REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2003 - N. 9
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO

SOMMARIO

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 12 febbraio 2003, n. 321.
Aggiornamento delle norme tecniche per l'applicazione della misura A1 del Regolamento CEE n. 2078/92 e dell'azione F1a del P.S.R. Sicilia - Regolamento CE n. 1257/99.



CIRCOLARE 12 febbraio 2003, n. 321.
Aggiornamento delle norme tecniche per l'applicazione della misura A1 del Regolamento CEE n. 2078/92 e dell'azione F1a del P.S.R. Sicilia - Regolamento CE n. 1257/99.
Al Ministero per le politiche agricole
All'AGEA
All'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente
Al dipartimento foreste
Alle aree ed ai servizi del dipartimento interventi infrastrutturali
Alle aree ed ai servizi del dipartimento interventi strutturali
Alle u.o. n. 20 e 21 O.M.P. di Acireale e Palermo
Alle u.o. n. 53 e 54 O.M.P. di Acireale e Palermo
Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura
Al Servizio regionale repressione frodi vinicole
All'Istituto regionale vite e vino
Alle Condotte agrarie
Alle sezioni operative di A. T. e divulgazione agricola
All'Ente di sviluppo agricolo
Alla Confederazione italiana dell'agricoltura
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Federazione regionale coltivatori diretti
Agli Ordini provinciali dei dottori agronomi e forestali
Ai collegi provinciali dei periti agrari
Ai collegi provinciali degli agrotecnici
Al fine di recepire la normativa di più recente emanazione in materia di difesa fitosanitaria, si è ritenuto necessario apportare alcune modifiche alle norme tecniche per l'applicazione della misura A1 del Regolamento CEE n. 2078/92 e dell'azione F1a del Piano di sviluppo rurale per la Regione Sicilia - Regolamento CE n. 1257/99, contenute nella circolare 5 aprile 2002, n. 313 "Aggiornamento delle norme tecniche adottate nella Regione Sicilia", e successive integrazioni.
Tali modifiche hanno ricevuto il parere di conformità da parte del comitato tecnico-scientifico nazionale per l'applicazione delle misure agroambientali.
Il testo di seguito pubblicato, che sostituisce integralmente la suindicata circolare n. 313 del 5 aprile 2002 e successive modifiche, è obbligatorio, sia per la misura A1 del Regolamento CEE n. 2078/92, che per l'azione F1A del Piano di sviluppo rurale per la Regione Sicilia, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA 


Allegato
NORME TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA A1 DEL REGOLAMENTO CEE N. 2078/92 E DELL'AZIONE F1A DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE PER LA REGIONE SICILIA - REGOLAMENTO CE N. 1257/99

PREMESSA
Le norme tecniche che seguono, relative alla misura A1 del Programma regionale pluriennale Regolamento CEE n. 2078/92 e all'azione F1a del Piano di sviluppo rurale per la Regione Sicilia, sono state definite conformemente agli allegati "Criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e del controllo delle infestanti nell'ambito della applicazione della misura "Riduzione o mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari del Regolamento CEE n. 2078/92 approvati con "Decisione della commissione" n. C(96) 3864 del 30 dicembre 1996 ed alla normativa vigente in materia fitosanitaria.
Tali norme hanno validità per tutte le colture previste dalla misura A1 e dall'azione F1a dei su indicati programmi relativamente alla difesa fitosanitaria ed al controllo delle infestanti.
La Regione siciliana si riserva di modificare ed integrare, in accordo con la Commissione europea, le presenti norme tecniche anche al fine di disciplinare ulteriori colture finora non considerate.
Norme generali
-  L'adesione alla misura A1 o all'azione F1a comporta l'obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti norme tecniche.
-  Ogni eventuale variazione della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia fitosanitaria, che in ogni modo possa influire sul contenuto delle suindicate norme tecniche, deve essere immediatamente applicata dai beneficiari della misura A1 e dell'azione F1a, nelle more dell'aggiornamento delle norme medesime.
A titolo d'esempio, la revoca dell'autorizzazione all'uso di una sostanza attiva su una determinata coltura comporta per il beneficiario l'immediato divieto dell'uso di quella sostanza, anche se le norme tecniche, per quella medesima coltura, ne consentono l'impiego.
-  Qualora durante l'annata agraria fossero registrate nuove sostanze attive, il Servizio IV del Dipartimento regionale interventi strutturali - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, attraverso le proprie Unità operative n. 20 (Osservatorio per le malattie delle piante di Palermo) e n. 21 (Osservatorio per le malattie delle piante di Acireale) potrà autorizzarne l'impiego per l'anno in corso, a condizione che sia stato acquisito il parere di conformità da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale e che i nuovi formulati commerciali non siano classificati come "T", "T+" o "XN".
-  Qualsiasi deroga a quanto previsto dalle norme tecniche in termini di giustificazione degli interventi, di sostanze attive e dosi di impiego o di altri aspetti, (compreso l'eventuale esonero dalla collocazione di trappole per il monitoraggio dei fitofagi), deve essere autorizzata, in relazione a condizioni particolari dell'azienda/appezzamento, dalle suindicate Unità operative n. 20 e 21 (Osservatori per le malattie delle piante di Palermo e Acireale) in funzione del territorio di propria competenza. Tali deroghe vanno richieste per iscritto e motivate tecnicamente. La richiesta di deroga deve essere inoltrata alle suddette Unità operative tramite gli organi tecnici competenti per territorio (Unità operative di assistenza tecnica - ex sezioni operative - o sezioni periferiche di assistenza tecnica). La medesima Unità operativa (Osservatorio per le malattie delle piante) fornirà una risposta entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
-  E' obbligatorio escludere l'impiego di formulati classificati "molto tossici, tossici, o nocivi" (ex prima e seconda classe) qualora della stessa sostanza attiva siano disponibili per uguale utilizzo anche formulati classificati "irritanti" o "non classificati" (ex terza e quarta classe).
-  Le norme tecniche specifiche di ciascuna coltura sono riportate nella relativa scheda (es. pomodoro); sono escluse dalla misura le colture il cui ciclo si svolge interamente in ambiente protetto.
-  In ogni caso per l'effettuazione degli interventi di difesa fitosanitaria, gli agricoltori aderenti alla misura dovranno attenersi alle indicazioni fornite nei rispettivi territori di competenza dalle Unità di zona, dalle Unità operative di assistenza tecnica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - ex sezioni operative di assistenza tecnica e divulgazione agricola - e dalle sezioni operative periferiche dell'Ente sviluppo agricolo.
-  Per le colture erbacee in pieno campo deve essere rispettata un rotazione almeno biennale.
Difesa fitosanitaria
-  Le sostanze attive utilizzabili su una coltura sono esclusivamente quelle indicate nella relativa scheda con le eventuali limitazioni d'uso previste.
-  Le singole sostanze attive possono essere impiegate solo contro le avversità per le quali sono state indicate nella "scheda coltura" e non contro qualsiasi avversità.
-  Le dosi di impiego delle sostanze attive sono quelle previste nell'etichetta dei formulati commerciali; nei casi in cui la dose ammessa è inferiore a quella di etichetta, tale vincolo è indicato in retinato nella colonna "limitazioni d'uso e note".
-  La giustificazione degli interventi insetticidi, acaricidi e fungicidi per una determinata coltura viene stabilita secondo quanto riportato nella colonna "Criteri di intervento" e/o in quella "Note e limitazioni d'uso" della relativa scheda. Per distinguere i consigli tecnici dai vincoli, i criteri di intervento (o limitazioni d'uso) aventi carattere vincolante sono evidenziati in retinato come sotto indicato a titolo di esempio:
"Utilizzabile una sola volta all'anno"
-  Nella colonna "Criteri d'intervento" è indicato il numero di trappole da collocare per appezzamento omogeneo. A tal fine si definisce omogeneo un appezzamento esteso almeno ettari 0,5 con caratteristiche colturali e pedoclimatiche uniformi.
-  Per l'esecuzione degli interventi per i quali nella colonna "Note e limitazioni d'uso" è riportata la dicitura "previa autorizzazione dell'organo tecnico competente per territorio" il beneficiario è tenuto a formulare apposita richiesta a tale organo (Unità operativa ex SOAT o SOPAT) secondo la competenza territoriale. In tale caso l'organo tecnico fornirà una risposta entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. Per trattamenti afferenti a questa tipologia che però, dato il tipo di parassita o le condizioni predisponenti interessano intere aree omogenee, l'organo tecnico competente per territorio, ravvisatene l'opportunità può predisporre comunicati ufficiali (bollettini fitosanitari, ecc.) che individuino l'area territoriale in cui detti trattamenti sono autorizzati.
-  Il numero massimo di trattamenti ammessi contro una determinata avversità e con una determinata sostanza attiva è indicato nell'apposita colonna. Quando le s. a. indicate sono più di una il numero di trattamenti ammessi è riportato in corrispondenza del primo di essi ed il loro utilizzo si intende in alternativa. Le sostanze attivi per le quali non è previsto un limite nel numero di trattamenti ammessi, sono riportati nella colonna "Sostanze attive, ausiliari e mezzi biotecnici" in corsivo (es. Composti del rame).
-  Le "limitazioni d'uso" dei prodotti fitosanitari relative al numero dei trattamenti sono da intendersi complessivamente per ciclo colturale, indipendentemente dalla dose e dall'avversità. Ad esempio i due trattamenti ammessi su una data coltura con i principi attivi A, B, C contro l'avversità X sono da intendersi inclusi e non in aggiunta ai tre trattamenti consentiti con gli stessi principi attivi contro l'avversità Y.
-  I volumi di acqua unitari consigliati per l'effettuazione dei trattamenti tramite veicolo liquido a "volume normale" adoperati in condizioni ordinarie di coltivazione per impianti in piena produzione sono: per gli agrumi lt. 2.400/ettaro; per olivo, nocciolo e fico d'india lt. 1.600/ettaro; per vite, pistacchio, ortive di pieno campo (insalate, anguria, zucchino, fragola, pomodoro, peperone, melanzana, patata, carciofo, carota, melone d'inverno), fragola e cappero lt. 1.000/ettaro; per i fruttiferi (pero, melo, pesco, albicocco, susino, ciliegio, mandorlo) lt. 2.000/ettaro, per piante in piena vegetazione, e lt. 1.400/ettaro per piante in riposo vegetativo; per nespolo del Giappone e kaki lt. 2.000/ettaro; per aglio, cipolla e cavoli lt 500/ettaro.
-  I prodotti bagnanti e adesivanti sono ammessi purché appositamente registrati per l'uso.
-  E' consentita la concia di tutte le sementi e del materiale di moltiplicazione con i prodotti registrati per tale impiego.
-  Nell'applicazione della misura A1 del Regolamento CEE n. 2078/92 e dell'azione F1a del Piano di sviluppo rurale potranno essere utilizzati, fatte salve le eventuali limitazioni d'uso delle presenti norme tecniche, tutte le sostanze attive previste dal Regolamento CEE n. 2092 e successive modifiche, a condizione che siano regolarmente registrate in Italia.
Controllo delle infestanti
-  Il controllo chimico delle erbe infestanti è consentito solo per le colture e nei casi previsti dalle presenti norme tecniche.
- Nelle norme tecniche specifiche di coltura le prescrizioni da rispettare sono riportate nella tabella "diserbo". E' ammesso l'impiego delle sole sostanze attivi riportate in dette tabelle.
- Le dosi di applicazione degli erbicidi indicate nelle tabelle sono da riferirsi a formulati commerciali aventi la concentrazione riportata nella colonna "% di s. a.". L'impiego di formulati con diversa concentrazione è consentito, purché la quantità di prodotto sia calcolata in proporzione.
-  Ulteriori vincoli nella applicazione di interventi erbicidi possono essere indicati nella colonna "Note" delle tabelle diserbo e sono evidenziate in retinato (vedere esempio in "Difesa fitosanitaria").
Fitoregolatori
L'impiego dei fitoregolatori di sintesi è ammesso solo per le colture e nei casi previsti dalle presenti norme tecniche.

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(2003.8.445)



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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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