REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2002 - N. 51
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 14 ottobre 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Acireale e nomina del commissario straor dinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 13 settembre 2002.
Albo regionale dei distillatori riconosciuti idonei ad effettuare le distillazioni comunitarie  pag.


DECRETO 3 ottobre 2002.
Graduatoria dei progetti presentati da alcuni uffici periferici dell'Amministrazione forestale a valere della misura 1.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag.


DECRETO 7 ottobre 2002.
Graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento a valere della misura 4.15 - Azione A - Agriturismo - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali - P.O.R. Sicilia 2000/2006 ed elenco delle istanze prive di requisiti di ammissibilità  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 2 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 14 

DECRETO 2 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 15 


DECRETO 2 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 17 


DECRETO 2 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 18 


DECRETO 9 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 20 


DECRETO 9 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 21 


DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 22 


DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 23 

DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 24 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 25 ottobre 2002.
Determinazione del contributo straordinario in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi  pag. 25 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 18 ottobre 2002.
Modifica del decreto 12 giugno 2002, concernente am miss ione di imprese ai benefici previsti dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni  pag. 26 


DECRETO 24 ottobre 2002.
Avviso di selezione per l'ammissione al programma di n. 336 tirocini formativi da svolgersi presso datori di lavoro pubblici e privati delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto  pag. 27 

Assessorato della sanità

DECRETO 28 febbraio 2002.
Determinazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina, con esclusione dei comuni di Brolo, Lipari e Messina, al 31 dicembre 1997  pag. 33 


DECRETO 3 ottobre 2002.
Dichiarazione dei territori dei comuni delle province di Palermo e Trapani quali territori con infezione in atto da Blue tongue  pag. 44 


DECRETO 10 ottobre 2002.
Rettifica del decreto 28 febbraio 2002, concernente determinazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina, con esclusione dei comuni di Brolo, Lipari e Messina, al 31 dicembre 1997  pag. 45 


DECRETO 11 ottobre 2002.
Modifica del decreto 10 maggio 2002, concernente regolamentazione dei corsi di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse  pag. 46 


DECRETO 18 ottobre 2002.
Sostituzione della tabella A relativa a presidi ed ausili destinati ai soggetti diabetici  pag. 46 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 23 settembre 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di parte del territorio comunale di Valdina.
  pag. 48 

DECRETO 13 settembre 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Mirto  pag. 50 


DECRETO 24 settembre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Bisacquino  pag. 57 


DECRETO 27 settembre 2002.
Costituzione del Consiglio regionale dell'urbanistica per il quadriennio 2002-2006  pag. 71 


DECRETO 30 settembre 2002.
Approvazione della deliberazione del consiglio comunale di Marsala n. 39 del 4 aprile 2002.
  pag. 72 


DECRETO 30 settembre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico in territorio del comune di Nicosia  pag. 73 


DECRETO 30 settembre 2002.
Autorizzazione del progetto delle opere necessarie alla completa funzionalità del ponte sul fiume Arena sulla S.P. Mazara del Vallo-Granitola  pag. 75 


DECRETO 30 settembre 2002.
Approvazione del programma costruttivo di cui alla delibera del consiglio comunale di Nizza di Sicilia n. 9 del 26 marzo 2002  pag. 78 


DECRETO 1 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto della Siemens S.p.A. relativo alla realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare G.S.M. mobile nel comune di So-larino.  pag. 79 


DECRETO 2 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in territorio del comune di Casteltermini  pag. 80 


DECRETO 2 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di due parcheggi entro la fascia di 150 metri dalla battigia in territorio del comune di Erice  pag. 82 


DECRETO 2 ottobre 2002.
Approvazione di variante al vigente piano urbanistico comprensoriale n. 6 del comune di Cattolica Eraclea  pag. 83 


DECRETO 2 ottobre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazzarrà S. Andrea  pag. 85 

DECRETO 2 ottobre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Roccafiorita  pag. 86 


DECRETO 14 ottobre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Castelbuono  pag. 95 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 27 settembre 2002.
Graduatoria definitiva dei progetti d'investimento della misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000-2006  pag. 104 


DECRETO 31 ottobre 2002.
Integrazione del decreto 14 ottobre 2002, concernente bando pubblico per l'attivazione degli interventi territoriali relativi alla misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000-2006  pag. 129 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:
Incorporazione dell'opera pia Casa della fanciulla all'opera pia Residence Marino Sieri Pepoli e Adragna Vairo di Trapani  pag. 129 
Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Istituto S. Lucia di Palermo  pag. 129 

Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Fondazio ne Barone Giuseppe Lucifero di S.Nicolò di Milazzo.
  pag. 129 
Modifica dello statuto dell'opera pia Casa di ospitalità Collereale di Messina  pag. 129 
Autorizzazione alla ditta D.B. Group, con sede legale in Catania, per il recupero di rifiuti pericolosi  pag. 129 
Autorizzazione alla ditta S.A.T. s.a.s. - studio ambiente e territorio di Guglielmo Corrente & C., con sede in Palermo, per 4 impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti liquidi  pag. 130 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Comunicato relativo all'elenco regionale degli operatori biologici, ritenuti idonei dagli organismi di controllo, per l'anno 2001  pag. 130 

Assessorato degli enti locali:
Istituzione della Cabina di regia regionale  pag. 130 
Istituzione dell'Ufficio di piano - Commissione tecnica per l'accompagnamento e l'assistenza  pag. 130 

Assessorato della sanità:
Revoca del riconoscimento al mercato ittico all'ingrosso di Vittoria  pag. 130 
Autorizzazione alla società Gierrepi s.r.l. per la detenzione e la distribuzione di specialità medicinali per uso umano della società farmaceutica Medibase e trasferimento della sede legale  pag. 130 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di sezionamento carni della ditta CO.IN.CA. s.r.l., con sede in Palermo  pag. 130 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di produzione di carni macinate della ditta CO.IN.CA. s.r.l., con sede in Palermo  pag. 130 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di prodotti contenenti carne della ditta Grande Chef s.r.l., con sede in Santa Elisabetta  pag. 131 
Variazione della ragione sociale della ditta Orazio e Giuseppe Le Mura s.n.c. in ditta Orazio e Giuseppe Le Mura s.r.l., con sede in Giardini Naxos  pag. 131 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Grande Chef s.r.l., con sede in Santa Elisabetta  pag. 131 
Revoca del riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività alla ditta Coldgest S.p.A., con sede legale in Palermo e stabilimento in Catania  pag. 131 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Pescazzurra s.r.l., con sede in Messina  pag. 131 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Giudizio di compatibilità ambientale ai lavori di ri-costruzione e difesa delle spiagge finalizzati al riequilibrio del litorale lungo la fascia costiera della Baia di Giardini Naxos  pag. 131 
Variante al programma di fabbricazione del comune di Ficarra  pag. 131 
Provvedimenti concernenti reti fognanti e impianti di depurazione  pag. 131 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della concessione mineraria denominata Pantanelle-Sacchitello-Culma-Prevola nel territorio di Racalmuto  pag. 132 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Iscrizione dell'associazione turistica Pro loco di Raffadali all'albo regionale  pag. 132 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 17 ottobre 2002.
Programma triennale delle opere pubbliche in materia di interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-fore stale  pag. 132 


CIRCOLARE 18 ottobre 2002, n. 4.
Regolamento CE n. 2080/92 - Disposizioni regionali attuative per l'applicazione del decreto ministeriale 18 dicembre, n. 494/98 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze  pag. 134 

Assessorato degli enti locali

CIRCOLARE 28 ottobre 2002, n. 13.
Legge 28 dicembre 2001, n.448 - Contratti di diritto privato in favore di soggetti beneficiari dei progetti di utilità collettiva  pag. 135 

CIRCOLARE 28 ottobre 2002, n. 14.
Art. 13, comma 8°, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 - Istruzioni per la richiesta dei rimborsi dell'indennità di fine rapporto  pag. 136 


CIRCOLARE 31 ottobre 2002, n. 15.
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Innovazioni e profili ordinamentali  pag. 139 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 17 ottobre 2002, n. 1.
Legge n. 68/99, artt. 11 e 13, legge regionale n. 24/2000, circolare assessoriale n. 4/2001 - Attuazione delle convenzioni Inail e Inps stipulate con l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione  pag. 142 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 22 agosto 2002.
Bando per la selezione e successiva predisposizione della graduatoria prevista dal piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti  pag. 143 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Statuto del comune di Biancavilla.
Statuto del comune di Caprileone.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 14 ottobre 2002.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Acireale e nomina del commissario straor dinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota, prot. n. 19656 del 26 settembre 2002, con la quale il segretario comunale di Acireale ha trasmesso le dimissioni del sindaco, dr. Antonino Nicotra, presentate in data 26 settembre 2002;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, com ma 1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale;
Considerato che nelle more del rinnovo congiunto, le competenze del sindaco e della giunta municipale, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge regionale n. 35/1997, sono esercitate da un commissario straordinario nominato a norma dell'art. 55 dell'Ordinamento am ministrativo degli enti locali, come modificato dall'art. 14 della citata legge regionale n. 30/2000;
Considerato che si deve provvedere contestualmente a determinare il compenso da attribuire al commissario straordinario;
Viste le determinazioni della Giunta regionale n. 97 dell'11 marzo 1981, n. 415 del 21 dicembre 1985, n. 280 del l'8 agosto 1988, n. 74 del 23 febbraio 2000, relative all'attribuzione ai funzionari incaricati di gestione commissariale di comuni e province, del compenso mensile, a carico dell'ente locale, in aggiunta al trattamento di missione;
Considerato, conseguentemente, che il compenso da attribuire al commissario straordinario, tenuto conto degli organi che sostituisce e della popolazione residente nel comune di Acireale è quello previsto per la fascia da 30.001 fino a 50.000 abitanti;
Ritenuto, di dovere determinare il compenso da corrispondere al commissario straordinario nella misura mensile lorda di E 1.918,43;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti lo cali;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale del comune di Acireale.

Art. 2

Nominare il dr. Massimo Raimondi, funzionario in quiescenza, commissario straordinario per la gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale utile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso di E 1.918,43 oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 14 ottobre 2002.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 

(2002.42.2526)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 13 settembre 2002.
Albo regionale dei distillatori riconosciuti idonei ad effettuare le distillazioni comunitarie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visti i decreti n. 1649 e n. 1650, entrambi del 28 settembre 2001, con i quali è stato delineato il nuovo assetto organizzativo degli uffici del dipartimento regionale interventi strutturali;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente del servizio V produzione vegetale, impianti agro-industriali, approvato con decreto n. 2878 del 17 dicembre 2001;
Visto il Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il Regolamento CE n. 1623/00 della Commissione del 25 luglio 2000, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 aprile 2001, "Disciplina per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e produttore";
Visto il decreto del dirigente generale n. 379 del 10 maggio 2002, con cui è stata demandata, al servizio V - produzione vegetale, impianti agro-industriali - unità operativa n. 29 - repressione frodi vinicole, la competenza al rilascio, nel territorio della Regione siciliana, dei riconoscimenti di distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore;
Visto l'art. 4 del decreto n. 379 del 10 maggio 2002, che ha previsto l'istituzione dell'albo regionale dei "distillatori", "assimilati al distillatore" e "assimilati al produttore";
Considerato che l'art. 4 del citato decreto, altresì, ha previsto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'elenco dei distillatori riconosciuti, iscritti nel suddetto albo regionale;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 379 del 10 maggio 2002, si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'elenco dei distillatori, iscritti nell'albo regionale dei "distillatori", "assimilati al distillatore" e "assimilati al produttore", riconosciuti idonei ad effettuare le distillazioni comunitarie di cui al Reg. CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato agricoltura e foreste, per il visto di competenza.
Palermo, 13 settembre 2002.
  OLIVERI 



Vistato della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il 23 settembre 2002 al n. 1755.
Allegato
ALBO REGIONALE DEI DISTILLATORI RICONOSCIUTI NELLA REGIONE SICILIA (Reg. CEn. 1623/2000, decreto ministeriale 23 aprile 2001, decreto n. 379 del 10 maggio 2002)

1)  Ditta Trapas s.r.l., partita I.V.A.: 01278250814, sede sociale: contrada Ferla - Petrosino (TP), c.a.p. 91020, impianto: contrada Ferla - Petrosino (TP), c.a.p. 91020, materie prime: vino, vinacce e fecce.
2)  Ditta Distilleria Bertolino S.p.A., partita I.V.A. 00119730828, sede sociale: viale dei Platani s.n.c. - Partinico (PA), c.a.p. 90047, impianto: viale dei Platani s.n.c. - Partinico (PA), c.a.p. 90047, materie prime: vino, vinacce e fecce.
3)  Ditta Società Vinicola Mediterranea S.p.A., partita I.V.A. 01875650846, sede sociale: Piana Schunchipani n. 190 - Sciacca (AG), c.a.p. 92019, impianto: Piana Schunchipani n. 190 - Sciacca (AG), c.a.p. 92019, materie prime: vino, vinacce e fecce.
4)  Ditta Distilleria F.lli Russo di Salvatore e Giuseppe Russo s.n.c., partita I.V.A. 00253730873, sede sociale: Duccio Galimberti n. 70 - S.Venerina (CT), c.a.p. 95010, impianto: Duccio Galimberti n. 70 - S.Venerina (CT), c.a.p. 95010, materie prime: vino, vinacce e fecce.
5)  Ditta Giovi s.r.l., partita I.V.A. 01521670834, sede sociale: via Valdina (frazione Fondachello) - Valdina (ME), c.a.p. 98040, impianto: via Valdina (frazione Fondachello) - Valdina (ME), c.a.p. 98040, materie prime: vinacce e fecce.
6)  Ditta GE.DI.S. S.p.A., partita I.V.A. 00237980818, sede sociale: via Lungomare Mediterraneo n. 31 - Marsala (TP), c.a.p. 91025, impianto: via Lungomare Mediterraneo n. 31 - Marsala (TP), c.a.p. 91025, materie prime: vino, vinacce e fecce.
7)  Ditta Enodistil S.p.A., partita I.V.A. 00146940820, sede sociale, via Giacomo Cusmano n. 28 - Palermo), c.a.p. 90141, impianto: contrada Scampati n. 86 - Alcamo (TP), c.a.p. 91011, materie prime: vino, vinacce e fecce.
(2002.42.2489)
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DECRETO 3 ottobre 2002.
Graduatoria dei progetti presentati da alcuni uffici periferici dell'Amministrazione forestale a valere della misura 1.09 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ed, in particolare, l'art. 30, paragrafo 1, sesto trattino;
Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strut turali;
Visto il Regolamento CE n. 445 della Commissione del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di attuazione del Regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio;
Visto il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per le regioni italiane dell'obiettivo 1 - 2000/2006 - approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) dell'1 agosto 2001;
Visto il Programma operativo regionale (P.O.R.) della Regione siciliana 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione (C.d.P.) adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 2 agosto 2001;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante disposizioni per l'attuazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, titolo VII;
Visto il D.P.R. n. 4313/I/1365 del 19 ottobre 2001, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 18 ottobre 2001, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste all'ing Ignazio Sciortino;
Visto il decreto n. 1532 del 31 dicembre 2001, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste il 2 gennaio 2002, nota n. 2720, con il quale è stato approvato il contratto del dr. Salvatore Marranca preposto ai servizi tecnici del dipartimento;
Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002 ed, in particolare, l'art. 31;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante disposizioni sui lavori pubblici;
Vista la circolare n. 21 del 19 luglio 2001, recante disposizioni attuative della misura 1.09 (ex 1.2.3): "mantenimento dell'originario uso del suolo attraverso il recupero della funzionalità dei sistemi naturali, il mantenimento dell'uso tradizionale agro-forestale del territorio, la prevenzione degli incendi, la prevenzione e la riduzione dei fenomeni di desertificazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 2001;
Visto l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente attivate dalla predetta circolare n. 21, pari a 70 milioni di euro, di cui 14 milioni riservati al finanziamento di eventuali progetti inseriti nei Programmi integrati territoriali (PIT), 10,5 milioni riservati ai comuni e loro associazioni e 45,5 milioni riservati ai vari rami dell'Amministrazione forestale;
Considerato che nessun progetto riconducibile ai PIT approvati è pervenuto in tempo utile;
Visto il decreto n. 519 del 26 giugno 2002, registrato alla Ragioneria centrale il 3 luglio 2002, n. 1052/2061, ed alla Corte dei conti il 26 luglio 2002, registro 1, foglio 66, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati dai diversi rami dell'Amministrazione forestale, per un ammontare complessivo di E 44.229.489,94;
Visto il decreto n. 520 del 26 giugno 2002 , registrato alla Ragioneria centrale il 3 luglio 2002, n. 1052/2062, ed alla Corte dei conti il 26 luglio 2002, registro 1, foglio 67, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati dai comuni, per un ammontare complessivo di E 11.288.421,35;
Considerato che il fabbisogno necessario al finan ziamento di tutti gli interventi utilmente inseriti nelle graduatorie di cui ai decreti nn. 519 e 520 è inferiore rispetto alle risorse attivate con la predetta circolare n. 21/01;
Considerato che questa Amministrazione ritiene necessario utilizzare dette risorse ancora disponibili per il finanziamento di un ulteriore programma di interventi proposti da alcuni ispettorati ripartimentali delle foreste, dal S.A.B. e da alcuni uffici provinciali dell'Azienda foreste demaniali;
Verificato che detti interventi sono compatibili con le previsioni della misura 1.09 del P.O.R. e ne rispettano i criteri di ammissibilità;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, è approvata la graduatoria dei progetti, di cui all'elenco (all. A) del presente decreto, presentati da alcuni uffici periferici dell'Amministrazione forestale e risultati conformi e coerenti con le previsioni della scheda tecnica della stessa misura 1.09 del P.O.R. Sicilia.

Art. 2

Con singoli provvedimenti si provvederà alla concessione del finanziamento ai destinatari inseriti utilmente in graduatoria.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo.
Palermo, 3 ottobre 2002.
  SCIORTINO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 ottobre 2002.
Reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 223.
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(2002.43.2576)
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DECRETO 7 ottobre 2002.
Graduatoria delle domande ammissibili a finanziamen to a valere della misura 4.15 - Azione A - Agriturismo - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali - P.O.R. Sicilia 2000/2006 ed elenco delle istanze prive di requisiti di ammissibilità.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999;
Visto il decreto n. 189 del 21 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento, a seguito della deliberazione n. 326 della Giunta regionale del 18 ottobre 2000, approvata con decreto presidenziale n. 125 del 21 gennaio 2001;
Visto il decreto di esternazione del Presidente della Regione del 20 novembre 2000 della deliberazione di Giunta regionale n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale è stato adottato il P.O.R. Sicilia 2000/2006 già approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000;
Vista la legge regionale n. 25/94 in materia di agriturismo;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il Complemento di programmazione, modificato in ultimo dal Comitato di sorveglianza ed esternato con la deliberazione n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il bando relativo alla misura 4.15 azione "A" - Agriturismo - del P.O.R. 2000/2006 Sicilia "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog)", dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 28 settembre 2001;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 99016 del 29 gennaio 2002, con il quale è stato costituito il Comitato per la valutazione e la selezione definitiva delle iniziative a valere sulla misura 4.15 azione A;
Vista la proposta di graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento, redatta dal predetto comitato di valutazione, sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri fissati dal bando della misura 4.15 - Azione "A" - Agriturismo - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog);
Considerate le risultanze istruttorie delle richieste di riesame pervenute in seguito alla notifica dell'avvio del procedimento di esclusione ai soggetti titolari delle istanze;
Vista la circolare assessoriale n. 308 del 7 dicembre 2001 "Modalità procedurali di attuazione del P.O.R.";
Tenuto conto che le attuali risorse finanziarie di spesa pubblica, relative al finanziamento delle iniziative di cui al bando della misura 4.15 del P.O.R. 2000/2006, sono determinate dalla tabella finanziaria allegata al c.d.p.del P.O.R. 2000/2006 in 8,942 Meuro, a valere nel fondo unico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - capitolo 613916 - rubrica bilancio e finanze;
Ritenuto che per le iniziative inserite in graduatoria deve essere applicata la riserva finanziaria destinata ai Programmi integrali territoriali, come previsto dal bando della misura 4.15 azione "A", approvati con D.P.R. n. 94/Segr. D.P.R. del 18 giugno 2002, previa presentazione da parte degli interessati di specifica richiesta di riserva;
Tenuto conto che nei successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i titolari delle istanze inserite nella graduatoria dovranno presentare la pertinente documentazione elencata nel bando, pena l'esclusione;
Ritenuto pertanto, di dover procedere all'approvazione della graduatoria delle istanze ammissibili secondo il punteggio attribuito dal comitato di valutazione, nonché alla pubblicazione dell'elenco delle istanze ritenute non ammissibili in quanto carenti di requisito di ammis sibilità;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è approvata la graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento presentate ai sensi del bando relativo alla misura 4.15 - Azione "A" - Agriturismo - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog), di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I titolari delle istanze inserite nella graduatoria di cui all'art 1, cosi come indicato all'art. 4, punto 4.4, del bando relativo alla misura 4.15 - Azione "A" - Agriturismo - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog), entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto dovranno presentare la pertinente documentazione elencata nel bando, con le modalità previste, pena l'esclusione.

Art. 3

E' pubblicato l'elenco delle istanze escluse, in quanto prive dei requisiti di ammissibilità, presentate ai sensi del bando relativo alla misura 4.15 - Azione "A" - Agriturismo - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog), di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto. I titolari delle istanze non ammesse potranno ritirare i relativi atti progettuali presso il servizio IV - u.o. 19 - dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4

Le istanze di cui alla graduatoria allegata al presente decreto saranno finanziate nel limite dell'importo della disponibilità prevista dall'attuale tabella finanziaria del c.d.p. del P.O.R. 2000/2006, pari a 8,942 Meuro di spesa pubblica, a valere sul capitolo 613916 allocato nella rubrica bilancio e finanze.

Art. 5

Per le iniziative inserite in graduatoria si applica la riserva finanziaria destinata ai Programmi integrali territoriali, come previsto dal bando della misura 4.15 - Azione "A", approvati con D.P.R. n. 94/Segr. D.P.R. del 18 giugno 2002, previa presentazione da parte dei soggetti titolari delle iniziative inserite in graduatoria, di apposita istanza da presentare, improrogabilmente a pena perdita della prevista riserva, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 6

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento al bando relativo alla misura 4.15 - Azione "A" - Agriturismo - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 settembre 2001, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la relativa registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici liana.
Palermo, 7 ottobre 2002.
  CROSTA 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 14 ottobre 2002, reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 224.
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(2002.43.2566)


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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 2 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finan ziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante norme sulla "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per L. 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328 della Giunta regionale.
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento della programmazione n. 234 del 6 luglio 2001, con cui la somma di L. 11.184.800.000, pari ad E 5.776.467,13, è destinata all'intervento di recupero e valorizzazione del centro storico di Montalbano Elicona;
Vista la nota n. 2934 dell'1 agosto 2002 della Presidenza - Dipartimento della programmazione - U.O.B.I. con la quale chiede l'iscrizione della somma di lire 11.184.800.000, pari a E 5.776.467,13, per recupero e valorizzazione del centro storico, comune di MontalbanoElicona, in un apposito capitolo nella rubrica intestata al dipartimento regionale beni culturali per il corrente esercizio finanziario;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere la somma di lire 11.184.800.000, pari a E 5.776.467,13, in termini di competenza e di E 1.293.748,09 in termini di cassa al cap. 776035 relativo alla delibera n. 328/99 pertinente la rubrica beni culturali;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in euro, sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.4  - Interventi infrastrutturali     - 5.776.467,13 - 1.293.748,09 
  di cui al capitolo 
  613906 Fondo per i piani di utilizzo per le somme assegnate dalCIPE ai  
sensi della legge n. 64/86      - 5.776.467,13 - 1.293.748,09 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale beni culturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  9.3.2.6.2  - Interventi infrastrutturali     + 5.776.467,13 + 1.293.748,09 
  di cui al capitolo 
  776035 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal CIPE ai sensi della legge  
n. 64/86      + 5.776.467,13 + 1.293.748,09 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.41.2417)
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DECRETO 2 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il Regolamento CE delConsiglio delle Comunità europee n. 1655/2000 del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente;
Visto l'art. 3 del Regolamento CE n. 1655/2000, che disciplina gli obiettivi specifici dello strumento finanziario per l'ambiente denominato Life - Natura;
Vista la decisione della Comunità n. C(2002)2367 final/42 dell'1 luglio 2002, relativa alla concessione del sostegno finanziario a norma dell'art. 3 del Regolamento n. 1655/2000 (Life - Natura) al progetto "Conservazione e gestione degli habitat della ZPS "Vendicari"" Italia LIFE02NAT/IT/8533;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della suindicata decisione, il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50% del costo ammissibile totale con un massimo di 415.590 euro;
Considerato che il progetto è operante da giugno 2002 a dicembre 2004 (tempi di realizzazione: 30 mesi) e che il soggetto proponente è l'Azienda regionale foreste demaniali;
Viste le note dell'Azienda regionale foreste demaniali prot. nn. 5199 del 10 giugno 2002, 6683 del 5 agosto 2002 e 7382 del 6 settembre 2002, con le quali si richiede l'istituzione, per l'attuazione del su menzionato progetto, di appositi capitoli di entrata e spesa e la contestuale iscrizione della somma di E 415.590,00, quale quota comunitaria e di E 415.590,00 quale compartecipazione regionale alla spesa;
Considerato che il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali è allegato al bilancio della Regione sotto l'appendice 1 per cui è necessario istituire appositi capitoli di entrata e spesa presso il dipartimento regionale delle foreste onde potere consentire il trasferimento delle somme al bilancio dell'Azienda;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  4  - Dipartimento regionale foreste 
TITOLO  1  - Entrate correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Trasferimenti correnti 
U.P.B.  2.4.1.5.3  - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e relativi cofinanziamenti 
      statali     + 415.590,00 + 415.590,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  3615 Assegnazioni dell'U.E. per la realizzazione del progetto Life - Na- 
tura      + 415.590,00 + 415.590,00  

Codici: 01110114V
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 415.590,00 - 415.590,00 
  di cui al capitolo 
  613919 Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale degli inter- 
venti comunitari      - 415.590,00 - 415.590,00 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  4  - Dipartimento regionale foreste 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  2.4.1.3.1  - Azienda foreste demaniali     + 831.180,00 + 831.180,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  151302 Somma da erogare all'Azienda foreste demaniali per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto comunitario Life -  
Natura      + 831.180,00 + 831.180,00  

040201 040201V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.41.2445)
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DECRETO 2 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Regolamento CEE n. 1260/99 del 21 giugno 1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio n. 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Vista la nota n. 3331 del 18 settembre 2002, con la quale la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione, chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, dipartimento formazione professionale, delle somme indicate a fianco di ciascuna misura di seguito elencata, compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006, per l'esercizio finanziario 2002:


  Misura | Importi in euro per misura 
  3.02         2.934.303,50 
  3.03         3.033.808,50 
  3.04         1.388.598,00 
  3.09          143.439,50 
  3.10          196.998,00 
  3.12          679.209,00 


Considerato che con note nn. 13768 del 24 maggio 2002, 24099 del 24 settembre 2002, questo Assessorato ha provveduto all'annotazione delle somme relative alle suindicate misure, a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916 "Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. della Sicilia 2000-2006", per l'esercizio finanziario 2002;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in euro, in termini di competenza e di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 8.376.356,50 - 8.376.356,50 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 
tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 8.376.356,50 - 8.376.356,50 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale formazione professionale 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  7.3.2.6.1  - Formazione ed addestramento professionale     + 8.376.356,50 + 8.376.356,50 
  di cui ai capitoli 
  717301 Interventi per la realizzazione della misura 3.02 "Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro nella logica dell'approccio preventivo (FSE)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000- 
2006      + 2.934.303,50 + 2.934.303,50 

(Nuova istituzione)
  717304 Interventi per la realizzazione della misura 3.03 "Orientamento, informazione, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro per la riduzione della disoccupazione di lunga durata (FSE)" compresa nel Complemento di programmazione del 
P.O.R. della Sicilia 2000-2006"      + 3.033.808,50 + 3.033.808,50  

Codici: 24.01.01 - 04.01.03 - V
(Nuova istituzione)
  717305 Interventi per la realizzazione della misura 3.04 "Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati (FSE)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 
2000-2006"      + 1.388.598,00 + 1.388.598,00  

Codici: 24.01.01 - 04.01.03 - V
(Nuova istituzione)
  716804 Interventi per la realizzazione della misura 3.09 "Sviluppo della competitività delle imprese con priorità alle PMI (FSE)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Si- 
cilia 2000-2006"      + 143.439,50 + 143.439,50  

Codici: 23.01.01 - 04.01.03 - V
  717904 Interventi per la realizzazione della misura 3.10 "Diffusione di competenze funzionali allo sviluppo nel settore pubblico (FSE)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della  
Sicilia 2000-2006"      + 196.998,00 + 196.998,00 
  717906 Interventi per la realizzazione della misura 3.12 "Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro (FSE)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della  
Sicilia 2000-2006"      + 679.209,00 + 679.209,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.41.2416)
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DECRETO 2 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 28 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 22 del 5 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 marzo 2002, registro 1, foglio n. 11, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Vista la nota n. 3236 dell'11 settembre 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di E 99.417,95, necessaria per attuare la sottomisura 1.03B della misura 1.03 "Sistema informativo e di monitoraggio acque e servizi idrici (FESR)", compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 13363 del 15 maggio 2002, con la quale ildipartimento regionale bilancio e tesoro - Servizio bilancio - ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000 l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 99.417,95 relativa alla sottomisura 1.03B a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 99.417,95 - 99.417,95 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera-tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799  
e 60800)      - 99.417,95 - 99.417,95 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  1  - Gabinetto, uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e alle dirette dipendenze del Presidente 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  7  - Altre spese per investimenti in conto capitale 
U.P.B.  1.1.2.7.99  - Altri interventi in conto capitale     + 99.417,95 + 99.417,95 
  di cui al capitolo 
  500002 Interventi per la realizzazione della sottomisura 1.03B della misura 1.03 "Sistema informativo e di monitoraggio acque e ser- 
vizi idrici (FESR)" - P.O.R. della Sicilia 2000-2006      + 99.417,95 + 99.417,95 

21.01.09 - 01.03.99
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.41.2448)
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DECRETO 9 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finan zia rio 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";
Vista la nota n. 1580 del 6 agosto 2002, con la quale l'Assessorato dell'industria, dipartimento regionale industria, chiede l'iscrizione in bilancio della somma di E 41.856.765,84;
Considerato che nel conto corrente infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 27 agosto 2002, E 41.856.764,55;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002, ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in euro, sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale industria 
TITOLO  1  - Entrate correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Trasferimenti correnti 
U.P.B.  5.2.1.5.2  - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente     + 41.856.764,55 + 41.856.764,55 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  3454 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento degli interventi a  
favore dell'imprenditoria femminile      + 41.856.764,55 + 41.856.764,55 L. n. 215/92. 

Codici: 011104-16-v
ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale industria 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  5.2.1.3.3  - Promozione industriale     + 41.856.764,55 + 41.856.764,55 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  244103 Interventi a favore dell'imprenditoria femminile     + 41.856.764,55 + 41.856.764,55 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.42.2525)
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DECRETO 9 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanzia rio 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante norme sulla: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dell'Assessore regionale destinato alla Presidenza n. 486 del 28 luglio 1999, con il quale si individuano risorse finanziarie per lire 372.090.031.000 a valere sulle assegnazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328 della Giunta regionale;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento della programmazione n. 220 del 26 giugno 2001, con cui la somma di lire 7.850.000.000 pari ad E 4.054.186,66 è destinata all'intervento di lavori di escavazione dei fondali antistanti la testata del pontile esistente nel porto di Marina di Melilli;
Vista la nota n. 2771 del 24 luglio 2002, con la quale la Presidenza - dipartimento della programmazione - U.O.B.1 chiede l'iscrizione della somma di E 4.054.186,66 in termini di competenza e di E 2.031.803,31 in termini di cassa, per "Lavori di escavazione dei fondali antistanti la testata del pontile esistente" nel comune di Marina di Melilli in un apposito capitolo nella rubrica intestata al dipartimento regionale lavori pubblici per il corrente esercizio finanziario;
Considerato che il capitolo 613906 nell'esercizio 2002 ha una disponibilità di E 3.964.854,00 non sufficiente per l'iscrizione delle somme al competente capitolo di spesa 672070 mentre sono state accertate negli esercizi precedenti economie di spesa nei capitoli riguardanti interventi di cui alla legge n. 64/86;
Ritenuto, quindi, di provvedere utilizzando parte delle economie che si sono realizzate alla chiusura di detti esercizi e che hanno costituito avanzo iscritto dal lato della spesa al capitolo 613905;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere la somma di E 4.054.186,66 in termini di competenza e di E 2.031.803,31 in termini di cassa al capitolo 672070 relativo alla delibera n. 328/99 pertinente la rubrica lavori pubblici con prelevamento di E 3.964.854,00 dal capitolo 613906 e di E 89.332,66 dal capitolo 613905;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002, ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni in euro sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.1 - Fondi di riserva     - 89.332,66 
  di cui al capitolo 
  613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l'utilizzazione delle economie di spesa e delle maggiori entrate accertate su capitoli in conto capitale e con- 
cernenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti      - 89.332,66 
U.P.B.  4.2.2.8.4 - Interventi infrastrutturali     - 3.964.854,00 - 2.031.803,31 
  di cui al capitolo 
  613906 Fondo per i piani di utilizzo per le somme assegnate dal C.I.P.E.  
ai sensi della legge n. 64/86      - 3.964.854,00 - 2.031.803,31 

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale lavori pubblici 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  6.2.2.6.8  - Interventi infrastrutturali     + 4.054.186,66 + 2.031.803,31 
  di cui al capitolo 
  672070 Spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite dal C.I.P.E. ai sensi della 
legge n. 64/86       + 4.054.186,66 + 2.031.803,31 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.42.2524)
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DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Com missione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio n. 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Viste le note nn. 3529, 3530 e 3531 dell'1 ottobre 2002, con le quali la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione delle somme rispettivamente diE 729.483,34, E 141.283,42, E 299.506,74 (per un ammontare complessivo di E 1.170.273,50) necessarie per attuare la misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)", compresa nel citato Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Vista la nota n. 11520 del 29 aprile 2002, con la quale ildipartimento regionale bilancio e tesoro - servizio bilancio - ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n.8/2000, l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 51.267.331,49, relativa alla misura 4.06 ed a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del capitolo 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 1.170.273,50 - 1.170.273,50 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma operativo  
regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799 e 60800)      - 1.170.273,50 - 1.170.273,50 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
  2.2.2.6.3  - Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli     + 1.170.273,50 + 1.170.273,50 
  di cui al capitolo 
  542045 Interventi per la realizzazione della misura 4.06 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica (FEAOG)" compresa nel Complemento di programmazione del 
P.O.R. Sicilia 2000-2006       + 1.170.273,50 + 1.170.273,50 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.42.2523)
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DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, così come sostituito dall'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Vista la deliberazione 18 dicembre 1996, con la quale il CIPE provvede al riparto delle risorse in favore delle aree depresse, attribuendo alla Regione siciliana l'importo complessivo di L. 260.900 milioni;
Vista la deliberazione del 6 dicembre 1999, n. 328, con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, che l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà ad istituire un apposito fondo dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96, che finanzia la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;
Visto il decreto n. 332 del 2 giugno 2000 dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, con il quale è stato istituito il fondo come previsto dalla delibera di Giunta n. 328/99 dove confluiranno le somme assegnate per la realizzazione degli interventi di cui alla legge n. 641/96;
Vista la nota prot. n. 3398 del 20 settembre 2002 della Presidenza, dipartimento della programmazione, con la quale si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario di un apposito capitolo di spesa intestato all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per opere di urbanizzazione zona D2 e dei relativi capannoni artigianali nel comune di Militello Val di Catania con l'iscrizione nel bilancio della Regione per l'esercizio 2002 di una dotazione in termini di competenza di E 4.441.529,33 ed in termini di cassa di E 835.000,00;
Ravvisato di dover iscrivere la somma al cap. 742012 (N.I.) relativo alla delibera CIPE n. 328/99 pertinente la rubrica dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato;
Ritenuta la necessità di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2002, ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.5  - Aree depresse     - 4.441.529,33 - 835.000,00 
  di cui al capitolo 
  613908 Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di 
cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32      - 4.441.529,33 - 835.000,00 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DEL L'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  8.2.2.6.3  - Artigianato     + 4.441.529,33 + 835.000,00 

(Nuova istituzione)
  742012 Spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di 
cui alla delibera CIPE del 17 marzo 1998, n. 32      + 4.441.529,33 + 835.000,00 Legge n. 641/96 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.42.2518)
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DECRETO 14 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1, così come sostituito dall'art. 52, comma 6, della legge regionale 3 maggio 2001, n.6;
Visto il testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante, fra l'altro, l'istituzione e la disciplina del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ed, in particolare, l. 127, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45;
Vista la nota n. 100 dell'11 febbraio 2002 del dipartimento di epidemiologia ASL RME, trasmessa dal dipartimento regionale Osservatorio epidemiologico, con la quale si comunica che per la realizzazione dello studio per la valutazione dell'efficacia degli interventi per le tossicodipendenze (vedette), alla Regione siciliana verrà accreditata dalla stessa ASL RME, ente esecutore del progetto, la somma complessiva di E 25.935,35;
Vista la nota n. 489 del 23 luglio 2002, con la quale l'Assessorato regionale della sanità, dipartimento Osservatorio epidemiologico, chiede l'istituzione di apposito capitolo per consentire alla ASL RME il versamento della predetta somma;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/02, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  5  - Osservatorio epidemiologico 
TITOLO  1  - Entrate correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Trasferimenti correnti 
U.P.B.  10.5.1.5.2  - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente     + 25.935,35 + 25.935,35 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  3453 Assegnazioni dello Stato e di altri enti finalizzate all'attività di cui al D.P.R. n. 309/90, a carico del fondo nazionale per la lotta 
alla droga      + 25.935,35 + 25.935,35  

Codici: 01.11.04.-20-V
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  5  - Osservatorio epidemiologico 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  10.5.1.3.2  - Valutazione dei servizi     + 25.935,35 + 25.935,35 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  425307 Contributo per la realizzazione dello studio per la valutazione del- 
l'efficacia degli interventi per le tossicodipendenze (vedette)      + 25.935,35 + 25.935,35  

Codici: 04.02.03.-07.04.02.-V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.42.2537)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 25 ottobre 2002.
Determinazione del contributo straordinario in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge regionale n. 1 del 25 marzo 2002, relativa all'approvazione del bilancio di previsione della Re gione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;
Visto l'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, con il quale si è disposto che una quota pari al 5% del fondo per garantire ai comuni, nell'anno 2002, lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita sotto forma di contributi straordinari;
Vista la legge regionale 10 maggio 2002, n. 3, recante modifiche ed integrazioni alla legislazione relativa al procedimento elettorale per le elezioni amministrative;
Visti i propri decreti n. 1103 del 19 aprile 2002, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato il 22 aprile 2002 al n. 374 e n. 2095 del 19 giugno 2002, vistato il 3 luglio 2002 al n. 475, con i quali si è ripartita la riserva predetta sul capitolo 183303, pari ad E 30.658.000,00, determinandosi, tra l'altro, l'importo di E 6.071.000,00 per la concessione di contributi in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
Rilevato che, sulla base delle istanze già pervenute, può provvedersi ad un primo, parziale riparto della predetta riserva e che ulteriore, conclusiva assegnazione sarà effettuata in prossimità della chiusura del corrente esercizio finanziario;
Ritenuto di determinare l'ammontare del contributo con riferimento alla popolazione dei comuni richiedenti;
Rilevato che, a tal fine, opportuna attenzione e, co munque, nel rispetto del limite massimo del contributo concedibile di E 250.000,00, va riservata ai comuni della Provincia di Catania nei cui territori si sono verificate cadute di ceneri e lapilli in conseguenza delle recenti, ripetute eruzioni vulcaniche dell'Etna;
Visto l'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Decreta:


Art. 1

Il contributo straordinario in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi sulla base della specifica riserva formulata con i decreti n. 1103 del 19 aprile 2002 e n. 2095 del 19 giugno 2002 è, così, determinato:
a)  comuni con popolazione sino a 1.500 abitanti: E 50.000,00;
b)  comuni da 1.501 a 3.000 abitanti: E 75.000,00;
c)  comuni oltre 3.001 abitanti: E 100.000,00.

Art.  2

Per le particolari motivazioni evidenziate in premessa, per i comuni della Provincia di Catania nei cui territori si sono verificate cadute di ceneri e lapilli in conseguenza delle eruzioni vulcaniche dell'Etna, il contributo da concedere a ciascun ente è determinato nel l'am montare di E 150.000,00.

Art.  3

Con successivi provvedimenti sarà assunto il con-seguente impegno e saranno quantificati i singoli contributi.

Art.  4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 per la registrazione e successivamente darà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2002.
  D'AQUINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali il 30 ottobre 2002, con nota n. 642.
(2002.45.2670)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 18 ottobre 2002.
Modifica del decreto 12 giugno 2002, concernente am miss ione di imprese ai benefici previsti dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE E L'IMPIEGO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il decreto 28 maggio 2001, n. 86, con il quale sono state dettate le istruzioni attuative del citato art. 29 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21;
Visto il decreto 12 giugno 2002, n. 112, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 28 giugno 2002, con il quale sono state ammesse ai benefici del predetto art. 9 della legge regionale n. 27/91 le imprese incluse nell'elenco allo stesso allegato;
Considerato che sono state segnalate da parte dei servizi UU.PP.L.M.O. di Agrigento, Palermo e Ragusa ulteriori variazioni ed integrazioni da apportare all'elenco delle imprese ammesse ai benefici di cui al citato art. 9 della legge regionale n. 27/91 allegato al sopra citato de creto n. 112/2002;
Ravvisata l'opportunità di apportare all'elenco del-le imprese allegato al sopra citato decreto n. 112/2002 le variazioni e/o le integrazioni indicate nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi di cui in narrativa, all'elenco delle imprese ammesse ai benefici previsti dall'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto 12 giugno 2002, n. 112 descritto nelle premesse, sono apportate le variazioni e/o le integrazioni riportate nell'allegato prospetto che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf fi ciale della Regione siciliana e inserito nel sito in ternet ufficiale dell'Assessorato regionale del lavoro (www.regione.sicilia.it/lavoro).
Palermo, 18 ottobre 2002.
  DIPAOLA 

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(2002.43.2583)
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DECRETO 24 ottobre 2002.
Avviso di selezione per l'ammissione al programma di n. 336 tirocini formativi da svolgersi presso datori di lavoro pubblici e privati delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la nota prot. n. 141/RIS del 3 aprile 2001 della Segreteria generale della Presidenza della Regione;
Visto l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente la possibilità di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
Visto, in particolare, il punto c.1), lett. g), dell'art. 18 della citata legge, concernente la possibilità di ammettere i soggetti ospitanti al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese delle regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, recante il regolamento attuativo della legge n. 196/97 per la realizzazione dei predetti tirocini e, in particolare, l'art. 9 che rinvia ad apposito decreto ministeriale per la definizione delle modalità operative;
Visto il decreto 22 gennaio 2001 del Ministero del lavoro e della P.S., che prevede la stipula di convenzioni fra regioni del nord e del sud, quale condizione per successive concessioni di rimborso ai datori di lavoro del centro-nord ospitanti i tirocinanti, per le spese vive so stenute, ed assegna, a tal fine, alla Regione Sicilia un finanzia mento complessivo di L. 3.938.011.310 (E 2.033.813,11);
Vista la convenzione stipulata dalla Regione Sicilia - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale con la Regione Emilia Romagna, in data 24 luglio 2001, per la realizzazione di tirocini destinati a disoccupati della Sicilia, da svolgere presso datori di lavoro emiliano-romagnoli, che prevede l'utilizzazione, a tal fine, di risorse finanziarie della misura di L. 1.299.543.732,30 (E 671.158,33), pari al 33% del tetto complessivo individuato per la Regione Sicilia dal decreto 22 gennaio 2001;
Vista la convenzione stipulata dalla Regione Sicilia - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale con la Regione Lombardia, in data 23 luglio 2001, per la realizzazione di tirocini destinati a disoccupati della Sicilia, da svolgere presso datori di lavoro lombardi, che prevede l'utilizzazione, a tal fine, di risorse finanziarie della misura di L. 1.299.543.732,30 (E 671.158,33), pari al 33% del tetto complessivo individuato per la Regione Sicilia dal decreto 22 gennaio 2001;
Vista la convenzione stipulata dalla Regione Sicilia - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale con la Regione Veneto, in data 20 luglio 2001, per la realizzazione di tirocini destinati a disoccupati della Sicilia, da svolgere presso datori di lavoro veneti, che prevede l'utilizzazione, a tal fine, di risorse finanziarie della misura di L. 1.338.923.845,40 (E 691.496,30);
Visto il protocollo di intesa per l'attuazione del progetto interregionale "Azioni di accompagnamento e supporto alla mobilità geografica sud/nord" sottoscritto il 16 maggio 2002 dagli Assessori regionali competenti in materia di lavoro;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. 2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001 e successive modifiche;
Considerato che la misura 3.02 dell'asse III prevede tra le linee di intervento l'orientamento, l'informazione, l'inserimento nel mercato del lavoro nella logica dell'attuazione preventiva con una quota di risorse da destinare ai progetti interregionali in materia;
Considerato che titolare della predetta misura è il dipartimento regionale della formazione professionale;
Considerato che, così come risulta dalla nota n. 3865 area affari e servizi generali del 23 ottobre 2002, il dipartimento regionale formazione professionale ha acquisito il prescritto nulla-osta da parte dell'Assessorato regionale del bilancio, per l'annotazione dell'importo pari ad E 1.068.469,00, esercizio finanziario 2002, fra le disponibilità di competenza e di cassa della misura 3.02, asse III da destinare, così come previsto dal citato protocollo d'intesa e dalle citate stipulate convenzioni, al finanziamento in parte delle azioni di formazione di andata e ritorno dei tirocinanti ed in parte alla realizzazione delle cosiddette "azioni di sistema" previste dal progetto interregionale in argomento;
Rilevata la necessità che questa Regione predisponga un apposito avviso pubblico per la selezione dei n. 336 aspiranti tirocinanti siciliani che saranno ospitati dai datori di lavoro delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in attuazione delle sopra citate convenzioni stipulate con gli anzidetti enti;
Ritenuto di approvare l'avviso allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, condiviso dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;

Decreta:


Art. 1

E' approvato, per le motivazioni in premessa specificate, l'avviso pubblico per la selezione di n. 336 aspiranti tirocinanti siciliani che saranno ospitati dai datori di lavoro delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in attuazione delle sopracitate convenzioni stipulate con gli anzidetti enti, che allegato al presente decreto ne forma parte integrante.

Art. 2

Il finanziamento relativo alle azioni di formazione di andata e ritorno dei tirocinanti e alla realizzazione delle cosiddette "azioni di sistema" previste dal progetto interregionale in premessa, il cui importo complessivo ammonta ad E 1.068.469,00, esercizio finanziario 2002, è a carico della misura 3.02, asse III, della quale è titolare il dipartimento regionale formazione professionale.

Art. 3

Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste nell'avviso pubblico allegato si attueranno forme di pubblicità anche sul sito www.regione.sicilia.it/lavoro.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e alla Ragioneria centrale presso questo Assessorato per il visto semplice ai sensi della circolare 27 maggio 2002, n. 7/2002.
Palermo, 24 ottobre 2002.
  LO NIGRO 

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(2002.44.2642)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 28 febbraio 2002.
Determinazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina, con esclusione dei comuni di Brolo, Lipari e Messina, al 31 dicembre 1997.

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(2002.12.638)
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DECRETO 3 ottobre 2002.
Dichiarazione dei territori dei comuni delle province di Palermo e Trapani quali territori con infezione in atto da Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione n. 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'O.M. 11 maggio 2001;
Vista la nota prot. n. 600.6/BT/3405 del 6 dicembre 2001, modificata ed integrata dalle note prot. n. 600.6/BT/1055 del 18 marzo 2002 e n. 600.6/BT/1622 del 15 aprile 2002, con cui il Ministero della salute ha provveduto a fornire le disposizioni per la regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili;
Vista la nota, senza protocollo, dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, emessa il 25 settembre 2002 nella qualità di soggetto attuatore dell'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002;
Vista la nota prot. n. DIRV/1136 dell'1 ottobre 2002, con cui è stata indetta, in data 2 ottobre 2002 alle ore 16,00, una riunione di servizio con i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e le associazioni di categoria degli allevatori avente per tema le problematiche connesse alla movimentazione del bestiame recettivo alla Blue tongue;
Considerato che nel corso della riunione di cui sopra i rappresentanti dei servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali delle province di Palermo e Trapani, hanno ripetutamente affermato che, per effetto della citata disposizione dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste emessa in data 25 settembre 2002, si sono verificati spostamenti indiscriminati nell'ambito di tutto il territorio delle province di Palermo e Trapani di animali provenienti dai territori con infezione in atto;
Ritenuto necessario, in attesa degli accertamenti e delle verifiche che il caso richiede al fine di salvaguardare lo stato sanitario del patrimonio recettivo isolano, procedere ad emettere in via cautelativa, a norma delle disposizioni vigenti in tema di spostamento degli animali sensibili alla Blue tongue, un provvedimento contingibile ed urgente per estendere il territorio con infezione in atto a tutti i comuni delle province di Palermo e Trapani;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa e fino a nuove disposizioni, tutti i territori dei comuni della provincia di Palermo e Trapani, sono da considerarsi territori a rischio per la diffusione della Blue tongue e, pertanto dichiarati, in via cautelativa, "territori con infezione in atto da Blue tongue".

Art. 2

Il presente decreto, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al Ministero della salute ed al CESME, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo, per l'inserimento sulla pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, dei comuni con infezione in atto.
Palermo, 3 ottobre 2002.
  BAGNATO 

(2002.41.2420)
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DECRETO 10 ottobre 2002.
Rettifica del decreto 28 febbraio 2002, concernente determinazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina, con esclusione dei comuni di Brolo, Lipari e Messina, al 31 dicembre 1997.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 230 del 28 febbraio 2002, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina;
Rilevato che a pagina 8 del predetto decreto, relativamente al comune di Milazzo, per talune sedi farmaceutiche non sono stati correttamente riportati i nominativi dei titolari e i relativi limiti territoriali;
Rilevato altresì, che a pagina 12 del predetto decreto, relativamente al comune di Piraino, per talune sedi farmaceutiche non sono stati correttamente riportati i nominativi dei titolari e i relativi limiti territoriali;
Ritenuto di dover apportare le necessarie, rettifiche al provvedimento anzidetto;
Visti gli atti di ufficio;

Decreta:
Articolo unico

Fermo restando quanto disposto nel decreto 28 febbraio 2002, n. 230, vengono di seguito esattamente riportate, relativamente ai comuni di Milazzo e Piraino, le esatte descrizioni delle sedi:
COMUNE DI MILAZZO
-  popolazione residente al 31dicembre 1997: 32.266 abitanti;
-  farmacie esistenti: 6 urbane e 2 rurali;
-  delimitazione delle sedi:
1ª sede urbana
-  titolare eredi Castelli, direttore dr. Simone Vincenzo, via XX Luglio n. 122;
-  comprende il territorio esteso fra i confini della 1ª sede a nord ed ad ovest, il prolungamento della riva destra del Mela fino al mare, la spiaggia di ponente, la via M. Regis, vico II del Porto; la spiaggia di levante fino al torrente Floripotema, la riva destra di questo fino alla contrada Bocca di Fiume;
2ª sede urbana
-  titolare dr. Vece Pietro, piazza Caio Duilio n. 6;
-  comprende il territorio tra il confine nord della prima sede urbana, la spiaggia di ponente con via Polifemo, piazza Roma, la zona a monte di via Umberto, fino al vicolo Porto Salvo e con linea immaginaria sul prolungamento di detto vicolo fino al mare, oltre alla zona portuale compresa fra il vicolo Marcello ed il vicolo secondo del porto.
3ª sede urbana
-  titolare erede Alioto, direttore dr. Milioti Salvatore, via Piano Baele n. 5;
-  comprende il territorio fra il confine nord ed il confine est della 2ª sede, la via Impallomeni, fino alla piazza S. Francesco, con linea immaginaria che dalla piazza raggiunge la marina di levante fino all'altezza della chiesa di Santa Maria Maggiore;
4ª sede urbana
-  titolare dr.ssa Caputo Giuseppina, via Marina Garibaldi n.95;
-  comprende il territorio fra la parte alta della città, cioè dal confine della 3ª sede urbana e la zona del promontorio, ad ovest la contrada del Tono al di là di via Grotta Polifemo.
5ª sede urbana
-  titolare dr.ssa Manicastri Rosolia, via Risorgimento n. 122;
-  comprende il territorio posto fra via San Papino e prolungamento ideale di essa sino al campo sportivo ed alla spiaggia di ponente ad ovest: via San Papino prolungamento di essa sino a piazza Roma ed incrocio di via Umberto I con piazza Roma a nord; via Umberto I sino all'incrocio di essa con via Cosenz e da via Cosenz lungo l'asse della via XX Settembre fino alla via M. Regis ad est; via M. Regis ed il suo prolungamento ideale sino alla spiaggia di ponente a sud.
6ª sede urbana: vacante
-  quartiere S. Giovanni: a sud una linea perpendicolare ideale che va dalla congiunzione tra via Mat teotti e via Spiaggia di Ponente fino alla ferrovia; ad est, dal punto in cui il limite sud incrocia la linea ferroviaria, lungo quest'ultima, fino alla prosecuzione ideale di via Lampedusa; a nord, dal punto in cui il limite est incrocia la ferrovia, da questa una linea ideale che asseconda la via Lampedusa e via Paratore, fino alla via Spiaggia di Ponente; ad ovest, via Spiaggia di Ponente all'incrocio di via Matteotti e linea ideale di via Paratore;
1ª sede rurale
-  titolare dr. Bruno Antonio, via Polocastrelli n. 175 - frazione S. Pietro;
-  comprende il territorio fra la riva sinistra del torrente Floripotema, a monte della contrada Rocca di Fiume, via Nazionale, tra il posto di Coriolo e di Merì, riva destra del torrente Mela, via Pezza del Pioppo, via Centura, Stretto Trancio, via Provinciale, Milazzo Bocca di Fiume, con ubicazione dell'esercizio nel borgo San Pietro;
2ª sede rurale
-  titolare dr. ssa Coppolino Caterina, via Scaccia n. 84;
-  frazione S. Marina.
COMUNE DI PIRAINO
-  popolazione residente al 31 dicembre 1997: 3.782 abitanti;
-  farmacie esistenti: 3 sedi rurali;
-  delimitazione delle sedi:
1ª sede rurale
-  titolare dr.ssa Arcidiaco Antonia Maria, via Roma n. 1 - Piraino centro;
-  comprende le vie Cesare Battisti, Luciano Manara, Pietro Micca, Nazionale Zappardino, Nazario Sauro, Contura, Calanovella, Garofalo, Malarno, S. Pietro, Scianini, Cava, Pipi, Policara, Santoro, Serromartini, S. Ignazio, Mella, Oceri, Terrazza, Acquarancio, Niruzzica, Passoforno, Roda; ubicazione dell'esercizio nell'ambito della sede Zappardino;
2ª sede rurale
-  titolare dr.ssa Mendolia Strina - frazione Gliaca;
-  comprende le vie Acquicella, Messina Nazionale, dei Pescatori, del Popolo, I S. Antonio, II S. Antonio, S. Cataldo, del Sole, Castello, Calami, Scinà, Aurelia, Boschetto, Calsci, F. Crispi, Fiume Forno, Garibaldi, I Garibaldi, Mercato, S. Maria del Fiume, S. Maria del Tindari, Vella Mendola, Giardino, Gibba, Leomandri, Pallotta, Porteria, S. Maria del Tindari, Calamaci, Salinà, S. Maria del Lume, Serromaio, Cicia; ubicazione dell'esercizio nell'ambito della frazione Gliaca;
3ª sede rurale
-  titolare dr.ssa Pagano Patrizia - frazione Zappardino;
-  con le vie Bellini, Belvedere, Boco, I del Carmelo, II del Carmelo, del Ciclope, Cristoforo Colombo, M. Denti, Faranda, I Fontana, II Fontana, Fontanella, del Tosso, piazzetta Matrice, G. Meli, Mortilla, salita Municipio, delle Mura, N. Nasi, dei Normanni, IV Novembre, Roma, A. Scalenza, S. Anna, vico S. Anna, della Torre, Umberto I, dei Vespri, A. Volta, Convento, Fornace Grutta, Malaci, S. Biagio, S. Giacomo, S. Leonardo, S. Arcangelo, Cicirello, Gallo, Folendi, Iliti, Natoli, S. Costantino, Polla; ubicazione dell'esercizio nell'ambito del centro abitato.
Il presente decreto verrà inviato al comune di Messina, all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina per la pubblicazione nei rispettivi albi, all'ordine provinciale dei farmacisti di Messina ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 10 ottobre 2002.
  CITTADINI 

(2002.42.2490)
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DECRETO 11 ottobre 2002.
Modifica del decreto 10 maggio 2002, concernente regolamentazione dei corsi di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni;
Visto il D.P.Reg. 11 maggio 2000, di approvazione del piano sanitario regionale n. 2000/2002;
Visto il decreto sanità 10 maggio 2002, n. 689, per la regolamentazione dei corsi di formazione manageriale per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per l'esercizio delle funzioni di direzione di strutture complesse;
Visto, in particolare, l'art. 3 del suddetto decreto, che individua i soggetti che possono organizzare i corsi di formazione manageriale per la Regione siciliana;
Vista la nota assessoriale n. 2992/GAB del 12 settembre 2002, che dispone l'inserimento in maniera specifica delle università tra i soggetti organizzatori dei corsi di cui all'art. 16 quinques del decreto legislativo n. 229/99 al fine di evitare dubbi interpretativi sull'art. 3 del decreto n. 689/2002;
Ritenuto, per l'effetto, di dover procedere all'integrazione dell'art. 3 del decreto n. 689/2002;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa descritti, l'art. 3 del decreto sanità 10 maggio 2002, n. 689, è modificato come segue:
"Art. 3 - I soggetti che possono organizzare i corsi di formazione manageriale per la Regione siciliana sono: CEFPAS, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le università degli studi, le strutture private accreditate come sedi per la formazione".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 ottobre 2002.
  CITTADINI 

(2002.42.2545)
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DECRETO 18 ottobre 2002.
Sostituzione della tabella A relativa a presidi ed ausili destinati ai soggetti diabetici.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito;
Viste le direttive emanate con le circolari assessoriali n. 469 e n. 529, rispettivamente del 19 gennaio 1989 e 17 marzo 1990, concernenti l'erogazione gratuita degli ausili e presidi per soggetti diabetici;
Visto il decreto n. 270 dell'8 marzo 2002, riguardante i presidi e gli ausili erogabili ai soggetti diabetici, nonché le relative tariffe da corrispondere, in regime di assistenza diretta, ai soggetti fornitori, così come previsto dal decreto n. 29108 del 4 giugno 1999;
Vista la nota prot. n. Dirs/4/0030 del 16 gennaio 2002, con la quale il servizio n. 4 dell'I.R.S. ritiene di non dover esprimere alcun parere in ordine a tali richieste in quanto, alla luce della vigente normativa europea (n. 93/42/CEE) e nazionale, tutti i diagnostici in vitro, diversi dai kit per il rilevamento di anticorpi anti HIV e dai reagenti per il rilevamento di HbsAg ed anti HIV, attualmente non sono assoggettati alla disciplina dei presidi medico chirurgici;
Vista la nota del 18 gennaio 2002 della predetta ditta Novo Nordisk, riguardante la richiesta per l'inclusione del sistema portatile "Innovo" per la somministrazione di insulina al posto dei sistemi "Novo Pen-1.5" e "Novo pen-2" non più commercializzati;
Vista la nota del 12 luglio 2002 della ditta Bayer S.p.A., con la quale la stessa chiede la sola variazione del nome commerciale, senza che vari la caratteristica tecnico-funzionale ed il prezzo dei seguenti prodotti:
-  da "Glucometer esprit" 50 strisce a "Ascensia Glucodisc" 50 strisce;
-  da "Glucometer Elite" 25 strisce a "Ascensia Elite" 25 strisce;
Considerato che i sopraccitati prodotti Glucometer Esprit e Glucometer Elite rimarranno in commercio fino al 31 dicembre 2002, e che le nuove strisce saranno commercializzate a partire dall'1 novembre 2002;
Vista la nota del 15 luglio 2002 della ditta Ortho-Clinical Diagnostics, con la quale viene comunicato che la confezione da 50 strisce "One Touch Ultra" non è più in commercio;
Vista la nota del 24 giugno 2002 della ditta Roche Diagnostics, con la quale chiede l'inserimento della confezione da 50 strisce "Accu-chek Sensor Confort Glucose";
Vista la nota del 13 febbraio 2002 della ditta Abbott S.p.A. con la quale chiede l'inserimento della confezione da 150 strisce "Optium Combo";
Considerato che la dispensazione degli inserendi presidi ed ausili non comporta consumi supplementari né produce effetti economici aggiuntivi per la spesa del Servizio sanitario regionale;

Decreta:


Art. 1

Ferme restando le disposizioni che disciplinano le modalità ed i limiti di erogazione dei presidi e degli ausili destinati ai soggetti diabetici, la tabella A, concernente l'elencazione di tutti i presidi ed ausili erogabili ai soggetti anzidetti secondo le vigenti disposizioni, allegata al decreto dell'8 marzo 2002 in premessa citato, è sostituita da quella acclusa al presente decreto per formarne parte integrante ed inscindibile.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2002.
  AMANDORLA 

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(2002.43.2599)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 settembre 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di parte del territorio comunale di Valdina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Mi sure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 set tembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che do cumentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 2169/U.T.C. del 27 ottobre 2001, con la quale il sindaco del comune di Valdina (provincia di Messina), ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario relativamente al territorio comunale di Valdina;
Vista la nota prot. n. 244/U.T.C. dell'11 marzo 2002, con la quale l'amministrazione comunale di Valdina trasmette all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico a supporto del P.R.G. e cartografie relative in scala 1:10.000, redatto dal geologo G. Barbagallo e studio geologico finalizzato all'aggiornamento del piano straordinario, a firma del geologo P. Campanella;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n. 12673 del 5 settembre 2002, nella quale l'ufficio, sulla base della documentazione trasmessa e delle osservazioni effettuate sui luoghi, congiuntamente a rappresentanti dell'am ministrazione comunale e al geologo P. Campanella, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dal sindaco del comune di Valdina;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'ag giornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato B;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Valdina (ME), con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle norme di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 del decreto n.543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 settembre 2002.
  MARINESE 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente servizio 9, il comune di Valdina, l'ufficio del Genio civile di Messina e la provincia regionale di Messina.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati

(2002.40.2378)
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DECRETO 23 settembre 2002.
Modifica del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Mirto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n. 180 dell'11 giugno 1998: "Mi sure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio "molto elevato" o "elevato";
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art. 1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa la opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art. 6 del decreto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n. 1253 del 7 marzo 2002, con la quale il sindaco del comune di Mirto (provincia di Messina), ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, di apportare modifiche ed integrazioni al piano straordinario relativamente al territorio comunale di Mirto, trasmettendo all'ufficio del Genio civile di Messina copia dello studio geologico a supporto del piano regolatore generale, in corso di adozione, cartografie relative in scala 1:2000 e studio geologico-tecnico finalizzato all'aggiornamento del piano straordinario; entram bi gli studi sono redatti dai geologi G. Faraci e R. Profeta;
Vista la relazione di istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina, trasmessa con nota prot. n.12045 del 5 settembre 2002, nella quale l'ufficio, sulla base della documentazione trasmessa e delle osservazioni effettuate sui luoghi congiuntamente al tecnico comunale e al geologo Profeta, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico avanzata dall'amministrazione comunale di Mirto;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;
Visto il decreto n. 543 del 25 luglio 2002 con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggiornamento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato (B);

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del territorio comunale di Mirto (ME), con la riperimetrazione, in scala 1:10.000, delle aree a rischio idrogeologico, soggette alle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art. 2 del decreto n.543 del 25 luglio 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio allegate e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Messina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 settembre 2002.
  MARINESE 

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(2002.40.2382)
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DECRETO 24 settembre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Bisacquino.

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(2001.39.2353)
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DECRETO 27 settembre 2002.
Costituzione del Consiglio regionale dell'urbanistica per il quadriennio 2002-2006.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, art. 6;
Vista la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Vista la legge regionale 26 aprile 1995, n. 40, art. 9;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 68, comma 9;
Visto il decreto del 3 luglio 1998, con il quale è stato rinnovato il Consiglio regionale dell'urbanistica per il quadriennio 1998-2002;
Visti i rapporti, prot. n. 18 del 20 agosto 2002, prot. n. 19 del 2 settembre 2002, e prot. n. 20 del 12 settembre 2002 del servizio 6° del dipartimento urbanistica di questo Assessorato;
Visto l'art. 59 della legge regionale n. 71/78, che contempla le modalità per il rinnovo del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Considerato che per i punti 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78, nessun adempimento deve essere effettuato, trattandosi di nomine afferenti a cariche istituzionali della pubblica amministrazione;
Ritenuto per il punto 4), comma 1, dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78 di riconfermare:
-  l'ing. Giuseppe Giacalone, dirigente superiore tecnico, nato a Tripi (ME) il 3 novembre 1945;
-  l'arch. Cesare Capitti, dirigente tecnico, nato a Librizzi (ME), il 4 giugno 1951;
-  l'arch. Giovanni Ciotta, dirigente tecnico, nato a Palermo il 21 giugno 1951;
e di nominare:
- l'arch. Erasmo Quirino, dirigente tecnico, nato a Palermo il 3 settembre 1952
in possesso dei prescritti requisiti;
Viste le proposte fatte pervenire dalle Università dell'Isola, in conformità alle disposizioni contenute nel punto 7 dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78;
Ritenuto di nominare in rappresentanza delle predette università:
-  la prof.ssa Piera Busacca, designata dall'Università di Catania;
-  il prof. Fabio Basile, designato dall'Università di Messina;
-  la dott.ssa Laura Ercoli, designata dall'Università di Palermo;
Viste le terne proposte dalla Consulta regionale degli ingegneri, dalla Consulta regionale degli architetti e dalla Consulta regionale dei geologi, contemplate nel punto 8) dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78;
Rilevato che oltre alle consulte di cui sopra hanno fatto pervenire designazioni altre associazioni professionali che non possono essere prese in considerazione in quanto il punto 8) dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78, precedentemente richiamato, prevede che le terne debbano essere "proposte dalle consulte regionali dei rispettivi ordini professionali";
Ritenuto di nominare in rappresentanza delle rispettive consulte:
-  l'ing. Maurizio Erbicella, designato dalla Consulta regionale degli ingegneri;
-  l'arch. Dario La Fauci, designato dalla Consulta regionale degli architetti;
-  il dott. Antonio Calamita, designato dalla Consulta regionale dei geologi;
Considerato che, per il punto 9) dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78, nell'ambito della Regione siciliana le associazioni degli enti locali operano in numero superiore a tre, e che di conseguenza l'Amministrazione si trova in possesso di un numero di designazioni superiore alle necessità previste dalla legge;
Visto il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo n. 17506 del 6 dicembre 1993;
Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa n. 670/93 del 16 dicembre 1993;
Ritenuto che il criterio da porre a fondamento della scelta delle tre associazioni chiamate dalla legge a designare i sei rappresentanti componenti il CRU possa essere quello della rappresentatività determinata dalla consistenza della base associativa, e cioè dal numero dei comuni aderenti alle varie associazioni;
Considerato che dai dati acquisiti risulta che in Sicilia all'ANCI aderiscono n. 325 comuni e n. 1 consorzio ASI; all'ASACEL n. 278 comuni e n. 5 province regionali; all'AICCRE n. 220 comuni, la Regione Sicilia e 9 province regionali; alla Lega siciliana delle autonomie locali n. 91 comuni e n. 3 province regionali; all'ASAEL n. 33 comuni e n. 2 province regionali; all'URPS n. 9 province regionali;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere individuare le tre principali associazioni di enti locali dell'Isola in possesso di tali requisiti nell'ANCI, nell'ASACEL e nell'AICCRE;
Viste le designazioni delle predette associazioni, in conformità alle disposizioni contenute nel punto 9) dell'art. 59, della legge regionale n. 71/78, consistenti in:
-  avv. Mario Arena, residente in Catania, via Largo di Nicito n. 18 per l'A.N.C.I. Sicilia;
-  on.le. Antonino Messina, nato a Sant'Angelo di Brolo il 31 maggio 1925 per l'ANCI Sicilia;
-  ing. Giuseppe Lumera, nato a Noto il 3 luglio 1945 per l'AICCRE;
-  geom. Gaetano Rabito, nato a Chiaramonte Gulfi il 27 settembre 1943, per l'AICCRE;
-  ing. Angelo Bonaccorso, nato a Catania il 3 settembre 1962 per l'ASACEL;
-  arch. Giorgio Valzelli, nato il 23 febbraio 1943 a Brescia per l'ASACEL;
Ritenuto di riconfermare quale segretario del Consiglio regionale dell'urbanistica il dott. Giuseppe Palesano, nato a Caccamo (PA) l'1 febbraio 1954;
Ritenuto che per tutto quanto visto e considerato possa procedersi alla ricostituzione del Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Il Consiglio regionale dell'urbanistica per il quadriennio 2002-2006, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78, è così costituito:
1)  assessore regionale per il territorio e l'ambiente che lo presiede o da un suo delegato;
2)  dirigente generale dell'urbanistica;
3)  dirigente generale del territorio e dell'ambiente;
4)  quattro dirigenti tecnici in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in possesso dei requisiti previsti dalla legge nelle persone di:
-  l'ing. Giuseppe Giacalone, dirigente superiore tecnico, nato a Tripi (ME) il 3 novembre 1945;
-  l'arch. Cesare Capitti, dirigente tecnico, nato a Librizzi (ME) il 4 giugno 1951;
-  l'arch. Giovanni Ciotta, dirigente tecnico, nato a Palermo il 21 giugno 1951;
-  l'arch. Erasmo Quirino, dirigente tecnico, nato a Palermo il 3 settembre 1952;
5)  avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;
6)  soprintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio;
7)  tre docenti universitari, di cui due in materie urbanistiche ed uno in materie geologiche, scelti su terne proposte dalle Università dell'Isola, nelle persone di:
-  prof.ssa Piera Busacca, designata dall'Università di Catania;
-  prof. Fabio Basile, designato dall'Università di Messina;
-  dott.ssa Laura Ercoli, designata dall'Università di Palermo;
8)  rappresentanti delle consulte degli ordini professionali regionali degli ingegneri, degli architetti e dei geologi, nelle persone di:
-  ing. Maurizio Erbicella, designato dalla Consulta regionale degli ingegneri;
-  arch. Dario La Fauci, designato dalla Consulta regionale degli architetti;
-  dott. Antonio Calamita, designato dalla Consulta regionale dei geologi;
9)  sei urbanisti in rappresentanza delle tre principali associazioni di enti locali dell'Isola nelle persone di:
-  avv. Mario Arena, residente in Catania, via largo di Nicito n. 18, per l'ANCI Sicilia;
-  on.le Antonino Messina, nato a Sant'Angelo di Brolo il 31 maggio 1925 per l'ANCI Sicilia;
-  ing. Giuseppe Lumera, nato a Noto il 3 luglio 1945, per l'AICCRE;
-  geom. Gaetano Rabito, nato a Chiaramonte Gulfi il 27 settembre 1943, per l'AICCRE;
-  ing. Angelo Bonaccorso, nato a Catania il 3 settembre 1962, per l'ASACEL;
-  arch. Giorgio Valzelli, nato il 23 febbraio 1943 a Brescia per l'ASACEL.

Art.  2

Possono essere sentiti, di volta in volta, dal Consiglio regionale dell'urbanistica, per la trattazione di problemi particolari, i dirigenti generali degli Assessorati interessati, esperti di chiara fama e i rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

Art. 3

Deve essere sentito dal Consiglio regionale dell'urbanistica il rappresentante dell'amministrazione di cui si esamini il piano.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78, i componenti di cui ai punti 7), 8) e 9) durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati.

Art. 5

Le funzioni di segretario del Consiglio regionale dell'urbanistica vengono disimpegnate dal dott. Giuseppe Palesano, nato a Caccamo (PA) l'1 febbraio 1954, dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 6

Il presente decreto è soggetto a registrazione da parte della Ragioneria centrale di questo Assessorato.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 settembre 2002.
  PELLEGRINO 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente l'11 ottobre 2002 al n. 253
(2002.42.2538)
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DECRETO 30 settembre 2002.
Approvazione della deliberazione del consiglio comunale di Marsala n. 39 del 4 aprile 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 28 del 15 maggio 1991, ed, in particolare, l'art. 3;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/2000;
Visto il foglio prot. n. 3324 del 18 aprile 2002, assunto al protocollo generale di questo Assessorato al n. 23080 del 19 aprile 2002, con il quale il dirigente del settore XI del comune di Marsala, ha trasmesso, per opportuna conoscenza, la determinazione consiliare n. 39 del 4 aprile 2002, avente per oggetto "Misure per la normalizzazione della procedura relativa all'adozione del nuovo piano regolatore generale. Revoca delle deliberazioni del consiglio comunale n. 141 del 3 maggio 1999, n. 148 del 10 maggio 1999 e n. 146 del 30 settembre 1999";
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 4476 del 21 maggio 2002, pervenuto in data 21 maggio 2002 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 30239, con cui il sindaco del comune di Marsala, nel richiedere l'approvazione di questo Assessorato, prevista dal 4° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 28/99, ha prodotto la documentazione a tale fine occorrente;
Vista la delibera n. 39 del 4 aprile 2002, con la quale il consiglio comunale di Marsala, al fine di riavviare le procedure dirette alla formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale, ha provveduto a revocare le precedenti deliberazioni nn. 141/99, 148/99, 146/99, concernenti l'adozione del piano regolatore generale, in considerazione - tra l'altro - di specifica disposizione formulata, a seguito di accertamenti sulla legittimità delle stesse, dall'Assessorato regionale degli enti locali;
Rilevato che la suddetta deliberazione n. 39/09, divenuta esecutiva per effetto dei termini assegnati al Comitato regionale di controllo, reca in calce, a firma del segretario generale, attestazione in ordine al periodo di pubblicazione all'albo del comune ed all'assenza di osservazioni e reclami avverso la stessa;
Vista la nota prot. n. 145 del 27 maggio 2002, con la quale l'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa, la proposta di pari riferimenti, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Dalla lettura dell'atto deliberativo in argomento, si è rilevato che con lo stesso il consiglio comunale, in esecu zione a quanto disposto dall'Assessorato degli enti lo cali con proprio provvedimento dirigenziale n. 2362, gr. VII del 2 aprile 2001 e n. 6092, gr. VII del 15 novembre 2001, ha revocato le deliberazioni sopra richiamate di adozione del piano regolatore generale, in quanto atti emessi in presenza di un commissario ad acta appositamente nominato.
In merito a detta deliberazione ed a seguito di chiarimenti telefonici a cui è seguita apposita richiesta formale di questo dipartimento, con sindacale n. 4476 del 21 maggio 2002, è stata trasmessa apposita integrazione, alla precedente nota di pari oggetto, costituita dai seguenti atti:
-  duplice copia conforme dell'atto deliberativo n. 39/2002 in argomento;
-  certificazione sulle pubblicazioni riportata in calce allo stesso atto;
-  dichiarazione di esecutività in assenza di pronuncia del Comitato regionale di controllo nei termini di legge;
-  duplice copia determinazione sindacale n. 22 del 10 aprile 2000 di mancata conferma della CEC.
Ciò posto, fermo restando che le procedure di soppressione della commissione edilizia comunale, ritenute illegittime, saranno oggetto di ulteriori valutazioni di questa unità operativa, oggi si prende atto della mancanza del richiesto parere previsto dal comma 3° dell'art. 3 della citata legge e, ritenendo l'atto delibera tivo n. 39/2002 di revoca dei provvedimenti di adozione del piano regolatore generale comunale, approvabile, in quanto emesso nei termini previsti dal richiamato art. 3 della legge regionale n. 28/91, lo si trasmette, per le opportune valutazioni di codesto consesso.
Al presente si allega copia dei provvedimenti dell'Assessorato regionale degli enti locali, allegati alla relazione del commissario ad acta nominato per la definizione delle procedure di trasmissione del piano regolatore generale, al fine di poter valutare le refluenze degli stessi sulla deliberazione di revoca oggetto del presente parere.";
Visto il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 656 del 4 luglio 2002 espresso, ai sensi dell'art. 58, lett. a), della legge regionale n. 71/78, in conformità alla citata proposta n. 145 del 27 maggio 2002 dell'unità operativa 3.2/DRU;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 656 del 4 luglio 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell'art. 3 della legge regionale n. 28 del 15 maggio 1991, in conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 656 del 4 luglio 2002, è approvata la deliberazione del consiglio comunale di Marsala n. 39 del 4 aprile 2002.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 145 del 27 maggio 2002 del servizio 3/D.R.U. - unità operativa 3.2;
2)  voto C.R.U. n. 656 del 4 luglio 2002;
3)  delibera consiliare n. 39 del 4 aprile 2002.

Art. 3

Il comune di Marsala è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto, nonché di quanto diretto all'assunzione degli atti finalizzati all'adozione del nuovo strumento urbanistico generale.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 settembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.40.2379)
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DECRETO 30 settembre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico in territorio del comune di Nicosia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti gli artt. n. 8 e n. 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il decreto n. 80 del 26 febbraio 1983, con il quale è stato approvato il programma di fabbricazione del comune di Nicosia;
Visto il foglio, assunto al protocollo con n. 62818 del 6 novembre 2001, con il quale l'Erga S.p.A., gruppo ENEL ha chiesto a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio dell'autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto eolico da 48 MW di Serra Marrocco in contrada Grassa del comune di Nicosia;
Vista la nota n. 62818 del 6 novembre 2001, con la quale questo Assessorato ha richiesto al comune di Nicosia il parere, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, sul progetto in argomento;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 5 del 14 dicembre 2001, trasmessa dal comune di Nicosia con foglio n. 959 dell'8 febbraio 2002, con la quale il commissario straordinario ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico Serra Marrocco;
Visto il decreto n. 271 del 15 maggio 2001, notificato con nota n. 29869 del 20 maggio 2002 del D.R.T.A., servizio 7, con il quale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, è stato espresso, con prescrizioni, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto in argomento;
Visto il nulla osta n. 3445 del 29 maggio 2002, rilasciato con prescrizioni dall'ufficio del Genio civile di Enna ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere favorevole n. 671/CS del 15 ottobre 2001, rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85;
Visto il parere n. 241 del 9 settembre 2002 espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
L'area interessata dall'impianto eolico e dalla cabina in progetto è ubicata nel comprensorio comunale di Nicosia (EN). Si sviluppa lungo il crinale della dorsale ad andamento ovest-est che si estende tra Serra Marrocco, Monte Ferrante, Monte Quattro Finaite e località Portella Palumba per una lunghezza di circa 6 km.; lungo i due crinali delle dorsali ad andamento sud-nord, che si estendono da Serra Marrocco per una lunghezza di circa 1 km. e tra Monte delle Grasse e Monte Quattro Finaite per una lunghezza di circa 3 km.
Complessivamente l'impianto ha uno sviluppo di 10 km. ed è ubicato ad una altitudine media di circa 1.100 m.l.m.
Sul sito non sono presenti insediamenti di carattere abitativo, ad eccezione di qualche casolare isolato ubicato però alle pendici dei versanti, l'ambiente naturale in cui si inserirà l'impianto eolico è privo di vegetazione arbustiva od arborea ad alto e medio fusto, ed è quasi esclusivamente utilizzato per il pascolo.
L'accesso al sito prevede l'utilizzo della strada intercomunale Castel di Lucio-Ganci che si dirama dalla S.S. 120 al km. 85.5 in direzione Castel di Lucio e dopo circa 6 km. arriva in prossimità dell'impianto. L'estremità est della tratta d'impianto, Passo Malopasseto-Portella Palumba, è raggiungibile anche da nord-est percorrendo la S.S. 117 da Nicosia in direzione Mistretta fino al cortile Contrasto, dove a sinistra una strada sterrata di circa 8 km. consente di raggiungere l'impianto in località Portella Palumba, per quanto riguarda la viabilità interna dell'impianto eolico, il progetto prevede di sfruttare al massimo le strade sterrate esistenti, che percorrono la dorsale per circa 2 km., che saranno oggetto di puntuali piccoli interventi migliorativi e di creare nuove piste per circa 8 km. che permetteranno di mettere in comunicazione tutti gli aereogeneratori;
L'impianto eolico previsto in progetto è costituito da n. 55 aereogeneratori di media taglia, la potenza installata è compresa tra un minimo di 36,3 MW ed un massimo di 49,5 MW, in base al tipo di aereogeneratore adottato, più in dettaglio l'impianto risulta costituito da:
-  n. 55 aereogeneratori di media taglia con, per ognuno, annessa cabina di trasformazione BT-MT;
-  n. 1 stazione di trasformazione MT/AT comprensiva di cabina di consegna alla rete pubblica denominata cabina di centrale;
-  n. 1 torre anemometria.
La consegna alla rete elettrica pubblica dell'energia prodotta dall'impianto eolico avverrà tramite la realizzazione di un elettrodotto interrato che collegherà le macchine con la cabina di centrale, ubicata nella stazione di trasformazione MT/AT, e da questa alla linea AT, in costruzione nei pressi dell'impianto, tramite un collegamento aereo in entra-esci.
In relazione alle caratteristiche del sito in oggetto, le fondazioni degli aereogeneratori saranno, indicativamente, in cls armato del tipo diretto, impostate ad una profondità indicativa di 2,5-3,00 m. dal piano di campagna e saranno formate da un basamento inferiore di dimensioni tali da garantire stabilità alla torre, e da un dado di fondazione superiore nel quale verrà ancorato il fusto dell'aereogeneratore, in prossimità di ciascun aereogeneratore, sarà collocata una cabina elettrica prefabbricata da un unico locale a pianta rettangolare con dimensioni di ingombro di 4,00x2,50 m. e altezza di 2,70 m. circa, avente una superficie coperta di 10 mq. ed una cubatura di 27 mc., destinata ad ospitare i dispositivi di controllo locale, i quadri elettrici ed il trasformatore BT/MT.
In prossimità delle piazzole nn. 12 e 13 e sottostante la linea aerea AT in costruzione, sarà realizzata la stazione elettrica di trasformazione MT/AT per il collegamento dell'impianto alla rete di trasporto dell'energia elettrica in alta tensione, all'interno del perimetro della stazione MT/AT verranno collocati i seguenti due manufatti prefabbricati in cemento armato adiacenti:
-  cabina MT, avente dimensioni di ingombro pari a 7,00x2,46 m., altezza fuori terra 2,58 m., per una superficie coperta di 17,22 mq. e cubatura di 44,43 mc.;
-  cabina BT, avente dimensioni di ingombro pari a 8,00x2,46 m., altezza fuori terra 2,58 m., per una superficie coperta di 19,68 mq. e cubatura di 50,77 mc.
La superficie teorica interessata dall'impianto, comprensiva delle fasce teoriche di rispetto, ammonta a circa 3 kmq., quella effettivamente occupata dall'impianto è pari a 67.300 mq. così suddivisi:
-  piazzole di macchina: (n. 55xmq. 200)mq. 11.000 (area teorica d'occupazione);
-  viabilità impianto: mq. 50.000;
-  stazione MT/AT: mq. 6.300 (area recintata).
Dall'area occupata dalla viabilità d'impianto approssimativamente, mq. 10.000 sono relativi a strade già esistenti mentre mq. 40.000 sono nuove strade.
La superficie coperta dei fabbricati in progetto am monta a:
-  cabina di macchina (n. 55x10)      mq. 550 
-  cabina di stazione MT/AT      mq. 37 
  Totale     mq. 587 

Le cubature dei prefabbricati ammontano a:
-  cabina di macchina (n. 55x27)      mc. 1.485 
-  cabina di stazione MT/AT      mc. 95 
  Totale     mc. 1.580 

Con tali valori l'indice di copertura risulta pari Ic = 0,0087, mentre l'indice di fabbricazione risulta pari a If = 0,023.
Il sito di Serra Marrocco presenta caratteristiche particolarmente interessanti per un suo utilizzo quale impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica con macchine di media taglia, essendo dotato di buone caratteristiche di ventosità, agevolmente accessibile, lontano da insediamenti abitativi ed utilizzato quasi esclusivamente per pascolo o per colture che possono coesistere con l'impianto.
La conformazione stessa del sito consente un'idonea disposizione degli aereogeneratori ritenuta ottimale dall'ente proponente per lo sfruttamento della risorsa eolica disponibile.
Gli aereogeneratori non hanno alcuna interferenza negativa con le attività umane e con l'attuale utilizzo dei terreni, anzi l'impianto eolico può rappresentare un importante riferimento e polo di attrazione, contribuendo parimenti ad una rivalutazione del sito ed ad incrementare la presenza turistica nel territorio del comune di Nicosia.
La realizzazione dell'impianto eolico di che trattasi, destinato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e non inquinante, quale quella rappresentata dal vento, costituisce un'iniziativa che, collocandosi nel settore della tecnologia ambientale cioè fra le tecnologie energetiche a minore effetto serra, assumerebbe un ruolo di rilievo non trascurabile a livello locale e regionale.
Il comune di Nicosia ha espresso parere favorevole con la deliberazione del commissario straordinario sopra citata.
Le opere rivestono carattere di pubblica utilità.
Le aree interessate dalla realizzazione delle opere in argomento, non risultano interessate da colture specializzate e quindi è oggi compatibile con l'utilizzo previsto nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2 della legge regionale n. 71/78; per tutto quanto sopra visto e considerato, questa unità operativa 3.2 del servizio III è del parere che la variante proposta dall'ente in oggetto relativa alla realizzazione, esercizio e manutenzione dell'im pianto eolico da 48 MW di Serra Marrocco in contrada Grassa del comune di Nicosia, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, possa essere autorizzata in rispetto alle prescrizioni di cui ai pareri rilasciati.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 241 del 9 settembre 2002, reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge re gionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall'unità operativa 3.2/D.R.U. e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è autorizzato il progetto per la realizzazione dell'impianto eolico di 48 MW di Serra Marrocco in contrada Grassa del comune di Nicosia.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 241 del 9 settembre 2002 espresso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 3.2/D.R.U.;
2)  delibera del commissario straordinario n. 5 del 14 dicembre 2001;
3)  relazione tecnica descrittiva;
4)  note integrative;
5)  relazione geomorfologica;
6)  analisi di compatibilità ambientale;
7)  documentazione fotografica;
8)  tav.  1  - corografia 1:25.000 e stralcio atlante stradale 1:200.000; 
9)  tav.  2  - planimetria generale, scala 1:5.000; 
10)  tav.  3  - estratto mappa, scala 1:5.000; 
11)  tav.  4  - planimetria viabilità, scala 1:2.000; 
12)  tav.  5  - planimetria viabilità, scala 1:2.000; 
13)  tav.  6  - planimetria viabilità, scala 1:2.000; 
14)  tav.  7  - planimetria viabilità, scala 1:2.000; 
15)  tav.  8  - viabilità - sezione tipo, scala 1:50; 
16)  tav.  9  - piazzola tipo, scala 1:100 e 1:50; 
17)  tav. 10  - fondazione tipo, scala 1:100 e 1:50; 
18)  tav. 11  - aerogeneratore tipo, scala 1:100 e 1:50; 
19)  tav. 12  - cabina di macchina e centrale, pianta, sezione e prospetti, scala 1:50; 
20)  tav. 13  - stazione MT/AT - stralcio planimetrico - se zione A-A; 
21)  tav. 14  - tracciato cavidotti e sezione, scala 1:5.000; 
22)  tav. 15  - impianto di terra e di protezione contro i fulmini, scala 1:100 e 1:50; 
23)  tav. 16  - torre anemometria, scala 1:50; 
24)  tav. 17  - schema elettrico unificare di principio. 


Art. 3

La Erga S.p.A. - gruppo ENEL, dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

La Erga S.p.A. ed il comune di Nicosia sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 settembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.41.2425)
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DECRETO 30 settembre 2002.
Autorizzazione del progetto delle opere necessarie alla completa funzionalità del ponte sul fiume Arena sulla S.P. Mazara del Vallo-Granitola.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in particolare l'art. 57, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65:
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed in particolare gli artt. 2 e 6;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Premesso:
-  con foglio prot. n. 76463-4533/9 del 12 dicembre 2000, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 62366 del 13 dicembre 2000, la Provincia regionale di Trapani ha trasmesso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, copia del progetto delle opere necessarie alla completa funzionalità del ponte sul fiume Arena sulla S.P. Mazara del Vallo-Granitola km. 10+700);
-  con nota prot. n. 5973 del 31 gennaio 2001 questo Assessorato ha richiesto al comune di Mazara del Vallo, territorialmente interessato dall'intervento in argomento, l'avviso del consiglio comunale, ex art. 6 della legge regionale n. 15/91, in merito allin progetto;
-  con successiva nota assessoriale prot. n. 12950 dell'8 marzo 2001, diretta alla Provincia regionale di Trapani ed al comune di Mazara del Vallo, nel rilevare che l'opera in progetto ricade entro la fascia di cui alla lett. a) del l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, è stata evidenziata la necessità di attivare le procedure di deroga stabilite dall'art. 16 della citata legge regionale n. 78/76;
-  con ulteriore nota di questo Assessorato prot. n. 22815 del 19 aprile 2002, in esito alla nota della provincia - prot. n. 19770/pr del 20 marzo 2001 - di convocazione di conferenza di servizio, è stata ribadita l'impossibilità procedurale di dare esito alle valutazioni di natura urbanistica in assenza dell'autorizzazione in deroga ex art. 16 della legge regionale n. 78/76;
-  con foglio prot. n. 27057 del 23 aprile 2001, pervenuto per conoscenza anche a questo Assessorato, la Provincia regionale di Trapani ha formalmente richiesto al comune di Mazara del Vallo l'attivazione delle procedure, ex art. 16 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto delle opere necessarie alla completa funzionalità del ponte sul fiume Arena sulla S.P. Mazara del Vallo-Granitola km. 10+700);
-  con foglio prot. n. 4046 del 18 aprile 2002, pervenuto in data 24 aprile 2002 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 25907 dell'8 maggio 2002, il comune di Mazara del Vallo, al fine di consentire la realizzazione del progetto di cui alla richiesta della Provincia regionale di Trapani, ha trasmesso la delibera n. 46/cc del 26 marzo 2002;
Vista la delibera n. 46 del 26 marzo 2002, con cui il consiglio comunale, costituito nel rispetto di quanto indicato al 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, ha avanzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e del l'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente alle opere necessarie alla completa funzionalità del ponte sul fiume Arena sulla S.P. Mazara del Vallo-Granitola km. 10+700);
Vista la nota prot. n. 18528 del 17 ottobre 2000, con la quale l'ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso - con raccomandazioni - parere favorevole sulle previsioni del progetto in argomento;
Visto il nulla osta, prot. n. 477 del 23 gennaio 2001, rilasciato dal Consorzio di bonifica n. 1 di Trapani in merito alla realizzazione del progetto di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 968 del 25 maggio 2000, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani ha espresso, ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale, parere favorevole di massima, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Vista la nota prot. n. 121 del 3 maggio 2002, con la quale l'unità operativa 3.2/D.R.U. di quest'Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta n. 121 di pari data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Nel premettere che il progetto riguardando i lavori di realizzazione del nuovo ponte sul fiume Arena, da realizzarsi nel territorio di Mazara del Vallo a cura della Provincia regionale di Trapani, quale ente gestore della S.P. Mazara-Granitola, entro la fascia di inedificabilità prevista dalla legge regionale n. 78/76, mt. 150 dalla battigia, è stato oggetto di attivazione delle procedure in deroga previste dall'art. 16 della legge regionale n. 78/76 così come modificato dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78 attivate dal comune di Mazara del Vallo territorialmente interessato.
Ai sensi dei commi 10° e 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, il provvedimento previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 78/76 viene emesso da questo Assessorato, di concerto con l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.
Ciò posto, esaminata la nota n. 22990/9 del 15 aprile 2002 con la quale la Provincia regionale di Trapani ha comunicato di ritenere non più necessario il parere ex art. 30 della legge regionale n. 10/90 (V.I.A.), in quanto:
-  con il comma 7° dell'art. 129 della legge regionale n. 2/2002 è stato abrogato l'art. 30 della legge regionale n. 10/93;
-  l'opera rientra tra quelle oggetto di verifica preventiva da assoggettare alle procedure di impatto ambientale (art. 1, comma 4°, D.P.R. 12 aprile 1996);
-  che la stessa Provincia con nota n. 5244/9 del 24 gennaio 2000 aveva richiesto la verifica della procedura ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996; questa unità operativa fa rilevare che non compete a questo dipartimento entrare nel merito di quanto costituisce oggetto della nota su citata, in ordine alle procedure di VIA, mentre è competenza propria l'applicazione delle procedure ex art. 57 della legge regionale n. 71/78, così come più volte evidenziato con le note nn. 5973 del 31 marzo 2001 e 22815 del 19 aprile 2001 da questo Assessorato, in presenza di istanza di autorizzazione ex art. 7 legge regionale n. 65/81 così come modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95.
Ora poiché il comune di Mazara del Vallo ha provveduto ad approvare nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 78/76 il progetto in deroga dei lavori di realizzazione del ponte sul fiume Arena, in quanto competente per territorio, questa unità operativa ha provveduto a predisporre il parere di competenza che di seguito si riporta:
"Visto:
(...omissis...)
-  considerato che trattandosi di opera pubblica si riscontrano i presupposti per l'attivazione della procedura di deroga;
-  vista la pregressa corrispondenza con la Provincia regionale di Trapani ed in particolare la nota n. 6416 del 30 gennaio 2002 in cui si evidenzia, tra l'altro, l'ossidazione delle esistenti strutture e la necessità di "una soluzione sostitutiva";
-  considerato che gli atti pervenuti possono considerarsi utilmente validi anche ai fini dell'autorizzazione ex art. 10, legge regionale n. 40/95;
-  visto lo strumento urbanistico comunale P.U.C. n 1;
-  visto il piano regolatore generale adottato con delibera comunale del 18 maggio 1999 e il relativo voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 576 del 14 marzo 2002 in corso di notifica, che nessuna prescrizione particolare impone nel sito interessato;
-  considerato che l'intervento, prevedente anche l'adeguamento della viabilità di raccordo, non appare incompatibile con l'assetto urbanistico dell'ambito territoriale interessato ma anzi contribuisce alla razionalizzazione del tracciato viario e al miglioramento degli standards di sicurezza;
-  considerato infine che sotto il profilo della compatibilità territoriale le aree oggetto dell'intervento non sono interessate da colture specializzate e quindi risultano compatibili con l'utilizzo previsto nel rispetto di quanto dettato dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78 e come tale, tutto ciò premesso questa unità operativa 3.2 esprime parere favorevole alla concessione della richiesta deroga, avanzata dal comune di Mazara del Vallo, e al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 10 della legge regionale n. 40/95, sull'istanza della Provincia regionale di Trapani, per l'esecuzione delle opere in variante allo strumento urbanistico con la prescrizione che, una volta realizzate le opere in progetto, la Provincia regionale di Trapani provveda alla rimozione o all'adeguamento strutturale del ponte esistente nonché al recupero ambientale dei luoghi. Il presente parere, reso sotto il profilo strettamente urbanistico, non esime la Provincia regionale di Trapani all'acquisizione di eventuali altri nulla osta o pareri in materia ambientale occorrenti.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 610 del 9 maggio 2002, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto che da quanto emerge dalla proposta favorevole dell'ufficio il parere al progetto segnato in oggetto si riferisce sia all'istanza avanzata dalla Provincia regionale di Trapani ai fini dell'autorizzazione prevista dall'art. 10 legge regionale n. 40/95 sia alla richiesta di deroga avanzata dal comune di Mazara del Vallo nella qualità di ente territorialmente interessato all'opera in argomento;
Ritenuto di potere condividere le motivazioni espresse nel parere n. 121 reso dall'ufficio che è parte integrante del presente voto, con il suggerimento di prevedere una maggiore larghezza della sede affinché possa comprendere almeno quattro corsie, e ciò in coerenza con le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, di cui al D.M. n. 5011/2001.
Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico sia all'istanza di deroga avanzata dal comune di Mazara del Vallo, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, così come richiamato dall'art. 57 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, sia all'istanza avanzata dalla Provincia regionale di Trapani, ai sensi del l'art. 10 della legge regionale n. 40/95, per la realizzazione dell'opera in oggetto con il suggerimento espresso in premessa.";
Vista la nota prot. n. 31244 del 24 maggio 2002, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la nota prot. n. 3094 del 25 settembre 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 58052 del 26 settembre 2002, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, il parere prot. n. 7139 del 30 agosto 2002 reso favorevolmente dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali - sezione beni architettonici;
Ritenuto di poter condividere il sopracitato voto n. 610 del 9 maggio 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica e preso atto dei contenuti della nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Rilevato che la procedura seguita risulta conforme alla normativa vigente, ritenendo di poter considerare la deliberazione n. 46/CC del 26 marzo 2002, anche quale avviso favorevole ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Mazara del Vallo con la delibera consiliare n. 46 del 26 marzo 2002, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto delle opere necessarie alla completa funzionalità del ponte sul fiume Arena sulla SP. Mazara del Vallo-Granitola km. 10+700) di interesse della Provincia regionale di Trapani.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, in conformità al parere n. 610 del 9 maggio 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica nonché alle prescrizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è autorizzato il progetto delle opere necessarie alla completa funzionalità del ponte sul fiume Arena sulla SP. Mazara del Vallo-Granitola km. 10+700), di cui alla richiesta della Provincia regionale di Trapani prot. n. 76463-4533/9 del 12 dicembre 2000.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 121 del 3 maggio 2002, reso dall'unità operativa 3.2/D.R.U.;
2)  voto n. 610 del 9 maggio 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del consiglio comunale di Mazara del Vallo n. 46/C.C. del 26 marzo 2002;
4)  nota prot. n. 3094 del 25 settembre 2002 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e relativo parere allegato;
5)  tav.  A.00  -  stralci; 
6)  tav.  A.1  -  documentazione fotografica; 
7)  tav.  A.2  -  relazione tecnica descrittiva; 
8)  tav.  A.3  -  relazione geologica; 
9)  tav.  A.5  -  particellare di esproprio; 
10)  tav.  C.0  -  planimetria generale stato di fatto; 
11)  tav.  C.1  -  planimetria generale con sottoservizi esistenti; 
12)  tav. D.0  -  planimetria generale di progetto; 
13)  tav. D.1  -  planimetria descrittiva degli interventi; 
14)  tav. D.2  -  sezioni stradali tipo; 
15)  tav. D.3  -  particolare intervento lato mare; 
16)  tav. E.0  -  geometria nuovo impalcato; 
17)  tav. E.1  -  immagini fotorealistiche. 


Art. 4

La Provincia regionale di Trapani dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione dell'opera in argomento ed in particolare, ove occorrenti, i previsti nulla osta in materia ambientale.

Art. 5

La Provincia regionale di Trapani ed il comune di Mazara del Vallo sono onerati ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 settembre 2002.
  SCIMEMI  

(2002.41.2424)
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DECRETO 30 settembre 2002.
Approvazione del programma costruttivo di cui alla delibera del consiglio comunale di Nizza di Sicilia n. 9 del 26 marzo 2002.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il piano regolatore generale del comune di Nizza di Sicilia, approvato da questo Assessorato con decreto n. 197/DRU del 26 maggio 1999;
Viste le note sindacali aventi lo stesso numero di protocollo n. 5038, rispettivamente del 27 maggio 2002 e 26 agosto 2002, con le quali il comune di Nizza di Sicilia ha trasmesso a questo Assessorato, per i provvedimenti di competenza, gli atti e gli elaborati relativi alla realizzazione di un programma costruttivo sito tra la contrada Landro e la contrada Ciappola - cooperativa edilizia a r.l. "EOS.";
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Nizza di Sicilia n. 32 del 21 dicembre 2001, avente per oggetto "esame istanza della società cooperativa edilizia a r.l. "EOS88" inerente la localizzazione di un'area necessaria per l'insediamento di n. 30 alloggi sociali, decreto n. 1313 del 17 giugno 1994 e decreto n. 69113 del 15 maggio 1993 - determinazione";
Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 26 marzo 2002, avente per oggetto "programma costruttivo redatto ai sensi dell'art. 25, legge regionale n. 22/96, sito tra la contrada Landro e la contrada Ciappola - cooperativa edilizia a r.l. "EOS88";
Visto il parere favorevole reso dall'ufficio del Genio civile di Messina, prot. n. 6930 del 25 marzo 2002, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la dichiarazione a firma dell'ufficio tecnico comunale sulla non sussistenza di vincoli, ad eccezione di quello idrogeologico e la dichiarazione a firma del segretario comunale, attestante l'avvenuta pubblicazione nonché la mancanza di opposizioni e/o osservazioni presentate contro la suddetta D.C. n. 9/2002;
Visti gli elaborati progettuali a firma degli ingg. Arrigo e Alongi costituiti da:
-  delibera consiliare n. 32 del 21 dicembre 2001;
-  delibera consiliare n. 9 del 26 marzo 2002;
-  relazione tecnica;
-  piano quotato;
-  planimetria;
-  tavola impianti;
-  computo planivolumetrico;
-  relazione di esproprio;
-  corografia-stralcio piano regolatore generale;
-  norme di attuazione;
-  relazione geologica;
-  relazione integrativa con allegati;
-  documentazione fotografica.
Visto il parere favorevole n. 46 del 16 settembre 2002, reso dall'unità operativa 4.1 del dipartimento regionale urbanistica, ai sensi della legge regionale n. 40/95 che così recita:
"...Omissis...
Considerato che:
Secondo quanto affermato dall'ufficio tecnico comunale non è stato possibile localizzare l'intervento costruttivo di che trattasi nelle due zone "C" del vigente strumento urbanistico in quanto una delle due zone, ubicata in contrada case Cicala, è già in parte interessata da altro programma costruttivo ed in parte è interessata, come superiormente detto, dal nuovo tracciato ferroviario ME-CT, quale in atto previsto a seguito degli intercorsi accordi tra l'azienda Ferrovie dello Stato e questa Regione. L'altra zona, ubicata in contrada Nave, a prescindere dalla difficoltà di localizzazione, non consente potere insediare l'intervento costruttivo in relazione alla superficie dell'area, tenuto conto della tipologia edilizia del programma costruttivo di che trattasi. Pertanto, si condivide la localizzazione in zona "E" del programma costruttivo in quanto la stessa è ammissibile solo in assenza o insufficienza di zone "C", così come prescritto dall'art. 25 della legge regionale n. 22/96.
Il sito su cui si realizzerà l'intervento, peraltro, ricade in un'area limitrofa ad insediamenti abitativi del centro urbano del comune.
Dall'esame degli elaborati progettuali ed in particolare dall'allegato n. 3 - computo planivolumetrico, risulta che le aree destinate alle urbanizzazioni ammontano complessivamente a mq. 2052,00 così ripartite:
-  per verde pubblico mq. 913,14;
-  per parcheggio pubblico mq. 253,08;
-  per istruzione mq. 684,00;
-  per attrezzature interesse comune mq. 201,78;
Con una dotazione unitaria di 12mq./ab così come prescritto dal decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti.
Essendo l'area gravata dal vincolo idrogeologico, preliminarmente all'esecuzione delle opere è necessario acquisire il nulla osta dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Messina.
Per tutto quanto sopra detto l'unità operativa 4.1/ME è del parere che il programma costruttivo "EOS88" sito tra la contrada Landro e la contrada Ciappola, approvato con D.C. n. 9 del 26 marzo 2002, relativo alla realizzazione di n. 30 alloggi sociali, sia meritevole di approvazione.
Ritenuto di potere condividere il superiore parere n. 46 del 16 settembre 2002 reso dall'unità operativa 4.1/ME del dipartimento regionale urbanistica;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, in conformità con il parere n. 46 del 16 settembre 2002 dell'unità operativa 4.1/ME del dipartimento regionale urbanistica, è approvato il programma costruttivo di cui alla delibera del consiglio comunale di Nizza di Sicilia n. 9 del 26 marzo 2002.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
-  parere n. 46 del 16 settembre 2002 espresso dall'unità operativa 4.1/ME;
-  delibera consiliare n. 32 del 21 dicembre 2001;
-  delibera consiliare n. 9 del 26 marzo 2002;
-  relazione tecnica;
-  piano quotato;
-  planimetria;
-  tavola impianti;
-  computo planivolumetrico;
-  relazione di esproprio;
-  corografia-stralcio piano regolatore generale, norme di attuazione;
-  relazione geologica;
-  relazione integrativa con allegati;
-  documentazione fotografica;
-  parere favorevole del Genio civile di Messina, protocollo n. 6930 del 25 marzo 2002;
-  dichiarazione a firma del segretario comunale attestante l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, nonché la mancanza di opposizioni e/o osservazioni presentate avverso la suddetta D.C. n. 9/2002;
-  dichiarazione a firma del responsabile dell'ufficio tecnico comunale sulla non sussistenza dei vincoli ad eccezione di quello idrogeologico.

Art. 3

Per gli effetti dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale n. 86/81 le aree interessate dal programma costruttivo approvato dovranno essere espropriate ed utilizzate entro il termine di due anni.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Nizza di Sicilia, per l'esecuzione, ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale, con esclusione degli allegati.
Palermo, 30 settembre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.41.2410)
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DECRETO 1 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto della Siemens S.p.A. relativo alla realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare G.S.M. mobile nel comune di Solarino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 9085 del 13 ottobre 2002, con la quale la Siemens S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, l'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare di telefonia mobile di Wind telecomunicazioni S.p.A. da installare nel comune di Solarino;
Vista la nota n. 14175 del 7 marzo 2002, con la quale questo Assessorato ha chiesto al comune di Solarino di esprimere, a mezzo di deliberazione consiliare, l'avviso previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81 sul progetto della Siemens S.p.A;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 17 del 29 aprile 2002, con la quale il comune di Solarino ha epresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 dall'ufficio del Genio civile di Siracusa con nota n. 9033/02 del 10 giugno 2002;
Visto il parere dell'U.O. 4.2/D.R.U. n. 35 del 2 settem bre 2002, reso, sulla scorta degli atti trasmessi a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si riporta:
"...Omissis...
Considerato che:
-  il progetto interessa una piccola area di dimensioni pari a m. 6,30x8,30 censita in catasto al foglio 14 particella 296, ricadente in zona classificata dal vigente piano regolatore generale di Solarino come verde agricolo;
-  le opere per la realizzazione della stazione radio base della rete cellulare di telefonia mobile consistono in un plinto di fondazione in C.A. ed in una antenna di altezza pari a m. 24;
-  è prevista, altresì, la recinzione dell'area di pertinenza dell'impianto;
-  l'iter procedurale adottato risulta conforme alle vigenti normative atteso l'interesse pubblico che l'opera riveste;
-  per quanto attiene agli aspetti urbanistici si ritiene che l'opera in progetto risulta compatibile con l'attuale assetto territoriale.
Tutto ciò premesso, visto e considerato questa unità operativa è del parere che il progetto proposto dalla Siemens S.p.A., relativo alla realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare di telefonia mobile di Wind telecomunicazioni S.p.A. nel comune di Solarino, sia meritevole dell'autorizzazione ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche e integrazioni, fermo restando che il comune dovrà preliminarmente accertare la conformità dell'impianto in argomento con la normativa vigente in materia di campi elettromagnetici come prescritto dal D.M. n. 391/98, artt. 3 e 4, e con riferimento alla circolare di questo Assessorato prot. n. 2818/2000;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere dell'unità operativa 4.2/D.R.U. n. 35 del 2 settembre 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall'unità operativa 4.2/D.R.U. n. 35 del 2 settembre 2002, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Solarino, il progetto della Siemens S.p.A. riguardante la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare G.S.M. mobile di Wind telecomunicazioni S.p.A. da installare nel comune di Solarino.

Art.  2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 35 del 2 settembre 2002 dell'unità operativa 4.2/D.R.U.;
2) progetto di massima in unico elaborato costituito da:
a)  stralcio aerofotogrammetria, scala 1:10.000; 
b)  stralcio catastale, scala 1:1.000; 
c)  planimetria generale; 
d)  pianta sito; 
e)  sezione A-A; 
f)  prospetto nord-ovest; 
g)  prospetto nord-est; 

3) relazione geologica-tecnica.

Art.  3

La Siemens S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione delle opere di cui in oggetto.

Art.  4

La Siemens S.p.A. ed il comune di Solarino sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.41.2427)
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DECRETO 2 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in territorio del comune di Casteltermini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali in materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Vista l'istanza prot. R/RT S2-RI n. 11676 del 6 dicembre 2001, assunta al protocollo generale di questo Assessorato al n. 71530 del 17 dicembre 2001, con la quale la TIM S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione in variante del progetto per la realizzazione di una stazione radio base in contrada Fontanazza nel territorio del comune di Casteltermini;
Vista la nota prot. R/RT S2-RI n. 00400 del 15 gennaio 2002, assunta al protocollo generale di questo Assessorato al n. 4750 del 24 gennaio 2002, con la quale la TIM S.p.A., ad integrazione degli atti già presentati con la nota suindicata, ha trasmesso ulteriori documenti utili ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta;
Vista la nota di questo Assessorato n. 7074 del 6 febbraio 2002, con la quale è stato chiesto al comune di Casteltermini, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, il parere sul progetto in questione;
Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 2 aprile 2002, trasmessa con nota prot. n. 7433 del 29 maggio 2002, con la quale il consiglio comunale di Casteltermini ha espresso parere favorevole alla esecuzione dei lavori riportati in oggetto;
Visto il parere igienico-sanitario prot. n. 2973 del 20 dicembre 2001, rilasciato a condizione, dalla Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento - settore igiene e sanità pubblica;
Visto il parere n. 1081/2001 del 12 aprile 2002, rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Agrigento con nota prot. 11098/2001 del 12 aprile 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, è stato espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in argomento;
Visto il parere n. 61 del 9 agosto 2002 reso dall'unità operativa 3.1 del servizio III/DRU, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esaminato il progetto e gli atti ad esso allegati, dai quali si evince:
-  che la TIM S.p.A., con sede legale in Torino, via Bertola n. 34, ha incaricato l'impresa Bellavista Antonino s.r.l., con sede legale in Palermo, via Resuttana n. 367, di individuare nel territorio del comune di Casteltermini un lotto di terreno idoneo alla realizzazione di una stazione radio base (S.R.B.) per telefonia mobile;
-  che il terreno scelto per la realizzazione della S.R.B. in questione, di proprietà del sig. Mancuso Calogero, è situato in c/da Fontanazza, nel territorio del comune di Casteltermini (AG), ed è individuabile catastalmente nel foglio di mappa n. 58, particella n. 217 del nuovo catasto terreni;
-  che nello strumento urbanistico vigente nel comune di Casteltermini (programma di fabbricazione), il terreno scelto ricade in zona "E" - verde agricolo (come da certificato di destinazione urbanistica n. 3/2001 - R, rilasciato dall'ufficio tecnico comunale del comune di Casteltermini il 16 gennaio 2001, allegato alla relazione tecnica);
-  che l'accesso a tale terreno avverrà attraverso una stradella sterrata esistente, che ha inizio dalla S.P. n. 22 "Casteltermini - Campofranco", dalla quale si dipartirà una seconda stradella pedonale, da realizzare in materiale misto di cava, che raggiungerà la nuova S.R.B.;
-  che su tale terreno sarà recintata un'area avente dimensioni di m. 8,00 x 13,10, all'interno della quale verrà realizzato l'impianto di che trattasi;
-  che la stazione radio base, all'interno dell'area recintata, sarà costituita da un cassone prefabbricato (shelter tipo SIMM 4500), avente dimensioni in pianta di m. 2,50 x 4,50 ed altezza pari a m. 3,00 e da un palo metallico, di altezza pari a m. 36,00, avente la funzione di reggere le antenne ricetrasmittenti;
-  che le apparecchiature e gli apparati tecnologici, necessari al funzionamento delle antenne, verranno allocati all'interno dello shelter, per il posizionamento del quale si prevede la realizzazione di una platea di fondazione in c.a. (dimensioni: m. 6,30 x 3,70 x 0,50), oltre ad un opportuno strato di cls magro, al fine di poter riuscire ad avere strati di terreno consistente;
-  che il palo metallico reggi-antenne verrà fissato su un plinto di fondazione (dimensioni m. 5,00 x 5,00 x 3,009), che verrà opportunamente dimensionato da apposito calcolo strutturale e attrezzato di scaletta di accesso con safety e di cancello antisalita;
- che le antenne, tipo Kathrein, verranno distribuite in tre settori sulla parte superiore del palo metallico (n. 3 antenne: settore 1, azimut 20°, quota m. 30,00 - n. 2 antenne: settore 2, azimut 100°, quota m. 36,00 - n. 3 antenne: settore 3, azimut 320°, quota m. 36,00);
-  che, allo scopo di tutelare l'incolumità della popolazione e di salvaguardare attentamente il paesaggio na-turale circostante:
1) saranno scrupolosamente rispettate le più rigide regole urbanistiche e di sicurezza;
2) verranno adottate tutte le misure tecniche ed agronomiche possibili per ridurre l'impatto ambientale del-l'opera;
3) si osserveranno fedelmente tutte le norme vigenti in materia di inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di campo elettrico e magnetico, ai sensi del decreto ministeriale n. 381 del 10 settembre 1998.
Considerato che il comune di Casteltermini (AG) è gravato da vincolo sismico di 2ª categoria - ex legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni e che, per il progetto in questione, è stato prodotto il parere dell'ufficio del Genio civile ex art. 13, legge n. 64/74;
-  che, al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato della redazione nella relazione specifica;
-  che l'opera è finalizzata ad una funzione di pubblico interesse, poiché la rete cellulare TIM è in corso di realizzazione e completamento, sul territorio nazionale, determinando sviluppi occupazionali, direttamente o indirettamente;
-  che la realizzazione di quanto previsto in progetto non comporta alcun volume urbanistico, sebbene modifichi lo stato della conformazione del suolo per finalità diverse da quelle cui la destinazione urbanistica assegna al suolo stesso;
-  che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questa unità operativa, è del parere, alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione di una stazione radio base mobile della rete cellulare TIM in contrada Fontanazza del comune di Casteltermini (AG), ad opera dell'impresa Bellavista Antonino s.r.l., per conto della Telecom Italia S.p.A., in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, con la prescrizione di limitare l'impatto ambientale al minimo e tutelare i fabbricati circostanti da eventuali esposizioni a campi elettromagnetici, nocivi alla salute. Inoltre, dovranno essere rigorosamente rispettate le norme tecniche contenute nella legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle stabilite dal decreto ministeriale 11 marzo 1988, ed anche le norme urbanistico-edilizie ed igieniche, di cui ai regolamenti locali vigenti";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 61 del 9 agosto 2002 reso dall'unità operativa 3.1 del servizio III del dipartimento regionale urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al parere espresso dall'unità operativa 3.1 del servizio III del dipartimento regionale urbanistica n. 61 del 9 agosto 2002 e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante al programma di fabbricazione vigente nel comune di Casteltermini, il progetto per la realizzazione di una S.R.B. per la telefonia cellulare in contrada Fontanazza di cui all'istanza della TIM S.p.A.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere unità operativa 3.1 servizio III/DRU n. 61 del 9 agosto 2002;
2) delibera consiliare n. 25 del 2 aprile 2002;
3) progetto di massima consistente in:
-  relazione generale;
-  elaborati grafici;
-  planimetria;
-  stralcio del foglio di mappa catastale;
-  tav. 1  -  ubicazione S.R.B. rispetto alla particella;
-  tav. 2  -  pianta stazione radio base;
-  tav. 3  -  prospetto S.R.B. (sez. A-A);
-  tav. 4  -  prospetto S.R.B. (sez. B-B),
-  rilievo topografico (a cura del geom. G. Sanfilippo);
-  certificato di destinazione urbanistica;
-  dati radioelettrici della stazione;
4) relazione geologico-tecnica composta da:
-  tav. 1  -  carta geologica;
-  tav. 2  -  sezione geolitologica scala 1:200;
-  tav. 3  -  planimetria ubicazione indagini geognostiche;
-  indagini geognostiche in situ;
-  calcolo di stabilità del pendio;
-  documentazione fotografica;
-  calcolo della capacità portante di una fondazione.

Art. 3

La TIM S.p.A. dovrà acquisire, prima dell'inizio delle opere, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

La TIM ed il comune di Casteltermini sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.41.2408)
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DECRETO 2 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di due parcheggi entro la fascia di 150 metri dalla battigia in territorio del comune di Erice.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed in particolare l'art. 57, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed in particolare l'art. 2;
Visto il foglio prot. n. 327/72 del 7 novembre 2001, pervenuto in data 12 novembre 2001 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 65302 del 13 novembre 2001, con il quale il comune di Erice, per i provvedimenti di competenza in ordine agli adempimenti ex art. 89 della legge regionale n. 6/01, ha trasmesso le delibere commissariali n. 80/01 e n. 81/01 relative alla realizzazione di due parcheggi entro la fascia di 150 m. dalla battigia;
Vista la delibera n. 80 del 26 ottobre 2001, con la quale il commissario straordinario nominato in sostituzione del consiglio comunale di Erice, ha avanzato, ai sensi del combinato disposto dell'art 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente alle opere necessarie alla realizzazione di un parcheggio in località Pizzolungo;
Vista l'ulteriore delibera n. 81 del 26 ottobre 2001, con la quale lo stesso commissario straordinario ha avanzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente alle opere necessarie alla realizzazione di un parcheggio nel Lungomare Dante Alighieri (parcheggio dell'Università);
Vista la nota prot. n. 4 dell'8 gennaio 2002, con la quale l'unità operativa 3.2/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta n. 4 di pari data, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Per entrambe le attrezzature, previste dal P.R.G. approvato con decreto n. 44/01, ad avviso di questo ufficio non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza sia perché sostanzialmente funzionali all'accesso al mare, e pertanto non in evidente contrasto con le prescrizioni dell'art. 15 della legge regionale n. 76/78, sia perché facenti parte della prevista dotazione comunale di servizi pubblici (D.M. n. 1444/68).
Per l'acquisizione della consultazione di competenza si trasmette pertanto copia delle citate delibere e dei relativi allegati.";
Visto il voto n. 547 del 21 febbraio 2002 con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta resa dall'unità operativa 3.2/DRU, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di deroga avanzata dal comune di Erice per la realizzazione dei parcheggi "Lungomare Dante Alighieri e Pizzolungo";
Vista la nota prot. n. 15088 del 12 marzo 2002, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 2564 del 26 luglio 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 52684 del 3 settembre 2002, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, il parere prot. n. 4064 del 26 giugno 2002 reso favorevolmente dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, sezione beni architettonici di Trapani;
Ritenuto di poter condividere il sopracitato voto n. 547 del 21 febbraio 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica e preso atto dei contenuti della nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Rilevato che la procedura seguita risulta conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Erice con le delibere commissariali n. 80/01 e n. 81/01, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazione di due parcheggi entro la fascia di 150 m. dalla battigia in località "Lungomare Dante Alighieri e Pizzolungo".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 4 dell'8 gennaio 2002, resa dall'unità operativa 3.2/DRU;
2)  voto n. 547 del 21 febbraio 2002 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera commissariale n. 80 del 26 ottobre 2001;
4)  delibera commissariale n. 81 del 26 ottobre 2001.

Art. 3

Resta salva l'acquisizione, prima dell'inizio delle opere, di ogni altra autorizzazione o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il comune di Erice è onerato di tutti gli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.41.2426)
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DECRETO 2 ottobre 2002.
Approvazione di variante al vigente piano urbanistico comprensoriale n. 6 del comune di Cattolica Eraclea.

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(2002.41.2437)
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DECRETO 2 ottobre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazzarrà S. Andrea.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il decreto n. 10/91 del 10 gennaio 1991, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Mazzarrà S. Andrea;
Visto il foglio prot. n. 1176 del 14 marzo 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 16561 del 20 marzo 2002, con il quale il comune di Mazzarrà S. Andrea, nel trasmettere la documentazione inerente, ha richiesto l'approvazione della variante al piano regolatore generale, adottata con delibera consiliare n. 34 del 28 novembre 2001, finalizzata alla realizzazione del progetto delle opere di urbanizzazione a servizio delle aree destinate ad edifici economici e popolari;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 1602 del 30 luglio 2002, pervenuto in data 5 agosto 2002 ed assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 47246 del 5 agosto 2002, con il quale il comune citato, in riscontro alla nota di questo Assessorato, prot. n. 18121 del 27 marzo 2002, ha trasmesso le integrazioni richieste;
Vista la delibera n. 34 del 28 novembre 2001, divenuta esecutiva nei termini di legge, secondo quanto attestato in calce alla stessa dal segretario comunale, con la quale il consiglio comunale di Mazzarrà S. Andrea ha adottato, ai sensi della legge regionale n. 71/78, la variante riguardante la riproposizione dei vincoli urbanistici per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio delle aree destinate ad edilizia economico-popolare;
Visti gli atti di pubblicazione resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del segretario comunale, datata 13 marzo 2002, in ordine all'espletamento della procedura di deposito e pubblicazione, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni;
Visto il parere prot. n. 17435 dell'1 luglio 2002, espresso favorevolmente dall'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 43 dell'11 settembre 2002 dell'unità operativa 4.1/ME del dipartimento regionale dell'urbanistica, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
Considerato che:
- il procedimento amministrativo seguito, alla luce della documentazione trasmessa, appare regolare;
- il procedimento in argomento prevede, in conformità al piano regolatore generale vigente i cui vincoli preordinati all'esproprio sono divenuti inefficaci dal 10 gennaio 2001, la realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio delle aree destinate ad edilizia economica e popolare e specificatamente: l'allargamento della strada comunale Giarrisi; una nuova strada di ingresso diretto dalla SS. n. 185 ed innesto nella via Giarrisi; parcheggi e verde pubblico;
- la variante risulta necessaria al fine di dotare le aree destinate ad edilizia economica e popolare delle necessarie opere di urbanizzazione per la realizzazione delle quali l'amministrazione comunale ha richiesto ed ottenuto il relativo finanziamento da parte dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
-  la relazione della prevista viabilità, del verde pubblico e dei parcheggi non modifica il rapporto con le previsioni circostanti e ne migliora la fruibilità;
è del parere che, la variante relativa alla riproposizione dei vincoli urbanistici, adottata dal consiglio comunale di Mazzarrà S. Andrea con deliberazione n. 34 del 28 novembre 2001, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui al parere dell'ufficio del Genio civile di Messina prot. n. 17435/2002.";
Ritenuto di poter condividere il parere reso con nota n. 43 dell'11 settembre 2002 dall'unità operativa 4.1/ME del dipartimento regionale dell'urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dall'unità operativa 4.1/ME del dipartimento regionale dell'urbanistica n. 43 dell'11 settembre 2002, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Mazzarrà S. Andrea relativa alla riproposizione dei vincoli per la realizzazione di opere di urbanizzazione a servizio delle aree destinate ad edifici economici e popolari, adottata con delibera consiliare n. 34 del 28 novembre 2001.

Art. 2

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere dell'unità operativa 4.1/ME n. 43 dell'11 settembre 2002; 
2)  delibera consiliare n. 34 del 28 novembre 2001; 
3)  elaborato progettuale composto da: 
  -  relazione; 
  -  stralcio piano regolatore generale con allegata legenda; 
  -  stralcio aerofotogrammetrico 1:2000; 
  -  stralcio catastale 1:2000; 
  -  stralcio catastale con evidenziate le particelle interessate 1:2000; 
  -  stralcio aerofotogrammetrico con riproposizione vincoli 1:2000; 
4)  relazione geologica. 


Art. 3

Il comune di Mazzarrà S. Andrea resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.42.2501)
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DECRETO 2 ottobre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Roccafiorita.

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(2002.41.2436)
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DECRETO 14 ottobre 2002.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Castelbuono.

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(2002.43.2565)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 27 settembre 2002.
Graduatoria definitiva dei progetti d'investimento della misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 75;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il Complemento di programmazione della misura 4.19 ex 4.4.2 - sottomisura a) - Riqualificazione e completamento dell'offerta turistica di cui al programma operativo della Regione siciliana (P.O.R. 2000/2006) approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, e le relative modifiche approvate con delibera della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002 e con D.P.R. n. 203 del 23 agosto 2002;
Vista la circolare n. 1 del 17 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 giugno 2001, con la quale sono state diramate le procedure applicative dell'art. 75 della legge regionale n. 32/2000;
Vista la circolare n. 4 del 26 settembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 12 ottobre 2001, con la quale sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001;
Visto il decreto n. 466/6° Tur del 20 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 22 giugno 2001, con il quale sono state individuate le attività di completamento dell'offerta turistica di cui alla linea d'intervento 1 della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il decreto n. 2425 dell'1 ottobre 2001, con il quale è stata approvata la convenzione con la BancaintesaBCI, Mediocredito S.p.A., relativa alla regolamentazione dei rapporti per l'attività d'istruttoria e valutazione dei progetti d'investimento e per l'erogazione delle agevolazioni;
Visto il decreto n. 2888/6° Tur del 30 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 9 novembre 2001, relativo all'approvazione del bando pubblico per l'attivazione della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Visto il decreto n. 3336/6° Tur del 9 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 30 novembre 2001, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al bando di cui al sopra citato decreto n. 2888/6° Tur;
Visto il decreto di approvazione della circolare n. 1 del 24 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.6, dell'1 febbraio 2002, con il quale sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001 e n. 4 del 26 settembre 2001, ed è stato prorogato il termine previsto dal decreto 2888 del 30 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 9 novembre 2001 per la presentazione delle domande per la partecipazione al bando pubblico;
Vista la circolare n. 2 del 14 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 2002, con la quale sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001, n. 4 del 26 settembre 2001 e n. 1 del 24 gennaio 2002;
Vista la circolare n. 3 del 14 maggio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 7 giugno 2002, con la quale sono state apportate delle modifiche ed integrazioni alla circolare n. 1 del 17 maggio 2001;
Viste le note del 2 luglio 2002 e del 19 settembre 2002 e del 23 settembre 2002 con la quale BancaintesaBCI, Mediocredito S.p.A. ha trasmesso gli esiti dell'attività istruttoria ad essa intestata in forza della sopraccitata convenzione, relativa al totale dei 1260 progetti pervenuti e desumibile dagli allegati A, B, C, D ed E;
Visto il decreto n. 611 dell'1 luglio 2002, relativo alla costituzione del nucleo di valutazione di cui al punto 7.7 del bando pubblico;
Vista la nota n. 1032 del 24 settembre 2002, con la quale il nucleo di valutazione ha trasmesso gli esiti delle valutazione di propria competenza;
Considerato che con decreto n. 3336/6° Tur del 9 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 30 novembre 2001 è stata indicata la dotazione finanziaria del predetto bando nella misura dell'intera quota non territorializzata della misura 4.19 a) del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 ammontante a E 127.611.000,00;
Considerato che su 1.260 progetti d'investimento pervenuti, n. 46 sono stati dichiarati dall'istituto istruttore "irricevibili" (allegato A), n. 22 progetti d'investimento sono stati ritirati in fase istruttoria (allegato B), che n. 35 sono stati dichiarati decaduti in quanto le ditte non hanno trasmesso nei termini previsti la documentazione integrativa richiesta (allegato C), che n. 359 progetti d'investimento sono stati esitati da BancaintesaBCI, Mediocredito S.p.A. con parere d'istruttoria negativo (allegato E), e che, infine, n. 798 progetti d'investimento sono stati esitati dall'istituto istruttore positivamente (allegato D);
Considerato che prima della formulazione della graduatoria n. 35 progetti d'investimento sono stati ritirati dalle ditte in quanto gli stessi avevano già ottenuto le agevolazioni della legge 488/92 (allegato F);
Visti i tabulati contenenti gli elementi utili al calcolo degli indicatori predisposto da BancaintesaBCI, Mediocredito S.p.A. (allegato G) e l'attribuzione dei punteggi normalizzati e di quelli di cui all'art. 7.5 e 7.6 del bando pubblico (allegato H);
Visto l'elaborato finale contenente la graduatoria definitiva dei progetti d'investimento esitati favorevolmente da BancaintesaBCI, Mediocredito S.p.A. (allegato I);
Considerato che sono stati già emessi i provvedimenti di comunicazione alle ditte interessate di cui all'allegato E della non ammissione alla graduatoria per l'esito negativo dell'istruttoria;
Ritenuto di prendere atto dell'istruttoria effettuata da BancaintesaBCI, Mediocredito S.p.A., di cui ai citati tabulati e di approvare la graduatoria definitiva dei progetti d'investimento esitati positivamente dall'istituto istruttore (allegato I);

Decreta:


Art. 1

E' approvata la graduatoria definitiva dei progetti d'investimento, riferiti alla quota non territorializzata, della misura 4.19 a) del P.O.R. Sicilia 2000/2006, contenuta nell'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Con successivi provvedimenti, che saranno emessi dopo la esecutività del presente decreto, si procederà alla concessione del contributo comunitario agli aventi diritto.
Nel caso di ulteriori disponibilità finanziarie derivanti da rinuncia ai finanziamenti, da revoca degli stessi o da riduzione dei programmi d'investimento, si procederà allo scorrimento della graduatoria di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3

Le ditte incluse nella graduatoria di cui all'art. 1, non agevolate per carenza di fondi, potranno ottenere, su domanda, l'inserimento nelle graduatorie che verranno redatte dal dipartimento turismo sport e spettacolo, relativamente ai P.I.T, per la quota della misura 4.19 a) territorializzata, ove gli investimenti ricadano nei territori dei comuni dei P.I.T.

Art. 4

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente sarà pubblicato, unitamente alla predetta graduatoria (allegato I), nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 settembre 2002.
  PORRETTO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 ottobre 2002, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 102.

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(2002.43.2551)
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DECRETO 31 ottobre 2002.
Integrazione del decreto 14 ottobre 2002, concernente bando pubblico per l'attivazione degli interventi territoriali relativi alla misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 75;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto il Complemento di programmazione della misura 4.19 (ex 4.4.2) - sottomisura a) - "Riqualificazione e completamento dell'offerta turistica" di cui al programma operativo della Regione siciliana (P.O.R. 2000-2006) approvato con decisione n. C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, e le relative modifiche approvate con delibera della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002 e con D.P.R. n. 203 del 23 agosto 2002;
Visto il decreto n. 1021/S3° Tur del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 18 ottobre 2002, con il quale è stato approvato il bando pubblico per l'attivazione degli interventi territorializzati (PIT) relativamente alla misura 4.19a) del P.O.R. Sicilia 2000-2006;
Visto l'avviso pubblico di rettifica contenuto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002, riguardante l'inserimento dei "centri, sale e strutture congressuali" tra i criteri aggiuntivi del PIT n. 35 "Catania città metropolitana";
Ritenuto di dovere, conseguentemente, integrare il suddetto provvedimento;

Decreta:


Art. 1

In conseguenza dell'avviso pubblico di rettifica contenuto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002, nell'allegato A del bando pubblico approvato con decreto n. 1021/S3° Tur del 14 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del-la Regione siciliana n. 48 del 18 ottobre 2002, è in-serito un punteggio preferenziale (liv. pert. 2) per le attività relative a "centri, sale e strutture congressuali".

Art. 2

Si conferma che l'incremento di punteggio di cui all'art. 8.7 del bando verrà attribuito ove lo stesso non costituisca requisito indispensabile già previsto per il settore di attività, ovvero non costituisca un criterio per il quale è già prevista nel bando l'attribuzione di un incremento di punteggio.

Art. 3

Si conferma che gli interventi realizzabili sono quelli relativi al settore della ricettività e dei servizi extralberghieri ricadenti nei comuni individuati come sistemi turistici maturi (in tal caso non sono ammissibili gli interventi per la realizzazione di nuovi posti letto ma solamente le tipologie d'investimento relative all'ammodernamento ed alla riattivazione), nei comuni delle aree dei PIT e di cui alla lettera B dell'art. 2 del bando, nonché nei centri storici di nuova fondazione e precedenti, individuati alla lettera C del bando.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 ottobre 2002.
  PORRETTO 

(2002.45.2663)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






PRESIDENZA

Incorporazione dell'opera pia Casa della fanciulla all'opera pia Residence Marino Sieri Pepoli e Adragna Vairo di Trapani.

Con decreto presidenziale n. 208/serv. 2° S.G. dell'11 settembre 2002, registrato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza al n. 4926 dell'1 ottobre 2002, l'opera pia Casa della fanciulla è stata incorporata dall'opera pia Residence Marino Sieri Pepoli e Adragna Vairo di Trapani.
Tutti i beni mobili ed immobili già di proprietà delle singole opere pie verranno intestate all'istituenda opera pia nata dalla predetta fusione.
(2002.41.2465)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Istituto S. Lucia di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 220/serv. 2° S.G. del 14 ottobre 2002, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Istituto S. Lucia di Palermo, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 67 del 24 aprile 2002, modificato con delibera n. 100 del 3 giugno 2002.
(2002.42.2542)
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Approvazione del nuovo statuto dell'opera pia Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S.Nicolò di Milazzo.
Con decreto presidenziale n. 221/serv. 2° S.G. del 14 ottobre 2002, è stato approvato il nuovo statuto dell'opera pia Fondazione Barone Giuseppe Lucifero di S.Nicolò di Milazzo. Detto statuto è composto da n. ventisei articoli, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 105 dell'11 giugno 2001, approvato con decreto n. 1868 del 18 settembre 2001.
(2002.42.2541)
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Modifica dello statuto dell'opera pia Casa di ospitalità Collereale di Messina.

Con decreto presidenziale n. 222/serv. 2° S.G. del 14 ottobre 2002, è stata approvata la modifica statutaria dell'opera pia Casa di ospitalità Collereale di Messina, come da schema allegato all'atto deliberativo n. 7 del 18 febbraio 2002, approvata con decreto n. 838/S6 del 28 marzo 2002.
(2002.42.2540)
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Autorizzazione alla ditta D.B. Group, con sede legale in Catania, per il recupero di rifiuti pericolosi.

Con ordinanza commissariale n. 826 del 25 settembre 2002 del commissario delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque è stata concessa, ai sensi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001, alla ditta D.B. Group, con sede legale in via M. Ventimiglia n. 145, Catania, l'autorizzazione, ex art. 28 del decreto legislativo n. 22/97, al recupero di rifiuti pericolosi la cui classificazione è stata mutata a seguito della decisione n. 2000/532/CEE, come mo dificata dalle decisioni nn. 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE.
(2002.41.2423)
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Autorizzazione alla ditta S.A.T. s.a.s. - studio ambiente e territorio di Guglielmo Corrente & C., con sede in Palermo, per 4 impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti liquidi.

Con ordinanza n. 854 del 2 ottobre 2002 il commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha concesso alla ditta S.A.T. s.a.s. Studio ambiente e territorio di Guglielmo Corrente & C., con sede legale in Palermo, via Gabriele Bonomo n. 16, l'autorizzazione per 4 impianti mobili per lo smaltimento e il recupero di rifiuti liquidi.
(2002.41.2412)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo all'elenco regionale degli operatori biologici, ritenuti idonei dagli organismi di controllo, per l'anno 2001.

Il servizio IV, unità operativa 18 - interventi in materia di agricoltura biologica del dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con decreto n.1220 del 4 ottobre 2002 ha istituito l'elenco regionale degli operatori biologici, ritenuti idonei dagli organismi di controllo, per l'anno 2001.
Copia del predetto elenco è consultabile presso l'unità operativa n.7 -U.R.P. di questo Assessorato, viale Regione siciliana n. 2675, Palermo.
(2002.41.2435)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Istituzione della Cabina di regia regionale.

Ai sensi della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 112/98, è istituita presso l'Assessorato regionale degli enti locali la Cabina di regia regionale.
La Cabina di regia, presieduta dall'Assessore regionale per gli enti locali, è composta:
a)  dott. Gianluca Galati - rappresentante dell'Assessorato degli enti locali;
b)  dott. Renato Briante - rappresentante dell'Assessorato degli enti locali;
c)  dott. Francesco Inguanti - rappresentante della Presidenza della Regione;
d)  dott.ssa Maria Luisa Troja - rappresentante della Presidenza della Regione;
e)  dott. Saverio Ciriminna - rappresentante dell'Assessorato della sanità;
f)  dott. Giuseppe Oliva - rappresentante dell'Assessorato della sanità;
g)  dott. Settimio Cantone - rappresentante dell'U.R.P.S.;
h)  dott.ssa Maria Concetta Storaci - rappresentante del-l'A.N.C.I.;
i)  dott. Giovanni Mario D'Avola - rappresentante della Federsanità Sicilia.
E' prevista, nellaCabina di regia regionale, la partecipazione del dirigente generale del dipartimento degli enti locali e del dirigente dell'ufficio di piano.
Con successivo provvedimento verrà determinata la spesa di funzionamento della Cabina di regia e la relativa copertura finanziaria.
La Cabina di regia regionale si avvale di una segreteria, istituita con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali.
(2002.44.2628)
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Istituzione dell'Ufficio di piano - Commissione tecnica per l'accompagnamento e l'assistenza.

Ai sensi della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e della legge 8 novembre 2000, n. 328, visto il decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali 28 ottobre 2002, n. 3679/S7, è istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali l'Ufficio di piano - Commissione tecnica per l'accompagnamento e l'assistenza.
(2002.44.2628)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Revoca del riconoscimento al mercato ittico all'ingrosso di Vittoria.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1799 del 3 ottobre 2002, il riconoscimento attribuito dal Ministero della sanità con provvedimento prot. n. 600.7/24481/AG50/576 del 21 gennaio 1997 al mercato ittico all'ingrosso di Vittoria (RG) sito nella frazione di Scoglitti è revocato.
L'impianto, cui risulta attribuito il numero di riconoscimento 1361, viene cancellato dall'apposito elenco previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.41.2462)
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Autorizzazione alla società Gierrepi s.r.l. per la detenzione e la distribuzione di specialità medicinali per uso umano della società farmaceutica Medibase e trasferimento della sede legale.

Con decreto n. 1810 del 4 ottobre 2002 del dirigente superiore del servizio di assistenza farmaceutica del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, la società Gierrepi s.r.l. è autorizzata a detenere, per la successiva distribuzione, le specialità medicinali per uso umano, ai sensi del decreto legislativo n. 538/92, della società farmaceutica Medibase, a trasferire la sede legale della via Nino Bixio, isolato 115 scala B n. 33, Messina, alla via Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 45 Vittoria (RG), prendendo atto dalla nomina del nuovo rappresentante legale sig. Irene Giacosa e della variazione della composizione societaria.
(2002.41.2421)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di sezionamento carni della ditta CO.IN.CA. s.r.l., con sede in Palermo.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1811 del 4 ottobre 2002, il laboratorio di sezionamento di carni fresche in parti inferiori al quarto della ditta CO.IN.CA. s.r.l. con sede legale nella via Resuttana Colli n. 352 del comune di Palermo e stabilimento nella via Passaggio Francesco Cruti n. 32/34 dello stesso comune è stato riconosciuto idoneo all'esercizio della attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 996/S.
(2002.41.2457)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di produzione di carni macinate della ditta CO.IN.CA. s.r.l., con sede in Palermo.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1812 del 4 ottobre 2002, il laboratorio di produzione di carni macinate e preparazioni di carni della ditta CO.IN.CA. s.r.l. con sede legale nella via Resuttana Colli n. 352 del comune di Palermo e stabilimento nella via Passaggio Francesco Cruti n. 32/34 dello stesso comune è stato riconosciuto idoneo all'esercizio della attività ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 996/P.
(2002.41.2458)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di prodotti contenenti carne della ditta Grande Chef s.r.l., con sede in Santa Elisabetta.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1813 del 4 ottobre 2002, il laboratorio di produzione di prodotti di gastronomia contenenti carne e paste alimentari farcite con carne, non avente struttura e capacità di produzione industriale, della ditta Grande Chef s.r.l. con sede legale nella via Merceri del comune di Santa Elisabetta (AG) e stabilimento nella via Placido Rizzotto n. 10 dello stesso comune, è stato riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi de-articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ed iscritto nello speciale registro con numero di identificazione 9-3131/L".
(2002.41.2461)
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Variazione della ragione sociale della ditta Orazio e Giuseppe Le Mura s.n.c. in ditta Orazio e Giuseppe Le Mura s.r.l., con sede in Giardini Naxos.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1814 del 4 ottobre 2002, il decreto ministeriale prot. n. 600.9/24481/AG50/1543 del 21 luglio 2000 è modificato nel senso che la ragione sociale in esso indicata varia da ditta e Giuseppe Le Mura s.n.c." a ditta "Orazio e Giuseppe Le Mura s.r.l.". L'impianto di tipologia 3 con sede in Giardini Naxos nella via Naxos n. 31 mantiene il numero di identificazione n. 31 mantiene il numero di identificazione 1316 nello speciale nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.41.2459)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Grande Chef s.r.l., con sede in Santa Elisabetta.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n.1815 del 4 ottobre 2002, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Grande Chef s.r.l. sito in Santa Elisabetta nella via Placido Rizzotto n. 10 viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di stabilimento ittico di cui alla tipologia 4 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n.23 e lo stabilimento viene iscritto con il numero di identificazione 2471 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.41.2460)
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Revoca del riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività alla ditta Coldgest S.p.A., con sede legale in Palermo e stabilimento in Catania.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1829 dell'8 ottobre 2002, è stata disposta la revoca del proprio decreto n. 16410 del 22 luglio 1995 con il quale la ditta Coldgest S.p.A. con sede legale nel comune di Palermo nella via Mariano Stabile n. 172 e stabilimento sito nel comune di Catania nella zona Industriale, strada II, n. 11 è stata riconosciuta idonea per l'attività di sezionamento a capacità limitata di carni fresche della specie bovina, ovina e suina ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione del laboratorio di sezionamento in causa dall'elenco regionale previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2002.41.2456)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività allo stabilimento di prodotti ittici della ditta Pescazzurra s.r.l., con sede in Messina.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1833 del 9 ottobre 2002, lo stabilimento di prodotti ittici della ditta Pescazzurra s.r.l. con sede in Messina nella via Campo delle Vettovaglie viene riconosciuto idoneo per l'esercizio dell'attività di tipologia 2 di cui alla circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 23.
L'impianto di tipologia 2 e 3 mantiene il numero di identificazione 1788 nello speciale registro previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.
(2002.41.2455)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Giudizio di compatibilità ambientale ai lavori di ricostruzione e difesa delle spiagge finalizzati al riequilibrio del litorale lungo la fascia costiera della Baia di Giardini Naxos.
Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 739 del 23 settembre 2002, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2000, è stato concesso giudizio di compati-bilità ambientale ai lavori di ricostruzione e difesa delle spiagge finalizzato al riequilibrio del litorale lungo la fascia costiera della Baia di Giardini Naxos, da realizzarsi nel comune di Giardini Naxos (ME).
(2002.41.2409)
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Variante al programma di fabbricazione del comune di Ficarra.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica n. 744/DRU del 24 settembre 2002 è stato approvato, in variante al programma di fabbricazione del comune di Ficarra, la variante al programma di fabbricazione relativa ai lavori di recupero e valorizzazione del centro storico, adottata con delibera comunale n. 41 del 30 ottobre 2001.
(2002.41.2411)
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Provvedimenti concernenti reti fognanti e impianti di depurazione.

Con decreto n. 770 dell'1 ottobre 2002, il dirigente responsabile del servizio 1, tutela delle acque, dell'Assessorato regionale del territorio ed ambiente, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, ha autorizzato il comune di Lentini ad effettuare nel fiume San Leonardo lo scarico dell'effluente depurato proveniente dall'impianto di depu-razione a servizio della pubblica fognatura degli agglomerati urbani di Lentini e Carlentini, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni relativamente ai parametri BOD5, COD, Solidi Sospesi; e tab. 5 della legge regionale 27/86 relativamente ai parametri non menzionati nella tabella 1 citata.
(2002.41.2431)

Con decreto n. 781 del 2 ottobre 2002, il dirigente responsabile del servizio 1 tutela delle acque, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, ha autorizzato il consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino ad effettuare nel Fiume Margi-Caltagirone lo scarico dell'effluente depurato proveniente dall'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato industriale di contrada S. M. Poggiarelli, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni.
(2002.41.2430)


Con decreto n. 782 del 2 ottobre 2002, il dirigente responsabile del servizio 1, tutela delle acque, dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 e dell'art. 45 del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, ha autorizzato il comune di Bisacquino ad effettuare nel Vallone Mattia o Pignato lo scarico dell'effluente depurato proveniente dall'impianto di depurazione a servizio della pubblica fognatura comunale, nel rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 1, dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed interazioni relativamente ai parametri BOD5, COD., solidi sospesi; e tab. 4 della legge regionale n. 27/86 relativamente ai parametri non menzionati nella tabella 1 citata.
(2002.41.2429)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della concessione mineraria denominata Pantanelle-Sacchitello-Culma-Prevola nel territorio di Racalmuto.

Il dirigente del servizio 7/VIA, del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 788 dell'8 ottobre 2002 ha espresso giudizio positivo, con prescrizioni, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della concessione mineraria denominata Pantanelle-Sacchitello- Culma-Prevola nel territorio di Racalmuto (AG), per un'estensione di 283 ettari.
(2002.41.2438)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Iscrizione dell'associazione turistica pro loco di Raffadali all'albo regionale.
Con decreto n. 863 dell'1 ottobre 2002 del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo è stata iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/1965 e successive modifiche, l'associazione turistica Pro loco di Raffadali, a far data dall'anno 2002.
(2002.41.2454)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 17 ottobre 2002.
Programma triennale delle opere pubbliche in materia di interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-fore stale.

Agli enti locali
All'Azienda regionale delle foreste demaniali
Agli enti gestori delle aree naturali protette
Agli uffici del Genio civile
e, p.c.  All'Assessorato regionale dei lavori pubblici 

All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
La recente legge regionale n. 7/2002, ha ridefinito la normativa regionale in materia di opere pubbliche, apportando significative e rilevanti modifiche all'iter realizzativo dei lavori pubblici a partire dalla fase della loro programmazione.
L'art. 14 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002, stabilisce che la realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base del programma triennale e dell'unito elenco dei lavori da realizzare nell'anno.
Inoltre, ai sensi del comma 18 del sopra citato art. 14, è riservata all'Amministrazione regionale competente la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica e idraulico-forestale, tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree na turali protette.
Va rammentato, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 16/96, nei bacini idrografici montani la progettazione, realizzazione e manutenzione d elle opere di sistemazione, di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo sono di competenza esclusiva dello scrivente Assessorato.
Il processo formativo del programma triennale delle opere pubbliche prevede, come momento iniziale, la definizione del quadro dei bisogni e delle esigenze e degli interventi necessari al loro soddisfacimento.
Lo scrivente Assessorato ha dato avvio alla fase ricognitiva suindicata, finalizzata alla predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche nel settore in argomento. Si ritiene che proprio questo sia il momento più idoneo in cui gli enti interessati faranno pervenire le loro proposte d'intervento. Si ritiene, altresì, utile acquisire tutte le informazioni di dissesto in modo da poter definire gli interventi necessari alla tutela del territorio.
Si invitano, pertanto, alla luce di quanto stabilito dal citato art. 14, comma 18, gli enti e gli uffici in indirizzo a formulare le proposte d'intervento interessanti i territori di loro competenza, rientranti nei bacini idrografici montani.
Le proposte d'intervento e segnalazioni di dissesto andranno trasmesse al dipartimento regionale delle foreste di quest'Assessorato, corredate della scheda riportata in allegato debitamente compilata e della documentazione ivi indicata.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli enti e uffici in indirizzo potranno contattare gli uffici periferici del dipartimento delle foreste (ispettorati ripartimentali delle foreste, uffici speciali per la difesa e conservazione del suolo di Palermo, Catania e Messina).
  L'Assessore: CASTIGLIONE 

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(2002.43.2555)
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CIRCOLARE 18 ottobre 2002, n. 4.
Regolamento CE n. 2080/92 - Disposizioni regionali attuative per l'applicazione del decreto ministeriale 18 dicembre, n. 494/98 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze.

Agli ispettorati ripartimentali delle foreste
PREMESSA
Il Ministero per le politiche agricole e forestali, con l'emanazione del decreto n. 494/98 cui ha fatto seguito la relativa circolare attuativa n. 4373 del 4 ottobre 2000, ha disposto le norme di attuazione del regolamento CE n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze.
Nel corso della prima applicazione sul territorio regionale del predetto decreto, è emerso il convincimento che risulta opportuno chiarire e meglio definire alcune problematiche emerse durante il corso dei controlli relativi alle manutenzioni e mancati redditi (misure 6-7 del Regolamento Ce n. 2080/92).
Di conseguenza, con il presente provvedimento, si chiariscono in modo puntuale questi aspetti ed allo stesso tempo si definiscono ulteriormente taluni aspetti di carattere generale, nonché l'iter procedurale da seguire.
"Autocertificazioni di adempimento"
Per quanto attiene alle autocertificazioni di adempimento previste dall'art. 9 del decreto ministeriale n. 494/98 e redatte ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 444, tendenti all'ottenimento da parte del beneficiario al pagamento degli aiuti annuali per la manutenzione e per il mancato reddito, si ribadisce che le stesse devono essere presentate obbligatoriamente agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio entro il 31 agosto di ciascun anno.
Nel puntualizzare che la mancata presentazione della prescritta documentazione determina l'esclusione dell'aiuto per l'anno di riferimento, si precisa che l'interessato potrà presentare tale documento anche prima della predetta data.
Ai fini della valutazione del rispetto del termine ultimo del 31 agosto, è da considerarsi valida la data del timbro postale o di accettazione qualora la stessa venga recapitata a mano.
Qualora la scadenza del 31 agosto dovesse ricadere di giorno festivo, potranno ritenersi accoglibili le autocertificazioni presentate il primo giorno feriale immediatamente successivo.
Al fine di pubblicizzare quanto più possibile la necessità di rispettare i termini per la presentazione delle autocertificazioni di adempimento, si invitano gli Ispettorati ripartimentali delle foreste a comunicare, qualora non fosse già stato fatto, alle singole ditte beneficiarie il termine ultimo di presentazione delle istanze di cui sopra.
Si specifica che per l'ottenimento del premio di manutenzione la suddetta autocertificazione va presentata per i primi cinque anni, mentre per ciò che concerne il premio relativo al mancato reddito va presentata per tutti gli anni per i quali si ha diritto al premio.
"Verifiche per la concessione dell'aiuto per la manutenzione e mancato reddito"
Il comma 1° degli articoli 7 e 10 prevede che le regioni, nella fattispecie gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, provvedano annualmente al controllo di avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione di cui alla misura 6 e della perdita di reddito di cui alla misura 7 del Regolamento CE n. 2080/92.
Tali verifiche sono finalizzate all'accertamento del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario nei riguardi del Programma regionale attuativo del regolamento di cui sopra, ribaditi nella dichiarazione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale n. 494/98, con riferimento allo stato dei luoghi accertato in fase di collaudo finale delle opere ed ai requisiti oggettivi e soggettivi per la concessione dell'aiuto compensativo previsto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento CE n. 2080/92.
In virtù del fatto che nel territorio regionale il decreto ministeriale n. 494/98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 4 giugno 1999, viene applicato a partire dall'anno 2000, l'obbligo della presentazione della autocertificazione di adempimento resa ai sensi del succitato articolo 9, è avvenuta per la prima volta entro il 31 agosto dell2000.
Per quanto sopra, potevano richiedere la prima verifica dei lavori di manutenzione coloro i quali avevano presentato entro i termini l'autocertificazione e comunicato ufficialmente l'ultimazione dei lavori di impianto entro il 31 dicembre 1999.
Analogamente a quanto sopra citato, ai beneficiari che entro il 31 agosto 2001 avevano adempiuto alla presentazione dell'autocertificazione e che entro il 31 dicembre 2000 avevano comunicato ufficialmente l'ultimazione dei lavori di impianto, può essere riconosciuto il premio spettante per la prima annualità di manutenzione.
Risulta palese che le medesime procedure devono essere adottate sia per quanto riguarda l'anno in corso che in futuro.
Il decreto ministeriale n. 494/98 agli artt. 7 e 10 prevede un campione da verificare annualmente tramite sopralluogo, nella misura minima del 10% dei beneficiari; tale percentuale, unitamente ai soggetti da sottoporre a controllo, in conformità ai criteri nel merito disposti dall'art. 19 del decreto ministeriale n. 494/98, è stabilita dal competente servizio del dipartimento regionale foreste, fatti salvi eventuali ulteriori accertamenti disposti dall'AGEA.
L'elenco delle ditte da controllare viene comunicato ai competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste entro il mese di novembre di ciascun anno e qualora non venisse comunicato entro la predetta data alcun elenco di ditte, i competenti uffici periferici dovranno provvedere autonomamente al controllo di un campione pari ad almeno il 30% delle ditte beneficiarie, sempre nel rispetto di quanto indicato dall'art. 19 del decreto ministeriale n. 494/98.
Gli accertamenti andranno pertanto effettuati dagli Ispettorati competenti per territorio fino al quinto anno per la manutenzione e per il restante periodo di impegno per la perdita di reddito.
Dopo il quinto anno di manutenzione ed esclusivamente per i controlli sui luoghi con particolare riferimento alla verifica degli obblighi di mantenimento degli impianti boschivi e delle opere realizzate, sarà compito del servizio AGEA del C.F.R.S. effettuare i controlli definiti ex-post, secondo le modalità contenute nell'art. 12 del decreto ministeriale n. 494/98.
Quindi, per i beneficiari che hanno percepito la quinta annualità di manutenzione resta l'obbligo della presentazione della domanda con allegata l'autocertificazione di adempimento al fine dell'ottenimento del premio del mancato reddito, domanda che deve essere presentata agli Ispettorati competenti per territorio entro il termine perentorio del 31 agosto di ciascun anno.
Ricevuta la documentazione e redatti i relativi verbali (allegato 1a ed 1b del decreto ministeriale n. 494/98), gli Ispettorati dovranno trasmetterli al dipartimento regionale foreste entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di presentazione, da parte dei beneficiari, dell'autocertificazione di adempimento.
Gli schemi dei verbali di sopralluogo da utilizzare per gli accertamenti di cui sopra (allegati 1a - 1b al decreto ministeriale n. 494/98), saranno forniti su supporto informatico dal dipartimento regionale foreste. La compilazione dei verbali andrà effettuata utilizzando tale supporto informatico, escludendo, pena la restituzione, la compilazione manuale dei medesimi.
Tale disposizione consentirà di uniformare gli stessi e, allo stesso tempo, di ridurre al massimo possibili errori nel calcolo dei premi dovuti alle ditte beneficiarie; i suddetti verbali dovranno essere accompagnati da un quadro riepilogativo contenente sia i dati anagrafici identificativi delle ditte controllate che quelli relativi alle ditte per le quali non sono stati effettuati controlli in loco, distinti per campagna di applicazione del Regolamento CE n. 2080/92 (campagna 94-97 e 98-99), nonché l'esito delle risultanze dei controlli.
Il dirigente generale del dipartimento regionale foreste: SCIORTINO
(2002.43.2588)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

CIRCOLARE 28 ottobre 2002, n. 13.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Contratti di diritto privato in favore di soggetti beneficiari dei progetti di utilità collettiva.
Ai sindaci dei comuni della Sicilia
Ai presidenti delle province regionali
e, p.c.  Al Ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni - Direzione centrale per le autonomie 

Alla Presidenza della Regione - Segreteria generale
All'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Con la legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 sono state recepite le disposizioni statali in materia di lavori socialmente utili, ex decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, provvedendosi, altresì, al riordino della complessa normativa e facendo carico ai soggetti attuatori degli in terventi di predisporre piani di fuoriuscita.
Specificatamente, si è fatto carico agli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori destinatari delle relative disposizioni di approvare un programma complessivo di fuoriuscita dal bacino dei lavori so cialmente utili di tutti i lavoratori utilizzati con l'esplicita individuazione delle misure di fuoriuscita previste dalla normativa vigente.
I previsti benefici concernono sia i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili finanziati con risorse degli enti promotori o utilizzatori (e, quindi, con spesa a carico dei propri bilanci) sia i lavoratori impegnati in progetti finanziati dalla Regione con risorse regionali, sta tali e comunitarie destinate a politiche attive del la voro.
Per i progetti a carico della Regione, poi, l'importo relativo non è coperto integralmente dal finanziamento regionale e la residua spesa grava sul bilancio dei singoli enti interessati.
Secondo la prevista normativa, i programmi di fuoriuscita redatti dagli enti sono stati trasmessi, entro il 31 gennaio 2001, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e la commissione regionale per l'impiego ha provveduto alla relativa approvazione entro il successivo 31 marzo.
L'approvazione del programma di fuoriuscita non ha comportato l'automatico finanziamento degli interventi inseriti nel programma, essendo l'autorizzazione delle re lative misure e l'erogazione dei finanziamenti subordinate alla disponibilità delle occorrenti risorse previste nei correlativi stanziamenti del bilancio regionale.
Per l'urgente espletamento delle procedure connesse alla stipula dei contratti di diritto privato previsti per l'attuazione dei progetti di utilità collettiva di cui alle ri chiamate disposizioni, nelle conseguenti direttive assessoriali emanate si è espressamente previsto che "entro il termine di 10 giorni dalla data di accredito, gli enti promotori provvederanno alla stipula dei contratti, dando comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego, entro i termini di legge".
Tenuto conto, anche, dei tempi occorrenti per gli ac crediti dei finanziamenti concessi, alla stipula dei contratti si è pervenuti nel 2001, presso numerosi enti locali, ad anno abbondantemente inoltrato o, addirittura, a chiusura di esercizio, con decorrenza dei conseguenti ef fetti, anche dal 2002.
E' entrato in vigore, intanto, l'art. 19 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui (comma 1°, ultimo periodo) "la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel do cumento di programmazione economico-finanziaria" e (com ma 7°) le assunzioni effettuate in contrasto sono "nulle di diritto".
Al riguardo, sono state formulate, da numerosi en ti locali, richieste di chiarimenti, evidenziandosi che, in ap plicazione della richiamata normativa della legge n. 448/01, non sarebbe possibile, nel corrente esercizio finanziario 2002, mantenere gli impegni conseguenti ai contratti già stipulati, atteso che la spesa relativa sa rebbe, comunque, certamente superiore a quella sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2001, seppur incrementata del tasso di inflazione programmata (l'onere assunto a carico dei bilanci degli enti, invero, è relativo ad un periodo limitato dell'esercizio finanziario del 2001).
Al fine di potere dare idonea soluzione alle suddette, rilevanti problematiche, con rapporto prot. n. 672 del 20 febbraio 2002, si è appositamente interpellato il Ministero dell'interno, prospettandosi che, nelle fattispecie evidenziate, si poteva ritenere di non trattarsi, in effetti, di vere e proprie assunzioni, per le quali dovrebbe trovare applicazione il divieto di cui al richiamato art. 19, comma 1°, della legge n. 488/01, bensì di prestazioni mirate al soddisfacimento di esigenze e servizi, il cui co sto era sopportato non dalle comunità locali interessate ma dalla Regione, restando a carico dell'ente un ap porto assolutamente marginale.
Gli stipulandi contratti, invero, concernevano, per la massima parte, progetti di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, redatti dagli enti locali in ottemperanza alla richiamata legge regionale n. 24/2000 e la cui realizzazione assicurava prestazioni mirate al soddisfacimento di esigenze e servizi, pressocché a totale carico della Regione e con un modestissimo, residuo onere per gli enti interessati.
Alla richiesta assessoriale è stata data risposta dal Mi nistero dell'interno con nota prot. n. 15700/5B.2 del 12 lu glio 2002.
E' da precisare, in primo luogo, che, in ordine al le problematiche applicative dell'art. 19 della legge n. 488/01, è intervenuta la circolare dello stesso Ministero dell'interno n. 1/02 del 4 marzo 2002, secondo cui le limitazioni alle assunzioni negli enti locali sussistono solamente per gli enti che, pur essendone obbligati, non hanno rispettato per il 2001 il patto di stabilità.
Tale orientamento è stato altresì confermato in apposita riunione tenutasi con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Di partimento della funzione pubblica del Ministero del l'eco nomia e delle finanze, Dipartimento per la ragioneria dello Stato e del Ministero dell'interno, Direzioni centrali per le autonomie e per la finanza locale.
Nel corso della predetta riunione, invero, i convenuti hanno concordemente ritenuto che, solamente in presenza di contratti aventi decorrenza dal 2002, il limite di cui all'art. 19, comma 1°, trova applicazione per quegli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali, nell'anno 2001 non hanno osservato le prescrizioni relative al rispetto del patto di stabilità, limitatamente alla spe sa effettivamente ed esclusivamente rimasta a carico dell'ente locale interessato.
E' entrata in vigore, intanto, la legge regionale 26 mar zo 2002, n. 2, la quale, all'art. 76, comma 7°, ha sancito che "ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con fondi regionali di cui al presente articolo non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448".
Detta disposizione, da una parte, esclude le spese di cui trattasi dal calcolo del patto di stabilità che gli enti obbligati (province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) sono tenuti a rispettare nell'anno 2002 e, per altro verso, nulla innova in ordine alla possibilità di nuove assunzioni a tempo determinato od a tempo indeterminato, le quali potranno essere disposte dagli enti che, essendone obbligati, hanno rispettato il patto di stabilità.
Tenuto conto delle su riferite determinazioni ministeriali, si invita a riferire su eventuali situazioni difformi verificatesi nonché a fare conoscere i conseguenti, correlativi provvedimenti posti in essere.
  L'Assessore: D'AQUINO 

(2002.45.2668)
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CIRCOLARE 28 ottobre 2002, n. 14.
Art. 13, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. Istruzioni per la richiesta dei rimborsi dell'indennità di fine rapporto.
Ai sindaci dei comuni della Sicilia
Ai presidenti delle Povince regionali
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione Segreteria generale 

Alla Ragioneria centrale dell'Assessorato degli enti locali
Alla Presidenza dell'ANCISICILIA
Alla Presidenza dell'U.R.P.S.
Agli Uffici territoriali del Governo della Sicilia
Alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione - Ufficio controllo atti Assessorato degli enti locali
Alla Procura regionale della Corte dei conti
Con circolare assessoriale n. 6, prot. n. 4031 del 21 lu glio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 18 agosto 2000, sono state fornite direttive per accedere ai benefici previsti nel l'art. 13, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e relativi alla copertura finanziaria degli oneri per il personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 ed alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, come modificata dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, dovuti dalla Regione a tutto il 1996.
Tenuto conto, poi, dell'intesa raggiunta il 12 lu glio 2000 con il coordinamento Regione-autonomie locali, con la stessa circolare n. 6, gli enti interessati sono stati invitati a presentare istanza anche per il rimborso degli oneri spettanti per la liquidazione dell'indennità di buonuscita in favore del personale di cui trattasi per il periodo di servizio prestato fino all'immissione in ruolo.
E ciò, in analogia a quanto operato, nei confronti degli enti locali, dal Ministero dell'interno per il personale della legge 1 giugno 1977, n. 285, giusta le direttive emanate con la circolare 25 febbraio 1998, n. 7, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 24 lu glio 1986, n. 208, relativa alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 9 del decreto legislativo del C.P.S. n. 207 del 4 aprile 1947 nella parte in cui disponeva che l'indennità di fine rapporto, spettante al personale non di ruolo all'atto della cessazione del servizio, non era dovuta in caso di passaggio in ruolo.
Entro il previsto termine di 45 giorni dalla pubblicazione della circolare assessoriale, quindi, sono pervenute numerose istanze da parte di enti locali per la corresponsione di somme afferenti arretrati e indennità di fine rapporto.
Successivamente, si sono impegnate le correlative som me sulla quota del 7,50% dei fondi del 2001 ex richiamato art. 13 e si è disposta, con provvedimenti definitivi od in corso, l'erogazione delle somme per oneri arretrati; non si è potuto provvedere, invece, ad alcun conseguente adempimento in ordine al rimborso della indennità di fine rapporto.
Invero, si sono prospettate diverse problematiche di carattere ermeneutico, di valenza non prettamente formale, sia con riferimento al personale dell'occupazione giovanile (legge 1 giugno 1977, n. 285 e legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8) che per il personale della sanatoria edilizia (legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificata dalla legge regionale 15 maggio 1986, n. 26).
In considerazione della complessità e della rilevanza delle suddette problematiche, con note nn. 1046 del 15 mar zo 2002 e 1752 del 23 aprile 2002 si è promosso l'avviso dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.
Il richiesto parere è stato reso con nota prot. n. 10372/84.02.11 del 19 giugno 2002 e sulla base, anche, degli elementi a chiarimento ed approfondimento acquisiti, si forniscono le seguenti, ulteriori direttive:
-  il rimborso degli oneri spettanti per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, per il periodo di servizio prestato fino all'immissione in ruolo, compete sia al personale assunto ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 che a quello avviato secondo la legge regionale 18 agosto 1978, n. 37: tale ultima disposizione, invero, sebbene non espressamente richiamata nel predetto comma 8 dell'art. 13, legge regionale n. 8/2000, ha dato attuazione, nell'ordinamento regionale, agli interventi previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285;
-  il diritto al rimborso non spetta, invece, per il personale che, pur assunto ai sensi delle leggi regionali nn. 37/78 e 8/81, abbia prestato servizio, prima dell'im missione in ruolo, esclusivamente presso enti diversi dagli enti locali "quali Usl, Iacp e Inam".
L'obbligo del rimborso, infatti, è stato sancito dal l'art. 13 nei confronti degli "enti locali", fra i quali non si possono comprendere gli enti citati.
L'esclusione, inoltre, trova conferma anche alla luce dell'interpretazione sistematica della stessa disposizione, la quale è rubricata "interventi a sostegno delle autonomie locali" ed in considerazione, altresì, che ai commi 1 e 5 si è espressamente previsto che i finanziamenti ivi disciplinati sono destinati ai comuni ed alle province regionali;
-  nell'obbligo di rimborso a carico di questo Assessorato in favore di enti locali per oneri corrisposti al personale dell'occupazione giovanile non possono essere ricompresi gli importi che gli enti locali medesimi devono erogare in ottemperanza all'art. 39, comma 9, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
La soluzione negativa discende dall'interpretazione letterale del comma 8 dell'art. 13, il quale prevede espressamente che la quota aggiuntiva è attribuita agli enti locali che dimostrino i mancati trasferimenti per la co pertura finanziaria degli oneri per il personale... dovuti dalla Regione per gli anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
Conseguentemente, è da escludersi che sulla medesima quota aggiuntiva possano gravare tali oneri per effetto del predetto art. 39, trattandosi di disposizione intervenuta successivamente all'art. 13, comma 8, della legge regionale n. 8/2000;
-  parimenti, l'obbligo del rimborso è da escludere per il personale assunto dagli enti locali per la sanatoria edilizia, ai sensi degli artt. 30 e 41 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, sostituiti dagli artt. 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26.
Per detto personale, il rapporto di lavoro è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, giusta la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9 e successivo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.S. n. 18 del 7 agosto 1993.
Secondo l'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, il diritto all'indennità di buonuscita si consegue "all'atto della cessazione del servizio" e, relativamente al personale di cui trattasi, tale fattispecie può configurarsi al momento dell'immissione nei ruoli della Regione o del l'ente locale: ovvero, il rapporto non di ruolo e quello di ruolo vanno tenuti distinti e, pertanto, per effetto della immissione in ruolo cessa il precedente rapporto con conseguente maturazione del diritto alla corresponsione dell'indennità di buonuscita.
L'indicata soluzione negativa, inoltre, ha conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 208/86, la quale, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 9, comma 4, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui dispone che l'indennità "non è dovuta nel caso di passaggio in ruolo", presuppone, per l'appunto, che il diritto all'indennità matura con l'immissione in ruolo;
-  in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione decennale per la presentazione delle domande ai fini della concessione dell'indennità di buonuscita, preliminarmente, occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 2935 c.c., "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" e specificatamente, con riferimento alla presente fattispecie, dall'1 agosto 1986, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della sentenza della Corte costituzionale n. 208/86.
Per il personale assunto ai sensi delle disposizioni sull'occupazione giovanile e della sanatoria edilizia, pertanto, qualora la cessazione dal servizio (nei termini prima precisati di "immissione in ruolo") si sia verificata prima della predetta sentenza, il termine prescrizionale decennale decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della sentenza medesima; qualora, invece, l'immissione in ruolo sia intervenuta posteriormente, il termine di prescrizione decorre dalla data del provvedimento stesso di immissione in ruolo;
-  attesa la natura retributiva dell'indennità di buonuscita, al personale interessato sono dovuti, per il ritardato pagamento, gli interessi ed il compenso per la svalutazione monetaria calcolati fino alla data dell'effettivo pagamento.
Codeste amministrazioni, pertanto, sono invitate a comunicare se le richieste già inoltrate ai sensi della circolare assessoriale n. 6/2000 vengono confermate, apportandovi, eventualmente, le occorrenti variazioni.
I rimborsi richiesti dovranno essere aggiornati con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria riferiti alla data dell'effettivo pagamento (i dati precedentemente richiesti e forniti erano riferiti alla data del 31 marzo 1998).
In ogni caso, sia per la conferma che per la modifica delle richieste, dovrà tenersi conto, oltre che delle di rettive formulate con la presente, anche dei chiarimenti e delle indicazioni di cui alla precedente circolare assessoriale n. 6/2000, alla circolare del Ministero dell'interno n. 7/98 del 25 febbraio 1998 ed al parere del Consiglio di Stato del 12 novembre 1997, riportato nella stessa circolare ministeriale.
La conferma della richiesta dovrà essere effettuata secondo gli allegati A e B.
Detti allegati, corredati da copia delle istanze prodotte dagli interessati ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione decennale, dovranno essere trasmes si entro il termine di giorni 30 dalla data di ricezione della presente.
Conclusivamente, da parte delle singole amministrazioni dovranno essere anticipate, nei confronti degli aventi diritto, le somme dovute ed al relativo pagamento do vrà provvedersi con ogni urgenza e, comunque, entro il 30 novembre p.v.
Entro il successivo 31 dicembre ed al fine di potere provvedere al tempestivo rimborso delle somme anticipate, dovranno essere comunicati a questo Assessorato i conseguenti adempimenti posti in essere, allegando copia dei provvedimenti adottati.
Si resta in attesa, intanto, di un cenno di assicurazione.
  L'Assessore: D'AQUINO 

Allegato A
COMUNE DI .................................................................. Provincia di ....................................................................

Vista la circolare dell'Assessorato regionale degli enti locali n. 6 del 21 luglio 2000;
Vista la circolare del Ministero dell'interno 25 febbraio 1998, n. 7;
Vista la circolare dell'Assessorato regionale degli enti locali n. 14 del 28 ottobre 2002;
In conformità ai chiarimenti contenuti nel parere del Consiglio di Stato in data 12 novembre 1997, riportati nella predetta circolare ministeriale;
SI CERTIFICA

a)  che il personale assunto ai sensi delle leggi regionali sull'occupazione giovanile che ha prodotto istanza entro il periodo temporale dall'1 agosto 1986 all'1 agosto 1996 e non ha percepito l'indennità di fine rapporto in conseguenza del passaggio in ruolo avvenuto in data 1 giugno 1985-31 maggio 1986, è costituito da n. .......... dipendenti. Tale indennità è relativa al solo periodo di lavoro a tempo determinato ed è stata così calcolata:
-  quota capitale....................................................................................E  .......................................... (a1)
-  quota rivalutazione monetaria (dalla data di presentazione della domanda alla data del pagamento)....................................................................................E  .......................................... (a2)
-  quota interessi ( dalla data di presentazione della domanda alla data del pagamento)....................................................................................E  .......................................... (a3)
Somma totale spettante (a1+a2+a3)....................................................................................E  .......................................... (a4)
b)  che questo ente, per provvedere alla corresponsione di detta indennità, ha accantonato fondi per....................................................................................E  .......................................... (b)
c)  che questo ente per i citati oneri ha ottenuto complessivamente da parte dello Stato, della Regione, di istituti previdenziali e di altri enti, finanziamenti per....................................................................................E  .......................................... (c)
d)  che pertanto la somma totale richiesta a rimborso (a4 -b- c) è pari a....................................................................................E  ..........................................
I sottoscritti attestano sotto la loro responsabilità l'esattezza dei dati forniti.
  Il presidente del collegio dei revisori dei conti Il responsabile del servizio finanziario 
......................................................  ..................................................................... 
  Il sindaco 
  ............................................................. 

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(2002.45.2668)
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CIRCOLARE 31 ottobre 2002, n. 15.
Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 - Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. Innovazioni e profili ordinamentali.

Alle amministrazioni comunali
Alle province regionali
e, p.c.  Alla Presidenza della Regione 

All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
Agli altri Assessorati regionali
Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana
All'Unione regionale delle province siciliane
All'ANCI - Sicilia
Agli Uffici territoriali di Governo della Sicilia
Premessa
Con la legge regionale in oggetto menzionata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.37 del 10 agosto 2002 ed entrata in vigore il 10 settembre successivo, è stata recepita la legge quadro nazionale in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.
Secondo l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 7/2002, il testo di riferimento della legge n. 109/94 è quello vigente alla data di approvazione della medesima legge regionale.
Sono stati altresì recepiti (cfr. art. 1, comma 2, della citata legge regionale) gli atti materiali regolamentari che integrano e completano detta legge n. 109/94.
Il recepimento effettuato è ricettizio anche per quanto concerne gli atti materiali menzionati e, seguendo il criterio della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel recepimento effettuato si operano modifiche, integrazioni e sostituzioni delle disposizioni nazionali. Sono espressamente menzionate le disposizioni della legge n. 109/94 non recepite.
Le norme regolamentari trovano applicazione in quanto compatibili con la legge introdotta.
In materia di finanza di progetto, si richiamano le innovazioni dei commi 1 e 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 7/2002. Il sistema di recepimento accennato non rende applicabile il rinvio formale dell'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Si aggiunge che per le materie del settore in esame riservate alla competenza legislativa nazionale, in base anche alle recenti modifiche del titolo V della Costituzione, l'applicazione di disposizioni afferenti recepite della legge n. 109/94 interviene con rinvio dinamico.
L'art. 42, comma 1, della legge regionale in esame elenca le pregresse disposizioni regionali in materia abrogate, comprese le ultime delle leggi regionali n.ri 4 e 22 del 1996 e 21 del 1998.
La disciplina introdotta (cfr. titolo II della legge regionale) riguarda anche gli appalti per la fornitura di beni e gli appalti di servizi e nei settori esclusi.
La disciplina transitoria è contenuta nell'art. 41 della legge regionale.
Con riguardo alla salvaguardia o applicazione della disciplina pregressa, detta disposizione indica il riferimento all'intervenuta approvazione del bando di gara prima dell'entrata in vigore della legge. Sono fatti salvi i bandi di gara approvati dai dirigenti e dai funzionari apicali. Si richiamano, in merito, l'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e la circolare dell'Assessorato relativa n. 2 del 13 aprile 2001.
Il testo della legge n. 109/94, recepito e coordinato con le modifiche, integrazioni e sostituzioni operate con la legge regionale n. 7/2002 (richiamo del titolo I), in applicazione dell'art. 43 della legge regionale medesima, è pubblicato, anch'esso, nella citata Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 10 agosto 2002.
Innovazioni
Tra le innovazioni apportate nel settore dalla legge n. 109/94, come recepita dalla legge regionale n. 7/2002, rinviando per la nuova disciplina alle istruzioni tecniche dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, si elencano, in particolare, quelle riguardanti:
a)  i pareri sui progetti (cfr. l'art. 7-bis, introdotto dall'art. 5, comma 1). Viene prevista la competenza del responsabile del procedimento, della conferenza speciale di servizi e della commissione regionale dei lavori pubblici. In tema di conferenza di servizi, si rileva che rinvio formale alle disposizioni della legge n. 241/90 risulta in precedenza attuato con l'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 23;
b)  l'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori pubblici (cfr. l'art. 7-ter, introdotto dall'art. 5, comma 1). Il ricorso esterno obbligato riguarda gare di importo superiore a 1.250.000 E, ma è data facoltà di ricorso anche per gare di importo inferiore (cfr. i commi 5 e 8 dell'art. 7-ter);
c)  la programmazione dei lavori pubblici (cfr. l'art. 14, come sostituito dall'art. 8, comma 1). Schemi tipo del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici (art. 14, comma 12);
d) l'attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie (cfr. l'art. 17, come sostituito dall'art. 11, comma 1). La disciplina degli incarichi è estesa ai collaudi;
e)  il fondo di rotazione per la progettazione definitiva (cfr. l'art.17-bis, introdotto dall'art. 12, comma 1);
f)  gli incentivi e le spese di progettazione (cfr. l'art. 18, come integrato dall'art. 13). Si concreta l'applicazione della normativa nazionale in materia, non attuata con l'art. 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23. Si richiama la circolare di questo Assessorato n. 2 del 29 gennaio 1999;
g)  il sistema di realizzazione dei lavori pubblici, con la distinzione tra appalti e concessioni (cfr. l'art. 19, come sostituito dall'art. 15);
h)  le procedure di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione (cfr. gli artt. 20 e 21, come modificati dagli artt. 16 e 17);
i)  l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario (cfr. l'art. 21-bis, introdotto dall'art. 18, comma 1);
l)  la trattativa privata nell'affidamento dei lavori pubblici (cfr. l'art. 24, come modificato ed integrato dall'art. 19);
m)  il cottimo ed i contratti aperti (cfr. gli artt. 24-bis e 24-ter, introdotti dall'art. 20);
n)  i collaudi (cfr. l'art. 28, come sostituito dal l'art. 22);
o) la pubblicità in tema di lavori pubblici (cfr. l'art. 29, come sostituito dall'art. 23);
p) le garanzie e le coperture assicurative (cfr. l'art. 30, integrato e modificato dall'art. 24);
q) la disciplina degli appalti di fornitura di beni e degli appalti di servizi e nei settori esclusi (cfr. il titolo II della legge regionale).
Profili ordinamentali
Si esaminano di seguito le norme introdotte che concernono aspetti ordinamentali in tema di enti locali.
L'art. 4 della legge n.109/94 viene modificato ed integrato dall'art. 3 della legge regionale n. 7/2002, specificando in sede di vigilanza, di coordinamento e di indirizzo nel settore dei lavori pubblici:
1) il conferimento di poteri della Regione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nel territorio della Regione (cfr. i commi 19 e 20);
2) l'origine e le finalità dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (cfr. i commi da 21 a 27). Invero, detto Osservatorio viene configurato come "lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge".
Il comma 29 dell'art. 4 in esame estende l'attività di detto Osservatorio anche per gli appalti del titolo II della legge regionale n. 7/2002 di importo superiore a 50.000 E.
Con l'operatività dei nuovi soggetti indicati si realizzano innovazioni nel settore dell'indirizzo, del coordinamento e della vigilanza in materia di lavori pubblici, con la conferma di obblighi di coadiuzione per le pubbliche amministrazioni appaltanti.
Per il mancato avvio di procedura di appalto relative ad opere finanziate dall'Amministrazione regionale, si richiama l'azione sostitutiva disciplinata dal comma 12 dell'art. 14-bis della legge n. 109/94.
L'art. 7-ter della legge n. 109/94 viene introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 e disciplina, nelle more dell'attuazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, l'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto dei lavori pubblici. Oltre quanto già rilevato in merito, in particolare, sono regolamentate:
a)  l'articolazione dell'Ufficio in una sezione centrale e in sezioni provinciali, le competenze, la strutturazione delle commissioni di gara ed il regolamento di funzionamento dell'Ufficio;
b)  l'acquisizione del verbale di gara redatto dalle menzionate commissioni da parte dell'amministrazione appaltante.
Le istruzioni in merito saranno conseguenti all'attivazione delle strutture.
L'art. 14 della legge n. 109/94 viene sostituito dal l'art. 8 della legge regionale n. 7/2002 e disciplina la programmazione dei lavori pubblici. Trattasi invero di raccordo di disciplina di istituto introdotto in Sicilia con la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.
In particolare, è oggetto di regolamentazione:
-  la realizzazione dei lavori pubblici in base ad una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto del documento di programmazione economico finanziario di cui all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, degli altri strumenti programmatori pubblici che vengono interessati e della normativa urbanistica afferente, atti questi redatti ed approvati unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel corso dell'anno (comma 1);
-  i contenuti e le procedure del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, con la documentazione e la progettazione occorrente (commi da 2 a 8 e da 13 a 15). È conservato il raccordo nella procedura di adozione del programma con i comuni contermini (comma 13), ma non è introdotto quello con il programma della provincia regionale (cfr. disposizioni della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9). Invero gli atti di programmazione adottati vengono trasmessi per conoscenza a detto Ente intermedio (comma 15);
-  l'approvazione del programma triennale e del l'elenco annuale, per gli enti locali, unitamente al bilancio preventivo dei medesimi, del quale costituiscono allegato (comma 9: riferimento particolare all'ultimo periodo, che richiama in modo limitato e implicitamente l'art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000). La competenza consiliare non riguarda gli atti preparatori;
-  la redazione degli atti menzionati sulla base di schemi tipo. L'obbligo della trasmissione degli atti approvati all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (comma 11);
-  le condizioni di modifica delle previsioni e dell'ordine di priorità di programmazione precedente (comma 16);
-  la riserva di programmazione regionale e le deroghe in casi di particolare urgenza (commi 17, 18 e 19).
Intervenuta, di norma, con l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e del suo aggiornamento annuale l'approvazione della progettazione preliminare e di quella definitiva, quella della progettazione esecutiva rientra nella competenza gestionale.
Per quanto concerne l'assetto delle competenze degli organi degli enti locali, si richiamano le disposizioni che seguono, con superamento di pregresse regionali e di direttive di questo Assessorato pertinenti.
Con l'art. 42 della legge regionale n. 7/2002 (abrogazione della legge regionale n. 10/93 ad eccezione del capo I) è soppressa la competenza dei consigli dei comuni e delle province regionali prevista dalla lettera m) del comma 2 dell'art. 32 della legge n. 142/90 "l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gare diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture", come introdotta dall'art. 1 della legge regionale n. 48/91, sostituita dall'art. 78 della legge regionale n. 10/93 ed interpretata dall'art. 61 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.
Con particolare riguardo al settore dell'affidamento di fornitura di beni e di servizi, per importi sotto soglia comunitaria, resta confermata dalla normativa presa in esame la competenza (generale) regolamentare di detti organi collegiali locali, nell'ambito dei principi stabiliti dalla vigente normativa.
Con il medesimo articolo 42 della legge regionale n. 7/2002 è abrogato altresì l'art. 15 della legge regionale n. 4/96 e, quindi, la competenza delle giunte in tema di affidamento di servizi socio-assistenziali, competenza questa che rientra in quella generale dei consigli prevista dall'introdotto art. 32, comma 2, lett. f), della legge n. 142/90.
La disciplina sostitutiva di detta disposizione della legge regionale n. 4/96 è contenuta nell'art. 32 della legge regionale n. 7/2002. In difetto della regolamentazione prevista, può sopperire apposito atto di indirizzo del consiglio. La pubblicità trova disciplina nell'art. 35 della medesima legge regionale.
Nel settore, si ribadisce (cfr. il decreto di questo Assessorato 2 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 31 maggio 2002) che all'affidamento in convenzione dei servizi e delle attività sociali (cfr. gli artt. 20 e 23 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22), gli enti locali provvedono con le modalità indicate dalla legge quadro di riforma dell'assistenza 8 novembre 2000, n. 328 (cfr. l'art. 5, comma 2). I principi di detta normativa sono coerenti con le disposizioni comunitarie con particolare riguardo a procedure ristrette (appalto concorso) o negoziate (trattativa privata), nell'intento di valorizzare gli elementi di qualità, consentendo ai soggetti del terzo settore la piena espressione della propria capacità progettuale ed organizzativa e utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sotto l'aspetto qualitativo ed economico, con prevalenza del primo, giusta previsione del collegato D.P.C.M. 30 marzo 2001 (cfr. gli artt. 4 e 6).
In sintonia sempre con le disposizioni comunitarie, per progetti innovativi e sperimentali, è consentito il ricorso ad istruttorie pubbliche di coprogettazione secondo l'art. 26 del decreto legislativo n. 157/95, come richiamato dal titolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. In dette istruttorie di coprogettazione gli organismi del terzo settore sono chiamati a collaborare, con successivo obbligo per i comuni di procedere all'aggiudicazione senza ulteriore gara, ove il progetto venga approvato in favore dell'organismo proponente.
Le procedure richiamate non escludono l'affidamento anche con gare informali a trattativa diretta per motivate ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale in favore di organismi con radicata territorialità ed esperienza nel servizio di riferimento, unita alla qualificazione e stabilità degli operatori coinvolti nonché alla conoscenza dei bisogni sociali e delle risorse delle comunità ovviamente sempre nel rispetto del trattamento economico contrattuale.
Per gli incarichi di progettazione e vari, l'art. 17 della legge n. 109/94 viene sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2002.
Sotto il profilo della competenza, estesa anche ai collaudi di cui al successivo art. 28 della legge n. 109/94 (anch'esso sostituito dall'art. 22 della legge regionale n. 7/2002), l'introdotto art. 17, comma 2, della legge n. 109/94 prevede, per gli enti diversi dalla Regione, la competenza "dei rispettivi organi esecutivi". Il successivo comma 11 del medesimo articolo stabilisce per detti incarichi il limite di importo inferiore a 100.000 e, nonché la discrezionalità possono del ricorso e l'affidamento fiduciario.
Organi esecutivi degli enti locali, salva diversa indicazione legislativa o attribuzione statutaria, con richiamo del parere del consiglio di giustizia amministrativa n. 402/95, esternato con la circolare di questo Assessorato n. 6 dell'8 agosto 1996, sono il sindaco del comune ed il presidente della provincia regionale aventi competenza residuale generale.
Non attribuita alla sfera burocratica la competenza del conferimento di detti incarichi in Sicilia, sia a livello di Amministrazione regionale che di enti diversi, per la caratterizzazione discrezionale e fiduciaria dell'affidamento dei medesimi, necessita individuare se la competenza relativa riguardi le giunte locali.
Gli artt. 23 e 41 della legge regionale n. 26/93 richiamano per la competenza delle giunte delle province regionali e dei comuni l'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, con riconoscimento dei provvedimenti riguardanti acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale, provvedimenti questi di seguito con l'art. 13 della legge regionale n. 30/2000 (modifica del recepito art. 56 della legge n. 142/90) configurati come atti di indirizzo in assenza di disciplina regolamentare. Si rileva, di contro, che la speciale ed accennata caratterizzazione dei provvedimenti in esame ne induce l'attribuzione agli organi monocratici elettivi locali, ai quali il sistema regionale attribuisce, nella gestione delle amministrazioni, potere di indirizzo e l'ampia gamma degli atti fiduciari.
Per gli incarichi di importo compreso tra 100 mila e 200 mila e, si rinvia a regolamento regionale (cfr. comma 10) e, transitoriamente, si ritiene possa essere emanato atto di indirizzo che mutui dalla vigente legislazione nel settore pertinenti criteri.
Sopra la soglia comunitaria trova applicazione la disciplina relativa (cfr. il comma 9).
Le misure dei compensi sono disciplinate dai commi 19 e 20 del citato art. 17 della recepita legge n. 109/94.
Con l'abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 4/96 e successive modifiche della legge regionale n. 22/96, la trattativa privata è diversamente disciplinata per gli appalti di lavori pubblici, per quelli di for nitura di beni e per gli appalti di servizi e nei settori esclusi.
In particolare, nel settore dei lavori pubblici, l'art. 24 della legge n. 109/94, come modificato dall'art. 19 della legge regionale n. 7/2002, riconduce (cfr. i commi 1 e 9) alla competenza del legale rappresentante dell'ente e, quindi, del sindaco del comune e del presidente della provincia regionale, la determinazione del ricorso alla trattativa privata, previo parere degli uffici competenti. I criteri di aggiudicazione sono disciplinati dal comma 11 di detto articolo.
Trattasi di provvedimento che rientra tra le autorizzazioni, concretando la successiva attuazione del medesimo provvedimento attività gestionale, come quello esplicito del successivo art. 24-bis, introdotto con l'art. 20 della legge regionale n. 7/2002, in tema di cottimo.
Per quanto concerne invece gli affidamenti a trattativa privata (consentiti e discrezionali) disciplinati dal titolo II della legge regionale n. 7/2002 (cioè per gli affidamenti diversi da quelli relativi ai lavori pubblici), sotto la soglia comunitaria, si fa riferimento ai regolamenti locali (cfr. il comma 2 degli artt. 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7/2002).
Per gli importi non superiori a 25 mila e è ammesso il ricorso alla trattativa privata con le condizioni e le modalità disciplinate dall'art. 34 del medesimo titolo. La competenza del ricorso alla trattativa privata, in difetto di esplicita e diversa attribuzione, rientra nella competenza gestionale.
Invero, con riferimento al precedente assetto (cfr. la circolare di questo Assessorato n. 2/2001), le deroghe alla competenza gestionale sono disciplinate, come evidenziato, dagli artt. 17, 24 e 24-bis della recepita legge in esame e si estendono in modo sistematico (riferimento all'art. 24) agli interventi per i lavori di urgenza e di somma urgenza disciplinati dagli artt. 146 e 147 del D.P.R. n. 554/99.
Vanno evidenziate infine le particolari funzioni riconosciute al responsabile del procedimento dalle disposizioni della recepita legge n. 109/94 e da quelle compatibili del D.P.R. n. 554/99.
Va richiamato, in ordine a carenze di soggetti operatori utilizzabili all'interno delle amministrazioni locali, riferite anche ad ipotesi di mancanza di necessaria professionalità nonché di incompatibilità di cumulo di funzioni disciplinate dalla recepita legge n. 109/94, il comma 10, dell'art. 51 della legge n. 142/90 (recepito con l'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 30/2000) in tema di riconoscimento a detti enti di piena autonomia normativa ed organizzativa, con i limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro riservati, per evidenziare:
a)  la diversa e non omogenea strutturazione degli enti locali;
b)  la competenza, interna ai dipartimenti ed agli uffici regolamentati e costituiti, della nomina del responsabile del procedimento;
c)  la riconduzione, senza limite di importo degli interventi, delle funzioni del responsabile del procedimento ai dirigenti o funzionari apicali, nelle ipotesi di carenze di figure professionali riscontrate nell'organico degli enti;
d) il ricorso esterno, per carenza di figure professionali non individuabili all'interno delle amministrazioni (il segretario è soggetto individuabile, ma non come responsabile del procedimento), ove manchino professionalità specifiche o necessiti rimediare ad ipotesi di incompatibilità. Soccorrono, in merito, avvalimenti di personale di altri enti e le varie forme associative normate, forme queste ultime alle quali deve farsi ricorso per accertate situazioni di organico limitato;
e) il comma 2.1 dell'art. 18 della recepita legge n. 109/94, non innova quanto disciplinato in ordine alle funzioni del responsabile del procedimento e si intende riferito al computo degli incentivi di progettazione in terna.
La presente circolare, emanata in raccordo con l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
  L'Assessore: D'AQUINO 

(2002.45.2669)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 17 ottobre 2002, n. 1.
Legge n. 68/99, artt. 11 e 13, legge regionale n. 24/2000, circolare assessoriale n. 4/2001 - Attuazione delle convenzioni Inail e Inps stipulate con l'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Ai servizi UU.PP.L. della Sicilia
All'ufficio regionale del lavoro
All'Inail - Direzione regionale della Sicilia
All'Inps - Direzione regionale della Sicilia
Alle associazioni dei disabili della Sicilia
Alle associazioni datoriali della Sicilia
Ai datori di lavoro operanti in Sicilia
Alle OO.SS. dei lavoratori della Sicilia
Come noto, la legge n. 68/99, i successivi decreti di attuazione e la normativa regionale in oggetto indicata hanno modificato il quadro normativo in materia di lavoro dei disabili attraverso l'individuazione di nuovi strumenti operativi di natura lavorativa e di tipo contributivo ed economico.
Tra questi ultimi, particolare interesse rivestono le misure per l'incentivazione dell'assunzione dei disabili che prevedono agevolazioni per la fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro, in misura variabile in funzione del diverso grado di disabilità del soggetto assunto.
Le agevolazioni di cui sopra sono finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, attraverso l'assegnazione alle regioni delle risorse annualmente stanziate, che queste ultime devono ripartire tra gli enti previdenziali destinatari, secondo quanto previsto negli schemi di convenzioni sottoscritte anche dalla Regione siciliana.
Possono accedere alle agevolazioni di legge:
-  i datori di lavori privati soggetti o non all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/99;
-  le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/91 ed i consorzi di cui all'art. 8 della medesima legge;
-  le organizzazioni di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 68/99.
Per poter fruire dei benefici di legge i soggetti di cui sopra devono aver presentato istanza corredata della documentazione e della convenzione stipulata con il piano economico allegato; tale istanza deve essere sottoposta al parere del comitato provinciale per il sostegno dei disabili e valutata successivamente dal comitato di gestione del fondo regionale per l'inserimento lavorativo dei disabili.
E' bene inteso che la concessione del beneficio di legge resta subordinata alla disponibilità finanziaria.
In relazione a quanto precede, alcune ditte hanno presentato le convenzioni per conseguire i benefici di cui all'art. 13 della legge n. 68/99, che a breve saranno sottoposte alle valutazioni del comitato di gestione del fondo regionale per i disabili.
Si è a conoscenza, altresì, dell'esistenza di molte convenzioni, stipulate dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/99, senza l'ulteriore richiesta di benefici di cui all'art. 13 della legge medesima.
In relazione a quest'ultima fattispecie, si ha notizia che alcune di queste aziende hanno già proceduto all'assunzione di soggetti aventi grado di invalidità tale da consentire alle medesime di beneficiare delle agevolazioni di cui al 1° comma dell'art. 13 della legge n. 68/99.
Pertanto, al fine di dare massima applicazione alla legge e alle convenzioni stipulate con gli istituti previdenziali, si rende necessario conoscere le aziende che avendo stipulato la convenzione ex art. 11 della legge n. 68/99, ed avendo proceduto all'assunzione di personale disabile con le caratteristiche di cui al 1° comma, lettere a) e b), dell'art. 13 della legge n. 68/99, intendano procedere alla richiesta dei benefici di cui allo stesso articolo, compilando il relativo piano economico (allegato B della circolare n. 4/2001).
Ciò consentirà al comitato l'esame delle proposte e, conseguenzialmente, si potrà procedere alle dovute comunicazioni agli istituti INPS ed INAIL dei dati relativi alle aziende ammesse ai benefici ed ai lavoratori assunti (cognome, nome, indirizzo, qualifica, grado di invalidità, codice fiscale, etc.).
Quanto sopra entro il termine del 31 dicembre 2002.
Ciò considerato, codesti UU.PP.L. cureranno di contattare le aziende che hanno proceduto alle assunzioni, fornendo alle medesime, nel caso in cui siano interessate, ogni consulenza utile ai fini della richiesta delle agevolazioni, dell'esame dei piani finanziari e della documentazione di rito presentata.
Quanto sopra, con ogni solerzia, sarà trasmessa al competente servizio III di questo dipartimento ed al comitato provinciale per il sostegno dei disabili.
Visti i tempi ristretti, si rende necessario che le proposte vengano inviate, entro il 31 ottobre 2002, a codesti UU.PP.L., che a loro volta provvederanno a trasmettere al menzionato servizio III, entro il 15 novembre 2002, tutta la documentazione prevista nella circolare n. 4/2001, necessaria per la sottoposizione al comitato di gestione del fondo per l'inserimento lavorativo dei disabili.
Si confida nella massima collaborazione degli UU.PP.L.
Il dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale: LONIGRO
(2002.43.2567)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 22 agosto 2002.
Bando per la selezione e successiva predisposizione della graduatoria prevista dal piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002 a pag. 5 e seguenti, vanno apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
A pagina 5: paragrafo B) Tipologia degli interventi,punto b.1) Azione 1 - Reinnesto
alla fine dell'ultimo capoverso sostituire: "3.200" con "3.000".
A pagina 6:
-  paragrafo C) Condizioni di non ammissibilità
l'ultimo capoverso viene sostituito da:
"Le cantine che hanno distillato una percentuale di prodotto uguale o superiore al 50% della loro produzione di vini nelle vendemmie 1998, 1999 e 2000, non potranno presentare progetti ai sensi del presente bando di gara. Ciò è riferibile sia a progetti collettivi che a progetti di singoli che utilizzano come riferimento tali strutture di trasformazione.".
-  paragrafo D) Indirizzi tecnici, seconda colonna, alla fine del primo capoverso sostituire: "3.200" con "3.000".
A pagina 7: paragrafo G) Aspetti finanziari
prima colonna, punto g.3) Riserva, il secondo capoverso è così sostituito:
"Verranno inoltre riservati 30 ettari ai soggetti che, ai sensi della legge n. 109/96 o precedenti normative, utilizzano terreni confiscati alla mafia.".
A pagina 8:
paragrafo I) Documentazione da allegare
Prima colonna:
-  al numero 4) punto b), alla fine della prima frase, dopo le parole "11 gennaio 2002" aggiungere:
"oppure attestato rilasciato dall'IPA relativo ai giovani insediatisi negli anni 1999, 2000 e 2001, titolari di istanza inserita utilmente negli elenchi di liquidazione predisposti ai sensi della circolare assessoriale n. 307 del 5 dicembre 2001.";
-  al numero 4) punto c.1) alla fine dell'ultima frase aggiungere:
"Il requisito della professionalità si intenderà acquisito qualora il giovane abbia esercitato per almeno un biennio continuativo riferito al quinquennio immediatamente precedente alla data di presentazione della richiesta, l'attività di imprenditore agricolo. In tale caso, in sede di presentazione della domanda, potrà essere prodotta specifica autodichiarazione da integrare, entro il termine dei 30 giorni successivi alla scadenza del bando, con il certificato di iscrizione alla Camera di commercio.";
Seconda colonna:
-  al punto 8) "titolo di possesso dell'azienda", il primo capoverso viene così sostituito:
"Deve essere prodotto titolo di proprietà dell'azienda o contratto di affitto o di comodato registrato nei modi di legge integrato, ove necessario, da una dichiarazione rilasciata dai proprietari relativa all'autorizzazione ad effettuare opere di miglioramento agrario e/o fondiario.
Nel caso di progetti già presentati alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica, la suddetta documentazione dovrà essere perfezionata entro il termine dei 30 giorni successivi alla scadenza del bando.".
-  alla fine del paragrafo, dopo il punto 19) "progetti dei singoli soci" aggiungere:
"I documenti indicati ai punti 8, 9 e 10 potranno essere prodotti anche solo limitatamente alla superficie oggetto di intervento. In tale caso dovrà essere prodotta una dichiarazione a firma del conduttore riportante gli estremi catastali, il titolo di conduzione e la ripartizione colturale dell'intera azienda.
Per quanto riguarda il registro di imbottigliamento, lo stesso potrà essere prodotto e depositato, anche a cura della cantina, in un'unica copia presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura a cui verranno presentati i progetti singoli e/o collettivi facenti riferimento alla relativa struttura di trasformazione. In tale caso sarà cura del singolo richiedente accertarsi dell'avvenuta presentazione del registro presso l'ispettorato competente.".
-  paragrafo L) Criteri per la selezione dei progetti
Al punto "Età e qualifica degli imprenditori" per i progetti presentati in forma associata il numero di giovani agricoltori indicato come 2/3 deve intendersi "almeno il 50%".
A pagina 10, paragrafo O) Realizzazione delle opere e collaudi
Prima colonna, al primo capoverso premettere:
"Ad eccezione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 1342/2002, che all'art. 1, par. 5) ha sostituito l'art. 15 del Regolamento CE n. 1227/2000.......".
(2002.45.2671)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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