REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MAGGIO 2003 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 aprile 2003, n. 6.
Istituzione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 26 febbraio 2003.
Rideterminazione per l'anno 2003 dei compensi spettanti ai componenti degli uffici e delle commissioni elettorali  pag.


DECRETO PRESIDENZIALE 31 marzo 2003.
Individuazione dell'emblema dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e marchio dei centri per l'impiego della Regione siciliana  pag.

DECRETI ASSESSORIALI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 17 marzo 2003.
Individuazione di una zona stabile di tipo A per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio di Caltanissetta  pag.


DECRETO 18 marzo 2003.
Graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento ed elenco delle istanze prive di requisiti di ammissibilità, relativa al bando 2001, P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.15, azione "A" Agriturismo - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog)  pag.


DECRETO 26 marzo 2003.
Individuazione di una zona stabile di tipo B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio di Racalmuto  pag. 16 


DECRETO 7 aprile 2003.
Indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 2003/2004-2007/2008  pag. 17 

DECRETO 7 aprile 2003.
Indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2003-2004 e numero massimo dei cacciatori ammissibili per singolo ambito territoriale di caccia.   pag. 18 

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 11 marzo 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Castello Ducezio, con sede in Mineo, e nomina del commissario liquidatore  pag. 19 


DECRETO 17 marzo 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.A.P.A., con sede in Castelvetrano, e nomina del commissario liquidatore  pag. 20 


DECRETO 17 marzo 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agrotecnica Siciliana, con sede in Misterbianco, e nomina del commissario liquidatore.  pag. 20 


DECRETO 2 aprile 2003.
Modifica del decreto 26 giugno 2002, concernente approvazione dell'avviso pubblico relativo alla sottomisura 4.01.b - Aiuti all'artigianato del P.O.R. Sicilia 2000-2006  pag. 21 

Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 31 dicembre 2002.
Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente approvazione dell'elenco degli interventi di potenziamento delle infrastrutture portuali da realizzare nella Regione siciliana e loro inserimento nel P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 6.03  pag. 21 


DECRETO 31 marzo 2003.
Scorrimento della graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione e all'acquisto della prima unità abitativa per la provincia di Palermo  pag. 24 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

DECRETO 5 febbraio 2003.
Rettifica del decreto 4 luglio 2002, concernente progetti ammessi e finanziamento - Misura 3.11 "Sostegno al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari" dell'asse III, risorse umane  pag. 27 

Assessorato della sanità

DECRETO 21 marzo 2003.
Esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del servizio sanitario nazionale di alcune prestazioni diagnostiche effettuate dai consultori familiari  pag. 27 


DECRETO 10 aprile 2003.
Zone carenti di assistenza primaria accertate al 1° marzo 2002  pag. 28 


DECRETO 17 aprile 2003.
Integrazioni e modifiche al decreto 17 giugno 2002, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto  pag. 33 

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 24 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto per l'ampliamento del cimitero comunale di Trappeto  pag. 41 

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:
Modifiche al bando di ammissione alla ricomposizione fondiaria "anni 2003/2006" - P.O.R. 2000/2006 - Misura 4.11.  pag. 42 

Assessorato dell'industria:
Incremento della dotazione finanziaria del bando della misura 4.03 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore  pag. 50 

Assessorato dei lavori pubblici:
Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione per le ditte interessate dai lavori di costruzione del ponte sul fiume Dittaino lungo la S.P. n. 21 Agira-Scalo Raddusa della Provincia regionale di Enna  pag. 50 

Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:
Sostituzione di componenti della commissione provinciale per la manodopera agricola di Agrigento  pag. 51 

Assessorato della sanità:
Provvedimenti concernenti autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di ambulatori veterinari  pag. 51 
Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di sezionamento carni della ditta Euro Carni s.r.l., con sede nel comune di Capo d'Orlando  pag. 51 
Revoca del riconoscimento di idoneità per l'attività di deposito carni conferito alla ditta S.C.A. di Somma Giusep pe e C. s.n.c., con sede in Catania  pag. 51 
Conferimento dell'incarico di direzione tecnica del magazzino della società SO.FARMA Morra S.p.A., sito in Palermo  pag. 51 
Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano alla società Fiammella s.r.l., con sede in Palermo  pag. 51 

Assessorato del territorio e dell'ambiente:
Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio marittimo di porzioni di aree demaniali marittime site nel comune di Ribera ed inclusione delle stesse fra i beni patrimoniali della Regione  pag. 52 
Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio marittimo di aree demaniali ma rittime site nel comune di Alcamo ed inclusione delle stesse nel patrimonio disponibile della Regione  pag. 52 
Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un elettrodotto per collegare la C.P. Casteltermini con la ricevente Favara  pag. 52 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti:
Iscrizione all'albo regionale del turismo sociale del centro turistico Acli Salvatore Ciccarelli, con sede principale in Sciacca  pag. 52 
Nomina del commissario ad acta dell'Azienda autono ma di soggiorno e turismo di Caltagirone  pag. 52 
Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.   pag. 52 

CIRCOLARI
Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 9 aprile 2003, n. 327.
P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Misura 4.06 - Disposizioni procedurali per l'attuazione degli investimenti inerenti l'acquisto di terreni - Bando annualità 2001-2002.   pag. 53 

Assessorato del bilancio e delle finanze

CIRCOLARE 21 marzo 2003, n.  10.
Articolo 80 della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2 e circolare dell'Assessore per il bilancio e le finanze n.  8 del 5 luglio 2002  pag. 57 


CIRCOLARE 9 aprile 2003, n. 14.
Legge finanziaria 2003 - Eliminazione dei residui attivi, passivi e perenti  pag. 57 

Assessorato dei lavori pubblici

CIRCOLARE 3 aprile 2003.
Legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 7bis - Conferenza speciale di servizi  pag. 58 

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
ERRATA-CORRIGE
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 20 marzo 2003.
Revoca del decreto 29 marzo 2002, concernente disposizioni sull'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani, a decorrere dall'anno 2002  pag. 59 


SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 28 febbraio 2002.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI






LEGGE 28 aprile 2003, n. 6.
Istituzione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1.  E' istituito l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
2.  L'Assessorato esercita tutte le competenze di indirizzo, programmazione ed attuative derivanti dalla presente legge.
3.  L'Assessorato esercita tutte le competenze in materia socio-assistenziale, sociale a rilevanza sanitaria come individuate con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali previo parere della Commissione legislativa competente e previa delibera di Giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione dei principi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", nonché le competenze in materia di tutela, promozione e sostegno delle autonomie locali e sociali ed ogni altra competenza già attribuita dalla normativa vigente all'Assessorato regionale degli enti locali cui funzionalmente l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali subentra.
4.  Col decreto di cui al comma 3 è, altresì, definita l'articolazione organizzativa delle strutture intermedie dell'Assessorato, in ragione del nuovo quadro di competenze istituzionali ed amministrative attribuite.
5.  L'Assessorato regionale degli enti locali è soppresso; nella Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 l'espressione "Assessorato regionale degli enti locali" è sostituita dall'espressione "Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali"; l'espressione "Dipartimento regionale enti locali" è sostituita dall'espressione "Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali".

Art. 2.

1.  La presenta legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 aprile 2003.
  CUFFARO 



NOTE



Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 3:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie.", così dispone:
"Art. 1. - Atto di indirizzo e coordinamento. - 1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 2. - Tipologia delle prestazioni. - 1. L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.
2.  Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dellassistenziale, nonché la sua durata.
3.  Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a:
a)  funzioni psicofisiche;
b)  natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;
c)  modalità di partecipazione alla vita sociale;
d)  fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.
4.  L'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, così definite:
a)  la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b)  la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c)  la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.
5.  La complessità dell'intervento è determinata con riferimento alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato.
Art. 3. - Definizioni. - 1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle Aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
2.  Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:
a)  gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b)  gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c)  gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;
d)  gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e)  gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f)  ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.
Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
3.  Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
Art. 4. - Principi di programmazione e di organizzazione delle attività. - 1. La regione nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella allegata. A tal fine si avvale del concerto della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, o di altri organismi consultivi equivalenti previsti dalla legislazione regionale.
La regione con il concorso della stessa Conferenza svolge attività di vigilanza e coordinamento sul rispetto di dette indicazioni da parte delle Aziende sanitarie e dei comuni al fine di garantire uniformità di comportamenti a livello territoriale.
La programmazione degli interventi socio-sanitari avviene secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nonché di continuità assistenziale.
2.  Al fine di favorire l'integrazione con i servizi di assistenza primaria e con le altre prestazioni socio-sanitarie, la program mazione dei servizi e delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria rientra nel Programma delle attività territoriali, di cui all'art. 3-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. I comuni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini per consentirne l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle suddette prestazioni.
3.  Per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti. La regione emana indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale.
Art. 5. - Criteri di finanziamento. - 1. Le regioni, nella ripartizione delle risorse del Fondo per il servizio sanitario regionale con il concorso della Conferenza di cui all'art. 3, comma 1, tengono conto delle finalità del presente provvedimento, sulla base di indicatori demografici ed epidemiologici, nonché delle differenti configurazioni territoriali e ambientali.
2.  La regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni sanitarie dal decreto legislativo n. 124 del 1998 e per quelle sociali dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6. - Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome. - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente decreto verrà trasmesso alle competenti commissioni parlamentari e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
Tabella (omissis).

Nota all'art. 1, comma 5:
La tabella A, allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione che si annota, risulta la seguente:

Tabella A

DIPARTIMENTI REGIONALI UFFICI EQUIPARATI


PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
-  Segreteria generale;
-  Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale;
-  Dipartimento regionale della programmazione;
-  Dipartimento regionale della protezione civile;
-  Ufficio legislativo e legale.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
-  Dipartimento regionale interventi strutturali;
-  Dipartimento regionale interventi infrastrutturali;
-  Dipartimento regionale foreste;
-  Azienda regionale foreste demaniali.

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
-  Dipartimento regionale pubblica istruzione;
-  Dipartimento regionale beni culturali e ambientali ed educazione permanente.

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
-  Dipartimento regionale bilancio e tesoro;
-  Dipartimento regionale finanze e credito.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DEL L'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
-  Dipartimento regionale cooperazione, commercio e arti gianato;
-  Dipartimento regionale della pesca.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
-  Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
-  Dipartimento regionale industria;
-  Corpo regionale delle miniere.

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO
-  Dipartimento regionale lavoro;
-  Dipartimento regionale formazione professionale;
-  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
-  Dipartimento regionale lavori pubblici;
-  Ispettorato tecnico;
-  Ispettorato tecnico regionale.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
-  Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica;
-  Ispettorato veterinario;
-  Ispettorato sanitario;
-  Osservatorio epidemiologico.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
-  Dipartimento regionale territorio e ambiente;
-  Dipartimento regionale urbanistica.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
-  Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo;
-  Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni.".

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 553
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dall'Assessore per il bilancio e le finanze (Pagano) il 17 dicembre 2002.
Trasmessa norma stralcio 1 al D.D.L. n. 553/A alla Commissione "Affari istituzionali" (I) (giusta delibera della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari) il 21 marzo 2003.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 123 del 24 marzo 2003.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 123 del 24 marzo 2003.
Relatrice: Giuseppa Savarino.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 129 del 27 marzo 2003 e 137 del 15 aprile 2003.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 137 del 15 aprile 2003.
(2003.16.1005)
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 febbraio 2003.
Rideterminazione per l'anno 2003 dei compensi spettanti ai componenti degli uffici e delle commissioni elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche;
Visto il T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 in data 20 agosto 1960 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
Vista la legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 ed, in particolare, l'art. 5, il quale dispone la rideterminazione annuale degli onorari, delle indennità e dei gettoni dei componenti degli uffici e delle commissioni elettorali, di cui ai precedenti articoli della stessa legge regionale, mediante decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertata al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
Vista la legge regionale 10 maggio 2002, n. 3 ed, in particolare, l'art. 3, che dispone la maggiorazione del 25% per i compensi previsti dal comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18 e dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 18 e come rideterminati per l'anno 2001;
Visto il D.P. n. 96 , gruppo V/S.G. dell'11 maggio 2001, vistato dalla ragioneria centrale della Presidenza della Regione siciliana il 29 maggio 2001, preso nota al n. 1728, che rideterminava per l'anno 2001, i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della citata legge regionale n. 18/1989;
Visto il D.P. n. 97, servizio 2°/S.G. del 17 aprile 2002, vistato dalla ragioneria centrale della Presidenza della Regione siciliana il 7 maggio 2002, preso nota al n. 1861, che rideterminava per l'anno 2002, i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della citata legge regionale n; 18/1989;
Vista la comunicazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze resa con fax prot. n. 4191 del 19 febbraio 2003, che, per il periodo novembre 2001 - novembre 2002, riferisce l'intervenuta variazione dell'indennità di contingenza nella misura del 2,7% e ritenuto, pertanto, che per l'anno 2003, tale debba essere la misura percentuale di incremento dei compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della citata legge regionale n. 18/89;
Ritenuto di dovere provvedere alle predette rideterminazioni ai sensi e per gli effetti delle citate leggi regionali n. 18/89 e n. 3/2002;

Decreta:


Art. 1

Per l'anno 2003, i compensi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, sono rideterminati, ai sensi dell'art. 5 della stessa, nelle misure lorde di cui all'articolo seguente.

Art. 2

I compensi di cui al precedente articolo 1, sono analiticamente fissati nel modo seguente:
Compensi ex art. 1, legge regionale n. 18/89           
Compensi ex art. 1, 1° comma, lett. a), al presidente      E 141,08 
Compensi ex art. 1, 1° comma, lett. b), a ciascuno degli scrutatori ed al segretario      E 114,62 
Compensi ex art. 1, 2° comma, per il presidente      E 38,52 
Compensi ex art. 1, 2° comma, per ciascun scrutatore ed il segretario      E 23,88 
Compensi ex Art. 1, 3° comma, a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio ex art. 47, D.P.Reg. n. 3/60      E 61,86 
Compensi ex art. 1, 3° comma, a ciascun componente ed al segretario (escluso il presi dente) dell'ufficio centrale ed art. 51, D.P.Reg. n. 3/60      E 61,86 
Compensi ex art. 1, 4° comma, al presidente dell'ufficio centrale ex art. 51 D.P.Reg. n. 3/60      E 76,51 
Compensi ex art. 1, 5° comma, al presidente, a ciascun componente ed al segretario      E 61,86 
Compensi ex art. 1, 6° comma, al presidente  E 76,51 
Compensi ex art. 1, 6° comma, a ciascun componente ed al segretario      E 61,86 
Compensi ex art. 1, 7° comma      E 46,12 
Compensi ex art. 1, 8° comma, al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio centrale circoscrizionale ex art. 16, legge regionale n. 29/51      E 61,86 
Compensi ex art. 1, 8° comma, per il presidente ex artt. 54 e seguenti, legge regionale n. 29/51      E 76,51 
Compensi ex art. 1, 8° comma, per ciascun componente ed al segretario ex artt. 54 e seguenti, legge regionale n. 29/51      E 61,86 
Compensi ex art. 1, 9° comma      E 46,12 
           
Compensi ex art. 2, legge regionale n. 18/89       
Compensi ex art. 2, per il presidente      E 68,50 
Compensi aggiuntivi ex art. 2, per il presidente (contemporaneità di elezioni)      E 23,88 
Compensi ex art. 2, per i componenti      E 57,65 
Compensi ex art. 2, per i componenti (contemporaneità di elezioni)      E 16,82 
           
Compensi ex art. 3, legge regionale n. 18/89           
Compensi ex art. 3, per il presidente      E 112,86 
Compensi ex art. 3, ai componenti      E 91,70 
       
Compensi ex art. 4, legge regionale n. 18/89       
Compensi ex art. 4, per il presidente      E 96,05 
Compensi ex art. 4, a ciascuno scrutatore ed al segretario      E 76,51 




Art. 3

L'Assessore regionale per gli enti locali è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione siciliana per il visto, giusta legge n. 20/94, e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 2003.
  CUFFARO 



Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 18 marzo 2003 al n. 1280.
(2003.14.839)
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DECRETO PRESIDENZIALE 31 marzo 2003.
Individuazione dell'emblema dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e marchio dei centri per l'impiego della Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36;
Visto l'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 26 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che autorizza l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, nelle more della riforma dei servizi per l'impiego, a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le Regioni dell'obiettivo 1 (2000-2006), approvato con decisione della Commissione europea C(2000) 2050 dell'1 agosto 2000;
Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006 n. 1999.IT.16.PO011, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell'8 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2001 - supplemento ordinario;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006, adottato dalla Giunta regionale, con delibera n. 412 del 17 dicembre 2002;
Vista, in particolare, la misura 3.01 "Organizzazione dei nuovi servizi per l'impiego" dell'asse III "Risorse umane" del Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la cui titolarità è in capo all'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, giusta decisione assunta dal Comitato di sorveglianza del P.O.R. Sicilia nella seduta del 30 maggio 2001;
Vista, in particolare, l'azione "E) Attività di accompagnamento" prevista all'interno della scheda tecnica della misura 3.01 citata del Complemento di programmazione, che prevede tra gli altri come obiettivo la promozione e la pubblicità dei servizi per la diffusione del marchio della rete dei servizi;
Visto il decreto n. 19 del 14 marzo 2002, che approva il "Masterplan dei servizi pubblici all'impiego della Regione siciliana" del dicembre 2001, elaborato dall'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, in attuazione della misura 3.01 del P.O.R. Sicilia 2000-2006, che costituisce il quadro strategico di riferimento per accompagnare, sostanziare e monitorare il processo di riforma dei servizi per l'impiego (SPI) e per implementare la rete dei centri per l'impiego;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
Atteso che ai sensi del predetto art. 9 della legge regionale n. 36/90, l'Agenzia regionale per l'impiego svolge azioni di informazione e di orientamento professionale finalizzate a favorire scelte consapevoli per il primo inserimento lavorativo dei giovani;
Visto l'emblema che contraddistingue l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale;
Vista la circolare 24 febbraio 2003, n. 3, che emana direttive in materia di collocamento e di servizi all'impiego, in attuazione del predetto decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
Atteso che la predetta circolare n. 3/2003, individua, nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego, i servizi competenti a svolgere le funzioni indicate nel decreto legislativo n. 297/2002, in attesa della revisione della vigente legislazione regionale, e negli sportelli multifunzionali, costituiti da enti ed organismi di formazione professionale previsti dalla legge regionale n. 24/76, quelle strutture che potranno assolvere un'utile azione di affiancamento e di sostegno ai predetti uffici;
Ritenuto che occorre individuare un marchio che possa distinguere e rendere visibile al pubblico i centri per l'impiego della Regione siciliana;
Sulla proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione;

Decreta:


Art. 1

Per quanto descritto in premessa, l'emblema che contraddistingue l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale, di cui all'allegato A, costituisce il marchio che distingue e rende visibile al pubblico i centri per l'impiego della Regione siciliana.

Art. 2

Ai fini di una presentazione omogenea, tutti gli strumenti e le azioni di informazione e comunicazione dovranno recare il marchio di cui all'art. 1, unitamente allo stemma della Regione siciliana.

Art. 3

Per le azioni cofinanziate dalla Comunità europea, gli emblemi di cui agli artt. 1 e 2 dovranno essere accompagnati dalla bandiera europea e dal logo del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 31 marzo 2003.
  CUFFARO 
  STANCANELLI 

Allegato A
EMBLEMA DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E MARCHIO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE SICILIANA

(2003.14.864)
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DECRETI ASSESSORIALI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 17 marzo 2003.
Individuazione di una zona stabile di tipo A per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio di Caltanissetta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001 di approvazione del proprio contratto individuale;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro venatorie;
Visto, in particolare il 4° comma, del predetto art. 41 che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico ambientale;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, riguardante il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, prot. n. 1115 del 12 luglio 2002, con la quale propone l'individuazione di una zona stabile A, per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Caltanissetta, ricadente nelle contrade Avvento, Bucceri e Persico;
Vista la relazione redatta a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata zona A, perché in essa è stata riscontrata presenza di fauna selvatica, un habitat idoneo alla stessa e che il territorio ha le caratteristiche faunistico ambientali richieste dalla legge;
Viste le dichiarazioni di assenso dei proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nella zona cinologica individuata;
Visto il verbale datato 14 maggio 2002, prot. n. 681, riguardante l'acquisito parere dai rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste previsto dall'art 8 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del comune di Caltanissetta prot. n. 606 del 6 maggio 2002, con la quale comunica che non esiste alcun motivo ostativo all'individuazione della zona cinologica stabile di tipo A, ricadente nelle contrade Avvento, Bucceri e Persico;
Vista la successiva nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, prot. n. 1987 del 20 novembre 2002, con la quale viene trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica A, pubblicata all'albo pretorio del comune di Caltanissetta per 15 giorni consecutivi e comunicato, che trascorso il termine prefissato dalla pubblicazione, nessuna opposizione è stata presentata;
Vista l'ulteriore nota della Ripartizione faunistico- venatoria di Caltanissetta, prot. n. 492 del 14 marzo 2003, con la quale viene trasmessa la documentazione a perfezionamento della pratica riguardante la zona cinologica in argomento;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, nel territorio comunale di Caltanissetta, nelle contrade Avvento, Bucceri e Persico, è individuata una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, estesa Ha. 278.71.52, classificata zona A. La zona è ubicata ad est del centro abitato di Caltanissetta ed è raggiungibile percorrendo la S.S. 122 in direzione Caltanissetta-villaggio Santa Barbara-Pitraperzia. Il confine è delimitato da corsi d'acqua e da strade. Il vertice dove confluiscono i lati nord ed ovest è individuato lungo la S.S. 122 a circa 350 metri dall'agglomerato del suddetto villaggio. Da detto vertice il confine nord è delimitato dalla S.S. 122 per Km. 1,3 circa, e prosegue per circa Km. 1,7 su una strada poderale che porta in contrada Bucceri, dove si riallaccia alla S.S. 122, sino ad intersecare il torrente Lannari, vertice nord-est, a Km. 3,3 circa dal villaggio Santa Barbara. Il confine est è tutto delimitato dal torrente Lannari sino ad intersecare il torrente della Difesa (vertice sud-est). Il confine sud è tutto delimitato dal torrente della Difesa. Il confine ovest è delimitato dalla strada poderale che è sita sul crinale della collina tra contrada Avvento e contrada Terrapelata e scende in direzione del torrente della Difesa sino ad intersecarlo (vertice sud-ovest). Il confine sopra descritto è evidenziato in giallo nell'allegata planimetria che fa parte integrante del decreto.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta ne curerà la gestione e la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, zona cinologica A, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con esclusione dell'allegata planimetria.
Palermo 17 marzo 2003.
  ALBANESE 

(2003.14.888)
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DECRETO 18 marzo 2003.
Graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento ed elenco delle istanze prive di requisiti di ammissibilità, relativa al bando 2001, P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 4.15, azione "A" Agriturismo - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999;
Visto il decreto n. 189 del 21 febbraio 2001, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento, a seguito della deliberazione n. 326 della Giunta regionale del 18 ottobre 2000, approvata con D.P. n. 125 del 21 gennaio 2001;
Visto il decreto di esternazione del Presidente della Regione del 20 novembre 2000 della deliberazione di Giunta n. 260 del 18 ottobre 2000, con la quale è stato adottato il P.O.R. Sicilia 2000/2006, già approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Vista la legge regionale n. 25/94 in materia di agriturismo;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Vista la legge regionale n. 23/2002, art. 26;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. 2000/2006 Sicilia;
Vista la legge regionale 6 marzo 2003, n. 2, con la quale viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana fino al 31 marzo 2003;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 20 del 29 gennaio 2003, con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il bando relativo alla misura 4.15, azione "A" - Agriturismo, del P.O.R. 2000/2006 Sicilia "Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog)", dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 28 settembre 2001;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 99016 del 29 gennaio 2002, con il quale è stato costituito il comitato per la valutazione e la selezione definitiva delle iniziative a valere sulla misura 4.15, azione "A";
Visto il decreto n. 1231 del 7 ottobre 2002, con il quale sono stati approvati la precedente graduatoria e l'elenco delle istanze non ammissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 51 dell'8 novembre 2002;
Viste le istanze di riammissione presentate, ai sensi dell'art. 7 del bando, dalle seguenti ditte: Bonaccorso Giuseppe, Grande Saveria, Grassi Gianluca, Platania Angelo, Rabuazzo Maria Venera, Rao Alfio, De Gregorio Massimo e Bartoli Andrea;
Considerate le risultanze istruttorie delle richieste di riesame, con le quali sono state riammesse le domande prodotte dalle ditte suddette, ad eccezione di quelle presentate da De Gregorio Massimo e Bartoli Andrea per le quali viene confermata l'esclusione;
Viste le istanze di revisione relative all'attribuzione del punteggio presentate da n. 25 aziende;
Viste le risultanze del predetto comitato, relativamente all'attribuzione del punteggio alle nuove istanze riammesse e la rideterminazione del punteggio alle 25 aziende ricorrenti che hanno chiesto il riesame del punteggio precedentemente attribuito e la rielaborazione della graduatoria finale degli ammessi;
Vista la domanda di correzione dell'importo di contributo richiesto, prodotta dalla ditta Natoli Riccardo;
Vista la circolare assessoriale n. 308 del 7 dicembre 2001 "Modalità procedurali di attuazione del P.O.R.";
Tenuto conto della riprogrammazione della spesa pubblica complessiva, riguardante la misura 4.15 del P.O.R. 2000/2006;
Ritenuto di potere rideterminare in 20.000.000,00 di euro l'importo delle risorse utilizzabili per il finanziamento delle iniziative di cui al bando 2001 della misura 4.15, azione "A" del P.O.R. 2000/2006;
Considerato che, per le iniziative inserite in graduatoria, deve essere applicata la riserva finanziaria destinata ai PIT approvati con D.P.R. n. 94/Segr. DRP del 18 giugno 2002, previa presentazione da parte degli interessati di specifica richiesta di riserva;
Tenuto conto che, nei successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i titolari delle istanze riammesse in graduatoria dovranno presentare la pertinente documentazione elencata nel bando, pena l'esclusione, nonché l'eventuale richiesta di riserva finanziaria destinata ai PIT;
Considerato che alcune ditte richiedenti non hanno prodotto entro i termini alcuna documentazione prevista dall'art. 4, paragrafo 4.4, del bando;
Ritenuto di dovere notificare ai soggetti di cui al punto precedente l'avvio del procedimento di esclusione dai benefici;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili, sulla base della proposta trasmessa dal comitato di valutazione con nota n. 78 del 14 febbraio 2003, nonché dell'elenco delle istanze escluse in via definitiva, in quanto carenti dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I titolari delle istanze riammesse in graduatoria, specificate nelle premesse, dovranno presentare la pertinente documentazione elencata nel bando al paragrafo 4.4, pena l'esclusione, nonché l'eventuale richiesta di riserva finanziaria destinata ai PIT, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. La suddetta riserva è applicabile esclusivamente alle iniziative di cui ai PIT approvati con D.P.R. n. 94/Segr. D.P. del 18 giugno 2002.

Art. 3

E' approvato l'elenco definitivo delle istanze escluse, in quanto prive dei requisiti di ammissibilità, riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto. I titolari delle istanze non ammesse o rinunciatari, potranno ritirare i relativi atti progettuali presso il servizio IV - U.O. 19 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. I titolari delle istanze escluse potranno avvalersi delle procedure previste dall'ordinamento per ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale.

Art. 4

Le domande di cui alla graduatoria allegata al presente decreto, saranno finanziate nel limite della disponibilità prevista dall'attuale tabella finanziaria del Complemento di programmazione del P.O.R. 2000/2006 e per l' importo di 20.000.000,00 euro di spesa pubblica, a valere sul capitolo 542927 della rubrica Assessorato della agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi strutturali.

Art. 5

E' notificato l'avvio del procedimento di esclusione dai benefici alle ditte che non hanno presentato alcuna della documentazione prevista dall'art. 4, paragrafo 4.4, del bando, incluse nella graduatoria ed individuate con l'asterisco.

Art. 6

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa riferimento al bando relativo alla misura 4.15, azione "A" - Agriturismo - Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (Feaog), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2001, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Art. 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la relativa registrazione e, successivamente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 18 marzo 2003.
  CROSTA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 aprile 2003, reg. n. 1, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, fg. n. 348.
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(2003.16.999)
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DECRETO 26 marzo 2003.
Individuazione di una zona stabile di tipo B per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio di Racalmuto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il contratto individuale di lavoro del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Visto il decreto n. 2882 del 17 dicembre 2001, di approvazione del proprio contratto individuale di lavoro;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il 4° comma, del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in zona B, costituita da un territorio di scarso pregio faunistico ambientale e in cui riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica;
Visto il decreto presidenziale n. 18 del 17 settembre 2001, riguardante il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, prot. n. 2287 del 16 maggio 2002, con la quale la stessa propone l'individuazione di una zona stabile B, per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Racalmuto, ricadente nelle contrade Abate Fico Amara e Pioppo Giarrizzo;
Vista la relazione redatta a seguito di sopralluogo effettuato in data 5 febbraio 2002, dai funzionari della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, dalla quale si evince che la zona ha i requisiti per essere classificata zona B, in quanto di scarso interesse naturalistico venatorio con occasionale presenza del selvatico;
Vista la notifica di individuazione della zona cinologica stabile di tipo B, comunicata ai proprietari interessati, dalla Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, con nota prot. n. 5445 del 19 dicembre 2002;
Visto il verbale n. 2, datato l'8 aprile 2002, riguardante l'acquisito parere favorevole espresso dai rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie, e ambientaliste previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 7 dell'8 maggio 2001;
Vista la nota del comune di Racalmuto, prot. n. 2294 del 12 marzo 2002, con la quale comunica che nulla osta da parte del comune all'individuazione della zona cinologica stabile di tipo B, ricadente nelle contrade Abate Fico Amara e Pioppo Giarrizzo;
Vista la successiva nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, prot. n. 1125 del 26 febbraio 2003, con la quale viene trasmessa la proposta di individuazione della zona cinologica B, pubblicata all'albo pretorio del comune di Racalmuto per 15 giorni consecutivi e comunicato che, trascorso il termine prefissato dalla pubblicazione dell'individuazione della zona cinologica, nessuna opposizione è stata presentata;
Verificata la rispondenza della proposta ai requisiti voluti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di potere procedere all'individuazione della zona cinologica di cui sopra;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è individuata una zona stabile di tipo B, per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia ricadente nel territorio comunale di Racalmuto, contrade Abate Fico Amara e Pioppo Giarrizzo, nel foglio di mappa n. 75, particelle nn. 76, 91 e 4, per una estensione complessiva di Ha. 22.60.50.

Art. 2

Nella zona cinologica è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento curerà la gestione e la delimitazione della zona di cui al precedente art. 1, mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, comma 1°, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2003.
  ALBANESE 

(2003.14.889)
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DECRETO 7 aprile 2003.
Indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 2003/2004-2007/2008.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il contratto di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 3, delle predetta legge regionale n. 33/97, con il quale viene stabilito che con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, occorre verificare e rendere pubblico l'indice medio di densità venatoria regionale;
Visto anche il successivo comma 4 dell'art. 22, che così recita: "L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale";
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004;
Viste le comunicazioni delle Ripartizioni faunistico-venatorie, con le quali sono stati forniti per ogni singolo A.T.C. il numero dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino di caccia nella stagione venatoria 2002-2003;
Considerato che dai dati ISTAT relativi all'ultimo censimento generale dell'agricoltura 2000 non è ricavabile la superficie agro-silvo-pastorale regionale;
Considerato che l'estensione del territorio agro-silvo-pastorale regionale è ricavabile dal Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004, unico strumento vigente di pianificazione faunistico-venatoria regionale, i cui dati relativi alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia derivano dalla Carta dell'uso del suolo realizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulla base del progetto comunitario Corine Land Cover;
Ritenuto di potere definire l'indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 2003/2004-2007/2008, quale rapporto tra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia che hanno ritirato il tesserino di caccia nella stagione venatoria 2002-2003 e l'estensione in ettari della superficie agro-silvo-pastorale regionale ottenuta dai dati indicati dal Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Articolo unico

L'indice medio regionale di densità venatoria di cui all'art. 22, commi 3 e 4, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, per il quinquennio 2003/2004-2007/2008, è definito pari a 0,0218 cacciatori/ettaro, corrispondente a 45,96 ettari/cacciatore.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 aprile 2003.
  CROSTA 

(2003.15.934)
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DECRETO 7 aprile 2003.
Indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2003-2004 e numero massimo dei cacciatori ammissibili per singolo ambito territoriale di caccia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il contratto di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 3, della predetta legge che prevede la definizione dell'indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia della Regione, sulla base dell'indice medio di densità venatoria regionale;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004;
Considerato che, secondo il citato Piano, il territorio agro-silvo-pastorale sub-provinciale, non riservato a protezione della fauna ed a gestione privata della caccia, a centri privati di produzione ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, viene destinato alla gestione programmata della caccia, e che secondo i criteri adottati per la pianificazione territoriale faunistico-venatoria gli ambiti territoriali di caccia sub-provinciali usufruiscono di tutto il territorio residuo in atto non interessato da protezione e da gestione privata della caccia e dagli allevamenti;
Visto il decreto n. 582 del 7 aprile 2003, con il quale è stato reso pubblico l'indice medio regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 2003/2004-2007/2008, determinato in applicazione dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/97, il cui valore è pari a 0,0218 cacciatori/Ha, corrispondente a 45,96 Ha/cacciatore;
Ritenuto di dovere stabilire per singolo ambito territoriale di caccia l'indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2003-2004;
Viste le comunicazioni delle Ripartizioni faunistico-venatorie, con le quali sono stati forniti i dati utili per la determinazione dell'indice massimo di densità venatoria per ciascun ambito;
Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. a), della più volte citata legge regionale n. 33/97, ogni cacciatore ha comunque il diritto di esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia ove ricade il territorio comunale di residenza dello stesso;
Ritenuto di potere definire, quale indice massimo di densità venatoria, per tutti gli ambiti territoriali di caccia regionali ad eccezione di quelli di AG3, CT1, ME2, ME3, PA1, PA3, TP2, TP3 e TP4, un indice il cui valore sia compreso tra l'indice medio di densità venatoria regionale di cui al citato decreto n. 582 del 7 aprile 2003, pari a 0,0218 cacciatori/ettaro e l'indice ottenuto dalla media dei rapporti fra il numero dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino nella stagione venatoria 2002-2003 e la superficie disponibile per la caccia programmata di ciascun A.T.C., pari a 0,0348 cacciatori/ettaro;
Ritenuto di potere assumere, al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio presso i vari ambiti territoriali di caccia regionali, come indice massimo di densità venatoria il valore di 0,0292 cacciatori/ettaro, che tiene conto delle condizioni e delle caratteristiche ambientali e di omogeneità di detti ambiti nonché della consolidata ed equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio di già adottata nelle precedenti stagioni venatorie;
Ritenuto, inoltre, sulla scorta dei dati indicati dal Piano regionale faunistico-venatorio 2000-2004 e di quelli forniti dalle Ripartizioni, di dovere determinare, ai sensi del successivo comma 5, lett. b), del predetto art. 22, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, prevedendo una riserva del 10% a favore dei cacciatori provenienti da altre regionali, nel rispetto del principio di reciprocità;
A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:


Art. 1

In conformità alle premesse, per la stagione venatoria 2003-2004, l'indice massimo di densità venatoria è definito pari a 0,0292 cacciatori/ettaro, corrispondente a 34,25 ettari/cacciatore.

Art. 2

Il numero massimo dei cacciatori ammissibili, distinti in cacciatori regionali oltre ai residenti nell'ambito e in cacciatori di altre regioni, per singolo ambito territoriale di caccia, sono stabiliti come dalla seguente tabella:


Art. 3

Ai cacciatori provenienti da altre regioni che attuino il principio di reciprocità è riservato il 10% del numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia.
Il numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia è stato calcolato detraendo dal totale dei cacciatori previsti per singolo ambito il numero dei cacciatori residenti nello stesso.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alle Ripartizioni faunistico-venatorie per le successive determinazioni e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 aprile 2003.
  CROSTA 

(2003.15.933)
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ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 11 marzo 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Castello Ducezio, con sede in Mineo, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale dell'UPLMO di Catania, a seguito di istruttoria condotta nei confronti della cooperativa Castello Ducezio, con sede in Mineo, dal quale risulta che la stessa non compie atti di gestione, non deposita bilanci dal 1990, che esistono rapporti patrimoniali da definire, tanto che il revisore incaricato ne propone lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del c.c.;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale della cooperazione nella seduta del 18 dicembre 2002, di scioglimento del sodalizio, ai sensi dell'art. 2544 del c.c.;
Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La cooperativa Castello Ducezio, con sede in Mineo, costituita il 19 marzo 1990 con atto omologato dal tribunale di Caltagirone in data 28 aprile 1990, iscritta al n. 1901 del registro delle società, è sciolta e messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il rag. Concetto Di Mauro, nato a Catania il 31 agosto 1967 ed ivi residente, viale M. Rapisardi n. 707, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 2003.
  CIMINO 

(2003.14.857)
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DECRETO 17 marzo 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.A.P.A., con sede in Castelvetrano, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale d'ispezione straordinaria effettuata ad aprile 2002 dall'U.P.L.M.O. di Trapani dal quale è emerso che la cooperativa C.A.P.A., con sede in Castelvetrano (TP), trovasi in stato di crisi finanziaria, poiché dall'ultimo bilancio chiuso al 31 agosto 2001 è stata riscontrata una perdita di L. 251.800.000 ed un patrimonio netto negativo di L. 286.242.551;
Sentita la commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 18 dicembre 2002, con parere n. 2783, si è espressa favorevolmente, per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa C.A.P.A. con sede in Castelvetrano;
Visto l'art. 2540 del codice civile;
Visto l'elenco dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa C.A.P.A. con sede in Castelvetrano (TP), via Lazzaretto n. 11, costituita il 2 aprile 1974 con atto omologato dal tribunale di Marsala il 27 maggio 1974 ed iscritta nel registro prefettizio, sezione agricola con D.P. n. 26045 del 24 giugno 1975, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Giuseppe Piazza, nato a Sciacca (AG) il 7 gennaio 1971 ed ivi residente in piazza L. Sturzo n. 15/C, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 marzo 2003.
  CIMINO 

(2003.14.871)
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DECRETO 17 marzo 2003.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agrotecnica Siciliana, con sede in Misterbianco, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale dell'U.P.L.M.O. di Catania n. 3259 del 2002, dal quale si evince che la cooperativa Agrotecnica Siciliana, con sede in Misterbianco (CT), non compie atti di gestione e non presenta bilanci dal 1995;
Sentita la commissione regionale della cooperazione che, nella seduta del 18 dicembre 2002, con parere n. 2788, si è espressa favorevolmente per lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa Agrotecnica Siciliana con sede in Misterbianco (CT);
Ritenuto che le motivazioni espresse in premessa siano determinanti per la messa in liquidazione del sodalizio, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;
Visto l'art. 2544 del codice civile;

Decreta:


Art. 1

La società cooperativa Agrotecnica Siciliana, con sede in Misterbianco (CT), via S. Giovanni Galerno n. 3, costituita l'11 febbraio 1992 con atto omologato dal tribunale di Catania il 14 maggio 1992, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Orazio Giuffrida, nato a Catania l'11 luglio 1962 e residente a Misterbianco (CT) in via A. Nobel n. 56, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di curare le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 marzo 2003.
  CIMINO 

(2003.14.874)
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DECRETO 2 aprile 2003.
Modifica del decreto 26 giugno 2002, concernente approvazione dell'avviso pubblico relativo alla sottomisura 4.01.b - Aiuti all'artigianato del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, contenente disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese e, in particolare, l'art. 48, aiuti all'investimento;
Visto il Complemento di programmazione, adottato con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001 dalla Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni e, in modo particolare, la misura 4.01, potenziamento delle PMI esistenti (FESR) nonché la scheda tecnica della sottomisura 4.01.b - Aiuti all'artigianato;
Visto il decreto n. 743/7S del 26 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 32 del 12 luglio 2002, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico ai sensi dell'art. 187 della legge regionale n. 32/00 per la presentazione delle domande per l'accesso al regime d'aiuto previsto dall'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la nota di questa Amministrazione n. 5043 del 4 dicembre 2002, con la quale è stato chiesto alla Presidenza della Regione siciliana, dipartimento programmazione, di apportare modifiche alla scheda tecnica della sottomisura 4.01.b del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e, in modo particolare, al punto II.1 - Procedura per l'attuazione e cronogramma, sostituendo il quarto capoverso con il seguente testo: "Potranno essere prese in considerazione le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda ed entro i dodici mesi successivi alla data del provvedimento provvisorio di concessione dell'agevolazione";
Vista la nota della Presidenza della Regione, dipartimento programmnazione, prot. n. 1259 del 18 marzo 2003, con la quale è stata inviata anche a questa Amministrazione la sintesi delle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza nella seduta del 18 e 19 febbraio 2003, dalla quale si evince che lo stesso comitato ha accolto la proposta di modifica della scheda tecnica della sottomisura 4.01.b del Complemento di programmazione nel senso proposto dal responsabile di misura;
Ritenuto, pertanto, di dovere modificare, conseguentemente, l'avviso pubblico approvato con decreto n. 743/7S del 26 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 12 luglio 2002 e predisposto secondo le disposizioni contenute nella scheda tecnica della sottomisura 4.01.b del Complemento di programmazione, al fine di adeguarlo alle decisioni del comitato di sorveglianza;

Decreta:


Art. 1

Sono approvate le modifiche all'avviso pubblico P.O.R. 2000-2006, asse 4 - Sistemi locali di sviluppo, misura 4.01 - Potenziamento delle PMI esistenti (FESR), sottomisura 4.01.b - Aiuti all'artigianato, approvato con decreto n. 743/7S del 26 giugno 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 12 luglio 2002 che, allegate al presente atto, ne fanno parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto e le modifiche di cui al precedente articolo saranno trasmessi alla ragioneria centrale di questo Assessorato e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la loro pubblicazione integrale.
Palermo 2 aprile 2003.
  LANDOLINA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca in data 3 aprile 2003 al n. 48.

Allegato

P.O.R. SICILIA 2000-2006
ASSE 4 - SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO
MISURA 4.01 - POTENZIAMENTO DELLE PMI ESISTENTI (FESR)
SOTTOMISURA 4.01.B - AIUTI ALL'ARTIGIANATO


Modifica all'avviso pubblico
approvato con decreto n. 743/7S del 26 giugno 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 12 luglio 2002 (art. 48, legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32)


Il periodo "Verranno prese in considerazione le spese effettuate entro dodici mesi a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni" di cui al punto 4. Spese ammissibili dell'avviso pubblico approvato con decreto n. 743/7S del 26 giugno 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 32 del 12 luglio 2002, è così sostituito: "Potranno essere prese in considerazione le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda ed entro i dodici mesi successivi alla data del provvedimento provvisorio di concessione dell'agevolazione".
(2003.16.984)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


DECRETO 31 dicembre 2002.
Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente approvazione dell'elenco degli interventi di potenziamento delle infrastrutture portuali da realizzare nella Regione siciliana e loro inserimento nel P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 6.03.

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il trattato istitutivo della Comunità europea;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e il decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Viste le leggi regionali n. 8 del 17 marzo 2000, n. 6 del 3 maggio 2001 e n. 22 del 29 dicembre 2001;
Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260 del 21 giugno 1999;
Visto il Regolamento CE n. 1685 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le Regioni italiane dell'obiettivo 1 (2000-2006), approvato dalla Commissione U.E. con decisione C/2000 n. 2050 del-l'1 agosto 2000;
Visto il Programma operativo regionale 2000-2006 per la Sicilia n. 1999.IT.16.PO.011 approvato in data 8 agosto 2000 dalla Commissione europea con decisione C/2000 n. 2346;
Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, così come modificato dal Comitato di sorveglianza del 30 maggio 2001, che al Par. 3.1.4 prevede che responsabili di misura provvedano con atto formale all'istruttoria per la selezione delle operazioni da inserire nel Programma;
Visto il comma 2 del punto 1 della scheda tecnica della misura 6.03 in cui si legge che... "La misura tende al potenziamento delle infrastrutture portuali e dei nodi di interscambio, elevandone qualità, efficienza e sicurezza per la crescita del trasporto combinato, con particolare riferimento al cabotaggio";
Visto l'Accordo di programma quadro Stato-Regione relativo al trasporto marittimo sottoscritto in data 5 novembre 2001, col quale il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione siciliana, le autorità portuali di Palermo, Catania e Messina, al fine di realizzare il potenziamento delle infrastrutture portuali nella Regione siciliana, hanno individuato un programma di n. 57 interventi da realizzare nella Regione Sicilia di cui 22 per i quali questo dipartimento lavori pubblici oltre a svolgere la funzione di responsabile dell'attuazione dell'accordo ha l'onere della realizzazione dell'intervento;
Visto il decreto n. 248 del 31 gennaio 2002, con il quale sono stati individuati n. 19 interventi coerenti con le indicazioni della scheda tecnica di misura sopra indicata ed è stato approvato il relativo elenco per l'importo complessivo imputato al P.O.R. 2000-2006 di E 135.569.936,00 e cioè:
 1)  porto di Gela (CL): costruzione nuova darsena commerciale, completamento delle banchine interne, arredi, impianti ed escavazioni - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/006. Importo a valere sul P.O.R. E 29.954.500,15: a valere su contributi privati E 15.493.706,97, su un importo totale di E 67.139.396,88;
 2)  porto di Mazara del Vallo (TP): completamento del consolidamento della banchina molo Caito - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/007. Importo a valere sul P.O.R. E 2.065.827,60;
 3)  porto di Milazzo (ME): completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazioni fondali - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/ 6.03/6.1.13/008. Importo a valere sul P.O.R. E 5.164.568,99, su un importo totale di E 12.394.965,58;
 4)  porto di Pantelleria (TP): completamento diga foranea ed escavazione - Codice identificativo 1999.IT.16.1. PO.011/6.03/6.1.13/009. Importo a valere sul P.O.R. E 2.582.284,49, su un importo totale di E 12.911.422,48;
 5)  porto di Riposto (CT): completamento pro lungamento diga foranea - Codice identificativo 1999.IT.16.1. PO. 011/6.03/6.1.13/010. Importo a valere sul P.O.R. E 11.362.051,78, su un importo totale di E 12.394.965,58;
 6)  porto di Termini Imerese (PA): completamento opere foranee - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO. 011/ 6.03/ 6.1.13/011. Importo a valere sul P.O.R. E 4.131.655,19, su un importo totale di E 20.658.275,96;
 7) porto di Ustica (PA): completamento porto S. Maria - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/012. Importo a valere sul P.O.R. E 3.615.198,29;
 8)  porto di Linosa (AG): potenziamento attracchi dell'isola - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/013. Importo a valere sul P.O.R. E 2.582.284,49;
 9)  porto di Favignana (TP): completamento opere foranee - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/014. Importo a valere sul P.O.R. E 3.615.198,29;
10)  porto di Marettino (TP): completamento opere foranee - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/015. Importo a valere sul P.O.R. E 1.549.370,70;
11)  porti delle Isole Eolie (ME): opere per la messa in sicurezza dei porti delle Isole Eolie - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/016. Importo a valere sul P.O.R. E 25.822.844,95;
12)  porto di Castellammare del Golfo (TP): prolungamento della diga foranea - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/017. Importo a valere sul P.O.R. E 12.911.422,48, su un importo totale di E 18.075.991,47;
13)  porto di Marsala (TP): completamento del consolidamento banchina curvilinea - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/018. Importo a valere sul P.O.R. E 1.032.913,80, su un importo totale di E 2.065.827,60;
14)  porto di Mazara del Vallo (TP): completamento banchine in radice del molo foraneo ed in quello meridionale - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/019. Importo a valere sul P.O.R. E 4.906.340,54, su un importo totale di E 8.263.310,38;
15)  porto di Mazara del Vallo (TP): impianto antincendio - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/020. Importo a valere sul P.O.R. E 1.032.913,80;
16)  porto di Pozzallo (RG): realizzazione nuovo antemurale di sottoflutto a completamento della configurazione portuale ed escavazione - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/021. Importo a valere sul P.O.R. E 2.582.284,49, su un importo totale di E 15.493.706,97;
17)  porto di Siracusa - Porto Piccolo: opere foranee nuova darsena e consolidamento banchine - Porto Grande: consolidamento ed adeguamento - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/022. Importo a valere sul P.O.R. E 7.746.853,49, su un importo totale di E 16.268.392,32;
18)  porto di Licata (AG): completamento funzionale della darsena Marianello ed ampliamento della banchina orientale e relativi pontili di attracco - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/023. Importo a valere sul P.O.R. E 5.164.568,99, su un importo totale di E 7.746.853,49;
19)  porto di Sciacca (AG): rifiorimento mantellata diga foranea, escavazione fondali, completamento banchine operative interne ed opere d'alaggio - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/024. Importo a valere sul P.O.R. E 7.746.853,49, su un importo totale di E 11.878.508,68;
Vista la nota n. 4475 del 27 novembre 2002 della Presidenza della Regione siciliana, dipartimento della programmazione, con la quale viene comunicato l'elenco degli interventi dell'APQ "Trasporto marittimo" di competenza di questo dipartimento LL.PP., posti a carico delle risorse "aree depresse" di cui alla delibera CIPE n. 36/2002; viene evidenziato che "i tassi di contributo comunitario stabiliti nel Complemento di programmazione non possono subire variazioni, pertanto l'importo complessivo di uno stesso intervento non può essere coperto solo in parte con i fondi del P.O.R.", e, conseguentemente, viene chiesto di apportare le necessarie modifiche sia alle schede attività/intervento relative all'APQ in argomento sia al citato decreto n. 248/2002;
Considerato che le opere comprese nell'elenco posto a carico delle risorse aree depresse di cui sopra figurano alcuni degli interventi già imputati con il decreto n. 248 del 31 gennaio 2002 al P.O.R. 2000/2006 e cioè:
1)  porto di Castellammare del Golfo (TP): prolungamento della diga foranea - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/017;
2)  porto di Licata (AG): completamento funzionale della darsena Marianello ed ampliamento della banchina orientale e relativi pontili di attracco - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/023;
3)  porto di Pantelleria (TP): completamento diga foranea ed escavazione - Codice identificativo 1999.IT.16.1. PO.011/6.03/6.1.13/009;
4)  porto di Pozzallo (RG): realizzazione nuovo antemurale di sottoflutto a completamento della configurazione portuale ed escavazione - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/021;
5)  porto di Riposto (CT): completamento pro lungato diga foranea - Codice identificativo 1999.IT.16.1. PO. 011/6.03/6.1.13/010;
6)  porto di Sciacca (AG): rifiorimento mantellata diga foranea, escavazione fondali, completamento banchine operative interne ed opere d'alaggio - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/024;
7)  porto di Siracusa - Porto Piccolo: opere foranee nuova darsena e consolidamento banchine - Porto Grande: consolidamento ed adeguamento - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/022;
Rilevata, pertanto, sulla scorta delle prescrizioni pervenute con la nota presidenziale n. 4475 del 27 novembre 2002, la necessità di modificare l'elenco degli interventi coerenti con le indicazioni della scheda di misura 6.03 del P.O.R. 2002/2006, approvato con il decreto n. 248 del 31 gennaio 2002, provvedendo altresì alla imputazione alla sola fonte di finanziamento comunitaria del P.O.R. 2002/2006 il totale delle risorse pubbliche necessarie alla realizzazione delle opere indicate nell'elenco stesso, mantenendo invece invariata la quota di contributo privato concordato con l'E.N.I. S.p.A. per la realizzazione dei lavori previsti nel porto di Gela;

Decreta:


Art. 1

L'elenco degli interventi approvato con il decreto n. 248 del 31 gennaio 2002 è così modificato:
 1)  porto di Gela (CL): costruzione nuova darsena commerciale, completamento delle banchine interne, arredi, impianti ed escavazioni - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/006. Importo a valere sul P.O.R. E 51.645.689,91: a valere su contributi privati E 15.493.706,97, su un importo totale di E 67.139.396,88;
 2)  porto di Mazara del Vallo (TP): completamento del consolidamento della banchina molo Caito - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/007. Importo a valere sul P.O.R. E 2.065.827,60;
 3)  porto di Milazzo (ME): completamento delle banchine e dei pontili interni al bacino portuale ed escavazioni fondali - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/ 6.03/6.1.13/008. Importo totale a valere sul P.O.R. E 12.394.965,58;
 4)  porto di Termini Imerese (PA): completamento opere foranee - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO. 011/ 6.03/ 6.1.13/011. Importo totale a valere sul P.O.R. E 20.658.275,96;
 5) porto di Ustica (PA): completamento porto S. Maria - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/012. Importo totale a valere sul P.O.R. E 3.615.198,29;
 6)  porto di Linosa (AG): potenziamento attracchi dell'isola - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/013. Importo totale a valere sul P.O.R. E 2.582.284,49;
 7)  porto di Favignana (TP): completamento opere foranee - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/014. Importo totale a valere sul P.O.R. E 3.615.198,29;
 8)  porto di Marettino (TP): completamento opere foranee - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/015. Importo totale a valere sul P.O.R. E 1.549.370,70;
 9)  porti delle Isole Eolie (ME): opere per la messa in sicurezza dei porti delle Isole Eolie - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/016. Importo totale a valere sul P.O.R. E 25.822.844,95;
10)  porto di Marsala (TP): completamento del consolidamento banchina curvilinea - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/6.1.13/018. Importo totale a valere sul P.O.R. E 2.065.827,60;
11)  porto di Mazara del Vallo (TP): completamento banchine in radice del molo foraneo ed in quello meridionale - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/019. Importo totale a valere sul P.O.R. E 8.263.310,38;
12)  porto di Mazara del Vallo (TP): impianto antincendio - Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/6.03/ 6.1.13/020. Importo totale a valere sul P.O.R. E 1.032.913,80;

Art. 2

Gli interventi di cui all'allegato sopra riportato sono inseriti nel Programma operativo Regione siciliana 2000/2006 nella misura 6.03 per l'importo complessivo di E 150.805.414,55 di cui E 135.311.707,58 imputati al P.O.R. 2000/2006 ed E 15.493.706,97 di contributi privati.

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, è soggetto al controllo preventivo di legittimità e pertanto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il necessario visto di competenza.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato, altresì, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2002.
  SCAMMACCA DELLA BRUCA 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 febbraio 2003, reg. n. 1, Assessorato dei lavori pubblici, fg. n. 18.
(2003.15.945)
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DECRETO 31 marzo 2003.
Scorrimento della graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione e all'acquisto della prima unità abitativa per la provincia di Palermo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AREE URBANE E POLITICA DELLA CASA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 dell'1 settembre 1993;
Visto il 1º comma dell'art. 137 della legge regionale n. 25/93, con il quale si autorizza l'Assessore regionale per i lavori pubblici a concedere agli istituti e alle sezioni di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a 15 anni sugli interessi dei mutui contratti da privati e finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi di edilizia residenziale, sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura del 5% annuo, oltre al rimborso del capitale;
Visto il decreto n. 1574 del 15 dicembre 1993, con il quale è stato assunto il limite massimo d'impegno di L. 10.000 milioni per 18 annualità sul capitolo 68600 (oggi cap. 673316) del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1993 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri per le finalità di cui alla legge regionale n. 25/93;
Visto il 2º comma dell'art. 22 della legge regionale n. 10/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 30 aprile 1999, con il quale, a modifica del 7º comma dell'art. 137 della legge regionale n. 25/93, il contributo erariale a carico della Regione siciliana è stato fissato nella misura pari al 50% del tasso di riferimento.
Visto il decreto n. 1906 del 23 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa, per la Provincia di Palermo;
Visto il decreto del 28 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 9 luglio 1999;
Visto il decreto n. 1034 dell'8 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 16 luglio 1999, con il quale è stato disposto lo scorrimento sino al completamento di tutte le graduatorie definitive provinciali ed è stato stabilito che la concessione del contributo rimaneva subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti subentranti, della documentazione prevista, entro 30 giorni dal 17 luglio 1999;
Visto il decreto 19 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 27 agosto 1999, con il quale la scadenza è stata prorogata di giorni 15, decorrenti dal termine di scadenza fissato dal suddetto decreto n. 1034 dell'8 luglio 1999, per la presentazione della documentazione necessaria da parte degli aventi diritto alla concessione del mutuo agevolato;
Visto il decreto 10 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 14 aprile 2000, con il quale è stata sospesa l'efficacia del decreto n. 1034 dell'8 luglio 1999;
Visto il decreto del 17 ottobre 2001, con il quale è stata prorogata la validità delle graduatorie provinciali di anni tre a decorrere dal 2 novembre 2001;
Visto il decreto n. 1011 del 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 20 settembre 2002;
Vista la comunicazione del 18 febbraio 2003, con la quale il sig. Vitale Antonio, nato a Palermo il 9 febbraio 1967, inserito al posto di graduatoria n. 955 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 11 febbraio 2003, con la quale il sig. Perillo Michele, nato a Palermo il 2 luglio 1952, inserito al posto di graduatoria n. 168 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 17 febbraio 2003, con la quale il sig. Pupillo Vincenzo, nato a Palermo il 22 giugno 1958, inserito al posto di graduatoria n. 927 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 2 febbraio 2003, con la quale il sig. Cannone Giuseppe, nato a Poubillere (Francia) il 14 febbraio 1962, inserito al posto di graduatoria n. 881 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 3 maggio 2003, con la quale il sig. Buscemi Eraldo, nato a Palermo il 27 dicembre 1956, inserito al posto di graduatoria n. 206 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 27 febbraio 2003, con la quale il sig. Li Vigni Aldo, nato a Palermo il 30 aprile 1966, inserito al posto di graduatoria n. 953 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 26 febbraio 2003, con la quale il sig. Sunseri Leonardo, nato a Palermo il 24 novembre 1960, inserito al posto di graduatoria n. 472 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 14 febbraio 2003, con la quale il sig. Consiglio Salvatore, nato a Palermo il 5 febbraio 1951, inserito al posto di graduatoria n. 916 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 26 febbraio 2003, con la quale il sig. Gualdani Marcello, nato a Palermo il 30 luglio 1960, inserito al posto di graduatoria n. 780 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 26 febbraio 2003, con la quale il sig. Cilio Placido, nato a Palermo il 23 gennaio 1968, inserito al posto di graduatoria n. 238 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 26 febbraio 2003, con la quale il sig. Di Gangi Giovanni, nato a Polizzi Generosa (PA) il 18 maggio 1966, inserito al posto di graduatoria n. 432 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 24 febbraio 2003, con la quale il sig. Cocco Giovanni, nato a Palermo il 10 giugno 1962, inserito al posto di graduatoria n. 415 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 22 febbraio 2003, con la quale il sig. Murana Giovanni, nato a Palermo il 2 ottobre 1955, inserito al posto di graduatoria n. 934 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 20 febbraio 2003, con la quale il sig. Amato Antonio, nato a Palermo il 11 luglio 1961, inserito al posto di graduatoria n. 347 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 19 febbraio 2003, con la quale il sig. Centineo Roberto, nato a Palermo il 29 gennaio 1966, inserito al posto di graduatoria n. 596 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 14 febbraio 2003, con la quale il sig. Di Fiore Gaetano, nato a Palermo il 7 agosto 1964, inserito al posto di graduatoria n. 917 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 5 febbraio 2003, con la quale il sig. Patanella Onofrio, nato a Ciminna (PA) il 01 maggio 1951, inserito al posto di graduatoria n. 197 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 6 febbraio 2003, con la quale il sig. Gianfortuna Giovanni, nato a Palermo il 21 maggio 1952, inserito al posto di graduatoria n. 200 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 7 marzo 2003, con la quale il sig. Piazzetta Girolamo, nato a Palermo il 30 luglio 1963, inserito al posto di graduatoria n. 773 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 18 febbraio 2003, con la quale il sig. Rao Benedetto, nato a Palermo il 23 giugno 1967, inserito al posto di graduatoria n. 403 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 7 febbraio 2003, con la quale il sig. Perricone Enrico, nato a Palermo il 8 luglio 1962, inserito al posto di graduatoria n. 532 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 3 febbraio 2003, con la quale il sig. Puglisi Francesco, nato a Caltagirone (CT) il 21 agosto 1959, inserito al posto di graduatoria n. 975 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 19 febbraio 2003, con la quale la sig.ra Zimmardi Jean Pery, nata a Hollywood (U.S.A.) il 20 agosto 1960, inserita al posto di graduatoria n. 896 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 19 febbraio 2003, con la quale il sig. Bartolotta Fabrizio, nato a Palermo il 7 dicembre 1960, inserito al posto di graduatoria n. 909 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 5 febbraio 2003, con la quale il sig. Marchese Francesco, nato a Trieste l'8 novembre 1964, inserito al posto di graduatoria n. 853 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 13 febbraio 2003, con la quale il sig. Zito Massimo, nato a Palermo il 23 ottobre 1963, inserito al posto di graduatoria n. 669 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 12 febbraio 2003, con la quale il sig. Muraglia Manlio, nato a Palermo il 17 aprile 1963, inserito al posto di graduatoria n. 295 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 13 febbraio 2003, con la quale il sig. Milazzo Damiano, nato a Palermo il 11 gennaio 1964, inserito al posto di graduatoria n. 986 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 14 febbraio 2003, con la quale il sig. Mattaliano Giuseppe, nato a Palermo l'8 novembre 1965, inserito al posto di graduatoria n. 537 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 14 febbraio 2003, con la quale il sig. Barrale Sergio, nato a Palermo il 5 ottobre 1956, inserito al posto di graduatoria n. 242 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 4 marzo 2003, con la quale il sig. Campisi Vincenzo, nato a Palermo il 31 ottobre 1953, inserito al posto di graduatoria n. 595 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 14 febbraio 2003, con la quale la sig.ra Giacalone Patrizia, nata a Palermo il 10 novembre 1966, inserita al posto di graduatoria n. 870 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 5 febbraio 2003, con la quale la sig.ra Cesarò Simonetta, nata a Palermo il 18 settembre 1958, inserita al posto di graduatoria n. 333 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 2 febbraio 2003, con la quale il sig. Bajona Maurizio, nato a Palermo il 29 giugno 1960, inserito al posto di graduatoria n. 207 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 11 febbraio 2003, con la quale il sig. Amico Isacco, nato a Palermo il 20 novembre 1964, inserito al posto di graduatoria n. 243 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 4 febbraio 2003, con la quale il sig. Venuto Santi, nato a Catania il 27 giugno 1956, inserito al posto di graduatoria n. 177 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 23 gennaio 2003, con la quale il sig. Pisciotta Annibale, nato a Agira (EN) il 19 settembre 1956, inserito al posto di graduatoria n. 823 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 24 febbraio 2003, con la quale il sig. Cannova Carlo, nato a Palermo il 23 maggio 1967, inserito al posto di graduatoria n. 586 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 13 febbraio 2003, con la quale il sig. Tarantino Giovanni, nato a Palermo il 8 febbraio 1954, inserito al posto di graduatoria n. 724 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 3 febbraio 2003 la quale il sig. Lo Cascio Giovanni, nato a Palermo l'1 luglio 1964, inserito al posto di graduatoria n. 671 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 7 marzo 2003, con la quale il sig. Romeo Salvatore, nato a Palermo il 22 ottobre 1963, inserito al posto di graduatoria n. 568 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione dell'8 marzo 2003, con la quale il sig. D'Amore Benedetto, nato a Palermo il 12 marzo 1948, inserito al posto di graduatoria n. 984 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 13 febbraio 2003, con la quale il sig. Ricerca Alessandro Giuseppe, nato a Enna il 21 marzo 1965, inserito al posto di graduatoria n. 969 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 12 marzo 2003, con la quale il sig. Fileccia Fabio, nato a Palermo il 25 maggio 1967, inserito al posto di graduatoria n. 940 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Vista la comunicazione del 12 marzo 2003, con la quale il sig. Amico Alberto, nato a Feltre il 14 giugno 1961, inserito al posto di graduatoria n. 664 della provincia di Palermo/A, ha dichiarato di rinunciare al diritto di concessione del contributo;
Considerato che per mero errore il sig. Macaluso Mercurio Albino, nato a Palermo il 7 luglio 1959 è stato inserito due volte nella graduatoria definitiva della provincia di Palermo/A pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996 e precisamente ai numeri 963 e 964;
Ritenuto, pertanto, di dovere ammettere al beneficio del mutuo i soggetti immediatamente susseguenti nell'ordine di graduatorie definitive, sino alla concorrenza dei posti resisi disponibili e precisamente n. 46 per la provincia di Palermo/A dalla 1012ª posizione e fino alla 1057ª posizione;

Decreta:


Art. 1

Per i motivi in premessa specificati sono dichiarati rinunciatari dal diritto di concessione del contributo, per avere presentato apposita dichiarazione di rinuncia, i signori: Vitale Antonio, Perillo Michele, Pupillo Vincenzo, Cannone Giuseppe, Buscemi Eraldo, Li Vigni Aldo, Sunseri Leonardo, Consiglio Salvatore, Gualdani Marcello, Cilio Placido, Di Gangi Giovanni, Cocco Giovanni, Murana Giovanni, Amato Antonio, Centineo Roberto, Di Fiore Gaetano, Patanella Onofrio, Gianfortuna Giovanni, Piazzetta Girolamo, Rao Benedetto, Perricone Enrico, Puglisi Francesco, Zimmardi Jean Pery, Bartolotta Fabrizio, Marchese Francesco, Zito Massimo, Muraglia Manlio, Milazzo Damiano, Mattaliano Giuseppe, Barrale Sergio, Campisi Vincenzo, Giacalone Patrizia, Cesarò Simonetta, Bajona Maurizio, Amico Isacco, Venuto Santi-Pisciotta Annibale, Cannova Carlo, Tarantino Giovanni, Lo Cascio Giovanni, Romeo Salvatore, D'Amore Benedetto, Ricerca Alessandro Giuseppe, Fileccia Fabio, Amico Alberto.

Art. 2

E' disposto lo scorrimento della graduatoria definitiva Palermo/A, prevista dall'art. 137 della legge n. 25/93, sino alla concorrenza dei posti resisi disponibili di cui alla seguente tabella:

Provincia      N posti disponibili 
Palermo/A      46 


Art. 3

Sono ammessi al beneficio del mutuo di che trattasi i nominativi inclusi nella presente tabella:

Nominativo  Luogo di nascita Data di nascita N. posto grad. 
Demma Francesco  Palermo 14-5-1964 1012 
Sacco Innocenzo  Camporeale 16-10-1961 1013 
Ganci Fortunato  Palermo 19-7-1961 1014 
Abate Maria Fiorella  Favara 26-7-1959 1015 
Minutella Luigi Maria  Palermo 19-4-1961 1016 
Del Dottore Fabio  Sinalunga 23-4-1964 1017 
Perniciaro Salvatore  Mezzojuso 29-5-1954 1018 
Barucci Antonino  Palermo 1-11-1960 1019 
La Mantia Daniele  Palermo 12-5-1961 1020 
Passarello Eduardo  Palermo 27-11-1965 1021 
Miceli Mariano  Palermo 23-7-1961 1022 
Giannola Elio  Palermo 12-2-1966 1023 
Adamo Nunzio  Palermo 9-7-1959 1024 
Coffaro Antonino  Palermo 30-10-1962 1025 
Galluzzo Candida  Palermo 2-01-1957 1026 
Toscano Giuseppe  Palermo 7-2-1960 1027 
Amato Giuseppe  Palermo 2-3-1956 1028 
Rizzo Bruno  Palermo 22-2-1959 1029 
Pecorella Nicolò  Sciacca 16-5-1971 1030 
Ingraffia Michele  Palermo 11-6-1961 1031 
Glorioso Rosario  Palermo 12-12-1965 1032 
Ragonese Giuseppe  Messina 14-10-1960 1033 
Badagliacca Giuseppe  Palermo 11-4-1960 1034 
Sasso Giuseppina  Palermo 11-6-1966 1035 
Chiaramonte Salvatore  Montelepre 21-3-1962 1036 
Giglio Maria  Palermo 2-3-1960 1037 
Manco Antonio  Palermo 21-3-1964 1038 
Russo Vincenzo  Palermo 19-8-1964 1039 
Rubino Carmelo  Palermo 11-6-1963 1040 
Campo Roberta  Palermo 19-4-1963 1041 
Guttilla Antonio  Palermo 8-12-1961 1042 
Saladino Biagio  Camporeale 1-1-1953 1043 
Lucchese Antonino  Palermo 5-1-1967 1044 
La Rocca Luigi  Palermo 15-10-1954 1045 
Vilardo Antonio Filippo  Polizzi Generosa 13-6-1966 1046 
Mercanti Rosario  Castelbuono 4-6-1966 1047 
Zarcone Tommaso  Palermo 27-1-1956 1048 
Catanzaro Francesco  Palermo 12-8-1963 1049 
Pedone Marcello  Palermo 30-7-1963 1050 
Manzella Salvatore  Palermo 28-10-1961 1051 
Romano Giovanni  Agrigento 24-3-1965 1052 
Barbieri Luigi  Palermo 3-6-1961 1053 
Di Matteo Mauro  Palermo 22-8-1965 1054 
Robberto Francesco Saverio  Messina 13-3-1965 1055 
Insinna Pasquale  Palermo 28-3-1964 1056 
Palazzolo Francesco Paolo  Palermo 10-2-1962 1057 



Art. 4

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello Statuto siciliano, entro il termine di 120 giorni.
Tale termine decorre dalla data di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 marzo 2003.
  GANGI 



Registrato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei lavori pubblici in data 14 aprile 2003 al n. 104.
(2003.16.994)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 5 febbraio 2003.
Rettifica del decreto 4 luglio 2002, concernente progetti ammessi e finanziamento - Misura 3.11 "Sostegno al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari" dell'asse III, risorse umane.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione'' e, in particolare, l'art. 2, comma 1, per effetto della quale spetta al titolare dell'indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
Visto il decreto n. 131 del 4 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2002, registro 1, foglio 20 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2002, con il quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti presentati a valere della misura 3.11 "Sostegno al lavoro regolare e all'emersione delle attività non regolari" dell'asse III, risorse umane, per un importo complessivo pari ad E 40.522.616,80 di cui E 39.890.343,83 a valere della spesa pubblica ed E 632.272,97 a carico dei privati;
Considerato che, per mero errore materiale, nel succitato decreto n. 131/02, misura 3.11 al progetto n. 1999/IT.16.PO.011/3.11/7.2.4/001 finanziato all'ente Leader Ulixes s.r.l. è stato indicato il titolo di "Posteggio" anziché di "Intervento per la regolarizzazione dei mercati settimanali di Trapani";
Considerato che la modifica da apportare al decreto n. 131/02 in relazione al suindicato progetto, non incide sul finanziamento complessivo decretato per la misura 3.11;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica di cui sopra;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, il titolo del progetto 1999/IT 16.PO.011/3.11/7.2.4/001 finanziato all'ente Leader Ulixes s.r.l. di cui al decreto n. 131/Serv. Progr./FP/2002 del 4 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2002, registro 1, foglio 20, è "Intervento per la regolarizzazione dei mercati settimanali di Trapani" anziché "Posteggio";

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 febbraio 2003.
  RABBONI 



Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 febbraio 2003, reg. n. 1, Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, fg. n. 3.
(2003.14.836)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 21 marzo 2003.
Esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del servizio sanitario nazionale di alcune prestazioni diagnostiche effettuate dai consultori familiari.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 6 del 6 gennaio 1981;
Vista la legge n. 405 del 29 luglio 1975 e la legge regionale n. 21 del 24 luglio 1978;
Vista la legge n. 194 del 22 maggio 1978;
Vista la circolare n. 112 dell'8 marzo 1983 dell'Assessore regionale per la sanità su "Consultori familiari";
Vista la circolare n. 603 del 23 luglio 1991 dell'Assessore regionale per la sanità su "Protocollo di comportamento per gli operatori che effettuano servizio di interruzione volontaria della gravidanza ai sensi della legge n. 194/78";
Visto il decreto del Ministro della sanità dell'1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 1991, avente come oggetto la "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione della spesa sanitaria", che all'art. 5 recita: "Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle Regioni";
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" che all'art. 1, comma 4, lett. a) così recita "Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, ..., sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della Regione";
Visto il decreto n. 6969 del 24 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'11 settembre 1993;
Visto il decreto n. 14128 del 28 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 4 febbraio 1995;
Visto il decreto n. 24608 del 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 1998;
Visto il decreto n. 31360 del 16 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 31 marzo 2000;
Vista la nota n. 949 del 14 marzo 2003 dell'Osservatorio epidemiologico regionale con la quale sono stati comunicati i dati relativi all'andamento delle IVG in Sicilia negli ultimi tre anni;
Considerato che, allo stato, non può considerarsi del tutto raggiunto l'obiettivo prefissato di riduzione significativa del ricorso ripetuto alla IVG, sebbene si osservi una tendenza alla diminuzione;
Considerato che il ricorso all'IVG può essere ridotto anche incentivando l'uso di una corretta metodica contraccettiva;
Considerato che è di interesse della collettività incentivare l'utilizzazione dei consultori da parte della popolazione per l'assistenza e la guida ad una maternità consapevole, nonché favorire ulteriormente l'attività di aggancio dell'utenza da parte dei consultori familiari per prevenire il ricorso all'IVG ripetuta;

Decreta:


Art. 1

Tutte le donne e le coppie che richiederanno all'èquipe dei consultori familiari prestazioni inerenti la pianificazione familiare e la guida ad una maternità consapevole sono esentate dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del servizio sanitario nazionale relativa alle prestazioni diagnostiche ritenute necessarie per il controllo della contraccezione, effettuate nelle strutture pubbliche e convenzionate, a far data dal presente decreto fino al 31 marzo 2006.

Art. 2

Tutte le donne che richiederanno all'èquipe dei consultori familiari la certificazione per effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza sono esentate dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del servizio sanitario nazionale relativa alle prestazioni diagnostiche previste per tale intervento, effettuate nelle strutture pubbliche e convenzionate, a far data dal presente decreto fino al 31 marzo 2006. In tale data sarà effettuata la valutazione di efficacia di tali provvedimenti attraverso l'uso di indicatori messi a punto dall'Osservatorio epidemiologico regionale.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 21 marzo 2003.
  CITTADINI 

(2003.14.834)
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DECRETO 10 aprile 2003.
Zone carenti di assistenza primaria accertate al 1° marzo 2002.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2000 ed, in particolare, l'art. 20 che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto n. 1862 del 15 ottobre 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002) e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di medicina generale valevole per l'anno 2002;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle Aziende unità sanitarie locali della Regione relativamente alle carenze di assistenza primaria individuate nei rispettivi ambiti territoriali, alla data del 1° marzo 2002;
Visto l'art. 25, comma 7, D.P.R. n. 270/2000, ai sensi del quale ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del decreto legge n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall'organizzazione sanitaria, così come disposto dall'art. 19, D.P.R. n. 270/2000;
Vista la norma finale n. 5 del D.P.R. n. 270/2000, ai sensi della quale il conferimento delle carenze di assistenza primaria rilevate nell'anno 2002 avviene nella misura del 67% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99, e nella misura del 33% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Visto l'art. 3, comma 8, D.P.R. n. 270/2000, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione;
Vista la norma finale n. 6 del D.P.R. n. 270/2000, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale, è consentito, previa presentazione del titolo unitamente alla domanda, partecipare all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 3, comma 6, lett. a), del medesimo D.P.R. n. 270/00, con l'attribuzione del relativo punteggio;

Decreta:


Art. 1

Le zone carenti di assistenza primaria, accertate al 1° marzo 2002 e delle quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2

Possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a)  i medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del decreto legge n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, limitatamente all'ambito territoriale di provenienza, ovvero all'ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91;
b)  i medici che risultino già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione siciliana e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra regione, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno 2 anni e da almeno 4 anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nelldel servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di 1/3 dei posti disponibili in ciascuna Azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
c)  i medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale, valida per l'anno 2002.
I medici interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda, secondo gli schemi allegati A, B o C, all'Assessorato regionale della sanità - dipartimento fondo sanitario regionale - servizio 8°, piazza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i quali intendono concorrere.

Art. 3

I medici di cui al punto a), del precedente art. 2, devono allegare la documentazione atta a provare il possesso dei requisiti di cui all'art. 25, comma 7, D.P.R. n. 270/00, ovvero apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato A1).

Art. 4

I medici di cui al punto b), del precedente art. 2, sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di incarico, o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato B1).
L'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata sommando l'anzianità di iscrizione negli elenchi di assistenza primaria della Regione, detratti i periodi di eventuale cessazione dall'incarico, con l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza, ancorché già compresa nella precedente.

Art. 5

I medici di cui al punto c), del precedente art. 2, devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale unica regionale di medicina generale valida per il 2002, specificando il punteggio conseguito.

Art. 6

I medici inclusi nella graduatoria regionale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 3, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 270/2000, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.

Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato D.

Art. 8

Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici di cui alla lett. c) dell'art. 2 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale valevole per l'anno 2002; (per i medici di cui al precedente art. 6, tale punteggio sarà integrato con punti 7,20);
b)  attribuzione di 5 punti ai medici che nell'ambito territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 1999 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
c)  attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 1999 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio ag giuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C1).

Art. 9

I medici di cui all'art. 2, lett. c), del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare nella domanda la riserva per la quale intendono concorrere.

Art. 10

L'Assessorato regionale della sanità, fatto salvo il disposto di cui agli artt. 20, comma 4, lett. a) e 25, comma 7, D.P.R. n. 270/2000, riserva una percentuale del 67% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99, e una percentuale del 33% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

Art. 11

Il medico che accetta l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.P.R. n. 270/2000, è cancellato, ai soli fini del conferimento degli incarichi di assistenza primaria, dalla graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'anno 2002.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 aprile 2003.
  CITTADINI 

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(2003.16.976)
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DECRETO 17 aprile 2003.
Integrazioni e modifiche al decreto 17 giugno 2002, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 39/88;
Vista la legge regionale n. 40/88;
Visto l'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, commi 1 e 3;
Visto l'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 30/93;
Vista la legge regionale n. 39/95;
Vista la legge regionale n. 26/96;
Vista la legge costituzionale n. 3/02, che ha modificato il titolo V della Costituzione ed, in particolare, l'art. 117;
Visto il D.P.R.S. 11 maggio 2000, con il quale è stato adottato il piano sanitario regionale 2000-2002;
Visto il proprio decreto n. 32207 del 26 giugno 2000, con il quale sono state emanate disposizioni per l'organizzazione delle attività di day surgery nelle strutture private in regime libero professionale;
Visto il proprio decreto n. 1771 del 30 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale i legali rappresentanti di alcune case di cura sono stati autorizzati a riconvertire posti letto ordinari preaccreditati in posti letto equivalenti per le attività in regime di ricovero diurno;
Visto il proprio decreto n. 890 del 17 giugno 2002 - Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 28 giugno 2002;
Visto l'art. 17 del citato decreto, che stabilisce che saranno emanate direttive per disciplinare le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché sulle modalità di verifica e controllo, sia preventivi che periodici (almeno triennali), sulla permanenza dei requisiti e le sanzioni in caso di inottemperanza; sulla richiesta e l'eventuale rilascio dei provvedimenti di accreditamento; sulla verifica periodica sul possesso dei requisiti di accreditamento; sull'organo deputato alla verifica delle deroghe richieste;
Visto l'art. 18 del decreto n. 890/02;
Vista la nota prot. n. SR4/6148 dell'11 settembre 2002 del dipartimento FSR, con la quale, tra l'altro, venivano posti dei rilievi sull'opportunità del quadro derogatorio generale previsto per le strutture preesistenti;
Ravvisato che le disposizioni sui requisiti strutturali e sull'organizzazione dei servizi per le attività riabilitative di day hospital e di day surgery sono state già definite ed emanate nell'allegato 1, parte 3, del decreto n. 890 del 17 giugno 2002 ed, in particolare, nei punti 3-e/3-f e che pertanto si è dato in tal modo attuazione a quanto richiesto dall'art. 5 della legge regionale n. 39/88 per lo svolgimento di dette attività all'interno delle case di cura private;
Considerato che le disposizioni impartite con il citato decreto n. 32207 del 26 giugno 2000 possono considerarsi assorbite dal decreto n. 890/02 e che conseguentemente bisogna revocare il decreto 32207/00;
Ritenuto, inoltre, di dovere emanare disposizioni più specifiche in merito all'attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 39/88;
Viste le circolari Assessorato sanità n. 1097 del 27 novembre 2002 e n. 1099 del 22 gennaio 2003;
Preso atto che, a seguito delle sentenze della Suprema Corte di cassazione n. 13701 del 13 ottobre 2000 e n. 9754 del 5 luglio 2002, con le quali sarebbero stati posti in discussione i principi già disciplinati dalla normativa regionale in merito ai requisiti di cui devono essere in possesso i medici ortopedici per la direzione tecnica di strutture riabilitative in accreditamento, la Presidenza della Regione ha richiesto formale parere all'Ufficio legislativo e legale con nota n. 3313 del 6 marzo 2003 per conoscere se dalle predette sentenze derivino eventuali incoerenze normative regionali;
Considerato che, con successiva nota n. 5294 del 24 marzo 2003, la Presidenza della Regione trasmetteva, per il seguito di competenza, copia del parere n. 4870 reso dall'Ufficio legislativo e legale in data 12marzo 2003, con cui viene esplicitata la portata delle citate sentenze e si afferma in riferimento alle stesse la non incoerenza alle disposizioni regionali e, pertanto, si conviene che va mantenuto quanto già previsto dal punto 2.2.A del decreto n. 890/02;
Ritenuto di dover far proprio il parere reso dal direttore del dipartimento di biotecnologie mediche, sezione di scienze radiologiche dell'Università di Palermo, in merito alla possibilità degli specialisti radiologi di eseguire gli esami contrastografici senza l'assistenza degli specialisti in anestesia e rianimazione, purché in possesso dell'attestato di frequenza in tecniche rianimatorie di emergenza nelle reazioni avverse da mezzi di contrasto ai sensi della circolare del Ministero della salute del 17 settembre 1997;
Ravvisata la reale difficoltà rappresentata dagli specialisti ambulatoriali in relazione alle previsioni del decreto n. 890/02, a trovare un numero sufficiente di infermieri, che frequentemente sono chiamati a svolgere funzioni di diverso livello professionale e ritenuto opportuno mitigare quanto previsto al riguardo nel citato decreto, affidando alla responsabilità del responsabile sanitario della struttura ambulatoriale di specificare nel proprio protocollo operativo la corretta previsione del numero degli o dell'infermiere da utilizzare e ciò in relazione alla specifica attività;
Ritenuto di dover dare attuazione al secondo comma dell'art. 21 del decreto n. 890 del 17 giugno 2002, disciplinando i requisiti organizzativi tecnologici e strutturali degli ambulatori odontoiatrici come parte 6 dell'allegato 1 del citato decreto;
Ravvisata la necessità di dovere riesaminare la problematica relativa alla programmazione dei posti letto per RSA anziani e disabili dopo l'emanazione del provvedimento di riordino della rete ospedaliera e, conseguentemente, revocare gli artt. 1 e 2 del proprio decreto n. 1545 del 7 agosto 2002, recante "Determinazione dei posti letto e delle rette in RSA per anziani non autosufficienti e disabili" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 4 ottobre 2002;
Vista la relazione istruttoria prot. n. ris. 002 del 28 gennaio 2003, che fa parte integrante del presente decreto
Ritenuto opportuno di dover apportare alcune integrazioni e modifiche al testo del citato decreto e al testo dell'allegato 1 relativo;
Preso atto che con delibera n. 118 del 2 aprile 2003 la Giunta regionale ha approvato il decreto n. 890 del 17 giugno 2002, così come integrato e modificato dal presente decreto;

Decreta:
Art. 1
Autorizzazione e trasformazione strutture private

L'autorizzazione per l'apertura di nuove strutture private rientranti nelle fattispecie indicate nell'art. 5 del decreto n. 890 del 17 giugno 2002, nonché quella per le trasformazioni, sarà rilasciata dagli organi competenti, specificati nel successivo articolo, secondo le modalità vigenti.
Per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazione e concessione di cui all'art. 4 del decreto legge n. 398 del 5 ottobre 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 4 dicembre 1993 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte dell'ufficio speciale dell'Assessorato regionale sanità.
L'ufficio speciale emanerà il provvedimento di verifica di compatibilità secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 ter, decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
Organi preposti al rilascio dell'autorizzazione

1.  Nulla è innovato rispetto alle autorità già preposte al rilascio delle autorizzazioni sanitarie di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 5 del decreto n. 890/02, ne consegue che:
a)  il direttore generale delle Aziende unità sanitarie locali continuerà a rilasciare le autorizzazioni sanitarie per gli ambulatori e per i poliambulatori specialistici, consultori familiari, CTA, SERT, strutture socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, presidi di chirurgia ambulatoriale autonomi e di chirurgia estetica;
b)  il sindaco provvederà al rilascio dell'autorizzazione degli studi dei liberi professionisti; nulla è innovato per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 13306/94 e successive integrazioni e modifiche;
c)  l'Assessorato regionale della sanità provvederà al rilascio delle autorizzazioni relative alle strutture ospedaliere pubbliche e private, ivi compreso le Aziende Policlinico, gli IRCCS e le Fondazioni, e per le strutture territoriali pubbliche, nonché, trattandosi di posti letto equivalenti, dei day hospital e day surgery autonomi. Per queste due ultime tipologie di strutture e nelle more del rilascio dell'autorizzazione regionale sono fatte salve le autorizzazioni eventualmente rilasciate, ai sensi del decreto n. 32207/00, dai direttori generali delle Aziende sanitarie locali prima del 17 giugno 2002.
Sono altresì soggette a preventiva autorizzazione dell'Assessorato modifiche o diverse organizzazioni che istituiscano o modifichino unità operative complesse per le strutture testè citate.
2.  Il direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale provvederà altresì al rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed esercizio dei centri dialisi privati.
Art. 3
Accertamento e verifica dei requisiti per le autorizzazioni

Per quanto riguarda le strutture di cui al comma 1, lett. a) e b) ed al comma 2 del precedente art. 2, l'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per le autorizzazioni continueranno ad essere effettuati, con le modalità vigenti, dall'Azienda unità sanitaria locale, ed in particolare dal settore igiene pubblica, oggi dipartimento di prevenzione, servizio igiene degli ambienti di vita e, ove previsto, dal servizio di medicina di base.
Rimane nella competenza dell'Assessorato regionale per la sanità l'accertamento del possesso dei requisiti autorizzativi per le strutture di cui al comma 1, lett. c) del precedente art. 2.
Il controllo sul mantenimento dei requisiti autorizzativi viene svolto con periodicità triennale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio, segnalate dalle autorità di cui all'art. 2 del presente decreto o dalle associazioni di tutela di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con formale diffida, ne impone l'eliminazione entro un termine tassativo, decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea o parziale della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che l'hanno determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni, l'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione.
L'attività della Commissione regionale di cui all'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 39/88 è esclusivamente quella inerente al rilascio per l'autorizzazione all'apertura ed alla gestione.
Art. 4
Accertamento, verifica dei requisiti per l'accreditamento

La verifica sul possesso e sulla permanenza dei requisiti per l'accreditamento è triennale.
L'organo deputato a questa verifica è il dipartimento di prevenzione.
A tal fine viene istituita, alle dirette dipendenze del direttore di detto dipartimento, una unità operativa semplice alla cui costituzione concorre, in via prioritaria, personale medico, biologo, ingegnere e del ruolo sanitario del comparto proveniente dal servizio igiene ambienti di vita e dal servizio medicina del lavoro o, in carenza, dal servizio di medicina di base. Il personale inquadrato in detta unità operativa dovrà svolgere esclusivamente le attività connesse agli adempimenti di cui al presente articolo.
Non può fare parte di detta unità operativa personale con la ex qualifica di "operatore professionale di I categoria, addetto alla vigilanza".
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali dovranno trasmettere all'ufficio speciale dell'Assessorato regionale per la sanità l'atto deliberativo di istituzione della predetta unità operativa corredato dall'elenco nominativo del personale assegnato.
La verifica da parte del personale dell'unità operativa deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data che il richiedente dovrà indicare sull'istanza quale prima data utile, che comunque dovrà essere coerente con i tempi massimi stabiliti dal decreto n. 890/02, per l'avvio della verifica.
Il rapporto di verifica sarà inviato dal predetto dipartimento all'ufficio speciale dell'Assessorato regionale sanità che entro i successivi 90 giorni dal ricevimento del rapporto di verifica emetterà il provvedimento nei confronti del richiedente.
In caso di esito negativo della verifica, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.
Art. 5
Sospensione e revoca dell'accreditamento

L'accreditamento ha la durata triennale, può essere sospeso o revocato dalla Regione a seguito del venir meno delle condizioni definite dal decreto n. 890 del 17 giugno 2002.
Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi che possano causare il venire meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, l'unità operativa di cui all'art. 4 provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche ispettive. L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento istituzionale.
Art. 6
Autorizzazione ed accreditamento delle strutture pubbliche

Tutte le nuove strutture pubbliche sono soggette all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 890/02. Le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio saranno rilasciate dall'Assessorato regionale sanità.
Per le strutture pubbliche già esistenti ed aperte al pubblico ai sensi dell'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, l'istanza di accreditamento comporta la contestuale richiesta di rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
Tutte le strutture pubbliche alla presentazione dell'istanza di accreditamento per effetto dell'art. 8 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni sono provvisoriamente accreditate nel rispetto di quanto disposto nel presente articolo.
L'adeguamento ai requisiti minimi nonché a quelli ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi è obbligatorio. Pertanto tutte le risorse assegnate con il piano poliennale di investimento ex art. 20 della legge n. 67/88 nonché quelle derivanti da assegnazioni pregresse non utilizzate o da utili d'esercizio devono essere impiegate prioritariamente per l'adeguamento delle strutture, anche in funzione del riassetto della rete ospedaliera. Tutti i programmi ed i relativi progetti esecutivi devono essere predisposti coerentemente alle superiori disposizioni.
Tutte le strutture devono essere ultimate non oltre 36 mesi dalla erogazione del primo rateo.
Art. 7
Attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 39/88

In attuazione dell'art. 5 della legge regionale n. 39/88, i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'attività di riabilitazione sono quelli stabiliti con il decreto n. 890/02.
Le strutture private che intendono esercitare attività di day surgery autonomo oltre a quanto già previsto dalla parte 3, punto 3f) dell'allegato 1 al decreto n. 890/02, dovranno attenersi ai requisiti specificati nell'allegato 1 al presente decreto, che viene identificato quale parte 7 dell'allegato 1 al decreto n. 890/02.
Fermo restando che il numero di posti letto che le case di cura intendono destinare alle attività di ricovero a ciclo diurno derivano dalla riconversione di un numero equivalente di posti letto di degenza ordinaria già autorizzati, le modalità autorizzative per l'espletamento di tali attività sono quelle già fissate dalla circolare n. 1017 del 28 gennaio 2000.
Per quanto riguarda i day surgery polispecialistici che le case di cura intendono attivare al loro interno, le attività che possono essere svolte, oltre quelle già preaccreditate, sono quelle individuate nei protocolli organizzativi ed operativi adottati dalle singole strutture e devono essere supportate da una adeguata dotazione tecnologica e di risorse professionali. Tali protocolli devono essere comunicati all'Azienda unità sanitaria locale ed all'Assessorato regionale della sanità.
Art. 8
Oneri

La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, determina la tariffa posta a carico dell'accreditando, a titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità della struttura.
Art. 9
Modifiche ed integrazioni

Decreto n. 890/02
All'art. 5, 2° comma, lett. b), dopo le parole "29 gennaio 1992" sono aggiunte le parole "o quelle strutture che abbiano i requisiti dei dipartimenti oncologici di III livello, previsti al punto 5.3.4 Malattie oncologiche del P.S.R. 2000/2002".
Nell'art. 11, comma 2, nell'art. 13, comma 2 e nell'art. 14, comma 1, del decreto n. 890/2002, sono cassate le parole: "approvato dal competente organo tecnico con il relativo piano dei costi".
L'allegato 2 al presente decreto, che disciplina i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici degli ambulatori odontoiatrici, viene identificato quale parte 6 dell'allegato 1 al decreto n.890/2002.
Allegato 1
Parte 1, punto 1.1 - Requisiti organizzativi generali - Gestione risorse umane - prima delle parole "deve essere predisposto un piano di formazione e aggiornamento del personale" inserire il seguente periodo: "è affidata alla responsabilità del direttore sanitario delle strutture ambulatoriali, di specificare nel proprio protocollo operativo, la corretta previsione del numero degli o dell'infermiere da utilizzare e ciò in relazione alla specifica attività". In mancanza di detta previsione si applica quanto specificato in materia nei singoli paragrafi.
Parte 1, punto 1.2 - Requisiti strutturali e tecnologici generali - Caratteristiche ambientali - sono cassate le parole "solo per nuove strutture"
Parte 2 - Requisiti organizzativi, seconda linea, dopo le parole "di almeno un medico indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio" aggiungere il periodo "per i centri ambulatoriali di riabilitazione si rinvia a quanto stabilito dal decreto 15 febbraio 1992".
Parte 2, punto 2.1 - Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi............., alla fine del paragrafo inserire il periodo "le strutture, ivi comprese i laboratori, autorizzate all'esecuzione di prestazioni contrassegnate con la lettera R, prima di poterle erogare ed essere ammessi al rimborso del sistema sanitario regionale devono presentare documentazione da cui risulti che svolgono programmi di controllo di qualità interno e di partecipare a programmi di valutazione esterna di qualità promossi dalla Regione o, in assenza di questi, a programmi validati a livello nazionale o internazionale.
Parte 2, punto 2 gennaio a) - Medicina di laboratorio - cassare ultimo periodo da "I laboratori............." fino a "a livello nazionale o internazionale".
Parte 2.1. - b) - Radiologia diagnostica - Requisiti organizzativi - dopo le parole "al mezzo di contrasto" aggiungere le parole "e ciò fino a che i singoli specialisti in radiologia non avranno conseguito, ai sensi della circolare del Ministero della salute del 17 settembre 1997, l'attestato di frequenza e di idoneità in tecniche rianimatorie di emergenza nelle reazioni avverse da mezzi di contrasto"
Parte 2, punto 2.2.b) - Centri ambulatoriali di riabilitazione - ultimo periodo, le parole "della durata di 1 ora" sono sostituite con "la durata non inferiore a 45 minuti".
Parte 3, punto 3-g) - Punto nascita blocco parto - Requisiti strutturali - area di degenza sono cassate le parole "oltre gli spazi specifici già individuati per l'area di degenza indifferenziata, viene richiesta la dotazione di ambienti".
Parte 3, punto 3-i) - Frigoemoteca, ultimo rigo, sostituire le parole "della Regione siciliana" con "della Repubblica italiana".
Parte 3, punto 3-r) - Servizio mortuario, sono cassate le parole da "il servizio mortuario...." fino a "apposite convenzioni".
Alla fine dopo le parole "illuminazione di emergenza" aggiungere un nuovo comma: "Per le case di cura esistenti continuano ad applicarsi al riguardo le disposizioni di cui all'ultimo paragrafo della lett. n), del punto 4, requisiti igienico-edilizi e servizi dell'allegato della legge regionale n. 39/88".
Parte 4, punto 4-a) - Presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità, fisiche, psichiche e sensoriali - requisiti strutturali - camere di degenza - aggiungere le parole: "nelle strutture esistenti è consentita una superficie minima della camera singola di 9 mq. e della multipla di 9 mq. per il primo posto letto e di 7 mq. per ogni posto letto ulteriore fino ad un massimo di 4 posti letto per camera".
Parte 4, punto 4-c) - Fine paragrafo inserire il periodo: "Per le strutture già esistenti (CTA) continua ad applicarsi il decreto sanità del 13 ottobre 1997, come integrato dal decreto sanità 29 aprile 1998.
Parte 4, punto 4-d) - Strutture di riabilitazione e strutture educativo assistenziali per tossicodipendenti - dopo le parole "marzo 1994" aggiungere le parole "e dal decreto 31 dicembre 1997".
Parte 4, punto 4-e) - Modificare titolo paragrafo con "RSA per i soggetti anziani non autosufficienti e disabili".
Art. 10
Norme finali

I seguenti albi regionali: handicap di cui alla legge regionale n. 16/86; enti ausiliari di cui alla legge regionale n. 64/84; CTA di cui all'allegato 2 del decreto del 13 ottobre 1997 e Rsa di cui al D.P.R. 25 ottobre 1989, allegato 2, confluiscono nell'elenco regionale delle strutture accreditate di cui all'art. 16 del decreto n. 890 del 17 giugno 2002. I soggetti già iscritti acquisiscono lo status di preaccreditato e devono presentare obbligatoriamente istanza di accreditamento.
Per le motivazioni in premessa citate sono revocati il decreto n. 32207 del 26 giugno 2000 e gli artt. 1 e 2 del decreto n. 1545 del 7 agosto 2002.
Palermo, 17 aprile 2003.
  CITTADINI 

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(2003.16.1006)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 marzo 2003.
Autorizzazione del progetto per l'ampliamento del cimitero comunale di Trappeto.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71, ed, in particolare, l'art. 57 come sostituito dal comma 11° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal 10° comma dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Vista la nota prot. n. 3678/TER.5 del 3 agosto 2001, con la quale la Presidenza della Regione siciliana, segreteria generale, gruppo IV, ha trasmesso l'istanza di deroga ex art. 16, legge regionale n. 78/76, avanzata dal sindaco pro-tempore del comune di Trappeto per l'ampliamento del cimitero comunale;
Visto il foglio prot. n. 5619 del 26 luglio 2001, con il quale il comune di Trappeto ha inviato l'istanza con i relativi atti ed elaborati, al fine di acquisire l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01, relativa al progetto dell'ampliamento del cimitero comunale;
Vista la delibera consiliare n. 37 del 13 giugno 2001, assunta nel rispetto di quanto indicato dal 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, con la quale il consiglio comunale di Trappeto ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76 e dell'art. 57 della legge regionale n. 71/78, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76 relativamente al "progetto ampliamento cimitero";
Vista la nota prot. n. 467 dell'1 ottobre 2001, con la quale il gruppo XXVI/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di pari numero e data, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che
-  le motivazioni che impongono l'avvio del procedimento di deroga, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, sono da ricercare essenzialmente nella scelta progettuale dettata dalle circostanze di fatto esistenti nei luoghi e cioè della presenza dell'attuale cimitero, costruito nei primi degli anni cinquanta e ricadente quasi per intero dentro la fascia dei m. 150 dalla battigia;
-  l'opera è senza alcun dubbio connessa con il servizio pubblico cimiteriale, finalizzata alla sepoltura dei defunti e all'esigenza di ogni cittadino, che ne fa richiesta, di ottenere la concessione di un lotto cimiteriale per la costruzione di cappelle di uso familiare oltre alle opere di specifico servizio pubblico quali: camera mortuaria, sala autopsia, chiesa, ecc.
Questo gruppo di lavoro XXVI, ritenuto che l'opera suddetta possa fondamentalmente essere considerata connessa a servizi pubblici ai sensi dell'art. 57, lett. a), legge regionale n. 71/78, è del parere di condividere la deroga richiesta e pertanto per il seguito di competenza trasmette i sotto elencati atti ed elaborati.";
Visto il voto n. 504 del 15 novembre 2001, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità alla proposta n. 467 dell'1 ottobre 2001 resa dal gruppo XXVI/D.R.U., ha espresso parere favorevole alla concessione della deroga, ai sensi dell. 57, legge regionale n. 71/78, per l'ampliamento del cimitero comunale, con la prescrizione che l'altezza dell'edilizia funeraria sia contenuta entro il limite massimo di mt. 3,50;
Vista la nota n. 5108/III D.R.U. del 25 gennaio 2002, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 3316 del 18 ottobre 2002, con la quale l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ha trasmesso e fatto proprio, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, il parere favorevole a condizioni n. 11507 del 7 gennaio 2003 della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 504 del 15 novembre 2001 e preso atto dei contenuti della nota dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, come sostituito dal comma 10° dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Trappeto con delibera n. 37 del 13 giugno 2001, è concessa la deroga a quanto previsto dalla lett. a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto per l'ampliamento del cimitero comunale.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta n. 467 dell'1 ottobre 2001 del gruppo XXVI/D.R.U.;
2)  voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 504 del 15 ottobre 2001;
3)  delibera consiliare n. 37 del 13 giugno 2001;
4)  nota n. 3316 del 18 ottobre 2002 dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e relativo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani ad essa allegato.

Art. 3

Resta salva l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, di ogni altra autorizzazione e/o nulla osta prevista dalla normativa vigente.

Art. 4

Il comune di Trappeto è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 marzo 2003.
  SCIMEMI 

(2003.14.821)
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI






ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche al bando di ammissione alla ricomposizione fondiaria "anni 2003/2006" - P.O.R. 2000/2006 - Misura 4.11.

In data 14 marzo 2003, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12, è stato pubblicato il bando di concorso per la ricomposizione fondiaria, misura 4.11, ai sensi del Reg. CE n. 1257/99 e del P.O.R. Sicilia 2000-2006.
A seguito di diversi incontri tecnici con l'ISMEA è emersa la necessità di dovere apportare al precitato bando alcune modifiche atte a consentire una maggiore chiarezza interpretativa e per adeguarlo alle disposizioni del decreto legislativo n. 228/98.
Si fa presente, altresì che, pur introducendo delle modifiche, non si dà luogo ad alcuna proroga della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.
Modifiche:
Art. 5 (Presentazione domande), terzo trattino, secondo comma: dopo la parola "ricevuta", è soppresso il seguente periodo: "o, in alternativa, ad apporre la data ed il timbro, vidimato dal funzionario responsabile, nella fotocopia della domanda consegnata.", chiudendo, altresì, il periodo.
Art. 5 (Presentazione domande), quarto trattino: è invertita la posizione della parola "valido", per cui la frase diventa: "la copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente".
Art. 5 (Presentazione domande), quinto trattino: è soppressa la parola: "disegni".
Art. 5 (Presentazione domande), quinto trattino, n. 6, secondo comma: dopo le parole: "migliorare il regime fondiario, occorre" è inserita la frase: "redigere un piano di sviluppo aziendale, nel quale si dovrà".
Art. 5 (Presentazione domande), quinto trattino, n. 8: Il testo è sostituito dal seguente: "8. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale, i coltivatori diretti e le altre tipologie di soggetti che si dedicano direttamente alla coltivazione dei fondi e/o all'allevamento zootecnico, deve essere allegata la certificazione INPS (ex SCAU) dalla quale risulti che il richiedente e i componenti del nucleo familiare, o parte di essi, siano iscritti negli specifici elenchi come unità attive o a carico".
Art. 5 (Presentazione domande), quinto trattino: il n. 11 è soppresso.
Art. 5 (Presentazione domande), quinto trattino: il n. 14 è soppresso.
Art. 6 (Ammissibilità delle domande), primo comma: dopo la parola: "ammissibili," viene aggiunta la parola: "all'istruttoria".
Art. 6 (Ammissibilità delle domande), primo comma, primo e terzo trattino: la parola: "presente", viene sostituita con la parola: "precedente".
Art. 7 (Requisiti di accesso), primo comma: il testo viene sostituito dal seguente: "Per beneficiare dell'aiuto di cui al presente bando i soggetti di cui all'art. 2 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, ed in particolare, pena l'esclusione, dei requisiti di cui alle lett. A), B), C) e D).".
Art. 11 (Vincoli), primo comma, lett. a): il testo viene sostituito dal seguente "del vincolo di destinazione d'uso del terreno per un periodo di almeno 5 anni che sale a sei nel caso di giovani che, contemporaneamente, si insediano ai sensi della misura 4.07".
Art. 11 (Vincoli), primo comma, lett. b): il testo viene sostituito dal seguente "della conduzione diretta quinquennale che viene portata a sei anni nel caso di giovani che, contemporaneamente, si insediano ai sensi della misura 4.07".
Art. 16 (Disposizioni finali): la numerazione dell'articolo viene modificata da 16 in 15.
Allegato n. 1: il testo viene sostituito dal seguente:
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(2003.16.973)
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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Incremento della dotazione finanziaria del bando della misura 4.03 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 13 settembre 2002 (supplemento ordinario n. 1), parte I, è stato pubblicato a pagina 71 il bando della misura 4.03 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore, finalizzato alla selezione delle imprese da ammettere alle agevolazioni individuando nello stesso una dotazione finanziaria ammontante ad E 50.055.644,00 da ripartire per il 50% quale quota regionale fra le tre linee d'intervento distinte in: imprenditoria giovanile, imprenditoria femminile ed imprenditoria del terzo settore e fino al 50% della dotazione quale quota territorializzata (interventi PIT).
Considerato che un secondo bando non appare più percorribile per la ristrettezza dei tempi di attuazione di agenda 2000 rimasti a disposizione, ed al fine di impegnare l'intero ammontare delle risorse utilizzando il bando già in corso, che ha suscitato notevole interesse di settore, si ritiene opportuno incrementare la dotazione finanziaria del bando stesso di E 8.833.245,00 ancora disponibili.
Pertanto la nuova ripartizione a seguito dell'incremento delle risorse diviene:
-  quota non territorializzata: E 29.444.444,50 distinta equamente tra le tre linee di intervento:
a)  giovanile;
b)  femminile;
c)  terzo settore;
-  quota territorializzata: fino a E 29.444.444,50.
(2003.17.1014)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione per le ditte interessate dai lavori di costruzione del ponte sul fiume Dittaino lungo la S.P. n. 21 Agira-Scalo Raddusa della Provincia regionale di Enna.

Con decreto del dirigente generale ad interim ai lavori pubblici n. 210/14 del 10 marzo 2003, sono state determinate le indennità provvisorie di espropriazione da offrire alle ditte espropriande interessate dai lavori di costruzione del ponte sul fiume Dittaino lungo la S.P. n. 21 "Agira-Scalo Raddusa" nella misura accanto a ciascuna di esse indicata nell'elenco ditte allegato al presente estratto.
Allegato
Comune di Assoro
-  Paladino Alfia, nata a Centuripe il 27 ottobre 1955 ed ivi residente in via Nicola n. 4; Paladino Crocifissa, nata a Centuripe il 18 aprile 1950 ed ivi residente in via Dante n. 54; Paladino Franca, nata a Centuripe il 12 marzo 1960 ed ivi residente in via Platani n. 18; Paladino Rino Giuseppe, nato in Svizzera il 7 luglio 1970 e residente in Centuripe, via Manzoni n. 63: foglio 60, particella 102, qualità pascolo, superficie totale Ha. 0.84.40, superficie da occupare mq. 800, E/mq. 0,19, indennità provvisoria E 152,00;
-  Paladino Alfia, nata a Centuripe il 27 ottobre 1955 ed ivi residente in via Nicola n. 4; Paladino Crocifissa, nata a Centuripe il 18 aprile 1950 ed ivi residente in via Dante n. 54; Paladino Franca, nata a Centuripe il 12 marzo 1960 ed ivi residente in via Platani n. 18; Paladino Rino Giuseppe, nato in Svizzera il 7 luglio 1970 e residente in Centuripe, via Manzoni n. 63: foglio 60, particella 104, qualità seminativo, superficie totale Ha. 0.57.40, superficie da occupare mq. 600, E/mq. 0,46, indennità provvisoria E 276,00;
-  Fiorenza Gaetano, nato a Centuripe il 25 ottobre 1925, residente in Cermignaga (VA), via IV Novembre n. 21; Saccone Concetta, nata a Centuripe il 15 giugno 1929, residente in Cermignaga (VA), via IV Novembre n. 21: foglio 60, particella 112, qualità seminativo, superficie totale Ha. 0.50.28, superficie da occupare mq. 2.000, E/mq. 0,46, indennità provvisoria E 920,00;
-  Fiorenza Gaetano, nato a Centuripe il 25 ottobre 1925, residente in Cermignaga (VA), via IV Novembre n. 21; Saccone Concetta, nata a Centuripe il 15 giugno 1929, residente in Cermignaga (VA), via IV Novembre n. 21: foglio 60, particella 73, qualità seminativo, superficie totale Ha. 0.03.30, superficie da occupare mq. 330, E/mq. 0,46, indennità provvisoria E 151,80;
-  Fiorenza Gaetano, nato a Centuripe il 25 ottobre 1925, residente in Cermignaga (VA), via IV Novembre n. 21; Saccone Concetta, nata a Centuripe il 15 giugno 1929, residente in Cermignaga (VA), via IV Novembre n. 21: foglio 60, particella 1152, qualità seminativo, superficie totale Ha. 01.29.47, superficie da occupare mq. 2.068, E/mq. 0,46, indennità provvisoria E 951,28;
-  Fiorenza Gaetano, nato a Centuripe il 25 ottobre 1925, residente in Cermignaga (VA), via IV Novembre n. 21; Saccone Concetta, nata a Centuripe il 15 giugno 1929, residente in Cermignaga (VA), via IV Novembre n. 21: foglio 60, particella 116, qualità seminativo, superficie totale Ha. 0.07.19, superficie da occupare mq. 132, E/mq. 0,46, indennità provvisoria E 60,72;
-  Gussio Emilia, nata a Catania l'8 settembre 1951 ed ivi residente in via Balduino n. 30; Gussio Pietro, nato a Catania il 16 novembre 1953 ed ivi residente in via Rugiero VII n. 59/c: foglio 60, particella 180, qualità seminativo, superficie totale Ha. 09.16.60, superficie da occupare mq. 1.800, E/mq. 0,46, indennità provvisoria E 828,00.
Comune di Agira
-  Noto Angelo, nato a Mussomeli il 18 aprile 1937, residente in Enna, via Grimaldi n. 8: foglio 102, particella 20, superficie totale Ha. 01.94.34, zona urbanistica D artigianale, superficie da occupare mq. 1.200, E/mq. 7,75, indennità provvisoria E 9.300,00;
-  Sanfilippo Carmelo, nato a Nissoria il 16 luglio 1936, residente in Agira, contrada S. Barbara snc: foglio 102, particella 131, superficie totale Ha. 0.44.95, zona urbanistica D artigianale, superficie da occupare mq. 2.500, E/mq. 7,75, indennità provvisoria E 19.375,00;
-  Sanfilippo Carmelo, nato a Nissoria il 16 luglio 1936, residente in Agira, contrada S. Barbara snc: foglio 102, particella 130, superficie totale Ha. 0.18.20, zona urbanistica D artigianale, su perficie da occupare mq. 600, E/mq. 7,75, indennità provvisoria E 4.650,00.
(2003.13.780)
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ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Sostituzione di componenti della commissione provinciale per la manodopera agricola di Agrigento.

Con decreto n. 36/2003/III/U.O.1 del 19 marzo 2003 dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sono stati designati a far parte della commissione provinciale per la manodopera agricola di Agrigento i signori:
-  Sabella Alberto Antonino, nato a Sciacca il 25 giugno 1959, in qualità di componente effettivo in sostituzione della signora Milioto Rosa Alba;
-  Infantino Gaetano, nato ad Agrigento il 19 agosto 1969, in qualità di componente supplente in sostituzione della signora Proietto Piera, quali rappresentanti della Cisal di Agrigento.
(2003.13.760)
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ASSESSORATO DELLA SANITA'

Provvedimenti concernenti autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di ambulatori veterinari.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale per la sanità n. 294 dell'11 marzo 2003 la dr.ssa Lo Cullo Maria Luisa è stata autorizzata ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Cinisi, corso Umberto n. 64, mediante l'utilizzazione di n. 1 insegna.
(2003.13.797)


Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato veterinario dell'Assessorato regionale della sanità n. 307 del 13 marzo 2003, il dr. Valenti Pietro è stato autorizzato ad effettuare la pubblicità sanitaria dell'ambulatorio veterinario sito in Ficarazzi, via Marco Polo n. 6/8, mediante l'utilizzazione di n. 1 insegna e di n. 1 inserzione sulle pagine gialle.
(2003.13.796)
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Riconoscimento di idoneità all'esercizio dell'attività al laboratorio di sezionamento carni della ditta Euro Carni s.r.l., con sede nel comune di Capo d'Orlando.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 324 del 14 marzo 2003, il laboratorio di sezionamen to di carni fresche in parti inferiori al quarto della ditta Euro Car ni s.r.l. sito nel comune di Capo d'Orlando (ME) nella contrada Muscale, viene riconosciuto idoneo in via definitiva all'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 apri le 1994, n. 286.
L'impianto viene iscritto in via definitiva nello speciale registro previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 con il numero di riconoscimento veterinario n. 2316/S.
(2003.13.804)
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Revoca del riconoscimento di idoneità per l'attività di deposito carni conferito alla ditta S.C.A. di Somma Giusep pe e C. s.n.c., con sede in Catania.

Con decreto dell'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario n. 325 del 14 marzo 2003, è stata disposta la revoca del provvedimento ministeriale prot. n. 600.7/24475/21.23/8074 del 6 dicembre 1996, con il quale la ditta S.C.A. di Somma Giuseppe & C. s.n.c., con sede legale e stabilimento nel comune di Catania nella via Sebastiano Catania n. 211, è stata riconosciuta idonea per l'attività di deposito e magazzinaggio di carni fresche ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 apri le 1994, n. 286. Con lo stesso decreto è stata disposta la cancellazione del deposito frigorifero in causa dallo speciale elenco previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286.
(2003.13.803)
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Conferimento dell'incarico di direzione tecnica del magazzino della società SO.FARMA Morra S.p.A., sito in Palermo.

Con decreto n. 353 del 24 marzo 2003 del dirigente del servizio 10 del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, ad integrazione del decreto del 4 febbraio 2003, la direzione tecnica del magazzino della società SO.FARMA Morra S.p.A. sito in Palermo, via Valdemone n. 22/A, è affidata al dott. Colombo Rosario.
(2003.13.798)
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Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano alla società Fiammella s.r.l., con sede in Palermo.

Con decreto n. 354 del 24 marzo 2003 del dirigente del servizio 10 del dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica, la società Fiammella s.r.l., con sede legale e magazzino in Palermo, via Michele Titone n. 10, è stata autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano destinati all'uso odontoiatria e non subordinati a specifica autorizzazione dal Ministero della salute, ai sensi degli artt. 2° e 7°, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 538/92 ed agli artt. 9 e 10 del decreto legislativo n. 538/92, nel territorio della Regione siciliana con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 7, commi 2° e 3°, del decreto legislativo n. 538/92.
(2003.13.799)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio marittimo di porzioni di aree demaniali marittime site nel comune di Ribera ed inclusione delle stesse fra i beni patrimoniali della Regione.

Con decreto n. 151 dell'11 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale del territorio ed ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la porzione di area demaniale marittima di mq. 76,09 sita in località Seccagrande del comune di Ribera, distinta dalla particella n. 1 del foglio di mappa n. 79, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2003.13.768)


Con decreto n. 224 del 24 febbraio 2003 del dirigente genera le del dipartimento regionale territorio ed ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la porzione di area demaniale marittima di mq. 79,69 sita in località Seccagrande del comune di Ribera, distinta dalla particella n. 1 del foglio di mappa n. 79, è stata esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte dei beni patrimoniali della Regione.
(2003.13.769)
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Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio marittimo di aree demaniali ma rittime site nel comune di Alcamo ed inclusione delle stesse nel patrimonio disponibile della Regione.

Con decreto n. 162 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 521/13 del 12 ottobre 1998 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 156, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa n. 1, particelle n. 930 e n. 931 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.13.766)


Con decreto n. 163 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale del territorio e ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 549/13 del 22 ottobre 1998 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 79, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa n. 1, particella n. 928 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.13.767)


Con decreto n. 175 del 14 febbraio 2003 del dirigente generale del dipartimento regionale territorio ed ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, l'articolo unico del decreto n. 547/13 del 22 ottobre 1998 è stato così modificato: l'area demaniale marittima di mq. 211, ubicata in località Alcamo Marina del comune di Alcamo e riportata in catasto al foglio di mappa 5, particella 1977 del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del parte del patrimonio disponibile della Regione.
(2003.14.828)
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Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un elettrodotto per collegare la C.P. Casteltermini con la ricevente Favara.

Il dirigente del servizio valutazione impatto ambientale, con de creto n. 343 del 18 marzo 2003, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 apri le 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un elettrodotto aereo a 150 Kv per collegare la C.P. Casteltermini con la ricevente Favara, con una lunghezza di 24,6 Km. circa, ricadente nei comuni di Favara, Casteltermini e Aragona (AG), con prescrizioni.
(2003.13.761)
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

Iscrizione all'albo regionale del turismo sociale del centro turistico Acli Salvatore Ciccarelli, con sede principale in Sciacca.

Il dirigente del servizio vigilanza enti turistici, imprese e professioni dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, con decreto n. 140/S2 Tur. dell'11 marzo 2003 ha iscritto all'albo regionale del turismo sociale il centro turistico Acli Salvatore Ciccarelli, con sede principale in via Cappuccini n. 7 - Sciacca (AG), e sede secondaria via Dinoloco n. 3 - Agrigento.
(2003.13.763)
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Nomina del commissario ad acta dell'Azienda autono ma di soggiorno e turismo di Caltagirone.

Con decreto n. 21/Gab del 13 marzo 2003 l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ha nominato la dott.ssa Dorotea Piazza, dirigente del dipartimento turismo, sport e spettacolo, commissario ad acta dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Caltagirone per controfirmare, in sostituzione del direttore, gli atti urgenti, indifferibili ed indispensabili di seguito elencati.
-  impegno e liquidazione spese relative alla categoria I, II, III, IV, VI, VII, XI e XIV;
-  adozione bilancio consuntivo 2002.
(2003.13.759)
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Provvedimenti concernenti autotrasporti in concessione.

Con decreto del dirigente del servizio 1 del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni n. 53 S.1-A.P. del 14 marzo 2003, si autorizza in via provvisoria la s.r.l. Autoservizi Salemi, con sede in Salemi, ad effettuare, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Marsala-Mazara del Vallo-Palermo-dir. Strasatti/Petrosino, la diramazione per l'aeroporto Falcone/Borsellino.
Con decreto del dirigente del servizio 1 del dipartimento regionale trasporti e comunicazioni n. 54 S.1-A.P. del 14 marzo 2003, si autorizza in via provvisoria la s.r.l. Autoservizi Salemi, con sede in Salemi, ad effettuare, nell'esercizio dell'autolinea extraurbana Marsala-sv Guarrato-A29-Palermo, la diramazione per gli aeroporti civili di Birgi e Falcone/Borsellino.
(2003.13.787)
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CIRCOLARI





ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 9 aprile 2003, n. 327.
P.O.R. Sicilia 2000-2006 - Misura 4.06 - Disposizioni procedurali per l'attuazione degli investimenti inerenti l'acquisto di terreni - Bando annualità 2001-2002.

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
AL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
ALLE AREE, SERVIZI E UNITÀ OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
ALLE CONDOTTE AGRARIE
ALLE SOAT E SOPAT
AGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
AI COLLEGI DEI PERITI AGRARI
AI COLLEGI PROVINCIALI ED INTERPROVINCIALI AGROTECNICI
Premessa
La misura 4.06 (ex 4.2.1) "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecnica" ha lo scopo di favorire insieme al processo di ristrutturazione e ammodernamento anche l'ampliamento delle dimensioni delle aziende, tale da far conseguire vantaggi sul lato dei costi di produzione e da aumentare la capacità d'innovazione di processo e di prodotto delle imprese.
Al fine di evitare fenomeni speculativi inerenti la congruità dei prezzi dei terreni, nonché di assicurare una corretta ed uniforme applicazione delle procedure, con la presente si forniscono le disposizioni a cui gli uffici preposti dovranno attenersi per la valutazione degli investimenti inerenti "l'acquisto di terreni" previsti nell'ambito delle iniziative progettuali presentate ai sensi del bando annualità 2001-2002 misura 4.06 (ex 4.2.1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.48 del 5 ottobre 2001 ed inserite nella graduatoria delle istanze ammissibili pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17 gennaio 2003.
Procedure di attuazione
Gli investimenti inerenti "l'acquisto di terreni" sono ammessi nelle filiere produttive già individuate dal P.O.R. Sicilia 2000-2006, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 1 "Analisi sbocchi di mercato". Qui di seguito si riportano i settori individuati nell'ambito delle suddette filiere interessati dall'investimento "acquisto di terreni" di cui all'art. 3 del bando:
-  "orticolo, agrumicolo, frutticolo olivicolo da olio, olivicolo da mensa, cerealicolo, floricolo - vivaistico - piante ornamentali, piante officinali ed industriali, proteaginose, carrubo, manna e piccoli frutti" (azione 1);
-  "latte, carne, allevamenti minori e avicoli" (azione 2).
Volume d'investimento - Livello di aiuto e spese ammissibili
Così come indicato dal precitato art. 2 del bando 2001, l'acquisto di terreni è finanziabile fino ad un volume di spesa massimo ammissibile non superiore al 25% dell'investimento complessivo ammesso a contributo; per tale spesa il livello di contributo è del 30%, elevato al 40% per le aziende ricadenti in zone svantaggiate per almeno del 50% della loro superficie. È, altresì, ammissibile a finanziamento, ai sensi del Regolamento CE n. 1685/2000 Norma n.3. "Oneri finanziari e di altro genere e spese legali" punto 3, la spesa sostenuta per consulenze legali e parcelle notarili con le medesime aliquote contributive.
Non sono ammesse operazioni di compravendita fra genitori e figli.
Valutazione del terreno oggetto di intervento
La valutazione del fondo sarà effettuata dagli I.P.A. competenti per territorio, mediante stima analitica, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione del servizio VII dell'Assessorato, dipartimento interventi strutturali, in ogni caso, il prezzo di acquisto non potrà essere superiore al valore di mercato. Nelle operazioni di stima, le produzioni, i costi e i prezzi saranno riferiti all'ordinarietà e all'attualità, la congruità del prezzo di acquisto sarà assicurata dal competente servizio VII.
Monitoraggio
Al fine di assicurare il monitoraggio degli investimenti realizzati, gli uffici competenti dell'istruttoria dovranno comunicare alle U.M.C. periferiche anche i dati relativi all'acquisto dei terreni previsti nei progetti finanziati ai sensi della presente misura. In particolare dovranno essere fornite le seguenti informazioni relative alla tipologia di spesa su menzionata: azione di riferimento, superficie interessata, costo totale ecc... Tali elementi dovranno essere riportati nella scheda progetto già predisposta dall'unità operativa n. 2 U.F.A.M.C. e consegnata a ciascun ufficio.
Documentazione
Per le istanze che prevedono nell'ambito dell'iniziativa progettuale "l'acquisto di terreni" gli I.P.A. competenti per territorio provvederanno ad acquisire, a completamento della documentazione già presentata a corredo dell'istanza medesima, la seguente documentazione in duplice copia:
1)  offerta di vendita dei terreni da parte dell'attuale ditta proprietaria (in carta semplice), con l'indicazione del prezzo - complessivo ed unitario - a cancello aperto (senza scorte) e con la precisazione di tutti gli elementi indicati nello schema di offerta più avanti riportato (vedi allegato 1);
2)  autocertificazione da parte del richiedente - acquirente con la quale dichiara di accettare patti e condizioni offerti dal proprietario (vedi allegato 2);
3)  certificato di destinazione urbanistica del terreno oggetto di acquisto;
4)  estratti di mappa e certificati catastali dei terreni oggetto di acquisto;
5)  corografia in scala 1:25.000 o 1:10.000, con la individuazione dei terreni oggetto di compravendita;
6)  planimetria della nuova azienda evidenziando i terreni posseduti e quelli oggetto di acquisto evidenziando le opere esistenti, le colture, i fabbricati, le tare, le strade, i pozzi e gli invasi, gli impianti fissi per la adduzione e distribuzione dell'acqua, le servitù (pali elettrici, acquedotti, ecc.) e quant'altro necessario per meglio evidenziare la consistenza, le immobilizzazioni e l'indirizzo produttivo aziendale;
7)  relazione tecnica agronomica ed economica del terreno oggetto di acquisto (qualora tale condizione non fosse già contemplata nella documentazione a corredo dell'istanza presentata) comprendente gli elementi relativi ai dati catastali, ubicazione, confini, altimetria e caratteristiche pedologiche dei terreni, destinazione col turale (devono essere indicate le rotazioni agrarie), specie e cv., età degli arboreti, sesti di impianto, sistemi di allevamento, eventuali sistemi di distribuzione dell'acqua per scopi irrigui, specie e razze degli animali eventualmente presenti, età, produzioni, indirizzo produttivo, disponibilità di acqua irrigua (indicare la quantità, le autorizzazioni o eventuali richieste avanzate presso le istituzioni competenti), fabbricati e altre immobilizzazioni presenti nell'azienda oggetto di compravendita e loro stato di manutenzione, viabilità e accesso ai terreni, eventuali gravami e servitù in genere, disponibilità di energia elettrica o di altre fonti energetiche alternative, eventuali impegni vincolativi contratti ai sensi del P.O.R. o del P.S.R. o della precedente programmazione P.O.P. 94-99. La relazione tecnica va completata con la stima analitica del fondo mediante capitalizzazione dei redditi. Nelle operazioni di stima, produzioni, costi e prezzi devono essere riferiti all'ordinarietà e all'attualità. Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del saggio di capitalizzazione. Il probabile valore di mercato individuato tramite stima analitica dovrà essere raffrontato con un altro metodo di stima;
8)  eventuali ulteriori autorizzazioni già rilasciate, inerenti l'attività posta in essere in precedenza dal venditore, attinenti i terreni oggetto di vendita;
9)  autorizzazioni o eventuali richieste avanzate pres so le istituzioni competenti relativamente alla disponibilità di acqua irrigua.
Ove sui terreni offerti insistano edifici di qualsiasi tipo e destinazione, necessita produrre, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47/85, fotocopia autenticata della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria delle opere abusive ai sensi dell'art. 31, ovvero della copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione dovuta, giusto quanto prevede il sesto comma dell'art. 35 della predetta legge n. 47/85. Per le opere iniziate anteriormente al 10 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dai proprietari, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore a quella prima citata.
Qualora i soggetti richiedenti siano forme associative costituitesi ai sensi delle vigenti norme in materia, fermo restando gli atti di cui ai punti precedenti, nonché quelli già allegati all'istanza dovranno, altresì, produrre la delibera dell'organo competente - assemblea dei soci, C.d.A. o in assenza di tali organi, dichiarazione sottoscritta da tutti i soci che approva l'iniziativa e delega il richiedente, con la quale si autorizza il legale rappresentante al l'acquisto di terreni, alle condizioni previste nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006 - misura 4.06 (qualora tale condizione non fosse già contemplata nella delibera a corredo dell'istanza presentata).
La documentazione sopra elencata, ove pertinente e necessaria, può essere sostituita, nei casi previsti dalla normativa vigente, dall'autocertificazione. Gli I.P.A. provvederanno ad acquisire eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario.
Vincoli
I soggetti beneficiari, che in ogni caso dovranno adempiere agli obblighi di cui all'art. 13 del precitato bando 4.06, dovranno altresì rispettare il vincolo di destinazione d'uso del terreno per un periodo di almeno 10 anni, a partire dalla data di stipula dell'atto di compravendita, nonché quello di indivisibilità quindicennale previsto dal decreto legislativo n 228/2001.
Le presenti disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sui siti www.regione.sicilia.it-www.euroinfosicilia.it.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: CROSTA
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(2003.16.1000)
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ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 21 marzo 2003, n.  10.
Articolo 80 della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2 e circolare dell'Assessore per il bilancio e le finanze n.  8 del 5 luglio 2002.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AGLI ASSESSORI REGIONALI
AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALL'ISPETTORE GENERALE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SPECIALI
AI DIRIGENTI DELLE RAGIONERIE CENTRALI
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE DI CONTROLLO
Da parte di vari funzionari delegati pervengono allo scrivente, per conoscenza, numerose note di trasmissione di rendiconti, inerenti spese sostenute nel trascorso esercizio finanziario 2002.
Come è noto l'art.  80 della legge regionale 26 marzo 2002, che ha modificato l'art.  13 della legge regionale n.  47/77, dispone che i rendiconti in questione non debbano essere più trasmessi alle Amministrazioni regionali che hanno emesso l'ordine di accreditamento, ma trattenuti dai funzionari delegati in loro custodia e resi disponibili per eventuali futuri controlli. L'articolo citato prevede, altresì, l'obbligo, sempre in capo ai funzionari delegati, di presentare una certificazione in luogo dei rendiconti.
In applicazione delle norme qui richiamate, l'Assessorato del bilancio e delle finanze ha emanato la circolare n.  8 del 5 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.  45 del 27 settembre 2002 e rintracciabile sul sito internet della Regione Sicilia www.regione.sicilia.it/.
Nonostante l'ampia diffusione data, a suo tempo, alla circolare predetta, molti funzionari delegati continuano ad inviare i rendiconti inerenti l'esercizio trascorso agli Assessorati di riferimento. Ciò comporta per questi ultimi l'incombenza della restituzione dei rendiconti con la documentazione in originale, con notevole spreco di tempo e di denaro e con il rischio che parte della documentazione o l'intero rendiconto si possa smarrire.
Si chiede, pertanto, ai dipartimenti regionali di svolgere, anche in occasione della puntuale e tempestiva restituzione dei rendiconti "de quibus", un'ulteriore opera informativa, ai fini della corretta applicazione delle nuove disposizioni in materia di adempimenti dei funzionari delegati.
Si coglie l'occasione per chiarire che l'obbligo della certificazione vige soltanto per le aperture di credito sulle quali siano state effettivamente sostenute delle spese, non essendo, viceversa, prevista una "certificazione negativa" della spesa.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione http://www.regione.sicilia.it, potrà inoltre essere inserita nella banca dati Fons.
Il dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro: DI VITA
(2003.14.893)
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CIRCOLARE 9 aprile 2003, n. 14.
Legge finanziaria 2003 - Eliminazione dei residui attivi, passivi e perenti.

ALLA SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI DI GABINETTO
ALL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
La legge finanziaria 2003 approvata dall'Assemblea regionale il 5 aprile 2003, recante, fra l'altro, "Disposizioni in materia di residui attivi" (art. 90) e "Disposizioni in materia di residui passivi e perenti" (art. 91), dispone che con decreti del dirigente generale del bilancio e tesoro siano eliminati dalle scritture contabili i residui attivi cui non corrispondono crediti da riscuotere e i residui passivi e perenti cui non corrispondono obbligazioni da pagare alla chiusura dell'esercizio 2002.
Alla luce delle suddette disposizioni, si rende indispensabile, da parte di codesti uffici, procedere ad un riesame puntuale delle partite da mantenere in bilancio, quali residui attivi corrispondenti ad effettivi crediti da riscuotere e quali residui passivi e perenti corrispondenti ad effettive obbligazioni verso terzi da pagare.
Per consentire un agevole svolgimento del lavoro, si trasmettono, in allegato, gli elenchi di tutte le partite accese ai residui attivi, passivi e perenti, estratte secondo i criteri stabiliti dalla norma stessa. Una volta definito il loro esame, effettuato secondo lo spirito della legge, tali elenchi dovranno essere inoltrati, in originale e con formale nota a firma del competente dirigente generale, alla coesistente ragioneria centrale, completi delle indicazioni in essi richieste, entro e non oltre il 28 aprile p.v., atteso che la presentazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002, alla Corte dei conti, dovrà effettuarsi entro il 31 maggio 2003.
Onde evitare possibili confusioni sulle indicazioni di "conservazione" o "eliminabilità", espresse per le singole partite, ci si vorrà attenere scrupolosamente alle seguenti modalità:
Elenco 1
L'art. 91, comma 1, della legge finanziaria in argomento, prevede l'eliminazione dalle scritture contabili di tutte le somme perenti agli effetti amministrativi relativi ad impegni assunti fino all'esercizio 1992, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2002, escluse quelle che rispondono ai requisiti di cui al comma 4 dello stesso articolo. Su questo elenco, che espone tutte le partite di cui al comma 1, espresse in lire, occorre indicare solo quelle da conservare apponendo una "X" nell'apposito riquadro e con a lato la firma del responsabile della gestione del capitolo.
Elenchi 2 e 3
Contengono tutti gli impegni ancora in vita, di cui al comma 3 dell'art. 91, e cioè quelli di parte corrente assunti fino all'esercizio 2001, quelli in conto capitale assunti fino all'esercizio 2000 e quelli relativi ad esecuzione di opere assunti fino all'esercizio 1997. Su questi elenchi occorre così operare:
1)  per i residui da eliminare, in quanto alla chiusura dell'esercizio 2002 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, apporre il contrassegno "X", nell'apposito riquadro, seguito dalla firma del responsabile della gestione del capitolo a margine della partita descritta;
2)  per i residui da conservare, non va segnato nulla;
3)  per i residui da eliminare parzialmente, contrassegnare con la "X" e scrivere chiaramente l'importo da eliminare, sempre seguito dalla firma del responsabile della gestione del capitolo. Tale importo nell'elenco 3 dovrà essere indicato in lire.
Relativamente agli elenchi 1 e 3, che riportano capitoli degli esercizi precedenti, si è reso necessario esporre gli importi in lire.
Per una più esatta individuazione del dipartimento di competenza per ciascun capitolo precedente all'esercizio 2000 è indicato il riferimento alla rubrica e al capitolo dell'esercizio 2002; per svariati capitoli, però, esistenti fino all'esercizio 2000 ma non più presenti nell'esercizio 2002, non vi è, ovviamente, alcun riferimento.
Gli elenchi contenenti tali ultimi capitoli, contraddistinti dalla rubrica "0", sono pertanto inviati alle ragionerie centrali perché provvedano all'individuazione degli uffici gestori e alla loro formale consegna in tempi strettissimi.
Gli elenchi definitivi, contenenti le sole partite da eliminare, che verranno elaborati successivamente e che saranno parte integrante dei decreti di eliminazione ai sensi del comma 2, saranno tutti espressi in euro.
Elenco 4
Contiene tutte le partite accese ai residui attivi per somme da riscuotere, esistenti al 31 dicembre 2002, accertate contabilmente fino all'esercizio 2001. Qualora si indichi di eliminare una di tali partite o parte di esse, ai sensi dell'art. 90, occorre precisarlo, dettagliatamente, in apposita relazione, da inoltrare alla competente ragioneria centrale, ove si motiverà detta eliminazione.
Per quanto si potrà rendere necessario, gli uffici in indirizzo potranno usufruire dell'ausilio della coesistente ragioneria centrale cui la presente è anche diretta.
Al contempo le ragionerie centrali vorranno accertarsi del regolare e tempestivo avvio del presente lavoro al fine di favorire il suo completamento nel rispetto dei tempi previsti.
Le modalità operative delle ragionerie centrali, inerenti la contabilizzazione al sistema informativo delle partite da eliminare, formeranno oggetto di apposite successive istruzioni.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione; potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.
Il dirigente del servizio bilancio del dipartimento regionale bilancio e tesoro: EMANUELE
(2003.17.1022)
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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 3 aprile 2003.
Legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 7bis - Conferenza speciale di servizi.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI
A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA
AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
AL DIPARTIMENTO ISPETTORATO TECNICO REGIONALE
AL DIPARTIMENTO ISPETTORATO TECNICO LAVORI PUBBLICI
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
Ai sensi dell'art. 7bis, comma 2, della legge quadro in materia di lavori pubblici, richiamata in oggetto, i pareri tecnici sui progetti definitivi o esecutivi, inviati dal responsabile unico del procedimento, aventi importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo, vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi convocata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile della provincia su cui ricade l'opera con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7, dell'art. 7 della legge quadro.
Al fine di semplificare ed uniformare le procedure, nonché di accelerare l'iter di approvazione dei suddetti progetti, si ritiene opportuno indicare alcuni adempimenti che gli enti attuatori dell'opera pubblica, individuati dall'art. 2, lett. a), della succitata legge, devono adottare in analogia a quanto indicato da questo Assessorato con propria circolare del 16 gennaio 2003, relativamente ai progetti da sottoporre al parere della Commissione regionale dei lavori pubblici.
E' necessario premettere che, ai sensi del comma 5 dell'art. 7bis, dei partecipanti alla Conferenza, i componenti aventi diritto a voto sono l'ingegnere capo del Genio civile (presidente) e i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza.
La richiesta di esame del progetto deve essere inoltrata dal responsabile unico del procedimento con l'indicazione di tutti i soggetti da invitare per la Conferenza speciale di servizi, competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi in genere, individuati ai sensi dell'art. 7bis, commi 3 e 9, della sopra richiamata legge, corredata dal progetto in duplice copia.
Inoltre il responsabile unico del procedimento deve curare di trasmettere tempestivamente ai partecipanti alla Conferenza tutti gli elaborati del progetto necessari per la formalizzazione dei rispettivi pareri da rilasciare in sede di Conferenza stessa.
I progetti da sottoporre ad esame devono essere corredati dal documento preliminare all'avvio della progettazione, redatto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 554/99, dal responsabile unico del procedimento, di fondamentale importanza per il coordinamento e l'attuazione delle successive attività di progettazione, in quanto serve a stabilire, di volta in volta, con riguardo alle caratteristiche di complessità del singolo intervento, i livelli di progettazione necessari nel caso specifico, nonché il contenuto e grado di approfondimento degli elaborati progettuali ed il tipo di elaborati grafici. Tale documento inoltre è indispensabile nella fase di verifica e validazione dei progetti ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del predetto regolamento.
Per quanto riguarda le progettazioni sottoposte al regime transitorio di cui all'art. 41, comma 4, della legge regionale n. 7/2002, per le quali, ovviamente, in sede di validazione del progetto, non può farsi riferimento al documento preliminare alla progettazione, assume fondamentale importanza la relazione redatta dal R.U.P. all'atto della nomina, rivestendo essa anche una funzione surrogatoria dell'atto preliminare mancante.
Tale relazione rappresenta, infatti, il primo atto emesso dal R.U.P. in tali fattispecie, in base al quale le amministrazioni possono richiedere, motivatamente, ai professionisti incaricati, l'adeguamento delle progettazioni ai requisiti previsti dalla nuova legge quadro.
In mancanza, quindi, del documento preliminare all'avvio della progettazione, si ritiene che le verifiche condotte dal R.U.P. in sede di validazione del progetto debbano fare esplicito riferimento anche al rispetto delle indicazioni contenute nella relazione redatta dallo stesso R.U.P. ai sensi del sopra citato 4° comma dell'art. 41.
Infine, per la presentazione dei progetti, si ritiene utile richiamare la perfetta osservanza delle indicazioni riportate dal capo II del regolamento n. 554/99, relativamente ad ogni livello di progettazione e agli elaborati indispensabili che devono essere allegati. A questo proposito va ricordato che ai sensi dell'art. 16, comma 2, del testo coordinato della legge quadro, il R.U.P. può integrare o modificare, previa congrua motivazione (necessaria per tutti i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90), le prescrizioni stabilite dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge in ordine al contenuto necessario rispettivamente dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi.
  L'Assessore: SCAMMACCA DELLA BRUCA 

(2003.14.886)
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE

AVVERTENZA.  -  L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE
ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 20 marzo 2003.
Revoca del decreto 29 marzo 2002, concernente disposizioni sull'interruzione tecnica delle attività di pesca nei compartimenti marittimi siciliani, a decorrere dall'anno 2002.


Il titolo del decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 28 marzo 2003, pag. 18, reca erroneamente la dizione: "...a decorrere dall'anno 2002." mentre la dizione corretta è: "...a decorrere dall'anno 2003.".
(2003.18.1042)


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
MARIA LA MARTINA, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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