REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 APRILE 2002 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

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PRESIDENZA

Ripubblicazione del testo della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" e relative note.

Per agevolarne la lettura, a seguito di numerose rettifiche apportate, si ripubblica, con l'omissione delle tabelle, il testo della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002.
Le rettifiche sono pubblicate in questo stesso fascicolo a pag. 70. Restano invariati il valore e l'efficacia della legge riportata.


Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO ED IN MATERIA DI ENTRATE


Art. 1.
Risultati differenziali

1.  Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2002 resta determinato in termini di competenza in 67.334 migliaia di euro e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in 413.166 migliaia di euro.
2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2003 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 48.603 migliaia di euro mentre per l'anno 2004 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 41.481 migliaia di euro; il livello massimo di ricorso al mercato è fissato rispettivamente in 413.166 migliaia di euro e in 258.229 migliaia di euro.
3.  Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

Art. 2.
Servizio riscossione tributi Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale

1.  Al fine di pervenire a migliori risultati del servizio di esazione, i comuni della Regione devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini. I comuni provvedono ad aggiornare i dati anagrafici forniti con periodicità almeno trimestrale.
2.  I comuni che già si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell'anagrafe devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottoscrivere con il concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti un protocollo d'intesa contenente sia le tecniche per il trasferimento dei dati che i criteri di normalizzazione delle banche dati.
3.  Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, i comuni sono tenuti ad individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui ai commi 1 e 2.
4.  Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta per il comune una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo ai sensi dell'articolo 76 della presente legge pari all'1 per cento e l'intervento sostitutivo, previa diffida, da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
5.  La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario al dipartimento regionale finanze e credito dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Art. 3.
Cessione e cartolarizzazione dei crediti

1.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a procedere alla cessione dei crediti d'imposta e di altra natura vantati dalla Regione anche al fine di consentire la realizzazione di sottostanti operazioni di cartolarizzazione degli stessi.
2.  Le operazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, anche per importi parziali, nei limiti in cui le corrispondenti entrate, accertate e non riscosse in sede di rendiconto generale della Regione, risultino altresì ancora esigibili.
3.  Al fine di agevolare la realizzazione delle predette operazioni di cartolarizzazione l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, l'appalto del complesso dei connessi servizi finanziari e di consulenza a primarie banche e società di intermediazione finanziaria.
4.  Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni statali sulla cartolarizzazione dei crediti.

Art. 4.
Saldi liquidazione enti

1.  L'articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:
"1.  Le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell'Ente minerario siciliano (EMS), dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) sono versate in entrata al bilancio della Regione siciliana per essere destinate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana, a spese di investimento secondo le modalità ed i tempi indicati al comma 2.
2.  Le spese di investimento di cui al comma 1 sono destinate, a decorrere dall'anno 2003 e stanziate nel bilancio dello stesso anno, alla realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi a sostegno dello sviluppo produttivo esclusivamente nei territori delle province in cui ricadono gli stabilimenti dismessi dei tre enti suindicati e delle società partecipate dei medesimi enti.".
2.  All'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
"7 bis. Tutti i proventi maturati e maturandi derivanti dalla gestione degli enti in liquidazione sono versati in sottoconti di tesoreria unica regionale intestati al commissario liquidatore ed utilizzabili secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.".

Art. 5.
Armonizzazione sistema previdenziale

1.  Nelle more dell'armonizzazione del regime pensionistico e previdenziale regionale a quello statale, in conformità al comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 2002 i contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono aumentati annualmente dello 0,50 per cento.
2.  L'Amministrazione regionale provvede ad iscrivere all'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (INPDAP), ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, il personale assunto successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
3.  L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti regionali destinatari delle disposizioni ai cui al comma 2 nonché di quelli destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
4.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie di durata non superiore a un anno finalizzate con vincolo temporaneo di risorse presso la Tesoreria regionale, purché non comportino oneri a carico del bilancio regionale né garanzie di alcun genere. I proventi derivanti da tali operazioni sono destinati al finanziamento della gestione separata di cui al comma 3.
5.  Ferme le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo sono collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dall'1 gennaio 2004.
6.  Il personale di ruolo degli istituti regionali d'arte e delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali fissati ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1 settembre 2003 e dall'1 settembre 2005.
7.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge che, in applicazione della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e in conformità a quanto disposto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, preveda, previa convenzione con l'INPDAP, l'iscrizione alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del restante personale destinatario del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.
8.  Il disegno di legge di cui al comma 7 deve contenere:
a)  l'individuazione e la quantificazione del personale interessato;
b)  l'individuazione dei tempi e degli importi dei versamenti che la Regione deve effettuare alla suddetta gestione separata.
9.  Dalla disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono escluse le pensioni privilegiate per le quali si provvede alla riliquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare con l'INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non siano già a carico del medesimo Istituto.
11.  Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità complessiva dell'Amministrazione regionale e di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, il personale con qualifica non dirigenziale può essere temporaneamente adibito, ove possibile con criteri di rotazione, anche a mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelle proprie senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico spettante per la posizione di appartenenza.
12.  All'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 provvede il dirigente generale nell'ambito dei poteri di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.

Art. 6.
Tributo ambientale

1.  L'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di finanziare investimenti finalizzati a ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte installate sul territorio della Regione siciliana, nelle quali è contenuto il gas metano, è istituito un tributo ambientale il cui gettito è destinato a finanziare iniziative volte alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza di tali condotte.
2.  Il tributo trova applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
3.  Per l'anno 2002 il gettito è valutato in 123.949 migliaia di euro. Presupposto del tributo è la proprietà dei gasdotti, nei quali è contenuto il gas, ricadenti nel territorio della Regione siciliana.
4.  I soggetti passivi del tributo sono i proprietari dei gasdotti con condotte classificabili di prima specie di cui al comma 3 che effettuano almeno una delle seguenti attività: trasporto, distribuzione, vendita, acquisto.
5.  Ai fini del tributo per gasdotto si intende l'insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto e la distribuzione del gas naturale.
6.  La base imponibile è costituita dal volume dei gasdotti, misurato in metri cubi, classificabili in condotte di prima specie, ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1984, recante norme di regolamentazione, ai fini della sicurezza, degli impianti di trasporto e di distribuzione di gas naturale a mezzo di condotte.
7.  Il tributo è determinato per periodo di imposta annuale sulla base imponibile di cui al comma 6.
8.  La misura del tributo è stabilita con apposita legge della Regione siciliana da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora entro il suddetto termine non venga stabilita una nuova misura si intende prorogata quella dell'anno precedente aumentata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo calcolato al 31 dicembre dell'anno che immediatamente precede quello di imposizione. Per l'anno 2002 il tributo è determinato nella misura di 153 euro per metro cubo di gasdotto.
9.  Per i tratti di gasdotto ricadenti su suolo privato la misura di cui al comma 8 è ridotta del 10 per cento.
10. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi di cui al comma 4 per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la proprietà; a tal fine il mese durante il quale la proprietà si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Limitatamente al mese di febbraio negli anni solari non bisestili, nel particolare caso in cui la proprietà sia stata per soli quattordici giorni, è tenuto a corrispondere il tributo per l'intero mese il soggetto divenuto proprietario del gasdotto a partire dal giorno quindici.
11. Il versamento del tributo deve essere effettuato direttamente alle casse regionali entro la fine di ciascun mese in rate mensili, ciascuna pari ad 1/n del tributo dovuto per l'anno solare in corso, intendendo per "n" il numero di mesi di effettiva proprietà nel corso dell'anno solare di imposizione. Le somme devono essere arrotondate all'euro intero per eccesso per frazioni di euro non inferiori ai cinquanta centesimi o per difetto per frazioni di euro inferiori ai cinquanta centesimi.
12.  I soggetti passivi del tributo devono presentare una dichiarazione annuale, contenente gli elementi necessari a quantificare l'importo dovuto, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Qualora, entro lo stesso termine non venga presentata una nuova dichiarazione, la stessa si intende prorogata per l'anno successivo.
13. I soggetti passivi che nel corso dell'anno non sono più proprietari di gasdotti devono presentare apposita dichiarazione di cessazione entro lo stesso termine di cui al comma 12. In caso di mancata presentazione della stessa il tributo è dovuto per l'intero anno solare, mentre non è dovuto per gli anni successivi qualora il contribuente dimostri debitamente di non essere più soggetto passivo.
14.  Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di versamento del tributo alle casse regionali. Con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale industria, da emanarsi entro il 31 dicembre 2002, sono approvati il modello della dichiarazione annuale nonché le modalità di presentazione della stessa.
15.  L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze controlla le dichiarazioni presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida il tributo. L'Assessorato emette avviso di liquidazione con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento della imposta.
16. L 'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato recante anche la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare.
17.  Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti nonché effettuare ispezioni avvalendosi di tecnici dell'Amministrazione regionale.
18.  La notifica dell'avviso di liquidazione nonché dell'avviso di accertamento può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
19.  Le somme liquidate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità di cui al comma 14, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
20.  Il contribuente può richiedere all'Assessorato del bilancio e delle finanze il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali sino alla data di ordinativo di pagamento.
21.  In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, o tardivo versamento di ogni singola rata entro i termini di cui al comma 11 si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
22.  Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.
23.  Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
24.  Le sanzioni indicate ai commi 22 e 23 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
25.  In materia di sanzioni, per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano il sistema sanzionatorio in materia tributaria.
26.  Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale.
27.  Le controversie sono attribuite alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.".

Art. 7.
IRAP

1.  In attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo si applica nella misura del 5,25 per cento.
2.  Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25 per cento.
3.  Per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi operanti in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'IRAP è applicata nella misura del 5,25 per cento.
4.  Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denunzia, l'aliquota del 3,25 per cento.
5.  Le organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti dall'imposta sulle attività produttive.

Art. 8.
Tassa per il diritto allo studio

1.  Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
"1.  Il gettito della tassa per il diritto allo studio di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituisce entrata propria delle opere universitarie dell'Isola.".
2.  All'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1bis. Gli studenti delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario aventi sede legale nella Regione siciliana sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 direttamente all'opera universitaria competente per territorio o ai consorzi legalmente costituiti che gestiscono corsi di laurea ed i relativi servizi nel loro territorio di riferimento.".
3.  Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
"4. Le entrate di cui al comma 1 sono interamente utilizzate dalle opere universitarie per l'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.".
4.  Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.

Art. 9.
Partecipazione al costo prestazioni sanitarie

1.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le previsioni contemplate dall'articolo 3, commi 2 e 7, e dagli articoli 4, 5, 6, 7 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
2.  Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, come disciplinate dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il personale addetto al servizio di pronto soccorso è tenuto ad informare l'utente dell'eventuale costo di partecipazione cui è soggetta la prestazione erogata.
3.  L'Assessore regionale per la sanità provvede con proprio decreto, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, a dare attuazione alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo da parte degli assistiti.
4.  Nelle more della adozione del provvedimento la quota di partecipazione alla spesa correlata alle disposizioni dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è determinata nella misura del 50 per cento del limite massimo di spesa ivi individuato.

Art. 10.
Imposta sulle assicurazioni

1.  Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, spettante alla Regione siciliana ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, è attribuito alle province regionali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo previsto al comma 3 dello stesso articolo.
2.  I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare i dati dei versamenti eseguiti in favore delle province regionali della Sicilia all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito.
3.  I trasferimenti alle province regionali di cui all'articolo 76 della presente legge sono ridotti per un importo pari al gettito riscosso per l'imposta sulle assicurazioni. Resta di competenza della Regione siciliana il gettito dell'imposta versato dalle società di assicurazione fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.
Tassa sui rifiuti solidi urbani

1.  Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono aggiunte le parole "e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni".
2.  All'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".

Art. 12.
Recupero fondi di rotazione

1.  Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
a)  Fondo di rotazione ex articolo 11 legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte destinata alle agevolazioni previste dall'articolo 46 e seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 - 5.259 migliaia di euro;
b)  Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni - 1.016 migliaia di euro;
c)  Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni - 4.741 migliaia di euro.
2.  Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso il Banco di Sicilia sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
a)  Fondo di rotazione ex articolo 15 legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni - 8.780 migliaia di euro;
b)  Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni - 8.625 migliaia di euro.
3.  Le disponibilità residue esistenti nei fondi a gestione separata istituiti presso l'Ente minerario siciliano (E.M.S. ) e l'Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.), entrambi in liquidazione, sono riversate in entrata nel bilancio regionale ed i relativi fondi sono estinti.
4.  Le disponibilità individuate nei commi precedenti sono versate, senza oneri di commissione, in entrata al bilancio della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono destinate a finalità produttive.
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLA SPESA E LA TRASFORMAZIONE DI ENTI ED AZIENDE


Art. 13.
Contratti fornitura beni e servizi

1.  Ai contratti di fornitura di beni o servizi, ad esecuzione periodica o continuativa, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali si applicano le norme dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Dette norme non si applicano ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora contengano la clausola di applicazione del "prezzo chiuso" di cui all'articolo 70 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabili.

Art. 14.
Semplificazione procedure

1.  Trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l'articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Art. 15.
Agenzia del demanio

1.  Per la stipula della convenzione di cui all'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 nonché per promuovere l'impiego ottimale, la riconversione e la dismissione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.232 migliaia di euro.

Art. 16.
Adesione circuito nazionale acquisti

1.  Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, dopo le parole "della Regione" sono aggiunte le parole "e le restanti pubbliche amministrazioni".
2.  Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è soppresso.
3.  All'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"3. Alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche ed integrazioni.".

Art. 17.
Riduzione compensi agli organi

1.  Le indennità spettanti al Presidente e agli Assessori regionali sono ridotte del 10 per cento.
2.  Per il triennio 2002-2004 i compensi da corrispondere ai presidenti e ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione, consulenza e controllo nonché ai commissari straordinari di enti ed aziende sottoposti a vigilanza, controllo o tutela della Regione restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento.
3.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai compensi per la partecipazione ad organismi operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Art. 18.
Compartecipazione finanziaria o sponsorizzazioni

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano alle amministrazioni regionali, nonché agli enti ed aziende sottoposte a vigilanza e tutela della Regione, ivi comprese le aziende sanitarie.
2.  La compartecipazione finanziaria e la sponsorizzazione di cui al comma 1 possono avere luogo sotto forma di erogazione finanziaria, ovvero mediante prestazione diretta e/o gratuita di servizi, cessione o fornitura gratuita di beni strumentali alla realizzazione delle predette attività.
3.  I rapporti tra le amministrazioni, enti ed aziende e i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 19.
Servizi strumentali

1.  L'Amministrazione regionale, gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere valutano, con periodicità almeno triennale, le economie di gestione conseguibili mediante affidamento all'esterno dei servizi strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale, ad esclusione di quelli direttamente connessi alle attività sanitarie.
2.  Ove, a seguito della valutazione di cui al comma 1, tenuto conto anche della possibilità di un diverso impiego del relativo personale, si accerti la convenienza nel trasferimento all'esterno di uno o più servizi si procede ad attribuirne lo svolgimento a soggetti di diritto privato in conformità a quanto previsto dall'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3.  Per le finalità del presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nonché delle altre norme in materia.
4.  In sede di prima applicazione dei commi 1, 2 e 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare all'esterno i servizi svolti dall'autoparco ed a ridistribuire il personale in atto addetto alla conduzione degli autoveicoli tra le strutture regionali in conformità alla normativa vigente, mantenendoli, previo assenso, alla guida degli autoveicoli e ferma restando la ricollocazione nelle posizioni di cui al nuovo ordinamento professionale.

Art. 20.
Vigilanza enti

1.  L'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, modificato dall'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 32 - 1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi e i regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.
2.  Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 introdotti con l'articolo 21 della presente legge.
3.  Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.
4.  L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.
5.  Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6.  I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; qualora l'importo dell'avanzo dovesse risultare superiore alla seconda semestralità, detto maggiore importo è conguagliato con l'erogazione della successiva semestralità.
7.  I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.
8.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia.".

Art. 21.
Modalità erogazioni in favore di enti, aziende ed istituti

1.  All'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Gli enti di cui al comma 1 allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario che illustri le caratteristiche dell'ente, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi resi dall'ente, e che precisi risorse umane e strumenti. La relazione comprende, per la parte entrate, una valutazione generale sui mezzi finanziari, che individui le fonti di finanziamento e che evidenzi l'andamento storico degli stessi. Per la parte spesa, la relazione individua l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e per investimenti. La relazione indica altresì i risultati conseguibili nel perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali scostamenti.
3.  Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 riducono le spese per acquisto di beni e servizi in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 3 per cento delle medesime spese sostenute nell'esercizio 2000, come accertate dal relativo conto consuntivo. Per gli enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi regionali per le spese di funzionamento assegnati per l'esercizio successivo sono ridotti in misura percentuale pari alla mancata riduzione.
4.  Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 5 per cento delle medesime entrate accertate per l'esercizio 2000 con il relativo conto consuntivo. Il mancato incremento delle entrate autonome nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e dei trasferimenti di parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del bilancio della Regione, nella misura percentuale pari al mancato incremento.
5.  Gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome ricorrendo anche a contributi di soggetti privati per specifiche iniziative; ad accordi di collaborazioni e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, secondo le norme di cui all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'applicazione della normativa vigente sulla copertura dei costi per la prestazione di servizi a domanda individuale.
6.  All'avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 fino alla concorrenza della somma delle riduzioni di spesa di cui al comma 3 e degli incrementi di entrata di cui al comma 4.".
2.  Le disposizioni dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come modificato dal comma 1, non si applicano agli enti locali.

Art. 22.
Trasferimento funzioni enti locali

1.  All'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 la parola "regolamenti" è sostituita con le parole "decreti del Presidente della Regione";
b)  al comma 1 dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le parole "previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana";
c)  al comma 2 la parola "regolamento" è sostituita con "decreto presidenziale";
d)  al comma 3 la parola "regolamenti" è sostituita con "decreti presidenziali";
e)  al comma 4 la parola "regolamento" è sostituita con "decreto presidenziale".

Art. 23.
Nuove disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

1.  I conduttori degli alloggi regionali di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, avevano in godimento legittimamente un alloggio, hanno facoltà di presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, domanda di riscatto per gli stessi. Per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi si applica l'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come modificato dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 21.
2.  Il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 21, è così sostituito:
"Il valore venale di cui al primo comma è pari al valore di mercato corrente al momento della cessione.".
3.  Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1 viene incrementato della quota spettante per lavori di manutenzione straordinaria ove realizzati negli stessi alloggi negli ultimi cinque anni dall'ente gestore.
4.  Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante successivamente deceduto succedono nella facoltà di acquistare l'alloggio di cui abbiano acquisito il diritto alla locazione.
5.  Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2002.
6.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che occupavano l'alloggio alla data del 31 dicembre 1994 ed il cui legittimo diritto all'occupazione o all'assegnazione sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato anche successivamente alla data del 31 dicembre 1994.
7.  Al comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "non superiore a due pensioni minime INPS" sono aggiunte le seguenti "con esclusione dei redditi dei figli di età inferiore a 30 anni".
8.  Il quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, come introdotto dall'articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito:
"L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che privilegiano gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, gli abitanti di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose. Dette graduatorie vengono redatte da un funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del comune, ed approvate dai consigli comunali. Le commissioni assegnazione alloggi che hanno in corso di esecuzione graduatorie restano comunque in carica per il completamento delle stesse.".
9.  All'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è aggiunto il seguente comma:
"5. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni.".

Art. 24.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 25.
Edilizia residenziale

1.  Dopo il nono comma dell'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è inserito il seguente comma:
"In caso di graduatoria intercomunale come previsto dal primo comma hanno comunque priorità nell'assegnazione degli alloggi i richiedenti utilmente collocati in graduatoria che risultino residenti da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del bando nel comune ove sono stati realizzati gli alloggi da assegnare.".
2.  I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, sono sostituiti dai seguenti:
"1.  I programmi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e/o agevolata sono definiti a carattere sovracomunale provinciale, anche se inclusi in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti e possono realizzarsi sia nel territorio del comune di localizzazione iniziale che nel territorio di qualsiasi comune limitrofo e della stessa provincia.
2.  Le modalità di assegnazione delle aree previste dall'articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, si applicano ai programmi costruttivi da realizzare a cura di cooperative edilizie e imprese di costruzioni edili.".
3.  Alla fine del comma 3 dell'articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, sono aggiunte le parole "fermo restando il limite massimo di lire 400.000 a partire dall'anno 1997".

Art. 26.
Fondi per la realizzazione di alloggi popolari

1.  I fondi destinati alla realizzazione di alloggi popolari e per interventi di edilizia agevolata e convenzionata, a richiesta dei comuni a parziale trasferimento degli abitati indicati nella legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1, possono essere anche utilizzati con le procedure ed i meccanismi di cui all'articolo 9 della citata legge regionale.

Art. 27.
Ristrutturazione della rete ospedaliera

1.  Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, ai sensi e per gli effetti della legge 16 novembre 2001, n. 405, la Regione è tenuta ad assicurare il vincolo dello standard di posti letto fino a 4 posti per mille abitanti per acuzie, oltre ad un ulteriore uno per mille per la riabilitazione e lungodegenza, procedendo alle riduzioni degli stessi che si rendessero necessarie secondo il criterio del minor indice occupazionale, della capacità reddituale e dell'impatto sociale.
2.  I posti letto di riabilitazione e lunga degenza, così come stabilito dal piano sanitario regionale vigente, sono attivati entro il 31 dicembre 2002.

Art. 28.
Equilibrio economico aziende sanitarie

1.  Per l'anno 2002 le aziende sanitarie sono tenute a garantire l'equilibrio economico di bilancio e le aziende ospedaliere a conseguire un utile pari ad almeno l'1 per cento dei ricavi di competenza dell'esercizio o all'ammontare che viene negoziato con l'Assessorato regionale della sanità. L'utile di esercizio delle aziende ospedaliere è destinato con le modalità di cui all'articolo 29 della presente legge.
2.  Le aziende possono ricorrere al mercato finanziario per la copertura parziale o totale di investimenti, nel rispetto dei limiti di autosufficienza economico-patrimoniali.
3.  L'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze per gli aspetti finanziari, assegna, all'inizio di ciascun anno, ai direttori generali delle aziende sanitarie ulteriori specifici obiettivi con valenza finanziaria, fissando le cadenze delle verifiche periodiche. Qualora, al termine delle verifiche effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario, ciascun direttore generale non consegua gli obiettivi assegnati, la Regione dichiara la decadenza dello stesso con la procedura di cui agli articoli 3bis, 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e provvede alla sua sostituzione. Gli obiettivi possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.
4.  Il costo relativo al personale di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non concorre alla determinazione del risultato economico ai fini della applicazione della sanzione.
5.  Gli atti da sottoporre al controllo dell'Assessorato regionale della sanità sono: gli atti di bilancio, l'atto aziendale, il piano attuativo, il programma di attività, le piante organiche complessive, deliberati da ciascuna azienda e/o ente sanitario, fatto salvo il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di cui all'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
6.  I direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio.
7.  Le aziende sanitarie possono, al fine del contenimento dei costi ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 19 della presente legge, costituire società miste per la gestione di servizi per i quali con l'affidamento all'esterno si consegue una maggiore economicità.

Art. 29.
Risultato economico bilanci aziende sanitarie

1.  Gli avanzi di amministrazione delle aziende sanitarie accertati con il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2001 e gli utili di esercizio che vengono conseguiti a partire dall'esercizio finanziario 2002, come accertati con i relativi bilanci di chiusura di esercizio, possono essere destinati dalle singole aziende sanitarie per la copertura di:
a)  spese di investimento;
b)  spese in conto esercizio;
c)  incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione aziendale;
d)  costituzione di riserve di bilancio da destinare al ripiano di eventuali perdite di esercizio, che restano vincolate a tale finalità per almeno tre esercizi finanziari.
2.  Le aziende sanitarie possono effettivamente utilizzare gli avanzi di amministrazione e gli utili di cui al comma 1 solo dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per la sanità del conto consuntivo o del bilancio di chiusura di esercizio che accertano il relativo risultato di esercizio.
3.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai risultati finanziari derivanti dalle gestioni stralcio di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la cui destinazione o copertura finanziaria è stabilita con decreto dell'Assessore regionale per la sanità di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
4.  I disavanzi di amministrazione dell'esercizio finanziario 2001 e le eventuali perdite che si verifichino a partire dall'anno 2002 sono ripianati mediante apposito piano, proposto dall'azienda sanitaria e da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale della sanità.
5.  Il piano di copertura del disavanzo o delle perdite prevede un arco temporale non superiore a tre anni, nonché le fonti di copertura interne alle aziende e le modalità per il ripiano utilizzando prioritariamente le riserve allo scopo costituite negli esercizi precedenti, ai sensi della lettera d) del comma 1.

Art. 30.
Insediamenti in verde agricolo

1.  Il comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito:
"3.  Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di programmazione negoziata approvati dal CIPE o relativi ad interventi finanziati dallo Stato con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, o concernenti interventi finanziati dall'Unione europea, anche a singole iniziative imprenditoriali private, quando tali finanziamenti non siano a carico della finanza derivata, nell'ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali e industriali e su porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi.".
2.  All'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.".
3.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree destinate a verde agricolo ricadenti in tutte le zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali della Regione.
4.  All'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
"13. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed ai piani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278.".

Art. 31.
Pareri tecnici

1.  In deroga all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nelle more di una revisione organica della disciplina in materia forestale e al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati con il POR Sicilia 2000/2006, i pareri tecnici di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 sui progetti di interventi di sistemazione idraulico-forestale e sugli interventi rientranti nelle tipologie individuate dalla misura 1.09 del POR Sicilia 2000/2006 redatti dagli Ispettorati forestali e dagli enti locali, sono resi dagli ispettori dipartimentali delle foreste competenti per territorio. Per i progetti predisposti dal dipartimento foreste i pareri sono espressi dal dirigente tecnico forestale del relativo servizio. Gli stessi ispettori si esprimono altresì su tutti i progetti di qualsiasi importo relativi ad interventi colturali, manutentori e di prevenzione antincendio nonché sulle relative perizie di variante e suppletive da eseguirsi, anche in amministrazione diretta o mediante fiduciario, da parte del dipartimento regionale delle foreste.
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi i cui progetti o perizie di variante e suppletive non siano ancora stati approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.
Cumulo di aiuti e controlli

1.  Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dal comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è sostituito dal seguente:
"3.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, anche utilizzando collegamenti informatici già esistenti, istituisce una banca dati in cui memorizzare gli aiuti a finalità regionale e "de minimis" erogati dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici o privati. A tal fine le amministrazioni regionali, gli enti sottoposti a vigilanza della Regione e gli enti locali hanno l'obbligo di comunicare i suddetti dati al dipartimento bilancio e tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze individua le forme di collaborazione con le amministrazioni interessate e disciplina le modalità di trasmissione delle notizie da parte dei soggetti erogatori, anche prevedendo il ricorso, ove necessario, a protocolli di intesa.".

Art. 33.
Trasformazione A.S.T.

1.  All'Azienda siciliana trasporti, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2003, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, al fine di garantire la ricapitalizzazione della società, attraverso operazioni da effettuare entro tre anni dalla trasformazione.
2.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, è fatto divieto, all'A.S.T. e alle aziende collegate, fino alla completa attuazione delle disposizioni del presente articolo, di procedere a nuove assunzioni.

Art. 34.
Privatizzazione aziende termali

1.  A favore dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono mantenute le autorizzazioni di spesa a carico del bilancio regionale in applicazione del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 dicembre 1954, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'esercizio successivo alla trasformazione stessa, per garantire la riorganizzazione e lo sviluppo della società attraverso operazioni di ricapitalizzazione.
2.  E' fatto divieto, alle aziende termali, fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 35.
Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte

1.  Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.  Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione.
3.  Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
4.  Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.
5.  Fino all'esercizio successivo alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Art. 36.
Accelerazione delle operazioni di privatizzazione

1.  Al fine di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi, riducendo nel contempo la spesa di funzionamento del settore pubblico regionale e altresì per favorire il successivo collocamento sul mercato di quote azionarie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore interessato, individua gli enti ed aziende le cui spese di funzionamento gravano sul bilancio della Regione e i cui servizi sono più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico regionale, prevedendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato. Il Presidente della Regione propone il programma delle trasformazioni all'Assemblea regionale siciliana per acquisire il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti che si intende acquisito favorevolmente decorsi trenta giorni dall'assegnazione.
2.  I contributi per spese di funzionamento previsti in favore degli enti trasformati in società per azioni vengono mantenuti per un periodo non superiore a tre anni. Nella fissazione del relativo importo per ciascun esercizio finanziario deve tenersi conto delle esigenze finanziarie connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo della società accertate in base a dettagliato piano di impresa che entro sei mesi dalla trasformazione la società deve sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana.
3. Entro 30 giorni dal completamento della procedura di cui al comma 1 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore interessato, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria individua i restanti enti ed aziende del settore pubblico regionale per i quali attivare processi di riordino stabilendone la fusione o l'accorpamento ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.
4.  Le amministrazioni regionali che esercitano la vigilanza o tutela sugli enti ed aziende individuati ai sensi dei commi 1 e 3 procedono, per gli stessi enti ed aziende, alla nomina di commissari.

Art. 37.
Trasformazione E.A.S.

1.  Le procedure di trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, ivi compresa la cessione di parte delle azioni, sono completate entro il 31 dicembre 2002 in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dal presente articolo.
2.  Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il periodo "e secondo il disposto dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549" è soppresso e dopo le parole "per azioni" sono aggiunte le parole "anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività,".
3.  All'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti commi:
"2 ter.  L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.
2 quater.  Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.
2 quinquies.  Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto.
2 sexies.  Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.".
4.  Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30, continuano ad applicarsi fino all'attivazione del servizio idrico integrato, come disciplinato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38.
Assegnazioni obiettivi di gestione

1.  Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione il Presidente individua con proprio decreto, sentita la Giunta, le priorità che, nell'ambito del programma di Governo, ciascun ramo d'amministrazione è chiamato a realizzare nel corso dell'anno.
2.  Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 1 il Presidente e ciascun Assessore regionale assegnano ai dirigenti generali o equiparati i conseguenti obiettivi operativi ad integrazione di quanto previsto dai contratti individuali già stipulati rimodulando ove necessario le risorse umane, finanziarie e materiali precedentemente attribuite.
Titolo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO


Art. 39.
Manifestazioni turistiche

1.  Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, che si realizzano nel territorio regionale di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.
2.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 20 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento del l'U.P.B. 12.2.1.3.1 e comunque nel limite del 30 per cento.
3.  L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno corrente di riferimento.

Art. 40.
Collegamenti Isole minori

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad erogare contributi per garantire il collegamento marittimo con le isole Pelagie (AG) e Pantelleria (TP) previa convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2.  Alle finalità di cui al comma 1 è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro a valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione.
3. Al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le Isole minori il termine del 31 dicembre 2001, previsto dall'articolo 99 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è prorogato al 31 dicembre 2002.
4.  Nelle Isole minori ove non sia possibile il decollo e l'atterraggio dei mezzi aerei, ivi inclusi quelli ad ala rotante, per la realizzazione di basi eliportuali che consentano l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso, anche nelle ore notturne, nonché per il completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli eliporti già esistenti nelle Isole minori per il perseguimento delle medesime finalità è autorizzata per l'anno finanziario 2002 la spesa di 750 migliaia di euro.
5.  La spesa autorizzata dal comma 4 è prioritariamente destinata alla realizzazione di basi eliportuali.
6.  Gli interventi concernenti la realizzazione delle basi eliportuali di cui al presente articolo, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, di concerto con la Regione siciliana e con le Prefetture territorialmente competenti, sono attuati dai Prefetti ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 utilizzando lo stanziamento di cui al comma 4 del presente articolo, in aggiunta ai finanziamenti eventualmente assegnati per le stesse finalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7.  Per l'utilizzo delle eventuali disponibilità destinabili al completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli eliporti già esistenti nelle Isole minori e destinate al perseguimento delle medesime finalità di cui al presente articolo, l'Assessore regionale alla Presidenza della Regione predispone un piano di ripartizione delle somme ai comuni i quali provvedono ai relativi interventi.

Art. 41.
Bed and breakfast

1.  Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
2.  Al comma 7 dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vengono soppresse le parole "stabilendo, altresì, le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di alloggio e prima colazione, distinte per categoria".

Art. 42.
Imprese turistiche

1.  Sono recepite le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 4, e nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 in materia di turismo.
2.  Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro sessanta giorni, sono individuate le tipologie di imprese turistiche per cui si applica tale normativa.

Art. 43.
Fondo di rotazione per la progettazione

1.  L'articolo 5ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
"E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione da utilizzare per il finanziamento della progettazione degli interventi a qualunque titolo finanziati direttamente dalla Regione o attuati mediante trasferimenti ad enti locali, enti o aziende regionali.
L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2002, in 15.000 mi gliaia di euro cui si provvede ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con parte delle assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultavano non impegnate o per le quali non è stato identificato il soggetto beneficiario.
In sede di prima applicazione il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei Progetti integrati territoriali (P.I.T.) finanziati dal POR o in altri strumenti di programmazione negoziata.
Con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a)  validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionali;
b)  ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale e al numero di abitanti.
A seguito del finanziamento dell'opera da parte della Regione le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.
Gli enti possono avvalersi delle disponibilità del fondo per il pagamento delle somme di cui all'articolo 5, comma undicesimo".

Art. 44.
Sistema qualificazione imprese

1.  Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo superiore a 150.000 euro è regolato dalla normativa nazionale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante.
2.  Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo inferiore a 150.000 euro è regolato, oltre che dalla normativa nazionale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante, dalla sola iscrizione, da almeno due anni, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese iscritte all'Albo artigiani e per le cooperative iscritte al registro prefettizio.

Art. 45.
Appalti di servizi

1.  Al fine di usufruire dei finanziamenti previsti dal POR 2000-2006 e da tutti gli strumenti di contrattazione programmata sul territorio inclusi PIT, PIR e PRUSST, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, possono procedere all'affidamento a trattativa privata degli appalti di servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sempre che l'importo del servizio non ecceda il limite previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Gli affidamenti di cui al comma 1 sono soggetti ai divieti di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere conferiti in conformità ai criteri di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46.
Impianti di marinocoltura

1.  I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 possono essere, altresì, concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura.

Art. 47.
Fondo a gestione separata - CRIAS

1.  Il conferimento al fondo a gestione separata presso la CRIAS è incrementato, per l'esercizio finanziario 2002, di 6.000 migliaia di euro (U.P.B. 8.2.2.7.1, capitolo 745606) da destinare quanto a 3.000 migliaia di euro ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e quanto a 3.000 migliaia di euro per la concessione di contributi in conto interessi ed in conto canoni di cui al medesimo articolo.

Art. 48.
Disposizioni in materia di lavoro

1.  Al fine di consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2002 degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8 della medesima legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 209.768 migliaia di euro.
2.  Al fine di consentire fino al 31 dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi in materia di attività socialmente utili di cui all'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 22.725 migliaia di euro.
3.  Al fine di consentire fino al 31 dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 30.988 migliaia di euro.
4.  Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.
5.  L'articolo 9, comma 4, della legge regionale 15 mag gio 1991, n. 27, così come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e come richiamato all'articolo 2, comma 3, del decreto assessoriale 9 maggio 1997 è così modificato: le parole "e durante il periodo di fruizione dei contributi stessi" sono soppresse.
6.  Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle procedure non ancora definite.

Art. 49.
Assegno integrativo

1.  Per l'erogazione dell'importo integrativo e le relative coperture assicurative di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 9 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è autorizzata, per l'esercizio 2002, la spesa di un milione di euro.

Art. 50.
Servizi per l'impiego

1.  Nei limiti degli stanziamenti di bilancio della U.P.B. 7.3.1.3.1., capitolo 317704, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare i servizi per l'impiego di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 per 25.000 migliaia di euro.

Art. 51.
Tirocini formativi e di orientamento

1.  L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a finanziare, con le risorse all'uopo destinate dallo Stato, le misure previste alla lettera d) , del comma 1, dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, conferendo priorità ai tirocini formativi e di orientamento rivolti a lavoratori disoccupati o inoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione. Gli interventi di cui al presente comma sono attivati esclusivamente presso datori di lavoro privati.
2.  Con deliberazione della Commissione regionale per l'impiego sono determinati i limiti numerici dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 1, del regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, approvato con decreto 25 marzo 1998, n. 142.
3.  In caso di mancata disponibilità di soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli incentivi erogati alle aziende private possono essere destinati anche a disoccupati o inoccupati di lunga durata, ferma restando la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

Art. 52.
Società "Stretto di Messina"

1.  La Presidenza della Regione è autorizzata a concedere un contributo complessivo in conto capitale della somma di 2.063 migliaia di euro in favore della società per azioni "Stretto di Messina" quale quota per gli oneri di integrazione ed aggiornamento del progetto di massima del ponte sullo Stretto di Messina da erogare in due annualità rispettivamente di 1.375 migliaia di euro per l'anno 2002 e 688 migliaia di euro per l'anno 2003.

Art. 53.
Mutui Forze di Polizia

1.  Per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è autorizzato, a partire dall'esercizio finanziario 2002, un ulteriore limite di impegno quindicennale di 517 migliaia di euro.

Art. 54.
Programmi annuali opere

1.  L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza della U.P.B. 6.2.2.6.5, capitoli 672005 e 672006, le somme relative all'esecuzione delle opere, ricomprese nei programmi annuali di spesa degli esercizi 1999, 2000 e 2001, per le quali sia stato adottato, dall'organo competente, entro il 31 dicembre 2001, il provvedimento di aggiudicazione a seguito dell'espletamento delle procedure di gara nonché per quelle del 2001 per le quali, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2001, sia stato pubblicato il relativo bando di gara.
2.  Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.
Istituto sperimentale zootecnico

1.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre ulteriori finanziamenti pari a 775 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2002 a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143704, tabella H, in favore dell'Istituto sperimentale zootecnico, anche al fine di razionalizzare la sezione di apicultura.

Art. 56.
Partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia

1.  In armonia con il processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del gruppo bancario Banca di Roma, viene prevista l'assunzione della partecipazione azionaria della Regione siciliana nella costituenda holding Banca di Roma in sostituzione della partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia, contemplata dalla legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, e l'approvazione, con le specificazioni di cui al comma 3, della Convenzione del 21 gennaio 2002 tra la Regione siciliana e la Banca di Roma, con la quale le parti hanno fissato i reciproci impegni relativamente alle modalità di esecuzione del l'operazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia nella Banca di Roma e della contestuale costituzione di una nuova società nella quale conferire l'azienda bancaria Banco di Sicilia.
2.  Nella Convenzione l'assunzione della partecipazione azionaria resta condizionata al rispetto delle seguenti condizioni:
a)  conferimento e mantenimento nel tempo in capo all'azienda bancaria Banco di Sicilia di un livello patrimoniale non inferiore a quello attuale ed in linea con gli sviluppi attesi per gli impieghi e con i relativi ratios di vigilanza;
b)  conferimento degli accantonamenti a fronte degli impegni previdenziali, ferme restando le garanzie attuali;
c)  mantenimento per il Banco di Sicilia di una denominazione confermativa di quella attuale, dell'ubicazione a Palermo della sede sociale e della direzione centrale, con le autonomie gestionali necessarie e opportune per il miglior sviluppo e la valorizzazione delle attività del Banco di Sicilia;
d)  tutela dei livelli occupazionali, salvaguardia e valorizzazione delle professionalità esistenti all'interno del Banco di Sicilia e partecipate, ivi comprese quelle del centro elettronico le cui risorse continueranno ad operare a Palermo, anche nel caso di trasferimenti infragruppo; valorizzazione delle specifiche aree che mantengono relazioni simbiotiche con il territorio in cui il Banco di Sicilia è inserito;
e)  mantenimento del collegamento tra il Banco di Sicilia e il territorio, con la nomina di almeno due membri, dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente, del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia su designazione della Regione, e con la nomina di almeno un membro effettivo del collegio sindacale del Banco di Sicilia su designazione della Regione;
f)  mantenimento della quota di mercato detenuta attualmente dal Banco di Sicilia e conservazione sull'intero territorio nazionale dei presidi economicamente e storicamente rilevanti per il medesimo Banco di Sicilia;
g)  individuazione per la holding di una denominazione non caratterizzata dall'attuale brand Banca di Roma;
h)  nomina nel consiglio di amministrazione della holding di un componente designato dal Presidente della Regione;
i)  istituzione nell'ambito della holding di un Comitato con la partecipazione di esponenti della Regione, nel quale la Regione esprima le proprie esigenze finanziarie e di investimento e la holding le linee strategiche in merito agli investimenti e alle attività del Gruppo in Sicilia (Banco di Sicilia, sportelli Banca di Roma, Irfis) . In detto Comitato i rappresentanti della Regione e della holding valuteranno insieme le esigenze e i programmi prospettati ed insieme elaboreranno le proposte d'intervento.
3.  Nella gestione ed amministrazione della propria partecipazione azionaria nella holding Banca di Roma l'attività della Regione siciliana, nel rispetto dei principi che hanno ispirato le disposizioni normative che hanno autorizzato la Regione alla partecipazione nel Banco di Sicilia e al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo economico della comunità regionale che per statuto competono alla Regione, deve garantire, in attuazione della Convenzione, il perseguimento dei seguenti imprescindibili obiettivi:
a)  sottoporre alla preventiva approvazione del tavolo paritetico Regione-Banca di Roma le modifiche riguardanti l'oggetto della Convenzione e delle correlate garanzie;
b)  rispetto degli impegni assunti da Banca di Roma e delle garanzie previste in sede di acquisizione del controllo del Gruppo Mediocredito centrale;
c)  mantenimento in capo al Banco di Sicilia, all'esito delle risultanze dell'operazione di fusione per incorporazione dell'azienda bancaria Banco di Sicilia e del successivo scorporo dell'attuale configurazione aziendale, dell'attuale assetto patrimoniale, della sua struttura direzionale, di supporto informatico e di rete insulare e peninsulare, nonché la tutela delle partecipazioni detenute dallo stesso;
d)  mantenimento degli attuali livelli occupazionali del Banco di Sicilia, nonché delle attuali aree di attività, escludendo processi di esternalizzazione e/o di vendita di attività e di strutture;
e)  mantenimento di un trend positivo degli impieghi del Banco di Sicilia nel territorio della Regione;
f)  stipula di specifici patti parasociali relativi al l'IRFIS al fine di assicurarne un ruolo propulsivo per l'economia siciliana e di definirne una governance finalizzata a tale scopo;
g)  salvaguardia e valorizzazione della partecipazione azionaria detenuta;
h)  acquisizione di idonea manleva da parte di Banca di Roma relativamente al periodo antecedente la costituzione della holding.
4.  Ove siano disattesi gli impegni assunti con la Convenzione di cui al comma 1 e a fronte di iniziative dell'azionista di maggioranza non in linea con le finalità e gli obiettivi di cui al comma 3, la Regione può procedere alla dismissione della propria partecipazione azionaria.
5.  Il Presidente della Regione è autorizzato a concambiare le azioni detenute nel Banco di Sicilia con quelle della costituenda holding del gruppo Banca di Roma.
6.  Le azioni rinvenienti dal concambio possono essere alienate dal Presidente della Regione previa autorizzazione dell'Assemblea regionale siciliana.
7.  I diritti dell'azionista sono esercitati dal Presidente della Regione.
8. E' abrogata la legge regionale 19 giugno 1991, n. 39.

Art. 57.
Agricoltura biologica ed indennità compensative

1.  Ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono destinate, nell'esercizio 2002:
a)  quanto a 5.165 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 aprile 1975, n. 125;
b)  quanto a 15.494 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
c)  quanto a 30.987 migliaia di euro per la corresponsione delle indennità compensative di cui all'articolo 14 del Reg. CEE 1257/99, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 58.
Competitività nel settore agricolo

1.  Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane singole o associate, costituite anche in forma societaria, alle aziende esercenti l'attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, alle cooperative, ai consorzi ed associazioni di produttori costituiti in forma societaria, gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia consentono la concessione di finanziamenti di soccorso ventennale, con preammortamento triennale, da destinare specificamente al pagamento di tutte le passività pregresse ad oggi contratte anche se non scadute, derivanti dall'attività, nonché quelle di esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali.
2.  I finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dagli enti anche regionali, ai sensi del comma 1, sono regolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula fermo restando che sugli stessi può essere riconosciuto il concorso pubblico nel pagamento degli interessi nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 128, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.
3.  Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l'attività creditizia prorogano al 30 giugno 2003 le passività di carattere agricolo, nonché i ratei relativi a prestiti di dotazione per l'acquisto di macchine agricole ed animali già scaduti o che andranno a scadere entro il 30 dicembre 2002, ancorchè già prorogati purchè contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 59.
Rifinanziamento consorzi di bonifica

1.  Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003.

Art. 60.
Agevolazioni fiscali

1.  Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2006, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale.

Art. 61.
Fondo regionale per la montagna

1.  In attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è istituito il fondo regionale per la montagna a cui affluiscono le risorse erogate dal fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2.  In attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste predispone apposito piano annuale per l'utilizzo delle risorse assegnate, a decorrere dal 1999, dallo Stato ai sensi della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il piano è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 62.
Riammissione alle operazioni di cartolarizzazione

1.  Nei confronti delle imprese decadute dal diritto ai contributi per mancata presentazione della dichiarazione di conformità nel termine di cui all'articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 che presentino la dichiarazione di conformità prevista dallo stesso articolo entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dopo avere espletato le procedure già in corso e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al citato articolo 29 procede al riconoscimento del debito per gli effetti stabiliti nello stesso articolo con le modalità e nei limiti di cui al comma 4.
2.  Le procedure di cui al presente articolo trovano applicazione altresì nei confronti dei crediti vantati dalle aziende cooperative per gli incentivi previsti in favore dei propri soci lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 142, nell'ambito e nei limiti dei finanziamenti e delle cartolarizzazioni già previsti dall'articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

Art. 63.
Parco archeologico Valle dei Templi

1.  Per assicurare il funzionamento del Parco archeologico ed ambientale della Valle dei Templi di Agrigento istituito con legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2002. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con la legge finanziaria.

Art. 64.
Valorizzazione beni culturali

1.  L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ai fini della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché per la realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi può: stipulare accordi con amministrazioni pubbliche o con soggetti privati; costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri già definiti per il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; affidare all'esterno i servizi per la fruizione pubblica dei beni culturali con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme attuative.
2.  L'Assessore presenta annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del presente comma. Gli enti locali interessati alla realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi provvedono direttamente o anche attraverso interventi di finanza di progetto, affidando in concessione a soggetti privati, in forma singola o associata, la costruzione, la gestione e l'esercizio degli antiquaria e dei musei.
3.  Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri per l'attribuzione delle risorse e la ripartizione degli introiti, la durata delle eventuali concessioni a privati dei servizi museali, tenendo conto, ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare servizi o con i quali costituire nuove persone giuridiche, dell'impiego di soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.
4.  Per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali come integrati dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, la spesa di 20.659 migliaia di euro.

Art. 65.
Polo universitario di Enna

1.  Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003 la spesa di 2.000 migliaia di euro.

Art. 66.
Consorzi universitari

1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare ai consorzi universitari, costituiti tra enti pubblici ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.
2.  I finanziamenti sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, a favore dei consorzi universitari provinciali già costituiti di cui al comma 1 o, in mancanza della loro costituzione, solamente per l'esercizio in corso, a favore delle province regionali che gestiscono corsi universitari.
3.  Al fine di favorire la realizzazione di progetti comuni tra più consorzi universitari, operanti in province regionali limitrofe, per l'anno 2002 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario per un importo non superiore a 517 mi gliaia di euro in favore dei consorzi universitari collegati destinato all'acquisizione di strutture e all'acquisto di attrezzature o di apparati tecnologici o didattici.
4.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 per il 70 per cento in base al parametro del numero di studenti universitari frequentanti i corsi di laurea o corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o, solamente per l'esercizio finanziario in corso, direttamente dalle province regionali, ed in ragione del 30 per cento in base al numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l'anno accademico corrente.
5.  Il contributo straordinario di cui al comma 3 viene assegnato su istanza dei consorzi universitari collegati sulla base dei criteri e parametri individuati dal l'As sessore regionale.
6.  Il collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 viene integrato da due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
7.  Sono abrogati l'articolo 45 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36; i commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26; l'articolo 34 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e l'articolo 13 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.
8.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 5.247 migliaia di euro. Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 5.247 migliaia di euro annui.
9.  Al fine di incentivare la mobilità del personale docente universitario ed in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare alle università siciliane per il relativo intervento la somma di 1.000 migliaia di euro.
10.  Al fine di favorire il decentramento dell'offerta formativa universitaria l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle università siciliane per l'esercizio finanziario 2002 un contributo straordinario di 517 migliaia di euro da destinare alle scuole di specializzazione in sedi diverse da quelle di ateneo.

Art. 67.
Gas naturale

1.  Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164 riguardante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 si applicano all'ordinamento della Regione siciliana con le seguenti modifiche ed integrazioni.
2.  La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a venti anni.
3.  Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Assessorato regionale dell'industria entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, per enti locali si intendono comuni ed unione di comuni.
4.  Alle gare sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata sulla base di diritti oggettivi, proporzionati e non discriminatori. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.
5.  Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell'affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga.
6.  A decorrere dall'1 gennaio 2003 nel territorio della Regione siciliana le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e vendita, indipendentemente dal numero dei clienti finali, separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita. I clienti finali sono considerati clienti idonei con la seguente gradualità:
a)  dall'1 gennaio 2004, nei comuni con più di 10.000 clienti attivi;
b)  dall'1 gennaio 2006, nei comuni con più di 5.000 clienti attivi;
c)  dall'1 gennaio 2008, nei comuni con più di 3.000 clienti attivi;
d)  dall'1 gennaio 2010, tutti quelli attivi in ogni comune.

Art. 68.
Impianti di distribuzione carburanti

1.  A modifica dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 il numero delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti con il sistema self-service a prepagamento non è soggetto ad alcuna limitazione. In ogni caso il sistema self-service può essere consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento tale da permettere l'ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica incolumità, ferma restando l'insussistenza di ipotesi ostative di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.

Art. 69.
Benzina verde

1. A far data dall'1 gennaio 2002 il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione della benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta l'emanazione di alcun provvedimento da parte dell'Assessorato regionale dell'industria.
2.  I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a comunicare l'avvenuto cambio di destinazione all'amministrazione concedente.

Art. 70.
Cofinanziamento programmi energia alternativa

1.  A valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 5.2.2.7.99, capitolo 643902 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a cofinanziare per l'anno 2002 il "Programma solare termico" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con l'importo di 1.000 migliaia di euro.

Art. 71.
Destinazione risorse

1.  In corrispondenza dei versamenti affluiti in entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2000 (capitolo 4181), è iscritta, all'U.P.B. 8.2.2.6.5 (capitolo 742802) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, la somma di 197 migliaia di euro, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9.
2.  In corrispondenza dei versamenti affluiti in entrata del bilancio della Regione fino al 31 dicembre 2001 (capitolo 1941), è iscritta, all'U.P.B. 11.2.2.6.2 (capitolo 842003) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, la somma di 922 migliaia di euro, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24.

Art. 72.
Obbligazioni pregresse

1.  Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 194 migliaia di euro.
2.  Per permettere il calcolo degli oneri a carico dei mutuatari rideterminato ai sensi dell'articolo 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore limite di impegno per 13 anni di 310 migliaia di euro.

Art. 73.
Garanzie creditizie

1.  Previa autorizzazione dell'Assessorato regionale competente, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, le perdite definitivamente accertate, dovute ad insolvenza del debitore principale e di eventuali coobbligati, conseguenti a finanziamenti accordati da enti, istituti ed aziende di credito in applicazione di leggi regionali mediante utilizzo di fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi dalla Regione gravano sui fondi medesimi nei limiti degli importi corrispondenti alle rate o parte di rate rimaste impagate e alle spese effettivamente sostenute dal soggetto che gestisce il fondo per l'esperimento delle procedure esecutive, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione regionale.
2.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non sono più concesse garanzie creditizie sulle operazioni finanziarie poste in essere da enti, istituti ed aziende di credito in applicazione delle vigenti leggi regionali, mediante utilizzo di fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi dalla Regione e cessano di avere efficacia le garanzie precedentemente concesse a valere sui fondi regionali medesimi.
3.  E' abrogato il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.

Art. 74.
Cofinanziamento interventi assistenza sanitaria

1.  Per l'anno 2002 il fondo riservato alle attività a destinazione vincolata, costituito ai sensi del comma 9 dell'articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è destinato in via prioritaria al finanziamento della quota di parte regionale degli interventi per la riqualificazione della assistenza sanitaria previsti ai sensi del comma 1 dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 75.
Cartolarizzazione sanità

1.  I limiti di impegno di cui al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono incrementati, a decorrere dall'anno 2002, di 12.912 migliaia di euro ciascuno al fine di consentire la copertura degli oneri di dilazionamento dei crediti di cui al comma 1 del predetto articolo.

Art. 76.
Assegnazioni agli enti locali

1.  L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
2.  L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3.  I criteri di cui al comma 2 devono essere in linea con quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di patto di stabilità. Le informazioni previste dal citato articolo devono essere parimenti inviate all'Assessorato regionale degli enti locali.
4.  Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali nonchè per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 15.494 migliaia di euro resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, quanto al 50 per cento per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa, e quanto al restante 50 per cento per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
5.  Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro quaranta giorni dal l'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6.  A decorrere dall'1 gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7.  Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi del l'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8.  Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato dai comuni nell'ambito delle somme attribuite per il sostegno alle autonomie locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e ripartite in conformità al comma 1 del presente articolo. A tal fine i comuni riservano una quota delle risorse assegnate, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative alla istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 77.
Economie su mutui Cassa depositi e prestiti

1.  La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità anche in coerenza all'articolo 49, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche di competenza regionale.
2.  Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.
3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA'


Art. 78.
Disposizioni in materia di residui attivi

1.  Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 2000 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2001, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 2001 medesimo.
2.  Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 2001.
3.  Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

Art. 79.
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1.  Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1993 non reiscritte in bilancio entro la data di entrata in vigore della presente legge sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 2001. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
2.  Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2001.
3.  Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2000 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1999, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di investimenti diretti in opere e lavori pubblici, fino all'esercizio 1996, cui alla chiusura del l'esercizio 2001 non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 2001 medesimo.
4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'articolo 5bis, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto, ovvero vi siano comunque obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data.
5.  Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su proposta delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2001.
6.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

Art. 80.
Adempimenti funzionari delegati

1.  Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
"4.  Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto previa dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.".
2.  I commi 8 e 9 dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituiti:
"8.  Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.
9.  Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.".
3. All'articolo 13 dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"11. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a campione il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso.".

Art. 81.
Corresponsione somme

1. La somma iscritta al capitolo 109301 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2002 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari deve essere corrisposta in tre quote quadrimestrali anticipate, di cui la prima entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 82.
Programma attività promozionali - Impegni di spesa

1. All'articolo 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, così come modificato dall'articolo 58 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è aggiunto il seguente comma:
"In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, con lo stesso provvedimento con cui è approvato il programma annuale di cui al presente articolo viene assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma medesimo.".

Art. 83.
Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari

1. Presso il dipartimento regionale finanze e credito è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari al fine di conoscere, con riferimento alle condizioni applicate, il trattamento riservato ai soggetti operanti sul mercato siciliano, rispetto ai soggetti che operano nel resto del territorio nazionale ed europeo.
2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisite le informazioni di cui al comma 1, relaziona annualmente all'Assemblea regionale siciliana.

Art. 84.
Rideterminazione competenze Commissione consultiva in materia di riscossione

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 sono sostituiti dai seguenti:
"5. La Commissione esprime pareri in materia di:
a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;
b) determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) procedure di conferimento delle concessioni;
d) criteri generali relativi al funzionamento del servizio della riscossione e all'attività degli intermediari della riscossione;
e) adozione di regolamenti, stipulazione di convenzioni e atti amministrativi generali.
6. La Commissione, altresì, su richiesta degli enti interessati, previa valutazione degli uffici regionali o finanziari competenti per materia, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.".

Art. 85.
Fondi comunitari

1. Gli interventi comunitari relativi al periodo di programmazione 2000-2006 non compresi nel Programma operativo regionale della Sicilia sono finanziati per la parte regionale con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.3, capitolo 613919.

Art. 86.
Interventi POP 1990-1993 - Proroga termini

1. Il termine per il completamento degli interventi del Programma operativo plurifondo 1990-1993 di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2002.

Art. 87.
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8

1. All'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9 sono aggiunte le parole "e statali";
b) è aggiunto il seguente comma: "11. Per la misura 7.01 'assistenza tecnica', al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del dipartimento della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alla misura, in ragione delle specifiche esigenze dei responsabili di misura, vengono iscritte, con le procedure di cui ai commi precedenti, in capitoli di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza delle amministrazioni regionali capofila dei singoli fondi strutturali che attuano le singole attività.".

Art. 88.
Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali

1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la dotazione per l'esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.
2. Con decreto dell'Assessore per il bilancio, su richiesta del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati.
3. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento segreteria generale, un fondo per le partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a:
a) partecipazione ad organismi ultraregionali comunque denominati o società;
b) stipula di convenzioni o accordi con soggetti ultraregionali;
c) stipula di convenzioni per studi e ricerche.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.
5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.
Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI


Art. 89.
Casa e premio Sicilia

1. E' istituita la Casa Sicilia (d'ora in avanti denominata "Casa").
2. La Casa ha il compito di promuovere fuori dall'Italia la cultura, l'immagine, le opportunità di impresa ed i prodotti tipici e di qualità siciliani.
3. Le Case sono affidate dal Presidente della Regione, a titolo gratuito, a privati, singoli o associati in qualsiasi forma giuridica, previa convenzione.
4. Il testo della convenzione prevede la durata e i casi di decadenza, gli obblighi cui si sottopongono i gestori nei confronti dell'Amministrazione regionale, compresa la previsione di verifiche, almeno annuali, da parte dell'Amministrazione regionale, i requisiti dei locali in cui hanno sede le Case, le iniziative che annualmente sono obbligatoriamente da condurre e le condizioni per le iniziative liberamente adottate dal gestore.
5. Il testo della convenzione è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessorati interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità del presente articolo, gli Assessorati regionali, gli enti locali e quelli sottoposti a vigilanza e tutela della Regione possono condurre iniziative in collaborazione con le Case.
7. I gestori delle Case hanno titolo a partecipare ai programmi regionali di spesa.
8. E' istituito il premio Sicilia "Archimede", d'ora in avanti "premio".
9. Il premio è assegnato a eminenti personalità che si siano distinte nel campo della scienza, della cultura, dell'arte, dell'impegno sociale, dell'economia e della difesa dei diritti umani e civili.
10. Il Presidente della Regione nomina con proprio decreto una giuria composta da un massimo di nove componenti.
11. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le modalità organizzative del premio che viene assegnato il 15 maggio di ogni anno.
12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 400 migliaia di euro.

Art. 90.
Cinquantacinquesimo anniversario prima seduta Ars

1. In occasione del 55° anniversario della prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana, svoltasi il 25 maggio 1947, la Regione siciliana promuove un programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane e a svilupparne la conoscenza. A tal fine, presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana è costituito un Comitato promotore presieduto dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e composto:
a) dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato;
b) dai membri del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana;
c) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
d) dal Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana o da un consigliere parlamentare da lui delegato;
e) dal Segretario generale della Presidenza della Regione o da un dirigente di seconda fascia da lui delegato;
f) dal direttore generale della Fondazione Federico II;
g) da tre esperti di chiara fama, designati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
2. Il Comitato di cui al comma 1 cura l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni da organizzare in Sicilia nel periodo intercorrente tra il maggio 2002 ed il maggio 2003, per l'attuazione delle finalità della presente legge, predisponendo apposito programma e calendario.
3. La Fondazione Federico II, prevista dalla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, promuove, sulla base delle decisioni del suddetto Comitato promotore, anche in collaborazione con gli enti locali interessati e con le università siciliane, iniziative culturali nei luoghi dove si sono verificati eventi di particolare significato giuridico ed istituzionale. Tali iniziative potranno essere diffuse, anche a livello scolastico, in collaborazione con le relative istituzioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 750 migliaia di euro, di cui 400 migliaia di euro ricadenti nell'esercizio finanziario 2002 e 350 migliaia di euro ricadenti nell'esercizio finanziario 2003.

Art. 91.
Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali

1. E' istituito l'Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali.
2. L'Ufficio si aggiunge a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, posti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione che con proprio decreto ne individua compiti, funzioni, dotazioni e ubicazione.
3. Al personale non dirigente dell'Ufficio si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
4. Per 1'individuazione degli addetti, costituisce titolo preferenziale la conoscenza di almeno una lingua ufficiale della Comunità europea, oltre l'italiano.
5. Limitatamente al personale dirigente, il titolo di cui al comma 4 costituisce requisito necessario.
6. L'Ufficio può anche essere posto alle dipendenze funzionali di una unità di personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri.
7. Per le finalità del presente articolo, ivi compresa l'eventuale indennità dell'unità di personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, e le spese per gli scambi culturali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.250 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 800 migliaia di euro.

Art. 92.
Ufficio di Bruxelles

1. L'Ufficio di Bruxelles, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, si compone di un massimo di sedici unità, fra cui il dirigente regionale ad esso preposto, di cui almeno sei con qualifica non dirigenziale.
2. Al personale destinato all'Ufficio di Bruxelles è riconosciuta una indennità mensile forfettaria aggiuntiva rispetto al trattamento economico spettante pari a quella fissata dalla tabella A del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i livelli funzionali corrispondenti.
3. Il ricorso a personale esterno è fissato nel numero massimo di otto unità.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 820 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 1.000 migliaia di euro.

Art. 93.
Utilizzazione personale

1. Il personale assunto con contratto a termine di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, può essere trasferito presso il dipartimento regionale della programmazione per le attività del P.O.R. 2000-2006.

Art. 94.
Ufficio del sovrintendente del Palazzo d'Orleans

1. L'Ufficio di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 può affidare lavori a trattativa privata entro il limite di 150 migliaia di euro nonché forniture di beni e di servizi a trattativa privata entro il limite di 100 migliaia di euro, previa approvazione del Comitato intersettoriale.
2. Con decreto del Presidente della Regione vengono definiti gli ambiti di competenza e le funzioni dell'Ufficio, la composizione del Comitato intersettoriale nonché le modalità di gestione delle spese connesse alle funzioni.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 250 migliaia di euro; per gli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 150 migliaia di euro annui.

Art. 95.
Funzionamento uffici speciali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, per gli Uffici speciali costituiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le spese per il personale, le spese strumentali nonché quelle per acquisti di beni e servizi, sono effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, dai dipartimenti regionali presso cui è ubicata l'Area interdipartimentale per i servizi generali comuni ai dipartimenti, salvo diversa indicazione effettuata con delibera della Giunta regionale.

Art. 96.
Incarichi dirigenziali

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:
"7 bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza.
7 ter. Le disposizioni di cui al comma 7 bis costituiscono norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti.".

Art. 97.
Contributo Fondazione banco alimentare

1. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, assegnato alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale degli enti locali è autorizzato a concedere un contributo annuo di 775 migliaia di euro in favore della Fondazione banco alimentare Onlus, per il sostegno all'attività da questa svolta nel territorio della Regione, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema.

Art. 98.
Soppressione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è soppresso ed i relativi poteri e funzioni sono conferiti al dirigente generale dell'Azienda delle foreste demaniali.

Art. 99.
Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia

1. Al fine di adeguare la normativa statale, recepita con la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, alle peculiari competenze attribuite alla Regione, con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia e, in particolare, la nomina e la composizione del consiglio d'amministrazione, il conferimento dell'incarico di direttore, la composizione e la nomina del collegio dei revisori dei conti e l'utilizzo delle risorse finanziarie.
2. Alle nomine degli organi dell'IRRE Sicilia non si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 20 aprile 1976, n. 35, 11 maggio 1993, n. 15, 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
3. Gli organi attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento degli organi nominati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 100.
Conferenza Regione-autonomie locali

1. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dai seguenti:
"2. La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che abbiano incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il Governo regionale lo ritenga opportuno.
3. Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa, la Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso.
4. Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale per gli enti locali, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell'ANCI Sicilia, il presidente dell'URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti rispettivamente dall'ANCI e dall'URPS nel rispetto delle varie categorie di enti. Della Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante della Lega delle autonomie, dell'ASACEL e dell'ASAEL. La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
5. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti , che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e conoscitivo.
6. Con il decreto istitutivo della Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed individuati la sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa.
7. L'articolo 44 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è abrogato.".

Art. 101.
Comitato regionale comunicazioni

1. Al fine di razionalizzare gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo, altresì, risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, composto da cinque membri, di cui due designati dal Presidente della Regione, due dal Presidente dell'Assemblea regionale ed uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
2. I componenti durano in carica cinque anni, non sono confermabili, devono essere in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non incorrere nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima Autorità. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente ed adotta il proprio regolamento di organizzazione.
3. Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
4. Il compenso per i componenti del Comitato viene determinato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
5. Il Comitato si avvale per il suo funzionamento di una segreteria, la cui dotazione di personale, non superiore a cinque unità, viene individuata dal Presidente della Regione.
6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo viene valutato in 80 migliaia di euro annue a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.
7. E' abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.

Art. 102.
Istituzione nuovi Comuni - Consultazione referendaria

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è aggiunto il seguente comma:
"7 bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.".

Art. 103.
Proroga programmi enti locali

1. In deroga al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 le risorse finanziarie accreditate agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, relative agli esercizi finanziari 1998 e 1999, sono utilizzate per i programmi che trovino attuazione entro il 2002.

Art. 104.
Contributi alle associazioni antimafia

1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono prorogati per l'anno 2002, i contributi previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.
2. I contributi previsti dal comma 1 nonché quelli previsti dagli articoli 17 e 19 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, concessi per l'anno 2001, sono utilizzati anche a copertura di spese effettuate nell'anno successivo a quello di riferimento, ferme restando le finalità di cui alle vigenti disposizioni di legge, purché ricomprese nell'ambito di specifico programma approvato dal Consiglio di amministrazione.
3. In caso di parziale e/o mancata rendicontazione dei contributi, l'Amministrazione regionale effettua la compensazione con l'eventuale contributo da erogare. In caso di inammissibilità al beneficio, si attivano le procedure per il recupero delle somme non rendicontate.
4. Per il 1999 ed il 2000 la rendicontazione può essere effettuata con la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante, dalla quale risulti che i contributi sono stati utilizzati per le finalità previste dalla legge.

Art. 105.
Revisione veicoli

1. Per la realizzazione di stazioni provinciali di controllo per revisione veicoli, di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ivi compreso l'acquisto dei terreni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 20.000 migliaia di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le entrate derivanti dall'attuazione del decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296.

Art. 106.
Interventi via Pagano

1. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro da ripartire proporzionalmente tra le unità adibite ad usi non abitativi.

Art. 107.
Contributo Pontificia facoltà teologica e Studio teologico San Paolo

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 207 migliaia di euro alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia, con sede in Palermo, finalizzato al sostegno dell'attività scientifica e di promozione culturale dalla stessa svolta nel territorio della Regione.
2. Il contributo annuo da erogare in unica soluzione è condizionato alla presentazione da parte della facoltà di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del programma annuale di massima sull'attività, approvato dal competente organo della facoltà.
3. La legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.
4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo Studio teologico San Paolo con sede in Catania.

Art. 108.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 109.
Convenzione per la statalizzazione di istituti scolastici

1. Alla fine dell'articolo 19 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono aggiunte le parole "e, a richiesta degli enti locali interessati, per i licei linguistici ed i licei o istituti musicali delle province regionali e dei comuni".

Art. 110.
Convenzioni master di alta specializzazione

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, in relazione alle economie delle proprie unità previsionali di base, a sottoscrivere convenzioni con consorzi universitari per istituire master di alta specializzazione per le materie di competenza.

Art. 111.
Debiti pregressi

1. Per far fronte agli oneri derivanti da debiti pregressi nei confronti del Ministero dell'ambiente relativi all'attività di monitoraggio effettuata negli anni scorsi e per consentire il finanziamento da parte dello Stato della nuova attività di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 115 migliaia di euro.

Art. 112.
Misure di salvaguardia piano regolatore

1. L'efficacia delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale di cui all'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche, che in virtù della proroga dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, ha la durata di cinque anni, può essere prorogata di ulteriori sei mesi.

Art. 113.
Fondo emergenza Argentina

1. E' istituito il Fondo emergenza Argentina a destinazione vincolata.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione è autorizzato a erogare, ai siciliani indigenti residenti in Argentina, sussidi per un ammontare compreso fra 1.000 e 3.000 euro, secondo la composizione del nucleo familiare.
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto per le modalità di erogazione dei sussidi e di individuazione dei destinatari.
4. Per la definizione di siciliano, ai fini del presente articolo, trova applicazione la vigente normativa regionale in materia di emigrazione.
5. Per le finalità del presente articolo, il Presidente della Regione è autorizzato a realizzare appositi accordi con le competenti autorità.
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.000 migliaia di euro.

Art. 114.
Ortigia

1. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, come sostituiti dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo annuo al comune di Siracusa di 1.500 migliaia di euro.

Art. 115.
Comodato d'uso immobili regionali

1. Al ricorrere dei requisiti e delle condizioni ivi previste le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 si applicano anche in favore di enti no profit di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, che perseguano finalità di natura educativa e assistenziale.

Art. 116.
Smaltimento reflui

1. Nelle aree urbanistiche denominate "B" e "C" non servite da pubblica fognatura, le richieste di concessione edilizia e di autorizzazione degli scarichi, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, devono contenere relazione idrogeologica-ambientale redatta esclusivamente da un professionista geologo iscritto all'albo. Detto studio geologico deve accertare le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui seconde le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977.

Art. 117.
Utilizzazione fondi legge 31 dicembre 1991, n. 433

1. Le opere pubbliche finanziate ed appaltate mediante il programma di intervento per la ricostruzione di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, quale obiettivo H del comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge, per il cui completamento strutturale siano necessari finanziamenti suppletivi, attingono ai fondi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433.

Art. 118.
Servizi di vigilanza venatoria

1. Per le finalità dell'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.583 migliaia di euro (U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143311). Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con la legge finanziaria.

Art. 119.
Contributo immobili di interesse storico-artistico

1. Per gli immobili che rivestono notevole interesse storico-artistico, il contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, è adeguato al finanziamento degli interventi a completamento ed in variante delle riparazioni dei danni, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro dell'intero bene culturale. Per le suddette finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 750 migliaia di euro.

Art. 120.
Incarichi di collaudo

1. Il settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
"Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti o da conferire dall'Amministrazione regionale a commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio, qualora non diversamente ed espressamente indicato nell'atto di nomina.".

Art. 121.
Contributo Associazione centro studi opera Don Calabria

1. Per il conseguimento delle finalità e l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l'Assessorato regionale degli enti locali è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di 400 migliaia di euro in favore dell'Associazione centro studi opera Don Calabria, per la realizzazione, nell'ambito delle province siciliane, anche in partecipazione con altri enti e/o associazioni, di interventi sperimentali rivolti agli adolescenti devianti e/o inseriti nel circuito penitenziale, attraverso modelli di accompagnamento nell'inserimento sociale che prevedono l'utilizzo di modalità di mediazione.

Art. 122.
Nomine aziende sanitarie

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico possono procedere alle nomine di cui all'articolo 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, anche tra coloro che abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 3, comma 7, del suddetto decreto legislativo purché all'atto del superamento di detto limite svolgano funzioni di direttore generale, direttore amministrativo o dirigente sanitario e non oltre il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Art. 123.
Medicina riabilitativa

1. Le prestazioni di medicina fisica riabilitativa di cui al decreto assessoriale 24059 dell'11 dicembre 1997 e successive integrazioni, fermo restando quanto specificato per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, restano a carico del Servizio sanitario regionale e devono essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei relativi percorsi terapeutici entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto dell'Assessore regionale per la sanità. Il decreto deve contenere il protocollo terapeutico, le modalità di accesso alle prestazioni, la durata del trattamento e la verifica dell'efficacia dello stesso.

Art. 124.
Associazione italiana sclerosi multipla

1. Per le finalità di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 77.500 euro.

Art. 125.
Assistenza sanitaria in forma indiretta

1. L'assistenza sanitaria in forma indiretta continua ad essere erogata in conformità alle disposizioni regionali in materia fino all'emanazione dei nuovi criteri previsti per l'accreditamento delle strutture sanitarie e comunque non oltre il 30 giugno 2002, nel rispetto delle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002.

Art. 126.
Donazione beni aziende sanitarie

1. I beni mobili e le attrezzature delle aziende sanitarie e ospedaliere da dismettere per obsolescenza, purché ancora idonei all'uso originario, possono essere donati alle Caritas diocesane regionali nonché all'associazione internazionale Emergency, in base ad appositi accordi in tal senso con le predette aziende per la riutilizzazione di beni ed attrezzature nell'ambito dei paesi in via di sviluppo.
2. Le aziende sanitarie e ospedaliere corrispondono alle predette organizzazioni siciliane un contributo, che grava sul fondo sanitario regionale, pari al 95 per cento delle spese effettivamente sostenute per il trasporto dei beni e delle attrezzature presso i luoghi di destinazione, ferma restando l'esclusiva finalità umanitaria della ricollocazione.

Art. 127.
Informazione e comunicazione

1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG.
2. In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita le qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l'articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
3. Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, si applicano le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
4. Per l'espletamento delle funzioni di informazione e di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale. Per gli anni successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell'Amministrazione regionale
5. E' fatto obbligo a tutti gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale non inferiore al 2 per cento delle risorse generali.
6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana), frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta.

Art. 128.

(Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

Art. 129.
Abrogazione e modifiche di norme

1. L'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9 è sostituito dal seguente:
"I versamenti di cui alla presente legge affluiscono in entrata al bilancio della Regione siciliana.".
2. L'articolo 13 delle legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36 come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 1988, n. 5, è abrogato.
3. L'articolo 260 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana" è abrogato.
4. L'articolo 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 è abrogato.
5. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è soppresso.
6. Al comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "l'Amministrazione regionale può" sono sostituite dalle parole "gli Assessorati regionali competenti possono". L'ultimo periodo è sostituito dal seguente "Ai fini di cui al presente comma ciascun assessorato competente adotta una convenzione tipo.".
7. Sono abrogati l'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e l'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
8. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
9. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole "ambiente naturali" sono aggiunte le parole "nonché di fornire ogni servizio di supporto a ciò necessario".
10. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, sono aggiunte le seguenti parole "anche al fine di offrire servizi innovativi in grado di aumentare la potenzialità e la competitività del settore agricolo e di assicurare le azioni di assistenza tecnica e di integrazione dei risultati della ricerca nell'ambito dei servizi allo sviluppo".
11. All'articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole "dieci anni" con le parole "cinque anni";
b) al comma 5 è aggiunto il seguente inciso "La decadenza dal beneficio comporta la restituzione di una parte dell'importo riscosso calcolata pro-rata temporis per il periodo vincolativo residuo";
c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma "6 bis. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano, anche, ai casi per i quali la procedura di recupero del contributo non sia ancora completata.".
12. Sono abrogati l'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68; l'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16; il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30; l'articolo 20 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6; è soppresso il Consiglio regionale di sanità, istituito con la legge regionale 1 agosto 1990, n. 19, i cui compiti vengono svolti dall'Assessorato regionale della sanità, che può avvalersi, ove necessario, delle aziende unità sanitarie locali.
13. L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:
"Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale.".
14. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è sostituito dal seguente:
"5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti.".
15. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "organi collegiali" aggiungere le parole "di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15,";
b) le parole "nell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15" sono sostituite con le parole "con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale,";
c) alla fine aggiungere "e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto.".
16. I commi 3 e 4 dell'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppressi.
17. Al terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sostituire le parole "all'esecuzione di opere" con le parole "agli investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni.".
18. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è soppresso.
19. L'articolo 8 bis della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è soppresso.
20. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "in forza del comma 1" aggiungere le parole "o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione".
21. Al comma 6 dell'articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sostituire le parole "il 60 per cento" con le parole "il 75 per cento".
22. L'articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è soppresso.
23. L'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.
24. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, le parole "con qualifica non inferiore a dirigente" sono sostituite con la parola "direttivo" e le parole "con qualifica non inferiore ad assistente" sono soppresse.
25. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificata dall'articolo 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituita dalla seguente:
"c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, delle principali leggi regionali di spesa;".
26. L'articolo 3 bis della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18, è abrogato.
27. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, le parole "degli impianti in esercizio" sono sostituite con le parole "delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all'utente".
28. L'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
29. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22 è soppresso.

Art. 130.
Fondi globali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come sostituito dall'articolo 52, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2002, nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nella tabella medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2002, 2003 e 2004, nella tabella medesima.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella tabella F allegata alla presente legge sono abrogate.
6. Gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizione di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella tabella G allegata alle presente legge.
7. Per l'esercizio finanziario 2002 i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché le altre spese continuative annue, di cui alla tabella H allegata alla presente legge, sono iscritti in bilancio nella misura ivi prevista.
8. I destinatari dei contributi di cui al comma 7 che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente sono esclusi dal finanziamento per l'anno successivo.
9. Ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le spese autorizzate relative agli interventi della citata legge che hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria sono quelle indicate nella tabella I allegata alla presente legge.

Art. 131.
Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

Art. 132.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 4, comma 2:
L'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante: "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI,EMS, ESPI", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 1

1.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità in essa stabilite l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) e l'Ente minerario siciliano (EMS) sono soppressi e posti in liquidazione.
2.  Il Presidente della Regione è autorizzato a rilevare al valore netto patrimoniale le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI appartenenti al Banco di Sicilia S.p.A., alla Sicilcassa S.p.A. e all'IRFIS S.p.A.
3.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, previa delibera della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dei tre enti soppressi.
4.  Il compenso spettante al commissario liquidatore di cui al comma 3 è quello stabilito con D.P.Reg. 21 luglio 1994 per il presidente dell'ESPI incrementato del 100 per cento.
5.  Con decreto del Presidente della Regione vengono nominati alla scadenza i componenti dei collegi dei revisori dei tre enti soppressi.
6.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi dello Stato in materia.
7.  la Giunta regionale per far fronte alle esigenze finanziarie emergenti nel corso della liquidazione dei tre enti soppressi, può autorizzare il commissario liquidatore ad effettuare trasferimenti finanziari da un ente all'altro con garanzia per la Regione, da regolarsi in sede di chiusura dei bilanci finali di liquidazione.
7bis.  Tutti i proventi maturati e maturandi derivanti dalla gestione degli enti in liquidazione sono versati in sottoconti di tesoreria unica regionale intestati al commissario liquidatore ed utilizzabili secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
8.  Il bilancio finale di liquidazione dei tre enti sarà sottoposto ad approvazione della giunta regionale, previ pareri della Commissione legislativa di merito e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvederà ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.".
Nota all'art. 8:
L'art. 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 13
Tassa per il diritto allo studio

1.  Il gettito della tassa per il diritto allo studio di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituisce entrata propria delle opere universitarie dell'Isola.
1bis.  Gli studenti delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario aventi sede legale nella Regione siciliana sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 direttamente all'opera universitaria competente per territorio o ai consorzi legalmente costituiti che gestiscono corsi di laurea ed i relativi servizi nel loro territorio di riferimento.
2.  L'importo dovuto da ogni studente per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitario delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario è determinato in lire centoventimila; gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono esonerati parzialmente o totalmente dal pagamento di detta tassa secondo i criteri previsti per le tasse universitarie. Ulteriori agevolazioni sono determinate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3.  L'ammontare di cui al comma 2 viene annualmente aggiornato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
4.  Le entrate di cui al comma 1 sono interamente utilizzate dalle opere universitarie per l'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui all'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
5...
6.  Nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, limitatamente alla parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie e per la fruizione dei benefici e dei servizi per il diritto allo studio. Le opere universitarie sono autorizzate ad utilizzare i criteri previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47.".
Note all'art. 9:
-  I commi 2 e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante: "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", sono i seguenti:
"2.  Per i farmaci collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuta una partecipazione al costo pari a 3.000 lire per ricetta, per prescrizione di una confezione, e pari a 6.000 lire per ricetta, per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita al pubblico dagli assistiti parzialmente esentati e non esentati dalla partecipazione ai sensi del successivo articolo 4. I farmaci collocati nella classe di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito. E' abrogato l'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
"7.  Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di emergenza o urgenza le regioni possono fissare una partecipazione al costo in relazione alle prestazioni erogate, fino ad un importo massimo di 100.000 lire per accesso. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, tale limite massimo di spesa è pari a 60.000 lire.".
-  L'art. 4 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, disciplina la partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.
-  L'art. 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, disciplina l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione a particolari condizioni di malattia.
-  L'art. 6 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, disciplina le procedure e i tempi per la definizione delle modalità di accertamento e di verifica della situazione economica del nucleo familiare e delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione o alla partecipazione in misura ridotta al costo delle prestazioni sanitarie, e delle misure per semplificare le procedure di prescrizione e di pagamento della quota di partecipazione anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria elettronica.
-  l'art. 7 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, disciplina la destinazione delle entrate da partecipazione al costo delle prestazioni.
Note all'art. 11:
-  L'art. 6 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 6
Tassa per i rifiuti solidi urbani

1.  L'importo della tassa ed accessori dovuti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani per i locali adibiti a sede di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado non può superare la categoria iniziale delle relative tariffe.
2.  L'onere relativo alla tassa ed accessori di cui al comma 1 è posto a carico dei comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali, ed alle province per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.".
-  L'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 2
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1.  Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni.
2.  Una quota pari al 10 per cento del gettito spetta alle province regionali e una quota pari al 20 per cento del medesimo gettito, al netto della quota spettante alle province regionali, affluisce su un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3.  Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.
4.  I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.
5.  Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno, i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all'Assessorato regionale del territorio e del'ambiente in triplice copia la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente
6  Copia della dichiarazione di cui al comma 5 dovrà essere trasmessa dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed alla Provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica.
7.  Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle Province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
8...
9.  La Provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18.
10.  La Provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
11.  La Provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dei terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
"11bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".
12.  Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento la Provincia regionale può invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo ad esibire o trasmettere atti o documenti, può inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti.
13.  Con delibera della giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
14...
15.  Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
16.  L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla Provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, adotta il provvedimento formale di rimborso.
17.  Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19.
18.  Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale dei bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13.
19.  Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente.
20.  Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
21.  Entro il 31 marzo di ogni anno le Province regionali sono tenute a produrre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro:
a)  i dati relativi agli accertamenti compiuti;
b)  i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
c)  i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale;
d)  i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate.
22.  Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle Province regionali è disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna Provincia regionale.
23.  Per l'anno 1997 nella Regione siciliana la misura dei tributo è quella minima stabilita dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
24.  Le somme liquidate dalla provincia regionale per tributi, sanzioni ed interessi sono versate, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, tali somme sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Il ruolo è formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al soggetto passivo, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.".
Nota all'art. 14:
L'art. 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: "Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", è il seguente:
"6.  In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni:
a)  gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b)  le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
c)  gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d)  i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7.  Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8.  La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
9.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
10.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.".
Nota all'art. 16:
L'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante: "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 8
Adesione al circuito nazionale acquisti

1.  Le amministrazioni centrali e periferiche della Regione e le restanti pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  In alternativa, sia le amministrazioni centrali e periferiche della Regione sia le restanti pubbliche amministrazioni possono procedere all'acquisto di beni e servizi purché a prezzi inferiori a quelli oggetto della convenzione.
3.  Alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere le disposizioni del presente articolo si applicano in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche ed integrazioni.".

Nota all'art. 21:
L'art. 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:


"Art. 17
Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione

1.  I contributi e i trasferimenti a carico del bilancio della Regione, previsti dalla vigente legislazione in favore degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, vengono erogati sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dagli stessi enti nel perseguimento delle finalità proprie, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento.
2.  Gli enti di cui al comma 1 allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica relativa all'esercizio finanziario che illustri le caratteristiche dell'ente, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi resi dall'ente, e che precisi risorse umane e strumenti. La relazione comprende, per la parte entrate, una valutazione generale sui mezzi finanziari, che individui le fonti di finanziamento e che evidenzi l'andamento storico degli stessi. Per la parte spesa, la relazione individua l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e per investimenti. La relazione indica altresì i risultai conseguibili nel perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali scostamenti.
3.  Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 riducono le spese per acquisto di beni e servizi in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 3 per cento delle medesime spese sostenute nell'esercizio 2000, come accertate dal relativo conto consuntivo. Per gli enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi regionali per le spese di funzionamento assegnati per l'esercizio successivo sono ridotti in misura percentuale pari alla mancata riduzione.
4.  Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 5 per cento delle medesime entrate accertate per l'esercizio 2000 con il relativo conto consuntivo. Il mancato incremento delle entrate autonome nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e dei trasferimenti di parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del bilancio della Regione, nella misura percentuale pari al mancato incremento.
5.  Gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome ricorrendo anche a contributi di soggetti privati per specifiche iniziative; ad accordi di collaborazioni e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, secondo le norme di cui all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'applicazione della normativa vigente sulla copertura dei costi per la prestazione di servizi a domanda individuale.
6.  All'avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 fino alla concorrenza della somma delle riduzioni di spesa di cui al comma 3 e degli incrementi di entrata di cui al comma 4.".
Nota all'art. 22:
L'art. 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 35
Regolamenti di esecuzione

1.  Con decreti del Presidente della Regione da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, della Commissione affari istituzionali e della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.
2.  Ferma restando l'osservanza dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ciascun decreto presidenziale è emanato nel rispetto dei seguenti criteri:
a)  inserimento dei procedimenti facenti capo alla stessa materia e contestuale specificazione della struttura regionale da sopprimere o ridurre perché interessata dal conferimento;
b)  previsione che gli enti locali provvedano direttamente, nelle materie ad essi trasferite, alla concessione ed erogazione di servizi, sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere.
3.  Ciascuno dei decreti presidenziali di cui ai commi 1 e 2 disciplina le seguenti materie:
a)  trasferimento di personale, mantenendo la qualifica di provenienza;
b)  patrimonio da trasferire,
c)  risorse finanziarie da trasferire.
4.  A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale, si procede alle conseguenti variazioni di bilancio al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni disciplinate con il regolamento stesso. Nelle more della definizione, per ciascuna materia, degli adempimenti di cui al presente articolo, le relative funzioni continuano ad essere esercitate dalla Regione.".
Nota all'art. 23, comma 2:
L'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 2

Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del 30 per cento, nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dellda parte del richiedente da computarsi fino alla data della presentazione della domanda di cessione in proprietà dell'alloggio medesimo.
Il valore venale è determinato da una o più commissioni nominate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, ed aventi sede presso l'Assessorato medesimo.
Ciascuna commissione è composta da:
1)  un dirigente dell'Ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici che la presiede;
2)  un dirigente amministrativo in servizio presso il predetto Assessorato;
3)  un ingegnere dei servizi tecnici erariali designati dal capo di un ufficio tecnico erariale avente sede nella Regione;
4)  un dirigente amministrativo in servizio presso l'Assessorato regionale delle finanze di tutte le volte in cui si tratti di determinare il prezzo di cessione degli alloggi appartenenti al patrimonio del soppresso ESCAL;
5)  un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli assegnatari di alloggi popolari più rappresentative su base regionale, designato dalle stesse.
Partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo un rappresentante dell'ente proprietario.
Il valore venale di cui al primo comma è pari al valore di mercato corrente al momento della cessione.
Il valore venale determinato dalla commissione dovrà essere a cura di questa comunicato all'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed agli enti proprietari interessati.".
Nota all'art. 23, comma 5:
L'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è il seguente:

"Art. 5
Riduzione del prezzo d'acquisto

1.  La riduzione percentuale prevista dall'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è elevata al 25 per cento per gli acquirenti assegnatari che pervengono alla stipula del contratto d'acquisto mediante pagamento in unica soluzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Nota all'art. 23, comma 7:
L'art. 98 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:


"Art. 98
Canoni di locazione

1.  Per i nuclei familiari che percepiscono redditi imponibili derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o pensioni di importo non superiore a due pensioni minime INPS con esclusione dei redditi dei figli di età inferiore a 30 anni si applicano i canoni di locazione previsti dalla fascia A del decreto dell'Assessore per i lavori pubblici 23 luglio 1999, n. 1112.".
Nota all'art. 23, comma 8:
L'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, i cui commi 3, 4 e 5 sono stati introdotti dall'art. 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 1

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli enti ed istituti, di cui al successivo art. 2, contributi in annualità a misura costante per un periodo minimo di 20 anni e massimo di 35, per la costruzione di alloggi a carattere popolare da assegnarsi a famiglie o persone delle categorie più disagiate o sottoposte a sgombero per intimazione della pubblica autorità.
Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno iscritte per l'ammontare di lire 500 milioni annue in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952.
L'Assessore regionale per i lavori pubblici è altresì autorizzato a concedere ai comuni e agli istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione contributi in annualità a misura costante per 35 anni per l'acquisto ed il recupero di alloggi contenuti nei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da assegnare con reddito inferiore ai 6 milioni annui che vivono in case fatiscenti, antigieniche ed improprie.
L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che privilegiano gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, gli abitanti di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose. Dette graduatorie vengono redatte da un funzionario nominato dal sindaco, scelto fra i dipendenti del comune, ed approvate dai consigli comunali. Le commissioni assegnazione alloggi che hanno in corso di esecuzione graduatorie restano comunque in carica per il completamento delle stesse.
Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983, il limite trentacinquennale di impegno di lire 500 milioni.".
Nota all'art. 23, comma 9:
L'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che si annota, è il seguente:

"Art. 2
Prezzo degli alloggi

1.  Ai fini della determinazione del prezzo degli alloggi, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si fa riferimento in ogni caso alla rendita catastale risultante dalla categoria A/4. Nell'ambito di tale categoria si applica la classe corrispondente a quella catastalmente attribuita a ciascuna unità immobiliare. Qualora la classe corrispondente manchi si applica quella immediatamente antecedente.
2.  Nel caso in cui gli alloggi non siano accatastati o manchi la classe per mancato censimento, si applica l'80% della media aritmetica delle classi della categoria A/4 prevista per ciascun comune.
3.  Resta salva la facoltà dell'acquirente di avvalersi, in via alternativa, della determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
4.  E' abrogato l'art. 7 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18.
5.  Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre due anni.".
Nota all'art. 25, comma 1:
L'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, recante: "Provvedimenti per l'edilizia abitativa e modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 18

L'assegnazione degli alloggi avviene mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie quinquennali per ambiti comunali o intercomunali.
Il bando, redatto in conformità delle direttive dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, viene pubblicato a cura degli Istituti autonomi per le case popolari.
La graduatoria di assegnazione è' formata da commissioni con competenza territoriale predeterminata, nominate con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.
Le commissioni si riuniscono presso le sedi degli Istituti autonomi per le case popolari che provvederanno a fornire il personale necessario.
Le commissioni sono composte:
a)  da un magistrato ordinario o amministrativo, con funzioni di presidente;
b)  da un rappresentate della Regione con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di vice presidente;
c)  da un rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari, con funzioni di segretario, con voto consultivo;
d)  da 3 rappresentanti dell'associazione inquilini e assegnatari che sono rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;
e)  da 4 rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali generali dei lavoratori dipendenti, su designazione delle segreterie provinciali.
Le designazioni di cui ai punti d) ed e), devono pervenire all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla richiesta.
In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per i lavori pubblici procede alla costituzione della commissione con un minimo di 5 componenti.
Le commissioni procedono alla compilazione di una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con indicazione dei punteggi parziali e complessivi individualmente assegnati.
Avverso le determinazioni delle commissioni è ammesso ricorso motivato e documentato da presentarsi entro i 30 giorni successivi alla data della pubblicazione.
In caso di graduatoria intercomunale come previsto dal primo comma hanno comunque priorità nell'assegnazione degli alloggi i richiedenti utilmente collocati in graduatoria che risultino residenti da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del bando nel comune ove sono stati realizzati gli alloggi da assegnare.
Le commissioni, esaurito l'esame dei ricorsi, formulano le graduatorie definitive.
A parità di punteggio prevale la maggiore età del richiedente.
Le graduatorie sono valide per tutte le assegnazioni degli alloggi realizzati con il programma triennale previsto dalla presente legge.
Ai componenti delle commissioni sarà corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti delle commissioni per gli alloggi popolari di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.".
Nota all'art. 25, comma 2:
L'art. 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, recante: "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che si annota, è il seguente:

"Art. 27

1.  I programmi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e/o agevolata sono definiti a carattere sovracomunale provinciale, anche se inclusi in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti e possono realizzarsi sia nel territorio del comune di localizzazione iniziale che nel territorio di qualsiasi comune limitrofo e della stessa provincia.
2.  Le modalità di assegnazione delle aree previste dall'articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, si applicano ai programmi costruttivi da realizzare a cura di cooperative edilizie e imprese di costruzioni edili.
3....
4.  Sugli stanziamenti previsti per le finalità degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n 37, e successive modifiche e integrazioni, gli Assessori regionali per i lavori pubblici e per la cooperazione, ciascuno per la propria competenza, sono autorizzati a concedere contributi in conto interessi per mutui agevolati per la copertura dei costi intervenuti o che potranno intervenire per maggiore prezzo di esproprio del terreno risultanti da sentenza passata in giudicato.".
Nota all'art. 25, comma 3:
L'art. 54 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, recante: "Norme finanziarie urgenti e variazioni di bilancio per l'anno 2000", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 54
Determinazione canoni edilizia residenziale pubblica

1.  Il canone di locazione per gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nella Regione siciliana, determinato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, e dei correlati decreti dell'Assessore regionale ai lavori pubblici decreto assessoriale 15 marzo !996, n. 370/11 e decreto assessoriale 23 luglio 1999, n. 1112, non può essere inferiore a lire 100 mila mensili e superiore a lire 400 mila mensili.
2.  Il decreto assessoriale 23 luglio 1999, n. 1112 dell'Assessore regionale per i lavori pubblici ha efficacia nella misura del 50% per l'anno 1997 e del 75% per l'anno 1998.
3.  Il canone di edilizia residenziale pubblica non può comunque essere superiore al 12% del reddito imponibile del nucleo familiare fermo restando il limite massimo di lire 400.000 a partire dall'anno 1997.
4.  Nella determinazione dei conguagli relativi al pagamento delle differenze di canoni di locazione, gli enti gestori possono, su domanda degli interessati, concedere una rateizzazione non su periore a 10 anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale.".
Nota all'art. 30, commi 1 e 4:
L'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che si annota, è il seguente:

"Art. 89.
Norme urbanistiche

1.  Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dandone avviso pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. In caso di opere di interesse interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della provincia.
2.  Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30% della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe ampliative.
3.  Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relative agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di programmazione negoziata approvati dal CIPE o relativi ad interventi finanziati dallo Stato con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, o concernenti interventi finanziati dall'Unione europea, anche a singole iniziative imprenditoriali private, quando tali finanziamenti non siano a carico della finanza derivata, nell'ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali e industriali e su porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi.
4. I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.
5.  Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei piani territoriali paesistici, se in contrasto con l'esercizio dell'uso civico nella sua originaria estensione.
6.  Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono soppresse le parole "alberghiero o ricettivo in genere".
7.  Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici; per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene.
8. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.  Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150";
b)  dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:
"3bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto";
c)  dopo il comma 11 è inserito il seguente comma 12:
"12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali.".
9.  Si applica l'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.
10.  Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è così sostituito:
"Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.".
11.  L'articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito:
"Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a:
a)  opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico; 

b)  opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi.".
12. Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
"13. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed ai piani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278.".
Nota all'art. 30, comma 2:
L'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante: "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 22
Interventi produttivi nel verde agricolo

1.  Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di "risorse naturali locali", tassativamente individuate nello strumento urbanistico.
2.  Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:
a)  rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
b)  distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 20;
c)  distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
d)  parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata;
e)  rispetto delle distanze stabilite dall'art. 15 della legge re gionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
3.  Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività".
Nota all'art. 32:
L'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 15
Cumulo di aiuti e controlli

1.  Per un medesimo investimento iniziale uno stesso beneficiario non può ottenere aiuti a finalità regionale che, cumulati tra loro, superino i massimali previsti dalle disposizioni comunitarie per le imprese operanti nelle regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. a), del trattato CE, pari al 35% in ESN, maggiorato del 15% in ESL per le piccole e medie imprese.
2.  Una stessa impresa può beneficiare di più aiuti "de minimis" purché la somma degli aiuti non superi il limite stabilito dalla normativa comunitaria vigente.
3.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, anche utilizzando collegamenti informatici già esistenti, istituisce una banca dati in cui memorizzare gli aiuti a finalità regionale e "de minimis" erogati dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici o privati. A tal fine le amministrazioni regionali, gli enti sottoposti a vigilanza della Regione e gli enti locali hanno l'obbligo di comunicare i suddetti dati al dipartimento bilancio e tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze individua le forme di collaborazione con le amministrazioni interessate e disciplina le modalità di trasmissione delle notizie da parte dei soggetti erogatori, anche prevedendo il ricorso, ove necessario, a protocolli di intesa.
4.  Al fine di ottenere un qualsiasi aiuto a finalità regionale o rientrante nell'ambito del "de minimis" il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme sul cumulo di cui ai commi 1 e 2.
5.  Le disposizioni di aiuto contenute nella presente legge possono essere applicate anche ai settori dei trasporti, siderurgia, co struzioni navali, fibre sintetiche e industria automobilistica a condizione che siano rispettate anche le regole comunitarie specifiche che disciplinano tali settori.
6.  Le amministrazioni competenti provvedono a notificare alla Commissione europea tutti i progetti di investimento in attività fisse destinati alla creazione di nuovi stabilimenti, all'estensione di stabilimenti esistenti o all'avvio di un'attività che comporta una trasformazione fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente che rientrino nell'ambito di applicazione della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali de stinati ai grandi progetti di investimento" 98/C 107/05.
7.  Ogni contratto relativo ad un aiuto concluso con il beneficiario in relazione a progetti sovvenzionati, rientranti nell'ambito di applicazione della "Disciplina" di cui al comma 6, deve contenere una clausola di restituzione nell'ipotesi di inadempimento del medesimo.
8.  Gli aiuti "de minimis" previsti dalla presente legge non si ap plicano ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura e della pesca".
Nota all'art. 37, comma 2:
L'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Mi sure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che si annota, il seguente:

"Art. 23
Privatizzazione e cessione di aziende e riordino delle partecipazioni regionali

1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale in società per azioni, le cui azioni sono detenute dalla Regione siciliana e i diritti corporativi sono esercitati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; le società per azioni derivate dalle predette aziende succedono a queste nella totalità dei rapporti giuridici.
2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione, nell'ambito del riordino del settore idrico in attivazione dei principi stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, procede all'avviamento delle procedure per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, nel rispetto delle norme di tutela a favore dei lavoratori di cui all'art. 12 della predetta legge 5 gennaio 1994, n. 36 e garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio.
2-bis)  Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni dell'EAS anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito.
2-ter)  L'E.A.S. mantiene le attività progressivamente residuate dal processo di trasformazione di cui al comma 2 nonché il personale dipendente o a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con le attribuzioni dello stato giuridico, economico e previdenziale possedute, o collocato in quiescenza.
2-quater)  Le società di gestione del servizio idrico anche integrato utilizzano prioritariamente personale dell'E.A.S., previa stipula di contratti di fornitura di servizi concertati con le organizzazioni sindacali.
2-quinquies)  Alla eventuale liquidazione e cessazione dell'attività dell'E.A.S. il personale, in deroga alle disposizioni dell'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è trasferito, con oneri a carico della Regione, negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, facendo salvi i diritti acquisiti e con il mantenimento dello status posseduto.
2-sexies)  Le disposizioni di cui al comma 2 quinquies si applicano anche al personale dell'E.A.S. in quiescenza.
3.  La privatizzazione e cessione di enti ed aziende a partecipazione regionale e/o il loro riordino, fermo restando le specifiche previsioni di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo le seguenti disposizioni:
a)  entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione attiva le procedure per la trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) in società per azioni;
b)  entro il termine di cui alla lett. a), gli Assessori regionali, secondo le rispettive competenze, individuano, fra gli enti e aziende sottoposti a tutela e vigilanza, quelli per i quali possono essere avviate le procedure di privatizzazione;
c)  entro 3 mesi dal termine di cui alla lett. a), il Governo della Regione predispone un programma di riordino delle proprie partecipazioni azionarie mediante cessioni di attività, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario. Il Presidente della Regione trasmette il programma di riordino delle partecipazioni all'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni legislative permanenti. De corso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della ri chiesta, il parere si intende acquisito favorevolmente ed il programma diviene esecutivo;
d)  per l'attuazione delle finalità del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della necessità del mantenimento degli attuali livelli occupazionali nonché delle disposizioni dell'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e garantendo che gli enti o le aziende operanti nel campo dei servizi di cui alla Direttiva 93/38/CEE del Consiglio mantengano i requisiti di impresa pubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della medesima Direttiva n. 93/38/CEE del Consiglio".
Nota all'art. 41:
L'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 88
Aiuti al bed and breakfast

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
2.  L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3.  I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4.  L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
5.  Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti, a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6.  L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
7.  La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente.
8.  Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9.  Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio I.V.A.
10.  Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
a)  esercizio ad una stella: fino ad un massimo di L. 4.000.000 a posto letto;
b)  esercizio a due stelle: fino ad un massimo di L. 5.000.000 a posto letto;
c)  esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di L. 6.000.000 a posto letto.
11.  I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
12.  Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale.
13.  Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio".
Nota all'art. 42, comma 1:
Gli articoli 7, comma 4, e 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante: "Riforma della legislazione nazionale del turismo", sono i seguenti:

"Art. 7.

4.  Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.".

"Art. 9
Semplificazioni

1.  L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2.  L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3.  Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4.  L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:
a)  qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centoottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
b)  qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5.  Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".
6.  I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.".
Nota all'art. 48, comma 5:
L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, recante: "In terventi a favore dell'occupazione", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 9
Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato

1.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere alle imprese operanti in Sicilia, le quali impieghino lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, per il periodo massimo di un triennio, contributi pari al 50%, al 40% ed al 25% della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno. In caso di assunzione a tempo parziale, l'importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto.
2.  La misura dei contributi di cui al comma 1 è elevata al 65%, 50% e 50%, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno, quando le assunzioni riguardino lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, al comma 1, lett. a), b) e d), dell'art. 8 della presente legge. L'eleva zione è altresì concessa quando le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lett. c), dell'art. 8 della presente legge, sempre che agli stessi venga riservata una quota complessivamente non inferiore al 50% delle predette assunzioni.
3.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato altresì a concedere contributi, fino alla misura dell'80% dell'onere sostenuto, in favore dei datori di lavoro che provvedano all'abbattimento delle barriere architettoniche in relazione all'assunzione dei soggetti previsti dall'art. 8, comma 1, lett. d).
4.  I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi a favore delle imprese che nei dodici mesi precedenti alle assunzioni non abbiano proceduto a riduzione di personale e non abbiano sospensioni dal lavoro conseguenti all'attivazione di procedure per la concessione a qualsiasi titolo di interventi straordinari di integrazioni salariali.
5.  I predetti contributi possono essere concessi per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1994. Essi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria.
5-bis)  I benefici di cui al comma 2 del presente articolo si in tendono estesi, nelle misure ivi previste, anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dalla medesima data.
5-ter)  Agli oneri di cui al comma precedente si farà fronte con gli stanziamenti a carico del capitolo n. 33708 del bilancio della Re gione, rubrica Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.
6.  La concessione dei contributi è subordinata all'applicazione da parte delle imprese nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria.
7.  L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore, nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato per riduzione di personale nei mesi successivi alla sua assunzione.
8.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ha facoltà di effettuare ispezioni presso le imprese beneficiarie dei contributi a mezzo degli ispettorati del lavoro e dispone, in caso di accertate violazioni, la revoca dei contributi stessi.
9.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone con proprio decreto l'impegno degli stanziamenti annualmente autorizzati per le finalità del presente articolo, nonché l'accreditamento delle somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro, i quali provvederanno all'erogazione dei contributi.
10.  Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le occorrenti istruzioni attuative".
Nota all'art. 66, comma 7:
L'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, recante: "Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 15

1.  ...
1-bis)  Ulteriori contributi possono essere concessi alla Provincia regionale di Enna per l'istituzione del quarto polo universitario siciliano.
2.  ...".
Nota all'art. 73, comma 3:
L'art. 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, recante: "Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle aziende unità sanitarie locali", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 12
Attività di gestione e recupero crediti dell'I.R.C.A.C.

1.  All'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
"2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione".
2.  Per l'attività di gestione e di recupero dei crediti è riconosciuta all'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) una commissione pari all'1,50% rapportata al valore nominale degli stessi, ancorché svalutati per avvalersi delle previsioni normative di cui all'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2-bis)  Al predetto Istituto è riconosciuto altresì un compenso pari al 40% rapportato all'ammontare dei crediti in sofferenza effettivamente recuperati nel corso dell'esercizio con esclusione dei recuperi ottenuti nei confronti della Regione a fronte di fidejussioni dalla stessa prestate.
3.  ...".
Nota all'art. 76, comma 8:
L'art. 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 13
Interventi a sostegno delle autonomie locali

1.  Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota non superiore al 20% delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto generale consuntivo relativo al secondo esercizio antecedente quello di riferimento, al netto delle devoluzioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per ciascuno degli anni stessi.
2.  ...
3.  ...
4. ...
5.  Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'art. 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.
6.  ...
7.  ...
8.  ...
9.  ...
10.  Per il triennio 2000-2002 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6".
Nota all'art. 80:
L'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione da qui si annota, è il seguente:

"Art. 13
Aperture di credito

1.  L'Amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese mediante l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di importo, nei casi seguenti:
a)  esecuzione di opere ed interventi a carico diretto della Regione;
b)  acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;
c)  competenze fisse ed accessorie al personale in servizio presso gli uffici periferici della Regione;
d)  restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;
e)  servizi degli organi della Regione;
f)  erogazioni conseguenti all'attività esplicata dagli uffici pe ri ferici della Regione.
2.  Gli intestatari degli ordini di accreditamento sono considerati a tutti gli effetti funzionari delegati.
3.  A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.
4.  Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto previa dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.
5.  Gli ordini di accreditamento riguardanti spese correnti, emessi in conto competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo per intero o per la parte inestinta, su richiesta dei funzionari delegati.
6.  Gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, sono trasportati d'ufficio sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati a termine del terzo comma del precedente art. 12.
7.  Gli ordini di accreditamento per cui è consentito il trasporto agli esercizi successivi a termini del presente articolo mantengono, ai fini della loro individuazione contabile, l'originaria numerazione.
8.  Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.
9.  Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro 60 giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l'amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 897 e successive modificazioni.
10.  Qualora l'Amministrazione competente non ottemperi al l'ob bligo di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su segnalazione della ragioneria centrale, provvede in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti previ sti dalla norma sopracitata, dandone comunicazione alla Corte dei conti.
11.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bi lancio in ordine ai quali esercitare a campione il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso".
Nota all'art. 82:
L'art. 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, recante: "Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione da qui si annota, è il seguente:

"Art. 55
Attività promozionale

I programmi di attività promozionale all'estero in favore dei prodotti siciliani, che l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca annualmente adotta in attuazione del titolo secondo della legge regionale 28 giugno 1996, n. 14, dovranno essere strutturati per settori merceologici distinti uno dei quali sarà destinato ai materiali lapidei siciliani.
A modifica dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1996, n. 14, i programmi di cui al primo comma del presente articolo, contenenti le scelte motivazionali, le linee di indirizzo operativo, la ripartizione dello stanziamento per i settori merceologici individuati quali meritevoli in via preferenziale di sostegno promozionale, i singoli paesi esteri di intervento nonché l'indicazione dei mezzi e delle azioni da attuarsi, saranno comunicati alla competente Commissione legislativa dellregionale siciliana ed affidati per l'esecuzione totalmente o parzialmente all'Istituto per il commercio estero, ad organismi ed agenzie specializzate con le procedure previste dalle vigenti norme di contabilità regionale e statale e prescindendo dal parere prescritto dall'art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove gli importi di spesa non superino centomilioni di lire.
La fase esecutiva avrà luogo sulla base di piani esecutivi dettagliati delle singole iniziative in ordine alla spesa e che, nell'articolazione e nello svolgimento, assicurino il massimo coinvolgimento degli operatori economici siciliani pubblici e privati ai fini di un concreto sviluppo della commercializzazione dei prodotti siciliani.
Rimane in facoltà dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca di curare direttamente talune iniziative previste nei programmi di cui ai precedenti commi con le procedure di cui al secondo comma del presente articolo.
E' abrogato il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14.
All'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 sono soppresse le parole "sentito il Comitato per il marchio".
Le disposizioni del presente articolo, compresa la facoltà di curare direttamente le iniziative promozionali previste dal quarto comma, si applicano, altresì, ai programmi di attività promozionale sul mercato interno italiano che l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca annualmente adotta in attuazione del titolo II della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14.
E' abrogato l'art. 1, lett. a), n. 1, della legge regionale 22 aprile 1964, n. 6, in quanto l'attività dallo stesso prevista si intende compresa nel contesto dei programmi sul mercato interno italiano di cui al precedente comma.
In deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, con lo stesso provvedimento con cui è approvato il programma annuale di cui al presente articolo viene assunto l'im pegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma medesimo".
Nota all'art. 84, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, recante: "Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 5
Commissione consultiva

1.  Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alla nomina nell'ambito della Direzione regionale delle finanze e del credito, della Commissione consultiva di cui all'art. 3.
2.  La Commissione consultiva è presieduta da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso le sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, ed è composta da un esperto in economia aziendale, da un esperto in economia e finanza pubblica, da un esperto in scienze delle finanze, da un esperto in diritto finanziario e diritto tributario, da un esperto in informatica aziendale.
3.  Le funzioni di segretario della commissione sono espletate dal dirigente preposto alla segreteria tecnica.
4.  Il presidente nonché il segretario della commissione, decadono di diritto dall'incarico nell'ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per la nomina.
La nomina a componente della commissione è incompatibile con la sussistenza di rapporti di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.
5.  La Commissione esprime pareri in materia di:
a)  individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;
b)  determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c)  procedure di conferimento delle concessioni;
d)  criteri generali relativi al funzionamento del servizio della riscossione, e all'attività degli intermediari della riscossione;
e)  adozione di regolamenti, stipulazione di convenzioni e atti amministrativi generali.
6.  La Commissione, altresì, su richiesta degli enti interessati, previa valutazione degli uffici regionali o finanziari competenti per materia, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.
7.  Nei provvedimenti adottati dall'Assessore, sentita la commis sione, deve essere fatta menzione della proposta o del parere della commissione; ove il provvedimento sia adottato in difformità dalla proposta o dal parere, ne sono specificati i motivi.
8.  Ai fini della formulazione dei pareri o delle proposte, la commissione, avvalendosi della segreteria tecnica, dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relative alle diverse forme di riscossione.
9.  I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta.
10.  La commissione è convocata dal presidente. L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'ufficio di segreteria.
11.  Per la validità delle riunioni della commissione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri o le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
12.  La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giustificati motivi, comporta decadenza dall'incarico, salvo che per i componenti chiamati a fare parte della commissione in ragione della carica ricoperta.
13.  La commissione, ove necessario, su specifiche questioni può sentire singoli concessionari o rappresentanti di categoria.
14.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazio ne della Giunta regionale, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario della commissione in misura adeguata alla qualità ed alla quantità dell'impegno richiesto, tenuto conto di quelli determinati con decreto ministeriale per la corrispondente commissione prevista dall'art. 3 del decreto del Presiden te della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
Nota all'art. 87, comma 1:
L'art. 39 della legge regionale 17 marzo 1991, n. 27, recante: "In terventi a favore dell'occupazione", a seguito della modifica in trodotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 39
P.O.R. 2000-2006

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, amministrazione bilancio e finanze, è istituito un fondo, che co stituisce copertura finanziaria complessiva del Programma operativo regionale 2000-2006, cui fare confluire i finanziamenti della UE e i cofinanziamenti statali e regionali.
2.  L'autorità di gestione, su richiesta dell'amministrazione interessata, verificata la compatibilità con il quadro finanziario della misura, prima dell'attivazione della spesa, chiede nulla osta per l'avvio delle procedure e la conseguente assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, anche in assenza dello stanziamento e del relativo impegno nello specifico capitolo di spesa.
3.  L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze annota l'importo complessivo comunicato fra le disponibilità di competenza e di cassa della misura nelle annualità in cui è ripartita la spesa e provvede a comunicare l'avvenuta annotazione all'autorità di gestione ed ai dipartimenti interessati.
4.  Con successive variazioni di bilancio apportate sia in termini di competenza che di cassa dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su richiesta dell'autorità di gestione in relazione all'effettiva erogazione della spesa e sulla base del complemento di programmazione esitato dalla Giunta di governo le somme saranno iscritte in corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1.
5.  Gli impegni, in deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere assunti solo dopo aver esperito le procedure di cui ai commi precedenti.
6.  Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'autorità di gestione e sentiti i responsabili di misure, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione alla stessa o ad altre misure del P.O.R.
7.  Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del P.O.R., la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzeran no un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.
8.  L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, partecipa al controllo ed al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del P.O.R.
9.  Al fine di consentire l'immediata attivazione del Program ma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'an no 2001, lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali e statali.
10.  Delle variazioni di cui al presente articolo è data tempestiva comunicazione alla Commissione bilancio e finanze ed alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della comunità europea dell'Assemblea regionale siciliana.
11.  Per la misura 7.01 "assistenza tecnica", al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del dipartimento della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alla misura, in ragione delle specifiche esigenze dei responsabili di misura, vengono iscritte, con le procedure di cui ai commi precedenti, in capitoli di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza delle amministrazioni regionali capofila dei singoli fondi strutturali che attuano le singole attività".
Nota all'art. 96:
L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 9
Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

1.  Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento, alla rotazione ed alla revoca degli incarichi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2103 del codice civile.
2.  Gli incarichi di direzione degli uffici dell'Amministrazione regionale e di quelli degli enti di cui all'art. 1 sono conferiti a tempo determinato. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico ha carattere omnicomprensivo.
3.  Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro 90 giorni dall'elezione del Presidente e della Giunta regionale; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza.
4.  L'incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8.
5.  Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.
6.  I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. A seconda della complessità dell'attività da esercitare, l'incarico viene attribuito a dirigenti di prima o seconda fascia e successivamente, per motivate necessità di servizio, a dirigenti di terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza.
7.  Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti dal dirigente generale. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti ai dirigenti di prima fascia con le modalità di cui al comma 4 ed ai dirigenti di seconda o terza fascia dal dirigente generale.
7-bis)  Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati o rinnovati entro 90 giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è proposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza.
7-ter)  Le disposizioni di cui al comma 7 bis costituiscono norma non derogabile dei contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti.
8)  Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4 ed entro il limite del 5% della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
9.  Ai soggetti esterni ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente si applicano, per la durata dell'incarico stesso, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste dal l'ordinamento regionale".
Nota all'art. 100:
L'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Conferenza Regione - autonomie locali

1.  E' istituita la Conferenza permanente Regione-autonomie locali per il coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione con compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni proprie delegate dei comuni e delle province.
2.  La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che abbiano incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il Governo regionale lo ritenga opportuno.
3.  Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa, la Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso.
4.  Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l'Assessore regionale per gli enti locali, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell'ANCISicilia, il presidente dell'URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti rispettivamente dall'ANCI e dall'URPS nel rispetto delle varie categorie di enti. Della Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante della Lega delle autonomie, dell'ASACEL e dell'ASAEL. La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
5.  Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti, che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e conoscitivo.
6.  Con il decreto istitutivo della Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed individuati la sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa.
7.  L'articolo 44 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è abrogato.".
Nota all'art. 102, commi 1 e 2:
L'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante: "Norme sull'ordinamento degli enti locali", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 8
Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni

1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:
a)  l'istituzione di uno più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
b)  l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;
c)  la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
d)  l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine.
2.  Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero comune.
3.  Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un comune all'altro.
4.  Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.
5.  In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
6.  Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.
6bis.  La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.
7.  In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.
7bis.  La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.
8.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.".
Nota all'art. 109:
L'art. 19 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante: "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali" a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 19.
Convenzioni per la statalizzazione di scuole regionali

1.  L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con il Ministro della pubblica istruzione apposite convenzioni per la statalizzazione delle scuole materne regionali, degli istituti regionali d'arte e scuole medie annesse di Enna, Grammichele, SanCataldo,Santo Stefano diCamastra, Bagheria e Mazara delVallo, dell'Istituto tecnico femminile regionale di Catania e degli istituti professionali per ciechi di Palermo e Catania e, a richiesta degli enti locali interessati, per i licei linguistici ed i licei o istituti musicali delle province regionali e dei comuni.".
Nota all'art. 120:
L'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante: "Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 7
Spese tecniche

Per le competenze professionali di progettazione, direzione lavori, assistenza, prestazioni geologiche e geotecniche, atti tecnici di espropriazione, prestazioni dell'ingegnere capo, collaudo e spese tecniche in generale, è previsto nei progetti l'importo finanziario necessario comprensivo degli oneri fiscali a carico dell'ente committente. La valutazione presuntiva delle spese tecniche è sottoposta contestualmente all'esame del progetto all'organo preposto ad esprimere parere tecnico sui progetti.
Per la valutazione degli onorari si applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione.
Sino all'approvazione di appositi disciplinari-tipo da effettuarsi con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, valgono per le modalità di pagamento delle spese relative agli incarichi professionali le norme di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608 e successive modificazioni, che approva il disciplinare-tipo per progettazione e direzione dei lavori dello Stato.
Gli onorari per le funzioni di ingegnere capo dei lavori vengono corrisposti in misura pari al dieci per cento dell'aliquota della tabella A della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche e integrazioni.
Agli onorari degli ingegneri capo si aggiunge il rimborso spese nella misura di cui al citato decreto ministeriale 15 dicembre 1955, n. 22608.
Gli onorari di collaudo sono corrisposti in base alla tariffa professionale.
Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti o da conferire dall'amministrazione regionale a commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio, qualora non diversamente ed espressamente indicato nell'atto di nomina.
Le parcelle professionali, ivi comprese quelle dell'ingegnere capo, sono soggette al visto del competente ordine professionale. Per le attività professionali svolte da pubblici funzionari, il visto dell'ordine professionale può essere sostituito dal parere dell'Ispettorato regionale tecnico.
Le norme del presente articolo si applicano anche alle spese di progettazione, direzione dei avori e collaudo relative alle opere destinate a servizio degli enti di culto e formazione religiosa ed enti morali di assistenza e beneficenza.".
Nota all'art. 129, comma 5:
L'art. 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 97
Statuti consorzi fidi

1.  Gli statuti dei consorzi di primo e secondo grado che usufruiscono dei benefici di cui al presente titolo sono approvati con decreto dell'Assessore regionale compete per materia e devono espressamente prevedere:
a)  l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate, relativamente ai consorzi di primo grado;
b)  l'importo minimo del concorso al fondo rischi e delle fideiussioni rilasciate dai soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 95, relativamente ai consorzi di secondo grado;
c)  l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dai consorzi. Il limite massimo per le garanzie prestate dai consorzi fidi industriali è di lire 1.000 milioni per i consorzi di primo grado e, per la parte eccedente, fino all'importo massimo di lire 3.000 milioni mediante garanzia prestata dai consorzi di secondo grado. Per i consorzi artigiani e commerciali il limite rispettivamente è fissato in lire 700 milioni, di cui lire 200 milioni per credito di esercizio o forme ad esso assimilabili, e in lire 1.000 milioni;
d)  il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fideiussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
e)  la quota a carico dell'impresa, pari al 50 per cento dell'importo unitario del monte di garanzia, fermo restando che i versamenti effettuati dall'impresa rispetto all'importo della fideiussione non possono essere inferiori al 30 per cento della quota complessivamente a carico dell'impresa;
f)  la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
g)  le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.
2.  Gli statuti dei consorzi fidi devono altresì prevedere:
a)  la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Assessorato regionale competente;
b)  l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale competente di eventuali modifiche dello statuto del consorzio;
c)  la trasmissione all'Amministrazione regionale di copia del bilancio dell'esercizio precedente completo delle relazioni e attestazioni di legge entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso;
d)  la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dalla liquidazione del fondo rischi, al fondo di garanzia regionale.
3.  All'articolo 25, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 le parole "dell'articolo 33" sono da intendersi "dell'articolo 31".
4.  Le disposizioni in favore delle cooperative e consorzi di garanzia per i settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio possono altresì estendersi a consorzi e cooperative costituite in forma mista purché prevedano la costituzione di fondi rischi separati...".
Nota all'art. 129, comma 6:
L'art. 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 93
Agevolazioni su operazioni creditizie

1.  Gli Assessorati regionali competenti possono affidare in regime di convenzione la gestione delle agevolazioni su operazioni creditizie nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge ai consorzi fidi di primo grado aderenti a consorzi di secondo grado. Nella convenzione vengono disciplinati i compiti dei consorzi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale e le obbligazioni pecuniarie assunte dalla Regione per i servizi resi dai consorzi fidi per conto della Regione stessa. Ai fini di cui al presente comma ciascun assessorato competente adotta una convenzione tipo.
2.  L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e l'Assessorato regionale dell'industria procedono annualmente all'erogazione delle somme, anche mediante anticipazioni, sulla base delle dotazioni stanziate per tali finalità nel bilancio della Regione in favore dei legali rappresentanti dei consorzi di garanzia fidi di rispettiva competenza.
3.  Gli oneri di convenzione di cui al comma 1 sono posti a carico degli stanziamenti di bilancio per i singoli regimi di aiuto.
4.  In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e comunque non oltre il 30 giugno 2002 l'Amministrazione regionale può affidare i compiti ivi previsti anche a consorzi fidi che non aderiscano a consorzi di secondo grado.".
Nota all'art. 129, comma 8:
L'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, recante: "Provvedimenti in favore delle cooperative agricole", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il se guente:
"1.  Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, sono assunte a carico del bilancio della Regione, con facoltà di rivalsa di quest'ultima nei confronti della Cooperativa debitrice ove gli stessi non siano stati ammessi ai benefici della medesima legge 19 luglio 1993, n. 237, per carenza di finanziamento o in caso di mancata presentazione dell'istanza per carenza di requisiti.
2.  Le garanzie dovranno risultare da certificazioni rilasciate da istituti di credito e/o da enti pubblici finanziatori.
3.  Sono ammessi a godere dei benefici previsti dal comma 1 i soci delle cooperative agricole per le quali sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza o il fallimento o sia stata già avviata la liquidazione coatta amministrativa.
4.  Le istanze per godere delle agevolazioni di cui al comma 1, dovranno essere presentate dai soci garanti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, il quale provvederà all'istruttoria e alla definizione della pratica entro i 120 giorni successivi al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
5.  ...".
Nota all'art. 129, commi 9 e 10:
L'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, recante: "Disposizioni sul credito agrario e altre norme in favore dell'agricoltura" a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 6

1.  Al fine di favorire la difesa attiva delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche e di ridurre il grado di inquinamento dell'agricoltura migliorando il rapporto tra agricoltura ed ambiente naturali, nonché di fornire ogni servizio di supporto a ciò necessario è istituito il Servizio informativo agrometeorologico siciliano (S.I.A.S.), quale servizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
2.  L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina con decreto le modalità organizzative ed operative del SIAS anche per quanto concerne la relativa dotazione organica, usufruendo a tal fine del personale del ruolo dell'assistenza tecnica.
3.  Il SIAS si articola in stazioni di rilevamento distribuite nel territorio regionale collegate con una struttura centrale di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati anche al fine di offrire servizi innovativi in grado di aumentare la potenzialità e la competitività del settore agricolo e di assicurare le azioni di assistenza tecnica e di integrazione dei risultati della ricerca nell'ambito dei servizi allo sviluppo.
4.  Il SIAS è collegato con il Servizio informatico nazionale istituito ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752.
5.  Per la progettazione e per la gestione scientifica del SIAS, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può avvalersi della collaborazione delle università di Catania e di Palermo e/o di enti pubblici di ricerca nazionali e regionali e/o di enti ed organismi privati in possesso di alta qualificazione scientifica nel settore della ricerca agrometeorologica e climatologica, mediante convenzioni da stipularsi ai sensi della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23.
6.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni.".
Nota all'art. 129, comma 11:
L'art. 17 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, recante: "Interventi nel settore della pesca", a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 17
Concessione di contributi

1.  Le agevolazioni di cui alla presente legge e alle leggi regionali 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche, e 4 gennaio 1980, n. 1 e successive modifiche, sono cumulabili con altre derivanti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, sempreché comunque l'importo cumulabile a sovvenzioni, contributi in conto interesse, prestiti a tasso agevolato, non superi in equivalenti sovvenzioni le aliquote globali e i massimali d'aiuto consentiti dalla normativa comunitaria.
2.  I natanti, le attrezzature e gli impianti ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche, e 4 gennaio 1980, n. 1 e successive modifiche, per cinque anni non possono essere alienati né possono essere destinati a scopi diversi da quelli per cui sono stati costruiti tranne casi eccezionali e previa autorizzazione concessa con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il Consiglio regionale della pesca. Detti natanti possono essere trasferiti in compartimenti marittimi, non siciliani dopo che siano trascorsi 15 anni dalla concessione del beneficio.
3.  Il vincolo di destinazione e il divieto di alienazione di cui al secondo comma sono ridotti a 5 anni per le opere indicate alla lett. c), dell'art. 3.
4.  Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sulla destinazione dei benefici di cui alle leggi regionali 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche, e 4 gennaio 1980, n. 1 e successive modifiche, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le imprese beneficiarie, le quali sono tenute a consentirne lo svolgimento ed a fornire ogni informazione utile.
5.  L'infrazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dal beneficio. La decadenza è pronunciata con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. La decadenza dal beneficio comporta la restituzione di una parte dell'importo riscosso calcolata pro-rata temporis per il periodo vincolativo residuo.
6.  L'art. 15 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è abrogato.
6-bis.  Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano, anche, ai casi per i quali la procedura di recupero del contributo non sia ancora completata.".
Nota all'art. 129, comma 12:
L'art. 24 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante: "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territorio delle Unità sanitarie locali", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 24
Strutture ospedaliere

1.  La rete della assistenza ospedaliera è costituita da:
a)  strutture ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario regionale;
b)  strutture sanitarie convenzionate obbligatoriamente ai sensi degli artt. 39, 40, 41, 42 e 43 della legge n. 833 del 1978;
c)  strutture private, convenzionate ai sensi degli artt. 43, primo comma, e 44, secondo comma, della legge n. 833 del 1978.
2.  Le strutture ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario regionale di cui alla lett. a), del comma 1, entro la scadenza del piano sanitario regionale, devono essere riorganizzate secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3.  Le strutture sanitarie convenzionate, di cui alla lett. b), del comma 1, concorrono alla rete ospedaliera, secondo quanto già stabilito dalle convenzioni stipulate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
4.  ...".
Nota all'art. 129, comma 13:
L'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, recante: "Provvedimenti per favorire la pratica delle attività sportive ed il potenziamento degli impianti sportivi nel territorio della Regione siciliana" a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 14

Ai fini della formulazione del piano di riparto di cui all'ultimo comma del precedente art. 13, in base ai programmi di attività, devono essere tenuti presenti i seguenti elementi preferenziali:
a)  l'istituzione e gestione di centri di preparazione sportiva e di formazione fisico-sportiva;
b)  il volume di attività svolta e documentata, nonché l'iniziativa promozionale di base;
c)  l'applicazione di un criterio di contenimento dei prezzi dei biglietti di ingresso agli spettacoli sportivi;
d)  l'utilizzazione di tecnici, istruttori ed animatori.
Nel piano dovranno essere riservati almeno i seguenti finanziamenti per la concessione di contributi a favore delle iniziative dello sport sociale, giovanile e scolastico:
a)  15% a sostegno delle attività degli enti di promozione sportiva e del tempo libero;
b)  25% a sostegno delle spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ad iniziativa degli enti locali, delle organizzazioni sportive e promozionali;
c)  10% a sostegno dell'attività sportiva scolastica ad iniziativa degli organi di autogoverno della scuola.
Dopo l'approvazione del piano di riparto l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere agli enti, associazioni ed istituti beneficiari che ne facciano richiesta una anticipazione fino alla concorrenza del 50% del contributo assegnato.
Alla liquidazione del contributo si provvede a conclusione dell'attività in funzione della quale il contributo stesso è assegnato, previa attestazione da parte del soggetto beneficiario dell'avvenuto svolgimento dell'attività, con la specifica analitica delle spese sostenute. La documentazione relativa alle dette spese deve essere conservata per dieci anni a cura del soggetto beneficiario del contributo al fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione regionale.".
Nota all'art. 129, comma 14:
L'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 20
Permessi e licenze

1.  I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 200 mila abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8,00 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2.  I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.
3.  I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali o provinciali, degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nonché quello per lo studio preliminare dell'ordine del giorno. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'art. 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4.  I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti.
5.  A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui al commi precedenti.
6.  I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.".
Nota all'art. 129, comma 15:
L'art. 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 83
Compensi presidenti organi collegiali

1.  I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, di dimensione sovracomunale individuati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, sono stabiliti nella misura del 75% della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti, in attuazione dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto.
2.  L'onere conseguente l'applicazione del comma 1, grava sui bilanci degli enti di pertinenza.".
Nota all'art. 129, comma 16:
L'art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 64
Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS

1.  I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge re gionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.
2.  Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'art. 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'art. 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve.
3.  ...
4.  ...
5.  La C.R.I.A.S. è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso.".
Nota all'art. 129, comma 17:
L'art. 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 12
Residui passivi

1.  Tutte le quote di stanziamento non impegnate "o non mantenute in bilancio" a norma del precedente art. 11 costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa.
2.  Le quote di stanziamento relative a spese correnti, impegnate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, sono riportate nel conto dei residui dell'anno successivo, al termine del quale costituiscono economie di spesa.
3.  Le quote di stanziamento relative a spese in conto capitale, impegnate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, sono riportate nel conto dei residui per un periodo non superiore a due anni successivi a quello in cui si è perfezionato l'impegno, al termine del quale costituiscono economie di spesa; possono, però, essere mantenuti per un periodo non superiore a cinque anni i residui delle spese relative agli investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni.
4.  Le somme eliminate a norma dei commi 2 e 3 possono essere riprodotte in bilancio, con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni, contestualmente all'emissione dei relativi titoli di spesa e senza necessità di ulteriori formali provvedimenti di impegno.
Nota all'art. 129, comma 18:
L'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 recante: "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art.  15
Centro vivaistico regionale

1.  Il Centro vivaistico regionale, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze della Direzione regionale delle foreste. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico forestale con almeno 10 anni di anzianità di servizio nella qualifica.
2.  L'attività vivaistica dell'Amministrazione forestale è prioritariamente orientata alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali autoctone.
3.  Per ragione di economicità di gestione o per particolari esigenze tecnico-colturali, il Centro può articolarsi in diversi stabilimenti.
4.  ...".
Nota all'art. 129, comma 20:
L'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art.  8
Fondi relativi ad assegnazione dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti

1.  Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.
2.  Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3.  La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.
4.  La Regione ha altresì, facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.
5.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.
6.  Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.
7.  Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali.".
Nota all'art. 129, comma 21:
L'art. 87 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 87
Agriturismo, attività turistiche e artigianali in contesto rurale

1.  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese agricole, singole e associate, sotto qualsiasi forma giuridica, contributi per investimenti di carattere strutturale, ivi compresa la dotazione di attrezzature e di servizi necessari per l'esercizio dell'agriturismo al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola.
2.  Sono ammessi a finanziamento gli interventi riguardanti:
a)  la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività agrituristiche, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
b)  l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività agrituristiche;
c)  la realizzazione nelle aziende di strutture per la conservazione di prodotti agricoli locali, solo se connessi all'attività agrituristica;
d)  la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
e)  l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
f)  l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.
3.  Al fine di sviluppare le attività complementari e/o alternative all'attività agricola, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle imprese, singole o associate, contributi per investimenti strutturali riguardanti l'avvio di attività turistiche e artigianali. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti per:
a)  la ristrutturazione e l'adeguamento dei fabbricati per attività artigianali e di turismo rurale, compresa l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
b)  l'adattamento di spazi aperti nell'ambito aziendale per le attività di turismo rurale;
c)  la realizzazione di strutture per la conservazione di prodotti agricoli destinati all'attività di ristorazione;
d)  la realizzazione di strutture sportive e ricreative per il tempo libero;
e)  l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e nuovi corredi necessari per l'esercizio delle attività;
f)  l'acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi.
4.  I contributi erogati ai sensi del presente articolo non possono superare il 35% in ESN più 15% in ESL della spesa ammessa a finanziamento.
5.  Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di lire 200 miliardi.
6.  L'aiuto previsto al presente articolo può essere erogato nell'ambito del "de minimis". In tale ipotesi il contributo non può superare il 75 il per cento della spesa ammissibile.
7.  Sono abrogati gli articoli 3, 11 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.".
Nota all'art. 129, comma 24:
L'art. 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 35
Servizi di sicurezza

1.  E' istituito presso la Presidenza della Regione e ciascun Assessorato un servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; il servizio provvede all'elaborazione del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Il servizio istituito presso la Presidenza della Regione provvede alla elaborazione del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, anche con riferimento ai locali demaniali assegnati all'Assemblea regionale siciliana.
2.  Al servizio di prevenzione e protezione, con le modalità previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, del sopracitato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, viene assegnato tramite designazione da parte del capo dell'Amministrazione, che assume le funzioni di datore di lavoro, il personale necessario allo svolgimento delle attività, ivi compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il responsabile del servizio deve essere individuato in un funzionario direttivo in possesso di attitudini e capacità adeguate; negli Assessorati aventi uffici periferici, il servizio può articolarsi in unità operative decentrate, alle quali è preposto un funzionario in possesso di attitudine e capacità adeguate.
3.  Per ciascun Assessorato regionale, i dirigenti generali assumono le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242. Per gli uffici periferici, dette funzioni sono attribuite ai capi degli uffici stessi. Ai dirigenti generali ed ai capi degli uffici periferici, nella qualità di datori di lavoro, sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza; nel caso in cui gli impianti, le attrezzature ed i locali siano comuni a più dipartimenti regionali o uffici periferici, i datori di lavoro interessati concordano fra loro, con formale provvedimento a firma congiunta, l'attribuzione della gestione di uno o più servizi comuni. Fino all'emanazione del predetto provvedimento tutti i datori di lavoro interessati sono responsabili solidamente per i servizi in comune.
4.  In sede di prima applicazione della presente legge e per non oltre sei anni, i datori di lavoro sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con le Aziende unità sanitarie locali, le Università, l'INAIL, l'ISPESL, l'Istituto italiano di medicina sociale e professionisti esterni che abbiano i requisiti previsti dalla legge, per l'esercizio della sorveglianza sanitaria ed in particolare per l'elaborazione, in collaborazione con i servizi di cui al comma 1, del documento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.".
Nota all'art. 129, comma 25:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 3
Legge finanziaria

1.  Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziarie per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, delle principali leggi regionali di spesa;
d)  all'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  all'eventuale rimodulazione per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  all'abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 129, comma 27:
L'art. 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 recante: "Norme sui consorzi di bonifica, carenze occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 10
Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili

1.  Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all'utente sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi. La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti.
2.  I contributi e i canoni di cui al comma 1 sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza predisposto dal consorzio entro 6 mesi dall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3.  I piani di cui al comma 2 prevedono l'assegnazione della contribuenza in tre fasce.
4.  Le deliberazioni sono depositate presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e foreste competenti per territorio e presso la sede del consorzio. Del deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e affissione negli albi dei comuni compresi nel territorio. Chiunque vi abbia interesse può inoltrare nei 30 giorni successivi ricorso all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
5.  Le delibere consortili con esclusione di quelle di cui al l'art. 21, commi 1 e 2, sono sottoposte ad approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nei 60 giorni successivi al deposito.
6.  Le spese di funzionamento degli enti consortili, non coperte da contributo regionale, sono a carico dei consorziati che fruiscono delle opere, impianti e servizi idrico-irrigui, i quali sostengono il rimanente onere mediante il pagamento di contributi annui.
7.  Con le modalità di cui al comma 2, vengono determinate tre fasce a ciascuna delle quali è attribuita una percentuale di contribuenza, secondo un criterio di progressività riferito alle dimensioni aziendali, nell'ambito delle fasce.
8.  I consorzi provvedono alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo secondo le norme e i privilegi di cui all'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215".
Nota all'art. 129, comma 29:
L'art. 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22, recante: "Interventi urgenti per il settore agricolo" a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, è il seguente:

"Art. 2
Rinegoziazione mutui agrari

1.  Al fine di favorire la riduzione del costo delle operazioni creditizie e conseguire una corrispondente limitazione di contributi in conto interessi, gli enti concedenti le agevolazioni finanziarie di cui al comma 5, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie delle stesse agevolazioni, possono disgiuntamente chiedere all'istituto erogante la rinegoziazione dei mutui qualora gli stessi abbiano un tasso di riferimento superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.  Sono considerate operazioni di rinegoziazione le operazioni con le quali vengono modificate le condizioni di onerosità dei finanziamenti congiuntamente alla loro corresponsione in forma rateizzata o alla corresponsione degli stessi in forma attualizzata.
3.  ...
4.  Possono effettuare le operazioni di rinegoziazione di cui al presente articolo, in ordine di preferenza, i seguenti soggetti:
a)  i coltivatori diretti, singoli o associati, gli imprenditori agricoli a titolo principale;
b)  i proprietari di aziende agricole;
c)  le associazioni di coltivatori diretti, enfiteuti, coloni, loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente, proprietari, usufruttuari ed affittuari conduttori, costituite con atto pubblico;
d)  le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione e loro consorzi;
e)  le associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81.
5.  Sono ammissibili alla rinegoziazione, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge, i finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, nonché delle leggi regionali che prevedono il concorso pubblico nel pagamento degli interessi su operazioni di credito agrario, contratte dai soggetti di cui al comma 4.
6.  Le operazioni di credito agrario, ammesse alla rinegoziazione continuano a beneficiare del concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di richiesta all'istituto negoziante di estinzione anticipata con l'attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute.".
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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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Michele Arcadipane
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