REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2003 - N. 8
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO STRA ORDINARIO

SOMMARIO

Statuto del Comune di Agrigento  Pag.
Statuto del Comune di Casteltermini  pag. 33 
Statuto del Comune di Petralia Soprana  pag. 43 
Statuto del Comune di Saponara  pag. 57 
Statuto del Comune di Vallelunga Pratameno  pag. 64 
Statuto della Provincia regionale di Ragusa. Modifiche ed integrazioni  pag. 78 





Statuto del Comune di Agrigento


Lo statuto del Comune di Agrigento è stato già pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 27 aprile 1996.
Si pubblica di seguito il testo del nuovo statuto, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 137 del 12 dicembre 2002, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
Titolo I
Art. 1
La comunità

1.  L'ordinamento giuridico autonomo garantisce a tutti i cittadini appartenenti alla comunità agrigentina l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa e sociale del Comune di Agrigento.
2.  I cittadini della comunità, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, i referendum e le altre forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, esprimono le scelte con cui individuano i propri interessi fondamentali e determinano l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
3.  Il Comune di Agrigento adegua la propria organizzazione e la propria attività ai principi di imparzialità e di buon andamento e a ciò si adegua anche nell'informazione e nella comunicazione quali condizioni essenziali per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
4.  Il Comune, quale ente autonomo, in conformità con il principio di sussidiarietà, cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo, tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della propria popolazione, nonché del suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico.
5.  Il Comune di Agrigento, proclamando la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività sociale, concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti; individua inoltre nei valori di libertà, giustizia, eguaglianza, pace, fratellanza e solidarietà, i cardini della crescita e dello sviluppo civile dell'intera comunità di Agrigento.
Art.  2
L'autogoverno

1.  L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, dello Statuto regionale, delle leggi dello Stato e di quelle della Regione siciliana.
Art.  3
Lo statuto

1.  L'autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l'atto fondamentale con cui il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, esplica la propria espressione giuridica sulla struttura e sulla attività dell'ente.
2.  Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
Art.  4
I regolamenti

1.  Il Comune emana i regolamenti in tutte le materie di propria competenza.
2.  I regolamenti comunali sono adottati entro 180 giorni successivi all'entrata in vigore dello statuto adeguato ove non vi siano previsti termini diversi dalla legge.
Art.  5
Ruolo e funzioni generali

1.  Il Comune è ente con competenza generale, tendenzialmente rappresentativo di ogni interesse della comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia regionale.
2.  Il Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, è, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale.
3.  Esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte di cittadini e della comunità delle seguenti finalità:
a)  promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
b)  assunzione di iniziative per migliorare la qualità della vita nella comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;
c)  sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
d)  tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della comunità valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
e)  tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne.
Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dal Comune si propongono di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà.
4.  Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
5.  Adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
6.  Esercita le funzioni delegate dalla Regione di interesse della propria comunità, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite per questi interventi dalla legislazione regionale.
Art.  6
Principi generali

1.  Il Comune di Agrigento, città patrimonio dell'umanità, favorisce la libertà, la pace e l'incontro tra i popoli.
2.  Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano; rigetta ogni forma di criminalità, di violenza e di razzismo; attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo, prevedendo interventi e modalità organizzative che garantiscano continuità di relazioni e sempre più stretti rapporti.
3.  Pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana nella sua globalità.
4.  Riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio tra i valori fondamentali della comunità.
Art.  7
Finalità ed obiettivi culturali

1.  Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione artistica e storica locale, promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con tutte le istituzioni culturali statali, regionali e locali.
2.  Si impegna a favorire la conoscenza e la fruizione del proprio patrimonio artistico, culturale, monumentale e bibliografico.
3.  Provvede, con interventi di sostegno, ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali, mirate soprattutto al recupero del centro storico; impegna quota parte delle risorse destinate a realizzazione di opere pubbliche per la commissione di opere d'arte e degli oneri di urbanizzazione per l'arredo urbano.
4.  Riconosce nel servizio bibliotecario comunale una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità e una via attraverso la quale: adempiere alle proprie responsabilità nei confronti degli amministrati, mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo, conservare la memoria della propria comunità e attuare il principio della trasparenza nel proprio operato.
Art.  8
Territorio ed ambiente

1.  Il Comune, per la tutela dell'ambiente, sostiene più rilevanti interventi sul territorio e negli insediamenti produttivi, sottoponendoli a valutazioni di impatto ambientale ed, altresì, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e naturale, adotta tutte le opportune misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantisce la salubrità dei posti di lavoro.
2.  Considera il piano regolatore generale strumento essenziale di pianificazione territoriale, predispone la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, specialmente nel centro storico, prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso.
3.  Salvaguarda le coltivazioni e le alberature tipiche e favorisce il regolare sfruttamento agricolo del territorio.
4.  Il consiglio comunale istituisce la conferenza permanente sull'ambiente, quale organo consultivo, espressione delle associazioni ed istituzioni maggiormente rappresentative e ne determina, con apposito regolamento, i criteri di composizione, di funzionamento e le competenze.
5.  Il Comune persegue il fine di assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa, quale riconoscimento di una funzione sociale prevalente.
6.  Nell'ambito dei limiti, modi di acquisto e di godimento determinati dalla legge per l'esercizio della proprietà privata, sono previsti interventi per il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare sfitto e misure appropriate per favorire il mercato delle locazioni.
Art.  9
Politiche sociali e sanitarie

1.  Il Comune promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione; si adopera per l'abbattimento delle barriere architettoniche; sviluppa un efficace servizio di assistenza sociale a favore soprattutto delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.
2.  Si impegna, anche con opportuni provvedimenti di carattere generale, a garantire alla popolazione anziana l'assistenza ed il sostegno necessario a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.
3.  Promuove l'attività sportiva garantendo a tutti i cittadini l'utilizzo degli impianti comunali. Per tali ragioni gli impianti sportivi comunali non possono essere gestiti da soggetti ed enti con fini di lucro. Si attiva, con il coinvolgimento di associazioni e società sportive, per garantire l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva in ogni fascia di età, quali momenti formativi e occasioni di incontro, aggregazione, espressione della persona.
4.  Promuove e tutela le pari opportunità nel mondo del lavoro ed in tutti gli ambiti della convivenza familiare e sociale.
5.  Promuove la tutela della vita umana, della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla responsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.
6.  Valorizza la difesa e la salvaguardia di tutte le diversità sociali ed individuali, considerandole patrimonio Comune di tutta la collettività. A tal fine costituisce una commissione consiliare quale osservatorio permanente per tutti i settori della società civile, particolarmente esposti a discriminazioni sociali ed individuali (famiglia, scuola, lavoro).
Art.  10
Economia - Sviluppo tecnologico - Lavoro

1.  Il Comune si qualifica come ente di promozione dello sviluppo economico, attiva ogni forma di incentivazione dell'associazionismo cooperativo, favorendo la formazione professionale, attuando strumenti di indirizzo e di orientamento, incoraggiando in tutte le forme possibili l'inserimento professionale di disabili o di soggetti comunque svantaggiati, valorizzando progetti di intervento produttivi finalizzati ad esaltare specifiche vocazioni del territorio. Riconosce nel lavoro e nell'inserimento nel mondo produttivo uno dei fattori determinanti per la partecipazione dei cittadini extracomunitari alla vita della comunità cittadina.
2.  Valorizza le forme associative di volontariato dei cittadini: a tal fine garantisce forme di partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita dell'ente. Favorisce, altresì, con idonei interventi, il sistema produttivo locale, valorizzando la rete di servizi ed infrastrutture a supporto della piccola e media impresa, predisponendo ed attuando programmi per la promozione di congressi ed attività fieristiche realizzati anche da privati, che hanno lo scopo di produrre concretamente turismo, cultura e sviluppo.
3.  Il coordinamento e la partecipazione a tali iniziative vengono demandati ad apposito regolamento.
4.  Il consiglio comunale istituisce una commissione permanente per lo sviluppo e l'occupazione, quale organo consultivo delle associazioni del lavoro e dei soggetti economici più rappresentativi.
Art.  11
Collaborazione del Comune con altri enti locali e forme di relazione

1.  Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri enti locali e con pubbliche amministrazioni al fine di:
a)  coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
b)  sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
c)  razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.
2.  Può stipulare convenzioni con altri enti locali per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.
3.  Utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la comunità locale.
Art.  12
Natura giuridica

1.  Il Comune è persona giuridica territoriale ed i suoi elementi costitutivi sono il territorio, la popolazione e la personalità giuridica:
a)  il territorio è l'ambito entro il quale il Comune esercita la propria potestà;
b)  la popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e da quelli che abbiano nel Comune la loro dimora temporanea;
c)  la personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e dei poteri pubblici.
2.  Il Comune è un ente autarchico che gode di potestà statutaria, regolamentare, amministrativa e tributaria.
3.  Esercita funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.
Art.  13
Territorio e sede

1.  Il territorio del Comune si estende per Kmq. 244,47, confina a nord con i comuni di Cattolica Eraclea, Sant'Angelo Muxaro, Raffadali, Joppolo Giancaxio, Aragona, a sud con il mare Mediterraneo, ad ovest con i comuni di Montallegro, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle, ad est con i comuni di Favara, Naro, Palma di Montechiaro, fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia. La sede legale del Comune è presso il Palazzo municipale, dove hanno luogo le riunioni degli organi collegiali. Il consiglio e la giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art.  14
Stemma e gonfalone

1.  Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da tre giganti che sostengono tre torri contraddistinto dal motto "Signat Agrigentum mirabilis aula gigantum", così come riportato nella scultura del XV secolo custodita nel museo civico.
2.  Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone nella foggia autorizzata, nonché la mazza argentea simbolo dell'autorità amministrativa.
3.  Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e/o dal presidente del consiglio o da un consigliere delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.
4.  L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo l'autorizzazione del sindaco o del presidente del consiglio.
Titolo II
Art.  15
Organi del Comune

1.  Sono organi del Comune di Agrigento: il consiglio comunale, il sindaco, la giunta.
2.  Spettano agli organi comunali la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione dei principi e l'esercizio delle competenze previste dallo statuto, nell'ambito della legge.
3.  Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4.  La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi per realizzare un'efficiente forma di governo della collettività comunale.
Art.  16
Norme di comportamento - Pari opportunità

1.  Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2.  Al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3.  Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale. Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge per i piani urbanistici.
4.  Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza. Il consiglio promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al consiglio, dei propri rappresentanti.
5.  Il sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.
Art.  17
Il consiglio comunale

1.  L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
Art.  18
Competenze del consiglio

1.  Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed esercita tale attribuzione su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto e dalla legge di riferimento; adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge. Le funzioni del consiglio comunale non sono delegabili né assumibili d'urgenza dalla giunta comunale.
2.  Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge.
3.  L'attività di controllo e di indirizzo politico-amministrativo può, inoltre, essere esercitata dai consiglieri attraverso interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.
4.  Le modalità, la forma ed il contenuto dei precedenti atti sono demandati ad apposito regolamento.
5.  Il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti anche attraverso la richiesta di specifiche relazioni, per la regolarità delle procedure contabili e finanziarie, secondo i modi e le forme stabiliti nel regolamento.
6.  Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti per le attività:
a)  degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
b)  delle istituzioni, enti, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
7.  Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
8.  Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento e nel rispetto dell'autonomia agli stessi riconosciuta dalla legge e dal presente statuto, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al sesto comma del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'am ministrazione comunale persegua i principi affermati dallo statuto e dalla programmazione generale adottata.
Art.  19
Norme di funzionamento del consiglio

1.  Il consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri lavori.
2.  Espletate le operazioni di giuramento e surroga, procede all'elezione nel suo seno del presidente secondo le norme vigenti.
3.  La convocazione avviene con ordine del giorno indicante tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
4.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta secondo le leggi vigenti.
5.  La presidenza provvisoria dell'assemblea convocata, nei modi di cui sopra, spetta al consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, fino all'elezione del presidente.
6.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e ne dirige il dibattito, fissa l'ordine del giorno, la data per le riunioni ordinarie e straordinarie, d'intesa con i capi gruppo consiliari, diramandone gli avvisi di convocazione, per determinazione propria o su richiesta del sindaco, o di un quinto dei consiglieri comunali, secondo le norme organizzative e di funzionamento contenute nelle disposizioni di legge e di regolamento.
7.  La richiesta del sindaco e quella di un quinto dei consiglieri comunali dovrà contenere la precisa indicazione delle questioni e/o proposte da discutere.
8.  In tali casi la riunione del consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.
9.  La previsione di tale deroga alla regola generale della pubblicità delle sedute sarà meglio disciplinata con il regolamento di cui al comma primo del presente articolo, a cui si rinvia anche la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle sedute.
Art.  20
Ufficio di presidenza

1.  E' istituito l'ufficio di presidenza del consiglio. Esso è composto, nel rispetto dei diritti delle minoranze, dal presidente del consiglio e da due vice presidenti.
2.  I vice presidenti sono eletti in unica votazione e con voto limitato ad uno. Il vice presidente che abbia ottenuto un maggior numero di voti esercita funzioni vicarie.
3.  L'ufficio di presidenza:
a)  organizza l'attività del consiglio e coordina quella delle commissioni;
b)  provvede in ordine alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari;
c)  coadiuva il presidente nel garantire l'ordinato svolgimento dei lavori d'aula;
d)  decide sulle questioni di interpretazioni del regolamento interno;
e)  propone al consiglio le modifiche al regolamento interno;
f)  cura l'istituzione e l'organizzazione dell'ufficio studi e documentazione.
4.  L'organizzazione e la dotazione organica della struttura amministrativa della quale si avvale l'ufficio di presidenza sono disciplinate dal regolamento. La struttura è posta alle dipendenze di un funzionario amministrativo.
Art.  21
Strutture del consiglio

1.  Per l'espletamento delle proprie funzioni l'ufficio di presidenza, i gruppi consiliari e le commissioni si avvalgono delle strutture previste dal regolamento degli uffici e dei servizi.
Art.  22
Consiglieri comunali - Status - Diritti e doveri

1.  Il comportamento degli amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione. Con apposito regolamento verrà disciplinato sia il regime delle indennità di carica spettanti ai consiglieri, sia la modalità di erogazione sotto forma di gettoni di presenza o, a richiesta, di indennità di funzione.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3.  I consiglieri non possono essere nominati dal sindaco per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati o eletti in organi consultivi del Comune, né avere funzioni delegate dal sindaco, tranne nei casi espressamente disciplinati dalla legge.
4.  Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del consiglio e può formulare interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno.
5.  Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato. Il consigliere, nell'esercitare l'iniziativa di cui al comma precedente, relativamente ad atti e provvedimenti, si può avvalere, per la redazione tecnica ed al fine di acquisire i necessari pareri, degli uffici comunali competenti. Il consigliere ha, altresì, il diritto:
a)  di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, dei consigli di circoscrizione, delle istituzioni, delle società a cui partecipa il Comune, senza alcun onere, e di consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti degli enti suddetti;
b)  di ottenere copia degli atti, anche istruttori ed interni, intendendosi per tali anche quelli di altri enti, che per ragioni di ufficio siano in possesso del Comune.
6.  L'elenco delle determinazioni sindacali e delle delibere di giunta è trasmesso a tutti i consiglieri comunali contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio.
7.  Copie integrali dei predetti atti sono trasmesse all'ufficio di presidenza entro cinque giorni dall'adozione e comunque non oltre il giorno della loro pubblicazione.
8.  Il consigliere è tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge o previsti dallo statuto. Al consigliere non può essere mai opposto il segreto di ufficio.
9.  Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale n. 7/92 e dalla vigente legislazione, qualora il sindaco o gli assessori dallo stesso delegati non rispondano alle interrogazioni ed alle interpellanze nei termini previsti o non interrompano detti termini con lettera interlocutoria che fissi la data della risposta, il presidente del consiglio inserirà, a richiesta del proponente, l'argomento alla prima seduta del consiglio e, nel caso in cui il sindaco o gli assessori risultassero assenti ingiustificatamente, provvederà agli adempimenti di cui al regolamento del consiglio.
Art.  23
Consiglieri comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1.  Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per sei sedute consecutive alle riunioni del consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal consigliere al presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.
2.  Il consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al consiglio, tramite il presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile, documentate. Il presidente, udito il parere della conferenza dei capi gruppo, sottopone al consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il consigliere decaduto.
Art.  24
Cessazione dalla carica - Sospensione

1.  Il consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stesso sottoscritte, indirizzate al consiglio, presentate al protocollo del Comune nel quale sono immediatamente registrate secondo l'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima lista che segue l'ultimo eletto. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio ai sensi di legge.
2.  L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità, che dovessero successivamente intervenire, non alterano la completezza del consiglio stesso.
3.  Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4.  I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Art.  25
I gruppi consiliari - I capi gruppo

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento.
2.  Entro cinque giorni dalla prima seduta, dopo le elezioni, i consiglieri devono comunicare al presidente del consiglio ed al segretario generale a quale gruppo appartengono.
3.  I consiglieri che non abbiano reso tali dichiarazioni o che successivamente dichiarino di non più appartenere al gruppo, fanno parte del gruppo misto.
4.  Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, nonché l'istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni. La conferenza dei capi gruppo è comunque equiparata a tutti gli effetti di legge alle commissioni consiliari permanenti.
5.  Ciascun gruppo consiliare, in relazione alla propria consistenza numerica, dispone, per l'assolvimento delle proprie funzioni, di locali, personale, attrezzature e servizi.
6.  Al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni ed un apporto costruttivo di tutti i gruppi consiliari sui programmi e i metodi dell'azione amministrativa, il consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto delle commissioni di cui all'articolo seguente, costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale stabilito dal relativo regolamento, nel quale saranno determinati i poteri, la disciplina della organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo, altresì, forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.
Art.  26
Commissioni consiliari permanenti

1.  Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali del consiglio comunale medesimo. Il regolamento del consiglio definisce le competenze delle commissioni permanenti, il numero dei componenti, le forme di pubblicità dei lavori delle stesse, nonché le forme di consultazione dei rappresentanti di interessi diffusi.
Le commissioni permanenti consiliari da costituire sono sette:
-  commissione I: affari istituzionali, personale, diritti civici, servizi comunali, sviluppo ed occupazione;
-  commissione II: lavori pubblici, urbanistica, assetto del territorio, viabilità, traffico;
- commissione III: servizi sociali, sanità, rapporti con le unità sanitarie locali, famiglia, valorizzazione sociale maternità e paternità, difesa diversità sociali ed individuali;
-  commissione IV: finanze, bilancio, patrimonio;
-  commissione V: pubblica istruzione, cultura, sport, turismo, spettacolo;
-  commissione VI: programmazione; ambiente, sviluppo economico;
-  commissione VII: costituzione di istituzioni e di aziende speciali, partecipazione dell'ente a società di capitali, rapporti con altri comuni e con la provincia regionale, aggiornamento dello statuto.
2.  Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criteri proporzionali, tutti i gruppi.
3.  I gruppi designano i componenti delle commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dall'approvazione del regolamento del funzionamento del consiglio ed entro lo stesso termine li comunicano al presidente.
4.  La conferenza dei capi gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
5.  Il presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio comunale la costituzione delle commissioni consiliari permanenti che avviene con votazione palese.
6.  Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno con le modalità previste dal regolamento.
7.  Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni consultive, preparatorie ed istruttorie, svolgono indagini conoscitive, dispongono di poteri redigenti per regolamenti comunali ed altri atti individuati dal regolamento.
8.  Le commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società.
9.  Le commissioni esprimono parere obbligatorio sulle proposte di deliberazioni consiliari nel termine perentorio di venti giorni dalla trasmissione degli atti, salvo i casi di urgenza stabiliti dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale. Decorso detto termine la deliberazione può essere assunta anche in mancanza del parere.
10.  Possono partecipare alle riunioni delle commissioni permanenti consiliari, se invitati, i rappresentanti delle associazioni di cui al successivo art. 73 del presente statuto.
Art.  27
Commissioni speciali di indagine

1.  Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni speciali temporanee per lo studio e la valutazione di particolari problemi e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti.
Nella deliberazione di istituzione della commissione speciale temporanea viene stabilita la composizione della stessa, l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la commissione dovrà riferire al consiglio.
2.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nella deliberazione di istituzione e di nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata, la composizione e le modalità di funzionamento della stessa ed il termine entro cui concludere i lavori e riferire al consiglio. Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare. In particolare hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia di qualsiasi atto che incida sulla materia di propria competenza, nonché di richiedere alle proprie riunioni la presenza del sindaco, degli assessori, dei rappresentanti del Comune presso enti, società, istituzioni, dei rappresentanti o dirigenti di enti ed associazioni sottoposti a controllo, vigilanza o contribuzione comunale, nonché del segretario generale e dei dirigenti e dipendenti del Comune e delle aziende e degli enti dallo stesso dipendenti. I commissari sono tenuti al segreto istruttorio fino alla conclusione dell'inchiesta e, comunque, entro i limiti disposti dalla legge.
Art.  28
Iniziativa delle proposte

1.  L'iniziativa delle proposte di deliberazioni consiliari spetta alla giunta comunale, al sindaco, al presidente del consiglio ed a ciascun consigliere.
2.  Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.
Art.  29
Norme generali di funzionamento

1.  Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente statuto.
2.  Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente o dal suo sostituto, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, nei termini e con le modalità previste dal regolamento. Alla prima convocazione del consiglio provvede il presidente uscente oppure, nel caso previsto dall'art. 19, comma quinto, della legge regionale n. 7/92, il consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali. A quest'ultimo spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del presidente. Per tutto ciò che concerne termini, modalità di convocazione, iscrizione all'ordine del giorno, deposito delle proposte, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti. Tutti gli avvisi, comunicazioni, convocazioni, etc. sono diramati con qualsiasi mezzo anche informatico che ne consenta il controllo dei termini. Il dirigente-responsabile competente studia e propone tutti quegli interventi che consentono economia di spesa, fatto salvo il principio della certezza. L'accettazione dei singoli consiglieri di nuove metodologie di comunicazione equivale ad accettazione giuridica della validità delle stesse.
3.  La convocazione del consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
a)  la convocazione dei consiglieri è effettuata dal presidente mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
b)  la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;
c)  sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei consiglieri;
d)  l'avviso di convocazione deve comprendere le indicazioni di cui al punto a) e quelle relative alle modalità di adeguata e tempestiva informazione da parte del presidente delle questioni sottoposte al consiglio;
e)  i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione all'albo comunale, dell'invio alla giunta, alle circoscrizioni, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, agli organi rappresentativi di categorie di cittadini interessate ad argomenti da discutere all'adunanza, agli organi di informazione.
4.  Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5.  Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese.
Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento.
6.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, in ossequio a norme di legge o di regolamento o per deliberazione motivata dallo stesso consiglio, si procede in seduta segreta. La seduta è sempre segreta quando si tratta di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulla qualità delle persone.
7.  Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario generale coadiuvato dal vice segretario. In assenza o impedimento del segretario generale partecipa comunque il vice segretario.
Art.  30
Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio comunale

1.  Al consiglio comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.
2.  Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie specifiche e di supporti organizzativi specialistici.
Art.  31
Il sindaco ruoli e funzioni

1.  Il sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione del Comune, esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, nonché, quale organo esecutivo a competenza residuale, le funzioni amministrative, diverse da quelle di natura gestionale di competenza dei dirigenti, non attribuite al consiglio e alla giunta. In particolare il sindaco:
a)  rappresenta il Comune;
b)  cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzi politico e amministrativo della giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Ha facoltà di sospendere o ritirare specifici atti di singoli assessori al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi politici, sottoponendoli all'esame della giunta. Il sindaco può sospendere gli atti del direttore generale, aventi natura di indirizzo amministrativo;
c)  sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, comunque gestiti, impartendo, a tal fine, direttive al segretario generale e al direttore generale;
d)  promuove gli accordi di programma;
e)  cura la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati; effettua le scelte fra soggetti muniti di comprovati requisiti morali e professionali;
f)  favorisce la promozione di contratti e di incontri che garantiscano la collaborazione e la cooperazione con gli altri comuni, la Provincia regionale, la Regione, le istituzioni statali, gli enti, le associazioni e le società in cui il Comune ha partecipazione; egli non può nominare il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado;
g)  dispone verifiche ed indagini amministrative sull'attività del Comune;
h)  indice i referendum consultivi o di altra natura ammessi dalla legge;
i)  rappresenta il Comune in giudizio avvalendosi, per l'emissione di ogni decisione tecnico-giuridica, del dirigente di settore. L'effettivo esercizio delle azioni di qualsiasi natura nell'interesse dell'ente seguono il seguente iter fondamentale: il dirigente, competente per materia, propone la resistenza in giudizio, la transazione o la rinuncia alla causa o l'inizio di procedimento contro terzi con una valutazione di carattere tecnico-amministrativo. Il sindaco, quale rappresentante necessario dell'ente, conferisce l'indirizzo e trasmette gli atti a detto dirigente per la predisposizione dell'atto di nomina del difensore di fiducia interno od esterno;
j)  emette ordinanze quale autorità locale nelle materie previste da disposizioni di legge o regolamentari;
k)  coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
2.  Il sindaco può delegare ai singoli assessori ed ai dirigenti l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando, all'adozione diretta dell'atto.
3.  Il sindaco può altresì delegare agli assessori ed ai funzionari l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo.
4.  Il sindaco provvede alle nomine fiduciarie.
Art.  32
Nomina di esperti

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
2.  Il numero di detti incarichi non può essere superiore a quello previsto dalla legislazione vigente.
3.  Gli esperti, nominati ai sensi del presente articolo, devono essere in possesso di requisiti specifici di competenza e professionalità in relazione all'incarico cui assolvere.
4.  Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, il sindaco dovrà fare espressa menzione di detti requisiti, risultanti dal curriculum che sarà allegato all'atto di nomina.
5.  Gli incarichi previsti dal presente articolo cessano gli effetti al momento della cessazione, per qualsiasi causa, del mandato del sindaco.
6.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
7.  Al fine di garantire che dette nomine rispondano a criteri di competenza e di apertura alla società civile, il sindaco, avuto riguardo alla natura delle funzioni che dovranno essere espletate dai rappresentanti del Comune da nominare, potrà fare ricorso a rose di nomi formulate da università ed altre istituzioni culturali, ordini professionali ed organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e della produzione, associazioni ambientalistiche e di utenti, altre realtà associative di settore, espressione di interessi diffusi. In ogni caso dovranno essere allegati ai relativi provvedimenti di nomina curricula dettagliati delle persone nominate, ivi compresa la dichiarazione prevista dal comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/92, per i candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale.
8.  Il sindaco trasmette i provvedimenti di conferimento di incarichi, di nomina e di revoca, di cui al presente articolo, con i relativi allegati, al consiglio comunale.
Art.  33
Provvedimenti del sindaco

1.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze e determinazioni nelle materie di sua competenza.
2.  Quale ufficiale di governo, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini o per motivi di sicurezza pubblica o di sanità.
Art.  34
Relazione del sindaco al consiglio

1.  Il sindaco è tenuto a presentare al consiglio le relazioni previste da specifiche disposizioni legislative o regolamentari o richieste dal consiglio stesso, con riferimento a determinati fatti o atti amministrativi.
2.  In particolare, ogni sei mesi, il sindaco è tenuto a presentare al consiglio relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché sui fatti ritenuti di particolare rilevanza, al fine di consentire al consiglio stesso di esprimere, in seduta pubblica ed entro il termine di legge, le proprie valutazioni.
Art.  35
Vice sindaco e assessore anziano

1.  Il sindaco nomina tra gli assessori un vice sindaco, competente a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2.  Qualora si assenti anche il vice sindaco fa le veci del sindaco l'assessore più anziano di età.
Art.  36
Giuramento del sindaco

1.  Il sindaco presta giuramento davanti al consiglio nella seduta di insediamento nella forma prevista per i consiglieri.
2.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Art.  37
Dimissioni del sindaco

1.  Le dimissioni del sindaco vengono rassegnate con il deposito del relativo atto presso la segreteria del Comune o con dichiarazione resa nel corso di una seduta del consiglio o della giunta.
2.  Le dimissioni prodotte nei modi di cui al precedente comma sono irrevocabili e definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art.  38
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata favorevolmente, per appello nominale, almeno dal 65% dei consiglieri assegnati.
2.  I criteri e le modalità per la presentazione e per la trattazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dalla legge.
Art.  39
Effetti della cessazione dalla carica di sindaco

1.  La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa comporta la contestuale cessazione dalla carica della giunta, mentre il consiglio rimane in carica fino alle nuove elezioni che saranno indette, per il relativo rinnovo, contestualmente all'elezione del sindaco.
Art.  40
Ruolo istituzionale e composizione della giunta

1.  La giunta è organo di impulso e di governo, collabora con il sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2.  La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da dieci assessori nominati con l'osservanza delle norme legislative e statutarie che disciplinano la fattispecie. Essa verrà integrata, conformemente all'introdotta previsione statutaria, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
3.  Il sindaco e gli assessori hanno diritto alle indennità previste dalla legge e soggiacciono all'obbligo di dichiarare la propria situazione reddituale e patrimoniale secondo quanto stabilito dalla legge.
Art.  41
Requisiti di eleggibilità alla carica di assessore e cause di incompatibilità

1.  Possono essere nominati assessori i cittadini, residenti e non, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco ai sensi di legge.
2.  La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere del Comune.
3.  Il consigliere comunale, eventualmente nominato assessore, tanto all'inizio del mandato quanto durante l'esercizio dello stesso, è tenuto a dichiarare entro dieci giorni dalla nomina alla carica assessoriale per quale delle due cariche intende optare e, in caso di tardiva opzione, decade dalla carica di assessore, salvo che non abbia rassegnato le dimissioni dalla carica consiliare in funzione della nomina alla carica di assessore.
4.  Le altre cause di incompatibilità, per la cui individuazione viene fatto espresso rinvio alla legge, determinano parimenti la decadenza dalla carica di assessore, salvo che non vengano rimosse entro dieci giorni dalla relativa nomina.
Art.  42
Nomina e giuramento degli assessori

1.  La giunta viene nominata dal sindaco eletto comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei prescritti requisiti di eleggibilità e fatta salva la rimozione di eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo.
2.  Prima di essere immessi nella carica gli assessori sono tenuti a prestare giuramento dinanzi al sindaco e in presenza del segretario generale, cui spetta la redazione di apposito verbale, con l'osservanza della forma prevista per i consiglieri comunali.
3.  La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio che formula le sue valutazioni. Della costituzione della giunta viene data, inoltre, tempestiva notizia alla Prefettura di Agrigento, all'Assessorato regionale degli enti locali e alla sezione provinciale del CO.RE.CO.
Art.  43
Dimissione dalla carica assessoriale

1.  Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere rassegnate con dichiarazione scritta da depositare nella segreteria del Comune o nel corso delle sedute della giunta con dichiarazione da trascrivere a verbale, a seguito di formale richiesta, avanzata in tal senso, dall'assessore interessato.
2.  Le dimissioni prodotte nelle forme previste dal precedente comma sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art.  44
Revoca degli assessori

1.  Al sindaco è data facoltà di revocare in ogni tempo uno o più assessori.
2.  Il provvedimento di revoca degli assessori è immediatamente esecutivo e consente di disporre contestualmente la relativa surroga.
3.  Il provvedimento di cui al precedente comma deve essere comunicato agli organi previsti dalla legge e, entro sette giorni dalla relativa adozione, al consiglio comunale unitamente ad una circostanziata relazione sulle ragioni della revoca in modo da consentire a tale organo di operare le proprie valutazioni.
Art.  45
Decadenza e sospensione degli assessori

1.  La decadenza dalla carica di assessore consegue dal rifiuto di prestare il giuramento previsto dal precedente art. 42, dall'accertamento di una causa di incompatibilità non rimossa dall'interessato entro il termine di dieci giorni dalla relativa notifica, dall'emanazione di una sentenza di condanna che per legge determina la decadenza dalla carica stessa.
2.  La decadenza dell'assessore viene pronunciata dal sindaco a seguito di procedimento attivato d'ufficio o, in presenza di cause di incompatibilità, da qualsiasi elettore.
3.  La sospensione della funzione di assessore opera di pieno diritto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art.  46
Surrogazione degli assessori dimissionari, revocati o decaduti dalla carica

1.  Il sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, mentre la surroga degli assessori revocati o dichiarati decaduti deve avvenire contestualmente al provvedimento di revoca o di riconoscimento della causa di decadenza.
Art.  47
Cessazione dalla carica della giunta a seguito della cessazione della carica del sindaco

1.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi causa, comporta la contestuale cessazione dalla carica della giunta.
2.  La mozione di sfiducia al sindaco coinvolge anche la giunta ma non il consiglio comunale. La procedura di presentazione e di approvazione della mozione soggiace alle condizioni e alle modalità fissate dalla legge.
3.  In caso di cessazione dalla carica del sindaco, il vice sindaco e la giunta esercitano, senza la partecipazione del sindaco, le attribuzioni indifferibili di rispettiva competenza fino all'insediamento del commissario straordinario.
Art.  48
Destinazione degli assessori alle singole branche dell'amministrazione e deleghe

1.  Gli assessori vengono destinati, con apposito provvedimento del sindaco, alle singole branche dell'amministrazione secondo criteri di razionalità ed omogeneità funzionale, tenendo conto delle competenze e dell'organizzazione interna dell'ente.
2.  Con il provvedimento previsto dal precedente comma vengono definite le attribuzioni eventualmente delegate dal sindaco agli assessori.
3.  Gli assessori sono responsabili collegialmente per gli atti adottati dalla giunta ed individualmente per gli adempimenti relativi all'assessorato di rispettiva competenza.
Art.  49
Attribuzioni della giunta

1.  La giunta compie tutti gli atti di amministrazione ad essa espressamente attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali, purché questi ultimi siano adeguati alle specifiche previsioni legislative e statutarie.
2.  La giunta, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, svolge attività consultiva nei confronti del sindaco e, in termini generali, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
3.  In particolare la giunta:
a)  definisce, in base al bilancio approvato dal consiglio, il piano esecutivo di gestione (PEG) determinando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai dirigenti investiti di competenze gestionali autonome;
b)  definisce le variazioni da apportare al PEG ed assume le determinazioni finanziarie riservate dalla legge alla sua competenza;
c)  adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e ogni altro regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie;
d)  approva, nell'ambito della previsione di cui alla precedente lett. c), la dotazione organica del personale;
e)  impartisce indirizzi per il conseguimento degli obiettivi assegnati con il PEG e ne controlla il conseguimento;
f)  fornisce al sindaco pareri nei casi previsti dalla legge o quando il sindaco stesso li richieda su determinate questioni;
g)  svolge le funzioni di iniziativa nei confronti del consiglio formulando proposte di deliberazione su argomenti di competenza del consiglio ritenuti di particolare rilevanza;
h)  sottopone la propria complessiva attività al controllo politico-amministrativo del consiglio con la presentazione della relazione annuale nella seduta avente all'ordine del giorno il bilancio consuntivo.
Art.  50
Funzionamento

1.  La giunta è convocata dal sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno; in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano.
2.  L'ordine del giorno della giunta è comunicato agli assessori almeno ventiquattro ore prima della seduta. La giunta comunale può trattare argomenti non inseriti all'ordine del giorno quando ravvisa gli estremi dell'urgenza.
3.  Le sedute della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4.  Il segretario redige i verbali delle sedute e li sottoscrive assieme al presidente ed all'assessore anziano.
5.  Le convocazioni della giunta possono avvenire anche per fax, telefono ed in qualsiasi modo possa essere assicurata la certezza dell'avviso trattandosi di organo istituzionalmente in costanza di attività e a mezzo avviso temporale non inferiore a ventiquattro ore. Sono fatti salvi i casi di urgenza.
Art.  51
Presidenza delle sedute Partecipazione di soggetti esterni Partecipazione del segretario

1.  Le sedute della giunta sono presiedute dal sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco la presidenza spetta all'assessore più anziano di età tra i presenti.
2.  Le sedute della giunta non sono pubbliche ma alle stesse possono partecipare, a seguito di apposito invito e con la funzione di relatori, dirigenti del Comune, dipendenti responsabili del procedimento amministrativo, progettisti e professionisti esterni, limitatamente agli argomenti di rispettiva competenza sottoposti alla giunta. Possono, inoltre, partecipare alle sedute cittadini che ne abbiano fatto espressa richiesta e che la giunta ritiene di ascoltare relativamente a pratiche di loro interesse sottoposte al suo esame.
3.  Alle sedute della giunta partecipa obbligatoriamente il segretario generale dell'ente cui sono demandate le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. In caso di assenza o impedimento del segretario partecipa alle sedute della giunta il vice segretario.
Art.  52
Presentazione delle proposte di deliberazione

1.  La giunta adotta le deliberazioni di competenza esprimendo la votazione su proposte di deliberazioni, debitamente formalizzate e documentate, presentate dal sindaco o dai singoli assessori nell'ambito della branca amministrativa cui sono stati destinati.
2.  Le proposte di deliberazioni che abbiano contenuto discrezionale o che siano state approntate a seguito di specifico atto di indirizzo politico-amministrativo devono recare, oltre alle firme del responsabile del procedimento e del competente dirigente, il "visto" del sindaco e dell'assessore al ramo.
3.  Gli adempimenti di carattere meramente ricognitivo o i meri atti di indirizzo possono essere formalizzati, anche in mancanza di preventiva proposta, nel contesto di apposito atto-verbale redatto dal segretario generale.
Art.  53
Rapporti con il consiglio comunale

1.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Di norma vi partecipano anche gli assessori; i dirigenti e funzionari responsabili delle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno sono tenuti a partecipare alle sedute consiliari.
2.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro formale presentazione presso la segreteria del Comune. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di risposta, per iscritto od in sede consiliare, alle predette interrogazioni e può altresì prevedere in quali casi ed in che modo è consentito procedere alla trattazione di interrogazioni a risposta immediata.
3.  Nel caso in cui il consiglio comunale ometta di riunirsi o di deliberare sulle proposte di deliberazione ad iniziativa della giunta delle quali sia stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno, decorsi trenta giorni, è data facoltà al sindaco di sollecitare gli interventi sostitutivi previsti dall'O.R.EE.LL.
Art.  54
Norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori comunali e delle spese di propaganda elettorale

1.  Entro tre mesi dalla proclamazione, il sindaco ed i consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso la segreteria generale del Comune:
a)  una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione risponde al vero";
b)  copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
c)  una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista fanno parte, con la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
Le dichiarazioni indicate alle lett. a) e b) devono essere sottoscritte e depositate presso la segreteria generale del Comune anche dagli assessori comunali e dagli esperti nominati dal sindaco, entro tre mesi dalla nomina. Gli adempimenti indicati alle lett. a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
Art.  55
Attestazione della variazione della situazione patrimoniale

1.  Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso la segreteria generale del Comune un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al punto a) del precedente art. 54 intervenute nell'anno precedente e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.
2.  Tale adempimento concerne anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
Art.  56
Diritto del cittadino di conoscere la situazione patrimoniale degli amministratori comunali

1.  Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 54 e 55. Dette dichiarazioni vengono rese pubbliche mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del Comune, da effettuarsi entro i dieci giorni successivi a quello di scadenza.
Art.  57
Decadenza degli amministratori

1.  I soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 54 e 55 decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in trenta giorni.
2.  La decadenza è comminata negli stessi termini in caso di mancata presentazione della copia della dichiarazione dei redditi. La diffida è demandata al sindaco che ne disporrà la notifica agli inadempienti entro trenta giorni dalla data di scadenza.
3.  La diffida al sindaco, in base a specifica segnalazione del segretario generate, è effettuata dall'Assessorato regionale degli enti locali. Della decadenza dei consiglieri è data notizia al presidente del consiglio comunale, per i provvedimenti conseguenti.
Art.  58
Situazione patrimoniale presidenti e direttori aziende speciali

1.  Le disposizioni di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 54 e le disposizioni dell'art. 55 si applicano anche ai presidenti ed ai direttori generali delle aziende speciali municipali e delle altre aziende del Comune.
Art.  59
Preventivo spesa campagna elettorale

1.  I candidati ed i presentatori delle liste alle elezioni del sindaco e dei consiglieri comunali devono depositare presso la segreteria generale del Comune, entro lo stesso termine di scadenza della presentazione delle candidature e delle liste, il preventivo delle spese per la campagna elettorale.
2.  Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, devono presentare il rendiconto delle spese sostenute effettivamente.
3.  La dichiarazione preventiva ed il rendiconto sono resi pubblici per la durata di giorni quindici, mediante affissione all'albo pretorio del Comune.
Art.  60
Diritto di ottenere copia delle dichiarazioni patrimoniali degli amministratori comunali

1.  Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di ottenere copia delle dichiarazioni preventive e dei rendiconti di cui al precedente art. 59.
Titolo III
Art.  61
Circoscrizioni di decentramento comunale

1.  Per promuovere la partecipazione dei cittadini alla formazione ed all'attuazione dei provvedimenti che interessano le singole frazioni o quartieri, nonché per gestire in modo efficiente i servizi di base ed esercitare altre funzioni delegate dal Comune, secondo le norme dettate dal regolamento e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo statuto, sono istituite le circoscrizioni.
2.  L'ambito territoriale, l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale, sulla base di un'articolazione territoriale coincidente con gli ambiti di realtà educative, sanitarie, sociali ed ambientali e finalizzate ad un'erogazione ottimale dei servizi.
Art.  62
Organi delle circoscrizioni

1.  Sono organi delle circoscrizioni: il consiglio circoscrizionale ed il presidente del consiglio circoscrizionale.
2.  Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio diretto dalla popolazione residente contestualmente al consiglio comunale, salvo il caso di scioglimento anticipato del consiglio circoscrizionale.
3.  I consigli circoscrizionali decadono con lo scioglimento del consiglio comunale.
4.  Il consiglio circoscrizionale è sciolto anticipatamente quando sia impossibilitato a funzionare per le dimissioni contestuali di oltre metà dei suoi componenti o per altre cause previste per lo scioglimento del consiglio comunale.
5.  I consigli circoscrizionali sono composti da un numero di consiglieri non superiore a dodici, correlato alla popolazione residente e stabilito dal regolamento. I consiglieri durano in carica cinque anni e godono, nell'ambito del consiglio circoscrizionale, delle stesse prerogative che spettano ai consiglieri nell'ambito del consiglio comunale. La carica del consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di sindaco, assessore e consigliere comunale.
6.  Il presidente ed il vice presidente vengono eletti dal consiglio tra i propri membri, con voto palese ed a maggioranza assoluta, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. Il regolamento disciplina le ulteriori modalità dell'elezione.
7.  Il presidente ed il vice presidente del consiglio circoscrizionale cessano dalla carica per dimissioni o perdita dei requisiti di eleggibilità.
8.  Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio circoscrizionale, cura l'esecuzione degli atti del consiglio circoscrizionale ed intrattiene i rapporti con gli organi del Comune. Svolge, inoltre, le funzioni delegate dal sindaco per i servizi di competenza statale. Il presidente soprintende al funzionamento degli uffici e dei servizi della circoscrizione vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
9.  Il vice presidente sostituisce in ogni suo compito il presidente in caso di sua assenza od impedimento.
Art.  63
Decadenza e scioglimento

1.  Il consiglio circoscrizionale decade quando, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati.
2.  Il consiglio circoscrizionale viene sciolto:
a)  quando violi obblighi imposti dalla legge, ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità di funzionamento;
b)  quando non corrisponda all'invito delle autorità di revocare il presidente che abbia compiuto analoghe violazioni.
3.  Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, non si procede allo scioglimento anticipato del consiglio circoscrizionale e si procede al suo rinnovo contestualmente al rinnovo del consiglio comunale.
4.  La decadenza o lo scioglimento sono dichiarati dall'Assessore regionale per gli enti locali, su proposta del sindaco, previo parere del consiglio comunale appositamente convocato entro trenta giorni dal verificarsi delle fattispecie sopra menzionate. Ove il parere del consiglio comunale non sia reso nei successivi trenta giorni, si prescinde dal medesimo.
5.  Col decreto assessoriale di decadenza o di scioglimento, che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, viene nominato un commissario scelto tra gli elettori della circoscrizione, il quale esercita le ordinarie attribuzioni del presidente e, se indifferibili, quelle di competenza del consiglio.
6.  Le elezioni avranno luogo alla prima tornata utile fissata per l'effettuazione dei turni elettorali, sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale.
Art.  64
Risorse ed uffici della circoscrizione

1.  Ai consigli circoscrizionali sono assicurate adeguate risorse finanziarie, tecniche e di personale per un efficace svolgimento delle attività di loro competenza.
2.  Le circoscrizioni amministrano uno stanziamento di bilancio definito in misura percentuale rispetto all'ammontare complessivo delle relative risorse ed individuato in base alle effettive necessità finanziarie della gestione dei servizi.
3.  Il piano di ripartizione delle risorse finanziarie fra i consigli circoscrizionali, formulato in modo da tener conto della popolazione, delle esigenze e dei servizi gestiti, costituisce allegato al bilancio di previsione del Comune.
4.  Il consiglio comunale col suddetto atto attribuisce le ulteriori necessarie risorse finanziarie per l'esercizio di funzioni delegate e per obiettivi determinati.
5.  Il consiglio comunale definisce idonee procedure per il controllo di gestione sulle attività svolte dai consigli circoscrizionali, in particolare per verificare il buon andamento nella gestione dei servizi di base.
Art.  65
Funzioni dei consigli di circoscrizione

1.  I consigli circoscrizionali:
a)  promuovono l'informazione e la partecipazione dei cittadini della circoscrizione in ordine alla attività del Comune, nonché indagini, verifiche, dibattiti sui problemi della comunità locale e su quelli di interesse specifico della circoscrizione;
b)  verificano l'efficacia della attività e dei servizi comunali d'interesse della circoscrizione;
c)  esercitano funzioni consultive e poteri d'iniziativa nei confronti degli organi del Comune, con particolare riguardo agli atti di pianificazione e di programmazione;
d)  svolgono le funzioni di verifica della gestione dei servizi di base e le altre funzioni a loro delegate.
Art.  66
Funzioni di proposta e consultive

1.  I consigli circoscrizionali possono rivolgere agli organi del Comune istanze e proposte di deliberazioni su oggetti di interesse della circoscrizione. Il consiglio comunale adotta le conseguenti determinazioni entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta.
Art.  67
Servizi di base e funzioni delegate

1.  Alla circoscrizione è attribuito l'esercizio dei servizi di base e di funzioni nell'ambito delle seguenti materie:
a)  anagrafe e stato civile;
b)  servizi socio-assistenziali e domiciliari;
c)  asili nido e servizi parascolastici;
d)  attività culturali;
e)  regolamentazione dell'attività meramente interna del consiglio circoscrizionale nel rispetto delle leggi vigenti, del presente statuto, nonché del regolamento disciplinante i rapporti fra consigli circoscrizionali ed amministrazione.
2.  I consigli circoscrizionali sono competenti a deliberare gli atti necessari per la gestione dei servizi ad essi attribuiti, ivi compresi quelli volti a disciplinare l'uso dei beni e delle risorse assegnate per lo svolgimento di tali servizi.
3.  Per gravi motivi relativi al mancato o insufficiente esercizio dei servizi attribuiti o delegati al consiglio circoscrizionale, il sindaco, dopo aver dato il termine per provvedere, riserva agli organi comunali la gestione diretta di servizi ed adotta le iniziative conseguenti.
4.  Al sindaco compete il coordinamento dei servizi attribuiti o delegati ai consigli stessi.
5.  La dotazione delle risorse umane è assegnata alle singole circoscrizioni dal direttore generale e, in assenza, dalla giunta comunale contestualmente all'approvazione del PEG. Le funzioni di ufficiale verbalizzante delle sedute del consiglio circoscrizionale sono espletate da un dipendente appartenente, almeno, alla categoria C, munito di diploma non inferiore a quello di secondo grado.
6.  Il consiglio circoscrizionale approva annualmente e trasmette al consiglio comunale una relazione sui servizi di base attribuiti.
7.  La giunta e il sindaco delegano ai consigli di circoscrizione, in conformità al regolamento, altre funzioni di propria competenza.
8.  Sulle proposte di deliberazione dei consigli circoscrizionali concernenti la gestione dei servizi di base o le altre funzioni delegate ai sensi del primo comma del presente articolo, è richiesto il parere obbligatorio di regolarità tecnica da esprimersi da parte del dirigente del settore competente per materia e dal responsabile del servizio finanziario del Comune, in ordine alla regolarità contabile se necessario. I pareri sono inseriti nella deliberazione
Art.  68
Conferenza dei presidenti di circoscrizione

1.  La conferenza dei presidenti dei consigli circoscrizionali è convocata dal sindaco e si riunisce almeno due volte all'anno, o su richiesta degli stessi, per discutere o definire gli indirizzi in ordine allo sviluppo del decentramento.
Art.  69
Istanze e petizioni ai consigli circoscrizionali

1.  I cittadini possono rivolgere al consiglio circoscrizionale istanze e petizioni ai sensi del presente statuto.
2.  Quando l'istanza o la petizione sia sottoscritta da almeno cento cittadini, il presidente dà risposta scritta e motivata entro il termine fissato dal regolamento comunale.
Art.  70
Iniziativa popolare e referendum

1.  L'iniziativa popolare ed i referendum per deliberazioni, orientamenti o scelte di competenza propria dei consigli circoscrizionali sono disciplinati dalle norme del presente statuto. L'iniziativa popolare può essere esercitata da un numero di cittadini residenti nella circoscrizione pari ad almeno cento cittadini residenti nella circoscrizione stessa, per i referendum consultivi da un numero almeno pari a duecento e per i referendum propositivi da un numero almeno pari a trecento cittadini.
2.  I referendum di circoscrizione sono, comunque, riferiti solamente alla circoscrizione.
Titolo IV
Art.  71
Istituti di partecipazione popolare

1.  Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2.  I diritti connessi all'iniziativa popolare ed ai suoi referendum consultivi si applicano oltre ai cittadini inscritti nelle liste elettorali del Comune, anche ai cittadini dell'Unione europea ed extracomunitari residenti nel Comune che esercitano nel territorio comunale la loro attività lavorativa da almeno tre anni.
3.  A tal fine il Comune promuove:
a)  organismi di partecipazione dei cittadini all'am ministrazione locale;
b)  il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di circoscrizione;
c)  le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
d)  forme di consultazioni per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;
e)  la partecipazione di altre forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, di artigiani, di commercianti e di altre categorie economico-produttive.
4.  Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.
5.  Il consiglio comunale, con propria deliberazione, può intraprendere iniziative volte a promuovere, agevolare e rafforzare la partecipazione dei giovani della comunità locale all'attività politica ed amministrativa del Comune, istituendo a tal fine forme ed organismi di proposta e consultazione, anche a carattere permanente, secondo norme su competenze, formazione, composizione, organizzazione e funzionamento che saranno determinati da un apposito regolamento.
Art.  72
Albo delle associazioni

1.  La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune attraverso le libere forme associative assume rilevanza in relazione all'effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi nonché alla loro organizzazione che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
2.  Per la realizzazione delle finalità di cui al comma precedente il Comune istituisce un albo di associazioni, organizzazioni di volontariato e categorie professionali soggetto a verifica ed aggiornamento annuale; l'iscrizione all'albo, diviso per settori corrispondenti alle politiche comunali, avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo, di documentazione inerente all'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, nonché sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo. L'istanza può essere presentata da associazioni, costituitesi da almeno un anno, che operino nell'ambito del territorio comunale.
3.  Il Comune prevede apposite convenzioni con le associazioni al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.
Art.  73
Rapporti con le associazioni socio-culturali, sportive e del tempo libero. Le consulte

1.  Il Comune, riconoscendo la pratica sportiva e le iniziative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero come elementi essenziali per la formazione dell'uomo e per lo sviluppo sociale della collettività valorizza le associazioni e le organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nel settore socio-culturale, sportivo e ricreativo incentivandone l'attività sia attraverso la fruibilità di strutture e di impianti comunali sia con l'erogazione degli apporti finanziari e di sostegno previsti dall'apposito regolamento.
2.  Per lo svolgimento di attività e di servizi sociali, culturali, ricreativi e sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, nonché al fine di incentivare le iniziative di pubblica rilevanza nei suddetti settori secondo gli obiettivi dell'amministrazione, il consiglio comunale può autorizzare la stipula di apposita convenzione con le associazioni e le organizzazioni previste dal presente statuto, nonché con altre organizzazioni a ciò abilitate, accordando contributi, sovvenzioni o altre agevolazioni finanziarie o concedendo in uso immobili di proprietà comunale, a condizione che gli apporti finanziari o strumentali trovino riscontro con attività e servizi di pubblica rilevanza, ritenuti economicamente congrui rispetto alla prestazione del Comune.
3.  L'amministrazione comunale garantisce, inoltre, la partecipazione delle rappresentanze delle associazioni sportive e ricreative all'attività che l'ente esplica nei settori di competenza, nonché la consultazione delle stesse rappresentanze associative e degli enti, istituzioni ed organizzazioni che operano, senza fini di lucro, nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.
4.  Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, può istituire apposite consulte, ossia organismi consultivi di associazioni e organismi non lucrativi e di volontariato, fissandone la composizione, la durata, le competenze e ogni altra condizione di dettaglio. La consulta, relativamente alla parità e pari opportunità, deve essere composta da donne elette nel territorio comunale nominate nella giunta, rappresentanti femminili di centri, organizzazioni e associazioni che trattano la condizione della donna nel territorio.
Art.  74
Diritto di udienza

1.  I cittadini, singoli od associati, hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni, a cui sono interessati, rientranti nelle competenze del Comune.
2.  Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto, il sindaco, gli assessori ed i dirigenti degli uffici sono tenuti a fissare ed a rendere pubblici i giorni e gli orari riservati alle udienze del pubblico.
3.  Il regolamento fissa le ulteriori norme volte a favorire e disciplinare l'esercizio del diritto di udienza.
4.  L'amministrazione è tenuta annualmente ad una verifica del funzionamento dei servizi dal punto di vista della rispondenza alle legittime aspettative dei cittadini e alle domande di professionalità degli operatori.
Art.  75
Istanze

1.  I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze per chiedere un intervento dell'amministrazione o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento avente ad oggetto questioni di interesse generale o collettivo.
2.  Il sindaco ha l'obbligo di ricevere, esaminare ed evadere, su relazione degli organi o degli uffici competenti, le istanze entro il termine previsto dal regolamento.
3.  Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze sono indicate dal regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere la forma, i tempi, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
Art.  76
Petizioni

1.  Almeno trecento cittadini possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento su questioni d'interesse generale.
2.  Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni.
3.  Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.
4.  Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi.
5.  In caso d'inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere al presidente del consiglio comunale l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.
Art.  77
Iniziativa popolare

1.  I cittadini, in numero non inferiore a seicento, esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per la stessa. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dell'obbligatorietà dei pareri di regolarità tecnica e contabile se necessari. Il diritto di iniziativa può essere esercitato anche dai consiglieri di circoscrizione in numero da stabilirsi in sede di regolamento.
2.  L'iniziativa popolare si esercita altresì mediante la presentazione di una proposta di deliberazione da parte di almeno un terzo dei consiglieri.
3.  L'iniziativa popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
a)  elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze nonché la disciplina giuridica del personale;
b)  atti regolamentari interni e provvedimenti concernenti tariffe, tributi, delibere di bilancio e conto consuntivo, mutui o emissione di prestiti;
c)  strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità;
d)  provvedimenti relativi ad acquisizione ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e)  atti inerenti la tutela delle minoranze etniche e religiose.
4.  Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.
5.  Il consiglio delibera in ordine alle proposte di iniziativa popolare entro il termine di trenta giorni. Scaduto tale termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
Art.  78
Consultazione popolare

1.  Il Comune di Agrigento può indire consultazioni della popolazione, di parte di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, nelle seguenti materie:
a)  politiche sociali e politiche giovanili;
b)  interventi di sviluppo economico;
c)  interventi per il turismo;
d)  politiche per i servizi pubblici locali;
e)  interventi per sviluppare l'offerta culturale aggregativa nel territorio comunale.
La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.
2.  La consultazione può essere promossa dall'amministrazione, da un terzo dei componenti il consiglio comunale o da almeno due consigli di circoscrizione con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3.  Il consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai primi due commi del presente articolo, in apposita pubblica seduta, entro trenta giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a trenta giorni trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
4.  Il Comune può, altresì, istituire consulte permanenti su temi di grande rilevanza per la comunità locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini.
5.  Il Comune istituisce comunque, all'avvio di ogni mandato amministrativo, una consulta tematica permanente dedicata all'analisi dei problemi ed alla promozione di proposte per lo sviluppo dell'integrazione dei cittadini stranieri, sia appartenenti all'Unione europea, sia provenienti da stati non aderenti alla stessa, ma comunque regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.
Art.  79
Azione popolare

1.  I cittadini e gli altri soggetti individuati nell'art. 71 possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2.  Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio e, in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Art.  80
Partecipazione al procedimento amministrativo

1.  L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza, pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recepita dalla legge regionale n. 10/91 e dal regolamento comunale.
2.  Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti ed il rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca i principi di cui al 1° comma, la durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, la tempestiva emanazione del provvedimento, la responsabilità di un unico soggetto dell'intera procedura.
3.  In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve far pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e a quelli negli stessi richiamati se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate, su richiesta verbale dell'interessato, copie o estratti informali di documenti.
4.  Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato o dai suoi incaricati devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.
Art.  81
Diritto di accesso

1.  Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto in materia dalle norme statali, regionali e dallo specifico regolamento comunale.
2.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per disposizione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone e delle imprese.
3.  Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi sarà disciplinato dall'apposito regolamento comunale.
4.  L'amministrazione assicura l'istituzione di un ufficio per l'informazione e la documentazione dei cittadini.
Art.  82
Diritto di informazione

1.  Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2.  Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire:
a)  l'informazione sugli atti dell'amministrazione;
b)  l'informazione sui servizi, anche consistenti nell'erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni necessarie per usufruirne;
c)  l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
d)  l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.
3.  Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni fra gli uffici stessi e nei rapporti con gli organi delle circoscrizioni.
4.  Il Comune favorisce ogni pubblicità alle attività dei propri organi democratici durante i lavori consiliari. Organizza ogni forma di partecipazione e conoscenza dell'attività amministrativa utilizzando anche gli strumenti audiovisivi e le reti telematiche. In particolare favorisce le riprese televisive dei lavori del consiglio comunale anche compatibilmente con le disponibilità di bilancio, mediante forme contrattuali con le emittenti televisive e radiofoniche, costituendo un archivio di immagini da depositare in biblioteca per eventuali consultazioni.
5.  Il Comune si attiene, nei propri rapporti con gli organi di informazione, a rigorosi criteri di imparzialità e obbiettività. Il Comune garantisce pari opportunità a tutti gli organi di informazione. Ogni impegno di spesa del Comune nei confronti delle imprese editoriali e giornalistiche dovrà essere improntato, fatta eccezione quando la scelta avviene per asta pubblica, a criteri di rotazione, di pluralismo, e, comunque, di economicità, a parità di trattamento in relazione alla qualità della prestazione fornita. I rapporti con le imprese editoriali locali relative a contratti pubblicitari o ad altro tipo di commissione o di incarico, non possono essere oggetto di intermediazioni e vanno affidati in via diretta.
Art.  83
Natura ed ambito dei referendum consultivi

1.  L'istituto del referendum consultivo viene riconosciuto come strumento di partecipazione della collettività amministrata all'attività dell'ente, nonché come strumento di collegamento organico tra i cittadini e gli organi elettivi comunali, che si estrinseca attraverso una manifestazione di volontà collettiva utile ai fini di una maggiore adeguatezza dell'azione amministrativa.
2.  Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:
a)  lo statuto, i regolamenti adottati dal consiglio comunale e dalla giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
b)  il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
c)  i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
d)  i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
e)  i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
f)  gli atti di gestione adottati dai dirigenti;
g)  i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
h)  gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti della minoranza;
i)  i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.
Art.  84
Promozione e deposito della proposta referendaria

1.  L'iniziativa referendaria locale di carattere consultivo spetta:
a)  al consiglio comunale con deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati;
b)  ad almeno il sette per cento del corpo elettorale con l'osservanza delle condizioni e delle procedure previste dallo statuto e dal regolamento;
c)  ad almeno un terzo delle circoscrizioni, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati a ciascun consiglio circoscrizionale.
2.  Le proposte di referendum consultivo previste dal precedente comma devono indicare il quesito o i quesiti da sottoporre al corpo elettorale in maniera chiara, semplice ed armonica. Le medesime proposte, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere depositate presso la segreteria generale del Comune a cura:
-  del presidente del consiglio, se il referendum è stato promosso da tale organo;
-  di un comitato promotore appositamente costituito, se il referendum è stato attivato dal corpo elettorale;
-  del comitato dei presidenti dei consigli circoscrizionali interessati, in caso di iniziativa circoscrizionale.
Art.  85
Giudizio di ammissibilità del referendum

1.  Il giudizio di ammissibilità del referendum, in relazione al 2° comma del precedente art. 84, è demandato ad una commissione composta dal segretario generale, dal difensore civico, se nominato, e da tre dirigenti del Comune nominati dal sindaco.
2.  La commissione emette il giudizio di ammissibilità rassegnando, entro trenta giorni dalla richiesta, una relazione esplicativa delle valutazioni operate a tal fine.
3.  Il giudizio di ammissibilità del referendum è condizione indispensabile per l'attivazione della procedura di indizione del referendum secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulle consultazioni referendarie.
Art.  86
Limiti ed effetti delle consultazioni referendarie

1.  Durante lo stesso anno solare non possono essere indetti più di due referendum consultivi vertenti su argomenti tra loro diversi.
2.  Lo stesso quesito referendario non potrà formare oggetto di ulteriori referendum se non siano trascorsi almeno cinque anni.
3.  La consultazione, qualora il quesito interessi una zona determinata del territorio comunale, può essere limitata alla parte del corpo elettorale in essa residente.
4.  La consultazione referendaria è valida se abbiano partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.
5.  Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, in presenza della condizione di validità di cui al precedente comma, il consiglio comunale ed eventualmente gli altri organi dell'ente interessati sono tenuti ad adottare i provvedimenti che si rendono necessari per l'attuazione dell'esito del referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie non può essere motivato da ragioni di opportunità o da valutazioni discrezionali.
Art.  87
Ambito del regolamento di disciplina dei referendum - Previsione dei referendum abrogativi

1.  Il regolamento comunale dei referendum consultivi disciplina:
a)  i criteri e le modalità di attivazione della richiesta da parte del corpo elettorale;
b)  i metodi di verifica delle condizioni di ammissibilità non disciplinati dallo statuto;
c)  i tempi ed i modi di indizione e di svolgimento dei referendum;
d)  ogni altro aspetto organizzativo e procedurale.
2.  Il regolamento di cui al precedente comma può prevedere l'ammissione alla consultazione elettorale di cittadini residenti non ancora elettori, fissando il limite minimo di età a tal fine richiesto.
3.  Con le limitazioni previste dal precedente art. 83 e con l'osservanza delle condizioni ed i presupposti previsti dal precedente art. 84, il regolamento disciplina altresì i referendum abrogativi di norme regolamentari di carattere discrezionale o di provvedimenti amministrativi, aventi effetti continuativi, che interessano la collettività amministrativa. La disciplina regolamentare dei referendum abrogativi dovrà comunque rispettare i seguenti principi basilari:
a)  la partecipazione alla consultazione referendaria è limitata ai cittadini iscritti nelle liste del Comune;
b)  la validità della consultazione resta subordinata alla condizione della partecipazione al voto della maggioranza dei cittadini elettori;
c)  il recepimento delle indicazioni referendarie, in caso di esito positivo della consultazione, non può comportare, anche in prospettiva, diminuzioni di entrate né squilibri finanziari.
Art.  88
Difensore civico

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.
2.  Il difensore civico svolge ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.
3.  Interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.
4.  I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
5.  L'ufficio del difensore civico sarà ubicato in locale idoneo per l'accesso anche ai portatori di handicap e disporrà di un numero verde di linea telefonica. Ha il compito di accettare, anche oralmente, da parte di cittadini singoli od associati, la richiesta di intervento del difensore civico.
6.  L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve, prima di esprimere parere di ammissibilità al difensore civico, esperire altri istituti collaborativi e utilizzare altri strumenti, ove possibile, per la soluzione della questione posta.
Art.  89
Requisiti

1.  Il difensore civico, scelto tra i cittadini di età non inferiore ai quaranta anni e non superiore ai settanta, deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o fra i funzionari in quiescenza della pubblica amministrazione che abbiano raggiunto la qualifica corrispondente alla ex carriera direttiva, purché in possesso del diploma di laurea prima specificato.
2.  Il difensore civico, per esperienza acquisita presso le amministrazioni pubbliche o private o nell'attività svolta, deve offrire garanzie di competenza giuridico-amministrativa, probità, indipendenza e obiettività di giudizio.
Art.  90
Ineleggibilità ed incompatibilità

1.  Al difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti leggi per la carica di consigliere comunale.
2.  Non è nominabile colui che è:
a)  membro del Parlamento regionale, nazionale ed europeo;
b)  difensore civico in altri comuni, province e regioni;
3.  Sono inoltre non nominabili alla carica:
a)  il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti od affini fino al secondo grado degli amministratori, dei consiglieri comunali e del segretario generale;
b)  i rappresentanti del Comune presso altri enti.
4.  Le cause di non nominabilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalla funzione o dalla carica non oltre il giorno precedente a quello in cui il consiglio deve procedere alla nomina.
5.  Qualora, successivamente alla nomina, si verifica qualcuna delle condizioni previste dai commi precedenti, il consiglio la contesta al difensore civico a mezzo del sindaco.
6.  Il difensore civico ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di non nominabilità.
7.  Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine, di cui al comma precedente, il consiglio comunale delibera definitivamente tenendo conto delle osservazioni del difensore civico e, ove ritenga sussistente la causa, lo invita a rimuoverla.
8.  Qualora il difensore civico non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il consiglio lo dichiara decaduto.
9.  L'incarico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro, commercio o professione che abbia rapporti con il Comune di Agrigento.
Art. 91
Elezione del difensore civico

1.  Il consiglio comunale neo eletto, entro novanta giorni dal suo insediamento, nomina il difensore civico a scrutinio segreto e con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2.  La designazione del difensore civico deve avvenire tra cittadini di Agrigento con una residenza anagrafica di almeno cinque anni in possesso dei requisiti previsti dallo statuto. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di apposito albo dei soggetti che, a seguito di avviso pubblico, si siano interessati all'incarico.
3.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportate.
4.  La decadenza è pronunciata dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art.  92
Durata in carica, decadenza, revoca

1.  Il difensore civico ha la stessa durata del consiglio che lo ha eletto e cessa, comunque, il suo mandato con la cessazione del consiglio comunale. Non è immediatamente rieleggibile.
2.  Il consiglio comunale può revocare l'incarico se il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia commesso gravi irregolarità e abusi, e ciò con la stessa maggioranza prevista dal 4° comma dell'art. 91 dello statuto.
3.  In caso di dimissioni, il consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dall'acquisizione al protocollo del documento di rimessione dalla carica. Nel frattempo i poteri del difensore civico dimessosi sono prorogati.
Art.  93
Funzioni

1.  Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti, con piena autonomia, indipendenza e poteri d'iniziativa.
2.  Nell'esercizio delle proprie funzioni:
a)  risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
b)  ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui prevale per legge il segreto d'ufficio;
c)  può partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
d)  può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dando comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
e)  segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze ed, in caso di ritardo, invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
f)  può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta comunale sull'andamento dell'azione amministrativa;
g)  può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
3.  Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.
Art.  94
Indennità di funzione

1.  Al difensore civico per lo svolgimento delle funzioni inerenti al proprio ufficio, viene corrisposta un'indennità pari al cinquanta per cento dell'indennità di carica del vice presidente del consiglio.
Art.  95
Norma transitoria

1.  L'elezione del difensore civico avviene, nella prima attuazione della presente modifica allo statuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto medesimo, conformemente alla nuova previsione statutaria di cui alla novella procedura.
Art.  96
Rapporti con il consiglio

1.  Entro il mese di marzo il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2.  La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio, alla quale partecipa lo stesso difensore civico.
3.  Nei casi di particolare importanza o di urgenza il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale, presentando una relazione sull'argomento.
Titolo V
ORGANI BUROCRATICI E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Art.  97
Competenze del segretario generale

1.  Il Comune ha un segretario generale titolare dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 102 del T.U.E.L. ed iscritto all'albo di cui all'art. 98 del medesimo T.U.E.L.
2.  Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco.
3.  La nomina, la conferma e la revoca del segretario, sono disciplinati dagli artt. 99 e 100 del T.U.E.L.
4.  Al segretario generale sono attribuite le seguenti funzioni:
a)  svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b)  partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta curandone la verbalizzazione anche a mezzo di un dipendente comunale di sua fiducia;
c)  può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
d)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal sindaco, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
5.  Al segretario possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale. Nel qual caso al segretario spettano i compiti previsti dalla normativa vigente. Allo stesso viene corrisposto, per il maggior carico di lavoro e responsabilità, un compenso aggiuntivo soggetto alle ritenute e contribuzioni di legge, da concordarsi con il sindaco.
Art.  98
Il vice segretario generale

1.  Il Comune può avere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale, per coadiuvarlo e per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2.  Nell'espletamento delle funzioni vicarie, il vice segretario esercita tutti i poteri rientranti nella sfera di attribuzione dell'ufficio di segreteria generale secondo le norme vigenti in materia.
Art.  99
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi secondo i quali il potere di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai dirigenti.
2.  Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla giunta in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, ai principi stabiliti dal presente articolo ed agli indirizzi espressi dal consiglio comunale sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni organiche complessive del personale.
3.  Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:
a)  corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;
b)  adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell'ente;
c)  conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;
d)  attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;
e)  adozione delle misure più idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
f)  attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
g)  adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e la predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanza e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il Comune, di atti e documenti al domicilio dell'interessato;
h)  adozione di iniziative programmatiche e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;
i)  armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli utenti;
j)  attivazione e potenziamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e dello sportello unico delle imprese;
k)  ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla direzione degli uffici e dei servizi, alla gestione del personale, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti.
Art.  100
Elementi generali dell'organizzazione dell'amministrazione comunale

1.  L'amministrazione comunale sviluppa la sua azione attraverso settori preposti all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.
2.  L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto e nei limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle previsioni della programmazione triennale.
3.  I settori nei quali si articola l'organizzazione dell'amministrazione comunale sono affidati alla responsabilità di un dirigente.
Art.  101
Indirizzo politico e gestione amministrativa

1.  Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, ed adottando gli atti relativi.
2.  Ai dirigenti spetta la direzione degli uffici e dei servizi e compete l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi elettivi, previsti dall'ordinamento. Sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati della stessa.
Art.  102
Criteri organizzativi generali di competenza del consiglio

1.  Al consiglio comunale spetta la determinazione dei criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.
2.  I criteri generali di cui al comma precedente si sostanziano nella formulazione di principi informatori fondamentali ai fini della disciplina ordinamentale degli uffici e dei servizi, riservata alla giunta. Costituiscono, in particolare, criteri generali:
a)  l'articolazione della struttura organizzativa in settori, servizi e uffici e il loro ordinamento secondo criteri:
  I) di separazione delle funzioni di indirizzo e di controllo da quelle gestionali; 
  II) di efficacia interna ed esterna; 
  III) di efficienza tecnico-amministrativa; 
  IV) di funzionalità ed economicità di gestione; 
  V) di equità e uniformità; 
  VI) di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale; 

b)  l'organizzazione delle strutture operative secondo criteri e metodi adeguati al conseguimento dei seguenti obiettivi:
I)  articolare gli uffici e i servizi per funzioni omogenee, agevolando il collegamento tra loro, anche mediante supporti informatici e statistici, al fine di assicurare la massima trasparenza, di garantire il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'amministrazione e di stimolare la partecipazione dei dipendenti all'attività dell'ente;
II)  assicurare ampia flessibilità alle articolazioni organizzative strutturali e alla destinazione del personale ai singoli uffici, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia;
III)  garantire una corretta ed efficace gestione delle risorse umane assicurando:
-  pari opportunità tra uomini e donne e pari trattamento sul lavoro;
-  metodi razionali di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale;
IV)  tutelare la sicurezza e l'igiene sul lavoro con riferimento sia agli ambienti di lavoro sia alle attrezzature e alle dotazioni strumentali;
V)  agevolare l'impiego flessibile dei dipendenti che versino in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare o che siano impegnati in attività di volontariato debitamente documentata.
Art.  103
Regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  La giunta disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, con uno o più regolamenti in conformità alla legge e al presente statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. In sede regolamentare, in particolare, dovranno essere disciplinati i seguenti aspetti ordinamentali:
a)  l'articolazione della struttura organizzativa;
b)  la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti e le relative responsabilità nell'espletamento delle procedure;
c)  le funzioni del segretario generale e del segretario/direttore generale;
d)  le funzioni del direttore generale e i criteri fondamentali per la disciplina dei rapporti tra l'uno e l'altro fatte salve le specificazioni di competenza del sindaco nel contesto del provvedimento di nomina;
e)  le funzioni e i criteri di nomina del vice segretario;
f)  la nomina e le funzioni dei dirigenti e le relative responsabilità;
g)  i presupposti e le condizioni per l'esercizio delle funzioni gestionali da parte dei dirigenti;
h)  le competenze dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
i)  i rapporti di collaborazione esterna;
j)  i contratti a termine per dirigenti;
k)  i criteri di svolgimento dei servizi;
l)  gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
m)  le modalità di assunzione del personale e le cause di incompatibilità nel rapporto di impiego;
n)  la dotazione organica.
2.  In sede regolamentare dovranno essere disciplinati anche i criteri di costituzione e di funzionamento delle strutture da preporre alla verifica della regolarità degli atti, al controllo di gestione, al controllo strategico e alla valutazione dei dirigenti, salvo che non vengono approntati separati regolamenti.
3.  Ai fini della disciplina regolamentare prevista dal presente articolo, i criteri generali fissati dal consiglio e le norme del presente statuto in materia di organizzazione e di personale costituiscono limiti inderogabili.
Art.  104
Attività degli uffici e dei servizi Semplificazione

1.  Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo effettuando periodicamente la revisione del regolamento comunale sia per l'aggiornamento dei procedimenti nello stesso previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, individuando tutte le misure agevolative applicabili nell'interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed informatica, che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all'interessato dell'esito del procedimento.
2.  Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l'acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che ha per fine di rendere più agevole, rapido ed economico il rapporto fra cittadini e amministrazione comunale, tenuto conto di quanto dispongono le leggi 15 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e le leggi annuali di semplificazione. Dispone l'adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività del Comune ed in particolare nel funzionamento dello sportello unico delle imprese, dell'ufficio per le relazioni con il pubblico. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alle conferenze dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere di interesse pubblico generale.
3.  Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, i dirigenti procedono alla revisione dei regolamenti che per l'oggetto prevalente rientrano nelle loro competenze, eventualmente con la partecipazione dei dirigenti e responsabili di altri settori interessati, eliminando procedure, vincoli, limitazioni, divieti che non risultino più utili e giustificati e provvedendo alla riduzione degli adempimenti dei cittadini a quelli indispensabili per gli stessi e per l'organizzazione della comunità. Entro il termine suddetto il testo riformato dei regolamenti, con una documentazione di raffronto con quello finora vigente, deve pervenire al presidente del consiglio comunale.
4.  Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l'ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita della comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell'operato del dirigente.
Art.  105
Personale

1.  Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2.  La disciplina del personale è riservata agli atti normativi e regolamentari dell'ente, nonché alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia.
Art.  106
Direttore generale: nomina e revoca

1.  Il sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica dell'ente, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Il provvedimento di nomina è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'ente. I criteri per la nomina sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  Il sindaco, nel provvedimento di nomina, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il direttore generale ed il segretario generale escludendo forme di dipendenza gerarchica di quest'ultimo dal primo.
3.  La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del sindaco.
4.  L'incarico di direttore generale può essere conferito a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a)  onorabilità e rispettabilità, tra i quali assume particolare rilevanza quello di non aver riportato condanna alcuna, con sentenza passata in giudicato ostativa per l'accesso al pubblico impiego;
b)  diploma di laurea, professionalità idonea ed adeguata all'incarico che si va ad assumere, competenze multidisciplinari, significativa esperienza maturata nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni, capacità ed attitudini manageriali, comprovata esperienza nelle tecniche di organizzazione, di controllo, di gestione ed utilizzazione delle risorse umane, elevate qualità professionali e culturali, adeguata conoscenza dell'organizzazione amministrativa, della struttura dell'ente e delle complesse regole che ne disciplinano l'azione;
c)  dei requisiti di legge per l'accesso agli impieghi pubblici.
5.  Il sindaco può revocare il direttore generale in qualsiasi momento con provvedimento motivato, previa deliberazione della giunta, in ragione del mancato raggiungimento dei risultati previsti e/o del venir meno del necessario ed imprescindibile rapporto fiduciario.
6.  Nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le sue funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario generale.
7.  I compiti e le funzioni del direttore generale, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'ente sono stabilite dall'art. 51/bis della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art.  107
I dirigenti

1.  Compete ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, uniformemente al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
2.  I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.
3.  Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché gli atti indicati, a titolo esemplificativo, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4.  I dirigenti esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo della struttura della quale sono responsabili assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
5.  I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati in conformità agli obiettivi fissati dagli organi elettivi secondo gli indirizzi espressi dagli stessi.
6.  I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impegno del personale e delle risorse strumentali assegnate.
7.  Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa, i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessarie, compresa l'adozione e la sottoscrizione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
8.  Rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del servizio interessato, su ogni proposta sottoposta al consiglio e alla giunta.
Art.  108
Collaborazione esterna

1.  Il sindaco può, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari, avvalersi di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale, per obiettivi determinati, con contratto a termine.
Art.  109
Contratti a tempo determinato

1.  L'ente ha facoltà, secondo le modalità e le procedure definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di fare ricorso a contratti a tempo determinato, di durata non superiore a quella residuale del mandato del capo dell'amministrazione, per la copertura di posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.
2.  Entro i limiti previsti dalla legge, il sindaco può conferire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica, con contratti a tempo determinato nel rispetto della relativa disciplina giuridica prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art.  110
Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

1.  La conferenza dei dirigenti è presieduta dal direttore generale e, in sua assenza, dal direttore-segretario generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale.
2.  La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
3.  La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.
4.  Essa tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta l'organo che la presiede, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.
5.  Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, l'organo che la presiede convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi del Comune.
Art.  111
Il responsabile del procedimento amministrativo

1.  Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso comunicazioni ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.
2.  Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, indicando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.
3.  Le attività ispettive e di controllo da parte dell'amministrazione comunale per l'esercizio di attività private soggette all'autorizzazione pubblica devono avvenire alla presenza dell'interessato o di suoi incaricati, salvo i casi di impossibilità oggettiva.
4.  Con apposito regolamento saranno individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile del medesimo, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
5.  Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici, con cui tenere necessari contatti nel corso del procedimento.
6.  Il regolamento disciplina, altresì, i compiti del responsabile del procedimento, del dirigente di ciascuna unità organizzativa, la comunicazione dell'avviso del procedimento, la partecipazione e l'intervento nel procedimento, i diritti dei soggetti interessati al procedimento.
Titolo VI
Art.  112
Servizi pubblici

1.  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
2.  I servizi pubblici del Comune di Agrigento sono gestiti nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;
b)  in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora ciò si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare.
3.  Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
4.  Il sindaco ed il collegio dei revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto tra costi e ricavi dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla fruizione dei cittadini.
Art.  113
Gestione in economia

1.  Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
2.  Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.
Art.  114
Aziende speciali

1.  Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
3.  La nomina e la revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione spettano al sindaco.
4.  Non possono essere nominati amministratori dell'azienda coloro che rivestono la carica di assessore o consigliere comunale, né il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado del sindaco.
5.  I componenti il consiglio di amministrazione, che non possono superare il numero di cinque, sono scelti dal sindaco fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per gli uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale.
Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente.
6.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità e con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
7.  Sono atti fondamentali delle aziende speciali e come tali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale:
a)  il piano programmatico;
b)  i bilanci ed i conti consuntivi.
8.  La copertura di eventuali costi sociali dovrà essere preventivamente disposta dal consiglio comunale in sede di approvazione di bilancio.
9.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.
10.  Lo statuto delle aziende speciali è adottato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione della stessa azienda.
Art.  115
Istituzioni

1.  Per la gestione dei servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi, privi di rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di adeguata autonomia organizzativa e funzionale.
2.  L'istituzione è ordinata sulla base dello statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Lo statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
3.  Il consiglio comunale:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione.
4.  Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.
5.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco.
6.  Il collegio dei revisori del Comune di Agrigento esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
7.  I componenti il consiglio d'amministrazione ed il presidente sono nominati, con le esclusioni previste nel precedente art. 114, comma 4, tra persone che, per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
8.  Lo statuto e il regolamento disciplinano il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.
9.  Per gli asili nido dovrà essere preventivamente redatto il relativo regolamento di gestione.
Art.  116
Teatro Pirandello

1.  Il teatro Pirandello, come proprietà del Comune, è gestito in economia o nelle altre forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art.  117
La concessione a terzi

1.  Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese le cooperative ed associazioni di volontariato, le quali non hanno fini di lucro.
2.  La concessione, per la gestione dei servizi, disciplinata secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, deve essere inoltre regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica dalla gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art.  118
Partecipazione a società per azioni per la gestione di servizi pubblici locali

1.  Il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici locali.
2.  Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
3.  La deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società a cui è affidata la gestione del servizio.
4.  La partecipazione del Comune a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi locali è deliberata dal consiglio comunale ed è subordinata al possesso, da parte degli enti territoriali o di altri enti pubblici, della maggioranza assoluta delle azioni ordinarie e, nel caso di emissione di azione privilegiate, della maggioranza assoluta del capitale sociale.
5.  Il Comune non può essere né divenire, successivamente alla costituzione della società, unico azionista.
Art.  119
Società di trasformazione urbana

1.  Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia regionale di Agrigento e della Regione Sicilia, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici.
2.  La costituzione della società di trasformazione urbana deve essere deliberata dal consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati. La relativa deliberazione deve prevedere in ogni caso che gli azionisti privati vengano scelti previa procedura di evidenza pubblica.
3.  I rapporti tra il Comune e gli altri enti locali azionisti e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione, contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
4.  Le aree interessate dall'intervento di trasformazione urbana sono individuate con deliberazione del consiglio comunale, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, e, qualora siano già di proprietà degli enti locali azionisti, possono essere attribuiti dagli stessi alla società in regime di convenzione.
5.  La società di trasformazione urbana è competente a provvedere:
a)  alla preventiva acquisizione, consensualmente o mediante ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune, delle aree interessate dall'intervento;
b)  alla trasformazione e alla commercializzazione delle aree stesse.
Art.  120
Principio di cooperazione tra enti

1.  Il Comune promuove e favorisce, nell'ambito delle specifiche previsioni normative, adeguate forme di collaborazione con altri enti locali ed in particolare con i comuni limitrofi al fine di coordinare l'azione amministrativa, nei casi in cui ciò si renda necessario od opportuno, oppure al fine di gestire, in forma associata o coordinata, determinati servizi ed interventi pubblici.
2.  La definizione delle forme di cooperazione, di collaborazione e di coordinamento, tra quelle disciplinate dai successivi articoli, compete al consiglio comunale, cui spetta parimenti di deliberare l'adesione a proposte, eventualmente formulate, per le stesse finalità, da altri enti locali territoriali.
Art.  121
Convenzioni tra enti locali

1.  Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali al fine di:
a)  svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
b)  per la gestione di specifici servizi di propria competenza o di uffici di Comune interesse competenti ad operare con personale distaccato dagli enti partecipanti, per l'esercizio di determinate funzioni pubbliche.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art.  122
Consorzi tra enti locali

1.  Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire un consorzio con uno o più enti locali interessati o con altri enti pubblici, a ciò debitamente autorizzati ai sensi delle leggi alle quali sono soggetti.
2.  La costituzione del consorzio deve essere formalizzata mediante apposita convenzione previamente approvata dal consiglio, unitamente allo statuto consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3.  Il consorzio è disciplinato secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili e le disposizioni legislative che, segnatamente, disciplinano:
a)  il contenuto della convenzione;
b)  i principi fondamentali in materia di organi e di funzionamento del consorzio.
4.  I consorzi previsti dal presente articolo possono essere costituiti secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, anche per la gestione di attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale nonché per la gestione di servizi socio-culturali o che abbiano, comunque, rilevanza sociale.
Art.  123
Esercizio associato di funzioni e servizi determinati

1.  Ai fini dell'esercizio, in forma associata, di servizi e funzioni espressamente individuati dalla legislazione regionale, il Comune, qualora interessato od obbligato in tal senso, osserverà le specifiche disposizioni legislative.
2.  In relazione al precedente comma saranno rispettati gli eventuali ambiti individuati dalla Regione per la gestione associata sovracomunale di determinati servizi o di particolari funzioni.
Art.  124
Accordi di programmi

1.  Il Comune, per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2.  Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per sé non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti e alle finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.
3.  Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.
4.  Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, regioni, comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
5.  Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare competente, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
6.  L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
7.  L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
8.  Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il presidente della Regione o della Provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
9.  L'accordo è approvato con decreto del presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o dal sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10.  L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
11.  Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.
12.  La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il quale vi provvede a termini di legge.
13.  La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici nazionali.
Titolo VII
Art.  125
La programmazione del bilancio

1.  La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2.  Gli atti con i quali la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
3.  Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione dei consigli circoscrizionali, che esprimono il loro parere con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità.
4.  Il Comune assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge n. 142/90, come recepita con legge regionale n. 48/91, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, mediante deposito per quindici giorni presso la segreteria comunale, dopo l'approvazione consiliare.
5.  Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.
6.  Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.
7.  I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
8.  Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro i termini di legge, è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art.  126
La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti

1.  Contestualmente al progetto di bilancio annuale, l'amministrazione attiva propone al consiglio il programma delle opere pubbliche da realizzare. Esso è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni.
2.  Il programma delle opere pubbliche da realizzare deve essere redatto nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art.  127
Procedure dei contratti

1.  Il consiglio comunale, con apposito regolamento, disciplina l'iter formativo dei contratti di appalto di opere pubbliche e di fornitura dei beni e servizi.
Art.  128
I beni patrimoniali

1.  Il sindaco, il responsabile di ragioneria e il responsabile dell'ufficio patrimonio curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2.  I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, di norma, essere dati in affitto, fatto salvo il perseguimento degli scopi sociali dell'ente comunale.
3.  Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.
Art.  129
La gestione del patrimonio

1.  Per le finalità di cui sopra, il sindaco sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2.  Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.
3.  L'alienazione dei beni immobili avviene di norma mediante asta pubblica, per casi specifici e con autorizzazione del consiglio comunale, anche con modalità stabilite dal regolamento.
4.  Le gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubbliche del singolo bene.
Art.  130
Servizio finanziario

1.  Con il regolamento di contabilità il Comune disciplina, tra l'altro, il funzionamento del servizio finanziario, con particolare riguardo al coordinamento ed alla gestione dell'attività finanziaria dell'ente.
2.  Il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e d'impegno delle spese.
Art.  131
Il sistema dei controlli interni

1.  Nell'ambito dell'amministrazione comunale, la valutazione e il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei dirigenti e del personale costituiscono il sistema dei controlli interni.
2.  I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preclusivi in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità.
3.  Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.
4.  La valutazione dei risultati dirigenziali e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa e l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'amministrazione.
5.  Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6.  I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Art.  132
Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1.  L'amministrazione comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione di modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.
2.  In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.
3.  Il controllo interno di gestione viene effettuato, secondo criteri procedurali adeguatamente regolamentati, da apposito ufficio disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.
4.  L'ufficio preposto al controllo interno di gestione è competente:
a)  a verificare la funzionalità dell'organizzazione dell'ente;
b)  a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
c)  a verificare l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità conseguiti nell'attività di realizzazione dei suddetti obiettivi;
d)  ad analizzare la qualità dei servizi erogati in relazione ai contratti e alle convenzioni stipulate dall'ente.
5.  L'ufficio è tenuto a rassegnare al sindaco referti informativi periodici secondo le modalità fissate dal regolamento che disciplina, altresì, ogni altra condizione operativa di dettaglio.
Art.  133
Controllo strategico e valutazione dei dirigenti

1.  L'ente istituisce apposito nucleo valutativo da preporre:
a)  alla valutazione e al controllo strategico al fine di verificare l'adeguatezza delle scelte amministrative e gestionali adottate per l'attuazione degli obiettivi programmati, pianificati o comunque definiti nonché al fine di accertare la congruenza tra gli obiettivi predefiniti e i risultati conseguiti e di identificare, in tal sede, eventuali fattori ostativi, rimedi e responsabilità, sia nel corso dell'esercizio finanziario, sia a conclusione dello stesso;
b)  alla valutazione dell'attività dei dirigenti al fine di verificare, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, la regolarità e la congruità delle attività esplicate dai dirigenti stessi per il conseguimento degli obiettivi gestionali loro assegnati, assieme alle necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.
2.  La disciplina organizzativa e funzionale del nucleo di valutazione e di controllo previsto dal precedente comma è compresa nel regolamento degli uffici e dei servizi del Comune o può formare oggetto di separato regolamento di tipo organizzativo.
Art.  134
Collegio dei revisori

1.  Il consiglio comunale elegge, secondo le vigenti disposizioni di legge, il collegio di revisori composto da tre membri.
2.  Per l'esercizio delle proprie funzioni, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, possono esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3.  Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.
4.  Il collegio dei revisori fornisce parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nonché sulle variazioni di bilancio. Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione finanziaria, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge le funzioni di vigilanza anche con tecniche motivate di campionamento. Esso relaziona, altresì, sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5.  Il collegio dei revisori fornisce relazioni all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurano ipotesi di responsabilità.
6.  Il collegio dei revisori effettua verifiche di cassa di cui all'ordinamento finanziario ed interviene alle verifiche straordinarie di cassa.
7.  Al fine di garantire l'adempimento delle sue funzioni, il collegio dei revisori partecipa alle riunioni del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, nonché per l'approvazione delle variazioni di bilancio.
8.  Il presidente del collegio dei revisori partecipa alle riunioni consiliari tutte le volte che viene invitato dal presidente del consiglio comunale, di sua iniziativa, o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri assegnati, per riferire e per dare pareri su particolari argomenti di competenza del collegio dei revisori.
9.  I singoli componenti dell'organo di revisione hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
10.  Il collegio deve ricevere gli ordini del giorno del consiglio comunale e gli altri atti di cui all'art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000.
11.  Al collegio dei revisori è affidato il controllo di gestione di cui agli artt. 196, 197 e 198 del decreto legislativo n. 267/2000. A tale scopo al collegio dei revisori sono assegnati i mezzi operativi ed il personale necessario, secondo le indicazioni del regolamento di contabilità.
12.  Per il trattamento economico, la durata dell'incarico, le cause di cessazione, il numero degli incarichi, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.
Titolo VIII
Art.  135
Efficacia

1.  Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2.  L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che hanno rapporti con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
3.  L'ambito di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.
4.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Art.  136
Interpretazione

1.  Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
2.  La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
3.  Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art.  137
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente, fatta salva la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.
Art.  138
Difesa alle impugnazioni

1.  Contro gli atti che violano una norma statutaria è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo, se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
2.  Analogamente, se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il giudice amministrativo.
Art.  139
Norma finale e transitoria

1.  Con l'entrata in vigore della presente novella di modificazione, integrazione ed abrogazione di disposizioni contenute nello statuto del Comune di Agrigento, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 176 del 26 ottobre 1995, viene abrogata ogni precedente norma statutaria.
2.  L'entrata in vigore di future leggi nazionali e regionali, nelle materie oggetto del presente statuto, comporta il suo automatico adeguamento.
(2003.4.218)
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Statuto del Comune di Casteltermini

Lo statuto del Comune di Casteltermini è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 18 marzo 1995.
Si pubblica di seguito il testo del nuovo statuto, approvato dal consiglio comunale con atto n. 84 del 28 ottobre 2002, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini dall'invio all'organo di controllo.


Art. 1
Principi generali

Il Comune rappresenta la comunità di Casteltermini, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Lo stemma del Comune, legalmente riconosciuto nella sua forma, figurazione e composizione, con decreto del capo del Governo, Mussolini, del 2 giugno 1929, è di colore rosso ed è costituito da un'aquila dorata, dal capo coronato rivolto a sinistra, ad ali spiegate, con in petto una torre, posta sopra una lista bifide e svolazzante d'argento, con le lettere maiuscole: M.D.C. di nero.
Il gonfalone del Comune, il cui diritto di farne uso è stato concesso con decreto reale del 1° marzo 1935, è un drappo di velluto di seta, di colore cremisi, con in mezzo lo stemma civico ricamato, rappresentato da un'aquila dorata. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
L'azione del Comune è anche rivolta alle persone che comunque entrano in rapporto con esso per ragioni di dimora temporanea, di lavoro o di interessi localizzati sul territorio comunale. A tali fini favorisce una diffusione dei servizi omogenei ed equilibrati sul territorio e persegue la finalità di determinare un miglioramento della qualità della vita di tutta la popolazione e promuove e favorisce il coordinamento dell'azione dei soggetti pubblici e collettivi operanti sul territorio.
Tutela dei diritti
Il Comune concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il libero esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale di tutti i cittadini.
Istituzione familiare
Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e in particolare dell'istituzione familiare, concorrendo a migliorare la qualità della vita e dando priorità alle persone e alle famiglie che si trovano in stato di difficoltà o comunque che appartengono alle fasce più deboli della comunità. Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la costituzione riconosce ed affida alla famiglia.
Pace
Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. Favorisce, inoltre, l'apertura della comunità locale verso persone di altre culture, etnie e religioni.
Formazione educativa e diritto allo studio
Il Comune contribuisce alla formazione educativa e culturale dei cittadini, concorre a rimuovere gli ostacoli che di fatto la limitano a predisporre piani adeguati di assistenza scolastica.
Attività sportive e del tempo libero
Il Comune considera la pratica dell'educazione fisica e dello sport un diritto fondamentale per tutti e, pertanto, promuove e incoraggia l'attività sportiva e del tempo libero mediante il sostegno ad enti, ad organismi e ad associazioni locali operanti nel territorio; il Comune assicura inoltre l'accesso agli impianti sportivi comunali, opportunamente regolamentato, a tutti i cittadini.
Salute
Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, promuove una diffusa educazione sanitaria per una efficace opera di prevenzione.
Solidarietà sociale
Il Comune sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore soprattutto delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti del volontariato, sia pubblici che privati, operanti nel settore. Si impegna anche con opportuni provvedimenti a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario.
Il Comune sancisce il diritto all'integrazione sociale della persona portatrice di handicap, promuovendo ogni iniziativa volta ad eliminare gli ostacoli fisici e psicologici nella società, operando anche per un più efficace abbattimento delle barriere architettoniche. Concorre alla prevenzione delle minorazioni ed alla riabilitazione. Il Comune si fa carico della prevenzione e della lotta alle tossicodipendenze.
Occupazione
Il Comune assume, quale primario obiettivo sociale e quale fattore essenziale dello sviluppo economico locale, la realizzazione di una condizione di piena occupazione, adottando le misure necessarie a promuovere investimenti pubblici e privati a fini produttivi e occupazionali. Il Comune agevola l'associazionismo cooperativo e consortile, favorisce la formazione professionale e l'inserimento professionale di inabili e portatori di handicap.
Ambiente e territorio
Il Comune promuove un equilibrato assetto del territorio diretto a creare un ambiente idoneo e a soddisfare compiutamente le esigenze della persona umana. Provvede alla difesa del suolo e del paesaggio, alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico ed etnico-antropologico (miniera Cozzo Disi).
Conseguentemente è incompatibile qualsiasi utilizzazione del territorio di Casteltermini in contrasto con l'affermazione che esso è zona denuclearizzata. Altresì è vietato il deposito di scorie chimiche in tutto il territorio comunale. Il Comune promuove la formazione di una diffusa educazione ecologica nei cittadini per il rispetto dell'ambiente.
Pari opportunità
Ai sensi deIl'art. 56 della legge regionale n. 26/93, nella giunta e negli altri organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, viene garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i sessi.
Art. 2
Programmazione

Il Comune esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di costi-benefici per la propria comunità.
Art. 3
Partecipazione alla programmazione provinciale e regionale

Il Comune partecipa alla definizione delle scelte della programmazione regionale e provinciale ed esercita le proprie funzioni promuovendone l'attuazione. Nel partecipare alla definizione delle scelte della programmazione regionale e provinciale, il Comune deve porre particolare attenzione alla messa in atto di tutte le misure idonee alla risoluzione dei problemi legati alla mancanza di ogni forma di lavoro, dovuta alla penuria di strutture permanenti per lo sviluppo sociale della propria comunità.
Art. 4
Forme di gestione

Il Comune esercita le proprie funzioni con forme di gestione differenziata in relazione alla natura dell'attività e dei servizi prestati. Le forme di gestione sono scelte in relazione alla loro idoneità e al perseguimento degli obiettivi posti.
Art. 5
Economicità azione amministrativa

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza dell'azione amministrativa. Il Comune di Casteltermini, per ragioni di economicità, di sana amministrazione e di trasparenza deve tendere all'acquisto, in proprio, degli stabili necessari per svolgere le proprie attività amministrative secondo le moderne esigenze tecnologiche.
Art. 6
Il consiglio comunale

Attribuzioni del consiglio
Il consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune anche mediante approvazione di direttive generali e programmi per progetti.
Le competenze del consiglio sono determinate dalla legge.
Al consiglio vengono inviate da parte della giunta, dai funzionari responsabili del procedimento, dal collegio dei revisori dei conti relazioni semestrali ed informazioni sull'attività del Comune e degli enti che gestiscono i servizi pubblici comunali.
Il consiglio, anche sulla base di segnalazioni periodiche del difensore civico, adotta raccomandazioni o direttive volte ad adeguare le modalità della gestione amministrativa.
Il consiglio comunale, al fine di sviluppare e promuovere le decisioni e gli indirizzi amministrativi, prevede annualmente nel bilancio comunale un apposito capitolo di spesa per l'organizzazione di convegni, congressi e manifestazioni similari, oltre che per le spese di normale funzionamento del consiglio comunale e per la diffusione e pubblicizzazione dell'operato del consiglio.
Art. 7
Il presidente del consiglio

Il consiglio è presieduto da un presidente eletto fra i suoi componenti.
Le modalità di elezioni e di eventuale sostituzione dello stesso sono disciplinate dalla legge. Per quanto non previsto dalla legge, le attribuzioni del presidente del consiglio comunale saranno determinate dal regolamento comunale, che dovrà disciplinare il funzionamento del consiglio.
Il presidente del consiglio è la più alta carica istituzionale del consiglio comunale.
Il presidente del consiglio, i capigruppo consiliari, i consiglieri, per l'espletamento delle proprie funzioni, utilizzano personale e locali comunali adeguati e consoni alla funzione da reperire, per ogni funzione nell'ambito delle strutture esistenti nel Comune.
Art. 8
Funzionamento del consiglio comunale

I criteri di organizzazione dei lavori del consiglio sono demandati al regolamento nell'ambito dei seguenti principi:
-  riconoscimento dei gruppi consiliari con dichiarazione di appartenenza dei consiglieri e loro designazione del capogruppo;
-  commissioni consiliari permanenti costituite con criterio proporzionale, ai sensi dell'art. 31, 4° comma della legge n. 142/90, per favorire il migliore esercizio delle funzioni del consiglio, per le attività di esame e parere preliminare sugli atti di consiglio;
-  le sedute delle commissioni, ai sensi dell'art. 31, 4° comma, sono normalmente pubbliche, salvo i casi espressamente stabiliti dal regolamento e concernenti la tutela della riservatezza delle persone;
-  la presidenza delle commissioni dovrebbe rispettare la loro configurazione di momenti organizzatori del consiglio comunale;
-  le commissioni possono avvalersi degli uffici comunali, appositamente individuati, e di esperti con modalità di nomina e retribuzione prevista dal regolamento;
-  è istituita la conferenza dei capigruppo, convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale.
Art. 9
Commissioni consiliari

1) E' rimessa alla potestà regolamentare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle commissioni stesse nell'osservanza dei due criteri di proporzionalità e di pubblicità dei lavori. La pubblicità dei lavori non deve necessariamente essere assicurata mediante l'accesso del pubblico nel locale dove si svolgono i lavori, ma può essere realizzata mediante la pubblicazione dei resoconti delle sedute.
2) Possono, altresì, con deliberazione consiliare, essere istituite commissioni speciali (di indagine, di studio, di inchiesta, etc.) con funzioni preparatorie rispetto alle deliberazioni che deve adottare il consiglio, con ambiti definiti e precisazioni di scioglimento automatico alla presentazione della relazione consiliare.
3) Le commissioni svolgono funzioni preparatorie e referenti dei regolamenti e provvedimenti di competenza del consiglio.
4) Il regolamento può prevedere l'attribuzione alle commissioni di poteri redigenti, con discussione e votazione generale in consiglio.
5) Le commissioni hanno potere di audizione e di esame rispetto a petizioni, istanze e proposte.
6) Possono essere istituite commissioni temporanee per l'esame dfi questioni di carattere particolare o eccezionale.
7) Il consiglio, su richiesta di 6 dei consiglieri in carica e con apposita delibera da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire, con criterio proporzionale, commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia. La presidenza di tali commissioni deve essere attribuita alle minoranze consiliari.
8) I componenti le commissioni sono eletti con voto limitato ad uno.
9) Le commissioni devono rendere i propri pareri entro 15 giorni e in caso di urgenza entro giorni 5.
10) Per tutte le commissioni di nomina consiliare è previsto un gettone di presenza pari a quello delle sedute del consiglio comunale.
11) Le sedute delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo sono equiparate, a tutti gli effetti, alle sedute consiliari.
Art. 10
Consiglieri

I consiglieri hanno accesso a tutti gli atti e documenti detenuti dall'amministrazione. In ogni caso, su questioni concernenti la riservatezza delle persone, i consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.
Il segretario, i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a fornire copie di tutti gli atti, i documenti e le informazioni richiesti secondo i tempi e le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
Le modalità di esercizio dei poteri di iniziativa dei consiglieri sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
Ai consiglieri viene inviato mensilmente l'elenco di tutte le deliberazioni adottate dalla giunta e/o dal sindaco e le determinazioni di quest'ultimo.
Art. 10-bis
Decadenza dei consiglieri comunali

Decadono dalla carica i consiglieri che senza giustificato motivo si assentano a 6 sedute consecutive del consiglio comunale, o delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
Sono giustificate esclusivamente le assenze scaturenti da motivi di salute o da gravi motivi familiari o di lavoro o per motivi di studio.
La relativa documentazione dovrà essere presentata al presidente del consiglio entro 10 giorni dal verificarsi dell'assenza.
La decadenza è in ogni caso dichiarata dai rispettivi consigli, sentiti gli interessati, con preavviso di 10 giorni.
Art. 11
Giunta comunale

La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da 7 assessori.
La nomina degli assessori, la loro revoca, le incompatibilità degli stessi, il conferimento delle deleghe assessoriali e la nomina del vice-sindaco sono disciplinate dalla legge.
Lo stesso sindaco non può nominare un assessore a cui ha revocato l'incarico.
Art. 12
Funzionamento della giunta municipale

Le attribuzioni della giunta municipale sono le seguenti:
1)  atti di iniziativa e di impulso, in particolare le proposte di programmi e progetti pluriennali e annuali e la definizione delle priorità nell'assegnazione delle risorse, da sottoporre al consiglio comunale;
2)  definizione, nell'ambito degli obiettivi e dei criteri fissati dal consiglio comunale, delle risorse umane e finanziarie assegnate alle unità organizzative incaricate dell'attuazione dei programmi e dei tempi entro cui la struttura amministrativa deve realizzare le azioni pre viste;
3)  indizione delle consultazioni popolari stabilite dal consiglio comunale;
4)  costituzione della commissione tecnica per il giudizio di ammissibilità dei referendum consultivi e fissazione della data di convocazione dei comizi;
5)  l'acquisizione periodica di informazioni che il segretario ed i funzionari sono tenuti a fornire nei tempi stabiliti per verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e progetti e sul corretto ed efficiente uso delle risorse assegnate alle unità amministrative e di detta informazione verrà stilata una relazione che sarà portata al vaglio del consiglio comunale;
6)  organizzazione di convegni, riunioni, assemblee, etc... richiesti dal presidente del consiglio o dalla maggioranza dei gruppi consiliari nell'ambito dei poteri di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione;
7)  approvazione regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
8)  dotazione organiche;
9)  approvazione PEG su proposta del direttore generale;
10) autorizzazione resistenza in giudizio e nomina legali;
11) la giunta municipale stabilisce, nel rispetto degli appositi regolamenti, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
12) emana provvedimenti di indirizzo relativamente all'affidamento dei servizi socio-assistenziali;
13) emana provvedimenti di indirizzo non preceduti da atti di programmazione e di gestione generali, in materia di acquisti, alienazioni e permute immobiliari;
14) piani urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali;
15) approvazione progetti preliminari e di massima di opere pubbliche;
16) tutti gli altri atti che la legge attribuisce per competenza alla giunta municipale.
Art. 13
Attività della giunta municipale

L'attività della giunta municipale è collegiale ferme restando le attribuzioni dei singoli assessori.
Art. 14
Deleghe agli assessori

Nel caso in cui il sindaco dovesse stabilire di conferire le deleghe, le stesse dovranno essere attribuite privilegiando un rapporto omogeneo di funzioni, a capo burocratico delle quali dovrà essere uno o più dipendenti responsabili che dovranno coadiuvare l'assessore.
Il sindaco può attribuire ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, il sindaco è sostituito dall'assessore più anziano per età.
Art. 14-bis
Principio delle pari opportunità in tema di nomine

Nei casi in cui il sindaco ed il consiglio comunale debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, dovrà essere garantita la presenza di uomini e di donne.
Nel nominare i componenti della giunta municipale, i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il sindaco assicura la presenza di uomini e donne, se ed in quanto possibile, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.
Art. 15
Il sindaco

Al sindaco, oltre le competenze, i poteri, i compiti previsti espressamente dalla legge, spettano tutte quelle funzioni che la stessa o lo statuto non attribuiscono specificatamente al consiglio comunale, alla giunta municipale ed ai funzionari comunali.
Art. 16
Regolamenti

Oltre a quelli imposti dalla legge su specifiche materie, il Comune è dotato dei regolamenti:
a)  sul funzionamento degli organi collegiali del Comune e delle commissioni consiliari;
b)  sugli istituti delle consultazioni, sui referendum e sulla partecipazione;
c)  sulla gestione dei pubblici servizi;
d)  sul funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle funzioni con l'allegata pianta organica del personale;
e)  di contabilità e per la formazione dei contratti;
f)  per definire quanto la legge regionale n. 10/91 demanda alle determinazioni delle singole pubbliche amministrazioni.
Quando se ne manifesti esigenza ed opportunità, il Comune potrà approvare altri regolamenti.
I regolamenti, approvati dal consiglio comunale, entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
Dell'approvazione è data notizia a mezzo stampa. Il consiglio comunale approva i regolamenti dichiarati obbligatori dal presente statuto e le loro modificazioni a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il regolamento è approvato in due successive sedute con la maggioranza semplice dei consiglieri presenti.
Altri regolamenti sono approvati con la maggioranza e la procedura stabilite dalla legge che li prevede o, in assenza di previsione, come stabilito dal comma precedente.
Art. 17
Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni

Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale disciplina l'autonomia funzionale e organizzativa del consiglio, fissa le modalità per fornire a tale organo servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento, nonché quelle economiche da attribuire alla presidenza per le spese istituzionali connesse alla funzione. Determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione, prevedendo, altresì, forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.
Spetta al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale definire le disposizioni inerenti l'applicazione della normativa sulla trasformazione dei gettoni di presenza dei consiglieri in indennità di funzione.
Il regolamento consiliare garantisce, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e controllo, il diritto di accesso dei consiglieri agli atti, alle notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato ed assicura che i programmi della giunta abbiano attuazione nei tempi stabiliti o, in assenza di questi, secondo i criteri di speditezza, economicità ed efficacia, salvo in ogni caso il diritto di tutti i gruppi consiliari ad esprimere le proprie valutazioni.
Art. 18
Amministrazione comunale
(Principi di organizzazione)

L'ordinamento degli uffici e dei servizi si articola in settori, servizi ed uffici organizzati in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e può ripartirsi in aree funzionali razionalmente contemperate tra loro.
1)  L'organizzazione generale dei servizi e degli uffici comunali, stabilita con un apposito regolamento, è ispirata a criteri di funzionalità, autonomia operativa ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.
2)  Il Comune adotta un sistema di gestione organizzativa fondato sulla direzione per obiettivi che si attua mediante il concorso delle componenti amministrative e dirigenziali definendo obiettivi comuni, individuando le aree di competenza specifiche in relazione ai risultati prefigurati.
3)  A tal fine il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti, anche tramite la diffusione delle opportune tecniche gestionali.
4)  Il Comune riconosce le rappresentanze sindacali aziendali per le materie e gli ambiti che la contrattazione nazionale demanda a livello aziendale.
5)  Per la semplificazione e il buon andamento del l'azio ne amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le organizzazioni sindacali.
6)  Il Comune disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici. L'articolazione degli uffici comunali, la dotazione organica complessiva del personale e quella numerica e professionale delle singole unità organizzative sono determinate in modo da conferire agli uffici autonomia e funzionalità.
Art. 19
Segretario generale e vice segretario generale

Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Di concerto con i funzionari interessati, esamina i problemi organizzativi e formula agli organi collegiali soluzioni e proposte.
Il segretario generale controlla il funzionamento degli uffici e dei servizi al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza e riferisce al sindaco ed anche al consiglio comunale circa gli esiti di tale controllo semestralmente; roga gli atti nell'interesse del Comune e, assieme ai funzionari comunali, deve agevolare, assecondare ed eseguire, nel rispetto dello statuto comunale e dei regolamenti, gli indirizzi che il consiglio comunale, anche tramite il suo presidente, impartisce.
Il vice segretario generale sostituisce il segretario generale in tutti gli adempimenti in caso di vacanza, assenza o impedimento e lo coadiuva negli adempimenti d'istituto da questi affidatigli.
Il vice segretario svolge funzioni delegate dal segretario generale e gli possono essere affidati dal sindaco compiti e funzioni diretti al raggiungimento di obiettivi specifici.
Art. 19-bis
Il direttore generale

Per attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, il sindaco, previa deliberazione della giunta municipale, nel caso di convenzione, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il direttore generale, sulla scorta delle direttive impartite dal sindaco, sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Allo stesso compete, in particolare, la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario generale.
All'atto della nomina del direttore generale, il sindaco disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei rispettivi ruoli, i rapporti dello stesso con il segretario generale.
Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta municipale. La durata del l'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.
Art. 20
Difensore civico

A garanzia dell'esercizio della corretta azione dell'am ministrazione è assicurata la presenza di un difensore civico il quale viene eletto per un periodo di 2 anni, ed a maggioranza di 2/3, dal consiglio comunale. In sede di prima applicazione, la procedura per l'elezione del difensore civico deve essere attivata entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto comunale. La procedura per l'elezione del difensore civico deve essere attivata almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato. In caso di vacanza dell'incarico la procedura deve essere attivata entro 30 giorni dalla stessa. Il difensore civico è scelto tra gli elettori residenti nel Comune di Casteltermini che, per riconosciuto prestigio morale, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Il difensore civico ha potere di accesso sugli atti del Comune compresi quelli non definitivi.
Il difensore civico almeno mensilmente relaziona al sindaco su eventuali disfunzioni, ritardi od omissioni da lui accertate, facendo rilevare le cause di tali disfunzioni ed i rimedi per evitarle ed almeno semestralmente al consiglio comunale e tutte le volte che il consiglio o lo stesso difensore lo riterranno opportuno.
Non possono essere eletti difensori civici:
1)  i parlamentari;
2)  i consiglieri regionali;
3)  i consiglieri della provincia regionale di Agrigento;
4) il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali di Casteltermini e coloro che abbiano ricoperto tale incarico nei 5 anni precedenti all'elezione a difensore civico per quanto riguarda i consiglieri e 10 per gli assessori ed il sindaco;
5) i dipendenti comunali e coloro che abbiano ricoperto tale ufficio nei 5 anni precedenti all'elezione a difensore civico;
6) i componenti del CO.RE.CO. e/o delle sezioni decentrate o specializzate;
7) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi in associazioni, gruppi o movimenti comunque rappresentati in consiglio o nell'amministrazione comunale.
Il sindaco si attiva inoltrando richieste e promovendo incontri affinché gli enti e le istituzioni pubbliche o i gestori di servizi pubblici presenti nel Comune (es. U.S.L., ENEL, SIP, amministrazione delle poste e telegrafi, altri soggetti anche privati gestori di servizi o di pubblico interesse), autorizzino il difensore civico ad operare anche al loro interno.
Il difensore civico ha diritto di chiedere al responsabile del servizio/ufficio, dell'istituzione o dell'azienda o al titolare dell'ufficio/servizio non comunale, documenti, notizie, chiarimenti, il responsabile dei servizi comunali è tenuto a fornire quanto richiesto dal difensore entro giorni 15. Il difensore civico può dare al funzionario responsabile suggerimenti in merito all'esame della pratica.
In occasione dell'esame delle pratiche il difensore civico stabilisce, di concerto con il segretario comunale, il termine massimo per la definizione delle stesse.
Il difensore civico rassegna il proprio parere al cittadino ed informa gli uffici comunali competenti.
Nel caso che la risposta o l'adozione del provvedimento rientri nelle competenze, proprie o delegate, di un organo elettivo, il difensore civico può chiedere le motivazioni del ritardo all'organo competente.
Il difensore civico cessa dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato;
b)  per dimissioni, morte o impedimento grave;
c)  in caso di rinvio a giudizio e/o raggiunto da provvedimenti cautelari;
d)  quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali.
Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati.
Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
a)  trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
b)  in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
c)  può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
d)  sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco, che hanno l'obbligo di provvedere, ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso il consiglio comunale.
Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.
Al difensore civico è corrisposta un'indennità pari a quella prevista per il presidente del collegio dei revisori dei conti.
Art. 21
Compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge e dal presente statuto, sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento dei settori e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale e della disciplina del personale che li collaborano.
Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutte le attività gestionali nel rispetto degli ambiti differenziati di competenze.
Sono a essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente.
Spettano ad essi in particolare:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h)  gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
i)  la partecipazione, ove se ne richieda la presenza, alle sedute degli organi operanti nell'ambito dell'amministrazione comunale;
j)  la cura, per conto del Comune, dei rapporti d'ufficio con enti, aziende e società a partecipazione co munale.
Art. 22
Collaborazioni esterne

Il sindaco può disporre anche su richiesta del consiglio comunale di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Tutte le collaborazioni esterne devono essere rese pubbliche immediatamente anche mediante pubblicazione all'albo pretorio e congruamente motivate, in ordine alla carenza di risorse interne.
Art. 23
Incarichi a tempo determinato

La giunta può far ricoprire i posti di responsabile del servizio degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, con decisione motivata sull'inesistenza di risorse interne.
Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le compatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.
La durata dell'incarico dovrà essere commisurata in relazione al contenuto dello stesso e comunque non potrà essere superiore al mandato del sindaco.
Art. 24
Provvedimenti dei responsabili degli uffici e dei servizi

I responsabili degli uffici e dei servizi hanno l'obbligo di dare mensilmente comunicazione agli amministratori dei provvedimenti più rilevanti da loro adottati.
Qualora il sindaco ritenga che un provvedimento possa essere in contrasto con le direttive impartite o che sia illegittimo invita il funzionario ad agire in autotutela.
Il funzionario ha 3 giorni per controdedurre. Il sindaco, previa relazione del segretario generale, potrà adottare i provvedimenti conseguenziali.
Art. 25
Il regolamento dei conflitti di competenza

I conflitti di competenza tra i funzionari dirigenti o responsabili dei servizi sono decisi con atto del segretario comunale o, se nominato, del direttore generale.
I conflitti di competenza nei quali sia parte il segretario comunale e quelli che concernono gli organi elettivi monocratici sono decisi dal consiglio comunale.
Il consiglio comunale decide i conflitti di competenza in cui siano parte gli organi istituzionali collegiali e monocratici.
Art. 26
Diritto di promuovere assemblee

Tutti i cittadini, gruppi, organismi sociali sono titolari del diritto di promuovere assemblee e riunioni in piena libertà ed autonomia, per lo svolgimento in forma democratica delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative secondo il dettato costituzionale.
L'amministrazione comunale facilita l'esercizio di tali attività mettendo a disposizione dei cittadini, dei gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nella Costituzione della Repubblica, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo.
Apposito regolamento dovrà precisare le condizioni e le modalità ed eventuale corrispettivo.
Art. 27
Assemblee dei cittadini

L'amministrazione comunale o il consiglio comunale possono convocare assemblee di cittadini, lavoratori, studenti e di ogni altra categoria sociale:
a)  per la formazione di comitati e commissioni;
b)  per dibattere problemi;
c)  per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
La convocazione di cui sopra è disposta dagli organi comunali, può essere richiesta da 50 residenti o da 3 consiglieri comunali o dal presidente del consiglio o dal sindaco o da un gruppo consiliare e dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla richiesta.
Il consiglio comunale dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea per discutere le relative risultanze, dandone tempestiva pubblicità.
Art. 28
La conferenza dei funzionari

Allo scopo di coordinare l'attività di direzione della struttura, è istituita la conferenza dei funzionari di settore.
Essa coordina l'attuazione degli obiettivi e dà parere obbligatorio e non vincolante sui provvedimenti concernenti la pianta organica del personale ed in generale sugli atti concernenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
La conferenza dei funzionari è presieduta dal segretario comunale.
Il regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni, nonché di partecipazione alla medesima dei funzionari responsabili dei servizi.
La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
Essa è convocata dal segretario ogni qual volta questi ne constati la necessità.
Art. 29
Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a)  la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b)  il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c)  il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità e dalla convenzione.
Art. 30
Revisori dei conti

I revisori dei conti sono eletti con le modalità previste dalla legge che indica i requisiti che debbono possedere e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul funzionamento regolare del collegio.
Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell'ente ed attesta la corrispondenza alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, comprensiva anche di una sommaria relazione sulla produttività ed efficienza degli uffici comunali.
Il collegio dei revisori ha diritto all'accesso agli atti e ai documenti dell'ente ed esercita la vigilanza sulla contabilità e finanza dell'ente. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono entro 5 giorni al consiglio.
I revisori dei conti devono essere presenti, se convocati dal presidente del consiglio comunale, nelle sedute del consiglio comunale, la loro assenza, però, non inficia la validità della seduta. In ogni caso, i revisori possono essere sentiti dalla giunta municipale o dal consiglio comunale in merito a specifici fatti di gestione e a rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.
Il collegio dei revisori può essere convocato anche su richiesta del consiglio comunale o da 3 consiglieri, al fine di richiamare l'attenzione del collegio su presunte irregolarità di carattere contabile.
Art. 31
Controllo di gestione

E' prevista l'istituzione di una struttura, da individuare nel regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, per il controllo di gestione che, oltre i compiti espressamente previsti dalla legge, ha, in particolare, la funzione di:
a)  verificare la razionalità delle procedure adottate dall'amministrazione comunale;
b)  rilevare per ciascuna unità organizzativa indici di prestazione riguardanti l'efficacia e l'efficienza, secondo criteri e parametri determinati;
c)  valutare il costo degli atti, dei procedimenti e delle prestazioni svolte dagli uffici.
Art. 32
Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata oltre che di questo Comune anche della Provincia di Agrigento, o altre Province confinanti, della Regione Sicilia, di amministrazioni statali, di altri Comuni o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più fra i soggetti predetti, il sindaco, su conforme deliberazione della giunta municipale, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro annesso adempimento.
Il sindaco, con le stesse modalità previste nel comma precedente, aderisce ad accordi promossi da uno o più degli altri enti previsti in detto comma. L'accordo è approvato con determinazione del sindaco.
Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma il sindaco può convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
Può, altresì, partecipare a conferenze indette da altri rappresentanti delle amministrazioni partecipanti al l'accordo di programma.
Preliminarmente alla stipula dell'accordo il sindaco deve relazionare obbligatoriamente in merito allo stesso innanzi al consiglio comunale.
Art. 33
Modelli di gestione dei servizi

La scelta dei modelli di gestione dei servizi è di competenza del consiglio il quale esercita un'attività di vigilanza e controllo per assicurare la corretta erogazione del servizio stesso. L'attività di vigilanza verrà esercitata con la nomina di apposita commissione consiliare, con la richiesta di atti e documenti, con l'obbligo, a carico della società che gestisce il servizio, di fornire tutta la documentazione e gli atti che saranno richiesti dalla commissione o dall'amministrazione.
Almeno semestralmente la società che gestisce il servizio dovrà fornire apposita relazione sull'espletamento dello stesso.
Una relazione potrà essere richiesta sia dal presidente del consiglio sia da 1/5 dei consiglieri comunali in qualsiasi momento in aggiunta alla relazione semestrale.
La società è tenuta a fornire detta relazione entro giorni 10 dalla richiesta.
L'organizzazione dei singoli servizi sarà disciplinata dal futuro regolamento. L'individuazione del partner privato nella costituzione di società miste avverrà con criteri della massima trasparenza, previa congrua pubblicità, valorizzando le risorse economiche, organizzative e finanziarie locali.
Nelle società per azioni a prevalente capitale pubblico, il Comune dovrà valutare la possibilità della partecipazione di soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative.
Nella disciplina dell'istituzione, il Comune dovrà prevedere la possibilità di raccordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.
Ogni 2 anni il consiglio comunale verificherà l'efficienza e l'efficacia dei servizi comunali verificando la tenuta del modello di gestione.
Art. 34
Enti e aziende a partecipazione comunale

Il consiglio comunale disciplina la materia dei servizi.
La deliberazione del consiglio comunale che prevede l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di associazioni ed enti speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività mediante convenzione deve essere motivata, in relazione sia al tipo di servizio assunto sia al modello di gestione che il comune intende adottare per l'erogazione del servizio.
Art. 35
Istituti della partecipazione popolare

Il Comune valorizza le libere forme associative finalizzate a favorire la partecipazione popolare all'amministrazione locale, garantendo loro, nei modi e nelle forme previste dall'apposito regolamento, il diritto all'informazione e all'audizione presso i competenti organismi comunali.
E' istituito un albo dell'associazionismo al quale possono iscriversi le associazioni e le libere forme associative operanti nel Comune, indicando il settore di attività e le finalità perseguite, trasmettendo lo statuto o altro documento programmatico e la composizione degli organi di rappresentanza.
La durata dell'iscrizione, le modalità di rinnovo e la revoca della medesima devono essere disciplinate dal l'apposito regolamento.
I rappresentanti delle associazioni e delle altre libere forme associative iscritte costituiranno la consulta dell'associazionismo; potranno ottenere il patrocinio del Comune per attività da loro organizzate, beneficiare dei contributi e degli incentivi ed accedere alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 36
Consulta dell'associazionismo

La consulta dell'associazionismo esprime, a richiesta degli organi del Comune, pareri su provvedimenti o programmi da adottare da parte dell'amministrazione comunale e può, di propria iniziativa, anche proporre l'adozione di atti relativi alla gestione dei servizi comunali.
I pareri, le proposte, i suggerimenti ed i rilievi della consulta non sono vincolanti per gli organi comunali, comunque tenuti a motivare le ragioni del loro mancato accoglimento.
Sulle proposte della consulta che implichino decisioni, l'amministrazione comunale si pronuncia, ove non sia stabilito termine diverso dai regolamento, entro 60 giorni; il mancato accoglimento deve essere motivato.
Art. 37
Diritto di udienza

Tutti i cittadini elettori possono partecipare all'attività del Comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
Tale esercizio sarà disciplinato nel regolamento comunale riguardante il funzionamento della partecipazione popolare.
Art. 38
Petizioni

Tutti i cittadini elettori possono presentare petizioni al sindaco.
Dette petizioni, di cui almeno una firma in calce deve essere autenticata nei modi e forme di legge, saranno esaminate dal sindaco o dalla giunta municipale, previa istruttoria del funzionario preposto al ramo.
Tutte le petizioni devono ricevere risposta dal sindaco o dall'assessore competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Copia della petizione e della risposta devono essere trasmesse al presidente del consiglio comunale che dovrà darne comunicazione ai capigruppo per l'adozione di eventuali provvedimenti conseguenziali.
Art. 39
Referendum consultivo

E' previsto con le modalità indicate nel presente statuto il referendum comunale consultivo; spetterà al regolamento disciplinare le modalità di svolgimento della consultazione.
Oggetto della consulta può essere un singolo provvedimento, o una questione di particolare interesse, presentata in modo che si possa rispondere in maniera sintetica (con un "SI" o con un "NO" ovvero con la scelta di una delle soluzioni proposte).
L'oggetto deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, cioè si deve trattare di proposte che siano suscettibili di formare oggetti di deliberazione della giunta municipale o del consiglio comunale.
Vanno esclusi: i provvedimenti relativi ai tributi, all'assunzione di mutui non inerenti alle opere pubbliche, alle tariffe dei servizi pubblici, all'ordinamento degli uffici, alle nomine, designazioni, revoche e decadenze di amministratori.
L'iniziativa del referendum è del consiglio comunale o su iniziativa popolare.
In quest'ultimo caso viene indetto dal sindaco dietro richiesta di almeno 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di questo Comune.
Spetta al consiglio comunale controllare l'ammissibilità dell'iniziativa popolare.
Sarà di competenza di una apposita commissione consiliare, formata secondo le modalità previste dal regolamento, controllare il numero e l'autenticità delle firme.
Il referendum sarà valido se avranno votato almeno il 35% degli elettori iscritti nelle liste elettorali di questo Comune.
La proposta si intenderà accolta se avrà ottenuto il voto favorevole di almeno la metà + 1 dei votanti.
L'esito favorevole del referendum comporta l'obbligo dei competenti organi comunali di prendere in esame la proposta, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum.
Art. 40
Proposte popolari

Un gruppo di 100 elettori di questo Comune può presentare la proposta per l'adozione di atti amministrativi nella forma di deliberazioni complete in tutti gli elementi essenziali e corredate dell'indicazione della copertura finanziaria.
Per presentare tale proposta può essere richiesto l'ausilio degli uffici comunali.
Valgono per l'oggetto, il controllo sull'ammissibilità, la validità della richiesta, i principi stabiliti per il referendum.
L'amministrazione comunale ha l'obbligo di pronunciarsi sulla proposta entro 60 giorni dal riscontro sulla ammissibilità.
Art. 41
Pubblicità degli atti e diritti di accesso e di informazione dei cittadini

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono ac ces sibili ad eccezione di quelli riservati per legge o, in conformità a quanto previsto dal regolamento, da dichiarazione del sindaco.
Copia delle deliberazioni del consiglio e della giunta, dei regolamenti, degli statuti delle aziende e delle istituzioni sono a libera disposizione dei cittadini.
Il regolamento determina le modalità per l'accesso agli atti, la loro consultazione e la richiesta di copie e disciplina l'attività di informazione dello stato degli atti e delle procedure.
Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, il Comune garantisce la partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono sulle situazioni giuridiche soggettive, obbligandosi a darne preventiva comunicazione agli stessi.
Art. 42
Disposizione transitoria di prima applicazione

Il primo comma dell'art. 11 dello statuto, nel testo sostituito con la presente deliberazione consiliare, può essere applicato dal sindaco dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie.
(2003.5.270)
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Statuto del Comune di Petralia Soprana

Lo statuto del comune di Petralia Soprana è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.  49 del 16 ottobre 1993 e nel supplemento straordinario n.  24 del 10 maggio 1997.  Successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario n.  18 del 16 aprile 1999.
Di seguito si pubblica il nuovo testo approvato con delibere consiliari n.  9 del 18 febbraio 2002, n.  10 del 20 febbraio 2002 e n.  11 del 21 febbraio 2002.


Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art.  1
Disposizioni generali

1.  Il Comune di Petralia Soprana è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, dalle leggi della Regione Sicilia e del presente statuto.
2.  Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate da leggi statali o regionali.
3.  La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
4.  Il rapporto tra il Comune, la Regione, la Provincia regionale e gli altri enti locali si ispira ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al metodo della programmazione.
5.  Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
6.  Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
7.  Il Comune partecipa alla formulazione della programmazione economica e sociale regionale e ne attua gli obiettivi.
Art.  2
Territorio

1.  Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art.  9 della legge 24 dicembre 1954, n.  1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica e confina con il territorio dei Comuni di Petralia Sottana, Geraci Siculo, Gangi, Bompietro, Blufi e Castellana Sicula.
2.  Il Comune di Petralia Soprana è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del centro di Petralia Soprana, dei centri abitati di Raffo, Scarpella, Fasanò Pianello, Stretti, Cipampini, S.  Giovanni, dei nuclei abitati di Verdi I e Verdi II, Borgo Pala, Borgo Aiello, Acquamara, Lucia, SS. Trinità, Saccù, Scarcini, Gioioti, Gulini, Sabatini, Serra di Lio, Pellizzara, Salaci, Madonnuzza, Salinella, Pira, S.  Caterina Lodico, S.  Caterina Miranti, Villa Letizia, Cozzo Bianco, dalle case sparse di S.  Giovanni Sgadari, Raffo Sgadari, Raffo Sgadari, Giaia, Beliscichi, S.  Marina, Giragello, Bonicozzo, Principato, Nascarella, Serradama, Zorba, Grillo, S.  Lucia, Cerasella, Scelfo e Cerami.
3.  Il capoluogo e la sede degli organi comunali sono siti nell'abitato di Petralia Soprana in piazza del Popolo; la delegazione comunale di SS.  Trinità ha sede in via Provinciale;
4.  Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
5.  La modifica della denominazione di borgate o frazioni può essere disposta in base alle previsioni di legge.
6.  Per le variazioni territoriali e di denominazione del Comune, nonché per il potere di iniziativa del procedimento di variazione e istruttorio, inclusi i rapporti patrimoniali, si rifà alle previsioni di legge.
Art.  3
Gonfalone e stemma

1.  Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma: essi sono quelli approvati con decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1993.
2.  Lo stemma del Comune è così descritto: "Partito: nel primo, d'oro, al cardo delle Madonie sradicato, di verde, con screziature d'argento, nel secondo, di roso, alla torre d'argento, murate di nero, chiusa e finestrata di due in fascia, dello stesso, il fastigio privo di merli, munita di tre torricelle, merlate alla ghibellina di tre, la centrale più alta e più larga, finestrata di tre, di nero, le laterali finestrate di uno, dello stesso.  Ornamenti esteriori da Comune.
3.  Il gonfalone del Comune con lo stemma è così descritto: "Drappo di giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune.
4.  Le parti di metallo e i cordoni sono argentati.  L'asta verticale è ricoperta di velluto giallo con bulletti argentati posti a spirale.  Nella freccia è rappresentata lo stemma del Comune e sul gambo è inciso Petralia Soprana.  La cravatta è a nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
5.  Il gonfalone può essere esibito, accompagnato dal sindaco, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche ricorrenze.
6.  L'uso e la riproduzione dello stemma sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del sindaco.
Art.  4
Finalità

1.  Il Comune rappresenta e cura unitariamente tutti gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati alle scelte politiche della comunità.
Art.  5
Obiettivi dell'attività amministrativa del Comune

1.  L'azione amministrativa è svolta secondo i criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi e contrastare qualsiasi infiltrazione nella malavita organizzata nella vita dell'ente locale.
2.  Il Comune promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità, l'effettività del diritto alla salute, allo studio, alla cultura e alla educazione permanente e ricorrente, l'integrazione e la valorizzazione di tutti i gruppi regionali presenti secondo i criteri della tutela e salvaguardia ambientale e della valorizzazione delle risorse culturali, storiche ed artistiche della città.
3.  Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini e in particolare per i giovani anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato.
4.  Il Comune promuove azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori anche istituendo una commissione per le pari opportunità tra i sessi.
5.  Il Comune, mediante appositi regolamenti:
a)  tutela, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;
b)  attua un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle istituzioni, che nel territorio perseguono tale finalità, e delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi;
c)  favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità mediante l'attivazione della biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore, il sostegno alle iniziative culturali ed il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
d)  contribuisce alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti nel territorio, sia pubbliche che private, rendendo effettivo il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole poste sul territorio;
e)  riconosce e valorizza l'apporto di tutte le istituzioni, anche religiose, che perseguono la promozione e la crescita della persona umana, della gioventù e della famiglia e contribuiscono alla formazione educativa e scolastica della gioventù;
f)  il Comune, nell'ambito delle proprie finalità culturali ed assistenziali, sostiene l'attività delle scuole materne autonome per assicurare il diritto allo studio di tutti gli alunni, su determinazione del sindaco;
g)  coordina le attività economiche presenti sul territorio, sottolineandone la funzione sociale;
h)  incoraggia le attività sportive nelle forme dilettantistiche e popolari con il sostegno agli organismi e alle associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale;
i)  tutela e sviluppa le risorse ambientali, territoriali e naturali, nell'interesse della comunità e in sintonia con le finalità del Parco delle Madonie, cui appartiene.
6.  Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace e il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli.
Art.  6
La dimensione europea

1.  Il Comune di Petralia Soprana promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30 dicembre 1969, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri paesi anche al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione europea ed al superamento delle barriere fra i popoli e culture.
2.  Il Comune promuove iniziative volte al reinserimento sociale degli emigrati; favorisce rapporti organici e scambi culturali con le comunità dei cittadini di Petralia Soprana all'estero e nel resto d'Italia, le istituzioni e le organizzazioni sociali e sindacali dei paesi ospitanti per la salvaguardia e la tutela dei diritti e del patrimonio culturale.
Art.  7
Funzioni

1.  La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito territoriale.
2.  Il Comune è l'ente che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali e socio-economiche.
3.  L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
Art.  8
Rappresentanza della comunità

1.  Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.
2.  Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione del territorio.
3.  Spetta al sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio; spetta allo stesso inoltre intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi della comunità.
Art.  9
Informazione e albo pretorio

1.  Il Comune promuove e garantisce il diritto all'informazione come strumento di massima libertà e democrazia per la formazione di opinioni libere, consapevoli e documentate e per l'acquisizione della conoscenza, identificando in essa il fondamento del potere dei cittadini per migliorare il rapporto democratico tra libertà ed autorità, tra cittadini e Stato.
2.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
3.  Nel municipio sono previsti appositi spazi, facilmente accessibili, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.  Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
4.  Al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.
Art.  10
La trasparenza

1.  Tutti i cittadini, sia come singoli che come associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2.  Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.
3.  Il Comune conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.  Costituisce, altresì, eventuale apposito ufficio di pubbliche relazioni per i "diritti dei cittadini" abilitato a ricevere reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi e a fornire informazioni.
4.  Il Comune garantisce l'informazione ai cittadini sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti, provvedimenti che comunque li riguardino.
5.  Un apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.
Art.  11
Autonomia statutaria e regolamentare

1.  Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzie e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite.  Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.
2.  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province.  L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.  I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3.  Lo schema di statuto comunale è predisposto dalla giunta.  Prima dell'approvazione consiliare è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dall'avviso.  Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del consiglio comunale.
4.  Il consiglio delibera il proprio statuto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.  Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie.  Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
Art.  12
Regolamenti

1.  I regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati a maggioranza assoluta dal consiglio comunale, al quale spetta anche l'esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli.
2.  La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto e dalle leggi.
3.  I regolamenti, dopo il positivo esame dell'organo di controllo, se previsto, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune.
4.  Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
a)  sulla propria organizzazione;
b)  per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
c)  nelle materie in cui esercita funzioni.
5.  Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
6.  Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
7.  Nell'adozione dei regolamenti previsti dall'art.  5 della legge n.  142/90, il Comune deve adottare idonee forme di pubblicità prima dell'inizio del procedimento di adozione e sentire il parere e le proposte delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.
Art.  13
Trasparenza e lotta all'attività criminale

1.  I regolamenti comunali dovranno tradurre in norme le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dall'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa avente per oggetto: "attività normative degli enti locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose" che suggerisce norme in materia di rapporti con la pubblica amministrazione su: l'ordine cronologico di trattazione degli appalti; la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi; la pubblicazione semestrale di un bollettino degli appalti e delle forniture con modalità, importi, ditte ecc.; la concessione di contributi o di interventi assistenziali; la programmazione e la priorità delle opere da seguire; l'istituzione di albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia; l'istituzione del principio di rotazione per le attività di progettazione, consulenza e collaudo.
Art.  14
Ordinanze

1.  Il sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari.
2.  L'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti deve essere adeguatamente motivata e limitata al tempo in cui permane la necessità.
3.  Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno 10 giorni.  Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
Titolo II
PARTECIPAZIONE POPOLARE TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art.  15
Titolari dei diritti di partecipazione

1.  Le disposizioni del presente capitolo dello statuto comunale si applicano, fatta eccezione per l'esercizio del voto nei referendum, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Petralia Soprana:
a)  ai cittadini residenti nel Comune di Petralia Soprana non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b)  ai cittadini non residenti nel Comune di Petralia Soprana ma che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro o di studio certificata secondo le norme regolamentari;
c)  agli emigrati provenienti dal Comune di Petralia Soprana nel periodo in cui tornano a soggiornarvi;
2.  Il Comune riconosce i bambini e i giovani come risorsa preziosa per la comunità.  Contribuisce insieme alle famiglie, alla scuola e agli altri soggetti preposti alla loro educazione civile.  Considera il diritto allo studio prerogativa inalienabile ed assicura la più ampia partecipazione dei giovani alle scelte della comunità locale.
Art.  16
Diritto all'informazione

1.  Il Comune riconosce all'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
2.  Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3.  In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale nonché del provvedimento riguardante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici o privati.
4.  Il Comune si impegna a realizzare un apposito ufficio per le informazioni ai cittadini.
Art.  17
Partecipazione alla formazione di atti

1.  Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze delle competenti commissioni consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.
2.  Il comma 1 non si applica nell'adozione delle tariffe, di atti relativi a tributi, degli strumenti urbanistici e di altri atti per i quali la legge o lo statuto prevedono apposite forme di consultazione.
Art.  18
Iniziativa popolare

1.  I cittadini esercitano iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di un 20° di sottoscrizioni raccolte nei 3 mesi precedenti al deposito, fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2.  Il consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro 3 mesi dal deposito.  Il primo firmatario del progetto può intervenire alla seduta del consiglio comunale per illustrarla.
Art.  19
Ammissione di istanze

1.  Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal sindaco all'organo competente per materia ad esaminarle.
2.  Il sindaco e la giunta comunale rispondono alle istanze e petizioni di propria competenza entro 30 giorni della loro presentazione.
3.  Il consiglio comunale esamina le istanze e le petizioni di cui al 1° comma nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.
Art.  20
Forme associative, rapporti con il Comune e diritto di udienza

1.  Il Comune favorisce con appositi interventi le istituzioni e le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il Comune può stipulare con enti, istituzioni, associazioni e società cooperative operanti nei settori indicati nel comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali.
3.  Il Comune valorizza, secondo le finalità loro proprie, le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato assicurandone la partecipazione dell'attività pubblica e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
4.  In particolare le organizzazioni del volontariato, comunque costituite, potranno svolgere le loro attività di intervento anche nell'ambito della consulta permanente del volontariato istituita dal consiglio comunale.
5.  Il Comune è altresì impegnato a tenere conto nella propria attività delle iniziative promosse con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato.
6.  Apposito regolamento istituirà un albo aggiornato annualmente ove verranno iscritti, a domanda, gli organismi associativi operanti nel Comune e stabilirà le modalità per l'esercizio del diritto di udienza.
7.  Il consiglio comunale può istituire consulte di settore su tematiche di interesse locale.  La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento saranno disciplinati in apposito regolamento.
Art.  21
Referendum consultivo

1.  Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
a)  di bilancio e conto consuntivo;
b)  di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
c)  di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
d)  di provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e)  di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
2.  Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
3.  Il regolamento definisce le forme e le garanzie per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.
Art.  22
Referendum consultivo di iniziativa popolare

1.  Il sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il consiglio comunale una richiesta che rechi almeno un decimo di sottoscrizioni, tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune raccolte nei 3 mesi precedenti.
2.  Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo, nonché:
a)  dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
b)  dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
c)  degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
d)  dei bilanci preventivi e consultivi;
e)  degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.
3.  Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei due terzi decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo un nuova formulazione del quesito.
4.  Qualora al referendum abbia partecipato più del 50% degli aventi diritto, il sindaco, entro un mese della proclamazione del risultato, propone al presidente del consiglio comunale l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale del dibattito relativo.
5.  Entro i 60 giorni della proclamazione dei risultati da parte del sindaco, le indicazioni referendarie sono poste all'ordine del giorno del consiglio comunale dove si intendono approvate se ottengono i voti favorevoli dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune nella prima votazione o con i voti favorevoli della maggioranza assoluta nella seconda votazione da effettuarsi in altra seduta.
Art.  23
Disposizioni sul referendum

1.  Il consiglio comunale fissa con apposito regolamento le modalità per la raccolta delle firme, i requisiti di ammissibilità, l'organo di controllo, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
2.  Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della commissione elettorale nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.
3.  Il regolamento determina inoltre le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
4.  Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno.  I referendum non possono aver luogo con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.  Nel caso in cui siano state presentate più richieste di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale.
5.  I referendum sono indetti dal sindaco.
Titolo III
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art.  24
Il consiglio comunale

1.  L'elezione e la durata del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.  Gli adempimenti relativi alle surrogazioni debbono avvenire entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dall'evento.
4.  Il consiglio comunale ha competenza a deliberare esclusivamente per le materie elencate all'art.  32 della legge 8 giugno 1990, n.  142, recepito con l'art.  1, comma 1, lett.  e)  della legge regionale 11 dicembre 1991, n.  48, e successive integrazioni e modifiche, fatta salva la competenza attribuita ad altri organi del Comune o ai responsabili dei servizi ai sensi della legge n.  127/97 e successive modifiche, così come recepita dalla legge regionale n.  23/98.
5.  Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
6.  Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente.
Art.  25
Adempimenti preliminari dopo le elezioni

1.  Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio comunale, quale primo adempimento, esplica le operazioni di giuramento, convalida ed eventuale surroga.
2.  La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
3.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente o dal commissario straordinario e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificare almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
4.  Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
5.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
Art.  26
Funzionamento del consiglio comunale

1.  Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.  Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
2.  I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa.  Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.  Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli.  Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione.
3.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la quale è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.  Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si procederà ad una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice.  Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente a maggioranza assoluta.  In successione agli adempimenti di cui sopra presterà giuramento il sindaco, neo-eletto.
4.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4-bis.  Nel caso di dimissioni del presidente, il consiglio comunale, prima di procedere alla trattazione di altri argomenti, provvede alla sostituzione del presidente con le stesse modalità previste al 2° comma.  In tal caso il consiglio è convocato dal vice presidente ed, in caso di dimissioni presentate anche da questi, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
5.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte dal sindaco.
6.  Il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
6-bis.  La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica e su richiesta del sindaco.  In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
7.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio.  Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
8.  L'ordine del giorno è predisposto secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.  L'avviso della convocazione è spedito ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
9.  Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale salvo diversa e motivata determinazione del presidente.
Il consiglio è altresì convocato per iniziativa di altri organi, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
10.  Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno con i relativi atti sono depositati presso la segreteria comunale almeno 3 giorni prima dell'apertura della seduta o 24 ore nei casi di urgenza e comunicate ai capigruppo consiliari per le modalità stabilite nel regolamento del consiglio.
11.  Per la validità delle sedute è necessario l'intervento almeno della maggioranza dei consiglieri in carica.
12.  Non si computano nel numero legale i consiglieri che prima della votazione si siano allontanati dalla sala delle adunanze.
13.  Gli eventuali astenuti presenti in aula sono utili al fine del mantenimento del numero legale.
14.  La mancanza di numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
15.  Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
16.  Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di 1/3 dei consiglieri assegnati per legge.  Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo di 1/3, si computano per unità.  Resta ferma l'esigenza di rispettare il quorum funzionale per l'adozione di particolari atti.
17.  Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti.  Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge ed il presente statuto prescrivono espressamente maggioranze speciali.
18.  Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale, salvo che la legge o il regolamento del consiglio non dispongono lo scrutinio segreto.
19.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi concernenti persone per cui il regolamento stabilisce la seduta segreta.
Art.  27
Compiti del presidente

1.  Il presidente presiede il consiglio e ne dirige il dibattito, fa osservare il regolamento del consiglio comunale, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, proclama l'esito delle votazioni con l'assistenza di 3 scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento malgrado i ripetuti richiami all'ordine e all'osservanza dello stesso o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
2.  Convoca il consiglio comunale o per determinazione propria o per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco.  In tali casi la riunione deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
3.  Spetta al presidente la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari.
Art.  28
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1.  Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con il compito di stendere il processo verbale della seduta con funzioni consultive sui quesiti posti dal presidente e dai consiglieri in base alle sue competenze.
2.  Nel caso in cui il segretario non è presente nella sala delle adunanze è sostituito da altro segretario.
3.  Nelle riunioni consiliari il segretario è coadiuvato da funzionari da lui designati per la stesura del verbale della seduta.
4.  Nelle deliberazioni adottate dal consiglio oltre all'indicazione dell'oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, debbono essere inseriti i punti principali delle discussioni.
5.  Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal consiglio comunale devono essere sottoscritte dal presidente, dal componente anziano fra i presenti e dal segretario.
Art.  29
Gruppi consiliari

1.  Ciascun consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare la cui costituzione è disciplinata dal regolamento del consiglio.  I consiglieri che nei termini stabiliti dal regolamento non dichiarino la propria appartenenza ad un gruppo sono assegnati d'ufficio al gruppo misto.
2.  Ciascun gruppo elegge un capo gruppo con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
3.  In difetto dell'elezione di cui al comma precedente è considerato capo gruppo il consigliere più anziano del gruppo stesso, intendendosi per tale colui il quale ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4.  Compatibilmente con la disponibilità il Comune assicura ai gruppi consiliari i locali per l'espletamento delle proprie funzioni, le attrezzature e i servizi necessari.
5.  Il Comune assicura al presidente del consiglio i locali, le attrezzature ed il personale necessario per l'espletamento delle sue funzioni.
Art.  30
Conferenza dei capigruppo consiliari

1.  La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal presidente dal consiglio comunale, in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente e ad essa compete:
a)  di pronunciarsi su tutte le questioni che il presidente intende sottoporgli o che i capigruppo promuovono;
b)  di esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento;
c)  di coadiuvare il presidente nell'organizzazione dei lavori del consiglio o delle commissioni consiliari.
2.  Il regolamento determina i poteri della conferenza dei capi gruppo e ne disciplina l'organizzazione e la forma di pubblicità dei lavori.
Art.  31
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari da istituire secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale, nel rispetto delle norme vigenti.
Art.  32
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
2.  Dette commissioni devono essere composte dai rappresentanti dei vari gruppi presenti in consiglio.
3.  L'istituzione, i poteri e il funzionamento delle stesse verranno disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
Art.  33
Commissione di inchiesta

1.  Il consiglio comunale istituisce commissioni di inchiesta per l'accertamento di fatti e l'esame di questioni di interesse locale.
2.  La commissione è nominata dal presidente, con propria determinazione su designazione dei presidenti dei gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi consiliari.
Art.  34
Dimissioni dei consiglieri comunali

1.  Le dimissioni della carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili e immediatamente efficaci dal momento della loro presentazione e non necessitano di presa d'atto.
Art.  35
Consiglieri comunali

1.  Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero comune e svolge il proprio compito senza alcun vincolo di mandato.
2.  Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
3.  Ciascun consigliere ha il diritto di presentare interrogazioni e mozioni e di intervenire nelle discussioni nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento del consiglio.
4.  Ogni consigliere partecipa all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento interno del Comune.
5.  Nel programma del calendario delle sedute debbono essere previsti tempi adeguati per lo svolgimento di interrogazioni, mozioni e risoluzioni.
6.  Il regolamento riserva apposite sedute o frazioni di sedute alla discussione su domande di attualità o interrogazioni presentate dai consiglieri, dettandone la relativa disciplina.
7.  Il regolamento disciplina l'esame di risoluzioni da parte delle commissioni consiliari e prevede strumenti di garanzia per l'esercizio dei diritti dei consiglieri.
8.  I consiglieri che per 3 sedute consecutive, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato alle sedute consiliari sono dichiarati decaduti dal consiglio comunale, previo esame delle giustificazioni addotte dagli stessi entro 10 giorni dalla contestazione del presidente.
9.  I consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
10.  Lo status dei consiglieri comunali è disciplinato dalla legge vigente.
Art.  36
Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali

1.  Gli atti di cui alla legge 5 luglio 1982, n.  441, recepita dalla Regione siciliana con legge regionale n.  128 relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, sono depositati presso l'ufficio di segreteria del consiglio, e sono liberamente consultabili da chiunque.
2.  Gli atti di cui al presente articolo devono essere depositati entro 60 giorni da ciascuna scadenza.
3.  Contestualmente al deposito delle liste o delle candidature deve essere presentata dichiarazione contenente preventivo analitico delle spese per la propaganda elettorale cui le liste e i candidati intendono vincolarsi, cui deve seguire alla fine della competizione elettorale, la presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
4.  La dichiarazione preventiva ed il rendiconto sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune.
Art.  37
Competenza della giunta

1.  La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco e dei funzionari dirigenti.  Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.  Restano riservate alla giunta le delibere per le materie indicate nell'art.  15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.  44, così come modificato dalla legge regionale n.  23/97, nonché per le materie non di competenza di altri organi del Comune o dei responsabili dei servizi in base alle vigenti disposizioni di legge.
2.  L'annuale relazione al consiglio, di cui al comma 1, viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio preventivo.
Art.  38
Composizione della giunta

1.  La giunta è composta dal sindaco e n.  5 assessori.
2.  Il sindaco eletto nomina la giunta comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaci.  La durata della giunta è fissata in 5 anni.  La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
3.  Il sindaco nomina, fra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione delle funzioni adottata secondo l'art.  15, comma 4-bis, della legge 13 marzo 1990, n.  55 e successive modifiche.  In caso di assenza o di impedimento del vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione, il componente della giunta più anziano di età.
4.  Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
5.  In relazione ai programmi o progetti che coinvolgano le competenze di più assessori, il sindaco attribuisce le funzioni di coordinamento all'assessore con competenze prevalenti.
6.  Lo status degli amministratori è disciplinato dalla legge vigente.
Art.  39
Assessori

1.  Può dal sindaco essere nominato assessore qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.  Agli assessori si applicano le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco, che devono essere rimosse a pena di decadenza entro 10 giorni dalla nomina.
2.  E' incompatibile con la carica di assessore quella di consigliere comunale.
3.  Qualora un consigliere comunale venga nominato assessore, ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina per quale ufficio intende optare, se entro il termine suddetto non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.  La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.
4.  Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
5.  Gli assessori concorrono con il sindaco collegialmente a determinare le scelte dell'organo di governo.
6.  Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
7.  In presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
8.  Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica, la loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
Art.  40
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.
2.  Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti.  Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3.  La giunta provvede con propria deliberazione a regolamentarne la modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
4.  La cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione della carica della giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare nel 1° turno elettorale utile.
5.  Delle deliberazioni della giunta è redatto un processo verbale a cura del segretario comunale, liberamente consultabile dai consiglieri comunali.
Art.  41
Sostituzione degli assessori

1.  Il sindaco può revocare in qualsiasi momento uno o più componenti della giunta.  In tal caso deve fornire entro 7 giorni circostanziata relazione al consiglio comunale sulle motivazioni del provvedimento.  Su di essa il consiglio comunale può esprimere le sue valutazioni.
2.  Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina di nuovi assessori.
3.  Ad analoga nomina provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
4.  Gli atti di cui al precedente comma sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale e all'Assessorato regionale degli enti locali.
Art.  42
Elezione del sindaco

1.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e la sua elezione è disciplinata dalla legge.
Art.  43
Modalità della candidatura

1.  La presentazione della candidatura a sindaco è disciplinata dalla legge.
Art.  44
Attuazione del programma e rimozione del sindaco

1.  Il sindaco ogni 6 mesi presenta relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma, sull'attività svolta e su fatti di particolare rilevanza.
2.  Il consiglio comunale esprime le sue valutazioni sulla relazione in seduta pubblica entro 10 giorni della presentazione.
3.  Il sindaco può essere oggetto di mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art.  45
Il sindaco

1.  Il sindaco, organo monocratico, è il legale rappresentante del Comune.
2.  Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale.
3.  Il sindaco è ufficiale del Governo nell'ambito del territorio comunale per i servizi di competenza statale ed è ufficiale sanitario.
4.  La situazione giuridica del sindaco e le sue attribuzioni sono determinate per legge.
5.  Il regolamento disciplina le procedure e le forme di pubblicità delle attività rese dal sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e quale ufficiale del Governo del territorio comunale.
Art.  46
Funzioni del sindaco

1.  Il  sindaco convoca e presiede la giunta.
2.  Il  sindaco rappresenta il Comune e ne dirige l'amministrazione secondo gli indirizzi deliberati dal consiglio comunale; esplica il suo mandato in osservanza delle leggi e delle norme del presente statuto; assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione e tutte le altre istituzioni economiche, culturali, sociali promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività; assicura l'unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, indice i referendum e ne proclama i risultati; invia le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione politica generale del Comune; concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere, impegnando la politica generale del Comune.
3.  Il sindaco nomina i rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni, commissioni, purché non si tratti di parenti o affini entro il secondo grado.
4.  Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale nella seduta di insediamento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
5.  Il sindaco può delegare al vice sindaco ed ad un altro assessore il compimento di singoli atti di sua competenza.
6.  Spettano al sindaco, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e dallo statuto, tutti i compiti non espressamente riservati dagli altri organi del Comune, agli organi di decentramento, al segretario e ai dirigenti.  Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, in base alle disposizioni di legge e regolamentari.
7.  Il sindaco promuove e firma gli accordi di programma.
8.  Il sindaco può conferire per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.  Il numero degli incarichi di cui al precedente comma non può essere superiore a 2.
9.  Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità e di riconosciuta esperienza, in caso trattasi di persona sprovvista di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
10.  Dell'attività svolta dagli esperti da lui nominati, il sindaco annualmente informa dettagliatamente il consiglio comunale.
11.  Agli esperti è corrisposto il compenso previsto dall'art.  14, comma 5 della legge regionale n.  7/92, come modificato dall'art.  41, comma 3 della legge regionale n.  26/93 nonché dell'art.  4 della legge regionale n.  38/94.
12.  Espleta ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti.
13.  Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco.
Art. 47
L'ufficiale del Governo nel territorio comunale

1.  Il sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
b)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c)  allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2.  Il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3.  Se l'ordinanza adottata ai sensi del 2° comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4.  Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5.  Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), e d)  del primo comma del presente articolo, nei servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile di statistica e di leva militare, nonché nelle ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che possono essere affidate ai Comuni per legge, ove non siano costituiti organi di decentramento comunale, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può conferire delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni ivi indicate nei quartieri e nelle frazioni del Comune, i cui ambiti saranno definiti dal consiglio comunale.
6.  Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
7.  Alle spese per il commissario provvede il Comune.
8.  Ove il sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti i provvedimenti di cui all'art. 45, 3° comma, il prefetto provvede con propria ordinanza.
9.  Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
Art. 48
Deleghe del sindaco quale capo dell'amministrazione

1.  Il sindaco può conferire speciali deleghe agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.
2.  Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega che la legge e lo statuto riservano alla competenza del sindaco.
3.  Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
4.  Il sindaco può delegare ai presidenti delle circoscrizioni funzioni che egli svolge come capo dell'amministrazione, compresa la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti.
5.  Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificatamente indicati nell'atto di delega al segretario generale e ai dirigenti di unità organizzative di massima dimensione.
6.  Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non sia stata revocata, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
Art. 49
Disciplina degli orari

1.  Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge il sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, stabilisce il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Art. 50
Rimborso spese legali

1.  Nei procedimenti giudiziari dipendenti da fatti connessi alla carica ove, con sentenza passata in giudicato, venga accertato la definitiva e completa estraneità degli amministratori al fatto, l'ente rimborserà agli stessi le spese effettivamente sostenute nei vari gradi del giudizio ed opportunamente documentate.
Titolo IV
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 51
Struttura dell'ente

1.  L'ordinamento strutturale del Comune è organizzato secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, nel perseguimento degli obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa.
2.  L'ordinamento strutturale del Comune si articola in settori, finalizzati allo svolgimento dei servizi funzionali, strumentali e di supporto.
3.  Il settore si articola in servizi ed uffici ed è strutturato secondo uno schema organizzativo flessibile, atto a corrispondere costantemente ai programmi ed ai piani operativi del consiglio e della giunta.
4.  La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche funzionali e profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti e programmi dell'ente.
5.  Ad ogni settore è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato.  Ad ogni funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.
6.  La struttura organizzativa dell'ente è disciplinata in ogni caso da apposito regolamento, in conformità con lo statuto, relativo all'ordinamento generale degli uffici e servizi improntato ai criteri di cui ai commi precedenti.
Art. 52
Incompatibilità

1.  Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.
2.  Lo svolgimento di attività lavorativa può essere autorizzato in base a quanto previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi, che disciplinerà i casi di risoluzione dei rapporti di lavoro.
Art. 53
Funzioni di direzione

1.  A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia stata demandata la competenza, l'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.
2.  Ad ogni responsabile del settore cui siano attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi allo stesso demandati, in caso di vacanze del posto le funzioni del responsabile possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale ai sensi del comma 3-bis dell'art. 51 della legge n. 142/90, come introdotto dall'art. 2 della legge n. 191/98.  In attesa di apposita definizione contrattuale ai responsabili del settore possono essere attribuite indennità di funzione nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio.
3.  La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio e atti, anche a rilevanza esterna e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4.  Gli incarichi di direzione dei settori sono conferiti e revocati in base a quanto stabilito dal regolamento.
5.  Lo stesso regolamento stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per dirigenti.
Art. 54
Segretario generale e responsabili dei settori

1.  Il segretario comunale, nominato dal sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del l'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.  Il sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1°, dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario e il direttore generale.  Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato art.  51-bis della legge n. 142/90 il sindaco abbia nominato il direttore generale.  Il segretario inoltre:
a)  partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b)  può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
Ai responsabili dei settori sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti del Comune:
a)  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)  la stipulazione dei contratti;
d)  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
f-bis)  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio paesaggistico ambientale;
g)  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
h)  gli atti ad essa attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
Art. 54-bis
Direttore generale

1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede il direttore generale la cui nomina e competenze sono disciplinate dalla legge.  In caso di mancata nomina le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario in servizio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme regolamentari.
Art. 55
Vice segretario generale

1.  Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza o impedimento, può essere previsto il vice segretario generale.
Art. 56
Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi

1.  Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.
2.  Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
3.  Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.
Art. 57
Relazioni sindacali

1.  Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'ente.
Art. 58
Commissione di disciplina

1.  Abrogato con deliberazione consiliare n. 108 del 5 dicembre 1995 regolarmente approvata dall'organo di controllo nella seduta del 25 gennaio 1996 decisione n. 981/655.
Art. 59
Programmazione

1.  La relazione previsionale e programmatica consente la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
2.  I piani ed i programmi di durata temporale diversa devono annualmente essere adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
3.  La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale.  Nella medesima seduta sono approvati o adeguati altri strumenti di programmazione.
Art. 60
Accordi di programma

1.  In attuazione della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e dell'art. 14 della legge n. 142/90, gli organi del Comune favoriscono il ricorso ad accordi di programma per definire ed attuare opere, interventi o programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici.
2.  L'organo competente in relazione all'oggetto del l'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini del l'accordo.
Art. 61
Conferenza dei servizi

1.  Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune al fine di una conferenza dei servizi, l'organo comunale competente identifica che debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi cui debba attenersi.
Titolo V
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Art. 62
Forme di gestione

1.  L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2.  La scelta delle forme di gestione di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3.  Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4.  Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 63
Gestione in economia

1.  L'organizzazione e l'esercizio in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 64
Azienda speciale

1.  Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi di sviluppo economico e civile.
2.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3.  Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
Art. 65
Istituzioni

1.  Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi speciali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo ordinamento di disciplina di organizzazione dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni dei beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2.  Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.
3.  Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4.  Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5.  Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
Art.  66
Personale a contratto

1.  Per la gestione dei servizi il Comune per le qualifiche apicali o di specializzazione può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato.
2.  Per le istituzioni e le aziende speciali la copertura dei posti di cui al precedente comma può essere estesa a tutto il personale dipendente.
Art.  67
Nomina, revoca e mozione di sfiducia costruttiva degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

1.  La nomina degli amministratori delle aziende e istituzioni comunali avviene, sulla base di un documento programmatico della giunta, ovvero da un terzo dei consiglieri, contenente la lista dei candidati e componenti del consiglio di amministrazione ed a presidente scelto al di fuori del consiglio ed in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati.
2.  La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dalla giunta previo concorso pubblico, ovvero avvalendosi degli istituti di cui all'art.  53 del presente statuto.
3.  La revoca del direttore può essere disposta, con deliberazione del consiglio e previa contestazione degli addebiti assicurando il diritto di controdeduzione, su proposta dalla giunta unitamente al parere del segretario comunale, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri d'ufficio.  Alla sostituzione del presidente o dei singoli componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali dimissionari, revocati dal consiglio su proposta della giunta o cessati dalla carica per altra causa, provvede nella stessa seduta il consiglio su proposta della giunta contenente la lista dei nuovi amministratori e le nuove linee programmatiche.
Titolo VI
FINANZA, CONTABILITA', REVISIONE
Art.  68
Controllo di gestione

1.  Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Co mune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2.  Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alle programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente statuto, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e delle altre leggi vigenti.
3.  Con il regolamento di contabilità verrà disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario e di ragioneria nonché l'istituzione del servizio di economato.
4.  Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
5.  Sulla base dei criteri e delle metodologie individuali nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
6.  Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Co mune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive della Giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
Art. 69
Revisore dei conti

1.  Il Revisore dei conti eletto dal consiglio comunale con le modalità e fra gli iscritti negli albi previsti dalla legge ed assume le funzioni allo stesso assegnate dalla legge.
2.  Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti.
3.  Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità volti ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed il revisore.
4.  Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione al revisore dei conti per l'esercizio delle sue funzioni.
5.  Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisione, in modo da assicurare i principi di imparzialità e trasparenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.
Art. 70
Regolamento di contabilità

1.  Il Comune adotta un regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e all'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge e dallo Stato.
(2003.3.81)
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Statuto del Comune di Saponara

Lo statuto del comune di Saponara è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'11 settembre 1993. Successivo adeguamento è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 6 febbraio 1999.
Si pubblica di seguito ulteriore adeguamento approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 58 del 18 dicembre 2002.


ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Territorio e sede del Comune

Il territorio del Comune di Saponara si estende per Kmq. 2.602 e confina con i Comuni di Rometta, Messina, Villafranca Tirrena e con il mar Tirreno.
Esso è costituito dal capoluogo, in cui è il palazzo civico, sede del Comune, nonché dalle frazioni S. Pietro, Scarcelli, Cavaliere e Saponara Marittima.
Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede del Comune. In caso del tutto eccezionale i detti organi possono riunirsi anche in luogo diverso, previo provvedimento motivato del sindaco, reso noto a mezzo affissione nei luoghi maggiormente frequentati.
Art. 2
Toponimo, stemma e gonfalone

Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il toponimo "Saponara" e con stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica n. 1.362 del l'1 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1976 al n. 5, foglio 3.
Il Comune ha un proprio stemma ed un gonfalone così contraddistinti:
Stemma
Forma: interzato in palo.
Nel 1° troncato:
a) d'argento, a due torri di rosso, una sopra l'altra, merlate di tre alla guelfa;
b) d'argento, a due bande di nero; alla bordura d'azzurro caricate di sette gigli d'oro;
Nel secondo interzato in fascia:
a) partito: a destra d'argento, a due torri di rosso, merlate di tre alla guelfa, ordinate in palo; a sinistra inquadrato in croce di S.Andrea: nel 1° e nel 4° d'argento, a tre pali di nero, nel 2° e nel 3° d'oro pieno;
b) d'azzurro, a tre gigli d'oro ordinati;
c) d'argento, a cinque gigli di nero.
Nel terzo:
-  d'azzurro, a sei palle d'oro, ordinate.
Segni esterni di Comune.
Gonfalone
Drappo di colore bianco caricato dell'arma sopra descritta e riccamente ornato di fregi d'argento.
L'uso e la riproduzione devono essere autorizzati.
Art. 3
Ordinamento

L'ordinamento giuridico del Comune si conforma alle norme della Comunità europea, dello Stato italiano e della Regione siciliana.
Art. 4
Statuto

Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed particolare determina:
 1)  le attribuzioni degli organi;
 2)  l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
 3)  forme di collaborazione con altri enti;
 4)  le forme di partecipazione popolare e di tutela dei diritti del cittadino;
 5)  le modalità per l'accesso agli atti del Comune e per la partecipazione ai procedimenti amministrativi;
 6)  l'esercizio del diritto di udienza;
 7)  le modalità di coordinamento degli interventi per l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili;
 8)  le forme di partecipazione dei giovani alla vita della comunità;
 9)  la previsione di appositi regolamenti, distinti per materia;
10)  decentramento;
11)  partecipazione, informazione ed accesso alle strutture;
12)  gestione dei servizi pubblici;
13)  potenziamento ufficio relazioni pubbliche;
14)  istituzione informa - giovani ed informa - città.
Titolo I
ATTRIBUZIONI ORGANI ELETTIVI
Art. 5
Il consiglio comunale Ruolo e competenze generali

Il consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Esso è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita tale attribuzione su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dalle leggi statali e regionali e del presente statuto.
Art. 6
Il presidente del consiglio comunale

Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, con le modalità e procedure previste dalla legge.
Il presidente del consiglio rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori sulla base delle previsioni regolamentari.
Art. 7
Principi fondamentali per la convocazione del consiglio comunale

Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio comunale, cui compete, altresì, sentito il sindaco, stabilire l'ordine del giorno. Il presidente del consiglio comunale fissa il giorno e l'ora dell'adunanza.
Il presidente del consiglio comunale deve comunque convocare l'assemblea nel termine massimo di 20 giorni quando ne venga formulata richiesta da 1/5 di consiglieri o dal sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
In caso di urgenza il presidente del consiglio comunale può convocare il consiglio stesso, con un preavviso da notificare al domicilio dei consiglieri o alla loro residenza almeno 24 ore prima dell'adunanza.
Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del presidente del consiglio comunale il consiglio stesso provvede all'elezione del nuovo presidente del consiglio comunale, fermo restando, previamente, l'esercizio del potere di surrogazione nella carica di consigliere, ove necessario.
Art. 8
Prerogative dei consiglieri

I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
L'entità, i tipi di indennità, i gettoni di presenza, i permessi spettanti a ciascun consigliere sono stabiliti dalla legge.
Con specifico regolamento si può prevedere la possibilità che i singoli consiglieri possano richiedere la sostituzione del gettone di presenza con una indennità di carica. In ogni caso non devono derivare da ciò oneri aggiuntivi per l'ente.
Ogni consigliere comunale, con la procedura prevista dal regolamento, esercita i diritti riconosciuti dalla legge.
Il regolamento disciplina sia la procedura di esercizio dei diritti dei consiglieri che, compatibilmente con l'ordinamento, i mezzi coercitivi per il loro reale soddisfacimento.
Art. 9
Regolamento del consiglio comunale

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale sono contenute in un regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio comunale.
La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.
Tale regolamento detta le modalità di esercizio delle risorse e dei servizi destinati al funzionamento del consiglio.
Art. 10
Gruppi consiliari

I consiglieri possono costituirsi in gruppi. In tal caso devono indicare il capo gruppo, dandone comunicazione scritta da presentare al segretario comunale per gli ulteriori adempimenti consequenziali.
In assenza di costituzione, i gruppi sono individuati con riferimento agli eletti per ogni lista ed il capo gruppo nel consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti tra gli eletti della lista.
Art. 11
Commissioni consiliari permanenti

Il consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e propositive, e costituite con criterio proporzionale.
Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale notizie, informazioni, dati e di disporre audizioni di terzi.
Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, del presidente del consiglio comunale e degli assessori, nonché del segretario generale, del direttore generale, se nominato, dei dirigenti e degli amministratori e funzionari degli enti ed aziende dipendenti.
Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni di cui ai commi precedenti, il numero dei componenti e le modalità di nomina dei medesimi, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la nomina dei presidenti delle singole commissioni.
Art. 12
La giunta

La giunta è organo di impulso e di governo, collabora con il sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
La giunta adotta tutti gli atti aventi natura di indirizzo o controllo politico amministrativo idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvare dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune.
La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
La giunta elabora inoltre proposte di indirizzo e provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio comunale ed assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.
La giunta impartisce direttive ai dirigenti sui criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio dell'attività gestionale connessa agli incarichi dirigenziali ad essi attribuiti. Tali direttive sono comunicate per iscritto al segretario o, ove nominato, al direttore generale che vigilerà sulla loro attuazione.
La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 13
Composizione e nomina

1.  La giunta è composta dal sindaco e da un terzo dei componenti il consiglio comunale di cui uno è investito dalla carica di vicesindaco.
2.  Gli assessori possono essere scelti tra i consiglieri o anche tra persone esterne al consiglio comunale, purché dotate dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3.  Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
4.  Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
5.  Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
6.  Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
Art. 14
Il sindaco e sue attribuzioni

1.  Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende all'attività e alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2.  Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle strutture gestionali ed esecutive.
3.  Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4.  Il sindaco è inoltre competente, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
5.  In particolare egli:
a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) convoca i comizi per i referendum comunali;
c) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
d) nomina il segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
e) conferisce e revoca, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore generale;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali in base a esigenze effettive e verificabili.
6.  Il sindaco può delegare le proprie funzioni agli assessori. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al consiglio comunale.
7.  Il sindaco nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
8.  Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
9.  Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta comunale.
Art. 15
Il vicesindaco

Il vicesindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni proprie del sindaco, in caso di assenza o impedimento.
Art. 16
Dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segretaria comunale o formalizzate in sedute degli organi collegiali.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al presidente del consiglio comunale.
Titolo II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 17
L'ordinamento degli uffici e dei servizi

L'ordinamento degli uffici e dei servizi è riservato alla potestà regolamentare della giunta, previe direttive generali del consiglio comunale, e si articola in posizioni organizzative cui è preposto un responsabile, individuato nella figura professionale apicale.
Art. 18
Uffici decentrati

In ogni frazione possono essere localizzati uffici amministrativi decentrati dei servizi demografici e socio-assistenziali, funzionalmente collegati con gli uffici del capoluogo.
Art. 19
Albo pretorio e bacheche

La giunta sceglie nella casa comunale apposito spazio da destinare alla pubblicazione degli atti ed avvisi, in modo da consentire facile lettura, anche ai fini del relativo accesso.
L'avvenuta pubblicazione come per legge è certificata dal segretario comunale, previa attestazione del personale addetto a tale servizio.
Per una migliore e pronta conoscenza delle notizie più importanti, ogni frazione deve essere dotata di adeguate bacheche in posti maggiormente frequentati dai cittadini.
Art. 20
Il direttore generale

1.  Il sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare un direttore generale sulla base delle previsioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 21
Il segretario comunale

1.  Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e gestionali dell'amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e al regolamento.
2.  Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, nonché quelle conferitegli dal sindaco.
3.  Al segretario comunale può essere conferito dal sindaco l'incarico di direttore generale.
Art. 22
Funzioni di vice segretario

In caso di assenza, vacanza o impedimento, il segretario è sostituito dal responsabile dell'area amministrativa con posizione professionale apicale, in possesso di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ovvero economia e commercio.
L'incarico è conferito con determinazione del sindaco al momento in cui si verifichi la causa della sostituzione.
Art. 23
I responsabili delle posizioni organizzative

1.  Data la consistenza demografica dell'ente e quindi nell'impossibilità di avere in organico qualifiche dirigenziali, i dipendenti inquadrati nell'attuale qualifica funzionale apicale, denominati responsabili di aree, nonché i dipendenti responsabili di unità di servizi autonomi, sono titolari delle strutture organizzative di massima dimensione (aree di attività) e possono avere competenze di gestione amministrativa (posizioni organizzative).
2.  Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco ai capi delle aree, con provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudine, esperienza in rapporto alle scelte programmatiche con le modalità stabilite dal regolamento sulldegli uffici e dei servizi.
3.  Tali incarichi hanno una durata non superiore alla durata del mandato del sindaco e sono revocabili in ogni tempo.
4.  I responsabili costituiscono il rapporto di autonomia e sinergia tra momento politico e momento amministrativo, assumendo la responsabilità degli atti, delle pratiche e dei procedimenti di competenza del proprio ufficio e di quelli sottordinati.
Nell'esercizio delle proprie funzioni assumono compiti di direzione, coordinamento e controllo delle unità organizzative cui sono preposti, assicurando la legalità, l'imparzialità e la rispondenza della struttura, singolarmente e nel suo complesso, all'interesse pubblico.
5.  Essi provvedono ad assicurare il funzionamento diligente ed efficiente del proprio ufficio e di quelli attribuiti alla propria competenza mediante autonomi poteri di organizzazione dell'area assegnata.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Art. 24
Diritto all'informazione e alla partecipazione

Il Comune riconosce e tutela il diritto all'informazione dei cittadini in materia tecnica, turistica e culturale ed assicura la loro più ampia partecipazione alle scelte della comunità locale, anche mediante apposite pubblicazioni.
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
Art. 25
Iniziativa popolare

Per gli atti di competenza del consiglio i cittadini possono presentare proposte accompagnate da relazione illustrativa a condizione che siano sottoscritte da almeno 100 iscritti nelle liste elettorali del Comune con firme raccolte ed autenticate nei 3 mesi antecedenti la data di deposito nella segreteria del Comune.
Il consiglio delibera sulla proposta di iniziativa popolare entro 3 mesi dal deposito.
Art. 26
Forme associative - Rapporti con il Comune

Il Comune valorizza, secondo la finalità loro proprie, le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione all'attività pubblica e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
Il Comune è altresì impegnato a tenere conto nella propria attività delle iniziative promosse con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite.
Il Comune istituisce l'albo delle forme associative, regolamentando i criteri e le modalità per l'iscrizione nel predetto albo.
Il consiglio comunale può istituire apposite consulte di settore su tematiche di interesse locale. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento.
Art. 27
Referendum consultivo

Il consiglio comunale può promuovere, a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati, referendum popolari consultivi relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
a) bilancio e conto consuntivo;
b) di provvedimenti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe;
c) di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
d) di provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e) di provvedimenti di nomina, designazione, revoca o decadenza dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
f) di provvedimenti relativi alla disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni:
-  quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sull'oggetto della consultazione, adottando solo provvedimenti temporanei, dove necessario. Il referendum è indetto dal sindaco.
Art. 28
Referendum consultivo di iniziativa popolare

Il sindaco indice il referendum consultivo di iniziativa popolare quanto sia sita depositata presso la segreteria una richiesta sottoscritta, nei 3 mesi precedenti la data del deposito, da almeno 1/5 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate nelle forme di legge.
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum consultivo di iniziativa consiliare nonché degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose e degli stranieri.
Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.
La discussione e le determinazioni del risultato del referendum devono essere effettuate dal consiglio comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione.
Art. 29
Disposizioni sul referendum

Il regolamento determina le modalità per lo svolgimento dei referendum, per l'informazione dei cittadini e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum consultivi di iniziativa consiliare e di 2 referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno il giorno festivo. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso la segreteria comunale.
Art. 30
Difensore civico

Il difensore civico ha sede presso il Comune.
Egli vigila sull'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune, a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.
Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto dei 4/5 dei consiglieri in carica, nelle prime 2 votazioni, e a maggioranza assoluta, nelle successive votazioni, Resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del sindaco.
L'elezione avviene nell'ambito di un elenco formato sulla base di istanze di iscrizione a seguito di avviso emanato dal consiglio comunale e di verifica da parte dello stesso consiglio comunale della sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti soggettivi di cui al comma seguente.
Sono requisiti soggettivi per la nomina:
-  essere cittadino italiano residente presso il Comune di Saponara da almeno 5 anni;
-  essere munito del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ovvero in economia e commercio;
-  è causa di incompatibilità per la nomina, l'essere stato candidato alle ultime elezioni amministrative.
Rappresentano cause di cessazione dalla carica:
a)  alla scadenza del mandato amministrativo del sindaco;
b)  per dimissioni;
c)  revoca per inadempienza votata a maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati.
Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati.
Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
a)  trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
b)  in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
c)  può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
d)  sollecita il consiglio comunale, la giunta o il sindaco - che hanno obbligo di provvedere - ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informazione, in ogni caso il consiglio comunale;
e)  riferisce annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività.
Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa previsione di legge.
Al difensore civico è corrisposta un'indennità determinata dalla giunta municipale in misura non superiore a quella prevista per il vice sindaco.
Art. 31
Il diritto di udienza

I cittadini, le associazioni costituite, i comitati ed altri organismi che operano nella comunità locale, iscritti nell'apposito albo istituito ai sensi del precedente art. 20, possono avvalersi del diritto di udienza per portare a conoscenza dell'amministrazione le questioni di interesse generale.
La richiesta dell'esercizio di udienza deve essere presentata al sindaco per iscritto con indicazione della questione oggetto della trattazione, e, nel caso di singole persone, sottoscritta da almeno 20 cittadini.
Il diritto di udienza è garantito attraverso l'udienza dei richiedenti da parte del sindaco o suo delegato entro 30 giorni dalla richiesta.
Delle questioni trattate è redatto verbale a cura di personale dipendente delegato a tal fine dal segretario comunale, su richiesta del sindaco o suo delegato.
Art. 32
Integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili

Un apposito servizio coordina gli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e promuove attività educative e del tempo libero.
Il servizio assicura i rapporti con gli utenti fornendo la necessaria assistenza amministrativa e di sostegno per superare lo stato di emarginazione e di esclusione sociale delle persone handicappate.
Art. 33
Consiglio comunale dei ragazzi

1.  E' istituito il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.
2.  Esso promuove la partecipazione degli alunni e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.
3.  Con apposito regolamento approvato per presa d'atto dal consiglio comunale vengono disciplinate le modalità di istituzione e di funzionamento, nonché di elezione del sindaco dei ragazzi.
Titolo IV
I SERVIZI
Art. 34
Forme di gestione

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione delle regioni di opportunità e di economicità oltre che tecniche, a seconda che trattasi di servizio sociale, di produzione di beni o di gestione di servizi di manutenzione.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la scelta sarà effettuata esclusivamente secondo criteri di convenienza economica.
Art. 35
Azienda speciale

L'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
Il presidente è nominato dal sindaco, tra persone in possesso di specifiche esperienze professionali e di amministrazione.
I requisiti professionali vanno valutati sulla base di apposite certificazioni rilasciate dagli organi di rappresentanza delle categorie professionali.
L'anzianità di iscrizione agli ordini professionali deve essere di almeno anni 5.
I requisiti comprovanti esperienze di amministrazione vanno documentati nelle forme consentite.
Il direttore dell'azienda speciale deve esser scelto dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa.
Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore rispondono in solido della gestione dell'azienda ed hanno l'obbligo di assicurare il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Art. 36
Istituzione

Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce un'istituzione approvando il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad altro contenuto di professionalità.
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
Il presidente è nominato dal sindaco.
Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni del consiglio di amministrazione.
Art. 37
Nomina e revoca

Gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco o di 1/4 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Art. 38
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA'
Art. 39
Controllo di gestione

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
Art. 40
Revisore dei conti

Il revisore dei conti, oltre ad esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, esercita il controllo economico interno della gestione dei servizi pubblici secondo quanto previsto dall'ordinamento delle autonomie locali.
Titolo VI
REGOLAMENTI
Art. 41
Istituzione, revisione, aggiornamento

Ad avvenuta entrata in vigore del presente statuto, si provvederà all'istituzione, alla revisione e/o all'aggionamento dei necessari regolamenti comunali e, in particolare, dei seguenti:
 1)  regolamento  dei concorsi;
 2)  regolamento  di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 3)  regolamento  di polizia municipale;
 4)  regolamento  di contabilità;
 5)  regolamento  di economato;
 6)  regolamento  per  l'inventario dei beni;
 7)  regolamento  per  il  diritto  di  accesso;
 8)  regolamento  per  il  diritto  di  udienza;
 9)  regolamento  per  l'ufficio relazioni con il pubblico;
10)  regolamento  per  il  funzionamento del consiglio comunale.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto entra in vigore il 31° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'albo pretorio del Comune, se posteriore.
(2003.5.260)
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Statuto del Comune di Vallelunga Pratameno

Lo statuto del Comune di Vallelunga Pratameno è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 15 maggio 1993.
Si pubblica di seguito il testo del nuovo statuto approvato con delibera di consiglio comunale n. 47 del 22 ot tobre 2002, inviato al Comitato regionale di controllo il 30 ottobre 2002 e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini.


Titolo I
IL COMUNE DI VALLELUNGA
Art. 1
Il Comune

1.  Il Comune di Vallelunga Pratameno, di seguito chiamato Comune, è costituito dalla comunità e dal territorio di Vallelunga.
2.  Il territorio del Comune si estende per Kmq. 39,16 e confina con i territori dei Comuni di Cammarata, Castronovo di Sicilia, Sclafani Bagni, Valledolmo, Polizzi Generosa e Villalba.
3.  Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone, il cui uso è disciplinato da regolamento.
4.  Il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.
5.  La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
6.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Garibaldi.
Art. 2
Autonomia statutaria

1.  Lo statuto comunale, di seguito chiamato statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'ac cesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2.  La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3.  Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
Art. 3
Autonomia regolamentare

1.  Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente statuto, il Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.
2.  La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, salvo quanto previsto al successivo art. 25.
Art. 4
Principi e finalità

1.  Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
2.  Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.
3.  Il Comune collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
4.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art. 5
Albo pretorio

1.  Un apposito spazio del palazzo civico è destinato ad "albo pretorio" per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  La pubblicazione deve garantire l'integralità, l'ac cessibilità e la facilità di lettura.
3.  Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all'albo dell'ente, per giorni 15 consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.
4.  Il segretario dell'ente è responsabile della pubblicazione e si avvale della collaborazione del messo comunale in ordine alle attestazioni di avvenuta pubblicazione.
Art. 6
Funzioni

1.  Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
3.  Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione, in osservanza del principio di sussidiarietà.
Art. 7
Organi

1.  Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.
2.  Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
3.  La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge in 5 anni.
Art. 8
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'in tera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2.  Il consiglio comunale è presieduto dal suo presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal vice presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal consigliere più anziano.
3.  Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
4.  Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5.  Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6.  Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
7.  Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, il sindaco, la giunta comunale, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini nelle forme e nei modi previsti dal regolamento del consiglio comunale.
Art. 9
Convocazione del consiglio comunale

1.  La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal presidente del consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2.  La prima convocazione del consiglio è disposta con i criteri e le modalità stabilite dalla legge. Al consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, spetterà la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
Il presidente è eletto dal consiglio comunale dopo le operazioni di giuramento, convalida e surroga, con la maggioranza assoluta di voti nella prima votazione; è richiesta, invece, la maggioranza semplice nella seconda votazione. Il consiglio, nella medesima seduta, elegge altresì un vice presidente.
3.  Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. Per la validità delle sedute di seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla stessa ora, è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
4.  A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione, nonché l'avviso che, nel caso in cui in prima convocazione non venga raggiunto il quorum necessario, la seduta viene sospesa per un'ora; se alla ripresa permane la mancanza del numero legale richiesto per la prima convocazione, la seduta avverrà in seconda convocazione.
5.  Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
6.  Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni liberi antecedenti il giorno stabilito per la riunione, mentre quelle straordinarie almeno 3 giorni liberi antecedenti il giorno stabilito per la riunione.
7.  In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
8.  L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.
9.  L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tal caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.
10.  L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
11.  I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno 5 giorni prima della seduta di convocazione, in caso di sessione ordinaria, ridotti a 3 giorni nel caso di sessione straordinaria e 24 ore in caso di urgenza.
Art. 10
Consiglieri comunali

1.  L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
2.  I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
3.  I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti e per il funzionamento del consiglio comunale.
4.  I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al presidente che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.
5.  Ogni consigliere può rivolgere al sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
6.  Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
7.  I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
8.  Un quinto dei consiglieri comunali può richiedere la convocazione del consiglio su argomenti di competenza dell'organo medesimo. In tal caso, il presidente dovrà provvedervi entro giorni 20, decorrenti dall'assunzione al protocollo dell'ente della relativa richiesta. In caso di inerzia del presidente, si osserveranno le norme di settore vigenti.
Art. 11
Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze

1.  Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2.  Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
3.  Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella del sindaco in carica.
Art. 12
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.
2.  I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di sindaco risultati non eletti.
3.  I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di 3 componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.
4.  Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
5.  E' istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.
6.  La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti indipendentemente dal loro numero.
7.  La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
Art. 13
Decadenza dalla carica

1.  I consiglieri comunali, che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per 3 volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
2.  Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
3.  Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
Art. 14
Sindaco

1.  Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
2.  Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3.  Il sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.
4.  Il sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
5.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
Art. 15
Cessazione dalla carica

1.  Il sindaco dura in carica sino alla elezione del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2.  In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del sindaco, la giunta comunale decade, mentre il consiglio comunale rimane in carica fino a nuove elezioni.
3.  Le dimissioni presentate dal sindaco sono immediatamente esecutive ed irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e dovranno essere comunicate dal segretario comunale agli organi competenti.
Art. 16
Impedimento permanente del sindaco

1.  L'impedimento permanente del sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di 3 persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2.  La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.
3.  La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro 30 giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.
4.  Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro 10 giorni dalla sua presentazione.
Art. 17
Linee programmatiche di mandato

1.  Con le modalità previste dalla legge, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2.  Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
3.  Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In tale occasione è facoltà del sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.
Art. 18
Mozione di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
3.  Se la mozione viene approvata ne consegue la immediata cessazione dalla carica degli organi del Co mune e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente ex art. 15, legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
Art. 19
Vicesindaco

1.  Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.
2.  L'incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal sindaco.
3.  Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di sua assenza o impedimento; in tali casi, la delega opera automaticamente.
4.  Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione.
5.  In caso di assenza o impedimento contemporaneo del sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'assessore comunale più anziano di età.
Art. 20
Nomina della giunta comunale

1.  La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari a 5.
2.  Il sindaco nomina gli assessori, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3.  Ad essi il sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
4.  La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
5.  Il sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta entro 10 giorni dall'insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6.  Gli assessori partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
7.  I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente.
8.  Le dimissioni sono presentate alla segreteria per iscritto e divengono operative dal momento della presentazione.
9.  La revoca dalla carica di assessore è decretata dal sindaco.
10.  La decadenza è dichiarata dal sindaco nei casi previsti dalla legge.
E', altresì, causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive della giunta.
11.  Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Art. 2l
Competenze della giunta comunale

1.  La giunta comunale collabora con il sindaco nel l'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.
2.  La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
3.  In particolare la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
4.  La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
5.  I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, dall'assessore anziano e dal segretario comunale.
6.  Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della giunta comunale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, nonché in copia integrale per le materie specificate dall'art. 4, comma 3, legge regionale n. 23/97.
Art. 22
Funzionamento della giunta comunale

1.  La giunta comunale è convocata dal sindaco senza alcuna particolare formalità. Il sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.
2.  La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
3.  Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4.  In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.
5.  Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
6.  Per la validità delle relative sedute sarà richiesta la presenza di almeno 4 componenti, e le relative proposte di deliberazioni non si riterranno approvate se non riporteranno il voto favorevole di almeno 4 componenti.
Art. 23
Verbali degli organi collegiali

1.  Le deliberazioni degli organi collegiali sono assun te, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dalla legge. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2.  L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che l'organo collegiale è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tal modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
3.  Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
4.  La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
5.  La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione nei modi previsti dal regolamento del consiglio comunale.
6.  Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti e affini sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti normativi di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini.
7.  Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
8.  Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con l'indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.
9.  Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente, descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal consiglio comunale.
10.  L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale è sottoscritto dal segretario comunale e da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta, nonché dal consigliere anziano. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.
Titolo II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 24
Principi e criteri organizzativi

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2.  Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3.  La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4.  La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione può avvenire con le modalità previste dal regolamento uffici e servizi mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge.
5.  L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al direttore generale, al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6.  L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Co mune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal sindaco al segretario comunale, al direttore generale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
7.  Resta affidata al sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
8.  La giunta comunale nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.
Art. 25
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1.  La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.
3.  Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
4.  Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.
5.  Il regolamento disciplina, altresì le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di diritto pubblico per dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di responsabili delle posizioni organizzative; tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.
Art. 26
Segretario comunale

1.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2.  La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla nomina del nuovo segretario, salvo riconferma.
3.  Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni gravi e reiterate di doveri d'ufficio debitamente documentate e circostanziate ed in garanzia del principio del contraddittorio, con facoltà per il segretario comunale di presentare proprie controdeduzioni. E' illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione del rapporto fiduciario, o in cui non siano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto o, infine, qualora la revoca non trovi giustificazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente, a causa di gravi e ripetute violazioni dei doveri d'ufficio da parte del segretario.
E' parimenti illegittima la revoca del segretario comunale adottata dal sindaco neo-eletto nei primi 60 giorni del proprio mandato.
4.  Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
5.  Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
6.  Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo statuto, i regolamenti o le direttive del sindaco.
7.  Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali per la gestione associata del servizio di segreteria comunale, di un unico segretario comunale, qualora ciò sia dettato da ragioni di convenienza economica o di opportunità. Le modalità di convenzionamento sono stabilite dalla normativa di settore.
Art. 27
Direttore generale

1.  E' consentito procedere alla nomina del direttore generale al di fuori della dotazione organica previa stipula di convenzione con altri Comuni con le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2.  La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.
3.  Al di fuori del caso di cui al comma 1, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario del Comune.
4.  Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
5.  Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
6.  Per l'esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
7.  Al segretario comunale incaricato delle funzioni di direttore generale competerà un'indennità di responsabilità nella misura determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria dei segretari comunali e provinciali.
Art. 28
Responsabili di area, uffici e servizi

1.  La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2.  I responsabili sono nominati con decreto del sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3.  Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio con il piano delle risorse e degli obiettivi, affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4.  Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5.  I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione, delle competenze e funzioni assegnate.
6.  Il sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7.  Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di area, ufficio o servizio sono affidate al direttore generale.
8.  Nelle materie di propria competenza, i responsabili di area adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l'ente nei rapporti con terzi esterni all'amministrazione.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina l'iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle determinazioni.
9.  Oltre ai casi di revoca previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i responsabili di area delle posizioni organizzative, i relativi incarichi di responsabilità si intendono di durata annuale, salvo rinnovo mediante espresso atto sindacale.
Art. 29
Dipendenti comunali

1.  I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3.  Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4.  La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione nel rispetto delle professionalità possedute.
5.  Rientra nella competenza esclusiva del direttore generale la gestione ottimale delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica approvata dalla giunta comunale.
6.  Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 30
Servizi pubblici comunali

1.  Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2.  Il consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
a)  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)  in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f)  a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;
g)  a mezzo consorzio tra enti locali, di cui al successivo art. 34.
3.  L'affidamento a terzi e l'esercizio dei servizi pubblici locali, nelle forme di cui alle lett. b), c), d), e), f), del precedente comma, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore e, comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialità.
Art. 31
Aziende speciali ed istituzioni

1.  Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2.  Il consiglio comunale può costituire le istituzioni, organismi strumentali del Comune con personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3.  Il consiglio di amministrazione e il presidente delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
4.  Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.
5.  E' di competenza del consiglio comunale la deliberazione di trasformazione dell'azienda speciale in S.p.A., in conformità alle procedure ed alle modalità disciplinate dalla legge.
Art. 32
Società per azioni o a responsabilità limitata

1.  Il consiglio comunale approva la partecipazione del Comune a società per azioni anche a capitale pubblico minoritario, o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2.  L'atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3.  Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
4.  L'acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o azioni è demandata alla competenza della giunta comunale.
5.  Le modalità di partecipazione, costituzione, affidamento e scelta del socio sono regolate dalla legge.
Art. 33
Convenzioni

1.  Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2.  Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 34
Consorzi

1.  Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2.  A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
Art. 35
Accordi di programma, conferenze di servizi e contratti di sponsorizzazione

1.  L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2.  Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3.  Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4.  La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5.  La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.
6.  In applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, il Comune può stipulare con soggetti pubblici o privati, contratti di sponsorizzazione, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi.
Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell'attività dell'ente locale.
7.  Compete al responsabile della posizione organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto della legislazione di settore, e previo indirizzo specificato nel PEG, o, in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla giunta comunale.
Titolo III
ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 36
Finanza e contabilità

1.  Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3.  Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.
4.  Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.
Art. 37
Ordinamento tributario

1.  Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2.  Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge, con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
3.  La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 38
Bilancio e rendiconto di gestione

1.  Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2.  Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.
3.  Compete alla giunta comunale l'adozione del PEG, su proposta del direttore generale e sulla scorta del bilancio di previsione approvato dal consiglio. Nel PEG vengono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di servizi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.
3.  Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
4.  Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Art. 39
Disciplina dei contratti

1.  Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2.  Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3.  I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
4.  Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il responsabile di posizione organizzativa individuato secondo i criteri del regolamento di cui al precedente art. 25.
Art. 40
Revisione economico-finanziaria

1.  Il revisore dei conti del Comune di Camastra è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2.  Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica 3 anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3.  Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4.  Nella relazione di cui al comma precedente, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5.  Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
6.  Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7.  Il revisore partecipa anche agli organismi di controllo ed al nucleo di valutazione operanti nell'ambito del Comune.
Art. 41
Principi generali del controllo interno

1.  Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni, di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2.  Il regolamento di contabilità ed il regolamento sul l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'am bito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.
Titolo IV
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
Art. 42
Partecipazione dei cittadini

1.  L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2.  La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3.  Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale.
4.  Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
5.  Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a 100 persone, avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6.  Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
7.  Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il sindaco fornisce risposta di norma entro 30 giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro 60 giorni.
8.  Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspet to inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo, nonché le forme e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, assicurando, al contempo, il diritto di partecipazione del privato.
Art. 43
Referendum comunale

1.  Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-am ministrative di interesse pubblico.
2.  I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.  L'indizione del referendum può essere chiesta anche dal 10% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
4.  I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
5.  Non è ammesso il ricorso al referendum in materie vincolate, da leggi statali o regionali, nonché in materia di tributi di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette. Non è ammesso il referendum quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
6.  Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.
7.  I risultati del referendum, di cui al presente articolo, devono essere discussi dal consiglio comunale entro 60 giorni dalla data della consultazione.
8.  Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.
Art. 44
Associazionismo e strumenti di programmazione negoziata

1.  Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative senza fini di lucro, che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.
2.  Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3.  Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico, assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
4.  Al fine di favorire la determinazione degli obiettivi dello sviluppo locale, a concertare con istituzioni, soggetti pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i tempi e le modalità di intervento, nonché le responsabilità e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti, il Comune progetta lo sviluppo della propria comunità, utilizzando gli strumenti offerti dalla programmazione ne goziata, nel rispetto dell'art. 2, comma 203, legge n. 662/96.
A tal fine, il Comune stipula accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare e tenendo in debito conto gli specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, nonché i bisogni e le priorità della collettività locale.
5.  Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di cui al comma precedente, il Comune deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, in un'ottica di accelerazione e semplificazione dei procedimenti am ministrativi, delle valutazioni di stampo urbanistico e dei procedimenti concessori dei contributi comunitari (fondi strutturali) previsti in Agenda 2000 dall'Unione europea, negli specifici settori dello sviluppo economico della crescita sostenibile del mercato del lavoro e della politica agricola comune.
Art. 45
Volontariato

1.  Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2.  Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
3.  La giunta comunale dispone gli interventi dell'am ministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.
Art. 46
Accesso agli atti

1.  Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale, nel ri spetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
2.  Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.
3.  Il Comune istituisce l'ufficio per le relazioni con il pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4.  L'ufficio per le relazioni con il pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 47
Diritto dì informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
2.  La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio facilmente accessibile a tutti e situato nell'ambito della sede municipale, denominato 'albo pretorio". Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
3.  Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza nelle forme più idonee.
4.  Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
5.  L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente e della legge 7 giugno 2000, n. 150.
6.  Per garantire la massima diffusione di atti aventi rilevanza collettiva, il Comune si avvale delle tecnologie informatiche di Internet.
Art. 48
Nomina difensore civico

1.  Il difensore civico è nominato dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.
3.  Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni nel solo scopo del pubblico bene".
Art. 49
Incompatibilità e decadenza

1.  La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2.  Non può essere nominato difensore civico:
a)  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
c)  i Ministri di culto;
d)  gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale, o che comunque ricevano da essa titolo, sovvenzioni o contributi;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
f)  gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretari o dipendenti del comune.
3.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
Art. 50
Mezzi e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature di ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2.  Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3.  A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato a richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4.  Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5.  Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6.  L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a proporre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
7.  Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
8.  Il difensore civico esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge.
Art. 51
Rapporti con il consiglio

1.  Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e là dell'azione amministrativa.
2.  La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica.
3.  In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore, in qualsiasi momento, può farne relazione al consiglio.
Titolo V
NORME FINALI
Art. 52
Statuto

1.  Lo Statuto contiene le norme fondamentali del l'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Le norme dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, su proposta di apposito schema predisposto dalla giunta comunale e pubblicizzato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.
2.  Qualora il quorum di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le norme statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello statuto.
4.  Si osservano in proposito le disposizioni di cui alla legge regionale n. 48/91, così come modificata dalla legge regionale n. 30/2000.
Art. 53
Entrata in vigore dello statuto

1.  Il presente statuto comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.
2.  Per quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali se, ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.
(2003.3.73)
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Statuto della Provincia regionale di Ragusa. Modifiche ed integrazioni


Lo statuto della Provincia regionale di Ragusa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 dell'8 maggio 1993 e n. 46 del 13 ottobre 2000; modifiche e integrazioni sono state pubblicate nel fascicolo n. 4 del 18 gennaio 2002.
Si pubblicano di seguito ulteriori modifiche ed integrazioni adottate con deliberazione n. 156 del consiglio provinciale in data 10 ottobre 2002, divenute esecutive a seguito di pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio all'ente.


Art. 4 - "Territorio, gonfalone e stemma", comma 2: dopo le parole "consulta araldica dell'archivio" si aggiungono le parole "centrale dello".
Art. 10 - "Modalità di gestione dei servizi", comma 8: dopo le parole "con capitale minimo" vengono inserite le parole "società mise".
Art. 10 - "Modalità di gestione dei servizi": viene inserito il nuovo comma 9 nel testo che segue: "Il consiglio procederà all'adozione di un nuovo regolamento per disciplinare la gestione dei servizi provinciali, in conformità agli articoli 113 e 113bis del TUFL n. 267 del 2000 come introdotti dall'art. 35 della legge n. 448 del 2001 ed in coerenza con le altre disposizioni vigenti materia".
Art. 25 - "Elezione del presidente e del vice presidente del consiglio", comma 1: viene cassata la parola "surrogazione" e sostituita con la parola "surroga".
Art. 26 - "Compiti ed attribuzioni del presidente del consiglio", comma k: viene cassata la frase "sentita la conferenza dei capi gruppo consiliare" e viene sostituita con la frase "secondo le direttive impartite nella mozione d'indirizzo votata in consiglio provinciale".
Art. 28 - "Riunioni del consiglio", comma 6: viene cassata la frase "presso la segreteria dell'ente".
Art. 30 - "Pubblicità delle sedute": il comma 4 viene cassato per intero e trascritto nel modo seguente: "Al fine di assicurare la massima informazione a tutti i cittadini, le sedute del consiglio provinciale devono essere integralmente trasmesse via etere. Termini e modalità del servizio sono individuati con atto di indirizzo consiliare e demandati al capo settore organi istituzionali".
Art. 33 - "Prerogative dei consiglieri", comma 5: vengono cancellate le parole "trenta giorni" e sostituite con le parole "venti giorni".
Art. 34 - "Sospensione dei consiglieri": viene cassato per intero.
Art. 34 (ex Art. 35) - "Gruppi consiliari", comma 1: viene così riformulato: "Ogni consigliere deve fare parte di un gruppo consiliare. L'appartenenza deriva dalla elezione nella lista o da dichiarazione dello stesso di appartenenza ad un gruppo precostituito, in caso diverso si può costituire un solo gruppo misto. Per gruppi precostituiti si intendono quei gruppi risultati eletti ancorché formati da un solo consigliere".
Art. 34 (ex Art. 35) - "Gruppi consiliari", comma 2: al fine del comma si aggiunge la frase "per i casi non disciplinati dal comma 1".
Art. 34 (ex Art. 35) - "Gruppi consiliari", comma 4: la frase "presidente di ciascun gruppo" viene sostituita con le parole "capi gruppo".
Art. 34 (ex Art. 35) - "Gruppi consiliari": viene inserito il nuovo comma 8 nel testo che segue: "Il regolamento del consiglio provinciale definisce le competenze dei gruppi consiliari".
Art. 35 (ex Art. 36) - "Indennità di carica e gettoni di presenza": viene inserito dopo il comma 1 un nuovo comma nel testo che segue: "Il consigliere provinciale ha diritto al gettone di presenza per l'effettiva partecipazione al consiglio provinciale e alle commissioni".
Art. 36 (ex Art. 37) - "Commissioni consiliari", comma 10: dopo la parola "nonché" viene aggiunta la seguente frase: "su espresso invito del presidente della commissione".
Art. 40 (ex Art. 41) - "Principio delle pari opportunità in tema di donne", comma 1:
-  dopo la parola "fra i nominati" viene aggiunta la parola "sarà ricercata";
-  viene eliminata la parola "garantita";
-  viene cassata la frase "il presidente ed il consiglio sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni con specifico riferimento al principio di pari opportunità e a darne adeguata diffusione".
Art. 40 (ex Art. 41) - "Principio delle pari opportunità in tema di donne", comma 3:
-  dopo la parola "il presidente" viene cassata la parola "assicura" e viene sostituita con la frase "ha facoltà di assicurare";
-  dopo la parola "potrà" viene aggiunta la frase "esprimere pareri su questioni";
-  viene cassata la frase "nonché di esperte della condizione femminile".
Art. 40 (ex Art. 41) - "Principio delle pari opportunità in tema di donne", comma 5: dopo la parola "pari opportunità" viene aggiunta la frase "se esistente all'interno della struttura amministrativa".
Art. 40 (ex Art. 41) - "Principio delle pari opportunità in tema di donne", comma 7: viene cassato per intero.
Art. 43 (ex Art. 44) - "Attribuzioni del presidente della Provincia", comma 2: la parola "assemblea" viene sostituita con la parola "conferenza".
Art. 43 (ex Art. 44) - "Attribuzioni del presidente della Provincia", comma 28: dopo la parola "spese" viene aggiunta la frase: "ciò che riguarda missioni del presidente della Provincia, della giunta, del presidente del consiglio provinciale e dei consiglieri saranno disciplinati dal regolamento delle missioni".
Art. 46 (ex Art. 47) - "Nomina della giunta della Provincia regionale", comma 2: viene cassato per intero e riformulato nel seguente testo: "La giunta provinciale è composta dal presidente che la presiede, e da un numero di otto assessori. In ogni caso il numero degli assessori non deve essere superiore ad un terzo arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri assegnati".
Art. 46 (ex Art. 47) - "Nomina della giunta della Provincia regionale", comma 10: viene cassata la frase "è obbligatoria la rappresentanza femminile" e viene sostituita con la frase "Il presidente ha facoltà di assicurare una adeguata rappresentanza femminile".
Art. 49 (ex art. 50) - "Attribuzioni della giunta provinciale", comma 5: vengono cassate le seguenti lettere:
q)  affida gli incarichi professionali secondo quanto previsto in apposito regolamento o, in mancanza di regolamento, adottando criteri improntati a trasparenza e professionalità;
r)  approva i verbali di gara e la relativa aggiudicazione su proposta dei dirigenti nel rispetto del regolamento dei contratti e con l'esclusione dei verbali di asta pubblica in quanto non necessitano di alcuna approvazione;
t)  delibera contratti d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile;
u)  delibera appalti e concessioni, acquisti ed alienazioni anche immobiliari e relative permute e locazioni.
Art. 56 (ex Art. 57) - "Referendum abrogativi", comma 1: dopo le parole "della Provincia" si aggiunge la frase: "rappresentativi di almeno 10.000 elettori";
Art. 64 (ex Art. 65) - "Azione popolare", comma 2: dopo le parole "che spettano al" vengono cassate le parole "Comune ed".
Art. 68 (ex Art. 69) - "Consiglio provinciale degli studenti": viene cassato per intero e sostituito con il seguente: "E' istituito il consiglio provinciale degli studenti. Le modalità di elezione e di funzionamento saranno disciplinate con apposito regolamento".
Art. 95 (ex Art. 97) - "Revisione economica finanziaria":
-  viene cassato per intero il comma 2;
-  i commi 1 e 3 vengono riformulati nel modo seguente:
1)  Il consiglio provinciale elegge, in unica votazione con voto limitato ad un componente, un collegio di tre revisori dei conti di cui uno riservato alla minoranza;
2)  Per la designazione del collegio, della presidenza, della durata dell'incarico, della cessazione, della ineleggibilità, del funzionamento del collegio, dei limiti dell'affidamento degli incarichi, delle funzioni, delle responsabilità, del compenso dei revisori, si fa riferimento alla normativa vigente.
(2003.4.221)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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