REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 MAGGIO 2002 - N. 24
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 6 maggio 2002.
Graduatorie delle iniziative ammissibili a valere sulla Misura 4.14, azioni A, B e C, e delle iniziative non ammissibili  pag.


DECRETO 10 maggio 2001.
Disposizioni per il riconoscimento di distillatore, assimilato al distillatore e assimilato al produttore nella Regione siciliana  pag. 10 

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 26 marzo 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 13 

Assessorato della sanità

DECRETO 14 marzo 2002.
Riconoscimento di strutture quali Centri di riferimento regionali per patologie di alta specializzazione o di alto interesse sociale e sanitario  pag. 15 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 13 marzo 2002.
Modifica della perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto ricadente nel comune di Catania  pag. 18 


DECRETO 18 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Malvagna.  pag. 21 


DECRETO 26 marzo 2002.
Modifiche al regolamento edilizio, alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed alle norme di attuazione del piano di recupero del comune di Ravanusa  pag. 35 

DECRETO 29 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Prizzi  pag. 38 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 13 maggio 2002.
Concessione alla BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., della proroga al termine fissato per la definizione dell'iter istruttorio dei progetti di investimento di cui alla Misura 4.19a)  pag. 40 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
Ordinanze emesse il 24 gennaio 2002 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata diCatania, sui ricorsi proposti da: Meligunte s.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Omniatourist s.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Pumex S.p.A. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Pumex S.p.A. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; comune di Leni contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed altra; Italpomice S.p.A. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; D'Ambra Giuseppina contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Omniatourist s.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Colla Paola contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; D'Ambra Vincenzo contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Federalberghi delle isole Eolie contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed altra; Righi Valentina n.q. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; comune di Lipari contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed altra  pag. 40 

Presidenza:
Istituzione della commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali  pag. 43 
Modifica alla tabella "A" allegata alla deliberazione della Giunta regionale n.209 del 23 maggio 1994  pag. 43 
Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione  pag. 43 

Assessorato della cooperazione, del commercio, del l'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 43 
Riconoscimento di n.4 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande.  pag. 44 

Assessorato della sanità:
Rinnovo della Commissione oncologica regionale (COR) prevista dal PSR  pag. 44 
Revoca del decreto 5 marzo 2002, relativo alla sospensione dell'attività della ditta Alpi Annibale e C. s.r.l., con sede in Bagheria  pag. 44 
Revoca del numero di riconoscimento attribuito al mercato ittico all'ingrosso di Messina  pag. 44 
Provvedimenti concernenti riconoscimenti di idoneità e stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.  pag. 44 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 26 febbraio 2002, n. 4/P.I.
Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) - Piano formativo 1999/2000  pag. 45 


CIRCOLARE 7 maggio 2002, n. 15/B.C.
Legge regionale n. 26/98, art. 11: contributi ad associazioni, centri culturali, università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia. Esercizio finanziario 2002  pag. 76 


CIRCOLARE 20 maggio 2002, n. 10/P.I.
Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali - Art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, art. 399 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Anno scolastico 2001/2002 - Esercizio finanziario 2002  pag. 78 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 26 aprile 2002, n. 1074.
Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 405. Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 83 


SUPPLEMENTO ORDINARIO
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo prezzario generale per le opere pubbliche nella Regione siciliana.

DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo elenco prezzi per la redazione di progetti di cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 6 maggio 2002.
Graduatorie delle iniziative ammissibili a valere sulla Misura 4.14, azioni A, B e C, e delle iniziative non ammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 (Gazzetta della Comunità europea L 161/4 del 26 giugno 1999), che detta disposizioni generali sui fondi strutturali comunitari per il periodo 2000/2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l'indirizzo dei fondi;
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni coofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana del 20 novembre 2000, emesso a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale si adatta il P.O.R. Regione siciliana 2000/2006, già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante disposizioni per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il Complemento di programmazione ed, in particolare, la Misura 4.14 (ex 4.2.9.) - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura (FEAOG) - azioni A, B e C, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 325 dell'agosto 2001 che prevede la partecipazione del Fondo FEAOG alla spesa pubblica per un valore del 50%;
Visti i bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 20 luglio 2001 di chiamata progetti a valere sulla Misura 4.14 (ex 4.2.9.) - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura (FEAOG) - azioni A (Opere di viabilità interaziendali), B (Opere irrigue) e C (Opere di elettrificazioni rurali);
Considerato che per la presentazione delle istanze era stato assegnato il termine di giorni 60, e che lo stesso per giustificati motivi è stato oggetto di una prima proroga e di una seconda proroga con scadenza ultima e definitiva alla data del 7 novembre 2001;
Considerato che, entro il 7 novembre 2001 a valere sulla Misura 4.14 (ex 4.2.9.) - Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura (FEAOG), sono state presentate, rispettivamente, n. 263 istanze relative alla Misura A (Opere di viabilità interaziendali), n. 80 istanze relative alla Misura B (Opere irrigue) e n. 31 istanze relative alla Misura C (Opere di elettrificazioni rurali);
Visto il decreto n. 9906 del 21 novembre 2001 - istitutivo del comitato di selezione e valutazione dei progetti coofinanziati da Fondo strutturale FEAOG-Orientamento Misura 4.14;
Visto l'esito della valutazione dei progetti pervenuti effettuata dal suddetto comitato;
Considerato che per l'attuazione della Misura 4.14 azioni A, B e C, per l'annualità 2000/2002 è prevista per investimenti la somma di e 32.399.000,00, cui corrisponde un contributo di spesa pubblica di e 24.947.230,00 pari al 77% dell'investimento, con una partecipazione di e 7.451.770,00 pari al 23% dell'investimento, a carico dei soggetti richiedenti;
Considerato che la dotazione finanziaria di spesa pubblica per l'anno 2001/2002 di e 24.947.230,00 sulla base di quanto disposto all'art. 4 dai singoli bandi era ripartita per e 14.968.338,00 al finanziamento delle iniziative ammissibili agli interventi di cui all'azione A, per e 7.484.169,00 per il finanziamento delle iniziative ammissibili agli interventi di cui all'azione B, per e 2.494.723,00 per il finanziamento delle iniziative ammissibili agli interventi di cui all'azione C;
Considerato che le iniziative ammissibili per le azioni A, B e C sono riportate nell'allegata tabella "A" che fa parte integrante del presente decreto, e comportano investimenti rispettivamente, per l'azione A di e 48.598.275,29, per l'azione B di e 6.216.619,89 e per l'azione C di e 2.970.886,11, e pertanto con un minore investimento, limitatamente all'azione B di e 3.503.080,11 - cui corrisponde un contributo di e 2.697.371,68, ed all'azione C di e 269.013,89 - cui corrisponde un contributo di e 207.140,69, rispetto alla spesa messa a bando;
Considerato che per il conseguimento degli obiettivi programmatici per l'attuazione della Misura 4.14 è prevista, in applicazione di quanto disposto dell'art. 11 dei bandi medesimi, che la parte di contributo non utilizzato nell'ambito della singola azione può essere destinata al finanziamento di iniziative di altre azioni incluse in graduatoria;
Ravvisata l'opportunità, sulla base delle considerazioni che precedono, di utilizzare l'importo di contributo complessivo di e 2.904.512,37 (e 2.697.371,68 + e 207.140,69) per il finanziamento di progetti di cui alle iniziative ammissibili in graduatoria relative all'azione A, e che pertanto la dotazione finanziaria per l'azione A viene rideterminata in e 17.872.850,37;
Tenuto conto che le risorse finanziarie relative al finanziamento delle iniziative di cui al POR 2000/2006 sono annualmente appostate nel cap. 623916 allocato nella rubrica bilancio e finanze, dipartimento bilancio e tesoro del bilancio della Regione siciliana;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all'approvazione della graduatoria delle iniziative ritenute ammissibili a finanziamento, distinte per singola azione, nonché all'elenco delle iniziative ritenute non ammissibili a valutazione;
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:


Art. 1

Per quanto in premessa, è approvata la graduatoria delle iniziative ammissibili a valere sulla Misura 4.14, azioni A, B e C riportate nell'allegata tabella A, che è parte integrante del presente decreto. Le iniziative in graduatoria, collocatesi, in base al relativo punteggio, in posizione utile saranno ammesse a finanziamento fino alla capienza della dotazione finanziaria come nelle premesse rideterminata e così distinte, e 23.211.494,00 per l'azione A, e 6.216.619,89 per l'azione B e e 2.970.886,11 per l'azione C, cui corrisponde un contributo di spesa pubblica rispettivamente di e 17.872.850,37 per l'azione A, e 4.786.797,32 per l'Azione B e di e 2.287.582,31 per l'azione C.

Art. 2

E' approvato l'elenco delle iniziative presentate a valere sulla Misura 4.14, azione A, B e C, e ritenute non ammissibili a valutazione per difetto dei requisiti formali di cui all'allegata tabella B che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Al finanziamento delle iniziative ritenute ammissibili di cui alla predetta tabella A, si farà fronte per la parte di spesa pubblica pari a e 24.947.230,00 con le disponibilità finanziarie POR-Sicilia bandi 2000/2006 - annualità 2000/2002 a valere sul cap. 613913 allocato alla rubrica bilancio e finanze, dipartimento bilancio e tesoro del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 6 maggio 2002.
  LUCCHESE 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 maggio 2002. Reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 38.

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(2002.20.1165)
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DECRETO 10 maggio 2002.
Disposizioni per il riconoscimento di distillatore, assimilato al distillatore e assimilato al produttore nella Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visti i decreti n. 1649 e 1650, entrambi del 28 settembre 2001, con i quali è stato delineato il nuovo assetto organizzativo degli uffici del dipartimento regionale interventi strutturali;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente del servizio V, produzione vegetale; impianti agro-industriali, approvato con decreto n. 2878 del 17 dicembre 2001;
Visto il Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il Regolamento CE n. 1623/2000 della Commissione del 25 luglio 2000, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 aprile 2001, "Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e produttore;
Considerato che l'art. 1 del citato decreto del 23 aprile 2001 prevede che siano le Regioni, a decorrere dal l'entrata in vigore dello stesso, a conferire ai soggetti richiedenti i riconoscimenti di distillatore, assimilato al distillatore e di assimilato al produttore;
Considerato che, in applicazione del citato decreto, si rende necessario individuare l'ufficio competente al rilascio dei prescritti riconoscimenti;
Ritenuto necessario adottare, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, le modalità e le procedure per il riconoscimento di distillatore, assimilato al distillatore e assimilato al produttore, come indicate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto necessario provvedere all'istituzione e alla tenuta dell'albo regionale dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana;
Ritenuto necessario, altresì, comunicare le disposizioni adottate, i riconoscimenti concessi e le eventuali revoche degli stessi, ai fini della loro iscrizione o cancellazione nell'apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;
Ritenuto di dare atto che i riconoscimenti concessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in conformità delle disposizioni precedenti, restano validi sino al 31 luglio 2002 e che entro tale data devono essere rinnovati a seguito di presentazione di apposita domanda, corredata dalla prescritta documentazione;

Decreta:


Art. 1

L'ufficio competente al rilascio dei riconoscimenti di distillatore, assimilato al distillatore e assimilato al produttore, di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2001, nel territorio della Regione siciliana, è l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento regionale interventi strutturali - servizio V - produzione vegetale - impianti agro-industriali - unità operativa n. 29 - repressione frodi vinicole.

Art. 2

Nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, sono adottate le modalità e le procedure per il riconoscimento di distillatore, assimilato al distillatore e assimilato al produttore, come indicato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 3

Il rilascio dei riconoscimenti e la proroga di quelli in atto esistenti è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza, corredata dalla prescritta documentazione, al servizio V - produzione vegetale; impianti agro-industriali - unità operativa n. 29 - repressione frodi vinicole e alla verifica dei requisiti indicati negli artt. 2 e 3 del decreto 23 aprile 2001.

Art. 4

E' istituito l'albo regionale dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore, tenuto dalla unità operativa n. 29 - repressione frodi vinicole del servizio V - produzione vegetale - impianti agro-industriali, che dovrà provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, alle comunicazioni delle disposizioni adottate, dei riconoscimenti concessi e alle eventuali revoche degli stessi, ai fini della loro iscrizione o cancellazione nell'apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 5

Si dà atto che i riconoscimenti concessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in conformità delle disposizioni precedenti, restano validi sino al 31 luglio 2002.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 maggio 2002.
  CROSTA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 13 maggio 2002, al n. 1244.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.20.1143)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 26 marzo 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 4346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio" ed, in particolare, l'art. 28 relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31 relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 citati;
Visti i decreti n. 34 del 29 aprile 1999 e n. 197 del 28 dicembre 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999 e n. 8 del 25 febbraio 2000;
Vista l'istanza pervenuta per il tramite della Federazione italiana tabaccai, con nota prot. n. 189/C dell'8 febbraio 2002, dei sigg. Politano Loredana e Fazio Claudio Agatino, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rispettive rivendite e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredata dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-07405/01 del 4 dicembre 2001 e LRV-30-00023/02 del 2 gennaio 2002, con le quali la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:






Vista la nota della Federazione italiana tabaccai n. 3192 del 25 gennaio 2002, con la quale la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicate hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Vista la nota prot. n. 6560 del 5 marzo 2002, con la quale l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403 per l'anno 2002;
Considerato che con la presentazione delle citate istanze si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione avvenga alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai i cui nominativi sono i seguenti:






Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140 codice ABI 01020 codice CAB 04793 - codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2002.
  RABBONI 

(2002.14.837)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 14 marzo 2002.
Riconoscimento di strutture quali Centri di riferimento regionali per patologie di alta specializzazione o di alto interesse sociale e sanitario.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la normativa nazionale e regionale in materia di sanità;
Visto il decreto n. 29684 del 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 23 agosto 1999;
Visto il decreto n. 30923 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 24 marzo 2000;
Visto il decreto n. 33574 del 20 dicembre 2000 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione regionale per la valutazione annuale sull'attività svolta dai Centri di riferimento regionali;
Considerato che la predetta commissione ha ultimato l'esame delle istanze presentate entro la scadenza del 31 gennaio 2001, nonché la valutazione annuale dell'attività prodotta dai Centri di riferimento già riconosciuti con decreto assessoriale;
Rilevato che tra le istanze presentate sono risultate rispondenti ai requisiti richiesti dai citati decreti n. 29684 e 30923 le seguenti:
1)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Diagnosi e cura del l'ipertensione arteriosa e prevenzione cardiovascolare, presso l'unità operativa di medicina interna, nefrologia ed ipertensione";
2)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Endoscopia ginecologica", presso l'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto materno infantile;
3)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Profili e diagnosi biomolecolare in oncologia", presso l'unità operativa dipartimentale oncologia clinica, presidio ospedaliero M. Ascoli;
4)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Diagnosi e cura delle endocrinopatie autoimmuni e del diabete mellito di tipo 1", presso l'unità operativa di endocrinologia e malattie metaboliche;
5)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Patologie diffusive di interesse regionale", presso la cattedra di medicina interna II;
6)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per "Diagnosi e cura epilessia", presso l'unità operativa di neurologia e neurofisiologia;
7)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Malattie dei motoneuroni - SLA", presso l'unità operativa di neurologia e neuropsichiatria del dipartimento di neurologia e psichiatria;
8)  Azienda universitaria Policlinico di Messina - Centro di riferimento regionale per: "Diagnosi e terapia delle cefalee", presso la clinica neurologica I;
9)  Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Demenze senili - Alzheimer", presso l'unità operativa di geriatria del presidio ospedaliero Ingrassia;
10)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Emostasi e trombosi in età pediatrica", presso l'unità operativa clinica pediatrica del servizio di ematologia non oncologica ad indirizzo coagulopatico, presidio ospedaliero Di Cristina;
11)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale regionale per: "Insufficienza renale cronica in età pediatrica", presso l'unità operativa di nefrologia e dialisi, presidio ospedaliero Di Cristina;
12)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Fibrosi cistica", presso l'unità operativa II di pediatria del presidio ospedaliero Di Cristina;
13)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Radiologia vascolare ed interventistica", presso l'unità operativa di radiodiagnostica e radiologia vascolare interventistica del presidio ospedaliero M. Ascoli;
14)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Ambulatorio multidisciplinare informatizzato del climaterio", presso l'unità operativa II di ostetricia e ginecologia, presidio ospedaliero Civico;
15)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Malattie del pancreas", presso la divisione I di medicina interna, presidio ospedaliero Civico;
16)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Screening prenatale, diagnosi e terapia delle malformazioni congenite dell'apparato cardiocircolatorio", presso l'unità operativa di cardiochirurgia pediatrica, presidio ospedaliero Civico;
17)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Infezioni del sistema nervoso - brucellosi - febbre bottonosa - leishmaniosi", presso l'unità operativa di malattie infettive, presidio ospedaliero G. Di Cristina;
18)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Prevenzione del tumore del seno", presso l'unità operativa senologia, presidio ospedaliero M. Ascoli;
19)  Azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Trattamento mininvasivo delle urgenze chirurgiche addominali", presso l'unità operativa chirurgia generale II;
20)  Azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo, unità operativa ostetricia e ginecologia - Centro di riferimento regionale per: "L'uroginecologia e l'incontinenza urinaria femminile";
21)  Azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Malattie neurologiche a patogenesi immunitaria e del sistema extrapiramidale", presso l'unità operativa di neurologia;
22)  Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Tossicologia", servizio di anestesia e rianimazione;
23)  Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania - Centro di riferimento regionale per: "Diabetologia", presso l'unità operativa di endocrinologia - Centro antibiabe tico S. Signorelli, presidio ospedaliero Garibaldi;
24)  Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania, unità operativa di neurologia - Centro di riferimento regionale per: "Malattie neuro immunologiche", presso l'unità operativa di neurologia, presidio ospedaliero Garibaldi;
25)  Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, S. Bambino, Ferrarotto di Catania - Centro di riferimento regionale per: "Emofilia e trombosi", presso l'unità operativa di ematologia, presidio ospedaliero Ferrarotto;
26)  Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Gestione di pazienti con malattie croniche del fegato", presso la divisione di medicina interna I;
Rilevato, altresì, che la commissione ha valutato positivamente le relazioni annuali fornite dai 14 Centri di riferimento già riconosciuti;
Considerato che le Aziende sanitarie interessate hanno fornito, così come espressamente richiesto, gli atti deliberativi prescritti dal decreto n. 30923;
Ritenuto, inoltre, che, per patologie di particolare rilevanza sociale con ampia diffusione sul territorio regionale, sia opportuno riconoscere più Centri di riferimento regionali che tengano conto della incidenza e prevalenza delle patologie, con particolare riguardo alla dislocazione sul territorio;
Ravvisata, altresì, la necessità di prorogare al 30 settembre 2002, il termine di scadenza per la presentazione delle nuove istanze e ciò al fine di pianificare in maniera più razionale la programmazione regionale sanitaria, individuando, con successivo provvedimento, le aree d'intervento cui attribuire priorità, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario regionale;
Considerato, inoltre, che con successivo provvedimento verranno adottate apposite linee guida per la disciplina dei criteri sulla base dei quali i Centri riconosciuti potranno accedere a specifici finanziamenti;

Decreta:


Art. 1

Le strutture di seguito elencate sono riconosciute quali Centri di riferimento regionali per patologie di alta specializzazione o di alto interesse sociale e sanitario, secondo la seguente denominazione:
1)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Diagnosi e cura del l'ipertensione arteriosa e prevenzione cardiovascolare, presso l'unità operativa di medicina interna, nefrologia ed ipertensione";
2)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Endoscopia ginecologica", presso l'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto materno infantile;
3)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Profili e diagnosi biomolecolare in oncologia", presso l'unità operativa dipartimentale oncologia clinica, presidio ospedaliero M. Ascoli;
4)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Diagnosi e cura delle endocrinopatie autoimmuni e del diabete mellito di tipo 1", presso l'unità operativa di endocrinologia e malattie metaboliche;
5)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Patologie diffusive di interesse regionale", presso la cattedra di medicina interna II;
6)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per "Diagnosi e cura epilessia", presso l'unità operativa di neurologia e neurofisiologia;
7)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Malattie dei motoneuroni - SLA", presso l'unità operativa di neurologia e neuropsichiatria del dipartimento di neurologia e psichiatria;
8)  Azienda universitaria Policlinico di Messina - Centro di riferimento regionale per: "Diagnosi e terapia delle cefalee", presso la clinica neurologica I;
9)  Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Demenze senili - Alzheimer", presso l'unità operativa di geriatria del presidio ospedaliero Ingrassia;
10)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Emostasi e trombosi in età pediatrica", presso l'unità operativa clinica pediatrica del servizio di ematologia non oncologica ad indirizzo coagulopatico, presidio ospedaliero Di Cristina;
11)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale regionale per: "Insufficienza renale cronica in età pediatrica", presso l'unità operativa di nefrologia e dialisi, presidio ospedaliero Di Cristina;
12)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Fibrosi cistica", presso l'unità operativa II di pediatria del presidio ospedaliero Di Cristina;
13)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Radiologia vascolare ed interventistica", presso l'unità operativa di radiodiagnostica e radiologia vascolare interventistica del presidio ospedaliero M. Ascoli;
14)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Ambulatorio multidisciplinare informatizzato del climaterio", presso l'unità operativa II di ostetricia e ginecologia, presidio ospedaliero Civico;
15)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Malattie del pancreas", presso la divisione I di medicina interna, presidio ospedaliero Civico;
16)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Screening prenatale, diagnosi e terapia delle malformazioni congenite dell'apparato cardiocircolatorio", presso l'unità operativa di cardiochirurgia pediatrica, presidio ospedaliero Civico;
17)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Infezioni del sistema nervoso - brucellosi - febbre bottonosa - leishmaniosi", presso l'unità operativa di malattie infettive, presidio ospedaliero G. Di Cristina;
18)  Azienda A.R.N.A.S. di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Prevenzione del tumore del seno", presso l'unità operativa senologia, presidio ospedaliero M. Ascoli;
19)  Azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Trattamento mininvasivo delle urgenze chirurgiche addominali", presso l'unità operativa chirurgia generale II;
20)  Azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo, unità operativa ostetricia e ginecologia - Centro di riferimento regionale per: "L'uroginecologia e l'incontinenza urinaria femminile";
21)  Azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Malattie neurologiche a patogenesi immunitaria e del sistema extrapiramidale", presso l'unità operativa di neurologia;
22)  Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Tossicologia", servizio di anestesia e rianimazione;
23)  Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania - Centro di riferimento regionale per: "Diabetologia", presso l'unità operativa di endocrinologia - Centro antibiabe tico S. Signorelli, presidio ospedaliero Garibaldi;
24)  Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania, unità operativa di neurologia - Centro di riferimento regionale per: "Malattie neuro immunologiche", presso l'unità operativa di neurologia, presidio ospedaliero Garibaldi;
25)  Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele, S. Bambino, Ferrarotto di Catania - Centro di riferimento regionale per: "Emofilia e trombosi", presso l'unità operativa di ematologia, presidio ospedaliero Ferrarotto;
26)  Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Gestione di pazienti con malattie croniche del fegato", presso la divisione di medicina interna I.

Art. 2

Le strutture di seguito elencate sono confermate quali Centri di riferimento regionali per patologie di alta specializzazione o di alto interesse sociale e sanitario, secondo la seguente denominazione:
1)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Controllo e cura della sindrome di Down e delle altre patologie cromosomiche e genetiche", presso l'unità operativa di pediatria e terapia intensiva neonatale dell'Istituto materno infantile;
2)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Caratterizzazione e screening genetico dei tumori ereditari", presso il servizio di chemioterapia;
3)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Medicina di viaggi, del turismo e delle migrazioni", presso la cattedra di medicina interna II;
4)  Azienda universitaria Policlinico di Catania - Centro di riferimento regionale per: "Controllo e cura delle malattie metaboliche congenite dell'infanzia", presso l'unità operativa clinica pediatrica I;
5)  Azienda universitaria Policlinico di Catania - Centro di riferimento regionale per: "Ematologia ed oncologia pediatrica con trapianto", presso l'unità operativa di ematologia ed oncologia pediatrica con trapianto;
6)  Azienda ospedaliera Cervello di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Prevenzione, diagnosi e cura delle leucemie e dei linfomi, per il trapianto di midollo osseo e per le attività connesse alla tipizzazione tissutale", presso la divisione di ematologia;
7)  Azienda ospedaliera Cervello di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Diagnosi e terapia fetale delle emoglobinopatie", presso l'unità operativa di ematologia II con talassemia;
8)  Azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Chirurgia della testa e del collo", presso l'unità operativa di chirurgia plastica;
9)  Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Sciacca - Centro di riferimento regionale per: "Banca del sangue cordonale", presso il servizio di medicina trasfusionale;
10)  Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina - Centro di riferimento regionale per: "Studio e trattamento dei neurolesi lungodegenti", presso il centro neurolesi;
11)  Azienda ospedaliera Civico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Chirurgia plastica e terapia delle ustioni", presso l'unità operativa di chirurgia plastica e terapia delle ustioni;
12)  I.R.C.C.S. Oasi Maria SS. di Troina - Centro di riferimento regionale per: "Cura e studio del ritardo mentale e dell'involuzione cerebrale";
13)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per la: "Medicina dello sport", presso la cattedra di medicina dello sport;
14)  Azienda universitaria Policlinico di Palermo - Centro di riferimento regionale per: "Dislipidemie genetiche - LDL aferesi ed aterosclerosi", presso la cattedra di medicina interna, divisione di medicina generale e geriatria.

Art. 3

L'art. 2 del decreto n. 30923 del 22 dicembre 1999, è sostituito dal seguente:
"Al fine di pianificare in maniera più razionale la programmazione regionale sanitaria il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è prorogato al 30 settembre 2002.
Con successivo provvedimento verranno individuate le aree d'intervento cui attribuire priorità, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario regionale. Per patologie di particolare rilevanza sociale con ampia diffusione sul territorio regionale possono essere riconosciuti più Centri di riferimento regionali che tengano conto della incidenza e prevalenza delle patologie, con particolare riguardo alla dislocazione sul territorio".

Art. 4

Con successivo provvedimento verranno stabiliti i criteri sulla base dei quali i Centri riconosciuti potranno accedere a specifici finanziamenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 marzo 2002.
  CITTADINI 

(2002.14.779)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 13 marzo 2002.
Modifica della perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto ricadente nel comune di Catania.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 maggio 1988, recanti norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;
Visto il decreto n. 85 del 14 marzo 1984, di istituzione della riserva Oasi del Simeto e relativa perimetrazione allegata, ricadente nel territorio comunale della città di Catania;
Visto il decreto n. 824 del 30 maggio 1987, recante norme di regolamentazione d'uso ed i divieti delle R.N.O. Oasi del Simeto;
Visto il verbale della seduta del 16 febbraio 2001 del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nel quale lo stesso si autodetermina per la revisione del Piano regionale dei Parchi e delle riserve avviandone le procedure (per quanto di competenza) ai sensi, in particolare, dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, interamente sostituito dall'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;
Visto, in particolare, il terzo comma del suddetto articolo che dispone come "...Eventuali varianti possono essere predisposte ed approvate in osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti;
Vista la disposizione assessoriale prot. GAB n. 532 del 26 febbraio 2002, con la quale si invita formalmente il dipartimento territorio ed ambiente, competente per materia, ad avviare le procedure per la revisione del Piano regionale dei parchi e delle riserve per quanto concerne gli atti da porre in essere da parte degli uffici;
Vista la successiva disposizione assessoriale prot. GAB n. 546 del 27 febbraio 2002, con la quale si invita il dirigente generale del dipartimento territorio ed ambiente a voler impartire le opportune disposizioni agli uffici interessati affinché la riperimetrazione dell'Oasi del Simeto avvenga nel rispetto dei seguenti requisiti e criteri ge nerali:
-  ampliamento delle zone A nel territorio dell'attuale riserva;
-  ampliamento della riserva secondo le dimensioni indicate dalla cartografia che individua la zona Fiume Simeto e Lago Gornalunga come S.I.C. e Z.P.S. qualora queste siano globalmente più ampie dell'attuale dimensione;
-  eventuale ampliamento della superficie della riserva e relativa perimetrazione anche oltre i confini del territorio individuato come S.I.C. e Z.P.S. con l'aggiunta rispetto ad essa di un ulteriore cuscinetto di pre-riserva (zona b) adeguato alle esigenze di gestione e tutela della riserva;
-  individuazione di confini certi che svolgano la loro funzione di separazione del territorio da tutelare dal restante territorio così come in uso da parte dello stesso Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale per una corretta perimetrazione finalizzata ad una ottimale gestione della riserva nonché di tutela e salvaguardia della stessa;
-  eventuale esclusione di aree a bassa o nulla naturalità scarsamente rispondenti alle finalità di tutela;
Visto il verbale del 20 dicembre 2001 del gruppo di lavoro Simeto costituito il 13 giugno 2001 in seno al Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, con il quale vengono confermate le proposte di modifica delle perimetrazioni individuate nel verbale del gruppo del 5/11 u.s. e, tra l'altro, si ritiene di mantenere la perimetrazione attuale dell'area di pre-riserva, "... con l'eccezione del confine nord che si ritiene debba essere individuato su confini comunque topograficamente certi come, ad esempio, il canale d'Arci." A tal proposito, il prof. Ronsisvalle ritiene possibile l'esclusione della zona a monte della strada provinciale, per il tratto a nord delimitato dal canale d'Arci, in quanto detta area presenta aspetti modesti di naturalità diffusa;
Vista la relazione del gruppo Simeto con riferimenti su: "programmazione, gestione delle aree di collegamento nella R.N.O. Oasi del Simeto ed analisi della connettività ecologica" allegata al verbale della commissione II del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale del 9 gennaio 2002 dalla quale si evince che gran parte della zona attualmente interessata dalla pre-riserva (zona B) presenta "a causa della considerevole e persistente pressione antropica un'influenza negativa sulla composizione dei popolamenti vegetali, attualmente individuati, che particolarmente in tutta la zona di pre-riserva presentano aspetti scarsamente rappresentativi, a causa dei bassissimi valori fitosociologici di abbondanza/dominanza" (pag. 1), in particolare poi, l'area ricadente tra il confine nord della riserva, il viale Kennedy e la strada provinciale, rappresenta un territorio a scarsa naturalità sottoposto ad intensa antropizzazione così come si riferisce a pag. 4 e seguenti della suddetta relazione;
Visto il verbale del 4 febbraio 2002 del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, che fa propria la proposta della II commissione per la riperimetrazione dell'Oasi del Simeto e nel quale il presidente, pur condividendo anche egli il contenuto del verbale, ritiene che anche la strada viale Kennedy è un limite altrettanto certo...;
Visto che la R.N.O. Oasi del Simeto è stata inserita nella Rete natura 2000, quale S.I.C. (sito di interesse comunitario) ai sensi della direttiva della Comunità europea n. 92/43 Habitat nonché Z.P.S. (zona a protezione speciale) uccelli ai sensi della direttiva n. 709/409;
Viste le cartografie della foce del Simeto depositate presso la Comunità europea, il Ministero dell'ambiente nonché presso gli uffici di questo Assessorato, unitamente alle "Schede natura 2000", in cui sono evidenziati il SIC e la ZPS, nonché l'elenco delle specie vegetali ed animali di interesse comunitario censite nell'area della foce del Simeto a conclusione del progetto Bioitaly (SIC ITA 070001 foce del Simeto e lago Gornalunga);
Preso atto dello studio del dipartimento di botanica dell'Università di Catania diretto dal prof. Pavone, commissionato dal comune di Catania e presentato alla commissione II del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 9 gennaio 2002, che peraltro individua nell'area compresa fra il confine nord - viale Kennedy - strada provinciale, una zona a bassa naturalità;
Considerato che anche il suddetto studio dell'Università di Catania non ha individuato habitat di interesse comunitario tali da poter essere inseriti nell'area SIC o ZPS come evidenziato al paragrafo "considerazione sugli habitat di interesse comunitario" a pag. 12;
Considerato che al capitolo "frammentazione degli aspetti di vegetazione" a pag. 14 la relazione dell'Università di Catania specifica che "l'assenza di gran parte degli elementi della flora, assunti come specie guida e dell'avifauna da assumere come "specie focali", riferita agli ambienti censiti, lascia desumere un basso livello di naturalità a cui, ovviamente, si accompagna un elevato valore del coefficiente di antropizzazione. La stessa conclude evidenziando come il "rapporto tra coefficienti di naturalità e coefficiente di antropizzazione, si evidenzia esaminando i dati riportati in cartografia secondo la legenda riportata nella tab. 5";
Vista la suddetta tabella 5 ed i dati riportati applicati alla tipologia degli ambienti ricadenti nella zona a nord della riserva delimitata dal confine nord, viale Kennedy e la S.P. così riportati:

  Tipologia | Natura- | Antro     | lizzazione | pizzazione 
Ambienti seminaturali      3
Aree marginali      2
Incolti e coltivi abbandonati      2
Agrumeti in esercizio      1

Colture intensive, vivai e seminativi in ro-
tazione      1
Aree urbanizzate      0

e che mettono in evidenza la bassa naturalità della zona e dove peraltro fra questi "gli ambienti seminaturali" sono meno dello 0,5% della superficie totale della zona interessata;
Vista la ricerca del prof. Alfredo Petralia "Note relative alla tutela della biodiversità nella riserva naturale dell'Oasi del Simeto presentato a questo Assessorato da Legambiente in data 19 febbraio 2002 in occasione di un incontro dagli stessi richiesto, nel quale si evidenzia che:
-  per il coleottero Scarites laevigatus, l'habitat della specie è da fascia di spiaggia 4-10 metri parallela al mare; la presenza lungo il litorale nel settore nord della foce del Simeto appare sensibilmente ridotta. E' ben rappresentata nel tratto tra il lago Gornalunga ed il lago Guarnazza in piena riserva Oasi del Simeto, esattamente in corrispondenza della vera foce del fiume;
-  dai rilevamenti effettuati e rappresentati in cartografia allegata nella zona nord della pre-riserva, tra il cosiddetto camping europeo ed il faro Biscari, la presenza di Scarites laevigatus si è ridotta dal 1997 al 1999 da 21 esemplari ad 1 esemplare ogni 100 metri, così come osservato dai ricercatori nel periodo di giugno, periodo di maggior abbondanza degli individui e nel periodo del tramonto, orario di maggiore attività degli animali, mentre risulta di 78 unità nel tratto tra i laghi Gornalunga e Guarnazza in piena foce del Simeto in zona "A";
-  ... ancora consistente è risultata la presenza della specie nell'area di Agnone dove l'antropizzazione è più recente..., ben al di fuori ed a sud della riserva dove eventualmente per tale entità in futuro si dovrà valutare l'allargamento della riserva;
-  per l'ortottero Brachitrypes megacephalus, osservato dal 1997 al 1999, come si evince dalle cartografie allegate allo studio, la presenza è pressoché ubiquitaria dal porto di Catania al fiume San Leonardo, ben oltre i confini attuali della riserva;
Vista la nota prot. GAB n. 678 del 7 marzo 2002, con la quale è stata trasmessa la relazione di pari data del prof. Angelo Messina, ordinario di zoologia presso il dipartimento di biologia animale dell'Università di Catania, nella quale si rappresenta che:
-  lo Scarites laevigatus F. è una specie di insetti coleotteri diffusa nelle coste atlantiche del Portogallo e del Marocco, in quelle del Bacino del Mediterraneo e del Mar Nero. In Italia la specie è segnalata per le coste di tutta la penisola e delle isole, ad eccezione che nell'Alto Adriatico. In Sicilia la specie si spinge anche in ambienti anche ad una certa distanza dal mare;
-  il Brachitrypes megacephalus è una specie di insetti ortotteri diffusa nell'Africa settentrionale, dal l'Algeria alla Tunisia fino al Niger, in Sicilia orientale ed in Sardegna;
Considerato che tali specie sono ben tutelate nell'ambito delle zone A dell'attuale riserva e che l'ampliamento previsto dell'area di riserva, secondo il presente decreto assessoriale, non potrà che favorire la consistenza e presenza dei popolamenti faunistici delle entità menzionate;
Vista la nota del comune di Catania prot. n. 2367/U del 20 febbraio 2002, con la quale si fa riferimento ad una precedente proposta di riperimetrazione della riserva naturale Oasi del Simeto dove viene eliminata una piccola area di pre-riserva nella zona nord-est, al fine di rendere perfettamente coincidente il confine della riserva con il perimetro della variante Catania Sud, del patto territoriale per l'occupazione, successivamente approvata con decreto n. 59/XIV del 24 marzo 2000;
Considerato che al contorno dell'area di riserva (zona A) deve essere individuata un'adeguata area di protezione, pre-riserva (zona B), a sviluppo controllato, al fine di integrare il territorio nel sistema di tutela ambientale;
Ritenuto che l'eliminazione della piccola area di pre-riserva, a monte della strada provinciale, non altera la protezione che la restante area di pre-riserva produce nei confronti della riserva naturale di cui trattasi;
Considerato che la strada provinciale rappresenta un confine certo per una perimetrazione finalizzata ad una ottimale gestione, tutela e salvaguardia della riserva naturale orientata;
Considerato che nella riperimetrazione proposta non viene esclusa alcuna porzione di territorio che presenti elementi di naturalità che abbisognino di particolare tutela e preservazione così come indicato dallo studio dell'Università di Catania, nonché dalle cartografie che individuano la zona Foce del Simeto quale SIC e ZPS, peraltro con una superficie di territorio inferiore a quella proposta dal presente decreto;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla riperimetrazione della riserva natura orientata Oasi del Simeto in parziale difformità al parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 6 marzo 2002;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa esplicitate, la perimetrazione della riserva naturale orientata Oasi del Simeto, allegata al decreto n. 85/84, è modificata come da cartografia allegata al presente decreto.

Art. 2

Il regolamento recante modalità d'uso e divieti della riserva naturale orientata Oasi del Simeto resta invariato e costituisce l'allegato n. 2 del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 13 marzo 2002.
  PELLEGRINO 



N.B. - La cartografia è visionabile presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento territorio ed ambiente - Servizio 6° - Protezione patrimonio naturale.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.14.792)
7
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DECRETO 18 marzo 2002.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Malvagna.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.13.736)
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DECRETO 26 marzo 2002.
Modifiche al regolamento edilizio, alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed alle norme di attuazione del piano di recupero del comune di Ravanusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 440/D.R.U. del 30 maggio 1994, con il quale sono stati approvati il piano regolatore generale, i piani particolareggiati di recupero, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive del comune di Ravanusa;
Visto il foglio prot. n. 7570 del 12 aprile 2001, con il quale il comune di Ravanusa ha trasmesso, unitamente alla relativa delibera consiliare di adozione n. 98 dell'1 novembre 2000, la documentazione inerente la variante al regolamento edilizio, alle norme di attuazione del piano regolatore generale ed alle norme di attuazione del piano di recupero;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 12629 del 20 agosto 2001, con il quale il comune di Ravanusa ha trasmesso la documentazione richiesta con l'assessoriale prot. 37062 dell'8 giugno 2001;
Vista la delibera consiliare n. 98 dell'1 novembre 2000, esecutiva per decorrenza dei termini, con la quale è stata adottata la variante summenzionata;
Visti gli atti di pubblicazione resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario direttore generale, datata 3 aprile 2001, in ordine all'espletamento della procedura di pubblicazioni ed attestante che avverso la deliberazione n. 98 dell'1 novembre 2000 non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 445 del 26 giugno 2000 con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 1, distretto Canicattì, ha espresso le proprie valutazioni sulle modifiche suddette;
Vista la nota n. 252 del 13 dicembre 2001, con la quale il servizio III, unità operativa 3.1 di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi alla richiesta, la proposta di parere n. 39 del 7 dicembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
Le modifiche adottate con delibera di C.C. n. 98 dell'1 novembre 2000 sono le seguenti:
Regolamento edilizio

Art. 54 - Caratteristiche dei locali

La modifica proposta dalla commissione AA.GG. riguarda il punto 2) lett. b) ossia per i locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, per i quali è prevista una dimensione non inferiore a mq. 20 (anzicchè 30 mq. del piano regolatore generale).
La suddetta proposta si ritiene condivisibile, in relazione alle valutazioni espresse nel parere tecnico.

Art. 59 - Sottotetti

La modifica della commissione AA.GG. riguarda i locali sotto le falde dei tetti, non abitabili, che non vengono computati nel volume consentito se l'altezza media non supera m. 2,00 nei confronti di falde con l'inclinazione proposta, non superiore al 45%, (anzicchè 35% del piano regolatore generale), e se destinati a depositi, magazzini o servizi accessori o tecnici.
La suddetta proposta non si ritiene condivisibile, in relazione alle valutazioni espresse nel parere tecnico.

Art. 79 - Elementi aggettanti

La modifica proposta dalla commissione AA.GG. riguarda:
-  la quota minima di un aggetto maggiore di 10 cm., ossia di m. 3,00 (anzicchè m. 3,50 del piano regolatore generale) relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio;
-  la possibilità di realizzare balconi in aggetto e pensiline su strade pubbliche o private di larghezza totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi) inferiore a m. 6,00 (anzicchè m. 8,00 del piano regolatore generale), se edificate su entrambi i lati;
-  la realizzazione di tali aggetti è consentita solo a quote pari o superiori a m. 3,00 (anzicchè m. 3,50 del piano regolatore generale) dal piano del marciapiede rialzato; in assenza di marciapiede, ovvero, nel caso di marciapiede non rialzato, l'altezza minima è portata a m. 4,00 (anzicchè m. 4,50 del piano regolatore generale);
-  gli aggetti in questione non devono sporgere, sul suolo pubblico o d'uso pubblico, oltre 1/10 della strada (anzicchè m. 1,20 con l'arretramento, comunque, di cm. 50 dal filo esterno del marciapiede dal piano regolatore generale);
La proposta si ritiene condivisibile, in relazione alle valutazioni espresse nel parere tecnico, per i primi tre punti.
Per quanto riguarda l'ultimo punto dell'art. 79, si ritiene condivisibile se così modificato: "gli aggetti dei balconi sono consentiti nella misura di 1/10 della larghezza stradale e comunque non oltre la larghezza del sottostante marciapiede. In assenza di marciapiede è confermata la norma del vigente art. 79".
Norme di attuazione al piano regolatore generale

Art. 4 - Definizione degli indici e dei parametri

La modifica proposta dalla commissione AA.GG. riguarda il punto 9 dell'articolo. Il suddetto articolo definisce come volume V (mc) il volume del manufatto edilizio emergente dal terreno sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo ad esso vincolati con atto pubblico. La proposta della commissione AA.GG. prevede l'inclusione nell'articolo di altri tre punti che, come i predetti porticati, non comportano volume, ossia:
2)  volume emergente fino al piano di calpestio;
3)  volume dei sottotetti fino ad un metro;
4)  verande che non superano 1/10 della superficie del fabbricato.
La modifica non si ritiene condivisibile, in relazione alle valutazioni espresse nel parere tecnico, ossia (punti 3 e 4) non possono essere considerati volumi tecnici le verande incorporate nel corpo di fabbrica, i vani chiusi comunque utilizzabili, le mansarde utilizzabili come locali abitabili, i locali sottotetto utilizzabili ad uso abitazione. Relativamente al punto 2, la proposta è stata formulata in modo generico in considerazione della molteplicità dei casi.

Art. 12 - Piani di lottizzazione convenzionata: contenuti

La modifica proposta dalla commissione AA.GG. prevede nel 2° capoverso: "laddove il piano regolatore generale o il piano pluriennale di attuazione indicano il perimetro dei comparti di lottizzazione il piano proposto dovrà essere esteso a tutta l'area di uno o più comparti di lottizzazione" l'inserimento della frase "oppure per una superficie minima di 5.000 mq."
La modifica si ritiene condivisibile in relazione alle valutazioni espresse nel parere tecnico e con la modifica del 2° capoverso come segue: "nell'ambito delle Z.T.O. "C" indicate nelle tavole del piano regolatore generale il perimetro dei comparti di lottizzazione dovrà essere esteso a tutta l'area o a più comparti di lottizzazione. La superficie minima di un piano potrà essere di mq. 10.000 purché non rimangano in nessun isolato residui non lottizzabili di dimensioni inferiori alla superficie minima fissata. Nel caso di lottizzazione di aree non comprendenti l'intero comparto, la stessa deve prevedere una urbanizzazione compatibile con il piani di lottizzazione successivi, all'interno dello stesso isolato."

Art. 28 - Altezze libere dei piani

La modifica proposta dalla commissione AA.GG. prevede nel punto 3 dell'art.: "locali destinati ad attività commerciali, esercizi pubblici e in genere locali che comportano la possibile presenza di un pubblico numeroso: m. 3,50 in ogni punto;" l'inserimento della frase "per gli stessi locali che comportano la presenza modesta di pubblico, e comunque solo nei locali facenti parte di edifici esistenti ricadenti nelle zone B1 e B2 del piano regolatore generale: m. 3.00 in ogni punto."
La suddetta modifica si ritiene condivisibile in relazione alle valutazioni espresse nel parere tecnico, con una altezza minima utile di m. 3.00 da rispettare nei locali destinati ad attività commerciali o esercizi pubblici che comportino la presenza modesta di pubblico e comunque solo nei locali facenti parte di edifici già esistenti ricadenti nelle zone B1 e B2 del piano regolatore generale.

Art. 31 - Zona B1

La modifica proposta dalla commissione AA.GG. prevede per le costruzioni ricadenti nella Z.T.O. una altezza massima di ml. 15 (anzicchè ml. 9 dal piano regolatore generale).
La modifica non si può ritenere condivisibile in relazione alle valutazioni espresse nel parere tecnico, in quanto la Z.T.O. B1 comprende per la maggior parte aree soggette al ristudio relativo alla perimetrazione del "centro storico" Z.T.O. "A", attualmente con vincolo di inedificabilità fino all'approvazione delle norme di attuazione della stessa Z.T.O. "A".
Per le zone che dovessero rimanere con destinazione "B1", in considerazione del disposto dell'art. 8) punto 2 del D.M. 2 aprile 1968, le altezze delle nuove costruzioni dovranno limitarsi a quelle degli edifici preesistenti e circostanti, per cui appare opportuno confermare l'altezza massima in ml. 9,00.

Art. 32 - Zona B2

La modifica proposta dalla commissione AA.GG. prevede l'eliminazione del punto 5: rapporto massimo altezza/distanza ml. 1,2.
La suddetta proposta si ritiene condivisibile in relazione alle valutazioni espresse nel parere tecnico e a condizione che si tenga conto del disposto dell'art. 9, punto 2 del D.M. 2 aprile 1968, ossia il rispetto della distanza minima tra pareti finestrate di m. 10.00;

Art. 33 - Zona B3

La modifica proposta dalla commissione AA.GG. prevede:
-  la modifica del punto 3 (altezza massima) del primo comma, una altezza di m. 13 (anzicchè 10 del piano regolatore generale);
-  l'eliminazione del punto 5 "Massima superficie per la quale è consentito il rilascio della singola concessione mq. 300";
-  l'eliminazione del secondo comma "non sono consentiti i cortili chiusi".
La modifica non si può ritenere condivisibile per il punto 3 del primo comma, in considerazione delle valutazioni espresse nel parere tecnico, ossia relativamente l'aumento dell'altezza massima, in quanto in contrasto con le tipologie edilizie esistenti.
Per quanto riguarda il 5 punto del primo comma, ossia l'eliminazione del vincolo della massima superficie per la quale è consentito il rilascio della singola concessione, lo stesso è in contrasto con il vincolo esistente per la zona B2 (art. 32), pari a mq. 500, per cui la proposta può essere condivisibile a condizione che i due articoli vengano uniformati aumentando, e non eliminando, la superficie massima della zona B3 da mq. 300 a mq. 500.
Si ritiene condivisibile l'eliminazione del 2° comma "non sono consentiti cortili chiusi".

Art. 37 - Zona E

La proposta della commissione AA.GG. prevede:
-  la modifica del punto 4 (distacco minimo dei confini) l'inserimento della frase: come da codice civile (anzichè i m. 10 del P.R.G.);
-  la modifica del punto 8 (distacco minimo dei fabbricati) l'inserimento della frase: come da codice civile, o in aderenza, con il consenso dei due confinanti (anzicchè m. 15 del piano regolatore generale);
-  la modifica del punto 9 (distacco minimo dai confini) con l'inserimento della frase: come da codice civile (anzicchè m. 7,5 da piano regolatore generale);
-  l'eliminazione per il punto 11 della frase, lotto minimo mq. 4.500, con l'aggiunta del comma: "E' consentita la costruzione di verande e tettoie non rientranti nella cubatura, l'accorpamento dei fondi rustici ricadenti fino ad una distanza di 500 m. (di raggio) dal fondo su cui andrà a sorgere la costruzione".
La modifica non si può ritenere condivisibile per i punti 4 (distacco minimo dai confini), 8 (distacco minimo tra fabbricati), 9 (distacco minimo dai confini) dell'art. 37, in considerazione delle valutazioni espresse nel parere tecnico, in quanto le disposizioni sulle distanze delle costruzioni previste nei regolamenti edilizi e nella normativa del piano regolatore generale sono norme integrative rispetto a quelle del codice civile.
Per quanto riguarda il punto 11 (lotto minimo mq; 4.500), ossia l'eliminazione dello stesso, la proposta si può ritenere condivisibile.
Per quanto riguarda l'inserimento dell'ultimo comma: "è consentita la costruzione di verande e tettoie non rientranti nella cubatura, l'accorpamento dei fondi rustici ricadenti fino ad una distanza di 500 m. (di raggio) dal fondo su cui andrà a sorgere la costruzione", la proposta si ritiene non condivisibile, in considerazione delle valutazioni espresse nel parere tecnico, in quanto il volume costruibile si calcola dal piano di spiccato all'intradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto, pertanto, nel computo dell'area coperta e della cubatura non possono essere detratte le mansarde, le zone porticate di uso privato. I volumi tecnici, da non comprendersi nel volume costruibile sono soltanto quelli che, per funzione e destinazione si pongono rispetto alla costruzione come elementi essenziali di essa. Non possono considerarsi volumi tecnici le verande che risultano incorporate nel corpo di fabbrica.
Norme di attuazione al piano di recupero

Art. 6 - Nuove costruzioni

La proposta della commissione AA.GG. prevede:
-  la modifica del punto 1 (altezza massima) in m. 11 (anzicchè m. 13 del piano regolatore generale);
-  l'eliminazione del punto 2 (spessore massimo del corpo di fabbrica m. 14,3);
-  la modifica del punto 5.1 (distacchi tra pareti in una delle quali si aprono finestre o balconi di vani di superficie non inferiore a mq. 9... (Omissis) in m. 8 (anzicchè m. 10 di piano regolatore generale);
-  la modifica del punto 5.2 (distacchi tra pareti in una delle quali si aprono finestre o balconi di vani, di superficie inferiore a mq. 9 ...Omissis) in m. 3 (anziché m. 6 di piano regolatore generale).
La modifica, in considerazione delle valutazioni espresse nel parere tecnico, per quanto riguarda il punto 1 (altezza massima) non può essere condivisibile per le valutazioni già espresse per l'art. 33, punto 3.
Per quanto riguarda l'eliminazione del punto 2, la modifica si può ritenere condivisibile.
Per quanto riguarda i punti 5.1 e 5.2 (distacchi) la modifica non si ritiene condivisibile, in quanto in contrasto con l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968.

Art. 8 - Costruzioni esistenti che non rispettano le norme vigenti per i nuovi fabbricati ma che non presentano particolari carenze igieniche

Per le costruzioni esistenti che non rispettano le norme vigenti per i nuovi fabbricati e che non presentano particolari carenze igieniche, dopo il conseguimento della concessione in sanatoria sono consentite soltanto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia all'interno del volume esistente. Sono altresì consentite le opere volte a porre le costruzioni esistenti in regola con le norme vigenti per le nuove costruzioni.
La proposta della commissione AA.GG. prevede l'approvazione del suddetto articolo.
La suddetta proposta, in considerazione delle valutazioni espresse nel parere tecnico, non può essere meritevole di approvazione.

Art. 9 - Costruzioni esistenti che non rispettano le norme vigenti per i nuovi fabbricati e che presentano gravi carenze igieniche

Per le costruzioni che non rispettano le norme vigenti per i nuovi fabbricati e che presentano gravi carenze igieniche: vigono le seguenti norme:
9.1)  la concessione in sanatoria non può essere ottenuta prima della rimozione delle gravi carenze igieniche; tale rimozione potrà considerarsi avvenuta se saranno effettuate opere tali da soddisfare le norme del successivo art. 11.
9.2)  in ogni caso nessuna concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata senza la preventiva esecuzione delle opere necessarie alla rimozione delle gravi carenze igieniche;
9.3)  dopo l'esecuzione delle opere di rimozione delle gravi carenze igieniche vigono le norme del precedente art. 8.
La proposta della commissione AA.GG. prevede l'abrogazione del suddetto articolo.
La suddetta proposta, in considerazione delle valutazioni espresse nel parere tecnico, non può essere meritevole di approvazione.

Art. 12 - Allineamenti obbligatori

L'allineamento al filo stradale è obbligatorio su tutte le vie per le quali esso è indicato nella tav. P1.
Su tali vie è obbligatorio l'allineamento a filo stradale anche per l'eventuale attico avente spessore minore di quello del corpo di fabbrica sottostante.
Gli eventuali arretramenti sia del corpo di fabbrica che dell'eventuale attico saranno riportati sulle vie retrostanti.
Quando non esistono indicazioni specifiche l'allineamento è libero.
La proposta della commissione AA.GG. prevede l'abrogazione del suddetto articolo.
La suddetta proposta, in considerazione delle valutazioni espresse nel parere tecnico, può essere meritevole di approvazione.

Art. 13 - Balconi

La proposta della commissione AA.GG. prevede:
-  la modifica del primo comma, ossia: negli spazi pubblici di larghezza non superiore a m. 6,00 non sono consentiti balconi o sporgenze superiori ad 1/10 della larghezza della strada, (anzicchè negli spazi pubblici di larghezza non superiori a m. 7 non sono consentiti balconi e sporgenze superiori a cm. 30);
-  la modifica del punto 13.1 relativa all'altezza minima dell'intradosso sul piano stradale, misurata dal punto più basso di eventuali mensole o sostegni non inferiori a m. 4.20 (anzicchè m. 3,00 del piano regolatore generale);
-  l'abrogazione del punto 13,3 (negli spazi pubblici non superiori a m. 12 sono proibiti i parapetti pieni e in genere quelli che presentano una superficie opaca superiore al 30% della superficie totale).
Le suddette proposte di modifica, in considerazione delle valutazioni espresse nel parere tecnico, possono ritenersi meritevoli di approvazione.
Per quanto sopra esposto e considerato, visti gli atti ed elaborati pervenuti all'A.R.T.A., per le finalità degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78, questa U.O. 3.1 è del parere che le modifiche al regolamento edilizio, alle norme di attuazione del piano regolatore generale ed alle norme di attuazione del piano di recupero adottate con delibera di consiglio comunale n. 98 dell'1 novembre 2000 possono essere ritenute meritevoli di approvazione, per come specificato singolarmente per ogni articolo esaminato.";
Visto il voto n. 544 del 21 febbraio 2002 con il quale il consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta dell'ufficio, ha ritenuto meritevoli di approvazione le modifiche al R.E. ed alle N.A. del piano di recupero adottate dal consiglio comunale di Ravanusa con delibera n. 98 dell'1 novembre 2000.
Ritenuto di poter condividere il parere reso dal consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 544 del 21 febbraio 2002 assunto in conformità alla proposta dell'unità operativa 3.1/DRU n. 39 del 7 dicembre 2001;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge.

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono approvate, in conformità al voto n. 544 del 21 febbraio 2002 reso dal consiglio regionale dell'urbanistica, le modifiche al regolamento edilizio, alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed alle norme di attuazione del piano di recupero del comune di Ravanusa, adottate con delibera consiliare n. 98 dell'1 novembre 2000.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 39 del 7 dicembre 2001;
2)  voto del C.R.U. n. 544 del 21 febbraio 2002;
3)  delibera consiliare n. 98 dell'1 novembre 2000;
4)  elaborato indicante le modifiche al regolamento edilizio;
5)  elaborato indicante le modifiche alle norme di attuazione del piano regolatore generale;
6)  elaborato indicante le modifiche alle N.A. del PPR.

Art. 2

Il comune di Ravanusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2002.
  SCIMEMI 

(2002.14.801)
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DECRETO 29 marzo 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Prizzi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 1447 del 15 febbraio 2001, con la quale il sindaco del comune di Prizzi (provincia di Palermo) ha presentato all'ufficio del Genio civile di Palermo istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, per il territorio comunale di Prizzi;
Vista la successiva nota prot. n. 12807 del 19 dicembre 2001, con la quale l'amministrazione comunale trasmette all'ufficio del Genio civile di Palermo copie degli elaborati a corredo del piano regolatore generale e dei P.P.E.;
Vista la nota prot. n. 3974 del 20 febbraio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo ha rappresentato all'amministrazione comunale che gli studi trasmessi non risultano conformi ai contenuti della circolare n. 57596 del 22 novembre 2000;
Vista la nota assunta al prot. 4700 del 27 febbraio 2002, con la quale il sindaco del comune di Prizzi ha trasmesso all'ufficio del Genio civile di Palermo lo studio integrativo, redatto dal geologo A. Cascio, mirato alle valutazioni sia geomorfologiche che del rischio idrogeologico del territorio comunale di Prizzi;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota n. 4232 del 13 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Prizzi, ritiene che la richiesta di aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposta dall'amministrazione comunale e riferita al territorio comunale di Prizzi sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;
Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Prizzi (provincia di Palermo), con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte geomorfologiche e del rischio, prodotte sia in scala 1:10.000 che in scala 1:2.000, e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 marzo 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 9, il comune di Prizzi, l'ufficio del Genio civile di Palermo e la Provincia regionale di Palermo.
Allegato
Ufficio del Genio civile di Palermo
RELAZIONE

Nell'ambito del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, promulgato con decreto del 4 luglio 2000, sono state individuate delle aree franose a rischio molto elevato, riconducibili sia a dissesti idrogeologici sia ad emergenze geomorfologiche nel territorio comunale di Prizzi e aree prossime al medesimo abitato.
Il comune di Prizzi ha presentato istanze finalizzate alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico. La prima con prot. n. 1447 è stata inoltrata in data 15 febbraio 2001 ed è stata assunta al prot. n. 4232, presso l'ufficio del Genio civile di Palermo in data 21 febbraio 2001. La seconda con prot. n. 12807, è stata inoltrata in data 19 dicembre 2001 ed è stata assunta al prot. n. 710 in data 15 gennaio 2002, presso l'ufficio del Genio civile di Palermo. A quest'ultima istanza sono stati allegati copie di elaborati a corredo del piano regolatore generale e dei p.p.e. e comunque non è stato prodotto uno specifico elaborato di sintesi conforme ai contenuti della circolare n. 57596 del 22 novembre 2000.
Con nota n. 3974 del 20 febbraio 2002, questo ufficio ha rappresentato al comune di Prizzi la mancanza di conformità alla suddetta circolare assessoriale. In data 27 febbraio 2002 il suddetto comune ha trasmesso, con nota assunta al prot. n. 4700 nello stesso giorno, lo studio integrativo redatto, su specifico incarico dell'amministrazione comunale, dal geologo Angelo Cascio.
Alle suddette istanze, come precisato, sono stati allegati studi geologici tratti da quelli redatti a supporto del piano regolatore generale. Con l'ultima istanza è stato prodotto uno specifico studio mirato alla valutazione sia dei rischi che delle valutazioni geomorfologiche in ordine al contenuto della circolare dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 57596 del 22 novembre 2000.
Il professionista incaricato dall'amministrazione comunale di Prizzi, geologo Angelo Cascio, ha prodotto un elaborato di sintesi, definito "relazione geologica". In esso sono state esaminate e descritte le forme di dissesto che hanno colpito e attualmente affliggono il territorio di Prizzi limitatamente alle aree più prossime al centro urbano.
Quali elaborati cartografici sono state prodotte:
1)  la carta geologica in scala 1:10.000, con un dettaglio in scala 1:2.000;
2)  la carta geomorfologica in scala 1:10.000, con un dettaglio in scala 1:2.000;
3)  la carta con la perimetrazione delle aree a diverse classi di rischio, definita "carta del rischio frana" anch'essa in scala 1:10.000 con un dettaglio relativo al centro urbano in scala 1:2.000.
Questi due ultimi elaborati cartografici, tenendo conto delle valutazioni di rischio con i gradi R1, R2, R3 (rischio elevato) e R4 (rischio molto elevato), illustrano perimetrazioni delle aree a rischio elevato e molto elevato modificate rispetto a quelle riprodotte sulle carte con le valutazioni di rischio redatte da codesto Assessorato.
In particolare, analizzando la carta con le valutazioni di rischio a scala 1:10.000 si può notare che la porzione di territorio più prossima al centro abitato ha subìto classificazioni di rischio più articolate. Un'area compresa fra la via Camillo Finocchiaro Aprile e il torrente Fontana Grande ha mantenuto l'originaria classificazione a rischio molto elevato per frane. Un'area, con disposizione N-S, in prossimità dei tratti terminali delle vie Alongi, S. Antonio e Rocca di Quinci è stata classificata a rischio elevato per frane. Un'area in prossimità della S.S. 118 è stata classificata a rischio elevato per frane. Infine sono state individuate aree a rischio medio e a rischio moderato per frane nell'ambito della porzione di territorio studiato.
A corredo della suddetta relazione è stata inoltre prodotta la valutazione analitica delle aree a diverso grado di rischio condotta secondo le 'linee guida" dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
In considerazione di quanto sopra, si trasmette per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la documentazione di sintesi inviata dal comune di Prizzi, redatta dal geologo Angelo Cascio, che risulta elaborata secondo le linee guida individuate con la circolare assessoriale n.57596 del 22 novembre 2000, per la revisione del piano straordinario, con la nuova classificazione del livello di rischio di una porzione del territorio del comune di Prizzi.
(2002.14.831)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 13 maggio 2002.
Concessione alla BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., della proroga al termine fissato per la definizione dell'iter istruttorio dei progetti di investimento di cui alla Misura 4.19a).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, art. 75;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il Completamento di programmazione della Misura 4.19 ex 4.4.2 - sottomisura a) - Riqualificazione e completamento dell'offerta turistica di cui al programma operativo della Regione siciliana (P.O.R. 2000/2006) approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Vista la circolare n. 1 del 17 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.32 del 29 giugno 2001, con la quale sono state diramate le procedure applicative dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2000 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti n. 2888 del 30 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 9 novembre 2001, e n. 3336 del 9 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 30 novembre 2001, con i quali è stato indetto il bando pubblico per l'attivazione della suddetta Misura 4.19a);
Visto il decreto n. 13/S 3° Tur del 24 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 dell'1 febbraio 2002, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto bando ed è stato determinato nel 28 febbraio 2002 il termine di presentazione delle stesse;
Considerato che nel suddetto bando è stato previsto il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande d'investimento, per l'istruttoria da parte di BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A.;
Vista la nota del 6 maggio 2002 di BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., con la quale viene chiesta una proroga di almeno 30 giorni per la definizione dell'istruttoria dei progetti d'investimento, motivata dal considerevole numero di progetti d'investimento pervenuti entro il termine di scadenza fissato dal suddetto bando;
Ritenuto di aderire alla superiore richiesta in considerazione del fatto che sono pervenuti ben 1.261 progetti d'investimento tendenti all'inserimento nella graduatoria che sarà stilata per l'attuazione della Misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Decreta:


Articolo unico

In accoglimento della richiesta di cui alle premesse, è concessa a BancaIntesaBCI, Mediocredito S.p.A., banca concessionaria per l'istruttoria e la valutazione dei progetti d'investimento, in virtù della convenzione stipulata, una proroga di 30 giorni al termine fissato per la definizione dell'iter istruttorio.
In relazione a quanto sopra, le risultanze istruttorie dovranno pervenire improrogabilmente entro il 30 giugno 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 maggio 2002.
  PORRETTO 

(2002.20.1132)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse il 24 gennaio 2002 dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata diCatania, sui ricorsi proposti da: Meligunte s.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Omniatourist s.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Pumex S.p.A. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Pumex S.p.A. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; comune di Leni contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed altra; Italpomice S.p.A. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; D'Ambra Giuseppina contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Omniatourist s.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Colla Paola contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; D'Ambra Vincenzo contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; Federalberghi delle isole Eolie contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed altra; Righi Valentina n.q. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; comune di Lipari contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed altra.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
(nn. 191 a 203 Reg. ord. 2002).
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha pronunciato le seguenti ordinanze di identico contenuto del 24 gennaio 2002 emesse dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sui ricorsi proposti rispettivamente da:
-  Meligunte s.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 191/2002);
-  Omniatourist s.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 192/2002);
-  Pumex S.p.A. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 193/2002);
-  Pumex S.p.A. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 194/2002);
-  comune di Leni contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed altra (R.O. n. 195/2002);
-  Italpomice S.p.A. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 196/2002);
-  D'Ambra Giuseppina contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 197/2002);
-  Omniatourist s.r.l. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 198/2002);
-  Colla Paola contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 199/2002);
-  D'Ambra Vincenzo contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 200/2002);
-   Federalberghi delle isole Eolie contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed altra (R.O. n. 201/2002);
-  Righi Valentina n.q. contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (R.O. n. 202/2002);
-  comune di Lipari contro Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed altra (R.O. n. 203/2002);
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto

Con il gravame introduttivo del giudizio si impugna il decreto del 23 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2001, con il quale veniva approvato il piano territoriale paesistico delle isole Eolie e relativi regimi normativi.
All'atto impugnato si muovono le seguenti censure:
1)  violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione al mancato coinvolgimento degli enti locali interessati;
2)  violazione di legge ed eccesso di potere per avere ricompreso nel regime vincolistico le zone A e B degli strumenti urbanistici;
3)  violazione di legge ed eccesso di potere in quanto le scelte di tutela sarebbero illogiche e non supportate da idonea istruttoria;
4)  eccesso di potere per la mancata utilizzazione di poteri di concertazione quale l'accordo di programma.
L'Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2001, sentiti i difensori delle parti, la causa è passata in decisione.
Diritto

Il gravame censura principalmente l'atto impugnato sotto il profilo della violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione al mancato coinvolgimento degli enti locali interessati.
La censura predetta, se accolta, comporterebbe l'annullamento del piano e la rinnovazione dell'intero procedimento di approvazione ed assume, pertanto carattere assorbente rispetto alle altre, che hanno natura subordinata.
Assume, pertanto, la rilevanza della questione di costituzionalità che di seguito si prospetta.
Osserva il collegio che va ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nella parte in cui non disciplina la partecipazione degli enti locali e dell'art. 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nella parte in cui dispone che le disposizioni in tema di partecipazione degli enti locali ai procedimenti non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione (salva l'applicazione di norme speciali), per violazione degli artt. 5 e 128 della Costituzione, e cioè per lesione dell'autonomia riservata ai comuni in materia di pianificazione urbanistica.
Il piano paesistico territoriale, già previsto dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed adesso espressamente richiamato dall'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, attiene ad una fase successiva rispetto a quella dell'imposizione del vincolo paesaggistico, e più precisamente alla fase della pianificazione della tutela delle zone dichiarate di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico, al fine di programmare la salvaguardia dei valori paesistico-ambientali di tali zone con strumenti idonei ad assicurare il superamento dell'episodicità, inevitabilmente connesse a semplici interventi autorizzatari.
Pertanto, il P.T.P. si collega espressamente alla protezione di determinate bellezze naturali specificamente individuate ed è volto ad ulteriormente disciplinare l'operatività del vincolo paesistico di cui alla legge n. 1497 del 1939.
L'art. 149 del decreto legislativo n. 490 del 1999 dispone che le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'art. 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
Con riferimento alla pianificazione urbanistica l'art. 150 del predetto decreto legislativo dispone che i piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all'art. 149.
Esclusivamente in tale ambito (e cioè per la pianificazione urbanistica) le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti Soprintendenze alla formazione dei piani.
A sua volta il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497), vigente ai sensi dell'art. 161, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sino alla emanazione del nuovo regolamento si limita a disporre che "la redazione d'un piano territoriale paesistico è commessa dal Ministro alla competente regia Soprintendenza, la quale vi attende secondo le ricevute direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei comuni interessati".
Il collegio osserva che secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale il piano territoriale paesistico regionale (PTPR) rientra nella categoria dei piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali; esso opera con le tecniche e gli effetti propri degli strumenti di pianificazione urbanistica, ancorché telologicamente orientato verso il preminente obiettivo della protezione di valori estetico-culturali (Corte costituzionale 27 luglio 2000, n. 378).
Il P.T.P.R. deve avere gli effetti tipici, che la legislazione regionale prevede per questo tipo di piani. Quindi questi piani possono essere configurati per produrre gli effetti propri di un piano territoriale di coordinamento urbanistico, destinato ad orientare e condizionare (con direttive) l'azione dei soggetti pubblici investiti di competenze di pianificazione urbanistica (ed in primo luogo i comuni per la pianificazione del loro territorio). Infatti, per la parte contenente previsioni e prescrizioni comportanti vincoli di carattere generale o particolare - conformi alla specifica "tematica", come sopra sottolineato -, detti piani hanno una immediata operatività vincolante per i soggetti privati (sentenza Corte costituzionale n. 327 del 1990), con efficacia impeditiva e paralizzante di qualsiasi intervento edificatorio difforme, e quindi possono contenere imposizioni anche immediatamente vincolanti a difesa dei valori paesistici ed ambientali (sentenza Coste costituzionale n. 529 del 1995).
La Corte costituzionale ha avuto occasione, anche di recente, di sottolineare che gli artt. 5 e 128 della Costituzione presuppongono una posizione di autonomia dei comuni, che le leggi regionali non possono mai comprimere fino a negarla (sentenze nn. 286 e 83 del 1997).
Ma l'autonomia comunale non implica una riserva intangibile di funzioni e non esclude che il legislatore regionale possa, nell'esercizio della sua competenza, individuare le dimensioni della stessa autonomia, valutando la maggiore efficienza della gestione a livello sovracomunale degli interessi coinvolti.
Ciò per quanto riguarda la materia urbanistica in particolare deve essere inteso nel senso che "il potere dei comuni di autodeterminarsi in ordine all'assetto e alla utilizzazione del proprio territorio non costituisce elargizione che le regioni, attributarie di competenza in materia urbanistica siano libere di compiere", in quanto l'art. 128 della Costituzione "garantisce, con previsione di principio, l'autonomia degli enti infraregionali, non solo nei confronti dello Stato, ma anche nei rapporti con le stesse regioni" (sentenza Corte costituzionale n. 83 del 1997).
In realtà, il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio: ciò giustifica l'eventuale emanazione di disposizioni legislative (statali e regionali) che vengano ad incidere su funzioni assegnate agli enti locali (sentenza Coste costituzionale n. 286 del 1997).
Nella specie considerata del P.T.P.R., la giustificazione dell'intervento legislativo a livello regionale si rinviene nella tipologia stessa del piano "tematico" e nella natura delle prescrizioni e previsioni vincolanti attinenti alla protezione di valori estetico culturali ed ambientali, interessi che esigono previsioni programmatiche (ma anche precettive) estese ad un ambito territoriale più vasto ed anche con maggior rigore e con maggiore efficienza, rispetto alle valutazioni di ambito comunale.
Del resto, la pianificazione urbanistica a livello comunale non ha carattere esaustivo e non riassorbe, con funzione di prevalenza, le altre forme di pianificazione o gli altri vincoli non urbanistici, poiché qualsiasi intervento che modifica il territorio non deve porsi in contrasto con tutti gli altri vincoli su di esso esistenti (paesistici, culturali, di rispetto delle ferrovie e delle autostrade, del demanio marittimo ecc.), ancorché la pianificazione urbanistica comunale non escluda tale tipo di intervento o lo consenta.
Il principio è reciproco anche nei rapporti tra vincoli non urbanistici e vincoli derivanti da pianificazione urbanistica comunale.
Riguardo alla sfera degli interessi coinvolti e delle esigenze relative al territorio, giova sottolineare che la tutela del bene culturale è nel testo costituzionale contemplato insieme a quella del paesaggio e dell'ambiente come espressione di principio fondamentale unitario dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo (sentenza Corte costituzionale n. 85 del 1998) e tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria.
Detta tutela costituisce compito dell'intero apparato della Repubblica, nelle sue diverse articolazioni ed in primo luogo dello Stato (art. 9 della Costituzione), oltre che delle Regioni e degli enti locali.
Rispetto a dette materie non può configurarsi né un assorbimento nei compiti di autogestione del territorio, come espressione dell'autonomia comunale, né tanto meno una esclusività delle funzioni comunali in forza della stessa autonomia in campo urbanistico. Invece, attraverso i piani urbanistici il comune può, nella sua autonomia, in relazione ad esigenze particolari e locali, imporre limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed ambientali.
Pur tuttavia la Corte costituzionale ha riconosciuto che il comune ha il diritto a partecipare, in modo effettivo e congruo, nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici regionali che abbiano effetti sull'assetto del proprio territorio (sentenza Corte costituzionale n. 83 del 1997).
Sul punto osserva il Collegio che nella Regione siciliana e nella normativa nazionale che disciplina il procedimento di formazione dei P.T.P.R. sussiste una assoluta mancanza di previsione della partecipazione necessaria dei comuni interessati, come sarebbe comprovato dalla presentazione soltanto di alcune osservazioni spontanee da parte dei comuni, in veste di meri soggetti interessati.
L'art. 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, (con un parallelismo di disciplina rispetto alla legge n. 241 del 1990) dispone poi che le disposizioni in tema di partecipazione degli enti locali ai procedimenti non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione, salvo le specifiche normative di settore.
Giova ricordare che la conformità ai precetti costituzionali a presidio della autonomia degli enti locali è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, soltanto con riguardo alla disciplina di alcune regioni (art. 4, comma 1, della legge della regione Emilia Romagna 7 dicembre 1978, n. 47, in base all'art. 5 della stessa legge n. 47 del 1978, come novellato dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23), che con riguardo al procedimento di formazione ed approvazione dei piani territoriali prevede che vengano sentiti gli enti locali interessati, con una valorizzazione del momento partecipativo.
Soltanto in presenza di possibilità plurime di intervento - tali da assicurare al comune una sostanziale partecipazione (sentenza n. 357 del 1998, n. 61 del 1994) -, con termini congrui e cadenze procedimentalizzate, non solo nella fase di approvazione, ma estesa alla formazione del piano, con facoltà di intervento anche propositivo, oltre che di espressione di parere, da cui consegue un obbligo per la Regione di prendere in considerazione i punti di vista prospettati dal comune, può ritenersi conforme un sistema procedimentale di approvazione dei P.T.P.R. (Corte costituzionale 27 luglio 2000, n. 378).
Pertanto, ad avviso del Collegio sussistono i vizi lamentati, essendo incongrua e non effettiva la partecipazione di comuni interessati, nel sistema di approvazione dei P.T.P.R. disciplinata dalla normativa statale (operante nella Regione siciliana per il mancato esercizio della potestà legislativa esclusiva), tenuto anche conto della natura e finalità delle prescrizioni per una tutela ambientale e culturale (si vedano il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 826/98 del 16 gennaio 2001, ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa 2 marzo 2001, n. 128, ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di Palermo n. 1884 del 20 novembre 2000).
Il Collegio, pertanto, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nella parte in cui non disciplina la partecipazione degli enti locali e dell'art. 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nella parte in cui dispone che le disposizioni in tema di partecipazione degli enti locali ai procedimenti non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione, per violazione degli artt. 5 e 128 della Costituzione, e cioè per lesione dell'autonomia riservata ai comuni in materia di pianificazione urbanistica.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nella parte in cui non disciplina la partecipazione degli enti locali e dell'art. 14 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nella parte in cui dispone che le disposizioni in tema di partecipazione degli enti locali ai procedimenti non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione, per violazione degli artt. 5 e 128 della Costituzione, e cioè per lesione dell'autonomia riservata ai comuni in materia di pianificazione urbanistica.
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Regione siciliana e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dei giorni 4 dicembre 2001 e 8 gennaio 2002.
  Il Presidente: (firma illeggibile) L'Estensore: (firma illeggibile) Il Segretario: (firma illeggibile) 

(2002.20.1131)
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PRESIDENZA

Istituzione della commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali.

Con decreto presidenziale n.43/area 3ª/S.G. del 22 febbraio 2002 è stata istituita la commissione di garanzia per la trasparenza, l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni e la verifica delle situazioni patrimoniali.
La commissione, prevista dall'art. 31 della legge regionale n.10/91 e dall'art.21 della legge regionale n.10/2000, risulta così composta:
a)  on. Nicola Leanza, on. Giovanni Mercadante, on. Sanzeri Salvatore, on. Francesco Forgione, on. Filippo Panarello, tutti deputati all'Assemblea regionale siciliana;
b)  prof. Rosario La Barbera, associato di diritto amministrativo dell'Università degli studi di Palermo; prof. Giuseppe Magaudda, associato di diritto amministrativo dell'Università degli studi di Messina; prof. Salvatore Sambataro, ordinario di diritto amministrativo dell'Università degli studi di Catania;
c)  dr. Gaetano Scaravilli (segretario generale della Presidenza della Regione); dr. Giovannino Sapienza (dirigente generale); dr. Nicolò Scialabba (dirigente 2ª fascia); dr. Piero Di Maggio (dirigente 2ª fascia); dr. Antonino Turrisi (dirigente 2ª fascia).
L'ufficio di segreteria della commissione è così composto: avv. Rosolino Buscemi, segretario (dirigente area 3ª segreteria generale); rag. Emanuele Cosenza, componente (in servizio area 3ª); dr. Giuseppe Di Leonardo, componente (in servizio area 3ª).
(2002.14.790)
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Modifica alla tabella "A" allegata alla deliberazione della Giunta regionale n.209 del 23 maggio 1994.

Con D.P. 70/servizio 1°/U.O.1/SG del 18 marzo 2002, la tabella "A" allegata alla deliberazione della Giunta regionale n.209 del 23 maggio 1994, è stata modificata per la riclassificazione dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia tra gli enti di classe "A" anzichè tra gli enti di classe "B", ferme restando le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Regione 21 luglio 1994, n.186 e 29 dicembre 1999, n.654.
(2002.14.817)
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Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Con decreto del Presidente della Regione n.78, serv. 2°/S.G. del 27 marzo 2002 è stato approvato, ai sensi dell'art.115, 4° comma, della legge regionale 3 maggio 2001, n.6, e così come prescritto dell'art.30 dello statuto dell'I.R.C.A.C., il nuovo testo di statuto, adottato dal l'I.R.C.A.C. con deliberazione n.9148 del 19 luglio 2001 e modificato all'art.15 con successiva deliberazione n.9179 del 13 settembre 2001, con le modifiche ed integrazioni apportate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con assessoriale prot. n.2632 del 31 ottobre 2001.
(2002.14.820)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto n.269 del 13 marzo 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, gli organi sociali della cooperativa L.E.S.A., con sede in Prizzi, sono revocati.
L'avv. Sebastiano Maurizio Timineri, nato a Canicattì (AG) il 15 settembre 1962 e residente ad Agrigento, viale della Vittoria n.211, è nominato commissario straordinario per la durata di mesi sei.
(2002.14.825)

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 270/15.3 del 13 marzo 2002 il dott. Angelo Giovanni Faraci, nato a Gela il 19 ottobre 1968 e residente in Acicatena, via Vittorio Emanuele n.101, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Agriservice 2000, con sede nel comune di Caltagirone, in sostituzione del commissario liquidatore dott. Giuseppe Assenza.
(2002.14.822)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 274/15.3 del 13 marzo 2002 l'avv. Giovanni Di Caro, nato a Willinger (Germania) il 5 giugno 1972 e residente in Ribera, via Brodolini, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Aurora, con sede nel comune di Aragona, in sostituzione del commissario liquidatore avv. Giuseppe Mandalà.
(2002.14.824)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 276/15.3 del 13 marzo 2002 il dott. Leonardo La Rocca, nato a Sciacca il 22 dicembre 1968 e residente in Sciacca, vicolo Mulini n.1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Apis, con sede nel comune di S. Margherita Belice, in sostituzione del commissario liquidatore sig. Vincenzo Casà.
(2002.14.826)


Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 278/15.3 del 13 marzo 2002 il rag. Faro Massimiliano, nato a Catania il 27 marzo 1968 e residente in Siracusa, via S.Monteforte n.12/a, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.A.C.C.A.F., con sede nel comune di Siracusa, in sostituzione del commissario liquidatore avv. Rita Giordano.
(2002.14.827)
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Riconoscimento di n.4 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande.

Con decreto n. 314/5S del 2 aprile 2002 del dirigente del servizio 5 - commercio, sono stati riconosciuti n. 4 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2002 della E.A.P./Fed.Ar.Com. con sede in Caltanissetta via B. Di Figlia n. 6 e da tenersi presso i locali della sede siti in Messina via XXIV Maggio n.84 presso scuola media statale Verona Trento.
(2002.14.818)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Rinnovo della Commissione oncologica regionale (COR) prevista dal PSR.

Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 284 del 14 marzo 2002, è stata rinnovata la Commissione oncologica regionale (COR) prevista dal piano sanitario regionale.
La nuova Commissione risulta così composta:
Presidente
-  dr. Vito Amari, ispettore generale I.R.S.
Componenti
-  dr. Biagio Agostana - direttore oncologia medica presidio ospedaliero M. Ascoli;
-  prof. Mario Adelfio Latteri - direttore dipartimento oncologico - Azienda ospedaliera universitaria policlinico;
-  prof. Paolo Montemaggi - direttore unità operativa di radioterapia;
-  prof. Franco Maria Romano - direttore ginecologia oncologica - presidio ospedaliero M. Ascoli ospedale oncologico A.R.N.A.S. - Palermo;
-  dr. Carmelo Jacono - dirigente di oncologia medica del presidio ospedaliero di Ragusa - coordinatore regionale dell'A.I.O.M.;
-  prof. Giuseppe Palazzotto - direttore sanitario presidio ospedaliero M. Ascoli - presidente della Lega tumori - Sicilia;
-  prof. Guglielmo Mariani - direttore cattedra di ematologia presso l'Azienda ospedaliera universitaria policlinico - Palermo;
-  dr. Giorgio Trizzino - dirigente sanitario presidio ospedaliero G. Di Cristina - presidente della società di cure palliative nazionale;
-  dr. Melchiorre Fidelbo - medico di medicina generale - Catania;
-  dr. Gianfausto De Simone - radiologo - dipartimento universitario di scienze radiologiche;
-  prof. Giuseppe Altavilla - professore associato di oncologia medica Università di Messina.
Svolgerà le funzioni di segretario il dr. Aldo Piccione.
(2002.14.778)
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Revoca del decreto 5 marzo 2002, relativo alla sospensione dell'attività della ditta Alpi Annibale e C. s.r.l., con sede in Bagheria.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n.357 del 25 marzo 2002 è stato revocato il precedente decreto n.250 del 5 marzo 2002, con il quale era stata temporaneamente sospesa l'attività della ditta Alpi Annibale e C. s.r.l. con sede in Bagheria (PA), frazione di Aspra nella via Francesco Tempra, n. 157.
(2002.14.785)
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Revoca del numero di riconoscimento attribuito al mercato ittico all'ingrosso di Messina.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n.358 del 25 marzo 2002 è stato revocato il numero di riconoscimento 1449 attribuito dal Ministero della sanità con decreto n. 600.7/24481/AG50/3352 del 19 novembre 1998 al mercato ittico all'ingrosso di Messina sito in via Campo delle vettovaglie. L'impianto viene altresì cancellato dallo speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.531.
(2002.14.782)
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Provvedimenti concernenti riconoscimenti di idoneità e stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 364 del 26 marzo 2002 il laboratorio di sezionamento ed il deposito frigorifero di carni della ditta ZAR.CARNI di Zarcone Stefano, con sede nel comune di Misilmeri (PA), nella contrada Palmerino, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286 ed iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.286 con il numero di identificazione 2586/S.
Si precisa che il riconoscimento per l'attivazione del laboratorio è limitato alle operazioni di rimozione della colonna vertebrale dai bovini di età superiore a dodici mesi.
(2002.14.783)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 391 del 27 marzo 2002 lo stabilimento di produzione di prodotti a base di carne nella tipologia prodotti di salumeria crudi, non avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta Parisi Salvatore, sito nel comune di Randazzo (CT) nella via Carmine n.2, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.537 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 9-3044/L.
(2002.14.776)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 26 febbraio 2002, n. 4/P.I.
Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico-finanziaria degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) - Piano formativo 1999/2000.

Alla Presidenza della Regione Dipartimento programmazione
All'Assessorato del lavoro Dipartimento formazione professionale Dipartimento lavoro Agenzia regionale per l'impiego
All'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Direzione generale
Ai Centri servizi amministrativi della Sicilia
Cap. I
Premessa

In applicazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione del sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore;
Visto il bando per la presentazione dei progetti pilota dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 ottobre 1999, n. 14 - serie speciale concorsi;
Visto l'accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per la valutazione e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore previsti dai progetti pilota 1998/99 sancito dalla Conferenza unificata del 2 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 2000);
Visto l'accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2000/2001, sancito dalla Conferenza unificata del 14 settembre 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2000);
Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000 n. 436 "Regolamento recante norme d'attuazione del l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144", concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore, che prevede all'art. 2, tra l'altro, la programmazione regionale dei percorsi IFTS sulla base della concertazione istituzionale e della partecipazione delle parti sociali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 20-21 marzo 2001, con la quale le competenze di gestione e programmazione dei percorsi IFTS affidati alle Regioni dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono state assegnate al dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ambientali e della pubblica istruzione;
Visto il POR Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2000) 2346 del l'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato con deliberazione n. 235 del 6 agosto 2001;
Visto il decreto presidenziale n. 161/Gr. XVI/S.G.R. del 22 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001, reg. n. 1, foglio n. 96, con il quale è stata emanata la deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 15 giugno 2001 di approvazione del Piano regionale dei progetti IFTS 1999/2000 con la definizione dei progetti da finanziare;
Considerato che per l'attuazione del predetto piano è previsto un finanziamento complessivo di lire 21.063.400.000 pari ad E 10.878.338,25, costituito da una quota di contribuzione nazionale di L. 14.349.502.654, pari ad E 7.410.899,64, corrispondente circa al 70% (68,12%) dell'intero finanziamento, a carico delle risorse CIPE per le aree depresse, assegnato dal Ministero istruzione università e ricerca (MIUR), ed una quota regionale, erogata dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento pubblica istruzione, di L. 6.713.897.346 pari a E 3.467.438,61, corrispondente circa al 30% (31,88%) delle risorse complessive, a carico della Misura 3.07 del POR Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Al fine di:
-  garantire la messa a regime del sistema IFTS istituito con l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 volto a riqualificare ed ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati;
-  garantire la partecipazione di soggetti appartenenti ai sistemi della scuola, della formazione professionale, dell'università e del mondo del lavoro;
-  garantire la realizzazione delle azioni stabilite nell'ambito di ogni singolo progetto formativo in conformità alle disposizioni impartite nel bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 ottobre 1999 n. 14 - serie speciale concorsi;
-  garantire il rispetto degli standard di percorso individuati nella nota operativa richiamata nel bando sopra citato;
-  assicurare il rispetto della normativa comunitaria nazionale e regionale.
Si impartiscono le seguenti disposizioni in materia di gestione delle azioni di istruzione e formazione tecnico superiore per la regolare utilizzazione del contributo concesso per l'attuazione del piano formativo IFTS 1999/2000.
Cap. II
Disposizioni generali

1) Al fine di uniformare le procedure di gestione dei corsi alle regole stabilite in ambito nazionale dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, tutte le risorse verranno attribuite alle istituzioni scolastiche statali. L'istituzione scolastica statale si configurerà pertanto come unico soggetto gestore responsabile della gestione dei fondi. E' da intendersi come soggetto attuatore l'organismo che cura la realizzazione del progetto.
2) La realizzazione delle attività è subordinata alla presentazione di apposito accordo sottoscritto dai soggetti partecipanti con il soggetto istituzione scolastica statale, ed all'elaborazione di un progetto di dettaglio, secondo le indicazioni appresso indicate, che conformemente al progetto di massima ed al costo approvato, deve definire, fra l'altro, le voci analitiche di spesa, e deve essere redatto anche su supporto magnetico.
3) L'avvio delle attività è subordinato alla specifica autorizzazione da parte del dipartimento regionale pubblica istruzione.
4) Tutte le azioni dovranno effettuarsi in conformità al progetto di dettaglio presentato. Eventuali variazioni, resesi necessarie durante l'attuazione del corso, dovranno essere debitamente motivate e comunicate all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale - ed all'U.P.L.M.O. Non sono ammissibili variazioni del profilo professionale, rispetto a quanto già stabilito in sede d'approvazione del piano formativo.
5) Dovranno essere garantite le misure di accompagnamento degli utenti nel rispetto di quanto indicato nel progetto.
Cap. III
Adempimenti propedeutici all'avvio delle attività

A) Accordo
L'accordo deve essere presentato entro e non oltre il 15 marzo p.v. al dipartimento regionale pubblica istruzione dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ed all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale.
L'accordo fra i soggetti proponenti, in conformità a quanto previsto nel progetto presentato, dovrà definire i rapporti e gli obblighi reciproci.
Nel caso in cui il soggetto attuatore sia diverso dall'istituzione scolastica statale, alla quale verranno conferite tutte le risorse finanziarie, l'accordo dovrà prevedere che l'istituzione scolastica rimborserà all'ente attuatore le spese effettuate su regolare presentazione della documentazione attestante la spesa in originale.
In sede di accordo l'istituzione scolastica provvederà altresì ad acquisire dal soggetto attuatore tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di competenza, quale ad esempio:
1) copia dello statuto e dell'atto costitutivo, autenticata nei modi di legge;
2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo all'attuale composizione del consiglio di amministrazione e/o consiglio direttivo, che riporti anche i dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale) del legale rappresentante, e degli altri componenti degli organi di amministrazione dell'organismo. Al riguardo si ricorda che ogni qualvolta dovessero intervenire modifiche societarie le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate e documentate alla predetta istituzione (solo per le imprese e per gli enti di formazione professionale);
3) certificato rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. riportante la dicitura ex art. 9 D.P.R. n. 252/98 (solo per le imprese e per gli enti di formazione professionale);
4) Eventuale dichiarazione che l'organismo intende avvalersi della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. In tal caso dovrà essere allegata copia della richiesta di informativa inoltrata alla competente prefettura (solo per le imprese e per gli enti di formazione professionale);
5) copia del verbale o autocertificazione rilasciata ai sensi di legge da cui si evinca la nomina ed i poteri di firma del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto attuatore;
6) nota, a firma del legale rappresentante, con indicazione del codice fiscale dell'organismo da lui rappresentato e le coordinate bancarie per l'estinzione dei titoli di spesa. Nella stessa nota dovrà evidenziarsi il titolo del progetto, l'eventuale qualifica da conseguire, la sede o le sedi di svolgimento del percorso formativo, la data d'inizio e conclusione del progetto, con particolare attenzione a quelle di avvio e conclusione del percorso formativo.
B) Progetto di dettaglio
Il progetto di dettaglio dell'intervento dovrà essere redatto secondo l'apposito schema (allegato 1) su supporto cartaceo e su supporto magnetico e dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 marzo p.v. L'istituzione scolastica curerà l'invio del progetto timbrato e firmato in ogni sua parte, in n. 5 copie, di cui due copie dovranno essere trasmesse a questa Amministrazione, due copie dovranno essere trasmesse all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale, una copia all'U.P.L.M.O. competente per territorio.
Il progetto di dettaglio dell'intervento dovrà analiticamente descrivere:
-  informazioni generali sul progetto;
-  modalità di pubblicizzazione dell'intervento;
-  indicazione dei requisiti necessari per l'accesso al corso;
-  modalità di selezione dei partecipanti e quindi d'accertamento dei pre-requisiti in ingresso;
-  modalità di valutazione delle competenze in in gresso (bilancio di competenze);
-  obiettivi formativi generali (in termini di conoscenze, competenze, abilità, atteggiamenti, comportamenti, capacità, relazioni) che l'intervento dovrà produrre;
-  obiettivi e contenuti specifici relativi ai moduli e/o alle unità didattiche;
-  metodologie didattiche;
-  materiali didattici e risorse tecnologiche;
-  durata e articolazione delle varie fasi;
-  modalità d'accertamento delle conoscenze e competenze nonché del livello di acquisizione;
-  interventi d'individualizzazione del percorso;
-  iniziative e strumenti previsti per il monitoraggio e la valutazione periodica e finale e gli strumenti di valutazione degli impatti;
-  modalità delle azioni di formazione dei forma tori;
-  modalità delle azioni di accompagnamento;
-  modalità d'orientamento e/o di supporto all'inserimento;
-  modalità di riconoscimento di crediti formativi;
-  iniziative relative alla diffusione dei risultati;
-  risorse umane interne ed esterne, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni (coordinatore, docenti, tutor, etc);
-  piano finanziario analitico, distinto in quattro categorie di spesa, nel rispetto del costo finanziato, delle percentuali previste nel bando e delle voci di spese ammissibili, in conformità alla normativa vigente ed entro i massimali di riferimento di cui al capitolo "Spese ammissibili e massimali di riferimento" della circolare dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n.35 del 13 giugno 2001.
a)  Spese insegnanti (50%).
In tale categoria rientrano tutte le spese relative agli insegnanti ed agli esperti interni ed esterni, specificando le funzioni (coordinatore, docente, tutor, ecc.), la durata impegno ore/uomo, il compenso previsto, specificando i rimborsi e le spese di viaggio autorizzate e le documentate ed assicurazioni dei docenti.
b)  Spese allievi (15%).
In tale categoria rientrano le spese d'assicurazione, di trasporto e soggiorno ove previsti.
Non sono previste spese per indennità giornaliera.
c) Spese di funzionamento e gestione (15%).
In tale categoria rientrano le spese di affitto, leasing attrezzature, materiali di consumo, retribuzioni al personale non docente, spese di amministrazione.
d) Altre spese, ivi compresi i servizi di accompagnamento (20%).
In tale categoria rientrano le spese di organizzazione (progettazione, elaborazione materiali didattici, pubblicizzazione, certificazione, esami e colloqui finali);
-  dichiarazione di non aver ricevuto altri contributi per l'espletamento del progetto presentato e per le spese documentate;
-  dichiarazione che i materiali prodotti nell'ambito delle attività previste nel progetto sono di proprietà della Regione siciliana, che si riserva il diritto di modificarli o diffondere;
-  regolamento del corso.
Cap. IV
Procedure di avvio

1) A seguito dell'autorizzazione all'avvio delle attività l'organismo gestore dovrà espletare tutte le attività propedeutiche individuate nel progetto di dettaglio, quali la pubblicità, l'orientamento, la selezione, formazione formatori etc., nel rispetto delle modalità in appresso indicate.
2. Esaurite le procedure di selezione, nel rispetto di quanto indicato al punto B) del Cap. V della presente circolare, l'istituzione scolastica dovrà predisporre o eventualmente acquisire, per quanto di competenza, la documentazione sotto elencata, occorrente per l'avvio dei corsi nonché per la vidimazione dei registri didattici:
a) registro didattico;
b) elenco completo dei candidati che hanno superato positivamente la selezione, completo delle generalità e firmato dagli stessi per accettazione;
c) calendario del percorso formativo con indicazione dei tempi e del luogo di svolgimento, nonché il nominativo del docente che effettuerà la lezione e sua qualifica;
d) elenco completo dei docenti, con accanto l'indicazione della materia di insegnamento, completo di generalità e codice fiscale (o partita I.V.A.);
e) copia dei curriculum dello staff docenti firmato in originale;
f) indicazione del coordinatore e del tutor o dei tutor del percorso formativo completo di generalità e codice fiscale;
g) copia del regolamento del corso firmato per presa visione dai partecipanti che hanno superato la prova selettiva;
h) perizia tecnica giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo professionale (ingegnere, architetto o geometra) e dalla quale risulti il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, cui andrà allegata la planimetria quotata dei locali in scala 1:100 ed elenco delle attrezzature utilizzate con il puntuale riferimento al numero di inventario riportato nell'apposito registro. Tale perizia dovrà essere estesa se si prevedono più luoghi di svolgimento delle attività formative, ad eccezione di quelle previste per il tirocinio.
3) Copia della documentazione di cui al punto b) dovrà essere trasmessa altresì all'U.P.L.M.O. competente per territorio, unitamente ai tesserini modello C1 dei candidati selezionati, o certificato di servizio nel caso di allievi occupati, occorrenti per l'avviamento degli allievi ai percorsi formativi.
4) L'istituzione scolastica, non appena avviato il percorso formativo, avrà cura di comunicare tempestivamente al dipartimento regionale pubblica istruzione, all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale, ed all'U.P.L.M.O. competente per territorio, la data di effettivo inizio e la sede didattica.
5) L'istituzione scolastica, avrà inoltre cura di comunicare al dipartimento regionale pubblica istruzione ed all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale, ogni 3 mesi, le eventuali variazioni del calendario delle lezioni, dei docenti, delle sospensioni delle lezioni, delle dimissioni e quant'altro riferito allo svolgimento delle varie attività.
6) L'istituzione scolastica s'impegna altresì ad inoltrare al dipartimento regionale pubblica istruzione ed all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale, relazione dettagliata sullo stato d'avanzamento fisico e finanziario del progetto con cadenza trimestrale. Per stato d'avanzamento s'intende una relazione che dia ragione delle attività svolte, dell'avanzamento verso gli obiettivi previsti, dell'evoluzione dei costi e dell'impegno delle risorse umane e materiali, nonché dell'aggiornamento della pianificazione del progetto.
7)  A conclusione del percorso formativo l'istituzione scolastica ne darà comunicazione al dipartimento regionale pubblica istruzione, all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale ed all'U.P.L.M.O. competente per territorio.
Cap. V
Modalità di svolgimento delle azioni

A) Pubblicità ed informazione
1) Per favorire l'informazione sugli interventi formativi approvati gli organismi attuatori devono ricorrere alla pubblicizzazione utilizzando manifesti murari e/o avvisi nei quotidiani a larga diffusione, radio o televisione, internet, nonché depliants, brochure divulgative.
2) Tutto il materiale informativo dovrà contenere il logo e l'intestazione dell'Unione europea e del Fondo sociale europeo, il logo e l'intestazione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e della Regione siciliana, dipartimento regionale pubblica istruzione, nonché i loghi e la denominazione di tutti gli organismi che sono coinvolti nel processo formativo.
3) Il materiale informativo sulle attività da espletare dovrà inoltre contenere: natura dell'intervento, la qualifica da conseguire, se prevista, durata dell'attività espressa in ore, sede di svolgimento dell'attività formativa, requisiti richiesti per la partecipazione alle azioni di selezione, modalità e sede di svolgimento di selezione, eventuali rimborsi spettanti, luogo di presentazione e termine ultimo per la presentazione delle domande.
4) I bandi dovranno altresì contenere la sede presso cui prendere visione del regolamento del corso, dove dovranno essere presentate le domande ed il termine ultimo delle stesse.
5) Poiché l'intervento è cofinanziato dal F.S.E. si dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nel regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000.
B) Selezione allievi
1) Le domande di partecipazione ai percorsi formativi messi a bando, con riferimento allo schema allegato (allegato 2), dovranno essere rigorosamente protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione; scaduto il termine di presentazione indicato nel bando, qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello degli allievi previsti nel progetto approvato, l'organismo attuatore provvederà alle operazioni di selezione direttamente sotto la propria responsabilità. Le procedure, i criteri, i metodi e gli strumenti di selezione, dovranno essere contenuti nel progetto di dettaglio e resi pubblici.
2) Al termine delle operazioni di selezione sarà redatta una graduatoria degli aspiranti idonei che dovrà essere trasmessa al dipartimento regionale istruzione, all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale e, allo stesso tempo, resa pubblica presso la sede dove è avvenuta la selezione. Entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione gli eventuali allievi esclusi potranno proporre motivato ricorso alle medesime autorità, le quali adotteranno di concerto la decisione finale entro i 5 giorni successivi.
3) Delle operazioni di selezione sarà redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti della commissione, nel quale andranno specificate le procedure, i metodi e gli strumenti utilizzati. Il suddetto verbale sarà trasmesso al dipartimento regionale istruzione, all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale, e all'U.P.L.M.O. competente per territorio.
4) Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce o espulsioni degli avviati, saranno ammessi gli aspiranti che avranno titolo a subentrare secondo l'ordine della graduatoria (solo nel caso in cui il numero delle ore già effettuate non superi il 20% del monte orario complessivo).
5) L'elenco degli allievi ammessi alla frequenza dei percorsi formativi dovrà essere trasmesso all'U.P.L.M.O. e alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, corredati di norma dal tesserino mod. C1 ed il certificato di servizio per i partecipanti occupati, anche nel caso in cui non sia stata svolta la selezione.
6) Nei casi di partecipazione di allievi occupati, che comunque hanno già assolto all'obbligo scolastico, è necessario acquisire un'attestazione delle competenze acquisite precedentemente ed il certificato di servizio.
C) Formazione formatori
L'azione sarà svolta in favore dello staff docente per consentire di operare nel modo più efficace e concreto in relazione al raggiungimento degli obiettivi posti nel progetto e disporre di un quadro globale che colleghi tutti gli elementi (contenuti specifici, metodologie, obiettivi generali, obiettivi specifici, rilascio dei crediti) in una gestione consapevole che si trasferisca dall'equipe di progettazione allo staff docenti.
Delle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato da tutti i partecipanti e dal direttore del corso.
D) Attività didattiche
1) L'avvio del percorso formativo, è fissato entro e non oltre un mese dall'autorizzazione all'avvio delle attività, e dovrà concludersi nel rispetto dei tempi preven tivati.
Qualora l'organismo attuatore non sia in grado di rispettare tali scadenze, l'istituzione scolastica dovrà provvedere ad inviare, entro 15 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione, la formale rinuncia al finanziamento al dipartimento regionale istruzione ed all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale.
2) All'inizio del percorso formativo dovranno prevedersi azioni volte ad esplorare le motivazioni individuali, valutare le competenze in ingresso attraverso strumenti codificati quali, ad esempio, il bilancio delle competenze, al fine di valutare i crediti/debiti in ingresso, etc. Le ore dedicate a tali azioni non vanno computate all'interno delle ore dedicate all'attività formativa.
3) Il numero degli allievi frequentanti è stabilito in n. 20 unità. Tale numero potrà essere ampliato fino ad un massimo di 30 unità nel caso in cui si prevede la formazione a distanza.
4) Tutti gli interventi formativi comportano l'obbligo della frequenza.
5) L'orario giornaliero di frequenza delle attività didattiche è fissato in almeno tre ore giornaliere e non più di otto ore giornaliere (in quest'ultimo caso dovrà prevedersi la pausa pranzo della durata di un'ora, che non andrà computata all'interno delle otto ore) e per un massimo di 40 ore settimanali.
6) Il percorso formativo dovrà svolgersi senza soluzione di continuità ad eccezione della pausa estiva della durata di un mese.
7) L'istituzione scolastica avrà cura di vigilare affinché i partecipanti non superino le ore d'assenza consentite e cioè, il 30% delle ore complessivamente approvate, salvo casi eccezionali che verranno valutati singolarmente dal comitato tecnico scientifico del progetto, e comunque non più di 10 giorni consecutivi non giustificate da motivi di salute o da comprovati motivi di forza maggiore. Nei casi in cui con certezza non potrà essere frequentato almeno il 70% delle ore previste nel progetto, si dovrà tempestivamente provvedere all'esclusione del soggetto.
8) Se il numero degli allievi, per effetto di dimissioni, dovesse scendere al di sotto del 40% degli avviati, l'istituzione scolastica dovrà sospendere l'attività e lo comunicherà al dipartimento regionale istruzione e all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale, che decideranno, di concerto, sulle iniziative da intraprendere in base alle attività ancora da svolgere ed alle unità didattiche da completare.
9) I percorsi formativi dovranno essere organizzati secondo un modello modulare, basato in unità formative d'apprendimento, che consenta la verifica delle competenze acquisite anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi nei confronti di altri sistemi. Pertanto per ogni unità didattica andrà indicata la denominazione e la durata in ore.
10) La struttura del percorso didattico dovrà prevedere accanto alle lezioni d'aula anche momenti di laboratorio, esercitazioni, tirocinio etc., e contemplare l'adozione di metodologie interattive.
11) All'interno del percorso didattico è necessario prevedere un sistema di verifica relativo all'apprendimento conseguito da ogni partecipante. In questo caso, scopo della valutazione è quello di osservare ed analizzare l'efficacia dell'apprendimento in termini di acquisizione di conoscenza e di competenza e dall'altro prevedere la possibilità che i partecipanti possano esprimere dei giudizi qualitativi circa le diverse componenti del progetto (modello, organizzazione, docenti, materiali distribuiti, etc).
12) Il percorso didattico dovrà coinvolgere docenti che per il 50% provengano dal mondo del lavoro e delle professioni, cui spetterà il compito di elaborare materiali didattici, specifici per il percorso didattico.
13) La comunicazione di fine attività deve essere trasmessa al dipartimento regionale istruzione, all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale, e al competente U.P.L.M.O., entro 30 giorni antecedenti la data prevista di chiusura dell'attività formativa.
14) Al termine del percorso formativo dovranno prevedersi misure di accompagnamento che costituiscono l'insieme dei servizi, non formativi, di supporto che saranno forniti ai partecipanti. Le misure di accompagnamento rappresentano le condizioni per ampliare l'accesso ai percorsi di diverse tipologie di soggetti e la loro percorribilità con risultati positivi. L'insieme delle azioni che saranno attivate non vanno computate all'interno delle ore dedicate all'attività formativa.
E) Tirocini
1) Il tirocinio deve, di norma, essere espletato a conseguimento del 60% dell'attività corsuale e non essere comunque di durata inferiore al 30% del monte orario complessivo.
2) Il tirocinio, da non confondersi con attività pratiche, dovrà essere svolto in strutture esterne convenzionate con l'organismo attuatore ed essere coerente con gli obiettivi del corso, le attività d'aula e le propensioni professionali dei corsisti.
3) Le attività di tirocinio devono essere dettagliatamente previste in sede di progettazione didattica esecutiva.
4) L'istituzione scolastica dovrà comunicare, almeno 10 giorni prima, all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale, la denominazione del soggetto ospitante e il luogo e le date di svolgimento del tirocinio; il settore/comparto di riferimento del soggetto ospitante; la dimensione indicativa del soggetto ospitante utilizzando la tipologia piccola, media e grande impresa (p - m - g) e la funzione/i o il processo/i dove si svolgeranno le attività del tirocinante indicando le attività o le aree di attività in cui il tirocinante sarà coinvolto.
5) L'organismo attuatore dovrà provvedere altresì alla copertura assicurativa di ogni singolo tirocinante, che dovrà includere il rischio in itinere.
Cap. VI
Verifiche finali e certificazione dei crediti

A) Verifiche finali
1) Al termine dell'attività formativa gli allievi verranno ammessi a sostenere una prova di valutazione finale volta ad accertare il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze acquisite a seguito della frequenza al percorso.
2) La valutazione finale dovrà articolarsi in un colloquio individuale ed in una prova di simulazione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla conferenza unificata (ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) nella seduta del 2 marzo 2000.
3) La predisposizione dei documenti citati al precedente punto 2, è condizione di ammissibilità alle prove di valutazione.
4) Le prove di valutazione finale sono predisposte dalla commissione d'esame, in coerenza con il progetto definito dal comitato tecnico scientifico.
5) La valutazione finale è espressa in centesimi dalla commissione d'esame come risultato di sintesi della valutazione dei membri della stessa, sulla base di una ponderazione del 70% da attribuire al colloquio e analisi dei citati documenti, e del 30% alla prova di simulazione.
6) Si considerano acquisite le competenze oggetto del percorso d'IFTS ove l'utente abbia conseguito 60 punti su 100 nelle due prove (almeno 42 nella prima e 18 nella seconda).
7) Il certificato finale, compilato secondo apposito modello, viene rilasciato solo nel caso di superamento delle prove. La valutazione viene riportata sul certificato finale solo se raggiunta con il massimo dei voti. In tal caso viene espressa l'indicazione: "con lode".
8) A coloro che non superano le prove previste viene rilasciata la "dichiarazione intermedia" del percorso seguito, secondo il modello già definito dal Comitato nazionale di progettazione FIS, con l'indicazione delle competenze acquisite per facilitare il riconoscimento dei crediti formativi.
9) Di tutte le operazioni d'esame deve essere redatto apposito verbale secondo gli appositi modelli, da cui risulti anche la valutazione conseguita e il relativo punteggio attribuito a ciascun utente.
10) La dichiarazione della votazione conseguita è rilasciata a richiesta dell'interessato.
B) Costituzione della commissione d'esame
1) La commissione d'esame è costituita da componenti rappresentativi dei 4 soggetti formativi dell'IFTS (scuola, università, formazione professionale, mondo del lavoro e delle professioni), che abbiano adeguati requisiti culturali e professionali coerenti con il profilo del corso, di cui due membri che saranno individuati tra i docenti del corso, rappresentativi delle diverse componenti presenti nel comitato tecnico scientifico e proposti dal direttore del corso e due esperti del mondo del lavoro, che abbiano attinenza con il profilo del corso, che saranno individuati, previo parere del citato comitato regionale.
2) La commissione d'esame, presieduta da un funzionario dell'Amministrazione regionale, sarà nominata con apposito decreto.
3) La data viene fissata dall'Amministrazione tenuto conto delle esigenze e comunicata all'organismo attuatore.
4) L'esame viene preceduto da una riunione di insediamento della commissione convocata dal presidente almeno 15 giorni prima della data stabilita per le prove, ai fini dell'esame preliminare della documentazione relativa al corso, dei documenti presentati dai docenti del corso e dai candidati, della definizione delle prove di esame e del relativo calendario.
5) La commissione altresì determina i criteri cui si formerà il successivo esame.
6) Della riunione sarà redatto apposito verbale che dovrà essere firmato da tutti i componenti la commissione.
7) Concluse le prove, l'organismo attuatore trasmetterà tempestivamente al dipartimento regionale pubblica istruzione, tutta la documentazione concernente la valutazione finale, firmata in originale dai componenti la commissione, provvederà, altresì, alla compilazione del certificato di specializzazione, secondo apposito modello, per tutti i partecipanti risultati idonei alle prove finali, ed al relativo invio, entro un mese dall'espletamento delle prove, al dipartimento regionale pubblica istruzione.
8. L'organismo attuatore, entro un mese dall'espletamento delle prove finali, curerà l'invio dell'elenco di tutti i partecipanti risultati idonei alle prove finali all'U.P.L.M.O, competente per territorio, che provvederà all'espletamento delle conseguenziali attività per il riconoscimento della qualifica professionale ed al successivo rilascio della stessa.
Cap. VII
Registri didattici e registri contabili

A) Registri didattici
1) Il registro didattico costituisce il documento fondamentale del percorso formativo in quanto consente di verificare la presenza dei partecipanti, l'orario, i docenti, le attività didattiche trattate in corrispondenza al progetto approvato e al progetto di dettaglio.
2) Il frontespizio del registro deve recare ogni riferimento utile per l'individuazione del percorso formativo: numero del corso, sede operativa, qualifica e codice professionale (se previsto), settore di riferimento, tipologia, numero allievi e durata del percorso.
3) Il contenuto del registro prevede, oltre al programma svolto, le firme dei partecipanti e del personale di docenza.
4) Più in dettaglio il registro, con riferimento ad ogni ora d'insegnamento (o unità didattica), deve fornire i seguenti dati: ora di inizio e termine, firma del docente e del tutor, materia e argomenti trattati.
5) Il direttore del corso deve apportare la propria firma sul registro, attestante che le notizie ivi riportate sono conformi a quanto effettivamente avvenuto in quel giorno.
6) I docenti, o altro personale incaricato, devono annotare puntualmente le assenze dei partecipanti, sbarrando gli spazi vuoti in corrispondenza dei rispettivi nominativi, all'inizio delle lezioni antimeridiane e/o pomeridiane, e curare che la firma dei presenti venga apposta all'atto dell'entrata e all'atto dell'uscita.
7) Tutto ciò che rende possibile il controllo didattico e contabile mediante conteggio delle ore di presenza, dei singoli partecipanti e di quelle totali da riportare negli appositi riepiloghi, nonché delle ore di docenza.
8) In caso di tirocinio individuato in sedi diverse da quella di conservazione del registro didattico, si devono istituire appositi registri, fogli o schede che contengano i nominativi degli allievi, preventivamente vidimati, da tenere costantemente nella sede di svolgimento del tirocinio, e la circostanza deve essere annotata nel registro originario a fianco dei partecipanti interessati. Ciò vale anche in caso di sdoppiamento dei corsi in moduli diversificati per gruppi di partecipanti.
9) I funzionari incaricati del controllo devono apporre la propria firma sui registri controllati.
B) Registri contabili
Registro di prima nota delle spese
1) Tale registro, in forma di giornale mastro (giornale di cassa e partitario delle spese), deve riportare in tempo reale ed in ordine cronologico le spese impegnate e sostenute con il riferimento all'azione finanziata cui fanno carico ed al documento di impegno e di pagamento della spesa.
2) Contemporaneamente dette spese dovranno essere trascritte nell'apposito partitario per voci.
Registro protocollo
Il registro protocollo risponde all'esigenza di controllare che tutte le domande degli aspiranti partecipanti, pervenute al soggetto gestore nei termini previsti, siano state prese in considerazione per la corretta sostituzione di partecipanti dimissionari. Ciò al fine dell'eventuale inserimento di altri soggetti risultati idonei nella graduatoria di selezione iniziale. Tale registro può sopperire, inoltre, all'esigenza di documentare le spese postali.
Registro delle fatture
Il registro delle fatture, reso obbligatorio a seguito dell'emanazione della legge n. 537/93 che, con l'art 14, comma 10, attrae nella normativa I.V.A. i versamenti degli enti pubblici per i corsi di formazione professionale, deve essere tenuto in conformità e nei limiti degli artt. 21, 23, 24, 25 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 sull'istituzione e disciplina dell'I.V.A..
Registro di carico e scarico
1) Per il carico e lo scarico del materiale di consumo, sia che si tratti di materiale in dotazione individuale (cioè consegnato ai partecipanti), sia che si tratta di materiale in dotazione collettiva (cioè per esercitazioni pratiche), deve essere istituito un registro-partitario nel quale devono essere indicati, in ordine cronologico e per voci merceologiche raggruppate in modo omogeneo, i materiali acquistati o prelevati dalle scorte di magazzino a fronte di quelli distribuiti gratuitamente ai partecipanti (materiale didattico individuale, indumenti protettivi) o utilizzati per esercitazioni pratiche.
2) Il registro può essere sostituito, laddove esista una contabilità informatizzata, da schede di magazzino codificate.
3) I materiali distribuiti ai partecipanti devono comunque essere riportati anche su schede o elenchi individuali di consegna controfirmati per ricevuta dai partecipanti stessi.
4) Le operazioni di carico e scarico devono essere registrate contestualmente all'acquisto o al prelievo del materiale ed all'utilizzo del materiale stesso.
5) Se l'utilizzo dei materiali in dotazione collettiva per le esercitazioni pratiche dà luogo, durante l'azione formativa, a produzione di beni, di semilavorati o residui di lavorazione, deve esserne presa nota nel registro dei beni prodotti.
Registro dei beni prodotti
1) Tale registro deve essere tenuto in correlazione a quello dei materiali di consumo nell'eventualità che l'azione formativa produca beni o semilavorati fruibili.
2) Nel registro devono risultare inventariati tutti i beni prodotti.
Registro inventario
Tale registro deve contenere tutti i beni mobili in disponibilità dell'ente con indicazione dell'ubicazione, degli estremi d'acquisizione e delle fonti finanziarie relative all'acquisizione.
Cap. VIII
Erogazione del contributo

5) Il finanziamento dei singoli progetti è composto da una quota di contribuzione nazionale, pari al 68,12%, assegnata dal Ministero istruzione università e ricerca (MIUR), ed una quota di contribuzione regionale, corrispondente al 31,88% del finanziamento concesso erogata dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento pubblica istruzione, a valere sulla misura 3.07 del POR Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n.C(2000)2346 dell'8 agosto 2000.
Il finanziamento del singolo progetto sarà erogato all'istituzione scolastica, con accreditamento sul conto corrente acceso presso l'istituto bancario che svolge il servizio di cassa, nei seguenti modi:
-  il 50%, quale primo anticipo;
-  il 30%, quale seconda anticipazione, a seguito dell'avvenuto spesa di almeno il 50% della prima anticipazione, e non prima di avere realizzato il 50% delle attività previste;
- il 20% a saldo, dopo la verifica della rendicontazione finale.
L'istituzione scolastica, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera d'autorizzazione all'avvio del corso, dovrà trasmettere al dipartimento regionale pubblica istruzione ed all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale, gli estremi della delibera del consiglio d'istituto da cui risulti la formale assunzione delle iniziative nel programma annuale.
A norma dell'art. 38 del Regolamento CE n. 1260/99, è indispensabile che la gestione amministrativo-contabile del progetto sia tenuta distinta dalle spese di funzionamento in modo che possa essere esibita per ogni verifica amministrativo-contabile da parte degli organi comunitari, nazionali, regionali. Pertanto l'istituzione scolastica imputerà i finanziamenti in questione ai pertinenti aggregati dell'entrata e dell'uscita.
Cap. IX
Revoca del finanziamento

1) L'inosservanza di quanto disposto con la presente circolare potrà dar luogo, a seconda della gravità, alla pronuncia di decadenza o revoca del finanziamento.
2) Le irregolarità commesse nello svolgimento delle azioni potranno, altresì, costituire pregiudizio nella concessione di futuri finanziamenti.
Cap. X
Costi e voci di spesa ammissibili

1) L'istituzione scolastica dovrà presentare entro sessanta giorni dalla fine delle attività previste nel progetto, il rendiconto delle spese sostenute, suddivise per voci di spesa e distinte per anno solare, corredato da tutta la documentazione e dai giustificativi di spesa, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia e dalle procedure stabilite dalla decisione comunitaria C(97) 322 - SEM 2.000 e successivi aggiornamenti.
2) A tal riguardo, per quanto attiene la congruità dei costi, si rimanda alle disposizioni normative generali attualmente in vigore:
-  circolari emanate dal Ministero del lavoro n. 98/95 del 12 agosto 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale serie gen. n.188 del 12 agosto 1995) n. 130/95 del 25 ottobre 1995, n. 101/97 del 17 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997;
-  decisione della Commissione europea n. 1035/6 del 23 aprile 1997 sull'ammissibilità delle spese nel quadro dei fondi strutturali;
- regolamento C.E. n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento C.E. n. 1260/1999 del consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
-  capitolo "spese ammissibili e massimali di riferimento" della circolare dell'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte prima) n. 35 del 13 giugno 2001.
3) Le spese devono essere connesse con l'intervento approvato e riferirsi temporalmente ad azioni realizzate nel periodo compreso tra la data di approvazione e la fine dell'azione prevista. Fanno eccezione le spese di progettazione, di certificazione finale, di accompagnamento degli allievi e di rendicontazione finale.
4) Il computo delle spese sostenute va distinto fra costi diretti (inerenti unicamente al singolo progetto) e indiretti (inerenti complessivamente ai progetti ed alla gestione generale dell'organismo attuatore).
5) Si precisa che per i costi diretti deve essere documentato l'iter (dall'ordine/incarico, alla conferma, all'utilizzo, all'imputazione, al pagamento, alla quietanza e alla documentazione prevista dalla disciplina che regola l'I.V.A.).
6) L'I.V.A. rappresenta un costo riconoscibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal beneficiario finale. In tal caso la spesa deve essere calcolata al lordo di I.V.A.
7) Tutti i costi devono essere considerati onnicomprensivi. Essi dovranno quindi comprendere anche gli eventuali oneri sociali e fiscali, l'I.V.A., se dovuta, etc.
8) I costi indiretti devono essere dimostrati mediante l'imputazione della quota parte di un costo totale estratto dalla contabilità o da fatture, bollettini, etc.
9) I costi per l'assicurazione all'INAIL dei partecipanti possono essere imputati all'attività anche per la fase di stage in azienda. In questo caso possono essere riconosciute anche assicurazioni aggiuntive per i rischi non coperti dall'Istituto per il personale interno che partecipa allo stage.
10) Per lo stage questo deve essere previsto da una specifica convenzione tra il soggetto attuatore e azienda ospitante. Non sono ammessi compensi all'azienda oltre i costi di gestione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e spese. Il tutor aziendale deve essere considerato un esperto esterno per il quale deve essere previsto uno specifico incarico professionale.
11) Le spese di vitto e alloggio e trasporto imputabili ad attività previste dal corso sono ammissibili. Le spese di vitto sono ammissibili per un impegno superiore alle sei ore giornaliere. Tali spese dovranno essere documentate da una convenzione stipulata con il fornitore dove sia specificato il costo di ogni singolo pasto.
12) Le spese telefoniche e postali sono ammissibili se connesse con l'azione finanziata, per quelle telefoniche deve essere attribuita una quota parte in relazione alla totalità delle azioni dell'Istituto.
13) Non sono ammesse spese di intermediazione e subappalto.
14) Le spese che vengano riconosciute non ammissibili verranno detratte dai rimborsi e/o dal saldo, e qualora i relativi fondi siano stati già erogati ne verrà chiesta la restituzione.
15) Le spese (esempio spese di funzionamento) attribuibili cumulativamente a uno o più progetti attuati nello stesso istituto dovranno essere imputate ai singoli progetti finanziati in base ad una ripartizione pro-quota esplicitamente giustificata.
16) Non sono ammessi costi forfettari. Tutte le spese dovranno essere giustificate con l'indicazione analitica degli elementi che concorrono a determinarle.
17) Tutti i costi relativi ad attività di persone, ivi comprese quelle di gestione organizzativa ed amministrativa, devono essere rapportati a costi unitari e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti orario.
18) Gli emolumenti in favore del personale non docente devono riferirsi alla normativa di riferimento della categoria d'appartenenza.
19) Tutte le prestazioni retribuite dovranno avvenire a seguito di regolare convenzione o lettera d'incarico. Tale documento dovrà indicare analiticamente l'oggetto della prestazione, il numero di ore assegnate e il relativo compenso orario onnicomprensivo, cui andrà allegato il curriculum vitae e professionale.
20) La lettera di incarico per il personale dipendente dovrà indicare che trattasi d'incarico che non contrasti con i compiti istituzionali inerenti il proprio rapporto di lavoro. Il suddetto incarico sarà assegnato nei casi previsti dalla vigente normativa di riferimento e con le modalità ivi contenute. Per tale prestazione il compenso è soggetto alla ritenuta d'acconto nella misura di legge. Alla lettera dovrà essere allegata la formale autorizzazione a tale prestazione da parte dell'amministrazione pubblica da cui il soggetto è dipendente.
21) Non possono essere previsti acquisiti di tecnologie e materiale soggetto ad essere inventariato. Ove si presentino esigenze strettamente indispensabili e direttamente collegabili allo specifico obiettivo dell'azione, è possibile acquisire in leasing o prendere in affitto tecnologie, pacchetti informatici ed ogni strumentazione necessaria alla realizzazione dell'azione. Il leasing e l'affitto dovranno essere strettamente limitati al tempo d'attuazione del progetto. Si rimanda per specifici vincoli al Regolamento CE n. 1685/2000 norma n. 10. Anche in caso di ricorso al leasing dovranno essere osservate le norme previste dal titolo IV "attività negoziali" del decreto n.895 del 31 dicembre 2001.
22) Per quanto riguarda gli acquisti di materiali, strumenti, etc., sono consentiti solamente nell'ambito e nei limiti delle spese ammissibili indicate nelle circolari del Ministero del lavoro, più volte citate.
23) Eventuali scostamenti di costo, che dovranno intervenire all'interno delle macro voci previste (insegnanti, allievi, funzionamento e gestione, altre spese) devono essere adeguatamente motivati e documentati.
24) Non sono ammesse variazioni circa le voci di costo relative alle azioni di sistema e di accompagnamento, e per la categoria spese di organizzazione.
Cap. XI
Monitoraggio - Valutazione - Rendicontazione

Il monitoraggio e la valutazione rappresentano elementi indispensabili e qualificanti di ogni progetto finanziato dai fondi strutturali. I regolamenti comunitari ed il POR prescrivono tassativamente che qualsiasi iniziativa venga monitorata e valutata durante tutto il suo percorso per verificarne l'efficienza, l'efficacia e la capacità di impatto. Ciò richiede una puntuale attuazione di tutte le procedure prescritte.
Nello specifico, per ogni progetto si dovrà provvedere a trasmettere al dipartimento regionale pubblica istruzione ed all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale, nei tempi e con le modalità di seguito indicate, i seguenti documenti:
1) scheda di monitoraggio fisico iniziale (elaborato sul modello MON1 utilizzato dal MIUR per il PON scuola).
Ha lo scopo di informare sull'effettivo avvio del progetto e di fornire i dati necessari per gli indicatori di avvio previsti dalle norme comunitarie. Essa deve essere compilata esclusivamente sul modello indicato, e trasmessa anche su supporto informatico all'indirizzo indicato nel modello stesso entro e non oltre 15 giorni dalla data di inizio delle attività previste nel progetto. Il rispetto di tale scadenza va considerato fondamentale, in quanto, in mancanza della scheda MON1 non sarà possibile la ricezione delle schede di certificazione della spesa.
2) Scheda di certificazione della spesa (elaborata sul modello Mod. C. S. utilizzato dal MIUR per il PON Scuola).
Le istituzioni scolastiche dovranno - con scadenza trimestrale - trasmettere anche per via telematica al dipartimento pubblica istruzione e all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale, la scheda di certificazione della spesa effettiva riguardante ogni singolo progetto (Mod. C.S.). Tale certificazione riguarda tutte le spese effettivamente avvenute (pagamenti) nell'intervallo di tempo per tale progetto, indipendentemente dalle risorse fino a quel momento ad esso formalmente attribuite. Le spese, quindi, dovranno essere certificate anche se materialmente effettuate su anticipazioni di cassa o con altre risorse dell'istituzione scolastica.
Le certificazione, anche in caso di assenza di spesa, dovrà comunque essere prodotta alle scadenze stabilite, pena il blocco della corresponsione degli anticipi e saldi.
3) Scheda di monitoraggio fisico finale (elaborata sul modello MON2 utilizzato dal MIUR per il PON Scuola), da trasmettersi entro 15 giorni dalla conclusione del progetto.
Anche nel caso di mancato invio della scheda mod. MON2 si procederà al blocco degli anticipi eventualmente residui e del saldo.
4) Scheda della rendicontazione per il monitoraggio finanziario finale (elaborata sul modello mod. REND, utilizzato dal MIUR per il PON Scuola).
La scheda di rendicontazione sarà inviata al dipartimento pubblica istruzione e all'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - direzione generale, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto. Essa rappresenterà la situazione della spesa effettiva liquidata o da liquidare in base alla specifica documentazione acquisita.
5)  Tale rendicontazione dovrà, ovviamente, corrispondere con i dati definitivi della certificazione della spesa (mod. C.S.).
I regolamenti comunitari - Reg (CE) 2060/97 e 1260/99, richiamano costantemente l'importanza dei controlli come garanzia dell'efficienza e della trasparenza sia dei contenuti che delle procedure dei progetti, dettando precise disposizioni in merito alla loro organizzazione ed agli adempimenti da rispettare ad ogni livello di responsabilità, e prevedendo in particolare un sistema articolato in controlli sia interni che esterni.
E' in corso di elaborazione da parte dell'Autorità di gestione, in coordinamento con il Ministero del tesoro e del bilancio (autorità di gestione del quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1), la stesura di una "pista di controllo" che fisserà in dettaglio procedure e adempimenti.
Fino alla pubblicazione di tale pista, si richiama come potenziale riferimento la nota n. 6206 C1S del 19 luglio 2000 "fondi strutturali europei - POP 940025 I 1 1994-1999. Adempimenti connessi con la conclusione della programmazione".
I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche effettueranno un controllo specifico relativo ai capitoli di entrata ed uscita relativi alla gestione dei progetti, in occasione delle verifiche per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
E' previsto, inoltre, un controllo aggiuntivo di un organismo indipendente dall'autorità di gestione, e un eventuale controllo a campione da parte della Commissione europea e della Corte dei conti europea.
Pertanto, tutta la documentazione a vario titolo richiesta in questa circolare dovrà essere ordinatamente conservata agli atti e presentata all'atto dei suddetti controlli.
La valutazione sia interna che esterna riveste un'importanza fondamentale nell'accertamento dell'efficienza, efficacia ed impatto sia dei singoli progetti che delle azioni e misure del POR.
Tutti i progetti, pertanto, sono soggetti a diverse modalità di valutazione che saranno variamente articolate a seconda degli obiettivi e dei livelli. Al riguardo si rammenta che le modalità dell'autovalutazione, che riguarda l'analisi sia delle risorse umane (allievi, docenti, esperti, ecc.) impegnate nei progetti, che dei risultati raggiunti e delle ricadute, potrà essere realizzata anche con strumenti autonomi da parte del soggetto attuatore, conformemente a quanto previsto nel progetto di dettaglio.
Cap. XII
Disposizioni finali

L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori istruzioni.
Il dipartimento regionale pubblica istruzione si riserva, altresì, di verificare, durante o a conclusione delle attività, la qualità e l'efficacia degli interventi finanziati.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale pubblica istruzione: LO FRANCO 


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(2002.14.813)
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CIRCOLARE 7 maggio 2002, n. 15/B.C.
Legge regionale n. 26/98, art. 11: contributi ad associazioni, centri culturali, università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia. Esercizio finanziario 2002.


In attesa del riordino della normativa regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, come previsto dall'art. 18 della legge n. 482 del 15 novembre 1999, tenuto conto della disponibilità finanziaria sul cap. 377730 per l'esercizio finanziario 2002, con la presente circolare si dettano disposizioni per l'accesso ai contributi su tale capitolo da parte degli enti in oggetto indicati.
Da un'attenta lettura del testo della legge regionale n. 26/98, compresa la relazione introduttiva alla stessa, si evince con inequivocabile certezza che il legislatore regionale ha voluto riferirsi nel predisporre provvidenze, anche di natura economica, non genericamente a tutte le minoranze linguistiche, bensì a quelle la cui presenza è consolidata storicamente e convalidata da lunga tradizione scritta ed orale.
D'altra parte la legge n. 482/99, al cui dettato anche la Regione siciliana deve uniformarsi, individua le minoranze storiche delle quali tutelare la lingua e la cultura, nelle popolazioni: albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate ed in quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Emerge quindi, dal combinato disposto delle normative statali e regionali, che, allo stato attuale le sole minoranze linguistiche che, nella Regione siciliana, possono accedere ai finanziamenti previsti per legge sono quelle di origine albanese e dunque le associazioni, enti, università ed enti religiosi che per la tutela della lingua e delle tradizioni di tali popolazioni operano.
Per ottenere i contributi gli organismi suddetti dovranno presentare istanza in duplice copia, di cui una in bollo per quegli enti che non siano riconosciuti come O.N.L.U.S. o che non siano enti pubblici, a firma del legale rappresentante, nella quale devono essere dichiarati:
-  la denominazione dell'Istituto richiedente;
-  le esatte generalità del legale rappresentante;
-  la sede legale;
-  codice fiscale e/o partita IVA;
-  numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo;
-  l'impegno ad apporre il marchio della Regione siciliana, Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione su tutti gli atti ufficiali delle iniziative che si intendono svolgere.
Per l'autenticazione della firma e le dichiarazioni richieste successivamente si fa riferimento alle modalità previste dall'art. 2 della legge n. 191/98.
L'istanza dovrà pervenire, entro e non oltre trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, direzione beni culturali, ambientali ed educazione permanente, unità operativa XV, via delle Croci, 8 - 90139 Palermo. Le istanze, corredate dalla documentazione preventiva completa in duplice copia, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine sopraindicato (farà fede, in ogni caso, il timbro postale). Quest'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione di documenti, dipendente dall'uso di altro mezzo di spedizione o determinata da eventuali disguidi postali non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.
All'istanza devono essere allegati:
1)  programma dell'attività in corso di svolgimento o che si intende realizzare nell'anno 2002, corredata da realistico preventivo delle spese da sostenere e da ogni indicazione relativa alle finalità che si hanno intenzione di perseguire, ai modi e ai tempi e ai luoghi di effettuazione, all'équipe responsabile della progettazione e della direzione della stessa. Se il contributo viene richiesto per più iniziative, esse dovranno essere dettagliatamente specificate singolarmente ed il preventivo di spesa dovrà consentire di distinguere con chiarezza a quale iniziativa siano attribuibili le spese programmate. Qualora si tratti di convegni o seminari , etc. dovranno essere indicati i nomi dei relatori e si dovrà provvedere alla pubblicazione degli atti. Se le attività vengono svolte in concorso con altri enti, dovrà essere indicata la quota pro-parte a carico di ciascun ente o associazione. Si dovrà altresì evidenziare chi sono i destinatari della o delle iniziative e l'eventuale attività promozionale nei confronti degli utenti. Si ricorda che eventuali successive variazioni al programma dovranno essere tempestivamente comunicate a quest'Assessorato che, in caso di ammissione al contributo, si riserva la facoltà di autorizzare tali variazioni;
2)  atto di costituzione e statuto redatto da notaio (compresi gli eventuali atti modificativi) da cui risulti che non vengono perseguiti fini di lucro, nonché la situazione aggiornata delle cariche sociali;
3)  bilancio di previsione per l'anno 2002 approvato dagli organi statutari;
4)  verbale di approvazione del bilancio preventivo;
5)  i soggetti costituiti in forma cooperativa dovranno produrre il certificato di iscrizione al registro prefettizio ed il certificato di omologazione presso il competente Tribunale rilasciato dalla camera di commercio;
6)   dettagliata relazione sull'attività complessiva svolta dall'ente, negli ultimi 5 anni, relativamente alla materia oggetto del contributo;
7)  numero di codice fiscale o di partita IVA;
8)  numero di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare l'eventuale contributo.
La documentazione prevista ai punti 2, 3, 4, 5 può essere trasmessa in copia autenticata ai sensi delle vigenti norme in materia e non deve essere inoltrata da parte degli enti pubblici.
Verificata la regolarità della documentazione, quest'Amministrazione, nei limiti della disponibilità della somma stanziata sul capitolo, procederà all'assegnazione dei contributi secondo i seguenti criteri:
-  rilevanza del programma proposto, compresa l'attività editoriale e di ricerca;
-  efficacia dei mezzi e delle iniziative intraprese per la tutela, nello spirito delle leggi nazionale e regionale succitate, della lingua e delle tradizioni delle minoranze linguistiche cui la presente circolare è diretta;
-  rapporto qualità-costo dell'iniziativa, nel senso che, a corrispondenza di argomenti, di servizi e di mezzi utili al conseguimento degli stessi, verranno selezionati i progetti la cui spesa è contenuta e l'attività non viene penalizzata dalla limitata disponibilità delle risorse.
Gli enti interessati, ricevuta la comunicazione di concessione del contributo, dovranno inviare, entro e non oltre 10 giorni, apposito schema di dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che disciplina l'accettazione del contributo previa adesione alle disposizioni e clausole nello stesso contenute (allegato A). Si fa presente che il mancato inoltro di detto disciplinare equivarrà a rinuncia del contributo e, pertanto, si procederà d'ufficio alla revoca dello stesso.
L'erogazione del contributo avverrà in due soluzioni, cioè con un'anticipazione dell'80% della somma assegnata contestualmente all'emanazione del decreto d'impegno e un saldo del 20% a conclusione e rendicontazione dell'attività.
A tale scopo occorre trasmettere la seguente documentazione in originale e copia, ad esclusione degli enti pubblici, per i punti 2 e 3:
1)  dettagliata relazione dell'attività svolta a firma del legale rappresentante;
2)  documentazione giustificativa della spesa, in originale e copia, debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale in vigore fino a copertura dell'intero contributo concesso. Eventuali esenzioni d'imposta dovranno essere evidenziate nella documentazione unitamente all'indicazione normativa da cui discendono;
3)  bilancio consuntivo, in copia conforme, dal quale si evinca con chiarezza la destinazione e l'impegno dei contributi regionali;
4)  verbale di approvazione del bilancio consuntivo in copia conforme;
5)  dichiarazioni a firma del legale rappresentante, rese conformemente alle vigenti norme in materia di autocertificazione, che l'ente ha o non ha avuto assegnati contributi per le stesse iniziative da altri enti pubblici e privati (indicandone l'entità e la provenienza); che ha assolto gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale; che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a quest'Amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede in originale; che tutta la documentazione giustificativa della spesa effettuata con il contributo regionale non è stata utilizzata per fini diversi.
I soggetti beneficiari che non abbiano, nei tempi e nei modi previsti, documentato l'avvenuta realizzazione delle iniziative finanziate, sono obbligati alla restituzione delle eventuali somme ricevute in via di anticipazione, comprensive degli interessi legali maturati.
Si fa presente inoltre che, a norma dell'art. 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n.2, i destinatari dei contributi che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente sono esclusi dal finanziamento per l'anno successivo.
Saranno ammesse a contributo le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto del contributo, ma non quelle di investimento. Inoltre si avverte che:
a)  per le spese relative a forniture di beni e servizi (rinfreschi, ospitalità alberghiera, affissione manifesti) il contributo andrà a concorso per una somma non superiore al 30% della spesa sostenuta;
b)  per i relatori non residenti dei convegni il contributo andrà a concorso nella misura di cui alla lettera a) per l'eventuale ospitalità. Il rimborso spese di viaggio dovrà essere analiticamente documentato. I compensi ai relatori verranno considerati a carico dell'ente o associazione o istituto;
c)  sono escluse dal contributo spese a qualsiasi titolo nei confronti di componenti che rivestano cariche all'interno degli organi di gestione o di controllo dell'ente, associazione o istituto.
Relativamente alla produzione di manifesti, inviti a stampa, pubblicazioni, video o CD e CDRom, se realizzati con il contributo regionale dovranno riportare nel frontespizio il logo della Regione siciliana e la dicitura: "realizzato con il contributo della Regione siciliana - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione".
Il 20% delle pubblicazioni, video, CD, CDRom prodotti dovrà essere trasmesso a quest'Assessorato che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici e alle biblioteche pubbliche della Sicilia: a tale scopo deve essere trasmesso il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e di quanto altro edito. E' indispensabile altresì mettersi in contatto, prima della stampa, con la Biblioteca centrale della Regione siciliana (B.C.R.S.) di Palermo, tel. 091/6967642 al fine dell'elaborazione, da parte di quest'ultima, della scheda C.I.P. (Cataloguing in publication) che deve essere stampata su tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione. La scheda C.I.P. ha finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio, per le attività di scambio delle informazioni, in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita. Tale scheda, inoltre, fornisce la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta.
Si invita infine a fornire per tempo la data di svolgimento delle manifestazioni, al fine di consentire l'eventuale forma di partecipazione di quest'Assessorato.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet della Regione siciliana: www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Per ogni ulteriore informazione telefonare ai nn. 091/6961812 091/691742-3.
  L'Assessore: GRANATA 

Allegato A

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed am-bientali e della pubblica istruzione
Direzione regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente
Unità operativa XV
Via delle Croci, 8 - 90141 Palermo

(in duplice copia, di cui una in bollo nei casi previsti dalle vigenti norme)

Il sottoscritto   ................................................................ nato a ................................................................ il ........................... quale rappresentante legale del ................................................................ n. di codice fiscale o di partita I.V.A ................................................................ in relazione all'istanza presentata all'Assessorato in indirizzo, ai fini di beneficiare del contributo previsto sul cap. 38146 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2000 ed in seguito alla comunicazione della concessione di un contributo di L. ................................................................ per l'esercizio finanziario 2000 

Dichiara

< 1)  di accettare il contributo di L.  ................................................................ sul cap. 38146 per l'anno 2002; 
2)  di essere a piena conoscenza delle disposizioni normative dalle quali tale capitolo discende e del contenuto della circolare assessoriale n. ...................... del  
3)  che la parte della spesa non coperta dal contributo sarà a carico dell'ente dichiarante;
4)  che la responsabilità della gestione dell'attività è affidata unicamente all'ente dichiarante;
5)  che le voci di bilancio, per quanto non prodotto a codesta Amministrazione, trovano riscontro nella documentazione agli atti regolarizzata a norma di legge e depositata presso la propria sede;
6)  che tutta la documentazione giustificativa di spesa, presentata a codesta Amministrazione, non verrà utilizzata per altri contributi di enti pubblici;
7)  di accettare le modalità di erogazione del contributo regionale secondo le disposizioni impartite con circolare n. ........................ del ...................................................... e la clausola che, qualora l'Assessorato valuti negativamente i modi e/o i tempi di realizzazione delle attività finanziate, potrà revocare tutto o in parte, il contributo disposto e procedere al recupero delle somme eventualmente anticipate, comprensive degli interessi legali maturati;
8)  che a tal fine l'Assessorato potrà anche incaricare propri funzionari ed esperti per eventuali accertamenti;
9)  che dagli atti ufficiali dell'iniziativa (manifesti, inviti, pubblicità, programmi...) dovrà risultare il patrocinio di quest'Assessorato.
Firma
(art. 2, legge n. 191/98)

 
 

(2001.19.1117)
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CIRCOLARE 20 maggio 2002, n. 10/P.I.
Assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali - Art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, art. 399 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Anno scolastico 2001/2002 - Esercizio finanziario 2002.

Ai dirigenti dei Centri servizi amministrativi della Sicilia
Al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia
A norma dell'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, bisogna predisporre annualmente il piano delle assegnazioni dei sussidi ordinari di gestione alle scuole materne non statali.
Con la presente si intendono fornire le necessarie istruzioni per l'anno scolastico 2001/2002.
A) Generalità
1) I sussidi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie sul relativo capitolo di spesa e sono destinati a parziale copertura delle normali spese di funzionamento.
Pertanto tali sussidi non possono compensare l'intera spesa di gestione né alleviare altri oneri.
B)  Requisiti
1)  Possono aspirare all'assegnazione dei sussidi di gestione soltanto le istituzioni educative non statali per l'infanzia, le quali, a norma delle disposizioni del testo unico approvato con R.D. del 5 febbraio 1928, n. 577, siano state debitamente autorizzate a funzionare come scuole materne.
2)  Le scuole materne non statali autorizzate ai sensi del R.D. n. 577/28, nonché le scuole dichiarate paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, possono ottenere i sussidi a condizione che accolgano gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche tutti o parte alla frequenza e alla refezione, o soltanto alla frequenza o soltanto alla refezione.
3)  La condizione, di cui al precedente n. 2, tassativamente prescritta dall'art. 31 della legge n. 1073/62, non può intendersi soddisfatta nei casi in cui:
a)  la gratuità è limitata ad un solo bambino;
b)  le scuole richiedono, comunque, alle famiglie in sostituzione delle rette, contributi ad altro titolo;
c)  i bambini risultano accolti a titolo "semigratuito".
C) Presentazione delle domande
1)  Le domande dei gestori delle scuole per l'infanzia non statali aventi titolo (autorizzate e paritarie), redatte in carta libera su modello conforme all'allegato A, dovranno essere indirizzate all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento istruzione - Servizio V - Istruzione di ogni ordine e grado non statale - via Magliocco n. 46 - Palermo -  per il tramite del Centro servizi amministrativi competente per territorio.
2)  La domanda, conforme al modello allegato A, deve essere compilata in ogni sua parte: i dati risultanti dovranno essere corrispondenti alle effettive situazioni delle scuole, attese le responsabilità connesse con le dichiarazioni da prendere a fondamento di erogazioni a carico del bilancio della Regione.
3)  Le scuole materne che aderiscono alla Federazione italiana scuole materne (F.I.S.M.) possono ritirare i modelli di domanda presso le F.I.S.M. provinciali.
Il termine di presentazione delle domande dei sussidi è fissato al 15 giugno 2002.
Per gli anni successivi il termine di presentazione delle domande verrà stabilito con circolare assessoriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e indirizzata ai C.S.A che ne cureranno la diffusione.
D) Criteri di valutazione
1) Ai fini dell'istruzione delle domande, i dirigenti dei Centri servizi amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, devono verificare i seguenti elementi:
-  numero dei bambini iscritti o frequentanti, intendendo per frequentanti la media dei bambini presenti a scuola, calcolata alla data di presentazione della domanda di sussidio o sulla base delle presenze risultanti dai registri della scuola;
-  numero delle sezioni di cui la scuola è costituita, assumendo come riferimento per la razionale costituzione delle sezioni nelle scuole plurisezionali, il numero dei bambini prescritto dalle vigenti disposizioni per le scuole materne statali, dovendosi ritenere, in linea di massima, non giustificata da effettive esigenze la costituzione di più sezioni con un numero di bambini di molto inferiore;
-  numero dei bambini di disagiate condizioni economiche accolti gratuitamente alla frequenza e alla refezione o alla sola frequenza o alla sola refezione, rispetto alla media dei bambini iscritti e frequentanti secondo i dati che devono risultare dai documenti all'uopo tenuti da ciascuna scuola;
-  numero di alunni portatori di handicap iscritti n. ...................... e frequentanti n. ......................;
-  altre entrate di cui la scuola dispone (per rette dei bambini, per rendite patrimoniali proprie, per contributi, sussidi o altro tipo di sovvenzioni di enti o privati, etc.);
-  dislocazione delle scuole nelle fasce delle grandi città, nelle zone interne, nei piccoli comuni;
-  oneri sostenuti o da sostenere nella gestione della scuola per remunerazione del personale, per refezione gratuita ai bambini, per servizio di trasporto gratuito, per dotazione di sussidi didattici e materiale di esercitazioni. Utili indicazioni, a tal fine, possono essere tratte anche dal rendiconto dei sussidi ricevuti per il precedente esercizio finanziario.
2)  I criteri di ripartizione delle somme iscritte nel bilancio della Regione siciliana vengono annualmente fissati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
Al predetto decreto viene data pubblicità attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E)  Competenze dei C.S.A.
1)  Fermo restando le competenze di cui alla lettera G, punto 3, i dirigenti del C.S.A. ricevono le domande loro inviate ed esperiscono nell'ambito della propria competenza, gli accertamenti che ritengono opportuni, in ordine ai dati comunicati dai gestori nelle domande conformi all'allegato A.
2)  I dirigenti del C.S.A. in calce alla domanda, conforme all'allegato A, redigeranno motivata relazione sulle condizioni di funzionamento e sulle effettive esigenze della scuola. Compileranno altresì due distinti elenchi (allegato B), ciascuno in triplice copia, dei quali uno riguardante le scuole gestite da enti, ivi compresi gli enti autarchici territoriali, l'altro riguardante tutte le altre scuole materne non statali.
3)  La predetta documentazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento istruzione - Servizio V - Istruzione scolastica di ogni ordine e grado non statale - via Magliocco n. 46 - Palermo - nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 31 agosto 2002.
Per gli anni successivi il termine di trasmissione delle istanze, debitamente istruite, all'Assessorato verrà fissato con circolare assessoriale.
F)  Adempimenti dell'Assessorato e liquidazione dei sussidi
1)  L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, esaminata la documentazione trasmessa dai dirigenti dei C.S.A., compila il piano generale previsto dall'art. 31, 4° comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e restituisce ai dirigenti del C.S.A. una copia di ciascuno dei due elenchi conformi all'allegato B con l'indicazione della somma complessiva assegnata e degli importi dei sussidi da erogare alle singole scuole.
2) Il pagamento dei sussidi per l'intero ammontare è effettuato in unica soluzione.
Nel caso in cui le scuole interessate non abbiano ripreso il funzionamento con l'inizio dell'anno scolastico successivo, il pagamento del sussidio dovrà essere effettuato nei limiti dei due terzi della somma assegnata.
3)  Si raccomanda vivamente che sia dato il più sollecito corso alle operazioni di erogazione dei sussidi, segnalando l'opportunità che gli adempimenti preliminari all'emissione degli ordini di pagamento siano compiuti non appena ricevuti gli elenchi modello B e senza attendere l'avviso di esigibilità delle somme accreditate dall'Assessorato. Inoltre, nei casi di più scuole gestite dallo stesso ente o associazione può essere emesso a favore dei gestori un unico ordine di pagamento per l'ammontare complessivo dei sussidi assegnati alle scuole da ciascuno di essi dipendenti.
4)  L'Assessorato si riserva di disporre la destinazione delle somme resesi disponibili per sussidi in tutto o in parte non erogati per qualsiasi causa.
G) Adempimenti finali
1)  Entro due mesi dalla riscossione delle somme assegnate a titolo di sussidio, i beneficiari presentano al dirigente del C.S.A. una relazione sull'impiego delle somme così ottenute.
2)  Tali relazioni, dopo l'esame dell'Ufficio di ragioneria del C.S.A., sono acquisite agli atti e possono costituire utile fonte di consultazione per la valutazione di richieste di sussidi che saranno presentate negli anni successivi;
3)  I dirigenti dei C.S.A. possono disporre accertamenti sull'effettiva utilizzazione delle somme corrisposte e riferire all'Assessorato su eventuali irregolarità.
La presente circolare sarà trasmessa all'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificata all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e ai dirigenti dei Centri servizi amministrativi della Sicilia che ne cureranno la diffusione.
  L'Assessore: GRANATA 

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(2002.21.1199)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 26 aprile 2002, n. 1074.
Farmaci generici - legge 16 novembre 2001, n. 405. Circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC della Regione siciliana
Al presidente regionale della Federfarma
Agli ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Alla Teva Pharma Italia s.r.l. - Milano
A parziale modifica della circolare in oggetto e a seguito di formale comunicazione della società Teva Pharma Italia s.r.l., con la quale viene indicato che, a differenza di quanto riportato nell'elenco dei farmaci fornito tramite internet e datato 8 marzo 2002 dal Ministero della salute, i farmaci generici Domperidone 30 cps 10 mg. e Flutamide 30 cps 250 mg. dalla stessa prodotti, sono presenti nel normale ciclo commerciale regionale, si comunica il nuovo prezzo di riferimento regionale dei seguenti farmaci generici:
-  Domperidone 30 cps 10 mg. E 3,20;
-  Flutamide 30 cps 250 mg. E 33,98.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.20.1125)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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