REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 MAGGIO 2002 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 19 aprile 2002.
Indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2002/2003 e numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia.  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione di alcuni soggetti dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alle Misure 4.3.1, sottomisura a) e 4.3.2, sottomisure a) e b)  pag.


DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione di alcuni soggetti dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a)  pag.


DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione della richiesta del sig. Gueli Giuseppe di Licata dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.1, sottomisura b)  pag.


DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione di alcuni soggetti dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alle Misure 4.3.2, sottomisura a) e 4.3.1, sottomisura d)  pag.


DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione della richiesta della cooperativa Pesca Turismo dello Stretto di Messina dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a)  pag.


DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione della richiesta dell'Acquafarm s.r.l. di Messina dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.1, sottomisura b)  pag.

DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione delle richieste della CO.FI.PE diCatania dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a)  pag.


DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione della richiesta della cooperativa a r.l. Amici del Mare di Termini Imerese dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a)  pag. 10 


DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione della richiesta dell'Associazione nazionale città del pesce di mare di Ancona dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a)  pag. 10 


DECRETO 13 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Marina di Marinello, con sede in Licata, e nomina del commissario liquidatore  pag. 11 


DECRETO 14 marzo 2002.
Esclusione di alcuni soggetti dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a)  pag. 11 


DECRETO 5 aprile 2002.
Approvazione del piano promozionale relativo all'anno 2002  pag. 12 


DECRETO 19 aprile 2002.
Individuazione dei soci assegnatari definitivi e degli alloggi di cooperative, per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 3, commi primo e secondo, della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22  pag. 14 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 13 marzo 2002.
Decadenza del consiglio della circoscrizione Belvedere del comune diSiracusa e nomina del commissario.   pag. 16 

Assessorato della sanità

DECRETO 14 marzo 2002.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, valida per l'anno 2002.  pag. 17 


DECRETO 22 aprile 2002.
Rettifiche ed integrazioni al decreto 19 marzo 2002, concernente incarichi attribuibili nell'ambito del ser vizio di continuità assistenziale accertati al 1° marzo 2001  pag. 28 


DECRETO 22 aprile 2002.
Rettifica del decreto 19 marzo 2002, concernente zone carenti di assistenza primaria accertate al 1° marzo e al 1° settembre 2001  pag. 29 


DECRETO 24 aprile 2002.
Presidi di guardia medica turistica per l'anno 2002.  pag. 29 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 28 febbraio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Grotte  pag. 31 


DECRETO 5 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Sciara  pag. 41 


DECRETO 7 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Calascibetta  pag. 48 


DECRETO 8 marzo 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Capo d'Orlando  pag. 49 


DECRETO 11 marzo 2002.
Approvazione del programma costruttivo "Comparto 6", riguardante l'intervento costruttivo della cooperativa edilizia Quasimodo, nel territorio del comune di Modica.  pag. 50 


DECRETO 11 marzo 2002.
Modifica del decreto 12 luglio 2001, concernente approvazione del regolamento della riserva naturale speciale Lago di Pergusa, ricadente nel territorio del comune di Enna e individuazione degli obblighi dell'ente gestore  pag. 51 


DECRETO 14 marzo 2002.
Approvazione del progetto delle Ferrovie dello Stato riguardante la realizzazione di opere nel comune di Grotte.  pag. 52 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 24 gennaio 2002.
Piani di riparto per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti e percorsi ciclabili integrati.  pag. 53 


DECRETO 14 febbraio 2002.
Nuova rimodulazione del piano di riparto per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti e percorsi ciclabili integrati  pag. 54 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Pasqualino Burgio di Sommatino  pag. 56 
Integrazione all'art. 3 dello statuto organico dell'opera pia Rubino di Marsala  pag. 56 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Società Asili d'Infanzia, con sede in Messina  pag. 56 
Estinzione delle opere pie Melchiorre Bisicchia e Ricovero Pappalardo Saverio di Militello in Val di Catania.  pag. 56 
Modifica del decreto presidenziale 11 febbraio 1999, relativo all'opera pia Casa di riposo Maria Addolorata Fondazione Maniscalco-La Rosa  pag. 56 
Approvazione del nuovo statuto della Casa di riposo II.PP. riunite San Gaetano e Concezione di Salemi.  pag. 56 
Fusione dell'opera pia Istituto di educazione Sacro Cuore di Gesù con l'opera pia Albergo dei Poveri, con sede in Monreale  pag. 56 
Approvazione del nuovo statuto della IPAB opere pie riunite Pastore San Pietro di Alcamo  pag. 56 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia San Vincenzo De Paoli, con sede in Ravanusa  pag. 57 
Approvazione del nuovo statuto della Casa di riposo Maria Addolorata - Fondazione Maniscalco La Rosa di Santa Ninfa  pag. 57 
Modifica allo statuto organico dell'opera pia Istituto Rizza Rosso di Chiaramonte Gulfi - Ragusa  pag. 57 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Casa di ospitalità Salvatore Bellia, con sede in Paternò  pag. 57 
Modifica dello statuto organico dell'opera pia Casa di riposo Barone Di Falco e opere assistenziali ed educative per minori S. Anna di Nicosia  pag. 57 
Modifica ad un articolo dello statuto dell'opera pia Pietro Di Lorenzo Busacca di Scicli  pag. 57 
Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Centro di accoglienza Santa Lucia di Enna  pag. 57 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia SS. Salvatore e Santa Croce di Corleone  pag. 57 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Albergo dei Poveri, con sede in Monreale  pag. 57 
Modifica ad un articolo dello statuto organico delle opere pie riunite Eugenio Criscione Lupis, Carmelo Boscarino e Famiglia e Carmelo Moltisanti di Ragusa  pag. 57 
Approvazione dello statuto organico dell'opera pia Casa di riposo San Vincenzo De Paoli di Vizzini  pag. 57 
Modifica dello statuto dell'opera pia Istituto di beneficenza San Domenico, con sede in Misterbianco.  pag. 57 
Approvazione dell'adeguamento del vigente statuto della IPAB opere pie Collegio Santonoceto e Conservatori riuniti di Acireale  pag. 57 
Modifica dello statuto dell'opera pia Santissimo Cuore di Gesù, con sede in Siracusa  pag. 58 
Modifica dello statuto dell'opera pia Fondazione Sac. Prof. Bartolo Castello, con sede in Siracusa  pag. 58 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Boccone del Povero Riggirello di Partanna  pag. 58 
Approvazione del nuovo statuto della I.P.A.B. D.A.M.A. di Marsala  pag. 58 
Rinnovo del collegio dei revisori dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana  pag. 58 
Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Messina  pag. 58 

Assessorato degli enti locali
Esclusionedeiconsigli circoscrizionali del comune di Marsala dalla tornata elettorale del 26 maggio 2002.  pag. 58 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Avviso relativo alla graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 3.12 "Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro, Asse III Risorse umane".   pag. 58 
Riapertura dei termini per l'istanza di accreditamento provvisorio per lo svolgimento di interventi formativi.  pag. 58 

CIRCOLARI
Presidenza

CIRCOLARE PRESIDENZIALE 2 maggio 2002, n. 688/U.L.L..
Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, "Soppressione dei fogli annunzi legali delle province". Disposizioni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle graduatorie provvisorie dei concorrenti all'assegnazione alloggi popolari e degli avvisi di deposito atti relativi ad espropriazioni immobiliari.  pag. 59 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

CIRCOLARE 17 aprile 2002, n. 1.
Programma promozionale anno 2002  pag. 59 

CIRCOLARE 29 aprile 2002, n. 876.
Procedimenti relativi all'apertura delle grandi strutture di vendita. Rapporti tra enti locali e Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca  pag. 60 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 11 aprile 2002, n. 1.
Processi di co-pianificazione nel quadro della formazione del piano urbanistico regionale  pag. 61 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 5 aprile 2002, n. 313.
Aggiornamento delle norme tecniche per l'applicazione della Misura A1 del Reg. CEE n. 2078/92 e dell'azione F1a del Piano di sviluppo rurale per la Regione Sicilia - Reg. CE n. 1257/99.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
Assessorato del bilancio e delle finanze

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 agosto 2000.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 19 aprile 2002.
Indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2002/2003 e numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il contratto di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente del servizio XI faunistico-venatorio, approvato con decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della predetta legge che prevede la definizione dell'indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia della Regione, sulla base dell'indice medio di densità venatoria regionale;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004;
Considerato che, secondo il citato piano, il territorio agro-silvo-pastorale sub-provinciale, non riservato a protezione della fauna ed a gestione privata della caccia, a centri privati di produzione ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, viene destinato alla gestione programmata della caccia, e che secondo i criteri adottati per la pianificazione territoriale faunistico-venatoria, gli ambiti territoriali di caccia sub-provinciali usufruiscono di tutto il territorio residuo in atto non interessato da protezione e da gestione privata della caccia e dagli allevamenti;
Visto il decreto n. 2479 del 14 novembre 1997, con il quale è stato reso pubblico l'indice medio regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 1998/99-2002/03, determinato in applicazione dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/97, il cui valore è pari a 0,0289 cacciatori/Ha, corrispondente a 34,54 Ha/cacciatore;
Ritenuto di dovere provvedere a stabilire per singolo ambito territoriale di caccia l'indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2002/2003;
Viste le comunicazioni delle Ripartizioni faunistico-venatorie, con le quali sono stati forniti i dati utili per la determinazione dell'indice massimo di densità venatoria per ciascun ambito;
Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, lettera a, della più volte citata legge regionale n. 33/97, ogni cacciatore ha comunque il diritto di esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia ove ricade il territorio comunale di residenza dello stesso;
Ritenuto di potere assumere, al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso i vari ambiti, come indice massimo di densità venatoria per tutti gli ambiti territoriali di caccia regionali, ad eccezione di quelli di AG3, CT1, ME2 ME3, PA1, PA3, TP2, TP3 e TP4, un valore pari all'indice medio di densità venatoria regionale di cui al citato decreto n. 2479 del 14 novembre 1997;
Ritenuto, inoltre, sulla scorta dei dati indicati dal piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004 e di quelli forniti dalle Ripartizioni, di dovere determinare, ai sensi del successivo comma 5, lettera b, del predetto art. 22, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, prevedendo una riserva del 10% a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni, nel rispetto del principio di reciprocità;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:


Art. 1

Per la stagione venatoria 2002/2003, l'indice massimo di densità venatoria e il numero massimo dei cacciatori ammissibili, distinti in cacciatori regionali, oltre ai residenti nell'ambito e in cacciatori di altre regioni, per singolo ambito territoriale di caccia, sono stabiliti come dalla seguente tabella:






Art.  2

Ai cacciatori provenienti da altre regioni che attuino il principio di reciprocità è riservato il 10% del numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia.
Il numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia è stato calcolato detraendo dal totale dei cacciatori previsti per singolo ambito il numero dei cacciatori residenti nello stesso.

Art.  3

Il presente decreto sarà trasmesso alle Ripartizioni faunistico-venatorie per le successive determinazioni e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2002.
  ALBANESE 

(2002.17.956)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione di alcuni soggetti dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alle Misure 4.3.1, sottomisura a) e 4.3.2, sottomisure a) e b).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato dalla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000-2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000-2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico relativo alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione, nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia;
Considerato che al punto 2F della parte prima - Norme generali - del bando approvato con il citato decreto n. 1159 del 22 giugno 2001 è espressamente previsto che i lavori di realizzazione dell'iniziativa e i relativi acquisti devono essere completati entro il termine di 18 mesi;
Considerato che i progetti presentati dai sottoelencati richiedenti prevedono la realizzazione entro un termine superiore al massimo dei 18 mesi come sopra stabilito:
-  Irma CNR di Mazara del Vallo - progetto BA 001;
-  Comune di Mazara del Vallo - progetto PM 025;
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto PM 033;
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto PM 034;
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto PM 035;
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto PM 036;
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto AO 009;
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto AO 027;
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto AO 028;
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto AO 029;
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto AO 039;
-  Irma CNR di Mazara del Vallo - progetto AO 004;
-  Comune di Mazara del Vallo - progetto AO 020;
-  Comune di Mazara del Vallo - progetto AO 022;
-  Comune di Mazara del Vallo - progetto AO 024;
-  Consorzio ripopolamento ittico diCatania - progetto AO 023;
-  Promare di Mazara del Vallo - progetto AO 019;
-  Promare di Mazara del Vallo - progetto AO 025;
-  Promare di Mazara del Vallo - progetto AO 026;
-  Provincia regionale di Catania - progetto AO 040;
-  Consorzio ripopolamento ittico di Patti - progetto AO 015;
-  Consorzio ripopolamento ittico di Patti - progetto AO 036;
Ritenuto, pertanto, che le relative domande vanno escluse dai benefici previsti dal bando sopra citato;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, i sottoelencati richiedenti non sono ammessi ai benefici di cui al bando pubblico, approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, relativamente alla misura e alla sottomisura a fianco di ciascuno di essi indicate:
-  Irma CNR di Mazara del Vallo - progetto BA 001 - 4.3.1a);
-  Comune di Mazara del Vallo - progetto PM 025 - 4.3.2a);
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto PM 033 - 4.3.2a);
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto PM 034 - 4.3.2a);
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto PM 035 - 4.3.2a);
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto PM 036 - 4.3.2a);
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto AO 009 - 4.3.2b);
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto AO 027 - 4.3.2b);
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto AO 028 - 4.3.2b);
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto AO 029 - 4.3.2b);
-  Consorzio Mediterraneo s.c. a r.l. di Roma - progetto AO 039 - 4.3.2b);
-  Irma CNR di Mazara del Vallo - progetto AO 004 - 4.3.2b);
-  Comune di Mazara del Vallo - progetto AO 020 - 4.3.2b);
-  Comune di Mazara del Vallo - progetto AO 022 - 4.3.2b);
-  Comune di Mazara del Vallo - progetto AO 024 - 4.3.2b);
-  Consorzio ripopolamento ittico diCatania - progetto AO 023 - 4.3.2b);
-  Promare di Mazara del Vallo - progetto AO 019 - 4.3.2b);
-  Promare di Mazara del Vallo - progetto AO 025 - 4.3.2b);
-  Promare di Mazara del Vallo - progetto AO 026 - 4.3.2b);
-  Provincia regionale di Catania - progetto AO 040 - 4.3.2b);
-  Consorzio ripopolamento ittico di Patti - progetto AO 015 - 4.3.2b);
-  Consorzio ripopolamento ittico di Patti - progetto AO 036 - 4.3.2b).

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato agli interessati
Palermo, 11 marzo 2002.
  CASTELLANA 

(2002.12.661)
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DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione di alcuni soggetti dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato dalla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000-2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000-2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico relativo alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione, nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia;
Considerato che, a norma del 2° comma del punto 4.1 della Misura 4.3.2 sottomisura a) - promozione, parte seconda del bando approvato con il citato decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, è espressamente previsto che non sono ammissibili gli interventi orientati su determinate marche commerciali o riferiti ad alcun paese o zona geografica particolare;
Considerato che i sottoelencati progetti si riferiscono a interventi orientati su marche commerciali specifiche dei soggetti richiedenti:
-  Ankora s.a.s. Cefalù - progetto PM 047;
-  Eurofish s.r.l. di Marsala - progetto PM 020;
-  Licata Paolo di Sciacca - progetto PM 021;
-  Gelmar s.r.l. di Gela - progetto PM 028;
-  Aspra Fish di Aspra - progetto PM 029;
-  Pescagel Fin s.r.l. di Gela - progetto PM 031;
-  Eus s.n.c. di Carini - progetto PM 032;
-  Original Giuseppe Curreri s.r.l. di Sciacca - progetto PM 037;
-  Pesce azzurro s.r.l. di Cefalù - progetto PM 017;
-  Brunetto s.r.l. di Aspra - progetto PM 016;
Ritenuto, pertanto, che le relative domande vanno escluse dai benefici previsti dal bando sopra citato;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, i sottoelencati richiedenti non sono ammessi ai benefici di cui al bando pubblico approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, relativamente alla Misura 4.3.2 sottomisura a):
-  Ankora s.a.s. Cefalù - progetto PM 047;
-  Eurofish s.r.l. di Marsala - progetto PM 020;
-  Licata Paolo di Sciacca - progetto PM 021;
-  Gelmar s.r.l. di Gela - progetto PM 028;
-  Aspra Fish di Aspra - progetto PM 029;
-  Pescagel Fin s.r.l. di Gela - progetto PM 031;
-  Eus s.n.c. di Carini - progetto PM 032;
-  Original Giuseppe Curreri s.r.l. di Sciacca - progetto PM 037;
-  Pesce azzurro s.r.l. di Cefalù - progetto PM 017;
-  Brunetto s.r.l. di Aspra - progetto PM 016;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato agli interessati
Palermo, 11 marzo 2002.
  CASTELLANA 

(2002.12.661)
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DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione della richiesta del sig. Gueli Giuseppe di Licata dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.1, sottomisura b).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato dalla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000-2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000-2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico relativo alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione, nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia;
Considerato che il bando approvato con il citato decreto n. 1159 del 22 giugno 2001 prevede nella II parte, Misura 4.3.1 sottomisura b), acquacoltura, art. 1, che possono beneficiare dei finanziamenti le imprese di pesca e di acquacoltura singolarmente o in forma associata, all'art. 4.1 che sono ammissibili i progetti che prevedono la realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura e di marecoltura e gli interventi di ammodernamento di quelli esistenti, nonché i costi relativi o alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi di valutazione di impatto ambientale, all'art. 5 che alla domanda deve essere allegata apposita documentazione;
Considerato che la domanda prodotta dal sig. Gueli Giuseppe di Licata in qualità di futuro presidente del costituendo consorzio non ha i requisiti di cui all'art. 1 predetto, in quanto la società che intenderebbe ottenere il contributo non risulta ancora costituita, che il progetto non è riconducibile a nessuno degli interventi di cui all'art. 4.1 predetto per la Misura 4.3.1, sottomisura b), in quanto prevede soltanto l'acquisto di un automezzo e che non risulta allegata alla domanda la documentazione di cui al predetto art. 5 della Misura 4.3.1b);
Ritenuto, pertanto, di dover escludere la predetta istanza dai benefici del bando sopracitato;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, non è ammessa ai benefici di cui al bando pubblico approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, relativamente alla Misura 4.3.1, sottomisura b), la richiesta del sig. Gueli Giuseppe di Licata.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato all'interessato.
Palermo, 11 marzo 2002.
  CASTELLANA 

(2002.12.661)
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DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione di alcuni soggetti dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alle Misure 4.3.2, sottomisura a) e 4.3.1, sottomisura d).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato dalla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000-2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000-2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico relativo alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione, nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia;
Considerato che il bando approvato con il citato decreto n. 1159 del 22 giugno 2001 prevede nella parte I - norme generali - all'art. 1 sottomisura a) che alla domanda di ammissione al contributo deve essere allegata copia del progetto nonché all'art. 5 delle Misure 4.3.2 sottomisura a) - promozione - e 4.3.1 sottomisura d9 - attrezzatura dei porti di pesca - che alla domanda deve essere allegata apposita documentazione;
Considerato che dalla documentazione prodotta dai sottoelencati richiedenti manca l'adeguata descrizione del progetto nonché la documentazione richiesta dall'art. 5 delle Misure 4.3.2a) e 4.3.1d):
-  Associazione Il Faro diScoglitti - progetto PM 04;
-  Coop. pesca SS. Cosma e Damiano - progetto PM 05;
-  Coop. pesca SS. Cosma e Damiano di Palermo - progetto PP 18;
Ritenuto, pertanto, di dover escludere le predette istanze dai benefici previsti dal bando sopracitato;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, non sono ammessi ai benefici di cui al bando pubblico approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, relativamente alle Misure ed alle sottomisure a fianco di ciascuna indicate le sottoelencate richieste:
-  Associazione Il Faro diScoglitti - progetto PM 04, Misura 4.3.2a);
-  Coop. pesca SS. Cosma e Damiano - progetto PM 05, Misura 4.3.2a);
-  Coop. pesca SS. Cosma e Damiano di Palermo - progetto PP 18, Misura 4.3.1d).

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato agli interessati.
Palermo, 11 marzo 2002.
  CASTELLANA 

(2002.12.661)
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DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione della richiesta della cooperativa Pesca Turismo dello Stretto di Messina dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato dalla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000-2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000-2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico relativo alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione, nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia;
Considerato che il bando approvato con il citato decreto n. 1159 del 22 giugno 2001 prevede alla parte II, Misura 4.3.2, sottomisura a), punto 4.1, che sono ammissibili a contributo i progetti che riguardano la promozione e lo sviluppo dei progetti della pesca e dell'acquacoltura;
Considerato che l'oggetto del progetto predisposto dalla Coop. a r.l. Pesca Turismo dello Stretto di Messina relativa all'allestimento di un museo del mare per la Misura 4.3.2, sottomisura a) - promozione - non rientra tra le ipotesi previste dalla sottomisura in questione;
Ritenuto, pertanto, di dover escludere la predetta istanza dal beneficio dal bando sopracitato;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, non è ammessa ai benefici di cui al bando pubblico approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a), la richiesta della Coop. Pesca Turismo dello Stretto di Messina.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato all'interessato.
Palermo, 11 marzo 2002.
  CASTELLANA 

(2002.12.661)
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DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione della richiesta dell'Acquafarm s.r.l. di Messina dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.1, sottomisura b).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato dalla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000-2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000-2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico relativo alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione, nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia;
Considerato che il bando approvato con il citato decreto n. 1159 del 22 giugno 2001 prevede nella parte II Misura 4.3.1, sottomisura b), punto 4.2, lettera a), che l'accesso al finanziamento potrà avvenire solo per i progetti esecutivi nonché all'art. 5 che alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di cui alle successive lettere e, in particolare: lett. a) (modello di cui all'allegato IV); lett. b) (modello di cui all'allegato V); lett. c) (modello di cui allegato VI); lett. g) (computo metrico e attestazione di congruità);
Considerato che la domanda prodotta dalla Acquafarm s.r.l. di Messina per la Misura 4.3.1, sottomisura b), risulta carente del progetto esecutivo e della documentazione di cui all'art. 5 lett. a) (modello di cui all'allegato IV); lett. b) (modello di cui allegato V); (lett. c) (modello di cui allegato VI); lett. g) (computo metrico e attestazione di congruità);
Ritenuto, pertanto, di dover escludere la predetta istanza dal beneficio dal bando sopracitato;
Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, non é ammessa ai benefici di cui al bando pubblico approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, relativamente alla Misura 4.3.1, sottomisura b), la richiesta della Acquafarm s.r.l. di Messina.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato all'interessato.
Palermo, 11 marzo 2002.
  CASTELLANA 

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DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione delle richieste della CO.FI.PE diCatania dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato dalla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000-2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000-2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico relativo alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione, nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia;
Considerato che il bando approvato con il citato decreto n. 1159 del 22 giugno 2001 prevede nella parte I - norme generali - punto 2F che i progetti devono essere completati entro il termine di 18 mesi e al punto 4.2. del modelloA la dichiarazione da parte del soggetto richiedente, di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
Considerato che le domande prodotte dalla CO.FI.PE di Catania progetti nn. PM 45 e PM 46 per la Misura 4.3.2a) - promozione - sono prive della dichiarazione di cui al punto 4.2 del modello A e prevedono la realizzazione del progetto entro un termine superiore a quello massimo di 18 mesi;
Ritenuto, pertanto, di dover escludere le predette istanze dai benefici del bando sopracitato;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, non sono ammesse ai benefici di cui al bando pubblico approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a), le richieste della CO.FI.PE di Catania progetti nn. PM 45 e PM 46.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato all'interessato.
Palermo, 11 marzo 2002.
  CASTELLANA 

(2002.12.661)
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DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione della richiesta della cooperativa a r.l. Amici del Mare di Termini Imerese dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato dalla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000-2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000-2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico relativo alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione, nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia;
Considerato che il bando approvato con il citato decreto n. 1159 del 22 giugno 2001 prevede nella parte I - norme generali - art. 1, lett. a), la presentazione, insieme alla domanda di ammissione, di copia del progetto nonché all'art. 5 della Misura 4.3.2 sottomisura a) - promozione - che alla domanda deve essere allegata apposta documentazione;
Considerato che la domanda prodotta dalla coop. a r.l. Amici del Mare di Termini Imerese per la Misura 4.3.2, sottomisura a), risulta carente del progetto nonché di parte della documentazione di cui al predetto art. 5 della misura 4.3.2a) ed, in particolare, dei preventivi di ditte specializzate;
Ritenuto, pertanto, di dover escludere la predetta istanza dai benefici del bando sopracitato;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, non è ammessa ai benefici di cui al bando pubblico approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a), la richiesta della coop. a r.l. Amici del mare di Termini Imerese.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato all'interessato.
Palermo, 11 marzo 2002.
  CASTELLANA 

(2002.12.661)
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DECRETO 11 marzo 2002.
Esclusione della richiesta dell'Associazione nazionale città del pesce di mare di Ancona dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato dalla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000-2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000-2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico relativo alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione, nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia;
Considerato che il bando approvato con il citato decreto n. 1159 del 22 giugno 2001 prevede nella parte I - norme generali - art. 1, lett. a) che la domanda di ammissione deve essere compilata utilizzando il modello A allegato al bando e alla Misura 4.3.2a), art. 5, che alla domanda deve allegata la relazione descrittiva secondo il modello B allegato al bando;
Considerato che è stato trasmesso a questoAssessorato unicamente un piano progettuale privo di alcuna firma redatto dall'Associazione nazionale città del pesce di mare Ancona verosimilmente per conto del comune di Lampedusa e Linosa;
Considerato che non risulta inoltrata la domanda del soggetto proponente nè la documentazione, sempre a cura del soggetto proponente, nelle forme prescritte dal citato bando;
Ritenuto, conseguentemente, che giuridicamente non esiste inoltrata alcuna valida documentata domanda del soggetto proponente a firma del legale rappresentante dello stesso non potendosi ritenere tale il progetto realizzato dall'Associazione nazionale predetta per il comune di Lampedusa e Linosa;
Ritenuto, pertanto, di dovere escludere la predetta istanza dai benefici del bando sopracitato;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, non è ammessa ai benefici di cui al bando pubblico approvato con decreto n. 1159 del 26 giugno 2001, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a), la richiesta dell'Associazione nazionale città del pesce di mare di Ancona.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato agli interessati.
Palermo, 11 marzo 2002.
  CASTELLANA 

(2002.12.661)
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DECRETO 13 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Marina di Marinello, con sede in Licata, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata da funzionari di questo Assessorato nei confronti della cooperativa Marina di Marinello, con sede in Licata (AG), da cui è emerso che l'ente beneficiario di un contributo regionale ai sensi della legge regionale n. 37/78 per la realizzazione di una struttura da adibire a servizi di movimentazione turistica, rimessaggio automezzi e natanti da diporto, non svolge alcuna attività, i soci non partecipano allo svolgimento della vita sociale dell'impresa, gli organi statutari alla scadenza non sono stati più rieletti e non hanno più curato gli adempimenti amministrativo-contabili, i libri sociali non sono aggiornati sin dal 1995, l'ultimo bilancio approvato e depositato è quello relativo all'anno 1994;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 13 giugno 2001, con parere n. 2626, si è espressa favorevolmente allo scioglimento della società sopra richiamata ed alla nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c.;
Ritenuto, che sussistono le condizioni per il ricorso all'art. 2544 del c.c.;
Vista la nota prot. n. 4850 dell'11 ottobre 2001, con la quale questo Assessorato ha chiesto alla Lega regionale siciliana delle cooperative e mutue la segnalazione di una terna di nominativi, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75, per la nomina del commissario liquidatore;
Considerato che, a tutt'oggi, la predetta associazione non ha provveduto a segnalare la terna richiesta;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Marina di Marinello, con sede in Licata (AG), costituita il 17 maggio 1985 con atto omologato dal tribunale di Agrigento in data 20 giugno 1985, ed iscritta al n. 3963 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione mista con decreto presidenziale n. 064/III del 9 luglio 1986, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

L'avv. Sebastiano Timineri, nato a Canicattì il 15 settembre 1962, e residente ad Agrigento in via Atenea, 259, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 marzo 2002.
  CIMINO 

(2002.12.719)
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DECRETO 14 marzo 2002.
Esclusione di alcuni soggetti dai benefici di cui al P.O.R. 2000-2006, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato dalla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000-2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000-2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico relativo alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione, nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1 e 4.3.2 del P.O.R. Sicilia;
Considerato che il bando approvato con il citato decreto n. 1159 del 22 giugno 2001 prevede nella II parte, Misura 4.3.2, sottomisura a) - promozione - punto 4, che sono ammissibili a contributo i progetti che riguardano la promozione e lo sviluppo dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare: azioni volte alla certificazione di qualità, alla etichettatura, alla razionalizzazione delle denominazioni e della normalizzazione dei prodotti; campagna di promozione; indagini e studio in materia di consumo e i mercati comprese iniziative di tipo sperimentale e quelle aventi per oggetto le prospettive di commercializzazione dei prodotti anche in paesi terzi; organizzazione e/o partecipazione a fiere, saloni e esposizioni; organizzazioni di missioni di studio o commerciali; azioni volte all'attivazione di consulenze e servizi a favore di grossisti, dettaglianti e organizzazioni di produttori;
Considerato che le domande prodotte dai sottoelencati soggetti riguardano interventi che prevedono una compartecipazione finanziaria (lett. b, c, e d, del progetto) non quantificabile in maniera certa e che, con riferimento alle iniziative di cui alla lett. d), non vengono individuati i criteri di scelta dei locali nei quali effettuare la promozione;
-  comune diAcireale - progetto PM 12;
-  coop. Europesca di Termini Imerese - progetto PM 13;
-  comune di S. Flavia - progetto PM 27;
-  consorzio Piccola Pesca di Mazara delVallo - progetto PM 14;
-  Selinunte Pesca soc. coop. di Castelvetrano - progetto PM 40;
Visto l'avviso espresso dal nucleo di valutazione con i verbali n. 6 dell'8 gennaio 2002 e n. 8 del 10 gennaio 2002, reiterato con il verbale n. 11 dell'11 marzo 2002;
Ritenuto, pertanto, di dover escludere le suddette istanze dal beneficio del bando sopracitato;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa enunciati, non sono ammesse ai benefici di cui al bando pubblico approvato con decreto n. 1159 del 26 giugno 2001, relativamente alla Misura 4.3.2, sottomisura a), le sottoelencate richieste:
-  comune diAcireale - progetto PM 12;
-  coop. Europesca di Termini Imerese - progetto PM 13;
-  comune di S. Flavia - progetto PM 27;
-  consorzio Piccola Pesca di Mazara delVallo - progetto PM 14;
-  Selinunte Pesca soc. coop. di Castelvetrano - progetto PM 40;

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato agli interessati.
Palermo, 14 marzo 2002.
  CASTELLANA 

(2002.12.661)
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DECRETO 5 aprile 2002.
Approvazione del piano promozionale relativo all'anno 2002.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la propaganda e la promozione di prodotti siciliani;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2002;
Visto l'art. 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, come modificato dall'art. 58 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96;
Visto l'art. 82 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che aggiunge all'art. 55 della legge regionale n. 127/80, un comma con il quale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, con lo stesso provvedimento con cui è approvato il programma annuale di cui al citato art. 55 della legge regionale n. 127/80 viene assunto l'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma medesimo;
Visti i propri decreti n. 78/6S del 25 gennaio 2002 e n. 235/6S dell'1 marzo 2002, con i quali, nelle more della definitiva approvazione del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, è stato approvato un primo stralcio di piano delle attività promozionali quale anticipazione funzionale del piano definitivo delle attività promozionali per l'anno 2002;
Considerato che lo stanziamento definitivo del capitolo 342525 ammonta a r 4.500.000,00 e che pertanto può procedersi alla formulazione definitiva del piano delle attività promozionali per l'anno 2002;
Vista la proposta pervenuta da parte di soggetti ed organizzazioni, finalizzate alla realizzazione di manifestazioni promozionali;
Vista la propria nota n. 668 del 4 aprile 2002, con la quale sono state impartite talune direttive finalizzate all'indirizzo e programmazione delle iniziative da includersi nel piano delle attività promozionali per l'anno 2002;
Viste le proposte sottoposte dall'ufficio, con nota prot. 562/dir del 5 aprile 2002, rese in ottemperanza alle direttive impartite con la nota assessoriale sopra richiamata;
Considerato che dall'esame delle proposte dell'ufficio emerge la necessità di provvedere alla modifica delle percentuali di stanziamento fissate al primo comma dell'art. 16 della della legge regionale n. 14/66 al fine di attuare campagne di propaganda aventi carattere di completezza;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla formulazione definitiva del piano delle attività promozionali per l'anno 2002 in aderenza agli indirizzi programmatici ed alle disponibilità del bilancio 2002 all'uopo destinate e, inoltre, procedere all'impegno a copertura dell'intera spesa prevista nel programma medesimo;

Decreta:


Art. 1

Le percentuali di stanziamento di cui all'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 14/66 sono modificate nella misura di cui al piano allegato che rispetta l'aliquota minima del 50% della disponibilità da destinare alla propaganda all'estero.

Art. 2

E' approvato il piano definitivo delle attività promozionali per l'anno 2002 come indicato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

A copertura dell'intera spesa prevista nel piano di cui all'art. 2 del presente decreto, ai sensi dell'art. 82 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è impegnata sul bilancio della Regione siciliana, capitolo 342525 - rubrica Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - la somma di r 3.947.155,43 per l'esercizio finanziario 2002.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale.
Palermo 5 aprile 2002.
  CIMINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca il 22 aprile 2002.
Allegato

Manifestazione  Data Città Finanziamento (euro) 
Estero agroalimentare   
Next Step  9-11 aprile 2002 Stoccolma 180.759,91 
Food e Hotel China  3 -6 settembre 2002 Sbanghai 142.025,65 
Fiera del Prado 2002  6-22 settembre 2002 Montevideo 103.291,38 
Podagra Food  10-13 settembre 2002 Posna 61.974,83 
Organex Londra  Ottobre 2002 Londra 77.468,53 
Interfood e Drink  6-9 novembre 2002 Sofia 103.291,38 
Interfood Shanghai  10-13 novembre 02 Shanghai 105.873,66 
Gourmet Dresden  22-24 novembre 02 Dresda 87.797,67 
Estero artigianato
Islam in Sicilia  luglio - settembre 2002 Amman - Damasco 41.316,55 
Mideast Watch & Jewellery Show  28 ottobre - l novembre 2002 Emirati Arabi 98.126,81 
Estero lapideo   
Itse Covering  maggio 2002 Orlando 50.354,55 
Chine Stone 2002  novembre 2002 Canton - Cina 144.607,93 
Estero pesca   
Peche Expo 2002  6-9 aprile 2002 Larache 180.759,91 
Fishing 2002  18-20 aprile 2002 Glasgow 118.785,09 
Estero edilizia   
SIB 2002  18-22 settembre 2002 Casablanca 56.810,26 
Estero multisettore   
Sicily in the world  4-13 maggio 2002 Bordeaux 87.797,67 
Inaugurazione desk missione operatori  giugno 2002 San Paolo del Brasile 129.114,22 
Italia agroalimentare   
Cibus  maggio 2002 Parma 154.937,07 
I sapori di Sicilia in tavola  luglio - agosto 2002 Varie regioni 154.937,07 
Workshop conserve ittiche  novembre - dicembre 2002 Palermo 64.557,11 
Promozione su voli Air One  1 mese 2002     149.772,50 
Sapori di Sicilia  aprile - novembre 2002 Autogrill 180.759,91 
Italia artigianato   
Sicilart 2002  21-23 novembre 2002 Messina 154.937,07 
Workshop artigianato artistico  7-15 dicembre Palermo 77.468,53 
Italia pesca   
Mare Nostrum  26-29 settembre 2002 Porto Empedocle 103.291,38 
Medi Fishing  24-26 gennaio 2003 Palermo 64.690,75 
Italia edilizia   
MediArea  17-21 aprile 2002 Palermo 77.468,53 
Italia nautica   
Navalis 2° Salone della nautica  9-12 maggio 2002 Venezia 51.645,69 
III Fiera del Mare  2-8 settembre 2002 Porto Empedocle 51.645,69 
Italia multisettore   
Vivi Agrigento 2002  10-19 maggio 2002 Porto Empedocle 77.468,53 
Altre iniziative anno 2002   
Mostra permanente locali Assessorato      Palermo 38.734,26 
Piano propaganda          25.822,84 
Pubblicità e altre forme di comunicazione promozionale da programmare con apposito atto assessoriale          748.862,50 
  Totale     3.947.155,43 

(2002.18.1005)
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DECRETO 19 aprile 2002.
Individuazione dei soci assegnatari definitivi e degli alloggi di cooperative, per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 3, commi primo e secondo, della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Vista la legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, con la quale sono state individuate strutture ed interventi straordinari regionali per l'eliminazione dei dissesti statici in località Tremonti-Ritiro nel territorio del comune di Messina;
Visto il comma primo dell'art. 3 della citata legge regionale, il quale dispone che il pagamento delle rate di mutuo dovuto dalle cooperative o dai soci assegnatari definitivi, i cui alloggi, costruiti con contributi erariali, sono stati o saranno sgomberati con specifica ordinanza, è sospeso sino al totale consolidamento, riadattamento o ricostruzione degli immobili cui si riferiscono;
Visto il comma secondo del citato art. 3, legge regionale n. 22/93, il quale prevede che le rate sospese di cui al comma primo andranno pagate dalle cooperative e/o dai cooperatori senza alcun onere aggiuntivo in data successiva al pagamento dell'ultima semestralità risultante dal contratto di mutuo stipulato con l'ente finanziatore, con analoga cadenza ed in un periodo pari a quello di sospensione e che i maggiori interessi, spese ed accessori maturati per effetto di tale sospensione sono posti a totale carico della Regione;
Visto il proprio decreto 15 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 15 gennaio 1994, con il quale sono state individuate le cooperative che hanno diritto a beneficiare delle agevolazioni previste dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22;
Vista l'ordinanza sindacale n. 508 del 25 luglio 2000, con la quale venne intimato l'immediato sgombero degli alloggi della palazzina A/13 del consorzio La Casa Nostra, finanziati ai sensi della legge n. 457/78, relativi ai sotto elencati soci:
- Galuppo Beniamino, nata a Messina il 12 aprile 1948;
- Cisca Domenico, nato a Messina il 28 maggio 1945;
-  Freni Francesco, nato ad Messina il 27 aprile 1953;
-  Gambadoro Orazio, nato a Messina il 2 luglio 1946;
- Talamo Lorenzo, nato a Messina il 30 gennaio 1949;
-  Romeo Gaspare, nato a Messina il 6 gennaio 1952;
Vista l'ordinanza sindacale n. 509 del 25 luglio 2000, con la quale venne intimato l'immediato sgombero degli alloggi della palazzina A/12 del consorzio La Casa No-stra, finanziati ai sensi della legge n. 457/78, relativi ai sotto elencati soci:
-  Cucinotta Santi, nato a Messina il 12 giugno 1949;
-  Costa Domenico, nato a Messina il 22 marzo 1948;
-  La Rosa Antonino, nato a Messina il 13 giugno 1953;
-  Sortino Emma Adele in Natoli, nata a Gioiosa Jonica (RC) il 17 settembre 1925;
-  Costa Giuseppe, nato a Messina il 16 novembre 1947;
-  De Francesco Luciana in Parisi, nata a Messina il 22 agosto 1933;
Vista l'ordinanza sindacale n. 510 del 25 luglio 2000, con la quale venne intimato l'immediato sgombero degli alloggi della palazzina B/11 del consorzio La Casa Nostra, finanziati ai sensi della legge n. 457/78, relativi ai sotto elencati soci:
-  Cilio Salvatore, nato a Messina il 21 luglio 1948;
-  Micalizzi Carmelo, nato a Messina il 4 giugno 1947;
-  Di Bella Maria Rosaria, nata a Messina il 19 febbraio 1968;
-  Cucinotta Anna, nata a Messina il 15 marzo 1936;
-  Oteri Giuseppe, nato a Messina il 27 giugno 1953;
-  Azzarà Antonino, nato a Motta S. Giovanni (RC) il 16 febbraio 1938;
Vista l'ordinanza sindacale n. 511 del 25 luglio 2000, con la quale venne intimato l'immediato sgombero degli alloggi della palazzina B/9 del consorzio La Casa Nostra, finanziati ai sensi della legge n. 457/78, relativi ai sotto elencati soci:
-  Nastasi Nunzio, nato a Condrò (ME) il 28 settembre 1917;
-  Curcio Aldo, nato a Floridia (SR) il 7 marzo 1927;
Vista l'ordinanza sindacale n. 722 del 6 maggio 1993, con la quale venne intimato l'immediato sgombero degli alloggi della palazzina A/16 della cooperativa Il Cerbiatto, finanziati ai sensi della legge regionale n. 79/75, relativi ai sotto elencati soci:
-  Busà Francesco, nato a Messina il 9 luglio 1945, occupante l'alloggio sito al primo piano a sinistra della palazzina A/16;
-  Nava Fortunato, nato a Messina il 5 marzo 1947, occupante l'alloggio sito al primo piano a destra della palazzina A/16;
-  Mauro Demetrio, nato a Reggio Calabria il 22 agosto 1947, occupante l'alloggio sito al secondo piano a sinistra della palazzina A/16;
-  Vadalà Antonino, nato a Messina il 29 giugno 1946, occupante l'alloggio sito al terzo piano a destra della palazzina A/16;
-  Galletta Fortunato, nato a Messina il 22 febbraio 1937, occupante l'alloggio sito al terzo piano a sinistra della palazzina A/16;
-  Vadalà Filippo, nato a Messina il 12 marzo 1935, occupante l'alloggio sito al terzo piano a destra della palazzina A/16;
Vista l'ordinanza sindacale n. 990 del 19 novembre 1999, con la quale venne intimato l'immediato sgombero degli alloggi della palazzina B/12 della cooperativa Il Cerbiatto, finanziati ai sensi della legge regionale n. 79/75, relativi ai sotto elencati soci:
-  Lo Presti Salvatore, nato a Barcellona (ME) il 21 settembre 1942, occupante l'alloggio sito al primo piano a sinistra della palazzina B/12;
-  Foti Giuseppe, nato a Milazzo (ME) il 27 settembre 1933, occupante l'alloggio sito al primo piano a destra della palazzina B/12;
-  Mazza Antonino, nato a Messina il 3 marzo 1951, occupante l'alloggio sito al secondo piano a destra della palazzina B/12;
-  Platania Ignazio, nato a Messina il 20 agosto 1947, occupante l'alloggio sito al secondo piano a destra della palazzina B/12;
-  Bellantoni Orazio, nato a Messina il 3 marzo 1948, occupante l'alloggio sito al terzo piano a sinistra della palazzina B/12;
-  Raitano Angelo, nato a Messina il 4 agosto 1936, occupante l'alloggio sito al terzo piano a destra della palazzina B/12;
Ritenuto di dovere procedere all'individuazione dei soci facenti parte del consorzio La Casa Nostra che hanno stipulato gli atti di assegnazione in proprietà degli alloggi sgomberati con specifica ordinanza sindacale in conseguenza dei dissesti statici verificatisi in località Tremonti-Ritiro nel territorio del comune di Messina e per i quali è possibile prevedere l'applicazione dei benefici di cui ai commi primo e secondo dell'art. 3 della legge 24 agosto 1993, n. 22;
Considerato che per i soci assegnatari, facenti parte della cooperativa edilizia Il Cerbiatto oggetto di specifica ordinanza sindacale di sgombero in conseguenza dei dissesti statici verificatisi in località Tremonti-Ritiro nel territorio del comune di Messina, non sono stati stipulati gli atti singoli, occorre procedere all'individuazione degli alloggi per le cui rate di mutuo dovute dalla cooperativa è possibile prevedere l'applicazione dei benefici di cui ai commi primo e secondo dell'art. 3 della legge 24 agosto 1993, n. 22;

Decreta:


Art. 1

Il pagamento delle rate di mutuo dovute dai soci assegnatari definitivi degli alloggi realizzati dal consorzio La Casa Nostra, finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, oggetto di ordinanza sindacale di sgombero in conseguenza dei dissesti statici in località Tremonti-Ritiro nel territorio del comune di Messina, è sospeso sino al totale consolidamento, riattamento o ricostruzione degli stessi. Il pagamento delle rate di mutuo andrà effettuato, senza alcun onere aggiuntivo in capo ai soci assegnatari definitivi, in data successiva al pagamento dell'ultima semestralità risultante dal contratto stipulato con l'ente finanziatore, con analoga cadenza ed in un periodo pari a quello di sospensione e i maggiori interessi, spese ed accessori sono posti a carico della Regione. Si elencano di seguito i soggetti beneficiari delle provvidenze in argomento:
 1) Galuppo Beniamino, nata a Messina il 12 aprile 1948, socio assegnatario definitivo palazzina A/13;
 2) Cisca Domenico, nato a Messina il 28 maggio 1945, socio assegnatario definitivo palazzina A/13;
 3) Freni Francesco, nato ad Messina il 27 aprile 1953, socio assegnatario definitivo palazzina A/13;
 4) Gambadoro Orazio, nato a Messina il 2 luglio 1946, socio assegnatario definitivo palazzina A/13;
 5) Talamo Lorenzo, nato a Messina il 30 gennaio 1949, socio assegnatario definitivo palazzina A/13;
 6) Romeo Gaspare, nato a Messina il 6 giugno 1952, socio assegnatario definitivo palazzina A/13;
 7) Cucinotta Santi, nato a Messina il 12 giugno .1949, socio assegnatario definitivo palazzina A/12;
 8) Costa Domenico, nato a Messina il 22 marzo 1948, socio assegnatario definitivo palazzina A/12;
 9) La Rosa Antonino, nato a Messina il 13 giugno 1953, socio assegnatario definitivo palazzina A/12;
10) Sortino Emma Adele in Natoli, nata a Gioiosa Jonica (RC) il 17 luglio 1925, socio assegnatario definitivo palazzina A/12;
11) Costa Giuseppe, nato a Messina il 16 novembre 1947, socio assegnatario definitivo palazzina A/12;
12) De Francesco Luciana in Parisi, nata a Messina il 22 agosto 1933, socio assegnatario definitivo palazzina A/12;
13) Cilio Salvatore, nato a Messina il 21 luglio 1948, socio assegnatario definitivo palazzina B/11;
14) Micalizzi Carmelo, nato a Messina il 4 giugno 1947, socio assegnatario definitivo palazzina B/11;
15) Di Bella Maria Rosaria, nata a Messina il 19 febbraio 1968, socio assegnatario definitivo palazzina B/11;
16) Cucinotta Anna, nata a Messina il 15 marzo 1936, socio assegnatario definitivo palazzina B/11;
17) Oteri Giuseppe, nato a Messina il 27 giugno 1953, socio assegnatario definitivo palazzina B/11;
18) Azzarà Antonino, nato a Motta S. Giovanni (RC) il 16 febbraio 1938, socio assegnatario definitivo palazzina B/11;
19) Nastasi Nunzio, nato a Condrò (ME) il 28 settembre 1917, socio assegnatario definitivo palazzina B/9;
20) Curcio Aldo, nato a Floridia (SR) il 7 marzo 1927, socio assegnatario definitivo palazzina B/9.

Art. 2

Il pagamento delle rate di mutuo dovuto dalla cooperativa Il Cerbiatto, finanziata ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, per la realizzazione degli alloggi oggetto di ordinanza sindacale di sgombero in conseguenza dei dissesti statici in località Tremonti-Ritiro nel territorio del comune di Messina, è sospeso sino al totale consolidamento, riattamento o ricostruzione degli stessi. Il pagamento delle rate di mutuo andrà effettuato, senza alcun onere aggiuntivo in capo ai soci, in data successiva al pagamento dell'ultima semestralità risultante dal contratto stipulato con l'ente finanziatore, con analoga cadenza ed in un periodo pari a quello di sospensione e i maggiori interessi, spese ed accessori sono posti a carico della Regione. Si elencano di seguito gli alloggi le cui rate di mutuo dovute dalla cooperativa Il Cerbiatto beneficeranno delle provvidenze in argomento:
 1) alloggio sito al primo piano a sinistra della palazzina A/16 assegnato al socio Busà Francesco, nato a Messina il 9 luglio 1945;
 2) alloggio sito al primo piano a destra della palazzina A/16 assegnato al socio Nava Fortunato, nato a Messina il 5 marzo 1947;
 3) alloggio sito al secondo piano a sinistra della palazzina A/16 assegnato al socio Mauro Demetrio, nato a Reggio Calabria il 22 agosto 1947;
 4) alloggio sito al terzo piano a destra della palazzina A/16 assegnato al socio Vadalà Antonino, nato a Messina il 29 giugno 1946;
 5) alloggio sito al terzo piano a sinistra della palazzina A/16 assegnato al socio Galletta Fortunato, nato a Messina il 22 febbraio 1937;
 6) alloggio sito al terzo piano a destra della palazzina A/16 assegnato al socio Vadalà Filippo, nato a Messina il 12 marzo 1935;
 7) alloggio sito al primo piano a sinistra della palazzina B/12 assegnato al socio Lo Presti Salvatore, nato a Barcellona (ME) il 21 settembre 1942;
 8) Alloggio sito al primo piano a destra della palazzina B/12 assegnato Foti Giuseppe, nato a Milazzo (ME) il 27 settembre 1933;
 9) alloggio sito al secondo piano a destra della palazzina B/12 assegnato al socio Mazza Antonino, nato a Messina il 3 marzo 1951;
10) alloggio sito al secondo piano a destra della palazzina B/12 assegnato al socio Platania Ignazio, nato a Messina il 20 agosto 1947;
11) alloggio sito al terzo piano a sinistra della palazzina B/12 assegnato al socio Bellantoni Orazio, nato a Messina il 3 marzo 1948;
12) alloggio sito al terzo piano a destra della palazzina B/12 assegnato al socio Raitano Angelo, nato a Messina il 4 agosto 1936.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo 19 aprile 2002.
  LANDOLINA 

(2002.18.998)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 13 marzo 2002.
Decadenza del consiglio della circoscrizione Belvedere del comune diSiracusa e nomina del commissario.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 84/76, n. 48/91, n. 26/93 e n. 41/96;
Preso atto che n. 9 consiglieri, su 12 assegnati, della circoscrizione Belvedere del comune di Siracusa hanno rassegnato contestualmente le dimissioni dalla carica, giusta comunicazione del sindaco prot. n. 8468 dell'8 febbraio 2002;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, le dimissioni della metà dei consiglieri comportano la dichiarazione di decadenza da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, del consiglio circoscrizionale, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 9, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84;
Preso atto che il consiglio comunale di Siracusa con deliberazione n. 30 del 25 febbraio 2002 ha espresso parere favorevole in ordine alla decadenza del citato consiglio della circoscrizione Belvedere;
Vista la proposta di decadenza inviata dal sindaco di Siracusa con nota prot. n. 15184 del 28 febbraio 2002;
Rilevato che è stata compiuta la procedura prevista dall'art. 9, comma 5, della citata legge regionale;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla dichiarazione di decadenza del consiglio della circoscrizione Belvedere del comune diSiracusa ed alla contestuale nomina del commissario presso il suddetto consiglio scelto fra gli elettori della medesima circoscrizione;

Decreta:


Art. 1

Il consiglio della circoscrizione Belvedere del comune di Siracusa è dichiarato decaduto.

Art. 2

Il sig. Lucio Salerno, cittadino elettore della circoscrizione Belvedere residente a Siracusa, via Tacito, 10, è nominato commissario del consiglio della circoscrizione Belvedere diSiracusa con le attribuzioni di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana così come previsto dal già citato art. 9 della legge regionale n. 84/76.
Palermo, 13 marzo 2002.
  D'AQUINO 

(2002.12.660)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 14 marzo 2002.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, valida per l'anno 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA, IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, in particolare l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R. n. 271/2000;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania valida per l'anno 2002, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Preso atto che, con delibera n. 81 del 21 gennaio 2002, il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania valida per l'an no 2002, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 81 del 21 gennaio 2002.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 marzo 2002.
  AMANDORLA 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.12.656)
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DECRETO 22 aprile 2002.
Rettifiche ed integrazioni al decreto 19 marzo 2002, concernente incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale accertati al 1° marzo 2001.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente mo dificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270/2000, ed in particolare l'art. 49 che stabilisce i criteri per la copertura degli incarichi vacanti di continuità assistenziale;
Visto il proprio decreto n. 320 del 19 marzo 2002, con il qua le è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 29 marzo 2002 l'elenco degli incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle aziende sanitarie locali della Sicilia relativamente al 1° marzo 2001;
Vista la nota n. 5044 del 12 aprile 2002, con la quale il servizio di medicina di base dell'Azienda sanitaria locale n. 5 di Messina ha segnalato, rispetto a quanto erroneamente pubblicato con il citato decreto n. 320/02, che i due posti vacanti presso il presidio di S. Agata di Militello sono a 12 ore settimanali ciascuno e non a 24 ore, e che occorre aggiungere un posto vacante a 24 ore settimanali presso il presidio di Piraino;
Ritenuto di dovere provvedere alla pubblicazione delle rettifiche ed integrazioni conseguenti alla suddetta se gnalazione;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, fermo quant'altro disposto con il citato decreto n. 320 del 19 marzo 2002, l'elenco degli incarichi di continuità assistenziale attribuibili nella Re gione Sicilia al 1° marzo 2001 viene integrato con un posto a 24 ore presso il presidio di Piraino, mentre vengono ridotti a 12 ore settimanali ciascuno i due incarichi vacanti presso il presidio di S. Agata di Militello, precedentemente pubblicati a 24 ore settimanali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 aprile 2002.
  CITTADINI 

(2002.17.982)
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DECRETO 22 aprile 2002.
Rettifica del decreto 19 marzo 2002, concernente zone carenti di assistenza primaria accertate al 1° marzo e al 1° settembre 2001.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2000, ed in particolare l'art. 20 che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;
Visto il decreto n. 319 del 19 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 mar zo 2002, con il quale sono stati pubblicati gli ambiti carenti di assistenza primaria accertati al 1° marzo ed al 1° settembre 2001;
Vista la nota prot. n. 702 del 6 aprile 2002, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo ha comunicato che, come risulta dalla nota di rettifica del direttore del distretto n. 6, prot. n. 4631 del 5 aprile 2002, le due carenze rilevate al 1° marzo 2001 nell'ambito territoriale Castronovo di Sicilia-Lercara Friddi non sussistono;
Vista la nota prot. n. 10153 del 9 aprile 2002, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento ha comunicato che per mero errore di calcolo il distretto di Canicattì non ha individuato n. 1 posto di assistenza primaria al 1° settembre 2001 nel comune di Campobello di Licata;
Ritenuto di dover procedere alle sopracitate rettifiche, annullando n. 2 carenze rilevate al 1° marzo 2001 nel l'ambito territoriale Castronovo di Sicilia-Lercara Frid di ed individuando n. 1 posto di assistenza primaria al 1° set tembre 2001 nel comune di Campobello di Licata;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa indicato, a parziale rettifi ca e fermo restando quanto altro previsto dal decreto n. 319 del 19 marzo 2002, nell'ambito del l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo vengono annullate le due carenze di assistenza primaria individuate al 1° marzo 2001 nell'ambito territoriale Castronovo di Si cilia-Lercara Friddi e vengono altresì integrate le carenze di assistenza primaria accertate al 1° settembre 2001 nel l'am bito dell'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento con n. 1 posto nel comune di Campobello di Licata.

Art. 2

I medici interessati al conferimento dell'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto devono trasmettere ap posita domanda, a mezzo raccomandata a.r., all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, via La Loggia n. 5 - 90129 Palermo, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 22 aprile 2002.
  CITTADINI 

(2002.17.981)
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DECRETO 24 aprile 2002.
Presidi di guardia medica turistica per l'anno 2002.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270/2000 ed in particolare l'art. 59 secondo il quale in ogni Regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;
Visto il proprio decreto n. 104 dell'8 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 2002, con il quale è stato emanato il bando per la formazione della graduatoria dei medici aspiranti ad incarichi temporanei di guardia medica turistica per l'anno 2002, con espressa riserva di pubblicare con successivo decreto l'elenco dei relativi presidi da attivare per il corrente anno, non appena gli stessi fossero stati individuati dai competenti uffici;
Vista la nota DIRS/2/1281 del 19 aprile 2002 dell'unità operativa n. 1 dell'I.R.S., relativamente alla comunicazione dei presidi di guardia medica turistica da attivare per il 2002, sulla base delle indicazioni fornite dalle Aziende sanitarie locali interessate;

Decreta:


Art. 1

Con l'allegato A al presente decreto è reso noto l'elenco dei presidi di guardia medica turistica che saran no attivati per il 2002, nonché l'orario di attività degli stessi.

Art. 2

Al fine di evitare disarmonie organizzative in sede di conferimento degli incarichi, le Aziende sanitarie locali interessate sono tenute a segnalare formalmente al l'Azien da sanitaria locale capofila di Palermo, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i presidi di guardia medica turistica che eventualmente non potessero essere attivati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 2002.
  CITTADINI 


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(2002.17.980)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 febbraio 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Grotte.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.11.590)
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DECRETO 5 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Sciara.

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(2002.12.641)
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DECRETO 7 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Calascibetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del Piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentante nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologio, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 7954 dell'11 settembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Calascibetta (provincia di Enna), richiede la modifica del piano straordinario ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, relativamente al centro abitato;
Vista la nota prot. n. 8251 del 4 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Calascibetta trasmette al Genio civile di Enna uno studio geologico, con allegate le carte del dissesto e del rischio in scala 1:2.000, redatto dal geologo G.Pisano;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Enna, trasmessa con nota prot. n. 10470 del 21 dicembre 2001, nella quale l'ufficio, sulla base dello studio geologico e dei sopralluoghi effettuati, condivide la proposta, avanzata dall'amministrazione comunale, di eliminare dal piano straordinario per l'assetto idrogeologico la zona classificata a rischio idrogeologico ricadente in località Pianolonguillo, a nord-ovest del centro abitato;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Calascibetta, con l'eliminazione dell'area a rischio idrogeologico della località Pianolonguillo, a nord-ovest del centro abitato.

Art. 2

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 

(2002.12.645)
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DECRETO 8 marzo 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Capo d'Orlando.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 68 della legge 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 22666 del 5 settembre 2001, assunto al prot. di questo Assessorato al n. 80393 del 10 settembre 2001, con il quale il comune di Capo d'Orlando ha trasmesso, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, gli atti ed elaborati relativi al progetto per le opere di urbanizzazione del piano di recupero in località Santa Lucia - Reiterazione vincoli preordinati all'esproprio;
Vista la delibera n. 24 del 30 marzo 2000, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Capo d'Orlando ha riapprovato il progetto esecutivo in variante al P.R.G. delle opere di urbanizzazione del piano di recupero di Santa Lucia, 1° stralcio - Reiterazione vincoli preordinati all'esproprio;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, di cui all'art. 6 della legge n. 167/1962, relativi al progetto in argomento;
Vista la certificazione del sindaco, datata 13 luglio 2000, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la mancata presentazione di opposizioni e/o osservazioni;
Vista la nota prot. n. 7673 del 4 maggio 1988/10/2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, sul progetto di che trattasi, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, esprime parere favorevole a condizione;
Vista la nota prot. n. 798 del 29 ottobre 2001, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al progetto in argomento, la proposta n. 23 del 26 ottobre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Con nota n. 47282 del 14 agosto 2001, questo gruppo di lavoro XXX in riferimento a quanto deliberato da codesto consesso nella seduta del 31 maggio 2001, per la fine del procedimento ha restituito al comune di Capo d'Orlando due copie degli atti ed elaborati relativi alla pratica avente per oggetto: "Opere di urbanizzazione del piano di recupero in località S.Lucia - Reiterazione vincoli di esproprio", pervenute a questo Assessorato con nota n. 15735 del 13 luglio 2000, e successive.
Il procedimento di che trattasi non trova prosecuzione da parte di questo Assessorato, stante la sentenza del TAR Catania, n. 913/2001 reg. sent. n. 1385/2001 reg. ric. che annullava le delibere di approvazione del progetto a seguito del ricorso formulato dalla ditta Russo Rosaria.
In riferimento a quanto sopra, con nota prot. n. 22666 del 5 settembre 2001, il comune di Capo d'Orlando ha trasmesso a questo Assessorato per la riapprovazione del progetto di che trattasi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/78, copia conforme all'originale della delibera di giunta municipale n. 171 del 19 luglio 2001 di "Adeguamento piano particellare d'esproprio relativo ai lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del piano di recupero in oggetto indicato e presa atto sentenze TAR Catania in favore delle ditte Frisenda Carmela e Russo Rosaria".
Le pronunce delle sentenze TAR risultano efficaci solo per le particelle intestate alle ricorrenti e cioè la 1267 e 1268 del foglio n. 4 per la ditta Russo Rosaria e n. 1269 del foglio n. 4 per la ditta Frisenda Carmela.
Per altro, in effetti, la particella 1268 era stata solo per errore inclusa nel particellare di esproprio.
Allegata alla delibera, oltre la proposta di deliberazione è stata trasmessa una planimetria in scala 1:1.000, in cui sono visualizzate le particelle catastali delle ricorrenti n. 1267 e n. 1269, escluse dai lavori in argomento e un piano particellare d'esproprio con elenco delle ditte adeguato alla nuova sistemazione del progetto delle opere di urbanizzazione.
Dall'esame degli atti ed elaborati pervenuti risulta che la localizzazione delle opere del progetto in questione, escludendo le particelle n. 1267, 1268, 1269 perché non interessate da procedura espropriativa, non può essere in toto condivisa, perché il disegno originario relativo al primo stralcio del progetto giusta l'esclusione dal piano particellare di esproprio delle particelle in parola risulta non rispondente alla funzione della specifica opera pubblica.
Infatti il disegno originale prevedeva per particella 1267 la destinazione a parcheggio e a verde attrezzato e parte della particella 1269 era destinata a strada car rabile.
Inoltre in dette particelle erano previste delle opere quali rete idrica, fognante, elettrica, ecc. non più realizzabili secondo l'originario progetto.
Questo gruppo, tuttavia, in considerazione del fatto che trattasi di opere di urbanizzazione all'interno di un piano di recupero, già assentite sotto il profilo urbanistico da questo Assessorato e non realizzate per decadenza del vincolo preordinato all'espropriazione, reputa che possano parzialmente essere assentite le opere in parola.
Questo gruppo XXX esprime parere favorevole all'approvazione relativamente alle opere del lotto B. Più precisamente delle opere previste dal lotto A sono assentibili, a giudizio di questo gruppo, l'asse viario che corre lungo il fronte del costruendo edificio scolastico per l'Istituto tecnico agrario, fino al parcheggio a monte delle particelle 1267, escludendosi quindi tanto il tratto ricompreso tra la Consolare Antica ed il sopraddetto limite del parcheggio, che il tratto di collegamento con l'asse prima descritto.
Sono altresì assentibili le previsioni dei due parcheggi latistanti la superiore viabilità nonché lo spazio a verde previsto.
Tutto ciò ovviamente con il rispetto delle condizioni dettate dal parere del Genio civile di Messina n. 7673 del 4 maggio 1988.
Il progetto delle rimanenti opere di urbanizzazione primaria dovrà, ovviamente, essere modificato in dipendenza di quanto solo sopra approvato.";
Rilevato che il Consiglio regionale dell'urbanistica, entro il termine previsto dall'art. 68, comma 9, della legge regionale n. 10/99, non ha espresso il proprio parere in merito alla richiesta in argomento e pertanto, ai sensi della medesima norma, lo stesso deve considerarsi reso in conformità alla sopracitata proposta n. 23 del 26 ottobre 2001 del gruppo di lavoro XXX/D.R.U.;
Ritenuto di poter condividere, per effetto della decorrenza del termine indicato dall'art. 68 della legge n. 10/99, la superiore proposta n. 23 del 26 ottobre 2001 resa ai sensi della stessa norma;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 23 del 26 ottobre 2001 del gruppo di lavoro XXX/D.R.U., è approvata, alle condizioni dell'ufficio del Genio civile di Messina, la variante allo strumento urbanistico del comune di Capo d'Orlando, relativa alle opere di urbanizzazione del piano di recupero in località Santa Lucia - 1° stralcio - Reiterazione vincoli preordinati all'esproprio, adottata con delibera consiliare n. 24 del 30 marzo 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere del gruppo XXX/D.R.U. n. 23 del 26 ottobre 2001;
 2)  delibera di C.C. n. 24 del 30 marzo 2000;
 3)  relazione tecnica;
 4)  relazione tecnica integrativa;
 5)  elaborati planimetrici stralcio P.R.G. in scala 1:1.000;
 6)  planimetria dello stato attuale in scala 1:500;
 7)  planimetria di progetto in scala 1:500;
 8)  planimetria quotata in scala 1:500;
 9)  planimetria generale di progetto e profili stra dali;
10)  reti fognanti, acque nere e particolari in scala 1:500;
11)  rete elettrica e particolari in scala 1:500;
12)  sezione stradale tipo;
13)  parcellario di esproprio;
14)  relazione di stima;
15)  piano particellare dell'indennità d'esproprio aggiornato;
16)  planimetria della zona di recupero di S.Lucia con la visualizzazione delle particelle catastali interessate dalla sentenza del T.A.R. in scala 1:1.000;
17)  stralcio del P.R.G. vigente e della proposta progettuale da realizzare datata 13 luglio 2000;
18)  relazione sulla V.I.A.

Art. 3

Il comune di Capo d'Orlando dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Capo d'Orlando resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 marzo 2002.
  SCIMEMI 

(2002.12.640)
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DECRETO 11 marzo 2002.
Approvazione del programma costruttivo "Comparto 6", riguardante l'intervento costruttivo della cooperativa edilizia Quasimodo, nel territorio del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il foglio n. 11887 dell'11 luglio 2001, con il quale il comune di Modica ha trasmesso a questo Assessorato, per l'esame di competenza, gli atti e gli elaborati progettuali relativi al programma costruttivo in località via Rocciola Scrofani, riguardante l'intervento costruttivo della cooperativa edilizia Quasimodo, approvato con delibera del consiglio comunale n. 54 del 22 maggio 2001;
Vista la delibera consiliare di approvazione dell'intervento costruttivo n. 54 del 22 maggio 2001;
Visto il parere favorevole, reso dall'ufficio del Genio civile di Ragusa ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 14696 del 24 agosto 2000;
Vista l'attestazione, a firma del dirigente dell'U.T.C., con la quale si dichiara che le aree interessate dal programma costruttivo non sono soggette a vincoli di legge;
Vista la nota n. 2485 del 16 gennaio 2002, con la quale questa unità operativa ha richiesto chiarimenti in ordine al contenuto delle norme di attuazione;
Visto il foglio n. 1314 del 28 gennaio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 5518 del 29 gennaio 2002, con cui il comune ha fornito i chiarimenti richiesti;
Visto il progetto dell'intervento costruttivo;
Visto il parere n. 10 del 27 febbraio 2002, reso dall'U.O. 4.2, che così si esprime:
...Omissis...
Rilevato che:
-  l'intervento costruttivo in argomento insiste in prossimità della via Rocciola Scrofani, in aree classificata zone C4 dall'attuale P.R.G. approvato con decreti n. 16 dell'1 febbraio 1977 e n. 143 del 14 luglio 1977;
-  la localizzazione di detto intervento costruttivo è stata effettuata dal commissario ad acta, nominato con decreto n. 121/D.R.U. del 31 maggio 1999, con atto deliberativo n. 85 del 5 luglio 1999;
-  gli interventi costruttivi in esame si pongono in variante rispetto le previsioni del P.R.G., in quanto sono state adottate densità territoriali maggiori di quelle fissate nello strumento urbanistico per le zone C4;
-  l'intervento interessa complessivamente un'area di mq. 9.000 censita in catasto al foglio di mappa n. 101 alla particella 617 e prevede la realizzazione di n. 15 unità immobiliari, per un volume residenziale complessivo di mc. 8.879,85;
-  dai dati metrici progettuali contenuti nella delibera n. 54 del 22 maggio 2001 e dalla tavola della planimetria della sistemazione delle zone "S" risulta che:
-  il numero totale degli abitanti insediati è n. 111;
-  le aree da destinare alle attrezzature sono:
-  aree per l'istruzione scolastica: mq. 505 > mq. 499,50 (mq. 4,50/ab.);
-  aree attrezzature di interesse comune: mq. 249,49 > mq. 222 (mq. 2/ab.);
-  aree per parcheggi: mq. 290 > mq. 277,50 (mq. 2,50/ab.);
-  aree per verde attrezzato, gioco e sport: mq. 1.007 > mq. 999 (mq. 9/ab.);
-  per un totale di mq. 2051,49 > mq. 1.998 (mq. 18/ab.);
-  nello stralcio delle norme di attuazione, allegate alla delibera n. 85/99, pervenuto in allegato alla nota comunale prot. 1314 del 28 gennaio 2002, sono contenute le caratteristiche e le prescrizioni previste riguardo i distacchi e gli allineamenti che secondo quanto prescritto al 10.3 fissano "...la distanza minima dal confine del lotto che prospetta su ogni altra viabilità interna al comparto sarà di m. 5";
-  il progetto relativo all'intervento costruttivo è stato favorevolmente esitato dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, con il provvedimento sopra richiamato;
Considerato che:
-  il programma costruttivo è stato localizzato in area destinata a zona di espansione residenziale del vigente P.R.G. come disposto dall'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
-  pur non essendo espressamente riportato nelle norme di attuazione, riguardo alle prescrizioni previste per le distanze tra i fabbricati e le strade interne al comparto, il progetto risulta essere conforme a quanto prescritto e contenuto nelle norme di attuazione allegate alla delibera commissariale n. 85 del 5 luglio 1999;
-  le aree destinate ad attrezzature primarie e secondarie risultano essere di dimensioni tali da soddisfare il fabbisogno minimo di 18 mq./ab. fissato dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 (standards urbanistici);
-  si rivela tuttavia, per come risulta dalla tavola 3/tris, che le superficie destinate ad istruzione scolastica (mq. 505) e ad attrezzature collettive (mq. 249,49) risultano di dimensioni esigue, tali da non garantire "un'unità funzionale minima" per l'utilizzazione delle stesse secondo la funzione prevista;
-  per quanto sopra si è dell'avviso che dette aree vengano accorpate alla limitrofa area destinata a "verde pubblico attrezzato".
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa è del parere che il programma costruttivo, comparto n. 6 di via Rocciola Scrofani, approvato con delibera consiliare n. 54 del 22 maggio 2001, relativo all'intervento costruttivo della cooperativa edilizia Quasimodo, sia meritevole di approvazione con la prescrizione che le aree destinate ad "istruzione dell'obbligo" e ad "attrezzature collettive" siano disattese per essere destinate a "verde pubblico attrezzato";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 10 del 27 febbraio 2002;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in conformità con il parere n. 10 del 27 febbraio 2002 dell'unità operativa 4.2, è approvato il programma costruttivo "Comparto 6" di via Rocciola Scrofani, riguardante l'intervento costruttivo della cooperativa edilizia Quasimodo, con la prescrizione che le aree destinate ad "istruzione dell'obbligo" e ad "attrezzature collettive" siano disattese per essere destinate a "verde pubblico at trezzato".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 10 del 27 febbraio 2002;
 2)  delibera del consiglio comunale n. 54 del 22 maggio 2001;
 3)  relazione tecnico-descrittiva;
 4)  stralci P.R.G. vigente, aerofotogrammetria catastale, con visualizzazione dell'intervento;
 5)  aerofotogrammetria della zona interessata con evidenziazione della viabilità esistente;
 6)  planimetria catastale con evidenziazione dell'area di pertinenza della cooperativa;
 7)  planimetria del comparto con opere di urbanizzazione;
 8)  opere di urbanizzazione;
 9)  planimetria sistemazione delle zone "S";
10)  planimetria di progetto relativa agli standards urbanistici;
11)  planimetria quotata standards urbanistici;
12)  schema planovolumetrico;
13)  piano d'esproprio;
14)  norme tecniche di attuazione;
15)  studio geologico a firma del geol. Giovanni Celestre;
16)  profilo regolatore lungo la strada in progetto;
17)  piante villino tipo;
18)  sezione villino tipo.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81 le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Modica, per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 11 marzo 2002.
  SCIMEMI 

(2002.12.682)
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DECRETO 11 marzo 2002.
Modifica del decreto 12 luglio 2001, concernente approvazione del regolamento della riserva naturale speciale Lago di Pergusa, ricadente nel territorio del comune di Enna e individuazione degli obblighi dell'ente gestore.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88, recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;
Visto il decreto n. 970/91, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14/88, il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;
Considerato che il citato piano regionale annovera, tra le altre, la riserva naturale integrale Lago di Pergusa ricadente nel territorio del comune di Enna, provincia di Enna;
Visto l'art. 13 della legge regionale n. 71 del 3 ottobre 1995, recante disposizioni urgenti in materia di territorio ed ambiente, con il quale è stata istituita, al fine di salvaguardare il bacino pergusino e le relative presenze florofaunistiche, la riserva naturale speciale Lago di Pergusa entro i confini compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla cartografia I.G.M.I. in scala 1:25.000 F. 268 I S.O. previsti dal piano regionale dei parchi e delle riserve di cui al citato decreto n. 970/91;
Visto che il 2° comma dell'art. 13 della legge regionale n.71/95 individua nella Provincia regionale di Enna l'ente gestore della riserva in argomento;
Visto il decreto n.498/XLIV del 12 luglio 2001, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale territorio e ambiente il 23 luglio 2001 al n.90, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge regionale n.14/88 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento modalità d'uso e divieti, da osservarsi all'interno della riserva naturale speciale Lago di Pergusa;
Vista l'istanza avanzata dal Consorzio ente autonomo Autodromo di Pergusa con nota prot.n.1333 del 14 gennaio 2002;
Vista la nota della Provincia regionale di Enna, ente gestore della riserva, prot. n. 1321 del 23 gennaio 2002 con la quale si chiede a questo Assessorato di volere modificare il periodo di svolgimento delle attività motoristiche dell'Autodromo;
Visto il rapporto istruttorio prot. n.32 del 31 gennaio 2001 relativo alle predette richieste;
Visto il verbale della seduta del 6 marzo 2002, con il quale il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in merito alla modifica del regolamento della riserva in argomento, tenendo conto delle istanze del Consorzio ente Autodromo di Pergusa e della Provincia regionale di Enna sopra citate, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla modifica del punto 1 dell'art.12 del regolamento della riserva naturale speciale Lago di Pergusa, consentendo che le attività motoristiche possano essere svolte dal 15 marzo al 15 novembre. Inoltre, nel medesimo verbale, è ribadita l'assoluta inderogabilità dei termini di dismissione dell'Autodromo, anch'essi indicati nel citato art. 12, punto 1 del regolamento;
Ritenuto di condividere il predetto parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale e pertanto di poter procedere alla modifica del più volte citato regolamento;

Decreta:


Articolo unico

Il 2° comma del punto 1 dell'art. 12 del regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nella riserva naturale speciale Lago di Pergusa, allegato al decreto n. 498/XLIV del 12 luglio 2001 è modificato relativamente al periodo di svolgimento dell'attività motoristica che viene consentita dal 15 marzo al 15 novembre.
Si ribadisce l'assoluta inderogabilità dei termini di dismissione dell'Autodromo, già specificati nel medesimo articolo.
Il presente decreto sarà trasmesso allla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 11 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 

(2002.12.687)
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DECRETO 14 marzo 2002.
Approvazione del progetto delle Ferrovie dello Stato riguardante la realizzazione di opere nel comune di Grotte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. DI/ZI.DIPA.TC/04/619 del 24 gennaio 2001, con il quale la divisione infrastruttura delle FF.SS. ha trasmesso a questoAssessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, il progetto riguardante opere di contenimento a protezione del rilevato ferroviario in frana, in prossimità della stazione di Grotte, fra i Km. 134 + 225/315 circa;
Vista la nota assessoriale n. 23369 del 7 maggio 2001, con la quale il comune di Grotte è stato invitato ad esprimere a mezzo delibera consiliare, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, l'avviso sul progetto;
Vista la delibera consiliare n. 37 del 23 novembre 2001, con la quale il comune di Grotte ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle opere di cui al progetto proposto dalle Ferrovie dello Stato;
Vista la nota prot. n. 8905/2001 del 28 novembre 2001, con cui l'ufficio del Genio civile di Agrigento rileva di non dovere esprimere il parere ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74 in quanto il comune di Grotte non è classificato tra i comuni sismici;
Vista la nota prot. n. 22055 del 9 aprile 2001, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento, sezione I,ha rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il parere n. 14 del 26 febbraio 2002 reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con la nota sopracitata, dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questoAssessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato:
-  che i lavori da eseguire consistono nella costruzione di una paratia di pali accostati, aventi cm. 100 di diametro e m. 12,20 di lunghezza, che saranno posti ad un interasse di m. 1,20 circa;
-  che la suddetta paratia, in base a quanto sostenuto dalla struttura organizzativa tecnica delle FF.SS., dovrà essere realizzata per eliminare il pericolo di franosità che caratterizza il terreno su cui poggia il rilevato F.S.;
-  che tale paratia verrà posta davanti ad una preesistente gabbionata, realizzata negli anni passati in corrispondenza dell'unghiatura di valle, proprio per far fronte al citato fenomeno franoso;
-  che sarà necessario costruire sulla suindicata gabbionata una seconda fila di gabbioni, alta m. 1, al fine di normalizzare la predetta scarpata con pendenza pari a 2/3;
-  che gli interventi si realizzeranno in area ferroviaria, nella quasi totalità, ed in area privata, in piccola parte;
- che è prevista l'occupazione di mq. 60 circa di superficie privata destinata a seminativo sul piano parcellare, ma attualmente incolta;
-  che sarà la società FF.SS. a provvedere all'asservimento, o espropriazione, delle aree interessate dai lavori che non dovessero risultare di sua proprietà;
-  che la stessa società FF.SS. garantisce la perfetta esecuzione delle opere, nel rispetto della legislazione vigente in materia;
- che il comune di Grotte non è classificato tra i comuni a rischio sismico e che, pertanto, non è richiesto il parere del G.C., ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, per l'esecuzione dei sopraindicati lavori;
-  che, per la parte di competenza della Soprintendenza per beni culturali e ambientali di Agrigento, nulla osta all'esecuzione delle opere citate in oggetto, è del parere, alla luce delle superiori valutazioni, di autorizzare il progetto consistente nella realizzazione di opere di contenimento del rilevato ferroviario in frana, in prossimità della stazione di Grotte, tra i Km. 134 + 225/315 circa, consistenti nella costruzione di una paratia di pali di grande diametro, a valle del rilevato ferroviario, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall'unità operativa 3.1/DRU di questo Assessorato, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Grotte, il progetto delle FF.SS. riguardante le opere di contenimento a protezione del rilevato ferroviario in frana, in prossimità della stazione di Grotte, fra i Km. 134 + 225/315 circa.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:
1)  parere n. 14 del 26 febbraio 2002 dell'unità operativa 3.1/D.R.U.;
2)  delibera del consiglio comunale di Grotte n. 37 del 23 novembre 2001;
3)  relazione tecnica illustrativa;
4)  tav.  1  -  tavoletta IGM e piano parcellare della linea;
5)  tav.  2  -  sezioni di rilevato con particolari costruzioni;
6)  tav.  3  -  particolare costruttivo dell'insieme paratia, gabbionata e scarpata.

Art. 3

Le Ferrovie dello Stato restano onerate prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

Le FF.SS. ed il comune di Grotte sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 marzo 2002.
  SCIMEMI 

(2002.13.739)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 24 gennaio 2002.
Piani di riparto per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti e percorsi ciclabili integrati.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 12 della legge n. 537/93, che a decorrere dall'1 gennaio 1994 ha trasferito alle Regioni, tra l'altro, le competenze relative agli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali già disciplinati con la legge n. 208/91;
Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica;
Visto, in particolare, l'art. 11, con il quale vengono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 mi liardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata;
Considerato che alle Regioni è stato affidato il compi to di redigere i piani di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti percor si ciclabili integrati;
Vista la circolare n. 492 del 4 novembre 1999, approvata con decreto n. 301 del 5 novembre 1999 nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 53, parte prima, del 12 novembre 1999;
Considerato che l'obbligo del cofinanziamento nella misura del 50% è assolto da parte dei comuni e province regionali;
Visto il decreto n. 461/6TR del 29 novembre 1999, annotato alla Ragioneria centrale per il turismo il 14 di cembre 1999 al n. 438, con il quale è stato approvato il piano di riparto per la mobilità ciclistica;
Considerato che, da parte di questa Amministrazione, al fine di poter programmare il maggior numero di interventi, è stata prevista l'accensione di un mutuo quindicennale con la Cassa depositi e prestiti finanziabile con le risorse assegnate dalla legge n. 366/98 di cui alla quota annuale di L. 609.840.000, per una durata quindicennale, ammontanti complessivamente a L. 9.147.600.000;
Visto il decreto n. 245 del 14 luglio 2000, relativo al l'approvazione della rimodulazione del suddetto piano di riparto;
Visto il decreto n. 300 dell'8 novembre 2000 di rettifica del suddetto decreto limitatamente agli importi relativi ai progetti delle Province regionali di Messina e Palermo;
Visto il decreto n. 33 del 16 marzo 2001, con cui si è escluso dal piano di riparto l'intervento della Provincia regionale di Messina per le motivazioni ivi indicate procedendo alla rimoludazione delle somme;
Vista la nota n. 55386-5 del 14 settembre 2001, con cui la Provincia regionale di Trapani ha trasmesso copia del progetto esecutivo per la realizzazione di una pista ciclabile da Trapani a Marsala, per il tratto da Trapani al "Museo del Sale" di Nubia, dal costo complessivo di L. 1.800.000.000;
Vista la nota n. 1731 del 5 dicembre 2001, con cui la Provincia regionale di Palermo comunica che si è affidato l'incarico della compilazione del progetto esecutivo della riconversione in piste ciclabili delle linee ferroviarie dismesse della tratta Godrano-Ficuzza, la cui iniziativa risulta essere già inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2000-2002, per l'importo complessivo di L. 2.800.000.000;

Decreta:


Art. 1

Il piano di riparto per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti e percorsi ciclabili integrati, risulta pertanto essere il seguente:
1)  Provincia regionale di Palermo
Riconversione in piste ciclabili delle linee ferroviarie dismesse a scartamento ridotto della provincia di Palermo. Tratta "Godrano-Ficuzza":
-  contributo ex legge n. 366/98      L. 1.400.000.000 
-  cofinanziamento      " 1.400.000.000 
  Totale costo progetto     L. 2.800.000.000 

2)  Provincia regionale di Ragusa
Realizzazione di una pista ciclabile turistica nella strada provinciale Marina di Ragusa-Donna Lucata:
-  contributo ex legge n. 366/98      L. 1.250.000.000 
-  cofinanziamento      " 1.750.000.000 
  Totale costo progetto     L. 3.000.000.000 

3)  Provincia regionale di Trapani
Realizzazione di una pista ciclabile nella tratta Trapani-Nubia-Mozia-Marsala. Tratta "Trapani-museo del Sa le di Nubia":
-  contributo ex legge n. 366/98      L. 830.000.000 
-  cofinanziamento      " 970.000.000 
  Totale costo progetto     L. 1.800.000.000 

4)  Comune di Marsala
Realizzazione di una pista ciclabile nel tratto via Boeo-Col. Maltese a piazza Mameli:
-  contributo ex legge n. 366/98      L. 468.384.270 
-  cofinanziamento      " 468.384.270 
  Totale costo progetto     L. 936.768.540 

5)  Comune di Noto
Realizzazione di una pista ciclabile nella sede della vecchia ferrovia dismessa Noto-Pachino:
-  contributo ex legge n. 366/98      L. 1.457.615.730 
-  cofinanziamento      " 1.542.384.270 
  Totale costo progetto     L. 3.000.000.000 

6) Comune di Menfi
Riconversione ciclabile extraurbana della sede ferroviaria Menfi-Portopalo:
-  contributo ex legge n. 366/98      L. 690.000.000 
-  cofinanziamento      L. 870.000.000 
  Totale costo progetto     L. 1.560.000.000 


Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria centrale per il turismo e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 24 gennaio 2002.
  LO BUE 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 13 febbraio 2002, al n. 34.
(2002.15.885)
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DECRETO 14 febbraio 2002.
Nuova rimodulazione del piano di riparto per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti e percorsi ciclabili integrati.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 12 della legge n. 537/93, che a decorrere dall'1 gennaio 1994 ha trasferito alle Regioni, tra l'altro, le competenze relative agli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali già disciplinati con la legge n. 208/91;
Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica;
Visto, in particolare, l'art. 11, con il quale vengono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 6 miliardi per l'anno 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad effettuare nei limiti della quota a ciascuna assegnata;
Considerato che alle Regioni è stato affidato il compito di redigere i piani di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati;
Vista la circolare n. 492 del 4 novembre 1999, approvata con decreto n. 301 del 5 novembre 1999 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53, parte prima, del 12 novembre 1999;
Considerato che l'obbligo del cofinanziamento nella misura del 50% è assolto da parte dei comuni e province regionali;
Visto il decreto n. 461/6TR del 29 novembre 1999, annotato alla Ragioneria centrale per il turismo il 14 dicembre 1999 al n. 438, con il quale è stato approvato il piano di riparto per la mobilità ciclistica;
Considerato che, da parte di questa Amministrazione, al fine di poter programmare il maggior numero di interventi, è stata prevista l'accensione di un mutuo quindicennale con la Cassa depositi e prestiti finanziabile con le risorse assegnate dalla legge n. 366/98 di cui alla quota annuale di L. 609.840.000, per una durata quindicennale, ammontanti complessivamente a L. 9.147.600.000;
Visto il decreto n. 245 del 14 luglio 2000, relativo all'approvazione della rimodulazione del suddetto piano di riparto:
Visto il decreto n. 300 dell'8 novembre 2000 di rettifica del suddetto decreto, limitatamente agli importi relativi ai progetti delle Province regionali di Messina e Palermo;
Visto il decreto n. 33 del 16 marzo 2001, con cui si è escluso dal piano di riparto l'intervento della Provincia regionale di Messina per le motivazioni ivi indicate procedendo alla rimodulazione delle somme;
Visto il decreto n. 8 del 24 gennaio 2002, con cui si è preso atto della realizzazione del progetto di pista ciclabile presentato dalla Provincia regionale di Trapani limitatamente al tratto Trapani - Museo del Sale-Nubia e del progetto della Provincia di Palermo per il tratto Godrano-Ficuzza;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 470 del 4 dicembre 2001, con la quale viene autorizzato l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 6.382.000.000 per far fronte agli interventi a favore della mobilità ciclistica da restituire secondo il saggio di interesse vigente del 5%, ribassato rispetto a quello precedente del 5.65%, a seguito del quale la spesa attualizzata era stata determinata in L. 6.096.000.000, giusto decreto n. 245 del 14 luglio 2000;
Attesa, pertanto, per effetto del ribasso, la disponibilità verificatasi, e ritenuto di poter ridistribuire la somma residua di E 147.706,67 (L. 286.000.000) ex legge n. 366/98 in quota pari di E 36.926,67 (L. 71.500.000) in favore degli enti: Provincia regionale di Ragusa, Povincia regionale di Trapani, comune di Noto e comune di Menfi, sui quali grava una quota di cofinanziamento maggiore del 50%;
Ritenuto per quanto sopra di dover procedere all'approvazione della nuova rimodulazione del piano di riparto;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, la somma residua di E 147.706,67 pari a L. 286.000.000, determinatasi a seguito della contrazione del mutuo autorizzata dalla Giunta, giusta delibera n. 470 del 4 dicembre 2001, al saggio d'interesse vigente del 5%, è ripartita tra gli enti: Provincia regionale di Ragusa, Provincia regionale di Trapani, comune di Noto e comune di Menfi in misura pari di E 36.926,67 (L. 71.500.000).

Art. 2

Il piano di riparto per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti e percorsi ciclabili integrati, risulta pertanto essere il seguente:
1)  Provincia regionale di Palermo
Riconversione in piste ciclabili delle linee ferroviarie dismesse a scartamento ridotto della Provincia di Palermo. Tratta "Godrano-Ficuzza":
-  contributo ex legge n. 366/98      E 723.039,66 L. 1.400.000.000 
-  cofinanziamento      " 723.039,66 " 1.400.000.000 
  Totale costo progetto     E 1.446.079,32 L. 2.800.000.000 

2)  Provincia regionale di Ragusa
Realizzazione di una pista ciclabile turistica nella S.P. Marina di Ragusa - Donnalucata:
-  contributo ex legge n. 366/98      E 682.497,79 L. 1.321.500.000 
-  cofinanziamento      " 866.872,91 " l.678.500.000 
  Totale costo progetto     E 1.549.370,70 L. 3.000.000.000 

3)  Provincia regionale di Trapani
Realizzazione di una pista ciclabile nella tratta Trapani - Nubia - Mozia - Marsala. Tratta "Trapani - Museo del Sale di Nubia":
-  contributo ex legge n. 366/98      E 465.585,89 L. 901.500.000 
-  cofinanziamento      " 464.036,52 " 898.500.000 
  Totale costo progetto     E 929.622,42 L. 1.800.000.000 

4)  comune di Marsala
Realizzazione di una pista ciclabile nel tratto via Boeo - Col. Maltese a piazza Mameli:
-  contributo ex legge n. 366/98      E 241.900,29 L. 468.384.270 
-  cofinanziamento      " 241.900,29 " 468.384.270 
  Totale costo progetto     E 483.800,58 L. 936.768.540 

5)  comune di Noto
Realizzazione di una pista ciclabile nella sede della vecchia ferrovia dismessa Noto-Pachino
-  contributo ex legge n. 366/98      E 789.722,37 L. 1.529.115.730 
-  cofinanziamento      " 759.648,33 " 1.470.884.270 
  Totale costo progetto     E 1.549.370,70 L. 3.000.000.000 

6)  comune di Menfi
Riconversione ciclabile extraurbana della sede ferroviaria Menfi-Portopalo:
-  contributo ex legge n. 366/98      E 393.281,93 L. 761.500.000 
-  cofinanziamento      " 412.390,83 " 798.500.000 
  Totale costo progetto     E 805.672,76 L. 1.560.000.000 


Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria centrale per il turismo e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 14 febbraio 2002.
  LO BUE 




Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 13 marzo 2002 al n. 66.
(2002.15.885)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Pasqualino Burgio di Sommatino.

Con decreto presidenziale n. 63/gr. V S.G. del 3 aprile 2001, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Pasqualino Burgio di Sommatino, composto da n. 15 articoli come da schema allegato all'atto deliberativo n. 7 del 30 giugno 1998.
(2002.12.704)
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Integrazione all'art. 3 dello statuto organico dell'opera pia Rubino di Marsala.

Con decreto presidenziale n. 91/gr. V S.G. del 3 maggio 2001, è stata approvata l'integrazione dell'art. 3 dello statuto organico dell'opera pia Rubino di Marsala, di cui al decreto n. 1970 del 29 novembre 2000.
(2002.12.673)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Società Asili d'Infanzia, con sede in Messina.

Con decreto presidenziale n. 92/gr. V S.G. del 3 maggio 2001, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Società Asili d'Infanzia di Messina composto da n. 29 articoli, come da schema allegato agli atti deliberativi n. 36 del 3 luglio 1998 e n. 7 del 28 febbraio 2000.
(2002.12.670)
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Estinzione delle opere pie Melchiorre Bisicchia e Ricovero Pappalardo Saverio di Militello in Val di Catania.

Con decreto presidenziale n. 132/gr. V S.G. del 31 maggio 2001, le opere pie Melchiorre Bisicchia e Ricovero Pappalardo Saverio di Militello in Val di Catania sono estinte ai sensi dell'art. 27 del codice civile e del 2° comma dell'art. 34 della legge regionale n. 22/86. Il residuo patrimonio delle opere pie estinte è devoluto al comune ove lo stesso ricade, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, affinché venga destinato a finalità socio assistenziali. Eventuali immobili in atto destinati a fini di culto verranno, a richiesta, assegnati in uso all'autorità ecclesiastica competente ex art. 37 della legge regionale n. 22/86.
(2002.12.726)
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Modifica del decreto presidenziale 11 febbraio 1999, relativo all'opera pia Casa di riposo Maria Addolorata Fondazione Maniscalco-La Rosa.

Con decreto presidenziale n. 194/gr. V S.G. dell'11 luglio 2001, si è provveduto alla modifica del D.P.R.S. n. 76 gruppo VIII S.G. dell'11 febbraio 1999, repertoriato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione il 3 marzo 1999 al n. 399, nel senso che il nuovo statuto approvato con lo stesso provvedimento attiene all'opera pia Casa di riposo Maria Addolorata Fondazione Maniscalco-La Rosa.
(2002.12.727)
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Approvazione del nuovo statuto della Casa di riposo II.PP. riunite San Gaetano e Concezione di Salemi.

Con decreto presidenziale n. 286/gr. V S.G. del 27 novembre 2001, è stato approvato il nuovo statuto della IPAB Casa di riposo II.PP. riunite San Gaetano e Concezione di Salemi. Detto statuto è composto da n. 25 articoli, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 69 del 15 ottobre 1999, modificato con atto deliberativo n. 30 del 14 marzo 2000, approvato con decreto n. 9 del 16 gennaio 2001.
(2002.12.698)
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Fusione dell'opera pia Istituto di educazione Sacro Cuore di Gesù con l'opera pia Albergo dei Poveri, con sede in Monreale.

Con decreto presidenziale n. 287/gr. V S.G. del 27 novembre 2001 l'opera pia Istituto di educazione Sacro Cuore di Gesù di Monreale è fusa con l'opera pia Albergo dei Poveri dello stesso comune.
(2002.12.667)
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Approvazione del nuovo statuto della IPAB opere pie riunite Pastore San Pietro di Alcamo.

Con decreto presidenziale n. 288/gr. V S.G. del 27 novembre 2001, è stato approvato il nuovo statuto della IPAB opere pie riunite Pastore San Pietro di Alcamo. Detto statuto è composto da n. 25 articoli, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 149 del 16 ottobre 2000 approvato con decreto n. 2076 del 13 dicembre 2000.
(2002.12.699)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia San Vincenzo De Paoli, con sede in Ravanusa.

Con decreto presidenziale n. 289/gr. V S.G. del 27 novembre 2001, è stato approvato l'atto deliberativo n. 64 del 14 dicembre 2000 con il quale il consiglio di amministrazione dell'opera pia San Vincenzo De Paoli di Ravanusa, ha approvato il nuovo statuto composto da n. 18 articoli.
(2002.12.665)
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Approvazione del nuovo statuto della Casa di riposo Maria Addolorata - Fondazione Maniscalco La Rosa di Santa Ninfa.

Con decreto presidenziale n. 303/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stato approvato il nuovo statuto della IPAB Casa di riposo Maria Addolorata - Fondazione Maniscalco La Rosa di Santa Ninfa. Detto statuto è composto da n. 25 articoli, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 58 del 14 giugno 2001, approvato con decreto n. 1552 del 31 luglio 2001.
(2002.12.700)
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Modifica allo statuto organico dell'opera pia Istituto Rizza Rosso di Chiaramonte Gulfi - Ragusa.

Con decreto presidenziale n. 304/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stata approvata la modifica dello statuto organico dell'opera pia Istituto Rizza Rosso di Chiaramonte Gulfi - Ragusa, secondo il testo approvato con la deliberazione del commissario straordinario n. 31 dell'1 dicembre 2000.
(2002.12.707)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Casa di ospitalità Salvatore Bellia, con sede in Paternò.

Con decreto presidenziale n. 305/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Casa di ospitalità Salvatore Bellia di Paternò (CT), come da schema allegato all'atto deliberativo n. 14 dell'1 febbraio 2001, approvato con decreto n. 561 del 4 maggio 2001.
(2002.12.669)
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Modifica dello statuto organico dell'opera pia Casa di riposo Barone Di Falco e opere assistenziali ed educative per minori S. Anna di Nicosia.

Con decreto presidenziale n. 306/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stata approvata la modifica all'art. 5 dello statuto organico dell'opera pia Casa di riposo Barone Di Falco e opere assistenziali ed educative per minori S. Anna di Nicosia, relativa alla rimodulazione della composizione del consiglio amministrativo, secondo il testo approvato con la deliberazione n. 147 del 23 maggio 2000.
(2002.12.725)
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Modifica ad un articolo dello statuto dell'opera pia Pietro Di Lorenzo Busacca di Scicli.

Con decreto presidenziale n. 307/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stata approvata la modifica all'art. 1 dello statuto organico dell'opera pia Pietro Di Lorenzo Busacca di Scicli (RG), secondo il testo approvato con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 9 del 14 settembre 2000.
(2002.12.703)
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Approvazione del nuovo statuto organico dell'opera pia Centro di accoglienza Santa Lucia di Enna.

Con decreto presidenziale n. 308/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stato approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Centro di accoglienza Santa Lucia di Enna, secondo il testo approvato con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 101 del 14 settembre 1999.
(2002.12.728)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia SS. Salvatore e Santa Croce di Corleone.

Con decreto presidenziale n. 309/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stato approvato l'atto deliberativo n. 9 del 9 marzo 2001, con il quale il consiglio d'amministrazione dell'opera pia SS. Salvatore e Santa Croce di Corleone ha approvato il nuovo statuto, composto da n. 16 articoli.
(2002.12.702)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Albergo dei Poveri, con sede in Monreale.

Con decreto presidenziale n. 310/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Albergo dei Poveri di Monreale (PA), composto da n. 3 titoli e da 21 articoli come da schema allegato all'atto deliberativo n. 117 del 4 novembre 2000.
(2002.12.666)
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Modifica ad un articolo dello statuto organico delle opere pie riunite Eugenio Criscione Lupis, Carmelo Boscarino e Famiglia e Carmelo Moltisanti di Ragusa.

Con decreto presidenziale n. 311/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stata approvata la modifica all'art. 1 dello statuto organico delle opere pie riunite Eugenio Criscione Lupis, Carmelo Boscarino e Famiglia e Carmelo Moltisanti di Ragusa, secondo il testo approvato con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 150 del 6 novembre 2000.
(2002.12.705)
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Approvazione dello statuto organico dell'opera pia Casa di riposo San Vincenzo De Paoli di Vizzini.

Con decreto presidenziale n. 312/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stato approvato lo statuto organico dell'opera pia Casa di riposo San Vincenzo De Paoli di Vizzini (CT), secondo il testo approvato con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 13 del 18 febbraio 2000.
(2002.12.697)
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Modifica dello statuto dell'opera pia Istituto di beneficenza San Domenico, con sede in Misterbianco.

Con decreto presidenziale n. 313/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stata approvata la modifica dello statuto dell'opera pia Istituto di beneficenza San Domenico di Misterbianco (CT), secondo il testo approvato con la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 7 del 26 ottobre 2000.
(2002.12.668)
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Approvazione dell'adeguamento del vigente statuto della IPAB opere pie Collegio Santonoceto e Conservatori riuniti di Acireale.

Con decreto presidenziale n. 314/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stato approvato l'adeguamento del vigente statuto della IPAB opere pie Collegio Santonoceto e Conservatori riuniti di Acireale (CT), come da schema allegato all'atto deliberativo n. 35 del 13 giugno 2001, approvato con decreto n. 1527 del 24 luglio 2001.
(2002.12.701)
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Modifica dello statuto dell'opera pia Santissimo Cuore di Gesù, con sede in Siracusa.

Con decreto presidenziale n. 315/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stata approvata la modifica statutaria dell'opera pia Santissimo Cuore di Gesù di Siracusa, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 1 del 3 marzo 2001, approvato con decreto n. 822 del 28 maggio 2001.
(2002.12.671)
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Modifica dello statuto dell'opera pia Fondazione Sac. Prof. Bartolo Castello, con sede in Siracusa.

Con decreto presidenziale n. 316/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stata approvata la modifica statutaria dell'opera pia Fondazione Sac. Prof. Bartolo Castello di Siracusa, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 7 del 14 dicembre 1999, approvato con decreto n. 561 del 4 maggio 2001.
(2002.12.672)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Boccone del Povero Riggirello di Partanna.

Con decreto presidenziale n. 317/gr. V S.G. del 7 dicembre 2001, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Boccone del Povero Riggirello di Partanna, composto da n. 27 articoli, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 6 del 6 febbraio 2001, approvato con decreto n. 565 del 4 maggio 2001.
(2002.12.696)
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Approvazione del nuovo statuto della I.P.A.B. D.A.M.A. di Marsala.

Con decreto presidenziale n. 40/serv. 2° S.G. del 19 febbraio 2002, è stato approvato il nuovo statuto della I.P.A.B. D.A.M.A. di Marsala. Detto statuto è composto da n. 19 articoli, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 2 del 9 febbraio 2001, approvato con decreto n. 2199 del 12 ottobre 2001.
(2002.12.706)
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Rinnovo del collegio dei revisori dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana

Con decreto presidenziale n. 72/servizio 1°/U.O.1/S.G. del 20 marzo 2002, il collegio sindacale dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana è stato ricostituito per la durata di un quadriennio, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, nella seguente composizione:
-  dott. Fabio Uccello - componente effettivo;
-  dott. Tommaso Mercadante - componente supplente;
-  dott. Girolamo La Porta - componente effettivo;
-  rag. Salvatore Lombardo - componente effettivo.
(2002.12.710)
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Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Messina.

Con decreto presidenziale n. 73/servizio 1°/U.O.1/S.G. del 20 marzo 2002, il sig. Giuseppe Abate è stato nominato componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Messina, in rappresentanza della organizzazione ADICONSUM di Messina, in sostituzione del sig. Daniele Freni.
(2002.12.708)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Esclusione dei consigli circoscrizionali del comune di Marsala dalla tornata elettorale del 26 maggio 2002.

Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali n. 1257 del 2 maggio 2002 è stato disposto, ai sensi dell'art. 19, u.c., del Testo unico approvato con D.P.Reg. n. 3 del 20 agosto 1960, che le elezioni dei consigli circoscrizionali del comune di Marsala, già indette con decreto n. 803 del 25 marzo 2002, non avranno luogo.
(2002.19.1087)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Avviso relativo alla graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 3.12 "Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro, Asse III Risorse umane".

Si comunica che con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale n. 71/02/FP del 24 aprile 2002 è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 3.12 Asse III Risorse umane.
La graduatoria è disponibile sul sito ufficiale del P.O.R.Sicilia 2000-2006: www.euroinfosicilia.it.
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso sono ammesse osservazioni.
(2002.18.1010)
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Riapertura dei termini per l'istanza di accreditamento provvisorio per lo svolgimento di interventi formativi.

Esclusivamente per i soggetti che non hanno presentato nei termini stabiliti nell'avviso pubblico approvato con decreto n. 179 del 26 aprile 2001 - pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 22 dell'11 maggio 2001 (n. 13) - istanza di accreditamento provvisorio per lo svolgimento di interventi formativi, si è provveduto con decreto n. 83 del 2 maggio 2002 a riaprire i termini che vengono stabiliti perentoriamente entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.
Il citato decreto n. 83/2002 completo degli allegati è disponibile nel sito www.euroinfosicilia.it.
(2002.18.1043)
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CIRCOLARI





PRESIDENZA


CIRCOLARE PRESIDENZIALE 2 maggio 2002, n. 688/U.L.L.
Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, "Soppressione dei fogli annunzi legali delle province". Disposizioni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle graduatorie provvisorie dei concorrenti all'assegnazione alloggi popolari e degli avvisi di deposito atti relativi ad espropriazioni immobiliari.

Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Ai Prefetti della Sicilia
Ai Comuni della Sicilia
Alle Province regionali della Sicilia
Alle Commissioni assegnazione alloggi popolari presso gli Istituti autonomi case popolari della Sicilia
Alla Gazzetta Ufficiale della Regione
e, p.c.  Al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 

Alla Corte dei conti - Sezioni per la Regione siciliana
Alle Avvocature distrettuali dello Stato nella Regione
L'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi) ha disposto, al comma 1, la soppressione dei fogli annunzi legali delle province (nella Regione Sicilia sostituiti dalla parte III della Gazzetta Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 15 del D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204) e, al comma 3, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli atti per i quali disposizioni vigenti prevedano la pubblicazione nel foglio annunzi legali (F.A.L.) come unica forma di pubblicità.
A seguito dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, è venuto meno, pertanto, l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana delle graduatorie previste dall'art. 8 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e degli avvisi di cui all'art. 10 (e norme che a questo si richiamano) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in quanto, per entrambi gli atti, le forme di pubblicità previste risultano essere più di una.
Infatti, ai sensi del 2° comma del suddetto art. 8, le graduatorie provvisorie per l'assegnazione di alloggi popolari devono essere pubblicate nel foglio annunzi legali della provincia e affisse all'albo pretorio del comune o dei comuni in cui si trovano gli alloggi e nella sede dell'Istituto autonomo case popolari; l'avviso di deposito della relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, nelle quali siano individuate le aree da espropriare e dall'elenco dei proprietari iscritti negli elenchi catastali va, secondo quanto previsto dal citato art. 10, affisso all'albo pretorio del comune ed inserito nel foglio annunzi legali della Provincia.
Senonché, va rilevato che sia l'art. 8 delD.P.R. n. 1035/72, al quarto comma, che l'art. 10 della legge n. 865/71, al terzo comma, dispongono, rispettivamente, che i termini per le opposizioni da parte dei concorrenti all'assegnazione degli alloggi e per le osservazioni dei proprietari decorrono dalla data di inserzione nel F.A.L. (e quindi nella Gazzetta Ufficiale).
Ciò stante, la mancata pubblicazione nella Gazzetta dei predetti atti priverebbe gli interessati dell'unica forma di pubblicità da cui decorrono i termini per eventuali impugnazioni, con refluenze certamente negative sull'iter delle procedure finalizzate a corretti e trasparenti procedimenti espropriativi e di assegnazione alloggi popolari.
Pertanto, per evidenti esigenze di pubblico interesse, si autorizza la pubblicazione gratuita nella Gazzetta Ufficiale della Regione di brevi comunicati degli atti in questione.
Nel comunicato le amministrazioni e gli enti richiedenti dovranno dar notizia dell'affissione degli atti all'albo pretorio ed indicare la data per la decorrenza dei termini per le opposizioni e le osservazioni.
Resta ferma la facoltà degli enti di richiedere a pagamento inserzione degli atti in forma integrale.
La direzione della Gazzetta Ufficiale è tenuta a restituire alle competenti amministrazioni gli atti che non risultano conformi alle presenti istruzioni.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
  Il Presidente: CUFFARO 

(2002.18.1044)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


CIRCOLARE 17 aprile 2002, n. 1.
Programma promozionale anno 2002.

Alle Camere di commercio dell'Isola
Alle Commissioni provinciali dell'artigianato c/o le Camere di commercio dell'Isola
Alle Associazioni industriali dell'Isola
Alle Associazioni piccoli industriali dell'Isola
Alle Organizzazioni cooperative dell'Isola C.C.I., Lega, Lega pesca, A.G.C.I., U.N.C.I., U.N.C.I. pesca
All'Uci - Unioni coltivatori italiani
Alle Federazioni regionali coltivatori diretti
Alla Confagricoltura regionale
All'Istituto regionale della vite e del vino
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alle Organizzazioni artigianali di categoria dell'Isola C.N.A., C.A.S.A., C.L.A.A.I., Confartigianato, Federcopesca, Federpesca
All'Ispettorato regionale tecnico
Al Distretto minerario di Catania
Al Distretto minerario di Palermo
All'ICE
Si comunica che, con decreto n. 326 del 5 aprile 2002, è stato approvato il programma relativo alle iniziative promozionali di questoAssessorato per l'anno 2002.
Le imprese interessate alle iniziative incluse nel suddetto programma, fatta eccezione per le fiere ITSE Covering e per il CIBUS, già programmate nel 2001 e per le quali le istanze sono state a suo tempo acquisite e fatta eccezione altresì per le iniziative che si svolgeranno nel mese di maggio 2002, per le quali la presentazione delle istanze dovrà avvenire entro e non oltre il 22 aprile c.a., dovranno inviare allo scrivente Assessorato - Servizio promozione 6S - via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo, unica istanza di partecipazione, redatta secondo l'allegato modello, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E' opportuno precisare che ogni informazione relativa alla natura delle iniziative promozionali e alla tipologia di ciascuna manifestazione fieristica, compresa nel programma in argomento, può essere richiesta direttamente al servizio promozione di questo Assessorato (tel. 091/6969437).
In armonia con le vigenti disposizioni, le ditte dovranno allegare all'istanza di partecipazione la seguente documentazione:
1)  autocertificazione di iscrizione alla Camera di commercio;
2)  dichiarazione attestante la non sussistenza delle cause di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
3)  copia del documento di riconoscimento;
4)  per ogni iniziativa copia della ricevuta del deposito di E 516,46 a favore di questo Assessorato (mod. 123T), quale quota di partecipazione, da effettuare presso la cassa regionale del Banco di Sicilia.
Per quanto non previsto dalla presente circolare si rinvia alle disposizioni di cui al decreto presidenziale n. 9 del 5 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998.
La presente circolare ed il suddetto decreto n. 326 del 5 aprile 2002 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente del servizio promozione del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato: POLLAROLO
(2002.18.1005)
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CIRCOLARE 29 aprile 2002, n. 876.
Procedimenti relativi all'apertura delle grandi strutture di vendita. Rapporti tra enti locali e Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

A tutti i Comuni della Sicilia
Alle Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
Alle Camere di commercio di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
L'articolo 9, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, attribuisce al Presidente della Regione la competenza ad adottare con proprio decreto le norme sul procedimento concernente la programmazione e realizzazione delle grandi strutture di vendita. Le suddette norme sono state emanate con decreto n. 176 del 26 luglio 2000. Quest'ultimo ha previsto, coerentemente con la ratio della legge, un fondamentale ruolo di coordinamento dell'Assessorato regionale, coerentemente con la previsione della medesima legge secondo cui il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana le direttive e gli indirizzi di programmazione commerciale e fissa i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.
In attuazione delle norme suddette, sono stati emanati il decreto n. 176 del 26 luglio 2000, recante "Norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e di funzionamento delle conferenze di servizi di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28", nonché il decreto presidenziale 11 luglio 2000, recante "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di urbanistica riferiti al settore commerciale".
Con la presente si invitano le amministrazioni locali ad attenersi rigorosamente alla disciplina predisposta dai citati atti normativi.
In particolare, in base agli atti normativi citati, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato, deve essere trasmessa, a cura del richiedente, l'istanza di autorizzazione. Inoltre la data di svolgimento della conferenza di servizi per l'esame dell'istanza dovrà essere fissata dall'Assessorato medesimo. Ed a quest'ultimo, in sede di conferenza, spetta, in particolare, il compito di valutare l'istanza alla luce dei sopra menzionati indirizzi di programmazione commerciale. Affinché l'Assessorato svolga il necessario coordinamento occorre, pertanto, che le istanze di autorizzazione vengano trasmesse sollecitamente. Si invitano pertanto le amministrazioni locali a ritenere inammissibili le istanze prodotte dagli interessati che non comprovino l'avvenuta trasmissione delle stesse anche all'Assessorato. Quest'ultimo, in caso contrario, al fine di garantire la funzionalità del sistema, sarà costretto a esprimere avviso contrario in sede di conferenza.
Naturalmente, la ratio della trasmissione dell'istanza consiste nel dare all'Assessorato la possibilità di una valutazione della stessa alla luce dell'interesse pubblico e di un ordinato sviluppo della rete commerciale ed alla coerente implementazione degli indirizzi di programmazione. A tal fine si invitano le amministrazioni locali a trasmettere all'Assessorato copia della documentazione presentata dal privato proponente, insieme ai documenti ed ai chiarimenti eventualmente richiesti dall'Assessorato medesimo. Tra amministrazione locale ed Amministrazione regionale, in questa fase, deve instaurarsi un rapporto ispirato al principio di "leale collaborazione", ed è evidente come ritardi e difetti di comunicazione possano arrecare pregiudizio all'iniziativa proposta dal soggetto privato ed all'interesse pubblico.
Naturalmente, in questa ottica, sarà necessario che il comune tenga successivamente informata l'Amministrazione regionale di ogni evento e di qualsiasi integrazione documentale e di qualsiasi mutamento dei termini dell'istanza che possa refluire sulla valutazione della stessa, mentre l'Assessorato potrà indire delle riunioni preparatorie della conferenza di servizi, cui potrà invitare oltre alle amministrazioni interessate anche il privato proponente l'iniziativa.
Le suesposte direttive comportano un momento di razionalizzazione del procedimento amministrativo teso ad una visione di coordinamento, nel territorio dell'isola, delle grandi strutture di vendita, in un'ottica, appunto, di programmazione commerciale.
Lo scrivente Assessorato, pertanto, potrà, per l'avvenire, procedere al rilascio dei N.O. delle conferenze di servizi solo dopo che saranno ultimati gli adempimenti previsti nella presente circolare.
  L'Assessore: CIMINO 

(2002.18.1042)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 11 aprile 2002, n. 1.
Processi di co-pianificazione nel quadro della formazione del piano urbanistico regionale.

Alle Province regionali
Ai Comuni della Regione siciliana
Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Alle Prefetture
Alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Agli uffici del Genio civile
Agli Enti parco regionali
All'Ente nazionale strade
Con circolare n. 2/93 D.R.U. del 20 gennaio 1993, questo Assessorato ha dettato istruzioni alle province regionali riguardo la redazione dei piani provinciali di rispettiva competenza.
Con successiva nota assessoriale prot. n. 49011 del 20 luglio 1993 furono specificati più in dettaglio le analisi conoscitive ed i contenuti degli elaborati del piano.
La suddetta circolare, e successiva assessoriale, deve essere adesso rivista alla luce:
a)  dei sensibili mutamenti del quadro istituzionale per effetto di leggi nazionali di rilevanza costituzionale (legge n. 3/2001);
b) dell'importanza oggi attribuita allo strumento della concertazione ed al principio di sussidiarietà;
c)  di nuovi compiti attribuiti alle province in materia ambientale e di protezione civile;
d)  del ruolo che il redigendo piano territoriale urbanistico regionale, superando il tradizionale ed inefficace modello gerarchico, vuole assegnare alla Provincia regionale, quale ente intermedio che partecipa ai programmi ed agli indirizzi regionali di governo del territorio e li traduce alla scala comunale, coordinando il livello comunale, vagliando ed organizzando le istanze che provengono da quest'ultimo.
Una più attenta, aggiornata e complessiva rilettura della legge regionale n. 9/86 e della successiva legge regionale n. 48/91, consente peraltro di ampliare gli orizzonti ed il ruolo della pianificazione provinciale nel rispetto della normativa vigente.
In particolare:
-  l'art. 12 della legge regionale n. 9/86 che agli ultimi commi così recita: "Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.
In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione";
-  l'art. 8, secondo comma, che prevede: "Le province regionali concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei comuni";
-  l'art. 13 che attribuisce alle Province ampie funzioni amministrative:
"1) servizi sociali e culturali:
a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;
b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;
c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professio nale, in conformità della legislazione regionale vigente in ma teria, nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;
d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;
e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
2) sviluppo economico:
a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;
b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;
c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque in terne;
d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;
3) organizzazione del territorio e tutela dell'am biente:
a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;
c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati;
e) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;
f)  organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi".
Non si può inoltre trascurare l'importanza attribuita dalla legge n. 9/86, all'aspetto partecipativo e volontario (artt. 2, 3, 4 e 5) che alla luce delle successive leggi nazionali di rilevanza costituzionale (legge n. 142/90, legge n. 3/2001) e delle esperienze di programmazione negoziale, la connota di caratteri profondamente innovativi, ancora non sufficientemente dispiegati in materia di pianificazione territoriale per resistenze e ritardi culturali e per assenza, finora, di un coerente quadro regionale di governo del territorio.
Non possono altresì non rilevarsi i seguenti fatti:
1. La provincia regionale di Ragusa ha già adottato il proprio piano territoriale, contenente analisi ed ipotesi di assetto territoriale che vanno ben oltre i meri obiettivi riguardanti le infrastrutture ed i servizi di interesse intercomunale. Ciò nel corretto presupposto che anche per scelte settoriali non è possibile prescindere da un inquadramento strutturale del territorio e da strategie di area vasta. E' evidente che con il predetto piano, la provincia in questione già esercita la funzione di concorso alle scelte regionali di pianificazione (urbanistico territoriale, paesistico ambientale) e programmazione socio economica e di coordinamento delle scelte comunali.
2. Altre province regionali hanno avviato i processi di pianificazione di propria competenza, attribuendo ad essi i medesimi ampi contenuti.
3. Tutte le province regionali si sono dotate o si stanno dotando di sistemi informativi territoriali quali strumenti di pianificazione dinamica e di gestione efficiente dei servizi. Si accingono quindi ad esercitare appieno la funzione di nodi fondamentali della rete del sistema informativo territoriale regionale la cui realizzazione, com'è noto, è oggetto della misura 5.05 del P.O.R. Sicilia, imputata alla competenza del dipartimento regionale urbanistica.
4. Gli innumerevoli programmi negoziali attivati nel territorio regionale richiedono strumenti di coordinamento e di raccordo con la scala regionale, che per limiti strutturali non possono essere assicurati dai soli piani regolatori generali dei comuni interessati.
5. Con la pubblicazione delle linee guida del piano territoriale paesistico regionale, sono stati chiariti gli indirizzi regionali di base per la tutela e valorizzazione del territorio regionale, che devono tuttavia svilupparsi ed approfondirsi alla scala territoriale locale, allo scopo di perseguire una strategia non meramente vincolistica.
6. Il dipartimento regionale urbanistica ha avviato la formazione del piano urbanistico regionale, facente capo ad uno specifico servizio, rispetto al quale la pianificazione provinciale assume la funzione cruciale di raccordo tra obiettivi e strategie del livello regionale e pianificazione di uso del suolo dei comuni singoli o consorziati.
7. Il dipartimento regionale urbanistica ha istituito un apposito servizio per la cartografia ed il sistema informativo territoriale.
Tale struttura renderà progressivamente disponibile, con diverse modalità, anche attraverso il sito assessoriale (www.artasicilia.net), la documentazione fotocartografica e statistica (i cui i primi nuclei sono già scaricabili dal predetto sito) che andrà ad integrarsi con il quadro della documentazione informativa per l'analisi territoriale, alla cui completa formazione e aggiornamento dovranno concorrere attivamente (nell'ambito della misura 5.05), ciascuno per la propria parte di competenza, le province, i comuni e gli altri enti pubblici detentori di informazioni, avvalendosi anche della rete degli uffici di statistica del sistema statistico nazionale.
8. Per quest'ultimo aspetto costituiscono utile riferimento le modalità di azione già sperimentate positivamente dall'ufficio di statistica della provincia di Trapani che ha agito coerentemente con quanto dispone in materia di coordinamento delle informazioni, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
9. Gli uffici di piano delle province regionali che hanno adempiuto all'obbligo di costituzione dell'ufficio statistico provinciale, posto dal decreto legislativo n. 322/89, si sono avvalsi utilmente di tale struttura per ricomporre un quadro completo delle informazioni territoriali necessario alla elaborazione dei documenti di pianificazione.
Deve altresì tenersi conto:
- dei nuovi processi in corso, tendenti alla costruzione di un modello di co-pianificazione partecipativo e dialogico tra i diversi livelli di governo del territorio;
-  del fatto che il dipartimento urbanistica prevede in circa dodici mesi il termine per la formazione del piano urbanistico regionale.
Quanto sopra premesso, a modifica ed integrazione della circolare n. 2/93 e della successiva nota assessoriale, si indicano i contenuti minimi che ciascun piano provinciale deve contenere:
A)  Quadro conoscitivo con valenza strutturale
 1) delle componenti (risorse, valori e vincoli) di interesse naturalistico e culturale quale approfondimento e verifica a scala locale delle linee guida del PTPR;
 2) delle strutture produttive artigianali, industriali, commerciali e turistiche;
 3) della rete dei trasporti, delle infrastrutture tecnologiche e delle comunicazioni (compresa la rete delle comunicazioni digitali come nuova infrastruttura strategica dello sviluppo);
 4) dei servizi ed attrezzature sociali, culturali, sanita rie e della protezione civile di interesse sovracomunale;
 5) dei programmi complessi di livello intercomunale (L.E.A.D.E.R., patti territoriali, P.R.U.S.S.T., accordi di programma, P.I.T.);
 6) dell'articolazione, della gerarchia, delle relazioni e delle linee di evoluzione dei sistemi territoriali urbani, rurali e montani;
 7) delle discariche di rifiuti solidi urbani e speciali, delle cave e miniere, dei corpi idrici e delle emissioni in atmosfera; rischi e vulnerabilità;
 8) dei programmi di settore, della progettualità locale di livello intercomunale e della progettazione comunitaria (interreg, urban, recite, etc.);
 9) degli strumenti urbanistici comunali (mosaico dei P.R.G.);
10) delle proprietà pubbliche e demaniali.
Il quadro conoscitivo a valenza strutturale costituirà parte essenziale della base informativa georeferenziata del nodo provinciale nel sistema informativo territoriale regionale previsto nella Misura 5.0.5 del P.O.R.
B)  Quadro propositivo con valenza strategica
-  sintesi del coordinamento, della razionalizzazione e della verifica di coerenza dei piani e programmi comunali e dei programmi provinciali; il quadro strategico dovrà essere prodotto nell'ottica di un'analisi dei punti di forza e di debolezza delle risorse provinciali così come interpretabili dal Quadro conoscitivo strutturale, a cui dovrà essere correlata un'analisi delle opportunità e dei rischi così come interpretabili dalla interazione delle risorse endogene con fattori esogeni e con il complesso sistema delle decisioni politiche locali e sovralocali, della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale in atto.
C)  Piano operativo
delle opere, servizi ed infrastrutture di peculiare competenza del piano provinciale ai sensi dell'art 12 della legge regionale n. 9/86.
In considerazione della relativa contestualità dei due processi (regionale e provinciale), la formazione del Quadro conoscitivo e del Quadro propositivo avrà un carattere processuale necessario ad interagire ed interfacciarsi con il processo di formazione del piano urbanistico regionale in uno scenario di co-pianificazione.
La condizione perché la co-pianificazione sia una efficace devoluzione di competenze è che si identifichino, in modo condiviso, gli obiettivi ed i poteri dei piani ai diversi livelli, le opportune autonomie ma anche le necessarie interazioni e complementarietà.
Si tratta di suddividere in maniera non astratta poteri e competenze tra Regione e Province, e di costruire insieme efficaci poteri di indirizzo delle trasformazioni del territorio, agendo ciascuno al proprio livello di responsabilità politica ed amministrativa.
Pertanto:
1)  la conferenza tra gli uffici tecnici provinciali e i servizi 1 (pianificazione territoriale) e 2 (SIT e cartografia), avviata con provvedimento dirigenziale n. 41 del 20 febbraio 2002 ed iniziata il giorno 6 marzo 2002, costituisce sede tecnica di confronto permanente, come peraltro concordato nella prima seduta.
2)  il confronto avverrà sui due processi paralleli di costruzione del nuovo sistema della pianificazione territoriale nella Regione:
A)  inquadramento strutturale e Quadro strategico alla scala regionale. Le nuove regole;
B) ipotesi di assetto funzionale e territoriale di area vasta come sintesi coordinata delle scelte locali e delle strategie regionali. La conferenza avrà quindi lo scopo di costruire le condizioni tecniche necessarie per il quadro della concertazione istituzionale e politico-sociale;
3) la conferenza dovrà concludere i lavori entro il termine di mesi sei, eventualmente prorogabili, per motivate ragioni, entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della presente circolare. In caso d'inerzia o acclarata non partecipazione al processo, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente provvederà in via sostitutiva, nei confronti della provincia inadempiente, a mezzo di commissario ad acta;
4)  per quanto riguarda gli aspetti operativi del piano della provincia di Ragusa, già adottato dal consiglio provinciale e trasmesso a questo Assessorato, si provvederà all'esame ed al relativo provvedimento di competenza, considerando invece tutte le altre opzioni di area vasta, quale ipotesi e proposta di cui alle precedenti considerazioni;
5)  le rimanenti province regionali dovranno procedere alla formazione dei rispettivi piani operativi delle infrastrutture e dei servizi intercomunali, entro novanta giorni dalla predisposizione del quadro propositivo strategico;
6)  al fine di supportare gli uffici di piano nella formazione della base informativa necessaria alla redazione del piano provinciale e alla implementazione del SITR, le province che non hanno ancora provveduto dovranno istituire gli uffici di statistica a norma di legge, concorrendo con ciò, tra l'altro, all'attuazione di un indirizzo comunitario recepito nel piano di sviluppo del Mezzogiorno, in ordine alla necessità di potenziamento della rete statistica degli enti locali meridionali per l'integrazione con quella comunitaria.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: PELLEGRINO 

(2002.18.1024)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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