REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 19 LUGLIO 2002 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
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SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 24 aprile 2002.
Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Palermo  pag.


DECRETO 24 aprile 2002.
Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Terrasini  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 20 maggio 2002.
Imposizione del vincolo di immodificabilità temporanea sull'arcipelago delle Isole Egadi  pag.


DECRETO 20 giugno 2002.
Calendario scolastico 2002/2003  pag. 19 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.1 - sottomisura a, del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 19 


DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.1 - sottomisura b, del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 20 


DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.1 - sottomisura c, del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 21 


DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.2 - sottomisura a, del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 22  

DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 4.3.2 - sottomisura b, del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 23 


DECRETO 7 giugno 2002.
Approvazione dell'avviso pubblico relativo alla concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16  pag. 24 


DECRETO 7 giugno 2002.
Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello quadro tecnico economico  pag. 26 


DECRETO 7 giugno 2002.
Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito ed ultimato, e modelli quadri tecnici economici  pag. 33 

Assessorato della sanità

DECRETO 30 aprile 2002.
Linee guida generali per la prevenzione delle complicanze acute e croniche legate alla malattia diabetica ed organizzazione delle strutture di diabetologia siciliane  pag. 58 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica  pag. 63  


DECRETO 22 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Mazzarino.  pag. 65 


DECRETO 23 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Assoro  pag. 66 

DECRETO 23 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Casteldaccia.   pag. 67 


DECRETO 24 aprile 2002.
Approvazione del programma costruttivo presentato dalla cooperativa edilizia Ciba di Baida nel comune di Mezzojuso  pag. 69 


DECRETO 8 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico della zona industriale di contrada Calderaro nel territorio del comune di Caltanissetta  pag. 70 


DECRETO 9 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Sclafani Bagni  pag. 72 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 23 aprile 2002.
Ulteriore modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68  pag. 73 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Avviso relativo alla circolare n. 8 del 7 maggio 2002, concernente la concessione di contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti per l'anno scolastico 2001/2002.   pag. 75 
Avviso relativo alla circolare n. 9 del 7 maggio 2002, concernente la concessione di sussidi per l'assistenza educativa agli alunni svantaggiati psicofisici delle scuole speciali dell'obbligo statali o parificate per l'anno scolastico 2001/2002  pag. 75 
Disciplina della tutela prevista dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999  pag. 75 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Approvazione della graduatoria dei progetti presentati a valere sulla Misura 3.03 Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro per la riduzione della disoccupazione di lunga durata dell'Asse III Risorse umane  pag. 75 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Torre Faro del comune di Messina  pag. 75 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 26 giugno 2002, n. 3.
Disposizioni attuative del Piano regionale di sviluppo rurale - Misura H - Imboschimento delle superfici agricole - 2002-2006  pag. 76 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 15 febbraio 2002, n. 8.
Ispettori onorari: direttive  pag. 76 


CIRCOLARE 29 marzo 2002, n. 12.
Disciplina dell'assuntoria di custodia - Direttive.   pag. 77 


CIRCOLARE 22 aprile 2002, n. 13.
Procedimento per la decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti emessi ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (tutela dei beni culturali ed ambientali) - Direttive.   pag. 78 


CIRCOLARE 3 maggio 2002, n. 14.
Concessione in uso di teatri antichi, monumenti e zone archeologiche appartenenti al demanio della Regione siciliana per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli  pag. 79 


CIRCOLARE 15 maggio 2002, n. 16.
Trasformazione degli enti pubblici privatizzati e regime di circolazione dei beni culturali loro appartenenti (leggi 30 luglio 1990, n. 218, 29 gennaio 1992, n. 35 e seguenti)  pag. 80 


CIRCOLARE 15 maggio 2002, n. 17.
Insussistenza del diritto di prelazione di cui all'art. 59 del testo unico n. 490/99 nelle aree soggette alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 49 del testo unico n. 490/99 (c.d. vincolo indiretto)  pag. 83 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

CIRCOLARE 1 luglio 2002, n. 4.
Disciplina delle modalità di utilizzo dei fondi strutturali FESR POR Sicilia - Misura 4.18 - Promozione turistica - Azione C  pag. 84 


DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 24 aprile 2002.
Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel comune di Palermo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Sganga Alfredo, nato a Palermo il 27 settembre 1956, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica autoctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, datato 11 febbraio 2002, in cui, fra l'altro, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di n. 17 esemplari di fauna selvatica autoctona;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. 560 del 26 febbraio 2002;
Vista la comunicazione della Prefettura di Palermo, prot. n. 884/2002 del 2 aprile 2002, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Sganga Alfredo, nato a Palermo il 27 settembre 1956 ed ivi residente in via Padre Massimiliano Kolbe, n. 10, è autorizzato all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di fauna selvatica autoctona, limitatamente a n. 17 esemplari che si intendono allevare, così come riportati nella sopracitata relazione di sopralluogo della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo. L'allevamento di che trattasi risulta ubicato nel comune di Palermo in un box in muratura di mq 18,00, sito in via Padre Massimiliano Kolbe n. 10, piano terra, interno 10.

Art. 2

Il sig. Sganga Alfredo è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2, comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 2002.
  ALBANESE 

(2002.19.1070)
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DECRETO 24 aprile 2002.
Autorizzazione per un allevamento di fauna selvatica alloctona nel comune di Terrasini.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente di questo servizio;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 2313 del 3 giugno 1998;
Vista la richiesta presentata dal sig. Quatra Pietro, nato a S. Cataldo (CL) il 30 dicembre 1930, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad allevare, in cattività, fauna selvatica alloctona a scopo ornamentale ed amatoriale;
Vista la documentazione presentata a corredo della predetta istanza;
Visto il verbale del sopralluogo effettuato a cura della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, datato 16 novembre 2001, in cui, fra l'altro, si ribadisce che gli esemplari di fauna selvatica alloctona presenti e detenuti in atto nell'allevamento in esame sono quelli che risultano dall'autorizzazione ripartimentale n. 1 del 1984 rilasciata ai sensi della legge regionale n. 37/81;
Vista la proposta della predetta Ripartizione faunistico-venatoria trasmessa con nota prot. 3886 del 10 dicembre 2001;
Vista la comunicazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Palermo, prot. n. CER/3738/2002/CPA0001 del 6 febbraio 2002, effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Il sig. Quatra Pietro, nato a S. Cataldo (CL) il 30 dicembre 1930 e residente a Palermo in via Empedocle Restivo n. 4, è autorizzato all'allevamento a scopo amatoriale ed ornamentale di fauna selvatica alloctona, limitatamente a n. 2 esemplari di cigni neri (Cygnus atratus), ed un orsetto lavatore (Procyon lotor), così come previsto dal comma 10 dell'art. 38 della legge regionale n. 33/97 e riportati nella sopracitata relazione di sopralluogo della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo. L'allevamento di che trattasi risulta ubicato nel comune di Terrasini in contrada Paterna - Piano di Guardia, distinto al nuovo catasto terreni del comune di Terrasini, foglio di mappa n. 19 e insiste in quota delle particelle n. 192 e n. 195 dove la fauna in questione viene detenuta in recinti, vasche e voliere di adeguate dimensioni ed all'interno dell'area delimitata della struttura turistica denominata Zoo Fattoria.

Art. 2

Il sig. Quatra Pietro è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti e di cui alla documentazione prodotta con l'istanza nonché alle eventuali norme ulteriori che l'Amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere.

Art. 3

L'inosservanza alle norme di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle di cui al decreto n. 2313 del 3 giugno 1998 e di quelle di cui al precedente art. 2 comportano la revoca della concessione.

Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa Ripartizione a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione ed avrà cura di comunicare i dati identificativi degli anelli e/o tatuaggi dei soggetti di cui alla presente autorizzazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 aprile 2002.
  ALBANESE 

(2002.19.1069)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 20 maggio 2002.
Imposizione del vincolo di immodificabilità temporanea sull'arcipelago delle Isole Egadi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti";
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il decreto n. 6916 del 28 settembre 2001 ed, in particolare, l'art. 8 relativo alle deleghe ai dirigenti responsabili delle aree e dei servizi dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione delle competenze attribuite al dirigente generale dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000;
Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002, reso dalla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo e legale - relativo alla competenza in ordine all'apposizione dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto il D.P.Reg. n. 717 del 28 settembre 2001, che ha annullato il decreto n. 5172 dell'1 febbraio 1996 di approvazione del piano territoriale paesistico delle Isole Egadi;
Considerato che l'annullamento del piano territoriale paesistico delle Isole Egadi risulta motivato dall'inadeguato livello di coinvolgimento del comune nelle procedure di redazione del piano stesso così come da parere n. 826/98 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 16 gennaio 2001;
Tenuto conto dell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei piani territoriali paesistici già redatti;
Visto il decreto n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione competente ai sensi della legge regionale n. 80/77, ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 23 del R.D. n. 1357/40 nella seduta del 3 aprile 2002;
Esaminata la proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani trasmessa con nota prot. n. 1447 del 12 febbraio 2002, con la quale detto ufficio, nella considerazione che la tutela assicurata dal vincolo paesaggistico, cui è attualmente sottoposto l'intero territorio delle Isole Egadi, non si ritiene sufficiente ai fini della salvaguardia degli altissimi valori paesistici, ambientali e storico-culturali riscontrabili nel territorio ed evidenziati dal piano territoriale paesistico sopra citato, ha proposto che vengano adottate le misure di salvaguardia di cui al già citato art. 5 della legge regionale n. 15/91 per l'intero arcipelago delle Isole Egadi, che ricade nel territorio comunale di Favignana, e risulta costituito dalle isole di Favignana, Levanzo, Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati come dalle planimetrie ivi allegate e secondo le seguenti perimetrazioni:
Isola di Favignana
E' vincolata tutta l'isola ad esclusione dell'area urbana compresa entro il seguente perimetro:
-  partendo dal mare si prosegue per la via G.B. Perasso, si percorre la via Libertà, via Dante, via Simone Corleo, via Francesco Crispi, via Manzoni (area all'interno del foglio di mappa catastale n. 29, all. n. 4 di Favignana).
Si prosegue per la via Matteotti, la via Fardella, via Vittorio Alfieri, via Lungomare Duilio, si segue il profilo della particella 50 che rimane inclusa per intero nel vincolo fino ad intersecare la particella 686 e da qui, perpendicolarmente fino al mare (area all'interno del foglio di mappa catastale n. 28, all. n. 3 di Favignana).
Isola di Marettimo
E' vincolata tutta l'isola ad esclusione dell'area urbana compresa entro il seguente perimetro interamente ricadente nel foglio di mappa catastale n. 5:
-  partendo dal mare si prosegue lungo il confine delle particelle 5 e 6 che rimangono incluse interamente nel vincolo, si prosegue lungo il tracciato del vecchio torrente "Purteddu", si segue la via Chiesella e un tratto della via Gaetano Maiorana, si prosegue per la via Salvatore Noto fino ad intersecare la via Calvario, che si percorre fino ad arrivare al mare (all. n. 3 di Marettimo).
Isola di Levanzo
E' vincolata tutta l'isola ad esclusione dell'area urbana compresa entro il seguente perimetro ed interamente ricadente all'interno del foglio di mappa n. 17:
-  partendo dal mare si sale per il vicolo adiacente la particella 142, si prosegue per un breve tratto per la via Dogana, si gira per via Capo Grosso fino ad intersecare la trazzera che delimita la particella 95 che si percorre per intero, si sale per via Chiesa lungo i confini delle particelle 93, 92, 91 e la particella 55 per la parte prospiciente la via Chiesa, continuando per la stessa strada fino alla particella 228, si segue il confine delle particelle 58, 88, 90 fino ad intersecare la via Scaletta che si attraversa. Il limite prosegue lungo il confine della particella 182, lungo la via Calvario, risale per il confine della particella 182 (lato est), prosegue lungo i confini delle particelle 69, 68, 67, 175, 176, 119 e da qui fino al mare (all. n. 3 di Levanzo);
Considerato che il territorio delle Egadi formato da Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Maraone e dai diversi isolotti affioranti posto all'estremo lembo occidentale del territorio siciliano fa parte assieme alla costa della Sicilia occidentale, di un sistema complesso che costituisce un'unità di paesaggio di eccezionale valore culturale ed ambientale ed è proprio per la sua complessità e per l'eterogeneità delle valenze che lo compongono che può essere definito un autentico monumento;
Considerato che la varietà dei tratti di costa, in alcune parti alte e a strapiombo sul mare, in altri punti basse e frastagliate con cale, insenature e grotte, la varia morfologia del territorio, le caratteristiche geologiche e naturali, le emergenze architettoniche ed archeologiche, concorrono a farne un bene eccezionale;
Considerato che l'arcipelago, pur costituendo un'unità geografica e culturale, presenta in ciascuna delle sue isole tali valori e che ogni isola rappresenta a sua volta, un'unità naturale e culturale a se stante;
Considerato che l'isola di Favignana con una superficie di circa 19 kmq. è la più estesa delle isole Egadi e anche la più popolata, la più intensamente antropizzata e la più importante dal punto di vista economico ed amministrativo.
L'isola, la mitica Aegusa, legata alla leggenda omerica come Isola delle Capre, viene descritta nel nono libro dell'Odissea. Qui sbarca Ulisse prima di intraprendere la spedizione contro il ciclope Polifemo. Viene ricordata soprattutto dagli storici classici per la battaglia che si svolse nelle sue acque il 10 marzo del 241 a.C. tra la flotta cartaginese comandata da Annone e quella romana guidata dal console C. Lutazio Catulo. L'attività prevalente dell'isola è sempre stata la pesca del tonno, a partire dal periodo arabo come confermano le concessioni di "formare tonnara" in epoca medioevale.
Essa risulta di grande pregio, oltre che paesaggistico, anche geomorfologico, naturalistico, architettonico ed archeologico:
-  dal punto di vista geomorfologico si può distinguere una zona occidentale caratterizzata da una morfologia più o meno accidentata con versanti piuttosto acclivi, in corrispondenza del rilievo calcareo del Monte S. Caterina, passante ad una morfologia più dolce con l'approssimarsi alle linee di costa.
La piana orientale, su cui si situa anche l'abitato di Favignana, è costituita da calcarenite. Tale roccia per le sue peculiari caratteristiche tecniche è stata oggetto di estrazione con tipi di coltivazione diversificata. Si riscontrano, infatti, zone di cave in cui è stato utilizzato il metodo a fossa ed altri in cui è stato utilizzato il metodo in galleria.
Per quanto concerne la linea di costa questa si presenta piuttosto frastagliata con anse più o meno incise a seconda dell'intensità dell'azione marina. Quest'ultima ha provocato degli ingrottamenti e dei crolli particolarmente localizzati lungo la cala che dall'isola di Previto arriva a punta Longa, a cala Canalello, nonché da punta Marsala fino a punta S. Nicola. Sono individuabili, altresì, cavità più o meno vaste ed irregolari dislocate a quote diverse;
-  dal punto di vista paesaggistico caratteristica è la costa orientale che ci appare in tutta la sua spettacolarità e unicità traforata dal lavoro dei cavatori di tufo, uno scenario suggestivo e singolare, un susseguirsi di cave, grotte, sprofondamenti che si affacciano sul mare.
Anche nell'entroterra numerose sono le voragini geometrizzate, cave di tufo abbandonate, che risultano delle vere e proprie sculture a scala territoriale.
Tutta Favignana si rapporta al massiccio centrale della "Montagna" che assume valore simbolico e percettivo costituendo un preciso punto di riferimento visibile dal mare e da qualsiasi parte dell'isola. Da essa è possibile godere scorci di eccezionale interesse panoramico della costa della Sicilia occidentale: Monte Cofano, la falce di Trapani, la laguna dello Stagnone, capo Lilibeo ecc.
Caratterizza il paesaggio rurale della zona pianeggiante dell'isola la fitta ragnatela di muretti a secco a protezione delle coltivazioni, che determinano uno schema geometrico tipico di questo paesaggio rurale. Figurativamente Favignana, per la sua conformazione, può essere rappresentata come una grande farfalla;
-  dal punto di vista vegetazionale e naturalistico la pianura del "Bosco" suddivisa dal reticolo dei muretti e dalla viabilità, si presenta come una vasta area completamente coltivata a seminativo e a vigneto. Una fascia di scogliera, con le caratteristiche piante alofile, circonda tutta la pianura e separa nettamente le aree coltivate dal vicino mare.
L'uniformità del paesaggio della "montagna" è a tratti interrotto da popolamenti arbustivi che costituiscono frammenti residuali della vegetazione originaria. Laddove questi arbusteti si distribuiscono discontinuamente, il paesaggio della steppa lascia spazio alla gariga mediterranea. Nell'isola non mancano espressioni di vegetazioni naturali di rilevanza biogeografica quali: Brassica macrocarpa, Crocus longiflorus, Euphorbia papillaris, Elatine macropoda, Iberis semperflorens, Limonium aegusae, Matthiola incana, etc.
Le cave più antiche, localizzate nella "piana", sono state trasformate dal lavoro dei contadini con pazienti opere di bonifica, in pregiate aree agricole (orti, frutteti, vigneti) al riparo dai venti.
Le colture agricole si intrecciano con quelle estrattive, lasciando incolte soltanto quelle aree rese sterili dalla pietra affiorante;
-  dal punto di vista urbanistico e architettonico Favignana è caratterizzata da un singolare impianto urbano determinato dalle edificazioni ai margini delle cave di tufo che delimitano spazi e verde interni al servizio delle abitazioni, spazi di grande pregio estetico e naturalistico.
Pertanto, il progressivo accostamento di casa a casa senza un preciso disegno urbanistico, conferisce una particolare connotazione al sito, che acquista grande pregio paesistico per i suoi rimandi semantici.
La peculiarità architettonica dell'isola ha un notevole valore storico-socio-culturale; infatti il "modus aedificandi" sembra risentire di un certo influsso arabo per la semplicità dei giochi volumetrici e l'essenzialità formale ed è costituito da case prevalentemente a due elevazioni con scale esterne e cortili interni, prive di qualsiasi ornamento superfluo e tipiche di un'architettura spontanea la cui soluzione tipologica è dettata dalla funzionalità.
L'uso dei materiali locali ha fortemente caratterizzato nel colore e nella struttura l'architettura di questi luoghi, che si armonizza con l'ambiente circostante.
Diversi sono i manufatti architettonici sparsi nell'isola che testimoniano la presenza in questi luoghi delle diverse popolazioni.
Torri arabe, fortezze normanne, strutture del XV sec., nonché stabilimenti per la trasformazione del tonno (tonnara Florio) veri e propri "monumenti di archeologica industriale" testimonianza di un processo evolutivo legato alla principale attività produttiva nella storia di Favignana e dell'intero arcipelago;
-  dal punto di vista archeologico la maggiore concentrazione di testimonianze si trova sul massiccio montuoso di "Montagna Grossa" in cui vi sono ben ventidue grotte di interesse preistorico. Si tratta di una grande necropoli con tombe a forno scavate nella roccia, di cui molte riutilizzate in epoca romana. Ad epoca successiva, tra la fine dell'VIII sec. a.C. e l'inizio del VII sec. a.C. è assegnabile l'insediamento di cala San Nicola che testimonia la presenza in contrada Bosco di genti semitiche, Fenici prima e Punici poi.
Di straordinario interesse dal punto di vista epigrafico è la "Grotta del Pozzo" perché contiene dieci iscrizioni di notevole interesse.
La grotta ritenuta tomba punica a camera, ma anche luogo di culto, reca inoltre raffigurazioni frecciformi e di pesci, che ne attestano la frequentazione in epoca cristiana.
In contrada "Badia" si trovano i resti di un ninfeo o di un piccolo impianto termale di età romana e a questa stessa fase è da attribuire l'impianto per la lavorazione del pesce rinvenuto a Punta San Nicola.
Considerato che l'isola di Marettimo, estesa per 12 Kmq, è il vero "gioiello dell'Arcipelago" ed è la più interessante dal punto di vista naturalistico, è la più montuosa, aspra, scoscesa e selvaggia di tutte le isole. E' una montagna alta e alpestre, non forma alcun seno accessibile, la parte che guarda a ponente è quasi inaccessibile, quella di levante è poco meno inclinata;
- dal punto di vista geomorfologico l'isola estesa per Kmq 12, si presenta come un unico imponente rilievo calcareo costituito da una dorsale che raggiunge il suo culmine nei suoi mt. 686 di Pizzo Falcone.
I versanti settentrionali ed occidentali sono invece caratterizzati dalle scoscese rocce dolomitiche con alte guglie, e ripidissime falesie;
- dal punto di vista paesaggistico, di intatta bellezza sono le coste di Marettimo frastagliate da cale e insenature che difficilmente raggiungibili via terra si sono preservate da trasformazioni ed interventi. Di particolare suggestione sono le numerose e notevoli grotte che si aprono in tutti i versanti, tra le quali famose sono quelle denominate "Del Tuono", "Del Presepe", "Del Cammello".
L'isola offre singolari quadri naturali e la possibilità di godere panorami di incomparabile bellezza;
- dal punto di vista vegetazionale e naturalistico l'isola conta numerosi tipi di flora alcuni dei quali endemici ed in particolare le "rupi" sono da considerarsi un eccezionale "luogo botanico" dal punto di vista scientifico, così come documentato da due grandi studiosi dell'Ottocento, Gussone e Lo Jacono, con le loro ricchezze di specie, alcune delle quali non si ritrovano in Sicilia, ma sono presenti nel litorale centro-meridionale della penisola, quali la Daphine Aleifalia e l'Eradium Marettimum.
Il paesaggio vegetazionale predominante è quello della macchia mediterranea a rosmarino, erica, lentisco e cistu.
Nelle espressioni di macchia forestale più esuberanti si trovano leccio e dafne. In alcune zone sono stati effettuati interventi di rimboschimento con conifere ed acacee.
La flora assume caratteri di unicità sulle pareti verticali dove hanno trovato rifugio alcune espressive associazioni vegetali uniche nel loro genere, con endimismi antichissimi, che documentano il prolungato isolamento dalla terra madre. Gli unici spazi che la natura accidentata dell'isola ha concesso all'agricoltura si trovano subito sopra l'abitato e comunque non risultano coltivati;
- dal punto di vista architettonico l'abitato di Marettimo conserva le caratteristiche del tipico insediamento marinaro con piccole case con tetto piano a terrazzo, quasi prive di sporgenza sui fronti ed un semplice sistema viario che degrada dalle pendici della collina verso il mare.
La tipologia costruttiva mostra delle caratteristiche unitarie, sia formali che funzionali, che contribuiscono profondamente alla creazione del peculiare paesaggio dell'arcipelago.
L'abitato si sviluppa in un'insenatura naturale e le singole residenze si adagiano alla morfologia del luogo, integrandosi profondamente all'ambiente.
Sull'estremo lembo nord-occidentale dell'isola troviamo i ruderi di un edificio di probabile origine araba e il castello di Punta Troia costruito nel XVII secolo dagli Spagnoli, sul luogo dove in epoche precedenti Saraceni e Normanni avevano edificato torri di avvistamento;
- dal punto di vista archeologico l'isola che è menzionata dalle fonti classiche come "hieronesos" e cioè "isola sacra" ed è ricordata come punto di approdo e rifugio della flotta cartaginese prima e dopo la battaglia delle Egadi, conserva nella contrada Le Case un tratto di muro megalitico di epoca pre-romana.
Vi sono inoltre i resti di una costruzione romana in opus caementicium in posizione dominante, forse i resti di un posto di avvistamento. Nei pressi sorgono i resti di una chiesetta basiliana dell'XI-XII secolo dopo Cristo.
I rinvenimenti sottomarini sono frequentissimi nelle acque di Marettimo; per lo più consistono in ceppi d'ancora oltre che in anfore di età ellenistica, punica e romana.
Considerato che l'isola di Levanzo l'antica Phorbantia separata da Favignana da un breve tratto di mare, estesa 5 kmq., è la più piccola delle Egadi, è interamente montuosa e buona parte delle sue coste è strapiombante e inaccessibile.
La sua importanza è data soprattutto dalle sue valenze naturalistiche;
- dal punto di vista geomorfologico quest'isola si differenzia per ampi caratteri sia da Marettimo che da Favignana.
La modesta estensione, la particolare giacitura degli strati e le modifiche indotte dalla tettonica costituiscono delle particolarità non riscontrabili nel resto dell'arcipelago. Sull'isola si distingue principalmente il rilievo di Pizzo del Monaco di quota 278 sul livello del mare di forma allungata in direzione NO-SE con pareti acclivi che nelle zone pedemontane vengono spesso addolcite da una coltre detritica. Tale complesso comincia a degradare verso il mare con forme piuttosto aspre a Punta dei sorci, a Punta Genovese e a Punta Pesce; in particolare nel tratto compreso tra Punta Genovese e Punta Pesce si osservano alcuni gradini morfologici anche molto estesi.
Il resto dell'isola è costituito da un esteso altopiano interrotto localmente da rilievi di forma arrotondata (Pizzo Corvo e contrada Torre).
In alcune zone si osservano delle coperture di materiale detritico, rielaborato dall'azione marina ed in parte cementato, che colma preesistenti depressioni creando così delle sottili e poche estese linee di spiaggia.
La linea di costa è molto varia e tormentata: si distinguono, infatti, pareti molto alte e ripide nel tratto compreso tra cala Calcarea e Punta Genovese, pareti meno acclivi tra Punta Genovese, Punta Pesce, mentre da quest'ultima punta fino Punto Altarello si individuano cale di forma squadrata.
Peculiarità di un certo rilievo sono da evidenziare nel versante meridionale di Punta del Monaco in corrispondenza di Punta Pesce in cui si sono riscontrati dei crolli sparsi che conferiscono un particolare aspetto morfologico alla zona.
-  da un punto di vista paesaggistico la sua bellezza sta soprattutto nell'integrazione e nel contrasto tra le acque limpidissime e la montagna dove una vegetazione naturale a gariga, con grandi agavi e zone di rimboschimento rappresentato da Pinus, Eucaliptus ed acacia determinano un paesaggio vegetale quanto vario ed espressivo di una situazione seminaturale in cui gli elementi dell'attività antropica si fondano con le potenzialità naturali.
Di particolare valore paesaggistico è inoltre il faraglione a non più di 50 mt.. Dalla riva che ospita ormai stabilmente una colonia di gabbiani, e le numerose cale quali Cala Minnola, Cala Fredda e Cala Dogana etc...
-  dal punto di vista vegetazionale e naturalistico, l'isola ad esclusione della pianura di contrada Il Fosso si presenta principalmente ricoperta da fitta coltre di macchia mediterranea, di natura spontanea integrata da piante alofile da scogliera e da tipiche piante rupestri, in cui spiccano le palme nane, l'euforbia papillaris, diverse varietà di agave, etc...
In questi ambiti sono oggi quasi del tutto assenti i fenomeni di antropizzazione, per cui sono ancora salvi i caratteri di accentuata naturalità.
Sull'altopiano detto la Fossa si concentravano nel passato le poche aree coltivate, la cui coltura predominante era costituita dalla vite.
Tali terreni, nel tempo sono stati abbandonati, e usati per il pascolo e l'incolto, ciò ha favorito la ricostruzione di aspetti di vegetazione naturale e la comparsa di numerose aree con vegetazione ruderale;
-  dal punto di vista architettonico il piccolo nucleo abitativo si sviluppa nella parte meridionale dell'isola e si affaccia sulla splendida Cala Dogana, su un ripido versante tra la timpa ed il mare ed è sormontato da un costone roccioso. Ha il tipico aspetto di villaggio marinaro.
La natura del luogo ha dato la forma urbana all'insediamento che (privo di piazza) si arrampica per scale e piccole strade sulla collina. Mentre le abitazioni si affacciano sulla stretta spiaggia sottostante.
Elemento di spicco per la sua stessa posizione e dimensione è Villa Ada o Villa Burgarella con il giardino circostante articolato in terrazzamenti e muretti a secco che rimarcano le curve di livello del terreno, mentre la rimanente area è di particolare valore estetico, scientifico, botanico e geomorfologico in quanto costituita da un ambiente roccioso e da una macchia arbustiva e da gariga tipiche del paesaggio mediterraneo.
Altre emergenze architettoniche di rilievo sono la Torre saracena sopra Cala Minnola e le case Florio in contrada Le Case;
-  dal punto di vista archeologico importanti sono le tracce lasciate dall'uomo sin dal Paleolitico superiore.
Nella grotta di Cala Genovese (o del Genovese) si trova uno dei più straordinari complessi figurativi di arte rupestre preistorica. Le raffigurazioni si distinguono in due cicli artistici differenti per tecnica ed età.
Il ciclo più recente è costituito da pitture in colore nero ad eccezione di una in ocra rossa, riproducenti circa un centinaio di figure antropomorfe, zoomorfe e simboliche: per i confronti con l'arte franco-cantabrica vengono datate ad epoca neo-eneolitica.
Il secondo ciclo, più antico perché riferibile al Paleolitico superiore (10.000 anni a.C.), è costituito da raffigurazioni incise riproducenti 29 animali e 3 figure umane. Lo stile di queste incisioni è naturalistico, le figure degli animali, visti di profilo, consistono in bovidi, cervidi ed equidi; tra questi ultimi compare anche l'equus hydruntinus, oggi estinto.
Le altre grotte per i ricchi depositi antropozoici, testimoniano una eccezionale ricchezza di industrie litiche del Paleolitico superiore. Le successive fasi, fenicio-punica ed ellenistica, sono riscontrabili in diverse parti dell'isola per la presenza in superficie di frammenti ceramici.
Al periodo romano è attribuibile infine, oltre a varie testimonianze di mosaici, tesoretti, monetali, ecc. un importantissimo impianto scoperto a Cala Minnola destinato alla produzione del gauum;
Considerato che Maraone e Formica poste fra Levanzo e la costa trapanese possono considerarsi più scogli che isole.
Maraone, infatti, è un grosso scoglio lungo 600 m. piatto e deserto.
Formica è un isolotto largo 680 m. ed è caratterizzato soprattutto dai fabbricati della vecchia tonnara, non più in funzione.
Notevole è il loro valore dal punto di vista naturalistico.
L'arcipelago delle Egadi, riveste, inoltre notevole importanza sotto il profilo faunistico, infatti la conformazione stessa del suolo, uniforme per la predominanza della roccia affiorante, ma tuttavia differenziata nella struttura, dà luogo ad ambienti particolarmente adatti ad un popolamento faunistico diversificato.
Qui nidificano la Hieraetus fasciatus (aquila del bonelli), la Hydrobates pelagicus (uccello delle tempeste), il Larus cachinnans (gabbiano reale), la Puffinus puffinus (berta minore), Sylvia undata (Magnanina), etc...
Inoltre le alte scogliere costituiscono l'approdo naturale dell'avifauna in migrazione ed il luogo di nidificazione ideale di alcune specie di uccelli marini;
Considerato che con D.P.R.S. n. 2667 del 10 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, l'intero arcipelago delle Egadi è stato interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1497/39;
Ritenuto che nelle more degli accertamenti, verifiche e adempimenti di cui al suddetto decreto n. 5820 dell'8 maggio 2002, necessari per la rivisitazione del piano territoriale paesistico delle Isole Egadi, occorre, così come richiesto dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, con la nota prot. n. 1447 del 12 febbraio 2002, porre rimedio al grave rischio di interventi indiscriminati, idonei ad alterare i connotati salienti dell'arcipelago delle Egadi, che va salvaguardato, inibendo eventuali attività che possano modificare l'aspetto dei luoghi di singolare pubblico interesse paesaggistico, mediante la dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra descritto è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 149 del testo unico n. 490/99 e dell'art. 1bis della legge n. 431/85, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di mesi 8 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

Decreta:


Art. 1

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di mesi 8 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo e delle opere pubbliche e interventi di pubblico interesse approvati in linea tecnica, anche ai sensi dell'art. 151 del testo unico n. 490/99, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'Arcipelago delle Isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati così come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie A, B, C, D, E, F, G, H, I ed L allegate al presente decreto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente alle planimetrie, di cui sopra è cenno ai sensi degli artt. 142, comma 1, del testo unico n. 490/99 e 12 del R.D. n. 1357/40.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Favignana, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Favignana, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Favignana.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Palermo, 20 maggio 2002.
  GELARDI 


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(2002.21.1256)
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DECRETO 20 giugno 2002.
Calendario scolastico 2002/2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il D.P.R. dell'8 marzo 1999, n. 275;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista l'ordinanza del Ministero dell'istruzione, del l'università e della ricerca n. 51 del 10 maggio 2002;
Considerato che in forza dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 246/85, e dell'art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/98, nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), all'art. 17, lettera d) dello Statuto della Regione siciliana;
Visti i pareri dei dirigenti dei C.S.A. della Sicilia;
Visto il verbale della riunione tenuta l'11 giugno 2002 con i dirigenti dei C.S.A. e con il direttore dell'Ufficio scolastico regionale;
Ritenuto, pertanto, che la determinazione del calendario scolastico spetta, conseguentemente, nell'ambito della Regione siciliana, all'Amministrazione regionale e per essa al dirigente generale del dipartimento pubblica istruzione, ai sensi della citata legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Decreta:


Art. 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia, per l'anno scolastico 2002/2003, le lezioni avranno inizio il 17 settembre 2002 ed avranno termine il 7 giugno 2003.

Art.  2

L'attività educativa nelle scuole materne si svolgerà nel periodo compreso tra l'1 settembre 2002 ed il 30 giugno 2003. A decorrere dall'1 settembre 2002 il collegio delle insegnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall'art. 46 del decreto legislativo n. 297/94; in particolare, nel periodo compreso tra l'1 settembre ed il 17 settembre, sarà svolta attività propedeutica, di programmazione e di aggiornamento. L'attività scolastica avrà inizio il 17 settembre 2002.

Art.  3

Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la festa del Santo Patrono, la data di inizio degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'O.M. n. 51 del 10 maggio 2002.
L'attività scolastica nelle scuole materne e le lezioni nelle scuole elementari, medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono sospese nei seguenti periodi:
-  dal 23 dicembre 2002 al 7 gennaio 2003 inclusi (vacanze natalizie);
-  dal 17 aprile 2003 al 22 aprile 2003 inclusi (vacanze pasquali).

Art.  4

Nell'ambito del calendario, i consigli di circolo e d'istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso.
Pertanto, i consigli di circolo e d'istituto terranno conto di eventuali non prevedibili eventi che possono comportare la sospensione del servizio scolastico. Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali nell'ambito del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie. Nell'una e nell'altra ipotesi, si opererà nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto scuola.
Gli adattamenti del calendario scolastico sono volti anche a:
a)  organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la Regione e/o enti pubblici e privati qualificati;
b)  far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonché per eventi straordinari;
c)  celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 giugno 2002.
  LO FRANCO 

(2002.26.1569)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla Misura 4.3.1 - sottomisura a, del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000/2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000/2006), già approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20/21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico a valere sulle misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2002/2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a valere sulla Misura 4.3.1 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi - sottomisura a - Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, è approvata la graduatoria dei progetti sottoelencati ammessi ai benefici di cui al bando approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, a valere sulla Misura 4.3.1., sottomisura a:
-  Consorzio ripopolamento ittico Golfo di Castellammare - progetto BA 05: punti 7;
-  CO.GE.PA - progetto BA 03: punti 5
-  Consorzio ripopolamento ittico Golfo di Patti - progetto BA 02 - punti 0.

Art. 2

La concessione degli aiuti di cui al presente decreto è subordinata al giudizio favorevole della Commissione europea in ordine alla compatibilità degli articoli della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 con la normativa comunitaria.

Art. 3

Il progetto BA03 presentato da CO.GE.PA è sottoposto alla riserva della presentazione all'Assessorato della concessione demaniale rilasciata dal competente organo entro e non oltre la notifica del giudizio favorevole della C.E. in ordine agli articoli compresi nel titolo XII della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Il mancato rilascio della concessione demaniale entro il termine previsto nel comma precedente comporta lo scioglimento automatico negativo della riserva.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il relativo visto e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 aprile 2002.
  CASTELLANA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 maggio 2002, reg. n. 1. Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 7.
(2002.22.1268)
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DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla Misura 4.3.1 - sottomisura b, del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000 con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000/2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000/2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20/21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico a valere sulle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2002/2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visti i verbali delle riunioni della Commissione nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a valere sulla Misura 4.3.1 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi - sottomisura b - Acquacoltura;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, è approvata la graduatoria dei progetti sottoelencati ammessi ai benefici di cui al bando approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, a valere sulla misura 4.3.1., sottomisura b:
-  Acquacoltura Lampedusa s.r.l. - progetto AC 09: punti 18;
-  cooperativa La Verace a r.l - progetto AC 20: punti 18;
-  Ecoittica - progetto AC 01: punti 16;
-  Onda Blu (piccola società cooperativa a r.l.) - progetto AC 05: punti 16;
-  Tuna Fish S.p.A. - progetto AC 10: punti 16;
-  ITTICOMP - progetto AC 02: punti 14;
-  Centro ittiologico Salvamar di Gravagna - progetto AC 06: punti 14;
-  New Eurofish s.r.l. - progetto AC 13: punti 14;
-  Sicilittica s.a.s. di Ortega Caterina - progetto AC 07: punti 13;
-  Società cooperativa a r.l. Hippocampus - progetto AC 15: punti 11;
-  Eden Fish - Maricoltura Megarese s.r.l. - progetto AC 11: punti 7;
-  Sicil Tuna Farm s.r.l. - progetto AC 12: punti 7;
-  Blu Placet società cooperativa a r.l. - progetto AC 08: punti 7;
-  AZ - Agroittica Macrostigma di Civello Giuseppa - progetto AC 14: punti 5.

Art. 2

La concessione degli aiuti di cui al presente decreto è subordinata al giudizio favorevole della Commissione europea in ordine alla compatibilità degli articoli della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 con la normativa comunitaria.

Art. 3

I progetti AC 15, AC 12 e AC 08 presentati rispettivamente da società cooperativa a r.l. Hippocampus, Sicil Tuna Farm s.r.l. e Blu Placet società cooperativa a r.l. sono sottoposti alla riserva della presentazione all'Assessorato della concessione demaniale rilasciata dal competente organo entro e non oltre la notifica del giudizio favorevole della C.E. in ordine agli articoli compresi nel titolo XII della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Il mancato rilascio della concessione demaniale entro il termine previsto nel comma precedente comporta lo scioglimento automatico negativo della riserva.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il relativo visto e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 aprile 2002.
  CASTELLANA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 maggio 2002, reg. n. 1. Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 6.
(2002.22.1268)
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DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla Misura 4.3.1 - sottomisura c, del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000/2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000/2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20/21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico a valere sulle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2002/2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a valere sulla Misura 4.3.1 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi - sottomisura c - Trasformazione e commercializzazione;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, è approvata la graduatoria dei progetti sottoelencati ammessi ai benefici di cui al bando approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, a valere sulla Misura 4.3.1., sottomisura c:
-  Tuna Fish S.p.A. - progetto IT 06: punti 28;
-  Tuna Fish S.p.A. - progetto IT 22: punti 28;
-  società cooperativa a r.l. Hippocampus - progetto IT 12: punti 27;
-  CO.TR.AL. Pesca - progetto IT 03: punti 26;
-  cooperativa Mediterranea Conserviera - progetto IT 21: punti 25;
-  Marmoreo s.r.l. - progetto IT 23:punti 22;
-  Pescagel Fin s.r.l. - progetto IT 09: punti 21;
-  Brunetto s.r.l. - progetto IT 18: punti 20,5;
-  Campo d'Orso s.a.s. di Licata Paolo & C. - progetto IT 13: punti 20;
-  Organizzazione pescatori associati - progetto IT 08: punti 20;
-  Iconsitt di Balistreri Giovanni - progetto IT 16: punti 19;
-  Pesce Azzurro s.r.l. - progetto IT 20: punti 18;
-  S.A.C.O.M. s.r.l. - progetto IT 05: punti 18;
-  Medipesca s.a.s. di Misuraca e C. - progetto IT 11: punti 17,5;
-  Eurofish s.r.l. - progetto IT 10: punti 17;
-  Società cooperativa Consorzio "Del Mare" a r.l. - progetto IT 07: punti 17;
-  Aspra Fish - progetto IT 19: punti 15;
-  Mare Azzurro società cooperativa a r.l. - progetto IT 01: punti 13,5;
-  Bardetta Giovanni - progetto IT 04: punti 10,5.

Art. 2

La concessione degli aiuti di cui al presente decreto è subordinata al giudizio favorevole della Commissione europea in ordine alla compatibilità degli articoli della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, con la normativa comunitaria.

Art. 3

Il progetto IT 08 presentato da Organizzazione pescatori associati è sottoposto alla riserva della presentazione all'Assessorato della concessione demaniale rilasciata dal competente organo entro e non oltre la notifica del giudizio favorevole della C.E. in ordine agli articoli compresi nel titolo XII della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Il mancato rilascio della concessione demaniale entro il termine previsto nel comma precedente comporta lo scioglimento automatico negativo della riserva.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il relativo visto e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 aprile 2002.
  CASTELLANA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 maggio 2002, reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 5.
(2002.22.1268)
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DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla Misura 4.3.2 - sottomisura a, del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, Reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000/2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000/2006) già approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20/21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico a valere sulle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato Regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2002/2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a valere sulla Misura 4.3.2 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi - sottomisura a - Promozione;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, è approvata la graduatoria dei progetti sottoelencati ammessi ai benefici di cui al bando approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, a valere sulla Misura 4.3.2., sottomisura a:
-  Provincia regionale di Catania - progetto PM 09: punti 19;
-  Consorzio ripopolamento ittico - Golfo di Castellammare - progetto PM 39: punti 18;
-  comune di Mazara del Vallo - progetto PM 48: punti 18;
-  Società Mediterranea S.p.A. - progetto PM 22: punti 17;
-  Sava Service s.r.l. - progetto PM 15: punti 15;
-  Consorzio ripopolamento ittico - Golfo di Catania - progetto PM 06: punti 13;
-  Consorzio ripopolamento ittico - Golfo di Patti - progetto PM 18: punti 13;
-  comune di Portopalo di Capo Passero - progetto PM 38: punti 10;
-  provincia regionale di Catania - progetto PM 10: punti 8;
-  provincia regionale di Siracusa - progetto PM 07: punti 5;
-  Consorzio multiservizi Siracusa società cooperativa a r.l. - progetto PM 03: punti 5;
-  comune di Mazara del Vallo - progetto PM 24: punti 3;
-  Centro siciliano per gli studi di diritto marittimo ed aereo - progetto PM 01: punti 0;
- provincia regionale di Catania - progetto PM 08: punti 0;
-  provincia regionale di Catania - progetto PM 11: punti 0;
-  Publia di Bilardello Anna e C. s.a.s. - progetto PM 23:punti 0;
-  Consorzio piccola pesca Mazara - progetto PM 26: punti 0.

Art. 2

La concessione degli aiuti di cui al presente decreto è subordinata al giudizio favorevole della Commissione europea in ordine alla compatibilità degli articoli della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 con la normativa comunitaria.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il relativo visto e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 aprile 2002.
  CASTELLANA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 maggio 2002, reg. n. 1; Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 4.
(2002.22.1268)
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DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla Misura 4.3.2 - sottomisura b, del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento C.E. n. 1263 del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 2792 del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento C.E. n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il D.P.Reg. n. 248 del 20 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2000, reg. 1, fg. 220, relativo all'emanazione della deliberazione n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento finale del Programma operativo regionale 2000/2006 (Q.C.S. - Italia ob. 1 2000/2006) già approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20/21 marzo 2001 e modificato dalla stessa Giunta regionale con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, che ha approvato il bando pubblico a valere sulle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Viste le istanze presentate all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tendenti ad ottenere i benefici di cui alle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2002/2006;
Visto il decreto n. 2410/II/DIR del 13 dicembre 2001, integrato dal decreto n. 1 del 3 gennaio 2002, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione e selezione dei progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visti i verbali delle riunioni della commissione nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell'ambito delle Misure 4.3.1. e 4.3.2. del P.O.R. Sicilia;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a valere sulla Misura 4.3.2 - Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura investimenti produttivi - sottomisura b - Azioni realizzate dagli operatori del settore;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, è approvata la graduatoria dei progetti sottoelencati ammessi ai benefici di cui al bando approvato con decreto n. 1159 del 22 giugno 2001, a valere sulla Misura 4.3.2., sottomisura b:
-  Dipartimento di biologia - progetto AO 16: punti 14;
-  Consorzio ripopolamento ittico - Golfo di Castellammare - progetto AO 31: punti 12;
-  comune di Mazara del Vallo - progetto AO 21: punti 10;
-  provincia regionale di Catania - progetto AO 10: punti 10;
-  Consorzio ripopolamento ittico - Golfo di Patti - progetto AO 05: punti 10;
-  Dipartimento di biologia animale - progetto AO 01: punti 10;
-  comune di Mazara del Vallo - Ufficio politiche comunitarie - progetto AO 17: punti 9;
-  I.R.M.A. - C.N.R. - progetto AO 30: punti 7;
-  I.R.M.A. - C.N.R. (già ITTPP - CNR) - progetto AO 03: punti 7;
-  comune di Santa Flavia - progetto AO 08: punti 5;
-  provincia regionale di Siracusa - progetto AO 06: punti 4;
-  Efeso società cooperativa a r.l. - progetto AO 02: punti 2;
-  Dipartimento di patologia - progetto AO 07: punti 2;
-  FED.AR.COM. - progetto AO 11: punti 2;
-  società cooperativa della Pesca Madonna del Carmine - progetto AO 12: punti 2;
-  società cooperativa della Pesca Madonna del Carmine - progetto AO 13: punti 2;
-  provincia regionale di Agrigento - progetto AO 14:punti 2;
-  comune di Portopalo di Capo Passero - progetto AO 32: punti 2;
-  comune di Portopalo di Capo Passero - progetto AO 33: punti 2;
- comune di Portopalo di Capo Passero - progetto AO 34: punti 2;
-  comune di Portopalo di Capo Passero - progetto AO 35: punti 2;
-  Consorzio ripopolamento ittico - Golfo di Catania - progetto AO 41: punti 2.

Art. 2

La concessione degli aiuti di cui al presente decreto è subordinata al giudizio favorevole della Commissione europea in ordine alla compatibilità degli articoli della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, con la normativa comunitaria.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il relativo visto e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 15 aprile 2002.
  CASTELLANA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 maggio 2002, reg. n. 1, Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 3.
(2002.22.1268)
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DECRETO 7 giugno 2002.
Approvazione dell'avviso pubblico relativo alla concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto la legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, che prevede la concessione di una sovvenzione a fondo perduto, fino all'importo massimo di L. 50.000.000, in favore di detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, per la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo o professionale;
Visto l'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, laddove dispone che l'erogazione di aiuti regionali avviene per il tramite di bandi a cadenza periodica o avvisi pubblici, indicanti il termine iniziale e finale per la presentazione delle istanze;
Visto l'art. 59 della legge regionale n. 23/2000, di modifica della legge regionale n. 16/99, laddove prevede che le agevolazioni finanziarie previste da quest'ultima vengono erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che ha previsto, tra l'altro, lo stanziamento della somma di E 516.000,00 per la concessione delle sovvenzioni in argomento;
Ritenuto, pertanto, di approvare l'avviso pubblico ai sensi del citato art. 14 della legge regionale n. 32/2000;

Decreta:


Art.  1

Per le motivazioni di cui alle premesse, è approvato l'avviso pubblico relativo alla concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la registrazione e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 7 giugno 2002.
  LANDOLINA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 24 giugno 2002 al n. 244.
Allegati
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1999, N. 16.

1)  Finalità della sovvenzione
La sovvenzione a fondo perduto tende al reinserimento sociale dei detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, per l'avvio o la prosecuzione di un'attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale in qualunque settore (artigianale, commerciale, intellettuale, artistico).
2)  Oggetto dell'intervento
Sovvenzione a fondo perduto fino ad un massimo di e 25.822,84, finalizzato all'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività che si intende intraprendere o anche per fare fronte ai costi documentati necessari per l'adeguamento alle norme sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro; il 20% dell'importo richiesto può essere utilizzato per l'acquisto di materie prime e materiale di consumo.
3)  Requisiti personali
Il richiedente, per potere presentare l'istanza e accedere all'intervento, deve possedere i seguenti requisiti:
a)  deve trovarsi in stato di detenzione o di internamento per espiazione di pena scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere;
b)  deve aver raggiunto la maggiore età, oppure trovarsi nella condizione di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa;
c)  deve avere la residenza anagrafica in Sicilia;
d)  deve essere autorizzato, nel caso di detenuto che intende svolgere l'attività all'interno del carcere, dalla direzione dell'istituto penitenziario; nel caso di detenuto che può svolgere l'attività all'esterno, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività per la quale richiede la sovvenzione deve essere rilasciata dal magistrato di sorveglianza.
4)  Requisiti professionali
Oltre ai requisiti indicati all'articolo precedente il richiedente, per ottenere la sovvenzione, deve dimostrare alternativamente:
a)  di avere frequentato un corso di formazione professionale;
b)  di avere svolto un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno;
c)  di possedere la qualifica relativa all'attività che intende svolgere secondo le norme sul collocamento;
d)  di avere iniziato un corso di formazione professionale, averlo interrotto per cause oggettive non volontarie e successivamente avere sostenuto la prova di idoneità, di competenza dell'ufficio di collocamento, ottenendo l'acquisizione della qualifica, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
5) Condizione
L'erogazione della sovvenzione è subordinata alla dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni dopo la riscossione del contributo e a non alienare le attrezzature ed i macchinari acquistati tranne che per il caso di rinnovo delle stesse.
6)  Modalità e termine di presentazione dell'istanza
Ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le persone interessate devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, istanza redatta secondo gli schemi allegati (allegati A o B) da spedire, a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata postale, all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Le istanze spedite oltre il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.
Le istanze devono essere corredate, a pena di esclusione, dal nulla osta della direzione dell'istituto penitenziario o del magistrato di sorveglianza a seconda che il detenuto sconti la pena all'interno o all'esterno del carcere, con il quale si autorizza il richiedente a poter svolgere l'attività che si intende svolgere.
L'istanza deve indicare:
a) il tipo di attività che si intende svolgere;
b) le modalità ed il luogo per lo svolgimento;
e) le macchine, le attrezzature, le materie prime, il materiale di consumo e quant'altro necessiti per lo svolgimento dell'attività;
d) i costi presunti dei predetti beni;
e) quale dei quattro requisiti professionali indicati all'art. 4 si possiede;
f) quale persona (esclusivamente avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) si desidera che l'amministrazione contatti (indicandone nome, cognome, recapito telefonico) per risolvere tutti i problemi pratici connessi all'avvio dell'attività;
g) eventuale iscrizione in albi o registri tenuti dalle Camere di commercio dell'Isola;
h) eventuale esercizio in passato di attività d'impresa.
La mancata indicazione nel progetto dei dati indicati alle lettere a), b), c), d), e) comporterà l'esclusione del richiedente dai benefici di legge.
7) Istruttoria delle istanze
Verificato il possesso dei requisiti personali e professionali da parte dei richiedenti, l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca (servizio 8S-credito), provvede, entro i trenta giorni successivi allo scadere del termine di presentazione delle domande, alla redazione della graduatoria delle istanze ammissibili, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, e dell'elenco delle eventuali istanze escluse. Entrambi gli elenchi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
8) Erogazione della sovvenzione
In conformità a quanto disposto all'art. 13, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, potranno essere prese in considerazione, al fine del calcolo della sovvenzione concedibile, esclusivamente le spese effettuate dopo l'invio delle domande.
L'Assessorato provvederà a richiedere, ai soggetti inclusi nella graduatoria di cui al precedente art. 7 e le cui domande potranno trovare accoglimento nei limiti dello stanziamento disponibile per l'esercizio 2002 (pari a e 516.000,00), l'eventuale documentazione necessaria ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione della sovvenzione.
Qualora, scorrendo la graduatoria, la disponibilità economica non risulti sufficiente a soddisfare tutte le domande e in caso di istanze riportanti uguale data di presentazione, si procederà al sorteggio delle stesse, con l'assistenza dell'ufficiale rogante. La data dell'eventuale sorteggio sarà resa pubblica mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Successivamente, l'Assessorato provvederà ad autorizzare le ditte che hanno rilasciato i preventivi di spesa, alla fornitura dei macchinari, delle attrezzature e delle scorte e/o alla realizzazione delle opere in favore del soggetto ammesso alle agevolazioni e, conseguentemente, provvederà alla liquidazione delle somme, relative alla sovvenzione dei progetti ammessi, direttamente alle medesime imprese.
Allegato A
SCHEMA DI DOMANDA-PROGETTO PER I DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA ALL'INTERNO DEL CARCERE

All'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca Servizio 8S - Credito
PALERMO
Il sottoscritto........................................................, nato a........................................................ il .....................................,
residente anagraficamente nel comune di........................................................,
in via/piazza................................................................................................................attualmente detenuto presso l'Istituto penitenziario di........................................................................................................................................................................, la cui pena detentiva scade
il ........................................................, in possesso del titolo di studio
di ........................................................

Chiede

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, che gli venga concessa la sovvenzione a fondo perduto di E ........................................................ (in lettere)  ........................................................ da utilizzare nel modo indicato nel progetto sottoindicato.
Progetto dell'attività che si intende svolgere
Attività che si intende svolgere:........................................................
Per lo svolgimento di tale attività, il richiedente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

[ ]  ha frequentato un corso di formazione professionale presso ........................................................ della durata di mesi .................................................;
[ ]  ha svolto un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad 1 anno presso ........................................................;
[ ]  è in possesso della qualifica necessaria acquisita mediante .........................................................
Il richiedente si impegna, inoltre, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge n. 16/99, a proseguire l'attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che nel caso di rinnovo delle stesse.
Elenco delle spese da effettuare
Attrezzature da acquistare (elencare dettagliatamente i beni da acquistare, i costi unitari, allegando possibilmente un preventivo di spesa):
1) ........................................................
2)........................................................
3)........................................................
4)........................................................
Eventuali altre spese da effettuare (per l'adattamento dei locali alle norme di sicurezza o a quelle igienico-sanitarie, è inoltre possibile l'acquisto di materie prime e materiale di consumo, nei limiti del 20% dell'investimento complessivo):
1)........................................................
2)........................................................
3)........................................................
Eventuali nominativi di persone (scelti esclusivamente tra avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) e loro recapiti telefonici, che si desidera che l'Amministrazione regionale contatti per risolvere i problemi pratici connessi all'avvio dell'attività: ........................................................ ........................................................
Luogo e data della domanda........................................................
Firma del detenuto(*)
........................................................

(*) Per l'autentica della firma allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.


N.B. - Si ricorda che la domanda non è valida se alla stessa non viene allegato il nulla osta della direzione del carcere.
Si ricorda, altresì, che la domanda deve essere inviata, a pena di decadenza, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Allegato B
SCHEMA DI DOMANDA-PROGETTO PER I DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA IN FORMA ALTERNATIVA RISPETTO AL CARCERE

All'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca Servizio 8S - Credito
PALERMO
Il sottoscritto........................................................, nato a........................................................ il .....................................,
residente in........................................................,
via/piazza................................................................................................................attualmente ammesso alla misura alternativa ........................................................,
svolta presso ........................................................, la cui pena detentiva scade il ........................................................ in possesso
del titolo di studio di ........................................................

Chiede

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, che gli venga concessa la sovvenzione a fondo perduto di E ........................................................ (in lettere)  ........................................................ da utilizzare nel modo indicato nel progetto sottoindicato.
Progetto dell'attività che si intende svolgere

Attività che si intende svolgere:........................................................
Luogo dove si intende svolgere l'attività (indicare l'indirizzo completo) ........................................................
Situazione attuale della detenzione:
[ ]  in affidamento ai servizi sociali ........................................................ ........................................................ (specificare quali);
[ ]  in semilibertà;
[ ]  altro (specificare).
Per lo svolgimento di tale attività, il richiedente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:
[ ]  ha frequentato un corso di formazione professionale presso ........................................................ ........................................................ della durata di mesi ................
[ ]  ha svolto un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad 1 anno presso ........................................................ ........................................................;
[ ]  è in possesso della qualifica necessaria acquisita mediante ........................................................ .........................................................
Il richiedente si impegna, inoltre, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge n. 16/99, a proseguire l'attività per almeno 5 anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che per il rinnovo delle stesse.
Elenco delle spese da effettuare
Attrezzature da acquistare (elencare dettagliatamente i beni da acquistare, i costi unitari, allegando possibilmente un preventivo di spesa):
1) ........................................................
2)........................................................
3)........................................................
Eventuali altre spese da effettuare (per l'adattamento dei locali alle norme di sicurezza o a quelle igienico-sanitarie, è inoltre possibile l'acquisto di materie prime e materiale di consumo, nei limiti del 20% dell'investimento complessivo):
1)........................................................
2)........................................................
Eventuali nominativi di persone (scelti esclusivamente tra avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) e loro recapiti telefonici, che si desidera che l'Amministrazione regionale contatti per risolvere i problemi pratici connessi all'avvio dell'attività: ........................................................ ........................................................
Luogo e data della domanda........................................................
Firma del detenuto(*)
........................................................

(*) Per l'autentica della firma allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.


N.B. - Si ricorda che la domanda non è valida se alla stessa non viene allegato il nulla osta del magistrato di sorveglianza.
Si ricorda, altresì, che la domanda deve essere inviata, a pena di decadenza, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.
(2002.27.1657)
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DECRETO 7 giugno 2002.
Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello quadro tecnico economico.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, recanti norme per l'incentivazione dell'attività delle cooperative edilizie;
Vista la legge 24 luglio 1997, n. 25 e in particolare l'articolo 22;
Visto il proprio decreto n. 914 del 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 27 agosto 1999, con il quale è stato determinato il limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, con il quale vengono fissati i criteri per la determinazione dei nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;
Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/Segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopracitato D.M. 5 agosto 1994;
Vista la nota prot. n. 501 del 3 maggio 2002 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dipartimento ispettorato tecnico regionale, relativa alla determinazione dei nuovi costi, sulla base delle variazioni degli indici Istat nel periodo giugno 1998 - giugno 2001;
Ritenuto di dovere provvedere alla determinazione dei nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per interventi di nuova edificazione;
Ritenuto, per quanto precede, di dovere provvedere, altresì, all'adozione del quadro tecnico economico, adeguato ai dati tecnici e parametrici, al fine di consentire alle cooperative edilizie incluse nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti regionali di usufruire delle agevolazioni di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1979, n. 75, e 5 dicembre 1977, n. 95;

Decreta:


Art. 1

Il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, è così determinato:
A)  COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.N.)
Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.) è costituito dai seguenti addendi:
a)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che si compone del costo base (E/mq. 498,00) incrementato degli oneri aggiuntivi, come di seguito descritti al punto 1.1.b;
b)  differenziale di qualità (vedi punto 2);
c)  oneri complementari (vedi punto 4).
Gli addendi di cui alle lettere a), b) e c) sono illustrati e quantificati nelle misure massime di cui ai successivi punti.
1.  Costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.)
1.1.  Il costo base di realizzazione tecnica è composto da due addendi e cioè: costo base e oneri aggiuntivi (per particolari condizioni tecniche).
1.1.a.  Il costo base viene definito come il costo riconosciuto all'operatore per interventi di nuova edificazione ed è fissato nella misura massima di E 498,00 per metro quadrato della superficie complessiva (SC). Lo stesso è comprensivo degli oneri dovuti per la realizzazione delle opere di fondazione, elevazione, sistemazioni esterne ed allacciamenti.
1.1.b.  Gli oneri aggiuntivi al costo base, di cui al punto 1.1.a., sono determinati dalle seguenti maggiorazioni, riferite alla superficie complessiva (SC), nella misura massima, come di seguito riportate:
a)  per grado di sismicità S=12: E/mq. 33,00;
b)  per grado di sismicità S=  9: E/mq. 27,00;
c)  per tipologia edilizia fino a due elevazioni fuori terra: E/mq. 10.00;
d)  per tipologie onerose caratterizzate da: costruzioni mono/bifamiliari, duplex, schiera, corridoio; particolare morfologia dell'area; vincoli architettonici; tutte discendenti da prescrizioni dello strumento urbanistico: E/mq. 14,00;
e)  per alloggi inclusi in programma in numero compreso tra 1/4 e/o 1/2 del totale di superficie utile abitabile (SU) non superiore a 60 mq. ciascuno (tale maggiorazione è applicabile esclusivamente a detti alloggi): E/mq. 11,00;
f)  per fondazioni indirette o speciali: E/mq. 33,00;
g)  per sistemazioni esterne onerose: E/mq. 11,00.
1.1.c.  Gli importi di cui alle precedenti lettere c) e d) del punto 1.1.b. non possono essere cumulati.
Per fondazioni indirette o speciali, di cui alla lettera f) e per le sistemazioni esterne onerose di cui alla lettera g), si subordina il maggiore onere (E/mq. 33,00 e E/mq. 11,00) o frazione degli stessi alla presentazione di una relazione tecnica aggiuntiva supportata, nel caso di maggiori oneri in fondazione, dalla relazione geologica e geotecnica redatta sulla scorta delle indagini in situ.
1.1.d.  Per gli interventi costruttivi nei quali la spesa di cui alle lettere f) e g) dovesse richiedere ulteriore onere, oltre ai tetti massimi stabiliti, rispettivamente in E/mq. 33,00 e E/mq. 11,00, detto onere resta a carico del soggetto attuatore.
1.1.e.  L'insieme di cui ai punti 1.1.a e 1.1.b. definisce il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che resta fissato nel limite max di E/mq. 600,00 per superficie complessiva (SC).
1.2  Per le isole minori il costo di realizzazione tecnica (C.B.N.) è composto dal costo base, fissato nella misura massima di E/mq. 648,00, più gli eventuali oneri aggiuntivi di cui al punto 1.1.b. Tale costo di realizzazione tecnica non può superare il limite massimo di E/mq. 750,00.
2.  Differenziale di qualità
2.1.  Il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), comprensivo degli oneri aggiunti, come definito al punto 1.1.e. e 1.2., potrà essere incrementato da ulteriori costi denominati, nel loro insieme, come "differenziale di qualità". Detto differenziale di qualità consiste in un incentivo atto a promuovere, nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, quali:
-  una garanzia per l'utente, attraverso polizze assicurative postume decennali, relative a rischi o difetti, danni o rovina dell'opera;
-  una riduzione del rischio di difetti e dei conseguenti oneri differiti ed una maggior garanzia di durabilità dell'opera direttamente attraverso l'adozione di un piano di qualità del singolo intervento;
-  una diminuzione dei costi di manutenzione e gestione, da realizzare attraverso un incremento di qualità basato sulla durabilità dei materiali e componenti e sulla manutenibilità degli impianti, integrato da specifici manuali d'uso e manutenzione;
-  un miglioramento di quegli aspetti del confort ambientale, quali requisiti acustici ed igrometrici, che direttamente incidono sul benessere fisico e psichico dei destinatari.
2.2.  Il differenziale di qualità, di cui al punto precedente, nel suo insieme, deve essere contenuto entro il 15% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) come definito al punto 1.
3. Costo di realizzazione tecnica (C.R.N.)
3.1.  Si definisce costo di realizzazione tecnica (C.R.N.), che viene fissato nella misura max di E/mq. 600,00 per superficie complessiva (SC), la somme dei seguenti addendi:
a)  costo base + oneri aggiuntivi al costo base (1.1.a. + 1.1.b.);
b)  differenziale di qualità che deve essere contenuto nella misura massima del 15% della lettera a).
Considerato che alla data odierna non sono stati sanciti da questa Regione i criteri di applicazione e verifica del differenziale di qualità, il C.R.N. è da ritenersi coincidente con il C.B.N. (E/mq 600,00).
4.  Oneri complementari
4.1.  Gli oneri complementari saranno riferiti percentualmente al costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) (punto 1.1.a. + punto 1.1.b.) e come di seguito ripartiti:
a)  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese per appalto, verifiche tecniche e spese catastali): 13,00%;
b)  prospezioni geognostiche sui terreni, prove di laboratorio, competenze per studio geologico e geotecnico (obbligatori in fase di accettazione della localizzazione dell'area di impianto): 2,00%.
b.1)  l'aliquota percentuale di cui al precedente punto b) obbliga alla redazione di una relazione geologica ed una geotecnica, esecutive.
Le predette relazioni dovranno essere redatte conformemente a quanto disposto dal D.M. LL.PP. dell'11 marzo 1988 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 dell'1 giugno 1988); inoltre la relazione geotecnica dovrà esplicitamente evidenziare il tipo di fondazione diretta o indiretta, o speciale;
b.2)  l'intervento costruttivo dovrà essere supportato dagli elaborati di cui sopra e dovrà specificatamente rappresentare le quote di imposta sia delle strutture di fondazioni del fabbricato che di quelle relative alle eventuali opere di contenimento, strettamente necessarie per le sistemazioni esterne;
c)  acquisizione area: 12,00%.
L'indennità di esproprio per l'acquisizione dell'area, necessaria alla realizzazione del programma costruttivo, dovrà essere motivata dall'ordinanza sindacale di determinazione delle indennità di esproprio della stessa o, per l'edilizia convenzionata e agevolata, dall'atto di acquisto, nonché dall'apposita perizia di stima redatta dal progettista, nel rispetto delle normative vigenti;
d)  oneri di urbanizzazione: 2,00%.
I suddetti oneri dovranno essere documentati nella convenzione stipulata con il comune.
Per l'edilizia agevolata detta convenzione, regolarmente registrata, deve essere allegata al progetto esecutivo.
Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, deroghe ai limiti massimi dei costi vigenti decretati dal Ministero dei lavori pubblici possono essere concesse da questo Assessorato sulla scorta di maggiori oneri connessi al costo base delle aree e delle opere di urbanizzazione;
e)  il prezzo di prima cessione degli alloggi, nell'edilizia convenzionata-agevolata, sarà definito nell'apposita convenzione all'uopo stipulata tra l'amministrazione co mu nale e l'operatore, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/71 e ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 10/77;
f)  per gli interventi di edilizia agevolata, i costi dovuti per necessarie opere di urbanizzazioni, eccedenti gli oneri di concessione edilizia, saranno a totale carico del soggetto attuatore con obbligo di esplicita prescrizione in sede di convenzione con il comune. Il predetto maggiore onere non deve essere superiore a E 28,00 per metro quadrato di superficie complessiva (SC).
5. Determinazione del costo totale dell'intervento (C.T.N.)
Si definisce, quindi, costo totale dell'intervento (C.T.N.) il costo di realizzazione tecnica (C.R.N.) più gli oneri complementari come sopra definiti. Il C.T.N. è fissato nella misura max E/mq. 864,00 per superficie complessiva (SC).
Per le isole minori il costo totale dell'intervento (C.T.N.) è fissato nella misura massima di E/mq. 1.081,00 per superficie complessiva.
Criteri di determinazione delle superfici complessive
Per superficie utile (SU) si intende la superficie del pavimento degli alloggi misurati al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre.
Ai fini del calcolo del costo di realizzazione tecnica (C.R.N.), E/mq. 690,00, alla superficie utile degli alloggi va sommata la superficie utile delle botteghe artigiane che non potranno superare il limite massimo di 55 metri quadrati ciascuna.
Per superficie non residenziale (SNR) si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell'alloggio quali logge, balconi, cantinole e soffitte e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo quali androni d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza, misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
Tale superficie dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Tale limite del 45% si intende non per singolo alloggio ma riferito alla superficie complessiva (SU) dell'organismo abitativo.
Alla superficie netta non residenziale può essere aggiunto un massimo di 25 metri quadrati di superficie da destinarsi ad autorimessa o posto macchina al coperto, per singolo alloggio.
Superficie complessiva (SC) si intende la superficie utile abitabile aumentata del 60% della superficie netta non residenziale:
-  SC = SU + 60% SNR.
Ambito di applicazione
I costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano ai programmi costruttivi con riferimento ai lavori ancora da eseguire alla data dell'istanza, successiva alla data di pubblicazione del presente decreto.
Quadri tecnici economici
Il quadro tecnico economico (Q.T.E.), ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, deve essere corredato dai dati metrici e parametrici di cui ai punti precedenti. Lo stesso dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal direttore dei lavori della cooperativa.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per interventi di nuova edificazione, è adottato il modello di quadro tecnico economico (Q.T.E.) che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2002.
  LANDOLINA 

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(2002.24.1479)
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DECRETO 7 giugno 2002.
Nuovi limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - recupero primario e secondario, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, completamento immobile, ricostruzione immobile, acquisizione immobile costruito ed ultimato, e modelli quadri tecnici economici.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, recanti norme per l'incentivazione dell'attività delle cooperative edilizie nella Regione siciliana;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, recante nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie;
Visti, in particolare, gli articoli 1 e 4 della citata legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, i quali prevedono che le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali nn. 79/75 e 95/77 possono usufruire delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 agosto 1994, con il quale vengono fissati i criteri per la determinazione dei nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata;
Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/Segr. del Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopracitato D.M. 5 agosto 1994;
Visto il proprio decreto n. 1710 del 4 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 29 ottobre 1999, con il quale è stato determinato il limite massimo del costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in particolare per le tipologie d'intervento riconducibili a quelle indicate agli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Vista la nota prot. n. 501 del 3 maggio 2002 dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dipartimento ispettorato tecnico regionale, relativa alla determinazione dei nuovi costi, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT nel periodo giugno 1998 - giugno 2001;
Ritenuto di dovere provvedere alla rideterminazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali n.79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione, come nelle previsioni degli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Ritenuto, per quanto precede, di dovere provvedere, altresì, alla adozione dei quadri tecnici economici al fine di consentire alle cooperative edilizie incluse nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti regionali di usufruire di quanto previsto dagli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;

Decreta:


Art. 1

I limiti massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi regionali n. 79/75 e n. 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione, come nelle previsioni degli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, nel territorio della Regione siciliana, sono così determinati:
Titolo I
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

A) Recupero primario
Per recupero primario si intende il ripristino della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio, nonché il ripristino architettonico. Tale recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti.
A.1)  Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero primario ed è determinato in misura non maggiore a E 349,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc);
2) "differenziale di qualità" definito come costo concesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo che possono riconoscersi all'operatore fino ad un massimo del 15% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.), di cui al punto precedente;
2.1) "il differenziale di qualità" consiste in un incentivo atto a promuovere nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, con particolare riferimento al recupero primario;
2.2) con successivo provvedimento saranno definiti i criteri di applicazione del "differenziale di qualità", riferito al recupero primario, e relativa modulistica da inserire nei quadri tecnici economici;
3) costi per condizioni tecniche aggiuntive che rappresentano i maggiori oneri, oltre a quello indicato al precedente punto 1), riscontrabili nei casi sottoelencati e riferiti percentualmente al costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.):
3.1)  rapporto tra superficie lorda e su-
perficie netta > 1,2      5% (C.B.P.) 
3.2)  per demolizione di superfetazioni      3% (C.B.P.) 

3.3)  per particolari difficoltà di attrez-zature di cantiere e trasporto ma-
teriali      3% (C.B.P.) 
3.4)  per demolizioni e dislacci      3% (C.B.P.) 

3.5)  per interventi su edifici sottoposti
a vincolo monumentale      10% (C.B.P.) 

3.6)  per interventi di adeguamento o miglioramento sismico, D.M. 24 gennaio 1986 e successive modifi-
che ed integrazioni      10% (C.B.P.) 

Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.P.), come definito al punto A.1, non può eccedere il limite massimo di e 468,00, quale somma degli elementi 1) e 3) dello stesso punto, per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) è elevato ad un massimo di e/mq. 454,00 per superficie complessiva (Sc), oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive e differenziale di qualità, come precedentemente definiti.
A.2)  Oneri complementari
Gli oneri complementari, espressi in maggiorazioni percentuali del costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.) di cui al n. 1) del punto A.1, più i costi derivanti dalle condizioni tecniche aggiuntive, n. 3) del punto A.1, sono come di seguito ripartiti per i seguenti fattori di costo:
1)  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese dell'appalto, collaudi, verifiche tecniche, spese catastali,
piano di sicurezza)      18% 

2)  rilievi, prospezioni geognostiche ed inda-
gini preliminari      4% 
3)  oneri di urbanizzazione      2% 
4)  oneri per allacciamenti      2% 

A.3)  Costo totale dell'intervento (C.T.P. = C.R.P. + oneri complementari)
Il costo totale dell'intervento (C.T.P.) è stabilito in e/590,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
B) Recupero secondario
Per recupero secondario si intende il ripristino dell'agibilità e funzionalità dei singoli alloggi nonché il ripristino architettonico. Tale ripristino riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate al recupero primario.
B.1)  Il costo totale di realizzazione tecnica (C.R.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1)  costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di recupero secondario ed è determinato in misura non maggiore a e 211,00 per metro quadro di superficie complessiva (Sc);
2)  "differenziale di qualità" definito come costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento di recupero secondario; lo stesso rappresenta le maggiorazioni di costo che possono riconoscersi all'operatore, fino ad un massimo del 10% del C.B.S.;
2.1)  il "differenziale di qualità" consiste in un incentivo atto a promuovere nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata / agevolata un mi-glioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, con particolare riferimento al recupero secondario;
2.2)  con successivo provvedimento saranno definiti i criteri di applicazione del "differenziale di qualità", riferito al recupero secondario, e relativa modulistica da inserire nei quadri tecnici economici;
3)  costi per condizioni tecniche aggiuntive che rappresentano i maggiori oneri, oltre a quello indicato al precedente n. 1), riscontrabili nei casi sottoelencati e riferiti percentualmente al costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.)
3.1)  rapporto tra superficie lorda e su-
perficie netta > 1,2      5% (C.B.S.) 

3.2)  per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e trasporto ma-
teriali      3% (C.B.S.) 

3.3)  per interventi su edifici sottoposti
a vincolo monumentale      10% (C.B.S.) 

Il costo totale di realizzazione tecnica (C.B.S.) come definito al n.1 del punto B.1 non può eccedere il limite massimo di E 249,00, quale somma degli elementi di cui al punto 6.1 - nn. 1) 2) e 3) - per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) è elevato ad un massimo di e/mq. 274,00 per superficie complessiva (Sc.), oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive e differenziale di qualità, come precedentemente definiti.
B.2) Oneri complementari
Gli oneri complementari, espressi in maggiorazioni percentuali del costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) di cui al n. 1) del punto 6.1, più gli oneri derivanti dalle condizioni tecniche aggiuntive, n. 2) dello stesso punto sono come di seguito ripartiti per i seguenti fattori di costo:
-  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese dell'appalto, collaudi, verifiche tecniche, spese catastali, pia-
no di sicurezza)      15% 

B.3)  Costo totale dell'intervento (C.T.S. = C.R.S. + oneri complementari)
Il costo totale dell'intervento (C.T.S.) è stabilito in e 294,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Titolo II
RECUPERO DEGLI EDIFICI DA ACQUISTARE

C) Recupero degli edifici da acquistare
Nel caso in cui è necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.) costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero da valutarsi secondo i criteri di cui ai punti precedenti del presente decreto, e dei costi di acquisizione dell'immobile comprensivi degli oneri notarili, non può eccedere, riferito al mq. di superficie complessiva (Sc), il limite max di E 1.191,00.
Lo stesso limite di E 1.191,00 si applica sia nel caso in cui, unitamente all'acquisizione, siano effettuati entrambi gli interventi di recupero primario e secondario, sia nel caso sia effettuato il solo intervento di recupero primario, o il solo intervento di recupero secondario.
Titolo III
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

D) Manutenzione straordinaria
Per manutenzione straordinaria, come recita l'art. 31, lett. b) della legge n. 457/78, si intende l'insieme delle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
D.1)  Il costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1) costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di manutenzione straordinaria ed è fissato in misura non maggiore a e 238,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc.);
2) costi di condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica applicabili nei seguenti casi:
2.1)  rapporto tra superficie lorda e su-
perficie netta > 1,2      5% (C.B.M.) 

2.2)  per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e trasporto ma-
teriali      3% (C.B.M.) 

2.3)  per edifici costruiti antecedente-
mente al 1967      7% (C.B.M.) 

2.4)  per risanamento igienico sanitario connesso a dispersione di liquami
nei terreni di fondazione      8% (C.B.M.) 

D.1.A) Il costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) quale somma del costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) e dei costi per condizioni tecniche aggiuntive, è fissato nel limite massimo di e 293,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) è elevato ad un massimo di e/mq. 310,00 per superficie complessiva (Sc), oltre gli eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive come precedentemente definite.
D.2) Oneri complementari
Gli oneri complementari, per i seguenti fattori di costo, sono espressi in maggiorazione percentuale del costo di realizzazione tecnica (C.R.M.) di cui al punto D.1.A:
a)  spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese d'appalto, collaudi
e verifiche tecniche, piano di sicurezza)      18% 
b)  oneri di urbanizzazione      2% 

D.3)  Costo dell'intervento (C.T.M. = C.R.M. + Oneri complementari)
Il costo totale dell'intervento (C.T.M.) è fissato nella misura non superiore di e 352,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc) oltre l'acquisizione dell'immobile ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
Per le isole minori il costo totale dell'intervento (C.T.M.) è fissato in e/mq. 460,00.
Titolo IV
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI

E) Acquisizione di immobili costruiti ed ultimati
Per l'acquisizione degli immobili costruiti ed ultimati i costi massimi ammissibili sono così determinati:
E.1) Costo dell'immobile
E' il valore dell'immobile, già costruito ed ultimato, come da perizia di stima effettuata dall'ufficio tecnico comunale secondo i metodi canonici, compresa l'area strettamente necessaria alla sua realizzazione tutte le pertinenze obbligatorie per legge, nonché gli oneri concessori e convenzionati dovuti.
E.2) Oneri complementari
Spese tecniche e generali.
F) Acquisizione di immobili da completare
Per l'acquisizione degli immobili da completare i costi massimi ammissibili sono così determinati:
F.1) Costo dell'immobile
a) Valore dell'immobile, da ultimare, come da perizia di stima effettuata dall'ufficio tecnico comunale secondo i metodi canonici, compresa l'area strettamente necessaria alla sua realizzazione tutte le pertinenze obbligatorie per legge, nonché gli oneri concessori e convenzionati dovuti;
b) opere di completamento dell'immobile determinate a mezzo di computo metrico e stima dal progettista e direttore dei lavori.
F.2) Oneri complementari
Spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese d'appalto, collaudi e verifiche tecniche, piano di sicurezza).
G) Acquisizione di immobili da ricostruire
G.1) Per l'acquisizione degli immobili da ricostruire si applicano i seguenti costi così determinati:
1) Costo base (C.B.) = e/mq 498,00.
2) Condizioni tecniche aggiuntive:
a) per grado di sismicità S=12: e/mq. 33,00;
b) per grado di sismicità S=9: e/mq. 27,00;
c) per tipologia edilizia fino a due elevazioni fuori terra: e/mq. 10,00;
d) per tipologie onerose caratterizzate da: costruzioni mono/bifamiliari, duplex schiera corridoio; particolare morfologia dell'area; vincoli architettonici, tutte discendenti da prescrizioni dello strumento urbanistico: e/mq. 14,00;
e) per alloggi inclusi in programma in numero compreso tra 1/4 e/o 1/2 del totale di superficie utile abitabile (SU) non superiore a 60 mq. ciascuno (tale maggiorazione è applicabile esclusivamente a detti alloggi): e/mq. 11,00;
f)  per fondazioni indirette o speciali: e/mq. 33,00;
g)  difficoltà d'intervento: e/mq. 6,00;
h) demolizione: e/mq come da prezzario regionale.
Gli oneri di cui alle precedenti lettere c) e d) non possono essere cumulati.
G.2) Oneri complementari:
a) spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, spese per appalto, verifiche tecniche e spese catastali): 13,00%;
b) prospezioni geognostiche sui terreni, prove di laboratorio, competenze per studio geologico e geotecnico (obbligatori in fase di accettazione della localizzazione dell'area di impianto): 2,00%;
c) acquisizione area: e/mq. secondo stima;
d) oneri d'urbanizzazione: e/mq.
G.3)  Costo dell'intervento (C.T.N. = C.B. + Condizioni tecniche aggiuntive + Oneri complementari)
Titolo V
Estensione della normativa

Ambito di applicazione
I costi definiti ai sensi del presente decreto si applicano ai programmi costruttivi con riferimento ai lavori ancora da eseguire alla data dell'istanza, successiva alla data di pubblicazione del presente decreto.
Quadri tecnici economici
I quadri tecnici economici (QQ.TT.EE.), ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, debbono essere corredati dai dati metrici e parametrici di cui ai punti precedenti.
Gli stessi dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal direttore dei lavori della cooperativa.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata, di cui alle leggi nn. 79/75 e 95/77, che usufruiscono delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre a interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione, come nelle previsioni degli articoli 1 e 4 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, nel territorio della Regione siciliana, aggiornati secondo quanto riportato all'articolo 1 del presente decreto, sono adottati i modelli di Quadro tecnico economico (Q.T.E.) che formano parte integrante del presente decreto così distinti per tipologia d'intervento:
1.  Quadro tecnico economico - acquisizione immobile costruito e ultimato;
2.  Quadro tecnico economico - acquisizione immobile, completamento;
3.  Quadro tecnico economico - acquisizione immobile, recupero primario e secondario;
4.  Quadro tecnico economico - acquisizione immobile, ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria;
5.  Quadro tecnico economico - acquisizione immobile, ricostruzione.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2002.
  LANDOLINA  

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(2002.24.1478)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 30 aprile 2002.
Linee guida generali per la prevenzione delle complicanze acute e croniche legate alla malattia diabetica ed organizzazione delle strutture di diabetologia siciliane.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n.30;
Vista la legge n. 155/87;
Visto il Piano sanitario regionale 2000/2002;
Tenuto conto che tra gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale rientrano quelli della promozione della salute;
Considerato che tra questi assume portata rilevantissima l'iniziativa di contrastare le principali patologie tra le quali le malattie cardiovascolari e cerebro-vascolari, per cui la Regione intende definire in modo netto i contorni e le modalità d'intervento al fine di ottimizzare le capacità del Servizio sanitario regionale di incidere sulle necessità assistenziali ed epidemiologiche della popolazione regionale;
Considerato che il diabete mellito è tra i fattori di rischio per le patologie del sistema circolatorio;
Vista la nota prot. n. 835/DIP/IRS del 23 ottobre 2001, con cui è stato istituito un gruppo di esperti per la elaborazione di linee guida sulla patologia diabetica;
Viste le linee guida elaborate dal suddetto gruppo sulla prevenzione delle complicanze acute e croniche legate alla malattia diabetica, nonché per l'organizzazione di una rete regionale di centri di diabetologia;
Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano sanitario regionale 2000/2002 di dover rivedere l'attuale organizzazione del Servizio sanitario regionale al fine di assicurare un servizio efficace su vasta scala nella cura della patologia diabetica;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni in premessa sono approvate le linee guida generali per la prevenzione delle complicanze acute e croniche legate alla malattia diabetica ed organizzazione delle strutture di diabetologia siciliane, allegato A) al presente decreto.

Art.  2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 2002.
  CITTADINI 


Allegato A
LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE ACUTE E CRONICHE LEGATE ALLA MALATTIA DIABETICA E ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DIABETOLOGICHE SICILIANE

La patologia diabetica mostra una chiara tendenza, in tutti i paesi industrializzati, ad un incremento, sia in termini di incidenza che in termini di prevalenza. L'OMS parla ormai di "epidemia" riferendosi alle stime della prevalenza del diabete di tipo 2 nel mondo occidentale (in Europa è previsto un incremento del 54,9% della prevalenza del diabete di tipo 2, nel 2010, rispetto ai dati del 1994).
Anche per il diabete mellito insulino-dipendente (o di tipo 1) molti dati epidemiologici evidenziano un aumento di casi pari al 36% nel 2010 rispetto al 1994.
Le logiche ed immediate conseguenze che derivano da questi dati sono:
-  aumentato carico sociale dovuto alla malattia diabetica ed alle sue complicanze croniche (cardiopatia ischemica, cecità, insufficienza renale cronica, amputazioni agli arti inferiori);
-  la necessità di interventi capaci di prevenire e/o ritardare la comparsa delle complicanze croniche del diabete mellito;
-  la disponibilità di presidi terapeutici sempre più sofisticati rende necessaria una costante educazione dei pazienti, anche al fine di evitare possibili complicanze acute legate all'uso inappropriato di tali presidi.
Nel loro insieme, i dati riportati dalla letteratura mondiale indicano come il D.M. sia una patologia molto onerosa, dal punto di vista economico, per i vari sistemi sanitari dei paesi industrializzati e che un trattamento attento ed efficace, volto alla prevenzione della comparsa e/o al ritardo della progressione delle complicanze croniche possa ridurre significativamente i costi della malattia.
Le analisi dei costi del D.M. negli U.S.A. hanno evidenziato come solo il 13,6% della spesa sia ascrivibile all'assistenza ambulatoriale, mentre gran parte della spesa è assorbita dai costi del l'ospe dalizzazione. Studi europei e statunitensi concordano, nel l'af fer mare che i diabetici (che sono il 3-5% della popolazione) consumano circa il 20% delle risorse sanitarie totali di ciascuna nazione.
Ai costi diretti ed indiretti vanno peraltro aggiunti i costi (c.d. intangibili) legati alla scarsa qualità di vita del diabetico e alle invalidità nel campo del lavoro.
Peraltro l'ampio ricorso a protocolli diagnostico/terapeutici basati su criteri di qualità globale analoghi a quelli in seguito definiti nella dichiarazione di Saint Vicent (1991), ha determinato:
-  un incremento di aspettativa di vita, dall'esordio di malattia, di oltre 10 anni nei diabetici insulino-dipendenti;
-  riduzione dell'incidenza di cecità da diabete del 30-40%;
-  riduzione analoga dell'insufficienza renale terminale e dialisi legata al diabete;
-  riduzione del 50% del numero delle amputazioni agli arti inferiori;
-  miglioramento degli esiti del diabete in gravidanza (meno mortalità perinatale, meno parti prematuri, meno complicanze gravi).
I grandi trials clinici condotti in diabetici di tipo 1 (D.C.C.T. negli U.S.A.) e di tipo 2 (U.K.P.D.S., in Gran Bretagna) hanno evidenziato una riduzione delle complicanze acute e croniche nei diabetici trattati in modo intensivo sì da migliorare il compenso metabolico e ciò si è risolto in un documentato risparmio nella spesa sanitaria.
Il CODE-2, uno studio condotto anche in Italia, con metodo osservazionale "bottom-up", su 1.263 diabetici, ha consentito di stimare i costi diretti, indiretti ed intangibili dei diabetici di tipo 2, usando come fonti sia il medico di medicina generale che gli specialisti.
Il costo medio del diabetico di tipo 2 in Italia è di oltre 3.000 E, con una spesa annua stimata di circa 6,5 milioni di euro, pari a circa il 7% del F.S.N. e che tale costo in presenza di complicanze cardiovascolari sale a circa 5.500 E/paziente.
Questo studio ha confermato che la prevenzione delle complicanze rappresenta un investimento largamente vantaggioso per la comunità.
Un paziente diabetico potrà davvero dirsi sufficientemente curato se:
-  sarà fatto oggetto di un'educazione strutturata sulla malattia e sul suo ruolo per gestirla;
-  riuscirà a mantenere nel tempo un rigoroso controllo della glicemia a digiuno e post-prandiale, dell'emoglobina glicata, dell'assetto lipidico e della pressione arteriosa;
-  mostrerà una buona compliance a regole comportamentali (dieta, attività fisica programmata, abolizione del fumo, etc.) ed eventuali misure farmacologiche;
-  sarà sottoposto, in modo strutturato, a screenings delle varie complicanze d'organo per una precoce diagnosi e per una tempestiva terapia.
NORME LEGISLATIVE IN DIABETOLOGIA
La legge guida in ambito diabetologico è la legge n. 115/87, anche se la stessa è a tutt'oggi largamente disattesa. Questa legge (fortemente voluta dalle Associazioni dei pazienti diabetici) si prefiggeva di regolamentare ed organizzare il settore della diabetologia, attribuendo un grosso rilievo ai programmi di prevenzione e stabilendo la fornitura gratuita dei presidi diagnostici.
La legge n. 115/87 entrava, inoltre, nel merito della collaborazione del medico di base, quale supporto fondamentale nella gestione della malattia diabetica.
L'atto di intesa Stato-Regioni, ai sensi della legge n. 400/88, all'allegato 2 specificava, nel tentativo di uniformare i criteri di istituzione delle strutture diabetologiche di cui alla legge n.115/87, che il sistema integrato di prevenzione ed assistenza risultasse articolato nei seguenti servizi:
-  assistenza di base (M.M.G.-distretti socio sanitari);
-  servizi specialistici diabetologici ambulatoriali;
-  servizi di diabetologia pediatrici;
-  servizi di diabetologia allocati in ambito ospedaliero.
Viene nel paragrafo 2.1, della stessa legge, fortemente rafforzata la figura del distretto S.S., giacché costituisce un luogo di supporto per:
-  l'attività in ambito diabetologico del medico di medicina generale;
-  raccordo tra M.M.G. e strutture diabetologiche territoriali;
-  integrazione operativa tra piano di intervento sul diabete ed altri ad esso correlati.
I servizi di diabetologia, ai sensi del citato atto, devono assicurare:
-  l'assistenza plurispecialistica, continuata, integrata e coordinata;
-  le varie consulenze;
-  attuazione dei programmi di educazione sanitaria;
-  partecipazione all'organizzazione e coordinamento delle attività diabetologiche nei vari distretti;
-  l'assistenza al M.M.G. per l'esecuzione dei protocolli terapeutici ed epidemiologici;
-  la Regione siciliana con proprio decreto presidenziale in data 11 maggio 2000 ha emanato il Piano sanitario regionale 2000/2002. Tale documento al punto 3, paragrafo 5, recita "... Al fine di assicurare adeguato sviluppo ed integrazione della rete diabetologica regionale... ... I D.D.G.G. delle Aziende unità sanitarie locali organizzeranno l'attività di diabetologia territoriale con i compiti previsti dalla lettera a) dell'art. 5 della legge n. 115/87". Il successivo punto 5, comma 19, del paragrafo 3, recita: "...diabete mellito, patologia per la quale è necessario un continuo miglioramento e la costante verifica dell'assistenza...".
L'accesso dei pazienti ai servizi specialistici di diabetologia dovrà necessariamente avvenire per:
  a) inadeguato compenso metabolico (ipoglicemie ripetute, glicemie >400 mg/dl); 
  b) presenza di chetonuria; 
  c) ripetuti processi settici (soprattutto alle vie urinarie); 
  d) modificazioni del visus; 
  e) incontinenza e/o ritenzione di urina; 
  f) impotenza nel maschio; 
  g) piorrea alveolare; 
  h) ipertensione arteriosa comparsa di recente; 
  i) gravi segni di disidratazione; 
  j) comparsa di alterazioni cliniche e/o umorali di alterata funzione renale; 
  k) dopo ricovero in ospedale per qualsiasi natura; 
  l) in previsione di intervento chirurgico maggiore; 
  m) iniziali lesioni trofiche ai piedi; 
  n) riscontro di dislipidemie non note. 

RACCOMANDAZIONI PER IL RICOVERO OSPEDALIERO DEL PAZIENTE DIABETICO
Sarà richiesto direttamente dal M.M.G. o dallo specialista diabetologo per tutte quelle situazioni che riguardano complicanze metaboliche acute a rischio per la vita del paziente:
-  chetoacidosi;
-  iperosmolarità non chetosica;
-  ipoglicemia grave con segni clinici di neuroglicopenia;
-  ipoglicemia da sulfoniluree;
-  complicanze acute dell'apparato cardiovascolare;
-  stato tossi-infettivo per gangrena diabetica;
-  ischemia critica degli arti inferiori.
Inoltre il ricovero programmabile in regime ordinario e/o D.H. avverrà su proposta del M.M.G. o del diabetologo per contrastare le principali patologie cerebro e cardiovascolari così come previsto nel Piano sanitario nazionale al punto 5, paragrafo 3 "obiettivo n. 2".
Al paragrafo 5.3.1. si enunciano gli interventi finalizzati alla prevenzione primaria e secondaria degli accidenti cerebro e cardiovascolari, ad elevatissima prevalenza. In tale ottica l'assistenza del paziente diabetico è certamente diventato intervento assolutamente prioritario.
NUOVI MODELLI ASSISTENZIALI IN DIABETOLOGIA
I punti di forza dell'attuale Sistema sanitario nazionale, basato su un sistema "fee for service" in cui l'utente è il pagatore virtuale della prestazione resa indipendentemente dalla motivazione che ha indotto la richiesta di prestazione, sono:
-  possibilità per il cittadino di ricevere qualunque prestazione sanitaria;
-  possibilità per il M.M.G. di decidere i percorsi assisten ziali;
-  pluralità dei punti di erogazione delle prestazioni;
-  capillarità sul territorio delle strutture di 1° e 2° livello di erogazione;
-  elevato livello di inappropriatezza delle richieste di prestazione con conseguente aumento dei tempi di attesa e sostanziale scarsa fruibilità;
-  scarsa comunicazione tra le diverse strutture eroganti le prestazioni sia di 1° che di 2° livello;
-  mancanza di correlazioni a protocolli e/o linee guida relativi alle patologie;
-  mancanza di disponibilità dei dati a tutti gli operatori;
-  in questo modello, nel quale, comunque, il cittadino ha accesso diretto al M.M.G. ed alle strutture specialistiche o dell'emergenza/urgenza, esiste uno scarso livello di integrazione e di coordinamento tra i vari compartimenti.
Il corretto approccio alla malattia diabetica comprende:
-  la prevenzione primaria;
-  la diagnosi precoce;
-  una terapia scrupolosa (che includa l'educazione del pa ziente);
-  la prevenzione e la diagnosi precoce delle complicanze acute e croniche.
Queste ultime, come sopra detto, rappresentano peraltro la fonte dei maggiori costi per la gestione del paziente diabetico.
Il raggiungimento di tali obiettivi è prioritariamente legato ad una collaborazione stretta tra M.M.G., Centri di diabetologia territoriali ed ospedalieri per la relazione della "gestione integrata" del paziente diabetico, con un pacchetto di programma sanitario appropriato alla malattia, consistente in un protocollo diagnostico-terapeutico condiviso da tutti gli operatori interessati ricavato dalle linee guida internazionali e/o nazionali integrato dalla conoscenza delle risorse disponibili: il "disease management".
I punti di forza di tale sistema sono:
-  integrazione tra primary care e secondary care;
-  controllo dei costi;
-  possibilità reale della valutazione degli "outcomes";
-  elevato livello delle prestazioni rese;
-  elevatissimo livello di appropriatezza delle stesse prestazioni, con netta riduzione dei tempi di attesa e reale fruibilità delle prestazioni;
-  elevato livello di coinvolgimento del paziente;
-  concreta possibilità di attuare la prevenzione secondaria della patologia in oggetto.
I punti di debolezza sono:
-  maggiori costi legati però alla necessità di investimento in formazione professionale;
-  organizzazione e sistemi di comunicazione informatizzati;
-  possibilità che il sistema sia governato più dal controllo dei costi che dalla reale necessità di assistenza al paziente;
-  possibile sovrapposizione di eventi acuti non correlati alla patologia di base, con accesso a servizi non integrati nel sistema.
Il "disease management" prevede che sia prodotto un c.d. "pacchetto di programma sanitario" appropriato alla malattia in oggetto, che ovviamente deve avere le caratteristiche di patologia cronica evolutiva, alto tasso di complicanze ed elevato impatto socio-sanitario (tutte caratteristiche della patologia legata al diabete mellito).
Tale programma sanitario consiste fondamentalmente in un protocollo diagnostico-terapeutico condiviso da tutti gli operatori sanitari interessati (M.M.G., diabetologo, specialisti, nurse, assistenti domiciliari, direzione delle Aziende unità sanitarie locali, farmacisti, pazienti), ricavato dalle linee-guida internazionali e/o nazionali, integrato dalla conoscenza delle risorse utilizzabili.
Tutti gli operatori devono essere formati ed informati alla gestione del sistema e devono essere in grado di registrare ogni dato clinico relativo al paziente su supporto cartaceo o meglio informatico, comunque posto "in rete".
RACCOMANDAZIONI PER IL "FOLLOW-UP" DEL PAZIENTE DIABETICO
I pazienti sia di tipo 1 che tipo 2 devono essere sottoposti:
-  ogni 3-4 mesi a:
-  glicemia a digiuno e post prandiale;
-  HbAlc;
-  esame urine completo;
-  valutazione autocontrollo domiciliare della glicemia (se prescritto);
-  peso corporeo (valutazione anche B.M.I.);
-  misurazione pressione arteriosa;
-  ogni 6 mesi:
-  visita medica generale orientata alla patologia diabetica (cardiovascolare e neurologica periferica, con controllo dei piedi);
-  ogni anno:
-  urinocoltura;
-  microalbuminuria;
-  clearance della creatininemia;
-  assetto lipidico;
-  uricemia;
-  test funzione epatica;
-  fibrinogenemia;
-  ECG;
-  esame del F.O. presso strutture accreditate;
-  visita presso il servizio diabetologico, per la messa a punto annuale del compenso metabolico, valutazione stato complicanze di organo, compliance terapeutica.
Le visite presso le strutture di diabetologia vanno concordate di norma con il M.M.G. secondo piani individualizzati.
In ogni caso il controllo presso la struttura diabetologica va previsto in ogni caso:
a)  con urgenza per:
-  sintomatologia suggestiva di scompenso metabolico acuto;
-  ripetuti episodi di ipoglicemia;
-  gravidanza in donna diabetica o comparsa di diabete in corso di gravidanza;
-  ulcera al piede o severe lesioni ischemiche e/o infettive agli arti inferiori;
b)  programmabile:
-  ripetute glicemie a digiuno > 150 mg/dl e post prandiali >180 mg/dl;
-  ripetuto riscontro di HbA1c > 7,5%;
-  diagnosi e tipizzazione di diabete mellito all'esordio clinico;
-  scompenso metabolico cronico (fallimento secondario alle sulfoniluree, instabilità glicometabolica);
-  follow-up delle complicanze croniche con accertamenti pluridisciplinari a grado medio-elevato di invasività;
-  diabete gestazionale o gravidanza in donna con diabete;
-  avvio della terapia insulinica con infusione sottocutanea continua;
-  studio e cura del piede diabetico (preferibile DH).
RACCOMANDAZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI E LA SCELTA DEGLI INDICATORI DI ESITO ("OUTCOMES")
Creare un'opportuna Banca-dati con cui poter monitorare e verificare (nell'ottica del processo di Total quality management):
-  rispetto dei protocolli;
-  efficacia clinica;
-  costi.
Per tali motivi è auspicabile un'adeguata informatizzazione delle strutture direttamente coinvolte nella gestione del paziente. L'in for matizzazione deve essere omogenea, con linguaggio comune e modalità di archiviazione dei dati essenziali (questi dovranno tuttavia essere raccolti nel rispetto della privacy e con il consenso informato del paziente).
Proposta di elenco di dati essenziali:
-  identificativo M.M.G. (codice regionale) e/o centro di diabetologia*;
-  codice fiscale del paziente;
-  numero esenzioni ticket;
-  data di nascita*;
-  sesso*;
-  età alla diagnosi clinica di malattia*;
-  tipo di diabete*;
-  terapia del diabete mellito in corso;
-  presenza o meno di complicanze (utilizzando eventualmente i codici DRG per patologia e per la stadiazione della patologia i report di classificazione universalmente riconosciuti);
-  dati clinici o di follow-up (numero visite per anno*, BMI, PA, HbA1c, microalbuminuria, valore dell'ultimo assetto lipidico, uricemia, dati dei controlli ECG e di visita oculistica (F.O.) eseguiti nell'ultimo anno e diagnosi*.
I dati indicati con * sono quelli che comunque andranno inseriti anche nella prospettiva di una prima fase sperimentale di cartella comune.
AMBULATORI MIRATI
Il team diabetologico dei centri e dei servizi ha tra le sue finalità primarie quello della prevenzione e della terapia delle complicanze acute e croniche del diabete mellito.
E' opportuno dunque che vengano organizzati degli "spazi temporali mirati" alle varie complicanze del diabete con l'ausilio di personale esperto anche in collaborazione con altri servizi speciali stici territoriali e/o ospedalieri.
Si possono attivare i seguenti settori:
-  piede diabetico;
-  diabete e gravidanza;
-  prevenzione del rischio cardiovascolare;
-  obesità;
-  educazione;
-  nefropatia diabetica;
-  disfunzione erettile;
-  comunicazione aperta con i medici di medicina generale (consultazione telefonica, forum) e con i pazienti stessi (sistema di "recall" e consultazione telefonica in orario differenziato dalle visite).
ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI DI DIABETOLOGIA IN SICILIA
I centri di diabetologia devono essere dotati dei requisiti minimi di cui al decreto legislativo 14 gennaio 1997 per l'accreditamento istituzionale o di quei requisiti che la Regione andrà ad individuare ai sensi dell'art. 67 della legge regionale n. 6/2001.
E' utile che tutte le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere abbiano strutture specialistiche adeguate e ove necessario (per motivi geografici o di intensità di popolazione) più di una, fermo restando la necessità di mantenere le strutture esistenti, che già operano sul territorio in maniera produttiva.
Per una capillarità di distribuzione e perché ogni struttura possa assistere un numero adeguato di pazienti diabetici è opportuno che le strutture sopracitate siano affiancate da ambulatori specialistici diabetologici con frequenza di almeno uno per 100.000 abitanti collocati, o presso le strutture ospedaliere o nei presidi poliambulatoriali, purché gli uni e gli altri abbiano i requisiti minimi per un'assistenza qualificata, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 115/87.
Nel caso delle isole minori e delle zone svantaggiate, secondo quanto previsto dai percorsi di avvicinamento al modello organizzativo definito dal PSR (punto 8-8.2 pag. 54) si potranno istituire Centri con bacino di utenza inferiore a quello in precedenza indicato.
Strutture diabetologiche ambulatoriali territoriali (ex lett. a, art. 5, legge n. 115/87)
Tali strutture devono garantire la disponibilità di un'assistenza pluridisciplinare ed assicurare in particolare:
-  la piena accessibilità dei servizi nei giorni feriali;
-  la consulenza continuata, integrata e coordinata, diabetologica, oftalmologica, cardiovascolare, neurologica e specialistica in generale con la formazione dei Team mirati;
-  l'attuazione di programmi di educazione sanitaria;
- la partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle attività diabetologiche nei distretti socio sanitari di competenza territoriale;
-  l'assistenza al medico di medicina generale per l'esecuzione di protocolli terapeutici ed epidemiologici;
-  la consulenza diabetologica nelle strutture ospedaliere di competenza territoriale, se queste sono prive di strutture diabetologiche proprie;
-  l'assistenza domiciliare.
L'attività del personale medico deve essere supportata da un'adeguata disponibilità di personale sanitario non medico che comprenderà le figure dei tecnici specializzati, dei dietisti nonché di figure infermieristiche qualificate.
In un'ottica razionale di gestione, è auspicabile istituire un'organizzazione assistenziale su tre livelli:
- il primo specialistico, coordinato con il medico di M.G., con il pediatra di libera scelta e con le altre attività distrettuali;
-  il secondo ed il terzo in grado di fornire risposte a problematiche cliniche di complessità progressivamente crescente.
Una siffatta organizzazione eviterebbe al paziente, molto spesso sofferente, infruttuose peregrinazioni da uno specialista all'altro.
L'ambulatorio di diabetologia (1° livello)
Il diabetologo svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura nell'ambito dei presidi polispecialistici. Deve fornire un adeguato supporto diagnostico e terapeutico a quei soggetti individuati a rischio o che abbiano la malattia in fase conclamata garantendo oltre l'attività diagnostica e terapeutica della malattia e delle sue complicanze, anche attività al domicilio del paziente, ove prevista nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, nonché attività di informazione e di educazione sanitaria. Deve svolgere compiti relazionali con i soggetti diabetici e con i medici di famiglia, con il responsabile del distretto nonché curare i rapporti professionali con altri specialisti per la gestione delle complicanze o con i medici ospedalieri. il diabetologo sarà coadiuvato nello svolgimento delle sue attività da un infermiere professionale. L'ambulatorio sarà organizzato in modo da offrire un'attività lavorativa nei giorni feriali della settimana, sarà fornito di cartelle cliniche standardizzate, meglio se computerizzate, e da quei supporti necessari a garantire la privacy secondo le normativa vigente.
L'attrezzatura essenziale di un ambulatorio di 1° livello sarà:
1) reflettometro per la determinazione della glicemia;
2) attrezzatura idonea per rivelazioni dei dati antropometrici;
3) fonendoscopio;
4) sfigmomanometro;
5)  diapason o biotesiometro;
6) farmaci di soccorso;
7) registro dei farmaci e delle loro relative scadenze;
8) materiale didattico per l'educazione sanitaria;
e quant'altro previsto dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e legge regionale n. 6/2001.
Il centro diabetologico (2° livello)
A questo livello, allocabile in ambito ospedaliero, anche in forma non autonoma, sia presso presidi polispecialistici, compete la cura e gli approfondimenti diagnostici (angiografie, ecocolordoppler, indagini radiologiche, elettromiografie, esami di laboratorio più sofisticati quali la microalbuminuria 24/h e l'HbA1c, la prolattinemia, il testosterone, laserterapia, medicazioni chirurgiche, test cardiologici dinamici e/o da stress).
In questi centri è assolutamente indispensabile la disponibilità alla consulenza multidisciplinare: angiologica, cardiologica, chirurgica, nefrologica, oculistica, ortopedica, radiologica, coadiuvate dalla figura professionale del tecnico ortopedico, del tecnico radiologico, del podologo, del dietista e dell'infermiere possibilmente con esperienza e formazione professionale nella patologia di che trattasi (in numero proporzionale alle attività che vengono svolte e di regola non inferiore a due unità per ciascun centro), per tutti quegl'interventi diagnostici e terapeutici e per il trattamento di lesioni non complicate.
Il diabetologo, responsabile del centro, curerà la formazione degli ambulatori mirati, di cui ai precedenti paragrafi, in rapporto agli specialisti ed alle apparecchiature disponibili del distretto S.S. in cui opera.
Il centro diabetologico è organizzato in modo da offrire un'attività lavorativa per cinque giorni la settimana, è dotato di almeno tre vani per l'accettazione, l'attesa, le visite, le analisi, le attrezzature, di impianto telefonico per consulenze e prenotazioni nonché di computer per il mantenimento delle cartelle cliniche con i supporti necessari a garantire la privacy secondo la normativa vigente.
L'attrezzatura sottoelencata è minima ed essenziale ai fini dell'espletamento di un efficace lavoro di un centro diabetologico:
 1)  telefono abilitato;
 2)  personal computer;
 3)  lettino per visita cardiologica;
 4)  fonendoscopio;
 5) sfigmomanometro;
 6) attrezzatura adeguata per rilevazioni dati antropometrici;
 7) reflettrometro;
 8) monofilamento in nylon per la valutazione della soglia protettiva;
 9) biotesiometro;
10)  attrezzatura per l'esecuzione dei test neurovegetativi;
11) oftalmoscopio;
12) elettrocardiografo;
13)  farmaci di soccorso;
14)  registro dei farmaci e delle loro relative scadenze;
15)  materiale didattico per l'educazione sanitaria.
Il centro diabetologico è obbligato a creare percorsi diagnostici di monitoraggio, con corsie preferenziali per i diabetici a particolare rischio di complicanze, potenziando così l'integrazione tra quelle figure specialistiche professionali che utilizzano:
16)  elettromiografo;
17)  fluorangiografo;
18)  ecocolordoppler;
19)  podobarografo;
20)  apparecchiature per la determinazione della tonometria, campo visivo e la terapia delle complicanze retiniche (laserterapia);
21)  apparecchiatura specifica per i centri mirati.
Al fine di fornire risposte pronte ed adeguate alle attese degli utenti, ridurre i tempi delle liste di attesa e migliorare l'accoglienza.
I servizi diabetologici (3° livello)
Requisito essenziale per i servizi diabetologici di 3° livello è la possibilità di ricovero del paziente per le complicanze acute e croniche severe.
Deve avere una collaborazione multidisciplinare completa con le strutture altamente qualificate quale chirurgia vascolare, chirurgia plastica, radiologia interventistica ortopedica, strutture diabetologiche pediatriche, unità di emodialisi e trapianto d'organo. La necessità di questa organizzazione più complessa è dettata per gli eventuali trattamenti di terapie avanzate quali trombolisi, chirurgia vascolare ricostruttiva, chirurgia ortopedica e plastica, emodialisi e trapianto d'organo.
In questi servizi, infatti, dovranno afferire quei pazienti selezionati al 2° livello con lesioni gravi e con difficoltà di guarigione e dovranno garantire una disponibilità di servizio 24 ore su 24.
I servizi di 3° livello (U.O. allocati in PP.OO. di Aziende A.S.L. oppure di Aziende autonome ospedaliere ed universitarie) possono svolgere le funzioni previste per i servizi di 2° livello qualora quest'ultimi risultassero insufficienti.
IL DIABETE IN ETA' EVOLUTIVA

PREMESSA
L'incidenza del diabete mellito in età evolutiva è in aumento e contestualmente si osserva un abbassamento dell'età di esordio della patologia. Malgrado la convenzione internazionale di New York e la Carta europea dei bambini degenti in ospedale (risoluzione del Parlamento europeo del 1986), ancora una larga parte dei pazienti diabetici in età evolutiva viene assistito in reparti per adulti e non in area pediatrica.
Emerge pertanto l'esigenza di porre nel giusto rilievo la peculiarità dell'intervento rivolto al bambino ed adolescente affetto da patologie croniche ed in particolare da diabete mellito. Prendendo atto delle precedenti considerazioni il piano sanitario regionale raccomanda di porre particolare attenzione alla cura delle problematiche e alla gestione dell'assistenza nel diabete in età evolutiva.
I bambini ed adolescenti affetti da diabete, coma la gran parte delle cronicità, hanno scarsa necessità di accessi ospedalieri, soprattutto per ricovero ordinario, ma hanno necessità di trovare adeguate risposte di assistenza territoriale: ambulatori, attività formative residenziali (campi scuola), assistenza domiciliare (famiglia e scuola). La necessità di deospedalizzare e demedicalizzare il più possibile la cronicità di età evolutiva, avvalendosi dei più avanzati strumenti di educazione terapeutica e promozione sociale emerge particolarmente per la forte connotazione di intervento socio-sanitario integrato delle prestazioni richieste ai servizi pediatrici di diabetologia nello svolgimento dei compiti loro assegnati dalla legge n. 115/87 e dalle più recenti norme emanate a tutela della salute del bambino ed adolescente.
OBIETTIVI
Nello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 115/87, i servizi pediatrici di diabetologia devono:
-  assicurare all'utenza pediatrica interventi di predizione, prevenzione e diagnosi, adeguati e uniformi, da effettuarsi in strutture pediatriche dedicate al fine di ottenere:
-  normale accrescimento psicofisico e accettazione della condizione diabete;
-  prevenzione e/o riduzione delle complicanze acute e croniche;
-  migliore qualità di vita possibile.
-  valutazione globale e interdisciplinare del paziente in am-biente adeguato, con un rapporto costo/beneficio a breve e a lungo termine accettabile, attraverso la formazione permanente del personale, del paziente e de suo ambito relazionale;
-  standardizzare la modalità assistenziali per garantire uniformità di risposte e continuità di assistenza al paziente con diabete in età evolutiva;
-  superare il vecchio approccio clinico di diagnosi e terapia esclusivamente farmacologica, rivolgendo l'attenzione alle tematiche della prevenzione e agli interventi psico-pedagogici;
- evitare che il bambino con diabete venga trattato come un malato, cioè che sia percepito come diabetico e non come bambino, in quanto attraverso un buon controllo metabolico ed un efficace sostegno psico-pedagogico il bambino può crescere in salute alla pari dei suoi coetanei non diabetici ed affrontare gli anni successivi con un bagaglio di conoscenze e di esperienze tale da ridurre e/o rinviare significatamente le complicanze della malattia, in attesa di terapie più efficaci o addirittura risolutive.
Indicatori di efficacia
Il raggiungimento degli obiettivi di cui alla premessa viene valutato mediante il monitoraggio dei seguenti indicatori:
- controllo glicemico con emoglobina glicata entro i limiti indicati dal Diabetes control and complication trial (DCCT);
-  aderenza alle linee guida nutrizionali;
-  accrescimento in linea con gli standards di normalità;
-  autonomia terapeutica in funzione dell'età del paziente;
-  qualità della vita valutata secondo gli standards internazionali;
- complicanze a breve termine: frequenza delle ipoglicemie gravi e/o chetoacidosi espressa come numero di eventi ogni 100 pazienti/anno;
- complicanze a lungo termine retinopatia (assente o backgroound), nefropatia (AER <20 ug/m./1.73 m2), neuropatia (assenza di segni clinici e strumentali di compromissione neurologica).
Predizione del diabete mellito tipo 1 nelle età pediatriche
Compito del servizio regionale di diabetologia pediatrica è anche quello di mettere in atto la migliore strategia di laboratorio e clinica per la predizione del diabete mellito.
Ogni intervento di terapia preventiva deve essere praticato nel rispetto delle leggi vigenti; con il consenso informato dei genitori, per i soggetti minorenni, e dei pazienti stessi, se maggiorenni; e con l'approvazione del comitato etico di riferimento, sono da evitarsi gli interventi preventivi isolati, mentre sono da preferirsi quelli facenti parte di progetti policentrici, nazionali o internazionali.
STANDARD DIASSISTENZA
Le seguenti linee guida sono tratte dagli standard di assistenza al bambino e all'adolescente con diabete elaborati dalla Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica, alle quali si rimanda per quanto non espressamente indicato.
1.  Premessa
Il diabete mellito nelle sue varie forme è la più frequente malattia metabolica dell'età evolutiva: in questa fascia di età la forma più diffusa è quella di tipo 1 (insulinopriva).
Nell'arco di età 0-14 anni presenta una incidenza variabile di circa 13 casi/100.000/anno. Tale incidenza è in progressivo incremento, e la fascia di età più colpita è compresa fra 5 e 9 anni.
L'attuale terapia del diabete giovanile si articola su insulina, alimentazione corretta, autocontrollo, attività fisica, supporto psicologico, al fine di:
- ottimizzare il controllo glicemico mantenendo valori medi di HbA1c<6,5% (metodica DCCT);
-  prevenire o ritardare l'insorgenza delle complicanze e rallentarne l'evoluzione;
- ottenere un regolare accrescimento staturo-ponderale e un normale sviluppo psichico;
-  favorire l'adattamento del paziente e della sua famiglia al nuovo modello di vita imposto dalla malattia.
Le peculiarità psicologiche e nutrizionali proprie dell'età evolutiva rendono particolarmente difficile la realizzazione di questi obiettivi; di qui la necessità che il bambino e l'adolescente con diabete mellito siano seguiti in ambito pediatrico da un team curante con formazione specifica e debbano essere ricoverati in caso di necessità in strutture pediatriche. Solo questo ambito è inoltre in grado di soddisfare la necessità di umanizzazione articolate in informazioni, solidarietà, accoglienza e supporto psicologico.
SOGGIORNI EDUCATIVO-TERAPEUTICI
I campi scuola o per meglio dire i soggiorni educativo-terapeutici, fanno parte a tutti gli effetti della terapia del diabete mellito in età evolutiva. Da questa considerazione, largamente condivisa dalla comunità scientifica internazionale e implicitamente espressa nelle Consensus guidelines elaborate nel 2000 dall'International society for pediatric and adolescent diabetes (ISPAD) è discesa l'esigenza di definire meglio gli obiettivi ed i criteri da seguire nell'organizzazione di questi soggiorni.
Il gruppo di studio sul diabete della società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (SIEDP), con l'intento di accelerare il passaggio dalla fase volontaristica a quella istituzionale, ha approvato le linee guida per l'organizzazione e la conduzione di campi scuola per bambini ed adolescenti affetti da diabete mellito e ad esse si rimanda per gli obiettivi specifici e per i dettagli organizzativi.
In Italia si organizzano ogni anno parecchi di questi soggiorni ma non sempre con l'appoggio istituzionale. Sono pochi i casi in cui la singola Azienda sanitaria o la Regione assicurano ai campi scuola un finanziamento continuativo. Le linee guida costituiscono un modello di riferimento sia per chi organizza che per chi supporta i campi scuola; attraverso queste linee guida il gestore della sanità può quindi ricevere uno stimolo ad appoggiarne e sostenerne l'organizzazione.
I campi scuola, inizialmente intesi come supporto alle famiglie con disagio sociale, sono oggi riconosciuti dalle principali istituzioni diabetologiche internazionali (American diabetes association, International diabetes federation, International society for pediatric and adolescent diabetes) come momento fondamentale ed insostituibile nel processo educativo del paziente diabetico. I benefici a breve e medio termine di questa iniziativa, per quel che riguarda il miglioramento delle capacità autogestionali della malattia diabetica, debbono ritenersi provati.
FINALITA'
Gli scopi prioritari dei campi scuola sono quelli di:
-  promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete in ambiente protetto;
-  stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei familiari;
-  favorire il confronto con i coetanei e condividere con essi i propri problemi;
-  sviluppare il processo di autostima, la responsabilizzazione, il controllo emotivo e far superare ogni sensazione di isolamento e di diversità dei partecipanti;
-  favorire la formazione, l'arricchimento professionale e consolidare i rapporti con il team pediatrico diabetologico (TPD).
Benefici secondari dei campi scuola sono quelli di:
- impegnare i giovani diabetici in attività ricreative, di svago e sportive dimostrando la loro compatibilità con il diabete;
-  offrire un periodo di riposo dalle responsabilità ai familiari.
OBIETTIVI SOCIALI
I campi scuola devono rappresentare, indistintamente per tutti i giovani diabetici con età fino ai 18 anni, un'opportunità finalizzata a migliorare le loro capacità di integrazione sociale.
OBIETTIVI PSICOPEDAGOGICI
E' auspicabile che durante i campi scuola i ragazzi vengano responsabilizzati nelle loro scelte comportamentali. Il processo educativo non deve essere limitato al solo apprendimento cognitivo-pratico ma deve essere finalizzato all'acquisizione di comportamenti da mettere in pratica.
OBIETTIVI DIETETICO-NUTRIZIONALI
Gli obiettivi educativi dietetico-nutrizionali vanno commisurati all'età dei partecipanti mediante l'utilizzo di differenti metodi didattici. Il riconoscimento, la prevenzione, il trattamento degli episodi ipoglicemici e l'adattamento della dieta all'attività fisico-sportiva sono obiettivi educativi prioritari.
ORGANIZZAZIONE GENERALE
1)  La Regione stabilisce il numero di campi scuola accreditabili per anno e per bacino d'utenza, che sarà proporzionale all'incidenza regionale della patologia e potrà tener conto di eventuali flussi migratori.
2) La Regione individua le strutture ed i responsabili (pediatri diabetologi) abilitati all'erogazione dei campi scuola, anche sulla base di documentata formazione ed esperienza.
3)  La direzione organizzativa ed operativa è affidata al pediatra diabetologo responsabile del campo stesso.
4) Il team che organizza il campo scuola deve avere specifica competenza pediatrica diabetologica dal punto di vista sanitario e specifiche competenze nella gestione dei campi scuola. Al team possono aggiungersi altre e diverse professionalità, secondo specifiche scelte e TPD stesso.
5)  Per dare concreta operatività a tale iniziativa si ritiene che nella Regione siciliana sia assicurata la collaborazione organica con le risorse formali ed informali esistenti nella società, ed in particolare le associazioni di volontariato e quelle dei pazienti, e la rete parentale ed amicale, etc.
6) E' auspicabile che sia favorita la collaborazione tra centri, anche di regioni diverse.
7) La durata del campo scuola è compresa fra un minimo di 5 ed un massimo di 10-12 giorni;
8)  Deve essere presente un manuale di organizzazione del campo che indichi chiaramente modalità operative e responsabilità.
9)  E' auspicabile che all'inizio di ogni campo si tenga un incontro per identificare obiettivi, problemi, etc. che devono essere rivalutati alla conclusione del campo stesso.
10)  Tutta l'attività sanitaria svolta durante i campi ed il diario clinico di ogni giovane diabetico devono essere registrati.
11)  Per ogni bambino diabetico deve essere usualmente redatta al momento del rientro a casa una relazione clinica.
ASSICURAZIONE
2.1  I campi scuola (cose e persone, compresi partecipanti e operatori strutturali o legalmente riconosciuti) sono coperti, sia per l'infortunistica che per la responsabilità civile da polizza assicurativa onnicomprensiva stipulata dall'Azienda sanitaria organizzatrice, su scherma unico predisposto dalla Regione per tutte le iniziative di questo genere organizzate da strutture accreditate.
2.2.  Ibambini saranno ammessi al campo scuola previa autorizzazione/dichiarazione scritta liberatoria di responsabilità non derivante da imperizia o imprudenza degli organizzatori dello staff, firmata dai genitori o legali rappresentanti.
CONTROLLI
La Regione, attraverso i propri organi ed uffici o per tramite delle Aziende sanitarie locali, ha facoltà di controllare l'effettiva rispondenza dei campi scuola alle presenti linee guida, sia in termine di qualità dell'intervento che di regolarità della spesa.
STRUTTURE PEDIATRICHE DI DIABETOLOGIA (ex lett. b, art. 5, legge n. 115/87)
Tenuto conto della densità della popolazione, delle caratteristiche geo-morfologiche e socio-economiche della Regione siciliana, sono istituiti, come previsto dal piano sanitario regionale, quattro servizi regionali di diabetologia pediatrica, uno per ciascun bacino di utenza infraregionale.
Tenuto conto della necessità di garantire ai soggetti diabetici in età evolutiva la continuità di una gamma completa e qualificata di prestazioni, operando di norma in regime ambulatoriale e/o in day hospital, nell'ambito di un sistema interdisciplinare e polispecialistico finalizzato alla prevenzione, diagnosi precoce, cura, prevenzione delle complicanze, educazione sanitaria dei pazienti e della popolazione in genere, bisogna fornire all'utenza la possibilità di avere accesso alle più avanzate metodologie di intervento e di garantire il massimo supporto biomedico-assistenziale, determinando un disincentivo alla fuga del bacino sanitario o addirittura dalla regione alla ricerca di risposte sanitarie adeguate.
Il servizio pediatrico di diabetologia svolge i compiti di cui all'art. 5, lett. b, della legge 16 marzo 1987, n. 115; effettua attività di diagnosi e terapia del diabete mellito e delle sue complicanze e di assistenza ai pazienti con emergenze metaboliche, anche in regime di terapia intensificata.
I servizi di diabetologia pediatrica collaborano con le altre strutture del sistema di intervento diabetologico regionale.
La dotazione organica dei servizi di diabetologia pediatrica deve essere tale da garantire la piena funzionalità dell'attività di assistenza intra ed extramurale.
Il personale medico sarà coadiuvato da un'adeguata disponibilità di personale sanitario non medico che comprenderà almeno le figure dello psicologo o psicopedagogista, dell'infermiere professionale, del tecnico dietista, dell'assistente sociale.
(2002.19.1081)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 15 aprile 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 1, 5° comma, della legge n. 1/78 come recepito dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visti i fogli prot. n. 14605 dell'11 settembre 2001 e prot. n. 16735 del 10 ottobre 2001, rispettivamente assunti al protocollo di questo Assessorato al n. 55261 dell'1 ottobre 2001 ed al n. 60262 del 24 ottobre 2002, con i quali il comune di Modica ha trasmesso gli atti ed elaborati inerenti il progetto esecutivo per la realizzazione del prolungamento della via Exaudinos, in variante al vigente strumento urbanistico generale;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 5199 del 4 aprile 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 20137 del 5 aprile 2002, con il quale è stato trasmesso l'atto richiesto con la nota di questo Assessorato prot. n. 18480 del 28 marzo 2002;
Vista la delibera n. 43 del 3 aprile 2001, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 18, comma VI, della legge regionale n. 44/91, con la quale il consiglio comunale di Modica, ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1/78, ha approvato il progetto per la realizzazione del prolungamento della via Exaudinos, in variante allo strumento urbanistico generale;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario generale in ordine alle procedure di pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni od opposizioni durante il periodo di pubblicazione;
Visto il verbale della conferenza di servizi del 29 settembre 2000 nell'ambito della quale, con la partecipazione dei rappresentanti dell'ufficio del Genio civile di Ragusa e della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, il progetto in argomento è stato approvato;
Vista la nota prot. n. 2326 del 6 febbraio 2001 con la quale l'ufficio del Genio civile di Ragusa ha specificato di avere espresso il proprio parere, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, nell'ambito della conferenza di servizi del 29 settembre 2000;
Vista la nota prot. n. 320 del 19 novembre 2001, con la quale il gruppo XXVII del dipartimento urbanistica di questo assessorato ha trasmesso, unitamente agli atti ed elaborati inerenti la richiesta, al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 30 del 15 novembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
-  il comune di Modica in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 143 del 14 luglio 1977;
-  in data 29 settembre 2000 è stata convocata una conferenza di servizio il cui relativo verbale riporta come oggetto: ordinanza n. 2768 del 25 marzo 1998 del Ministero dell'interno, concernente l'approvazione di progetti di interventi previsti nel programma di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Progetto di sistemazione ed ampliamento della via di fuga via Exaudinos.
Nella suddetta conferenza di servizio si è deciso per l'approvazione del progetto con condizioni e prescrivendo inoltre che lo stesso, costituendo variante al piano regolatore generale vigente, di dover seguire le procedure della variante speciale ai sensi dell'art. 1, comma 5° della legge n. 1/78;
-  il comune di Modica, a seguito della citata conferenza di servizio, con deliberazione consiliare n. 43 del 3 aprile 2001 ha approvato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78, in variante allo strumento urbanistico vigente, il progetto per i lavori di prolungamento della via Exaudinos, per l'importo complessivo di L. 1.700.000.000;
-  dalla relazione tecnica si evince che:
-  il progetto prevede la realizzazione di una strada costituente il prolungamento della via Exaudinos, resosi necessario in quanto il quartiere Cartellone attualmente, è quasi del tutto privo sia di viabilità veicolare al suo interno che di collegamento con viabilità esterna;
-  il tratto stradale di lunghezza di ml. 621,80 superando un dislivello di ml. 29,50, collega l'estremità nord della via Exaudinos alla via Santa Maria-Sant'Antonio. La carreggiata è di ml. 4,50 con due corsie di ml. 2,25 ciascuna e banchina pedonale di larghezza di m. 1,00 o m. 1,20. In prossimità dei fabbricati la larghezza della carreggiata necessariamente viene ridotta a ml. 3,40;
-  i muri di sostegno verranno rivestiti in pietra locale lavorata con tecnologia tradizionale e per quelli a valle la banchina pedonale è prevista a sbalzo;
-  è previsto l'impianto di illuminazione nonché lo smaltimento delle acque meteoriche mediante la loro raccolta attraverso caditoie sistemate perpendicolarmente all'asse stradale;
-  dalla tav. 3 si rileva la previsione, a monte della strada tra le sezioni Q ed R, di un parcheggio di lunghezza m. 25 e largo m. 5;
-  a causa del forte pendio del terreno interessato l'asse stradale si sviluppa principalmente a mezza costa e pertanto con presenza di muri di sostegno di altezza variabile fino ad un massimo di m. 8,50;
-  il progetto prevede nel tratto iniziale della strada una seconda carreggiata come prolungamento di altra strada del quartiere, che va a confluire alla principale in corrispondenza della sezione H-L. Nel tratto finale è previsto apposito innesto con la via Santa Maria - Sant'Antonio.
Considerato che, sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito della variante, ai sensi della vigente legislazione;
-  in sede di conferenza di servizi hanno reso parere favorevole a condizione:
-  il rappresentante dell'ufficio del Genio civile di Ragusa, sulla compatibilità della nuova previsione urbanistica, contenuta nella variante in argomento con le condizioni geomorfologiche dei luoghi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 del 2 febbraio 1974, e confermato con nota prot. n. 2326 del 6 febbraio 2001;
-  il rappresentante della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa;
-  l'opera, prevista dal progetto in variante al piano regolatore generale, risulta opportuna per dotare di un collegamento viario il quartiere Cartellone con viabilità extraurbana mediante la sovrastante via S. Marta - S. Antonio in via di sistemazione come via di fuga per il quartiere Dente;
-  dal verbale di sopralluogo, effettuato dai rappresentanti della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e del Genio civile di Ragusa per relazionare in ordine alla richiesta della Prefettura relativa ai progetti di ampliamento ed adeguamento delle vie Exaudinos e S. Marta - S. Antonio, si rileva che gli stessi hanno ribadito "...la validità e la necessità delle iniziative".
Per quanto premesso e considerato e tenuto conto dell'utilità della strada progettata, questo gruppo XXVII è del parere di ritenere, per gli aspetti strettamente urbanistici, meritevole d'approvazione il progetto in argomento di cui alla deliberazione consiliare del comune di Modica n. 43 del 3 aprile 2001 con le condizioni contenute nel verbale di conferenza di servizio del 29 settembre 2000 e salvo ogni eventuale ulteriore autorizzazione o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.";
Visto il voto n. 561 del 7 febbraio 2002 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta n. 30 del 15 novembre 2001 resa dal gruppo XXVII/DRU, ha ritenuto meritevole di approvazione la variante riguardante il "prolungamento della via Exaudinos in variante al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 1, comma 5°, legge n. 1/78";
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 561 del 7 febbraio 2002 che richiama integralmente la proposta n. 30 del 15 novembre 2001 resa dal gruppo XXVII/DRU;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della legge n. 1/78 come recepito, dall'art. 4 della legge regionale n. 35/78, è approvata, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 561 del 7 febbraio 2002 nonché alle condizioni espresse nell'ambito della Conferenza di servizi del 29 settembre 2000 dagli organi competenti, la variante alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Modica, adottata con la deliberazione consiliare n. 43 del 3 aprile 2001, riguardante il progetto esecutivo per la realizzazione del prolungamento della via Exaudinos.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 30 del 15 novembre 2001 resa dal gruppo XXVII/D.R.U., ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
2)  parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 561 del 7 febbraio 2002;
3)  delibera consiliare n. 43 del 3 aprile 2001;
4)  tav.  1  -  relazione tecnico-descrittiva; 
5)  tav.  2  -  corografia - planimetria stato di progetto scala 1:1.000; 
6)  tav.  3  -  planimetria stato di fatto di progetto con indicazione delle opere di smaltimento acque bianche, scala 1:200; 
7)  tav.  4  -  profilo longitudinale scala 1:200; 
8)  tav.  5  -  sezioni trasversali, scala 1:100; 
9)  tav. 10  -  planimetria impianto di pubblica illuminazione - particolari costruttivi, scala 1:200/1:20; 
10)  tav. 12  -  piano particellare di esproprio, scala 1:1000; 
11)  tav. 13  -  relazione di esproprio - elenco ditte da espropriare; 
12) tav. 20/a  -  relazione geologica di base; 
13)  tav. 20/b  -  relazione geologica integrativa sulla stabilità dei pendii; 

14)  stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente con l'individuazione dell'area interessata dall'intervento;
15)  stralcio dello strumento urbanistico vigente contenente la variante proposta;
16)  relazione dell'ufficio tecnico comunale sulla validità dell'opera e sulla sua compatibilità con l'assetto urbanistico dell'intorno.

Art. 3

Il comune di Modica dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Modica resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 aprile 2002.
  SCIMEMI 

(2002.18.1022)
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DECRETO 22 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Mazzarino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso di aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 18932 del 20 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Mazzarino (prov. di Caltanissetta) ha richiesto la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del centro abitato ed aree limitrofe, trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta uno studio geologico specifico a firma del geol. A. Perno;
Visto lo studio geologico di che trattasi, costituito dai seguenti elaborati:
-  relazione generale illustrativa;
-  corografia generale (scala 1:25.000);
-  carta geologica (scala 1:2.000);
-  carta delle pendenze (scala 1:2.000);
-  carta idrogeologica (scala 1:10.000);
-  carta dell'utilizzazione del suolo (scala 1:2.000);
-  carta dei dissesti (scala 1:2.000);
-  carta della stabilità potenziale (scala 1:2.000);
-  carta della stabilita reale (scala 1:2000);
-  carta del rischio idrogeologico (scala 1:2.000);
-  carta del rischio idrogeologico (scala 1:4.000);
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, trasmessa con nota n. 4360 del 28 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta dello studio geologico trasmesso dal comune di Mazzarino, afferma che si può procedere alla revisione del piano straordinario secondo quanto riportato nelle carte dei dissesti e del rischio allegate;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, con la riperimetrazione, in scala 1:2.000 e 1:4.000, delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto lo studio geologico trasmesso dall'amministrazione comunale con relativa cartografia del dissesto e del rischio e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/4 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 aprile 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il comune di Mazzarino, l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta e la Provincia regionale di Caltanissetta.
Allegato
RELAZIONE D'ISTRUTTORIA

Premessa
Con decreto assessoriale n. 298/41 del 4 luglio 2000 è stato recepito il decreto legge n. 180/98 e successive integrazioni e modificazioni, riguardante l'adozione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico. Con tale decreto sono state individuate sia aree franose a rischio elevato e molto elevato che aree a rischio di esondazione nel territorio della provincia di Caltanissetta.
In forza del decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, art. 4, nel quale si fa riferimento al fatto che per l'espletamento dei compiti individuati dallo stesso decreto, l'ufficio per l'assetto idrogeologico si "...avvarrà..." degli uffici del Genio civile "...quali strutture tecniche a supporto..." (cfr. nota A.R.T.A. n. 57596 del 22 novembre 2000), e della circolare n. 57596 del 20 novembre 2000 in cui si impartivano, a tutti i comuni dell'isola, direttive inerenti l'applicazione dell'art. 6 del decreto n. 298/41, nel mese di novembre 2001 veniva fatta recapitare, allo scrivente, la documentazione prodotta dal comune di Mazzarino (con istanza n. 12382 del 16 novembre 2001, prot. UGC n. 17367 del 23 novembre 2001) relativa alla richiesta di riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico di cui all'art. 6 del decreto n. 298/41.
Introduzione
Con il decreto assessoriale n. 298/141 parte del territorio del comune di Mazzarino era stato individuato come a rischio idrogeologico "molto elevato".
La parte anzidetta interessava principalmente la zona nord del centro abitato e parte delle pendici immediatamente a valle di questa.
La città di Mazzarino ed il territorio comunale che riguarda la presente riperimetrazione ricadono nella porzione nord-occidentale della tavoletta scala 1:25.000, di cui al foglio 272 I-N.O., della Carta d'Italia dell'I.G.M., denominata "Mazzarino".
L'abitato e le zone interessate si trovano su un altipiano, degradante dolcemente da settentrione verso meridione, sabbioso-arenaceo di età plio-pleistocenico.
Documentazione
Con la già citata nota n. 57596 del 22 novembre 2000, l'A.R.T.A. aveva indicato la documentazione che i comuni dovevano presentare a corredo della loro richiesta di aggiornamento del piano.
Successivamente con circolare n. 57596 del 22 novembre 2000 l'A.R.T.A. definiva un termine perentorio affinché i comuni presentassero apposita documentazione per la riperimetrazione e, quindi, l'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico.
A tal proposito il comune di Mazzarino, con nota n. 18932 del 20 dicembre 2001, ha richiesto di procedere alla riperimetrazione di aree soggette a rischio idrogeologico in applicazione all'art. 6 del decreto n. 298/41.
Con apposita nota, quest'ufficio ha richiesto integrazioni di altre 4 copie della documentazione presentata.
Le aree di cui si propone la riperimetrazione sono quelle individuate da apposita corografia allegata in scala 1:2.000 e risultano classificate "a rischio frana molto elevato".
Nella relazione generale allegata - a firma del geol. A. Perno - vengono riportate le analisi quantitative e qualitative, così come disposto dalle "linee guida per la determinazione del rischio", per addivenire alla classificazione sopra riportata.
La cartografia utilizzata è relativa al rilievo aerofotogrammetrico numerico, anno 1994; pertanto le mappe utilizzate per la riperimetrazione sono la n. 19, 20, 22 e 26.
La documentazione in generale risulta costituita da:
-  relazione generale illustrativa: in cui oltre alla caratterizzazione geologica, gemorfologica e idrogeologica vi è l'analisi di cui alle linee guida anzidette;
-  corografia 1:25.000;
-  carta idrogeologica 1:10.000;
-  corografia generale del rischio 1:4.000;
-  carta idrogeologica 1:2.000;
-  per le mappe n. 19, 20, 22 e 26:
-  carta geologica 1:2.000;
-  carta delle pendenze 1:2.000;
-  carte della stabilità potenziale 1:2.000;
-  carta dell'utilizzo del suolo 1:2.000;
-  carte della stabilità reale 1:2.000;
-  carta dei dissesti 1:2.000;
-  carta del rischio idrogeologico 1:2.000.
Conclusioni
Sulla scorta dello studio geologico (a firma del geol. A. Perno) con il quale il comune di Mazzarino chiede la riperimetrazione di aree individuate da apposita cartografia e da classificare a rischio frane "molto elevato" si può affermare che il comune di Mazzarino ha addotto motivazioni tali per cui si può procedere alla revisione del piano straordinario del rischio idrogeologico, di cui al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, secondo quanto riportato nell'allegata planimetria a scala 1:2.000 denominata "Corografia generale del rischio" e prodotta in quattro differenti mappe numerate come 19, 20, 22, 26 e che sono relative a zone dell'abitato e limitrofe.
Considerato però che l'eventuale revisione discende, sicuramente, dal confronto tra gli atti prodotti dall'amministrazione comunale di Mazzarino per la richiesta di riperimetrazione del piano e gli atti che hanno portato all'emanazione del vincolo, si rimanda all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per la decisione finale in quanto a conoscenza di tutti gli atti prodromici alla stesura originaria del piano stesso ed in quanto competente in materia per la definizione della procedura amministrativa.
(2002.18.1040)
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DECRETO 23 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Assoro.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000 con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, cosi come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 11244 del 13 marzo 2002, con la quale il sindaco del comune di Assoro (prov. di Enna), chiedendo la revisione delle aree a rischio idrogeologico individuate nel piano straordinario, trasmette all'ufficio del Genio civile di Enna lo studio geologico volto all'individuazione delle aree realmente interessate da dissesti idrogeologici, con le relative carte del dissesto e del rischio in scala 1:10.000, redatto dal geol. A. Celso;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Enna, trasmessa con nota prot. n. 2403 del 26 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla base dello studio geologico di cui sopra e in seguito a sopralluoghi appositamente effettuati, ritiene condivisibile la nuova perimetrazione delle aree a rischio riportata nella cartografia allegata;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Assoro, in provincia di Enna, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio di frana, soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate, in scala 1.10.000, e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Enna.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 aprile 2002.
  PERGOLIZZI 




N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il comune di Assoro, l'ufficio del Genio civile di Enna e la Provincia regionale di Enna.
Allegato
RELAZIONE D'ISTRUTTORIA

Con nota n. 11244 del 13 gennaio 2002, pervenuta in data 13 febbraio 2002 ed assunta al n. 2118 di prot., il comune di Assoro ha trasmesso lo studio geologico volto all'individuazione delle aree realmente interessate da dissesti idrogeologici. Con le relative carte del dissesto e del rischio a scala 1:10.000.
Lo studio redatto dal dott. geologo Angelo Celso si è attenuto a quanto prescritto dalla circolare n. 57596, gruppo 41 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, utilizzando il metodo quali-quantitativo esposto nelle "Linee guida" individuando per ogni dissesto:
-  tipologia del dissesto;
-  estensione del dissesto;
-  magnitudo del dissesto;
-  stato di attività;
-  pericolosità;
-  elementi a rischio,
e quindi determinata la relativa classe di rischio (R).
Lo scrivente ufficio, in base agli elaborati redatti dal geologo incaricato dal comune di Assoro, unitamente ai sopralluoghi effettuati, condivide la perimetrazione delle aree a rischio come riportata nella carta del rischio a scala 1:10.000.
(2002.18.1048)
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DECRETO 23 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Casteldaccia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" convertito in legge 3 agosto 1998 n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000 con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, cosi come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. giunta comunale n. 5246 del 6 marzo 2002 con la quale il sindaco del comune di Casteldaccia (prov. di Palermo) ha presentato istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario del territorio comunale di Casteldaccia, allegando uno specifico studio mirato sia alle valutazioni geomorfologiche che alla classificazione del rischio, nonché alla valutazione degli interventi necessari per la riduzione, eliminazione ed eventuale declassificazione del rischio atteso in presenza di opere di recupero territoriale e di salvaguardia, corredato da carte in scala 1:10.000, a firma del geol. G. Ingrao;
Visto lo studio geologico di che trattasi, costituito dai seguenti elaborati:
-  "R" relazione geologica;
-  all. 1 a1  -  indagini geognostiche: sondaggi meccanici a rotazione e carotaggio continuo; 
-  all. 1 a2  -  indagini geognostiche: raccolta documentazione fotografica; 
-  all. 1b  -  indagini geognostiche: prove geotecniche di laboratorio; 
-  all. 2  -  verifiche di stabilità del pendio, computo metrico delle indagini; 
-  tav.  1  -  carta delle pericolosità geologiche da piano regolatore generale; 
-  tav.  2  -  carta della delimitazione delle zone omogenee per bacino e sottobacino; 
-  tav.  3  -  carta di individuazione dei dissesti; 
-  tav.  4  -  carta dell'ubicazione degli accertamenti geognostici; 
-  tav.  5  -  corografia dei bacini idrografici; 
-  tav.  6  -  carta della classificazione del rischio idrogeologico; 
-  tav.  7  -  carta degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico; 
-  tav.  8  -  documentazione fotografica: zona omogenea "A" e "B"; 
-  tav.  9  -  documentazione fotografica: zona omogenea "B" e "C"; 
-  tav. 10  -  documentazione fotografica: zona omogenea "C" e "D"; 
-  tav. 11  -  documentazione fotografica: "zone di interesse idraulico"; 

Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota n. 5246 del 10 aprile 2002 nella quale l'ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dal comune di Casteldaccia, ritiene che l'aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico proposto dall'amministrazione comunale sia ammissibile;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Casteldaccia, in provincia di Palermo, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto lo studio geologico, citato in premessa, con le relative carte del dissesto e del rischio in scala 1:10.000 e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 aprile 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B.  -  Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il comune di Casteldaccia, l'ufficio del Genio civile di Palermo e la Provincia regionale di Palermo.
Allegato
RELAZIONE D'ISTRUTTORIA

Nell'ambito del piano straordinario del rischio idrogeologico, promulgato con decreto del 4 luglio 2000, non sono state individuate, nel territorio comunale di Casteldaccia, aree franose riconducibili sia a dissesti idrogeologici e ad emergenze geomorfologiche, che zone esposte a fenomeni di esondazione.
Altresì, il comune facendo seguito allo studio geologico di supporto al piano regolatore generale nel quale il territorio comunale viene considerato di pericolosità geologica nelle contrade: Bambino, Cianuro, Degale Navurra, Ciandrotto, Di Mole, Balata Cicio, Soprana Mandrino, Cozzo Bambino, Carrubella, Di Mole, Barone, Rocca di Papa, Cozzo La Barona, Mirto, Rocca Corvo, nonché lungo le aste dei principali corsi d'acqua, ha presentato istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico così come previsto ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto e delle successive modifiche ed integrazioni.
La suddetta istanza è stata presentata in data 6 marzo 2002, prot. giunta comunale n. 5246.
L'amministrazione comunale, attenendosi a quanto predisposto nelle indicazioni della circolare n. 57596 del 22 novembre 2000 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente ha prodotto uno specifico studio mirato alla valutazione sia delle valutazioni geomorfologiche che dei rischi, nonché degli interventi necessari per la riduzione, eliminazione e conseguente. eventuale, declassificazione del rischio atteso in presenza di opere di recupero territoriale e di salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Gli elaborati prodotti riguardano sia verifiche di tipo qualitativo che quantitativo, così come riportato nelle cartografie e specificato nella relazione tecnica allegata.
Per ciò che attiene lo studio, al fine di una maggiore comprensione, sono stati prodotti i seguenti elaborati e, in particolare, le tavole in scala 1:10.000, cosi denominate:
-  "R" - relazione geologica;
-  all. 1 a1  -  indagini geognostiche: sondaggi meccanici a rotazione e carotaggio continuo; 
-  all. 1 a2  -  indagini geognostiche; raccolta documentazione fotografica; 
-  all. 1 b  -  indagini geognostiche: prove geotecniche di laboratorio; 
-  all. 2  -  verifiche di stabilità del pendio; 

-  computo metrico delle indagini;
-  tav.  1  -  carta delle pericolosità geologiche da piano regolatore generale; 
-  tav.  2  -  carta della delimitazione delle zone omogenee per bacino e sottobacino; 
-  tav.  3  -  carta di individuazione dei dissesti; 
-  tav.  4  -  carta dell'ubicazione degli accertamenti geognostici; 
-  tav.  5  -  corografia dei bacini idrografici; 
-  tav.  6  -  carta della classificazione del rischio idrogeologico; 
-  tav.  7  -  carta degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico; 
-  tav.  8  -  documentazione fotografica: zona omogenea "A" e "B"; 
-  tav.  9  -  documentazione fotografica: zona omogenea "B" e "C"; 
-  tav. 10  -  documentazione fotografica: zona omogenea "C" e "D"; 
-  tav. 11  -  documentazione fotografica: zone d'interesse idraulico. 

I fattori di rischio per dissesti sono stati raggruppati in un unico elaborato grafico; detti dissesti vengono numerati e catalogati dal n. 1 al n. 27.
Sono state identificate le porzioni del territorio maggiormente interessate dai fenomeni franosi e pertanto più vulnerabili, distinguendo i seguenti fenomeni: fenomeni franosi di tipo complesso (scorrimento - colamento) e con stato di attività "quiescente", fenomeni franosi di tipo superficiale (creep) "inattivi" e aree potenzialmente instabili ovvero zone che mostrano propensione al dissesto e che allo stato attuale non presentano elementi morfogenetici attivi.
Secondo quanto ricavato dallo studio geomorfologico e dalle risultanze ottenute dalle indagini svolte nell'area in studio, si è proceduto alla valutazione del rischio per ciascun fenomeno franoso individuato.
In particolare modo sono state identificate tre classi di rischio: R1 (rischio moderato), R2 (rischio medio), R3 (rischio elevato) e R4 (rischio molto elevato).
L'analisi geomorfologica di dettaglio del territorio e la correlazione con le indagini geognostiche esaminate hanno così consentito la redazione degli elaborati suddetti che illustrano le perimetrazioni delle aree a rischio modificate rispetto a quelle riprodotte sulle carte redatte da codesto Assessorato, sulla base delle pericolosità contenute nello studio geologico di supporto al piano regolatore generale.
In considerazione di quanto sopra si trasmette per gli ulteriori provvedimenti di competenza la documentazione inviata dal comune di Casteldaccia, che risulta elaborata secondo le linee guida individuate con la circolare assessoriale n. 57596 del 22 novembre 2000 per la revisione del piano straordinario, con la nuova classificazione del livello di rischio del territorio comunale di Casteldaccia e con la individuazione delle opere necessarie per il recupero territoriale e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nonché lo schema per la fase connessa alle azioni di monitoraggio e verifica.
(2002.18.1036)
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DECRETO 24 aprile 2002.
Approvazione del programma costruttivo presentato dalla cooperativa edilizia Ciba di Baida nel comune di Mezzojuso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86/81;
Visto la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Vista l'istanza prot. n. 2460/294 U.T.C. del 12 marzo 2002, con la quale il comune di Mezzojuso ha trasmesso l'atto deliberativo del commissario straordinario n. 1 del 12 dicembre 2002 di "Approvazione integrazione e modifiche, chieste dall'A.R.T.A. con nota n. 61592 dell'11 dicembre 2000 del programma costruttivo redatto ai sensi della legge regionale n. 22/96 e legge regionale n. 25/97, secondo le procedure, i termini e le modalità previste dall'art. 5 della legge n. 1/86, dalla cooperativa edilizia Ciba di Baida a r.l., approvato con delibera del commissario straordinario n. 21 del 7 luglio 2000";
Vista la deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 7 luglio 2000 di "Approvazione programma costruttivo redatto ai sensi della legge regionale n. 22/96 e legge regionale n. 25/97, secondo le procedure i termini e le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale n. 1 del 28 gennaio 1986, della cooperativa edilizia Ciba di Baida a r.l.";
Vista la deliberazione n. 1 del 12 dicembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il commissario straordinario ha approvato un programma costruttivo, per la realizzazione di n. 36 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata presentato dalla cooperativa Ciba di Baida a r.l.;
Visto il parere favorevole del Genio civile di Palermo, sez. 5, prot. n. 19366 del 3 dicembre 1999;
Visto il parere favorevole n. 175 del 23 aprile 2002, reso dal servizio III della Direzione regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 e legge regionale n. 25/97 e successive modifiche, è approvato il programma costruttivo descritto in premessa, adottato con la deliberazione n. 1 del 12 dicembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto "Approvazione integrazione e modifiche, chiesta dall'A.R.T.A. con nota n. 61592 dell'11 dicembre 2000 del programma costruttivo redatto ai sensi della legge regionale n. 22/96 e legge regionale n. 25/97, secondo le procedure, i termini e le modalità previste dall'art. 5 della legge n. 1/86, dalla cooperativa edilizia "Ciba di Baida" a r.l., approvato con delibera del commissario straordinario n. 21 del 7 luglio 2000", presentato dalla società cooperativa "Ciba di Baida".

Art. 2

L'area dovrà essere espropriata ed utilizzata entro il termine di anni due ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 86 del 6 maggio 1981.

Art. 3

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
1)  deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 7 luglio 2000 di "Approvazione programma costruttivo redatto ai sensi della legge regionale n. 22/96 e legge regionale n. 25/97, secondo le procedure, i termini e le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale n. 1 del 28 gennaio 1986, della cooperativa edilizia - Ciba di Baida a r.l.", con allegati:
a)  proposta del responsabile del procedimento di provvedimento deliberativo; 
b)  relazione tecnica programma costruttivo Cooperativa edilizia "Ciba di Baida" del 13 aprile 2000 del responsabile del procedimento; 
c)  parere favorevole espresso con nota n. 2264 del 16 marzo 2000 dei progettisti incaricati per la revisione del piano regolatore generale; 
d)  relazione geologica-tecnica di massima; 
e)  tav. 1 -  relazione tecnica; 
f)  tav. 2-3 -  stralcio di mappa catastale 1:2000; 

-  stralcio aerofotogrammetrico 1:2000;
-  stralcio dello strumento urbanistico 1/2000;
g)  tav. 4 -  planimetria generale con indicazione delle destinazioni d'uso 1:500; 
h)  tav. 5 -  planimetria generale e sezioni 1:500; 
i)  tav. 6 -  schema della tipologia; 
l)  tav. 7 -  norme tecniche di attuazione; 
m)  tav. 8 -  planimetria con indicazione dell'im pian to di illuminazione 1:500; 
n)  tav. 9 -  planimetria con indicazione dell'im pianto idrico 1:500; 
o)  tav. 10 -  planimetria con indicazione dell'im pianto fognario 1:500; 
p)  tav. 11 -  stralcio del rilievo aerofotogrammetrico 1:2000; 

-  stralcio di mappa catastale 1:2000;
-  piano particellare di esproprio;
2) parere favorevole del Genio civile di Palermo, sez. 5, prot. n. 19366 del 3 dicembre 1999;
3) deliberazione n. 1 del 12 dicembre 2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il commissario straordinario ha approvato un programma costruttivo, per la realizzazione di 36 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata presentato dalla cooperativa "Ciba di Baida" ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96 e legge regionale n. 25/97 con allegati:
g)  proposta del responsabile del procedimento di provvedimento deliberativo; 
h)  relazione tecnica programma costruttivo Cooperativa edilizia "Ciba di Baida" del 10 gennaio 2002 del responsabile del procedimento; 
i)  nota dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, prot. n. 61592 dell'11 dicembre 2000; 
j)  tav. 1 -  relazione generale integrativa; 
e)  tav. 4 -  planimetria generale con indicazione delle destinazioni d'uso 1:500; 
f)  tav. 4bis -  planimetria generale con vincolo a parcheggio 1:200; 

4) parere servizio III n. 175 del 23 aprile 2002.

Art. 3

Il comune di Mezzojuso resta onerato a provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali all'approvazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Mezzojuso per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.
Palermo, 24 aprile 2002.
  SCIMEMI 

(2002.18.1027)
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DECRETO 8 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico della zona industriale di contrada Calderaro nel territorio del comune di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 3587/1430 del 24 novembre 2000, con la quale il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta, chiedendo la revisione del piano straordinario per l'area ricadente in contrada Calderaro, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41, ha trasmesso le osservazioni al piano medesimo contenenti la proposta di modifica della perimetrazione;
Vista la nota n. 2061/660 del 2 luglio 2001, con la quale il Consorzio per l'area di sviluppo industriale ha trasmesso la documentazione tecnica a firma dell'ing. G. Umiltà, costituita dai seguenti elaborati:
-  relazione geotecnica;
-  allegato 1 - perimetro area a rischio idrogeologico molto elevato (decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000);
-  allegato 1bis - area industriale di competenza consortile;
-  allegato 2 - delimitazione delle aree in relazione alla classe di rischio di frana;
-  allegato 3 - ubicazione dei dissesti e delle foto di cui all'allegato 4;
-  allegato 4 - documentazione fotografica;
-  allegato 5 - reticolo idrografico pregresso;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, trasmessa con nota n. 3581 del 14 marzo 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta dello studio geotecnico dell'ing. G.Umiltà e dei sopralluoghi effettuati sull'area di contrada Calderaro, afferma che si può procedere alla revisione del piano straordinario secondo quanto riportato nelle carte dei dissesti e del rischio allegate;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico della zona industriale di contrada Calderaro nel territorio del comune di Caltanissetta, con la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta.

Art.  3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta, il comune di Caltanissetta, l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta e la Provincia regionale di Caltanissetta.
Allegato
RELAZIONE DI ISTRUTTORIA

PREMESSA
Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 298/41 del 4 luglio 2000 è stato recepito il decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'adozione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico. Con tale decreto sono state individuate aree franose a rischio molto elevato all'interno della zona industriale in contrada Calderaro nel territorio del comune di Caltanissetta.
Per quanto sopra il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta, in forza del decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000 nel quale, all'art. 4 fa riferimento al fatto che per l'espletamento dei compiti individuati dallo stesso decreto, l'ufficio per l'assetto idrogeologico si "...avvarrà..." degli uffici del Genio civile "...quali strutture tecniche a supporto..." (cfr. nota Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 57596 del 22 novembre 2000), ha fatto pervenire richiesta per la modifica del predetto decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
INQUADRAMENTO GENERALE
Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 298/41 del 4 luglio 2000 è stata individuata la porzione del territorio del comune di Caltanissetta come area franosa a "rischio molto elevato" individuabile nella "carta del rischio idrogeologico" redatta sul foglio n. 631 denominato "Caltanissetta-Enna", scala 1:50.000. In tale cartografia è stata campita un'unica area che per gran parte ricade nell'ambito delle competenze del Consorzio per l'area di sviluppo industriale, ed in parte ricade nel territorio di competenza dell'amministrazione comunale di Caltanissetta, così classificabile:
1)  porzione di territorio sita nella parte meridionale dell'abitato compresa tra la strada provinciale di Pietraperzia e il torrente delle Grazie, delimitata nella cartografia con colorazione corrispondente in legenda a: aree interessate da rischio di frane "molto elevato".
DOCUMENTAZIONE
Con nota n. 3340/1337 del 7 novembre 2000, assunta al protocollo di quest'ufficio al n. 18355 del 10 novembre 2000, e dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente n. 58553 del 27 novembre 2000, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale diCaltanissetta (ASI) ha trasmesso la delibera del comitato direttivo n. 114 del 30 ottobre 2000, con la quale veniva individuato nell'ambito del piano regolatore industriale il vincolo imposto col più volte citato decreto del territorio e dell'ambiente n. 298/41 sulla base della cartografia in scala 1:2.000, in modo da definire in maniera inequivocabile le aree che sono state sottoposte a vincolo.
Con nota n. 3587/1430 del 24 novembre 2000, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale, chiedendo la revisione del piano straordinario così come previsto all'art. 6 del decreto de quo, ha trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le osservazioni al piano medesimo contenenti la proposta di modifica della perimetrazione.
Con nota n. 281/89 del 25 gennaio 2001, il Consorzio per l'area di sviluppo industriale ha notificato a quest'ufficio l'ordinanza del T.A.R. di Palermo, sezione I, n. 1993 del 6 dicembre 2000 con cui veniva disposto l'annullamento del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 per le aree di competenza del Consorzio per l'area di sviluppo industriale.
In data 2 aprile 2001, al fine di acquisire la documentazione a corredo della richiesta di aggiornamento al piano indicata nella nota dell'A.R.T.A. n. 57596 del 22 novembre 2000, si teneva presso quest'ufficio una riunione con il rappresentante legale dell'area di sviluppo industriale e i tecnici incaricati dallo stesso per la revisione del piano.
La documentazione richiesta, a firma dell'ing. Guido Umiltà, veniva fatta pervenire dalConsorzio per l'area di sviluppo industriale con nota n. 2061/660 del 2 luglio 2001, assunta al prot. n. 11012 del 3 luglio 2001 di quest'ufficio.
Quest'ufficio, esaminata la documentazione prodotta ed a seguito di sopralluoghi, in data 29 novembre 2001 richiedeva, in apposita riunione convocata presso lo stesso ufficio, di estendere lo studio all'intera area di pertinenza del Consorzio per l'area di sviluppo industriale, e di meglio definire le fasce omogenee di rischio indicate negli allegati come "semplici linee". Durante la stessa riunione si dava notizia del contenuto della circolare n. 63756 del 7 novembre 2001 dell'A.R.T.A., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 novembre 2001, la quale indicava tempi ristretti per la presentazione della richiesta documentazione.
Con nota n. 3790/1457 del 21 dicembre 2001 il Consorzio per l'area di sviluppo industriale trasmetteva la documentazione tecnica integrativa, a firma dell'ing. Guido Umiltà.
Successivamente, a seguito delle verifiche compiute con sopralluoghi congiunti, sono state apportate alcune modifiche agli elaborati grafici, che venivano ritrasmessi in data 22 febbraio 2002 con nota n. 416/178 A.T.
In definitiva la documentazione, integrata e modificata, a corredo della richiesta di aggiornamento del piano, è costituita da:
-  relazione geotecnica;
-  allegato 1 - perimetro area a rischio idrogeologico molto elevato (decreto A.R.T.A. 4 luglio 2000);
-  allegato 1bis - area industriale di competenza consortile;
-  allegato 2 - delimitazione delle aree in relazione alla classe di rischio di frana;
-  allegato 3 - ubicazione dei dissesti e delle foto di cui all'allegato 4;
-  allegato 4 - documentazione fotografica;
-  allegato 5 - reticolo idrografico pregresso.
Dalla predetta documentazione prodotta dalConsorzio per l'area di sviluppo industriale per l'area di propria competenza in contrada Calderaro risulta:
-  la zona industriale si estende per una superficie di circa 200 Ha., in una zona quasi pianeggiante, dove diversi capannoni industriali hanno subito danni di varia entità. Dissesti più o meno gravi hanno interessato ed interessano tutt'ora manufatti a raso, sedi stradali e muri di separazione fra i vari lotti. Tutti i movimenti si sono sviluppati lentamente nel tempo e sono ancora in atto;
- dallo studio emerge che i dissesti sono prodotti da un movimento di massa di tipo traslativo, che interessa gran parte dell'area industriale, con caratteristiche peculiari e inusuali, con un ampio volume di terreno che si muove lentamente da nord-est a sud-ovest con una velocità stimata di alcuni centimetri l'anno. Secondo la classificazione delle frane in funzione della velocità di spostamento, si tratta di movimenti da lenti a molto lenti, e pertanto, il tecnico incaricato, piuttosto che fare riferimento al termine frana che fa pensare a movimenti rovinosi, ha usato il termine "movimenti di massa";
-  lo studio ipotizza quali cause del predetto lento movimento di tipo viscoso, la coesistenza di due condizioni: la bassa resistenza al taglio delle terre e le pressioni interstiziali elevate.
Risulta, infatti, che nella parte centrale dell'area è stata realizzata una colmata lungo una incisione preesistente, con andamento pressocché parallelo al torrente delle Grazie (vedi allegato n. 4), e pertanto i terreni di bassa resistenza potrebbero essere quelli impiegati per la colmata medesima o quelli della coltre superficiale in sito, probabilmente non asportata, mentre le pressioni interstiziali elevate possono essere prodotte dalla presenza dell'acqua che, prima della colmata, scorreva al fondo della depressione e che è stata rinvenuta a piccola profondità dal p.c. E' possibile che tale falda sia ancora alimentata da monte e/o da eventuali dispersioni delle canalizzazioni interrate, probabilmente dissestate;
-  i danni ai manufatti sono disposti in genere lungo ristrette fasce di terreno, "fasce di rottura", che hanno andamenti ben individuabili e che delimitano le masse di terreno in movimento. I danni più rilevanti si hanno lungo due ristrette fasce di rottura, poste sul lato est dell'area, mentre sul lato ovest della stessa sono stati riscontrati danni minori; i manufatti posti all'esterno delle predette zone risultano perfettamente integri;
-  dalla relazione dell'ing. Guido Umiltà si evince che la bassa velocità del movimento non ha prodotto, né può produrre, condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone, ma solo le attività industriali hanno subito danni ai manufatti che solo in qualche caso sono stati demoliti in parte o del tutto. Nell'area industriale le attività non si sono mai interrotte;
-  dal predetto studio emerge, anche, che lungo le sponde del torrente delle Grazie, che delimita la zona industriale, sono presenti processi erosivi nell'alveo determinando evidenti condizioni di dissesti in atto che raggiungono anche la sede della strada di accesso da sud-ovest all'area industriale. Si tratta di movimenti franosi di scivolamento lungo superfici profonde alcuni metri;
-  i due fenomeni, quello interessante l'area edificata e quello interessante il torrente delle Grazie, sono del tutto indipendenti sia per diverse direzioni di spostamento, sia per le diverse caratteristiche geometriche e cinematiche, e sia per la presenza di alti morfologici stabili che separano le due zone.
La valutazione dei livelli di rischio, effettuata dall' ing. Guido Umiltà sulla base dei dati sui dissesti raccolti con le osservazioni dei luoghi, danno luogo a livelli di rischio di frana elevato R3 e rischio medio R2, riportati nell'allegato n. 2, così come di seguito meglio descritto:
Area di rischio di frana R2
-  zona centrale dell'area industriale, benché interessata da un movimento verso sud-ovest, in quanto tutti i manufatti indicati su di essa non hanno subito alcun danno ricollegabile al movimento in argomento;
-  aree nelle quali ricadono i capannoni ?, ??????????? anch'essi privi di dissesti;
Area di rischio di frana elevata R3:
-  tutta la fascia di terreno compresa tra le vie Greco ed Averna (a meno di quelle citate innanzi), dove ricadono i manufatti maggiormente dissestati che è attraversata da due "fasce di rottura";
-  una ristretta fascia di terreno a monte della via Averna (zona 11) dove sono segnalati dissesti ad un capannone industriale che possono subire successive evoluzioni;
-  la fascia di terreno sul lato ovest lungo la via Chiaramonte;
-  l'area compresa tra il torrente delle Grazie e la strada di accesso alla strada industriale, dove è necessario dare corso ai previsti interventi di sistemazione idraulica che tengano conto della necessità di stabilizzare il versante, in quanto l'evoluzione dei movimenti franosi comporterà certamente dissesti all'importante sede viaria;
-  la fascia R3 è stata estesa verso nord-est fin oltre lo svincolo della S.V. seguendo l'andamento della "fascia di rottura".
CONCLUSIONI
Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale diCaltanissetta, per la contrada Calderaro, richiede:
-  l'eliminazione generale del vincolo R4 rischio di frana molto elevato, in quanto non vi sono pericoli per la perdita di vite umane né gravi lesioni alle persone, né è possibile la distruzione di attività;
-  l'attribuzione di area a rischio di frana elevato R3 per parte dell'area industriale come indicato nell'allegato n. 2, derivante dalla elevata vulnerabilità dei manufatti che ricadono nella fascia di terreno che separa la zona in movimento da quelle stabili, ove sono stati accertati, alla data attuale e possibile per il futuro, danni funzionali per gli edifici con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle relative attività;
-  l'attribuzione di area a rischio di frana elevato R3 per l'area compresa tra il torrente delle Grazie e la strada di accesso alla strada industriale;
-  l'attribuzione di area a rischio di frana medio R2 per la rimanente parte della zona industriale (allegato n. 2) giustificata dal fatto che in tali aree sono segnalati solo danni nulli o di modesta entità agli edifici e ai manufatti che vi ricadono.
Sulla scorta:
- dello studio redatto dall'ing. Guido Umiltà;
-  dei sopralluoghi effettuati dai sottoscrittori funzionari dell'ufficio del Genio civile diCaltanissetta congiuntamente al tecnico incaricato ed ai funzionari del Consorzio per l'area di sviluppo industriale;
si può affermare, che il Consorzio per l'area di sviluppo industriale diCaltanissetta ha addotto motivazioni tali per cui si può procedere alla revisione del piano straordinario del rischio idrogeologico di cui al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con riserva che tale classificazione potrebbe subire nel tempo modifiche peggiorative a seguito di eventuali evoluzioni dei processi deformativi in atto, o anche modifiche riduttive della classe di rischio a seguito della realizzazione degli opportuni interventi citati nella relazione per la revisione del piano dall'ing. Guido Umiltà.
Considerato però che l'eventuale revisione discende, sicuramente, dal confronto tra gli atti prodotti dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta per la richiesta di revisione del piano e gli atti che hanno portato all'emanazione del vincolo, si rimanda all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per la decisione finale in quanto a conoscenza di tutti gli atti prodromici alla stesura originaria del piano stesso ed in quanto competente in materia per la definizione della procedura amministrativa.
Si rappresenta, inoltre, che riguardando tale revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico soltanto le aree di competenza del Consorzio per l'area di sviluppo industriale individuate nell'allegato 2, sono fatti salvi tutti gli altri vincoli derivanti dal decreto n. 298 del 4 luglio 2000 esistenti nel territorio comunale adiacenti la zona industriale di contrada Calderaro.
(2002.21.1215)
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DECRETO 9 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Sclafani Bagni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti gli artt. 8 e 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 81 dell'8 maggio 1979, con cui è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Sclafani Bagni;
Visto il foglio del 6 giugno 2001, con il quale la Erga S.p.A. - Gruppo Enel ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione esercizio e manutenzione di un impianto eolico da 14 MW nel comune di Sclafani Bagni in località Succhiecchi e Coscacino nella contrada Cugno per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e non inquinante;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 5341 del 25 ottobre 2001, con il quale il comune di Sclafani Bagni ha trasmesso, in riscontro alla richiesta di questo Assessorato n. 43564 del 18 luglio 2001, la deliberazione consiliare n. 33 del 30 settembre 2001;
Vista la deliberazione n. 33 del 30 settembre 2001, esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Sclafani Bagni ha espresso il proprio avviso favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 13434 del 15 giugno 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole a condizione sul progetto di che trattasi;
Vista l'autorizzazione prot. n. 20351 pos. IV-2 del 14 settembre 2001, rilasciata con prescrizioni, dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ispettorato ripartimentale foreste di Palermo, ai soli riguardi degli scopi del vincolo idrogeologico;
Visto il D.R.S. n. 89 del 25 febbraio 2001 del serv. 7 - V.I.A. di questo Assessorato, con il quale, ai sensi del D.P.R. del 12 aprile 1996, è stato espresso, con prescrizioni, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto dell'impianto eolico in argomento;
Visto il parere n. 165 del 17 aprile 2002, reso dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il progetto è inquadrato nell'ambito della ricerca di fonti alternative energetiche per la produzione di energia elettrica ed in particolare nel campo di energia eolica, e la prima parte degli impianti è stata autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con decreto n. 633/D.R.U. del 17 dicembre 1998.
Questo progetto denominato Impianto eolico di Sclafani Bagni Incatena Cugno fase II, interessa il comprensorio comunale di Sclafani Bagni e l'area ha un'estensione di circa Km. 1,6 quadrati.
L'area di progetto come da attestazione del settore urbanistica e territorio del comune di Sclafani Bagni è sottoposta ai vincoli di legge, sismico, ai sensi dell'art. 64/74, ed idrogeologico, ai sensi del real decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e dal programma di fabbricazione l'area interessata ricade in zona E (aree per uso agricolo).
L'autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale foreste, a seguito degli elaborati trasmessi, del sopralluogo effettuato e della relazione geologica/geotecnica a firma del dott. Giuseppe Gullotto, viene rilasciato nei soli riguardi degli scopi del vincolo idrogeologico specificando che i movimenti di terra denunciati in località Succhiecchi e Coscacino del comune di Sclafani Bagni ricadente sulle varie particelle dei fogli di mappa nn. 12, 13, 18 di proprietà dell'Erga S.p.A., consistono in scavi di sbancamento ed a sezione obbligata necessari alla messa in posa delle strutture fondali degli aerogeneratori e delle cabine, per l'adeguamento di piste sterrate e brevi nuovi tracciati per consentire l'accesso all'impianto eolico.
Considerazioni
La realizzazione di tale impianto rientra tra le tipologie di intervento previste e disciplinate dalla legge n. 10/91 e relative norme ed esse applicabili, per altro l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili secondo l'art. 1, comma IV, della succitata legge n. 10/91 è da considerarsi "di interesse pubblico e di pubblica utilità" sia ai fini collettivi che territoriali, e si può favorevolmente esprimere un giudizio ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche e integrazioni.
Questo gruppo di lavoro del servizio III della D.R.U. per quanto visto, premesso, rilevato e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di potere condividere il sopra citato parere n. 165 del 17 aprile 2002 reso dal servizio III/D.R.U.;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al parere n. 165 del 17 aprile 2002 reso dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato, nonché alle condizioni dettate dagli organi in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente, il progetto di un impianto eolico da 14 MW da realizzare nel comune di Sclafani Bagni in località Succhiecchi e Coscacino, contrada Cugno, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e non inquinante.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere del servizio III/D.R.U. n. 165 del 17 aprile 2002;
 2)  deliberazione consiglio comunale di Sclafani Bagni n. 33 del 30 settembre 2001;
 3)  tav.  1  - stralcio aerofotogrammetrico, corografia, scale 1:10.000 - 1:25.000 
 4)  tav.  2  - stralcio catastale, scala 1:4.000; 
 5)  tav.  3  - planimetria generale-lay-out, scala 1:5.000; 
 6)  tav.  3.1  - planimetria generale viabilità d'impianto parte I, scala 1:2.000; 
 7)  tav.  3.2  - planimetria generale viabilità d'impianto parte II, scala 1:2.000; 
 8)  tav.  3.3  - viabilità sezioni stradali tipo, scala 1:50; 
 9)  tav.  4  - aerogeneratore tipo, vista d'assieme, scala 1:100; 
10)  tav.  5  - piazzola tipo-lay-out, piante, sezioni e particolari, scala 1:50; 
11)  tav.  6  - plinto di fondazione per aerogeneratore, piante e sezioni, scala 1:50 - 1:100; 
12)  tav.  7  - cabina di macchina, piante, prospetti e sezioni, scala 1:25; 
13)  tav.  7.1  - cabina di impianto, piante, prospetti e sezioni, scala 1:25 - 1.50; 
14)  tav.  8  - schema elettrico unificare di principio, inserzione su rete MT; 
15)  tav.  9  - impianto di terra e di protezione contro i fulmini, scale varie; 
16)  tav.10  - planimetria generale-lay-out cavidotti, scala 1:5.000; 
17)  tav.11  - elettrodotto di collegamento alla rete MT, planimetria generale, scala 1:10.000. 


Art. 3

La società Erga, Gruppo Enel, è onerata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La società Erga, Gruppo Enel, ed il comune di Sclafani Bagni, sono onerati ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.19.1121)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 23 aprile 2002.
Ulteriore modifica del decreto 2 ottobre 1997, concernente percorrenze effettive delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico di linea beneficiarie dei contributi di esercizio di cui alla legge regionale 11 giugno 1983, n. 68.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Vista la legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, art. 18, commi 3° e 4°;
Visto il decreto n. 457/3TR del 2 ottobre 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58, parte I del 18 ottobre 1997, con il quale, sulla base delle percorrenze effettive desunte dai dati utilizzati per la determinazione del consuntivo 1995, sono state stabilite le percorrenze chilometriche effettive di ogni singola azienda concessionaria esercente servizi di trasporto pubblico locale;
Tenuto conto che i dati chilometrici esposti nel succitato decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), costituiscono i limiti delle percorrenze effettive da porre a base di calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83;
Considerato che, ai sensi del 3° comma delle legge regionale n. 16/97, sono da comprendere nei limiti delle percorrenze effettive '95, e quindi nel computo dei chilometri da porre come riferimento ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, "...tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale.";
Vista la nota del 26 novembre 2001, con la quale la società cooperativa Ibla Tour a r.l. di Ravanusa (AG) chiede l'attribuzione delle percorrenze chilometriche già assegnate alla ditta Argento & Incorvaia s.r.l. di Ravanusa (AG) ed ammesse a contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83;
Visto il decreto n. 406/2Tr del 10 dicembre 2001, con il quale è stata approvata in via definitiva la cessione della concessione delle autolinee extraurbane Ravanusa - Campobello di Licata - stazione F.S. e Campobello di Licata - Ravanusa - lido Mollarella (stag.) dalla società Argento & Incorvaia s.r.l. di Ravanusa (AG) alla società cooperativa Ibla Tour a r.l. con sede in Ravanusa, via Edison n. 7, partita I.V.A. 01626900847;
Visto il prospetto delle percorrenze chilometriche prodotto dalla società Argento & Incorvaia s.r.l. per i servizi espletati nel corso del 1995 dal quale si desume che le percorrenze effettivamente esercitate per quell'anno sono di tipo extraurbano ed ammontano complessivamente a Km. 49.440;
Considerato che per effetto della richiesta sopra esposta il quadro dei chilometri attribuiti alla società Argento & Incorvaia s.r.l. ed alla società cooperativa Ibla Tour a r.l., entrambe di Ravanusa (AG), si modifica come appresso:
Argento & Incorvaia s.r.l.
-  percorso urbano da Km. 0 a Km. 0;
-  percorso suburbano da Km. 0 a Km. 0;
-  percorso extraurbano da Km. 49.440 a Km. 0;
Società cooperativa Ibla Tour a r.l.
-  percorso urbano da Km. 225.434,5 a Km. 225.434,5;
-  percorso suburbano da Km. 0 a Km. 0;
-  percorso extraurbano da Km. 0 a Km. 49.440;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta di modifica e/o di attribuzione di percorrenze chilometriche;
Ritenuto che, relativamente alle Aziende sopra citate, si debba procedere alla modifica delle percorrenze loro attribuite con il decreto n. 457/3TR del 2 settembre 1997 e sue successive modificazioni;

Decreta:


Art. 1

A far data dall'1 gennaio 2002 e per i motivi citati in premessa, ai fini del calcolo del contributo di esercizio ex legge regionale n. 68/83, i dati chilometrici esposti nel decreto n. 457/97 e nelle sue successive modificazioni, distinti per tipologia di servizio (urbano, suburbano ed extraurbano), tenuto conto delle richieste di modifica delle linee, delle richieste di intensificazione e delle linee di nuova istituzione che hanno funzione di sostituire linee soppresse e/o di razionalizzazione, i servizi di competenza regionale che comunale, sono modificati come segue relativamente alle ditte sotto elencate e costituiscono il limite massimo delle percorrenze chilometriche effettive ammesse a contributo:
Argento & Incorvaia s.r.l., con sede in Ravanusa (AG)
-  percorso urbano   Km.
-  percorso suburbano   Km.
-  percorso extraurbano   Km.

Società cooperativa Ibla Tour a r.l., con sede in Ravanusa (AG)
-  percorso urbano   Km. 225.434,5 
-  percorso suburbano   Km.
-  percorso extraurbano   Km. 49.440 
  Totale Km. 274.874,5 


Art. 2

La ditta Argento & Incorvaia s.r.l., con sede in Ravanusa (AG), via Cairoli, 39, partita I.V.A. 00266770846, è esclusa dai benefici dei contributi di esercizio ex legge regionale n. 68/83 a far data dall'1 gennaio 2002.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 aprile 2002.
  LO BUE 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il 6 maggio 2002, al n. 148.
(2002.19.1115)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla circolare n. 8 del 7 maggio 2002, concernente la concessione di contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti per l'anno scolastico 2001/2002.

Si dà avviso che è stata diramata la circolare assessoriale n. 8 del 7 maggio 2002 concernente la concessione di contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti per l'anno scolastico 2001/2002 - cap. 373703, esercizio finanziario 2002.
Le istanze dovranno pervenire per il tramite dei centri di servizi amministrativi entro e non oltre il 15 ottobre 2002, corredate dalla documentazione delle spese sostenute nell'anno scolastico 2001/2002.
(2002.21.1240)
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Avviso relativo alla circolare n. 9 del 7 maggio 2002, concernente la concessione di sussidi per l'assistenza educativa agli alunni svantaggiati psicofisici delle scuole speciali dell'obbligo statali o parificate per l'anno scolastico 2001/2002.

Si dà avviso che è stata diramata la circolare assessoriale n. 9 del 7 maggio 2002, concernente la concessione di sussidi per l'assistenza educativa agli alunni svantaggiati psicofisici delle scuole speciali dell'obbligo statali o parificate per l'anno scolastico 2001/2002, cap. 373705.
Le istanze dovranno pervenire per il tramite dei centri di servizi amministrativi entro il termine perentorio dell'1 ottobre 2002, corredate dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute nell'anno scolastico 2001/2002.
(2002.21.1240)
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Disciplina della tutela prevista dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.

Si comunica a tutti i soggetti interessati che, con il decreto n. 6369 del 23 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 39 del 3 agosto 2001, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente - ha provveduto a disciplinare la tutela prevista dall'art. 5 del testo unico, nonché a fissare la data ultima del 29 ottobre 2002 per la presentazione dei suddetti elenchi di cui in oggetto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2000, con il quale si emana il regolamento recante la disciplina delle alienazioni di beni del demanio storico-artistico, che fissa il termine di due anni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
Si rende noto, altresì, che l'art. 3 del dispositivo del citato decreto n. 6369 del 23 luglio 2001, prevede, nel caso di omessa presentazione degli elenchi, l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 130 del citato testo unico.
Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati a prendere contatto con le rispettive, competenti Soprintendenze provinciali, già notiziate con nota prot. n. 1400 del 24 aprile 2002.
Si segnala, infine, a tutti i soggetti sopra richiamati che comunicazione uguale alla presente è stata pubblicata erroneamente come circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30, parte I, dell'1 luglio 2002 e che in tale comunicazione il decreto n. 6369 del 23 luglio 2001 è riportato, per mero errore materiale, al 1° comma con la data del 3 agosto 2001 ed al 2° comma con la data del 23 ottobre 1999.
(2002.28.1716)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Approvazione della graduatoria dei progetti presentati a valere sulla Misura 3.03 Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro per la riduzione della disoccupazione di lunga durata dell'Asse III Risorse umane.

Si comunica che con decreto n. 156/serv. progr./02/FP del 22 marzo 2002 è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere della Misura 3.03 - asse III.
La graduatoria è disponibile sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia 2000/2006: www.euroinfosicilia.it.
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso sono ammesse osservazioni.
(2002.28.1743)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di area demaniale marittima sita in località Torre Faro del comune di Messina.

Con decreto n. 98 del 5 febbraio 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la porzione di area demaniale marittima di mq. 753 sita in località Torre Faro del comune di Messina, distinta dalla particella n. 1520, dopo frazionamento della particella n. 1464, del foglio di mappa n. 41, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2002.21.1188)
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CIRCOLARI




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 26 giugno 2002, n. 3.
Disposizioni attuative del Piano regionale di sviluppo rurale - Misura H - Imboschimento delle superfici agricole - 2002-2006.

Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Premessa
Il regolamento (CE) del Consiglio n. 1257 del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), all'art. 31 ha previsto un sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole purché esso sia adeguato alle condizioni locali e compatibile con l'ambiente.
Per dare corso all'attivazione della spesa, il dipartimento regionale delle foreste ha emanato delle circolari con le quali si davano le direttive per l'applicazione del regolamento sopracitato, e ha predisposto, per la Misura H, un piano di riparto provinciale delle risorse finanziarie per l'anno 2000 e 2001.
Detta assegnazione è stata ulteriormente suddivisa, sempre per provincia, destinando delle somme per l'azione H1 e l'azione H2.
Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, effettuate le istruttorie, hanno trasmesso le graduatorie delle pratiche approvate rientranti nella spesa a loro destinata.
Dall'esame delle graduatorie trasmesse si è constatato che in alcuni Ispettorati si sono verificate delle economie nella spesa riguardanti l'azione H2, mentre le somme destinate all'azione H1 si sono rivelate insufficienti a soddisfare le richieste dell'utenza.
In considerazione di quanto sopra, vista la disponibilità di fondi ed in ossequio a quanto previsto dalle precedenti circolari dove si prevedeva che "qualora le domande presentate non risultino sufficienti per il pieno utilizzo della dotazione di un'azione, l'Amministrazione potrà procedere ad opportune rimodulazioni finanziarie all'interno della Misura interessata", si autorizzano gli Ispettorati presso i quali si sono verificate delle economie di spesa, ad utilizzare le restanti somme disponibili, per finanziare i progetti di imboschimento, presentati in tempo utile giacenti presso l'ufficio, che abbiano i requisiti di ammissibilità, indipendentemente dall'azione di riferimento e sempre in ossequio alle norme precedentemente emanate.
Il dirigente generale del dipartimento regionale foreste: SCIORTINO
(2002.27.1608)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 15 febbraio 2002, n. 8.
Ispettori onorari: direttive.


Alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
Alla Biblioteca centrale della Regione siciliana
Alle Biblioteche regionali
Alle Gallerie e Musei regionali
e, p.c.  Ai Centri regionali 


Sorge la evidente necessità di disciplinare l'esercizio delle funzioni di ispettore onorario, figura la cui istituzione e regolamentazione continua ad essere prevalentemente affidata agli artt. 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della legge 27 giugno 1907, n. 386.
L'applicazione di queste norme va, peraltro, ricondot ta all'interno dell'assetto normativo e organizzativo del l'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali, determinato dalle diverse disposizioni intervenute nel corso del tempo.
Tra queste rilevano, oltre a quelle contenute nelle leggi regionali nn. 80/77 e 116/80, così come modificate a seguito della legge regionale n. 10/2000, quelle di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, che, all'art. 12, opera un espresso rinvio al regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n.363.
Oltre che agli artt. 124 e 126 di tale regolamento, la disciplina in questione deve fare riferimento, per quanto applicabili, alle norme dettate dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato). Solo limitata applicazione possono invece trovare le disposizioni della legge 11agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato), che, se stabilisce i principi e i criteri cui le amministrazioni centrali e locali devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, fa però espresso riferimento a forme associative di partecipazione.
L'incarico di ispettore onorario rimane al contrario caratterizzato da un ampio carattere fiduciario e procede intuitu personae, in ragione delle qualità personali e professionali dell'ispettore.
Compiti dell'ispettore onorario sono:
a)  collaborazione con le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti nell'esercizio della vigilanza sui beni culturali ed ambientali del territorio.
In particolare, l'ispettore onorario segnala:
1)  i beni di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;
2)  i beni culturali i cui proprietari, possessori o detentori non rispettino gli obblighi di conservazione (art. 21, testo unico n. 490/99) o di collocazione (art. 22, T.U. n. 490/99);
3)  i beni ambientali (art. 138 e seguenti, testo unico n. 490/99) che versino in condizione di degrado o in stato di pericolo;
4)  il commercio abusivo di beni culturali;
5)  gli scavi archeologici clandestini e comunque non autorizzati dei quali egli abbia notizia:
a)  le scoperte fortuite di beni culturali non tempestivamente denunciate da parte dei ritrovatori, l'indebita manomissione dei beni stessi, la loro sostituzione, trafugamento, deturpamento o comunque danneggiamento, dei quali egli abbia notizia;
b)  tenuta di un protocollo, che sarà vidimato e consegnato da questo dipartimento regionale, nel quale egli avrà cura di annotare e trascrivere tutta la corrispondenza in entrata e in uscita relativa all'incarico espletato.
Presupposti dell'incarico di ispettore onorario sono:
a)  comprovate e personali qualità professionali, di studio e di ricerca nel settore dei beni culturali ed ambientali, della loro conoscenza e conservazione;
b)  cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea;
c)  residenza in Italia, in uno dei comuni cui si riferisce l'incarico;
d)  assenza di condanne penali passate in giudi cato.
Caratteri e natura giuridica dell'incarico sono:
a)  l'incarico è conferito con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, che procede su designazione da parte dei soprintendenti per i beni culturali ed ambientali, ovvero dei rappresentanti delle società e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, a studiosi di discipline archeologiche, architettoniche, archivistiche, artistiche, bibliografiche, etnoantropologiche, naturalistiche, storiche, urbanistiche, nonché di conservazione del patrimonio culturale ed ambientale.
La proposta di incarico deve essere corredata da adeguato curriculum professionale del designato.
Esaminata e giudicata congrua la designazione, richiesta ed acquisita dall'interessato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti (v. infra), segue la formalizzazione dell'incarico. Il procedimento è curato da questo dipartimento regionale, servizio tutela ed acquisizioni, segreteria, via delle Croci n. 47 - Palermo;
b)  l'incarico è a titolo gratuito;
c)  all'atto dell'incarico, l'ispettore onorario riceve un'apposita tessera, rilasciata da questo dipartimento regionale, che da diritto all'ingresso ordinario gratuito nei musei, gallerie, aree e parchi archeologici della Regione siciliana e che l'ispettore dovrà conservare per restituirla alla scadenza dell'incarico;
d)  l'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato. Il rinnovo è subordinato all'accertamento da parte della Soprintendenza competente per territorio del regolare svolgimento dell'incarico;
e)  l'incarico può in ogni tempo essere revocato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, il quale può anche accertare l'intervenuta decadenza dall'incarico in caso di grave inadempienza dell'ispettore onorario ai propri compiti o nel caso in cui siano venuti meno i presupposti dell'incarico;
f)  l'incarico cessa per scadenza dei termini, decadenza, rinuncia, revoca o morte, con il conseguente obbligo di restituzione all'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali della tessera, del registro di protocollo e di tutti gli atti e documenti inerenti l'incarico espletato, posseduti dall'ispettore o dai suoi eredi.
La documentazione richiesta per la nomina degli ispettori onorari è la seguente:
a)  certificato di cittadinanza rilasciato da uno degli Stati dell'Unione europea;
b)  certificato di residenza;
c)  certificato del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del competente tribunale.
In luogo dei certificati sub a) e b) può essere prodotta conforme dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di cui all'art. 38 del testo unico 28 dicembre 2000, n. 445.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente: GRADO 

(2002.21.1172)
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CIRCOLARE 29 marzo 2002, n. 12.
Disciplina dell'assuntoria di custodia - Direttive.


Alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali
Ai Centri regionali
Alla Biblioteca centrale della Regione siciliana
Alle Biblioteche regionali
Alle Gallerie e Musei regionali
All'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione - ufficio di gabinetto

L'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali ha non di rado fatto ricorso alla stipula di contratti di assuntoria con privati cittadini, chiamati a svolgere - in maniera non continuativa né abituale o professionale - funzioni di custodia di plessi archeologici o monumentali così isolati da non potere essere adeguatamente sorvegliati dal personale in servizio.
Con ciò si è mutuata una prassi instaurata dall'Amministrazione dello Stato in un'epoca ormai remota, nella quale il sistema dei trasporti e delle comunicazioni era ben diverso da quello attuale: il che non esclude peraltro che in alcune situazioni, evidentemente residuali, sussistano ancora le condizioni che legittimano la continuazione di un rapporto contrattuale di tale genere.
Tanto nel presupposto che questi collaboratori, incaricati dai Soprintendenti in base a considerazioni di carattere eminentemente fiduciario, hanno nella maggior parte dei casi operato con notevole beneficio per l'Amministrazione; e non è mancato chi ha ritenuto opportuno proporre forme di stabilizzazione del rapporto intercorso con la pubblica amministrazione (cfr. D.D.L. n. 193 del 16 ottobre 1966, XIIleg.).
Al riguardo va ribadito che simili incarichi non possono essere intesi in alcun modo come una soluzione alla carenza di personale di custodia in servizio, né essi sono alternativi ai servizi di vigilanza privata del patrimonio culturale - ai quali è dato fare ricorso con le procedure di legge.
La natura giuridica del rapporto in questione è infatti del tutto estranea tanto al rapporto di pubblico impiego quanto a quella dell'incarico professionale e rientra nelle ipotesi dell'incarico di pubblico servizio, con la conseguenza che le azioni e le omissioni dell'assuntore di custodia solo in parte generano le ipotesi di responsabilità penale e patrimoniale proprie invece del pubblico impiego (cfr. legge 26 aprile 1990, n. 86); con la stessa difficoltà sono utilizzabili le ipotesi di "culpa in contraendo" attivabili nei confronti del collaboratore esterno o dell'appaltatore inadempiente.
La disciplina del rapporto di assuntoria, così come mutuata dalla prassi del Ministero, sembra invece ricadere nell'ambito del volontariato: con la conseguenza che alla somma di denaro forfettariamente riconosciuta all'assuntore in sede di contratto va riconosciuto carattere meramente risarcitorio e non invece retributivo.
Stante l'assoluta precarietà del rapporto e l'assenza di opportune garanzie in caso di inadempimento, il ricorso a questa forma di collaborazione è dunque da intendersi del tutto eccezionale, come temporaneo succedaneo di forme più stabili e sicure di vigilanza di quei siti o beni culturali che, per circostanze obiettivamente riscontrabili, non possono essere altrimenti sorvegliati.
Si tratta dunque di un "numerus clausus" di zone archeologiche o beni isolati, la cui entità nel corso del tempo non dovrebbe aumentare, ma semmai diminuire in dipendenza di migliori e definitive soluzioni di custodia del bene stesso; pertanto in via ordinaria è possibile procedere, motivatamente, al rinnovo degli incarichi di assuntoria, già conferiti negli anni precedenti.
Solo nei casi strettamente necessari le SS.LL. potranno avanzare nuove proposte di assuntoria, relazionando dettagliatamente sull'effettiva esigenza del servizio che sarà assicurato solo dopo specifica autorizzazione di questo Assessorato.
Il rinnovo o conferimento dell'incarico, mediante contratto di affidamento di durata annuale, resta dunque, subordinato all'accertamento dei seguenti presupposti:
a)  assenza di servizio di custodia o vigilanza privata del sito oggetto dell'assuntoria durante il periodo contrattuale;
b)  accertamento delle caratteristiche del sito o del bene che rendono obiettivamente impossibile, in atto e per tutto il periodo contrattuale, stabili ed adeguate forme di sorveglianza;
c)  comprovata pregressa capacità e disponibilità manifestate dall'assuntore durante l'espletamento del l'in carico. Nel caso di conferimento di nuovo incarico, il dirigente dell'ufficio incaricante dovrà formalmente e personalmente attestare che le qualità personali del l'as suntore incaricando siano tali da non sconsigliare l'affidamento dell'incarico e quindi non debbono mettere in stato di pericolo il bene o il sito oggetto del contratto di affidamento;
d)  formale disponibilità dell'assuntore ad espletare l'incarico;
e)  essere l'assuntore cittadino di uno degli Stati dell'Unione europea;
f)  avere l'assuntore dimora nei pressi del sito o del bene oggetto dell'incarico.
Caratteri e natura giuridica dell'incarico sono:
a)  l'incarico è conferito con contratto annuale stipulato con l'assuntore da parte del soprintendente per i beni culturali ed ambientali, competente per territorio. L'affidamento di nuovi incarichi dovrà essere preventivamente autorizzato con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali; il rinnovo di quelli pregressi dovrà avvenire a seguito di prenotazione dell'impegno di spesa occorrente da parte del dirigente del servizio tutela ed acquisizioni del dipartimento cennato, al quale dovrà pervenire richiesta, corredata da schema del contratto di incarico;
b)  l'incarico è a titolo gratuito. A titolo di rimborso spese, viene concordata forfettariamente tra le parti una somma che viene corrisposta all'assuntore di custodia a scadenza non inferiore ad un trimestre. Per il corrente anno, le somme riconosciute agli assuntori a titolo di rimborso sono pari a quelle erogate allo stesso titolo nel corso dell'anno precedente;
c)  l'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato. Il rinnovo è subordinato all'accertamento da parte della Soprintendenza competente per territorio del regolare svolgimento del servizio;
d)  l'incarico può in ogni tempo essere revocato dal soprintendente per i beni culturali ed ambientali, il quale può anche accertare l'intervenuta decadenza dall'incarico in caso di grave inadempienza dell'assuntore ai propri compiti o nel caso in cui siano venuti meno i presupposti dell'incarico;
e)  l'incarico cessa per scadenza dei termini, decadenza, rinuncia, revoca o morte. La documentazione richiesta per la nomina degli assuntori di custodia e/o il rinnovo dell'incarico è la seguente:
a)  attestazione da parte dell'amministrazione contraente, che può essere espressa anche in sede di contratto, in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui ai punti a), b), c);
b)  certificato di cittadinanza rilasciato a nome del l'as suntore da parte di uno degli Stati dell'Unione europea;
c)  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, reso dall'assuntore incaricato, in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui ai punti d) e f);
d)  certificato del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del competente tribunale.
In luogo del certificato sub b) può essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nelle forme di cui all'art. 38 del testo unico 28 dicembre 2000, n. 445.
Al fine di procedere alla prenotazione degli impegni da assumere sul bilancio della Regione siciliana nel corrente esercizio finanziario, si resta in attesa che le SS.LL., nell'assicurare giusta ricezione delle direttive di cui sopra, trasmettano al competente servizio tutela ed acquisizioni, U.O. VIII, del dipartimento la documentazione suddetta, nonché gli atti e tutto quanto richiesto da questo Assessorato con nota prot. n. 946 del 20 marzo 2002.
Il tutto con la necessaria tempestività.
Il servizio tutela ed acquisizioni del dipartimento curerà, di intesa con codesti uffici, gli opportuni accertamenti atti a verificare, di volta in volta, la corretta attuazione delle presenti direttive.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente: GRADO 

(2002.21.1172)
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CIRCOLARE 22 aprile 2002, n. 13.
Procedimento per la decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti emessi ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (tutela dei beni culturali ed ambientali) - Direttive.


Alla Presidenza della Regione siciliana
Agli Assessorati regionali
Alle Province regionali
Ai Comuni della Regione siciliana
All'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo
Alla Presidenza della Regione siciliana, Ufficio legisla tivo e legale
Alle Soprintendenze della Sicilia
Al Centro per il catalogo
Al Centro per il restauro
All'Area affari generali
Al Servizio tutela ed acquisizioni
Al Servizio per il patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliografico, etnoantropologico e storico-artistico
Al Servizio promozione e valorizzazione
Al Servizio ispettivo

A seguito dell'approvazione dell'organizzazione centrale del dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, avvenuta con decreto n.6790 del 21 settembre 2001, si ritiene utile diramare le seguenti direttive in materia di decisione dei ricorsi gerarchici, dal momento che il suddetto decreto ha, tra l'altro, attribuito al servizio ispettivo specifica competenza in ordine ai pareri tecnici sui ricorsi gerarchici, rendendo possibile la decisione degli stessi anche nel merito, oltre che sotto il profilo della legittimità.
Pertanto, nell'ambito delle prescrizioni legislative in materia dettate dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e nel rispetto dei termini ivi posti per la decisione dei ricorsi, si ritiene di poter esemplificare come segue le varie fasi del procedimento in parola.
Fase preliminare
1)  ricezione dei ricorsi da parte degli uffici competenti;
2)  esame regolarità del bollo ed eventuale richiesta di regolarizzazione;
3)  eventuale dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Fase istruttoria
1)  richiesta delle controdeduzioni alle Soprintendenze corredate di n. 1 copia degli elaborati progettuali, completi di documentazione fotografica. Contestuale invio per conoscenza al servizio ispettivo;
2)  esame controdeduzioni, completamento del l'istrut toria sotto il profilo della legittimità;
3)  trasmissione atti al servizio ispettivo per il parere tecnico di competenza, da allegare al decreto di decisione del ricorso quale sua parte integrante.
Fase conclusiva
1)  alla ricezione del parere da parte del servizio ispettivo, predisposizione del decreto di decisione del ri corso.
Si coglie l'occasione per sottolineare la necessità che l'invio delle controdeduzioni presso questo Assessorato da parte delle Soprintendenze avvenga nei termini (seppure ordinatori) prescritti nel D.P.R. citato (20 giorni), onde evitare il più possibile la decisione dei ricorsi oltre i termini di legge.
Le presenti direttive saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Si confida nella fattiva collaborazione degli uffici in indirizzo.
Il dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente: GRADO
(2002.21.1172)
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CIRCOLARE 3 maggio 2002, n. 14.
Concessione in uso di teatri antichi, monumenti e zone archeologiche appartenenti al demanio della Regione siciliana per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli.

Ai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali
Ai direttori dei musei regionali
Al direttore della biblioteca centrale della Regione siciliana
Ai direttori delle biblioteche regionali
Ai direttori delle gallerie regionali
Al presidente del parco archeologico e paesaggistico
Al Presidente della Regione siciliana
Agli Assessori regionali
Ai dirigenti generali dei dipartimenti regionali
Ai presidenti delle province regionali
Ai sindaci dei comuni della Regione siciliana
Ai direttori dei centri regionali
Ai dirigenti dell'area AA.GG. e dei servizi del dipartimento regionale beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Questa Amministrazione ha avviato mediante gli uffici periferici una rilevazione dello stato del demanio culturale regionale, attività dovuta in vista delle scadenze imposte dall'art. 32 della legge n. 448/98 e dall'art. 3 del regolamento d'attuazione relativo, approvato con D.P.R. n. 283/2000, che disciplina le modalità di alienazione dei beni immobili facenti parte del demanio storico ed artistico e onera i comuni e le province della redazione e consegna degli elenchi dei cespiti immobiliari di interesse culturale.
Ma, accanto a questi beni, occorre per più forti ragioni accertare la consistenza dei beni immobili di interesse artistico e storico che appartengono al demanio della Regione.
La normativa anzidetta apre infatti un percorso, essenziale per i futuri assetti del settore, nel quale, dopo avere acquisito precisa cognizione del patrimonio culturale pubblico, le competenti autorità determinano le corrette modalità di uso e di gestione dei beni immobili, investendo anche i privati e le loro risorse del compito di assicurare le migliori forme di valorizzazione possibili. Concorre a questa finalità anche la disciplina dettata dall'art. 64 della legge regionale n. 2/2002 in tema di project financing sulla gestione del patrimonio culturale.
I processi di "esternalizzazione" introdotti da queste e da altre norme (cfr. anche l'art. 29 della legge 28 dicembre 2001) non debbono però fare dimenticare il ruolo centrale della pubblica amministrazione nella tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali.
Se infatti, gli istituti introdotti dalla legge Ronchey (legge n. 4/93) e mutuati dal testo unico n. 490/99 (art. 115) conferiscono piena legittimità ad un uso temporaneamente strumentale del bene culturale, dal quale è ben possibile trarre un beneficio economico, non va dimenticato, in primo luogo, che non possono essere assentite le forme di utilizzazione che mettono in stato di pericolo il bene e la sua permanente destinazione culturale; e, dall'altro, che al vantaggio economico dell'utilizzatore deve corrispondere un effettivo ricavo, in termini monetari e di promozione, per la pubblica amministrazione e, soprattutto, per il bene utilizzato.
Si impone quindi un momento di necessario ripensamento e riordino delle prassi sin qui seguite in tema di utilizzo delle aree e dei beni culturali per manifestazioni e spettacoli organizzati da terzi, nella considerazione che la legislazione sancisce il principio dell'onerosità dell'uso strumentale e precario dei beni culturali e che dunque occorre che i canoni, corrispettivi, proventi e diritti comunque dovuti siano adeguati al profitto conseguito mediante l'uso temporaneo del bene.
Occorre poi che le modalità di utilizzazione della zona archeologica e/o del monumento siano tali da assicurare effettive condizioni di sicurezza e di decoro e da garantire che l'immagine del bene e quella dell'amministrazione proprietaria siano adeguatamente messe in luce.
Solo in questo senso si può intendere rispettato il disposto della legge, secondo cui al vantaggio economico del privato deve corrispondere un analogo beneficio per il patrimonio sottoposto a tutela, di modo che la partecipazione dei privati alla gestione dei beni culturali sia conforme a un criterio di pubblica utilità.
Si dispone pertanto che:
1)  l'uso dei teatri antichi, dei musei, dei monumenti e delle zone archeologiche della Sicilia è concesso da parte delle SS.LL., le quali, prima di rilasciare l'autorizzazione - che dovrà essere inviata per conoscenza al dipartimento per consentire la verifica della corrispondenza alle presenti direttive - è tenuta ad accertare:
-  che l'uso proposto non esponga a concreti rischi la sicurezza e l'integrità del bene culturale, non pregiudichi in modo permanente la sua destinazione ad attività culturali e non esponga a spese di qualsiasi titolo e natura l'Amministrazione regionale concedente;
-  che, nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi a imporre al concessionario possa astrattamente arrecare qualche pregiudizio al bene, sia stata preventivamente rilasciata idonea garanzia, nelle forme di cui all'art. 115 del testo unico n.490/99, da quantificare in modo da risarcire gli eventuali danni;
-  che analogamente, nel caso in cui l'uso temporaneo del bene e/o la sua riproduzione siano esenti dal pagamento di qualsiasi onere concessorio, sia stata rilasciata idonea cauzione - art. 115, comma 5, testo unico n.490/99;
-  che sia stato esattamente corrisposto il canone, corrispettivo o diritto dovuto e preventivamente quantificato in corrispondenza alle vigenti disposizioni;
2)  la richiesta di concessione o uso deve pervenire con congruo anticipo all'Amministrazione concedente (Soprintendenza, museo, parco archeologico, ecc.) e deve indicare il programma della manifestazione che si intende realizzare con la contestuale indicazione del periodo di utilizzo del monumento e del numero di spettatori che si presume parteciperanno all'evento, che non potrà comunque eccedere mai la quantificazione indicata dal l'ente di tutela in considerazione delle necessità di conservazione del monumento stesso;
3)  il canone, provento o diritto da versare da parte del richiedente dovrà essere quantificato dall'Amministrazione nel rispetto del tariffario dell'8 aprile 1994 e sue successive modificazioni (D.M. 2 marzo 1998, n. 258) e dovrà essere interamente versato da parte del richiedente prima del rilascio dell'autorizzazione sul l'ap posito capitolo di bilancio che sarà indicato dall'organo competente, il quale accerterà l'avvenuto adempimento prima di rilasciare la richiesta autorizzazione;
4)  l'autorizzazione rilasciata da parte della Soprintendenza o da parte dell'organo che, in sua vece, gestisce e tutela il monumento, deve contenere il contestuale formale impegno del soggetto utilizzatore a:
-  rispettare le condizioni e le modalità di utilizzazione fissate in sede di autorizzazione dall'amministrazione concedente;
-  rispettare il numero massimo di spettatori che può accedere al monumento durante lo spettacolo o la manifestazione;
-  smontare ogni allestimento scenico e consegnare il monumento nello stato di fatto in cui si trova e in perfette condizioni di pulizia e decoro;
-  apporre e fare apporre in ogni documento iscritto, fotografico, televisivo e cinematografico che riproduce la manifestazione o lo spettacolo svolto nel monumento, il logo, di ampiezza adeguata, dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali della Regione siciliana;
-  tenere a disposizione un congruo numero di biglietti di accesso per fini istituzionali dell'amministrazione concedente;
5)  al fine di adeguare il vantaggio ricavato dalla pubblica amministrazione ai benefici economici conseguiti dal privato utilizzatore mediante l'uso temporaneo del bene culturale, alla corresponsione del canone come sopra determinato e riscosso si aggiunge da parte del concessionario l'obbligo di versare una somma, a titolo di corrispettivo, per l'utilizzazione del monumento entro il quale si svolge lo spettacolo o la manifestazione, fino ad un massimo del 10% degli introiti ricavati dalla vendita dei biglietti di ingresso, dimostrati dal bordereau della manifestazione.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è invitato a impartire le opportune istruzioni alle Aziende provinciali per l'incremento turistico e alle Aziende di soggiorno affinché si adeguino alle norme che disciplinano le concessioni d'uso dei teatri antichi, monumenti e zone archeologiche della Sicilia, curando la giusta diffusione delle presenti direttive tra i soggetti interessati.
L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione: GRANATA
(2002.19.1088)
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CIRCOLARE 15 maggio 2002, n. 16.
Trasformazione degli enti pubblici privatizzati e regime di circolazione dei beni culturali loro appartenenti (leggi 30 luglio 1990, n. 218, 29 gennaio 1992, n. 35 e seguenti).


Al soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Palermo
Ai soprintendenti per i beni culturali ed ambien tali
Ai servizi delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambien tali
All'area e ai servizi del dipartimento
Ai Centri regionali

L'ultimo decennio è stato caratterizzato dalla radicale riforma della finanza pubblica, che ha additato obiettivi e innescato prospettive tali da incidere in modo pregnante sull'intero ordinamento giuridico, collegandosi in via diretta alle mutazioni di ampio respiro intervenute nello stesso torno di tempo nella composizione sociale e nel costume del Paese.
Si fa riferimento al processo di privatizzazione originato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. legge Amato-Carli) e dal decreto legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito con legge 29 gennaio 1992, n. 35, che hanno portato alla trasformazione degli istituti di credito e degli enti pubblici economici in società di capitali, dando il via a un percorso che non appare destinato a concludersi in tempi brevi, come indicano tra l'altro l'art. 29 della finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001) e gli artt. 36 e 64 della finanziaria regionale 2002 (legge regionale 26 marzo 2002). In quasi tutti i settori, istituti giuridici consolidati sono stati a vario titolo interessati da queste norme giuridiche sopravvenute, che hanno determinato problematiche del tutto nuove, alle quali occorre fornire risposte altrettanto caratterizzate sotto il profilo dell'originalità.
Quanto sopra riguarda anche la materia della conservazione e della circolazione dei beni culturali, in quanto, com'è noto, le soluzioni adottate nel 1939 e confermate dal testo unico del 1999 prevedono due diversi regimi giuridici, l'uno valido per gli enti pubblici e l'altro riferito alle persone fisiche e alle persone giuridiche private aventi fini di lucro; con la conseguenza che quando un ente pubblico si trasforma in società commerciale, le soluzioni che l'ordinamento apprestava a tutela del patrimonio culturale del primo non si applicano più ai beni culturali appartenenti alla seconda, con possibili negative ricadute sul livello dei beni stessi.
La norma contenuta nell'art. 5, ultimo comma, del testo unico n. 490/99, continua infatti ad assoggettare alle disposizioni di tutela dei beni culturali i beni degli enti pubblici, indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi di cui ai commi precedenti; ma per i beni delle società è invece richiesta ad substantiam la formalità della notifica dell'interesse storico-artistico dei beni medesimi.
La possibilità che il patrimonio di un ente pubblico transitasse ad un ente "privatizzato" era del tutto remota al momento di emanazione della legge n. 1089/39, nella quale il criterio adottato, quello dell'assoggettamento automatico alle norme di tutela del patrimonio culturale pubblico, era un evidente retaggio della legislazione ottocentesca in tema di manomorta (legge Siccardi).
Il globale mutamento di tali prospettive è presente in alcune recenti pronunzie giurisprudenziali (C.G.A., 148/2000 del 29 marzo 2000), che hanno messo in dubbio le funzioni degli "elenchi" e hanno postulato da parte della pubblica amministrazione un'attività dichiarativa del valore culturale del bene, chiunque sia il titolare del bene stesso; conclusioni queste certamente importanti, ma che non intaccano tuttavia il tenore letterale della legge suddetta, dal quale si ricava al contrario il perdurare del regime di tutela automatica dei beni culturali pubblici.
Ma in caso di mutamento della natura giuridica del titolare del bene si verificano importanti modifiche sulla condizione giuridica del bene.
E' quanto si è verificato mediante la privatizzazione degli enti pubblici e la loro trasformazione in fondazioni o associazioni no profit ovvero, più comunemente, in società di capitali.
Nulla quaestio nel primo caso, perché le fondazioni, le associazioni o le istituzioni no profit rientrano, così come gli enti pubblici, nella fattispecie prevista dal l'art. 55 del testo unico n. 490/99.
Sorgono invece diverse e delicate questioni quando l'ente pubblico si è trasformato in una società commerciale.
Ci si pone in particolare il problema del regime cui deve intendersi assoggettata la circolazione dei beni appartenenti a dette società, beni che, prima della trasformazione, erano da ritenersi vincolati in forza del l'art. 5, ultimo comma, del testo unico n. 490/99 e quindi, se e quando dovevano essere alienati a titolo oneroso, rientravano nelle previsioni degli artt. 55 (alienazioni soggette ad autorizzazione) e 59 (prelazione) del testo unico. Al contrario, le società di persone e di capitali sono espressamente escluse dal regime pubblicistico di cui al summenzionato art. 5 perché il codice civile le distingue nettamente dalla figura delle "persone giuridiche private senza scopo di lucro" indicata dalla norma medesima.
Una soluzione possibile per garantire la continuità della tutela e dei conseguenti limiti alla facoltà di disporre di tali beni è quella della sequela dell'interesse storico-artistico del bene dal proprietario pubblico a quello privato, con una conversione automatica del titolo in base al quale il bene è sottoposto a tutela.
Con la nota che si riscontra, il Soprintendente di Palermo è ritornato sull'argomento, rilevando che sono intercorse diverse e contraddittorie interpretazioni, tra le quali appare preferibile quella fatta propria dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, nel corso di un contenzioso pendente in materia, ha auspicato un provvedimento legislativo di regolamentazione dell'intera materia e ha sostenuto che "il bene rimane, comunque, soggetto al vincolo originariamente imposto ope legis"; criterio in base al quale la Soprintendenza "ha richiesto ed ottenuto dalla quasi totalità degli enti interessati al tema la riconosciuta non modifica del regime vincolistico sui medesimi beni".
Questo dipartimento, pur tenendo in debito conto queste osservazioni e le motivazioni ad esse sottese, non può però che ribadire le chiare e univoche direttive al riguardo rese a codeste Soprintendenze con nota n. 75 del 10 gennaio 2001. In quella sede, infatti, si dava conto degli apporti resi dalla summenzionata giurisprudenza del C.G.A. (sent. n. 148/2000), confermativa di una precedente decisione del T.A.R. Sicilia (sent. n. 359/99, Ferrovie dello Stato S.p.A. vs. Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo) e della lettura che di queste determinazioni avevano dato l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e l'Avvocatura generale dello Stato. Quest'ultima, con il consulto n. 8177/2000, rilevava effettivamente la sussistenza di rilevanti incertezze giurisprudenziali sul tema della necessità o meno di un'apposita documentazione che, in assenza dei canonici elenchi, dia conto della valenza culturale dei beni pubblici; auspicava un intervento legislativo nel settore; argomentava che, anche in assenza degli elenchi, il bene culturale appartenente a un ente pubblico doveva intendersi sottoposto a tutela; ma, altrettanto chiaramente, indicava che se "al momento della trasformazione dell'ente in società per azioni un determinato bene non risulti inserito negli elenchi descrittivi, sembra imprescindibile la necessità dell'adozione di un provvedimento ex art. 6, decreto legislativo n. 490/99".
In realtà la giurisprudenza ha da sempre affermato che la tutela automatica del patrimonio culturale pubblico non è convertibile o rinnovabile una volta che il titolare del bene sia divenuto un privato: se il bene viene ceduto dall'ente pubblico a un privato occorre imporre un vincolo ex novo, notificando al nuovo proprietario l'interesse culturale del bene (Cons. St., VI, 13 novembre 1963, n. 814). Il fatto che la natura giuridica pubblica del titolare comporti in via automatica e presuntiva l'imposizione di pregnanti limiti al regime proprietario va visto come norma eccezionale, la cui ratio si collega e si esaurisce proprio in quella natura giuridica, con la conseguenza che, se per qualsiasi ragione quest'ultima viene meno, non si possono imporre oltre modo limiti al diritto del proprietario se non con le forme ordinariamente previste dall'ordinamento, e quindi mediante la notifica di cui all'art. 6 del testo unico n. 490/99.
Questa opinione sembra ulteriormente avvalorata dai più recenti profili volutivi dell'ordinamento di settore.
E' infatti rimasto privo di attuazione il disegno di legge n. 2203/99 Senato che proponeva un vincolo temporaneo di quattro anni per i beni culturali delle società, con l'onere per i loro amministratori di redigere l'elenco dei beni di interesse culturale in loro possesso entro un anno dalla costituzione della società o, per le società già costituite, dall'entrata in vigore della legge.
Di segno contrario è invece il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in tema di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2001, n. 274), che all'art. 3, comma 17, esenta i trasferimenti immobiliari dipendenti dalla legge stessa dalle "autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490"; né va dimenticato, sotto altro profilo, il regolamento approvato con D.P.R. n.283/2000, in esecuzione dell'art. 32 della legge n. 448/98, che ha sostanzialmente ridisegnato natura e funzioni degli elenchi dei beni culturali pubblici e dello stesso demanio culturale.
La realtà è che sono stati per tempo avvistati i rischi che le privatizzazioni comportavano per la salvaguardia del patrimonio culturale detenuto da enti pubblici o da istituti di credito di diritto pubblico, poi trasformati in società; e si è concluso che questi concreti pericoli potevano trovare rimedio o in un preciso intervento del legislatore ovvero nella sollecita imposizione in via amministrativa di nuovi vincoli sui beni facenti parte del patrimonio delle società risultanti dalla trasformazione.
Sotto il primo profilo, va osservato che le opzioni adottate dalla legislazione speciale in tema di privatizzazioni sono apparse quasi sempre corrispondenti alle esigenze proprie del mercato finanziario e solo sporadicamente a quelle della conservazione del patrimonio culturale.
I criteri adottati per la trasformazione degli enti pubblici economici da parte del decreto legge 11 luglio 1992, convertito con legge 9 agosto 1992, n. 359 (artt. 15 e 18), come pure dalle deliberazioni CIPE che ne hanno dato attuazione (cfr. deliberazione CIPE 12 agosto 1992, comportante trasformazione dell'ente Ferrovie dello Stato nella Ferrovie dello Stato S.p.A.), sono stati tali da non consentire all'amministrazione di tutela di intervenire in questa delicata fase, né mediante l'autorizzazione alla cessione degli immobili alle nuove società né in sede di esercizio del diritto di prelazione sui conferimenti.
Infatti la soluzione adoperata dal legislatore del 1992 - trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni - ha portato a ridefinire la natura giuridica del soggetto titolare del patrimonio senza peraltro che ciò abbia comportato alcun trasferimento di beni dall'ente pubblico alla società per azioni di nuova costituzione.
In generale, il concetto di trasformazione identifica il cambiamento di struttura e di organizzazione di un ente o di un gruppo associativo; in senso tecnico, designa invece un istituto, disciplinato dagli artt. 2498 e seguenti codice civile, che attiene al cambiamento del tipo sociale.
La trasformazione di enti pubblici (ENEL, FF.SS.) in società per azioni e del pari la trasformazione in società per azioni di enti creditizi come le Casse di risparmio rientrano nel concetto generale di trasformazione piuttosto che in quello codicistico, con la conseguenza che per comprendere la natura e gli effetti di queste trasformazioni occorre fare riferimento alle leggi speciali e ai singoli provvedimenti autorizzativi in base ai quali queste operazioni sono state effettuate; ma anche facendo riferimento alla disciplina del codice civile, non vi è dubbio che la trasformazione costituisce una modificazione dell'atto costitutivo che comporta la continuità della società e dei rapporti sociali e non incide sul soggetto ma sul tipo di disciplina cui esso rimane assoggettato.
Il principio di continuità dei rapporti giuridici proprio della trasformazione di società di capitali ha operato anche nel caso degli enti pubblici privatizzati. L'esame delle disposizioni sopra riportate conferma infatti che il mutamento di regime giuridico dell'ente e la sua sottoposizione alle norme civilistiche non ha comportato cessioni di beni, conferimenti o altro.
Sono così venute meno, tra l'altro, le condizioni legittimanti le forme di intervento previste dalla normativa in tema di circolazione dei beni culturali; ma ciò non di meno, dalla data della trasformazione i beni di inte resse storico-artistico degli enti pubblici privatizzati necessitano di nuove e adeguate forme di tutela.
Analoghe conclusioni valgono nel caso della cessione d'azienda, che ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, costituisce, insieme alla trasformazione e alla fusione, una delle forme mediante le quali si è realizzata la privatizzazione del settore bancario.
La cessione dell'azienda o di un suo ramo sono regolate dal codice (art. 2555 codice civile) in funzione del l'uni tarietà dell'azienda stessa, complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, con la conseguenza che ai trasferimenti di azienda sono applicabili le disposizioni speciali dettate in funzione di questi preminenti caratteri unitari e non invece quelle proprie dei singoli cespiti compresi nell'azienda. Ne deriva che i limiti alla libera circolazione dei beni culturali pubblici (preventiva autorizzazione del trasferimento e diritto di prelazione) non sono da intendersi operanti quando oggetto del negozio di disposizione non sono i beni stessi ma il più vasto compendio aziendale dei quali essi fanno parte e che viene ceduto, nelle ipotesi di cui alla legge n. 218/90, come universitas iuris.
La legislazione speciale sopra delineata ha dunque adottato soluzioni di tecnica legislativa finalizzate alla massima celerità, economicità e certezza del diritto nella delicata fase di costituzione delle nuove società.
Rari e non sistematici sono stati al contrario gli interventi segnati dalla comprensione delle istanze di salvaguardia dei beni culturali. Tra questi va ricordato l'art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304, relativo alla trasformazione in società per azioni dell'ente autonomo esposizione universale di Roma, norma che per un periodo di quattro anni successivi alla costituzione della società assoggetta i beni di interesse artistico e storico pervenuti alla società stessa alle disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica. All'interno di questo lasso di tempo, gli amministratori della società redigono l'elenco dei beni culturali e il Ministero lo certifica.
In controtendenza va anche la legge finanziaria del 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662), nella parte in cui subordina al nulla osta del Ministero dei beni e delle attività culturali le dismissioni immobiliari programmate dal Ministero della difesa.
La dinamica economica e la frammentazione dei raggruppamenti societari originati dal fenomeno delle privatizzazioni, tanto nel settore bancario quanto in quello degli enti pubblici economici privatizzati, induce in realtà a prospettare scenari caratterizzati dal massimo interesse per nuove e rilevanti cessioni immobiliari da parte delle società commerciali risultanti dal processo di trasformazione, all'interno dei gruppi di società o al loro esterno.
Lo stesso patrimonio delle fondazioni culturali, at tual mente rientrante a pieno titolo nella disciplina di cui al testo unico n. 490/99 in forza della norma di cui all'art. 5, non può dirsi immune da rischi di dispersione, originati dall'appartenenza delle fondazioni stesse a gruppi sociali interessati da fenomeni di disgregazione e/o riaggregazione propri dell'attuale momento finanziario.
In questo contesto non può che confermarsi la direttiva a suo tempo impartita di effettuare "una sollecita ricognizione dei beni appartenenti ad enti privatizzati, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza", precisando che simili provvedimenti non sono altro che quelli previsti dall'art. 6 del testo unico n. 490/99.
Procede correttamente in questo senso l'attività svolta dal competente servizio della Soprintendenza di Siracusa, che ha dato avvio al procedimento impositivo del vincolo artistico-storico su immobili appartenenti oggi al Banco di Sicilia S.p.A. (cfr. nota n.989 del 5 febbraio 2002). La direzione di quest'ultima società, del resto, ha fornito adeguati momenti di collaborazione sin dal febbraio 2001, dando avviso dell'intervenuta assunzione in consistenza del patrimonio immobiliare della Sicilcassa S.p.A. e fornendo a ciascuna Soprintendenza un elenco dei beni di rispettiva competenza, sui quali è gradito conoscere quali valutazioni e iniziative siano state as sunte.
Il dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente: GRADO
(2002.21.1172)
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CIRCOLARE 15 maggio 2002, n. 17.
Insussistenza del diritto di prelazione di cui all'art. 59 del testo unico n. 490/99 nelle aree soggette alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 49 del testo unico n. 490/99 (c.d. vincolo indiretto).


Ai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali
Ai servizi delle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali

La Soprintendenza di Palermo ha posto la necessità di chiarire se la prelazione artistica operi o meno rispetto agli immobili sottoposti alle misure di vincolo indiretto adottate ai sensi dell'art. 21 della legge n.1089/39 (e, oggi, dell'art. 49 del testo unico n. 490/99), ritenendo meritevole di ulteriori approfondimenti il contrario avviso espresso al riguardo dall'unità operativa VII del servizio tutela ed acquisizioni con nota n. 408 dell'1 febbraio 2002.
In realtà, il tenore letterale delle disposizioni di legge riportate in oggetto e la loro ratio inducono a confermare il parere reso da quella U.O. e quindi ad escludere che rispetto agli immobili sottoposti a vincolo indiretto possa legittimamente esercitarsi il diritto di prelazione accordato dall'art. 59 del citato testo unico.
Si fa presente infatti che ai sensi di legge il diritto di prelazione conferisce all'Amministrazione dei beni culturali "la facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione", mentre le prescrizioni di tutela indiretta, che il testo unico inserisce non a caso tra le "altre forme di protezione" (sez. III), non determinano una categoria autonoma di bene culturale, limitandosi ad esercitare una funzione strumentale rispetto al bene immobile sottoposto a tutela specifica e diretta, del quale tendono a proteggere la prospettiva, la luce e le condizioni di ambiente o di decoro, senza con ciò conferire una specifica valenza culturale alle aree che restano assoggettate a tali misure di salvaguardia.
Se per l'adozione delle prescrizioni in questione si ripercorrono le procedure valide per la notifica dei beni culturali, ma con qualche significativa differenza (art. 49, comma 3), e se pure la giurisprudenza ammette che i contenuti del "vincolo indiretto" si estendano sino a determinare la totale inedificabilità delle zone in cui esso opera (Cons. St., VI, 20 maggio 1998, n.784), ciò non vuol dire che queste porzioni territoriali si trasformino in un bene culturale, concetto questo nel quale rientrano, in conformità alla definizione normativa adottata nel 1939 e mantenuta nel 1999, esclusivamente le "cose" elencate agli artt. 2 e 3 del testo unico; il che non è inficiato dalla norma di cui al successivo art. 4, che, pur rifacendosi alla concezione unitaria del patrimonio culturale postulata dall'art. 148 del decreto legislativo n. 112/98, ribadisce comunque la riserva di legge per l'individuazione di nuove categorie di beni. Ne consegue dunque che l'oggetto delle disposizioni di tutela è definito dalla legge e costituisce in tal senso un numerus clausus non soggetto ad estensione in via di interpretazione.
Non a caso, deve ritenersi (ris. n. 4/1240 del 25 luglio 1984 Ministero finanze), gli immobili assoggettati a vincolo indiretto non usufruiscono delle disposizioni agevolative di natura fiscale, che si riferiscono ai soli immobili soggetti vincolo diretto e "cioè a quel vincolo che è fonte di obblighi positivi di conservazione e di restauro e non solo di limitazioni alle potenzialità di sfruttamento e modificazione degli stessi".
La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo osservato che la finalità prevista dall'art. 21, legge n. 1089/39, è di stabilire una cornice ambientale in prossimità del bene monumentale (T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1693 del 17 luglio 2000) e che mentre il vincolo diretto inerisce alla natura stessa della cosa vincolata, il vincolo indiretto incide dall'esterno, apponendovi le limitazioni del caso, sui poteri di disposizione, godimento e manutenzione del proprietario (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4757 del 12 settembre 2001), fermo restando che (Cons. Stato, sez. VI, n. 1497 del 2 novembre 1998), il vincolo diretto è legittimo solo previa adozione di un vincolo diretto sul bene oggetto della tutela "principale". Se ne ricava che il vincolo indiretto non tutela il bene sul quale si dirige, ma un bene diverso, il bene da rispettare.
Del resto, la funzione strumentale delle prescrizioni di tutela indiretta non consente di cogliere un apprezzabile interesse pubblico ad implementare il patrimonio pubblico con detti cespiti, la circolazione dei quali può anzi essere autonoma rispetto al bene culturale protetto, se è vero, come è vero, che la legge di tutela (art. 49, comma 4) prescrive l'obbligatoria trascrizione del vincolo indiretto, di modo che detto strumento possa essere opposto a tutti i successivi acquirenti dell'area in questione indipendentemente dalle vicende proprietarie del bene culturale limitrofo.
Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e norma di codesti istituti.
Il dirigente generale del dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente: GRADO
(2002.21.1172)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


CIRCOLARE 1 luglio 2002, n. 4.
Disciplina delle modalità di utilizzo dei fondi strutturali FESR POR Sicilia - Misura 4.18 - Promozione turistica - Azione C.

1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE
L'Azione c) della Misura 4.18 POR Sicilia, descritta nel Complemento di programmazione, prevede l'organizzazione di manifestazioni artistiche, sportive, culturali e della tradizione folkloristica e religiosa della Sicilia, finalizzate ad arricchire i contenuti dell'offerta turistica regionale attraverso la realizzazione di favorevoli condizioni di intrattenimento ed accoglienza, e dirette a stimolare l'incoming turistico, in uno alla ideazione e realizzazione di apposita campagna di comunicazione e marketing nei mercati e target di riferimento per l'offerta turistica siciliana.
Le manifestazioni ritenute idonee ad arricchire i contenuti dell'offerta turistica, per la capacità di costituire valida forma di intrattenimento ed accoglienza turistica, nonché a stimolare l'incoming turistico sono individuate dall'Amministrazione, come previsto dalla scheda tecnica del Complemento di programmazione, nel calendario regionale delle manifestazioni turistiche, adottato ai sensi della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e dall'art. 39 della legge regionale n. 2/2002, 1° comma.
Poiché l'Amministrazione regionale intende dare esecuzione al predetto calendario delle attività di intrattenimento e richiamo turistico che si svolgono nel territorio regionale mediante l'utilizzo dei fondi strutturali destinati alla Misura, la valutazione delle manifestazioni è stata realizzata anche alla stregua dei criteri di selezione previsti nella scheda contenuta nel Complemento di programmazione, al fine di assicurare la piena coerenza e rispondenza degli interventi medesimi alle tipologie ed agli obiettivi prefissati nel documento di concertazione.
Pertanto, dopo aver sentito le Aziende autonome provinciali per il turismo e le Aziende autonome di soggiorno e turismo ed espletato un apposito monitoraggio da parte del servizio competente di questo dipartimento dei dati di rilievo ai fini dell'accertamento della coerenza di ciascuna manifestazione con gli specifici parametri di ammissibilità prefissati nel Complemento di programmazione, sono state selezionate da questa Amministrazione n. 38 manifestazioni costituenti il calendario ufficiale delle manifestazioni turistiche regionali.
Il predetto calendario è stato adottato per l'anno 2002 con decreto n. 112/Gab del 5 febbraio 2002. Esso costituisce allegato alla presente circolare.
2. MODALITA' DI INTERVENTO
La Misura 4.18 POR su cui graveranno gli interventi attuativi dell' Azione C) è a cd. "titolarità regionale", pertanto il dipartimento regionale del turismo, sport e comunicazioni provvederà direttamente all'utilizzo dello stanziamento previsto per l'attuazione del programma degli interventi contenuti nel calendario regionale delle manifestazioni, successivamente denominato calendario.
A tale fine, il dipartimento procederà secondo le seguenti due linee di intervento:
a) Realizzazione di un'apposita campagna di comunicazione e marketing nei mercati e presso i target di riferimento per l'offerta turistica siciliana a beneficio e sostegno promozionale di tutte le manifestazioni inserite nel calendario.
La predetta campagna di comunicazione e marketing, dell'ammontare di Euro 1.000.000 annui sarà ideata, realizzata e gestita, per il periodo 2002/2006, dalla società aggiudicataria della gara bandita dall'Assessorato del turismo per la promozione dell'immagine della Regione, mediante estensione del contratto principale, prevista ai sensi dell'art. 7, lett. f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, al fine di assicurarne la piena integrazione con le strategie generali di promozione unitaria dell'immagine della Sicilia e del prodotto turistico siciliano.
Al fine di consentirne la migliore realizzazione, i soggetti organizzatori delle predette manifestazioni inserite nel calendario regionale, che intendono avvalersi pienamente dell'intervento pubblicitario fornito dal dipartimento regionale, sono tenuti a sottoscrivere specifico atto di impegno a fornire ogni utile collaborazione che si renderà necessaria alla realizzazione della campagna, secondo le necessità dell'agenzia di pubblicità incaricata, e a rispettare nello svolgimento della manifestazione le disposizioni ed indicazioni in merito all'informazione e pubblicità del cofinanziamento comunitario (ai sensi del Reg. n. 1159/2000).
b)  Compartecipazione finanziaria a sostegno delle spese di organizzazione 

L'Amministrazione intende altresì utilizzare la restante disponibilità finanziaria destinata alla azione, con apposito sostegno finanziario in favore di talune manifestazioni incluse nel calendario, al fine di potenziarne adeguatamente l'organizzazione e valorizzarne la capacità di attrazione turistica.
b.1) Sono escluse da tali interventi finanziari aggiuntivi le seguenti manifestazioni, in quanto già beneficiarie per legge di annuali finanziamenti pubblici, statali e/o regionali, specificamente finalizzati alla loro realizzazione ed organizzazione:
-  stagioni teatrali liriche e sinfoniche degli enti: fondazione teatro Massimo di Palermo - teatro Massimo Bellini di Catania - teatro Vitt. Emanuele II di Messina - fondazione Orchestra Sinfonica siciliana;
-  carnevali di Acireale, Sciacca e Termini Imerese;
-  sagra del mandorlo in fiore di Agrigento;
-  fondazione Taormina Arte;
-  orestiadi di Gibellina;
-  manifestazioni motoristiche di Pergusa;
-  rappresentazioni classiche di Siracusa, organizzate dall'INDA;
-  presepe vivente di Custonaci.
b.2) La compartecipazione finanziaria del dipartimento in favore delle restanti manifestazioni ammesse a beneficiare del sostegno economico aggiuntivo sarà contenuta entro il limite massimo di intervento del 20% delle spese complessive di organizzazione risultanti dal piano finanziario della manifestazione, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 2/2002.
L'intervento di spesa di questo Assessorato in favore di ciascuna manifestazione non potrà, comunque, superare il 20% dei costi generali di organizzazione dell'ultima edizione della manifestazione, come risultanti dal relativo bilancio consuntivo della manifestazione medesima.
La dotazione finanziaria disponibile per il cofinanziamento delle spese di organizzazione delle manifestazioni ammonta a Euro 1.750.000 per le annualità 2002 e 2003 e sarà ripartita tra ciascuna delle manifestazioni aventi diritto nella medesima misura percentuale, proporzionale allo stanziamento in dotazione
Nel ricordare che la misura è a titolarità regionale, questo dipartimento procederà ad erogare gli interventi finanziari attraverso il rimborso dei costi di organizzazione, al netto degli oneri fiscali, ritenuti ammissibili e approvati preventivamente unitamente al progetto (artistico e finanziario).
Si precisa che le spese ammissibili sono le seguenti:
1) spese per prestazioni artistiche inserite nei programmi di attività, quali costi sostenuti per cantanti, attori, ballerini, presentatori, testimonial del mondo dello spettacolo e della cultura oppure, quando la natura della manifestazione lo richieda (concorsi ippici, campionati di tennis, giro di Sicilia, Cous Cous Fest), personalità altamente rappresentative del settore trattato;
2) spese per stampa e diffusione, in particolare nelle strutture ricettive del comprensorio turistico di riferimento, di materiale illustrativo (depliants, manifesti, brochures, audiovisi etc.);
3) spese noleggio spazi pubblicitari statici e dinamici;
4) spese per noleggio spazi espositivi per fiere specialistiche di settore, ad esclusione di quelle turistiche;
5) spese di soggiorno alberghiero, ad esclusione delle spese di ristorazione, relative ad educational tours con giornalisti ed operatori turistici in occasione della manifestazione, nonché rappresentanti ufficiali dei governi dei paesi prescelti come mercato di riferimento.
Al fine dell'ammissibilità al presente cofinanziamento, i soggetti organizzatori dovranno far pervenire, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, copia del bilancio consuntivo della precedente edizione della manifestazione.
Successivamente, non oltre 45 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, i soggetti organizzatori dovranno produrre:
-  il programma di attività completo di bilancio delle entrate e delle uscite;
-  elenco analitico di tutti i costi di organizzazione;
-  dichiarazione di impegno a rispettare il programma della manifestazione, il relativo quadro economico, e le date di svolgimento, pena la revoca del cofinanziamento comunitario. La mancata realizzazione delle manifestazioni o il mancato rispetto delle date di svolgimento programmate determineranno l'esclusione dall'inserimento nei successivi calendari regionali e dai cofinanziamenti comunitari;
-  dichiarazione di impegno a fornire tutti i dati occorrenti al monitoraggio della manifestazione;
-  per le spese di cui al punto 1): specifico programma di iniziative artistiche che dovrà contenere l'indicazione degli artisti prescelti, degli impresari che li rappresentano in esclusiva, dell'indicazione dei costi pattuiti, della dichiarazione di congruità dei predetti costi rilasciata dall'ente organizzatore, del luogo e data di rappresentazione;
-  per le spese di cui ai punti 2) e 3) dovranno prodursi almeno 3 preventivi per ogni categoria di beni e servizi;
-  per le spese di cui al punto 4): occorre presentare copia della corrispondenza con l'ente fieristico di settore ed in particolare dell'avvenuta prenotazione dello spazio espositivo;
-  per le spese di cui al punto 5): elenco nominativo dei giornalisti e relative testate di appartenenza e degli operatori turistici e, relativamente ai rappresentati di governo stranieri, credenziali ufficiali.
Il progetto sarà approvato e finanziato con apposito provvedimento che individuerà analiticamente i costi da sostenere con i fondi strutturali.
Tutta la comunicazione dovrà essere realizzata con la linea grafica dell'Amministrazione regionale - Assessorato del turismo.
E' fatto obbligo di inserire in tutto il materiale di comunicazione di tutte le attività incluse nel calendario il logo della Unione europea, pena la decadenza da ogni beneficio e la mancata inclusione nel calendario per i successivi anni, ed il pieno rispetto di tutte le disposizioni ed indicazioni in merito all'informazione e pubblicità del cofinanziamento comunitario, ai sensi del Regolamento n. 1159/2000.
Per il rimborso delle spese sopraelencate, entro 45 giorni dalla conclusione della manifestazione, l'ente organizzatore dovrà inoltrare la seguente documentazione:
-  relazione inerente lo svolgimento della manifestazione, corredata da documentazione comprovante il rispetto del programma approvato dal dipartimento;
-  il bilancio consuntivo con allegato elenco di tutti i documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, etc.) attestanti l'ammontare complessivo dei costi dell'intera manifestazione;
-  documentazione attestante il pagamento dei costi SIAE;
-  copia conforme delle fatture quietanzate, o documentazione probatoria equipollente per l'importo dei costi effettivamente sostenuti per le spese approvate, previa esibizione dell'originale per l'apposizione da parte di questo dipartimento del bollo di annullamento per l'ammissione del titolo di spesa a cofinanziamento comunitario, cui dovrà essere allegata copia del bonifico bancario attestante l'avvenuto pagamento, in caso di enti organizzatori non pubblici.
Al fine della valutazione della coerenza e compatibilità con le finalità previste dalla misura, l'Assessorato del turismo, dipartimento turismo, sport e spettacolo, responsabile di misura, effettuerà costanti monitoraggi sulla qualità delle iniziative e controlli sulle presenze turistiche registrate in occasione e per effetto delle manifestazioni previste all'Azione c della Misura 4.18 e pertanto incluse nel calendario.
Le spese relative a manifestazioni inserite nel calendario regionale relativo all'anno 2002, realizzate prima della pubblicazione della presente circolare, saranno ammesse a cofinanziamento comunitario se coerenti con le condizioni ed obblighi previsti dalla presente circolare in materia di ammissibilità e documentazione delle spese e se siano stati comunque assolti gli obblighi di informazione e pubblicità del cofinanziamento comunitario previsti dal Reg. n. 1159/2000. In tal caso gli enti interessati dovranno far pervenire, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente, la documentazione probatoria avanti descritta.
Gli interventi finanziari erogati in favore dell'organizzazione delle manifestazioni inserite nel calendario regionale ed al contempo indicate dai soggetti proponenti quali iniziative da realizzarsi nell'ambito dei vari Pit, ritenuti ammissibili a valere sulla Misura, concorrono a determinare la quota di spesa del 20% riservata dalla scheda tecnica del Complemento all'attuazione dei PIT medesimi.
  L'Assessore: CASCIO  

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(2002.27.1621)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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