REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 LUGLIO 2002 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 30 aprile 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Basicò.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto l'art.68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n.28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il foglio n. 5458 del 14 dicembre 1999, con il quale il comune di Basicò ha trasmesso a questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge regionale n.71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, alle prescrizioni esecutive ed al regolamento edilizio;
Vista la delibera consiliare n. 34 del 5 luglio 1999, di adozione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, resa esecutiva ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art.3 della legge regionale n.71/78;
Vista la certificazione datata 8 settembre 1999, a firma del sindaco, in ordine alla regolarità della procedura di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n.2 opposizioni;
Viste le n. 2 opposizioni presentate, avverso il piano adottato;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle opposizioni, nonché le relative deduzioni fornite dal progettista in ordine alle stesse;
Vista la delibera consiliare n. 47 del 9 ottobre 1999, di esame sulle osservazioni presentate in merito al piano regolatore generale;
Visti i pareri dell'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 resi sul progetto del piano regolatore generale, regolamento edilizio e sulle prescrizioni esecutive con note prott. nn. 22516 del 18 settembre 1986; 18596, 20551 del 12 settembre 1986 e 21683 del 23 ottobre 1998;
Vista la nota prot. n. 536 del 3 novembre 2000, con la quale il gruppo di lavoro XXX/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano regolatore generale, al regolamento edilizio ed alle prescrizioni esecutive, la proposta n. 19 del 3 novembre 2000, formulata ai sensi del l'art. 68 della legge regionale n.10/99 dal gruppo XXX/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
3.  ESAME DEL PROGETTO DI PIANO
3.1. Procedure
E' da premettere che l'iter di formazione del piano regolatore di Basicò di trascina ormai da quasi quindici anni, risalendo al 25 febbraio 1987 il primo voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, il n. 980, con il quale veniva espresso il parere di doversi procedere alla rielaborazione del piano ad eccezione della zona artigianale ritenuta condivisibile.
Con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 836 del 14 luglio 1993 veniva esitata la seconda stesura del piano regolatore generale, adottato con deliberazione consiliare n. 13 del 24 gennaio 1992, esprimendosi un nuovo parere di rielaborazione totale in quanto il piano si limitava ad una parziale correzione di alcune delle incongruenze più vistose.
Nel suddetto voto venivano inoltre evidenziate problematiche relative alla stabilità dei suoli, richiedendosi quindi un approfondimento dello studio geologico.
Con deliberazione consiliare n. 30 del 17 giugno 1994 il piano regolatore generale veniva nuovamente adottato e trasmesso a questo Assessorato.
Esaminato il piano, il Consiglio regionale dell'urbanistica, con il voto n. 345 del 29 maggio 1996, esprimeva il parere che "il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio adottati dal consiglio comunale di Basicò con la deliberazione n. 30 del 17 giugno 1994, siano da rielaborare parzialmente ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 nei termini specificati nei superiori considerata".
Veniva specificato inoltre che tutte le aree disattese dovevano essere disciplinate con la normativa delle zone agricole.
Le motivazioni di cui al citato parere sostanzialmente riguardavano quanto appresso:
1)  relativamente al movimento demografico ed al patrimonio edilizio le deduzioni a cui perviene il progettista non erano condivise evidenziandosi un sovradimensionamento delle previsioni demografiche ed abitative;
2) non era stato effettuato un riesame del territorio dal punto di vista geologico, così come prescritto dal precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e le verifiche effettuate non chiarivano sufficientemente i dubbi sollevati;
3) attraverso processi di recupero e/o ristrutturazione edilizia avrebbe potuto riusarsi parte del patrimonio edili-zio del nucleo urbano e pertanto nel dimensionamento biso-gnava tenere conto della capacità insediativa della zona A;
4) la zonizzazione operata nel centro storico, suddiviso in due sottozone A, non era condivisibile in quanto appariva artificioso enucleare dal tessuto circostante le singole emergenze storico-architettoniche. Pertanto la perimetrazione della zona A avrebbe dovuto essere normata attraverso un piano particolareggiato di attuazione;
5)  la suddivisione della zona B in due sottozone risultava artificiosa e pertanto queste zone dovevano essere ricomprese in un'unica zona B che possedesse i requisiti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
6)  potevano essere condivise solamente le zone C1 site in località Mendoliera e avrebbe dovuto essere ridimensionato il comparto soggetto a prescrizioni esecutive, mentre venivano disattese le due zone C1 e C2 in località Toscano;
7)  occorreva rivedere la localizzazione delle zone artigianali D sia sotto l'aspetto quantitativo che ubicazionale;
8) la previsione di zona T, potenzialmente condivisibile in relazione alla suscettività turistica del territorio, non era consivisibile così come formulata in quanto si limitava a localizzare un'area per insediamenti con norme che consentono il semplice intervento edilizio diretto. Avrebbero dovuto invece essere valutate le potenzialità offerte dal patrimonio edilizio presente nel centro e recuperabile con la previsione di case-albergo;
9)  la viabilità appariva sufficiente per cui gli interventi in tal senso avrebbero dovuto essere legati essenzialmente al miglioramento delle caratteristiche della viabilità esistente;
10) venivano condivise le prescrizioni esecutive in zona C1 Mendoliera che, comunque, avrebbero dovuto essere ridotte ed attestate al piano di lottizzazione a valle;
11)  le prescrizioni esecutive relative alle attrezzature a verde venivano condivise relativamente alla localizzazione dell'area ma avrebbero dovuto comunque essere rielaborate avendo cura di riproporre, per tale area, l'originario carattere di giardino su cui si affacciava la residenza baronale;
12) relativamente alle prescrizioni esecutive delle attrezzature pubbliche avrebbero dovuto prevedersi soluzioni alternative che perseguissero il recupero o il pieno utilizzo delle strutture già esistenti;
13) venivano inoltre dettate prescrizioni relativamente al regolamento edilizio ed alle norme di attuazione.
Ciò premesso sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare stante che:
- con delibera consiliare n. 10 del 27 febbraio 1997 venivano date le direttive in ottemperanza al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345 del 27 febbraio 1997;
- con delibera consiliare n. 34 del 5 luglio 1999, veniva adottato il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e prescrizioni esecutive contestualmente all'adozione del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive;
-  il progetto di piano è corredato dallo studio geologico, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81, e dallo studio agricolo-forestale prescritto dall'art. 3 della legge regionale n. 15/91 integrato ai sensi della legge regionale n. 16/96;
-  sul progetto del piano regolatore generale, con allegate prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Messina;
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito del progetto di piano, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso al piano sono state presentate n. 2 osservazioni e/o opposizioni;
-  con delibera consiliare n. 47 del 9 ottobre 1999 il consiglio comunale si è espresso in merito alle osservazioni presentate, sulle quali i progettisti hanno formulato le proprie deduzioni.
3.2.  Studio geologico
Lo studio geologico a supporto del piano regolatore generale, distingue le aree secondo le diverse acclività e caratteristiche geomorfologiche, indicando per le stesse la potenziale utilizzazione ai fini urbanistici.
Il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345 del 29 maggio 1996, rimandando al precedente voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 836/93 aveva evidenziato la mancanza di un riesame del territorio al fine di migliorare il quadro litostratigrafico e soprattutto strutturale, nonché geomorfologico.
Lo stesso voto aveva sollevato perplessità circa la stabilità dell'area su cui ricadono il P.I.P. ed il campo di calcio nella quale si notano evidenti segni di dissesto e pertanto ha prescritto verifiche più particolari a seguito della palese inidoneità del sito.
Lo studio geologico integrativo a firma del dr. G. Barbagallo, non ha ottemperato alle richieste formulate dal Consiglio regionale dell'urbanistica con nota n. 345 del 29 maggio 1996.
Le note integrative prodotte, infatti, non riguardano il riesame delle condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'intero territorio comunale, bensì forniscono ulteriori chiarimenti "sulle specifiche condizioni geologiche... delle aree da sottoporre ai vari insediamenti abitativi, artigianali, di strutture e servizi per la collettività, di verde, etc.".
E' stata, inoltre, rielaborata la carta geologico-tecnica scala 1:2.000 tav. A), riguardante il centro urbano e la contrada Pezzagrande, ove sono stati "cartografati alcuni nuovi eventi geomorfologici di tipo superficiale, verificatisi a seguito dell'alluvione dell'ottobre 1996, che riguardano il territorio di Basicò a valle del centro abitato, che non hanno avuto conseguenze sulle condizioni di stabilità del territorio su cui insiste il centro abitato e le aree destinate ad espansione urbanistica e che tuttavia impongono una maggiore puntualizzazione delle condizioni di edificabilità del territorio".
In base agli aspetti geologici e geomorfologici il territorio in esame è stato suddiviso in quattro classi: "A1 - Terreni detritici prevalentemente incoerenti; A2 - Terreni detritici prevalentemente pseudocoerenti; A3 - Ammassi rocciosi (Flysch di Capo d'Orlando in facies arenitica - Calcareniti di Floresta); A4 - Terreni argillosi (Argille scagliose)".
Sotto il profilo geomorfologico è segnalata la presenza di "Thalweg in potere erosivo; scarpate morfologiche; aree caratterizzate da fenomeni di lenta plasticizzazione; lesioni e modeste traslazioni a carico di opere di sostegno ormai da tempo non più evolventi".
Queste fenomenologie interessano i terreni di tipo A1, A2 e A4.
Circa le aree oggetto di P.E. e di P.I.P. il professionista incaricato individua eventuali opere e sistemi fondazionali da adottare in fase di progettazione, prescrizioni queste, riprese nella nota n. 21683 del 23 ottobre 1998 dell'ufficio del Genio civile di Messina che si condividono.
Limitatamente all'area destinata ad impianti sportivi, quanto esposto nelle note integrative, "la presenza a valle di un muro di sostegno, con fondazioni indirette in ottimo stato di conservazione, garantisce stabilità all'area in cui sono previsti gli impianti sportivi", è in contrasto con quanto espresso nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica "...si notano invece evidenti segni di dissesto che hanno coinvolto parti di tali opere e che indicano il contrario". Pertanto si ritiene indispensabile verificare con osservazioni dirette la stabilità dei luoghi.
E' da rilevare infine che, con decreto del 4 luglio 2000, questo Assessorato ha emanato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con il quale vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato.
In dette aree sono adottate le misure transitorie di salvaguardia di cui all'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 convertito con legge n. 267/98 e legge n. 226/99, e pertanto nelle stesse non possono essere rilasciate concessioni, autorizzazioni e nulla osta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto.
Le limitazioni discendenti dal predetto decreto operano, ovviamente, anche quanto alle aree del comune di Basicò individuate dall'allegato al decreto stesso.
Con l'art. 6 del decreto viene, comunque, data la possibilità ai comuni interessati di integrare e modificare il piano straordinario, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione ai successivi studi, ricerche e/o segnalazioni.
Sono pertanto fatte salve eventuali ulteriori determinazioni da assumersi da parte dell'amministrazione comunale conseguente all'entrata in vigore del decreto citato.
3.3. Studio agricolo-forestale
Lo studio agricolo-forestale è stato redatto ai sensi della legge regionale n. 15/91 e successivamente integrato ai sensi della legge regionale n. 16/96.
La carta di utilizzazione dei suoli evidenzia la presenza di eventuali aree boscate nonché le aree interessate da colture specializzate o irrigue.
3.4.  Dimensionamento del progetto di piano
Il progettista, sulla base dei dati rilevati, indica un incremento annuale di popolazione pari al 3,12%, riconducibile nel ventennio a 525 unità (1364 - 839), per un incremento totale del 62,57%.
La popolazione prevista al termine del ventennio è pari quindi a 1.364 unità.
Dai dati ISTAT del censimento 1991 risultano 904 abitanti, che scendono a 834 nel rilevamento 1996.
Relativamente alle abitazioni occupate, lo stesso censimento ISTAT 91 valuta in 359 le abitazioni occupate, pari a 1.303 vani, ed in 131 quelle occupate per un totale di 3.078 vani.
Dai dati ISTAT in possesso di questo ufficio, nonché dai dati forniti dall'amministrazione comunale per l'anno corrente, risulta pertanto quanto segue:

  Anno | Abitanti | Var. % 
1981      990 
1991      904 - 8,69 
1996      834 - 7,74 
2000 (31/8)      768 - 7,91 

Dal raffronto dei superiori rilevamenti, si rileva che sussiste un marcato decremento demografico.
La previsione progettuale formulata per 1.364 unità nel ventennio, equivalente ad un incremento di 525 unità pari quindi al 62,57%, appare quindi sovradimensionata.
Si ritiene pertanto di dovere operare un ridimensionamento delle previsioni insediative anche in conformità a quanto indicato nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345/96.
3.5.  Viabilità
Per quanto riguarda la viabilità, i progettisti prevedono circa n. 12 nuovi interventi così come elencati al precedente punto 2.3.3.
Questo gruppo, in merito agli stessi, ritiene quanto segue:
1) salita Don Bosco, con ampliamento da ambo i lati a servizio delle attrezzature: tale intervento si ritiene condivisibile in quanto consente più agevole accesso alla nuova previsione di attrezzature e costituisce un ulteriore collegamento alla S.P. 110;
2) via Mendoliera, con ampliamento da ambo i lati a servizio delle zone C1 e con l'innesto di una nuova traccia per l'insediamento sportivo del tiro a volo: tale intervento si ritiene condivisibile in considerazione del fatto che trattasi della zona destinata alla nuova espansione territoriale;
3) strada di accesso al cimitero, con ampliamento della carreggiata: tale intervento si ritiene condivisibile trattandosi di ampliamento di viabilità esistente;
4) via Stretto Mulino, con ampliamento fino all'innesto con la strada di collegamento verso Falcone: tale intervento si ritiene condivisibile, costituendo ulteriore accesso alla strada di collegamento per Falcone;
5) rettifica della S.P. 110 in località ponte Cuba al fine di eliminare una curva a gomito: tale intervento strutturale si ritiene condivisibile trattandosi di miglioramento della viabilità esistente;
6) strade di penetrazione agricola da trasformare in rotabili al fine di raggiungere località agricole e zootecniche: tali interventi sono legati al miglioramento delle caratteristiche di viabilità esistente e pertanto condivisibili;
7) recepimento della circonvallazione o strada panoramica, che consente il transito da e per Montalbano Elicona, si allaccia alla S.P. 110 in prossimità del bivio S. Cono e si ricollega alla strada provinciale: tale intervento si ritiene condivisibile;
8) recepimento della strada di collegamento del centro abitato con lo scorrimento veloce Montalbano Elicona - svincolo Falcone: tale intervento si ritiene condivisibile;
9) tratto di collegamento tra la via Piano Quadro a valle del cimitero e la strada per contrada Toscano: tale intervento si ritiene condivisibile;
10) tratto di collegamento della salita Don Bosco con la strada panoramica: tale intervento si ritiene condivisibile;
11)  tratto di collegamento tra la zona D e la S.P. 110 in località Pezzagrande; tale intervento si ritiene condivisibile;
12) tratto di collegamento della strada panoramica con la zona T per insediamenti turistici: tale intervento non viene condiviso in relazione a quanto appresso specificato in merito alla zonizzazione dell'area destinata ad insediamenti turistici. Tale intervento è segnato in arancio nelle tavole n. 6 e 7 del piano regolatore generale.
Infine è da rilevare che il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345/96, in merito alla viabilità a valle della zona B in contrada Toscano, aveva previsto l'eliminazione della stessa.
Pertanto, in conformità al citato voto, la viabilità segnata in colore arancio sulla tav. 8 del piano regolatore generale è da ritenersi stralciata.
3.6.  Zonizzazione
In riferimento all'individuazione ed al dimensionamento delle singole zone omogenee perimetrate nel progetto del piano regolatore generale, si rileva:
3.6.1.  Zona A - La zona A è stata enucleata tenendo conto del contenuto del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345/96 ed includendo gli edifici cui è stata riconosciuta una particolare valenza storico-architettonica.
La zona, comprendente tre edifici di particolare pregio storico, sarà successivamente normata da piano particolareggiato di recupero attraverso il quale saranno definiti gli interventi puntuali, gli indici ed i parametri di zona.
A parere di questo gruppo la perimetrazione effettuata dai progettisti è condivisibile, essendo stata la stessa operata in conformità alle prescrizioni di cui al citato voto.
Per detta zona di progettista subordina la piena operatività di tutti gli interventi edilizi alla redazione di piani particolareggiati, ai sensi della legge regionale n. 71/78 o della legge n. 457/78.
Infatti, nelle more della definizione di detti strumenti attuativi, sono consentiti solo gli interventi di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lettere a, b, c, d.
In merito si ritiene che la ristrutturazione edilizia prevista, così come definita dalla lettera d) dell'art. 20, sia ammissibile solo nell'ambito di un piano particolareggiato.
Pertanto, nelle more, gli eventuali interventi di ristrutturazione edilizia potranno riguardare eccezionalmente solo le parti interne di singole unità edilizie, laddove la ristrutturazione sia indispensabile ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e solo nell'ottica del recupero di elementi tipologici e formali alterati.
Devono comunque rispettarsi le tipologie caratteristiche del centro storico, con esclusione della demolizione e sostituzione edilizia e non deve altresì darsi luogo a modifiche della sagoma e del volume.
3.6.2. Zone B - I progettisti individuano quali zone B le parti di agglomerato urbano già urbanizzato, parzialmente edificato ed interessato da edilizia residenziale prevedendo un indice di edificabilità fondiaria massima di 3 mc./mq.
La previsione progettuale indica in mq. 34.000 la superficie della zona B, con un insediamento previsto di 348 abitanti.
In dette aree è possibile con singola concessione la costruzione di edifici nei lotti liberi nonché la demolizione, ricostruzione ed ampliamenti degli edifici esistenti nel rispetto dei parametri fissati dalle norme di attuazione.
Data la previsione di dette zone B e la volumetria in esse insistente, nonché in conseguenza del fatto che per molte di esse non sono verificati gli indici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, si ritiene che le stesse non possano ritenersi condivisibili nella loro interezza ma vadano parzialmente ridimensionate.
Le zone B soppresse in questa sede vengono contornate in rosso nelle tavole nn. 6 ed 8 del piano regolatore generale e classificate conseguentemente zona E.
3.6.3. Zone C - In ordine alla suddivisione effettuata dai progettisti sulla base del fabbisogno edilizio determinato (zone C1, C2 e C3, riguardanti le parti del territorio inedificato destinate a nuovi insediamenti di carattere residenziale) e in conseguenza di quanto già espresso in merito al dimensionamento delle stesse, si considera quanto appresso:
3.6.3.1. Zone C1 - Nella zona C1 sita in località Mendoliera, dove peraltro sono già presenti interventi di lottizzazione classificati C3, con una capacità insediativa di 110 abitanti, sono previsti ulteriori insediamenti per 159 abitanti, di cui 78 nel comparto oggetto di prescrizioni esecutive.
In totale, come si desume dalla tabella di cui al punto 2.3.4.3., nelle zone C è previsto l'insediamento di 355 abitanti.
In considerazione del sovradimensionamento riscontrato, si considera condivisibile la zona C1 posta a valle della via Mendoliera ed oggetto di prescrizioni esecutive mentre va disattesa la destinazione a zona C1, contornata in rosso, dell'area posta a monte della stessa strada che, pertanto, va classificata E ad eccezione degli insediamenti abitativi già presenti.
3.6.3.2. Zone C2 - Relativamente alla zona C2, sita in frazione Toscano, la stessa va disattesa, sempre in considerazione del citato sovradimensionamento, in conformità anche a quanto indicato nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345/96.
3.6.3.3. Zone C3 - Tale destinazione, riguardante quelle parti di territorio normate da piani di lottizzazione o programmi costruttivi già approvati, interessa un'area di mq. 8.180 ed un insediamento per 110 abitanti.
L'area è impegnata da tre piani di lottizzazione e da un intervento dell'Istituto autonomo case popolari.
In considerazione del fatto che vengono disattese le zone C2, le zone C3 devono essere rinominate C2, mantenendo le caratteristiche ed indici previsti.
3.6.4. Zona D - Quale area di attività produttive di progetto viene individuata una zona sita in località Pezzagrande, già indicata nel progetto oggetto di rielaborazione parziale.
Nel progetto del piano regolatore generale all'esame si è provveduto ad un ridimensionamento della stessa, procedendo secondo le direttive fornite dal consiglio comunale con la deliberazione n. 10 del 27 febbraio 1997.
Tale area, tra l'altro, è anche assoggettata ad un piano particolareggiato.
Sebbene dette previsioni non risultino supportate da alcuna analisi sui possibili futuri sviluppi del settore nonché dalla presenza di eventuali richieste di operatori, si ritiene condivisibile la destinazione proposta in quanto l'area per la sua conformazione orografica e per la presenza di viabilità bene si presta alla destinazione prevista.
Peraltro le prescrizioni dettate dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345/96 sono state prese in considerazione dal progettista, che come si è detto ha provveduto al ridimensionamento dell'area.
In merito alle considerazioni di carattere geologico espresse nel medesimo voto, come già precedentemente accennato, il geologo, nella relazione allegata al piano, detta prescrizioni geologico-tecniche evidenziando come "la presenza di opere di sostegno con fondazioni indirette e la previsione di opere di risanamento ambientale e verde pubblico in area contigua costituiscono fattori garantisti ai fini della realizzazione degli insediamenti artigianali in quanto rappresentano elementi intesi a migliorare le condizioni generali di equilibrio del versante".
A conferma di ciò, il parere del Genio civile n. 21683 del 23 ottobre 1998, favorevole, prescrive per detta area ed in particolare per i lotti nn. 9-10, area di stoccaggio, e per le aree F1 e F2, le quali risultano ricoperte da una spessa fascia di materiali di risulta di vario genere, che "l'utilizzazione di questo settore dell'area, oltre alle condizioni dettate dal geologo G. Barbagallo, è quindi subordinata all'esecuzione delle necessarie opere di bonifica che dovranno prevedere la totale asportazione dei materiali di risulta ivi conferiti".
3.6.5. Zona E - Nulla si rileva in merito a quanto previsto per le aree agricole stante che si condivide anche la previsione di una zona E1 destinata al rimboschimento ed alla forestazione per il consolidamento dei terreni ed il restauro dei dissesti idrogeologici.
3.6.6. Zone F: Attrezzature - Come già precedentemente accennato, dalla relazione tecnica si evince che le attrezzature scolastiche sono sufficienti a soddisfare le necessità della popolazione così come anche le attrezzature religiose, mentre viene rilevata la carenza di attrezzature di interesse collettivo, di verde pubblico e di parcheggi.
Vengono così previste nuove attrezzature per un totale di mq. 37.260 pari a mq. 27,31 per abitante.
In particolare gli interventi riguardano la previsione di:
1)  casa di riposo per anziani;
2) poliambulatorio;
3) ufficio di collocamento;
4) aree verdi;
5)  parcheggi;
E' da rilevare che la superficie media per abitante prevista, seppure notevolmente superiore agli standards minimi previsti per legge, riguarda per circa mq. 24/ab unicamente interventi di parcheggi e verde attrezzato.
Non risultano invero palesati i criteri tecnico-funzionali relativi al dimensionamento ed alla localizzazione degli spazi per le singole attrezzature pubbliche quali unità minima funzionale, standard edilizio specifico, raggi di influenza, ambiti di fruibilità, distribuzione territoriale, accessibilità.
In merito alle due attrezzature previste si ritiene comunque di potere condividere le stesse eccezion fatta per le due aree destinate a parcheggio e site rispettivamente di fronte al municipio ed a fianco della chiesa di S. Francesco, attualmente piazze dotate di arredo urbano e pertanto non fruibili come parcheggio anche sotto il profilo dell'opportunità. Si ritiene pertanto di mantenere l'uso dello spazio quale pubblica piazza.
3.6.7. Zone T - L'estensione dell'area è pari a mq. 48.700 e si trova a monte della strada panoramica presso il bivio per la località S. Cono, in località Serri - piano Sferruzza.
Nel merito il Consiglio regionale dell'urbanistica , nel voto relativo alla rielaborazione parziale, condivideva la previsione di attrezzature turistiche in relazione alla suscettività del territorio comunale nei confronti del settore turistico.
Demandava però tale intervento ad una attenta valutazione delle potenzialità turistiche del patrimonio edilizio presente nel centro urbano, patrimonio da recuperare con case albergo da utilizzare per flussi turistici gestibili dagli stessi abitanti; non condivideva quindi, di fatto, la proposta progettuale di un'area con norme che consentiva il semplice intervento edilizio diretto, il che avrebbe avuto l'effetto di produrre una urbanizzazione dei luoghi scissa da qualsiasi idea di programmazione di sviluppo turistico.
Pertanto si è del parere che la zona T, contornata in rosso, debba essere disattesa.
3.6.8. Zone V - Vale quanto già detto in relazione alle attrezzature.
3.6.9. Zone Vp - Tale zona, sita in località Pezzagrande, è destinata a ricevere interventi di risanamento ambientale attraverso opere di bonifica e consolidamento dei suoli.
E' pertanto condivisa.
3.6.10. Impianti di depurazione - In merito ai depuratori il tecnico comunale ha trasmesso la nota n. prot. 4262 del 21 settembre 2000, con la quale viene dichiarato che gli "impianti di depurazione dei reflui delle pubbliche fognature al servizio dell'abitato della frazione Toscano, rientrano tra i sistemi di depurazione classificati di primo livello, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, e pertanto la relativa fascia di rispetto è fissata in 25 m. dall'art. 46 della citata legge".
Pertanto, ferma restando la fascia di rispetto prevista per il depuratore del centro urbano, si è del parere che la fascia di rispetto relativa al depuratore sito nella frazione Toscano debba essere ridotta a 25 m.
3.7. Prescrizioni esecutive
In merito alle 3 aree da assoggettare a prescrizioni esecutive si considera quanto segue:
3.7.1. Piano particolareggiato della zona D - Il piano, approvato quale prescrizione esecutiva contestualmente al piano regolatore generale, interessa un'area di circa mq. 31.800 sita in località Pezzagrande, lungo la S.P. 110 Montalbano-Furnari.
La redazione del suddetto piano, come si evince dalla relazione tecnica, è finalizzata alla soddisfazione delle numerose richieste tendenti ad insediare stabilimenti produttivi e dipende anche dalla necessità di trasferire in zona all'uopo destinata alcune attività presenti nel centro urbano.
L'indice di fabbricabilità fondiaria massimo è pari a 3,5 mc./mq. con una altezza massima di m. 7,50 ed un rapporto massimo di copertura dello 0,40.
Dei 31.800 mq. di superficie dell'area, mq. 11.600 sono destinati ad edifici artigianali e produttivi, suddivisi in 10 lotti di varie dimensioni (da mq. 750 a mq. 1.300), con una volumetria di 45.800 mc. ed una superficie coperta pari a mq. 4.640.
La superficie rimanente è suddivisa in aree per attrezzature per mq. 5.600, in parcheggi per mq. 4.000, strade per mq. 9.500.
Il progettista, secondo le indicazioni contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345/96 ha provveduto a ridimensionare l'area di cui al precedente piano adottato e da rielaborare.
Per quanto sopra si è del parere che detto strumento attuativo sia da ritenersi condivisibile.
3.7.2. Prescrizioni esecutive delle attrezzature di interesse collettivo zone F e V - In conseguenza delle rilevate carenze in ordine alle attrezzature di interesse comune e del verde pubblico attrezzato il progettista, su indicazione del consiglio comunale, prevede prescrizioni esecutive per un'area pari a mq. 19.480.
L'area risulta attraversata dalla via pubblica salita Don Bosco che delimita le due zone V ed F. L'intero comparto misura mq. 24.280.
Sull'area oggetto di prescrizioni esecutive, destinata a zona V, si affaccia il Castello di Basicò, mentre nella zona F sono previsti il poliambulatorio e la casa di riposo per anziani.
Relativamente alla zona V, la stessa ha una estensione di 12.780 mq. e l'indice di edificabilità fondiaria è pari a 0,20 mc./mq., in discordanza con le norme di attuazione del piano regolatore generale che per la stessa zona prevedono 0,10 mc./mq.
All'interno dell'area sono previsti la costruzione di un anfiteatro, sentieri e recinzioni e la piantumazione di essenze arboree di alto fusto.
Nel sito sono altresì previste attrezzature per il gioco.
Relativamente alla zona F, avente un'estensione di mq. 6.700, l'indice di edificabilità fondiaria è pari a 2 mc./mq.
Le attrezzature inserite sono un poliambulatorio, con una superficie coperta di mq. 288, ed una casa di riposo per anziani, con una superficie coperta di mq. 830.
L'area relativa a parcheggio è pari a mq. 400.
All'interno del comparto viene incluso un campo di calcetto preesistente con una quadratura di mq. 3.100.
Rispetto al progetto oggetto di rielaborazione vengono ridimensionate le attrezzature di progetto in zona F, e viene sostituito in zona V la previsione di parcheggio coperto con la previsione di campo di calcetto, peraltro già esistente e da completare.
Nel merito, il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345/96, condivideva la scelta localizzativa delle aree V ed F ma disponeva, appunto, un ridimensionamento delle zone F in quanto ad attrezzature previste; relativamente alla zona V disponeva di tenere conto del contesto ambientale di pregio nel quale viene inserita la previsione e pertanto la progettazione architettonica degli spazi avrebbe dovuto tenere conto dell'originario carattere di giardino sulla quale si affacciava la residenza baronale.
Tanto, invero, non è avvenuto in quanto la sistemazione del verde è rimasta identica al precedente progetto.
Per quanto sopra, mentre si condividono le prescrizioni esecutive relative alla zona F, non si condividono le prescrizioni esecutive relative alla zona V, ferma restando la destinazione di zona per l'area in oggetto.
Nelle norme di attuazione, relativamente alla zona V, saranno specificati i principi ai fini dell'attuazione della stessa zona, mediante la successiva redazione di un piano particolareggiato.
Si prescrive che le norme di attuazione siano integrate, specificandosi la tipologia dell'intervento conseguente alle indicazioni contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345/96 e nel presente parere.
3.7.3. Prescrizioni esecutive per i fabbisogni residenziali privati in zona C1 Mendoliera - Il piano particolareggiato riguarda le prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali privati, rapportati ad un periodo di 10 anni, secondo il disposto dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91.
L'intervento si attesta a nord di un piano di lottizzazione in corso di attuazione mentre a sud è definito da edifici del centro urbano zonizzato B.
Sul fronte est è la via Mendoliera.
Gli indici previsti sono 1,5 mc./mq. per l'edificabilità fondiaria massima, m. 7,50 l'altezza massima, n. 2 i piani fuori terra consentiti e 0,30 il rapporto di copertura.
La superficie totale del comparto è pari a mq. 9.698 con 4 diverse tipologie edilizie denominate T1, T2, T3 e T4, divisa in 11 lotti per le esigenze abitative di n. 22 nuclei familiari.
La volumetria complessiva è pari a mc. 7.782,50 con un'area fondiaria complessiva pari a mq. 6.414 e n. 78 abitanti insediati.
Nel piano sono previsti spazi pubblici per mq. 2.504 suddivisi in aree di parcheggio per 230 mq. (2,95 mq./ab.), aree di verde pubblico attrezzato per mq. 780 (10 mq./ab.), viabilità secondiaria per mq. 800, percorsi pedonali per mq. 638 ed aree di verde complementare ai parcheggi per mq. 56.
Inoltre è prevista una superficie di pertinenza dell'edificio da mantenere di mq. 780.
Per ogni singolo alloggio vengono reperiti gli spazi per parcheggio nella misura di 1/10 della cubatura realizzata per un totale di 304 mq.
Nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345/96 detta previsione veniva condivisa in quanto intesa come ricongiunzione al tessuto urbano esistente degli interventi lottizzatori già realizzati o in corso di realizzazione.
Veniva inoltre prescritta, in considerazione del sovradimensionamento, la riduzione delle stesse prescrizioni tale da attestarsi all'interno di detti interventi lottizzatori.
Nel piano in argomento tale riduzione è stata effettuata parzialmente.
Ciò nonostante si è del parere che le prescrizioni esecutive della zona C1 possano ritenersi condivisibili in considerazione del fatto che il progetto prodotto prefigura un assetto compiuto dello spazio dal progetto interessato.
3.8. Norme di attuazione
In linea generale si condividono i contenuti delle norme tecniche di attuazione, salvo le modifiche appresso riportate, conseguenziali alle considerazioni espresse nella presente proposta.
1)  all'art. 9 vanno cassate le norme relative alla zona C2, in quanto detta zona è stata disattesa nel presente parere. Conseguentemente le zone C3 vengono denominate C2.
Vanno per le stesse motivazioni cassate le norme relative alla zona T.;
2)  all'art. 13, vanno cassate le norme relative alla zona C2;
3)  l'art. 16, lettera d), va riformulato in considerazione di quanto contenuto al punto 3.6.1 del presente parere;
4)  l'art. 20 e l'art. 25 vanno cassati in relazione ai superiori considerata.
3.9. Regolamento edilizio
Riguardo al regolamento edilizio, in linea generale si condivide il contenuto, fatta eccezione per quanto appresso specificato:
-  capo II - artt. 3 e 4: le norme relative alla composizione ed alle attribuzioni della commissione edilizia devono essere adeguati alle leggi regionali nn. 25/97 e 21/98;
-  capo II - artt. 18 e segg.: le norme relative alle procedure per il rilascio della concessione devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge regionale n. 17/94 e legge regionale n. 21/98.
3.10. Osservazioni ed opposizioni
Viste le osservazioni ed opposizioni presentate e tenute presenti le deduzioni fornite dai progettisti, questo gruppo si determina come appresso:
-  osservazione n. 1 - ditta Palazzolo Nicola
a)  non viene accolta in conformità con le deduzioni del progettista ed in sintonia con i contenuti del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345/96;
b)  non viene accolta in conformità con le deduzioni del progettista ed in sintonia con i contenuti del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345/96;
c)  non viene accolta in conformità con le deduzioni del progettista;
d)  non viene accolta in conformità con le deduzioni del progettista ed in sintonia con i contenuti del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 345/96;
-  osservazione n. 2 - ditta Popolo Nicola ed altri: non viene accolta in conformità con le deduzioni del progettista.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, questo gruppo XXX è del parere che il piano regolatore generale del comune di Basicò, con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con deliberazione consiliare n. 34 del 5 luglio 1999, per le considerazioni ed osservazioni di cui sopra sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui alla presente proposta.";
Visto il voto n. 366 dell'8 febbraio 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica si è espresso come di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Considerato che il parere in linea generale è condivisibile, tuttavia nel corso della discussione sono emersi elementi relativi ad aspetti del piano regolatore generale in esame che formano oggetto delle seguenti considerazioni:
1) per quanto riguarda le zone B, in considerazione di quanto esplicitato nella proposta d'ufficio, si richiede, in sede di controdeduzioni, l'accertamento dei requisiti di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. I comparti eventualmente mancanti dei suddetti requisiti dovranno essere classificati C1;
2)  la previsione di zona C1 posta a monte della via Mendoliera è condivisibile, anche se in presenza di sovradimensionamento, considerato che la stessa risulta servita da viabilità esistente e si pone a saldatura tra il centro edificato e la zona C3 già realizzata;
3)  la previsione di zona T per insediamenti turistico-ricettivi, può risultare condivisibile ove il comune, in sede di controdeduzioni, riduca l'area limitandosi alla parte meno acclive, con esclusione, quindi del versante interessato da accentuate pendenze e forti dislivelli;
4) per quanto riguarda le aree boscate si fa obbligo al comune di adeguare lo studio agricolo forestale e relative incidenze nello strumento urbanistico, alle norme di cui alla legge regionale n. 13/99 e al D.P.R. 28 febbraio 2000;
5) per quanto riguarda le norme di attuazione in aggiunta a quelle indicate nel parere d'ufficio dovranno essere riportate le seguenti modifiche:
-  art. 16)  occorre eliminare la prescrizione che per gli interventi in zona A deve essere acquisito il nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali;
-  art. 17)  nel paragrafo riguardante gli infissi esterni occorre cassare la parola "preferibilmente".
Le osservazioni ed opposizioni sono determinate in conformità alla proposta d'ufficio.
Per quanto considerato è del parere che il piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, adottato con delibera consiliare n. 34 del 5 luglio 1999, sia da ritenere meritevole di approvazione in conformità alla proposta d'ufficio e con le modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata.";
Vista la nota assessoriale prot. n. 15024 del 16 marzo 2001, con la quale, ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, è stato chiesto al comune di Basicò di adottare le controdeduzioni al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 366 dell'8 febbraio 2001;
Vista la deliberazione n. 21 del 14 maggio 2001, trasmessa con foglio n. 2883 del 31 maggio 2001, con la quale il consiglio comunale di Basicò ha formulato le proprie controdeduzioni al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 366 dell'8 febbraio 2001, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la proposta n. 10 del 21 giugno 2001, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 del gruppo XXX/D.R.U. resa in ordine alle controdeduzioni formulate dal comune di Basicò con la deliberazione sopracitata, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Considerato che
-  esaminato il contenuto della citata deliberazione consiliare n. 21/2001, si rileva che l'amministrazione comunale, oltre a prendere atto del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 366 dell'8 febbraio 2001 reso sul piano regolatore generale, al punto 2) della delibera accoglie le osservazioni che lo stesso Consiglio regionale ha formulato nello stesso voto ad eccezione di quanto esposto al punto 5) ove, con riferimento all'art. 17 delle norme di attuazione, controdeducendo manifesta l'opportunità che "il termine 'preferibilmente' non venga cassato per le motivazioni esposte nelle premesse";
-  tenuto conto che il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, in particolare, condivideva il parere reso dal gruppo XXX della D.R.U. n. 19 del 3 novembre 2000 ed inoltre elencava 5 ulteriori punti ai quali l'amministrazione comunale avrebbe dovuto attenersi;
-  quest'ultima, predisponendo appositi elaborati contraddistinti come meglio appresso, ha provveduto ad attenersi a quanto prescritto dal Consiglio regionale dell'urbanistica, ed in particolare:
1)  relativamente al punto 1) ad accertare i requisiti i cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 relativamente alle zone B;
2) relativamente al punto 2) ad accogliere la previsione della zona C1 posta a monte della via Mendoliera;
3) relativamente al punto 3) a ridurre l'area relativa alla previsione di zona T nella parte maggiormente interessata da pendenze e forti dislivelli;
4) relativamente al punto 4) ad adeguare lo studio agricolo-forestale alle norme di cui alla legge regionale n. 13/99 ed al D.P.R. 28 febbraio 2000;
5)  relativamente al punto 5) ad accettare la prescrizione inerente l'art. 16) mentre a controdedurre relativamente alla prescrizione di cui all'art. 17) come sopra meglio specificato;
Visti gli atti ed elaborati trasmessi dal comune diBasicò, costituiti da:
1) nota esplicativa di accompagnamento;
2)  verifica indici e parametri zone B;
3) norme tecniche di attuazione modificate negli artt. 16 e 17;
4) tavole grafiche nn. 5, 6 e 7 - zonizzazione e viabilità;
5) revisione dello studio agricolo forestale - relazione tecnica;
6)  revisione dello studio agricolo forestale - tavola unica;
Ritenuto che
-  in ordine all'unica controdeduzione proposta dall'amministrazione comunale questo gruppo è del parere che la stessa non possa essere accolta in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 366 dell'8 febbraio 2001 e che pertanto nelle norme di attuazione, all'art. 17 nel paragrafo riguardante gli infissi occorre cassare la parola "preferibilmente";
-  per quanto sopra evidenziato, questo gruppo trasmette al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla deliberazione consiliare n. 21 del 14 maggio 2001 relativa alle controdeduzioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il piano regolatore generale del comune di Basicò, con annessi prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottato con delibera consiliare n. 34 del 5 luglio 1999, affinché lo stesso Consiglio si determini nel merito.";
Visto il voto n. 463 del 6 settembre 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso il parere che di seguito si riporta:
"...Omissis...
Ritenuto di condividere integralmente la proposta di parere d'ufficio che è parte integrante del presente voto;
Considerato che nel corso della discussione sono emersi ulteriori elementi di valutazione che formano oggetto delle seguenti prescrizioni e integrazioni:
Programmazione urbanistica commerciale, legge regionale n. 28/99 e D.P.R.S.
Il piano, poiché è stato adottato il 5 luglio 1999, non può risultare adeguato ai criteri di programmazione commerciale, emanati successivamente con D.P.R.S. dell'11 luglio 2000 in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Allo stato il comune non risulta abbia provveduto all'adeguamento del piano con apposita delibera consiliare di modifica, ai sensi del predetto art. 5, comma 7.
Relativamente al settore commerciale il piano regolatore generale in oggetto detta disposizioni nell'ambito delle norme di attuazione delle zone territoriali omogenee. In merito si ritiene, tuttavia, che le analisi prodotte con il piano regolatore generale, così come le previsioni di piano e la normativa di riferimento, dovranno essere integrate sulla base delle direttive di cui al D.P.R.S. datato 11 luglio 2000 mediante apposita variante urbanistica. Si riporta di seguito la normativa contenente disposizioni riferite al settore commerciale: art. 13 norme di attuazione.
"Destinazione d'uso delle zone residenziali"
Zona A - edilizia residenziale, commerciale e pubblici uffici, attività artigianali non moleste e nocive, attività professionali, di rappresentanza o ad esse assimilabili, locali di pubblico spettacolo o di ritrovo purché non lesivi della quiete, circoli di svago e culturali, attrezzature pubbliche e comunitarie, residence, pensioni e case albergo, autorimesse.
Zona B - abitazioni, esercizi commerciali, negozi, magazzini e depositi materiali non nocivi e pericolosi, attività professionali, uffici pubblici e privati, locali di pubblico spettacolo e di ritrovo, attività artigianali non moleste e nocive, circoli di svago e culturali, attrezzature pubbliche e comunitarie, alberghi e pensioni, autorimesse.
Zone C1, C2 - residenza, negozi, esercizi commerciali, attività professionali.
Per quanto sopra premesso, il Consiglio esprime parere che possa procedersi all'approvazione della rielaborazione parziale del piano regolatore generale di Basicò adottato con delibera consiliare n. 34 del 5 luglio 1999 con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 366 dell'8 febbraio 2001 e dal parere d'ufficio n. 10 del 21 giugno 2001.";
Vista la nota di questo Assessorato n. 58024 del 12 ottobre 2001, con la quale, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 7°, della legge regionale n. 28/99 è stato richiesto il concerto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca sulle previsioni di piano riferite al settore commerciale;
Vista la nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, prot. n. 1432 del 21 febbraio 2002, con la quale, in relazione al piano regolatore generale del comune di Basicò, sono state formulate le seguenti proposte di modifica e/o integrazioni da apportare alla normativa di attuazione delle specifiche zonizzazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7°, della legge regionale n. 28/99;
"...Omissis...
Relativamente agli artt. 13, 16, 18, 19 e 20 (z.to A, B, C1 e C2):
A)  integrare la previsione del commercio al dettaglio con l'indicazione delle tipologie vicinato e grande struttura;
B)  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 16, del D.P.R. 11 luglio 2000, integrare con la previsione che il numero delle aree individuate per l'insediamento di medie e grandi strutture effettivamente attivabili;
C)  inserire la previsione che le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dal comma 1, art. 16, delD.P.R. 11 luglio 2000;
D) prevedere l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.";
Ritenuto di poter condividere i superiori pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica, resi con i voti n. 366 dell'8 febbraio 2001 e n. 463 del 6 settembre 2001 e preso atto delle proposte di modifica contenute nella nota n. 1432 del 21 febbraio 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 366 dell'8 febbraio 2001 e n. 463 del 6 settembre 2001 nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Messina e con le modifiche relative alla programmazione commerciale di cui alla nota dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca soprariportate, è approvato il piano regolatore con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Basicò, adottato con delibera consiliare n. 34 del 5 luglio 1999.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati da questo Assessorato:
 1)  proposte gruppo XXX/D.R.U. n. 19 del 3 novembre 2000;
 2) voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 366 dell'8 febbraio 2001;
 3)  proposta gruppo XXX/D.R.U. n. 10 del 21 giugno 2001;
 4) voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 463 del 6 settembre 2001;
 5)  delibera consiliare n. 34 del 5 luglio 1999;
 6) nota prot. n. 1432 del 21 febbraio 2002 dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;
Progetto di piano regolatore generale, regolamento edilizio
 7)  relazione tecnica;
 8)  nota esplicativa di accompagnamento alla rielaborazione;
 9)  norme tecniche di attuazione;
10)  regolamento edilizio;
11)  tabella dei tipi edilizi;
12)  tav.  1 - stato di fatto territorio comunale, 1:10.000; 
13)  tav.  2 - stato di fatto centro urbano, 1:2.000; 
14)  tav.  3 - stato di fatto contrada Pezzagrande, 1:2.000; 
15)  tav.  4 - stato di fatto contrada Toscano, 1:2.000; 
16)  tav.  5 - zonizzazione e viabilità territorio comunale, 1:10.000; 
17)  tav.  6 - zonizzazione e viabilità centro urbano, 1:2.000; 
18)  tav.  7 - zonizzazione e viabilità contrada Pezzagrande, 1:2.000; 
19)  tav.  8 - zonizzazione e viabilità contrada Toscano, 1:2.000; 

Progetto di prescrizioni esecutive: fabbisogni residenziali privati zona C1 Mendoliera
20)  A      - relazione tecnica illustrativa; 
21)  tav.  1 - planimetria stralcio piano regolatore generale, 1:10.000 - 1:2.000; 
22)  tav.  2 - planimetria stato di fatto, 1:1.000; 
23)  tav.  3 - planimetria di progetto su foglio di mappa, 1:500; 
24)  tav.  4 - planimetria con indicazioni planovolumetriche e destinazioni d'uso, 1:500; 
25)  tav.  5 - planimetria di progetto con rete idrica; 
26)  tav.  6 - planimetria di progetto con rete fognante; 
27)  tav.  7 - planimetria di progetto con impianto elettrico, pubblica illuminazione e linea telefonica; 
28)  tav.  8 - profili regolatori e sezioni, 1:200 - 1:500; 
29)  tav.  9 - schema planovolumetrico tipologie edilizie, 1:500; 
30)  tav.  10 - sezioni viabilità carrabile e pedonale; 
31)  tav.  11 - profili longitudinali rete fognante ed idrica; 
32)  tav.  12 - piano particellare di esproprio ed elenco ditte; 
33)  C      - norme tecniche di attuazione; 
34) D      - computo di massima della spesa per l'attuazione; 

Progetto di prescrizioni esecutive: attrezzature di interesse collettivo zone F e V
35)  A      - relazione tecnica illustrativa; 
36)  tav.  1 - planimetria stralcio piano regolatore generale, 1:10.000 - 1:2.000; 
37)  tav.  2 - planimetria stato di fatto, 1:1.000; 
38)  tav.  3 - planimetria di progetto su foglio di mappa, 1:500; 
39)  tav.  4 - planimetria con indicazioni planovolumetriche e destinazioni d'uso, 1:500; 
40)  tav.  5 - planimetria di progetto con rete idrica; 
41)  tav.  6 - planimetria di progetto con rete fognante; 
42)  tav.  7 - planimetria di progetto con impianto elettrico, pubblica illuminazione e linea telefonica; 
43)  tav.  8 - profili regolatori e sezioni, 1:200 - 1:500; 
44)  tav.  9 - schema planovolumetrico tipologie edilizie, 1:500; 
45)  tav.  10 - sezioni viabilità carrabile e pedonale; 
46)  tav.  11 - profili longitudinali rete fognante ed idrica; 
47)  tav.  12 - piano particellare di esproprio ed elenco ditte; 
48)  C      - norme tecniche di attuazione; 
49) D      - computo di massima della spesa per l'attuazione; 

Progetto di piano particolareggiato di insediamenti produttivi PIP
50)  A      - relazione tecnica illustrativa; 
51)  tav.  1 - planimetria stralcio piano regolatore generale, 1:10.000 - 1:2.000; 
52)  tav.  2 - planimetria stato di fatto, 1:1.000; 
53)  tav.  3 - planimetria di PPIP su foglio di mappa, 1:500; 
54)  tav.  4 - piano particellare di esproprio. Elenco ditte; 
55)  tav.  5 - planimetria PPIP su aerofotogrammetria; 
56)  tav.  6 - planimetria generale; 
57)  tav.  7 - planimetria schema rete idrica e fognante; 
58)  tav.  8 - planimetria schema impianto elettrico, telefonico e pubblica illuminazione; 
59)  tav.  9 - sezione stradale tipo e profili longitudinali; 
60)  C      - norme tecniche di attuazione; 
61) D      - criteri per assegnazione aree produttive del piano; 
62)  E      - schema convenzione tipo cessione aree produttive; 

Studio geologico
63)  nota geologico-tecnica;
64)  carta geologico-tecnica, scala 1:2.000 - tav. A;
65)  carta geologico-tecnica, scala 1:2.000 - tav. B;
66)  sezioni litostratigrafiche;
67)  risultati indagini geognostiche;
Studio geologico integrativo
68)  nota geologico-tecnica integrativa;
69)  carta geologico-tecnica, scala 1:2.000 (geologia, geomorfologia, zonizzazione) - tav. A;
70)  carta geologico-tecnica, scala 1:2.000 (geologia, geomorfologia, zonizzazione) - tav. B;
71) risultati indagini geognostiche;
Studio agricolo-forestale
72) relazione;
73)  1      - ubicazione territorio comunale; 
74)  2      - pedologica; 
75)  3      - altimetrica; 
76)  4      - idrografica; 
77)  5      - infrastrutture al servizio dell'agricoltura; 
78)  6      - vegetazione ed uso del suolo; 
79)  7      - unità di paesaggio; 
80)  8a      - aree vocazionali; 
81)  8b      - aree vocazionali; 
82)  8c      - aree vocazionali; 
83)  9      - vincoli; 

Adeguamento ai sensi della legge regionale n. 16/86 dello studio agricolo-forestale
84) relazione;
85)  tavola unica - carta delle aree interessate dai boschi e dalle fasce forestali;
Adeguamento ai sensi della legge regionale n. 13/99 e dello studio agricolo-forestale
86) relazione;
87)  tavola unica - carta delle aree interessate dai boschi e dalle fasce forestali.

Art. 3

Le osservazioni e le opposizioni vengono decise in conformità ai voti del Consiglio regionale dell'urbanistica sopra richiamati.

Art. 4

Il comune di Basicò dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, e dovrà, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, provvedere alla definitiva stesura degli elaborati di piano, apportando agli stessi le modifiche e le correzioni che discendono dal presente decreto. Con successiva delibera, da trasmettere a questoAssessorato per opportuna conoscenza, il consiglio comunale dovrà prendere atto del piano come sopra modificato.

Art. 5

Il piano approvato dovrà essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale, e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 7

Le prescrizioni esecutive dovranno essere attuate entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 2002.
  SCIMEMI 

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