REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 11 MAGGIO 2002 - N. 22
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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE10 maggio 2002, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legislazione relativa al procedimento elettorale per le elezioni amministra tive  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 20 marzo 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Raffadali e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 18 marzo 2002.
Recesso della signora Zumbino Carmela dalla convenzione con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag.


DECRETO 21 marzo 2002.
Recesso della signora Lanzalaco Giuseppa dalla convenzione con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 4 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa ECO.L., con sede in Castelvetrano, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 4 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Amastratina Noè Marullo, con sede in Mistretta, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 4 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Serpentina, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore  pag.


DECRETO 4 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S. Erasmo, con sede in Reitano, e nomina del commissario liquidatore  pag.


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI





LEGGE 10 maggio 2002, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legislazione relativa al pro cedimento elettorale per le elezioni amministrative.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Durata delle operazioni di voto

1.  Le operazioni di voto per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale, del presidente e del consiglio della provincia regionale si svolgono, sia in oc casione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8,00 alle ore 22,00 della domenica e dalle ore 7,00 alle ore 15,00 del lunedì successivo.
Art. 2.
Modifiche ed integrazioni di norme

1.  Al Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono ap portate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a)  al primo comma dell'art. 31, come modificato dal comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 1 settem bre 1993, n. 26, le parole "del giorno di votazione" sono sostituite con le parole "del primo giorno di votazione";
b)  il primo comma dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lett. a), dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è così sostituito "La votazione deve proseguire fino alle ore 22,00";
c)  al n. 4 del comma 2 dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lett. c), dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, sono premesse le seguenti parole "rinvia la votazione alle ore 7,00 del mattino successivo e";
d)  alla fine dell'art. 35, come modificato dal comma 2, lett. d), dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, sono reintrodotti i seguenti commi:
"Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.
Alle ore 7,00 del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.
La votazione deve proseguire sino alle ore 15,00; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.".
Art. 3.
Adeguamento compensi

1.  Ai compensi previsti dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 e dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, come sostituito dall'art. 2 della legge regiona le 12 agosto 1989, n. 18 e come rideterminati nell'an no 2001, è applicata una maggiorazione del 25 per cento.
2.  Per l'esercizio finanziario 2002 all'onere di cui al comma 1, valutato in 200 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità di cui alla quota del 5 per cento riservata all'Assessore per gli enti locali, ai sensi del comma 4 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art. 4.
Abrogazione di norme

1.  La lett. d) del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, è abrogata.
2.  Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 ed il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, come modificati dall'art. 13 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e come ulteriormente modificati dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, sono abrogati.
3.  Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, è abrogato.

Art. 5.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 10 maggio 2002.
  CUFFARO 
Assessore regionale per gli enti locali  D'AQUINO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 2, comma 1, lett. a):
L'art. 31 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n.3, per effetto della modifica apportata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Alle ore sei del primo giorno di votazione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.
Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.
Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.
Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma da due scrutatori; le depone, indi, nella prima urna, dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.
Il presidente dell'ufficio dichiara, poi, aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.
Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione, munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della votazione.
In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.
In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 72.
L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna nella lista di cui sopra. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 37.".
Nota all'art.2, comma 1, lett. b), c) e d):
L'art.35 del testo unico delle leggi per l'elezione del consiglio comunale nella Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n.3, per effetto delle modifiche ed integrazioni apportate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"La votazione deve proseguire fino alle ore 22.
A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovino nei locali del seggio:
1)  provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
2)  provvede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
3)  cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio, nonché la propria firma e quella di due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
4) rinvia la votazione alle ore 7,00 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. E' consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.
La mancanza di suggellazione delle urne o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali.
Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.
Alle ore 7,00 del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.
La votazione deve proseguire sino alle ore 15,00; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.".
Note all'art. 3, comma 1:
-  Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, così dispone:
"1.  Ai componenti degli uffici elettorali e delle commissioni elettorali, in occasione di elezioni dell'Assemblea regionale e dei consigli provinciali, comunali e di quartiere, spettano i seguenti compensi:
a)  al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di L. 150.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente superiore, ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato;
b)  a ciascuno degli scrutatori ed al segretario, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di L. 120.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di dirigente dei ruoli dell'Amministrazione regionale, ovvero, in caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni, al trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita, ove superiore a quello indicato".
-  Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, vengono corrisposti onorari fissi, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente di L. 70.000 e di L. 60.000".
Nota all'art. 4, comma 1:
Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, reca modifiche all'art. 35 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, riportato in nota all'articolo 2, comma 1, lett. b), c) e d).
Note all'art. 4, comma 2;
-  L'art. 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione. 1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.
2.  Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.
3.  (......)
4.  Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'articolo 9, il numero di voti ivi previsti.".
-  L'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione. 1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.
2.  Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.
3.  (......)
4.  Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di candidatura unica, si applica il precedente articolo 4, comma 3.
5.  Il presidente eletto entra in carica all'atto della proclamazione.".
Nota all'art. 4, comma 3:
L'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41, per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35. 1.  (......).
2.  (......).
3.  Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, senza riferimento alle disposizioni di rinvio, nonché alle liste aggregate, ivi contenute e previste.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 361
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 concernente norme in materia elettorale".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per gli enti locali (D'Aquino) l'11 aprile 2002.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) l'11 aprile 2002.
Esaminato nella seduta n. 47 del 16 aprile 2002.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 47 del 16 aprile 2002.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 46 del 17 aprile 2002.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 48 del 17 aprile 2002.
Relatore: Giovanni Ardizzone.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 52 del 17 aprile 2002 e n. 53 del 23 aprile 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 53 del 23 aprile 2002.
(2002.17.995)
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DECRETO PRESIDENZIALE 20 marzo 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Raffadali e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Vista la nota n. 1731 del 15 febbraio 2002, con la quale il segretario generale del comune di Raffadali ha comunicato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 4 del 13 febbraio 2002, ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000;
Vista la deliberazione n. 4 del 13 febbraio 2002, pervenuta in data 28 febbraio 2002, con la quale il consiglio comunale ha approvato, con 15 voti favorevoli su 20 consiglieri assegnati, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, ing. Salvatore Tuttolomondo;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, la mozione di sfiducia al sindaco, votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati, comporta l'immediata cessazione degli organi del comune;
Rilevato, altresì che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dell'art. 55 dell'Ordinamento regionale degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del consiglio comunale di Raffadali.

Art. 2

Nominare il dott. Rosolino Greco commissario straor dinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

A>rt. 3

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario con onere a carico dell'amministrazione interessata.
Palermo, 20 marzo 2002.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 

(2002.12.709)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 18 marzo 2002.
Recesso della signora Zumbino Carmela dalla convenzione con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista la convenzione stipulata tra la signora Zumbino Carmela, cod. M.C.T.C. n. AME1185 e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la riscossione delle tasse automobilistiche, approvata con decreto n. 173 del 14 maggio 2001;
Visto l'art. 2, comma 2, della precitata convenzione che prevede la facoltà di recesso del soggetto autorizzato, previa comunicazione all'amministrazione, anche per il tramite delle associazioni di categoria, con il preavviso di tre mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
Considerato che in data 4 dicembre 2001, prot. n. 15032, è pervenuta la nota datata 27 novembre 2001, con la quale la predetta signora comunicava il recesso, a decorrere dall'1 gennaio 2002, dalla convenzione approvata con decreto n. 173/01;
Preso atto che non è stato rispettato il termine di preavviso previsto dal citato articolo della convenzione e che l'Automobile club di Messina, al quale la predetta signora aveva comunicato (con raccomandata ricevuta l'1 ottobre 2001) la volontà di cessare l'attività, non ha mai trasmesso a questo Assessorato alcuna comunicazione;
Preso atto che, comunque, non vi sono condizioni ostative alla risoluzione del rapporto regolato dalla convenzione, poiché dai controlli effettuati per mezzo del collegamento telematico con l'archivio delle tasse automobilistiche, l'ultima settimana di riscossione del predetto soggetto risulta essere quella dal 3 dicembre 2001 al 9 dicembre 2001;
Preso atto, altresì, che sono ormai passati tre mesi dalla ricezione della comunicazione di recesso;
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia, del 18 febbraio 2002, prot. n. 14125, indirizzata all'A.C.I. e alla SO.GE.I. e per conoscenza a questo Assessorato e al soggetto interessato, con la quale si dispone la disattivazione dell'agenzia della signora Zumbino, in riscontro alla nota dipartimentale di trasmissione della comunicazione di recesso;
Vista la nota dell'A.C.I. prot. n. 2356 dell'1 marzo 2002, trasmessa all'Agenzia delle entrate e per conoscenza a questo dipartimento, con la quale si conferma la disattivazione della signora Zumbino Carmela a decorrere dal 20 febbraio u.s.;
Ritenuto che l'Amministrazione regionale debba prendere atto del recesso della signora Zumbino Carmela dalla convenzione per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche approvata con il decreto n. 173/01;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, si prende atto del recesso della signora Zumbino Carmela, nata a San Salvatore di Fitalia il 18 maggio 1952, dalla convenzione stipulata in data 14 maggio 2001 e approvata con decreto n. 173 di pari data, tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, e la predetta signora, quale titolare dell'impresa omonima, partita I.V.A. 0158760834, con sede in Acquedolci (ME), corso Italia n. 49, cap. 98070, cod. M.C.T.C. n. AME1185, con la quale era affidato al predetto soggetto il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 2

Con effetto dalla data del presente provvedimento, la convenzione de qua è risolta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 marzo 2002.
  RABBONI 

(2002.12.722)
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DECRETO 21 marzo 2002.
Recesso della signora Lanzalaco Giuseppa dalla convenzione con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto in particolare l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista la convenzione stipulata tra la sig.ra Lanzalaco Giuseppa, cod. M.C.T.C. n. ASR5000 e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la riscossione delle tasse automobilistiche, approvata con decreto n. 91 del 13 febbraio 2001;
Visto l'art. 2, comma 2, della precitata convenzione che prevede la facoltà di recesso del soggetto autorizzato, "previa comunicazione all'amministrazione, anche per il tramite delle associazioni di categoria, con il preavviso di tre mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.";
Considerato che in data 11 marzo 2002 è pervenuta a mezzo fax la nota assunta al protocollo con il n. 3733, prodotta in originale a questo dipartimento il 12 marzo 2002, prot. n. 3854, con la quale la predetta signora comunicava il recesso per gravi problemi di salute, a decorrere dall'8 marzo 2002, dalla convenzione approvata con decreto n. 91/2001;
Preso atto che anche se la sig.ra Lanzalaco non ha rispettato il termine di preavviso previsto dal citato articolo della convenzione, comunque non vi sono condizioni ostative alla risoluzione del rapporto regolato dalla convenzione, poiché dai controlli effettuati per mezzo del collegamento telematico con l'archivio delle tasse automobilistiche, l'ultima settimana di riscossione del predetto soggetto risulta essere quella dall'1 marzo 2002 al 7 marzo 2002;
Preso atto, altresì, che la sig.ra Lanzalaco Giuseppa dovrà consentire il prelievo degli importi corrispondenti alle riscossioni pregresse dal proprio conto corrente, indicato per il prelievo dei fondi tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.);
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Sicilia del 15 marzo 2002 prot. n. 24119, indirizzata all'A.C.I., alla SO.GE.I. e per conoscenza a questo Assessorato e al soggetto interessato, con la quale si dispone la disattivazione dell'agenzia della sig.ra Lanzalaco, in riscontro alla nota dipartimentale di trasmissione della comunicazione di recesso;
Vista la nota dell'ACI prot. n. 3216 del 19 marzo 2002, trasmessa all'agenzia delle entrate e per conoscenza a questo dipartimento, con la quale si conferma la disattivazione della sig.ra Lanzalaco Giuseppa a decorrere dal 18 marzo 2002;
Ritenuto che l'Amministrazione regionale debba prendere atto del recesso della sig.ra Lanzalaco Giuseppa dalla convenzione per il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche approvata con il decreto n. 91/2001;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, si prende atto del recesso della sig.ra Lanzalaco Giuseppa, nata a Mussomeli il 7 gennaio 1957 dalla convenzione stipulata in data 29 gennaio 2001 e approvata con decreto n. 91 del 13 febbraio 2001 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito e la predetta signora, quale titolare dell'impresa omonima, partita IVA 01110000898, con sede in Sortino (SR), via Gurciullo, n. 60, cap. 96010 cod. M.C.T.C. n. ASR5000, con la quale era affidato, al predetto soggetto, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 2

Con effetto dalla data del presente provvedimento, la convenzione de qua è risolta.

Art. 3

La sig.ra Lanzalaco Giuseppa dovrà consentire il prelievo degli importi corrispondenti alle riscossioni pregresse dal proprio conto corrente, indicato per il prelievo dei fondi tramite la procedura bancaria di addebito automatico (R.I.D.).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 marzo 2002.
  RABBONI 

(2002.13.751)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 4 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa ECO.L., con sede in Castelvetrano, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1062, repertorio scioglimenti, del l'U.P.L.M.O. di Trapani, dal quale è emerso che la cooperativa ECO.L., con sede in Castelvetrano, non ha presentato i bilanci dal 1995 e pertanto ricorre la condizione prevista dall'art. 2544 codice civile per lo scioglimento della società;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta dell'8 novembre 2000, con parere n. 2557, si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa suddetta;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa ECO.L., con sede in Castelvetrano, costituita il 15 dicembre 1986, con atto omologato dal tribunale di Marsala, in data 20 gennaio 1987, iscritta al n. 3857 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 2292 del 16 gennaio 1990, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Zambuto Carlo Antonio, nato a Messina il 14 maggio 1965 e residente a Marsala in via Mazara n. 173/B, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2002.
  CIMINO 

(2002.12.695)
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DECRETO 4 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Amastratina Noè Marullo, con sede in Mistretta, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1578, repertorio scioglimenti, del l'U.P.L.M.O. di Messina, dal quale è emerso che la cooperativa Amastratina Noè Marullo, con sede in Mistretta, non ha presentato i bilanci dal 1993 e pertanto ricorre la condizione prevista dall'art. 2544 codice civile per lo scioglimento della società;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 14 dicembre 2001, con parere n. 2643, si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa suddetta;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Amastratina Noè Marullo, con sede in Mistretta, costituita il 14 novembre 1980, con atto omologato dal tribunale di Mistretta, in data 26 novembre 1980, iscritta al n. 161 del registro delle società, e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n. 5168 del 25 maggio 1981, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Fiorillo Ernesto, nato a Vibo Valentia il 22 lu glio 1951 e residente a Messina in via Cavour n. 143, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2002.
  CIMINO 

(2002.12.689)
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DECRETO 4 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Serpentina, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visti gli atti dai quali è emerso che la cooperativa Serpentina, con sede in Palermo, non ha presentato i bilanci dal 1997 e, xpertanto, ricorre la condizione prevista dall'art. 2544 codice civile per lo scioglimento della società;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 14 dicembre 2001, con parere n. 2649, si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa suddetta;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Serpentina, con sede in Palermo, costituita il 13 maggio 1961, con atto omologato dal tribuna le di Palermo, in data 16 giugno 1981, iscritta al n. 8398 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione edilizia con D.P. n. 115456 del 9 gennaio 1962, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Malfitano Daniela, nata a Palermo il 18 agosto 1971 e residente a Palermo, via Margherita di Savoia n. 91/A, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2002.
  CIMINO 

(2002.12.691)
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DECRETO 4 marzo 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa S. Erasmo, con sede in Reitano, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1149, repertorio scioglimenti, del l'U.P.L.M.O. di Messina dal quale è emerso che la cooperativa S. Erasmo, con sede in Reitano (ME), dal 1993 non ha più compiuto atti di gestione e pertanto ricorre una delle condizioni previste dall'art. 2544 codice civile;
Sentita la Commissione regionale per la cooperazione che, nella seduta del 13 giugno 2001, con parere n. 2625, si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa suddetta;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa S. Erasmo, con sede in Reitano (ME), costituita il 24 agosto 1980 con atto omologato dal tribunale di Mistretta, in data 15 ottobre 1980, iscritta al n. 159 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione agricola con D.P. n. 1297 del 29 maggio 1981, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Di Bella Laura, nata a Milazzo il 3 settembre 1963 e residente a Milazzo, via Ciantro, complesso Jessica, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2002.
  CIMINO 

(2002.12.694)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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