REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 AGOSTO 2002 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 9 agosto 2002, n. 8.
Norme per la semplificazione amministrativa.
  pag.


LEGGE 9 agosto 2002, n. 9.
Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie  pag.


LEGGE 9 agosto 2002, n. 10.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002. Assestamento. Prime misure salva deficit  pag. 16 


LEGGE 9 agosto 2002, n. 11.
Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico  pag. 27 


LEGGE 9 agosto 2002, n. 12.
Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti  pag. 31 


LEGGE 9 agosto 2002, n. 13.
Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29  pag. 33 


DECRETO PRESIDENZIALE 28 maggio 2002.
Accordo di programma finalizzato alla costituzione di un sistema informativo territoriale regionale.  pag. 36 

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 27 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 37 

DECRETO 27 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 37 


DECRETO 29 maggio 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 40 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 17 luglio 2002.
Modalità per l'erogazione di contributi alle forme associative e di cooperazione per la gestione associata di funzioni e/o servizi commerciali per l'anno 2002.
  pag. 43 

Assessorato della sanità

DECRETO 23 maggio 2002.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, valida per l'anno 2002.
  pag. 45 


DECRETO 12 agosto 2002.
Disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria nella Regione siciliana  pag. 57 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 22 maggio 2002.
Approvazione della rielaborazione della zona stralciata di Martini, adottata con delibera del consiglio comunale di Sinagra n. 33 del 5 settembre 2000.  pag. 60 


DECRETO 27 maggio 2002.
Approvazione di modifica parziale al regolamento edilizio del comune di Agrigento  pag. 62 


DECRETO 27 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto riguardante la costruzione di una parte di metanodotto nel comune di Basicò  pag. 64 

DECRETO 27 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un mattatoio nel territorio del comune di Caccamo.
  pag. 65 


DECRETO 27 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di uno svincolo autostradale in territorio del comune di Caronia  pag. 66 


DECRETO 27 maggio 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico generale del comune di Ferla  pag. 68 


DECRETO 27 maggio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa  pag. 69 


DECRETO 25 luglio 2002.
Aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico di alcuni comuni della Regione siciliana.
  pag. 71 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dei lavori pubblici:
Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere alle ditte espropriande interessate dai lavori della Provincia regionale di Catania di sistemazione e ammodernamento della S.P. Naro-Campobello di Licata, dal km. 5 alla S.P. Campobello di Licata-SS. 123  pag. 75 

CIRCOLARI
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 29 maggio 2002, n. 1.
Istituzione e istruzioni per l'utilizzo del servizio Internet denominato "B@checa Lavoro-Annunci".  pag. 78 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 22 luglio 2002, n. 1087.
Vaccinazione anti-varicella nella Regione siciliana.
  pag. 79 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

P.O.R. Sicilia 2000/2006. Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo  pag. 83 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 9 agosto 2002, n. 8.
Norme per la semplificazione amministrativa.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Delegificazione per finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all'Assemblea regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. La delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è affidata alla Giunta regionale che vi provvede con regolamenti, emanati, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali, previo parere della Commissione o delle Commissioni dell'Assemblea regionale competenti nella materia oggetto del singolo procedimento. Le Commissioni rendono il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il regolamento può essere adottato anche in mancanza del parere.
3. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni e strutture intervenienti;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità;
f) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
g) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale;
h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili;
l) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina settoriale;
m) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
n) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo;
o) individuazione della struttura competente per l'istruttoria, nonché dell'organo politico o del dirigente competente all'adozione del provvedimento finale;
p) adeguamento delle fasi e degli adempimenti procedimentali alle nuove tecnologie informatiche e telematiche.
4. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. La Giunta regionale individua la struttura competente a compiere gli accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nelle deliberazioni di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi ed a formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 agosto 2002.
   CUFFARO 


LAVORI PREPARATORI


D.D.L. n. 293
Norme per la semplificazione amministrativa.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Leontini, Catania Giuseppe, Acierno, Lo Monte, Barbagallo, Formica, Paffumi, Lo Curto, Cintola, Pistorio.
Trasmesso alla Commissione Affari istituzionali (I) il 20 dicembre 2001.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 71 del 25 luglio 2002.
Relatore: Lo Monte.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 77 del 30 luglio 2002.
Discusso ed approvato dall'Assemblea nella seduta n. 78 del 31 luglio 2002.
(2002.32.1975)
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LEGGE 9 agosto 2002, n. 9.
Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 1.
Formazione in azienda - Buono formativo per l'ingresso nel mercato del lavoro

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare ai datori di lavoro, che provvedono ad incrementare la propria base occupazionale con nuova occupazione aggiuntiva rispetto alla media dei sei mesi precedenti attraverso assunzioni a tempo indeterminato, un contributo annuale pari a 4.600 euro per quattro anni per ciascuna unità lavorativa finalizzato alla formazione iniziale e continua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è proporzionalmente ridotto nel caso di assunzione a tempo indeterminato ad orario parziale.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato, nonché i lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolamentata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I datori di lavoro, per usufruire dei contributi per le attività formative di cui al presente articolo, nei dodici mesi precedenti l'assunzione non devono avere proceduto a riduzione di personale e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.
5. I contributi possono essere erogati anche nei casi di licenziamenti intervenuti nei dodici mesi precedenti, purché venga reintegrata la base occupazionale, limitatamente alle unità in eccedenza rispetto alla base occupazionale preesistente. Non sono computati nel numero dei licenziamenti quelli effettuati per giusta causa o giustificato motivo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai datori di lavoro di cui al comma 9.
7. Le attività formative di cui al presente articolo sono svolte in costanza di attività lavorativa presso il datore di lavoro secondo le direttive impartite dall'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego.
8. Il contributo per le attività formative di cui al comma 1 non si cumula con le provvidenze di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.
9. Ai datori di lavoro che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e non l'hanno ottenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa facoltà di presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle direttive di cui al comma 7, istanza all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione per usufruire delle provvidenze del presente articolo, previa rinuncia ai contributi di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Per le finalità di cui ai commi 1 e 9 del presente articolo si fa fronte con le risorse previste dall'asse 3, misura 3.09 del P.O.R. 2000/2006.
11. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 1999 ai sensi della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 2002/2004 la spesa di euro 37.702 migliaia per ciascun anno.
12. All'onere di cui al comma 11 in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1008).
13. Per il biennio 2003/2004 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1008.
Art. 2.
Proroga termini

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 è differito al 31 dicembre 2004.
2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è differito al 31 dicembre 2004.
3. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è differito al 31 dicembre 2004.
Art. 3.
Formazione all'autoimpiego

1. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 19.659 migliaia di euro.
2. Al momento della concessione del finanziamento di cui al comma 1 il soggetto fruitore deve presentare dichiarazione ai sensi di legge attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione effettua la verifica della sussistenza dei requisiti nei modi stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
3. All'onere di 19.659 migliaia di euro in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1009).
4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è abrogato.
Art. 4.
Collaborazione coordinata e continuativa

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dopo le parole "contributi previdenziali ed assistenziali" sono aggiunte le parole "e un contributo di 200 euro mensili per i compensi di almeno 800 euro mensili".
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.000 migliaia di euro.
3. All'onere di 1.000 migliaia di euro in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1009).
Art. 5.
Lavoro irregolare. Processi di emersione. Funzionamento apposita Commissione regionale

1. Per il funzionamento della Commissione regionale istituita ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il pagamento dei compensi e delle spese di missione per i componenti, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 50 migliaia di euro in termini di competenza.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001). Per gli esercizi finanziari 2003-2004 l'onere, valutato in 50 migliaia di euro annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1010.
3. Per le spese di missione si applicano le disposizioni vigenti per il Presidente della Regione e per gli Assessori regionali.
4. La Commissione di cui al comma 1 ha sede presso la Presidenza della Regione ed il relativo supporto è assicurato da struttura operante nell'ambito della segreteria generale.
Art. 6.
Corsi di operatore sociale

1. Al fine di consentire lo svolgimento della seconda annualità dei corsi di operatore sociale per l'assistenza agli handicappati, previsti nel piano formativo speciale approvato ai sensi della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nell'anno formativo 1999-2000 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 416 migliaia di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).
Art. 7.
Incentivi alla costituzione di società miste

1. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 250 migliaia di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).
Art. 8.
Piano regionale per la formazione professionale. Differimento di termini

1. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, le parole "entro il mese di luglio" sono sostituite con le parole "entro il mese di ottobre" e le parole "entro il mese di gennaio" sono sostituite con le parole "entro il mese di aprile".
Art. 9.
Rimborso all'INPS

1. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).
Art. 10.
Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è sostituita con la seguente: "b) tre componenti designati dalla competente azienda USL, specializzati in medicina del lavoro, in medicina legale ed in medicina fisica e riabilitazione".
2. Per il funzionamento del comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 è autorizzata per l'esercizio 2002 la spesa di 103 migliaia di euro.
3. All'onere di cui al presente articolo in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).
Art. 11.
Formazione lavoratori socialmente utili

1. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, il periodo formativo di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è elevato a 24 mesi.
Art. 12.
Indennità di funzione dei consiglieri di parità

1. Per fare fronte a pregressi oneri derivanti dall'adeguamento delle indennità di funzione dei consiglieri di parità di cui all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 9 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2002 l'incremento di 290 migliaia di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001).
Art. 13.
Sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione

1. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dopo le parole "finanziamento decretato" sono aggiunte le parole "garantendo in tale ambito la copertura finanziaria delle medesime sedi di coordinamento regionale degli enti riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la formazione professionale".
2. Le sedi di coordinamento regionale degli enti di formazione operano con il medesimo personale in atto in servizio presso gli enti stessi.
Art. 14.
Assunzioni temporanee presso le AUSL. Priorità

1. Le disposizioni di cui all'articolo 41 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali.
Art. 15.
Fondo per l'occupazione

1. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 una quota non superiore al 20 per cento delle somme riscosse nell'esercizio finanziario precedente per ribasso d'asta di cui al comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è destinata al finanziamento delle politiche attive del lavoro previste dalla vigente normativa statale e regionale ed iscritta in un apposito Fondo per l'occupazione.
Art. 16.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche e integrazioni

1. Alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), comma 1, dell'articolo 1 le parole "protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni" sono sostituite con le parole "di cui agli articoli 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68";
b) al comma 3 dell'articolo 4 sono soppresse le parole "che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro";
c) l'articolo 12 è abrogato;
d) dopo il comma 4 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
"5. Le somme impegnate o erogate a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le finalità di cui al presente titolo, rimaste inutilizzate, possono essere riconosciute al medesimo Istituto a titolo di acconto per i periodi di prosecuzione dei benefici";
e) dopo il comma 3 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:
"4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.".
2. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato ad utilizzare gli stanziamenti di bilancio previsti anche per le istanze di sgravio contributivo presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, anche se ricadenti negli esercizi finanziari pregressi.
Art. 17.
Fondo per l'emergenza Argentina

1. All'articolo 113, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le cifre "1.000 e 3.000" sono sostituite con le cifre "25 e 500".
Titolo II
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI
Art. 18.
Istituzione del Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea

1. E' istituito in Palermo il Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva moderna e contemporanea, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni ed attività connesse.
2. Il Museo collabora con i dipartimenti ed istituti universitari, nonché con le istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale, mediante la stipula di apposite convenzioni.
3. Il Museo ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende anche la gestione delle entrate che affluiscono al bilancio dell'istituto, ad eccezione delle spese relative al personale.
4. Con apposito regolamento sono stabiliti gli organi, l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento del Museo.
5. L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire una sezione del Museo regionale di Arte Moderna e Contemporanea intitolata a "Francesco Messina" nel comune di Linguaglossa.
Art. 19.
Promozione culturale. Iniziative direttamente promosse dall'Assessorato competente

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 è così sostituito:
"Per l'attuazione di dette iniziative l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può avvalersi, oltre che dei propri organi centrali e periferici, di istituti universitari specializzati nei settori in cui rientrano le iniziative, degli enti locali e degli enti teatrali e lirici regionali.".
Art. 20.
Interventi in favore dell'arte moderna e contemporanea

1. Al fine di diffondere e valorizzare le espressioni dell'arte moderna e contemporanea in Sicilia, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a realizzare interventi di valorizzazione, tutela e promozione della conoscenza dell'arte moderna e contemporanea anche attraverso dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea espressa in base all'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, in termini di competenza e di cassa, la spesa di 200 migliaia di euro.
3. All'onere di cui al comma 2 si provvede sia in termini di competenza che di cassa a valere sulle disponibilità della U.P.B. 9.3.1.1.2 (capitolo 376545).
Art. 21.
Musei, biblioteche e parchi archeologici. Servizi aggiuntivi

1. Nelle more dell'avvio dell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 nelle strutture museali, bibliotecarie e archeologiche regionali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione nonché i musei, le gallerie, le biblioteche e le soprintendenze dipendenti sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con aziende specializzate nei settori indicati dal suddetto articolo 112, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.
2. Gli accordi e le convenzioni di cui al comma 1 cessano con la consegna dei lavori previsti dai bandi in corso e comunque non hanno effetto oltre il 31 dicembre 2002.
Art. 22.
Società miste per la gestione dei beni culturali

1. Le amministrazioni regionali, le province, i comuni, i consorzi di comuni e province, le altre forme associative degli enti locali territoriali e le amministrazioni pubbliche che beneficiano di finanziamenti della Regione e non abbiano proceduto alla costituzione di società miste per la gestione nel territorio regionale dei servizi diretti alla custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali possono avvalersi direttamente delle società miste costituite dalla Regione in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 23.
Targa Florio

1. Quale riconoscimento per il contributo dato dalla Targa Florio alla positiva diffusione dell'immagine della Sicilia nel mondo, la manifestazione automobilistica "Targa Florio", ideata nel 1906 da Vincenzo Florio, è dichiarata patrimonio storico-culturale della Regione siciliana.
Art. 24.
Teatro Stabile di Catania

1. Il contributo in favore dell'associazione "Ente Teatro Stabile di Catania", di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, relativa alla U.P.B. 9.3.1.3.6 (capitolo 377314) è elevato, per l'esercizio finanziario 2002, a 2.500 migliaia di euro. Tale contributo può essere destinato al ripianamento dei disavanzi degli esercizi finanziari precedenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa, in termini di competenza, di 1.053 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa di 500 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
Art. 25.
Teatro Vittorio Emanuele di Messina

1. Il contributo in favore dell'Ente autonomo Teatro Vittorio Emanuele di Messina, di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, relativa alla U.P.B. 9.3.1.3.6 (capitolo 377317) è rideterminato, per l'esercizio finanziario 2002, in 6.000 migliaia di euro.
2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa in termini di competenza di 561 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa di 200 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
Art. 26.
Trasferimenti a favore degli Enti parco per spese di impianto e gestione.

1. Per l'esercizio finanziario 2002 è autorizzata l'ulteriore spesa, in termini di competenza e di cassa, di 500 migliaia di euro, relativa alla U.P.B. 11.2.1.3.3 (capitolo 443301) di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità della U.P.B. 11.2.2.6.3 (capitolo 842009) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
Art. 27.
Parco archeologico della Valle dei Templi. Ulteriore finanziamento

1. Per le finalità del Titolo I della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, per l'esercizio finanziario 2002, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza, relativa alla U.P.B. 9.3.1.3.5 (capitolo 377319).
2. Il contributo in favore di accademie, enti ed istituzioni di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, U.P.B. 9.3.1.3.2 (capitolo 377703), è ridotto per l'esercizio finanziario 2002 di 141 migliaia di euro in termini di competenza.
3. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:


U.P.B.      Capitolo     Competenza     Cassa
                (migliaia di euro)     (migliaia di euro) 
9.1.1.1.1      370011 + 40 + 40 
9.1.1.1.2      370302 + 50 + 50 
9.1.1.1.2      370304 + 5 +
9.1.1.5.2      370301 + 40 + 40 
9.2.1.3.2      372522 - 79 - 50 
9.3.1.3.3      377705 - 59 - 50 
9.3.1.3.4      376541 - 56 - 35 


Art. 28.
Proventi della vendita dei biglietti di accesso ai siti culturali

1. L'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è così sostituito:
"Art. 7. - 1. Il 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è direttamente versato, con cadenza trimestrale, ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.".
Art. 29.
Abrogazione e modifiche di norme

1. Il punto 3) del comma 2 e il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 sono abrogati.
2. Le lettere c) e g) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 sono abrogate.
3. La lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 è sostituita dalla seguente:
"b) dal Sovrintendente ai beni culturali e ambientali di Ragusa o da un suo delegato".
4. L'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 85 è così sostituito:
"Art. 4. - Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, il legale rappresentante di ogni istituzione scolastica presenta, entro il 30 maggio di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione domanda corredata di un dettagliato programma di attività didattica integrativo o di educazione degli adulti, approvato dai competenti organi collegiali e accompagnato da un preventivo di spesa".
5. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: "- Museo geologico G. G. Gemmellaro con sede in Palermo".
Titolo III
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Art. 30.
Interventi nel settore dell'edilizia scolastica

1. Le disposizioni dell'articolo 6, commi 2 e 4, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nonché dell'articolo 9 commi 3 e 4 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 non si applicano agli impegni di spesa scaturenti dall'applicazione della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, relativi agli interventi nel settore dell' edilizia scolastica per i quali alla data del 31 dicembre 2001 gli enti obbligati risultino in possesso del progetto esecutivo per il quale siano state già avviate le procedure previste per l'utilizzo del relativo finanziamento.
Art. 31.
Opere Universitarie

1. Il contributo in favore delle Opere Universitarie di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, relativa alla U.P.B. 9.2.1.3.5 (capitolo 373312) è elevato, per l'esercizio finanziario 2002, a 15.330 migliaia di euro.
2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa, in termini di competenza, di 5.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa di 5.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
Art. 32.
Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza

1. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 5.165 migliaia di euro in termini di competenza ed in termini di cassa per il versamento al fondo corsortile dell'Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza del contributo dovuto dalla Regione siciliana quale socio fondatore del Consorzio.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1006) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
Art. 33.
Modifica dell'articolo 77 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21

1. All'articolo 77 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Nell'ipotesi di mancata costituzione dei consorzi universitari, il contributo può essere erogato direttamente alla provincia regionale che gestisce corsi di studio universitari.".
Art. 34.
Collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, come sostituito dall'articolo 79 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole "L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente." sono aggiunte le seguenti: "Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione";
b) l'ultimo periodo "I compensi da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio sono rideterminati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale" è sostituito dal seguente "Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente".
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 35.
Ufficio della Regione a Bruxelles

1. All'articolo 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Al personale destinato all'Ufficio di Bruxelles sono riconosciute le indennità mensili aggiuntive rispetto al trattamento economico spettante, pari a quelle fissate dal decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i livelli funzionali corrispondenti";
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Al personale di cui al comma 3 si applicano, in deroga alle disposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, ivi compresa la connessa disciplina riguardante il trattamento economico spettante ai componenti.
3 ter. Per l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, oltre quanto previsto dal comma 3, su disposizione del Presidente della Regione, può essere comandato personale degli enti pubblici regionali sottoposti a vigilanza e tutela della Regione".
Art. 36.
Ufficio speciale controlli di secondo livello sui fondi strutturali

1. Per le finalità dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è autorizzata, in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 62 migliaia di euro.
2. Per il completamento dell'attività di controllo di cui all'articolo 3 del Regolamento CE n. 2064/97 della Commissione del 15 ottobre 1997, entro i termini compatibili con la scadenza di cui all'articolo 52, comma 5, secondo periodo, del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, l'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sui fondi strutturali in Sicilia è autorizzato ad affidare, mediante gara ad evidenza pubblica, parte dei controlli predetti a qualificata società che abbia svolto analoga attività nel territorio nazionale o in altro paese dell'Unione Europea. Per le finalità del presente comma è autorizzata, in termini di competenza, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 650 migliaia di euro.
3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede con parte delle disponibilità della U.P.B. 1.4.1.2.1 (capitolo 108007).
Art. 37.
Prevenzione incendi boschivi. Ulteriore finanziamento.

1. Per l'esercizio finanziario 2002 lo stanziamento di cui alla U.P.B. 2.4.1.3.2 (capitolo 150514) è incrementato di 15.000 migliaia di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della U.P.B. 4.2.2.8.1 (capitolo 613903).
Art. 38.
Contributi per la lotta antiparassitaria in agricoltura

1. Per le finalità del capitolo 542802 del bilancio della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 450 migliaia di euro, sia in termini di competenza che di cassa.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della U.P.B. 2.2.2.6.1 (capitolo 542804).
Art. 39.
Fidejussioni soci cooperative agricole. Limiti d'intervento della Regione

1. All'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"5. Nel caso che, in relazione alla garanzia prestata dal socio, lo stesso abbia già provveduto alla liquidazione di parte o tutto il debito garantito, ovvero il creditore abbia soddisfatto il proprio credito promuovendo azioni esecutive nei confronti del garante, l'intervento della Regione è limitato alla sola parte di credito ancora in essere alla data di emissione dei singoli decreti con i quali verranno assunte le garanzie prestate dai soci delle cooperative in favore delle banche creditrici.".
Art. 40.
Insediamenti in verde agricolo

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo le parole "anche in manufatti destinati a civile abitazione" aggiungere le parole "e loro pertinenze".
Art. 41.
Termine regolarizzazione istanze artigianato

1. Il termine previsto dall'articolo 26 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 per la regolarizzazione delle istanze di contributo presentate negli anni precedenti, considerato ordinatorio con il comma 3 dell'articolo 111 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 6, si riferisce a tutte le istanze presentate sino al 31 dicembre 2000.

Art. 42.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 agosto 2002.
   CUFFARO 
Assessore regionale per i beni culturali ed am-  GRANATA bientali e per la pubblica istruzione 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza  STANCANELLI sociale, la formazione professionale e l'emigrazione 


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LAVORI PREPARATORI


D.D.L. n. 298
Norme in materia di lavoro, cultura ed istruzione.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione f.f. (Castiglione) il 19 dicembre 2001.
Trasmesso alla Commissione Cultura, formazione e lavoro (V) il 27 dicembre 2001.
Esaminato nelle sedute n. 18 del 6 febbraio 2002, n. 19 del 9 maggio 2002, n. 20 e n. 21 del 14 maggio 2002.
Deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 21 del 14 maggio 2002.
Restituito dalla Commissione Bilancio (II) alla Commissione con decisione adottata nella seduta n. 62 del 25 giugno 2002.
Riesaminato dalla Commissione e rinviato in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 33 del 23 luglio 2002.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 68 del 25 luglio 2002.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 35 del 25 luglio 2002.
Relatore: Baldari.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 77 del 30 luglio 2002 e n. 78 del 31 luglio 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 78 del 31 luglio 2002.
(2002.32.1978)
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LEGGE 9 agosto 2002, n. 10.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002. Assestamento. Prime misure salva deficit.


REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".
Art. 2.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".
Art. 3.
Cartolarizzazioni e interventi urgenti per la sanità

1. L'autorizzazione di spesa relativa ai limiti di impegno di cui al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, introdotte dal comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e dall'articolo 75 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, limitatamente all'esercizio finanziario 2002, è ridotta di 25.822 migliaia di euro (U.P.B. 10.2.1.3.1 Fondo sanitario regionale - capitolo 413323).
2. La Regione, al fine di ricapitalizzare le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, conferisce alle medesime apporti di capitale per complessivi 737.500 migliaia di euro ripartiti per ogni singola azienda sulla base dei dati di consuntivo al 31 dicembre 2001 da erogare in dieci annualità di importo costante.
3. L'apporto di cui al comma 2 può essere oggetto da parte delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2001 così come rappresentati nei medesimi consuntivi.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono definiti i criteri e le modalità di regolazione delle operazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2002, un limite di impegno decennale di 73.750 migliaia di euro.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002, con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1, capitolo 215701 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli anni successivi l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.1, codice 12.02.02.
Art. 4.
Operazioni finanziarie aziende sanitarie ed ospedaliere

1. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a medio e lungo termine, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale bilancio e finanze, qualora i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi trovino copertura in specifiche risorse aggiuntive rispetto alle assegnazioni destinate al finanziamento delle spese correnti per il servizio sanitario, oppure i predetti oneri non risultino superiori al 15 per cento delle entrate proprie correnti delle aziende.
Art. 5.
Misure per il potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi

1. Nelle more della conversione e subordinatamente alla stessa, si applica in Sicilia l'articolo 3, comma 3, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, sostituendo agli organi ed uffici ivi previsti quelli operanti in ambito regionale. A decorrere dall'entrata in vigore della relativa legge di conversione, la disposizione si applica nel testo risultante dalla suddetta legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6.
Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituita con la seguente: "a) il documento di programmazione economico-finanziaria entro trenta giorni dalla data di presentazione alle camere da parte del Consiglio dei ministri di quello nazionale;".
2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "il 15 luglio" sono sostituite con le parole "il termine di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),".
3. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, dopo le parole "per il periodo" sono aggiunte le seguenti parole "rimanente della legislatura e, comunque, non inferiore al periodo".
Art. 7.
Legge finanziaria

1. L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:
"1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ri-corso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c) alla determinazione, in apposita tabella, dell'even-tuale rifinanziamento, per non più di un anno, delle principali leggi regionali di spesa;
d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'even-tuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonchè delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Art. 8.
Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47

1. L'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana la relazione sulla situazione economica regionale per l'anno precedente.".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"2. Il Governo regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana, entro il 1° ottobre di ciascun anno, la situazione finanziaria sullo stato di attuazione della spesa regionale riferita al 30 giugno. Presenta, altresì, entro il 31 ottobre, lo stato di attuazione delle principali leggi di spesa riferito alla stessa data.".
Art. 9.
Contributo all'Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE)

1. Il contributo annuo autorizzato dall'articolo 195, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, nell'importo rideterminato in tabella I dall'articolo 130, comma 9, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è fissato in 516 migliaia di euro.
Art. 10.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle an-nesse tabelle "C" e "D".

Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 agosto 2002.
   CUFFARO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  PAGANO 


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NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.


Nota all'art. 3, comma 1:
L'art. 30 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così dispone:

"Art. 30 - Cartolarizzazione dei crediti della sanità. - 1. I crediti vantati dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere nei confronti della Regione, ammontanti complessivamente a lire 1.217.772 milioni, di cui lire 527.637 milioni relativi all'esercizio 1995, lire 436.953 milioni relativi all'esercizio 1997 e lire 253.182 milioni relativi all'esercizio 1998 e riconosciuti da un apposito decreto emanato dall'Assessore regionale per la sanità, sono pagati dalla Regione con le modalità di cui ai successivi commi.
2. I crediti certificati dal decreto emanato al sensi del comma 1 possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi e con le modalità di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
3. Gli atti di cessione sono effettuati (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) e sono validi ed efficaci nei confronti della Regione.
4. Le società per la cartolarizzazione del crediti provvedono a comunicare l'elenco e l'ammontare dei crediti ad esse ceduti secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
5. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate a sottoscrivere con le società per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione.
6. Per provvedere al pagamento delle somme di cui al comma 1 la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno decennale di lire 61.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il pagamento delle rate annuali deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno.
7. La Regione è autorizzata a cancellare dal proprio patrimonio, nell'esercizio finanziario 2001 i debiti di cui al comma 1 per complessive lire 1.217.772 milioni.".

Nota all'art. 5:
L'art. 3, comma 3, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante: "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", così dispone:
"3. L'Agenzia delle entrate può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici per importi complessivamente superiori a euro 1,5 milioni ed il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alla attività di riscossione coattiva, con atto approvato dal Direttore dell'Agenzia su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".

Nota all'art. 6, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:

"Art. 1 - Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio. - 1. La formulazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione siciliana è ispirata al metodo della programmazione finanziaria ed i relativi disegni di legge sono approvati dall'Assemblea regionale siciliana entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. A tal fine il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana:
a) il documento di programmazione economico-finanziaria entro trenta giorni dalla data di presentazione alle camere da parte del Consiglio dei ministri di quello nazionale;
b) entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il disegno di legge "finanziaria";
c) entro lo stesso termine di cui alla lettera b) il disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente e programmatico.".

Nota all'art. 6, commi 2 e 3:
L'art. 2, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a seguito della modifiche introdotte dalle disposizioni che qui si annotano, risulta il seguente:

"Art. 2 - Documento di programmazione economico-finanziaria. - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), di ogni anno, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti deliberazioni da adottare, comunque con il voto d'Aula, entro il 31 agosto di ciascun anno, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo rimanente della legislatura e, comunque, non inferiore al periodo compreso nel bilancio pluriennale.".

Nota all'art. 8, comma 2:
L'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana", così come sostituito dall'art. 52, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, a seguito della modifica introdotta dalla disposizione che qui si annota, risulta il seguente:

"Art. 4 - Previsione e situazione trimestrale di cassa e stato di attuazione della spesa regionale e delle relative leggi. - 1. Il Governo regionale presenta ogni trimestre all'Assemblea regionale siciliana la situazione e la previsione trimestrale di cassa e di tesoreria della Regione nel termine stabilito dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni per l'analoga comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Governo regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana, entro il 1° ottobre di ciascun anno, la situazione finanziaria sullo stato di attuazione della spesa regionale riferita al 30 giugno. Presenta, altresì, entro il 31 ottobre, lo stato di attuazione delle principali leggi di spesa riferito alla stessa data.".

Nota all'art. 9:
L'art. 195, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2002-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", così dispone:
"5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai sensi del comma 3 la Presidenza della Regione trasferisce annualmente alla Federazione regionale siciliana dell'AICCRE una somma di lire 300 milioni.".

LAVORI PREPARATORI


D.D.L. n. 459
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e prime misure salva deficit.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 25 luglio 2002.
Trasmesso alla Commissione Bilancio (II) il 26 luglio 2002.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 69 del 30 luglio 2002.
Relatore: Croce.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 77 del 30 luglio e n. 78 del 31 luglio 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 78 del 31 luglio 2002.

(2002.32.1977)
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LEGGE 9 agosto 2002, n. 11.
Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia. Interventi per gli immobili di Siracusa-Ortigia. Provvedimenti per l'approvvigionamento idrico.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Censimento ed assegnazione alloggi

1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i dati del censimento effettuato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, censendo, attraverso avviso pubblico, anche i soggetti che alla data del 31 dicembre 2001 avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato.
2. A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 2001 alloggi di edilizia economica e popolare, il comune o l'ente gestore provvede, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, all'assegnazione degli alloggi a coloro che li detengono in via di fatto, e che risultino in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli stessi, ed alla stipula del relativo contratto.
3. La predetta assegnazione in locazione dell'alloggio è disposta da parte dell'ente gestore nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di specifica comunicazione da parte dell'ente gestore, apposita domanda. L'assegnazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni;
b) che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge;
c) che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione;
d) che l'occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate.
4. L'ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a 10 anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale.
5. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle assegnazioni cartolari effettuate dai comuni entro il 31 dicembre 2001.
Art. 2.
Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6

1. L'articolo 94 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 94 - 1. Il canone di locazione di cui al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, comunque non può essere superiore al limite del 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare di cui al comma 3 dello stesso articolo, calcolato con l'esclusione dei redditi dei figli di età inferiore a trent'anni. Il reddito imponibile di cui al comma 3 del medesimo articolo deve comunque intendersi conforme alle previsioni dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.".
Art. 3.
Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.
2. Il comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 le parole "da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione del bando" sono sostituite dalle parole "alla data di entrata in vigore della presente legge.".
4. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. La priorità nell'assegnazione degli alloggi popolari, costruiti con finanziamenti statali, regionali o comunali, viene riconosciuta ai residenti del comune nel cui territorio ricadono gli alloggi medesimi e si applica utilizzando tutte quelle graduatorie che, ancorché stilate sulla base di bandi diversi, contengano i medesimi criteri nell'attribuzione dei punteggi.
1 ter. L'assegnazione degli alloggi di cui ai commi 1 e 1 bis viene fatta dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati realizzati gli alloggi.".
Art. 4.
Interventi urgenti di manutenzione degli alloggi

1. L'Istituto autonomo per le case popolari autorizza la realizzazione, da parte dell'assegnatario, di interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio.
2. L'assegnatario provvede ad avanzare richiesta di autorizzazione con perizia tecnica giurata.
3. L'istanza si intende accolta qualora l'Istituto non si pronunci nel termine di sessanta giorni.
4. L'ammontare della spesa sostenuta è detratta dal canone conguagliando anche l'eventuale situazione debitoria.
5. Qualora si tratti di alloggio assegnato a riscatto, la spesa eccedente quella conguagliata in sede di pagamento del canone è detratta dal prezzo di cessione dell'alloggio.
Art. 5.
Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari

1. I fondi ricavati dalla vendita degli alloggi di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, sono destinati prioritariamente al ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari fino all'ammontare dell'85 per cento dei proventi complessivi previsti nei piani di vendita approvati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
Art. 6.
Bandi speciali

1. In deroga alle vigenti disposizioni, per l'assegnazione degli alloggi destinati alla sistemazione dei nuclei familiari in dipendenza di gravi esigenze abitative o per tutelare l'esigenza di particolari categorie sociali, il comune provvede all'emanazione di bandi speciali con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi o specifici.
2. Ai comuni che non attivano le procedure di cui al comma 1 non sono assegnate somme per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 7.
Termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata

1. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è prorogato al 31 dicembre 2004.
2. Per i programmi di edilizia non ancora completati, la cessione o l'assegnazione di alloggi ed il relativo frazionamento dei mutui devono essere effettuati entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Art. 8.
Cessione degli alloggi

1. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa, vengono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto, ovvero ai soggetti che hanno fatto o fanno regolare domanda di riscatto.
2. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo viene fatta con riferimento al valore venale posseduto dagli alloggi al momento dell'atto di assegnazione agli aventi diritto.
Art. 9.
Opere di approvvigionamento idrico e di adduzione

1. Al fine di garantire la costante erogazione di acqua anche agli alloggi popolari, le opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, sono suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più ambiti territoriali ottimali o più utenti ad usi multipli, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento, sono di competenza della Regione e la gestione può essere assegnata a società costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 10.
Immobili oggetto di ordinanza di sgombero a Siracusa-Ortigia

1. Il sindaco del comune di Siracusa è autorizzato a utilizzare, in via emergenziale, una parte dei finanziamenti destinati a Ortigia in forza del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura totale dei costi connessi a opere di consolidamento relative a immobili privati colpiti da ordinanza di sgombero, nel rispetto delle finalità della normativa statale di riferimento.
2. Fino alla data del 31 dicembre 2002, l'approvazione da parte della giunta comunale dei progetti esecutivi predisposti da enti pubblici per interventi di edilizia residenziale pubblica in Ortigia, purché conformi agli standard del piano particolareggiato, ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 11.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 agosto 2002.
   CUFFARO 
Assessore regionale per i lavori pubblici  SCAMMACCA DELLA BRUCA 

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LAVORI PREPARATORI


D.D.L. n. 393
Provvedimenti urgenti nel settore dell'edilizia popolare.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Croce e Beninati il 17 maggio 2002.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 22 maggio 2002.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 44 del 16 luglio 2002.
Relatore: Beninati.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 71 del 17 luglio e 77 del 30 luglio 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 77 del 30 luglio 2002
(2002.32.1974)
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LEGGE 9 agosto 2002, n. 12.
Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Economicità ed efficienza dei servizi

1.  L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di potenziare i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia con riferimento al quadro complessivo del traffico mediterraneo, procede, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 e al decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, all'individuazione della rete dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto delle esigenze generali di mobilità.
2.  La scelta dei vettori è effettuata mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi.
3.  Le gare pubbliche sono aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economica più bassa, tenendo conto, altresì, dei requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo 3.
4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori è regolato da contratti di servizio aventi durata non superiore a cinque anni. E' vietato il ricorso a proroghe di contratti in scadenza, salvo che non ricorrano comprovate condizioni di straordinaria ed obiettiva gravità.
Art. 2.
Bandi di gara

1.  Il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni emana i bandi di gara per l'affidamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori.
2.  I bandi di gara, di cui al comma 1, devono soddisfare le esigenze di trasporto di persone con o senza veicoli al seguito, nonché di automezzi con autista adibiti al trasporto di merci.
3.  I bandi relativi ai servizi effettuati con navi traghetto devono prevedere, altresì, l'effettuazione di corse riguardanti il trasporto di merci appartenenti alle categorie speciali o pericolose, come definite dalla vigente legislazione di settore, nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza del trasporto, al fine di garantire i necessari approvvigionamenti agli abitanti delle isole minori.
Art. 3.
Contenuto dei bandi

1.  I bandi devono contenere indicazioni, in particolare, in ordine:
a)  alle reti dei servizi da affidare;
b)  alle tariffe da applicare sulle tratte in cui si articolano le reti dei servizi;
c)  agli obblighi relativi al livello ed alla frequenza dei servizi;
d)  ai requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, richiesti ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CE in materia di appalti di servizi pubblici, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'esercizio dell'attività armatoriale;
e)  al numero delle unità navali da impiegare, alle caratteristiche tecnico-costruttive con riguardo alla capacità di trasporto in sicurezza di mezzi e passeggeri, nonché ai requisiti tecnici minimi richiesti;
f)  al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nello Stato di bandiera, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento CEE 3577/92;
g) alla prestazione di adeguata fidejussione;
h) all'importo a base d'asta dei servizi da affidarsi. Non sono ammesse offerte che eguagliano o superano il prezzo a base d'asta fissato dall'amministrazione appaltante.
Art. 4.
Vigilanza e controllo dei servizi

1.  La vigilanza ed il controllo sui servizi di collegamento marittimo sono affidati al Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i funzionari del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni incaricati della vigilanza e del controllo sono dotati di apposita tessera identificativa per "controllo, vigilanza e libera circolazione" sui mezzi in esercizio, per garantire l'osservanza delle modalità operative previste dai bandi di cui alla presente legge.
Art. 5.
Tavolo di concertazione permanente

1.  E' costituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza della Regione, un tavolo di concertazione permanente sulle problematiche delle isole minori siciliane composto dal Presidente della Regione o un suo delegato, da un rappresentante per ogni comune delle isole minori e dal responsabile dell'ufficio per le isole minori, istituito con l'articolo 53 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
2.  Spetta all'organismo di cui al comma 1 esprimere valutazioni sulle scelte programmatiche per gli interventi strutturali che riguardano le isole minori siciliane.
Art. 6.
Norme finanziarie

1.  Al fine di consentire l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, dal momento dell'attivazione del nuovo sistema di affidamento degli stessi mediante procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di 24.015 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 23.757 migliaia di euro per l'anno 2004.
2.  La spesa di cui al comma 1 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704 accantonamento codice 1013).
Art. 7.
Piano regionale dei trasporti e disposizioni per gli uffici della motorizzazione civile

1.  Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 500 migliaia di euro.
2.  Per l'informatizzazione degli uffici provinciali del la motorizzazione civile della Sicilia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro.
3.  All'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per la competenza, con parte delle disponibilità di cui al l'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704), accantonamento 1001 per 653 migliaia di euro, accantonamento 1013 per 47 migliaia di euro e per la cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

Art. 8.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 agosto 2002.
   CUFFARO 
Assessore regionale per il turismo, le comuni-  CASCIO cazioni ed i trasporti 


NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.


Note all'art. 1, comma 1:
-  Il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3577/92 del 7 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 12 dicembre 1992, n. 364, concerne l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).
-  Il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2000, n. 248, reca "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti".

Nota all'art. 3, comma 1, lett. d):
Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 1995, n. 104, S.O., recante "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi", sono rispettivamente così rubricati:
12. Esclusione dalla partecipazione alle gare.
13. Capacità economica e finanziaria.
14. Capacità tecnica.
15. Iscrizione nei registri professionali.

Nota all'art. 3, comma 1, lett. f):
L'articolo 3 del Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3577/92 del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), così dispone:

"Art. 3 - 1. Per le navi che effettuano cabotaggio continentale e per le navi da crociera, tutte le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato di bandiera), eccetto per le navi di meno di 650 tonnellate lorde, alle quali possono applicarsi le condizioni dello Stato ospitante.
2. Per le navi che effettuano il cabotaggio con le isole, tutte le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave effettua un servizio di trasporto marittimo (Stato ospitante).
3. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1999, per le navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole, quando il viaggio in questione segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato, tutte le questioni relative all'equipaggio sono di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato di bandiera).
4. La Commissione effettua un esame approfondito delle ripercussioni economiche e sociali della liberalizzazione del cabotaggio con le isole e presenta una relazione al Consiglio entro e non oltre il 1° gennaio 1997.
Sulla base di tale relazione la Commissione sottopone una proposta al Consiglio, la quale può comprendere modifiche delle disposizioni relative alla cittadinanza dell'equipaggio previste ai paragrafi 2 e 3, di modo che il sistema definitivo venga approvato dal Consiglio in tempo utile, anteriormente al 1° gennaio 1999.".

Nota all'art. 5, comma 1:
L'articolo 53 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:

"Art. 53 - 1. E' istituito presso la Presidenza della Regione l'"Ufficio per le isole minori" al fine di coordinare gli interventi a favore delle stesse.".

Nota all'art. 7, comma 1:
L'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, recante "Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.", così dispone:

"Art. 1. - Il Governo della Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il piano regionale dei trasporti con le procedure della programmazione.
Il piano regionale dei trasporti è lo strumento mediante il quale la Regione definisce la politica regionale dei trasporti in armonia:
-  con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con le scelte e gli indirizzi della legislazione nazionale del settore e tenendo conto dei programmi già avviati nelle sue articolazioni di comparto;
-  con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico nella Regione.
Il piano regionale dei trasporti è, altresì, lo strumento attraverso il quale la Regione:
-  persegue il migliore soddisfacimento delle esigenze di mobilità interna ed esterna e di economicità del trasporto, privilegiando l'uso del mezzo collettivo rispetto a quello individuale;
-  concorre all'elaborazione del piano nazionale dei trasporti e partecipa alla definizione dei programmi di sviluppo dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano il suo territorio nell'intento di fare assumere alla Sicilia, in relazione alla sua collocazione geografica al centro del Mediterraneo ed alla sua perifericità e marginalità rispetto alle aree socio - economiche nazionali ed europee, una dimensione ed una funzione euromediterranea nei flussi di traffici nazionali ed internazionali, in modo da conferire competitività all'economia siciliana.".

LAVORI PREPARATORI


D.D.L. n. 307
Nuove norme sui collegamenti marittimi con le Isole minori della Sicilia.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti (Cascio).
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) il 15 gennaio 2002.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 44 del 16 lu glio 2002.
Deliberato l'invio in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 44 del 16 luglio 2002.
Parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 65 del 16 luglio 2002.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 46 del 17 luglio 2002.
Relatore: Acierno.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 71 del 17 luglio e 75 del 24 luglio 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 77 del 30 luglio 2002.

(2002.32.1976)
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LEGGE 9 agosto 2002, n. 13.
Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Applicazione della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29

1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, devono intendersi riferite agli autoservizi pubblici non di linea previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
Art. 2.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29

1.  Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. I regolamenti di cui al comma 3 possono prevedere, rimanendo immutato il numero di licenze concedibili, l'adeguamento della disponibilità dei posti su ogni singola autovettura destinata al noleggio con conducente per servizi non di linea, fino ad un massimo di sedici posti più autista.".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29

1. L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è così sostituito:
"Art. 3 - Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio - 1. Le commissioni di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono costituite a livello provinciale con decreto del presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e sono composte da:
a) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante della categoria degli esercenti il servizio taxi, designato dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale;
c) due rappresentanti della categoria degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, designati dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale;
d) due ufficiali della polizia municipale, designati dall'amministrazione del comune capoluogo di provincia, di cui uno in servizio presso lo stesso comune capoluogo e l'altro in servizio presso uno dei comuni della provincia, individuato secondo un criterio di rotazione;
e) il dirigente generale del dipartimento trasporti e comunicazioni dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, o un suo delegato.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designato dal presidente della stessa.
3. Le commissioni durano in carica tre anni con decorrenza dalla data del decreto di cui al comma 1.
4. Al rinnovo delle commissioni nonché, ove necessario, alla sostituzione di componenti delle stesse, si provvede con le medesime modalità stabilite per la prima nomina.".
Art. 4.
Norme concernenti il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3 bis - Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - 1. E' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previsto dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
a) conducenti di autovetture;
b) conducenti di motocarrozzette;
c) conducenti di natanti;
d) conducenti di veicoli a trazione animale.
3. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il relativo accertamento spetta all'amministrazione comunale.
4. L'iscrizione nel ruolo è, altresì, necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui svolgono la propria attività, coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 3 ter, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, alla data di entrata in vigore della presente legge siano già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data del 30 aprile 2002, in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3 ter, comma 2, lettere b), c) e d), e comma 3, abbiano prestato servizio di conducente negli ultimi cinque anni per un tempo complessivamente non inferiore a due anni, in qualità di familiare che collabora o di sostituto del titolare della licenza di taxi o di sostituto del titolare dell'autorizzazione di autonoleggio ovvero in qualità di dipendente dell'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo.
7. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo i soggetti di cui ai commi 5 e 6 devono presentare alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente apposita domanda, specificando la sezione del ruolo in cui si richiede l'iscrizione.
8. La domanda va redatta ai sensi del successivo articolo 3 quater, comma 2, e deve contenere la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a) dello stesso articolo.
Art. 3 ter - Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - 1. L'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 3 bis è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti professionali e morali previsti nei commi seguenti nonché al superamento dell'esame di idoneità all'esercizio del servizio previsto dall'articolo 3 quater.
2. Sono requisiti professionali indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti:
a) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
b) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette, il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
c) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti, il possesso della patente nautica;
d) per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 226, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Sono requisiti morali indispensabili per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti:
a) il non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
b) il non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
4. I requisiti di cui al comma 3 non sussistono fin tanto che non sia intervenuta riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
Art. 3 quater - Domanda di iscrizione nel ruolo ed esami di idoneità - 1. Coloro che, in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato dell'Unione europea, abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo 3 bis, devono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove intendono essere iscritti, specificando la sezione del ruolo per cui si richiede l'iscrizione.
2. Nella domanda, redatta su carta semplice con sottoscrizione in calce, l'interessato deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale devono essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni. La sottoscrizione è disciplinata dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La domanda deve, altresì, contenere:
a) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 ter, commi 2 e 3, sottoscritta dall'interessato e prodotta, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) istanza di partecipazione all'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio pubblico non di linea.
4. L'esame di idoneità consiste in una prova scritta, che può essere effettuata anche mediante quesiti a risposta preordinata, e in un colloquio orale concernenti le seguenti materie:
a) elementi di geografia della Regione siciliana;
b) elementi di toponomastica dei maggiori comuni e della provincia di pertinenza del ruolo;
c) norme concernenti il collaudo, l'immatricolazione, l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli;
d) nozioni sulla sicurezza della circolazione, norme di comportamento dei conducenti riguardanti la prevenzione degli incidenti ed i provvedimenti da adottare nel caso di incidenti;
e) norme di comportamento previste dal regolamento taxi e per l'autonoleggio con conducente del comune di appartenenza.
5. Espletato l'esame previsto dal comma 4, la commissione di cui all'articolo 3 trasmette copia dei verbali, con l'elenco degli idonei e dei non idonei, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso i propri uffici, procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3, lettera a), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ultimati con esito favorevole i controlli di cui al comma 5, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso i propri uffici, provvede ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo di cui all'articolo 3 bis.
Art. 3 quinquies - Revisione del ruolo - 1. Il ruolo di cui all'articolo 3 bis è soggetto a revisione. La revisione è disposta periodicamente dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al fine di accertare per gli iscritti la permanenza dei requisiti di iscrizione.
2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti di iscrizione.
3. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in relazione alla perdita dei requisiti di iscrizione, sono comunicati agli enti interessati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.".
Art. 5.
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29

1.  Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 1992, n. 21, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è così sostituito:
"2.  Il prelevamento dell'utente deve avvenire esclusivamente con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5.".
Art. 6.
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è così sostituito:
"1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico di trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfettariamente nella misura annua di E 619,75 ed è pagato in una unica soluzione.".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è così sostituito:
"3.  Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti direttamente agli aventi diritto, o a chi per essi, sulla base degli elenchi presentati annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, certificati dai comuni o dagli enti di amministrazione delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 agosto 1950.".
3. In sede di prima applicazione, per garantire il pagamento del pregresso, relativo agli anni 1998-1999, gli aventi diritto o chi per essi presentano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi di cui al comma 3 dell5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, come modificato dal comma 2.
Art. 7.
Commissione regionale consultiva

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad istituire con proprio decreto la Commissione regionale consultiva di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Art. 8.
Rilascio delle licenze e valutazione del servizio espletato

1. Le licenze o le autorizzazioni vanno concesse, con bando di concorso, esclusivamente a persone fisiche. In capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di licenze anche se rilasciate da comuni diversi.
2. L'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno dodici mesi ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo oggetto di valutazione ai fini rispettivamente del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.
Art. 9

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 agosto 2002.
   CUFFARO 
Assessore regionale per il turismo, le comuni-  CASCIO cazioni ed i trasporti 

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LAVORI PREPARATORI


D.D.L. n. 367
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, concernente norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti (Cascio) il 23 aprile 2002.
Trasmesso alla Commissione Ambiente e territorio (IV) in data 7 maggio 2002.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 38 del 25 giugno 2002.
Relatore: Lo Curto.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 77 del 30 e 78 del 31 luglio 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 78 del 31 luglio 2002.
(2002.32.1979)
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DECRETO PRESIDENZIALE 28 maggio 2002.
Accordo di programma finalizzato alla costituzione di un sistema informativo territoriale regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, ed, in particolare, l'art. 27, così come recepito e modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'istituto dell'accordo di programma;
Visto il quadro comunitario di sostegno (QCS) per le Regioni dell'Italia Obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione europea C(2000) dell'1 agosto 2000;
Visto il Programma operativo regionale (POR) della Regione siciliana 2000/2006, approvato con decisione C(2000)2348 della Commissione europea dell'8 agosto 2000 ed il relativo Complemento di programmazione, adottato con deliberazione n. 26 del 28 gennaio 2002 della giunta regionale;
Vista la Misura 5.05 del Complemento di programmazione "Reti finalizzate al miglioramento dell'offerta città", inserita nell'Asse 5 "Città" del POR Sicilia 2000/2006;
Considerato che la Misura 5.05 consiste nella realizzazione in Sicilia di una rete di sistemi informativi territoriali denominata Sistema informativo territoriale regionale (SITR) a supporto di tutte le linee di intervento del POR con l'obiettivo di favorire la conoscenza delle risorse territoriali, la promozione di connessioni reticolari regionali e sovraregionali ed il potenziamento dei sistemi locali e dei sistemi urbani medi;
Considerato che le linee di intervento della Misura 5.05 si sviluppano attraverso:
-  un livello regionale, cui sono destinate il 20% delle risorse finanziarie, a titolarità regionale in cui il soggetto beneficiario dell'intervento è il dipartimento regionale urbanistica;
-  un livello territoriale, cui sono destinate l'80% delle risorse a regia regionale in cui i soggetti beneficiari dell'intervento sono le Province regionali e gli enti locali;
Considerato che le procedure di attuazione della Misura 5.05 prevedono per la parte territorializzata il metodo della concertazione e la stipula di un accordo di programma;
Considerato che a tal fine è stata convocata dal Presidente della Regione siciliana, con nota n. 1584 del 6 maggio 2002, una riunione in data 10 maggio 2002 presso la Presidenza della Regione siciliana, Palazzo d'Orleans, Palermo;
Considerato che in sede di riunione i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte hanno concordato di addivenire alla stipula dell'accordo di programma per l'attuazione della Misura 5.05 del POR;
Visto che hanno partecipato alla riunione per la sottoscrizione del detto accordo: il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, i rappresentanti delle Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e dei comuni di Acireale, Adrano, Agrigento, Alcamo, Augusta, Avola, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltagirone, Caltanissetta, Canicattì, Castelvetrano, Catania, Enna, Erice, Favara, Gela, Licata, Marsala, Mazara del Vallo, Messina, Milazzo, Misterbianco, Modica, Palermo, Paternò, Ragusa, Sciacca, Siracusa, Trapani, Vittoria;
Visto l'accordo di programma sottoscritto tra il Presidente della Regione siciliana e tutti i soggetti interessati, avente per oggetto la costituzione di un sistema informativo territoriale regionale (SITR), diffuso a rete sul territorio (con nodi provinciali e regionali), che rappresenta un intervento strategico e strutturale per tutte quelle linee di intervento del POR che hanno come obiettivo la conoscenza delle risorse territoriali, la promozione di connessioni reticolari regionali e sovraregionali ed il potenziamento dei sistemi locali e dei sistemi urbani medi;
Ritenuto di dover approvare il superiore accordo di programma;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'accordo di programma sottoscritto in data 10 maggio 2002 tra il Presidente della Regione siciliana e i soggetti interessati citati in premessa finalizzato alla costituzione di un sistema informativo territoriale regionale (SITR), diffuso a rete sul territorio (con nodi provinciali e regionali), che rappresenta un intervento strategico e strutturale per tutte quelle linee di intervento del POR che hanno come obiettivo la conoscenza delle risorse territoriali, la promozione di connessioni reticolari regionali e sovraregionali ed il potenziamento dei sistemi locali e dei sistemi urbani medi.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 maggio 2002.
  CUFFARO 



N.B.: Il testo dell'accordo di programma è stato pubblicato nel sito del dipartimento regionale urbanistica: www.artasicilia.net.
(2002.22.1332)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 27 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1, così come sostituito dall'art. 52, comma 6, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";
Vista la quietanza n. 127 del 31 luglio 2001, con la quale è stato accreditato sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, l'importo di L. 122.620.000 (E 63.327,94) per interventi in materia di animali e prevenzione randagismo;
Vista la nota prot. n. 4/1673 del 18 ottobre 2001, con la quale l'Assessorato della sanità comunica la seguente ripartizione della somma di L. 122.620.000 nel rispetto delle percentuali fissate dall'art. 3, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281: L. 30.655.000 (E 15.831,98) al capitolo 417306 e L. 91.965.000 (E 47.495,96) al capitolo 417307;
Considerato che la predetta somma, accertata nell'esercizio finaziario 2001 con decreto n. 810 del 17 ottobre 2001, ha contribuito a determinare l'avanzo finanziario del medesimo esercizio relativo ai fondi vincolati, e trova allocazione nel bilancio della Regione per l'esrcizio finanziario 2002 nel capitolo 215703;
Ritenuto di dovere procedere all'iscrizione nei capitoli di spesa 417306 e 417307, secondo la ripartizione indicata dall'Assessorato regionale della sanità, al fine di consentire la destinazione delle somme assegnate dallo Stato alle finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 417306 la somma di E 15.831,98 ed al capitolo 417307 la somma di E 47.495,96 in termini di competenza, con la contemporanea riduzione di E 63.327,94 dal capitolo 215703;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva     - 63.327,94    
  di cui al capitolo 
  215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati per perenzione amministrativa e per la uti- 
lizzazione delle economie, ecc.      - 63.327,94    

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  3  - Ispettorato veterinario 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
  10.3.1.3.1. Prevenzione del randagismo e tutela degli animali     + 63.327,94    
  di cui ai capitoli 

(Nuova istituzione)
  417306 Trasferimenti alle Aziende unità sanitarie locali per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'identificazione ed il tatuaggio elet- 

tronico.
Codici: 04.02.03. - 07.04.02 - V      + 15.831,98     -      
  417307 Contributi ai comuni ed alle associazioni protezionistiche per ri- 
fugi sanitari      + 47.495,96    

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 2002.
  PAGANO 

(2002.22.1323)
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DECRETO 27 maggio 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1, così come sostituito dall'art. 52, comma 6, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 39, che all'art. 1 prevede l'adozione di un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con il piano sanitario nazionale, di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, con il quale è stato adottato il "Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative" ed, in particolare, l'allegato 2 con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti alle regioni ed alle province autonome, ed assegnate alla Sicilia risorse finanziarie per L. 18.993.479.783 (E 9.809.313,67);
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2001, con il quale è stato approvato il programma per la realizzazione di centri residenziali di cure palliative all'interno della rete di assistenza ai malati terminali presentato dalla Regione Sicilia;
Vista la nota prot. n. 100/SCPS/6. 14990 del 20 novembre 2001, con la quale il Ministero della salute comunica l'erogazione in favore della Regione Sicilia dell'importo di L. 949.673.989 (E 490.465,68), pari al 5% dell'importo assegnato;
Vista la nota prot. n. 749 del 14 febbraio 2002, con la quale l'Assessorato regionale della sanità chiede l'iscrizione in bilancio della predetta somma di E 490.465,68 sia in termini di competenza che di cassa;
Vista la nota n. 147 del 19 febbraio 2002 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, con parere favorevole, la suindicata nota assessoriale;
Vista la quietanza n. 180 del 15 novembre 2001, con la quale è stato accreditato sul conto corrente n. 22721/526, intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato, l'importo di L. 949.673.989 (E 490.465,68);
Considerato che la predetta somma, accertata nell'esercizio finanziario 2001 con decreto n. 130 del 26 febbraio 2002, ha contribuito a determinare l'avanzo finanziario del medesimo esercizio relativo ai fondi vincolati, e trova allocazione nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 del capitolo 613905;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 812012 la somma di E 490.465,68 sia in termini di competenza che in termini di cassa, con la contemporanea riduzione di pari importo dal capitolo 613905;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174/2002, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.1.  - Fondi di riserva     - 490.465,68 - 490.465,68 
  di cui al capitolo 
  613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle econo- 
mie, ecc.      - 490.465,68 - 490.465,68 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  10.2.2.6.2..  - Assistenza sanitaria ed ospedaliera     + 490.465,68 + 490.465,68 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  812012 Interventi per la realizzazione di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. 
Codici: 21.01.09-07.04.03 v      + 490.465,68 + 490.465,68  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 2002.
  PAGANO 

(2002.22.1322)
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DECRETO 29 maggio 2002.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con la nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le istanze dei tabaccai trasmesse dalla FIT con la successiva nota prot. nn. 4534 del 5 febbraio 2002;
Considerato che il Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta la opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n.209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999 acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente, in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai, prot. n.10817 del 20 febbraio 2002, con la quale la stessa Federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota dell'ECOMAP prot. nn. 8485 del 20 marzo 2002, con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich international Italia S.p.A. n.209S1403.
Viste le deleghe R.I.D. dei tabaccai istanti, pervenute a questo Dipartimento in data 28 marzo 2002, con nota della FIT prot. n.419/C del 25 marzo 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato anche per il tramite dell'associazione di categoria, apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, che siano collegati in rete e che utilizzino in sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n.28 - Palermo, sul conto corrente n.690 0001 40 codice ABI 01020 Codice CAB 04793 - codice SIAZ4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato alla attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 maggio 2002.
  RABBONI 

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(2001.23.1407)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 17 luglio 2002.
Modalità per l'erogazione di contributi alle forme associative e di cooperazione per la gestione associata di funzioni e/o servizi commerciali per l'anno 2002.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale n. 1 del 25 marzo 2002, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Re gione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-04;
Visto l'art. 76, comma 4°, della legge regionale 26 mar zo 2002, n. 2, con il quale si è disposto che una quota pari al 5% del fondo per garantire ai comuni, nell'anno 2002, lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali predetto rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Visto il proprio decreto n. 1103 del 19 aprile 2002, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato il 22 aprile 2002 al n. 374, con il quale si è ripartita la quota predetta sullo stanziamento di E 617.167.000,00 di cui al capitolo 183303 e pari ad E 30.858.000,00 per le se guenti finalità:
-  promozione e realizzazione di forme associative e di cooperazione, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato: E 6.171.000,00;
-  contributi in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dal l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni: E 6.171.000,00;
-  contributi in favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale: E 18.516.000,00;
Visto il successivo decreto n. 2095 del 19 giugno 2001, con il quale, in attuazione della legge regionale n. 3 del 10 maggio 2002, si è provveduto alla rideterminazione del riparto, assegnandosi la somma di E 6.071.000,00 sia per l'associazionismo e la cooperazione che per gli eventi calamitosi;
Considerato che, con il predetto decreto n. 1103/02, si è fatta riserva, relativamente alla promozione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione, di stabilire con separato provvedimento le modalità di presentazione delle domande ed i criteri della quantificazione del contributo;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno n. 318 del 1° settembre 2000, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi statali agli enti che svolgono l'esercizio associato di funzioni comunali;
Considerato che, secondo quanto è stato possibile accertare, non risultano presentate istanze da parte di comuni della Regione per la concessione di contributi ai sensi della normativa regolamentare richiamata;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Rilevato che, secondo il comma 5° del predetto art. 76, legge regionale n. 2/02, nella determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo si deve tenere conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
Rilevato che per perseguire, nel principio della sussidarietà, la più ampia integrazione nelle strutture e nella prestazione dei servizi, è da valorizzare la potenzialità delle istituzioni presenti nel territorio e che, a tal fine, vanno sostenute ed incentivate la promozione e la realizzazione delle forme associative (unioni di comuni; consorzi; convenzioni) e di cooperazione consentite dalle vigenti disposizioni;
Ritenuto, a tal fine, di disciplinare l'erogazione di con tributi alle forme associative e di cooperazione per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali a parziale copertura sia delle spese di gestione per le strutture già funzionanti che delle spese di impianto e/o di attivazione per quelle ancora da costituire;

Decreta:


Art. 1

Per l'anno 2002, alle forme associative e di cooperazione per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali sono concessi contributi, sul fondo appositamente determinato con i decreti n. 1103 del 19 aprile 2002 e n. 2095 del 19 giugno 2002, per le seguenti finalità:
a)  parziale copertura delle spese di gestione delle forme associative e di cooperazione, che dichiarino di essere funzionanti;
b)  parziale copertura delle spese di impianto e/o di attivazione delle forme associative e di cooperazione da costituire entro il 31 ottobre 2002.

Art. 2

I contributi sono concessi secondo i seguenti criteri di priorità:
a)  unioni di comuni;
b)  consorzi;
c)  convenzioni;
d)  forme di cooperazione.

Art. 3

Sono escluse dalla concessione dei contributi le forme associative / di cooperazione previste come obbligatorie da disposizioni statali e/o regionali per la gestione di determinati servizi comunali.

Art. 4

Le domande ammissibili saranno soddisfatte sulla base di una graduatoria che verrà predisposta nel criterio di priorità di cui sopra e, nell'ambito di ogni tipologia associativa e di cooperazione, verrà data precedenza alle forme con maggior numero di comuni, con maggior numero di funzioni o servizi e di maggior durata. In caso di parità in graduatoria, sarà data precedenza alle forme associative e di cooperazione con maggior numero di abitanti ricompresi nel rispettivo territorio.

Art. 5

L'importo massimo del contributo da concedere è determinato in E 250.000,00 e, comunque, per un am montare non superiore all'80% della richiesta.

Art. 6

La richiesta di concessione del contributo, redatta secondo gli schemi A e B allegati e sottoscritta dal legale rappresentante o dal delegato da tutti gli enti aderenti alla forma associativa e di cooperazione, dovrà essere spedita all'Assessorato regionale enti locali entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 7

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente, provvedendo nelle forme di legge al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, qualora vengano meno in tutto o in parte i presupposti per la sua concessione.

Art. 8

I beneficiari del contributo dovranno rendicontare entro quattro mesi dalla concessione del contributo, con documentata relazione, l'utilizzazione del contributo me desimo. In caso di inadempimento, il contributo potrà essere revocato secondo le modalità indicate.
L'Assessorato provvederà a verificare a campione il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso il servizio 1 - Interventi finanziari e finanza locale e verranno trattati per le finalità inerenti alle procedure di finanziamento.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. Onofrio Zaccone, dirigente del servizio predetto.

Art. 10

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 luglio 2002.
  D'AQUINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato degli enti locali il 28 luglio 2002 al n. 506.
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(2002.31.1875)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 23 maggio 2002.
Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, valida per l'anno 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA - IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, che non consente più il conferimento di incarichi specialistici ambulatoriali a tempo indeterminato, riservando l'applicazione dell'accordo collettivo nazionale con gli specialisti ambulatoriali soltanto ai professionisti in servizio alla data del 30 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. n. 271/2000;
Visto l'allegato n. 1 del D.P.R. n. 271/2000, recante il protocollo aggiuntivo che fa parte integrante dello stesso D.P.R., che disciplina gli incarichi a tempo determinato;
Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina valida per l'anno 2002, predisposta dall'apposito comitato zonale;
Preso atto che, con delibera n. 2322 del 19 aprile 2002, il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina ha approvato la suddetta graduatoria;
Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria per la conseguente pubblicazione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina, valida per l'anno 2002, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 2322 del 19 aprile 2002.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l'assegnazione di incarichi trimestrali per la copertura dei turni resisi vacanti e per l'instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi del protocollo aggiuntivo di cui al D.P.R. n. 271/2000.

Art. 3

La graduatoria sopracitata sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 maggio 2002.
  AMANDORLA 

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(2002.22.1269)
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DECRETO 12 agosto 2002.
Disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria nella Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39;
Considerato che:
-  dopo numerosi incontri tra i rappresentanti delle Regioni e dello Stato in via definitiva l'8 agosto 2001 (repertorio atti n. 1285) si è raggiunto l'accordo tra Governo e Regioni di modifica degli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti n. 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti n. 1210) in materia di sanità;
-  con il predetto accordo, tenuto conto dei risultati dei tavoli di monitoraggio, del livello di responsabilità di Stato e Regione relativamente al superamento dei limiti di spesa prefissati, si sono determinate le seguenti quote di Fondo sanitario nazionale:
a)  anno 2000 - integrazione di lire 2.700 miliardi;
b)  anno 2001 - integrazione di 6.800 miliardi di lire, quindi il Fondo è elevato a lire 138.000 miliardi di lire;
c)  anno 2002 - determinato in lire 144.376 miliardi oltre a lire 2.000 miliardi per riequilibrio;
d)  anno 2003 - determinato in lire 150.122 miliardi oltre a lire 2.000 miliardi per riequilibrio;
e) anno 2004 - determinato in lire 155.871 miliardi oltre a lire 1.500 miliardi per riequilibrio.
E che tali determinazioni hanno consentito di definire il nuovo livello di spesa sanitaria italiana cui concorre lo Stato ed il 2001 è stato definito "anno zero";
-  il Governo si è impegnato a:
1) adeguare subito al 5,88% del PIL il Fondo sanitario nazionale, inoltre si è impegnato ad adeguarlo, entro un arco temporale ragionevole, al 6% del PIL. Tale Fondo comprenderà le entrate proprie che saranno valutate sempre nella stessa misura della quota definita per l'anno 2001;
2)  definire i meccanismi di contenimento della spesa e di monitoraggio delle prescrizioni;
3)  attribuire alle Regioni la potestà autorizzativa in materia di sperimentazioni gestionali ex art. 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
4)  attribuire alle Regioni la piena potestà di riconoscimento ai presidi ospedalieri dello status di azienda ospedaliera, con modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 502/1992;
5)  adeguare le previsioni normative concernenti la dotazione dei posti letto ospedalieri per acuti fissando il nuovo parametro di riferimento a 4 posti-letto per mille abitanti;
6)  definire le misure di contenimento della spesa farmaceutica;
7) definire, al fine di una più efficace ed efficiente programmazione, la gestione delle risorse umane, anche attraverso un nuovo approccio alla problematica degli incrementi contrattuali, e per il tramite del comitato di settore affinché, venga avviata, di concerto con le parti sociali, la rinegoziazione su due livelli:
-  centrale, per le risorse finalizzate alla tutela del potere di acquisto del personale dipendente, così come definito nell'Intesa sul costo del lavoro del 23 luglio 1993;
-  regionale/aziendale, per le risorse rivolte alla remunerazione degli incrementi di produttività o al raggiungimento di progetti-obiettivo;
8)  attribuire alle Regioni autonomia nel settore dell'organizzazione della sanità;
9)  adoperarsi per ottenere l'assenso dell'Unione europea a misure che prevedano la non assoggettabilità all'IVA, almeno per un triennio sperimentale, dei contratti di fornitura di servizi alle aziende sanitarie;
10)  farsi carico di definire strumenti normativi e finanziari, nei limiti delle risorse disponibili per il settore stesso, atti a consentire la riqualificazione, riconversione, mobilità, anche intersettoriale e/o intercompartimentale, delle risorse umane che risultassero eventualmente eccedenti a seguito della rideterminazione della programmazione nelle singole realtà regionali;
11) riservarsi di introdurre coerentemente con il patto di stabilità possibili modifiche delle norme vigenti (art. 2, comma 2-sexies, lettera g), punti 1 e 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992) in materia di anticipazioni di cassa e accensione di mutui o altre forme di indebitamento da parte delle aziende sanitarie;
12) emanare, previa intesa con le Regioni, entro il 31 dicembre 2001, tutti i provvedimenti necessari a riconfermare la piena riconduzione delle attività assistenziali svolte dalle Aziende ospedaliere universitarie (miste e/o policlinici) alla programmazione regionale, prevedendo una adeguata corresponsabilizzazione finanziaria delle Università per la loro parte;
13) non sopprimere i ticket sulla diagnostica dilazionando di un anno la revoca, al fine di consentire una più accurata valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento;
14) impegnarsi ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a stralcio del Piano sanitario nazionale;
-  le Regioni si sono impegnate a:
1) adottare misure di anticipazione di verifica degli andamenti della spesa del 2001, ai sensi dell'art. 83 della legge n. 388 del 2000;
2)  aderire alle convenzioni in tema di acquisti di beni e servizi;
3) adempiere agli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa;
4) adeguarsi alle prescrizioni del patto di stabilità interno;
5) sottoscrivere l'impegno a mantenere l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza;
6)  impegnarsi a mantenere la stabilità della gestione, applicando direttamente misure di contenimento della spesa stessa, che potranno riguardare l'introduzione di strumenti di controllo della domanda, la riduzione della spesa sanitaria;
7)  applicare in caso di sfondamento della spesa sanitaria un'addizionale regionale all'Irpef o altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente, nella misura necessaria a coprire l'incremento di spesa, e abbiano fatto fronte alla quantificazione dei maggiori oneri a loro carico, indicandone i mezzi di copertura;
8)  ad attivare un tavolo di monitoraggio e verifica, in sede di prima applicazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, con i Ministeri della sanità e dell'economia e con il supporto dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali - anche ad integrazione di quanto previsto dall'art. 19-ter del richiamato decreto legislativo n. 229 del 1999 - sui suddetti livelli effettivamente erogati e sulla corrispondenza ai volumi di spesa stimati e previsti, articolati per fattori produttivi e responsabilità decisionali, al fine di identificare i determinanti di tale andamento, a garanzia dell'efficienza e dell'efficacia del Servizio sanitario nazionale;
9) valutare, nella stessa sede, gli effetti degli interventi concordati ai fini del controllo della spesa per la farmaceutica, per gli altri beni e servizi e per il personale. Tutto ciò al fine del conseguimento di una effettiva congruità tra prestazioni da garantire e risorse finanziarie messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale;
-  lo Stato e le Regioni si sono impegnate a:
1)  ripartire le risorse tra le Regioni, tenendo conto della necessità di addivenire ad un riequilibrio tra le regioni medesime in un arco di tempo predefinito, tenendo anche conto della necessità di incentivare i comportamenti virtuosi, di rimuovere le situazioni di svantaggio e migliorare la qualità dei servizi. In questo contesto le Regioni si impegnano a rivedere i parametri di ponderazione di cui all'art. 34 della legge n. 662 del 1996;
2)  definire, nell'ambito della somma globalmente definita, per gli stessi anni, risorse per far fronte ai maggiori oneri relativi alle spese per l'esclusività di rapporto per gli ospedali classificati religiosi, gli IRCCS, la componente universitaria delle aziende miste e dei policlinici.
Considerato che:
-  ai sensi dell'art. 4 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione con modificazioni del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 la Sicilia ha certificato agli organi statali il disavanzo stimato, come da certificazione dei direttori generali (preconsuntivi), ammontante a 749,669 miliardi di lire.
-  la Regione ha coperto tale disavanzo con apposita norma approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 31 luglio 2002;
Ravvisata la necessità, al fine di garantire la stabilità della spesa sanitaria entro la quota di Fondo sanitario 2002, di dovere porre in essere adeguate misure, avuto riguardo alla prevista quota di Fondo sanitario regionale per l'anno 2002 e al pre-consuntivo 2001, la cui entità, ove confermata, porterebbe un disavanzo stimato in lire 250 miliardi pari ad euro 129 milioni;
Premesso, altresì, che ai fini del contenimento della spesa sanitaria sono stati già adottati i seguenti provvedimenti:
1) legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 16 che ha reso obbligatorio per le Aziende sanitarie l'adesione alla Consip S.p.A. al fine dell'approvvigionamento di beni e servizi;
2) disposizioni attuative per la distribuzione farmaci generici (circolare n. 1057 del 31 ottobre 2001 e successive modifiche ed integrazioni);
3) circolare n. 1066 del 27 marzo 2002 (introduzione del ticket pronto soccorso);
4) decreto n. 01064 del 27 giugno 2002 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 5 lu-glio 2002 (introduzione ticket sui farmaci);
Ritenuto indispensabile l'attivazione di ulteriori adeguate misure nel rispetto degli impegni assunti con l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, relativamente alle seguenti categorie di spesa:
a) personale;
b) beni e servizi;
c) sistema urgenza, emergenza, continuità assistenziale;
d) budget sistema convenzionato o preaccreditato;
Ritenuto che per la spesa relativa al "personale dipendente" può farsi riferimento, sul piano metodologico, alla disciplina prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e in particolare l'art.1, comma 1;
Ritenuto che per la spesa relativa alle spese di funzionamento (beni e servizi) si intende adottare la metodologia prevista dal comma 1 dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto dell'intervenuta disposta adesione al circuito nazionale CONSIP;
Ritenuto che:
-  il comma 6 dell'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche per l'anno 2002), prevede che la Regione siciliana predetermini i criteri per la successiva definizione del budget da parte dei direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali;
-  l'art. 8 septies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha stabilito l'abolizione dell'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza ambulatoriale ed in regime di degenza entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto;
-  l'art. 92, comma 16, della legge finanziaria del 23 dicembre 2000, n. 388 ha prorogato l'assistenza indiretta al 31 dicembre 2001;
-  l'art. 125 della citata legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ha prorogato fino al 30 giugno 2002 l'assistenza resa in forma indiretta, pertanto, dal 1° luglio 2002, è cessata l'assistenza indiretta in Sicilia;
-  con il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, pubblicato il 28 giugno 2002, sono stati definiti i criteri per l'accreditamento delle strutture sanitarie in Sicilia con decorrenza dal 1° luglio 2002, e che tale decreto prevede la possibilità a domanda, per le strutture autorizzate, alla data di pubblicazione del decreto sopra citato, di acquisire lo status di "soggetto preaccreditato";
-  con decreti assessoriali n. 34690 del 17 maggio 2001 e n. 36762 del 24 dicembre 2001 è stata abolita, in Sicilia, la lett. C per le prestazioni ambulatoriali esterne; di fatto sono a carico del sistema sanitario regionale tutte quelle prestazioni ambulatoriali che prima non erano contrassegnate dalla lett. C, nel pertinente nomenclatore tariffario. In ragione dell'emanazione dei citati decreti e delle nuove prestazioni erogabili dal sistema privato è stata prevista l'attribuzione, alle Aziende sanitarie, di una maggiorazione del 10% rispetto al budget 2001 della specialistica convenzionata esterna;
Ritenuto di determinare, per gli anni 2003 e 2004, l'incremento per la negoziazione dei budget (tetti di spesa) pari al 2% per ogni anno, salvo diversa determinazione di questo Assessorato;
Ritenuto infine per quanto riguarda le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere policlinico e le Aziende unità sanitarie locali di dovere procedere con successivo provvedimento a determinare i criteri previsti dal comma 6 dell'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 tenuto conto dei già previsti provvedimenti di contenimento relativi a:
1) personale;
2) beni e servizi;
3) sistema urgenza, emergenza, continuità assistenziale;

Decreta:


Art. 1

E' fatto divieto alle Aziende sanitarie per l'anno 2002:
a) di istituire e/o attivare nuove unità operative;
b) di procedere ad immissione in servizio di personale ancorché deliberato, fatta eccezione:
-  per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e midollo osseo nonché di unità spinali;
- per i direttori di struttura complessa.

Art. 2

Il tetto di spesa per l'anno 2002, delle singole Aziende unità sanitarie locali, Aziende ospedaliere e Aziende policlinici universitari, per le spese di funzionamento (beni e servizi) è pari alla spesa relativa all'anno 2001 decurtata del 2,25%.

Art. 3

E' fatto divieto per l'anno 2002 di attribuire ulteriori ore al personale utilizzato nella continuità assistenziale e di attribuire nuovi incarichi. Il direttore generale dovrà, ove necessario, assumere le iniziative per l'accorpamento dei presidi di continuità assistenziale più vicini.

Art. 4

Per garantire il SUES 118 le ambulanze, escluse quelle di rianimazione, devono essere solo di trasporto.

Art. 5

I presidi territoriali di emergenza (P.T.E.) saranno attivati sostituendo i presidi di continuità assistenziale esistenti nello stesso comune.

Art. 6

Alle strutture private provvisoriamente accreditate prima dell'entrata in vigore del decreto n. 890 del 17 giugno 2002 si applicano i seguenti budget (tetti di spesa):
Strutture di ricovero
Budget 2002 = budget 2001 più l'ammontare dell'extra budget 2001 calcolato come segue:
-  fino al 10% dell'eccedenza calcolato all'80% (abbattimento del 20%);
-  il restante calcolato al 10% (abbattimento del 90%).
Specialisti convenzionati esterni
Budget 2002 = budget 2001 più l'ammontare dell'extra budget 2001 calcolato come segue:
-  fino al 10% dell'eccedenza calcolato all'80% (abbattimento del 20%);
-  il restante calcolato al 10% (abbattimento del 90%).
Nel caso non sia stato determinato il budget 2001 dall'Azienda unità sanitaria locale o lo stesso risulti indeterminato, il budget 2002 dovrà essere calcolato nella misura individuata dal decreto n. 29149 del 15 giugno 1999, incrementata dal tasso inflattivo (Indice ISTAT per gli anni 1999, 2000 e 2001) pari al 7,06%.
Oltre, naturalmente, i decrementi tariffari sopra indicati per le prestazioni extra budget 2001.
Inoltre l'Azienda, nei limiti del 10% del budget 2001 provinciale, attribuirà alle singole strutture che effettuano prestazioni non previste dalla ex lettera "C" del nomenclatore tariffario, un incremento, sul budget 2002 come sopra determinato, in rapporto al numero delle prestazioni ed al valore economico delle stesse.
Resta valido il budget 2002 se già determinato dall'Azienda.
Centri di emodialisi
Budget 2002 = budget 2001.
Nel caso non sia stato determinato il budget 2001 dall'Azienda unità sanitaria locale, il budget 2002 dovrà essere determinato sulla base delle prestazioni effettuate nel 2001 valorizzate con le tariffe in vigore nello stesso anno.
Resta valido il budget 2002 se già determinato dall'azienda.
Case di cura di alta specialità (Villa Maria Eleonora, ISCAS Pedara, la Maddalena)
Budget 2002 = prestazioni erogate nell'anno 2001 (decreto assessoriale n. 30611 del 9 novembre 1999) valorizzate secondo il tariffario vigente.

Art. 7

Alle strutture private che saranno provvisoriamente accreditate ai sensi del decreto assessoriale n. 890 del 17 giugno 2002 si applicano i seguenti budget (tetti di spesa):
Specialisti esterni:
Budget 2002 = prestazioni erogate nel 2001, o se più favorevoli le prestazioni erogate nel 2002, valorizzate al 50% del tariffario regionale in vigore nell'anno 2001, tenuto conto dell'art. 8 septies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Strutture di ricovero
Budget 2002 = prestazioni erogate nel 2001, o se più favorevoli le prestazioni erogate nel 2002, valorizzate al 75% del tariffario regionale in vigore nell'anno 2001.
Strutture sanitarie - accreditate provvisoriamente ai sensi del decreto n. 890/2002 e che effettuano anche prestazioni previste dalle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 88 e 13 giugno 1984, n. 40
Budget 2002 = prestazioni erogate nel 2001 valorizzate al 100% del tariffario regionale in vigore nell'anno 2001 per le prestazioni di cui alle leggi regionali 40/84 e 88/80 ed al 50% del tariffario regionale in vigore nell'anno 2001 per le altre prestazioni sanitarie, tenuto conto dell'art. 8 septies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 per le altre prestazioni.
I budget (tetti di spesa) di tutte le strutture di cui al presente punto 2 vanno determinati al 50%, considerato che gli stessi riguardano il periodo luglio-dicembre 2002 o in proporzione al periodo di accreditamento.

Art. 8

Al budget (tetto di spesa) come determinato ai sensi degli artt. 6 e 7, vanno aggiunte le prestazioni di ricovero effettuate per cittadini residenti fuori regione (mobilità attiva) per l'anno 2002.

Art. 9

Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale dovrà determinare, altresì, il budget (tetto di spesa) per tutte le strutture comunque preaccreditate e/o convenzionate con l'azienda: CTA, RSA, CTR, Centri ex art. 26 della legge n. 833/78, etc. Il budget 2002 deve essere pari al fatturato 2001.

Art. 10

La regressione tariffaria da applicare alla singola struttura sulle tariffe regionali per le prestazioni eccedenti il budget (tetto di spesa) come determinati dalle Aziende unità sanitarie locali (strutture individuate negli articoli sopra indicati 6, 7 e 9) è la seguente:
-  fino all'intero budget (tetto di spesa) 100% della tariffa;
-  oltre il budget e fino al 10% l'80% della tariffa;
-  oltre il 10% e fino al 15% il 60% della tariffa;
-  oltre il 15% e fino al 20% il 40% della tariffa;
-  oltre 20% il 10% della tariffa.

Art. 11

Ai sensi del comma 6 dell'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali attribuiranno i singoli budget (tetti di spesa) nel rispetto dei criteri sopra determinati

Art. 12

Il direttore generale deve, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, definire i contratti di fornitura delle prestazioni sanitarie, con le singole strutture; tali contratti dovranno indicare i budget (tetti di spesa) per l'intero anno 2002.

Art. 13

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, per gli anni 2003 e 2004 dovranno tenere conto, per la negoziazione dei budget (tetti di spesa), di una quota di incremento pari al 2% per ogni anno, salvo diversa determinazione di questo Assessorato.

Art. 14

Per le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere policlinico e le Aziende unità sanitarie locali si procederà con successivo provvedimento a determinare i criteri previsti dal comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato ai direttori generali delle Aziende sanitarie.
Palermo, 12 agosto 2002.
  CITTADINI 

(2002.33.2028)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 maggio 2002.
Approvazione della rielaborazione della zona stralciata di Martini, adottata con delibera del consiglio comunale di Sinagra n. 33 del 5 settembre 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visti i fogli prot. n. 5804 del 6 luglio 2001 e prot. n. 1411 del 21 febbraio 2002, assunti, rispettivamente, al protocollo di questo Assessorato al n. 47910 del 22 agosto 2001 ed al n. 15759 del 15 marzo 2002, con i quali il comune di Sinagra ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la documentazione relativa alla rielaborazione della zona stralciata di Martini in dipendenza degli adempimenti indicati dal decreto n. 24 del 20 gennaio 1997 di approvazione del piano regolatore generale;
Vista la delibera consiliare n. 33 del 5 settembre 2000, con la quale il consiglio comunale di Sinagra ha adottato, con modifiche, le previsioni urbanistiche relative alla zona di Martini descritte negli elaborati redatti dai progettisti;
Visti gli atti di pubblicazione resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la certificazione del 2 aprile 2001, a firma congiunta del segretario comunale e del sindaco di Sinagra, attestante che avverso il progetto di P.R.G. zona stralciata di Martini, adottato con delibera consiliare n. 33 del 5 settembre 2000, non risultano presentate opposizioni e reclami;
Vista la delibera n. 30 del 15 giugno 2001, assunta dal consiglio comunale di Sinagra al fine di dare atto che avverso il progetto adottato con la deliberazione n. 33 del 5 settembre 2000 non sono state presentate opposizioni o reclami entro e fuori i termini di legge;
Viste le note prot. n. 16908 del 14 luglio 2000 e prot. n. 33137 del 9 marzo 2001, con le quali l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, il proprio parere sulle previsioni urbanistiche della zona di Martini;
Vista la nota prot. n. 228 del 4 aprile 2002, con la quale l'unità operativa 4.1/ME di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, la proposta di parere n. 12 del 20 marzo 2002 dalla stessa formulata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
-  con decreto n. 24/D.R.U. del 20 gennaio 1997 è stato approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio con modifiche, prescrizioni e stralci del comune di Sinagra;
-  il suddetto decreto stralciava tutte le previsioni urbanistiche della frazione Martini sia perché le previsioni contenute in essa erano redatte su cartografia a scala 1:5.000 non adeguata e sia perché non era stata condotta nessuna analisi specifica del fabbisogno residenziale della medesima frazione;
-  con delibera consiliare è stata adottata la rielaborazione redatta dall'arch. E. Carrozza e dall'ing. A. Lanza Volpi con l'inserimento di un emendamento che riguarda la previsione di una strada;
Rilevato che:
-  dalla relazione allegata al progetto di rielaborazione si evince in ordine al dimensionamento che al 1951 (dati ISTAT) gli abitanti nella frazione erano 192 unità, al 1991 (dati ISTAT) 144 unità, mentre al 1997 (dati comunali) 161 unità, con una costante flessione nel periodo 1951-1991 imputato al fenomeno dell'emigrazione, mentre un incremento dell'1,70% annuo nel periodo 1991-1997 ritenuto in parte alla diminuizione della differenza tra gli immigrati e gli emigrati, in parte alla tendenza positiva del movimento naturale ed in ultimo al rientro di unità familiare. Il dimensionamento è stato effettuato sulla scorta della tendenza demografica riscontrata nell'ultimo periodo (1991-1997) considerando un incremento annuo dell'1,5%, pari al 15% in dieci anni che porta alla previsione al 2017 di una popolazione totale di 212 abitanti con un incremento di 51 unità.
Il patrimonio edilizio esistente valutato in 74 abitazioni con 222 vani viene ritenuto dai progettisti non considerabile per il calcolo del fabbisogno residenziale a causa del "forte sbilanciamento rispetto alle naturali condizioni d'uso della famiglia tipo (che è mediamente composta da 3 persone)", ed in quanto molte costruzioni sono ormai vetuste. Per le su esposte considerazioni nonché per soddisfare richieste di aree per l'edilizia turistica, la rielaborazione della frazione prevede due zone B per complessivi mq. 4.650 e due zone C3 per complessivi mq. 5.600 rispettivamente con una suscettibilità edilizia di mc. 23.250 e mc. 4.410.
Per quanto riguarda le attrezzature, le aree impegnate da quelle esistenti sono:
-  istruzione      mq. 1.054 
-  parcheggio      mq. 536 
-  verde      mq. 240 
-  interesse comune      mq. 580 

Per un totale di 2.410 mq. Le attrezzature di progetto sono un'area a parcheggio di 960 mq. e due aree a verde di mq. 760 che contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno minimo di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.
Riguardo alla previsione della strada inserita mediante l'adozione di un emendamento, essa è finalizzata al collegamento di viabilità esistente e rende quest'ultima più funzionale alle zone residenziali di progetto.
Considerato che:
Sotto il profilo procedurale in linea di massima non si ha nulla da rilevare in quanto:
-  l'adozione della rielaborazione è avvenuta con una modifica sulle previsioni del relativo progetto da parte del consiglio comunale che è stata visualizzata in apposita planimetria allegata alla delibera di adozione;
-  sono state osservate le procedure di legge relative alla pubblicazione e di deposito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  avverso alla rielaborazione non sono state presentate osservazioni e/opposizioni.
La compatibilità delle previsioni urbanistiche del progetto di rielaborazione con le condizioni geomorfologiche-geologiche del territorio comunale interessato è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi della legge n. 64/74, con i pareri 16908 e 33137 che confermano il precedente parere sul P.R.G. n. 13807 del 9 aprile 1994.
Dimensionamento
In riferimento al dimensionamento, si prende atto, dai dati riportati nella relazione tecnica, di una inversione di tendenza sull'andamento demografico negli ultimi anni.
In ordine alle singole previsioni di zona omogenee si ritiene quanto segue:
-  l'enucleazione della zona A viene condivisa in quanto coincidente con l'antico borgo;
-  le zone B individuate per detta zona non possiedono i requisiti di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pertanto si ritiene che debbano essere classificate zone C2. Tuttavia, ove risultino dotate di infrastrutture primarie (rete idrica, fognaria ed elettrica) le stesse possono essere attuate mediante il rilascio di singole concessioni edilizie;
-  le zone C3 previste dalla rielaborazione, per i motivi esposti nella relazione tecnica, si ritengono condivisibili;
-  le aree destinate ad attrezzature vengono condivise;
-  per quanto riguarda la strada inserita dal consiglio comunale con la delibera di adozione, stante la sua funzionalità, viene ritenuta condivisibile;
-  ovviamente, devono ritenersi attuative le norme tecniche d'attuazione del P.R.G. approvate con decreto n. 24 del 20 gennaio 1997.
Per quanto premesso e considerato, questa unità operativa 4.1 è del parere che la rielaborazione della zona Martini, adottata con deliberazione consiliare n. 33 del 5 settembre 2000, è da ritenere meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui ai sopra considerata.";
Visto il voto n. 602 del 18 aprile 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Ritenuto che:
-  la proposta di parere resa dall'ufficio per le considerazioni in essa contenute possa ritenersi integralmente condivisibile;
-  tuttavia il Consiglio regionale dell'urbanistica ritiene dovere prescrivere che:
-  all'interno delle fasce di rispetto dei pozzi, l'edificazione sarà subordinata alle condizioni di cui alle norme da emanarsi da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi del comma 6 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99;
Per quanto precede, è del parere:
-  che la rielaborazione della zona Martini, adottata con deliberazione consiliare n. 33 del 5 settembre 2000 dal comune di Sinagra, sia da ritenere meritevole di approvazione in conformità al parere reso dall'U.O.4.1 ed alla prescrizione di cui sopra.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 602 del 18 aprile 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 602 del 18 aprile 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica ed alle condizioni di cui alle note dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa citate, è approvata la rielaborazione della zona stralciata di Martini, adottata con deliberazione consiliare n. 33 del 5 settembre 2000.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta, ex art. 68 della legge regionale n. 10/99, n. 12 del 20 marzo 2002 dell'unità operativa 4.1/ME;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 602 del 18 aprile 2002;
3)  delibera consiliare n. 33 del 5 settembre 2000;
4)  delibera consiliare n. 30 del 15 giugno 2001;
Elaborati
5)  relazione;
6)  tav. 2-bis  -  stato di fatto scala 1:2.000;
7)  tav. 4-bis  -  zonizzazione scala 1:2.000;
8)  tav. 4-bis  -  zonizzazione scala 1:2.000 - elaborato adeguato alla delibera del consiglio comunale n. 33 del 5 settembre 2000;
9)  studio geologico della frazione Martini recante il visto dell'ufficio del Genio civile di Messina n. 16908 del 14 luglio 2000.

Art. 3

Il comune di Sinagra resta onerato degli adempimenti conseguenti al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.23.1383)
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DECRETO 27 maggio 2002.
Approvazione di modifica parziale al regolamento edilizio del comune di Agrigento.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il decreto n. 302/82 del 30 luglio 1982, con il quale è stato approvato il regolamento edilizio del comune di Agrigento;
Vista la nota n. 9082, acquisita al protocollo generale di questo Assessorato al n. 15849 del 15 marzo 2001, con la quale il dirigente del settore VIII, servizio 1°, del comune di Agrigento ha trasmesso la delibera consiliare n. 5 del 20 febbraio 2002;
Vista la delibera del consiglio comunale di Agrigento n. 5 del 20 febbraio 2002, avente per oggetto: "Semplificazione iter procedimentale in materia edilizia. Modifica parziale regolamento edilizio", resa esecutiva ai sensi del 6° comma dell'art. 18 della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, completa della relativa proposta, così come da certificazione del segretario comunale e pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 44/1991;
Visto il parere n. 33 del 2 maggio 2002 dell'U.O. 3.1/DRU, che così si esprime:
"...Omissis...
Le modifiche adottate (così come riportato nella proposta di deliberazione redatta dal responsabile del procedimento del settore VIII, servizio I del comune di Agrigento), nascono dall'esigenza di volere snellire l'iter procedimentale di rilascio delle concessioni edilizie, ridimensionando il ruolo della commissione edilizia, una volta che con la legge regionale n. 17/94 è stata introdotta la figura del responsabile del procedimento. In tal senso, nella proposta di deliberazione, si specifica quanto segue: "... - che conseguentemente, per snellire l'iter procedimentale in sintonia con i criteri di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa enunciati nell'art. 18 della legge n. 241 del 1990, e nella legge regionale n. 10/91, nonché con i fondamentali principi diretti allo snellimento ed alla semplificazione dell'azione della pubblica amministrazione fissati nelle leggi nn. 59 e 127 del 1997, risulta necessaria l'adozione di un provvedimento di modifica parziale di alcuni articoli del vigente regolamento edilizio in modo da rendere meno complesso il procedimento di rilascio delle concessioni edilizie;
- che, a tal fine, coerentemente con le disposizioni di legge che demandano alla potestà regolamentare la fissazione delle competenze e delle attribuzioni della commissione edilizia e della commissione urbanistica, organi consultivi che possono essere unificati, va rivisto in talune parti il vigente regolamento edilizio con la previsione di un'unica commissione edilizia ed urbanistica...".
Di conseguenza, con il citato atto n. 5 del 17 gennaio 2002, il consiglio comunale di Agrigento ha deliberato di:
"Approvare l'allegata proposta, parte integrante del presente atto, per come emendata e, quindi:
- sopprimere gli artt. 3, 4 e 5 del capo II del vigente regolamento edilizio;
- approvare l'art. 6 nel testo di seguito indicato:

Capo III
Art. 6
Commissione edilizia ed urbanistica. Istituzione della commissione edilizia ed urbanistica e sue attribuzioni

E' istituita la commissione edilizia ed urbanistica. La commissione dà parere:
a) sui progetti edilizi che comportano la realizzazione di costruzioni superiori a 400 mc. nei soli casi in cui gli interventi non siano già previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati e superiori a 210 mc. per quelli ricadenti in zona agricola aventi carattere non residenziale;
b) su altri progetti ed in tutte quelle ipotesi in cui il parere sia tassativamente prescritto da una disposizione di legge nazionale o regionale;
c) su: piano regolatore, piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi e piani di recupero;
d) su questioni riguardanti la trasformazione del territorio comunale che l'amministrazione attiva, di propria iniziativa, ritiene utile sottoporre.
La commissione si esprime sul valore formale delle opere progettate e sul loro inserimento nell'ambiente in riferimento ai valori architettonici, storici, paesaggistici ed alla vulnerabilità del territorio.
Aggiungere all'art. 7, 1° rigo, dopo la parola "edilizia", le parole "ed urbanistica" ed al 1° comma del citato articolo, dopo la parola "edilizia", le parole "ed urbanistica";
Integrare l'art. 8, 1° rigo, dopo la parola "edilizia", aggiungendo le parole "ed urbanistica" e di sopprimere, dopo la parola "commissione" la parola "edilizia" ai commi 3°, 4° e 5°;
Aggiungere all'art. 9, 1° rigo, le lettere "ed U." dopo le lettere "C.E." e sopprimere le parole "urbanistica e quella della commissione edilizia" del 1° capoverso dello stesso articolo;
Integrare l'art. 10 del citato regolamento con i seguenti 4° e 5° comma:
"Il responsabile del procedimento, conformemente alle previsioni normative della legge regionale n. 17/94 e della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 10/91, nei termini previsti dalla legislazione in vigore, cura l'istruttoria, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e formula una proposta motivata di provvedimento inoltrandola alla commissione edilizia ed urbanistica, per le ipotesi di cui al precedente art. 6, ai fini dell'espressione del parere di competenza; che deve essere reso nei successivi 45 giorni. Il dirigente adotta il provvedimento finale entro i successivi 30 giorni.
Qualora la suddetta commissione non dovesse rendere il parere nel termine prescritto, il dirigente provvede sulla scorta della proposta motivata del responsabile del procedimento.
Dare atto che si intendono disapplicate le norme del vigente regolamento edilizio incompatibili con le presenti modifiche".
Considerazioni.
Il nuovo art. 6 proposto (Istituzione della commissione edilizia ed urbanistica e sue attribuzioni) deliberato dal consiglio comunale di Agrigento, proviene dalla modifica del precedente art. 6 (Istituzione della commissione edilizia e sue attribuzioni) del vigente regolamento edilizio dove, oltre ad altre modifiche, è stato previsto di sostituire la lettera b) del 1° comma in cui si prescriveva che la commissione edilizia dà parere al sindaco "sui progetti delle opere soggette a concessione edilizia per le costruzioni ed esecuzioni dei lavori di cui all'art. 10" (il quale specificava le opere soggette a concessione ed esecuzione di lavori). La modifica apportata, invece, prescrive che la commissione edilizia ed urbanistica dà parere solo "sui progetti edilizi che comportano la realizzazione di costruzioni superiori a 400 mc; nei soli casi in cui gli interventi non siano stati già previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati e superiori a 210 mc. per quelli ricadenti in zona agricola aventi carattere non residenziale".
Tale modifica, però, non trova alcun riferimento normativo, né tantomeno può essere giustificata dalla considerazione esposta dal responsabile del procedimento nel corpo della proposta di deliberazione dove afferma: "che il legislatore regionale con legge 31 maggio 1994, n. 17, all'art. 2 ha apportato innovazioni in ordine alla procedura per il rilascio della concessione edilizia, introducendo la figura del responsabile del procedimento, soggetto che, senza dubbio, viene notevolmente a ridimensionare il ruolo della commissione edilizia". Semmai la normativa vigente sancisce che tale commissione deve esprimersi per tutti i progetti edilizi che necessitano di concessione edilizia senza, altresì, fare alcun distinguo relativamente alla volumetria impegnata dalla costruzione.
Pertanto, il punto a) dell'art. 6 modificato riportante la dicitura: "sui progetti edilizi che comportano la realizzazione di costruzioni superiori a 400 mc. nei soli casi in cui gli interventi non siano già previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati e superiori a 210 mc. per quelli ricadenti in zona agricola aventi carattere non residenziale" non si ritiene di poterlo accogliere, ponendosi lo stesso in contrasto con la normativa vigente di riferimento. Di conseguenza deve essere mantenuto quanto precedentemente prescritto dal punto b) del vigente R.E., e cioè che la commissione deve dare parere "sui progetti delle opere soggette a concessione edilizia per le costruzioni ed esecuzioni di lavori di cui all'art. 10".
Può invece essere accolta l'unificazione delle due precedenti commissioni previste nel vigente regolamento edilizio in un'unica commissione denominata "edilizia ed urbanistica" e quindi può ritenersi meritevole di approvazione la soppressione degli artt. 3, 4 e 5 del Capo II del vigente regolamento edilizio, nonché l'aggiunta delle parole "ed urbanistica" laddove compaiono le parole "commissione edilizia".
Relativamente; invece, a quanto proposto in ultimo nell'art. 6 modificato, e cioè al fatto che: "la commissione si esprime sul valore formale delle opere progettate e sul loro inserimento nell'ambiente in riferimento ai valori architettonici, storici, paesaggistici ed alla vulnerabilità del territorio", può ritenersi accettabile, fermo restando, però, che tale espressione di parere non può costituire motivo di diniego al rilascio della concessione edilizia, in considerazione che tale rilascio costituisce un atto dovuto, nel rispetto dei limiti della normativa imposti dalle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale. Pertanto, la superiore frase evidenziata in grassetto dovrà essere riportata dopo la parola "territorio".
Alla luce di quanto sopra riportato e considerato e dall'esame della documentazione qui pervenuta, questa unità operativa 3.1 è del parere che sia possibile assentire le richieste di modifica parziale del regolamento edilizio comunale del vigente piano regolatore generale del comune di Agrigento, adottate dal consiglio comunale di Agrigento con delibera n. 5 del 17 gennaio 2002, ad esclusione della sostituzione della lettera b), dell'art. 6 del vigente regolamento edilizio, e che pertanto, relativamente al punto a), del nuovo art. 6 proposto, la dicitura è la seguente: "a) sui progetti edilizi che comportano la realizzazione di costruzioni soggette a concessione nei soli casi in cui gli interventi non siano stati già previsti da strumenti urbanistici approvati". Nello stesso articolo 6 modificato, all'ultimo comma dopo la parola "territorio" dovrà essere inserita la frase: "fermo restando, però, che tale espressione di parere non può costituire motivo di diniego al rilascio della concessione edilizia".";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 71/78, è approvata la modifica parziale del regolamento edilizio del vigente piano regolatore generale del comune di Agrigento, così adottata con delibera consiliare n. 5 del 17 gennaio 2002, in conformità al parere dell'U.O. 3.1 del servizio III/DRU, n. 33 del 2 maggio 2002.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 33 del 2 maggio 2002 dell'U.O. 3.1/DRU;
2) delibera consiliare n. 5 del 17 gennaio 2002.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Agrigento per l'esecuzione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli elaborati.
Palermo, 27 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.23.1390)
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DECRETO 27 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto riguardante la costruzione di una parte di metanodotto nel comune di Basicò.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza n. D/Sic/615/BAL del 7 luglio 2000, con la quale la Snam S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la costruzione di una parte di metanodotto relativo alla realizzazione dei lavori di allacciamento al comune di Basicò "DN100(4'') - 75 bar;
Vista la nota n. 13274 del 9 marzo 2001, con la quale questo Assessorato ha invitato il comune di Basicò ad esprimere il proprio avviso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/85, in merito ai lavori per cui la Snam S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione;
Vista la delibera consiliare n. 19 del 29 marzo 2001, con la quale il comune di Basicò ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota n. 32741 del 31 ottobre 2000;
Visto il parere n. 24 del 24 aprile 2002 dell'U.O. 4.1, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi a questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
- sotto il profilo procedurale il C.C. del comune di Basicò con atto n. 19 del 29 marzo 2001 ha reso il proprio avviso favorevole alla realizzazione delle opere;
- la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata dal geologo relazionata e condivisa dall'ufficio del Genio civile di Messina - sez. II con nota prot. n. 32741 del 31 ottobre 2000 che ha reso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 a condizione che venga garantita la stabilità temporanea delle pareti degli scavi previsti per la posa del metanodotto;
- la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, sez. 1, con nota prot. 4262/cc del 10 novembre 2000, non ha espresso proprio parere, in quanto l'opera ricade in area ove non sussistono vincoli di competenza dello stesso ente;
- che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, con nota prot. 10669, pos. IV-4-45 del 28 luglio 2000, ha rilasciato apposita autorizzazione ai soli fini del vincolo idrogeologico;
- che il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina con nota 5807/10271 del 24 luglio 2000 attesta la conformità del progetto alla vigente normativa antincendio e/o ai criteri generali di prevenzione incendi detta le condizioni a cui dovrà essere sottoposta l'opera a lavori ultimati;
- che l'area interessata dalla realizzazione delle opere ricade in zone di verde agricolo del vigente strumento urbanistico del comune di Basicò ed in particolare interessano le particelle 191, 198, 199 del foglio 1 dello stesso comune;
- che le opere in trattazione riguardano la realizzazione di un metanodotto per allacciamento al comune di Basicò;
- che l'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità in quanto ha l'intendimento di assicurare il rifornimento di gas naturale alle utenze civili ed industriali ubicate nel comune di Basicò.
Per quanto sopra visto e considerato è del parere: che il progetto per i lavori per la realizzazione di metanodotto per allacciamento comune di Basicò "DN100(4")-75 bar, in aree meglio individuate sugli elaborati grafici planimetria 1:25.000; stralcio del piano regolatore generale scala 1:10.000; stralcio catastale 1:2000 e sugli elaborati fotografici, facente parte del documento denominato "Relazione tecnica particolareggiata" sia meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al parere espresso dall'U.O. 4.1/DRU n. 24 del 24 aprile 2002, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Basicò, il progetto riguardante la costruzione di una parte di metanodotto relativo alla realizzazione dei lavori di allacciamento al comune di Basicò "DN100 (4") - 75 bar.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati:
1) parere n. 24 del 24 aprile 2002 dell'U.O. 4.1/DRU;
2) delibera consiliare n. 19 del 29 marzo 2001;
3) relazione tecnica particolareggiata;
4) planimetria piano regolatore generale;
5) planimetria 1:25.000;
6) documentazione fotografica.

Art. 3

La Snam S.p.A. resta onerata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.

Art. 4

La Snam S.p.A. e il comune di Basicò sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.23.1386)
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DECRETO 27 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un mattatoio nel territorio del comune di Caccamo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 173/I.P. del 5 giugno 2000, acquisito al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 27889, con il quale la Provincia regionale di Palermo - settore insediamenti produttivi, ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto per la realizzazione di un mattatoio nel territorio del comune di Caccamo;
Visto il foglio prot. n. 06402 del 15 febbraio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 10747 del 21 febbraio 2002, con cui la Provincia regionale di Palermo, in riscontro alla nota di questo Assessorato n. 64032 dell'8 novembre 2001, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la nota prot. n. 43705 del 31 agosto 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, sul progetto di che trattasi, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
Vista l'autorizzazione prot. n. 4667 pos. IV-2/14 del 19 aprile 1999, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ispettorato ripartimentale foreste di Palermo, rilasciata, a condizioni, nei soli riguardi degli scopi del vincolo idrogeologico;
Visto il decreto n. 98 del 22 febbraio 2002, con il quale questo Assessorato, in dipendenza dell'inerzia del comune ad esprimere il previsto avviso di cui all'art. 6 della legge regionale n. 15/91, ha nominato un commissario ad acta per la convocazione del consiglio comunale;
Vista la deliberazione n. 9 del 12 aprile 2002, con la quale il consiglio comunale di Caccamo ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91;
Visto il parere n. 197 del 7 maggio 2002, reso dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che qui di seguito parzialmente si strascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il progetto fa parte dell'iniziativa intrapresa dal l'am ministrazione provinciale, avente come obbiettivo la realizzazione dell'attività di macellazione nella provincia di Palermo, iniziativa relativa al PSES, redatto dalla Fiat Engineering verso la fine degli anni '80, ove in tale studio, in ordine all'attività di macellazione, venivano individuate delle località tra le quali Caccamo, ove realizzare mattatoi a valenza sovracomunale.
L'area destinata all'opera è stata individuata dal consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 2 febbraio 1996 e ricadente nel foglio di mappa dei terreni del comune di Caccamo n. 32, particelle 91/2/3-106-116-179-241/2 e parte delle strade vicinali per una superficie complessiva di circa 31.500 mq. e risulta ubicata nella zona sud-ovest del centro abitato di Caccamo, in contrada Roseino in prossimità del km. 13 della S.S. 285 Caccamo-Roccapalumba.
L'area, secondo quanto certificato con prot. n. 2731 del 17 marzo 1999 dal comune di Caccamo, è soggetta a vincolo idrogeologico e quindi al nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale foreste, per altro reso con prot. n. 4667-pos. IV-2/14 del 19 aprile 1999, nel quale si autorizzano i lavori con prescrizione che non venga impiantata nessuna pianta di eucaliptus, per quanto riguarda la zona da piantumare, e che vengano operati adeguati drenaggi a tergo dei manufatti per consentire il deflusso delle acque meteoriche, e che i muri di contenimento vengano realizzati su pali.
Il parere reso dall'ufficio del Genio civile con prot. n. 43705 del 31 agosto 2000, rivisto alla luce della relazione geotecnica integrativa datata 4 ottobre 2001 e trasmesso dal Genio civile il 28 novembre 2001, esprime parere favorevole con la prescrizione che: "vista la situazione geomorfologica dei luoghi, preso atto della relazione geotecnica integrativa, si fa obbligo in sede esecutiva di effettuare sia indagini geognostiche che l'esatta determinazione delle caratteristiche geomeccaniche del litotipo affiorante, che prove di carico su palo pilota per la quantificazioone del valore Ky.
Considerazioni
Il progetto è finalizzato a dotare il territorio di una struttura moderna e funzionale indispensabile per la gestione delle risorse zootecniche.
Dato il carattere di servizio di interesse che il manufatto riveste sia ai fini collettivi che territoriali, si può favorevolmente esprimere un giudizio ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni.
Questo gruppo di lavoro del servizio III della D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere n. 197 del 7 maggio 2002 reso dal servizio III/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità al parere n. 197 del 7 maggio 2002 reso dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato, è autorizzato il progetto per la realizzazione di un mattatoio nel territorio del comune di Caccamo, in variante allo strumento urbanistico.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere del servizio III/D.R.U. n. 197 del 7 maggio 2002;
2)  deliberazione consiglio comunale di Caccamo n. 9 del 12 aprile 2002;
3)  tav. 1.1.1  -  relazione tecnica generale; 
4)  tav. 2.1  -  inquadramento generale; 
5)  tav. 3.1.1  -  mattatoio planimetria generale di progetto; 
6)  tav. 3.2.2  -  sistemazione generale - planimetria reti drenanti acque bianche e nere; 
7)  tav. 3.6  -  sistemazione generale - planimetria rete idrica; 
8)  tav. 3.8  -  sistemazione generale - vasca riserva idrica; 
9)  tav. 5.4  -  mattatoio - prospetti e sezioni; 
10)  tav. 6.4  -  stalla - prospetti e sezioni; 

11)  indagini geologiche e geognostiche - relazione;
12)  relazione geotecnica;
13)  relazione geotecnica integrativa;
14)  stralcio del piano regolatore generale vigente - norme di attuazione;
15)  stralcio dello schema di massima della revisione del piano regolatore generale;
16)  planimetria generale di progetto.

Art. 3

La Provincia regionale di Palermo è onerata, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere ogni altra autorizzazione e/o nulla-osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La Provincia regionale di Palermo ed il comune di Caccamo sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.23.1387)
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DECRETO 27 maggio 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di uno svincolo autostradale in territorio del comune di Caronia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti fogli prot. n. 14021 del 23 luglio 2001 e prot. n. 17467 del 2 ottobre 2001, con cui il Consorzio per le autostrade siciliane ha richiesto l'autorizzazione, ex art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto relativo alla realizzazione dello svincolo unidirezionale di Caronia-autostrada Messina-Palermo;
Visti gli ulteriori fogli prot. n. 1526/DG del 29 dicembre 2001 e prot. 2500/R del 20 marzo 2002, con i quali il Consorzio per le autostrade siciliane, in riscontro alla nota di questo Assessorato n. 5908 del 30 gennaio 2002, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la delibera n. 18 del 30 maggio 2001, con cui il consiglio comunale di Caronia ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 34541 del 28 gennaio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, parere favorevole a condizione sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 2620 del 2 marzo 2000, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, in esito alla richiesta della ditta Technital S.p.A., ha autorizzato, ai soli fini del vincolo idrogeologico, i lavori "per rilievi topografici e materializzazione del tracciato stradale";
Visto il parere n. 28 del 20 maggio 2002, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'unità operativa 4.1 della D.R.U., che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Detto progetto, come esposto nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, prevede la sistemazione dell'uscita provvisoria dall'autostrada PA-ME al Furiano per la realizzazione di uno svincolo unidirezionale permanente da e per Messina. Nel dettaglio, oltre alla regolarizzazione del preesistente asse viario con realizzazioni di opere d'arte costituite da sottovia e da numerose opere di sostegno, è prevista la costruzione di una stazione con piazzale, uffici e barriera.
Considerato che:
Sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare in quanto il consiglio comunale di Caronia con atto n. 18 del 30 maggio 2001 ha reso il proprio avviso favorevole alla realizzazione delle opere;
Nel merito:
- la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina - sez. II, con nota prot. n. 34541 del 28 gennaio 2002, che ha reso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 a condizione che:
1) prima e durante la fase esecutiva vengano eseguite le indagini geognostiche integrative ad indirizzo geotecnico volte a controllare le ipotesi progettuali;
2) prima di procedere all'effettuazione di scavi di sbancamento, nell'ambito dei terreni detritico-argillosi, debbono essere effettuate le verifiche dei fronti di scavo. Tali verifiche dovranno definire il profilo di scavo che assicuri la stabilità della parete di sbancamento e del suo intorno con adeguato margine di sicurezza e stabilire l'eventuale realizzazione delle previste opere di protezione dei fronti di scavo (paratie).
3) venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche.
- per le aree interessate dal progetto in questione, il comune di Caronia con atto n. 9830 del 24 settembre 2001 ha certificato la sola sussistenza del vincolo idrogeologico; e a tal uopo l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina con nota prot. 2620 pos. IV-4-10 del 2 marzo 2000 ha autorizzato, fatti salvi i diritti di terzi, l'esecuzione dei lavori in oggetto a condizione che vengano messi in atto gli accorgimenti necessari per la regimazione delle acque superficiali;
- che l'area interessata dalla realizzazione delle opere, risulta finalizzata al completamento ed alla sistemazione dell'uscita provvisoria dall'autostrada PA-ME al Furiano mediante la realizzazione di uno svincolo unidirezionale permanente da e per Messina con relativa stazione barriere ed annessi uffici;
- il progetto di che trattasi interessa aree destinate a verde agricolo e sedi viarie di previsione del vigente strumento urbanistico;
- che l'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità.
Per quanto sopra visto e considerato è del parere: che il progetto per i lavori per la realizzazione di uno svincolo autostradale unidirezionale di Caronia al Furiano, in area meglio individuata sugli elaborati grafici planimetria 1:10.000; stralcio planimetrico piano regolatore generale 1:5.000, planimetria scala 1:2.000, a corredo dell'elaborato denominato "Relazione tecnica generale" possa ritenersi meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, con le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 28 del 20 maggio 2002, reso dall'unità operativa 4.1 della D.R.U., ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 ed in conformità al parere n. 28 del 20 maggio 2002, dell'unità operativa 4.1 della D.R.U. nonché alle condizioni poste dall'ufficio del Genio civile di Messina e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste con le note in premessa citate, è autorizzato il progetto per la realizzazione dello svincolo unidirezionale di Caronia al Furiano - autostrada Messina-Palermo, in variante allo strumento urbanistico del comune di Caronia.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 28 del 20 maggio 2002, reso dall'unità operativa 4.1 della D.R.U.;
2)  delibera del consiglio comunale n. 18 del 30 maggio 2001;
3)  relazione tecnica generale;
4)  relazione geologica con stratigrafie e carta geologica;
5)  indagini geofisiche;
6)  prove di laboratorio;
7)  elaborato costituito dai seguenti grafici:
- corografica scala 1:10.000;
- planimetria scala 1:2.000;
-  stralcio planimetrico del vigente piano regolatore generale scala 1:5000;
- profilo longitudinale asse 1 pista doppia;
- profilo longitudinale asse 2 pista di accesso per ME;
- profilo longitudinale asse 3 pista di uscita per ME;
- profilo longitudinale asse 4 str. com. E.S.A. - Badella;
- sezione A-A1;
- sezione B-B1;
- sezione C-C1;
- edificio di casello prospetto A;
- edificio di casello prospetto B;
- edificio di casello prospetto C;
- edificio di casello prospetto D;
- barriera prospetto generale;
- barriera pianta e prospetto;
8)  stralcio planimetrico del vigente piano regolatore generale scala 1:5.000.

Art. 3

Il Consorzio per le autostrade siciliane dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione dell'opera in argomento.

Art. 4

Il Consorzio per le autostrade siciliane ed il comune di Caronia sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.23.1381)
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DECRETO 27 maggio 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico generale del comune di Ferla.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legge 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il decreto n. 107 del 5 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ferla;
Visto il foglio prot. n. 8314 del 22 agosto 2001, con il quale il comune di Ferla ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza relativi a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99, la delibera consiliare n. 70 del 27 luglio 2001, avente ad oggetto "Determinazione indirizzi per l'insediamento di attività commerciali";
Visti gli ulteriori fogli comunali prot. n. 87 del 31 dicembre 2001, prot. n. 1956 del 18 marzo 2002 e prot. 3082 del 6 maggio 2002 pervenuti - rispettivamente - a questo Assessorato in data 10 gennaio 2002, 25 marzo 2002 e 9 maggio 2002, con i quali è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta con le note di questo ufficio prott. n. 55442 del 2 ottobre 2001, n. 6552 del 5 febbraio 2002 e n. 26407 del 9 maggio 2002;
Vista la delibera n. 70 del 27 luglio 2001, divenuta esecutiva nei termini di legge secondo quanto attestato dal segretario comunale in calce alla stessa, con la quale il consiglio comunale di Ferla, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 28/99, ha determinato gli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla suddetta deliberazione;
Viste le certificazioni, datate 31 dicembre 2001 e 6 maggio 2002, del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di pubblicazione nonché attestanti l'assenza di osservazioni e reclami avverso gli atti adottati;
Visto il parere n. 18 del 30 aprile 2002 dell'unità operativa 4.2/DRU di questo Assessorato, che di seguito in stralcio si riporta;
"...Omissis...
Considerato che:
- l'indirizzo del consiglio comunale consiste essenzialmente nel valorizzare le aree di interesse storico-artistico e ambientale sfruttandone al massimo le risorse esistenti;
- a tal fine i criteri di attuazione, adottati dal consiglio comunale con la delibera n. 70/01, risultano essere:
Esercizi di vicinato: consentendo in ogni zona del territorio comunale l'apertura ed il trasferimento di esercizi di vicinato dei due settori come individuati dalla legge regionale n. 28/99; nonché la concentrazione di più esercizi di vicinato, fermo restando che (in quest'ultima ipotesi) la loro superficie (complessivamente) non può superare il limite massimo stabilito per le medie strutture (600 mq);
Medie strutture di vendita: consentendo l'insediamento di nuove e medie strutture di vendita, come definite dalla legge regionale n. 28/99, nelle sole zone del territorio comunale urbanisticamente individuate come "A", "B" e "C";
Grandi strutture di vendita: non consentendo all'interno del territorio comunale l'allocazione di grandi strutture (superiori a mq 600);
Altresì è indirizzo del consiglio comunale procedere ad una semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni edilizie relativamente alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ai cambi di destinazione d'uso degli immobili;
- i criteri sopra richiamati risultano in conformità con i requisiti prescritti dalla normativa vigente fermo restando che per quanto concerne le dotazioni dei parcheggi pertinenziali andrà rispettato quanto disposto dall'art. 16 dell'allegato 1 al D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa è del parere che la determinazione sugli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali nel territorio comunale di Ferla, di cui alla delibera consiliare n. 70 del 27 luglio 2001, regolarmente pubblicata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione a condizione che per quanto concerne le dotazioni dei parcheggi pertinenziali venga rispettato quanto disposto dall'art. 16, dell'allegato 1, al D.P.R.S. 11 luglio 2000.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 18 del 30 aprile 2002 dell'unità operativa 4.2/DRU di questo Assessorato;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e nell'ambito delle procedure indicate dall'art. 5 della legge regionale n. 28/99, è approvata e resa esecutiva, in conformità al parere n. 18 del 30 aprile 2002 dell'unità operativa 4.2/DRU in premessa citato, la variante allo strumento urbanistico generale del comune di Ferla conseguente alle indicazioni contenute nell'atto consiliare n. 70 del 27 luglio 2001, avente ad oggetto "Determinazione indirizzi per l'insediamento di attività commerciali".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere dell'unità operativa 4.2/DRU n. 18 del 30 aprile 2002;
2)  delibera consiliare n. 70 del 27 luglio 2001.

Art. 3

Il comune di Ferla resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.23.1392)
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DECRETO 27 maggio 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 15427 del 2 marzo 2001, assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 14222 del 14 marzo 2001, con cui il comune di Ragusa ha trasmesso la documentazione relativa alle varianti al piano regolatore generale vigente adottate con delibere n. 81 del 15 dicembre 1999 e n. 32 del 19 giugno 2000, rispettivamente, finalizzate all'ampliamento dei cimiteri di Marina di Ragusa e Ragusa Ibla;
Visto il foglio prot. n. 74466 del 3 dicembre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 71122 del 12 dicembre 2001, con cui il comune di Ragusa, in riscontro alla nota di questo Assessorato n. 21472 del 12 aprile 2001, ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa;
Vista la delibera n. 81 del 15 dicembre 1999, con la quale il consiglio comunale, in variante al vigente strumento urbanistico generale, ha determinato di destinare un'area ricadente in zona "E" a zona omogenea territoriale "F" per attrezzature di interesse generale e relativa fascia di rispetto per l'ampliamento del cimitero di Marina di Ragusa;
Vista la delibera n. 32 del 19 giugno 2000, riscontrata dal Comitato regionale di controllo centrale con provvedimento n. 4352/4140 del 13 luglio 2000, con la quale il consiglio comunale ha determinato di destinare a zona territoriale omogenea "F" (attrezzature di interesse generale) per l'ampliamento del cimitero di Ragusa Ibla, un'area che il vigente piano regolatore generale prevede a Z.T.O. "E" a "viabilità" e a "verde pubblico";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 2 marzo 2001, a firma del sindaco in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché l'ulteriore attestazione dalla quale si rileva che avverso alle varianti adottate non risultano presentate osservazioni;
Viste le note prot. n. 13976 del 15 luglio 1999 e prot. n. 25370 del 15 dicembre 1999, con le quali l'ufficio del Genio civile di Ragusa ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, parere favorevole, rispettivamente, sulle previsioni di ampliamento del cimitero di Marina di Ragusa e del cimitero di Ragusa Ibla;
Vista l'autorizzazione, prot. n. 9173 del 15 dicembre 1999, dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923, relativa ai lavori di ampliamento del cimitero di Ragusa Ibla;
Vista la nota prot. n. 834 del 12 marzo 2000, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa ha espresso parere favorevole, ai sensi del decreto legislativo n. 490/99, in ordine al progetto di ampliamento del cimitero di Ragusa Ibla;
Visti i pareri prot. n. 1028 e n. 1029, entrambi del 28 novembre 2001, rilasciati dall'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, rispettivamente, sui progetti per l'ampliamento del cimitero di Ragusa Ibla e Marina di Ragusa;
Vista la proposta n. 7 del 5 febbraio 2002, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, dall'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso:
il comune di Ragusa, dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 183/74 del 2 dicembre 1974, ad oggi sta procedendo alla revisione dello strumento urbanistico vigente;
al censimento del 1998, così come dai dati Istat forniti dall'A.R.T.A., il comune conta una popolazioone residente di 69.683 abitanti;
con delibera consiliare n. 81 del 15 dicembre 1999 è stata adottata la variante ex legge regionale n. 71/78 relativa all'ampliamento del cimitero in località Marina di Ragusa e, precisamente, in contrada Gaddimeli;
in particolare, l'area dell'ampliamento di forma rettangolare di circa mq 15.000 interessa la Z.T.O. E verde agricolo della quale si prevede il cambio di destinazione urbanistica in zona F attrezzature di interesse generale;
con delibera consiliare n. 32 del 19 giugno 2000 è stata adottata la variante ex legge regionale n. 71/78 relativa all'ampliamento del cimitero di Ragusa Ibla;
la variante proposta consiste nel cambio di destinazione urbanistica di aree ricadenti in parte in zona E verde agricolo, in parte verde di rispetto e in parte viabilità del piano regolatore generale vigente in zona F attrezzature di interesse generali; detto ampliamento della superficie di circa mq 45.000 lungo due lati dell'esistente cimitero ricade all'interno della fascia di rispetto di ml 200;
dallo stralcio del piano regolatore generale in itinere si rileva l'intenzione dell'amministrazione di sopprimere la viabilità di previsione dello strumento urbanistico vigente con annesso verde di rispetto;
nell'ambito delle delibere e delle relazioni sopracitate viene precisato che l'attivazione del procedimento in argomento è motivata dall'esigenza di soddisfare il fabbisogno dell'utenza locale.
Considerato:
Il procedimento amministrativo di variante ordinaria ex legge regionale n. 71/78 risulta regolare in quanto sono stati acquisiti i pareri di legge preventivamente all'adozione delle varianti di che trattasi; si è proceduto alla pubblicazione delle varianti avverso le quali risulta dalle attestazioni prodotte la mancata presentazione di osservazioni entro i termini.
Il ricorso alle varianti è giustificato dall'amministrazione comunale dall'esigenza di ampliare i cimiteri esistenti in Marina di Ragusa e Ragusa Ibla, attesa l'entità della popolazione, le numerose richieste di assegnazione di suoli cimiteriali per la realizzazione di tombe, loculi ecc. e la saturazione delle suddette attrezzature pubbliche.
Per quanto attiene alle fasce di rispetto degli ampliamenti proposti, che non sono state visualizzate negli elaborati grafici trasmessi, le stesse, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti discendenti dal D.P.R. n. 285/90, art. 57, comma 4°, devono intendersi non inferiori a ml 100.
Per quanto sopra, l'U.O.4.2. è del parere che le varianti ordinarie ex legge regionale n. 71/78, relative all'ampliamento dei cimiteri di Marina di Ragusa e di Ragusa Ibla, adottate rispettivamente con delibere del consiglio comunale di Ragusa n. 81 del 15 dicembre 1999 e n. 32 del 19 giugno 2000, siano meritevoli di approvazione con la prescrizione che le fasce di rispetto cimiteriale relative agli ampliamenti non siano inferiori a ml 100 in osservanza dell'art. 57, comma 4°, del D.P.R. n. 285/90.";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, con il voto n. 607 del 9 maggio 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di potersi condividere integralmente le considerazioni esposte nella proposta n. 7 del 5 febbraio 2002 dell'U.O.4.2. al riguardo è del parere che le varianti ordinarie ex legge regionale n. 71/78 relative all'ampliamento dei cimiteri di Marina di Ragusa e di Ragusa Ibla, adottate rispettivamente con delibere del consiglio comunale di Ragusa n. 81 del 15 dicembre 1999 e n. 32 del 19 giugno 2000 siano meritevoli di approvazione, così per come indicato dall'U.O.4.2. con la proposta n. 7 del 5 febbraio 2002, con la prescrizione che le fasce di rispetto cimiteriale relative agli ampliamenti non siano inferiori a ml 100 in osservanza all'art. 57, comma 4°, del D.P.R. n. 285/90.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con voto n. 607 del 9 maggio 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, sono approvate e rese esecutive, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 607 del 9 maggio 2002, le varianti al piano regolatore generale vigente relative all'ampliamento dei cimiteri di Marina di Ragusa e di Ragusa Ibla, adottate, rispettivamente, con delibera consiliare n. 81 del 15 dicembre 1999 e con delibera consiliare n. 32 del 19 giugno 2000.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 7 del 5 febbraio 2002 reso dall'U.O. 4.2/D.R.U.;
2)  voto Consiglio regionale urbanistica n. 607 del 9 maggio 2002;
3)  deliberazione del consiglio comunale di Ragusa n. 81 del 15 dicembre 1999;
4)  deliberazione del consiglio comunale di Ragusa n. 32 del 19 giugno 2000;
Ampliamento cimitero Marina di Ragusa
5)  relazione;
6)  stralcio aerofotogrammetrico - scala 1:10.000;
7)  studio geologico;
8)  relazione tecnico-sanitaria redatta ai sensi del D.P.R. n. 285/90;
Ampliamento cimitero di Ragusa Ibla
9)  relazione tecnica;
10)  azzonamento - scala 1:10.000;
11)  tav.  1  -  stralcio piano regolatore generale vigente e stralcio aerofotogrammetrico - scala 1:5.000;
12)  tav.  2  -  proposta di variante al piano regolatore generale in scala 1:5.000;
13)  relazione geologica;
14)  relazione tecnico-sanitaria redatta ai sensi del D.P.R. n. 285/90.

Art. 3

Il comune di Ragusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 maggio 2002.
  SCIMEMI 

(2002.23.1385)
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DECRETO 25 luglio 2002.
Aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico di alcuni comuni della Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Visto la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132: "Interventi urgenti in materia di protezione civile" convertito, con modificazioni, in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento, previsto dal 2° comma dell'art. 1 del decreto legge n. 180/98 e adottato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998, che fornisce i criteri generali per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Visto il decreto 552/D.T.A./20 del 20 ottobre 2000, con il quale è stato istituito l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'aggiornamento del piano straordinario e per l'elaborazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 57596 del 22 novembre 2000, con la quale vengono definite le procedure per l'aggiornamento del piano straordinario;
Vista la nota prot. n. 956/Gab del 28 marzo 2002, con la quale vengono emesse, da parte dell'Assessore protempore, le direttive per la redazione dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 226 del 31 maggio 2002, con la quale sono state trasmesse all'Assessore, al direttore generale del dipartimento territorio e ambiente e al dipartimento urbanistica le norme di salvaguardia che accompagnano l'aggiornamento del piano straordinario, per le valutazioni di competenza;
Vista la nota prot. n. 305 del 13 giugno 2002, con la quale il dipartimento urbanistica riscontra la precitata prot. n. 226 con proposte di modifica;
Vista la nota del dipartimento territorio e ambiente n. 607 dell'11 giugno 2002, con la quale l'ing. G. Talluto viene incaricato a collaborare con il servizio 9, relativamente agli aspetti di ingegneria idraulica, per la definizione dell'aggiornamento del piano straordinario;
Ritenuto di condividere le modifiche proposte dal dipartimento urbanistica;
Vista la nota F.V. n. 78/9.1 del 14 giugno 2002, con la quale si trasmette all'Assessore la proposta dell'ag giornamento del piano straordinario, costituita dai se guenti elaborati:
-  relazione tecnica e norme di salvaguardia;
-  atlante delle carte del dissesto;
-  atlante delle carte del rischio, in scala 1:10.000;
Vista la nota n. 800 del 24 luglio 2002, con la quale è stata trasmessa la delibera di Giunta regionale n. 232 dell'11 luglio 2002, che approva l'aggiornamento su indicato;
Visto l'allegato elenco dei decreti di aggiornamento dei singoli comuni richiedenti, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato A);
Viste le norme di salvaguardia relative all'aggiornamento del piano straordinario, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegato B);
Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'ag gior namento del piano straordinario:

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'aggiornamento del piano straordinario, di cui al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, relativamente ai comuni elencati nell'allegato A, per i quali vengono individuate le aree soggette a rischio R4 (molto elevato), R3 (elevato), R2 (medio) ed R1 (moderato).

Art. 2

Fanno parte integrante dell'aggiornamento i sottoelencati atti ed elaborati:
-  allegato A: elenco dei comuni aggiornati;
-  allegato B norme di salvaguardia;
-  atlante delle carte del dissesto;
-  atlante delle carte del rischio, in scala 1:10.000.

Art. 3

I comuni sono onerati di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente decreto e della cartografia relativa al proprio territorio, alla loro pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi nonché a trasmettere alla Regione siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente, servizio 9 - difesa del suolo, la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente agli allegati A e B; gli atlanti di cui all'art. 2, in considerazione delle difficoltà relative alla loro pubblicazione a causa del formato, sono consultabili presso il dipartimento territorio e ambiente, servizio 9.
Palermo, 25 luglio 2002.
  PELLEGRINO 

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(2002.31.1883)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere alle ditte espropriande interessate dai lavori della Provincia regionale di Catania di sistemazione e ammodernamento della S.P. Naro-Campobello di Licata, dal km. 5 alla S.P. Campobello di Licata-SS. 123.

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(2002.22.1258)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 29 maggio 2002, n. 1.
Istituzione e istruzioni per l'utilizzo del servizio Internet denominato "B@checa Lavoro-Annunci".

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Al dipartimento Formazione professionale
Al dipartimento Agenzia regionale per l'impiego
All'Ufficio regionale del lavoro
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli uffici provinciali del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
Alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento agricolo
Agli sportelli dell'Agenzia regionale per l'impiego
Al servizio Eures del dipartimento lavoro
Al servizio Eures dell'U.P.L.M.O. di Messina
All'Unità servizi Intranet/Internet
Agli Assessorati regionali
Alle associazioni dei datori di lavoro
Agli ordini e/o collegi professionali
Alle imprese individuali, societarie operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi
Alle associazioni sindacali dei lavoratori
Agli enti ed istituti di formazione professionale
Agli sportelli multifunzionali
Agli uffici scolastici provinciali
Alle università
Allo scopo di migliorare i servizi Internet offerti dall'Assessorato del lavoro in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro, si informano gli uffici, le associazioni e gli enti indirizzo, affinché vogliano utilizzare e pubblicizzare al massimo l'iniziativa, che è stato attivato, all'interno del sito Internet dell'Assessorato del lavoro (circolari n. 339/99, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 27 marzo 1999, n. 345/99 del 18 maggio 1999, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell'11 giugno 1999 e n. 6/01 del 7 maggio 2001, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell'8 giugno 2002), il servizio B@checa Lavoro-Annunci (raggiungibile dall'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro).
Le procedure sviluppate dall'unità servizi In tranet/Internet consentono la gestione di un database centralizzato di annunci di orientamento, formazione, lavoro e apprendistato direttamente agli utenti interessati, a seguito di registrazione telematica. Il database è liberamente consultabile nel sito sia per la ricerca di lavoro che di candidati.
Con la registrazione l'utente accetta il trattamento dei dati per le finalità relative al servizio annunci e per eventuali comunicazioni relative a nuovi servizi offerti su Internet dall'Assessorato regionale del lavoro che si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sull'autenticità dei dati inseriti dagli utenti e di eliminare eventuali annunci che riterrà non conformi allo spirito del servizio.
La registrazione consiste nell'inserimento in apposito modulo Internet dei dati anagrafici e nella scelta di un nome utente e di una parola d'ordine per l'accesso al servizio. L'utente registrato, collegandosi al servizio, potrà inserire e/o modificare i propri annunci secondo le seguenti tipologie e contenuti.
Tipi di annunci: offro
Annunci di orientamento (apertura e/o servizi o iniziative di sportelli multifunzionali, enti di formazione, aziende pubbliche e private).
Annunci di formazione ordinaria e/o speciale e/o privata (enti di formazione che segnalano selezioni, inizio corsi, eventi speciali, anche a completamento degli obblighi di pubblicità già esistenti).
Annunci per offerte di lavoro non previsti nel databse offerte (annunci gestiti direttamente dai privati, enti, aziende o gestiti conto terzi da associazioni pubbliche e private, sportelli multifunzionali).
Annunci per la ricerca di personale da inserire in apprendistato.
Tipi di annunci: cerco
Annunci di orientamento (studenti, disoccupati, lavoratori pubblici e privati che cercano servizi o iniziative di orientamento).
Annunci di formazione (chiunque sia interessato a determinati percorsi formativi).
Annunci di lavoro (chiunque sia interessato ad essere contattato da privati, aziende oppure ricerche effettuate dagli sportelli multifunzionali, associazioni per conto dei propri utenti).
Annunci per riserva di inserimento in apprendistato.
Contenuto degli annunci
Gli annunci saranno visibili fino alla scadenza indicata dagli utenti (non superiore ad un anno dall'inserimento o da una sua modifica) e potranno essere inseriti anche mantenendo l'anonimato.
Nell'annuncio saranno indicati i dati seguenti:
-  scadenza: dopo la scadenza indicata l'annuncio non sarà consultabile dall'utenza. La scadenza inserita non potrà essere successiva ad un anno dall'inserimento dell'annuncio o di una sua successiva modifica;
-  nome autore annuncio: per i privati e/o aziende che vogliono mantenere l'anonimato può essere inserita un'indicazione generica (corrisponde al primo rigo dell'annuncio) altrimenti il nome o la ragione sociale dell'autore;
-  testo dell'annuncio: l'annuncio vero e proprio. Massimo 500 caratteri. Può contenere un breve Cv per chi cerca orientamento, formazione, lavoro o apprendistato o la descrizione dell'offerta;
-  sede: dell'offerta (o preferenza della ricerca) di lavoro di formazione o di orientamento (sede del corso, dello sportello, ecc.). Nel primo campo indicare la città e nel secondo se si trova in Sicilia, nel resto d'Italia o all'estero;
-  contatto: indicare il numero di telefono, il luogo della manifestazione o dell'evento, l'indirizzo dello sportello multifunzionale o del servizio offerto, ecc. o richiedere semplicemente il contatto via e-mail. Massimo 250 caratteri;
-  e-mail autore: scegliere si per avere riportato insieme all'annuncio l'indirizzo di e-mail inserito nella registrazione.
Il dirigente generale del dipartimento regionale lavoro: DI FRESCO
(2002.23.1361)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 22 luglio 2002, n. 1087.
Vaccinazione anti-varicella nella Regione siciliana.

Ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali
Ai capi settore di igiene pubblica
Ai capi servizio di epidemiologia
1 - Razionale
La varicella è una malattia infettiva dovuta al VVZ (virus varicella-zoster), tipica dell'infanzia e caratterizzata da un'elevata contagiosità. Il decorso clinico è più severo nei soggetti affetti da immunodeficienza ed in età adolescenziale ed adulta. Inoltre l'infezione della madre in gravidanza può causare la sindrome da varicella congenita nell'1-2% dei neonati. Una manifestazione tardiva dell'infezione da VVZ, dovuta alla sua persistenza nei gangli nervosi sensoriali ed alla sua occasionale riattivazione, è l'herpes zoster.
Di fronte alle acquisizioni più recenti sull'evoluzione del quadro epidemiologico e sulle effettive dimensioni cliniche del problema è opportuno che le indicazioni sulla vaccinazione siano allargate a tutti i soggetti sani suscettibili. Infatti:
-  avendo un carattere endemico/epidemico, la varicella è rimasta la malattia esantematica dell'infanzia più diffusa (Gershon, 1998; Gabutti, 2001) e si manifesta soprattutto laddove l'incidenza del morbillo si è ridotta;
-  in Italia l'età media di incidenza della malattia è in aumento. La coorte degli adolescenti tra gli a 11 e 14 anni di età presenta una sieronegatività pari circa al 20% (Gabutti, 2001), mentre in altri Paesi non supera il 10% (Aebi, 2001)
-  a causa dell'elevata incidenza si osservano comunque situazioni cliniche complesse, con complicanze an che gravi, tanto più frequenti quanto maggiore è l'età media di incidenza della malattia (Salleras, 2001; Preblud 1984.; Choo 1988.). Poiché non si dispone per ora di dati circa le ospedalizzazioni da varicella in Italia, si fa riferimento ai dati pubblicati per gli USA da Guess (1986), il quale segnala, nella coorte da 1 a 4 anni, 8 casi ospedalizzati su 10.000 malati, proporzione che sale a 127 su 10.000 malati nelle coorti superiori ai 20 anni.
Per quanto concerne invece la letalità della varicella, si riporta quanto recentemente pubblicato per gli UK da Rawson et al (2001), i quali hanno stimato, nella coorte 0-4 anni, una letalità di 2,63 decessi su 100.000 malati, valore che sale a 735,7 decessi su 100.000 malati nella popolazione d'età pari o superiore a 65 anni.
La recente disponibilità del vaccino con indicazioni per la vaccinazione universale offre oggi l'opportunità dell'introduzione di questo importante intervento di prevenzione primaria.
2 - Valutazioni epidemiologiche e di costo/beneficio
In Italia due studi hanno valutato l'epidemiologia della varicella nella popolazione pediatrica.
Nel primo, 90.000 bambini sono stati seguiti longitudinalmente dall'ottobre 1997 al maggio 1998: fu osservato un totale di 2.958 casi di varicella, con un'incidenza sul periodo di 6,2% ed un picco all'età di 4 anni (Giaquinto, 1998).
In un secondo studio 30.168 soggetti di età fino a 14 anni, furono seguiti da gennaio a dicembre 1997. L'incidenza annuale della varicella fu del 5,1%, con un picco dell'11% nei bambini di età compresa tra 1 e 5 anni. Il costo per caso fu stimato a L. 250.400 (E 129,32). Riportando questo al numero dei casi notificati quell'anno (87.109), si può considerare un costo globale annuo dovuto alla malattia di almeno 11 milioni di euro (Fornaro, 1999), ma in realtà assai più elevato tenendo conto della sottonotifica.
Il numero di casi di varicella rilevati nel 2000 in Italia da 468 pediatri riferenti al sistema SPES era di 19.865, su un totale 384.000 soggetti di età compresa tra 0 e 14 anni (incidenza 5.345/100.000). Nel 2001 hanno partecipato a SPES 471 pediatri e la popolazione media in sorveglianza è stata di 294.778 bambini. L'incidenza della varicella era di 5.741/100.000. In Sicilia il numero totale di casi di varicella rilevato attraverso SPES era di 2158 nel 2000, con 59 pediatri riferenti, e di 1495 nel 2001 (44 pediatri).
Secondo i dati delle notifiche dei casi di varicella in Sicilia nel primo semestre 2001, il massimo d'incidenza della malattia si avrebbe entro i 10 anni d'età. Infatti, dei 3.848 casi registrati in tale periodo, 109 sono stati notificati nella fascia d'età 0-12 mesi, 1980 in quella 1-5 anni e 1.306 in quella 6-10 anni, per un totale di 3.395, pari all'88,2% di tutti i casi. Nella fascia d'età 11-15 anni il numero di casi notificati è stato di 214 (5,6%), mentre 239 casi (6,2%) sono stati notificati nelle successive fasce d'età. Nel 2001 i casi totali notificati sono stati 5964, secondo le stesse proporzioni per fascia di età. Nel precedente periodo 1995-2000, su 21.648 casi notificati, 18.958 pari all'87,6% delle notifiche, hanno riguardato soggetti da 0 a 14 anni d'età.
Recenti valutazioni hanno dimostrato come la vaccinazione universale antivaricella abbia un buon rapporto costo-beneficio, sia per il Sistema Sanitario che per la Società. Sono stati valutati i costi dovuti a questa patologia in Italia, sulla base dei dati demografici e della letteratura disponibile (Fornaro, 1999; Giaquinto, 1998; Ga butti, 2001; Zotti, 2002). L'impatto economico totale è stimato variare tra i 53 ed i 72 milioni di euro all'anno (costo per caso compreso tra E 118 e E 160), considerando:
-  un numero medio di visite/paziente di 1,2-1,3; costo di una visita tra E 20 e E 24;
-  somministrazione di antistaminici nel 50% circa dei casi ed Acyclovir nel 20-23%, con un costo variabile tra E 8 e E 14 per paziente [percentuale di ospedalizzazioni 0,2-0,6% (durata tra 4 e 12 giorni), costo medio ospedalizzazione E 2.050-4.800];
-  costi indiretti dovuti a giorni di lavoro persi dai genitori (dal 13 al 25% di giornate lavorative perse, per una spesa compresa tra E 81 e E 188).
Sulla base dei dati sopra esposti il costo della malattia per la fascia di età compresa tra 1 e 14 anni nella Regione siciliana può essere calcolato secondo due diversi scenari:

      | Metodo | Casi | Costo     |     | stimato | stimato totale     | di calcolo | nel 2001 | (milioni r) 
      22.376 da 2,6 a 3,6 
      40.180 da 4,7 a 6,4 

Alle superiori stime vanno aggiunti i costi del consumo di Acyclovir sciroppo. Infatti dai dati recenti IMS di distribuzione in Sicilia di acyclovir sciroppo/sospens. orale, si evidenzia un consumo di circa 50.000 conf./an no, pari a circa E 835.000.
3 - Il trattamento farmacologico antivirale
I farmaci antivirali disponibili per il trattamento delle infezioni da VVZ sono l'acyclovir, il valacyclovir ed il famcyclovir che inibiscono la replicazione del DNA virale. Hanno poco effetto sulle cellule ospiti non infette e sono quindi associati ad una bassa tossicità. L'acyclovir somministrato per via orale non è particolarmente utile per il trattamento dei bambini affetti da varicella: infatti abbrevia il decorso di circa un giorno, ma non ha effetti sulla diffusione virale (Dunkle, 1991). Si è rivelato comunque utile per il trattamento della varicella grave in pazienti immunocompromessi (Whitley, 1993).
Nonostante l'acyclovir sia stato utilizzato come profilassi per cercare di prevenire la varicella, non esistono attualmente dati sull'immunità a lungo termine (Asano, 1993). Nei pazienti anti-HIV positivi, in cui sono stati segnalati casi di resistenza all'acyclovir, il farmaco di elezione nelle situazioni ad alto rischio è il foscarnet, farmaco più tossico dell'acyclovir (Fillet, 1998; Safrin, 1991). Il valacyclovir ed il famcyclovir sono risultati utili per il trattamento di pazienti affetti da zoster (Saltzman, 1995; Tyring, 1995).
In sintesi, i farmaci antivirali attualmente disponibili sono utili per il trattamento delle forme gravi, ma non possono esser usati per il controllo epidemiologico della varicella, in quanto non prevengono la trasmissione del virus.
4 - Il vaccino
Con l'eccezione del Giappone, la vaccinazione estensiva del secondo anno di vita in vari Paesi come gli USA ed il Canada, è stata condotta utilizzando il vaccino varicella Oka/Merck. Questo vaccino (Varivax(r) è l'unico re gistrato attualmente in Italia con l'indicazione "preven zione primaria della varicella in soggetti di età superiore ad un anno".
I dati relativi all'immunogenicità e all'efficacia sul campo del vaccino Oka/Merck, uniti ai risultati dell'analisi della valutazione del rapporto costo/efficacia e co sto/beneficio dell'uso estensivo di questa misura di profilassi, hanno giustificato, in quei Paesi in cui è registrato, le raccomandazioni delle autorità sanitarie circa l'impiego sistematico del vaccino stesso in tutta la popolazione pediatrica oltreché in altre categorie di soggetti a rischio d'infezione.
Lo sviluppo clinico è stato eseguito estesamente sia su bambini che adolescenti ed adulti, proseguendo con esperienze post-marketing. Il programma di sviluppo pre-registrativo è stato svolto attraverso 36 studi clinici che hanno interessato più di 13.000 bambini e 1600 adolescenti/adulti. I risultati hanno mostrato che il vaccino è immunogeno, efficace e ben tollerato. In particolare, in uno studio clinico condotto in doppio cieco, è stata osservata un'efficacia del 100% (Weibel, 1984). L'esperienza è proseguita dopo la commercializzazione su circa 90.000 tra bambini ed adulti, confermando un favorevole profilo di safety (Black, 1999) e di efficacia: 100% nei confronti della malattia grave, 85-90% nei confronti di tutte le forme (Clements, 1999). Solo in un bambino vaccinato su 10, a distanza di oltre 43 giorni dall'avvenuta vaccinazione, ed a seguito dell'esposizione al virus selvaggio, può svilupparsi una forma di varicella ("breakthrough disease") della durata di pochi giorni e di entità lieve, con raro esantema in gran parte maculo-papuloso; detto fenomeno tende a diminuire di frequenza con l'aumentare della copertura vaccinale della popolazione (Wise 2000).
Anche in condizioni di impiego di campo il vaccino Oka/Merck ha mostrato un'elevata efficacia (97%) contro ogni forma di malattia (Vazquez, 2001). A seguito della sua introduzione in programmi di vaccinazione estesa si è osservata una riduzione dell'incidenza della malattia anche in fasce d'età superiori a quelle vaccinate (herd immunity) ed a fronte di coperture vaccinali ancora limitate (Seward 2002).
Il vaccino Oka/Merck è associabile (somministrazione contemporanea) ad altri vaccini, come quello contro il morbillo, parotite, rosolia (MPR). L'associabilità deriva da un'estesa esperienza pre-clinica e post-marketing. Quando il vaccino Oka/Merck è somministrato simultaneamente all'MMR(r)II le GMT degli anticorpi anti-VVZ tendono a ridursi senza comunque influenzare negativamente l'efficacia a lungo termine (Kuter, 2001). Inoltre, non vi è alcuna evidenza che la somministrazione simultanea del vaccino Oka/Merck interferisca negativamente con alcuno dei componenti del vaccino MPR, tanto che la somministrazione contemporanea dei due vaccini è prevista (MMWR, 2001) e riconosciuta in scheda tecnica.
Il Varivax(r) è stato distribuito sinora in quasi 30 milioni di dosi: il buon profilo di safety è stato dimostrato sia in studi condotti dal produttore (Sharrar, 2001) che dal CDC (Wise, 2000): i relativi programmi di sorveglianza sono applicabili anche in altri Paesi, consentendo una valutazione parallela.
E' stato anche dimostrato che la protezione a lungo termine contro la varicella osservata a seguito di somministrazione di Varivax(r) è correlata con l'ampiezza della risposta anticorpale post-vaccinale. Tutti i risultati sopra descritti non sono riferibili ad altri vaccini, sia perché esistono differenze genomiche tra i vaccini che possono essere alla base di differenze di performance clinica (Lau YL, Vessey 2002), sia perché l'immunogenicità del Varivax è stata dimostrata essere statisticamente superiore a quella del prodotto di confronto, anche a dosi inferiori (Vessey, 2001).
5 - Strategia per la vaccinazione antivaricella in Sicilia
La vaccinazione del bambino è l'intervento più efficace contro la malattia dell'infanzia attualmente più diffusa nella nostra Regione. La strategia migliore per impostare adeguate misure di profilassi della varicella è quella di introdurre la vaccinazione universale, sostenendo programmi mirati a garantire il miglior raggiungimento in tempi brevi di alte coperture vaccinali.
Trattandosi di una malattia molto contagiosa, la vaccinazione deve mirare ad interrompere la circolazione del virus nel più breve tempo possibile. Infatti un'insufficiente copertura vaccinale potrebbe determinare lo spostamento in avanti dell'età dell'infezione, con un decorso più grave della malattia e con più frequenti complicanze soprattutto nell'adolescente ed adulto. Ciò si verificherebbe perché basse percentuali di coperture vaccinali rallenterebbero la circolazione del virus, sicché i soggetti non vaccinati lo incontrerebbero più tardivamente. Per evitare questi effetti perversi della vaccinazione estensiva occorre raggiungere percentuali di copertura vaccinale superiori all'80%, che sono sufficienti a bloccare la circolazione del virus ed a determinare una protezione "di gregge" dei non immuni.
Accompagnare campagne di immunizzazione di massa del bambino con un'offerta attiva e gratuita del vaccino alla coorte di adolescenti non immuni rappresenta inoltre un'ottima possibilità di proteggere soggetti a maggior rischio ed un adeguato supporto all'avvio dei programmi di vaccinazione universale.
Nel corso di una recente Consensus Conference, l'Istituto superiore di sanità ha illustrato alcuni modelli matematici per la vaccinazione antivaricella (Salmaso, in press). Tra le possibili strategie, quella in assoluto più efficace sembra essere la seguente: raggiungendo una copertura vaccinale di almeno l'80% dei nuovi nati ed almeno del 50% dei dodicenni che non hanno avuto la varicella, viene stimata una riduzione fino al 94% dei casi di malattia, a fronte di una dimostrata efficacia a lungo termine del vaccino.
La scelta della Regione siciliana è quella di realizzare un programma vaccinale che permetta di raggiungere un'elevata copertura e basato sull'offerta attiva e gratuita di una dose di vaccino a tutti i soggetti nel corso del secondo anno di vita (contemporaneamente alla vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia-MPR) ed a tutti i soggetti anamnestico negativi nel corso del 12° anno di vita (contemporaneamente alla seconda dose di MPR), Il programma continuerà fino alla saldatura epidemiologica delle coorti.
Tale strategia consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
-  ridurre rapidamente il numero totale dei casi di varicella;
-  ridurre le complicanze da varicella;
-  ridurre i costi diretti ed indiretti dovuti alla varicella;
-  mirare al controllo della varicella nella prospettiva di una sua possibile eliminazione.
6 - Programma di prevenzione vaccinale
Tenendo conto di quanto premesso, il programma di vaccinazione contro la varicella nella Regione siciliana è il seguente:
-  offerta attiva e gratuita del vaccino antivaricella in tutto il territorio regionale;
-  vaccinazione estensiva - a partire dal gennaio 2003 - dei nuovi nati nel corso del secondo anno di vita, e vaccinazione selettiva dei dodicenni anamnestico-negativi. La vaccinazione sarà eseguita contemporaneamente a quella con vaccino trivalente MPR, per il quale è stata già raggiunta una copertura vaccinale > 80%.
Vaccinazione estensiva dei nuovi nati
Obiettivi specifici: vaccinare i nuovi nati all'età di 15 mesi circa, nel primo anno e nei successivi anni (si inizierà vaccinando nel 2003 la coorte nata nel 2001).
Obiettivi intermedi: ridurre la frequenza della malattia e delle sue complicanze nell'infanzia e valutare l'op portunità di rivaccinare all'età di 5-6 per il recupero dei non vaccinati
Vaccinazione selettiva dei dodicenni
Obiettivi specifici: vaccinare i dodicenni dalla cui anamnesi non risulti una manifestazione clinica riferibile alla varicella.
Obiettivo intermedio: ridurre la frequenza dei casi di varicella e delle relative complicanze negli adolescenti e negli adulti, sfruttando in tal modo l'immunità di gregge creatasi.
Vaccinazione post-esposizione
Per evidenti motivi di controllo della malattia e di compliance, la vaccinazione sarà garantita ai fratelli dei vaccinandi ed agli esposti in età infantile.
Obiettivo finale della vaccinazione estensiva, selettiva e post-esposizione: eliminare la varicella e le sue complicanze nella popolazione della Regione siciliana.
Modalità di attuazione
Il programma predetto si attuerà con le seguenti azioni:
-  offerta attiva e gratuita del vaccino antivaricella Oka/Merck e del vaccino contro morbillo-parotite-rosolia ai genitori dei nuovi nati da parte dei medici dei centri di vaccinazione;
-  promozione attiva dei pediatri della vaccinazione antivaricella ed anti-morbillo-parotite-rosolia;
-  sorveglianza attiva da parte dei pediatri nella se gnalazione dei casi di varicella;
-  sorveglianza virologica;
-  istituzione di un comitato scientifico per il programma vaccinale;
-  il coordinamento generale del progetto e del programma vaccinale viene affidato al dott. S. Ciriminna ed operato dall'ufficio speciale dell'Assessorato alla sanità della Regione siciliana;
-  viene identificato un centro di coordinamento epidemiologico presso la I Cattedra di Igiene dell'Università di Catania (prof. G. Giammanco);
-  viene identificato un centro di riferimento clinico presso la cattedra di malattie infettive dell'Università di Palermo (prof.ssa L. Titone);
-  formazione - attraverso riunioni - dei servizi vaccinali e dei pediatri di libera scelta (PLS);
-  il coordinamento provinciale del progetto è affidato al capo servizio di epidemiologia e in assenza di questo, al capo servizio di igiene pubblica; nella sua attività il capo servizio avrà collaborazione da un referente provinciale dei PLS;
-  attuazione di una campagna informativa alla po polazione;
-  esecuzione di protocolli di studio relativi alla sorveglianza degli eventi avversi ed allo studio epidemiologico (come richiesto dal Ministero della salute (della du rata di almeno tre anni), con l'obiettivo principale di valutare l'impatto della vaccinazione in termini di efficacia e di costi;
-  allestimento materiale cartaceo ed informatico per documentazione e raccolta dati (in particolare scheda per il vaccinato; software studio epidemiologico).
Il raggiungimento delle coperture vaccinali indicate integra gli obbiettivi già dati ai direttori generali e costituisce obbiettivo primario, come gli altri obbiettivi vaccinali, del dipartimento di prevenzione o del settore di igiene pubblica.
7 - Studio di post-mktg surveillance ed identificazione virale
Sebbene siano stati condotti studi clinici di fase I-III in bambini, adolescenti ed adulti e valutazioni post-marketing su 30 milioni di dosi somministrate (28,1 mi lioni distribuite a marzo 2001) i cui risultati indicano che il vaccino Oka/Merck è generalmente ben tollerato, si ritiene opportuno intraprendere anche nella nostra re gione uno studio di post-mktg surveillance e di identificazione virale.
Reazioni collaterali sia locali che generali possono osservarsi entro i primi 42 giorni dalla vaccinazione: la maggior parte sono di entità lieve, di breve durata e si risolvono spontaneamente.
Tra gli effetti collaterali locali più frequentemente riferiti sono: dolore al sito di iniezione (circa 26% dei casi), arrossamento (4%), esantema varicella-like vicino al sito di inoculazione (2% dei casi, con una mediana di 2-4 elementi). Tra le reazioni generali la febbre (> 38° C) si verifica nel 10-15% dei casi. Inoltre è stata descritta (2% dei casi) una modesta eruzione cutanea generalizzata, caratterizzata da non più di sei lesioni di tipo maculo-papuloso e di rado vescicolare. Tuttavia, l'identificazione virale tramite del contenuto delle lesioni ha mostrato la presenza di virus selvaggio in circa la metà dei casi.
Raramente sono state notificati eventi gravi, senza rapporto diretto confermato con il ceppo vaccinico. Nella tabella vengono riportate la frequenza di queste, confrontate con la frequenza delle complicanze osservate in corso della malattia naturale. E' evidente che tali complicanze incidono in maniera molto minore rispetto a quelle che si osservano in seguito alla malattia da virus selvaggio.

      | N. casi | N. casi     | riportati/100.000 | attesi/100.000     | dosi distribuite | malattia naturale     | di vaccino Oka/Merck | (dati dalla     | (Wise, 2000) | letteratura) 
Herpes Zoster      2,6 110 
Atassia      0,4 25 
Polmonite      0,2 26 
Encefalite      0,3 1,7 

Non esiste alcuna evidenza che la contemporanea somministrazione di vaccino MPR determini un incremento degli effetti collaterali.
Si effettuerà uno studio clinico osservazionale della durata di almeno un anno, sotto le normali condizioni d'uso del vaccino. Lo studio consisterà nella raccolta degli eventuali eventi associati all'uso del Varivax(r), da elaborare e trasmettere secondo le normali procedure e regolamentazioni di farmacovigilanza vigenti (sarà seguita in particolare la frequenza dei casi "breakthrough"): i servizi vaccinali somministreranno il vaccino fornendo ai genitori una scheda personale ed invitandoli a riferire al PLS o al servizio vaccinale stesso l'eventuale insorgenza di eventi avversi. Questi saranno riportati sulle schede di rilevamento e saranno trasmesse all'Assessorato alla sanità della Regione siciliana ed al Ministero a cura dell'Azienda sanitaria locale. Secondo le scadenze previste il produttore provvederà alla redazione del rapporto semestrale.
Nello studio di post-marketing surveillance sarà inserito un programma di identificazione virale (VIP): il Varivax(r) è in uso negli Stati Uniti dal 1995, dove gli eventi avversi sono riportati dai medici vaccinatori ed è stato messo in atto un programma di identificazione virale, che permette l'analisi di campioni biologici (liquido vescicolare, sangue, CFS) attraverso il PCR (Polymerase Chain Reaction), per stabilire se il virus vaccinale o quello selvaggio sono associati all'evento.
Il programma che si intende mettere in atto in Sicilia (VIP) prevede, secondo un protocollo specifico, la raccolta del materiale da parte del PLS o del medico ospedaliero, la spedizione del materiale stesso al laboratorio di riferimento (J. Breuer, Londra) con copia della documentazione al centro di riferimento epidemiologico della Regione siciliana ed all'Istituto superiore di sanità. L'impiego dello stesso vaccino commercializzato negli Stati Uniti permetterà un raffronto di dati relativamente ai programmi di post-marketing surveillance e di identificazione virale.
8 - Studio epidemiologico
La Sicilia è una delle regioni italiane dove i programmi di vaccinazione hanno permesso il raggiungimento di elevati livelli di copertura anche per le vaccinazioni non obbligatorie, come il morbillo (> 80% al secondo anno di vita). Per questo motivo sembra adeguato avviare nella Regione siciliana il primo programma di vaccinazione estesa in Europa, secondo un modello di immunizzazione a due coorti (2° e 12° anno di vita).
I nuovi nati in Sicilia sono ogni anno più di 50.000; si stima - sulla base di osservazioni nazionali - che i dodicenni negativi siano circa il 20%. Scopo del programma sarà quello di vaccinare le coorti nel corso del loro secondo anno di vita, iniziando dal 2003 con l'intera coorte nata nel 2001 ed i soggetti anamnestico-negativi nati nel 1991, e continuando negli anni a venire con le coorti successive, fino al ricongiungimento della prima coorte con l'età di 12 anni.
Su questa base sarà eseguito uno studio epidemiologico: una prima fase avrà la durata di almeno tre anni e potrà essere successivamente emendato e prolungato. Obiettivi dello studio saranno:
-  valutare la copertura vaccinale varicella nella Re gione siciliana;
-  valutare l'incidenza e la gravità dei casi di varicella osservati dai PLS, verso dati storici;
-  valutare l'incidenza e la gravità dei casi di herpes zoster;
-  definire i costo-beneficio della vaccinazione;
-  valutare l'incidenza di altre malattie infettive (in particolare il morbillo);
-  confermare l'incidenza dei casi breakthrough a seguito di somministrazione del vaccino.
Piano dello studio: lo studio sarà effettuato attraverso 100-150 PLS, al fine di raggiungere e seguire nel tempo una coorte di almeno 10.000 bambini nati nel 2001 e vaccinati nel 2003. Questi soggetti dovranno essere visitati due volte nel corso del loro secondo anno di vita ed una volta nel corso del terzo anno ed essere successivamente seguiti sino all'età di 14 anni. Sarà definita da parte dei PLS anche l'incidenza della varicella nella coorte di bambini in età prescolare, a cinque anni (età di incidenza massima della varicella).
I dati saranno raccolti nel corso delle visite di routine effettuate nel corso del secondo anno di vita. I dati saranno automaticamente inviati ad un servizio di validazione ed archiviazione, per eseguire periodicamente resoconti relativi all'andamento dello studio ed in particolare all'arruolamento, e per l'effettuazione dell'analisi dati secondo le scadenze definite nel protocollo.
I dati saranno raccolti dal PLS utilizzando moduli specifici del software, che conterranno:
-  dati demografici;
-  storia vaccinale (data, sede di inoculo, etc) da ottenersi da un modulo cartaceo fornito alla madre dal l'Azienda sanitaria locale;
-  caso di varicella e gravità (data, durata, numero lesioni);
-  ospedalizzazioni (data, diagnosi) dovute a varicel la VVZ od altre cause;
-  uso di farmaci (antivirali, antistaminici);
-  numero di giorni persi (bambino/famiglia) associati alla varicella;
-  prelievo di eventuale campione biologico (per controllo virologico).
Compartecipazione Istituto vaccinogeno
Le azioni individuate al punto 6 come già avvenuti in altri programmi vaccinali vengono condotte in parte con la collaborazione e con il co-finanziamento dell'Istituto vaccinogeno.
Tutti i dati saranno resi disponibili con cadenze annuali o semestrali e restano di proprietà della Regione Sicilia ed il loro eventuale utilizzo è subordinato al l'autorizzazione dell'Assessorato regionale della Sanità.
  L'Assessore: CITTADINI 

(2002.30.1844)
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P.O.R. Sicilia 2000/2006. Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.

Nell'avviso di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2002, Cap. VI, pag. 60, paragrafo 444 Spese per la fideiussione bancaria o assicurativa, aggiungere il seguente capoverso:
"La polizza può essere rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione di cui alla legge n. 348/82, nonché da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/93 per un ammontare corrispondente all'importo da erogare; essa dovrà contenere esplicita previsione che il fidejussore sarà liberato dall'obbligazione solo previa dichiarazione liberatoria appositamente rilasciata da questo Assessorato e dovrà, altresì, prevedere la rinuncia del fidejussore alla preventiva escussione del garantito nonché alla decadenza del termine di cui all'art. 1957 codice civile.".
(2002.32.2011)


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