REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - SABATO 10 AGOSTO 2002 - N. 37
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 2 agosto 2002, n. 7.
Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi  pag.


Testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7  pag. 22 


LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 2 agosto 2002, n. 7.
Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E NORME ACCELERATORIE
Capo I
Appalti di lavori pubblici
Art. 1.
Applicazione normativa nazionale

1.  La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, di seguito indicata "legge n. 109 del 1994", si applica nel territorio della Regione, ad eccezione del comma 16 bis del l'ar ticolo 4; dell'articolo 5; dell'articolo 6; del comma 15 dell'articolo 7; dell'articolo 15; dell'articolo 23; del comma 2 dell'articolo 27; del comma 3 dell'articolo 34; del l'ar ticolo 38, con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.
2.  Si applicano altresì nel territorio della Regione, nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge:
a)  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
b)  il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifica zioni";
c)  il decreto del Presidente della Repubblica 25 gen naio 2000, n. 34, "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";
d)  il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, "Regolamento concernente la individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici" come modificato con decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420;
e)  il decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, "Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni".
3.  Nei casi in cui la legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti di cui al comma 2 fanno riferimento a normativa statale, si applica la vigente e corrispondente normativa regionale; quando fanno riferimento al "Bollettino ufficiale della Regione" deve intendersi "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"; quando fanno riferimento ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali; quando fanno riferimento alla parola "ecu" la stessa deve intendersi "euro" equivalente in "euro di diritti speciali di prelievo", secondo il rapporto di cambio corrente.
4.  I riferimenti alla licitazione privata, contenuti nella legge n. 109 del 1994 e nei regolamenti di attuazione della stessa, non si applicano nell'ambito della Regione ad eccezione di quelli relativi alla licitazione privata per la concessione di costruzione e gestione. Si applicano, altresì, nell'ambito della Regione i riferimenti alla licitazione privata contenuti nelle disposizioni di cui al Titolo II della presente legge recante "Disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi".
5.  Le eventuali modifiche ed integrazioni ai regolamenti di cui al comma 2, successive all'approvazione della presente legge, sempreché coerenti con la legislazione regionale in vigore, sono adottate nella Regione con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto, per ciò che concerne il regolamento di cui al comma 2, lettera d), con l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere vincolante della Commissione legislativa competente in materia di lavori pubblici del l'As semblea regionale siciliana, che si esprime entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di regolamento.
Art. 2.
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

1.  Al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, sono premesse le seguenti parole "qualunque sia la fonte di finanziamento".
2.  La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994 è così sostituita: "a) all'amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica".
3.  Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole "strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158" sono aggiunte le parole "ed alle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
4.  Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, è inserito il seguente: "3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.".
5.  Al comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del bando di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.".
6.  Al comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole: "inferiore a 5 milioni di Ecu" sono sostituite dalle parole "inferiore alla soglia comunitaria".
7.  Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, le parole "dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle parole "dalla Regione".
Art. 3.
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed Osservatorio regionale dei lavori pubblici

1.  Il comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"17.  Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al l'Os servatorio dei lavori pubblici, per i lavori pubblici di importo superiore a 250.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo del l'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non veritieri non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 150.000 e 250.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale.".
2.  All'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:
"19.  L'Autorità opera nel territorio della Regione.
20.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto.
21.  L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni assume la denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
22.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
23.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2, dell'articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente all'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.
24.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali ed i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.
25.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.
26.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a)  rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;
b)  attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c)  promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni ed i competenti organismi statali;
d)  promuove attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza; realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;
e)  assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f)  espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di lavori pubblici;
g)  cura la pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni di lavori pubblici" per la messa a disposizione alle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;
h)  assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
i)  promuove le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
j)  trasmette annualmente alla competente Com-mis sione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi.
27.  La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
28.  I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione, e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 20, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione in apposita posta da istituirsi nella rubrica Dipartimento regionale lavori pubblici.
29.  L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni di cui all'articolo 31, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi di cui agli articoli 32 e 33, per importi superiori a 50.000 euro.".
Art. 4.
Conferenza di servizi

1.  Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 è introdotto il seguente comma:
"7.  Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il rappresentante di una amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.".
Art. 5.
Pareri sui progetti e Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici

1.  Dopo l'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 7 bis. Conferenza speciale di servizi per i lavo-ri pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici - 1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.
2.  I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio civile della provincia in cui ricade l'opera, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza.
3.  La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.
4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.
5.  Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a)  l'ingegnere capo del Genio civile, in qualità di presidente;
b)  il responsabile del procedimento;
c)  i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
d)  un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
6.  Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
7.  L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.
8.  Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.
9.  Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.
10.  I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria nonché sui progetti di interesse ultra provinciale sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale espri-me anche il parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo 20.
11.  La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.
12.  Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato at tua tore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.
13.  Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi e/o esecutivi ai sensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere pubbliche.
14.  La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.
15.  La Commissione regionale è composta dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali dei lavori pubblici, Ispettorato tecnico e Ispettorato tecnico regionale, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
16.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa altresì il presidente della Commissione tra i dirigenti generali degli ispettorati tecnici, cui è attribuito il potere di convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.
17.  Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico del dipartimento cui è affidata la presidenza.
18.  Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.
19.  Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.
20.  Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
21.  Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici bo-scate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente.
22.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
23.  All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
24.  Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).
Art. 7 ter. Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici - 1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per ldi lavori pubblici.
2.  L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.
3.  L'Ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4.  La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
5.  Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
6.  Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente dell'amministrazione appaltante.
7.  Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana
8.  E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto.
9.  Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a)  un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale, previo parere della Commissione "Affari isti tuzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
b)  un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
c)  un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.
10.  La sezione centrale è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali.
11.  Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale.
12.  Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.
13.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di competenza dell'Amministrazione regionale.
14.  All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun com ponente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
15.  I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16.  Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.
17.  Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.
18.  A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo.
19.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2003.".
Art. 6.
Qualificazione

1.  Il comma 11 quinquies dell'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"11 quinquies. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato:
a)  per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
b)  per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
c)  per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per cento.".
Art. 7.
Consorzi stabili

1.  Al comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile".
2.  Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994, sono aggiunti i seguenti commi:
"9. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale pari al 10 per cento per ogni anno fino al terzo.".
10.  Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.".
Art. 8.
Programmazione dei lavori pubblici

1.  L'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. Programmazione dei lavori pubblici - 1. L'attività di realizzazione dei lavori si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 predispongono ed approvano, nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e degli altri strumenti programmatori pubblici che interessino il loro operare e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Per le opere di competenza del l'Am mi nistrazione regionale, il Presidente della Regione e ciascun Assessore regionale predispongono il programma tenendo conto anche di quanto proposto dagli uffici periferici.
2.  Il programma triennale costituisce momento at tua tivo di studi di fattibilità e di identificazione e quanti ficazione dei propri bisogni che i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 predispongono nel l'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per almeno trenta giorni consecutivi.
3.  Il programma triennale deve prevedere opere munite di progettazione almeno preliminare. Deve, altresì, prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Sono escluse dal programma triennale le opere di manutenzione ordinaria.
4.  Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, commi 6 e 16, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5.  I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6.  L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione in linea tecnica della progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo per i lavori di manutenzione straordinaria, per i quali è sufficiente la redazione del progetto preliminare.
7.  Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8.  I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ra-gioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
9.  L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.  Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all'Amministrazione regionale.
11.  I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
12.  I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto del l'As sessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro adozione, sono trasmessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.
13.  Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
14.  Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15.  Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
16.  Nell'adottare il programma, gli enti possono mo di ficare le previsioni o l'ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico, ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della provincia regionale, limitatamente all'adattamento del programma triennale di opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo deliberante.
17.  Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei pareri degli enti locali interessati.
18.  E' riservata all'Amministrazione regionale competente la formulazione dei programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa. E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale competente la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette.
19.  I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del l'articolo 2 nel provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti conseguenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono al l'or dine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente, purché sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore di intervento.".
Art. 9.
Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche. Relazioni istituzionali

1.  Dopo l'articolo 14 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 14 bis. Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - 1. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per la realizzazione di opere pubbliche estranee ai programmi di cui al precedente articolo o quando la richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità.
2.  Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3.  La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.
4.  In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.
5.  Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto.
6.  Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.
7.  I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di opere, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:
a)  attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b)  esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;
c)  realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;
d)  recupero del patrimonio edilizio esistente;
e)  equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
8.  Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E' tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.
9.  I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10.  L'insieme dei programmi deve comprendere l'in tera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
11.  La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento delle singole opere dopo l'approvazione del progetto esecutivo, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto am bien tale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo al l'ap provazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.
12.  Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario "ad acta" per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.
13.  Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale affluiscono per il cinquanta per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 in apposito capitolo "Fondo di rotazione" per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante cinquanta per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato per il funzionamento e per la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di cui all'articolo 7 bis e, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa nonché per la realizzazione di opere della medesima tipologia d'investimento.
14.  Nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione" per le finalità previste dal comma 12, è pari al 60 per cento.
15.  Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al "Fondo di rotazione" per le spese di progettazione di cui al comma 12.
Art. 14 ter. Relazioni istituzionali - 1. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale, nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità delle opere nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.
2.  Nelle riunioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, vengono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.
3.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), prima di inviare al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità delle opere incluse nei programmi.
4.  Nelle riunioni di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.
Art. 10.
Modifiche all'articolo 16 della legge n. 109 del 1994

1.  Il titolo dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente: "Attività di studio e progettazione".
2.  Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente comma:
"2 bis. Ove richiesto, l'attività di progettazione è preceduta da uno studio di fattibilità che si articola in una relazione contenente:
a)  l'esposizione della fattibilità dell'intervento, le relazioni geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
b)  lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini.".
3.  Al comma 6 dell'articolo 16 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole "momenti di verifica" è inserita la seguente parola "tecnica".
Art. 11.
Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie

1.  L'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie - 1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza, ai collaudi ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi, sono espletate:
a)  dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b)  dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267;
c)  dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d)  da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni;
e)  dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);
f)  dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);
g)  da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.
2.  I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria sono di competenza:
a) per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente;
b) per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi.
3.  Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
4.  Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio o della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
5.  Si intendono per:
a)  società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza;
b)  società di ingegneria le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto am bien tale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del pro getto.
6.  Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 5.
7.  Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
8.  Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
9.  Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore ai 200.000 euro, IVA esclusa, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
10.  Per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 e 200.000 euro, IVA esclusa, si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici emana il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle gare.
11.  Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia.
12.  Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera.
13.  Ciascun ente non può conferire allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente superino la soglia annua di 100.000 euro, IVA esclusa. In ogni caso, l'ammontare complessivo degli incarichi fiduciari in corso di espletamento da parte di ciascun professionista nell'ambito della Regione siciliana non può superare l'importo di 200.000 euro, IVA esclusa. All'accettazione dell'incarico il professionista deve produrre dichiarazione sostitutiva relativa all'ammontare degli incarichi fiduciari in corso.
14.  La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio entro trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentante legale dell'ente.
15.  Gli enti appaltanti non possono conferire incarichi di studio, progettazione e direzione dei lavori a dipendenti di altri enti pubblici, ancorché autorizzati dall'ente di appartenenza.
16.  Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
17.  Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 1, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori.
18.  Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
19.  I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari-assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché per le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
20.  I corrispettivi determinati in conformità al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e sue modifiche ed integrazioni, sono minimi inderogabili ai sensi del l'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
21.  In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario può avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali. Resta co mun que impregiudicata la responsabilità del progettista.
22.  Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
23.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.".
Art. 12.
Fondo di rotazione per la progettazione definitiva

1.  Dopo l'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente articolo:
"Articolo 17 bis. Fondo di rotazione per la progettazione definitiva - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, rubrica Ispettorato tecnico lavori pubbli ci, un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministra tive ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di fi nan ziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.
2.  L'importo del fondo di cui al comma 1 è determi na to, per l'esercizio finanziario 2002, in 20.000 migliaia di euro cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
3.  Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai se guenti criteri:
a)  validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa;
b)  ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale e al numero di abitanti.
4.  A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo vengono reintroitate al medesimo.".
Art. 13.
Incentivi e spese di progettazione

1.  Al comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole "lo abbiano redatto" aggiungere le seguenti: "tenendo conto del grado di responsabilità professionale assunta".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, aggiungere il seguente comma 2.1:
"2.1. Il 25 per cento delle somme di cui ai precedenti commi è assegnato al responsabile unico del procedimento, in considerazione dell'importanza delle sue funzioni e delle responsabilità assunte. Le funzioni di responsabile del procedimento sono incompatibili con qualunque altra funzione tecnica ed amministrativa riguardante l'opera.".
3.  Nel comma 2 bis dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 sostituire le parole "non superiore al 10 per cento" con le parole "non inferiore al 10 per cento".
Art. 14.
Inserimento di articoli

1.  Dopo l'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 18 bis. Prezzario unico regionale - 1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nelle opere pubbliche in Sicilia.
2.  Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni dodici mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.
Art. 18 ter. Aggiornamento prezzi - 1. Gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario unico regionale, prima della indizione della gara possono aggiornare, su parere motivato del responsabile del procedimento, i prezzi dei progetti, senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o ad approvazioni.
2.  L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.
Art. 18 quater. Parere igienico-sanitario - 1. Il parere igienico-sanitario è espresso dal responsabile del competente servizio di igiene pubblica distrettuale dell'azien-da unità sanitaria locale nel cui territorio ricade l'opera progettata.
2.  Nel caso di opere che ricadano nel territorio di più aziende sanitarie locali, non appartenenti allo stesso comune, esprime il parere il servizio di igiene pubblica del distretto dell'azienda unità sanitaria locale il cui territorio è maggiormente interessato dalla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di darne conoscenza alle altre aziende.
3.  Il parere igienico-sanitario deve essere reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
4.  Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad esprimere il parere, questo s'intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti.
Art. 18 quinquies. Opere marittime e portuali e sul demanio marittimo - 1. Per l'esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria relative a strumenti urbanistici approvati, ricadenti in terreno demaniale marittimo regionale, è richiesta l'autorizzazione del l'As sessore regionale per il territorio e l'ambiente, che esprime il proprio parere, senza consultazioni di altri uffici regionali o statali, salvo gli obblighi derivanti da prescrizioni dell'autorità militare o da necessità connesse alla difesa nazionale.
2. L'autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente s'intende acquisita favorevolmente in mancanza di pronunzia entro novanta giorni dalla richiesta, in pendenza di successive regolarizzazioni amministrative.".
Art. 15.
Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

1.  L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici - 1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24.
2.  I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui al comma 2, dell'articolo 2, aventi per oggetto:
a)  la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b)  l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al comma 5 dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1.
3.  La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui al comma 2, lettera b), nei seguenti casi:
a)  lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;
b)  lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;
c)  lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici.
4.  Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.
5.  L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 2, lettera b), deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, e ciò anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti esterni; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
6.  Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, o altri beni aventi valore economico. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
7.  La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni salvo motivati casi di equilibrio economico-finanziario degli investimenti che richiedano termini di durata più ampi. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equi librio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
8.  Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
9.  Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37 quater, partecipano alla conferenza speciale di servizi o alla Commissione regionale di cui all'articolo 7 bis finalizzate all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.
10.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC). Il documento unico attesta la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente all'impresa esecutrice di lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile. La mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dall'impresa esecutrice dei lavori.
11.  Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni ob bligatorie per l'impresa ai sensi della normativa vigente.
12.  Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le casse edili presenti nel territorio della Regione. Le modalità di attivazione e le procedure applicative sono determinate da un accordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli imprenditori edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni.
13.  Salvo quanto previsto dall'articolo 7 ter, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposita convenzione le amministrazioni dei comuni possono affidare le funzioni di stazione appaltante all'amministrazione della rispettiva provincia regionale.
14.  I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati sia a corpo sia a misura ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F.
15.  L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dello stesso soggetto che ha approvato il progetto definitivo.
16.  In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà o altro diritto reale su beni immobili ovvero di altri beni aventi valore economico appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice; detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al presente comma nonché le modalità di aggiudicazione.".
Art. 16.
Procedure di scelta del contraente

1.  Il comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:
"1.  Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto.".
2.  Al comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 dopo le parole "ponendo a base di gara un progetto" sono inserite le seguenti: "almeno di livello".
3.  Il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"4.  L'affidamento di appalti mediante appalto concorso è consentito ai soggetti appaltanti in seguito a propria motivata decisione, previo parere della Commissione regionale dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.".
4.  All'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
"5. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati, per l'espletamento delle gare di cui al presente articolo, da tutti gli enti appaltanti, nonché il capitolato di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento; in casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di certifica zione.".
Art. 17.
Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici

1.  Il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:
"1.  L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.".
2.  Al comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio.".
3.  Dopo il comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti:
"1 ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto, o licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e gestione, può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.
1 quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara richiesti dal relativo bando deve essere attestato in un'unica dichiarazione resa dal partecipante a norma di legge.".
Art. 18.
Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario

1.  Dopo l'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente articolo:
"Art. 21 bis. - Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario - 1. Il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento.
2.  In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.
3.  In caso di rilievi e contestazioni l'ente appaltante, e per esso il responsabile del procedimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.
4.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene defini tivo.
5.  Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale l'ente appaltante, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 senza attendere la definizione nel merito del giudizio.".
Art. 19.
Trattativa privata

1.  Al comma 1, lettera a), dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 l'inciso "non superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "non superiore a 150.000 euro".
Al comma 1, lettera b) , dell'articolo 24 l'inciso "superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "superiore a 150.000 euro". Al comma 1, lettera c), dell'articolo 24 l'inciso "non superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "non superiore a 150.000 euro".
2.  Il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:
"5. L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.".
3.  Alla fine dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti commi:
"8. Gli enti e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al comma 1.
9.  Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici compe tenti.
10.  Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il termine di cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare o consiliare. Le stesse devono essere pubblicate nell'albo del l'ente.
11.  Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.
Art. 20.
Cottimo e contratto aperto

1.  Dopo l'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 24 bis. Cottimo - 1. Il cottimo è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.
2.  Il ricorso al cottimo è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli uffici competenti.
3.  Gli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.
4.  Nelle procedure di affidamento a cottimo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 11.
5.  Ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo, sulla diramazione degli inviti e sulla partecipazione alla relativa gara informale, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993 recante il Regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario.
6.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) adottano i propri regolamenti in conformità al Regolamento-tipo di cui al comma 5 e formano gli elenchi ivi indicati.
7.  Decorso il termine di cui al comma 6 non è consentito l'affidamento di alcun cottimo da parte degli enti che non abbiano ancora formato gli elenchi di cui al comma 5.
8.  Fino alla formazione degli elenchi di cui al comma 5, e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) esperiscono le procedure di cottimo sulla base delle norme in vigore alla data di approvazione della presente legge.
Art. 24 ter.  Contratto aperto per lavori di pronto intervento e di manutenzione - 1. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
2.  Nel caso di contratti aperti relativi a lavori di pronto intervento e a lavori di manutenzione, di cui deve essere comunque dimostrata l'imprevedibilità e l'urgenza, qualora l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale, il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 150.000 euro.".
Art. 21.
Varianti in corso d'opera

1.  L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione alla voce imprevisti.".
Art. 22.
Collaudi

1.  L'articolo 28 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 28. Collaudi - 1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2.  E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a)  in caso di opere di particolare complessità;
b)  in caso di affidamento dei lavori in conces sione;
c)  in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3.  Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
4.  La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del Presidente della Regione o del l'As sessore regionale competente per le opere direttamente finanziate ad altri enti o di propria competenza, ferma restando l'imputazione della spesa per il collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto ai sensi della presente legge. L'Amministrazione regionale interessata deve ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la metà del tempo indicato nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione del collaudo; la stessa, non oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di stipulazione del contratto, procede alla nomina. Decorso infruttuosamente tale termine la nomina è effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli incarichi di collaudo statico sono conferiti dall'amministrazione aggiudicatrice. La nomina del collaudatore tecnico-am mi nistrativo, nel caso di opere non finanziate dalla Regione, è di competenza dell'ente che finanzia l'opera medesima.
5. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni.
6.  Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
7.  Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai commi 5 e 6 l'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella eventuale di iscrizione agli albi degli ordini professionali con la medesima competenza sono cumulabili, sempreché non siano contestuali.
8.  L'anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini professionali provinciali o dalle tabelle delle ammini-stra zioni.
9.  Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma autenticata a norma di legge.
10.  Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari e/o dirigenti ai sensi del comma 4, tenuto conto della capacità e delle esperienze professionali, devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonché quello della loro equa ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera.
11.  Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale, di compo nente di commissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA.
12.  Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell'opera.
13.  Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa.
14.  I limiti e i divieti di cui ai commi 11 e 12 operano anche quando si intende conferire l'incarico di componente di commissione di collaudo a funzionari e/o dirigenti dell'ente appaltante.
15.  Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti di istituto.
16.  I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di studio, di progettista, direttore dei lavori o collaudatore anche statico relativamente a tali opere.
17.  L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione del l'incarico.
18.  I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo, decadono automaticamente dall'incarico. La revoca è dichiarata dall'autorità competente alla nomina.
19.  Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa I.V.A, si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.
20.  Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti non riuniti in collegio, ad eccezione di quelli riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, nel quale caso deve essere specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di collaudo.
21.  Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a quella di istruttore, con compiti di segreteria.
22.  Al medesimo spetta un compenso pari ad un terzo dell'onorario del singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese documentate. Lo stesso criterio di rimborso delle sole spese documentate è applicato a tutti gli altri componenti della commissione di collaudo.
23.  Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.
24.  Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima dell'affidamento dei lavori.
25. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati dopo l'entrata in vigore della presente legge.".
Art. 23.
Pubblicità

1.  L'articolo 29 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 29. Pubblicità - 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2.  Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali.
3.  Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico II".
4.  Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.
5.  Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6.  E' facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità anche telematica.
7.  La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
8. La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare, senza oneri, i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità, lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale.
9.  La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10.  Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.
11.  Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.
Art. 24.
Garanzie e coperture assicurative

1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta.".
2.  Al comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
"In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di 0,50 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.".
3.  Al comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 le parole "gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite con "500.000 euro".
4.  Al comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994, sostituire le parole "e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati" con le parole "e per un massimale non inferiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell'importo dei lavori progettati".
5.  Al comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 dopo le parole "dal pagamento della parcella professionale" è inserito il seguente periodo: "La garanzia è ridotta del 50 per cento in caso di progettista o progettisti incaricati della progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alla norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso di progettista o progettisti provvisti di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra di loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000.".
6.  Alla fine del comma 7 bis dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente periodo: "Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), di importo superiore a 50 milioni di euro.".
Art. 25.
Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

1.  All'articolo 31 della legge n. 109 del 1994, ovunque ricorrono le parole "decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494", sono aggiunte le seguenti: "e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 26.
Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

1.  All'inizio del comma 2 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 sono inserite le parole: "Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge".
2.  Alla fine del comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
3.  Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.".
Art. 27.
Riunione di concorrenti

1.  All'articolo 35 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:
"6.  In ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del contratto.
7.  Qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscono successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.".
Art. 28.
Società di progetto

1.  Il comma 1 bis dell'articolo 37 quinquies della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:
"1 bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1, e dalle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso che siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.".
Art. 29.
Inserimento di articoli in materia di finanza di progetto

1. Dopo l'articolo 37 nonies della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 37 decies. Finanza di progetto - 1. I lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilità possono essere realizzati mediante finanza di progetto nel rispetto del principio della concorrenza e delle previsioni della presente legge.
2. In aggiunta alle procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 e alle procedure di cui agli articoli 37 bis, 37 ter e 37 quater per l'attuazione, promozione ed incentivazione della finanza di progetto, si applica altresì la procedura negoziata di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 nei casi eccezionali ove si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare o globale dei prezzi.
Art. 37 undecies. Nucleo tecnico per la finanza di progetto - 1. E' istituito un Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma quadro.
2.  Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto l'organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.
3.  Del Nucleo fanno comunque parte almeno due dirigenti tecnici dell'ispettorato tecnico e/o dell'ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici su indicazione dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.
4.  Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'unità tecnica finanza di progetto istituita presso il CIPE ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
6.  All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
7. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).".
Capo II
Norme di accelerazione delle procedure in materia di lavori pubblici
Art. 30.
Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici d'interesse regionale

1.  Per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse regionale, trovano applicazione nella Regione le previsioni dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dei relativi decreti delegati di attuazione, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale.
2.  Nei casi in cui la legge ed i decreti di cui al comma 1 facciano riferimento al CIPE deve intendersi operato il riferimento alla Giunta regionale; ove facciano riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri deve intendersi operato il riferimento rispettivamente al Presidente della Regione ed agli assessori regionali competenti per materia; ove facciano riferimento al Consiglio superiore dei lavori pubblici deve intendersi operato il riferimento alla Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 bis.
Titolo II
DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURA DI BENI E DEGLI APPALTI DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI
Art. 31.
Contratti di fornitura di beni

1.  Le forniture di beni nella Regione siciliana sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integra zioni.
2.  I contratti di fornitura di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 e superiori a 100.000 euro sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 nel rispetto dei principi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  E' consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale disciplinata dai regolamenti di cui al comma 2 di forniture di beni di importo fino a 100.000 euro.
4.  Con le procedure di cui al comma 3 non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa forniture il cui importo complessivo superi i 100.000 euro.
Art. 32.
Appalti di servizi

1.  Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, con l'osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Nel corso di uno stesso anno solare, non è possibile affidare ad una stessa impresa, con le procedure della trattativa privata disciplinate dai regolamenti degli enti di cui al comma 2, servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia comunitaria.
Art. 33.
Appalti nei settori esclusi

1.  Gli appalti nei settori esclusi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Gli appalti nei settori esclusi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, nel rispetto dei principi che discendono dalla medesima normativa, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 34.
Ricorso a trattativa privata

1.  In deroga ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara formale per l'affidamento degli appalti di cui al presente titolo è consentito, senza previe autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000 euro.
2.  Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo parere degli uffici competenti, quando sia ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente.
3.  Nei casi predetti si deve procedere, a pena di nullità, ad espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, ridotte a tre nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa.
4. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza entro il termine di cinque giorni dall'adozione alla presidenza dell'organo assembleare o consiliare ed, ove istituito, al difensore civico. Le stesse devono essere pubblicate a norma di legge nell'albo dell'ente.
Art. 35.
Pubblicità

1.  La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti legislativi di cui agli articoli 31 e 32, fatte salve le norme concernenti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, va effettuata mediante pubblicazione nell'albo degli enti ove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia superiore a 100.000 euro, mediante pubblicazione senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ove l'importo sia superiore a 200.000 euro mediante la pubblicazione per estratto, su almeno tre quotidiani e un periodico regionali. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 36.
Procedure per le espropriazioni e le occupazioni

1. Le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, si applicano nell'ordinamento regionale contestualmente all'entrata in vigore della presente legge ovvero, ove successive, con le decorrenze previste nel citato decreto.
Art. 37.
Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20

1.  Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è premesso il seguente comma:
"01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 38.
Certificazione antimafia

1.  Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.
Art. 39.
Esclusione del rimborso dei finanziamenti per opere marittime e per opere idrauliche

1.  Gli interventi di finanziamento per opere marittime e portuali e per opere idrauliche di quarta e quinta categoria sono effettuati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici senza oneri di rimborso delle quote di spesa a carico degli enti e dei soggetti obbligati.
2.  La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai finanziamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 40.
Interventi per l'approvvigionamento idro-potabile

1.  L'Amministrazione regionale provvede, per l'ap-provvigionamento idro-potabile dei comuni della Regione, al finanziamento delle opere di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purchè sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di acque.
Art. 41.
Norme transitorie

1.  I programmi annuali e triennali delle opere pubbliche adottati entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge possono includere, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina regionale previgente.
2.  Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  Le procedure per l'affidamento di incarichi di studio e di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge decadono, ove non concluse, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del relativo bando o avviso di gara. Sono comunque fatte salve le procedure concluse entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.  Sono fatti salvi gli incarichi di progettazione in corso di espletamento o espletati; le amministrazioni conferenti nominano i responsabili del procedimento e, previa relazione dello stesso, provvedono, ove necessario, a richiedere ai professionisti incaricati l'adeguamento delle progettazioni ai requisiti previsti dalla presente legge. Gli eventuali maggiori oneri sono ricompresi nel quadro economico del progetto.
5.  Per le anticipazioni sul prezzo di appalto continua ad applicarsi il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche ed integrazioni.
6.  Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti idrici continuano ad applicarsi fino all'attivazione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Tra dette spese devono essere comprese anche quelle relative alla fornitura di energia per il funzionamento dei dissalatori.
7.  I programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 2002 possono includere, in aggiunta alle opere dotate di progetti definitivi o esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri conseguibili in dette fasi di elaborazione dei progetti, opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto di massima o esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
8.  L'affidamento dei lavori con le procedure di scelta del contraente di cui alla presente legge puo essere avviato anche sulla scorta di progetti già tecnicamente approvati come esecutivi secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 42.
Abrogazione di norme

1.  Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18; l'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5; l'articolo 14 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; gli articoli dal 5 al 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 con esclusione degli articoli 7, 16 e 30; la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I; gli articoli dal 150 al 152 e 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; gli articoli dall'1 all'11 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19; gli articoli dall'1 al 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli dall'1 al 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli articoli dall'1 al 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22; gli articoli 1, commi da 1 a 8, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21; gli articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
2.  Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge.
Art. 43.
Testo coordinato

1. Il testo della legge n. 109 del 1994, coordinato con le norme di cui alla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contestualmente alla pubblicazione della presente legge.
Art. 44.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 agosto 2002.
   CUFFARO 
Assessore regionale per i lavori pubblici  SCAMMACCA DELLA BRUCA 

NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Per quanto attiene la legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici", si rinvia al testo coordinatodi seguito pubblicato.


Nota all'art. 30, comma 1:
L'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2001, n. 299, S.O., dispone in materia di individuazione e realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private, degli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e dei relativi principi e criteri direttivi.

Nota all'art. 31, comma 1:
Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/295/CEE" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 agosto 1992, n. 188, S.O.

Nota all'art. 31, comma 2:
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1994, n. 273.

Nota all'art. 32, comma 1:
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 1995, n. 104, S.O.

Nota all'art. 32, comma 2:
Le categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 riguardano, rispettivamente: "11. Servizi di consulenza gestionale e affini; 12. Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi.".

Nota all'art. 33, comma 1:
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 1995, n. 104, S.O.

Nota all'art. 33, comma 2:
Per le categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi nota all'art. 32, comma 2.

Nota all'art. 36, comma 1:
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

Nota all'art. 37, comma 1:
L'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, per effetto dell'integrazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture. - 1. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
1.  Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo.
2.  I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
3.  Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli articoli 20 e 21 del 4 decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.
4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 199l, n. 406 e successive modifiche.
5. Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori; tale dichiarazione è parte integrante della documentazione per la richiesta della certificazione finale di abitabilità, agibilità e di qualunque altra autorizzazione richiesta.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere negate anche nel caso in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. È rilevante ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori.".

Nota all'art. 41, comma 5:
Il comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", così dispone:
"1.  È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.".

Nota all'art. 41, comma 6:
La legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.

Nota all'art. 42, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 "Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43" per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo che qui si annota è il seguente:
"Procedimenti di aggiudicazione. - 1. .....
2.  .....
3.  .....
4.  .....
5.  .....
6.  .....
7.  .....
8.  .....
9.  Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 è sostituito dal seguente:
"4.  Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.".

LAVORI PREPARATORI


D.D.L. n. 294
"Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici (Scammacca della Bruca) il 19 dicembre 2001.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio in data 10 gennaio 2002.
D.D.L. n. 119
"Norme per l'espropriazione per pubblica utilità".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Catania Giuseppe il 26 luglio 2001.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio in data 19 settembre 2001.
D.D.L. n. 268
"Disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Formica, Incardona, Infurna, Ioppolo, Tricoli, Virzi il 7 novembre 2001.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 19 novembre 2001.
D.D.L. n. 290
"Nuove disposizioni in materia di lavori pubblici in Sicilia".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ardizzone, Sbona, Lo Giudice, Savona, Dina, Fratello il 14 dicembre 2001.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 20 dicembre 2001
D.D.L. n. 306
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, riguardante: Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Incardona, Formica, Infurna, Ioppolo, Tricoli, Virzì il 24 dicembre 2001.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 10 gennaio 2002.
D.D.L. n. 313
"Norme per favorire l'occupazione professionale giovanile nell'affidamento degli incarichi di progettazione di opere pubbliche".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Lo Monte, Basile, D'Antoni, Amendolia, Sanzeri il 18 gennaio 2002.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 22 gennaio 2002.
D.D.L. n. 339
"Norme in materia di appalti di lavori, forniture e servizi".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Giannopolo, Oddo, Speziale, Zago, De Benedictis, Capodicasa, Cracolici, Crisafulli, Panarello, Villari il 26 febbraio 2002.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 5 marzo 2002.
D.D.L. n. 353
"Disposizioni per la realizzazione di opere pubbliche".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ferro, Raiti il 23 marzo 2002.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 27 marzo 2002.
D.D.L. n. 369
"Norme transitorie per l'uso delle risorse comunitarie nel settore dei lavori pubblici".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Formica, Incardona, Infurna, Ioppolo, Tricoli, Virzì il 2 maggio 2002.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio in data 7 maggio 2002.
D.D.L. n. 388
"Nuova disciplina in materia di utilizzo delle risorse comunitarie nel settore dei lavori pubblici".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Acierno il 14 maggio 2002.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e Territorio (IV) in data 14 maggio 2002.

Esaminati dalla Commissione ed abbinati nella seduta n. 32 del 29 maggio 2002.
Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 35 del 5 giugno e n. 36 dell'11 giugno 2002.
Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 36 dell'11 giugno 2002.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 60 del 18 giugno 2002.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 37 del 18 giugno 2002.
Relatore: Beninati.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 61 del 18 giugno, 63 del 25 giugno, 66 del 9, 67 del 10, 68 dell'11, 69 del 16 e 72 del 18 luglio 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 75 del 24 luglio 2002.

(2002.31.1876)
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Testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Cliccare qui per visualizzare il testo coordinato

(2002.31.1876)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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