REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2002 - N. 42
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Falcone  Pag.
Statuto del Comune di Mazara del Vallo  pag. 28 
Statuto del Comune di San Teodoro  pag. 48 
Statuto del Comune di Corleone. Modifica  pag. 74 
Statuto del Comune di Siculiana. Modifiche  pag. 74 
Statuto del Comune di Sinagra. Modifica  pag. 75 





Statuto del Comune di Falcone


Lo statuto del Comune di Falcone è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 5 giugno 1993.
Si ripubblica di seguito il nuovo testo approvato dal consiglio comunale l'8 agosto 2001 con atto n. 28.
Inviato al CO.RE.CO. è divenuto esecutivo ai sensi del 6° comma dell'art. 18 della legge regionale n. 44/91.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Il comune: autonomia, autogoverno e finalità
Art. 1
Il Comune

Il Comune di Falcone è ente locale territoriale, che rappresenta la propria comunità; autonomo, dotato di potestà normativa limitata all'emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio; autarchico in quanto ha capacità di auto organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa e tributaria.
Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali senza il consenso della popolazione interessata. Esso è costituito dal capoluogo, dalle frazioni e dagli agglomerati esistenti, che sono descritti nell'allegata scheda. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Falcone centro, ove si svolgono le adunanze degli organi elettivi; per particolari esigenze, gli organi possono riunirsi in luoghi diversi con provvedimento motivato del sindaco e con avviso al pubblico.
La modifica della denominazione di borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare. La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il palazzo municipale ove, di regola, si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali. La popolazione è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e iniziative sociali o assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente altrove.
Emblema del Comune è lo stemma raffigurato nel gonfalone, così come rappresentato nell'allegato A.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore e scortata dai vigili urbani del Comune. E' vietato, come previsto dall'apposito regolamento, l'uso e la riproduzione dei simboli sopra descritti per fini non istituzionali.
Art. 2
L'autonomia

L'autonomia normativa della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana. L'ordinamento locale garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
Qualora, per modifiche della normativa statale o regionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello statuto o dei regolamenti questi dovranno essere apportati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del presente statuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 3
L'autogoverno

La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale, e con cui il Comune esplica la propria attività giuridica e amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle funzioni dell'ente.
Art. 4
Lo statuto

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività; specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'at ti vità amministrativa del Comune.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo art. 77, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/10 degli elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Nessuna modifica può essere apportata allo statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale o l'elezione del sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.
Decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, su iniziativa del presidente del consiglio, viene convocata la commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali per verificarne lo stato di attuazione e per proporre eventuali modifiche.
Art. 5
I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni previste dal presente statuto;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
Gli schemi di regolamenti dovranno essere depositati, prima della discussione in consiglio, presso la segreteria comunale, per almeno 5 giorni al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche e integrazioni.
I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore il 15° giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.
I regolamenti e le loro modifiche, oltre le forme di pubblicità previste dalla legge, sono pubblicati per 90 giorni all'albo pretorio del Comune, pubblicizzati in modo da consentire l'effettiva conoscenza e depositati all'U.R.P.
Art. 6
Il ruolo del Comune

Il Comune assume il ruolo di agente di sviluppo locale, promovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produt tivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo com plessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizi al l'am biente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e del l'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.
Valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi.
Assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.
Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari del Comune per reati di estorsione o di mafia consumati nel territorio comunale.
Art. 7
Le finalità e gli obiettivi

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1)  Obiettivi politico-territoriali ed economici
-  Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla protezione del patrimonio naturale; 
b)  alla tutela dell'ambiente e all'attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento; 
c)  alla difesa del suolo e del sottosuolo; 
d)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzio ne dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'am biente; 
e)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche al ter native; 
f)  alla promozione dell'agricoltura biologica; 
g)  all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale. 

-  Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario. Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano; 
b)  alla qualificazione degli insediamenti civili pro dut tivi e commerciali; 
c)  agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico; 
d)  al recupero dei centri storici; 
e)  a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale; 
f)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale. 

2)  Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico; 
b)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità; 
c)  ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici. 

Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità; 
b)  a promuovere la solidarietà della comunità locale; 
c)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica; 
d)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni; 
e)  a tutelare il ruolo della famiglia; 
f)  a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini; 
g)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali; 
h)  a promuove interventi per la prevenzione del disagio giovanile; 
i)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati. 

3)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali; 
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore; 
c)  a favorire la promozione delle attività sportive; 
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza; 
e)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo. 

Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Organi di governo
Art. 8
Organi rappresentativi del Comune

Sono organi rappresentativi del Comune: il sindaco e il consiglio eletti direttamente, la giunta di nomina sindacale. Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dello statuto nell'ambito della legge.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ma hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare un'efficiente forma di governo della collettività comunale.
Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 26 dell'1 settembre 1993, con l'obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto.
Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 56 della legge regionale n. 26/93, dalle prossime elezioni gli interessati dovranno operarsi in modo che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai 4/5. Il sindaco deve motivare l'eventuale mancata nomina di rappresentanti di uno dei due sessi nella giunta nonché negli enti, aziende e consulte.
Art. 9
Obbligo di astensione degli amministratori

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del comune.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 57/95.
Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dal l'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta. Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esenzioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art. 10
Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
Art. 11
Competenze e funzioni del consiglio comunale

Attività di auto-organizzazione
Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.
Attività politico-amministrativa
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Attività di indirizzo
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare ri guardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e provincie; 
b)  agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98; 
c)  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; 
d)  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi; 
e)  agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza; 
f)  agli altri atti fondamentali, di cui al citato art. 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. 

Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sul l'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Attività di controllo
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.
In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.
Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
Art. 12
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l'amministrazione co mu nale, può deliberare su proposta di almeno tre consiglieri l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
La commissione, nominata dal presidente del consiglio, è composta da consiglieri comunali designati dai capigruppo in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
La commissione, presieduta dal consigliere, indicato di concerto dai capigruppo della minoranza, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, riservati fino alla loro presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.
Art. 13
I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla legge. Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali. Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.
Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio con l'indicazione di quelle annullate o per le quali siano stati richiesti chiarimenti dal Comitato regionale di controllo. Ai singoli consiglieri comunali deve essere inviato anche l'elenco delle determinazioni.
Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un consigliere dovesse abbandonare la seduta del consiglio comunale o della commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.
Art. 14
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presenta re interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni e mozioni.
L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa. L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.
L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
Le risoluzioni, volte a far discutere il consiglio comunale su temi che interessano l'amministrazione, contengono obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
Su ordini del giorno, risoluzioni e mozioni il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione come previsto dall'art. 24 con l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste e corredate dei pareri previsti dalla legge regionale numero 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non ne cessitano di presa d'atto.
I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni nell'anno solare oppure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nel l'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Sarà istituito, secondo le modalità stabilite dal regolamento, l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio o delle commissioni, con l'indicazione dei consiglieri che senza giustificato motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura dei lavori le suddette sedute.
Il regolamento stabilirà le sanzioni e le eventuali riduzioni delle indennità.
Art. 16
Il presidente

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
In caso di sua assenza o impedimento, il presidente e sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'esple tamento delle proprie funzioni, per il funzionamen to del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
Art. 17
Il consigliere anziano

E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
Qualora non siano presenti in aula il presidente o il vice presidente, il consigliere anziano presente in aula, trascorsa un'ora dal previsto inizio della riunione, procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 18
I gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto. Ogni gruppo nomina un capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
Art. 19
La conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio e, a norma di regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del consiglio.
Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.
Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.
Art. 20
Le commissioni consiliari

Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.
Può, altresì, costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la commissione è presieduta dal consigliere indicato di concerto dai capi gruppo della minoranza.
Le commissioni consiliari, a norma di regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale.
Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'ob bligo se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.
Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
Art. 21
Le riunioni del consiglio

Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni ordinarie si svolgono ogni trimestre, le riunioni straordinarie hanno luogo per determinazione del presidente o su richiesta del sindaco op pure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.
La riunione straordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire al l'ordine del giorno.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello statuto o del regolamento può comportare per entrambi la revoca dall'incarico con apposita delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 22
La convocazione del consiglio

Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. In ogni caso deve indicare l'ora e il giorno dell'eventuale seduta di seconda convocazione.
L'avviso di convocazione deve essere consegnato, come previsto dal regolamento, ai singoli consiglieri:
-  per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale OO.PP., strumenti urbanistici, regolamenti, almeno 5 gior ni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;
-  per le riunioni straordinarie, almeno 3 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
Tuttavia, nei casi d'urgenza, l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.
Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni straordinarie. Nelle riunioni consiliari convocate d'urgenza non si potranno emettere elenchi aggiuntivi se non nel rispetto dei modi e tempi delle riunioni straordinarie.
Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.
Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.
Periodicamente il consiglio comunale potrà tenere, come disciplinato dal regolamento, incontri pubblici nei diversi quartieri per conoscere direttamente dalla gente i bisogni e per verificare, in concreto, che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Art. 23
L'ordine del giorno

L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.
Le proposte dei consiglieri saranno inserite nella prima riunione utile.
Contestualmente all'invio ai consiglieri comunali, l'or dine del giorno è pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come previsto dal regolamento.
Tutti gli atti, le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune sin dalla data di convocazione dell'adunanza.
Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare un'adeguata e preventiva informazione.
Art. 24
Iniziativa delle proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché, ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
Le proposte di deliberazione per le quali il regolamento prevede il parere obbligatorio delle commissioni sono assegnate dal presidente ad una commissione consiliare permanente in ragione della prevalente competenza.
Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscrit to, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari affinché gli uffici previsti dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni possano esprimere il necessario parere, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione.
Art. 25
Pubblicità e validità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
Il consiglio comunale delibera nella seduta di prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale, all'inizio o durante seduta di prima convocazione, comporta la sospensione della seduta e il suo automatico rinvio ad una seconda convocazione nel giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
Art. 26
Votazioni

Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi, come disciplinato dal regolamen to, avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale.
Le proposte di deliberazione sono votate nel comples so, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.
Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne nelle ipotesi del precedente art. 9. In quest'ultimo caso qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta e nemmeno ai fini del computo della maggioranza assoluta.
Art. 27
Criteri e modalità per le nomine

Il regolamento stabilisce in quali casi la presentazione di candidature, singole o su base di lista, debba essere accompagnata da un curriculum comprovante la sussistenza di requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale, nonché le modalità del dibattito relativo.
Per le nomine di competenza del consiglio comunale e per quelle che, a norma di regolamenti o di statuto, è prevista la rappresentanza delle minoranze si applicano le disposizioni del presente articolo.
Quando la legge o lo statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.
Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
Art. 28
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura, servendosi di un dipendente comunale, la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente - che presiede l'adunanza - e con il consigliere anziano.
Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il se gretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro. Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 29
Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dei responsabili della gestione

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
Altra copia delle stesse viene trasmessa al presidente del consiglio per essere messa a disposizione dei consiglieri e un'altra depositata presso l'U.R.P., a disposizione di chi intendesse prendere visione diretta del contenuto.
Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei responsabili di area e del servizio che hanno rilevanza esterna.
Art. 30
La giunta comunale

La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al Comitato regionale di controllo, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, nominati dal sindaco, in numero di quattro.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.
Art. 31
Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
E' presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i responsabili della gestione, i rappresentati del comune, i capigruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni, possono decidere di tenere seduta pubblica.
Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente art. 9.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.
Art. 32
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.
Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai responsabili di area o del servizio esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di iniziativa e di raccordo:
-  elabora e sottopone al consiglio i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
-  delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
-  delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;
-  indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del Comune e ai responsabili di area o del servizio;
-  indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
-  dà direttive o indirizzi in merito ad eventuali contenziosi in cui sia coinvolto il Comune.
Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai responsabili di area o del servizio;
-  adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto;
-  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali, ove non attribuite alla competenza del sindaco;
-  approva progetti preliminari di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
-  dispone gli indirizzi circa le alienazioni, dispone ed approva l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.
Art. 33
Gli assessori

Il sindaco nomina gli assessori, nei modi e termini previsti dalla legge.
Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative all'assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono ai responsabili di area o del servizio direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sul l'at tuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai responsabili medesimi.
Le deleghe conferite agli assessori, ogni modifica o revoca, sono comunicate entro 7 giorni dal sindaco al con siglio comunale, al segretario comunale e ai responsabili di area o del servizio.
Art. 34
Revoca degli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
In entrambi i casi, il sindaco deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura, al Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 35
Vice sindaco e assessore anziano

Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art. 36
Il sindaco

Il sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90 così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei responsabili di area o del servizio e del segretario comunale.
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
E' ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato.
Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'A.S.L. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizioni di legge.
Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stem ma della Repubblica e lo stemma del comune.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
Ogni 6 mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro 10 giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 37
Competenze di amministrazione

Il sindaco:
a)  ha la rappresentanza generale dell'ente; 
b)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione po li tico-amministrativa del Comune; 
c)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del l'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le nor me dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
d)  nomina o attribuisce le funzioni di direttore ge nerale; 
e)  impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sul l'intera gestione amministrativa delle unità organizzative; 
f)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati; 
g)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; 
h)  definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze; 
i)  formula indirizzi, ferme restando le competenze del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo; 
l)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione; 
m)  convoca i comizi elettorali per i referendum comunali; 
n)  adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari; 
o)  richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno; 
p)  assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
q)  rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune; 
r)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di ar monizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze comples sive degli utenti. 

Art. 38
Competenze di vigilanza

Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati; 
b)  promuove indagini e verifiche amministrative sul l'intera attività del Comune; 
c)  vigila sulla attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori; 
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale; 
e)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta; 
f)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti. 

Art. 39
Competenze di organizzazione

Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che i responsabili di area o del servizio diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite; 
b)  assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative; 
c)  definisce l'articolazione dell'orario di servizio e del l'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie; 
d)  convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario comunale e i funzionari interessati, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quella del consiglio comunale; 
e)  oltre alle competenze previste dagli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 29/93. 

Art. 40
Competenze quale ufficiale del Governo

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; 
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; 
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge; 
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente. 

Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare: agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).
Art. 41
Incarichi e nomine fiduciarie

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.
Titolo III
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Organizzazione, personale, procedimento
Art. 42
Principi generali

L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del Comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:
-  distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
-  suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolti ai cittadini singoli o associati;
-  coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;
-  flessibilità organizzativa, sia in relazione ai bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;
-  flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire: l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
-  responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
-  valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell'ente;
-  soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;
-  attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;
-  riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
-  rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 43
Funzioni di indirizzo e programmazione

Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il P.E.G. o il P.D.O. o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i responsabili devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.
La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.
Art. 44
Principi e criteri organizzativi

L'organizzazione del comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E' esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i responsabili delle strutture e degli uffici di staff, all'interno di dette strutture.
Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario o del direttore generale.
La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica pe riodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'ag gior namento devono essere periodicamente effettuate anche all'interno delle strutture complesse.
I responsabili, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.
Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
Art. 45
Il segretario del Comune

La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.
Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune.
Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitigli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.
Il segretario, se non è stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei re sponsabili apicali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano.
Art. 46
Le funzioni di direttore generale

Al segretario del comune possono essere conferite le funzioni di direttore generale della struttura organizzativa ai sensi dell'art. 51 bis, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il segretario, nelle sue funzioni di direttore generale:
-  collabora con gli organi politici alla definizione de gli strumenti di programmazione sotto il profilo tecni co-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla giunta il piano esecutivo di gestione o il piano dettagliato degli obiettivi;
-  nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai responsabili dei servizi dalla legge e dall'ordinamento degli uffici, sovrintendente alla gestione complessiva dell'ente e coordina l'attività dell'intera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
-  assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;
-  coordina e sovrintende alla azione dei responsabili apicali, curando la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
-  definisce il piano delle assunzioni e i criteri di mo bilità in relazione ai programmi di bilancio e del P.E.G.;
-  svolge ogni altra funzione prevista dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Art. 47
Il vice segretario

Il vice segretario è un dipendente a tempo indeterminato dell'ente inquadrato in categoria D e in possesso dei requisiti previsti dall'O.EE.LL.
In correlazione a quanto previsto per la nomina del segretario comunale, è nominato, nel rispetto delle norme vigenti, dal sindaco per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del segretario del Comune.
La nomina, sempre a tempo determinato ed al massimo fino alla scadenza del mandato del sindaco, può essere fatta anche per il solo tempo di assenza o impedimento.
Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Art. 48
Le posizioni organizzative

Nell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l'organizzazione e garantire unicità di gestione, coordinamento e celerità dell'azione amministrativa, le posizioni organizzative previste dal C.C.N.L. stipulato il 31 marzo 1999 (N.O.P.), il cui incarico può essere conferito ai dipendenti di categoria D, che, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nei confronti della direzione politica, svolgano:
-  funzioni di direzione di una o più unità organizzative di particolare complessità comprendenti più uffici o servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e amministrativa, con l'eventuale attribuzione delle funzioni previste dall'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito con legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, e della gestione del P.E.G.;
-  attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlata a diplomi di laurea e/o all'iscrizione ad albi professionali, con compiti di coordinamento di strutture complesse, anche se temporanee, e responsabilità di gestione e di risultato;
-  attività di staff e di studio, ricerca e controllo caratterizzata da elevate autonomia e esperienza e con compiti di coordinamento di strutture non semplici, anche se temporanee, e con responsabilità di gestione e di risultato.
In forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, il sindaco con il provvedimento di nomina individua per ciascuna posizione organizzativa le strutture su cui l'incaricato eserciterà funzioni e i compiti da svolgere con re sponsabilità diretta nei confronti della direzione politica e amministrativa.
L'incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del sindaco che per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere e dei programmi da realizzare, della professionalità e delle attitudini.
L'ordinamento degli uffici predeterminerà, nel rispetto del C.C.D.I. e nell'ambito dell'apposito fondo di bilancio, modalità, procedure e tempi del conferimento dell'incarico; modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma entrambe legate al risultato della gestione.
Art. 49
I responsabili apicali

I responsabili di area sono dipendenti inquadrati nella categoria D, a cui il sindaco, in forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, attribuisce la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando, pur nel rispetto dell'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi.
Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici.
L'incarico di responsabile può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici.
Al responsabile compete in particolare:
-  proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
-  coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
-  coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;
-  verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
-  individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;
-  verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
Il sindaco può attribuirgli anche:
-  le funzioni di cui all'art. 51 della legge n. 142/90; come recepito con legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
-  la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;
-  la gestione del P.E.G. o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;
-  la gestione delle relazioni con le OO.SS., nel l'am bito della struttura e delle direttive impartite dalla direzione amministrativa;
-  una posizione organizzativa.
Il soggetto individuato è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.
Tutti i responsabili esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sindaco, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.
Art. 50
Controlli interni

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:
-  garantire la legittimità, la regolarità e la correttez za dell'azione amministrativa (controllo di regolarità am ministrativa e contabile);
-  verificare l'efficacia, efficienza ed economicità del l'azio ne amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
-  valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
-  monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
-  siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
-  le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
-  siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
-  la raccolta dei dati informativo-statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitorag gio, controllo e valutazione;
-  le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.
Art. 51
Procedimento amministrativo

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione dagli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Con appositi atti vengono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile di tutto l'iter procedimentale, ed il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.
L'unità organizzativa è l'ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affida ta l'iniziativa, l'istruttoria o la competenza per materia.
Il dipendente preposto, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, all'unità organizzativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può assegnare, con provvedimento generale o puntuale ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità del l'istrut toria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.
Art. 52
Comunicazione e partecipazione al procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari.
Art. 53
Conclusione del procedimento

Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso.
Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei preposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell'iter logico ed amministrativo seguito per la emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 54
Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'ob bligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Titolo IV
L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
Forme associative, gestione, tariffe
Art. 55
Servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consunti vo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei ser vizi singoli o complessivi, nonché sulla loro risponden za in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
Art. 56
Tariffe dei servizi resi dal comune

Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.
Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dal l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario, veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare/usare il logo o lo stem ma del comune.
Art. 57
Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 58
Azienda speciale

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 142/90.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 59
Istituzione

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento; 
b)  determina le finalità e gli indirizzi; 
c)  conferisce il capitale di dotazione; 
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale; 
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo; 
f)  specifica le modalità della collaborazione dei volontari; 
g)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori. 

Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.
Art. 60
Concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 61
Società miste

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla na tura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 62
Convenzioni e consorzi

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale, con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91 successive modifiche ed integrazioni.
I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresen tato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con re spon sabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.
Art. 63
Accordi di programma

Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla giunta comunale.
Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire, sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Programmazione e gestione del bilancio
Art. 64
Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabili tà nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
Nell'ambito di detti principi il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione del l'organo di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.
Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalle legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Art. 65
La programmazione finanziaria

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con i quali la programmazione viene defini ta e rappresentata sono: il bilancio di previsione an nua le, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.
La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.
Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P.
Art. 66
La programmazione degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85; il piano economico finanziario le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000.
Per tutti gli investimenti comunque finanziati l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Art. 67
Il patrimonio comunale

I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio;
b)  beni patrimoniali indisponibili;
c)  beni patrimoniali disponibili.
Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello disponibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossio ne di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 68
La gestione del patrimonio

La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di orga niz zazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mo bili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le varia zioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 69
Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.
La concessione è regolata da apposita convenzione che ha la durata triennale, rinnovabile.
Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee il controllo di tali gestioni.
Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della riscossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.
Per le entrate patrimoniali ed assimilati l'apposito regolamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Art. 70
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel comune;
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e fi nan ziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consultivo;
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, l'or gano di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.
Art. 71
Il revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente , un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata del l'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico; per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del l'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di re ferto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Art. 72
Controllo di gestione

Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di at tuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità del l'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
E' controllo interno, concomitante allo svolgimento del l'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di ge stione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29/93, del decreto legislativo n. 267/2000, saranno esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.
Art. 73
Procedure contrattuali

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.
Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale, si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente; prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un provvedimento nel quale vanno indicati, anche per relazione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico;
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.
Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia e dal regolamento economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante am montare.
La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta dal responsabile dell'ufficio interessato per materia con potere di decisione;
I verbali di aggiudicazione sono pubblicati per 7 giorni consecutivi all'albo pretorio e diventano definitivi ed esecutivi senza necessità di approvazione e controllo se nel termine predetto non pervengono motivati reclami, su cui decide il presidente di gara.
Alla stipulazione dei contratti, interviene, in rappresentanza del Comune, il responsabile dell'ufficio interessato per materia, mentre al rogito provvede il segretario comunale.
Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Consultazione, partecipazione, accesso
Art. 74
Partecipazione popolare

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon an damento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione am mi nistrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nel l'am ministrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali.
Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.
Art. 75
Il diritto di udienza

Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.
L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indica zione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.
Art. 76
Istanze e petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a)  istanze - per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni - per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità, e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questio ne all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art. 77
Proposte ed iniziative popolari

I cittadini, nel numero non inferiore a 100 anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
La proposta, presentata e sottoscritta secondo le mo dalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale; 
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio; 
c)  espropriazioni e attività amministrativa vincolata. 

Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria comunale.
Art. 78
Diritto di accesso e di informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità del l'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono ac cessibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffu sione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, che sarà attivato con provvedimento sindacale che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Il notiziario ufficiale, alla cui redazione possono partecipare, anche in affidamento di servizio, esponenti delle formazioni sociali operanti nel territorio, deve contenere gli atti a tal fine indicati nel regolamento.
In ogni caso deve contenere tutte quelle notizie utili per agevolare le procedure e rendere edotti i cittadini delle variazioni intervenute per legge o regolamento e le principali informazioni su:
-  i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e di utilizzo delle risorse;
-  l'oggetto deliberazioni del consiglio e della giunta e delle ordinanze sindacali;
-  licenze, concessioni, provvedimenti del sindaco e degli assessori;
-  notizie riguardanti gare, appalti e concorsi;
-  i criteri e le modalità per la concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi alle associazioni.
Art. 79
Associazionismo e partecipazione

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
A tal fine il Comune:
1)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3)  può affidare ad associazioni e a comitati l'organizzazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del re cesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci, perseguimento di finalità correlati a quelle del Comune.
Nell'ambito delle predette finalità il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
L'istanza può essere presentata da associazioni costituitesi da almeno un anno e che abbiano operato ed operino nell'ambito del territorio comunale.
Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art. 80
Forme di consultazione

Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nelle materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Art. 81
Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, i piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
Il referendum può essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nel le forme previste per la presentazione delle candidatu re alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste eletto ra li al 31 dicembre dell'anno precedente o da 1/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un si o un no.
La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del difensore civico, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione del la consultazione, alla stampa e alla fornitura del materia le necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal difensore civico e composto dal segretario comunale; da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno; da due rappresentanti delle associazioni iscritte nell'albo comunale sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni e da un rappresentante dell'eventuale gruppo promotore.
Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 82
Effetti del referendum

I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, vita economica, sociale e culturale della comunità, l'indizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Art. 83
Il difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dell'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. L'ufficio relazione con il pubblico collabora con l'ufficio del difensore civico e ricevuta la richiesta, prima di sottoporla al difensore civico, assume tutte le informazioni e svolge le indagini necessarie sollecitando, ove possibile, la soluzione del problema e, in caso positivo, dandone comunicazione al richiedente.
Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio viene corrisposta un'indennità pari a metà dell'indennità di carica base del sindaco.
Art. 84
Nomina del difensore civico

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, scelto, fra i candidati proposti a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro 30 giorni dall'avviso pubblico da parte di almeno 50 cittadini o da parte di associazioni, di ordini professionali o enti pubblici o privati. La proposta deve essere motivata, con particolare riferimento alla capacità professionale. La proposta di candidatura, sia che provenga dai cittadini che dai predetti organismi, deve essere redat ta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge e contenere l'indicazione dei dati anagrafici comple ti e della residenza del candidato, del suo possesso di di plo ma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, econo mia e commercio o titoli equipollenti, nonché il suo curriculum professionale, l'occupazione abituale ed altresì l'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto.
La votazione per la scelta del candidato fra quelli proposti si svolge a scrutinio segreto e, per la nomina è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Il difensore civico, che dura in carica 3 anni, non è rieleggibile nel successivo triennio ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al consiglio comunale con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore. Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi quattro mesi del mandato consiliare essa viene automaticamente prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo consiglio.
Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il consiglio comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Art. 85
Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; 
b)  chi riveste la carica di parlamentare europeo, nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di componente della direzione delle unità sanitarie locali; di componenti di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi; 
c)  i ministri del culto; 
d)  i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune; 
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l'am ministrazione comunale. 
f)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o af fini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di amministratori della provincia e dell'A.U.S.L. o di componenti organi regionali di controllo. 

Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.
La decadenza è pronunciata dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su proposta di uno dei consiglieri comunali.
Art. 86
Funzioni del difensore civico

Il difensore civico, nell'esercizio delle proprie funzioni, per garantire dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:
1)  risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
2)  ha diritto di accesso come i consiglieri comunali agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
3)  può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
4)  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
5)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sul l'andamento dell'azione amministrativa;
7)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Entro il mese di marzo di ciascun anno, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazio ne sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le di sfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'im par zialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può, in qualsiasi momento, informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 87
Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'emanazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 88
Rinvio

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamen to finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 89
Adozione e adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque im mediatamente applicabili.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 90
Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza. E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento EE.LL., e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
Inoltre copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del co mu ne, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 91
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del l'ente.
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
SCHEDA

Falcone è un centro agricolo e turistico sulla costa della parte più interna del Golfo di Patti, in provincia di Messina, si trova tra la Statale Settentrionale Sicula e la ferrovia Messina-Palermo.
Oltre al centro abitato, sono presenti due frazioni denominate Belvedere e Borgo S. Anna.
Questo Comune ha un'altitudine di circa 3 metri sul livello del mare ed una superficie complessiva di 9,42 Kmq.
Il territorio comunale confina ad est con il Comune di Furnari, a nord con il Mar Tirreno, ad ovest con il Co mune di Oliveri, a sud-est con il Comune di Tripi ed a sud con quello di Montalbano Elicona.
Il centro urbano è localizzato in un'area pianeggiante, delimitata a sud dall'autostrada Palermo-Messina ed a nord dalla costa tirrenica.
Il territorio comunale, prevalentemente collinare, è caratterizzato dalla presenza di due rilievi montuosi: Mon te Giglione e Monte Quattrofinaite.
Sono, inoltre, presenti due torrenti: l'Elicona ed il Saia Arancia, che delimitano rispettivamente il confine amministrativo del territorio comunale ad ovest e ad est.

Allegato A



(2002.32.1968)
Torna al Sommariohome









Statuto del Comune di Mazara del Vallo


Lo statuto del Comune di Mazara del Vallo è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 4 settembre 1993.
Si ripubblica di seguito il nuovo testo approvato con deliberazione consiliare n. 169 del 17 dicembre 2001, divenuto esecutivo il 23 aprile 2002.
Capo I
IDENTITÀ, AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE
PREAMBOLO

1.  Il massimo consesso civico di Mazara del Vallo adotta il presente statuto quale fondamentale atto costituente espressione della autonomia originaria della comunità, richiamandosi ai principi della Costituzione ed ai valori della resistenza, ai principi della Carta europea delle autonomie locali, nonché alla identità storica e civile dei cittadini che rappresenta.
2.  Il presente statuto costituisce fonte primaria del l'or dinamento comunale nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto dei principi costituzionali.
3.  La sua adozione rappresenta l'inizio di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività locale, l'avvio di una partecipazione consapevole e fruttuosa, sia singola che associata, l'instaurazione di controlli tecnici e politici della collettività amministrata, sulla base di una diversa considerazione del cittadino, riferimento costante di ogni attività comunale.
Art. 1
Principi fondamentali e finalità

1. Mazara del Vallo, antica capitale di una larga circoscrizione territoriale, comprensiva delle tre province della Sicilia occidentale, è comunità ricca di storia e di tradizioni culturali. Per posizione geografica e vicende storiche è sempre stata città aperta all'incontro e allo scambio tra uomini diversi per etnie, religioni e culture.
2.  Estrema frontiera dell'Europa e avamposto del l'Afri ca, nell'assumere il mare, su cui ha costruito le sue fortune economiche, a luogo e mezzo di alleanze e di cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, la città, che ospita da decenni comunità di immigrati e minoranze straniere, intende riappropriarsi della memoria storica e delle vicende civili del suo migliore passato, volendo riaffermare e mettere in atto i principi del pluralismo culturale e della civile convivenza nel dialogo e disponendosi al ruolo di laboratorio sperimentale per la formazione di una società multietnica.
3.  Nel darsi questo nuovo statuto, il Comune di Mazara del Vallo dichiara di rifondare i presupposti della propria legittimità, impegnandosi a combattere ogni forma ed espressione di criminalità semplice e organizzata di stampo mafioso attraverso l'incentivazione di ogni strumento atto a promuovere l'elevazione sociale e culturale. In conformità a questi fondamenti etici e civili, si sente vincolata a perseguire i suoi obiettivi amministrativi nel pieno rispetto della legge, ispirando la propria azione ai criteri di trasparenza, imparzialità e funzionalità.
4.  Richiamandosi ai valori espressi dalla Costituzione, il Comune di Mazara del Vallo si adopera per mettersi democraticamente al servizio di tutti i cittadini, siano essi abitanti del centro storico o delle periferie più lontane, per la crescita economica, civile, sociale e culturale di tutta la collettività che vive nel territorio, per la promozione e lo sviluppo di quel senso dell'appartenenza che fa di un qualsiasi centro urbano una ben identificabile comunità.
5.  Il Comune, titolare di funzioni e di poteri autonomi esercitati nell'ambito della legge ed entro l'unità della Repubblica italiana, nel garantire la reale affermazione dei diritti dei suoi cittadini, si impegna a predisporre specifici ed opportuni interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che impediscano la piena e consapevole partecipazione dei ceti più deboli e svantaggiati alla vita civile e sociale della comunità.
6.  Il Comune crede nei principi europeistici ed ispira la propria azione ai principi universali della pace e della cooperazione solidale tra i popoli, richiamandosi alla sua storia di città di tolleranza civile, politica e religiosa, aperta alle migrazioni e agli incontri di civiltà ed umanità.
7.  Il Comune si impegna a rispettare e ad applicare i principi della libertà e della giustizia sociale, dell'uguaglianza e della legalità, operando per responsabilizzare tutti i soggetti, rappresentanti e rappresentati, al rispetto di questi fondamentali valori.
8.  Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale, ne favorisce lo sviluppo e la valorizzazione e ne garantisce la fruizione.
9.  Al fine di valorizzare l'ex Collegio dei Gesuiti, simbolo ed espressione dell'impegno culturale della nostra città e che ne rappresenta la più prestigiosa tradizione scolastica ed attualmente sede del Centro polivalente di cultura, della biblioteca comunale e del Liceo Ginnasio "G.G. Adria", il Comune stabilisce che detto collegio divenga polo di approfondimento culturale e punto di riferimento per gli uomini di cultura, per le attività artistico-letterarie e per qualsiasi manifestazione di studio, di spettacolo e di iniziativa culturale.
10.  E' istituito un apposito Osservatorio comunale permanente per la verifica e l'impulso di ogni attività culturale.
11.  Il Comune, ritenendo fondamentale per lo sviluppo culturale della città la fruizione dei mezzi di consultazione, stabilisce che la biblioteca comunale, per la complessa e massiccia dotazione libraria e di preziosi manoscritti, sia costituita in istituzione. Lo statuto ed il regolamento saranno elaborati da apposita commissione e successivamente sottoposti all'esame del consiglio comunale.
12.  Il Comune riconosce il valore del centro storico di Mazara del Vallo quale patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e quale espressione della storicità e della cultura pregressa della città; pertanto favorisce, promuove e mantiene iniziative atte a rivitalizzarlo nel rispetto della sua tipicità.
13.  Nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, il Comune cura gli interessi della comunità locale in un quadro di compatibilità e di rispetto degli interessi più generali della Regione e del Paese.
14.  In conformità a questi principi, il Comune ispira la sua azione amministrativa al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a)  l'attuazione di condizioni di parità di trattamento nei riguardi degli individui e dei gruppi senza distinzione di sesso, età, razza, fede religiosa e stato sociale;
b)  l'attuazione di condizioni di parità e di pari opportunità tra uomo e donna sia nel campo lavorativo sia nel campo della partecipazione sociale e politica;
c)  la tutela dei diritti dei più deboli, dei minori in primo luogo, di cui si incarica di promuovere l'educazione e la socializzazione siano essi figli di cittadini o di immigrati stranieri;
d)  il riconoscimento dei diritti dei disabili e la loro piena integrazione nella società e nel mondo del lavoro favorendo l'abbattimento di ogni barriera materiale e culturale;
e)  la formazione dei giovani, lo sviluppo e il sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, la prevenzione di qualsiasi forma di disagio e di emarginazione giovanile;
f)  la memoria e la valorizzazione dei suoi cittadini più illustri;
g)  l'attuazione di servizi a favore degli anziani, la valorizzazione della loro dignità e delle loro esperienze, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione alla vita sociale;
h)  l'attuazione di un efficiente servizio di protezione civile per tutelare i cittadini, i loro beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Attività del servizio sono, tra le altre, la previsione e la prevenzione di rischi, il soccorso della popolazione e quelle dirette a superare l'emergenza;
i)  il riconoscimento dell'insostituibile ruolo della donna nella società e nella famiglia, il sostegno ad ogni iniziativa volta a valorizzare e tutelare il suo lavoro e le sue funzioni nella vita civile;
j)  il sostegno alla famiglia nel riconoscimento del suo valore sociale e formativo;
k)  l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati, fondate su principi di solidarietà e di riconoscimento del valore delle diverse culture, nella prospettiva della creazione di una società multietnica;
l)  la tutela e l'effettivo esercizio del diritto al lavoro, in particolare nei confronti di quanti sono in cerca di prima occupazione;
m)  l'affermazione del diritto alla salute e il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di superare situazioni di disagio e di malessere individuale e collettivo;
n)  il riconoscimento ed il sostegno alle iniziative dei singoli e delle libere forme associative e del volontariato impegnati nel campo della solidarietà, dell'assistenza e dei diversi servizi socio culturali;
o)  la valorizzazione di ogni bene e testimonianza materiale del patrimonio culturale locale ai fini della riappropriazione della memoria storica collettiva ed a presidio dell'immagine complessiva della città di cui va salvaguardata l'identità;
p)  l'equilibrato assetto del territorio e la difesa del l'am biente nel quadro di un armonico sviluppo economico e sociale, fondato sull'impiego produttivo delle potenzialità e delle risorse locali e orientato nella prospettiva di una sempre migliore qualità della vita;
q)  la promozione ed il potenziamento della pratica sportiva anche come strumento di recupero e di prevenzione delle devianze sociali;
r)  la gestione di una politica turistica attraverso la tutela e la corretta valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e culturale;
s)  l'attuazione e la piena efficacia di tutti i servizi istituzionalmente affidati al Comune nel quadro di una programmazione concertata e di una organizzazione agile e funzionale.
15.  Il Comune, nell'organizzare i propri servizi, attua il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale in modo da rendere trasparenti le competenze degli organi elettivi e quelle del personale comunale e, ai fini di una migliore e più efficiente funzionalità degli uffici, promuove la semplificazione dei procedimenti e degli atti amministrativi.
16.  Il Comune, nella pianificazione degli interventi, si avvale delle formazioni sociali, economiche e culturali che operano nel proprio territorio e del contributo di tutti i cittadini.
17.  Il Comune può estendere i suoi interventi ai cittadini che si trovino emigrati all'estero attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'attuazione di forme di assistenza nelle località dove dimorano temporaneamente, al fine di favorirne il rientro.
18.  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Provincia regionale di Trapani, della Regione siciliana, dello Stato, del l'Unione europea, ai quali conforma la propria attività.
Art. 2
Sede, territorio, stemma, bollo e gonfalone

1.  Il Comune ha sede nel capoluogo.
2.  Il territorio del Comune di Mazara del Vallo ha una estensione di chilometri quadrati 275,90. Nel territorio del Comune è compresa la Borgata Costiera.
3.  Il Comune ha lo stemma, il sigillo e il gonfalone, di cui ai bozzetti allegati al presente statuto, riconosciuti ai sensi di legge. Il loro uso e riproduzione da parte di privati, enti, istituzioni o associazioni, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento e sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
Art. 3
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'associazionismo, rapporti con l'Unicef.
3.  Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 4
Funzioni

1. Il Comune di Mazara del Vallo è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dal l'au tonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Capo II
ORGANI DEL COMUNE
Art. 5
Organi

1.  Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta municipale, il sindaco ed il presidente del consiglio comunale.
2.  Gli organi del Comune si riuniscono, di norma, nella sede istituzionale.
3.  Il consiglio comunale si riunisce, di norma, nella sala consiliare. Qualora, per motivi eccezionali, la seduta debba svolgersi in sede diversa, deve essere data adeguata pubblicizzazione con manifesti e notiziari diffusi da mass media locali.
Art. 6
Condizione giuridica e status degli amministratori. Regime delle incompatibilità

1.  Per la disciplina delle aspettative, delle indennità, dei permessi e delle licenze, dei rimborsi spese ed indennità di missione nonché degli oneri previdenziali ed assicurativi degli amministratori del Comune di Mazara del Vallo si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa e dagli atti amministrativi generali di applicazione.
2.  Gli amministratori del Comune debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Per quanto non previsto dal presente statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
Art. 7
Elezione e durata del consiglio comunale

1.  L'elezione e la durata del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
3.  Il consiglio comunale, che dura in carica sino al l'ele zione della nuova assemblea, si limita, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, solamente ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere le funzioni di controllo previste dalla legge.
Art. 8
Funzioni e competenze del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico-amministrativa del Comune con atti che impegnano la responsabilità degli organi e dei dirigenti cui sono rivolti.
In particolare delibera i seguenti atti fondamentali:
a)  lo statuto dell'ente e quelli delle aziende speciali ed i regolamenti; 
b)  il bilancio preventivo, i suoi allegati, le variazioni e gli assestamenti;  
c)  l'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione di obbligazioni;  
d)  il conto consuntivo ed i suoi allegati; 
e)  le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative; 
f)  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi me diante convenzione; 
g)  i piani territoriali e urbanistici, limitatamente alla adozione dei piani e delle relative varianti, nonché alla approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'art. 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie. 

2.  Il consiglio è dotato di propria competenza funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento, nei limiti consentiti dalla legge.
3.  Il consiglio può richiedere ai rappresentanti nominati o designati presso enti, aziende ed istituzioni, operanti nell'ambito del Comune ovvero da essa dipendenti o controllati, o nei quali comunque abbia una partecipazione o altro interesse - ogni volta venga richiesto da un consigliere comunale nell'ambito della commissione competente ed almeno una volta l'anno - idonee relazioni sull'attività degli stessi.
Art. 9
Prerogative dei consiglieri

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero Co mu ne ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a)  esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
b)  esercitare funzioni ispettive, presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno;
c)  intervenire nella discussione, presentare emendamenti alle proposte di delibere poste in discussione e votare su ciascuno oggetto all'ordine del giorno.
4. Le iniziative e gli emendamenti che comportino oneri finanziari devono prevedere la copertura di bilancio. Il segretario comunale cura che le proposte siano sottoposte al consiglio corredate dai pareri previsti dalla legge.
5. I consiglieri hanno facoltà di attivare l'organo di controllo regionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
6.  Ogni consigliere ha diritto di ottenere, rivolgendosi al dirigente del servizio o al responsabile del procedimento, ovvero al rappresentante presso enti, società, consorzi di cui il Comune partecipa tutte le informazioni, le notizie e la consultazione dei documenti in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Il consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7.  Ogni consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante deposizione presso l'ente di dichiarazioni annuali concernente i redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili, iscritti nei pubblici registri, le azioni di società, e le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.
8.  Ogni consigliere è tenuto a dichiarare la propria appartenenza ad associazioni con vincolo di segretezza e/o di promessa siano esse laiche e/o religiose.
9.  Annualmente saranno pubblicati i dati relativi alle presenze dei consiglieri alle sedute consiliari, singole e ripartite per gruppi consiliari.
10.  Con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei consiglieri è adottato il codice di comportamento dei consiglieri e degli assessori.
11.  Il consiglio, nella sua prima adunanza, su indicazione delle forze politiche rappresentate, prende atto delle persone aventi funzione di capo gruppo, ai quali effettuare le comunicazioni previste dal vigente ordinamento. Nelle more della designazione le comunicazioni sono effettuate al consigliere più anziano d'età.
12. Il consigliere decade dalla carica nel caso in cui non partecipi senza giustificazioni, tempestivamente presentate alla presidenza del consiglio, a quattro sedute consecutive del consiglio. La decadenza opera solo a seguito di contestazione formale delle assenze ed è dichiarata con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della legge regionale n. 10/91, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguato conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 10
Presidenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti, elegge, a scrutinio segreto, nel proprio seno il presidente e un vice presidente della medesima assemblea.
2.  Nella prima votazione è proclamato eletto presidente il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella votazione successiva è proclamato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
3.  Nella votazione per l'elezione del vice presidente del consiglio comunale viene proclamato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
Art. 11
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio:
a)  convoca e presiede il consiglio comunale, stabilisce l'ordine del giorno delle singole sedute, dirige i lavori consiliari, dispone l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo;
b)  fissa la data delle riunioni del consiglio, sentiti il sindaco e la conferenza dei capigruppo;
c)  ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno le proposte presentate dal sindaco e dalla giunta e di convocare il consiglio, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
d)  insedia le commissioni consiliari permanenti e ne coordina l'attività in relazione ai lavori del consiglio;
e)  è tenuto a riunire il consiglio, entro 20 giorni, quan do lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
f)  non può presiedere le adunanze del consiglio comunale convocate per la discussione di fatti riguardanti la sua persona. Tali adunanze sono presiedute dal vice presidente ed, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
2.  Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità di carica entro i limiti stabiliti dalla legge.
3.  Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente del consiglio comunale si avvale del personale e delle strutture dell'ufficio di segreteria amministrativa del consiglio, costituito in seno alla segreteria comunale e disciplinato secondo le disposizioni contenute nel regolamento.
4.  Le competenze dell'ufficio di presidenza ineriscono:
a)  l'organizzazione generale dell'attività del consiglio ed il coordinamento delle commissioni consiliari;
b)  l'ausilio al presidente del consiglio nello svolgimento delle proprie funzioni;
d)  la cura dei rapporti con i gruppi consiliari e l'approntamento delle necessarie misure organizzative per consentirne il funzionamento.
Art. 12
Funzionamento del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio comunale o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente o dal consigliere anziano per voti.
2.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non sono stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
3.  Il sindaco ed i componenti della giunta municipale partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
4.  Durante le sedute di consiglio in cui si trattano affari o argomenti di particolare importanza, l'assessore competente e/o il funzionario responsabile, su invito del presidente del consiglio, sono tenuti ad assicurare la loro presenza in aula, per fornire chiarimenti e spiegazioni.
5.  Il consiglio comunale si riunisce, di regola, nella sala consiliare. Nei giorni di seduta del consiglio va esposta all'esterno della sede consiliare la bandiera nazionale ed europea. Per motivi particolari può essere riunito in sede diversa, e comunque nell'ambito del territorio comunale, su determinazione del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.
6.  Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesta dal sindaco o da almeno da un quinto dei consiglieri comunali, oppure dalla conferenza dei capi gruppo. L'adunanza del consiglio deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
7.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, in ossequio a norme di legge o di regolamento o per deliberazione motivata dallo stesso consiglio, si procede in seduta segreta. La seduta è sempre segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulla qualità delle persone.
8.  La pubblicità delle sedute consiliari è assicurata anche mediante la ripresa televisiva integrale e radiofonica in diretta del consiglio.
9.  Il presidente del consiglio comunale presenta una relazione annuale al consiglio comunale sull'attività svolta dal consiglio dalle commissioni e dalla presidenza.
10. La presidenza del consiglio comunale è dotata di un fondo economico previsto in bilancio per le attività promosse dal consiglio.
Art. 12 bis
Revoca del presidente e del vice presidente del consiglio

1. Può essere presentata da un terzo dei consiglieri comunali in carica proposta di revoca, motivata, del presidente e/o vice presidente in carica.
2. Il presidente deve convocare, entro i 5 giorni dal deposito di detta proposta, apposito consiglio comunale, da effettuarsi entro i successivi 10 giorni, con all'ordine del giorno la proposta medesima.
3. La proposta di revoca motivata deve contenere l'indicazione del candidato e si intende accettata qualora raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti del l'assemblea.
Art. 13
Regolamento consiliare

1.  Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto.
2.  Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio, ivi compresa la costituzione dei gruppi consiliari, indicando il quorum per l'approvazione della proposta di deliberazione e il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente stesso. Il regolamento, altresì, disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il suo funzionamento e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso, i servizi da fornire ai gruppi consiliari, le modalità di partecipazione dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio ai lavori delle commissioni consiliari nonché le forme di comunicazione istituzionale del consiglio.
Art. 14
Commissioni permanenti

1.  Il consiglio comunale istituisce nel suo seno, con criterio proporzionale ai gruppi presenti, commissioni consiliari permanenti. Il loro numero verrà determinato dal consiglio.
2.  Le commissioni, le cui sedute sono pubbliche, si riuniscono in sede referente per l'esame di questioni sulle quali devono riferire all'assemblea ed in sede consultiva per esprimere pareri. Ad esse competono, inoltre, poteri propositivi.
g)  In via ordinaria spetta alle commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione presentate al consiglio.  
h)  La costituzione ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati da apposito regolamento.  
i)  Ogni singola commissione verifica annualmente, unitamente all'assessore competente per materia, i lavori svolti durante l'anno e programma le attività per l'anno successivo. 
j)  Le commissioni possono inoltre disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente, istituzione, azienda, società per azioni.  

Art. 15
Commissioni speciali e d'indagine

1.  Con deliberazione del consiglio comunale approvata a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati possono essere istituite, su materie di interesse comunale, commissioni speciali, commissioni di indagine o d'inchiesta.
2.  La presidenza delle suddette commissioni consiliari spetta ai consiglieri assegnati ai gruppi di minoranza. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni di dette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.
3.  La commissione può acquisire informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, da amministratori, dirigenti e dipendenti dell'ente, i quali sono tenuti a collaborare. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Art. 16
Composizione della giunta municipale

1.  La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari a 10.
2.  Il sindaco nomina i componenti della giunta, garantendo criteri di equità di rappresentanza di entrambi i sessi.
3.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare e sostituire uno o più componenti della giunta, dandone comunicazione al consiglio.
4.  Il sindaco attribuisce gli ambiti di competenza di ciascun assessore e tra essi sceglie il vice sindaco.
5.  Gli assessori partecipano ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
Art. 17
Convocazione della giunta municipale

1. La giunta è convocata, secondo il calendario e l'ordine del giorno stabilito dal sindaco; entrambi do vran no pervenire agli assessori almeno un giorno libero prima dell'adunanza. Per esigenze eccezionali la giunta comunale può essere convocata per via telefonica.
2.  Gli atti di competenza della giunta sono adottati sulla base di una proposta proveniente da almeno un assessore o dal sindaco.
Art. 18
Competenze della giunta municipale

1.  La giunta municipale collabora con il sindaco nel l'amministrazione dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolgendo anche attività propositiva nei confronti del consiglio.
2.  La giunta municipale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al segretario e ai dirigenti e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del consiglio comunale e del sindaco e del segretario.
3.  Spettano, in particolare, alla giunta municipale:
a)  l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;  
b)  le relazioni al consiglio nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;  
c)  la definizione del piano esecutivo di gestione, e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio;  
d)  la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;  
e)  il controllo dei risultati di gestione;  
f)  l'adozione del regolamento di giunta e di quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

4.  Con deliberazione da adottare entro 6 mesi dal l'entrata in vigore del presente statuto è stabilito il codice di comportamento degli assessori.
Art. 19
Competenze del sindaco

1. Il sindaco è eletto, secondo le modalità previste dalla legge, direttamente dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune sulla base del documento program matico.
2.  Il sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa, è a capo dell'amministrazione comunale, rappresenta l'ente in rapporto esterno ed in giudizio ed esercita le funzioni attribuite specificamente dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
3.  Il sindaco:
a)  nomina i componenti della giunta municipale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, designa il vicepresidente e attribuisce le materie di competenza degli assessori, dandone comunicazione al consiglio comunale che esprime le proprie valutazioni in merito; 
b)  può revocare e sostituire i componenti della giunta fornendo al consiglio, entro 7 giorni, una circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento; 
c)  convoca e presiede la giunta, fissandone l'ordine del giorno ed assicurandone il regolare svolgimento e l'unità di indirizzo politico ed amministrativo; 
d)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti amministrativi del Comune di sua competenza, impartendo le relative direttive al segretario comunale ed al direttore generale; 
e)  può delegare, in relazione al compimento dei singoli atti, la rappresentanza del Comune ad assessori; 
f)  sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del consiglio e della giunta; 
g)  presenta al consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della giunta; 
h)  provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, dandone comunicazione al consiglio; verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi ai quali il Comune medesimo partecipa rispetto agli indirizzi deliberativi degli organi competenti e ne riferisce al consiglio; 
i)  può sospendere il procedimento per l'adozione di atti di competenza degli assessori sottoponendoli alla giunta nella riunione immediatamente successiva; 
j)  nomina il segretario comunale, il vice segretario comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi; 
k)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi; 
l)  nomina il direttore generale; 
m)  indice i referendum comunali, le assemblee popolari ed i sondaggi di opinione; 
n)  promuove contatti ed incontri che garantiscano collaborazione con i Comuni, la Provincia regionale di Trapani, la Regione, le amministrazioni statali e gli enti pubblici statali e regionali e con gli organismi dell'Unione europea; 
o)  rappresenta il Comune nella conclusione di ac cor di di programma; 
p)  stipula accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale ed altresì accordi sostitutivi del provvedimento nei casi stabiliti dalla legge; 
q)  presenta ogni 6 mesi al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato degli atti programmatici e sull'attività svolta; 
r)  provvede alla redazione ed all'aggiornamento del l'in ventario dei beni patrimoniali del Comune;  
s)  conferisce gli incarichi ai consulenti secondo le prescrizioni di legge; 
t)  trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dai consulenti; 
u)  adotta ogni altro atto che, nel rispetto della distinzione tra attività di indirizzo e di gestione, sia di competenza degli organi di governo dell'ente. 

4.  Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. Resta salvo il potere del sindaco di annullamento per motivi di legittimità dei provvedimenti/atti dei dirigenti, previa acquisizione del parere del segretario comunale.
Art. 20
Vice sindaco

1.  Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2.  Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco l'assessore anziano per età.
Art. 21
Esperti

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a tre esperti estranei all'amministra zione comunale.
2.  Il conferimento dell'incarico deve trovare riscontro nelle qualità professionali e nei curricula degli esperti che debbono essere in possesso di laurea o di comprovata specializzazione.
3.  Il provvedimento di conferimento di incarico deve essere congruamente motivato in relazione alle comprovate esigenze dell'amministrazione comunale e deve es se re comunicato al consiglio entro 10 giorni dalla sua emissione.
4.  Gli esperti possono essere revocati dal sindaco, anche prima del termine prefissato, dandone comunicazione al consiglio comunale.
5.  Il sindaco trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sulla attività svolta dagli esperti nominati.
6.  Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello previsto dalla legge in vigore.
Art. 22
Cessazione della carica

1.  Il sindaco cessa dalla carica per decadenza, dimissioni, revoca, morte o in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri assegnati, secondo le vigenti disposizioni.
Art. 23
Rimozione e sospensione di amministratori

1.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, il sindaco, i componenti del consiglio comunale e della giunta municipale possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge. In attesa del decreto, la sospensione può essere disposta dall'Assessore regionale per gli enti locali, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
Art. 24
Disciplina spese propaganda elettorale

1.  Tutti i partiti politici, i movimenti che presentano liste di candidati alle elezioni del consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, al momento della presentazione della lista o della candidatura, sono tenuti a presentare una dichiarazione preventiva sulle spese da sostenere per la consultazione elettorale, indicando per ognuna di esse la fonte del finanziamento.
2.  I soggetti di cui al precedente comma, dopo la proclamazione dei risultati, devono presentare apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute, indicando per ognuna di esse la fonte di finanziamento.
3.  La dichiarazione preventiva ed il rendiconto di cui ai precedenti commi sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del comune per 30 giorni consecutivi.
Art. 25
Pari opportunità

1.  Al fine di consentire la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, saranno assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
Capo III
DECENTRAMENTO COMUNALE
Art. 26
Principi generali

1.  Il Comune di Mazara del Vallo, per rendere effettivo il concorso partecipativo di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della collettività, articola il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento politico amministrativo.
Art. 27
Circoscrizioni di decentramento comunale

1.  Il Comune di Mazara del Vallo è composto da circoscrizioni, quali organismi di rappresentanza delle esigenze della popolazione di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi ai cittadini, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2.  L'ambito territoriale delle circoscrizioni, il loro numero, la loro denominazione, il personale e la struttura, sono determinati da apposito regolamento sul decentramento, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta.
3.  La delimitazione delle circoscrizioni è effettuata sulla base della consistenza demografica, della più corretta ed efficiente organizzazione dei servizi ed in considerazione della diversità delle realtà storico-sociali, culturali ed economiche che caratterizzano le diverse aree del territorio.
4.  Sono organi politici delle circoscrizioni il consiglio ed il presidente. E' organo gestionale della circoscrizione il segretario circoscrizionale.
Art. 28
Funzioni delle circoscrizioni

1.  Il consiglio comunale, con il regolamento adottato con votazione assunta a maggioranza assoluta, individua i servizi alla cittadinanza gestiti dalle circoscrizioni in relazione alle esigenze della popolazione ed alle strutture esistenti sul territorio.
2.  Le circoscrizioni esercitano, oltre alle funzioni proprie individuate dal regolamento, le funzioni delegate dal consiglio comunale, secondo i principi stabiliti nella deliberazione di delega.
3.  Il consiglio comunale richiede alle circoscrizioni pareri su materie di specifico interesse circoscrizionale ed in particolare sui piani urbanistici generali, su quelli attuativi e sui progetti di opere pubbliche che riguardano il territorio della circoscrizione nonché sulle forme e modalità di gestione dei servizi pubblici.
4.  Le circoscrizioni entro il 30 settembre di ogni anno presentano all'amministrazione comunale una dettagliata relazione riguardante i programmi che intendono realizzare ed i relativi costi.
Art. 29
Consiglio di circoscrizione. Composizione ed organizzazione interna

1.  Il consiglio di circoscrizione è composto da membri eletti a suffragio universale secondo le norme previste per la elezione del consiglio comunale.
2.  Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della circoscrizione.
3.  Le modalità di organizzazione e di funzionamento del consiglio circoscrizionale sono disciplinate dal regolamento sul decentramento.
4.  Il consiglio di circoscrizione disciplina con regolamento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la propria attività interna potendo prevedere, anche, la facoltà di costituire al suo interno commissioni permanenti.
5.  Il consiglio circoscrizionale dura in carica 5 anni, viene eletto congiuntamente al consiglio comunale e decade in caso di scioglimento o cessazione dello stesso.
6.  Il consiglio circoscrizionale può essere sciolto, previa diffida motivata del sindaco, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.
Art. 30
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio di circoscrizione è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito del l'unità del Comune.
A tal fine:
-  esprime proposte che il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale, per le rispettive competenze, hanno l'obbligo di esaminare, secondo i tempi stabiliti dal regolamento;
-  promuove la indizione di consultazioni fra i cittadini della circoscrizione secondo le modalità previste nel regolamento;
-  adotta gli atti deliberativi necessari alla gestione dei beni e dei servizi alla cittadinanza ed allo svolgimento delle funzioni amministrative delegate dall'amministrazione comunale;
-  esprime parere sugli atti individuati nel regolamento sul decentramento;
-  adotta ogni altro atto indicato dal regolamento sul decentramento.
2.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio circoscrizionale deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio della circoscrizione e il parere contabile del responsabile del servizio di ragioneria della circoscrizione.
3.  Tutte le deliberazioni del consiglio di circoscrizione sono pubblicate contestualmente all'albo pretorio del Comune ed all'albo della circoscrizione per 15 giorni consecutivi. Esse divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
Art. 31
Presidente

1.  Il presidente della circoscrizione è eletto dal consiglio circoscrizionale nel suo seno con le procedure previste per l'elezione del presidente del consiglio comunale.
2.  Il consiglio circoscrizionale elegge altresì un vicepresidente, con le medesime procedure di cui al primo comma, che svolge le funzioni vicarie o quelle espressamente delegategli dal presidente secondo le modalità sancite da regolamento interno.
3.  Il presidente della circoscrizione:
-  convoca e presiede il consiglio circoscrizionale;
-  rappresenta il consiglio circoscrizionale;
-  trasmette all'amministrazione comunale i propri atti e quelli adottati dal consiglio circoscrizionale;
-  assicura l'unità di indirizzo politico ed amministrativo in attuazione ai programmi adottati dal consiglio di circoscrizione;
-  esercita le funzioni delegate dal sindaco nella sua qualità di ufficiale di stato civile;
-  prende parte ai lavori delle commissioni consiliari e del consiglio comunale nonché della giunta municipale laddove siano in discussione questioni di interesse della circoscrizione di appartenenza;
-  esercita ogni altra funzione prevista nel regolamento.
Art. 32
Raccordo tra l'amministrazione comunale e le circoscrizioni

1.  Il sindaco, almeno una volta ogni sei mesi, invita i presidenti delle circoscrizioni di decentramento a partecipare ad una seduta della giunta municipale, nella quale sono discusse le tematiche inerenti il decentramento ed adottati gli atti conseguenziali.
2.  I presidenti di circoscrizione possono richiedere informazioni agli assessori ed alla giunta municipale sull'adozione di atti di rilevanza territoriale.
3.  Nella propria relazione al consiglio comunale il sindaco illustra lo stato del decentramento.
Art. 33
Risorse finanziarie

1.  Per il funzionamento delle circoscrizioni e per garantire l'esercizio delle funzioni delegate, il bilancio di previsione del Comune prevede i necessari finanziamenti.
2.  Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione del Comune, il consiglio di circoscrizione approva il bilancio di circoscrizione.
3.  Il consiglio di circoscrizione approva, nei termini indicati dal regolamento, il conto consuntivo che viene trasmesso ai revisori dei conti e che costituisce allegato al conto consuntivo del Comune.
Capo IV
PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 34
Rapporti con gli immigrati

1.  Il Comune, ravvisando l'identificazione della comunità locale rispondente all'assetto geo-politico del suo territorio come parte dell'Europa verso un Mediterraneo di pace e di cooperazione, promuove rapporti di amicizia, di collaborazione politica e di scambi culturali con tutti i popoli che vi si affacciano nella consapevolezza che tali rapporti favoriscono situazioni di distensione e di pace.
2. A tale scopo promuove la creazione di un Centro internazionale di studi che possa curare i legami con i popoli del Mediterraneo per ricercare ed approfondire le comuni radici di storia, di tradizioni e di aspettative e per confrontare le odierne organizzazioni locali ed i criteri amministrativi, al fine di favorire gli scambi socio culturali e la cooperazione economica.
3.  Particolare attenzione il Comune rivolge alle comunità di immigrati che rappresentano un elemento non trascurabile del nostro sistema economico. A tal fine favorisce l'istituzione della consulta degli immigrati composta da rappresentanti dei vari gruppi extra comunitari stabilmente residenti nel territorio e che mira ad evidenziare ed approfondire tutte le esigenze delle comunità ed a richiedere appropriati interventi. Le modalità circa la composizione ed il funzionamento della consulta degli immigrati sono demandate al relativo regolamento.
4.  Al fine di assicurare la piena integrazione tra le comunità degli immigrati e la cittadinanza di Mazara del Vallo, al consiglio comunale partecipa in forma permanente e con funzioni consultive, da esercitarsi nelle forme prescritte dal regolamento consiliare, un rappresentante nominato dal sindaco sulla base delle designazioni fornite dalle comunità extracomunitarie all'uopo interpellate.
5. Il Comune si adopera per consentire l'inserimento dei ragazzi extra comunitari nelle scuole cittadine favorendo così la realizzazione della intercultura. E' istituito l'Ufficio immigrati ed emigrati in seno al servizio di solidarietà sociale i cui compiti, attribuzione di personale e funzionamento sono demandati al regolamento degli uffici e dei servizi.
6.  Il Comune favorisce la sottoscrizione di protocolli di intesa con i consolati e le autorità di quei paesi i cui cittadini, in numero consistente ed in maniera stabile, si trovino a risiedere nel territorio per disciplinarne i rapporti ed al fine di erogare migliori servizi.
Art. 35
Partecipazione

1.  Il Comune assicura la consultazione e la partecipazione, nell'adozione dei propri programmi, delle libere forme associative dei cittadini italiani e dell'Unione europea regolarmente soggiornanti che abbiano finalità attinenti alle funzioni esercitate dall'amministrazione, me dian te la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.
2.  Il Comune provvede ad accogliere le istanze partecipative delle associazioni di categoria di cittadini interessate all'adozione di provvedimenti loro riferiti o che richiedono di essere ascoltate.
5.  Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
6.  La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.
7.  Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
8.  La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
9.  La consultazione popolare può avvenire anche attraverso sondaggi di opinione consistenti nell'invio ai cittadini o campioni dei medesimi, che siano residenti nel Comune, di un questionario che compilato potrà essere ritornato all'amministrazione. La deliberazione di indizione del sondaggio è assunta dal consiglio; i risultati sono resi pubblici.
10.  Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, salva restando la disciplina di legge sugli oneri dell'azione.
11.  Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danni ambientali. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico della associazione.
12.  Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente Capo.
Art. 36
Associazionismo

1.  Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2.  A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3.  Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4.  Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5.  Le associazioni registrate devono presentare an nual mente il loro bilancio.
6.  Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Art. 37
Diritti delle associazioni

1.  Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del l'ente nel settore in cui essa opera
13.  Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
14.  I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 10 giorni.
Art. 38
Contributi alle associazioni

1.  Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2.  Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3.  Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4.  Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione saranno stabilite in apposito regolamento.
5.  Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Art. 39
Volontariato

1.  Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2.  Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3.  Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
Art. 40
Consultazioni

1.  L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito alla attività amministrativa.
2.  Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 41
Petizioni

1.  Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2.  La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3.  La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 5 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4.  Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5.  Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6.  Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istan za che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni.
Art. 42
Proposte

1.  Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a trenta avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 20 giorni dal ricevimento.
2.  L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3.  Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 43
Referendum

1.  Il Comune di Mazara del Vallo riconosce fra gli strumenti di partecipazione popolare i referendum consultivi, propositivi e di indirizzo.
2.  I referendum possono riguardare esclusivamente materie di competenza locale ed essere promossi, per iniziativa del consiglio, da almeno un decimo degli elettori del Comune.
3.  L'indizione dei referendum è deliberata dal sindaco, che nomina, altresì, la commissione per l'organizzazione, la vigilanza sulle operazioni referendarie e la proclamazione dei risultati. Della commissione fanno parte, nel caso che l'iniziativa appartenga a cittadini, anche rappresentanti dei promotori.
4.  Alla consultazione referendaria sono chiamati tutti i cittadini che godono del diritto di elettorato attivo. La consultazione è valida se partecipa al voto la maggioranza dei cittadini aventi diritto ed è approvato il quesito che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5.  Il regolamento sulla partecipazione detta le norme di organizzazione e di svolgimento dei referendum, nonché le azioni da assumere in ordine all'esito.
6.  Le consultazioni di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali.
7.  I referendum non possono avere per oggetto le seguenti materie:
-  elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenza;
-  personale comunale, di enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale;
-  statuto e regolamenti;
-  provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione dei mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di mutui;
-  tributi locali e tariffe;
-  piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
-  attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
-  materie sulle quali nell'ultimo quinquennio è stato già indetto referendum;
-  gli atti in materie di diritti delle minoranze etniche e religiose;
-  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamen to degli organismi di decentramento e di partecipazione.
Art. 44
Diritto di accesso e d'informazione dei cittadini. Ufficio per l'informazione e l'accesso

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco sulla base di relazione del dirigente competente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al successivo comma 5° in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2.  Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa pregiudicare l'imparzialità ed il buon andamento della amministrazione
3.  Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
4.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa tenuti stabilmente.
5.  Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, istituendo altresì a tal fine uno specifico ufficio. Il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle do mande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
6.  Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
7.  Il Comune, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, assicura, per utili collaborazioni da concertare nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e di statuto, l'accesso alle strutture ed ai servizi, agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
9. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.
10.  Il consiglio comunale approva il regolamento nel quale, fra l'altro, sono previste le modalità attraverso cui è garantita la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione ai cittadini ed agli organismi di partecipazione
Art. 45
Ufficio relazioni con il pubblico

1.  Il Comune riconosce che presupposto della trasparenza è la informazione e la consultazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione e di massa ed istituendo un proprio organo di comunicazione ed informazione.
2.  E' istituito l'Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.) con funzione di promozione, organizzazione e coordinamento.
All'ufficio sono attribuite le seguenti competenze:
a)  servizi all'utenza per i diritti di partecipazione ai procedimenti amministrativi;
b)  informazioni all'utenza relative agli atti ed allo stato dei procedimenti;
c)  ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
d)  promozione ed attuazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.
3.  Il cittadino può rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico ai fini dell'accesso agli atti ed alle informazioni sullo stato dei procedimenti che lo riguardano anche qualora ritenga che un provvedimento in itinere che lo interessa non segua correttamente le procedure previste.
4.  Qualora il cittadino si accorgesse di inadempienze procedurali potrà dare formali suggerimenti al capo settore competente, per iscritto, in modo che questo risolva le inadempienze denunciate.
5.  L'Ufficio relazioni con il pubblico cura l'accesso ai documenti amministrativi sia in sede centrale che in sede periferica.
Capo V
DIFENSORE CIVICO
Art. 46
Nomina

1.  Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Provincia di Trapani, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri. Nel caso in cui tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni ed il difensore civico è eletto qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.  Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3.  La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4.  Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5.  Non può essere nominato difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i componenti dei consorzi tra comuni e delle comunità montate, i componenti del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i componenti di partiti politici;
c)  i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
d)  chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo alla amministrazione comunale;
e)  chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.
Art. 47
Decadenza

1.  Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2.  La decadenza è pronunciata dal consiglio co munale.
3.  Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
4.  In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o di mis sioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.
Art. 48
Funzioni

1.  Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2.  Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3.  Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4.  Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5.  Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6.  Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modifiche, secondo le modalità previste dal l'art. 127, comma 2°, del medesimo decreto.
Art. 49
Facoltà e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2.  Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso della amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi. Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3.  Il difensore civico riferisce, entro 30 giorni, l'esito del proprio operato verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
4.  Il difensore civico può, altresì, invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
5.  E' facoltà del difensore civico, quale garante del l'imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A., di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
Art. 50
Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarli.
2.  Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3.  La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
4.  Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
Art. 51
Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.
Capo VI
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 52
Finanza locale

1.  Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica, gode di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2.  Nell'esercizio della potestà impositiva il Comune dovrà attenersi, oltre che ai precetti costituzionali, ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria.
3.  L'esazione dei tributi comunali, delle entrate patrimoniali e dei servizi pubblici avviene nei modi e nelle forme di legge.
4.  L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato nonché al regolamento di contabilità.
Art. 53
Bilancio e programmazione finanziaria

1.  Il Comune delibera, secondo i termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2.  Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione siciliana.
3.  Il bilancio e i suoi allegati devono, comunque, essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4.  I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento previsto dal successivo art. 54.
5.  L'applicazione della contabilità economica è preceduta da una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.
6.  Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta municipale che esprime le valutazioni di efficienza ed efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7.  Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 54
Regolamento di contabilità, di gestione del patrimonio e per la disciplina dei contratti

1.  Il regolamento di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti e alle norme statutarie, l'ordinamento finanziario e contabile dell'ente. Costituisce un insieme unitario ed organico di regole e procedure che presiedono alla retta amministrazione economico-finanziaria dell'ente, finalizzate alla conservazione e gestione del patrimonio pubblico ed alla rilevazione dei fatti gestionali che comportano entrate e spese per il bilancio comunale. Fermi restando i principi generali indicati al precedente art. 53, il regolamento di contabilità, in particolare, disciplina:
a)  i termini da rispettare nelle singole fasi di istruttoria, preparazione, partecipazione, proposizione del bi lancio preventivo e dei prescritti documenti di corredo in modo da consentirne l'approvazione da parte del consiglio comunale nel termine di legge; 
b)  le modalità per la rilevazione dell'attività gestionale con costante riferimento al bilancio preventivo approvato ed alle sue variazioni; 
c)  la qualificazione dell'impegno di spesa quale dichiarazione di disponibilità di una parte degli stanziamenti iscritti nel bilancio preventivo e quale elemento costitutivo del parere contabile su ogni proposta di deliberazione che comporti in via diretta o indiretta assunzioni di oneri finanziari a carico dell'ente; 
d)  la specificazione dei contenuti e degli effetti della attestazione di copertura finanziaria; 
e)  i tempi di preparazione del conto consuntivo; 
f)  lo snellimento delle procedure contabili di esazione e di pagamento; 
g)  la disciplina dei rapporti con l'istituto concessionario del servizio di tesoreria; 
h)  l'individuazione dei criteri da seguire circa le priorità di pagamento nel caso di difficoltà di liquidità; 
i)  le norme a disciplina del servizio economato e di quanti altri abbiano il maneggio di denaro dell'ente; 
j)  le norme per disciplinare i rapporti del collegio dei revisori dei conti con il sindaco, gli amministratori, il segretario comunale ed i dirigenti; 
k)  le norme per la revoca dei revisori dei conti per inadempienza. 

2.  La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra onere e utilità pubblica del singolo bene.
3.  Il regolamento dei contratti disciplina, nell'ambito della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Co mune relativamente agli appalti, alle compravendite, alla concessione dei pubblici servizi, alle forniture, ai trasporti, agli acquisti, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'ente.
Art. 55
Revisione economica e finanziaria

1.  Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a un componente, il collegio dei revisori dei conti, organo autonomo, costituito da tre componenti.
2.  I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva CEE n. 84/253 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
3.  Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili salvo le inadempienze previste dalle disposizioni del regolamento di contabilità e sono rieleggibili per una sola volta. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali ed essere chiamati ad intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale e della giunta municipale, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. La presenza di almeno un revisore è, comunque, obbligatoria quando gli organi discutono i bilanci ed i conti consuntivi.
4.  Il collegio dei revisori dei conti assolve tutte le funzioni ed i compiti ad esso demandati dalle leggi e dal regolamento di contabilità. In particolare:
a)  esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
b)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa;
c)  redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo nella quale saranno espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5.  Il consiglio comunale, nella sua funzione di control lo e di indirizzo e secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità, si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti per consulenza contabile e finanziaria su piani e programmi che richiedono impegno economico nonché per analisi generali sul governo dell'ente.
6.  Il consiglio comunale e le commissioni consiliari permanenti, tramite il presidente del consiglio, possono richiedere la collaborazione dell'organo di revisione economico-finanziario per la valutazione e l'approfondimento di particolari provvedimenti, situazioni, segnalazioni che hanno per oggetto aspetti della gestione contabile, finanziaria ed economica. I pareri sono richiesti e resi per iscritto.
7.  I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella ge stione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
8.  Oltre alle funzioni attribuite dalla legge e dai com mi precedenti, l'organo di revisione economico-finanziaria esercita le funzioni di controllo e di indirizzo mediante pareri relativamente a:
a)  alienazioni, acquisti e permute di beni immobili; 
b)  debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge; 
c)  modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche; 
d)  convenzioni fra Comuni, fra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative; 
e)  costituzione di istituzioni ed aziende speciali; 
f)  partecipazione a società di capitali; 
g)  indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza. 

Art. 56
Controllo di gestione

1.  I controlli interni mirano a garantire la regolarità amministrativo-contabile, l'efficienza, l'efficacia e l'econo micità dell'azione amministrativa del Comune, con l'esercizio delle funzioni di verifica prevista dalla legge e dai regolamenti.
2.  I controlli interni si articolano in tre distinte categorie:
-  controllo strategico;
-  controllo di gestione;
-  controllo di regolarità amministrativo-contabile.
3.  Il controllo strategico mira a garantire l'attività di programmazione strategia e di indirizzo politico-ammini strativo ed a supportare l'attività di valutazione dei centri di costo e verifica della rispondenza tra gli indirizzi politico-amministrativi di cui alla relazione previsionale e programmatica e le attività svolte nonché la valutazione della dirigenza ed è svolta dall'organo e con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4.  Il controllo di gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. La giunta comunale provvede a stabilire le procedure della determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, le modalità di analisi e comparazione fra costi e la quantità e la qualità dei servizi erogati, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni.
5.  Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la regolarità, la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, deve rispettare, in quanto applicabile alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
Capo VII
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art. 57
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco e svolge i compiti che gli sono assegnati per legge e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente.
2.  Il segretario comunale, in particolare:
-  partecipa alle sedute del consiglio e della giunta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione;
-  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
-  esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
3.  Le competenze del segretario comunale sono specificate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 58
Vice segretario comunale

1. Il vice segretario comunale svolge funzioni vicarie del segretario del Comune in tutte le funzioni di sua competenza. Lo coadiuva e lo sostituisce in modo immediato nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art. 59
Direttore generale

1.  Il sindaco può nominare, nell'ambito dell'assetto organizzativo prescelto e secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il direttore generale.
2.  Ove nominato, il direttore generale:
-  attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
-  sovrintende alla gestione dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, coordinando l'attività dei dirigenti del Comune;
-  predispone, in particolare, il piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione.
3.  Le funzioni del direttore generale e l'organizzazione del suo ufficio sono stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla giunta sulla base degli indirizzi del consiglio comunale.
Art. 60
Organizzazione degli uffici e del personale

1.  Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità.
2.  La struttura degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione delle specificità del territorio, deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, ed è organizzata in settori.
3.  Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed ogni altra fonte relativa all'organizzazione interna del Comune devono essere informati al principio di superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei/delle dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale, di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo. Deve favorire anche, mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
4.  Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
5.  Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione comunale verso l'esterno.
Art. 61
Compiti dei dirigenti

1.  La gestione dell'attività tecnico-amministrativa del comune spetta, all'interno dei singoli settori, ai dirigenti i quali sono coadiuvati nella gestione dai responsabili dei servizi all'uopo nominati. Il coordinamento dell'attività di natura istruttoria e gli adempimenti conseguenti possono essere attribuiti, su delega del dirigente di settore, ai dipendenti preposti ai servizi.
2.  I dirigenti di settore provvedono in particolare ad espletare le seguenti funzioni:
a)  presidenza delle commissioni di gara e di concorso e nomina dei componenti;  
b)  procedure d'appalto e conseguenti responsabilità;  
c)  adozione delle determinazioni a contrattare e stipula dei contratti; 
d)  adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ed atti di am ministrazione e gestione del personale;  
e)  emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;  
f)  rilascio delle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio; 
g)  pronuncia delle ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e cura dell'esecuzione;  
h)  emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative nonché applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;  
i)  dar corso ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adozione delle sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento; 
j)  esecuzione delle deliberazioni della giunta e del consiglio e delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore generale e/o dal segretario comunale; 
k)  fornire al direttore generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione; 
l)  responsabilità nei confronti del direttore generale e/o del segretario comunale e del sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati; 
m)  nomina dei componenti le commissioni di gare informali.  

3.  I dirigenti responsabili di settore possono delegare alcune funzioni ai responsabili dei servizi ad essi sottoposti.
4.  Le funzioni di pertinenza dirigenziale ed ogni ulteriore profilo concernente l'organizzazione dell'amministrazione sono disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla giunta comunale sulla base degli indirizzi del consiglio comunale.
Art. 62
Responsabilità dei dirigenti

1.  I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dalla giunta, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione, garantendo l'efficacia, l'economicità, la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa degli uffici cui sono preposti, così come del conseguimento degli obiettivi assegnati.
Art. 63
Nucleo di valutazione dei dirigenti

1.  Il nucleo di valutazione, organismo per lo svolgimento del servizio di controllo interno, è disciplinato dal regolamento e verifica, mediante valutazione comparativa dei costi, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa:
-  la realizzazione degli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti dalle strutture di gestione dei servizi;
-  la sussistenza, nell'ambito della responsabilità dirigenziale, della responsabilità contabile ed amministrativa;
-  l'economicità e l'efficacia delle procedure adottate e delle prestazioni rese dall'amministrazione comunale, valutandone il costo e la qualità;
-  determina annualmente, anche su indicazione degli organi di governo, i parametri di riferimento e controllo.
2.  Il nucleo di valutazione è composto dal direttore generale e da due esperti di comprovata esperienza e competenza professionale in materia, nominati dal sindaco ed è dotato di autonomia funzionale e può in ogni fase del procedimento accedere ai documenti amministrativi mediante richiesta orale di informazioni ad uffici pubblici. Il direttore generale riferisce trimestralmente al sindaco sui risultati dell'attività del nucleo.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma, il consiglio comunale può autorizzare, per comprovate esigenze, che l'amministrazione si avvalga di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati nel campo delle tecniche di valutazione dell'azione amministrativa e del controllo di gestione.
Art. 64
Incarichi a tempo determinato

1.  I posti delle qualifiche dirigenziali di alta specializzazione e di responsabile di settore, degli uffici e dei servizi possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, in via d'eccezione e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti professionali corrispondenti alla qualifica del posto da ricoprire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 65
Direzione di aree funzionali

1.  Per la realizzazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi, che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà della azione da attuare richiedono per medio tempo l'attività coordinata di più settori, con determinazione del sindaco tali settori, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati in area di intervento funzionale alle realizzazioni suddette.
2.  Il sindaco può conferire ai dirigenti incarichi a tempo determinato di direzione di aree funzionali motivandone l'opportunità e la convenienza. Per area funzionale si intende l'insieme coordinato di più settori e/o servizi intersettoriali operativi.
3.  La durata dell'incarico sarà stabilita di volta in volta, a seconda dell'obiettivo da raggiungere e non potrà, comunque, superare i 3 anni.
4.  La determinazione sindacale di nomina determina gli elementi ed i tempi per la valutazione dei risultati ottenuti dall'incaricato in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché il livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai settori e/o dai servizi intersettoriali operativi coinvolti.
5.  La determinazione sindacale di rinnovo contiene la valutazione di detti elementi.
6.  Con le stesse modalità e valutazioni, il sindaco può revocare l'incarico prima della scadenza del termine, con deliberazione motivata, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.
Art. 66
Conferenza dei dirigenti di settore

1.  E' istituita la conferenza dei dirigenti di settore con compiti di coordinamento e programmazione della ge stio ne amministrativa del Comune.
2.  La conferenza è convocata e presieduta dal direttore generale e, in caso di sua assenza, dal segretario comunale o da chi lo sostituisce.
Art. 67
Collegio arbitrale

1. E' istituito un collegio arbitrale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sanzioni e procedure disciplinari e responsabilità.
Capo VIII
ORDINAMENTO DEI SERVIZI
Art. 68
Servizi pubblici locali

1.  Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità:
a)  i servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune per disposizione di legge, quali le certificazioni, la disciplina del traffico stradale, la viabilità, la segnaletica stradale, la sicurezza dagli attacchi frequenti della micro-criminalità, la difesa dell'ambiente dall'inquinamento e dal degrado attraverso l'osservanza di leggi e regolamenti, la raccolta di rifiuti e la pulizia del centro città, vengono gestiti dal Comune in economia;
b)  altri servizi pubblici, quale illuminazione, servizio idrico, manutenzione stradale, raccolta rifiuti, trasporti urbani, pulizie spiagge, etc., possono essere dati in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità;
c)  servizi pubblici per promuovere attività rivolte a realizzare fini sociali possono essere gestiti da strutture idonee per competenza, professionalità ed efficienza, da soddisfare le esigenze della collettività.
2.  Ai fini del raggiungimento degli scopi predetti la amministrazione comunale indice conferenze dei servizi aperte alle associazioni degli utenti per interpretare l'evoluzione della domanda sociale, per verificare le richieste e le proposte dei lavoratori che operano nei servizi stessi e per migliorare le relazioni tra questi ed i cittadini.
3.  Il Comune può partecipare alla gestione di servizi pubblici locali di competenza di altri enti ed a forme associative per l'esercizio di attività relative alla produzione di beni o servizi che interessino la popolazione amministrata.
4.  La decisione in ordine alle modalità di gestione di servizi di cui ai punti precedenti deve contenere le variazioni di natura economica e finanziaria dell'iniziativa e deve essere corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti.
Art. 69
Forme di gestione dei servizi pubblici

1.  Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda; 
b)  in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; 
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale; 
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; 
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; 
f)  a mezzo di convenzione, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge. 

2.  Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3.  Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4.  I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Capo IX
FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 70
Le aziende speciali

1.  Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e autonomia gestionale ap provandone lo statuto.
2.  Le aziende speciali svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
3.  Organi dell'azienda speciale sono:
a)  il consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti, nominati dal sindaco, nell'ambito della sua competenza, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, oltre che una speciale competenza tecnica o amministrativa per gli studi compiuti, per lavori specifici, per la professione esercitata o per gli uffici ricoperti da accertare mediante la produzione di curricula professionali. Non sono nominabili i componenti del consiglio comunale e della giunta municipale;
b)  il presidente, che è eletto nel proprio seno dal consiglio di amministrazione nel corso della prima seduta;
c)  il direttore, cui compete la responsabilità gestionale, che è nominato dal sindaco sulla base di produzione di curricula.  

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento delle aziende medesime.
5.  Al consiglio comunale spetta la determinazione del capitale di dotazione, la fissazione delle finalità, l'approvazione degli atti fondamentali, la verifica dei risultati della gestione e di provvedere alla copertura dei costi sociali.
6. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni nei confronti delle aziende speciali, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni e società.
7. In caso di accertate irregolarità gestionali delle aziende speciali, il sindaco, sia autonomamente, che su proposta motivata del consiglio comunale, può procedere alla sospensione o alla revoca del mandato nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore.
8.  Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e soggetti privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, nelle forme previste dalla legge.
Art. 71
Società miste per i servizi pubblici

1.  Il consiglio comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici comunali, qualora sia ritenuto opportuno, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2.  La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata:
a)  con prevalente capitale pubblico locale;
b)  con partecipazione non prevalente minoritaria del capitale pubblico locale.
3. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco per gli atti conseguenti.
4.  Nell'atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con partecipazione limitata del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto.
5.  Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune il consiglio comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo ed uno o più sindaci ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto.
6.  Il Comune potrà partecipare, altresì, a società di riqualificazione urbana ai sensi del vigente ordinamento.
Art. 72
Le istituzioni e le fondazioni

1.  Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, fondazioni ed organismi strumentali del l'ente per l'esercizio di servizi sociali dotati di sola autonomia gestionale.
2.  Le istituzioni e le fondazioni svolgono la loro attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal consiglio comunale.
3.  Organi delle istituzioni/fondazioni sono:
a)  il consiglio di amministrazione;
b)  il presidente;
c)  il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
4.  I componenti del consiglio di amministrazione, che possono anche essere rappresentativi di formazioni so cia li, vengono nominati con le stesse modalità dei componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali. Le stesse modalità si applicano per la nomina del presidente.
5.  La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore dell'istituzione sono disciplinati dallo statuto di cui al successivo art. 73.
6.  Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina della costituzione e della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle istituzioni sono quelli previsti per i dipendenti degli enti locali in Sicilia.
Art. 73
Funzionamento delle istituzioni e delle fondazioni

1.  Il consiglio comunale con la deliberazione della costituzione dell'istituzione/fondazione adotta i seguenti adempimenti:
a)  approva lo statuto per l'ordinamento ed il funzio namento dell'istituzione/fondazione ed il regolamento di contabilità;
b)  determina il capitale di dotazione costituito da beni mobili, immobili e del capitale finanziario;
c)  stabilisce le finalità e gli indirizzi della istituzio ne/fondazione ai quali dovrà conformarsi il consiglio di amministrazione;
d)  dota l'istituzione/fondazione del personale occorrente per il funzionamento ed il perseguimento ottimale degli scopi.
2.  La giunta municipale:
a)  vigila sugli atti fondamentali e sulla gestione delle istituzioni/fondazioni;
b)  esercita la vigilanza mediante l'assessore delegato ed il dirigente responsabile del settore;
c)  verifica i risultati della gestione sulla base del l'ap posita relazione che deve essere redatta semestralmente dal dirigente e dall'assessore;
d)  provvede alla copertura dei costi sociali.
3. Attraverso gli organi preposti, l'istituzione/fondazione deve informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; ha l'obbligo del pareggio di bilancio che viene perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.
Art. 74
Durata in carica dei consigli di amministrazione, delle aziende speciali, istituzioni e fondazioni

1. I consigli di amministrazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle fondazioni durano in carica cinque anni e cessano in caso di:
a)  revoca o dimissioni della maggioranza dei loro componenti;
b)  decadenza, dimissioni, mozione di sfiducia o de ces so del sindaco. In tal caso rimangono in carica fino alla nomina dei successori.
Art. 75
Cause speciali di ineleggibilità e decadenza

1.  Fermi restando i requisiti previsti per la nomina di cui agli artt. 71 e 73, non possono comunque essere chiamati dal sindaco a far parte dei consigli di amministrazione delle aziende speciali, delle istituzioni, delle fondazioni a capitale prevalentemente pubblico locale coloro che:
a)  siano soci o amministratori di società esercenti attività concorrenti, complementari o affini a quelle delle aziende speciali, delle istituzioni, delle fondazioni cui afferiscono le nomine;
b)  esercitino in proprio o per conto terzi le attività di cui alla precedente lettera a).
2.  La sopravvenuta mancanza dei requisiti, come pure l'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1° iniziata successivamente alla nomina, comporta, ovviamen te, l'immediata decadenza dall'incarico.
Art. 76
Compartecipazione in altre società

1.  Le aziende speciali non possono costituire società o assumere compartecipazioni se non previa deliberazione del consiglio comunale e debbono allegare ai propri bilanci consuntivi una sintesi contabile ed una relazione dell'attività svolta nelle società con l'indicazione del relativo risultato economico.
Capo X
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 77
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e con la Provincia regionale di Trapani ed altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti, per la gestione associata di uno o più servizi.
2.  A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3.  La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. Lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4.  Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
Art. 78
Accordi di programma

1.  Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di interven to, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
2.  L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche.
3.  Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Art. 79
Contratto di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1.  Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, secondo le modalità e le forme sancite con il regolamento di contabilità.
Capo XI
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 80
Responsabile del procedimento

1.  Un apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2.  Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del preceden te comma.
3.  Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto al l'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento fi nale nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
4.  Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione indicata al comma terzo, oppure qualora sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa determinata a norma dello stesso comma.
5.  L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Nel caso di richiesta, l'eventuale diniego di rilascio della comunicazione deve essere motivato entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. In assenza di diniego, la richiesta è da considerarsi accolta e la comunicazione deve essere effettuata entro i successivi 3 giorni.
Il responsabile del procedimento:
a)  valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento; 
b)  accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali; 
c)  propone l'indizione delle conferenze di servizi; 
d)  cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
e)  adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. 

Art. 81
Partecipazione al procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio del procedimento è comunicato, con le modalità di cui al l'art. 82, ai soggetti nei confronti dei quali il prov ve dimen to finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove, parimenti, non sussistano le ragioni di impedimento predet te, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministra zione è tenuta a fornire loro, con le stesse modali tà, notizia del l'inizio del procedimento.
2.  Nelle ipotesi di cui al comma primo resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
Art. 82
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1.  L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2.  Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)  l'organo competente per il provvedimento conclusivo; 
b)  l'oggetto del procedimento promosso; 
c)  l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
d)  l'ufficio dove prendere visione degli atti. 

3.  Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al secondo comma mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.
4.  L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 83
Intervento nel procedimento

1.  Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 84
Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1.  I soggetti di cui all'art. 81 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 83 hanno diritto:
a)  di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo, salvo quanto previsto dall'art. 44;
b)  di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
2.  Le disposizioni contenute negli artt. 81, 83 e 84 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale nonché ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
Art. 85
Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 84, l'amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2.  Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3.  Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'am mi nistrazione comunale recede unilateralmente dall'ac cor do, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatesi a danno del privato.
Art. 86
Pareri dei responsabili degli uffici

1.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti un impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2.  I soggetti di cui al primo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Art. 87
Motivazione dei provvedimenti

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministra tiva, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è fornito di motivazione.
2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione comunale in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3.  Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.
4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 88
Conferenza dei servizi

1.  Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il responsabile del procedimento, o a sua richiesta il sindaco o il segretario comunale, indice una conferenza dei servizi.
2.  La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3.  Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, sebbene regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
Art. 89
Determinazione a contrattare

1.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare adottata dal dirigente competente.
Art. 90
Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici

1.  La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte del consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi, adottando apposito regolamento.
2.  L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al primo comma.
Art. 91
Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1.  Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi di legge.
Art. 92
Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad una istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento espresso.
2.  Il termine per l'adozione dell'atto finale, salva diversa statuizione dei regolamenti comunali, è di 30 giorni decorrenti dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad istanza di parte.
Art. 93
Forme particolari di pubblicazione, diffusione, comunicazione e notificazione

1.  Fatte salve specifiche previsioni di legge, l'amministrazione comunale provvede, con forme idonee da stabilire con regolamento, alla pubblicazione, diffusione, comunicazione e notificazione di determinate tipologie di atti e comunque delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
2.  Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.
Capo XII
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO
Art. 94
Modifiche allo statuto

1.  Il presente statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.
3.  Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Art. 95
Norma di rinvio

1.  Sino all'approvazione del presente statuto e dei regolamenti comunque previsti dalle norme sulle autonomie locali, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano la stessa materia. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'ordinamento regionale degli enti locali.
Art. 96
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
(2002.30.1801)
Torna al Sommariohome





Statuto del Comune di San Teodoro


Lo statuto del Comune di San Teodoro è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 12 marzo 1994.
Di seguito si ripubblica il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 2 del 5 gennaio 2002 divenuta esecutiva per decorrenza dei termini dal l'invio all'organo di controllo.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Il comune: autonomia, autogoverno e finalità
Art. 1
Il Comune

Il Comune di San Teodoro è ente locale territoriale, che rappresenta la propria comunità; autonomo, dotato di potestà normativa limitata all'emanazione di norme statutarie e regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla sua potestà di imperio; autarchico in quanto ha capacità di auto organizzarsi ed esercitare una potestà amministrativa e tributaria.
Esercita, secondo il principio di sussidiarietà, funzioni amministrative proprie, funzioni conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica, ha una estensione territoriale di Ha 1.349 e confina:
a)  a nord con Cesarò;
b)  ad est con Cesarò;
c)  a sud con Troina;
d)  ad ovest con Cesarò.
La modifica della denominazione di borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare. La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il palazzo municipale ove, di regola, si svolgono la adunanze degli organi elettivi collegiali.
La popolazione è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).
Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul territorio e iniziative sociali o assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente altrove.
Emblema del Comune è lo stemma raffigurato nel gonfalone, così come descritto nell'allegato A.
Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore e scortata dai vigili urbani del Comune. E' vietato, come previsto dall'apposito regolamento, l'uso e la riproduzione dei simboli sopra descritti per fini non istituzionali sono vietati.
Art. 2
L'autonomia

L'autonomia normativa della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.
L'ordinamento locale garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità effettiva partecipazione, libera e demo cratica, all'attività politico-amministrativa del Co mune.
Qualora, per modifiche della normativa statale o regionale, si rendessero necessari adeguamenti o modifiche dello statuto o dei regolamenti questi dovranno essere apportati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del presente statuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 3
L'autogoverno

La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica e ad affermare e rafforzare il principio della democrazia della partecipazione e della trasparenza amministrativa.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che nell'ambito di principi fissati dalla legge costituisce l'atto fondamentale, e con cui il Comune esplica la propria attività giuridica e amministrativa sulla struttura e per l'esercizio delle funzioni dell'ente.
Art. 4
Lo statuto

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone con norme fondamentali organizzazione, procedimenti ed attività; specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare e con le modalità di cui al successivo art. 77, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/10 degli elettori per proporre modificazioni allo statuto anche me dian te un progetto redatto in articoli.
Le proposte respinte dal Consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.
La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.
Nessuna modifica può essere apportata allo statuto nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale o l'elezione del sindaco, tranne che si tratti di modifiche derivanti da obblighi di legge.
Decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, su iniziativa del presidente del consiglio, viene convocata la commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali per verificarne lo stato di attuazione e per proporre eventuali modifiche.
Art. 5
I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previste dal presente statuto;
b)  nelle materie di competenza riservata dalla legge agli enti locali;
c)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla loro ripubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.
I regolamenti e le loro modifiche, sono pubblicizzati in modo da consentire l'effettiva conoscenza e depositati all'U.R.P.
Art. 6
Il ruolo del Comune

Il Comune assume il ruolo di agente di sviluppo locale, promovendo e sostenendo la concertazione e la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. Esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.
Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
Si adopera per mantenere il suo territorio libero da impianti nocivi alla salute o determinanti pregiudizi al l'ambiente e si impegna a dare piena ed efficace attuazione alla normativa regionale e nazionale in materia di salvaguardia della salute, dell'ambiente e del paesaggio.
Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità a tutti cittadini e per tutelare i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunità.
Promuove e fa propria la cultura della tolleranza e del l'antirazzismo, della partecipazione alla vita sociale dei portatori di handicap, del rispetto per l'ambiente e per gli animali.
Valorizza il contributo della cittadinanza al governo della comunità locale, tutela gli interessi dei consumatori ed assicura al cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti diffusi.
Assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte, petizioni ed il diritto di udienza.
Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di amministratori e funzionari del Comune per reati di estorsione o di mafia consumati nel territorio comunale.
Art. 7
Le finalità e gli obiettivi

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:
1)  Obiettivi politico-territoriali ed economici
-  Tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla protezione del patrimonio naturale; 
b)  alla tutela dell'ambiente e all'attività di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento; 
c)  alla difesa del suolo e del sottosuolo; 
d)  alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'am biente; 
e)  alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative; 
f)  alla promozione dell'agricoltura biologica; 

g)  all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale;
-  Tutela e corretto utilizzo del territorio in quanto bene economico primario.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla pianificazione territoriale per un armonico assetto urbano; 
b)  alla qualificazione degli insediamenti civili produttivi e commerciali; 
c)  agli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico; 
d)  al recupero dei centri storici; 
e)  a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture ad una positiva analisi costi-benefici e a valutazioni di impatto ambientale; 
f)  ad esercitare, nell'interesse della collettività, ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale. 

2)  Obiettivi politico-sociali
Il Comune si propone la tutela e la promozione della persona contro ogni forma di sopraffazione e di violenza ed assume quale obiettivo fondamentale, nell'ambito delle proprie competenze, la lotta al fenomeno mafioso.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a diffondere la consapevolezza della convivenza civile e dell'ordine democratico; 
b)  a favorire la diffusione di una cultura dei diritti e della legalità; 
c)  ad impedire la presenza di associazioni mafiose e di condizionamenti clientelari ed affaristici. Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli, in particolare dei portatori di handicap e degli extracomunitari. 

Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  a favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità; 
b)  a promuovere la solidarietà della comunità locale; 
c)  ad esercitare un ruolo attivo nella politica scolastica; 
d)  ad interessarsi alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni; 
e)  a tutelare il ruolo della famiglia; 
f)  a valorizzare le forme associative e di volontariato dei cittadini; 
g)  ad assicurare la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi sociali; 
h)  a promuove interventi per la prevenzione del disagio giovanile; 
i)  a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con gli emigrati. 

3)  Obiettivi politico-culturali ed educativi
Il Comune riconosce tramite iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della propria comunità.
Nell'ambito di queste funzioni istituzionali provvede:
a)  alla diffusione della cultura promovendo l'attività dei circoli e dei gruppi culturali; 
b)  a valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di folclore; 
c)  a favorire la promozione delle attività sportive; 
d)  ad informare l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza; 
e)  ad attuare le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo. 

Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Organi di governo
Art. 8
Organi rappresentativi del Comune

Sono organi rappresentativi del Comune: il sindaco e il consiglio eletti direttamente; la giunta di nomina sindacale. Spettano loro la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione degli scopi e delle funzioni del Comune, l'esercizio delle competenze previste dello statuto nell'ambito della legge.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ma hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'organo di cui fanno parte.
La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e delle competenze e i rapporti tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per realizzare un efficiente forma di governo della collettività comunale.
Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali ai sensi del l'art. 53 della legge regionale n. 26 dell'1 settembre 1993, con l'obbligo di deposito della dichiarazione preventiva e del rendiconto.
Le indennità, lo status, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 56 della legge regionale n. 26/93, dalle prossime elezioni gli interessati dovranno operarsi in modo che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai 4/5. Il sindaco deve motivare l'eventuale mancata nomina di rappresentanti di uno dei due sessi nella giunta nonché negli enti, aziende e consulte.
Art. 9
Obbligo di astensione degli amministratori

Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del comune.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o di affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.
Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 57/95.
Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Co mu ne o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al segretario.
Art. 10
Il consiglio comunale

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza e di rimozione sono regolati dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto-organizzazione in conformità alle leggi e alle norme statuarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
Sono organi interni del consiglio comunale: il presidente, il consigliere anziano, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari.
Art. 11
Competenze e funzioni del consiglio comunale

Attività di auto-organizzazione
Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, propri regolamenti per la disciplina e la specificazione del funzionamento del consiglio e delle commissioni, dell'esercizio delle funzioni e prerogative dei consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge, dello statuto e delle compatibilità economico-finanziarie.
Attività politico-amministrativa
Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire in relazione ad essi gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Attività di indirizzo
Il consiglio comunale definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi con l'adozione degli atti fondamentali individuati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dalla legge regionale n. 48/91, nonché dalle altre disposizioni normative di legge, secondo i principi affermati dal presente statuto, con particolare riguardo:
a)  agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendenti i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici, comuni e provincie; 
b)  agli atti per l'ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l'esercizio dei servizi pubblici e la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; i principi a cui la giunta dovrà attenersi per l'esercizio delle competenze attribuitele dall'art. 2 della legge regionale n. 23/98; 
c)  agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; 
d)  agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani urbanistici attuativi; 
e)  agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e alle istituzioni sovvenzionate sottoposte a vigilanza; 
f)  agli altri atti fondamentali, di cui al citato art. 32, compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. 

Gli atti fondamentali non possono contenere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio, né contenuti di mera esecuzione o che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
Il consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sul l'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso consiglio.
L'attività di indirizzo del consiglio comunale è altresì esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Attività di controllo
L'attività di controllo è esercitata dal consiglio comunale mediante verifica dell'attività di amministrazione e di gestione svolta dai destinatari degli indirizzi, al fine di coordinare e mantenere l'unitarietà di azione in vista del raggiungimento degli obiettivi.
Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la relazione semestrale del sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi.
In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta.
Il consiglio comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione presso il protocollo del comune con le modalità previste dal regolamento.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine.
Art. 12
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l'amministrazione co mu nale, può deliberare su proposta di almeno tre consiglieri l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
La commissione è composta da consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno. Il presidente è eletto dalla commissione nel suo seno e fra i consiglieri di minoranza.
La commissione può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, riservati fino alla loro presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.
Art. 13
I consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune. Ad essi non può mai essere dato alcun mandato imperativo. Esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinanti dalla legge.
Ogni consigliere per poter svolgere liberamente le proprie funzioni ha diritto di accesso ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi e delle determinazioni e ordinanze sindacali, delle determinazioni dirigenziali.
Ogni consigliere ha diritto di ricevere dai funzionari tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, di presa visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, il rilascio di copie, senza spese, degli atti deliberativi e delle determinazioni e delle ordinanze del sindaco.
Ai consiglieri comunali viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta e di consiglio, con l'indicazione di quelle annullate o per le quali siano stati richiesti chiarimenti dal Comitato regionale di controllo.
Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
Il consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, di partecipare alle sedute delle commissioni consiliari permanenti di cui fa parte per l'intera durata dei lavori.
Art. 14
Diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

Ciascun consigliere comunale, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, ha diritto di presentare interrogazioni, ordini del giorno, risoluzioni e mo zioni.
L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti dell'attività politico-amministrativa.
L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta o orale da trattare in consiglio comunale.
L'ordine del giorno è presentato al voto del consiglio, anche durante la trattazione di proposte di deliberazione, ed è volto ad indirizzare l'azione della giunta o del consiglio stesso.
Le risoluzioni, volte a far discutere il consiglio comunale su temi che interessano l'amministrazione, contengono obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Le mozioni tendono a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di un affare, oppure a dare direttive su determinate questioni.
Su ordini del giorno, risoluzioni e mozioni il consigliere proponente può chiedere che il consiglio si esprima con un voto.
Ognuno dei consiglieri comunali esercita, a norma di regolamento, il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale mediante proposte di deliberazione come previsto dall'art. 24 con l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventual mente previste e corredate dei pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90.
Art. 15
Dimissioni e decadenza dei consiglieri

Le dimissioni dei consiglieri comunali sono indirizzate al presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in sedute consiliari, sono irrevocabili, acquistano efficacia immediatamente e non necessitano di presa d'atto.
I consiglieri comunali decadono dalla carica nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.
Il consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il collegio o di un elettore.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di 10 giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
Sarà istituito, secondo le modalità stabilite dal regolamento l'albo delle presenze dei consiglieri comunali alle sedute del consiglio o delle commissioni, con l'indicazione dei consiglieri che senza giustificato motivo siano assenti o abbandonino prima della chiusura dei lavori le suddette sedute.
Il regolamento stabilirà le sanzioni e le eventuali riduzioni delle indennità.
Art. 16
Il presidente

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente.
In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
Il presidente, come previsto dal regolamento, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse al l'uo po destinate e delle strutture esistenti nel Comune; può disporre di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale in relazione alle disponibilità del Comune.
Art. 17
Il consigliere anziano

E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
Qualora non siano presenti in aula il presidente o il vice presidente, il consigliere anziano, procede all'appello dei consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento.
Il consigliere anziano presente sottoscrive, assieme al presidente e al segretario, i verbali delle deliberazioni.
Art. 18
I gruppi consiliari

I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al presidente del consiglio e al segretario comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il consigliere singolo può far parte del gruppo misto.
Ogni gruppo nomina un capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il capogruppo è individuato nel consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
Art. 19
La conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio e, a norma di regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del consiglio.
Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del consiglio e conflitti di competenza con gli altri organi del Comune.
Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del consiglio comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il sindaco e la giunta comunale.
Art. 20
Le commissioni consiliari

Il consiglio comunale, al fine di favorire l'esercizio delle proprie funzioni mediante attività consultiva, di esame e parere preliminare sugli atti deliberativi del consiglio, come previsto dal regolamento può istituire, nel proprio seno e con criterio proporzionale, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.
Può, altresì, costituire commissioni temporanee o speciali per lo studio di specifici problemi, oppure per controllare specifiche attività. In quest'ultimo caso la commissione è presieduta dal consigliere indicato di concerto dai capigruppo della minoranza.
Le commissioni consiliari, a norma di regolamento, possono effettuare indagini conoscitive, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili e propositive all'attività del consiglio comunale.
Le commissioni hanno diritto di ottenere dal sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e l'accesso a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari permanenti, ma hanno facoltà e l'ob bli go se invitati di intervenire ai lavori di tutte le commissioni senza diritto di voto.
Il regolamento stabilisce le forme di pubblicità dei lavori, determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione.
Art. 21
Le riunioni del consiglio

Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie o straordinarie e urgenti. Tutte le riunioni, oltre che per determinazione del presidente, hanno luogo su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.
La riunione ordinaria deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
La riunione straordinaria e urgente deve aver luogo entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui ai commi precedenti il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello statuto o del regolamento può comportare per entrambi la revoca dall'incarico con apposita delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 22
La convocazione del consiglio

Il presidente convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni. In ogni caso deve indicare l'ora e il giorno dell'eventuale seduta di seconda convocazione.
L'avviso di convocazione deve essere consegnato, come previsto dal regolamento, ai singoli consiglieri:
-  per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale OO.PP., strumenti urbanistici, regolamenti, almeno 5 gior ni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza;
-  per le riunioni straordinarie e urgenti, l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.
Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni straordinarie e urgenti. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.
Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.
Art. 23
L'ordine del giorno

L'ordine del giorno del consiglio comunale, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare.
E' data priorità agli argomenti proposti dal sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto, per le altre proposte sarà rispettato l'or di ne di presentazione delle richieste.
Le proposte dei consiglieri saranno inserite nella prima riunione utile.
Contestualmente all'invio ai consiglieri comunali, l'or di ne del giorno è pubblicato all'albo pretorio e pubblicizzato come previsto dal regolamento.
Tutte le proposte di deliberazioni consiliari e le mo zioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria del Comune almeno 3 giorni prima delle sedute o almeno 24 ore prima, nei casi di urgenza.
Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il presidente del consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.
Art. 24
Iniziativa delle proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, al presidente del consiglio o ad ognuno dei consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed piani settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
Le proposte di deliberazione per le quali il regolamen to prevede il parere obbligatorio delle commissioni sono assegnate dal presidente ad una commissione consiliare permanente in ragione della prevalente competenza.
Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari affinché gli uffici previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 possano esprimere il necessario parere, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del consiglio, il presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il consiglio, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione.
Art. 25
Pubblicità e validità delle sedute

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio e dalla legge.
Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
Per l'approvazione dei regolamenti, in ogni caso, le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 26
Votazioni

Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi, come disciplinato dal regolamento, avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale.
Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.
Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
I consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti, tranne nelle ipotesi del precedente art. 9. In quest'ultimo caso qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta e nemmeno ai fini del computo della maggioranza assoluta.
Art. 27
Criteri e modalità per le nomine

Il regolamento stabilisce in quali casi la presentazione di candidature, singole o su base di lista, debba essere accompagnata da un curriculum comprovante la sussistenza di requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale, nonché le modalità del dibattito relativo.
Per le nomine di competenza del consiglio comunale e per quelle che, a norma di regolamenti o di statuto, è prevista la rappresentanza delle minoranze si applicano le disposizioni del presente articolo.
Quando la legge o lo statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.
Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
Art. 28
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il presidente - che presiede l'adunanza - e con il consigliere anziano.
Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri per assumere le funzioni di segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto al quale sia interessato il segretario.
Qualora, per urgenti ed indilazionabili esigenze, il segretario non potesse partecipare alla seduta, il consiglio può incaricare, limitatamente agli argomenti urgenti di quella seduta, il più giovane di età dei suoi componenti per svolgere le funzioni di segretario.
Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal consigliere comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei consiglieri che si siano astenuti o abbiano votato contro.
Ogni consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
Il regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri.
Art. 29
Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

Le deliberazioni sono pubblicate mediante affissioni di copia integrale all'albo pretorio, istituito presso la sede municipale, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
Altra copia delle stesse viene trasmessa al presidente del consiglio per essere messa a disposizione dei consiglieri e un'altra depositata presso l'U.R.P., a disposizione di chi intendesse prendere visione diretta del contenuto.
Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti dei dirigenti che hanno rilevanza esterna.
Art. 30
La giunta comunale

La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
E' nominata con provvedimento del sindaco, assistito dal segretario comunale, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, al Comitato regionale di controllo, alla Prefettura ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da massimo numero 4 assessori, nominati dal sindaco.
L'effettivo numero degli assessori è indicato dal sindaco al momento della sua elezione. Lo stesso sindaco può variarlo, con decorrenza dal primo gennaio, motivando nella relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione la correlazione con l'attività amministrativa annuale.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e gli affini del sindaco fino al 2° grado.
Art. 31
Funzionamento della giunta comunale

La giunta comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
E' presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora non siano presenti il sindaco e il vice sindaco ne assume la presidenza l'assessore anziano.
Le sedute non sono pubbliche ma il sindaco o la giunta comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentati del comune, i capigruppo consiliari, il presidente del consiglio comunale o delle commissioni e sentire su specifici argomenti persone non appartenenti al collegio. Inoltre, se non ostino particolari ragioni possono decidere di tenere seduta pubblica.
Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei votanti ed in quello necessario per la validità della seduta. In caso di astensione obbligatoria si applica il precedente art. 9.
Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale e cura la redazione delle deliberazioni che sottoscrive con il presidente e con l'assessore anziano.
Art. 32
Competenze e attribuzioni della giunta comunale

La giunta comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate.
Attua gli indirizzi definiti dal consiglio comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario e ai dirigenti; esercita potere di proposta al consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
In particolare, nell'attività propositiva e di impulso:
-  predispone gli schemi di regolamento;
-  elabora e propone al consiglio gli atti di programmazione;
-  predispone gli schemi di bilancio, la relazione programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo.
Nell'attività di iniziativa e di raccordo:
-  elabora e sottopone al consiglio i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
-  delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
-  delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;
-  indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al segretario del Comune e ai dirigenti;
-  indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
-  da direttive o indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il comune in eventuali contenziosi.
Nell'attività di amministrazione:
-  adotta le delibere nelle materie indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge alla competenza del consiglio o dallo statuto al segretario o ai funzionari;
-  adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto;
-  affida gli incarichi professionali, basati su scelte discrezionali, per l'esercizio di attività intellettuali;
-  approva progetti di lavori pubblici ed istanze di finanziamento;
-  approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
-  adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
-  autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari; approva transazioni e rinunce alle liti;
-  adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
-  procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale.
Art. 33
Gli assessori

Il sindaco nomina gli assessori nei modi e termini previsti dalla legge.
Agli assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Le dimissioni da assessore sono irrevocabili e definitive, sono presentate al sindaco e comunicate alla segreteria comunale e non necessitano di presa d'atto.
Gli assessori, per delega del sindaco che comporta anche il trasferimento di competenze, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici collaborando con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell'ente, svolgono attività di controllo sull'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi, dei programmi affidati ai dirigenti.
Le deleghe conferite agli assessori, ogni modifica o revoca sono comunicate entro 7 giorni dal sindaco al consiglio comunale, al segretario comunale e ai dirigenti.
Gli assessori presentano, almeno semestralmente, al sindaco una relazione sull'andamento degli uffici e dei servizi loro delegati e sullo stato di attuazione degli indirizzi programmatici. Tali relazioni vengono trasmesse al consiglio comunale in allegato alla relazione semestrale del sindaco.
Art. 34
Revoca degli assessori

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
In entrambi i casi, il sindaco deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulle quali il consiglio comunale può esprimere le proprie valutazioni.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco assistito dal segretario comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura, al Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art. 35
Vice sindaco e assessore anziano

Il sindaco può nominare vice sindaco un assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
E' assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo statuto e dalla legge, il componente della giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice sindaco, surroga in via generale il sindaco assente o impedito.
Art. 36
Il sindaco

Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e dalla normativa regionale vigente.
Il sindaco nomina gli assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del segretario comunale.
Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del consiglio comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge e i parenti o affini entro il secondo grado.
E' ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato.
Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'A.S.L. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizioni di legge.
Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.
Ogni 6 mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti al consiglio comunale che, entro 10 giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 37
Competenze di amministrazione

Il sindaco:
a)  ha la rappresentanza generale dell'ente; 
b)  ha la direzione ed il coordinamento dell'azione po li tico-amministrativa del Comune; 
c)  attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità del l'art. 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le norme dello statuto e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
d)  nomina o attribuisce le funzioni di direttore generale; 
e)  impartisce direttive al segretario o al direttore generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa delle unità organizzative; 
f)  richiede finanziamenti a enti pubblici o privati; 
g)  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; 
h)  definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale o della giunta comunale, secondo le rispettive competenze; 
i)  formula indirizzi, ferme restando le competenze del consiglio o della giunta comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo; 
l)  svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione; 
m)  convoca i comizi elettorali per i referendum comunali; 
n)  adotta ordinanze nelle materie riservategli, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari; 
o)  richiede la convocazione del consiglio comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno; 
p)  assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
q)  rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune; 
r)  coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti. 

Art. 38
Competenze di vigilanza

Il sindaco:
a)  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati; 
b)  promuove indagini e verifiche amministrative sul l'intera attività del Comune; 
c)  vigila sulla attività degli assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori; 
d)  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il consiglio comunale; 
e)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta; 
f)  impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le leggi ed i regolamenti. 

Art. 39
Competenze di organizzazione

Il sindaco:
a)  sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, secondo le direttive impartite; 
b)  assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti ed il personale alle strutture organizzative; 
c)  definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie; 
d)  convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i funzionari interessati, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quella del consiglio comunale; 
e)  oltre alle competenze previste dagli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite al Ministro dal decreto legislativo n. 29/93. 

Art. 40
Competenze quale ufficiale del Governo

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; 
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; 
c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge; 
d)  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, l'autorità governativa competente. 

Le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono esercitate nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei servizi di competenza della Regione nel rispetto delle norme regionali.
Il sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previa comunicazione al prefetto, può delegare: agli assessori funzioni che egli svolge quale ufficiale di Governo, ad un consigliere comunale l'esercizio delle funzioni previste dalla precedente lettera a).
Art. 41
Incarichi e nomine fiduciarie

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.
Titolo III
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Organizzazione, personale, procedimento
Art. 42
Principi generali

L'organizzazione delle strutture e tutta l'attività amministrativa del Comune si conformano in particolare ai seguenti criteri:
-  distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione amministrativa, attribuite agli organi burocratici;
-  suddivisione per funzioni omogenee tenendo conto di quelle finali, rivolte all'utenza, e quelle strumentali e di supporto, dei servizi interni e di quelli esterni rivolti ai cittadini singoli o associati;
-  coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività dei vari uffici per mezzo di comunicazione interna e esterna ed interconnessione anche informatica;
-  flessibilità organizzativa, sia in relazione ai bisogni dell'utenza sia alle nuove o mutate competenze dei servizi;
-  flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire: l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei singoli dipendenti, le pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro;
-  responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
-  valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell'ente;
-  soddisfacimento delle esigenze degli utenti, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini;
-  attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa;
-  riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
-  rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 43
Funzioni di indirizzo e programmazione

Gli organi di governo dell'ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive.
Tutta l'attività dell'ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.
Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della direzione politica e della direzione operativa.
La struttura organizzativa dell'ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.
Art. 44
Principi e criteri organizzativi

L'organizzazione del comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali.
La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. E' esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture.
Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del sindaco o del segretario o del direttore generale.
La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica da parte della giunta e, comunque, in concomitanza ed in correlazione alla definizione degli strumenti di programmazione.
La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'ag gior namento devono essere periodicamente effettuate anche all'interno delle strutture complesse.
I dirigenti, cioè i dipendenti preposti ad una struttura di vertice, esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa.
Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale, alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
Art. 45
Il segretario del Comune

La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del segretario comunale è stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.
Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune.
Inoltre, il segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e quelle attribuitigli dal sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto.
Il segretario, se non è stato nominato il direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attività.
Art. 46
Le funzioni di direttore generale

Al segretario del comune possono essere conferite le funzioni di direttore generale della struttura organizzativa ai sensi dell'art. 51 bis, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il segretario, nelle sue funzioni di direttore generale:
-  collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecni co-gestionale, raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla giunta il piano esecutivo di gestione o il piano operativo degli obiettivi;
-  nel rispetto dell'autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai dirigenti responsabili dei servizi dalla legge e dall'ordinamento degli uffici, sovrintendente alla ge stio ne complessiva dell'ente e coordina l'attività del l'in tera struttura perseguendo l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
-  assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull'andamento della gestione e propone l'eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione;
-  coordina e sovrintende all'azione dei dirigenti, cu ran do la valutazione dei risultati e proponendo i relativi provvedimenti;
-  definisce il piano delle assunzioni e i criteri di mobilità in relazione ai programmi di bilancio e del P.E.G.;
-  assicura le azioni e gli strumenti per la sicurezza dei lavoratori.
Art. 47
Il vice segretario

Il vice segretario è un dipendente a tempo indeterminato dell'ente in possesso dei requisiti previsti dal l'O.EE.LL., nominato dal sindaco, qualora non abbia conseguita la funzione per concorso, cui compete collaborare con il segretario del Comune e può sostituirlo, come previsto dalle norme vigenti, in caso di assenza o impedimento.
Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Art. 48
Le posizioni organizzative

Nell'ordinamento degli uffici e dei servizi sono istituite e disciplinate, al fine di razionalizzare l'organizzazione e garantire unicità di gestione, coordinamento e celerità dell'azione amministrativa, le posizioni organizzative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 31 marzo 1999 (N.O.P.), il cui incarico può essere conferito ai dipendenti di categoria D e C che, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nei confronti della direzione politica, svolgano:
-  funzioni di direzione di una o più unità organizzative di particolare complessità comprendenti più uffici o servizi e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e amministrativa, con l'eventuale attribuzione delle funzioni previste dall'art. 51 della legge n. 142/90 e della gestione del P.E.G.;
-  attività di staff e di studio, ricerca e controllo caratterizzata da elevate autonomia e esperienza e con compiti di coordinamento di strutture non semplici, anche se temporanee, e con responsabilità di gestione e di risultato.
In forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92, il sindaco con il provvedimento di nomina individua per ciascuna posizione organizzativa le strutture su cui l'incaricato eserciterà funzioni e i compiti da svolgere con responsabilità diretta nei confronti della direzione politica e amministrativa.
L'incarico è temporaneo e non può eccedere il mandato del sindaco che per la nomina, nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, terrà conto, in relazione alle funzioni ed attività da svolgere e dei programmi da realizzare, della professionalità e delle attitudini.
L'ordinamento degli uffici predeterminerà, nel rispetto del C.C.D.I. e nell'ambito dell'apposito fondo di bilancio, modalità, procedure e tempi del conferimento dell'incarico; modalità per l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato, modalità di revoca e di conferma entrambe legate al risultato della gestione.
Art. 49
I dirigenti

I dirigenti sono funzionari inquadrati nella categoria D, e C in caso di assenza nell'area di funzionari di categoria D a cui il sindaco in forza dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92 attribuisce la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando, pur nel rispetto dell'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi.
Il sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e anche nell'intento di valorizzare nuove professionalità, attraverso l'eventuale applicazione del criterio della rotazione, conferisce detti incarichi a tempo determinato sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici.
L'incarico di dirigente può essere revocato in caso di inosservanza delle direttive impartite, di altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o di palese incapacità a svolgere efficacemente l'incarico conferito e negli altri casi previsti e con le modalità disciplinate dall'ordinamento degli uffici.
Al dirigente compete in particolare:
-  proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
-  coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
-  coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzative;
-  verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
-  individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la ge stione interna dell'intera struttura;
-  verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
Il sindaco può attribuirgli anche:
a)  le funzioni di cui all'art. 51 della legge n. 142/90;
b)  la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi;
c)  la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa;
d)  la gestione delle relazioni con le OO.SS., nel l'am bito della struttura e delle direttive impartite dalla direzione amministrativa;
b)  la gestione operativa di una struttura semplice e dei relativi servizi; 
c)  la gestione del PEG o di un piano operativo e dei relativi procedimenti di spesa; 
d)  la gestione delle relazioni con le 00.SS., nel l'am bito della struttura e delle direttive impartite dalla direzione amministrativa; 
e)  una posizione organizzativa. 

Il dirigente è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza.
Tutti i dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal sindaco, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed alla direzione amministrativa.
Art. 50
Controlli interni

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, saranno previsti e disciplinati idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:
-  garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
-  verificare l'efficacia, efficienza ed economicità del l'azio ne amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
-  valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale (valutazione del personale);
-  monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Gli strumenti normativi ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
-  siano individuate distintamente le diverse attività da demandare alle strutture di controllo interno;
-  le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
-  siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
-  la raccolta dei dati informativo-statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
-  le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.
Art. 51
Procedimento amministrativo

Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione dagli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Con apposite norme vengono individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile di tutto l'iter procedimentale, ed il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.
L'unità organizzativa è l'ufficio a cui, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, è affidata l'iniziativa, l'istruttoria o la competenza per materia.
Il dipendente preposto, in base alla normativa vigente o a provvedimenti amministrativi, all'unità organizzativa, come sopra determinata, è responsabile del procedimento.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può assegnare, con provvedimento generale o puntuale ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità del l'istrut toria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare.
Art. 52
Comunicazione e partecipazione al procedimento

Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari.
Art. 53
Conclusione del procedimento

Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso.
Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e di quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei preposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell'iter logico ed amministrativo seguito per l'emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.
In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 54
Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Titolo IV
L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
Forme associative, gestione, tariffe
Art. 55
Servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.
Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno al consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del sindaco o del consiglio comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti e affini sino al secondo grado del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali.
Art. 56
Tariffe dei servizi resi dal comune

Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata ed adeguata ogni anno. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo al l'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.
Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dal l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario, veicolare l'immagine del sog getto aderente o fare utilizzare/usare il logo o lo stemma del comune.
Art. 57
Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.
Art. 58
Azienda speciale

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 142/90.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consi glio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, dal sindaco fra coloro che abbiano una speciale competenza tecni ca e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art. 59
Istituzione

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento; 
b)  determina le finalità e gli indirizzi; 
c)  conferisce il capitale di dotazione; 
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale; 
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo; 
f)  specifica le modalità della collaborazione dei vo lontari; 

g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consi glio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del comune.
Art. 60
Concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo esple tamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 61
Società miste

Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quando sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, o può rilevare società già costituite.
Il consiglio comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluri-comunale, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
La giunta, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune.
In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale.
I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 62
Convenzioni e consorzi

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia apposite convenzioni, deliberate dal consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza, dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91.
I consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune, nell'assemblea del consorzio, è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.
Art. 63
Accordi di programma

Il sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, promuove, partecipa e conclude accordi di programma.
Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla giunta comunale.
Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il sindaco, prima di aderire sente la commissione consiliare competente, e la conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale, a meno che non abbia dato preventivo assenso.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della provincia o dal sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.
Titolo V
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Programmazione e gestione del bilancio
Art. 64
Principi generali

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dallo statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge statale coordinata con quella regionale.
Nell'ambito di detti principi il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive o alla fruizione del servizio.
L'ordinamento specifica l'attività dell'ente in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, investimenti, servizio di tesoreria, compiti e attribuzione del l'or gano di revisione, controllo di gestione e contabilità economica.
Il regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge, adeguandoli alle modalità organizzative previste dall'ordinamento degli uffici, prevedendo che mandati di pagamento e reversali d'incasso siano sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, ferme restando le disposizioni previste dalle legge per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
Art. 65
La programmazione finanziaria

Il Comune adotta il sistema della programmazione, controllo e verifica dei risultati, correlando tutta la propria attività amministrativa alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, che devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e eventuali progetti.
La giunta elabora tutti i documenti di programmazione, compreso il piano esecutivo di gestione, con la partecipazione di tutti i responsabili degli uffici o dei servizi e con il coordinamento generale del servizio finanziario nel rispetto delle disposizioni di legge e delle competenze previste dall'ordinamento in Sicilia con le specificazioni del presente statuto.
Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi dei documenti finanziari, il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità e di consultazione, compreso il loro deposito presso l'U.R.P.
Art. 66
La programmazione degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione e raccordato alle previsioni del bilancio pluriennale.
Il programma triennale delle opere pubbliche deve rispettare le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 21/85, il piano economico-finanziario, le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000.
Per tutti gli investimenti comunque finanziati l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, da atto della copertura delle maggiori spese di gestione nel bilancio pluriennale ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa.
Art. 67
Il patrimonio comunale

I beni comunali si distinguono in mobili, fra cui quelli immateriali, ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a)  beni soggetti al regime del demanio; 
b)  beni patrimoniali indisponibili; 
c)  beni patrimoniali disponibili. 

Il passaggio della categoria dei beni demaniali a quella patrimoniale e dal patrimonio indisponibile a quello di spo nibile scaturisce dalla cessata utilità e destinazione del bene di cui si prenderà atto con delibera di giunta.
Per la valutazione dei beni, per la rilevazione delle variazioni e per la quantificazione del loro ammortamento ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 si applicheranno le disposizioni del regolamento di contabilità.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dall'apposito regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da do nazioni, da trasferimento per testamento, da riscossio ne di crediti o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio comunale.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
Art. 68
La gestione del patrimonio

La giunta comunale sovrintende alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento di organizzazione, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verifichino nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
Art. 69
Il servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria consiste nell'espletamento di tutte le operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e agli altri adempimenti previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla convenzione.
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale rinnovabile.
Il Comune affida di norma il servizio di tesoreria ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di esercizio del servizio di tesoreria e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee il controllo di tali gestioni.
Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede di norma a mezzo del concessionario della riscossione, che a richiesta può assumere anche il servizio di tesoreria.
Per le entrate patrimoniali ed assimilati l'apposito re go lamento prevede, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
Art. 70
Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria all'organo previsto dal successivo articolo che, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
a)  collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di ge stione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel comune; 
b)  esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e fi nan ziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario; 
c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; 
d)  svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione. 

Le funzioni di controllo e di vigilanza si estrinsecano di norma attraverso indagini analitiche e verifiche a campione.
Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, l'or gano di revisione ne riferisce immediatamente al sindaco e al presidente del consiglio affinché ne informino il consiglio comunale.
Art. 71
Il revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge, come previsto dalla normativa vigente, un revisore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in Sicilia.
Valgono per il revisore le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge per i consiglieri comunali. Per la durata del l'incarico, per la cessazione, revoca o decadenza, per il numero degli incarichi e per il trattamento economico, per la responsabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
Ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del l'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio e comunque deve assicurare la sua presenza nelle sedute relative all'approvazione del conto consuntivo e bilancio di previsione
I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità che disciplinerà anche i compiti e le funzioni di collaborazione e di referto; l'esercizio della funzione di revisione; l'oggetto, i modi e i tempi per pareri, attestazioni, certificazioni, relazioni e segnalazioni.
Art. 72
Controllo di gestione

Il controllo di gestione mira a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità del l'organizzazione dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attività del comune per migliorare il coordinamento dell'azione amministrativa e dell'efficacia e della economicità della spesa pubblica.
E' controllo interno, concomitante allo svolgimento del l'attività amministrativa e finalizzato ad orientare l'azio ne amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o disfunzioni.
Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Ciascun responsabile del servizio provvede nel corso dell'esercizio alla verifica dell'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati riferendo periodicamente al sindaco e al responsabile del controllo di ge stione.
Il modello organizzativo, le procedure e le modalità del controllo di gestione, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 29/93, del decreto legislativo n. 267/2000 saranno esplicitate nell'apposito regolamento modulato secondo le esigenze e la struttura dell'ente.
Art. 73
Procedure contrattuali

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.
Il Comune, nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, nazionale e regionale in vigore ed alle disposizioni dell'apposito regolamento dei contratti che dovrà assicurare l'applicazione di criteri di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione; garantire adeguata pubblicità alla ricerca del contraente; prevedere i casi di ricorso alla trattativa privata, all'appalto concorso, alla concessione di costruzione e gestione assicurando pubblicità di procedure, congruità dei prezzi ed obiettività nella scelta del contraente.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un provvedimento nel quale vanno indicati, anche per relazione:
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, le ragioni di interesse pubblico; 
b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente. 

Il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento dei contratti, da quello per i lavori e le forniture in economia e dal regolamento economato per la gestione di cassa delle entrate e delle spese di non rilevante ammontare.
La commissione di gara, disciplinata dal regolamento dei contratti, sarà presieduta dal dirigente dell'ufficio interessato per materia con potere di decisione.
I verbali di aggiudicazione sono pubblicati per 7 giorni consecutivi all'albo pretorio e diventano definitivi ed esecutivi senza necessità di approvazione e controllo se nel termine predetto non pervengono motivati reclami, su cui decide il presidente di gara.
Alla stipulazione dei contratti, interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente dell'ufficio interessato per materia, mentre al rogito provvede il segretario generale.
Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Consultazione, partecipazione, accesso
Art. 74
Partecipazione popolare

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini elettori e dei cittadini residenti, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini nel l'am ministrazione locale; 
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione; 
c)  forme di consultazione su problemi specifici sottoposti all'esame degli organi comunali; 

Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni, l'esercizio del diritto di udienza, la presentazione di petizione e proposte e l'utilizzo di appositi servizi o strutture da parte delle libere associazioni.
Art. 75
Il diritto di udienza

Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.
L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.
Art. 76
Istanze e petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei cittadini singoli o associati, di istanze e petizioni per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale.
Come previsto dall'apposito regolamento, le istanze e le petizioni, di cui ai successivi commi, vanno presentate per iscritto:
a)  istanze - per sollecitare informazioni, chiarimenti o provvedimenti su questioni di carattere specifico;
b)  petizioni - per sollecitare informazioni, chiarimenti o interventi su questioni di carattere generale.
Alle istanze e alle petizioni dovranno essere fornite dal sindaco risposte entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi entro ulteriori 60 giorni, qualora il sindaco non abbia rigettata la richiesta con risposta motivata.
Il regolamento determina la procedura, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone la risposta o le eventuali modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata.
Se il termine previsto dai precedenti commi non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione o istanza.
Il presidente del consiglio è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art. 77
Proposte ed iniziative popolari

I cittadini, nel numero non inferiore a 100 anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari possono avanzare proposte articolate per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei 20 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere del responsabile dei servizi interessati, nonché dell'attestazio ne relativa alla copertura finanziaria.
La proposta, presentata e sottoscritta secondo le mo dalità e la procedura prevista dall'apposito regolamento, dovrà essere redatta sotto forma di proposta di deliberazione con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle finalità, dei motivi e con l'indicazione della eventuale spesa e del suo finanziamento.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decaden ze ed alla disciplina giuridica ed economica del personale;
b)  atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di tributi e a delibere di bilancio;
c)  espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria comunale.
Art. 78
Diritto di accesso e di informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità del l'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono ac ces sibili, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estra zione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.
Al fine di garantire la più ampia diffusione degli atti comunali e per raccogliere informazioni, segnalazioni, reclami, etc., è istituito l'ufficio relazioni con il pubblico, che sarà attivato con provvedimento sindacale che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo n. 29/93 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994, utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.
Il notiziario ufficiale, alla cui redazione possono partecipare, anche in affidamento di servizio, esponenti delle formazioni sociali operanti nel territorio, deve contenere gli atti a tal fine indicati nel regolamento.
In ogni caso deve contenere tutte quelle notizie utili per agevolare le procedure e rendere edotti i cittadini delle variazioni intervenute per legge o regolamento e le principali informazioni su:
a)  i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e di utilizzo delle risorse; 
b)  l'oggetto deliberazioni del consiglio e della giunta e delle ordinanze sindacali; 
c)  licenze, concessioni, provvedimenti del sindaco e degli assessori; 
d)  notizie riguardanti gare, appalti e concorsi; 
e)  i criteri e le modalità per la concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi alle associazioni. 

Art. 79
Associazionismo e partecipazione

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.
A tal fine il Comune, come previsto dal regolamento:
1)  sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;
2)  favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
3)  può affidare ad associazioni e a comitati l'organiz zazione di singole iniziative; nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla giunta.
I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti; assenza di fini di lucro; pubblicità dello statuto, degli atti e dei registri dei soci; perseguimento di finalità correlati a quelle del Comune.
Nell'ambito delle predette finalità il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali, soggetto a verifica ed aggiornamento annuali; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
L'istanza può essere presentata da associazioni costituitesi da almeno un anno e che abbiano operato ed operino nell'ambito del territorio comunale.
Alle associazioni iscritte all'albo possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria, patrimoniale, tecnico-professionale od organizzativa.
Annualmente la giunta rende pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta.
Art. 80
Forme di consultazione

Per conoscere il parere dei cittadini, singoli o associati, sugli indirizzi politico-amministrativi, il Comune si avvale degli strumenti di consultazione previsti dallo statuto nelle forme e modi che saranno esplicitati dall'apposito regolamento.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini e agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo nei limiti delle disponibilità e con i modi previsti dal regolamento, strutture e sedi idonee.
Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, generali, di categoria, per ambiti territoriali per dibattere problemi, per esaminare proposte; per la verifica dello stato di servizi di rilevante interesse per la comunità.
Per favorire la partecipazione dei cittadini e delle varie categorie sociali all'amministrazione locale, il Comune costituisce le consulte comunali a cui gli organi elettivi possono richiedere parere e collaborazione.
L'apposito regolamento stabilisce il numero delle consulte, la composizione, le materie di competenza, le modalità di formazione, di durata e di funzionamento. Nella materie di competenza le consulte possono esprimere parere, formulare proposte, esprimere orientamenti, sottoporre all'attenzione generale particolari problematiche.
I componenti delle consulte, che saranno convocate e presiedute dal sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati.
Art. 81
Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni il personale, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
Il referendum, sia consultivo che propositivo, può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Comune relative a materie, proposte o atti di competenza del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.
Il referendum può essere richiesto da almeno il 10% dei cittadini elettori, la cui firma dovrà essere autenticata nelle forme previste per la presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dellprecedente o da 1/3 dei consiglieri assegnati, con un quesito scritto ed esposto in termini chiari a cui possa essere risposto con un si o un no.
La richiesta di referendum con il quesito proposto, prima della raccolta delle sottoscrizioni o del voto del consiglio comunale, è sottoposta al preventivo giudizio di ammissibilità del difensore civico, che può entro 30 giorni dichiararla inammissibile o suggerire modifiche per farla rientrare nei limiti imposti dallo statuto e dal regolamento.
Il referendum è indetto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti con delibera che provvederà anche alla copertura finanziaria; i comizi elettorali sono indetti con determinazione sindacale in una domenica dalle ore 8 alle ore 21; lo spoglio delle schede inizierà dopo la chiusura delle operazioni di voto. Può svolgersi una sola tornata referendaria in un anno solare; nella stessa tornata possono essere sottoposti più quesiti ma non più di sei scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Il Comune provvede all'adeguata pubblicizzazione della consultazione, alla stampa e alla fornitura del materiale necessario, alla costituzione dei seggi composti da un presidente e due scrutatori, entrambi sorteggiati fra gli iscritti negli appositi elenchi vigenti per le consultazioni statali.
La normativa regolamentare farà riferimento alle procedure in vigore per lo svolgimento dei referendum statali adeguandole alle dimensioni locali della consultazione, semplificandole e ottimizzandole per renderle più economiche.
La regolarità delle sottoscrizioni o della delibera di indizione e della procedura è garantita da un apposito comitato di garanzia, formalizzato con provvedimento del sindaco, presieduto dal difensore civico e composto dal segretario comunale; da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza eletti dal consiglio con il voto limitato ad uno; da due rappresentanti delle associazioni iscritte nell'albo comunale sorteggiati nell'ambito di un elenco di nominativi indicati dalle stesse associazioni e da un rappresentante dell'eventuale gruppo promotore.
Il comitato è insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti e funziona con la presenza della maggioranza dei componenti già nominati.
Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
Il quesito proposto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.
Art. 82
Effetti del referendum

I referendum possono avere i seguenti contenuti:
-  consultivo qualora si ritenga utile una consultazione popolare per orientare l'amministrazione sugli indirizzi e le decisioni che riguardano l'assetto del territorio, la vita economica, sociale e culturale della comunità, l'in dizione del referendum consultivo sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto;
-  propositivo con oggetto una motivata proposta normativa o provvedimentale di competenza del consiglio comunale, della giunta o del sindaco. Non si fa luogo a referendum propositivo se l'organo competente provveda in maniera conforme alla proposta referendaria.
Quando il referendum sia stato indetto, gli organi del Comune sospendono l'attività amministrativa sull'oggetto del referendum, tranne in caso di pericolo o danno che dovrà essere ampiamente motivato.
L'esito della consultazione dovrà essere oggetto di dibattito in consiglio comunale, che potrà, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, dare opportune direttive in merito.
Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione devono indicare, in occasione del dibattito in consiglio, i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori.
Il consiglio, la giunta o il sindaco, secondo la rispettiva competenza, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato e la deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo.
Art. 83
Il difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.
I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo lo ca le messo a disposizione dell'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
L'ufficio relazione con il pubblico collabora con l'ufficio del difensore civico e ricevuta la richiesta, prima di sottoporla al difensore civico, assume tutte le informazioni e svolge le indagini necessarie sollecitando, ove possibile la soluzione del problema e in caso positivo, dandone comunicazione al richiedente.
Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio viene corrisposta un'indennità pari a metà dell'indennità di carica base del sindaco.
Art. 84
Nomina del difensore civico

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, scelto, fra i candidati proposti a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che abbiano compiuto il 40° anno di età e che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-am mi nistrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
Le proposte di candidatura possono essere presentate entro 30 giorni dall'avviso pubblico da parte di almeno 50 cittadini o da parte di associazioni, di ordini professionali o enti pubblici o privati. La proposta deve essere motivata, con particolare riferimento alla capacità professionale.
La proposta di candidatura, sia che provenga dai cittadini che dai predetti organismi deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge e contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e della residenza del candidato, del suo possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti, nonché il suo curriculum professionale, l'occupazione abituale ed altresì l'elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto.
La votazione per la scelta del candidato fra quelli proposti si svolge a scrutinio segreto e, per la nomina è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro 30 giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Il difensore civico, che dura in carica 3 anni, non è rieleggibile nel successivo triennio ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al consiglio comunale con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
In ogni caso, tranne che per cessazione, per revoca o decadenza, svolge le sue funzioni fino alla nomina del successore. Ove la carica dovesse scadere entro gli ultimi 4 mesi del mandato consiliare essa viene automaticamen te prorogata fino al secondo mese dopo l'insediamento del nuovo consiglio.
Resosi vacante per qualsiasi causa l'ufficio, la procedura per la nomina deve essere iniziata entro 30 giorni e il consiglio comunale provvede alla nomina del successore entro 90 giorni dalla vacanza.
Art. 85
Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; 
b)  chi riveste la carica di parlamentare europeo, nazionale o regionale, di consigliere provinciale o comunale, di componente della direzione delle unità sanitarie locali; di componenti di organi regionali di controllo, di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi; 
c)  i ministri del culto; 
d)  i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune; 
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l'amministrazione comunale; 
f)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di parlamentari europei, nazionali o regionali, di amministratori del Comune, di amministratori della provincia e dell'A.U.S.L. o di componenti organi regionali di controllo. 

Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportata.
La decadenza è pronunciata dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su proposta di uno dei consiglieri comunali.
Art. 86
Funzioni del difensore civico

Il difensore civico nell'esercizio della proprie funzioni per garantire dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa:
1)  risponde alle petizioni ed istanze ai cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
2)  ha diritto di accesso come i consiglieri comunali agli uffici, agli atti e alle informazioni in ordine allo stato dei procedimenti di cui è stato investito, salvo i casi in cui prevale, per legge, il segreto d'ufficio;
3)  può intervenire nei procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
4)  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
5)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
6)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sul l'andamento dell'azione amministrativa;
7)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Entro il mese di marzo di ciascun anno, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'im par zialità dell'azione amministrativa.
La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.
Nei casi di particolare importanza o di urgenza il di fen sore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 87
Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
Alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al segretario comunale l'ema nazione di circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 88
Rinvio

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.
Art. 89
Adozione e adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso ed elaborati nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al com ma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vi gen ti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quan to col medesimo compatibili.
Art. 90
Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi del l'art. 198 del vigente ordinamento EE.LL., e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
Inoltre, copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigen ti, all'organo di revisione e agli altri organi del comune, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizio ne di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 91
Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del l'ente.
Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

Allegato A

(2002.28.1664)
Torna al Sommariohome






Statuto del Comune di Corleone. Modifica


Allo statuto del comune di Corleone, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale del la Regione siciliana n. 33 del 10 luglio 1993, a seguito di atto deliberativo del consiglio comunale n. 67 del 12 luglio 2002, è stata apportata la seguente modifica:
Art. 17

"La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 7 assessori nominati dal sindaco secondo la vigente normativa".
(2002.33.2033)
Torna al Sommariohome





Statuto del Comune di Siculiana. Modifiche


Nello statuto del comune di Siculiana, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale del la Regione siciliana n. 65 del 31 dicembre 1994, successivamente modificato (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 dell'11 luglio 1998), con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 27 marzo 2002, esecutiva, sono state apportate le seguenti modifiche:
Art. 29 bis
Regolamento consiliare

Il consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta, il proprio regolamento, che, nell'ambito dei principi stabiliti dal presente statuto, detta norme relativamente a:
a)  funzionamento dell'organo ed, in particolare, mo dalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte; 
b)  numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente; 
c)  forme di esplicazione della propria autonomia funzionale ed organizzativa e modalità attraverso cui è disciplinata la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie; 
d)  forme di garanzia e partecipazione delle minoranze; 
e)  poteri e modalità di funzionamento delle commissioni consiliari; 
f)  diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari; 
g)  modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza in indennità di funzione, sempreché comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. 

Art. 32
Numero legale per la validità delle sedute

1.  Omissis.
2.  Omissis.
3.  In seconda convocazione, è sufficiente, per la validità della seduta, la presenza del numero dei consiglieri previsto dal regolamento consiliare o, in assenza di specifica disposizione, dalla normativa regionale.
4.  Omissis.
5.  Omissis.
Art. 41 bis
Presidenza commissioni

1.  La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza.
Art. 53
Composizione

1.  La Giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di sei assessori.
2.  Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, ai quali può attribuire deleghe, al fine di consentire una cura più puntuale ed efficace delle varie branche dell'amministrazione. La delega non comporta trasferimento di funzioni.
3.  Il vice sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso.
4.  L'assessore anziano, inteso come il più anziano di età, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, sostituisce il sindaco assente o impedito.
5.  La composizione della giunta e qualsiasi sua modificazione sono comunicate, entro 10 giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
6.  Prima di assumere le funzioni, gli assessori prestano giuramento, secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, in presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale. Gli assessori che si rifiutano di prestare giuramento sono dichiarati decaduti dal sindaco.
Art. 58
Funzionamento

1.  Omissis.
2.  Omissis.
3.  Le sedute della giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza speciale.
4.  Omissis.
5.  Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
6.  Omissis.
Art. 59
Competenze

1.  La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune.
2.  La giunta, in generale;
a)  svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio; 
b)  riferisce semestralmente al consiglio sulla propria attività; 
c)  attua gli indirizzi politico-amministrativi fissati dal consiglio; 
d)  adotta gli atti di amministrazione, che rientrano nella sua competenza in virtù di disposizioni contenute nella normativa regionale, nello statuto e nei regolamenti. 

3.  Nell'esercizio dell'attività propositiva e di impulso, spetta, in particolare, alla giunta:
a)  predisporre lo schema di bilancio, il piano triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale; 
b)  proporre al consiglio le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione. 

4.  Nell'esercizio dell'attività di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi fissati dal consiglio e di amministrazione, spetta alla giunta:
a)  adottare, su proposta del direttore generale, il P.E.G., nel quale si specificano i programmi e gli indirizzi di governo e si assegnano ai titolari di posizione organizzativa gli obiettivi da attuare e le relative risorse; 
b)  adottare la dotazione organica, il piano triennale delle assunzioni ed il relativo piano annuale; 
c)  adottare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; 
d)  adottare i regolamenti non riservati dalla legge al consiglio; 
e)  approvare gli accordi di contrattazione decentrata; 
f)  disporre l'acquisto e le alienazioni immobiliari per pubblico incanto, le relative permute e concessioni, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione di beni mobili ed immobili; 
g)  adottare i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti ed a persone. 

5.  La giunta esercita le funzioni di propria competenza con provvedimenti aventi contenuto generale, nei quali sono indicati gli obiettivi perseguiti, le risorse allo scopo attribuite, i criteri e le modalità, ai quali dovranno attenersi gli organi gestionali nell'esercizio delle competenze loro attribuite.
6.  La determinazione degli aspetti non disciplinati dalla deliberazione di indirizzo rientra nella competenza degli organi burocratici.
Art. 60
Controllo preventivo di legittimità

1.  La giunta può disporre, contestualmente all'adozione, la sottoposizione delle proprie delibere al controllo preventivo di legittimità.
2.  Sono sottoposte a controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di cui all'art. 15 comma 3 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, qualora un quarto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata, da presentare entro 10 giorni dall'affissione della delibera all'albo pretorio, con indicazione delle norme violate.
3.  Le delibere di cui al precedente comma sono trasmesse ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio.
Art. 61
Deliberazioni meramente esecutive

Abrogato per incompatibilità con normativa vigente.
(2002.31.1915)
Torna al Sommariohome





Statuto del Comune di Sinagra. Modifica

Allo statuto del comune di Sinagra, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale del la Regione siciliana n. 32 del 3 luglio 1993, va apportata la seguente modifica, approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 46 del 18 luglio 2002, esecutiva:
Art. 19

Il comma 1 è sostituito con il seguente:
"La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di 5 assessori".
(2002.34.2081)


Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 7 -  58 -  75 -  25 -  81 -  27 -