REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2002 - N. 54
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGE 25 novembre 2002, n. 20.
Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.

NOTE


Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.



Note all'art. 1, comma 1:
-  Gli artt. 3 e 34 della Costituzione così, rispettivamente, dispongono:
"3.  Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.".
"34.  La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.".
-  La lett. r) dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana concerne:
"r)  istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;".
-  La lett. d) dell'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana concerne:
"d)  istruzione media e universitaria;".
-  L'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana così dispone:
"Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13, commi 1° e 2°; 19, comma 1°, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.".
-  La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", è pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana 24 ottobre 2001, n. 248.
-  Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, reca: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione".

Note all'art. 2, comma 2:
-  Il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, recante: "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 aprile 1982, n. 105 S.O.
-  L'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: "Riforme delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati", così dispone:
"Diritto allo studio. - 1.  Agli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni.".

Nota all'art. 2, comma 3:
Il comma 5 dell'art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così dispone:
"Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità con le disposizioni previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotti in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le università possono riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.".

Nota all'art. 3, comma 2, lett. m):
La legge 14 novembre 2000, n. 338, recante: "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" è pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana 23 novembre 2000, n. 274.

Nota all'art. 3, comma 3:
La legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto agli studi universitari" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 dicembre 1991, n. 291.

Nota all'art. 3, comma 4:
L'art. 33 della Costituzione così dispone:
"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.".

Nota all'art. 4, comma 2:
Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, recante: "Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie", così dispone:
"2.  E' istituito presso il Dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un servizio con compiti ispettivi e di vigilanza da svolgere con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con gli organi dello Stato presenti nel territorio regionale, al fine di assicurare nel comparto scuola il rispetto della normativa regionale o statale in materia di diritto allo studio, parità scolastica ed erogazione del buono scuola.".

Nota all'art. 5, comma 2:
La legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, recante: "Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e della legge regionale 23 gennaio 1957, n. 2, della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 e della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 settembre 1990, n. 45.

Nota all'art. 6, comma 1, lett. a):
L'art. 10 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, così dispone:
"Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'università. - 1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'università è attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le università aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una sola università questa è rappresentata dal rettore o da un suo delegato.
2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'art. 6".

Nota all'art. 7, comma 4:
Per l'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, vedi la successiva nota all'art. 32.

Nota all'art. 14, comma 3:
L'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 maggio 2001, n. 106, S.O., reca disposizioni in materia di trattamento economico del personale con qualifica di dirigente.

Nota all'art. 15, comma 3:
L'art. 2403 del Codice civile così dispone:
"Doveri del collegio sindacale. - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società (c.c. 2623, n. 3), vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio (c.c. 2423, 2432) alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.".

Nota all'art. 17, comma 2:
L'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili", così dispone:
"Corrispettivo dei revisori contabili.  -  1.  Salvo quanto previsto dall'art. 2, quinto comma, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400.".

Nota all'art. 19, comma 2:
Per il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, vedi nota all'art. 4, comma 2.

Note all'art. 20, comma 2, lett. a):
-  L'art. 12 del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, così dispone:
"Per l'esercizio dei compiti attribuiti alla regione con il presente decreto, l'amministrazione regionale si avvale anche del personale in servizio presso le opere delle università e degli istituti superiori e presso i soppressi consorzi provinciali per ltecnica, ancora operanti in Sicilia, nonché del personale appartenente al soppresso Ente gioventù italiana e del personale comandato presso i soppressi patronati scolastici.
Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente, da adottarsi con legge regionale, fatti salvi in ogni caso lo stato giuridico ed il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza.
L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso contestualmente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli regionali.".
-  L'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, recante: "Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245, e 14 maggio 1985, n. 246", così di spone:
"Il personale trasferito alla Regione per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246, comunque in servizio alla data di entrata in vigore dei precitati decreti, è inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in un ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione.
Il personale di cui al comma precedente è collocato nelle fasce funzionali e nei livelli secondo le modalità stabilite dall'art. 5.
Il personale di cui ai precedenti commi, salva la destinazione alle funzioni ed ai compiti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246, è assegnato ai rami dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche. Il medesimo personale può essere assegnato a prestare servizio mediante comando presso gli enti locali e gli enti strumentali controllati dalla Regione".

Nota all'art. 21, comma 3:
L'art. 11 del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, così dispone:
"Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza del presente decreto in materia di assistenza universitaria, sono trasferiti al patrimonio regionale i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà delle opere delle università e degli istituti superiori esistenti in Sicilia, nonché i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà del soppresso ente gioventù italiana.
Sono altresì trasferiti al patrimonio della regione i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà dei soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.
La consistenza dei beni, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati".

Nota all'art. 22, comma 1, lett. e):
L'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, così dispone:
"Prestiti d'onore. -  1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.
2.  Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.
3.  Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a)  i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b)  le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.
4.  Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore". Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo.".

Nota all'art. 23, comma 1:
L'art. 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante: "Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo", così dispone:
"Contratti di locazione di natura transitoria. - 1. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2.  In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all'art. 4-bis.
3.  E' facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'art. 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.".

Nota all'art. 25, comma 1:
L'art. 3 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, "Regolamento recante disciplina del procedimento relativo allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59", così dispone:
"Comitati regionali di coordinamento. - 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.
2.  I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.
3.  I comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.".

Note all'art. 26, comma 1:
-  L'art. 8 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, reca disposizioni modificative dell'art. 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Per il testo vigente dell'art. 13 vedi la successiva nota all'art. 26, comma 6.
-  Il comma 20 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", così dispone:
"20. Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell'università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 2 dell'art. 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.".

Nota all'art. 26, comma 4:
La legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto agli studi universitari" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 dicembre 1991, n. 291.

Nota all'art. 26, comma 6:
L'art. 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", per effetto dell'abrogazione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Tassa per il diritto allo studio. - 1.  Il gettito della tassa per il diritto allo studio di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituisce entrata propria delle opere universitarie dell'Isola.
1bis (...)
2.  L'importo dovuto da ogni studente per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitario delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario è determinato in lire centoventimila; gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono esonerati parzialmente o totalmente dal pagamento di detta tassa secondo i criteri previsti per le tasse universitarie. Ulteriori agevolazioni sono determinate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
3.  L'ammontare di cui al comma 2 viene annualmente aggiornato entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello di riferimento, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
4.  Le entrate di cui al comma 1 sono interamente utilizzate dalle opere universitarie per l'erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui all'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
5.  (...)
6.  Nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, limitatamente alla parte riguardante i criteri la formazione delle graduatorie e per la fruizione dei benefici e dei servizi per il diritto allo studio. Le opere universitarie sono autorizzate ad utilizzare i criteri previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47.".

Nota all'art. 27, comma 1:
La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2000, n. 2.

Nota all'art. 28, comma 2:
La legge regionale 24 agosto 1993, n. 19, recante "Nuove norme in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 agosto 1993, n. 40.

Nota all'art. 29, comma 1:
Il primo comma dell'art. 190 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, così dispone:
"1. E' istituita una tassa per le opere delle università o istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.".

Nota all'art. 32, comma 1:
L'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002", per effetto delle modifiche operate dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Consorzi universitari. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare ai consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla Provincia regionale siciliana di riferimento e da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi.
2.  I finanziamenti sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, a favore di un solo consorzio per ciascun ambito provinciale già costituito di cui al comma 1 o, in mancanza della loro costituzione, a favore delle province regionali che gestiscono corsi universitari.
3.  Al fine di favorire la realizzazione di progetti comuni tra più consorzi universitari, operanti in province regionali limitrofe, per l'anno 2002 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario per un importo non superiore a 517 migliaia di euro in favore dei consorzi universitari collegati destinato all'acquisizione di strutture e all'acquisto di attrezzature o di apparati tecnologici o didattici.
4.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 per il 70 per cento in base al parametro del numero di studenti universitari frequentanti i corsi di laurea o corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o, solamente per l'esercizio finanziario in corso, direttamente dalle province regionali, ed in ragione del 30 per cento in base al numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l'anno accademico corrente.
5.  Il contributo straordinario di cui al comma 3 viene assegnato su istanza dei consorzi universitari collegati sulla base dei criteri e parametri individuati dall'Assessore regionale.
6.  Il collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 viene integrato da due membri designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
7.  Sono abrogati l'art. 45 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36; i commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26; l'art. 34 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e l'art. 13 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.
8.  Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 5.247 migliaia di euro. Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 5.247 migliaia di euro annui.
9.  Al fine di incentivare la mobilità del personale docente universitario ed in relazione a quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, ad assegnare alle università siciliane per il relativo intervento la somma di 1.000 migliaia di euro.
10.  Al fine di favorire il decentramento dell'offerta formativa universitaria l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle università siciliane per l'esercizio finanziario 2002 un contributo straordinario di 517 migliaia di euro da destinare alle scuole di specializzazione in sedi diverse da quelle di ateneo.".

Nota all'art. 35, comma 1:
L'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per effetto della sostituzione operata dall'articolo che qui si annota, è il seguente:
"Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte. - 1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione, da parte degli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi enti, della deliberazione di trasformazione assunta dai commissari ad acta di cui al comma 4 del presente articolo.
2.  Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione.
3.  Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
4.  Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.
5.  Fino all'esercizio successivo alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche.".

Nota all'art. 36, comma 1:
La legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante: "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 febbraio 2000, n. 9.

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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

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