REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 AGOSTO 2002 - N. 41
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Acicastello  Pag.
Statuto del Comune di Alimena  pag. 25 
Statuto del Comune di Assoro  pag. 48 
Statuto del Comune di Carlentini. Modifica  pag. 60 





Statuto del Comune di Acicastello


Lo statuto del Comune di Acicastello è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 6 maggio 1995.
Di seguito si ripubblica il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 26 febbraio 2002, esecutiva ai sensi di legge.

Titolo I
STATUTO COMUNALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Principi fondamentali

1.  Il Comune di Acicastello è l'ente autonomo di governo della comunità locale, composto da quattro frazioni: Acicastello, Acitrezza, Cannizzaro e Ficarazzi, ricadenti su un territorio di 865 ettari e confinante ad est con il mar Jonio, a sud con il Comune di Catania, ad ovest con i comuni di Acicatena e Acireale.
Opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità fondando la sua azione sul rispetto della persona, sulla pluralità e sulla solidarietà. Garantisce la reale partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita amministrativa comunale.
Tutela la sua autonomia istituzionale, la sua identità storica e le sue tradizioni popolari.
Informa la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, di economicità, di efficacia e di pubblicità.
2.  Svolge altresì le funzioni proprie e quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
3.  Garantisce la reale partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita amministrativa comunale attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 2
Finalità principali

1.  Il Comune, nel curare gli interessi della comunità e nel favorirne lo sviluppo, conforma la sua azione alle finalità politiche e sociali della Costituzione della Repubblica italiana.
2.  In particolare il Comune nell'esercizio delle sue funzioni nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:
a)  concorre a garantire la tutela della salute cittadino e l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione;
b)  unitamente alle azioni dello Stato, della Regione e della Provincia, tutela e valorizza il paesaggio, le risorse turistiche, il patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale della comunità castellese e ne promuove l'ap pro fondimento e la conoscenza;
c)  riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e professionale e nell'impiego del tem po libero momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana e li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;
d)  attua le misure necessarie per migliorare la qualità del contenuto urbano, per tutelare e valorizzare il territorio e i beni ambientali;
e)  favorisce lo sviluppo armonico del territorio compatibilmente con la tutela ambientale, delle attività economiche in ogni settore e dell'associazionismo cooperativo con specifici programmi, anche al fine di attivare risorse private per finalità pubbliche;
f)  garantisce pari opportunità a tutti i cittadini per la formazione culturale e professionale e per l'accesso al lavoro;
g)  tutela, promuove e valorizza la persona del cittadino contro ogni forma di violenza e sopruso, perseguendo il bene comune, nel rispetto dei valori etici della comunità civile in generale;
h)  assicura la promozione e la tutela dei valori culturali, sociali, economici e politici e tutela i valori morali e religiosi che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone;
i)  disciplina, nell'ambito delle leggi in vigore e successive modifiche e integrazioni, la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste nelle elezioni locali mediante apposito regolamento da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto;
l)  assicura la pari opportunità fra uomo e donna, come previsto dalle leggi in vigore e successive modifiche e integrazioni, stabilendo che la presenza femminile negli organi collegiali del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti viene determinata nella misura non inferiore al 30%.
Art. 3
Rapporti con altri enti

1.  Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, informa la sua attività ai principi di complementarietà, di sussidiarietà, di associazione e di cooperazione nei rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.
Tali principi si attuano mediante convenzioni, consor zi e accordi di programma.
Art. 4
Stemma

1.  Lo stemma del Comune di Acicastello è come da allegato A).
2.  L'uso dello stemma è riservato al Comune.
Art. 5
Capoluogo e sede

1.  La sede comunale è il palazzo comunale in cui ha ufficio il sindaco, legale rappresentante del Comune e dove si riuniscono ordinariamente il consiglio comunale e la giunta. Presso la sede comunale vi è l'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ufficiali.
2.  La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3.  Il segretario comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta affissione.
Capo II
Il Comune
Art. 6
Il ruolo

1.  Il Comune di Acicastello esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto e i principi generali affermati dall'ordinamento.
2.  Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di uguaglianza, di libertà, di solidarietà e di giustizia per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità di Acicastello, in particolare ispira la sua azione per la concreta realizzazione dei principi affermati dall'art. 11 della Costituzione italiana.
3.  Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
4.  Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri Comuni, compresi in ambiti territoriali caratterizzati da tradizioni storico-religiose-culturali, di vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee e non, che integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
5.  Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.
6.  Riconosce e garantisce la partecipazione delle istituzioni civili e morali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni, della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche; riconosce inoltre il valore del volontariato quale espressione d'impegno sociale e ne favorisce l'autonomia nell'ambito delle leggi.
7.  Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.
8.  Sollecita le riforme necessarie per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.
9.  Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale operando per:
a)  assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
b)  assicurare, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le leggi nazionali e regionali vigenti, favorire e promuovere le politiche tendenti alla pari dignità e alle pari opportunità di cittadini di ambo i sessi, in tutti i settori: culturale, politico, sociale e produttivo;
c)  assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;
d)  realizzare un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazione di volontariato;
e)  rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai livelli più alti, curando gli interventi affinché gli abbandoni delle scuole dell'obbligo causa di disagio giovanile, siano denunciati tempestivamente agli organi preposti e siano presi tutti i provvedimenti atti a tutelare il minore contro qualsiasi forma di sfruttamento;
f)  tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali, turistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita.
10.  In armonia con gli artt. 3 e 19 della Costituzione, il Comune tutela l'espressione della fede religiosa dei propri cittadini. In questo spirito favorisce anche iniziative tendenti a tutelare l'espressione del pluralismo religioso presente nella comunità locale.
11.  Il Comune valorizza inoltre le associazioni di volontariato allorché esse promuovono iniziative culturali ed aggregative con lo scopo di attivare e stimolare le strutture sociali esistenti, onde far crescere la solidarietà, la partecipazione e la collaborazione della popolazione.
12.  Il Comune, tenendo conto della particolare situazione economica, sociale, culturale e della maggiore possibilità di tempo libero da parte dei cittadini, dei particolari valori ambientali e del patrimonio storico ed ar cheologico, valorizza tutte le attività di carattere turistico anche come importante risorsa economica della città.
Art. 7
Le funzioni

1.  Il Comune di Acicastello, quale istituzione pubblica autonoma, entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità della quale rappresenta e cura gli interessi generali, con l'esclusione di quelli che la Costituzione italiana e la legge attribuiscono ad altri soggetti pubblici.
2.  Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti, e per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
3.  In particolare il Comune di Acicastello svolge funzioni amministrative nei seguenti settori:
a)  pianificazione territoriale dell'area comunale;
b)  viabilità, traffico e trasporti;
c)  tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e ambientali;
d)  difesa del territorio da tutte le possibili fonti di degrado ambientale, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e)  servizi per lo svolgimento di attività economiche e per la distribuzione commerciale;
f)  servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
g)  servizi attinenti la cura e gli interessi della comunità e del suo sviluppo economico e civile;
h)  polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
Art. 8
L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune di Acicastello deve essere uniformata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2.  La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal consiglio comunale e resi noti ai cittadini.
3.  Apposite norme del presente statuto e dei rego lamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge n. 241/90, recepita nella Regione siciliana con la legge regionale n. 10/91, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Capo III
La potestà regolamentare
Art. 9
I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal consiglio comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli o abrogarli.
I regolamenti relativi al funzionamento degli organi istituzionali del Comune sono approvati con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in altre sedute, ed i regolamenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.  Tutti gli altri regolamenti sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.  L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo di un regolamento, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo regolarmente aggiornato, così da consentire l'immediata e facile percezione del testo vigente.
4.  La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
5.  Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
b)  in tutte le materie di competenza comunale.
6.  Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
7.  Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
8.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere, a trecento cittadini iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, o ad un minimo di cinque associazioni iscritte all'albo ed operanti sul territorio comunale da almeno un biennio.
Capo IV
Le funzioni di programmazione e pianificazione
Art. 10
Programmazione e pianificazione

1.  Il Comune di Acicastello, per realizzare le proprie finalità adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione secondo criteri idonei a realizzarla, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2.  Concorre, quale soggetto della programmazione alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione, avvalendosi delle istituzioni civili e morali e delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3.  Partecipa, con proprie imposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4.  Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel corso della programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche, artigiane e sociali della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali, naturali e di valore artistico.
5.  Le funzioni di cui al presente articolo ed in ogni altra materia di programmazione e pianificazione generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa, appartengono alla competenza del consiglio comunale.
6.  Il consiglio comunale adotta annualmente il programma pluriennale di sviluppo sociale ed economico, che contiene gli allegati da definire con il regolamento della contabilità. In considerazione dei mezzi disponibili e sulla base di una adeguata analisi costi-benefici, il pro gram ma determina le finalità generali e settoriali del l'azio ne comunale, definisce appositi progetti per la realizzazione di specifici obiettivi e stabilisce le misure anche di tipo organizzativo, per migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli interventi e della struttura comunale.
Titolo II
GLI ORGANI ELETTIVI
Capo I
Ordinamento
Art. 11
Norme generali

1.  Sono organi istituzionali del Comune di Acicastello: il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco e la presidenza del consiglio comunale.
2.  Spettano agli organi istituzionali la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazio ne dei principi e l'esercizio delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e dei rapporti fra gli organi istituzionali per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 12
Ruolo e competenze generali

1.  Il consiglio comunale di Acicastello è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto, assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività comunale attraverso iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.
2.  Spetta al consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità, e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune, consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3.  Le attribuzioni generali del consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutta l'attività del Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
4.  Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5.  Il consiglio comunale ha competenze esclusive per l'adozione dello statuto, dei regolamenti e degli altri atti stabiliti dalle relative leggi vigenti e successive modifiche e integrazioni attraverso le quali competenze esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
6.  Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti e i provvedimenti relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione, in conformità alle leggi vigenti in materia.
Art. 13
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1.  Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività con particolare riguardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b)  agli atti che definiscono i principi generali sul l'ordinamento organizzativo comunale e degli uffici e servizi e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe;
c)  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
d)  agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare del Comune ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
e)  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
f)  gli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed alle istituzioni, sovvenzionate e sottoposte a vigilanza.
2.  Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione del Comune e determina i tempi per il loro conseguimento.
3.  Il consiglio può stabilire con gli atti fondamentali approvati i criteri-guida per la loro completa attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, solle ci tare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato del l'or ganizzazione, per l'attuazione del documento program matico presentato dal sindaco all'atto della sua elezione.
4.  Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta comunale di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5.  Il consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in aziende, enti, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali della politica amministrativa del Comune e secondo le norme indicate nelle leggi regionali e successive modifiche e integrazioni.
6.  Il consiglio può adottare: risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presente, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
Art. 14
Funzioni di controllo politico-amministrativo

1.  Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamento, per le attività:
a)  degli organi e della organizzazione operativa del Comune secondo le norme di cui alle leggi regionali nn. 7/1992 e 26/1993 e successive modifiche ed inte grazioni;
b)  delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune e nei quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2.  Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3.  Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma, con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione comunale persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.
4.  Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo secondo le modalità appresso indicate:
a)  segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dallo stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
b)  segnalando aspetti e situazione della gestione economico-finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
c)  sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
d)  partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e nella persona del presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del consiglio comunale, di sua iniziativa o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e dare pareri consultivi su particolari argomenti di sua competenza.
Art. 15
La presidenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, entro 15 giorni dalla proclamazione con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima, nella sua prima adunanza, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto che abbia riportato la maggioranza semplice. Con le stesse modalità il consiglio comunale elegge anche un vicepresidente, che sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ed è a sua volta sostituito in caso di assenza o impedimento dal consigliere più anziano per preferenze individuali.
2.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio, ne dirige il dibattito e fissa la data e l'ordine del giorno per le riunioni ordinarie e straordinarie dello stesso, secondo quanto previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.
Per l'espletamento delle proprie funzioni, il presidente del consiglio, si avvale delle strutture esistenti nel Comune secondo quanto previsto dal presente statuto.
Art. 16
Gli atti fondamentali

1.  Il consiglio comunale di Acicastello ha competenze esclusive per l'adozione degli atti stabiliti dalle relative leggi vigenti e successive modifiche e integrazioni attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità.
2.  Il consiglio comunale delibera con voto limitato ad uno le nomine di sua competenza.
3.  L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.
Art. 17
Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2.  I consiglieri rappresentano la comunità e esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
3.  Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
4.  Ogni consigliere, con le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a)  esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio;
b)  presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proprie risoluzioni.
5.  Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
a)  dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
b)  dal segretario comunale e dalla direzione delle aziende ed enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6.  Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al presidente del consiglio comunale per iscritto con firma autenticata. Sono irrinunciabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il consiglio comunale provvede alla immediata surrogazione. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all'inizio a alla fine del mandato, il reddito posseduto e/o acquisito, nonché la situazione patrimoniale del nucleo familiare dello stesso.
7.  Il consigliere che per motivi personali, di parentela o professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito, e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. La legge e il regolamento definiscono i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
8.  I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
9.  I consiglieri che non intervengono a n. 3 sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio nelle forme previste dal regolamento.
10.  Il consiglio è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce agli altri organi istituzionali e alla dirigenza. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento.
11.  I consiglieri comunali hanno diritto a percepire nei limiti fissati dalla legge un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
12.  Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento al vigente ordinamento amministrativo degli enti locali.
Art. 18
I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2.  La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore. Ha le funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del consiglio comunale.
3.  Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le orme per il suo funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio che la presiede, le commissioni consiliari permanenti il sindaco e la giunta comunale.
4.  Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Art. 19
Commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio comunale istituisce al suo interno commissioni permanenti, che avranno il compito di favorire il miglior esercizio delle sue funzioni e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella dell'elezione del presidente del consiglio comunale.
2.  Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi.
3.  I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla loro deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al presidente del consiglio comunale.
4.  La conferenza dei capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
5.  Il presidente del consiglio iscrive nell'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che viene effettuata con votazione in forma palese.
6.  Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
7.  Il presidente del consiglio, il sindaco, gli assessori nonché i consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
8.  Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
9.  Il regolamento può altresì prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere favorevole, votato unanimemente dalla commissione competente, siano presentate al consiglio comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e siano votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto.
10. E' istituita la commissione consiliare permanente controllo e garanzia, allo scopo di favorire la corretta integrazione dei rapporti tra l'attività di indirizzo e controllo del consiglio e l'attività propositiva e di amministrazione attiva che la giunta esplica.
La commissione svolge un controllo di natura politica e garantisce al consiglio e ai consiglieri l'effettivo esercizio delle proprie specifiche competenze indicate dallo statuto e dai regolamenti, anche in ordine all'attività di consorzi, aziende, enti pubblici e società cui partecipa, a qualsiasi titolo, il Comune stesso. Restano comunque escluse dall'attività della commissione le forme di controllo già attribuite per legge ad organi diversi.
La presidenza della suddetta commissione spetta alle opposizioni; la vice presidenza spetta alla maggioranza.
Art. 20
Iniziative delle proposte

1.  L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta comunale, al sindaco, a tutti i consiglieri ad almeno 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e/o 5 associazioni iscritte all'albo comunale ed operanti nel territorio comunale da almeno un biennio.
2.  Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite con regolamento.
Art. 21
Norme generali di funzionamento

1.  Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
2.  Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento.
3.  Il consiglio è convocato dal presidente del consiglio in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
4.  Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri comunali o su richiesta del sindaco. L'adunanza del consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine il consiglio sarà convocato da vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.
La reiterata ed ingiustificata omissione della convocazione può comportare la revoca per entrambi con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
5.  Il consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi iscritti all'ordine del giorno.
6.  Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezioni le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi, non viene conteggiato nel numero dei votanti mentre si computa in quello necessario per la validità della seduta. Non si computano nel numero dei votanti i consiglieri che debbono obbligatoriamente astenersi dall'adunanza secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 7, del presente statuto.
7.  Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
8.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
9.  Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale e può essere coadiuvato da un funzionario preposto alla redazione del verbale.
10.  L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 135 e seguenti c.p.c. almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito dell'adunanza in sessione ordinaria, almeno 24 ore prima nei casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata.
11.  Negli stessi termini di cui al comma precedente l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovranno essere pubblicati all'albo pretorio a cura del segretario.
12.  L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente del consiglio che stabilisce l'ordine di discussione degli argomenti, tenendo presenti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre sarà rispettato l'ordine di presentazione.
13.  La seduta di prosecuzione è garantita dalla presenza di 2/5 dei consiglieri assegnati.
Art. 22
Commissioni speciali temporanee

1.  Il consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni temporanee per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti.
2.  Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.
Capo III
La giunta comunale
Art. 23
Norme generali

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da n. 7 assessori, nominati dal sindaco secondo le modalità fissate dalla legge.
2.  La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
3.  La giunta comunale è l'organo del Comune, cui restano riservate le deliberazioni per le materie indicate dalle leggi vigenti che non siano di competenza del consiglio.
4.  La giunta comunale persegue, mediante l'esercizio delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento programmatico in base al quale è stata costituita.
5.  La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati ed esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso le proposte, formalmente redatte ed istruite per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
6.  La giunta riferisce annualmente al consiglio, preliminarmente all'esame del bilancio, sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
Art. 24
Attribuzioni della giunta

1.  La giunta comunale svolge le funzioni di propria competenza con i provvedimenti deliberativi generali, con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
2.  La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a)  propone al consiglio i regolamenti;
b)  approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa negli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco, al segretario comunale, ai funzionari;
c)  elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del consiglio;
d)  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e)  fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
f)  elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
g)  nomina commissioni per le selezioni pubbliche o riservate;
h)  adotta provvedimenti di assunzione e cessazione del personale comunale;
i)  propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti o persone;
l)  dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o do nazioni;
m)  approva le transazioni;
n)  esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
o)  approva gli accordi di contrattazione decentrata sentito il segretario comunale ed i sindacati aziendali.
Art. 25
Esercizio delle funzioni

1.  La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.
La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.
2.  La giunta è convocata dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal sindaco o, in sua assenza, da vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore anziano. Il vice sindaco e l'assessore della giunta più anziano di età esercitano le funzioni di presidenza e delegate espressamente dal sindaco in sua assenza.
3.  Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercitano, per delega del sindaco, le funzioni di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nelle deleghe predette. La delega attribuisce al delegato la responsabilità connessa alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento. Presentano annualmente al sindaco e alla giunta una relazione sull'andamento degli uffici e dei servizi cui sovrintendono e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici.
4.  Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal sindaco al consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al consiglio comunale dal sindaco nello stesso termine.
5.  In caso di inerzia dell'assessore delegato, o comunque di mancata osservanza degli indirizzi formulati dalla giunta, il sindaco può sostituirsi all'assessore avocando a sé la competenza. Il sindaco può altresì sospendere con ordinanza motivata l'esecuzione degli atti adottati dagli assessori investendo della questione la giunta, per le relative determinazioni, nella prima seduta successiva all'ordinanza.
Art. 26
Norme generali di funzionamento

1.  Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale, il quale è incaricato della redazione del verbale.
2.  Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune, ed i consulenti da lui stesso nominati.
3.  Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune di enti, aziende, consorzi e commissioni, consulenti, tecni ci ed esperti esterni.
4.  Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite in conformità alla legge e al presente statuto. Le deliberazioni sono adottate con voto palese a maggioranza dei presenti.
5.  Il segretario comunale è tenuto a curare che copia del l'elenco delle delibere adottate dalla giunta e dei provvedimenti del sindaco, sia trasmessa, con scadenza almeno quindicinale, al presidente del consiglio comuna le ed al domicilio dei consiglieri, e sia depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Capo IV
Il sindaco
Art. 27
Elezione e durata in carica

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le modalità fissate dalla legge regionale n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  La durata in carica del sindaco è fissata in cinque anni. E' immediatamente rieleggibile una sola volta.
Può cessare anticipatamente dalla carica per decadenza, dimissioni o morte. In tal caso si procede alla nuova elezione dell'organo, secondo i tempi e le modalità fissati dalla legge. Le dimissioni del sindaco sono depositate nella segreteria dell'ente, o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
3.  Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracollo.
Art. 27 bis
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Art. 28
Attribuzioni di amministrazione

1.  Il sindaco convoca e presiede la giunta municipale.
2.  Quale presidente della giunta comunale, ne garantisce l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
3.  Quale rappresentante del Comune sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto.
4.  Sovrintende al funzionamento dei servizi degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori comunali e con la collaborazione del segretario comunale.
5.  Indice i referendum consultivi.
6.  Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta comunale.
7.  Determina, nel rispetto della legge e sentito il parere delle OO.SS., del segretario comunale e dei dirigenti responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali. E' inoltre competente, sulla base anche degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le associazioni di categoria a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche localizzate nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, puntando in particolare a favorire l'integrazione fra tempi di vita e i tempi di lavoro, come condizione per rendere concreto il diritto alla pari opportunità uomo/donna.
8.  Il sindaco è garante del rispetto e dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
9.  Impartisce direttive al segretario comunale ed ai dipendenti, in ordine agli indirizzi funzionali di vigilanza sul l'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
10.  Provvede alle nomine di cui all'art. 41 della legge regionale n. 26/1993 e di quelle stabilite dalle leggi di specifica materia rispettandone le modalità ed i limiti imposti dalle rispettive leggi istitutive.
11.  Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma secondo le modalità per gli stessi previsti dalla legge e dal presente statuto.
12.  Il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario, del direttore generale o dei dirigenti.
Art. 29
Attribuzioni di vigilanza

1.  Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove tramite il segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c)  presiede la conferenza interorganica per correlare con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario ed i responsabili degli uffici e dei servizi i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni, presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
e)  collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni.
Art. 30
Attribuzioni di servizi statali

1.  Il sindaco:
a)  provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge;
b)  sovrintende, emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale, di competenza statale;
c)  sovrintende, informandone il prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
d)  emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;
e)  operando quale ufficiale di Governo, i poteri sono sottratti alle competenze statutarie.
Art. 31
Poteri di nomina

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
2.  Il numero degli incarichi di cui al comma precedente non può essere superiore a due.
3.  Gli esperti nominati devono essere in possesso dei requisiti specifici di competenza e professionalità in relazione all'incarico da assolvere secondo le normative vigenti.
4.  Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, il sindaco dovrà fare espressa menzione di detti requisiti, risultanti dal curriculum che sarà allegato all'atto di nomina. Il compenso corrisposto agli esperti è fissato dalla legge.
5.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
6.  Spetta inoltre al sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o dallo stesso dipendenti. Egli non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
6 bis.  Il sindaco nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle leggi. I componenti nominati devono avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e capacità professionali compatibili con la nomina.
7.  Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione del sindaco o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di successione nella carica del sindaco, il nuovo può revocare e sostituire detti rappresentanti anche prima della scadenza del relativo incarico.
8.  Ai fini di garantire che dette nomine rispondano a criteri di competenza e di apertura alla società civile, di norma il sindaco, avuto riguardo alla natura delle funzioni che dovranno essere espletate dai rappresentanti del Comune da nominare, può fare ricorso a rose di nomi formulate da università e da altre istituzioni culturali, ordini professionali e organizzazioni rappresentative del lavoro e della produzione, associazioni ambientaliste e di utenti, altre realtà associative di settore o espressione di interessi diffusi.
In ogni caso dovranno essere allegati ai relativi provvedimenti di nomina curriculum, dettagliati delle persone nominate, ivi compresa la dichiarazione prevista dal comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/1992 per i candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale.
9.  Le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione del andato del sindaco.
Art. 32
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio comunale. Di norma vi partecipano anche gli assessori e i dipendenti responsabili delle proposte di deliberazione poste all'or dine del giorno. Il sindaco ed i componenti della giunta e, se richiesti i dipendenti e i consulenti nominati dal sindaco, hanno facoltà di intervenire nella discussione, nelle forme fissate dal regolamento.
2.  In occasione delle riunioni del consiglio comunale, il sindaco, o l'assessore da lui delegato, provvederà, se ne ricorrono i presupposti, ad informare il consiglio, con brevi comunicazioni, di fatti particolarmente rilevanti verificatisi nella vita dell'amministrazione o della comunità, e degli eventuali provvedimenti che la giunta ha assunto o intende assumere.
3.  Ogni 6 mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma, illustrando l'attività svolta ed eventuali fatti o provvedimenti particolarmente rilevanti, nonché le scelte prioritarie che intende compiere.
Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime le proprie valutazioni in seduta pubblica, nella quale interviene anche il sindaco.
4.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
Il regolamento consiliare disciplina le modalità attraverso cui va data risposta, per iscritto o in sede consiliare, a detti atti, e può altresì prevedere i casi ed i modi in cui è possibile procedere alla trattazione di interrogazioni a risposta immediata.
5.  Nel caso in cui il consiglio comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazione di iniziativa della giunta, di cui sia stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno, decorsi 30 giorni, il sindaco può sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dalla legge.
Art. 33
Il vice sindaco

1.  Il sindaco nomina un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice sindaco.
3.  Nel caso di temporanea assenza od impedimento del sindaco o del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano per età.
4.  Sia il vice sindaco che l'assessore anziano quando sostituiscono il sindaco nelle cerimonie pubbliche o negli altri casi previsti dalla legge possono usare la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune.
Art. 34
Potere d'ordinanza

1.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanza per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2.  Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanza in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3.  Gli atti di cui ai precedenti comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i provvedimenti amministrativi.
4.  In caso di assenza od impedimento del sindaco colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5.  Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale
Art. 35
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

1.  La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale esprime il concorso diretto della comunità al l'eser cizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti e i cittadini.
2.  Assicura ai cittadini una maggiore tutela attraverso tutte le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione ed elaborazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o sui temi specifici aventi interessi rilevanti per la comunità.
Art. 36
La partecipazione delle libere forme associative

1.  La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento, oltre che, attraverso gli enti di varia natura legalmente riconosciuti anche attraverso le libere forme associative, costituite dai cittadini stessi, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della costituzione.
2.  La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3.  Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni di servizio e di volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organizzazioni della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso; le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni libera forma, associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
4.  Una apposita commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti tra gli organi del Comune, gli enti e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento distinguendo tra le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro e gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualità della vita ed allo svolgimento di attività di sostegno contro ogni forma di emarginazione. Il Comune assicura la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e privati nei limiti delle risorse di cui dispone, in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti e successive modifiche e integrazioni, nelle modalità previste da apposito regolamento comunale.
Art. 37
Diritto di udienza

1.  I cittadini singoli o associati hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui sono interessati, rientranti nelle competenze del Comune.
2.  Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, il sindaco, gli assessori, i responsabili degli uffici, sono tenuti a fissare e rendere pubblici i giorni e gli orari riservati alle udienze del pubblico.
3.  Il regolamento fissa le ulteriori norme volte a favorire e disciplinare l'esercizio del diritto di udienza.
Art. 38
Istanza

1.  L'istanza costituisce formale richiesta scritta, rivolta da cittadini singoli o associati al consiglio comunale, al sindaco, alla giunta, tendente a sollecitare l'adozione di atti di loro competenza ed eventualmente ad indicare determinate esigenze di interesse collettivo da tenere presenti.
2.  Il regolamento stabilisce i modi attraverso cui va compiuto l'esame delle istanze e l'eventuale audizione dei presentatori, prevedendo comunque risposta motivata al l'istan za, da parte dell'organo competente, entro sessanta giorni dalla presentazione.
Art. 39
Petizione

1.  La petizione rappresenta la formale domanda al consiglio comunale o al sindaco e alla giunta, sottoscritta da almeno 1.000 cittadini aventi diritto ed iscritti nelle liste elettorali, o tre associazioni iscritte all'albo e operanti da almeno un biennio nel territorio comunale, per esporre comuni necessità e proporre l'adozione di adeguati provvedimenti amministrativi.
2.  Il regolamento stabilisce le modalità di esame delle petizioni, prevedendo comunque una risposta motivata entro 45 giorni dalla presentazione della stessa, in cui si dà atto dei provvedimenti assunti o delle ragioni che non consentono di provvedere.
3.  La petizione deve contenere l'indicazione di tre cittadini rappresentanti firmatari che devono essere preventivamente ascoltati dal sindaco o suo delegato o dalla competente commissione consiliare, secondo che si tratti di atti di competenza, rispettivamente, della giunta o del consiglio.
Art. 40
Iniziativa popolare

1.  I soggetti di cui all'articolo precedente (ovvero: almeno 300 cittadini aventi diritto ed iscritti nelle liste elettorali o cinque associazioni iscritte all'albo ed operanti da almeno un biennio nel territorio comunale) possono avanzare al consiglio comunale o alla giunta proposte formali di deliberazioni.
2.  Il regolamento definisce le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i promotori del l'iniziativa possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, che deve essere comunque posta in di scus sione dall'organo destinatario entro due mesi dalla sua presentazione, anche opportunamente integrata o modificata.
3.  La proposta di iniziativa popolare deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari che de vono essere uditi, in relazione alla natura della proposta, dal sindaco o suo delegato e dalla commissione consiliare competente.
Capo II
La consultazione dei cittadini ed i referendum
Art. 41
La consultazione dei cittadini

1.  Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini - individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di atti pubblici o di associazioni di categoria - su proposte, che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2.  La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chia rez za l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3.  La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al presidente del consiglio comunale ed al sindaco i quali comunicano rispettivamente al consiglio comunale e alla giunta, per le valutazioni e le determinazioni conseguenti e provvedono a darne informazione con pubblici avvisi ai cittadini.
4.  Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.
Art. 42
Le consulte e la commissione per le pari opportunità

1.  Il consiglio comunale, ai fini di favorire un ampliamento della partecipazione all'attività dell'amministrazione dei soggetto della società civile, istituisce consulte, costituite dai rappresentanti di associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni sindacali o professionali, enti, istituzioni, specificatamente individuate in relazione al settore di competenza.
2.  Il consiglio comunale provvede altresì a istituire una commissione per le pari opportunità, costituita dalle elette in consiglio comunale e da rappresentanti designati da associazioni e movimenti femminili, precisando i poteri di proposta e di tipo consultivo alla stessa attribuiti.
3.  E' istituita la consulta dei cittadini tra le associazioni ed enti iscritti all'albo delle associazioni operanti da almeno un biennio nel territorio comunale che si riunisce almeno una volta l'anno ed esprimere parere sul generale andamento dei servizi, sull'efficienza e sulla trasparenza della gestione amministrativa. Il suo funzionamento sarà definito da apposito regolamento.
Art. 43
Referendum consultivo

1.  Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento con il quale tutti gli elettori del Comune, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti per il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2.  I referendum consultivi sono indetti su determinazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, da corso alle procedure del regolamento.
3.  I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data dell'1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, e residenti nel Comune. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità delle firme debitamente autenticate e dell'ammissibilità dell'oggetto, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone alla giunta il provvedimento che dispone il referendum e provvede quindi ad indire le votazioni per la prima data utile ai sensi del regolamento. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4.  Non possono essere oggetto di referendum consultivi le seguenti materie:
a)  disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
b)  tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni tributarie;
c)  designazioni e nomine di rappresentanti di enti, aziende, società, consorzi, ecc.;
d)  atti deliberativi che hanno fatto sorgere obbligazioni contrattuali a favore di terzi.
5.  I referendum di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono indetti dal sindaco previa deliberazione della giunta e si svolgono con l'osservanza e le modalità stabilite dal regolamento, che fissa il periodo dell'anno in cui si tengono le votazioni, il numero massimo di iniziative referendarie sottoponibili al voto nella stessa tornata e i criteri di priorità da far valere in caso di presentazione di un numero di iniziative superiore a quello consentito.
6.  L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7.  Il consiglio o la giunta comunale, a seconda delle competenze, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera per l'attuazione dell'esito della consultazione.
8.  Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non devono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.
9.  Su proposta del consiglio comunale e nei casi previsti dal regolamento sono ammessi al voto per il referendum consultivo oltre agli elettori, i residenti nel Comune anche se privi di cittadinanza italiana che svolgono nel territorio comunale la loro attività lavorativa nonché i minori che abbiano compiuto il 16° anno di età.
Art. 43 bis
Referendum abrogativo

1.  Sono ammessi referendum abrogativi che hanno ad oggetto deliberazioni esecutive di consiglio e di giunta.
2.  Il referendum abrogativo è indetto su deliberazione del consiglio comunale da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3.  I referendum abrogativi sono inoltre indetti su richie sta presentata da almeno il 10% degli elettori del Comune.
4.  Il regolamento disciplina le procedure di ammissione, il termine per l'espletamento e le modalità per lo svolgimento del referendum nonché il termine entro il quale la richiesta deve essere proposta quando il Comune debba esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge.
5.  In caso di abrogazione, entro 60 giorni dallo svolgimento del referendum l'organo competente che ha emanato l'atto abrogato adotta i provvedimenti conseguenti. L'effetto abrogativo decorre dalla proclamazione dell'esito referendario.
6.  Sull'ammissibilità del quesito da sottoporre a referendum si pronuncia, prima della raccolta delle sottoscrizioni, una commissione la cui composizione sarà definita nell'apposito regolamento. Tale commissione agirà secondo principi di imparzialità e di indipendenza e ha anche la facoltà di suggerire ai proponenti le modifiche necessarie per rendere il quesito intelligibile.
Capo III
La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
Art. 44
Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1.  La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge nazionale n. 241/90 recepita dalla legge regionale n. 10/91, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.
2.  L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3.  L'amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal consiglio entro 3 mesi all'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.
Art. 45
Responsabilità del procedimento

1.  Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2.  La giunta comunale determina definitivamente, entro 3 mesi dall'entrata in vigore dello statuto, in base alle proposte del segretario comunale, l'unità organizzativa dipendente, responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.
3.  Con atto sindacale viene precisato il responsabile ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.
4.  Il regolamento comunale per il procedimento am mi nistrativo, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore dello statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 10/91 e la giunta comunale procede, nei 20 giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.
5.  Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.
Art. 46
Regolamenti dei procedimenti amministrativi e della trasparenza

1.  Il consiglio comunale determina con appositi regolamenti da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto:
a)  per quali provvedimenti il termine di 30 giorni può essere prorogato, sospeso o interrotto e con quali modalità;
b)  l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento e dell'adozione dell'atto finale;
c)  per procedimenti di particolare natura, il responsabile del procedimento, nonché i criteri organizzativi per l'individuazione del responsabile della fase istruttoria del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale, determinazione competenze e funzioni;
d)  le modalità di partecipazione e di intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l'avvio del procedimento, nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o di interessi diffusi;
e)  i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
f)  le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari di qualunque genere;
g)  le modalità di pubblicità e di informazione dei cittadini, sui procedimenti e sui provvedimenti finali in accordo a quanto stabilito in questo statuto.
h)  le modalità per il conferimento degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori a professionisti esterni, nonché il conferimento di altri incarichi professionali, facendo valere, il criterio della limitazione del cumulo degli incarichi e quello della valorizzazione delle professionalità e del rispetto delle comprovate competenze dei professionisti incaricati, quali risultano da una valutazione fondata su dati obiettivi predeterminati e di tipo comparativo tra tutti gli aspiranti all'incarico;
i)  le modalità di affidamento dei cottimi fiduciari, dando attuazione ai principi di pubblicità e di rotazione, sanciti dalla legge regionale;
l)  le modalità per l'istituzione di un albo dei fornitori, a cui fare ricorso per gli acquisti in economia, secondo i suindicati criteri di pubblicità e di rotazione;
m)  le modalità di espletamento delle gare a trattativa privata, per l'affidamento di lavori pubblici o forniture, definendo procedure che garantiscano il massimo di partecipazione alle gare di tutte le ditte interessate e di pubblicità in tutte le fasi del procedimento.
Capo IV
L'azione popolare
Art. 47
L'azione sostitutiva

1.  L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo del Comune.
2.  In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione di ricorso.
3.  La giunta comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela del Comune, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare se l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Capo V
Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino
Art. 48
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2.  Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantita dalle modalità stabilite dal regolamento.
3.  La giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza, tempestività ed inequivocità.
4.  La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5.  Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali, atti adottati dal Comune, la giunta può avvalersi di centri pubblici attrezzati, utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.
Art. 49
Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1.  Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2.  Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3.  Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento.
4.  Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinata al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5.  Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, la giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6.  Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento o in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata. Il rifiuto va motivato.
7.  Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dal l'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recepite nella legge regionale n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 49 bis
Regolamento dell'ufficio dei diritti collettivi

1.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto una commissione paritetica formata dai rappresentanti del consiglio comunale e della consulta dei cittadini redigerà la proposta di regolamento per il funzionamento del l'ufficio di informazione e dei diritti collettivi.
Il regolamento dovrà disciplinare fra l'altro:
a)  i tempi ed i modi del passaggio degli atti amministrativi a detto ufficio e la catalogazione dei medesimi;
b)  i modi di consultazione da parte dei cittadini;
a)  l'assegnazione ed i compiti del personale preposto a tale ufficio;
b)  le forme di collegamento di detto ufficio con l'ufficio del difensore civico.
Capo VI
Il difensore civico
Art. 50
Istituzione e ruolo

1.  Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal difensore civico, organo istituito con il presente statuto che ne regola l'elezione e l'attività.
Art. 51
Requisiti dei candidati

1.  Le candidature vanno proposte al consiglio comunale corredate da almeno 300 firme di elettori raccolte nelle forme di cui alla vigente legge elettorale regionale o da 10 associazioni operanti da almeno un biennio nel territorio comunale.
La consulta dei cittadini può avanzare a maggioranza delle candidature fino ad un massimo di tre.
Il sindaco riceve l'istanza di candidatura per l'elezione del difensore civico e riunisce un'apposita conferenza dei capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da sottoporsi al consiglio comunale. E' nominato tra cittadini residenti nel Comune di chiara moralità, imparzialità, preparazione ed esperienza nel settore giuridico-amministrativo da comprovare con apposito curriculum-vitae.
2.  Non può essere nominato difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dal regolamento, secondo i principi generali che regolano l'elezione alle cariche comunali, e colui che abbia concorso come candidato alla elezione del consiglio comunale in carica.
E' incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva.
3.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza dei una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal consiglio.
4.  Il difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del consiglio comunale adottata con votazione segreta dei 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune.
5.  Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.
Art. 52
Elezione

1.  Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale in seduta pubblica a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti dei 4/5 dei consiglieri assegnati al Comune.
Qualora dopo 3 votazioni sui candidati proposti nessuna consegua il quorum, il consiglio procede all'elezione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2.  L'elezione del difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
3.  In via ordinaria e qualora siano pervenute almeno tre proposte di candidatura l'elezione del difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del consiglio comunale immediatamente successiva a quella dell'elezione del consiglio comunale.
4.  Rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e lo stesso non è rieleggibile. Qualora il difensore civico intenda presentarsi come candidato alle elezioni politiche od amministrative, deve dimettersi almeno 6 mesi prima delle elezioni alle quali intende partecipare come candidato.
5. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.
Art. 53
Prerogative e funzioni

1.  Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2.  Il difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli ed associati o per propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3.  A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti senza che possa essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro i termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4.  Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti, comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
5.  Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni.
Il difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali, e gli organi comunali sono tenuti a riesaminare nelle sedi competenti il provvedimento segnalato.
6.  Non può svolgere la sua azione a richiesta dei consiglieri comunali.
7.  La giunta comunale assicura all'ufficio del difensore civico le dotazioni strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.
8.  Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilità dalla legge per gli assessori comunali.
9.  Il difensore civico nell'operare, almeno con frequenza mensile, assicura la propria presenza presso le delegazioni comunali delle quattro frazioni.
Art. 54
Rapporti con la giunta e il consiglio comunale

1.  Il difensore civico presenta al consiglio comunale una relazione semestrale sull'attività svolta nel semestre precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dalla giunta e dal consiglio e resa pubblica.
Il regolamento sul difensore civico disciplina quanto non previsto dal presente statuto.
Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Capo I
Organizzazione degli uffici
Art. 55
Principi di organizzazione

1.  In attuazione delle leggi vigenti gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia funzionale, imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità; assumono come obiettivi l'efficienza e l'efficacia per conseguire i più elevati livelli di produttività a favore dei cittadini e di qualunque altro utente. Per tali fini, il Comune cura la formazione permanente del personale.
2.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento, adottato dalla giunta comunale, in conformità al presente statuto, nel rispetto dei criteri generati stabiliti dal consiglio comunale, nonché del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
3.  Il regolamento di organizzazione, sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, definisce la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi in relazione agli obiettivi ed ai programmi loro assegnati e individua dimensioni e competenze di massima delle unità organizzative.
4.  Il regolamento di organizzazione disciplina inoltre:
a)  la dotazione organica;
b)  le modalità di assunzione agli impieghi, nonché i requisiti di accesso e le modalità di selezione nel rispetto dei principi di imparzialità, tempestività, economicità e celerità dell'espletamento;
c)  la costituzione e il funzionamento del nucleo di valutazione;
d)  le modalità per la stipula dei contratti a tempo determinato per la copertura, anche al di fuori della dotazione organica e nei limiti di legge, dei posti di area direttiva, apicali e di alta specializzazione;
e)  le modalità per il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi specifici, previa stipula di apposita convenzione;
f)  le modalità per la stipula di contratti a tempo determinato con collaboratori esterni, cui affidare la responsabilità di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta e degli assessori;
g)  l'introduzione degli strumenti del controllo di ge stione, rivolti a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione del l'ente, nonché l'efficacia, l'efficienza ed il livello di econo micità dell'attività di gestione.
5.  La nomina dei responsabili di ciascuna struttura organizzativa è disposta dal sindaco, secondo criteri di competenza e professionalità. La nomina ha durata non superiore a quella del mandato del sindaco. I dipendenti nominati responsabili continuano, dopo la cessazione del mandato del sindaco, a esercitare le relative funzioni fino alla riconferma ovvero all'attribuzione dell'incarico di responsabile ad altro soggetto.
6.  Spettano ai responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'ester no, che la legge ed il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo del Comune; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti del Comune.
Art. 56
Programma annuale della dotazione organica

1.  Con la dotazione organica la giunta dispone il programma annuale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro, suddivise per categoria e profili professionali di cui ciascuna struttura può fruire per lo svolgimento dei compiti attribuiti.
Art. 56 bis
Conferenza permanente

1.  E' istituita la conferenza permanente dei responsabili dei servizi presieduta dal segretario comunale per il migliore esercizio delle loro funzioni e per favorire l'attività per progetti e programmi con funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
2.  Il funzionamento verrà disciplinato dal regolamento di organizzazione che prevederà il raccordo e la collaborazione con gli organi istituzionali in base alle norme vigenti.
Capo II
Il segretario generale e il direttore generale
Art. 57
Il segretario generale

1.  Il Comune ha un segretario generale in conformità a quanto stabilito dalla legge. Il segretario generale del Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal sindaco.
2. Il segretario generale, ove non sia stato nominato il direttore generale, e nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.
Art. 58
Il vice segretario comunale

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Art. 58 bis
Il direttore generale

1.  Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale. La procedura di nomina e di revoca, nonché i compiti e le funzioni del direttore generale, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario generale, che le assomma a quelle proprie, come delineate nell'art. 57 del presente statuto.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Capo I
Competenze del Comune
Art. 59
Servizi comunali - Forme di gestione

1.  L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono essere istituiti e gestiti nelle forme previste dalla legge.
2.  La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge o dal presente statuto.
3.  Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4.  Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o consorzio.
5.  Spetta al consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
6.  I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
7.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere, co mun que, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Capo II
Gestione dei servizi pubblici comunali
Art. 60
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuno la costituzione di una istituzione o azienda speciale.
2.  Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.
Art. 61
Concessione a terzi

1.  La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
2.  Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune e garantendo nell'espletamento della gara il massimo della pubblicità.
3.  Il consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la concessione della gestione dei servizi comunali nel solo caso in cui concorrono le seguenti condizioni:
a)  miglior risultato economico, risultante dalla analisi specifica dei benefici e dei costi;
b)  migliori parametri comparativi di efficienza, anche relativamente ai previsti livelli quantitativi e qualitativi del servizio.
4.  La convenzione deve prevedere, altresì, la costituzione di una commissione paritetica per la verifica della gestione e la tutela degli interessi degli utenti, i cui componenti vengono designati dal consiglio comunale.
Art. 62
Le aziende speciali

1.  La gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2.  Le aziende speciali sono enti strumentali del Co mu ne, dotati di personalità giuridica, di autonomia im pren ditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3.  Sono organi dell'azienda, il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4.  Il presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale sono nominati dal sindaco.
Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali. I requisiti per la nomina del presidente del consiglio d'amministrazione sono stabilite dalla legge e gli stessi verranno recepiti dal successivo regolamento del consiglio comunale.
5.  Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. L'incarico è conferito dal sindaco a tempo determinato e può essere riconfermato; i requisiti per la nomina sono stabiliti dallo statuto dell'azienda.
6.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati nell'ambito della legge, dal proprio statuto. Le aziende uniformano le loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7.  Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il consiglio comunale, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede la copertura di eventuali costi sociali.
8.  Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
9.  Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende e ne approva lo statuto.
Art. 63
Le istituzioni

1.  Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
2.  Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dallo statuto.
3.  Per l'elezione, revoca e la mozione di sfiducia del presidente e del consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
4.  Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con la conseguente responsabilità. E' nominato dal sindaco, i requisiti per la nomina sono stabiliti nell'ordinamento delle istituzioni.
5.  L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi compresi i trasferimenti.
6.  Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7.  Il collegio dei revisori dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8.  La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva lo statuto.
Art. 64
Le società per azioni

1.  Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2.  Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3.  Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune, ove i servizi a gestire abbiano interessi pluricomunali, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società
4.  Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del codice civile, di riservare tali norme al consiglio comunale.
Titolo VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI
Capo I
Convenzioni e consorzi
Art. 65
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, individuando nuove attività di comune interesse, o l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi.
2.  Le convenzioni devono specificare i fini attraverso la partecipazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodi ci tà delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti fi nan ziari tra loro intercorrenti; i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4.  La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5.  Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Provincia, previa stipulazione di un disciplinare tipo. Il sindaco informerà tempestivamente il consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il consiglio stesso riterrà opportune.
Art. 66
Consorzi

1.  Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
a)  la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra i consorziati;
b)  lo statuto del consorzio;
c)  i componenti, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale sono nominati dal sindaco.
Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali. I requisiti per la nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione sono stabilite dalla legge e gli stessi verranno recepiti dal successivo regolamento del consiglio comunale.
Capo II
Accordi di programma
Art. 67
Opere di competenza primaria del Comune

1.  Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove conclusione di un ac cor do di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed ogni altro adempimento connesso alla realizzazione dell'accordo nonché alle fonti di finanziamento, costi e piano finanziario.
2.  Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3.  Il sindaco, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con proprio atto formale, approva l'ac cor do nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4.  Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determina variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.
5.  Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa, all'accordo, informandone il consiglio, ed assicura la collaborazione del l'am ministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6.  Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.
Titolo VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ
Art. 68
La programmazione di bilancio

1.  La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti è effettuata in modo da consentirà la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2.  Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla giunta comunale.
3.  Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4.  Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica nel rispetto delle normative vigenti in materia da disciplinare nel regolamento di contabilità.
5.  La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione. A tal fine la giunta presenta al consiglio i progetti dei bilanci, annuale e pluriennale, e la relazione previsionale e programmatica almeno 30 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione degli stessi da parte del consiglio comunale. La giunta presenta congiuntamente la proposta del piano pluriennale degli interventi e le proposte dei provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria con riguardo alle entrate comunali.
Art. 69
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1.  Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2.  Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione.
3.  Il progetto di programma è reso pubblico, ai sensi dell'art. 18, comma terzo della legge regionale n. 10/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e deve contenere tutti gli elementi indicati nel predetto articolo.
4.  Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
5.  Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate, nel corso del l'esercizio, ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
6.  Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali pluriennali approvati.
Capo II
L'autonomia finanziaria
Art. 70
Le risorse per la gestione corrente

1.  Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.
2.  Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3.  La giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
Art. 71
Le risorse per gli investimenti

1.  La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2.  Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate dalla legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3.  Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.
Capo III
La conservazione e gestione del patrimonio
Art. 72
La gestione del patrimonio

1.  La giunta comunale sovrintende all'attività e ge stio ne del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili, ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni e acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2.  La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3.  La giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili, ed adotta, per propria iniziativa, o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più eleva ta redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della ge stio ne dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattive, delle entrate agli stessi relative.
4.  I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dalla giunta, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.
5.  L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.
Capo IV
La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione
Art. 73
Il collegio dei revisori dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri, prescelti in conformità a quanto dispone la legge.
2.  I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, se con do le norme di legge, e di statuto, al loro incarico.
3.  Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4.  Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
5.  I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
6.  Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la pro posta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
Art 74
Il rendiconto della gestione

1.  I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2.  La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3.  Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una miglior efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4.  Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Capo V
Appalti e contratti
Art. 75
Procedure negoziali

1.  Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio indicante:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle ammi nistrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3.  Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
Capo VI
Il controllo della gestione
Art. 76
Finalità

1.  Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2.  Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento di gestione e gli interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3.  Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi, delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo del Comune tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4.  Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso, che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta propone immediatamente al consiglio comunale i provvedimenti necessari.
Capo VII
Tesoreria e concessionario della riscossione
Art. 77
Tesoreria e riscossione delle entrate

1.  Il servizio di tesoreria è affidato mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità ad uno dei soggetti previsti dalla legge.
2.  Il rapporto è regolato da apposita convenzione approvata dal consiglio comunale ed ha durata minima triennale e massima quinquennale. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune può procedere, per non più di una volta al rinnovo del contratto nei confronti del medesimo soggetto.
3.  Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4.  Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione, per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta decide, secondo l'interesse del Comune, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5.  Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria del Comune che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
Titolo VIII
COLLABORAZIONI E RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Capo I
Lo Stato, la Regione, la Provincia
Art. 78
Lo Stato

1.  Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei cittadini. Il sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di Governo.
2.  Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi e alle condizioni dalle stesse previste.
3.  Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.
Art. 79
La Regione

1.  Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2.  Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3.  Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione.
4.  Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.
Art. 80
La Provincia

1.  Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
2.  La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale del Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia che esercita, in questa materia tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3.  Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.
Titolo IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 81
Verifica dello statuto

1.  Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto il consiglio comunale svolge una sessione straordinaria per verificarne l'attuazione. In tale occasione il presidente del consiglio comunale, che presiede di diritto la commissione consiliare per l'attuazione dello statuto, presenta una documentata relazione sullo stato di attuazione e sui problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti.
2.  Sulla base dello stato attuativo possono essere prospettate modifiche o integrazioni dello statuto, nonché misure per una più funzionale attuazione.
3.  La relazione del presidente del consiglio comunale, il dibattito consiliare e le eventuali proposte di cui al comma precedente vanno ampiamente divulgati, promuovendo anche forme di consultazione dei cittadini.
4.  La commissione consiliare permanente per l'attuazione dello statuto svolge anche funzioni di coordinamento per la stesura dei regolamenti richiamati dallo statuto, (sovrintendente alla concreta attuazione degli istituti statutari), svolge in via sostitutiva le funzioni di vigilanza rimesse a commissioni consiliari fino a quando non siano costituite e insediate.
Art. 82
Revisione dello statuto

1.  Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive tenute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.  Prima dell'approvazione consiliare è pubblicizzato, mediante apposito manifesto l'accesso allo schema di statuto comunale per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte al l'esame del consiglio comunale.
3.  La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella del nuovo statuto.
4.  L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5.  Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto del l'ul tima modifica.
6.  La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale, può essere riproposta nel corso della durata in carica del consiglio che l'ha respinta, ma deve essere approvata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Art. 83
Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo statuto.
2.  Il presente statuto, dopo l'espletamento del control lo da parte del competente organo, entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3.  Lo statuto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso dal sindaco, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4.  Il segretario comunale, con dichiarazione apposita in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5.  La giunta comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
(2002.27.1631)
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Statuto del Comune di Alimena


Lo statuto del Comune di Alimena è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 5 giugno 1993.
Si ripubblica di seguito il nuovo testo approvato con delibere di consiglio comunale n. 13 del 13 maggio 2002 e n. 17 dell'11 giugno 2002, divenute esecutive per decorrenza dei termini in data 23 luglio 2002.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Il comune: autonomia, autogoverno e finalità
Art. 1
Il Comune

Il Comune di Alimena è ente locale territoriale, che rappresenta la propria comunità; autonomo, dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio; autarchico in quanto ha capacità di auto organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa e tributaria.
Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Il territorio, descritto nell'allegato A), è la circoscrizio ne entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il consenso della popolazione interessata.
La modifica della denominazione di borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare. La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il palazzo municipale ove, di regola, si svolgono la adunanze degli organi elettivi collegiali.
La popolazione è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori dalla propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e iniziative sociali o assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente altrove.
Emblema del Comune è lo stemma raffigurato nel gonfalone, così come descritto nell'allegato B).
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore e scortata dai vigili urbani del Comune. E' vietato, come previsto dall'apposito regolamento, l'uso e la riproduzione dei simboli sopra descritti per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 2
L'autonomia

L'autonomia normativa della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
L'ordinamento locale garantisce ai cittadini appar te nen ti alla comunità effettiva partecipazione, libera e de mo cratica, all'attività politico-amministrativa del Comu ne.
Qualora, per modifiche della normativa statale o regionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello statuto o dei regolamenti questi dovranno essere apportati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del presente statuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 3
L'autogoverno

La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-am mi nistrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale, e con cui il Comune esplica la propria attività giuridica e amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle funzioni dell'ente.
Art. 4
Lo statuto

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività; specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo art. 77, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/10 degli elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Nessuna modifica può essere apportata allo statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale o l'elezione del sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.
Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, su iniziativa del presidente del consiglio, viene convocata la commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali per verificarne lo stato di attuazione e per proporre eventuali modifiche.
Art. 5
I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previste dal presente statuto;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali,
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati, prima della discussione in consiglio, presso la segreteria comunale, per almeno dieci giorni, al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche e integrazioni.
I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.
I regolamenti e le loro modifiche, oltre le forme di pubblicità previste dalla legge, sono pubblicati per 90 giorni all'albo pretorio del Comune; pubblicizzati in modo da consentire l'effettiva conoscenza e depositati all'U.R.P.
Art. 6
Il ruolo del Comune

Il Comune assume il ruolo di agente di sviluppo locale, promovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizi al l'am biente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e dell'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.
Valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi.
Assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.
Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari del Comune per reati di estorsione o di mafia consumati nel territorio comunale.
Art. 7
Le finalità e gli obiettivi

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1)  Obiettivi politico-territoriali ed economici
-  Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla protezione del patrimonio naturale; 
b)  alla tutela dell'ambiente e all'attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento; 
c)  alla difesa del suolo e del sottosuolo; 
d)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'am biente; 
e)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative; 
f)  alla promozione dell'agricoltura biologica; 

g)  alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale;
-  Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano; 
b)  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali; 
c)  agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico; 
d)  al recupero dei centri storici; 
e)  a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale; 
f)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale. 

2)  Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico; 
b)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità; 
c)  ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici. Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari. 

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità; 
b)  a promuovere la solidarietà della comunità locale; 
c)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica; 
d)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni; 
e)  a tutelare il ruolo della famiglia; 
f)  a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini; 
g)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali; 
h)  a promuove interventi per la prevenzione del disagio giovanile; 
i)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati. 

3)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali; 
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore; 
c)  a favorire la promozione delle attività sportive; 
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza; 
e)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo. 

Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Organi di Governo
Art. 8
Organi rappresentativi del Comune

Sono organi rappresentativi del Comune: il sindaco e il consiglio eletti direttamente; la giunta di nomina sindacale. Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dello statuto nell'ambito della legge.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ma hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare un efficiente forma di governo della collettività comunale.
Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 26 dell'1 settembre 1993, con l'obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto.
Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.
Art. 9
Obbligo di astensione degli amministratori

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del comune.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Co mu ne o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art. 10
Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle nor me statuarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
Art. 11
Competenze e funzioni del consiglio comunale

Attività di auto-organizzazione
Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.
Attività politico-amministrativa
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Attività di indirizzo
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e provincie; 
b)  agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98; 
c)  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; 
d)  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi; 
e)  agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza; 
f)  agli altri atti fondamentali, di cui al citato art. 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. 

Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sul l'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Attività di controllo
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.
In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.
Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione presso il protocollo del comune con le modalità previste dal regolamento.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
Art. 12
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare su proposta di almeno sei consiglieri l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo la composizione, l'oggetto, l'am bi to, le modalità di funzionamento e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
Art. 13
I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla legge.
Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.
Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di ac ces so agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.
Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio, con l'indicazione di quelle annullate o per le quali siano stati richiesti chiarimenti dal Comitato regionale di controllo.
Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
Art. 14
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni e mo zioni.
L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.
L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.
L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
Le risoluzioni, volte a far discutere il consiglio comunale su temi che interessano l'amministrazione, contengono obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
Su ordini del giorno, risoluzioni e mozioni il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione come previsto dall'art. 24 con l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dal l'art. 53 della legge n. 142/90.
Art. 15
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non ne ces sitano di presa d'atto
I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni nell'anno solare oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nel l'esercizio di un'ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione dette assenze.
Sarà istituito, secondo le modalità stabilite dal regolamento, l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio o delle commissioni, con l'indicazione dei consiglieri che senza giustificato motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura dei lavori le suddette sedute.
Il regolamento stabilirà le sanzioni e le eventuali riduzioni delle indennità.
Art. 16
Il presidente

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'esple tamento delle proprie funzioni, per il funzionamen to del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse al l'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art. 17
Il consigliere anziano

E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
Qualora non siano presenti in aula il presidente o il vice presidente, il consigliere anziano presente in aula, trascorsa un ora dal previsto inizio della riunione, procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 18
I gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
Ogni gruppo nomina un capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
Art. 19
La conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio e, a norma di regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del consiglio.
Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.
Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.
Art. 20
Le commissioni consiliari

Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento, può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.
Può, altresì, costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la commissione è presieduta dal consigliere indicato di concerto dai capigruppo della minoranza.
Le commissioni consiliari, a norma di regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale.
Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed azien de dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'ob bligo se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commis sioni senza diritto di voto.
Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
Art. 21
Le riunioni del consiglio

Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni straordinarie hanno luogo su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.
La riunione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire al l'or dine del giorno.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazio ne del consiglio o la ripetuta violazione dello statuto o del regolamento può comportare per entrambi la revoca dall'incarico con apposita delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 22
La convocazione del consiglio

Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. In ogni caso deve indicare l'ora e il giorno dell'eventuale seduta di seconda convocazione.
L'avviso di convocazione deve essere consegnato, come previsto dal regolamento, ai singoli consiglieri:
-  per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale OO.PP., strumenti urbanistici, regolamenti, almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;
-  per le riunioni straordinarie, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza;
-  tuttavia, nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.
Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni straordinarie. Nelle riunioni consiliari convocate d'urgenza non si potranno emettere elenchi aggiuntivi se non nel rispetto dei modi e tempi delle riunioni straordinarie.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.
Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.
Periodicamente il consiglio comunale potrà tenere, come disciplinato dal regolamento, incontri pubblici per conoscere direttamente dalla gente i bisogni e per verificare, in concreto, che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Art. 23
L'ordine del giorno

L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, per le altre proposte sarà rispettato l'or di ne di presentazione delle richieste.
Le proposte dei consiglieri saranno inserite nella prima riunione utile.
Contestualmente all'invio ai consiglieri comunali, l'or dine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come previsto dal regolamento.
Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno 3 giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare un'adeguata e preventiva informazione
Art. 24
Iniziativa delle proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché, ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
Le proposte di deliberazione per le quali il regolamento prevede il parere obbligatorio delle commissioni sono assegnate dal presidente ad una commissione consiliare permanente in ragione della prevalente competenza.
Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari affinché gli uffici previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 possano esprimere il necessario parere, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione.
Art. 25
Pubblicità e validità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine dei giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
Per l'approvazione dei regolamenti, in ogni caso, le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 26
Votazioni

Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi, come disciplinato dal regolamento, avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale.
Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.
Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne nelle ipotesi del precedente art. 9. In quest'ultimo caso qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta e nemmeno ai fini del computo della maggioranza assoluta.
Art. 27
Criteri e modalità per le nomine

Il regolamento stabilisce in quali casi la presentazione di candidature, singole o su base di lista, debba essere accompagnata da un curriculum comprovante la sussistenza di requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale, nonché le modalità del dibattito relativo.
Per le nomine di competenza del consiglio comunale e per quelle che, a norma di regolamenti o di statuto, è prevista la rappresentanza delle minoranze si applicano le disposizioni del presente articolo.
Quando la legge o lo statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.
Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
Art. 28
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente - che presiede l'adunanza - e con il consigliere anziano.
Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 29
Pubblicazione delle deliberazioni e degli alti dirigenziali

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
Altra copia delle stesse viene trasmessa al presidente del consiglio per essere messa a disposizione dei consiglieri e un'altra depositata presso l'U.R.P., a disposizione di chi intendesse prendere visione diretta del contenuto.
Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.
Art. 30
La giunta comunale

La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al Comitato regionale di controllo, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da numero cinque assessori, nominati dal sindaco.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.
Art. 31
Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
E' presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentati del comune, i capigruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni, possono decidere di tenere seduta pubblica.
Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente art. 9.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.
Art. 32
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.
Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  predispone gli schemi di regolamento;
-  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di iniziativa e di raccordo:
-  elabora e sottopone al consiglio i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
-  delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
-  delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;
-  indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del comune e ai dirigenti;
-  indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
-  dà direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il comune in eventuali contenziosi.
Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
-  adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto;
-  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali;
-  approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamenti;
-  approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.
Art. 33
Gli assessori

Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative all'assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento de cadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
Le deleghe conferite agli assessori, ogni modifica o revoca sono comunicate entro sette giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Art. 34
Revoca degli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
In entrambi i casi, il sindaco deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura, al Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 35
Vice sindaco e assessore anziano

Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art. 36
Il sindaco

Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del segretario comunale.
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale; fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
E' ufficiale di Governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitegli anche dalla legge dello Stato.
Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'A.S.L. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizione di legge.
Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
Ogni 6 mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro 10 giorni dalla presentazione esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 37
Competenze di amministrazione

Il sindaco:
a)  ha la rappresentanza generale dell'ente;
b)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
c)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del l'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le norme dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d)  nomina o attribuisce le funzioni di direttore generale;
e)  impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative;
f)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
g)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h)  definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze; 

i)  formula indirizzi, ferme restando le competenze del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
l)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
m)  convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
n)  adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
o)  richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno;
p)  assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
q)  rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
r)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.
Art. 38
Competenze di vigilanza

Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b)  promuove indagini e verifiche amministrative sul l'intera attività del Comune;
c)  vigila sull'attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
f)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti.
Art. 39
Competenze di organizzazione

Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite;
b)  assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative;
c)  definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
d)  convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i funzionari interessati, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quella del consiglio comunale;
e)  oltre alle competenze previste dagli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 29/93.
Art. 40
Competenze quale ufficiale del Governo

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge;
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente.
Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consiglie re comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).
Art. 41
Incarichi e nomine fiduciarie

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.
Titolo III
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Organizzazione, personale, procedimento
Art. 42
Principi generali

L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del Comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:
-  distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
-  suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolte ai cittadini singoli o associati;
-  coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;
-  flessibilità organizzativa, sia in relazione ai bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;
-  flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire: l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
-  responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
-  valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell'ente;
-  soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;
-  attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;
-  riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
-  rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 43
Funzioni di indirizzo e programmazione

Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo, generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.
La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.
Art. 44
Principi e criteri organizzativi

L'organizzazione del comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E' esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture.
Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario o del direttore generale.
La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'ag giornamento devono essere periodicamente effettuati anche all'interno delle strutture complesse.
I dirigenti, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.
Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
Art. 45
Il segretario del Comune

La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.
Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune.
Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitegli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.
Il segretario, se non è stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano.
Art. 46
Le funzioni di direttore generale

Al segretario del comune possono essere conferite le funzioni di direttore generale della struttura organizzativa ai sensi dell'art. 51 bis, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il segretario, nelle sue funzioni di direttore generale:
-  collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecni co-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla giunta il piano esecutivo di gestione o il piano operativo degli obiettivi;
-  nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai dirigenti responsabili dei servizi dalla legge e dall'ordinamento degli uffici, sovrintendente alla ge stio ne complessiva dell'ente e coordina l'attività del l'in tera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente, secondo le direttive dal impartite dal sindaco e dalla giunta;
-  assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull'andamento della gestione ed propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;
-  coordina e sovrintende all'azione dei dirigenti, curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
-  definisce il piano delle assunzioni e i criteri di mobilità in relazione ai programmi di bilancio e del PEG;
-  assicura le azioni e gli strumenti per la sicurezza dei lavoratori.
Art. 47
Il vice segretario

Il vice segretario è un dipendente a tempo indeterminato dell'ente inquadrato in categoria "D" e in possesso dei requisiti previsti dall'O.EE.LL. In correlazione a quanto previsto per la nomina del segretario comunale, è nominato, nel rispetto delle norme vigenti, dal sindaco per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del segretario del Comune.
La nomina, sempre a tempo determinato ed al massimo fino alla scadenza del mandato del sindaco, può essere fatta anche per il solo tempo di assenza o impedimento.
Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Art. 48
Le posizioni organizzative

Nell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l'organizzazione e garantire unicità di gestione, coordinamento e celerità dell'azione amministrativa, le posizioni organizzative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 31 marzo 1999 (N.O.P.), il cui incarico può essere conferito ai dipendenti di categoria D, che, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nei confronti della direzione politica, svolgano:
-  funzioni di direzione di una o più unità organizzative di particolare complessità comprendenti più uffici o servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e amministrativa, con l'eventuale attribuzione delle funzioni previste dall'art. 51 della legge n. 142/90 e della gestione del P.F.G.;
-  attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o all'iscrizione ad albi professionali, con compiti di coordinamento di strutture complesse, anche se temporanee, e responsabilità di gestione e di risultato;
-  attività di staff e di studio, ricerca e controllo caratterizzata da elevate autonomia e esperienza e con compiti di coordinamento di strutture non semplici, anche se temporanee, e con responsabilità di gestione e di risultato.
In forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, il sindaco con il provvedimento di nomina individua per ciascuna posizione organizzativa le strutture su cui l'incaricato eserciterà funzioni e i compiti da svolgere con responsabilità diretta nei confronti della direzione politica e amministrativa.
L'incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del sindaco, che per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere e dei programmi da realizzare, della professionalità e delle attitudini.
L'ordinamento degli uffici predeterminerà, nel rispetto del CCDI e nell'ambito dell'apposito fondo di bilancio, modalità, procedure e tempi del conferimento dell'incarico, modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma entrambe legate al risultato della gestione.
Art. 49
I dirigenti

I dirigenti sono funzionari inquadrati nella categoria D, a cui il sindaco in forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92 attribuisce la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando, pur nel rispetto dell'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi.
Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici.
L'incarico di dirigente può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici.
Al dirigente compete in particolare:
-  proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
-  coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
-  coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;
-  verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
-  individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;
-  verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
Il sindaco può attribuirgli anche:
a)  le funzioni di cui all'art. 51 della legge n. 142/90;
b)  la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;
c)  la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;
d)  la gestione delle relazioni con le OO.SS., nel l'ambito della struttura e delle direttive impartite dalla direzione amministrativa;
e)  una posizione organizzativa.
Il dirigente è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.
Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sindaco, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.
Art. 50
Controlli interni

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:
-  garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
-  verificare l'efficacia, efficienza ed economicità del l'azio ne amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
-  valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
-  monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
-  siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
-  le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
-  siano chiari anche a livello organizzativo criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
-  la raccolta dei dati informativo-statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzati da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
-  le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.
Art. 51
Procedimento amministrativo

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione dagli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1990, n. 10.
Con apposite norme vengono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile di tutto l'iter procedimentale, ed il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.
L'unità organizzativa è l'ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affidata l'iniziativa, l'istruttoria o la competenza per materia.
Il dipendente preposto, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, all'unità organizzativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può assegnare, con provvedimento generale o puntuale ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità del l'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.
Art. 52
Comunicazione e partecipazione al procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari.
Art. 53
Conclusione del procedimento

Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso.
Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei preposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell'iter logico ed amministrativo seguito per l'emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 54
Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Titolo IV
L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
Forme associative, gestione, tariffe
Art. 55
Servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
Art. 56
Tariffe dei servizi resi dal Comune

Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni, la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.
Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dal l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare/usare il logo o lo stemma del Comune.
Art. 57
Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza digestione di tali servizi.
La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 58
Azienda speciale

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 142/90.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco fra coloro che abbiano una speciale competenza tecni ca e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio dei bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 59
Istituzione

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento; 
b)  determina le finalità e gli indirizzi; 
c)  conferisce il capitale di dotazione; 
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale; 
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo; 
f)  specifica le modalità della collaborazione dei volontari; 
g)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori. 

Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministra zione, il presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.
Art. 60
Concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 61
Società miste

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 62
Convenzioni e consorzi

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la Provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91.
I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.
Art. 63
Accordi di programma

Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori, sono approvati dalla giunta comunale.
Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal Prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Programmazione e gestione del bilancio
Art. 64
Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
Nell'ambito di detti principi il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione del l'or gano di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.
Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalle legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Art. 65
La programmazione finanziaria

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.
La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.
Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P.
Art. 66
La programmazione degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85; il piano economico-finanziario le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000.
Per tutti gli investimenti comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Art. 67
Il patrimonio comunale

I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio;
b)  beni patrimoniali indisponibili;
c)  beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 68
La gestione del patrimonio

La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 69
Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale rinnovabile.
Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee il controllo di tali gestioni.
Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della riscossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.
Per le entrate patrimoniali ed assimilati l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Art. 70
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consultivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente l'or ga no di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.
Art. 71
Il revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata del l'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del l'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione, l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Art. 72
Controllo di gestione

Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
E' controllo interno, concomitante allo svolgimento del l'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azio ne amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di ge stione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29/93, del decreto legislativo n. 267/200, saranno esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.
Art. 73
Procedure contrattuali

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.
Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente; prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un provvedimento nel quale vanno indicati, anche per relazione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia e dal regolamento economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.
La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta dal dirigente dell'ufficio interessato per materia con potere di decisione.
I verbali di aggiudicazione sono pubblicati per sette giorni consecutivi all'albo pretorio e diventano definitivi ed esecutivi senza necessità di approvazione e controllo se nel termine predetto non pervengono motivati reclami, su cui decide il presidente di gara.
Alla stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente dell'ufficio interessato per materia, mentre al rogito provvede il segretario comunale.
Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Consultazione, partecipazione, accesso
Art. 74
Partecipazione popolare

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione am ministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nell'am mi nistrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.
Art. 75
Diritto di udienza

I cittadini, enti o associazioni possono chiedere di essere sentiti dal sindaco, dalla giunta, dal consiglio comunale, dal segretario comunale, dal direttore generale e dai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, in relazione alle rispettive competenze, per esporre eventuali problemi.
Saranno pubblicizzati luoghi, tempi e modi del ricevimento dei cittadini singoli o associati.
Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può, nell'esercizio del diritto di udienza o per iscritto, proporre reclamo all'organo che lo ha emanato, richiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento, e chiedendo di essere sentito.
L'organo competente è tenuto a sentire il richiedente e a motivare il mancato accoglimento del reclamo.
Art. 76
Istanze e petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a)  istanze - per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni - per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
Il regolamento determina la procedura, i tempi, le for me di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art. 77
Proposte ed iniziative popolari

Un quinto degli elettori, oppure almeno tre associazioni o comitati iscritti nell'apposito albo comunale possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi.
Il Comune per agevolare le procedure fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria comunale.
La proposta, presentata e sottoscritta secondo le modalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.
Il sindaco trasmette nei 20 giorni successivi la proposta all'organo competente, corredata dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c)  espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
Art. 78
Diritto di accesso e di informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità del l'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 o dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono ac ces sibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, che sarà attivato con provvedimento sindacale che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Art. 79
Associazionismo e partecipazione

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
A tal fine il Comune, come previsto dal regolamento:
1)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3)  può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlate a quelle del Comune.
Nell'ambito delle predette finalità il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
L'istanza può essere presentata da associazioni costituitesi da almeno un anno e che abbiano operato ed operino nell'ambito del territorio comunale.
Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art. 80
Forme di consultazione

Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico-amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nella materia di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Art. 81
Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni, il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
Il referendum può essere richiesto da almeno il 20% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidatu re alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettora li al 31 dicembre dell'anno precedente o dai 2/3 dei consi glieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termi ni chiari a cui possa essere risposto con un si o un no.
La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del difensore civico, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione del la consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal difensore civico e composto dal segretario comunale; da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno; da due rappresentanti delle associazioni iscritte nell'albo comunale sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni e da un rappresentante dell'eventuale gruppo promotore.
Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 82
Effetti del referendum

I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità; l'in dizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomento oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Art. 83
Il difensore civico

Il Comune prevede l'istituto del difensore civico a condizione che si realizzano forme di collaborazione con altri enti interessati per la gestione associata dell'istituto stesso e ne promuove la sua istituzione.
A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione co mu nale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati.
Nello svolgimento della sua azione, il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenza o ritardi valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.
Art. 84
Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'ema nazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 85
Rinvio

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 86
Adozione e adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque im me diatamente applicabili.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 87
Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi del l'art. 198 del vigente ordinamento EE.LL., e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del Co mu ne, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 88
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del l'ente
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuto dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'Interno.
(2002.30.1836)
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Statuto del Comune di Assoro


Lo statuto del Comune di Assoro è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 1994.
Successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Re gio ne siciliana n. 44 del 5 settembre 1998.
Di seguito si ripubblica il nuovo testo approvato con delibera di consiglio comunale n. 23 del 30 aprile 2002, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Il territorio e la sede

1.  Il Comune di Assoro è un ente territoriale che esercita la propria autonomia, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto della Regione siciliana, delle leggi vigenti e del presente statuto
2.  Il territorio del Comune è delimitato dalla legislazione.
3.  Il Comune ha sede in via Crisa n. 280, possono essere istituiti uffici distaccati in altre zone o frazioni del Comune.
4.  Il territorio del Comune confina: a nord-est con i comuni di Agira e Nissoria, ad ovest con i comuni di Leonforte ed Enna, a sud con i comuni di Castel di Judica e Ramacca, a sud-est con il comune di Agira, a sud-ovest con i comuni di Enna, Valguarnera, Aidone e Piazza Armerina.
Il territorio, inoltre, comprende n. 3 isole amministrative denominate: Mandre Rotonde, Mandre Rosse e Monte Pernice.
Art. 2
Finalità

1.  Il Comune di Assoro rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche ed amministrative.
2.  Al di là del rapporto di residenza, rappresenta, cura gli interessi e promuove lo sviluppo delle persone singole o associate che hanno con il Comune rapporti diversi da quello di residenza, nei limiti ed in relazione a tali rapporti.
3.  Il Comune ispira la propria azione ai valori della pace e della democrazia, promuove lo sviluppo della cultura, della convivenza, della cooperazione, della solidarietà e dell'affermazione dei diritti umani.
4.  Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta europea dell'autonomia locale, adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa.
A tale proposito, opera a favorire i processi di integrazione politico-istituzionali della Comunità europea, anche tramite forme di cooperazione, scambi culturali e gemellaggi con altri enti territoriali, nei modi stabiliti da apposito regolamento e nel rispetto della normativa.
Art. 3
Gonfalone e stemma

1.  Il Comune di Assoro ha un proprio gonfalone ed uno stemma.
2.  Il gonfalone è costituito da un drappo di colore azzurro, con all'interno uno scudo con fondo azzurro, raffigurante tre monti di colore verdone su una fascia di colore rosso, alla destra dei monti, una stella dorata, in alto al centro dello scudo una corona civica. Alla base dello scudo, si notano due ramoscelli di alloro di cui quello di sinistra di colore verde e quello di destra dorato.
3.  Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone, detta insegna nelle cerimonie è scortata e portata dai vigili urbani, e deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato.
Art. 4
Albo pretorio

1.  Il Comune ha nella sua sede apposito albo pretorio per la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti che, per legge o per regolamento, devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2.  Il segretario comunale è responsabile della regolare pubblicazione degli atti all'albo pretorio.
Art. 5
Funzioni del Comune

1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, tranne quelle che le leggi dello Stato o della Regione siciliana assegnano ad altro ente.
2.  Il Comune, per l'esercizio delle proprie funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione sia con la Provincia sia con altri Comuni o enti, nella difesa della propria autonomia e in conformità a specifici accordi.
3.  Il Comune gestisce, altresì, i servizi e le funzioni di competenza dello Stato o della Regione siciliana, assegnati dalla legge.
Art. 6
Tutela della salute

1.  Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità ed alla sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia, dei disabili, dei portatori di handicap e degli anziani.
Art. 7
Funzioni sociali

1.  Il Comune esercita, ai sensi della normativa vigente, le funzioni concernenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali di base per i soggetti meno abbienti.
2.  In tali funzioni s'ispira al rispetto della persona e della sua dignità civile e umana, delle convinzioni personali, politiche o religiose.
3.  Persegue, altresì, il fine di concorrere alla crescita civile e sociale della comunità, promovendo una convivenza responsabile e solidale, cercando di prevenire e rimuovere anche in collaborazione con altri enti stati di disagio e d'emarginazione.
4.  Promuove ed incoraggia tutte le forme di libera aggregazione volte alla socializzazione e, in particolare, quelle tendenti allo sviluppo delle tematiche della solidarietà e della tolleranza fra soggetti socialmente più deboli.
Art. 8
Tutela dell'ambiente

1.  Il Comune detta tutte le misure necessarie per conservare, migliorare e difendere l'ambiente.
2.  Promuove uno sviluppo economico, ecologicamente sostenibile, fondato sulla difesa dell'ambiente, sulla sicurezza della propria comunità e nella valorizzazione del proprio territorio.
Art. 9
Promozione della cultura e tutela del patrimonio storico-artistico

1.  Il Comune promuove lo sviluppo culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di tradizioni locali e si adopera per rendere effettivo il diritto allo studio.
2.  Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, garantendone l'utilizzo alla comunità.
Art. 10
Sport e tempo libero

1.  Il Comune incoraggia e incentiva lo sport nelle sue varie espressioni.
Art. 11
Associazioni, enti, strutture

1.  Per il raggiungimento delle finalità dei precedenti artt. 9 e 10, il Comune favorisce l'istituzione d'associazioni o enti, promuove la creazione di strutture ed impianti e ne assicura l'accesso.
2.  L'utilizzo e la gestione delle strutture è disciplinata da apposito regolamento comunale.
Art. 12
Assetto e utilizzazione del territorio

1.  Il Comune programma, attua e promuove un organico assetto del territorio, in conformità ad una corretta valutazione dell'impatto ambientale.
2.  Promuove ed attua lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.
3.  Promuove e realizza le infrastrutture necessarie al l'organico assetto del territorio.
4.  Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai bisogni di mobilità, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
Art. 13
Sviluppo economico

1.  Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore.
2.  Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria e del l'ar tigianato, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di garantire una più vasta posizione dei prodotti e una più equa remunerazione del lavoro.
3.  Il Comune tutela e promuove tutte le attività agricole-produttive.
4.  Sviluppa tutte le attività turistiche, promovendo l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e recettivi.
5.  Il Comune favorisce e sostiene forme associative e di cooperazione fra i lavoratori.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
Art. 14
Organi del comune

1.  Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta, il sindaco.
Art. 15
Consiglio comunale

1.  L'elezione del consiglio comunale, la composizione, la durata in carica, le attribuzioni, sono determinate dalla legge.
2.  Tra i principi stabiliti dallo statuto, uno speciale regolamento disciplina gli istituti e le materie previste all'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, lettera E, della legge regionale il dicembre 1991 n. 48, modificato con l'art. 6 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000.
3.  Il regolamento di cui al precedente comma dovrà ispirarsi al principio dell'autonomia organizzativa e funzionale del consiglio, disciplinando la gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del consiglio stesso, dei gruppi consiliari e per le spese istituzionali connesse alla funzione.
Art. 16
Attribuzioni e compiti

1.  Il consiglio comunale esercita la podestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, al modo ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2.  Il consiglio comunale ha competenze esclusive per l'adozione dello statuto e dei regolamenti e degli altri atti stabiliti dal comma due dell'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepita dalle legge regionale n. 48/91, modificata dalla legge regionale n. 30/2000, attraverso le quali competenze esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
3.  Il consiglio comunale esercita le sue funzioni d'indirizzo politico-amministrativo con particolare riguardo a:
a)  i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organi smi costituitisi per la gestione di servizi pubblici, forme asso ciative e di collaborazione con altri enti pubblici e privati;
b)  i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, la disciplina generale dei tributi e delle tariffe;
c)  gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i piani d'investimento;
d)  gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e gli atti di pianificazione attuativi.
4.  Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, or di ni del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità d'opinione, gli orientamenti relativi a temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando, in tal modo, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità.
5.  Il consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
Art. 17
Prima adunanza del consiglio giuramento

1.  Entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti il consiglio comunale tiene la prima adunanza.
2.  La convocazione è disposta dal presidente del consiglio uscente con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3.  Qualora il presidente non provveda, la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria sino all'elezione del nuovo presidente.
4.  Il consigliere anziano per preferenze individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento, con la seguente formula: "Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".
5.  Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula, i consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva.
6.  I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica, la decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.
Art. 18
Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale nella sua prima adunanza, dopo le operazioni di giuramento, procede alla convalida ed all'eventuale surrogazione, all'esame d'eventuali situazioni d'incompatibilità, nonché con votazioni separate, all'elezione del presidente e del vice presidente.
2.  Nella prima votazione per l'elezione del presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In eventuale successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
3.  Dopo l'elezione del presidente si procede, con le stesse modalità, all'elezione del vice presidente.
4.  In caso d'assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso d'assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.
5.  Il presidente del consiglio rappresenta il garante del corretto funzionamento dei rapporti tra il sindaco, la giunta e il consiglio comunale. Egli assicura la tutela dei diritti dei consiglieri e dei relativi gruppi consiliari.
Art. 19
Compiti, attribuzioni e prerogative del presidente del consiglio

1.  Il presidente del consiglio:
-  convoca e presiede il consiglio comunale e la conferenza dei capigruppo;
-  dirige e coordina l'attività del consiglio comunale;
-  cura la convocazione dei consiglieri e la diramazione degli avvisi assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al consiglio;
-  firma, congiuntamente al segretario comunale e al consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali, i verbali e le deliberazioni del consiglio comunale;
-  esercita altresì i poteri di cui all'art. 185 del l'O.R.E.L.
Art. 20
Cessazione dalla carica del presidente e del vice presidente e del consiglio comunale

1.  Il presidente e il vice presidente del consiglio cessano dalla carica per dimissioni o decadenza, per sfiducia da parte del consiglio comunale, quando sia richiesta da almeno due quinti dei consiglieri in carica ed approvata da parte dei quattro quinti dei consiglieri.
2.  Nel caso di cessazione contemporanea del presidente e del vice presidente assume la presidenza provvisoria il consigliere più anziano per numero di preferenze individuali sino all'elezione del nuovo presidente.
3.  Le dimissioni dalla carica di presidente e di vice presidente vanno presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4.  La seduta per la sostituzione deve tenersi entro 15 giorni.
Art. 21
Modalità di convocazione del consiglio comunale

1.  Il consiglio si riunisce secondo le modalità previste dal regolamento, è convocato di norma dal presidente dell'organo medesimo.
2.  La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta.
3.  Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del sindaco e dopo le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
4.  Il sindaco e la giunta partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
5.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri entro 30 giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.
Art. 22
Pubblicità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal consiglio stesso altrimenti stabilito.
La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
2.  Il consiglio si riunisce di regola nella sede del Comune, per particolari motivi in sede diversa e in ogni caso nell'ambito del territorio, su determinazione del presidente.
3.  Alle riunioni di consiglio comunale è obbligatoria la presenza di almeno un componente del Corpo dei vigili urbani, per tutta la durata del consiglio stesso.
Art. 23
Numero legale

1.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2.  La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3.  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4.  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
5.  Nella seduta di cui al comma precedente non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti al l'or dine del giorno.
Art. 24
Prerogative dei consiglieri. Decadenze

1.  La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalle leggi.
2.  I consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio, hanno diritto di interrogazioni, interpellanze, mozioni che esercitano nelle forme previste dal regolamento.
3.  I consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.
4.  Copia delle delibere di giunta, concernenti le materie previste dall'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991 e successive modifiche, è trasmessa al presidente e ai capi gruppo consiliari, assieme all'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale.
5.  I consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
6.  La decadenza è deliberata dal consiglio comunale nelle forme e con le modalità previste dal regolamento ed è preceduta da formale contestazione delle assenze. La contestazione è effettuata dal presidente del consiglio e notificata all'interessato. Essa deve contenere l'assegna zione di un termine perentorio non superiore a giorni 10, entro il quale far valere le cause giustificative delle assenze. La proposta di decadenza non può essere sottoposta a deliberazione prima di 15 giorni della notifica all'interessato ed è votata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica mediante scrutinio segreto.
Art. 25
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento, da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero complessivo dei membri del consiglio comunale.
2.  Ai gruppi consiliari, come previsto nel regolamento, sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, tenendo presenti le esigenze comuni a ogni gruppo e la consistenza numerica, secondo la disponibilità del Comune.
3.  Fino a quando non sono stati costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario comunale, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4.  Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
Art. 26
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di commissioni d'indagini, definendo nel contempo l'og get to, l'ambito ed il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2.  La commissione è nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che segnaleranno anche eventuali sostituti, la composizione sarà proporzionale alla consistenza di ogni singolo gruppo.
3.  La commissione è presieduta dal presidente del consiglio o da un suo delegato, ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
4.  La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, il segretario, i dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dell'oggetto dell'indagine.
5.  I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente del consiglio.
Art. 27
Commissione per le pari opportunità

1.  Il consiglio comunale istituisce la commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, per il controllo dell'effettiva attuazione nel territorio comunale, dei principi di uguaglianza e parità sociale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale.
2.  La composizione e le forme di elezione della commissione saranno stabilite da apposito regolamento.
Art. 28
Giunta comunale

1.  La giunta comunale è l'organo di governo del Comune, è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori uguale a quello massimo previsto dalla legge regionale.
2.  Il sindaco, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale e alla carica di sindaco. La composizione della giunta è comunicata entro 10 giorni dalla nomina del consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
3.  Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci di sindaco l'assessore più anziano d'età.
4.  Nella prima riunione di giunta il sindaco assegna agli assessori gli incarichi relativi alle competenza dei singoli rami dell'amministrazione.
5.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della sua giunta.
6.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione della carica del l'in tera giunta.
7.  Sino all'insediamento di un commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta assicurano l'esercizio delle funzioni.
8.  In presenza del segretario comunale che redige apposito verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
9.  Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica, la loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art. 29
Attribuzioni della giunta comunale

1.  La giunta comunale è l'organo esecutivo del Co mu ne e concorre all'elaborazione dell'indirizzo politico-am mi nistrativo.
2.  La giunta delibera sulle seguenti materie:
a)  acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti salva la competenza dei dirigenti ai sensi della legge;
b)  contributi, indennità, compensi, rimborsi, ed esen zioni ad amministratori, a dipendenti o terzi che non siano previsti e disciplinati da leggi, regolamenti, contratti collettivi di lavoro, anche decentrati, o da provvedimenti a carattere generale;
c)  sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società;
d)  il trasferimento di quote non maggioritarie in società per azioni;
e)  approvazioni degli accordi in sede di contrattazione decentrata;
f)  accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;
g)  approvazione ed aggiornamento dei programmi di assunzione di personale;
h)  predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le eventuali direttive del consiglio comunale;
i)  prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche e la relazione illustrativa del conto consuntivo;
i)  approva i progetti e le perizie di variante che comportano maggiore spesa;
k)  adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica nel rispetto dei criteri generali deliberati dal consiglio comunale;
l)  delibera in ordine alla concessione dei servizi socio-assistenziali con le modalità e nei limiti previsti dal la legge regionale n. 22/96.
Art. 30
Sedute della giunta

1.  L'attività della giunta si uniforma al principio della collegialità.
2.  La giunta delibera con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 31
Status degli amministratori

1.  Lo status degli amministratori comunali è disciplinato dalle norme in materia, contenute nel capo 2° della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000 ed eventuali successive modifiche.
Art. 32
Il sindaco

1.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2.  Il sindaco o chi ne fa le veci esercita ai sensi della legge n. 142/90 art. 38 le funzioni di ufficiale di Governo.
3.  Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
4.  La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 33
Elezione del sindaco e competenze

1.  L'elezione del sindaco avviene secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992 e dalla legge regionale n. 35 del 1997.
2.  Il sindaco ha la rappresentanza del Comune, partecipa direttamente o tramite un delegato alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto e secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.
3.  Dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esa me della giunta per assicurare l'unità d'indirizzo.
4.  Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sul l'or dine prioritario dei fini individuati dagli organismi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa.
5.  Acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza.
6.  Promuove indagini e verifiche amministrative sul l'at tività del Comune.
7.  Vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, o delegare le funzioni ad altro assessore.
8.  Può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti.
9.  Ogni 6 mesi presenta al consiglio comunale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sul l'at tività svolta.
Art. 34
Determine sindacali

1.  Gli atti del sindaco, non diversamente disciplinate dalla legge, assumono la denominazione di determinazione.
2.  Le determinazioni del sindaco sono esecutive dal momento dell'adozione.
3.  Le determinazioni, che comportano impegno di spesa, devono recare l'attestazione del responsabile del servizio finanziario circa la regolarità contabile e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.
Le determinazioni del sindaco sono pubblicate all'albo pretorio per 10 giorni, sono numerate e sono registrate e raccolte presso l'ufficio di segreteria.
Art. 35
Vice sindaco

1.  Il sindaco nomina un assessore con funzioni di vice sindaco.
2.  Il vice sindaco esercita le funzioni del sindaco in caso di sua assenza o impedimento.
3.  In mancanza del sindaco e del vice sindaco, fa le veci l'assessore più anziano d'età.
Art. 36
Mozione di sfiducia al sindaco e alla giunta

1.  Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal numero dei componenti del consiglio comunale previsto dalla legge.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla presentazione.
3.  L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica di sindaco.
4.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, revoca, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della giunta comunale.
Art. 37
Revisori dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge con il voto della maggioranza dei suoi componenti i revisori dei conti.
2.  Per i requisiti dei componenti, la composizione e la durata in carica, si fa riferimento all'art. 57 della legge n. 142/90.
3.  Non possono essere eletti revisori dei conti e se eletti sono incompatibili, parenti o affini entro il quarto grado dei componenti della giunta comunale, del consiglio comunale, del segretario comunale, dei dirigenti; sono fra l'altro incompatibili i membri delle commissioni di controllo, i dipendenti regionali, provinciali, comunali.
4.  Il mandato del revisore dei conti non è revocabile salvo inadempienze o incompatibilità, è rieleggibile per una sola volta.
5.  Il revisore ha diritto di accesso agli atti del Comune, può partecipare senza diritto di voto alle sedute di giunta comunale o di consiglio comunale.
6.  La partecipazione al consiglio comunale è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione o l'approvazione del conto consuntivo, comunque l'eventuale assenza motivata non impedisce all'organo preposto di deliberare.
7.  Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento contabile, la vigilanza contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, che va inviata ai capigruppo assieme all'avviso di convocazione del consiglio comunale.
8.  La relazione di cui al comma precedente è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttiva ed economicità della gestione.
9.  Il revisore risponde dalla veridicità delle sue relazioni e attestazioni; qualora riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'ente riferisce immediatamente al consiglio comunale.
Art. 38
Servizi comunali

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività.
2.  Il Comune gestisce servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 42 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Art. 39
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
2.  Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza de gestione di tali servizi.
Art. 40
Aziende speciali

1.  Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza, può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è un ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia e di proprio statuto.
Art. 41
Modalità di nomina degli amministratori di aziende speciali

1.  Gli amministratori di aziende speciali sono nominati o revocati dal sindaco ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 32/94.
2.  Essi possono essere revocati dalla carica con provvedimento quando compiono atti pregiudizievoli degli interessi della società, disattendendo le direttive e gli atti programmatici degli organi del Comune ovvero quando incorrano in ripetute violazioni dello statuto o del regolamento.
Art. 41
Concessione di servizi a terzi

1.  Il Comune, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato.
2.  La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto altresì delle direttive comunitarie in tema di affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici.
Art. 42
Società per azioni

1.  Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2.  Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
Art. 43
I consorzi

1.  Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio, secondo le norme previste all'art. 25 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91.
2.  I consigli comunali di ciascun Comune interessato approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra i Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio, dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con la responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
4.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Titolo III
ISTITUTI DI GARANZIA E DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 44
Partecipazione dei cittadini e diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione de mocratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economico e sociale della comunità.
2.  I partiti, i sindacati, le associazioni, le cooperative, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e tutte le altre formazioni ed organizzazioni sociali, contribuiscono alla determinazione delle scelte amministrative del Comune.
3.  L'amministrazione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organizzazioni.
4.  Il sindaco e la giunta comunale sono tenuti a rendere noti i giorni e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto di udienza.
Art. 45
Libere forme associative

1.  Il Comune riconosce il ruolo del volontariato come espressione libera ed autonoma della comunità.
2.  Il volontariato, nelle forme associate e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare e di supporto a quella delle strutture pubbliche, quale portatore di bisogni di solidarietà e di pluralismo sociale.
3.  L'impiego di volontariato nei programmi comunali e nella gestione di servizi, si esplica, in particolare, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, nel diritto allo studio, della tutela dei beni culturali e ambientali, dello sport e del tempo libero, nel rispetto della normativa vigente.
4.  E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazio ni di volontariato l'accesso alle strutture dell'ente per le finalità di interesse collettivo.
5.  Il Comune favorisce e regolamenta, altresì, gli organismi di partecipazione di cittadini sulla base di aggregazioni territoriali omogenee con funzioni consultive.
Art. 46
Albo delle associazioni

1.  Nello spirito del precedente articolo è istituito l'albo comunale delle associazioni.
2.  Si possono iscrivere all'albo tutte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a)  essere costituite con atto pubblico, ovvero aderire ad enti o organizzazioni aventi carattere nazionale, regionale o provinciale;
b)  avere uno statuto che vincoli la vita associativa a principi democratici.
3.  I criteri e le modalità di iscrizione all'albo e la gestione dello stesso saranno oggetto di apposito regolamento.
Art. 47
Istanze - petizioni - proposte

1.  I cittadini singoli o associati possono rivolgere al l'am ministrazione comunale, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2.  Le istanze, le proposte e le petizioni saranno esaminate dagli organi preposti entro il termine di 60 giorni dal loro ricevimento, dell'avvenuto esame e delle risultanze sarà data notizia ai cittadini presentatori nei modi previsti in apposito regolamento.
Art. 48
Rapporti amministrazione cittadino

1.  Obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa è quello di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi e il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
2.  A tal fine presso la segreteria è istituito l'ufficio pubbliche relazioni, questo provvede a fornire informazioni agli utenti sui servizi dell'ente, alla distribuzione di modulistica ed alla raccolta di reclami e proposte.
3.  Per esaminare l'andamento dei rapporti con l'uten za ed, in particolare, i risultati ottenuti e gli adempimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione di ostacoli e favorirne altre in materia di:
a)  semplificazione modulistica (autocertificazione);
b)  ampliamento e modifica di apertura degli uffici al pubblico;
c)  istituzione di sportelli polivalenti;
d)  miglioramento logistico ed abbattimento delle barriere architettoniche;
e)  formazione ed aggiornamento professionale del personale, per migliorare ulteriormente le relazioni con l'utenza.
4.  Inoltre allo scopo di informare la cittadinanza sul l'attività svolta o da svolgere, sui programmi e sugli obiettivi prefissati, l'amministrazione provvederà con cadenza bimestrale a diffondere dei bollettini informativi.
Art. 49
Referendum consultivo

1.  E' ammesso referendum consultivo esclusivamente su problemi di rilevanza generale del Comune, se richiesto dai 2/3 dei consiglieri comunali o da 650 elettori iscritti regolarmente nelle liste elettorali del Comune.
2.  Non è ammesso il ricorso referendario nelle seguen ti materie:
-  tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
-  espropriazioni per pubblica utilità;
-  nomine e designazioni di cui all'art. 32 legge n. 142/90;
-  materie nelle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini di legge.
3.  Apposito regolamento disciplina le modalità per la raccolta e la presentazione delle firme e l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, il rinvio, la sospensione, la decadenza della consultazione.
4.  Il tempo per la raccolta delle firme da parte dei promotori non può superare i 40 giorni consecutivi.
5.  L'esito del referendum dovrà essere discusso in consi glio comunale entro i 40 giorni dalla data di consultazione.
Art. 49
Consultazioni

1.  Il Comune può attivare forme di consultazioni su materie specifiche, attraverso il rapporto con gli organi a base associativa o con le commissioni consiliari previste nel presente statuto.
2.  Per materie di interesse generale può ricorrere a consultazioni allargate ad un numero maggiore di cittadini o a tutta la popolazione mediante indagini demoscopiche, questionari, assemblee pubbliche ed ogni altra forma di consultazione finalizzata.
Art. 50
Difensore civico

1.  A garanzia della imparzialità e del buon andamento del l'amministrazione, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico è eletto tra i cittadini residenti nel Comune da almeno 5 anni, in possesso dei requisiti di eleggibilità e incompatibilità, previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale, deve essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore di 3° grado, età compresa tra i 30 ed i 70 anni e deve dare garanzia di preparazione, esperienza, indipendenza ed obiettività nel giudizio.
3.  Non sono eleggibili:
a)  i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
b)  i dirigenti di partiti o di sindacati, nonché i componenti di organo di controllo sulle attività del Comune;
c)  coloro che abbiano una lite in corso con il Comune o che siano controparte in situazioni contrattuali o in procedure di esproprio, o siano comunque portatori di interessi in conflitto con quelli comunali.
Art. 51
Nomina

1.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, su proposta della conferenza dei capigruppo, entro 6 mesi dalla approvazione del regolamento e successivamente entro mesi 6 dalla scadenza del mandato. A tal proposito, le varie realtà locali (sindacati, circoli, associazioni, enti e comitati regolarmente iscritti), potranno effettuare delle segnalazioni eventuali nominativi.
2.  All'elezione si procede a mezzo votazione segreta, risulta eletto chi ottiene il voto di almeno 2/3 dei consiglieri comunali assegnati. Qualora dopo le prime tre votazioni, da tenersi a distanza di giorni 10 l'una dall'altra, nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procederà a votazione successiva, dove sarà necessaria per l'elezione la maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 52
Durata in carica - decadenza e revoca

1.  Il difensore civico dura in carica 3 anni, indipendentemente dalla durata in carica del consiglio comunale che lo ha eletto, può essere rieletto una sola volta e con le stesse modalità previste per l'elezione. In ogni caso resta in carica fino alla nomina del suo successore.
2.  Può essere revocato, per la perdita dei requisiti, per verificarsi di cause di incompatibilità, per comprovati motivi di inefficienza.
3.  La revoca per comprovati motivi di inefficienza deve essere motivata e approvata dal consiglio comunale con il voto di almeno 2/3 dei consiglieri comunali.
Art. 53
Funzioni e prerogative

1.  Spetta al difensore civico svolgere il ruolo di ga ran te dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche con proprie iniziative, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti del cittadino.
2.  Il difensore civico, nell'espletamento delle sue funzioni, può accedere alla documentazione amministrativa, prendendo visione degli atti, chiedendone copia e assumendo ogni notizia utile connessa alla questione trattata, rimanendo comunque vincolato al segreto d'ufficio.
3.  Le modalità e le procedure d'intervento saranno determinate da apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, tale regolamento dovrà anche determinare i rapporti con gli organi comunali e con i cittadini.
Art. 54
Valore giuridico del parere del difensore civico

1.  Il parere con cui si conclude l'azione del difensore civico sulle questioni trattate non è vincolante per l'amministrazione comunale, ma comunque si richiederà una espli cita motivazione qualora quanto richiesto o sollecitato dal difensore civico sia disatteso.
Art. 55
Sede - dotazione organica - indennità

1.  Il difensore civico ha sede presso la casa comunale.
2.  Spetta alla giunta comunale, di concerto con il difensore civico, determinare le risorse finanziarie, il personale e le strutture tecniche necessarie per l'espletamento della propria attività.
3.  L'indennità di carica spettante al difensore civico è pari a quella percepita dal vice sindaco.
4.  Il difensore civico relaziona annualmente al consiglio comunale nei modi e nei termini previsti nell'apposito regolamento.
ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA
Art. 56
Principi generali

1.  Il Comune di Assoro ispira la propria attività amministrativa ai principi di trasparenza e partecipazione ed adotta i criteri di economicità, celerità e pubblicità dei relativi procedimenti.
2.  L'azione di ogni provvedimento amministrativo è disposto con osservanza dei soli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o regolamento.
3.  Gli atti devono essere redatti per iscritto, salvo che la legge o la natura dell'atto richiedano una forma diversa.
4.  Il procedimento non può essere aggravato, rispetto agli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o regolamento, se non per gravi esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria da accertarsi con atto motivato.
Art. 57
Ordinamento degli uffici

1.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune si ispira ai principi e criteri generali di:
-  efficienza;
-  efficacia interna ed esterna;
-  economicità di gestione;
-  professionalità, flessibilità e responsabilità del personale dipendente;
-  separazione di competenze tra organi elettivi, ai quali compete la funzione di governo, indirizzo e controllo, ed organi burocratici ai quali spetta la responsabilità della gestione;
-  pubblicità dell'azione di governo.
2.  La struttura organica di massima dimensione è costituita dal "settore" che comprende servizi omogenei sotto il profilo delle attribuzioni, della gestione e della direzione.
3.  Il "servizio" costituisce l'articolazione del settore per la cura di specifiche competenze ed attività. Esso può articolarsi in "uffici" od "unità operative" per il conseguimento di determinati obiettivi, per la realizzazione di progetti o per assolvere a funzioni di supporto tecnico-giuridico.
Art. 58
Uffici e sportelli decentrati

1.  Possono essere previsti uffici e sportelli decentrati, localizzati nel territorio comunale, aventi lo scopo di svolgere funzioni di interesse locale.
Art. 59
Segretario e vice segretario comunale

1.  Il Comune di Assoro ha un segretario titolare, funzionario iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato, in armonia con la legge che regola tale materia.
2.  Il Comune ha inoltre un vice segretario, che coadiuva il segretario nelle materie dallo stesso assegnategli e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
3.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i compiti ed il ruolo del vice segretario.
Art. 60
Il segretario comunale

1.  Il Comune di Assoro ha un segretario titolare dirigente pubblico, dipendente dell'agenzia autonoma per la gestione del relativo albo. Egli dipende funzionalmente dal sindaco cui spetta la nomina.
2.  Il segretario del comune svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente a garanzia della conformità dell'azione amministrativa.
3.  Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
Il segretario inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)  può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, autenticare scritture private ed atti unilaterali nel l'interesse del Comune;
c)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
4.  La nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco.
5.  Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
Art. 61
Coordinamento generale

1.  Il regolamento di organizzazione dei servizi disciplina il coordinamento generale dell'attività dei settori al fine di garantire le funzioni di direzione, programmazione e raccorda in vista degli obiettivi fissati dagli organi di governo.
Art. 62
Attribuzioni dei dirigenti

1.  I dirigenti sono, di norma, preposti alle strutture di massima dimensione.
Essi rispondono del coordinamento e dell'andamento generale dei servizi in cui si articola la struttura.
2.  I dirigenti adottano tutti gli atti di gestione loro attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
In particolare spettano ai dirigenti tutti i compiti e le attribuzioni previste dall'art. 51, comma 3, della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Il regolamento concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il sindaco possono attribuire ulteriori competenze nel rispetto della legge e dello statuto.
Art. 63
Responsabilità di direzione

1.  Spetta alla dirigenza e a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente, verso il quale gli stessi sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.
2.  I dirigenti, in particolare, sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'amministrazione.
3.  I dirigenti e gli altri funzionari, competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da loro emanati se con do criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto nella eventuale incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.
4.  I dirigenti sono responsabili dei procedimenti relativi agli atti di loro competenza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/90, così come recepito dalla legge regionale n. 10/91.
Art. 64
Il personale

1.  Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale dipendente attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione.
2.  La disciplina giuridica del personale è riservata agli atti normativi dell'ente in conformità alle leggi, allo statuto ed alle risultanze della contrattazione collettiva del lavoro.
3.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:
a)  la struttura organizzativa e funzionale; 
b)  la dotazione organica; 
c)  le modalità delle assunzioni e le relative procedure; 
d)  la cessazione dal servizio; 
e)  i diritti, i doveri, la responsabilità e le sanzioni disciplinari; 
f)  le incompatibilità; 
g)  il servizio di controllo interno; 
h)  i criteri per la stipula di rapporti di lavoro e di collaborazione, al di fuori della dotazione organica, e per ogni tipologia di rapporto previsto dalla normativa vigente. 

4.  La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermo restando i requisiti per l'ac ces so alla relativa qualifica. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici stabilisce le modalità con cui possono essere stipulati contratti, osservando, comunque, il principio che la scelta dei soggetti deve essere operata sulla base di criteri predeterminati che garantiscano imparzialità e professionalità.
Titolo V
L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Art. 65
Finalità dell'azione amministrativa

1.  L'attività amministrativa dell'ente è preordinata al perseguimento dei fini assegnati dalla legge e dallo statuto; è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, che disciplinano i diversi provvedimenti.
2.  Gli atti amministrativi sono pubblicizzati nei modi di legge. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli di contenuto generale, ogni provvedimento, compresi quelli concernenti l'organizzazione dell'ente, devono essere motivati.
3.  La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
4.  Qualora le ragioni delle determinazioni siano espresse mediante rinvio ad altro atto degli organi del l'ente, a disposizione dei suoi uffici, esso è indicato e reso disponibile.
5.  In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine è l'autorità cui è possibile ricorrere.
6.  Le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, sono disciplinati da apposito regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di erogazione di benefici.
7.  L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma precedente deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui allo stesso comma.
Art. 66
Responsabile del procedimento

1.  Apposito regolamento, approvato dal consiglio co mu nale, determina, per ciascun tipo di procedimento, l'uni tà organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del termine entro cui esso deve concludersi, con la contestuale previsione delle situazioni, che possono giustificare una motivata proroga.
2.  Il comune provvede a dare idonee forme di pubblicità adottate ai sensi del comma precedente.
Art. 67
Partecipazione del procedimento

1.  Il Comune promuove, nelle forme opportune, la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli organismi interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, da attuarsi anche mediante la loro audizione.
2.  Ove sussistano ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità, a cura del responsabile è data tempestiva notizia dell'avvio dell'iter procedurale ai soggetti, nei confronti dei quali il procedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che, per legge, debbano intervenirvi.
3.  La comunicazione di avvio del procedimento deve, fra l'altro, indicare l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente, nonché l'ufficio in cui prendere visione degli atti.
4.  Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione adempie le incombenze di cui ai commi precedenti, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.
Art. 68
Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1.  I soggetti che hanno facoltà di partecipare al procedimento hanno diritto:
a)  di prendere visione degli atti dello stesso, ad eccezione di quelli per i quali è esclusa la divulgazione, per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di motivato atto del sindaco che ne vieti l'esibizione, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, anche nel rispetto delle disposizioni contenute in apposito regolamento;
b)  di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare con risposta scritta e motivata, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
2.  Le disposizioni contenute negli articoli precedenti in materia di partecipazione, comunicazione ed intervento nel procedimento non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che le regolano.
Art. 69
Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1.  Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di antocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 successivamente modificata e integrata con la legge 15 maggio 1997, n. 127.
2.  Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità siano attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione precedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3.  Sono, altresì, accertati d'ufficio, dal responsabile del procedimento, i fatti, gli atti e le qualità che il Comune o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 70
Conferenza dei servizi

1.  Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di problematiche coinvolgenti la competenza di più servizi o apparati burocratici dell'ente, il segretario comunale può promuovere conferenze di servizio, con la partecipazione dei dirigenti e responsabili dei diversi settori interessati.
Titolo VI
FINANZE E BILANCIO
Art. 71
Risorse finanziarie

1.  Il Comune utilizza tutte le risorse finanziarie di cui dispone per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
2.  Nell'impiego delle risorse, il Comune si ispira a criteri tendenti a conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3.  Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale di coordinamento e disciplina della finanza pubblica.
4.  In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di persone o categorie sociali che versino in condizioni di particolare disagio.
Art. 72
Principi dell'attività impositiva

1.  Le norme dei regolamenti comunali che disciplinano l'attività impositiva dell'ente si ispirano ai principi contenuti nella legge n. 212 del 27 luglio 2000.
2.  In particolare, le norme di cui al precedente comma:
a)  devono essere formulate in termini chiari e semplici;
c)  non potranno avere effetto retroattivo salvi i casi previsti dalla legge;
d)  se modificative di precedenti norme devono riportare il testo conseguentemente modificato.
3.  L'amministrazione comunale adotta idonee iniziative volte a:
-  agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante adeguata attività divulgativa;
-  motivare adeguatamente i provvedimenti amministrativi;
-  impostare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
-  riconoscere il diritto di interpello del contribuente in materie di applicazioni delle disposizioni tributarie.
4.  Il regolamento concernente i tributi comunali dan no concreta attuazione ai principi enunciati nei precedenti commi del presente articolo.
Art. 73
Formazione del bilancio

1.  Il Comune, in conformità alle disposizioni di legge, nella formazione del bilancio di previsione annuale e poliennale, deve tenere conto delle esigenze di ordine fi nanziario indispensabile all'attuazione dei progetti di programma di sviluppo economico-sociale, con l'osservanza del metodo delle priorità.
2.  Per la formazione e la gestione del bilancio, il Comune emana il regolamento di contabilità in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 74
Patrimonio

1.  I beni patrimoniali del Comune sono, di norma, descritti in appositi inventari.
2.  Il Comune, in ogni caso, ne cura la conservazione ed il migliore utilizzo.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 75
Modifiche allo statuto

1.  Le eventuali norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale, su proposta della giunta o di otto consiglieri comunali, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione sarà ripetuta in sedute successive da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.  La proposta respinta del consiglio non può essere rinnovata se non trascorso almeno un anno dalla sua esitazione.
Art. 76
Regolamenti

1.  Entro 180 giorni dell'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale adotta i nuovi regolamenti e adegua le norme contenute in quelli vigenti.
Art. 77
Entrata in vigore

1.  Lo statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
(2002.24.1477)
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Statuto del Comune di Carlentini. Modifica


Lo statuto del Comune di Carlentini è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 15 maggio 1993.
Successive modifiche ed integrazioni sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell'1 maggio 1996.

In esecuzione alla deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 14 giugno 2002, l'art. 20 dello statuto comunale è così modificato: "La giunta municipale è composta dal sindaco che la presiede e da n. 7 assessori".

(2002.24.1498)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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