REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 MAGGIO 2002 - N. 23
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 15 maggio 2002, n. 4.
Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina. Interventi nel settore abitativo. Modifiche alle leggi regionali 3 maggio 2001, n. 6 e 26 marzo 2002, n. 2  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 4 aprile 2002.
Approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione di un tratto stradale Catania-Siracusa.
  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 7 marzo 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'AC Siracusa per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 11 


DECRETO 19 marzo 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 12 


DECRETO 26 marzo 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Sole Rosario per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 14 


DECRETO 29 marzo 2002.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001  pag. 15 

DECRETO 29 marzo 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 16 

Assessorato della sanità

DECRETO 20 marzo 2002.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Messina al 31 dicembre 1999.  pag. 17 


DECRETO 11 aprile 2002.
Autorizzazioni per la distribuzione di medicinali veterinari  pag. 18 


DECRETO 22 aprile 2002.
Tabella relativa alle assegnazioni per la concessione di contributi per interventi straordinari di emergenza nel settore igienico-sanitario ai comuni della Sicilia.   pag. 21 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 8 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Sant'Angelo di Brolo  pag. 21 


DECRETO 25 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Motta d'Affermo  pag. 27 


DECRETO 26 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Aci Bonaccorsi  pag. 40 


DECRETO 26 marzo 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Palermo  pag. 48 

DECRETO 26 marzo 2002.
Approvazione di variante alla destinazione urbanistica dell'area di proprietà dell'opera pia Istituto Rizza-Rosso nel comune di Chiaramonte Gulfi  pag. 50 


DECRETO 26 marzo 2002.
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Caltagirone  pag. 51 


DECRETO 26 marzo 2002.
Autorizzazione del progetto per lavori di variante ad un elettrodotto ricadente nei comuni di Furci Siculo e Pa gliara  pag. 52 


DECRETO 29 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Barrafranca  pag. 53 


DECRETO 29 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di una porzione del territorio comunale di Lercara Friddi  pag. 54 


DECRETO 29 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Mineo  pag. 55 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nel l'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)  pag. 56 
Nomina del direttore del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sani tario  pag. 58 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Prepensionamento in agricoltura anno 2002. Bando di ammissione - P.S.R. 2000/2006 - Misura D  pag. 58 
POR - Sicilia 2000-2006 - Misura 4.15 - Azione A - Agriturismo - Avvio di procedimento  pag. 76 
Determinazione dell'indennità provvisoria di asservimento di immobili siti nei comuni di Trapani e Buseto Palizzolo per lavori di costruzione di un elettrodotto rurale nelle contrade Binuara - Giammerune  pag. 76 
Provvedimenti concernenti determinazione dell'indennità provvisoria di occupazione di beni immobili siti nei comuni di Centuripe e Paternò per la ristrutturazione ed adeguamento funzionale del canale Cavazzini - 2° stralcio  pag. 81 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Proroga del termine di scadenza delle istanze di svolgimento delle azioni del dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo, Q.C.S. obiettivo I 2000/2006, P.O.R. Sicilia 2006 - Decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000  pag. 86 

Assessorato del bilancio e delle finanze:
Approvazione del testo dell'art.2 dello statuto sociale della Banca del Popolo S.p.A., con sede sociale in Trapani.  pag. 86 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 86 
Conferma dell'incarico al commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera di Messina  pag. 87 
Conferimento di ulteriori compiti al commissario ad acta presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione  pag. 87 

Assessorato degli enti locali:
Sostituzione di un componente dell'Osservatorio assessoriale di valutazione e coordinamento di cui all'art. 10 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26  pag. 87 

Assessorato della sanità:
Subentro della ditta Titomare di Cappuccio Luca, con sede in Siracusa, nell'attività della ditta Frigomare di Conti Pietro  pag. 87 
Autorizzazione alla ditta Lombardo Ivan per l'attivazione di un impianto di macellazione per conigli sito nel comune di Itala  pag. 87 
Riconoscimento di idoneità per l'esercizio dell'attività all'impianto di macellazione della ditta Carni D.O.C. s.r.l., con sede in Gibellina  pag. 87 
Revoca della sospensione temporanea dell'autorizzazione al sindaco del comune di Collesano per l'attivazione di un impianto di macellazione  pag. 87 
Estensione del riconoscimento di idoneità allo stabilimento della ditta TA.VI. Italia s.r.l., con sede nel comune di Giarratana, per la produzione di nuovi prodotti di gastronomia  pag. 87 
Autorizzazione alla società Molina Farmaceutici S.p.A. per la riduzione dei locali del magazzino sito in Catania.   pag. 88 
Conferimento dell'incarico di direzione tecnica del magazzino della società Cored s.r.l., sito in Palermo.   pag. 88 
Conferimento dell'incarico di direzione tecnica del ma gazzino della società Gross Farma Distribuzione S.p.A., sito in Palermo  pag. 88 
Conferimento dell'incarico di direzione tecnica del ma gazzino della società Codisan S.p.A., sito in Catania.   pag. 88 
Conferimento dell'incarico di direzione tecnica del magazzino della società Pantano Farmaceutici S.p.A., sito in Canicattì  pag. 88 
Autorizzazione alla società Trapani Farma s.r.l., con sede in Trapani, ad esercitare la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano  pag. 88 
Conferimento dell'incarico di direzione tecnica responsabile di distribuzione della ditta DE.MO.S. Farma s.r.l., con sede in Modica  pag. 88 
Esensione del riconoscimento di idoneità conferito al deposito frigorifero di carni fresche della ditta CE.COM. s.r.l., centro commerciale agricolo, con sede in Alcamo.   pag. 88 
Autorizzazione alla d.ssa Tribulato Daniela ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Rometta  pag. 88 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Autorizzazione alla ditta Messina F. per l'impianto e gestione di un centro di rottamazione sito nel comune di Mazara del Vallo  pag. 88 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Sant'Agata Li Battiati  pag. 88 
Revoca parziale del decreto 11 dicembre 2000, concernente costituzione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale  pag. 89 
Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di San Cipirello  pag. 89 
Nulla osta alla società Somicem S.p.A., con sede in Ragusa, per la messa in produzione dell'area pozzi nel comune di Ragusa  pag. 89 
Nulla osta al progetto di lavori nel comune di Castellammare del Golfo  pag. 89 
Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Calamonaci  pag. 89 
Provvedimenti concernenti impianti di cave.  pag. 89 
Modifica del decreto 20 gennaio 1999, concernente autorizzazione alla ditta Agip Petroli S.p.A. di Gela per il proseguimento di emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nello stabilimento di Gela  pag. 89 
Approvazione di variante al piano di trasferimento totale dell'abitato del comune di Gibellina per l'individuazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi.  pag. 89 
Nulla osta di impatto ambientale al comune di Sant'Angelo di Brolo per la realizzazione di lavori stra dali.   pag. 90 
Nulla osta al comune di Roccapalumba per il progetto dei lavori di trasformazione in rotabile della trazzera Valle Caldaia  pag. 90 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Iscrizione all'albo regionale dell'associazione turistica pro-loco di Mirabella Imbaccari  pag. 90 
Iscrizione all'albo regionale del turismo sociale della società cooperativa Edelweiss s.r.l., con sede in Castel di Judica   pag. 90 

CIRCOLARI
Assessorato della sanità

CIRCOLARE 18 aprile 2002, n. 1073.
D.P.C.M. 14 gennaio 2002 - Emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Proroga circolare n. 1028 del 3 luglio 2000.  pag. 90 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISI DI RETTIFICA
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 18 marzo 2002.
Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento presentati a valere della Misura 6.07 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana" azione b2 ed elenco dei progetti non ammissibili per difetto dei requisiti formali  pag. 90 


DECRETO 18 marzo 2002.
Graduatoria dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento presentati a valere della Misura 3.06 "Prevenzione della dispersione scolastica" dell'Asse III Risorse umane ed elenco dei progetti non ammissibili per difetto dei requisiti formali  pag. 91 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 settembre 2000.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 15 maggio 2002, n. 4.
Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina. Interventi nel settore abitativo. Modifiche alle leggi regionali 3 maggio 2001, n. 6 e 26 marzo 2002, n. 2.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto e ordine di priorità degli interventi

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dai seguenti:
"1. La somma di cui all'articolo 1 è destinata alla costruzione o all'acquisto di alloggi ed alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché alla realizzazione di centri sociali polifunzionali.
1 bis. Nel caso di acquisto di nuovi alloggi realizzati da privati, consorzi di cooperative e enti edilizi, si fa riferimento, per i costi, al vigente decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici emanato nel rispetto delle direttive nazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce i limiti massimi di costi per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata-agevolata nel territorio della Regione. Gli alloggi da acquistare devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, compresa la convenzione ex articolo 35 della stessa legge.".
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:
"3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un'apposita commissione costituita da un dirigente tecnico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, da un dirigente tecnico del comune di Messina e da un funzionario amministrativo dello stesso comune con funzione di segretario, nominati rispettivamente dai rappresentanti delle amministrazioni di appartenenza, verifica ed integra, sulla base dello stato di attuazione del risanamento, l'ordine di priorità degli interventi a suo tempo stabilito con delibera del consiglio comunale di Messina e predispone, tenendo conto dei diversi tempi di attuazione che la costruzione e l'acquisizione di alloggi presentano, un cronoprogramma degli interventi e delle azioni di risanamento. Il consiglio comunale nei trenta giorni successivi adotta, con propria deliberazione, il nuovo ordine di priorità. Trascorsi i termini sopradetti, il sindaco ne dispone l'attuazione con propria determinazione.".
Art. 2.
Piani particolareggiati ed allocazione degli interventi di risanamento

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Tutti i piani particolareggiati di risanamento adottati dal consiglio comunale di Messina sono approvati integralmente con la presente legge. Eventuali modifiche all'interno di essi, limitatamente alle aree da risanare, che riguardino specifiche destinazioni d'uso, di distribuzione degli standard urbanistici, densità fondiarie, purché mantenute all'interno del dimensionamento complessivo, non costituiscono variante al Piano regolatore generale vigente e alla variante generale adottata e sono approvate con deliberazione della giunta comunale non soggetta ad ulteriore approvazione.
3.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
4.  Gli interventi di risanamento possono essere allocati anche nelle aree destinate all'edilizia residenziale nei piani particolareggiati di cui al comma 2. Nel caso in cui le aree indicate nei commi precedenti non siano sufficienti, gli interventi di risanamento possono allocarsi nelle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica dallo strumento urbanistico adottato, senza ulteriori pareri.
5.  Al fine di favorire gli obiettivi di integrazione sociale e di riqualificazione urbana dell'azione di risanamento degli ambiti di cui all'articolo 2, nelle aree riservate all'intervento dei privati, individuate nei piani particolareggiati di risanamento, possono essere allocati programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata. Gli interventi di edilizia sovvenzionata, la cui realizzazione o acquisizione è finanziata dalla presente legge, possono essere allocati nelle aree destinate ad edilizia economica e popolare dallo strumento generale adottato.".
Art. 3.
Compiti dell'Istituto autonomo per le case popolari

1. L'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Per la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate con la presente legge, nonché per la gestione degli alloggi, il comune di Messina si avvale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, che assume anche la funzione di stazione appaltante. Ai fini dell'approvazione tecnico-amministrativa dei progetti e delle relative perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto è autorizzato ad avvalersi della commissione tecnica istituita presso lo stesso dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche. Resta di competenza della stessa commissione tecnica l'approvazione dei progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. L'approvazione tecnico-amministrativa della commissione tecnica costituisce anche autorizzazione per l'inizio dei lavori, ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Sono di competenza della stessa commissione tecnica tutti gli adempimenti successivi e conclusivi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
3. La commissione tecnica, di cui al comma 1, integrata dal presidente della commissione edilizia comunale e da due esperti allo scopo delegati dal sindaco, esprime il parere obbligatorio propedeutico al rilascio della concessione edilizia richiesto dal regolamento edilizio.
4. L'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, con successiva presa d'atto da parte della giunta comunale.
5.  Per le finalità della presente legge, ai fini della redazione ed esecuzione dei progetti, l'Istituto autonomo per le case popolari è autorizzato ad avvalersi di professionisti esterni.
6.  Per l'affidamento degli incarichi di progettazione, il cui importo stimato del servizio è inferiore a 200.000 euro, l'Istituto autonomo per le case popolari può procedere all'affidamento a liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modifiche, ed alle società di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, di sua fiducia. L'Istituto autonomo per le case popolari deve verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare. Qualora il corrispettivo presunto delle competenze sia uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP, l'Istituto autonomo per le case popolari affida l'incarico ai sensi del capo V del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
7.  Per far fronte al pagamento delle competenze tecniche, l'Istituto autonomo per le case popolari di Messina è autorizzato ad istituire nel proprio bilancio un fondo di rotazione di 2,5 milioni di euro, al cui finanziamento si provvede con i fondi stanziati dall'articolo 1 e resi immediatamente disponibili all'atto dell'entrata in vigore della stessa. A reintegro del fondo di rotazione sono destinate le somme per le competenze tecniche previste nei decreti di finanziamento dei singoli interventi.
8.  Gli alloggi devono essere realizzati secondo le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche.
9.  I progetti devono prevedere l'utilizzazione delle aree di ciascun lotto per la realizzazione di case popolari ed opere di urbanizzazione primaria, nonché la totale demolizione di casette ultrapopolari, di baracche e di ogni altra costruzione comunque esistente.".
Art. 4.
Requisiti degli assegnatari

1.  L'articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari aventi residenza anagrafica effettiva nelle aree da risanare da almeno tre anni continuativi alla data del 31 dicembre 1998, nonché in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, con esclusione del limite massimo di reddito.".
Art. 5.
Iter di assegnazione e censimento costruzioni

1.  L'articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 5 l'anzianità di residenza di tre anni complessivi in una o più zone di cui all'articolo 3 deve essere comprovata mediante certificato storico-anagrafico.
2.  Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'amministrazione comunale deve procedere ad un nuovo censimento di tutte le costruzioni precarie e baracche esistenti negli ambiti di risanamento, mediante i propri organi di polizia municipale.
3. L'assegnazione è disposta dal sindaco, previa delibera della giunta comunale su graduatorie formulate dagli appositi uffici comunali secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, a favore degli abitanti delle zone interessate ai singoli progetti di risanamento.".
Art. 6.
Consegna alloggi

1. L'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dopo l'approvazione del progetto. L'assegnatario ne può prendere possesso solo dopo che è effettuata la consegna all'ente appaltante da parte dell'impresa esecutrice, che rimane responsabile della loro custodia fino alla consegna degli stessi all'ente appaltante.
2.  La consegna degli alloggi agli assegnatari ha luogo quando le costruzioni hanno ottenuto il necessario collaudo, l'abitabilità e tutte le approvazioni amministrative previste per legge in materia igienico-sanitaria e deve avvenire entro sei mesi dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori.
3. Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione, prima dell'immissione nel nuovo alloggio, deve liberare da persone e cose l'alloggio in cui risiede per consentire la contestuale demolizione.".
Art. 7.
Aree interessate ai progetti di risanamento

1.  Alla fine del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 aggiungere "che costituisce titolo per l'inserimento nella graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi".
Art. 8.
Interventi di demolizione

1.  L'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. E' fatto obbligo all'Istituto autonomo per le case popolari di provvedere all'immediata demolizione delle casette e delle baracche lasciate libere dagli assegnatari o sgomberate in forza di atto amministrativo ovvero renderle comunque inservibili all'uso abitativo.
2.  All'onere finanziario per i lavori di demolizione e di trasporto a rifiuto dei materiali inerti si fa fronte mediante apposita previsione nel quadro economico-finanziario progettuale.
3.  L'Istituto autonomo per le case popolari è inoltre autorizzato a stipulare contratti aperti per interventi di demolizione di baracche o case ultrapopolari che si rendono libere a prescindere dall'assegnazione degli alloggi. Tali interventi trovano copertura sugli stanziamenti di cui alla presente legge.".
Art. 9.
Aggiornamento graduatorie

1.  L'articolo 11 della legge regionale 10 luglio 1990, n. 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. La Commissione provinciale per l'assegnazione di alloggi popolari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è tenuta ad aggiornare le graduatorie definitive, distinte per ogni singolo ambito di intervento, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il sindaco, in quanto commissario straordinario, adotta con proprie determinazioni, ratificate dalla giunta comunale, i relativi atti sostitutivi.".
Art. 10.
Graduatorie definitive

1. Alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 11 bis. - 1. Il comune di Messina è tenuto a formulare le graduatorie definitive, distinte per ogni singolo progetto di intervento, entro centoventi giorni dalla data di consegna dei lavori dei singoli lotti.
2.  Le autorizzazioni e le approvazioni di carattere amministrativo, tecnico ed economico, ivi comprese quelle di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche, si intendono acquisite favorevolmente trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle medesime qualora non siano intervenuti provvedimenti interruttivi o di reiezione motivati da parte degli organi competenti. Le autorizzazioni e approvazioni, relative ad interventi di prescrizioni o richieste di modifiche da parte dei predetti enti, devono essere sottoposte a riesame entro trenta giorni dalla notifica all'ente progettista o ai professionisti e la definitiva approvazione si conclude entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia degli enti preposti al rilascio di approvazioni, autorizzazioni, pareri e certificazioni, il sindaco assume i poteri di commissario straordinario sostituendosi all'organo inadempiente.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo l'Assessore regionale per i lavori pubblici e l'Assessore regionale per gli enti locali, previa intesa, nominano appositi commissari ad acta rispettivamente presso l'Istituto autonomo case popolari ed il comune entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per porre in essere gli adempimenti previsti.".
Art. 11.
Contributi in favore del comune di Barcellona

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare al comune di Barcellona, per l'esercizio finanziario 2002, la somma di 1.900 migliaia di euro per l'acquisto, il recupero e l'utilizzazione della stazione ferroviaria dismessa al fine di consentire la realizzazione degli interventi pubblici di arredo urbano.
2.  All'onere di cui al comma 1 si provvede con le disponibilità indicate nella tabella H, articolo 130 - U.P.B. 12.2.2.6.1, allegata alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art. 12.
Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2

1. Alla lettera d), comma 3, dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002" dopo la parola "escludendo" aggiungere la parola "unilaterali".
2. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sopprimere le parole "limitrofo e".
Art. 13.
Contributi in favore dei soci di cooperative edilizie

1. L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato ad erogare un finanziamento straordinario ai soggetti destinatari delle ordinanze sindacali di sgombro degli alloggi siti nel piano di zona Tremonti-Ritiro di Messina ricadenti nelle palazzine A14, A15, A16, A17 e B12 della cooperativa edilizia "Il Cerbiatto" e A11, A12, A13, B6, B7, B8, B9 e B11 della cooperativa "La Gazzella".
2.  Il contributo viene erogato su richiesta degli interessati, previa trasmissione della copia autentica dell'ordinanza di sgombro e della copia dell'originario atto di assegnazione quale titolo di detenzione.
3.  Il contributo viene, altresì, erogato in luogo degli interventi di recupero, ricostruzione e ristrutturazione previsti dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, in misura pari alle somme versate da ciascun beneficiario fino alla data di emanazione dell'ordinanza alla cooperativa di appartenenza e agli istituti di credito mutuanti per il rimborso delle semestralità di mutuo.
4.  Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di euro 2.700 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario medesimo, dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 6.2.2.6.1 cap. 672407), di importo corrispondente sia in termini di competenza che di cassa.
Art. 14.
Interventi in località Tremonti-Ritiro nel comune di Messina

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare un finanziamento al comune di Messina per l'esecuzione dei lavori di demolizione degli edifici evacuati, il recupero delle relative aree, il completamento delle opere di regimentazione delle acque, l'urbanizzazione e le opere di presidio dell'area e degli immobili ricadenti nel comprensorio Tremonti-Ritiro e già oggetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.500 migliaia cui si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (U.P.B. 6.2.6.1 cap. 672407) di importo corrispondente sia in termini di competenza che di cassa.
Art. 15.
Canone di locazione per alloggi con superficie utile inferiore ai 45 mq.

1.  Per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che conducono in locazione appartamenti con superficie utile inferiore a quella prevista dalla lettera b), primo comma, dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche, non si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, e dai correlati decreti dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 370/11 del 15 marzo 1996 e n. 1112 del 23 luglio 1999.
2.  Per tali alloggi il canone di locazione è determinato secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18.
Art. 16.
Proroga di termini

1. I termini previsti dagli articoli 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004.
Art. 17.
Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6

1. Il comma 4 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:
"4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del POP Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2002-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia.".

Art. 18.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 15 maggio 2002.
  CUFFARO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PAGANO 
Assessore regionale per gli enti locali  D'AQUINO 
Assessore regionale per i lavori pubblici  SCAMMACCA DELLA BRUCA 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  PELLEGRINO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  CASCIO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
L'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, per effetto delle modificazioni ed integrazioni operate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"1. La somma di cui all'articolo 1 è destinata alla costruzione o all'acquisto di alloggi ed alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché alla realizzazione di centri sociali polifunzionali.
1-bis. Nel caso di acquisto di nuovi alloggi realizzati da privati, consorzi di cooperative e enti edilizi, si fa riferimento, per i costi, al vigente decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici emanato nel rispetto delle direttive nazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce i limiti massimi di costi per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata-agevolata nel territorio della Regione. Gli alloggi da acquistare devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, compresa la convenzione ex articolo 35 della stessa legge.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono riservati ai nuclei familiari insediati nelle aree da risanare.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un'apposita commissione costituita da un dirigente tecnico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina, da un dirigente tecnico del comune di Messina e da un funzionario amministrativo dello stesso comune con funzione di segretario, nominati rispettivamente dai rappresentanti delle amministrazioni di appartenenza, verifica ed integra, sulla base dello stato di attuazione del risanamento, l'ordine di priorità degli interventi a suo tempo stabilito con delibera del consiglio comunale di Messina e predispone, tenendo conto dei diversi tempi di attuazione che la costruzione e l'acquisizione di alloggi presentano, un cronoprogramma degli interventi e delle azioni di risanamento. Il consiglio comunale nei trenta giorni successivi adotta, con propria deliberazione, il nuovo ordine di priorità. Trascorsi i termini sopradetti, il sindaco ne dispone l'attuazione con propria determinazione.".
Nota all'art. 2:
L'art. 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, per effetto delle integrazioni apportate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"1. Ai fini del risanamento delle aree di cui all'art. 2 il comune di Messina adotta piani particolareggiati attuativi.
2. Tutti i piani particolareggiati di risanamento adottati dal consiglio comunale di Messina sono approvati integralmente con la presente legge. Eventuali modifiche all'interno di essi, limitatamente alle aree da risanare, che riguardino specifiche destinazioni d'uso, di distribuzione degli standard urbanistici, densità fondiarie, purché mantenute all'interno del dimensionamento complessivo, non costituiscono variante al piano regolatore generale vigente e alla variante generale adottata e sono approvate con deliberazione della giunta comunale non soggetta ad ulteriore approvazione.
3.  (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.).
4. Gli interventi di risanamento possono essere allocati anche nelle aree destinate all'edilizia residenziale nei piani particolareggiati di cui al comma 2. Nel caso in cui le aree indicate nei commi precedenti non siano sufficienti, gli interventi di risanamento possono allocarsi nelle aree destinate ad edilizia residenziale pubblica dallo strumento urbanistico adottato, senza ulteriori pareri.
5. Al fine di favorire gli obiettivi di integrazione sociale e di riqualificazione urbana dell'azione di risanamento degli ambiti di cui all'articolo 2, nelle aree riservate all'intervento dei privati, individuate nei piani particolareggiati di risanamento, possono essere allocati programmi costruttivi di edilizia residenziale convenzionata. Gli interventi di edilizia sovvenzionata, la cui realizzazione o acquisizione è finanziata dalla presente legge, possono essere allocati nelle aree destinate ad edilizia economica e popolare dallo strumento generale adottato.".
Nota all'art. 7:
L'art. 8 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, per effetto dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"1. Nelle aree interessate ai singoli progetti di risanamento dovrà procedersi, coevamente all'assegnazione degli alloggi, allo sgombero dei nuclei familiari non aventi i requisiti richiesti per l'ottenimento degli alloggi realizzati con le provvidenze previste dalla presente legge.
2. In favore dei nuclei familiari sgombrati è riservata la quota del dieci per cento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, degli alloggi costruiti con i finanzianenti ordinari per lresidenziale pubblica.
3. L'utilizzo della riserva di cui al comma 2 è esteso in favore dei nuclei familiari che hanno già subito lo sgombero coattivo nelle operazioni di risanamento effettuate in precedenza.
4. Per l'assegnazione degli alloggi in quota riservata si tiene prioritariamente conto della data del provvedimento amministrativo di sgombero che costituisce titolo per l'inserimento nella graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi.
5. Ai nuclei familiari sgombrati viene rilasciato uno sfratto amministrativo valido ai fini dell'accesso ai benefici di legge.".
Nota all'art. 12, comma 1:
L'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per effetto dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia

1. In armonia con il processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del gruppo bancario Banca di Roma, viene prevista l'assunzione della partecipazione azionaria della Regione siciliana nella costituenda holding Banca di Roma in sostituzione della partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia, contemplata dalla legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, e l'approvazione, con le specificazioni di cui al comma 3, della Convenzione del 21 gennaio 2002 tra la Regione siciliana e la Banca di Roma, con la quale le parti hanno fissato i reciproci impegni relativamente alle modalità di esecuzione dell'operazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia nella Banca di Roma e della contestuale costituzione di una nuova società nella quale conferire l'azienda bancaria Banco di Sicilia.
2. Nella Convenzione l'assunzione della partecipazione azionaria resta condizionata al rispetto delle seguenti condizioni:
a) conferimento e mantenimento nel tempo in capo all'azienda bancaria Banco di Sicilia di un livello patrimoniale non inferiore a quello attuale ed in linea con gli sviluppi attesi per gli impieghi e con i relativi ratios di vigilanza;
b) conferimento degli accantonamenti a fronte degli impegni previdenziali, ferme restando le garanzie attuali;
c) mantenimento per il Banco di Sicilia di una denominazione confermativa di quella attuale, dell'ubicazione a Palermo della sede sociale e della direzione centrale, con le autonomie gestionali necessarie e opportune per il miglior sviluppo e la valorizzazione delle attività del Banco di Sicilia;
d) tutela dei livelli occupazionali, salvaguardia e valorizzazione delle professionalità esistenti all'interno del Banco di Sicilia e partecipate, ivi comprese quelle del centro elettronico le cui risorse continueranno ad operare a Palermo, anche nel caso di trasferimenti infragruppo; valorizzazione delle specifiche aree che mantengono relazioni simbiotiche con il territorio in cui il Banco di Sicilia è inserito;
e) mantenimento del collegamento tra il Banco di Sicilia e il territorio, con la nomina di almeno due membri, dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente, del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia su designazione della Regione, e con la nomina di almeno un membro effettivo del collegio sindacale del Banco di Sicilia su designazione della Regione;
f) mantenimento della quota di mercato detenuta attualmente dal Banco di Sicilia e conservazione sull'intero territorio nazionale dei presidi economicamente storicamente rilevanti per il medesimo Banco di Sicilia;
g) individuazione per la holding di una denominazione non caratterizzata dall'attuale brand Banca di Roma;
h) nomina nel consiglio di amministrazione della holding di un componente designato dal Presidente della Regione;
i) istituzione nell'ambito della holding di un Comitato con la partecipazione di esponenti della Regione, nel quale la Regione esprima le proprie esigenze finanziarie e di investimento e la holding le linee strategiche in merito agli investimenti e alle attività del Gruppo in Sicilia (Banco di Sicilia, sportelli Banca di Roma, Irfis). In detto Comitato i rappresentanti della Regione e della holding valuteranno insieme le esigenze e i programmi prospettati ed insieme elaboreranno le proposte d'intervento.
3. Nella gestione ed amministrazione della propria partecipazione azionaria nella holding Banca di Roma l'attività della Regione siciliana, nel rispetto dei principi che hanno ispirato le disposizioni normative che hanno autorizzato la Regione alla partecipazione nel Banco di Sicilia e al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo economico della comunità regionale che per statuto competono alla Regione, deve garantire, in attuazione della Convenzione, il perseguimento dei seguenti imprescindibili obiettivi:
a) sottoporre alla preventiva approvazione del tavolo paritetico Regione-Banca di Roma le modifiche riguardanti l'oggetto della Convenzione e delle correlate garanzie;
b) rispetto degli impegni assunti da Banca di Roma e delle garanzie previste in sede di acquisizione del controllo del Gruppo Mediocredito centrale;
c) mantenimento in capo al Banco di Sicilia, all'esito delle risultanze dell'operazione di fusione per incorporazione dell'azienda bancaria Banco di Sicilia e del successivo scorporo dell'attuale configurazione aziendale, dell'attuale assetto patrimoniale, della sua struttura direzionale, di supporto informatico e di rete insulare e peninsulare, nonché la tutela delle partecipazioni detenute dallo stesso;
d) mantenimento degli attuali livelli occupazionali del Banco di Sicilia, nonché delle attuali aree di attività, escludendo unilaterali processi di esternalizzazione e/o di vendita di attività e di strutture;
e) mantenimento di un trend positivo degli impieghi del Banco di Sicilia nel territorio della Regione;
f) stipula di specifici patti parasociali relativi all'IRFIS al fine di assicurarne un ruolo propulsivo per l'economia siciliana e di definirne una governance finalizzata a tale scopo;
g) salvaguardia e valorizzazione della partecipazione azionaria detenuta;
h) acquisizione di idonea manleva da parte di Banca di Roma relativamente al periodo antecedente la costituzione della holding.
4. Ove siano disattesi gli impegni assunti con la Convenzione di cui al comma 1 e a fronte di iniziative dell'azionista di maggioranza non in linea con le finalità e gli obiettivi di cui al comma 3, la Regione può procedere alla dismissione della propria partecipazione azionaria.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a concambiare le azioni detenute nel Banco di Sicilia con quelle della costituenda holding del gruppo Banca di Roma.
6. Le azioni rinvenienti dal concambio possono essere alienate dal Presidente della Regione previa autorizzazione dell'Assemblea regionale siciliana.
7. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Presidente della Regione.
8. E' abrogata la legge regionale 19 giugno 1991, n. 39.".
Nota all'art. 12, comma 2:
L'art. 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per effetto della modifica operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Edilizia residenziale

1. (Omissis)
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, sono sostituiti dal seguenti:
"1. I programmi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e/o agevolata sono definiti a carattere sovracomunale provinciale, anche se inclusi in precedenti programmi di utilizzazione di stanziamenti e possono realizzarsi sia nel territorio del comune di localizzazione iniziale che nel territorio di qualsiasi comune della stessa provincia.
2. Le modalità di assegnazione delle aree previste dall'articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, si applicano ai programmi costruttivi da realizzare a cura di cooperative edilizie e imprese di costruzioni edili.".
3. (Omissis).".
Nota all'art. 13, comma 3:
L'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, così dispone:
"1. Allo scopo di consentire l'arrestarsi del fenomeno franoso verificatosi in località "Tremonti-Ritiro" del comune di Messina, dove sono stati realizzati numerosi insediamenti abitativi da parte di cooperative edilizie i cui programmi sono stati finanziati dalla Regione siciliana e/o dallo Stato, nonché per eliminare il pericolo di gravi danni a persone e cose, considerata la natura e l'estensione dello stesso fenomeno franoso, si adottano gli interventi di cui alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge riguardano in particolare interventi ordinari e straordinari per la protezione civile e mirano al recupero edilizio ed alla ricostruzione di unità immobiliari private ad uso abitativo, alla sistemazione ed al consolidamento della collina "Tremonti-Ritiro" del comune di Messina ed alla realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie dell'intera area abitativa.
3. Gli interventi di recupero o ricostruzione sono finalizzati al ripristino della piena funzionalità dell'unità immobiliare, al conseguimento di condizioni di maggiore sicurezza dal punto di vista statico, nonché agli studi, alle simulazioni ed alla realizzazione di opere di presidio e delle infrastrutture primarie e secondarie.
4. Le disposizioni di cui ai successivi articoli riguardano altresì interventi inerenti l'adeguata e dignitosa sistemazione abitativa delle famiglie interessate allo sgombero, nonché interventi diretti alla rimodulazione delle scadenze di pagamento dei mutui contratti dalle cooperative edilizie interessate prima dell'inizio del fenomeno franoso.
5. Per l'attuazione degli interventi di recupero, ricostruzione e ristrutturazione delle unità abitative è previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione uno stanziamento di lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1993 e lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1994.
Analogamente, allo scopo di consentire la realizzazione delle opere di presidio necessarie per arginare il movimento franoso è previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione uno stanziamento di lire 6.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1993 e lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1994.".
Nota all'art. 14, comma 1:
Per l'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, vedi nota all'art. 13, comma 3.
Note all'art. 15, commi 1 e 2:
-  La lett. b) del primo comma dell'art. 19 della legge 8 agosto 1997, n. 513, così dispone:
"b) superficie utile minima degli alloggi consentita non inferiore a metri quadrati 45 e massima non superiore a metri quadrati 95;".
-  La legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, reca "Fissazione dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, in materia di prevenzione dell'abusivismo edilizio" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell'8 giugno 1994 ed è entrata in vigore il 9 giugno 1994.
-  Il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 15 marzo 1996, n. 370/11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 17 maggio 1997, reca "Fissazione dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito della Regione siciliana".
-  Il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 23 luglio 1999, n. 1112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 15 ottobre 1999, reca "Determinazione di nuovi canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
Nota all'art. 16:
I termini previsti dagli artt. 1, 7, 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, hanno riguardo, rispettivamente: all'autorizzazione, per le cooperative edilizie, ad avviare i relativi programmi costruttivi; alle modalità di accesso ai benefici derivanti dalla stessa legge regionale; all'inizio dei lavori per i progetti approvati; all'attuazione, per le cooperative e le imprese ammesse a contributi o finanziamenti, dei relativi interventi costruttivi.
Nota all'art. 17:
L'art. 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, per effetto della modificazione operatata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006.

1. Ai fine di consentire una immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio della Regione relativi alle singole misure del P.O.R. può contenere somme relative ad interventi coerenti con le misure medesime, finanziati con fondi regionali.
2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità dei capitoli di spesa sotto elencati confluiscono nel fondo di cui all'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per essere successivamente iscritti nei pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R. con le modalità di cui al predetto articolo 39, ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.:
a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: [542004], 542802, [542803], 542806, 542835, 542838, 542839, [542860], 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;
b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402, [645604];
c) Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione: capitoli: [776003], [776007], 776010, 776401.
3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del P.O.P. Sicilia 1994/1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programa regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al P.O.R. Sicilia 2002-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia.

(*)  Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 a decorrere dall'anno 2002 ai capitoli delimitati da parentesi quadre non si applica il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo soprariportato.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 236
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 concernente "Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Panarello, Speziale, De Benedictis, Zago.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) l'8 ottobre 2001.
D.D.L. n. 238
"Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina. Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Beninati, Formica, Ardizzone.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 9 ottobre 2001.
D.D.L. n. 245
"Interventi per accelerare e completare il risanamento della città di Messina. Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Baldari, Leanza Vincenzo.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 17 ottobre 2001.
Esaminati ed abbinati nella seduta n. 6 del 23 ottobre 2001.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) del testo coordinato nella seduta n. 8 del 13 novembre 2001.
Esaminato in Commissione di merito (IV) ed esitate per l'Aula norme stralciate dal testo coordinato nella seduta n. 11 del 19 novembre 2001.
Relatore: Beninati.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 51 del 16 aprile 2002 e n. 53 del 23 aprile 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 53 del 23 aprile 2002.
(2002.17.996)
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DECRETO PRESIDENZIALE 4 aprile 2002.
Approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione di un tratto stradale Catania-Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 ed, in particolare, l'art. 27, così come recepito e modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che disciplina l'istituto dell'accordo di programma;
Visto il piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con D.P.R 14 marzo 2001 e il relativo strumento operativo per il Mezzogiorno che prevede la realizzazione di interventi relativi al corridoio plurimodale tirrenico ed in particolare, per quanto riguarda i sistemi stradali ed autostradali, il nuovo tronco autostradale Catania-Siracusa;
Visto il programma operativo nazionale trasporti, approvato con Decisione CE n. C(2001)2162 del 14 settembre 2001 che prevede la realizzazione di parte dell'intervento oggetto del presente accordo;
Visto l'accordo di programma quadro per le infrastrutture stradali sottoscritto in data 5 ottobre 2001, che prevede la realizzazione del nuovo tronco autostradale Catania-Siracusa e definisce l'impegno delle parti contraenti ad individuare le condizioni utili anche sotto il profilo finanziario per garantire la realizzazione;
Vista la delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, che approva il primo programma delle infrastrutture strategiche, che prevede tra gli interventi prioritari il nuovo tronco autostradale Catania-Siracusa;
Considerato che in esecuzione del contratto stipulato dalla Provincia regionale di Siracusa in data 22 gennaio 1998 Rep. n. 2830, il raggruppamento temporaneo di imprese, formato dalla Fiat Engineering S.p.A. (mandataria), Progin S.p.A., Italprogetti s.r.l., Metropolitana Milanese S.p.A., Tecnosistem S.p.A. (mandanti), ha redatto, con la sovrintendenza ed istruzione dell'Ente nazionale per le strade - ANAS - (Ufficio speciale della grande viabilità in Sicilia), il progetto definitivo "Realizzazione del tratto stradale Catania-Siracusa con caratteristiche autostradali, compreso tra la località Passo Martino, lungo l'asse dei servizi della città di Catania ed il km. 130-140 della S.S. 114";
Considerato che la Provincia regionale di Siracusa, committente delle opere insieme all'ANAS, ha chiesto al Presidente della Regione siciliana, a norma della circolare presidenziale n. 894/DRP del 6 novembre 2000, la convocazione di un'apposita conferenza di servizi relativa al progetto sopra indicato;
Considerato che a tal fine è stata convocata dal Presidente della Regione siciliana, con nota del 27 luglio 2001, prot. n. 3463, la prima riunione di conferenza per il 31 luglio 2001 presso la Presidenza della Regione siciliana, palazzo d'Orleans, Palermo;
Considerato che nella riunione di conferenza tenutasi in data 31 luglio 2001, i rappresentanti di tutte le amministrazioni ed enti competenti ad approvare il progetto in epigrafe, all'uopo muniti degli atti, dei documenti e dei titoli abilitativi necessari per il perfezionamento della procedura di conferenza in conformità ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, hanno verificato la possibilità di attuare gli interventi previsti dal progetto in epigrafe ed hanno, perciò, concordato di addivenire alla stipula dell'accordo di programma per l'approvazione del progetto in epigrafe una volta acquisiti tutti i pareri definitivi di rispettiva competenza;
Visto che in quella sede si sono espressi positivamente i rappresentanti dei seguenti enti:
-  Comandi delle forze armate dell'esercito, dell'aeronautica e della marina;
-  servizio idrografico della Regione siciliana;
-  Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania;
-  Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa;
-  ufficio del Genio civile di Catania;
-  ufficio del Genio civile di Siracusa;
-  Provincia regionale di Catania;
-  comune di Augusta;
-  comune di Catania;
-  comune di Lentini;
-  comune di Carlentini;
-  comune di Melilli;
-  Ferrovie dello Stato S.p.A.;
-  Consorzio di Bonifica n. 9;
-  Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania;
-  Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa;
-  SNAM;
-  Corpo regionale delle miniere;
Visti i seguenti pareri acquisiti in forma ordinaria:
-  parere favorevole del Ministero dell'ambiente espresso con nota prot. n. 881/V.I.A./A.O.13.G del 28 gennaio 2002, trasmesso dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con nota prot. n. 8772 del 12 febbraio 2002;
-  parere favorevole del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania, espresso con nota prot. n. 3203 del 23 agosto 2001;
-  parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Catania, espresso con la nota prot. n. 18718 del 20 agosto 2001;
-  parere favorevole dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania espresso con nota prot. n. 17413, trasmesso dalla Provincia regionale di Siracusa con la nota prot. n. 50549 del 27 novembre 2001;
-  parere favorevole dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siracusa, espresso con nota prot. n. 745 del 12 febbraio 2002;
-  parere favorevole della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, sezione beni architettonici di Siracusa espresso con nota prot. n. 2343 del 21 agosto 2001;
-  parere favorevole della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, sezione beni archeologici di Siracusa, espresso con nota prot. n. 2567 del 30 agosto 2001;
-  parere favorevole del Comando squadra aerea, Stato maggiore V ufficio efficienza forze, espresso con nota prot. n. SQA-153/P-L 529/02 dell'11 febbraio 2002;
-  parere favorevole dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, espresso con nota prot. n. 3137 del 3 agosto 2001;
-  parere favorevole del Consorzio di bonifica n. 10, espresso con nota prot. n. 1047 del 12 febbraio 2002;
Viste le delibere di approvazione da parte dei consigli comunali di Catania, Augusta, Melilli, Carlentini delle relative varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione delle opere di che trattasi:
-  delibera n. 40 del 16 dicembre 2001 del consiglio comunale di Catania;
-  delibera n. 41 del 23 agosto 2001 del consiglio comunale di Augusta;
-  delibera n. 50 del 3 agosto 2001 del consiglio comunale di Melilli;
-  delibera n. 37 del 18 settembre 2001 del consiglio comunale di Carlentini;
Visto il parere favorevole dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Consiglio regionale del l'urbanistica n. 550 del 21 febbraio 2002;
Considerato che la successiva riunione della conferenza di servizi del 15 febbraio 2002 si è conclusa con l'assenso dei partecipanti, secondo le rispettive competenze, alla realizzazione dell'opera di che trattasi in conformità all'anzidetto progetto definitivo ed in particolare sono stati acquisiti gli atti di assenso dei seguenti soggetti interessati:
-  Provincia regionale di Siracusa;
-  Provincia regionale di Catania;
-  ANAS, Ente nazionale per le strade;
-  comune di Catania;
-  comune di Augusta;
-  comune di Carlentini;
-  comune di Melilli;
-  Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento trasporti;
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento urbanistica;
-  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente;
-  Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania;
-  ufficio del Genio civile di Catania;
-  ufficio del Genio civile di Siracusa;
-  servizio tecnico idrografico;
-  Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa;
-  Consorzio di bonifica n. 9;
-  Consorzio di bonifica n. 10;
-  Corpo regionale delle miniere;
-  Comandi delle forze armate (marina, esercito, aeronautica);
-  comune di Lentini;
-  Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania;
-  Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa;
Ed, inoltre, nella qualità di enti interferiti ed al solo fine di prendere atto delle soluzioni progettuali delle interferenze:
-  Ferrovie dello Stato R.F.I. S.p.A.;
-  SNAM rete gas S.p.A.;
-  E.N.E.L. ufficio tecnico di Siracusa;
-  TELECOM unità territoriale di Palermo
-  TELECOM unità territoriale di Siracusa;
-  E.N.E.L. ufficio tecnico di Catania;
-  TERNA S.p.A. direzione di Palermo;
Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 28 febbraio 2002 tra il Presidente della Regione siciliana e tutti i soggetti interessati, avente per oggetto l'approvazione del progetto "Realizzazione del tratto stradale Catania-Siracusa con caratteristiche autostradali, compreso tra la località Passo Martino, lungo l'asse dei servizi della città di Catania ed il km. 130-140 della S.S. 114";
Ritenuto di dover approvare il superiore accordo di programma;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'accordo di programma sottoscritto in data 28 febbraio 2002 tra il Presidente della Regione siciliana e, soggetti interessati citati in premessa, finalizzato all'approvazione del progetto per la realizzazione del tratto stradale Catania-Siracusa con caratteristiche autostradali, compreso tra la località Passo Martino, lungo l'asse dei servizi della città di Catania ed il km. 130-140 della S.S. 114.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2002.
  CUFFARO 

(2002.15.844)
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DECRETI ASSESSORIALI




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 7 marzo 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'AC Siracusa per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/1965;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione, datata 18 settembre 2000, del sig. Romano Pietro n.q. di legale rappresentante dell'A.C. Siracusa con sede in via Foro Siracusano n. 27, cap. 96100 - Siracusa, codice M.C.T.C. n. ASR5000, nella quale il predetto sig. Romano Pietro dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dal predetto istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Romano Pietro, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, in data 7 settembre 2000 attraverso l'Automobile club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fidejussoria n. 43981;
Vista la polizza fidejussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000, pari a E 516.460, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale l'11 gennaio 2001 , con nota dell'A.C.I. Automobile club Palermo comprensiva dell'elenco dei nominativi dei soggetti richiedenti la stipula della convenzione, elenco integrato successivamente con nota del 17 dicembre 2001;
Considerato che questo dipartimento ha più volte richiesto parere al Ministero dell'economia e delle finanze sull'ammissibilità alla riscossione delle tasse automobilistiche degli Automobile club provinciali privi di autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, ai sensi della legge n. 264/91;
Vista la nota dell'11 ottobre 2001 prot. n. 24907, pervenuta il 30 ottobre 2001, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel riscontrare il parere richiesto, comunica che "gli uffici istituiti prima del 5 settembre 1991 non necessitano di autorizzazione" ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11 e successive modifiche e pertanto, "gli stessi si ritengono implicitamente legittimati ai sensi della legge n. 448 del 1998";
Vista la successiva nota del 4 gennaio 2002, prot. n. 26809 pervenuta il 17 gennaio 2002, con la quale lo stesso Ministero chiarisce ulteriormente che gli A.C., federati dell'ACI "pur godendo di piena autonomia esplicano le loro attività in armonia con l'ACI e gestiscono tutti quei servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni,..." e quindi ritiene che "siano legittimati, ricorrendo le condizioni espresse dalla normativa, a riscuotere le tasse automobilistiche.";
Considerato che l'A.C. Siracusa è stato istituito anteriormente al 5 settembre 1991, come risulta dalla documentazione acquisita, e che quindi, ex art. 1, comma 4, della legge n. 11 del 1994 e successive modifiche, è da ritenersi implicitamente legittimato alla riscossione delle tasse automobilistiche senza necessità di autorizzazione provinciale, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, previa stipula della convenzione;
Ritenuto, per tutto quanto precede, che l'AC Siracusa è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è approvata la convenzione stipulata in data 7 marzo 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'AC Siracusa con sede in via Foro Siracusano n. 27 - Siracusa, partita IVA 00051170892, codice M.C.T.C. n. ASR5000 rappresentata dal sig. Romano Pietro, codice fiscale RMN PTR 40E10 I754P, nato a Siracusa il 10 maggio 1940, residente in via N. Grotticelle n. 28 nella qualità di presidente, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice ABI 01020 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche, di cui all'art. 4 della convenzione effettuata dalla Direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle entrate.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della predetta Direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

La Direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle entrate è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2002.
  RABBONI 



N.B. -  Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.13.750)
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DECRETO 19 marzo 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti" consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con la nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le istanze dei tabaccai trasmesse dalla FIT con le successive note prot. nn. 12632 del 23 aprile 2001, 22594 dell'11 luglio 2001, 35890 del 7 novembre 2001 e 38958 del 3 dicembre 2001;
Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione - con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono stati depositati presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessosato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai prot. n. 2847 del 22 gennaio 2001, con la quale la stessa Federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b) a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c) a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Viste le note dell'Ecomap prot. nn. 1794 del 21 gennaio 2002 e 2250 del 23 gennaio 2002, con le quali lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n. 209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questo dipartimento in data 23 gennaio 2002, con nota della FIT prot. n. 104/C del 23 gennaio 2002 e n. 311/C del 6 marzo 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria - che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono i seguenti:


Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi del l'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Re gione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attra verso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito - i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 marzo 2002.
  RABBONI 

(2002.13.745)
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DECRETO 26 marzo 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Sole Rosario per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 4346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione pervenuta in data 8 maggio 2001 del sig. Sole Rosario, quale titolare della impresa U.A.P.A. di Sole Rosario cod. M.C.T.C. n. A-PA-A-073, sita in Palermo in via Nicolò Turrisi n. 32, cap. 90135, per il tramite delle associazioni di categoria AIDAC ed UNASCA, nella quale il predetto sig. Sole Rosario, dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dal predetto istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria R.I.D.), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Sole Rosario, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio Sermetra, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 del 18 luglio 2001;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000, pari a 516.460 euro prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale il 25 settembre 2000;
Considerato che il predetto sig. Sole Rosario ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Palermo, n. 136 dell'11 settembre 1996, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Sole Rosario è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 26 marzo 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito e il sig. Sole Rosario, codice fiscale SLO RSR 55H04 F246X, nato a Misilmeri (PA) il 4 giugno 1955 e residente in Misilmeri (PA), via Giovanni Verga n. 4, quale titolare del l'impresa U.A.P.A. di Sole Rosario, partita I.V.A. 03212610822, con sede in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 32, cap. 90135, cod. M.C.T.C. A-PA-A-073, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art.  2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura R.I.D. alla Cassa regionale - Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n. 28 Palermo, sul conto corrente n. 69000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura R.I.D. viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art.  3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art.  4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art.  5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2002.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.13.749)
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DECRETO 29 marzo 2002.
Variazioni al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l'art. 9bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 aggiunto con l'art. 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Visto l'art. 36, comma 1, lett. i), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che autorizza l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ad effettuare, anche nel l'anno successivo con propri decreti, le variazioni di bilancio per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi ri scossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Viste le note n. 219 del 21 gennaio 2002 e n. 1839 del 6 febbraio 2002 del dipartimento finanze e credito di questo Assessorato, trasmesse dalla competente Ragioneria centrale, con parere favorevole, rispettivamente con note n. 166 dell'1 febbraio 2002 e n. 200 del 7 febbraio 2002, con le quali si chiede la variazione in aumento alla dotazione finanziaria di competenza dei capitoli 219202 e 219205 per un importo complessivo di L. 807.600 milioni di lire e l'incremento del plafond di cassa del titolo II, categoria 10, di L. 1.447.000 milioni al fine di provvedere alla definizione del procedimento di regolazione contabile ai sensi del citato decreto legislativo n. 241/97 e di altri tributi riscossi nell'esercizio 2001 al netto di compensi, rimborsi, compensazioni, altre partite negative e provvedimenti collegati;
Visto il D.P. n. 176 del 29 marzo 2002, con cui sono state disposte le citate variazioni in aumento alla competenza dei capitoli 219202 e 219205 a valere sull'esercizio finanziario 2001;
Visto l'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, con cui è stato disposto in deroga alle disposizioni di cui all'art. 13, quarto e quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, che gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001, non vengono trasportati all'esercizio successivo;
Considerato che le disponibilità del fondo di riserva di cassa non consentono di soddisfare interamente la suddetta richiesta;
Tenuto conto che, a seguito dell'applicazione del citato art. 2 della legge regionale n. 21/2001, si sono realizzate disponibilità di cassa, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001, nei plafond di cassa delle varie amministrazioni;
Rilevati al sistema informativo i dati relativi ai pagamenti disposti dalle varie amministrazioni e le disponibilità residue sui plafond delle varie categorie alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001;
Ritenuto di dover provvedere al pagamento, a valere sull'esercizio finanziario 2001, dei titoli relativi alle regolazioni contabili di cui al citato art. 36 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001, le necessarie variazioni;

Decreta:


Art. 1

Al bilancio di previsione di cassa allegato al bilancio della Regione per l'anno 2001 sono apportate le seguenti variazioni:

  Amministrazione | Variazioni     | (in milioni di lire) 

Presidenza della Regione
Rubrica  4 -  Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  1 -  Redditi di lavoro dipendente     - 109.400 
Rubrica  5 -  Dipartimento regionale della pro - grammazione 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  2 -  Consumi intermedi     + 4.314 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  22 -  Contributi agli investimenti ad 
am ministrazioni pubbliche      - 42.276 

Bilancio e finanze
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale bilancio e te soro 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  12 -  Altre uscite correnti 
Fondo di riserva di cassa      - 1.150.664 
Rubrica  3 -  Dipartimento regionale finanze e credito 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  10 -  Poste correttive e compensative     + 1.455.026 

Lavori pubblici
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale lavori pub blici 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti 
di terreni      - 157.000 

Sanità
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale fondo sa nitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  5 -  Trasferimenti correnti a famiglie 
e istituzioni sociali      - 577 
Rubrica  4 -  Ispettorato sanitario 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  5 -  Trasferimenti correnti a famiglie 
e istituzioni sociali      + 577 

Turismo, comunicazioni e trasporti
Rubrica  2 -  Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo 
Titolo  1 -  Spese correnti 
Categoria  6 -  Trasferimenti correnti a imprese + 345 
Titolo  2 -  Spese in conto capitale 
Categoria  21 -  Investimenti fissi lordi e acquisti 
di terreni      - 345 


Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  PAGANO 

(2002.14.839)
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DECRETO 29 marzo 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2001;
Visto l'art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge 28 agosto 1997, n. 284 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Vista la quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 262 di versamento sul conto corrente n. 22721/223 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, in data 14 dicembre 2001, della somma di L. 443.849.000;
Accertato che il predetto versamento è da imputare alla competenza del capitolo aggiunto 3579 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001;
Vista la quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 327 di versamento sul conto corrente n. 22721/184 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, in data 24 dicembre 2001, della somma di L. 56.355.900;
Accertato che il predetto versamento è da imputare alla competenza del capitolo aggiunto 3568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001;
Viste le quietanze della Tesoreria centrale dello Stato n. 270 e 271 di versamento sul conto corrente n. 22721/197 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, in data 18 dicembre 2001, della somma complessiva di L. 108.336.000;
Accertato che i predetti versamenti sono da imputare alla competenza del capitolo aggiunto 3569 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ravvisata la necessità di istituire nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 i capitoli di entrata 3568, 3569 e 3579, che risultano aggiunti, per consentire la contabilizzazione delle predette somme in conto competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2001, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:


Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2001, sono introdotte le seguenti variazioni:


               
  Capitolo DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore 
           


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
TITOLO II - Entrate extratributarie
RUBRICA 2 - DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
CATEGORIA 11 -  Trasferimenti correnti

  3568 Assegnazioni dello stato per il finanziamento delle modifiche degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente a, b, c speciali 

affetti da incapacità motorie e permanenti
Codici: 02.11.04. - 11 - V                
  3569 Assegnazioni dello stato per il funzionamento delle commissioni mediche locali in materia di patenti di guida. 
Codici: 02.11.04. - 11 - V                
  3579 Assegnazioni dello stato per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva. 
Codici: 02.11.04. - 11 - V                

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  PAGANO 

(2002.14.840)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 20 marzo 2002.
Rideterminazione della pianta organica delle farmacie del comune di Messina al 31 dicembre 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. n. 1265/34;
Visto il R.D. n. 1706/38;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 63428 del 22 luglio 1987, con il quale è stata rideterminata, tra l'altro, la pianta organica delle farmacie del comune di Messina relativamente agli anni 1982/83;
Visto il combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 475/68, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 362/91, e dell'art. 2 del D.P.R. n. 1275/71, con il quale viene stabilito che in occasione della revisione delle piante organiche, tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dagli spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitativi, possono essere riviste le circoscrizioni delle sedi di un comune e conseguentemente può essere modificata l'assegnazione ad esse delle farmacie;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 362/91, che prevede vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 362/91, il quale stabilisce che la popolazione eccedente rispetto ai parametri di cui al 2° comma sopradetto, è computata, ai fini dell'apertura di una nuova farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;
Visto il comma 1 dell'art. 5 della stessa legge n. 362/91, che dispone la revisione della pianta organica delle farmacie quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, per la conseguente nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche;
Visti i dati sulla popolazione residente nel comune di Messina al 31 dicembre 1999, pari a 259.156 abitanti;
Viste le determinazioni assunte in sede di conferenze dei servizi tenutesi in data 6 luglio 2001 e 20 febbraio 2002;
Vista la proposta del sindaco di Messina, di cui alla nota del 29 novembre 2001, n. 5848;
Vista la sentenza del TAR Sicilia, sezione 2ª diCatania n. 6/2002, che impone la definizione del procedimento de quo entro il termine di giorni 60 dalla notifica;
Considerato che a motivo dei ristretti termini suindicati si può procedere soltanto alla revisione della pianta organica delle farmacie del comune, alla contestuale soppressione delle sedi soprannumerarie vacanti e alla conseguente ridelimitazione delle sedi ad esse limitrofe, confermando la pianta organica vigente relativamente alle restanti sedi;
Preso atto che le sedi rurali di Altolia, Cataratti, Montepiselli e Rodia devono essere soppresse, ai sensi della vigente normativa, in quanto soprannumerarie e vacanti;
Ritenuto che il territorio di pertinenza delle predette sedi si dovrà ripartire tra le sedi confinanti, secondo i criteri proposti dal comune;
Ritenuto di dover modificare conseguentemente le delimitazioni territoriali della sede farmaceutica rurale di Giampilieri, che assorbe in toto il territorio della sede rurale di Altolia, per ragioni di viabilità e omogeneità territoriale;
Ritenuto di dover modificare, altresì, i limiti territoriali della 47ª sede farmaceutica urbana, che assorbe in toto il territorio della sede rurale di Cataratti, per ragione di area, continuità e omogeneità territoriale;
Ritenuto di dover modificare i limiti territoriali delle sedi farmaceutiche 15ª e 146ª, che assorbono il territorio della sede rurale di Montepiselli, suddiviso tra le stesse per continuità e omogeneità territoriale;
Ritenuto di dover modificare i limiti territoriali delle sedi farmaceutiche rurali 8ª (Spartà), 12ª (Salice), 11ª (Gesso), che assorbono il territorio della sede rurale di Rodia, equamente suddiviso tra le stesse;
Ritenuto, altresì, che a seguito dell'ampliamento delle anzidette sedi, istituite ai sensi dell'art. 104 del T.U.LL.SS., eventuali trasferimenti di esercizi, nell'ambito delle stesse, potranno essere effettuati tenuto conto della maggiore densità demografica del territorio, al fine di assicurare un migliore servizio alla popolazione stanziale;
Preso atto che con decreto n. 30685 del 9 novembre 1999, è stato revocato il bando di concorso pubblico indetto per il conferimento. tra l'altro, delle sedi farmaceutiche rurali sopra indicate, giusta decreto n. 71216/88;
Acquisito il parere favorevole dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina e sentito l'ordine provinciale dei farmacisti di Messina, in sede di conferenza dei servizi del 20 febbraio 2002;
Ritenuto, pertanto, di potere rideterminare la pianta organica delle farmacie del comune di Messina al 31 dicembre 1999, intendendo con essa operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari e recependo eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, viene rideterminata al 31 dicembre 1999, come di seguito riportata, la pianta organica delle farmacie del comune di Messina:
a) popolazione: abitanti n. 259.156;
b)  sedi farmaceutiche spettanti: n. 65;
c)  sedi farmaceutiche in pianta organica: n. 74, di cui n. 56 urbane e n. 18 rurali;
d)  sedi farmaceutiche funzionanti: n. 70, di cui n. 56 urbane e n. 14 rurali;
e)  sedi farmaceutiche soprannumerarie: n. 5.

Art. 2

Le sedi farmaceutiche rurali, vacanti e soprannumerarie di Altolia, Cataratti, Montepiselli e Rodia vengono soppresse.

Art. 3

Per effetto della soppressione delle anzidette sedi rurali soprannumerarie e vacanti i rispettivi territori sono suddivisi tra le sedi rurali confinanti nel modo seguente:
-  la 1ª sede farmaceutica di rurale Giampilieri assorbe in toto il territorio di Altolia;
-  la 47ª sede farmaceutica urbana assorbe in toto il territorio di Cataratti;
-  la sede farmaceutica 15ª assorbe il territorio di Montepiselli, limitatamente alle zone censuarie: 203, 204, 208, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 297, 298, 299, 300, 32, 33, 34, 35, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ,165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 201, 202, 203, 205, 206, 207;
-  la sede farmaceutica 46ª assorbe il territorio di Montepiselli, limitatamente alle zone censuarie: 205, 215, 250, 269, 271, 272, 273, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 335, 338, 339, 340, 345, 347, 348, 349, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 371, 647;
-  l'8ª sede farmaceutica rurale di Spartà assorbe il territorio di Rodia limitatamente alla zona censuaria 643;
-  la 12ª sede farmaceutica rurale di Salice assorbe il territorio di Rodia, limitatamente alla zona censuaria 662;
-  l'11ª sede farmaceutica rurale di Gesso assorbe il territorio di Rodia, limitatamente alla zona censuaria 666.

Art. 4

La 7ª sede farmaceutica rurale di Torre Faro viene riqualificata urbana, in quanto, in atto, non sussiste il requisito di discontinuità abitativa previsto dall'art. 1, comma 2, legge n. 221/68.

Art. 5

La 3ª sede farmaceutica rurale: S. Stefano Briga - S.Stefano Medio - S. Margherita e la 6ª sede farmaceutica FaroSuperiore e Curcuraci, vengono riqualificate urbane per superamento del parametro demografico di cui al comma 1 dell'art. 1.

Art. 6

Vengono riconfermate le circoscrizioni territoriali delle restanti sedi farmaceutiche di cui al precedente decreto di revisione della pianta organica delle farmacie del comune in premessa citato.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Messina ed all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina per la pubblicazione nei rispettivi albi, all'ordine provinciale dei farmacisti di Messina ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 20 marzo 2002.
  CITTADINI 

(2002.13.733)
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DECRETO 11 aprile 2002.
Autorizzazioni per la distribuzione di medicinali veterinari.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite funzioni e compiti dello stato alle regioni e gli altri enti locali, in attuazione della legge n. 59/97, ed in particolare all'art. 114 sono state conferite alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, con eccezione di quelli espressamente mantenuti dallo Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, che individua le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, che individua i criteri di ripartizione e ripartisce tra le regioni l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria;
Visto il decreto del Ministero della sanità 16 maggio 2001, n. 306, regolamento relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari in applicazione degli artt. 31 e 32 del decreto legislativo n. 119/92 che ha trasferito di fatto alle regioni, in applicazione del decreto legislativo n. 112/98, le competenze autorizzative in materia di:
a)  commercio all'ingrosso di farmaci ad uso veterinario;
b)  depositario di medicinali veterinari;
c)  vendita diretta di medicinali veterinari da parte di grossisti e fabbricanti;
Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale con nota n. 9305/257.98.11 del 4 maggio 1999, da cui risulta, tra l'altro, che:
1)  nel settore dell'igiene dell'alimentazione e della sanità pubblica non è dato ricavare un principio di gratuità delle prestazioni richieste all'autorità sanitaria;
2)  la Regione determina le tariffe per le prestazioni espletate a favore dei privati, contestualmente al relativo passaggio delle attribuzioni delle materie trasferite;
3)  l'Assessorato della sanità, nell'ottica di dare una uniforme regolamentazione alle procedure autorizzative, stabilisce apposite tariffe, commisurate ai costi da affrontare, per gli accertamenti finalizzati al rilascio dei relativi provvedimenti;
Visto il proprio decreto 9 marzo 2000, n. 31312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 24 marzo 2000, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato per la sanità il 15 marzo 2000, con nota n. 45, con il quale sono state determinate le tariffe a carico dei privati per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie;
Viste le indicazioni di cui alla nota Ufficio di Gabinetto n. 872 dell'1 marzo 2002;
Ritenuto di dovere provvedere ad emanare le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni di compe tenza regionale di cui al decreto ministeriale n. 306/2001, nonché a fissare le somme a carico dei titolari richiedenti delle stesse;

Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione

Per i motivi espressi in premessa, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, quali organi delegati ai sensi della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, provvedono a rilasciare, ai sensi degli artt. 2, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 306/2001 le autorizzazioni per:
1)  commercio all'ingrosso di farmaci veterinari ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 119/92;
2)  depositario di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 306/2001;
3)  vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 119/92;
4)  vendita diretta da parte di fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale, e di premiscele per alimenti medicamentosi non in possesso di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale n. 306/2001.
L'autorizzazione di che trattasi verrà rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte dell'Azienda unità sanitaria locale.
Se entro tale termine non verrà comunicato all'interessato alcun provvedimento di diniego, l'istanza deve intendersi accolta (silenzio/assenso).
In caso di richiesta da parte dell'Azienda unità sanitaria locale di ulteriori integrazioni della documentazione o precisazioni sulle attività da autorizzare, il termine di 90 giorni decorrerà dalla data di ricevimento degli atti mancanti o dei chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria.
Le autorizzazioni saranno istruite dall'area di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale, che provvederà a notificarle all'interessato, previa apposizione sull'atto, della marca da bollo secondo il valore vigente e, contestualmente, saranno inviate al Ministero della salute e a questo Assessorato.
Copia dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa a cura della medesima area, per opportuna conoscenza, al servizio farmaceutico territoriale, che verrà informato anche delle eventuali variazioni intervenute.
Ogni modifica inerente le condizioni che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comunicata preventivamente all'Azienda unità sanitaria locale ai fini delle integrazioni o revisioni da apportare all'atto autorizzativo.
Art. 2
Nuove autorizzazioni: commercio all'ingrosso di farmaci veterinari ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 119/92 - Procedura

Il legale rappresentante della ditta deve presentare, per ogni singola sede di attività, domanda di autorizzazione in bollo all'Azienda unità sanitaria locale nella quale vanno indicati:
a)  generalità del titolare o del legale rappresentante della ditta, sede legale, nonché ubicazione dei locali del magazzino, autocertificazione (ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000) in merito ad eventuali condanne penali per truffa o commercio di medicinali irregolari;
b)  generalità della persona responsabile, laureata in farmacia o in chimica o in chimica industriale o in chimica e tecnologia farmaceutiche, che deve garantire la presenza per un minimo di 4 ore giornaliere nel magazzino di vendita;
c)  elenco delle tipologie di medicinali commercializzati, come definite dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 119/92;
d)  dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 306/2001.
All'istanza dovranno essere allegati:
e)  la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona responsabile, con indicazione degli eventuali altri magazzini in cui svolge le stesse funzioni, corredata dalla relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito a nascita, residenza, cittadinanza, diritti civili e politici, casellario giudiziale (non aver riportato condanne penali per truffa o, commercio di medicinali irregolari), titolo di laurea ed iscrizione all'albo professionale;
f)  certificato di agibilità dei locali adibiti a commercio all'ingrosso o dichiarazione sostitutiva di notorietà (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000);
g)  certificato di iscrizione al registro imprese della Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000);
h)  planimetria dei locali, con timbro e firma del progettista, e breve relazione tecnica indicante anche le attrezzature, ad esempio quelle destinate al mantenimento della catena del freddo per i farmaci, come i frigoriferi, nonché i miscelatori, ecc.;
i)  dichiarazione sostitutiva del certificato antimafia del legale rappresentante;
l)  ricevuta del versamento delle spese relative all'autorizzazione della ditta.
La domanda con firma in originale (non occorre che la firma sia autenticata se alla medesima è allegata una fotocopia del documento di identità del firmatario), corredata dalla relativa documentazione, dovrà essere inviata all'area di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale competente.
I titolari delle attività autorizzate sono tenuti, altresì, al pagamento del seguente importo:
-  E 520,00 per il rilascio di ogni nuova autorizzazione;
-  E 110,00 per ogni modifica di autorizzazione esistente.
L'importo deve essere versato, contestualmente alla richiesta, sul capitolo 1753, titolo 2, rubrica 3, dell'Assessorato regionale della sanità, in conto entrate del bilancio della Regione siciliana.
Il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale nel cui territorio ricade la struttura, prima di procedere all'atto autorizzativo, avrà cura di verificare la completezza della documentazione presentata, richiedendo agli interessati gli eventuali atti mancanti.
Alla documentazione andrà ancora allegato il parere di idoneità o meno della struttura emesso dal responsabile del procedimento a seguito delle verifiche svolte presso l'impianto.
Art. 3
Autorizzazioni rilasciate dal Ministero della sanità Procedura

Le autorizzazioni già rilasciate dal Ministero della sanità, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 306/2001, mantengono la loro efficacia, fermo restando l'obbligo, per i titolari di impresa, di integrare la documentazione a suo tempo presentata tenuto conto di quanto previsto dalle nuove disposizioni.
Pertanto, sulla base del censimento effettuato dalle Aziende unità sanitarie locali di cui alla nota 4IRV/1775 del 7 novembre 2001, i servizi veterinari invieranno a questo Assessorato copia delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero della sanità, verificando, per ogni autorizzazione, la completezza della documentazione agli atti, richiedendo, ove necessario, l'integrazione della medesima e procedendo, nel caso di variazioni significative, al rilascio di nuove autorizzazioni. Si ritiene comunque indispensabile prestare particolare attenzione a:
-  variazione della persona responsabile;
-  tipologia dei medicinali venduti;
-  permanenza dei requisiti di idoneità dei locali e delle attrezzature;
-  planimetria, che dovrà essere ripresentata in caso di variazioni strutturali o di destinazione d'uso dei locali.
Art. 4
Variazioni della ragione sociale di una struttura già autorizzata

Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di una ditta alla quale sia intestata una autorizzazione, la richiesta, con firma in originale (non occorre che la firma sia autenticata se alla medesima è allegata una fotocopia del documento di identità del firmatario), corredata dalla relativa documentazione, dovrà essere presentata all'Azienda unità sanitaria locale competente che provvederà al rilascio dell'autorizzazione.
Il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale nel cui territorio ricade la struttura, avrà cura di:
-  verificare la correttezza formale della documentazione presentata;
-  verificare tramite sopralluogo, se necessario, che tale variazione non abbia comportato anche cambiamenti ai requisiti funzionali e strutturali;
-  allegare alla documentazione, in caso di esito favorevole degli accertamenti, il proprio parere favorevole alla variazione di ragione sociale.
Art. 5
Depositari di medicinali veterinari

Vengono così definiti coloro i quali detengono medicinali veterinari per la successiva distribuzione, sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti o dei loro rappresentanti.
Questi operatori sono assoggettati alle stesse modalità autorizzative di cui al precedente art. 2, nonché ai medesimi obblighi.
Art. 6
Vendita diretta di medicinali veterinari

Possono essere autorizzati ad effettuare attività di vendita diretta:
-  i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari;
-  i fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale, e di premiscele per alimenti medicamentosi, anche se non in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso, purché titolari di autorizzazione all'immissione in commercio.
Gli interessati devono presentare domanda in bollo con le stesse modalità di cui all'art. 2 cui si rimanda, specificando le giornate e gli orari di vendita al pubblico, che dovranno coincidere con quelli esposti.
L'iter procedurale di rilascio della relativa autorizzazione è identico a quello per il commercio all'ingrosso di medicinali veterinari.
Art. 7
Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Qualora in corso di vigilanza vengano riscontrate violazioni agli obblighi previsti dal decreto ministeriale n. 306/2001, il verbale ispettivo, sul quale andranno riportate le circostanze del sopralluogo nonché le prescrizioni impartite, dovrà essere notificato al titolare dell'autorizzazione.
Qualora si riscontrino violazioni gravi e ripetute o non vengano adottati i provvedimenti correttivi indicati nel verbale di ispezione, gli accertatori potranno disporre la sospensione o la revoca del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto ministeriale n. 306/2001, oltre ad elevare le eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa.
Art. 8
Disposizioni finali

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 aprile 2002.   
  CITTADINI 
   


Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 30 aprile 2002, al n. 199.
(2002.18.1056)
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DECRETO 22 aprile 2002.
Tabella relativa alle assegnazioni per la concessione di contributi per interventi straordinari di emergenza nel settore igienico-sanitario ai comuni della Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e successive modifiche e integrazioni;
Visti i decreti n. 10660 del 22 aprile 1994 e n. 29524 del 23 luglio 1999, i quali dettano i criteri e le modalità per la concessione di contributi, ai comuni della Sicilia, per interventi straordinari di emergenza nel settore igienico-sanitario;
Considerato che il capitolo n. 41953 di relativa competenza nel bilancio della Regione Sicilia è stato sostituito con il capitolo n. 413314;
Considerato che dal 1° marzo 2002 cessa la legalità della moneta italiana denominata "Lira" e che in sua sostituzione subentra la moneta europea denominata "Euro";

Decreta:


Art. 1

La tabella relativa alle assegnazioni per la concessione di contributi ai comuni della Sicilia, formulata in lire, indicata nell'allegato al decreto del 1999 sopra richiamato, è integrata e sostituita con la tabella, formulata in euro, allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art.  2

Il presente decreto, in uno all'allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 aprile 2002.
  AMANDORLA 

Allegato
CAPITOLO 413314 CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI DELLA SICILIA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA NEL SETTORE IGIENICO-SANITARIO

I contributi nel loro ammontare saranno concessi in base al numero degli abitanti di ciascun comune come segue:

Fascia di popolazione del comune Assegnazione 
Fino a 1.000 abitanti      10.329,00 
Da  1.001 a  3.500 abitanti      15.494,00 
Da  3.501 a  5.000 abitanti      18.076,00 
Da  5.001 a 10.000 abitanti      20.658,00 
Da 10.001 a 15.000 abitanti      23.241,00 
Da 15.001 a 25.000 abitanti      25.823,00 
Da 25.001 a 35.000 abitanti      28.405,00 
Da 35.001 a 45.000 abitanti      30.987,00 
Da 45.001 a 55.000 abitanti      33.570,00 
Da 55.001 a 65.000 abitanti      36.152,00 
Da 65.001 a 75.000 abitanti      38.734,00 

(2002.19.1073)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Sant'Angelo di Brolo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico, per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 5318 del 18 giugno 2001, con la quale il sindaco del comune di Sant'Angelo di Brolo (provincia di Messina), essendo del parere che la perimetrazione delle aree a rischio nel piano straordinario non sia perfettamente corrispondente a quella realmente esistente, chiede la revisione dello stesso, trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale e cartografie relative allo stato di fatto ed alle previsioni di piano regolatore generale, redatti dal geologo A. Natoli, e relazione geologica, redatta dal geologo B. La Galia, con perimetrazione delle aree soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico relativamente al centro abitato, alle aree limitrofe ed a quelle interessate dai numerosi nuclei abitati presenti nel territorio;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 17926 dell'11 febbraio 2002, nella quale, sulla base dei sopralluoghi effettuati e degli studi trasmessi, si è verificata la sostanziale compatibilità di quanto rappresentato dal l'am ministrazione comunale;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Sant'Angelo di Brolo, in provincia di Messina, relativamente al centro abitato, alle aree limitrofe ed a quelle interessate dai numerosi nuclei abitati presenti nel territorio, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio di frana soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate.

Art.  3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 


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(2002.12.685)
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DECRETO 25 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Motta d'Affermo.

Cliccare qui per visualizzare l'intero provvedimento

(2002.13.753)
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DECRETO 26 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Aci Bonaccorsi.

Cliccare qui per visualizzare l'intero provvedimento

(2002.13.773)
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DECRETO 26 marzo 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il vigente piano regolatore generale approvato con D.P.R.S. n. 110/a del 28 giugno 1962;
Vista l'istanza prot. n. 3871 del 5 ottobre 2001, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 57401 dell'8 ottobre 2001, con la quale il responsabile del settore urbanistica del comune di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78 così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, ha richiesto l'approvazione della variante alle previsioni urbanistiche vigenti relativa al progetto di "Completamento del collettore fognario della zona S.E. di Palermo, II lotto";
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 12 gennaio 2001, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44/91, giusta attestazione in calce alla stessa, con cui è stata approvata, in variante al vigente strumento urbanistico, la previsione progettuale per l'esecuzione del "Completamento del collettore fognario della zona S.E. di Palermo, II lotto", ai sensi dell'art. 1, comma V, della legge n. 1/78;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi alla variante in argomento, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del segretario generale, datata 27 agosto 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione all'albo pretorio nonché attestante l'as senza di osservazioni nei termini di legge;
Rilevato che il progetto in argomento è stato approvato nella conferenza di servizi indetta, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge regionale n. 21/98, dall'ufficio del Genio civile di Palermo nell'ambito della quale sono stati espressi, tra gli altri, i pareri della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo e dello stesso ufficio del Genio civile il quale, con successiva nota prot. n. 10281 dell'8 maggio 2001, ha inoltre chiarito di avere rilasciato, in detta sede, anche il proprio parere ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 83 del 18 febbraio 2002, con la quale il servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione inerente la ri chiesta, la proposta di parere n. 83 del 18 febbraio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...(Omissis)...
Rilevato:
-  che da quanto risulta dalla documentazione trasmessa, le opere in progetto si sviluppano per la maggior parte nel sottosuolo o interrate secondo il seguente percorso: immissione in via Leonardo da Vinci proseguimento lungo la via Uditore, via Noce, piazza Principe di Camporeale, piazza Sacro Cuore, piazza Indipendenza, corso Tukory, via Lodato, via del Vespro, infine si innesta nel sifone che attraversa il fiume Oreto per raccordarsi con il collettore del 1° lotto già realizzato che raggiunge l'impianto di trattamento di Acqua dei Corsari;
-  che pertanto le opere che si pongono in variante agli strumenti urbanistici (vigenti ed in salvaguardia) sono soltanto quelle relative allo sfioratore-sifone, così come visualizzate nell'elaborato "stralci urbanistici" e come descritte nella relazione tecnica di accompagnamento;
-  che il progetto è stato approvato nella Conferenza di servizi indetta dall'ufficio del Genio civile di Palermo ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge regionale n. 21/98 con le prescrizioni e raccomandazioni riportate nei relativi verbali del 24 gennaio 2000 e 7 febbraio 2000, allegati alla documentazione;
-  che per quanto riguarda i vincoli che insistono sull'area interessata alla variante in sede di Conferenza dei servizi, gli enti competenti hanno espresso i rispettivi pareri in particolare per quanto attiene l'art. 13 della legge n. 64/74 con nota prot. gab. n. 10281 dell'8 maggio 2001, l'ufficio del Genio civile di Palermo ha chiarito che il suddetto parere deve intendersi implicitamente rilasciato in sede di Conferenza dei servizi nella quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere. In quella sede infatti l'ufficio del Genio civile ha potuto valutare la compatibilità geomorfologica dell'infrastruttura con la reale situazione dei luoghi sulla base della relazione geologica e delle indagini geognostiche allegate al suddetto progetto.
Considerato che:
-  l'opera riveste sicuramente importanza strategica nel sistema di regimentazione delle acque miste;
-  l'iter procedurale seguito nell'osservanza delle diret tive impartite con la circolare dell'A.R.T.A. n. 25/95/D.R.U. del 2 novembre 1995, risulta corretto;
-  in relazione alle prescrizioni del decreto A.R.T.A. del 4 luglio 2000, riguardante il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, ed in relazione alle prescrizioni di cui al parere del Genio civile prot. n. 17016/99 del 22 settembre 2000 reso sulla variante generale al piano regolatore generale, secondo cui l'area oggetto della variante è interdetta all'uso edificatorio e/o urbanistico per la presenza di frane per crollo o scivolamento e ribaltamento di masse lapidee..., le suddette prescrizioni appaiono in questa sede superate sia per la tipologia di intervento che tende sicuramente a non appesantire il carico urbanistico nell'area in questione, sia per l'esame condotto dagli uffici competenti sul progetto esecutivo.
Per tutto quanto sopra questo servizio III è del parere che la previsione progettuale per l'esecuzione del completamento del collettore fognario della zona S.E di Palermo, II lotto, approvato con la deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 12 gennaio 2001, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, così come recepito dalla legge regionale n. 35/78, sia condivisibile con le prescrizioni e raccomandazioni espresse in sede di approvazione tecnica del relativo progetto esecutivo, fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica";
Visto il voto n. 551 del 21 febbraio 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, alle prescrizioni e raccomandazioni richiamate nella citata proposta del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, ha espresso il parere di condividere la previsione progettuale per l'esecuzione del completamento del collettore fognario della zona S.E. di Palermo, II lotto;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto n. 551 del 21 febbraio 2002, che fa propria la proposta del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato;
Considerato che a seguito dell'emanazione del decreto n. 124/D.R.U. del 13 marzo 2002, con cui è stato approvato il nuovo strumento urbanistico generale del comune di Palermo, le previsioni urbanistiche dell'area interessata dalla variante in argomento non hanno subito modifiche e conseguentemente, come rilevato dal servizio 3/D.R.U. con la nota prot. 121 del 25 marzo 2002, risulta confermato l'esame di cui alla proposta dello stesso servizio prot. n. 83 del 18 febbraio 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, in conformità al voto n. 551 del 21 febbraio 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al vigente strumento urbanistico, adottata con delibera consiliare n. 6 del 12 gennaio 2001, finalizzata all'esecuzione dei lavori di completamento del collettore fognario della zona S.E. di Palermo, II lotto.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta n. 83 del 18 febbraio 2002 resa dal servizio 3/D.R.U. ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
 2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 551 del 21 febbraio 2002;
 3)  delibera di consiglio comunale n. 6 del 21 gennaio 2001;
 4)  stralci urbanistici;
 5)  A  -  relazione generale; 

 6)  A  -  appendice 1  -  relazione generale - album fotografico;
 7)  A  -  appendice 2  -  relazione generale - valutazione impatto ambientale;
 8)  A  -  appendice 3  -  relazione dei vincoli sul territorio;
 9)  A1.3  -  stralcio P.A.R.F. - C4 - bacino sud - rete nera e mista, scala 1:25.000; 
10)  A1.2  -  stralcio P.A.R.F. - C1 - corografia, scala 1:10.000 

Geologia e geotecnica
11)  A3.1  -  studio geologico - relazione; 
12)  A3.2  -  relazione geotecnica; 
13)  A3.2.1  -  relazione geotecnica appendice A: risultati delle prove geotecniche di laboratorio; 
14)  A3.2.2  -  relazione geotecnica appendice B: calcoli geotecnici - parte 1; 
15)  A3.2.3  -  relazione geotecnica appendice B: calcoli geotecnici - parte 2; 
16)  A3.3.1  -  studio geologico e geotecnico: carta geolitologica ed ubicazione dei sondaggi, scala 1:2.000; 
17)  A3.3.2  -  studio geologico e geotecnico: carta geolitologica ed ubicazione dei sondaggi, scala 1:2.000; 
18)  A3.4  -  studio geologico e geotecnico: profili stratigrafici dei sondaggi; 
19)  A3.5.6  -  studio geologico e geotecnico: zona dello sfioratore - rilievo geolitologico di superficie, scala 1:200; 
20)  A3.5.7  -  studio geologico e geotecnico: zona dello sfioratore - sezioni geolitologiche schematiche, scala 1:200; 
21)  A3.6.1  -  studio geologico e geotecnico: indagini, accertamenti e controlli in corso d'opera - relazione; 
22)  A3.6.2  -  studio geologico e geotecnico: planimetria con indicazione delle sezioni strumentate, scala 1:4.000. 

Sfioratore
23)  B9.1  -  sfioratore - sifone - planimetria generale, scala 1:200; 
24)  B9.2  -  sfioratore - sifone - vista sul fiume Oreto, scala 1:100; 
25)  B9.3  -  sfioratore - sezione orizzontale quota 16,00/12,00 m.s.l.m., scala 1:50; 
26)  B9.4  -  sfioratore - sezioni verticali A-A B-B, scala 1:50; 
27)  B9.5  -  sfioratore - sezioni verticali C-C D-D E-E, scala 1:50; 
28)  B9.6  -  sifone - pianta copertura, scala 1:100; 
29)  B9.7  -  sifone - pianta quota 15,00 m.s.l.m., scala 1:200; 
30)  B9.8  -  sifone - pianta quota 12,00-7,50 m.s.l.m., scala 1:50; 
31)  B9.9  -  sifone - sezioni A-A B-B C-C, scala 1:50; 
32)  B9.10  -  sifone - sezioni 1-1 2-2 3-3, scala 1:50; 
33)  B9.11  -  locali tecnici - pianta. Sezioni, prospetti, scala 1:200; 
34)  B9.12  -  strada di accesso - planimetria, profilo, scala 1:200; 
35)  B9.13  -  strada d'argine - planimetria, profilo, scala 1:200; 
36)  B9.14  -  sfioratore e sifone - particolari costruttivi, scale varie. 


Art. 3

Il comune di Palermo dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Palermo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato e per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2002.
  SCIMEMI 

(2002.13.772)
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DECRETO 26 marzo 2002.
Approvazione di variante alla destinazione urbanistica dell'area di proprietà dell'opera pia Istituto Rizza-Rosso nel comune di Chiaramonte Gulfi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il foglio prot. n. 2304 del 25 febbraio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 12707 dell'1 marzo 2002, con il quale il comune di Chiaramonte Gulfi ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale finalizzata al cambio di destinazione ur banistica di un'area di proprietà dell'opera pia Istituto Rizzo-Rosso da zona E2 a zona per strutture socio-assistenziali;
Vista la deliberazione consiliare n. 29 del 30 giugno 2000, avente ad oggetto "Localizzazione area in contrada Gerardo di proprietà dell'opera pia Istituto Rizza-Rosso per la realizzazione di strutture socio-assisten ziali";
Vista la delibera n. 47 del 22 agosto 2001, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 44/91, secondo quanto attestato in calce alla stessa dal segretario comunale, con la quale il consiglio comunale ha adottato la variante al vigente piano regolatore generale finalizzata al cambio di destinazione urbanistica di un'area di proprietà dell'opera pia Istituto Rizza-Rosso da zona E2 a zona per strutture socio-assistenziali;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista l'attestazione del segretario comunale, apposta in calce al manifesto murale, dalla quale si rileva che avverso la variante in argomento non risulta presentato alcun ricorso;
Vista la nota prot. n. 5267 del 31 maggio 2001, con cui l'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in merito alla variante di che trattasi;
Visto il parere n. 11 del 15 marzo 2002, che di seguito si riporta in stralcio, reso dall'unità operativa 4.2/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il progetto di che trattasi consiste nella realizzazione di un centro diurno per anziani da realizzarsi all'interno dell'area di proprietà dell'opera pia Rizza-Rosso attualmente destinata a zona E2 di verde agricolo del vigente piano regolatore generale;
-  l'area interessata occupa una superficie complessiva di mq. 14.530;
-  l'opera risulta essere già finanziata dall'Assessorato degli enti locali con contributi erogati ai sensi della legge regionale n. 87/81 di cui al decreto di finanziamento n. 1986 del 12 novembre 1997, pari a L. 900.000.000 e viene riconosciuta di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
-  il piano regolatore generale vigente non prevede aree per strutture socio-assistenziali;
-  con delibera del consiglio comunale n. 29/2000 è stata individuata l'area in parola;
-  le norme di attuazione, a seguito delle modifiche apportate dalla commissione edilizia comunale nella seduta del 23 novembre 2000, prevedono:
1)  densità fondiaria  mc./mq. 0,30; 
2)  rapporto di copertura  5%; 
3)  altezza massima  ml. 7,00; 
4)  numero piani fuori terra  in base all'altezza; 
5)  distanze dalle strade  in conformità al D.M. 1 aprile 1968; 
6)  distanza dal confine del lotto  ml. 10; 
7)  distanza da altri fabbricati  ml. 20; 
8)  lotto minimo  mq. 10.000; 
9)  rapporto con il distacco  non fissato; 

Considerato che:
-  la variante è finalizzata alla realizzazione di un'opera di rilevante interesse e di pubblica utilità;
-  l'opera risulta essere stata oggetto di finanziamento da parte dell'Assessorato degli enti locali;
-  il Genio civile ha reso proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 5267 del 31 maggio 2001;
-  le norme tecniche di attuazione così come modificate dalla C.E.C. risultano condivisibili.
Tutto ciò premesso, visto e considerato, questa unità operativa è del parere che la variante per il cambio di destinazione urbanistica dell'area descritta in catasto al foglio 52, particella 135 di proprietà dell'opera pia Istituto Rizza-Rosso, da zona E2 a zona per strutture socio-assistenziali, approvata dal comune di Chiaramonte Gulfi con delibera del consiglio comunale n. 47 del 22 agosto 2001, ai sensi della legge regionale n. 71/78, sia meritevole di accoglimento";
Ritenuto di potere condividere il sopracitato parere n. 11 del 15 marzo 2002, reso dall'unità operativa 4.2/DRU di questo Assessorato;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, è approvata, in conformità al sopracitato parere reso dall'unità operativa 4.2/DRU di questo Assessorato, la variante alla destinazione urbanistica da zona E2 a zona per strutture socio-assistenziali dell'area di proprietà dell'opera pia Istituto Rizza-Rosso, adottata con delibera consiliare n. 47 del 22 agosto 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 11 del 15 marzo 2002, reso dall'unità operativa 4.2/DRU di questo Assessorato;
2)  delibera consiliare n. 47 del 22 agosto 2001;
3)  relazione tecnica descrittiva;
4)  stralcio del piano regolatore generale riportante l'ubicazione dell'area;
5)  stralcio I.G.M. riportante l'indicazione dell'area;
6)  planimetria dell'area in scala 1:2.000;
7)  norme tecniche di attuazione.

Art. 3

Il comune di Chiaramonte Gulfi resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2002.
  SCIMEMI 

(2002.14.806)
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DECRETO 26 marzo 2002.
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del comune di Caltagirone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano regolatore generale del comune di Caltagirone approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984;
Vista la delibera consiliare n. 62 del 2 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state adottate le modifiche agli artt. 33 e 34 del regolamento edilizio del vigente piano regolatore generale, riguardanti rispettivamente i piani interrati ed i piani seminterrati;
Visto il parere n. 10 del 25 marzo 2002, con il quale il servizio affari urbanistici Sicilia orientale, Catania, si è espresso sulla variante di cui sopra, e del quale si riporta uno stralcio:
"Omissis... considerato:
-  che avverso alla proposta modifica non risultano pervenute osservazioni come da certificazione del segretario comunale;
-  che tali modifiche, così come prospettate, risultano già riportate nel regolamento edilizio (artt. 88 e 89 del nuovo P.R.G. adottato con delibera consiliare n. 55/2000;
-  che la variante di che trattasi, per come si evince dal testo della deliberazione n. 62/01, riveste un notevole interesse sociale con conseguenziali risvolti positivi in termini economico-occupazionali;
-  che per quanto riguarda le destinazioni d'uso commerciali, resta l'obbligo per il comune della programmazione riferita a tale settore secondo la normativa prevista dagli artt. 5 e 8 della legge regionale n. 28/99 e D.P.R. n. 11/07/2000;
Ritenuto che le modifiche agli artt. 33 e 34 del R.E. del vigente piano regolatore generale siano, sostanzialmente condivisibili con la prescrizione:
-  agli articoli 33 (piani interrati) e 34 (piani seminterrati) aggiungere il seguente comma: "L'uso del piano deve, in ogni caso, essere autorizzato su esplicito parere dell'ufficiale sanitario"; è del parere che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, siano meritevoli di approvazione le modifiche agli artt. 33 e 34 del regolamento edilizio del vigente piano regolatore generale, adottate con delibera consiliare n. 62 del 2 settembre 2001;
Ritenuto di poter condividere il suddetto parere n. 10/S.O.4 del 25 marzo 2002;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71, è approvata, con la prescrizione in premessa riportata, la modifica agli artt. 33 e 34 del regolamento edilizio del comune di Caltagirone, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. 62 del 2 luglio 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti:
-  delibera consiliare n. 62 del 2 luglio 2001;
-  stralcio regolamento edilizio allegato al piano regolatore generale approvato al piano regolatore generale approvato con decreto n. 134 del 5 maggio 1984;
-  stralcio regolamento edilizio allegato al piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 55/2000.

Art. 3

Il comune di Caltagirone resta onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali all'emissione del presente decreto, che sarà pubblicato per intero nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione degli atti ed elaborati.
Palermo, 26 marzo 2002.
  SCIMEMI 

(2002.14.805)
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DECRETO 26 marzo 2002.
Autorizzazione del progetto per lavori di variante ad un elettrodotto ricadente nei comuni di Furci Siculo e Pa gliara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. DI/Z6.PA.S.I.1, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 10 novembre 1999 al n. 56469, con il quale le FF.SS. - Divisione infrastruttura, hanno richiesto a questo Assessorato, ai sensi del l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione dei lavori di variante all'elettrodotto F.S. A 150 KV Contesse-Catania fra i sostegni nn. 70 e 72 ricadenti nei comuni di Furci Siculo e Pagliara;
Vista la nota assessoriale, prot. n. 12369 del 7 dicembre 1999, con la quale i comuni interessati territorialmente sono stati invitati ad esprimere, a mezzo delibera consiliare, il proprio parere sul progetto;
Vista la successiva corrispondenza con cui sono stati forniti gli atti utili all'esame di questo Assessorato;
Vista la deliberazione consiliare n. 58 del 27 novembre 1999, pervenuta con nota sindacale prot. n. 9743 del 29 dicembre 1999, con la quale il consiglio comunale di Furci Siculo ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, il proprio avviso favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto su menzionato;
Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 25 novembre 1999, pervenuta con nota comunale prot. n. 6835 cc. del 31 dicembre 1999, con la quale il consiglio comunale di Pagliara ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, il proprio avviso favorevole sul progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 2275/cc del 18 novembre 1999, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina - sezione 1, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/1939 e della legge n. 431/1985;
Vista la nota prot. n. 12605 del 19 giugno 2000, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina - gruppo O.T.A. - ha reso, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, parere favorevole in merito alle opere previste in progetto;
Visto il parere n. 7 del 18 febbraio 2002 dell'unità operativa 4.1 del dipartimento regionale urbanistica, reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note su indicate, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina - gruppo O.T.A., con nota prot. n. 12605 del 19 giugno 2000, che ha reso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare, in quanto il consiglio comunale di Furci Siculo con atto n. 58 del 27 novembre 1999, ed il consiglio comunale di Pagliara con atto n. 26 del 25 novembre 1999, hanno reso il proprio avviso favorevole alla realizzazione delle opere;
-  la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina, sezione 1, con nota prot. 2275/cc del 18 novembre 1999 ha espresso parere favorevole al progetto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/85;
-  che l'opera si rende necessaria poiché i conduttori di tensione del sostegno n. 71 presentano un'altezza insufficiente rispetto alla strada sottostante già realiz zata;
-  che l'area interessata dalla realizzazione delle opere ricade in zone non destinate ad espansione edilizia per quanto riguarda il programma di fabbricazione del comune di Pagliara, mentre per quanto riguarda il comune di Furci Siculo nel vigente piano regolatore generale, l'area è classificata come zona di rispetto cimiteriale;
-  che trattasi di sostituzione di un traliccio esistente, finalizzato alla sicurezza del transito viario;
-  l'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità.
Per quanto sopra visto e considerato è del parere che il progetto per i lavori di variante all'elettrodotto F.S. A 150 KV Contesse-Catania fra i sostegni nn. 70 e 72 nei comuni di Furci Siculo e Pagliara, in aree meglio individuate sugli elaborati grafici planimetria 1:25.000 e corografia 1:2.000, stralcio catastale 1:2.000 e planimetria 1:200, facente parte del documento denominato Relazione, sia meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.";
Ritenuto di potere condividere il sopra richiamato parere n. 7 del 18 febbraio 2002 reso dall'unità operativa 4.1 del dipartimento regionale urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e in conformità al parere n. 7 del 18 febbraio 2002 espresso dall'unità operativa 4.1 del dipartimento regionale urbanistica, è autorizzato il progetto per i lavori di variante all'elettrodotto F.S. A 150 KV Contesse-Catania fra i sostegni nn. 70 e 72, ricadente nei comuni di Furci Siculo e Pagliara (ME).

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere unità operativa 4.1/D.R.U. n. 7 del 18 febbraio 2002;
2)  delibera consiliare n. 58 del 27 novembre 1999;
3)  delibera consiliare n. 26 del 25 novembre 1999;
4)  stralcio piano regolatore generale vigente scala 1:2.000;
5)  relazione geologica;
6)  elaborato progettuale composto da:
-  relazione tecnica descrittiva;
-  planimetria, scala 1:500.000;
-  planimetria, scala 1:25.000;
-  corografia, scala 1:2.000;
-  piano particellare, scala 1:2.000;
-  profilo longitudinale, scala 1:2.000/10.000;
-  sezione A-A, scala 1:100;
-  sezione fase bassa, scala 1:200;
-  planimetria, scala 1:200.

Art. 3

Le FF.SS., restano onerate, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

Le FF.SS. ed i comuni di Furci Siculo e Pagliara sono onerati ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2002.
  SCIMEMI 

(2002.14.802)
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DECRETO 29 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Barrafranca.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentante nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 248 dell'8 gennaio 2002, con la quale il sindaco del comune di Barrafranca (prov. di Enna) richiede la modifica del piano straordinario ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, relativamente ad una parte del centro abitato e ad un'area immediatamente a sud-est di questo, allegando uno studio geologico con carte del dissesto e del rischio in scala 1:2.000, redatti dal geologo F. Guzzone;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Enna, trasmessa con nota prot. n. 109 del 6 febbraio 2002, nella quale l'ufficio, sulla base dello studio geologico e dei sopralluoghi effettuati, condivide la proposta di revisione al piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Barrafranca (prov. di Enna), limitatamente ad una parte del centro abitato e ad un'area immediatamente a sud-est di questo, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico in scala 1:2.000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio in scala 1:2000 e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Enna.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B.  -  Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il comune di Barrafranca, l'ufficio del Genio civile di Enna e la Provincia regionale di Enna.
Allegato
RELAZIONE

In data 4 luglio 2000, con decreto n.298/41, è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con il quale sono state individuate aree del territorio regionale soggette a rischio "elevato" e "molto elevato".
Il decreto n.298/41 prevede, tra l'altro, mediante l'art.6, che lo stesso può essere integrato e modificato, previa apposita richiesta da parte dei comuni interessati, qualora informazioni di maggiore dettaglio documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata nell'allegata "carta del dissesto idrogeologico".
Il comune di Barrafranca, ai sensi del succitato art.6, con nota prot. n. 248 dell'8 gennaio 2002, ha avanzato richiesta di modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, ritenendo lo stato dei luoghi non rispondente con quanto rappresentato nelle cartografie allegate al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Le aree di cui trattasi, in atto classificate a rischio molto elevato ricadono all'interno del foglio n.638 "Riesi".
A supporto della richiesta di modifica, il comune di Barrafranca ha prodotto uno studio geologico, con allegate le carte del rischio e del dissesto, in scala 1:2000, nonché la carta geologica, in scala 1:10.000, specifico per una parte del centro abitato e per un'area immediatamente a sud-est di questo.
Lo studio geologico è stato effettuato per conto del comune di Barrafranca, dal geol. Flavio Guzzone, iscritto all'ordine regionale dei geologi di Sicilia con il n. 101.
Dallo studio geologico si evince che l'area del centro abitato, caratterizzata dalla presenza di sabbie con intercalati livelli di arenarie e giacitura suborizzontale e da una morfologia tabulare che spicca sull'insieme dei terreni sottostanti a morfologia dolce, è esente da qualsiasi rischio idrogeologico, e ciò risulta chiaramente rappresentato nelle relative carte del dissesto e del rischio, rispettivamente tavola n. 1 e tavola n. 2.
Lungo il bordo che delimita il centro abitato, invece, come rappresentato nella carta del dissesto, tavola n. 1, le testate di arenarie mostrano scarpate dalle quali si staccano a volte, per scalzamento al piede, blocchi che cadono nel sottostante pendio; per tale fenomeno è stata individuata la relativa area a rischio, rappresentata nella carta del rischio, tavola n. 2, ed è stata altresì determinata, attenendosi alle disposizioni contenute nelle "linee guida per la valutazione del rischio" e nella nota Ass.to T.A. gruppo XLI n.57596 del 22 novembre 2000, la corrispondente classe di rischio.
Ciò posto, si rappresenta che, in base agli elaborati trasmessi dal comune di Barrafranca ed al sopralluogo effettuato si ritiene di poter condividere le risultanze dello studio geologico con specifico riferimento alla perimetrazione dell'area a rischio.
(2002.14.832)
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DECRETO 29 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di una porzione del territorio comunale di Lercara Friddi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 18871/3414 del 14 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Lercara Friddi (provincia di Palermo) ha presentato all'ufficio del Genio civile di Palermo istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, limitatamente alle aree prossime al centro abitato di Lercara Friddi, allegando uno specifico studio, redatto dai geologi S. Millonzi e F. Mesi, mirato alle valutazioni geomorfologiche ed alla classificazione del rischio;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota prot. n. 25765 del 13 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Lercara Friddi, ritiene che la richiesta di aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposta dall'amministrazione comunale e riferita ad una porzione del territorio comunale di Lercara Friddi sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico di una porzione del territorio comunale di Lercara Friddi (provincia di Palermo), non comprendente il centro abitato, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio, in scala 1:10.000 e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 9, il comune di Lercara Friddi, l'ufficio del Genio civile di Palermo e la Provincia regionale di Palermo.
Allegato
RELAZIONE

Nell'ambito del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, promulgato con decreto del 4 luglio 2000, sono state individuate delle aree franose a rischio molto elevato, riconducibili sia a dissesti idrogeologici sia ad emergenze geomorfologiche nel territorio comunale di Lercara Friddi.
Il comune di Lercara Friddi ha presentato istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico con prot. n. 18871/3414 del 14 dicembre 2001, assunta al prot. n. 25765, presso l'ufficio del Genio civile di Palermo in data 17 dicembre 2001.
Alla suddetta istanza, a cura del suddetto comune e in ordine al contenuto della circolare di codesto Assessorato n. 57596 del 22 novembre 2000, è stato allegato uno specifico studio redatto dai geologi Salvatore Millonzi e Filippo Mesi. Tale studio è stato mirato alla classificazione sia dei rischi che delle valutazioni geomorfologiche limitatamente alle aree prossime all'abitato di Lercara Friddi.
I professionisti incaricati dall'amministrazione comunale hanno prodotto, nell'ambito del suddetto studio, tre elaborati cartografici. Si tratta rispettivamente di una carta geologica, di una carta del dissesto idrogeologico e di una carta del rischio idrogeologico in scala 1:10.000 limitate alle aree prossime al centro urbano.
Tali elaborati, tenendo conto delle valutazioni di rischio con il grado R2, illustrano perimetrazioni delle aree a rischio modificate rispetto a quella riprodotta sulle carte con le valutazioni di rischio redatte da codesto Assessorato.
In particolare, analizzando la carta con le valutazioni di rischio a scala 1:10.000 si può notare che la porzione di territorio più prossima al centro abitato ha subito classificazioni di rischio più articolate ma tuttavia limitata al grado di rischio R2.
In considerazione di quanto sopra, si trasmette per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la documentazione inviata dal comune di Lercara Friddi, redatta dai geologi Salvatore Millonzi e Filippo Mesi, che risulta elaborata secondo le linee guida individuate con la circolare assessoriale n. 57596 del 22 novembre 2000, per la revisione del piano straordinario, con la nuova classificazione del livello di rischio di una porzione di territorio del comune di Lercara Friddi.
(2002.14.830)
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DECRETO 29 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Mineo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Viste le note prot. n. 13201 del 19 settembre 2001 e n. 15508 del 29 ottobre 2001, con le quali il sindaco del comune di Mineo, provincia di Catania, ha presentato istanza di revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico per il proprio territorio comunale, allegando elaborati cartografici e relazione tecnica a firma del geologo G. Ciancio, già redattore dello studio geologico-tecnico a corredo del piano regolatore generale;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania, trasmessa con nota prot. n. 6154 del 13 marzo 2002, nella quale, sulla base degli studi trasmessi dal comune e dei sopralluoghi effettuati, si afferma che sono state rilevate vaste porzioni di territorio interessate da frane e da fenomeni di erosione;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario del comune di Mineo (CT), in conformità alla proposta dell'ufficio del Genio civile, con la riperimetrazione, in scala 1:2.000, delle aree a rischio di frana, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Catania.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 9, il comune di Mineo, l'ufficio del Genio civile di Catania e la Provincia regionale di Catania.
Allegato
RELAZIONE

Con note n. 13201 del 19 settembre 2001 e n. 15508 del 29 ottobre 2001, il comune di Mineo ha presentato istanza di revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, per quanto di competenza del proprio territorio comunale, allegando elaborati cartigrafici e relazione tecnica a firma del geologo Guglielmo Ciancio, già redattore dello studio geologico-tecnico a corredo del piano regolatore generale.
A seguito di sopralluoghi effettuati, unitamente al suddetto professionista e a funzionari dell'ufficio tecnico comunale di Mineo, sono stati riscontrati dissesti di varia natura, alcuni dei quali riferibili a frane vere e proprie, localizzate, sia nell'abitato che nelle aree periferiche non interessate da insediamenti abitativi o da infrastrutture significative.
Per le suddette aree è stata redatta alla scala 1:2.000 la carta dei dissesti e la rispettiva carta del rischio di frana.
Nel comprensorio esaminato, sulla scorta degli studi prodotti e dei sopralluoghi effettuati, sono state rilevate vaste porzioni di territorio interessate da fenomeni di creeping su terreni a componente argillosa o a prevalente componente argillosa, tutt'intorno al centro abitato di Mineo; inoltre sono state catografate delle frane vere e proprie, definite in legenda come "scoscendimenti con componente di colata", interessanti per lo più aree poste al di fuori del tessuto urbano e solo parzialmente interessanti elementi a rischio.
Particolare interesse riveste la scarpata posta a tergo dell'area cimiteriale che, essendo costituita da alternanze di calcareniti e di porzioni pelitico-sabbiose, può dar luogo a crolli e a frane di scoscendimento lungo il pendio.
Infine, si rimarca che "l'area interessata da diffusi fossi di erosione concentrata", allo stato attuale non interessata da urbanizzazione, risulta oggetto di un piano particolareggiato che, nel rilascio dell'art. 13, legge n. 64/74, ai fini della compatibilità geomorfologia tra studio di piano regolatore generale e locale assetto geologico, ha avuto parere negativo: per tale motivo è stata classificata come area a rischio elevato R3.
(2002.14.829)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





PRESIDENZA

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).
La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che, nell'anno 2001 sono stati corrisposti, a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per l'espletamento di compiti connessi all'Amministrazione della Regione, i compensi indicati nelle tabelle che seguono trasmessi dalle seguenti amministrazioni o enti:
-  Assessorato regionale della sanità;
-  Ente autonomo Fiera del Mediterraneo.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2002.12.723)
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Nomina del direttore del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sani tario.

Con decreto presidenziale n. 77/servizio 1°/U.O.1/SG del 25 marzo 2002, la dott.ssa Rosa Giuseppa Frazzica è stata nominata, ai sensi del l'art. 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, direttore generale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).
Alla stessa è attribuito il compenso previsto dalla deliberazione n. 300 dell'1 dicembre 2000.
(2002.13.766)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prepensionamento in agricoltura anno 2002. Bando di ammissione - P.S.R. 2000/2006 - Misura D.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato


(2002.19.1086)
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POR - Sicilia 2000-2006 - Misura 4.15 - Azione A - Agriturismo - Avvio di procedimento.

Si avvisano i soggetti interessati che hanno presentato istanza a seguito del bando relativo alla Misura 4.15 Azione A - Agriturismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 28 settembre 2001, in applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 8 e legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, art. 9, che è stato avviato il procedimento amministrativo relativo all'accertamento delle condizioni di ammissibilità delle relative istanze.
(2002.12.688)
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Determinazione dell'indennità provvisoria di asservimento di immobili siti nei comuni di Trapani e Buseto Palizzolo per lavori di costruzione di un elettrodotto rurale nelle contrade Binuara - Giammerune.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(2002.12.646)
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Provvedimenti concernenti determinazione dell'indennità provvisoria di occupazione di beni immobili siti nei comuni di Centuripe e Paternò per la ristrutturazione ed adeguamento funzionale del canale Cavazzini - 2° stralcio.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(2002.12.648)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine di scadenza delle istanze di svolgimento delle azioni del dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo, Q.C.S. obiettivo I 2000/2006, P.O.R. Sicilia 2006 - Decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali ed educazione permanente n. 5859 del 10 maggio 2002 è stato prorogato di 30 giorni il termine fissato dal bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 15 febbraio 2002 - parte I, pagg. 68 e seguenti - per la presentazione delle istanze di inclusione nel programma relativo al P.O.R. Sicilia 2000/2006, Asse II - Misura 2.03 - Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale dell'Asse II.
(2002.20.1126)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione del testo dell'art.2 dello statuto sociale della Banca del Popolo S.p.A., con sede sociale in Trapani.

Con decreto n.98-9/F del 13 marzo 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, ai sensi dell'art.56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, ed in base alle attribuzioni di cui all'art.2, lett.a), del D.P.R. 27 giugno 1952, n.1133 è stato approvato il testo dell'art.2 dello statuto sociale della Banca del popolo S.p.A., con sede sociale in Trapani, che qui di seguito integralmente si riporta:

Art. 2
Durata e sede

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.
La società ha sede legale in Palermo, piazza Strauss n. 7 e direzione generale in Trapani, Centro direzionale, via Libertà n. 12.
La società può, con le autorizzazioni di legge, istituire e sopprimere succursali ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.
(2002.12.651)
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ASSESSORATO DELL COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 246/15.3 del 4 marzo 2002, il dott. Leonardi Placido, nato a Messina il 19 luglio 1950 e residente a Messina, viale Italia, 111 - complesso Solarium è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Garofano Rosso, con sede nel comune di Castelmola, in sostituzione del commissario liquidatore, avv. Giordano Rita.
(2002.12.692)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 271/15.3 del 13 marzo 2002, il dott. Leonardo La Rocca, nato a Sciacca il 22 dicembre 1968 e residente a Sciacca, vicolo Mulini, 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Valle del Belice, con sede nel comune di Sciacca, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Pino Raia.
(2002.12.717)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 272/15.3 del 13 marzo 2002, l'avv. Eugenia Muzzillo, nata a Caltanissetta il 30 ottobre 1966 e residente a Caltanissetta, via G. Saragat, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Poggio Diana, con sede nel comune di Caltanissetta, in sostituzione del commissario liquidatore, rag. Gianfranco Ciaramella.
(2002.12.718)


Con decreto n. 275 del 13 marzo 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa La Concordia con sede a Catania, avviata con decreto n. 450 del 26 marzo 2001, fino al 30 aprile 2002. Viene confermato nell'incarico il dott. Perrello Giuseppe.
(2002.12.693)


Con decreto n. 277 del 13 marzo 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Siciliana Manufatti in legno, con sede a Sciacca, avviata con decreto n. 2182 del 14 dicembre 2000 fino al 31 luglio 2002. Viene confermato nell'incarico il dott. Domenico Marchica.
(2002.12.720)
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Conferma dell'incarico al commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera di Messina.

Con decreto n. I/2S/268 del 13 marzo 2002 l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ha confermato all'avv. Caruselli, nato a Palma di Montechiaro il 16 gennaio 1949, l'incarico di commissario straordinario dell'Ente autonomo Fiera di Messina, con sede in Messina, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2002 con il compito di assicurare la gestione ordinaria dell'Ente nonché di avviare la predisposizione di un progetto di trasformazione dello stesso in società per azioni secondo le previsioni di cui alla legge quadro 11 gennaio 2001, n. 7.
(2002.12.654)
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Conferimento di ulteriori compiti al commissario ad acta presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Con decreto n. 290/2S del 20 marzo 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il dr. Dario Tornabene, commissario ad acta presso l'I.R.C.A.C. per l'espletamento dei compiti indicati nei decreti n. 26/2S e n. 95 del 29 gennaio 2002 e dell'11 gennaio 2002, è stato incaricato, altresì, di deliberare, in favore delle cooperative per le quali il precedente consiglio ha assunto regolare deliberazione, le variazioni delle garanzie sussidiarie offerte in precedenza dalle stesse nonché la sostituzione dei soci garanti.
(2002.12.715)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Sostituzione di un componente dell'Osservatorio assessoriale di valutazione e coordinamento di cui all'art. 10 del D.P.Reg. 11 novembre 1999, n. 26.

Con decreto n. 743 del 18 marzo 2002 dell'Assessore per gli enti locali, a parziale modifica del decreto n. 490 del 19 aprile 2000, il rappresentante designato dalla organizzazione sindacale U.I.L., quale componente dell'Osservatorio assessoriale ex art. 10 D.P.R. 11 novembre 1999, n. 26, è sostituito dal rappresentante designato dalla organizzazione sindacale Cobas dipendenti regionali.
(2002.12.729)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Subentro della ditta Titomare di Cappuccio Luca, con sede in Siracusa, nell'attività della ditta Frigomare di Conti Pietro.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale ve te rinario n. 272 dell'11 marzo 2002, è stato modificato il decreto ministeriale n. 600.9/24481/AG50/3974 del 29 settembre 1997 nel senso che all'attività di stabilimento di tipologia 3 della ditta Frigomare di Conti Pietro subentra la ditta Titomare di Cappuccio luca con sede in Siracusa nel largo Arezzo della Targia, n. 8.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento veterinario 1538 e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.12.639)
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Autorizzazione alla ditta Lombardo Ivan per l'attivazione di un impianto di macellazione per conigli sito nel comune di Itala.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 273 dell'11 marzo 2002, è stata autorizzata la ditta Lombardo Ivan ad attivare un impianto di macellazione per conigli sito nel comune di Itala (ME) nella contrada Pianure quale stabilimento di limitata capacità ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559 e con riferimento all'articolo 4 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495. Con lo stesso decreto l'impianto è stato iscritto nello speciale elenco regionale con il numero di riconoscimento 19/C02/M.
(2002.12.637)
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Riconoscimento di idoneità per l'esercizio dell'attività all'impianto di macellazione della ditta Carni D.O.C. s.r.l., con sede in Gibellina.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 306 del 18 marzo 2002, l'impianto di macellazione della ditta Carni D.O.C. s.r.l., con sede nella contrada Rocca del comune di Gibellina (TP) viene riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento 2384/M e con tale numero di identificazione viene iscritto in via definitiva nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2002.12.680)
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Revoca della sospensione temporanea dell'autorizzazione al sindaco del comune di Collesano per l'attivazione di un impianto di macellazione.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 315 del 19 marzo 2002, è stata revocata la sospensione temporanea del proprio decreto n. 33833 del 26 gennaio 2001, con il quale è stato a suo tempo autorizzato il sindaco pro-tempore del comune di Collesano (PA) ad attivare un impianto di macellazione di limitata capacità nello stesso comune ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2002.12.678)
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Estensione del riconoscimento di idoneità allo stabilimento della ditta TA.VI. Italia s.r.l., con sede nel comune di Giarratana, per la produzione di nuovi prodotti di gastronomia.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 307 del 18 marzo 2002, il riconoscimento di idoneità dello stabilimento di produzione di prodotti a base di carne avente struttura e capacità di produzione industriale della ditta TA.VI. Italia s.r.l., con sede nel comune di Giarratana (RG) nella contrada Margi Monterotondo, è esteso alla produzione di nuovi prodotti di gastronomia quali carni cotte in gelatina e coppa di testa, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modifiche e integrazioni
Lo stabilimento mantiene il numero di riconoscimento 1511/L a suo tempo attribuito dal Ministero della sanità ai fini del riconoscimento di idoneità ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.
(2002.12.679)
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Autorizzazione alla società Molina Farmaceutici S.p.A. per la riduzione dei locali del magazzino sito in Catania.

Con decreto del dirigente superiore del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 318 del 19 marzo 2002, la società Molina Farmaceutici S.p.A. è stata autorizzata alla riduzione dei locali del piano terra del magazzino sito in Catania, via Acquicella Porto n. 6.
(2002.13.760)
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Conferimento dell'incarico di direzione tecnica del magazzino della società Cored s.r.l., sito in Palermo.

Con decreto del dirigente superiore del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 321 del 19 marzo 2002, è stata affidata alla dott.ssa Maria Paola Orlando, nata a Palermo il 5 marzo 1969, la direzione tecnica del magazzino della società Cored s.r.l., sito in Palermo, via Cardinale Rampolla n. 8.
(2002.13.761)
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Conferimento dell'incarico di direzione tecnica del ma gazzino della società Gross Farma Distribuzione S.p.A., sito in Palermo.

Con decreto del dirigente superiore del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 322 del 19 marzo 2002, è stata affidata alla dott. Bruno Umberto Maria, nato a Catania il 22 settembre 1964, la direzione tecnica del magazzino della società Gross Farma Distribuzione S.p.A., sito in Palermo, via Maggiore De Cristoforio n. 29.
(2002.13.762)
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Conferimento dell'incarico di direzione tecnica del ma gazzino della società Codisan S.p.A., sito in Catania.

Con decreto del dirigente superiore del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 323 del 19 marzo 2002, è stata affidata al dott. Amico Davide, nato a Siracusa il 5 ottobre 1973, la direzione tecnica del magazzino della società Codisan S.p.A., sito in Catania, via F.Zangrì n. 24.
(2002.13.763)
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Conferimento dell'incarico di direzione tecnica del magazzino della società Pantano Farmaceutici S.p.A., sito in Canicattì.

Con decreto del dirigente superiore del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 324 del 19 marzo 2002, è stata affidata alla dott.ssa Lauricella Rosalba, nata ad Agrigento il 13 aprile 1965, la direzione tecnica del magazzino della società Pantano Farmaceutica S.p.A., sito in Canicattì.
(2002.13.759)
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Autorizzazione alla società Trapani Farma s.r.l., con sede in Trapani, ad esercitare la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano.

Con decreto del dirigente superiore del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 353 del 25 marzo 2002, la società Trapani Farma s.r.l. è stata autorizzata ad esercitare la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano nell'intero territorio della Regione siciliana.
(2002.13.757)
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Conferimento dell'incarico di direzione tecnica responsabile di distribuzione della ditta DE.MO.S. Farma s.r.l., con sede in Modica.

Con decreto del dirigente superiore del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 361 del 26 marzo 2002, la direzione tecnica responsabile di distribuzione della ditta DE.MO.S. Farma s.r.l., con sede legale e magazzino nella S.P. Modica Mare Km. 3.100 Modica, è stata affidata alle dott.ssa Costanzo Gabriella.
(2002.13.758)
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Estensione del riconoscimento di idoneità conferito al deposito frigorifero di carni fresche della ditta CE.COM. s.r.l., centro commerciale agricolo, con sede in Alcamo.
Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 366 del 26 marzo 2002, il riconoscimento di idoneità a suo tempo attribuito al deposito frigorifero di carni fresche della ditta CE.COM. s.r.l. centro commerciale agricolo, con sede nel comune di Alcamo (TP) nella contrada San Leonardo, via 10/D n. 23/D, è esteso all'attività di sezionamento di carni rosse, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.
Allo stabilimento viene assegnato il numero di riconoscimento n. 2362/S ed iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2002.13.764)
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Autorizzazione alla d.ssa Tribulato Daniela ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Rometta.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale per la sanità n. 384 del 27 marzo 2002, la d.ssa Tribulato Daniela è stata autorizzata ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Rometta (ME), via Nazionale n. 448, mediante l'utilizzazione di n. 1 insegna lu minosa.
(2002.13.765)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Autorizzazione alla ditta Messina F. per l'impianto e gestione di un centro di rottamazione sito nel comune di Mazara del Vallo.

Con decreto n. 54/18 del 14 febbraio 2001, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ha autorizzato, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, la ditta Messina F. all'impianto e la gestione di un centro di rottamazione sito in contrada Bianca del comune di Mazara del Vallo.
(2002.13.746)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Sant'Agata Li Battiati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica n. 627/D.R.U. del 20 novembre 2001, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, il progetto per la realizzazione di una scuola elementare di n. 10 aule in contrada Leucatia, adottato con delibera commissariale n. 55 del 24 novembre 2000, in variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di Sant'Agata Li Battiati (CT).
(2002.13.747)
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Revoca parziale del decreto 11 dicembre 2000, concernente costituzione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Con decreto n. 13/GAB del 31 dicembre 2001, dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, si è provveduto alla revoca del decreto n. 702/XII dell'11 dicembre 2000, per la parte in cui si assegnavano le funzioni di segretario del Consiglio regionale protezione patrimonio naturale (C.R.P.P.N.) al dr. Giandomenico Maniscalco ed alla sua sostituzione con il dr. Attilio Marcello Guarraci, dirigente tecnico dell'Assessorato regionale del territorio e del l'ambiente.
(2002.13.738)
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Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di San Cipirello.

Il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, con decreto n. 83/D.R.U. del 22 febbraio 2002, ha approvato la variante di destinazione urbanistica al programma di fabbricazione del comune di San Cipirello, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, adottata con delibera consiliare n. 12 del 25 settembre 2001, avente per oggetto approvazione variante di destinazione urbanistica al programma di fabbricazione ditta CO.GEST.IMM. s.r.l. per la realizzazione caserma dei carabinieri.
(2002.12.711)
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Nulla osta alla società Somicem S.p.A., con sede in Ragusa, per la messa in produzione dell'area pozzi nel comune di Ragusa.

Il dirigente del servizio 7/VIA del dipartimento territorio e ambiente, con decreto n. 95 del 4 marzo 2002, ha concesso il nulla osta all'impianto, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, alla società Somicem S.p.A., con sede legale in Ragusa, via Ducezio, 2, per la messa in produzione dell'area pozzi denominata Ragusa 64-68-69 in territorio comunale di Ragusa.
(2002.12.643)
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Nulla osta al progetto di lavori nel comune di Castellammare del Golfo.

Il dirigente del servizio - ufficio V.I.A. del dipartimento territorio ed ambiente - con decreto n. 110 del 7 marzo 2002, ha rilasciato il nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, al progetto dei lavori di realizzazione del nuovo ponte sul torrente Guidaloca e sistemazione stradale, S.P. San Vito Lo Capo - Scopello, nel comune di Castellammare del Golfo (TP).
(2002.12.644)
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Approvazione di variante al regolamento edilizio del comune di Calamonaci.

Con decreto n. 113/D.R.U. dell'8 marzo 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, è stata approvata, ai sensi della legge regionale n. 71/78, la variante al regolamento edilizio del comune di Calamonaci inerente la modifica dell'art. 33, comma 2.
(2002.12.712)
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Provvedimenti concernenti impianti di cave.

Il dirigente del servizio 7°/VIA del dipartimento territorio e ambiente, con decreto n. 111 dell'8 marzo 2002, ha concesso il nulla osta all'impianto, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, alla società Italcementi S.p.A., con sede in Bergamo, via G. Camozzi, 124, relativamente alla cava di calcare denominata S. Benedetto nel territorio comunale di Favara (AG), interessante le particelle 6, 7, 8, 12, 15, 20 25 del foglio di mappa n. 21.
(2002.12.642)


Con decreto n. 123 del 18 marzo 2002, il dirigente del servizio 7°-V.I.A. del dipartimento territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 181/81, alla ditta Italia Salvatore, con sede in Cassaro (SR), via IV Novembre, 3, relativamente alla cava di calcare di contrada Montegrosso nel comune di Cassaro (SR).
(2002.12.684)


Con decreto n. 124 del 18 marzo 2002, il dirigente del servizio 7°-V.I.A. del dipartimento territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 181/81, alla ditta Aleo Claudio Giuseppe & C., con sede in Barrafranca (EN), via Mastrobuono, 15, relativamente alla cava di calcarenite di contrada Camitrici nel comune di Piazza Armerina (EN).
(2002.12.713)


Con decreto n. 135 del 25 marzo 2002, il dirigente del servizio 7° - V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 181/81, alla ditta Causarano Michele, con sede in Scicli (RG), via Giordano Bruno n. 13, relativamente alla cava di calcare di contrada Bommacchia nel comune di Scicli (RG).
(2002.13.771)

   

Con decreto n. 137 del 25 marzo 2002, il dirigente del servizio 7° - V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente ha rilasciato il nulla osta all'impianto, ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 181/81, alla ditta Occhipinti Armando, con sede in Comiso (RG), contrada Canicarao n. 20, relativamente alla cava di calcare di contrada Canicarao nel comune di Comiso (RG).
(2002.13.768)
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Modifica del decreto 20 gennaio 1999, concernente autorizzazione alla ditta Agip Petroli S.p.A. di Gela per il proseguimento di emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nello stabilimento di Gela.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 119 del 14 marzo 2002, si modifica il decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 24/17 del 20 gennaio 1999, rilasciato alla ditta Agip Petroli S.p.A. di Gela, con sede legale in Roma, via Laurentina, 449, con il quale è stata concessa l'autorizzazione ai sensi degli artt. 12, 13 e 17 del D.P.R. n. 203/88 per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di raffinazione di oli minerali svolta nello stabilimento sito in Gela in contrada Bethlem.
(2002.12.683)
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Approvazione di variante al piano di trasferimento totale dell'abitato del comune di Gibellina per l'individuazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica n. 129/D.R.U. del 18 marzo 2002, è stata approvata e resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, con le modifiche e le prescrizioni introdotte dal parere espresso dall'unità operativa 3.2 del D.R.U., la deliberazione n. 45 del 4 luglio 2001, con la quale il consiglio comunale ha adottato la variante al piano di trasferimento totale dell'abitato del comune di Gibellina, per l'individuazione aree da destinare ad insedimenti produttivi.
(2002.13.737)
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Nulla osta di impatto ambientale al comune di Sant'Angelo di Brolo per la realizzazione di lavori stra dali.

Il dirigente del servizio 7 V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 126 del 19 marzo 2002, ha concesso il nulla osta d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, con prescrizioni, al comune di Sant'Angelo di Brolo (ME), per il progetto dei lavori di completamento 1° lotto strada esterna Pantano Alto - S.Carlo.
(2002.13.770)
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Nulla osta al comune di Roccapalumba per il progetto dei lavori di trasformazione in rotabile della trazzera Valle Caldaia.

Il dirigente del servizio - ufficio V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente - con decreto n. 149 del 27 marzo 2002, ha rilasciato il nulla osta, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 10/93, al progetto dei lavori di trasformazione in rotabile della trazzera Valle Caldaia, nel comune di Roccapalumba (PA).
(2002.13.769)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Iscrizione all'albo regionale dell'associazione turistica pro-loco di Mirabella Imbaccari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo n. 93/S2 Tur del 18 marzo 2002, è iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/1965 e successive modifiche, l'associazione turistica pro-loco di Mirabella Imbaccari, a far data dall'anno 2002.
(2002.12.714)
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Iscrizione all'albo regionale del turismo sociale della società cooperativa Edelweiss s.r.l., con sede in Castel di Judica.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo n. 95/S2 Tur del 19 marzo 2002, la società cooperativa Edelweiss a r.l., con sede in Castel di Judica, via Marconi n. 2 e sede periferica a Catania, via Muscatello n. 40, è iscritta all'albo regionale del turismo sociale ed è autorizzata all'esercizio dell'attività relativa ai propri compiti istituzionali.
(2002.13.732)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 18 aprile 2002, n. 1073.
D.P.C.M. 14 gennaio 2002 - Emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. Proroga circolare n. 1028 del 3 luglio 2000.
Al Ministero degli interni delegato per il coordinamento della Protezione civile
Al Ministero della sanità
Al Ministero dell'ambiente
Al Presidente della Regione quale Commissario delegato
All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
Ai Prefetti della Regione Sicilia
Ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali
Al presidente dell'Ente acquedotti siciliani
Ai sindaci
Ai capi settore II.PP. della Sicilia
Ai direttori dei LL.II.PP.
Ai direttori del Genio civile
Considerato che a tutt'oggi sussistono le condizioni di grave carenza idrica che stanno interessando alcune province della nostra Regione, così come richiamato nel D.P.C.M. 14 gennaio 2002, si ritiene dover prorogare i termini fissati dalla circolare n.1028 del 3 luglio 2000, concernente l'oggetto, al 31 dicembre 2002.
  L'ispettore generale dell'ispettorato regionale sanitario: AMARI 

(2002.19.1071)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 18 marzo 2002.
Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento presentati a valere della Misura 6.07 "Internazionalizzazione dell'economia siciliana" azione b2 ed elenco dei progetti non ammissibili per difetto dei requisiti formali.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.16 del 5 aprile 2002, a pag. 10, tab. A, "Provincia di Trapani", numero ordine 5, l'importo di 17.528,550 euro va sostituito con l'importo di 20.627,29 euro.

DECRETO 18 marzo 2002.
Graduatoria dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento presentati a valere della Misura 3.06 "Prevenzione della dispersione scolastica" dell'asse III Risorse umane ed elenco dei progetti non ammissibili per difetto dei requisiti formali.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 5 aprile 2002, vanno apportate le seguenti rettifiche:
-  a pag. 14, tab. A, della Provincia di Catania, numero ordine 32, il comune "Catania" va sostituito con "Scordia";
-  a pag. 19, tab. C, della Provincia di Messina, numero ordine 30, va cassato nella sua interezza da "I.C." a "Fuori termine";
-  a pag. 23, tab. A, della Provincia di Ragusa, numero ordine 12, l'importo di 19.263,840 euro va sostituito con l'importo di 32.686,56 euro; a pag. 24, n. ordine 17, l'importo di 13.422,710 euro va sostituito con 34.365,04 euro;
-  a pag. 24, tabella B, Provincia di Ragusa, numero ordine 1, l'importo di 19.263,840 euro va sostituito con 32.686,56 euro.
(2002.20.1124)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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