune di Melilli. Integrazione


Lo statuto del comune di Melilli è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993.
Il consiglio comunale, con deliberazione n. 119 del 29 novembre 2001, esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma 6, legge regionale n. 44/91, ha proceduto all'integrazione del-lo statuto comunale, con l'aggiunta del seguente articolo:

Art. 5 bis
Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali

1.  Gli organi istituzionali o burocratici del Comune nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
2.  Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.
(2002.14.786)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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