REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 MARZO 2003 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA COMMISSARIALE 18 dicembre 2002.
Piano di gestione dei rifiuti e piano delle bonifiche dei siti inquinati in Sicilia  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 12 febbraio 2003.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Montagna Geb bia, in agro di Piazza Armerina  pag.


DECRETO 12 febbraio 2003.
Ampliamento dell'azienda agro-venatoria Baronazzo, sita in agro di Noto  pag.

Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 5 febbraio 2003.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 5 febbraio 2003.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana  pag.


DECRETO 5 febbraio 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Minniti Caterina per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 10 

DECRETO 7 febbraio 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Torrisi Vincenzo per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 11 


DECRETO 11 febbraio 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e il sig. Bonanno Francesco per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche  pag. 12 


DECRETO 19 febbraio 2003.
Individuazione dei capitoli di bilancio e dei programmi di spesa i cui rendiconti amministrativi, relativi all'anno 2002, devono essere sottoposti a controllo da parte delle ragionerie centrali.  pag. 14 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 11 febbraio 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa MZ Tecnologie e Sistemi Avanzati, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore  pag. 15 

Assessorato degli enti locali

DECRETO 6 marzo 2003.
Modifica delle modalità e dei criteri erogativi relativi al capitolo 183705 "Contributi ad enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione" - Legge regionale n. 65/53  pag. 16 

Assessorato della sanità

DECRETO 17 dicembre 2002.
Determinazione delle tariffe omnicomprensive dei percorsi terapeutici per l'attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione dal 1° agosto 2002  pag. 18 

DECRETO 18 febbraio 2003.
Modifica ed integrazione del decreto 7 agosto 2002, concernente determinazione dei posti letto e delle rette in R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili  pag. 19 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 5 febbraio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Tripi  pag. 20 


DECRETO 5 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Castellana Sicula  pag. 30 


DECRETO 5 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Castronovo  pag. 31 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 30 dicembre 2002.
Piano di riparto dei contributi per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.
  pag. 32 


DECRETO 30 dicembre 2002.
Modifica del decreto 16 dicembre 2002, relativo al pro gramma regionale di spesa ex art. 4 della legge regionale n. 21/85 relativo alla misura 4.20 del P.O.R. Sicilia 2000/2006  pag. 34 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltua e delle foreste:
Bando di ammissione alla ricomposizione fondiaria "anni 2003/2006" - P.O.R. 2000/2006 - Misura 4.11  pag. 35 

Assessorato dell'industria:
Proroga dei termini previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del bando per l'attuazione della sottomisura 4.04.a del P.O.R. Sicilia, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002  pag. 49 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Integrazione del comitato di gestione del Fondo per l'inserimento lavorativo dei disabili  pag. 49 
Rettifica di un dato anagrafico di un componente del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Siracusa  pag. 49 

Modifica della composizione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Trapani.
  pag. 49 

Assessorato della sanità:
Autorizzazione alla ditta Unicarni società cooperativa a r.l., con stabilimento nel comune di Catania, al subentro nell'attività di deposito di carni  pag. 49 
Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità al l'esercizio dell'attività all'impianto di sezionamento e al laboratorio di produzione del la ditta Blanco Emanuele, con sede nel comune di Mo dica  pag. 50 
Autorizzazione alla gestione provvisoria della 11ª sede farmaceutica urbana del comune di Bagheria  pag. 50 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Comunicato relativo all'immissione di dati in materia urbanistica nel sito internet dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente  pag. 50 
Provvedimenti concernenti finanziamento alla Provincia regionale di Messina per la realizzazione di opere in attuazione del POR Sicilia 2000/2006, misura 1.10 "Tutela integrata delle aree costiere"  pag. 50 
Finanziamento al comune di Racalmuto per la realizza zione di lavori in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07  pag. 50 
Finanziamento al comune di Catania per la realizzazio ne di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07  pag. 50 
Finanziamento al comune di Mazzarà S. Andrea per la realizzazione di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07  pag. 50 
Finanziamento di una somma per la realizzazione di lavori nel comune di Carlentini  pag. 51 
Finanziamento di una somma per la realizzazione di lavori nel comune di Roccavaldina  pag. 51 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto per l'apertura di una cava di calcare in territorio del comune di Roccamena  pag. 51 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di un impianto di un centro di stoccaggio di rifiuti in territorio del comune di Floridia  pag. 51 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali in territorio del comune di Modica  pag. 51 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di raddoppio della linea ferroviaria Messina-Siracusa, tratta Catania centrale-Catania Ognina  pag. 51 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Azien da autonoma provinciale per l'incremento turistico di Ragusa  pag. 51 
Iscrizione all'albo regionale delle pro loco dell'associazione turistica pro loco di S. Flavia  pag. 51 
Iscrizione all'albo regionale del turismo sociale dell'associazione Che' Sicilia, con sede in Palermo  pag. 51 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 3 marzo 2003, n. 324.
Riapertura e modifica dei termini previsti nella circolare 9 ottobre 1991, n. 76/DR applicativa dell'art. 7 della legge n. 910/66 e dell'art. 1 della legge n. 40/69  pag. 52 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

CIRCOLARE 17 febbraio 2003, n. 5.
Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni, art. 14 della legge regionale 13 set tembre 1999, n. 20  pag. 52 


CIRCOLARE 26 febbraio 2003, n. 6.
Bando per l'assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2002/2003.
  pag. 53 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

CIRCOLARE 3 marzo 2003, n. 27.
Applicazione in ambito regionale della legge n. 68/99, adempimenti previsti dall'art. 1, comma 4, per le finalità del l'art. 2 della legge medesima, D.P.C.M. del 13 gen naio 2000  pag. 56 

Assessorato della sanità

CIRCOLARE 12 febbraio 2003, n. 1101.
Legge n. 178 dell'8 agosto 2002, art. 9 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione". Aggiornamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto  pag. 57 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Presidenza

Revoca del decreto 24 luglio 2002, relativo alla sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Messina  pag. 63 


SUPPLEMENTO ORDINARIO

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni).

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 luglio 2001.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






ORDINANZA COMMISSARIALE 18 dicembre 2002.
Piano di gestione dei rifiuti e piano delle bonifiche dei siti inquinati in Sicilia.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del servizio nazionale di protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001 e n. 3190 del 22 marzo 2002, concernenti l'emer genza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/92, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per inten sità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
Visto, inoltre, il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/92, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
Vista l'ordinanza del commissario delegato - Presidente della Regione siciliana - n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale l'avv. Felice Crosta è stato nominato Vice commissario, con le competenze afferenti il commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;
Visto l'art. 22 della legge 5 febbraio 1997, n. 22, che dispone che le regioni predispongano piani regionali di gestioni dei rifiuti;
Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che nomina il Presidente della Regione siciliana Commissario delegato per la predisposizione ed adozione del piano di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 della legge 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto il piano di gestione dei rifiuti inviato al Ministero dell'ambiente con nota n. 14183 del 30 settembre 2002 ed integrato con nota n. 16856P del 12 novembre 2002;
Vista la nota n. 15672P del 22 ottobre 2002, con la quale, per le finalità previste dal comma 1 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 22/97, il piano di gestione dei rifiuti è stato trasmesso all'ANCISICILIA, all'ASACEL, all'ASAEL ed all'Unione regionale delle province siciliane;
Visto il verbale della riunione del 19 novembre 2002, con i rappresentanti dell'ANCI, dell'ASAEL e dell'UPS;
Considerati gli esiti dell'incontro con i rappresentanti delle associazioni sindacali, di categorie ed ambientali del 25 novembre 2002;
Considerati gli esiti della presentazione pubblica del 30 novembre 2002 dello schema di piano presso i Cantieri culturali della Zisa di Palermo;
Considerati gli apporti fatti pervenire alla gestione commissariale dalle rappresentanze degli enti locali e dalle associazioni sindacali, di categorie ed ambientali;

Ordina:


Art. 1

E' adottato il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia ed il piano delle bonifiche dei siti inquinati che si allegano per costituire parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

Pubblicare la presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 dicembre 2002.
  CUFFARO 
  Il Vice Commissario: CROSTA 



Gli allegati sono disponibili accedendo al sito www.regione.sicilia.it/presidenza/ucomrifiuti.
(2003.10.596)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 febbraio 2003.
Istituzione dell'azienda agro-venatoria Montagna Gebbia, in agro di Piazza Armerina.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001 di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Vista la richiesta avanzata dal sig. Aiello Giuseppe, nato a Catania il 3 gennaio 1936 ed ivi residente in via Carrubella n. 20, di istituzione di un'azienda agro-venatoria;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa di parte presentata a corredo dell'istanza;
Visto il verbale di accertamento redatto a cura della ripartizione faunistico-venatoria di Enna, dal quale si rileva, tra l'altro, il parere favorevole per l'istituzione dell'azienda agro-venatoria Montagna Gebbia;
Vista la proposta della predetta ripartizione fau nistico-venatoria di Enna datata 1 ottobre 2002, prot. n. 5209;
Visto il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica recante il prot. n. 171/T - B87B del 9 gennaio 2003, reso negativamente a motivo della estensione aziendale che risulta inferiore a 50 ettari, circostanza che non permetterebbe una corretta gestione venatoria del territorio;
Considerato che detto parere va disatteso per l'as serita limitata estensione, in quanto in contrasto con la norma regionale che stabilisce il limite minimo di 30 ettari;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Catania, prot. n. CEW/2251/2003/CCTO165 del 28 gennaio 2003, dal quale si rileva tra l'altro il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' istituita l'azienda agro-venatoria Montagna Gebbia in agro di Piazza Armerina, contrada omonima, estesa complessivamente Ha 34.22.76, comprendente le particelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 52, 146, 204, 206, 207, 209 e 210 del foglio di mappa n. 91; le particelle nn. 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 101, 102, 103, 112, 119, 134, 152, 153, 154 e 156, del foglio di mappa n. 115 del catasto terreni del comune di Piazza Armerina.
L'esercizio venatorio sarà praticato sulla parte aziendale individuata con le particelle nn. 210 (in parte per Ha 0.70.00) del foglio di mappa nn. 91 e 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 119 e 134, del foglio di mappa n. 115, estesa complessivamente Ha 14.28.54.

Art. 2

E' fatto obbligo al sig. Aiello Giuseppe, nato a Catania il 3 gennaio 1936 ed ivi residente in via Carrubella n. 20, titolare concessionario responsabile dell'azienda agro-venatoria in parola, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, degli impegni assunti e di cui al precedente articolo, nonché delle eventuali norme ulteriori che l'amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comportano la revoca della presente concessione.

Art. 4

La ripartizione faunistico-venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2003.
  ALBANESE 

(2003.8.440)
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DECRETO 12 febbraio 2003.
Ampliamento dell'azienda agro-venatoria Baronazzo, sita in agro di Noto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recan te "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001 di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie, di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, così come modificata dalla legge regionale n. 15/98;
Visto il decreto n. 4182 del 30 ottobre 2000, di costituzione dell'azienda agro-venatoria Baronazzo in agro di Noto estesa Ha 83.68.62;
Vista la domanda ed i relativi documenti allegati, trasmessa dalla ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa con nota n. 1983 del 12 giugno 2002, presentata dal sig. Poidomani Ignazio, nato a Noto il 16 aprile 1936 ed ivi residente in contrada Baronazzo, titolare concessionario della predetta azienda agro-venatoria, tendente ad ottenere l'ampliamento della stessa;
Visto il verbale dell'accertamento dal quale si evince, tra l'altro, che il comprensorio interessato dall'ampliamento presenta le medesime caratteristiche di quello già assoggettato al regime di azienda agro-venatoria;
Visto il parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica prot. n. 8780/T - B87B del 14 ottobre 2002;
Ritenuto di dovere accogliere l'istanza;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di commercio di Siracusa, prot. n. CEW/1818/2002/ASR0065 del 10 dicembre 2002, dal quale si rileva tra l'altro il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

E' ampliata l'azienda agro-venatoria denominata Baronazzo, di cui al decreto n. 4182 del 30 ottobre 2000 di costituzione, ubicata nel territorio comunale di Noto, contrada omonima, con le particelle nn. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 36, 38, 41, 42 e 43 del foglio di mappa n. 163; del catasto terreni del comune di Noto estesi Ha 24.23.89.
In virtù del presente decreto la superficie complessiva dell'azienda agro-venatoria Baronazzo ammonta ad Ha 107.92.51.

Art. 2

Restano salvi gli impegni, gli obblighi e le condizioni che scaturiscono dall'applicazione del decreto n. 4182 del 30 ottobre 2000 di costituzione dell'azienda. Il titolare concessionario, sig. Poidomani Ignazio, nato a Noto il 16 aprile 1936 ed ivi residente in contrada Baronazzo, è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti con la documentazione allegata all'istanza.

Art. 3

L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al decreto n. 2074 del 5 giugno 1998, citato nelle premesse, degli obblighi assunti e di cui al precedente art. 2, nonché delle eventuali norme che l'amministrazione dovesse ritenere opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione.

Art. 4

La ripartizione faunistico-venatoria di Siracusa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso lo stesso ufficio, a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana ad eccezione degli allegati.
Palermo, 12 febbraio 2003.
  ALBANESE 

(2003.8.441)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


DECRETO 5 febbraio 2003.
Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Nor me di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le Regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 lu glio 1965, n. 1074;
Viste le istanze e gli elenchi anagrafici dei tabaccai, suddivisi in "lottisti" e "non lottisti", consegnati direttamente alla Regione in data 28 gennaio 1999 dalla federazione di categoria FIT, con la nota di accompagnamento n. 2469 del 28 gennaio 1999;
Viste le istanze dei tabaccai successivamente trasmesse dalla FIT con le note prot. n. 6622 del 21 febbraio 2000, n 4534 del 5 febbraio 2002, n. 12366 del 2 aprile 2002, n. 23236 dell'1 luglio 2002, n. 33847 dell'1 ottobre 2002 e n. 39023 del 7 novembre 2002;
Considerato che il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione, con nota n. 1999/9117 del 21 gennaio 1999 assicura che il sistema informatico cui sono collegati i tabaccai "lottisti", in quanto già abilitati alla riscossione delle giocate del lotto, risponde ai requisiti ed è conforme alle prescrizioni dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, quanto alle caratteristiche, modalità e condizioni di sicurezza che garantiscono il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Ritenuto, per tutto quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni esclusivamente i tabaccai che risultino collegati in rete tramite lottomatica, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Ritenuta l'opportunità che il riversamento, in favore della Regione, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimes sa diretta (RID) dal proprio conto corrente bancario;
Ritenuto, pertanto, che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Considerato che i tabaccai, associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'Ecomap, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n.209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono stati depositati presso il Ministero delle finanze, direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicurato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Viste le copie conformi agli originali delle polizze fideiussorie di cui sopra e relative integrazioni, richieste da questo Assessorato con nota prot. n. 296102 in data 22 marzo 1999 al Ministero delle finanze, che ha provveduto a trasmetterle con note n. 52905 del 24 marzo 1999 e n. 67392 del 15 aprile 1999, acquisite da questa amministrazione, rispettivamente in data 12 aprile 1999, prot. n. 297676 ed in data 27 aprile 1999, prot. n. 298605, in relazione al disposto dell'art. 2715 del codice civile;
Viste le note della Federazione italiana tabaccai, prot. n.40959 del 20 novembre 2002, n. 43904 del 12 dicembre 2002 e n. 44905 del 19 dicembre 2002, con le quali la stessa federazione ha trasmesso gli elenchi nominativi dei tabaccai che hanno provveduto, successivamente alla presentazione delle istanze:
a)  a dotarsi del sistema informatico richiesto dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, idoneo a garantire il collegamento con l'archivio tasse automobilistiche;
b)  a sottoscrivere la delega RID, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;
c)  a sottoscrivere la polizza fideiussoria con la Zurich International S.p.A. n. 209S1403;
Vista la nota dell'Ecomap prot. n. 1088 del 14 gennaio 2003, con la quale lo stesso ente ha comunicato gli elenchi dei rivenditori in copertura fideiussoria per l'anno 2003, a mezzo della polizza Zurich International Italia S.p.A. n.209S1403;
Viste le deleghe RID dei tabaccai istanti, pervenute a questo dipartimento con note della FIT prot. n. 1487/C del 21 novembre 2002, n. 1650/C del 19 dicembre 2002 e n. 1656/C del 20 dicembre 2002;
Ritenuto che si possa procedere all'autorizzazione dei tabaccai che, successivamente alla presentazione delle istanze, sono entrati in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per la riscossione delle tasse automobilistiche;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a riscuotere le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai che hanno presentato apposita istanza all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, anche per il tramite delle associazioni di categoria che siano collegati in rete e che utilizzino il sistema lottomatica, i cui nominativi sono contenuti nell'allegato elenco anagrafico, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura bancaria RID alla cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n.28 - Palermo, sul conto corrente n.690000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIAZ4535, intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai di cui all'allegato elenco per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 5

L'agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria.
Delle verifiche effettuate, l'agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o regionali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicem bre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana, anche per quanto concerne l'allegato elenco dei tabaccai autorizzati.
Palermo, 5 febbraio 2003.
  PERGOLIZZI 

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(2003.8.423)
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DECRETO 5 febbraio 2003.
Autorizzazione a tabaccai a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Nor me di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto l'art. 17, comma 11, della legge n. 449/97, che individua la possibilità per i tabaccai di riscuotere le tasse automobilistiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che regola in modo uniforme i rapporti tra i tabaccai e le regioni, ai sensi del comma 12 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", ed in particolare l'art. 28, relativo alla gestione delle rivendite da parte degli assegnatari, del coadiutore o degli assistenti, e l'art. 31, relativo alla cessione delle rivendite sia ordinarie che speciali;
Visto, in particolare, l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, che disciplina il trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita, nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, citati;
Visti i decreti n. 34 del 29 aprile 1999 e n. 197 del 28 dicembre 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 25 giugno 1999 e n. 8 del 25 febbraio 2000, nonché il decreto n. 31 del 25 gennaio 2002, con i quali erano stati autorizzati i precedenti titolari delle rivendite di generi di monopolio di seguito specificate;
Viste le istanze, trasmesse dalla Federazione italiana tabaccai, con le note prot. n. 1344/C del 24 ottobre 2002, del sig. Zingale Giancarlo e n. 97/C del 22 gennaio 2003, dei sigg. Macaluso Daniela, Occhipinti Giuseppa e Iaia Francesca, nuovi titolari subentrati nella gestione delle rivendite di seguito specificate, e volte a proseguire lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia, corredate dall'originale della nuova delega RID;
Viste le note LRV-30-02652/02 del 12 aprile 2002, LRV-30-07101/02 del 16 dicembre 2002, LRV-30-07172/02 del 18 dicembre 2002, LRV-30-07250/02 del 23 dicembre 2002 e LRV-30-07316/02 del 30 dicembre 2002, con le quali la società Lottomatica ha comunicato la disattivazione dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per cambio di titolarità delle seguenti rivendite ed i nominativi dei sotto citati nuovi titolari:



Viste le note della Federazione italiana tabaccai prot. n. 36763 del 22 ottobre 2002 e n. 1187 del 14 gennaio 2003, con le quali la stessa Federazione ha comunicato i nominativi e i dati anagrafici relativi ai nuovi titolari subentranti nella gestione delle tabaccherie ed ha comunicato che i nuovi titolari delle tabaccherie sopra indicati hanno provveduto a sottoscrivere:
a)  contratto con la Lottomatica S.p.A.;
b)  delega RID, per il riversamento degli incassi della Regione;
c)  fideiussione di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Viste le note prot. n. 809 del 13 gennaio 2003 e n. 2781 del 29 gennaio 2003, con le quali l'ECOMAP ha comunicato che i predetti rivenditori hanno avuto copertura fideiussoria a mezzo della polizza Zurich International S.p.A. n. 209S1403 per l'anno 2003;
Considerato che, con la presentazione delle citate istanze, si è correttamente instaurato il rapporto con l'Amministrazione regionale e che in relazione al disposto dell'art. 2 del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 34 del 29 aprile 1999, l'acquisizione della delega RID consente che il riversamento, in favore della Regione siciliana, dei tributi riscossi dai tabaccai istanti ed operanti nel territorio della Regione, avvenga alla Cassa regionale esclusivamente secondo la procedura di rimessa diretta dal proprio conto corrente bancario e che tale modalità di riversamento deve intendersi quale condizione essenziale della rilasciata autorizzazione, al cui venir meno seguirà la revoca dell'autorizzazione medesima;
Ritenuto, per quanto precede, di potere autorizzare alle superiori condizioni i predetti tabaccai, in quanto risultano collegati in rete tramite Lottomatica, e conseguentemente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 11/99 citato, ai fini del collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Considerato che i tabaccai associati alla FIT, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, hanno stipulato, attraverso l'ECOMAP, la polizza fideiussoria e relative integrazioni, con la Zurich International S.p.A., n. 209S1403, in relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11;
Considerato che gli originali della polizza e relative integrazioni sono stati depositati presso il Ministero delle finanze, direzione centrale per la riscossione, che con nota n. 1999/30345 del 24 febbraio 1999, ha assicu rato che le stesse polizze sono idonee a garantire anche gli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione cui sono tenuti i tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, nonché conseguentemente gli interessi erariali della Regione siciliana e che la stessa potrà procedere all'escussione delle stesse qualora si rendesse necessario;
Ritenuto, pertanto, che, in relazione al disposto dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 11/99, si possa procedere al trasferimento del servizio ai nuovi titolari delle rivendite;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, delD.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, alla vigilanza sui tabaccai autorizzati provvede l'agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria;

Decreta:


Art. 1

Sono autorizzati, con effetto dalla data del presente provvedimento, a subentrare nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana, per i motivi di cui in premessa, i tabaccai sottoelencati:





Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse deve avvenire esclusivamente attraverso la procedura bancaria RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 690000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535, intestato alla Regione siciliana.
Al verificarsi della mancata adozione della sopra richiesta procedura RID la presente autorizzazione viene revocata con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per mezzo dei tabaccai autorizzati ai sensi dell'art. 1, è condizionato all'attivazione dei collegamenti degli stessi con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418 ed all'avvenuta acquisizione da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze delle deleghe sottoscritte dai tabaccai per l'attivazione della procedura RID, ai fini del riversamento delle somme riscosse in favore della Regione siciliana.

Art. 4

Le somme riscosse dai tabaccai devono essere da essi riversate entro il termine di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 11/99 per il riversamento delle somme in favore della Regione siciliana, si procede all'escussione della garanzia sia per i mancati riversamenti sia per la penale ed alla contestuale sospensione del servizio di riscossione o alla revoca dell'autorizzazione dirigenziale.

Art. 5

L'agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, è incaricata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, della puntuale esecuzione del presente decreto, ivi compresa l'attivazione, di cui al precedente art. 3, nonché della vigilanza sugli autorizzati tabaccai, circa il mantenimento delle condizioni apposte alla presente autorizzazione, da effettuarsi attraverso ispezioni e verifiche ordinarie e straordinarie, avvalendosi, ove occorra, degli organi di polizia tributaria, ed adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione.
Delle verifiche effettuate e delle adottate sospensioni, l'agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, curerà di segnalare all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito, i riscontrati casi di sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente decreto e dalle disposizioni ministeriali e/o assessoriali, al fine di potere adottare i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, in relazione ai quali non mancherà di fornire i necessari pareri istruttori.

Art. 6

I tabaccai, autorizzati con il presente atto a riscuotere le tasse automobilistiche, sono nominati responsabili del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 7

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvederà alla notifica del presente decreto ai tabaccai per il tramite dell'associazione di categoria che ha trasmesso le istanze dei tabaccai medesimi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2003.
  PERGOLIZZI 

(2003.8.424)
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DECRETO 5 febbraio 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e la sig.ra Minniti Caterina per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione, pervenuta in data 7 gennaio 2003, della sig.ra Minniti Caterina quale titolare dell'impresa omonima cod. M.C.T.C. ACT1330 con sede in Caltagirone (CT), viale Milazzo n. 140, c.a.p. 95041, nella quale la predetta sig.ra Minniti Caterina dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico A.C.I. per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che la predetta istante ha autorizzato l'amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che la predetta sig.ra Minniti Caterina, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato, attraverso l'Automobile club d'Italia, con la società Reale Mutua Assicurazioni, la polizza fideiussoria n. 43981 rinnovata fino al 6 settembre 2003;
Vista la polizza fideiussoria n. 43981, di L. 1.000.000.000, pari ad E 516.460, prestata in forma solidale e collettiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata convenzione, e depositata in originale presso questa amministrazione, con nota dell'A.C.I. Automobile club Palermo, comprensiva degli elenchi nominativi dei soggetti associati, richiedenti la stipula della convenzione;
Considerato che la predetta sig.ra Minniti Caterina ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 110 rilasciato dalla Provincia regionale di Catania in data 18 luglio 2002, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che la sig.ra Minniti Caterina è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 4 febbraio 2003 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito e la sig.ra Minniti Caterina, codice fiscale MNN CRN 67E48 B428D, nata a Caltagirone (CT) l'8 maggio 1967 e residente a Caltagirone, via P. Novelli n. 13, quale titolare dell'impresa omonima, partita I.V.A. 03166390876, con sede a Caltagirone, viale Milazzo n. 140, c.a.p. 95041, cod. M.C.T.C. ACT1330, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535, intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche, previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2003.
  PERGOLIZZI 



N.B. Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione.
(2003.8.426)
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DECRETO 7 febbraio 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regio nale del bilancio e delle finanze e il sig. Torrisi Vincenzo per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione, pervenuta in data 20 dicembre 2002, successivamente integrata, del sig. Torrisi Vincenzo quale titolare dell'impresa denominata Jhons Servizi Auto cod. M.C.T.C. AEN1013 con sede ad Enna, via S. Agata n. 22, c.a.p.. 94100, nella quale il predetto sig. Torrisi Vincenzo dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico Isaco per il collegamento con gli archivi della tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che il predetto istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Torrisi Vincenzo, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata convenzione, con la società Navale Assicurazioni S.p.A. la polizza fideiussoria individuale n. 4164777A fino al 27 novembre 2003 di E 51.646,00 (L. 100.000.000), depositata in originale pres so questa amministrazione;
Considerato che il predetto sig. Torrisi Vincenzo ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 1 rilasciato dalla Provincia regionale di Enna in data 15 gennaio 2002, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Torri si Vincenzo è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 6 febbraio 2003 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito e il sig. Torrisi Vincenzo, codice fiscale TRR VCN 70T30 C342B, nato ad Enna il 30 dicembre 1970 e residente ad Enna, via delle Magnolie n. 4, quale titolare dell'impresa denominata Jhons Servizi Auto, partita I.V.A. 01043500865, con sede ad Enna, via S. Agata n. 22, c.a.p.. 94100, cod. M.C.T.C. AEN1013, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 7 febbraio 2003.
  PERGOLIZZI 



N.B. Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione
(2003.8.427)
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DECRETO 11 febbraio 2003.
Approvazione della convenzione tra l'Assessorato regio nale del bilancio e delle finanze e il sig. Bonanno Francesco per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
Visto il D.P.Reg. n. 3419 del 4 settembre 2002, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 278 del 22 agosto 2002;
Visto, in particolare, l'art. 8 del citato D.P.R. n. 1074/65;
Visto l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si stabilisce che i soggetti autorizzati, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto n. 169 del 22 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 7 luglio 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo, per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/91 per conto della Regione siciliana;
Vista l'istanza di stipula della convenzione, pervenuta in data 29 gennaio 2003, del sig. Bonanno Francesco quale titolare dell'impresa omonima cod. M.C.T.C. AME1166 con sede a Furnari (ME), via Nuova Russo n. 20/22, c.a.p. 98054, per il tramite dell'associazione di categoria Confedertaai, nella quale il predetto sig. Bonanno Francesco dichiara di utilizzare la rete telematica ed il sistema informatico Isaco per il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui al D.M. 25 novembre 1998, n. 418;
Viste le note n. 201042 del 2 dicembre 1999 e n. 210526 del 17 dicembre 1999, con le quali il Ministero delle finanze comunica che i sistemi informatici Avantgarde, Isaco, Sermetra ed Aci risultano rispettare le modalità tecniche e le caratteristiche di sicurezza approvate con decreto del Ministero delle finanze in data 27 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 1999 e assicurano quindi il collegamento con gli archivi delle tasse automobilistiche;
Considerato che il predetto istante ha autorizzato l'Amministrazione a prelevare, direttamente dal proprio conto corrente (procedura bancaria RID), l'ammontare dei pagamenti riscossi;
Considerato che il predetto sig. Bonanno Francesco, a garanzia del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per conto della Regione, ha stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata convenzione, con la società Navale Assicurazioni S.p.A. la polizza fideiussoria individuale n. 4166631T fino al 20 gennaio 2004 di E 51.646,00 (L. 100.000.000), depositata in originale pres so questa amministrazione;
Considerato che il predetto sig. Bonanno Francesco ha prodotto, unitamente all'istanza, il richiesto documento n. 15 rilasciato dalla Provincia regionale di Messina in data 28 maggio 1995, per lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
Rilevato, per tutto quanto precede, che il sig. Bonan no Francesco è in possesso dei requisiti necessari per riscuotere le tasse automobilistiche, ai sensi del decreto n. 169/2000;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la convenzione stipulata in data 10 febbraio 2003 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito e il sig. Bonanno Francesco, codice fiscale BNN FNC 59S14 D825L, nato a Furnari (ME) il 14 novembre 1959 e residente a Furnari, via Nuova Russo n. 22, quale titolare dell'impresa omonima, partita I.V.A. 01722890835, con sede a Furnari, via Nuova Russo n. 20/22, c.a.p.. 98054, cod. M.C.T.C. AME1166, con la quale è affidato al predetto soggetto, con effetti dalla data del presente provvedimento, per il periodo previsto dall'art. 2, primo comma, della convenzione come sopra approvata, il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella qualità di soggetto autorizzato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Detta convenzione è allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il riversamento delle somme riscosse dal predetto soggetto autorizzato avverrà esclusivamente attraverso la procedura RID alla Cassa regionale, Banco di Sicilia, via Rosolino Pilo n. 28 - Palermo, sul conto corrente n. 69000140, codice ABI 01020, codice CAB 04793, codice SIA Z4535 intestato alla Regione siciliana, secondo le modalità di riversamento previste dall'art. 6 della convenzione come sopra approvata. Al soggetto autorizzato che non acceda comunque alla sopra richiesta procedura RID viene revocata la presente autorizzazione con effetto immediato.

Art. 3

Il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte del predetto soggetto autorizzato è condizionato all'attivazione del collegamento dello stesso con gli archivi delle tasse automobilistiche previsti dagli artt. 5 e 6 del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, in base a quanto previsto dall'art. 4 della convenzione come sopra approvata.

Art. 4

Il presente decreto sarà revocato al venir meno dei requisiti richiesti, su proposta dell'agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia, quale amministrazione finanziaria periferica statale di cui questa Regione si avvale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1074/65, come previsto dall'art. 8 della sopra citata convenzione approvata con il decreto n. 169/2000.

Art. 5

Il soggetto autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche è nominato responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

L'agenzia delle entrate, direzione regionale della Sicilia è incaricata della puntuale esecuzione del presente decreto secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione medesima.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 2003.
  PERGOLIZZI 



N.B. Il presente decreto è pubblicato senza l'allegata convenzione
(2003.8.428)
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DECRETO 19 febbraio 2003.
Individuazione dei capitoli di bilancio e dei programmi di spesa i cui rendiconti amministrativi, relativi all'anno 2002, devono essere sottoposti a controllo da parte delle ragionerie centrali.

L'ASSESSORE PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i RR.DD. del 18 novembre 1923, n.2440 e del 23 maggio 1924, n.827;
Vista la legge regionale n.28 del 29 dicembre 1962;
Vista la legge regionale n.7 del 23 marzo 1971;
Vista la legge regionale n.47 dell'8 luglio 1977;
Vista la legge regionale n.256 del 28 dicembre 1979;
Vista la legge regionale n.10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n.2 del 26 marzo 2002, che all'art.80 sostituisce, modifica ed integra l'art.13 della precedente legge regionale n.47/77, ed in particolare:
a)  il comma 2, che introduce l'obbligo per i funzionari delegati di presentare, in luogo del rendiconto, una certificazione attestante l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore, senza tuttavia esimerli dalla predisposizione del rendiconto medesimo, che rimane in custodia degli stessi funzionari delegati per tutto il tempo, normativamente previsto, durante il quale la relativa documentazione pos sa tornare utile o necessaria e, comunque, per un perio do di tempo non inferiore a dieci anni;
b)  l'ultimo comma, che prevede la facoltà in capo all'Assessore per il bilancio e le finanze di determinare programmi di spesa o singoli capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare, a campione, da parte delle ragionerie centrali competenti, controlli sui rendiconti amministrativi, resi sulle spese sostenute nell'anno in corso, dai funzionari delegati;
Vista la circolare n.8 del 5 luglio 2002 del dipartimento bilancio e tesoro di questo Assessorato, applicativa, nonché esplicativa dell'art.80 della legge regionale n.2/2002;
Considerato che attraverso la verifica della spesa delegata si può attuare, oltre il controllo istituzionale, sia pure a campione, dando la preferenza a quelle spese meritevoli di maggiore considerazione (missioni del personale, spese delegate a privati, spese per acquisto di beni e servizi) anche, e indipendente dal controllo medesimo, un'attività di monitoraggio della stessa spesa, utile per le future determinazioni proprie delle competenze dell'Assessorato;
Ritenuto che detto monitoraggio possa tornare utile per eliminare gli sprechi e per supportare una nuova politica, in cui siano privilegiati tutti i fattori d'incremento di ricchezza della Regione ad iniziare dal massimo utilizzo della sua forza lavoro;
Sentiti i direttori capo delle ragionerie centrali;
Ritenuto che i successivi capitoli di bilancio e programmi di spesa possano soddisfare sia l'attività di controllo istituzionale sulla spesa delegata, sia l'attività di monitoraggio tesa all'acquisizione di conoscenze utili per le determinazioni sul contenimento della spesa e sull'incremento della ricchezza della Regione;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.80 della legge regionale n.2 del 26 marzo 2002 e per le finalità sopra riportate, vengono qui di seguito individuati i capitoli di bilancio e i programmi di spesa in ordine ai quali esercitare i controlli sui relativi rendiconti amministrativi, resi per l'anno 2002, dai funzionari delegati:
Sulle aperture di credito emesse da tutti gli Assessorati per:
a)  spese di funzionamento, unità previsionale acquisto di beni e servizi;
b)  spese per missioni del personale.
Sui capitoli di spesa sotto suddivisi per Assessorato:
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste
144106  Fondo destinato a favorire i processi di ristrutturazione di cooperative agricole ecc.; 
542002  Spese per acquisto di apparecchiature di tipo di bonifica compresi i borghi rurali; 
150514  Spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi ecc.; 

Azienda foreste demaniali
1119  Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi demaniali ecc.; 
1121  Spese di esercizio e manutenzione vivai nonché spese di impianto ecc.; 

Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
372513  Spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626/94; 
372518  spese per la fornitura gratuita dei libri di testo ecc.; 
376527  Spese per le biblioteche regionali, ivi compreso il servizio bibliotecario regionale; 
376528  Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza, da attuarsi tramite enti teatrali ecc.; 
376531  Spese per l'organizzazione di manifestazioni musicali ad alto livello culturale; 
772006  Spese informatico ecc.; 
146514  Manutenzione delle opere pubbliche per il finan ziamento di progetti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche ecc; 
777302  Contributi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici ecc.; 

Assessorato del bilancio e delle finanze
219202  Restituzione e rimborsi di imposte dirette relative addizionali; 
218901  Indennità per ritardato sgravio di imposte pagate; 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigia nato e della pesca
346514  Spese per la disciplina e la vigilanza della pesca; 
742403  Finanziamenti in favore dei comuni per le opere di urbanizzazione primaria; 
742406  Finanziamenti in favore di comuni per la realizzazione di appositi centri commerciali; 

Assessorato degli enti locali
582801  Somma da ripartire ai comuni per la realizzazione di opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati; 
182514  Spese per le elezioni regionali ed amministrative; 

Assessorato dei lavori pubblici
672005  Spese per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento e la riparazione di edifici di enti morali ecc.; 
672006  Fondo destinato alla esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di enti di culto e formazione religiosa ecc. 
672009  Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento ecc. di acquedotti ad esclusione ecc.; 
672013  Interventi per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi ecc.; 
672023  Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento ecc. di strade esterne comunali ecc.; 
672045  Spese per l'esecuzione di opere acquedottistiche urgenti, per sostituzione di condotte fatiscenti ecc.; 

672046 e 672047 Spese per la realizzazione di interventi previsti nel sottoprogramma 3 misura 1 ecc. compresi nel P.O.P. Sicilia 1994/1999, quota U.E. FERS e quota Stato;
672064  Spese per la costruzione di opere pubbliche nelle isole minori della Regione; 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
322111  Prosecuzione e finanziamento dei progetti di cui all'art.12 della legge regionale n.21/95, n.85, relativi a misure di fuoriuscite di lavoratori; 
312003  Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale; 
712002  Spese per l'automazione degli uffici dell'Aministrazione regionale del lavoro; 

Presidenza della Regione
516406  Potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico; 
516007  Recupero e conservazione di edifici di culto e di interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto; 
512411  Finanziamenti per la realizzazione di opere con le disponibilità provenienti dalle revoche ecc.; 
512410  Cofinanziamento dello stato studi di fattibilità di cui alla delibera Cipe del 30 giugno 1999, n. 106; 

Assessorato della sanità
413702  Sussidio integrativo a favore degli ammalati affetti da morbo di Hansen; 
413314  Interventi straordinari di emergenza nel settore igienico-sanitario; 

Assessorato del territorio e dell'ambiente
443302  Trasferimenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali per spese di impianto e di gestione; 
842009  Spese finalizzate alla valorizzazione e fruizione sociale dei parchi e delle riserve; 
842012  Interventi per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; 
842013  Interventi nelle aree depresse di cui alla delibera del CIPE del 17 marzo 1998, n.32; 
842020  Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio di Siracusa; 
842411  Contributi alle province e ai comuni per l'acqui sizione, l'impianto e la gestione di terreni destinati alla formazione di parchi; 
846002  Interventi per la riqualificazione dei centri storici dei comuni; redazione, attuazione e finanziamento piano particolareggiato del centro storico di Agrigento; 
846402  Opere di urbanizzazione e risanamento dei piani particolareggiati di recupero urbanistico previsti dalla legge regionale 10 agosto 1985 n.37; 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
472514  Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la regione; 
872002  Spese per il finanziamento di opere urgenti di valorizzazione turistica ecc.; 

872020, 872021, 872022 Spese per la realizzazione degli interventi previsti nel sottoprogramma 2 misura 2 compresi nel POP della Sicilia 1994-1999 quota UE, quota Stato, quota Regione;
872026  Programma di spesa rivolto a dotare i comuni siciliani di impianti per l'esercizio sportivo e per l'utilizzazione del tempo libero. 


Art. 2

Il controllo dovrà riguardare almeno un terzo degli OO.AA. emessi sul singolo capitolo, salvo che siano stati emessi meno di dieci aperture di credito: nel qual caso, saranno controllati tutti i rendiconti.

Art.3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana e inserito nel sito internet della Regione.
Palermo, 19 febbraio 2003.
  PAGANO 

(2003.8.481)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 11 febbraio 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa MZ Tecnologie e Sistemi Avanzati, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale della revisione effettuata il 16 settembre 2002, dal quale è emerso che la cooperativa MZ Tecnologie e Sistemi Avanzati, con sede in Catania, è impossibilitata a proseguire l'attività;
Sentita la Commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 18 dicembre 2002, con parere n. 2784, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa MZ Tecno logie e Sistemi Avanzati, con sede in Catania;
Considerato che la cooperativa aderisce alla Legacoop per cui deve farsi luogo alla riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75;
Vista la nota n. 02/4688 del 19 dicembre 2002 della Legacoop, con la quale viene indicata la terna di nominativi tra cui provvedere alla nomina del commissario liquidatore;
Visto l'art. 2540 del codice civile;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa MZ Tecnologie e Sistemi Avanzati, con sede in Catania, quinta strada n. 46, zona industriale, costituita il 7 gennaio 1993 con atto omologato dal tribunale di Catania il 5 marzo 1993, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

L'avv. Antonio Novello, nato a Pachino (CT) il 5 dicembre 1957, e residente a Catania in via Valverde n. 24, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 2003.
  CIMINO 

(2003.8.497)
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI


DECRETO 6 marzo 2003.
Modifica delle modalità e dei criteri erogativi relativi al capitolo 183705 "Contributi ad enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione" - Legge regionale n. 65/53.

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale n.10/91, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esperienze maturate, apportare integrazioni e modifiche al decreto del 22 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 dell'8 marzo 2002, per quanto attiene il capitolo 183705, già capitolo 19004, per il quale vengono dettate nuove procedure e modalità da seguire per l'attività erogativa di questa Amministrazione;

Decreta:


Art. 1

In applicazione della disposizione recata dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 424 del 22 febbraio 2002, per quanto attiene il capitolo 183705, già capitolo 19004, vengono così modificati:
-  capitolo 183705 "Interventi in materia di pubblica beneficenza ed assistenza", già capitolo 19004 "Contributi ad enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose, di beneficenza e di istruzione" (legge regionale n.65/53).
Per le finalità di legge, i contributi sono concessi ad enti di culto, quale partecipazione alle spese prioritariamente per istruzione religiosa, restauri conservativi, acquisto di paramenti ed oggetti sacri, di attrezzature ed arredi legati alle finalità ed ai servizi religiosi di culto, di beneficienza ed istruzione.
L'istanza, a firma del legale rappresentante, conforme al modello allegato A, compilata in ogni sua parte, prodotta su carta intestata e con apposto il timbro dell'ente di culto per il quale si chiede il contributo, deve essere completata dalle seguenti dichiarazioni:
a)  esatta denominazione e indirizzo dell'ente di cul to richiedente;
b)  che l'ente è aperto al pubblico culto;
c)  che il consiglio parrocchiale e/o la commissione economica parrocchiale sono stati informati della spesa da sostenere, nonché dell'esigenza e della destinazione del materiale richiesto;
d)  che l'oggetto della spesa per il quale si chiede il contributo non sia stato finanziato in tutto o in parte da altri enti pubblici;
e)  che il preventivo acquisito risulta essere il più favorevole, a seguito di una indagine di mercato effettuata anche informalmente.
L'istanza, con l'allegata copia di valido documento d'iden tità del rappresentante legale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere corredata da:
1)  n. 1 preventivo, in originale, analitico di spesa intestato all'ente di culto che chiede il contributo rilasciato da ditta idonea vistato da organo competente per la conformità o la congruità dei prezzi (Camera di commercio o ufficio tecnico comunale territorialmente competente);
2)  dettagliata relazione sull'esigenza e destinazione del materiale richiesto;
3)  copia del codice fiscale dell'ente di culto richiedente ed esatta denominazione ed indirizzo.
L'ufficio preposto all'istruttoria delle istanze provvederà ad acquisire gli accertamenti richiesti al sindaco del comune in cui l'ente di culto ha sede, fermo restando l'esclusione di istanze aventi per oggetto richieste eccedenti E 51.645,68 (L. 100.000.000).
Le istanze, per essere sottoposte al prescritto parere obbligatorio della commissione consultiva, devono essere corredate dalla relativa documentazione e dall'acquisizione degli accertamenti svolti dal comune. Sia la documentazione anche integrativa prodotta dall'ente di culto, che gli accertamenti effettuati dal comune dovranno pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. A tal fine farà fede il timbro apposto dall'ufficio ricevente (bollo d'entrata) o il timbro postale di spedizione.
Questa Amministrazione, al fine di semplificare le scelte, ritiene opportuno indicare, di seguito, un elenco di strumenti e attrezzature che possono essere acquisiti o finanziati con i fondi disponibili sul capitolo in oggetto:
-  acquisto o restauro arredi indispensabili al culto (panche, altari, casule, inginocchiatoi, etc.);
-  acquisto paramenti sacri;
-  acquisto di arredi sacrestia;
-  acquisto organi;
-  restauro organi a canne già esistenti;
-  acquisto campane ed attrezzature per relativa auto mazione;
-  acquisto impianti amplificazione;
-  acquisto arredi ed attrezzature per istruzione;
-  acquisto impianti di video proiezione ed attrezzature per saloni parrocchiali;
-  acquisto di computers con annesse periferiche;
-  acquisto o recupero di vetrate artistiche, di statue e di via crucis;
-  acquisto o restauro infissi.
Non saranno ammessi a contributo i lavori edili in quanto gli stessi trovano copertura finanziaria da parte di altri Assessorati. Inoltre non saranno prese in considerazione le istanze di contributo per quegli enti che non risultano in regola con la presentazione della documentazione relativa ai contributi ricevuti negli esercizi finanziari precedenti.
Il contributo è determinato dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione consultiva che deve esprimere un parere in ordine alle iniziative proposte in proporzione alla disponibilità finanziaria rispetto alle richieste di contributo ammesse a finanziamento e non può essere superiore ad E 25.822,84 (L. 50.000.000). L'eventuale eccedenza della disponibilità finanziaria determinatasi verrà ridistribuita in proporzione a tutte le richieste finanziabili per un importo inferiore.
La liquidazione del contributo è subordinata al la acqui sizione:
1)  di fattura originale e quietanzata della stessa ditta che a suo tempo ha rilasciato preventivo di spesa, il cui importo dovrà corrispondere all'intero ammontare del preventivo ammesso a finanziamento.
La suddetta fattura dovrà rispecchiare fedelmente il preventivo ammesso a finanziamento; i beni acquistati dovranno quindi possedere caratteristiche tecniche uguali o superiori di quelle dei beni oggetto del preventivo.
2)  di attestazione rilasciata dalla competente Curia vescovile per le confessioni religiose cattoliche o da organi equivalenti per le confessioni religiose riconosciute diverse da quelle cattoliche da cui risulti che il materiale acquistato è stato registrato nell'inventario dei beni dell'ente di culto beneficiario.
L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità di quanto dichiarato negli atti relativi all'attività ed escluderà dai finanziamenti i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere.
Il termine di presentazione delle richieste di contributo è fissato dall'1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno. A tal fine farà fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione. Le istanze inviate fuori termine non saranno istruite.
Per l'esercizio 2003 gli enti interessati sono tenuti a presentare le relative istanze, o a ripresentare quelle già inoltrate, alla luce delle condizioni e requisiti fissati con il presente provvedimento, entro e non oltre il 15 aprile corrente anno.
L'assegnazione degli interventi finanziari è, comunque, subordinata alla disponibilità del pertinente capitolo del bilancio regionale.

Art. 2

Ogni diversa precedente disposizione in contrasto con quelle dettate col presente decreto è da intendersi abrogata.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 marzo 2003.
  D'AQUINO 


Allegato A

Assessorato regionale degli enti locali
Servizio VII - Servizi socio-assistenziali e di volontariato
unità operativa n. 5
via Trinacria nn. 34/36
90141 PALERMO

Oggetto:  Legge regionale n. 65 del 14 dicembre 1953 - Istanza di contributo "enti culto", anno finanziario 2003.

Il sottoscritto ............................................... nato a ............................................... il .................................. quale rappresentante legale del/della ............................................... con sede in ..................................................... (provincia ................) via/piazza ..................................................... n. ............ c.a.p. ...................... codice fiscale dell'ente ...............................................

Chiede

per le finalità previste dalla legge regionale n. 65 del 14 dicembre 1953 la concessione di un contributo per ............................................... ............................................... ...............................................
Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
a)  di essere a conoscenza della legge regionale n. 65 del 14 dicembre 1953;
b)  che l'ente è aperto al pubblico culto;
c)  che il consiglio parrocchiale e/o la commissione economica parrocchiale è stata informata della spesa da sostenere, nonché dell'esigenza e della destinazione del materiale richiesto;
d)  che l'oggetto della spesa per il quale si chiede il contributo non sia stato finanziato in tutto o in parte dall'Assessorato regionale degli enti locali o da altri enti pubblici;
e)  che il preventivo acquisito risulta essere più favorevole a seguito di una indagine di mercato effettuata anche informalmente.
Per quanto sopra, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
(Luogo e data) ................................................
Il legale rappresentante

...............................................
(2003.10.617)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 17 dicembre 2002.
Determinazione delle tariffe omnicomprensive dei percorsi terapeutici per l'attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione dal 1° agosto 2002.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1996, con il qua le sono state individuate le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto 11 dicembre 1997, con cui l'Assessorato della sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale, determinandone la tariffa;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, con il quale sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 502/92;
Vista la legge regionale 26marzo 2002, n. 2, ed, in par ticolare, l'art. 123 ai sensi del quale le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa devono essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei percorsi terapeutici;
Visto il decreto 27 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, 5 luglio 2002, con il quale sono stati approvati i percorsi terapeutici per l'attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
Vista la relazione 23 luglio 2002, con la quale sono state determinate le tariffe dei percorsi terapeutici utilizzando come base di calcolo quelle di cui al nomen clatore tariffario regionale, approvato con decreto n. 24059/97;
Considerato che in sede di verifica della metodologia seguita, si è pervenuti alla quantizzazione della quota relativa all'attività di "presa in carico" da parte delle strutture riabilitative come previsto nei "criteri di accessibilità" del documento approvato con decreto 27 giugno 2002, così pervenendo alla definitiva quantificazione del le pertinenti tariffe;
Vista la relazione prot. n. 1645 del 26 luglio 2002, con la quale sono state determinate le implementazioni delle misure tariffarie per l'attività di "presa in carico" da parte delle strutture riabilitative per la correlata valutazione iniziale e finale dell'assistito, così come previsto nei "criteri di accessibilità" approvati dal tavolo scientifico, e che sono state diramate alle Aziende con circolare n. 1088 del 31 luglio 2002 le tariffe omnicomprensive dei percorsi terapeutici per l'attività ambulatoriale in medicina fisica e di riabilitazione e che gli stessi hanno decorrenza in Sicilia dal 1° agosto 2002;
Vista la nota prot. n. 8/Dip/4411 del 1° ottobre 2002, con la quale vengono codificati i percorsi terapeutici;
Ritenuto di dovere indicare le tariffe omnicomprensive dei suddetti percorsi terapeutici come di seguito riportate:




Decreta:


Art. 1

A far data 1° agosto 2002 le tariffe omnicomprensive dei percorsi terapeutici per l'attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione di cui al decreto 27 giugno 2002, sono determinate come segue:




Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 17 dicembre 2002.
  CITTADINI 



Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità il 24 febbraio 2003, al n. 56.
(2003.9.559)
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DECRETO 18 febbraio 2003.
Modifica ed integrazione del decreto 7 agosto 2002, concernente determinazione dei posti letto e delle rette in R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sani taria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;
Visto il Piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto l'art. 8 ter del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 25 ottobre 1999, con il quale sono stati approvati gli standard strutturali delle residenze sanitarie assistenziali prevedendo nella fattispecie una capacità ricettiva non inferiore a 20 posti e non superiore a 120 posti articolata in nuclei di 20 posti;
Visto il decreto n. 1545 del 7 agosto 2002, con il quale vengano fissate le rette pro capite solamente per i moduli da 40, 60, 80 e 120 posti letto per residenze sanitarie assistenziali, nonché per il modulo da 20 posti letto per malati di Alzheimer e di altre demenze senili;
Considerato che con il decreto n. 1545/2002 sopra citato non è stata prevista la determinazione della retta pro capite per il modulo base da 20 posti letto;
Considerato che il personale da adibire al modulo da 20 posti letto è il seguente:

Figure professionali 20 p.l. 
Medico specialista responsabile TP     
Medico specialista collaboratore (18 ore)     
Assistente sociale (20 ore)     
Animatore (20 ore)     
Tecnici della riabilitazione riferiti alle patologie assistite     
Addetti assistenza     
Infermieri professionali di cui 1 con funzioni di coordin.     
Assistente amministrativo     
Custode centralinista, portierato     
Ausiliari per i servizi generali     
Addetti alla lavanderia, stireria, guardaroba     
Cuoco     
Addetto cucina     
Addetto alla manutenzione impianti     
  Totale 22 

Ritenuto di dover determinare la retta tenendo conto dei criteri utilizzati per la determinazione delle rette pro capite per i moduli da 40 a 120 posti letto di cui al decreto n. 1545/2002;
Rilevato che la retta comprende una quota a carico del fondo sanitario regionale e una quota a carico dell'utente e che pertanto può essere determinata nel seguente modo:
-  modulo da 20 posti letto: a carico del F.S.R. 90,75, a carico utente 50,63, retta RSA E 141,37;

Decreta:

Ad integrazione e modifica del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002:

Art. 1

La retta pro capite, per ogni giorno di effettiva residen za dei soggetti aventi diritto ai sensi del D.P.Reg. 25 ottobre 1999 comprendente tutti gli oneri conseguenti alla residenzialità, per il modulo da 20 posti letto, è così stabilita:
-  modulo da 20 posti letto: a carico del F.S.R. 90,75, a carico utente 50,63, retta RSA E 141,37.

Art. 2

E' abrogato l'art. 2 del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 18 febbraio 2003.
  CITTADINI 

(2003.9.540)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 5 febbraio 2003.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Tripi.

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento

(2003.7.394)
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DECRETO 5 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Castellana Sicula.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n.183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n.180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n.226;
Visto il decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico, con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art.6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art.1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di Giunta regionale n.245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art.6 del decreto n.298/41/2000, accoglien do, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n.10625 del 18 ottobre 2002, con la quale l'amministrazione comunale di Castellana Sicula ha richiesto l'aggiornamento del piano straordinario, relativamente ad aree prossime al centro abitato e frazioni, allegando uno specifico studio mirato sia alle valutazioni geomorfologiche che alle valutazioni del rischio di frana, redatto dal geol. C.Cibella;
Visto il decreto n.543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggior namento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato B;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota prot. n.22007 del 31 dicembre 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta degli studi trasmessi dall'amministrazione comunale di Castellana Sicula, ritiene ammissibile la richiesta di aggior namento del piano straordinario, relativamente ad aree prossime al centro abitato e frazioni;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Castellana Sicula, con la delimitazione delle aree a rischio idrogeologico nelle aree prossime al centro abitato e frazioni, soggette alle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art.2 del decreto n.543 del 25 luglio 2002.

Art.2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio idrogeologico, in scala 1:10.000, e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi cialedella Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2003.
  MARINESE 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il comune di Castellana Sicula, l'ufficio del Genio civile di Palermo e la Provincia regionale di Palermo.
Allegato
RELAZIONE DI ISTRUTTORIA

Nell'ambito del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, promulgato con decreto del 4 luglio 2000, sono state individuate delle aree franose a rischio elevato o molto elevato, riconducibili sia a dissesti idrogeologici sia ad emergenze geomorfologiche nel territorio comunale di Castellana Sicula.
Il comune di Castellana Sicula ha presentato istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico con nota n.10625 del 18 ottobre 2002, assunta al prot. n.22007 presso l'ufficio del Genio civile di Palermo in data 12 novembre 2002.
Alla suddetta istanza, a cura del suddetto comune e in ordine al contenuto della circolare di codesto Assessorato n.57596 del 22 novembre 2000, è stato allegato uno specifico studio redatto dal geol. Carlo Cibella, mirato sia alle valutazioni geomorfologiche che alla valutazione dei rischi da frana nell'ambito del territorio comunale di Castellana Sicula.
Il professionista incaricato dall'amministrazione comunale ha prodotto, a corredo del suddetto studio, due elaborati cartografici. Si tratta rispettivamente di una carta dei dissesti e di una carta dei rischi con individuazione delle aree a rischio idrogeologico in scala 1:10.000.
Quest'ultimo elaborato tiene conto delle valutazioni di rischio per frane con i gradi R2 (medio), R3 (rischio elevato) e R4 (molto elevato).
Nel complesso viene illustrata una valutazione e una perimetrazione delle aree a rischio modificata rispetto a quella riprodotta sulle carte con le valutazioni di rischio redatte da codesto Assessorato.
In particolare, l'esame della carta con le valutazioni di rischio a scala 1:10.000 evidenzia che sono state individuate due grandi aree a rischio per frane R4: la prima, indicata col n.2, si sviluppa a nord-ovest della frazione di Nociazzi; la seconda, indicata col n. 6, è sita a nord-est dell'abitato di Castellana Sicula, in prossimità di contrada Valanche e si sviluppa a monte della strada statale delle Madonne e dell'Etna. Quattro aree a rischio per frane R3 indicate con i nn. 3, 5, 7 e 9 sono state localizzate rispettivamente a est della frazione di Nociazzi, a nord-est della frazione di Calcarelli, a sud-est della frazione di Calcarelli ed a sud di Castellana Sicula.
Altre aree a grado di rischio R2 per frane sono sparse nell'ambito di tutto il territorio comunale, con maggiori addensamenti nella porzione settentrionale dello stesso.
Le suddette valutazioni sono state suffragate da una relazione tecnica, ove si descrivono analiticamente i criteri adottati per le valutazioni di rischio prodotte e che costituisce parte integrante dello studio di revisione proposto.
In considerazione di quanto sopra, si trasmette per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la documentazione inviata dal comune di Castellana Sicula, redatta dal geologo Carlo Cibella, che risulta elaborata secondo le linee guida individuate con la circolare assessoriale n.57596 del 22 novembre 2000 per la revisione del piano straordinario, con la nuova classificazione del livello di rischio di una porzione del territorio comunale di Castellana Sicula.
(2003.8.469)
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DECRETO 5 febbraio 2003.
Aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Castronovo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n.71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n.37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n.183 del 18 maggio 1989: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge n.180 dell'11 giugno 1998: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge n.132 del 13 maggio 1999, convertito in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999 n. 226;
Visto il decreto n.298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta il piano straordinario per l'assetto idrogeologico con cui vengono individuate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto elevato o elevato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto, che attesta che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai sensi dell'art.1bis del decreto legge n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella rappresentata;
Vista la delibera di giunta regionale n.245 del 14 settembre 2000, con la quale, tra l'altro, viene condivisa l'opportunità di dare immediato corso all'aggiornamento del piano straordinario del rischio idrogeologico, così come previsto dall'art.6 del decreto 298/41/2000, accogliendo, prioritariamente, eventuali segnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da quelle rappresentate nella cartografia del piano;
Vista la nota prot. n.7503 del 17 ottobre 2002, con la quale l'amministrazioni comunale di Castronovo ha richiesto l'aggiornamento del piano straordinario, relativamente alle aree prossime al centro abitato, allegando uno specifico studio mirato sia alle valutazioni geomorfologiche che alle valutazioni del rischio di frana, redatto dal geol. C. Giambrone;
Visto il decreto n.543 del 25 luglio 2002, con il quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente approva l'aggior namento del piano straordinario, integrato dalle norme di salvaguardia di cui all'allegato B;
Vista la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo, trasmessa con nota prot. n.19835 del 31 dicembre 2002, nella quale l'ufficio, sulla scorta degli studi trasmessi dall'amministrazione comunale di Castro novo, ritiene ammissibile la richiesta di aggiornamento del piano straordinario, relativamente alle aree prossime al centro abitato, considerando, in particolare, a "rischio nullo" la porzione mediana dell'area che si sviluppa nella periferia nord-occidentale dell'abitato, dove sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione una serie di interventi atti a mitigare il rischio di frana da crollo;
Considerato che parte degli interventi di consolidamento sono ancora in fase di realizzazione, si ritiene che debba essere mantenuto per quest'area il rischio "molto elevato" (R4), fino a quando non siano stati ultimati tali lavori e non sia stato prodotto certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è aggiornato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico del comune di Castronovo, con la delimitazione delle aree a rischio idrogeologico nelle zone prossime al centro abitato, soggette alle norme di salvaguardia, ai sensi dell'art.2 del decreto n.543 del 25 luglio 2002.

Art.2

Per la porzione mediana dell'area che si sviluppa nella periferia nord-occidentale dell'abitato, dove sono in corso di realizzazione una serie di interventi atti a mitigare il rischio di frana da crollo, è mantenuto il rischio "molto elevato" (R4) fino a quando non siano stati ultimati tali lavori e non sia stato prodotto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Art.3

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dissesto e del rischio idrogeologico, in scala 1:2.000, e la relazione d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile di Palermo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2003.
  MARINESE 



N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 9, il comune di Castronovo, l'ufficio del Genio civile di Palermo e la Provincia regionale di Palermo.
Allegato
RELAZIONE DI ISTRUTTORIA

Nell'ambito del piano straordinario per l'assetto idrogeologico, promulgato con decreto del 4 luglio 2000, sono state individuate delle aree franose a rischio elevato o molto elevato, riconducibili sia a dissesti idrogeologici sia ad emergenze geomorfologiche nel territorio comunale di Castronovo di Sicilia.
Il comune di Castronovo di Sicilia ha presentato istanza finalizzata alla revisione del piano straordinario per l'assetto idrogeologico con nota n.7503 del 17 ottobre 2002, assunta al prot. n.19835 presso l'ufficio del Genio civile di Palermo in data 18 ottobre 2002.
Alla suddetta istanza, a cura del suddetto comune e in ordine al contenuto della circolare di codesto assessorato n.57596 del 22 novembre 2000, è stato allegato uno specifico studio redatto dal geol. Calogero Giambrone, mirato sia alle valutazioni geomorfologiche che alla valutazione dei rischi da frana nell'ambito del territorio comunale di Castronovo di Sicilia.
Il professionista incaricato dall'amministrazione comunale ha prodotto, a corredo del suddetto studio, due elaborati cartografici. Si tratta rispettivamente di una carta dei dissesti e di una carta dei rischi con individuazione delle aree a rischio idrogeologico in scala 1:2.000.
Quest'ultimo elaborato tiene conto delle valutazioni di rischio per frane con i gradi R3 (rischio elevato) e R4 (molto elevato).
Nel complesso viene illustrata una valutazione e una perimetrazione delle aree a rischio modificata rispetto a quella riprodotta sulle carte con le valutazioni di rischio redatte da codesto Assessorato.
In particolare, l'esame della carta con le valutazioni di rischio a scala 1:2.000 evidenzia che sono state individuate due aree a rischio per frane R4: la prima, descritta al paragrafo 2.1 della relazione esplicativa, si sviluppa nella periferia nord-occidentale del l'abi tato. Essa ha un andamento frazionato in due sottoaree poiché nella porzione mediana (classificata rischio nullo) sono in corso di realizzazione una serie d'interventi atti a mitigare il rischio di frana da crollo; la seconda area, descritta al paragrafo 2.2.4 della relazione esplicativa, ha un'estensione molto più limitata e ricade a valle della via Platani nella periferia sud-orientale dell'abitato. Tre aree a rischio per frane R3, descritte ai paragrafi 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 della relazione esplicativa, ricadono rispettivamente a valle della via Kassar nella periferia orientale del centro abitato, in area Carrozzeria, sempre nella periferia orientale dell'abitato, e in area ex discarica R.S.U. in contrada Candelora, a sud del centro abitato.
Le suddette valutazioni sono state suffragate da una relazione tecnico-descrittiva, ove sono rappresentanti analiticamente i criteri adottati per le valutazioni di rischio prodotte e che costituisce parte integrante dello studio di revisione proposto.
In considerazione di quanto sopra, si trasmette per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la documentazione inviata dal comune di Castronovo di Sicilia, redatta dal geologo Calogero Giambrone, che risulta elaborata secondo le linee guida individuate con la circolare assessoriale n.57596 del 22 novembre 2000 per la revisione del piano straordinario, con la nuova classificazione del livello di rischio di una porzione del territorio comunale di Castronovo di Sicilia.
(2003.8.470)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 30 dicembre 2002.
Piano di riparto dei contributi per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
Vista la legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, art. 23;
Vista la legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, art. 20;
Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1 che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002;
Visto il decreto 27 marzo 2002 dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, con il quale sono stati ripartiti in capitoli le uscite previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 e nel quale è stato previsto lo stanziamento di E 4.000.000,00 nel capitolo 872806 per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale n. 8/78;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, con la quale sono state apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2002, e che pertanto lo stanziamento nel cap. 872806 risulta essere di E 2.000.000,00;
Vista la circolare 29 marzo 1995, n. 3 dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 dell'8 aprile 1995, relativa alle procedure obiettivi e criteri per la concessione di finanziamenti e contributi per la realizzazione, costruzione o completamento di impianti sportivi, comprese le attrezzature fisse costituenti un insieme organico e funzionale, approvati con decreto n. 440/IX TUR del 6 maggio 1997, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1997, reg. 1, fg. 96, ai sensi della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;
Visto il parere espresso da parte del Comitato regionale per la programmazione sportiva nella seduta del 19 dicembre 2002, verbale n. 38, per la predisposizione del piano di riparto dei contributi, per le finalità di cui sopra, per l'anno finanziario 2002;
Considerato che, a seguito del parere espresso dal Comitato regionale per la programmazione sportiva in merito alla pratica presentata dalla società cooperativa Il Sestante di Favara (AG) relativa ai lavori di realizzazione di una piscina in contrada Chimento in Agrigento, il parere tecnico del Coni provinciale di Agrigento, reso favorevolmente nei termini previsti, è pervenuto all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e che pertanto può la citata società essere inclusa nel piano di riparto dei contributi di cui sopra;
Visto l'art. 23, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare il piano di riparto di che trattasi così predisposto, relativo al capitolo 872806 per l'anno finanziario 2002;
Visto il decreto n. 1193/A1/Tur del 31 ottobre 2002, con il quale all'arch. Lanza Roberto, responsabile del servizio "Impiantistica sportiva", sono state attribuite a decorrere dal 1° novembre 2002 le deleghe di cui all'art. 7, lettere e), f) e g) con esclusione del potere sostitutivo e previa proposta al dirigente generale, lett. i) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Decreta:


Art. 1

E' approvato il piano di riparto dei contributi, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativo al capitolo 872806 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2002, per l'importo complessivo di D 1.942.879,54, per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

Art. 2

E' impegnata sul cap. 872806, esercizio finanziario 2002, la somma complessiva di E 1.942.879,54 in favore di enti pubblici, enti, istituti e società sportive elencate nell'allegato A per la realizzazione, costruzione o completamento di impianti sportivi, comprese le attrezzature fisse costituenti un insieme organico e funzionale.

Art. 3

Con successivi provvedimenti si provvederà alla concessione dei contributi non appena questa amministrazione sarà in possesso della documentazione di rito.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per l'annotazione ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.20.
Palermo, 30 dicembre 2002.
Per delega del dirigente generale, il dirigente del servizio impiantistica sportiva: LANZA


Vistato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti il 31 dicembre 2002, al n. 9.
Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF (occorre Acrobat Reader)

(2003.10.575)
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DECRETO 30 dicembre 2002.
Modifica del decreto 16 dicembre 2002, relativo al programma regionale di spesa ex art. 4 della legge regio- nale n. 21/85 relativo alla misura 4.20 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali nn. 19/72, 35/78, 21/85 e 7/02;
Vista la legge regionale n. 22/01, art. 4, comma 2;
Visto il D.P.R. 12 aprile 1996;
Visto il Regolamento CE n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1783/99, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il Regolamento CE n. 1685/2000, recante dispo sizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 in ordine alla ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 438/01, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99, in ordine ai sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;
Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.20 (ex 4.4.3);
Visto il Complemento di programmazione ed in particolare la scheda di misura 4.20 (ex 4.4.3);
Visto il decreto n. 37/Gab del 16 novembre 2001, regi strato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2001, registro n. 1, foglio 134 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 4 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il programma di interventi previsto dalla misura 4.20 del Complemento ed è stata effettuata la chiamata dei progetti;
Visto il decreto n. 178/Gab del 17 giugno 2002, con il quale è stato modificato l'art. 2 del decreto 37/Gab del 16 novembre 2001;
Visto il decreto 207/Gab del 4 settembre 2002, con il quale è stato modificato l'art. 2 del decreto 37/Gab ed è stato previsto il finanziamento dei progetti degli interventi ex art. 2 del decreto n. 37/Gab, in relazione al perfezionarsi dell'iter approvativo di ciascuno;
Visto il decreto n. 309/serv. 5/Tur del 13 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2002, registro n. 1, foglio 70, con il quale è stato approvato il programma regionale di spesa ex art. 4 della legge regionale n. 21/85, relativo alla misura 4.20 del P.O.R. Sicilia, includendo il solo progetto relativo al III lotto della darsena turistica del porto di S. Marina Salina per un importo di E 2.835.508,48;
Visto il decreto n. 714/serv. 5/Tur del 29 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2002, registro n. 1, foglio 94, con il quale è stato modificato il programma regionale di spesa ex art. 4 della legge regionale n. 21/85, relativo alla misura 4.20 del P.O.R., approvato con decreto n. 309/serv. 5/Tur del 13 maggio 2002, inclu dendovi il progetto relativo alla realizzazione delle infra strutture portuali in Lampedusa, località Cavallo Bianco e Cala Pisana di importo pari a E 4.000.000,00;
Visto il decreto n. 715/serv. 5/Tur del 29 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2002, registro n. 1, foglio n. 95, con il quale è stato modificato il programma regionale di spesa 2002, relativo alla misura 4.20 del P.O.R. Sicilia, includendovi il progetto relativo al completamento del piano regolatore portuale II stralcio del comune di Balestrate di importo pari a E 9.748.244,11;
Visto l'art. 41, comma 7, della legge regionale n. 7/02, che consente l'inserimento nei programmi regionali di finanziamento per il 2002, anche interventi muniti di progetto già tecnicamente approvato come progetto di massima o esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 7/02;
Visto il decreto n. 1554/serv. 5/Tur del 16 dicembre 2002, con il quale è stato approvato il programma regionale di spesa ex art. 4 della legge regionale n. 21/85 relativo alla misura 4.20 del P.O.R., includendovi tra l'altro il progetto delle opere previste dal piano regolatore del porto di Porto Palo di Menfi;
Considerato che per mero errore materiale il decre to n. 1554/serv. 5/Tur del 16 dicembre 2002 ha previ sto per il progetto in questione un contributo pubbli co pari a E 7.460.457,85 anziché l'importo corretto di E 8.952.549,42 comprensivo di I.V.A.;
Ritenuto opportuno rettificare l'errore materiale commesso;
Visto l'art. 26 della legge regionale n. 23/02;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, sono modificati gli artt. 1 e 2 del decreto n. 1554/serv. 5/Tur del 16 dicembre 2002, attribuendo al progetto delle opere previste dal piano regolatore del porto di Porto Palo di Menfi un contributo finanziario pubblico massimo pari a E 8.952.549,42.

Art. 2

In relazione alle modifiche apportate con l'art. 1, il pro gramma regionale di spesa 2002 relativo alla misura 4.20 del P.O.R. si articola come segue:
-  comune di Ragusa, Porto turistico di Marina di Ra gusa con contributo finanziario pubblico massimo pari a E 34.258.184,51, beneficiario finale comune di Ragusa;
-  comune di Menfi, progetto delle opere previste dal piano regolatore del porto di Porto Palo di Menfi, con contributo finanziario pubblico massimo pari a E 8.952.549,42, beneficiario finale comune di Menfi;
-  comune di Riposto, porto turistico primo bacino, pontili, banchine piazzale con finanziamento interamente pubblico di importo pari a E 10.650.000,00, beneficiario finale comune di Riposto;
-  S. Marina Salina, progetto relativo al III lotto della darsena turistica del porto di S. Marina Salina con finanziamento interamente pubblico di importo pari a E 2.835.508,48, beneficiario finale comune di S. Marina Salina;
-  Lampedusa, realizzazione delle infrastrutture portuali in Lampedusa, località Cavallo Bianco e Cala Pisana, con finanziamento interamente pubblico di importo pari a E 4.000.000,00, beneficiario finale comune di Lampedusa e Linosa;
-  Balestrate, completamento del piano regolatore por tuale II stralcio, con finanziamento interamente pubblico di importo pari a E 9.748.244,11, beneficiario finale Genio civile opere marittime di Palermo;
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 2002.
  PORRETTO 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 febbraio 2003, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, foglio 87.
(2003.8.492)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Bando di ammissione alla ricomposizione fondiaria "anni 2003/2006" - P.O.R. 2000/2006 - Misura 4.11.

Cliccare qui per visualizzare il bando

(2003.10.622)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Proroga dei termini previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del bando per l'attuazione della sottomisura 4.04.a del P.O.R. Sicilia, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 25 ottobre 2002.

La scadenza relativa alla presentazione delle istanze è confermata nella data del 23 gennaio u.s. Ciascuna delle scadenze, successive al ricevimento delle istanze, previste dall'art. 11 dell'avviso pubblico relativo all'attuazione, è prorogata di 30 giorni, ad eccezione del termine di giorni 30 entro il quale l'IRCAC procederà a dare comunicazione dei risultati all'Assessorato dell'industria e al richiedente.
(2003.10.593)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Integrazione del comitato di gestione del Fondo per l'inserimento lavorativo dei disabili.

Con decreto n. 310/serv. III del 26 settembre 2002 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto all'integrazione del comitato di gestione del Fondo per l'inserimento lavorativo dei disabili, di cui al decreto n. 75/Gab del 18 marzo 2002, con il componente supplente, in rappresentanza della UIL, sig. De Marco Mario, nato a Messina il 23 ottobre 1959.
(2003.7.381)
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Rettifica di un dato anagrafico di un componente del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Siracusa.

Con decreto n. 342/serv. III del 10 ottobre 2002 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla rettifica della data di nascita del componente Zuccarello Giuseppe, riportata nel decreto assessoriale n. 52/serv. III del 28 gennaio 2002, che risulta così rettificata: 21 giugno 1949 anziché 26 giugno 1949.
(2003.7.379)
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Modifica della composizione del comitato provinciale per il sostegno dei disabili della provincia di Trapani.

Con decreto n. 364/serv. III del 23 ottobre 2002 dell'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, si è proceduto alla modifica della composizione del comitato provinciale di sostegno dei disabili della provincia di Trapani di cui al decreto n. 68/serv. III del 15 aprile 2002, con l'inclusione dei componenti in rappresentanza dell'ANMIL, sig. Maiorana Antonio Salvatore in qualità di membro effettivo e sig. Calamia Vincenzo in qualità di membro supplente e l'esclusione dei componenti in rappresentanza dell'ANMIC.
(2003.7.380)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla ditta Unicarni società cooperativa a r.l., con stabilimento nel comune di Catania, al subentro nell'attività di deposito di carni.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 100 del 3 febbraio 2003, è stato autorizzato il subentro della ditta Unicarni società cooperativa a r.l., con stabilimento nel comune di Catania nella zona industriale strada II, n. 11, all'attività di deposito frigorifero di carni fresche della ditta Coldgest S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
L'impianto mantiene il numero di riconoscimento veterinario n. 2154/F e con tale numero resta iscritto nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
(2003.7.400)
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Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività all'impianto e allo stabilimento del la ditta Blanco Emanuele, con sede nel comune di Modica.
Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 106 del 6 febbraio 2003, l'impianto di sezionamento di carni fresche di volatili da cortile e piccola selvaggina allevata della ditta Blanco Emanuele, sito nel comune di Modica (RG) nella contrada Liccio n. 257, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495.
L'impianto viene iscritto nello speciale registro previsto dal l'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 con il numero di riconoscimento veterinario 0-1004/S.
(2003.7.396)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 107 del 6 febbraio 2003, il laboratorio di produzione di carni macinate e preparazioni di carni fresche di volatili da cortile annesso all'impianto di sezionamento di carni fresche di volatili da cortile e piccola selvaggina allevata della ditta Blanco Emanuele, sito nel comune di Modica (RG) nella contrada Liccio n. 257, viene riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309.
L'impianto viene iscritto nello speciale registro previsto dal l'art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309 con il numero di riconoscimento veterinario 0-1004/P.
(2003.7.397)
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Autorizzazione alla gestione provvisoria della 11ª sede farmaceutica urbana del comune di Bagheria.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica n. 129 dell'11 febbraio 2003, la dott.ssa Bongiovanni Margherita, iscritta all'ordine professionale dei farmacisti della provincia di Palermo, è stata autorizzata alla gestione provvisoria dell'11ª sede farmaceutica urbana del comune di Bagheria, nelle more del conferimento della stessa a mezzo pubblico concorso.
(2003.7.419)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Comunicato relativo all'immissione di dati in materia urbanistica nel sito internet dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Si comunica che, a far data dal 30 gennaio 2003, sono stati immessi nel sito internet dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente www.artasicilia.net le risposte ai quesiti posti dai comuni in materia urbanistica, esitati dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2002 dallo stesso Assessorato.
Ai fini di una più agevole consultazione degli stessi quesiti, si ritiene opportuno precisare il percorso che dovrà eseguirsi, dopo avere aperto la pagina del sito, per potere accedere al database da cui scegliere il singolo quesito in funzione dell'argomento cercato:
a)  cliccare sul banner "urbanistica";
b)  selezionare "circolari, pareri e quesiti in materia urba nistica";
c)  selezionare "quesiti in materia urbanistica".
(2003.7.413)
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Provvedimenti concernenti finanziamento alla Provincia regionale di Messina per la realizzazione di opere in attuazione del POR Sicilia 2000/2006, misura 1.10 "Tutela integrata delle aree costiere".

In attuazione del POR Sicilia 2000-2006, misura 1.10 - Tutela integrata delle aree costiere, il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 925 del 6 novembre 2002, registrato dalla Corte dei conti il 16 gennaio 2003, reg. n. 1, foglio 10 e il decreto integrativo n. 1293 del 24 dicembre 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2003, reg. n. 1, foglio 13, ha concesso alla Provincia regionale di Messina il finanziamento di E 5.857.137,69 per la realizzazione del Progetto per la ricostruzione della spiaggia di Capo d'Orlando dalla fiumara Zappulla al Faro, stralcio esecutivo di Trazzera Marina (ME), cod. I. - 1999.IT.16.PO.011/1.10/11.2.8/008.
(2003.7.366)


In attuazione del POR Sicilia 2000-2006, misura 1.10 - Tutela integrata delle aree costiere, il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 926 del 6 novembre 2002, registrato dalla Corte dei conti il 16 gennaio 2003, reg. n. 1, foglio 11 e il decreto integrativo n. 1292 del 24 dicembre 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2003, reg. n. 1, foglio 12, ha concesso alla Provincia regionale di Messina il finanziamento di E 6.042.545,72 per la realizzazione del Progetto per la ricostruzione della spiaggia di Gioiosa Marea e di Piraino dal Vallone Carcara a Capo Schino, 1° lotto esecutivo (ME), cod. I. - 1999.IT.16.PO.011/1.10/11.2.8/007.
(2003.7.365)
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Finanziamento al comune di Racalmuto per la realizza zione di lavori in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07.

In attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07, con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1212 del 18 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2003, reg. n. 1, foglio 9, è stato concesso in favore del comune di Racalmuto il finanziamento per la realizzazione dell'intervento "lavori di consolidamento e sistemazione della zona a valle di piazza Barona". (Cod. 1999.IT.16.1.PO.011/1.07/11.2.12/0004).
(2003.7.362)
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Finanziamento al comune di Catania per la realizzazio ne di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07.

In attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07, con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1213 del 18 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2003, reg. n. 1, foglio 5, è stato concesso in favore del comune di Catania il finanziamento per la realizzazione dell'intervento "realizzazione collettore C7". (Cod. 1999.IT.16.1.PO. 011/1.07/11.2.12/0008).
(2003.7.361)
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Finanziamento al comune di Mazzarà S. Andrea per la realizzazione di opere in attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07.

In attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 1.07, con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1214 del 18 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2003, reg. n. 1, foglio 6, è stato concesso in favore del comune di Mazzarà S. Andrea il finanziamento per la realizzazione dell'intervento "messa in sicurezza idrogeologica del l'area sottostante i plessi scolastici". (Cod. 1999.IT.16.1.PO.011/ 1.07/11.2.12/0022).
(2003.7.360)
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Finanziamento di una somma per la realizzazione di lavori nel comune di Carlentini.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente n. 26 del 21 gennaio 2003 è stato concesso un finanziamento di E 516.456,90 a favore del comune di Carlentini per lavori di consolidamento del costone di contrada Inchiuso, 1° stralcio di cui alla delibera n. 10 dell'8-9 gennaio 2001.
(2003.7.410)
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Finanziamento di una somma per la realizzazione di lavori nel comune di Roccavaldina.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 27 del 21 gennaio 2003 è stato concesso un finanziamento di E 400.800,95 a favore del comune di Roccavaldina per la realizzazione dei lavori di consolidamento di un tratto della strada panoramica in località Sotto-Fontana, di cui alla delibera n. 297 del 15 giugno 2001.
(2003.7.409)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale al proget to per l'apertura di una cava di calcare in territorio del comune di Roccamena.
Il dirigente del servizio 7/VIA del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 94 del 4 febbraio 2003, ha espres so giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 12 aprile 1996, con prescrizioni, relativamente al progetto per l'apertura di una cava di calcare in località Sticca del comune di Roccamena (PA), presentato dalla ditta Calcestruzzi Roccamena s.n.c. di Diesi Anna Maria & C., con sede in Roccamena (PA), contrada Serra di Farina, ed identificata in catasto nel foglio di mappa 12 del N.C.T. di Roccamena, alle particelle 23 e 24 (in parte).
(2003.7.364)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di un impianto di un centro di stoccaggio di rifiuti in territorio del comune di Floridia.

Il dirigente del servizio 7/VIA del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 96 del 4 febbraio 2003, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, con prescrizioni, al progetto di un impianto di un centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (centro rottamazione auto) in contrada Vignarelli del comune di Floridia (SR), presentato dalla ditta F.lli Cultrera di Cultrera Giuseppe & C. s.n.c. con sede in Floridia, contrada Vignarelli.
(2003.7.367)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali in territorio del comune di Modica.

Il dirigente del servizio 7/VIA del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 97 del 4 febbraio 2003, ha espres so giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, con prescrizioni, al progetto di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali e speciali pericolosi sito nell'agglomerato ASI di contrada Fargione del comune di Modica (RG), presentato dalla ditta ECO.DEP. di Morando G. & C. s.n.c. con sede in Vittoria (RG).
(2003.7.363)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di raddoppio della linea ferroviaria Messina-Siracusa, tratta Catania centrale-Catania Ognina.

Il dirigente responsabile del servizio 7/VIA del dipartimento regionale territorio e ambiente, con decreto n. 106 del 4 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, per il progetto di raddoppio della tratta ferroviaria tra Catania centrale e Catania Ognina della linea ferroviaria Messina-Siracusa.
(2003.7.411)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Azien da autonoma provinciale per l'incremento turistico di Ragusa.

Con decreto n. 236/Gab. dell'11 dicembre 2002, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ha provveduto alla ricostituzione del consiglio di amministrazione del l'Azien da autonoma provinciale per l'incremento turistico di Ragusa come segue:
-  presidente: presidente della Provincia regionale di Ragusa;
-  componenti: sindaco del comune di Ragusa o assessore da lui designato;
-  sig. Schembari Lucio, sindaco del comune di S. Croce Camerina in qualità di sindaco di comune non sede di azienda di soggiorno e turismo;
-  presidente Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato di Ragusa;
-  sig. Papa Mario, in qualità di esperto;
-  sig. Roccaro Pietro, in qualità di esperto;
-  sig. Ascenzo Pietro, in qualità di esperto;
-  segretario direttore pro tempore AAPIT di Ragusa.
Il predetto consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni dalla data del presente decreto.
(2003.7.407)
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Iscrizione all'albo regionale delle pro loco dell'associazione turistica pro loco di S. Flavia.

Con decreto del dirigente del servizio vigilanza enti turistici, imprese e professioni del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo n. 16/S2 Tur. del 30 gennaio 2003, è stata iscritta all'albo regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/65 e successive modifiche, l'associazione turistica pro loco di S. Flavia (PA) a far data dall'anno 2003.
(2003.7.377)
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Iscrizione all'albo regionale del turismo sociale dell'associazione Che' Sicilia, con sede in Palermo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo n. 38/S2 Tur. del 5 febbraio 2003, l'associazione Che' Sicilia, con sede legale in via Messina Marine n. 693 - Palermo, sede principale in via Galletti n. 76/a - Palermo e sede secondaria in Ficarra (ME), via IV Novembre n. 96, è iscritta all'albo regionale del turismo sociale ed è autorizzata all'esercizio dell'attività relativa ai propri compiti istituzionali.
(2003.7.408)
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CIRCOLARI





Assessorato dell'agricoltura e delle foreste


CIRCOLARE 3 marzo 2003, n. 324.
Riapertura e modifica dei termini previsti nella circolare 9 ottobre 1991, n. 76/DR applicativa dell'art. 7 della legge n. 910/66 e dell'art. 1 della legge n. 40/69.

In considerazione dei ripetuti eventi calamitosi che si sono verificati nel territorio siciliano, limitatamente all'annata fitopatologia 2003/2004 si dispongono le seguenti modifiche alla circolare di cui all'oggetto:
-  alla lett. A) presentazione della domanda: il termine ultimo di presentazione delle istanze per la corrente annata fitopatologia è fissato alla data del 20 mar zo 2003;
-  alla lett. B) istruttoria della domanda di contributo gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il termine del 20 aprile 2003 dovranno trasmettere agli Osservatori malattie delle piante (U.O.53 e U.O.54) le pratiche per l'istruttoria tecnica;
-  alla lett. C) comunicazione di avvenuta istruttoria tecnica gli Osservatori per le malattie delle piante (U.O.53 e U.O.54) dovranno comunicare agli indirizzi previsti le risultanze entro il 20 maggio 2003.
Restano invariate tutte le disposizioni di cui alla circolare n. 76/DR del 9 ottobre 1991 circa le modalità e i tempi previsti per il completamento delle successive fasi istruttorie.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: Crosta
(2003.10.594)
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Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione


CIRCOLARE 17 febbraio 2003, n.5.
Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni, art. 14 della legge regionale 13 set tembre 1999, n. 20.


Ai dirigenti dei centri dei servizi amministrativi della Sicilia
Ai rettori delle università degli studi di Catania, Messina e Palermo
e, p.c.  All'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia 



La legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, all'art. 14, così come modificato dall'art. 81 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, al fine di contribuire all'educazione alla legalità e consolidare una nuova coscienza democratica finalizzata alla lotta contro le organizzazioni mafiose e i poteri occulti, prevede la concessione di contributi a scuole, istituti o facoltà universitarie per iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, approfondimento, studio e ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti, sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche.
I predetti contributi, nella misura massima di E 5.164,56, sono concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico, per l'organizzazione di incontri e laboratori con esperti o con realtà associative che operano sul territorio, per mostre e raccolte di documenti.
Al fine della concessione dei contributi per l'anno scolastico-accademico 2003/2004 il legale rappresentante del la scuola, dell'istituto o della facoltà, deve presentare, entro il termine perentorio del 30 aprile 2003, direttamente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, dipartimento pubblica istruzione, servizio scuola materna ed istruzione di ogni ordine e grado statale, via Generale Magliocco n. 46 - 90141 Palermo, apposita domanda di cui all'allegato schema esemplificativo.
Detta iniziativa deve essere preventivamente approvata, per le scuole di ogni ordine e grado, dal consiglio di circolo o di istituto su proposta del collegio dei docenti o, per l'università, dal competente consiglio di facoltà.
Alla domanda va allegata, pena l'esclusione, la delibera del consiglio di circolo o istituto, o facoltà in copia autenticata, unitamente ad un preventivo di spesa ed una dettagliata relazione, debitamente sottoscritta dal dirigente scolastico, illustrativa delle attività che si intendono promuovere.
La trasmissione della domanda oltre il termine del 30 aprile 2003 (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante) o la mancanza del preventivo di spesa o dell'approvazione del consiglio di circolo o di istituto o facoltà, o della relazione illustrativa, costituisce motivo di esclusione.
Il contributo sarà concesso a quelle iniziative che risultino più rispondenti per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte e le metodologie suggerite, alle finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, richiamate nella presente circolare e dovrà essere utilizzato entro l'anno scolastico/accademico 2003/2004.
Alle istituzioni che risulteranno beneficiarie del contributo saranno impartite istruzioni in ordine alla gestione dei fondi, contestualmente alla nota di assegnazione.
I dirigenti dei centri servizi amministrativi sono pregati di diramare la presente circolare a tutte le scuole di ogni ordine e grado sia statali che non statali della provincia.
Parimenti i rettori sono pregati di dare ampia diffusione alla presente circolare all'interno dei rispettivi atenei.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
  L'Assessore: GRANATA 


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(2003.8.463)
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CIRCOLARE 26 febbraio 2003, n. 6.
Bando per l'assegnazione delle borse di studio previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per l'anno scolastico 2002/2003.

Ai presidenti delle province regionali della Sicilia
Ai sindaci dei comuni della Sicilia per il tramite dei presidenti delle province regionali della Sicilia
Al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia
e, p. c. Alla Presidenza della Regione siciliana, segreteria generale
All'Assessorato regionale degli enti locali
All'Unione regionale delle province siciliane
All'A.N.C.I.-Sicilia
Si richiama la Conferenza di servizi, indetta con nota n. 2908 del 4 dicembre 2002 e tenutasi nei locali di questo dipartimento il successivo giorno 18 dicembre con i rappresentanti delle Province in indirizzo.
Preso atto delle direttive in quella occasione individuate, si formula la presente per trasmettere, in allegato, il "bando" per l'assegnazione alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (elementari, medie inferiori e medie superiori), che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli, per l'anno scolastico 2002/2003.
Detto bando riporta:
1)  all'art. 1 le fonti normative che disciplinano sia la materia che le modalità di partecipazione ed i criteri per l'assegnazione delle borse di studio;
2)  all'art. 2 l'oggetto dell'intervento;
3)  all'art. 3 la misura dell'intervento;
4)  all'art. 4 la tipologia delle spese ammissibili;
5)  all'art. 5 i soggetti beneficiari;
6)  all'art. 6 le modalità di partecipazione;
7)  ed, in allegato, il formulario della domanda di partecipazione.
Percorso procedimentale
Al fine di consentire la rapida e concreta assegnazione delle borse di studio in questione, si detta qui di seguito il percorso procedimentale affidato ai soggetti individuati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interven ti e servizi sociali", da concludersi nei termini nello stesso indicati:
1)  le province, all'atto del ricevimento della pre sen te, informeranno tempestivamente e formalmente i comuni sui quali esercitano la propria competenza ter ri toriale che sul sito internet www.regione.sici lia.it/bbccaa/ PI/indexcircolari.htm (cliccare su U.O.B.17) è stata pubblicata la presente circolare, il bando in oggetto ed i suoi allegati; dal suddetto sito, pertanto, potranno essere scaricati gli atti che si intendono, così, formalmente no ti ficati.
Con successivo plico, questa amministrazione trasmetterà il supporto informatico necessario alla re dazione uniforme delle graduatorie di cui ai successivi paragrafi.
Le province avranno cura di trasmettere copia di detto supporto informatico ai comuni sui quali esercitano la propria competenza territoriale, al fine di mantenere uniformità nella redazione delle graduatorie;
2)  i comuni trasmetteranno alle istituzioni scolastiche elementari e medie inferiori statali e paritarie sulle quali esercitano la propria competenza territoriale il "bando" in oggetto (ove ne ricorrano le condizioni, potranno utilizzare il medesimo percorso individuato al precedente punto 1). Con le medesime potranno, inoltre, stipulare un apposito protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione della massima collaborazione da parte delle stesse nella ricezione e nella istruzione delle istanze.
Avranno, anche, cura di affiggere copia del "bando" al proprio albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo a loro disposizione, la massima diffusione e ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interessati e fornendo agli stessi il formulario necessario a consentirne la corretta partecipazione (v. art. 6 del bando).
Gli stessi:
a)  cureranno la ricezione delle domande di partecipazione, procedendo, a richiesta degli interessati ed ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, all'autenticazio ne della sottoscrizione (v. art. 6, comma 1, punto 1 del bando);
b)  procederanno all'istruzione delle domande, presentate nei termini previsti dal "bando", al fine di verificarne l'ammissibilità;
c)  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del "bando", cureranno la redazione delle graduatorie distinte per i due ordini di scuola (elementari e medie inferiori) ordinate in base alla progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di E 10.632,94 fissato dal "bando"; dette graduatorie saranno redatte sul supporto informatico fornito da questa amministrazione;
d)  cureranno l'affissione al proprio albo del provvedimento di approvazione delle graduatorie come sopra elaborate, consentendone la visione agli eventuali richiedenti e trasmettendo le stesse, unicamente al supporto informatico, alle province territorialmente competenti entro il termine del giorno 3 ottobre 2003 e conservando copia delle stesse al fine di procedere, in seguito, all'ero gazione del beneficio;
3)  le province trasmetteranno alle istituzioni scolastiche medie superiori statali e paritarie sulle quali esercitano la propria competenza territoriale il "bando" in oggetto (ove ne ricorrano le condizioni, potranno utilizzare il medesimo percorso individuato al precedente punto 1). Con le medesime potranno, inoltre, stipulare un apposito protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione della massima collaborazione da parte delle stesse nella ricezione e nella istruzione delle istanze.
Avranno, anche, cura di affiggere copia del "bando" al proprio albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo a loro disposizione, la massima diffusione e ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interessati e fornendo agli stessi la modulistica necessaria a consentirne la corretta partecipazione (v. art. 6 del bando).
Le stesse:
a)  cureranno la ricezione delle domande di parteci pazione, procedendo, a richiesta degli interessati, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, all'autenticazione della sottoscrizione (v. art. 6, comma 1, punto 1 del bando);
b)  procederanno all'istruzione delle domande, presentate nei termini previsti dal "bando", al fine di verificarne l'ammissibilità;
c)  ai sensi dell'art. 3, comma 4, del "bando", cureranno la redazione delle graduatorie per le scuole medie superiori ordinate in base alla progressione degli indicatori della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di E 10.632,94 fissato dal "bando"; dette graduatorie saranno formulate sul supporto informatico fornito da questa Amministrazione;
d)  cureranno, inoltre, l'affissione al proprio albo del provvedimento di approvazione delle graduatorie come sopra elaborate, consentendone la visione agli eventuali richiedenti;
4)  le province, infine, cureranno la redazione di uniche graduatorie degli aventi diritto al beneficio, relative al territorio di propria competenza, distintamente per:
a)  scuole elementari;
b)  scuole medie inferiori;
c)  scuole medie superiori;
e trasmetteranno le stesse, unitamente al relativo supporto informatico, entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2003 allo scrivente Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, dipartimento pubblica istruzione, servizio VIII, U.O.B. XVII, Diritto allo studio ed E.R.S.U., via Generale Magliocco, n. 46 - 90141 Palermo;
5)  lo scrivente dipartimento, sulla base delle gradua torie elaborate e trasmesse dalle province:
a)  procederà alla redazione del piano di riparto, individuando l'importo individuale delle borse di studio, distinto per ogni ordine e grado di scuola;
b)  accrediterà le somme a favore delle suddette province le quali, a loro volta, accrediteranno ai singoli comuni interessati gli importi determinati in ragione del numero dei beneficiari e dell'entità delle singole borse di studio.
Si confida nella collaborazione degli enti e degli uffici in indirizzo, al fine di assicurare agli utenti un servizio sempre migliore e si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.
Si ritiene, in ultimo, utile sottolineare che un eventuale ritardo potrebbe vulnerare, in definitiva, il principio connesso alla celerità dell'azione amministrativa con conseguente danno ricadente esclusivamente sulle fasce più deboli della società.
  L'Assessore: GRANATA 

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(2003.10.578)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 3 marzo 2003, n. 27.
Applicazione in ambito regionale della legge n. 68/99, adempimenti previsti dall'art. 1, comma 4, per le finalità del l'art. 2 della legge medesima, D.P.C.M. del 13 gennaio 2000.

Alle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia
All'Ispettorato regionale della sanità
All'Ufficio regionale del lavoro
Agli UU.PP.L. della Sicilia
All'Ispettorato regionale del lavoro
Agli Ispettorati provinciali del lavoro
All'INAIL, sede regionale di Palermo
e, p.c.  Alle Associazioni di categoria dei disabili 

della Sicilia
Alle Organizzazioni sindacali della Sicilia
All'Assessore regionale per la sanità
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione per l'impiego, divisione III
Com'è noto, con l'entrata in vigore della legge n. 68/99, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", sono state apportate, fra l'altro, sostanziali modifiche in ordine all'apprestamento di strumenti tecnici che consentono di valutare adeguatamente le persone con disabilità, nelle loro capacità lavorative residue e di inserirle nel posto di lavoro più congeniale, concretizzando in tal modo il cosiddetto "collocamento mirato", di cui all'art. 2 della medesima legge.
Uno di questi strumenti tecnici, di fondamentale importanza ai fini predetti, è costituito dall'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 68/99, in mancanza del quale, il disabile non ha alcun diritto di accesso al sistema per l'inserimento, nel mondo del lavoro, riservato alla propria categoria.
La norma precitata onera di tale adempimento le commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che operano, secondo il disposto medesimo, in seno alle Unità sanitarie locali, secondo le indicazioni operative e le modalità dettate dal D.P.C.M. del 13 gennaio 2000, concernente "Atto di indirizzo e coordinamen to in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1, comma 4, della legge n. 68/99".
Ai fini esemplificativi si evidenzia che i compiti assegnati ai predetti organismi riguardano:
-  l'acquisizione di notizie utili per individuare la posizione del disabile nel suo ambiente, la situazione familiare, scolare e lavorativa;
-  la formulazione della diagnosi funzionale della persona disabile e la compilazione dell'apposita scheda (allegata al D.P.C.M. del 13 gennaio 2000) e definizione delle capacità globali della persona disabile;
-  la relazione conclusiva, contenente suggerimenti sulle forme di sostegno e sugli strumenti tecnici necessari per l'inserimento lavorativo della persona disabile.
Espletati i superiori compiti, le commissioni, tramite gli uffici delle Aziende sanitarie locali, trasmettono agli uffici provinciali del lavoro, le risultanze delle visite effettuate, delle quali si avvarranno, in attesa dell'istituzio ne dei comitati tecnici previsti dal decreto legislativo n. 469/97, i comitati provinciali per il sostegno dei disabili, operanti in seno ai predetti uffici.
Questi ultimi comitati, acquisite le schede di ogni singolo disabile, che intenda accedere al sistema del collocamento mirato, valuteranno le residue capacità lavorative di ciascuno di essi; definiranno gli strumenti e le prestazioni atte al loro inserimento lavorativo; predispor ranno controlli periodici sulla permanenza delle loro condizioni di disabilità; analizzeranno i posti da assegnare ai lavoratori disabili, espletando un'azione volta a favorire l'incontro domanda-offerta di lavoro; espleteranno altre attività meglio specificate dalla circolare assessoriale n. 4/2001.
Alla luce di quanto sopra esposto emerge chiaramen te che il sistema del collocamento mirato si realizza, tecnicamente, attraverso le azioni combinate delle commissioni mediche e dei comitati provinciali per il sostegno lavorativo dei disabili.
Orbene essendo già stati costituiti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 24/2000, ed integrati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 9/02, tutti i comitati provinciali di sostegno, è necessario che anche le commissioni mediche, ex legge n. 104/92, collaborino fattivamente per l'applicazione della legge.
Pertanto, stante che si ha notizia che soltanto in alcune province, l'attività delle stesse risulta iniziata, è necessario che gli organi individuati dalla legge (Aziende sanitarie locali) si adoperino per costituire, o far si che diventino operative, le commissioni in parola, significando che l'inattività delle stesse preclude la possibilità di inserimento lavorativo, sia dei soggetti che intendano iscriversi al collocamento dei disabili per la prima volta, sia dei soggetti che, pur iscritti ai sensi della legge n. 482/68 o della legge n. 68/99, stanno per essere avviati con riserva di essere sottoposti a visita, prima di prendere servizio.
Per evitare che le commissioni mediche, ex legge n. 104/92, vengano onerate di migliaia di accertamenti, si ritiene conveniente che siano sottoposti a visita soltanto coloro che, già iscritti al collocamento disabili, in quanto in possesso di certificazione rilasciata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile (decreto legislativo n. 509/88), debbono essere avviati. Ciò comporterebbe uno snellimento delle attività delle commissioni ex legge n. 104/92, che si tradurrebbe sicuramente in una economia di tempi di attesa per i soggetti avviandi.
A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli uffici provinciali del lavoro, per dare piena attuazione al disposto degli artt. 1, comma 4 e 8, com ma 1, della legge n. 68/99, iscriveranno negli appositi elenchi, esclusivamente, le persone disoccupate che, in possesso della documentazione relativa all'accertamento delle condizioni di disabilità rilasciato dalle competenti commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, aspirino ad un'occupazione.
Restano salvi gli avviamenti effettuati dagli uffici provinciali del lavoro in sede di prima applicazione della legge, non potendosi vanificare le legittime aspettative dei lavoratori della categoria già avviati fino alla data di pubblicazione della presente circolare.
Si evidenzia che, per l'esame dei non vedenti e dei sordomuti, le commissioni ex legge n. 104/92 dovranno essere integrate da uno specialista in materia, mentre per i soggetti invalidi di guerra o per servizio, detto esame continuerà ad essere effettuato secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, della legge n. 68/99.
Infine, si ricorda che i compiti assegnati alle commis sioni di cui alla legge n. 104/92, nel caso di invalidi del lavoro, saranno svolti, secondo il disposto della circolare ministeriale n. 66/01, dall'INAIL, di certo in possesso di idonei strumenti tecnici adatti allo scopo.
L'Assessore regionale per la sanità, cui la presente è diretta per conoscenza, vorrà valutare l'adozione di ogni utile intervento, al fine di rendere operativa la norma in parola, anche per le connesse refluenze sotto il profilo economico e sociale per gli stessi disabili.
La presente sostituisce integralmente la precedente n. 129 del 30 gennaio 2003.
  L'Assessore: Stancanelli 

(2003.10.598)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


CIRCOLARE 12 febbraio 2003, n. 1101.
Legge n. 178 dell'8 agosto 2002, art. 9 "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione". Aggiornamento dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto.

Ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali della Sicilia
Alla Federfarma di Palermo
Alla Assofarm diRoma
Agli ordini provinciali dei medici
Alla segreteria regionale della FIMMG
Alla segreteria regionale della FIMP
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405, così come sostituito con l'art. 9, comma 5, del decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 178 dell'8 agosto 2002, recante: "I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla Regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo", si rende noto l'elenco aggiornato dei medicinali soggetti alla disciplina del prezzo di riferimento, secondo le confezioni stabilite dal Ministero della salute disponibile sul sito internet www.ministerosalute.it dal 10 gennaio 2003.
Si precisa che l'elenco è comprensivo anche di farmaci per i quali è stata individuata la confezione di riferimento ma non il prezzo.
Pertanto a decorrere dal 18 febbraio 2003 i prezzi di riferimento regionale che si applicheranno, sono quelli di cui all'elenco A allegato.
Appare opportuno ribadire quanto segue:
-  la sostituzione del farmaco avente un prezzo superiore a quello di rimborso deve essere eseguita, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge n. 405/2001, con il medicinale generico ovvero con la specialità medicinale avente il prezzo più basso nell'ambito del principio attivo e della confezione di riferimento;
-  nel caso in cui il medico apponga sulla ricetta l'indicazione prevista dal comma 2 dell'art. 7 ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, secondo le previsioni del comma 3 dello stesso articolo, la differenza tra il prezzo di rimborso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito;
-  sono esenti dal pagamento di tale quota a carico dell'assistito i pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.
  L'Assessore: CITTADINI 

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(2003.8.459)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
ERRATA-CORRIGE

PRESIDENZA

Revoca del decreto 24 luglio 2002, relativo alla sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Messina.

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 2003, a pag. 36, ultimo rigo, anziché decreto "prefettizio" leggasi decreto "presidenziale".
(2003.6.346)


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GIOVANNI CORICA: Direttore responsabile                               MARIA LA MARTINA: Redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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