REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 GIUGNO 2002 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Collesano  Pag.
Statuto del Comune di Montevago  pag. 18 
Statuto del Comune di Venetico  pag. 41 





Statuto del Comune di Collesano

Lo statuto del comune di Collesano è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 30 marzo 1996.
Di seguito si ripubblica il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 100 del 23 ottobre 2001 ed esecutiva per decorrenza dei termini.
Titolo I
NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
Capo I
Principi generali
Art. 1
Autonomia comunale

Il Comune di Collesano:
1)  è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
2)  è ripartizione territoriale della Repubblica e circoscrizione di decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato e della Regione;
3)  è dotato di autonomia statutaria e autonomia fi nanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
4)  è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, se condo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate;
5)  esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 2
Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune comprende le parti del suolo nazionale delimitati con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2.  Per eventuali modifiche alla consistenza territoria le, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, come integrati dagli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 30/2000.
3.  Confina con i comuni di: Campofelice Roccella, La scari, Gratteri, Isnello, Polizzi Generosa, Scillato, Cerda.
4.  Il Comune ha sede legale nel capoluogo presso il palazzo comunale. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sede diversa dal capoluogo.
5.  Il Comune ha il seguente stemma:



di cui si chiederà il riconoscimento.
6.  Il gonfalone è caratterizzato dal medesimo emble ma dello stemma.
7.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può far uso del gonfalone comunale.
8.  L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono ammessi previa apposita autorizzazione del consiglio comunale.
Art. 3
Albo pretorio

1.  Il Comune ha un albo pretorio, per la pubblicazio ne degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'in tegralità e la facilità di lettura.
3.  Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 4
I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

Il Comune:
1)  ispira la propria azione ai principi della costituzione ed agli ideali di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; asserisce la volontà nel rispetto delle vigenti nor me, di assicurare pari opportunità tra uomo e donna;
2)  opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese;
3)  riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche;
4)  riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale e locale purché presenti con le loro strutture organizzative nell'ambito del territorio co munale;
5)  promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. In coerenza con la convenzione delle Nazioni unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
6)  promuove le attività sportive, ricreative e del tem po libero, del turismo e dello spettacolo;
7)  partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti con le comunità locali anche di altre nazioni per scopi di conoscenza, di affermazione dei di rit ti dell'uomo, di pace e di cooperazione, in armonia con la politica estera italiana e in conformità con la legislazione nazionale ed europea e con la carta delle Nazioni unite e collabora con associazioni ed enti che perseguono gli stessi scopi, in particolare con associazioni ed enti riconosciuti dalla Comunità europea, dal consiglio di Euro pa e della organizzazione delle Nazioni unite;
8)  collabora con altri enti locali per la realizzazione di interessi comuni;
9)  coordina la propria azione con quella degli altri Comuni, con l'ente parco delle Madonie, della Provincia e della Regione;
10)  il Comune adotta azioni positive che assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna secondo la legge 10 aprile 1991, n. 125.
Capo II
Funzioni e interventi
Art. 5
Funzioni comunali

1.  Il Comune esercita a livello locale tutte le funzioni amministrative che riguardano la propria popolazione ed il proprio territorio salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge.
2.  Organizza le proprie funzioni, ivi comprese quelle ad esso attribuite, delegate o subdelegate dallo Stato e dalla Regione, per settori organici di materie, stabilendo intese con la Regione e forme di cooperazione con gli al tri enti locali.
3.  Gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, stato civile, statistica e leva militare e svolge ulteriori funzioni per ser vizi di competenza statale, ad esso affidate dalla legge.
Art. 6
Difesa, tutela e valorizzazione delle risorse naturali

1.  Il Comune persegue e garantisce, in collaborazione con gli enti e gli organismi presenti nel territorio, un attiva tutela dell'ambiente ed adotta le misure necessarie alla valorizzazione e alla conservazione dell'habitat di tutti gli organismi viventi; promuove interventi coinvolgendo la comunità locale al fine di salvaguardare il suolo ed il sottosuolo, la qualità dell'aria e dell'acqua; concorre alla rimozione delle cause di ogni tipo di inquinamento; adotta misure di prevenzione per la sicurezza dellcon propri mezzi finanziari e/o con finanziamenti previsti dalle vigenti leggi.
Art. 7
Valorizzazione dei beni culturali

1.  Il Comune considera il patrimonio scientifico, storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed ar chivistico esistente nel suo territorio, come preziosa testimonianza del processo di sviluppo della comunità e lo assume come un complesso unitario di risorse, promuo vendone, in collaborazione con enti ed organismi locali e non e con i privati, una piena valorizzazione che ne esal ti le specificità e garantendone prioritariamente la tutela e la conservazione di cui si fa espresso carico an che con interventi finanziari propri.
2.  Riconosce il suo centro urbano ed il paesaggio circostante come espressioni della storia, della cultura e della identità della comunità locale e come elementi co stitutivi della qualità ambientale del territorio comunale, ne stimola e ne assicura la tutela, la conservazione e lo sviluppo.
3.  Concorre alla salvaguardia della memoria storica della comunità, favorisce la ricerca, la conoscenza e la divulgazione della storia comunale e promuove la conservazione delle espressioni della cultura locale con riferimento anche al costume ed alle tradizioni popolari: il tutto anche con propri interventi finanziari.
Art. 8
Assetto ed utilizzo del territorio

1.  Il Comune considera il proprio territorio bene primario da tutelare e valorizzare.
2.  Definisce ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli im pianti industriali, turistici, commerciali, agricoli ed artigianali.
3.  Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
4.  Attua un sistema coordinato di traffico, di circola zione e di parcheggi adeguato al fabbisogno della comunità residente e fluttuante con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
Art. 9
Interventi nel campo economico

1.  Il Comune orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio-economico del territorio comunale volte a favorire una piena e corretta valorizzazione di tutte le sue risorse, il sostegno dell'im prenditorialità e dell'occupazione, in particolare di quella giovanile.
2.  Assicura la gestione dei servizi per la comunità cittadina individuando le forme più opportune fra quelle in dicate dalle leggi vigenti, comunque ispirate a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricercando la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
3.  Tutela e promuove le attività commerciali al fine di garantire la migliore funzionalità, produttività ed efficienza dell'impresa e del servizio da rendere ai consumatori.
4.  Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riferimento a quello artistico, in quanto espres sione della cultura locale.
5.  Sostiene lo sviluppo delle forme associative, cooperative e consortili tra produttori.
Art. 10
Interventi in campo culturale, sociale e dello sport

1.  Il Comune attua ogni utile intervento volto al mi glioramento e allo sviluppo dell'attività culturale in tutte le sue espressioni, favorendo la conoscenza e la valorizzazione della realtà locale, attraverso pubblicazioni, mo stre d'arte varia, etc. nonché lo scambio culturale con altre realtà regionali, nazionali ed internazionali, utilizzando anche forme di gemellaggio appositamente regolamentate.
2.  Concorre nell'ambito delle sue competenze con mezzi finanziari propri e/o con finanziamenti previsti dalle vigenti leggi all'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale in favore delle fasce di popolazione più svantaggiate, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, ai portatori di handicaps.
3.  Favorisce l'esercizio della pratica sportiva come for ma di tutela attiva della salute e di promozione di valori sociali e di formazione della persona umana.
4.  Promuove la partecipazione delle società sportive alla programmazione e gestione dei servizi per lo sport.
Art. 11
Associazionismo e volontariato

1.  Anche per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 10, il Comune si avvale pure delle associazioni di volontariato, nel rispetto della legge 11 agosto 1991, n. 266, e favorisce l'istituzione e l'attività di enti, organismi ed associazioni sociali, culturali, ricreativi, sportivi, educativi, scolastici, tradizionali; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni se condo le modalità stabilite da apposito regolamento. Il tutto anche con propri interventi finanziari.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I
Organi istituzionali
Art. 12
Organi del Comune

1.  Sono organi del Comune: il consiglio comunale, il presidente del consiglio comunale, la giunta municipale, il sindaco.
Capo II
Consiglio comunale
Art. 13
Elezione, composizione e presidente

1.  Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla decadenza dei consiglieri, alla elezione e alle competenze del presidente del consiglio comunale sono stabilite dalla legge.
Art. 14
Durata in carica

1.  La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.
2.  Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 15
Consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero Co mune senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della procla mazione.
3.  Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a nor ma delle leggi vigenti in materia, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista al cuna delle cause previste, provvedendo alla sostituzione. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4.  La posizione giuridica del consigliere è regolata dalla legge.
5.  I consiglieri hanno diritto di ottenere direttamente dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni, nonché copie degli atti amministrativi utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6.  L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7.  I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.
8.  Le indennità spettanti ai consiglieri sono determinate nel rispetto delle norme contenute nel titolo II, capo II, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
9.  I consiglieri, gli assessori ed il sindaco che si trovano implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penali, in ogni stato o grado di giudizio, purché non ci sia conflitto con il Comune medesimo, hanno diritto, nel caso siano dichiarati esenti da responsabilità, al rimborso di tutte le spese sostenute. Gli stessi hanno diritto, altresì, ad ogni forma di assicurazione presso istituti e società autorizzati allo scopo.
10.  Il regolamento stabilirà le modalità di formazione dei gruppi consiliari.
11.  Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate al consiglio tramite il segretario comunale, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
12.  Ogni consigliere dopo la sua elezione è tenuto a trasmettere nei termini di cui alla legge regionale n. 128/82 e successivamente ogni anno alla segreteria comunale, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, dichiarazione sottoscritta su apposito modello predisposto dall'amministrazione contenente i dati relativi alla consistenza patrimoniale del proprio nucleo familiare, nonché copia della dichiarazione dei redditi presentata. I soggetti tenuti alle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, decadono dalla ca rica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in 30 giorni. Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi od organi competenti ad adottare provvedimenti conseguenti.
13.  Ai candidati al consiglio comunale è fatto obbligo di presentare apposita dichiarazione preventiva sui mezzi finanziari con i quali si intendono far fronte alle spese per la campagna elettorale ed il relativo rendiconto delle spese sostenute. La dichiarazione preventiva ed il rendiconto devono essere pubblicati all'albo pretorio.
14.  Gli esiti di tali comunicazioni vengono pubblicate all'albo pretorio entro i 30 giorni successivi. In caso di inadempienza si provvede ai sensi della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128.
Art.  16
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2.  Le sue competenze sono determinate dalla legge, come stabilito dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito ed integrato dall'art. 1, lett. e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, legge regionale n. 7/92, leg ge regionale n. 10/93, legge regionale n. 26/93 e legge regionale 20 agosto 1994, n. 32 ed in particolare, le stesse attengono alle seguenti materie:
a)  lo statuto dell'ente e quelli delle aziende speciali, i regolamenti, esclusi quelli di competenza della giunta;
b)  i programmi e le relazioni previsionali e programmatiche;
c) il bilancio di previsione e i suoi allegati, le variazioni, gli assestamenti e storni di fondi, i bilanci consuntivi e i bilanci pluriennali e le relative variazioni, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed ambientali;
d)  l'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione di obbligazioni;
e)  il conto consuntivo ed i suoi allegati;
f)  le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
g)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante con venzione;
h)  i piani territoriali e urbanistici;
i)  i piani triennali delle opere pubbliche;
j)  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
k)  la nomina del revisore dei conti;
l)  le spese che impegnino anche i bilanci degli esercizi successivi, escluse quelle relative a locazione di im mobili e somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;
m)  l'autorizzazione ad avvalersi di modalità diverse dal pubblico incanto nei casi previsti dalla legge;
n)  ogni altro argomento che la legge e i regolamenti demandino alla sua competenza.
Il consiglio comunale è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento, nei limiti consentiti dalla legge.
3.  Il consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta deve es sere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio, interes sato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti ed allegati nella deliberazione.
5. Le modifiche o le integrazioni di una proposta di deliberazione del consiglio non possono essere poste in votazione se non siano stati previamente acquisiti i pareri dei funzionari responsabili dei servizi sulle parti modificate od integrate. Il parere contrario del funzionario responsabile non è vincolante per il consiglio che deve tuttavia motivare le ragioni che lo inducono a disattendere il parere espresso.
6.  Il consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire il coordinamento degli orari dei servizi pubblici, degli esercizi commerciali, di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
7.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
Art. 17
Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio nella potestà regolamentare adotta, nel rispetto delle leggi statali, regionali e del presente statuto, regolamenti proposti anche dalla giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
Art. 18
Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio, all'inizio di ogni mandato amministra tivo, può istituire commissioni consiliari composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, as sicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di al meno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.
Art. 19
Commissioni

1. Il consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:
a)  commissioni speciali, incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini delle attività del Comune;
b)  commissioni d'inchiesta, alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio;
2.  Un terzo dei consiglieri comunali può richiedere l'istituzione di una commissione di inchiesta, indicandone espressamente i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.
4. La presidenza delle suddette commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è affidata ad un componente della minoranza consiliare, nominato dal presidente su proposta della stessa minoranza, laddove vi sia uniformità di consensi, rimanendo, in caso contrario, competenza del presidente la nomina del consigliere di minoranza che dovrà adempiere a tale funzione.
Art. 20
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dai presidenti dei gruppi, appositamente designati. Alla stessa possono essere invitate a partecipare quante altre persone gli stessi presidenti ritengano opportuno.
2.  La conferenza stessa può essere convocata da ognu no dei costituenti.
Art. 21
Riunioni del consiglio

1. Il consiglio si riunisce, su convocazione disposta dal presidente, quando se ne ravvisi la necessità.
2. Le sedute del consiglio hanno luogo:
a)  per determinazione propria del presidente;
b)  per richiesta motivata di un quinto dei consiglieri;
c)  per richiesta del sindaco.
3. Le riunioni di cui al precedente comma devono aver luogo entro venti giorni, dalla data di acquisizione al protocollo della richiesta, di cui alla lett. b) del comma precedente, la quale dovrà contenere l'indicazione delle questioni da trattare, o dalla richiesta del sindaco.
4. Nel caso di cui alle convocazioni richieste dalla lett. b)  del comma 2, è fatto obbligo, ai firmatari della richiesta di convocazione, di depositare, in tempo utile per l'acquisizione dei pareri, prescritti dagli artt. 53 e 55, quest'ultimo se dovuto, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nell'ufficio di presidenza del consiglio la relativa proposta di deliberazione.
Art. 22
Convocazione del consiglio

1. Il presidente convoca i consiglieri con avviso scritto, contenente gli argomenti da trattare, da consegnare a domicilio, eletto nel Comune, a mezzo di messo notifica tore, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune a cura del segretario comunale.
3. In caso di urgenza, la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno 24 ore. In quest'ultimo caso ogni deliberazione può essere rinviata, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, al giorno seguente.
4. La prima convocazione del consiglio deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza dal presidente uscente.
Art. 23
Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica assegnati e a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto prevedano una diversa maggioranza, e tenuto conto delle precisazioni che seguono:
-  nei votanti non vengono considerati gli astenuti;
-  in presenza di astenuti (esclusi i consiglieri aventi l'obbligo giuridico di astenersi e, quindi, tenuti ad allontanarsi dall'aula, con conseguente modifica del quorum strutturale) la deliberazione si intende adottata validamente con il voto favorevole almeno della metà dei presenti, fatto salvo, chiaramente il quorum strutturale per la validità delle sedute;
-  in tutti gli altri casi (prevalenza dei voti favorevoli sui contrari, ma numero di voti favorevoli inferiori alla metà dei presenti), la proposta si intende respinta.
2. Il quorum strutturale per la validità delle sedute, come precisato nel comma precedente, è costituito nella seduta di prima convocazione, nella maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le sedute di seconda convocazione, il computo del numero legale, le modalità di convocazione, le dichiarazioni di voto e rettifica verbale saranno disciplinate in sede di adeguamento del vigente regolamento del consiglio.
In detta sede si stabilirà, in particolare, tra le altre cose, che nelle sedute di seconda convocazione, a seguito della mancanza del numero per due volte nella stessa sessione, vi deve essere la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento per le sedute consiliari.
4. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle se dute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali facciano parte.
5.  I consiglieri che, senza giustificato motivo, non par tecipano a 3 sedute consiliari consecutive, sono di chiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, allorché vi sia l'istanza di un consigliere o di qualunque elettore del Comune. In tale ultima ipotesi, essa dovrà pervenire in Comune in forma scritta non essendo in alcun modo ammissibile una istanza espressa verbalmente, pur nel corso di una seduta consiliare.
La proposta di decadenza non potrà essere esaminata dal consiglio prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione, predisposta dalla segreteria comunale e sottoscritta dal presidente del consiglio.
I casi di decadenza devono rientrare nelle seguenti fattispecie:
-  assenze non supportate da documentate giustificazioni al fine di comprovare la malattia del consigliere o dei suoi parenti più prossimi;
-  assenze non dovute a causa di forza maggiore risultanti da calamità, scioperi o altri fatti idonei a determinare tale stato di fatto;
-  assenze non dovute a gravi problematiche familiari o lavorative, così come risultanti da motivata relazione scritta.
Decorsi 10 giorni dalla contestazione, il consiglio co munale si pronuncia, dopo avere ulteriormente ascoltato il consigliere comunale se presente in seduta, a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
La mancata presentazione delle giustificazioni entro il termine di dieci giorni dalla notifica della contestazione, non inibisce l'esame e la votazione della proposta.
6. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani ur banistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta con il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune. Il sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.
Gli interventi al dibattito da parte degli assessori nelle sedute consiliari sono limitati alle competenze specifiche della delega loro assegnata.
Art. 24
Presidenza delle sedute consiliari

1. Il presidente eletto presiede l'adunanza del consiglio, dirige il dibattito, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vice presidente ed ove sia assente anche questi dal consigliere presente che ha riportato maggior numero di preferenze.
2. A parità di voti, il più anziano di età.
3. Chi presiede l'adunanza ha facoltà di sospenderla e scioglierla; può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordine.
Art. 25
Votazione e funzionamento del consiglio

1.  Le votazioni sono palesi, per alzata di mano, per appello nominale o per alzata e seduta; le deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche sono prese a scrutinio segreto.
2.  Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3.  Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esi to delle votazioni, per le quali è assistito da tre scrutatori scelti all'inizio della seduta fra i propri componenti.
Art. 26
Verbalizzazione sedute consiliari

1. Il segretario comunale assiste alle riunioni del consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il sindaco o chi presiede l'adunanza e il componente an ziano tra i presenti.
2.  Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3.  Ogni consigliere ha il diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e i motivi del medesimo.
Art. 27
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio secondo le specifiche posizioni di legge.
Capo III
Giunta municipale
Art. 28
Elezione del sindaco

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni (leg ge regionale n. 26/93, 35/97 e 25/2000).
2. Il periodo di svolgimento delle elezioni e le relative modalità e le condizioni di eleggibilità sono disciplinate dalla legge regionale n. 7/92, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 come integrata e modificata dalla legge regionale n. 25/2000.
3. All'atto della presentazione della candidatura, il sindaco, oltre al documento programmatico, dovrà indicare almeno metà degli assessori che intende nominare, che vanno già individuati sin dal primo turno della votazione.
4.  Il sindaco è soggetto alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale n. 128/82, come integrata dall'art. 54 legge regionale n. 26/93.
Art. 29
La giunta municipale

1. La giunta è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. La nomina della giunta segue le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale n. 7/92, così come modificato dall'art. 40, legge regionale n. 26/93 e dalla legge regionale n. 35/97 e dalla legge regionale n. 35/97.
Art. 30
Composizione e presidenza

1. La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede, e da n. 5 assessori.
A seguito dell'intervenuta esecutività dell'adeguamen to del presente statuto alle norme della legge regionale n. 30/2000, il sindaco procederà alla nomina del quinto assessore.
2. In caso di assenze o impedimento del sindaco, presiede la giunta il vice-sindaco ed, in caso di assenza di quest'ultimo, l'assessore anziano.
3. Al vice sindaco, appositamente nominato dal sindaco tra gli assessori, spetta surrogare il sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di Governo. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco l'assessore anziano.
Art. 31
Nomina della giunta

1. La nomina degli assessori segue le modalità di cui all'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche.
2. Gli assessori sono soggetti alla presentazione delle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale n. 128/82, integrata dalla legge regionale n. 26/93, art. 54.
Art. 32
Cessazione della carica

1. La cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente rispettivamente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, con la maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati (art. 10, legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dalla legge regionale n. 25/2000)
Art. 33
Cessazione dei singoli componenti la giunta

1. Gli assessori cessano dalla loro carica per:
a)  morte;
b)  dimissioni;
c)  decadenza.
2. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco e depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate nel corso della seduta degli organi collegiali.
3. Le dimissioni hanno efficacia dal momento della presentazione e non possono successivamente essere ritirate o revocate, non necessitano di presa d'atto. Gli assessori possono essere immediatamente nominati una volta sola.
4. Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta, fornendo, in tal caso, una circostanziata relazione al consiglio, entro 7 giorni dal provvedimento di revoca.
5. L'assessore dimissionario o sostituito non può es sere rinominato fino alla fine del mandato del sindaco.
6. La sostituzione avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche.
Art. 34
Funzionamento e organizzazione della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'am ministrazione comunale raggruppati per settori omo genei. Essi sono responsabili collegialmente degli atti della giunta ed individualmente per gli atti dei loro assessorati.
3. Il sindaco può assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni in materie raggruppate per settori omogenei e con delega alla firma degli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
4. Nel rilascio delle deleghe loro assegnate il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei singoli servizi.
5. Il sindaco può modificare le attribuzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
6. Il sindaco comunica al consiglio le attribuzioni dei singoli assessori e le successive modifiche.
7. La giunta è convocata dal sindaco, o da chi lo sostituisce, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della se duta.
8. Il sindaco dirige e coordina l'attività e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegia le responsabilità di decisione della stessa.
9. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con i voti della maggioranza dei presenti.
10. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa per particolari mo tivi.
11. Le deliberazioni della giunta adottate con il parere contrario del funzionario responsabile del servizio devo no essere motivate con l'indicazione delle ragioni per le quali viene disatteso il parere medesimo.
12. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal sindaco o da chi, per lui, presiede la se du ta, dall'assessore anziano e dal segretario stesso, che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
Art. 35
Competenze della giunta

1. La giunta è l'organo esecutivo del Comune, attua gli indirizzi generali dati dal consiglio e compie tutti gli atti di amministrazione di propria competenza. Restano riservate alla giunta le delibere per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991 e successive modifiche.
2. La giunta riferisce annualmente così come previsto dall'art. 55, legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91 al consiglio sulla propria attività, anche con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.
4. L'attività propositiva si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al consiglio, complete di istruttoria e dei prescritti pareri.
5. L'attività di impulso consiste nella formazione tempestiva delle proposte relative all'assunzione di atti gondamentali soggetti a termine e nella richiesta al sindaco di sottoporre a discussione la proposta divenuta urgente anche invertendo l'ordine del giorno non esaurito.
6. Spetta, inoltre, alla giunta di adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.
7. Appartiene, infine, alla giunta il potere di sollecita re al consiglio l'elaborazione di atti di bilancio e di storni.
8. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del proprio Comune.
Art. 36
Pubblicazioni delle deliberazioni della giunta

1. Tutte le deliberazioni della giunta sotto pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune secondo le specifiche disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 44/91.
Capo IV
Il sindaco
Art. 37
Funzioni - Distintivo - Giuramento

1. Il sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale di Governo.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Prima di assumere le funzioni il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
Art. 38
Competenze del sindaco

1. Il sindaco è il legale rappresentante del Comune ed esercita le seguenti funzioni:
a)  ha la direzione unitaria e il coordinamento del l'at tività politico-amministrativa del Comune;
b)  può stare in giudizio nei provvedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto previa autorizzazione della giunta;
c)  coordina e stimola l'attività dei singoli assessori;
d)  può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori, per sottoporli all'esame della giunta;
e)  concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che riguardino il Comune, che questi ultimi intendano rilasciare;
f)  promuove ed assume iniziative per concludere ac cordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
g)  fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio prenda atto della decadenza della giunta;
h)  convoca i comizi per i referendum consultivi;
l)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici e i servizi pubblici svolgano le loro attività secondo i criteri e gli obiettivi indicati dal consiglio;
m)  impartisce direttive al segretario comunale ed ai funzionari, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilan za sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
n)  trasmette le proposte di deliberazioni da sottoporre all'esame del consiglio comunale, formulate dagli uffici dell'ente;
o)  propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta;
p)  riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mo zioni da sottoporre al consiglio, trasmettendone copia al presidente del consiglio per le attribuzioni di propria competenza;
q)  provvede, previa obbligatoria consultazione dei capigruppo consiliari e nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalle leggi e dallo statuto comunale, alla nomina dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti istituzioni e commissioni, nel rispetto dell'art. 13, leg ge regionale n. 7/92, così come modificato dall'art. 41, legge regionale n. 26/93 e dall'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, nonché può nominare fino a due esperti di sua fiducia ex art. 14, legge regionale n. 7/92, co sì come modificato dall'art. 41, legge regionale n. 26/93 e dall'art. 48 della legge regionale n. 7/97.
Art. 39
Poteri di ordinanza del sindaco

1. Il sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica.
Art. 40
Competenze del sindaco quale ufficiale di Governo

1. Il sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
e)  emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.
2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempie ai compiti di cui al precedente comma, spette rà al prefetto provvedere d'ufficio.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti di partecipazione
Art. 41
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione de mocratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comu ne assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
4. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
a)  il collegamento dei propri organi con i cittadini singoli od associati istituendo, l'ufficio per le pubbliche relazioni esterne;
b)  l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
c)  l'esercizio del diritto di udienza da parte dei cittadini che ne fanno richiesta.
5. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
Art. 42
Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, spazi e strutture idonee. Le condizioni e modalità d'uso, appositamente deliberate dalla giunta municipale, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, all'incolumità delle persone, alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese sarà richiesto il pagamento di un corrispettivo.
Art. 43
Consultazioni

1. Il consiglio o la giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I costi della consultazione sono a carico del Co mune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
3. La consultazione può essere indetta anche per la categoria di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i 16 anni.
Art. 44
Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte rispettivamente al sindaco, al consiglio o alla giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento a problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le risposte ad istanze e petizioni e proposte di cui al comma precedente devono essere date dal sindaco, sentiti i responsabili del singolo procedimento, entro sessanta giorni dal ricevimento, ed entro novanta giorni se sono coinvolti la giunta o il consiglio, e devono contenere le motivate opinioni e le determinazioni degli organi comunali, nonché, se necessaria, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla giunta o al consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendono prendere, attinenti all'oggetto.
3. E' prevista, inoltre, la possibilità da parte dei cittadini singoli od associati di richiedere, per motivate ra gioni relative a problemi di rilevanza cittadina, udienze agli organi comunali.
4. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da almeno 50 cittadini elettori, le cui firme dovranno essere autenticate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 45
Referendum

1. Il referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza e di rilevanza comunale; sono escluse le ma terie attinenti alla finanza, al bilancio, alle tariffe dei servizi pubblici e alle designazioni di nomine.
3. Sono ammissibili soltanto referendum consultivi; l'indizione è effettuata quando la richiedano almeno un quindicesimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con sottoscrizione raccolta nei tre mesi precedenti al deposito delle stesse o quando sia deliberata dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Il quesito da sottoporre a referendum deve essere formulato in termini chiari ed intellegibili.
6. Il giudizio di ammissibilità del quesito deve essere espresso prima della raccolta delle sottoscrizioni.
7. La stessa verifica della regolarità delle sottoscrizioni è delegata al segretario comunale.
8. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali; più referendum vengono effettuati insieme, una volta l'anno. Il referendum viene revocato dal consiglio in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, ovvero qualora intervenga un provvedimento che accolga la proposta dei promotori.
9. Il referendum è indetto dal sindaco entro 60 giorni dalla data di verifica di regolarità delle sottoscrizioni o dalla delibera del consiglio per una domenica successiva di non oltre 3 mesi.
Art. 46
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi senza computare le schede bianche e le nulle.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Art. 47
Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione dei referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
Art. 48
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. La giunta municipale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
Art. 49
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieta l'esibizione, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, o l'esito delle iniziative in corso. Inoltre, presso l'apposito ufficio comunale per la consultazione e la visione degli atti, sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e della Re gione siciliana, nonché della Comunità economica europea, oltre lo statuto e tutti i regolamenti comunali.
Art. 50
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
a)  individua, con norme di organizzazione degli uf fici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b)  detta norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c)  assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione comunale;
d)  assicura agli enti e alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.
Capo II
Il difensore civico
Art. 51
Istituzione

1. E' istituito nel Comune di Collesano l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, del l'imparzialità e della tempestività dell'azione amministra tiva.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
Art. 52
Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, e tramite votazione per schede segrete.
2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini in possesso di diploma di 2° grado che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
3. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività in favore del Comune. E' richiesta un'età non inferiore a 40 anni.
4. Ove possibile è preferibile l'istituzione consortile con altri comuni confinanti per l'espletamento delle funzioni di difensore civico. Il regolamento disciplina anche tale ipotesi.
Art. 53
Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta e con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni e comunque per motivi che possano compromettere l'im parzialità e l'obiettività della sua funzione, o se perde i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, o è rinviato a giudizio per i reati di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16.
Art. 54
Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore ci vico rileva eventuali abusi, disfunzioni, carenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la loro rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle anomalie rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
Art. 55
Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o ab biano interesse ad un procedimento in atto presso l'am ministrazione comunale, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'istruttoria in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o procedimento.
3. In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia alla persona interessata e per conoscenza al sindaco e al segretario comunale.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al sindaco i funzionari che impediscono o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale o amministrativa.
6. I consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.
Art. 56
Relazione al consiglio

1. Il difensore civico invia al consiglio, entro il 31 mar zo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nel l'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni, carenze, abusi e formulando osservazioni e suggerimenti.
Art. 57
Mezzi del difensore civico

1. Il consiglio stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale.
2. Il personale assegnato, individuato nell'organico comunale per le funzioni di che trattasi, dipende dal di fensore civico.
3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.
Art. 58
Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, la eventuale indennità di missione col rimborso delle spese di trasporto, nella misura stabilita dalla legislazione vigente per il sindaco.
2. Nell'ipotesi di difensore civico consorziale gli adempimenti di cui al superiore art. 52 e il trattamento economico, nonché i requisiti e le funzioni di cui agli artt. 53, 54, 55, 56, saranno previsti nell'apposito regolamento previo accordo con i comuni consorziati.
Titolo IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 59
Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 sull'azione am ministrativa, così come recepita ed integrata dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
3. Il Comune per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di cooperazione con altri comuni, con la Provincia regionale di Palermo e con l'Ente parco delle Madonie.
4. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, può gestire servizi pubblici.
Capo I
Servizi pubblici comunali
Art. 60
Servizi comunali

1. Il Comune assume l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Art. 61
Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il consiglio delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti for me:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali;
e)  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 ottobre 1986, n. 902.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l'art. 22 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 62
Aziende speciali ed istituzioni

1.  Il consiglio può deliberare la costituzione di azien de speciali, enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e di gestione e ne approva lo statuto.
2.  Il consiglio può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, ai sensi del comma 1, dell'art. 1 della legge regionale n. 48/91, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 30/2000.
3.  Organi dell'azienda sono:
a)  il consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. I componenti sono nominati dal sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;
b)  il presidente viene eletto dai componenti il consiglio di amministrazione nel suo seno;
c)  il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli.
Fino all'espletamento del concorso, l'incarico può es sere dato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico.
4. L'azienda e la istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti nell'ambito della legge; quelli delle istituzioni so no disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Co mune.
6. Spetta al Comune conferire all'azienda e all'istituzione il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il revisore del Comune esercita le sue funzioni an che nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un proprio organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ove necessario, la gestione di particolari istituzioni, fermi rimanendo i poteri di indirizzo e di controllo del Comune, può essere affidata ad enti pubblici sovracomunali, nel qual caso gli organi di cui sopra decadranno o verranno sospesi per il tempo di durata della gestione.
9. Il Comune potrà sempre istituire fondazioni in base alle leggi vigenti, quando ricorrono particolari ragioni di interesse per il Comune stesso e non sia possibile provvedervi con gli organismi di cui al presente articolo.
10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l'art. 23 della legge n. 142/90 co me recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 63
Contributi finanziari

1. Il consiglio, anche su proposta della giunta, può de liberare apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni, la Provincia regionale di Palermo e con l'Ente parco delle Madonie, al fine di svolgere in modo ordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, i loro rapporti, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche.
Art. 64
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con uno o più comuni, con la Provincia regionale di Palermo, con l'Ente Parco delle Madonie, per la ge stione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dal presente statuto per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio che dovrà espressamente prevedere le modalità di nomina e di elezione della rappresentanza comunale in seno all'assemblea dello stesso consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art. 1, lett. e), punti 3 e 4, della legge regionale n. 48/91, sulle convenzioni obbligatorie per i comuni e provincia.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica l'art. 25 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 65
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il rifinanziamento ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché i rimedi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
2.  A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3.  L'accordo consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate ed è approvato con atto formale del sindaco e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del la Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio entro 30 giorni, a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, previsto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito e modificato all'art. 1, comma 1, lett. e), della leg ge regionale n. 48/91, si applica a tutti gli accordi di programma previsti dalle leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.
Art. 66
Convenzioni

1. Il consiglio, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere di incaricare l'Ente parco delle Madonie, tramite apposita convenzione, a svolgere funzioni dirette allo scopo di realizzare un riequilibrio ambientale e un recupero economico-sociale nel campo dell'agricoltura, della pastorizia, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali, delle attività tradizionali, nonché dello sviluppo dell'agriturismo e della gestione di servizi pubblici di rilevanza ambientale.
2. E' altresì possibile incaricare l'Ente parco a svolgere attività culturali e a gestire istituzioni all'uopo formate o da formare, nonché quelle museali di interesse naturalistico, ambientale ed etno-antropologico.
3. Il Comune si riserva, comunque, poteri di indirizzo e di controllo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica l'art. 24 della legge n. 142/90 come re cepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo V
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Organizzazione degli uffici
Art. 67
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 68
Articolazione uffici

1. Gli uffici comunali sono articolati in aree.
2. La definizione del numero delle aree è demandata al regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Nell'area si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nel Comune, finalizzata a garantire la efficacia dell'intervento del medesimo nel l'am bito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
4. L'area può articolarsi in "servizi".
5. Vengono istituite la "conferenza di servizio" di cui fanno parte i responsabili dell'area ed i responsabili di servizio e la "conferenza di gestione".
6. La conferenza di servizio, coordinata dal segretario comunale svolge compiti di razionalizzazione dell'attività del Comune e di verifica periodica delle effettive realizzazioni, tramite lo scambio di informazioni e l'adozione di specifiche direttive.
7. La "conferenza di gestione", coordinata dai responsabili di ciascuna area, dovrà curare l'attuazione, secon do le rispettive competenze, degli atti, provvedimenti e adem pimenti stabiliti e adottati dagli organi del Comune, nonché dalla "conferenza di servizio".
Capo II
Organizzazione del personale
Art. 69
Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi:
a)  gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
b)  i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
c)  i criteri per la determinazione delle categorie e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
d)  i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
e)  i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
f)  le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
g)  le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
h)  la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
i)  il divieto per tutti i dipendenti di esercitare altre attività pubbliche o private, né alcuna professione, o as sumere impieghi alle dipendenze di terzi o accettare cariche in società od enti economici, commerciali, imprenditoriali.
2. Il personale è inquadrato in categorie in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti ri chiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve ba sarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Inoltre, devono essere poste tutte le necessarie condizioni per evitare di aggravare qualunque procedimento amministrativo.
5. Gli atti di propria competenza devono essere esaminati secondo un rigoroso e trasparente ordine cronologico.
6. La dotazione organica del settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organi di settore costituisce l'organico generale.
7. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico, nonché i singoli carichi di lavoro funzionale.
8. Il consiglio recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulti dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 70
Rapporti lavorativi a termine

Anche al di fuori della dotazione organica, possono essere instaurati le seguenti tipologie di rapporti lavorativi:
a)  contratti a tempo determinato, per l'esercizio di funzioni dirigenziali e/o dell'area direttiva ai sensi del l'art. 51, comma 5 bis, della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;
b)  contratti di collaborazione ad alto contenuto di professionalità per la realizzazione di obiettivi determinati, ai sensi dell'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c)  contratti individuali a tempo determinato per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco e della giunta, per l'esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo loro attribuite dalla legge, ai sensi dell'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrato dall'art. 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art. 2, commi 15 e 16, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
d)  contratti per il conferimento di incarichi diretti a soddisfare esigenze dei servizi, alle quali non possa farsi fronte con personale in servizio, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
e)  contratti per il soddisfacimento di esigenze stagionali, ai sensi dell'art. 36 bis del decreto legislativo 3 feb braio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 71
Verifica dei servizi

1. La giunta verifica annualmente il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative ed esigenze dei cittadini. I risultati di tali verifiche sono pubblici e vengono riferiti periodicamente al consiglio.
Art. 72
Responsabilità disciplinare del personale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, disciplinerà il funzionamento dell'uf ficio competente per i procedimenti disciplinari.
Capo III
Il segretario comunale
Art. 73
Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti con legge.
Art. 74
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge le seguenti funzioni:
a)  sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art. 51 bis della legge n. 142/90, il sindaco non abbia nominato il direttore generale;
b)  vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sui relativi atti esecutivi;
c)  svolge funzioni di ufficiale rogante del Comune;
d)  dirime i conflitti di competenza tra i settori ed ha il potere di intervento nei casi di inerzia, inefficienza, inefficacia della gestione amministrativa affidata agli uffici;
e)  coordina la "conferenza di servizio" di cui al l'art. 68 del presente statuto e si avvale della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili di servizio per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive con il sindaco, e l'assessore anziano, con il presidente del consiglio e il consigliere anziano.
3. Il segretario comunale espleta, altresì, tutte le funzioni attribuite ad esso dalla legge.
Titolo III
RESPONSABILITA'
Art. 75
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalla legge in materia.
Art. 76
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati al risarcimento. Ove il Co mune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente ar ticolo.
Art. 77
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Co mune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
Art. 78
Responsabilità dei pareri

1. Il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espres si ai sensi degli articoli precedenti e del presente statuto.
Titolo IV
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 79
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di ri sorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ad esso riservate dalla legge, ed ha un proprio de manio e patrimonio.
Art. 80
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da imposte proprie; addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; tasse e diritti erariali; trasferimenti regionali; altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; ri sorse per investimenti; altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Co mune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
Art. 81
Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni 5 anni. Dell'esattezza dell'in ven tario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio è personalmente responsabile il responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, es sere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal consiglio, salvi i diritti di uso civico e i poteri del commissario per la liquidazione degli usi civici.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato e nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. La giunta delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.
Art. 82
Il bilancio comunale

1. I fatti gestionali sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficienza dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 88 del presente statuto.
Art. 83
Attività contrattuale

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del dirigente competente per materia.
3. La determinazione deve indicare:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle am ministrazioni dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto secondo quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei contratti.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il dirigente competente per materia.
5. Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale, regionale e della Comunità economica europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti.
Art. 84
Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio comunale elegge ai sensi dell'art. 9, leg ge regionale n. 15/93, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva Comunità economica europea n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
2. Il revisore dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
4. Il revisore, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
a)  collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;
b)  esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle ri sultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
7. E' compito del revisore, altresì, controllare la ge stio ne mediante le verifiche della contabilità economica.
8. Al revisore dei conti spettano i compensi previsti dal D.M. n. 410/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 85
Il controllo di gestione contabile e la contabilità economica

1. Il Comune attua forme di controllo economico in tero della gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale.
2. Tale controllo si attua impiegando procedure adeguate in relazione all'organizzazione dell'ente:
a)  la riscossione di tutte le entrate;
b)  il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
3. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Art. 86
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono quadrimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. I predetti responsabili delle operazioni eseguite e delle risultanze redigono apposito verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono al sindaco e al segretario comunale per gli adempimenti di competenza.
3. Il sindaco, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige contestualmente alla relazione prevista dall'art. 17, comma 1, legge regionale n. 7/92 una relazione per il consiglio sulla situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 87
Modifiche allo statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito e modificato dall'art. 1, comma 1, lett a), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e dalla legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 30.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione, la modifica o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non siano trascorsi almeno due anni dall'entrata in vigore del precedente.
5. Un'iniziativa di revisione, modifica o di abrogazione, respinta, non può essere rinnovata se non decorsi due anni dalla deliberazione di reiezione.
Art. 88
Raccolta dei regolamenti

1.  L'amministrazione comunale dovrà provvedere, con apposite direttive, ad istituire la "raccolta ufficiale dei regolamenti comunali".
Art. 89
Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione e affisso al l'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il segretario comunale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
5. Per quanto non previsto dal presente statuto si de manda alle leggi vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
(2002.18.1006)
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Statuto del Comune di Montevago


Lo statuto del comune di Montevago è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 7 ottobre 1995.
Il testo integrale modificato è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regio ne siciliana n. 34 del 21 luglio 2000.
La presente pubblicazione, a seguito di deliberazione del consiglio comunale n. 84 del 3 settembre 2001, divenuta esecutiva in data 7 ottobre 2001 per decorrenza dei termini dall'invio all'organo di controllo, si rende necessaria per l'integrale riscrittura del testo.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
Il comune: autonomia, autogoverno e finalità
Art. 1
Lo statuto

1.  Lo statuto promuove la partecipazione popolare, fa vorisce la crescita sociale e democratica, valorizza le ri sorse sociali.
2.  Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla leg ge, individua le norme che disciplinano le attività del comune, e precisamente:
-  le norme fondamentali di organizzazione;
-  le attribuzioni ed il funzionamento degli organi;
-  le forme di garanzia e di partecipazione delle mi noranze;
-  l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
-  le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'ac cesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
3.  La legislazione in materia di ordinamento dei co muni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune. L'entrata in vigore di nuove norme che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto incompatibili con essi.
Art. 2
I regolamenti

1.  Il Comune emana i regolamenti.
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge o dal lo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  Nelle materie di competenza la potestà regolamen tare viene esercitata nel rispetto delle disposizioni di legge e delle disposizioni statuarie.
3.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.
4.  I regolamenti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio co munale.
5.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo dell'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
7.  I regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 3
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1.  Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, di norma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 4
Il comune

1.  Il Comune di Montevago è un ente autonomo locale che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge generale dello Stato.
2.  Il Comune esercita la propria attività regolamentare ed amministrativa, uniformandola al principio prioritario della consultazione e partecipazione popolare, nelle forme indicate dal presente statuto.
Art. 5
Il territorio comunale

1.  Il territorio comunale è costituito dalla parte del territorio nazionale delimitato dai confini storici e tavolari. Si estende per kmq. 33,00 è confinante con i comuni di Santa Margherita di Belice, Partanna e Menfi. Il co mune di Montevago è situato a circa metri 400 dal livello del mare.
Art. 6
Stemma - Gonfalone - Patrono

1.  Il Comune di Montevago conferma il proprio antico stemma civico. Lo stemma, è così descritto: è costituito da un'aquila ricamata in oro in primo piano, te nendo stretto fra le zampe un piccolo scudo fondo blu con croce bianca poggiati sulla verde pianura. Sullo sfondo vi sono due grandi montagne in una delle quali si innalza un pennacchio. L'insieme è sormontato dalla corona principesca ricamata in oro.
2.  Il gonfalone del Comune di Montevago è costituito da un drappo tricolore verde bianco rosso riccamente ornato dallo stemma di cui al comma 2 con l'iscrizione: "Comune di Montevago". Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati, l'asta verticale è di metallo bianco posto a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Co mune e sul gambo inciso il nome. Il gonfalone è completato da una cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.
3.  L'uso e la riproduzione del gonfalone e dello stem ma, da parte di soggetti diversi dagli organi comunali, sono vietati.
4.  Il santo patrono del Comune è San Domenico.
5.  E' istituita l'onorificenza comunale "Scirotta d'oro"; sarà conferita secondo norme stabilite da apposito regolamento.
Art. 7
Finalità obiettivi e metodi

1.  Il comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
A) Obiettivi politico-territoriali ed economici
Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla protezione del patrimonio naturale;
b)  alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
c)  alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzio ne dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'am biente;
e)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche al ternative;
f)  alla promozione dell'agricoltura biologica;
g)  all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale.
Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) alla pianificazione territoriale per un armonico as setto urbano;
b) alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
c) agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d) al recupero dei centri storici;
e) a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
f) ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
B) Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito del le proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a) a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
b) a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c) ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b)  a promuovere la solidarietà della comunità lo cale;
c)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e)  a tutelare il ruolo della famiglia;
f) a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini;
g)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
h)  a promuovere interventi per la prevenzione del di sagio giovanile;
i)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.
C)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
c)  a favorire la promozione delle attività sportive;
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza;
e)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n.  10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
f)  valorizza il servizio di informazione e di pubblica lettura erogato attraverso la biblioteca comunale.
Art. 8
Azioni positive per la realizzazione della parità fra sessi

Il Comune di Montevago garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica della donna nell'amministrazione.
Per il perseguimento degli obbiettivi indicati nel precedente comma, anche sulla base dei principi di legge, il Comune adotta piani di azioni positive, volti, fra l'al tro, a:
-  operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso ed alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;
-  promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;
-  definire le selezioni del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare i requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;
-  assicurare condizioni che consentono l'effettiva par tecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali;
-  adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
-  prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professiona li, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.
Art. 9
Principio delle pari opportunità in tema di nomine

1.  Nei casi in cui il sindaco del Comune ed il consiglio comunale debbano nominare o designare, ciascuno se condo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita l'equilibrata presenza di uomini e di donne. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il sindaco ed il consiglio sono tenuti a motivare le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità, e a darne adeguata diffusione.
2.  Nel nominare i componenti della giunta, i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna, il sindaco assicura una presenza equilibrata di uomini e di donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.
Art. 10
Albo pretorio

L'albo pretorio è istituito nella sede del Comune di Montevago, in luogo facilmente accessibile al pubblico, per la pubblicazione che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.
Art. 11
Sede del comune

1.  Il Comune ha sede in Montevago, piazza della Re pubblica. In esso trovano preferibilmente sede gli uffici, salvo che per motivi di funzionalità o di spazio non debbano essere allocati altrove, sempre comunque nel ri spetto del principio della centralità e dell'agevole accessibilità per gli utenti.
Titolo II
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE
Capo I
Il consiglio comunale
Art. 12
Il consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale rappresentando l'intera co munità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2.  Il consiglio esercita le proprie funzioni in via di retta, non essendo ammessa delegazione ad altri organi.
3.  Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia amministrativa e funzionale che disciplina con apposito regolamento. Il consiglio comunale può istituire, qualora se ne ravvisano le necessità, apposita commissione consiliare.
4.  Il regolamento disciplina le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5.  L'elezione e la durata del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
6 Il Comune di Montevago espone nell'aula consiliare, per tutta la durata delle riunioni consiliari, accanto alla bandiera nazionale, al gonfalone e alla bandiera della Comunità economica europea, anche la bandiera della Regione.
Art. 13
Competenze ed attribuzioni

1.  Il consiglio comunale ha potestà e competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni confrontandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2.  Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3.  Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4.  Ispira la propria azione al principio di solidarietà e sussidiarietà.
5.  Il consiglio comunale ha competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/91:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
b)  i programmi, le relazioni previsionali e program matiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istruzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di capitali o servizi me diante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dei dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere conti nua tivo;
m) l'autorizzazione di avvalersi di modalità di gara diversi dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture.
Inoltre il consiglio comunale ha competenza sui se guenti atti:
n) riconoscimento debiti fuori bilancio;
o) indennità di carica e gettoni di presenza per i con siglieri in applicazione del regolamento previsto dal l'art. 19 della legge regionale n. 30/2000;
p) elezione del revisore dei conti;
q) nomina del difensore civico;
r) nomina di altri organi espressamente attribuitigli dalla legge;
s) nomina componenti commissione comunale per l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari.
6.  Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune.
7.  Il consiglio comunale, nell'ambito delle competen ze ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, adotta i relativi atti di impegno.
Art. 14
I consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero comu ne. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
2.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere da gli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla legge.
3.  Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.
4.  Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funziona ri tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'eser cizio della propria funzione ispettiva sull'attività del l'am ministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
5.  Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.
6.  Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta.
7.  Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Nel caso in cui il consigliere non elegge domicilio nel territorio comunale, si ha per eletto presso la segreteria comunale. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
8.  Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
9.  Tutti i consiglieri all'inizio del mandato devono co municare con dichiarazione sostitutiva, da depositare presso la segreteria, i redditi posseduti, la propria situazione patrimoniale e le spese elettorali sostenute, che sa ranno pubblicate all'albo pretorio del comune.
10.  La situazione patrimoniale va aggiornata annualmente per tutta la durata del mandato, con la stessa procedura prevista dal precedente comma, da presentare entro il 30° giorno dall'inizio dell'anno.
11.  Trascorso il 30° giorno successivo e senza diffida i nomi degli eventuali inadempienti saranno pubblicati all'albo pretorio, per la durata di giorni 30.
12.  I consiglieri comunali, i componenti della giunta comunale e il sindaco devono dichiarare, entro il 10 gennaio, i benefici finanziari che loro stessi, parenti ed affini fino al 2° grado, hanno ricevuto dal comune.
Art. 15
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

1.  Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
2.  L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti della amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.
3.  L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.
4.  L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
5.  Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
6.  Su gli ordini del giorno il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
7.  Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a nor ma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale me diante proposte di deliberazione indicanti i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
Art. 16
Attività ispettiva del consiglio

1.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune. La mancata risposta nei termini previsti è valutata dal consiglio co munale nella prima seduta utile successiva alla scadenza.
In caso di ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal comma 1, dell'art. 27, comma 9 del l'art. 12 e dell'art. 17 della legge regionale n. 7/92, si ap plica l'art. 40 della legge n. 142/90 recepita dalla legge regionale n. 48/91.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
La commissione è formata da un rappresentante della maggioranza e da uno della minoranza ed è presieduta dal presidente del consiglio comunale o da un suo delegato.
La commissione entro 60 giorni dall'esecutività della delibera relazionerà al consiglio comunale sulla questione di cui è investita. Ulteriori 30 giorni di proroga possono essere concessi dal coniglio comunale.
La commissione si avvale di un ufficio comunale che sarà messo a disposizione dal sindaco entro 10 giorni dall'esecutività della delibera di nomina stessa.
Art. 17
Il presidente

1.  Il consiglio comunale procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente con le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale n. 7/92 come modificato dall'art. 43 della legge regionale n. 26/93.
2.  In caso di sua assenza o impedimento, il presiden te è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori, nominati ad inizio di seduta, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
4.  Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamen to del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse al l'uopo destinate e delle strutture esistenti nel comune; può di sporre di un idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del comune.
Art. 18
Il consigliere anziano

1.  E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2.  In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3.  Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 19
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

1.  Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
2.  I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
3.  Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, intendendosi per tali quelle di convocazione ordinaria, viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.
4.  La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
5.  La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Art. 20
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale.
2.  Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
3.  Ogni gruppo nomina un capogruppo.
4.  Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista ed a parità di voti il più anziano di età.
5. I capigruppo hanno diritto di ricevere copia delle deliberazione di giunta comunale relative ad acquisti, alienazioni, contributi, assunzioni ecc..
Art. 21
Conferenza dei capigruppo

1.  E' istituita la conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente dal consiglio comunale, con funzioni di collaborazione per la formazione del programma dei lavori del consiglio, la determinazione del calendario della seduta e l'iscrizione di argomenti all'ordine del gior no, nonché i modi e i tempi della discussione.
2.  Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.
3.  Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il consigliere che, unico rappresentante di un partito o mo vimento politico presente in consiglio comunale, non ab bia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri consiglieri costituito il gruppo misto.
4.  Al consiglio comunale deve essere assicurato al meno un apposito locale indipendente dotato di quanto necessario per le riunioni dei consiglieri o dei gruppi consiliari.
5.  Le modalità di costituzione, designazione, e funzio namento sono indicate dal regolamento.
6.  Il regolamento prevede la conferenza dei capigrup po, le relative attribuzioni e le modalità di trasmissione agli stessi delle deliberazioni di cui al comma 4, art. 15, della legge n. 44/91, approvate dalla giunta.
7.  L'elenco delle delibere suddette è in ogni caso trasmesso ai capigruppo contestualmente alla pubblicazione.
Art. 22
Convocazione del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie od urgenti.
2.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o su richiesta di 1/5 di consiglieri in carica dopo avere accertato la disponibilità degli atti inerenti i punti da inserire al l'ordine del giorno.
3.  La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio comunale verrà convocato dal vice presidente.
4.  In caso di convocazione ordinaria, l'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta. Nel calcolo dei giorni non si tiene conto del giorno di consegna dell'avviso.
5.  In caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 4 è ridotto a ventiquattro ore.
6.  Nei casi di convocazione d'urgenza è fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di di sporre il differimento della riunione al giorno seguente.
7.  La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
a) mediante il messo comunale;
b) mediante telegramma.
Art. 23
L'ordine del giorno

1.  L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
2.  E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto; per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.
3.  Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate pres so la segreteria del Comune almeno 3 giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
4.  Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre mo dalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.
5.  L'avviso di convocazione del consiglio comunale de ve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
6. Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in carica e tutti siano favorevoli a trattare del nuovo argomento, salvo l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
Art. 24
Proposte di deliberazione

1.  L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, alla giunta o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e qualora la stessa importi impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche il parere contabile. Il parere contabile comprende l'attestazione di copertura finanziaria.
I pareri non sono dovuti per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
4.  Il parere del responsabile tecnico conserva anche il profilo della legittimità della delibera oggetto di proposta.
Art. 25
Pubblicità e validità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
2.  Il consiglio comunale delibera con l'intervento del la maggioranza dei consiglieri in carica.
3.  La mancanza del numero legale, all'inizio e durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta stessa. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al gior no successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4.  Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
5.  Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già inseriti all'ordine del gior no e la stessa ha termine con l'esaurirsi degli argomenti da trattare o con il venir meno del numero legale.
Art. 26
Voto palese e segreto

1.  Il consiglio comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone. Il presidente del consiglio, a suo giudizio o interpellando il consiglio, può decidere il voto segreto su altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
2.  Il regolamento stabilirà le modalità riguardanti il voto palese.
Art. 27
Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni del consiglio comunale sono ap pro vate se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
Art. 28
Astenuti e schede bianche e nulle

1.  Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e della votazione.
2.  Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
Art. 29
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1.  Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente, che presiede l'adunanza, e con il consigliere anziano.
2.  Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
3.  Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
4.  Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
5.  Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
6.  Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 30
Pubblicazione delle deliberazioni

1.  Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissio ni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
2.  La pubblicazione può avvenire in qualunque giorno della settimana fermo restando che essa inizierà a decorrere dal primo giorno festivo successivo.
3.  L'attestazione di avvenuta pubblicazione viene eseguita, per quanto concerne le deliberazioni di consiglio comunale, dal segretario comunale.
Art. 31
Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

1.  Con apposito regolamento viene disciplinato il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale.
Capo II
La giunta comunale
Art. 32
La giunta comunale

1.  La giunta comunale è organo di governo e di am ministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attivi tà ai principi della collegialità, della trasparenza e del l'efficienza.
2.  E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le pro prie valutazioni, al Comitato regionale di controllo, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti lo cali.
3.  La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero massimo di 5 assessori, nominati dal sindaco.
Art. 33
Incompatibilità

1. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere co munale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
2. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune.
3. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.  Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare: se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
4. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.
5. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al se condo grado, del sindaco.
Art. 34
Gli assessori

1.  Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
2.  Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
3.  Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
4.  Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
5.  Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
6.  Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
7.  Nei limiti della delega conferita, adottano gli atti aventi rilevanza interna ed esterna di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
8.  Ogni modifica o revoca alle deleghe conferite agli assessori è comunicata entro 7 giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Art. 35
Revoca degli assessori

1.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta. In entrambi i casi, il sindaco deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.
2.  Gli atti di cui al precedente comma, adottati con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura, al Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 36
Vice sindaco e assessore anziano

1.  Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione o dimissioni, lo sostituisce in via generale.
2.  E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo sta tuto e dalla legge, il componente della giunta più an ziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art. 37
Funzionamento della giunta comunale

1.  La giunta comunale si riunisce, anche prescinden do da qualsiasi formalità di convocazione, con avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  La giunta è presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
3.  Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i capigrup po consiliari, il presidente del consiglio comunale e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio.
4.  Le sedute della giuota comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5.  Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
6.  Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere munita del parere in ordine alla regolarità tecnica e, qualora la stessa comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche del parere contabile.  Il parere del responsabile tecnico conserva anche il profilo della legittimità della delibera oggetto di proposta. Il parere contabile ricomprende l'attestazione di copertura finanziaria.
8.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione dei verbali che sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.
Art. 38
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

1.  La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti.
2.  Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale:
-  indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attivi tà gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti;
-  esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3.  In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  predispone gli schemi di regolamento da proporre al consiglio;
-  elabora e propone al consiglio gli atti di program mazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, di relazione programmatica, di programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 23/97 di seguito indicate:
-  contributi socio assistenziali;
-  contributi, sovvenzioni, patrocini ed ausili finanziari ad enti, associazioni, istituti, fondazioni, comitati, ecc. ecc. in conformità a disposizioni regolamentari;
-  indennità di carica al sindaco e agli assessori;
-  compensi ai componenti di commissioni ed al revisore dei conti;
-  rimborsi ad amministratori, a dipendenti ed a terzi;
-  assunzione del personale, con esclusione delle procedure concorsuali.
La giunta comunale è inoltre competente nelle se guenti materie:
-  conferimento incarichi tecnici; legali e professionali;
-  transazioni e rinunzia alle liti;
-  accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;
-  adozione del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e della dotazione organica del personale;
-  assegnazione delle risorse umane agli uffici anche mediante mobilità interna ed esterna;
-  recepimento dei contratti di lavoro ed approvazione della contrattazione decentrata;
-  approvazione del programma di assunzione del personale;
-  autorizzazione al sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto;
-  acquisti, alienazioni e permute di beni immobili (atto di indirizzo);
-  concessione dei servizi socio-assistenziali (art. 15 della legge regionale n. 4/96);
-  approvazione rendiconto per missioni di amministratori o di dipendenti, per anticipazioni all'economo, per erogazione contributi alle istituzioni scolastiche;
-  determinazione o variazione delle tariffe dei servizi, delle aliquote di imposte e tasse, detrazioni ed esecuzioni, variazioni dei limiti di reddito, determinazione della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale;
-  denominazione vie e piazze comunali;
-  approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e le successive variazioni (fino alla sua approvazione la giunta municipale approverà atti di indirizzo relativi alla acquisizione di beni e servizi ed alla esecuzione di lavori);
-  richiedere l'anticipazione di cassa;
-  proporre al consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio;
-  quantificare semestralmente le somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata;
-  disporre l'utilizzo di entrate a specifica destinazione.
4.  La giunta comunale, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, adotta i relativi atti di impegno.
Capo III
Il sindaco
Art. 39
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo del Governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presiden za, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi pre visti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
2.  Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del comune, ai dirigenti e al segretario comunale.
3.  Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne quelle riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
4.  Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di no minare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
5.  E' ufficiale di Governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge dello Stato.
6.  Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi del l'Azienda unità sanitaria locale. Esercita in materia di igie ne e sanità le funzioni previste dalle disposizione di legge in materia.
7.  Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali.
8.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
9.  Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
10.  Ogni 6 mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro 10 giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie va lutazioni.
Art. 40
Competenze di amministrazione

1.  Il sindaco:
a) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, al segretario e ai dirigenti;
b) ha la rappresentanza generale dell'ente;
c)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del comune;
d)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del l'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dello statuto e delldegli uffici e dei servizi;
e)  nomina e revoca, previo parere della giunta, il segretario comunale e attribuisce allo stesso ulteriori competenze rispetto a quelle definite dalla legge;
f) nomina e revoca direttore generale;
g) emana provvedimenti di mobilità interna delle fi gure apicali dell'ente;
h)  attribuisce le mansioni superiori per la copertura dei posti apicali;
i)  individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
k)  individua i collaboratori degli uffici posti alle di rette dipendenze;
l)  autorizza la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato;
m)  nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi e i funzionari responsabili dei tributi e revoca l'attribuzione di funzioni dirigenziali; e così a titolo esemplificativo:
-  nomina il coordinatore unico dei lavori pubblici;
-  nomina i responsabili della gestione e dell'organizzazione:
-  dell'I.C.I.;
-  dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sul le pubbliche affissioni;
-  della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
-  della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ur bani interni;
-  individua i responsabili dei servizi informativi auto matizzati;
-  nomina l'economo ed eventualmente il sub economo;
-  nomina il responsabile dell'ufficio di statistica;
-  nomina il responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico;
-  nomina il responsabile del servizio di protezione civile;
-  nomina il responsabile dell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro.
n)  impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
o) programmazione e individuazione di manifesta zio ni, spettacoli, attività culturali, ricreative, turistiche, sportive ecc.;
p)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
q)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
r)  definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
s)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
t)  convoca i comizi elettorali per i referendum co munali;
u)  adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
v)  richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
z)  rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del comune;
x)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.
y)  determina l'ordine del giorno della giunta;
w)  nomina il nucleo di valutazione e la delegazione trattante di parte pubblica.
2.  Gli atti di competenza del sindaco implicanti as sunzione di impegno di spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio del settore cui è stata impegnata la risorsa.
Il concerto riguarda esclusivamente l'assunzione del l'impegno spesa.
Art. 41
Competenze di vigilanza

1.  Il sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove indagini e verifiche amministrative sul l'intera attività del comune;
c) vigila sulla attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 42
Competenze di organizzazione

1.  Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
b)  impartisce direttive per l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie.
Art. 43
Competenze quale ufficiale del Governo

1.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.
2.  Le attribuzioni del sindaco nei servizi d competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
3. Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lett. a).
Art. 44
Incarichi e nomine fiduciarie

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività istituzionali e per il conseguimento di specifici obiettivi predeter minati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all'interno dell'ente figure dotate di particolari ed elevate competenze tecniche-professionali è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni.
2. Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco de cadono al momento della cessazione per qualsiasi mo tivo del mandato del sindaco.
3. Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di conferimento.
Art. 45
Incarico ad esperto

1.  Il sindaco per espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a due esperti estranei all'amministrazione. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità e di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
2.  Agli esperti sarà corrisposto il compenso previ sto dal quinto comma dell'art. 41 della legge regionale n. 26/93.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dell'esperto da lui nominato.
Capo IV
Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 46
Deliberazioni

1.  Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciale previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2.  Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento della qualità soggettiva di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa volta.
3.  Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazione e apprezzamenti su "persone" il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4.  Il deposito delle proposte di deliberazioni e dei relativi atti e la verbalizzazione della seduta del consiglio e delle giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti per regolamento.
Il segretario comunale non partecipa alle sedute quan do si trova in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5.  I verbali della seduta sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano fra i presenti.
Art. 47
Astensione obbligatoria

1.  Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberare riguardante interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado: l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di ca rattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del l'amministratore o di parenti o di affini sino al quarto gra do. L'obbligo di astensione non si applica alla partecipazione del sindaco alle sedute del consiglio comunale nel quale lo stesso non ha diritto di voto.
2.  L'obbligo di astenersi comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I
Principi
Art. 48
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di Montevago.
2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la struttura organizzativa dell'ente e di sciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell'obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale in riferimen to ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.
Art. 49
Indirizzo politico e gestione: distinzioni

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti e ai dirigenti competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa me dian te autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati.
2.  Le attribuzioni dei dirigenti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere derogate soltanto a ope ra di specifiche disposizioni legislative ai sensi del l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 80/98.
3. Agli organi politici nel rispetto dell'art. 3 del de creto legislativo n. 80/98, competono in particolare:
-  la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
-  l'attività di controllo sul conseguimento degli obiet tivi avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
-  l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i diversi servizi dell'ente;
-  la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, ca noni e analoghi oneri a carico di terzi;
-  le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
4.  Ai dirigenti sono riservati, in via generale, tutti gli atti specifici e concreti, funzionali al perseguimento dei programmi e obiettivi stabiliti conformemente agli indirizzi stabiliti.
5.  I dirigenti si identificano con i dipendenti cui è stata attribuita la responsabilità di un settore.
Capo II
Ordinamento
Art. 50
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  L'organizzazione strutturale ed operativa degli uf fici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione, della razionalizzazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e la efficacia dell'azione amministrativa del comune.
2.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura del Comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Art. 51
Criteri di organizzazione

1.  Il Comune è ordinato secondo i seguenti criteri:
-  articolazione degli uffici per funzioni omogenee, di stinguendo tra funzioni finali strumentali o di supporto;
-  collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed intercon nessione mediante sistemi informatici e statistici pubbli ci, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge n.  241/90 come recepito dalla legge regionale 10/91;
-  per ciascun procedimento, attribuzione ad un uni co ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;
-  armonizzazione degli orari di servizio, di apertura de gli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
-  responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
-  flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione nonché tra l'amministrazione ed enti diversi.
Art. 52
Principi generali di organizzazione

1.  L'azione amministrativa è attuata per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:
-  organizzazione del lavoro per progetti-obiettivi e per programmi;
-  individuazione della responsabilità in relazione al l'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
-  massima flessibilità delle strutture e del personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi;
-  accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.
Capo III
La struttura organizzativa
Art. 53
Struttura organizzativa

1.  L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione.  Deve, pertanto, essere assicurata la mas sima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni del l'ente.
2.  La struttura organizzativa del Comune è ordinata per:
-  aree di attività funzionali, quali strumenti organiz zativi finalizzati a comprendere attività diverse;
Settori
-  unità organizzative comprendenti servizi la cui at tività è finalizzata:
-  alla programmazione;
-  alla realizzazione degli interventi di competenza;
-  al controllo, in itinere, delle operazioni;
-  alla verifica finale dei risultati.
Uffici e servizi
-  unità organizzative la cui attività è finalizzata a ga rantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito delle materie assegnate.
3.  La struttura organizzativa dell'ente è pertanto:
-  definita con la formazione della pianta organica ge nerale, che determina la consistenza complessiva dei posti istituiti dall'ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite;
-  ordinata, secondo un piano organizzativo generale per aree funzionali in settori, uffici e servizi, ai quali vie ne attribuito il compito di assolvere alle funzioni del l'ente in determinate materie.
Art. 54
Unità di progetto

1.  Con deliberazione della giunta municipale possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi del l'amministrazione.
2.  Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione.
Capo IV
I soggetti
Art. 55
Il segretario comunale -  Competenze

1.  Il segretario comunale, dipendente dell'apposita agenzia prevista dall'art. 17 della legge n.  127/97 e dal D.P.R.  n.  465/97 è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.
2.  Il segretario comunale svolge i seguenti compiti:
a) compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune (sindaco, giunta, consiglio) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività indirizzandone l'organizzazione nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e fermo restando la responsabilità esclusiva dei responsabili di settore per l'attività e i provvedimenti posti in essere;
c) autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili di settore;
d)  nell'ambito della funzione di coordinamento ema na direttive e circolari al fine di indirizzare l'azione amministrativa al rispetto dei canoni della legalità e del giusto procedimento;
e) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
f) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'eote.
g) richiede adempimenti e attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al fine di perseguire obiettivi di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamentari.
3.  Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal sindaco, con proprio decreto, al se gretario comunale.
4.  Al segretario comunale nominato direttore genera le spetta una indennità ad personam per l'esercizio delle funzioni di direttore generale nella misura determinata dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro o in assenza, dal sindaco.
5.  Il segretario comunale svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili di settore in caso di mancata nomina del direttore generale.
6.  Le funzioni di cui al comma 2, lett.  b), c), g), del presente articolo sono espletate dal segretario comunale nel caso in cui non si provveda alla nomina del direttore generale.
7.  In relazione al riparto di competenze tra dirigenti e segretario comunale previsto dalla legge n.  127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito con legge regionale n.  23/98 la responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni e determinazioni e l'attuazione dei provvedimenti rientrano nell'esclusiva competenza dei responsabili di settore.
8.  Il segretario comunale non esprime parere di legittimità sulle deliberazioni e determinazioni dei soggetti abilitati.
Art. 56
Il vice segretario

1.  Il vice segretario è un dipendente a tempo indeterminato dell'ente inquadrato in categoria D e in possesso dei requisiti previsti dall'Ordinamento degli enti locali.  In correlazione a quanto previsto per la nomina del segretario comunale, è nominato, nel rispetto delle norme vigenti, dal sindaco per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del segretario del comune.
2.  La nomina, sempre a tempo determinato ed al mas simo fino alla scadenza del mandato del sindaco, può essere fatta anche per il solo tempo di assenza o impedimento.
Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Art. 57
Competenze del direttore generale

1.  Compete al direttore generale:
-  l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi di governo dell'ente avvalendosi dei responsabili di settore;
-  la sovraintendenza in generale alla gestione dell'en te perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
-  la proposta di piano esecutivo di gestione da sottoporre all'approvazione della giunta;
-  la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
-  il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili dei settori e dei servizi;
Art. 58
Responsabili di settore

1.  Si qualificano responsabili di settore i soggetti investiti di funzioni di direzione dei settori.
2.  I responsabili di settore assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; ri spondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
3.  Sono attribuiti ai responsabili di settore, nelle ma terie di competenza, i seguenti compiti:
-  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
-  la responsabilità delle procedure d'appalto e di con corso;
-  la stipulazione dei contratti;
-  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegno di spesa;
-  gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni dei risultati;
-  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
-  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, ab battimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vi gente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-am bientale;
-  gli atti obbligatori in esecuzione a contratti collettivi nazionali di lavoro;
-  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
-  l'espressione dei pareri di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30/2000 sulle proposte di deliberazione;
-  l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
-  la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adem pimento procedimentale per l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad ogni altro dipendente resta comunque in capo al responsabile del settore la competenza dell'emanazione del provvedimento finale;
-  la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.  675;
-  le ordinanze di occupazione di urgenza preordinate all'espropriazione per la realizzazione di un opera pubblica, le ordinanze di espropriazione e le determinazioni delle indennità secondo la valutazione dei periti;
-  gli altri atti a loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
4.  In particolare sono attribuiti ai responsabili di settore i compiti e le funzioni specificati negli articoli successivi.
5.  Sono escluse dalla competenza dei responsabili di settore le ordinanze che rientrano nella competenza del sindaco quale ufficiale di Governo.
Art. 59
L'attività propositiva dei responsabili di settore

1.  I responsabili dei settore esplicano anche attività di natura propositiva.
2.  Destinatari dell'attività propositiva dei responsabili di settore sono il sindaco, l'assessore di riferimento, il direttore generale e il segretario comunale.
3.  I responsabili di settore, ciascuno per il settore di competenza, collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formazione dei piani, programmi e progetti e all'elaborazione delle proposte di previsione di bilancio e relative modificazioni.
4.  L'attività propositiva si distingue in:
-  proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza del consiglio e della giunta;
-  proposte di determinazione di competenza del sindaco;
-  proposte di modifica della dotazione di risorse as segnate con il piano esecutivo di gestione;
-  proposte di provvedimento o atti amministrativi di competenza di organi dell'ente.
5.  Il responsabile di settore ha l'obbligo di presenta re proposte di deliberazione alla giunta ed al consi glio per il tramite del presidente dell'organo collegiale qualora es se abbiano carattere obbligatorio per legge o regolamento.
Art. 60
Attività consultiva dei responsabili di settore

1.  L'attività consultiva dei responsabili di settore si esplica attraverso:
-  l'espressione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30/2000 sulle proposte di deliberazione, che non siano meri atti indirizzo, del settore di competenza da sottoporre all'esame della giun ta e del consiglio;
-  relativamente al responsabile del settore finanziario l'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di giunta e consiglio, che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, e il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa;
-  relazioni, pareri, consulenze in genere;
2.  Destinatari dell'attività consultiva sono gli organi politici.
3.  Il parere del responsabile tecnico conserva anche il profilo della legittimità della delibera oggetto di proposta.
Art. 61
Competenze dei responsabili di settore in materia di gestione finanziaria

1.  Ciascun responsabile nell'ambito del settore di propria competenza dispone con propria determinazione la liquidazione di spese di competenza derivanti da legge, sentenze passate in giudicato, deliberazioni e contratti, aperture di credito a seguito di finanziamento, ordinando l'emissione dei mandati di pagamento.
2.  Il responsabile di settore per i procedimenti di competenza provvede, altresì, all'emissione di provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio assegnate con il PEG nonché all'attivazione delle procedure per il recupero dei crediti.
Art. 62
Competenze dei responsabili di settore in materia di lavori e forniture

1.  Al responsabile di settore competono tutti gli atti gestionali in materia di appalti di lavori e forniture di beni e servizi ed in particolare:
-  l'adozione della determinazione a contrattare;
-  l'adozione degli atti in materia di procedura di occupazione d'urgenza ed esproprio;
-  approvare, con propria determinazione il bando di gara e/o lo schema di lettera  di invito;
-  scegliere le ditte da invitare aventi i requisiti per l'oggetto dell'appalto con le modalità indicate nel regolamento;
-  la presidenza delle commissioni di gara;
-  la scelta dei membri e del segretario delle commissioni di gara;
-  la responsabilità delle procedure di gara;
-  la stipula dei contratti;
-  la diramazione degli inviti e la pubblicazione dei bandi di gara nei modi di legge o regolamentari;
-  il rilascio di copia di atti, bandi e di ogni altro do cumento inerente il procedimento di appalto;
-  la gestione della fase esecutiva dell'appalto in con formità alle norme del capitolato;
-  l'applicazione, con propria determinazione, di eventuali penali per inadempienze dell'affidatario;
-  disporre il recesso dal contratto o la sua risoluzione in caso di inadempienze in conformità alle norme contrattuali;
-  l'approvazione di perizie e i verbali dei nuovi prezzi;
-  la certificazione della regolare esecuzione, tranne che non competa ad altri soggetti tenuti per legge;
-  l'adozione dei provvedimenti di liquidazione e di svincolo della cauzione, previa acquisizione per i nuovi acquisti di materiale non di consumo, della dichiarazio ne dell'economo dalla quale risulti l'avvenuta inventariazione;
-  l'autorizzazione, con propria determinazione, al subappalto nei casi previsti dalla legge;
-  l'approvazione del verbale di aggiudicazione, con propria determinazione, nei casi di trattativa privata o di pubblico incanto, licitazione o appalto-concorso con assunzione di impegno definitivo di spesa;
-  l'approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e degli atti di collaudo;
-  la pubblicazione delle risultanze di gara nei modi e termini previsti dalla legge.
Art. 63
Competenze in materia di gestione del personale

1.  Il responsabile di settore cura l'organizzazione del personale sottordinato e di tutti i lavoratori assegnati al settore anche non di ruolo in modo da assicurare, co munque, la continuità dell'erogazione dei servizi.
2.  Il responsabile di settore in particolare:
-  cura i rapporti con le organizzazioni sindacali per i provvedimenti di competenza;
-  per esigenze di servizio, previa verifica della idoneità alle mansioni, può adibire il dipendente assegnato all'unità organizzativa a mansioni proprie della categoria cui è ascritto ma attinenti a diverso profilo professionale purché ritenuto equivalente con esclusione dei casi in cui il profilo professionale escluda l'intercambiabilità per il contenuto od i titoli professionali che specificamente lo definiscono non posseduti;
-  adotta provvedimenti di mobilità interna settoriale, di attribuzione di mansioni superiori nel rispetto dei criteri e con le modalità definite dal presente regolamento al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di competenza;
-  partecipa alla delegazione trattante per la definizione degli accordi decentrati se nominato dal sindaco;
-  autorizza i congedi, i permessi le missioni, le aspettative, i congedi facoltativi e obbligatori e ogni altro permesso retribuito ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, del personale assegnato al settore, nel rispetto delle norme vigenti;
-  controlla l'osservanza dell'orario così come definito di lavoratori assegnati al settore sulla base delle rilevazioni risultanti dalla rilevazione automatizzata o ma nuale;
-  adotta ogni provvedimento organizzativo ivi compresa l'esenzione dalla rilevazione delle presenze a mezzo di orologio marcatempo.  Quest'ultimo provvedimento è adottato con propria deteminazione ampiamente motivata e assunta sotto la propria esclusiva responsabilità.
-  dispone i recuperi, applica, con propria determinazione, la trattenuta proporzionale dello stipendio per le ore non lavorate in assenza di autorizzazione, salvo in tale ultimo caso l'obbligo di attivare la procedura disciplinare;
-  richiede le prestazioni straordinarie nel limite della preventiva autorizzazione in relazione anche delle esigenze prospettate dal responsabile di servizio e dispone per i riposi compensativi;
-  liquida il lavoro straordinario e le indennità di missione sulla base di specifica e dettagliata comunicazione scritta da parte del settore personale;
-  autorizza il personale assegnato a partecipare a convegni seminari di studio ecc.nei limiti delle risorse as segnate;
-  approva i piani di miglioramento dei servizi;
-  determina, previa informazione alle organizzazioni sindacali, e in osservanza dei criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi del titolo I del decreto legislativo  n. 29/93 e le direttive del sindaco, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro e la flessibilità dell'orario per la struttura organizzativa cui è preposto comunicando al servizio personale ogni variazione per gli adempimenti di competenza;
-  è competente per l'attribuzione dei trattamenti eco nomici accessori spettanti al personale assegnato al l'unità organizzativa cui è preposto e vi provvede con propria determinazione, secondo quanto stabilito dai con tratti collettivi e accordi decentrati per il personale;
-  applica la sanzione della censura e del rimprovero verbale e segnala all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari le infrazioni quando le sanzioni alle stesse collegate non siano attribuite alla sua competenza;
-  provvede alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttività del settore e dei servizi, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva decentrata, nonché alla verifica del carico di lavoro e produttività di ogni singolo dipendente;
-  provvede con proprio atto ad attribuire, per esigenze di servizio, funzioni inizialmente assegnate dal regolamento ad un determinato servizio ad altro nel l'ambito dello stesso settore, salvaguardando, ove possibile, esigenze di omogeneità di attribuzione di funzioni ai vari servizi.
Art. 64
Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di responsabile di settore

1.  Il responsabile di settore è individuato, di norma, nell'ambito dei dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria "D".
2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità e i criteri per il conferimen to della responsabilità di un settore.
Art. 65
I responsabili di servizio

1.  I responsabili di servizi assicurano, sotto la direzione dei responsabili di settori, che l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa cui sono preposti corrisponda ed attui al miglior livello di efficienza e di efficacia gli indirizzi generali espressi dalla amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli organi della stessa hanno stabilito.
2.  Essi hanno la direzione e responsabilità del funzionamento del servizio e il coordinamento dei dipendenti assegnati, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli indirizzi suddetti e delle direttive impartite, per la loro attuazione, dal responsabile del settore di cui fanno parte.
3.  Sono, inoltre, responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati con le modalità di cui alla legge regionale n. 10/91.
4.  La nomina del responsabile del servizio è di competenza del sindaco.
5.  L'incarico di responsabile del servizio/i è sempre revocabile con provvedimento motivato del sindaco di sposto su proposta del responsabile di settore o del direttore generale o di propria iniziativa.
6.  I responsabili di settore possono assumere la re sponsabilità di uno o più servizi.
7.  Ogni atto del responsabile di servizio può essere annullato o revocato dal responsabile di settore.
8.  Il responsabile di settore assume in ogni caso responsabilità solidale per gli atti posti in essere dal responsabile di servizio.  In conseguenza di ciò tutti gli atti del responsabile di servizio, su disposizione del re sponsabile di settore, possono essere sottoposti prima dell'esecuzione, al visto da parte di quest'ultimo.
Titolo IV
FINANZE, CONTABILITA'
Capo I
Ordinamento finanziario
Art. 66
Contratti a tempo determinato

1.  L'amministrazione comunale può ricoprire con personale esterno i posti di capo settore e di responsabile degli uffici e di servizi, in caso di vacanza degli stessi, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione di giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Art. 67
Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica

1.  L'amministrazione può, altresì, stipulare al di fuori della dotazione organica sulla base delle scelte program matiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, purché in assenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'ente nel limite massimo del 5% della dotazione organica complessiva dell'ente, con il minimo di una unità.
2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i contratti.
Art. 68
Ordinamento finanziario

1.  L'ordinamento della finanza del Comune è regolato dalla legge.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è ti tolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune ha il proprio demanio e patrimonio.
4.  Nell'ambito delle leggi statali è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, che vengono determinate dal consiglio comunale o dalla giunta municipale ispirandosi ai criteri di equità e di giustizia.
5.  Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della pro pria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante razionalità di scelte e di procedimenti, l'efficacia ed un efficace impiego di tali mezzi.
Art. 69
Ordinamento contabile

1.  L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2.  Apposito regolamento, approvato dal consiglio co munale, stabilisce le specifiche norme relative alla contabilità comunale.
Art. 70
Il revisore dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
2.  Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali.
3.  Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico; per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
4.  Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che ac compagna la proposta di deliberazione consiliare del con to consuntivo.
5.  Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
6.  I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Titolo V
L'ordinamento dei servizi pubblici
Capo I
Forme associative, gestione e tariffe
Art. 71
Servizi pubblici locali

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2.  I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3.  Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n.  142/90, cosi come recepita dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito ri portati.
4.  Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di ge stione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
5.  Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza e alla fruizione dei cittadini.
6.  In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
Art. 72
Tariffe dei servizi resi dal comune

1.  Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che po tranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
2.  Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della ge stione per ciascun servizio.  All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
3.  La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno.  Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
4.  Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il Co mune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati.  A specificazione di quanto previsto dal l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n.  449, è possibile, dietro contributo finanziario veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare il logo o lo stemma del comune.
Art. 73
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2.  Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
3.  La gestione del servizio è affidata ad un funziona rio che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 74
Azienda speciale

1.  Il comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi del l'art. 23 della legge n.  142/90 come recepito con legge regionale 48/91.
3.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
4.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n.  7/92.
5.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esisten za di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
6.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
7.  I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 75
Istituzione

1.  Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel ri spet to del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2.  Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale di dotazione;
d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f) specifica le modalità della collaborazione dei vo lontari;
g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
3.  Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
5.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
6.  Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.
Art. 76
Concessione a terzi

1.  Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
2.  La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
3.  La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini uten ti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 77
Società miste

1.  Per la gestione di servizi comunali di rilevante im portanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
2.  Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statu to ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzio ne delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3.  La prevalenza del capitale pubblico locale della so cietà è realizzata mediante l'attribuzione della maggio ranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
3.  La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del comune.  In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
4.  I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Il comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 1995, n.  26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 78
Convenzioni e consorzi

1.  Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
2.  La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
3.  Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n.  142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n.  48/91.
4.  I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
5.  Il comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
6.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
7.  La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.  Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.
Art. 79
Accordi di programma

1.  Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse co munale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuo ve, partecipa e conclude accordi di programma.
2.  Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla giunta comunale.
3.  Quando assumono valenza programmatoria o mo difica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire sente i capigruppo consiliari, e la conclusione del l'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
4.  Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5.  L'accordo è approvato con decreto del presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
6.  L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
7.  L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
8.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo VI
Istituti di Partecipazione
Capo I
Consultazione, partecipazione e accesso
Art. 80
Partecipazione popolare

1.  Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione am ministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nell'am ministrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali;
2.  Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.
Art. 81
Il diritto di udienza

1.  Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
2.  Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, in fatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.
3.  L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'in dicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
4.  Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.
Art. 82
Istanze e petizioni

1.  La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
2.  Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a) istanze: per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b) petizioni: per sollecitare informazioni, chiarimen ti o interventi su questioni di carattere generale;
3.  Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
4.  Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
5.  Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
6.  Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art. 83
Proposte ed iniziative popolari

1.  I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari, pos sono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.  La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.
3.  L'organo competente deve sentire i proponenti del l'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
4.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
5.  L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decaden ze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c)  espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
6.  Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.  A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici comunali competenti.
Art. 84
Diritto di accesso e di informazione

1.  Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n.  241/90 e dalla legge regionale n.  10/91 e dal lo specifico regolamento comunale.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
3.  Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione de gli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
4.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
5.  L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
6.  Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
7.  Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazio ni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, attivato con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n.  29/93 e dalla direttiva del presidente del consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Art. 85
Associazionismo e partecipazione

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
2.  Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
3.  Integra l'azione amministrativa con l'attività di al tre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
A tal fine il comune, come previsto dal regolamento:
-  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
-  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
-  può affidare ad associazioni e a comitati l'organiz zazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.
4.  I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti:
-  eleggibilità delle cariche;
-  volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro;
-  pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del co mune.
5.  Nell'ambito delle predette finalità il Comune istitui sce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed ag giornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'an no precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
6.  L'istanza può essere presentata da associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale.
7.  Alle associazioni iscritte all'albo possono essere ero gate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
8.  Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art. 86
Forme di consultazione

1.  Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.
2.  Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali.  Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
3.  Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
4.  Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Co mune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
5.  L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento.  Nella materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamen ti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
6.  I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che do vranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Art. 87
Referendum

1.  Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, i piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2.  Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Co mune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
3.  Il referendum può essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente o da 2/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un "si" o un "no".
4.  La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità che sarà pronunciato da apposita commissione che sarà così composta:
-  dal sindaco o da un suo delegato;
-  dal presidente, o suo delegato, che la presiede;
-  dal difensore civico;
-  dal segretario comunale;
-  da un rappresentante dei proponenti;
-  da due componenti nominati dal consiglio comunale nel suo seno, di cui uno della minora.
5.  Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto.  Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
6.  Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
7.  La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
8.  La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimen to del sindaco, presieduto dal difensore civico se nominato o dal segretario comunale e composto dal dirigente dei servizi demografici, da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno ed eventualmente da due rappresentanti sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalla stessa associazione o gruppo promotore.
9.  Il comitato è insediato quando sia nominata la mag gioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
10.  Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
11.  Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 88
Effetti del referendum

1.  I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità, l'indizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo con oggetto una motivata proposta nor mativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
2.  Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'og getto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
3.  L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di di battito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito del la propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
4.  Ove gli organi comunali competenti intendano di scostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in oc casione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
5.  Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la ri spettiva competenza, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomen to, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Art. 89
Il difensore civico

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della azione amministrativa.
3.  I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
4.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dell'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
5.  L'ufficio relazione con il pubblico collabora con l'uf ficio del difensore civico e ricevuta la richiesta, prima di sottoporla al difensore civico, assume tutte le informazioni e svolge le indagini necessarie sollecitando, ove possibile la soluzione del problema e in caso positivo, dandone comunicazione al richiedente.
Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio viene corrisposta un'indennità pari a metà dell'indennità di carica base del sindaco.
6.  Il consiglio può stabilire una indennità di servizio non superiore alla metà dell'indennità di carica del sindaco, oltre ai rimborsi spese previsti per legge.  Altre com petenze, possibilità di revoca e modalità di rapporti con il consiglio e gli organi comunali sono fissati dal regolamento.
Art. 90
Nomina del difensore civico

1.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, scelto a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministra tiva, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
2.  Le proposte di candidatura possono essere presentate entro trenta giorni dall'avviso pubblico.
3.  La proposta di candidatura indirizzata al presidente del consiglio deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico in forma scritta e contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e della residenza del candidato, del suo possesso di di ploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti, nonché il suo curriculum professionale, l'occupazione abituale ed altre sì l'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto.
4.  Il presidente del consiglio istruisce le proposte e trasmette le istanze dei soggetti aventi i requisiti richiesti e conformi ad avviso entro 20 giorni per la conseguente nomina al consiglio comunale.
5.  La votazione per la scelta del candidato fra quelli inseriti nell'elenco elaborato dal presidente e corredato dalle istanze degli interessati si svolge a scrutinio segreto e, per la nomina è necessario il voto favorevole della mag gioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6.  Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
7.  Il difensore civico, che dura in carica 3 anni, non è rieleggibile nel successivo triennio ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al consiglio comunale con la seguente formula: "giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
8.  In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore.  Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi 4 mesi del mandato consiliare essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo consiglio.
9.  Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il consiglio comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Art. 91
Incompatibilità e decadenza

1.  Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla ca rica di consigliere comunale;
b)  chi riveste la carica di parlamentare europeo, na zionale o regionale, di consigliere provinciale o comuna le, di componente della direzione delle unità sanitarie lo cali; di componenti di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
c)  i ministri del culto;
d)  i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del comune, nonché il segretario del comune;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l'amministrazione comunale;
f)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, naziona li o regionali, di amministratori del comune, di amministratori della provincia e dell'Azienda unità sanitaria locale o di componenti organi regionali di controllo.
2.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità so pra riportata.
3.  La decadenza è pronunciata dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su proposta di uno dei consiglieri comunali.
Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione mo tivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri di ufficio.
Art. 92
Funzioni del difensore civico

1.  Il difensore civico nell'esercizio della proprie funzioni per garantire dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:
-  risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
-  ha diritto di accesso come i consiglieri comunali agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
-  può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
-  può rassegnare per iscritto il proprio parere al re sponsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventua li disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
-  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, di sfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
-  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
-  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
2.  Entro il mese di marzo di ciascun anno, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3.  La relazione viene discussa dal consiglio nella pri ma seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
4.  Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Capo II
Biblioteca comunale
Art. 93
Biblioteca comunale

1.  Il Comune riconosce nella biblioteca pubblica una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informa tivi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale:
-  adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrativi;
-  mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo;
-  conservare la memoria della propria comunità;
-  attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.
2.  Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca e individua, altresì, nella cooperazione bi bliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificare i propri servizi quale sistema informativo.
3.  La gestione della biblioteca è demandata al consiglio di amministrazione.
4.  Il Comune definisce le previsioni di spesa e le quote di finanziamento da iscrivere in bilancio per la dotazione ed il potenziamento dei fondi librari e documentari, an che con riferimento agli audiovisivi ed ai libri per ragazzi.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 94
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione auten tica delle norme statutarie e regolamentari.
3.  Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 95
Rinvio

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti od organi della pubblica amministrazione.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 cosi come recepita dalla regione siciliana, al l'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel de creto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 96
Adozione e adeguamento dei regolamenti

1.  I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
2.  I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
3.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
4.  Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamen ti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 97
Pubblicità dello statuto

1.  Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, se con do le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2.  E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigen ti, all'organo di revisione e agli altri organi del comu ne, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P.  a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 98
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della de libera consiliare di approvazione, entra in vigore de corsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
(2002.20.1171)
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Statuto del Comune di Venetico


Lo statuto del comune di Venetico è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 1993.
Di seguito si ripubblica il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 21 febbraio 2002, inviato al CO.RE.CO. il 27 febbraio 2002 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Il Comune: autonomia, autogoverno e finalità
Art. 1
Il Comune

Il Comune di Venetico è ente locale territoriale, che rappresenta la propria comunità; autonomo, dotato di potestà normativa limitata all'emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di im perio; autarchico in quanto ha capacità di auto organiz zarsi ed esercitare una potestà amministrativa e tributaria.
Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dal lo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Il territorio, descritto nell'allegato A), è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il consenso della popolazione interessata.
La modifica della denominazione di borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare. La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il palazzo municipale ove, di re gola, si svolgono la adunanze degli organi elettivi collegiali.
La popolazione è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e iniziative sociali o assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente altrove.
Emblema del Comune è lo stemma raffigurato nel gonfalone, così come descritto nell'allegato B.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore e scortata dai vigili urbani del Comune. E' vietato, come previsto dall'apposito regolamento, l'uso e la riproduzione dei simboli sopra descritti per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 2
L'autonomia

L'autonomia normativa della comunità si realizza at traverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamen tare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
L'ordinamento locale garantisce ai cittadini appar tenenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e de mocratica, all'attività politico-amministrativa del Co mune.
Qualora, per modifiche della normativa statale o re gionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello statuto o dei regolamenti questi dovranno es sere apportati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del presente statuto, entro 120 giorni dal l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 3
L'autogoverno

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforza re il principio della democrazia della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale, e con cui il Comune esplica la propria attività giuridica e amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle fun zioni dell'ente.
Art. 4
Lo statuto

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività; specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo art. 77, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/5 degli elettori per proporre modificazioni allo statuto anche me diante un progetto redatto in articoli.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ri presentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Nessuna modifica può essere apportata allo statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale o l'elezione del sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.
Decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, su iniziativa del presidente del consiglio viene convocata la commissione consiliare permanente per gli af fari istituzionali per verificarne lo stato di attuazione e per proporre eventuali modifiche.
Art. 5
I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previste dal presente statuto;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati, prima della discussione in consiglio, presso la segreteria comunale, per almeno 10 giorni, al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche e integrazioni.
I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore il 15° giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.
I regolamenti e le loro modifiche, oltre le forme di pubblicità previste dalla legge, sono pubblicati per 90 giorni all'albo pretorio del Comune, pubblicizzati in mo do da consentire l'effettiva conoscenza e depositati al l'URP.
Art. 6
Il ruolo del Comune

Il Comune assume il ruolo di agente di sviluppo lo cale, promovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizi al l'ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.
Valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi.
Assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.
Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari del Co mu ne per reati di estorsione o di mafia consumati nel territorio comunale.
Art. 7
Le finalità e gli obiettivi

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1)  Obiettivi politico-territoriali ed economici
-  tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla protezione del patrimonio naturale;
b)  alla tutela dell'ambiente e alla attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento;
c)  alla difesa del suolo e del sottosuolo;
d)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzio ne dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'am biente;
e)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche al ternative;
f)  alla promozione dell'agricoltura biologica;
g)  all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale;
-  tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla pianificazione territoriale per un armonico as setto urbano;
b)  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali;
c)  agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico;
d)  al recupero dei centri storici;
e)  a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale;
f)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale.
2)  Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico;
b)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità;
c)  ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici.
Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità;
b)  a promuovere la solidarietà della comunità lo cale;
c)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica;
d)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni;
e)  a tutelare il ruolo della famiglia;
f)  a valorizzare le forme associative e di volontaria to dei cittadini;
g)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali;
h)  a promuove interventi per la prevenzione del di sagio giovanile;
i)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati.
3)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali;
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore;
c)  a favorire la promozione delle attività sportive;
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e del la trasparenza;
e)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Organi di governo
Art. 8
Organi rappresentativi del Comune

Sono organi rappresentativi del Comune: il sindaco e il consiglio eletti direttamente; la giunta di nomina sindacale. Spettano loro la funzione di rappresentanza de mocratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dello statuto nell'ambito della legge.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ma hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare un efficiente forma di governo della collettività comunale.
Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 26 del 1° settembre 1993, con l'obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto.
Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 56 della legge regionale n. 26/93, dalle prossime elezioni gli interessati dovranno operarsi in modo che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai 4/5. Il sindaco deve motivare l'eventuale mancata nomina di rappresentanti di uno dei due sessi nella giunta nonché negli enti, aziende e consulte.
Art. 9
Obbligo di astensione degli amministratori

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del co niuge o del convivente, nei confronti del Comune o azien de comunali o soggette al controllo o vigilanza del Co mune.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del l'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Co mune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art. 10
Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle nor me statuarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
Art. 11
Competenze e funzioni del consiglio comunale

Attività di auto-organizzazione
Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.
Attività politico-amministrativa
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Attività di indirizzo
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e provincie;
b)  agli atti per l'ordinamento organizzativo co mu na le, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98;
c)  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
d)  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi.
e)  agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza.
f)  agli altri atti fondamentali, di cui al citato art. 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sul l'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'at tività dell'ente.
Attività di controllo
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.
In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.
Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
Art. 12
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l'amministrazione co munale, può deliberare su proposta di almeno 3 consiglieri l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
La commissione è composta da consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno. Il presidente è eletto dalla commissione nel suo seno e fra i consiglieri di minoranza.
La commissione può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, riservati fino alla loro presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adot ta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.
Art. 13
I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi so no tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.
Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di ac cesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.
Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio, con l'indicazione di quelle annullate o per le quali siano stati richiesti chiarimenti dal Comitato regionale di controllo.
Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
Art. 14
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni e mo zioni.
L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la ve rità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti della amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspet ti dell'attività politico-amministrativa.
L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.
L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
Le risoluzioni, volte a far discutere il consiglio comunale su temi che interessano l'amministrazione, contengono obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
Su ordini del giorno, risoluzioni e mozioni il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione come previsto dall'art. 24 con l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dal l'art. 53 della legge n. 142/90.
Art. 15
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
Il consigliere che non intervenga senza giustificato mo tivo a sei riunioni nell'anno solare oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostan ze addotte a giustificazione delle assenze.
Sarà istituito, secondo le modalità stabilite dal regolamento l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio o delle commissioni, con l'indicazione dei consiglieri che senza giustificato motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura dei lavori le suddette sedute.
Il regolamento stabilirà le sanzioni e le eventuali riduzioni delle indennità.
Art. 16
Il presidente

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamen to del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può di sporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale co munale in relazione alle disponibilità del Co mune.
Art. 17
Il consigliere anziano

E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
In caso di assenza o impedimento del consigliere an ziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
Qualora non siano presenti in aula il presidente o il vice presidente, il consigliere anziano presente in aula, trascorsa un ora dal previsto inizio della riunione, procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 18
I gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
Ogni gruppo nomina un capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è indivi duato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
Art. 19
La conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio e, a norma di regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del consiglio.
Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questio ni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.
Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.
Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il consigliere che, unico rappresentante di un partito o movimento politico, non abbia aderito ad altro gruppo consi liare o non abbia con altri consiglieri costituito il gruppo misto.
Art. 20
Le commissioni consiliari

Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio del le proprie funzioni mediante attività consultiva, di esa me e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di ri spettiva competenza.
Può, altresì, costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la commissione è presieduta dal consigliere indicato di concerto dai capigruppo della minoranza.
Le commissioni consiliari, a norma di regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi an che di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale.
Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed azien de dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'ob bligo se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.
Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
Art. 21
Le riunioni del consiglio

Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie o straordinarie e urgenti. Tutte le riunioni, oltre che per determinazione del presidente, hanno luogo su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti di ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.
La riunione ordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
La riunione straordinaria e urgente deve aver luogo entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui ai commi precedenti il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello statuto o del regolamento può comportare per entrambi la revoca dall'incarico con apposita delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 22
La convocazione del consiglio

Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. In ogni caso deve indicare l'ora e il giorno dell'eventuale seduta di seconda convocazione.
L'avviso di convocazione deve essere consegnato, co me previsto dal regolamento, ai singoli consiglieri:
-  per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale opere pubbliche, strumenti urbanistici, regolamenti, al meno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;
-  per le riunioni straordinarie e urgenti, l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.
Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni straordinarie e ur genti. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.
Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.
Art. 23
L'ordine del giorno

L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, per le altre proposte sarà rispettato l'or dine di presentazione delle richieste.
Le proposte dei consiglieri saranno inserite nella pri ma riunione utile.
Contestualmente all'invio ai consiglieri comunali, l'or dine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come previsto dal regolamento.
Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mo zioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno 3 giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.
Art. 24
Iniziativa delle proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria.
Le proposte di deliberazione per le quali il regolamen to prevede il parere obbligatorio delle commissioni sono assegnate dal presidente ad una commissione consiliare permanente in ragione della prevalente competenza.
Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscrit to, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari affinché gli uffici previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 possano esprimere il necessario parere, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione.
Art. 25
Pubblicità e validità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
Per l'approvazione dei regolamenti, in ogni caso, le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 26
Votazioni

Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi, come disciplinato dal regolamento, avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale.
Le proposte di deliberazioni sono votate nel comples so, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.
Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne nelle ipotesi del precedente art. 9. In quest'ultimo caso qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta e nemmeno ai fini del computo della maggioranza assoluta.
Art. 27
Criteri e modalità per le nomine

Il regolamento stabilisce in quali casi la presentazione di candidature, singole o su base di lista, debba essere accompagnata da un curriculum comprovante la sussistenza di requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale, nonché le modalità del dibattito relativo.
Per le nomine di competenza del consiglio comunale e per quelle che, a norma di regolamenti o di statuto, è prevista la rappresentanza delle minoranze si applicano le disposizioni del presente articolo.
Quando la legge o lo statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, ri sultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.
Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
Art. 28
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente, che presiede l'adunanza, e con il consigliere anziano.
Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, ap provazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 29
Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
Altra copia delle stesse viene trasmessa al presidente del consiglio per essere messa a disposizione dei consiglieri e un'altra depositata presso l'URP, a disposizione di chi intendesse prendere visione diretta del contenuto.
Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.
Art. 30
La giunta comunale

La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e co municato nei termini di legge, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al Comitato regionale di controllo, alla prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da massimo numero cinque assessori, nominati dal sindaco.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.
Art. 31
Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
E' presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giun ta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentati del Comune, i capigruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni, possono decidere di tenere seduta pubblica.
Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente art. 9.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il presidente e con l'assessore an ziano.
Art. 32
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.
Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; in dica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività ge stionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  predispone gli schemi di regolamento;
-  elabora e propone al consiglio gli atti di program mazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di iniziativa e di raccordo:
-  elabora e sottopone al consiglio i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
-  delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
-  delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimen to dei servizi comunali o devoluti al Comune;
-  indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del Comune e ai dirigenti;
-  indica criteri e direttive per l'erogazione di contri buti e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o at tività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
-  dà direttive o indirizzi in merito ai reclami o ri corsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il Comune in eventuali contenziosi.
Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
-  adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto;
-  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali;
-  approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
-  approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; ap prova transazioni e rinunce alle liti;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.
Art. 33
Gli assessori

Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio del le loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento de cadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
Gli assessori, per delega del sindaco che comporta an che il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza in terna ed esterna, adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
Le deleghe conferite agli assessori, ogni modifica o re voca sono comunicate entro 7 giorni dal sindaco al con siglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Gli assessori presentano, almeno semestralmente, al sindaco una relazione sull'andamento degli uffici e dei servizi loro delegati e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici. Tali relazioni vengono trasmesse al consiglio comunale in allegato alla relazione semestrale del sindaco.
Art. 34
Revoca degli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più as sessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di di missione, decadenza o morte di un componente della giunta.
In entrambi i casi, il sindaco deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sul le ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura, al Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 35
Vice sindaco e assessore anziano

Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art. 36
Il sindaco

Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa re gionale vigente.
Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del segretario comunale.
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di no minare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il se condo grado.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Co mune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai re lativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
E' ufficiale di Governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato.
Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'Azienda sanitaria locale. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizioni di legge.
Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissio ni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stem ma della Repubblica e lo stemma del Comune.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio co munale.
Ogni sei mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro 10 giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 37
Competenze di amministrazione

Il sindaco:
a)  ha la rappresentanza generale dell'ente;
b)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione po litico-amministrativa del Comune;
c)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del l'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge re gionale n. 48/91, il contratto collettivo nazionale di la voro, nonché le norme dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d)  nomina o attribuisce le funzioni di direttore ge nerale;
e)  impartisce direttive al segretario o al direttore gene rale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilan za sul l'intera gestione amministrativa delle unità orga nizza tive;
f)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
g)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h)  definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze;
i)  formula indirizzi, ferme restando le competenze del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto di screzionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
l)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
m)  convoca i comizi elettorali per i referendum co munali;
n)  adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
o)  richiede la convocazione del consiglio comuna le con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
p)  assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
q)  rappresenta io giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
r)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale sul la base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di ar monizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.
Art. 38
Competenze di vigilanza

Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove indagini e verifiche amministrative sul l'intera attività del Comune;
c)  vigila sulla attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappre sentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio co munale;
e)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
f)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti.
Art. 39
Competenze di organizzazione

Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
b)  assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative;
c)  definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
d)  convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigrup po, il segretario e i funzionari interessati, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quella del consiglio comunale;
e)  oltre alle competenze previste dagli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal de creto legislativo n. 29/93.
Art. 40
Competenze quale ufficiale del Governo

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di si curezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.
Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare: agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lett. a).
Art. 41
Incarichi e nomine fiduciarie

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo de vono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.
Titolo III
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Organizzazione, personale, procedimento
Art. 42
Principi generali

L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del Comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:
-  distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di ge stione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
-  suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolte ai cittadini singoli o associati;
-  coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;
-  flessibilità organizzativa, sia in relazione ai bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;
-  flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire: l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
-  responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
-  valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell'ente;
-  soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;
-  attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;
-  riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
-  rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 43
Funzioni di indirizzo e programmazione

Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.
La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.
Art. 44
Principi e criteri organizzativi

L'organizzazione del Comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E' esercitata sia a livello generale, coo il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei re sponsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture.
Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario o del direttore generale.
La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica pe riodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'ag giornamento devono essere periodicamente effettuate anche all'interno delle strutture complesse.
I dirigenti, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.
Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
Art. 45
Il segretario del Comune

La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.
Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune.
Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitigli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.
Il segretario, se non è stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di ge stione che li riguardano.
Art. 46
Il direttore generale

Il sindaco può nominare per un periodo non superiore al proprio mandato il direttore generale dell'ente, previa valutazione del titolo di laurea posseduto e del curriculum professionale, sulla base delle esperienze, delle capacità professionali e delle attitudini manageriali dimostrate, con particolare riferimento alle competenze organizzative e di gestione delle risorse umane e finanziarie.
Il direttore generale, qualora nominato ai sensi del l'art. 51 bis della legge n. 142/90, esercita le competenze previste dalla legge dall'ordinamento degli uffici e dalla convenzione.
In particolare:
-  assicura, anche con proposte e pareri, la concreta attuazione del processo di programmazione dell'ente;
-  traduce le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale in obiettivi, piani e programmi di attività;
-  elabora, con il concorso dei dirigenti, la proposta di bilancio e di PEG;
-  definisce gli interventi necessari per migliorare l'ef ficienza e l'efficacia dei servizi;
-  coordina i sistemi di pianificazione e di controllo di gestione;
-  promuove l'introduzione di metodi di gestione ed organizzazione idonei ad assicurare l'efficienza e l'operatività dell'ente;
-  coordina e sovrintende all'azione dei dirigenti curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
-  assicura le azioni e gli strumenti per la sicurezza dei lavoratori.
I rapporti tra direttore generale e segretario generale sono disciplinati dal sindaco all'atto della nomina del primo, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.
Il direttore generale può, prima della scadenza del l'incarico, essere revocato con atto motivato e previa delibera della giunta, dal sindaco a cui compete la valutazione dei risultati dell'attività.
Art. 47
Il vice segretario

Il vice segretario è un dipendente a tempo indeterminato dell'ente inquadrato in categoria D e in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento degli enti locali. In correlazione a quanto previsto per la nomina del segretario comunale, è nominato, nel rispetto delle norme vi genti, dal sindaco per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del segretario del Comune.
La nomina, sempre a tempo determinato ed al massimo fino alla scadenza del mandato del sindaco, può essere fatta anche per il solo tempo di assenza o impedimento.
Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Art. 48
Le posizioni organizzative

Nell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l'organizzazione e garantire unicità di gestione, coordinamento e celerità dell'azione amministrativa, le posizioni organizzative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 31 marzo 1999 (N.O.P.), il cui incarico può essere conferito ai dipendenti di categoria D, che, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nei confronti della direzione politica, svolgano:
-  funzioni di direzione di una o più unità organizzative di particolare complessità comprendenti più uffici o servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e amministrativa, con l'eventuale attribuzione delle funzioni previste dall'art. 51 della legge n. 142/90 e della gestione del PEG;
-  attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o all'iscrizione ad albi professionali, con compiti di coordinamento di strutture complesse, anche se temporanee, e responsabilità di gestione e di risultato;
-  attività di staff e di studio, ricerca e controllo ca ratterizzata da elevate autonomia e esperienza e con compiti di coordinamento di strutture non semplici, anche se temporanee, e con responsabilità di gestione e di risultato.
In forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, il sindaco con il provvedimento di nomina individua per ciascuna posizione organizzativa le strutture su cui l'incaricato eserciterà funzioni e i compiti da svolgere con responsabilità diretta nei confronti della direzione politica e amministrativa.
L'incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del sindaco che per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere e dei programmi da realizzare, della professionalità e delle attitudini.
L'ordinamento degli uffici predeterminerà, nel rispetto del CCDI e nell'ambito dell'apposito fondo di bilancio, modalità, procedure e tempi del conferimento dell'incarico; modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di re voca e di conferma, entrambe legate al risultato della ge stione.
Art. 49
I dirigenti

I dirigenti sono funzionari inquadrati nella categoria D, a cui il sindaco in forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92 attribuisce la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando, pur nel rispetto dell'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi.
Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici.
L'incarico di dirigente può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici
Al dirigente compete in particolare:
-  proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
-  coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
-  coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;
-  verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
-  individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la ge stione interna dell'intera struttura;
-  verificare e controllare le attività dei dipendenti as segnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
Il sindaco può attribuirgli anche:
a)  le funzioni di cui all'art. 51 della legge n. 142/90;
b)  la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;
c)  la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;
d)  la gestione delle relazioni con le organizzazioni sindacali, nell'ambito della struttura e delle direttive im partite dalla direzione amministrativa;
e)  una posizione organizzativa.
Il dirigente è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.
Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sindaco, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.
Art. 50
Controlli interni

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumen ti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:
-  garantire la legittimità, la regolarità e la correttez za dell'azione amministrativa (controllo di regolarità am ministrativa e contabile);
-  verificare l'efficacia, efficienza ed economicità del l'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
-  valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
-  monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
-  siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
-  le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
-  siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
-  la raccolta dei dati informativo-statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
-  le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.
Art. 51
Procedimento amministrativo

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione dagli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Con apposite norme vengono individuati e determina ti, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile di tutto l'iter procedimentale ed il sog getto competente per l'adozione del provvedimento finale.
L'unità organizzativa è l'ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affida ta l'iniziativa, l'istruttoria o la competenza per materia.
Il dipendente preposto, in base alla normativa vigen te o a provvedimenti amministrativi, all'unità organizzativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può assegnare, con provvedimento generale o puntuale ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità del l'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto/
L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.
Art. 52
Comunicazione e partecipazione al procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari.
Art. 53
Conclusione del procedimento

Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso.
Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve es sere motivato con indicazione dei preposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche co me consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell'iter logico ed amministrativo seguito per l'emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisio ne dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 54
Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli in teressati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle su periori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'ob bligo di provvedere alla liquidazione di un indenniz zo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Titolo IV
L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
Forme associative, gestione, tariffe
Art. 55
Servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla Re gione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di ge stione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza e alla fruizione dei cittadini.
In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
Art. 56
Tariffe dei servizi resi dal Comune

Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che po tranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della ge stione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.
Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il Comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dal l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario, veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare usare il logo o lo stemma del Comune.
Art. 57
Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 58
Azienda speciale

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio ai sensi del l'art. 23 della legge n. 142/90.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esisten za di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 59
Istituzione

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire un'istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f)  specifica le modalità della collaborazione dei vo lontari;
g)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del Comune.
Art. 60
Concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 61
Società miste

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla ge stione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della so cietà è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 62
Convenzioni e consorzi

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91.
I consigli comunali di ciascun comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la du rata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.
Art. 63
Accordi di programma

Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse co munale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuo ve, partecipa e conclude accordi di programma.
Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori, sono approvati dalla giunta comunale.
Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco prima di aderire sente la commissione consiliare competente e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di program ma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal pre sidente della provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Programmazione e gestione del bilancio
Art. 64
Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, at traverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia fi nanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasfe rite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione del l'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica
Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme re stando le disposizioni previste dalle legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Art. 65
La programmazione finanziaria

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con i quali la programmazione viene defini ta e rappresentata sono: il bilancio di previsione an nuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.
La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.
Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P.
Art. 66
La programmazione degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85; il piano economico finanziario, le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000.
Per tutti gli investimenti comunque finanziati l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Art. 67
Il patrimonio comunale

I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio;
b)  beni patrimoniali indisponibili;
c)  beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello di sponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 68
La gestione del patrimonio

La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai con segnatari definiti dal regolamento di contabilità.
L'alienazione dei beni immobili avviene di norma me diante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 69
Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del Co mune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale rinnovabile.
Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee il controllo di tali gestioni.
Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della ri scossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.
Per le entrate patrimoniali ed assimilati l'apposito re golamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Art. 70
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle ri sultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo ap posita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consultivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente l'or gano di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.
Art. 71
Il revisori dei conti

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e in compatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata dell'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del l'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a par tecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di re ferto, l'esercizio della funzione di revisione, l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Art. 72
Controllo di gestione

Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità del l'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
E' controllo interno, concomitante allo svolgimento del l'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azio ne amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di ge stione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modali tà del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29/93 e del decreto legislativo n. 267/2000, saranno esplicitate nell'apposito rego lamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.
Art. 73
Procedure contrattuali

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.
Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente; prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un provvedimento nel quale vanno indicati, anche per relazione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dal le vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, non ché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia e dal regolamento economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.
La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta dal dirigente del ufficio interessato per materia con potere di decisione.
I verbali di aggiudicazione sono pubblicati per sette giorni consecutivi all'albo pretorio e diventano definitivi ed esecutivi senza necessità di approvazione e controllo se nel termine predetto non pervengono motivati reclami, su cui decide il presidente di gara.
Alla stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente dell'ufficio interessa to per materia, mentre al rogito provvede il segretario generale.
Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Consultazione, partecipazione, accesso
Art. 74
Partecipazione popolare

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon an damento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione am mi nistrativa.
A tal fioe il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nell'am mi ni stra zione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.
Art. 75
Il diritto di udienza

I cittadini, enti o associazioni possono chiedere di essere sentiti dal sindaco, dalla giunta, dal consiglio co munale, dal segretario comunale, dal direttore generale e dai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle rispettive competenze, per esporre eventuali problemi.
Saranno pubblicizzati luoghi, tempi e modi del ricevimento dei cittadini singoli o associati.
Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici; infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.
L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento
Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'at tività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può, nell'esercizio del diritto di udienza o per iscritto, proporre reclamo all'organo che lo ha emanato, richiedendone la riforma, la revoca o l'annullamen to e chiedendo di essere sentito.
L'organo competente è tenuto a sentire il richiedente e a motivare il mancato accoglimento del reclamo.
Art. 76
Istanze e petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a)  istanze: per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni: per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art. 77
Proposte ed iniziative popolari

Un quinto degli elettori può avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi.
Il Comune per agevolare le procedure fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria comunale.
La proposta, presentata e sottoscritta secondo le mo dalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spe sa e del suo finanziamento.
Il sindaco trasmette nei venti giorni successivi la proposta all'organo competente, corredata dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le ma terie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decaden ze e disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c)  espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
Art. 78
Diritto di accesso e di informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità del l'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono ac cessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o di vieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione de gli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, re clami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, che sarà attivato con provvedimento sindacale che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del l'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Art. 79
Associazionismo e partecipazione

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
A tal fine il Comune, come previsto dal regolamento:
1)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3)  può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di li bere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del Comune.
Nell'ambito delle predette finalità il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontaria to e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro pre sentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
L'istanza può essere presentata da associazioni costituitesi da almeno un anno e che abbiano operato ed operino nell'ambito del territorio comunale.
Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art. 80
Forme di consultazione

Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte e per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la co munità.
Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le mo dalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nella materie di competenza le consulte possono esprimere pareri, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Art. 81
Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in me rito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni, il personale, le imposte locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
Il referendum, sia consultivo che propositivo, può ri guardare solo materie di esclusiva competenza del Co mune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
Il referendum può essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dellprecedente o da 1/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un "si" o un "no".
La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del difensore civico, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione del la consultazione, alla stampa e alla fornitura del materia le necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal difensore civico e composto dal segretario comunale; da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno; da due rappresentanti delle associazioni iscritte nell'albo comunale sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni e da un rappresentante dell'eventuale gruppo promotore.
Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 82
Effetti del referendum

I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità; l'in dizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di di battito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare op portune direttive in merito.
Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione, devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal ri sultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Art. 83
Il difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento del la pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del di fensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i pro cedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo lo cale messo a disposizione dell'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
L'ufficio relazione con il pubblico collabora con l'ufficio del difensore civico e ricevuta la richiesta, prima di sottoporla al difensore civico, assume tutte le informazioni e svolge le indagini necessarie sollecitando, ove possibile la soluzione del problema e in caso positivo, dandone comunicazione al richiedente.
Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio viene corrisposta un'indennità pari a metà dell'indennità di carica base del sindaco.
Art. 84
Nomina del difensore civico

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, scelto, fra i candidati proposti a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che abbiano compiuto il 40° anno di età e che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-am ministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro 30 giorni dall'avviso pubblico da parte di almeno 50 cittadini o da parte di associazioni, di ordini professionali o enti pubblici o privati. La proposta deve essere motivata, con particolare riferimento alla capacità professionale.
La proposta di candidatura, sia che provenga dai cittadini che dai predetti organismi, deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge e contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e della residenza del candidato, del suo possesso di di ploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti, nonché il suo curriculum professionale, l'occupazione abituale ed altre sì l'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto.
La votazione per la scelta del candidato fra quelli proposti si svolge a scrutinio segreto e, per la nomina è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Il difensore civico, che dura in carica tre anni, non è rieleggibile nel successivo triennio ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al consiglio comunale con la seguente formula: "giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel ri spetto delle leggi".
In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore. Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi quattro mesi del mandato consiliare essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo consiglio.
Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il consiglio comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Art. 85
Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla ca rica di consigliere comunale;
b)  chi riveste la carica di parlamentare europeo, na zionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di componente della direzione delle unità sanitarie locali; di componenti di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pub bliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di en ti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
c)  i ministri del culto;
d)  i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l'amministrazione comunale;
f)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di amministratori della provincia e dell'Azienda unità sanitaria locale o di componenti organi regionali di controllo.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.
La decadenza è pronunciata dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta di uno dei consiglieri comunali.
Art. 86
Funzioni del difensore civico

Il difensore civico nell'esercizio della proprie funzioni per garantire dell'imparzialità e del buon andamento del la pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:
1)  risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di as sociazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
2)  ha diritto di accesso come i consiglieri comunali agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
3)  può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
4)  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
5)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, di sfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
7)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Entro il mese di marzo di ciascun anno, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'im parzialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 87
Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può es sere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 88
Rinvio

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamen to finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 89
Adozione e adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 90
Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, de ve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione
Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del Co mune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a di sposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 91
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del l'ente.
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato re gionale degli enti locali, il quale, a sua volta, provvede a tra smetterne copia al Ministero dell'Interno.
(2002.17.963)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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