GURS Parte I n. 35 del 2002
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 AGOSTO 2002 - N. 35
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DECRETO PRESIDENZIALE 23 luglio 2002.
Istituzione di una lista di nominativi per la designazione dei presidenti dei collegi di conciliazione e dei collegi arbitrali per l'esperimento del tentativo di conciliazione e la risoluzione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana  pag.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 17 aprile 2002.
Rideterminazione per l'anno 2002 dei compensi spettanti ai componenti degli uffici e delle commissioni elettorali  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 14 maggio 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Terrasini e nomina del commissario straordi nario  pag.


DECRETO COMMISSARIALE 17 luglio 2002.
Nomina dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste quale "Soggetto attuatore" ai sensi degli artt. 2 e 8 dell'ordinanza di Protezione civile del Ministero dell'Interno n. 3224 del 28 giugno 2002  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 26 luglio 2002.
Definizione dei criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 dell'ordinanza di Protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002. Settore zootecnico.   pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 2 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag.

DECRETO 2 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 3 maggio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Agri Nova, con sede in Acate, e nomina dei commissari liquidatori  pag. 10 


DECRETO 3 maggio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Bisì Baidha, con sede in Campobello di Mazara, e nomina del commissario liquidatore  pag. 10 


DECRETO 17 giugno 2002.
Graduatoria generale dei progetti di cui alla sottomisura 4.04.b del POR Sicilia 2000/2006. Sostegno all'internazionalizzazione delle P.M.I.  pag. 11 


DECRETO 2 luglio 2002.
Direttive relative alla concessione alle piccole e medie imprese commerciali delle agevolazioni creditizie previste dagli artt. 60 e 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32  pag. 16 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 17 luglio 2002.
Determinazione del contributo straordinario in favore dei comuni che versano in particolari condizioni di disagio  pag. 18 

Assessorato dell'industria

DECRETO 25 luglio 2002.
Modifica del decreto 21 giugno 2002, concernente approvazione degli elenchi dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia  pag. 19 

Assessorato della sanità

DECRETO 16 aprile 2002.
Autorizzazione all'Istituto Minerva piccola società coope rativa a r.l., con sede in Palermo, per l'istituzione di un corso biennale sperimentale di ottico per gli anni 2001/2003  pag. 20 


DECRETO 10 maggio 2002.
Regolamentazione dei corsi di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse.   pag. 20 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 8 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Riesi.  pag. 22 


DECRETO 14 maggio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acate  pag. 24 


DECRETO 16 maggio 2002.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Serradifalco.  pag. 25 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Nomina del commissario ad acta del Comitato regionale per le comunicazioni  pag. 28 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2002 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Azienda regionale foreste demaniali  pag. 28 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Revoca del riconoscimento concesso all'associazione di produttori A.P.A.C., con sede in Patti  pag. 29 
Revoca del riconoscimento concesso all'associazione di produttori AS.PRO.SUD., con sede in Messina  pag. 29 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Proroga dell'incarico conferito al commissario liquidatore del Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Catania  pag. 29 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Provvedimenti concernenti società cooperative.  pag. 29 
Conferma dell'incarico del commissario ad acta presso l'I.R.C.A.C.  pag. 29 

Assessorato della sanità:
Costituzione della Commissione regionale di esperti in materia di farmacoepidemiologia e farmacoeconomia.
  pag. 29 
Revoca del decreto 5 marzo 2002, relativo alla sospensione temporanea del riconoscimento veterinario alla ditta Coldgest S.p.A., con sede in Caltanissetta  pag. 30 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di produzione di prodotti a base di carne, sito in Termini Imerese, della ditta Food Line s.r.l.  pag. 30 
Sospensione temporanea del decreto ministeriale 12 ottobre 1999, relativo al riconoscimento di idoneità all'attività di stabilimento alla ditta Ittica Kronio s.r.l., con sede in Sciacca  pag. 30 
Provvedimenti concernenti revoche di riconoscimenti a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.   pag. 30 
Correzione della ragione sociale della ditta Marpesca piccola società cooperativa a r.l., con sede in Furnari.  pag. 30 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Senapa Provvidenza, sito in Palermo  pag. 30 
Autorizzazione per l'ampliamento dei locali sovrastanti il magazzino di distribuzione della società CO.FAR.CA., sito in Catania, ed affidamento della relativa direzione tecnica.   pag. 30 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti autotrasporti in conces sione.   pag. 30 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 15 maggio 2002, n. 28311.
P.O.R. Sicilia 2000-2006: Complemento di programmazione - Misura 1.07 ex 1.2.1.b - Interventi di monitoraggio di aree in frana, al fine di verificare l'evoluzione dei fenomeni e prevenire situazioni di rischio.   pag. 31 

ERRATA CORRIGE
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 12 giugno 2002.
Ammissione di imprese ai benefici previsti dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e succesasive modifiche ed integrazioni  pag. 31 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 dicembre 2000.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA






DECRETO PRESIDENZIALE 23 luglio 2002.
Istituzione di una lista di nominativi per la designazione dei presidenti dei collegi di conciliazione e dei collegi arbitrali per l'esperimento del tentativo di conciliazione e la risoluzione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto il Regolamento dell'amministrazione dell'Assemblea regionale siciliana e, in particolare, l'art. 18-bis, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente dell'Assemblea n. 67 del 13 maggio 2002, che prevede l'istituzione del collegio di conciliazione e del collegio arbitrale, per l'esperimento del tentativo di conciliazione e la risoluzione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Assemblea, demandando all'approvazione di un apposito regolamento la composizione ed i criteri di nomina dei predetti collegio di conciliazione e collegio arbitrale;
Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente dell'Assemblea n. 67 del 13 maggio 2002, che ha approvato il regolamento del collegio di conciliazione e del collegio arbitrale;
Visto l'art. 1 del predetto regolamento, che prevede, tra l'altro, che il presidente del collegio di conciliazione sia scelto a seguito di sorteggio da un apposito elenco comprendente i professori ordinari di diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, in servizio attivo presso le Università siciliane, i magistrati in pensione residenti in Sicilia, gli avvocati cassazionisti con iscrizione al relativo albo da almeno 3 anni residenti in Sicilia, che ne abbiano tutti fatto richiesta a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana di apposito bando;
Visto, altresì, l'art. 7 del medesimo regolamento, che disciplina la composizione del collegio arbitrale, prevedendo che il presidente sia scelto di comune accordo dai componenti arbitri tra i nominativi della lista di cui al prima citato art. 1 o che, in assenza di indicazione, lo stesso venga sorteggiato tra i componenti della medesima lista;
Ritenuto di dover provvedere alla formazione della citata lista per la scelta del presidente del collegio di conciliazione e del collegio arbitrale, in attuazione di quanto previsto dai sopracitati artt. 1 e 7 del regolamento del collegio di conciliazione e del collegio arbitrale;
Visto il bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana;
Su proposta del Segretario generale;

Decreta:


Art. 1

In relazione a quanto esposto in premessa, è istituita presso il servizio del personale dell'Assemblea regionale siciliana una lista di nominativi dalla quale scegliere i presidenti dei collegi di conciliazione e dei collegi arbitrali, come descritti in premessa.

Art. 2

Alla formazione della lista di cui al precedente art. 1 potranno concorrere:
a)  professori ordinari di diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, in servizio attivo presso le Università siciliane;
b)  magistrati in pensione residenti in Sicilia;
c)  avvocati cassazionisti con iscrizione al relativo albo da almeno 3 anni residenti in Sicilia.

Art. 3

Alla composizione della prima lista si procederà mediante elenco di nominativi di quanti, in possesso dei titoli descritti al precedente art. 2, faranno pervenire al servizio del personale dell'Assemblea regionale siciliana, piazza Parlamento n. 1 - 90134 Palermo, apposita istanza documentata, da inoltrare entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

La segreteria del collegio di conciliazione e del collegio arbitrale, istituita presso il servizio del personale, annualmente procederà all'aggiornamento della lista sulla base delle domande che perverranno a seguito della pubblicazione di apposito bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico al bilancio interno del l'Assemblea regionale siciliana.

Art. 6

Il Segretario generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Palermo, 23 luglio 2002.
  LO PORTO 

(2002.30.1843)
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 17 aprile 2002.
Rideterminazione per l'anno 2002 dei compensi spettanti ai componenti degli uffici e delle commissioni elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche;
Visto il testo unico, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 in data 20 agosto 1960 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, ed in particolare, l'art. 5, il quale dispone la rideterminazione annuale degli onorari, delle indennità e dei gettoni dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali, di cui ai precedenti articoli della stessa legge regionale, mediante decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertata al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
Visto il D.P. n. 96 Gr. V/S.G. dell'11 maggio 2001, vistato alla Ragioneria centrale della Presidenza della Regione siciliana il 29 maggio 2001, preso nota al n. 1728, che rideterminava per l'anno 2001 i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della citata legge regionale n. 18/1989;
Vista la comunicazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze resa con fax prot. n. 7452 del 13 marzo 2002 che, per il periodo novembre 2000-novembre 2001, riferisce l'intervenuta variazione dell'indennità di contingenza nella misura del 2,3% e ritenuto, pertanto, che tale debba essere la misura percentuale di incremento dei compensi di cui al citato D.P. n. 96/2001;
Ritenuto di dovere provvedere alle predette rideterminazioni ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale n. 18/89;

Decreta:


Art. 1

Per l'anno 2002, i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, sono rideterminati, ai sensi dell'art. 5 della stessa, nelle misure lorde di cui all'articolo seguente.

Art. 2

I compensi di cui al precedente articolo 1 sono analiticamente fissati nel modo seguente:
Compensi ex art. 1, legge regionale n. 18/89
-  compensi ex art. 1, 1° comma, lett. a), al presidente: E 109,89;
-  compensi ex art.. 1, 1° comma, lett. b) a ciascuno degli scrutatori ed al segretario: E 89,29;
-  compensi ex art. 1, 2° comma, per il presidente: E 37,51;
-  compensi ex art. 1, 2° comma, per ciascun scrutatore ed il segretario: E 23,25;
-  compensi ex art. 1, 3° comma, a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio ex art. 47, D.P.Reg. n. 3/60: E 60,23;
-  compensi ex art. 1, 3° comma, a ciascun componente ed al segretario (escluso il presidente) dell'ufficio centrale ex art. 51, D.P.Reg. n. 3/60: E 60,23;
-  compensi ex art. 1, 4° comma, al presidente dell'ufficio centrale ex art. 51, D.P.Reg. n. 3/60: E 74,50;
-  compensi ex art. 1, 5° comma, al presidente, a ciascun componente ed al segretario: E 60,23;
-  compensi ex art. 1, 6° comma, al presidente: E 74,50;
-  compensi ex art. 1, 6° comma, a ciascun componente ed al segretario: E 60,23;
-  compensi ex art. 1, 7° comma: E 44,91;
-  compensi ex art. 1, 8° comma, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale ex art. 16, legge regionale n. 29/51: E 60,23;
-  compensi ex art. 1, 8° comma, per il presidente ex artt. 54 e seguenti, legge regionale n. 29/51: E 74,50;
-  compensi ex art. 1, 8° comma, per ciascun componente ed al segretario ex artt. 54 e seguenti, legge regionale n. 29/51: E 60,23;
-  compensi ex art. 1, 9° comma: E 44,91;
Compensi ex art. 2, legge regionale n. 18/89
-  compensi ex art. 2 per il presidente: E 53,36;
-  compensi aggiuntivi ex art. 2 per il presidente (contemporaneità di elezioni): E 23,25;
-  compensi ex art. 2 per i componenti: E 44,91;
-  compensi ex art. 2 per i componenti (contemporaneità di elezioni): E 16,38;
Compensi ex art. 3, legge regionale n. 18/89
-  compensi ex art. 3 per il presidente: E 109,89;
-  compensi ex art. 3 ai componenti: E 89,29;
Compensi ex art. 4, legge regionale n. 18/89
-  compensi ex art. 4 per il presidente: E 93,52;
-  compensi ex art. 4 a ciascuno scrutatore ed al segretario: E 74,50.

Art. 3

L'Assessore regionale per gli enti locali è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione siciliana per il visto, giusta legge n. 20/94, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 aprile 2002.
  CUFFARO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 7 maggio 2002, con nota n. 1861.
(2002.21.1174)
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DECRETO PRESIDENZIALE 14 maggio 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Terrasini e nomina del commissario straordi nario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 con le modifiche introdotte dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota n.8323 del 29 aprile 2002, con la quale il segretario comunale del comune di Terrasini ha comunicato che il sindaco, dott. Carmelo Carrara, ha rassegnato le dimissioni dalla carica a far data dall'1 maggio 2002;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/97 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo delle elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale;
Preso atto che il comune di Terrasini è stato già inserito nella prossima tornata elettorale fissata per il giorno 26 maggio 2002 con eventuale secondo turno fissato per il 9 giugno 2002;
Considerato che nelle more del rinnovo di dette elezioni congiunte, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della citata legge regionale n. 35/97, le competenze del sindaco e della giunta municipale sono esercitate da un commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 55 del l'O.R.EE.LL. con le modifiche effettuate dall'art. 14 della citata legge regionale n. 30/2000;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti lo cali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, di prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale del comune di Terrasini.

Art. 2

Nominare il dott. Fulvio Manno commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale che avrà luogo il 26maggio 2002 ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso di E 1.689,74 oltre il trattamento di missione a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 14 maggio 2002.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 


(2002.20.1156)
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DECRETO COMMISSARIALE 17 luglio 2002.
Nomina dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste quale "Soggetto attuatore" ai sensi degli artt. 2 e 8 dell'ordinanza di Protezione civile del Ministero dell'Interno n. 3224 del 28 giugno 2002.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato sino al 31 dicembre 2002 lo stato di emergenza idrica nelle province di Caltanissetta, Enna, Agrigento, Trapani e Palermo;
Vista l'ordinanza di Protezione civile del Ministro dell'Interno n. 3189 del 22 marzo 2002, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza idrica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2002, con il quale è stato esteso lo stato di emergenza idrica nelle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa sino al 31 dicembre 2002;
Vista l'ordinanza di Protezione civile del Ministro dell'Interno n. 3224 del 28 giugno 2002, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza idrica nelle province regionali in emergenza e sono state emanate disposizioni nel settore idrico e in materia di zootecnia e foraggio;
Visto l'art. 2, primo comma, della richiamata ordinanza n. 3224/2002, che per il settore zootecnico prevede che il Presidente della Regione - Commissario delegato si avvale di un "Soggetto attuatore" per porre in essere gli interventi diretti al superamento della situazione di emergenza nel settore della zootecnia e fo raggio derivante dalla scarsità delle precipitazioni, con autonomia dell'impegno e dell'erogazione della relativa spesa;
Visto, altresì, l'art. 8 della medesima ordinanza che per gli interventi in materia di zootecnia e foraggio è stata stanziata la somma di 30 milioni di euro a valere sul pertinente capitolo del centro di responsabilità n. 13 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2002, che verrà trasferita direttamente su apposito capitolo della contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3189/2002, all'uopo istituita e resa disponibile al "Soggetto attuatore" con vincolo di destinazione d'uso ed obbligo di rendicontazione;
Ritenuto necessario dover procedere all'individuazione del "Soggetto attuatore" previsto dalla richiamata ordinanza per consentire di porre in essere gli adempimenti amministrativi e contabili scaturenti dai richiamati artt. 2 e 8 dell'ordinanza di Protezione civile n. 3224/2002;
Ritenuto di dovere nominare quale "Soggetto attuatore" l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dott. Giuseppe Castiglione;

Decreta:


Art. 1

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dott. Giuseppe Castiglione, è nominato, con decorrenza immediata, "Soggetto attuatore" ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 8 dell'ordinanza di Protezione civile del Ministero dell'interno n. 3224 del 28 giugno 2002, con il compito di provvedere all'adozione dei provvedimenti amministrativi e contabili in materia di zootecnia e foraggio previsti dalle superiori disposizioni.

Art. 2

Per la propria attività il "Soggetto attuatore" opererà presso la sede dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sito in viale Regione siciliana n. 2771 - Palermo.

Art. 3

Il "Soggetto attuatore" per far fronte a tutti gli oneri, anche di funzionamento, derivanti dall'attuazione degli interventi in materia di zootecnia e foraggio di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 3224/2002, provvederà, nel limite della somma stanziata di 30 milioni di euro e con vincolo di destinazione d'uso, con autonomia di impegno e di erogazione di spesa, ad imputare i relativi atti amministrativo-contabili, sull'apposito capitolo, che verrà a tal uopo istituito, della contabilità speciale n. 3015, intestata al Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia di cui all'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale del tesoro - sezione di Palermo, e rendiconterà la relativa spesa.
Il "Soggetto attuatore" provvederà alla nomina dei consulenti ed esperti previsti dal comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza in questione previa intesa con il Commissario delegato.

Art. 4

Copia del presente provvedimento verrà notificata, a cura del dirigente preposto alla struttura commissariale, al "Soggetto attuatore", alle amministrazioni centrali statali interessate, alla Banca d'Italia - Tesoreria provinciale del tesoro - sezione di Palermo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Palermo, 17 luglio 2002.
  CUFFARO 

(2002.30.1830)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 26 luglio 2002.
Definizione dei criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 dell'ordinanza di Protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002. Settore zootecnico.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto n. 76/2002, con cui il Commissario delegato per l'emergenza idrica - Presidente della Regione siciliana - ha designato soggetto attuatore il Vicepresidente della Regione siciliana - Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, on. Giuseppe Castiglione;
Ritenuto opportuno stabilire criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse stanziate con l'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002;
Sentite le organizzazioni di categoria, CIA, Coldiretti e Confagricoltura e l'Associazione regionale allevatori;

Dispone:
Art. 1
Finalità e ripartizione dei fondi

Lo stanziamento previsto dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002, sarà ripartito con le seguenti modalità:
1)  fino a E 15.000.000, per l'abbattimento dei bovini e ovicaprini adulti improduttivi, nello specifico contesto zootecnico, attraverso la corresponsione di un indennizzo ai proprietari degli animali;
2)  fino a E 14.000.000, per le finalità di cui all'art. 2, comma 21, dell'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002, attraverso assegnazione dirette dei fondi ai proprietari degli animali, bovini, ovi-caprini.
Art. 2
Presentazione delle domande e documentazione da produrre

Le domande dovranno essere presentate a mano, per esigenze connesse all'urgenza dell'attuazione degli interventi, esclusivamente e direttamente presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La domanda, da redigere in duplice copia in carta semplice secondo lo schema allegato, deve essere accompagnata da una copia conforme all'originale del registro di stalla relativamente ai capi presenti in allevamento nel periodo interessato ovvero da equipollente certificazione della A.S.L. competente per territorio sulla consistenza dell'allevamento negli ultimi 12 mesi.
Sono beneficiari degli interventi di cui agli articoli successivi i titolari di allevamento, in possesso di codice A.S.L., che ricadono nel territorio della Regione siciliana.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima del termine prescritto.
Art. 3
Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi dell'art. 1, comma 1

Ciascun produttore può chiedere l'abbattimento fino ad un massimo del 25% delle UBA che, alla data della domanda, risultano detenuti in azienda da almeno 12 mesi; i bovini devono avere un'età superiore a 24 mesi, gli ovicaprini devono essere oltre il terzo parto.
Gli ispettorati provinciali per l'agricoltura, entro 7 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, dopo aver consultato il comitato tecnico di indirizzo provinciale, di cui al successivo articolo 6, comunicheranno al soggetto attuatore il numero complessivo degli UBA per cui è stato richiesto l'abbattimento.
Con successivo provvedimento del soggetto attuatore, entro 7 giorni, in relazione alle richieste, saranno comunicati agli ispettorati provinciali per l'agricoltura gli abbattimenti ammissibili a contributo; quindi gli ispettorati provinciali per l'agricoltura potranno autorizzare gli abbattimenti.
Entro 10 giorni dall'abbattimento, il produttore integrerà la propria domanda con la copia conforme all'originale dell'attestato di macellazione. L'abbattimento dovrà avvenire solo ed esclusivamente presso quei macelli che saranno individuati con successivo provvedimento del soggetto attuatore. Il premio da corrispondere è 250 euro/UBA.
Art. 4
Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi dell'art. 1, comma 2

Ciascun produttore-allevatore può chiedere l'assegnazione dei fondi per tutti gli animali bovini, ovini e caprini, che risultano detenuti in azienda nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2001 e il 31 luglio 2002. Il contributo da corrispondere è 25 euro/UBA.
Art. 5
Utilizzazione delle risorse

Nel caso in cui le richieste di abbattimento dei capi bovini dovessero superare in ambito regionale le 60.000 unità verrà effettuata la seguente ripartizione:
a) esclusione dalle eventuali riduzioni per le aziende ricadenti nelle aree in cui gli accertamenti effettuati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per le finalità della legge n. 185/92 hanno riscontrato percentuali di danno superiori al 50% relativamente alle colture cerealicolo-foraggere;
b) esclusione dalle eventuali riduzioni per le aziende che hanno richiesto l'abbattimento di non oltre il 5% del loro patrimonio zootecnico;
c) riduzione percentuale dei capi bovini in esubero rispetto al plafond di 60.000 capi, nei confronti delle restanti aziende.
Art. 6
Attuazione

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e le Aziende sanitarie locali, ognuno per la parte di propria competenza, daranno assoluta priorità all'attuazione del presente decreto.
Gli ispettori provinciali dell'agricoltura costituiranno presso la propria sede una unità ben determinata per l'attuazione del presente decreto costituita da tre funzionari; inoltre, provvederanno giornalmente a trasmettere, per via telematica, al soggetto attuatore il riepilogo delle istanze che saranno presentate dagli allevatori.
Inoltre presso ogni ispettorato è istituito un comitato tecnico di indirizzo costituito dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante della Prefettura, da un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale, nonché da un rappresentante per ciascuna organizzazione di categoria (Coldiretti, CIA, Confagricoltura) e dell'Associazione regionale allevatori.
Palermo, 26 luglio 2002.
  CASTIGLIONE 

Allegato
MODELLO DI DOMANDA PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE STANZIATE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 3224 DEL 28 GIUGNO 2002

Alla Regione siciliana
Ispettorato provinciale dell'agricoltura di
   

Oggetto: interventi di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002.

Il sottoscritto ..................................................... nato a ..................................................... (provincia .............), il .................................. e residente a ..................................................... (provincia .............), via ..................................................... n. .............. nella qualità di ..................................................... della  ..................................................... ?  Azienda agricola, ..................................................... ?  Società, ..................................................... ?  Cooperativa  ..................................................... sita in contrada ..................................................... comune/i di ..................................................... (provincia .............), estesa ettari ............., consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, 
CHIEDE

di potere accedere agli interventi di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n.3224 del 28 giugno 2002 ed in particolare:
-  per l'abbattimento di n. bovini ............ e n. ovini ............ pari complessivamente a UBA ............ che corrispondono al ............% della consistenza aziendale;
-  per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002 per un totale azi endale di ...................................... UBA.
A tal fine dichiara che:
1)  il patrimonio zootecnico della propria azienda è costituito da:

Specie ed età     N. Fattore conversione UBA
Bovini di età superiore a 24 mesi      - 1
Bovini di età compresa tra 6 e 24 mesi      - 0,6
Ovicaprini       - 0,15
  Totale - -

2)  che a proprio carico non sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla normativa penale ed antimafia indicati nel secondo comma dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 252/98;
3)  di sottoporsi a tutti i controlli necessari in applicazione degli interventi di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002;
4)  di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali relative alle sanzioni per inosservanza delle prescrizioni e per falsa dichiarazione.
Allega: a)  registro di stalla o equipollente certificazione della A.S.L.
Firma del titolare/legale rappresentante
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
   

(2002.30.1854)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 2 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali";
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 8, della citata legge;
Visto il decreto di riparto n. 8360 del 15 ottobre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale sono state individuate le somme spettanti a ciascuna regione ed, in particolare, è stata individuata in L. 453.951.000 pari a E 234.446,12 la somma da assegnare alla Regione Sicilia;
Visto il decreto dirigenziale n. 9411 del 29 novembre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale in considerazione delle risorse in termini di cassa sul cap. 2619 vengono ridotti gli importi da erogare alle regioni e viene determinato in L. 151.317.000 pari ad E 78.148,70 l'importo da erogare alla Regione siciliana;
Considerato che nel c/c n. 526/22721, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, risultano accreditate in data 20 dicembre 2001 L. 151.317.000 pari ad E 78.158,70;
Visto il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come modificato dall'art. 52, 6° comma, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
  4.2.1.5.1.  - Fondi di riserva     - 78.148,70 - 78.148,70 
  di cui al capitolo 
  215703 - Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am- 
ministrativa e per l'utilizzazione delle economie, ecc.       - 78.148,70 - 78.148,70 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale lavori pubblici 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  1  - Spese di funzionamento 
  6.2.1.1.2.  - Beni e servizi     + 78.148,70 + 78.148,70 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  272522 Spese per consulenze libero-professionali     + 78.148,70 + 78.148,70 L. n. 365/2000 

020210  010399  V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2002.
  PAGANO 

(2002.20.1140)
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DECRETO 2 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006 avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (POR Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 212 del 13 agosto 2001, registrato dalla Corte dei conti il 19 settembre 2001 - registro 1, foglio n. 107 - con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 325/2001;
Vista la nota n. 209 del 23 gennaio 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di E 27.813,00 relativa alla Sottomisura 1.01b "Realizzazione, completamento ed adeguamento reti di monitoraggio, comprese nel Complemento di programmazione del POR della Sicilia 2000/2006";
Viste le note nn. 210 del 23 gennaio 2002 e 256 del 28 gennaio 2002, con le quali la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma complessiva di E 190.525,10 relativa alla Misura 5.05 "Reti finalizzate al miglioramento dell'offerta di città";
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/ capitale 
  4.2.2.8.3.  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionalii     - 218.338,10 - 218.338,10 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzare per il finanziamento del Programma operativo  
regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 218.338,10 - 218.338,10 

(ex capp. 60799 e 60800).
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale urbanistica 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
  11.3.2.6.1  - Interventi urbanistici     + 218.338,10 + 218.338,10 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  846004 Interventi per la realizzazione della Misura 5.05 "Reti finalizzate al miglioramento dell'offerta di città" compresa nel Complemento  
di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006      + 190.525,10 + 190.525,10  

21.01.09  06.02.01  V
(Nuova istituzione)
  846005 Interventi per la realizzazione della sottomisura b) della Misura 1.01 compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R.  
Sicilia 2000-2006      + 27.813,00 + 27.813,10  

210109  060299  V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 maggio 2002.
  PAGANO 

(2002.20.1141)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 3 maggio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Agri Nova, con sede in Acate, e nomina dei commissari liquidatori.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza n. 21/2000 del tribunale di Ragusa, cancelleria fallimentare, emessa in data 12 febbraio 2002, con la quale viene dichiarato lo stato d'insolvenza della cooperativa Agri Nova, con sede in Acate (RG);
Visto l'art. 195, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Agri Nova, con sede in Acate, costituita il 6 marzo 1981 con atto omologato dal tribunale di Ragusa, in data 30 marzo 1981, iscritta al n. 1664 del registro delle società, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Trezza Alessandro, nato a Palermo il 14 di cem bre 1951 ed ivi residente in via Villaermosa n. 18, il rag. La Mattina Giuseppe, nato a Forlì il 24 settembre 1946 e residente a Palermo, via F. Giarrusso n. 4, l'avv. Pasquale Xerri, nato ad Agrigento il 16 marzo 1950 ed ivi residente in via Neve n. 41, sono nominati, dalla data di notifica del presente, commissari liquidatori della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni in liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante ai commissari liquidatori per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 maggio 2002.
  CIMINO 

(2002.20.1146)
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DECRETO 3 maggio 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Bisì Baidha, con sede in Campobello di Mazara, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale n. 1028, repertorio scioglimenti, del l'U.P.L.M.O. di Trapani dal quale è emersa l'esistenza della condizione prevista dall'art. 2544 c.c. per lo scioglimento della società cooperativa Bisì Baidha, con sede in Campobello di Mazara: più precisamente la cooperativa non ha più depositato i bilanci dal 1995;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 21 febbraio 2001, con parere n. 2589, si è espressa favorevolmente allo scioglimento e messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa;
Visto l'art. 2544 codice civile;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Bisì Baidha, con sede in Campobello di Mazara, costituita il 7 aprile 1978 con atto omologato dal tribunale di Marsala, in data 1 giugno 1978, iscritta al n. 1296 del registro delle società e nel registro prefettizio alla sezione produzione e lavoro con D.P. n.7262 del 18 novembre 1982, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Latino Rosanna, nata ad Agrigento il 4 marzo 1970 e residente ad Agrigento in via Dante n. 49, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni in liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato con successivo provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 maggio 2002.
  CIMINO 

(2002.20.1145)
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DECRETO 17 giugno 2002.
Graduatoria generale dei progetti di cui alla sottomisura 4.04.b del POR Sicilia 2000/2006. Sostegno all'internazionalizzazione delle P.M.I.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il POR Sicilia 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 25 maggio 2001;
Vista la Misura 4.04 (già 4.1.4) - Servizi innovativi di rete e strumenti di sviluppo territoriale, della quale è responsabile il dirigente generale del dipartimento cooperazione, commercio e artigianato dell'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca;
Vista, in particolare, la sottomisura 4.04b (già 4.1.4b) che prevede le seguenti linee di intervento:
a)  contributi sui costi dell'investimento per la realizzazione di progetti finalizzati ad una presenza stabile in uno o più mercati esteri (centri espositivi, show room, uffici di rappresentanza);
b)  contributi per la costituzione e l'avviamento di consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di progetti di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionale;
c)  contributi per la partecipazione a manifestazioni promozionali riconosciute di livello nazionale o internazionale;
d)  contributi per l'esecuzione di studi e per consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, contenente disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese, ed in particolare l'articolo 26, comma 1, come modificato dall'articolo 110, comma 4, della legge regionale n. 6/2001 e dal successivo "errata corrige" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 18 maggio 2001 e i successivi 36 e 39;
Visti i citati articoli 26, 36 e 39 della legge regionale n. 32/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in forza dei quali questo Assessorato è autorizzato, nel quadro degli interventi volti al sostegno all'internazionalizzazione delle P.M.I. industriali, artigianali e commerciali, a concedere contributi, in misura non superiore per intensità ai massimali vigenti per le regioni ex articolo 87, par. 3, lettera a) del trattato CE, per gli investimenti connessi con la realizzazione di progetti finalizzati a una presenza stabile in uno o più mercati esteri e/o per la costituzione e l'avviamento di consorzi per l'attuazione di programmi di cooperazione nell'ambito di attività promozionali di rilievo internazionale; nonché a concedere, nell'ambito della regola del "de minimis", contributi pari all'80% delle spese ammissibili, per le iniziative consistenti nella partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale o internazionale e/o nella esecuzione di studi e consulenze di mercato;
Visto il decreto del 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37, parte prima, del 20 luglio 2001, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'avvio della procedura valutativa a sportello per la presentazione delle domande di accesso al regime di aiuti di cui alla sottomisura 4.04.b, con la riserva dell'attivazione delle linee d'intervento a) e b) solo dopo l'intervenuta verifica di compatibilità degli articoli 26 e 36 della legge regionale n. 32/2000 con la normativa comunitaria;
Visti i criteri e le modalità di selezione di cui all'avviso pubblico 22 giugno 2001;
Ritenuto, per graduare la posizione dei progetti qualificati ex equo, di classificarli in ordine decrescente in funzione del maggiore contributo richiesto al fine di estendere i benefici della sottomisura ad un maggior numero di imprese richiedenti;
Considerato che, in attesa della verifica di compatibilità con la normativa comunitaria per rendere operanti le linee d'intervento a) e b), è comunque possibile procedere alla formulazione della graduatoria generale dei progetti presentati in forza dell'avviso pubblico 22 giugno 2001, coerenti con i citati articoli della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e con le linee d'intervento della sottomisura 4.04.b;
Considerato che con nota prot. 3073 del 23 maggio 2002, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2001, n. 22, è stato chiesto all'autorità di gestione del POR l'avvio delle procedure previste dal comma 2 del citato articolo 4 della legge regionale n. 22/00 per un importo complessivo di e 7.407.333,00 pari alla previsione di spesa connessa alla procedura d'attuazione di cui all'avviso pubblico 22 giugno 2001 per le azioni di cui alla sottomisura 4.04.b relativamente all'annualità 2002;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata l'allegata graduatoria generale dei progetti di cui alla sottomisura 4.04.b presentati ai sensi dell'avviso pubblico approvato con decreto 22 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37, parte prima, del 20 luglio 2001.

Art. 2

Nel caso in cui le linee d'intervento a) e b) della sottomisura 4.04.b, per le motivazioni in premessa e per quanto all'avviso pubblico 22 giugno 2001, non superassero il vaglio della CE per la verifica di compatibilità con la normativa comunitaria, le stesse non saranno rese operanti e si provvederà, secondo graduatoria, a soddisfare le altre richieste di contributo relative alle linee d'intervento c) e d) fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria della sottomisura.
Il presente decreto verrà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e, successivamente, pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 giugno 2002.
  LANDOLINA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 luglio 2002.
Reg. n. 1 Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, fg. n. 12.

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(2002.30.1803)
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DECRETO 2 luglio 2002.
Direttive relative alla concessione alle piccole e medie imprese commerciali delle agevolazioni creditizie previste dagli artt. 60 e 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 32, recante, tra l'altro, disposizioni di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;
Visto l'art. 60 della citata legge regionale n. 32/2000, laddove prevede l'istituzione, previa stipula di apposita convenzione con una società o un ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, di un fondo a gestione separata per la concessione, alle piccole e medie imprese commerciali, delle agevolazioni creditizie nello stesso articolo indicate (aiuti all'investimento);
Visto l'art. 63 della stessa legge regionale n. 32/2000, che fa carico al fondo a gestione separata di cui al precedente comma anche per quanto attiene alla concessione, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, delle agevolazioni creditizie a breve termine;
Vista la convenzione, recante il n. 59 di repertorio, stipulata il 18 marzo 2002 tra l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e la Banca del Popolo S.p.A. - gruppo Banca Popolare di Vicenza, relativa all'affidamento della gestione del fondo istituito con il più volte citato art. 60 della legge regionale n. 32/2000, per la concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 60 e 63 della stessa legge regionale;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e, in particolare, il punto 3.2 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1996);
Visti i Regolamenti CE nn. 69 e 70, adottati dalla Commissione europea il 12 gennaio 2001, relativi all'ap plicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato, rispettivamente, agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L10 del 13 gennaio 2001);
Visto il decreto n. 186 dell'11 febbraio 1997, relativo alla classificazione delle piccole e medie imprese commerciali;
Visto l'art. 1, comma 3, della predetta convenzione, che prevede l'emanazione di apposite direttive generali da parte di questo Assessorato, sulla base delle quali il comitato previsto dall'art. 60 della legge regionale n. 32/2000 stabilirà condizioni, criteri, modalità e tempi per la concessione delle agevolazioni in argomento;

Decreta:


Art. 1

Possono beneficiare delle agevolazioni previste a carico del fondo a gestione separata in argomento le piccole e medie imprese commerciali, così come classificate con decreto n. 186 dell'11 febbraio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 21 del 26 aprile 1997) e definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, punto 3.2 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C213 del 23 luglio 1997) con l'esclusione delle imprese operanti nel settore della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 2

Per quanto attiene alle agevolazioni previste dal predetto art. 60, fermi restando i limiti fissati dallo stesso articolo per ciascuno degli interventi agevolativi, l'intensità dell'aiuto non può, comunque, superare i massimali previsti, per le regioni di cui all'art. 87, paragrafo 3, lett. a) del Trattato dell'Unione europea, pari al 35% in equivalente sovvenzione netta (ESN) cui è aggiunto il 15% in equivalente sovvenzione lorda (ESL), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75%.
Per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati si richiede l'applicazione del tasso di riferimento (fissato periodicamente, per ogni Stato membro, dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta delle Comunità europee e su Internet), in vigore al momento della concessione degli aiuti.
Il regime di aiuti previsto dall'art. 60 della legge regionale n. 32/2000 è stato esentato, ai sensi del Regolamento della Comunità europea n. 70/2001, dall'obbligo di notificazione alla Commissione europea di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, a condizione che per l'erogazione delle agevolazioni previste dal predetto articolo di legge vengano rispettate tutte le condizioni dettate dal citato Regolamento della Comunità europea n. 70/2001.
In particolare, si sottolinea l'obbligo del rispetto dei massimali di aiuto concedibili di cui al precedente comma nonché l'obbligo per i beneficiari di mantenere l'investimento oggetto dell'intervento regionale per un periodo minimo di 5 anni e, nel caso di investimenti immateriali, l'obbligo di utilizzarli esclusivamente nel proprio stabilimento per uguale periodo.
L'esenzione dalla notifica ha validità sino alla data di scadenza del predetto Regolamento della Comunità europea n. 70/2001 e, cioè, sino al 31 dicembre 2006, potendo continuare a beneficiare dell'esenzione per 6 mesi oltre tale data, nel caso in cui il regolamento comunitario in argomento non dovesse essere prorogato.
L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca avrà cura di informare l'ente gestore, entro la predetta scadenza, sull'eventuale proroga concessa al citato regolamento, fermo restando che, in caso lo stesso non venisse prorogato, gli aiuti di che trattasi, ad eccezione di quelli "de minimis", dovranno essere notificati ex novo alla Commissione europea e, quindi, non potranno essere concessi sino al pronunciamento della Commissione stessa in ordine alla loro compatibilità con il mercato comune.

Art. 3

La concessione delle agevolazioni sui crediti a breve termine previsti dall'art. 63 della legge regionale n. 32/2000 avverrà nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis" (l'importo massimo totale dell'aiuto, valutato in equivalente sovvenzione lorda (ESL), è pari a 100 mila euro, su un periodo di 3 anni decorrente dal momento della concessione del primo aiuto "de minimis").
A tal fine, l'ente erogatore dovrà informare l'impresa beneficiaria della natura "de minimis" dell'aiuto, provvedendo ad acquisire dalla stessa impresa apposita dichiarazione dalla quale si evinca che l'ottenimento dell'aiuto richiesto non comporterà il superamento del limite fissato dalla Commissione europea.

Art. 4

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di credito a valere sul fondo regionale in argomento, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40% del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea di cui al precedente art. 2).
Il tasso si riduce al 30% se i richiedenti sono società cooperative o giovani imprenditori.
Per le operazioni di credito assistite dal contributo in conto interessi (art. 60, comma 1, punto 2, e art. 63, lett. a), b), c) e d) e per quelle assistite in conto canone (art. 60, comma 1, punto 4), il tasso di interesse è determinato tra la banca e il soggetto beneficiario, ma non può, comunque, superare quello di riferimento fissato dalla Commissione europea, maggiorato di 2 punti.
Le operazioni creditizie di che trattasi fruiscono di un contributo in conto interessi o in conto canone uguale a quello previsto per i finanziamenti a tasso agevolato di cui al precedente comma.

Art. 5

Per l'istruttoria delle domande verrà applicato il procedimento valutativo a "sportello", previsto dall'art. 187, comma 2, della legge regionale n. 32/2000, e pertanto si procederà secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse.
L'istruttoria verrà diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalla norma legislativa, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la congruità delle spese.

Art. 6

Ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 32/2000, le domande di aiuto devono essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti e, conseguentemente, le spese ammissibili saranno quelle sostenute dopo la presentazione delle domande stesse.

Art. 7

L'Assessorato si riserva, per tutta la durata dei finanziamenti erogati, di procedere ad ispezioni, anche a campione, finalizzate all'accertamento dell'avvenuta realizzazione dei progetti di investimento ammessi a beneficio e del perdurare della destinazione prevista per gli impianti, gli arredi e le attrezzature compresi nello stesso progetto.
I controlli di cui al comma precedente sono svolti direttamente tramite i dipendenti in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
Le spese previste per le superiori ispezioni, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono a carico dei beneficiari i quali provvederanno al loro rimborso secondo le modalità fissate con il decreto assessoriale 17 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 57 del 19 novembre 1994.

Art. 8

I rapporti tra la Banca del Popolo S.p.A., nella qualità di gestore del fondo a gestione separata di cui all'art. 60 della legge regionale n. 32/2000, e gli enti creditizi interessati saranno regolati da apposite convenzioni stipulate tra gli stessi.
L'ente gestore avrà cura di trasmettere all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca l'elenco dei soggetti convenzionati.

Art. 9

L'Assessorato si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad ispezioni, verifiche e accertamenti presso gli uffici dell'ente gestore, o richiedere tutti gli elementi ritenuti necessari, in particolare, al controllo sul corretto svolgimento delle attività previste dalla convenzione stipulata e sulla adeguatezza della struttura organizzativa del predetto ente.

Art. 10

La disponibilità finanziaria del fondo istituito dallo stesso art. 60 è destinata, nella misura del 40%, ai finanziamenti di cui all'art. 60, comma 1, punto 1).
Sarà compito del comitato amministrativo previsto dall'art. 60 stabilire la ripartizione percentuale della restante parte detta disponibilità finanziaria del fondo a favore delle agevolazioni di cui all'art. 60, comma 1, punti 2, 3 e 4, e all'art. 63, lett. a), b), c) e d).

Art. 11

L'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, sulla base di segnalazioni che potranno pervenire da parte del predetto comitato, provvederà, con proprio decreto, a determinare eventuali successive modifiche alla ripartizione della dotazione finanziaria del fondo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto di competenza e, successivamente, inviato alla Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 2 luglio 2002.
  CIMINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 12 luglio 2002 al n. 251.
(2002.29.1774)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 17 luglio 2002.
Determinazione del contributo straordinario in favore dei comuni che versano in particolari condizioni di disagio.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale n. 1 del 25 marzo 2002, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;
Visto l'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, con il quale si è disposto che una quota pari al 5% del fondo per garantire ai comuni, nell'anno 2002, lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Vista la legge regionale 10 maggio 2002, n. 3, recante modifiche ed integrazioni alla legislazione relativa al procedimento elettorale per le elezioni amministrative;
Visti i propri decreti n. 1103 del 19 aprile 2002, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato il 22 aprile 2002 al n. 374, e n. 2095 del 19 giugno 2002, vistato il 3 luglio 2002 al n. 475, con i quali si è ripartita la quota predetta sullo stanziamento di E 617.167.000,00 di cui al capitolo 183303 e pari ad E 30.658.000,00, determinandosi l'importo di E 18.516.000,00 per la concessione di contributi in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale;
Considerato che, in linea di massima, sono stati presentati da parte degli enti locali progetti redatti in modo sommario e scarsamente articolati, in dipendenza, certamente, del fatto che trattasi di nuova procedura in fase di prima applicazione;
Rilevato che, sulla base delle istanze già pervenute, può provvedersi ad un primo, parziale riparto della predetta riserva e che ulteriore, conclusiva assegnazione sarà effettuata in prossimità della chiusura del corrente esercizio finanziario;
Ritenuto di determinare l'ammontare del contributo con riferimento alla popolazione dei comuni richiedenti e con riserva dell'attribuzione di risorse aggiuntive per particolari, specifiche situazioni;
Rilevato che, a tal fine, opportuna attenzione e, comunque, nel rispetto del limite massimo del contributo concedibile di E 500.000,00, va riservata ai comuni di piccole dimensioni ovvero con maggior disagio sociale od in condizioni di deficit economico-finanziario o con particolare vocazione turistica nonché ai comuni delle isole minori;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:


Art.  1

Il contributo straordinario in favore dei comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base della specifica riserva formulata con il decreto n. 1103 del l9 aprile 2002, è così determinato:
a)  comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti E 35.000,00;
b)  comuni da 5.001 a 10.000 abitanti : E 30.000,00;
c)  comuni oltre 10.000 abitanti: E 15.000,00;
d)  comuni delle isole minori: E 25,00 per abitante.

Art.  2

Per le particolari situazioni evidenziate in premessa, saranno attribuite anche risorse aggiuntive, nel rispetto, comunque, del limite massimo di contributo concedibile, fissato con il decreto n. 1103 del 19 aprile 2002.

Art.  3

Dare atto che l'assegnazione del contributo sarà effettuata con riferimento alle istanze pervenute alla data del presente decreto e che, con riferimento alle istanze successivamente inoltrate, ulteriore riparto sarà disposto in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziano.
A tal fine, le ulteriori richieste dovranno essere presentate entro il termine del 30 settembre 2002.

Art.  4

Con successivi provvedimenti sarà assunto il conseguente impegno e saranno quantificati i singoli contributi.

Art.  5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 luglio 2002.
  D'AQUINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali in data 23 luglio 2002 al n. 505.
(2002.31.1875)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 25 luglio 2002.
Modifica del decreto 21 giugno 2002, concernente approvazione degli elenchi dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Vista la scheda tecnica della Misura 4.02 - Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI e, in particolare, la sottomisura 4.02A Riqualificazione infrastrutture a servizio delle PMI industriali;
Visto il decreto n. 446 del 21 giugno 2002, con cui si sono approvati gli elenchi dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia, classificati secondo il grado di dinamismo risultante dall'elaborazione dei tre parametri individuati dalla scheda di Misura;
Considerato che tale elaborazione è stata condotta confrontando i dati relativi al 2001, trasmessi dai singoli Consorzi, e i dati relativi al 1997, desunti dal "Quadro riepilogativo degli stabilimenti ed addetti negli agglomerati ecc..." - anno 1997 - tavola 3/A dello studio sui Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia effettuato dall'IPI;
Accertato che nel suddetto quadro riepilogativo, per mero errore materiale di stampa, risultano invertiti i dati attribuiti ai seguenti Consorzi per le aree di sviluppo industriale: Catania, Messina, Siracusa, Trapani, Enna, Caltagirone;
Preso atto di quanto rilevato e della necessità di provvedere all'immediata rettifica dei dati valutativi occorrenti alla riformulazione degli elenchi dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale;
Ritenuto di dover procedere alla suddetta riformulazione dei due distinti elenchi indicanti il dinamismo dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, mediante l'utilizzo dei dati correttamente attribuiti;
Ritenuto di dover modificare l'art. 1 del decreto n. 446 del 21 giugno 2002;

Decreta:

Per i motivi in premessa descritti, l'art. 1 del decreto n. 446 del 21 giugno 2002 è modificato come segue:

Art. 1

Ai fini dell'attuazione della sottomisura 4.02 A) del P.O.R. Sicilia 2000/2006, si approvano i seguenti elenchi dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia:






Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 25 luglio 2002.
  SARRICA 

(2002.30.1853)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 16 aprile 2002.
Autorizzazione all'Istituto Minerva piccola società coope rativa a r.l., con sede in Palermo, per l'istituzione di un corso biennale sperimentale di ottico per gli anni 2001/2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto il decreto interassessoriale n. 22672 del 19 luglio 1997;
Visto il decreto 28 ottobre 1992, art. 1, del Ministero della sanità;
Vista la nota 94/A20/P del 14 maggio 2001, con la quale l'Istituto Minerva piccola società cooperativa a r.l. ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso di formazione professionale per ottici presso la propria scuola sita in Palermo, viale Regione Siciliana n. 279;
Esaminati i relativi atti a corredo;
Visto il verbale di visita ispettiva del 15 ottobre 2001, con il quale si è accertato che la scuola di che trattasi ha i requisiti necessari sia dal punto di vista organizzativo che di didattica;
Vista la nota del Ministero della salute DIRP/III/ OTAUT/02 3950 del 6 marzo 2002, con la quale si esprime parere favorevole per l'istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per gli anni scolastici 2001/2003 presso la succitata scuola;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta dell'Istituto Minerva piccola società cooperativa per l'istituzione di un corso di ottici di durata biennale;

Decreta:


Articolo unico

L'Istituto Minerva piccola società cooperativa a r.l., sito in Palermo, viale Regione Siciliana n. 270, è autorizzato ad istituire un corso biennale sperimentale di ottico per gli anni 2001/2003.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dopo l'avvenuta registrazione della Ragioneria.
Palermo, 16 aprile 2002.
  AMANDORLA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 2 maggio 2002 al n. 205.
(2002.20.1152)
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DECRETO 10 maggio 2002.
Regolamentazione dei corsi di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.30/93;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 11 maggio 2000, di ap pro vazione del Piano sanitario regionale 2000/2002;
Considerato che l'obiettivo primario è la tutela della salute del cittadino la quale passa attraverso un potenziamento organizzativo e strutturale dei servizi, delle unità operative e complessivamente di tutti i distretti ospedalieri e territoriali;
Dato atto che il vigente Piano sanitario regionale, nel perseguire gli obiettivi di razionalizzazione del Servizio sanitario regionale connessi al processo di aziendalizzazione, ha avvertito l'importanza di affiancare alle azioni strategiche per la valutazione e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, interventi formativi rivolti al raggiungimento di risultati di efficacia gestionale e di competitività qualitative dei servizi erogati;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;
Considerato che tra gli obiettivi della nuova riforma sanitaria ex decreto legislativo n. 502/92 rientra l'istituzionalizzazione della formazione continua del personale del Servizio sanitario nazionale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita lavorativa le conoscenze ed il comportamento professionale, in funzione della garanzia di efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza delle prestazioni erogate;
Atteso che l'attuale processo di aziendalizzazione che coinvolge le Aziende sanitarie siciliane necessita della messa in campo di elevate capacità manageriali, finalizzate al perseguimento degli obiettivi strategici di politica sanitaria e che, pertanto, è necessario attivare i processi formativi della dirigenza delle aziende sanitarie;
Visto l'art. 16 bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che fornisce la definizione di formazione continua e di aggiornamento professionale, che consiste nelle attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecni che e manageriali;
Visto l'art. 16 quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che disciplina la formazione manageriale che è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse; che in sede di prima applicazione, tale formazione si consegue dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza ed il superamento dei corsi;
Visto l'art. 16 quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in cui è previsto che i corsi di formazione manageriale per i dirigenti delle categorie medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi possano essere organizzati dalle Regioni in collaborazione con soggetti pubblici e privati, in possesso di specifici requisiti, ai fini della formazione di che trattasi, accreditati dalla commissione di cui all'art. 16 ter;
Vista la deliberazione di G.R. n. VII/257 del 7 luglio 2000, con cui la Regione Lombardia per prima ha affrontato il problema della formazione ed aggiornamento permanente delle figure, ha validato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 484/97 e del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni i percorsi di formazione manageriale organizzati dalla scuola di direzione sanità del l'I.Re.F., proponendosi come la prima regione d'Italia che ha istituito i corsi di formazione manageriale;
Ritenuto che la Regione siciliana per effetto delle riferite fonti dovrà dare avvio alla formazione ed aggiornamento permanente delle figure manageriali, dei dirigenti con posizione strutturale di vertice, degli operatori ai quali sono affidate responsabilità di direzione e coordinamento, del personale da coinvolgere nella realizzazione di piani strategici del settore sanitario;
Visto il decreto sanità n. 33478 del 6 dicembre 2000;
Considerato che il conseguimento di tale formazione integra il requisito per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione di struttura complessa richiesto dalle norme sopra indicate;
Ritenuto necessario regolamentare tale formazione manageriale secondo le seguenti modalità:
a)  i corsi di formazione manageriale devono essere ratificati con decreto dell'Assessore regionale per la sanità;
b)  i corsi di formazione manageriale possono essere organizzati dal CEFPAS, dalle Aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle strutture private accreditate per la formazione;
c)  l'ente organizzatore dovrà presentare richiesta di autorizzazione allegando all'istanza;
-  curriculum esperienze formative prodotte dal l'en te organizzatore;
-  elenco strutture didattiche con relative attrezzature;
-  programmi dei corsi il cui monte ore totale non deve essere inferiore a 150 ore e non superiore a 200 ore;
-  curricula dei docenti e dei tutors;
-  organizzazione economica dei corsi;
Ritenuto necessario istituire un comitato tecnico scientifico che valuti quanto prodotto dai richiedenti al fine di esprimere parere circa la validazione della ri chiesta;
Considerato che i percorsi formativi devono corrispondere agli indirizzi ed agli obiettivi strategici della Giunta regionale siciliana;
Considerato che la commissione di cui all'art. 16 ter del decreto legislativo n. 229/99 non ha definito i soggetti pubblici e privati accreditati per la formazione manageriale;
Ritenuto che l'attestato di certificazione del conseguimento della formazione manageriale, fornito sulla base alle risultanze fornite dall'ente organizzatore autorizzato con decreto assessoriale, viene rilasciato a firma dell'Assessore regionale per la sanità secondo le modalità che verranno impartite con successive disposizioni in materia;
Considerato che la formazione manageriale, requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse, deve essere conseguita anche dal personale dipendente del Servizio sanitario regionale;
Ritenuto opportuno che per le suddette professionalità, patrimonio funzionale delle Aziende sanitarie, i di ret tori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere contribuiscano alla loro formazione manageriale con l'utilizzo dei fondi della formazione aziendale fino ad un massimo del 30% del costo di tale formazione. La corresponsione del contributo in parola è subordinato alla frequenza ed al superamento dei corsi;

Decreta:


Art. 1

Nella Regione siciliana sono istituiti i corsi di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse.

Art. 2

I corsi di formazione manageriale vengono autorizzati con decreto assessoriale.

Art. 3

I soggetti che possono organizzare i corsi di for mazio ne manageriale per la Regione siciliana sono: CEFPAS, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le strutture private accreditate come sedi per la formazione.

Art. 4

Al fine di conseguire il provvedimento autorizzativo di che trattasi, gli enti e/o i soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
-  curriculum esperienze formative;
-  elenco strutture didattiche con relative attrezzature;
-  programmi dei corsi il cui monte ore totale non deve essere inferiore a 150 ore e non superiore a 200 ore;
-  curricula dei docenti e dei tutors;
-  organizzazione economica dei corsi.

Art. 5

Nell'esigenza di assicurare una qualificata formazione ed aggiornamento sia dell'alta dirigenza che del restante personale dirigente del Servizio sanitario regionale, presso l'Assessorato regionale della sanità è istituito un comitato tecnico scientifico con il compito di valutare le richieste pervenute dagli enti e/o soggetti che intendano organizzare ed avviare i corsi in parola e al fine di esprimere un parere sull'ammissibilità e validazione delle proposte avanzate.
Con successivo provvedimento si procederà alla no mi na e ad una più dettagliata enucleazione dei compiti di detto organismo.

Art. 6

L'attestato che certifica il conseguimento della forma zione manageriale, in base alle risultanze fornite dal l'ente e/o soggetto organizzatore, autorizzato con decreto assessoriale, dovrà essere firmato dall'Assessore per la sanità.
L'attestato, così conseguito, integra ai sensi della normativa vigente i requisiti per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di struttura complessa.

Art. 7

I direttori generali delle Aziende sanitarie locali e della Aziende ospedaliere contribuiscono al costo per la formazione manageriale del proprio personale dirigenziale con l'utilizzo dei fondi della formazione aziendale fino ad un massimo del 30% del costo di tale formazione. La corresponsione del contributo resta subordinato alla frequenza ed al superamento dei corsi.

Art. 8

I corsi di formazione manageriale già istituiti con autorizzazione regionale ai fini del presente decreto assumono piena efficacia e validità.

Art. 9

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 10 maggio 2002.
  CITTADINI 

(2002.20.1151)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 maggio 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Riesi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni ed informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del "Piano straordinario" del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota n. 21107 del 21 dicembre 2001, con la quale il sindaco del comune di Riesi (provincia di Caltanissetta), richiedendo la revisione del piano straordinario per il proprio territorio comunale, ha trasmesso all'ufficio del Genio civile di Caltanissetta uno studio geologico specifico a firma del geologo M. Frangiamone;
Visto lo studio geologico comprendente:
-  relazione geologico-tecnica;
-  relazione geologico-tecnica integrativa;
-  carta dei dissesti in scala 1:10.000;
-  carta del rischio in scala 1:10.000;
-  particolare della carta del rischio in scala 1:5.000;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, trasmessa con nota n. 4612 del 22 aprile 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta dello studio geologico trasmesso dal comune, nel quale vengono valutate attentamente le condizioni di stabilità delle aree, nonché dei sopralluoghi effettuati sul territorio, afferma che si può procedere alla revisione del piano straordinario secondo quanto riportato nelle carte del dissesto e del rischio allegate;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio del comune di Riesi, in provincia di Caltanissetta, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico soggette alle misure transitorie di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 maggio 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B.: Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio ed ambiente, Servizio 9, il comune di Riesi, l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta e la Provincia regionale di Caltanissetta.
Allegato
RELAZIONE

Premessa
Che con decreto assessoriale n. 298/41 del 4 luglio 2000 è stato recepito il decreto legge n. 180/98 e successive integrazioni e modificazioni, riguardante l'adozione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico. Con tale decreto sono state individuale aree franose a rischio elevato e molto elevato, interessate da rischio idraulico elevato e molto elevato nel territorio del comune di Riesi (CL).
Che in forza del decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, art. 4, nel quale si fa riferimento al fatto che per l'espletamento dei compiti individuati dallo stesso decreto, l'ufficio per l'assetto idrogeologico si "avvarrà" degli uffici del Genio civile "...quali strutture tecniche a supporto..." (cfr. nota Assessorato territorio ed ambiente n. 57596 del 22 novembre 2000), nel mese di novembre il comune di Riesi ha trasmesso all'Assessorato regionale territorio ed ambiente, con nota n. 19608 del 30 novembre 2000, una nota integrativa per la modifica del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 comunicando di avere dato incarico ad un geologo per lo studio geologico per la proposta definitiva di modifica del piano.
Inquadramento generale
Con il decreto assessoriale n. 298/41 sono state individuate le seguenti porzioni del territorio del comune di Riesi come aree franose a "rischio elevato" e "rischio molto elevato" e come aree interessate da rischio idraulico "elevato" e "molto elevato"; ciò è verificabile dalla carta del rischio idrogeologico redatta sulla base del foglio n. 638 denominato "Riesi" - scala 1:50.000:
1)  porzione di territorio sita nella parte occidentale comprendente una parte dell'abitato e il viadotto ANAS; nella cartografia è delimitata con colorazione corrispondente in legenda a: aree interessate da rischio di frane "molto elevato";
2)  porzione di territorio sita nella parte orientale del territorio in vicinanza del torrente Braemi, nella cartografia è delimitata con colorazione corrispondente in legenda a: aree interessate da rischio di frane "elevato";
3)  porzione di territorio sita nella parte orientale del territorio in vicinanza del torrente Braemi, nella cartografia è delimitata con colorazione corrispondente in legenda a: aree interessate da rischio idraulico "molto elevato";
4)  porzione di territorio sita nella parte orientale del territorio in vicinanza del torrente Braemi, nella cartografia è delimitata con colorazione corrispondente in legenda a: aree interessate da rischio idraulico "elevato".
Il comune di Riesi ha proposto la modifica della perimetrazione dell'area al punto 1), mentre per le altre tre aree non chiede la variazione dei vincoli.
Documentazione
Con la già citata nota n. 57596 del 22 novembre 2000, l'A.R.T.A. aveva indicato la documentazione che i comuni dovevano presentare a corredo della loro richiesta di aggiornamento del piano; a tal proposito quest'ufficio con nota n. 7001 del 17 aprile 2001, ha formulato tale richiesta al comune di Riesi.
A seguito della circolare n. 63756 del 7 novembre 2001 dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente, che dettava i termini ultimi per la presentazione dell'istanza di revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, quest'ufficio, con nota n. 18266 dell'11 dicembre 2001 trasmetteva copia della circolare.
Il comune di Riesi ha fatto pervenire, con nota n. 21107 del 21 dicembre 2001, lo studio per la modifica ed integrazione del piano straordinario, a firma del geologo Marcello Frangiamone, chiedendo nel contempo la revisione del piano straordinario così come previsto all'art. 6 del decreto assessoriale de quo.
Successivamente con nota n. 5810 del 4 aprile 2002 assunta al prot. n. 4612 dell'8 aprile 2002 di quest'ufficio, il comune di Riesi ha trasmesso altra documentazione integrativa.
Tale documentazione risulta costituita da:
-  relazione geologica tecnica a supporto del piano regolatore generale;
-  carta della pericolosità geologica scala 1:10.000 a supporto del piano regolatore generale;
-  carta dei livelli di antropizzazione del suolo scala 1:15.000 supporto del piano regolatore generale;
-  carta geologica scala 1:10.000 supporto del piano regolatore generale;
-  carta geomorfologica area viadotto scala 1:2.000 supporto del piano regolatore generale;
-  relazione geologico tecnica a firma del geologo Marcello Frangiamone contenente anche documentazione fotografica e calcoli di verifica di stabilità dei pendii;
-  analisi di laboratorio e prove geotecniche in situ;
-  sondaggi e prove in situ;
-  carta dei dissesti scala 1:10.000;
-  proposta nuova carta del rischio idrogeologico scala 1:10.000;
-  particolare proposta della nuova carta del rischio idrogeologico scala 1:2.000;
-  relazione geologico tecnica integrativa a firma del geologo Marcello Frangiamone.
Dalla documentazione prodotta dal comune di Riesi, risulta:
-  lo studio geologico per il piano regolare generale (a firma del geologo dr. Gianfranco Zigarelli), ed in particolare la carta della "geologico-tecnica" e la carta geomorfologica del viadotto, descrivono le turbative geomorfologiche" presenti nel territorio del comune di Riesi;
-  lo studio geologico, redatto dal dott. Marcello Frangiamone, descrive dettagliatamente i dissesti allo stato attuale delimitandoli ed individua la loro possibile evoluzione anche sulla scorta della litostratigrafia che caratterizza detta porzione territoriale. Altresì procede ad effettuare verifiche di stabilità di versanti definiti a rischio frana dal decreto; dette verifiche, impostate lungo direttrici di massima pendenza, evidenziano condizioni di stabilità per i suddetti pendii;
-  il comune di Riesi non ha prodotto la dichiarazione che nelle aree non più definite a rischio idrogeologico non ci sono state nel passato segnalazioni di dissesti;
-  la valutazione dei livelli di rischio, effettuata dal dott. Frangiamone sulla scorta delle linee guida elaborate dall'Assessorato territorio ed ambiente, mostra che i dissesti perimetrati e riportati nella carta a scala 1:10.000, rapportati con i dati di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione degli elementi a rischio, danno luogo a livelli di rischio di frana medio "R2", elevato "R3" e molto elevato "R4";
-  in sintesi lo studio per la proposta di modifica del decreto n. 298, modifica soltanto lo stato di rischio per l'area adiacente il viadotto dell'ANAS all'interno dell'abitato, mentre permangono altri vincoli di cui al decreto n. 298/00.
Conclusioni
Sulla scorta:
-  dello studio geologico (a firma del geologo Marcello Frangiamone) e delle verifiche di stabilità (a firma del geologo Mar cello Frangiamone) con i quali sono stati determinati i livelli di rischio per gran parte del territorio comunale;
-  dei sopralluoghi effettuati dai sottoscritti funzionari dell'ufficio del Genio civile congiuntamente a tecnici comunali.
Si trasmette la revisione del piano straordinario del rischio idrogeologico di cui al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000. Considerato però che l'eventuale revisione discende, sicuramente, dal confronto tra gli atti prodotti dall'amministrazione comunale di Riesi per la richiesta di revisione del piano e gli atti che hanno portato all'emanazione del vincolo, si rimanda all'Assessorato regionale territorio ed ambiente per la decisione finale in quanto a conoscenza di tutti gli atti prodromici alla stesura originaria del piano stesso ed in quanto competente in materia per la definizione della procedura amministrativa.
Si allegano:
-  n.  1  copia: relazione geologica tecnica a supporto del piano regolatore generale;
-  n.  1  copia:  carta della pericolosità geologica scala 1:10.000 a supporto del piano regolatore generale;
-  n.  1  copia: carta dei livelli di antropizzazione del suolo scala 1:15.000 supporto del piano regolatore generale;
-  n.  1  copia:  carta geologica scala 1:10.000 supporto del piano regolatore generale;
-  n.  1  copia: carta geomorfologica area viadotto scala 1:2.000 supporto del piano regolatore generale;
-  n.  1  copia:  relazione geologico tecnica a firma del geologo Marcello Frangiamone contenente anche documentazione fotografica e calcoli di verifica di stabilità dei pendii;
-  n.  1  copia: analisi di laboratorio e prove geotecniche in situ;
-  n.  1  copia: sondaggi e prove in situ;
-  n.  1  copia: carta dei dissesti scala 1:10.000;
-  n.  3  copie: proposta nuova carta del rischio idrogeologico scala 1:10.000;
-  n.  3  copie: particolare proposta della nuova carta del rischio idrogeologico scala 1:2.000;
-  n.  3  copie: relazione geologico tecnica integrativa a firma del geologo Marcello Frangiamone.
(2002.21.1190)
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DECRETO 14 maggio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Acate.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il foglio prot. n. 6367 del 9 luglio 2001, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 48170 del 24 agosto 2001, con cui il comune di Acate ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante al piano regolatore generale vigente relativa alla realizzazione dell'incrocio stradale tra la strada provinciale n. 1 - Acate-Dirillo e la strada statale 115 sud occidentale;
Visto il foglio prot. n. 14703 del 15 gennaio 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 4559 del 25 gennaio 2002, con cui il comune di Acate, in riscontro alla nota di questo Assessorato n. 55960 del 3 ottobre 2001, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 12 del 5 marzo 2001, esecutiva nei termini di legge, giusta attestazione del segretario generale del 31 gennaio 2002, con la quale è stata adottata la variante al piano regolatore generale vigente relativa ai lavori di "ammodernamento dell'incrocio stradale tra la strada provinciale n. 1 e la strada statale n. 115 sud-occidentale";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Viste le attestazioni, datate 31 gennaio 2002 e 11 marzo 2002, a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestanti l'assenza di opposizioni e reclami avverso la variante adottata;
Visto il parere favorevole prot. n. 21013 del 7 dicembre 2001, reso ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, dall'uf ficio del Genio civile di Ragusa sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 3606 dell'8 giugno 1999, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa ha comunicato di avere favorevolmente esitato, ai sensi dell'art. 1, regio decreto legge n. 3267/23, l'istanza relativa ai lavori in argomento;
Visto il nulla-osta preliminare alla realizzazione delle opere, prot. n. 10614 del 2 novembre 1998, reso, a condizione, dall'ANAS, sezione compartimentale di Catania;
Visto il parere n. 17 del 30 aprile 2002, formulato dall'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il comune di Acate in atto è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 27/D.R.U. del 27 ottobre 2000;
-  dagli elaborati tecnici trasmessi risulta che la variante riguarda la realizzazione di una rotatoria, cui convergono la strada statale 115, la strada provinciale n. 1 e la strada provinciale n. 87, che interessa per piccole porzioni una zona destinata a "Va" verde attrezzato e a "Pk" (parcheggi) ed in massima parte in zona "E" di verde agricolo;
-  è prevista altresì una strada di collegamento tra la strada provinciale n. 1 e la esistente viabilità a servizio della zona C1;
Considerato che:
-  le motivazioni fornite dall'U.T.C., che hanno condotto alla stesura della variante, finalizzate essenzialmente a ragioni di rimedio alla pericolosità dell'incrocio stante l'aumento stagionale dei flussi di traffico, si ritengono condivisibili;
-  le aree destinate ad attrezzature, come enunciato nella relazione tecnica dell'U.T.C. anche se interessate per una piccola parte dalla "rotatoria", rimangono idonee a soddisfare le esigenze di urbanizzazione della zona;
-  gli enti preposti alla tutela dei vincoli che interessano l'area oggetto della variante si sono espressi favorevolmente;
-  la variante proposta risulta migliorativa rispetto l'attuale assetto della viabilità interessata.
Per quanto premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa è del parere che la variante al piano regolatore generale, adottata dal comune di Acate con deliberazione consiliare n. 12 del 5 marzo 2001, relativa alla realizzazione della rotatoria all'incrocio tra la strada statale 115 e la strada provinciale n. 1, finalizzata alla eliminazione del pericolo ed al conseguente miglioramento della viabilità sia meritevole d'approvazione, con le prescrizioni sopra specificate.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 17 del 30 aprile 2002 dell'unità operativa 4.2/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvata e resa esecutiva, in conformità al parere n. 17 del 30 aprile 2002, reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U., la variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Acate, relativa ai lavori di "ammodernamento dell'incrocio stradale tra la strada provinciale n. 1 e la strada statale n. 115 sud-occidentale", adottata con delibera consiliare n. 12 del 5 marzo 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 17 del 30 aprile 2002, reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
2)  delibera consiliare n. 12 del 5 marzo 2001;
3)  tav.  1  -  relazione tecnica;
4)  tav.  2  -  rappresentazione della previsione del piano regolatore generale a scala 1:2.000;
5)  tav.  3  -  rappresentazione della previsione del piano regolatore generale, modificato a scala 1:2.000;
6)  tav.  4  -  aerofotogrammetria a scala 1:10.000.

Art. 3

Il comune di Acate resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.21.1180)
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DECRETO 16 maggio 2002.
Approvazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Serradifalco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 457 del 5 agosto 1978;
Vista la legge regionale n. 86 del 6 maggio 1981;
Visto il decreto n. 164/D.R.U. del 18 marzo 1996, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Serradifalco, stabilendo, tra l'altro, relativamente alle zone A e A1, l'attuazione degli interventi edilizi "mediante la predisposizione di piani di recupero ex legge n. 457/78";
Visto il foglio prot. n. 261 del 9 gennaio 2002, as sunto al protocollo di questo Assessorato al n.1353 del 10 gennaio 2002, con il quale il comune di Serradifalco ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano particolareggiato di recupero del centro storico;
Vista la delibera n. 65 del 23 ottobre 2001, con la quale il commissario ad acta nominato da questo Assessorato in dipendenza della dichiarata incompatibilità della maggioranza dei componenti il consiglio comunale, ha adottato il piano particolareggiato del centro storico, zone A ed A1, del piano regolatore generale;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito di cui agli artt. 3 e 12 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera commissariale n. 65 del 23 ottobre 2001;
Vista la certificazione a firma del segretario supplente, datata 29 dicembre 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 12 opposizioni e/o osservazioni entro i termini di legge;
Viste le opposizioni fatte pervenire al comune dalle ditte indicate in apposito elenco trasmesso;
Viste le planimetrie di visualizzazione delle opposizioni presentate nonché la relazione del progettista relativa alle stesse;
Vista la nota prot. n. 21412 del 20 settembre 2001, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ha espresso, poste delle eccezioni in merito ad alcuni indicati comparti, parere favorevole sul piano in argomento;
Rilevato che il territorio del comune di Serradifalco non rientra tra le zone dichiarate sismiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 23 settembre 1981 e successive integrazioni;
Visto il parere n. 12 del 12 aprile 2002, reso dall'unità operativa 3.1 del dipartimento urbanistica di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
3)  Considerazioni
Il piano particolareggiato del centro storico in argomento secondo gli atti ed elaborati prospettati, così come era stato prescritto dal decreto n. 164/D.R.U. del 18 marzo 1996 di approvazione del piano regolatore generale del comune di Serradifalco, ha "carattere prevalentemente conservativo finalizzato al risanamento igienico-sanitario ed al recupero ambientale degli agglomerati stessi".
Si concorda con le valutazioni espresse in merito dalla Soprintendenza di Caltanissetta, con nota prot. n. 2142 del 20 settembre 2001 che, nell'esprimere il proprio parere favorevole, ha fatto eccezione per i comparti di via Turati relativi alla zona Calvario ed interessati da un piano di lottizzazione convenzionato, che ha ritenuto, al momento, opportuno stralciare; per tali comparti la Soprintendenza di Caltanissetta si riserva di approvare separatamente, sulla scorta di ulteriori elaborati grafici di maggiore dettaglio, un progetto che consenta di valutarne l'effettiva integrazione urbanistico-ambientale anche in rapporto alla "vista" rispetto alla cornice naturale del sottostante lago Soprano ed alle caratteristiche orografiche e geologiche del sito prescelto.
4)  Osservazioni ed opposizioni
Avverso il piano particolareggiato di recupero adottato con deliberazione commissariale n. 65 del 23 ottobre 2001, sono state prodotte n. 12 tra osservazioni e/o opposizioni, elencate progressivamente dal n. 1 al n. 12 nell'apposita relazione e visualizzate nella tav. 16-bis, (planimetria di progetto con modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente - tavola di unione - localizzazione delle opposizioni), e nella tav. 16-ter (planimetria di progetto con modalità di intervento sul patrimonio esistente - tavola di unione - visualizzazione delle opposizioni secondo la proposta di accoglimento).
Opposizioni nn. 1), 9) e 11): i proprietari chiedono che per i propri immobili venga variata la modalità di intervento da "ristrutturazione complessa" a "ristrutturazione complessa con aumento di volume".
Si ritiene di potere accogliere tali opposizioni condividendo quanto controdedotto dal progettista.
Opposizione n. 2): i ricorrenti chiedono che il proprio edificio venga inserito tra gli immobili da acquisire per pubblica utilità.
Si ritiene di potere accogliere l'opposizione condividendo quanto controdedotto dal progettista.
Opposizione n. 4): il proprietario chiede che per il proprio immobile venga variata la modalità di intervento da "ristrutturazione semplice" a "ristrutturazione complessa".
Si ritiene di potere accogliere tale opposizione condividendo quanto controdedotto dal progettista.
Opposizione n. 12): il proprietario chiede che per una parte del proprio immobile venga variata la modalità di intervento da "risanamento conservativo", con la possibilità di intervenire attraverso la demolizione e ricostruzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche preesistenti.
Si ritiene di potere accogliere tale opposizione condividendo quanto controdedotto dal progettista.
Opposizioni nn. 3), 5), 6), 7), 8) e 10): si ritiene di potere accogliere in parte tali opposizioni condividendo quanto controdedotto dal progettista.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, questa unità operativa 3.1 del D.R.U. è del parere che il piano particolareggiato di recupero del centro storico di Serradifalco adottato con delibera del commissario ad acta n. 65 del 23 ottobre 2001, sia condivisibile ai sensi e per gli effetti della lett. a), 7° comma, dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ad esclusione dei comparti di via Turati di cui agli elaborati identificati con i nn. 19.7A, 19.7B, 19.7B2, 19.7C e 19.7D, in aderenza a quanto contenuto nella nota n. 2142 del 20 ottobre 2001, della Soprintendenza di Caltanissetta.";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 12 del 12 aprile 2002, reso dall'unità operativa 3.1 del dipartimento dell'urbanistica di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del comma 7°, lett. a), dell'art. 12 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n. 12 del 12 aprile 2002, reso dall'unità operativa 3.1 del dipartimento urbanistica di questo Assessorato e nel rispetto della nota sopracitata della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, è approvato il piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di Serradifalco adottato con delibera del commissario ad acta n. 65 del 23 ottobre 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
  1) parere n. 12 del 12 aprile 2002, reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U.; 
  2) deliberazione del commissario ad acta n. 65 del 23 ottobre 2001. 

Progetto del piano particolareggiato del centro storico (zone A ed A1 del piano regolatore generale), costituito dai seguenti elaborati
  3)  1. - relazione; 
  4)  2.1. - inquadramento territoriale ed amministrativo area urbana. Stato attuale. Perimetro dell'area interessata dal piano (scala 1:2.000); 
  5)  2.2. - inquadramento territoriale ed amministrativo. Area urbana. Previsioni del piano regolatore generale vigente (scala 1:2.000); 
  6)  3. - dotazione dell'impianto urbano e manufatti di interesse storico ed ambientale (scala 1:2.000); 
  7)  4. - individuazione degli isolati e delle unità edilizie (quadro di unione scala 1:1.000); 
  8)  4.1. - individuazione degli isolati e delle unità edilizie (scala 1:500); 
  9)  4.2. - individuazione degli isolati e delle unità edilizie (scala 1:500); 
  10)  4.3. - individuazione degli isolati e delle unità edilizie (scala 1:500); 
  11)  4.4. - individuazione degli isolati e delle unità edilizie (scala 1:500); 
  12)  4.5. - individuazione degli isolati e delle unità edilizie (scala 1:500); 
  13)  5. - qualità ambientale (quadro di unione a scala 1:1.000); 
  14)  5.1. - qualità ambientale (scala 1:500); 
  15)  5.2. - qualità ambientale (scala 1:500); 
  16)  5.3. - qualità ambientale (scala 1:500); 
  17)  5.4. - qualità ambientale (scala 1:500); 
  18)  5.5. - qualità ambientale (scala 1:500); 
  19)  6. - consistenza edilizia (quadro di unione a scala 1:1.000); 
  20)  6.1. - consistenza edilizia (scala 1:500); 
  21)  6.2. - consistenza edilizia (scala 1:500); 
  22)  6.3. - consistenza edilizia (scala 1:500); 
  23)  6.4. - consistenza edilizia (scala 1:500); 
  24)  6.5. - consistenza edilizia (scala 1:500); 
  25)  7. - condizioni statistiche di conservazione (quadro di unione a scala 1:1.000); 
  26)  7.1. - condizioni statiche di conservazione (scala 1:500); 
  27)  7.2. - condizioni statiche di conservazione (scala 1:500); 
  28)  7.3. - condizioni statiche di conservazione (scala 1:500); 
  29)  7.4. - condizioni statiche di conservazione (scala 1:500); 
  30)  7.5. - condizioni statiche di conservazione (scala 1:500); 
  31)  8. - rilievo tipologico dei piani terreni (quadro di unione a scala 1:1.000); 
  32)  8.1.A - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  33)  8.1.B - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  34)  8.2.A - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  35)  8.2.B - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  36)  8.2.C - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  37)  8.3.A - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  38)  8.3.B - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  39)  8.3.C - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  40)  8.3.D - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  41)  8.4.A - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  42)  8.4B - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  43)  8.4C - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  44)  8.4D - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  45)  8.5. - rilievo tipologico dei piani terreni (scala 1:500); 
  46)  9. - destinazione d'uso del patrimonio edilizio (quadro di unione a scala 1:1.000); 
  47)  9.1. - destinazione d'uso del patrimonio edilizio (scala 1:500); 
  48)  9.2. - destinazione d'uso del patrimonio edilizio (scala 1:500); 
  49)  9.3. - destinazione d'uso del patrimonio edilizio (scala 1:500); 
  50)  9.4. - destinazione d'uso del patrimonio edilizio (scala 1:500); 
  51)  9.5. - destinazione d'uso del patrimonio edilizio (scala 1:500); 
  52) 10. - caratteristiche architettoniche e tipologiche (quadro di unione a scala 1:1.000); 
  53) 10.1. - caratteristiche architettoniche e tipologiche (scala 1:500); 
  54) 10.2. - caratteristiche architettoniche e tipologiche (scala 1:500); 
  55) 10.3. - caratteristiche architettoniche e tipologiche (scala 1:500); 
  56) 10.4. - caratteristiche architettoniche e tipologiche (scala 1:500); 
  57) 10.5. - caratteristiche architettoniche e tipologiche (scala 1:500); 
  58) 11.1. - opere a rete. Rete idrica (scala 1:1.000); 
  59) 11.2. - opere a rete. Rete fognante (scala 1:1.000); 
  60) 11.3. - opere a rete. Rete gas metano (scala 1:1.000); 
  61) 11.4. - opere a rete. Rete pubblica illuminazione (scala 1:1.000); 
  62) 11.5. - opere a rete. Pavimentazioni stradali (scala 1:1.000); 
  63) 12. - tipologie edilizie (abaco scala 1:200); 
  64) 13.1. - sistema informativo unità edilizie. Schede isolato (scala 1:500); 
  65) 13.2. - sistema informativo unità edilizie. Planimetria e profili per isolato (scala 1:500); 
  66) 14. - planimetria riassuntiva dei parametri di analisi. Categorie del patrimonio edilizio esistente e stato della proprietà (quadro di unione a scala 1:1.000); 
  67) 14.1. - planimetria riassuntiva dei parametri di analisi. Categorie del patrimonio edilizio esistente e stato della proprietà (scala 1:500); 
  68) 14.2. - planimetria riassuntiva dei parametri di analisi. Categorie del patrimonio edilizio esistente e stato della proprietà (scala 1:500); 
  69) 14.3. - planimetria riassuntiva dei parametri di analisi. Categorie del patrimonio edilizio esistente e stato della proprietà (scala 1:500); 
  70) 14.4. - planimetria riassuntiva dei parametri di analisi. Categorie del patrimonio edilizio esistente e stato della proprietà (scala 1:500); 
  71) 14.5. - planimetria riassuntiva dei parametri di analisi. Categorie del patrimonio edilizio esistente e stato della proprietà (scala 1:500); 
  72) 15.1. - profili sulle principali vie e piazze. Via Duca (scala 1:200); 
  73) 15.2. - profili sulle principali vie e piazze. Corso Garibaldi (scala 1:200); 
  74) 15.3. - profili sulle principali vie e piazze. Via Roma (scala 1:200); 
  75) 16. - planimetria di progetto con modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente (scala 1:500); 
  76) 16.1. - planimetria di progetto con modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente (scala 1:500); 
  77) 16.2. - planimetria di progetto con modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente (scala 1:500); 
  78) 16.3. - planimetria di progetto con modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente (scala 1:500); 
  79) 16.4. - planimetria di progetto con modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente (scala 1:500); 
  80) 16.5. - planimetria di progetto con modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente (scala 1:500); 
  81) 17. - planimetria di progetto con destinazioni funzionali (scala 1:1.000); 
  82) 18. - progetti tipo per gli interventi edilizi (scala 1:200); 
  83) 19.1.A  isolato  101 - rilievo stato di fatto (scala 1:200); 
  84) 19.1.B  isolato  101 - progetto (scala 1:200); 
  85) 19.2.A  isolato  102 - rilievo stato di fatto (scala 1:200); 
  86) 19.2.B  isolato  102 - progetto (scala 1:200); 
  87) 19.3.A  isolato  112 - rilievo stato di fatto (scala 1:200); 
  88) 19.3.B  isolato  112 - progetto (scala 1:200); 
  89) 19.4.A  isolato  117 - rilievo stato di fatto (scala 1:200); 
  90) 19.4.B  isolato  117 - progetto (scala 1:200); 
  91) 19.5.A  isolato  134 - rilievo stato di fatto (scala 1:200); 
  92) 19.5.B  isolato  134 - progetto (scala 1:200); 
  93) 19.6.A  isolato  139 - rilievo stato di fatto (scala 1:200); 
  94) 19.6.B  isolato  139 - progetto (scala 1:200); 
  95) 19.8. - verde pubblico su via De Gasperi (scala 1:200); 
  96) 20.1. - espropriazioni. Elenco degli immobili da espropriare ed indennizzi; 
  97) 20.2. - piano particellare di esproprio. Foglio 15, allegato A (scala 1:1.000); 
  98) 20.3. - piano particellare di esproprio. Foglio 15, allegato B (scala 1:1.000); 
  99) 20.4. - piano particellare di esproprio. Foglio 14 (scala 1:1.000); 
  100) 21. - norme di attuazione; 
  101) all. A - storiografia urbana (prof. Mazzè); 
  102) all. B - caratteristiche strutturali dell'edilizia residenziale (prof. Failla). 

Studio geologico tecnico
  103) - relazione; 
  104) - carta litotecnica (scala 1:2.000); 
  105) - carta del rischio geologico (scala 1:2.000); 
  106) - carta geologica (scala 1:1.000). 


Art. 3

Il comune di Serradifalco dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano particolareggiato di recupero in argomento.

Art. 4

Il presente decreto di approvazione dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi al piano particolareggiato, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Inoltre, entro 1 mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, copia dello stesso decreto dovrà essere notificata, nelle forme delle citazioni, ad ogni proprietario di immobile vincolato dal piano.

Art. 5

Il piano particolareggiato approvato dovrà essere attuato entro 10 anni dalla data del presente provvedimento ed entro tale termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2002.
  SCIMEMI  

(2002.21.1198)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Nomina del commissario ad acta del Comitato regionale per le comunicazioni.

Con D.P. n. 108/servizio 1°U.O.1/SG del 10 maggio 2002, nelle more della costituzione del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è stato nominato, con decorrenza immediata, commissario ad acta, per il compimento degli adempimenti urgenti e necessari, il dott. Francesco Schillaci, dirigente.
(2002.20.1128)
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Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2002 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Azienda regionale foreste demaniali.

Con deliberazione n. 119 del 19 aprile 2002, la Giunta regionale ha approvato la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2002 dell'Azienda regionale foreste demaniali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste secondo quanto contenuto nella nota n. 2841 del 3 aprile 2002 del medesimo Assessorato:
-  premesso che, a seguito delle disposizioni legislative di cui alla legge regionale n. 10/2000, il dipartimento di che trattasi è preposto alle esigenze organizzative, gerarchiche e funzionali conseguenziali alla separazione delle competenze dell'Azienda regionale foreste demaniali da quelle del dipartimento foreste;
-  inoltre l'attività dell'Azienda non può considerarsi circoscritta ad una mera azione di tutela e di custodia del patrimonio boschivo esistente, ma va riguardata in visione dinamica in relazione al progressivo ampliamento e miglioramento del demanio forestale, ivi compresi una serie di interventi e di azioni collaterali volti alla valorizzazione ed allo sviluppo delle zone montane, sia sotto il profilo economico che sotto l'aspetto paesaggistico, turistico, ricreativo e culturale. Basti pensare che l'Azienda in atto gestisce circa 180.000 ettari di boschi e di questi 152.000 ettari sono di proprietà demaniale; gestisce, inoltre, n. 33 riserve naturali dislocate variamente in tutte le province siciliane.
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Categoria 9 - Beni ed opere immobiliari
Cap.2001  -  Costruzione e riparazione straordinaria di opere edili, viabilità e impianti elettrici di telecomunicazione al servizio del demanio forestale ivi comprese le acquisizioni di immobili da destinare a strutture di servizio anche all'interno di centri abitati, nonché acquisizione di terreni per la costruzione di caserme forestali.
Il presente capitolo consente la costruzione e la riparazione straordinaria di opere edili, viabilità e impianti tecnici di telecomunicazione al servizio del demanio forestale, ivi comprese le acquisizioni di immobili da destinare a strutture di servizio anche all'interno di centri abitati, nonché acquisizione di terreni per la costruzione di caserme forestali.
Cap.2005  -  Ricostituzione di boschi demaniali o a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Azienda, deteriorati e distrutti da incendi, rimboschimento, coniferamento e latifogliamento, nonché piccole opere di bonifica connesse; risarcimenti, cure colturali e recinzioni ivi compreso il miglioramento di boschi e di arboreti da seme.
Il presente capitolo consente la programmazione di investimenti a lungo termine per quanto attiene la ricostituzione boschiva e l'esecuzione di nuovi rimboschimenti le cui finalità possono assimilarsi al miglioramento selvicolturale dei popolamenti forestali, nonché di ricomprendervi insieme di interventi selvicolturali di cui all'art. 14 della lett. B), legge regionale n. 16/96.
Cap.2007  -  Impianto, ampliamento e potenziamento delle strutture dei vivai forestali.
Col presente capitolo si ha la possibilità di potenziare a turno le precarie strutture dei 22 vivai forestali che sono il centro della produzione di tutte le piantine che verranno trapiantate successivamente nei nuovi boschi.
Cap.2023  -  Spese per la costruzione di aree attrezzate e sentieri per l'uso controllato dei boschi.
Con questo capitolo l'Amministrazione forestale sta realizzando nuove aree attrezzate e sentieri per l'uso controllato dei boschi. Ciò permette all'utenza di incentivare l'amore per la natura, attraverso il godimento e la fruizione del bosco stesso, nonché alla salvaguardia dello stesso per le future generazioni.
Cap.2043  -  Interventi per la conservazione, il miglioramento e la valorizzazione delle riserve naturali etc.
Trattasi di un capitolo per far fronte alle esigenze e finalità previste dall'art. 14 della legge regionale n. 16/96. Come già segnalato l'Azienda gestisce, allo stato, 32 riserve inserite nel piano regionale delle riserve alle quali, in breve tempo, se ne aggiungeranno delle altre. Inoltre la portata del presente capitolo consente all'Azienda di ampliare i propri interventi nei giardini pubblici comunali o privati che rivestono, però, particolare interesse sotto il profilo paesaggistico-ambientale. Le richieste per poter usufruire di questa norma da parte delle amministrazioni locali è notevolmente aumentata.
Cap.2049  -  Spese per la realizzazione di un piano per l'acquisizione di terreni destinati agli interventi di cui all'art. 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nonché per il miglioramento e una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo. Spese per l'acquisizione di boschi e di aree di interesse naturalistico e/o paesaggistico anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.
Il presente capitolo consente la programmazione di lungo periodo, tramite l'acquisizione di nuovi terreni al fine di ampliare sia la superficie demaniale che la superficie boscata, e quindi valorizzare le risorse.
Titolo 2  -  Spese in conto capitale
Categoria 10  -  Beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche
Cap.2151  -  Acquisto di mezzi di trasporto ed altri macchinari etc.
L'Azienda FF.DD.R.S. possiede un parco macchine di circa 1.000 unità occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Azienda medesima. Molti di questi veicoli presentano un grado di vetustà tale da ritenere antieconomica la loro riparazione. In tempi brevi, pertanto, dovrà procedersi all'alienazione dei suddetti con l'acquisto conseguenziale di ulteriori automezzi di servizio.
Ciò premesso, si significa che per l'utilizzazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa in conto capitale del bilancio Azienda regionale foreste demaniali, il riferimento territoriale non può che essere la base fondiaria gestita dalla stessa.
Tale indirizzo trova completezza nell'ambito delle determinazioni devolute all'ispettore generale dell'azienda stessa ai sensi della legge regionale n. 10/2000, il quale andrà ad assegnare priorità a quegli interventi finalizzati all'efficiente mantenimento delle strutture già esistenti ed al potenziamento di quelle derivanti dai nuovi compiti attribuiti dalla legge regionale 16 aprile 1996, n. 16.
(2002.20.1162)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del riconoscimento concesso all'associazione di produttori A.P.A.C., con sede in Patti.

Con decreto del dirigente del servizio VII del dipartimento regionale interventi strutturali n. 377 del 10 maggio 2002, si è proceduto alla revoca del riconoscimento concesso, in applicazione dell'art. 13 del Regolamento n. 2200/96, all'associazione di produttori denominata A.P.A.C., con sede in contrada Galige Patti (ME).
Il predetto organismo associativo viene cancellato dal n. 20 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute, tenuto presso questo Assessorato.
(2002.20.1157)
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Revoca del riconoscimento concesso all'associazione di produttori AS.PRO.SUD., con sede in Messina.

Col decreto del dirigente del servizio VII del dipartimento regionale interventi strutturali n. 378 del 10 maggio 2002, si è proceduto alla revoca del riconoscimento concesso, in applicazione dell'art. 13 del Regolamento n. 2200/96, all'associazione di produttori denominato AS.PRO.SUD., con sede in via B. da Neocastro, 13 - Messina.
Il predetto organismo associativo viene cancellato dal n. 9 dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute, tenuto presso questo Assessorato.
(2002.20.1157)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dell'incarico conferito al commissario liquidatore del Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Catania.

Con decreto n. 149/XVIII del 7 maggio 2002, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha prorogato i termini dell'incarico di commissario liquidatore all'ing. Pietro Cerniglia presso il Centro regionale di servizio culturale per non vedenti di Catania, fino al 31 luglio 2002, per consentire al medesimo la definizione della problematica relativa al T.F.R. a favore di n. 3 dipendenti ancora insoluta.
(2002.20.1155)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 452/1S.3 del 3 maggio 2002 il rag. Massimiliano Faro, nato a Catania il 27 marzo 1968 e residente in Siracusa, via Monteforte n. 12/A, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Trafilatori, con sede nel comune di Siracusa, in sostituzione del commissario liquidatore avv. Giuseppe Longhitano.
(2002.20.1150)


Con decreto n. 456 del 3 maggio 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato nominato commissario straordinario della cooperativa Complesso Futura di Messina il rag. Acanto Giuseppe, nato a Villabate l'11 gennaio 1960 ed ivi residente in viale Europa n. 151/I, per mesi sei, fino al 7 novembre 2002.
(2002.20.1148)


Con decreto n. 458 del 3 maggio 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa Stella Alpina di Termini Imerese, avviata con decreto n. 544 del 5 aprile 2001, fino al 31 dicembre 2002.
Viene confermato nell'incarico l'avv. Giuseppe Turrisi.
(2002.20.1147)
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Conferma dell'incarico del commissario ad acta presso l'I.R.C.A.C.

Con decreto n. 504/2S del 14 maggio 2002 dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, è stato confermato per un periodo di 30 giorni al dr. Dario Tornabene l'incarico di commissario ad acta presso l'I.R.C.A.C. per l'espletamento dei compiti indicati nei decreti n. 26/2S dell'11 gennaio 2002, n. 95/2S. del 29 gennaio 2002, n. 290/2S. del 20 marzo 2002 e n. 429 del 29 aprile 2002.
(2002.20.1170)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Costituzione della Commissione regionale di esperti in materia di farmacoepidemiologia e farmacoeconomia.

Con decreto n. 606 del 26 aprile 2002 l'Assessore per la sanità, al fine di dare attuazione alla legge n. 405/2001, che prevede l'adozione, da parte delle Regioni, delle necessarie iniziative per attivare il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, ha ritenuto opportuno costituire la sottoindicata Commissione regionale di esperti, presso il dipartimento osservatorio epidemiologico, competente in materia di farmacoepidemiologia e farmaeconomia:
-  prof. Luigi Pagliaro - presidente;
-  dr. Antonio Mira - componente;
-  prof. Mario Palazzo Adriano - componente;
-  prof. Filippo Drago - componente;
-  prof. Achille Caputi - componente;
-  prof. Giorgio Amato - componente;
-  dr. Antonio Scandurro - componente;
-  d.ssa Francesca Pardo - componente;
-  dr. Luigi Di Salvo - componente;
-  dr. Giuseppe Li Calzi - componente;
-  dr. Salvatore Di Rosa - componente;
-  d.ssa Monica Di Giorgi - segretaria.
(2002.20.1168)
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Revoca del decreto 5 marzo 2002, relativo alla sospensione temporanea del riconoscimento veterinario alla ditta Coldgest S.p.A., con sede in Caltanissetta.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 674 del 9 maggio 2002 è stato revocato il proprio decreto n. 252 del 5 marzo 2002, con il quale è stata disposta la sospensione temporanea del riconoscimento veterinario n. 2039/F della ditta Coldgest S.p.A. con stabilimento in Caltanissetta nella via dei Vulcanelli, frazione Villaggio S.Barbara.
(2002.20.1139)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di produzione di prodotti a base di carne, sito in Termini Imerese, della ditta Food Line s.r.l.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 675 del 9 maggio 2002, lo stabilimento di produzione di prodotti a base di carne surgelati (arancini con carne), avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta Food Line s.r.l., sito nel comune di Termini Imerese (PA) nella zona industriale lotto 14-15 viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 1760/L.
(2002.20.1138)
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Sospensione temporanea del decreto ministeriale 12 ottobre 1999, relativo al riconoscimento di idoneità all'attività di stabilimento alla ditta Ittica Kronio s.r.l., con sede in Sciacca.

Con decreto dell'ispettore generale dell'Ispettorato regionale veterinario n. 676 del 9 maggio 2002, è temporaneamente sospeso il decreto ministeriale n. 600.9/24481/AG50/2535 del 12 ottobre 1999, con il quale la ditta Ittica Kronio s.r.l., con sede in Sciacca, nella contrada Santa Maria Strafatta, è stata riconosciuta idonea all'attività di stabilimento di tipologia 2, 3 e 4 con l'iscrizione al n. 1661 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.20.1135)
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Provvedimenti concernenti revoche di riconoscimenti a stabilimenti di lavorazione di alimenti di origine animale.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 677 del 9 maggio 2002, è revocato il riconoscimento provvisorio attribuito dal Ministero della sanità, con nota prot. n. 600.9/24481/AG50/3099 del 15 dicembre 1999, allo stabilimento di tipologia 4 della ditta Bio Agrindus s.c. a r.l., con sede in Campobello di Licata nella contrada Favarotta.
La ditta cui risulta attribuito il numero di riconoscimento provvisorio 1997 viene cancellata dall'apposito elenco previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.20.1137)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 691 del 13 maggio 2002, è stata disposta la revoca del numero di riconoscimento provvisorio 1586/L attribuito con provvedimento ministeriale n. 600.8/80.83/1.10/1933 del 6 dicembre 1999 alla ditta Bio Agrindus s.c. a r.l. con stabilimento nel comune di Campobello di Licata (AG) nella contrada Favarotta, per la produzione di prodotti di gastronomia a base di carne, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537. La ditta è altresì cancellata dallo speciale registro previsto dallo stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.
(2002.20.1167)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 692 del 13 maggio 2002, è stata disposta la revoca del numero di riconoscimento provvisorio 9-2777/L attribuito con provvedimento ministeriale n. 600.8/80.83/77.1/499 del 10 maggio 2000 alla ditta Salumi Pappalardo di Pappalardo Salvino, con stabilimento nel comune di Canicattini Bagni (SR) nella contrada Bosco di Sopra n. 218, per la produzione di prodotti di salumeria e di gastronomia contenenti carne, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537. La ditta è altresì cancellata dallo speciale registro previsto dallo stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.
(2002.20.1166)
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Correzione della ragione sociale della ditta Marpesca piccola società cooperativa a r.l., con sede in Furnari.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 678 del 9 maggio 2002, è corretto il proprio decreto n. 36697 del 18 dicembre 2001 nel senso che la ragione sociale in esso indicata è corretta da ditta Marpesca piccola società cooperativa s.r.l. a ditta Marpesca piccola società cooperativa a responsabilità limitata.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento veterinario 1138 e con tale numerazione resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.20.1136)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Senapa Provvidenza, sito in Palermo.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 679 del 9 maggio 2002, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Senapa Provvidenza, sito in Palermo nella via Ponte di Mare n. 135, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di confezionamento di pesce sott'olio di cui alla tipologia 2 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23 e lo stabilimento viene iscritto in via definitiva con il numero di identificazione 1530 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.20.1134)
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Autorizzazione per l'ampliamento dei locali sovrastanti il magazzino di distribuzione della società CO.FAR.CA., sito in Catania, ed affidamento della relativa direzione tecnica.

Con decreto del dirigente preposto al servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 690 del 10 maggio 2002 è stato autorizzato l'ampliamento dei locali adibiti ad uffici, sovrastanti il magazzino di distribuzione della società CO.FAR.CA. soc. coop. a r.l., sito in Catania, via Santangelo Fulci nn. 33/35. Inoltre la direzione tecnica del magazzino è stata affidata alla dott.ssa Lazzaro Federica, la quale è tenuta a sovraintendere alle operazione concernenti il movimento in entrata ed in uscita, la custodia e la conservazione di medicinali senza obbligo di orario.
(2002.20.1133)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti autotrasporti in conces sione.

Con decreto n. 29/servizio 1 dell'11 febbraio 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria la società Autoservizi Russo s.r.l., con sede in Castellammare del Golfo (TP), a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea San Vito Lo Capo-Palermo, mediante la soppressione della c.c. feriale Trappeto-Balestrate e delle 3 c.c. giornaliere Castellammare del Golfo-Al camo.
L'autolinea sarà pertanto esercitata con il seguente programma di esercizio:
-  1  c.c. feriale percorso intero;
-  1  c.c. feriale percorso intero direzione Bonagia-Valderice e Buseto Palizzolo;
-  1  c.c. feriale Castellammare del Golfo-Terrasini-Palermo;
-  1  c.c. feriale Balestrate-Terrasini-Palermo;
-  1  c.c. feriale Castellammare del Golfo-Balestrate-Terrasini-Palermo;
-  2  c.c. giornaliere Palermo-San Vito Lo Capo da effettuarsi dall'1 luglio al 30 settembre;
-  1  c.c. feriale Castellammare del Golfo-Cinisi-A29-Palermo.
Con decreto n. 30/servizio 1 dell'11 febbraio 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria la società SAIS Trasporti S.p.A., con sede in Palermo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea Ganci-Geraci-Castelbuono-Cefalù-Palermo mediante rinuncia al tratto Geraci-Castelbuono per la c.c. feriale Geraci-Castelbuono-Cefalù-Palermo.
L'autolinea sarà, pertanto, esercitata con il seguente programma di esercizio:
-  1  c.c. feriale percorso intero;
-  1  c.c. festiva Ganci-Castelbuono-Cefalù;
-  2  c.c. feriali Castelbuono-Cefalù-Palermo;
-  3  coppie  corse  giornaliere +2 c.c. feriali+2 c.c. scolastiche Castelbuono-Cefalù.
Con decreto n. 46/servizio 1 del 29 marzo 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha rigettato l'istanza presentata dalla società Autoservizi Castellammare s.r.l., ora Tarantola Bus s.r.l., con sede in Castellammare del Golfo (TP), nell'esercizio dell'autolinea extraurbana stagionale estiva Scopello-Castellammare del Golfo-Ponte Bagni-Segesta-Calatafimi, tendente a modificare il programma di esercizio mediante la deviazione di percorso dalla strada provinciale Scopello per Scopello Borgo e ritorno.
Con decreto n. 59/servizio 1 del 6 maggio 2002 il dirigente generale del dipartimento trasporti ha autorizzato, in via provvisoria, la società cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone, con sede in Sambuca di Sicilia (AG), nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Sambuca di Sicilia-S.Margherita Belice-Montevago-Partanna-Castelvetrano a modificare il percorso di esercizio mediante l'instradamento sulla S.P. 43-S.P. 48 fino allo svincolo della S.S. 115 per Castelvetrano.
Pertanto il nuovo percorso concessionale dell'autolinea sarà il seguente:
-  Sambuca di Sicilia-S.S. 188-S.P. 70-bivio Gulfa-S.Margherita Belice-S.S. 188-Montevago-S.S. 188-S.P. 43-S.P.48-svincolo S.S. 115 per Castelvetrano-S.S. 115-Castelvetrano-S.S. 119 svincolo per Partanna-S.S. 188-Partanna per una percorrenza complessiva di Km. 59,600.
Con decreto n. 60/servizio 1 del 6 maggio 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato, in via provvisoria, la società Autoservizi Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c., con sede in Valledolmo (PA), nell'esercizio dell'autolinea Valledolmo-Alia-Vicari a modificare il percorso di esercizio mediante il prolungamento della c.c. scolastica sulla tratta Valledolmo-Alia, da Alia a contrada Chianchitelle con fermata nell'area adiacente l'Elisoccorso.
(2002.20.1160)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 15 maggio 2002, n. 28311.
P.O.R. Sicilia 2000-2006: Complemento di programmazione - Misura 1.07 ex 1.2.1.b - Interventi di monitoraggio di aree in frana, al fine di verificare l'evoluzione dei fenomeni e prevenire situazioni di rischio.

Nella circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 31 maggio 2002, a pag. 45, a rettifica di quanto riportato al paragrafo 7 "Documentazione da allegare alle istanze di finanziamento", il primo punto è così modificato:
-  perizia di studi esecutivi o di massima, approvata ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche di cui alla legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, munita del parere tecnico reso dagli uffici a ciò preposti e di eventuali visti e nulla osta previsti dalla normativa di legge.
(2002.29.1757)
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ERRATA CORRIGE
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

DECRETO 12 giugno 2002.
Ammissione di imprese ai benefici previsti dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 28 giugno 2002, a pag. 148, dopo il n. 9338 va aggiunto quanto segue:

(2002.24.1459)




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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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