REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 GIUGNO 2002 - N. 28
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 22 aprile 2002.
Istanze di finanziamento ammesse e non ammesse nell'ambito della sottomisura 4.13b (ex 4.2.8b) del P.O.R. Sicilia 2000/2006   pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 5 aprile 2002.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del l'area del parco archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo, ricadenti nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo  pag.


DECRETO 8 maggio 2002.
Atti di indirizzo della pianificazione paesistica regionale  pag. 10 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 7 giugno 2002.
Approvazione dell'avviso pubblico per la concessione alle piccole e medie imprese commerciali degli interventi agevolativi previsti dagli artt. 60 e 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32  pag. 12 

Assessorato della sanità

DECRETO 11 aprile 2002.
Revoca del decreto 5 febbraio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Gagliano Castelferrato quale comune sotto restrizione per Blue tongue  pag. 13 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 5 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Capo d'Orlando  pag. 14 


DECRETO 5 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Fiumedinisi  pag. 22 

DECRETO 8 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Bagheria  pag. 26 


DECRETO 12 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Capizzi  pag. 54 


DECRETO 12 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Oliveri  pag. 66 


DECRETO 3 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Taormina  pag. 79 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Autorizzazione alla Nuova Tecnica Tadini s.r.l., con sede in Baucina, per l'importazione di rifiuti  pag. 85 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Voucher formativi/borse formative - Asse III - Misura 3.13  pag. 85 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 7 maggio 2002, n. 314.
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 5. Finanziamenti di soccorso  pag. 87 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 3 giugno 2002, n. 19.
Cap. 377708 - Assegni e contributi dovuti ad accademie e società di storia patria, a corpi scientifici e letterari operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato. Modalità di richiesta dei contributi. Modifica circolare n. 2/02  pag. 88 


CIRCOLARE 3 giugno 2002, n. 20.
Legge regionale n. 15/79 - Provvedimenti in favore delle associazioni culturali operanti in Sicilia. Anno 2002. Modifica circolare n. 1/02  pag. 88 


CIRCOLARE 3 giugno 2002, n. 21.
Modalità di concessione dei contributi agli enti di cui alla tabella H, legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, individuati per legge  pag. 89 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 10 giugno 2002, n. 19.
Legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 2. Contratti di diritto privato. Chiarimenti  pag. 92 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1075.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 93 


CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1076.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 93 


CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1077.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 94 


CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1078.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 94 

CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1079.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 94 


CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1080.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 95 


CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1081.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002  pag. 95 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo elenco prezzi per la redazione di progetti di cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche  pag. 96 

ERRATA CORRIGE
Leggi e decreti presidenziali

DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo elenco prezzi per la redazione di progetti di cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche  pag. 96 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Calascibetta.
Statuto del comune di Riposto.
Statuto del comune di Vittoria - Modifica.

DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 22 aprile 2002.
Istanze di finanziamento ammesse e non ammesse nell'ambito della sottomisura 4.13b (ex 4.2.8b) del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana del 20 novembre 2000, emesso a seguito della delibe razione di Giunta di Governo n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale si adotta il P.O.R Regione siciliana 2000-2006, già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante disposizioni per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Considerato che con delibera della Giunta regionale n. 325 dell'8 agosto 2001 è stato adottato il Complemento di programmazione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto n. 189 del 21 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale all'avv. Felice Crosta con l'incarico di dirigente generale del di partimento interventi strutturali;
Visto il decreto n. 2875 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale del dott. agr. Pietro Miosi preposto al servizio 8°, tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti agro-alimentari, dal quale discende il potere di adottare provvedimenti amministrativi con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
Visto il bando della sotto-misura 4.13b) (ex 4.2.8b) "Sostegno alla creazione, al riconoscimento comunitario ad al controllo di prodotti regionali di qualità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 10 agosto 2001;
Vista la circolare del dipartimento interventi strutturali del 7 dicembre 2001, prot. n. 4397, sulle modalità procedurali per una corretta attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto l'art. 4 della legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2001, che sostituisce l'art. 39 della legge regionale n. 8 del 17 marzo 2000;
Vista la nota prot. n. 1051 del 26 febbraio 2001 del servizio VIII, con la quale si chiede al dipartimento interventi strutturali di avviare le procedure per il rilascio del nulla osta da parte dell'Assessorato del bilancio e delle finanze;
Vista la nota prot. n. 431 del 7 marzo 2002, con la quale il dipartimento interventi strutturali ha chiesto al dipartimento programmazione della Presidenza di avviare le procedure per il rilascio del nulla osta da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la sottomisura 4.13b) per un importo complessivo di E 350.000;
Considerato che nel Complemento di programmazione della Misura 4.13 è programmato per l'intero periodo 2000-2006 un intervento finanziario per un totale di E 30.000.000 ed il relativo valore totale di risorse pubbliche di E 20.000.000, con un tasso di partecipazione del 75% a carico del fondo strutturale FEAOAG;
Tenuto conto che per l'anno 2001 la dotazione fi nanziaria del sopracitato bando per la realizzazione de gli in terventi di cui alla sotto-misura 4.13b) è pari a E 3.652.000;
Tenuto conto che le risorse finanziarie relative alla erogazione del contributo per la realizzazione delle iniziative di cui al P.O.R. 2000-2006 sono allocate nel fondo unico, capitolo 613916, rubrica bilancio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
Visto il verbale redatto in data 27 febbraio 2002 dal dott. Pietro Miosi, dirigente coordinatore servizio VIII, dalla dr.ssa Anna Gullotto, dirigente unità operativa n. 44, e dal dott. Gaetano Vallone, funzionario dal quale risulta quanto segue:
Le domande pervenute all'Amministrazione sono pari a dieci, di queste una risulta ammissibile al successivo finanziamento, le restanti nove non sono ammissibili.
Di seguito si riporta in sintesi le risultanze dell'esame delle singole istanze di finanziamento:
-  Consorzio tutela e valorizzazione del grano duro e cereali biologici siciliani, ammissibile. 

Sede: via Vittorio Alfieri n. 47 - 90110 Palermo, codice fiscale del consorzio 04976670820.
Importo del progetto E 500.000.
Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del bando: si.
Completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 17 del bando: si.
Punteggio totalizzato: 63.
-  Consorzio per la tutela del formaggio vastedda della valle del Belice, non ammissibile. 

Sede: via Giovanni XXIII n. 44 - 92100 Agrigento.
Importo del progetto E 129.114,22 (250 milioni di lire).
Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del bando: no.
Completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 17 del bando: no.
-  Consorzio aziende agricole siciliane agroalimentari Michelangelo (C.A.S.A. Michelangelo), non ammissibile. 

Sede: via Z/1 n. 10 - 91027 Paceco (TP), codice fiscale del consorzio 01966980813.
Importo del progetto E 258.228,44 (L. 500.000.000).
Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del bando: no.
Completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 17 del bando: no.
-  Consorzio di produttori "I sapori della valle del Sosio", non ammissibile. 

Sede: via Ungheria n. 95 - 90033 Chiusa Sclafani (PA), codice fiscale del consorzio 05008260829.
Importo del progetto E 344.425,10 (L. 666.900.000).
Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del bando: no.
Completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 17 del bando: si.
-  Consorzio di tutela vini doc Monreale, non ammissibile. 

Sede: via Benedetto D'Acquisto n. 31 ex albergo Sa voia - 900146 Monreale, codice fiscale del consorzio 97167610829.
Importo E 131.183,92 (L. 254.007.500).
Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del bando: si.
Completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 17 del bando: no.
-  Consorzio per la tutela e il miglioramento della filiera "man dorla di Avola", non ammissibile. 

Sede: corso D'Agata n. 18 Avola (SR), codice fiscale del consorzio 01315800894.
Importo richiesto E 54.744,43 (L. 106.000.000).
Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del bando: no.
Completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 17 del bando: no.
-  Consorzio nocellara del Belice, non ammissibile. 

Sede: in via Mazzini n. 29 - 91022 Castelvetrano (TP), codice fiscale del consorzio 018126408119.
Importo richiesto E 337.246,35 (653 milioni di lire).
Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del bando: no.
Completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 17 del bando: no.
-  Consorzio di tutela del piacentino ennese, non ammissibile. 

Sede: via Scifitello n. 54 - 94100 Enna, codice fiscale del consorzio 01038720866.
Importo E 100.709,09 (195 milioni di lire).
Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del bando: no.
Completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 17 del bando: no.
-  Consorzio uva di Mazzarrone, non ammissibile. 

Sede: via Blanco s.n. - 95040 Mazzarrone (CT), codice fiscale del consorzio 03837610876.
Importo richiesto E 232.455,605.
Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del bando: no.
Completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 17 del bando: no.
-  Consorzio limone di Siracusa, non ammissibile. 

Sede: viale Teracati n. 39 presso la SOAT 30 di Siracusa, codice fiscale del consorzio 01320770892.
Importo richiesto E 398.373,16 (L. 771.358.000)
Possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 6 del bando: no.
Completezza della documentazione amministrativa e tecnica di cui al punto 17 del bando: no;
Considerato che l'istanza di finanziamento proposta dal Consorzio di tutela e valorizzazione del grano duro e cereali biologici siciliani, con sede legale in Palermo, via Vittorio Alfieri n. 47, codice fiscale 04976670820 è ammessa in graduatoria, la stessa verrà avviata alla successiva fase di istruttoria per la determinazione dell'im porto di spesa da approvare;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse, l'istanza di finanziamento presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione del grano duro e cereali biologici siciliani, con sede legale in Palermo in via Vittorio Alfieri n. 47, partita I.V.A., codice fiscale 04976670820, per un importo richiesto di E  500.000 al netto dell'I.V.A. è inserita in graduatoria ed ammessa al successivo finanziamento nell'ambito della sottomisura 4.13b (ex 4.2.8b) "Sostegno alla creazione, al riconoscimento comunitario ad al controllo di prodotti regionali di qualità".

Art. 2

Per le motivazioni espresse in premessa, le istanze di finanziamento presentate dai sotto elencati consorzi non sono ammesse in graduatoria:
-  Consorzio per la tutela del formaggio vastedda della valle del Belice 

Sede: via Giovanni XXIII n. 44 - 92100 Agrigento, codice fiscale 02241110846.
-  Consorzio aziende agricole siciliane agroalimentari Michelangelo (C.A.S.A. Michelangelo) 

Sede: via Z/1 n. 10 - 91027 Paceco (TP), codice fiscale 01966980813.
-  Consorzio di produttori "I sapori della valle del Sosio" 

Sede: via Ungheria n.95 - 90033 Chiusa Sclafani (PA), codice fiscale 05008260829.
-  Consorzio di tutela vini doc Monreale 

Sede: via Benedetto d'Acquisto n. 31 ex albergo Sa voia - 900146 Monreale, codice fiscale 97167610829.
-  Consorzio per la tutela e il miglioramento della filiera "mandorla di Avola" 

Sede: corso D'Agata n. 18 - Avola (SR), codice fiscale 01315800894.
-  Consorzio nocellara del Belice 

Sede: via Mazzini n. 29 - 91022 Castelvetrano (TP), codice fiscale 018126408119.
-  Consorzio di tutela del piacentino ennese 

Sede: via Scifitello n. 54 - 94100 Enna, codice fiscale 01038720866.
-  Consorzio uva di Mazzarrone 

Sede: via Blanco s.n. - 95040 Mazzarrone (CT), codice fiscale 03837610876.
-  Consorzio limone di Siracusa 

Sede: viale Teracati n. 39 presso la SOAT 30 di Siracusa, codice fiscale del consorzio 01320770892.

Art. 3

Per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1 sono destinate le somme allocate nel capitolo 613916, rubrica bilancio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Art. 4

Con successivo provvedimento sarà determinato l'im porto di spesa ammesso, quello concesso, le modalità di erogazione, nonché tutte le prescrizioni e/o obblighi cui deve attenersi il destinatario dell'aiuto ed eventuali anticipi, nel rispetto di quanto previsto nel bando e nella vigente normativa.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la relativa registrazione.
Palermo, 22 aprile 2002.
  CROSTA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 maggio 2002, reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 37.
(2002.21.1214)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 aprile 2002.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del parco archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo, ricadenti nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto n. 6916 del 28 settembre 2001 ed in particolare l'art. 8 relativo alla delega ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;
Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell' 8 febbraio 2002 reso dalla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo e legale - relativo all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;
Visto il decreto n. 7157 del 6 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 e del 12 gennaio 2001, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2000/2004 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani;
Esaminati i verbali redatti nelle sedute dell'8 novembre 2000, del 23 novembre 2000 e del 13 dicembre 2000, con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 139 del testo unico n. 490/99, l'area archeologica delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo ricadente nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale del 13 dicembre 2000, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;
Accertato che il verbale del 13 dicembre 2000, contenente la suddetta proposta, è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Campobello di Mazara dal 12 gennaio 2001 al 13 aprile 2001 e a quello di Mazara del Vallo dal 18 gennaio 2001 al 18 aprile 2001 ed è stato depositato nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo previsto dalla legge n. 1497/39;
Accertato, altresì, come previsto dall'art. 140, comma 6, del testo unico n. 490/99, che dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è stata data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione Sicilia, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e precisamente sul Giornale di Sicilia del 31 luglio 2001, sulla Sicilia del 31 luglio 2001 e sul Corriere della Sera del 31 luglio 2001;
Vista l'opposizione alla proposta di vincolo paesaggistico dell'area archeologica delle Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo, prodotta nei termini e precisamente in data 12 febbraio 2001 dalla ditta Bertolino S.p.A., che lamenta:
1) illogicità manifesta. Nel verbale del 13 dicembre 2000 si legge che la commissione prende atto che "la perimetrazione proposta dalla Soprintendenza tiene conto delle previsioni dello strumento urbanistico adottato dal comune di Mazara del Vallo e di quello previsto dal comune di Campobello di Mazara". Ma tale affermazione costituisce insanabile vizio. Infatti nello strumento urbanistico adottato dal comune di Mazara del Vallo e da quello di Campobello di Mazara l'area interessata dal vincolo ha destinazione industriale, quindi una destinazione che sicuramente non ha apprezzato la presunta qualità di bellezza naturale o paesaggistica dei luoghi;
2) difetto di istruttoria e contrasto con precedenti provvedimenti.
La proposta della commissione si fonda:
a) su una mancata istruttoria intorno alle caratteristiche dei luoghi, con accesso sull'area interessata, al fine di coglierne direttamente gli effettivi elementi naturalistici e paesaggistici che la interessano;
b)  su un equivoco nella lettura della cartografia allegata al decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, probabilmente in ragione della scala di tale cartografia;
c)  su un equivoco in ordine alla distanza dell'area di "piano Messina" in territorio del comune di Campobello di Mazara, rispetto alle Cave di Cusa e rispetto al confine del parco di protezione delle cave stesse;
d)  su una non adeguata considerazione del contenuto del piano paesaggistico regionale redatto ai sensi della legge n. 431/85;
e)  sulla non considerazione del nulla osta all'im pianto rilasciato dall'A.R.T.A.;
f) sulla non considerazione del decreto dei beni culturali ed ambientali del 30 novembre 1982 istitutivo del parco delle Cave di Cusa.
Infine il ricorrente rileva che la sua iniziativa imprenditoriale ha subito un gravissimo danno economico dal vincolo impugnato.
Viste le controdeduzioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani che, con nota prot. n. 621 del 12 marzo 2002, ha rilevato quanto segue:
1) per quel che riguarda quanto sostenuto in premessa dalla ditta Bertolino, relativamente alla destinazione urbanistica delle aree vincolate, giova precisare che la Soprintendenza ha tenuto conto della destinazione urbanistica a zona industriale del comune di Mazara del Vallo. E' stata perimetrata, infatti, soltanto la porzione in vista delle Cave di Cusa, in quanto, quest'ultima avrebbe potuto essere alterata con l'esecuzione incontrollata di manufatti industriali che, danneggiando la quinta di sfondo del parco archeologico, avrebbero arrecato grave nocumento all'area protetta. Nelle aree comprese nella perimetrazione verrà consentito il mantenimento dei manufatti esistenti e l'esecuzione di quei lavori compatibili con il paesaggio tutelato necessari alla prosecuzione delle attività produttive insediate. Le cosiddette aree a destinazione industriale del comune di Campobello di Mazara, risultando ancora più vicine al parco archeologico delle Cave di Cusa, sono state comprese nel vincolo in quanto sarebbero risultate totalmente incompatibili per l'oggettiva esigenza di tutelare il quadro paesistico che si gode dall'area demaniale;
2) la ditta opponente al punto a) delle opposizioni presentate avverso il vincolo paesaggistico di cui in argomento, male interpreta le motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo, pretendendo di ritrovare in ogni punto tutte le peculiarità complessive dell'area che hanno contribuito alla definizione del quadro panoramico che è stato vincolato;
3) per quanto attiene il punto b) delle opposizioni, la ditta Bertolino erroneamente presume che il D.M. 3 aprile 2000 abbia influito in via esclusiva sulla perimetrazione del vincolo opposto. In realtà la presenza di questi siti di importanza comunitaria costituisce un puntuale elemento di valore naturalistico in organico rapporto con il quadro paesaggistico complessivo che si intende tutelare, rappresentando una tra le tante valenze dell'area. Non a caso tale D.M. non viene segnalato specificatamente tra le motivazioni del vincolo nel verbale della commissione provinciale, ma è citato soltanto al fine della stesura dell'ordinanza assessoriale di vincolo ex art. 153 del testo unico n. 490/99, con la quale veniva sottolineato il rapporto organico dell'area vincolata con le aree naturalistiche individuate dal D.M. 3 aprile 2000;
4) al punto c) la ditta Bertolino presume che il vincolo sia stato imposto esclusivamente per la salvaguardia dell'area archeologica delle Cave di Cusa, sostenendo che altri avrebbero dovuto essere gli strumenti di tutela. Ma con tale affermazione l'opponente, ancora una volta, travisa l'intento della commissione proponente, che non è stato esclusivamente centrato sulla salvaguardia del singolo bene, ma anche e soprattutto sulla tutela delle significative, molteplici valenze che caratterizzano il territorio oggetto del presente vincolo, di cui l'area archeologica delle Cave di Cusa, così come i beni naturalistici individuati dal citato D.M. 3 aprile 2000, costituiscono un elemento organico trainante del complessivo quadro panoramico vincolato.
Nel medesimo punto c) l'opponente, volendo sminuire le motivazioni che hanno indotto alla definizione dell'area perimetrata dal vincolo, fa cenno all'esistenza di una discarica comprensoriale. Ma tale discarica ricade esternamente al vincolo di che trattasi e non interferisce né visivamente, né funzionalmente con l'area demaniale del parco archeologico;
5) al punto c) la ditta Bertolino cita il piano paesistico regionale. Tale strumento detta norme di indirizzo generale articolate per sistemi e componenti e su queste detta prescrizioni. Pertanto appare infondato il riferimento a ipotetiche perimetrazioni di aree da vincolare, attestandosi tale adempimento ad altre norme, procedure e pianificazioni di scala e cogenza differenti;
6) parimenti non pertinente appare la rivendicazione contenuta al punto e) dell'opposizione inerente il decreto di approvazione da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente dell'impianto della ditta Bertolino. Tale decreto (D.A. n. 726/9 del 30 dicembre 1999) è stato emesso ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 che attiene alla salubrità del l'impianto e non certo alla sua compatibilità paesaggistica, la cui valutazione si attesta per legge alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali. Non a caso il medesimo decreto all'art. 3 fa obbligo alla ditta di acquisire tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi vigenti;
7) per quanto attiene il punto f) dell'opposizione la ditta sopra citata confonde il provvedimento opposto di esclusiva valenza paesaggistica con il decreto di vincolo ex legge n. 1089/39 delle Cave di Cusa, di esclusiva valenza monumentale. Le due fattispecie, sebbene compenetrabili, riguardano beni diversi e diversi regimi di tutela così come regolamentati dal decreto legislativo n. 490/99. Pertanto le due superfici vincolate non possono essere confrontate in quanto afferiscono una diversa regolamentazione di uno stesso bene culturale;
8) infine appare infondata l'ipotesi della ditta Bertolino che lamenta di aver ricevuto, per la sua iniziativa imprenditoriale, un danno economico gravissimo dall'im posizione del vincolo. L'assunto non appare condivisibile, in quanto l'unico effetto incidente sulle posizioni giuridiche soggettive dei privati dell'apposizione del vincolo è quello dell'introduzione, a carico dei proprietari possessori o detentori delle aree ad esso assoggettate, del l'onere di richiedere alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali il nulla osta per la realizzazione di opere che possano modificare il paesaggio (T.A.R. sez. I, sent. n. 1074 del 16 febbraio 2000). Pertanto nessun danno può essere assunto come certo in assenza di un pronunciamento della competente Soprintendenza;
Ritenuto in merito alla doglianza della ditta Bertolino di cui al punto 1) dell'opposizione che, pur in considerazione delle connessioni e delle reciproche interferenze, l'esercizio del potere del Soprintendente per la tutela del bene ambientale non può ritenersi invasivo delle competenze esercitabili in relazione alla concorrente materia urbanistica, poiché le due funzioni tutelano interessi affini, ma non identici, configurandosi il potere di controllo del Soprintendente quale "strumento aggiuntivo" rispetto alle generiche previsioni del piano urbanistico, idoneo a salvaguardare profili specifici e concreti (C.d.S. VI, 1 agosto 1986, n. 605, C.d.S. 1986, I, 1273). Con ciò si vuole significare che non sussiste alcuna incompatibilità tra materia urbanistica e materia paesaggistica; il vincolo paesaggistico non priva assolutamente l'amministrazione comunale della facoltà di determinarsi in materia urbanistica e non lede la possibilità di curare gli interessi della collettività. Al contrario, esso rappresenta la base su cui il comune può attuare le proprie attribuzioni di ordine urbanistico nel pieno rispetto dei beni ambientali e, di conseguenza, tutelando in maniera completa l'interesse pubblico;
Ritenuto per quanto attiene la doglianza relativa al difetto e carenza di istruttoria, che le scelte discrezionali dell'amministrazione di tutela del paesaggio non sono sindacabili in sede di giurisdizione generale di legittimità, salvo che in presenza di un obiettivo errore, di un conclamato travisamento dei fatti o di manifesta illogicità (T.A.R., sez. I, sent. n. 1074/2000). Tali errori non si possono imputare al deliberato della commissione di Trapani, che ha condotto l'istruttoria con il dovuto scrupolo e dando conto di un'analitica e compiuta conoscenza dei luoghi. Pertanto i giudizi di valore e di merito espressi dalla predetta commissione costituiscono manifestazione non già di mero arbitrio, ma di un potere di valutazione che, pur connotandosi come ampiamente discrezionale, appare nella fattispecie usato correttamente (T.A.R., sez. I, sent. 1074/2000);
Considerato inoltre che la deliberazione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche mira ad individuare e salvaguardare non già un singolo bene o elemento paesaggistico o naturalistico, bensì un complesso sistema organico esteticamente e paesaggisticamente rilevante; e dunque l'ambito di valenza della deliberazione non può essere - e non è - sostanzialmente focalizzato - come lamentato dalla ricorrente - sul complesso delle Cave di Cusa e la tutela già accordata con altri strumenti a tali luoghi, lungi dal sostenere le argomentazioni della ricorrente, conferma le ragioni di una valenza paesistica del contesto ambientale, meritevole di protezione specifica;
Ritenuto quindi immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nel verbale del 13 dicembre 2000 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela, che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nel verbale del 13 dicembre 2000 e correttamente approfondite nella planimetria sub. A ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area del Parco archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo, in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nella seduta del 13 dicembre 2000;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:


Art.  1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area del Parco archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo ricadente nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, descritta nel verbale del 13 dicembre 2000 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e delimitata nella planimetria ivi allegata, che insieme ai verbali dell'8 novembre 2000, del 23 novembre 2000 e del 13 dicembre 2000 formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 lett. C e D del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/39, e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art.  2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai verbali dell'8 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 13 dicembre 2000 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e alla planimetria sub. "A" di cui sopra cenno, ai sensi degli artt. 142, comma 1, del testo unico n. 490/99 e 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2002.
  GELARDI 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.17.993)
Torna al Sommariohome





DECRETO 8 maggio 2002.
Atti di indirizzo della pianificazione paesistica regionale.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;
Visto l'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, che attribuisce, tra l'altro, all'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione le competenze regionali di cui alla legge n. 1497/39 sulla tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;
Visti i piani territoriali paesistici, redatti e approvati ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 1bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 dall'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali, e, in particolare:
-  linee guida del piano territoriale paesistico regionale (decreto n. 6080 del 21 maggio 1999);
-  piano territoriale paesistico di Ustica (decreto n. 6293/97);
-  piano territoriale paesistico di Pantelleria (decreto n. 8102 del 12 dicembre 1997);
-  piano territoriale paesistico delle Isole Eolie (decreto n. 5180 del 23 febbraio 2001);
Visti i piani territoriali paesistici, redatti come sopra e successivamente annullati o sospesi e, in particolare:
-  piano territoriale paesistico di Lampedusa;
-  piano territoriale paesistico di Santa Flavia;
-  piano territoriale paesistico delle Isole Egadi (decreto assessoriale n. 5172 dell'1 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 17 febbraio 1996);
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e, in particolare, gli artt. 149 e 150;
Vista la Convenzione europea del paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
Considerato che, secondo i principi di detta Convenzione:
-  la tutela del paesaggio comporta il perseguimento di uno sviluppo sostenibile fondato su equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attività economiche ed ambiente;
-  il paesaggio ha un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici, ambientali e sociali e può costituire una risorsa favorevole all'attività economica, contribuendo alla creazione di posti di lavoro;
Considerato che la predetta Convenzione prevede misure generali atte a realizzare obiettivi di qualità paesistica, protezione, gestione e sistemazione del paesaggio;
Visto l'accordo stipulato il 19 aprile 2001 tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio;
Ritenuto necessario procedere, mediante indispensabili contributi normativi, a una complessiva rivisitazione dei percorsi della pianificazione paesaggistica e di quella urbanistica della Regione siciliana, precisando e coordinando i rispettivi ambiti e le interrelazioni, allo scopo di identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio regionale che, in relazione ai suoi valori naturali e ambientali, valgano quale indirizzo e riferimento per l'attività di pianificazione e di gestione delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali;
Ritenuto che l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali, in adempimento ai propri compiti istituzionali, debba intanto procedere ad orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione e dall'accordo di cui sopra, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali - nel senso tra l'altro indicato nel consulto n. 826/98 del 16 gennaio 2001 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana -e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;
Visto il parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, istituita con n. 6542 del 6 agosto 2001, nella seduta del 15 marzo 2002;
Ritenuto che il paesaggio siciliano, in quanto risultante di un processo di stratificazione storica confermato anche dalle presenze archeologiche e monumentali che lo hanno configurato nel corso del tempo, debba essere oggetto di piena considerazione nelle politiche di gestione del territorio e in tutte quelle che possono influire direttamente o indirettamente su di esso;
Ritenuto che di conseguenza qualsiasi intervento di trasformazione del paesaggio debba ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale e la valorizzazione delle peculiarità naturalistiche ed ambientali;
Ritenuto che l'attività edificatoria ha già interessato porzioni rilevantissime del territorio siciliano ed è quindi indispensabile che i nuovi interventi nell'ottica dello sviluppo sostenibile evitino consumi immotivati delle risorse non rinnovabili privilegiando piuttosto il recupero e la riqualificazione dell'esistente;
Ritenuto che, in adesione ai contenuti della Convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni in tema di tutela paesaggistica, è compito della pianificazione paesistica definire un quadro di coerenza per gli interventi di trasformazione del paesaggio, alla cui costituzione debbono concorrere principalmente tre momenti:
a) conoscenza del paesaggio: analisi delle caratteristiche storiche, naturalistiche, morfologiche ed estetico - percettive del territorio che, integrate e correlate alle relative dinamiche di trasformazione, da individuare anche con il contributo degli enti locali interessati, consentano la lettura del paesaggio, la definizione dei valori paesistici, l'individuazione degli ambiti di tutela, valorizzazione e riqualificazione e la determinazione di obiettivi di qualità paesistica;
b)  normazione: definizione di norme vincolanti e incentivanti per l'indirizzo delle trasformazioni;
c)  gestione: definizione delle modalità di coordinamento tra i soggetti a vario titolo competenti, individuazione, programmazione e promozione di azioni, misure e interventi necessari per realizzare, in tempi determinati, la tutela e la valorizzazione paesistica dei diversi ambiti;
Ritenuto che occorra conseguentemente stabilire i criteri e le modalità per apportare tali contenuti alla prossima pianificazione paesistica regionale, rivisitando altresì gli strumenti già adottati e/o approvati ed in particolare:
-  linee guida del piano territoriale paesistico regionale (decreto assessoriale n. 6080 del 21 maggio 1999);
-  piano territoriale paesistico di Ustica (decreto assessoriale n. 6293/97);
-  piano territoriale paesistico di Pantelleria (decreto assessoriale n. 8102 del 12 dicembre 1997);
-  piano territoriale paesistico delle Isole Eolie (decreto assessoriale n. 5180 del 23 febbraio 2001);
-  piano territoriale paesistico di Lampedusa;
-  piano territoriale paesistico di Santa Flavia;
-  piano territoriale paesistico delle Isole Egadi (decreto assessoriale n. 5172 dell'1 febbraio 1996);

Decreta:
Art. 1
Principi generali

L'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali secondo i dettati dell'art. 9 della Costituzione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, promuove ed assicura adeguata protezione e valorizzazione al paesaggio della Regione siciliana.
A tal fine trovano attuazione i principi della Convenzione europea del paesaggio e i criteri dell'accordo Stato-Regioni in tema di tutela del paesaggio.
La pianificazione paesistica di cui all'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 procede in conformità ai principi, criteri e modalità di cui agli atti suddetti, così come specificato nel presente decreto.
In particolare, per la redazione dei piani territoriali paesistici l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali:
-  favorisce il ricorso alle forme di collaborazione previste dall'art. 150, comma terzo, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
-  si attiene ai seguenti criteri:
a)  conoscenza dell'intero territorio oggetto delle previsioni del piano attraverso:
1)  analisi delle specifiche caratteristiche naturalistiche, morfologiche, storico-culturali ed estetico-percettive e delle loro reciproche correlazioni e interazioni;
2) definizione degli elementi e dei valori paesistici da tutelare, da valorizzare e da recuperare.
I valori paesistici, che derivano soprattutto dalla qualità visiva dell'ambiente, discendono dai caratteri naturalistici e morfologici, ma anche da quelli storici e culturali propri di ogni territorio;
b)  analisi delle dinamiche di trasformazione attraverso:
1)  l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
2)  la comparazione con gli altri atti di programmazione e pianificazione;
c)  individuazione degli ambiti di tutela, di valorizzazione e di recupero di cui all'art. 2;
d)  definizione di obiettivi di qualità paesistica ai sensi dell'art. 3;
e)  determinazione di interventi di tutela e di valorizzazione paesistica da realizzarsi coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate;
f)  definizione di misure prescrittive per la tutela e l'uso del territorio ricadente negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 2.
Le funzioni dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, istituito in attuazione dell'art. 1, comma 4 dell'accordo Stato-Regioni stipulato il 19 aprile 2001 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono assegnate alla commissione ex art. 24 R.D. n. 1357/40, avvalendosi delle strutture del Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali ed educazione permanente.
Art. 2
Ambiti di tutela, di valorizzazione e di recupero

I piani territoriali paesistici disciplinano le forme di tutela, quelle di valorizzazione e quelle di recupero del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici.
A tal fine i piani territoriali paesistici individuano differenti ambiti territoriali, da quelli di elevato pregio paesistico a quelli degradati o compromessi.
Art. 3
Obiettivi di qualità paesistica

I piani territoriali paesistici definiscono in ciascun ambito territoriale, coerentemente con le linee guida del piano territoriale paesistico, adottato con decreto n. 6080 del 21 maggio 1999 e sottoposte a verifica della commissione ex art. 24 R.D. n. 1357/40 obiettivi di qualità corrispondenti al diverso livello dei valori paesistici riscontrati e agli specifici fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità.
Tali obiettivi perseguono in particolare:
a)  il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, nonché il rispetto delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;
b)  la previsione di sviluppo compatibile con i diversi livelli di valori paesistici riconosciuti, e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
c)  la riqualificazione delle parti compromesse o degradate, per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.
Art. 4
Strumenti di incentivazione

La pianificazione paesistica individua progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi regionali, con l'indicazione dei relativi strumenti di attuazione.
Art. 5
Coordinamento con altri strumenti di pianificazione

L'Assessorato dei beni culturali e ambientali procede alla redazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
I piani territoriali paesistici sono coordinati col piano urbanistico territoriale da redigere ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.
La pianificazione paesistica prevede le misure di coordinamento con la pianificazione territoriale e settoriale nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.
Ai sensi dell'art. 150, secondo comma, del decreto legislativo n. 490/99, gli enti locali sono tenuti a conformare i propri strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesistica.
In tal senso, al fine di assicurare la dovuta partecipazione degli enti locali, dei soggetti privati interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, nel procedimento di redazione dei piani territoriali paesistici è assicurata la concertazione istituzionale e la più ampia partecipazione pubblica.
In particolare, ferme restando le forme di pubblicità legale prescritte dal decreto legislativo n. 490/99 e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nel corso della redazione del piano territoriale paesistico i competenti organi dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali consultano gli enti locali interessati.
Questi ultimi, richiesti, forniscono:
-  elementi circa le previsioni degli altri atti di programmazione e pianificazione;
-  elementi in ordine ai fattori di rischio e agli elementi di vulnerabilità presenti nel territorio;
-  elementi in merito alle azioni e agli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo del territorio;
-  contributi sulle analisi paesistiche facenti parte del piano, così come risultanti dalla documentazione grafica e descrittiva e loro trasmessa dall'amministrazione regionale procedente.
Tali elementi e valutazioni dovranno essere resi dall'ente locale interpellato entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta.
Gli organi dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali sottopongono altresì a verifica con gli enti locali gli indirizzi normativi e di gestione facenti parte del piano territoriale paesistico mediante opportune forme di concertazione; nel corso della redazione del piano, l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali si riserva altresì di esperire inchieste pubbliche per ottenere proposte e contributi da parte di chiunque interessato.
Art. 6
Verifica della pianificazione paesistica

In attuazione dell'art. 8 dell'accordo Stato-Regioni in tema di tutela dei beni paesaggistici, entro tre mesi dalla data del presente decreto l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali verifica con apposito provvedimento la compatibilità tra i piani territoriali paesistici redatti e le previsioni dell'accordo, così come specificato in questo decreto.
Alla verifica si procede in conformità al parere all'uopo espresso dalla speciale Commissione di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40, istituita con decreto n. 6542/2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; contro di esso è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Palermo, 8 maggio 2002.
  GRANATA 

(2002.20.1154)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 7 giugno 2002.
Approvazione dell'avviso pubblico per la concessione alle piccole e medie imprese commerciali degli interventi agevolativi previsti dagli artt. 60 e 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art.60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, laddove prevede l'istituzione, previa stipula di apposita convenzione con una società o un ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, di un fondo a gestione separata per la concessione di agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese commerciali;
Vista la convenzione, recante il numero 59 di repertorio, stipulata il 18 marzo 2002, tra l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e la Banca del Popolo S.p.A. - Gruppo Banca Popolare di Vicenza, relativa all'affidamento del servizio di amministrazione del fondo a gestione separata istituito con il più volte citato art. 60 della legge regionale n. 32/2000, per la concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 60 e 63 della stessa legge regionale;
Visto il decreto dirigenziale n. 291/8S del 22 marzo 2002, vistato dalla Ragioneria centrale di questo Assessorato il 9 aprile 2002, al n. 60, con il quale è stata approvata la convenzione indicata al precedente comma;
Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 32/2000, che prevede l'erogazione degli aiuti previsti dalla predetta legge per il tramite di bandi a cadenza periodica o avvisi pubblici indicanti il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze;
Visto l'art. 185, comma 4, della legge regionale n. 32/2000, che prevede l'erogazione degli aiuti di Stato con l'applicazione del procedimento automatico, valutativo o negoziale;
Visto l'art. 187 della citata legge regionale n. 32/2000, laddove prevede l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, almeno 90 giorni prima del termine previsto per l'invio delle domande, di avviso recante comunicazioni in ordine ai requisiti, alle modalità e alle condizioni concernenti i procedimenti a "graduatoria" o a "sportello";
Ritenuto di dovere approvare l'avviso relativo alla concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 60 e 63 della legge regionale n. 32/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'avviso pubblico per la concessione alle piccole e medie imprese commerciali degli interventi agevolativi previsti dagli artt. 60 e 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto di competenza e, successivamente, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 7 giugno 2002.
  LANDOLINA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 10 giugno 2002 al n. 202.
Allegato
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI DEGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI PREVISTI DAGLI ARTT. 60 E 63 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32

1)  Premesse di carattere generale 

Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali, l'art.60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 23 dicembre 2000) ha istituito un fondo a gestione separata per la concessione delle agevolazioni previste dallo stesso art. 60 (aiuti all'investimento) e dal successivo art. 63 (crediti a breve termine).
La gestione del predetto fondo è stata affidata, in base alle risultanze della gara indetta con procedure di pubblica evidenza, alla Banca del Popolo S.p.A. - Gruppo Banca popolare di Vicenza, con sede legale a Palermo - piazza Strauss 7, con la quale l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ha stipulato apposita convenzione il 18 marzo 2002. La convenzione ha durata decennale dalla data di stipula.
Mediante il presente avviso, emanato ai sensi dell'art.14, comma 2, della più volte citata legge regionale n. 32/2000, viene fissato al 91° giorno dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il termine iniziale per la presentazione delle istanze; il termine finale coinciderà con l'operatività del fondo di cui alla predetta convenzione o, comunque, sino all'eventuale esaurimento del fondo stesso, di cui verrà dato tempestivamente avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2) Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni previste a carico del fondo a gestione separata in argomento le piccole e medie imprese commerciali, così definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese commerciali, punto 3.2 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1996) e classificate con decreto assessoriale n.186 dell'11 febbraio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 26 aprile 1997), ad eccezione delle imprese operanti nel settore connesso alla commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea (Reg. CE n. 69 e Reg. CE n. 70, entrambi adottati dalla Commissione europea il 12 gennaio 2001).
3)  Tipologie di intervento e intensità degli aiuti
Le tipologie di intervento sono quelle previste dagli articoli 60 e 63 delle legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Per quanto attiene ai finanziamenti previsti dal predetto art. 60, fermi restando i limiti fissati dallo stesso articolo per ciascuno degli interventi agevolativi, l'intensità dell'aiuto non può, comunque, superare i massimali previsti, per le regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. a) del Trattato UE, pari al 35% in equivalente sovvenzione netta (ESN), cui è aggiunto il 15% in equivalente sovvenzione lorda (ESL).
Per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati si applica il tasso di riferimento (fissato periodicamente, per ogni Stato membro, dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta delle Comunità europee e su Internet), in vigore al momento della concessione degli aiuti.
La concessione dei crediti a breve termine previsti, invece, dall'art. 63 della legge regionale n. 32/2000 avverrà nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis".
Più precisamente, l'importo massimo totale dell'aiuto, rientrante nella categoria "de minimis", valutato in equivalente sovvenzione lorda (ESL), è di 100 mila euro, su un periodo di tre anni decorrente dal momento della concessione del primo aiuto "de minimis".
4)  Tasso di interesse
Per quanto attiene i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul fondo regionale in argomento (art. 60, comma 1.1), il tasso di interesse da porre a carico del beneficiario, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40% del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea di cui al precedente punto 3). Il tasso si riduce al 30% se i richiedenti sono società cooperative o giovani imprenditori.
Per le operazioni di credito assistite dal contributo in conto interessi (art. 60, comma 1.2 e art. 63, lett. a), b), c) e d)) e per quelle assistite in conto canone (art. 60, comma 1.4), il tasso di interesse è liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario, ma non può, comunque, superare quello di riferimento fissato dalla Commissione europea, maggiorato di due punti. Le operazioni creditizie di che trattasi fruiscono di un contributo in conto interessi o in conto canone uguale a quello previsto per i finanziamenti a tasso agevolato di cui al precedente comma.
Il tasso di riferimento è consultabile sul sito: http.//europa.eu int/comm/competition/state aid/others/reference rates.html.
5)  Modalità procedurali di erogazione delle agevolazioni
Per l'istruttoria delle domande verrà applicato il procedimento valutativo a "sportello", previsto dall'art. 187, comma 3, della legge regionale n. 32/2000 e si procederà secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse.
L'istruttoria verrà diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalla norma legislativa, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la congruità delle spese.
6)  Modulistica e documentazione
Ogni informazione relativa alla modulistica necessaria per la presentazione delle domande e alla relativa documentazione potrà essere richiesta alla Banca del Popolo S.p.A - Gruppo Banca popolare di Vicenza - sede legale piazza Strauss 7 - Palermo. Tel. 091 6817044/45
(2002.24.1147)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 11 aprile 2002.
Revoca del decreto 5 febbraio 2002, concernente dichiarazione del territorio di Gagliano Castelferrato quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione 2001/783/CE della commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone;
Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n. 2790 del 23 novembre 2001;
Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 600.6.BT/3229 del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni di destinazione degli animali transumanti dalla provincia di Messina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di restrizione per Blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli previsti dalla direttiva 2000/75/CE;
Visto il proprio D.I.G. n. 97 del 5 febbraio 2002, con cui il territorio del comune diGagliano Castelferrato (EN), sede di transumanza di animali sensibili alla Blue tongue è stato dichiarato "comune sotto restrizione";
Vista la nota prot. n. 302 del 3 aprile 2002, con cui il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna, a seguito dell'esito favorevole dei controlli effettuati, ha rappresentato la necessità di revocare il sopracitato D.I.G. n. 97 del 5 febbraio 2002;
Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:


Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 97 del 5 febbraio 2002 è revocato.
Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 aprile 2002.
  BAGNATO 

(2002.16.897)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 5 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Capo d'Orlando.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni ed informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 27891 del 30 novembre 2000, con la quale il sindaco del comune di Capo d'Orlando (provincia di Messina) ha richiesto di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario;
Vista la nota prot. n. 28527 del 5 novembre 2001, con la quale l'amministrazione comunale, precisando che la richiesta di revisione è riferita alle aree del centro abitato e quelle limitrofe, trasmette all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico di supporto al piano regolatore generale, redatto dai geologi F. Fazio e C. Cucinotta, lo studio geologico relativo al territorio del centro urbano di Capo d'Orlando ed aree limitrofe finalizzato alla revisione e redatto dal geologo F. Cappotto, integrato da uno studio idraulico redatto dall'ing. F. Valenti, e le cartografie relative allo stato di fatto ed alle previsioni di piano regolatore generale in scala 1:2000;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota n. 30171 del 22 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla base degli studi trasmessi dal comune di Capo d'Orlando e del sopralluogo effettuato congiuntamente al tecnico comunale, al dott. Cappotto ed all'ing. Valenti, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, relativamente al centro abitato e alle aree limitrofe, avanzata dall'amministrazione comunale;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Capo d'Orlando (provincia di Messina) ed aree limitrofe con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2002.
  PERGOLIZZI 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati


(2002.15.869)
Torna al Sommariohome





DECRETO 5 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Fiumedinisi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente istituisce l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'espletamento, tra l'altro, dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per territorio;
Vista la nota prot. n. 6607 del 20 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Fiumedinisi (provincia di Messina), ha richiesto di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario precisando che la richiesta di revisione è riferita alle aree del centro abitato e a quelle limitrofe al cimitero comunale nella contrada Motta, e trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico di supporto al piano regolatore generale, redatto dal geologo I. Di Paola, o studio geologico del territorio del comune di Fiumedinisi relativo alle aree limitrofe al centro abitato ed a quelle vicine al cimitero comunale in contrada Motta, finalizzato alla revisione e redatto dai geologi S. Puccio e F. Nicita, e le cartografie relative allo stato di fatto ed alle previsioni di piano regolatore generale in scala 1:2.000 e 1:5.000;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota n. 35424 del 27 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla base degli studi trasmessi dal comune di Fiumedinisi e del sopralluogo effettuato congiuntamente al tecnico comunale e al dott. Puccio, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, relativamente al centro abitato e alle aree limitrofe al cimitero comunale in contrada Motta, avanzata dall'am ministrazione comunale;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del centro abitato di Fiumedinisi (provincia di Messina) e delle aree limitrofe al cimitero comunale in contrada Motta con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n.298/41 del 4 luglio 2000;

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2002.
  PERGOLIZZI 



Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.15.868)
Torna al Sommariohome





DECRETO 8 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Bagheria.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.16.886)
Torna al Sommariohome





DECRETO 12 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Capizzi.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.16.950)
Torna al Sommariohome





DECRETO 12 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Oliveri.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2002.16.947)
Torna al Sommariohome





DECRETO 3 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Taormina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Mi sure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni ed informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Viste le note prot. n. 148085 del 28 dicembre 2000 e n. 6137 del 20 novembre 2001, con le quali il sindaco del comune di Taormina (provincia di Messina) ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario relativamente al proprio territorio comunale, avendo riscontrato una situazione di dissesto differente da quanto ivi rappresentato;
Vista la documentazione allegata alle note precedenti, trasmessa dall'Amministrazione comunale di Taormina all'ufficio del Genio civile di Messina, costituita da copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale e cartografie del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione in scala 1:5.000, redatti dal geol. dott. F. Caltabiano e relazione geologica con perimetrazione delle aree soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, a firma dello stesso professionista;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 31958-551 del 29 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla base della documentazione trasmessa e delle osservazioni effettuate sui luoghi, che hanno consentito di procedere alla verifica ed alla valutazione dell'effettivo stato di rischio idrogeologico, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale di Taormina;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Taormina (ME), con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n.298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.19.1102)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Autorizzazione alla Nuova Tecnica Tadini s.r.l., con sede in Baucina, per l'importazione di rifiuti.

Con ordinanza n. 241 del 29 marzo 2002 del Vice Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque, la Nuova Tecnica Tadini s.r.l., con sede legale in Baucina (PA), via Roma nn. 94-98, è autorizzata all'importazione dei rifiuti di cui al codice CER 160103 per un totale di 5 tonnellate.
(2002.16.930)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Voucher formativi/borse formative - Asse III - Misura 3.13.

AVVISO 6 GIUGNO 2002, N. 1

1.  Prescrizioni generali
Sono finanziabili n. 200 voucher formativi/borse di formazione dell'importo massimo di e 15.000 come di seguito specificato, di cui n. 5 voucher formativi/borse di formazione di importo anche superiore se altamente specializzanti, per la partecipazione a master o corsi di formazione e di alta specializzazione programmati, organizzati e gestiti da strutture pubbliche e private italiane e straniere di comprovata validità ed esperienza.
I master ed i corsi di formazione ad alta specializzazione devono presentare le seguenti caratteristiche:
-  il programma di attività formativa deve presentare elementi di elevata specializzazione con possibile interfunzionalità fra momenti d'aula ed esperienze sul campo;
-  l'attività formativa deve concludersi con un esame e/o valutazione finale e rilascio di adeguata certificazione;
-  l'attività formativa, comprensiva di eventuali stage, deve avere una durata minima di 600 ore di formazione da realizzare in un arco temporale non superiore a 24 mesi;
-  l'attività formativa non deve essere cofinanziata da risorse pubbliche (regionali, nazionali comunitarie).
Non sono finanziabili voucher formativi/borse di formazione per la partecipazione a:
-  seminari di studio, attività di ricerca, indagini, analisi e rilevazioni dati, dottorari di ricerca, specializzazioni ordinarie universitarie;
-  attività formative in atto o già espletate dal richiedente al momento dell'inoltro dell'istanza;
-  attività formative non rientranti nei limiti temporali di cui al precedente comma;
-  attività formative realizzate con il concorso finanziario di risorse pubbliche diverse dal soggetto che organizza e gestisce l'attività (regionali, nazionali, comunitarie).
2.  Destinatari
I voucher formativi/borse di formazione per la partecipazione alle attività formative sono rivolte a quanti possiedono i seguenti requisiti:
-  diploma di scuola media superiore;
-  diploma di laurea;
-  stato di disoccupazione.
Gli interessati, in possesso dei predetti requisiti, possono inoltrare istanza, in carta libera, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, Dipartimento regionale della formazione professionale, servizio programmazione, producendo le seguenti autocertiticazioni ai sensi della normativa vigente:
-  dichiarazione di titolo di scuola media superiore o diploma di laurea (dal quale risultino gli esami sostenuti);
-  dichiarazione di disoccupazione;
-  dichiarazione di stato di famiglia;
-  dichiarazione di residenza;
-  dichiarazione da cui risulti che il richiedente non è assegnatario di altro voucher formativo/borsa di formazione e non fruisce per l'attività formativa richiesta di altro contributo economico;
-  documentazione probatoria riguardante l'attività formativa per la quale si chiede il voucher formativo/borsa di formazione o autocertificazione attestante:
-  la tipologia formativa e la sua pertinenza con il titolo di studio posseduto dal richiedente;
-  le caratteristiche strutturali del soggetto che organizza e gestisce l'attività formativa;
-  la durata in ore dell'attività formativa ed i tempi del suo svolgimento;
-  la certificazione prevista alla conclusione dell'attività formativa;
-  la sede di realizzazione;
-  dichiarazione sui costi secondo il modello allegato;
-  certificazione attestante il reddito familiare.
3.  Modalità e termini di presentazione delle istanze
Le istanze, redatte secondo il modello disponibile sul sito www.euroinfosicilia.it, e corredate dalla documentazione richiesta, con indicazione del riferimento in calce a destra della busta di invio: P.O.R Sicilia 2000-2006 - Voucher formativi - Asse III - Misura 3.13 dovranno essere inviate, anche a mezzo raccomandata a.r. all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, Dipartimento regionale formazione professionale, servizio programmazione, via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo, e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il soggetto presentatore che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l'ufficio entro la scadenza fissata.
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
Non fa fede il timbro postale.
4.  Valutazione
Il dipartimento regionale della formazione professionale, mediante nucleo tecnico di valutazione appositamente costituito accerta l'ammissibilità delle istanze.
Provvede, inoltre, alla selezione dei progetti presentati, secondo le prescrizioni previste nel presente avviso, sulla base dei criteri di seguito specificati.
Nella redazione della graduatoria dovrà tenersi conto del minor reddito.
A parità di reddito sarà valutato il curriculum scolastico e universitario del richiedente, dell'età, nonché la congruenza dell'iniziativa con gli studi effettuati o in corso.
La segreteria del nucleo tecnico di valutazione verrà curata dal dipartimento regionale della formazione professionale.
5.  Determinazione del contributo economico
L'entità del contributo economico assegnabile a titolo voucher formativo/borsa di formazione per la partecipazione alle attività formative è così determinata:
a)  contributo per le spese di iscrizione fino ad un massimo di e 7.500,00;
b)  contributo per le spese di frequenza e soggiorno per l'attività formativa documentata fino ad un massimo di e 7.500,00.
Fra le spese di iscrizione sono compresi gli eventuali costi previsti per la partecipazione a stage, qualora l'attività formativa preveda un costo forfettario per la partecipazione.
In caso contrario tali costi possono essere rendicontati a valere delle spese di frequenza.
Fra le spese per la frequenza sono compresi viaggi, vitto (non sono ammissibili gli scontrini fiscali), alloggio (in caso di alloggio in affitto occorrerà produrre idonea ricevuta dei pagamenti effettuati).
6.  Costi ammissibili
6.1  Spese di viaggio
Costi ammissibili: sono ammissibili i costi per il trasporto dalla sede di residenza alla sede dell'azione e viceversa.
Sono ammissibili i costi riferiti all'utilizzo:
-  aereo, quando la sede del corso disti non meno di 300 Km. dalla località di residenza;
-  treno in II classe, nel caso la località da raggiungere disti non meno di 300 Km. dalla località di residenza è ammesso l'utilizzo di cuccetta di II classe;
-  mezzo pubblico.
Si sottolinea che tali oneri sono riconosciuti solo qualora l'interessato risieda in un comune diverso da quello della sede dell'attività progettuale.
6.2  Spese di vitto
Costi ammissibili: sono ammissibili le spese riferite a:
-  buoni pasto o tickets da consumare presso esercizi convenzionati;
-  convenzioni con mense, trattorie a fronte di ricevuta fiscale nominativa rilasciata dal ristoratore;
-  ricevuta fiscale nominativa.
6.3. Spese di alloggio
Costi ammissibili: rimborsi delle spese di alloggio, presso strutture alberghiere fino alla categoria 3 stelle, sostenute durante lo svolgimento dell'attività, in casi particolari, adeguatamente motivati, e per il periodo strettamente legato all'attività prestata.
7.  Modalità di concessione ed erogazione
L'erogazione del contributo economico è disposta previa presentazione della documentazione relativa ai costi d'iscrizione e di fatture quietanzate e attestati di partecipazione per i costi relativi alla frequenza.
8.  Rendicontazione
Per il riconoscimento del contributo delle spese occorrerà produrre una attestazione, rilasciata dal soggetto che organizza e gestisce l'attività formativa, che certifichi le giornate di frequenza, nonché la certificazione prevista alla conclusione dell'attività formativa.
8.1  Spese di viaggio
Sono ammissibili le spese riferite al trasporto dei destinatari dalla propria residenza alla sede dell'attività con l'utilizzo di mezzi pubblici urbani e/o extraurbani.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto:
-  autocertificazione con l'indicazione del numero dei viaggi effettuati.
-  abbonamenti ai mezzi pubblici utilizzati.
-  titoli di viaggio originali dei mezzi pubblici (aereo, treno, autobus ecc).
8.2  Spese di vitto
-  Avvalersi di un servizio di mensa (struttura gestita in azienda).
-  Attivare una convenzione: il costo del singolo pasto dovrà risultare dalla convenzione stipulata con il fornitore.
-  Utilizzare "buoni pasto"/ "ticket" da consumarsi presso esercizi convenzionati.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto:
-  prospetto numero pasti;
-  dichiarazione del destinatario di aver usufruito del servizio mensa, sottoscritta dalla ditta fornitrice e da legale appresentante dell'organismo gestore;
-  convenzione e fatture per fornitore servizio di vitto;
-  specifico prospetto relativo alla consegna dei buoni pasto o ticket.
8.3  Spese di alloggio
E' ammissibile la spesa per l'alloggio presso strutture alberghiere di categoria non superiore alla seconda (hotel 3 stelle).
In caso di ricorso ad affitto di appartamenti arredati, il contratto dovrà essere registrato e dovrà contenere tutte le indicazioni relative al progetto.
Documentazione da esibire in sede di rendiconto:
-  convenzione stipulata con struttura alberghiera;
-  fattura quietanzata della struttura che ha erogato il servizio con l'indicazione del nominativo del beneficiario;
-  autocertificazione con l'indicazione dei giorni attestante la fruizione del servizio;
-  eventuale contratto d'affitto registrato;
-  autocertificazione con l'indicazione del periodo attestante l'utilizzo dell'appartamento.
  L'Assessore: STANCANELLI 

Allegato
Alla Regione siciliana
Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Dipartimento regionale formazione professionale
Servizio programmazione
Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo
Il/la sottoscritt........ nat........ a................................................, il ......../......../................, C.F. ................................................ e residente in ................................................ via/piazza ................................................ n.............., tel. ................................ e-mail ................................................
Chiede

In ottemperanza a quanto previsto dall'avviso pubblico n. 7 del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, S.O. n. 1 e successive modifiche, l'erogaziore di un voucher formativo/borsa di formazione pari a e ................,........) per la partecipazione al master: "................................................ ................................................" organizzato da ................................................, che si svolgerà da ........................................ a ........................................ per un totale di ................ ore.
A tal fine dichiara:
-  di essere in possesso del seguente titolo di studio: ................................................ ................................................................................................ rilasciato da ................................................, il ......../......../................ con la votazione di ........../................;
-  di avere sostenuto i seguenti esami (solo in caso di frequenza ad un corso di laurea):


-  di essere iscritto alle liste di disoccupazione del Comune
di ................................................ dal .......................................................;
-  di essere residenti in ................................................
via ...................................................................... n. ..............;
-  che il proprio nucleo familiare è così composto:



-  di non avere beneficiato di altro voucher formativo/borsa di formazione e di non fruire per l'attività formativa richiesta di altro contributo economico;
-  che il master non è cofinanziato da risorse pubbliche (regionali, nazionali, comunitarie);
-  che il reddito del proprio nucleo familiare per l'anno 2001 è stato di Lit. .................................................


Allega alla presente:
1) documentazione probatoria riguardante il master/corso per il quale si chiede il voucher formativo/borsa di formazione o autocertificazione attestante:
-  tipologia formativa e la sua pertinenza con il titolo di studio posseduto dai richiedente;
-  caratteristiche strutturali del soggetto che organizza e gestisce l'attività formativa;
-  durata in ore dell'attività formativa ed i tempi del suo svolgimento;
-  sede di realizzazione;
-  programma dettagliato dell'attività formativa;
-  certificazioni previste alla conclusione del master e costi di iscrizione;
2) fotocopia del documento d'identità;
3) altro (specificare) .................................................
Luogo e data ................................................
Firma
................................................
(autenticata ai sensi della legge n. 191/98, art. 2, comma 10)
(2002.23.1425)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 7 maggio 2002, n. 314.
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 5. Finanziamenti di soccorso.

Agli Istituti ed enti esercenti l'attività creditizia
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
All'Ente di sviluppo agricolo
All'Istituto regionale per il credito alla cooperazione
Alla Federazione regionale agricoltori della Sicilia
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia
Alla Copagri
All'Associazione regionale A.G.C.I. della Sicilia
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative italiane
Alla Confederazione cooperative italiane
Agli ordini professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali
Ai collegi dei periti agrari e degli agrotecnici
e p.c.  Alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste 

Alla Corte dei conti
Premessa
L'art. 58 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 2002, consente agli istituti di credito ed enti esercenti l'attività creditizia di concedere finanziamenti di soccorso.
Per una puntuale e coordinata applicazione della norma si ritiene necessario, con la presente circolare, fornire alcuni chiarimenti ed indicazioni per l'attuazione della norma in oggetto.
1.  Scopo
La norma prioritariamente si prefigge di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano.
2.  Natura dell'intervento
L'intervento si esplica attraverso la concessione di finanziamenti di soccorso della durata di anni 20, di cui tre di preammortamento, da destinare all'assestamento di passività pregresse ed a scadere derivanti dall'attività agricola.
I finanziamenti, riconducibili a precedenti provvedimenti legislativi di consolidamento, sono da ritenersi ope razioni di credito agrario e potranno, pertanto, essere assistiti dalla garanzia del Fondo interbancario di ga ranzia nei limiti ed alle condizioni previste dallo stesso.
3.  I soggetti beneficiari
Possono accedere all'intervento:
a)  le aziende agricole singole od associate, costituite anche in forma societaria;
b)  le cooperative agricole, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, queste ultime riconosciute dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in virtù di specifiche norme regionali, nazionali e comunitarie;
c)  le aziende esercenti l'attività di prima trasformazione dei prodotti agricoli.
4.  Esposizioni oggetto dell'assestamento
Sono oggetto di assestamento i prestiti o le rate dei prestiti di esercizio (gestione, dotazione, soccorso), nonché le rate di mutui di miglioramento e rate di mutui per la formazione della proprietà coltivatrice, comprese quelle provenienti da mutui contratti con i benefici previsti dalle leggi 4 agosto 1989, n. 286 e 30 gennaio 1991, n. 31. Sono, altresì, compresi nell'assestamento gli interessi di differimento sull'esposizione scaduta sino alla data di perfezionamento del mutuo.
Infine ogni altra esposizione riconducibile esclusivamente all'attività agricola o alla prima trasformazione dei prodotti agricoli.
5.  Tassi da applicare nelle operazioni
I finanziamenti saranno regolati al tasso di riferimento per il credito agrario di miglioramento a lungo termine vigente al momento della stipula dell'atto di mutuo.
Il tasso da praticare per il periodo compreso tra la scadenza del debito e la data di stipula dovrà essere quello di riferimento, determinato per le operazioni di credito agrario oltre i 12 mesi, vigente alla data di scadenza delle singole esposizioni.
6.  Riconoscimento del concorso interessi
In atto non è prevedibile alcun intervento sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi nei limiti e con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto a tutt'oggi non risulta emanata alcuna norma attuativa prevista dal 6° comma dell'art. 128 della precitata legge.
Successivamente, in presenza delle richiamate disponibilità derivanti dalla rinegoziazione dei mutui agevolati, sarà cura di questo Assessorato dare apposite istruzioni per la concessione del concorso, che, nei limiti delle stesse disponibilità, verrà erogato in forma attualizzata, tramite gli istituti o enti mutuanti, per essere portato a deconto del residuo debito capitale.
7.  Proroga passività di carattere agricolo
Gli istituti di credito ed gli altri enti regionali esercenti il credito agrario prorogano al 30 giugno 2003 le passività agricole, ivi comprese le rate di mutui per acquisto di macchine agricole ed animali già scadute o che, al massimo, andranno a scadere entro il 30 dicembre 2002 e sempreché gli stessi sono stati contratti anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2002.
8.  Procedure
I soggetti, interessati alla concessione dei mutui ventennali di cui all'art. 58 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, devono presentare le relative istanze agli istituti di credito ed enti esercenti l'attività creditizia.
Questi ultimi opereranno senza rilascio di nulla osta da parte della Pubblica Amministrazione.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: CASTIGLIONE 

(2001.20.1129)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 3 giugno 2002, n. 19.
Cap. 377708 - Assegni e contributi dovuti ad accademie e società di storia patria, a corpi scientifici e letterari operanti in Sicilia il cui statuto risulta approvato con decreto del Capo dello Stato. Modalità di richiesta dei contributi. Modifica circolare n. 2/02.


Facendo seguito alla circolare n. 2 del 4 febbraio 2002, si rende noto che l'art. 3 della legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'8 gennaio 2002, stabilisce che al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 8 lu glio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole "sempre che, per le spese correnti, la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio".
L'Assessore regionale del bilancio e delle finanze, con propria circolare n. 2 del 25 febbraio 2002, chiarisce, a riguardo, che, relativamente al concetto di impegno di spesa non basta, come per il passato, il perfezionamento dell'obbligazione per l'assunzione dell'impegno, ma deve essere altresì verificato il momento del presunto pa gamento che deve, conseguentemente, ricadere nel l'eser cizio medesimo.
Pertanto, a modifica delle disposizioni impartite con la circolare n. 2/02 di quest'Assessorato, è necessario che, a partire dal corrente esercizio finanziario 2002, la documentazione di spesa trasmessa a giustificazione dell'eventuale contributo regionale deve riferirsi esclusivamente alle spese effettivamente liquidate nell'anno di competenza del contributo.
Per effetto di quanto sopra la frase: "E' necessario, pertanto, che le somme di bilancio, se ancora non spese, siano almeno impegnate al 31 dicembre di ogni anno e i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario successivo", contenuta nella suddetta circolare, è eliminata.
Si fa inoltre presente che l'art. 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2002, al comma 8 stabilisce che i destinatari dei contributi che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente sono esclusi dal finanziamento per l'anno successivo.
Tanto si rende noto per i conseguenti adempimenti da parte degli interessati.
La presente circolare viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet del l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
  L'Assessore: GRANATA 

(2001.23.1411)
Torna al Sommariohome



   


CIRCOLARE 3 giugno 2002, n. 20.
Legge regionale n. 15/79 - Provvedimenti in favore delle associazioni culturali operanti in Sicilia. Anno 2002. Modifica circolare n. 1/02.

All'A.I.C.S. - Comitato regionale per la Sicilia
All'A.R.C.I. - Presidenza regionale per la Sicilia
All'E.N.A.R.S.-A.C.L.I. - Presidenza regionale
All'E.N.D.A.S. - Segreteria regionale
Facendo seguito alla circolare n. 1 del 4 febbraio 2002, si rende noto che l'art. 3 della legge regiona le n. 22 del 29 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'8 gennaio 2002, stabilisce che al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le parole "sempre che, per le spese correnti, la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio".
L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con propria circolare n. 2 del 25 febbraio 2002, chiarisce, a riguardo, che, relativamente al concetto di impegno di spesa non basta, come per il passato, il perfeziona mento dell'obbligazione per l'assunzione dell'impegno, ma deve essere altresì verificato il momento del presunto pagamento che deve, conseguentemente, ricadere nel l'eser cizio medesimo.
Pertanto, a modifica delle disposizioni impartite con la circolare n. 1/02 di questo Assessorato è necessario che, a partire dal corrente esercizio finanziario 2002, la documentazione di spesa trasmessa a giustificazione del l'eventuale contributo regionale deve riferirsi esclusivamente alle spese effettivamente liquidate nell'anno di com petenza del sussidio e del contributo.
Per effetto di quanto sopra la frase: "E' necessario, pertanto, che le somme in bilancio, se ancora non spese, siano almeno impegnate al 31 dicembre di ogni anno e i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario suc cessivo", contenuta nella suddetta circolare, è eliminata.
Si fa, inoltre, presente che l'art. 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2002, al comma 8 stabilisce i destinatari dei contributi che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente sono esclusi dal finanziamento per l'anno successivo.
Tanto si rende noto per i conseguenti adempimenti da parte degli interessati.
La presente circolare viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet del l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
  L'Assessore: GRANATA 

(2002.23.1411)
Torna al Sommariohome




CIRCOLARE 3 giugno 2002, n. 21.
Modalità di concessione dei contributi agli enti di cui alla tabella H, legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, individuati per legge.

All'A.R.C.E.S.
All'Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa
All'Associazione OIKOS - Istituto europeo di etnologia di Barcellona Pozzo di Gotto
All'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo internazionale delle marionette di Palermo
Al Centro studi iniziative di politica economica in Sicilia di Palermo
Al Centro culturale ed editoriale Piepaolo Pasolini di Agrigento
Al Centro di cultura scientifica Ettore Majorana di Erice
Al Centro nazionale studi pirandelliani di Agrigento
Al Comitato per la ricerca economica e scientifica (C.R.E.S.) di Catania
Al Centro studi filologici e linguistici di Catania
Al Centro europeo di studi economici e sociali di Marsala
Al Centro internazionale di ricerche e studi sociologici penali e penitenziari di Messina
Al Centro siciliano di studi filosofici Vito Fazio Allmayer di Palermo
Al Centro siciliano Sturzo (C.E.S.S.) di Palermo
Al Centro studi Azione politica e sociale di Catania
Al Centro di economia applicata all'ingegneria (C.S.E.I.) di Catania
Al Centro studi Feliciano Rossitto di Ragusa
Al Centro studi Giulio Pastore di Agrigento
Al Centro studi Il Confronto di Catania
Al Circolo matematico di Palermo
Alla Galleria d'arte moderna R. Guttuso di Bagheria
All'Istituto di formazione e ricerca sui problemi so ciali dello sviluppo (I.S.V.I.) di Catania
All'Istituto di scienze amministrative e sociali (I.S.A.S.) di Palermo
All'Istituto socialista di studi storici Gaetano Salvemini di Messina
All'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici di Palermo
All'Istituto A. Gramsci di Palermo
Alla Fondazione famiglia Piccolo di Calanovella di Capo d'Orlando
Alla Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto
Alla Fondazione Mandralisca di Cefalù
Alla Fondazione Whitaker di Palermo
All'Istituto siciliano di storia antica di Palermo
All'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa
All'Istituto superiore per imprenditori e dirigenti di azien da (I.S.I.D.A.) di Palermo
All'Istituto teologico S. Paolo di Catania
Al Museo San Nicolò di Militello Val di Catania
Alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia di Palermo
Alla Società siciliana per la storia patria di Palermo
Alla Società italiana organizzazione internazionale di Palermo
Com'è noto fra gli enti cui si fa riferimento nella tabella H della legge regionale in oggetto indicata parecchi sono, per quanto riguarda l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, quelli destinatari di contributi in forza di specifici provvedimenti legislativi. Ed è a questi ultimi che la presente circolare è diretta, in quanto si rende necessario aggiornare ed adeguare agli ultimi riferimenti normativi le circolari n. 14 del 6 novembre 1991, n. 3 del 10 maggio 1997 e le successive modifiche ed integrazioni.
A tale scopo occorre preliminarmente rilevare che le leggi di concessione dei contributi si pongono in termini di autorizzazione alla concessione delle sovvenzioni e non in termini di attribuzione, sic et simpliciter, di benefici economici alle organizzazioni ed enti interessati.
Ne consegue che non esiste un "diritto" al contributo, quanto piuttosto un interesse affinché l'amministrazione operi nel rispetto della legge ed eserciti il proprio potere discrezionale alla luce di criteri che tengano conto della necessità di disciplinare la concessione e l'erogazione degli interventi economici e di vigilare, nello stesso tempo, affinché le sovvenzioni siano impiegate per lo scopo per cui sono previste, sotto il duplice profilo che le attività incentivate vengano effettivamente svolte e che le somme erogate siano impegnate o spese per lo svolgimento delle attività programmate.
Poste tali premesse, del resto frutto di collaudata giurisprudenza, si evidenzia che, in linea di massima, le norme dispongono che detti contributi vengano concessi quale concorso all'attività ordinaria o per le finalità istituzionali. Ne consegue che, se non vengono perseguiti tali scopi, il solo funzionamento dell'ente non basta a giustificare la concessione del contributo. Pertanto, gli enti: associazioni, centri studi, fondazioni, istituti, musei, società di storia patria cui la presente circolare è diretta, ciascuno per i propri scopi statutari, dovranno cercare, in un'ottica di promozione culturale ed educazione permanente che tenga conto delle esigenze dei tempi , di rappresentare al meglio la molteplicità culturale siciliana. Ciò significa, in un momento, peraltro, di progressiva riduzione dei fondi pubblici, cercare di attivare rapporti fra enti ed organismi pubblici e privati tali da considerare il sostegno economico regionale nel suo reale intento: un incentivo, ma non la principale fonte di so stentamento.
Al fine dell'impegno e dell'erogazione delle somme è pertanto necessario che entro il 31 marzo di ogni anno gli enti trasmettano a quest'Assessorato la seguente documentazione in duplice copia:
-  istanza in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante nella quale devono essere elencati:
a) la denominazione dell'istituto richiedente;
b) la sede legale;
c) codice fiscale e/o partita I.V.A.;
d) numero di conto corrente postale o bancario, con relative coordinate, sul quale accreditare il contributo.
Nell'istanza dovrà essere dichiarato, ai sensi delle vi genti norme in materia di autocertificazione:
-  l'assolvimento degli obblighi di legge in materia assistenziale, di collocamento e fiscale.
All'istanza devono essere allegati:
a)  il programma dell'attività prevista per l'anno cor rente che descriva analiticamente:
-  i convegni, le mostre e le altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività ri cerca dell'ente, con analitico preventivo di spesa e l'indicazione dei tempi, luoghi e relatori delle iniziative;
-  le attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili, volte all'ampliamento delle conoscenze e realizzate anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio ed iniziative programmate di diffusione culturale pure mediante collegamenti con altre istituzioni di ricerca;
-  i servizi da fornire al pubblico relativamente alla fruizione dell'eventuale patrimonio posseduto, con particolare riguardo a quello bibliografico, documentario e storico artistico;
-  le attività editoriali o di promozione di pubblicazioni rispondenti ai fini istituzionali;
-  le attività di catalogazione tramite l'utilizzo di tecniche tradizionali o informatizzate del patrimonio posseduto;
-  le spese da sostenere per il funzionamento dell'istituto;
b)  dettagliata relazione dell'attività svolta l'anno precedente a quello cui ci si riferisce dalla quale dovrà evidenziarsi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma di previsione.
A tal fine, e per le altre notizie sull'ente, deve essere compilata e trasmessa la scheda richiesta notizie allegata alla presente circolare. Tale scheda va aggiornata di anno in anno;
c)  copie ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione: dello statuto vigente, comprese eventuali varie azioni statutarie; del bilancio di previsione approvato dagli organi statutari; del verbale di approvazione del bilancio preventivo:
-  del bilancio consuntivo dell'anno precedente ap provato dagli organi statutari;
-  dei verbali di approvazione del bilancio consun tivo.
Per quanto riguarda i bilanci si sottolinea la necessità di evidenziare con chiarezza, sia nel preventivo che nel consuntivo, la finalizzazione del contributo regionale.
Inoltre per effetto dell'art. 3 della legge regionale n. 22/01, come illustrato dalla circolare n. 2 del 25 febbraio 2002 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, non basta, come per il passato, il perfezionamento dell'obbligazione per l'assunzione dell'impegno da parte di questa amministrazione, ma deve essere altresì verificato il momento del presunto pagamento che deve, conseguentemente, ricadere nell'esercizio medesimo.
E' quindi indispensabile che, a partire dal corrente esercizio finanziario 2002, la documentazione di spesa trasmessa a giustificazione dell'eventuale contributo re gio nale si riferisca esclusivamente alle spese effettivamente liquidate nell'anno di competenza del contributo e tanto deve risultare nelle partite di bilancio.
In prima applicazione ciò vale, evidentemente, per la documentazione da produrre a consuntivo 2002.
Di conseguenza la frase: "è necessario pertanto che le somme in bilancio, se ancora non spese, siano almeno impegnate al 31 dicembre di ogni anno e i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario successivo", contenuta nella circolare n. 14/91, è eliminata.
Le modalità di erogazione dei contributi, qualora non disciplinate da singole norme o da convenzioni previste da norme, saranno specificate nei singoli decreti di concessione e dovranno tenere conto delle disponibilità di cassa esposte nel bilancio regionale.
In linea di massima la liquidazione del contributo avverrà in due o più soluzioni, delle quali l'ultima verrà subordinata alla verifica dell'attività svolta e all'esame della documentazione giustificativa della spesa da trasmettere in doppia copia ai fini del saldo, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.
A tale scopo si fa presente che l'art. 130 della legge regionale 26 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2002 al comma 8 stabilisce che i destinatari dei contributi ex tabella H che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente sono esclusi dal finanziamento per l'anno successivo. Posto quindi il 31 marzo come termine di scadenza, la data del 15 luglio imposta dalla normativa è, in ogni caso, un ulteriore inderogabile limite.
Ai documenti di spesa (fatture, ricevute, etc. ... in co pia conforme all'originale) dovranno essere allegate le se guenti dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione:
a)  che la documentazione originale giustificativa della spesa non utilizzata a giustificazione del contributo è conservata presso la sede dell'ente;
b)  che per le spese giustificative del contributo re gionale e per la parte da questo coperta, non è stata ri chiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.
Saranno ammesse a contributo le spese connesse alla realizzazione dell'attività oggetto dello stesso, ma non quelle di investimento. Le spese generali e di funzionamento verranno poste in relazione alle iniziative effettua te nel senso che in caso di ridotta attività dell'ente l'Assessorato si riserverà di valutare se le stesse siano del tutto giustificate. In particolare le spese di funzionamento che si riterranno utili sono le seguenti:
-  mantenimento sedi: locazione (occorre allegare i contratti di fitto con gli estremi di registrazione), luce, acqua, telefono (con esclusione di cellulari ed optionals), spese postali, condominio, pulizia, eventuale personale, specificando i titoli dello stesso e, infine, nel caso di mu sei, le spese in rapporto alla conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione degli stessi;
-  materiale di facile consumo utile allo svolgimento dell'ordinaria attività: carta varia, cancelleria, economato, manutenzione attrezzature informatiche;
-  rimborso spese per l'espletamento di compiti istituzionali da parte del presidente dell'ente e dei soli componenti il consiglio di amministrazione.
In ogni caso occorre che il motivo della trasferta sia dettagliatamente specificato e che venga allegata ogni do cumentazione utile a comprovare le spese sostenute. Per quanto possibile dovranno essere utilizzati mezzi pubblici e, nel caso contrario, dovrà essere dichiarato per quale motivo non sono stati adoperati. L'eventuale quota benzina verrà calcolata secondo le tabelle ACI analogamente ai pubblici dipendenti. Sono da considerarsi a carico dell'ente diarie giornaliere, rimborsi pasto e pernottamento.
Per quanto invece attiene alle spese relative alle attività, si chiarisce che per le spese relative a forniture di beni e servizi (rinfreschi, affissione manifesti, servizi fotografici, spese di rappresentanza) il contributo concorrerà per una somma non superiore al 30% della spesa sostenuta;
b)  per i relatori non residenti dei convegni occorrerà dettagliatamente documentare il rimborso spese di viaggio;
c)  eventuali compensi ai relatori di convegni e seminari verranno considerati a carico dell'ente;
d)  sono escluse dai contributi spese per compensi a qualsiasi titolo nei confronti di componenti che rivestano cariche all'interno degli organi di gestione o di controllo dell'ente.
Qualora si accerti che il finanziamento non è stato utilizzato per gli scopi preventivati o che il programma a suo tempo previsto non è stato realizzato, si procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto già erogato. Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al bilancio regionale comprensive degli interessi legali maturati e la quietanza relativa al versamento andrà trasmessa a questo Assessorato.
Per quanto riguarda le pubblicazioni realizzate con il contributo regionale si avverte che il 20% delle pubblicazioni prodotte dovrà essere inviato all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri uffici periferici: soprintendenze, per la distribuzione alle biblioteche pubbliche della Sicilia musei, centri regionali per l'inventario e restauro.
Deve essere altresì allegato il piano di distribuzione ed utilizzazione delle pubblicazioni e di quanto altro edito. Inoltre le pubblicazioni a stampa o le realizzazioni video o in cd-rom dovranno riportare nel frontespizio che sono state realizzate con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Si fa anche presente la necessità di mettersi in contatto, prima della stampa con la Biblioteca centrale della Regione siciliana (B.C.R.S.) di Palermo telefono 091/6967642 al fine dell'elaborazione da parte di quest'ultima della scheda C.I.P. (Catalouing in publication) che deve essere stampata in tutte le pubblicazioni prodotte con il contributo della Regione, pena l'esclusione dallo stesso.
La scheda C.I.P. ha finalità di controllo bibliografico, catalografico e di servizio, per le attività di scambio delle informazioni, in quanto fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione che la ospita. Tale scheda, inoltre, fornisce la conoscenza e la diffusione della pubblicazione prodotta.
Si ricorda, infine, di apporre il logo della Regione e la dicitura: "... realizzato con il contributo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione", nei manifesti o inviti a stampa realizzati con il contributo di questo Assessorato e di fornire per tempo la data di svolgimento delle manifestazioni, al fine di consentire l'eventuale forma di partecipazione di questo Assessorato.
  L'Assessore: GRANATA 

Allegato: Scheda Informativa
Cliccare qui per visualizzare la scheda informativa in formato RTF (visualizzabile con Wordpad, MS Word, OpenOffice, StarOffice, etc.)

(2002.23.1411)
Torna al Sommariohome



   

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 10 giugno 2002, n. 19.
Legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 2. Contratti di diritto privato. Chiarimenti.

Agli enti promotori di progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 23 di cembre 1995, n. 85
Al Dipartimento regionale lavoro
Al Dipartimento regionale formazione professionale
All'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione, ufficio di Gabinetto 

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei da tori di lavoro
Alla sede regionale dell'I.N.P.S.
Alle aree e servizi del dipartimento agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
Ad esplicitazione delle direttive impartite con circolare 23 maggio 2001, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 27 dell'1 giugno 2001, si forniscono ulteriori chiarimenti inerenti l'attivazione dei contratti di diritto privato a quei lavoratori già assegnati a progetti di utilità collettiva i cui enti non hanno provveduto agli adempimenti richiesti al fine dell'accreditamento delle risorse finanziarie o che abbiano rinunciato ai progetti dopo l'assegnazione dei lavoratori.
L'art. 2, comma 8, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano anche ai soggetti assegnati ai progetti di utilità collettiva di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 85/95, ancorché abbiano stipulato i contratti di diritto privato.
A riguardo si fa presente che anche i predetti lavoratori sono titolari, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della già citata legge regionale n. 2/01, di dote finanziaria personale.
Con la richiamata circolare assessoriale n. 9/01, al punto 4.4, sono state indicate le modalità operative per facilitare l'allocazione dei lavoratori in parola disponendo, in particolare, che gli uffici provinciali del lavoro avrebbero provveduto direttamente ad assegnare i lavoratori interessati facendoli optare per le nuove disponibilità progettuali e per quelle residuali. Tale attività degli uffici è da ricondursi ad iniziative promozionali, volte all'inserimento lavorativo dei soggetti interessati e non già all'emanazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei predetti lavoratori.
I medesimi soggetti, titolari di dote finanziaria, possono trovare, altresì, allocazione presso gli stessi enti do ve prestano l'attività socialmente utile o presso altri enti.
Tale allocazione è consentita anche presso gli enti che non hanno approvato progetti di utilità collettiva ed, altresì, nel caso in cui nei progetti attivati non sussistano disponibilità sia numeriche, sia relative ai profili professionali da contrattualizzare.
Infatti, l'art. 2, comma 2, della richiamata legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, dispone che per i contratti in parola non è necessaria la predisposizione di nuovi progetti di utilità collettiva.
A tal fine si impartiscono le seguenti direttive:
-  gli uffici provinciali del lavoro notificheranno ai lavoratori interessati l'avvenuto finanziamento della dote di cui alla legge regionale n. 2/01;
-  i lavoratori, ricevuta detta comunicazione, richiederanno la disponibilità degli enti a stipulare il contratto di diritto privato;
-  gli enti interessati provvederanno a richiedere al l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, con le modalità indicate nella circolare 9/01, punto 2, l'accreditamento delle risorse, dichiarando la disponibilità ad assumere a carico del proprio bilancio la quota di competenza.
L'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 2/01 prevede che gli enti che non attivano progetti di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, non possono stipulare contratti di diritto privato.
Si chiarisce, al riguardo, che i termini indicati nelle diffide, in attuazione della circolare n. 9/2001, non sono da considerare perentori. Pertanto, le relative sanzioni non saranno applicate agli enti che provvederanno a pubblicare i progetti e, prioritariamente, a stipulare contratti con tutti i soggetti in parola che ne faranno richiesta.
  L'Assessore: STANCANELLI 

(2002.24.1440)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1075.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie lo cali, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC del la Regione siciliana
Ai capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali della Regione siciliana
Al Presidente regionale della Federfarma
All'A.S.SO.FARM.
Agli ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del T.A.R. del La zio n. 258/02 dell'11 aprile 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 3145/02 da Glaxosmith kline S.p.A. per l'annullamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione del l'art. 7 "prezzo di rimborso dei farmaci di uguale compo sizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficia le del 14 febbraio 2002, n. 38 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso si dispone, in autotutela, che le confezioni di Ranitidina 20 unità, 150 mg., uso orale; Ranitidina 10 unità, 300 mg.; Ranitidina 20 unità, 300 mg. ricomprese nel l'elenco dei farmaci generici emanato con la circolare n. 1065 del 10 marzo 2002, non sostituiscono la sotto elencata specialità medicinale:
-  Zantac solubile 20 compresse effervescenti da 150 mg.;
-  Zantac solubile 10 compresse effervescenti da 300 mg.;
-  Zantac solubile 20 bustine di granulato effervescenti da 150 mg.
I capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali sono incaricati di dare massima diffusione alla presente circolare e di curarne la sua corretta applicazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.24.1429)
Torna al Sommariohome



   


CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1076.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie lo cali, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC del la Regione siciliana
Ai capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali della Re gione siciliana
Al presidente regionale della Federfarma
All'A.S.SO.FARM.
Agli ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del T.A.R. del La zio n. 320/02 del 2 maggio 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 3820/02 da Chiesi Farmaceutici S.p.A. per l'annullamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione del l'art. 7 "prezzo di rimborso dei farmaci di uguale compo sizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2002, n. 38 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di Isosorbide Monidrato; Mesalazina ricomprese nel l'elenco dei farma ci generici emanato con la circolare n. 1065 del 10 mar zo 2002, non sostituiscono rispettivamente le sotto elencate specialità medicinali:
-  Monoket Multitab 30 capsule, 70 mg.;
-  Asalex 2 G sosp. rettale set. flac. + 7 cannule rettali;
-  Asalex 4 G sosp. rettale set. flac. + 7 cannule rettali.
I capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali sono incaricati di dare massima diffusione alla presente circolare e di curarne la sua corretta applicazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.24.1429)
Torna al Sommariohome



   


CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1077.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie lo cali, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC del la Regione siciliana
Ai capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali della Re gione siciliana
Al presidente regionale della Federfarma
All'A.S.SO.FARM.
Agli ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del T.A.R. del La zio n. 255/02 dell'11 aprile 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 3148/02 da A. Menarini industrie farmaceutiche riunite s.r.l. per l'annullamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione del l'art. 7 "prezzo di rimborso dei farmaci di uguale compo sizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2002, n. 38 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che la confezione di Ferroso gluconato 30 unità, 80 mg., uso ora le, ricomprese nell'elenco dei farmaci generici emana to con la circolare n. 1065 del 10 mar zo 2002, non sostituisce la sotto elencata specialità medicinale:
-  Cromatonferro 80 mg., 30 compresse effervescenti.
I capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali sono incaricati di dare massima diffusione alla presente circolare e di curarne la sua corretta applicazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.24.1429)
Torna al Sommariohome



   


CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1078.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie lo cali, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC del la Regione siciliana
Ai capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali della Re gione siciliana
Al presidente regionale della Federfarma
All'A.S.SO.FARM.
Agli ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del T.A.R. del La zio n. 259/02 dell'11 aprile 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 3143/02 da F.I.R.M.A. (Fabbrica italiana ritrovati medicinali ed affini) per l'annullamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione del l'art. 7 "prezzo di rimborso dei farmaci di uguale compo sizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2002, n. 38 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di Ranitidina 20 unità 150 mg. uso orale; Ranitidina 10 unità 300 mg.; Ranitidina 20 unità 300 mg. ricomprese nel l'elenco dei farma ci generici emanato con la circolare n. 1065 del 10 mar zo 2002, non sostituiscono rispettivamente le sotto elencate specialità medicinali:
-  Raniben solubile, 20 compresse effervescenti da 150 mg.;
-  Raniben solubile, 10 compresse effervescenti da 300 mg.;
-  Raniben solubile, 20 bustine di granulato effervescenti da 150 mg.
I capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali sono incaricati di dare massima diffusione alla presente circolare e di curarne la sua corretta applicazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.24.1429)
Torna al Sommariohome



   


CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1079.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie lo cali, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC del la Regione siciliana
Ai capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali della Re gione siciliana
Al presidente regionale della Federfarma
All'A.S.SO.FARM.
Agli ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del T.A.R. del La zio n. 253/02 dell'11 aprile 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 3138/02 da A. Menarini industrie farmaceutiche riunite s.r.l. per l'annullamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione del l'art. 7 "prezzo di rimborso dei farmaci di uguale compo sizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pub blicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2002, n. 38 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di Ranitidina 20 unità 150 mg. uso orale; Ranitidina 10 unità 300 mg.; Ranitidina 20 unità 300 mg. ricomprese nel l'elenco dei farma ci generici emanato con la circolare n. 1065 del 10 mar zo 2002, non sostituiscono rispettivamente le sotto elencate specialità medicinali:
-  Ranidil solubile, 20 compresse effervescenti da 150 mg.;
-  Ranidil solubile, 10 compresse effervescenti da 300 mg.;
-  Ranidil solubile, 20 bustine di granulato effervescenti da 150 mg.
I capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali sono incaricati di dare massima diffusione alla presente circolare e di curarne la sua corretta applicazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.24.1429)
Torna al Sommariohome



   


CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1080.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie lo cale, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC del la Regione siciliana
Ai capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali della Re gione siciliana
Al presidente regionale della Federfarma
All'A.S.SO.FARM.
Agli ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del T.A.R. del La zio n. 1580/02 del 14 marzo 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 2452/02 da Schwarz Pharma S.p.A. per l'annullamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione del l'art. 7 "prezzo di rimborso dei farmaci di uguale compo sizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, oggetto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2002, n. 38 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di Nitrogliceri na 15 unità, 10 mg./die-cerotti transdermici; Nitroglice rina 15 unità, 15 mg./die-cerotti trasdermici; Nitro glicerina 15 unità 5 mg./die-cerotti transdermici ricomprese nel l'elenco dei farma ci generici emanato con la circolare n. 1065 del 10 mar zo 2002, non sostituiscono ri spettivamente le sotto elencate specialità medicinali:
-  Deponit 5 (15 cerotti da 5 mg./24 ore);
-  Deponit 10 (15 cerotti da 10 mg./24 ore);
-  Deponit 15 (15 cerotti da 15 mg./24 ore).
I capi dipartimento del farmaco delle Aziende sanitarie locali sono incaricati di dare massima diffusione alla presente circolare e di curarne la sua corretta applicazione.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.24.1429)
Torna al Sommariohome



   


CIRCOLARE 28 maggio 2002, n. 1081.
Farmaci generici, legge 16 novembre 2001, n. 405, circolare n. 1065 del 19 marzo 2002.

Ai direttori generali delle Aziende unità sanitarie lo cali, ospedaliere, policlinici universitari e IRCC del la Regione siciliana
Al presidente regionale della Federfarma
Agli ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale FIMMG
Alla segreteria regionale FIMP
Al fine di ottemperare all'ordinanza del T.A.R. del La zio n. 268/02 dell'11 aprile 2002, con la quale, nelle more del definitivo giudizio, viene accolta l'istanza di sospensione, proposta con ricorso n. 3141/02 da Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.A. per l'annullamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, predisposto dal Ministero della salute, dichiaratamente ai fini dell'applicazione del l'art. 7 "prezzo di rimborso dei farmaci di uguale compo sizione" del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, og getto del comunicato ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2002, n. 38 e reso consultabile a partire dal 15 febbraio 2002, nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso, si dispone, in autotutela, che le confezioni di Ditiazem 120 mg., 24 unità, uso orale; Ditiazem, 300 mg., 14 unità, uso orale; Beclometasone, 200 dosi, 50 mg.; Beclo metasone, 200 dosi, 250 mg.; Fluoxetina, 12 unità, 20 mg.; Fluoxetina, 12 unità, 28 mg.; Isosorbidemonoidrato, 30 unità, 50 mg.; Ranitidina, 10 unità, 300 mg., uso orale; Ranitidina, 20 unità, 150 mg.; Ranitidina, 20 unità, 300 mg., ricomprese nel l'elenco dei farma ci generici emanato con la circolare n. 1065 del 10 mar zo 2002, non sostituiscono ri spettivamente le sotto elencate specialità medicinali:
-  Altiazem Retard, 120 mg., 24 compresse a rilascio modificato;
-  Altiazem 300, 300 mg., 14 capsule a rilascio modificato;
-  Becotide 50, 50 mg., flacone da 200 dosi;
-  Becotide 250, 250 mg., flacone da 200 dosi;
-  Fluoxeren, 12 compresse solubili da 20 mg.;
-  Fluoxeren, 28 compresse solubili da 20 mg.;
-  Monocinque Retard, 30 capsule da 50 mg.;
-  Ulcex solubile, 20 compresse effervescenti da 150 mg.;
-  Ulcex solubile, 10 compresse effervescenti da 300 mg.;
-  Ulcex solubile, 20 bustine di granulato effervescente da 150 mg.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.24.1429)
Torna al Sommariohome


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI





RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo elenco prezzi per la redazione di progetti di cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche.

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 24 maggio 2002, vanno apportate le seguenti rettifiche

(2002.24.1467)
Torna al Sommariohome






ERRATA CORRIGE
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2002.
Nuovo elenco prezzi per la redazione di progetti di cantieri di lavoro di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche.

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 24 maggio 2002, vanno apportate le seguenti correzioni:

(2002.24.1466)



Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -