GURS Parte I n. 53 del 2002
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2002 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETOPRESIDENZIALE 25 ottobre 2002.
Rettifica del decreto presidenziale 14 ottobre 2002, concernente cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Acireale e nomina del commissario straordinario  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 18 ottobre 2002.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in territorio del comune di Piana degli Albanesi  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 8 ottobre 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 8 ottobre 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 10 ottobre 2002.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 10 ottobre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Di Gesù Vito per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 10 

DECRETO 10 ottobre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Calabrese Lelio, legale rappresentante della Euro Service s.n.c. di Calabrese L. e Castronovo G., per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 11 


DECRETO 10 ottobre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Taibi Anna per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 12 


DECRETO 15 ottobre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Pappalardo Fabio Giuseppe per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 13 


DECRETO 15 ottobre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'A.C. Catania per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 15 


DECRETO 18 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 16 


DECRETO 18 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 17 


DECRETO 18 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 19 

DECRETO 18 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 20 


DECRETO 21 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 21 


DECRETO 21 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 23 


DECRETO 22 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 24 


DECRETO 25 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 25 


DECRETO 25 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002  pag. 26 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 21 ottobre 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sociale Progetto Domani, con sede in Comiso, e nomina del commissario liquidatore  pag. 28 


DECRETO 6 novembre 2002.
Approvazione dello statuto tipo dei consorzi di ripo polamento ittico  pag. 28 


DECRETO 12 novembre 2002.
Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali per l'anno 2003  pag. 31 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 25 settembre 2002.
Ammissione di imprese ai benefici di cui all'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25  pag. 39 

Assessorato della sanità

DECRETO 17 ottobre 2002.
Modifica del decreto 3 ottobre 2002, concernente dichiarazione dei territori dei comuni delle province di Palermo e Trapani quali territori con infezione in atto da Blue tongue  pag. 40 


DECRETO 28 ottobre 2002.
Disposizioni relative all'utilizzo per il consumo uma no delle acque invasate nel bacino artificiale Rosamarina  pag. 41 


DECRETO 7 novembre 2002.
Revoca parziale del decreto 27 giugno 2002, concernente disposizioni per la partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche  pag. 42 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 11 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica in territorio dei comuni di Agrigento e Realmonte  pag. 43 

DECRETO 11 ottobre 2002.
Deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alle opere per la soppressione di alcuni passaggi a livello posti nel comune di Caronia, di cui ai rispettivi progetti delle Ferrovie dello Stato  pag. 46 


DECRETO 17 ottobre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Lercara Friddi  pag. 47 


DECRETO 17 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica nei comuni di Militello Val di Catania, Mineo e Vizzini  pag. 49 


DECRETO 18 ottobre 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Saponara  pag. 51 


DECRETO 18 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto delle Ferrovie dello Sta to relativo ai lavori di soppressione di un passaggio a livello della linea Palermo-Messina  pag. 53 


DECRETO 23 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un metanodotto in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Cerda, Collesano, Scillato e Sclafani Bagni.  pag. 54 


DECRETO 23 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto per telefonia cellulare nel territorio del comune di Sinagra  pag. 55 


DECRETO 23 ottobre 2002.
Approvazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente nel comune di Canicattini Bagni adottate con delibere consiliari n. 54 del 13 agosto 1997 e n. 82 del 13 luglio 2001  pag. 57 


DECRETO 24 ottobre 2002.
Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2003  pag. 60 


DECRETO 25 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione dei lavori di completamento di una strada intercomunale ricadente nel territorio dei comuni di Petralia Soprana, Blufi e Petralia Sottana  pag. 61 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 4 settembre 2002.
Inserimento di un progetto fra gli interventi previsti dal piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia  pag. 62 


DECRETO 23 ottobre 2002.
Disposizioni e modalità per il rilascio della concessione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi  pag. 64 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:
ORDINANZA 21-29 ottobre 2002, n. 430  pag. 66 

Presidenza:
Elenco delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali (legge regionale 20 marzo 1995, n. 22 e legge regionale 20 giugno 1997, n. 19)  pag. 68 
Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2002 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi infrastrutturali  pag. 122 
Rinnovo del collegio dei revisori dei conti della Cassa regionale per il credito alle imprese  pag. 122 
Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione  pag. 122 
Proroga delle disposizioni previste dal comma 4 dell'art.10 dell'allegato 1 al D.P. Reg. 11 luglio 2000  pag. 122 

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Provvedimenti concernenti riconoscimento di imprese di trasformazione di olive da mensa  pag. 122 
Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Campobello di Mazara per lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio, Garcia sul fiume Belice Sinistro, 1° stralcio, 1° lotto  pag. 123 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi per attività integrative di insegnamento del dialetto, di cui alla circolare 19 settembre 2002, n. 27  pag. 128 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca:
Sostituzione di un componente della Commissione regionale per la cooperazione  pag. 128 
Provvedimenti concernenti nomina di componenti del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche del commercio  pag. 128 
Provvedimenti concernenti nomina di componenti del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche dell'artigianato  pag. 128 
Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla CE.FO.PRO., con sede in Paternò  pag. 128 
Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla C.C.I.A.A., con sede in Messina  pag. 129 
Riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'eser cizio di attività commerciali programmati per il 2002 dalla C.I.D.E.C., con sede in Trapani  pag. 129 
Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confesercenti, con sede in Messina  pag. 129 
Rinnovo della concessione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla I.R.FO.R., con sede in Siracusa  pag. 129 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Costituzione del comitato per il sostegno dei disabili della provincia di Palermo  pag. 129 
Modifica del decreto 18 marzo 2002, concernente costituzione del comitato di gestione del fondo regionale per l'inserimento lavorativo dei disabili  pag. 129 

Assessorato della sanità:
Nomina della commissione esaminatrice per la prova teorico-pratica degli allievi frequentatori del corso per operatori pratici di fecondazione artificiale animale svoltosi a Ramacca  pag. 130 
Accreditamento dell'azienda termale Fintur di Sciacca, con il servizio sanitario nazionale per prestazioni idrotermali  pag. 130 
Autorizzazione alla ditta Farmos s.r.l., con sede in Valverde, per l'ampliamento dei locali del magazzino e per la distribuzione di specialità medicinali per uso umano  pag. 130 
Autorizzazione al sindaco pro-tempore del comune di Floresta per l'attivazione del pubblico mattatoio  pag. 130 
Autorizzazione ad effettuare la pubblicità sanitaria di un ambulatorio veterinario sito in Messina  pag. 130 
Revoca del numero di riconoscimento attribuito alla ditta Cusmà Piccione Roberto, con sede nel comune di Piraino  pag. 131 
Revoca del riconoscimento conferito al mattatoio comunale di Piazza Armerina  pag. 131 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.  pag. 131 

Giudizio di compatibilità ambientale al progetto per la realizzazione della centrale solare fotovoltaica di Stromboli.
  pag. 131 

Giudizio di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione di una cava in territorio del comune di Belpasso.
  pag. 131 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Agrigento  pag. 131 
Nomina del commissario ad acta presso l'Azienda di soggiorno e turismo di Caltagirone  pag. 131 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVISO DI RETTIFICA
Presidenza

Progetti integrati territoriali. Avviso pubblico multiasse e multimisura per interventi attivabili attraverso azioni pubbliche  pag. 131 


SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento n. 1
PRESIDENZA

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2002.
Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana.

Supplemento n. 2
Assessorato dell'industria

Bando relativo alla misura 4.03 - Sottomisura A) - Aiuti al terzo settore. Bando per la presentazione delle istanze per la selezione delle imprese da ammettere alle agevolazioni.

CIRCOLARE 21 ottobre 2002, n. 1641.
P.O.R. 2000/2006 - Asse 4 - Sistemi locali di sviluppo - Misura 4.03 - Sottomisura A - Aiuti al terzo settore - Disposizioni attuative di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






DECRETO PRESIDENZIALE 25 ottobre 2002.
Rettifica del decreto presidenziale 14 ottobre 2002, concernente cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Acireale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota prot. n. 19656 del 26 settembre 2002, con la quale il segretario comunale di Acireale ha trasmesso le dimissioni del sindaco, dr. Antonino Nicotra, presentate in data 26 settembre 2002;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/97 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale;
Considerato che nelle more del rinnovo congiunto, le competenze del sindaco e della giunta municipale, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge regionale n. 35/97, sono esercitate da un commissario straordinario nominato a norma dell'art. 55 dell'ordinamento degli enti locali, come modificato dall'art. 14 della citata legge regionale n. 30/2000;
Visto il decreto presidenziale n. 224/S.I./S.G. U.O. I del 14 ottobre 2002, con il quale è stato nominato commissario straordinario il dott. Massimo Raimondi;
Visto l'art. 2 del medesimo decreto, che erroneamente riporta la qualifica di funzionario in quiescenza del dott. Massimo Raimondi;
Visto il ruolo dei dipendenti regionali ove risulta che il dott. Massimo Raimondi ha rivestito la qualifica di dirigente superiore ed è stato collocato in quiescenza;
Ritenuto di dovere rettificare, mediante l'integrale sosti tuzione dell'art. 2, il richiamato decreto presidenziale n. 224 del 14 ottobre 2002, nella parte in cui ripor ta la qualifica di funzionario in quiescenza del dott. Massimo Raimondi, anziché quella di dirigente superiore in quiescenza;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;

Decreta:


Art. 1

L'art. 2 del decreto presidenziale n. 224 del 14 ottobre 2002 è così sostituito:
"Nominare il dott. Massimo Raimondi - dirigente superiore regionale in quiescenza - commissario straordinario per la gestione del predetto comune in sostituzione degli organi cessati dalla carica fino alla prima tornata elettorale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, contestualmente all'elezione del consiglio comunale".
Palermo, 25 ottobre 2002.
  CUFFARO 
  D'AQUINO 

(2002.44.2626)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 18 ottobre 2002.
Individuazione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia in territorio del comune di Piana degli Albanesi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTISCO VENATORIO DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2002, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001 di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, inoltre, il comma 4 dell'art. 41 della stessa leg ge, che distingue le zone cinologiche stabili in "zona A" in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;
Vista la nota prot. n. 1224 del 22 aprile 2002 della Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, con la quale è stata proposta e trasmessa la documentazione riguardante l'individuazione di una zona cinologica stabile "B" per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Piana degli Albanesi, contrada Drigna-Casalotto, individuata in catasto al foglio 15, particella 76 estesa Ha 27.49.00, segnalata dall'Associazione Arci Caccia Comitato Federativo Palermo;
Vista la relazione redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal dirigente della ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, dalla quale si rileva che la zona ha i requisiti per essere classificata "zona B", perché in essa viene esclusa la presenza di fauna stanziale essendo priva di rifugi naturali, e che il territorio ha le caratteristiche faunistico-ambientali richieste dall'art. 41, comma 4, lettera B della legge regionale n. 33/97;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla proprietaria del fondo, con la quale dà la disponibilità del proprio fondo alla istituzione della zona cinologica "B";
Vista la nota del comune di Piana degli Albanesi - area tecnica - servizio urbanistica, territorio e ambiente prot. n. 12860/2001 dell'11 marzo 2002, attestante che non esistono motivi ostativi, alla istituzione della zona cinologica in argomento;
Visto il verbale della ripartizione faunistico venatoria di Palermo datato 27 marzo 2002, riguardante l'acquisito parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste della provincia;
Vista la successiva nota della ripartizione faunistico-venatoria di Palermo prot. 2673 del 20 settembre 2002, con la quale viene trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica stabile "B" pubblicata all'albo pretorio del comune di Piana degli Albanesi dal 13 giugno 2002 al 13 agosto 2002 da cui si rileva che nessuna opposizione è stata presentata;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere alla individuazione della zona cinologica di cui sopra;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, nel territorio del comune di Piana degli Albanesi, contrada Drigna-Casalotto, è individuata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, classificata "zona B", identificata in catasto al foglio 15, particella 76 del comune di Piana degli Albanesi, estesa ettari 27.49.00.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La ripartizione faunistico-venatoria di Palermo nelle more di un eventuale affidamento della zona cinologica, ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: "Regione siciliana - Assessorato regionale agricoltura e foreste, Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo zona cinologica B - divieto di caccia e di uso non consentito".

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2002.
  ALBANESE 

(2002.43.2593)
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ASSESORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 8 ottobre 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla Federazione italiana tabaccai (FIT), con la nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Vista la nota prot. n. 28264 del 6 agosto 2002, con la quale la FIT completava i dati anagrafici richiesti da questo dipartimento, con la nota prot. n. 11456 del 2 agosto 2002;
Considerato che il Ministero delle finanze - dipartimento delle entrate - direzione centrale per la riscossio ne -, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che le modalità di riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvengano alla cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n.209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, direzione centrale per la riscossione, che, con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione sicilia na, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999 acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999 prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999 prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai, prot. n.17901 del 17 maggio 2002 e prot. n. 22102 dell'8 luglio 2002, con le quali la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A., n.209S1403;
Viste le note dell'ECOMAP prot. n. 17445 del 17 giugno 2002 e n. 14783 del 17 maggio 2002, con le quali lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n.209S1403.
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questo dipartimento con le note della FIT prot. n.763/C del 24 giugno 2002 e prot. n. 28183 del 6 agosto 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino in sistema Lottomatica, i cui nominativi sono i seguenti:





Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n.28 - Palermo, sul conto corrente n.690 0001 40 codice ABI 01020 Codice CAB 04793 - codice SIAZ4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'art. 1 per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 ottobre 2002.
  PERGOLIZZI 

(2002.42.2478)
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DECRETO 8 ottobre 2002.
Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con la nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le istanze dei tabaccai successivamente trasmes se dalla FIT con la nota prot. n. 23236 dell'1 luglio 2002;
Considerato che il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999, assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite Lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fidejussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n.209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono state depositate presso il Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione sicilia na, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere alla escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999 acquisite da questa Amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Vista la nota della Federazione italiana tabaccai, prot. n.28536 del 9 agosto 2002 con la quale la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A., n.209S1403;
Vista la nota dell'ECOMAP, prot. n. 22520 dell'8 agosto 2002, con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2002, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n.209S1403.
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questo dipartimento in data 27 agosto 2002, con nota della FIT prot. n.997/C del 13 agosto 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria, che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema Lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n.28 - Palermo, sul conto corrente n.690 0001 40 codice ABI 01020 Codice CAB 04793 - codice SIAZ4535 intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia - è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle entrate - di rezione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 8 ottobre 2002.
  PERGOLIZZI 



(2002.42.2478)
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DECRETO 10 ottobre 2002.
Revoca dell'autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto il D.M. 25 novembre 1998, n. 418 che, agli artt. 5 e 6, regola gli archivi delle tasse automobilistiche;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze del 22 giugno 2000, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 7 luglio 2000, n. 32, con il quale, in attuazione del disposto del citato art. 31, comma 42, della legge n. 448/98, si approva la convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91, per conto della Regione siciliana;
Visto il decreto del 26 febbraio 2001, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 27 aprile 2001, con il quale la sig.ra Cascio Vita, nata a S. Margherita Belice (AG) il 28 agosto 1946, residente in S. Margherita Belice, via Giotto, n. 115, titolare dell'impresa omonima con sede in S. Margherita Belice, via Giotto n. 115, cod. M.C.T.C. AAG2053, aderente all'Automobile Club Italia, è stata autorizzata alla riscossione della tasse automobilistiche, previa stipula della convenzione in data 29 gennaio 2001;
Visti, in particolare l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65, nonché l'art. 8 della convenzione di cui al citato decreto n. 169/00 e l'art. 4 del decreto n. 124/01;
Vista la nota raccomandata di seguito evidenziata, indirizzata alla sig.ra Cascio Vita, alla compagnia assicuratrice Reale Mutua Assicurazioni ed all'Automobile Club Italia, con la quale la direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle entrate ha intimato il pagamento di quanto dovuto, stante che il soggetto sopra citato non ha adempiuto all'obbligo del versamento del seguente importo indebitamente trattenuto senza addurre giustificazione alcuna: numero prot. 79693, data 12 settembre 2002, importo insoluto E 1.272,53, penale 5% E 63,62, interessi E 3,53, totale intimato E 1.339,68;
Vista la nota prot. n. 79152 dell'11 settembre 2002, con la quale la stessa direzione regionale ha disposto in via cautelare la sospensione dal servizio, comunicandola all'Automobile Club Italia e a questo Assessorato;
Considerato che la direzione regionale della Sicilia, con la nota prot. n. 80427 del 16 settembre 2002, ha proposto all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze che nei confronti della sig.ra Cascio Vita venga adottato il provvedimento di revoca della concessa autorizzazione, poiché si è resa reiteratamente inadempiente per insufficienza fondi;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di dovere aderire alla proposta di revoca della concessa autorizzazione, formulata dall'Agenzia delle entrate con la citata nota prot. n. 2002/80427 a' termini dell'art. 8 della convenzione, di cui al decreto n. 169/00 e dell'art. 4 del decreto n. 124/01;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, l'autorizzazione rilasciata alla sig.ra Cascio Vita con decreto n. 124 del 26 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 27 aprile 2001, per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, è revocata con effetti dalla data del presente provvedimento.

Art. 2

La direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle entrate è incaricata in generale dell'esecuzione del presente provvedimento, nonché di ogni attività finalizzata al recupero coattivo del credito rimasto insoddisfatto, anche a titolo di penalità ed interessi, oltre che delle attività finalizzate e comunque connesse all'escussione della garanzia fideiussoria costituita a tutela degli interessi erariali.
La medesima direzione, ancora, curerà la comunicazione del presente provvedimento alla competente associazione di categoria ed al polo informatico.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2002.
  PERGOLIZZI 

(2002.44.2641)
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DECRETO 10 ottobre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Di Gesù Vito per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione presentata in data 25 settembre 2000, successivamente integrata dal sig. Di Gesù Vito quale titolare dell'impresa omonima, cod. M.C.T.C. n. ATP1103, sita in Mazara del Vallo (TP) via Roma n. 57, per il tramite delle associazioni di categoria AIDAC ed UNASCA, nella quale il predetto sig. Di Gesù Vito dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale SERMETRA per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA ed A.C.I. risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che il predetto istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Di Gesù Vito, a ga ranzia del servizio di riscossione delle tasse automo bilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attra verso il Consorzio SERMETRA, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 rinnovata fino al 18 lu glio 2003;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000, pari a E 516.460, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale presso questa Amministrazione, comprensiva degli elenchi nominativi dei soggetti associati, richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che il predetto sig. Di Gesù Vito ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Trapani n. 191 del 18 aprile 1995 per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Di Gesù Vito, è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 9 ottobre 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito - e il sig. Di Gesù Vito codice fiscale DGS VTI 61H18 F061D, nato a Mazara del Vallo il 18 giugno 1961 e residente in Mazara del Vallo (TP), via Salemi km. 2, n. 2, quale titolare dell'impresa omonima, partita I.V.A. 01507710810, con sede in Mazara del Vallo (TP), via Roma n. 57, c.a.p. 91026, cod. M.C.T.C. n. ATP1103, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, 1° comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.43.2553)
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DECRETO 10 ottobre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Calabrese Lelio, legale rappresentante della Euro Service s.n.c. di Calabrese L. e Castronovo G., per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione, pervenuta in data 12 luglio 2002 e successivamente integrata, del sig. Calabrese Lelio, legale rappresentante dell'impresa Euro Service s.n.c. di Calabrese L. e Castronovo G., cod. M.C.T.C. n. APAA281, sita in Lercara Friddi (PA), via G. Sartorio n. 16, c.a.p. 90025, per il tramite delle associazioni di categoria AIDAC ed UNASCA, nella quale il predetto sig. Calabrese Lelio dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale SERMETRA per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA ed A.C.I. risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che il predetto istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Calabrese Lelio, a ga ranzia del servizio di riscossione delle tasse automo bilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attra verso il Consorzio SERMETRA, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 rinnovata fino al 18 lu glio 2003;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000, pari a E 516.460,00, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della citata convenzione, e depositata in originale presso questa Amministrazione, comprensiva degli elenchi nominativi dei soggetti associati, richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che il predetto sig. Calabrese Lelio ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Palermo, n. 251 del 20 marzo 2002 per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Calabrese Lelio è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 9 ottobre 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito - e il sig. Calabrese Lelio, codice fiscale CLB LLE 71P04 G511H, nato a Petralia Sottana (PA) il 4 settembre 1971 e residente in Lercara Friddi (PA), viale E. Berlinguer n. 23, quale legale rappresentante dell'impresa Euro Service s.n.c. di Calabrese L. e Castronovo G., partita I.V.A. 05056650822, con sede in Lercara Friddi (PA), via G. Sartorio n. 16, c.a.p. 90025, cod. M.C.T.C. n. APAA281, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dal l'art. 2, 1° comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.43.2553)
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DECRETO 10 ottobre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Taibi Anna per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione pervenuta in data 28 maggio 2002, integrata successivamente dalla sig.ra Taibi Anna, quale titolare dell'impresa studio di consulenza Taibi, cod. M.C.T.C. n. AME1034, sita in Messina, via Tommaso Cannizzaro n. 87, c.a.p. 98122, per il tramite delle associazioni di categoria AIDAC ed UNASCA, nella quale la predetta sig.ra Taibi Anna dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico del Consorzio nazionale SERMETRA per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA ed A.C.I. risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che la predetta istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che la predetta sig.ra Taibi Anna, a ga ranzia del servizio di riscossione delle tasse automo bilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attra verso il Consorzio SERMETRA, la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 rinnovata fino al 18 lu glio 2003;
Vista la polizza fideiussoria n. GE0050960, rep. n. 614040259 di L. 1.000.000.000, pari a E 516.460, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale presso questa Amministrazione, comprensiva degli elenchi nominativi dei soggetti associati, richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che la predetta sig.ra Taibi Anna ha prodotto la documentazione rilasciata dalla Provincia regionale di Messina n. 21 dell'1 settembre 1995 per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che la sig.ra Taibi Anna, è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 9 ottobre 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito - e la sig.ra Taibi Anna, codice fiscale TBA NNA 50S53 F158L, nata a Messina il 13 novembre 1950 e residente a Messina, via A. Saffi is. 91, quale titolare dell'impresa studio di consulenza Taibi, partita I.V.A. 00418230835, con sede in Messina, via Tommaso Cannizzaro n. 87, c.a.p. 98122, cod. M.C.T.C. n. AME1034, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, 1° comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.43.2553)
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DECRETO 15 ottobre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Pappalardo Fabio Giuseppe per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione pervenuta in data 18 settembre 2002, dal sig. Pappalardo Fabio Giuseppe quale titolare dell'impresa omonima, cod. M.C.T.C. n. ACT1325, con sede in Catania, via Torino nn. 122/124, c.a.p. 95128, nella quale il predetto sig. Pappalardo Fabio Giuseppe dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA ed A.C.I. risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che il predetto istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Pappalardo Fabio Giuseppe, a ga ranzia del servizio di riscossione delle tasse automo bilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attra verso l'Automobile Club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni la polizza fideiussoria n. 43981 rinnovata fino al 6 settembre 2003;
Vista la polizza fideiussoria n. 43981, di lire 1.000.000.000, pari a E 516.460, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale presso questa Amministrazione, con nota dell'A.C.I. Automobile Club Palermo comprensiva degli elenchi nominativi dei soggetti associati, richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che il predetto sig. Pappalardo Fabio Giuseppe ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 74 rilasciato dalla Provincia regionale di Catania in data 15 luglio 2002, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Pappalardo Fabio Giuseppe, è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 14 ottobre 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - dipartimento finanze e credito - e il sig. Pappalardo Fabio Giuseppe, codice fiscale PPP FGS 72B22 C351V, nato a Catania il 22 febbraio 1972 e residente in Catania, viale O. da Pordenone n. 9, quale titolare dell'impresa omonima, partita IVA 02859830875, con sede in Catania, via Torino nn. 122-124, c.a.p. 95128, cod. M.C.T.C. n. A-CT1325, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provve dimento, per il periodo previsto dall'art. 2, 1° comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.43.2552)
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DECRETO 15 ottobre 2002.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'A.C. Catania per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione, pervenuta il 18 settembre 2002, del sig. Petrina Mario nella qualità di legale rappresentante dell'A.C. Catania con sede in via Sabotino n. 3, c.a.p. 95129 Catania, cod. M.C.T.C. n. A-CT1136, nella quale il predetto sig. Petrina dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici AVANTGARDE, ISACO, SERMETRA ed A.C.I. risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che il predetto istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Petrina Mario, a ga ranzia del servizio di riscossione delle tasse automo bilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attra verso l'Automobile Club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni, la polizza fideiussoria n. 43981, rinnovata fino al 6 settembre 2003;
Vista la polizza fideiussoria n. 43981, di lire 1.000.000.000, pari a E 516.460, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale presso questa Amministrazione, con nota dell'A.C.I. Automobile Club Palermo comprensiva dell'elenco dei nominativi dei soggetti richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che questo dipartimento ha più volte richiesto parere al Ministero dell'economia e delle finanze sull'ammissibilità alla riscossione delle tasse automobilistiche degli Automobile Club provinciali privi di autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, ai sensi della legge n. 264/91;
Vista la nota dell'11 ottobre 2001, prot. n. 24907, pervenuta il 30 ottobre 2001, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nel riscontrare il parere richiesto, comunica che "gli uffici istituiti prima del 5 settembre 1991 non necessitano di autorizzazione" ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 4 gennaio 1994, n. 11 e successive modifiche e, pertanto, "gli stessi si ritengono implicitamente legittimati ai sensi della legge n. 448/98";
Vista la successiva nota del 4 gennaio 2002, prot. n. 26809, pervenuta il 17 gennaio 2002, con la quale lo stesso Ministero chiarisce ulteriormente che gli A.C., federati dell'A.C.I. "pur godendo di piena autonomia esplicano le loro attività in armonia con l'A.C.I. e gestiscono tutti quei servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni,..." e quindi ritiene che "siano legittimati, ricorrendo le condizioni espresse dalla normativa, a riscuotere le tasse automobilistiche.";
Considerato che l'A.C. Catania è stato istituito anteriormente al 5 settembre 1991, come risulta dalla documentazione acquisita, e che quindi ex art. 1, comma 4, della legge n. 11 del 1994 e successive modifiche è da ritenersi implicitamente legittimato alla riscossione delle tasse automobilistiche senza necessità di autorizzazione provinciale, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, previa stipula della convenzione;
Ritenuto, per tutto quanto precede, che l'A.C. Catania è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è approvata la convenzione stipulata in data 14 ottobre 2002 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'A.C. Catania con sede in via Sabotino n. 3, c.a.p. 95129 Catania, partita I.V.A. 00134130871, codice M.C.T.C. n. A-CT1136, rappresentata dal sig. Mario Petrina, codice fiscale PTR MRA 42P22 F250J, nato a Misterbianco (CT) il 22 settembre 1942, residente in via F.lli Bandiera n. 55 Gravina (CT), nella qualità di commissario straordinario, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, 1° comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo, n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4335 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato alla attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche, di cui all'art. 4 della convenzione, effettuata dalla Direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle entrate.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venire meno dei requisiti richiesti, su proposta della predetta Direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

La Direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle entrate è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 2002.
  PERGOLIZZI 



N.B. - Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2002.43.2552)
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DECRETO 18 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale ai fini della gestione e rendicontazione le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000 - 2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000 - 2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio n. 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Vista la nota n. 3631 del 3 ottobre 2002 con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di E 18.482.520,00, necessaria per attuare la misura 4.11 "Ricomposizione fondiaria, (FEAOG)", compresa nel citato Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000/2006;
Vista la nota n. 25033 del 2 ottobre 2002, con la quale il dipartimento regionale bilancio e tesoro, servizio bilancio, ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 legge regionale n. 8/2000, l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma complessiva di E 23.103.150,00 relativa alla misura 4.11 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali         -  18.482.520,00     -  18.482.520,00 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 

tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799
e 60800)          -  18.482.520,00     -  18.482.520,00 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
  2.2.2.6.6  - Miglioramenti fondiari         +  18.482.520,00     +  18.482.520,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  542048 Interventi per la realizzazione della misura 4.11 "Ricomposizione fondiaria (FEAOG)" compresa nel Complemento di program- 
mazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006          +  18.482.520,00     + 18.482.520,00  

Codici: 210109 - 040201 - V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.43.2580)
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DECRETO 18 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti, in particolare, i commi 1, 3 e 4 dell'art. 8 della citata legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il proprio decreto n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: "Disposizioni per la difesa del mare";
Visto l'art. 69, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 112, che attribuisce allo Stato le funzioni di protezione dell'ambiente costiero in via concorrente con le Regioni;
Visto l'art. 111 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, con il quale è stata autorizzata la spesa di 115 migliaia di euro per far fronte agli oneri pregressi nei confronti del Ministero dell'ambiente relativi all'attività di monitoraggio già effettuata;
Vista la convenzione stipulata in data 13 giugno 2002 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Regione siciliana, dipartimento regionale territorio ed ambiente, avente per oggetto:
a)  la risoluzione del contenzioso relativo alla precedente convenzione del 19 dicembre 1990, con recupero, mediante compensazione, del credito vantato dallo Stato;
b)  la realizzazione a cura della Regione siciliana del citato programma di monitoraggio per la difesa del mare, mediante controllo dell'ambiente marino-costiero prospiciente la Regione medesima;
c)  il trasferimento alla Regione Sicilia delle somme di E 545.791,66 (al netto delle somme dovute per la risoluzione della precedente convenzione), per il primo anno di attività, e di E 659.412,17, per il secondo anno di attività;
Vista la convenzione stipulata in data 8 luglio 2002 tra la Regione siciliana, dipartimento regionale territorio ed ambiente e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Sicilia, avente per oggetto il monitoraggio per la difesa del mare mediante controllo dell'ambiente marino-costiero, approvata con decreto n. 471 dell'8 luglio 2002 del dipartimento regionale territorio ed ambiente;
Vista la nota n. 41648 del 4 luglio 2002, con la quale il dipartimento regionale territorio ed ambiente, area III, chiede l'istituzione di un apposito capitolo di entrata ove fare affluire gli importi suddetti, e di un corrispettivo capitolo di spesa, al fine di avviare ed assicurare la prosecuzione dell'attività finalizzata alla realizzazione del programma di monitoraggio in argomento;
Vista la nota n. 918 del 18 luglio 2002 della Ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, con parere favorevole, la suindicata nota n. 41648;
Vista la nota n. 53149 del 5 settembre 2002, con la quale il dipartimento regionale territorio ed ambiente, area III, rappresenta che il Ministero dell'ambiente ha comunicato l'emissione del mandato di pagamento in favo re della Regione Sicilia, a seguito dell'approvazione della citata convenzione;
Vista la nota n. 56887 del 20 settembre 2002, con la quale il dipartimento regionale territorio ed ambiente, area III, precisa la dotazione di cassa necessaria per le finalità di cui alla nota 41648 sopracitata;
Considerato che la somma di E 382.054,16 risulta versata in data 10 luglio 2002 sul conto corrente n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2002 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002, le necessarie variazioni di competenza e di cassa, relative all'iscrizione in bilancio delle somme assegnate alla Regione siciliana per il primo anno di attività, al lordo degli importi di E 77.486,53 (quale recupero del contenzioso pregresso) ed E 36.151,98 (quali interessi legali maturati su detto contenzioso), al fine di consentire la regolazione contabile della compensazione operata in sede di convenzione;

Decreta:
Articolo unico

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale territorio ed ambiente 
TITOLO  1  - Entrate correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Trasferimenti correnti 
U.P.B.  11.2.1.5.2  - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente     + 659.412,17 + 495.674,67 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  3616 Assegnazioni per la realizzazione del programma di monitoraggio 
per il controllo dell'ambiente marino costiero      + 659.412,17 + 495.674,67 

Codici: 011104-21-V
SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  5  - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente 
U.P.B.  4.2.1.5.1  - Fondi di riserva             + 35.465,64 
  di cui al capitolo 
  215710 Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di 
cassa. (Fondi vincolati)              + 35.465,64 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale territorio ed ambiente 
TITOLO  1  - Spese correnti 
AGGREGATO ECONOMICO  3  - Spese per interventi di parte corrente 
U.P.B.  11.2.1.3.1  - Demanio marittimo     + 659.412,17 + 460.209,03 
  di cui al capitolo 
  442534 Spese per l'attività di monitoraggio per il controllo dell'am- 
biente marino costiero      + 659.412,17 + 460.209,03  

V

Palermo, 18 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.44.2602)
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DECRETO 18 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000 - 2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000 - 2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio n. 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Vista la nota n. 3630 del 3 ottobre 2002 con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39 legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di E 1.497.238,25, necessaria per attuare la misura 4.09 "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione (FEAOG)", compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000/2006;
Vista la nota n. 10746 del 2 maggio 2002, con la quale il dipartimento regionale bilancio e tesoro, servizio bilancio, ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 legge regionale n. 8/2000 l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 28.700.000,00 relativa alla misura 4.09 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali         -  1.497.238,25     -  1.497.238,25 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 

tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799
e 60800)          -  1.497.238,25     -  1.497.238,25 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale interventi strutturali 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
  2.2.2.6.3  - Valorizzazione e tutela economica dei prodotti agricoli         +  1.497.238,25     +  1.497.238,25 
  di cui al capitolo 
  542044 Interventi per la realizzazione della misura 4.09 "Miglioramen-   to delle condizioni di trasformazione e commercializzazione (FEAOG) " compresa nel Complemento di programmazione 
del P.O.R. Sicilia 2000-2006          +  1.497.238,25     + 1.497.238,25  

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.43.2581)
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DECRETO 18 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000 - 2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000 - 2006 (POR Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio n. 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 26/2002;
Vista la nota n. 3632 del 3 ottobre 2002 con la quale la Presidenza della Regione chiede, ai sensi del comma 4 dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nel bilancio della Regione della somma di E 1.015.000,00, necessaria per attuare la misura 4.10 "Sostegno e tutela delle attività forestali (FEAOG)", compresa nel Complemento di programmazione del POR della Sicilia 2000/2006;
Vista la nota n. 19291 del 16 luglio 2002, con la quale il dipartimento regionale bilancio e tesoro, servizio bilancio, ha comunicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 39, legge regionale n. 8/2000, l'annotazione, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 11.650.000,00 relativa alla misura 4.10 a valere sulle disponibilità di competenza e cassa del cap. 613916;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale 
  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali         -  1.015.000,00     -  1.015.000,00 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 

tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006 (ex capp. 60799
e 60800)   

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
RUBRICA  4  - Dipartimento regionale foreste 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
  2.4.2.6.3  - Foreste ed economia montana         +  1.015.000,00     +  1.015.000,00 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  550050 Interventi per la realizzazione della misura 4.10 "Sostegno e tutela delle attività forestali (FEAOG)" compresa nel Comple- 
mento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006          +  1.015.000,00     + 1.015.000,00  

Codici: 210109 - 040202-V
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.43.2582)
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DECRETO 21 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 1, così come sostituito dall'art. 52, comma 6, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto l'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede l'adozione di un piano di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani;
Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2001, con il quale sono stati individuati, fra i progetti presentati dalle regioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, beneficiari del cofinanziamento, il piano sanitario per la città di Palermo ed il piano sanitario per la città di Ca tania;
Visto l'allegato 1 del citato ministeriale 5 aprile 2001, che assegna al piano sanitario per la città di Palermo la somma di E 96.042.907,24 ed al piano sanitario per la città diCatania la somma diE 89.583.434,34;
Visto il decreto dirigenziale del 12 luglio 2002, con il quale il Ministero della salute comunica l'erogazione in favore della Regione Sicilia della somma di E 4.091.829,05 per il piano sanitario della città diCatania e di E 2.511.880,32 per il piano sanitario della città di Palermo, pari al 5% dell'importo assegnato con decreto ministeriale 5 aprile 2001;
Vista la nota prot. n. 5087 del 3 ottobre 2002, con la quale l'Assessore regionale della sanità chiede l'iscrizione in bilancio della somma diE 6,603.709,37 sia in termini di competenza che di cassa;
Considerato che nel c/c infruttifero n. 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato risultano accreditate in data 7 agosto 2002 E 6.603.709,37;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale al bilancio e alle finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174/2002, sono introdotte le seguenti variazioni in euro, sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Trasferimenti in conto capitale 
U.P.B.  10.2.2.6.1  - Trasferimenti di capitali dello Stato e di altri enti     + 6.603.709,37 + 6.603.709,37 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  4922 Assegnazioni dello Stato per interventi per la riqualificazione del- 
l'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani.      + 6.603.709,37 + 6.603.709,37 Legge n. 448/71 

Codici: 021506 - 20 - v
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  10.2.2.6.2  - Assistenza sanitaria ed ospedaliera     + 6.603.709,37 + 6.603.709,37 
  di cui al capitolo 

(Nuova istituzione)
  812410 Contributi ai comuni di Catania e Palermo per la realizzazione di  
interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria.      + 6.603.709,37 + 6.603.709,37 Legge n. 488/71 

Codici: 22.02.02. - 07.04.03v
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.44.2637)
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DECRETO 21 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio n. 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 273/2002;
Vista la nota n. 3794 del 14 ottobre 2002, con la quale la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione, chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, dipartimento formazione professionale, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 31.347.094,98 a valere sulla misura 3.04 "Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati (FSE)" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Considerato che, con nota n. 20576 del 29 luglio 2002 questo Assessorato ha provveduto all'annotazione della somma di E 31.905.669,00 relativa alla citata misura 3.04, a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916, "Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. della Sicilia 2000-2006", per l'esercizio finanziario 2002;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E LE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 31.347.094,98 - 31.347.094,98 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 
tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 31.347.094,98 - 31.347.094,98 

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
RUBRICA  3  - Dipartimento regionale formazione professionale 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  7.3.2.6.1  - Formazione ed addestramento professionale     + 31.347.094,98 + 31.347.094,98 
  di cui al capitolo 
  717305 Interventi per la realizzazione della misura 3.04 "Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati (FSE)" compre sa nel Compemento di programmazione del P.O.R. della 
Sicilia 2000-2006       + 31.347.094,98 + 31.347.094,98 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.44.2604)
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DECRETO 22 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio n. 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 273/2002;
Vista la nota n. 3528 dell'1 ottobre 2002, con la quale la Presidenza della Regione chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione - dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, della somma diE 6.814.391,48 a valere sulla sottomisura 5.01b) "Potenziamento di infrastrutture e dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da destinare ai tre poli sanitari regionali" compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006;
Considerato che con nota n. 18827 del 22 luglio 2002, questo Assessorato ha provveduto all'annotazione della somma di E 9.996.572,59 relativa alla citata misura 5.01b, a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916 - fondo da utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. della SIcilia 2000-2006 - per l'esercizio finanziario 2002;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale al bilancio e alle finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002, e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 6.814.391,48 - 6.814.391,48 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 
tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 6.814.391,48 - 6.814.391,48 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  10.2.2.6.2  - Assistenza sanitaria ed ospedaliera     + 6.814.391,48 + 6.814.391,48 
  di cui al capitolo 
  812411 Interventi per la realizzazione della sottomisura b) della misura 5.01 compresa nel Complemento di programmazione del P.O.R. 
Sicilia 2000-2006       + 6.814.391,48 + 6.814.391,48 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.44.2638)
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DECRETO 25 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finan ziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio n. 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 273/2002;
Vista la nota n. 3742 del 9 ottobre 2002, con la quale la Presidenza della Regione, a seguito di richiesta del dipartimento regionale industria, chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, dipartimento regionale industria, misura 4.01a "Potenziamento PMI", per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 36.666.500,00;
Considerato che con nota n. 17080 del 19 giugno 2002 questo Assessorato ha provveduto all'annotazione relativa alla citata misura 4.1a della somma di E 36.666.500,00 a valere sulle disponibilità di competenza e della somma di E 21.999.900,00 a valere sulla disponibilità di cassa del capitolo 613916, "Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. della Sicilia 2000-2006", per l'esercizio finanziario 2002;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E LE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 36.666.500,00 - 21.999.900,00 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 
tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 36.666.500,00 - 21.999.900,00 

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale industria 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  5.2.2.6.3  - Promozione industriale     + 36.666.500,00 + 21.999.900,00 
  di cui al capitolo 
  642828 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.1a "Potenziamento PMI" (F.E.S.R.) compresa nel Completamento di 
programmazione del P.O.R. della Sicilia 2000-2006       + 36.666.500,00 + 21.999.900,00 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.44.2650)
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DECRETO 25 ottobre 2002.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002;
Visto il decreto n. 174 del 27 marzo 2002 dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006, avente l'obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regionali (P.O.R.) e nazionali (P.O.N.);
Visto il programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006 (P.O.R. Sicilia 2000-2006), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2346 dell'8 agosto 2000, relativo all'intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2002;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 203 del 23 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2002, registro 1, foglio n. 33, con il quale viene esternata la citata deliberazione n. 273/2002;
Vista la nota n. 3685 del 7 ottobre 2002, con la quale la Presidenza della Regione, a seguito di richiesta del dipartimento regionale industria, chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, dipartimento regionale programmazione, misura 7.01 Assistenza tecnica, per l'esercizio finanziario 2002, della somma di E 154.968,53;
Considerato che con nota n. 23637 del 19 settembre 2002 questo Assessorato ha provveduto all'annotazione della somma di E 154.968,53 relativa alla citata misura 7.01, a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 613916, "Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del P.O.R. della Sicilia 2000-2006", per l'esercizio finanziario 2002;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2002 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 174 del 27 marzo 2002, sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:


  VARIAZIONI 
  DENOMINAZIONE Competenza Cassa Nomenclatore     E E      


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E LE FINANZE
RUBRICA  2  - Dipartimento regionale bilancio e tesoro 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  8  - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale 
U.P.B.  4.2.2.8.3  - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali     - 154.968,53 - 154.968,53 
  di cui al capitolo 
  613916 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento del Programma opera- 
tivo regionale (P.O.R.) della Sicilia 2000-2006      - 154.968,53 - 154.968,53 

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA  5  - Dipartimento regionale della programmazione 
TITOLO  2  - Spese in conto capitale 
AGGREGATO ECONOMICO  6  - Spese per investimenti 
U.P.B.  1.5.2.6.1  - Interventi infrastrutturali     + 154.968,53 + 154.968,53 
  di cui al capitolo 
  512013 Spese inerenti la misura 7.01 "Assistenza tecnica" - P.O.R. 
della Sicilia 2000-2006       + 154.968,53 + 154.968,53 

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2002.
  PAGANO 

(2002.44.2649)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 21 ottobre 2002.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa sociale Progetto Domani, con sede in Comiso, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria, effettuata dalla Legacoop il 12 febbraio 2002, nei confronti della cooperativa sociale Progetto Domani con sede in Comiso, dal quale risulta che la stessa è impossibilitata a raggiungere gli scopi sociali, in quanto le gravi difficoltà economiche in cui si trova hanno provocato un semplice maggiore disinteresse della compagine sociale e una grave situazione debitoria, tanto che il revisore incaricato ne propone la liquidazione coatta;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale cooperazione nella seduta del 4 giugno 2002, di scioglimento del sodalizio, ai sensi dell'art. 2540 c.c.;
Vista la nota n. 2/1820 del 5 giugno 2002, con la quale la Legacoop ha segnalato una terna di liquidatori ai sensi della legge n. 400/75 ex art. 9;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa sociale Progetto Domani con sede in Comiso, costituita l'11 giugno 1986 con atto omologato dal tribunale di Ragusa, in data 20 giugno 1986, iscritta al n. 3015 del registro delle società, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Sciortino Alessandro, nato a Palermo il 25 settembre 1967 ed ivi residente via G. Di Giovanni n. 14, è nominato, dalla data di notifica del presente, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 ottobre 2002.
  CIMINO 

(2002.44.2613)
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DECRETO 6 novembre 2002.
Approvazione dello statuto tipo dei consorzi di ripopolamento ittico

.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, concernente iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 70, che reca modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 31/74;
Vista la legge regionale 7 agosto 1990, n. 25;
Visti i DD.PP. 14 novembre 1980, n. 182 e 18 marzo 1981, n. 52, concernenti rispettivamente la costituzione dei Consorzi di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare e Golfo di Patti e la contestuale approvazione dei relativi statuti;
Visto l'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, relativo alla costituzione del Consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Catania;
Visto il decreto 12 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 17 maggio 1997, con cui si è data attuazione all'art. 3 della legge regionale n. 33/95 e si è approvato lo statuto di detto consorzio;
Visto il decreto 4 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25, parte I del 17 maggio 1997, con cui è stato approvato lo statuto-tipo dei consorzi di ripopolamento ittico;
Visto il secondo comma dell'art. 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, il quale prescrive che l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto adotti lo statuto al quale devono uniformarsi i consorzi di ripopolamento ittico;
Ritenuto, sullo schema di statuto, di dover acquisire preventivamente l'avviso dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo la quale si è espressa con nota prot. n. 18012, consiliare n. 167/2002 del 1° luglio 2002;
Ritenuto di dover accogliere i suggerimenti dell'Avvocatura ad eccezione di quello concernente l'art. 6, in quanto non tiene conto del disposto dell'art. 15, comma 1 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25;
Visto il decreto n. 52 dell'8 agosto 2002, con il quale è stato approvato lo statuto-tipo dei consorzi di ripopolamento ittico;
Visto l'art. 10 della legge regionale n. 16 del 30 ottobre 2002, che sostituisce il secondo comma dell'art. 172 della legge regionale n. 32/2000;
Ritenuto, conseguentemente, di dover annullare il predetto decreto n. 52 dell'8 agosto 2002 al fine di adeguare lo statuto-tipo alle nuove prescrizioni legislative introdotte con l'anzidetto art. 10 della legge regionale n. 16/2002;

Decreta:


Art. 1

Il decreto n. 52 dell'8 agosto 2002 è annullato.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 172 della legge regionale n. 32/2000, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale n. 16/2002 è approvato, nel testo allegato, lo statuto-tipo dei consorzi di ripopolamento ittico.

Art. 3

I Consorzi di ripopolamento ittico Golfo di Patti e Golfo di Catania dovranno procedere all'adeguamento degli statuti vigenti al fine di uniformarli allo statuto-tipo approvato con il presente decreto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

Il Consorzio di ripopolamento ittico Golfo di Castellammare, procederà all'adeguamento dello statuto vigente, al fine di uniformarlo allo statuto-tipo, approvato con presente decreto, entro 8 mesi dalla scadenza naturale del mandato degli attuali organi consortili.
Il presente decreto, con relativo allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 novembre 2002.
  CIMINO 

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(2002.45.2710)
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DECRETO 12 novembre 2002.
Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali per l'anno 2003.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 38 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, che ha attribuito all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca le funzioni amministrative connesse alla materia "Fiere e mercati";
Visto il decreto presidenziale n. 44 del 3 settembre 1997, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione del suddetto art. 38;
Visto l'art. 5 del suindicato decreto presidenziale n. 44/97, che fissa al 31 maggio 2002, il termine di presentazione per le istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche a carattere regionale da realizzare nel corso del 2003 nel territorio della Regione Sicilia;
Vista la legge n.7 dell'11 gennaio 2001, con la quale è stata approvata la legge quadro sul settore fieristico;
Viste le istanze prodotte dai soggetti organizzatori, così come individuati all'art. 4 del decreto presidenziale n. 44/97;
Viste le risultanze della conferenza dei servizi effettuata, ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto presidenziale, in data 30 agosto 2002, per la valutazione delle istanze presentate entro il succitato termine del 31 maggio 2002;
Visto l'art. 8 del più volte citato regolamento che prevede l'approvazione, da parte di questo Assessorato, del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche e dispone che non possono aver luogo durante l'anno altre fiere, mostre ed esposizioni oltre quelle indicate nel calendario;

Decreta:


Articolo unico

E' approvato il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali per l'anno 2003, di cui al l'uni to elenco, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 12 novembre 2002.
  CIMINO 

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(2002.46.2752)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 25 settembre 2002.
Ammissione di imprese ai benefici di cui all'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AREE URBANE E POLITICHE DELLA CASA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 1104 del 17 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25 ottobre 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese edilizie destinatarie delle agevolazioni di cui all'art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 ed individuate le imprese ammesse a finanziamento;
Visto il decreto del dirigente generale del 28 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto 2001;
Visto il proprio decreto del 19 aprile 2002, con il quale sono state cancellate dalle graduatorie le imprese che non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2 del decreto 28 giugno 2001;
Ritenuto di dover procedere al reinserimento in graduatoria delle imprese Di Chiara Damiano, Miano Fortunato, Gentile Giovanni che, per mero errore, sono state cancellate con il D.C.S. sopra citato e che invece hanno iniziato l'attività legata alla realizzazione del programma costruttivo già ammesso a contributo;
Ritenuto di dover provvedere all'ammissione ai benefici previsti dall'art. 132 della citata legge regionale n. 25/93, le imprese di cui all'allegato elenco che, adempiendo a quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto del 28 giugno 2001, hanno manifestato la propria volontà a realizzare il programma costruttivo a suo tempo richiesto;

Decreta:


Art. 1

Sono ammesse ai benefici dell'art. 132 della legge regionale n. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese riportate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, cui sarà consentito di realizzare il numero di alloggi a fianco di ciascuna impresa riportato e che comprende anche imprese già ammesse ai benefici, giusta decreto n. 1104 del 17 giugno 1997, per le quali si conferma l'ammissione ai benefici.

Art.  2

Tutte le comunicazioni successive saranno effettuate esclusivamente a mezzo di avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, restando esonerata questa Amministrazione dall'effettuare comunicazioni individuali.

Art.  3

Il termine per pervenire all'inizio dei lavori resta fissato, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, al 31 dicembre 2004.

Art.  4


Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 settembre 2002.
  GANGI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato dei lavori pubblici il 30 settembre 2002 al n. 604
Allegato
Art. 132 legge regionale 1 settembre 1993, n. 25
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Fascia B

Impresa      Comune Alloggi 
G.A.M.S.      Licata 32 
Caramazza Salvatore      Favara 32 

Fascia C

Impresa      Comune Alloggi 
Gizeta s.r.l.      Ravanusa 20 
I.C.E.B. s.r.l.      Ravanusa 20 
R.I.A.M. s.r.l.      Naro 14 
Calafato Silvestre      Ravanusa 14 
CO.GE.CA. di Calafato Giuseppe      Ravanusa 14 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Fascia A

Impresa      Comune Alloggi 
Pastorello Luigi Domenico      Caltanissetta

Fascia B

Impresa      Comune Alloggi 
Sciacca Fortunato Emanuele      Gela 22 

Fascia C

Impresa      Comune Alloggi 
F.lli Pirrello di Pirrello Liborio e C.      Sommatino 20 
Sommatino Costruzioni s.r.l.      Sommatino 20 

PROVINCIA DI CATANIA

Fascia A

Impresa      Comune Alloggi 
Edilizia convenzionata catanese      Catania 68 
CIR Consorzio imprese riunite      Catania 68 

Fascia B

Impresa      Comune Alloggi 
Motta Salvatore      Paternò 20 

Fascia C

Impresa      Comune Alloggi 
Benincasa Francesco      Mascali 20 
Di Chiara Damiano      San Giovanni La Punta 20 

PROVINCIA DI ENNA

Fascia A

Impresa      Comune Alloggi 
Tropea Antonino      Enna 32 

Fascia C

Impresa      Comune Alloggi 
Sabella Carmelo      Nicosia 20 
Pirrone Vincenzo      Nicosia
La Spina Giuseppe      Regalbuto

PROVINCIA DI MESSINA

Fascia A

Impresa      Comune Alloggi 
Spurio Antonino      Messina 50 
      Messina 96 
Sofi Santo      Messina 68 
Mangano Antonino      Messina 45 

Fascia B

Impresa      Comune Alloggi 
Miano Fortunato      Barcellona Pozzo di Gotto 23 

Fascia C

Impresa      Comune Alloggi 
Carmina Mario e C. s.n.c.      Taormina 20 
Giuffrè Giuseppe      Piraino 20 
Agnello Calogero      Brolo 19 
Lenzo Costruz. s.n.c. di Lenzo F. e C.      Sinagra 20 
La Rosa Angelo      Piraino

PROVINCIA DI PALERMO

Fascia A

Impresa      Comune Alloggi 
Edison Immobiliare      Palermo 117 

Fascia B

Impresa      Comune Alloggi 
Blando Tommaso      Bagheria 37 

Fascia C

Impresa      Comune Alloggi 
Edil. In. Costruzioni s.r.l.      Carini 16 
Verga Gaetano      Castronovo di Sicilia
Verga Gaetano Giovanni      Castronovo di Sicilia
Verga Costruzioni      Castronovo di Sicilia

PROVINCIA DI RAGUSA

Fascia A

Impresa      Comune Alloggi 
Sosedil      Ragusa 38 
Tropea Luigi      Ragusa 38 

Fascia B

Impresa      Comune Alloggi 
Cassarino Carmelo      Modica 16 
Iurato geom. Guglielmo e C. s.a.s.      Scicli 16 

Fascia C

Impresa      Comune Alloggi 
Azzara Vito      Chiaramonte Gulfi 16 

PROVINCIA DI SIRACUSA

Fascia A

Impresa      Comune Alloggi 
SICS s.r.l. (già Saccuzzo Gaetano)      Siracusa 41 
Impredil s.r.l.      Siracusa 41 

Fascia B

Impresa      Comune Alloggi 
Patania Domenico      Augusta 27 
Ranno geom. Domenico      Augusta 27 

Fascia C

Impresa      Comune Alloggi 
Campo Giuseppe      Pachino 20 
Vinci Giuseppe      Melilli 16 

PROVINCIA DI TRAPANI

Fascia A

Impresa      Comune Alloggi 
Immobil Torre s.r.l.      Trapani 36 

Fascia B

Impresa      Comune Alloggi 
COONS COOP.      Mazara del Vallo 40 
C.E.L.I. a r.l.      Castelvetrano 20 

Fascia C

Impresa      Comune Alloggi 
Gentile Giovanni      Custonaci 20 
Naso Francesco      Castellammare del Golfo

(2002.43.2592)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 17 ottobre 2002.
Modifica del decreto 3 ottobre 2002, concernente dichiarazione dei territori dei comuni delle province di Palermo e Trapani quali territori con infezione in atto da Blue tongue.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del consiglio 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione 2001/783/CE della Commissione del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali zone e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 maggio 2001, che stabilisce le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 600.6/BT/1625 del 31 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza per il virus della febbre catarrale degli ovini nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle zone a maggior rischio d'introduzione dell'infezione nonché il piano di sorveglianza entomologica;
Visto il decreto n. 35694 del 10 agosto 2001, con cui sono state rese obbligatorie, nel territorio della Regione siciliana, le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la Blue tongue, previste dall'O.M. 11 maggio 2001;
Vista la nota, prot. n. 600.6/BT/3405 del 6 dicembre 2001, modificata ed integrata dalle note prot. n. 600.6/BT/1055 del 18 marzo 2002 e n. 600.6/BT/1622 del 15 aprile 2002, con cui il Ministero della salute ha provveduto a fornire le disposizioni per la regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili;
Vista la nota, senza protocollo, dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, emessa il 25 settembre 2002 nella qualità di soggetto attuatore dell'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002;
Visto il proprio decreto n. 01804 del 3 ottobre 2002, con cui tutti i territori dei comuni delle province di Palermo e Trapani sono stati dichiarati, in via cautelativa, territori con infezione in atto dal Blue tongue, in attesa degli accertamenti e delle verifiche in merito agli spostamenti di animali sensibili provenienti da territori con infezione in atto;
Vista la nota prot. n. 3888 del 14 ottobre 2002, con cui l'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, a seguito delle verifiche effettuate sulle movimentazioni avvenute e sui relativi percorsi di animali sensibili alla Blue tongue provenienti da territori con infezione in atto verso il territorio delle provincia di Trapani, chiede che lo status di territorio con infezione in atto venga mantenuto solo per i territori dei comuni di Gibellina, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi;
Vista la nota prot. n. 551 del 9 ottobre 2002, con cui l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento ha trasmesso le comunicazioni prot. n. 1388 del 7 ottobre 2002 del distretto di Licata e prot. n. 2165 del 7 ottobre 2002 del distretto di Canicattì, dalle quali si evince che i territori dei comuni di Favara, Aragona, Comitini e Grotte, non compresi tra i comuni con infezione in atto, sono stati oggetto di transito di animali sensibili alla Blue tongue provenienti da territori con infezione in atto;
Ritenuto necessario, in attesa delle ulteriori verifiche, procedere a modificare il proprio DIG n. 01804 del 3 ottobre 2002 e limitare il territorio con infezione in atto della provincia di Trapani soltanto ai comuni di Gibellina, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi, inserendo contestualmente anche i comuni della provincia di Agrigento (Favara, Aragona, Comitini e Grotte) nei quali sono transitati animali sensibili alla Blue tongue provenienti da territori con infezione in atto;
Tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della malattia;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi espressi in premessa e fino a nuove disposizioni, l'art. 1 del proprio decreto n. 01804 del 3 ottobre 2002 viene così sostituito:
Art. 1  -  Per i motivi espressi in premessa e fino a nuove disposizioni i territori dei comuni di seguito individuati, da considerarsi a rischio per la diffusione della Blue tongue, sono dichiarati, in via cautelativa "territori con infezione in atto da Blue tongue".
Palermo
Tutti i comuni.
Trapani
Gibellina, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi.
Agrigento
Favara, Aragona, Comitini e Grotte.

Art. 2

Il presente decreto, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al Ministero della salute ed al CESME, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo, per l'inserimento sulla pagina internet http://www.izs.it/fra-emerg.html, dei comuni con infezione in atto.
Palermo, 17 ottobre 2002.
  BAGNATO 

(2002.43.2597)
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DECRETO 28 ottobre 2002.
Disposizioni relative all'utilizzo per il consumo umano delle acque invasate nel bacino artificiale Rosamarina.
L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Vista l'istanza dell'AMAP di Palermo tendente ad ottenere la classificazione, ai sensi del decreto legislativo n. 152/99, delle acque invasate nel bacino artificiale Rosamarina, in territorio di Caccamo (PA);
Considerato che dal ciclo delle analisi chimiche e batteriologiche effettuate dal laboratorio interno dell'AMAP di Palermo, dal 1997 al settembre 2002, nonché dalle analisi effettuate dal L.I.P. di Palermo, reparto chimico e batteriologico, in data 7 ottobre 2002, è emerso che le acque invasate nel bacino artificiale Rosamarina possono essere classificabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152/99, in categoria A2;
Visto il verbale redatto, a seguito di sopralluogo ispettivo in data 22 ottobre 2002, dal rappresentante del l'AMAP di Palermo, dal responsabile del servizio igiene ambienti di vita dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, dal direttore del reparto chimico del L.I.P. di Palermo e dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale del comune di Caccamo, dal quale risulta che nella zona di rispetto, delimitata da recinzione, non insistono attività e/o destinazioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 152/99;
Vista la relazione idro-geologica dell'AMAP di Palermo, dalla quale risulta che la presenza di solfati è dovuta ad arricchimento naturale;
Considerata la grave carenza idrica in cui versa la città di Palermo;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 236/88;
Vista la legge n. 71/90;
Visto il proprio decreto n. 3446 del 21 novembre 1992;
Visto il decreto legislativo n. 152/99;

Decreta:


Art. 1

Le acque invasate nel bacino artificiale Rosamarina sono classificate, ai sensi del decreto legislativo n. 152/99, provvisoriamente per anni 1, nella categoria A2 e possono essere utilizzate per il consumo umano mediante trattamento in un impianto di potabilizzazione che preveda "trattamento fisico e chimico normale e disinfezione".

Art. 2

Il L.I.P. di Palermo, reparto medico e chimico, è incaricato di effettuare un ciclo annuale di controlli analitici completo con la frequenza e le modalità previste dal precitato decreto legislativo n. 152/99. Copia delle suddette analisi dovrà essere trasmessa allo scrivente dipartimento, al Commissario per l'emergenza idrica ed all'ente gestore per gli aspetti di rispettiva competenza.

Art. 3

Il sindaco del comune di Caccamo è invitato ad attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 2 del decreto n. 129/91 del 12 febbraio 1991 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, a seguito dell'attivazione ad uso idropotabile dell'invaso Rosamarina.

Art. 4

L'E.S.A. è incaricato di svolgere azione di vigilanza sulle aree circoscritte dalla linea di massimo invaso ai fini di garantire l'osservanza del divieto delle attività e/o destinazioni di cui al decreto legislativo n. 152/99.

Art. 5

Il presente decreto è inviato al commissario straordinario dell'E.S.A., all'A.M.A.P. di Palermo, al L.I.P. di Palermo, reparto chimico e medico, al Commissario delegato per l'emergenza idrica di Palermo, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al sindaco di Caccamo, al responsabile del servizio igiene ambienti di vita dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, e per conoscenza al Ministero della salute, all'Ufficio territoriale di Governo di Palermo, al sindaco di Palermo ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I.
Palermo, 28 ottobre 2002.
  AMARI 

(2002.45.2703)
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DECRETO 7 novembre 2002.
Revoca parziale del decreto 27 giugno 2002, concernente disposizioni per la partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante tra l'altro "Disposizioni in materia di sanità" con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;
Visto il provvedimento del 30 dicembre 1993, con il quale la commissione unica del farmaco del Ministero della salute ha proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della citata legge n. 537/93, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724 che ha introdotto, tra l'altro, disposizioni in ordine al regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 che ha ridefinito il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma del comma 50 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 all'art. 70, commi 1 e 2, "Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica" sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di corresponsione di quote di partecipazione alla spesa sanitaria e precisazioni in ordine alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della commissione unica del farmaco, vedasi note CUF ai fini della prescrivibilità di alcuni medicinali a carico del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 19 luglio 2000, n. 203, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche;
Visto il provvedimento della commissione unica del farmaco 22 dicembre 2000 e successive modificazioni "Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni";
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed, in particolare, l'art. 85 contenente disposizioni in materia di spesa farmaceutica;
Considerato l'accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito l'8 agosto 2001;
Visto il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2001, n. 405 che ha previsto norme sul contenimento della spesa sanitaria affidando alle regioni il compito di intervenire con propri provvedimenti nei diversi ambiti del sistema sanitario regionale al fine di qualificare e razionalizzare la spesa e definire i livelli essenziali di assistenza;
Visto l'art. 4 della citata legge n. 405/2001 che prevede al comma 3, lett. a), l'eventuale introduzione di "Misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa";
Considerato che, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, la commissione unica del farmaco del Ministero della salute, con proprio provvedimento 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002 e successive integrazioni e modificazioni, ha individuato i farmaci aventi un ruolo non essenziale, per i quali sono presenti, fra i medicinali concedibili dal servizio sanitario nazionale, prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed, in particolare, i commi 1 e 3 dell'art. 9;
Visto il proprio decreto n. 01064 del 27 giugno 2002, recante "Disposizioni per la partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche" pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana n. 31 del 5 luglio 2002, come modificato con decreto n. 01344 del 18 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2002;
Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all'art. 9, commi 2 e 3, che dà mandato al Ministro della salute, su proposta della commissione unica del farmaco, di redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal servizio sanitario nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia;
Visto il decreto del Ministero della salute 27 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, recante "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178";
Visto l'art. 5 del predetto decreto ministeriale, con il quale è abrogato il provvedimento della commissione unica del farmaco 4 dicembre 2001, e successive integrazioni e modificazioni;
Ritenuto di dovere conformare, a quanto stabilito con il sopravvenuto decreto ministeriale del 27 settembre 2002, recante la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178, i provvedimenti adottati in materia, procedendo, pertanto, alla revoca in parte qua del decreto assessoriale n. 01064/2002 laddove le disposizioni in esso contenute discendono da atti normativi oggetto di abrogazione;
Ritenuto di dover confermare quant'altro disposto con il precedente decreto n. 01064 del 27 giugno 2002 e successive modificazioni, in attuazione dell'art. 4, lett. a), della legge n. 405/2001 e dei commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge finanziaria regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Decreta:

Per le motivazioni descritte in premessa, si stabilisce quanto segue:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Ministero della salute con decreto 27 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, recante "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178" è parzialmente revocato il decreto n. 01064 del 27 giugno 2002, nelle seguenti parti:
-  art. 2: interamente revocato;
-  art. 3: interamente revocato;
-  art. 9: revocato il punto 1;
-  art. 9, punto 3, comma 4: eliminata la lett. "B";
-  art. 10: interamente revocato;
-  art. 12, punto 2: eliminata la dicitura "dalla quota di compartecipazione degli assistiti al costo dei farmaci di classe B (50% del prezzo di vendita al pubblico) e".

Art. 2

Resta confermato quant'altro disposto col citato decreto n. 01064/2002.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 7 novembre 2002.
  CITTADINI 

(2002.46.2755)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia eolica in territorio dei comuni di Agrigento e Realmonte.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visti gli artt. 8 e 69 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio datato 29 maggio 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 33588 del 4 giugno 2002, con cui la società Moncada Costruzioni s.r.l. ha richiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto indicato dagli artt. 8 e 69 della legge regionale n. 32/00, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) in contrada Monte Mele nei territori comunali di Agrigento e Realmonte;
Vista la nota di questo Assessorato, prot. n. 43584 del 17 luglio 2002, diretta solo al comune di Realmonte in quanto risultava già acquisita la delibera consiliare del comune di Agrigento, con la quale è stato richiesto l'avviso del consiglio comunale previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91 sul progetto in argomento;
Vista la delibera n. 36 del 12 aprile 2002 con cui il consiglio comunale di Agrigento, richiamando le condizioni imposte dagli organi a cui il progetto risulta sottoposto, ha approvato l'intervento proposto dalla ditta Moncada Costruzioni s.r.l. in variante al vigente strumento urbanistico comunale;
Vista la delibera n. 34 del 24 luglio 2002, con la quale il comune di Realmonte ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, parere favorevole in merito al progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 10863 del 10 ottobre 2001, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, nei soli riguardi tecnico-forestali riguardanti gli scopi idrogeologici, ha concesso il nulla-osta all'esecuzione dei lavori in contrada Monte Mele in agro di Agrigento e Realmonte;
Visto il parere n. 1054, trasmesso con nota dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, prot. n. 8690-8848 del 30 ottobre 2001, espresso alle condizioni nello stesso indicate, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico, prot. n. 1493 del 18 settembre 2001, espresso dall'Azienda sanitaria locale n. 1 di Agrigento, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 21/85;
Vista la nota del servizio n. 7 di questo Assessorato, prot. n. 47282 del 6 agosto 2002, con la quale è stato rappresentato alla ditta Moncada Costruzioni s.r.l. che i lavori in argomento risultano soggetti alle procedure di valutazione d'impatto ambientale (V.l.A.), previste dall'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996, valutazione d'impatto ambientale, atto d'indirizzo e coordinamento, recepito con l'art. 91 della legge regionale n. 6/01;
Visto il parere n. 65 del 4 ottobre 2002, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, dall'unità operativa 3.1/DRU di questo Assessorato, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esaminato il progetto e gli atti ad esso allegati, dai quali si evince:
-  che la ditta Moncada Costruzioni s.r.l., avente sede legale in Agrigento, Villaggio Mosè, via Pastore n. 6, ha individuato in una porzione del territorio della Provincia di Agrigento, compresa tra i comuni di Agrigento e di Realmonte, un sito idoneo alla realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica);
-  che il terreno scelto per la realizzazione della centrale eolica in questione, ricade in contrada Monte Mele ed è individuabile catastalmente nel catasto terreni al foglio di mappa n. 64, particelle nn. 40, 20, 66, 21, 149, 54, 151, 158, 150, 153, 159, 152, 161, 155, 157, del comune di Agrigento ed al foglio di mappa n. 1, particelle nn. 140, 139, 146, 142, 144, 134, 135, del comune di Realmonte;
-  che negli strumenti urbanistici vigenti nei comuni di Agrigento (P.R.G.) e Realmonte (P. di F.), il terreno scelto risulta destinato a zona "E", verde agricolo, ha una estensione di 48 ettari ed è di proprietà della ditta Moncada Costruzioni s.r.l.;
-  che il terreno è identificabile anche nella Carta tecnica regionale di Agrigento, in scala 1:10.000, sezione n. 636060, e compreso al foglio n. 636 (Agrigento), sezione n. 060, con precise coordinate geografiche e chilometriche;
-  che tale terreno, situato a nord rispetto alla S.S. n. 115 sud-occidentale sicula, è caratterizzato da una collina costituita da una scarsa vegetazione bassa del tipo macchia mediterranea, considerando la natura rocciosa del sito, che sovrasta la zona più a valle rappresentata da una diversa vegetazione di varia natura;
-  che l'accesso a tale terreno ubicato in contrada Monte Mele avverrà attraverso una strada, prevista in progetto all'interno della proprietà della stessa ditta richiedente, che si collegherà alla strada vicinale denominata Giacatello, che a sua volta si dirama dalla S.S. n. 115 sud-occidentale sicula;
-  che su tale terreno verranno installate:
a)  n. 11 turbine eoliche;
b)  n. 11 cabine di macchina;
c)  n.    1 cabina di consegna;
d)  n.    1 torre anemometrica;
-  che l'impianto eolico prevede anche la realizzazione di opere civili ed elettromeccaniche, consistenti in:
-  opere civili (piastre di fondazione delle macchine eoliche, delle cabine elettriche e della cabina di consegna dell'energia prodotta; piazzole degli aerogeneratori; strada interna di servizio, per consentire l'accesso e la manutenzione dell'impianto);
-  opere elettromeccaniche (installazione degli aerogeneratori; installazione della torre anemometrica; esecuzione dei collegamenti elettrici e della rete di terra; realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo);
-  che nella progettazione e definizione del lay-out dell'impianto, sono stati osservati i seguenti criteri:
-  ubicazione delle macchine ad una distanza dal ciglio delle strade pubbliche maggiore di metri 100;
-  ubicazione delle macchine ad una distanza da fabbricati maggiore di metri 100;
-  disposizione delle macchine ad una distanza reciproca tale da non ingenerare o minimizzare le diminuzioni di rendimento;
-  adattamento alle condizioni orografiche e morfologiche del terreno sul quale verrà realizzato l'impianto
-  che ciascun aerogeneratore avrà una media portata di kw. 750, pari ad una potenza teorica installata di MW 8,25, e sarà composto principalmente da un rotore tripala a passo variabile in resina epossidica rinforzata con fibra di vetro con mozzo rigido in acciaio, di diametro pari a m. 50, posto sopravvento ad una torre di sostegno tubolare tronco-conica, di altezza pari a m. 50;
-  che, ad ogni aerogeneratore verrà assegnata una cabina prefabbricata di macchina, in cui si posizioneranno tutti i dispositivi elettrici di controllo locale, i quadri elettrici ed il trasformatore BT/MT, avente dimensioni di m. 4,88 x m. 6,68 (mq. 32,60) x m. 5,28, pari ad un volume di mc. 172,13, la cui finitura delle pareti si eseguirà con intonaco per esterni del tipo "Li Vigni" o 'Terranova", di colore a tinta chiara;
-  che la cabina di consegna all'ENEL dell'energia elettrica prodotta dalle macchine avrà dimensioni di m. 8,68 x m. 4,88 (mq. 42,36) x m. 5,28, pari ad un volume di mc. 223,67, e sarà divisa in due vani, così suddivisi:
-  locale ENEL (contenente le apparecchiature elettromeccaniche dell'ENEL);
-  locale misura (contenente i gruppi di misura dell'ENEL per la contabilizzazione dell'energia prodotta dall'impianto);
-  che la torre anemometrica, con struttura tubolare metallica controventata da una serie di tiranti ancorati ad opportuni blocchi interrati in calcestruzzo, avrà un'altezza di m. 45 e consentirà di monitorare la producibilità delle singole macchine;
-  che in corrispondenza di ciascun aerogeneratore verrà realizzata una piazzola di m. 18,10 x m. 11,60, (mq. 210), per la quale è prevista la finitura con uno strato in pietrisco stabilizzato dello spessore di m. 0,10, onde poter effettuare agevolmente le necessarie operazioni di controllo e/o manutenzione, e sulla quale si costruiranno la torre di sostegno tubolare, la relativa fondazione, i dispersori di terra e la cabina di macchina;
-  che verrà effettuata la spianatura ed il riporto di materiale vagliato e la successiva compattazione di circa mq. 354 (m. 28,10 x m. 12,60), comprendente anche l'area della piazzola suddetta, al fine di consentire il montaggio degli aerogeneratori;
-  che l'area circostante la singola piazzola verrà ricondotta allo stato primitivo, prevedendo il riporto di terreno vegetale, la semina e l'eventuale piantumazione di cespugli ed essenze tipiche della flora mediterranea;
-  che sulle superfici inclinate dei fronti di scavo, precisamente nei punti in cui verranno superate altezze di m. 1,50, si collocherà una stuoia drenante e geotessile, allo scopo di evitare lo sviluppo di vegetazione superflua e, nel contempo, contenere l'effetto erosivo delle acque piovane dilavanti;
-  che le strutture costituenti l'impianto da realizzare verranno allacciate tra loro da una strada interna di collegamento, il cui sviluppo, comprensivo dei bracci di prolungamento, è pari a ml. 3.129,77;
-  che la sede stradale avrà una larghezza di m. 4,00, con l'aggiunta di due banchine laterali di m. 0,50 ciascuna, e verrà realizzata in massicciata tipo "Mac Adam", composta da uno strato di fondazione in stabilizzato di circa cm. 15 e da uno strato finale superiore di finitura/usura in pietrisco stabilizzato di circa cm. 10, in adeguamento alle strade carrarecce esistenti nelle immediate vicinanze, per consentire un diretto rapporto cromatico, tipologico ed ambientale, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del luogo;
-  che, allo scopo di tutelare l'incolumità della popolazione e di salvaguardare attentamente il paesaggio naturale circostante:
1)  saranno scrupolosamente rispettate le più rigide regole urbanistiche e di sicurezza;
2)  verranno adottate tutte le misure tecniche ed agronomiche possibili per ridurre l'impatto ambientale dell'opera;
Considerato:
-  che i comuni di Agrigento e Realmonte sono gravati da vincolo sismico di 2ª categoria - ex legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni - e che, per il progetto in questione, sono stati prodotti i rispettivi pareri dell'ufficio del Genio civile, ex art. 13, legge n. 64/74;
-  che, al fine di consentire una migliore riuscita del progetto, appaiono condivisibili i consigli di ordine geologico, geomorfologico e tecnico, forniti dal geologo incaricato nella relazione specifica;
-  che l'opera è finalizzata ad una funzione di pubblico interesse e di pubblica utilità, determinando sviluppi occupazionali, direttamente o indirettamente;
-  che lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile, come quella eolica ma anche solare, idroelettrica o generata da biomasse, non causa emissioni dannose per l'atmosfera, contribuendo al rispetto dell'ambiente, nell'ottica delle azioni previste nel protocollo di Kyoto '97;
-  che la presente proposta di parere riguarda unicamente gli aspetti di natura urbanistica di competenza di questa unità operativa, è del parere alla luce delle superiori considerazioni, di autorizzare il progetto di realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) in contrada Monte Mele, in porzione del territorio della provincia di Agrigento, compresa tra i comuni di Agrigento e Realmonte (AG) ad opera della ditta Moncada Costruzioni s.r.l., con sede legale ad Agrigento, via Pastore n. 6 - 92100 Villaggio Mosè, in variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e dall'art. 10 della legge regionale n. 40 del 27 aprile 1995.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente attesa, in particolare, la previsione del comma 6° dell'art. 69 della legge regionale n. 32/00 che consente, per la tipologia di opere in argomento, l'applicazione delle procedure ex art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche anche per interventi proposti da soggetti non istituzionalmente competenti;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 65 del 4 ottobre 2002 reso dall'unità operativa 3.1/DRU, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 65 del 4 ottobre 2002 reso dall'unità operativa 3.1/DRU ed alle condizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante agli strumenti urbanistici generali dei comuni di Agrigento e Realmonte, il progetto per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia alternativa (eolica) in contrada Monte Mele.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 65 del 4 ottobre 2002 reso dall'unità operativa 3.1/DRU;
2)  delibera n. 36 del 12 aprile 2002 del consiglio comunale di Agrigento;
3)  delibera n. 34 del 24 luglio 2002 del consiglio comunale di Realmonte;
4)  relazione tecnica;
5)  tav.  2  -  cartografia generale; 
6)  tav.  2A  -  corografia con indicazioni di progetto; 
7)  tav.  2B  -  planimetria generale con sovrapposizione catastale; 
8)  tav.  3  -  piano quotato di rilievo; 
9)  tav.  4  -  planimetria generale di progetto; 
10)  tav.  5  -  tracciato stradale con caratteristiche geometriche; 
11)  tav.  5A  -  profilo stradale (tratto A-B-C-D-E-F-G); 
12)  tav.  5B  -  profili stradali (tratti C-C1/D-D1/E-E1/F-F1); 
13)  tav.  5C  -  sezioni stradali; 
14)  tav.  5D  -  particolari sede stradale; 
15)  tav.  6  -  particolari piazzole; 
16)  tav.  7  -  particolare cabina di macchina; 
17)  tav.  7A  -  particolare cabina di consegna, 
18)  tav.  8  -  particolare aerogeneratore; 
19)  tav.9  -  particolare torre anemometrica; 
20)  tav. A/B  -  stralcio con indicazione punti convoglio acque M.; 
21)  tav.  A/C  -  particolare cabina consegna; 

22)  relazione sulla valutazione di impatto ambientale;
23)  relazione geologico-tecnica.

Art. 3

La ditta Moncada Costruzioni s.r.l. dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione dell'opera in argomento ed in particolare i previsti, nulla-osta in materia ambientale

Art. 4

La ditta Moncada Costruzioni s.r.l. ed i comuni di Agrigento e Realmonte sono onerati ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.42.2510)
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DECRETO 11 ottobre 2002.
Deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alle opere per la soppressione di alcuni passaggi a livello posti nel comune di Caronia, di cui ai rispettivi progetti delle Ferrovie dello Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in particolare, l'art. 57, come sostituito dal comma 11 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed in particolare l'art. 2;
Premesso:
-  con fogli prott. n. 9162, n. 9163 e n. 9164 del 20 settembre 2000, il comune di Caronia ha sottoposto al Presidente della Regione siciliana, rispettivamente, le delibere consiliari nn. 72, 74 e 73 del 20 ottobre 1999 adottate, secondo le procedure previste dall'art. 16 della legge regionale n. 78/76, al fine di ottenere la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale 78/76 per la realizzazione di opere da parte delle Ferrovie dello Stato per la soppressione di alcuni passaggi a livello lungo la linea PA-ME;
-  con note prott. n. 4559, n. 4557 e n. 4558 del 13 ottobre 2000 la Presidenza della Regione siciliana ha trasmesso le suddette richieste e relativi atti al fine di acquisire il previsto parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;
-  con le note prott. n. 25264, n. 25261 e n. 25266 del 30 aprile 2001 questo Assessorato, in esito alla richiesta formulata dalla Presidenza della Regione ed al fine di adempiere a quanto di competenza in ordine alla procedura attivata dal comune di Caronia, ha trasmesso i voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 372, n. 374 e n. 373 dell'8 febbraio 2001 espressi favorevolmente alla concessione della deroga alle indicazioni della lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 per l'indubbia utilità degli interventi proposti;
-  con nota prot. n. 3786 del 10 agosto 2001 la Presidenza della Regione siciliana - segreteria generale, in ragione delle competenze attribuite a questo Assessorato dalla subentrata legge regionale n. 6/2001, art. 89, commi 10 e 11, ha restituito la documentazione relativa alle istanze in precedenza citate;
-  con successivo foglio 3626/3928 del 20 marzo 2002 il comune di Caronia ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta con la nota di questo Assessorato prot. n. 65229 del 13 novembre 2002;
Vista la delibera n. 72 del 20 ottobre 1999 con cui il consiglio comunale di Caronia, costituito nel rispetto di quanto indicato al 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, ha avanzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alla realizzazione di un sottopasso carrabile sulla linea ME-PA al km. 109+676 nella frazione Marina per la soppressione del passaggio a livello al km. 109+730;
Vista la delibera n. 73 del 20 ottobre 1999 con cui il consiglio comunale di Caronia, costituito nel rispetto di quanto indicato al 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, ha avanzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente alla realizzazione di un sottovia sulla linea ME-PA al km. 113+329 nella frazione Torre del Lauro per la soppressione del passaggio a livello al km. 113+329;
Vista la delibera n. 74 del 20 ottobre 1999 con cui il consiglio comunale di Caronia, costituito nel rispetto di quanto indicato al 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, ha avanzato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente alla realizzazione di un sottovia pedonale sulla linea ME-PA al km. 114+017 nella frazione Torre del Lauro per la soppressione del passaggio a livello al km. 114+017;
Visti i voti n. 372, n. 373 e n. 374 dell'8 febbraio 2001 con i quali il Consiglio regionale dell'urbanistica, per l'utilità che i rispettivi interventi comportano per la sicurezza della circolazione stradale, ha espresso parere favorevole alla concessione della deroga alle indicazioni della lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;
Vista la nota prot. n. 65229 del 13 novembre 2001, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Vista la nota prot. n. 2396 del 10 luglio 2002, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 47815 del 7 agosto 2002, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, il parere prot. n. 3669/cc del 29 maggio 2002 reso favorevolmente dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali - sezione beni architettonici di Messina;
Ritenuto di poter condividere i sopracitati voti n. 372, n. 373 e n. 374 dell'8 febbraio 2001 del Consiglio regionale dell'urbanistica e preso atto dei contenuti della nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, acquisita in adempimento a quanto indicato dal l'art. 89 della legge regionale n. 6/2001;
Rilevato che la procedura seguita risulta conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 78, come sostituito dal comma 11 del l'art. 89 della legge regionale 6/2001, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Caronia con le delibere consiliari nn. 72, 73 e 74 dell'8 febbraio 2001, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente alle opere per la soppressione dei passaggi a livello posti al km. 109+730, al km. 113+329, al km. 114+017 di cui ai rispettivi progetti delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  voto n. 372 dell'8 febbraio 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
2)  voto n. 373 dell'08 febbraio 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  voto n. 374 dell'8 febbraio 2001 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
4)  delibera del consiglio comunale di Caronia n. 72 del 20 ottobre 1999;
5)  delibera del consiglio comunale di Caronia n. 73 del 20 ottobre 1999;
6)  delibera del consiglio comunale di Caronia n. 74 del 20 ottobre 1999;
7)  nota prot. n. 2396 del 10 luglio 2002 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e relativo parere della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Messina allegato;
8)  tav. relativa opere soppressione passaggio a livello al km. 109+730;
9)  tav. relativa opere soppressione passaggio a livello al km. 113+329;
10)  tav. relativa opere soppressione passaggio a livello al km. 114+017.

Art. 3

Resta salva l'acquisizione, prima dell'inizio delle opere, di ogni altra autorizzazione o nulla osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Il comune di Caronia è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.42.2539)
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DECRETO 17 ottobre 2002.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Lercara Friddi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.  1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legge 1 aprile 1968, n.  1404 e 2 aprile 1968, n.  1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n.  71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.  9 della legge regionale n.  40/95;
Visto l'art.  23 della legge regionale n.  37/85;
Visto il foglio prot.  n.  6145 del 26 aprile 2002, con cui il comune di Lercara Friddi ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante parziale al piano regolatore generale  vigente, adottata al fine di consentire, nei termini dell'art.  23, legge regionale n.  37/85, il recupero di alcune zone interessate dalla presenza di edilizia abusiva;
Vista la delibera n.  66 del 19 dicembre 2001, con la quale il consiglio comunale ha adottato la variante al piano regolatore generale vigente, approvato con decreto n. 767 del 9 novembre 1995 e successivo decreto n. 518/D.R.U. del 9 ottobre 2001, relativamente alle aree interessate da vincoli urbanistici ai fini dell'ammissibilità in sanatoria, ai sensi dell'art.  23 della legge regionale n. 37/85, di 91 costruzioni abusive;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art.  3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, a firma del sindaco e del responsabile dell'ufficio tecnico comunale  del comune di Lercara Friddi, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la presentazione, avverso la variante adottata con la delibera n. 66/01, di n.  1 opposizione e di n.  2 osservazioni entro i termini di legge;
Viste le osservazioni/opposizioni presentate avverso la variante nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dal progettista;
Vista la delibera n.  14 del 10 aprile 2002, con la quale il consiglio comunale ha approvato la proposta di deliberazione formulata dal responsabile dell'area tecnica sulle osservazioni/opposizioni presentate avverso la variante in argomento;
Visto il foglio prot.  n. 10926/2256 dell'1 agosto 2002, con il quale il comune di Lercara Friddi, in riscontro alla nota A.R.T.A.  prot.  n.  42303 del 10 luglio 2002, ha rappresentato, anche sulla scorta di apposita nota di chiarimento del segretario generale dell'1 agosto 2002, che il consiglio comunale con la deliberazione n.  14 del 10 aprile 2002 ha inteso approvare le controdeduzioni formulate dal progettista costituenti parte integrante della proposta stessa, conseguentemente non accogliendo le osservazioni/opposizioni presentate;
Visto il parere n.  382 del 4 ottobre 2002, formulato dal servizio III/D.R.U.  di questo Assessorato, ai sensi dell'art.  9 della legge regionale n.  40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
La variante di che trattasi nasce dalla necessità di regolarizzare, attraverso la rimodulazione di alcune previsioni urbanistiche su zone che risultano gravate da vincoli di inedificabilità, discendenti dal piano regolatore generale, quelle costruzioni ivi ricadenti, sorte abusivamente, le quali a seguito di opportuna verifica di compatibilità possono essere ammesse al rilascio della concessione in sanatoria; dalla suddetta verifica è stato rilevato che: circa il 50% di tali immobili, ricadono al margine della città, in un settore ad est del centro abitato (47 su 91).
Dalla suddetta verifica tutti i fabbricati realizzati abusivamente possono essere suddivisi in tre diverse tipologie:
1)  immobili ricadenti in aree sottoposte dal piano regolatore generale  a vincolo di inedificabilità, preordinati all'esproprio, per la realizzazione di servizi pubblici;
2)  immobili abusivi ricadenti in aree sottoposte dal piano regolatore generale  a vincolo di inedificabilità non preordinati all'esproprio;
3)  immobili abusivi in aree sottoposti dal piano regolatore generale  a piano particolareggiato di recupero ambientale.
Nel primo tipo rientrano tutte le costruzioni realizzate su viabilità carrabile e su aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e collettivi in attuazione del D.M. n. 1444/68.
Per tali servizi è previsto, nel caso di viabilità, la diminuzione o rettifica della sede stradale o in casi limite l'eliminazione della previsione stessa, nel caso invece di aree destinate a servizi, a seguito di opportuna verifica sull'effettivo insediamento di popolazione ad oggi, è stato rimodulato il fabbisogno di servizi pubblici rispetto a quello previsto dal piano regolatore generale  vigente e pertanto è stata esclusa l'area di sedime dei fabbricati abusivi e le loro pertinenze confermando la destinazione pubblica, e soltanto nei casi in cui non è stato possibile operare in tal senso, è stata eliminata la destinazione pubblica e prevedere i servizi in altre aree opportunamente ricercate e dimensionate.
Sono presenti, altresì, immobili abusivi che ricadono in aree destinate alla realizzazione di attrezzature generali come l'ospedale e il parco urbano.
Nel primo caso la questione viene superata da mutate condizioni, in quanto la realizzazione di una struttura ospedaliera nel territorio di Lercara, non rientra più nei programmi regionali; per quanto invece attiene la previsione del parco urbano, le norme di attuazione non hanno fissato alcuno standard.
Alla seconda tipologia appartengono tutti gli edifici che per la particolare natura dei terreni o la presenza di infrastrutture risultano insanabili ma non espropriabili; nel primo caso gli edifici che ricadono in zone geologicamente instabili potranno essere ammessi a sanatoria previa valutazione dell'ufficio del Genio civile; al secondo caso appartengono gli edifici realizzati in zona di rispetto stradale.  Per tali edifici è stato rilevato che potranno conseguire la sanatoria, fermo restando il rilascio del nulla osta da parte dell'ente gestore delle strade.
Per quanto riguarda, infine, quegli edifici costruiti nell'area del complesso minerario per l'estrazione dello zolfo oggi, in disuso, il comune aveva già provveduto a tutelare la zona inserendola nel piano regolatore generale  come piano particolareggiato di recupero ambientale; successivamente all'approvazione del piano regolatore generale  la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali ha proceduto alla perimetrazione dell'area riconoscendone un valore etnoantropologico, giusto decreto n. 5084 del 22 gennaio 1994.
Tale perimetrazione è risultata diversa e più aderente alle reali caratteristiche dell'area già perimetrata dal piano regolatore generale.
Ma le mutate condizioni morfologiche venutesi a creare a seguito di una forte manomissione del territorio e la sostituzione dei reperti industriali avvenuta nel tempo, fanno si che il piano di recupero ambientale proposto in seno al piano regolatore generale  non trova oggi più riscontro con la realtà; è stata pertanto prevista la redazione di un piano particolareggiato di recupero urbanistico che permetta di recuperare questa parte di territorio fortemente manomessa attraverso un lavoro di riordino e di ricucitura con il preesistente, anche con la creazione di una rete di servizi e infrastrutture, contemporaneamente è stato previsto di circoscrivere e valorizzare i reperti di archeologia industriale riconducibili alla presenza della vecchia miniera di zolfo.  A tale scopo sono state apportate modifiche alle norme di attuazione, attraverso l'introduzione dell'art. 23 e la sostituzione dell'art. 36.
Tutte le aree impegnate da costruzioni abusive per le quali è stata accettata l'ammissibilità alla sanatoria verranno classificate zona territoriale omogenea  "B0".
Constatata la presenza di numerosi agglomerati abusivi che non hanno trovato finora una definizione tecnico-amministrativa e considerato che la suddetta variante permette, interpretando lo spirito della legge, nella fattispecie l'art.  23 della legge regionale  n. 37/85, di ridare, attraverso una serie di operazioni di ricuciture, di ricerca di spazi da destinare ai servizi pubblici, di recupero delle potenzialità ancora salvabili, dignità e coerenza ad un territorio che ha subito delle profonde modifiche a causa del fenomeno dell'abusivismo, anche attraverso l'introduzione di una normativa tesa a salvaguardare ciò che resta, esplicitato per esempio dal secondo comma dell'art.  23 ed il terzo comma dell'art.  36 delle norme di attuazione, di nuova costituzione.
Osservazioni:
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state presentate n.  3 osservazioni, per le quali il progettista ha prodotto le proprie deduzioni e visualizzazioni sulle tavole della presente variante; per le stesse il consiglio comunale  con delibera n.  14 del 10 aprile 2002 ha controdedotto conformemente a quanto espresso dal progettista.
In ordine alle suddette osservazioni nn.  1, 2, 3, questo servizio III le respinge in conformità alle motivazioni espresse dal progettista.
Per tutto quanto rappresentato, questo servizio III è del parere che la variante in oggetto sia meritevole di approvazione, ad eccezione delle aree di interesse etnoantropologico perimetrate con decreto dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali  n. 5084 del 22 gennaio 1994, per le quali viene mantenuta l'originaria destinazione del piano regolatore generale  vigente (zona da sottoporre a piano particolareggiato di recupero ambientale.)  Vengono, altresì, esclusi dall'approvazione della variante gli immobili contrassegnati nell'elaborato "P1" denominato "Relazione" con i numeri 2, 10, 13, 22, 30, 45, 49, 64, 65, 68, 71, 78, 89, 91, in quanto, insistendo su aree sottoposte a vincolo di inedificabilità non preordinate ad esproprio, la compatibilità urbanistica potrà essere verificata soltanto dopo l'espressione liberatoria degli enti competenti preposti alla tutela dei vincoli cui sono sottoposti gli immobili in questione.";
Ritenuto di poter condividere il parere n.  389 del 4 ottobre 2002, reso dal servizio III/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.  4 della legge regionale n.  71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere n.  389 del servizio III/D.R.U.  di questo Assessorato, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Lercara Friddi, adottata con delibera consiliare n.  66 del 19 dicembre 2001, relativamente alle aree interessate da vincoli urbanistici ai fini del recupero, ai sensi dell'art.  23, legge regionale n. 37/85, di alcune zone gravate dalla presenza di edilizia abusiva.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n.  389 del 4 ottobre 2002 reso dal servizio III/D.R.U.;
2)  delibera del consiglio comunale  n.  66 del 19 dicembre 2001;
3)  delibera del consiglio comunale  n.  14 del 10 aprile 2002;
4)  P1  -  relazione; 
5)  P.2*  -  zonizzazione del piano regolatore generale  vigente; 
6)  P.3.a*  -  zonizzazione del piano regolatore generale  vigente, settore nord; 
7)  P.3.b*  -  zonizzazione del piano regolatore generale  vigente, settore sud; 
8)  P.4.a*  -  previsioni dei piani esecutivi e zonizzazione del piano regolatore generale  vigente per il centro abitato e zone limitrofe, settore nord; 
9)  P.4.b*  -  previsioni dei piani esecutivi e zonizzazione del piano regolatore generale  vigente per il centro abitato e zone limitrofe, settore sud; 
10)  P.5*  -  modifiche alla zonizzazione del piano regolatore generale  vigente; 
11)  P.6.a*  -  modifiche alla zonizzazione del piano regolatore generale  vigente alle previsioni dei piani esecutivi per il centro abitato e zone limitrofe, settore nord; 
12)  P.6.b*  -  modifiche alla zonizzazione del piano regolatore generale  vigente alle previsioni dei piani esecutivi per il centro abitato e zone limitrofe, settore sud; 
13)  P.7  -  relazione sulle osservazioni e visualizza zione. 


Art. 3

Il comune di Lercara Friddi resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.43.2564)
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DECRETO 17 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica nei comuni di Militello Val di Catania, Mineo e Vizzini.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n.  1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art.  7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.  65, come modificato dall'art.  6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.  15;
Visti gli artt. 8 e 69 della legge regionale n.  32 del 23 dicembre 2000;
Visto l'art.  10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio datato 27 maggio 2002, assunto al pro tocollo di questo Assessorato al n.  31877 del 27 maggio 2002, con cui la società I.V.P.C.  Sicilia 5 s.r.l.  ha richiesto l'autorizzazione, ex art.  7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da immettere in rete a 150 Kv, nei comuni di Militello Val di Catania, Mineo e Vizzini;
Vista la nota di questo Assessorato prot.  n. 33320 del 3 giugno 2002, con la quale è stato richiesto ai comuni interessati territorialmente dalla realizzazione delle opere, l'avviso previsto dall'art.  6 della legge regionale n. 15/91 sul progetto in argomento;
Visto l'ulteriore foglio datato 27 giugno 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 40055 del 27 giugno 2002, con il quale dalla società richiedente è stata prodotta ulteriore documentazione;
Vista la delibera consiliare n.  76 del 31 luglio 2002, con la quale il comune di Militello in Val di Catania ha espresso, ai sensi dell'art.  7 della legge regionale n.  65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la delibera consiliare n.  45 del 25 luglio 2002, con la quale il comune di Mineo ha espresso, ai sensi dell'art.  7 della legge regionale n.  65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la delibera consiliare n.  21 del 23 luglio 2002, con la quale il comune di Vizzini ha espresso, ai sensi dell'art.  7 della legge regionale n.  65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la nota prot.  n. 12152, pos.  612 del 22 maggio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art.  13 della legge n.  64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole alla previsione progettuale in argomento;
Vista la nota prot.  n. 11485, pos. IV-2-A del 12 agosto 2002, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania, nei soli riguardi della tutela idrogeologica, ha rilasciato, ai fini della realizzazione del progetto sottoposto dalla società I.V.P.C.  Sicilia 5 s.r.l.  interessante i comuni di Militello Val  di Catania, Mineo e Vizzini, il nulla osta con prescrizioni;
Vista la nota prot.  n. 4792/02 del 10 luglio 2002, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali  di Catania, ai sensi dell'art. 155 del decreto legislativo n.  490/99, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del progetto in argomento;
Visto il parere n.  33 del 2 ottobre 2002, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.  40, dal servizio 4 della Direzione regionale dell'urbanistica, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che
-  Il progetto in esame consiste nell'esecuzione di un insieme di opere civili ed elettromeccaniche attinenti la realizzazione di una centrale eolica di 67,15 MW da ubicare nei territori dei comuni di Militello Val di Catania, Mineo e Vizzini.  Nel particolare, l'impianto è costituito da n.  79 aereogeneratori; ciascun aereogeneratore è collocato all'interno di una piazzola di mt. 20x12 e da collegare ad una rete di strade di servizio interne; gli aereogeneratori sono sostenuti da un traliccio in acciaio zincato ad alta resistenza di 50 m.  d'altezza con base quadrata di 8,4 m., poggiante su di una platea di fondazione di 12 mt.  di lato ed h.  0,9 mt.  Completano le opere la cabina aereogeneratori, una sottostazione AT, per la consegna dell'energia all'ENEL e ricadente in comune di Mineo, e i cavidotti per il trasporto dell'energia prodotta dagli aereogeneratori stessi in BT alla cabina primaria AT;
-  Con deliberazioni consiliari n.  76 del 31 luglio 2002, n. 45 del 25 luglio 2002 e n. 21 del 23 luglio 2002 sono stati espressi rispettivamente dai comuni di Militello Val di Catania, Mineo e Vizzini i pareri di competenza sul progetto in questione;
-  L'ufficio del Genio civile di Catania con nota prot. n.  12152 del 12 agosto 2002 ha espresso parere favorevole a norma dell'art.  13, legge n. 64/74;
-  L'Ispettorato forestale di Catania con nota  n. 11485 del 12 agosto 2002 ha rilasciato il nulla osta, a condizioni, sul progetto medesimo;
-  La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali  di Catania con nota n.  4792/02 del 10 luglio 2002 ha espresso parere positivo, a condizioni, sull'intervento proposto, ai sensi della legge  n.  490/99;
Considerato che:
-  il procedimento amministrativo di autorizzazione ex art.  7, legge regionale  n.65/81 è regolare;
-  Sul progetto i comuni interessati hanno espresso parere favorevole con le richiamate delibere consiliari, ai sensi dell'art. 6, legge regionale n. 15/91;
-  Dalla relazione redatta dal geologo si evince che le aree esaminate dallo stesso risultano morfologicamente stabili e che il loro assetto morfo-strutturale non sarà modificato dalla realizzazione delle opere in progetto;
-  Tale opera non interferisce con insediamenti abitativi ricadendo interamente in zone destinate a "Verde agricolo" dagli strumenti urbanistici generali dei comuni attraversati dall'opera medesima;
-  Trattasi, in definitiva, di un'opera di pubblica utilità, rivolta al soddisfacimento delle esigenze di energia pulita e di sviluppo sostenibile;
questo servizio 4/affari urbanistici, provincia di Catania, è del parere che, ai sensi dell'art. 7, legge regionale n. 65/81 ed art. 6, legge regionale n.  15/91, sia meritevole di approvazione con le condizioni di cui ai supe riori pareri n. 4792/02 Soprintendenza di Catania e n. 11485/02 Ispettorato forestale di Catania, il progetto per la realizzazione di un parco eolico nei comuni di Militello Val di Catania, Mineo e Vizzini.  Resta salva la valutazione ai sensi di legge in materia di compatibilità ambientale sul progetto su descritto.";
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente attesa, in particolare, la previsione del comma 6° dell'art.  69 della legge regionale n. 32/2000 che consente, per la tipologia di opere in argomento, l'applicazione delle procedure ex art.  7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche anche per interventi proposti da soggetti non istituzionalmente competenti;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n.  33 del 2 ottobre 2002 reso dal servizio 4 della Direzione regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.  7 della legge regionale n. 65 dell'1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n.  33 del 2 ottobre 2002 reso dal servizio 4 della Direzione regionale dell'urbanistica  ed alle condizioni contenute nei provvedimenti rilasciati dagli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante agli strumenti urbanistici generali dei comuni di Militello Val di Catania, Mineo e Vizzini, il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da immettere in rete a 150 Kv, di cui alla richiesta della società I.V.P.C.  Sicilia 5 s.r.l.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 33 del 2 ottobre 2002, reso dal servizio 4 della Direzione regionale dell'urbanistica;
2)  delibera consiliare n.  76 del 31 luglio 2002;
3)  delibera consiliare n.  45 del 25 luglio 2002;
4)  delibera consiliare n.  21 del 23 luglio 2002;
5)  relazione tecnica generale;
6)  corografia generale;
7)  planimetria generale - layout impianto;
8)  corografia con percorso cavi;
9)  relazione geologico-tecnica;
10)  piano tecnico interferenze;
11)  planimetria vincoli;
12)  planimetria generale vincoli Soprintendenza;
13)  relazione tecnica, comune di Militello Val di Catania;
14)  planimetria generale, comune di Militello Val di Catania;
15)  quadro d'unione catastale;
16)  planimetria catastale, foglio n. 16;
17)  planimetria catastale, foglio n. 21;
18)  planimetria catastale, foglio n. 28;
19)  planimetria catastale, foglio n. 40;
20)  planimetria catastale, foglio n. 41;
21)  planimetria catastale, foglio n. 44;
22)  planimetria catastale, foglio n. 51;
23)  planimetria catastale, foglio n. 52;
24)  relazione tecnica - comune di Mineo;
25)  planimetria generale, layout impianto, comune di Mineo;
26)  quadro d'unione catastale, comune di Mineo;
27)  planimetria catastale, foglio n. 134;
28)  planimetria catastale, foglio n. 135;
29)  planimetria catastale, foglio n. 136;
30)  planimetria catastale, foglio n. 144;
31)  planimetria catastale, foglio n. 150;
32)  relazione tecnica - comune di Vizzini;
33)  planimetria generale, layout impianto, comune di Vizzini;
34)  quadro d'unione catastale, comune di Vizzini;
35)  planimetria catastale, foglio n. 1;
36)  planimetria catastale, foglio n. 3;
37)  planimetria catastale, foglio n. 6;
38)  planimetria catastale, foglio n. 7;
39)  planimetria catastale, foglio n. 15.

Art. 3

La società I.V.P.C.  Sicilia 5 s.r.l. di Avellino dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione dell'opera in argomento ed in particolare i previsti nulla osta in materia ambientale.

Art. 4

La società I.V.P.C.  Sicilia 5 s.r.l di Avellino ed i comuni di Militello Val di Catania, Mineo e Vizzini sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.43.2563)
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DECRETO 18 ottobre 2002.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Saponara.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi nazionali e regionali, regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, il 5° comma dell'art.  1 della legge 3 gennaio 1978, n.  1 così come recepito dall'art.  4 della legge regionale 10 agosto 1978, n.  35;
Visto l'art.  9 della legge 21 aprile 1995, n.  40;
Visto il foglio sindacale prot.  n.  4195 del 5 giugno 2002, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 35564 dell'11 giugno 2002, con il quale il comune di Saponara ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi alla variante allo strumento urbanistico vigente, adottata con delibera consiliare n.  10 del 2 aprile 2002, finalizzata alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in corrispondenza di aree destinate ad edilizia residenziale pubblica;
Vista la delibera n.  5 del 13 marzo 2001, con la quale il consiglio comunale di Saponara ha localizzato il progetto dell'opera pubblica in argomento;
Vista la delibera n.  10 del 2 aprile 2002, con la quale il consiglio comunale di Saponara, ai sensi del 5° comma della legge n. 1/78, come recepito dall'art.  4 della legge regionale n. 35/78, ha approvato, in variante al piano regolatore generale per la riproposizione dei vincoli urbanistici, il progetto per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in corrispondenza di aree destinate ad edilizia residenziale pubblica;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, resi ai sensi dell'art.  6 della legge  n. 167/62, relativi alla variante in argomento;
Vista la certificazione del 4 giugno 2002, a firma del segretario comunale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'assenza di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot.  n.  2237 del 2 febbraio 2001, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina ha espresso il parere favorevole a condizioni, ai sensi dell'art.  13 della legge 2 febbraio 1974, n.  64;
Vista la nota datata 30 gennaio 2001, con la quale il servizio igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale  n.  5 di Messina ha espresso il proprio parere favorevole, ai fini igienico sanitari, ai sensi dell'art. 15, legge regionale n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot.  n.  3754/2000 del 6 agosto 2001, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali  di Messina ha espresso parere favorevole in merito al progetto dell'opera in argomento;
Visto il parere prot.  n.  45 del 16 settembre 2002, reso, ai sensi dell'art.  9 della legge regionale n. 40/95, dal l'unità operativa 4.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che
Il comune di Saponara è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 264/81 del 17 lu glio 1981 con vincoli preordinati all'esproprio decaduti.  Con successivo decreto n.  1224 del 20 ottobre 1987 sono state approvate alcune varianti al suddetto strumento urbanistico;
Con delibera consiliare n.  10 del 2 aprile 2002 il comune di Saponara ha approvato il progetto relativo ad opere di urbanizzazione primaria in corrispondenza di aree destinate ad edilizia residenziale pubblica in precedenza localizzate con atto deliberativo di consiglio comunale n.  5 del 13 marzo 2001.
Il suddetto atto consiliare n.  10/2002 ha inteso riproporre i vincoli espropriativi del piano regolatore generale  di cui al decreto n. 264/81, decaduti, relativamente alle aree interessate dal progetto in argomento e stabilendo "... che dovranno essere seguite le procedure indicate nella circolare A.R.T.A.  n.  1 del 23 settembre 1998".
Dagli elaborati tecnici si evince che il progetto prevede la realizzazione di un tronco stradale che collega la via Kennedy alla via Roma lungo ml. 357,30 con larghezza complessiva pari a 10,00 ml. di cui ml. 7,50 di carreggiata e due marciapiedi larghi ciascuno ml. 1,25.  Sono previsti sistemi di raccolta e intercettazione acque meteoriche mediante caditoie e relativa rete costituita da tubi nonché la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica.  La sede viaria è prevista in conglomerato bituminoso e i marciapiedi con pavimentazione a pietrine di cemento.
Inoltre, la delibera consiliare n.  10/2002 ha approvato anche il completamento dell'urbanizzazione primaria adiacente all'area IACP, frazione  S.  Pietro costituito da un impianto di illuminazione, che comunque, non è oggetto del presente parere in quanto per esso non è necessaria la riproposizione dei vincoli poiché l'area appartiene al comune e la sua destinazione è già conforme allo strumento urbanistico.
Considerato che:
Sono state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e al deposito degli atti ed elaborati, ai sensi della vigente legislazione;
Il progetto in argomento è stato approvato in linea tecnica;
La compatibilità del progetto in argomento con le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 con parere favorevole a condizione in data 2 febbraio 2001;
La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali  di Messina ha rilasciato parere favorevole prot. n. 3754/2000 del 6 agosto 2001 ai sensi dell'art.  151 del testo unico D.L. 29 ottobre 1999, n.  490;
Il servizio igiene pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale n.  5 di Messina ha rilasciato parere igienico sanitario favorevole in data 30 gennaio 2001, prot.  n. 938 del 31 gennaio 2001;
Trattasi, per le opere in argomento, di riproposizione di vincoli di piano regolatore generale  scaduti, mediante l'approvazione del relativo progetto da parte del comune con le procedure indicate nella circolare A.R.T.A.  n.  1 del 23 settembre 1998 e pertanto ai sensi dell'art. 1, comma V della legge n.  1/78;
Risultano finalizzate a consentire la completa integrazione dell'insediamento IACP con il sistema viario circostante.
Per quanto premesso e considerato, questa unità operativa 4.1 è del parere di ritenere meritevole di approvazione il progetto, in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art.  1 della legge n.  1/78, relativo ad opere di urbanizzazione primarie in corrispondenza di aree destinate ad edilizia residenziale pubblica approvato dal comune di Saponara con deliberazione consiliare n.  10 del 2 aprile 2002 con le condizioni contenute negli atti autorizzatori sopra citati.";
Ritenuto di poter condividere il sopra riportato parere n.  45 del 16 settembre 2002, reso, ai sensi del l'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa  4.1/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi del 5° comma dell'art.  1 della legge  n.  1 del 3 gennaio 1978, come recepita dall'art.  4 della legge regionale n. 35/78, in conformità al parere n.  45 del 16 settembre 2002 reso dall'unità operativa  4.1/D.R.U. nonché alle condizioni riportate nelle note degli uffici in premes sa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Saponara, adottata con delibera consiliare n.  10 del 2 aprile 2002, finalizzata alla riproposizione dei vincoli urbanistici per la realizzazione del progetto delle opere di urbanizzazione primaria in corrispon denza di aree destinate ad edilizia residenziale pubblica.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere unità operativa  4.1/D.R.U. n.  45 del 16 settembre 2002;
2)  delibera del consiglio comunale  n.  5 del 13 marzo 2001;
3)  delibera del consiglio comunale  n.  10 del 2 aprile 2002;
Elaborati di progetto
4)  tav.    1  -  relazione tecnica;
5)  tav.    8  -  stralci mappale, corografia, piano regolatore generale,  scale varie;
6)  tav.    9  -  planimetria di progetto, scala 1:500;
7)  tav.  10  -  profilo longitudinale, scale varie;
8)  tav.  11  -  sezioni trasversali, scala 1:200;
9)  tav.  12  -  opere d'arte e sezioni tipo, scale varie;
10)  tav.  19  -  piano particellare, relazione di stima, elen co ditte;
Studio geologico
11)  relazione geologico-tecnica;
12)  all.  1  -  carta geologico-tecnica, scala 1:1.000;
13)  all.  2  -  carta degli interventi, scala 1:1.000;
14)  all.  3  -  sezioni geostratigrafiche;
15)  all.  4  -  indagini geognostiche.

Art.  3

Il comune di Saponara dovrà acquisire, prima del l'ini zio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art.  4

Il comune di Saponara resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.43.2562)
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DECRETO 18 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto delle Ferrovie dello Stato relativo ai lavori di soppressione di un passaggio a livello della linea Palermo-Messina.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n.  71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art.  7 della legge regionale 11 aprile 1981, n.  65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n.  15;
Visto l'art.  10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art.  15 della legge regionale 12 giugno 1976, n.  78;
Vista l'istanza n.  628 del 26 giugno 2002, con la quale la rete ferroviaria italiana, direzione investimenti programma soppressione PL centro operativo di Palermo, ha inoltrato presso questo Assessorato richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art.  7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto dei lavori di soppressione del passaggio a livello al km.  141+059 della linea Palermo-Messina, nel comune di Capo d'Orlando mediante la costruzione di un sottovia al km.  141+127 e relative rampe di raccordo alla viabilità esistente;
Vista la delibera consiliare n.  15 del 17 marzo 1995, con la quale il comune di Capo d'Orlando ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il parere favorevole rilasciato, ai sensi del l'art. 13 della legge  n. 64/74, dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota n.  2335 del 29 gennaio 2002;
Visto il nulla osta  prot.  n. 13/96 del 28 aprile 1997 rilasciato ai sensi dell'art.  7 della legge n. 431/85, dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali,  sezione  beni paesaggistici di Messina;
Visto il D.P.R.S.  n.  41/gr. IV/SG del 6 marzo 2001, con il quale è stata concessa la deroga a quanto previsto dall'art.  15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76 relativamente alla realizzazione dei lavori in argomento;
Visto il parere dell'unità operativa  4.1/D.R.U. n.  47 del 24 settembre 2002 reso, ai sensi dell'art.  10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi a questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
-  il Presidente della Regione siciliana con D.P.  n. 41/gr. IV/SG in data 6 marzo 2001 ha concesso per il progetto in argomento la deroga a quanto previsto dal l'art.  15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/76;
-  che la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, sezione  II, con nota prot.  n.  2335 del 29 gennaio 2002 che ha reso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art.  13 della legge n. 64/74 a condizione che:
"a)  la validità delle ipotesi di progetto dovrà essere controllata durante la fase costruttiva considerando, oltre ai dati acquisiti dalle indagini geognostiche preliminari, anche quelli ottenuti nel corso dei lavori, per adeguare, eventualmente, le opere a situazioni diverse da quelle ipotizzate;
b)  per la presenza della falda acquifera ipotizzata alla medesima quota del piano d'appoggio dello scatolare i lavori dovranno essere eseguiti con aggrottamento dell'acqua rinvenuta o altra metodologia atta a deprimere il livello dell'acquifero";
-  sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare in quanto il consiglio comunale di Capo d'Orlando con atto n.  15 del 17 marzo 1995, ha reso il proprio avviso favorevole alla realizzazione delle opere;
-  La Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali  di Messina, sezione  2, con note prot.  n.  2315/95 del 12 settembre 1995 e prot.  n.  13/96 del 28 aprile 1997, ha espresso parere favorevole al progetto ai sensi dell'art.  7 della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/85, a condizione che: "si impieghi pietrame locale a spacco di cava sbozzato a mano";
-  L'area interessata dalla realizzazione delle opere di che trattasi ricade nel vigente strumento urbanistico, in zona di fascia di rispetto di competenza delle Ferrovie dello Stato e parzialmente interessa viabilità preesistenti;
-  L'opera in parola riveste interesse pubblico, stante che è finalizzata a migliorare la viabilità esistente mediante la soppressione del passaggio a livello al km. 141+059 della linea ferroviaria Palermo-Messina e la realizzazione di un sottopasso carrabile al km. 141+127;
Per quanto sopra visto e considerato, è del parere che il progetto per i lavori di soppressione del passaggio a livello al km.  141+059 della linea ferroviaria Palermo-Messina, mediante la costruzione di un sottovia al km. 141+127 e relative rampe di raccordo alla viabilità esistente, nel comune di Capo d'Orlando, in area meglio individuata sugli elaborati grafici planimetrie in scala 1:10.000 e 1:1.000 a corredo della "relazione tecnico illustrativa", sia meritevole di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.  7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazio ni, con prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile e della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali  di Messina.";
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 47 del 24 settembre 2002 espresso dall'unità operativa  4.1/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.  7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere espresso dall'unità operativa  4.1/D.R.U. n.  47 del 24 settembre 2002 nonché alle condizioni degli uffici in premessa richiamati, è autorizzato, in variante al piano regolatore generale vigente nel comune di Capo d'Orlando, il progetto delle ferrovie dello Stato, riguardante i lavori di soppressione del passaggio a livello al km.  141+059 della linea Palermo-Messina, mediante la costruzione di un sottovia al km. 141+127 e relative rampe di raccordo alla viabilità esistente.

Art.  2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte integrante, i seguenti atti ed elaborati, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n.  47 del 24 settembre 2002 dell'unità operativa  4.1/D.R.U.;
2)  relazione tecnica illustrativa;
3)  planimetria;
4)  relazione geologica.

Art.  3

L'ente Ferrovie dello Stato  dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per le opere di cui in oggetto.

Art.  4

L'ente Ferrovie dello Stato  ed il comune di Capo d'Orlando sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.43.2561)
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DECRETO 23 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto relativo alla realizzazione di un metanodotto in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Cerda, Collesano, Scillato e Sclafani Bagni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti i fogli protocolli COS Rete Centro SUD/76/DIS del 20 agosto 2001 e prot. COS Rete Centro SUD/430/GRE, del 4 marzo 2002, assunti rispettivamente al protocollo di questo Assessorato ai nn. 47717 del 28 agosto 2001 e 14385 dell'8 marzo 2002, con i quali la Rete Gas Italia S.p.A. - ENI Group ha richiesto l'autorizzazione, ex art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al progetto per la realizzazione del metanodotto "Allacciamento comune di Collesano DN 150 (6") bar", in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Cerda, Collesano, Scillato e Sclafani Bagni;
Vista la nota prot. n. 64214 dell'8 novembre 2001, con la quale questo Assessorato, nel richiedere alla Rete Gas Italia S.p.A. - ENI Group alcune integrazioni alla documentazione già trasmessa, ha invitato i comuni territorialmente interessati dalla realizzazione delle opere ad esprimere sul progetto in argomento, a mezzo deliberazione consiliare, il parere previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 65/81;
Vista la delibera n. 30 del 19 luglio 2002, con cui il consiglio comunale di Cerda ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la delibera n. 115 del 18 dicembre 2001, con cui il consiglio comunale di Collesano ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la delibera n. 34 del 26 settembre 2001, con cui il consiglio comunale di Scillato ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la delibera n. 13 del 4 maggio 2002, con cui il consiglio comunale di Sclafani Bagni ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 10998 del 29 maggio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso, con prescrizioni, parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;
Vista la nota prot. n. 5103 pos. IV-2 del 18 aprile 2002, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, ai soli fini del vincolo idrogeologico, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;
Visto il decreto n. 384 del 14 giugno 2002 del servizio 6, protezione patrimonio naturale di questo Assessorato, con il quale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 4088/N del 16 maggio 2002, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, alle condizioni nella stessa indicate, ha espresso parere favorevole di massima sulla previsione progettuale in argomento;
Visto il parere n. 406 del 16 ottobre 2002 reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995 dal servizio 3/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il tracciato in oggetto ha una lunghezza complessiva di 5,745 Km.; è costituita da una condotta in acciaio interrata e dai relativi accessori, alcuni dei quali "fuori terra".
Il tracciato del progetto interferisce con le aree soggette a vincolo idrogeologico, per circa 2,3 km, nei comuni di Sclafani Bagni, Scillato e Collesano; per quanto riguarda i beni ambientali, interferisce con aree sottoposte a vincolo paesaggistico, dal km. 0,580 fino al termine del tracciato, con le zone di rispetto di fiumi, torrenti e corsi d'acqua (fiume Grande o Imera Settentrionale al km. 3,00), con le zone ricadenti in Parchi e riserve naturali (riserva naturale orientata Bosco della Favara e Bosco Granza, zona di riserva integrale "A"), con i siti di importanza comunitaria - SIC -, proposti ai sensi delle direttive 92/43/CEE, D.P.R. n. 357/97, relativamente ai "Boschi di Granza", ma è supportato dai pareri favorevoli emessi dai rispettivi enti competenti, come citato precedentemente.
La compatibilità dell'opera con quanto disposto dai vincoli risiede nella quasi totalità del suo sviluppo, come linea interrata, non apportando né cambiamenti di destinazione d'uso del suolo, né azioni di esproprio, ma solo una servitù volta ad impedire lsu una fascia larga 16 m. a cavallo dell'asse della tubazione per l'intera lunghezza dell'opera.
Considerazioni
Il progetto del metanodotto ha lo scopo di fornire di gas naturale le utenze civili e industriali ubicate nel bacino Sicilia 16, che comprende i comuni di: Collesano, Cefalù, Castelbuono, Isnello, Pollina, Lascari, Gratteri, Scillato e Campofelice di Roccella, contribuendo sensibilmente allo sviluppo economico degli stessi comuni.
Questo gruppo di lavoro del servizio III/D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e raccomandazioni richiamate in premessa.";
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 406 del 16 ottobre 2002, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dal servizio 3/D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991 e della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, in conformità al parere n. 406 del 16 ottobre 2002 del servizio 3/Direzione regionale dell'urbanistica ed alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa richiamati, è autorizzato il progetto relativo alla realizzazione del metanodotto "allacciamento comune di Collesano DN 150 (6") bar", in variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Cerda, Collesano, Scillato e Sclafani Bagni.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 406 del 16 ottobre 2002, reso dal servizio 3/D.R.U.;
2)  delibera consiglio comunale di Cerda n. 30 del 19 luglio 2002;
3)  delibera consiglio comunale di Collesano n. 115 del 18 dicembre 2001;
4)  delibera consiglio comunale di Scillato n. 34 del 26 settembre 2001;
5)  delibera consiglio comunale di Sclafani Bagni n. 13 del 4 maggio 2002;
6)  relazione tecnica particolareggiata;
7)  allegato 1 comm 696103, scala 1:100.000;
8)  planimetria LB-D-82050, scala 1:25.000;
9)  planimetria generale con piano regolatore generale e vincoli LB-D-82051, foglio 1 di 2, scala 1:25.000;
10)  planimetria generale con piano regolatore generale e vincoli LB-D-82051, foglio 2 di 2, scala 1:25.000;
11) planimetria con punti di ripresa fotografica LB-D-82052 tav. 1, foglio 2 di 3, scala 1:10.000;
12) planimetria con punti di ripresa fotografica LB-D-82052 tav. 2, foglio 3 di 3, scala 1:10.000;
13) planimetria con piano regolatore generale e vincoli LB-D-82053 tav. 1, foglio 2 di 3, scala 1:10.000;
14) planimetria con piano regolatore generale e vincoli LB-D-82053 tav. 2, foglio 3 di 3, scala 1:10.000;
15)  carta uso del suolo LB-D-82054, foglio 1 di 3, scala 1:10.000;
16)  carta uso del suolo LB-D-82054 tav. 1, foglio 2 di 3, scala 1:10.000;
17)  carta uso del suolo LB-D-82054 tav. 2, foglio 3 di 3, scala 1:10.000;
18)  carta geologica e geomorfologica LB-D-82055, foglio 1 di 3, scala 1:10.000;
19)  carta geologica e geomorfologica LB-D-82055 tav. 1, foglio 2 di 3, scala 1:10.000;
20)  carta geologica e geomorfologica LB-D-82055 tav. 2, foglio 3 di 3, scala 1:10.000;
21) profilo altrimetrico particolareggiato LB-A-82101, scale 1:10.000 e 1:1.000;
22)  all. A  -  dimensioni pista di lavoro; 
23)  all. B  -  sezioni tipo di scavo; 
24)  all. C  -  distanza di sicurezza dai fabbricati e nuclei abitati; 
25)  all. D  -  attraversamento tipo di autostrade; 
26)  all. E  -  attraversamento tipo strade di categoria A; 
27)  all. F  -  attraversamento tipo strade di categoria B; 
28)  all. G  -  attraversamento tipo strade di categoria C; 
29)  all. H  -  attraversamento tipo di fiume; 
30)  all. II  -  attraversamento sub-alveo corsi d'acqua minori; 
31)  all. L  -  diaframmi e appoggi in sacchetti; 
32)  all.  M  -  gabbionate metalliche; 
33)  all. N  -  fascinate verdi; 
34)  all. O  -  palizzate in legname di contenimento; 
35)  all. P  -  segnaletica per gasdotti; 
36)  all. Q  -  punto di intercettazione P.I.D.I. DN 150 (6"); 
37)  all. R  -  punto di intercettazione P.I.D.A. DN 150 (6"); 

38)  documentazione fotografica.

Art. 3

La ditta Rete Gas Italia S.p.A. - Eni Group dovrà acquisire, prima dell'inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o concessione necessari per l'esecuzione dell'opera in argomento.

Art.  4

La ditta Rete Gas Italia S.p.A. - Eni Group ed i comuni di Cerda, Collesano, Scillato e Sclafani Bagni sono onerati ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.44.2623)
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DECRETO 23 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto per telefonia cellulare nel territorio del comune di Sinagra.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il foglio prot. n. 6856/R/RT S2 RI del 28 giugno 2001, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 47911 del 22 agosto 2001, con il quale la Telecom Italia Mobile ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto per telefonia cellulare nel comune di Sinagra;
Vista la nota assessoriale prot. n. 1652 dell'11 gennaio 2002, con la quale è stato chiesto al comune di Sinagra, interessato territorialmente dalla variante di che trattasi, il parere di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 15/91, sul progetto in argomento;
Vista l'ulteriore corrispondenza con cui il comune di Sinagra e la TIM, in riscontro alla sopracitata nota di questo Assessorato, hanno trasmesso la documentazione utile all'esame della richiesta in argomento;
Vista la deliberazione n. 18 del 18 aprile 2002, con la quale il consiglio comunale di Sinagra ha approvato la proposta formulata in merito dal competente Ufficio comunale, senza tuttavia determinare il proprio avviso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, in ordine al progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 5771 pos. IV-4-67, con la quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, ai soli fini del vincolo idrogeologico, ha rilasciato, con condizioni, l'autorizzazione alla realizzazione dei lavori in oggetto;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ufficio del Genio civile di Messina con nota n. 3266 dell'8 maggio 2002, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 2527-01 del 10 maggio 2001, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina ha reso parere favorevole al progetto di che trattasi, ai sensi degli artt. 220 e 228 del T.U.LL.SS. n. 12651/34 e del D.M. n. 381 del 10 settembre 1998;
Vista la nota n. 424 del 13 giugno 2002, con la quale l'unità operativa 4.1/ME del dipartimento regionale dell'urbanistica ha trasmesso al consiglio regionale la proposta di parere n. 21 del 13 giugno 2002, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
-  il consiglio comunale di Sinagra, con atto n. 18 del 28 aprile 2002, ha reso il proprio avviso alla realizzazione delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni;
-  il suddetto avviso non consente di valutare se il parere espresso dal C.C. sia reso favorevole o contrario: infatti la proposta di parere a firma del sindaco approvata "così come formulata" dal C.C. così riporta: "di esprimere il proprio parere ai fini della completa valutazione da parte dell'A.R.T.A. della variante urbanistica di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, per l'istallazione di una stazione radio base per il servizio radiomobile di comunicazione nel comune di Sinagra (ME) in un terreno in catasto foglio di mappa n. 27, particella 68". Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno sentire l'avviso del Consiglio regionale dell'urbanistica, non essendo palesemente espresso parere favorevole, in riferimento all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 40/95.
Considerato che:
-  la compatibilità geomorfologica dell'area con la realizzazione dell'opera programmata è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina, sezione II, con nota prot. n. 3266 dell'8 maggio 2002 che ha reso parere favorevole sul progetto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  ai fini del vincolo idrogeologico l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, con nota prot. n. 5771 pos. IV-4-67, ha autorizzato, fatti salvi i diritti di terzi, l'esecuzione dei lavori in oggetto a condizione che vengano messi in atto gli accorgimenti necessari per la regimazione delle acque superficiali;
-  l'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina con nota prot. n. 2527-01 del 10 maggio 2001, ha reso parere favorevole ai sensi degli artt. 220 e 228 del T.U.LL.SS. n. 1265/34 e del D.M. n. 381 del 10 settembre 1998;
-  il progetto di che trattasi interessa aree destinate, nel vigente strumento urbanistico, a zone territoriali omogenee "E" (verde agricolo);
-  che l'opera in parola riveste interesse di pubblica utilità;
-  per quanto sopra visto e considerato, è del parere che il progetto trasmesso dalla TIM per la realizzazione di un impianto per telefonia cellulare nel comune di Sinagra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, possa ritenersi, per gli aspetti strettamente urbanistici, meritevole di autorizzazione con le prescrizioni dettate dall'ispettorato dipartimentale e salvo ogni eventuale autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.";
Visto il voto n. 705 dell'1 agosto 2002, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, condividendo integralmente la proposta di parere dell'ufficio n. 21 del 13 giugno 2002, ha espresso parere favorevole in merito al progetto per la realizzazione di un impianto per telefonia cellulare nel comune di Sinagra, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 705 dell'1 agosto 2002 del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso in conformità alla proposta dell'unità operativa 4.1/D.R.U. n. 21 del 13 giugno 2002;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche e integrazioni, in conformità al voto n. 705 dell'1 agosto 2002, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nonchè alle condizioni contenute nelle note degli uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Sinagra, il progetto per la realizzazione di un impianto per telefonia cellulare, di cui alla richiesta della Telecom Italia Mobile.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 21 del 13 giugno 2002 resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
2)  voto Consiglio regionale urbanistica n. 705 dell'1 agosto 2002;
3)  delibera consiliare n. 18 del 28 aprile 2002;
4)  elaborato tecnico costituito da relazione tecnica illustrativa, relazione descrittiva sui materiali, ed elaborati grafici;
5)  relazione geologica;
6)  stralcio planimetrico piano regolatore generale scala 1:5.000.

Art. 3

La TIM Italia Mobile S.p.A. dovrà acquisire prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ed in particolare dovrà assicurare la rispondenza dell'intervento alla normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia della salute pubblica.

Art. 4

La TIM e il comune di Sinagra interessato territorialmente alla realizzazione delle opere, sono onerati ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.44.2643)
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DECRETO 23 ottobre 2002.
Approvazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente nel comune di Canicattini Bagni adottate con delibere consiliari n. 54 del 13 agosto 1997 e n. 82 del 13 luglio 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 104 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il decreto n. 179/D.R.U. del 10 marzo 1995, con cui è stato approvato, con modifiche, prescrizioni e stralci, il piano regolatore generale del comune di Canicattini Bagni;
Premesso:
-  con la delibera consiliare n. 54 del 13 agosto 1997, riscontrata dal Comitato regionale di controllo centrale di Palermo con provvedimento n. 10453/10143 del 2 ottobre 1997, il comune di Canicattini Bagni ha adottato le previsioni delle zone stralciate del piano regolatore generale nonché il piano particolareggiato del centro storico, in adempimento alle prescrizioni contenute nel decreto n. 179/95;
-  la suddetta deliberazione è stata sottoposta all'iter di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 3, legge regionale n. 71/78, ed in merito il segretario capo del comune di Canicattini Bagni, con il foglio del 26 gennaio 1998, ha certificato la regolarità dell'espletamento di tali procedure nonché l'assenza di osservazioni e opposizioni avverso le previsioni delle zone stralciate del piano regolatore generale e l'acquisizione di n. 11 opposizioni avverso l'adozione del piano particolareggiato del centro storico;
-  con la delibera n. 90 del 29 dicembre 1997 il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni acquisite avverso le previsioni del piano particolareggiato del centro storico;
-  con il foglio prot. n. 764 del 26 gennaio 1998 e successivo foglio prot. n. 3747 del 16 aprile 1998, quest'ultimo reso in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata con la nota di questo Assessorato prot. n. 2085 del 16 febbraio 1998, il comune di Canicattini Bagni ha trasmesso per le determinazioni di competenza gli atti ed elaborati adottati con la citata deliberazione n. 54 del 13 agosto 1997;
-  in merito alla richiesta in argomento il gruppo 27/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, ha formulato la proposta di parere che di seguito in stralcio si riporta:
"...Omissis...
2)  Esame istruttorio.
2.1)  Le modifiche, prescrizioni e stralci di cui al decreto n. 179/D.R.U. del 10 marzo 1995, risultano essere i seguenti:
2.1.1)  Zona A: la perimetrazione della zona A avrebbe dovuto comprendere la totalità della zona B0 e parte della zona B con particolari elementi edilizi con caratteristiche storico ambientali simili a quelli delle zone B0;
2.1.2)  Zone C.3.1, C2.A2, D1: di esse è stato disposto lo stralcio;
2.1.3) Cave: è stato disposto il ristudio dell'ambito delle cave posto a nord est, finalizzato a valorizzarne e recuperarne il contesto ambientale e paesaggistico, ed è stata richiesta la localizzazione in altra area dell'impianto di depurazione ivi previsto;
2.1.4)  Vincoli: sarebbero state da disattendere le previsioni urbanistiche ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale in contrasto con le norme igienico sanitarie di polizia mortuaria;
2.1.5)  Regolamento edilizio: è stata disposta la modifica dell'art. 14 relativo alla composizione della commissione edilizia, in dipendenza delle leggi regionali n. 7/92 e 26/93;
2.1.6)  Norme di attuazione: è stata disposta la modifica ai parametri edilizi indicati per la zona E di interesse socio-religioso riguardante l'area di pertinenza e la villa S. Metodio del Seminario;
2.2)  Riguardo agli adempimenti sopra citati il comune di Canicattini Bagni ha eseguito la rielaborazione nel seguente modo:
2.2.1) Zona A: comprende in atto l'attuale zona A e la zona classificata B0.
La zona A così come perimetrata, dell'estenzione di circa 22 Ha, è stata, per come già detto, oggetto di piano particolareggiato reso efficace per decorrenza di termini.
Il centro storico, così come perimetrato, è stato suddiviso in sette quartieri individuati con le lettere alfabetiche A), B), C), D), E), F), e G).
Sono state rappresentante nelle tavole grafiche la situazione allo stato e le rispettive previsioni progettuali.
2.2.2)  Zone C3.1. C2.a2. D1: sono state stralciate e le aree sono state destinate a recupero ambientale, finalizzato alla realizzazione di un parco naturalistico o altra destinazione compatibile o a fine per la quale il comune rinvia ad uno studio successivo, classificandole al momento zone E di verde agricolo.
2.2.3)  Cave: l'area posta a nord-est è stata perimetrata secondo quanto previsto dal decreto n. 179/D.R.U. del 10 marzo 1995 e destinata, per come già detto, a recupero ambientale.
Riguardo alle cave è prevista una fascia di rispetto, all'interno della quale è ammesso un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,01 mc/mq.
Riguardo all'impianto di depurazione il progettista chiarisce che l'impianto ivi previsto è in realtà esistente.
2.2.4) Vincoli: la fascia di rispetto cimiteriale viene ridisegnata, arrotondando gli spigoli; viene modificato l'art. 12 delle norme di attuazione riguardante le aree di rispetto e le aree vincolate, consentendo per gli edifici ivi compresi la sola manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione di opere relative all'uso del cimitero quali viabilità, parcheggi e verde.
E' altresì vietata la realizzazione di nuove opere.
2.2.5) Regolamento edilizio: è stato modificato secon do la prescrizione del Consiglio regionale dell'urbanistica riguardo la composizione della commissione edilizia.
2.2.6) Norme di attuazione: sono state modificate in dipendenza delle prescrizioni poste dal decreto n. 179/95 tanto in relazione alle norme di attuazione stesse quanto alle previsioni di zonizzazione.
3)  Da quanto sopra, risulta che il comune di Canicattini Bagni ha adempiuto alle prescrizioni del decreto in parola salvo che per parte di quanto riportato al superiore punto n. 2.1.1.
Infatti il comune, nella rideterminazione della zona A si è attestato sui confini della zona B0, escludendo parte di quelle zone del centro urbano già classificate come zona B, le quali, in base alle considerazioni già espresse, vedono la presenza di elementi edilizi con caratteristiche storico ambientali del tutto simili a quelle riscontrate nell'attuale B0 - (voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 140 del 15 febbraio 1995).
(A latere della presente proposta di parere questo gruppo deve rilevare che questo Assessorato, esprimendosi sul piano regolatore generale di Canicattini con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 685 dell'1 aprile 1992 aveva richiesto di includere all'interno della zona A) esclusivamente la zona già classificata B0 e non già anche la zona B.
La successiva difforme manifestazione di volontà di questo Assessorato, resa con decreto n. 179 del 10 marzo 1993, è stata oggetto di ricorso al T.A.R. da parte del comune di Carlentini).
4)  Dal sopralluogo effettuato in data 11 ottobre 1999 da questo gruppo XXVII e volto all'individuazione di quelle parti della zona B aventi le caratteristiche di zona A, si è rilevata, ed è caratteristica presente anche nelle parti più centrali delle zone ora classificate come zona A (ex B0), la presenza di situazione di forte commistione tra edilizia storica o di valore ambientale di buona fattura e buona conservazione ed edilizia di sostituzione o anche di nuovo impianto più o meno recente.
4.2)  Le manomissioni o gli interventi sulla e nella griglia del costruito non hanno seguito alcuna regola generalizzabile, potendosi tutt'al più affermare che a maggiore distanza dagli assi principali (corso Vittorio Emanuele e corso Umberto) corrisponde maggiore quantità di edilizia tipica delle zone B dei centri isolani.
4.3)  Pertanto dall'insieme assolutamente non omogeneo della realtà fisica quale appare in atto sono enucleabili, in continuità con l'attuale zona A), alcuni tratti di isolati che conservano in maggior parte i caratteri della medesima.
4.4)  Non in continuità con l'attuale zona e circoscritti all'interno di un panorama urbano che non possiede affatto i connotati dell'edilizia storica tipica del luogo rimangono altri episodi architettonici meritevoli di tutela.
Gli episodi di cui al superiore n. 4.3 sono individuabili come appresso:
1)  immobili prospicienti sul fronte sud di via Manzoni, dalla traversa dopo via Alfeo fino alla successiva;
2)  immobili prospicienti sul fronte sud di via Solferino nel tratto compreso tra le vie S. Pellico e Monsignor La Vecchia;
3)  immobili prospicienti sul fronte Nord di via Garibaldi nel tratto compreso tra la via Regina Margherita e il vicolo immediatamente precedente via Masaniello;
4)  immobili prospicienti sul fronte sud di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e il vicolo immediatamente precedente via Masaniello.
Parere di questo gruppo è che le aree sopra indicate debbano essere ricomprese all'interno della zona A).
Per ciò che riguarda gli ulteriori oggetti edilizi di cui al superiore n. 4.4 la cui presenza è stata riscontrata, ad esempio, in buona parte del fronte nord della via Grimaldi, sui fronti della parte intermedia di via Manzoni; sui fronti di via Solferino tra le vie Cavour e Regina Margherita; sul fronte di via Garibaldi tra le vie Parroco Bombace e G. Carducci e altre, etc...., parere di questo gruppo è che, riguardo agli stessi, debba essere richiesto al comune di Canicattini Bagni di procedere ad una puntuale identificazione degli immobili, al fine di salvaguardarne l'integrità.";
-  con il voto n. 199 del 18 ottobre 1999 il Consiglio regionale dell'urbanistica, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, ha espresso il seguente parere:
"...Omissis...
-  di condividere la proposta del gruppo di lavoro che si intende qui integralmente riportata;
-  di non ritenere l'avvenuta esecutività del piano particolareggiato del centro storico, atteso che lo stesso è da considerare contestuale all'iter procedurale della pratica in argomento e non è assistito dal parere della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, così come prescritto dall'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
-  in merito all'assetto geologico-strutturale evidenziato dagli atti e significativamente alla presenza di una faglia che attraversa l'abitato e il centro storico, di ritenere necessario un chiarimento sul regime di tale struttura e/o la eventuale attività, indicando le eventuali prescrizioni sotto il profilo della pericolosità sismica.
Il presente verbale letto e approvato seduta stante è da ritenere il parere del Consiglio che, per estratto appositamente numerato, costituisce il voto da notificare all'ufficio per gli adempimenti di competenza.";
-  con la nota assessoriale, prot. n. 10661 del 20 ottobre 1999, unitamente alla proposta di parere n. 33/99 del gruppo XXVII/D.R.U., è stato notificato al comune di Canicattini Bagni il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 199/99, per gli adempimenti conseguenziali;
Visti i fogli prot. n. 4970 del 7 maggio 2002 e prot. n. 8057 del 16 luglio 2002, quest'ultimo reso in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata con la nota di questo Assessorato prot. n. 40898 del 2 luglio 2002, con cui il comune di Canicattini Bagni ha trasmesso gli atti ed elaborati adottati in conseguenza delle determinazioni assessoriali di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 199/99;
Vista la delibera n. 82 del 13 luglio 2001 con la quale, in ottemperanza a quanto contenuto nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 199 del 18 ottobre 1999, il consiglio comunale di Canicattini Bagni ha adottato le modifiche all'individuazione della zona A al fine di dare esito agli adempimenti di cui al decreto n. 179 del 10 marzo 1995;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione, datata 30 aprile 2002, a firma del segretario capo del comune di Canicattini Bagni in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante l'acquisizione di n. 5 opposizioni avverso la variante adottata con la delibera n. 82/01;
Viste le osservazioni prodotte avverso la citata deliberazione n. 82 del 13 luglio 2001 nonché la relazione contenente le deduzioni del progettista in merito alle stesse;
Vista la delibera n. 20 dell'11 marzo 2002, con la quale il consiglio comunale ha formulato, ai sensi del 5° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, le deduzioni in merito alle cinque osservazioni presentate avverso la deliberazione n. 82/01;
Visto il parere prot. n. 3180 sezione I e prot. 2493 sezione II del 10 luglio 2001, espresso favorevolmente a condizione dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa, relativamente alla proposta di estensione della zona A centro storico;
Visto il parere n. 39 del 6 settembre 2002, formulato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato:
a)  con l'atto deliberativo n. 82/01 il consiglio comunale di Canicattini Bagni ha concluso il processo di adeguamento del piano regolatore generale alle prescrizioni del decreto n. 179/D.R.U. del 10 marzo 1995;
b)  con il suddetto atto, infatti, il consiglio comunale ha provveduto ad includere nella zona A i contesti urbani e gli edifici indicati nel parere n. 33/99 del gruppo 27°, condiviso dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 199 del 18 ottobre 1999;
c)  riguardo alle altre prescrizioni contenute nel decreto n. 179/D.R.U. del 10 marzo 1995, il comune aveva già provveduto con delibera consiliare n. 54/97, esitata favorevolmente da questo Assessorato con parere n. 33 del gruppo 27° del 13 ottobre 1999 e recepito dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 199 del 18 ottobre 1999. In particolare:
-  le zone C3.1, C2.a2, D1 sono state stralciate e classificate zone E di verde agricolo;
-  la zona delle Cave è stata perimetrata e destinata a recupero ambientale;
-  vincoli: la fascia di rispetto cimiteriale è stata ridisegnata; l'art. 12 delle norme di attuazione è stato modificato consentendo agli edifici compresi nelle aree di rispetto e nelle aree vincolate, solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione di opere relative all'uso del cimitero quali viabilità, parcheggio e verde;
-  l'art. 14 del R.E.C., composizione della commissione edilizia è stato modificato;
-  le Norme di attuazione sono state modificate in relazione alle previsione di zonizzazione.
d)  in ordine agli aspetti geologico-strutturali è stata redatta una relazione integrativa con la quale il geologo asserisce, tra l'altro, che la discontinuità tettonica (faglia) presente nell'area di studio così come le altre presenti nelle zone limitrofe ad essa, non costituiscono fonte di pericolo in quanto si tratta di faglie inattive;
e)  in questa sede si è dell'avviso di non prendere in considerazione gli elaborati riguardanti l'analisi dell'esistente, la schedatura fotografica e le norme tecniche di attuazione relativi all'estensione della zona a) in quanto si ritiene che debbano far parte del piano particolareggiato del centro storico il cui iter amministrativo risulta già avviato da parte del comune;
f)  osservazioni:
Osservazione n. 1: ditta Roccaro Paolo e Randazzo Paola attiene a chiarimenti in ordine alla perimetrazione della zona A e dell'immobile di proprietà.
E' stata accolta dal progettista e dal Consiglio.
Si condivide.
Osservazione n. 2: ditta Randazzo Corrado e altri.
Osservazione n. 3: ditta Roccaro Giuseppa.
Osservazione n. 4: ditta Carbone Michele.
Osservazione n. 5: ditta Randazzo Santo.
Dette osservazioni non si prendono in considerazione in questa sede in quanto riguardano tipologie di intervento di un eventuale piano particolareggiato da sottoporre, ancora, alle determinazioni di questo Assessorato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78.
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa 4.2 è del parere che i sotto elencati elaborati relativi all'adeguamento alle prescrizioni del decreto n. 179/D.R.U. del 10 marzo 1995 e del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 199 del 18 ottobre 1999, adottati dal comune di Canicattini Bagni con delibere consiliari n. 54 del 13 agosto 1997 e n. 82 del 13 luglio 2001 siano meritevoli di approvazione:
Allegati alla delibera consiliare n. 54/97:
-  relazione aggiuntiva alle modifiche richieste dal decreto n. 179 del 10 marzo 1995 di approvazione del piano regolatore generale;
-  tav. 7: planimetria di progetto dell'intero territorio comunale in scala 1:500;
-  tav. 8: planimetria di progetto del nucleo abitato: centro e zona est in scala 1:2000;
-  tav. 10: norme tecniche di attuazione;
-  tav. 11: regolamento edilizio comunale contenente la nuova formulazione dell'art. 14 commissione edilizia. Composizione.
Allegati alla delibera consiliare n. 82/01:
-  tav.  1  relazione tecnico-illustrativa;
- tav.  2  collocazione della rielaborazione nel piano regolatore generale e stadi di evoluzione storica del costruito in scala 1:2000;
-  tav.  3  perimetro dell'area di intervento con riferimenti catastali in scala 1:1000";
Ritenuto di poter condividere il sopracitato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 199 del 18 ottobre 1999, reso sulla scorta della proposta del gruppo XXVII/D.R.U. n. 33 del 13 ottobre 1999, nonchè il parere n. 39 del 6 settembre 2002 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 199 del 18 ottobre 1999 del consiglio regionale dell'urbanistica ed al parere n. 39 del 6 settembre 2002 reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U., nonché alle condizioni contenute nella nota della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa sopra richiamata, sono approvate le previsioni dello strumento urbanistico vigente del comune di Canicattini Bagni adottate, in adeguamento alle prescrizioni del decreto n. 179/D.R.U. del 10 marzo 1995, con le delibere consiliari n. 54 del 13 agosto 1997 e n. 82 del 13 luglio 2001.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 33 del 13 ottobre 1999 del gruppo XXVII/D.R.U.;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 199 del 18 ottobre 1999;
 3)  parere n. 39 del 6 settembre 2002, reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
 4)  delibera del consiglio comunale n. 54 del 13 agosto 1997;
 5)  delibera del consiglio comunale n. 90 del 29 dicembre 1997;
 6)  delibera del consiglio comunale n. 82 del 13 luglio 2001;
 7)  delibera del consiglio comunale n. 20 dell'11 marzo 2002.
Allegati alla delibera consiliare n. 54/97:
 8)  relazione aggiuntiva alle modifiche richieste dal decreto n. 179 del 10 marzo 1995 di approvazione del piano regolatore generale;
 9)  tav. 7: planimetria di progetto dell'intero territorio comunale in scala 1:500;
10)  tav. 8: planimetria di progetto del nucleo abitato: centro e zona est in scala 1:2000;
11)  tav. 10:  norme tecniche di attuazione;
12)  tav.  11: regolamento edilizio comunale contenente la nuova formulazione dell'art. 14 Commissione edilizia. Composizione.
Allegati alla delibera consiliare n. 82/01:
13)  tav. 1 relazione tecnico-illustrativa;
14)  tav. 2 collocazione della rielaborazione nel piano regolatore generale e stadi di evoluzione storica del costruito in scala 1:2000;
15)  tav. 3 perimetro dell'area di intervento con riferimenti catastali in scala 1:1000.

Art. 3

Il comune di Canicattini Bagni resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.44.2624)
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DECRETO 24 ottobre 2002.
Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 18 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 34 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Visto l'art. 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, con il quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è stato onerato a determinare annualmente l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10/77;
Visto il decreto 31 maggio 1977, n. 90 dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 18 giugno 1977, n.26, supplemento ordinario, di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 10 del 1977;
Visto il decreto 10 marzo 1980, n. 67 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 26 aprile 1980, n. 17, supplemento ordinario, di approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 10 della citata legge n. 10 del 1977;
Vista la circolare 1 giugno 1977 dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico esplicativa del citato decreto n. 90/77, pubblicata nella citata Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana n. 26 del 18 giugno 1977, supplemento ordinario;
Visti i decreti dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 614/D.R.U. del 30 ottobre 1997, n. 531/D.R.U. del 23 ottobre 1998, n. 409/D.R.U. del 27 ottobre 1999, n. 379/D.R.U. del 30 ottobre 2000 e del dirigente generale del dipartimento urbanistica n. 551 del 26 ottobre 2001, relativi agli aggiornamenti rispettivamente per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 degli oneri di urbanizzazione già determinati dai comuni per gli anni precedenti al 1998;
Considerato di dover determinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione distintamente per le opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e per le opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione alla distinta corresponsione degli oneri riguardanti le opere di urbanizzazione secondaria, come previsto dall'art. 14, comma 4°, lett. c), della citata legge regionale n. 71 del 1978, per l'edificazione all'interno dei piani di lottizzazione convenzionata e dell'art. 4, comma secondo, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 per l'edificazione all'interno delle prescrizioni esecutive dei piani regolatori generali;
Visto il rapporto del dirigente responsabile dell'unità operativa 0.1 - affari generali del dipartimento urbanistica di prot. n. 559 del 23 ottobre 2002, riguardante le modalità di determinazione delle variazioni percentuali degli oneri di urbanizzazione relative all'anno 2002, per l'applicazione da parte dei comuni degli oneri aggiornati dal 1° gennaio 2003;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, gli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni della Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati per l'anno 2003, secondo le seguenti variazioni percentuali di incremento:
1)  opere di urbanizzazione primarie:
a)  rete stradale, parcheggi e verde attrezzato      2,30% 
b)  rete idrica      2,80% 
c)  rete fognaria      3,00% 
d)  rete elettrica      3,95% 
e)  pubblica illuminazione      4,60% 
2)  urbanizzazioni secondarie      3,75% 


Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dopo il riscontro della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Palermo, 24 ottobre 2002.
  SCIMEMI 



Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente il 13 novembre 2002, al n. 300.
(2002.44.2635)
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DECRETO 25 ottobre 2002.
Autorizzazione del progetto per la realizzazione dei lavori di completamento di una strada intercomunale ricadente nel territorio dei comuni di Petralia Soprana, Blufi e Petralia Sottana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed in particolare l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio protocollo n. 7289 del 15 settembre 2000, acquisito al protocollo di questo Assessorato in data 18 settembre 2000 al n. 45160, con il quale la Provincia regionale di Palermo - 8ª area funzionale settore viabilità gr. est., ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto per la realizzazione dei lavori di completamento di una strada intercomunale, dallo svincolo Irosa a Trinità verso Madonnuzza, ricadente nel comprensorio dei comuni di Petralia Soprana, Blufi e Petralia Sottana;
Vista la nota prot. n. 57834 del 23 novembre 2000, con la quale l'A.R.T.A. ha richiesto ai comuni interessati il parere del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i., sul progetto in argomento;
Vista la delibera n. 47 del 20 novembre 2000, con la quale il consiglio comunale di Blufi, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i., ha espresso parere favorevole sul progetto in argomento;
Vista la delibera n. 2 del 15 dicembre 2000, con la quale il commissario straordinario regionale, nominato presso il comune di Petralia Soprana in sostituzione del consiglio comunale, ha espresso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i., parere favorevole sul progetto in argomento;
Vista la delibera n. 3 del 12 gennaio 2001, con la quale il consiglio comunale di Petralia Sottana ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i., sul progetto presentato dalla Provincia regionale di Palermo;
Vista l'ulteriore corrispondenza con cui, in riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 39220 del 20 giugno 2001, la Provincia regionale di Palermo ed i comuni interessati dalla realizzazione delle opere hanno trasmesso la documentazione richiesta;
Vista la nota prot. n. 8149/I del 18 luglio 2000, con la quale la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo ha espresso la compatibilità delle opere previste in progetto con il paesaggio tutelato;
Vista la nota prot. n. 654 del 17 luglio 2002, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto di che trattasi;
Visto il parere n. 401 del 14 ottobre 2002, reso dal servizio III/DRU, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, che qui di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilievi
Il progetto di cui in oggetto prende avvio nel 1985, quando fu presentato un progetto di massima al C.T.A.R. approvato con voto n. 12038 del 26 febbraio 1985, che prevedeva il collegamento tra i comuni di Petralia Soprana e Blufi con l'autostrada PA-CT.
Lo stesso C.T.A.R., con successivi pareri, approvò la costruzione di due tronchi funzionali all'itinerario, i quali non furono mai portati a termine per motivi vari.
Il progetto prevede dunque, il collegamento diretto tra la S.S. 120, in località Madonnuzza, allo svincolo Irosa: ciò ruberebbe il disagevole traffico tra lo svincolo di Resuttano e Tre Monzelli, favorirebbe la provincia di Enna, il Parco delle Madonie e la stazione sciistica di Piano Battaglia, risparmiando l'attraversamento dei comuni di Petralia, Castellana ed Alimena al traffico.
Il tracciato che si alterna a quello già realizzato prevede un nastro stradale di larghezza ml. 9,60 ed è suddiviso in 4 tratti, di cui:
-  il primo è a partire dalla S.S. 290, in prossimità di Fasano tratto svincolo autostradale ed il raccordo con la trazzera prima del fiume Imera, in atto risulta completato in tutte le sue parti ad esclusione dei tratti in trincea e rilevato della soprastruttura e degli allacci all'autostrada;
- il secondo riguarda il viadotto sul fiume Imera che risulta realizzato, a valle manca il tratto in rilevato di allaccio allo svincolo ed a monte risulta in parte tracciata la pista che dovrebbe collegare il lotto definito circonvallazione di Blufi, attraverso una viabilità esistente, lo svincolo realizzato in località Irosa sulla A 29 PA-CT;
- il terzo tratto definito cinconvallazione di Blufi, in gran parte realizzato, compreso lo svincolo stesso, deve allacciarsi al secondo lotto generale in zona Madonna dell'Olio;
-  l'ultimo tratto è relativo alle case Bonascicchi - galleria Fasano - S.S. 120, di cui risulta il progetto generale approvato.
Considerazioni
La strada è di vitale importanza per i comuni delle alte Madonie, in quanto consente l'accesso al parco, alle infrastrutture di Piano Battaglia, all'area artigianale di Petralia Soprana, al Foro Boario di Gangi, nonché alle miniere di salgemma di Petralia Soprana, consentendo un collegamento tra la S.S. 290 e l'autostrada PA-CT, senza attraversare alcun centro abitato.
L'intervento risulta dunque necessario perché l'opera pone ordine tra infrastruttura e territorio.
Per quanto riguarda i tratti di viabilità già realizzati, che hanno impegnato interessi finanziari della pubblica amministrazione, si può procedere ad un giudizio di compatibilità urbanistica dell'opera nel suo complesso, alla luce del parere n. 1754/99 del 10 ottobre 2000 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa.
Questo gruppo di lavoro del servizio III/D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato è del parere che il progetto in esame sia da condividere per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e succes sive modifiche ed integrazioni ed alle condizioni e racco mandazioni richiamate in premessa e alle prescrizioni richiamate nel N.O. rilasciato nell'ufficio del Genio civile.";
Rilevato che procedura seguita è conforme alla normativa vigente;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere n. 401 del 7 maggio 2002 reso dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981 n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, in conformità al parere n. 401 del 14 ottobre 2002 reso dal servizio III/D.R.U. di questo Assessorato nonché alle prescrizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Palermo, è autorizzato il progetto per la realizzazione dei lavori di completamento della strada intercomunale, dallo svincolo Irosa a Trinità verso Madonnuzza, ricadente nel territorio dei comuni di Petralia Soprana, Blufi e Petralia Sottana.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere del servizio III/D.R.U. n. 401 del 14 ottobre 2002;
2) delibera del consiglio comunale di Blufi n. 47 del 20 novembre 2000;
3)  delibera del consiglio comunale di Petralia Soprana n. 2 del 15 dicembre 2000;
4)  delibera del consiglio comunale di Petralia Sottana n. 3 del 12 gennaio 2001;
5) relazione generale;
6)  relazione geomorfologica;
7) carta geomorfologica in scala 1:10.000;
8) planimetria in scala 1:10.000.

Art. 3

La Provincia regionale di Palermo dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione e/o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

La Provincia regionale di Palermo ed i comuni di Petralia Soprana, Blufi e Petralia Sottana, sono onerati, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2002.
  SCIMEMI 

(2002.44.2644)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 4 settembre 2002.
Inserimento di un progetto fra gli interventi previsti dal piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regolamento CEE n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento CEE n. 1783/99, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il Regolamento CEE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 1260/99 in ordine all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Regolamento CEE n. 438/2001, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 1260/99 in ordine ai sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.20 (ex 4.4.3), la quale, in coerenza con le risultanze degli studi settore realizzati con le risorse finanziarie del P.O.P. 1994/1999, prevede la realizzazione di interventi che assicurino il completamento, la funzionalizzazione e la qualificazione delle infrastrutture portuali esistenti, privilegiando in particolare gli interventi che comportino la creazione di infrastrutture, in ambito portuale, per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti, e gli interventi che utilizzano la "finanza di progetto";
Visto il decreto n. 2083/GAB del 20 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001, registro n. 1, foglio 10, con il quale è stato stabilito che le risorse della misura 4.20 (ex 4.4.3) del P.O.R. Sicilia 2000/2006, destinate alle infrastrutture portuali, vengano utilizzate per il completamento, la funzionalizzazione e la qualificazione di infrastrutture portuali esistenti purché in possesso di piano regolatore portuale;
Visto il Complemento di programmazione ed, in particolare, la scheda di misura 4.20 (ex 4.4.3) che prevede la realizzazione di interventi di completamento, funzionalizzazione e di qualificazione della portualità delle isole minori e dei porti turistici esistenti, secondo le risultanze degli studi di settore, prevedendo altresì l'utilizzazione dei seguenti criteri per la selezione degli interventi di completamento della portualità turistica esistente da ammettere a finanziamento della misura:
-  coerenza programmatica con le risultanze dello studio di settore;
- presenza di strumento di pianificazione portuale;
-  attivazione di finanza privata;
-  presenza di strutture per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito portuale;
- grado di avanzamento della realizzazione;
- sicurezza degli itinerari nautici;
-  presenza nell'entroterra di attrattori turistici ed infrastrutture ricettive;
Considerato che la misura 4.20 del P.O.R. Sicilia prevede che gli interventi di portualità da realizzare con tale misura, siano individuati dall'amministrazione responsabile (dipartimento turismo), attraverso l'approvazione di un programma di interventi che recepisca le risultanze degli studi di settore;
Considerato che la misura 4.20 del P.O.R. Sicilia prevede che il programma individui gli interventi, il loro costo presunto, le modalità di realizzazione (con finanziamento totalmente pubblico o con ricorso alla finanza di progetto) tenendo conto dell'esistenza degli strumenti di pianificazione portuale, della possibilità di realizzazione di un itinerario nautico con approdi sicuri per la navigazione costiera, della presenza nell'entroterra di attrattori turistici ed infrastrutture ricettive, e del grado di avanzamento della realizzazione degli interventi portuali;
Considerato che la misura 4.20 del P.O.R. Sicilia ha una dotazione finanziaria di E 134.222.222,00 di cui E 107.377.777,60, da destinarsi ad opere portuali;
Visto il decreto n. 37/Gab del 16 novembre 2001, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2001, registro n. 1, foglio 134, con il quale:
a)  è stato approvato il "piano di sviluppo della nautica da diporto della Regione Sicilia";
b) sono stati individuati gli interventi da ammettere a finanziamento con le risorse del P.O.R. Sicilia, misura 4.20 (ex 4.4.3), tra i quali quelli relativi al "completamento delle opere di difesa e di accosto del porto di Riposto";
c) è stato fissato in tre mesi, decorrenti dalla pubblicazione del medesimo decreto avvenuta il 4 gennaio 2002, il termine per la presentazione dei progetti muniti della documentazione necessaria per l'adozione del programma regionale di finanziamento di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/85 e successive modifiche, ivi compresa la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme comunitarie in materia di impatto ambientale e delle relative norme di recepimento nazionali e regionali;
d)  sono state fissate modalità di ammissione a finanziamento in funzione della ripartizione finanziaria tra programma regionale e quota territorializzata destinata ai programmi integrati territoriali;
Visto il decreto n. 178/gab del 17 giugno 2002, con il quale è stato modificato l'art. 2 del decreto 37/gab, con l'esclusione, motivata dalla mancanza di piano regolatore portuale vigente, dell'intervento relativo al porto di Marina di Ragusa, ed è stata prevista la sua successiva sostituzione con idoneo intervento localizzato sul tratto di costa corrispondente in possesso dei requisiti previsti dal decreto n. 2083/gab del 20 luglio 2000 e dalla scheda di Complemento di programmazione della misura 4.20;
Vista la nota prot. n. 387 dell'1 luglio 2002, con la quale sono state richieste all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente notizie in ordine all'esistenza, nel tratto di costa compreso tra Gela e Porto Palo di Capo Passero, di porti dotati di piano regolatore portuale con destinazioni turistiche;
Vista la nota di riscontro prot. n. 45769 del 26 luglio 2002, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha rappresentato che nel tratto di costa da Gela a Porto Palo di Capo Passero, soltanto il porto di Marina di Ragusa è dotato di piano regolatore portuale con caratteristiche turistiche, essendo stato approvato detto piano con decreto n. 397/D.R.U. del 19 giugno 2002;
Ritenuto che l'intervento relativo al completamento del porto di Marina di Ragusa possiede i requisiti previsti dal decreto n. 2083/gab del 20 luglio 2000 e dalla scheda del Complemento di programmazione della misura 4.20;
Ritenuto opportuno, al fine di ricostituire l'integrità della rete portuale con approdi assistiti delineata con gli studi di settore svolti, provvedere all'inserimento nel novero dei progetti di cui all'art. 2 del decreto n. 37/gab del 16 novembre 2001, del progetto per il completamento delle opere di difesa e di accosto del porto turistico di Marina di Ragusa;
Considerato che il comitato di sorveglianza del P.O.R., nella seduta del 17-18 giugno 2002, ha approvato la modifica alla scheda tecnica di Complemento della misura 4.20, consistente nella possibilità di utilizzare all'interno del programma regionale le disponibilità finanziarie della misura originariamente destinate ai Programmi integrali territoriali, che risultassero in esubero rispetto alle esigenze finanziarie degli interventi inseriti nei Programmi integrali territoriali stessi;
Considerato che detta modifica è stata altresì approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 147 del 17 maggio 2002;
Vista la scheda tecnica di Complemento relativa alla misura 4.20, risultante dalle suddette modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 94/segr. D.R.P. del 18 giugno 2002, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei Programmi integrali territoriali e l'elenco degli interventi di ciascun Programma integrale territoriale risultati coerenti con le misure del P.O.R.;
Considerato che l'importo finanziario degli interventi afferenti alla misura 4.20 inseriti nei Programmi integrali territoriali, valutati coerenti con la misura ammonta a E 11.976.279,69 e che, pertanto, sul programma regionale dei porti è interamente disponibile l'ottanta per cento della dotazione finanziaria totale pari a E 107.377.777,60;
Considerato che alla luce delle superiori modifiche della scheda di misura il programma regionale dei porti è assistito da una copertura finanziaria sufficiente al finanziamento di tutti gli interventi previsti all'art. 2 del decreto n. 37/gab del 16 novembre 2001 e che, pertanto, non risulta più necessario attivare le procedure comparative previste dall'art. 6 del suddetto decreto, risultando viceversa opportuno, anche ai fini di una più pronta attivazione della spesa, procedere al finanziamento dei singoli interventi man mano che ciascuno acquisisca i pareri, visti ed autorizzazioni necessari per l'emissione del decreto di finanziamento;

Decreta:


Art. 1

Nel novero degli interventi di cui all'art. 2 del decreto n. 37/gab, da realizzarsi con le risorse finanziarie della misura 4.20 del P.O.R., è inserito il progetto per il completamento delle opere di difesa e di accosto del porto turistico di Marina di Ragusa per la realizzazione di 990 posti barca circa, da realizzarsi con il ricorso alla concessione di costruzione e gestione, beneficiario finale comune di Ragusa.

Art. 2

Con successivi decreti si provvederà ad ammettere a finanziamento i progetti degli interventi previsti dall'art. 2 del decreto n. 37/gab del 16 novembre 2001, man mano che sugli stessi verranno acquisiti i visti, pareri ed autorizzazioni necessari per l'emissione del decreto di finanziamento;
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 settembre 2002.
  CASCIO 



Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 ottobre 2002, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 104.
(2002.44.2600)
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DECRETO 23 ottobre 2002.
Disposizioni e modalità per il rilascio della concessione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante "di sposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione";
Visto l'art. 80, comma 8° e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (codice della strada);
Visti gli artt. 239, 240 e 241 e l'appendice X al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (regolamento di esecuzione del codice della strada);
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 relativo alle "norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti";
Visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 "regolamento recante modifiche agli artt. 239 e 240 e all'appendice X al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"";
Vista la circolare 21 novembre 1996, n. 147/96 del Ministero dei trasporti e della navigazione e successive modifiche ed integrazioni, concernente "l'attività tecnica connessa con le revisioni periodiche dei veicoli a motore in concessione alle officine di autoriparazione";
Vista la circolare n. 6247/698/99 del 16 novembre 1999 avente per oggetto l'emanazione del protocollo di comunicazione MCTC-NET;
Vista la circolare D.G. 19 novembre 2001, prot. n. 2026/404 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante "l'attività tecnica connessa con le revisioni periodiche dei veicoli a motore, ciclomotori e motoveicoli affidate in regime di autorizzazione ex art. 80 codice della strada alle imprese titolari di officine di autoriparazione";
Vista la legge 1 dicembre 1986, n. 870 sulle "misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti";
Vista la circolare 4 marzo 1999, n. 15/99 del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla "revisione autoveicoli ex art. 80 comma 8 del codice della strada".
Vista la circolare prot. n. 88/95/CE del 22 maggio 1995 relativa alle "visite ispettive periodiche e occasionali sulle attrezzature tecniche delle officine di autoriparazione" e successiva circolare prot. n. 6902/604 del 4 agosto 2000;
Visto il decreto 22 marzo 1999, n. 143 del Ministero dei trasporti e della navigazione "regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'art. 80, comma 12, del codice della strada";
Considerato che nel territorio della Regione siciliana continuano ad applicarsi le norme previste dall'art. 80, comma 8 e seguenti, del codice della strada e dagli articoli 239, 240 e 241 del relativo regolamento di esecuzione, così come integrati e modificati dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360;
Considerata la necessità di dovere emanare apposite disposizioni per l'uniforme applicazione delle precitate norme su tutto il territorio della Regione siciliana;
Preso atto dell'orientamento espresso dai capi delle aree e dei servizi provinciali della motorizzazione civile della Sicilia nella conferenza di servizio del 19 lu glio 2002;

Decreta:


Art. 1

Le imprese di autoriparazione che intendono, per la prima volta, ottenere la concessione all'esercizio dell'attività di revisione veicoli, ai sensi dell'art. 80, comma 8 e seguenti del codice della strada e degli artt. 239, 240 e 241 del relativo regolamento di esecuzione, così come integrati e modificati dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360, possono fare richiesta all'ufficio provinciale della motorizzazione civile, competente per territorio.
All'atto della presentazione dell'istanza, le imprese devono dimostrare di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa già citata nel presente articolo.

Art. 2

Le imprese, già titolari di concessione ministeriale, ottenuta anteriormente o successivamente alla data di entrata in vigore del succitato D.P.R. n. 360/01, che intendono operare nell'attività di revisione veicoli, hanno l'ob bligo, entro 180 giorni dalla data del presente decreto, di adeguarsi alle disposizioni contenute nelle precitate norme.

Art. 3

Le imprese, già titolari di concessione ministeriale, che intendono continuare ad operare nell'attività di revisione veicoli, ai sensi dell'art. 80, comma 8 e seguenti, del codice della strada e degli artt. 239, 240 e 241 del relativo regolamento di esecuzione, hanno l'obbligo, 60 giorni prima della scadenza della concessione, di inoltrare all'ufficio provinciale della motorizzazione civile, competente per territorio, apposita istanza in bollo alla quale si dovrà allegare la certificazione di rito, attestante il possesso dei requisiti che hanno dato origine al rilascio della concessione originaria.
Resta inteso l'obbligo, da parte delle medesime im pre se, di adeguarsi, qualora non avessero già provveduto, alle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 360/01 entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto.
All'istanza dovrà essere allegata la ricevuta del versamento postale sul conto corrente n. 16628596, intestato alla Regione siciliana, dipartimento regionale comunicazioni e trasporti, diritti e/o diritti aggiuntivi - Palermo, dell'importo di E 103,30, secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto 22 marzo 1999, n. 143 a titolo di diritti della motorizzazione per la verifica dei requisiti.

Art. 4

Le imprese le cui concessioni ministeriali quinquennali sono già scadute, che intendono continuare ad operare nell'attività di revisione veicoli, potranno richiedere il rinnovo della concessione, entro 30 giorni dalla data del presente decreto, secondo le procedure di cui al precedente articolo.
Alle stesse è consentito l'adeguamento, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 360/01, entro il termine fissato dal precedente art. 2.

Art. 5

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo della concessione, nei termini stabiliti dagli artt. 3 e 4 del presente decreto, comporta l'immediata sospensione della stessa.

Art. 6

Sulla scorta dell'istanza di rinnovo verrà effettuato, da parte dei funzionari della motorizzazione civile competente per territorio, il preliminare sopralluogo al fine di verificare il possesso dei requisiti prescritti.
Le imprese, all'atto del sopralluogo, dovranno provvedere alla corresponsione dell'indennità di missione al personale, ai sensi della legge n. 870/86.

Art. 7

Accertato il possesso dei requisiti, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per territorio, provvederà a rilasciare una nuova concessione quinquennale.

Art. 8

Nell'ipotesi in cui si riscontrassero difformità alle disposizioni delle richiamate norme in materia, la concessione originaria verrà revocata.

Art. 9

Le imprese, a norma del D.P.R. n. 360/01, devono essere dotate di responsabile tecnico che abbia superato il corso di qualificazione. A tale disciplina non possono sottrarsi le imprese già operanti.
I corsi di qualificazione destinati ai responsabili tecnici saranno regolamentati dallo scrivente dipartimento che ne darà immediata ampia diffusione attraverso il proprio sito internet.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet: www.re gione.sicilia.it/turismo/trasporti.
Palermo, 23 ottobre 2002.
  LO BUE 

(2002.43.2589)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 21-29 ottobre 2002, n. 430.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
-  Cesare Ruperto, presidente;
-  Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vacca rella, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 8 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali), promossi con nove ordinanze emesse il 31 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di Maria Busacca e altri, Giuliana Coscarelli e altri, Loredana Saraceno e altri, Pamela Emanuela Nicolosi e altri, Stefania Maugeri e altri, Concetta Carbone, Dora Sindona nonché gli atti di intervento della Regione siciliana;
Udito nella Camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con nove ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse tutte in data 31 gennaio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 8 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali), in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione;
Che - premette il rimettente - i ricorrenti nei giudizi a quibus hanno prestato la loro attività nell'ambito di un progetto di catalogazione dei beni culturali della Regione siciliana, basato sulle disposizioni della legge 20 maggio 1988, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), approvato e finanziato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1990, ma attivato solo nell'ottobre del 1993;
Che a causa di tale ritardo nell'attuazione del progetto gli stessi ricorrenti non hanno potuto proporre istanza per la stipula di un contratto di diritto privato di durata triennale a norma dell'art. 111, comma 1, lett. b), della legge della Regione siciliana 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), per essere detta facoltà riservata a coloro che, al momento dell'entrata in vigore della medesima legge, fossero già impegnati in attività di catalogazione dei beni culturali siciliani;
Che la legge regionale n. 8 del 1999 dispone, all'art. 6, comma 1, che, "al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con fondi regionali", la riserva del 50% dei posti messi a concorso - prevista dall'art. 7 della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi a favore dell'occupazione), e successive modifiche - per la copertura di posti delle qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali sia riservata esclusivamente al personale che ha prestato "effettivo servizio" per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993, come modificato dall'art. 13 della legge della Regione siciliana 29 settembre 1994, n. 34 (Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nei settori dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici);
Che i bandi di concorso emanati per la copertura di posti nelle qualifiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. in quanto, facendo espresso richiamo al citato art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1999, non consentono ai ricorrenti - i quali non hanno stipulato i contratti previsti nell'art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993 - di usufruire della riserva del 50% dei posti;
Che, tutto ciò premesso, il giudice rimettente ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1999, poiché l'annullamento dei bandi di concorso, richiesto nei giudizi principali, potrebbe essere disposto soltanto qualora fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione legislativa, da cui l'esclusione lamentata dipenderebbe;
Che, nel merito, il T.A.R. ritiene che la norma censurata - escludendo dalla riserva del 50% dei posti i soggetti che abbiano svolto attività di catalogazione in base all'art. 6 della legge n. 160 del 1988, ma che non abbiano potuto stipulare i contratti previsti dall'art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993 - violi il principio costituzionale di uguaglianza, dando luogo a una immotivata e irrazionale discriminazione tra soggetti impegnati nella stessa attività, con conseguente vulnus della aspirazione dei ricorrenti a una stabile occupazione (art. 4 della Costituzione), poiché le situazioni giuridiche dei ricorrenti nei giudizi principali sono identiche a quelle dei soggetti che, avendo stipulato i contratti richiamati, possono invece usufruire della riserva, fondandosi en trambe sullo stesso presupposto, legittimante la riserva di posti, che consiste nel servizio prestato per la catalogazione del patrimonio culturale della Regione siciliana;
Che l'impossibilità di distinguere - ragionevolmente - all'interno della categoria dei catalogatori sarebbe stata del resto riconosciuta dallo stesso legislatore regionale, che non ha istituito alcuna disciplina differenziata quanto alla valutazione dei titoli per l'attribuzione dei punteggi;
Che la norma censurata, inoltre, violerebbe l'art. 97 della Costituzione, in quanto l'Amministrazione regionale avrebbe inteso accordare, per l'accesso all'impiego regionale, una preferenza all'attività svolta nella catalogazione dei beni culturali, "a prescindere dalla natura del rapporto instauratosi";
Che il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto, con atti di identico contenuto, in ciascuno dei giudizi così promossi, argomentando nel senso della razionalità della differenziazione, dovuta a ragioni di carattere temporale già valutate nel contesto della legge n. 25 del 1993, e della rispondenza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione della riserva di posti a favore di soggetti in atto titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione regionale, concludendo per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione;
Che i ricorrenti nei giudizi principali hanno depositato atti di costituzione oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Considerato che le nove ordinanze sollevano la medesima questione di costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;
Che deve preliminarmente dichiararsi inammissibile, per tardività, la costituzione in giudizio dei soggetti privati ricorrenti nei giudizi principali;
Che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 8 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali), in relazione agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione;
Che la sollevata questione di costituzionalità si fonda sulla premessa che l'art. 6, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 8 del 1999, oggetto dei presenti giudizi, faccia rinvio all'art. 111 della legge della Regione siciliana 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), ai fini dell'individuazione dei titolari dei contratti di cui alla lett. b) del comma 1 dello stesso art. 111, quali soggetti beneficiari, in via esclusiva, della riserva dei posti messi a concorso;
Che la disposizione censurata si limita a individuare, in generale, il requisito per l'ammissione alla riserva del 50% dei posti messi a concorso nell'aver prestato effettivo servizio per l'espletamento dell'attività di catalogazione dei beni culturali ed ambientali della Regione stessa - disciplinata a più riprese sia dal legislatore statale (con le leggi n. 41 del 1986 e n. 449 del 1987), che da quello regionale (prima con la legge n. 116 del 1980, poi con la legge n. 26 del 1988) - "per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 111" della legge della Regione siciliana n. 25 del 1993, senza introdurre alcuna distinzione temporale;
Che pertanto, secondo il testo e la ratio della disposizione - che mira a "non disperdere il patrimonio di professionalità" formato sia con fondi statali (come è nel caso dei ricorrenti nei giudizi principali), sia con fondi regionali - nulla si oppone a che la norma impugnata sia interpretata nel senso di definire l'ambito dei destinatari della riserva di posti attraverso un criterio di carattere generale, collegato all'obiettivo ed effettivo esercizio delle attività di catalogazione, indipendentemente dal tempo in cui esse siano state, in concreto, messe in opera;
Che, alla stregua di tale interpretazione della disposizione oggetto del presente giudizio, tra i soggetti che possono usufruire della riserva del 50% dei posti messi a concorso nel ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali hanno da essere inclusi tutti coloro che abbiano prestato effettivamente le attività di catalogazione indicate nell'art. 111 della legge della Regione siciliana n. 25 del 1993, e che ciò consente di superare i dubbi di costituzionalità prospettati;
Che pertanto, data l'anzidetta interpretazione, il dubbio di costituzionalità sollevato non ha manifestamente ragione di essere;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 8 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.
  Il presidente: RUPERTO Il redattore: ZAGREBELSKY Il cancelliere: DI PAOLA 

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 2002.
  Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 

(2002.46.2747)
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PRESIDENZA

Elenco delle nomine, delle designazioni e delle proposte di nomina o di designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali (legge regionale 20 marzo 1995, n. 22 e legge regionale 20 giugno 1997, n. 19).

Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)


(2002.41.2418)

Ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2002 - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi infrastrutturali.

Con deliberazione n.315 dell'8 ottobre 2002, la Giunta regionale ha approvato la proposta di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2002 del dipartimento interventi infrastrutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste secondo quanto contenuto nella nota n.419/15 del 20 settembre 2002 del medesimo Assessorato:
-  546001 e 546002 verranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature destinate agli uffici del dipartimento;
-  546003 il relativo stanziamento verrà utilizzato per le finalità previste del capitolo;
-  506004 il relativo stanziamento verrà utilizzato per il finanziamento delle perizie di revisione prezzi contrattuali redatte a norme delle vigenti disposizioni;
-  546005 il relativo stanziamento dovrà essere accreditato all'E.S.A. per il pagamento dei lavori relativi alla realizzazione dei lotti di distribuzione delle acque invasate dalle dighe di cui alla legge regionale 24/1986;
-  546006 il relativo stanziamento è vincolato al finanziamento di interventi per urgenti necessità che emergeranno nel corso dell'anno di competenza, con priorità per quelle inerenti le espropriazioni ed i danni di forza maggiore;
-  546401 il relativo stanziamento dovrà essere versato all'E.S.A. per l'attuazione dei compiti istituzionali;
-  546403 il relativo stanziamento dovrà essere versato all'E.S.A. per la campagna di meccanizzazione agricola;
-  546801-546803-546804 attengono a spese per obbligazioni dell'amministrazione relative ad annualità di impegni pluriennali assunti nei precedenti esercizi;
-  546805 il relativo stanziamento verrà utilizzato per l'accoglimento delle richieste di contributo presentate da aziende agricole singole e associate.
(2002.43.2577)
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Rinnovo del collegio dei revisori dei conti della Cassa regionale per il credito alle imprese.

Con il decreto presidenziale, n. 226/Serv. 1°/U.O.1/SG del 17 ottobre 2002, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, il collegio dei revisori dei conti della Cassa regionale per il credito alle imprese (C.R.I.A.S.) è stato rinnovato, per la durata di un quadriennio, nella seguente composizione:
-  dott. Massimo Chirieleison, presidente - magistrato della Corte dei conti;
-  dott. Domenico Maccarrone, componente effettivo in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
-  dott. Antonio Tumminello, componente effettivo iscritto nel registro dei revisori contabili;
-  dott. Marcello Giacone, componente supplente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
-  dott. Mario Cerchia, componente supplente iscritto nel registro dei revisori contabili.
(2002.43.2571)
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Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Con il decreto presidenziale n. 227/Serv. 1°/U.O.1/S.G del 17 ottobre 2002, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è stato rinnovato, per la durata di un quadriennio, nella seguente composizione:
-  dott. Massimo Chirieleison, presidente - magistrato della Corte dei conti;
-  dott. Marcello Giacone, componente effettivo in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
-  dott. Filippo Lauria, componente effettivo iscritto nel registro dei revisori contabili;
-  dott. Domenico Maccarrone, componente supplente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;
-  dott. Salvatore Cacciatore, componente supplente iscritto nel registro dei revisori contabili.
(2002.43.2570)
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Proroga delle disposizioni previste dal comma 4 dell'art.10 dell'allegato 1 al D.P. Reg. 11 luglio 2000.

Con decreto presidenziale n.229/Serv. 2°/S.G. del 18 ottobre 2002, si è stabilito che le disposizioni previste dal comma 4 dell'art.10 dell'allegato 1 al D.P.Reg. 11 luglio 2000, riguardanti i limiti previsti per l'autorizzazione di nuove grandi strutture di vendita, continuano a trovare applicazione per ulteriori 24 mesi a decorrere dal 25 giugno 2002.
(2002.43.2575)
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di imprese di trasformazione di olive da mensa.

Col decreto n. 1246 del 9 ottobre 2002 del dirigente del servizio 7°, dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione della decisione della commissione n. 2001/658/CE, della Olio & Oliva S.p.A., con sede in Castelvetrano, via Tagliata, quale impresa di trasformazione di olive da mensa.
Alla predetta impresa è attribuito il seguente codice alfanumerico: Reg. Sic. Tp 0030/M.
Con il presente decreto è revocato il riconoscimento alla ditta Oliooliva s.r.l., precedentemente riconosciuta con decreto n. 1917 del 18 ottobre 2001.
(2002.42.2527)


Col decreto n. 1247 del 9 ottobre 2002 del dirigente del servizio 7°, dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione della decisione della commissione n. 2001/658/CE, della Campagna Vincenzo & C. s.n.c., con sede in Castelvetrano, via XX Settembre n. 33, quale impresa di trasformazione di olive da mensa.
Alla predetta impresa è attribuito il seguente codice alfanumerico: Reg. Sic. Tp 0027/M.
Con il presente decreto è revocato il riconoscimento alla ditta Campagna Girolamo & C. s.n.c., precedentemente riconosciuta con decreto n. 4154 del 23 ottobre 2000.
(2002.42.2527)


Col decreto n. 1248 del 9 ottobre 2002 del dirigente del servizio 7°, dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione della decisione della commissione n. 2001/658/CE, della Oleificio B di Buscaino Giuseppe & C. s.n.c., con sede in Castelvetrano, via Bresciana, quale impresa di trasformazione di olive da mensa.
Alla predetta impresa è attribuito il seguente codice alfanumerico: Reg. Sic. Tp 0029/M.
(2002.42.2527)


Col decreto n. 1249 del 9 ottobre 2002 del dirigente del servizio 7°, dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, si è proceduto al riconoscimento, in applicazione della decisione della commissione n. 2001/658/CE, della Centro Olive, con sede in Partanna, contrada Vallesecco, quale impresa di trasformazione di olive da mensa.
Alla predetta impresa è attribuito il seguente codice alfanumerico: Reg. Sic. Tp 0028/M.
(2002.42.2527)
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Costituzione di servitù di acquedotto a favore del demanio della Regione siciliana, ramo agricoltura e foreste, su immobili siti nel comune di Campobello di Mazara per lavori di utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio Garcia sul fiume Belice Sinistro, 1° stralcio, 1° lotto.

Cliccare qui per visualizzare il comunicato

(2002.42.2516)
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi per attività integrative di insegnamen to del dialetto, di cui alla circolare 19 settembre 2002, n. 27.
Si comunica che, a seguito dei noti eventi naturali che hanno causato la sospensione delle attività scolastiche, il termine di presentazione delle istanze per l'accesso ai contributi per attività integrative di insegnamento del dialetto previsto dalla circolare n. 27 del 19 settembre 2002 è prorogato al 30 novembre 2002.
Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet del dipartimento beni culturali.
(2002.46.2781)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Sostituzione di un componente della Commissione regionale per la cooperazione.

Con decreto n. 1581/1S del 25 settembre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca il rag. Massimo Rossi è nominato componente supplente dell'A.G.C.I. in sostituzione del rag. Francesco Caracausi nella Commissione regionale per la cooperazione.
(2002.43.2568)
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Provvedimenti concernenti nomina di componenti del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche del commercio.

Con decreto n. 1582/Gab del 26 settembre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il sig. Alessandro Paladino, nato a Palermo il 16 settembre 1967, è chiamato a fare parte del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche del commercio, istituito con decreto n. 880/Gab del 23 luglio 2002, in qualità di esperto.
(2002.42.2495)


Con decreto n. 1585/Gab del 26 settembre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il sig. Giovanni Busetta, nato a Palermo il 10 agosto 1957, è chiamato a fare parte del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche del commercio, istituito con decreto n. 880/Gab del 23 luglio 2002, in qualità di esperto.
(2002.42.2493)
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Provvedimenti concernenti nomina di componenti del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche dell'artigianato.

Con decreto n. 1583/Gab del 26 settembre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il sig. Alessandro Paladino, nato a Palermo il 16 settembre 1967, è chiamato a fare parte del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche dell'artigianato, istituito con decreto n. 967/Gab del 30 luglio 2002, in qualità di esperto esterno all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
(2002.42.2496)


Con decreto n. 1584/Gab del 26 settembre 2002 dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, il sig. Giovanni Busetta, nato a Palermo il 10 agosto 1957, è chiamato a fare parte del tavolo di consulenza e programmazione sulle problematiche dell'artigianato, istituito con decreto n. 967/Gab del 30 luglio 2002, in qualità di esperto esterno all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.
(2002.42.2494)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla CE.FO.PRO., con sede in Paternò.

Con decreto del dirigente del servizio 5 commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 1827/5S del 10 ottobre 2002, è rinnovata fino al 31 gennaio 2004 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla CE.FO.PRO., con sede in Paternò (CT), via G. Verga n. 86.
(2002.42.2482)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla C.C.I.A.A., con sede in Messina.

Con decreto del dirigente del servizio 5 commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 1828/5S del 10 ottobre 2002, è rinnovata fino al 21 novembre 2003 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla C.C.I.A.A., con sede in Messina, piazza Cavallotti n. 1.
(2002.42.2481)
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Riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati per il 2002 dalla C.I.D.E.C., con sede in Trapani.
Con decreto del dirigente del servizio 5 commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 1846/5S dell'11 ottobre 2002, sono stati riconosciuti n. 4 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2002 dalla C.I.D.E.C., con sede in Trapani, via Garibaldi n. 3 e da tenersi presso i locali della sede siti in Trapani, via S. Pietro n. 54 presso scuole elementari L. Da Vinci.
(2002.42.2480)
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Rinnovo della convenzione per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali programmati dalla Confesercenti, con sede in Messina.

Con decreto del dirigente del servizio 5 commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio ed artigianato n. 1847/5S dell'11 ottobre 2002, è rinnovata fino al 28 novembre 2003 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confesercenti, con sede in Messina, via La Farina n. 7.
(2002.42.2483)
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Rinnovo della concessione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla I.R.FO.R., con sede in Siracusa

Con decreto n. 1908/5S del 18 ottobre 2002 del dirigente del servizio 5 commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato, è stata rinnovata fino al 25 settembre 2003 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla I.R.F.O.R., con sede in Siracusa, corso Gelone n. 52.
(2002.43.2585)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Costituzione del comitato per il sostegno dei disabili della provincia di Palermo.

Con decreto n. 290 Serv. III del 17 settembre 2002 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è stato costituito, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'art. 26, comma 2, della legge regionale del 26 novembre 2000, n. 24, il comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Palermo, che risulta così composto:
-  presidente - direttore pro-tempore UPL di Palermo;
- dott. Cusimano Filippo, Unità sanitaria locale n. 6, medicina legale - membro effettivo;
-  d.ssa Curcurù Loredana, Unità sanitaria locale n. 6, medicina del lavoro - membro effettivo;
- sig. Rizzotto Antonino, nato a Trapani il 20 luglio 1952, Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili - membro effettivo;
-  sig. Giammona Gaetano, nato a Palermo il 6 febbraio 1947, Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili - membro supplente;
-  sig. Inguì Giuseppe, nato a Marineo l'1 settembre 1924, Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro - membro effettivo.
(2002.43.2550)
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Modifica del decreto 18 marzo 2002, concernente costituzione del comitato di gestione del fondo regionale per l'inserimento lavorativo dei disabili.

Con decreto n. 291, servizio III del 17 settembre 2002, dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla modifica del decreto n. 75/GAB del 18 marzo 2002, riguardante la costituzione del comitato di gestione del fondo regionale per l'inserimento lavorativo dei disabili, provvedendo alla sostituzione di alcune delle categorie dei disabili, così come appresso specificato:
Componenti effettivi in rappresentanza delle associazioni dei disabili
-  Michele Tomasello, nato a Ramacca il 25 aprile 1953, in rappresentanza dell'ANMIC;
-  Antonino Mondello, nato a Catania il 15 maggio 1955, in rappresentanza dell'UNMS;
-  Salvatore Puglisi, nato a Caltanissetta il 24 aprile 1945, in rappresentanza dell'ENS;
-  Liborio Di Gesaro, nato ad Isnello il 21 febbraio 1926, in rappresentanza dell'ANVCG;
-  Angelo Ignoti, nato a Villafrati il 27 agosto 1956, in rappresentanza dell'ANMIL;
-  Giuseppe Castronovo, nato a Favara il 4 settembre 1934, in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi;
anziché:
-  Zampino Antonino, nato a Patti il 3 agosto 1953, ed ivi residente in via L. della Robbia n. 127; in rappresentanza del l'ANFFAS;
-  Di Marco Gaetano, nato a Catania il 24 settembre 1950 e residente a Mascalucia (CT) in via Trento n. 59; in rappresentanza della CO.RE.SI.-A.I.A.S.;
-  Licari Carmelo Aurelio, nato a San Giuseppe Jato (PA) il 21 giugno 1962 ed ivi residente in contrada Traversa, via Brasilia n. 3; in rappresentanza dell'UILDM;
-  Scaccianoce Ernesto, nato a Palermo il 16 luglio 1946 ed ivi residente in via Porretti n. 10; in rappresentanza della F.I.A.D.D.A;
-  Badalamenti Giuseppe, nato a Corleone il 6 agosto 1938 e residente a Casteldaccia in via Naurra n. 74; in rappresentanza dell'Associazione siciliana assistenza spastici;
-  Castronovo Giuseppe, nato a Favara il 4 settembre 1934 e residente a Catania in via V. Giuffrida n. 203; in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi;
Componenti supplenti in rappresentanza delle associazioni delle categorie dei disabili
-  Salvatore Nolfo, nato a Trapani il 3 maggio 1940, in rappresentanza dell'ANMIC;
-  Giorgio Cicero, nato a Modica il 6 marzo 1936, in rappresentanza dell'UMS;
-  Carmelo Serio, nato a S. Stefano di Camastra il 14 ottobre 1935, in rappresentanza dell'ENS;
-  Giuseppe Guarino, nato a Baucina il 10 agosto 1938, in rappresentanza dell'ANVCG;
-  Umberto D'Arrigo, nato a Messina il 9 luglio 1939, in rappresentanza dell'ANMIL;
-  Giuseppe Terranova, nato a Messina il 6 dicembre 1945, in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi;
anziché:
-  Arlotta Rosario, nato a S. Angelo di Brolo il 29 settembre 1947 e residente ad Oliveri in via A. Moro n. 3; in rappresentanza dell'ANFFAS;
-  Di Quattro Giovanni, nato a Ragusa il 9 agosto 1933 ed ivi residente in via M. Rapisardi n. 159; in rappresentanza della CO.RE.SI.-A.I.A.S.;
-  Terranova Giuseppe, nato a Messina il 6 dicembre 1945 ed ivi residente in via M. A. Sforza, cooperativa Poker, palazzina E Minissale; in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi.
(2002.42.2498)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Nomina della commissione esaminatrice per la prova teorico-pratica degli allievi frequentatori del corso per operatori pratici di fecondazione artificiale animale svoltosi a Ramacca.

Con decreto n. 1830 dell'8 ottobre 2002 dell'ispettore generale del l'ispettorato regionale veterinario è stata nominata la commissione esaminatrice, per lo svolgimento della prova teorico-pratica degli allievi frequentatori del corso per operatori pratici di fecondazione artificiale organizzato dall'Unione operatori di fecondazione artificiale animale e svoltosi a Ramacca (CT), che risulta così composta:
presidente
-  dott. Salina Antonino, direttore dell'area dipartimentale di sanità pubblica veterinaria dell'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania;
componenti
-  dott. Magrì Vito Massimo, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici veterinari della provincia di Catania;
-  dott. Salerno Giuseppe, ispettore provinciale dell'ispettorato provinciale agricoltura di Catania;
-  dott. Maugeri Salvatore, rappresentante dell'associazione regionale allevatori;
-  dott. Ranieri Ciarla, rappresentante U.O.F.A.A.
(2002.42.2546)
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Accreditamento dell'azienda termale Fintur di Sciacca, con il servizio sanitario nazionale per prestazioni idrotermali.

L'Assessore per la sanità, con decreto n. 1832 del 9 ottobre 2002, ha decretato che l'azienda Fintur S.p.A., con sede legale a Palermo in via Isidoro La Lumia n. 11, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è accreditata col servizio sanitario nazionale per le prestazioni idrotermali, da erogarsi presso gli alberghi termali Cala Regina e Torre del Barone siti in Sciacca, con i livelli tariffari di seguito indicati: fangoterapia livello A, fangobalneoterapia livello A, balneoterapia livello A, cure inalatorie livello A.
(2002.42.2474)
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Autorizzazione alla ditta Farmos s.r.l., con sede in Valverde, per l'ampliamento dei locali del magazzino e per la distribuzione di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto del dirigente del servizio 10 del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 1842 del 10 ottobre 2002, la ditta Farmas s.r.l., con sede legale e magazzino sito in Valverde, via Mario Tosto n. 3 è stata autorizzata all'ampliamento dei locali del magazzino e alla distribuzione di specialità medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 538/92 in tutto il territorio nazionale, ai sensi e nel rispetto dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 538/92.
(2002.42.2492)
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Autorizzazione al sindaco pro-tempore del comune di Floresta per l'attivazione del pubblico mattatoio.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1874 del 17 ottobre 2002, è stato autorizzato il sindaco pro-tempore del comune di Floresta (ME) ad attivare il pubblico mattatoio sito nella Circonvallazione Sud dello stesso comune quale stabilimento di limitata capacità per la macellazione di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
Con lo stesso decreto l'impianto è stato iscritto nello speciale elenco regionale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 con il numero di identificazione 071/M.
(2002.43.2594)
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Autorizzazione ad effettuare la pubblicità sanitaria di un ambulatorio veterinario sito in Messina.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato veterinario n. 1907 del 21 ottobre 2002, il dott. Giordano Basilio è stato autorizzato ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Messina, via Marco Polo n. 170 mediante l'utilizzazione di n. 1 insegna luminosa bifacciale.
(2002.43.2598)
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Revoca del numero di riconoscimento attribuito alla ditta Cusmà Piccione Roberto, con sede nel comune di Piraino.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1931 del 22 ottobre 2002, è stata disposta la revoca del numero di riconoscimento 9-1482/L attribuito con provvedimento ministeriale del 19 gennaio 1996 alla ditta Cusmà Piccione Roberto, con stabilimento nel comune di Piraino (ME), nella contrada S. Costantino n. 88 per l'attività di lavorazione e stagionatura di carni insaccate di suino e miste suino/bovino, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.
La ditta è altresì cancellata dallo speciale registro previsto dallo stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.
(2002.43.2596)
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Revoca del riconoscimento conferito al mattatoio comunale di Piazza Armerina.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 1932 del 22 ottobre 2002, è stato revocato il riconoscimento conferito con proprio decreto n. 20877 dell'11 dicembre 1996 ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, al mattatoio comunale di Piazza Armerina (EN), con sede nella contrada Bellia dello stesso comune.
Con lo decreto è stata disposta la cancellazione del mattatoio comunale di Piazza Armerina (EN) dallo speciale elenco previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2002.43.2595)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 751 del 27 settembre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Sicilvetro S.p.A., con sede legale e stabilimento a Marsala (TP), in via Favara n. 410, contrada Ciancio, al proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di contenitori in vetro.
(2002.42.2504)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 790 dell'8 ottobre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, la ditta SCA.CE.BIT. s.a.s. di Francesco Di Marco, con sede legale a Piedimonte Etneo (CT), strada provinciale 190, contrada S. Basilio alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di conglomerati bituminosi.
(2002.42.2507)

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 791 dell'8 ottobre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, la ditta S.T. Microelectronics s.r.l., con sede legale in Agrate Brianza (MI), via C. Olivetti n. 3 e sede secondaria e stabilimento a Catania, zona industriale, stradale Primosole n. 50, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione svolta nell'area Power del padiglione "L3" per i nuovi punti di emissione denominati 301 A, B, C e D.
(2002.42.2503)


Con decreto del dirigente responsabile del servizio 3° dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 792 dell'8 ottobre 2002, è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/88, la ditta Italiano Pietro e Torte Rocco s.d.f., con sede legale e stabilimento a Milazzo (ME), in via Ciantro n. 19, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di produzione di manufatti in cemento.
(2002.42.2506)
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Giudizio di compatibilità ambientale al progetto per la realizzazione della centrale solare fotovoltaica di Stromboli.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, con decreto n. 798 del 9 ottobre 2002, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione della centrale solare fotovoltaica di Stromboli, frazione di Ginostra, in località Serro delle Capre, con prescrizioni.
(2002.42.2505)
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Giudizio di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione di una cava in territorio del comune di Belpasso.

Il dirigente del servizio 7/VIA del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 818 del 17 ottobre 2002, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 7 delD.P.R. 12 aprile 1996, con prescrizioni, al progetto della coltivazione della cava di lava da taglio per uso ornamentale in contrada Perniciaro del comune di Belpasso (CT), richiesto dalla ditta Motta & Cavallaro, con sede in Belpasso (CT), via S.P. Piano Tavola.
(2002.43.2556)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario dell'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Agrigento.

Con decreto n. 215/GAB del 9 ottobre 2002, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha prorogato l'incarico di commissario straordinario dell'AAPIT di Agrigento, conferito con decreto n. 133/GAB. del 4 aprile 2002, al presidente della Provincia regionale di Agrigento dott. Vincenzo Antonio Fontana, nato ad Agrigento il 16 aprile 1952, fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a mesi sei.
(2002.42.2473)
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Nomina del commissario ad acta presso l'Azienda di soggiorno e turismo di Caltagirone.

Con decreto n. 216 Gab del 14 ottobre 2002, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato la dott.ssa Piazza Dorotea, dirigente dell'Amministrazione regionale, commissario ad acta presso l'Azienda di soggiorno e turismo di Caltagirone per controfirmare in sostituzione del direttore gli atti urgenti, indifferibili ed indispensabili all'attività dell'azienda stessa.
(2002.42.2532)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

PRESIDENZA

Progetti integrati territoriali. Avviso pubblico multiasse e multimisura per interventi attivabili attraverso azioni pubbliche.

Nell'avviso di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 21 agosto 2002, a pag. 17, allegato B2, elenco bandi da pubblicare, va apportata la seguente rettifica:
la misura 6.06.a - Azioni di orientamento e assistenza tecnica - è da ritenersi tra le misure già attivate con i seguenti bandi del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato:
Bandi di gara per l'appalto dei servizi logistici connessi ai progetti-missione:
-  decreti dirigenziali del 9 luglio 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 14 settembre 2001 e n. 46 del 21 settembre 2001.
Bando di gara per la costituzione di un network regionale di animatori territoriali:
-  decreto dirigenziale del 9 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 5 ottobre 2001.
Avviso per l'individuazione dei soggetti beneficiari finali della realizzazione di progetti di missione a regia regionale:
-  decreto dirigenziale del 9 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 14 settembre 2001 e, pertanto, il termine di cui all'art. 4 del medesimo avviso è da intendersi riaperto limitatamente alla misura 6.06.a.
(2002.47.2788)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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