GURS Parte I n. 43 del 2002
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2002 - N. 43
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Avv.Michele Arcadipane - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI
Presidenza

DECRETO 7 agosto 2002.
Trasferimento all'Ente acquedotti siciliani delle ope re idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione per lo svolgimento dei servizi di fornitura d'acqua  pag.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 26 giugno 2002.
Graduatoria dei progetti presentati dall'Amministrazione forestale a valere della misura 1.09  pag.


DECRETO 26 giugno 2002.
Graduatorie dei progetti presentati dai comuni della Regione a valere della misura 1.09  pag.

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 23 maggio 2002.
Graduatoria dei progetti presentati a valere della misura 3.06 "Prevenzione della dispersione scolastica" ammessi a finanziamento e di quelli non ammessi.
  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 27 giugno 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Guttilla Francesco per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 25 


DECRETO 3 luglio 2002.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag. 26 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 17 maggio 2002.
Integrazione del decreto 28 aprile 2000, concernente approvazione della graduatoria delle cooperative beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37  pag. 27 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 7 maggio 2002.
Decadenza del consiglio della circoscrizione Stromboli del comune di Lipari e nomina del commissario.
  pag. 29 

Assessorato della sanità

DECRETO 4 luglio 2002.
Cessazione dell'attività farmaceutica della dott.ssa Tripi Ileana, titolare della 5ª sede farmaceutica di Pa lermo  pag. 29 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 19 giugno 2002.
Approvazione del piano regolatore generale del porto turistico di Marina di Ragusa  pag. 30 


DECRETO 21 giugno 2002.
Approvazione del programma costruttivo della cooperativa Nettuno per la realizzazione di n. 28 alloggi nel comune di San Giovanni La Punta  pag. 32 


DECRETO 21 giugno 2002.
Revoca del decreto 18 marzo 2002, concernente approvazione di programmi costruttivi del comune di Capo d'Orlando, limitatamente al programma della ditta Librezzese  pag. 33 


DECRETO 21 giugno 2002.
Autorizzazione del progetto per l'intervento di telefonia cellulare in località Granatello - via Dara, in territorio del comune di Marsala  pag. 34 

DECRETO 21 giugno 2002.
Approvazione di modifiche all'articolo 54 del regolamento edilizio e all'articolo 13 delle norme di attuazione del piano di recupero del comune di Ravanusa.
  pag. 35 


DECRETO 21 giugno 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Tortorici  pag. 36 


DECRETO 24 giugno 2002.
Approvazione della localizzazione di un impianto di de purazione in territorio del comune di Nicosia.  pag. 37 


DECRETO 24 giugno 2002.
Autorizzazione del progetto delle FF.SS. relativo alla realizzazione di opere in territorio del comune di Patti.
  pag. 38 


DECRETO 24 giugno 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Milazzo  pag. 40 


DECRETO 24 giugno 2002.
Approvazione del programma costruttivo "Comparto 4" di contrada Treppiedi Sud del comune di Modica.
  pag. 41 


DECRETO 26 giugno 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in territorio del comune di Castronovo di Sicilia  pag. 42 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nei comuni diFicarazzi, Misilmeri, Palermo e Villabate per lavori irrigui S. Leonardo Ovest, 4° lotto, comprensorio di Villabate.
  pag. 43 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Conservatorio di musica A. Corelli di Messina.
  pag. 59 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Costituzione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Enna  pag. 59 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici  pag. 59 
Sospensione temporanea del riconoscimento conferito al deposito frigorifero di carni fresche della ditta Bovimport s.r.l., con sede in Palermo  pag. 59 
Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito al deposito frigorifero della ditta Centro Carni di Canicattì Luigi Maurizio, con sede in Canicattì  pag. 60 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Provvedimenti concernenti nomina di presidenti dei consigli di disciplina di aziende di trasporto  pag. 60 
Sostituzione del commissario straordinario dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca  pag. 60 
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Messina  pag. 60 
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.   pag. 60 

CIRCOLARI
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 25 giugno 2002, n. 23.
Concessione in uso di teatri antichi, monumenti e zone archeologiche appartenenti al demanio della Regione siciliana per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli  pag. 63 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 31 luglio 2002, n. 4.
Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento e di svolgimento delle attività da affidare agli enti gestori delle scuole di servizio sociale, ai sensi delle leggi regionali n. 200/79, n. 11/93 e n. 24/2000, art. 18.
  pag. 65 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento n. 1:
Assessorato dell'industria

DECRETO 6 settembre 2002.
Approvazione della circolare 6 settembre 2002, prot. n. 1907 relativa all'Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, misura 4.01 - Potenziamento delle piccole e medie imprese esistenti - sottomisura 4.01.a1 e relativo avviso pubblico.

DECRETO 6 settembre 2002.
Approvazione della circolare 6 settembre 2002, n. 1335 relativa all'Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, misura 4.03 - sottomisura 4.03.b - Imprenditorialità giovanile femminile e relativo bando di attuazione.

DECRETO 6 settembre 2002.
Bando per la presentazione e la selezione delle istanze per l'attivazione della sottomisura 4.01.c - Attività di trattamento dei rifiuti.
Supplemento n. 2:
Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

DECRETI ASSESSORIALI





DECRETO 7 agosto 2002.
Trasferimento all'Ente acquedotti siciliani delle opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione per lo svolgimento dei servizi di fornitura d'acqua.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE

Visto lo Statuto della Regione siciliana, la legge e il Regolamento di contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 (art. 23) e la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (art. 37);
Premesso che, con decreto n. 133/IV/DR4 del 3 settembre 1994, l'Assessore destinato alla Presidenza della Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti degli artt. 139 e 148 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. del 6 febbraio 1978, n. 218, ha dispo sto il trasferimento delle opere relative ai progetti acque dottistici indicati nel decreto n. 1899 del 21 dicembre 1993 del Ministero dei lavori pubblici all'Ente acquedotti siciliani affinché questo ente, individuato al l'art. 9 (com ma 3) decreto legislativo 3 aprile 1993, provvedesse al l'iscrizione di detti beni nel proprio patrimonio indisponibile conservandone la destinazione d'uso originaria e assicurandone gli oneri di gestione e della manutenzione;
Atteso che con decreto del 2 aprile 2002 il Presidente della Regione siciliana ha emanato le disposizioni per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani in società per azioni stabilendo che lo stesso Ente acquedotti siciliani provvederà all'emissione entro 90 giorni di un bando di gara per la costituzione di una società mista classificata quale impresa pubblica ex art. 2 decreto legislativo n. 158/95 cui affidare la gestione delle attività relative ai servizi e alle opere idriche di razionalizzazione e/o integrazione e/o riconversione ivi compresi l'esecuzione e il completamento di invasi, adduttori e/o di ogni altra opera afferente il settore acque;
Considerato che con atto prot. n. 476 del 4 aprile 2002 il Presidente della Regione di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici ha assegnato alla SOGESID S.p.A. l'attività di supporto e ricognizione, in tutte le province siciliane, delle infrastrutture ed impianti attualmente gestiti dal l'Ente acquedotti siciliani ai fini dell'individuazione della consistenza degli "assets" da trasferire alla nuova società;
Vista la richiesta prot. n. 1070 del 2 agosto 2002 del l'As sessorato dei lavori pubblici, comprensiva degli allegati "a" (elenco beni) e "b" (schemi funzionali) e connesse relazioni, elaborati dalla convenzionata SOGESID S.p.A., con cui l'Assessore per i lavori pubblici chiede il trasferimento al patrimonio indisponibile dell'Ente acquedotti siciliani dei beni in atto gestiti dallo stesso ente, ma non rientranti nel suo patrimonio indisponibile rilevando l'essenzialità delle opere di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione che si compongono di beni costituiti da elementi interconnessi funzionalmente unitari con i sistemi acquedottistici (di cui al l'allegato elenco e relativi schemi funzionali) per lo svol gimento da parte della nuova società dei servizi fornitura d'acqua;
Rilevata l'urgenza manifestata dallo stesso Assessorato dei lavori pubblici con successiva nota prot. n. 1102 del 6 agosto 2002;
Ritenuto di dover procedere a detto trasferimento, secondo le indicazioni di cui agli allegati "a" e "b" forniti dall'Assessorato dei lavori pubblici considerato che i sopracitati beni sono gestiti dall'Ente acquedotti siciliani ma non rientrano nel patrimonio indisponibile dello stesso;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui sopra, in ottemperanza al decreto presidenziale del 2 aprile 2002, nelle more dell'affidamento in gestione alla nuova società, prevista al l'art. 37 della legge regionale n. 2/2002, delle fonti di risorsa e dei sistemi acquedottistici, le opere idriche di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di cui all'allegato elenco e relativi schemi funzionali, facenti parte integrante del decreto, vengono trasferite al l'Ente acquedotti siciliani che le ha in gestione affinché provveda all'iscrizione delle stesse nel proprio patrimonio indisponibile, conservandone la destinazione d'uso originario ed assumendosi tutti gli oneri relativi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf fi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 7 agosto 2002.
  LIOTTA 



L'elenco di cui sopra e relativi schemi funzionali sono visionabili presso il servizio demanio del dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, estensore del presente decreto.
(2002.32.2010)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 26 giugno 2002.
Graduatoria dei progetti presentati dall'Amministrazione forestale a valere della misura 1.09.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), ed in particolare l'art. 30, paragrafo 1, sesto trattino;   

Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, recante: "Disposizioni generali sui fondi strutturali";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per le regioni italiane dell'obiettivo 1 - 2000/2006 - approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) dell'1 agosto 2001;
Visto il Programma operativo regionale (POR) della Regione siciliana 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante disposizioni per l'attuazione del POR Sicilia 2000/2006;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, titolo VII;
Visto il Complemento di programmazione (C.d.P.) adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto D.P.R. n. 4313/I/1365 del 19 ottobre 2001, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 18 ottobre 2001, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste all'ing. Ignazio Sciortino;
Visto il decreto n. 1532 del 31 dicembre 2001, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste il 2 gennaio 2002, nota n. 2720, con il quale è stato approvato il contratto del dr. Salvatore Marranca preposto ai servizi tecnici del dipartimento;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002, ed in particolare l'art. 31;
Vista circolare n. 21 del 19 luglio 2001, recante di spo sizioni attuative della misura 1.09 (ex 1.2.3): "Manteni mento dell'originario uso del suolo attraverso il recupero della funzionalità dei sistemi naturali, il mantenimento dell'uso tradizionale agro-forestale del territorio, la prevenzione degli incendi, la prevenzione e la riduzione dei fenomeni di desertificazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 2001;
Visto l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente attivate dalla predetta circolare n. 21, pari a 70 milioni di euro di cui 14 milioni riservati al finanziamento di eventuali progetti inseriti nei programmi integrati terrioriali (PIT) e 4 milioni al finanziamento del SIT previsto dalla linea D della misura 1.09;
Considerato che nessun progetto, riconducibile sia ai PIT approvati che al SIT, è pervenuto in tempo utile;
Visti i pareri espressi dai competenti organi ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 2/2002, su tutti i progetti pervenuti;
Viste le schede istruttorie formulate dalla competente unità operativa dei servizi tecnici del dipartimento, per ciascun progetto utilmente inserito in graduatoria;
Decreta:
Art.  1

In conformità alle premesse, è approvata la graduatoria dei progetti, di cui all'elenco allegato A del presente decreto, presentati ai sensi del P.O.R. 2000/2006, misura 1.09, risultati conformi ai requisiti della circolare n. 21/2001 e coerenti con le previsioni della scheda tecnica della stessa misura.
Art.  2

La nuova ripartizione delle somme, attivate con la citata circolare e destinate ai diversi rami dell'Amministrazione forestale, è quella riportata nel quadro riepilogativo di cui all'allegato B, desunta in base ai progetti presentati e ritenuti ammissibili al finanziamento.
Art.  3

Con singoli provvedimenti si provvederà alla concessione del finanziamento ai destinatari inseriti utilmente in graduatoria.
Art.  4

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo.
Palermo, 26 giugno 2002.  SCIORTINO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 luglio 2002.
Registro n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 66.
Allegato A
ELENCO INIZIATIVE APPROVATE


  N. | Amministrazione richiedente | Linea/e | Importo in E 
  1 I.R.F. Agrigento     A 3.589.375,45 
  2 I.R.F. Caltanissetta     A-B-C 1.291.142,25 
  3 I.R.F. Catania     A 278.886,73 
  4 I.R.F. Catania     A 1.807.599,15 
  5 I.R.F. Enna     C 315.038,71 
  6 I.R.F. Enna     C 63.007,74 
  7 I.R.F. Enna     C 950.280,69 
  8 I.R.F. Ragusa     A 321.752,65 
  9 I.R.F. Siracusa     A 4.798.710,92 
  10 I.R.F. Siracusa     A 3.105.352,04 
  11 I.R.F. Siracusa     A 2.772.521,39 
  12 S.A.B.     B 4.940.712,22 
  13 Uff. spec. ambiente Palermo     C 19.995.110,00 
Totale uffici Amministrazione foreste          44.229.489,94 

Allegato B
ELENCO ASSEGNAZIONI APPROVATE


 
Uffici dell'Amministrazione forestale | Importo in E 
Agrigento      3.589.375,45 
Caltanissetta      1.291.142,25 
Catania      2.086.485,87 
Enna      1.328.327,14 
Messina      -00000 
Palermo      -00000 Ragusa     321.752,65 
Siracusa      10.676.584,36 Trapani     -00000 
S.A.B.      4.940.712,22 
U.S.P. Palermo      19.995.110,00 
                                                                          Totale      44.229.489,94 
                                                                        Totale E      55.517.911,29 

(2002.36.2124)
Torna al Sommariohome




DECRETO 26 giugno 2002.
Graduatoria dei progetti presentati dai comuni della Regione a valere della misura 1.09.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), ed in particolare l'art. 30, paragrafo 1, sesto trattino;
Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per le regioni italiane dell'obiettivo 1 - 2000/2006 - approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) dell'1 agosto 2001;
Visto il Programma operativo regionale (POR) della Regione siciliana 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recan te disposizioni per l'attuazione del POR Sicilia 2000/2006;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, titolo VII;
Visto il Complemento di programmazione (C.d.P.) adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 2 agosto 2001;
Visto il D.P.R. n. 4313/I/1365 del 19 ottobre 2001, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 18 ottobre 2001, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste all'ing. Ignazio Sciortino;
Visto il decreto n. 1532 del 31 dicembre 2001, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato agricoltura e foreste il 2 gennaio 2002 nota n. 2720, con il quale è stato approvato il contratto del dott. Salvatore Marranca preposto ai servizi tecnici del dipartimento;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002 n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002, ed, in particolare l'art. 31;
Visto il bando recante disposizioni attuative della misura 1.09 (ex 1.2.3): "Mantenimento dell'originario uso del suolo attraverso il recupero della funzionalità dei sistemi naturali, il mantenimento dell'uso tradizionale agro-forestale del territorio, la prevenzione degli incendi, la prevenzione e la riduzione dei fenomeni di desertificazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 2001;
Visto l'ammontare delle risorse finanziarie messe a bando, pari a E 10.500.000 e l'ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento di tutti i progetti utilmente inseriti nella graduatoria di cui all'allegato A pari a E 11.288.421,35;
Considerato che la differenza tra le risorse assegnate e quelle necessarie, pari a E 788.421,35 può essere coperta attraverso una rimodulazione delle risorse complessivamente attivate, per la misura 1.09, dalla circolare n. 21 del 19 luglio 2001 pubblicata nella stessa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39/2001;
Considerato che, in base ai progetti pervenuti e ritenuti ammissibili al finanziamento, si rende necessaria una riformulazione della ripartizione finanziaria tra le diverse province;
Visti i pareri espressi dai competenti organi ai sensi del l'art. 31 della legge regionale n. 2/2002, su tutti i progetti pervenuti;
Viste le schede istruttorie formulate dalla competente unità operativa dei servizi tecnici del dipartimento, per ciascun progetto utilmente inserito in graduatoria;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, è approvata la graduatoria dei progetti, di cui all'elenco allegato A del presente decreto, presentati ai sensi del POR 2000/2006, misura 1.09, risultati ammissibili in quanto conformi ai requisiti del bando citato nelle premesse e coerenti con le previsioni della scheda tecnica della stessa misura; nello stesso allegato viene riportato l'elenco delle iniziative ritenute non ammissibili.
Art. 2

All'ulteriore fabbisogno finanziario di E 788.421,35, di cui in premessa, si fa fronte attraverso un prelevamento di pari importo dalle somme assegnate, nella citata circolare n. 21, per il S.I.T. territoriale.
Art. 3

La nuova ripartizione provinciale delle somme at tivate con il citato bando è quella riportata nel quadro riepilogativo riportato nell'allegato B, desunta in base ai progetti presentati e ritenuti ammissibili al finanziamento.
Art. 4

Con singoli provvedimenti si provvederà alla concessione del finanziamento ai destinatari inseriti utilmente in graduatoria.
Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo.
Palermo, 26 giugno 2002.
  SCIORTINO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 luglio 2002, reg. n. 1, Assessorato all'agricoltura e delle foreste, fg. n. 67.
Allegato A
ELENCO INIZIATIVE APPROVATE


  N. | Comune richiedente | Linea/e | Importo | Punteggio ord. |     |     | E
  1 Caronia     A-B 483.403,66
  2 Castellana Sicula     A-B 250.070,21
  3 Galati Mamertino     A (1° str. f) 759.808,18
  4 Giardini Naxos     C 232.163,51
  5 Patti     C 1.106.809,16
  6 San Fratello     A-B-C 1.941.917,27
  7 S. Domenica Vittoria     A-B 537.718,78
  8 Tortorici     A-B-C 748.888,98
  9 Bivona     C 1.074.230,00
  10 Castelbuono     A-B 246.296,90
  11 Castroreale     A-B-C 619.543,98
  12 Piazza Armerina     A 367.097,56
  13 Rometta     A-B 579.223,32
  14 San Mauro Castelverde     A-B 542.240,44
  15 Sant'Agata di Militello     A-B 114.272,66
  16 Alimena     B 119.420,61
  17 Brolo     A-B-C 107.667,78
  18 Buscemi     C 98.677,39
  19 Mistretta     B 231.248,42
  20 Piraino     A-B 265.468,37
  21 Resuttano     B-C 325.644,17
  22 Gangi     C 536.610,00
      Totale     11.288.421,35 

ELENCO INIZIATIVE NON AMMESSE



  N. | Comune richiedente | Linea/e | Importo | Motivazione ord. |     |     | E |  
  1 Casteltermini         1.794.717,86  
  2 Biancavilla     A-B-C 647.511,19  
  3 Maniace     A-B-C 773.934,26  
  4 Nizza di Sicilia     B 574.352,70  
  5 Mandanici     C 747.043,25  
  6 Fiumedinisi     A-B 578.654,34  
  7 Mineo     B-C 201.579,38  
  8 Longi     B 471.511,59  
  9 Termini Imerese     B 141.499,97  
  10 Galati Mamertino     A-B 323.878,77  
  11 Bronte     A 359.454,00  
  12 Monforte S. Giorgio     A-B-C 346.031,35  
  13 Enna     A 1.806.796,55  
  14 Catania         1.755.953,46  
  15 Niscemi     A 133.124,93  
      Totale     10.656.043,62 


Allegato B
ELENCO ASSEGNAZIONI APPROVATE PER PROVINCIA


  Comuni | Importo in E 


Agrigento      1.074.230,00 
Caltanissetta      325.644,17 
Catania      -00000 
Enna      367.097,56 Messina     7.728.134,07 
Palermo      1.694.638,16 Ragusa     -00000 
Siracusa      98.677,39 Trapani     -00000 
                                                                             Totale      11.288.421,35 




  Uffici dell'Amministrazione forestale | Importo in E 


Agrigento      3.589.375,45 
Caltanissetta      1.291.142,25 
Catania      2.086.485,87 
Enna      1.328.327,14 Messina     -00000 
Palermo      -00000 Ragusa     321.752,65 
Siracusa      10.676.584,36 Trapani     -00000 
S.A.B.      4.940.712,22 
U.S.P. Palermo      19.995.110,00 
                                                                             Totale      44.229.489,94 
                                                                         Totale E      55.517.911,29 

(2002.36.2124)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 maggio 2002.
Graduatorie dei progetti presentati a valere della misura 3.06 "Prevenzione della dispersione scolastica" ammessi a finanziamento e di quelli non ammessi.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e del l'organizzazione degli uffici della Regione" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, per effetto della quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i pro gram mi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto il Regolamento CE 1260 del 21 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L161/4 del 26 giugno 1999), che detta le disposizioni generali sui fon di strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, individuando gli obiettivi che devono guidare l'indirizzo dei fondi;
Visto il Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal fondo sociale europeo;
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e modificato con deliberazione n. 235 del 6 ago sto 2001;
Visto l'avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2001, che prevede, fra l'altro, la presentazione di progetti a valere della misura 3.0.6 "Prevenzione della dispersione scolastica";
Viste le istanze presentate per l'ammissione a finanziamento entro il 2 luglio 2001 a valere della misura 3.06 "Prevenzione della dispersione scolastica";
Visto il decreto del 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16, parte prima, del 5 aprile 2002 di approvazione graduatoria relativi progetti;
Visto l'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Uf ficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2002;
Viste le osservazioni alla suddetta graduatoria pervenute da alcuni degli istituti scolastici esclusi dal finanziamento;
Ritenuto di dovere accogliere le suddette osservazioni pervenute dai seguenti istituti scolastici:
1)  I.C. A. Narbone di Caltagirone - progetto "Animazione a scuola";
2)  I.C. Madre Teresa di Calcutta di Palermo - progetto "Arcipelago";
3)  I.C. G. Pascoli di Ragusa - progetto "Il Faro";
Con conseguente ammissione a valutazione dei relativi progetti;
Visti gli esiti di detta valutazione di cui al verbale redatto in data 13 maggio;
Vista la suddivisione territoriale della dotazione fi nan ziaria di cui al decreto 18 marzo 2002, richiamato in premessa, così come modificata a seguito dell'accoglimento delle suddette osservazioni, che viene pertanto così rideterminata:
-  Palermo      E  4.172.635,12 
-  Catania      E  3.737.632,66 
-  Messina      E  2.033.406,05 
-  Agrigento      E  1.422.582,59 
-  Trapani      E  1.431.314,85 
-  Ragusa      E  0.973.983,94 
-  Siracusa      E  1.249.026,83 
-  Enna      E  0.468.476,50 
-  Caltanissetta      E  0.942.484,91; 

Ritenuto, altresì, di dover procedere all'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di quelli non ammissibili a finanziamento e del l'elenco dei progetti ritenuti non ammissibili a valutazione così come modificati per i motivi citati in premessa;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere della misura 3.06 "Prevenzione della dispersione scolastica" ammissibili a finanziamento, in quanto collocatisi, in base al re lativo punteggio, in posizione utile e cioè fino alla ca pien za della dotazione finanziaria prevista, di cui alla ta bel la A che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2

E' approvata la graduatoria dei progetti presentati a valere della misura 3.06 "Prevenzione della dispersione scolastica" non ammissibili a finanziamento in quanto collocatisi in base al relativo punteggio in posizione non utile per insufficienza della dotazione finanziaria prevista, di cui alla tabella B che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 3

E' approvato l' elenco dei progetti presentati a valere della misura 3.06 "Prevenzione della dispersione scolastica" ritenuti non ammissibili a valutazione per difetto dei requisiti formali, di cui alla tabella C che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 maggio 2002.
  LO FRANCO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 luglio 2002.
Reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fg. n. 69.

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2002.23.1371)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 27 giugno 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Guttilla Francesco per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/1965;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del l'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 21 maggio 2001 dal sig. Guttilla Francesco quale titolare dell'impresa "Number One di Guttilla Francesco & C. s.a.s.", cod. M.C.T.C. ACL1276, sita in via Filippo Paladini, n. 89/91 cap. 93100 Caltanisstta (CL), per il tramite delle associazioni di categoria AIDAC ed UNASCA, nella quale il predetto sig. Guttilla Francesco dichiara di utilizzarze la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale Sermetra per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999 con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Vista l'autorizzazione effettuata dal predetto istante a richiedere, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria Rid), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Guttilla Francesco, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso il Consorzio Sermetra, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 del 18 luglio 2001;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000, pari a E 516.460, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della citata convenzione e depositata in originale il 25 settembre 2000;
Considerato che il predetto sig. Guttilla Francesco ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Caltanissetta n. 214 del 13 ottobre 1997 per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato per tutto quanto precede che il sig. Guttilla Francesco è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;
Decreta:
Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 27 giugno 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento delle finanze e del credito e il sig. Guttilla Francesco, codice fiscale GTTFNC65M31B429T, nato a Caltanissetta il 31 agosto 1965 e residente in Cal ta nissetta (CL) via S. Pertini, 2/a quale titolare del l'im presa "Number One di Guttilla Francesco & C. s.a.s.", par tita I.V.A. 01377390859 con sede in via Filippo Paladini, n. 89/91 Caltanissetta (CL) cap. 93100 cod. M.C.T.C. ACL1276, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura Rid alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140 - codice ABI 01020 - codice CAB 04793 - codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura Rid viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.
Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'articolo 4 della convenzione come sopra approvata.
Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/1965, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.
Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 6

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf fi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 27 giugno 2002.
  RABBONI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.28.1723)
Torna al Sommariohome





DECRETO 3 luglio 2002.
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 04346/I/1668 del 19 ottobre 2001, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 393 del 18 ottobre 2001;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Vista la nota prot. n. 14393 del 17 aprile 2002, con la quale la Federazione italiana tabaccai ha trasmesso, tra le altre, l'istanza, volta ad ottenere l'autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche, del sig. Scigliano Francesco, titolare della rivendita di tabacchi n. 4, con annessa ricevitoria lotto n. 3227, codice Lottomatica PA3222, sita in San Giovanni La Punta (CT), via della Regione n. 124;
Considerato che il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni il predetto tabaccaio collegato in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a ga ran zia del servizio di riscossione delle tasse auto mo bi listi che per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n.209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono stati depositati presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché, conseguentemente, gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai, prot. n.14393 del 17 aprile 2002, con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota dell'ECOMAP prot. n. 11797 del 18 aprile 2002, con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich international Italia S.p.A. n.209S1403;
Considerato che la delega RID del sig. Scigliano Francesco, pervenuta in data 2 maggio 2002 con la nota della FIT prot. n. 548/C del 29 aprile 2002, era illeggibile e, conseguentemente, doveva essere integrata con la comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente del soggetto interessato;
Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata dalla FIT, con la successiva nota prot. n. 718/C del 17 giugno 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione del tabaccaio che, successivamente alla presentazione del l'istanza, è entrato in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;
Decreta:
Art. 1

E' autorizzato, con effetto dalla data del presente prov vedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, il tabaccaio che ha presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, anche per il tramite dell'associazione di categoria, che sia collegato in rete e che utilizza il sistema Lottomatica, il cui nominativo è il seguente:
-  cod. lott. PA3222, n. ric. 3227, n. riv. 4, Scigliano Francesco, via della Regione, 124 - S. Giovanni La Pun ta (CT).
Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale - Banco di Sicilia - via Rosolino Pilo, n.28 - Palermo, sul conto corrente n.690 0001 40 codice ABI 01020 Codice CAB 04793 - codice SIAZ4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.
Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1 è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze della delega sottoscritta dal tabaccaio di cui sopra per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.
Art. 4

Le somme riscosse dal tabaccaio devono essere riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 5

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, nonché della vigilanza sull'autorizzato tabaccaio, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale delle finanze e del credito -, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.
Art. 6

Il tabaccaio, autorizzato con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto al tabaccaio per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze del tabaccaio medesimo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 luglio 2002.
  RABBONI 

(2000.28.1724)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 17 maggio 2002.
Integrazione del decreto 28 aprile 2000, concernente approvazione della graduatoria delle cooperative beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, con la quale è stata disposta l'assunzione, a carico del bilancio regionale, delle garanzie prestate dai soci delle cooperative agricole a favore dei sodalizi medesimi, per i quali sia stato dichiarato lo stato d'insolvenza o il fallimento, o sia stata avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto il D.P.Reg. 16 gennaio 1997, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 12 aprile 1997, con il quale è stato emanato il regolamento della legge sopracitata;
Visto l'art. 4 del suddetto regolamento, concernente i criteri di priorità nell'assunzione delle garanzie prestate dai soci;
Visto il decreto n. 476 del 28 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 23 giugno 2000, con il quale è stata approvata la graduatoria delle cooperative ammesse di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, nonché sono state elencate le cooperative escluse con le motivazioni a fianco segnate e di cui all'allegato 2 del decreto medesimo;
Visto il successivo decreto del dirigente generale n. 2016 del 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 58 del 7 dicembre 2001, con il quale è stata modificata la graduatoria di cui all'allegato 1 del decreto n. 476 del 28 aprile 2000;
Considerato che la legge regionale in questione è tuttora sottoposta alla procedura d'infrazione di cui al l'art. 88 del trattato comunitario;
Considerato che sono in corso le procedure per richiedere, tramite il Governo nazionale, la deroga alle disposizioni comunitarie, prevista dall'art. 88, paragrafo 2, comma 3, del Trattato;
Considerato che l'intervento regionale riguarda, così come previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 37/94, i soci delle cooperative siciliane escluse dall'intervento statale per carenza di finanziamento o per mancanza di requisiti;
Ritenuto, pertanto, di individuare le cooperative che, inserite nella graduatoria di cui al decreto n. 476 del 28 aprile 2000, risultano, altresì, inserite nella graduatoria dei soggetti ammessi agli interventi previsti dalla legge n. 237 del 19 luglio 1993 e di cui al D.M. 18 dicembre 1995;
Ritenuto necessario integrare il decreto assessoriale n. 476 del 28 aprile 2000 con l'elenco delle cooperative che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del medesimo decreto, hanno presentato richiesta di riesame della pratica, ovvero ricorso giurisdizionale, fermo restando che l'eventuale ammissione ai benefici in argomento potrà essere decretata non appena definito il relativo procedimento;
Ritenuto, altresì, di integrare il decreto n. 476 del 28 aprile 2000 con l'elenco delle cooperative che, ai sensi dell'art. 75, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, possono essere ammesse, in subordine, alle agevolazioni, in quanto hanno presentato la prevista documentazione entro i termini previsti dal D.P.Reg. siciliana 16 gennaio 1997, n. 9;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui alle premesse, il decreto n. 476 del 28 aprile 2000, modificato dal decreto del dirigente generale n. 2016 del 24 ottobre 2001, è integrato con gli allegati 3 e 4, che fanno parte integrante del presente decreto, riportanti rispettivamente, l'elenco delle cooperative che hanno presentato richiesta di riesame della pratica o ricorso giurisdizionale al medesimo decreto, e l'elenco delle cooperative che, ai sensi dell'art. 75, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, possono essere ammesse, in subordine, alle agevolazioni, in quanto hanno presentato la prevista documentazione entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Regione siciliana 16 gennaio 1997, n. 9.
E', altresì, predisposto l'elenco (all. 5), che fa parte integrante del presente decreto, riportante le cooperative che, inserite nella graduatoria delle istanze ammissibili di cui al decreto n. 476 del 28 aprile 2000, risultano, altresì, incluse nella graduatoria dei soggetti ammessi ai sensi della legge n. 237 del 19 luglio 1993 e di cui al D.M. 18 dicembre 1995.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 maggio 2002.
  LANDOLINA 



Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 19 giugno 2002, al n. 236.

Allegato 3
Elenco delle cooperative che hanno presentato richiesta di riesame o ricorso giurisdizionale alla graduatoria


  Cooperativa | Sede | Situazione | Data 
La Vite  Canicattì Fallimento 9-6-1994 
La Primula  Palermo Liquidazione 21-11-1994 
Esperides  Francofonte Liquidazione 13-7-1995 
Agrituris  Marsala Fallimento 10-10-1995 
Baglio Vecchio  Castelvetrano Fallimento 9-8-1994 
Capa  Castelvetrano (*)  
CCRRS  Marsala Liquidazione 22-11-1990 
Coci  Marsala Fallimento 17-2-1992 
Trinità  Salemi Fallimento 28-7-1995 
Zootecnica Granci  Salemi Liquidazione 21-4-1994 



(*)  Non è ancora stata avviata la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa.

Allegato 4
Elenco delle cooperative riammesse ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 6/2001


  Cooperativa | Sede | Situazione | Data 
Cantina soc. Enopolio  Caltanissetta Liquidazione 20-12-1999 
CO.CE.ME. Sicilia  Canicattì Fallimento 22-1-1996 


Allegato 5
Elenco delle cooperative inserite nella graduatoria delle ammesse ai sensi della normativa nazionale


  Cooperativa | Sede  
Terra diSicilia  Ribera 
Nupral Export  Lentini 
Elaiopolio Farida  Castelvetrano 
Sole Nascente  Castelvetrano 
Poggio Diana  Ribera 
Campobello di Mazara  Campobello di Mazara 
Prosperità e Lavoro  Marsala 
Biesina  Marsala 
Agrisicilia  Marsala 
Campi Reali  Camporeale 
Tellure   Campobello di Mazara 
Aurora  Salemi 
Torrepalino  Castiglione di Sicilia 

(2002.27.1656)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 7 maggio 2002.
Decadenza del consiglio della circoscrizione Stromboli del comune di Lipari e nomina del commissario.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali n. 84/76, n. 48/91, n. 26/93 e n. 41/96;
Preso atto che n. 3 consiglieri, su 6 assegnati, della circoscrizione Stromboli del comune di Lipari hanno rassegnato contestualmente le dimissioni dalla carica, giusta comunicazione del segretario generale prot. n. 2703 del 22 febbraio 2002;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, le dimissioni della metà dei consiglieri comportano la dichiarazione di decadenza da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali del consiglio circoscrizionale, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 9, comma 5 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84;
Preso atto che il consiglio comunale di Lipari, con deliberazione n. 25 del 26 marzo 2002, ha espresso parere favorevole in ordine alla decadenza del citato consiglio circoscrizionale Stromboli;
Vista la proposta di decadenza inviata dal sindaco di Lipari con nota prot. 12112 del 28 marzo 2002;
Rilevato che è stata compiuta la procedura prevista dall'art. 9, comma 5, della citata legge regionale;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla dichiarazione di decadenza del consiglio della circoscrizione Stromboli del comune di Lipari ed alla contestuale nomina del commissario presso il suddetto consiglio scelto fra gli elettori della medesima circoscrizione;

Decreta:
Art. 1

Il consiglio della circoscrizione Stromboli del comune di Lipari è dichiarato decaduto.
Art. 2

Il sig. Zaia Salvatore, cittadino elettore della circoscrizione Stromboli residente a Lipari, via Roma, Stromboli, è nominato commissario del consiglio della circoscrizione Stromboli di Lipari con le attribuzioni di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84.
Art. 3

Il predetto decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, così come previsto dal già citato art. 9 della legge regionale n. 84/1976.
Palermo, 7 maggio 2002.
  D'AQUINO 

(2002.28.1709)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 4 luglio 2002.
Cessazione dell'attività farmaceutica della dott.ssa Tripi Ileana, titolare della 5ª sede farmaceutica di Palermo.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA, IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la normativa vigente in materia;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le ordinanze del CGA RS n. 170 e n. 171 del 6 marzo 2002, con le quali sono stati accolti gli appelli cautelari proposti dalla dr.ssa Borsellino Angelica, titolare della 123ª sede farmaceutica, avverso le ordinanze del TAR Sicilia, sez. II di Palermo n. 1885/01 e n. 236/02, relative al mancato accoglimento delle istanze di sospensione dell'anzidetta ricorrente, avanzate nel contesto dei ricorsi giurisdizionali avverso il decreto n. 35205/01 e il decreto n. 36612/01, concernenti rispettivamente l'assegnazione in via provvisoria della 172ª sede farmaceutica alla dr.ssa Tripi e la modifica dei limiti territoriali delle sedi 123ª e 172ª;
Vista la successiva ordinanza n. 439 del 3 giugno 2002, notificata alla scrivente Amministrazione in data 14 giugno 2002, con la quale il CGA RS, su ricorso proposto dalla dr.ssa Borsellino Angelica per l'esecuzione delle predette ordinanze n. 170 e n. 171/2002, ha disposto la chiusura della farmacia gestita dalla dr.ssa Tripi Ileana, nei locali di via Bernini n. 71, nelle more dell'esito del contenzioso in corso;
Visti gli atti d'ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, in ottemperanza al giudicato formatosi con le ordinanze del CGA RS n. 170 e n. 171 del 6 marzo 2002 e n. 439 del 3 giugno 2002, nelle more dell'esito dei ricorsi giurisdizionali in corso, viene disposta la cessazione dell'attività farmaceutica della dr.ssa Tripi Ileana, titolare della 5ª sede farmaceutica, nei locali di via Bernini n. 71, entro e non oltre il 14 luglio 2002.
Il presente decreto verrà notificato con raccomandata A/R all'interessata dr.ssa Tripi Ileana, alla controinteressata dr.ssa Borsellino Angelica ed inviata al comune di Palermo, all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, all'Ordine provinciale dei farmacisti di Palermo ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 4 luglio 2002.
  AMANDORLA 

(2002.28.1713)
Torna al Sommariohome



ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 19 giugno 2002.
Approvazione del piano regolatore generale del porto turistico di Marina di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 30 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Premesso che:
-  con i fogli prott. n. 22401 del 7 maggio 1993 e n. 24239 del 14 maggio 1993 il sindaco del comune di Ragusa ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale del porto turistico di Marina di Ragusa, adottato con delibera n. 240 del 15 luglio 1991;
-  con delibera n. 14 del 21 febbraio 1992, riscontrata priva di vizi di legittimità dalla commissione provinciale di controllo di Ragusa nella seduta del 24 aprile 1992 con decisione n. 2897, il consiglio comunale di Ragusa ha approvato la relazione di valutazione di impatto ambientale e le proposte e denominate A e B relative ai parcheggi;
-  sono state espletate le procedure di pubblicazione e deposito atti, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
-  con certificazione, datata 6 maggio 1993, il sindaco del comune di Ragusa ha attestato la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché l'acquisizione di n. 1 osservazione;
-  con delibera n. 18 del 22 febbraio 1993, approvata dalla commissione provinciale di controllo di Ragusa nella seduta del 13 marzo 1993 con decisione n. 1484, il consiglio comunale di Ragusa ha controdedotto, ai sensi del V comma della legge regionale n. 71/78, l'unica osservazione presentata avverso lo strumento urbanistico di che trattasi;
-  sul progetto di piano in argomento sono stati espressi i seguenti pareri:
a)  ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo, prot. n. 7534 del 28 agosto 1991;
b) capitaneria di porto di Siracusa, prot. n. 2361 del 3 febbraio 1993;
c) comando zona Fari di Messina, prot. n. 67318 dell'1 ottobre 1991;
d) comando provinciale dei VV.FF. di Ragusa, prot. n. 3585 del 16 agosto 1991;
e) comando militare di Messina, prot. n. 25309 del 27 settembre 1991;
f) ufficio circoscrizione doganale di Siracusa, prot. n. 8010 dell'8 luglio 1991;
g) ente FF.SS., prot. n. 33485 del 6 giugno 1991;
-  con voto n. 374 del 17 ottobre 1996 il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel rilevare l'assenza tra la documentazione prodotta dello studio di fattibilità ex art. 13 della legge regionale n. 65/81 nonché del nulla osta di impatto ambientale ex art. 30 della legge regionale n. 10/93, ha restituito la pratica per il prosieguo dell'iter procedimentale;
-  con voto n. 660 del 2 luglio 1998 il Consiglio regionale dell'urbanistica, dedotte le considerazioni formulate dal gruppo XXVII/DRU con nota 70/97 del 28 febbraio 1997, ha ribadito quanto in precedenza assunto con il voto n. 374 del 17 ottobre 1996;
-  con nota prot. n. 4129 del 30 marzo 1999, questo Assessorato ha richiesto al sindaco del comune di Ragusa, ad integrazione della documentazione in precedenza trasmessa, copia dello "Studio integrativo di impatto ambientale" redatto a seguito della richiesta del Ministero dell'ambiente prot. n. 2940/VIA/A.O.13.H., nonché degli specifici elaborati redatti ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 65/81;
-  con foglio prot. n. 37384 del 12 giugno 2001, il sindaco del comune di Ragusa, nel rappresentare che quanto richiesto con l'assessoriale prot. n. 4129 del 30 marzo 1999 risulta contenuto nei precedenti elaborati, ha trasmesso la determinazione n. 153 del 28 dicembre 1995, con la quale si dichiara l'esecutività del piano in argomento per decorrenza dei termini;
-  nel corso della conferenza di servizi del 23 aprile 2002, convocata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa - ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 21/98 - con nota prot. n. 5168 del 14 marzo 1992, da parte del rappresentante di questo dipartimento è stato evidenziato che, non sussistendo per il P.R.P. l'istituto del silenzio-assenso per decorrenza dei termini, il progetto di massima all'esame della conferenza era da ritenere non conforme allo strumento urbanistico;
-  con foglio prot. n. 375 del 23 aprile 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 23986 del 24 aprile 2002, il sindaco del comune di Ragusa, ai fini della definizione delle procedure di approvazione, ha trasmesso il progetto di massima del porto turistico di Marina di Ragusa comprendente le modifiche introdotte in sede di redazione della valutazione impatto ambientale;
Visto il decreto n. 270 del 15 maggio 2002, con il quale il dirigente responsabile del servizio 7° (V.I.A.) del dipartimento regionale territorio ed ambiente di questo Assessorato, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche, ha espresso, con prescrizioni, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di massima relativo ai lavori di realizzazione del porto turistico di Marina di Ragusa;
Vista la nota, prot. n. 125 del 21 maggio 2002, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al P.R.P., la proposta di parere n. 21 del 21 maggio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Omissis...
Rilevato che:
-  per come risulta dalla relazione tecnica (all. 3.1) del piano regolatore generale del porto, è stato previsto un dispositivo portuale minimale, proporzionato alle mo deste dimensioni del centro abitato di Marina di Ra gusa, anche in considerazione delle modeste profondità dei fondali tali da impedire l'ormeggio di grandi natanti;
-  per la realizzazione del porto sono previste, fondamentalmente, strutture a mare, risultando le previsioni sulla terraferma di modesta rilevanza;
-  il porto si articola in due distinte zone, l'una a levante, destinata a fruitori generati da flussi collettivi, l'altra, a ponente, destinata a fruitori a più marcato carattere di individualità;
-  il collegamento tra le due zone è previsto attraverso una bretella di collegamento da realizzare tramite la costruzione di una struttura, per la maggior parte del suo sviluppo, a giorno tale da consentire la circolazione delle acque;
-  il porto sarà dotato di tutte quelle strutture ed attrezzature necessarie per la gestione amministrativa e militare e per i servizi e ed il ristoro da offrire ai fruitori del porto;
-  il piano regolatore generale portuale ridisegna la rete stradale del centro abitato di Marina di Ragusa in relazione alla struttura portuale prevista, individuando num. 2 accessi al porto, l'uno a levante e l'altro a ponente;
-  il progetto di massima del porto turistico di Marina di Ragusa, oggetto della conferenza di servizi del 23 aprile 2002, ripropone sostanzialmente le previsioni del piano regolatore generale portuale;
-  per quanto riguarda le opere previste nello specchio d'acqua, si rileva che sono stati previsti dei pontili galleggianti, diversamente orientati rispetto a quelli prefigurati nella planimetria 3.6 del piano regolatore generale portuale, e che quelli in direzione nord sud si attestano lungo la bretella di collegamento tra le due zone del porto;
-  per quanto riguarda le opere sulla terraferma si rileva che il progetto in esame, riproponendo la viabilità di accesso al porto del piano regolatore generale, prevede la realizzazione di un tronco stradale per il collegamento tra la via Vietri e l'accesso ovest del porto;
-  si rileva altresì la presenza di un ampio parcheggio, posto ad ovest della via Francesco Spata;
-  detta previsione riconferma quanto già inserito in un p.d.l., approvato dal comune di Ragusa con delibera di giunta municipale n. 922 del 21 giugno 2001, per come si evince dalla planimetria scala 1/1000, prodotta, unitamente a copia della suddetta delibera di giunta municipale n. 922/2001, dal comune.
Considerato che:
-  per quanto riguarda l'iter procedurale, si ritiene che il comune abbia ottemperato ai rilievi formulati dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 374 del 17 ottobre 1996;
-  il comune ha infatti proceduto alla redazione dello studio di impatto ambientale ed alla trasmissione degli studi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 65/81, ed a tal riguardo si rimanda a quanto contenuto nel sopra citato decreto n. 270 del 15 maggio 2002 di cui si riconfermano le prescrizioni dettate;
-  le previsioni del progetto di massima del porto turistico di Ragusa risultano conformi a quanto previsto dal piano regolatore portuale adottato con delibera n. 240 del 19 luglio 1991;
-  le modeste modifiche inerenti la diversa tipologia dei pontili adottata, ed il loro diverso orientamento, non hanno alcuna refluenza sull'assetto prefigurato dallo strumento urbanistico; a tal riguardo, in sede di conferenza di servizi, sono stati comunque acquisiti sul progetto di massima del porto turistico in parola i pareri favorevoli della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa, della Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa, reso con nota n. 233 del 22 aprile 2002, dell'ufficio del Genio civile opere marittime di Palermo, reso con nota n. 3931 del 22 aprile 2002, dei VV.FF. di Ragusa;
-  per ciò che riguarda il parcheggio rappresentato nella planimetria scala 1/3.500 del progetto di massima in argomento, lo stesso, essendo inserito nel piano di lavoro approvato con delibera di giunta municipale n. 922 del 21 giugno 2001, è da ritenersi conforme allo strumento urbanistico;
-  a tal proposito, per il perfezionamento del procedimento, si suggerisce al comune di Ragusa di provvedere all'approvazione di detto piano di lavoro a mezzo delibera consiliare, come prescritto dall'art. 14 della legge regionale n. 71/78;
-  in sede della conferenza di servizi, l'ufficio del Genio civile di Ragusa ha reso il proprio parere in linea tecnica ex art. 12 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, allegato al verbale della conferenza, con cui si esprime parere favorevole a condizioni, rilevando, tra l'altro, che il sistema viario di accesso va interamente rivisto per migliorarne la funzionalità;
-  a tal riguardo analogamente si esprime il sopra citato decreto V.I.A. n. 270 dell'11 maggio 2002;
-  in linea con quanto già espresso dall'ufficio del Genio civile di Ragusa e dall'ufficio valutazione impatto ambientale di questo Assessorato, si ritiene che la viabilità di accesso al porto vada adeguatamente potenziata, prevedendo, in particolare, una strada di collegamento fra il parcheggio di cui sopra ed il tronco stradale previsto fra la via Vietri ed il porto.
Tutto ciò premesso, visto, rilevato e considerato, questa unità operativa è del parere che, per quanto attiene gli aspetti urbanistici, di competenza di questo dipartimento, il piano regolatore del porto turistico di Marina di Ragusa, adottato con delibera consiliare n. 240 del 19 luglio 1991, così come adeguato con il progetto di massima oggetto della conferenza di servizi del 23 aprile 2002, sia meritevole di approvazione con la prescrizione che la viabilità di accesso al porto vada adeguatamente potenziata, prevedendo, in particolare, una strada di collegamento tra il parcheggio ed il tronco stradale previsto fra la via Vietri ed il porto.";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 623 del 23 maggio 2002, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con la precisazione che l'esecutività dell'adeguamento introdotto con il progetto di massima del porto, relativamente alla localizzazione dei parcheggi sia subordinata a deliberazione del consiglio comunale;
Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore del porto turistico di Marina di Ragusa, adottato con delibera consiliare n. 240 del 19 luglio 1991, così come adeguato con il progetto di massima in data 15 febbraio 2002, sia meritevole di approvazione in conformità al parere dell'ufficio n. 21 del 21 maggio 2002, salva la precisazione di cui al superiore considerato.";
Ritenuto di potere condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 623 del 23 maggio 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge regionale n. 21/85 e dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvato e reso esecutivo, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 623 del 23 maggio 2002 nonché alle condizioni espresse dagli organi in premessa citati, il piano regolatore generale del porto turistico di Marina di Ragusa, adottato con delibera del consiglio comunale di Ragusa n. 240 del 19 luglio 1991.
Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere prot. n. 21 del 21 maggio 2002 resa dall'unità operativa 4.1/DRU;
2)  voto n. 623 del 23 maggio 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera di consiglio comunale n. 240 del 19 luglio 1991;
4)  delibera di consiglio comunale n. 14 del 21 febbraio 1992;
5)  delibera di consiglio comunale n. 18 del 22 febbraio 1993;
6)  all. 3.1  -  relazione preliminare sulle scelte fondamentali e sugli indirizzi assunti per la redazione del piano; 
7)  all. 3.2.1.  -  esame generale analitico dello stato di fatto - Relazione; 
8)  all. 3.2.2.  -  esame generale analitico dello stato di fatto - Tavole 
9)  all. 3.3  -  relazione illustrativa con indicazione dei problemi e delle esigenze conseguenziali riferite ad un congruo periodo di tempo e dei relativi criteri di scelta; 
10)  all. 3.4  -  planimetria dello stato dei luoghi scala 1:2000; 
11)  all. 3.5  -  planimetria con indicazione delle destinazioni e con designazione della rete viaria e delle principali infrastrutture scala 1:5000; 
12)  all. 3.6.  -  planimetria delle previsioni oggetto del piano scala 1:1000; 
13)  all. 3.7  -  norme tecniche generali di attuazione; 
14)  all. 3.8  -  programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità per le opere di pubblico interesse; 

Elaborati del progetto generale di massima del porto di Marina di Ragusa
15)  tav. 1.1  -  relazione generale; 
16)  tav. 1.2  -  relazione geomorfologica; 
17)  tav. 1.3  -  programma delle indagini geognostiche; 
18)  tav. 1.4.1  -  studio idraulico marittimo - relazione; 
19)  tav. 1.4.2  -  studio idraulico marittimo figure e tabelle; 
20)  tav. 1.5  -  opere marittime - relazione tecnica; 
21)  tav. 1.6  -  impianti elettrici di distribuzione FM, illuminazione, segnalamento - relazione tecnica; 
22)  tav. 9  -  computo metrico estimativo; 
23)  tav. 10  -  elenco prezzi; 
24)  tav. 11  -  valutazione delle competenze tecniche; 
25)  tav. 12  -  stima dei lavori; 
26)  tav. 13  -  schema di capitolato speciale d'appalto; 

27)  fascicolo costituito dagli elaborati grafici - scale diverse.
Art.  3

Il comune di Ragusa dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento in argomento.
Art.  4

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art.  5

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.28.1701)
Torna al Sommariohome





DECRETO 21 giugno 2002.
Approvazione del programma costruttivo della cooperativa Nettuno per la realizzazione di n. 28 alloggi nel comune di San Giovanni La Punta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 86 del 6 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 1 del 28 gennaio 1986;
Vista la legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996;
Vista la nota n. 6556/GEN del 5 marzo 2002, con la quale è stato trasmesso, da parte del comune di S. Giovanni La Punta, il programma costruttivo della cooperativa Nettuno per la realizzazione di n. 28 alloggi;
Vista la nota n. 11524/GEN del 3 maggio 2002, acquisita al protocollo generale n. 28980 dell'8 maggio 2002 di questo Assessorato, con la quale è stata trasmessa dal comune documentazione integrativa inerente il programma costruttivo suddetto;
Vista la delibera consiliare n. 8 del 17 gennaio 2002, con la quale il suddetto programma costruttivo è stato adottato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Visti gli atti ed elaborati trasmessi;
Premesso che:
- il comune di San Giovanni La Punta è dotato di programma di fabbricazione, approvato con decreto n. 98 del 7 aprile 1976;
- il programma costruttivo di che trattasi ricade in area destinata a zona "C1-espansione urbana" dal suddetto piano di fabbricazione;
- nel piano regolatore generale restituito per la rielaborazione parziale, con nota assessoriale n. 5515/U del 30 aprile 1997, tale area è destinata a zona "E.P. - aree residenziali per edilizia pubblica e sovvenzionata";
- l'area interessata è estesa mq. 10805, sulla quale viene previsto un volume max. di progetto pari a mc. 11774, con n. 147 abitanti da insediare, un indice di densità fondiaria di 1.80 mc/mq. ed un rapporto di copertura del 31%;
- viene reperita una dotazione complessiva di aree per spazi pubblici di mq. 2649, pari a 18 mq. per abitante, così suddivisa:
-mq. 368 a parcheggio;
-mq. 662 a verde attrezzato;
-mq. 1619 per opere di urbanizzazione secondaria;
Visto il parere igienico-sanitario favorevole della Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, reso con nota n. 41/US del 26 gennaio 2000;
Visto il parere favorevole, a condizione, dell'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, reso con nota n. 31412 del 15 dicembre 2000;
Visto il parere favorevole, a condizione, della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania, reso ai sensi della legge n. 1497/39 con nota n. 4059 del 17 gennaio 2000;
Visto il parere n. 20 dell'11 giugno 2002 del servizio n. 4 - Affari urbanistici della Sicilia orientale del Dipartimento regionale dell'urbanistica di questo Assessorato che si riporta:
"...Omissis...
"Dall'esame degli atti e degli elaborati trasmessi, si considera:
1) il programma costruttivo in argomento risulta ubicato in zona C1 di espansione urbana del vigente piano di fabbricazione;
2) il programma costruttivo medesimo è stato adottato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, in variante alle norme tecniche di attuazione del piano di fabbricazione;
3) la quantità di spazi pubblici previsti dal progetto soddisfano complessivamente il fabbisogno minimo prescritto dall'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
4) il programma costruttivo in esame è munito dei pareri favorevoli sopramenzionati;
5) compete al comune di San Giovanni La Punta la verifica, in sede di rilascio di concessione edilizia, che la tipologia edilizia prevista sia rispondente alle caratteristiche specifiche degli alloggi finanziati, ed allo standard di proporzionamento, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;
lo scrivente, servizio n. 4 esprime il seguente parere che il programma costruttivo della cooperativa Nettuno, per la realizzazione di n. 28 alloggi, adottato in variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di San Giovanni La Punta, con delibera consiliare n. 8 del 17 gennaio 2002, sia meritevole di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, con le condizioni contenute nei pareri n. 4059 del 17 gennaio 2000 della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Catania e n. 31412 del 15 dicembre 2000 dell'ufficio del Genio civile di Catania";
Ritenuto di condividere il parere n. 20 dell'11 giugno 2002 del servizio n. 4 del Dipartimento regionale dell'urbanistica;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è approvato il programma costruttivo della cooperativa Nettuno, per la realizzazione di n. 28 alloggi, in variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di San Giovanni La Punta, adottato con delibera consiliare n. 8 del 17 gennaio 2002, con le condizioni di cui al parere n. 4059 del 17 gennaio 2000 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, e con le condizioni di cui al parere n. 31412 del 15 dicembre 2000 dell'ufficio del Genio civile di Catania.
Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale, n. 86 del 6 aprile 1981 l'area relativa al programma costruttivo deve essere espropriata ed utilizzata entro il termine di due anni.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati, gli atti e gli elaborati seguenti:
 1)  delibera consiliare n. 8 del 17 gennaio 2002;
 2)  nota n. 41/US del 26 gennaio 2000 dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania;
 3)  nota n. 4059 del 17 gennaio 2000 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania;
 4)  nota n. 31412 del 15 dicembre 2000 dell'ufficio del Genio civile di Catania;
 5)  relazione tecnica-illustrativa - tavola A;
 6)  relazione tecnica (urbanizzazione) - tavola B;
 7)  computo metrico - tavola C;
 8)  elenco materiali - tavola D;
 9)  espropri - tavola E;
10)  norme tecniche di attuazione - tavola F;
11)  stralcio planimetrico piano di fabbricazione vigente;
12)  parere n. 20 dell'11 giugno 2002 del servizio n. 4 del dipartimento regionale urbanistica;
13)  relazione geologica;
14)  schema di convenzione - tavola G;
15)  tavola n. 1 - programma costruttivo;
16)  tavola n. 2 - programma costruttivo;
17)  tavola n. 3 - programma costruttivo.
Art. 3

Il comune di San Giovanni La Punta è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione degli allegati.
Palermo, 21 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.28.1679)
Torna al Sommariohome




DECRETO 21 giugno 2002.
Revoca del decreto 18 marzo 2002, concernente appro vazione di programmi costruttivi del comune di Capo d'Orlando, limitatamente al programma della ditta Librezzese.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
Vista la legge regionale n. 22/96;
Visto il decreto dirigenziale n. 130/DRU del 18 marzo 2002, con il quale vengono approvati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 22/96 ed in conformità al parere n. 9 del 25 febbraio 2002, espresso dall'unità operativa 4.1/ME i tre programmi costruttivi approvati dal consiglio comunale con delibere n. 74 e 75 del 18 settembre 2001 e n. 108 del 14 febbraio 2002 e di cui al decreto n. 20/DRU dell'8 febbraio 1999, alle condizioni di cui al sopraccitato parere, riferiti alle cooperative Librezzese, cooperativa Concordia, impresa Mangano;
Visto l'atto di diffida del 29 aprile 2002 a firma dei signori Giunta Saverio Calogero e Minissale Natale, trasmesso contestualmente all'ordinanza di sospensione emessa dal T.A.R. di Catania n. 304/2002 del 31 gennaio 2002 dell'esecuzione della deliberazione consiliare n. 74 del 18 settembre 2001, approvativa del programma costruttivo riferito alla cooperativa Librezzese;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 29597 del 20 maggio 2002, di richiesta chiarimenti al comune di Capo D'Orlando;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per revocare in autotutela il decreto dirigenziale n. 130/DRU del 18 marzo 2002, limitatamente al programma costruttivo della ditta Librezzese per la realizzazione di n. 9 alloggi localizzato in via Trazzera Marina tra Gambitta Conforto e via passaggio a livello, in quanto il provvedimento dirigenziale del 18 marzo 2002 è stato emesso successivamente alla ordinanza di sospensione del T.A.R. del 31 gennaio 2002;
Decreta:
Art. 1

Di revocare in autotutela il decreto dirigenziale n. 130/DRU del 18 marzo 2002, limitatamente al programma costruttivo della ditta Librezzese.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Capo d'Orlando, il quale dovrà curarne il deposito a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.
Art. 3

Il comune di Capo d'Orlando resta onerato a provvedere agli adempimenti conseguenti alla revoca del programma costruttivo di cui all'art. 1 e dovrà procedere alla notifica del presente decreto a tutti i soggetti interessati a qualunque titolo del programma costruttivo di che trattasi.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione.
Palermo, 21 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.28.1703)
Torna al Sommariohome





DECRETO 21 giugno 2002.
Autorizzazione del progetto per l'intervento di telefonia cellulare in località Granatello - via Dara, in territorio del comune di Marsala.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altri leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. 00107 dell'11 gennaio 2000, con il quale la TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive integrazioni, per l'intervento di telefonia cellulare in località Granatello - via Dara nel territorio del comune di Marsala;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 1883 del 12 maggio 2000, con la quale è stato richiesto al comune di Marsala di esprimere a mezzo di delibera consiliare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, il proprio parere sul progetto di cui alla richiesta della TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.;
Vista la deliberazione n. 216 del 14 dicembre 2000, con la quale il consiglio comunale, contrariamente alla proposta formulata dal responsabile dell'U.T.C., ha ritenuto di esprimere avviso negativo alla realizzazione del progetto in argomento;
Visto il parere prot. 7640 del 14 maggio 2001, reso dall'ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, sul progetto di variante urbanistica per la realizzazione di un s.r.b. per la telefonia cellulare in località Granatello del comune di Marsala;
Vista la proposta n. 93 del 5 aprile 2002 dell'U.O.3.2, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
- Visto il piano urbanistico comprensoriale n. 1 vigente approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre 1977, con il quale è normato il comune di Marsala;
Considerato che l'intervento consiste nella realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare da ubicarsi nel territorio del comune di Marsala, ricadente nel foglio di mappa n. 53, particelle numeri nn. 299 e 300, che in relazione al vigente strumento urbanistico ricade in zona "E" verde agricolo;
- indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc/mq. 0,03;
- destinazione d'uso - agricola residenziale e rurale - produttiva;
- altezza max m. 7,00;
- distacchi dai confini m. 10,00;
L'area insediata è quella minimale per le caratteristiche dell'insediamento da TIM definito e costituito da un palo portantenne di altezza m. 30,00, con una piattaforma supporto antenne, e di un pre-fabbricato avente dimensioni in pianta di m. 2,50x4,50, ed altezza fuori terra di m. 3,30; in tali infrastrutture verranno propagati gli esistenti servizi di telefonia mobile tipi GSM e TACS;
Anche nello strumento urbanistico adottato piano regolatore generale, il sito azzonato come "E" verde agricolo ove sono previsti solo impianti tecnologici per produzione di energia elettrica con il vento.
Rilevato che il consiglio comunale si è espresso negativamente sul progetto in argomento e che pertanto nei termini previsti dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95 è di competenza di codesto consesso esprimersi sul progetto ex art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Rilevata inoltre la pubblica utilità dell'intervento, questa unità operativa 3.2 del DRU ritiene condivisibile il progetto in argomento ed esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, in quanto compatibile con l'assetto territoriale e nel rispetto delle norme vigenti in materia per la realizzazione delle opere di cui in oggetto."";
Visto il voto n. 627 del 23 maggio 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta dell'U.O.3.2 sopracitata, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione del progetto in argomento in variante allo strumento urbanistico vigente;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del C.R.U. che fa proprio quanto proposto dall'U.O.3.2 del Dipartimento regionale dell'urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 627 del 23 maggio 2002 soprariportato, nonché alle condizioni dettate dall'ufficio del Genio civile di Trapani con la nota in premessa citata, è autorizzato, in variante al vigente strumento urbanistico, il progetto di cui alla richiesta TIM Telecom Italia Mobile S.p.A., riguardante l'intervento di telefonia cellulare in località Granatello - via Dara, nel territorio del comune di Marsala.
Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 93 del 5 aprile 2002 dell'U.O.3.2;
2)  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 627 del 23 maggio 2002;
3)  deliberazione del consiglio comunale n. 216 del 14  dicembre 2000;
4)  tav.  1  -  planimetria del lotto scala 1:200, stralcio catastale ed urbanistico scala 1:1000;
5)  tav.  2  -  piante sistemazione sito e particolari costruttivi;
6)  tav.  3  -  relazione tecnica illustrativa;
7)  tav.  4  -  stralcio urbanistico piano regolatore generale adottato scala 1:10.000;
8)  tav.  5  -  stralcio urbanistico P.U.C. n. 1 scala 1:10.000;
9)  relazione geologica.
Art. 3

La TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui al progetto.
Art. 4

La TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. ed il comune di Marsala sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.28.1697)
Torna al Sommariohome





DECRETO 21 giugno 2002.
Approvazione di modifiche all'articolo 54 del regolamento edilizio e all'articolo 13 delle norme di attuazione del piano di recupero del comune di Ravanusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il decreto n. 440/D.R.U. del 30 maggio 1994, con il quale sono stati approvati il piano regolatore generale, i piani particolareggiati di recupero, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive del comune di Ravanusa;
Visto il decreto n. 140/D.R.U. del 26 marzo 2002, con il quale, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 544 del 21 febbraio 2002 assunto sulla scorta della proposta dell'unità operativa 3.1/DRU n. 39 del 7 dicembre 2001, sono state approvate le modifiche al regolamento edilizio, alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed alle norme di attuazione del piano di recupero del comune di Ravanusa, adottate con delibera consiliare n. 98 dell'1 novembre 2000;
Vista la nota n. 131 del 24 aprile 2002, con la quale l'unità operativa 3.1/DRU di questo Assessorato ha sottoposto al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 30 del 22 aprile 2002, che di seguito in stralcio si riporta, formulata allo scopo di rettificare un errore di trascrizione contenuto nella precedente proposta n. 39 del 7 dicembre 2001:
"...Omissis...
"Regolamento edilizio
Art. 54 - Caratteristiche dei locali. La modifica proposta dalla commissione affari generali riguarda il pun to 2) lett. A ossia per i locali di categoria A2 di cui al l'art. 57: l'altezza minima interna utile non deve essere inferiore a m. 3,00, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, (anziché 3,50 del piano regolatore generale); il punto 2) lett. B ossia per i locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, per i quali è prevista una dimensione non inferiore a 20 mq. (anziché 30 mq. del piano regolatore generale).
La suddetta proposta si ritiene condivisibile, in relazione alle valutazioni espresse nel parere tecnico.
Norme di attuazione al piano di recupero
Art. 13 - Balconi. La proposta dalla commissione affari generali prevede:
-  la modifica del 1° comma, ossia: negli spazi pubblici di larghezza non superiore a m. 6,00 non sono consentiti balconi o sporgenze superiori ad 1/10 della larghezza della strada (anziché negli spazi pubblici di larghezza non superiori a m. 7 non sono consentiti balconi e sporgenze superiori a cm. 30);
-  la modifica del punto 13.1 relativa all'altezza minima dell'intradosso sul piano stradale, misurata dal punto più basso di eventuali mensole o sostegni non inferiori a m. 3,00 (anziché m. 4,20 del piano regolatore generale);
--  l'abrogazione del punto 13.3 (negli spazi pubblici non superiori a m. 12 sono proibiti i parapetti pieni e in genere quelli che presentano una superficie opaca superiore al 30% della superficie totale).
Le suddette proposte di modifica, in considerazione delle valutazioni espresse nel parere tecnico, possono ritenersi meritevoli di approvazione.
Per quanto sopra esposto e considerato, per le finalità degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78, questa unità operativa 3.1 è del parere che le modifiche al l'art. 54 del regolamento edilizio ed all'art. 13 delle norme di attuazione del piano di recupero, adottate con delibera di consiglio comunale n. 98 dell'1 gennaio 2000 possono essere ritenute meritevoli di approvazione, per come specificato singolarmente per ogni articolo esaminato.";
Visto il voto n. 626 del 23 maggio 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta dell'ufficio, ha ritenuto meritevoli di approvazione le modifiche al regolamento edilizio, alle norme di attuazione del piano regolatore generale ed alle norme tecniche di attuazione del piano di recupero, adottate dal consiglio comunale di Ravanusa con delibera n. 98 dell'1 novembre 2000;
Ritenuto, al fine di rettificare il precedente decreto n. 140/D.R.U. del 26 marzo 2002, di poter condividere il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 626 del 23 maggio 2002 assunto in conformità alla proposta dell'unita operativa 3.1/DRU n. 30 del 2 aprile 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, a parziale rettifica del precedente decreto n. 140/D.R.U. del 26 marzo 2002, sono approvate le modifiche all'art. 54 del regolamento edilizio ed all'art. 13 delle norme di attuazione del piano di recupero secondo la formulazione di cui alla soprariportata proposta dell'unità operativa 3.1/DRU n. 30 del 2 aprile 2002, integralmente condivisa dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 626 del 23 maggio 2002.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto, e ne costituiscono allegati, i seguenti atti, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 30 del 22 aprile 2002;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 626 del 23 maggio 2002.
Art.  2

Il comune di Ravanusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.28.1705)
Torna al Sommariohome





DECRETO 21 giugno 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Tortorici.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dall'art. 4 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge n. 40/95;
Visto il foglio prot. n. 352 del 9 gennaio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al prot. n. 1415 del 10 gennaio 2002, con il quale il comune di Tortorici ha trasmesso, per l'approvazione ai sensi dell'art. 1 comma V della legge n. 1/78, gli atti ed elaborati relativi al progetto per la costruzione della strada Tornante Brogiotta zona C/2 S. Paolo - lotto di completamento;
Vista la delibera n. 9 del 18 febbraio 1999, avente ad oggetto "Localizzazione della strada Tornante Brogiotta zona C/2 S. Paolo - lotto di completamento";
Vista la delibera n. 66 del 15 ottobre 2001, divenuta esecutiva nei termini di legge - giusta attestazione del segretario comunale in calce alla stessa, con la quale il consiglio comunale di Tortorici ha approvato, in variante al piano regolatore generale vigente, il progetto di massima per la costruzione della strada Tornante Brogiotta zona C/2 S. Paolo - lotto di completamento;
Visti gli atti di pubblicazione deposito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla variante in argomento;
Vista la certificazione, datata 21 dicembre 2001, a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso gli atti adottati;
Vista la nota prot. n. 9739 del 28 marzo 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, sul progetto in argomento, ha espresso parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974;
Visto il parere n. 32 del 3 giugno 2002, reso dall'unità operativa 4.1/DRU di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
L'unità operativa 4.1/ME ...(Omissis)....
Considerato che:
-  il procedimento amministrativo seguito, alla luce della documentazione trasmessa, appare regolare;
-  il progetto in argomento prevede il completamento di una strada già in parte realizzata in conformità al piano regolatore generale i cui vincoli soggetti al l'espro prio sono decaduti. Prevede, inoltre, in variante all'attuale piano regolatore generale, la realizzazione del collegamento con la S.P. Tortorici Piano Conte, nonché il prolungamento della strada realizzata fino alla caserma dei carabinieri e alla strada comunale che porta al centro abitato;
-  la variante non modifica il rapporto con le previsioni circostanti e rappresenta l'indispensabile infrastruttura a servizio delle zone C/2, già in parte attuate, e le esistenti attrezzature di interesse pubblico e di uso collettivo, è del parere che il progetto di massima per la costruzione della strada Tornante Brogiotta - zona C/2 S. Paolo, lotto di completamento approvato, ai sensi dell'art. 1 comma V della legge n. 1/78, dal consiglio comunale di Tortorici con delibera n. 66 del 15 ottobre 2001, sia meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nei superiori considerata.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 32 del 3 giugno 2002, reso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 4.1/DRU di questo Assessorato;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:
Art.  1

Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 32 del 3 giugno 2002 reso dall'unità operativa 4.1/DRU di questo Assessorato ed alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa citata, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Tortorici, adottata con delibera consiliare n. 66 del 15 ottobre 2001, relativa al progetto di massima per la costruzione della strada Tornante Brogiotta - zona C/2 S. Paolo - lotto di completamento.
Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere dall'unità operativa 4.1/DRU n. 32 del 3 giugno 2002
2)  delibera di consiglio comunale n. 9 del 18 febbraio 2000;
3)  delibera di consiglio comunale n. 66 del 15 ottobre 2001;
4)  stralcio piano regolatore generale individuazione area scala 1:2000;
5)  stralcio piano regolatore generale vigente con la variante scala 1:2.000;
6)  all.  1  -  relazione tecnica; 
7)  all.  2  -  relazione geomorfologica; 
8)  all.  3  -  corografia scala 1:10.000; 
9)  all.  4  -  planimetria generale scala 1:1.000; 
10)  all.  5  -  planimetria opere d'arte scala 1:500; 
11)  all.  5a  -  planimetria marciapiede scala 1:500; 
12)  all.  6  -  planimetria raccolta e smaltimento acque piovane scala 1:500; 
13)  all.  7  -  planimetria impianto d'illuminazione pub blica scala 1:500; 
14)  all.  8  -  planimetria rete idrica e fognante scala 1:500; 
15)  all.  9  -  profilo longitudinale; 
16)  all. 10/a  -  sezioni  1 -  9 scala 1:100; 
17)  all. 10/b  -  sezioni 10 - 19 scala 1:100; 
18)  all. 10/c  -  sezioni 20 - 28 scala 1:100; 
19)  all. 20  -  planimetria catastale fogli 22 e 23 scala 1:1.000; 
20)  all. 21  -  relazione di stima; 
21)  all. 25  -  relazione di impatto ambientale. 

Art.  3

Il comune di Tortorici dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.
Art.  4

Il comune di Tortorici resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.28.1700)
Torna al Sommariohome




DECRETO 24 giugno 2002.
Approvazione della localizzazione di un impianto di depurazione in territorio del comune di Nicosia.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 45 e 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
Visto l'art. 68 della legge 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio n. 3371 dell'8 febbraio 2002, con il quale il commissario straordinario del comune di Nicosia ha richiesto a questo Assessorato l'autorizzazione, ex art. 45 della legge regionale n. 27/86, alla localizzazione dell'area per la realizzazione di un impianto di depurazione in località Prati Gurri;
Vista la deliberazione del commissario straordinario n. 11 del 19 dicembre 2001, con la quale, ai sensi dell'art. 45 legge regionale 10 maggio 1986, n. 27, è stato localizzato, in variante al vigente strumento urbanistico, l'impianto di depurazione in località Prati Gurri;
Vista la nota prot. n. 619 del 21 ottobre 1998, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna ha espresso parere favorevole a condizioni, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985;
Visto il parere prot. n. 6193 del 14 settembre 2000, espresso con prescrizioni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, dall'ufficio del Genio civile di Enna sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 2533/I del 22 gennaio 1999, con la quale la soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Enna ha approvato, a condizioni, ai sensi dell'art. 15 del T.U. n. 490/99, il progetto per la costruzione dell'impianto di depurazione;
Vista la proposta di parere prot. n. 108 del 19 aprile 2002, con la quale l'unità operativa 3.1/DRU, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica gli atti ed elaborati relativi alla localizzazione impianto di depurazione in variante allo strumento urbanistico vigente, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Il P.A.R.F. di Nicosia (decreto n. 522/88) individua in contrada Prati-Gurri a nord-est dell'abitato, l'ubicazione di un depuratore in corrispondenza del sito in cui già ricade un impianto costruito nel 1967 mai entrato in funzione e di cui si prevede la demolizione.
Ne viene infatti dichiarata la non integrabilità tecnologica nel contesto del nuovo progetto che contempla, oltre all'impianto dimensionato per 3000 abitanti (layout in tav. 3), opere accessorie e di sistemazione esterna (fabbricato servizi, strada di accesso, illuminazione, recinzione, barriera di verde, ecc.).
Per i profili urbanistici si rivela in primo luogo che la localizzazione proposta non risulta prevista dal piano di fabbricazione, che invece ne individua altra a non molta distanza.
L'ambito territoriale interessato è oggettivamente agricolo e nelle vicinanze esiste una edificazione piuttosto rada e non ad immediato ridosso del sito.
L'area è di proprietà demaniale, di facile accesso e - tranne quello sismico - non è soggetta a vincoli ambientali ad eccezione di quanto discende dal T.U. n. 490/99 per la vicinanza di una incisione naturale.
Risultano tuttavia regolarmente acquisiti i pareri degli enti competenti alla rispettiva tutela come riportato in premessa.
Rappresentato quanto sopra, si ritiene che il proposto impianto e la relativa fascia di rispetto (pari a 100 m., trattandosi di impianto di 3° livello) non appaiono incompatibili con l'assetto territoriale complessivo e l'iniziativa contribuirebbe positivamente all'adeguamento del sistema depurativo comunale.
Il parere di questa unità operativa è pertanto favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, fermo restando che le implicazioni di natura amministrativa e/o penale connesse alla inutilizzazione dell'impianto preesistente non appaiono materia di competenza di questo dipartimento";
Visto il voto n. 630 del 6 giugno 2002, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, nel condividere integralmente la proposta di parere formulata dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di cui sopra, ha ritenuto meritevole di approvazione la localizzazione adottata dal comune di Nicosia, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27/86, con delibera di commissario straordinario n. 11 del 19 dicembre 2001;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 630 del 6 giugno 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 630 del 6 giugno 2002 in premessa riportato ed alle condizioni contenute nelle note degli organi soprarichiamati, è approvata, in variante al vigente strumento urbanistico, la localizzazione dell'impianto di depurazione sito in contrada Prati-Gurri di cui alla delibera del commissario straordinario del comune di Nicosia n. 11 del 19 dicembre 2001.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere unità operativa 3.1/D.R.U. n. 108 del 19 aprile 2002;
2)  parere Consiglio regionale dell'urbanistica n. 630 del 6 giugno 2002;
3)  delibera commissario straordinario n. 11 del 19 dicembre 2001;
4)  relazione tecnica;
5)  relazione di impatto ambientale;
6)  analisi costi - benefici;
7)  relazione geotecnica;
8)  analisi geotecniche di laboratorio;
9)  planimetria generale quotata e sezioni terreno - scala 1:200;
10)  relazione geologica;
11)  integrazione della relazione geologica e geomeccanica;
12)  corografia;
13)  planimetria generale - scala 1:100;
14)  planimetria generale schema impianti - scala 1:100;
15)  piano particellare di esproprio;
16)  monoblocco pianta e sezioni scala 1:50;
17)  monoblocco - particolari costruttivi - scala 1:50;
18)  profilo idraulico - scala 1:100;
19)  grigliatura, sollevamento, tombino - scale varie;
20)  letti di essiccamento - scala 1:50;
21)  particolari costruttivi - scale varie;
22)  fabbricato servizi - scala 1:50;
23)  paratia, muri, sezione tombino - scala 1:25.
Art. 3

Il comune di Nicosia dovrà richiedere ed acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.
Art. 4

Il comune di Nicosia resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.28.1696)
Torna al Sommariohome





DECRETO 24 giugno 2002.
Autorizzazione del progetto delle FF.SS. relativo alla realizzazione di opere in territorio del comune di Patti.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dal l'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. DI/ZI.DIPA.PI/1889 del 19 giugno 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 20 giugno 2001 al n. 39393, con il quale la divisione infrastruttura delle FF.SS. ha richiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto denominato "Linea Palermo-Messina; Completamento sede - opere civili - armamento ed impianti tecnologici da Patti a Messina; realizzazione di tratti di strada in affiancamento ed opere di sottopasso della nuova sede ferroviaria per garantire le viabilità urbane interrotte", ricadente nel comune di Patti;
Vista la nota assessoriale prot. n. 70252 del 6 dicembre 2001, con la quale il comune di Patti, interessato territorialmente dalla realizzazione dell'intervento, è stato invitato ad esprimere, a mezzo delibera consiliare, il proprio parere sul progetto;
Vista la successiva corrispondenza con cui sono stati forniti gli atti utili all'esame di questo Assessorato;
Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 26 luglio 2001, pervenuta con nota comunale prot. n. 22416 del 12 dicembre 2001, con la quale il consiglio comunale di Patti ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, il proprio avviso favorevole sul progetto di che trattasi;
Vista la nota O.T. n. di prot. 21254 del 25 settembre 2001, con cui l'ufficio del Genio civile di Messina ha reso, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, parere favorevole a condizione, in merito alle opere previste in progetto;
Visto il parere n. 31 del 29 maggio 2002, reso dal l'unità operativa 4.1 del dipartimento regionale urbanistica di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare in quanto il consiglio comunale di Patti con atto n. 21 del 26 luglio 2001 ha reso il proprio avviso favorevole alla realizzazione delle opere;
Nel merito:
- la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota O.T. n. di prot. 21254 del 25 settembre 2001, che ha reso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 a condizione che:
1) prima della fase esecutiva dei lavori di realizzazione degli assi stradali vengano effettuate ulteriori indagini geognostiche a indirizzo geotecnico volte ad acquisire gli elementi stratigrafico-geotecnici dei terreni direttamente interessati dalla realizzazione degli stessi tracciati stradali;
2) vengano effettuate le verifiche di stabilità dei versanti;
3) venga curato con particolare attenzione l'aspetto della raccolta delle acque intercettate dai tracciati stradali;
4) venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche;
-  le aree interessate dalla realizzazione delle opere di che trattasi, ricadono ai margini di zone "F" servizi del vigente strumento urbanistico e parzialmente interessano viabilità programmata dallo stesso e preesi stenti;
-  l'opera in parola riveste interesse pubblico, stante che è finalizzata a migliorare mediante la realizzazione di nuovi tratti di strada in affiancamento alla realizzanda nuova sede ferroviaria, già autorizzata da questo Assessorato;
-  per quanto riguarda l'asse viario descritto nella "Relazione descrittiva" come tratto di collegamento tra la viabilità locale e la SS 113, ed evidenziato in rosso nella tavola denominata "Planimetria di progetto", allo stato attuale non si ritiene potersi condividere tale previsione in quanto non strettamente funzionale alle previste esigenze dei tratti interrotti dalla citata sede ferroviaria.
Per quanto sopra visto e considerato è del parere che il progetto per i lavori per la realizzazione di tratti di strada in affiancamento ed opere di sottopasso della nuova sede ferroviaria già autorizzata, per garantire le viabilità interrotte, in aree meglio individuate sugli elaborati grafici planimetria di progetto scala 1:1.000; stralcio planimetrico viabilità previste piano regolatore generale scala 1:1.000, a corredo dell'elaborato denominato "relazione descrittiva", possa ritenersi meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, con le prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile e del presente parere";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 31 del 29 maggio 2002, reso dall'unità operativa 4.1 del dipartimento regionale urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al parere n. 31 del 29 maggio 2002 espresso dall'unità operativa 4.1 del dipartimento regionale del l'urbanistica e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal l'ufficio del Genio civile di Messina con la nota sopracitata, è autorizzato il progetto dei lavori per la realizzazione di tratti di strada in affiancamento ed opere di sottopasso della nuova sede ferroviaria per garantire le viabilità interrotte, ricadente nel comune di Patti (ME).
Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere unità operativa 4.1 DRU n. 31 del 29 giugno 2002;
2)  delibera consiliare n. 21 del 26 luglio 2001;
3)  relazione descrittiva;
4)  inquadramento nel piano regolatore generale della viabilità prevista scala 1:1.000;
5)  planimetria di progetto scala 1:1.000;
6)  sistemazione pendio in frana scale varie;
7)  relazione geologica.
Art. 3

La Rete ferroviaria italiana S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.
Art. 4

La Rete ferroviaria italiana S.p.A. e il comune di Patti, sono onerati ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.28.1708)
Torna al Sommariohome





DECRETO 24 giugno 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Milazzo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare il 5° comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come recepito dal l'art. 4 della legge regionale n. 10 agosto 1978, n. 35;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 12241 del 15 ottobre 2001/50112 con il quale il comune di Milazzo ha trasmesso per l'approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della legge n. 1/78, la variante al piano regolatore generale relativa ai lavori per la realizzazione di un parcheggio in via S. Giovanni, adottata con delibera consiliare n. 101 del 27 ottobre 2000;
Visto il successivo foglio n. 776/3342/5390 del 29 gennaio 2002, con il quale il comune di Milazzo ha provveduto a trasmettere gli atti integrativi richiesti da questo Assessorato con nota n. 1703 dell'11 gennaio 2002;
Vista la delibera consiliare n. 101 del 27 ottobre 2000, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge - secondo quanto attestato in calce alla stessa dal segretario generale -, con la quale è stato contestualmente localizzato ed approvato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 1/78 e della legge regionale n. 35/78, il progetto esecutivo per la realizzazione di un parcheggio in via S. Giovanni, in variante allo strumento urbanistico vigente;
Visti gli atti di pubblicazione resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista l'attestazione del segretario generale, datata 9 ottobre 2001, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione degli atti riguardanti la variante adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 101 del 27 ottobre 2000;
Vista la certificazione dell'11 ottobre 2001, a firma del segretario generale e del sindaco, in ordine alla mancata presentazione di osservazioni/opposizioni avverso la deliberazione n. 101;
Visto il parere, prot. n. 97 del 30 ottobre 2000, reso in linea tecnica dal dirigente del settore lavori pubblici del comune di Milazzo, ai sensi della legge regionale n. 21/85, come modificata dalla legge regionale n. 10/93;
Vista la nota prot. n. 235 del 5 aprile 2002, con la quale l'unità operativa 4.1/ME del dipartimento dell' urbanistica di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione inerente la richiesta, la proposta di parere n. 14 del 21 marzo 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"....Omissis...
Considerato che:
il Comune di Milazzo è in atto dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 958 del 24 luglio 1989;
la variante di che trattasi riguarda un'area già destinata a parcheggi nel vigente piano regolatore generale i cui vincoli preordinati all'espropriazione risultano scaduti;
l'area, avente un'estensione pari a mq. 4.468, prevede una capacità di n. 99 posti auto, n. 4 posti autobus e n. 11 posti per motocicli e sulla stessa sono previste unicamente opere inerenti la pavimentazione stradale, marciapiedi ed impianti idrici, di smaltimento acque e di illuminazione, previo livellamento del terreno;
come si rileva dalla delibera consiliare n. 101/2000, l'amministrazione comunale non ha ritenuto necessario acquisire il parere del Genio Civile di Messina ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 stante che i lavori proposti non comportano la realizzazione di strutture tali da rendere necessarie ulteriori indagini e verifiche rispetto a quelle già condotte in sede di redazione del piano regolatore generale;
Ritenuto che la variante non altera l'assetto territoriale previsto dal vigente piano regolatore generale non essendo altro che una riproposizione dei vincoli scaduti;
la proposta risulta essere di rilevante interesse pubblico nella considerazione della necessità di fornire il comune di Milazzo di aree a parcheggio.
E' del parere che la variante proposta dal comune di Milazzo, approvata con delibera consiliare n. 101 del 27 ottobre 2000, relativa ai lavori per la realizzazione di un parcheggio in via S. Giovanni sia meritevole di approvazione con la prescrizione imposta dalla commissione edilizia comunale nella seduta del 24 ottobre 2000 che "l'accesso dalla piazza XXV Aprile venga allargato adeguatamente al doppio senso di marcia.";
Visto il voto n. 619 del 23 maggio 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso parere all'approvazione della variante in argomento, condividendo integralmente le considerazioni di cui alla proposta dell'unità operativa 4.1/ME;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 619 del 23 maggio 2002, che fa propria la proposta dell'unità operativa 4.1/ME n. 14 del 21 marzo 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;
Decreta:
Art.  1

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 1 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al voto n. 619 del 23 maggio 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Milazzo, adottata con delibera consiliare n. 101 del 27 ottobre 2000, finalizzata alla realizzazione di un parcheggio in via S. Giovanni.
Art. 2

Sono allegati al presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere dell'unità operativa 4.1./ME. n. 14 del 21 marzo 2002;
2)  voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 619 del 23 maggio 2002;
3)  delibera consiliare n. 101 del 27 ottobre 2000;
4)  tav.  1  -  corografia scala 1:2.000 - stralcio piano regolatore generale scala 1:5.000; 
5)  tav.  2  -  planimetria situazione esistente scala 1:200; 
6)  tav.  3  -  planimetria schema posteggi scala 1:200; 
7)  tav.  4  -  planimetria raccolta acque bianche e rete idrica scala 1:200; 
8)  tav.  5  -  planimetria viabilità pedonale ed aiuole scala 1:200: 
9)  tav.  6  -  planimetria impianto di P.I. scala 1:200; 
10)  tav.  7  -  profilo longitudinale scala 1:200; 
11)  tav.  8  -  sezione tipo esistente scala 1:50; 
12)  tav.  9  -  sezione tipo modificata scala 1:50; 
13)  tav. 10  -  relazione di stima - elenco parcellare - piano parcellare scala 1:200; 
14)  all. A  -  relazione tecnica; 
15)  all. G  -  dichiarazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 21/85; 
16)  all. H  -  dichiarazione sul pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 384/78; 

17)  stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente, contenente l'individuazione dell'area interessata dall'intervento;
18)  planimetria dello strumento urbanistico vigente contenente la variante recata dall'opera pubblica che si intende realizzare;
19)  relazione dell'ufficio tecnico comunale sulla validità dell'opera e sulla sua compatibilità con l'assetto urbanistico dell'intorno.
Art.  3

Il comune di Milazzo, oltre ad adempiere a quanto prescritto dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 619 del 23 maggio 2002, dovrà acquisire, prima del l'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.
Art.  4

Il comune di Milazzo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.28.1707)
Torna al Sommariohome





DECRETO 24 giugno 2002.
Approvazione del programma costruttivo "Comparto 4" di contrada Treppiedi Sud del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il foglio n. 3857 del 12 marzo 2002, con il quale il comune di Modica ha trasmesso a questo Assessorato per l'esame di competenza, gli atti e gli elaborati progettuali relativi al programma costruttivo in località contrada Treppiedi Sud riguardante l'intervento costruttivo della cooperativa edilizia Bellavista, approvato con delibera del consiglio comunale n. 8 del 25 gennaio 2002;
Vista la delibera consiliare di approvazione dell' intervento costruttivo n. 8 del 25 gennaio 2002;
Visto il parere favorevole, reso dall'ufficio del Genio civile di Ragusa ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 18922 del 7 novembre 2001;
Vista la nota n. 24343 del 29 aprile 2002, con la quale questa unità operativa ha richiesto atti integrativi;
Visto il foglio n. 6007 del 18 aprile 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 24670 del 2 maggio 2002, con cui il comune ha trasmesso atti integrativi;
Vista la certificazione resa in data 4 giugno 2002, dal dirigente del settore urbanistica dell'ufficio tecnico comunale, con la quale si dichiara che le aree interessate dal programma costruttivo non sono soggette a vincoli di legge;
Visto il progetto dell'intervento costruttivo;
Visto il parere n. 24 del 14 giugno 2002, reso dall'unità operativa 4.2, che così si esprime:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il comune di Modica è dotato di piano regolatore generale approvato con decreto n. 16 dell'1 febbraio 1977 e n. 143 del 14 luglio 1977 dal quale risulta che l'intervento costruttivo in argomento insiste in contrada Treppiedi Sud, in aree classificate zone C2;
-  la localizzazione di detto intervento costruttivo è stata effettuata dal commissario ad acta, nominato con decreto n. 121/DRU del 31 maggio 1999, con atto deliberativo n. 85 del 5 luglio 1999;
-  l'intervento interessa complessivamente un'area di mq. 2.640 censita in catasto al foglio di mappa n. 120 alle particelle 814 e 880 e prevede la realizzazione di n. 10 unità immobiliari per un volume residenziale complessivo di mc. 5.481,99;
-  dai dati metrici progettuali (alleg. tav. 5/b) risulta che:
-  il numero totale degli abitanti insediati è n. 69;
-  le aree destinate alle attrezzature misurano com plessivamente mq. 1247,73 così suddivisi:
-  aree per attrezzature scolastiche: mq. 311,18;
-  aree attrezzature di interesse comune: mq. 138,12;
-  aree per parcheggi: mq. 172,71;
-  aree per verde attrezzato, gioco e sport: mq. 625,72;
-  vengono, altresì, computate le aree per verde privato (mq. 173,11) e le aree per la viabilità (mq. 310,86).
Considerato che:
-  la localizzazione del programma costruttivo in oggetto è stata effettuata in area destinata a zona di espansione residenziale del vigente piano regolatore generale in conformità al disposto dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
-  le aree destinate ad attrezzature primarie e secondarie risultano essere state dimensionate in ragione di 18 mq/ab. in maniera tale da soddisfare il fabbisogno minimo fissato dal D.M. 2 aprile 1968 (standard urbanistici) ed in ossequio alla circolare A.R.T.A. n. 2/94 atteso che i vincoli preordinati all'espropriazione del piano regolatore generale di Modica, risultano essere decaduti a far data dal 31 dicembre 1993;
-  le aree destinate all'istruzione scolastica (mq. 311,18) ed alle attrezzature collettive (mq. 138,12) risultano di estensione ridotta tale da non consentire un idoneo utilizzo delle stesse per la funzione prevista;
-  il comprensorio interessato dall'intervento costruttivo in oggetto risulta essere già dotato di un'attrezzatura scolastica dell'obbligo;
Pertanto, si ritiene che le aree in atto destinate ad attrezzature scolastiche e collettive siano da destinarsi a parcheggi pubblici e a verde pubblico attrezzato.
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa è del parere che il programma costruttivo, comparto n. 4 di contrada Treppiedi Sud, approvato con delibera consiliare n. 8 del 25 gennaio 2002, relativo all'intervento costruttivo della cooperativa edilizia Bellavista sia meritevole di approvazione con la prescrizione che le aree in atto destinate ad attrezzature scolastiche e collettive siano da destinarsi a parcheggi pubblici e a verde pubblico attrezzato.";
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 24 del 14 giugno 2002;
Decreta:
Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in conformità con il parere n. 24 del 14 giugno 2002 dell'unità operativa 4.2, è approvato il programma costruttivo "Comparto 4" di contrada Treppiedi Sud, riguardante l'intervento costruttivo della cooperativa edilizia Bellavista con la prescrizione che le aree destinate ad istruzione dell'obbligo e ad attrezzature collettive siano destinate a parcheggi pubblici e a verde pubblico attrezzato.
Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 24 del 14 giugno 2002;
2)  delibera del consiglio comunale n. 8 del 25 gennaio 2002;
3)  tav.  1  -  relazione tecnica; 
4)  tav.  2  -  stralci I.G.M., piano regolatore generale vigente, catastale, aerofotogrammetria e planimetria con visualizzazione dell'intervento; 
5)  tav.  3  -  piano particellare d'esproprio ed elenco ditte da espropriare; 
6)  tav. 4  -  norme tecniche di attuazione; 
7)  tav. 5/a  -  planimetrie a scala 1:200; 
8)  tav. 5/b  -  dati metrici e parametrici; 

9)  schema di convenzione;
10)  studio geologico a firma del geol. Concetto Arena.
Art.  3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81, le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.
Art.  4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Modica, per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 24 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.28.1686)
Torna al Sommariohome





DECRETO 26 giugno 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in territorio del comune di Castronovo di Sicilia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 10639 R/RT S2 RI del 5 novembre 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 9 novembre 2001 al n. 64810, con il quale la TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto relativo alla costruzione di una stazione base per telefonia cellulare in contrada Gurgazzi nel comune di Castronovo di Sicilia;
Vista la nota prot. n. 68868 del 28 novembre 2001, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Castronovo di Sicilia l'avviso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, sul progetto presentato dalla Tim;
Vista la delibera n. 5 del 21 gennaio 2002, con la quale il consiglio comunale di Castronovo di Sicilia ha determinato di non approvare la proposta formulata dall'U.T.C. in merito alla localizzazione del progetto della TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.;
Vista la successiva corrispondenza con cui sono stati forniti gli atti utili all'esame di questo Assessorato;
Vista la nota prot. n. 27913 del 13 dicembre 2001, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste - gruppo III - Tutela, ha concesso, con le prescrizioni nella stessa nota indicate, il proprio nulla osta ai soli fini del vincolo idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 399/N.C.C.E. del 15 novembre 2001, con la quale l'Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo, alle condizioni nella stessa nota indicate, ha reso parere favorevole in merito ai lavori di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 67/02 del 17 aprile 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, sul progetto in argomento ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, parere favorevole con condizioni;
Vista la proposta n. 194 del 7 maggio 2002 del servizio 3 del dipartimento regionale urbanistica, trasmessa al Consiglio regionale dell'urbanistica con nota di pari estremi, con la quale, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, è stato ritenuto condivisibile, per quan to riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, il progetto in argomento di cui alla richiesta di autorizzazione, ex art. 7 della legge regionale n. 65/81, avanzata dalla TIM Telecom Italia Mobile S.p.A.;
Visto il voto n. 639 del 20 aprile 2002, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, condivisa integralmente la proposta n. 194 del 7 maggio 2002 del servizio 3/DRU, ha espresso il parere di autorizzare, in variante al vigente strumento urbanistico, il progetto per l'intervento di telefonia cellulare in contrada Gurgazzi nel territorio del comune di Castronovo di Sicilia;
Ritenuto di potere condividere il superiore parere del C.R.U. n. 639 del 20 aprile 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 639 del 20 aprile 2002, nonché alle condizioni contenute nelle note degli organi sopracitati, è autorizzato il progetto di cui alla richiesta della TIM Telecom Italia Mobile per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare di telefonia mobile in contrada Gurgazzi nel comune di Castronovo di Sicilia, in variante alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente nel predetto comune.
Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 194 del 7 maggio 2002 reso dal servizio 3/DRU;
2)  voto n. 639 del 20 giugno 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica del 4 aprile 2002;
3)  elaborato costituito da: relazione, foto sito, cell-planing, stralci planimetrici, elaborati grafici;
4)  all. 6 relazione geologica;
5)  stralcio strumento urbanistico scala 1:25000;
6)  stralcio studio agricolo forestale scala 1:25000.
Art. 3

La TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.
Art. 4

La TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. ed il comune di Castronovo di Sicilia sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 giugno 2002.
  SCIMEMI 

(2002.28.1699)
Torna al Sommariohome


DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nei comuni diFicarazzi, Misilmeri, Palermo e Villabate per lavori irrigui S. Leonardo Ovest, 4° lotto, comprensorio di Villabate.

Cliccare qui per visualizzare i comunicati
(2002.27.1611)
Torna al Sommariohome



   


ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Conservatorio di musica A. Corelli di Messina.

Con decreto n. 298 del 21 giugno 2002 dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nelle more della ricostituzione del consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica A. Corelli di Messina, l'incarico di commissario ad acta conferito al sig. Salvatore Ferrito è prorogato di tre mesi a decorrere dal 14 giugno 2002.
Il sig. Salvatore Ferrito provvederà all'espletamento delle competenze previste nel decreto n. 68 del 13 marzo 2002, con l'aggiunta del seguente atto:
- adeguamento e destinazione contributo allievi per iscrizione.
(2002.27.1604)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Costituzione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Enna.

Con decreto n. 94 serv. III del 10 aprile 2002 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stato costituito, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'art. 26, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, il comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Enna, che risulta così composto:
Presidente: direttore UPLMO di Enna pro-tempore.
Componenti effettivi:
-dr. Milana Nino in rappresentanza della Unità sanitaria locale n. 4 di Enna per la medicina legale e delle assicurazioni.
-dr. Giuseppe Mazzola in rappresentanza della Unità sanitaria locale n. 4 per la medicina del lavoro.
-sig. Antonio Coppola, nato a Napoli, il 3 febbraio 1964 in rappresentanza dell'E.N.S. Onlus.
-sig. Sebastiano Greco, nato a Enna, l'11 febbraio 1933, in rappresentanza dell'A.N.M.I.C.
-sig. Antonino Occhipinti, nato a Nicosia, il 24 febbraio 1937, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
-sig. Salvatore Melita, nato ad Enna, il 12 marzo 1959, in rappresentanza delle associazioni datoriali.
(2002.27.1655)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità a stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 907 del 19 giugno 2002, lo stabilimento della ditta Gambino Giuseppe, con sede nel comune di Sciacca (AG) nella piazza Dogana n. 15, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dellà di deposito all'ingrosso di prodotti ittici di cui alla tipologia 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23 ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 e successive modifiche ed integrazioni.
Lo stabilimento viene iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 con il numero di identificazione 2423.
(2002.27.1626)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 908 del 19 giugno 2002, lo stabilimento della ditta Asia Pesca s.r.l., con sede nel comune di Giardini Naxos (ME), nella via Naxos n. 49, viene riconosciuti idoneo all'esercizio dell'attività di deposito frigorifero per i prodotti della pesca refrigerati e congelati non imballati di cui alla tipologia 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 e successive modifiche ed integrazioni.
Lo stabilimento viene iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 con il numero di identificazione 2424.
(2002.27.1628)
Torna al Sommariohome





Sospensione temporanea del riconoscimento conferito al deposito frigorifero di carni fresche della ditta Bovimport s.r.l., con sede in Palermo.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale ve terinario n. 909 del 19 giugno 2002, è stato temporanemente sospeso il riconoscimento conferito dal Ministero della sanità con provvedimento n. 600.8/24475/56.8/2918 del 26 agosto 1998, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al deposito frigorifero di carni fresche della ditta Bovimport s.r.l., con sede in Palermo nella via Stazzone n. 27/29.
La riattivazione del deposito frigorifero di carni fresche della ditta Bovimport s.r.l. è subordinata all'emissione di un nuovo decreto da parte di questo ispettorato.
(2002.27.1625)
Torna al Sommariohome





Estensione del riconoscimento di idoneità attribuito al deposito frigorifero della ditta Centro Carni di Canicattì Luigi Maurizio, con sede in Canicattì.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 910 del 19 giugno 2002, il riconoscimento di idoneità attribuito, a suo tempo, al deposito frigorifero della ditta Centro Carni di Canicattì Luigi Maurizio, con sede nel comune di Canicattì (AG) nella SS. 122 km 1+600 ex contrada Donna Petronilla, è esteso all'attività di sezionamento di carni rosse ai sensi del decre to legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
L'impianto viene iscritto nello speciale registro previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 con il numero di riconoscimento veterinario 1037/S.
(2002.27.1627)
Torna al Sommariohome





ASSESSORATO DEL TURISMO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Provvedimenti concernenti nomina di presidenti dei consigli di disciplina di aziende di trasporto.

Con decreto n. 120/servizio 1 del 23 maggio 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha nominato il dott. Gaspare Sinatra, nato ad Addis Abeba il 19 dicembre 1943, presidente del consiglio di disciplina dell'Azienda autolinee Gallo s.r.l. con sede in Palermo, via Portello n. 32/a.
Con decreto n. 121/servizio 1 del 23 maggio 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha nominato il dott. Gaspare Sinatra, nato ad Addis Abeba il 19 dicembre 1943, presidente del consiglio di disciplina dell'Azienda Sais Trasporti S.p.A., con sede in Palermo, via Portello n. 32/a.
Con decreto n. 122/servizio 1 del 23 maggio 2002, il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha nominato il dott. Vincenzo Salluzzo, nato a Piedimonte Etneo il 24 febbraio 1937, presidente del consiglio di disciplina dell'Azienda A.M.T. - Azienda Municipale Trasporti, con sede in Catania, via dott. Consoli n. 27.
Con decreto n. 123/servizio 1 del 23 maggio 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha nominato il dott. Fulvio Sinagra, nato a Palermo il 26 maggio 1972, presidente del consiglio di disciplina dell'azienda T.U.A. Trasporti Urbani Agrigento, con sede in Agrigento, via Emporium n. 8.
(2002.27.1607)
Torna al Sommariohome





Sostituzione del commissario straordinario dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca.

Con decreto n. 179/Gab. del 26 giugno 2002, l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato il dott. Giovanni Lupo, nato a Palermo il 26 ottobre 1947 e residente a Ribera in via Platania, 10, commissario straordinario dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca fino alla trasformazione dell'Azienda stessa in S.p.A. e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, in sostituzione del dott. Marcello Valli, dimissionario.
(2002.27.1632)
Torna al Sommariohome





Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Messina.

Con decreto n.180/Gab del 26 giugno 2002, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha provvedu to a ricostituire il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Messina come segue:
Presidente
-  presidente della Provincia regionale di Messina;
Componenti
-  presidente Azienda autonoma soggiorno e turismo di Messina;
-  presidente Azienda autonoma soggiorno e turismo di Taormina;
-  presidente Azienda autonoma soggiorno e turismo di Giardini Naxos;
-  presidente Azienda autonoma soggiorno e turismo delle Isole Eolie;
-  presidente Azienda autonoma soggiorno e turismo di Capo d'Orlando;
-  presidente Azienda autonoma soggiorno e turismo di Milazzo;
-  presidente Azienda autonoma soggiorno e turismo di Patti;
-  sindaco del comune di Messina o assessore da lui designato;
-  dott. Aliberti Carmelo, sindaco del comune di Rodì Milici nella qualità di sindaco di comune non sede di Azienda autonoma di soggiorno e turismo;
-  geom. Fabio Antonino, sindaco del comune di Longi, nella qualità di sindaco di comune montano;
-  presidente Camera di commercio, industria, artigianato di Messina;
-  presidente commissione provinciale artigianato di Messina;
-  dott. Briguglio Giovanni, nato a Scaletta Zanclea il 10 novembre 1932 in qualità di esperto;
-  sig. Tassone Antonino, nato a Messina il 22 maggio 1961 in qualità di esperto;
-  sig. Conte Pietro, nato a Messina il 2 febbraio 1955, in qualità di esperto;
-  segretario direttore pro tempore AAPIT di Messina;
Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni dalla data del presente decreto.
(2002.27.1658)
Torna al Sommariohome





Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.

Con decreto n. 112/servizio 1 del 17 maggio 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha soppresso e sostituito l'art. 1 del decreto n. 368/2TR del 13 novembre 2001 con il seguente:
Art. 1 - Per i motivi in premessa citati si autorizza, in via provvisoria, la società Sais trasporti, con sede a Palermo, nell'esercizio delle autolinee extraurbane "Caltanissetta-Mussomeli" e "Sutera-Campofranco-Campofranco F.S." a modificare il programma di esercizio mediante l'unificazione dei fogli concessionali delle suddette autolinee, la trasformazione della c.c. feriale "Milena-Caltanissetta" in scolastica, la trasformazione della c.c.feriale "Montedoro-Caltanissetta" in scolastica con arretramento del capolinea da Montedoro a Milena, la riduzione di 1 c.c. feriale sul tratto "Sutera-Campofranco F.S. dir. Campofranco" e la soppressione delle 2 c.c. feriali sul tratto "Campofranco-Campofranco F.S.".
Pertanto la risultante autolinea assumerà le seguenti caratteristiche:
Denominazione:
A.E. "Caltanissetta-Serradifalco-Montedoro-Mussomeli dir. Campofranco".
Percorso:
Caltanissetta-SanCataldo-Serradifalco-Montedoro-MilenaCampofranco F.S.-Campofranco-Sutera-Mussomeli.
Programma di esercizio:
1  c.c.  fer. sul tratto intero;
1  c.c.  giorn. sul tratto Sutera-Caltanissetta;
2  c.c.  fer. sul tratto Campofranco-Caltanissetta;
3  c.c.  scol. sul tratto Milena-Caltanissetta;
1  c.c.  fer. sul tratto Campofranco-Mussomeli;
1  c.c.  scol. sul tratto Milena-Mussomeli;
1  c.c.  fer. sul tratto Sutera-Campofranco-F.S. dir. Campofranco;
Tariffa: regionale.
Materiale rotabile: quello in dotazione dell'Azienda;
Prescrizioni di esercizio: impiego agente unico.
Con decreto n. 279/servizio 1 del 21 giugno 2002, il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria l'Azienda siciliana trasporti, con sede in Palermo, nel l'eser cizio della autolinea extraurbana "Salaparuta-Sciacca" ad ap portare la modifica richiesta mediante l'inserimento nel periodo estivo della diramazione per la località balneare di Porto Palo.
Pertanto l'autolinea sarà esercitata come segue:
Denominazione:
-  autolinea extraurbana "Salaparuta-Sciacca con diramazione estiva a Porto Palo";
Percorso invernale:
-  Salaparuta-Poggioreale-S.S. 624-S.S. 115-sv. Sciacca-Sciacca (dal 15/9 al 15/6);
Percorso estivo:
-  Salaparuta-Poggioreale-S.S. 624-bv. Menfi-Porto Palo spiaggia-ex S.S. 115-Sciacca (dal 16/6 al 14/9);
Programma di esercizio:
-  1 c.c. feriale invernale dal 15/9 al 15/6;
-  1 c.c. feriale estiva dal 16/6 al 14/9;
Prescrizioni e cautele di esercizio:
-  divieto di carico tra "Menfi e Sciacca" e tra "Menfi e Portopalo" estremi inclusi;
-  restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 280/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente ge nerale del dipartimento regionale trasporti ha rigettato l'istanza del 7 aprile 1999, inoltrata dall'Azienda Siciliana Trasporti con sede in Palermo, tendente ad ottenere, nell'esercizio della autolinea extraurbana "Mi lazzo-Barcellona-Novara di Sicilia-Giardini-A/18-Catania", la scis sione del foglio concessionale in due autolinee a) extraurbana "Milazzo-Barcellona-A/20-A/18-Catania" e b) extraurbana "Novara di Sicilia-Milazzo".
Con decreto n. 281/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria l'impresa Interbus S.p.A., con sede in Enna, a modificare il percorso ed a ridurre il programma di esercizio dellextraurbana "Giardini-Francavilla-Randazzo" mediante:
a)  l'arretramento del capolinea da Randazzo a Castiglione della c.c. feriale sul tratto "Giardini-Francavilla-Castiglione-Randazzo";
b)  la soppressione della c.c. scolastica sul tratto "Francavilla-Moio Alcantara-Randazzo".
Pertanto l'autolinea assumerà le seguenti caratteristiche:
Denominazione:
-  autolinea extraurbana "Giardini-Francavilla-Castiglione"
Programma di esercizio:
-  1 c.c. feriale sul tratto intero.
Con decreto n. 282/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria la Società SAIS Trasporti S.p.A., con sede in Palermo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana "Petralia Soprana-Caltavuturo-Palermo diramazione Sclafani Bagni e Scillato" mediante:
1)  la soppressione della c.c. scolastica "Scillato-Caltavuturo";
2)  la soppressione della c.c. feriale "Sclafani Bagni-Termini Imerese-Palermo";
3)  la soppressione dei tratti "Petralia Soprana-Caltavuturo" e "Termini Imerese-Palermo" sulla c.c. feriale sul percorso intero;
4)  la trasformazione della rimanente tratta "Caltavu tu ro-Cer da-Termini Imerese" da feriale in scolastica.
L'autolinea assumerà pertanto le seguenti caratteristiche:
Denominazione:
- "Sclafani Bagni-Caltavuturo-Cerda-Termini Imerese-Palermo diramazione Scillato";
Percorso:
-  "Sclafani Bagni-Caltavuturo-Cerda-Termini Imerese-Palermo";
Programma di esercizio:
-  1 c.c. scolastica "Caltavuturo-Cerda-Termini Imerese";
-  1 c.c. feriale "Sclafani Bagni-Caltavuturo-A/19-Palermo";
-  3 c.c. feriali "Caltavuturo-Zona Industriale";
-  1 c.c. feriale "Caltavuturo-Sclafani Bagni";
-  2 c.c. feriali "Caltavuturo-Scillato-A/19-Palermo";
-  1 c.c. giornaliera "Caltavuturo-Scillato-A/19-Palermo";
-  1 c.c. giornaliera "Sclafani Bagni-Caltavuturo-Cerda-Palermo".
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 283/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria la società SAIS Trasporti S.p.A., con sede in Palermo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana "Caltanissetta-Mussomeli-diramazione Campofranco" mediante:
-  la soppressione di 1 c.c. scolastica sul tratto "Milena-Caltanissetta";
-  la soppressione della c.c. feriale sul tratto "Sutera-Campofranco F.S. diramazione Campofranco";
L'autolinea sarà pertanto esercitata con il seguente programma di esercizio:
-  1 c.c. feriale sul percorso intero;
-  1 c.c. giornaliera "Sutera-Caltanissetta";
-  2 c.c. feriali "Campofranco-Caltanissetta";
-  2 c.c. scolastiche "Milena-Caltanissetta";
-  1 c.c. feriale "Campofranco-Sutera-Mussomeli";
-  1 c.c. scolastica "Milena-Sutera-Mussomeli".
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 284/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria la Società SAIS Trasporti S.p.A., con sede in Palermo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana "Palermo-Termini Imerese-Collesano-Castelbuono-Gangi diramazione Collesano" mediante l'arretramento del capolinea da Gangi a Castelbuono della c.c. feriale sul percorso intero.
Pertanto l'autolinea sarà esercitata come segue:
Percorso:
-  "Palermo-Termini Imerese-Collesano-Isnello-Castelbuono-Ge ra ci Siculo-Gangi".
Programma di esercizio:
-  1 c.c. feriale "Palermo-Collesano-Isnello-Castelbuono";
-  1 c.c. scolastica "Geraci Siculo-Gangi".
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 285/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria l'Impresa SARP Trasporti s.r.l., con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana "Mazzarino-Barrafranca-Caltanissetta" ad apportare le seguenti modifiche:
a) trasformare da scolastica in feriale la c.c. "Barrafranca-Caltanissetta";
b)  instradare la c.c. feriale "Mazzarino-Barrafranca-Caltanissetta" sulla S.S. 626 (S.V. Gela-Caltanissetta) diretta per Caltanissetta senza il transito da Barrafranca.
Pertanto l'autolinea assumerà le seguenti caratteristiche:
Denominazione:
-  autolinea extraurbana "Mazzarino-Barrafranca-Caltanissetta".
Programma di esercizio:
-1 c.c. feriale "Mazzarino-S.S. 626-Caltanissetta;
-1 c.c. feriale "Barrafranca-Caltanissetta".
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti.
Con decreto n. 286/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria l'Impresa SAIS Trasporti s.r.l., con sede in Palermo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana "Serra difalco-Milena-Lercara Friddi-Palermo diramazione Campofranco" mediante l'ar retramento del capolinea a Montedoro.
L'autolinea assume pertanto le nuove caratteristiche:
Denominazione:
-  "Montedoro-Milena-Lercara Friddi-Palermo diramazione Cam pofranco".
Percorso:
-  "Montedoro-Milena-Lercara Friddi-Palermo"
Programma di esercizio:
- 1 c.c. feriale sul percorso intero.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 287/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria la Società SAIS Trasporti S.p.A., con sede in Palermo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana "Petralia Soprana-Caltavuturo-Cefalù" mediante la soppressione di 1 c.c. scolastica sul tratto "Caltavuturo-Cefalù";
L'autolinea sarà pertanto esercitata con il seguente programma di esercizio:
-  1 c.c. feriale sul percorso intero;
-  1 c.c. scolastica "Caltavuturo-Cefalù";
-  1 c.c. feriale "Petralia Soprana-Castellana-Polizzi".
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 288/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria l'Impresa SARP Trasporti s.r.l., con sede in Palermo, nell'esercizio delle autolinee extraurbane: 1) Riesi-Mazzarino-Barrafranca-Pietraperzia-Caltanissetta (ex Riesi-Pietraperzia-Capodar so-Caltanissetta) e 2) Riesi-Mazzarino-Barrafranca-Pietraperzia a:
a)  unificare i fogli concessionali delle due autolinee;
b) a ridurre il programma di esercizio mediante la soppressione della corsa semplice festiva sul tratto intero;
c) trasformare da feriale in scolastica la c.c. sul tratto Pietraperzia-Caltanissetta;
d) trasformare da feriale in scolastica la c.c. Riesi-Mazzarino da effettuarsi nelle ore pomeridiane;
e) trasformare in feriale una delle c.c. giornaliere sull'intero tratto;
f) intensificare con 1 c.c. scolastica il tratto Pietraperzia-Caltanissetta;
g) intensificare con 1 c.c. scolastica il tratto Riesi-Mazzarino;
h) intensificare con 2 c.c. feriali il tratto Caltanissetta-Pietraperzia-Barrafranca-Mazzarino-Riesi.
Pertanto l'autolinea assumerà le seguenti caratteristiche:
Denominazione:
-  Autolinea extraurbana "Riesi-Mazzarino-Barrafranca-Pietraperzia-Caltanissetta";
Percorso:
-  Riesi-Mazzarino-Barrafranca-Pietraperzia-Caltanissetta;
Programma di esercizio:
a)  1 c.c. giorn. sul tratto intero;
b)  2 c.c. fer. sul tratto intero;
c)  2 c.s. fer. sul tratto intero;
d)  2 c.c. scol. Pietraperzia-Caltanissetta;
e)  3 c.c. scol. Riesi-Mazzarino.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti.
Con decreto n. 289/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria l'Impresa SARP Trasporti s.r.l., con sede in Palermo, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana "Sommatino-Riesi-Barrafranca-Pietraperzia-Catania" ad intensificare il programma di esercizio mediante l'aggiunta di 2 c.c. feriali sul tratto parziale "Barrafranca-Pietraperzia-A/19-Catania".
Pertanto l'autolinea assumerà le seguenti caratteristiche:
Denominazione:
-  Autolinea extraurbana "Sommatino-Riesi-Barrafranca-Pietraperzia-Catania".
Percorso:
-  Sommatino-Riesi-Barrafranca-Pietraperzia-A/19-Catania.
Programma di esercizio:
-  2 c.c. feriali sul percorso intero;
-  1 c.c. giornaliera sul percorso intero;
-  2 c.c. feriali sul tratto parziale "Barrafranca-Pietraperzia-A/19-Catania" i cui una esclusivamente nei giorni di lunedì, venerdì, sabato e domenica.
Prescrizioni di esercizio:
E' consentito il carico di viaggiatori da Barrafranca e Pietraperzia per l'Aeroporto di Fontanarossa e viceversa.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti.
Con decreto n. 290/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria la Società SAIS Trasporti S.p.A., con sede in Palermo, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea extraurbana "Geraci Siculo-Caltanissetta diramazione Pianello e Bompietro" mediante:
-  la trasformazione in scolastica della c.c. feriale "Resuttano-A/19-Caltanissetta" ;
-  la soppressione di 1 c.c. feriale "S. Caterina-Caltanissetta".
L'autolinea sarà pertanto esercitata con il seguente programma di esercizio:
-  1 c.c. feriale sul percorso intero;
-  1 c.c. feriale "Alimena-Resuttano-Caltanissetta";
-  2 c.c. scolastiche "Resuttano-A/19-Caltanissetta";
-  3 c.c. feriali "S. Caterina-Caltanissetta";
-  3 c.c. scolastiche "S. Caterina-Caltanissetta".
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 291/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato, in via provvisoria, la Società F.lli Camilleri, Argento & Lattuca s.r.l., con sede in Raffadali, a ridurre il programma di esercizio dell'autolinea "S. Elisabetta-Raffadali-Agrigento-Palermo con diramazione Aragona" mediante la soppressione delle corse nei giorni: 1 gennaio, 15 agosto, Pasqua, lunedì dell'angelo e 25 dicembre di ogni anno.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 292/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria l'Impresa Interbus S.p.A., con sede in Enna, a modificare il programma di esercizio e il percorso dell'autolinea extraurbana "S. Domenica Vittoria-Giardini Naxos-Forza d'Agrò, con diramazione per Taormina-Castelmola-Mongiuffi" mediante:
-  la soppressione di 1 delle 2 c.c. fer. sul tratto "Mongiuffi-Gallodoro-Taormina";
-  la soppressione della c.s. sul tratto "Letojanni-Bv. Gallodoro-Mongiuffi";
-  la soppressione della c.s. sul tratto "Mongiuffi-Gallodoro-Letojanni";
-  la soppressione della tratta "Taormina-Forza d'Agrò" su due delle tre coppie di corse sul tratto "Castelmola-Taormina-Forza d'Agrò";
-  l'aggiunta di 10 c.c. giorn. "Taormina-Letojanni" (come da percorso indicato nel citato verbale di sopralluogo n. 268 del 3 maggio 2002).
Con decreto n. 293/servizio 1 del 21 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria l'Azienda Siciliana Trasporti, con sede in Palermo, nell'esercizio della autolinea extraurbana "Salaparuta Nuova-Trapani" ad apportare le modifiche richieste mediante:
-  lo spostamento del capolinea da Salaparuta a Poggioreale;
-  l'eliminazione del tratto Poggioreale-s.p. 27-s.p. 5-S.S. 188-Santa Ninfa;
-  l'inserimento, in sostituzione del tratto eliminato, del nuovo percorso: Poggioreale-s.p. 32-Salaparuta-s.p. 26-Partanna-S.S. 188-S.S. 119-Santa Ninfa.
Pertanto l'autolinea assume le seguenti caratteristiche:
Denominazione:
- autolinea extraurbana: "Poggioreale-Trapani".
Percorso:
- Poggioreale-Salaparuta Nuova-s.p.26-Partanna-S.S. 188-S.S. 119-S. Ninfa-S.S. 188-Gibellina Nuova-sv. A/29 di Salemi-A/29-Trapani.
Programma di esercizio:
-  1 c.c. feriale sul percorso intero.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 295/servizio 1 del 25 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria la società Gallo S.p.A., con sede in Enna, nell'esercizio del la autolinea extraurbana "Sciacca-Menfi-Palermo diramazione Giu liana", a modificare il programma di esercizio e il percorso mediante:
a) unificazione della coppia di corsa feriale Giuliana-Bisacquino con la coppia di corsa Bisacquino-Palermo;
b) sdoppiamento della c.c. feriale sul tratto intero in corse semplici feriali, da instradare sui seguenti percorsi 1) c.s. fer. Sciacca-Menfi-A/29-Palermo, 2) 1 c.s. Palermo-S.S. 624-Sambuca-Menfi-Sciacca;
c) instradamento delle 3 c.c. fer. "Sambuca-Menfi-A/29-Paler mo" via S.S. 624 (Fondovalle) con l'arretramento del capolinea di 2 c.c. da Sambuca a Chiusa Sclafani senza transito da Menfi, e inversione del senso di marcia della rimanente c.c.;
Pertanto l'autolinea sarà esercitata con il seguente programma di esercizio:
-  1 c.s. fer. Sciacca-Menfi-A/29-Palermo;
-  1 c.s. fer. Palermo-S.S. 624-Sambuca-Menfi-Sciacca;
-  1 c.c. fer. Giuliana-Palermo;
-  1 c.c. scol. Giuliana -Palermo;
-  2 c.c. fer. Chiusa S.-Giuliana-Sambuca-S.S. 624-Palermo;
-  1 c.c. fer. Palermo-S.S. 624-Sambuca-Menfi;
-  1 c.c. scol. Giuliana-Corleone;
-  3 c.c. scol. Campofiorito-Bisacquino;
-  1 c.c. scol. Corleone-Bisacquino.
Prescrizioni: divieto di servizio locale estremi compresi, sui tratti Sambuca-Menfi e Sciacca-Menfi;
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 296/servizio 1 del 25 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria la società Gallo S.p.A., con sede in Enna, nell'esercizio della autolinea extraurbana "Sciacca-Palermo", a modificare il programma di esercizio e il percorso mediante:
a) trasformazione in feriale della c.c. giorn. "Ribera-A/29-Palermo" con transito della stessa dall'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo;
b) instradamento delle 2 c.c. festive e delle 2 c.c. giornaliere "Cattolica-Ribera-A/29-Palermo" via S.S. 624 e transito delle rimanenti coppie di corse dall'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo;
Pertanto l'autolinea sarà esercitata con il seguente programma di esercizio:
-  1 c.c. fer. Palermo-Chiusa Sclafani;
-  1 c.c. fer. Lucca Sicula-Palermo;
-  2 c.c. fer. Ribera-Aeroporto Falcone e Borsellino-Palermo;
-  2 c.c. fer. Cattolica-Ribera-A/29-Aeroporto Falcone e Borsellino-Palermo;
-  2 c.c. fest. Cattolica-Ribera-S.S. 624-Palermo.
Prescrizioni:
-  divieto di servizio locale sul tratto "Sciacca-Ribera" e viceversa, estremi inclusi;
-  effettuazione delle coppie di corse "Ribera-A/29-Palermo", solo con traffico di estremità;
-  divieto di servizio locale estremi inclusi sul tratto Palermo-Aeroporto Falcone e Borsellino e viceversa.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
Con decreto n. 297/servizio 1 del 25 giugno 2002 il dirigente generale del dipartimento regionale trasporti ha autorizzato in via provvisoria la società Gallo S.p.A., con sede in Enna, nell'esercizio della autolinea extraurbana "Sciacca-Palermo", a modificare il programma di esercizio e il percorso mediante:
b) la soppressione di 1 delle 2 c.c. fer. sul tratto "Sciacca-A/29-Palermo";
c) la soppressione di 2 delle 4 c.c. festive sulla tratta "Sciacca-A/29-Palermo", con instradamento delle rimanenti coppie di corse festive via S.S. 624 (Fondovalle);";
d) il transito di tutte le c.c. "Sciacca-A/29-Palermo", dall'aeroporto Falcone Borsellino, con divieto di servizio locale Palermo-Aeroporto Falcone Borsellino e viceversa estremi compresi;
L'autolinea sarà pertanto esercitata con il seguente programma di esercizio:
-  5 c.c. fer. Sciacca-A/29-Aeroporto Falcone e Borsellino-Palermo (con divieto di servizio locale Palermo-Aeroporto Falcone Borsellino e viceversa, estremi compresi);
-  4 c.c. giorn. Sciacca-S.S. 624-Palermo.
Restano confermate tutte le altre modalità, condizioni e prescrizioni in atto vigenti sull'autolinea medesima.
(2002.27.1606/1607)
Torna al Sommariohome


CIRCOLARI





ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 25 giugno 2002, n. 23.
Concessione in uso di teatri antichi, monumenti e zone archeologiche appartenenti al demanio della Regione siciliana per l'effettuazione di manifestazioni e spettacoli.

Ai Soprintendenti per i beni culturali e ambientali
Ai Direttori dei musei regionali    

Al Direttore della biblioteca centrale della Regione siciliana
Ai Direttori delle biblioteche regionali
Ai Direttori delle gallerie regionali
Al Presidente del Parco archeologico e paesaggistico di Agrigento
Al Presidente della Regione siciliana
Agli Assessori regionali
Ai Dirigenti generali dei dipartimenti regionali
Ai Presidenti delle Province regionali
Ai Sindaci dei comuni della Regione siciliana
Ai Direttori dei Centri regionali
Ai Dirigenti dell'Area AA.GG. e dei servizi del Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente
Durante la prima fase di applicazione della circolare n. 14 del 3 maggio 2002 è emersa la necessità di riconsiderare gli ambiti discretivi lasciati dal punto 5 della medesima, che subordina l'uso del bene al versamento di una somma a titolo di corrispettivo, fino ad un massimo del 10% degli introiti ricavati dalla vendita dei biglietti di ingresso.
Al fine precipuo di precludere che la determinazione del quantum di tale onere finisca per incidere senza adeguato supporto motivazionale sull'esercizio dell'attività dei concessionari e si traduca, in termini monetari, in un ostacolo allo svolgimento degli spettacoli, si ritiene necessario contenere il corrispettivo di cui trattasi tra un minimo del 3% e un massimo del 5% degli introiti ricavati dalla vendita dei biglietti di ingresso, dimostrati dal bordereau della manifestazione.
Pertanto, fermi restando i principi ispiratori della circolare n. 14/2002, la medesima, viene così modificata:
"Questa Amministrazione ha avviato mediante gli uffici periferici una rilevazione dello stato del demanio culturale regionale, attività dovuta in vista delle scadenze imposte dall'art. 32 della legge n. 448/98 e dall'art. 3 del regolamento d'attuazione relativo, approvato con D.P.R. n. 283/2000, che disciplina le modalità di alienazione dei beni immobili facenti parte del demanio storico e artistico e onera i comuni e le province della redazione e consegna degli elenchi dei cespiti immobiliari di interesse culturale.
Ma, accanto a questi beni, occorre per più forti ragioni accertare la consistenza dei beni immobili di interesse artistico e storico che appartengono al demanio della Regione.
La normativa anzidetta apre infatti un percorso, essenziale per i futuri assetti del settore, nel quale, dopo avere acquisito precisa cognizione del patrimonio culturale pubblico, le competenti autorità determinano le corrette modalità di uso e di gestione dei beni immobili, investendo anche i privati e le loro risorse del compito di assicurare le migliori forme di valorizzazione possibili. Concorre a questa finalità anche la disciplina dettata dall'art. 64 della legge regionale n. 2/2002 in tema di project financing sulla gestione del patrimonio culturale.
I processi di "esternalizzazione" introdotti da queste e da altre norme (cfr. anche l'art. 29 della legge 28 dicembre 2001) non debbono però fare dimenticare il ruolo centrale della pubblica amministrazione nella tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali.
Se infatti gli istituti introdotti dalla legge Ronchey (legge n. 4/93) e mutuati dal testo unico n. 490/99 (art. 115) conferiscono piena legittimità ad un uso temporaneamente strumentale del bene culturale, dal quale è ben possibile trarre un beneficio economico, non va dimenticato, in primo luogo, che non possono essere assentite le forme di utilizzazione che mettono in stato di pericolo il bene e la sua permanente destinazione culturale; e, dall'altro, che al vantaggio economico dell'utilizzatore deve corrispondere un effettivo ricavo, in termini monetari e di promozione, per la pubblica amministrazione e, soprattutto, per il bene utilizzato.
Si impone, quindi, un momento di necessario ripensamento e riordino delle prassi sin qui seguite in tema di utilizzo delle aree e dei beni culturali per manifestazioni e spettacoli organizzati da terzi, nella considerazione che la legislazione sancisce il principio dell'onerosità dell'uso strumentale e precario dei beni culturali e che, dunque, occorre che i canoni, corrispettivi, proventi e diritti comunque dovuti, siano adeguati al profitto conseguito mediante l'uso temporaneo del bene.
Occorre poi, che le modalità di utilizzazione della zona archeologica e/o del monumento siano tali da assicurare effettive condizioni di sicurezza e di decoro e da garantire che l'immagine del bene e quella dell'Amministrazione proprietaria siano adeguatamente messe in luce.
Solo in questo senso si può intendere rispettato il disposto della legge, secondo cui al vantaggio economico del privato deve corrispondere un analogo beneficio per il patrimonio sottoposto a tutela, di modo che la partecipazione dei privati alla gestione dei beni culturali sia conforme a un criterio di pubblica utilità.
Si dispone, pertanto, che:
1) l'uso dei teatri antichi, dei musei, dei monumenti e delle zone archeologiche della Sicilia è concesso da parte delle SS.LL., le quali, prima di rilasciare l'autorizzazione - che dovrà essere inviata per conoscenza al dipartimento per consentire la verifica della corrispondenza alle presenti direttive - è tenuta ad accertare:
- che l'uso proposto non esponga a concreti rischi la sicurezza e l'integrità del bene culturale, non pregiudichi in modo permanente la sua destinazione ad attività culturali e non esponga a spese di qualsiasi titolo e natura l'Amministrazione regionale concedente;
- che, nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi da imporre al concessionario possa astrattamente arrecare qualche pregiudizio al bene, sia stata preventivamente rilasciata idonea garanzia, nelle forme di cui all'art. 115 del testo unico n. 490/99, da quantificare in modo da risarcire gli eventuali danni;
- che analogamente, nel caso in cui l'uso temporaneo del bene e/o la sua riproduzione siano esenti dal pagamento di qualsiasi onere concessorio, sia stata rilasciata idonea cauzione - art. 115, comma 5, testo unico n. 490/99;
- che sia stato esattamente corrisposto il canone, corrispettivo o diritto dovuto e preventivamente quantificato in corrispondenza alle vigenti disposizioni;
2) la richiesta di concessione o uso deve pervenire con congruo anticipo all'amministrazione concedente (soprintendenza, museo, parco archeologico, ecc.) e deve indicare il programma della manifestazione che si intende realizzare, con la contestuale indicazione del periodo di utilizzo del monumento e del numero di spettatori che si presume parteciperanno all'evento, che non potrà comunque eccedere mai la quantificazione indicata dall'ente di tutela, in considerazione delle necessità di conservazione del monumento stesso;
3) il canone, provento o diritto da versare da parte del richiedente, dovrà essere quantificato dall'amministrazione nel rispetto del tariffario dell'8 aprile 1994 e sue successive modificazioni (D.M. 2 marzo 1998, n. 258) e dovrà essere interamente versato da parte del richiedente prima del rilascio dell'autorizzazione sull'apposito capitolo di bilancio che sarà indicato dall'organo competente, il quale accerterà l'avvenuto adempimento prima di rilasciare la richiesta autorizzazione;
4) l'autorizzazione rilasciata da parte della soprintendenza o da parte dell'organo che, in sua vece, gestisce e tutela il monumento, deve contenere il contestuale formale impegno del soggetto utilizzatore a:
- rispettare le condizioni e le modalità di utilizzazione fissate in sede di autorizzazione dall'amministrazione concedente;
- rispettare il numero massimo di spettatori che può accedere al monumento durante lo spettacolo o la manifestazione;
- smontare ogni allestimento scenico e consegnare il monumento nello stato di fatto in cui si trova e in perfette condizioni di pulizia e decoro;
- apporre e fare apporre in ogni documento scritto, fotografico, televisivo e cinematografico, che riproduce la manifestazione o lo spettacolo svolto nel monumento, il logo, di ampiezza adeguata, dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali della Regione siciliana;
- tenere a disposizione un congruo numero di biglietti di accesso per fini istituzionali dell'amministrazione concedente;
5) al fine di adeguare il vantaggio ricavato dalla pubblica amministrazione ai benefici economici conseguiti dal privato utilizzatore mediante l'uso temporaneo del bene culturale, alla corresponsione del canone come sopra determinato e riscosso si aggiunge da parte del concessionario l'obbligo di versare a titolo di corrispettivo per l'utilizzazione del monumento, entro il quale si svolge lo spettacolo o la manifestazione, una somma compresa tra un minimo del 3% e un massimo del 5% degli introiti ricavati dalla vendita dei biglietti di ingresso, dimostrati dal bordereau della manifestazione;
6) ai sensi del combinato disposto dagli artt. 54 e 104 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fatto salvo quanto previsto dal quarto capoverso dell'art. 1 della presente circolare in materia di cauzioni, ex art. 115, comma quinto, del testo unico n. 490/1999, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, potrà esentare i comuni, le province e le fondazioni dal pagamento dei canoni di concessione e dei corrispettivi per l'utilizzazione dei monumenti, previa valutazione della valenza culturale e didattica delle manifestazioni o degli spettacoli.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è invitato a impartire le opportune istruzioni alle aziende provinciali per l'incremento turistico e alle aziende di soggiorno, affinché si adeguino alle norme che disciplinano le concessioni d'uso dei teatri antichi, monumenti e zone archeologiche della Sicilia, curando la giusta diffusione delle presenti direttive tra i soggetti interessati.
  L'Assessore: GRANATA 

(2002.27.1603)
Torna al Sommariohome




ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 31 luglio 2002, n. 4.
Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento e di svolgimento delle attività da affidare agli enti gestori delle scuole di servizio sociale, ai sensi delle leggi regionali n. 200/79, n. 11/93 e n. 24/2000, art. 18.

Agli enti gestori delle scuole di servizio sociale

Premessa
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, visto l'art. 18 della legge regionale n. 24/2000 che autorizza l'Assessore per il lavoro a finanziare, con le procedure previste per la programmazione, gli enti gestori delle scuole di servizio sociale, detta nuove disposizioni per la realizzazione delle attività previste dalla citata legge.
Le scuole che hanno presentato domanda, in ossequio al disposto dall'art. 3 della legge regionale n. 200/79, dovranno far pervenire le opportune integrazioni e/o modifiche in conformità alle disposizioni contenute nella presente circolare, nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
DISPOSIZIONI GENERALI
1.  Soggetti attuatori
L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 18 della legge regionale n. 24 del 26 novembre 2000, si avvale degli enti gestori delle scuole di servizio sociale ammesse a contributo nell'ultimo triennio ai sensi delle leggi regionali n. 200/79 e n. 11/93 e che abbiano provveduto a presentare istanza di accreditamento provvisorio.
2.  Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento
L'istanza di finanziamento, presentata dalle scuole di servizio sociale, nei termini previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 200/79, al dipartimento regionale formazione professionale del servizio programmazione - U.O.B. n. 2, deve specificare la tipologia del finanziamento richiesto, in riferimento a due distinti gruppi di attività:
1)  attività convenzionata universitaria (corsi di laurea in servizio sociale, corsi di aggiornamento e perfezionamento per assistenti sociali, seminari di studi, in convenzione con le università), prevista dalle leggi regio nali nn. 200/79 e 11/93;
2)  attività non convenzionata (corsi di qualificazione, aggiornamento, perfezionamento, seminari di studi, formazione continua, ricerca sui servizi sociali, rivolti ad assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale).
Gli enti gestori, per i principi ispiratori della legge regionale n. 200/79 e successiva integrativa n. 11/93, hanno l'obbligo prioritariamente di chiedere il finanziamento per attività convenzionate. Non verranno prese in considerazione le istanze tendenti ad ottenere il finanziamento per la realizzazione di sole attività non convenzionate.
L'istanza di finanziamento, in regola con le vigenti normative sul bollo e firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato, autenticata ai sensi di legge, deve essere redatta secondo il seguente schema:
Il sottoscritto ...................................... nato a ...................................... prov. ................... il ...................................... residente a ...................................................................... via ...................................... n. ................ codice fiscale ...................................... e-mail .............................................. in qualità di legale rappresentante dell'ente ...................................... ...................................... o di suo delegato ..............................................., con sede legale in ...................................... via ...................................... n. ................ codice fiscale/partita I.V.A. n. ......................................
Chiede

1)  Il finanziamento per la gestione della scuola di servizio sociale in relazione allo svolgimento dei corsi di laurea in servizio sociale e precisamente: 1° anno ......................, 2° anno ......................, e 3° ......................, ed eventualmente 1° anno del corso di laurea specialistica, dei corsi di aggiornamento e perfezionamento per assistenti sociali, dei seminari di studi, in convenzione con l'Università di .......................................................... previsti dalle leggi regionali nn. 200/79 e 11/93.
2)  Il finanziamento delle seguenti attività non convenzionate, con allegato, per ciascuna attività, il relativo progetto.
? Corso di qualificazione per: (specificare la tipo logia) ...................................... ......................................
La qualifica scelta deve rientrare tra quelle previste nella programmazione di cui alla legge regionale n. 24/76 nel settore socio-assistenziale.
Requisiti: i destinatari devono essere disoccupati, per i quali è prevista l'indennità di frequenza.
Durata: massima di 900 ore annue fino a 1800 (se biennale) e per almeno 6 ore giornaliere.
N. allievi: 15 + 3 uditori.
Attestato rilasciato: attestato di qualifica previo superamento di esami finali.
Gli esami saranno svolti secondo le modalità fissate per le attività formative di cui alla legge regionale n. 24/76.
? Corso di aggiornamento: (specificare le aree tematiche)...................................... ......................................
Requisiti: i destinatari devono essere assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale.
Durata: minimo 80 ore, con possibilità di combinare più moduli di aggiornamento in cicli ricorrenti sull'arco dell'anno.
Attestato rilasciato: attestato di frequenza, previo superamento di esami finali. Gli esami saranno svolti secondo le modalità fissate per le scuole di servizio sociale negli anni accademici precedenti.
? Corso di perfezionamento: (specificare le aree te ma tiche) ...................................... ......................................
Requisiti: i destinatari devono essere assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale.
Durata: non meno di 100 ore.
Attestato rilasciato: attestato di perfezionamento, previo superamento di esami finali.
Per gli esami vale quanto specificato per i corsi di aggiornamento.
? Seminario di studi: (specificare la tipologia) ...................................... ......................................
Requisiti: i destinatari possono essere assistenti sociali in formazione, assistenti sociali già provvisti di titolo ed altri operatori del comparto socio-assistenziali.
Durata: dovrà essere svolto nell'arco di due giornate ovvero non oltre le 12 ore.
Attestato rilasciato: attestato di partecipazione.
? Ricerca sui servizi sociali: (specificare la tipologia e la durata progettuale) ...................................... ......................................
A tal fine dichiara

Sotto la propria personale responsabilità:
a)  che a carico degli amministratori e dei loro familiari non sussistono provvedimenti o procedimenti per l'ap plicazione di misure previste dalla normativa antimafia;
b)  che a carico degli amministratori non esistono carichi penali pendenti;
c)  che nei confronti dell'ente che rappresento non sussistono 1e cause di esclusione dalla partecipazione a gare previste dall'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 58 o altre cause ostative;
d)  che non sono subentrate ulteriori modifiche statutarie e che copia, autentica a norma di legge, dell'atto costitutivo e dello statuto si trovano agli atti di codesto Assessorato;
e)  che si impegna a sottoporsi ai controlli didattico-amministrativo-contabile che saranno effettuati dai funzionari di codesta amministrazione e dai funzionari degli uffici periferici secondo il grado di competenza;
f)  che per i locali e le attrezzature che vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività o singole voci di spesa, per i quali si richiede il finanziamento, non sono stati richiesti, né lo saranno, altri contributi previsti dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria;
g)  di avere poteri di firma per conto dell'ente che rappresento e di essere legittimato alla presentazione del l'istan za, giusta delibera del consiglio di amministrazione/consiglio direttivo/altro n. ............... del ......................................
Dichiara altresì, in riferimento alle attività convenzionate universitarie:
a)  che la scuola di servizio sociale che rappresento è stata ammessa a contributo nell'ultimo triennio;
b)  che la scuola di servizio sociale, per la gestione del corso di laurea in servizio sociale, dei corsi di aggiornamento e perfezionamento per assistenti sociali è convenzionata con l'Università di ...................................... e copia della convenzione regolarmente registrata e valida fino al ......................................, si trova agli atti di codesta amministrazione, ovvero che copia della nuova convenzione, regolarmente registrata, in sostituzione della precedente perché scaduta, viene allegata alla presente istanza;
c)  che il corso di studi, con programma teorico-pratico, è regolamentato dall'Università di ......................................;
d)  che è previsto un docente a tempo pieno o tutor ogni trenta allievi, con responsabilità di guida e di coordinamento dei tirocini e della formazione professionale;
e)  che i preventivi ed i consuntivi sono pubblici (specificare le modalità di pubblicazione);
f)  che la biblioteca della scuola è fornita di n. ............... testi, oltre che di riviste specialistiche o quant'altro (specificare);
g)  che la struttura organizzativa stabile della scuola è composta da:
-  n. 1 direttore (specificare se è assistente sociale);
-  n. 1 vice-direttore (figura da prevedersi nel caso in cui il direttore non è assistente sociale);
-  n. ............... segretario/i;
-  n. ............... personale ausiliario;
h)  che la gestione sociale e didattica è affidata ad un comitato presieduto da un rappresentante dell'ente e costituito dal direttore della scuola, da un rappresentante del comune in cui essa ha sede, da un rappresentante dei docenti e da un rappresentante degli studenti per ciascun anno di corso.
 
Firma/timbro 

......................................

  (autenticata ai sensi di legge) 

Allega alla presente:
-  preventivo di spesa, in riferimento alle attività convenzionate, distinguendo tre macrovoci: voce A) - Personale, voce B) - Gestione e consumi e voce C) - Allievi;
-  preventivo/i di spesa, per ogni singola attività, in riferimento alle attività non convenzionate, distinguendo tre macrovoci: voce A) - Personale, voce B) - Gestione e consumi e voce C) - Allievi. (Per la predisposizione dei preventivi fare riferimento al paragrafo costi - voci di spesa ammissibili);
-  copia autenticata dell'atto costitutivo e statuto dell'ente, se non risulta già agli atti dell'Amministrazione;
-  verbale di nomina e potere di firma del legale rappresentante in copia autentica a norma di legge;
-  delibera degli organi decisionali in copia autentica a norma di legge, di autorizzazione al legale rappresentante in ordine alla posizione dell'istanza o documentazione attestante la legittimazione alla presentazione dell'istanza, qualora venga presentato da soggetto diverso dal legale rappresentante;
-  piano di studi e di tirocinio dei corsi convenzionati universitari;
-  elenco di tutto il personale impegnato o da impegnarsi nei corsi convenzionati;
-  elenco di tutto il personale da impegnare o da impegnarsi in ciascuna delle attività non convenzionate;
-  elenco delle attrezzature didattiche da utilizzare nei corsi convenzionati;
-  elenco delle attrezzature didattiche da utilizzare nelle attività non convenzionate;
-  relazione tecnica rilasciata da professionista iscritto all'albo, dalla quale risulti l'adempimento da parte del datore di lavoro delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui in particolare al decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche qualora risultino ostative al regolare svolgimento delle attività, con allegata planimetria quotata in scala non inferiore a 1:200 delle aule e dei reparti.
3.  Procedure per l'ammissione a finanziamento
Le istanze di finanziamento pervenute all'Amministrazione entro il 31 maggio, saranno oggetto di istruttoria formale e trasmesse alla commissione prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 200/79 per l'approvazione. La commissione verifica attraverso le istanze di finanziamento e la documentazione allegata il possesso di tutti i requisiti di legge degli enti che ne hanno fatto richiesta e predispone e approva il piano di ripartizione dei finanziamenti da assegnare a ciascuna scuola di servizio sociale.
Il piano di ripartizione sarà successivamente trasmesso alla Giunta regionale, che con propria delibera ne perfezionerà l'approvazione.
4. Procedure per lo svolgimento e la gestione delle attività convenzionate e non convenzionate
-  Tempi di svolgimento delle attività
Le attività convenzionate e non, si svolgeranno nel l'arco di tempo riferito all'anno accademico universitario che va da ottobre a settembre dell'anno successivo.
-  Obblighi nei confronti del dipartimento regionale formazione professionale-Assessorato regionale del lavoro
Il dipartimento regionale formazione professionale è competente alla vigilanza didattico-amministrativo-contabile che potrà di volta in volta essere demandata agli uffici periferici. I soggetti attuatori delle attività, a seguito di notifica di ammissione a finanziamento, sono tenuti a sottoscrivere la lettera di adesione, predisposto su schema tipo, c/o dipartimento regionale formazione professionale - servizio gestione U.O.B. n. 4, a firma del legale rappresentante ai sensi di legge.
Devono altresì inviare, entro trenta giorni dalla notifica, la seguente documentazione:
a)  autocertificazione del legale rappresentante contenente le generalità complete del legale rappresentante ed il numero di codice fiscale e/o partita IVA dell'ente;
b)  convenzione per il servizio di cassa, redatta sullo schema tipo fornito dall'Amministrazione, da esplicare, a cura di istituto di credito operante nel territorio della Regione Sicilia ed abilitato alle operazioni finanziarie, attraverso l'istituzione di tre distinti conti, "A" personale, "B" gestione e consumi e "C" allievi, cui far confluire le somme erogate dall'amministrazione, sia delle attività convenzionate che di quelle non convenzionate, distinguendo all'interno della stessa convenzione a quale singola attività fare riferimento;
c)  copia richiesta certificazione antimafia, ove prevista;
d)  dettagliato preventivo di spesa per ogni singola attività prevista.
Al momento dell'avvio delle attività convenzionate, la scuola di servizio sociale provvederà a comunicare tempestivamente:
-  la sede definitiva delle attività;
-  la data di avvio delle attività dell'anno accademico universitario;
-  il calendario delle attività didattiche ed amministrative;
-  l'elenco degli allievi di tutti i corsi;
-  il piano di studi;
-  l'elenco di tutto il personale docente e non effettivamente utilizzato, provvisto di curriculum (ad esclusione dei docenti inviati dall'Università) distinguendo il tipo di rapporto lavorativo instaurato;
-  l'elenco delle attrezzature didattiche utilizzate.
Riguardo alle attività non convenzionate, la scuola di servizio sociale, entro 10 giorni dall'avvio delle attività, dovrà comunicare:
-  la data di effettivo inizio dell'attività, corredata dal l'autorizzazione dell'U.P.L.M.O. di avvio attività a seguito di verifica della documentazione presentata allo stesso ufficio, in caso di attività formativa di qualificazione;
-  la sede dell'attività;
-  elenco allievi frequentanti;
-  il calendario delle attività didattiche ed amministrative;
-  elenco di tutto il personale impegnato provvisto di curriculum e distinguendo il tipo di rapporto lavorativo instaurato.
Prima della scadenza delle attività che prevedono il rilascio di attestato previo superamento di esami, l'ente dovrà comunicare i nominativi di due docenti e due supplenti che dovranno far parte della commissione di esami, da costituirsi con decreto del dirigente generale della formazione professionale. Per le attività di cui non si prevedano gli esami, dovrà essere comunicata la data di chiusura.
-  Obblighi nei confronti dell'U.P.L.M.O.
In riferimento alle attività convenzionate l'ente dovrà presentare all'U.P.L.M.O., entro 10 giorni dall'avvio delle attività, la seguente documentazione:
-  data di avvio delle attività secondo il calendario dell'anno accademico universitario;
-  ubicazione della sede;
-  elenco di tutto il personale impegnato nella scuola di servizio sociale;
-  calendario delle attività didattiche e amministrative;
-  data di chiusura delle attività.
Riguardo alle attività non convenzionate, l'ente dovrà presentare la seguente documentazione, entro 10 giorni dalla data di avvio delle attività:
-  elenco degli allievi selezionati ammissibili all'av via mento completo delle generalità e firmato da questi per accettazione e dei tesserini mod. C1, in caso di attività formativa di qualificazione rivolta a disoccupati, relativi anche agli eventuali uditori in numero comunque non superiore al 20%;
-  eventuali richieste di autorizzazione all'assunzione di personale a tempo determinato, in caso di attività di qualificazione;
-  data di effettivo inizio delle attività;
-  ubicazione della sede di svolgimento delle attività;
-  calendario delle attività didattiche e ammini strative;
-  progetto completo;
-  elenco di tutto il personale, specificando la qualifica, il tipo di rapporto lavorativo instaurato e l'impegno orario;
-  richiesta di vidimazione dei registri di presenza allievi;
-  data di chiusura presunta, 30 giorni prima della scadenza e data effettiva di chiusura, entro 10 giorni.
-  Obblighi nei confronti dell'ispettorato provinciale del lavoro
Contestualmente all'avvio delle attività, gli enti trasmetteranno all'ispettorato la comunicazione, a firma del legale rappresentante autenticata a norma di legge, concernente la effettiva data di inizio delle attività e la sede (o le sedi) delle stesse.
In uno alla suddetta comunicazione dovrà essere inoltre trasmessa analoga documentazione già inviata al l'U.P.L.M.O., nonché la documentazione indicata di seguito:
1)  generalità complete del responsabile dell'ente, con l'indicazione del domicilio personale;
2)  dichiarazione che attesti la presenza o meno di portatori di handicap e dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo gestore che, in relazione al tipo di handicap, non esistano nel luogo dove si svolge l'attività barriere architettoniche;
3)  relazione tecnica rilasciata da professionista iscrit to all'albo, dalla quale risulti l'adempimento da parte del datore di lavoro delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui in particolare al decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche qualora risultino ostative al regolare svolgimento delle attività, con allegata planimetria quotata in scala non inferiore a 1:200 delle aule e dei reparti;
4)  titolo di disponibilità dei locali (atto di acquisto nel caso di proprietà; contratto di locazione, di uso e/o comodato regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente) da cui risulti che i locali non sono abusivi. Non sono ammesse sub-locazioni salvo che non siano espressamente autorizzate dal proprietario;
5)  elenco, in tre copie, delle attrezzature utilizzate o da utilizzare. Tale elenco deve riportare, per ciascuna attrezzatura, il numero che ne giustifica la disponibilità e la bolla di accompagnamento con cui è stata consegnata, nonché la conformità delle stesse alle normative europee, C.E.I. e nazionali, decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni. L'elenco va allegato al provvedimento di idoneità che viene rilasciato, di cui fa parte integrante;
6)  copia della denuncia I.S.P.E.S.L. competente del l'im pianto di messa a terra unitamente a copia di eventuale verbale di verifica;
7)  dichiarazione di conformità ai sensi della legge n. 46/90 per i nuovi impianti elettrici e per quelli adeguati;
8)  certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco ove sussista alcuna delle condizioni previste dal D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 38 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
9)  piano di sicurezza con indicazione del "responsabile della sicurezza".
L'ispettorato, non appena in possesso della documen tazione, provvederà ad effettuare almeno una ispezione per accertare l'idoneità dei locali e delle attrezzature, anche in presenza della dichiarazione resa dal tecnico su incarico dell'organismo.
In particolare, l'ispettorato provvederà ad accertare che i locali siano idonei all'uso cui sono destinati, secondo la normativa vigente, e le attrezzature conformi a quelle previste in progetto o sue eventuali modifiche autorizzate dall'Assessorato ed anch'esse idonee all'uso. Dal l'esito degli accertamenti effettuati, l'ispettorato ne certificherà i risultati provvedendo a trasmettere il consueto certificato di idoneità sia alla scrivente Amministrazione che all'U.P.L.M.O.
La certificazione rilasciata dall'ispettorato del lavoro ha validità triennale, qualora l'ente gestore utilizzi le stesse attrezzature in quanto di sua proprietà; in questa ipotesi l'ente gestore dovrà produrre una dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante che le condizioni per le quali l'idoneità locali ed attrezzature è stata rilasciata, non sono mutate.
5.  Modalità di erogazione del finanziamento
Il finanziamento delle attività convenzionate e non, prevede una copertura del 100% delle spese, in riferimento a tre distinte macrovoci, per ogni singola attività convenzionata e non:
-  Voce A - Personale;
-  Voce B - Gestione e consumi;
-  Voce C - Allievi.
Il finanziamento totale assegnato ad ogni scuola, per lo svolgimento delle diverse attività, verrà erogato con appositi mandati di pagamento per ciascuna delle anzidette macrovoci ed in riferimento ad ogni singola attività, in misura di seguito specificata:
-  il 70% del finanziamento complessivo quale prima anticipazione, dietro presentazione di:
-  polizza fidejussoria, per un importo pari al totale delle anticipazioni con esclusione delle somme previste a titolo di saldo finale, detta garanzia deve avere una durata per un periodo compreso tra la data di inizio delle attività e i sei mesi successivi alla presentazione della rendicontazione finale;
-  lettera di adesione;
-  convenzione per il servizio di cassa;
-  il 20% del finanziamento complessivo quale seconda anticipazione, a seguito di presentazione di:
-  dichiarazione di responsabilità, a firma del legale rappresentante, autenticata nei modi di legge in cui si attesti che è stato spesato almeno il 50% della 1ª anticipa zione;
-  certificazione di idoneità locali e attrezzature rilasciata dal competente ispettorato provinciale del lavoro;
-  il restante 10% verrà erogato dopo la verifica del rendiconto finale.
6.  Costi - Voci di spesa ammissibili
-  Voci di spesa ammissibili in riferimento alle attività convenzionate
Risultano ammissibili a finanziamento, per ogni singola attività, le spese relative alle tre macrovoci
A) - Personale, B) - Gestione e consumi e C) - Allievi
A)  Personale
a)  direttore o vicedirettore:
-  requisiti: l'attività di direzione deve essere affidata ad un assistente sociale, particolarmente qualificato per competenza ed esperienza. Può essere alle dipendenze della scuola o a contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Nel caso in cui il direttore non è assistente sociale deve prevedersi un vice-direttore, assistente sociale;
-  costi ammissibili: si applicano i parametri previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale VI livello. Ove siano previste le due figure il costo complessivo non può superare la spesa relativa ad una sola figura.
b)  docenti a tempo pieno:
-  requisiti: è previsto un docente a tempo pieno ogni 30 allievi, con compiti di guida dei tirocini e della formazione professionale. Deve essere assistente sociale e dipendente della scuola;
-  costi ammissibili: si applicano i parametri previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale V livello;
c)  docenti esterni:
-  requisiti: per l'insegnamento delle discipline teoriche sono previsti docenti direttamente incaricati dalle stesse Università. Per l'insegnamento delle discipline tecnico-professionali sono previsti docenti, preferibilmente assistenti sociali, particolarmente qualificati per capacità didattiche ed esperienza professionale;
-  costi ammissibili: è ammessa la spesa massima di e 77,47 (L. 150.000) per ora docenza. In ordine ai docenti universitari è ammissibile la spesa nell'ipotesi in cui nella convenzione stipulata con l'Università è espressamente indicato che gli oneri della docenza sono a carico della scuola. Per i docenti a prestazione professionale, l'attività lavorativa deve essere dimostrata da lettera d'incarico, controfirmata per accettazione, nella quale siano chiaramente indicati la prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore, il compenso, la data;
d)  personale amministrativo e di segreteria:
-  requisiti: deve possedere titolo specifico per applicazione in precise procedure amministrative connesse allo svolgimento delle attività, quali tenuta del protocollo e dei registri, predisposizione degli atti amministra ti vi/con tabili e didattico/organizzativi, predisposizione del la rendicontazione e rapporti con l'utenza per disbrigo pra tiche di segreteria.
-  costi ammissibili: in caso di personale dipendente si applicano i parametri del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale IV livello, in caso di prestazione professionale, il massimale di riferimento è di e 20,66 ora (L. 40.000 ora);
e)  bibliotecario:
-  requisiti: deve essere in grado di gestire una biblioteca;
-  costi ammissibili: vale quanto specificato per personale amministrativo;
f) personale ausiliario:
-  requisiti: deve saper eseguire, oltre che compiti di pulizia e riordino della sede formativa, anche lavori di fotocopiatura, fascicolazione di documenti, dispense e attività di fattorinaggio;
-  costi ammissibili: si applicano i parametri della formazione professionale II livello;
g)  rimborso spese personale fuori sede:
-  costi ammissibili: risultano rimborsabili le spese sostenute dal personale fuori sede (direttore, docenti e personale di segreteria), che complessivamente non possono superare e 7.746,85 (L. 15.000.000) così distinte:
-  spese di viaggio: in aereo, quando la sede disti non meno di 300 Km dalla località di residenza; viene rimborsato il costo del biglietto aereo e del trasporto pubblico fino all'aeroporto; con mezzo privato: viene rimborsata un'indennità ragguagliata a 1/5 del costo di un litro di benzina al momento vigente, per ogni kilometro di percorrenza;
-  spese di vitto: viene riconosciuta la spesa di e 30,57 (L. 59.200) a pasto e fino a e 61,10 (L. 118.000) per due pasti al giorno;
h)  commissione di esami:
-  risulta ammissibile la spesa per tutti i componenti della commissione come F.S.E. dell'anno scorso.
B)  Gestione e consumi
Risultano ammissibili le spese da sostenere in riferimento alle seguenti voci di spesa, che complessivamente non possono superare L. 30.000.000 (e 15.493,71) per il numero di corsi convenzionati attivati:
-  fitto locali;
-  ammortamento locali;
-  assicurazione locali;
-  manutenzione ordinaria locali;
-  condominio;
-  disinfestazione locali;
-  interventi di adeguamento locali per prescrizioni degli ispettori del lavoro;
-  perizie tecniche;
-  tasse registrazione contratti;
-  pubblicità;
-  acqua;
-  riscaldamento e condizionamento;
-  tassa raccolta rifiuti;
-  energia elettrica;
-  telefono;
-  servizi postali;
-  acquisto valori bollati;
-  cancelleria e stampati;
-  acquisto testi e riviste per biblioteca;
-  pubblicazioni specialistiche;
-  materiale igienico sanitario;
-  medicinali pronto soccorso;
-  acquisto attrezzature didattiche;
-  locazione attrezzature;
-  software in licenza d'uso;
-  materiale didattico e di consumo individuale e collettivo;
-  spese per la fidejussione bancaria o assicurativa;
-  consulenza fiscale-amministrativo-tributaria.
C)  Allievi
E' ammissibile la spesa per assicurazione ed infortuni degli studenti in tirocinio e che svolgono le lezioni presso la sede della scuola.
In riferimento ai corsi di aggiornamento e di perfezionamento convenzionati le spese ammissibili sono assimilabili a quelle degli stessi corsi non convenzionati.
Sono consentiti storni giustificati all'interno della stessa voce di spesa e da una voce di spesa all'altra fino alla concorrenza della somma assegnata, previa autorizzazione dell'amministrazione.
-  Voci di spesa ammissibili in riferimento alle attività non convenzionate
Risultano ammissibili a finanziamento, per ogni singola attività, le spese relative alle tre macrovoci
A) - Personale, B) - Gestione e consumi e C) - Allievi
A)  Personale
a)  coordinatore:
-  requisiti: l'attività di coordinamento è finalizzata alla gestione di ogni singola azione prevista e delle risorse umane implicate, nella garanzia del raggiungimento dell'obiettivo specifico dell'attività. Il coordinatore può essere dipendente o a prestazione professionale.
-  costi ammissibili: in caso di dipendenza dalla scuola di S.S. si applicano i parametri del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale VI livello, ovvero in caso di prestazione professionale, il massimale di riferimento è di e 56,81 l'ora (L. 110.000);
b)  docenti:
-  requisiti: i docenti sono divisi in tre fasce diverse in base alle caratteristiche ed all'esperienza professionale in relazione all'attività prevista: la fascia A richiede un'esperienza decennale e comprende: docenti universitari, ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori), dirigenti di azienda, imprenditori, esperti di settore, professionisti; la fascia B richiede un'esperienza triennale e comprende ricercatori universitari, esperti di settore, professionisti; la fascia C comprende altri docenti, anche neolaureati, esercitatori di pratica;
-  costi ammissibili: per i docenti dipendenti si applicano i parametri del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale V livello.
Per i docenti a prestazione professionale: fascia A è ammissibile la spesa massima di e 85,21 ora (L. 165.000); fascia B è ammissibile la spesa massima di e 56,81 ora (L. 110.000); fascia C è ammissibile la spesa massima di e 41,32 ora (L. 80.000);
c)  tutor:
-  requisiti: è prevista la figura del tutor al fine di garantire un supporto ed un monitoraggio nel rapporto tra l'allievo ed il processo di apprendimento, tra il coordinamento e l'attività didattica;
-  costi ammissibili: in caso di personale dipendente si applicano i parametri del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale V livello, in altro caso è ammessa la spesa massima di e 30,99 ora (L. 60.000 ora);
d)  personale di segreteria ed amministrazione:
-  requisiti: il personale di segreteria ed amministrativo deve essere in grado di svolgere specifiche procedure amministrative connesse allo svolgimento delle attività previste, quali: rapporti con l'utenza, tenuta del protocollo e registrazione dei documenti contabili, tenuta dei registri, predisposizione degli atti amministrativi/contabili e didattico/organizzativi e predisposizione della rendicontazione;
-  costi ammissibili: in caso di personale dipendente si applicano i parametri del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale IV livello, in caso di prestazione lavorativa riconducibile al contratto d'opera, il massimale di riferimento è di e 20,66 ora/progetto (L. 40.000).
e)  personale ausiliario:
-  requisiti: il personale ausiliario deve essere in grado, oltre che svolgere compiti di pulizia e riordino della sede formativa, anche di eseguire fotocopie, fascicolazione di documenti;
- costi ammissibili: in caso di personale dipendente si applicano i parametri del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale II livello, in altro caso è ammessa la spesa massima di e 15,49 ora/progetto (L. 30.000);
f)  spese per docenti - fuori sede
-  costi ammissibili: risultano rimborsabili le spese sostenute dal personale fuori sede (direttore, docenti e personale di segreteria) che complessivamente non possono superare e 7.746,85 (L. 15.000.000), così come previsto per i corsi convenzionati;
g)  commissioni di esami: vale quanto specificato per le attività convenzionate.
B)  Gestione e consumi
Per ogni singola attività non convenzionata prevista, risultano ammissibili le seguenti voci di spesa, per un importo massimo di e 38,73 ora/progetto (L. 75.000):
-  fitto locali, non ammissibile nel caso in cui le attività si svolgono negli stessi locali delle attività convenzionate in cui la voce di spesa risulta già caricata;
-  pubblicità;
-  acqua;
-  riscaldamento e condizionamento;
-  energia elettrica;
-  telefono;
-  servizi postali;
-  acquisto valori bollati;
-  cancelleria e stampati;
-  materiale igienico-sanitario;
-  locazione attrezzature didattiche (non è previsto l'acquisto delle attrezzature);
-  software in licenza d'uso;
-  materiale didattico e di consumo individuale e collettivo;
-  consulenza fiscale-amministrativo-tributaria.
C)  Allievi
In caso di attività formativa rivolta a disoccupati, questa voce di spesa comprende:
-  indennità di frequenza di e 4,13 al giorno (L. 8.000) di effettiva presenza;
-  rimborso delle spese di viaggio e vitto in caso di previsione di stage per un massimo di e 23,24 (L. 45.000) al giorno per allievo;
-  rimborso dell'abbonamento del mezzo pubblico urbano per gli allievi residenti nel comune dove è ubicata la sede di svolgimento del corso, rimborso dell'abbonamento del mezzo extra urbano ed urbano per allievi non residenti;
-  assicurazione in itinere ed infortuni.
In caso di attività formitiva rivolta ad occupati, questa voce di spesa comprende soltanto l'assicurazione in itinere ed infortuni.
Sono consentiti storni giustificati all'interno della stessa voce di spesa e da una voce di spesa all'altra, fino alla concorrenza della somma assegnata, previa autorizzazione dell'amministrazione.
Si rammenta che il contributo erogato dall'Amministrazione regionale è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.
7. Rendicontazione
Gli enti gestori delle scuole di servizio sociale, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 200/79, entro il 31 ottobre del c.a. dovranno presentare il rendiconto finale delle spese sostenute e/o impegnate, per ogni singola attività svolta al servizio rendicontazione del dipartimento regionale formazione professionale.
Il rendiconto dovrà essere trasmesso corredato dai giustificativi di spesa in copia fotostatica. Al momento della verifica contabile, secondo le modalità del contraddittorio, dovranno essere presentati i giustificativi in originale, che a seguito della verifica saranno vistati dal funzionario responsabile e restituiti al legale rappresentante, perché li custodisca nel proprio archivio. La verifica amministrativo-contabile del rendiconto verterà su tre principali aspetti:
a)  controllo totale sul 100% delle spese sostenute per l'attività convenzionata e non;
b)  controllo sui costi reali: non sono ammesse forfettizzazioni;
c)  controllo sui documenti originali di spesa: non è consentita l'esibizione di copie di giustificativi di spesa.
Sarà prioritariamente verificata l'aderenza del rendiconto al piano finanziario approvato e, quindi, l'ammissibilità e la riconoscibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi.
In riferimento alle tre macrovoci di spesa A - Personale, B - Gestione consumi e C - Allievi, sulle quali verterà principalmente la verifica del rendiconto, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
Voce A) - Personale
-  Personale dipendente:
-  prospetto mensile riepilogativo delle somme erogate e di quelle impegnate;
-  libro paga e matricola;
-  copia delle buste paga;
-  ricevute di versamento oneri fiscali e previ denziali;
-  prospetto della spesa relativa al T.F.R.;
-  polizze assicurative quietanzate.
-  Personale a prestazione professionale
-  prospetto delle ore di insegnamento con riferimento ai giorni e al corso;
-  lettera di incarico sottoscritta dalle parti;
-  ricevuta versamento IRPEF relativa alla ritenuta d'acconto (se previsto) ed INAIL;
-  ricevuta versamento INPS (se previsto);
-  curriculum vitae;
-  lettera di credito;
-  ricevuta di pagamento.
-  Missioni personale:
-  lettera di incarico rilasciata dal legale rappresentante per missione, unitamente a dichiarazione di esonero per utilizzo del mezzo proprio e fatture o ricevute concernenti le spese sostenute.
Voce B) - Gestione e consumi
-  Pubblicità:
-  copia giornale e/o manifesto murale e/o testo di eventuali annunci;
-  bolla di accompagnamento e fattura.
-  Gestione:
-  fatture di acquisto quietanzate o lettere di credito;
-  ricevute, bollettini postali, bollette telefoniche, etc.
-  Consumi:
-  elenco materiale e dei servizi acquistati e/o leasing;
-  fatture di acquisto in originale e nel caso di soft ware o abbonamenti, licenze d'uso o fatture d'acquisto;
-  lettere di credito.
-  Affitto locali:
-  contratto di affitto registrato;
-  fatture e/o ricevute.
-  Attrezzature:
-  eventuale contratto di affitto registrato;
-  copia polizza di assicurazione attrezzature;
-  fatture e relativi documenti accompagnatori;
-  n. 3 preventivi delle attrezzature;
-  preventivo scelto corredato di visto di conformità della C.C.I.A.A.;
-  dettagliata relazione illustrativa delle esigenze che hanno determinato il ricorso all'acquisto;
-  elenco delle attività alle quali sono state destinate le attrezzature oggetto del noleggio o acquisto;
Voce C) - Allievi
-  Reddito allievi (in caso di attività rivolta a disoccupati):
-  ricevute o dichiarazioni di credito firmate dagli allievi;
-  quietanze di pagamento;
-  prospetto numero ore svolte con indicazione del l'indennità complessiva predisposta dal tutor e controfirmata dal direttore;
-  copia assegni circolari.
-  Viaggi allievi (in caso di attività formativa rivolta a disoccupati):
-  dichiarazione dell'allievo del numero di viaggi effettivamente sostenuti;
-  autocertificazione di residenza;
-  autorizzazione del direttore per ciascun allievo;
-  ricevuta o dichiarazione di credito firmata dagli allievi, corredata dei biglietti o dagli abbonamenti ai mezzi pubblici urbani o extraurbani utilizzati.
-  Assicurazione allievi:
-  copia denuncia INAIL e R.C.;
-  copia contratto per rischi in itinere;
-  ricevute di pagamento.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia di formazione professionale.
L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori istruzioni.
L'Assessorato si riserva, altresì, di verificare, durante o a conclusione delle attività, la qualità e l'efficacia delle azioni.
  L'Assessore: Stancanelli 

(2002.34.2079)


Torna al Sommariohome


GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 64 -  49 -  53 -  27 -  28 -  70 -