REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 18 OTTOBRE 2002 - N. 48
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 settembre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del l'11 luglio 2000;
Visto l'art. 2 della legge regionale n. 4 del 15 maggio 2002;
Visto il foglio prot. n. 3/318 del 16 gennaio 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 3079 del 17 gennaio 2001, con il quale il sindaco del comune di Messina ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla variante generale al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, rielaborata a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 876 del l'11 ottobre 1993;
Vista la nota assessoriale prot. n. 15249 del 19 marzo 2001, con la quale è stata richiesta al comune di Messina l'integrazione degli atti ed elaborati relativi al piano in argomento;
Visti i fogli prott. n. 87/ASS del 13 febbraio 2001, n. 3/2555 del 5 aprile 2001 e n. 3/2910 del 20 aprile 2001, con i quali il sindaco del comune di Messina ha trasmesso quanto richiesto con la nota di cui sopra;
Vista la delibera n. 29/C del 6 aprile 1998, con la quale, nel richiamare le deliberazioni consiliari n. 20/c del 24 marzo 1998, n. 21/c del 25 marzo 1998, n. 22/c del 26 marzo 1998, n. 23/c del 27 marzo 1998, n. 24/c del 30 marzo 1998, n. 25/c del 31 marzo 1998, n. 26/c del l'1 aprile 1998, n. 27/c del 2 aprile 1998, n. 28/c del 3 aprile 1998, aventi medesimo oggetto, il consiglio comunale di Messina ha adottato la variante generale al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, ai sensi del l'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 29/c del 6 aprile 1998;
Vista la certificazione a firma congiunta del sindaco e del segretario generale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché riportante l'elenco delle osservazio ni-opposizioni presentate entro e fuori i termini di legge av verso il piano adottato;
Viste le osservazioni e/o opposizioni che, secondo l'elen co in calce alla citata certificazione, risultano n. 753 di cui n. 42 presentate fuori i termini di legge;
Visti gli elaborati di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni presentate entro i termini di legge, re datti dall'ufficio di piano del comune di Messina;
Vista la delibera n. 65/C del 18 settembre 2000, n. 35/c del 24 luglio 2000, n. 36/c del 25 luglio 2000, n. 37/c del 26 luglio 2000, n. 39/c del 31 luglio 2000, n. 40/c del l'1 agosto 2000, n. 41/c del 2 agosto 2000, n. 42/c del 3 agosto 2000, n. 43/c del 4 agosto 2000, n. 44/c del 7 agosto 2000, n. 45/c dell'8 agosto 2000, n. 46/c del 9 agosto 2000, n. 47/c del 10 agosto 2000, n. 48/c dell'11 agosto 2000, n. 49/c del 21 agosto 2000, n. 50/c del 22 agosto 2000, n. 51/c del 23 agosto 2000, n. 52/c del 24 agosto 2000, n. 53/c del 28 agosto 2000, n. 54/c del 28 agosto 2000, n. 55/c del 29 agosto 2000, n. 56/c del 30 agosto 2000, n. 57/c del 31 agosto 2000, n. 58/c del 5 settembre 2000, n. 59/c del 5 settembre 2000, n. 60/c del 6 settembre 2000, n. 61/c del 7 settembre 2000, n. 62/c dell'8 settembre 2000, n. 63/c dell'11 settembre 2000, n. 64/c del 12 settembre 2000, il consiglio comunale di Messina, ai sensi del V comma della legge regionale n. 71/78, ha controdedotto le osservazioni e/o opposizioni presentate dai cittadini avverso lo strumento urbanistico di che trattasi;
Vista la deliberazione n. 2/c del 10 gennaio 2001, con la quale il consiglio comunale, in adempimento alla precedente deliberazione n. 65/c del 18 settembre 2000, ha preso atto degli elaborati contenenti la visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni oggetto di accogli mento;
Viste le note prott. n. 42150 del 18 dicembre 1995, n. 3761 del 29 gennaio 1998, n. 10278 del 20 aprile 2001, con le quali l'ufficio del Genio civile di Messina, ha espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 74 del 2 febbraio 1974, parere favorevole a condizione sulle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Viste le note prott. n. 8408 cc, sezione II e n. 3965, sezione III del 16 dicembre 1995, n. 611/cc del 27 febbraio 1990 e n. 386 del 29 gennaio 1990, con le quali la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, sul piano di che trattasi ha espresso parere favorevole con condizioni;
Vista la nota prot. n. 5/76415/1037-1 del 18 dicembre 1995, con la quale la Capitaneria di porto di Messina sullo strumento urbanistico di argomento ha espres so parere favorevole a condizione;
Vista la nota prot. n. 26818 del 18 dicembre 1995, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, sul piano in argomento, ha espresso parere favorevole con condizioni;
Vista la nota prot. n. 899 del 12 dicembre 2001, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi alla variante ge nerale al piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Messina, la proposta n. 27 del 30 novembre 2001, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il voto n. 552 del 17 gennaio 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'unità operativa 4.1/D.R.U., ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, che di se guito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ..."
Valutato il parere reso dall'ufficio, prot. n. 27 del 30 novembre 2001, gr. 30°, che si condivide nelle sue linee generali e che di seguito si trascrive con considerazioni, integrazioni, modifiche e precisazioni:
(Omissis)
Considerato che:
-  il progetto di rielaborazione totale dello strumento urbanistico è stato redatto avendo a riferimento le considerazioni rese dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 876 dell'11 ottobre 1993 in merito alla "cosiddetta" variante Urbani. Con il citato parere, pur condividendo sostanzialmente l'impostazione concettuale del piano, erano stati mossi rilievi in ordine al "disinteresse del piano riguardo alle questioni discendenti dalla geomorfologia dei suoli, ai criteri seguiti per procedere al ridimensionamento tanto delle attrezzature turistiche, che delle zone residenziali e produttive. Ulteriori rilievi venivano posti riguardo alle soluzioni adottate (collettore ad ansa e raddoppio del raccordo autostradale) per risolvere il nodo del traffico e del sistema infrastrutturale, questione di fondamentale importanza per la città di Messina;
-  nella rielaborazione, curata dall'ufficio comunale del piano, si è proceduto alla reinterpretazione dell'impostazione concettuale policentrica della variante Urbani, individuando, in luogo delle originarie centralità, ossia parti di città caratterizzate da specifici connotati ed identità, sei sistemi, intesi come sistemi di relazioni fra le varie attività attraverso i quali riscoprire e riorganizzare le vocazioni territoriali nella prospettiva di uno sviluppo possibile.
La rielaborazione, avvenuta in tempo relativamente breve rispetto alla data di restituzione del piano, ha inoltre tenuto in certo conto taluni dei rilievi posti dall'Amministrazione regionale.
Il sostanziale permanere e non mutare rispetto ai momenti degli atti sopra richiamati della natura e "qualità" dei problemi che gravano sul territorio della città di Messina (semmai quantitativamente incrementati), orientano questo consiglio esprimersi sulle previsioni del piano regolatore generale rielaborato, seguendo un duplice ordine di lettura. Da un lato si traguarderà, nell'attualità, ai nodi essenziali dell'assetto del territorio, già evidenziati dal giudizio espresso sullo strumento urbanistico restituito; dall'altro si procederà alla verifica delle risposte che il piano rielaborato fornisce, in termini di progettazione urbanistica con riferimento alle problematiche sollevate;
-  i sistemi, categorie ordinatrici di attività individuati all'interno del territorio comunale, sono sei;
a)  il sistema produttivo-turistico (capo Peloro, Or toliuzzo, l'area della Cittadella, la collina dei Forti e la riva dei Musei).
Questo sistema comprende tutte le occasioni di possibile sviluppo turistico offerte dalla natura intrinseca del territorio comunale.
In tale quadro si inseriscono la riqualificazione di tutta la fascia costiera (jonica e tirrenica). Ciò anche attraverso il recupero degli insediamenti abusivi, l'accessibilità ai villaggi collinari, il recupero e la valorizzazione delle preesistenze storico-culturali ed architettoniche.
Il piano propone di assoggettare a piani particolareggiati attuativi la quasi totalità della fascia costiera, jonica e tirrenica. A tal proposito vengono perimetrate quattro aree, per le quali si propone l'attuazione attraverso piani che andranno redatti secondo i principi dettati dall'art. 18 delle norme di attuazione.
In particolare:
-  la fascia jonica: vengono proposti due piani attuativi che si estendono rispettivamente l'uno, da piazza del Governo al confine sud del piano di risanamento Annunziata, l'altro, dal confine nord del piano di risanamento Annunziata al torrente Papardo.
Il primo dei due piani particolareggiati tratta di aree che fanno parte del centro nevralgico della città di Messina. Si propone attraverso il piano attuativo, di iniziativa pubblica ed esteso a tutta l'area perimetrata, la riqualificazione della zona su cui insiste l'attuale fiera, di cui il piano prevede lo spostamento a sud, e la razionalizzazione degli attuali impianti a servizio della fruizione del mare.
Le aree da assoggettare al secondo piano particolareggiato del versante jonico, sempre di iniziativa pubblica ed esteso a tutta l'area, ricomprendono la fascia costiera per una profondità insistente tra la linea di costa e la strada statale n. 114. Le norme dettate dall'art. 65, lett. h, delle norme di attuazione, destinano ancora le aree so stanzialmente ad opere volte alla diretta fruizione del mare.
Nel merito di tale proposta nulla si ha da rilevare in ordine alle superiori previsioni.
L'area di Capo Peloro
E' un'area che riveste una fondamentale rilevanza sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale. Comprende i due "pantani" di Ganzirri, i nuclei storici sorti in adiacenza degli stessi, l'espansione di questi, e le colline che contornano i laghi.
La variante generale conferma le zone "A" e "B" del piano Tekne, situate lungo la fascia costiera, ed individua un'area molto vasta da sottoporre a piano attuativo. Detto strumento attuativo comprende i laghi, con le relative fasce di rispetto, e tutte le aree comprese tra i laghi e la battigia, al di fuori delle suddette zone "A" e "B".
Le aree situate sulla collina che sovrasta il "Pantano Grande", sono prevalentemente interessate da piani di lottizzazione attuati o in fase di esecuzione. Per le rimanenti aree libere la variante propone la classificazione a zone C, confermando la discutibile destinazione del piano Tekne che ha comportato un notevole carico edificatorio, prevalentemente costituito da seconde case, in un contesto di impareggiabile valenza paesaggistica.
Per quanto sopra, in linea con il parere della Soprintendenza n. 8408/cc/3965 del 16 dicembre 1995, si è dell'avviso che le zone C "ricomprese fra la strada provinciale nuova Panoramica e la strada statale n. 113, dal torrente Papardo all'area di rispetto del cimitero di Ganzirri" siano da disattendere, assegnando alle stesse la clas sificazione di "verde ambientale" in maniera tale che l'impatto visivo dell'edificato non subisca ulteriori incrementi di carattere edilizio.
Vanno, inoltre, disattese le zone "B" introdotte a se guito di emendamenti del consiglio comunale, situate all'interno della fascia di rispetto dei laghi ex art. 15 della legge regionale n. 78/76.
Per quanto riguarda le aree interessate dalla viabilità connessa al nuovo raccordo si riferirà appresso.
Relativamente alla previsione di piano particolareggiato delle aree di Capo Peloro e specificatamente, quanto alle destinazioni d'uso previste, così come determinate dall'art. 65, lett. f, delle norme di attuazione, in considerazione delle finalità a detto piano attribuite, in di pendenza della singolarità del sito, si considerano condivisibili le destinazioni d'uso relative a servizi ed alla fruizione del mare, con l'esclusione di acquafun e acquapark, che non si considerano compatibili con le finalità predette. Parimenti e per le motivazioni sopra dette, si considera non ammissibile in atto la previsione di 600 nuovi posti-letto in strutture ricettive, apparendo il territorio, per come detto, notevolmente appesantito dalla presenza di edilizia residenziale di uso prevalentemente stagionale.
Quanto ai nuclei preesistenti, ove a carattere prevalentemente abusivo, si prescrive, che il piano particolareggiato preveda riordino urbanistico solo previa verifica dell'ammissibilità della sanatoria.
La fascia tirrenica da "Mortelle" ad "Acqualadroni: in teressa la zona costiera fiancheggiata dalla strada statale n. 113 (tavv. 7-6-2).
Vengono individuati e perimetrati diversi agglomerati, prevalentemente abusivi, costituiti da seconde case, intervallati da ampie zone libere. Per detti agglomerati abusivi il piano propone la classificazione a zone "B.5/a", ossia aree da sottoporre a piani particolareggiati esecutivi, di iniziativa pubblica o privata, come prescritto dall'art. 40 della norma di attuazione.
Le aree libere situate a valle e a monte della strada statale n. 113, in genere intercalate alle zone B.5/a, vengono destinate, dalla presente variante generale, a zone "C.4, turistico-ricettiva", con le relative attrezzature co stituite generalmente da aree di "verde attrezzato" o "aree per attività sportive". Si viene così a prefigurare una edificazione che, senza soluzione di continuità, si articola lungo la statale occupando vaste superfici, ancora per la maggior parte intatte, sovrastate dalle colline a monte della strada statale n. 113, in parte coltivate ad uliveti.
Per le aree comprese tra le suddette zone "B.5/a" e "C.4" e la battigia, il piano prevede la redazione di un piano particolareggiato attuativo, della stessa natura di quelli previsti per il versante jonico.
Rispetto alle previsioni formulate si considera che il sistema prefigurato (piano particolareggiato per le zone B.5/a, abusivamente edificate, zone "C4", per la residenza stagionale a completamento lungo la strada statale n. 113, servizi per l'edilizia esistente attestati lungo l'asse viario di previsione, estesissime superfici, in gran misura libere, da normare successivamente a mezzo di piano particolareggiato che ospitano molteplicità di funzioni) non offre certezza delle forme e dei modi dello sviluppo nella direzione prefissata e comportano un consumo territoriale non giustificato.
Valutandosi che la fascia della profondità di 150 m. dalla battigia, non può ospitare altre edificazioni se non quelle volte alla diretta fruizione del mare; valutandosi, altresì, che interventi di valorizzazione turistica del territorio possono risultare più efficaci se più puntualmente localizzati rispetto alle estese aree impegnate, mantenendosi anche in adiacenza aree in cui permangono le caratteristiche proprie del territorio, si considera che le previsioni in parola non possano allo stato essere condivise.
Si prende atto dell'esistenza e dell'individuazione de gli agglomerati abusivi così come effettuata.
Vengono pertanto disattese tutte le rimanenti previsioni di zone "C.4", attrezzature e viabilità delle aree comprese tra Mortelle e torrente Corsaro.
Si prescrive che all'interno della zona in esame tutta (delimitata sulle tavole relative con colore blu), si proceda all'individuazione e localizzazione di più significative porzioni di aree da assoggettare a piano particolareggiato comprensivi, ove possibile, delle aree interessate dagli agglomerati abusivi e, ovviamente, di quelle funzioni ritenute essenziali per lo sviluppo turistico del l'area, escludendosi da queste le residenze stagionali.
Nelle more del ristudio le aree disattese rimangono destinate alla cautelativa classificazione del verde agricolo.
La fascia costiera tirrenica compresa tra Spartà e Ortoliuzzo: percorrendo la strada statale n. 113 in direzione Palermo si distinguono tre contesti territoriali, ognuno dei quali è contrassegnato da specifiche caratteristiche (tavv. 1-3-8).
Il primo (tav. 1), situato lungo la statale là dove la stessa risale verso monte, è caratterizzato da alcuni piccoli nuclei edificati sorti lungo la strada, classificati, zone "B.4/d, di completamento".
In detto contesto vengono previste vaste aree destinate a zone "F.1, attrezzature territoriali", a carattere prevalentemente sportivo.
Si è dell'avviso che queste ultime previsioni, di cui non viene fornita motivazione avendo riguardo di un sistema territoriale prefigurato, siano da disattendere in quanto non si ravvisa la compatibilità di attrezzature così imponenti con il contesto territoriale su cui insistono. Le aree interessate assumeranno la destinazione di verde agricolo.
Il secondo contesto, (tavv. 1-3) si sviluppa lungo la strada statale n. 113, dove la stessa ridiscende verso il mare, sviluppandosi parallelamente alla costa.
Si è in presenza di un continuum, densamente edificato, a valle della statale, compreso tra la località S. Saba fino al torrente Tarantonio.
Il piano individua un'alternanza di zone "B.5/a", ag glomerati abusivi, e B.4/e, edilizia di completamento, situate all'interno della fascia dei 150 m. dalla battigia. Le aree comprese tra la fascia dei 150 m. e la statale n. 113, sono prevalentemente soggette a piani di lavoro attuati o in fase di attuazione. Vengono previste, in continuità alle aree oggetto delle lottizzazioni, due aree classificate zone "C.4", per il soddisfacimento della domanda di edilizia turistico-stagionale.
Vengono infine individuate le aree per le attrezzature di quartiere (standards).
Sono altresì presenti alcuni agglomerati abusivi a mon te della strada statale n.113 anche essi classificati "B.5/a".
In linea generale si condividono le scelte progettuali fermo restando che, la classificazione di zona "B.5/a" per gli agglomerati abusivi individuati all'interno della fascia dei 150 m. dalla battigia, è ammissibile soltanto qualora gli immobili ricompresi siano suscettibili di sanatoria ai sensi della vigente normativa.
In caso contrario la classificazione proposta è da disattendere. Al riguardo si richiama l'art. 40 della norma di attuazione che si intende in toto condiviso salvo che per quanto si andrà a specificare in sede di esame delle norme di attuazione.
L'area di Orto Liuzzo: è situata in prossimità dello svincolo autostradale posto al confine con il territorio comunale di Villafranca Tirrena.
Per come risulta dagli elaborati progettuali (tav. B2/a-8) è stata delimitata una vasta area da sottoporre a piani particolareggiati, indirizzati ad insediamenti turistico-ricettivi, turistico-alberghieri e ad attività balneari, così come prescritto dall'art. 65, lett. a, b, c e d delle norme di attuazione.
Attesa la rilevante valenza paesaggistico-ambientale dell'area prescelta, si condivide l'indirizzo progettuale di intervenire mediante uno strumento attuativo da estendere a tutto il contesto. Nell'ambito di tale piano particolareggiato dovranno escludersi le previsioni delle zone C.4, turistico-ricettiva in quanto non pertinenti con le finalità di detto strumento attuativo. Dovranno essere altresì eliminate previsioni edificatorie nelle aree limitrofe all'antico borgo denominato "case Liuzzo" ai fini della tutela e salvaguardia dello stesso.
Per quanto sopra, nelle more dell'approvazione del piano attuativo, sono consentiti soltanto gli interventi di cui al penultimo comma dell'art. 65 delle norme tecniche d'attuazione. Per le aree non ricomprese nell'ambito del programmato piano particolareggiato si condividono le previsioni progettuali esterne al medesimo;
b) il sistema produttivo integrato (il secondo approdo, l'area di sviluppo industriale dell'ex ZIR, il nuovo complesso fieristico, la costellazione delle zone industria li/artigianali e misto/commerciali, l'innervatura viaria e infrastrutturale connessa).
Ideogrammaticamente il sistema è costituito da una asta territoriale compresa tra la zona Falcata e Tremestieri, nella quale spiccano tre nodi fondamentali: la zona Falcata, il nuovo quartiere fieristico e le aree in prossimità dello svincolo di Tremestieri (dove dovrebbe attestarsi il secondo approdo) destinate a zona area di sviluppo industriale e piano per le infrastrutture produttive.
Questi tre nodi vengono correlati da un asse viario, per alcuni tratti già esistente, che va dalla via Don Bosco fino allo svincolo autostradale di Tremestieri.
Le previsioni relative alle aree sopra indicate verranno attuate mediante distinti piani particolareggiati che riguarderanno:
1) la zona area di sviluppo industriale;
2) le zone D (piano per le infrastrutture produttive);
3) il piano particolareggiato dell'area costiera compresa tra il torrente Larderia e la Falcata;
4) il nuovo centro fieristico;
5) la zona B.2, a quest'ultimo adiacente, inserita nel piano particolareggiato di risanamento, ambito "E" di Gazzi.
A completamento del sistema di che trattasi, sono state previste, in prossimità di alcuni villaggi collinari, altre aree classificate zone "D", per il soddisfacimento delle richieste formulate dagli operatori locali.
Le scelte progettuali formulate quanto all'ampliamento ed alla riconferma delle zone produttive, peraltro in adesione ad esplicita considerazione svolta dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 876 dell'11 ottobre 1993, sono ovviamente condivise, salvo per le aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto del cimitero di Larderia, fatto salvo il sistema viario funzionale tra l'altro al programmato parcheggio al servizio del cimitero (tav. 28).
La soluzione piena della definizione urbanistico-progettuale delle aree della fascia costiera ricompresa tra la Falcata e Tremestieri viene rinviata dal comune a successiva stesura di un piano particolareggiato.
Rimane tuttavia prefigurato in queste aree, in alternativa al collettore ad ansa, l'asse viario di cui si è superiormente detto.
Tale asse viario si riallaccia ad una bretella, che, pa rallela alla viabilità delle zone D ex piano ASI, giunge fino ai nuclei abitati di Larderia, svolgendosi lungo il torrente omonimo.
Nella sede attuale dell'esame delle previsioni di piano, si reputa non potersi assentire al completamento del l'asse viario nel tratto insistente lungo la costa evidenziata sulla tav. 28 con colore giallo ed in particolare dall'innesto del tracciato nella zona oggetto di piano particolareggiato fino all'intersezione con il torrente San Filippo.
Ciò in quanto l'effettiva utilità e realizzabilità della viabilità in atto prevista non è oggi stimabile, rimanendo non determinati nel progetto di piano elementi fondamentali a tale fine, come, ad esempio, la puntuale localizzazione del secondo approdo per il gommato pesante.
In dipendenza delle scelte in materia che si reputano non prorogabili ed essenziali ai fini del complessivo assetto del territorio, lo strumento attuativo potrà proporre o meno viabilità adeguata alle funzioni di traffico cui dovrà effettivamente sopperire. Pertanto l'area di sedime di tale viabilità è destinata alle aree con termini in as se allo stesso.
Per ciò che riguarda la delimitazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato, sembra opportuno che la delimitazione a nord ricomprenda tutta l'area ferroviaria e non solo porzione non significativa di essa.
In considerazione, inoltre, dell'estensione e della localizzazione delle aree interessate dal piano particolareggiato, la cui riqualificazione potrebbe esprimere notevoli potenzialità urbane, appare opportuno suggerire l'introduzione, tra le destinazioni d'uso ammesse, di tutte le attività proprie di un sistema urbano compiuto (residenza, attività ricettive, direzionali, commerciali, artigianali, servizi ed attrezzature vari).
Si precisa, infine, che il piano particolareggiato in parola, previa definizione delle previsioni a più ampia scala territoriale propedeutiche alla sua stessa formazione, dovrà essere formato nel più breve termine possibile ed, in ogni caso, entro i termini previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 38/73 e successive modifiche ed integrazioni.
Nelle more della redazione di detto strumento attuativo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti.
Non si ritiene potersi condividere la previsione di zona F1/I (uffici-fiera) introdotta con emendamento n. 28/023 che appare proporre destinazioni già programmate; in ogni caso il dimensionamento dell'area prevista nel piano in esame, non sembra costituire notevoli vantaggi rispetto a quella esistente, comunque da trasferire altrove, tanto più che l'area risulta attraversata da una viabilità di notevole portanza di traffico pesante riducendo così in tal modo l'effettiva consistenza dell'area da utilizzare, oltre alla evidente disfunzione funzionale. Pertanto se ne prescrive lo stralcio, fermo restando la destinazione di area da destinare ad attrezzatura pubblica o di uso pubblico certamente necessaria al contesto urbanizzato a cui detta area si inserisce. In sede di controdeduzioni il consiglio comunale potrà precisare la diversa destinazione dell'attrezzatura dell'area con riferimento alla necessità di spazi pubblici richiesti dalle circostanze urbanistiche del contesto.
Nel merito all'intera zona Falcata, si ritiene utile segnalare, che sarebbe opportuno prevedere per l'intera zona Falcata, un piano particolareggiato per la riqualificazione del sito, da elaborare in accordo con la Soprintendenza che sta elaborando un progetto parallelo, tenendo presente se è prevedibile la conversione in altri luoghi delle attività che deturpano la Cittadella. In linea di principio è invece accettabile la compatibilità delle attività imprenditoriali consolidate negli anni e legate al mare.
In merito alla zona A2, si prescrive in sede di controdeduzioni che il perimetro venga ampliato sino a comprendere gli edifici e gli isolati classificati di interesse storico architettonico (A1) che siano immediatamente confinanti e/o adiacenti al perimetro medesimo;
c) il sistema dei servizi territoriali (il polo sportivo di San Filippo, le aree universitarie di Annunziata e Papardo, la rete ospedaliera e i parchi urbani).
La dislocazione dei servizi territoriali ricalca l'impostazione e l'orientamento della variante Urbani. Il piano articola una serie di servizi, in buona parte già esistenti o in fase di attuazione, che, a volte, assumono il ruolo di cerniera legante di intorni urbani significativi, tra i quali quelli oggetto dei piani di risanamento.
I principali servizi territoriali sono: il polo sportivo di San Filippo, oggetto di specifica prescrizione esecutiva; i parchi urbani, nell'area dell'ex ospedale militare ed in località Scoppo; i parchi territoriali dei boschi di Castanea, della Masse e dei Peloritani; le attrezzature ospedaliere ed il Policlinico; il polo universitario ed il C.N.R.
In linea generale si condividono le previsioni progettuali salvo per quel che riguarda la destinazione di F.2 "parco urbano-territoriale" assegnata a talune aree, di notevole estensione, situate nelle adiacenze delle zone boscate come rappresentate nelle tavole, scala 1/4.000, n. 4, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21 e 34.
Dette aree, riclassificate nelle planimetrie di piano con simbolo "E", appaiono casualmente dislocate, sovente non collegate, neanche da previsione di viabilità di piano, né risulta chiaro l'ambito territoriale cui il servizio più direttamente si riferisce, avendo riguardo anche al fatto che, localizzate in adiacenza o all'interno di aree boschive, la funzione naturalistico-ricreativa che la previsione assolve può essere, in gran misura utilmente, assunta da queste ultime.
Analogamente è da disattendere la classificazione a "servizi territoriali" delle aree rappresentate (tav. 4), ricadenti nella fascia di rispetto boschiva.
Inoltre vengono disattese le previsioni di attrezzature F1h ed F1g, quest'ultima introdotta con emendamento n. 34/015 (tav. 34, in quanto su dette aree l'ufficio del Genio civile ha formulato rilievi).
In ordine alla previsione di attrezzatura F1h, attrezzature sportive di interesse territoriale, a monte del tracciato autostradale (tav. 24), si rileva che la stessa, di notevole estensione, ricade su un'area fortemente acclive e pertanto va disattesa e classificata "E";
d) la riqualificazione delle aree di Frangia (I sette piani di risanamento, il recupero degli insediamenti abusivi).
A questo sistema è ricondotto il riassetto ed il riordino delle episodiche ed incontrollate urbanizzazioni, sorte ai margini del contesto urbano, ed il recupero degli insediamenti abusivi, sorti prevalentemente in luoghi caratterizzati da particolare pregio ambientale.
La prima problematica è stata affrontata attraverso la predisposizione dei già citati sette piani di risanamento, redatti a seguito della legge regionale n. 10/90, cui il Consiglio regionale dell'urbanistica ha fatto riferimento in sede della formulazione del voto n. 876/93.
I piani di risanamento interessano circa 763 Ha. di territorio con una capacità insediativa complessiva di 104.000 abitanti; alcuni di questi, limitatamente alle finalità di cui alla legge regionale n. 10/90, sono già in fase di attuazione, in forza dei decreti approvativi di questo Assessorato. Nel piano regolatore generale in esame detti piani di risanamento vengono riproposti, per le parti a suo tempo non approvate, ed assumono la valenza di prescrizioni esecutive, su ciascuna delle quali ci si esprimerà nel prosieguo del presente parere.
Per quanto riguarda la seconda problematica, gli insediamenti abusivi da recuperare (sorti generalmente lungo le fasce costiere e nei villaggi collinari) sono stati perimetrati e classificati zone "B.5a" e "B.5b". Di tali zone si prevede l'attuazione attraverso piani particolareggiati esecutivi normati dagli artt. 40 e 40bis delle N. di A.
Si condividono le proposte progettuali fermo restando quanto in precedenza espresso in ordine agli agglomerati abusivi costieri classificati "B.5/a";
e)  la ridefinizione del margine urbano (dimensionamento del piano).
E' il sistema che, inserito nel quadro degli altri sistemi con i quali inevitabilmente interagisce, affronta la tematica dell'espansione urbana nelle sue molteplici ac cezioni (residenziale, turistico-ricettiva, turistico-alberghiera).
L'edilizia residenziale
La programmazione delle zone di espansione residenziale è basata su stime dei fabbisogni fortemente ridimensionate rispetto a quelle della variante Urbani, già oggetto di rilievi da parte del Consiglio regionale del l'urbanistica per come innanzi evidenziato.
Infatti, a fronte dei 107.100 vani stimati dalla variante Urbani, il nuovo piano regolatore generale prevede un fabbisogno complessivo di 54.800 vani di cui circa 17.700 per il soddisfacimento del fabbisogno pregresso, contro i 65.800 della variante Urbani.
Circa il 50% dell'edilizia residenziale prevista sarà at tuato attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica (legge n. 167/62) e attraverso i piani di risanamento (legge regionale n. 10/90).
L'edilizia residenziale pubblica trova sede nelle aree classificate C.2, che vengono distinte in quattro sottozone C.2/a C.2/b, C.2/c e C.2/d. Queste ultime includono piani esecutivi già in corso di attuazione.
In linea generale si condividono le aree prescelte per la localizzazione dell'edilizia residenziale pubblica, fatta eccezione per quella individuata nelle tavole 18 e 19, quest'ultima inserita con emendamento n. 19/002, per la quale l'ufficio del Genio civile ha espresso parere negativo; per la stessa motivazione inoltre va disattesa la previsione di zona C1d inserita con emendamento n. 19/006.
Inoltre, sono da disattendere rispettivamente la zona C2a di Galati e C2c di Bordonaro per le motivazioni già rese con il parere del Consiglio regionale del l'urbanistica n. 145/99, di cui meglio si riferirà in seguito nel paragrafo "aspetti geologici".
L'edilizia residenziale di iniziativa privata viene invece localizzata nelle zone B.4, articolate in 5 sottozone, nelle zone C.1, articolata in 3 sottozone, e nelle zone C.3.
Per quanto riguarda le zone "B.4", in ottemperanza a quanto prescritto dal Consiglio regionale del l'urba nistica, il comune ha proceduto alla riperimetrazione delle stesse secondo quanto precisato dal decreto ministeriale 2 aprile 1968.
L'individuazione delle suddette zone viene pertanto ritenuta ammissibile, così come la relativa norma attuativa (art. 39 delle norme di attuazione), ad eccezione di quelle per le quali il Genio civile ha evidenziato problemi di natura geomorfologica come specificato nei pareri cui si rimanda (prot. n. 42150 del 18 dicembre 1995 e n. 10278 del 20 aprile 2001).
In dette zone sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro senza aumento di volumetria.
Le zone C.1 previste, si articolano in 5 sottozone: C.1/a, C.1/b, C.1/c, C.1/d e C.1/e.
Nelle zone C.1/b e C.1/c, C.1/d e C.1/e è consentito l'insediamento anche di edilizia economica e popolare.
Le zone C.1/d e C.1/e, sono state inserite a seguito degli emendamenti del consiglio comunale.
Le zone C.1 nel loro complesso, escludendo le sottozone C.1/d e C.1/e, presentano una estensione totale di circa mq. 535.900 a fronte di un'estensione di circa mq. 2.200.000 prevista nella variante Urbani.
Si è, pertanto, proceduto, conseguentemente al ricalcolo del fabbisogno, anche ad un radicale ridimensionamento delle aree destinate all'espansione residenziale, provvedendo in particolare, in linea con quanto indicato nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 876/93, ad eliminare quanto in precedenza previsto in corrispondenza delle aree interessate dalle faglie, di cui su queste ultime si riferirà in dettaglio nelle considerazioni relative agli aspetti geologici.
In linea generale si condividono le localizzazioni delle zone C.1 e delle relative norme attuative, ad eccezione di quelle per le quali il Genio civile ha evidenziato problemi di natura geomorfologica.
Sono inoltre da disattendere le zone C.1/e individuate nella tavola 21-28, che, oltre che interessare aree caratterizzate da forte acclività, esorbita dai fabbisogni quali tecnicamente determinati.
Sono infine previste le zone C.3, miste residenziali, commerciali e direzionali in prossimità delle aree artigianali ed industriali esistenti nella parte sud del centro urbano.
Si condivide tale destinazione unitamente all'art. 43 delle norme di attuazione che dette zone norma.
Le aree delle quali è stata disattesa la classificazione proposta assumono la destinazione di "verde agricolo".
L'edilizia turistico ricettiva
Le zone C.4 e C.5 sono quelle destinate all'edilizia turistico-ricettiva ed alberghiera.
La tematica relativa all'edilizia turistico-ricettiva prevista lungo le fasce costiere è stata affrontata in sede delle considerazioni svolte sul sistema turistico-produttivo.
Restano pertanto da valutare soltanto le previsioni che interessano le zone interne ed i villaggi collinari.
A tal riguardo si è dell'avviso che vanno disattese le zone C.4, unitamente alla contigua previsione di parco urbano-territoriale, individuate nelle tavole 4, 5 e 11, in località Curcuraci, interessate in parte, tra l'altro, da rilievi formulati dal Genio civile. Altresì viene disattesa la previsione di zona C.4 visualizzata sulla tav. 12, a monte della Panoramica adiacente alla zona B.5a, per la quale, tra l'altro, l'ufficio del Genio civile ha formulato rilievi.
Parimenti, con riferimento alla tavola n. 18, si di satten dono la zona C.5, introdotta con emendamento n. 18/010 e le zone, tra di loro adiacenti, C.5 e C.1, e, quest'ultima introdotta con emendamento n. 18/015 e sulla quale l'ufficio del Genio civile ha espresso parere negativo.
Le aree superiormente indicate assumono la destina zione di "verde agricolo";
f) il sistema dei flussi. La posizione geografica della città di Messina, crocevia fondamentale dei flussi veicolari, navali e ferroviari, da e per il continente, dal versante jonico a quello tirrenico, fa sì che il sistema della viabilità assuma un ruolo di fondamentale importanza e di valenza prioritaria nel quadro della pianificazione territoriale.
Le decisioni attinenti all'attraversamento stabile (pon te) trovano la loro sede in ambiti che non sono solo ed esclusivamente di interesse comunale, anzi prevalentemente di interesse sovracomunale.
Quello che nel piano regolatore generale è chiamato il "sistema dei flussi" viene affrontato mediante interventi sulla viabilità, distinguendo: il traffico di attraversamento, il traffico intercomunale ed il traffico comunale.
Il traffico di attraversamento è sostanzialmente basato sugli interventi collegati con la ipotizzata costruzione del ponte sospeso; il piano recepisce le previsioni progettuali dell'ufficio di progettazione del ponte relativamente al tronco autostradale compreso tra lo svincolo di Giostra ed il ponte, ma prevede altresì il proseguimento di detto tronco verso sud sino allo svincolo di Tremestieri.
In pratica lo svincolo di Tremestieri sino al ponte si propone la realizzazione di una variante a monte della attuale autostrada, destinata a smistare tutto il traffico di attraversamento; naturalmente il piano comprende le connessioni della variante esterna con la città, diretti agli imbarcaderi per il traghettamento, con i flussi interni locali ed interquartieri, oltre che rappresentare un'emergenza con l'attuale autostrada e la viabilità urbana.
Si è dell'avviso che l'ipotesi proposta, nel suo complesso, sia condivisibile, fermo restando che la stessa, essendo, in parte, inserita ed, in parte, connessa, al progetto esecutivo del ponte sullo stretto, potrà essere soggetta in sede esecutiva a modeste variazioni connesse a esigenze tecniche derivanti dalla natura e conformazioni dei luoghi.
Il traffico intercomunale trova logica sede nell'attuale autostrada che, alleggerita dal traffico di attraversamento verrebbe bene utilizzata come tangenziale della viabilità urbana.
La tangenziale, pertanto, verrà a riacquisire la funzione di canalizzazione del traffico extraurbano verso la rete stradale urbana attraverso gli svincoli esistenti e quelli in fase di realizzazione.
Il traffico comunale: il traffico urbano interquartieri, che in atto, a causa del notevole congestionamento della rete stradale urbana, viene risolto attraverso il cosiddetto sistema viario integrato (SVI).
Si tratta di un sistema viario che si verrebbe a definire attraverso puntuali interventi di connessione da operare sull'attuale rete stradale, in modo tale da realizzare un asse viario, costituito da un tracciato di sezione minima pari a 12 ml., che si innesta, a nord, sulla panoramica, in prossimità delle pertinenze di Villa Bosurgi, risale verso monte sviluppandosi parallelamente alla tangenziale, per poi ridiscendere verso il mare fino a connettersi a sud, attraverso il torrente Zafferia, sulla strada costiera che connette il sistema produttivo integrato allo svincolo di Tremestieri.
Lungo il suo percorso si innestano gli alvei coperti delle fiumare, che assolvono alla funzione di collegamento, a valle, verso la rete stradale urbana, a monte, verso i villaggi collinari; si innestano, altresì, le bretelle di collegamento con i quattro svincoli della tangenziale (Boccetta, Camaro, Bordonaro e San Filippo).
Tale asse attraversa inoltre i contesti urbani più significativi tra i quali quelli oggetto dei piani di risanamento.
Tale soluzione individuata come unica possibile dagli estensori del piano, a fronte, anche, di altre ipotizzate dal Consiglio regionale del l'urbanistica con il voto del 1993, risulta condivisibile. Ciò anche in ragione del fatto che, non avendosi, in atto, certezza sui tempi di realizzazione del ponte sullo stretto (che, ovviamente, sgraverebbe la rete stradale, urbana ed intercomunale, di una notevole quota di traffico) essendo previsti interventi puntuali sull'attuale rete viaria, che appaiono di modesta entità, consente il riordino e la razionalizzazione, in tempi relativamente brevi, dei flussi veicolari che, oggi, pesantemente incidono sullo svolgimento di tutte le attività cittadine.
Il consiglio non può fare a meno di rilevare alcuni aspetti che non sono stati sufficientemente affrontati nelle soluzioni proposte per il traffico urbano dalla variante generale ed in particolare:
1) non dedica sufficiente attenzione al trasporto ferroviario, che vincola pesantemente l'assetto territoriale della costa dall'estremità sud sino al porto, e che con la costruzione del ponte dovrebbe essere radicalmente modificato;
2) si prevede lo spostamento dell'imbarcadero per i traghetti per l'attraversamento dello stretto in prossimità dello sbocco al mare del torrente Annunziata, in zona adeguatamente riparata, collegato all'autostrada dall'arteria ottenuta con la copertura parziale del torrente stesso. Tale arteria si sviluppa all'interno di quartieri residenziali, sicchè in pratica verrebbero riprodotti lungo questo nuovo itinerario gli stessi inconvenienti e pericoli che attualmente si verificano lungo la via che copre il torrente Boccetta. Per evitare che ciò avvenga, tenuto conto dell'ampiezza della sede ottenuta con la copertura del torrente Annunziata, si ritiene indispensabile che il collegamento tra lo svincolo autostradale e l'area del l'imbarcadero venga sviluppato in sede propria con la costruzione di una via sopraelevata che dallo svincolo, senza alcuna interferenza, permetta di raggiungere direttamente la zona di imbarco, e viceversa;
3) manca la previsione di un autoparco (o interporto, o piattaforma logistica) per la raccolta delle merci e lo scambio internodale, per il trasferimento del carico dei grandi veicoli a quelli idonei alla distribuzione urbana, per la sua eventuale conservazione, specialmente quella deperibile, ecc. Inoltre, l'autoparco dovrebbe essere collegato da una viabilità idonea, possibilmente svincolata, con il porto (le banchine destinate al movimento di passeggeri e merci) e con la viabilità principale esterna;
4) non viene sufficientemente preso in considerazione il sistema di trasporto pubblico urbano che pure sarà profondamente sovvertito dall'entrata in esercizio della linea tranviaria, attualmente in costruzione, i cui effetti sulla mobilità sono da verificare tenuto conto delle caratteristiche di tale mezzo di trasporto e delle consistenti limitazioni che impone ai mezzi stradali.
Altrettanto non sufficientemente approfondito appare il sistema di trasporto pubblico extra urbano che ha certamente non trascurabili ripercussioni sulla circolazione in città e che meriterebbe di essere riorganizzato con riferimento alla realizzazione di un'autostazione, da collocare in zona baricentrica agevolmente raggiungibile dall'autostrada.
Peraltro l'amministrazione comunale avrebbe dovuto propedeuticamente curare la redazione del piano generale del traffico urbano (PGTU), o quanto meno del piano urbano del traffico (PUT), per orientare le scelte del piano regolatore nella ricerca di un concreto miglioramento della mobilità urbana. Al riguardo non si ha alcuna informazione;
5) relativamente ai parcheggi, nonostante risultino rispettati gli standards di legge, non si rilevano previsioni di adeguati spazi di sosta in prossimità delle strutture di maggiore attrazione del traffico ed a servizio delle residenze, con particolare riferimento al centro storico ed all'edilizia realizzata prima del 1968;
6) da molti anni ormai ha riscosso grande successo in molte nazioni la pratica di procedere al recupero della pedonalità in aree urbane di diversa ampiezza, appositamente attrezzate per la fruizione dei cittadini, dette isole o zone pedonali.
In Sicilia la questione è stata trattata con molta superficialità ed approssimazione, senza avere compreso le finalità e le qualità dell'intervento; infatti si è ritenuto di attuarlo con provvedimenti temporanei di tipo am ministrativo, limitando in alcuni ambiti la circolazione dei veicoli nei giorni festivi. Il risultato non poteva essere peggiore perché si sono provocati sensibili disagi alla popolazione proprio in quei giorni in cui la minore esigenza di mobilità produce di per sé una sostanziale riduzione della circolazione.
Gli spazi riservati alla pedonalità devono essere permanenti e corredati di quanto è capace di suscitare nei cittadini l'interesse agli incontri ed alla socializzazione; occorre quindi che essi siano appositamente scelti in ambiti idonei e che in tali spazi sia prevista l'ubicazione di attività che inducano a frequentarli: bar, ristoranti, negozi, teatri, cinema, mostre, locali vari di intrattenimento, ecc. Questo può essere ottenuto soltanto con un accurato studio dei fenomeni urbani e con la imposizione dei necessari vincoli e delle conseguenti prescrizioni nel contesto del piano regolatore generale.
Nel piano di Messina di tale problematica non c'è traccia, come in tutti gli altri piani regolatori dell'Isola.
ASPETTI GEOLOGICI
In considerazione dell'elevatissima pericolosità sismica dell'area dello stretto di Messina, testimoniato dagli effetti distruttivi del sisma del 28 dicembre 1908 e confermato dagli studi fin qui condotti dal GNDT e dall'ING, mancando oltretutto sia una rigorosa microzonizzazione sismica del territorio comunale, di cui non si può che auspicare una pronta realizzazione, sia l'inventario delle faglie attive in Italia e dei terremoti ad esse associate, in via di realizzazione da parte del GNDT, in coerenza con il precedente voto del Consiglio regionale del l'urbanistica n. 876/93, viene confermato il vincolo di inedificabilità assoluta lungo fasce della larghezza di 20 m. con asse mediano corrispondente alle tracce grafiche delle faglie cartografate nella documentazione geologica del piano regolatore generale.
Pur tuttavia, non essendo stato effettuato lo studio di piano, ai sensi della circolare dell'Assessorato regio nale del territorio e dell'ambiente n. 2222/95, poiché in deroga a quest'ultima, secondo la circolare dell'Asses sora to regionale del territorio e dell'ambiente n. 10970/95, e man cando quindi elaborati particolareggiati a sca la 1:2000, ivi compresa la carta della pericolosità sismica, per queste fasce si rimanda alle ulteriori fasi di pianificazione attuativa, anche di iniziativa privata (piani di lottizzazione, piani costruttivi ed ogni altro piano urbanistico ed interventi di cui al punto H, decreto ministeriale 11 marzo 1988), la verifica delle effettive condizioni di inedificabilità, da effettuare tramite ulteriori ed idonei accertamenti geologici, geognostici e geotecnici, e la eventuale ridefinizione planimetrica delle fasce di rispetto delle faglie in ra gione di una migliore localizzazione delle stesse faglie consentita dalla maggiore risoluzione della scala delle indagini di dettaglio.
Detti accertamenti dovranno definire la puntuale ubicazione delle faglie, natura e cinematica delle stesse, l'esten sione dell'area/aree entro cui risultano ipotizzabili eventuali anomalie locali della risposta di sito a sisma intenso, i caratteri di inedificabilità o le condizioni di edificabilità e le soluzioni tecniche e/o le verifiche progettuali eventualmente da adottarsi, e tutto quanto sopra in coerenza con quanto previsto al punto H.2., terzo comma, del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
In sede di pianificazione particolareggiata, il vincolo di inedificabilità di cui sopra potrà comunque essere sciolto qualora venga motivatamente invalidata nelle aree investigate l'esistenza delle faglie tracciate nella documentazione geologico-cartografica del piano regolatore generale.
In tali casi, e fino ad approvazione definitiva e recepimento in Italia dell'eurocodice 8, nell'analisi pseudostatica per la verifica sismica delle strutture intelaiate verrà adottato un coefficiente di fondazione corretto
Cf = C1 x C2

calcolato in accordo con la metodica generale proposta dal geologo che ha redatto gli studi geologici del piano, considerando cioè per la risposta sismica del sedime fondale sia il coefficiente morfotettonico (fattore di pendio o di stabilità) C2 che il coefficente di fondazione C1 da assegnare secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 16 gennaio 1996, norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
Per quanto riguarda poi le previsioni urbanistiche di Bordonaro e di Galati, il cui livello di approfondimento geologico-tecnico, trattandosi di pianificazione attuativa, deve andare ben al di là delle indicazioni geologiche e di pericolosità geologica s.l. del quadro conoscitivo a carattere generale fornito per tali aree nella documentazione geologica del piano regolatore generale, non essendo venute meno le ragioni di perplessità di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 145 del 17 giugno 1999, relativamente al parere reso sui programmi costruttivi, se ne reitera la non condivisibilità delle rispettive zone omogenee "C2c" e "C2a", demandando comunque ulteriori possibili valutazioni di merito ad eventuali integrazioni della documentazione tecnica già esaminata dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
LE PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Il progetto di rielaborazione totale comprende sette prescrizioni esecutive, sei delle quali riguardano i piani di risanamento, già sottoposti all'esame di questo Assessorato e parzialmente approvati, limitatamente agli interventi di cui alla legge regionale n. 10/90.
L'ultimo piano particolareggiato riguarda il "polo spor tivo S. Filippo". Con tali piani di risanamento la città di Messina, ha avviato una grande iniziativa di riqualificazione urbanistica di ampie parti del territorio comunale, per conferire qualità a luoghi che ancora oggi costituiscono periferie emarginate, ed ha previsto dettagliati strumenti attuativi con planovolumetrici tendenti a configurare il disegno urbano ed architettonico a tali contesti, subordinando l'attuazione attraverso progetti esecutivi unitari estesi ad ampi comprensori. Si ritiene tuttavia, ai fini di non vanificare l'iniziativa comunale, potersi consentire anche singoli interventi edilizi a condizione che gli stessi siano conformi alle previsioni planovolumetriche dei piani di risanamento.
a)  piano di risanamento ambito "A" Annunziata: ri guarda il vasto contesto urbano compreso tra la costa e "Annunziata alta", fino ai margini della tangenziale, sorto con le baraccopoli post-terremoto, e sviluppatosi, disordinatamente, negli intorni di viale Annunziata, attraverso interventi di edilizia economica e popolare o di cooperative.
Il piano particolareggiato si prefigge la risistemazione ed il riordino del territorio secondo una visione unitaria, attraverso la riorganizzazione del sistema della viabilità e dei parcheggi e con la previsione delle attrezzature necessarie nella misura indicata dagli standards di cui al decreto interministeriale n. 1444/68.
La popolazione insediabile risulta, complessivamente, di circa n. 26600 abitanti.
A seguito del decreto assessoriale n. 239/D.R.U. del 3 giu gno 1998, sono in atto, in fase di esecuzione, gli interventi di recupero dei quartieri Matteotti e Ciaramita.
Per quanto riguarda l'edilizia residenziale vengono distinte quattro sottozone:
-  B.4/a (ristrutturazione urbanistica) che riguarda comparti caratterizzati dalla presenza di edilizia fatiscente, della quale si prevede la totale sostituzione secondo quanto previsto dall'art. 28 delle norme di attuazione;
-  B.4/b, B.4/c e B.4/d, riguardanti zone ormai pressocché sature, che vengono normate dagli artt. 26 e 27 delle norme di attuazione.
Quanto alle superiori previsioni nulla si ha da rilevare;
b) piano di risanamento ambito "B" Giostra, Ritiro, Tremonti: interessa una vasta area urbana che si sviluppa lungo gli argini del torrente Giostra, nella quale si sono realizzati nel tempo interventi insediativi di edilizia economica e popolare, alcuni dei quali risalgono agli anni '20. Il piano particolareggiato si propone il riordino urbanistico dell'intera zona, attraverso la sostituzione dell'edilizia fatiscente, il riassetto della viabilità, la realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici a servizio del quartiere, l'inserimento di servizi pubblici a carattere territoriale, di tipo direzionale, per consentire una maggiore integrazione di questo quartiere con il resto della città.
La popolazione insediata è di circa 18000 abitanti.
Gli interventi di risanamento previsti nelle aree classificate "zone R, di risanamento" sono stati già approvati con decreto di questo Assessorato n. 138/D.R.U. del 17 marzo 1998.
Vengono individuate n. 2 zone A, distinte in A.1, edifici ed emergenze di valore artistico e ambientale e A.2, che delimita il contesto di via Manzoni.
Le suddette zone sono normate dagli artt. 6 e 7 delle norme di attuazione.
Le zone "B" vengono distinte nelle seguenti sottozone:
-  "B.S, aree urbane sature": che riguardano la maggior parte dell'edilizia, di recente edificazione, esistente nel quartiere, nelle quali, a norma dell'art. 8 delle norme di attuazione, sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione interna e di recupero; sono consentiti anche eventuali interventi di demolizione ricostruzione nel rispetto delle preesistenti superfici utili e volumetria;
-  "B.R, recupero urbanistico ed edilizio": che ri guar da prevalentemente gli insediamenti realizzati dagli Istituti autonomi per le case popolari nel periodo compreso tra gli anni '40 e '70.
Si distinguono due sottozone: "BR/a", caratterizzata da una edificazione a bassa densità con edifici mono o bi-familiari: a norma dell'art. 10 delle norme di attuazione sono consentiti, sostanzialmente, interventi tendenti al mantenimento del tessuto preesistente;
-  "B.r/b": caratterizzate da edilizia disomogenea con alta densità volumetrica ed abitativa, nella quale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione;
-  "B.C, ristrutturazione urbanistico-edilizia": caratterizzata da edilizia in parte degradata ed altamente disomogenea, con numerosi episodi di disorganizzazione urbanistica. Il piano particolareggiato prevede interventi unitari di riordino e di riqualificazione urbanistica, da attuarsi attraverso la costituzione di comparti edificatori. L'edificazione in tale area è regolata dall'art. 12 delle norme di attuazione.
Sono previste inoltre due aree, di modesta entità, classificate "C, edilizia residenziale privata" distinte in due sottozone:
-  "C.1": che, a norma dell'art. 23 delle norme di attuazione, dovrà attuarsi mediante piano attuativo unitario esteso all'intero comparto. Vengono fissati l'indice di densità fondiario di mc/mq 5.00 e l'altezza massima di m 20,00;
-  "C.2", che, a norma dell'art. 24 delle norme di attuazione, dovrà attuarsi mediante piano attuativo unitario esteso all'intero comparto. Vengono fissati l'indice di densità fondiario di mc/mq 2,00 e l'altezza massima di m. 11,00.
E' infine prevista una piccola zona "D" per le attività artigianali di servizio, regolata dall'art. 25 delle norme di attuazione.
Si condividono le previsioni progettuali, a meno di quelle che ricadono nelle aree di faglie così come rappresentate nelle carte della suscettività del suolo dello studio geologico (all. 7).
Nei casi di demolizione e di ricostruzione (così come nei casi di nuova edificazione) l'indice fondiario non potrà, in ogni caso, superare il valore di mc/mq. 7,00, fissato dall'art. 7 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Nelle zone agricole l'indice di edificabilità per l'attività residenziale, non dovrà ovviamente superare lo 0,03 mc/mq. così come prescritto dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
c) piano di risanamento ambito "C" Camaro, Bi sconte: riguarda il contesto urbano situata a sinistra e a destra di viale Europa, dalla intersezione con viale Italia sino allo svincolo autostradale ed include i nuclei edificati ubicati alla destra del torrente Cataratti fino al villaggio omonimo.
Il territorio interessato ha un'estensione di circa 20 ha. con una popolazione insediata di circa 17.000 abitanti.
Il piano particolareggiato si prefigge principalmente di dotare il quartiere di attrezzature e servizi, atteso che quelli in atto presenti risultano insufficienti rispetto alla popolazione insediata, con una dotazione pro-capite di circa 2.00 mq/ab.
Si prefigge altresì il riordino della viabilità.
Le previsioni di recupero relative alle aree residenziali B.2 e B.3, risultano già approvate con decreto assessoriale n. 92/D.R.U. del 18 febbraio 1998, nel quadro degli interventi di cui alla legge regionale n. 10/90.
Per quanto attiene le previsioni riguardanti le attrezzature si prevedono: nuclei scolastici, verde attrezzato, attrezzature di interesse comune.
Viene inoltre previsto un parco urbano, nell'area at tualmente occupata da attrezzature militari, nella prospettiva della dismissione delle stesse in attuazione della legge Botta, con il riutilizzo degli edifici preesistenti per attività socio-culturale e del tempo libero.
Per quanto riguarda l'edilizia residenziale vengono distinte le seguenti sottozone:
-  B.1 (residenziale, terziario, servizi), normata dal l'art. 12 delle norme di attuazione;
-  B.2 e B.2/a (residenziale, commerciale), normata dal l'art. 13 delle norme di attuazione;
-  B.3 (residenziale, commerciale), normata dal l'art. 14 delle norme di attuazione;
-  B.4 (residenziale di completamento), normata dal l'art. 15 delle norme di attuazione;
-  B.Rs (di ristrutturazione urbanistica), normata dal l'art. 16 delle norme di attuazione;
-  B.S (residenziale, satura), normata dall'art. 17 del le norme di attuazione;
-  B.r (recupero), relativa all'edilizia di fondo Ragusa che presenta tipologie di particolare pregio, normata dal l'art. 17 delle norme di attuazione.
Si condividono le previsioni progettuali con la condi zione, già contenuta nel decreto assessoriale n. 92/98, ap provativo degli intervento ex legge regionale n. 10/2000, che nelle aree classificate B.1, a monte del torrente Cataratti, il numero massimo dei piani deve essere pari a n. 4;
d) piano di risanamento ambito "E" Gazzi, fondo Fucile, via Taormina: abbraccia tutta la vallata del torrente Gazzi e precisamente dalla zona a monte dello svincolo autostradale di Gazzi fino al tracciato ferroviario di via Taormina. L'area presenta caratteristiche urbanistiche eterogenee in quanto comprende zone di recente edificazione, zone pianificate negli anni '50 e zone di vecchio impianto post-terremoto.
Per come risulta dalla relazione tecnica, gli abitanti residenti al '92 erano circa 23.000, di cui 3.800 residenti in baracche o in casette ultrapopolari. Nel 2011 si prevede l'insediamento di 23.805 abitanti.
Sono presenti attrezzature urbane e territoriali quali il Policlinico, lo stadio "Celeste", il carcere Gazzi e n. 2 istituti per l'istruzione superiore.
Con decreto assessoriale n. 387 del 11 agosto 1998, sono stati approvati gli interventi relativi alle zone classificate "B.3, edilizia residenziale di ristrutturazione urbanistica".
Il piano, registrando l'attuale carenza di servizi di interesse collettivo, si propone, principalmente di colma re tale carenza attraverso la previsione di sale riunioni, servizi assistenziali, spazi per la ricreazione ed il giuoco, presidi di polizia, etc.
Vengono individuate le seguenti zone omogenee:
-  zone "A": con cui vengono classificati alcuni edifici e le relative pertinenze, aventi particolare pregio storico-architettonico-ambientale. Sono ammessi interventi di manutenzione, consolidamento, restauro e riuso come normato dall'art. 7 delle norme di attuazione;
-  zone "B.1, sature urbane": che comprendono aree di più o meno recente edificazione che hanno esaurito la loro capacità edificatoria. Sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione nel rispetto delle superfici utili e dei volumi esistenti;
-  zone "B.2, di completamento": riguardano aree totalmente o parzialmente edificate. Vengono distinte due sottozone:
-  B.2/a: per la quale viene fissato l'indice fondiario di mc/mq 3.00;
-  B.2/b: per la quale viene fissato l'indice fondiario di mc/mq 5.00;
-  zone "B.3: di ristrutturazione urbanistica", già ap provate, come precedentemente detto, con decreto as sessoriale n. 387/98;
-  zone "B.4: centralità di via Taormina": interessa l'area compresa tra la via Taormina, il nuovo quartiere fieristico e la zona ferroviaria. In atto sono presenti, prevalentemente, edifici di modesta entità e baraccopoli risalenti agli anni post-terremoto.
Il piano particolareggiato prevede la ristrutturazione urbanistica dell'area attraverso la realizzazione di un nuovo quartiere costituito da isolati con tipologia a corte aventi destinazione mista residenziale-commerciale e terziaria.
In posizione baricentrica è prevista un'area destinata a verde attrezzato e parcheggi nel cui interno ricade un edificio a forma semicircolare destinato ad attività del settore terziario.
E' prevista infine una "zona C.1, di edilizia economica e popolare", tutt'ora in corso di attuazione. Si condividono le previsioni progettuali inerenti il piano particolareggiato in argomento, fermo restando che, per quanto attiene gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone B.1, l'indice fondiario non potrà superare i 7.00 mc/mq, così come prescritto dall'art. 7 del decreto interministeriale 2 aprile 1968;
e)  piano di risanamento ambito "F" Santa Lucia, S. Filippo: interessa l'ambito urbano compreso tra le fiumare di Zafferia e San Filippo, la tangenziale e la variante alla strada statale n. 114, nel quale risiedono circa 16.600 abitanti.
All'interno di tale ambito è presente il quartiere C.E.P. e gli insediamenti dell'Istituto autonomo per le case popolari.
Gli interventi ex legge regionale n. 10/90, relativi alle zone degradate, risultano già approvati con decreto n. 93 del 18 febbraio 1998.
Per quanto attiene l'edilizia residenziale vengono di stinte diverse zone (R), prevalentemente già attuate.
Il piano pertanto propone, sostanzialmente, stante l'insufficienza delle attrezzature e dei servizi pubblici, la realizzazione di attrezzature sportive, parcheggi, verde pubblico, attrezzature collettive, etc.
Nulla si ha rilevare sulle previsioni proposte.
Il piano di risanamento ambito "G" Bordonaro, Faro Superiore:
Le previsioni di detto piano particolareggiato sono state già approvate con decreto assessoriale n. 183 del 17 maggio 1999;
g)  piano particolareggiato del polo sportivo S. Fi lippo: è situato nella parte meridionale della città di Messina, contiguo al quartiere C.E.P..
Il piano interessa due vaste aree: la prima situata a destra del torrente San Filippo, a valle dell'attuale tangenziale, la seconda, a sinistra del medesimo torrente, a monte della tangenziale. La viabilità di servizio del polo sportivo è costituita dall'asse stradale, che si sviluppa lungo l'invaso coperto del torrente, che collega il nuovo svincolo autostradale di San Filippo con la viabilità urbana.
L'area a valle della tangenziale è caratterizzata, orograficamente, da due "conche", pressocché pianeggianti, adiacenti al torrente S. Filippo, e da alcuni rilievi collinari con attività medio-alta. Nelle suddette conche trovano sede gli impianti sportivi che comportano maggiore affluenza di pubblico e, precisamente, il nuovo stadio ed il palazzetto dello sport.
La suddetta viabilità, lo stadio, il palazzetto dello sport ed i relativi parcheggi, sono in fase di avanzata realizzazione, in quanto tali opere rientravano tra quelle previste nel quadro delle Universiadi del 1997.
Nelle colline a valle della tangenziale sono previsti altri impianti sportivi quali: il centro natatorio, il complesso degli sports equestri e il centro tennistico. Sono previsti, inoltre, un ostello-albergo e un'arena-teatro.
Nell'area posta a monte dello svincolo autostradale il piano particolareggiato localizza il campo di atletica leggera, il campo di tiro con l'arco ed il campo di baseball.
In considerazione del fatto che le colline sovrastanti lo svincolo autostradale, sono caratterizzate da forte atti vità e, che, pertanto, la realizzazione degli impianti previsti altererebbe irreversibilmente la natura dei luoghi, non si condividono le superiori previsioni. Inoltre non risultano attentamente considerate le questioni attinenti i collegamenti viari, costituiti da un unico asse a servizio anche del contiguo quartiere residenziale di S. Filippo. Dette aree andranno classificate come verde agricolo.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Detto regolamento edilizio, composto da n. 118 articoli costituisce integrazione delle norme di attuazione di Messina e disciplina le attività di trasformazione urbanistica edilizia nonché i controlli sull'edificazione delle attività stesse.
In linea generale si ritiene condivisibile le disposizio ni del regolamento edilizio in esame salvo quanto ap presso:
-  occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa, secondo quanto confermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la ri chiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia riguardo ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Lo studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano sostanzialmente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere di particolare incidenza;
-  le disposizioni regolamentari riguardanti il soggetto abilitato al rilascio della concessione edilizia o del l'autorizzazione devono essere adeguate a quanto disposto dalle legge regionale n. 17/94 e legge regionale n. 21/98;
-  art. 12: inserire dopo "a scopo edilizio" e prima di "ai sensi", la dizione "approvate dal consiglio comunale e di cui sia stata stipulata la convenzione";
-  art. 14: cassare l'ultimo comma;
-  art. 19: integrare il primo comma dopo la dizione "delle leggi vigenti" con la dizione "e segnatamente dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357";
-  art. 21 e art. 22: modificare i riferimenti a precedente articolo contenuti rispettivamente al 30 e all'ultimo comma degli articoli (trattasi di art. 6 e non di art. 5);
-  art. 25: sopprimere l'ultimo comma, perché ripetitivo;
-  art. 26: integrare la lett. a) del 1° comma come appresso: "sulle proposte per la formazione e varianti del piano regolatore generale, dei piani particolareggiati, ecc." in aderenza a quanto contenuto nella successiva lett. c);
-  art. 37: si rileva che l'art. 10 della legge regionale n. 37/85 non detta procedure per la variazione delle destinazioni d'uso degli immobili, ma prescrive che i mutamenti di destinazione d'uso siano regolamentati in sede di formazione degli strumenti urbanistici.
A tanto, infatti, assolve l'art. 30 delle proposte norme di attuazione. Si richiede conseguentemente di sostituire il termine "procedure" con il termine "condizioni";
-  art. 41: nel 3° comma, al termine "edificativi" so stituire il termine "identificativi". All'ultimo comma sostituire la dizione "all'art. 5" con la dizione "all'art. 6";
-  art. 43: l'articolo va modificato in relazione al l'art. 14 della legge regionale n. 71/78.
Va precisato il termine per l'autorizzazione ove non sia dovuto nulla osta.
Dovrà essere aggiunto il seguente art. 44 bis:
Studi geologici
Trattandosi di zona sismica, ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 1988 i piani di lottizzazione debbono essere corredati da idonei studi geologici in n. 6 copie redatti ai sensi della vigente normativa urbanistica regionale per consentire l'acquisizione del prescritto parere del Genio civile (art. 13, legge 2 febbraio 1974, n. 64) preventivamente all'approvazione dei piani da parte del l'organo deliberante. Detti studi dovranno inoltre essere redatti secondo i dettami specificati ai punti H.2. e H.3. del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Lo studio geologico, a meno di ulteriori norme tecniche integrative successive alla redazione della presente norma, dovrà essere redatto ai sensi della circolare dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente del 31 gennaio 1995, n. 2222, secondo le previsioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando in tal modo per ciascun piano, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2.000 riportati all'allegato A di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi dovrà essere posta particolare cura alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione;
-  art. 74: alla fine del 1° comma aggiungere "nonché della legge regionale n. 28/99 e dal decreto del Presidente della Regione siciliana 4 lu glio 2000";
-  art. 93: integrare con l'indicazione della pendenza massima del tetto a falde che si indica come non superiore a 30°, conformemente all'art. 3, lett. c), f), delle norme di attuazione;
-  art. 110: al secondo capoverso modificare "m 2" in "m 20".
NORME DI ATTUAZIONE
Art. 3:
-  la lett. b) dell'art. 3 dovrà essere riformulato in relazione alle caratteristiche costruttive e geometriche con riferimento alle destinazioni di zone omogenee ed alle attività connesse, non potendosi disciplinare genericamente l'argomento;
-  alla lett. d) sopprimere la dizione "(cabine elettriche, locali caldaia, serbatoi, autoclavi e simili) ubicate all'interno degli edifici degli stessi locali";
-  sopprimere la previsione che consente nelle zone omogenee "B1, B2, B3a, B4, B5, BSc" la costruzione di un piano fuori terra esclusivamente destinato a parcheg gio in deroga al limite del numero di piani e dell'altezza limite consentita. La norma non risponde a ratio intellegibile;
-  sopprimere la previsione dello scorporo dal computo delle superfici utili del piano di superfici destinate ad attività produttive ove prospettanti in portici, per entità pari alla superficie dei portici stessi. Tale previsione modifica infatti il computo dei volumi edilizi secondo parametri non fisico-geometrici bensì funzionali e tanto non appare ammissibile.
Art. 14: si rinvia a quanto rilevato riguardo all'art. 37 del regolamento edilizio.
Art. 17: la norma deve essere adeguata all'effettivo dato di programmazione dell'ente locale viceversa, devono essere seguite interamente le procedure dettate dalle vigenti norme, con l'obbligo della trasmissione a questo Assessorato dei programmi pluriennali di attuazione ap provati.
Art. 27: l'articolo va cassato in quanto la convenzione non è prevista per il rilascio della concessione edilizia.
Art. 33: quanto previsto dal terz'ultimo comma appare contraddire l'intenzione manifestata al 3° comma. Si prescrive pertanto la soppressione della norma in parola, escludendosi la possibilità di trasformazione a tetto delle coperture a terrazzo nelle zone A.2.
Art. 34: si considera che la prevista possibilità di intervento di nuova edificazione (sostituzione edilizia o edificazione di lotti liberi o completamento di lotti edificati) nelle more della formazione del piano particolareggiato esteso all'intera zona, riduce notevolmente i margini di efficacia (in quanto riduce i margini operativi) del piano attuativo. Si prescrive pertanto che sia inibita l'edificazione quanto meno nei lotti liberi e a completamento di lotti edificati. Si prescrive altresì, in ottemperanza all'art. 7 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che alla lett. d) dell'articolo in parola sia introdotto l'altro criterio limitativo dell'indice volumetrico previsto dal richiamato articolo.
Art. 40: si prescrive che l'i.t. delle zone B5b sia ridotto a 3.00 mc/mq e l'altezza massima a 11 ml. Con tre piani fuori terra in dipendenza del carattere finalizzato quasi esclusivamente a recupero piuttosto che a nuove edificazioni che è necessario che i piani attuativi previsti assumono.
Art. 40 bis: per le medesime motivazioni recate quanto all'art. 40, si prescrive che l'i.t. delle zone B5c sia ridotto a 3.00 mc/mq, con altezza massima e numero massimo di piani fuori terra pari rispettivamente a 11 ml. e a 3.
Art. 42: al 3° comma, tra le parole "non costituiranno volume edilizio" e le parole "a condizione che siano", inserire "da computare ai fini del calcolo degli insediabili". Più innanzi sopprimere le parole "consentita fuori volume". Al 4° comma, tra "nella misura aggiuntiva e" "del 5% del volume residenziale" sopprimere la parola "aggiuntiva". Modificare il 5° comma come appresso: "I vani adibiti ad attività di tipo commerciale e artigianale di servizio saranno comunque soggetti agli oneri concessori nella misura e nei modi previsti dalle leggi vigenti".
Art. 42 bis: si richiede al comune di Messina di specificare i criteri tecnico-urbanistici che hanno portato alla formulazione del 3° comma.
Art. 46: tali zone ricadono tutte in ambito urbano, pertanto appare incongruente il richiamo alla legge regionale n. 78/76, salvo diverso avviso in sede di controdeduzioni;
Art. 47: zone D2a, l'ultimo periodo deve essere integrato come appresso: "Deve altresì essere garantito il rispetto della legge regionale n. 28/99 nonché del contenuto del decreto del Presidente della Regione siciliana 11 luglio 2000.
Art. 48: vanno soppressi il 4° e il 5° comma, dovendo in ogni caso la volumetria realizzabile riferirsi all'i.f. di 0,03 mc/mq.
Art. 49: vanno soppressi il penultimo e ultimo comma per le motivazioni esplicitate relativamente alle prescrizioni poste superiormente all'art. 48.
Art. 51: va soppressa la previsione dell'i.f.2 = 0,07 mc/mq per sole attività agrituristiche, introducendo, in sua vece, la previsione specificata al 20 comma del l'art. 49.
L'articolo 64 bis è così modificato: "Gli interventi edificatori nelle aree su cui ricadono le fasce di rispetto delle faglie dovranno essere preceduti da studi geologici, geognostici e geotecnici volti a definire la puntuale ubicazione delle faglie, natura e cinematica delle stesse, l'estensione dell'area/aree entro cui risultano ipotizzabili eventuali anomalie locali della risposta di sito a sisma intenso, i caratteri di inedificabilità o le condizioni di edificabilità e le soluzioni tecniche e/o le verifiche progettuali eventualmente da adottarsi. I dettami del presente articolo si applicano anche alle aree A, B, C, e D".
Art. 64 ter: va riformulato in dipendenza delle nuove norme recate dal comune dell'art. 89 della legge regionale n. 3 maggio 2001, n. 6.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
A seguito delle pubblicazioni ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono pervenute in totale n. 776 osservazioni e/o opposizioni al comune di Messina. Per le suddette osservazioni sono stati formati 2 elenchi di cui il primo, come certificato dal segretario generale e dal sindaco, relativo a quelle pervenute entro i termini di legge e di conseguenza sottoposte all'esame dell'ufficio tecnico comunale e del consiglio comunale, il secondo a quelle pervenute fuori termine. Pur tuttavia, dal riscontro effettuato sulla data di acquisizione al protocollo generale di Messina delle osservazioni, si è potuto verificare che le dichiarazioni rese non trovano riscontro documentale. Ciò nel senso che risultano ricomprese tra le osservazioni dichiarate nei termini (sulle quali l'ufficio tecnico comunale ha formulato le proprie controdeduzioni e il consiglio comunale le proprie determinazioni con le già citate deliberazioni) osservazioni protocollate oltre i termini di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78. Altre osservazioni recanti la medesima o addirittura antecedente data non sono state, viceversa, controdedotte.
Pare quindi, che manchi un criterio omogeneo cui il comune di Messina si è attenuto ai fini delle controdeduzioni alle osservazioni, a meno che il comune, nella classificazione, abbia tenuto conto della data di spedizione delle osservazioni e/o opposizioni, quale risultante dal timbro postale.
In merito alle osservazioni ed opposizioni pervenute (entro e fuori i termini di legge nonché quelle inoltrate a questo Assessorato) si determina quanto segue:
Tavola 1:
-  n. 31 integrata giugno 1999, 500, 249 integrata maggio 2000, 443 integrata marzo 2000: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 177: non si accoglie in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 30, 234, 458: non si accolgono in quanto ricadenti in aree la cui classificazione con il presente parere è stata disattesa;
-  n. 668: non si accoglie in quanto mirata al perseguimento di interessi individuali;
-  n. 630: non si accoglie in quanto per le aree comprese all'interno dei 150 m dalla battigia valgono le norme di cui all'art. 15, lett. a) della legge regionale n. 78/76.
Tavola 2:
-  nn. 451, 276, 528: si accoglie in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 421: la richiesta dell'osservante si ritiene potersi accogliere parzialmente in relazione al punto 2 della richiesta e al contenuto della medesima, potendosi estendere la suscettività edificatoria verso monte fino al limite della linea della battigia dei 150 metri dal mare così come indicata nella tavola 2 di visualizzazione delle osservazioni;
-  nn. 139, 565, 652: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 217, 356: non si accolgono in quanto mirata al perseguimento di interessi individuali;
-  nn. 128, 279, 299, 320, 400, 454, 479, 565 integrata giugno 2000, 667: non si prendono in considerazione in quanto interessano aree ricadenti nella zona che con il presente parere è stata stralciata.
Tavola 3:
-  nn. 96, 97, 403: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 68, 248, 477, 478, 516, 570, 571, 698; non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 201: non si accoglie condividendosi le determinazioni in merito del consiglio comunale;
-  n. 49 integrata dicembre 1999: non si accoglie perché, da quanto risulta dalla relazione dell'ufficio tecnico comunale, l'area interessata non presenta i requisiti per essere classificata "B".
Tavola 4:
-  n. 22, 619: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale, per la parte ricadente nel bosco. Per la parte ricadente nella fascia di rispetto del bosco risulta superata dall'intervenuta legge regionale n. 6/01;
-  nn. 315, 364, 445, 480: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 2, 38, 110, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 553, 620, 687: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 200, 605, 686: superata dalle considerazioni espresse nel presente parere;
-  n. 516: superata, in parte, dalle considerazioni espresse nel presente parere, in parte dall'intervenuta legge regionale n. 6/01.
Tavola 5:
-  nn. 146, 202, 208, 242, 376, 567, 693 integrata novembre 1999: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 15, 95, 131 integrata maggio 2000, 409, 498, 598, 624, 675, 700, 702: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 589: superata dalle considerazioni espresse nel presente parere;
-  n. 241 (particelle limitrofe alla zona C1c), 243: si accoglie nel senso che, a seguito delle determinazioni rese dagli agronomi, si elimina il bosco e le aree assumono destinazione C.1c;
-  nn. 14, 241 (rimanenti particelle): non si accolgono in quanto mirata al perseguimento di interessi privatistici.
Tavola 6:
-  nn. 3, 18, 121, 161, 270, 272, 279, 320, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 382, 422, 506, 583, 626, 644, 645: non si prendono in considerazione in quanto interessano aree ricadenti nella zona che con il presente parere è stata stralciata;
-  nn. 50, 595, 666: non si accolgono in quanto ricadenti in aree la cui classificazione con il presente parere è stata disattesa;
-  nn. 220, 563: diversamente da quanto rilevato dal comune, non si può fare a meno di richiamare le considerazioni svolte dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 145 del 7 giugno 1999 per la localizzazione del programma costruttivo in località Faro Superiore e per l'utilizzazione residenziale della zona C.1e.
Nei limiti delle considerazioni sopra richiamate e per quanto non in contrasto con il voto sopradetto le osservazioni possono essere accolte;
-  nn. 77, 80, 655: si accolgono in conformità al parere reso dal consiglio comunale;
-  nn. 453, 552 integrata aprile 1999 e maggio 2000, 683: non si accolgono in quanto mirata al perseguimento di interessi individuali;
-  nn. 47, 61, 154, 247, 277, 314, 335, 355, 366, 432 integrata maggio 1999 e gennaio 2000, 482, 514, 526, 635, 677: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 387: non si accoglie in conformità alle considerazione della presente proposta pertanto le aree assumono destinazione E;
-  nn. 19, 24, 46, 94, 162, 167, 168, 259, 269, 284, 292, 321 385, 389, 406, 433, 434, 461, 466, 467, 505, 525, 572, 591, 594 integrata nel luglio 2000, 611, 662, 664: non si accolgono in conformità a quanto espresso dal l'ufficio tecnico comunale;
-  n. 395: non si accoglie in quanto ricadente entro la fascia di rispetto cimiteriale.
Tavola 7:
-  nn. 111, 205 integrata maggio 2000, 319, 236, 323, 324, 328, 392, 402, 476: non si prendono in considerazione in quanto interessano aree ricadenti nella zona che con il presente parere è stata stralciata;
-  nn. 416, 465, 564: non si accolgono in quanto l'in te ra area dovrà essere sottoposta a piano particolareg giato;
-  nn. 61 bis, 72, 99, 122, 123, 124, 125, 127, 157, 179, 194, 204 integrata maggio 2000, 233, 281, 294, 322, 332, 388, 404, 407, 408, 439, 449, 522, 554, 557, 590, 599, 600, 604, 632, 639, 640, 663, 674, 676, 691, 704: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 52, 130, 255, 349, 367, 399, 419 integrata maggio 2000, 420, 456, 588, 614, 656: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 464: non si accoglie in quanto mirata al perseguimento di interessi privatistici.
Tavola 8:
-  nn. 57, 58, 120, 158, 381, 633, 638, 707, 708, 709: superate dalle considerazioni espresse nel presente parere;
-  n. 153: si accoglie in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 8, 411: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 622: non si accoglie condividendosi le determinazioni in merito del consiglio comunale.
Tavola 9:
-  nn. 42 integrata ottobre 1999, 446, 681, 606: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 41, 108, 271, 576, 689, 690: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico co munale;
-  n. 116: non si accoglie in quanto mirata al perseguimento di interessi individuali;
-  nn. 253 integrata novembre 1999 e aprile 2000, 608, 609: superate dall'intervenuta legge regionale n. 6/01.
Tavola 10:
-  nn. 48, 54, 244, 648: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 455, 490, 616, 679: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale.
Tavola 11:
-  nn. 1, 36, 172, 173, 174, 221, 246, 307, 481: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 5, 61 ter, 213, 240, 386, 397, 491, 579, 598, 607: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 380 integrata febbraio 2000: si accoglie parzialmente a seguito dell'arretramento della fascia di rispetto boschiva; in coerenza a quanto espresso con la presente proposta l'area interessata assume la classificazione di "verde agricolo";
-  n. 175: si accoglie in conformità alle considerazioni dell'ufficio tecnico comunale, e pertanto l'area interessata assume la classificazione di "zona E.1". L'edificabilità nelle fasce di rispetto verde agricolo boschive rimane normata dalla legge regionale n. 6/01.
Tavola 12:
-  nn. 27, 90, 212, 316, 424, 452, 641: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 67: l'osservazione si ritiene potersi accogliere in relazione alla documentazione pervenuta direttamente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, probante delle decisioni assunte dal consiglio comunale;
-  nn. 4, 43, 71, 73, 74, 103, 109, 183, 199 integrata giugno 1999, 265, 289 integrata luglio 2000, 290, 291, 338, 365, 390, 462, 472, 492, 502, 521, 547: non si accol gono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecni co comunale;
-  n. 258: non si accoglie in quanto le zone F.1i, così come individuate negli elaborati di piano regolatore generale, risultano sufficientemente dimensionate non si ravvisa la necessità dell'ampliamento richiesto;
-  n. 143: si accoglie parzialmente nel senso che si elimina la destinazione a servizi e tutta l'area assume la classificazione di verde agricolo;
-  n. 337, è da respingere in difformità al parere favorevole di accoglimento da parte del consiglio comunale in quanto comporta una modifica sostanziale del piano, lasciando incompleto il programmato sistema viario. Risulta che sull'area interessata dalla variante generale, così come si evince dagli atti trasmessi dal comune a seguito di richiesta da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che è stato adottato dal consiglio comunale un piano particolareggiato in variante; restano ovviamente impregiudicati le determinazioni che l'Assessorato assumerà sul piano particolareggiato non appena sarà concluso il procedimento avviato dal comune di Messina;
-  n. 354: da respingere in relazione alle considerazioni espresse nel presente parere;
-  nn. 76, 705: non si accolgono in quanto mirate al perseguimento di interessi privatistici;
-  nn. 195, 457: si accolgono condividendosi le determinazioni assunte in merito dal consiglio comunale;
-  n. 141 integrata maggio 2000: per quanto riguarda le raccomandazioni di carattere generale formulate dall'osservante le stesse hanno in linea di massima costituito presupposti del presente parere. Quanto alla richiesta di mutamento di destinazione d'uso di un'area da B4d a SPc si rinvia all'ufficio tecnico comunale la verifica dello stato di fatto ai fini della decisione;
-  n. 429: si accoglie parzialmente nel senso che, in conformità alle determinazioni espresse dagli agronomi, si elimina la simbologia S, (serre).
Tavola 14:
-  n. 278: non si accoglie in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 601, 669: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale.
Tavola 15:
-  nn. 519, 629 integrata aprile 1999: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 636: si accoglie in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale.
Tavola 16:
-  nn. 13 integrata aprile 2000, 17, 32, 33, 59, 87, 88, 100, 113, 140, 142 integrata settembre 1999, 176, 302, 343, 340, 348, 436, 474, 539, 549, 615, 642: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 39, 81, 86, 98, 147, 148, 149, 150, 151, 165, 194, 195, 229, 232 integrata giugno 2001, 250, 280, 341, 360, 384, 427, 447, 493, 499, 524, 527, 540, 541, 542, 587, 634, 646, 673, 680: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 70, 117, 262: non si accolgono condividendosi le determinazioni in merito del consiglio comunale;
-  n. 138: non si accoglie in coerenza alle determinazioni del consiglio comunale in merito all'osservazione n. 117;
-  n. 428 integrata settembre 1999: con l'integrazione il ricorrente allega copia della concessione edilizia n. 13753 del 27 novembre 1996. Considerato che l'ufficio tecnico comunale nella propria relazione non fa alcun riferimento alla suddetta C.E. e mancando pertanto elementi utili sulla validità della stessa, il comune di Messina formulerà elementi utili per la decisione;
-  n. 450: non si accoglie in quanto mirata a perseguire interessi privatistici.
Tavola 18:
-  nn. 9, 60 e 101 integrate marzo 2000, 69, 308, 346, 379, 682: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 40, 104, 163, 164, 574: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 510: superata dalle considerazioni espresse nel presente parere;
-  nn. 185, 426: per le parti ricadenti in fascia di ri spetto boschiva sono superate dall'entrata in vigore della legge regionale n. 6/01 mentre per le parti ricadenti all'interno del bosco non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 137: si accoglie limitatamente alla parte già edificata, con assunzione di zona "B4d" esterna al piano di risanamento.
Tavola 19:
-  nn. 6, 7, 51, 56, 91, 156, 160 integrata settembre 1999, 211, 224, 235, 239, 285, 353, 393, 394, 575, 603, 317, 412, 685: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 45, 119, 144, 145, 159, 196, 231 integrata giugno 2000, 273, 274, 425, 471, 495, 517, 523, 602, 610, 665: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 230 integrata settembre 1999 e marzo e giugno 2000: la ditta ha presentato ricorso al tribunale am ministrativo regionale per l'annullamento del decreto di vincolo sull'area, pertanto l'accoglimento dell'osservazione è subordinata all'esito favorevole del ricorso, ritenuto che trattasi di lotto urbano all'interno di zone B di completamento urbano;
-  nn. 496 e 613 integrate nel gennaio 2000: si evidenzia che con l'osservazione integrativa il ricorrente ha fornito elementi di estremo dettaglio rispetto ai quali non si possono assumere determinazioni. Pertanto il comune di Messina procederà alla verifica della sussistenza dei suddetti elementi per la decisione;
-  n. 262: non si accoglie condividendosi le determinazioni in merito del consiglio comunale.
Tavola 21:
-  nn. 84, 266, 306, 313, 336, 361 integrata giugno 1999, 377, 414, 415, 417, 513, 637, 660: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 21 integrata gennaio 2000 e maggio 2000, 112, 169, 170, 184, 191, 203, 225, 268, 300, 342, 351, 352, 370, 371, 372, 438, 440, 460, 470, 501, 520, 562, 597, 649, 659, 678, 701: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 118 integrata maggio 2000: non si accoglie in quanto mirata a perseguire interessi privatistici;
-  n. 508: si accoglie limitatamente ai fabbricati per i quali è stata presentata istanza di sanatoria edilizia;
-  nn. 350, 444, 627: superate dalle considerazioni espresse nel presente parere.
Tavola 22:
-  nn. 10, 152, 193, 195, 207, 215, 219, 306, 309, 314, 418, 423, 435, 459 integrata giugno 1999, 494, 530, 531, 550, 580: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 20, 25, 75, 85 integrata maggio 2000, 129, 159, 178, 283, 296, 297, 318, 347, 358, 359, 398, 430, 475, 504, 511, 529, 532, 559, 561, 593, 653 integrata giugno 2000, 665, 670, 688, 703: non si accolgono in con formità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 551, 182 integrata luglio 2000: si accoglie in conformità al parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e della relativa schedatura, pertanto l'area viene classificata "B1";
-  n. 544: superata dalle considerazioni espresse nel presente parere;
-  n. 227: si accoglie condividendo le motivazioni dell'osservazione e pertanto la prevista zona "B.4/c" a mon te del viale Italia assume la destinazione di "B.4/b".
Tavola 23:
-  n. 577 non si accoglie in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 264 si accoglie in conformità a quanto espresso all'ufficio tecnico comunale fermo restando che andrà ampliata anche la fascia di rispetto cimiteriale secondo la vigente normativa.
Tavola 24:
-  nn. 34, 53 integrata maggio 2000, 79, 83, 187, 198, 218 integrata luglio 2000, 228, 257, 413, 473, 555, 556, 592, 612, 665: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 11, 267, 286, 303, 305, 582, 643, 692: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 298: si accoglie condividendosi le determinazioni in merito del consiglio comunale;
-  n. 581 integrata con osservazioni pervenute diret tamente a questo Assessorato a settembre e novembre 2001: si accoglie in aderenza a quanto espresso dalla Soprintendenza ai beni culturali ed am bientali di Messina con nota del 20 giugno 2001;
-  nn. 536, 568, 625: superate dai considerata della presente proposta.
Tavola 25:
-  nn. 105, 275, 282, 617 integrata agosto 2000: non si accoglie in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 301: si accoglie in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale.
Tavola 27:
-  n. 171, 650: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 23, 166, 260, 261, 362, 442, 535: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 64, 569: si accolgono in quanto i fondi risultano coltivati a limoneto e dotati di impianti di irrigazione realizzati con contributi pubblici;
-  n. 661: le controdeduzioni dell'ufficio tecnico comunale si riferiscono alla tavv. B2/a-28; per quanto attiene la tavola di che trattasi l'osservazione non si accoglie per la parte relativa al bosco mentre per la relativa fascia di rispetto è superata dalla legge regionale n. 6/01.
Tavola 28:
-  nn. 35, 78, 93, 126, 134, 214, 216, 237, 238, 310, 311, 312, 431, 509 integrata agosto 2000, 534, 578, 586, 596, 654, 657, 706: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 82, 106 integrata aprile 2000, 114, 133, 135, 155, 186, 210, 339, 357, 396, 441, 503, 512, 537, 546, 585, 631, 647, 672: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 251, 661: si accolgono condividendosi le determinazioni in merito del consiglio comunale;
-  nn. 132, 136, 544: superata dalle considerazioni espresse nel presente parere.
Tavola 30:
-  n. 115, 405, 621, 623: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 66, 197: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
Tavola 31
-  nn. 26, 65, 181, 188, 254, 363 integrata maggio 2000, 383, 469, 485, 533, 538, 566, 628, 658, 665, 684, 699: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 16, 92, 189, 190, 410, 468, 697: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico co munale.
Tavola 34:
-  nn. 12, 29, 44, 63, 222, 391, 401, 497, 507, 543, 548, 573, 695, 696: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 89, 287: non si accolgono in conformità a quanto determinato dal consiglio comunale;
-  n. 263: non si accoglie data l'orografia dei luoghi;
-  nn. 295, 345, 560: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 369: a detta osservazione non è allegata planimetria per l'individuazione dell'area oggetto della stessa; altresì non risulta visualizzata sulla tavola relativa; tuttavia in relazione a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale non si ravvisano elementi per l'accoglimento della stessa. Pertanto l'osservazione non è accoglibile in conformità al parere dell'ufficio tecnico comunale.
Tavola 35:
-  nn. 16, 373: si accoglie in conformità a quanto espres so dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 28, 107, 256, 288, 618, 252: non si accoglie in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 437: non si accoglie nella considerazione che, come riportato nella relazione di istruttoria dell'ufficio tecnico comunale, l'area interessata non presenta i requisiti per zona B.
Tavola 37:
-  n. 226: si accoglie in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale.
Tavola 38:
-  nn. 62, 223, 245, 374: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 375, 694, 518: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 37: si accoglie in conformità al parere del consiglio comunale.
Tavola 40:
-  nn. 102, 448: non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 55, 180, 368, 515, 584: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale.
OSSERVAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO EDILIZIO
-  n. 192: non appare chiaro quanto riferito al 1° punto dell'osservazione, dal momento che il testo (v.e. del fabbricato) fa riferimento alla media ponderale delle varie altezze dei vari fronti, senza specificare il numero. Per ciò che concerne i rilievi formulati al 20° punto delle osservazioni, a mente delle vigenti norme (legge regionale n. 25/96) la competenza è assegnata al consiglio comunale.
Si rinvia la determinazione, quanto attiene ai profili paesistici alla competenza della Soprintendenza. Tuttavia l'osservazione non è accoglibile in conformità al parere dell'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 253, 651: le osservazioni muovono avverso taluni previsioni (aumento delle aree produttive) di cui era stato espressamente richiesto l'ampliamento dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica; formula richieste di ampliamento delle zone B e delle zone C; richiede l'arre tramento delle linee di demarcazione delle aree boschive verso monte. Quanto sopra non è meritevole di accoglimento; mentre meritevole di accoglimento appare la richiesta di mantenimento e riqualificazione di zone agricole vocate;
-  n. 463: si accoglie in conformità al parere reso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 152, 206 (punti 4, 5, 6, 10, 12), 264, 293, 378, 546, 558, 671, 704 di carattere generale, non si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale e/o superate dai considerata del presente pa rere;
-  n. 206 (punto 1, 2, 3, 8 e 11): si accoglie in conformità al parere reso dall'ufficio tecnico comunale; (punto 7) è considerato meritevole di accoglimento salvo che per quanto riguarda gli impianti di smaltimento dei rifiuti organici di aziende agricole, opere non ricomprese all'interno delle specie di cui all'art. 6 della legge regionale n. 37/85; (punto 13): non meritevoli di accoglimento in conformità al parere dell'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 304, 344: si accolgono in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale;
-  n. 209: l'osservazione è articolata in 6 punti: punti 1, 2: superati dalle considerazioni del presente parere; punto 4: la materia oggetto dell'osservazione è normata per legge, al cui rispetto si rinvia; punto 5: non si formula di fatto nessuna osservazione; punto 6: l'osservazione è respinta in conformità al parere reso dall'ufficio tecnico comunale;
-  nn. 545, 206 (punti 9 e 14), 209 (punto 3): le osservazioni sono relative all'art. 9 che definisce l'intervento di ristrutturazione edilizia. La norma è accoglibile, con l'in tegrazione del seguente punto "c" che di seguito si trascrive: "c") quelli consistenti nella demolizione (anche parziale) e successiva ricostruzione del fabbricato nel rispetto della sagoma, della volumetria, numero dei piani, area di sedime (identica ubicazione con mantenimen to dei diritti acquisiti), nel rispetto dell'ambiente circostante, della tipologia e delle caratteristiche.
Oltre alle predette osservazioni il comune di Messina ha trasmesso n. 65 osservazioni-opposizioni, pervenute fuori termine.
Osservazioni fuori termine sulle quali il consiglio comunale non si è espresso:
-  nn. 1, 10, 16, 18, 41, 44, 48, 58, 59, 60: superate dalle determinazioni assunte sulle osservazioni presentate entro i termini di legge e del presente parere;
-  nn. 4, 5, 13, 15, 17, 20, 53, 55: non si accolgono in conformità ai considerata della presente proposta;
-  nn. 12, 14, 52: le osservazioni possono ritenersi meritevoli di accoglimento previa verifica dei requisiti dettati dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; pertanto il comune in fase di controdeduzioni resta onerato di tale adempimento;
-  n. 42: l'osservazione si ritiene potersi accogliere in quanto l'attività appare strettamente correlata all'uso del mare, fermo restando che dovranno escludersi volumi edilizia meno di quelli strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività dell'itticoltura; tuttavia occorre assegnare specifica destinazione d'uso all'area e relativa normativa. Il comune potrà provvedere in fase di controdeduzioni, salvo avviso diverso;
-  n. 45: l'osservazione non si ritiene potersi accogliere in quanto già con precedente parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 876/93 si escludeva la possibilità di sopraelevazione in deroga;
-  n. 23: l'osservazione si accoglie attribuendo la de stinazione a zona E2 verde ambientale in considerazione dell'ampia documentazione fotografica prodotta;
-  nn. 8, 9, 19, 25, 30, 31, 36, 37, 46, 47, 49, 56, 57, 61: non si accolgono poiché l'individuazione delle attrezzature e delle zone omogenee è stata già effettuata me diante l'adozione dello strumento urbanistico e nella fattispecie la destinazione di zona è stata ritenuta, con la presente proposta, congrua con il progetto generale di piano;
-  nn. 7, 11, 24, 29, 38, 39, 40, 62 : in dette osservazioni vengono segnalati errori materiali di rappresentazione negli elaborati grafici e nel regolamento edilizio, pertanto il comune di Messina dovrà verificare la sussistenza degli stessi ed eventualmente rettificarli d'ufficio ove sussistano i presupposti;
-  nn. 21, 32, 33, 34, 35, 63, 64, 65: si accolgono trattandosi di precisazioni ed errori materiali evidenziati dal dipartimento urbanistica;
-  nn. 22, 43, 50, 51: si accolgono in aderenza all'os servazione n. 64 presentata dal dipartimento urbanistica;
-  nn. 26, 27, 28: superate dall'entrata in vigore della legge regionale n. 6/01;
-  n. 54: l'osservazione presentata dalla Procura della Repubblica e dalla Corte d'Appello di Messina verte su immobile ricompreso all'interno della zona "A" del piano regolatore generale vigente nel comune di Messina, con destinazione confermata dallo strumento urbanistico in esame. Ai fini della tutela dell'immobile non si ritiene potersi accogliere la richiesta degli osservanti e pertanto l'osservazione non è accoglibile.
-  nn. 2, 3, 6: l'osservazione presentata dalla XIV circoscrizione "S. Pantaleone" del municipio di Messina, introitata in triplice copia al protocollo dell'urbanistica ai numeri 6480, 6602 e 7340 rispettivamente del 29 marzo 99, 30 marzo 99 e 8 aprile 99, lamenta che la variante generale al piano regolatore generale appesantisce con previsioni di edilizia convenzionata le aree del villaggio Bordonaro; che colà siano state previste poche aree da offrire a servizi pubblici essenziali; che non si sia tenuto conto delle "esecutività progettuali della nuova arteria di collegamento "Bordonaro-Cumia Inferiore attraverso il torrente Convito".
Lamenta, altresì, quanto alla contrada S. Giovannello, che l'area a monte dell'asse viario S. Filippo, nella quasi totalità edificata, non sia stata destinata a zona "B" di completamento.
Lamenta, quanto al rione Gescal e al rione Baglio l'ulteriore previsione di edilizia convenzionata per vasta superficie di aree e propone, in alternativa, la destinazione a zona "B" di queste aree a servizi pubblici di base (impiantistica sportiva, scuole, verde pubblico attrezzato), in atto dichiarati come totalmente mancanti.
Lamenta, quanto alle previsioni del villaggio S. Filippo Superiore, la destinazione difforme (parte ad edilizia popolare convenzionata, parte a zona E del verde agricolo) di aree aventi medesime caratteristiche e propone l'introduzione di previsioni atte a garantire la possibilità di edificazione privata.
Si considera che la documentazione allegata alle os servazioni, interessa tutta l'impostazione e conseguenziale revisione generale del piano, pertanto in relazione al contenuto delle considerazioni del presente parere, le stesse non sono accoglibili.
Osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Lega ambiente: trattasi di osservazione avente medesimo oggetto della osservazione n. 54, pertanto è decisa in conformità alla medesima.
Guerrera Maria Teresa: il ricorrente rileva un'errata visualizzazione delle determinazioni del consiglio comunale sulle osservazioni n. 17 al piano regolatore generale e n. 19 al piano particolareggiato di risanamento An nunziata presentata in sede di pubblicazione dello stesso. In coerenza a quanto determinato con la presente proposta e con riferimento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 477/99 non si accoglie, fermo restando quanto già sopra determinato in relazione alla citata opposizione n. 17 relativa alla tav. 16.
Dipartimento politica del territorio: l'osservazione è relativa a quanto rilevato dalla ditta Guerrera M. Teresa. Si prende atto della documentazione allegata alla stessa e si ribadisce quanto sopra determinato.
Melazzo Angela: in detta osservazione viene segnalato un errore materiale di rappresentazione negli elaborati grafici, pertanto il comune di Messina dovrà rettificarlo d'ufficio, ove sussistano i presupposti.
Garufi Domenico, Natalia De Natale, De Pasquale, Fabiano Valeria e Claudia, Felice Siracusano (n. 2), Prestileo Violetta, Rao Carmela ed altri, Zagami Giuseppe, Gullì Antonino, Borella Zelinda, Currò Caterina ed altri, Centorrino Giuseppe, La Torre Antonia ed altri, Minutoli Luigi, Confcommercio, Sturiale Stellario, Battista Natalina, Perrone Antonino, D'Ella Giovanni, Corte D'Appello di Messina (n. 4), Scoglio Letterio (n. 2), Martino Giuffrida, Buda Pietro ed altri, Cutrona Cutrona Pietro, Raffa Gaetana ed altri, Schepisi Rosa Maria, Destro Costaniti ed altri, Cardile Anna Arena Natale, Risitano Grazia: le suddette osservazioni non si prendono in esame in quanto riproposizioni o reiterazioni di osservazioni per le quali questo gruppo si è già determinato.
Ferrara Giovanni ed altri: non si accoglie in coerenza a quanto già espresso per l'osservazione n. 65 pervenuta fuori termine di legge.
Quartiere Montemario, Geraci Pietro, Spanò Mario (n. 2): non si accolgono poiché mediante l'adozione dello strumento urbanistico si è conclusa la fase delle scelte strategiche e le stesse sono state già oggetto di considerazione da parte di questo gruppo.
Villari Iolanda (n. 3): non si accoglie in quanto mirata a perseguire interessi privatistici.
Torre Fortunata ed altri, Spurio Antonino, D'Ella Giovanni (n. 2), Milana Biagio ed altri: superate dalla presente proposta.
Cutrona Cutrona Pietro, Vincullo Tindara ed altri, ufficio del Genio civile (Provveditorato per le opere pubbliche in Sicilia), Guglielmo Giuseppe (n. 2), Smidile Antonino, Dalmazia Trieste, Lido del Tirreno, Mazza Renè Janne, Carpinelli M. Rosa ed altri, Zagami Giuseppe Giacobbe Giuseppe, De Luca Caterina (n. 2), Bucca Giuseppe Gentile Sebastiano, D'Elia Giovanni (n. 2), Puglisi Maria, Merlino Caterina, Migliardo Flavia ed altri, La Fauci Alessia, Di Bernardo Girolamo, Mangano Miligi Grazia ed altri: non si prendono in esame in quanto non riportano l'esatta individuazione planimetrica dell'area oggetto dell'opposizione e/o il riferimento al numero della tavola relativa alla "disciplina del suolo e degli edifici".
XIV circoscrizione S. Pantaleone: superata dalle de terminazioni assunte per i nn. 2, 3 e 6 delle osservazioni pervenute fuori termine.
Casa nel parco: superata dalle determinazioni assunte per il n. 394 delle osservazioni pervenute entro i termini.
Andrea D'Andrea: l'osservazione viene respinta in parte per quanto considerato innanzi nel corpo del presente parere, in parte perché si ravvisa nelle norme adottate lo strumento più idoneo per l'intervento in aree degradate e necessitanti di piani di riordino.
OSSERVAZIONI PERVENUTE DIRETTAMENTE ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DO PO LA PROPOSTA DI PARERE
A seguito della proposta di parere reso dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono pervenute, osservazioni e/o opposizioni, che non possono essere valutate e pertanto devono ritenersi come lo sono improcedibili. Si ritiene tuttavia fare eccezione in ordine alla nota prot. 251/Pt/43 del 5 febbraio 2002 per venuta durante la stesura del presente parere presentata dall'11° reparto infrastrutture dell'Ufficio demanio e servitù militari di Palermo, assunta al prot. dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il 15 febbraio 2002, n. 9536; dal contenuto degli atti trasmessi, risulterebbe destinata a verde agricolo, un'area demaniale dell'Amministrazione della difesa adibita a poligono di tiro a segno. L'osservazione è accolta e pertanto viene cassata la destinazione a verde agricolo.
Inoltre per quanto riguarda le osservazioni/opposizioni ricadenti all'interno dei piani di risanamento a suo tempo presentate, il comune resta onerato di verificare, in sede di controdeduzioni, se le stesse sono state totalmente riconsiderate con l'ultimo atto deliberativo di parere del presente piano regolatore generale.
Diversamente per quelle eventualmente non riconsiderate, il comune previa individuazione delle stesse dovrà adottare le relative determinazioni affinché l'Assessorato possa a sua volta determinarsi.
Per tutto guanto sopra premesso e considerato, è del parere che la variante generale al piano regolatore generale di Messina con annesse prescrizioni esecutive, regolamento edilizio e norme di attuazione, adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 29/c del 6 aprile 1998, sia meritevole di approvazione con stralci prescrizioni e modifiche di cui ai sopra considerata.
Inoltre si ritiene necessario fissare un termine massimo di mesi 12 per la formazione dei piani particolareggiati attuativi relativi alla fascia costiera (jonica e tirrenica) considerata l'esigenza di conferire a tale fascia una compiuta disciplina urbanistica";
Vista la nota del dirigente generale prot. n. 12479 dell'1 marzo 2002, con la quale è stato chiesto al comune di Messina, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, di adottare le controdeduzioni in ordine a quanto formulato nel, condiviso, voto del consiglio regionale dell'urbanistica n. 552 del 17 gennaio 2002;
Vista la delibera n. 9/c del 14 maggio 2002, con la quale il consiglio comunale di Messina ha controdedotto in ordine alle determinazioni di questo Assessorato di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 552 del 17 gennaio 2002;
Vista la nota prot. n. 435 del 19 giugno 2002, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 22 del 14 giugno 2002 resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Considerato che: con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, in ordine al piano di che trattasi, sono state condivise in linea di massima le scelte urbanistiche contenute nello strumento di pianificazione, in quanto lo stesso ha tenuto conto in parte delle indicazioni formulate dal precedente Consiglio sulla variante generale, restituita non approvata dal comune per la rielaborazione to tale.
Tuttavia, non sono state condivise alcune previsioni di espansioni in quanto non compatibili o con il contesto ambientale e paesaggistico circostante o con i rilievi posti dall'ufficio del Genio civile di Messina con pareri nn. 42150/95, 3761/98 e 10278/01.
Inoltre con detto voto sono state disattese alcune previsioni di attrezzature: zone F2, parco urbano territoriale di notevole espansione in quanto le stesse risultavano "casualmente dislocate, sovente non collegate, neanche da previsione di viabilità di piano"; servizi territoriali in quanto ricadenti nella fascia di rispetto boschiva; zone F.1h ed F.1g in quanto non compatibili con i rilievi dell'ufficio del Genio civile di Messina.
In ordine alle osservazioni e/o opposizioni il Consiglio regionale dell'urbanistica si è determinato su quelle:
-  pervenute al comune di Messina entro i termini di legge e di conseguenza sottoposte all'esame dell'ufficio tecnico comunale e dal consiglio comunale;
-  pervenute al comune di Messina fuori i termini di legge sulle quali l'ufficio tecnico comunale ed il consiglio comunale non si sono espressi;
-  pervenute direttamente a questo Assessorato fino alla data di emissione del voto n. 552/02.
Su dette osservazioni e/o opposizioni il Consiglio re gionale dell'urbanistica si è determinato e per alcune di esse ha richiesto al comune di Messina di formulare, in sede di controdeduzioni, chiarimenti ed integrazioni.
Il parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 552/02, condiviso dal dirigente generale di questo dipartimento urbanistica, è stato notificato al comune, con nota prot. n. 12479 dell'1 marzo 2002. In relazione alle determinazioni di cui a detto parere, con deliberazione consiliare n. 9/c del 18 aprile 2002, comprensiva di n. 10 emendamenti, di cui due respinti (n. 2 e n. 4), il comune ha formulato le controdeduzioni deliberando di approvare la proposta di delibera n. 35, del sindaco e dell'assessore alla pianificazione, in conformità alla relazione tecnica del dipartimento politica del territorio.
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
1. Sulle osservazioni e/o opposizioni per le quali il Consiglio regionale dell'urbanistica ha richiesto chiarimenti ed integrazioni, il consiglio comunale ha fatto proprie le considerazioni e valutazioni contenute nella relazione tecnica del dipartimento politica del territorio.
2. Per quel che riguarda le osservazioni ed opposizioni ricadenti all'interno dei piani di risanamento a suo tempo presentate, il voto del Consiglio regionale dell'ur banistica testualmente recita: "il comune resta onerato di verificare in sede di controdeduzioni se le stesse sono state totalmente riconsiderate con l'ultimo atto deliberativo di parere del presente piano regolatore generale. Diversamente per quelle eventualmente non riconsiderate, il comune previa individuazione delle stesse dovrà adottare le relative determinazioni affinché l'Assessorato possa a sua volta determinarsi". Al fine di ottemperare a detta richiesta il comune ha trasmesso le deliberazioni del consiglio comunale nn. 78/c/95, 77/c/95, 64/c/95, 97/c/95, 79/c/95 e 61/c/95 aventi tutte per oggetto "deduzioni sulle osservazioni ed opposizioni".
3.  Considerato che al suddetto dipartimento comunale, dal 26 febbraio 2002 fino al 9 aprile 2002, "sono pervenute d'iniziativa da parte delle ditte, fase questa non prevista dalla legge" n. 10 integrazioni alle osservazioni ed opposizioni, detto ufficio ha ritenuto, "non senza ri chiamare l'istruttoria effettuata dall'ufficio tecnico comunale e dai progettisti (per quelle a suo tempo esaminate)" di rimettere le stesse al consiglio comunale senza alcuna nuova determinazione. Su tali osservazioni ed opposizioni il consiglio comunale, con la citata delibera n. 9/c/2002, non ha assunto alcuna decisione, anzi, con emendamento n. 4, è stato proposto di cassare dalla relazione allegata e parte integrante della proposta di delibera la parte relativa alle "integrazioni alle osservazioni ed opposizioni presentate".
4.  Con emendamento n. 7 (tutte le integrazioni alle osservazioni/opposizioni pervenute alla presidenza del consiglio comunale, allegate al presente emendamento vengono inoltrate, per le determinazioni di competenza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente unitamente alla deliberazione del consiglio comunale) sono state trasmesse a questo ufficio, senza alcuna determinazione del consiglio comunale, n. 14 osservazioni e/o opposizioni pervenute al comune dall'1 febbraio 2002 al 18 aprile 2002.
5.  Inoltre, con la nota di trasmissione di controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, prot. n. 3/2059 del 14 maggio 2002, sono state inoltrate "ulteriori osservazioni ed opposizioni (n. 25) avverso alla variante generale al piano regolatore generale", sulle quali nessuna deduzione è stata formulata tanto dall'ufficio di piano che dal consiglio comunale.
6. Infine, sono pervenute a questo Assessorato, successivamente all'emissione del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 552/02 numerose osservazioni e/o opposizioni.
In ordine ai superiori punti si considera e si ritiene quanto di seguito:
1. La procedura seguita dal comune appare legittima in quanto derivante da una esplicita richiesta del Consiglio regionale dell'urbanistica. Le determinazioni di questa unità operativa su detti chiarimenti alle osservazioni di che trattasi saranno più avanti valutate.
2. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 15 maggio 2002 "Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina", sono superati tutti gli atti comunali ed assessoriali emessi successivamente alla data di adozione dei piani particolareggiati di risanamento (ambiti A, B, C, D, E, F, G) e di conseguenza non si prendono in esame le deliberazioni consiliari pervenute nonché le controdeduzioni approvate dal consiglio comunale sulla scorta di quanto espresso dal dipartimento politica e territorio al n. 63 dell'istruttoria tecnica allegata alla proposta di delibera n. 35/2002. Attesa la rilevanza giuridica dell'argomento si sollecita l'attenzione da parte del Consiglio re gionale dell'urbanistica stante la presenza, tra i suoi componenti, del rappresentante dell'avvocatura dello Stato.
3. 4. 5. 6. Considerato che, come fatto rilevare anche dal dipartimento politica e territorio, le vigenti norme in materia urbanistica non prevedono la possibilità di presentare avverso ad un piano regolatore generale osservazioni ed opposizioni oltre la fase conclusiva di esame da parte di questo Assessorato. Tuttavia poiché la stragrande maggioranza di dette osservazioni costituiscono integrazioni e chiarimenti di osservazioni già valutate, le stesse saranno appresso oggetto di ulteriori valutazioni.
ESAME DELLE CONTRODEDUZIONI
L'AREA DI CAPO PELORO
1) Il voto così testualmente recita: "Le aree situate sulla collina che sovrasta il "Pantano Grande" sono prevalentemente interessate da piani di lottizzazione attuati o in fase di esecuzione. Per le rimanenti aree libere la variante propone la classificazione a zone C, confermando la discutibile destinazione del piano Tekne che ha comportato un notevole carico edificatorio, prevalentemente costituito da seconde case, in un contesto di impareggiabile valenza paesaggistica.
Per quanto sopra, in linea con il parere della Soprintendenza n. 8408/cc/3965 del 16 dicembre 1995, si è dell'avviso che le zone C "ricomprese fra la strada provinciale Nuova Panoramica e la strada statale n. 113, dal torrente Papardo all'area di rispetto del cimitero di Ganzirri" siano da disattendere, assegnando alle stesse la classificazione di "verde ambientale" in maniera tale che l'impatto visivo dell'edificato non subisca ulteriori incrementi di carattere edilizio" (pag. n. 5).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: "talune di dette aree, alla data dell'adozione della variante generale erano residue di piani di lottizzazione approvati ed in corso di attuazione, già zone C nel piano Tekne.
Parti di dette zone "C" in attuazione del piano "Tekne" sono tuttora oggetto di piani di lottizzazione in corso di esame.
Si è pertanto dell' avviso di mantenere la zonizzazione così come prevista in sede di adozione".
Si ritiene di poter condividere le controdeduzioni in merito alle zone C relativamente ai di piani di lottizzazione in corso o di attuazione o di esame.
2) Il voto così testualmente recita: "Vanno, inoltre, disattese le zone "B" introdotte a seguito di emendamenti del consiglio comunale, situate all'interno della fascia di rispetto dei laghi ex art. 15 della legge regionale n. 78/76" (pag. n. 5).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: si tratta di zone "B" inserite con emendamenti del consiglio comunale n. 7/021 e n. 7/031, dovute ad una errata valutazione dei luoghi in sede di stesura originaria ed aventi le caratteristiche di zona "B" (così come numerose altre zone "B" ricadenti all'interno della fascia di rispetto dei laghi e non oggetto di rilievi).
Si è pertanto dell'avviso di mantenere la zonizzazione così come prevista in sede di adozione.
Si propone di accogliere la controdeduzione del co mune relativamente alla zona "B", introdotta con emendamenti n. 7/021 e n. 7/031, a condizione che gli immobili ricadenti in dette aree siano stati realizzati o in corso di realizzazione con regolare concessione edilizia antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 78/76.
3)  Il voto così testualmente recita: "Relativamente alla previsione di piani particolareggiati delle aree di Capo Peloro e specificatamente, quanto alle destinazioni d'uso previste, così come determinate dall'art. 65, lett. f, delle norme di attuazione, in considerazione delle finalità a detto piano attribuite, in dipendenza della singolarità del sito, si considerano condi visibili le destinazioni d'uso relative a servizi ed alla fruizione del mare, con l'esclusione di acqua fun e acquapark, che non si considerano compatibili con le finalità predette. Parimenti e per le motivazioni sopra dette, si considera non ammissibile in atto la previsione di 600 nuovi posti-letto in strutture ricettive, apparendo il territorio, per come detto, notevolmente appesantito dalla presenza di edilizia residenziale di uso prevalentemente stagionale" (pag. n. 5).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: si tratta di attrezzature complementari alla balneazione e alla fruizione del mare, integrate con iniziative di carattere turistico tese ad incrementare i flussi in atto catalizzati dai poli similari della provincia e della vicina Calabria. Allo stesso modo, nell'ottica di costituire un polo turistico di carattere anche interregionale, si integra la previsione dei posti letto che potrebbe, tuttavia, essere meglio definita, quantitativamente, in sede di redazione del piano particolareggiato di espropriazione.
L'area peraltro di recente è stata oggetto di un concorso internazionale di progettazione e riqualificazione che, confermando le linee guida della variante generale adottata, indica un utilizzo ambientale di rivalutazione delle tradizioni anche attraverso attrezzature culturali e ricettive.
Si è dell'avviso, pertanto, di mantenere la previsione ricettiva, demandando la quantificazione al piano particolareggiato di espropriazione.
Si ritiene di potere accogliere le su esposte controdeduzioni del consiglio comunale tuttavia per le aree di Capo Peloro, oggetto del concorso internazionale di idee recentemente espletato dall'amministrazione comunale, si rende necessario subordinare l'attuazione ditale previsione mediante la redazione di uno specifico piano particolareggiato di espropriazione che recepisca le indicazioni progettuali e di programma del progetto vincitore. Il piano particolareggiato di espropriazione dovrà mirare prevalentemente al recupero ambientale, in sintonia con le indicazioni di riserva orientata al recupero dei manufatti di archeologia industriale presenti ed alla valorizzazione del territorio considerato attraverso la localizzazione di attrezzature per il tempo libero (con esclusione di aquafun e/o aquapark), per la fruizione del mare, per la cultura, per la ricerca universitaria, la fruizione turistica e a strutture ricettive alberghiere, per un massimo di 200 posti letto, integrate a strutture per congressi e convegni.
L'indice di fabbricabilità territoriale max è fissato in 75 mc/mq, in conformità a quanto dettato dalla legge regionale n. 78/76.
LA FASCIA COSTIERA TIRRENICA DA "MORTELLE" AD "ACQUALADRONI"
4)  Il voto così testualmente recita: "Vengono pertanto disattese tutte le rimanenti previsioni di zone "C.4", attrezzature e viabilità delle aree comprese tra Mortelle e torrente Corsaro.
Si prescrive che all'interno della zona in esame tutta (delimitata sulle tavole relative con colore blu), si proceda all'individuazione e localizzazione di più significative porzioni di aree da assoggettare a piani particolareggiati comprensivi, ove possibile, delle aree interessate dagli agglomerati abusivi e, ovviamente, di quelle funzioni ritenute essenziali per lo sviluppo turistico del l'area, escludendosi da queste le residenze stagionali.
Nelle more del ristudio le aree disattese rimangono destinate alla cautelativa classificazione del verde agricolo" (pag. n. 6).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: le aree sono state oggetto di uno studio dettagliato (relazionato anche agli agglomerati abusivi) approfondito pure dall'ufficio del territorio (Ministero delle finanze) e dalla Capitaneria di porto, che hanno proposto l'osservazione n. 279 esitata favorevolmente dall'ufficio tecnico e dal consiglio comunale.
Si è dall'avviso, pertanto, di mantenere l'azzonamento adottato, così come modificato dall'accoglimento della osservazione n. 279.
Si propone: di confermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica per le zone C4, le attrezzature e la viabilità delle aree comprese tra Mortelle e torrente Corsaro in quanto il comune non ha fornito per le stesse elementi sufficienti e conducenti ad una possibile nuova determinazione da parte di questo ufficio. In conseguenza rimangono invariate le prescrizioni formulate per l'intera area con lo stesso voto del Consiglio regionale dell'ur banistica.
LA FASCIA COSTIERA TIRRENICA COMPRESA TRA SPARTÀ E ORTOLIUZZO
5)  Il voto così testualmente recita: "In detto contesto vengono previste vaste aree destinate a zone "F.1, attrezzature territoriali" a carattere prevalentemente spor tivo.
Si è dell'avviso che queste ultime previsioni, di cui non viene fornita motivazione avendo riguardo di un sistema territoriale pre figurato, siano da disattendere in quanto non si ravvisa la compatibilità di attrezzature così imponenti con il contesto territoriale su cui insistono. Le aree interessate assumeranno la destinazione di verde agri colo" (pag. n. 6).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: trattasi di previsione introdotta con emendamento n. 1/006, alle cui motivazioni si rinvia, esitato con parere favorevole dall'ufficio tecnico.
Si è dall'avviso, pertanto, di mantenere l'azzonamento adottato.
Si propone: di confermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica per le zone F1, attrezzature territoriali in quanto il comune non ha fornito per le stesse nuovi elementi chiarificatori e conducenti ad una possibile nuova determinazione da parte di questo ufficio.
L'AREA DI ORTO LIUZZO
6)  Il voto così testualmente recita: "Attesa la rilevante valenza paesaggistico-ambientale dell'area prescelta, si condivide l'indirizzo progettuale di intervenire me diante uno strumento attuativo da estendere a tutto il contesto. Nell'ambito ditale piano particolareggiato do vranno escludersi le previsioni delle zone C.4, turistico-ricettiva in quanto non pertinenti con le finalità di detto strumento attuativo. Dovranno essere altresì efiminate previsioni edificatorie nelle aree limitrofe all'antico borgo denominato "case Liuzzo"ai fini della tutela e salvaguardia dello stesso.
Per quanto sopra, nelle more dell'approvazione del piano attuativo, sono consentiti soltanto gli interventi di cui al penultimo comma dell'art. 65 delle norme tecniche di attuazione. Per le aree non ricomprese nell'ambito del programmato piano particolareggiato si condividono le previsioni progettuali esterne al medesimo" (pag. n. 7).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: si condivide quanto espresso dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in merito all'intervento tramite un unico piano particolareggiato esteso all'intero contesto. Tuttavia, proprio per le previsioni specifiche del polo turistico di Orto Liuzzo non appare condivisibile l'esclusione "a priori" delle zone "C4", funzionali tra l'altro alla fruizione turistica dell'area. Per quanto riguarda invece la tutela e la salvaguardia del borgo denominato "case Liuzzo" già classificato come zona "A1", unitamente alla relativa pertinenza, in sede di adozione, si ritiene di poter individuare una ulteriore fascia di inedificabilità di 20 m, (da inserire come prescrizione specifica nelle norme tecniche di attuazione), ferma restando la previsione di zo na "C4".
Si è pertanto dell'avviso di mantenere la zonizzazione così come prevista in sede di adozione, perimetrando l'intera area come intervento unitario (in modo da ricomprendere i quattro ambiti di intervento precedentemente individuati) prescrivendo nelle norme tecniche di attuazione una fascia di inedificabilità di 20 m dal perimetro della pertinenza della zona "A1" del borgo denominato "case Liuzzo".
Si ritengono parzialmente condivisibili le su esposte controdeduzioni del consiglio comunale e si propone: di mantenere la previsione di zona C4, turistico ricettiva, introdotta con emendamento n. 8/002 in quanto zona limitrofa ad aree già oggetto di piani esecutivi in corso di attuazione o deliberati, tuttavia in fase di redazione del piano particolareggiato, in conformità al voto del Con siglio regionale dell'urbanistica non potranno essere previste nuove previsioni di zone C4.
Per la zona C4 circostante l'antico borgo denominato "case Liuzzo", ribadendo la necessità della tutela e salvaguardia dello stesso, si ritiene di dover confermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
IL SISTEMA PRODUTTIVO INTEGRATO
7)  Il voto così testualmente recita: "Le scelte progettuali formulate quanto all'ampliamento ed alla riconferma delle zone produttive, per altro in adesione ad esplicita considerazione svolta dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 876 dell'11 ottobre 1993, so no ovviamente condivise, salvo per le aree ricadenti al l'interno della fascia di rispetto del cimitero di Larderia, fatto salvo il sistema viario funzionale tra l'altro al programmato parcheggio al servizio del cimitero (tav. 28)" (pag. n. 7).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: "si condivide quanto espresso nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica limitatamente alle zone "D2a" ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, mentre, per quanto riguarda la zona "D.2b", sempre ricadente all'interno della fascia di rispetto del cimitero, occorre evidenziare che quest'ultima è parte del piano per gli interventi produttivi di Larderia (P. I.P.), a suo tempo approvato.
Si è pertanto dell'avviso di mantenerne la zonizzazione così come proposta in sede di adozione, salvo che per le zone "D.2a" all'interno della fascia di rispetto del cimitero di Larderia, fermo restando che in sede di attuazione del piano per gli interventi produttivi si dovrà tenere in debito conto la presenza della linea di arretramento cimiteriale, come del resto riportata nella relativa tavola B2a.28.
Si propone: di confermare le previsioni urbanistiche relative alla zona D.2b ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale fermo restando che all'interno della stessa non potrà essere realizzata alcuna edificazione così come prescritto dalle norme in materia.
8)  Il voto così testualmente recita: "Nella sede attuale dell'esame delle previsioni di piano, si reputa non potersi assentire al completamento dell'asse viario nel trat to insistente lungo la costa evidenziata sulla tav. 28 con colore giallo ed in particolare dall'innesto del tracciato nella zona oggetto di piano particolareggiato fino all'intersezione con il torrente S. Filippo.
Ciò in quanto l'effettiva utilità e realizzabilità della viabilità in atto prevista non è oggi stimabile, rimanendo non determinati nel progetto di piano elementi fondamentali a tale fine, come, ad esempio, la puntuale localizzazione del secondo approdo per il gommato pesante.
In dipendenza delle scelte in materia che si reputano non prorogabili ed essenziali ai fini del complessivo assetto del territorio, lo strumento attuativo potrà proporre o meno viabilità adeguata alle funzioni di traffico cui dovrà effettivamente sopperire. Pertanto l'area di sedime ditale viabilità è destinata alle aree contermini in asse allo stesso" (pag. n. 8).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione:
Quanto espresso nel voto del Consiglio regionale del l'urbanistica appare oggi superato in virtù della deliberazione di consiglio comunale n. 25/C del 20 giugno 2000, di localizzazione dell'approdo per il gommato proprio in prossimità del villaggio Tremestieri e del relativo svincolo autostradale. Pertanto, essendo già stata effettuata la scelta sull'ubicazione dell'approdo, nelle more dall'approvazione della variante generale e in coerenza con quanto in essa previsto, si è dell'avviso che la viabilità in questione (di completamento dell'asse viario previsto) sia funzionale all'approdo ivi localizzato e pertanto si ritiene di dover mantenere la zonizzazione così come adottata.
Si propone: di confermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica per il tratto di viabilità in questione atteso che l'approdo per il gommato pesante è stato localizzato ma è in fase di redazione il progetto esecutivo, dall'ufficio del Genio civile per le opere a terra e dall'ufficio del Genio civile per le opere a mare, sulla scorta dei preventivi pareri e prescrizioni degli enti interessati.
9)  Il voto così testualmente recita: "Per ciò che ri guarda la delimitazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato, sembra opportuno che la delimitazione a nord ricomprenda tutta l'area ferroviaria e non solo porzione non significativa di essa" (pag. n. 8).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: si tratta di aree di estensione limitata riguardanti la stazione centrale e relative pertinenze. Pertanto si è dell'avviso di mantenere la zonizzazione così come adottata.
Si ritengono condivisibili le controdeduzioni del co mune di Messina e pertanto si propone di mantenere la zonizzazione adottata.
10)  Il voto così testualmente recita: "Nelle more della redazione di detto strumento attuativo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti" (pag. n. 8).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: "si ritiene che, nelle more dell'attuazione delle previsioni urbanistiche, l'ammissibilità di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti dagli artt. 8 e 9 delle norme tecniche di attuazione adottate, non renda maggiormente gravosa l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico esecutivo".
Si è pertanto dell'avviso di mantenere, anche per il piano particolareggiato di espropriazione in questione, quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 65 delle norme tecniche di attuazione adottate, integrando, a chiarimento, con i seguenti periodi: "nelle more non sono ammessi interventi che comportino incrementi di volume edilizio. In ogni caso, gli interventi di adeguamento, anche in ampliamento, di strutture esistenti non dovranno contrastare con le previsioni dei piani particolareggiati così come sopra descritte.
Si ritengono condivisibili le controdeduzioni del co mune di Messina e pertanto si propone di consentire, nel le more della redazione dello strumento attuativo, in terventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili esistenti, nonché interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Altresì si condivide l'integrazione proposta dal comune, al penultimo comma dell'art. 65, lett. L, che così recita: "Nelle more non sono ammessi interventi che comportino incrementi di volume edilizio. In ogni caso, gli interventi di adeguamento, anche in ampliamento, di strutture esistenti, non dovranno contrastare con le previsioni dei piani particolareggiati così come sopra descritte".
11) Il voto così testualmente recita: "Non si ritiene potersi condividere la previsione di zona Fi/I (uffici-fiera) introdotta con emendamento n. 28/023 che appare proporre destinazioni già programmate; in ogni caso il dimensionamento dell'area prevista nel piano in esame, non sembra costituire notevoli vantaggi rispetto a quella esistente, comunque da trasferire altrove, tanto più che l'area risulta attraversata da una viabilità di notevole portanza di traffico pesante riducendo così in tal modo l'effettiva consistenza dell'area da utilizzare, oltre alla evidente disfunzione funzionale. Pertanto se ne prescrive lo stralcio, fermo restando la destinazione di area da destinare ad attrezzatura pubblica o di uso pubblico certamente necessaria al contesto urbanizzato a cui detta area si inserisce. In sede di controdeduzioni il consiglio comunale potrà precisare la diversa destinazione dell'attrezzatura dell'area con riferimento alla necessità di spazi pubblici richiesti dalle circostanze urbanistiche del contesto" (pag. n. 8).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione.
In relazione all'area F1l introdotta con emendamento n. 28/023, si precisa che si tratta di un'area sulla quale è prevista la realizzazione di un mercato dei fiori, che non trova altra localizzazione all'interno della variante generale.
Tuttavia, per quanto riguarda invece gli elementi de scrittivi si deve notare che gli stessi potrebbero sembrare riferiti alla previsione di localizzazione della fiera campionaria in una analoga zona F1l, situata però nella tavola B2a.25. Tale localizzazione è però funzionale ed elemento essenziale e baricentrico del sistema produttivo in tegrato, situata tra l'altro in posizione strategica rispetto al polo scientifico-universitario (C.N.R., policlinico uni versitario) e al polo produttivo della zona sud.
Si è pertanto dell' avviso di mantenere entrambe le zonizzazioni così come previste in sede di adozione.
Si ritengono condivisibili le controdeduzioni del co mune di Messina che ha fornito i richiesti chiarimenti ed ulteriori elementi valutativi per la localizzazione della zona F1l situata nella tavola B2a.25.
IL SISTEMA DEI SERVIZI TERRITORIALI
12) Il voto così testualmente recita: "In linea generale si condividono le previsioni progettuali salvo per quel che riguarda la destinazione di F.2 "parco urbano-territoriale" assegnata a talune aree, di notevole estensione, situate nelle adiacenze delle zone boscate come rappresentate nelle tavole, scala 1/4.000, n. 4, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21 e 34. Dette aree, riclassificate nelle planimetrie di piano con simbolo "E", appaiono casualmente di slocate, sovente non collegate, neanche da previsione di viabilità di piano, né risulta chiaro l'ambito territoriale cui il servizio più direttamente si riferisce, avendo riguardo anche al fatto che, localizzate in adiacenza o all'interno di aree boschive, la funzione naturalistico-ricreativa che la previsione assolve può essere, in gran misura utilmente, assunta da queste ultime" (pag. n. 9).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione.
"Si tratta di aree derivanti dallo studio agricolo-forestale per le quali, in considerazione della vicinanza di centri abitati, della facilità di accesso e della possibilità di essere adeguatamente attrezzate, si è prevista una destinazione di parco urbano, funzionale alla fruizione da parte dei cittadini.
Si è pertanto dell'avviso di mantenere la zonizzazione così come prevista in sede di adozione.
Si propone: di confermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica per le zone F1, attrezzature territoriali in quanto il comune non ha fornito per le stesse nuovi elementi chiarificatori e conducenti ad una possibile nuova determinazione da parte di questo ufficio.
13) Il voto così testualmente recita: "Analogamente è da disattendere la classificazione a "servizi territoriali" delle aree rappresentate (tav. 4), ricadenti nella fascia di rispetto boschiva" (pag. n. 9).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione.
Si tratta di zone "F1" destinate, per quanto riguarda le aree ricadenti nella fascia di rispetto boschi va, ad attrezzature compatibili con tale vincolo (a titolo esemplificativo: campi da golf, percorsi attrezzati per l'equitazione ed il trekking, ecc.). Anche in considerazione del sopravvenuto art. 89 della legge n. 6/01, si è pertanto dell'avviso di mantenere la zonizzazione così come prevista in sede di adozione.
Si ritiene parzialmente condivisibile la controdeduzione del comune nel senso che tali aree possono essere destinate esclusivamente ad attrezzature sportive di interesse territoriale. Pertanto si propone di assegnare a dette aree la destinazione di zona F1h, normata dal l'art. 54 delle norme di attuazione.
14) Il voto così testualmente recita: "Inoltre vengono disattese le previsione di attrezzature F1h ed F1g, quest'ultima introdotta con emendamento n. 34/015 (tav. 34, in quanto su dette aree l'ufficio del Genio civile ha formulato rilievi" (pag. n. 9).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione.
I rilievi del Genio civile sono stati formulati solo in relazione ad alcune parti delle aree in questione, ritenute non suscettibili di edificazione e limitatamente alle stesse. Si è pertanto dell'avviso di mantenere la zonizzazione così come prevista in sede di adozione, inibendo l'edificazione esclusivamente nelle parti oggetto di rilievo, salvo diverso avviso del Genio civile in sede di rilascio del parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/74, a seguito di specifici approfondimenti di ordine geologico, geo tecni co e geosismico nella fase della pianificazione esecutiva.
Si ritiene parzialmente condivisibile la controdeduzione del comune nel senso che può essere mantenuta la zonizzazione di attrezzature F1h ed F1g limitatamente alle aree che non sono state oggetto di rilievo da parte del Genio civile.
15)  Il voto così testualmente recita: "In ordine alla previsione di attrezzatura F1h, attrezzature sportive di interesse territoriale, a monte del tracciato autostradale (tav. 24), si rileva che la stessa di notevole estensione ricade su un'area fortemente accive e pertanto va disattesa e classificata "E"" (pag. n. 9).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione.
Si tratta di aree nelle quali è prevista la realizzazione di un campo di atletica leggera e tiro con l'arco e di un campo da baseball e relativi parcheggi. Per tali aree il Genio civile, confermando quanto previsto nello studio geologico, non ha formulato alcun rilievo e pertanto si è dell'avviso di mantenere la zonizzazione così come prevista in sede di adozione.
Preliminarmente si rileva che il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica non riferisce alcun rilievo da parte dell'ufficio del Genio civile, ma valuta la localizzazione della zona di che trattasi in relazione alla realtà dei luoghi. Pertanto, gli elementi forniti dal comune a supporto delle controdeduzioni non sono chiarificatori e conducenti ad una possibile nuova determinazione e si propone di riconfermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
L'EDILIZIA RESIDENZIALE
16) Il voto così testualmente recita: "In linea generale si condividono le aree prescelte per la localizzazione dell'edilizia residenziale pubblica fatta eccezione per quella individuata nelle tavola 18 e 19, quest'ultima inserita con emendamento n. 19/002 per la quale l'ufficio del Genio civile ha espresso parere negativo; per la stessa motivazione inoltre va disattesa la previsione di zona C1d inserita con emendamento n. 19/006" (pag. n. 10).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione:
I rilievi del Genio civile sono stati formulati solo in relazione ad alcune parti terrazzate delle aree in questione, ritenute non suscettibili di edificazione e limitatamente alle stesse.
Su dette aree sono stati presentati e sono in corso di istruttoria due programmi costruttivi.
Più precisamente:
1) cooperativa edilizia "esperienza" datato 12 lu glio 2001, che ha riportato parere favorevole della commissione urbanistica comunale nella seduta del 6 febbraio 2002, già munito di pareri favorevoli della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali (27 novembre 2001), del Genio civile (art. 13, legge n. 64/74) rilasciato in data 8 ottobre 2001 e della direzione ripartimentale delle foreste (2 aprile 2001);
2)  ditta "C.O.C. Costruzioni" datato 18 luglio 2001, che ha riportato favorevole della commissione urbanistica comunale nella seduta del 2 aprile 2002 già munito di pareri favorevoli del Genio civile (art. 13, legge n. 64/74) rilasciato in data 16 novembre 2001 e della direzione ripartimentale delle foreste (2 aprile 2001).
Dette aree sono inserite fra quelle finalizzate alla localizzazione dei programmi costruttivi ex art. 25 della legge regionale n. 22/96, individuate con deliberazioni del consiglio comunale n. 89/c del 14 dicembre 2000 e n. 90/c del 15 dicembre 2000.
Per quanto riguarda inoltre la zona "C1d' introdotta con emendamento n. 19/006, è da evidenziare che la stessa è stata inserita in esecuzione del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 230/82.
Si è pertanto dell'avviso di mantenere la zonizzazione così come prevista in sede di adozione, inibendo l'edificazione esclusivamente nelle parti oggetto di rilievo da parte del Genio civile, salvo diverso avviso degli organi competenti in sede di rilascio del parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/74, a seguito di specifici approfondimenti di ordine geologico, geotecnico e geosismico nella fase della pianificazione esecutiva.
Le controdeduzioni formulate dal comune si basa no prevalentemente su aspetti di natura geologica, pertanto si ritiene rimandare alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, in quanto all'interno di questa unità operativa 4.1 non opera tecnico in possesso di competenza specifica.
17)  Il voto così testualmente recita: "Inoltre sono da disattendere rispettivamente la zona C2a di Galati e C2c di Bordonaro per le motivazioni già rese con il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 145/99 di cui meglio si riferirà in seguito nel paragrafo "aspetti geologici". Tale paragrafo per migliore comprensione si riporta di seguito: "per quanto riguarda poi le previsioni urbanistiche di Bordonaro e di Galati, il cui livello di ap profondimento geologico-tecnico, trattandosi di pianificazione attuativa, deve andare ben al di là delle indicazioni geologiche e di pericolosità geologica s.l. del quadro conoscitivo a carattere generale fornito per tali aree nella documentazione geologica del piano regolatore generale, non essendo venute meno le ragioni di perples sità di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 145 del 17 giugno 1999 relativamente al parere reso sui programmi costruttivi, se ne reitera la non condivisibilità delle rispettive zone omogenee "C2c" e "C2a", demandando comunque ulteriori possibili valutazioni di merito ad eventuali integrazioni della documentazione tecnica già esaminata dal Consiglio regionale dell'urbanistica" (pag. n. 10).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: dette aree sono state oggetto di esame da parte del Genio civile ai fini del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 per i due programmi costruttivi a suo tempo proposti. Le determinazioni negative del Genio civile riguardavano solo parti delle aree interessate. Poiché i piani attuati vi che verranno redatti dovranno avere un livello di approfondimento geologico-tecnico di dettaglio, si è dall'avviso di mantenere la zonizzazione già adottata, inibendo l'edificazione esclusivamente nelle parti oggetto di rilievo da parte del Genio civile, fatte salve le determinazioni del detto organo, in sede di rilascio del parere di cui al l'art. 13 della legge n. 64/74 sui piani esecutivi stessi.
Le controdeduzioni formulate dal comune si basano prevalentemente su aspetti di natura geologica, pertanto si ritiene rimandare alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, in quanto all'interno di questa unità operativa 4.1 non opera tecnico in possesso di competenza specifica.
18) Il voto così testualmente recita: "L'edilizia residenziale di iniziativa privata viene invece localizzata nelle zone 8.4, articolate in 5 sottozone, nelle zone C.1, articolata in 3 sottozone, e nelle zone C.3. Per quanto riguarda le zone "B.4' in ottemperanza a quanto prescritto dal Consiglio regionale dell'urbanistica, il comune ha proceduto alla riperimetrazione delle stesse secondo quanto precisato dal decreto ministeriale 2 aprile 1968. L'individuazione delle suddette zone viene pertanto ritenuta am missibile, così come la relativa norma attuativa (art. 39 della nota di attuazione), ad eccezione di quelle per le quali il Genio civile ha evidenziato problemi di natura geomorfologica come specificato nei pareri cui si rimanda (prot. n. 42150 del 18 dicembre 1995 e n. 10278 del 20 aprile 2001). In detta zona sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e restauro senza aumento di volumetria" (pag. n. 10).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione:
I rilievi del Genio civile sono stati formulati solo in relazione ad alcune parti delle aree in questione, ricadenti in aree ritenute non suscettibili di edificazione e limitatamente alle stesse.
Le zone di cui al parere del Genio civile n. 42150/95 erano già state cassate in seno alla deliberazione di adozione, in adeguamento al parere del Genio civile stesso.
Si è pertanto dell'avviso di mantenere la zonizzazione così come prevista in sede di adozione, fatte salve le zone "84" di cui al parere del Genio civile n. 10278/2001, per le quali si inibisce l'edificazione esclusivamente nelle parti oggetto di rilievo, salvo diverso avviso del Genio civile stesso in sede di autorizzazione ad iniziare i lavori.
Si condividono le controdeduzioni del comune.
19) Il voto così testualmente recita: "In linea generale si condividono le localizzazioni delle zone C.1 e delle relative norme attuati ve, ad eccezione di quelle per le quali il Genio civile ha evidenziato problemi di natura geomorfologica. Sono inoltre da disattendere le zone C.1/e individuate nella tavola 21-28, che, oltre che interessare aree caratterizzate da forte attività, esorbita dai fabbisogni quali tecnicamente determinati" (pag. n. 10).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: i rilievi del Genio civile sono stati formulati solo in relazione ad alcune parti delle aree in questione, ritenute non suscettibili di edificazione e limitatamente alle stesse.
Il Genio civile non ha invece formulato alcun rilievo per le zone C1e delle tavole 21 e 28, localizzate conformemente alle risultanze dello studio geologico.
Più in particolare si rappresenta che le aree di cui alla tav. 21 sono inserite fra quelle finalizzate alla localizzazione dei programmi costruttivi ex art. 25 della legge regionale n. 22/96, individuate con deliberazioni del consiglio comunale n. 89/c del 14 dicembre 2000 e n. 90/c del 15 dicembre 2000.
Inoltre quella ubicata in contrada Petrazza è stato già approvato dalla C.U.C. in data 31 luglio 2001 un piano quadro ex art. 20 N.A., già munito di pareri favorevoli del Genio civile (art. 13, legge n. 64/74) rilasciato in data 29 maggio 2001, della direzione ripartimentale delle foreste (13 aprile 2001), della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali (6 aprile 2001), e del consiglio circoscrizionale del XIV quartiere (18 dicembre 2001).
Su dette aree è stato già presentato il relativo programma costruttivo per n. 2 cooperative. Sul punto sono pervenute un atto stra giudiziale (con allegati), assunto al protocollo del dipartimento politica del territorio n. 2/2485 del 9 aprile 2002 e delle note tecniche (con allegati), assunte al protocollo del dipartimento politica del territorio n. 2/2461 del 9 aprile 2002.
Si è pertanto dell'avviso di mantenere la zonizzazione così come prevista in sede di adozione per le zone C1e delle tavole 21 e 28, inibendo, per le altre zone C per le quali il Genio civile ha formulato rilievi, l'edificazione esclusivamente nelle parti oggetto di rilievo, salvo diverso avviso del Genio civile stesso, in sede di rilascio del parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/74, a seguito di specifici approfondimenti di ordine geologico, geotecnico e geosismico nella fase della pianificazione esecutiva.
Per quanto attiene il rilievo formulato dal Consiglio regionale dell'urbanistica in ordine all'effettivo fabbisogno di aree C1e, nella considerazione che in questa sede ed in sede di esame del piano regolatore generale sono state stralciate alcune zone C, ed altresì, considerato che nelle aree di che trattasi risultano inseriti PP.CC., come risulta dalle superiori controdeduzioni del comune, si ritiene di poter condividere le stesse, limitatamente alla specifica destinazione d'uso.
Per quanto riguarda invece gli aspetti di natura geologica, si ritiene rimandare alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, in quanto all'interno di questa unità operativa 4.1 non opera tecnico in possesso di competenza specifica.
L'EDILIZIA TURISTICO RICETTIVA
20) Il voto così testualmente recita: "A tal riguardo si è dell'avviso che vanno disattese le zone C.4, unitamente alla contigua previsione di arco urbano-territoriale, individuate nelle tavole 4, 5 e 11, in località Curcuraci, interessate in parte, fra l, da rilievi formulati dal Genio civile. Altresì viene disattesa la previsione di zona C.4 visualizzata sulla tav. 12, a monte della panoramica adiacente alla zona B.5a, per la quale, tra l'altro, l'ufficio del Genio civile ha formulato rilievi" (pag. n. 11).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: i rilievi del Genio civile sono stati formulati solo in relazione ad alcune parti delle aree in questione, ritenute non suscettibili di edificazione e limitatamente alle stesse. Si è pertanto dell'avviso di mantenere la zonizzazione così come prevista in sede di adozione, inibendo l'edificazione esclusivamente nelle parti oggetto di rilievo, salvo diverso avviso del Genio civile in sede di rilascio del parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/74, a seguito di specifici approfondimenti di ordine geologico, geotecnico e geosismico nella fase della pianificazione esecutiva.
Si condividono i chiarimenti forniti dal comune e per tanto per le aree sopradette si confermano le destinazioni di zona così come adottate, limitatamente alle aree non oggetto di rilievo da parte del Genio civile.
21) Il voto così testualmente recita: "Parimenti, con riferimento alla tavola n. 18, si disattendono la zona C.5, introdotta con emendamento n. 18/010 e le zone, tra di loro adiacenti, C.5 e C.1e, quest'ultima introdotta con emendamento n. 18/015 e sulla quale l'ufficio del Genio civile ha espresso parere negativo.
Le aree superiormente indicate assumono la destinazione di "verde agricolo"" (pag. n. 11).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: i rilievi del Genio civile sono stati formulati solo in relazione ad alcune parti delle aree in questione, ritenute non suscettibili di edificazione e limitatamente alle stesse. Si è pertanto dell'avviso di mantenere la zonizzazione così come prevista in sede di adozione, inibendo l'edificazione esclusivamente nelle parti oggetto di rilievo, salvo diverso avviso del Genio civile in sede di rilascio del parere di cui all'art. 13 della legge n. 64/74, a seguito di specifici approfondimenti di ordine geologico, geotecnico e geosismico nella fase della pianificazione esecutiva.
Si condividono i chiarimenti forniti dal comune e pertanto per le aree sopradette si confermano le destinazioni di zona così come adottate limitatamente alle aree non oggetto di rilievo da parte del Genio civile.
22)  Il voto così testualmente recita: "Il consiglio non può fare a meno di rilevare alcuni aspetti che non sono stati sufficientemente affrontati nelle soluzioni proposte per il traffico urbano dalla variante generale ed in particolare:
1) non dedica sufficiente attenzione al trasporto ferroviario, che vincola pesantemente l'assetto territoriale della costa dall'estremità sud sino al porto, e che con la costruzione del ponte dovrebbe essere radicalmente mo dificato;
2) si prevede lo spostamento dell'imbarcadero per i traghetti per l'attraversamento dello stretto in prossimità dello sbocco al mare del torrente Annunziata, in zona adeguatamente riparata, collegato all'autostrada dall'arteria ottenuta con la copertura parziale del torrente stesso. Tale arteria si sviluppa all'interno di quartieri residenziali, sicché in pratica verrebbero riprodotti lungo questo nuovo itinerario gli stessi inconvenienti e pericoli che attualmente si verificano lungo la via che copre il torrente Boccetta. Per evitare che ciò avvenga, tenuto con to della ampiezza della sede ottenuta con la copertura del torrente Annunziata, si ritiene indispensabile che il collegamento tra lo svincolo autostradale e l'area del l'im barcadero venga sviluppato in sede propria con la costruzione di una via sopraelevata che dallo svincolo, senza alcuna interferenza, permetta di raggiungere direttamente la zona di imbarco, e viceversa;
3) manca la previsione di un autoparco (o interporto, o piattaforma logistica) per la raccolta delle merci e lo scambio internodale, per il trasferimento del carico dei grandi veicoli a quelli idonei alla distribuzione urbana, per la sua eventuale conservazione, specialmente quella deperibile, ecc.
Inoltre, l'autoparco dovrebbe essere collegato da una viabilità idonea, possibilmente svincolata, con il porto (le banchine destinate al movimento di passeggeri e merci) e con la viabilità principale esterna;
4) non viene sufficientemente preso in considerazione il sistema di trasporto pubblico urbano che pure sarà profondamente sovvertito dalla entrata in esercizio della linea tranviaria, attualmente in costruzione, i cui effetti sulla mobilità sono da verificare tenuto conto delle caratteristiche ditale mezzo di trasporto e delle consistenti limitazioni che impone ai mezzi stradali.
Altrettanto non sufficientemente approfondito appare il sistema di trasporto pubblico extra urbano che ha certamente non trascurabili ripercussioni sulla circolazione in città e che meriterebbe di essere riorganizzato con riferimento alla realizzazione di una autostazione, da collocare in zona baricentrica agevolmente raggiungibile dall'autostrada.
Per altro la amministrazione comunale avrebbe dovuto propedeuticamente curare la redazione del piano generale del traffico urbano (P.G.T.U.), o quanto meno del piano urbano del traffico (P.U.T.), per orientare le scelte del piano regolatore nella ricerca di un concreto miglioramento della mobilità urbana. Al riguardo non si ha alcuna informazione;
5) relativamente ai parcheggi, nonostante risultino rispettati gli standard di legge, non si rilevano previsione di adeguati spazi di sosta in prossimità delle strutture di maggiore attrazione del traffico ed a servizio delle residenze, con particolare riferimento al centro storico ed alla edilizia realizzata prima del 1968;
6) da molti anni ormai ha riscosso grande successo in molte nazioni la pratica di procedere al recupero della pedonalità in aree urbane di diversa ampiezza, appositamente attrezzate per la fruizione dei cittadini, dette isole o zone pedonali.
In Sicilia la questione è stata trattata con molta su perficialità ed approssimazione, senza avere compreso le finalità e le qualità dell'intervento; infatti si è ritenuto di attuarlo con pro vvedimenti temporanei di tipo amministrativo, limitando in alcuni ambiti la circolazione dei veicoli nei giorni festivi, il risultato non poteva essere peggiore perché si sono provocati sensibili disagi alla popolazione proprio in quei giorni in cui la minore esigenza di mobilità produce di per sé una sostanziale riduzione della circolazione.
Gli spazi riservati alla pedonalità devono essere permanenti e corredati di quanto è capace di suscitare nei cittadini l'interesse agli incontri ed alla socializzazione; occorre quindi che essi siano appositamente scelti in am biti idonei e che in tali spazi sia prevista la ubicazione di attività che inducano a frequentarli: bar, ristoranti, negozi, teatro cinema, mostre, locali vari di intrattenimento, ecc. Questo può essere ottenuto soltanto con un accurato studio dei fenomeni urbani e con la imposizione dei necessari vincoli e delle conseguenti prescrizioni nel contesto del piano regolatore generale.
Nel piano di Messina ditale problematica non c'è traccia, come in tutti gli altri piani regolatori dell'isola" (pag. n. 12-13).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: si tratta di considerazioni di massima, certamente condivisibili, che, non comportando alcuna ricaduta né sulla zonizzazione né sulle norme tecniche di attuazione della variante adottata, costituiscono patrimonio di cui dovrà tenersi conto nella fase attuativa del piano regolatore generale.
Non può comunque non rilevarsi che, per quanto riguarda l'ipotesi di approdo alla foce del torrente Annunziata, la stessa è stata deliberata dal consiglio comunale con provvedimento n. 25/c del 20 giugno 2000, il quale già prevedeva di evitare qualsiasi interferenza con la viabilità cittadina, anche attraverso un tunnel di raccordo diretto con lo svincolo autostradale.
I rilievi del Consiglio regionale dell'urbanistica non impongono prescrizioni specifiche pertanto si prende atto delle considerazioni e delle controdeduzioni del comune.
ASPETTI GEOLOGICI
23)  Il voto così testualmente recita: "Per quanto ri guar da poi le previsioni urbanistiche di Bordonaro e di Galati, il cui livello di approfondimento geologico-tecnico, trattandosi di pianificazione attuativa, deve andare ben al di là delle indicazioni geologiche e di pericolosità geologica s.l. del quadro conoscitivo a carattere generale fornito per tali aree nella documentazione geologica del piano regolatore generale, non essendo venute meno le ragioni di perplessità di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 145 del 17 giugno 1999 relativamente al parere reso sui programmi costruttivi, se ne reitera la non condivisibilità delle rispettive zone omogenee "C2c" e "C2a", demandando comunque ulteriori possibili valutazioni di merito ad eventuali integrazioni della documentazione tecnica già esaminata dal Consiglio re gionale dell'urbanistica" (pag. n. 23).
Trattando lo stesso argomento, si propone la controdeduzione già formulata al precedente punto n. 17.
Si rimanda alle valutazioni del Consiglio regionale del l'urbanistica in quanto all'interno di questa unità operativa 4.1 non opera tecnico in possesso di competenza specifica.
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL POLO SPORTIVO S. FILIPPO
24) Il voto così testualmente recita: "In considerazione del fatto che le colline sovrastanti lo svincolo autostradale, sono caratterizzate da forte attività e, che, pertanto, la realizzazione degli impianti previsti altererebbe irreversibilmente la natura dei luoghi, non si condividono le superiori previsioni. Inoltre non risultano attentamente considerate le questioni attinenti i collegamenti viari, costituiti da un unico asse a servizio anche del contiguo quartiere residenziale di S. Filippo. Dette aree an dranno classificate come verde agricolo" (pag. n. 18).
Nel merito, si propone la seguente controdeduzione.
Si ribadisce quanto già espresso in merito al punto 15 della presente relazione. Per quanto riguarda invece i rilievi posti in merito alla viabilità, bisogna precisare che tale viabilità risulta adeguatamente dimensionata, costituendo inoltre bretella di collegamento con lo svincolo autostradale di San Filippo.
Si è pertanto dell'avviso di mantenere la zonizzazione così come prevista in sede di adozione.
Preliminarmente si rileva che il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica non riferisce alcun rilievo da parte dell'ufficio del Genio civile, ma valuta la localizzazione della zona di che trattasi in relazione alla natura dei luoghi che si ribadisce verrebbe irreversibilmente alterata. Pertanto, gli elementi forniti dal comune a supporto delle controdeduzioni non sono chiarificatori e conducenti ad una possibile nuova determinazione e si propone di riconfermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
REGOLAMENTO EDILIZIO
25) Il voto così testualmente recita: "Occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà, per tutte le aree di piano, della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione; infatti, in coerenza alla vigente normativa, secondo quanto confermato dal consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia riguardo ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui, secondo le prescrizioni del l'allegato 5 della delibera CITAI 4 febbraio 1977. Lo studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione ai sensi del l'art. 5 della legge regionale n.37/85 quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano sostanzialmente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere di particolare incidenza" (pag. n. 18).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: preliminarmente si fa osservare che il territorio comunale di Messina ricade interamente in zona dichiarata sismica di prima categoria, nella quale "tutte le co struzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità" sono soggette al preventivo parere del Genio civile (artt. 3, 17 e 18, legge 2 febbraio 1974, n. 64).
Pertanto obbligare all'atto della richiesta di concessione/autorizzazione la redazione di apposito studio geologico, si configura come inutile doppione di quanto ne cessario esibire all'ufficio del Genio civile, a corredo del progetto strutturale, la cui approvazione è, come detto, propedeutica all'inizio dei lavori.
Giova inoltre precisare che, oltre all'aggravio economico per l'utente, gli studi richiesti in sede di rilascio di concessione-autorizzazione, non possono raggiungere il livello di indagine delle sollecitazioni sul terreno che consentono un giudizio sulla stabilità globale del manufatto, sollecitazioni che sono conosciute una volta eseguite le analisi di calcolo sulla struttura dell'opera oggetto di concessione.
Corre l'obbligo segnalare che le verifiche "sia riguardo ai rapporti con fondazioni di eventuali edifici limitrofi che alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione"; giusto perché attengono le risposte meccaniche dei terreni alle azioni di superficie trasmesse dai manufatti, sono argomenti più riferentesi alla geotecnica, piuttosto che alla geologia, ma di cui soltanto il progettista dell'opera ha la piena ed esclusiva responsabilità, così come chiarito dagli ultimi due commi della circolare ministeriale lavori pubblici 9 gennaio 1996 n. 218/24/3.
Pertanto, si ritiene che l'istanza di concessione edilizia non debba essere corredata da alcun studio geologico.
Si rimanda alle valutazioni del Consiglio regionale del l'urbanistica in quanto all'interno di questa unità operativa 4.1 non opera tecnico in possesso di competenza specifica.
26) Il voto così testualmente recita: "Le disposizioni regolamentari riguardanti il soggetto abilitato al rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione devono es sere adeguate a quanto disposto dalle legge regionale n. 17/94 e legge regionale n. 21/98" (pag. n. 18).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: si condivide quanto espresso nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica ed inoltre, considerato che, nelle more dell'approvazione della variante al piano regolatore generale, con le deliberazioni di giunta municipale n. 1185 del 24 ottobre 2000, n. 887 del 27 lu glio 2000 e n. 759 del 9 ottobre 2001 si è regolamentato il rilascio di autorizzazioni edilizie di cui all'art. 5 della legge regionale n. 37/85 con innovazioni procedurali finalizzate alla semplificazione e velocizzazione delle istruttorie nonché la procedura sulle opere interne di cui agli artt. 9 e 6 della legge regionale n. 37/85, e ciò al solo fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione am ministrativa.
Che pertanto si rende ora necessario adeguare il citato regolamento edilizio nelle parti attinenti i citati argomenti (e precisamente gli artt. 11, 12) e le norme di attuazione (e precisamente gli artt. 6, 7); si ritiene che le citate norme debbano essere integrate tutte con in aggiunta il seguente comma: "le procedure di rilascio delle A.E. sono regolamentate dalle presenti norme ove non diversamente previsto da provvedimenti adottati a mezzo di deliberazioni dell'ente".
Sempre in armonia a quanto sopra si rende necessario, altresì, adeguare il regolamento edilizio (artt. 13 e 14) e le norme di attuazione (artt. 5 e 10) con in aggiunta il seguente comma: "le procedure inerenti opere interne e opere di ordinaria manutenzione di cui rispettivamente agli artt. 9 e 6 della legge regionale n. 37/85 sono regolamentate dalle presenti norme ove non diversamente previsto da provvedimenti adottati a mezzo di deliberazioni dell'ente".
Si condividono i chiarimenti e le integrazioni proposte agli 11 e 12 del regolamento edilizio e artt. 6 e 7 delle norme di attuazione.
NORME DI ATTUAZIONE
27) Il voto così testualmente recita: "Art. 3:
-  la lett. b) dell'art. 3 dovrà essere riformulato in relazione alle caratteristiche costruttive e geometriche con riferimento alle destinazioni di zone omogenee ed alle atti vità connesse, non potendosi disciplinare genericamente l'argomento;
-  alla lett. d) sopprimere la dizione "(cabine elettriche, locali caldaia, serbatoi, autoclavi e simili) ubicate all'interno degli edifici degli stessi locali" (pag. n. 19).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: si condivide quanto espresso nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e pertanto le norme ri chiamate alle lett. b)-d) del citato art. 3 vengono così ri formulate:
"b) delle tettoie con funzione di riparo da agenti atmosferici, purché al servizio esclusivo di unità immobiliari ubicate all'interno del lotto stesso, con destinazione d'uso compatibile con le zone omogenee di ricadenza, anche sostenute da pilastri e purché completamente aperte da almeno tre lati, con le seguenti tassative caratteristiche geometriche:
-  al servizio delle residenze: profondità non superiore a m 3,00; altezza con luce libera non superiore a m. 3,00;
-  al servizio di immobili adibiti ad attività produttive e commerciali: profondità secondo le comprovate esigenze, altezza con luce libera non superiore a m 5,00;
-  al servizio di immobili adibiti ad attività sociali, culturali, ricreative e associative anche di tipo religioso: profondità secondo le comprovate esigenze; altezza con luce libera non superiore a m 4,00;
-  ad uso di protezione di veicoli in aree condominiali o di uso comune: profondità non superiore a m 5,00; altezza con luce libera non superiore a m 3,00;
-  delle verande aperte da almeno due lati;
-  delle logge incassate, purché di profondità non superiore a m 1,80 misurata dal filo esterno della fronte";
"d) dei locali necessari per gli impianti tecnologici ubicati all'esterno degli edifici, purché abbiano dimensioni strettamente necessarie a consentire l'accesso e contenere quelle parti degli impianti tecnologici che non possano trovare luogo entro il corpo dell'edificio e non costituiscono pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico; ed ancora degli ambienti ubicati nelle terrazze di copertura degli edifici e destinati ad ospitare giardini d'inverno che integrino una pregevole sistemazione a verde delle terrazze, onde estendere la fruibilità della stessa nelle varie stagioni, purché realizzati con materiali traslucidi, ivi compresa la copertura, e aventi superficie coperta, comprensiva di eventuali altri locali, non superiore al 20% della superficie della terrazza di proprietà".
Si condivide l'art. 3, lett. b) e lett. d) così come riformulato dal comune.
28) Il voto così testualmente recita: "Art. 3: sopprimere la previsione che consente nelle zone omogenee "B1-B2-B3a-B4-B5-B5c" la costruzione di un piano fuori terra esclusivamente destinato a parcheggio in deroga dal limite del numero di piani e dell'altezza limite consentita. La norma non risponde a ratio intellegibile.
-  Sopprimere la previsione dello scorporo dal computo delle superfici utili del piano, di superfici destinate ad attività produttive ove prospettanti in portici, per en tità pari alla superficie dei portici stessi. Tale previsione modifica infatti il computo dei volumi edilizi secondo parametri non fisico-geometrici bensì funzionali e tanto non appare ammissibile" (pag. n. 19).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: va precisato che trattasi di norme che mirano ad incrementare la dotazione di parcheggi e portici di uso pubblico, per mezzo di limitati incentivi, rispetto ai quali la collettività non può che trarre esclusivamente vantaggi a fronte di nessun onere.
Si è pertanto dell'avviso di mantenere la norma così come adottata.
Si rimanda alle valutazioni e determinazioni sul l'emendamento n. 10 (osservazione n. 206, punto 6,  art. 3 NA.).
29) Il voto così testualmente recita: "Art. 17: la norma deve essere adeguata all'effettivo dato di programmazione dell'ente locale, viceversa, devono essere seguite interamente le procedure dettate dalle vigenti norme, con l'obbligo della trasmissione a questo Assessorato dei programmi pluriennali di attuazione approvati" (pag. n. 19).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: si condivide quanto espresso nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e si propone la riformulazione dell'art. 17 come segue: "il piano regolatore generale si attua attraverso i piani esecutivi, di iniziativa pubblica e/o privata, previsti dalle vigenti leggi urbanistiche nazionali e regionali ed attraverso concessioni o autorizzazioni edilizie, conformemente alla programmazione finanziaria e delle opere pubbliche del comune.
Si condivide l'art. 17 delle norme di attuazione così come riformulato dal comune.
30) Il voto così testualmente recita: "Art.33: quanto previsto dal terz'ultimo comma appare contraddire l'in tenzione manifestata al 3° comma. Si prescrive pertanto la soppressione della norma in parola, escludendosi la possibilità di trasformazione a tetto delle coperture a terrazzo nelle zone A2" (pag. n. 20).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: si tratta di una norma tesa a favorire la riqualificazione delle terrazze degli edifici del centro storico della città ("quinto prospetto"), attualmente in stato di pessima manutenzione e superfetazione. La trasformazione in tetto, coerente tra l'altro con le tipologie degli isolati post-terremoto, consentirà anche di uniformare e rendere gradevole la vista della città delle colline circostanti.
Si è pertanto dell'avviso di mantenere la norma nel testo adottato.
La controdeduzione di cui sopra si ritiene condivisibile in quanto mirata al rispetto dei caratteri tradizionali così come sancito dall'art. 1 della legge n. 1150/42
31) Il voto così testualmente recita: "Art. 34: si considera che la prevista possibilità di intervento di nuova edificazione (sostituzione edilizia o edificazione di lotti liberi o completamento di lotti edificati) nelle more della formazione del piano particolareggiato esteso all'intera zona, riduce notevolmente i margini di efficacia (in quanto riduce i margini operativi) del piano attuativo. Si prescrive pertanto che sia inibita l'edificazione quanto me no nei lotti liberi e a completamento di lotti edificati. Si prescrive altresì, in ottemperanza all'art. 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che alla lett. d) dell'articolo in parola sia introdotto l'altro criterio limitativo dell'indice volumetrico previsto dal richiamato articolo" (pag. n. 20).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: nel territorio del comune esistono 48 villaggi, i cui centri necessitano di urgenti interventi di risanamento statico e di sostituzione edilizia.
In tale ottica la norma adottata è finalizzata ad avviare un primo processo di risanamento, nelle more della redazione ed approvazione dei numerosissimi piani esecutivi, i quali non potranno che richiedere tempi lunghi anche per l'eterogeneità delle diverse numerose realtà.
Si è pertanto dall'avviso di mantenere il testo della norma adottata, anche in considerazione delle limitazioni e dei controlli posti nello specifico, tra i quali, anche il rispetto delle prescrizioni particolari di cui all'art. 33 delle N.A. ed il preventivo parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Si ritengono condivisibili i chiarimenti forniti dal co mune e pertanto il suddetto art. 34 delle norme di attuazione rimane invariato.
32) Il voto così testualmente recita: "Art. 40: si prescrive che l'i.t. delle zone B5b sia ridotto a 3.00 mc/mq e l'altezza massima a 11 ml. Con tre piani fuori terra in dipendenza del carattere finalizzato quasi esclusivamente a recupero piuttosto che a nuove edificazioni che è necessario che i piani attuati vi previsti assumono" (pag. n. 20).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: trattasi di zone destinate al recupero urbanistico in presenza di edilizia degradata.
La norma intende fornire ai privati proprietari un incentivo al fine di recuperare aree di territorio che in atto sono urbanisticamente disorganizzate e per le quali potrebbe essere altrimenti problematico procedere al re cupero.
Si è pertanto dell'avviso di mantenere il testo della norma così come previsto in sede di adozione.
Quanto sopra anche in conformità alle deduzioni del voto sulla osservazione n. 152 che, altrimenti, contrasterebbero con le superiori deduzioni relative all'art. 40 del le N.A.
Si propone di confermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto il comune non ha fornito nuovi elementi chiarificatori e conducenti ad una possibile nuova determinazione da parte di questo ufficio.
33) Il voto così testualmente recita: "Art. 40 bis: per le medesime motivazioni recate quanto all'art. 40, si prescrive che l'i.t. delle zone B5c sia ridotto a 3,00 mc/mq, con altezza massima e numero massimo di piani fuori terra pari rispettivamente a 11 ml. e a 3" (pag. n. 20).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: si tratta della zona in passato interessata dal piano particolareggiato di risanamento "ambito D" restituito dall'Assessorato regionale del territorio e dell'am biente per la rielaborazione totale.
L'amministrazione, dopo approfondita riflessione, da ultimo ha dato incarico all'equipe di progettazione di procedere alla predetta rielaborazione totale.
Pur condividendo, sul piano generale, i rilievi espressi dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, tuttavia si propone per la zona la destinazione a piano particolareggiato di risanamento relativamente all'area interessata dall'"ambito D" e zona B2 (in prosecuzione delle aree limitrofe) per la rimanente parte, ad esclusione della via Maregrosso.
Nelle more saranno consentiti gli interventi di cui al penultimo comma dell'art. 65 delle norme tecniche di attuazione.
Tanto le prescrizioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 552/02 che le controdeduzioni del comune risultano superate dall'entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 15 maggio 2002 "Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina".
34)  Il voto così testualmente recita: "Art. 42: al 3° comma, tra le parole "non costituiranno volume edilizio" e le parole "a condizione che siano"; inserire "da computare ai fini del calcolo degli insediabili". Più innanzi sopprimere le parole "consentita fuori volume". Al 4° comma, tra "nella misura aggiuntiva e del 5% del volume residenziale" sopprimere la parola "aggiuntiva". Modificare il 5° comma come appresso: "i vani adibiti ad attività di tipo commerciale e artigianale di servizio saranno comunque soggetti agli oneri concessori nella misura e nei modi previsti dalle leggi vigenti" (pag. n. 20).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: trattasi di norma incentivante, finalizzata alla dotazione di infrastrutture commerciali ed artigianali in quartieri residenziali che, altrimenti, ne rimarrebbero privi.
Si è pertanto dell'avviso di mantenere il testo della norma così come adottato.
Si ritiene poter condividere le controdeduzioni del comune che ha fornito chiarimenti in merito.
35) Il voto così testualmente recita: "Art. 42 bis: si richiede al comune di Messina di specificare i criteri tecnico-urbanistici che hanno portato alla formulazione del 3° comma" (pag. n. 20).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: la norma aveva carattere transitorio di passaggio dal piano vigente alla variante generale.
Alla luce dell'imminente approvazione di quest'ultima, si condivide il rilievo posto dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e pertanto si è dell'avviso di cassare il comma contestato.
Rimane invariata la modifica apportata dal Consiglio regionale dell'urbanistica ed accettata dal comune.
36)  Il voto così testualmente recita: "Art. 47: zone D2a,  l'ultimo periodo deve essere integrato come appresso: deve altresì essere garantito il rispetto della legge regionale n. 28/99 nonché del contenuto del decreto del Presidente della Regione siciliana 11 luglio 2000" (pag. n. 20).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzioni.
Nel condividere il rilievo, si evidenzia che il maggiore impegno di superfici per parcheggi pubblici nelle zone "D", a discapito della superficie coperta dei corpi di fabbrica, comporta l'esigenza di non limitare il numero di piani fuori terra, fermo restando l'altezza massima di m 12,00.
Pertanto si è dall'avviso di eliminare la limitazione del numero massimo di piani fuori terra negli articoli n. 46 e 47 delle norme tecniche di attuazione.
Si propone di confermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto il comune non ha fornito nuovi elementi chiarificatori e conducenti ad una possibile nuova determinazione da parte di questo uf ficio.
37) Il voto così testualmente recita: "Art. 48: vanno soppressi il 4° e il 50 comma, dovendo in ogni caso la volumetria realizzabile riferirsi all'i.f. di ,03 mc/mq" (pag. n. 20).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: si tratta di norma tesa a garantire modesti incrementi volumetrici tendenti a favorire l'attività agricola in modo da recuperare spazi lavorativi e incentivare un'attività economica oggi ormai ridotta nella nostra città a minimi storici.
Si è pertanto dell'avviso di mantenere la norma nel testo adottato.
Si propone di confermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto il comune non ha fornito nuovi elementi chiarificatori e conducenti ad una possibile nuova determinazione da parte di questo ufficio.
38)  Il voto così testualmente recita: "Art. 49: vanno soppressi il penultimo e ultimo comma per le motivazioni esplicitate relativamente alle prescrizioni poste superiormente all'art. 48" (pag. n. 20).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: nello stesso spirito evidenziato al precedente punto, al fine di recuperare potenzialità economiche peraltro insite nel territorio messinese, in considerazione anche del fatto che l'art. 7 del decreto ministeriale n. 1444/68 pone, per le zone E, il limite di 0,03 mc/mq esclusivamente per le abitazioni e non per specifiche della destinazione agricola quale oggi deve ritenersi l'agri turismo, si ritiene valido l'indirizzo espresso nelle norme tecniche di attuazione adottate.
Si è pertanto dell'avviso di mantenere la norma nel testo adottato.
Si propone di confermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto il comune non ha fornito nuovi elementi chiarificatori e conducenti ad una possibile nuova determinazione da parte di questo ufficio.
39)  Il voto così testualmente recita: "Art. 51: va soppressa la previsione dell'i.f. 2 = 0,07 mc/mq per sole attività agrituristiche, introducendo, in sua vece, la previsione specificata al 2° comma dell'art. 49" (pag. n. 20).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione:
Si tratta di norma tesa a recuperare potenzialità economiche peraltro insite nel territorio messinese. In considerazione anche del fatto che l'art. 7 del decreto ministeriale n. 1444/68 pone, per le zone E, il limite di 0.03 mc/mq esclusivamente per le abitazioni e non per attività specifiche della destinazione agricola quale oggi deve ritenersi l'agriturismo, si ritiene valido l'indirizzo espres so nelle norme tecniche di attuazione adottate.
Si è pertanto dell'avviso di mantenere la norma nel testo adottato.
Si propone di confermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in quanto il comune non ha fornito nuovi elementi chiarificatori e conducenti ad una possibile nuova determinazione da parte di questo ufficio.
40) Il voto così testualmente recita: "Art. 64 ter: va riformulato in dipendenza delle nuove norme recate dal comune dell'art. 89 della legge regionale n. 3 maggio 2001, n. 6" (pag. n. 20).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione:
Si condivide il rilievo posto dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e pertanto si è dell'avviso di modificare l'art. 64 ter come segue: "Art. 64 ter: disposizioni in esecuzione delle norme di cui alla legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, come sostituita, modificata e integra ta dalla legge regionale n. 13/99 e dalla legge regionale n. 6/01.
L'attività edilizia all'interno dei boschi e delle relative zone di rispetto è disciplinata dalle leggi regionali che regolano la materia.
E' consentito l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq, previa acquisizione preliminare dei pareri necessari per legge (Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e Ispettorato ripartimentale delle foreste).
Nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.
Nelle zone di rispetto dei boschi possono comunque essere consentiti la ricostruzione e l'adeguamento, anche in ampliamento, di edifici e strutture di particolare interesse pubblico, di valenza interregionale, impegnate nel campo della ricerca scientifica e della sanità (con esclusione delle strutture private, anche se di uso pubblico), nel rispetto delle specifiche norme di settore. Tali ultimi interventi sono ammissibili previa deliberazione del consiglio comunale e preventivo parere favorevole della So printendenza ai beni culturali ed ambientali e dell'ispettorato ripartimentale delle foreste".
Si ritiene poter condividere le controdeduzioni del comune che ha riformulato l'art. 64 ter delle norme di attuazione alla luce della normativa vigente.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
41)  Il voto così testualmente recita: "Pur tuttavia, dal riscontro effettuato sulla data di acquisizione al protocollo generale di Messina delle osservazioni, si è potuto verificare che le dichiarazione rese non trovano riscontro documentale. Ciò nel senso che risultano ricomprese tra le osservazioni dichiarate nei termini (sulle quali l'ufficio tecnico comunale ha formulato le proprie controdeduzioni e il consigli comunale le proprie determinazioni con le già citate deliberazioni) osservazioni protocollate oltre i termini di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78. Altre osservazioni recanti la medesima o addirittura antecedente data non sono state, viceversa, controdedotte. Pare quindi che manchi un criterio omogeneo cui il comune di Messina si è attenuto ai fini delle controdeduzioni alle osservazioni, a meno che il comune, nella classificazione, abbia tenuto conto della data di spedizione delle osservazioni e/o opposizioni, quale risultante dal timbro postale" (pag. n. 21).
Nel merito il comune chiarisce che le opposizioni ed osservazioni sono pervenute a suo tempo a questo dipartimento o direttamente o a mezzo raccomandata postale (o equivalente) o tramite protocollo generale o altri uffici comunali.
L'elenco delle dette osservazioni-opposizioni predisposto da questo dipartimento non riporta, per semplicità, gli estremi dei timbri postali attestanti la data di spedizione e pertanto detti atti (spediti nei termini), seppur protocollati in data successiva alla scadenza dei termini di legge, sono da considerarsi giunti entro i termini di legge.
Si prende atto dei sopra detti chiarimenti.
42) In merito all'osservazione n. 279 (tav. 2), il voto così testualmente recita: "non si prende in considerazione in quanto interessa area ricadente nella zona che con il presente parere è stata stralciata" (pag. n. 21).
Nel merito il comune controdeduce: si rinvia a quanto già esposto al punto n. 4) e pertanto si propone l'accoglimento conformemente a quanto a suo tempo espresso in sede istruttoria.
Le controdeduzioni sulle determinazioni dell'osservazione n. 279 non si accolgono in quanto superate dalle considerazioni espresse al superiore punto 4 della presente proposta di parere.
43)  In merito all'osservazioni n. 49 (tav. 3) il voto così testualmente recita: "n. 49 integrata dicembre 1999 non si accoglie perché, da quanto risulta dalla relazione dell'ufficio tecnico comunale, l'area interessata non presenta i requisiti per essere classificata "B" (pag. n. 21).
Nel merito il comune controdeduce: contrariamente a quanto si legge nel voto, l'ufficio tecnico comunale nella fase istruttoria ha evidenziato che non sussistono elementi ostativi sotto il profilo tecnico, demandando il pronunciamento al consiglio comunale, il quale successi vamente, si è determinato per l'accoglimento dell'osser vazione.
Si prende atto della controdeduzione e pertanto l'os servazione n. 49 viene accolta.
44) In merito all'osservazioni n. 272. 279 e 506 (tav. 6) il voto così testualmente recita: "non si prendono in considerazione in quanto interessano aree ricadenti nella zona che con il parere è stata stralciata" (pag. n. 22).
Nel merito il comune controdeduce: si rinvia a quanto già esposto al punto n. 4) e pertanto si propone l'accoglimento conformemente a quanto a suo tempo espresso in sede istruttoria.
Le controdeduzioni sulle determinazioni delle osservazioni n. 272, n. 279 e n. 506 non si accolgono in quanto superate dalle considerazioni espresse al superiore punto 4 della presente proposta di parere.
45) In merito all'osservazioni n. 319, 236, 402, 476, il voto così testualmente recita: "non si prendono in considerazione in quanto interessano aree ricadenti nella zona che con il parere è stata stralciata" (pag. n. 22).
Nel merito il comune controdeduce: si rinvia a quanto già esposto al punto n. 4) e pertanto si propone l'accoglimento conformemente a quanto a suo tempo espresso in sede istruttoria.
Le controdeduzioni sulle determinazioni delle osservazioni n. 319, n. 236, n. 402 e n. 476 non si accolgono in quanto superate dalle considerazioni espresse al superiore punto 4 della presente proposta di parere.
46) In merito all'osservazione n. 640 (tav. 7), (pag. n. 22) si evidenzia che l'ufficio tecnico comunale aveva ritenuto la stessa meritevole di accoglimento.
Si prende atto della controdeduzione e pertanto l'os servazione n. 640 viene accolta.
47) In merito all'osservazione n. 354 (tav. 12), il voto così testualmente recita: "da respingere in relazione alle considerazioni espresse nel presente parere" (pag. n. 23).
Nel merito il comune controdeduce: si rileva che il geologo Natoli, a seguito di verifica, ha riconosciuto un errore materiale di mappatura. Pertanto si ritiene di dover confermare quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale in sede istruttoria dell'osservazione.
Preliminarmente si rileva che il comune ha accolto per la zona C4 della tavola B2a.12 la determinazione di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, non avendo formulato controdeduzione in merito. Pertanto, in merito all'osservazione n. 354, si ritiene dover riconfermare le valutazioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
48) In merito all'osservazione n. 70 (tav. 16), (pag. n. 24) si evidenzia che il consiglio comunale, contraria men te a quanto affermato nel voto, ha accolto l'osser vazione.
Si prende atto della controdeduzione e pertanto l'os servazione n. 640 viene accolta.
49) Il voto così testualmente recita: "Osservazione n. 428 (tav. 16) integrata settembre 1999: con l'integrazione il ricorrente allega copia della concessione edilizia n. 13753 del 27 novembre 1996. Considerato che l'ufficio tecnico comunale nella propria relazione non fa alcun riferimento alla suddetta C.E. e mancando pertanto elementi utili sulla validità della stessa, il comune di Messi na formulerà elementi utili per la decisione" (pag. n. 24).
Nel merito il comune chiarisce:
La concessione edilizia n. 13753 del 27 novembre 1996 è riferita solo alle particelle 639, 1454 e 1160 del foglio di mappa 102 (solo per la parte ricadente in zona B.5 del piano regolatore generale Tekne).
L'eventuale accoglimento dell'osservazione dovrebbe pertanto essere limitato alla sola parte delle particelle 639, 1454 e 1160 del foglio di mappa n. 102, già ricadenti in zona B5 del piano regolatore generale Tekne, proponendo la destinazione "B4b" del piano particolareggiato di recupero, ambito "A" (mantenimento allo stato di fatto e di riqualificazione urbana).
Tanto la richiesta di chiarimenti formulata con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica che il riscontro da parte del comune in ordine all'osservazione 428, ricadendo questa all'interno del piano particolareggiato di recupero, "ambito A", sono superati dall'entrata in vigore della legge regionale n. 4/2002.
50) Il voto così testualmente recita: "Osservazione n. 230 (tav. 19) integrata settembre 1999 e marzo e giugno 2000: si evidenzia che tratta di elementi di estremo dettaglio rispetto ai quali non si dispone di sufficienti informazioni per la decisione, pertanto il comune di Messina dovrà formulare, possibilmente, elementi utili per la decisione" (pag. n. 24).
Nel merito il comune chiarisce: il parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina prot. n. 2467/2000 dell'8 giugno 2000 precisa che "è stato emesso decreto assessoriale n. 6512 del 16 maggio 1995, come rettificato dal decreto assessoriale n.8469 del 22 novembre 1996 di vincolo ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1089/39 su quota parte delle particelle 604 e 389 del foglio 102" e per detta quota parte la Soprintendenza aggiunge: "si condivide la destinazione urbanistica prevista nella variante al piano regolatore generale. Relativamente alla parte restante della villa, non ricadendo in ambito tutelato, non è stato dato parere". L'eventuale accoglimento dell'osservazione po treb be pertanto assegnare la zona "B1" (conformemente alle zone limitrofe) alla quota parte delle particelle 604 e 389 del foglio 102.
Si prende atto dei chiarimenti forniti dal comune e pertanto l'osservazione n. 230 viene parzialmente accolta nel senso che si assegna la classificazione di zona B1 "alla quota parte delle particelle 604 e 389 del foglio 102".
51) Il voto così testualmente recita: "Osservazioni n. 496 e 613 (tav. 19) integrate nel gennaio 2000: si evidenzia che con le osservazione integrative il ricorrente ha fornito elementi di estremo dettaglio rispetto ai quali non si possono assumere determinazioni. Pertanto il comune di Messina procederà alla verifica della sussistenza dei suddetti elementi per la decisione" (pag. n. 24).
Nel merito il comune controdeduce: agli atti dell'ufficio non risultano essere pervenute le integrazioni in argomento.
Non avendo il comune fornito alcun nuovo elemento valutativo in ordine alle integrazioni alle osservazioni nn. 496 e 613, si ritiene dover confermare la classificazione a zona "A2" per le aree oggetto delle stesse, in conformità all'istruttoria tecnica delle osservazioni a suo tempo redatta dall'ufficio tecnico comunale ed alle determinazioni del consiglio comunale in sede di determinazione sulle osservazioni al piano regolatore generale.
52) Il voto così testualmente recita: (osservazione n. 262, tav. 19) "non si accoglie condividendosi le determinazioni in merito del consiglio comunale" (pag. n. 25).
Nel merito il comune controdeduce: si evidenzia che il consiglio comunale, contrariamente a quanto affermato nel voto, ha accolto l'osservazione.
Si prende atto della controdeduzione e pertanto l'os servazione n. 262 viene accolta fermo restando le puntualizzazioni formulate a suo tempo dall'ufficio tecnico comunale nella relazione istruttoria sulle osservazioni.
53)  Il voto così testualmente recita: (osservazioni n. 536, n. 568, tav. 24) "superata dai considerata della presente proposta" (pag. n. 25).
Nel merito il comune controdeduce: si tratta di area ricadente all'interno della parte del piano particolareggiato del polo sportivo per la quale il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica non formula rilievi. Si evidenzia che l'ufficio tecnico comunale, in sede istruttoria, ha proposto l'accoglimento dell'osservazione, limitatamente al fabbricato residenziale storico, alla cappella ed ai fabbricati agricoli, come da parere in merito della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina.
Si prende atto della controdeduzione e pertanto le osservazioni nn. 536 e 568 vengono accolte in conformità alle determinazioni dell'ufficio tecnico comunale allora formulate.
54) Il voto così testualmente recita: (osservazione n. 35, tav. 28) "si accoglie in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale" (pag. n. 26).
Nel merito il comune chiarisce: si precisa che l'ufficio tecnico comunale, non sussistendo elementi ostativi sotto il profilo strettamente tecnico, ha demandato al consiglio comunale l'accoglimento o il rigetto dell'osservazione stessa. Il consiglio comunale ha successivamente dedotto favorevolmente.
Si prende atto del chiarimento e se ne riconferma l'ac coglimento.
55) Il voto cosi testualmente recita: (osservazione n. 136, tav. 28) "superata dai considerata del presente parere" (pag. n. 26).
Nel merito il comune controdeduce: si rinvia a quanto già esposto al punto n. 8) e a quanto a suo tempo espresso in sede istruttoria dall'ufficio tecnico comunale.
Si conferma la determinazione di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica per le considerazioni di cui al superiore punto n. 8 della presente proposta di parere.
56) Il voto così testualmente recita: (osservazione n. 152, norme tecniche di attuazione) "superata dai considerata del presente parere" (pag. n. 27).
Nel merito il comune controdeduce: si rinvia a quanto già esposto al punto n. 32).
Si conferma la determinazione di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica per le considerazioni di cui al superiore punto n. 32 della presente proposta di parere.
57) Il voto così testualmente recita: (osservazione n. 206, punto 6, art. 3 N.A.) "superata dai considerata del presente parere" (pag. n. 27).
Nel merito il comune controdeduce: si rinvia a quanto già esposto al punto n. 28).
Si rimanda alle valutazioni e determinazioni espresse sul successivo emendamento n. 10 (osservazione n. 206, punto 6, art. 3 N.A.)
OSSERVAZIONI FUORI TERMINE SULLE QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE NON SI E' ESPRESSO
58) Il voto così testualmente recita: "Osservazioni nn. 12, 14, 52: le osservazioni possono ritenersi meritevoli di accoglimento previa verifica dei requisiti dettati dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; pertanto il comune in fase di controdeduzioni resta onerato di tale adempimento" (pag. n. 27).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione.
Ottemperando all'adempimento richiesto e per consen tire le relative valutazioni, si rappresenta quanto ap presso:
Osservazione n. 12: si riscontra la effettiva presenza di zona edificata, con le caratteristiche di cui al decreto interministeriale n. 1444/68.
Osservazione n. 14: si riscontrano le caratteristiche di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 esclusivamente per l'area edificata limitrofa alla esistente zona "B5a", individuata dalla part. 278 del foglio di mappa 36.
Osservazione n. 52: si riscontra la effettiva presenza dei requisiti di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 con riferimento sia all'area individuata dall'osservazione che alla limitrofa zona edificata.
Si prende atto dei chiarimenti forniti dal comune e pertanto vengono accolte le osservazioni nn. 12, 14 e 52
59) Il voto così testualmente recita: "Osservazione n. 42: l'osservazione si ritiene potersi accogliere in quanto l'attività appare strettamente correlata all'uso del mare, fermo restando che dovranno escludersi volumi edilizia meno di quelli strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività dell'ittiocoltura; tuttavia occorre assegnare specifica destinazione d'uso all'area e relativa normativa. Il comune potrà provvedere in fase di controdeduzioni, salvo avviso diverso" (pag. n. 27).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione: si condivide quanto rilevato nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e si propone la destinazione del l'area interessata a "fascia costiera" con specifi ca destinazione per ittiocoltura escludendosi volumi edi lizi salvo quelli necessari per lo svolgimento dell'at tività.
I chiarimenti forniti dal comune risultano incompleti in quanto è stata attribuita una nuova destinazione dell'area denominata "fascia costiera" e non sono state redatte le relative norme tecniche di attuazione. Tuttavia, in conformità a quanto espresso con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, condiviso dal comune, l'osservazione n. 42 viene accolta e pertanto l'area oggetto della stessa è classificata "F1n, fascia costiera" e verrà normata con riferimento alle norme di cui alle zone "F1m".
60)  Il voto così testualmente recita: "Guerrera Maria Teresa: il ricorrente rileva un'errata visualizzazione delle determinazioni del consiglio comunale sulle osservazioni n. 17 al piano regolatore generale e n. 19 al piano particolareggiato di risanamento Annunziata presentata in sede di pubblicazione dello stesso. In coerenza a quanto determinato con la presente proposta e con riferimento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 477/99 non si accoglie, fermo restando quanto già sopra determinato in relazione alla citata opposizione n. 17 relativa alla tav. 16" (pag. n. 28).
Nel merito, a chiarimento, il comune ha controdedot to nel senso che quanto richiesto dalla ricorrente ha già trovato accoglimento, per quanto già espresso nel voto in merito all'opposizione n. 17 (tav. 16), nonché nella deliberazione n. 78/C del 26 giugno 1995, relativa alle deduzioni sulle osservazioni-opposizioni presentate av ver so il piano particolareggiato di recupero, ambito "A".
Tanto i richiesti chiarimenti di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica che i chiarimenti e le controdeduzioni forniti dal comune sono superati dall'entrata in vigore della legge regionale n. 4/2000.
61) Il voto così testualmente recita: "Osservazioni nn. 7, 11, 24, 29, 38, 39, 40, 62: in dette osservazioni vengono segnalati errori materiali di rappresentazione negli elaborati grafici e nel regolamento edilizio, pertanto il comune di Messina dovrà verificare la sussistenza degli stessi ed eventualmente rettificarli d'ufficio ove sussistano i presupposti" (pag. n. 27).
Nel merito il comune propone la seguente controdeduzione.
Si tratta di più osservazioni che di seguito si analizzano nel dettaglio:
-  osservazione n. 7: si riscontra la effettiva presenza di un'area non edificata indicata nella tavola di azzonamento come edificio "A1" per la quale parte si propone la rettifica assegnando la limitrofa zona "B1".
Si prende atto dei chiarimenti forniti dal comune e si accoglie l'osservazione n. 7;
-  osservazione n. 11: si riscontra l'errore materiale e pertanto si propone la rettifica riportando la zona A1 sulla chiesa retrostante l'edificio.
Si prende atto dei chiarimenti forniti dal comune e si accoglie l'osservazione n. 11;
-  osservazione n. 24: si riscontra l'errore materiale e si propone la rettifica della destinazione di viabilità, assegnando la zona B3a satura (come la zona limitrofa);
Si prende atto dei chiarimenti forniti dal comune e si accoglie l'osservazione n. 24;
-  osservazione n. 29: si tratta di un edificio abusivo per il quale è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi delle legge n. 47/85. Si propone pertanto di non accogliere l'osservazione, fermo restando che, giusta art. 65/bis delle N.T.A., in sede esecutiva potranno essere tenute in debita considerazione le diverse situazioni dei luoghi.
Si prende atto dei chiarimenti forniti dal comune e non si accoglie l'osservazione n. 29 in conformità a quanto controdedotto dal comune;
-  osservazione n. 38: si riscontra l'errore materiale e si propone la rettifica della destinazione a "verde privato" all'interno del piano di recupero "ambito F", assegnando la zona "Rs" satura del piano particolareggiato di recupero ambito F.
Tanto i richiesti chiarimenti di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica che i chiarimenti e le controdeduzioni forniti dal comune sono superati dall'entrata in vigore della legge regionale n. 4/2000;
-  osservazione n. 39: trattandosi di un piccolo ap pezzamento di terreno ubicato all'interno di un piano di lottizzazione in fase di attuazione, pur non facendo parte dello stesso.
Pertanto si propone la destinazione a servizi pubblici di tipo "d - parcheggi" risultando l'area limitrofa alla viabilità ed ai servizi convenzionati, da cedere al comune.
Si prende atto dei chiarimenti e si condivide la destinazione a servizi pubblici (parcheggi) proposta dal co mune;
-  osservazione n. 40: il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina prot. n. 388 del 23 gennaio 1993 precisa che "il fabbricato assoggettato a tutela è stato demolito nel 1934 e che la parte rimanente, attraverso i ripetuti danni nel corso del tempo ha reso poco leggibile le peculiarità formali e strutturali".
Si propone pertanto la rettifica, assegnando la zona "A3".
Si prende atto dei chiarimenti e si condivide la destinazione a zona A3 proposta dal comune;
-  osservazione n. 62: si riscontra l'esistenza dell'edificio e la destinazione a zona B3a" nel piano Tekne. Pertanto si propone la rettifica estendendo la destinazione della limitrofa zona "B4b" all'area oggetto di osserva zione.
Si prende atto dei chiarimenti e si accoglie l'osservazione n. 62.
Osservazioni pervenute direttamente all'As ses sorato regionale del territorio e dell'ambiente.
62) Il voto così testualmente recita: "Melazzo Angela: in detta osservazione viene segnalato un errore materiale di rappresentazione negli elaborati grafici, pertanto il comune di Messina dovrà rettificarlo di ufficio, ove sussistano i presupposti" (pag. n. 28).
Nel merito il comune controdeduce: si segnala che l'osservazione in oggetto non risulta agli atti di questo ufficio e pertanto nulla può dirsi in proposito.
Non avendo il comune potuto fornire elementi valutativi in ordine all'osservazione in parola, si ritiene non potere accogliere la stessa.
Osservazioni-opposizioni ricadenti all'interno del pia no par ticolareggiato di recupero.
63)  Il voto così testualmente recita: "Inoltre per quan to riguarda le osservazioni e opposizioni ricadenti all'interno dei piani di risanamento, a suo tempo presentate, il comune resta onerato di verificare, in sede di controdeduzioni, se le stesse sono state totalmente riconsiderate con l'ultimo atto deliberativo di parere del presente piano regolatore generale" (pag. n. 29).
Nel merito il comune ha fornito i chiarimenti richiesti con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (vedi da pag. 128 a pag. 130 della proposta di deliberazione n. 35/2002), tuttavia non si ritiene di dovere entrare nel merito degli stessi in conformità a quanto espresso al punto 2 delle superiori considerazioni preliminari sulle osservazioni ed opposizioni.
INTEGRAZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI PRESENTATE
A far data dal 26 febbraio 2002 e fino al 9 aprile 2002 sono pervenute al dipartimento politica del territorio 10 integrazioni alle osservazioni-opposizioni, co me sotto riportate.
Prendendo atto, oggi, delle sopra dette ulteriori note pervenute d'iniziativa da parte delle ditte, fase questa non prevista dalla legge, si rimettono le stesse al consiglio comunale, non senza richiamare l'istruttoria già effettua ta dall'ufficio tecnico comunale e dai progettisti (per quelle a suo tempo esaminate). Le dette integrazioni, che il consiglio comunale potrà eventualmente fare proprie, verranno inoltrate, per le determinazioni di competenza, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, unitamente alla deliberazione del consiglio comunale di adozione delle controdeduzioni sulle determinazioni del l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Di seguito si riporta l'elenco delle suddette integrazioni:

      |     | Prot | N. | Ditta | Pol. | Data     |     | Terr. |  
  1 Consolo Grazia ed altri 2/1002 26-2-2002 
  2 Cuscinà Angela 2/2155 22-3-2002 
  3 Cuscinà Angela 
      (integrazione della precedente ripor- 
      tata al n. 2)     2/2327  3-4-2002 
  4 Guglielmo Giuseppe 1/1840  4-4-2002 
  5 Sturiale Stellario 2/2358  4-4-2002 
  6 Torre Fortunata ed altri 2/2406  4-4-2002 
  7 Caruso Pasqualino ed altri 2/2408  8-4-2002 
  8 Impò Tommaso ed altri 2/2481  9-4-2002 
  9 Frisone Maria Rita 2/2483  9-4-2002 
  10 Costa Giuseppe ed altri 2/2487  9-4-2002 

Si rimanda al successivo paragrafo: "valutazioni sulle osservazioni ed opposizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 delle considerazioni preliminari".
CONTRODEDUZIONI FORMULATE DAL CONSIGLIO COMUNA LE CON EMENDAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA N. 9/C DEL 18 APRILE 2002
Emendamento n. 1 sostitutivo della che così testualmente recita: "In ordine al rilievo n. 2 (pag. 12 del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica) il consiglio co munale osserva che, risultando ormai definitiva e già in fase avanzata di progettazione la localizzazione dell'ap prodo del gommato pesante alla foce del torrente Larderia e in considerazione del previsto collegamento im mediato e senza interferenze con lo svincolo autostradale di Tremestieri, appare inopportuno alterare la previsione della variante che prescrive il risanamento ambientale della fascia costiera con l'inserimento di un secondo approdo alla foce dell'Annunziata e la conseguente prescrizione di una strada sopraelevata di inaccettabile impatto ambientale".
Preliminarmente si specifica che quanto riportato al punto 2 di pag. 12 del voto del Consiglio regionale del l'urbanistica riguarda rilievi "relativi ad alcuni aspetti che non sono stati sufficientemente affrontati nelle soluzioni proposte per il traffico urbano dalla variante generale" e pertanto sono state impartite indicazioni generali relative allo stesso e non specifiche prescrizioni, come già rilevato al punto n. 22 della presente proposta di parere. Tut tavia si rileva che le tavole di piano regolatore generale non riportano la localizzazione dell'approdo alla foce del torrente Annunziata, né la viabilità connessa allo stesso e che con il voto in argomento non è stata disattesa la previsione della redazione di un piano particolareggiato.
Pertanto le soluzioni progettuali dovranno essere valutate in sede di progettazione esecutiva, non potendosi fare a meno di richiamare le considerazioni rese con voto n. 620 del 23 maggio 2002 sul progetto preliminare, relativo alla realizzazione di due approdi di emergenza nella zona Sud in località Tremestieri.
Emendamento n. 2: respinto dal consiglio comunale.
Emendamento n. 3 che così testualmente recita: "Al punto 11 delle controdeduzioni al voto n. 552 del Consiglio regionale dell'urbanistica aggiungere: la previsione di localizzazione della fiera campionaria di Messina (quartiere fieristico) è indicata nelldell'ex Sanderson sita a sud della foce del torrente Zafferia come evidenziata nella planimetria allegata".
Si condivide quanto proposto con il superiore emendamento sul quale il dipartimento politica del territorio ha espresso parere favorevole.
Emendamento n. 4: respinto dal consiglio comunale.
Emendamento n. 5 che così testualmente recita: "In relazione alle scelte urbanistiche, effettuate in sede di ap provazione della variante generale al piano regolatore ge nerale con delibera 29/c del 6 aprile 1998 e alle scelte effettuate in sede di trattazione delle osservazioni/opposizioni, recepite con delibera n. 65/c del 18 settembre 2000 relativamente alla tavola 19 (località torrente Trapani) del piano regolatore generale, il consiglio comunale, riconfermando la scelta di destinare parte delle aree indicate nella cartografia ad edilizia residenziale pubblica e/o privata, controdeduce al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 552 del 17 gennaio 2002, significando che trattasi di porzione di territorio comunale con caratteristiche tecniche e urbanistiche idonee a tali destinazioni".
Considerato che nessun rilievo è stato formulato dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica per quanto attiene all'aspetto urbanistico di tali aree e che invece sono stati formulati rilievi di natura geologica, si ritiene rimandare alle valutazioni del Consiglio regionale del l'ur ba nistica, in quanto all'interno di questa unità operativa 4.1 non opera tecnico in possesso di competenza specifica.
Emendamento n. 6 che così testualmente recita: "In relazione alle osservazioni/opposizioni per le quali l'istrut toria dell'ufficio tecnico comunale non ha posto rilievi sotto il profilo tecnico, demandando al consiglio comunale la possibilità di pronunciarsi per l'accoglimen to o il rigetto, a seconda se si intendeva riconfermare o meno le scelte urbanistiche effettuate in sede di adozione della variante generale; considerando che alcune di queste non sono state accolte da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica, il consiglio comunale riconferma la volontà espressa sulle singole osservazioni/opposizioni approvate con la delibera n. 65/c del 18 settembre 2000".
Si propone di confermare il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in relazione alle osservazioni/opposizioni di cui al superiore emendamento, in quanto il comune non ha fornito nuovi elementi chiarificatori e conducenti ad una possibile nuova determinazione da parte di questo ufficio.
Emendamento n. 7 che così testualmente recita: "Tutte le integrazioni alle osservazioni/opposizioni pervenute alla presidenza del consiglio comunale, allegate al presente emendamento, vengono inoltrate, per le determinazioni di competenza, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente unitamente alla deliberazione del consiglio comunale.
Superato dalle considerazioni espresse nelle premesse della presente proposta di parere.
Emendamento n. 8 che così testualmente recita: "In relazione alle osservazioni/opposizioni relative a presenza di serre per le quali in sede di istruttoria gli agronomi hanno attestato la loro dismissione e/o errata rappresentazione, si riconferma il voto espresso in sede di trattazione delle osservazioni/opposizioni approvate con delibera n. 65/c del 18 settembre 2000".
Si ritiene poter parzialmente condividere l'emendamento n. 8 nel senso che si accolgono le osservazio ni/opposizioni relative alle serre dismesse "sempreché nel l'istruttoria tecnica dell'ufficio tecnico comunale delle singole osservazioni e opposizioni non siano stati mossi specifici rilievi".
Emendamento n. 9 che così testualmente recita: "In relazione alle osservazioni/opposizioni e successive integrazioni riguardanti attività agricole e produttive documentate, considerato che la richiesta di destinazione agricola per alcune di esse non ha trovato accoglimento da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica, il consiglio comunale riconferma il voto espresso con la delibera n. 65/c del 19 agosto 2000, a conferma della volontà politica di salvaguardia e sostegno delle attività agricole e produttive che rappresentano un tessuto economico e so ciale di primaria valenza".
L'emendamento è generico e pertanto in questa sede non è possibile fare una puntuale valutazione sulle osservazioni cui lo stesso si riferisce. Tuttavia si fa presente che le attività agricole e produttive in verde agricolo sono previste e si attuano ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
Emendamento n. 10: riguarda l'area di Capo Peloro (sostitutivo delle controdeduzioni di cui al n. 2 della proposta di deliberazione n. 35/2002); l'osservazione n. 206 punto 6, art. 3 N.A. (sostitutivo delle controdeduzioni di cui al n. 57 della proposta di deliberazione n. 35/2002) e specificatamente:
L'AREA DI CAPO PELORO
Nel merito si propone la seguente controdeduzione: talune di dette aree, alla data di adozione della variante generale erano residue di piani di lottizzazione approvati ed in corso di attuazione, già zone C del piano "Tekne".
Parte di dette zone "C" in attuazione del piano "Tekne" sono tuttora oggetto di piani di lottizzazione in corso di esame.
Si può concordare con "la discutibile destinazione" del piano Tekne per la parte riguardante l'adozione di indici territoriali forse troppo elevati, ma oggi incidere radicalmente sulle "legittime aspettative" dei proprietari di tali terreni estremamente inopportuno per la pubblica amministrazione. La norma adottata ha mantenuto i vincoli di panoramicità gravanti sui terreni a valle della panoramica ed ha diminuito "l'indice territoriale" applicato su detti terreni; ha, nei fatti e negli effetti, mediato tra i legittimi interessi privati e l'interesse pubblico di tutela paesaggistica.
La destinazione a seconde case di tali terreni forse lo era al momento dell'adozione del piano Tekne, oggi non lo è più. Tali case, a non più di due piani fuori terra, sono residenze di fascia alta abitate tutto l'anno. Il territorio è dotato di strade, fognature, illuminazione pubblica, opere di urbanizzazione secondaria; sarebbe stato persino possibile definire le aree residue come "aree B di completamento"; ma questo non è stato fatto e proprio per salvaguardare l'interesse pubblico si è affidato ai nuovi interventi una funzione di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione.
Ma vi è di più: il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che lo "ius variandi" dell'amministrazione comunale, relativa alle prescrizioni di piano regolatore generale, quando incide negativamente sulle legittime aspettative dei privati, deve essere supportato dalla dimostrazione che non solo è oggettivamente giustificata la variante, ma anche la stessa amministrazione è stata consapevole dell'esistenza di quelle aspettative legittime e si è data carico di compararle con l'interesse pubblico contrastan te, nonché di valutare se e in quale misura esse potessero venir fatte salve.
In coerenza a quanto formulato in relazione alle zo ne C di Capo Peloro di cui al punto 1 della presente proposta ed a quanto formulato in merito all'emendamento n. 2, si ritiene di poter condividere parzialmente le controdeduzioni di cui al presente emendamento limitatamente ai piani di lottizzazione approvati ed in corso di attuazione.
OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI
Il voto così testualmente recita: (osservazione n. 206 punto 6, art. 3 N.A.) "superata dai considerata del presente parere".
Nel merito, controdeducendo, si rinvia a quanto già esposto al n. 28, ribadendo ulteriormente che:
a) la norma proposta è certamente innovativa e, sicuramente, non arreca incrementi né al "carico urbanistico" né all'utilizzo dei suoli;
b)  nella formulazione della norma adottata è espressamente chiarito che la superficie a parcheggio così individuata, in aggiunta a quella minima obbligatoria disposta dalla legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche, è vincolata permanentemente a tale uso per atto pubblico;
c) il volume fisico che ne deriva non può essere considerato in alcun modo volume urbanistico perché, si ribadisce, non arreca incrementi al "carico urbanistico" in termini di ulteriore fabbisogno di servizi, anzi, esso stesso costituisce "servizio";
d)  la stessa formulazione della norma limita ad un solo piano tale facoltà in deroga;
e)  tale deroga, ovviamente, è applicata ai parametri urbanistici (numero di piani, altezze massime, volume) afferenti all'edificio nel quale si prevede la realizzazione del parcheggio e non certamente agli altri parametri afferenti ai rapporti di detto edificio con l'intorno (eventuali maggiori distanze tra edifici, altezze rapportate alla larghezza stradale, ecc.);
f)  ed infine, la norma proposta nasce dalla esigenza, ormai fortemente sentita dalla intera città di Messina, e non solo da essa, di incrementare le superfici adibite a parcheggio. Messina è una città nuova e "vecchia" nello stesso tempo, è nuova per gli eventi storici che l'hanno segnata, ma è vecchia perché costruita, per la maggior parte, in un periodo storico in cui non si sentiva che l'esigenza della ricostruzione. La stessa legge urbanistica del "42", nella stesura originaria, non faceva cenno alla necessità di reperire superfici a parcheggio; bisognava aspettare il 1967 per avere una legge che sancisse l'esigenza di reperire tali superfici. Messina è "assetata" di parcheggi, la norma proposta non è certamen te la soluzione ma un contributo importante a lenire tale sete.
Per quanto detto sopra, si conferma, con convinzione, la formulazione della norma così come modificata dal consiglio comunale con delibera n. 65/c del 18 settembre 2000, in accoglimento di detta osservazione n. 206 punto 6.
Nelle norme tecniche di attuazione l'ultimo comma di pag. 10 è così modificato: "nelle zone omogenee B1, B2, B3a, B4, B5, la costruzione di un piano fuori terra, d'altezza non superiore a m 3.50, esclusivamente destinato a parcheggio e vincolato permanentemente a tale uso con atto pubblico, deroga dal limite del volume, del numero di piani e dell'altezza limite consentiti. A tal fine, dal calcolo del volume, dell'altezza dell'edificio e del nu mero dei piani, si sottrae il piano destinato a parcheggio, computandone l'altezza dal piano di calpestio al l'estradosso del solaio sopra stante.
La superficie a parcheggio, ricavata nei modi sopradetti, non sostituisce ma si aggiunge a quella minima obbligatoria disposta dalla legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche".
Condividendo la necessità di incrementare la dotazione di parcheggi si condivide il testo modificato del l'art. 3 delle norme di attuazione come proposto nel presente emendamento.
Valutazioni sulle osservazioni ed opposizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 delle "considerazioni sulle osservazioni ed opposizioni".
Osservazioni di cui al punto 3:
-  Consolo Grazia ed altri: l'istanza di chiarimento del l'os servazione già presentata ed esitata, si ritiene possa essere accolta parzialmente, assegnando la destinazione all'area asservita alla realizzazione del fabbricato autorizzato con C.E. 12527 del 8 ottobre 1994 alla zona omogenea contermine "B5" subordinando tale destinazione a verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale;
-  Cuscinà Angela (n. 2): al riguardo il Consiglio re gionale dell'urbanistica, con il voto 552 del 17 gennaio 2002, si era espresso di non potere accogliere l'osservazione in conformità alla proposta resa dall'ufficio tecnico comunale, non accogliendo la modificazione a zona "B" nel presupposto della mancanza dei requisiti di legge, senza considerare però che lo stesso ufficio tecnico, con l'istruttoria, richiamava un proprio precedente parere favorevole limitatamente alla previsione "come zona C5 dell'area a monte del limite dei 150 metri dalla battigia, a condizione che la rimanente parte acquisisca la zona F1m, fermi restando il perimetro del piano particolareggiato di espropriazione e quanto prescritto dal punto n) dell'art. 65 delle norme di attuazione".
Poiché in sede di controdeduzioni l'ufficio tecnico controdeduce richiamando il proprio parere già reso in sede di esame di osservazioni e/o opposizioni, si ritiene di potere accogliere la citata proposta dell'ufficio tecnico comunale relativamente alla destinazione a zona "C5" dell'area sopradescritta, fermo restando l'onere per il co mune di verificare i requisiti di cui al decreto interministeriale ai fini di una eventuale classificazione a zo na "B" in considerazione della perizia giurata prodotta dalla ditta in questione;
-  Guglielmo Giuseppe: l'osservazione non è stata presa in esame dal Consiglio regionale dell'urbanistica, in quanto non è stata riportata l'esatta individuazione planimetrica dell'area oggetto dell'opposizione e il numero di riferimento alla tavola.
I chiarimenti forniti consentono di poter valutare favorevolmente la richiesta dell'istante;
-  Sturiale Stellario, Torre Fortunata, Caruso Pa squa lino ed altri, Impò Tommaso: i chiarimenti forniti non consentono di potere modificare il parere già reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  Frisone Maria Rita: il Consiglio regionale dell'ur banistica ha accolto parzialmente l'osservazione.
Fermo restando quanto deciso in merito al limite assegnato (150 m dalla battigia), si ritiene potere accogliere la richiesta dell'istante, relativa all'applicazione dell'indice fondiario della precedente zona B3d, (mc/mq 3,00, h max 11,00 m) considerato che appare giustificata ai fini del completamento urbano e organico alla zona;
-  Costa-Tarro: superata dall'entrata in vigore della legge regionale n. 4/02.
Osservazioni di cui al punto 4:
-  Micalizzi Maria ed altri; De Luca Antonina; Trapani Anna Maria; Cordiano Katia; Cortese Antonino; Bombara Virginia: trattasi di nuove osservazioni e opposizioni al piano e pertanto le stesse non vengono esaminate. Tuttavia, ove l'ufficio tecnico comunale rilevasse da una verifica di dette osservazioni evidenti e circoscritti errori materiali, elusi in fase di redazione e di esame del piano regolatore generale, per le stesse detto ufficio assumerà i provvedimenti di rettifica conseguenziali;
-  Puleo Antonino ed altri: l'osservazione è meritevo le di accoglimento per quanto attiene la localizzazione della zona C1/e in conformità a quanto espresso al punto n. 19 della presente proposta di parere, specificandosi che il Consiglio regionale dell'urbanistica dovrà esprimersi definitivamente nel merito anche per quanto attiene gli aspetti geologici;
-  Smidile Antonino: l'osservazione non è stata presa in esame dal Consiglio regionale dell'urbanistica in quan to non è stata riportata l'esatta individuazione planimetrica dell'area oggetto dell'opposizione e il numero di riferimento alla tavola.
I chiarimenti forniti consentono di poter valutare fa vorevolmente la richiesta dell'istante;
-  Carmela Romeo: superata dall'entrata in vigore della legge regionale n. 4/02;
-  Monastra Maria: l'osservazione è stata rigettata dal Consiglio regionale dell'urbanistica in conformità alla proposta resa dall'ufficio tecnico comunale. Poiché l'ufficio tecnico, in sede di controdeduzioni, richiama il proprio parere già reso sull'osservazione, si riconferma la de cisione del Consiglio regionale dell'urbanistica, in quan to non si riscontrano nuovi elementi tali da modificare il parere reso;
-  Giuseppe Maria Siracusano: si accoglie in conformità a quanto espresso al punto 18 della presente proposta di parere;
-  Puglisi Guerra Antonio: i chiarimenti forniti non consentono di poter valutare la richiesta dell'istante;
-  D'Elia Giovanni: si rimanda alle valutazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica in conformità a quanto espresso al punto 17 della presente proposta di parere;
-  Novella Fortunato ed altri: l'integrazione non è accoglibile in quanto trattasi di richiesta di modifica di scelte di piano.
Osservazioni di cui al punto 5:
-  Sebastiano Catalano; Domenico Galatà; Giovanni Ipito (n. 2); municipio di Messina, assessorato infrastrutture territoriali; Navarra Salvatore ed altri; Sottile Renzo: trattasi di nuove osservazioni e opposizioni al piano e pertanto le stesse non vengono esaminate. Tuttavia, ove l'ufficio tecnico comunale rilevasse da una verifica di dette osservazioni evidenti e circoscritti errori materiali, elusi in fase di redazione e di esame del piano regolatore generale, per le stesse detto ufficio assumerà i provvedimenti di rettifica conseguenziali;
-  Micalizzi Maria; Cesare Ghirlanda; Puleo Antonino (n. 2); Deluca Antonino; D'Ella Giovanni; Smidile An tonino; Caruso Pasqualino; Bombara Virginia (n. 2); Frisone Maria Rita; Puglisi Guerra Antonio: trattasi di integrazioni e reiterazioni di osservazioni già prese in considerazione con la presente proposta di parere;
-  11° reparto infrastruttura, ufficio demanio: superata in quanto esitata favorevolmente con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 552/02;
-  Aliberti Enrico ed altri: l'osservazione è stata rigettata dal Consiglio regionale dell'urbanistica in conformità alla proposta resa dall'ufficio tecnico comunale. Poiché l'ufficio tecnico, in sede di controdeduzioni, richiama il proprio parere già reso sull'osservazione, si riconferma la decisione del Consiglio regionale dell'urbanistica, in quanto non si riscontrano nuovi elementi tali da modificare il parere reso;
-  Orazio Gugliandolo: l'osservazione è stata accolta dal Consiglio regionale dell'urbanistica in conformità re so dall'ufficio tecnico comunale;
-  Print center; I.S.P.A.; Sifam: superata dall'entrata in vigore della legge regionale n. 4/02.
Osservazioni di cui al punto 6:
-  De Luca Antonina, Cordiano Katia (n. 2), Smidile Antonino (n. 3), Puglisi Guerra Antonio, Fabiano Valerio (n. 2), Cuscinà Angela, Orazio Gugliandolo (n. 2), Sturiale Stellario, Impò Tommaso, Frisone M.R. (n. 2), Bombara V., Caruso Pasqualino (n. 2), Print center, I.S.P.A., Sifam, Giovanni D'Ella, Sottile Renzo, Monastra Maria, Siracusano G.M.: trattasi di integrazioni e reiterazioni di osservazioni già prese in considerazione con la presente proposta di parere;
-  Antonino Cortese: si prende atto della mancata valutazione dell'integrazione all'osservazione (n. 118, tav. 21). Nel merito della richiesta non si ritiene di poter accogliere il cambio di destinazione d'uso delle scelte urbanistiche, già effettuate con l'adozione della variante generale, in quanto, trattandosi di una vasta area (43.000 mq) destinata per oltre 2/3 a zona F2 (parco urbano e territoriale), l'accoglimento dell'osservazione comporterebbe una modifica sostanziale del piano adottato non giustificata da un concreto interesse pubblico;
-  Carmela Romeo: superate dall'entrata in vigore della legge regionale n. 4/2002;
-  Rao Carmelo ed altri: trattasi di nuove osservazioni e opposizioni al piano e pertanto le stesse non vengono esaminate. Tuttavia, ove l'ufficio tecnico comunale rilevasse da una verifica di dette osservazioni evidenti e circoscritti errori materiali, elusi in fase di redazione e di esame del piano regolatore generale, per le stesse detto ufficio assumerà i provvedimenti di rettifica conseguenziali;
-  Previte Antonino (n. 2), Sebbio Attilio ed altri: i chiarimenti forniti non consentono di potere modificare il parere già reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
-  Nuovo Parnaso: si accoglie in conformità a quanto espresso nella presente proposta di parere relativamente all'emendamento n. 8;
-  Bitto Francesco, Trapani Anna Maria: i chiarimen ti forniti non consentono di potere modificare il parere già reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
E' del parere di ritenere meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Messina, adottato con deliberazione comunale n. 29/c del 6 aprile 1998, con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 552 del 17 gennaio 2002 e della presente proposta di parere.
Infine, non si può fare a meno di evidenziare che con l'entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 15 maggio 2002, relativa ad interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina, sono stati approvati integralmente tutti i piani particolareggiati di risanamento adottati dal consiglio comunale di Messina.
L'entrata in vigore della citata legge regionale, comporta inevitabilmente che il comune di Messina provveda ad adeguare gli elaborati relativi alla variante generale al piano regolatore generale.
In particolare dovrà provvedere ad inserire l'esatta perimetrazione del piano di risanamento "ambito D": fondo Saccà, restituito al comune per rielaborazione totale, con assessoriale n. 6155/97, e non riproposto dallo stesso come prescrizione esecutiva annessa alla variante ge nerale al piano regolatore generale.
Inoltre occorre specificare che l'area interessata dal suddetto piano particolareggiato di recupero, con la va riante adottata, è stata oggetto di nuove previsioni urbanistiche, esaminate con voto del Consiglio regionale del l'urbanistica n. 552/02, di successive eventuali controdeduzioni da parte del consiglio comunale con decreto comunale n. 9/c/2002 e di eventuali determinazioni di cui alla presente proposta di parere. Resta ovvio pertanto che tutti gli atti sopra citati, emessi per l'area di fondo Saccà, piano particolareggiato di recupero "ambito D", sono superate per effetto della citata legge regionale n. 4 del 15 maggio 2002.
Per tutto quanto sopra, nelle suesposte considerazioni sulle controdeduzioni formulate dal comune di Messina con la delibera consiliare n. 9/C del 18 aprile 2002 al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 552 del 17 gennaio 2002".
Visto il parere reso dal consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 668 del 18 luglio 2002 che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con alcune integrazioni, chiarimenti e modifiche relativamen te ai punti sottonotati:
Sotto il profilo geologico: relativamente ai punti 16, 17, 19 e 23 nonchè all'emendamento n. 5 riportato a pag. 33 della proposta di parere si osserva rispettivamente:
-  punto 16 e 19: si ritiene potere condividere le controdeduzioni formulate dal comune;
-  punto 20: i chiarimenti forniti dal comune si ritengono condivisibili; inoltre in relazione alle determinazioni assunte dal geologo Natoli ai fini delle valutazioni dell'osservazione presentata dalla ditta Astone (n. 354, tav. 12) circa il vincolo di inedificabilità di parte della zona C4 così come asteriscata nella tav. 12 di piano, si ritiene che non sussistono condizioni di conflitto con le caratteristiche geomorfologiche e geologiche.
Pertanto la zona C4 asteriscata può ritenersi su scettibile di edificazione, in conseguenza l'osservazione n. 354 è accolta in conformità al parere favorevole reso dall'ufficio tecnico comunale di Messina e del consiglio comunale che considerano un mero errore materiale;
-  punto 17 e 23: per quanto riguarda la zona C2a di Galati e C2c di Bordonaro, poiché non sono state fornite le integrazioni di documentazione geologica richieste con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 552 del 17 gennaio 2002, che qui si intendono confermate, l'edificabilità delle aree resta subordinata ad approfondimenti geologici, a carattere prescrittivo e propedeutico alle valutazioni di edificabilità secondo le previsioni di piano, e relative approvazioni dell'ufficio del Genio civile ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988, con particolare riferimento ai locali aspetti sismotettonici e di pericolosità idraulica.
Emendamento n. 5: sotto il profilo geologico l'area oggetto dell'emendamento n. 6 riportata nella tavola di piano n. 19 da zona "E1" a zona "C1d" è assentibile, ad ec cezione della parte a configurazione "a terrazzo" per la quale è stato espresso parere di carattere inibitorio alla realizzazione di edifici da parte dell'ufficio del Genio civile prot. 10278 del 20 aprile 2001.
Sotto il profilo urbanistico:
-  punto 1: (area di Capo Peloro) si ritiene di potere condividere le controdeduzioni formulate dal comune e pertanto si ripristina la previsione del piano adottato.
Emendamento n. 1 (pag. 32 del parere dell'ufficio): la localizzazione dell'approdo gommato pesante alla foce del torrente Larderia, pur essendo stabilita da parte della protezione civile, è tuttora oggetto di verifica progettuale in relazione alle considerazioni rese con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 620 del 23 maggio 2002.
Esso è definito "approdo di emergenza" e comprende due soli attracchi, inoltre è ubicato ad una distanza da Villa S. Giovanni maggiore del doppio di quella degli attuali imbarcaderi esistenti nella zona del torrente Giostra; ciò comporta che il tempo di traghettamento dei mezzi pesanti sarà alquanto maggiore e che quindi il traffico smaltito dall'approdo nella zona Tremestieri potrà essere molto limitato.
Al punto 2 del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica (pag. 12) si rileva che nel piano regolatore generale si propone lo spostamento dell'imbarcadero per i traghetti, dalla attuale ubicazione, più a nord in prossimità della foce del torrente Annunziata. Detto spostamento dovrebbe essere con seguenza della entrata in servizio del nuovo svincolo Annunziata, in corso di costruzione lungo la tangenziale esterna della città, e dovrà riguardare il traghettamento delle autovetture e di quella parte del trasporto gommato pesante che non potrà usare il citato approdo di Tremestieri.
Il suggerimento di realizzare in sede propria (e perciò, in viadotto) il collegamento tra lo svincolo autostradale e l'area del nuovo imbarcadero, o che da esso provengono, da quelle del traffico urbano veicolare e pedonale.
Una via sopraelevata è inevitabile possa avere un qualche impatto sull'ambiente circostante, tuttavia essa avrebbe, altresì, la ovvia e molto positiva conseguenza di ridurre notevolmente l'inquinamento atmosferico e, so prattutto, di evitare ai cittadini di Messina di rimanere coinvolti in gravi incidenti del tipo di quelli avvenuti nel recente passato.
Per altro, con una buona e accurata progettazione e con l'adozione di adeguati accorgimenti, è possibile an che dare un accettabile aspetto estetico alla struttura e contenere il fastidio dovuto al rumore dei veicoli in transito.
Sono pervenute n. 4 osservazioni e/o opposizioni do po l'emissione del parere reso dall'ufficio, che si ritengono improponibili.
A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 15 maggio 2002: "Interventi per l'accelerazione ed il completamento del risanamento della città di Messina", sono da ritenere inefficaci i provvedimenti assessoriali approvativi dei piani di risanamento, ora approvati integralmente con la citata legge regionale n. 4/02, così come adottati da consiglio comunale di Messina, in esito ai relativi procedimenti e di trasmissione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
La giunta municipale di Messina potrà procedere alle eventuali modifiche degli anzidetti piani ai sensi del l'art. 2 della legge regionale n. 4/02.
Per quanto sopra esprime parere che le controdeduzioni formulate dal comune di Messina, con delibera di consiglio comunale n. 9/c del 18 aprile 2002, sono parzialmente condivisibili in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 22 del 14 giugno 2002 e del presente voto.
Ritenere pertanto meritevole di approvazione il progetto di piano regolatore generale, con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Messina, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 29/c del 6 aprile 1998, con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 552 del 17 gennaio 2002 e del presente voto";
Vista la delibera di consiglio comunale n. 22/c del 27 maggio 2002, pervenuta con il foglio prot. n. 3/2609 del 17 giugno 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 37097 del 17 giugno 2002, avente per oggetto: "rielaborazione totale della variante al piano regolatore generale della città di Messina. Adeguamento ai sensi della legge regionale n. 28/99 e del decreto del Presidente della Regione siciliana 11 luglio 2000, in materia di programmazione urbanistica per il settore commerciale";
Vista la nota prot. 499 del 12 luglio 2002, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati fatti pervenire dal comune in adeguamento dello strumento urbanistico agli aspetti di cui alla legge regionale n. 28/99, la proposta di parere n. 27 del 12 luglio 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito in stralcio si riporta:
"... Omissis ...
Considerato che:
-  il procedimento amministrativo seguito appare regolare in quanto nessuna modifica urbanistica è stata apportata al piano regolatore generale adottato ma, con apposita delibera consiliare di adeguamento, è stato semplicemente ed integralmente recepito quanto previsto dalla legge regionale n. 28/99 e dal D.P.R. dell'11 luglio 2000 al fine di garantire un assetto tale per favorire la realizzazione di una rete distributiva efficiente;
-  sostanzialmente si è proceduto alla disciplina del l'attività commerciale attraverso una dettagliata analisi delle strutture di vendita esistenti sul territorio comunale, sfruttandone al massimo le risorse esistenti. Da detta analisi ne deriva che:
1)  Esercizi di vicinato: in ordine a questi e per i quali il piano regolatore generale ne prevede la compatibilità con la destinazione residenziale, viene garantita la disponibilità di superficie. Pertanto alle note di attuazione non è stata apportata alcuna modifica.
2) Medie strutture di vendita: dai dati, aggiornati al mese di giugno 2001, le medie strutture di vendita autorizzate risultano 151. La variante generale al piano regolatore generale prevede per tali attività commerciali la possibilità di insediamenti promiscui in zona C3 e la possibilità di insediare attività commerciali in forma non prevalente rispetto alle attività produttive previste in zona D1, D2 e D2b. Poiché da detta analisi è stato rilevato dai progettisti che le aree previste sono insufficienti, al fine di poter sopperire a tale carenza, è stata inserita, nelle note di attuazione, la compatibilità delle medie strutture di vendita con la zona residenziale.
3) Grandi strutture di vendita esistenti, in numero non molto elevato anche in ragione all'estensione del territorio comunale, si trovano dislocate per lo più nella zona centrale della città. La variante generale prevede, per esercizi commerciali in genere, la possibilità di insediamenti promiscui in zona C3 e la possibilità di insediare attività commerciali in forma non prevalente rispetto alle attività produttive previste in zona D1, D2 e D2b. Infine si possono insediare in forma promiscua centri commerciali in zona F1f.
Per dette attività commerciali le norme di attuazione recepiscono quanto previsto dalla citata normativa in materia di programmazione commerciale.
4) Mercati cittadini: dall'analisi di quelli esistenti è emerso che alcuni di essi, ed in particolare quelli bisettimanali, sono dislocati in aree destinate alla mobilità urbana ed altri in aree non idonee, pertanto sarà necessario procedere ad un riordino della loro dislocazione prevedendo apposite aree in conformità al disposto delle norme regionali. La variante generale al piano regolatore generale prevede la possibilità di insediamento, in forma promiscua, dei mercati su area pubblica in zona F1f.
Ritenuto:
-  di poter condividere, in linea generale, i criteri sopra richiamati in quanto conformi ai requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di programmazione commerciale;
-  di poter condividere la scelta dell'amministrazione volta a non apportare sostanziali innovazioni rispetto all'impostazione generale della variante al piano regolatore generale già esaminata con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 552/02, evitando interventi, alfine di sopperire al fabbisogno di strutture di vendita, sugli azzonamenti di piano;
-  che le potenzialità edificatorie del suddetto strumento urbanistico non vengono mutate a seguito delle modifiche apportate alle note di attuazione per l'adeguamento di cui all'art. 5 della legge regionale n. 28/99;
-  che l'insieme delle modifiche normative apportate non determina l'insorgere di un sistema monopolistico, in ossequio a quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione siciliana 11 luglio 2000;
-  che il progetto in esame di adeguamento alla "disciplina del commercio", così come adottato dal l'am mi nistrazione con deliberazione n. 22/c del 27 maggio 2002, persegue, in linea generale, le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 28/99.
Per tutto quanto sopra detto questa unità operativa 4.1/ME è del parere che l'adeguamento della variante generale al piano regolatore generale, ai sensi della legge regionale n. 28/99 e del decreto del Presidente della Regione siciliana 11 luglio 2000, adottato dal consiglio comunale di Messina con deliberazione n. 22/c del 27 maggio 2002, sia meritevole di approvazione";
Visto il parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 677 del 18 luglio 2002 che di seguito parzialmente si trascrive:
"... Omissis ...
Ritenuto che:
-  la proposta di parere resa dall'ufficio per le considerazioni in essa contenuta possa ritenersi integralmente condivisibile, per quanto precede è del parere che l'adeguamento della variante generale al piano regolatore generale, ai sensi della legge regionale n. 28/89 e del decreto del Presidente della Regione siciliana 11 lu glio 2000 in materia di programmazione urbanistica per il settore commerciale, adottato dal consiglio comunale di Messina con deliberazione n. 22/c del 27 maggio 2002, sia meritevole di approvazione in conformità al parere reso dall'unità operativa 4.1 del servizio 4 del dipartimento dell'urbanistica";
Ritenuto di potere condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 552 del 17 gennaio 2002, n. 668 del 18 luglio 2002 e n. 677 del 18 luglio 2002;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 552 del 17 gennaio 2002, n. 668 del 18 luglio 2002 e n. 677 del 18 luglio 2002, nonché alle condizioni contenute nelle note degli uffici competenti in premessa citate, è approvata la variante generale al piano regolatore generale, con annessi prescrizioni esecutive e regolamen to edilizio del comune di Messina, adottata con delibera consiliare n. 29/c del 6 aprile 1998.

Art. 2

Osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in con formità e con le stesse motivazioni contenute nei pa reri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 552 del 17 gennaio 2002, n. 668 del 18 lu glio 2002.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne co stituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere prot. n. 27 del 30 novembre 2001 resa dall'unità operativa: 4.1/D.R.U.;
2)  voto n. 552 del 17 gennaio 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  proposta di parere prot. n. 22 del 14 giugno 2002 resa dall'unità operativa: 4.1/D.R.U.;
4)  voto n. 668 del 18 luglio 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
5) proposta di parere prot. n. 27 del 12 luglio 2002 resa dall'unità operativa: 4.1/D.R.U.;
6)  voto n. 677 del 18 luglio 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
7)  delibera di consiglio comunale n. 29/c del 6 aprile 1998;
8)  delibera di consiglio comunale n. 65/c del 18 settembre 2000;
9)  delibera di consiglio comunale n. 9/c del 14 maggio 2002;
10)  delibera di consiglio comunale n. 22/c del 27 mag gio 2002;
11)  n. 5 relazione sulle correzioni da apportare agli elaborati cartografici della rielaborazione totale della variante generale al piano regolatore generale, a seguito di errori materiali rilevati dal servizio pianificazione urbana territoriale (all. 5).
12)  all. B1a  -  relazione preliminare sulle scelte urbanistiche fondamentali e sugli indirizzi assunti per la redazione della rielaborazione della variante; 
13)  all. B1b  -  relazione analitica dello stato di fatto; 
14)  all. B1c  -  relazione sui principali problemi conseguenziali all'analisi dello stato di fatto, determinazioni dei fabbisogni e soluzioni dei problemi riferiti ad un ventennio; 
15)  all. B1d  -  relazione illustrativa generale del progetto di piano e dei criteri adottati; 
16)  all. B1d.bis  -  relazione illustrativa generale del progetto di piano e dei criteri adottati; 

PIANO REGOLATORE GENERALE
17)  tav. B2a.1  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
18)  tav. B2a.2  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
19)  tav. B2a.3  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
20)  tav. B2a.4  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
21)  tav. B2a.5  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
22)  tav. B2a.6  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
23)  tav. B2a.7  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
24)  tav. B2a.8  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
25)  tav. B2a.9  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
26)  tav. B2a.10  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
27)  tav. B2a.11  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
28)  tav. B2a.12  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
29)  tav. B2a.13  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
30)  tav. B2a.14  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
31)  tav. B2a.15  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
32)  tav. B2a.16  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
33)  tav. B2a.17  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
34)  tav. B2a.18  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
35)  tav. B2a.19  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
36)  tav. B2a.20  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
37)  tav. B2a.21  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
38)  tav. B2a.22  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
39)  tav. B2a.23  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
40)  tav. B2a.24  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
41)  tav. B2a.25  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
42)  tav. B2a.26  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
43)  tav. B2a.27  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
44)  tav. B2a.28  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
45)  tav. B2a.29  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
46)  tav. B2a.30  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
47)  tav. B2a.31  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
48)  tav. B2a.32  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
49)  tav. B2a.33  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
50)  tav. B2a.34  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
51)  tav. B2a.35  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
52)  tav. B2a.36  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
53)  tav. B2a.37  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
54)  tav. B2a.38  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
55)  tav. B2a.39  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
56)  tav. B2a.40  -  disciplina del suolo e degli edifici con la visualizzazione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, scala 1:4.000; 
57)  B3  -  norme tecniche di attuazione; 
58)  B4  -  regolamento edilizio; 

Prescrizioni esecutive piano particolareggiato del po lo sportivo S. Filippo
59)  all. SA  -  norme tecniche di attuazione; 
60)  all. SB  -  relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano; 
61)  all. SC  -  relazione tecnico-economica, progettazione di massima degli impianti a rete; 
62)  all. SD  -  piano particellare di esproprio, elenco ditte; 
63)  all. S1  -  planimetria delle previsioni del piano regolatore generale, scala 1:4.000; 
64)  all. S2  -  planimetria dello stato dei luoghi, scala 1:400; 
65)  all. S3  -  planimetria del piano particolareggiato - quote rosse, strade, parcheggi, impianti sportivi, scala 1:2.000; 
66)  all. S4  -  planimetria del piano particolareggiato - sistemazione delle aree verdi e principali piantuma zioni, scala 1:2.000; 
67)  all. S5  -  planimetria del piano particolareggiato su base catastale, scala 1:2.000; 
68)  all. S6  -  planimetria rete idrica, scala 1:2.000; 
69)  all. S7  -  planimetria rete fognante, scala 1:2.000; 
70)  all. S8  -  planimetria della rete elettrica, illuminazione, alimentazione, linea tele fonica, scala 1:2.000; 
71)  all. S9  -  planimetria della viabilità e sezioni tipo sedi stradali, scala 1:2.000; 
72)  all. S10  -  palazzetto dello sport, tipologia e profili normatori, scala 1:500; 
73)  all. S11  -  club tennis e campi da gioco, tipologia e profili normatori, scala 1:500; 
74)  all. S12  -  complesso natatorio, tipologia e pro fili normatori, scala 1:500; 
75)  all. S13  -  centro sport equestri, tipologia e profili normatori, scala 1:500; 
76)  all. S14  -  campi di atletica leggera e tiro con l'arco, tipologia e profili normatori, scala 1:500; 
77)  all. S15  -  campi di baseball, tipologia e profili normatori, scala 1:500; 
78)  all. S16  -  ostello, albergo, tipologia e profili normatori, scala 1:500; 
79)  all. S17  -  villaggio sportivo, tipologia e profili normatori, scala 1:500; 

STUDIO GEOLOGICO
80)  all. G  -  relazione geologica; 
81)  all. G/a1  -  carta geolitologica territorio nord, scala 1:10.000; 
82)  all. G/a2  -  carta geolitologica territorio nord, scala 1:10.000; 
83)  all. G/b1  -  carta geolitologica territorio centro, scala 1:10.000; 

84)  all. G/b2, carta geolitologica territorio centro, scala 1:10.000;
85)  all. G/b3  -  carta geolitologica territorio centro, scala 1:10.000; 
86)  all. G/b4  -  carta geolitologica territorio centro, scala 1:10.000; 
87)  all. G/c1  -  carta geolitologica territorio sud, scala 1:10.000; 
88)  all. G/c2  -  carta geolitologica territorio sud, scala 1:10.000; 
89)  all. G/c3  -  carta geolitologica territorio sud, scala 1:10.000; 
90)  all. 1a/G  -  profili geologici, scala 1:10.000; 
91)  all. 2a1/G  -  Messina nord, carta morfologica, scala 1:10.000; 
92)  all. 2a2/G  -  Messina nord, carta morfologica, scala 1:10.000; 
93)  all. 2b1/G  -  Messina centro, carta morfologica, scala 1:10.000; 
94)  all. 2b2/G  -  Messina centro, carta morfologica, scala 1:10.000; 
95)  all. 2b3/G  -  Messina centro, carta morfologica, scala 1:10.000; 
96)  all. 2c1/G  -  Messina sud, carta morfologica, scala 1:10.000; 
97)  all. 2c2/G  -  Messina sud, carta morfologica, scala 1:10.000; 
98)  all. 3a1/G  -  Messina nord, carta dell'acclività, scala 1:10.000; 
99)  all. 3a2/G  -  Messina nord, carta dell'acclività, scala 1:10.000; 
100)  all. 3b1/G  -  Messina centro, carta dell'acclività, scala 1:10.000; 
101)  all. 3b2/G  -  Messina centro, carta dell'acclività, scala 1:10.000; 
102)  all. 3b3/G  -  Messina centro, carta dell'acclività, scala 1:10.000; 
103)  all. 3c1/G  -  Messina sud, carta dell'acclività, scala 1:10.000; 
104)  all. 3c2/G  -  Messina sud, carta dell'acclività, scala 1:10.000; 
105)  all. 4a/G  -  carta idrologica, scala 1:25.000; 
106)  all. 4b/G  -  carta della permiabilità, scala 1:25.000; 
107)  all. 5a/G  -  carta geologica con ubicazione punti noise, scala 1:25.000; 
108)  all. 6a1/G  -  Messina nord, carta della suscettività all'urbanizzazione, scala 1:10.000; 
109)  all. 6a2/G  -  Messina nord, carta della suscettività all'urbanizzazione, scala 1:10.000; 
110)  all. 6b1/G  -  Messina centro, carta della su scettività all'urbanizzazione, scala 1:10.000; 
111)  all. 6b2/G  -  Messina centro, carta della su scettività all'urbanizzazione, scala 1:10.000; 
112)  all. 6b3/G  -  Messina centro, carta della su scet tività all'urbanizzazione, scala 1:10.000; 
113)  all. 6c1/G  -  Messina sud, carta della suscettività all'urbanizzazione, scala 1:10.000; 
114)  all. 6c2/G  -  Messina sud, carta della suscettività all'urbanizzazione, scala 1:10.000; 

STUDIO GEOLOGICO
Prescrizioni esecutive, piano particolareggiato "polo sportivo S. Filippo"
115)  all. G.1  -  relazione geologico-tecnica; 
116)  all. G.2  -  carta geolotologico-tecnica, scala 1:2.000; 
117)  all. G/3  -  carta geologica; 
118)  all. G/3  -  profili geolitologici, scala 1:2.000; 
119)  all. G/4  -  carta delle isofrequenze, scala 1:2.000; 
120)  all. G.5  -  indagini in situ; 
121)  all. G.6  -  carta della suscettività, scala 1:2.000; 

STUDIO AGRICOLO FORESTALE
122)  lineamenti dell'agricoltura del territorio comunale di Messina;
123)  commento alla carta di stratificazione del territorio in "unità omogenee";
124)  commento alla carta delle aree di espansione in teressate da coltivazioni agrarie e forestali;
125)  all. 1  -  carta di stratificazione del territorio in "unità omogenee", scala 1:25.000; 
126)  all. 3.1a  -  carta morfologica, scala 1:10.000; 
127)  all. 3.1b  -  carta morfologica, scala 1:10.000; 
128)  all. 3.1c  -  carta morfologica, scala 1:10.000; 
129)  all. 3.1d  -  carta morfologica, scala 1:10.000; 
130)  all. 3.1e  -  carta morfologica, scala 1:10.000; 
131)  all. 3.2a  -  carta d'uso del suolo, scala 1:10.000; 
132)  all. 3.2b  -  carta d'uso del suolo, scala 1:10.000; 
133)  all. 3.2c  -  carta d'uso del suolo, scala 1:10.000; 
134)  all. 3.2d  -  carta d'uso del suolo, scala 1:10.000; 
135)  all. 3.2e  -  carta d'uso del suolo, scala 1:10.000; 
136)  all. 3.2e  -  carta d'uso del suolo, scala 1:10.000; 
137)  all. 3b  -  carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agrarie e forestali ai sensi della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991; 
138)  all. 3d  -  carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agrarie e forestali ai sensi della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991; 
139)  all. 3e  -  carta delle aree di espansione interessate da coltivazioni agrarie e forestali ai sensi della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991; 
140)  all. 3.3a  -  carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
141)  all. 3.3b  -  carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
142)  all. 3.3c  -  carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
143)  all. 3.3d  -  carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
144)  all. 3.3e  -  carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 

ELABORATI RELATIVI ALL'INTEGRAZIONE DELLO STU DIO AGRICOLO-FORESTALE, LEGGE REGIONALE N. 15/91
145)  all. 1  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
146)  all. 2  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
147)  all. 3  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
148)  all. 4  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
149)  all. 5  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
150)  all. 8  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
151)  all. 9  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
152)  all. 10  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
153)  all. 11  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
154)  all. 13  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
155)  all. 14  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
156)  all. 15  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
157)  all. 16  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
158)  all. 17  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
159)  all. 18  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
160)  all. 20  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
161)  all. 21  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
162)  all. 23  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
163)  all. 26  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
164)  all. 27  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
165)  all. 28  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
166)  all. 29  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
167)  all. 30  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
168)  all. 31  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
169)  all. 33  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
170)  all. 34  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
171)  all. 36  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
172)  all. 37  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
173)  all. 39  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 

ELABORATI RELATIVI ALL'INTEGRAZIONE DELLO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE, LEGGE REGIONALE N. 16/96
174)  all. 1  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
175)  all. 2  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
176)  all. 3  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
177)  all. 4  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
178)  all. 5  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
179)  all. 8  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
180)  all. 9  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
181)  all. 10  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
182)  all. 11  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
183)  all. 12  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
184)  all. 13  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
185)  all. 14  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
186)  all. 15  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
187)  all. 16  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
188)  all. 17  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
189)  all. 18  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
190)  all. 19  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
191)  all. 20  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
192)  all. 21  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
193)  all. 22  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
194)  all. 23  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
195)  all. 24  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
196)  all. 26  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
197)  all. 27  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
198)  all. 28  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
199)  all. 29  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
200)  all. 30  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
201)  all. 31  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
202)  all. 32  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
203)  all. 33  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
204)  all. 34  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
205)  all. 36  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
206)  all. 37  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
207)  all. 38  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
208)  all. 39  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 
209)  all. 40  -  scala 1:4.000 (visualizzazione dei bo schi); 

ELABORATI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO ALLA LEG GE DI RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA FORESTALE E DI TUTELA DELLA VE GETAZIONE (ARTT. 4 E 10, LEGGE REGIONALE N. 16/96)
210)  relazione;
211)  all. 3.2a  -  carta d'uso del suolo, scala 1:10.000; 
212)  all. 3.2b  -  carta d'uso del suolo, scala 1:10.000; 
213)  all. 3.2c  -  carta d'uso del suolo, scala 1:10.000; 
214)  all. 3.2d  -  carta d'uso del suolo, scala 1:10.000; 

ELABORATI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
215)  all. COMM  -  relazione tecnica; 
216)  all. B3-COMM  -  norme di attuazione; 
217)  all. 10.1  -  stato di fatto, medie e grandi strutture di vendita commercio di vicinato e mercati, scala 1:10.000; 
218)  all. 10.2  -  stato di fatto, medie e grandi strutture di vendita commercio di vicinato e mercati, scala 1:10.000; 
219)  all. 10.3  -  stato di fatto, medie e grandi strutture di vendita commercio di vicinato e mercati, scala 1:10.000; 
220)  all. 10.4  -  stato di fatto, medie e grandi strutture di vendita commercio di vicinato e mercati, scala 1:10.000; 
221)  all. 10.5  -  stato di fatto, medie e grandi strutture di vendita commercio di vicinato e mercati, scala 1:10.000; 
222)  all. B2a COMM 1-4  -  disciplina del suolo e degli edifici, aree previste per gli insediamenti commerciali, scala 1:4.000; 
223)  all. B2a COMM 1-6  -  disciplina del suolo e degli edifici, aree previste per gli insediamenti commerciali, scala 1:4.000; 
224)  all. B2a COMM 1-7  -  disciplina del suolo e degli edifici, aree previste per gli insediamenti commerciali, scala 1:4.000; 
225)  all. B2a COMM 1-12  -  disciplina del suolo e degli edifici, aree previste per gli insediamenti commerciali, scala 1:4.000; 
226)  all. B2a COMM 1-16  -  disciplina del suolo e degli edifici, aree previste per gli insediamenti commerciali, scala 1:4.000; 
227)  all. B2a COMM 1-19  -  disciplina del suolo e degli edifici, aree previste per gli insediamenti commerciali, scala 1:4.000; 
228)  all. B2a COMM 1-22  -  disciplina del suolo e degli edifici, aree previste per gli insediamenti commerciali, scala 1:4.000; 
229)  all. B2a COMM 1-24  -  disciplina del suolo e degli edifici, aree previste per gli insediamenti commerciali, scala 1:4.000; 
230)  all. B2a COMM 1-25  -  disciplina del suolo e degli edifici, aree previste per gli insediamenti commerciali, scala 1:4.000; 
231)  all. B2a COMM 1-27  -  disciplina del suolo e degli edifici, aree previste per gli insediamenti commerciali, scala 1:4.000; 
232)  all. B2a COMM 1-28  -  disciplina del suolo e degli edifici, aree previste per gli insediamenti commerciali, scala 1:4.000; 
233)  all. B2a COMM 1-31  -  disciplina del suolo e degli edifici, aree previste per gli insediamenti commerciali, scala 1:4.000; 
234)  all. B2a COMM 1-34  -  disciplina del suolo e degli edifici, aree previste per gli insediamenti commerciali, scala 1:4.000. 


Art. 4

Il comune di Messina dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto.

Art. 5

Il comune di Messina dovrà, inoltre, provvedere ad espletare, nei tempi indicati, quanto disposto nei voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 552 del 17 gennaio 2002, n. 668 del 18 luglio 2002.

Art. 6

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

Art. 8

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente a tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 9

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 settembre 2002.
  SCIMEMI 


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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